ALLEGATO 1

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. C. 3098 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

  Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 01.
(Amministrazione al servizio dei cittadini e delle imprese).

  L'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 è sostituito dal seguente:
  «1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità. I processi decisionali delle pubbliche amministrazioni si svolgono secondo i princìpi del perseguimento del risultato, del procedimento in contraddittorio e della piena trasparenza degli atti e delle decisioni. Il principio del perseguimento del risultato esige che nell'esercizio della discrezionalità amministrativa prevalgano comunque le finalità del miglioramento della qualità dei servizi e della promozione dello sviluppo economico. Il principio del procedimento in contraddittorio esige che tutti gli interessati ad una decisione siano informati dell'avvio del procedimento, possano presentare documenti e memorie, essere sentiti e partecipare all'istruttoria in tutte le sue fasi. L'amministrazione procedente predispone, a tal fine, il programma dei lavori per ogni procedimento. Gli atti conclusivi del procedimento, che precedono la decisione finale, devono essere messi a disposizione del pubblico. Il principio di piena trasparenza esige il controllo sociale sull'operato delle pubbliche amministrazioni. A tal fine, ad eccezione di limitate deroghe espressamente previste dalla legge, tutte le fasi del procedimento sono rese conoscibili e tutti gli atti e le decisioni che comportino dinieghi, omissioni, ritardi rispetto ai tempi prescritti, appesantimenti delle procedure ordinarie, devono essere adeguatamente motivati».
01. 01. Dorina Bianchi, D'Alia.

  Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 01.
(Trasformazione delle pubbliche amministrazioni in amministrazioni di servizi e di scopo).

  Al fine di garantire il passaggio ad un'amministrazione di servizi e di scopo la presente legge prevede che, in base alle esigenze espresse dalla società mediante forme di consultazione periodiche, preferibilmente telematiche, espresse dalla società, le pubbliche amministrazioni rispondano alle esigenze emerse mediante l'attuazione di una molteplicità di politiche. A tal fine, nel caso in cui non sia possibile dare soluzione alle esigenze a livello settoriale, sono coinvolti tutti i settori e gli ambiti delle pubbliche amministrazioni interessate. Si introduce la funzione di amministrazione di scopo basata sulla valutazione dei risultati ottenuti. La valutazione tiene conto dei risultati fissati in indicatori qualitativi e quantitativi di rendimento, con individuazione di standard consensuali di erogazione dei servizi pubblici e una politica di gestione delle risorse umane collegate a un modello di retribuzione fondata su un sistema di valutazione delle prestazioni ottenute dai singoli dipendenti pubblici e dell'insieme organico di dipendenti destinato a svolgere unitariamente una particolare attività o mansione. Il Governo è delegato ad emanare i decreti attuativi dei suddetti principi direttivi.
01. 02. Mucci.

  Sostituirlo con il seguente:
  All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative», dopo le parole: «ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56» sono aggiunte le seguenti: «, nonché del personale di altre pubbliche amministrazioni che, ai sensi dell'articolo 30, comma 2-sexies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dall'articolo 13 della legge 4 novembre 2010, n. 183, è temporaneamente utilizzato dall'amministrazione interessata e qualora perdurino le esigenze organizzative poste a fondamento dell'assegnazione presso la stessa».
1. 119. Tancredi.

  Al comma 1, dopo le parole: in modalità digitale, aggiungere le seguenti: di partecipare e di controllare l'attività delle amministrazioni pubbliche.
1. 12. D'Alia, Dorina Bianchi.

  Al comma 1, sopprimere le parole: nonché al fine di garantire la semplificazione nell'accesso ai servizi alla persona,.
1. 14. Dorina Bianchi, D'Alia.

  Al comma 1, dopo le parole: nonché al fine inserire le seguenti: di assicurare al cittadino tempi certi nell'erogazione dei servizi, e.
1. 121. Costantino, Quaranta, Scotto, Ricciatti, Ferrara.

  Al comma 1, dopo le parole: nell'accesso ai servizi alla persona, sopprimere le seguenti: riducendo la necessità dell'accesso fisico agli uffici pubblici.
1. 13. D'Alia, Dorina Bianchi.

  Al comma 1, dopo le parole: servizi alla persona inserire le seguenti: e in particolare i servizi agli anziani; i servizi educativi, i servizi culturali e museali, garantendo al cittadino tempi certi nella fornitura di ogni tipo di servizi.
1. 120. Quaranta, Costantino, Scotto, Ricciatti, Ferrara.

  Al comma 1, dopo le parole: uffici pubblici inserire le seguenti:, nonché di pervenire all'erogazione dei servizi in tempi certi e garantiti,.
1. 122. Quaranta, Costantino, Scotto, Ricciatti, Ferrara.

  Al comma 1, sostituire le parole: modificare e integrare con le seguenti: riformulare, anche disponendo la delegificazione,.
1. 91. Coppola.

  Al comma 1, sostituire le parole: e integrare con le seguenti:, integrare ed attuare.
1. 36. Caparini.

  Al comma 1, prima della lettera a), premettere la seguente:
   a.0) definire i princìpi e gli strumenti idonei alla realizzazione di un'amministrazione digitale e aperta, al servizio del cittadino, basata sui princìpi di trasparenza, partecipazione e collaborazione e individuare i diritti soggettivi che definiscono la cittadinanza digitale, incluso il diritto al domicilio digitale, garantendo alle amministrazioni, ai cittadini e alle imprese un adeguato sviluppo della cultura e delle competenze necessarie;.
1. 72. Mucci.

  Al comma 1, prima della lettera a), premettere la seguente:
   a.0) definire i princìpi e gli strumenti idonei alla realizzazione di un'amministrazione digitale e aperta, al servizio del cittadino, basata sui princìpi di trasparenza, partecipazione e collaborazione e individuare i diritti che definiscono la cittadinanza digitale, incluso il diritto al domicilio digitale, garantendo alle amministrazioni, ai cittadini e alle imprese un adeguato sviluppo della cultura e delle competenze necessarie;.
* 1. 110. Bruno Bossio, Lattuca, Lauricella.

  Al comma 1, prima della lettera a), premettere la seguente:
   a.0) definire i princìpi e gli strumenti idonei alla realizzazione di un'amministrazione digitale e aperta, al servizio del cittadino, basata sui principi di trasparenza, partecipazione e collaborazione e individuare i diritti che definiscono la cittadinanza digitale, incluso il diritto al domicilio digitale, garantendo alle amministrazioni ai cittadini e alle imprese un adeguato sviluppo della cultura e delle competenze necessarie;.
* 1. 1. Palmieri.

  Al comma 1, prima della lettera a), premettere la seguente:
   a.0) definire i principi e gli strumenti idonei alla realizzazione di un'amministrazione digitale e aperta, all'esercizio del cittadino, basata sui princìpi di trasparenza, partecipazione e collaborazione e individuare i diritti che definiscono la cittadinanza digitale, incluso il diritto al domicilio digitale, garantendo alle amministrazioni, ai cittadini e alle imprese un adeguato sviluppo della cultura e delle competenze necessarie;.
* 1. 97. Basso, Bargero.

  Al comma 1, prima della lettera a), premettere la seguente:
   a.0) definire gli strumenti idonei alla realizzazione di un'amministrazione digitale e aperta, al servizio del cittadino, basata sui princìpi di trasparenza, partecipazione e collaborazione e individuare i diritti che definiscono la cittadinanza digitale, incluso il diritto al domicilio digitale, garantendo alle amministrazioni, ai cittadini e alle imprese un adeguato sviluppo della cultura e delle competenze necessarie;.
1. 60. De Lorenzis, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) definire il livello minimo di qualità, fruibilità, accessibilità e tempestività dei servizi on line delle amministrazioni pubbliche, prevedere, a tal fine, speciali regimi sanzionatori e premiali per le amministrazioni stesse e disciplinare modalità di coinvolgimento dei cittadini e delle imprese nella progettazione e nell'erogazione dei servizi, anche favorendo soluzioni già disciplinate a livello regionale;.
1. 2. Palmieri.

  Al comma 1, lettera a), dopo la parola: definire inserire le seguenti: attraverso la pianificazione di un quadro di obiettivi misurabili a scadenze certe.
1. 31. Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: definire con le seguenti: individuare strumenti per definire.
1. 92. Coppola.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: minimo di inserire la seguente: sicurezza.
1. 37. Caparini.

  Al comma 1, lettera a), dopo la parola: pubbliche sono aggiunte le seguenti: garantendo il diritto alla libertà di accesso ai dati in possesso delle medesime concorrendo, in questo modo, alla realizzazione di un modello aperto, al servizio del cittadino ispirato ai principi dell’accountability pubblica.
1. 89. Ascani.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: amministrazioni pubbliche, sopprimere le parole: e, a tal fine.

  Conseguentemente, dopo la parola: prevedere aggiungere le seguenti: e, a tal fine.
1. 70. Mucci.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da:, a tal fine fino alla fine della lettera, con le seguenti: prevedere, a tal fine, speciali regimi sanzionatori e premiali per le amministrazioni stesse e disciplinare modalità di coinvolgimento dei cittadini e delle imprese nella progettazione e nell'erogazione dei servizi, anche favorendo soluzioni già disciplinate a livello regionale;.
1. 111. Bruno Bossio, Lattuca, Lauricella.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da:, a tal fine fino alla fine della lettera, con le seguenti: prevedere, a tal fine, speciali regimi sanzionatori e premiali per le amministrazioni stesse e disciplinare modalità di coinvolgimento dei cittadini e delle imprese nella progettazione e nell'erogazione dei servizi;.
1. 98. Basso, Bargero.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: e premiali inserire le seguenti: o di accorpamento.
1. 32. Baroni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nuti, Nesci.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e disciplinare modalità di coinvolgimento dei cittadini e delle imprese, in qualità di fruitori, nella progettazione e nell'erogazione dei servizi, anche favorendo soluzioni già disciplinate a livello regionale.
1. 61. De Lorenzis, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e disciplinare modalità di coinvolgimento dei cittadini e delle imprese nella progettazione e nell'erogazione dei servizi, anche favorendo soluzioni già disciplinate a livello regionale;.
1. 69. Mucci.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché sanzioni disciplinari specifiche a carico dei dirigenti responsabili delle amministrazioni inadempienti.
1. 19. Liuzzi, Spessotto, De Lorenzis, Dell'Orco, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole:, in particolare attraverso la previsione espressa della nullità degli atti amministrativi adottati in violazione del livello minimo predetto.
1. 17. Toninelli, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:
   b) prevedere che le amministrazioni adottino un piano di piena realizzazione del principio «innanzitutto digitale» (digital first) non basato sulla digitalizzazione dei processi esistenti, ma che sia conseguente ad una ridefinizione, riorganizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi, nonché dell'organizzazione e delle procedure interne a ciascuna amministrazione, alla luce delle possibilità offerte dalle nuove tecnologie per garantire celerità, certezza dei tempi e trasparenza nei confronti dei cittadini e delle imprese, oltre che la creazione di piattaforme e servizi on line di facile e intuitivo utilizzo.
*1. 112. Bruno Bossio, Lattuca, Lauricella.

  Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:
   b) prevedere che le amministrazioni adottino un piano di piena realizzazione del principio «innanzitutto digitale» (digital first) non basato sulla digitalizzazione dei processi esistenti, ma che sia conseguente ad una ridefinizione, riorganizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi, nonché dell'organizzazione e delle procedure interne a ciascuna amministrazione, alla luce delle possibilità offerte dalle nuove tecnologie per garantire celerità, certezza dei tempi e trasparenza nei confronti dei cittadini e delle imprese, oltre che la creazione di piattaforme e servizi on line di facile e intuitivo utilizzo.
*1. 3. Palmieri.

  Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:
   b) prevedere che le amministrazioni adottino un piano di piena realizzazione del principio «innanzitutto digitale» (digital first) non basato sulla digitalizzazione dei processi esistenti, ma che sia conseguente ad una ridefinizione, riorganizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi, nonché dell'organizzazione e delle procedure interne a ciascuna amministrazione, alla luce delle possibilità offerte dalle nuove tecnologie per garantire celerità, certezza dei tempi e trasparenza nei confronti dei cittadini e delle imprese, oltre che la creazione di piattaforme e servizi on line di facile e intuitivo utilizzo.
*1. 99. Basso, Bargero.

  Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:
   b) prevedere che le amministrazioni adottino un Piano di piena realizzazione del principio «innanzitutto digitale» (digital first) conseguente ad una ridefinizione, riorganizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi, nonché dell'organizzazione e delle procedure interne a ciascuna amministrazione, alla luce delle possibilità offerte dalle nuove tecnologie per garantire celerità, certezza dei tempi e trasparenza nei confronti dei cittadini e delle imprese, oltre che la creazione di piattaforme e servizi on line di facile e intuitivo utilizzo.
1. 62. De Lorenzis, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: ridefinire e semplificare con le seguenti: individuare strumenti per ridefinire e semplificare.
1. 93. Coppola.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: digitalizzazione fino alla fine della lettera con le seguenti: informatizzazione e digitalizzazione anche interna all'amministrazione.
1. 38. Caparini.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere alla fine del periodo: garantendo a chiunque il diritto di accesso alle informazioni formate, detenute o comunque in possesso delle amministrazioni, senza obbligo di motivazione.
1. 20. Liuzzi, Spessotto, De Lorenzis, Dell'Orco, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: prevedendo che le riunioni degli organi d'indirizzo politico-amministrativo o di vertice si svolgano esclusivamente tramite piattaforme digitali;.
1. 33. Baroni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nuti, Nesci.

  Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) previsione di una normativa quadro in materia di difesa civica, al fine di valorizzarne l'istituto, rafforzandone funzioni, poteri ed ambiti di cognizione, specie con riferimento al ruolo di garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali;.
1. 34. Baroni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nuti, Nesci.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) garantire, in linea con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea, la disponibilità di connettività a banda larga e ultralarga e l'accesso alla rete internet presso gli uffici pubblici e altri luoghi che, per la loro funzione, richiedono le suddette dotazioni; garantire l'accesso e il riutilizzo gratuiti di tutte le informazioni prodotte e in possesso delle amministrazioni pubbliche in formato aperto, lo sviluppo per tutti i cittadini di competenze digitali di base, secondo la definizione della Commissione europea, operando sistematicamente contro l'analfabetismo funzionale e digitale; l'adozione del modello dell'amministrazione aperta, anche favorendo la collaborazione dei cittadini oltre che la partecipazione, con modalità telematiche, ai processi decisionali delle istituzioni pubbliche; la piena disponibilità dei sistemi di pagamento elettronico;.
*1. 63. De Lorenzis, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) garantire, in linea con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea, la disponibilità di connettività a banda larga e ultralarga e l'accesso alla rete internet presso gli uffici pubblici e altri luoghi che, per la loro funzione, richiedono le suddette dotazioni; garantire l'accesso e il riutilizzo gratuiti di tutte le informazioni prodotte e in possesso delle amministrazioni pubbliche in formato aperto, lo sviluppo per tutti i cittadini di competenze digitali di base, secondo la definizione della Commissione europea, operando sistematicamente contro l'analfabetismo funzionale e digitale; l'adozione del modello dell'amministrazione aperta, anche favorendo la collaborazione dei cittadini oltre che la partecipazione, con modalità telematiche, ai processi decisionali delle istituzioni pubbliche; la piena disponibilità dei sistemi di pagamento elettronico;.
*1. 100. Basso, Bargero.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) garantire, in linea con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea, la disponibilità di connettività a banda larga e ultralarga e l'accesso alla rete internet presso gli uffici pubblici e altri luoghi che, per la loro funzione, richiedono le suddette dotazioni; garantire l'accesso e il riutilizzo gratuiti di tutte le informazioni prodotte e in possesso delle amministrazioni pubbliche in formato aperto, lo sviluppo per tutti i cittadini di competenze digitali di base, secondo la definizione della Commissione europea, operando sistematicamente contro l'analfabetismo funzionale e digitale; l'adozione del modello dell'amministrazione aperta, anche favorendo la collaborazione dei cittadini oltre che la partecipazione, con modalità telematiche, ai processi decisionali delle istituzioni pubbliche; la piena disponibilità dei sistemi di pagamento elettronico;.
*1. 4. Palmieri.

  Sostituire la lettera c) con la seguente:
  c) garantire, in linea con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea, la disponibilità di connettività idonea a garantire l'accesso alla rete internet presso gli uffici pubblici e altri luoghi che, per la loro funzione, richiedono le suddette dotazioni; favorire l'alfabetizzazione digitale.
1. 41. Caparini.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: a banda larga e ultralarga e con le seguenti: idonea a garantire.
1. 39. Caparini.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere le seguenti parole: la disponibilità di connettività a banda larga e ultra-larga e.

  Conseguentemente, al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché la disponibilità di connettività a banda larga e ultra-larga.
1. 94. Coppola.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: banda larga e ultralarga e l'accesso, aggiungere le seguenti: libero e gratuito.
1. 21. Liuzzi, Spessotto, De Lorenzis, Dell'Orco, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: richiedono le suddette dotazioni, aggiungere le seguenti: anche attribuendo carattere prioritario, nei bandi per accedere ai finanziamenti pubblici per la realizzazione della strategia italiana per la banda ultralarga, all'infrastrutturazione con reti a banda ultralarga nei settori scolastico, sanitario e turistico, agevolando in quest'ultimo settore la realizzazione di un'unica rete WiFi ad accesso libero, con autenticazione tramite Sistema Pubblico d'Identità Digitale, presente in tutti i luoghi di particolare interesse turistico, e prevedendo la possibilità di estendere il servizio anche ai non residenti in Italia.
1. 88. Boccadutri.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: richiedono le suddette dotazioni, aggiungere le seguenti: prevedendo anche che la porzione di banda non utilizzata dagli uffici pubblici, sia messa a disposizione degli utenti, anche non residenti, attraverso un sistema di autenticazione tramite Sistema Pubblico d'Identità Digitale.
1. 87. Boccadutri.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: garantire l'accesso e il riuso fino alla fine della lettera con le seguenti: favorire l'alfabetizzazione digitale.
1. 40. Caparini.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: in formato aperto, inserire le seguenti: provvedendo anche ad inserire tali informazioni in un archivio digitale unico accessibile da parte di tutte le pubbliche amministrazioni,.
1. 50. Cozzolino, Nuti, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: l'alfabetizzazione digitale con le seguenti: lo sviluppo per tutti i cittadini di competenze digitali di base, secondo la definizione della Commissione europea, operando sistematicamente contro l'analfabetismo funzionale e digitale; l'adozione del modello dell'amministrazione aperta, anche favorendo la collaborazione dei cittadini oltre che.

  Conseguentemente, sopprimere, in fine, le parole: nonché la riduzione del divario digitale sviluppando le competenze digitali di base.
1. 74. Mucci.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: la partecipazione con modalità telematiche ai processi decisionali delle istituzioni pubbliche aggiungere le seguenti: anche attraverso il riconoscimento di strumenti di partecipazione diretta dei cittadini.
1. 22. Liuzzi, Spessotto, De Lorenzis, Dell'Orco, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:
  c-bis) garantire la libertà di informazione nei confronti del patrimonio informativo pubblico e, a tal fine, disciplinare il diritto di accesso libero e gratuito ai dati e alle informazioni detenuti dalle amministrazioni pubbliche e dagli altri soggetti ad esse equiparate o comunque tenuti al rispetto della normativa in materia di amministrazione digitale, garantendo il diritto di accesso gratuitamente a chiunque senza obbligo di motivazione, nel rispetto dei diritti e degli interessi costituzionalmente tutelati e attraverso modalità che ne garantiscano l'effettività, con la previsione di adeguati meccanismi sanzionatori.
1. 64. De Lorenzis, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:
  c-bis) garantire la libertà di informazione nei confronti del patrimonio informativo pubblico e, a tal fine, disciplinare il diritto di accesso ai dati e alle informazioni in possesso delle amministrazioni pubbliche e degli altri soggetti cui si applica la normativa in materia di amministrazione digitale, garantendo il diritto di accesso gratuitamente a chiunque senza obbligo di motivazione, nel rispetto dei diritti e degli interessi costituzionalmente tutelati e attraverso modalità che ne garantiscano l'effettività, con la previsione di adeguati meccanismi sanzionatori.
*1. 5. Palmieri.

  Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:
  c-bis) garantire la libertà di informazione nei confronti del patrimonio informativo pubblico e, a tal fine, disciplinare il diritto di accesso ai dati e alle informazioni in possesso delle amministrazioni pubbliche e degli altri soggetti cui si applica la normativa in materia di amministrazione digitale, garantendo il diritto di accesso gratuitamente a chiunque senza obbligo di motivazione, nel rispetto dei diritti e degli interessi costituzionalmente tutelati e attraverso modalità che ne garantiscano l'effettività, con la previsione di adeguati meccanismi sanzionatori.
*1. 71. Mucci.

  Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:
  c-bis) garantire la libertà di informazione nei confronti del patrimonio informativo pubblico e, a tal fine, disciplinare il diritto di accesso ai dati e alle informazioni in possesso delle amministrazioni pubbliche e degli altri soggetti cui si applica la normativa in materia di amministrazione digitale, garantendo il diritto di accesso gratuitamente a chiunque senza obbligo di motivazione, nel rispetto dei diritti e degli interessi costituzionalmente tutelati e attraverso modalità che ne garantiscano l'effettività, con la previsione di adeguati meccanismi sanzionatori.
*1. 101. Basso, Bargero.

  Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:
  c-bis) previsione di sanzioni disciplinari a carico dei dirigenti responsabili delle amministrazioni che devono rendere pareri, qualora non lo facciano nei tempi stabiliti.
1. 84. Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Ciprini, Nesci.

  Al comma 1, lettera d), dopo la parola: semplificare aggiungere la seguente: migliorare.

  Conseguentemente, dopo le parole: la sicurezza e la resilienza dei sistemi aggiungere le seguenti: definendo i componenti costitutivi del sistema informativo della PA tra cui il sistema unico di misurazione e valutazione della performance.
1. 75. Ferrari, Coppola.

  Al comma 1, lettera d), sopprimere le seguenti parole: e di favorire l'adesione al Sistema da parte dei privati.
1. 23. Liuzzi, Spessotto, De Lorenzis, Dell'Orco, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:
  d-bis. Le amministrazioni pubbliche non possono chiedere autodichiarazioni se le caratteristiche e gli status da dichiarare sono ricavabili da documenti in possesso di altre pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le amministrazioni pubbliche sono tenute a rilasciare alle amministrazioni richiedenti le informazioni necessarie ai fini del procedimento amministrativo.
1. 108. Di Gioia.

  Al comma 1, sopprimere la lettera e).
1. 42. Caparini.

  Al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente:
  e) coordinare e razionalizzare le vigenti disposizioni di legge in materia di strumenti di identificazione, comunicazione e autenticazione in rete con la disciplina di cui all'articolo 64 del CAD e la relativa normativa di attuazione in materia di Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID), anche al fine di promuovere l'adesione da parte delle amministrazioni pubbliche e dei privati al predetto SPID, e al Regolamento EU eIDAS n. 910/2014 in materia di comunicazione elettronica, necessario per garantire l'interoperabilità con tutti gli Stati membri della Comunità europea.
*1. 6. Palmieri.

  Al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente:
  e) coordinare e razionalizzare le vigenti disposizioni di legge in materia di strumenti di identificazione, comunicazione e autenticazione in rete con la disciplina di cui all'articolo 64 del CAD e la relativa normativa di attuazione in materia di Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID), anche al fine di promuovere l'adesione da parte delle amministrazioni pubbliche e dei privati al predetto SPID, e al Regolamento EU eIDAS n. 910 del 2014 in materia di comunicazione elettronica, necessario per garantire l'interoperabilità con tutti gli Stati membri della Comunità europea.
*1. 65. De Lorenzis, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
   e) coordinare e razionalizzare le vigenti disposizioni di legge in materia di strumenti di identificazione, comunicazione e autenticazione in rete con la disciplina di cui all'articolo 64 del CAD e la relativa normativa di attuazione in materia di Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID).
1. 24. Liuzzi, Spessotto, De Lorenzis, Dell'Orco, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e al Regolamento EU eIDAS n. 910 del 2014 in materia di comunicazione elettronica, necessario per garantire l'interoperabilità con tutti gli Stati membri della Comunità europea.
* 1. 113. Bruno Bossio, Lattuca, Lauricella.

  Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e al Regolamento EU eIDAS n. 910 del 2014 in materia di comunicazione elettronica, necessario per garantire l'interoperabilità con tutti gli Stati membri della Comunità Europea.
* 1. 102. Basso, Bargero.

  Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:
   f) favorire l'elezione di un domicilio digitale da parte di cittadini e imprese ai fini dell'interazione con le amministrazioni e con gli altri soggetti privati, anche mediante sistemi di comunicazione non ripudiabili, garantendo l'adozione di soluzioni idonee a consentirne l'uso anche in caso di indisponibilità di adeguate infrastrutture e dispositivi di comunicazione o di un inadeguato livello di alfabetizzazione informatica, in modo da assicurare, altresì, la piena accessibilità mediante l'introduzione, compatibilmente con i vincoli di bilancio, di modalità specifiche e peculiari, quali, tra le altre, quelle relative alla lingua italiana dei segni, nel rispetto delle norme di diritto positivo di cui agli artt. 43, 44 e 45 cod. civ. dovendo rappresentare il domicilio digitale l'indirizzo elettronico del luogo di lavoro di una persona o l'indirizzo elettronico privato abituale della persona.
** 1. 7. Palmieri.

  Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:
   f) favorire l'elezione di un domicilio digitale da parte di cittadini e imprese ai fini dell'interazione con le amministrazioni e con gli altri soggetti privati, anche mediante sistemi di comunicazione non ripudiabili, garantendo l'adozione di soluzioni idonee a consentirne l'uso anche in caso di indisponibilità di adeguate infrastrutture e dispositivi di comunicazione o di un inadeguato livello di alfabetizzazione informatica, in modo da assicurare, altresì, la piena accessibilità mediante l'introduzione, compatibilmente con i vincoli di bilancio, di modalità specifiche e peculiari, quali, tra le altre, quelle relative alla lingua italiana dei segni, nel rispetto delle norme di diritto positivo di cui agli artt. 43, 44 e 45 cod. civ. dovendo rappresentare il domicilio digitale l'indirizzo elettronico del luogo di lavoro di una persona o l'indirizzo elettronico privato abituale della persona.
** 1. 66. De Lorenzis, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera f), sostituire le parole da: favorire a: sistemi di comunicazione non ripudiabili con le seguenti: rendere obbligatorio per tutte le persone giuridiche e per le persone fisiche nate dopo il 1o gennaio 1960 che hanno compiuto la maggiore età l'elezione di un domicilio digitale ai fini dell'interazione con le amministrazioni e della ricezione degli atti giudiziari e delle notifiche mediante sistemi di comunicazione non ripudiabili.
1. 85. Boccadutri.

  Al comma 1, lettera f), dopo le parole: con le amministrazioni aggiungere le seguenti: e con gli altri soggetti privati.

  Conseguentemente, dopo le parole: alla lingua italiana dei segni, aggiungere le seguenti: nel rispetto delle norme di diritto positivo di cui agli articoli 43, 44 e 45 del codice civile dovendo rappresentare il domicilio digitale l'indirizzo elettronico del luogo di lavoro di una persona o l'indirizzo elettronico privato abituale della persona.
* 1. 114. Bruno Bossio, Lattuca, Lauricella.

  Al comma 1, lettera f), dopo le parole: con le amministrazioni aggiungere le seguenti: e con gli altri soggetti privati.

  Conseguentemente, dopo le parole: alla lingua italiana dei segni, aggiungere le seguenti: nel rispetto delle norme di diritto positivo di cui agli articoli 43, 44 e 45 cod. civ. dovendo rappresentare il domicilio digitale l'indirizzo elettronico del luogo di lavoro di una persona o l'indirizzo elettronico privato abituale della persona.
* 1. 77. Mucci.

  Al comma 1, lettera f), dopo le parole: con le amministrazioni aggiungere le seguenti: e con gli altri soggetti privati.

  Conseguentemente, dopo le parole: alla lingua italiana dei segni, aggiungere le seguenti: nel rispetto delle norme di diritto positivo di cui agli articoli 43, 44 e 45 del codice civile dovendo rappresentare il domicilio digitale l'indirizzo elettronico del luogo di lavoro di una persona o l'indirizzo elettronico privato abituale della persona.
* 1. 103. Basso, Bargero.

  Al comma 1, dopo la lettera f), inserire le seguenti:
   f-bis) obbligo per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, di richiedere, nel primo atto di interlocuzione con l'utente, un indirizzo di posta elettronica certificata, e di declinare, per il registro di protocollo interessato, la propria casella di posta certificata, istituita ai sensi dell'articolo 47, comma 3, lettera a), del Codice dell'Amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni; obbligo, per le medesime pubbliche amministrazioni, di utilizzare la posta elettronica certificata per ogni scambio di documenti e informazioni con i predetti utenti, e di ascrivere valore fidefacente, ai sensi del citato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, alle comunicazioni, dichiarazioni o trasmissioni di atti o documenti che vengano ad esse indirizzate dalla casella postale certificata dichiarata dall'utente, senza necessità di ulteriore trasmissione cartacea;
   f-ter) obbligo di utilizzare le procedure di acquisizione diretta di documenti, di cui alla sezione III del capo III del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni e integrazioni, non soltanto per il riscontro delle informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, ma anche per tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, prescindendo dalla previa indicazione a carico dell'interessato, di cui al comma 1 del citato articolo 43, laddove si tratti di pubblica amministrazione dotata di propria casella di posta certificata pubblicata nell'elenco consultabile per via telematica di cui all'articolo 16, comma 8 del decreto-legge 28 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;.
1. 109. Di Gioia.

  Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:
   f-bis) per favorire l'accesso semplificato ai diritti e ai servizi di interesse dei cittadini, assicurare la conoscibilità della normativa e degli strumenti di sostegno della maternità e della genitorialità corrispondenti al profilo dei richiedenti, attraverso la costituzione di un'apposita banca dati fruibile dal sito internet dell'INPS ed aperta ai collegamenti con i siti delle amministrazioni regionali e locali, attivabile al momento dell'iscrizione anagrafica della figlia o del figlio o nato o adottato, secondo modalità e procedure che garantiscano la certezza e la riservatezza dei dati;.
1. 49. Di Salvo, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Damiano, Dell'Aringa, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gnecchi, Gregori, Gribaudo, Incerti, Maestri, Martelli, Miccoli, Paris, Piccolo, Rotta, Simoni, Tinagli, Zappulla.

  Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:
   f-bis) prevedere a carico delle amministrazioni pubbliche di ogni ordine e grado l'obbligo di garantire presso i propri uffici e strutture l'accesso ai cittadini alla rete internet attraverso la predisposizione di punti di accesso Wi-Fi liberi e gratuiti, stabilendo adeguate sanzioni disciplinari a carico dei dirigenti responsabili delle amministrazioni inadempienti.
1. 25. Liuzzi, Spessotto, De Lorenzis, Dell'Orco, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:
   g) razionalizzare gli strumenti di coordinamento e collaborazione delle amministrazioni pubbliche al fine di conseguire obiettivi di ottimizzazione della spesa nei processi di digitalizzazione, nonché obiettivi di risparmio energetico;.
1. 8. Palmieri.

  Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:
   g) razionalizzare i meccanismi e le strutture deputati alla governance in materia di digitalizzazione, al fine di semplificare i processi decisionali; questo include anche l'attribuzione di poteri di coordinamento, sanzionatori e premiali in capo all'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) e la revisione degli assetti e dei compiti delle aziende ICT cosiddette «in-house» come Agenzie Regionali con coordinamento funzionale di AgID;.
* 1. 9. Palmieri.

  Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:
   g) razionalizzare i meccanismi e le strutture deputati alla governance in materia di digitalizzazione, al fine di semplificare i processi decisionali; questo include anche l'attribuzione di poteri di coordinamento, sanzionatori e premiali in capo all'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) e la revisione degli assetti e dei compiti delle aziende ICT cosiddette «in-house» come Agenzie Regionali con coordinamento funzionale di AgID;.
* 1. 27. De Lorenzis, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:
   g) razionalizzare i meccanismi e le strutture deputati alla governance in materia di digitalizzazione, al fine di semplificare i processi decisionali; ciò include anche l'attribuzione di poteri di coordinamento, sanzionatori e premiali in capo all'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) e la revisione degli assetti e dei compiti delle aziende ICT cosiddette «in-house» come Agenzie Regionali con coordinamento funzionale di AgID;.
1. 79. Mucci.

  Al comma 1, lettera g), dopo le parole: strumenti di coordinamento aggiungere le seguenti: e collaborazione.
* 1. 67. De Lorenzis, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera g), dopo la parola: coordinamento aggiungere le seguenti: e collaborazione.
* 1. 115. Bruno Bossio, Lattuca, Lauricella.

  Al comma 1, lettera g), dopo la parola: coordinamento aggiungere le seguenti: e collaborazione.
* 1. 104. Basso, Bargero.

  Al comma 1, lettera g), dopo le parole: nei processi di digitalizzazione, aggiungere le seguenti: favorendo l'uso di software Open Source.
1. 56. Liuzzi, Spessotto, De Lorenzis, Dell'Orco, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: con la previsione di adeguati meccanismi sanzionatori.
1. 68. De Lorenzis, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, sopprimere la lettera h).
1. 43. Caparini.

  Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:
   h) razionalizzare i meccanismi e le strutture deputati alla governance in materia di digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni, al fine di semplificare i processi decisionali, individuando nell'ambito di ciascuna amministrazione un responsabile unico in materia di digitalizzazione.
1. 26. Liuzzi, Spessotto, De Lorenzis, Dell'Orco, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera h) dopo le parole: i processi decisionali aggiungere le seguenti: inclusa l'attribuzione di poteri di coordinamento, sanzionatori e premiali in capo all'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) e la revisione degli assetti e dei compiti delle aziende ICT cosiddette in-house come Agenzie Regionali con coordinamento funzionale di AgID;.
*1. 116. Bruno Bossio, Lattuca, Lauricella.

  Al comma 1, lettera h) dopo le parole: i processi decisionali aggiungere le seguenti: inclusa l'attribuzione di poteri di coordinamento, sanzionatori e premiali in capo all'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) e la revisione degli assetti e dei compiti delle aziende ICT cosiddette in-house come Agenzie Regionali con coordinamento funzionale di AgID;.
*1. 105. Basso, Bargero.

  Al comma 1 lettera h) aggiungere, in fine, le parole: accorpando in un'unica struttura organizzativa tutte le competenze relative alla digitalizzazione del settore pubblico e privato;.
1. 15. D'Alia, Dorina Bianchi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera i).
1. 44. Caparini.

  Al comma 1, sostituire la lettera i), con la seguente:
   i) semplificare le modalità di adozione delle regole tecniche e assicurare la neutralità tecnologica delle disposizioni del CAD, semplificando allo stesso tempo il CAD in modo che contenga esclusivamente principi di carattere generale.
1. 82. Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Ciprini, Nesci.

  Al comma 1, dopo la lettera i), inserire la seguente:
   i-bis) prevedere che lo sviluppo di servizi innovativi sia realizzato con il coinvolgimento dei cittadini e delle parti interessate nelle fasi di progettazione, produzione, sperimentazione, utilizzo, secondo il principio per cui è a carico dell'amministrazione costruire le condizioni più adeguate per un ampio ed efficace utilizzo dei servizi;.
1. 57. Liuzzi, Spessotto, De Lorenzis, Dell'Orco, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
   i-bis) individuare un termine perentorio entro il quale le pubbliche amministrazioni debbono adempiere all'adozione dei piani di cui all'articolo 50-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e le eventuali sanzioni per le inadempienze al rispetto di tale limite;.
1. 51. Cozzolino, Nuti, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, sopprimere la lettera l).
*1. 18. Toninelli, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, sopprimere la lettera l).
*1. 45. Caparini.

  Al comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente:
   l) ridefinire le competenze dell'ufficio dirigenziale di cui all'articolo 17, comma 1, del CAD, con la previsione della possibilità di collocazione alle dirette dipendenze dell'organo politico di vertice di un responsabile individuato nell'ambito dell'attuale dotazione organica di fatto del medesimo ufficio, dotato di adeguate competenze tecnologiche e manageriali, per la transizione alla modalità operativa digitale e dei conseguenti processi di riorganizzazione, finalizzati alla realizzazione di un'amministrazione digitale e aperta, di servizi facilmente usabili e di qualità, attraverso una maggiore efficienza ed economicità;.
**1. 10. Palmieri.

  Al comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente:
   l) ridefinire le competenze dell'ufficio dirigenziale di cui all'articolo 17, comma 1, del CAD, con la previsione della possibilità di collocazione alle dirette dipendenze dell'organo politico di vertice di un responsabile individuato nell'ambito dell'attuale dotazione organica di fatto del medesimo ufficio, dotato di adeguate competenze tecnologiche e manageriali, per la transizione alla modalità operativa digitale e dei conseguenti processi di riorganizzazione, finalizzati alla realizzazione di un'amministrazione digitale e aperta, di servizi facilmente usabili e di qualità, attraverso una maggiore efficienza ed economicità;.
**1. 28. De Lorenzis, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera l) dopo le parole: con la previsione sopprimere il seguente periodo: della possibilità di collocazione alle dirette dipendenze dell'organo politico di vertice.
1. 35. Baroni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nuti, Nesci.

  Al comma 1, lettera l), dopo le parole: processi di riorganizzazione, aggiungere le seguenti: finalizzati alla realizzazione di un'amministrazione digitale e aperta, di servizi facilmente usabili e di qualità, attraverso una.
*1. 117. Bruno Bossio, Lattuca, Lauricella.

  Al comma 1, lettera l), dopo le parole: processi di riorganizzazione, aggiungere le seguenti: finalizzati alla realizzazione di un'amministrazione digitale e aperta, di servizi facilmente usabili e di qualità, attraverso una.
*1. 106. Basso, Bargero.

  Al comma 1, lettera l), dopo le parole: processi di riorganizzazione, aggiungere le seguenti: finalizzati alla realizzazione di un'amministrazione digitale e aperta, di servizi facilmente usabili e di qualità, attraverso una.
*1. 80. Mucci.

  Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
   l-bis) previsione di sanzioni amministrative nei confronti dei dirigenti delle strutture pubbliche erogatrici di servizi in caso di mancata osservanza delle norme relative all'autocertificazione e all'erogazione in tempi certi dei servizi stessi.
1. 123. Quaranta, Costantino, Scotto, Ricciatti, Ferrara.

  Al comma 1, sostituire la lettera m) con la seguente:
   m) adeguare il testo delle disposizioni vigenti alle disposizioni adottate a livello europeo, al fine di garantirne la coerenza e coordinare formalmente e sostanzialmente il testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo e ampliando l'ambito soggettivo al fine di realizzare la prevalenza della normativa sull'amministrazione digitale rispetto a normative di settore e garantendone la più ampia applicazione;.
*1. 11. Palmieri.

  Al comma 1, sostituire la lettera m) con la seguente:
   m) adeguare il testo delle disposizioni vigenti alle disposizioni adottate a livello europeo, al fine di garantirne la coerenza e coordinare formalmente e sostanzialmente il testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo e ampliando l'ambito soggettivo al fine di realizzare la prevalenza della normativa sull'amministrazione digitale rispetto a normative di settore e garantendone la più ampia applicazione;.
*1. 81. Mucci.

  Al comma 1, lettera m) premettere le parole: adeguare il testo delle disposizioni vigenti alle disposizioni adottate a livello europeo, al fine di garantirne la coerenza e.

  Conseguentemente dopo le parole: il linguaggio normativo aggiungere le seguenti: e ampliando l'ambito soggettivo al fine di realizzare la prevalenza della normativa sull'amministrazione digitale rispetto a normative di settore e garantendone la più ampia applicazione;.
**1. 118. Bruno Bossio, Lattuca, Lauricella.

  Al comma 1, lettera m) premettere le parole: adeguare il testo delle disposizioni vigenti alle disposizioni adottate a livello europeo, al fine di garantirne la coerenza e.

  Conseguentemente dopo le parole: il linguaggio normativo aggiungere le seguenti: e ampliando l'ambito soggettivo al fine di realizzare la prevalenza della normativa sull'amministrazione digitale rispetto a normative di settore e garantendone la più ampia applicazione;.
**1. 107. Basso, Bargero.

  Al comma 1, lettera m), premettere le seguenti parole: adeguare il testo delle disposizioni vigenti alle disposizioni adottate a livello europeo, al fine di garantirne la coerenza, e.
1. 29. De Lorenzis, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera m), dopo le parole: disposizioni vigenti, inserire le seguenti: anche contenute in provvedimenti diversi dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,.
1. 95. Coppola.

  Al comma 1, dopo la lettera m) aggiungere la seguente:
   m-bis) adeguare l'ordinamento alla disciplina europea in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche;.
1. 96. Coppola.

  Al comma 1, dopo la lettera n), è inserita la seguente:
   o) all'articolo 5, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, al comma 1, premettere il seguente comma:
  01. I pagamenti digitali ed elettronici costituiscono il mezzo principale di pagamento di qualsiasi pagamento dovuto nei confronti della pubblica amministrazione e degli esercenti servizi di pubblica utilità;.
1. 86. Boccadutri.

  Al comma 1, dopo la lettera n) è inserita la seguente:
   o) all'articolo 5, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, prima del comma 1, è inserito il seguente:
  «01. I pagamenti digitali ed elettronici effettuati con qualsiasi modalità di pagamento, ivi incluso l'utilizzo per i micropagamenti del credito telefonico, costituiscono il mezzo principale per i pagamenti dovuti nei confronti della pubblica amministrazione e degli esercenti servizi di pubblica utilità».
1. 126. Boccadutri.

  Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:
   o) previsione di un termine perentorio di 30 giorni dalla presentazione della domanda per il rilascio di tutti gli atti, certificati e ogni altra documentazione necessaria ai fini edilizi e urbanistici, qualora tali documenti non siano da acquisire d'ufficio.
1. 46. Invernizzi.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis) i principi e i criteri direttivi di cui al comma 1, si applicano alle amministrazioni di istruzione e cultura tenuto conto della specificità del servizio di istruzione.
1. 124. Costantino, Quaranta, Scotto, Ricciatti, Ferrara.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis) i principi e i criteri direttivi di cui alle lettere a) ed h) del precedente comma, si applicano alle amministrazioni di istruzione e cultura tenuto conto della specificità del servizio di istruzione.
1. 125. Costantino, Quaranta, Scotto, Ricciatti, Ferrara.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis) I principi e i criteri direttivi di cui al comma 1, lettere da a) a h), si applicano alle amministrazioni di istruzione e cultura tenuto conto della specificità del servizio di istruzione.
1. 47. Invernizzi.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis) Le amministrazioni pubbliche non possono chiedere autodichiarazioni se le caratteristiche e gli status da dichiarare sono ricavabili da documenti in possesso di altre pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le amministrazioni pubbliche sono tenute a rilasciare alle amministrazioni richiedenti le informazioni necessarie ai fini del procedimento amministrativo.
1. 16. Dorina Bianchi, D'Alia.

  Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: decorso il quale il Governo può comunque procedere.
1. 73. Mucci.

  Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole da: Se il termine sino a: novanta giorni, con le seguenti: Il termine ultimo per la trasmissione alle Camere di ogni schema di decreto è stabilito nel 45o giorno antecedente il termine per l'esercizio della delega. Decorsa inutilmente tale data, la delega cessa di essere efficace.

  Conseguentemente, al comma 2, degli articoli 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 16 e al comma 4, articolo 12, sostituire le parole da: Se il termine sino a: novanta giorni, con le seguenti: Il termine ultimo per la trasmissione alle Camere di ogni schema di decreto è stabilito nel 45o giorno antecedente il termine per l'esercizio della delega. Decorsa inutilmente tale data, la delega cessa di essere efficace.
1. 90. Monchiero.

  Al comma 2, sostituire gli ultimi due periodi con i seguenti: Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione; in tal caso il decreto è adottato conformemente alle osservazioni espresse dalle Commissioni. Decorso tale termine senza che le Commissioni competenti si siano espresse il decreto può comunque essere adottato.
1. 30. Lauricella, Lattuca.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Entro lo stesso termine il Governo invia al Parlamento una relazione illustrativa delle motivazioni che rendono necessaria l'integrazione e la correzione dei decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo.
1. 55. Gasparini.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali, per ciascun procedimento amministrativo ad istanza di parte rientrante nelle proprie competenze, l'elenco degli atti e documenti che l'istante ha l'onere di produrre a corredo dell'istanza, nonché l'elenco dei responsabili incaricati al rilascio degli atti relativi al procedimento.
1. 48. Invernizzi.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Misure di semplificazione amministrativa).

  1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali, per ciascun procedimento amministrativo ad istanza di parte rientrante nelle proprie competenze, l'elenco degli atti e documenti che l'istante ha l'onere di produrre a corredo dell'istanza, nonché l'elenco dei responsabili incaricati al rilascio degli atti relativi al procedimento.
1. 01. Invernizzi.

  Dopo l'articolo 1 è aggiunto il seguente:

Art. 1-bis.

  Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con invarianza delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, uno o più decreti legislativi volti a modificare e integrare la disciplina sul diritto di accesso, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:
   a) introdurre specifiche disposizioni volte a consentire a chiunque, anche per via telematica, l'accesso ai dati, documenti e informazioni detenute dalle pubbliche amministrazioni, dalle società da queste partecipate e dai concessionari di servizi pubblici;
   b) prevedere che l'accesso deve essere gratuito e non vincolato ad un qualsivoglia specifico interesse del richiedente;
   c) individuare accezioni e modalità, anche telematiche, per l'esercizio del diritto di accesso;
   d) prevedere forme sanzionatorie per le pubbliche amministrazioni che non ottemperano alle prescrizioni della normativa in materia di accesso;
   e) individuare modalità non onerose di tutela giudiziaria e amministrativa del diritto di accesso.
1. 03. Ascani.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  2. Le disposizioni del presente codice si applicano, nel rispetto del riparto di competenza di cui all'articolo 117 della Costituzione, alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e comunque a quelle inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le società interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico, inserite nel predetto conto economico consolidato; e le autorità indipendenti.

  2. All'articolo 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, il comma 6 è sostituito dai seguenti:
  6. Le disposizioni del presente Codice non si applicano limitatamente all'esercizio delle attività e funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, tenuto conto delle esigenze derivanti dalla natura delle proprie funzioni, quando riguardano gli ambiti esclusi dal primo periodo, sono stabiliti le modalità, i limiti ed i tempi di applicazione delle disposizioni del presente Codice alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
  6-bis. Le disposizioni del presente codice non si applicano alle operazioni di voto nelle consultazioni elettorali né all'esercizio delle attività e funzioni svolte da uffici amministrativi e giudiziari in relazione alle medesime consultazioni, ad eccezione della trasmissione dei dati di proclamazione. La redazione in formato elettronico del modello unico di verbale di proclamazione dei risultati, per tutti gli uffici elettorali diversi da quelli sezionati, sostituisce la modalità cartacea di redazione ed è svolta secondo le direttive emanate, per quanto di rispettiva competenza, dal Ministero dell'interno e dal Ministro della giustizia, previo coordinamento, per quanto attiene alle rispettive elezioni, con le amministrazioni della Camera e del Senato. Il verbale è sottoscritto con firma digitale dal segretario estensore e dal presidente dell'ufficio elettorale. Il verbale è quindi inviato, con le modalità di trasmissione telematica degli atti, previste dalle disposizioni di cui al comma 6-ter, agli uffici destinatari ai sensi della legislazione vigente; il segretario dell'ufficio destinatario del verbale attesta il deposito del verbale apponendo la data e sottoscrivendo il verbale con la propria firma digitale.
  6-ter. Le disposizioni del presente Codice si applicano all'amministrazione della Giustizia per quanto non diversamente disposto dall'articolo 56 e dal Regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, recante disciplina sull'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti, e successive modificazioni. Con proprio decreto il Ministro della giustizia provvede a modificare le regole tecnico-operative per l'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, di cui al proprio decreto 17 luglio 2008, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 184 alla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 2 agosto 2008, in particolare uniformando la disciplina della firma digitale, di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 2 del predetto decreto, a quanto previsto dal presente Codice».

  3. All'articolo 6 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, il comma 1, è sostituito dal seguente:
  1. Per le comunicazioni di cui all'articolo 48, comma 1, con i soggetti che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo ai sensi della vigente normativa tecnica, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, utilizzano esclusivamente la posta elettronica certificata. La dichiarazione dell'indirizzo:
   a) costituisce elezione di domicilio informatico del dichiarante;
   b) è sempre revocabile con le stesse modalità della dichiarazione;
   c) rappresenta espressa accettazione dell'invio, tramite posta elettronica certificata, da parte delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, degli atti, e dei provvedimenti che lo riguardano.
1. 04. Di Gioia.

ART. 2.

  Sostituirlo con il seguente:
  1. L'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 è sostituito dal seguente:

Art. 14.

  1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, al fine di rendere più rapida ed efficiente l'istruttoria, l'amministrazione procedente può indire una Conferenza di servizi.
  2. La Conferenza di servizi è tempestivamente indetta quando l'amministrazione procedente e avente interesse prevalente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche aventi poteri decisori sull'oggetto del procedimento, nonché per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi.
  3. L'amministrazione procedente e avente interesse prevalente è quella titolare di una competenza funzionale per l'oggetto del procedimento prevista in modo specifico dalla legge o, in mancanza, l'amministrazione comunque competente che rappresenta la più estesa dimensione territoriale dell'interesse pubblico oggetto del procedimento e degli effetti del provvedimento.
  4. Su motivata richiesta dell'interessato riguardante progetti di particolare complessità o insediamenti produttivi di beni e servizi, la conferenza di servizi può anche essere convocata in via preliminare, al fine di procedere ad un esame anticipato rispetto a determinazioni posteriori.
  5. Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa. L'amministrazione procedente ha facoltà di invitare anche le amministrazioni non aventi competenze decisorie sull'oggetto del procedimento ed eventuali privati aventi diretto interesse.
  6. Nella prima riunione l'amministrazione procedente, sentite le altre amministrazioni presenti, fissa il termine per l'adozione della determinazione conclusiva del procedimento. I lavori della conferenza non possono superare i novanta giorni, salvo casi eccezionali motivare esplicitamente.
  7. Nella conferenza istruttoria l'amministrazione procedente e avente interesse prevalente adotta nel termine la determinazione conclusiva del procedimento nel rispetto delle norme della presente legge.
  8. Nella Conferenza di servizi decisoria l'amministrazione procedente e avente interesse prevalente adotta nel termine la determinazione conclusiva del procedimento nel rispetto delle norme della presente legge quando non è stato manifestato nessun dissenso espresso da parte delle amministrazioni aventi potere decisorio sull'oggetto del procedimento e sempre che esse siano state regolarmente invitate alla conferenza. Quando sono stati manifestati uno o più dissensi, l'amministrazione procedente ricerca l'intesa con l'amministrazione o le amministrazioni dissenzienti per giungere a una determinazione condivisa, mediante un confronto completo e per un periodo di tempo congruo sul dissenso, in ogni caso non superiore al doppio del termine previsto per la chiusura dei lavori della conferenza, e sulle sue motivazioni. All'esito del confronto, l'amministrazione procedente assume la determinazione conclusiva del procedimento.
  9. Quando il dissenso proviene da un comune o città metropolitana o provincia, la regione o la provincia autonoma rimettono la questione alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Quando il dissenso proviene da una regione o provincia autonoma, l'amministrazione procedente rimette la questione alla Presidenza del Consiglio dei ministri. La Presidenza del Consiglio dei ministri, insieme al Ministero ritenuto competente, ricerca l'intesa tra le amministrazioni presenti in conferenza, mediante un confronto completo e per un periodo di tempo congruo sul dissenso, in ogni caso non superiore al doppio del termine previsto per la chiusura dei lavori della conferenza, e sulle sue motivazioni. Qualora l'intesa non venga raggiunta, la Presidenza del Consiglio dei ministri, sentito il Ministero competente, assume con decreto la determinazione conclusiva del procedimento.
  10. Quando lo Stato è l'amministrazione procedente o è comunque compreso tra le amministrazioni aventi potere decisorio e quando sono stati manifestati uno o più dissensi in conferenza, la Presidenza del Consiglio dei ministri, insieme al Ministero competente, ricerca l'intesa tra le amministrazioni presenti in conferenza, mediante un confronto completo e per un periodo di tempo congruo sul dissenso, in ogni caso non superiore al doppio del termine previsto per la chiusura dei lavori della conferenza, e sulle sue motivazioni. Qualora l'intesa non venga raggiunta, la Presidenza del Consiglio dei ministri, sentito il Ministero competente, assume con decreto la determinazione conclusiva del procedimento.
2. 16. D'Alia, Dorina Bianchi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
2. 1. Segoni.

  Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:
   a) ridefinizione dei casi in cui la Conferenza di servizi è convocata e svolta, obbligatoriamente, attraverso l'ausilio degli strumenti informatici disponibili, anche in base alla complessità del procedimento;
2. 44. Mannino, Daga, Busto, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:
   a) ridefinizione e riduzione dei casi in cui la convocazione della Conferenza di servizi è obbligatoria, anche in base alla complessità del procedimento, favorendone lo svolgimento in modalità telematica.
2. 11. Palmieri.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: e riduzione.
*2.2. Segoni.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: e riduzione.
*2.43. Mannino, Daga, Busto, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: definizione di amministrazione procedente e avente interesse prevalente alla indizione della Conferenza dei servizi che è quella titolare di una competenza funzionale per l'oggetto del procedimento prevista in modo specifico dalla legge o, in mancanza, l'amministrazione comunque competente che rappresenta la più estesa dimensione territoriale dell'interesse pubblico oggetto del procedimento e degli effetti del provvedimento.
2. 13. D'Alia, Dorina Bianchi.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole:, garantendo comunque la sussistenza di meccanismi di coinvolgimento degli enti territoriali e locali e di partecipazione dei cittadini, al fine di assicurare un equo bilanciamento degli interessi coinvolti nei procedimenti decisionali.
2. 117. Quaranta, Scotto, Costantino.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  ridefinizione dei casi nei quali è possibile la convocazione di una Conferenza di servizi non obbligatoria, finalizzata alla semplificazione e ad evitare duplicazioni nei procedimenti.
2. 89. Mazziotti Di Celso.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: favorendone lo svolgimento in modalità telematica.
*2. 18. De Lorenzis, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: favorendone lo svolgimento, in modalità telematica.
*2. 106. Basso, Bargero.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: favorendone lo svolgimento in modalità telematica.
*2. 107. Bruno Bossio, Lattuca, Lauricella.

  Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:
   b) ridefinizione dei tipi di conferenza, anche al fine di introdurre modelli di istruttoria pubblica con lo scopo di garantire una reale partecipazione pubblica, preposte prioritariamente alla tutela dell'ambiente, del patrimonio storico-artistico e della salute, pur mantenendo invariati i princìpi di economicità, proporzionalità e speditezza dell'azione amministrativa;
2. 3. Segoni.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: ridefinire e semplificare i procedimenti sino alle parole: sulla loro digitalizzazione e per la con le seguenti: prevedere che le amministrazioni adottino un piano di,.

  Conseguentemente, sostituire le parole: nonché l'organizzazione e le procedure interne a ciascuna amministrazione con le seguenti: non basato sulla digitalizzazione dei processi esistenti, ma che sia conseguente ad una ridefinizione, riorganizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi, nonché dell'organizzazione e delle procedure interne a ciascuna amministrazione, alla luce delle possibilità offerte dalle nuove tecnologie per garantire celerità, certezza dei tempi e trasparenza nei confronti dei cittadini e delle imprese, oltre che la creazione di piattaforme e servizi on line di facile e intuitivo utilizzo.
2. 80. Mucci.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: pubblica per garantire la partecipazione con le seguenti: pubblica e digitale per garantire la partecipazione anche telematica.
2. 20. Baroni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nuti, Nesci.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: degli interessati a: della legge 7 agosto 1990, n. 241 con le seguenti: del pubblico al procedimento nei casi di adozione di provvedimenti di interesse generale e di quelli per i quali la legge preveda la partecipazione delle amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità.
2. 45. Mannino, Daga, Busto, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: degli interessati con le seguenti: del pubblico.

  Conseguentemente, sopprimere le parole: in alternativa a quanto previsto dall'articolo 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. 46. Mannino, Daga, Busto, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: limitatamente alle ipotesi di adozione di provvedimenti di interesse generale.
*2. 29. Invernizzi.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: limitatamente alle ipotesi di adozione di provvedimenti di interesse generale.
*2. 63. Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Ciprini, Nesci.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: limitatamente alle ipotesi a: legge 8 agosto 1990, n. 241, e con le seguenti: nonché per assicurare che le associazioni portatrici di interessi diffusi o sensibili nonché i comitati di cittadini che si costituiscono in difesa di interessi pubblici territoriali siano inclusi nei diversi tipi di procedimento compreso quello decisorio.
2. 124. Scotto, Costantino, Quaranta.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: limitatamente alle ipotesi di adozione di provvedimenti di interesse generale con le seguenti: nonché a soggetti quali portatori di interessi collettivi o diffusi quali associazioni e comitati di cittadini o di interessi oppositivi alla realizzazione del progetto con particolare riferimento alle ipotesi di adozione di provvedimenti di interesse generale.
2. 120. Quaranta, Costantino, Scotto.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: limitatamente alle ipotesi di adozione di provvedimenti di interesse generale con le seguenti: nonché a soggetti quali portatori di interessi collettivi o diffusi quali associazioni e comitati di cittadini o di interessi oppositivi alla realizzazione del progetto.
2. 128. Quaranta, Costantino, Scotto.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: e nel rispetto dei principi di economicità, proporzionalità e speditezza dell'azione amministrativa.
2. 114. Scotto, Costantino, Quaranta.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: e nel rispetto dei principi di economicità, proporzionalità e speditezza dell'azione amministrativa con le seguenti: nel rispetto del principio di partecipazione al procedimento amministrativo.
2. 118. Costantino, Quaranta, Scotto, Pellegrino, Zaratti.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: e nel rispetto dei principi di economicità, proporzionalità e speditezza con le seguenti: nel rispetto del principio di buon andamento.
2. 116. Scotto, Quaranta, Costantino.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: e speditezza.
2. 115. Quaranta, Costantino, Scotto.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: di speditezza con le seguenti: di trasparenza.
2. 119. Quaranta, Costantino, Scotto.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: chiarire che, su motivata richiesta dell'interessato riguardante progetti di particolare complessità o insediamenti produttivi di beni e servizi, la Conferenza di servizi può anche essere convocata in via preliminare, al fine di procedere ad un esame anticipato rispetto a determinazioni posteriori.
2. 14. D'Alia, Dorina Bianchi.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie i termini possono essere interrotti per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.
2. 78. Mucci.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis)
previsione, nella ridefinizione dei tipi di conferenze e qualora i processi decisionali concernano questioni di carattere ambientale, di una procedura di dibattito pubblico, attivata obbligatoriamente per progetti che, in base ad una valutazione preliminare, risultino di notevole rilevanza per i loro costi previsionali, le caratteristiche tecniche, la natura progettuale, l'incidenza sul territorio, gli impatti sull'ambiente e i risvolti socio-economici previsti, in grado di assicurare la partecipazione dei cittadini durante tutte le fasi di elaborazione dei progetti, dagli studi preliminari alla loro conclusione, e che garantisca altresì una completa, chiara e corretta informazione del pubblico anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie telematiche.
2. 113. Scotto, Costantino, Quaranta, Zaratti, Pellegrino.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis)
previsione, nella ridefinizione dei tipi di conferenze e qualora i processi decisionali concernano questioni di carattere ambientale, di procedure rafforzate di partecipazione del pubblico ai processi decisionali, come previsto dalla Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, fatta ad Aarhus il 16 marzo 2001, n. 108, ratificata dall'Italia con la legge n. 108 del 16 marzo 2001, nonché dalla direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale.
2. 111. Costantino, Quaranta, Scotto, Zaratti, Pellegrino.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
2. 4. Segoni.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere le seguenti parole: per la convocazione.
2. 81. Mucci.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e previsione di ulteriori sanzioni disciplinari a carico dei dirigenti responsabili delle amministrazioni che sono chiamati a rendere pareri laddove non lo facciano nei termini stabiliti dalla legge.
2. 47. Mannino, Daga, Busto, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie i termini possono essere interrotti per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.
2. 79. Mucci.

  Al comma 1, sostituire le lettere d) ed e), con la seguente:
   d) principio della decisorietà della conferenza, ovvero necessità che qualsiasi tipo di conferenza di servizi debba comunque pervenire a una decisione certa, che sostituisce a tutti gli effetti ogni provvedimento di autorizzazione, concessione, nulla osta, intesa, concerto o atto di assenso, comunque denominato, delle amministrazioni partecipanti, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute, della pubblica incolumità, del patrimonio paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico e dell'ambiente.
2. 31. Invernizzi.

  Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: certezza dei tempi della conferenza, ovvero necessità che qualsiasi tipo di Conferenza di servizi abbia una durata certa con le seguenti: certezza dei tempi della Conferenza e previsione che qualsiasi tipo di conferenza abbia durata certa in ogni caso non superiore a novanta giorni.
2. 91. Mazziotti Di Celso.

  Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: fissando, comunque, in novanta giorni il termine entro il quale deve concludersi la Conferenza di servizi, salvo casi eccezionali da motivare espressamente; precisare che nella prima riunione della conferenza di servizi l'amministrazione procedente, sentite le altre amministrazioni presenti, fissa il termine per l'adozione della determinazione conclusiva del procedimento.
2. 15. D'Alia, Dorina Bianchi.

  Al comma 1, lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: riduzione delle proroghe dei termini a non più di una e per un periodo non superiore a sessanta giorni, salvi casi eccezionali espressamente indicati nel decreto legislativo.
2. 92. Mazziotti Di Celso.

  Al comma 1, lettera e), sostituire i numeri 1 e 2 con i seguenti:
   1) principio della decisorietà della conferenza, ovvero necessità che qualsiasi tipo di conferenza di servizi debba comunque pervenire a una decisione certa, che sostituisce a tutti gli effetti ogni provvedimento di autorizzazione, concessione, nulla osta, intesa, concerto o atto di assenso, comunque denominato, delle amministrazioni partecipanti, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute, della pubblica incolumità, del patrimonio paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico e dell'ambiente;
   2) principio della certezza dei tempi della conferenza, ovvero necessità che qualsiasi tipo di conferenza di servizi debba avere una durata certa, secondo un termine omnicomprensivo stabilito dal decreto legislativo e comunque non superiore a quattro mesi per i casi più complessi; alla scadenza di tale termine, si considera definitivamente approvata la proposta iniziale della parte privata, ovvero l'ultima proposta dell'amministrazione procedente;
   3) principio della partecipazione obbligatoria alla conferenza, ovvero necessità che si consideri comunque acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e dell'ambiente, il cui rappresentante, al termine per i lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata;.
2. 32. Invernizzi.

  Al comma 1, lettera e), sostituire i punti 1 e 2 con il seguente:
   1) principio della partecipazione obbligatoria alla conferenza, ovvero necessità che si consideri comunque acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute, della pubblica incolumità, del patrimonio paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico e dell'ambiente, il cui rappresentante, al termine per i lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata.
2. 33. Invernizzi.

  Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 2.
*2. 5. Segoni.

  Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 2.
*2. 65. D'Ambrosio, Mannino, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, Dieni, Lombardi, Toninelli, Daga, Busto, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

  Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 2.
*2. 88. Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Ciprini, Nesci.

  Al comma 1, lettera e), numero 2) aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad eccezione dei rappresentanti delle amministrazioni preposte alla tutela della salute del patrimonio storico artistico e dell'ambiente che devono comunque partecipare.
2. 125. Costantino, Quaranta, Scotto, Pellegrino, Zaratti.

  Al comma 1, lettera e), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: fatta eccezione per le amministrazioni preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e dell'ambiente.
2. 55. Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera e), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
   3) garantire forme di partecipazione attiva dei cittadini qualora i processi decisionali concernano questioni di carattere ambientale, come previsto dalla Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, fatta ad Aarhus il 16 marzo 2001, n. 108, ratificata dall'Italia con la legge n. 108 del 16 marzo 2001, nonché dalla direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale.
2. 112. Costantino, Scotto, Quaranta, Pellegrino, Zaratti.

  Al comma 1, lettera e), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
   3) prevedere la partecipazione alla conferenza di un unico rappresentante per qualsiasi amministrazione locale interessata, designato in conformità alla normativa regionale applicabile o, in mancanza, in conformità al decreto legislativo di cui al presente comma;
2. 90. Mazziotti Di Celso.

  Al comma 1, sopprimere la lettera f).
2. 48. Mannino, Daga, Busto, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera f), dopo le parole: delle presenze e delle maggioranze aggiungere le seguenti: con esclusione dei casi in cui è prevista la partecipazione di amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità.
2. 100. Catania.

  Al comma 1, sopprimere la lettera g).
* 2. 6. Segoni.

  Al comma 1, sopprimere la lettera g).
* 2. 28. Malisani.

  Al comma 1, sopprimere la lettera g).
* 2. 49. Mannino, Daga, Busto, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, sopprimere la lettera g).
* 2. 82. Mucci.

  Al comma 1, sopprimere la lettera g).
* 2. 130. Scotto, Quaranta, Costantino, Zaratti, Pellegrino, Nicchi.

  Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole da: ivi comprese fino a: ambiente.
2. 23. Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Ciprini, Nesci.

  Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: ivi comprese con la seguente: escluse.
2. 56. Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera g), sopprimere le seguenti parole: della salute.
2. 61. Grillo, Lorefice, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Mantero, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera g), dopo la parola: salute aggiungere le seguenti: della pubblica incolumità del patrimonio paesaggistico-territoriale.
* 2. 10. Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera g), dopo la parola: salute aggiungere le seguenti: della pubblica incolumità del patrimonio paesaggistico-territoriale,.
* 2. 17. Invernizzi.

  Al comma 1, lettera g), dopo la parola: salute aggiungere le seguenti: della pubblica incolumità del patrimonio paesaggistico-territoriale,.
* 2. 59. Mariani.

  Al comma 1, lettera g), dopo la parola: salute aggiungere le seguenti: della pubblica incolumità, del patrimonio paesaggistico-territoriale,.
* 2. 99. Matarrese.

  Al comma 1, lettera g), dopo la parola: salute aggiungere le seguenti: della pubblica incolumità del patrimonio paesaggistico-territoriale,.
* 2. 109. Dorina Bianchi.

  Al comma 1, lettera g), apportare le seguenti modificazioni:
   1) dopo le parole: del patrimonio storico-artistico e dell'ambiente inserire le seguenti: esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA;
   2) aggiungere, in fine, le seguenti parole:; previsione di misure sanzionatorie per le amministrazioni che entro il termine dei lavori della conferenza non si siano espresse nelle forme di legge sui provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA.
2. 60. Bratti, Braga, Mariani.

  Al comma 1, lettera g), sostituire le parole da: e dell'ambiente fino alla fine della lettera con le seguenti:, della pubblica incolumità, del patrimonio paesaggistico-territoriale, e dell'ambiente che, entro il termine dei lavori della conferenza, incluse eventuali proroghe non superiori a sessanta giorni richieste da tali amministrazioni e consentite dal decreto legislativo per tenere conto della specificità degli interessi tutelati, non si siano espresse nelle forme di legge.
2. 93. Mazziotti Di Celso.

  Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: che, entro il termine dei lavori della conferenza, non si siano espresse nelle forme di legge con le seguenti: il cui rappresentante, entro il termine dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata.
2. 30. Invernizzi.

  Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Fermo restando il riconoscimento di una priorità alle esigenze di tutela dell'ambiente della salute e della pubblica incolumità manifestate dagli enti preposti.
2. 21. Baroni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci.

  Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: fatta salva l'applicazione dell'articolo 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. 57. Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente:
   i) in nome della trasparenza amministrativa e della corretta applicazione della procedura della Conferenza di servizi, precisare con opportuno anticipo per quali procedure è obbligatorio ricorrere alla convocazione di riunioni in presenza;.
2. 7. Segoni.

  Al comma 1, lettera i), sostituire le parole da: prevedendo per i soli casi fino alla fine della lettera con le seguenti: precisando espressamente le tipologie di procedimento per i quali è prevista obbligatoriamente la convocazione di riunioni in presenza.
2. 50. Mannino, Daga, Busto, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1 , lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti parole:, a tal fine per procedimenti complessi devono intendersi quelli per la cui definizione si renda necessaria l'adozione di atti endoprocedimentali di competenza di diverse amministrazioni.
2. 58. Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, sopprimere la lettera l).
* 2. 8. Segoni.

  Al comma 1, sopprimere la lettera l).
* 2. 51. Mannino, Daga, Busto, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente:
   l) precisare che nella conferenza istruttoria l'amministrazione procedente e avente interesse prevalente adotta nel termine la determinazione conclusiva del procedimento nel rispetto delle norme della presente legge; precisare che nella conferenza di servizi decisoria l'amministrazione procedente e avente interesse prevalente adotta nel termine la determinazione conclusiva del procedimento nel rispetto delle norme della presente legge quando non è stato manifestato nessun dissenso espresso da parte delle amministrazioni aventi potere decisorio sull'oggetto del procedimento e sempre che esse siano state regolarmente invitate alla conferenza; precisare che quando sono stati manifestati uno o più dissensi, l'amministrazione procedente ricerca l'intesa con l'amministrazione o le amministrazioni dissenzienti per giungere ad una determinazione condivisa, mediante un confronto completo e per un periodo di tempo congruo sul dissenso, in ogni caso non superiore al doppio del termine previsto per la chiusura dei lavori della conferenza, e sulle sue motivazioni. All'esito del confronto, l'amministrazione procedente assume la determinazione conclusiva del procedimento,.
2. 84. D'Alia, Dorina Bianchi.

  Al comma 1, lettera l), dopo le parole: principio di prevalenza aggiungere le seguenti:, con esclusione dei casi in cui è prevista la partecipazione di amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità in cui resta valida la legislazione vigente,.
2. 126. Quaranta, Costantino, Scotto, Nicchi.

  Al comma 1, lettera l), dopo le parole: nei casi di conferenze decisorie aggiungere le seguenti: tranne in casi di tutela ambientale e tutela della salute del cittadino, alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità,.
2. 66. D'Ambrosio, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, Dieni, Lombardi, Toninelli.

  Al comma 1, lettera l), dopo le parole: Conferenze decisorie aggiungere le seguenti: prevedendo, nei casi in cui è prevista la partecipazione di amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità, che l'amministrazione procedente adotti la determinazione valutate le specifiche risultanze delle conferenze tenendo conto in particolare di quelle delle amministrazioni preposte alla tutela di quegli stessi interessi sensibili.
2. 129. Costantino, Quaranta, Scotto, Pellegrino, Nicchi, Zaratti.

  Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, il seguente periodo:; ridefinizione delle procedure per i casi di espressione di dissenso motivato da parte di regioni e province autonome su materie che rientrano nelle competenze di tali amministrazioni in modo da assicurare, nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà e leale collaborazione, una rapida ed efficiente conclusione della procedura entro termini certi;.
2. 94. Mazziotti Di Celso.

  Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, il seguente periodo: precisazione delle tipologie di atti da adottare a conclusione del procedimento, sia in caso di accoglimento sia in caso di rigetto dell'istanza, al fine di garantire l'adozione di un provvedimento espresso di cui al comma 1, articolo 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241;.
2. 104. Pinna, Mazziotti Di Celso.

  Al comma 1, dopo la lettera l) aggiungere la seguente: l-bis) definizione di un sistema efficace di valutazione della performance dirigenziale incentrato sulla responsabilità amministrativo-contabile per il mancato raggiungimento dei risultati e sulla trasparenza e sulla partecipazione da parte del privato al processo valutativo in relazione alle proprie istanze trasmesse in Conferenza dei servizi.
* 2. 12. Abrignani.

  Al comma 1, dopo la lettera l) aggiungere la seguente: l-bis) definizione di un sistema efficace di valutazione della performance dirigenziale incentrato sulla responsabilità amministrativo-contabile per il mancato raggiungimento dei risultati e sulla trasparenza e sulla partecipazione da parte del privato al processo valutativo in relazione alle proprie istanze trasmesse in Conferenza dei servizi.
* 2. 22. Lodolini.

  Al comma 1, dopo la lettera l) aggiungere la seguente: l-bis) definizione di un sistema efficace di valutazione della performance dirigenziale incentrato sulla responsabilità amministrativo-contabile per il mancato raggiungimento dei risultati e sulla trasparenza e sulla partecipazione da parte del privato al processo valutativo in relazione alle proprie istanze trasmesse in Conferenza dei servizi.
* 2. 105. Marco Di Maio, Donati, Ascani, Patriarca, Arlotti, Tacconi, Iori, Galperti, Dallai, Vazio, Lodolini, Fragomeli, Coppola, Piccoli Nardelli, D'Incecco, Bonomo, Fregolent, Morani, Rostellato.

  Al comma 1, dopo la lettera l) aggiungere la seguente: l-bis) definizione di un sistema efficace di valutazione della performance dirigenziale incentrato sulla responsabilità amministrativo-contabile per il mancato raggiungimento dei risultati e sulla trasparenza e sulla partecipazione da parte del privato al processo valutativo in relazione alle proprie istanze trasmesse in Conferenza dei servizi.
* 2. 108. Vignali.

  Al comma 1, sopprimere la lettera m).
** 2. 52. Mannino, Daga, Busto, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, sopprimere la lettera m).
** 2. 83. Mucci.

  Al comma 1, sopprimere la lettera m).
** 2. 121. Costantino, Scotto, Quaranta.

  Al comma 1, sostituire la lettera m) con la seguente: m) nel caso di revoca del provvedimento, nullità del provvedimento, o annullamento d'ufficio, l'amministrazione procedente deve avviare una nuova procedura per valutare i casi in cui la determinazione della conferenza stessa debba essere annullata o revocata. Nel caso di annullamento l'amministrazione procedente ha l'obbligo di avviare una nuova conferenza per valutare la proposta di autotutela, nel caso di revoca l'amministrazione procedente è libera di avvalersi o meno della facoltà di avviare il procedimento di autotutela.
2. 101. Mucci.

  Al comma 1, lettera m), dopo le parole: possibilità per le amministrazioni aggiungere le seguenti: legittimamente chiamate a partecipare alla Conferenza di servizi.
2. 53. Mannino, Daga, Busto, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies con le seguenti: ai sensi dell'articolo 21-nonies.
2. 95. Mazziotti Di Celso, Pinna.

  Al comma 1, lettera m), sopprimere le parole da:, purché fino alla fine della lettera.
2. 24. Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Ciprini, Nesci.

  Al comma 1, lettera m), dopo le parole: purché abbiano partecipato alla Conferenza dei servizi o si siano espresse nei termini aggiungere le seguenti: ad esclusione delle amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità.
2. 132. Costantino, Scotto, Quaranta.

  Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: purché abbiano partecipato alla Conferenza dei servizi o si siano espresse nei termini con le seguenti: anche qualora non abbiano partecipato alla Conferenza dei servizi o non si siano espresse nei termini.
2. 131. Quaranta, Scotto, Costantino.

  Al comma 1, lettera m), aggiungere, in fine, le seguenti parole: l'annullamento d'ufficio di un atto di assenso non vincolante o prescritto dalla legge come necessario non determina l'invalidità o l'annullamento del provvedimento adottato all'esito della Conferenza di servizi.
2. 96. Mazziotti Di Celso.

  Al comma 1, lettera m), aggiungere, in fine, le seguenti parole ad esclusione delle amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità.
2. 122. Costantino, Scotto, Quaranta.

  Al comma 1, dopo la lettera m) aggiungere la seguente:
   
m-bis) revisione dell'articolo 21-nonies) della legge 7 agosto 1990, n. 241. All'articolo 21-nonies) aggiungere in fine al comma 1, il seguente periodo: In caso di tutela di interessi primari, l'annullamento d'ufficio può essere adottato entro il termine di un anno;
2. 102. Mucci.

  Al comma 1, sopprimere la lettera n).
2. 123. Costantino, Scotto, Quaranta, Pellegrino, Zaratti, Nicchi.

  Al comma 1, lettera n), sostituire le parole: per la necessaria composizione degli, con le seguenti: e al fine di far prevalere gli.
2. 67. D'Ambrosio, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, Dieni, Lombardi, Toninelli.

  Al comma 1, lettera n), dopo le parole: pubblica incolumità aggiungere le seguenti: , anche con la previsione di meccanismi sostitutivi da parte dell'amministrazione procedente, di silenzio assenso e di rimessione della decisione finale al Consiglio dei ministri con la partecipazione dei presidenti delle regioni interessate.
2. 35. Invernizzi.

  Al comma 1, lettera n), dopo le parole o della pubblica incolumità aggiungere le seguenti: prevedendo la possibilità di proroghe su richiesta motivata dell'amministrazione interessata per un termine non superiore a sessanta giorni.
2. 97. Mazziotti Di Celso.

  Al comma 1, lettera n) sostituire le parole: in modo da pervenire in ogni caso alla conclusione del procedimento entro i termini previsti con le seguenti: nonché definizione di un sistema efficace di partecipazione delle associazioni portatrici di interessi sensibili e dei comitati di cittadini che si costituiscono in difesa di interessi pubblici territoriali diffusi ai procedimenti valutativo e decisorio.
2. 127. Quaranta, Costantino, Scotto.

  Al comma 1, lettera n), aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche con la previsione di meccanismi sostitutivi da parte dell'amministrazione procedente, di silenzio assenso e di rimessione della decisione finale al Consiglio dei ministri con la partecipazione dei presidenti delle regioni interessati.
2. 36. Invernizzi.

  Al comma 1, lettera n), aggiungere, in fine, le seguenti parole:, tali meccanismi devono prevedere il riconoscimento di una priorità alle esigenze di tutela dell'ambiente, della salute e della pubblica incolumità manifestate dagli Enti preposti.
2. 62. Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Ciprini, Nesci.

  Al comma 1, sopprimere la lettera o).
2. 68. D'Ambrosio, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, Dieni, Lombardi, Toninelli.

  Al comma 1, sostituire la lettera o) con la seguente:
   o) integrale sostituzione delle disposizioni di carattere generale di cui agli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 con le disposizioni contenute nel decreto legislativo di cui al presente primo comma che costituirà l'unica legge vigente in materia di Conferenza di servizi; abrogazione della normativa di settore vigente e inclusione nel decreto legislativo di eventuali norme speciali di settore;.
2. 98. Mazziotti Di Celso.

  Al comma 1, lettera o), sostituire le parole: coordinamento delle disposizioni con le seguenti: sostituzione organica del decreto legislativo a tutte le disposizioni.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera o) sostituire le parole: con la con le seguenti: nonché alla.
2. 37. Invernizzi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera p).
2. 25. Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Ciprini, Nesci.

  Al comma 1, lettera p), dopo le parole: presente legge aggiungere le seguenti: nonché inserimento, dopo il suddetto articolo 17-bis, di una analoga disposizione relativa al silenzio assenso delle amministrazioni non statali.
2. 38. Invernizzi.

  Al comma 1, sostituire la lettera q) con la seguente:
   q) definizione di limiti e termini tassativi per le richieste di integrazioni documentali o chiarimenti prevedendo che oltre il termine tali richieste non possano essere evase, al fine della definizione del provvedimento finale, ad eccezione per le integrazioni o i documenti inerenti la tutela ambientale, storica-artistica-paesaggistica, e attinenti la salute e l'incolumità pubblica.
2. 9. Segoni.

  Al comma 1, lettera q), sopprimere le parole da prevedendo fino alla fine della lettera.
2. 26. Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Ciprini, Nesci.

  Al comma 1, lettera q), aggiungere, in fine, le seguenti parole: fatta eccezione per l'acquisizione di documenti di particolare complessità ed, in ogni caso, ad esclusione di quelle presentate dalle amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità.
2. 54. Mannino, Daga, Busto, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Sopprimere il comma 2.
2. 77. Mucci.

  Al comma 2, primo periodo, prima delle parole su proposta, premettere le seguenti: d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

  Conseguentemente, al medesimo periodo, sopprimere le parole da del parere della Conferenza fino a n. 281, e.
2. 133. Quaranta, Costantino, Scotto, Kronbichler.

  Al comma 2, sostituire le parole: acquisizione del parere della con: intesa con la.
2. 27. Malisani.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: può con le seguenti: non può.

  Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire la parola: può con le seguente: non può.
2. 76. Mucci.

  Al comma 2, sostituire le parole: Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato, con le seguenti: Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di sessanta giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere adottato salvo non vi siano osservazioni delle commissioni competenti.
2. 70. D'Ambrosio, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, Dieni, Lombardi, Toninelli.

  Al comma 2, sostituire gli ultimi due periodi con i seguenti: Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione; in tal caso il decreto è adottato conformemente alle osservazioni espresse dalle Commissioni. Decorso tale termine senza che le Commissioni competenti si siano espresse il decreto può comunque essere adottato.
2. 19. Lauricella, Lattuca.

  Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.
2. 75. Mucci.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Entro lo stesso termine il Governo invia al Parlamento una relazione illustrativa delle motivazioni che rendono necessaria l'integrazione e la correzione dei decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo.
2. 64. Gasparini.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:
  3-bis. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, all'articolo 14-quater, al comma 3, al terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «esplicando le ragioni della decisione in contrasto con il motivato dissenso».
2. 134. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifiche all'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di attività consultiva).

  1. All'articolo 16, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, sono tenuti a rendere i pareri ad essi obbligatoriamente richiesti entro venti giorni dal ricevimento della richiesta, che il responsabile del procedimento deve formulare entro dieci giorni dall'avvio del medesimo».
2. 01. Tabacci, Taricco.

ART. 3.

  Sopprimerlo.
3. 8. Mannino, Daga, Busto, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  «01. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, l'articolo 17 è sostituito dal seguente:
   1. Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per l'adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti appositi, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche entro dieci giorni dall'avvio del procedimento.
   2. Ove tali organi ed enti non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza dell'amministrazione procedente nei termini prefissati dalla disposizione stessa o, in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari.
   3. Le disposizioni di cui al comma 1 e 2 non si applicano in caso di valutazioni che debbano essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della sicurezza e della salute dei cittadini.
   4. Nel caso in cui l'ente od organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie all'amministrazione procedente, il termine di cui al comma 2 può essere interrotto per una sola volta e la valutazione deve essere resa definitivamente entro quaranta giorni o, se inferiore, entro un termine pari a quello indicato nella richiesta originaria, dalla ricezione degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate».

  Conseguentemente, alla rubrica, premettere le seguenti parole: Valutazioni tecniche e.
3. 44. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  «01. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, all'articolo 16, al comma 1, dopo il primo periodo, è inserito il seguente:
   «Il responsabile del procedimento deve inviare la richiesta a mezzo posta elettronica certificata entro dieci giorni dall'avvio del medesimo procedimento».

  Conseguentemente, alla rubrica, premettere le seguenti parole: Attività consultiva e.
3. 42. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  «01. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, all'articolo 16, al comma 3, dopo le parole «tutela ambientale, paesaggistica, territoriale», sono inserite le seguenti: «, della sicurezza ».

  Conseguentemente, alla rubrica, premettere le seguenti parole: Attività consultiva e.
3. 43. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: articolo 17 con le seguenti: articolo 20.

  Conseguentemente, al comma 1, capoverso Art. 17-bis, sostituire le parole: Art. 17-bis con le seguenti: Art. 20-bis.
3. 3. Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

   Al comma 1, le parole: amministrazioni pubbliche sono sostituite, ovunque ricorrano, con le parole: amministrazioni statali.

  Conseguentemente, la rubrica è così modificata: (Silenzio assenso tra amministrazioni dello Stato).
*3. 47. Realacci, Borghi, Braga, Stella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Nardi, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

   Al comma 1, sostituire le parole: amministrazioni pubbliche, ovunque ricorrano, con le parole: amministrazioni statali.

  Conseguentemente, nella rubrica sostituire le parole: amministrazioni pubbliche con le seguenti: amministrazioni dello Stato.
*3. 38. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

  Al comma 1, capoverso Art. 17-bis, nella rubrica sostituire la parola: pubbliche con la seguente: statali.

  Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo sostituire la parola: pubbliche con la seguente: statali.
3. 16. Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Ciprini, Nesci.

  Al comma 1, capoverso Art. 17-bis, comma 1, primo periodo, dopo le parole: denominati di amministrazioni pubbliche inserire le seguenti: e di gestori di beni e/o servizi pubblici.

  Conseguentemente, sostituire le parole: le amministrazioni competenti comunicano il proprio assenso con le seguenti: le amministrazioni o i gestori competenti comunicano il proprio assenso.
3. 21. Giorgis.

  Al comma 1, capoverso Art. 17-bis, al comma 1, al primo periodo, le parole: il proprio assenso, concerto o nulla osta, sono sostituite dalle seguenti: la propria determinazione.

  Conseguentemente, al comma 1, al capoverso Art. 17-bis, al comma 2, le parole: stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, sono sostituite dalle seguenti: stata comunicata la determinazione dell'amministrazione competente.
3. 45. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

  Al comma 1, capoverso Art. 17-bis, comma 1, primo periodo, laddove ricorrano le parole: trenta giorni, sostituirle con le seguenti: quindici giorni.
3. 30. Mucci.

  Al comma 1, capoverso Articolo 17-bis, comma 1, primo periodo, dopo le parole: ricevimento dello schema di provvedimento aggiungere le seguenti: o dalla richiesta di parere.
3. 29. Piccione.

  Al comma 1, capoverso Art. 17-bis, comma 1, primo periodo, dopo le parole: schema di provvedimento sostituire le parole: corredato della relativa documentazione con le seguenti: o dalla richiesta di espressione di parere.
3. 48. Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, capoverso Art. 17-bis, comma 1, primo periodo, dopo le parole: relativa documentazione aggiungere le seguenti: o dalla richiesta di espressione di parere.
3. 35. Rampelli.

  Al primo comma, capoverso Art. 17-bis, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: Il termine è interrotto inserire le parole: per non più di una volta.
3. 28. Mazziotti Di Celso.

  Al comma 1, capoverso Art. 17-bis, comma 1, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: previa valutazione della fondatezza delle stesse da parte del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto col Consiglio dei ministri.
3. 32. Mucci.

  Al comma 1, capoverso Art. 17-bis, comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Qualora la richiesta di un ulteriore termine per esigenze istruttorie risulti infondata, è obbligatorio intraprendere un procedimento disciplinare nei confronti del dirigente responsabile della richiesta.
3. 31. Mucci.

  Al comma 1, capoverso Art. 17-bis, comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Al fine di evitare abusi il Governo istituisce un apposito organo di valutazione delle motivazioni che hanno portato all'interruzione del termine.
3. 22. Mucci.

  Al comma 1, capoverso Art. 17-bis, sopprimere il comma 2.
3. 41. Quaranta, Scotto, Costantino.

  Al comma 1, capoverso Art. 17-bis, sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Decorsi i termini di cui al comma 1 senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito, salvo nei casi di tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini. In caso di mancato accordo tra le amministrazioni coinvolte nei procedimenti di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, decide sulle modifiche da apportare allo schema di provvedimento.
3. 17. D'Ambrosio, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, Dieni, Lombardi, Toninelli.

  Al comma 1, capoverso Art. 17-bis, comma 2, sostituire le parole: Si intende acquisito con le seguenti: Viene sollecitato dal Ministero della Funzione pubblica, che pone un nuovo termine non superiore a 30 giorni. Nell'eventualità in cui esso non venga ugualmente rilasciato, il responsabile del procedimento sarà sottoposto a procedimento disciplinare in base alle norme contenute nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
3. 23. Mucci.

  Al comma 1, capoverso Art. 17-bis, comma 2 sopprimere il secondo periodo.
3. 12.  Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, capoverso Art. 17-bis, al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: Presidente del fino a: previa deliberazione del Consiglio dei ministri con le seguenti: Consiglio dei ministri.
3. 40. Scotto, Quaranta, Costantino.

  Al comma 1, capoverso Art. 17-bis, sopprimere il comma 3.
3. 24. Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Ciprini, Nesci.

  Al comma 1, capoverso Art. 17-bis, sopprimere il comma 3.
3. 9. Malisani.

   Al comma 1, capoverso Art. 17-bis, sostituire i commi 3 e 4 con il seguente:
  «3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedano l'adozione di provvedimenti espressi, nonché nei casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di amministrazioni pubbliche».
3. 49. Mucci.

  Al comma 1, capoverso Art. 17-bis, comma 3, sostituire le parole: si applicano fino alla fine del periodo con le seguenti: non si applicano ai casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di amministrazioni pubbliche.

  Conseguentemente, al medesimo comma 3, sopprimere il secondo periodo.
*3. 33. Mucci.

  Al comma 1, capoverso Art. 17-bis, comma 3, sostituire le parole: si applicano fino alla fine del periodo con le seguenti: non si applicano ai casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di amministrazioni pubbliche.

  Conseguentemente, al medesimo comma 3, sopprimere il secondo periodo.
*3. 10. Bratti, Mariani.

  Al comma 1, capoverso Art. 17-bis, comma 3, primo periodo sostituire le parole: si applicano anche, con le seguenti parole: non si applicano.
3. 13. Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, capoverso Art. 17-bis, comma 3, primo periodo le parole: anche i casi, sono sostituite con le seguenti: salvo i casi.

  Conseguentemente, al comma 1, capoverso Art. 17-bis, comma 3 le parole: lo stesso si intende acquisito, sono sostituite con le seguenti: lo stesso non si intende acquisito, fatta salva l'applicazione dell'articolo 14-quater, comma 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. 5. Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, capoverso Art. 17-bis, comma 3, dopo le parole: dei beni culturali, inserire le parole: della pubblica incolumità.
3. 27. Mazziotti Di Celso.

  Al comma 1, capoverso Art. 17-bis, comma 3, sopprimere le parole: e della salute dei cittadini.
3. 14. Grillo, Lorefice, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Mantero, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

   Al comma 1, capoverso Art. 17-bis, comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni, con le seguenti: novanta giorni.
3. 39. Manzi, Bossa, Malisani.

  Al comma 1, capoverso Art. 17-bis, comma 3, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: Su richiesta motivata dell'amministrazione interessata, il termine di sessanta giorni può essere prorogato per non più di una volta, per un periodo non superiore a ulteriori sessanta giorni.
3. 26. Mazziotti Di Celso.

  Al comma 1, capoverso Art. 17-bis, comma 3, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: Tale termine è prorogato per un massimo di quarantacinque giorni in casi di particolare complessità su richiesta motivata dell'amministrazione tenuta ad esprimere il parere.
3. 1. Sisto, Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, capoverso Art. 17-bis, comma 3, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: Si applicano il secondo ed il terzo periodo del comma 1 ed il termine di cui predetto terzo periodo è fissato in quarantacinque giorni.
3. 2. Sisto, Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, capoverso Art. 17-bis, comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.
3. 36. Catania.

  Al comma 1, capoverso Art. 17-bis, comma 3, ultimo periodo sostituire la parola: acquisito, con la parola: negato.
3. 11. Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, capoverso Art. 17-bis, comma 3, ultimo periodo, dopo le parole: lo stesso si intende acquisito aggiungere le seguenti:; ove l'atto sia stato chiesto ad amministrazioni periferiche del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, lo stesso si intende acquisito soltanto trascorsi ulteriori trenta giorni, nel corso dei quali la competente Commissione regionale per il patrimonio culturale può comunicare all'amministrazione procedente il relativo assenso, concerto o nulla osta.
3. 7. Rocchi.

  Al comma 1, capoverso Art. 17-bis, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  4-bis. In deroga a quanto previsto dal presente articolo, l'articolo 14, comma 2, si applica unicamente quando l'amministrazione procedente non è dello Stato.
3. 46. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

  Sostituire la rubrica con la seguente: Articolo 3. (Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici).
3. 20. Giorgis.

  Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

Art. 3-bis.

  Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo l'articolo 8 è aggiunto il seguente:

Art. 8-bis.
(Diritto di interpello).

  1. In relazione ai procedimenti da attivare su istanza di parte i soggetti direttamente interessati possono inoltrare per iscritto al responsabile del procedimento, individuato a norma dell'articolo 5, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni normative ed amministrative a casi concreti e personali, qualora esistano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse.
  2. L'istanza deve contenere, oltre alle generalità ed al domicilio del richiedente, l'esposizione chiara ed univoca del comportamento e della soluzione interpretativa che si intendono adottare e deve essere sottoscritta personalmente dal richiedente.
  3. L'istanza di interpello è presentata all'Amministrazione prima di porre in essere il comportamento giuridicamente rilevante e, comunque, prima di dare attuazione alla norma o al comportamento oggetto dell'istanza medesima.
  4. Il Responsabile del procedimento, ai fini del corretto inquadramento della questione prospettata e della compiutezza della risposta, può richiedere, per una sola volta ed entro il termine di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, al richiedente di integrare l'istanza, ove necessario, anche mediante la presentazione di apposita documentazione non in possesso dell'Amministrazione. Tale richiesta sospende il termine di cui al comma successivo che riprende a decorrere dalla data di consegna delle integrazioni richieste.
  5. La risposta dell'Amministrazione, scritta e motivata, deve pervenire all'interessato entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza ed è vincolante per l'Amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto di interpello e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga entro il suddetto termine, si intende che l'Amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente e qualsiasi atto successivamente emanato dall'Amministrazione in difformità dalla risposta, anche se desunta implicitamente, è illegittimo.
  6. L'Amministrazione conserva tuttavia il potere di rettificare la risposta esplicita o implicita prima della attualizzazione dell'interesse del richiedente in dipendenza di modifiche normative o di conformi interpretazioni giurisprudenziali contrarie nel frattempo intervenute.
  7. Qualora la risposta dell'Amministrazione coincida con la richiesta dell'interessato, il Responsabile del procedimento, qualora ravvisi l'esistenza delle condizioni indicate dall'articolo 11 può invitare il richiedente a concludere gli accordi previsti dalla indicata disposizione.
3. 01. D'Alia, Dorina Bianchi.

ART. 4.

  Sopprimerlo.
* 4. 13. Lombardi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Ciprini.

  Sopprimerlo.
* 4. 1. Segoni.

  Sostituirlo con il seguente:
  Al comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015»;
   b) è aggiunto in fine il seguente periodo: «In caso di mancata emanazione entro il 31 dicembre 2015 dei provvedimenti di cui al periodo precedente, per l'esercizio di qualunque attività commerciale si applicano, a scelta dell'imprenditore, gli istituti della segnalazione di inizio di attività (SCIA) con controlli successivi o dell'autorizzazione preventiva».
4. 20. Matarrese.

  Sostituirlo con il seguente:
  Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto la disciplina generale delle attività non assoggettate ad autorizzazione preventiva espressa, la precisa individuazione delle attività oggetto di segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio assenso, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché di quelle per le quali è necessaria l'autorizzazione espressa e di quelle per le quali è sufficiente una comunicazione preventiva, sulla base dei principi e criteri direttivi desumibili dagli stessi articoli, dei principi del diritto dell'Unione europea relativi all'accesso alle attività di servizi e dei principi di ragionevolezza e proporzionalità. Con gli stessi decreti legislativi sono definite le modalità di presentazione e i contenuti standard degli atti degli interessati e lo svolgimento della procedura, anche telematica, nonché gli strumenti per documentare o attestare gli effetti prodotti dai predetti atti o comunicazioni.
4. 33. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

  Sostituirlo con il seguente:
  Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la precisa individuazione dei procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio assenso, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sulla base dei princìpi e criteri direttivi desumibili dagli stessi articoli, dei princìpi del diritto dell'Unione europea relativi all'accesso alle attività di servizi e dei princìpi di ragionevolezza e proporzionalità, purché rimangano inalterate le garanzie stabilite dall'articolo 20, comma 4 della legge 241 del 1990, compresa la definizione delle modalità di presentazione di svolgimento della procedura, anche telematica, nonché degli strumenti per documentare o attestare gli effetti prodotti dai predetti atti.
4. 2. Segoni.

  Al comma 1, sostituire le parole: entro dodici mesi con le seguenti: entro sei mesi.
4. 21. Mucci.

  Al comma 1, sostituire le parole: uno o più decreti legislativi con le seguenti: un numero di decreti legislativi non superiore a tre.
4. 22. Mucci.

  Al comma 1, sostituire le parole: dei procedimenti con le seguenti: delle attività.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: nonché di quelli per i quali è necessaria l'autorizzazione espressa e di quelli per i quali con le seguenti: nonché di quelle per le quali è necessaria l'autorizzazione espressa e di quelle per le quali.
4. 32. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

  Al comma 1, sopprimere le parole: ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché le parole: , in base alla legislazione vigente, e le parole: dei principi e criteri direttivi desumibili dagli stessi articoli,.

  Conseguentemente, al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) ampliamento del numero e della tipologia di attività non assoggettate ad alcuna autorizzazione;
   b) ampliamento del numero e della tipologia di attività non assoggettate ad alcuna autorizzazione preventiva espressa.
4. 17. Dorina Bianchi, D'Alia.

  Al comma 1, sopprimere le seguenti parole:, in base alla legislazione vigente.
4. 28. Boccadutri.

  Al comma 1, dopo le parole: dagli stessi articoli, inserire le seguenti: come modificati dalla presente legge,.
4. 6. Invernizzi.

  Al comma 1, dopo le parole: dagli stessi articoli, aggiungere le seguenti: confermando l'esclusione sia dalla Scia che dal silenzio assenso dei procedimenti riguardanti materie protette relative al patrimonio culturale e paesaggistico, all'ambiente, alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo e alla cittadinanza, alla salute e alla pubblica incolumità, nonché dei casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali,.
4. 30. Quaranta, Costantino, Scotto, Zaratti, Pellegrino.

  Al comma 1, dopo le parole: ragionevolezza e proporzionalità, aggiungere le seguenti: fatto comunque salvo quanto disposto dal comma 4, articolo 20, della legge 7 agosto 1990, n. 241,.
4. 31. Costantino, Quaranta, Scotto, Pellegrino, Zaratti.

  Al comma 1, dopo le parole: ragionevolezza e proporzionalità, inserire le seguenti:, fatte salve le discipline di settore,.
4. 7. Invernizzi.

  Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: introducendo anche la disciplina generale delle attività non assoggettate ad autorizzazione preventiva espressa,.
4. 9. Mannino, Daga, Busto, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, sostituire le parole da: introducendo anche fino alla fine del comma con le seguenti: e sulla base delle disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali per i procedimenti in materia urbanistico-edilizia.
4. 8. Invernizzi.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e introducendo altresì strumenti di attivazione d'ufficio da parte dell'Amministrazione competente della responsabilità disciplinare in capo al Responsabile del procedimento che non abbia rispettato i relativi termini previsti.
4. 4. Lauricella, Lattuca.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e sulla base delle disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali per i procedimenti in materia urbanistico-edilizia.
4. 5. Invernizzi.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e prevedendo altresì l'obbligo di comunicare ai soggetti interessati, all'atto della presentazione di un'istanza, i termini entro i quali l'Amministrazione è tenuta a rispondere ovvero entro i quali il silenzio della Amministrazione competente equivale ad accoglimento della domanda.
4. 10. Lauricella, Lattuca.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I decreti legislativi di cui al presente articolo, devono comunque garantire i livelli di garanzie e tutele attualmente vigenti in ambito ambientale, urbanistico, culturale e sanitarie.
4. 29. Quaranta, Costantino, Scotto, Pellegrino, Zaratti.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  I decreti legislativi di cui al comma 1 devono comunque prevedere che l'amministrazione possa, in via di autotutela, annullare o revocare l'atto implicito d'assenso o l'autorizzazione espressa nel termine ragionevole e perentorio di 180 giorni dalla formazione dell'assenso implicito o dalla adozione del provvedimento espresso.
4. 18. D'Alia, Dorina Bianchi.

  Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: I decreti legislativi di cui al presente comma disciplinano, inoltre, il coordinamento e la rimodulazione, anche con riguardo ai procedimenti amministrativi esclusi, delle disposizioni introdotte dall'articolo 28 del decreto-legge n. 69 del 21 giugno 2013, convertito dalla legge 9 agosto 2013 n. 98.».
4. 19. D'Alia, Dorina Bianchi.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: il Governo è delegato alla introduzione di penalità certe ed effettive per l'Ufficio che non fornisce la risposta entro il termine previsto dalla legge.
4. 16. Mucci.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per regolare l'azione preventiva di accertamento della legittimità, esperibile da ciascuno dinnanzi al giudice amministrativo territoriale di seguito al rilascio da parte della pubblica amministrazione di un provvedimento costitutivo di diritti soggettivi o di interessi legittimi. Al giudizio partecipa obbligatoriamente il Procuratore della Repubblica del luogo in cui ha sede il Tribunale amministrativo competente, nei cui confronti il provvedimento di accertamento della legittimità fa stato sia nel procedimento penale, sia per ogni iniziativa di propria competenza.
4. 3. Sisto, Centemero, Occhiuto.

  Al comma 2, sostituire le parole: acquisizione del parere della con le seguenti: intesa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legislativo n. 281 del 1997, in sede di.
4. 27. Fabbri.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: quarantacinque giorni con le seguenti: trenta giorni.
4. 23. Mucci.

  Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: , decorso il quale il Governo può comunque procedere.
4. 15. Mucci.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: 30 giorni.
4. 24. Mucci.

  Al comma 2, sopprimere il terzo periodo.
4. 25. Mucci.

  Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.
4. 14. Mucci.

  Al comma 3, sostituire le parole: Entro dodici mesi con le seguenti: Entro trenta giorni.
4. 26. Mucci.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Entro lo stesso termine il Governo invia al Parlamento una relazione illustrativa delle motivazioni che rendono necessaria l'integrazione e la correzione dei decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo.
4. 12. Gasparini.

  Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Azione preventiva di accertamento della legittimità).

  1. Chiunque è destinatario di un provvedimento della pubblica amministrazione che costituisce diritti soggettivi o interessi legittimi, può chiedere, entro trenta giorni dalla conoscenza formale dello stesso, l'accertamento preventivo della legittimità dinnanzi al giudice amministrativo territorialmente competente. Al giudizio partecipa obbligatoriamente il Procuratore della Repubblica del luogo in cui ha sede il Tribunale amministrativo competente, nei cui confronti il provvedimento di accertamento della legittimità fa stato sia nel procedimento penale, sia per ogni iniziativa di propria competenza. Il giudice amministrativo decide indipendentemente dal grado di giudizio entro sessanta giorni dal deposito del ricorso. Tale termine è prorogabile, con motivato decreto presidenziale, per una sola volta e per un termine non superiore a quarantacinque giorni.
4. 01. Sisto, Centemero, Occhiuto.

ART. 5.

  Al comma 1, sostituire la lettera a), con le seguenti:
  «a) all'articolo 19:
   1) Al comma 3, il secondo periodo è soppresso; 
   2) Il comma 4-bis è soppresso;  
   3) Al comma 6-ter, primo periodo, dopo le parole: «La segnalazione certificata di inizio di attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio di attività» sono inserite le seguenti: «si riferiscono ad attività il cui svolgimento è libero, in presenza delle attestazioni o certificazioni richieste, e pertanto»;
  a-bis) all'articolo 20, comma 4, sono soppresse le parole da: «agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale» fino a: «la salute e la pubblica incolumità».
5. 9. Invernizzi.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
  «a) all'articolo 19:
   1) i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
  «3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato entro lo stesso termine di trenta giorni a provvedere, disponendo la sospensione dell'attività intrapresa e prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure stesse, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata.
  4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-bis, l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies»;
   2) il comma 6-bis è abrogato».
5. 46. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

  Al comma 1, lettera a) alinea, sostituire le parole: i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti, con le seguenti: il comma 3 è sostituito dal seguente.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1) lettera a) sopprimere il capoverso comma 4.
5. 21. Lombardi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso comma 3 con il seguente:
  «3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. In difetto di adozione delle misure stesse, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata. È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies, nei casi di cui al comma 4 del presente articolo. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo».
5. 16. D'Ambrosio, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, Dieni, Lombardi, Toninelli.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 3 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.
5. 19. Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Ciprini, Nesci.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 4, dopo le parole: di cui al comma 6-bis, aggiungere le seguenti: ovvero nel caso di segnalazione corredata della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159.
*5. 1. Abrignani.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 4, dopo le parole: di cui al comma 6-bis, aggiungere le seguenti: ovvero nel caso di segnalazione corredata della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159.
*5. 5. Lodolini.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 4, dopo le parole: di cui al comma 6-bis, aggiungere le seguenti: ovvero nel caso di segnalazione corredata della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159.
*5. 10. Invernizzi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 4, dopo le parole: di cui al comma 6-bis, aggiungere le seguenti: ovvero nel caso di segnalazione corredata della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159.
*5. 35. Donati, Marco Di Maio, Ascani, Patriarca, Arlotti, Tacconi, Iori, Galperti, Dallai, Vazio, Lodolini, Fragomeli, Coppola, Piccoli Nardelli, D'Incecco, Bonomo, Fregolent, Morani, Rostellato.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 4, dopo le parole: di cui al comma 6-bis, aggiungere le seguenti: ovvero nel caso di segnalazione corredata della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159.
*5. 37. Vignali.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 4, sostituire le parole da: adotta comunque sino a: previste con le seguenti: può comunque adottare i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni e nei termini previsti.
**5. 36. Marco Di Maio, Donati, Ascani, Patriarca, Arlotti, Tacconi, Iori, Galperti, Dallai, Vazio, Lodolini, Fragomeli, Coppola, Piccoli Nardelli, D'Incecco, Bonomo, Fregolent, Morani, Rostellato.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 4, sostituire le parole da: adotta comunque sino a: previste con le seguenti: può comunque adottare i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni e nei termini previsti.
**5. 39. Vignali.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 4, sostituire le parole da: adotta comunque sino a: previste con le seguenti: può comunque adottare i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni e nei termini previsti.
**5. 3. Abrignani.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 4, sostituire le parole da: adotta comunque sino a: previste con le seguenti: può comunque adottare i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni e nei termini previsti.
**5. 6. Lodolini.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) all'articolo 19:
    1) il comma 4-bis è soppresso;
    2) al comma 6-ter, dopo le parole: «la segnalazione certificata di inizio di attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio di attività» sono inserite le seguenti: «si riferiscono ad attività il cui svolgimento è libero, in presenza delle attestazioni o certificazioni richieste, e pertanto».
5. 11. Invernizzi.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis)
all'articolo 20:
    1) al comma 1, le parole: «commi 2 o 3», sono sostituite dalle seguenti: «i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza a norma dell'articolo 10-bis»;
    2) il comma 5 è abrogato.
5. 45. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) all'articolo 20, comma 3, le parole: «ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 21-quinquies».
5. 8. Lauricella, Lattuca.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
5. 42. Costantino, Quaranta, Scotto.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).
*5. 40. Realacci, Borghi, Braga, Stella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Nardi, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).
*5. 43. Quaranta, Scotto, Costantino.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).
*5. 12. D'Ambrosio, Mannino, Daga, Busto, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).
*5. 31. Pinna.

   Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
  b-bis) Il comma 2 è sostituito dal seguente:
   2. Quando dall'efficacia ovvero dall'esecuzione dei provvedimenti amministrativi derivi un pregiudizio grave ed irreparabile per l'interesse pubblico, durante il tempo necessario all'adozione dei provvedimenti definitivi di autotutela e comunque per un periodo non superiore a sessanta giorni, l'amministrazione può disporne la sospensione. L'efficacia ovvero l'esecuzione dei provvedimenti amministrativi può altresì essere sospesa, per il tempo strettamente necessario e comunque per un periodo non superiore a trenta giorni, in presenza del pericolo di un danno per la salute, per la sicurezza pubblica, per la difesa nazionale, per l'ambiente o per il patrimonio artistico e culturale. Il provvedimento di sospensione è adottato dallo stesso organo che ha emanato il provvedimento ovvero da altro organo previsto dalla legge e deve indicare le ragioni che lo giustificano e il termine, che può essere prorogato o differito per una sola volta per un periodo non superiore alla metà di quello originario, nonché ridotto per sopravvenute esigenze. L'amministrazione ha l'obbligo di tenere indenni i soggetti direttamente pregiudicati dalla sospensione. L'indennizzo non è dovuto qualora entro sei mesi dalla sospensione sia stato adottato un provvedimento definitivo di autotutela.
5. 47. Mucci.

   Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:
   b-bis) all'articolo 21-quater, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  2. Quando dall'efficacia ovvero dall'esecuzione dei provvedimenti amministrativi derivi un pregiudizio grave ed irreparabile per l'interesse pubblico, durante il tempo necessario all'adozione dei provvedimenti definitivi di autotutela e comunque per un periodo non superiore a sessanta giorni, l'amministrazione può disporne la sospensione. L'efficacia ovvero l'esecuzione dei provvedimenti amministrativi può altresì essere sospesa, per il tempo strettamente necessario e comunque per un periodo non superiore a trenta giorni, in presenza del pericolo di un danno per la salute, per la sicurezza pubblica, per la difesa nazionale, per l'ambiente o per il patrimonio artistico e culturale. Il provvedimento di sospensione è adottato dallo stesso organo che ha emanato il provvedimento ovvero da altro organo previsto dalla legge e deve indicare le ragioni che lo giustificano e il termine, che può essere prorogato o differito per una sola volta per un periodo non superiore alla metà di quello originario, nonché ridotto per sopravvenute esigenze. L'amministrazione ha l'obbligo di tenere indenni i soggetti direttamente pregiudicati dalla sospensione. L'indennizzo non è dovuto qualora entro novanta giorni dalla sospensione sia stato adottato un provvedimento definitivo di autotutela.
5. 34. Pinna, Mazziotti Di Celso.

  Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:
   b-bis)
all'articolo 21-quater, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: La sospensione non può comunque essere disposta o perdurare oltre i termini per l'esercizio del potere di revoca di cui all'articolo 21-quinquies.
5. 32. Gasparini.

  Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
   b-bis)
all'articolo 21-quinquies, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
  1.1. Qualora il provvedimento amministrativo sia conseguenza diretta o presupposto di un contratto collettivo o di un esito condiviso di una procedura di esame congiunto, fermo restando quanto stabilito dai commi precedenti, l'amministrazione prima di revocare il provvedimento convoca i soggetti sindacali rappresentativi per una analisi della nuova situazione e per avviare una procedura partecipativa o negoziale sostitutiva che tenga conto della nuova realtà organizzativa o finanziaria.
5. 41. Quaranta, Costantino, Scotto, Airaudo, Placido, Ferrara.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) all'articolo 21-quinquies, comma 1-bis le parole: «e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l'interesse pubblico» sono soppresse.
*5. 30. Mucci.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) all'articolo 21-quinquies, comma 1-bis le parole: «e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l'interesse pubblico» sono soppresse.
*5. 33. Pinna, Mazziotti Di Celso.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 1.
**5. 13. Mannino, Daga, Busto, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 1.
**5. 28. Mucci.

  Al comma 1, lettera c), numero 1), sostituire le parole: diciotto mesi con le seguenti: ventiquattro mesi.
5. 29. Mucci.

  Al comma 1, lettera c), numero 1), dopo le parole dal momento, aggiungere le seguenti: dal verificarsi del silenzio assenso a norma dell'articolo 20,.
5. 44. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

  Al comma 1, lettera c), numero 1), sostituire le parole: dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici con le seguenti: di ogni provvedimento amministrativo.
5. 27. Mucci.

  Al comma 1, lettera c), numero 1), sostituire le parole: o di attribuzione di vantaggi economici con le seguenti: fatti salvi i provvedimenti in materia di tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e dell'ambiente e di attribuzione di vantaggi economici.
5. 17. Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera c), numero 1), sostituire le parole: o di attribuzione di vantaggi economici con le seguenti: fatti salvi i provvedimenti in materia di attribuzione di vantaggi economici.
5. 18. Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera c), numero 1), aggiungere, in fine, le parole: esclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20.
5. 7. Lauricella, Lattuca.

  Al comma 1, lettera c), numero 2), capoverso comma 2-bis, sostituire la parola: possono con la seguente: devono.
5. 4. Baroni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nuti, Nesci.

  Al comma 1, lettera c), numero 2), capoverso comma 2-bis, dopo le parole: dall'amministrazione inserire le seguenti: e il silenzio serbato dall'amministrazione nei confronti di interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 ovvero di interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità di cui all'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 può essere interrotto.
5. 22. Mannino, Daga, Busto, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Sopprimere il comma 2.
5. 20. Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Ciprini, Nesci.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  3. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi modificativi del decreto-legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e della legge 7 aprile 2014, n. 56 in materia di controllo eventuale sulle deliberazioni dei Consigli e delle Giunte comunali, dei Consigli provinciali e metropolitani. I decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei seguenti principi:
   a) istituzione e disciplina di un organo di controllo regionale nominato dal Presidente della Giunta regionale e composto da cinque componenti, di cui tre effettivi e due supplenti eletti dal Consiglio regionale, un componente effettivo e un supplente scelti dal Presidente della Regione e un membro effettivo e uno supplente designato dal Presidente del Tribunale amministrativo regionale. I componenti sono scelti tra i magistrati o avvocati dello Stato, o tra i professori di ruolo universitari in diritto pubblico o tra i segretari comunali;
   b) l'organo regionale di controllo di cui alla lettera a) è competente a giudicare la legittimità delle deliberazioni dei Consigli e delle Giunte comunali, dei Consigli provinciali e metropolitani in materia di: a) appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario; b) dotazioni organiche e relative variazioni; c) assunzioni del personale quando ne faccia richiesta almeno il 10 per cento dei consiglieri comunali, provinciali o metropolitani.
5. 14. Lauricella, Lattuca.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Competenze del difensore civico).

  1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 2, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «9-sexies. Su istanza del titolare dell'interesse, il Difensore civico competente vigila sull'attuazione degli adempimenti previsti nei commi precedenti e interviene per garantire la tempestiva conclusione del procedimento. Al titolare del potere sostitutivo e al responsabile del procedimento è fatto obbligo di fornire motivato riscontro alle richieste del Difensore civico»;
   b) all'articolo 3, comma 4, sono aggiunte, in fine, le parole: «e il Difensore civico competente al quale è possibile presentare istanza di assistenza»;
   c) all'articolo 6, comma 1, è aggiunta, infine, la seguente lettera:
    «e-bis) è tenuto a fornire motivato riscontro alle richieste formalizzate dal Difensore civico. La violazione di tale obbligo costituisce elemento di valutazione ai fini dell'attribuzione del premio di produttività. A tal fine, il Difensore civico può chiedere alle amministrazioni interpellate di dar conto della valutazione dei dipendenti che hanno violato il suddetto obbligo di risposta».
5. 01. Centemero, Occhiuto.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Diniego di accesso agli atti).

  1. All'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il comma 4 è sostituito dai seguenti:
  «4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale, ovvero chiedere nello stesso termine al Difensore civico competente per ambito territoriale che sia riesaminata la suddetta determinazione nei confronti degli atti:
   a) dei Comuni, delle Province, delle Città Metropolitane e delle Regioni nonché di enti ed aziende dagli stessi dipendenti o comunque collegati;
   b) delle Amministrazioni periferiche dello Stato, degli enti e delle Aziende nazionali operanti a livello regionale e infraregionale.

  4-bis. Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali dello Stato la richiesta è inoltrata alla Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27 e all'Amministrazione interessata.
  4-ter. Il Difensore civico e la Commissione per l'accesso si pronunciano entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. Scaduto infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto. Se il difensore civico o la Commissione per l'accesso ritengono illegittimo il diniego o il differimento, ne informano il richiedente e lo comunicano all'autorità disponente. Se questa non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del Difensore civico o della Commissione, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al Difensore civico o alla Commissione, il termine per la presentazione del ricorso al tribunale amministrativo regionale decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza. Se l'accesso è negato o differito per motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a soggetti terzi, provvede la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il parere si intende reso. Qualora un procedimento di cui alla sezione III del capo I del titolo I della parte III del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, o di cui agli articoli 154, 157, 158, 159 e 160 del medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003, relativo al trattamento pubblico di dati personali da parte di una pubblica amministrazione, interessi l'accesso ai documenti amministrativi, il Garante per la protezione dei dati personali chiede il parere, obbligatorio e non vincolante, della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. La richiesta di parere sospende il termine per la pronuncia del Garante sino all'acquisizione del parere, e comunque per non oltre quindici giorni. Decorso inutilmente detto termine, il Garante adotta la propria decisione».
5. 02. Centemero, Occhiuto.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Integrazione alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di concerti tra Ministri o Ministeri).

  Nel capo III della legge 23 agosto 1988, n. 400, dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:
  «Art. 13-bis. (Concerti tra Ministri o Ministeri) 1. Il concerto tra due o più Ministri o Ministeri, quando sia previsto, è acquisito entro due settimane dall'invio del relativo schema da parte del Ministro o Ministero proponente. Trascorso tale termine, il concerto si dà per acquisito, salvo che i Ministri o i Ministeri concertanti non abbiano espresso formalmente il proprio diniego ovvero che il Ministro o il Ministero cui competono la proposta non accordino una proroga non superiore a cinque giorni al fine di definire il concerto».
5. 03. Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Ciprini, Nesci.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Modifica all'articolo 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340, per l'accelerazione del procedimento di controllo della Corte dei conti).

  1. All'articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni».
5. 05. Tabacci, Taricco.

ART. 6.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sopprimere le parole:, e del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, rispettivamente;
   b) sopprimere le parole: in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le amministrazioni pubbliche e presso gli enti privati sottoposti al controllo pubblico.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le lettere a) e c).
6. 7. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti, Ferraresi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sopprimere le parole:, e del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, rispettivamente;
   b) sopprimere le parole: in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le amministrazioni pubbliche e presso gli enti privati sottoposti al controllo pubblico.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera a), sopprimere le parole: prevenzione della corruzione e.
6. 8. Agostinelli, Sarti, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, dopo le parole: sottoposti al controllo pubblico, aggiungere le seguenti: coordinandole con quanto disposto dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e sue successive modificazioni,.
6. 22. Dadone, Nuti, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Toninelli, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, dopo le parole: della legge 6 novembre 2012, n. 190, aggiungere le seguenti: dei principi di economicità, di efficacia, di imparzialità, di parità di trattamento e di trasparenza,.
6. 23. Dadone, Nuti, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Toninelli, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, dopo le parole: della legge 6 novembre 2012, n. 190, aggiungere le seguenti: fatta salva, in ogni caso, la sanzione accessoria dell'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici per i reati di cui al titolo II, libro II del codice penale,.
6. 9. Agostinelli, Sarti, Colletti, Bonafede, Ferraresi, Businarolo, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, sostituire le lettere da a) a c) con le seguenti:
   a) ridefinizione e precisazione dell'ambito soggettivo di applicazione degli obblighi e delle misure in materia di anticorruzione, trasparenza, inconferibilità e incompatibilità degli incarichi;
   b) riduzione e concentrazione degli oneri gravanti in capo alle amministrazioni pubbliche, ferme restando le previsioni in materia di verifica, controllo e sanzioni;
   c) precisazione dei contenuti e del procedimento di adozione del Piano nazionale anticorruzione, dei piani per la prevenzione della corruzione e della relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione, anche attraverso la modifica della relativa disciplina legislativa, anche ai fini della maggiore efficacia dei controlli in fase di attuazione, della differenziazione per settori e dimensioni, del coordinamento con gli strumenti di misurazione e valutazione delle performance, nonché dell'individuazione dei principali rischi e dei relativi rimedi; conseguente ridefinizione dei ruoli, dei poteri e delle responsabilità dei soggetti interni che intervengono nei relativi processi;
   d) razionalizzazione e precisazione degli obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale, ai fini di eliminare le duplicazioni e di consentire che detti obblighi siano assolti attraverso la pubblicità totale o parziale di banche dati detenute da pubbliche amministrazioni;
   e) definizione, in relazione alle esigenze connesse allo svolgimento dei compiti istituzionali, dei diritti dei membri del Parlamento inerenti all'accesso ai documenti amministrativi e alla verifica dell'applicazione delle norme sulla trasparenza amministrativa;
   f) revisione della disciplina della dichiarazione iniziale e periodica di conferibilità e compatibilità degli incarichi di cui al decreto legislativo n. 39 del 2013, ai fini di precisare i soggetti obbligati, i procedimenti, le responsabilità e i controlli connessi.
6. 71. Il Relatore.

  Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente: a) precisazione dell'ambito di applicazione degli obblighi in materia di trasparenza delle pubbliche amministrazioni e prevenzione della corruzione prevedendo in particolare, con riferimento alle operazioni sotto copertura e in materia di agente provocatore, che:
   1. nell'ambito delle indagini e su delega del Pubblico Ministero, non sia punibile ai sensi degli articoli 110, 322 e 414 del codice penale l'ufficiale di polizia giudiziaria che, promettendo od offrendo denaro o qualunque altra utilità, induce o istiga un pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio alla commissione di taluno dei delitti di cui al titolo II, libro II del codice penale al fine di coglierne gli autori in flagranza, o comunque, di farli punire; nonché, che la medesima causa di giustificazione si applichi all'ufficiale che, attribuendosi qualità di altro pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio, simula di accettare la promessa o la consegna di denaro di altra utilità;
   2. l'Autorità nazionale anticorruzione, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, possa trasmettere segnalazioni all'autorità giudiziaria competente ai fini dell'attivazione degli ufficiali di polizia giudiziaria di cui al comma 1.
6. 15. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: a) precisazione dell'ambito di applicazione oggettivo degli obblighi in materia di trasparenza delle pubbliche amministrazioni e prevenzione della corruzione prevedendo in particolare, con riferimento alle operazioni sotto copertura e in materia di agente provocatore, che quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge 16 marzo 2006, n. 146, sia esteso anche ai delitti previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis del codice penale. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 51 del codice penale, prevedere, altresì, la non punibilità dell'ufficiale di polizia giudiziaria che simulando di accordarsi con altri per commettere un reato, ovvero partecipando materialmente alla sua commissione, opera, nell'ambito delle indagini e su delega del Pubblico Ministero, al fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti di cui al titolo II, libro II del codice penale. Prevedere, inoltre, che la predetta causa di non punibilità si applichi anche agli ausiliari ed alle interposte persone di cui si avvalgono gli ufficiali medesimi;.
6. 14. Agostinelli, Sarti, Colletti, Bonafede, Ferraresi, Businarolo, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente: a) precisazione dell'ambito di applicazione oggettivo degli obblighi in materia di trasparenza delle pubbliche amministrazioni e prevenzione della corruzione prevedendo, in particolare:
   1. che alla condanna definitiva per i reati previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320 e 322-bis del codice penale, consegua la incapacità perpetua di contrattare con la pubblica amministrazione;
   2. che, salvo quanto già previsto dagli articoli 29 e 31 del codice penale, la condanna definitiva alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per i delitti di cui agli articoli 314, 316, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 322 e 323, comporti l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego nei confronti del dipendente di amministrazioni od enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica;.
6. 12. Sarti, Agostinelli, Colletti, Bonafede, Ferraresi, Businarolo, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente: a) precisazione dell'ambito di applicazione oggettivo degli obblighi in materia di trasparenza delle pubbliche amministrazioni e prevenzione della corruzione prevedendo in particolare che, salvo quanto previsto dagli articoli 29 e 31 del codice penale, la condanna definitiva alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per i delitti di cui agli articoli 314, 316, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 322 e 323 comporti l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego nei confronti del dipendente di amministrazioni od enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica;.
6. 13. Sarti, Agostinelli, Colletti, Bonafede, Ferraresi, Businarolo, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera a), dopo la parola: ambito aggiungere la seguente: oggettivo.
6. 10. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole:, prevedendo, in particolare, in materia di inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello nazionale, che all'articolo 6, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, dopo il comma 2, sia aggiunto, in fine, il seguente:
  «2-bis. A coloro che, nei cinque anni precedenti, abbiano ricoperto le cariche di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 o di parlamentare, non possono essere conferiti:
   a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;
   b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
   c) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale;
   d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;.
6. 20. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole:, in particolare, con riferimento alle responsabilità per le falsità ad opera dei responsabili della revisione legale, prevedere che: al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 siano apportate modificazioni che:
   a) all'articolo 27 sopprimano il limite previsto dal comma 1 secondo cui la condotta debba essere connotata da consapevolezza della falsità e dall'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, prevedano, al comma 1, la sanzione della condanna alla reclusione da uno a sei anni in luogo dell'arresto e considerino, al comma 2, i risparmiatori in aggiunta ai destinatari delle comunicazioni;
   b) aumentino le sanzioni previste all'articolo 27, commi 2 e 3, e all'articolo 28, comma 2, disponendone l'innalzamento, nel minimo, a tre anni e, nel massimo, a otto;
   c) all'articolo 28, comma 1, primo periodo, aumentino le sanzioni in modo da prevederle da uno a sei anni;
   d) all'articolo 30 comma 1, aumentino le sanzioni disponendone l'innalzamento della reclusione fino a cinque anni e la sanzione pecuniaria fino a euro diecimila.
6. 19. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole:, in particolare, in materia di responsabilità per la revisione legale, prevedere modificazioni all'articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale, in modo da prevedere l'innalzamento delle sanzioni previste per:
   1. le condotte di coloro che, in qualità di responsabili della revisione legale i quali nelle relazioni o in altre comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione;
   2. la condotta di cui al comma 1 che sia commessa in relazione a società soggette a revisione obbligatoria;
   3. la condotta di cui ai commi 1 e 2 ove cagioni nocumento ai risparmiatori, ai creditori o alla società;
   4. il fatto previsto dal comma 1, se commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico;
   5. il fatto previsto dal comma 1, se commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico per denaro o altra utilità data o promessa, ovvero in concorso con gli amministratori, i direttori generali o i sindaci della società assoggettata a revisione;
   6. le condotte di chi dà o promette l'utilità nonché dei direttori generali e ai componenti dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo dell'ente di interesse pubblico assoggettato a revisione legale, che abbiano concorso a commettere il fatto.
6. 18. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole:, in particolare, con riferimento ai reati di autoriciclaggio e false comunicazioni sociali, introdurre disposizioni specifiche in materia di interdizione prevedendo che alla condanna definitiva per i reati previsti dagli articoli 648-ter.1 del codice penale, nonché 2621 e 2622 del codice civile consegua sempre la pena accessoria dell'interdizione perpetua dalle cariche sociali e dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;.
6. 17. Sarti, Agostinelli, Colletti, Bonafede, Ferraresi, Businarolo, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole:, in particolare, al fine di garantire la prevenzione della corruzione e l'accessibilità totale delle informazioni, individuando nell'Anac l'autorità amministrativa competente all'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;.
6. 16. Sarti, Agostinelli, Colletti, Bonafede, Ferraresi, Businarolo, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera a) inserire, in fine, le seguenti parole: prevedendo, in particolare, una disposizione secondo la quale, alla condanna definitiva per i reati previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320 e 322-bis, consegua la incapacità perpetua di contrattare con la pubblica amministrazione.
6. 11. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e di tutti gli enti, pubblici o privati, che svolgano a qualsiasi titolo un servizio di pubblico interesse o che siano vigilati o controllati da un'amministrazione pubblica o che siano da quest'ultima finanziati, anche in via minoritaria.
6. 35. Baroni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nuti, Nesci.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi comprese le amministrazioni di istruzione e cultura, tenuto conto della specificità del servizio di istruzione.
6. 24. Dadone, Nuti, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Toninelli, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) esclusione dall'ambito di applicazione della disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi conferiti presso gli enti di diritto privato in controllo pubblico sottoposti a controllo indiretto da parte di amministrazioni pubbliche;.
6. 2. Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
   a-bis) precisazione del soggetto al quale è attribuito il potere sanzionatorio, di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in relazione alle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo.
6. 43. Cozzolino, Nuti, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: inerenti all’ con le seguenti: che garantiscano forme di.
6. 81. Quaranta, Costantino, Scotto.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine le seguenti parole: nonché definizione, in generale, di disposizioni in materia di trasparenza nell'accesso agli atti e di contratti secretati, apportando al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 modificazioni che prevedano che, nei casi di ritardo o mancata risposta alla richiesta di accesso civico il richiedente possa ricorrere al responsabile della trasparenza, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, ordina all'amministrazione di provvedere nel termine di quindici giorni dandone comunicazione al richiedente e all'Autorità Nazionale Anti Corruzione; prevedendo, altresì, che le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 1, lettera f) della stesso decreto legislativo si applichino nei confronti dei titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali.
6. 21. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: per ogni ambito di competenza statale, con i soli limiti posti a tutela dei dati sensibili e giudiziari degli individui, della sicurezza dello Stato e per particolari e motivate esigenze di segretezza, di ordine pubblico e di tutela della concorrenza.
6. 34. Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine il seguente periodo: I medesimi diritti sono garantiti a tutti cittadini per assicurare il diritto alla conoscenza delazione degli organi delle Pubbliche Amministrazioni.
6. 52. Mucci.

  Al comma 1, dopo la lettera b), inserire le seguenti:
   b-bis) revisione dei casi di inconferibilità e delle incompatibilità e dei relativi limiti geografici e temporali;
   b-ter) possibilità per gli enti locali di individuare il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza in modo associato e attraverso intese tra i Comuni e le Province o le Città metropolitane;
   b-quater) eliminazione delle duplicazioni dei flussi informativi verso gli organi di controllo esterno;
   b-quinquies) la previsione che l'esposizione dei dati in formato aperto sulle sezioni trasparenza dei siti delle pubbliche amministrazioni sulla base di regole tecniche emanate dall'Autorità Anticorruzione di concerto con l'Agenzia per l'Italia digitale assorba gli obblighi di comunicazione esistenti;
   b-sexies) coordinamento con le disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e sue successive modificazioni.
6. 41. Invernizzi.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
   6-bis) potenziamento delle sanzioni per i casi di inconferibilità e incompatibilità, anche in riferimento ai limiti geografici e temporali;
   b-ter) possibilità per gli enti locali di individuare il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza in modo associato e attraverso intese tra i Comuni e le Città metropolitane;
   b-quater) eliminazione delle duplicazioni dei flussi informativi verso gli organi di controllo esterno;
   b-quinquies) coordinamento con le disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e sue successive modificazioni.
6. 45. Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Ciprini, Nesci.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente lettera:
   b-bis) definizione dei diritti di tutti i cittadini inerenti all'accesso ai documenti amministrativi per permettere un'efficace applicazione delle norme sulla trasparenza amministrativa.
6. 64. Mucci.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) estensione degli obblighi di pubblicazione a tutti i dati e le informazioni inerenti:
    1) gli incarichi dirigenziali conferiti a soggetti esterni ed interni all'amministrazione non in possesso della qualifica di dirigente;
    2) le procedure con le quali vengono conferiti incarichi di posizioni organizzative comunque denominate;
    3) la programmazione e la realizzazione delle progressioni economiche del personale non dirigente.
6. 46. Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Ciprini, Nesci.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) definizione, in relazione alte esigenze connesse allo svolgimento dei compiti istituzionali, dei diritti dei membri del Parlamento inerenti all'accesso, senza preventiva autorizzazione, in tutti i luoghi in cui si svolga un servizio pubblico e alla verifica del loro corretto funzionamento in relazione alle disposizioni vigenti.
6. 44. Cozzolino, Nuti, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) introduzione, per gli enti locali, di strumenti finalizzati alla massima garanzia di trasparenza e pubblicità in ordine alle sedute degli organi, utilizzando apparecchiature idonee alla registrazione e trasmissione audio e video, disponendo l'adeguamento da parte delle regioni.
6. 33. Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere dopo la seguente b-bis) Definizione del diritto per i cittadini di accedere alle informazioni, prendere visione e estrarre copia di documenti amministrativi senza essere tenuti a dimostrare la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante.
6. 6. Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
6. 51. Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente: c) semplificazione e concentrazione degli oneri gravanti in capo alle amministrazioni pubbliche e a tutti gli enti obbligati, garantendo un'unica piattaforma digitale cui tutte le amministrazioni pubbliche e gli enti obbligati accedono per adempiere agli obblighi in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione e prevedendo un meccanismo di certificazione automatica in assenza della quale sono comminate le sanzioni a carico dei soggetti e degli organi responsabili, ferme restando le previsioni in materia di verifica, controllo e sanzioni già vigenti.
6. 36. Baroni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nuti, Nesci.

  Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:
   c) riduzione degli oneri gravanti in capo alle amministrazioni pubbliche previa realizzazione di adeguati sistemi di pubblicazione e raccolta dei dati in forma centralizzata da parte delle amministrazioni centrali di riferimento, ferme restando le previsioni in materia di verifica, controllo e sanzioni.
6. 3. Palmieri.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: riduzione e concentrazione con la seguente: definizione.
6. 25. Dadone, Nuti, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Toninelli, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: e concentrazione.

  Conseguentemente, dopo le parole: alle amministrazioni pubbliche aggiungere le seguenti: previa realizzazione di adeguati sistemi di pubblicazione e raccolta dei dati in forma centralizzata da parte delle amministrazioni centrali di riferimento.
*6. 76. Bruno Bossio, Lattuca, Lauricella.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: e concentrazione.

  Conseguentemente, dopo le parole: amministrazioni pubbliche aggiungere le seguenti: previa realizzazione di adeguati sistemi di pubblicazione e raccolta dei dati in forma centralizzata da parte delle amministrazioni centrali di riferimento.
*6. 72. Basso, Bargero.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: e concentrazione.

  Conseguentemente, dopo le parole: alle amministrazioni pubbliche aggiungere le seguenti: previa realizzazione di adeguati sistemi di pubblicazione e raccolta dei dati in forma centralizzata da parte delle amministrazioni centrali di riferimento.
*6. 31. De Lorenzis, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:
   c-bis) rafforzamento dell'esecutività delle sanzioni;
   c-ter) chiarimento sui casi d'inconferibilità e d'incompatibilità che riguardino i parlamentari prevedendo che per l'incarico relativo all'amministrazione pubblica o altro ente sia competente a decidere, anche riguardo al parlamentare, l'amministrazione conferente e l'Anac e prevedendo esplicitatamente che la carica di parlamentare è svolta in via esclusiva ed è quindi incompatibile anche con qualsiasi altro incarico o carica, a qualsiasi titolo ricoperta, presso le amministrazioni pubbliche o enti di qualsiasi natura che siano tenuti, anche solo parzialmente, ad adeguarsi al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39; a tal fine prevedere che in caso d'inerzia dell'amministrazione o ente conferente le giunte competenti del Senato e della Camera dei deputati provvedano a dichiarare l'incompatibilità e susseguentemente la decadenza dalla carica di parlamentare.
6. 37. Baroni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nuti, Nesci.

  Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:
   c-bis) fermi restando gli obblighi di pubblicazione, riconoscimento della libertà di informazione attraverso il diritto di accesso, anche per via telematica, di chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati, al fine di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche; previsione di sanzioni a carico delle amministrazioni che non ottemperano alle disposizioni normative in materia di accesso, di procedure di ricorso all'ANAC in materia di accesso civico e in materia di accesso ai sensi della presente lettera, nonché della tutela giurisdizionale ai sensi dell'articolo 116 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;.
6. 70. Coppola, Ascani.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) al fine di perseguire la qualità e la trasparenza dei dati di finanza pubblica, completamento della struttura del bilancio dello Stato secondo il principio dell'affiancamento al sistema di contabilità finanziaria di un sistema di contabilità economico-patrimoniale, tale da assicurare l'analisi dei costi, il controllo di gestione, la verifica dei risultati conseguiti e da supportare i processi di revisione della spesa;.
6. 54. Dorina Bianchi, D'Alia.

  Al comma 1, sopprimere la lettera d).
*6. 84. Quaranta, Scotto, Costantino.

  Al comma 1, sopprimere la lettera d).
*6. 63. Piccione.

  Al comma 1, sostituire la lettera d), con le seguenti:
   d) proporzionalità degli obblighi in materia di pubblicità, trasparenza, inconferibilità e incompatibilità tra le amministrazioni statali, regionali e locali;
   d-bis) revisione dei casi di inconferibilità e incompatibilità e dei relativi limiti geografici e temporali;
   d-ter) possibilità per gli enti locali di individuare il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza in modo associato e attraverso intese tra i Comuni e le Province o le Città metropolitane;
   d-quater) precisazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza ai fini di prevenzione della corruzione rispetto alla previsione di un diritto di accesso generalizzato alle informazioni delle pubbliche amministrazioni.
**6. 1. Centemero.

  Al comma 1, sostituire la lettera d), con le seguenti:
   d) proporzionalità degli obblighi in materia di pubblicità, trasparenza, inconferibilità e incompatibilità tra le amministrazioni statali, regionali e locali;
   d-bis) revisione dei casi di inconferibilità e incompatibilità e dei relativi limiti geografici e temporali;
   d-ter) possibilità per gli enti locali di individuare il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza in modo associato e attraverso intese tra i Comuni e le Province o le Città metropolitane;
   d-quater) precisazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza ai fini di prevenzione della corruzione rispetto alla previsione di un diritto di accesso generalizzato alle informazioni delle pubbliche amministrazioni.
**6. 5. Invernizzi.

  Al comma 1, sostituire la lettera d), con le seguenti:
   d) proporzionalità degli obblighi in materia di pubblicità, trasparenza, inconferibilità e incompatibilità tra le amministrazioni statali, regionali e locali;
   d-bis) revisione dei casi di inconferibilità e incompatibilità e dei relativi limiti geografici e temporali;
   d-ter) possibilità per gli enti locali di individuare il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza in modo associato e attraverso intese tra i Comuni e le Province o le Città metropolitane;
   d-quater) precisazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza ai fini di prevenzione della corruzione rispetto alla previsione di un diritto di accesso generalizzato alle informazioni delle pubbliche amministrazioni.
**6. 58. Gasparini.

  Al comma 1, sostituire la lettera d), con le seguenti:
   d) proporzionalità degli obblighi in materia di pubblicità, trasparenza, inconferibilità e incompatibilità tra le amministrazioni statali, regionali e locali;
   d-bis) revisione dei casi di inconferibilità e incompatibilità e dei relativi limiti geografici e temporali;
   d-ter) possibilità per gli enti locali di individuare il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza in modo associato e attraverso intese tra i Comuni e le Province o le Città metropolitane;
   d-quater) precisazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza ai fini di prevenzione della corruzione rispetto alla previsione di un diritto di accesso generalizzato alle informazioni delle pubbliche amministrazioni.
**6. 62. Piccione.

  Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:
   d) riduzione dei costi sostenuti per le prestazioni a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazioni e di informazioni da parte delle competenti autorità giudiziarie attraverso la previsione di un pagamento in forma di canone annuo forfetario, determinato anche in considerazione del numero e della tipologia delle prestazioni complessivamente effettuate nell'anno precedente.
6. 29. Dadone, Nuti, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Toninelli, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:
   d) riduzione dei costi sostenuti per le prestazioni a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazioni e di informazioni da parte delle competenti autorità giudiziarie attraverso la previsione di un pagamento in forma di canone annuo forfetario.
6. 28. Dadone, Nuti, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Toninelli, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:
   d) abolizione della remunerazione prevista, in linea con quanto avviene negli altri Paesi europei, in favore dei gestori di reti telefoniche, con particolare riguardo alle intercettazioni di conversazioni e di flussi di cui agli articoli 266 e seguenti del codice di procedura penale.
6. 30. Dadone, Nuti, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Toninelli, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente: d) eliminazione della tariffa riconosciuta ai gestori di reti telefoniche e del corrispettivo per i supporti adoperati per la ricezione del segnale, con particolare riguardo alle intercettazioni di conversazioni e di flussi di cui agli articoli 266 e seguenti del codice di procedura penale;.
6. 47. Lombardi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente: d) perseguimento dell'obiettivo di una riduzione del 60 per cento della tariffa riconosciuta ai gestori di reti telefoniche e del prezzo dei supporti adoperati per la riduzione del segnale, compatibilmente con la tutela degli standard di efficienza ed efficacia dei servizi della pubblica amministrazione;.
6. 59. D'Attorre.

  Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente: d) riduzione del 60 percento del costo sostenuto dall'amministrazione per le intercettazioni di conversazioni e di flussi di cui agli articoli 266 e seguenti del codice di procedura penale attraverso la riduzione delle tariffe riconosciute ai gestori telefoniche e del prezzo dei supporti adoperati per la ricezione del segnale.
6. 61. Monchiero, Mazziotti Di Celso.

  Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole da:, con particolare riguardo alle intercettazioni fino alla fine della lettera.
6. 60. D'Attorre.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) obbligo di trasparenza dello stato patrimoniale e dei redditi e di ricostruzione complessiva dei redditi percepiti di coloro che, personale amministrativo e organi di indirizzo politico, hanno responsabilità nella gestione delle risorse e patrimoni delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;.
*6. 75. Di Gioia.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) obbligo di trasparenza dello stato patrimoniale e dei redditi e di ricostruzione complessiva dei redditi percepiti di coloro che, personale amministrativo e organi di indirizzo politico, hanno responsabilità nella gestione delle risorse e patrimoni delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;.
*6. 82. Scotto, Quaranta, Costantino.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) obbligo di trasparenza dello stato patrimoniale e dei redditi e di ricostruzione complessiva dei redditi percepiti da parte del personale dirigente amministrativo e del personale che presta servizio presso gli Uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico, aventi responsabilità nella gestione delle risorse e dei patrimoni delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
6. 4. Tripiedi, Lombardi, Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) definizione esauriente e uniforme delle disposizioni e delle procedure concernenti la segnalazione di illeciti di cui sia venuto a conoscenza un dipendente in ragione del proprio rapporto di lavoro.
6. 26. Dadone, Nuti, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Toninelli, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) Alla legge 6 novembre 2012, n. 190, all'articolo 1, il comma 82 è sostituito dal seguente:
  82. Il provvedimento di revoca di cui all'articolo 100, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è comunicato dal prefetto all'Autorità nazionale anticorruzione, di cui al comma 1 del presente articolo, che si esprime entro trenta giorni. La revoca diventa efficace solo in presenza di un provvedimento espresso dell'Autorità che rilevi che la stessa non sia correlata alle attività svolte dal segretario in materia di prevenzione della corruzione. Decorso il termine di trenta giorni la revoca è inefficace.
6. 49. Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) Precisazione di un quadro di controllo della correttezza e di sanzioni per la mancata osservanza degli obblighi in materia di trasparenza di cui agli articoli 5, 13, 14, 15, 17 e 18 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
6. 50. Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) conferma delle disposizioni recate dall'articolo 29 del decreto-legge n. 69 del 21 giugno 2013, convertito dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, in materia di data unica di efficacia degli obblighi amministrativi introdotti a carico di cittadini e imprese, e introduzione di sanzioni disciplinari e amministrative in caso di mancata applicazione delle predette disposizioni.
6. 55. Dorina Bianchi, D'Alia.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. L'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 si applica anche ai redditi percepiti da coloro che, nella veste di personale amministrativo e di organi di indirizzo politico, hanno responsabilità nella gestione delle risorse e patrimoni delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e comunque di quelle inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 5 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e dell'articolo 1, comma 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  1-ter. In funzione della prevenzione ed emersione del conflitto di interesse, la pubblicità e trasparenza delle situazioni reddituali e patrimoniali, di cui al presente articolo, attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione ai sensi dell'articolo 29 comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Le informazioni messe a disposizione del pubblico dalle regioni, ai sensi del presente articolo, non possono in ogni caso essere inferiori a quelle offerte:
   a) dall'anagrafe degli Amministratori locali di cui all'articolo 76 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, come modificato dal comma 6 del presente articolo;
   b) dagli elenchi di cui all'articolo 69, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 690.
6. 74. Di Gioia.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. La trasparenza è applicata, con la pubblicazione sul sito istituzionale del l'ente di appartenenza, tra l'altro, alle seguenti materie:
   a) Le fasi del processo per le gare d'appalto dall'impegno di spesa alla conclusione dei lavori o delle forniture;
   b) Il tempo medio di attesa delle visite specialistiche di ciascuna struttura del servizio sanitario nazionale;
   c) Il tempo medio di pagamento relativo agli acquisti di beni, servizi e forniture, l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici, aggiornati in tempo reale;
   d) Le determinazioni e le deliberazioni dell'organismo di valutazione.
6. 69. Zardini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Dalle disposizioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 sono escluse le società, partecipate da amministrazioni pubbliche, emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le loro controllate.
6. 78. Dorina Bianchi, Pagano.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Dalle disposizioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 sono escluse le società emittenti, e le loro controllate, i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, già sottoposte a disposizioni in materia di trasparenza, alla diffusione di informazioni regolamentate e al controllo della Consob.
6. 79. Dorina Bianchi, Pagano.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Alle amministrazioni di istruzione e cultura gli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza si applicano tenuto conto della specificità del servizio di istruzione.
6. 83. Quaranta, Costantino, Scotto, Giordano.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: sono adottati inserire le seguenti: d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1977, n. 281.

  Conseguentemente, al medesimo periodo, sopprimere le parole da: del parere della Conferenza fino a: n. 281, e.
6. 85. Quaranta, Costantino, Scotto, Kronbichler.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: del Consiglio di Stato inserire le seguenti: e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.
6. 27. Dadone, Agostinelli, Sarti, Bonafede, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Businarolo, Colletti, D'Ambrosio, Dieni, Ferraresi, Lombardi, Toninelli, Nesci, Ciprini.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: quarantacinque giorni con le seguenti: trenta giorni.
6. 65. Mucci.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: trenta giorni.
6. 66. Mucci.

  Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.
6. 53. Mucci.

  Al comma 2, sopprimere il terzo periodo.
6. 67. Mucci.

  Al comma 2, sostituire gli ultimi due periodi con i seguenti: Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione; in tal caso il decreto è adottato conformemente alle osservazioni espresse dalle Commissioni. Decorso, tale termine senza che le Commissioni competenti si siano espresse il decreto può comunque essere adottato.
6. 32. Lauricella, Lattuca.

  Sostituire il comma 3, con il seguente:
  3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive.
6. 38. Baroni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci.

  Al comma 3, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: trenta giorni.
6. 68. Mucci.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Entro lo stesso termine il Governo invia al Parlamento una relazione illustrativa delle motivazioni che rendono necessaria l'integrazione e la correzione dei decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo.
6. 42. Gasparini.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:
  3-bis. Al comma 4 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, dopo le parole: «il Consiglio superiore della magistratura» sono inserite le seguenti: «, le autorità amministrative indipendenti».
6. 80. Aiello.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:
  3-bis. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, al fine di aggiungere all'articolo 6, comma 2, un comma volto a prevedere che a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano ricoperto le cariche di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 o di parlamentare, non possono essere conferiti:
   a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;
   b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
   c) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale;
   d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale.
6. 39. Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Ciprini, Nesci.

  Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifiche agli articoli 7 e 8 della legge 11 novembre 2011, n. 180, in materia di obblighi informativi del Dipartimento della funzione pubblica).

  1. Alla legge 11 novembre 2011, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 7, comma 3, sono aggiunte, in fine, le parole: «ai fini dell'esame delle Commissioni parlamentari competenti per materia e della Commissione parlamentare per la semplificazione»;
   b) all'articolo 8, comma 2-bis, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «La relazione è comunicata al DAGL, pubblicata nel sito istituzionale del Governo e trasmessa alla Commissione parlamentare per la semplificazione entro il 31 marzo di ciascun anno».

  2. All'articolo 14, comma 10, della legge 28 novembre 2005, n. 246 le parole: «presentazione al Parlamento, entro il 30 aprile,» sono sostituite dalle
seguenti: «trasmissione alla Commissione parlamentare per la semplificazione, entro il 31 maggio,».
6. 01. Tabacci, Taricco.

  Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Delega per la razionalizzazione della spesa pubblica).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la razionalizzazione della spesa pubblica nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) superamento del sistema di riduzione della spesa fondato sui tagli lineari attraverso la previsione della possibilità per le amministrazioni pubbliche di adottare anche con atti di natura amministrativa piani di razionalizzazione, attraverso i quali conseguire uguali e maggiori risparmi, al fine di assicurare l'invarianza dei saldi di finanza pubblica;
   b) sostituzione con i piani di razionalizzazione adottati dalle singole amministrazioni di tutti i diversi adempimenti previsti dal legislatore ai fini di razionalizzazione della spesa pubblica, con esclusione delle misure in materia di personale;
   c) adozione dei piani di razionalizzazione previa asseverazione degli organi di controllo interno e trasmissione alle sezioni competenti della Corte dei conti.
6. 02. Di Gioia.

  Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Misura di prevenzione).

  1. Al libro 1, titolo II, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo l'articolo 34 è aggiunto il seguente:
  «Art. 34-bis. – (Misura di prevenzione in riferimento ai proventi di attività delittuose contro la pubblica amministrazione). – 1. Quando, anche a seguito degli accertamenti di cui all'articolo 19, ricorrono sufficienti indizi per ritenere che le attività delittuose di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), siano compiute dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio nello svolgimento delle funzioni o del servizio e non ricorrono i presupposti. Per l'applicazione di altre misure di prevenzione, il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona, il questore o il direttore della Direzione investigativa antimafia possono richiedere al tribunale competente per l'applicazione delle misure di prevenzione nei confronti delle persone sopraindicate, di:
   a) disporre ulteriori indagini e verifiche, da compiere anche per mezzo della Guardia di finanza o della polizia giudiziaria, sulle disponibilità economiche che sostengono il tenore di vita di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), e che non sono congrue con gli emolumenti annuali resi pubblici ai sensi degli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonché con le dichiarazioni reddituali rese pubbliche ai sensi dell'articolo 69, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
   b) disporre l'obbligo, nei confronti delle persone sopraindicate, di giustificare la legittima provenienza di beni o altre utilità, di cui abbiano la proprietà o la disponibilità a qualsiasi titolo, e che siano di valore non proporzionato al proprio reddito o alla propria capacità economica.

  2. Quando il soggetto non sia in grado di giustificare la legittima provenienza dei beni o altre utilità di cui al comma 1 e ricorrono sufficienti elementi di fatto per ritenere che la proprietà o la disponibilità dei beni o delle altre utilità di cui al comma 1 contribuiscano abitualmente al suo tenore di vita, il tribunale, valutata la pericolosità sociale anche in rapporto al corretto andamento della pubblica amministrazione interessata, dispone l'amministrazione giudiziaria dei beni e delle utilità di cui al comma 1, lettera b).
  3. L'amministrazione giudiziaria dei beni è adottata per un periodo non superiore a sei mesi e può essere rinnovata, per un periodo non superiore complessivamente a dodici mesi, a richiesta dell'autorità proponente, del pubblico ministero o del giudice delegato, se permangono le condizioni in base alle quali è stata applicata.
  4. Con il provvedimento di cui al comma 2, il tribunale nomina il giudice delegato e l'amministratore giudiziario.
  5. Qualora tra i beni siano compresi beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il provvedimento di cui al comma 2 è trascritto presso i pubblici registri a cura dell'amministratore giudiziario nominato entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento.
  6. L'amministratore giudiziario adempie agli obblighi di relazione e segnalazione di cui all'articolo 36, comma 2, anche nei confronti del pubblico estero.
  7. Entro i quindici giorni antecedenti la data di scadenza dell'amministrazione giudiziaria dei beni o del sequestro, il tribunale, qualora non disponga il rinnovo del provvedimento, delibera in camera di consiglio, alla quale può essere chiamato a partecipare il giudice delegato, la revoca della misura disposta, ovvero la confisca dei beni che si ha motivo di ritenere siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.
  8. Con il provvedimento che dispone la revoca della misura, il tribunale può disporre il controllo giudiziario, con il quale stabilisce l'obbligo nei confronti di chi ha la proprietà, l'uso o l'amministrazione dei beni, o di parte di essi di comunicare, per un periodo non inferiore a tre anni, al questore e al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, ovvero del luogo in cui si trovano i beni se si tratta di residenti all'estero, gli atti di disposizione, di acquisto o di pagamento effettuati, gli atti di pagamento ricevuti, gli incarichi professionali, di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti, e gli altri atti o contratti indicati dal tribunale, di valore non inferiore a euro 25.822,84 o del valore superiore stabilito dal tribunale in relazione al patrimonio e al reddito della persona. Detto obbligo va assolto entro dieci giorni dal compimento dell'atto e comunque entro il 31 gennaio di ogni anno per gli atti posti in essere nell'anno precedente.
  9. Quando vi sia concreto pericolo che i beni sottoposti al provvedimento di cui al comma 2 vengano dispersi, sottratti o alienati, il procuratore della Repubblica, il direttore della Direzione investigativa antimafia o il questore possono richiedere al tribunale di dispone il sequestro, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni previste dal presente titolo. Il sequestro è disposto sino alla scadenza del termine stabilito a norma del comma 3.

  2. Al testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 2, comma 1, lettera b), le parole: «di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge 3 agosto 1988, n. 327» sono sostituite dalle seguenti: «previste dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159»;
   b) all'articolo 10, comma 1, le parole: «dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge 3 agosto 1988, n. 327» sono sostituite dalle seguenti: «dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159».
6. 03. Di Gioia.

  Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Semplificazioni in materia di controlli negli enti locali).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione e semplificazione della legislazione statale in materia di controlli esterni sugli enti locali.
  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze, e per gli affari regionali, sentita la Conferenza stato-città e autonomie locali e sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
  3. Nell'esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
   a) semplificazione del sistema dei controlli anche con riferimento alle funzioni di controllo della Corte dei conti;
   b) eliminazione delle duplicazioni dei flussi informativi verso gli organi di controllo esterno;
   c) semplificazione delle procedure di trasmissione dei dati e delle informazioni, anche dando piena efficacia giuridica alle pubblicazioni effettuate sui siti istituzionali degli enti;
   d) divieto per le amministrazioni centrali e regionali, nonché per gli organi di controllo, di richiedere agli enti locali informazioni già disponibili sui rispettivi siti istituzionali o disponibili nelle banche dati e negli archivi pubblici.
6. 04. Invernizzi.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Esenzione da imposta di bollo sui contratti stipulati attraverso il mercato elettronico).

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2016, i contratti stipulati ai sensi dell'articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica del 5 maggio 2010, n. 207, sono esenti dall'imposta di bollo di cui all'articolo 2 della Tariffa, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 16 ottobre 1972 n. 642.
  2. Ai maggiori oneri finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 30 milioni a decorrere dal 2016, si provvede per la quota parte di 15 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; per la quota parte di 15 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

  Conseguentemente, all'articolo 18, comma 1, dopo le parole: Fermo quanto previsto aggiungere le seguenti: dall'articolo 6-bis e.
6. 05. Villarosa, Pesco, Alberti, Pisano, Ruocco, Cancelleri, Fico, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Esenzione da imposta di bollo sui contratti stipulati attraverso il mercato elettronico).

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2016, i contratti stipulati ai sensi dell'articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica del 5 maggio 2010, n. 207, sono esenti dall'imposta di bollo di cui all'articolo 2 della Tariffa, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 16 ottobre 1972 n. 642.
  2. Ai maggiori oneri finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 30 milioni a decorrere dal 2016, si provvede per la quota parte del 50 per cento mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; per il restante 50 per cento mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

  Conseguentemente, all'articolo 18, al comma 1, dopo le parole: Fermo quanto previsto aggiungere le seguenti: dall'articolo 6-bis e.
6. 09. Villarosa, Pesco, Alberti, Pisano, Ruocco, Cancelleri, Fico, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Esenzione da imposta di bollo sui contratti stipulati attraverso il mercato elettronico).

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2016, i contratti stipulati ai sensi dell'articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica del 5 maggio 2010, n. 207, sono esenti dall'imposta di bollo di cui all'articolo 2 della Tariffa, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 16 ottobre 1972 n. 642.
  2. Ai maggiori oneri finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 30 milioni a decorrere dal 2016, si provvede per la quota parte del 50 per cento mediante corrispondente riduzione di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro; Tutela della salute; per il restante 50 per cento mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

  Conseguentemente, all'articolo 18, al comma 1, dopo le parole: Fermo quanto previsto aggiungere le seguenti: dall'articolo 6-bis e.
6. 011. Villarosa, Pesco, Alberti, Pisano, Ruocco, Cancelleri, Fico, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Esenzione da imposta di bollo sui contratti stipulati attraverso il mercato elettronico).

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2016, i contratti stipulati ai sensi dell'articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica del 5 maggio 2010, n. 207, sono esenti dall'imposta di bollo di cui all'articolo 2 della Tariffa, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica del lo ottobre 1972 n. 642.
  2. Ai maggiori oneri finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 30 milioni a decorrere dal 2016, si provvede per la quota parte del 50 per cento mediante corrispondente riduzione di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro; Tutela della salute; per il restante 50 per cento mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

  Conseguentemente, all'articolo 18, al comma 1, dopo le parole: Fermo quanto previsto aggiungere le seguenti: dall'articolo 6-bis e.
6. 010. Villarosa, Pesco, Alberti, Pisano, Ruocco, Cancelleri, Fico, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Esenzione da imposta di bollo sui contratti stipulati attraverso il mercato elettronico).

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2016, i contratti stipulati ai sensi dell'articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica del 5 maggio 2010, n. 207, sono esenti dall'imposta di bollo di cui all'articolo 2 della Tariffa, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 16 ottobre 1972 n. 642.
  2. Ai maggiori oneri finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 30 milioni a decorrere dal 2016, si provvede per la quota parte di 10 milioni di euro mediante corrispondente riduzione di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro; Tutela della salute; per la quota parte di 10 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; per la quota parte di 10 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

  Conseguentemente, all'articolo 18, al comma 1, dopo le parole: Fermo quanto previsto aggiungere le seguenti: dall'articolo 6-bis e.
6. 08. Villarosa, Pesco, Alberti, Pisano, Ruocco, Cancelleri, Fico, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Esenzione da imposta di bollo sui contratti stipulati attraverso il mercato elettronico).

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2016, i contratti stipulati ai sensi dell'articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica del 5 maggio 2010, n. 207, sono esenti dall'imposta di bollo di cui all'articolo 2 della Tariffa, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 16 ottobre 1972 n. 642.
  2. Ai maggiori oneri finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 30 milioni a decorrere dal 2016, si provvede per la quota parte di 15 milioni di euro mediante corrispondente riduzione di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro; Tutela della salute; per la quota parte di 15 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

  Conseguentemente, all'articolo 18, al comma 1, dopo le parole: Fermo quanto previsto aggiungere le seguenti: dall'articolo 6-bis e.
6. 07. Villarosa, Pesco, Alberti, Pisano, Ruocco, Cancelleri, Fico, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Esenzione da imposta di bollo sui contratti stipulati attraverso il mercato elettronico).

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2016, i contratti stipulati ai sensi dell'articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica del 5 maggio 2010, n. 207, sono esenti dall'imposta di bollo di cui all'articolo 2 della Tariffa, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 16 ottobre 1972 n. 642.
  2. Ai maggiori oneri finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 30 milioni a decorrere dal 2016, si provvede per la quota parte di 15 milioni di euro mediante corrispondente riduzione di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 3 1 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro; Tutela della salute: per la quota parte di 15 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

  Conseguentemente, all'articolo 18, al comma 1, dopo le parole: Fermo quanto previsto aggiungere le seguenti: dall'articolo 6-bis e.
6. 06. Villarosa, Pesco, Alberti, Pisano, Ruocco, Cancelleri, Fico, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Esenzione da imposta di bollo sui contratti stipulati attraverso il mercato elettronico).

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2016, i contratti stipulati ai sensi dell'articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica del 5 maggio 2010, n. 207, sono esenti dall'imposta di bollo di cui all'articolo 2 della Tariffa, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 16 ottobre 1972 n. 642.
  2. Ai maggiori oneri finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 30 milioni a decorrere dal 2016, si provvede per la quota parte di un terzo mediante corrispondente riduzione del di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro; Tutela della salute: per la quota parte di un ulteriore terzo mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; per il restante ultimo terzo mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

  Conseguentemente, all'articolo 18, al comma 1, dopo le parole: Fermo quanto previsto aggiungere le seguenti: dall'articolo 6-bis e.
6. 012. Villarosa, Pesco, Alberti, Pisano, Ruocco, Cancelleri, Fico, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Esenzione da imposta di bollo sui contratti stipulati attraverso il mercato elettronico).

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2016, i contratti stipulati ai sensi dell'articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica del 5 maggio 2010, n. 207, sono esenti dall'imposta di bollo di cui all'articolo 2 della Tariffa, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 16 ottobre 1972 n. 642.
  2. Ai maggiori oneri finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 30 milioni a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

  Conseguentemente, all'articolo 18, al comma 1, dopo le parole: Fermo quanto previsto aggiungere le seguenti: dall'articolo 6-bis e.
6. 013. Villarosa, Pesco, Alberti, Pisano, Ruocco, Cancelleri, Fico, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Esenzione da imposta di bollo sui contratti stipulati attraverso il mercato elettronico).

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2016, i contratti stipulati ai sensi dell'articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica del 5 maggio 2010, n. 207, sono esenti dall'imposta di bollo di cui all'articolo 2 della Tariffa, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 16 ottobre 1972 n. 642.
  2. Ai maggiori oneri finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 30 milioni a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del tondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

  Conseguentemente, all'articolo 18, comma 1, dopo le parole: Fermo quanto previsto aggiungere le seguenti: dall'articolo 6-bis e.
6. 014. Villarosa, Pesco, Alberti, Pisano, Ruocco, Cancelleri, Fico, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Esenzione da imposta di bollo sui contratti stipulati attraverso il mercato elettronico).

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2016, i contratti stipulati ai sensi dell'articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica del 5 maggio 2010, n. 207, sono esenti dall'imposta di bollo di cui all'articolo 2 della Tariffa, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 16 ottobre 1972 n. 642.
  2. Ai maggiori oneri finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 30 milioni a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro; Tutela della salute.

  Conseguentemente, all'articolo 18, al comma 1, dopo le parole: Fermo quanto previsto aggiungere le seguenti: dall'articolo 6-bis e.
6. 015. Villarosa, Pesco, Alberti, Pisano, Ruocco, Cancelleri, Fico, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Esenzione da imposta di bollo sui contratti stipulati attraverso il mercato elettronico).

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2016, i contratti stipulati ai sensi dell'articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica del 5 maggio 2010, n. 207, sono esenti dall'imposta di bollo di cui all'articolo 2 della Tariffa, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 16 ottobre 1972 n. 642.
  2. Ai maggiori oneri finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 30 milioni a decorrere dal 2016, si provvede per la quota parte di 10 milioni di euro mediante corrispondente riduzione di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro; Tutela della salute; per la quota parte di 10 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; per la quota parte di 10 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

  Conseguentemente, all'articolo 18, al comma 1, dopo le parole: Fermo quanto previsto aggiungere le seguenti: dall'articolo 6-bis e.

6. 016. Villarosa, Pesco, Alberti, Pisano, Ruocco, Cancelleri, Fico, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni in materia di trasparenza nell'accesso agli atti e di contratti secretati).

  1. Alla legge 7 agosto del 1990, n. 241 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 22, al comma 1, lettera b), dopo le parole: «che abbiano un interesse» sono aggiunte le seguenti parole: «diretto, concreto e attuale,»;
   b) all'articolo 22, al comma 1, lettera b), dopo le parole: «ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso» sono aggiunte le seguenti: «ovvero un interesse corrispondente ad una situazione di rilevanza pubblica per i cittadini collegata o inerente uno o più documenti»;
   c) all'articolo 22, al comma 1, lettera d), le parole: «atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione» sono sostituite con le seguenti «atti, anche interni o non relativi a un procedimento amministrativo»;
   d) all'articolo 23 (Ambito di applicazione del diritto di accesso) al comma 1, dopo le parole: «degli enti pubblici» sono aggiunte le seguenti: «, degli enti espressamente previsti da leggi o provvedimenti, delle società e degli enti di diritto privato in controllo pubblico o partecipati da pubbliche amministrazioni o da loro controllate»;
   e) all'articolo 24 (Esclusione dal diritto di accesso) il comma 3 è soppresso;
   f) all'articolo 25 (Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: «5-bis. Nei giudizi in materia di accesso, in caso di accoglimento del ricorso giurisdizionale o qualora l'amministrazione comunichi l'accoglimento della richiesta di accesso dopo la presentazione del ricorso il giudice condanna l'amministrazione al pagamento di una sanzione pecuniaria, in misura non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio»;
   g) all'articolo 29 (Ambito di applicazione della legge) al comma 1, le parole: «, alle società con totale o rilevante capitale pubblico» sono sostituite dalle seguenti: «alle società e agli enti di diritto privato in controllo pubblico o partecipati da pubbliche amministrazioni o da loro controllate»; e al comma 1, dopo le parole: «agli enti pubblici» aggiungere le seguenti: «ovvero agli enti o Commissari istituiti da leggi nazionali o regionali»;

  2. All'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli atti motivati di cui al presente comma debbono dare conto in maniera puntuale delle specifiche circostanze che hanno reso necessario il ricorso al provvedimento derogatorio e debbono in ogni caso consentire a posteriori, e comunque quando le esigenze di segretezza siano venute meno, un'adeguata valutazione della congruità dei tempi, dei costi e delle modalità realizzativi previsti dai contratti segretati»;
   b) al comma 4 è aggiunto il seguente periodo: «Nel caso in cui non siano stati individuati i soggetti qualificati per lo svolgimento della gara informale nel numero previsto dal periodo precedente, le amministrazioni e gli enti usuari danno conto in una relazione scritta delle modalità della ricerca effettuata e delle motivazioni che li hanno portati a considerare idonei alla partecipazione alla gara solo i soggetti invitati. Nel caso in cui la negoziazione con più di un operatore sia stata ritenuta non compatibile con le esigenze di segretezza e sicurezza, le amministrazioni e gli enti usuari danno conto con atto motivato delle ragioni che hanno condotto all'affidamento del contratto attraverso negoziazione con un unico operatore;
   c) il comma 5 è sostituito con il seguente:
  «5. Ferme restando le esclusioni previste dall'articolo 1, comma 1-bis, i contratti di cui al presente articolo posti in essere da amministrazioni statali sono sottoposti al controllo preventivo e successivo della Corte dei conti, la quale si pronuncia sulla legittimità e sulla regolarità dei medesimi, nonché sulla regolarità, sulla correttezza e sull'efficacia della gestione, entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, limitatamente ai fini del controllo preventivo, la pronuncia s'intende espressa in senso positivo. Il controllo preventivo è effettuato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da un ufficio della Corte dei Conti organizzato, ai sensi dell'articolo 98 del testo unico di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, anche in deroga alle norme richiamate dall'articolo 10, comma 10, della legge 13 aprile 1988, n. 117, in modo da assicurare la tutela delle esigenze di riservatezza. Dell'attività di cui al presente comma è dato conto entro il 30 giugno di ciascun anno in una relazione al Parlamento».
6. 017. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

ART. 7.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. A decorrere dal 1° settembre 2015, non possono essere esternalizzati i servizi corrispondenti alle mansioni spettanti ai collaboratori scolastici. Le convenzioni per lo svolgimento di tali servizi, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, conservano efficacia fino alla loro scadenza e non possono essere rinnovate né prorogate. Il personale utilizzato in forza delle stesse convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, vigenti alla data in entrata in vigore della presente legge, e in base ai livelli retributivo-funzionali di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 45, comma 8, della legge 17 maggio 1999, n. 144, assunto anche con contratti di collaborazione, nonché i lavoratori impegnati in lavori socialmente utili, riconducibili a funzioni di assistente amministrativo o tecnico nelle istituzioni scolastiche statali, occupati, alla data di entrata in vigore della presente legge, da almeno tre anni in attività di collaborazione coordinata e continuativa nelle medesime istituzioni scolastiche statali ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 20 aprile 2001, n. 66, sono inseriti, a domanda, nell'ambito delle graduatorie provinciali del settore scolastico in virtù del servizio prestato presso le scuole da almeno tre anni e con modalità di inserimento da calcolare in base alla metà del punteggio di servizio rispetto a quello del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) già inserito nelle graduatorie.
7. 136. Luigi Gallo, Marzana, Vacca, Brescia, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: ventiquattro mesi.
7. 103. Cozzolino, Nuti, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: sei mesi.
7. 148. Mucci.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: la disciplina, con le seguenti: l'assetto organizzativo funzionale.
7. 236. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: di reinternalizzazione di servizi, inserire le seguenti: ovvero implementazione delle procedure informatiche.
7. 212. Scotto, Quaranta, Costantino.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: alle imprese inserire le seguenti: anche consentendo agli enti locali di assumere personale a tempo indeterminato nell'ambito delle risorse disponibili in base alla disciplina di cui all'articolo 1, comma 557-quater della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
7. 130. Mannino, Daga, Busto, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: alle imprese inserire le seguenti: anche sulla base dei risultati di consultazioni degli stessi sui vari servizi.
7. 86. Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Ciprini, Nesci.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: ai cittadini e alle imprese inserire le seguenti: reinternalizzazione dei servizi di pulizia e ausiliari, nonché delle funzioni riconducibili ai ruoli di assistente amministrativo o tecnico nelle istituzioni scolastiche.
7. 49. Luigi Gallo, Marzana, Vacca, Brescia, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: duplicazioni di funzioni o strutture aggiungere le seguenti: potenziamento della formazione come strumento a supporto del cambiamento organizzativo e leva strategica per il conseguimento degli obiettivi, prevedendo la collocazione degli uffici formazione in posizione di staff del vertice amministrativo.
*7. 3. Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: duplicazioni di funzioni o strutture aggiungere le seguenti: potenziamento della formazione come strumento a supporto del cambiamento organizzativo e leva strategica per il conseguimento degli obiettivi, prevedendo la collocazione degli uffici formazione in posizione di staff del vertice amministrativo.
*7. 177. Rampelli.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: riordino dell'associazione Formez PA mediante ridefinizione dell'organizzazione e delle funzioni, l'applicazione dei principi di semplificazione, efficienza, contenimento della spesa e riduzione degli organi inserire le seguenti: assicurando il mantenimento dei livelli occupazionali.
7. 99. Marco Meloni.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: riordino dell'associazione Formez Pa mediante ridefinizione dell'organizzazione e delle funzioni, aggiungere le seguenti: con salvaguardia dei livelli occupazionali e.
*7. 37. Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: riordino dell'Associazione Formez Pa mediante ridefinizione dell'organizzazione e delle funzioni aggiungere le seguenti: con salvaguardia dei livelli occupazionali.
*7. 162. Piccione.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: riordino dell'associazione Formez Pa mediante ridefinizione dell'organizzazione e delle funzioni, aggiungere le seguenti: con salvaguardia dei livelli occupazionali e.
*7. 220. Costantino, Quaranta, Scotto, Airaudo, Placido.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: contenimento della spesa e riduzione degli organi aggiungere le seguenti: con rafforzamento delle attività istituzionali, consolidamento della natura in house e con la salvaguardia dei livelli occupazionali.
7. 187. Misuraca.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: e riduzione degli organi aggiungere le seguenti: salvaguardando i livelli occupazionali di tutto di personale in servizio.
7. 210. Scotto, Quaranta, Costantino, Placido, Airaudo.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: razionalizzazione e potenziamento fino alla fine della lettera con le seguenti: razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali; riordino delle funzioni di polizia in materia di tutela dell'ambiente, del territorio, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, conseguente alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo in altra Forza di polizia, ferme restando la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente, del territorio e della sicurezza agroalimentare e la salvaguardia delle professionalità esistenti, delle specialità e delle funzioni, anche di polizia giudiziaria, attribuite; riordino dei corpi di polizia provinciale, in linea con la definizione dell'assetto delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, escludendo in ogni caso la confluenza nelle Forze di polizia.
7. 135. Bratti, Braga, Mariani, Stella Bianchi, Borghi, Carrescia, Cominelli, Covello, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Nardi, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: razionalizzazione e potenziamento fino alla fine della lettera con le seguenti: razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali; riordino delle funzioni di polizia in materia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, conseguente alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato e delle Capitanerie di Porto ed eventuale loro assorbimento in altra Forza di polizia, ferme restando le garanzie degli attuali livelli di presidio dell'ambiente, del territorio e del mare e della sicurezza agroalimentare e la salvaguardia delle professionalità esistenti, delle specialità e dell'unitarietà delle funzioni, anche di polizia giudiziaria, attribuite; riordino dei corpi di polizia provinciale, in linea con la definizione dell'assetto delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, escludendo in ogni caso la confluenza nelle Forze di polizia.
7. 132. Bratti, Braga, Mariani, Stella Bianchi, Borghi, Carrescia, Cominelli, Covello, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Nardi, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: razionalizzazione e potenziamento fino alla parola: unitarietà, con le seguenti: razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali e con testuale rideterminazione delle dotazioni organiche delle forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, con riduzione in misura non inferiore al 5 per cento del totale e conseguente revisione complessiva delle competenze specialistiche e delle discipline di ciascuna forza con concomitante riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare e nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare e riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e ferme restando la garanzia degli attuali livelli di presidio, la salvaguardia delle professionalità esistenti e dell'unitarietà.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge del 31 dicembre 2009, n. 196, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
7. 57. Invernizzi.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio fino a: riordino dei corpi di polizia provinciale, con le seguenti: razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali, tenendo conto delle esigenze connesse all'attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 e della necessaria prosecuzione dei compiti di polizia locale attinenti le funzioni fondamentali di province e città metropolitane; riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, con conseguente riordino dei corpi di polizia provinciale all'interno degli enti di area vasta.
7. 56. Invernizzi.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: dell'efficacia delle funzioni di polizia inserire le seguenti: svolte dal corpo della Polizia di Stato e dall'Arma dei Carabinieri.
7. 105. Cozzolino, Nuti, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia aggiungere le seguenti: e antincendi;.
7. 58. Invernizzi.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia aggiungere le seguenti: anche attraverso il divieto all'utilizzo delle forze di polizia in compiti esclusivamente amministrativi che devono essere svolti dal personale civile.
*7. 38. Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia aggiungere le parole: anche attraverso il divieto all'utilizzo delle forze di polizia in compiti esclusivamente amministrativi che devono essere svolti dal personale civile.
*7. 221. Quaranta, Costantino, Scotto.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio fino a: ed eventuale assorbimento del medesimo in altra Forza di polizia con le seguenti: anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali con conseguente revisione complessiva delle competenze specialistiche e delle discipline di ciascuna forza con concomitante riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare e nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agro alimentare e riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;.
7. 12. Brunetta, Centemero.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: servizi strumentali inserire le seguenti: e della necessaria prosecuzione dei compiti di polizia locale attinenti le funzioni fondamentali di province e città metropolitane e dopo le parole: corpi di polizia provinciale inserire le seguenti: all'interno degli enti di area vasta.
7. 219. Quaranta, Costantino, Scotto.

  Al comma 1 lettera a), dopo la parola: strumentali aggiungere le seguenti: previsione, al fine di rafforzare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, dello scorrimento in via straordinaria, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e successive modificazioni, delle graduatorie dei concorsi indetti dalle Forze di polizia per gli anni 2010, 2011 e 2012, approvate entro il 31 ottobre 2012, ferme restando le assunzioni dei volontari in ferma prefissata quadriennale, ai sensi del comma 4, lettera b), dello stesso articolo 2199, relative ai predetti concorsi e nei limiti delle autorizzazioni di spesa previste dalla normativa vigente.
7. 188. Misuraca.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: favorire la gestione associata dei servizi strumentali aggiungere le seguenti: istituzione del numero unico europeo 112 su tutto il territorio nazionale con un'unica centrale operativa;.
7. 116. Lombardi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: favorire la gestione associata dei servizi strumentali aggiungere le seguenti: istituzione di un unico centro di raccolta ed elaborazione dei dati in materia di tutela dell'ordine, della sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione della criminalità accessibili da parte di tutte le forze di polizia, anche locali;.
7. 117. Lombardi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: favorire la gestione associata dei servizi strumentali aggiungere le seguenti: razionalizzazione degli immobili in uso alle forze del comparto sicurezza e difesa, attraverso la dismissione di strutture di proprietà di privati e il contestuale trasferimento in edifici del Demanio;.
7. 118. Lombardi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: gestione associata dei servizi strumentali, aggiungere le parole: e la necessaria prosecuzione dei compiti di polizia locale attinenti le funzioni fondamentali di province e città metropolitane inoltre dopo le parole: corpi di polizia provinciale inserire le seguenti: all'interno degli enti di area vasta.
7. 223. Quaranta, Costantino, Scotto.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: la gestione associata dei servizi strumentali inserire le seguenti: nelle more della realizzazione della direzione unificata delle forze di polizia.
7. 224. Costantino, Quaranta, Scotto.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente fino a funzioni attribuite.
*7. 93. Dadone, Terzoni, Massimiliano Bernini, Nuti, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Toninelli.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente fino a funzioni attribuite.
*7. 166. Catania, Antimo Cesaro, Sottanelli.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente fino a delle funzioni attribuite con le seguenti: riordino e rafforzamento delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare e conseguente riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato in considerazione delle ulteriori funzioni attribuite dalle norme comunitarie e dalla legge 22 maggio 2015, n. 68 in materia di reati ambientali, con eventuale assorbimento, previa attribuzione delle relative risorse, del personale delle province impegnato, con i medesimi compiti, in ambito forestale, ferme restando la salvaguardia delle professionalità esistenti, delle specialità e dell'unitarietà delle funzioni attribuite.
7. 141. Dorina Bianchi, D'Alia.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: riordino delle funzioni di polizia fino a attribuite con le seguenti: riordino delle funzioni in materia di protezione civile, prevenzione antincendi e tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, mediante costituzione di un apposito dipartimento presso la Presidenza del Consiglio (presso il Ministero degli interni), con conseguente riorganizzazione ed accorpamento del personale e delle strutture del Corpo forestale dello Stato, della Protezione Civile e dei Vigili del fuoco, ad esclusione delle competenze e funzioni riconducibili alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri e alla Guardia di Finanza, ferme restando la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente, del territorio e del mare e della sicurezza agroalimentare e la salvaguardia delle professionalità esistenti, delle specialità e dell'unitarietà delle funzioni attribuite;.
7. 115. D'Alia, Dorina Bianchi.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio e del mare, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, conseguente alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo in altra forza di polizia, con le seguenti: riorganizzazione e rafforzamento del Corpo forestale dello Stato, anche attraverso l'assorbimento del personale delle polizie provinciali e l'unificazione dei Corpi forestali regionali, per far fronte alle esigenze di riordino e razionalizzazione nell'attribuzione delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare,.

  Conseguentemente, dopo le parole: dell'unitarietà delle funzioni attribuite inserire le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente.
7. 226. Quaranta, Costantino, Scotto, Pellegrino, Franco Bordo, Zaratti, Zaccagnini.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio e del mare, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, conseguente alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo in altra forza di polizia con le seguenti: riorganizzazione e rafforzamento del Corpo forestale dello Stato, per far fronte alle esigenze di riordino e razionalizzazione nell'attribuzione delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare.
7. 227. Costantino, Quaranta, Scotto, Franco Bordo, Pellegrino, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 1, lettera a) dopo le parole: funzioni di polizia inserire le seguenti: in materia di.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera a), dopo le parole: dell'unitarietà delle funzioni inserire le seguenti: anche di polizia giudiziaria.
7. 134. Bratti, Braga, Mariani, Stella Bianchi, Borghi, Carrescia, Cominelli, Covello, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Nardi, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: dell'ambiente, del territorio e del mare con le seguenti: dell'ambiente e del territorio.
7. 133. Bratti, Braga, Mariani, Stella Bianchi, Borghi, Carrescia, Cominelli, Covello, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Nardi, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: del territorio e del mare, inserire le seguenti: e delle aree protette.
7. 228. Costantino, Quaranta, Scotto, Zaratti, Zaccagnini, Pellegrino, Franco Bordo.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: conseguente alla riorganizzazione del Corpo forestale sino a: unitarietà delle funzioni attribuite.
7. 140. Dorina Bianchi, D'Alia, De Girolamo.

  Al comma 1, lettera a), sostituire dalle parole: conseguente alla riorganizzazione fino a: dell'unitarietà delle funzioni attribuite, con le seguenti: conseguente al rafforzamento e alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato e eventuale assorbimento del personale delle Polizie provinciali e l'unificazione dei Corpi forestali regionali per far fronte alle esigenze di riordino e razionalizzazione, escludendo la confluenza del Corpo medesimo in altra forza di polizia, ferme restando la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente, del territorio e del mare e della sicurezza agroalimentare e la salvaguardia delle professionalità esistenti, delle specialità e dell'unitarietà delle funzioni attribuite senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente.

  Conseguentemente, sopprimere l'ultimo periodo.
7. 229. Costantino, Quaranta, Scotto, Franco Bordo, Pellegrino, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: del Corpo forestale dello Stato, fino alla fine della lettera, con le seguenti: delle funzioni del Corpo forestale dello Stato al fine di rafforzare gli attuali livelli di salvaguardia dell'ambiente, del territorio e della sicurezza agroalimentare.
7. 230. Quaranta, Costantino, Scotto, Pellegrino, Zaccagnini, Zaratti, Franco Bordo.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: del Corpo forestale dello Stato, fino a: garanzia degli attuali con le seguenti: delle funzioni del Corpo forestale dello Stato al fine di implementare le funzioni e le competenze statali in materia di tutela dell'ambiente secondo principi di efficacia ed efficienza e di migliorare e rafforzare i.
7. 231. Quaranta, Costantino, Scotto, Pellegrino, Zaccagnini, Zaratti, Franco Bordo.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: ed eventuale assorbimento, fino alla fine della lettera.
7. 213. Scotto, Quaranta, Costantino, Pellegrino, Franco Bordo, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 1, alla lettera a) sopprimere le parole: ed eventuale assorbimento del medesimo in altra Forza di polizia.

  Conseguentemente, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
  a-bis) con riferimento al riordino delle funzioni nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, al fine di razionalizzare i controlli e migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'attività ispettiva, nonché semplificare gli oneri a carico degli operatori del settore agroalimentare, i decreti legislativi prevedono in particolare, l'accorpamento del Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e della Repressione Frodi dei Prodotti Agroalimentari (ICQRF) nel Corpo Forestale dello Stato e la conseguente istituzione del Nucleo Operativo Agroalimentare e Forestale (NOAF).
7. 50. Massimiliano Bernini, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: ed eventuale assorbimento del medesimo in altra Forza di Polizia.
*7. 11. Brunetta, Centemero.

  Al comma 1 lettera a), sopprimere le parole: ed eventuale assorbimento del medesimo in altra Forza di Polizia.
*7. 43. Giancarlo Giorgetti, Invernizzi.

  Al comma 1 lettera a), sopprimere le parole: ed eventuale assorbimento del medesimo in altra Forza di Polizia.
*7. 191. Cirielli.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: ed eventuale assorbimento del medesimo in altra Forza di polizia.
*7. 168. Miccoli, Martelli, Roberta Agostini, Albanella, Di Salvo, Baruffi, Gnecchi, Giorgio Piccolo, Gribaudo, Boccuzzi, Incerti, Laforgia, Casellato.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: ed eventuale assorbimento del medesimo in altra Forza di polizia.
*7. 185. Dorina Bianchi.

  Al comma 1 lettera a), sopprimere le parole: ed eventuale assorbimento del medesimo in altra Forza di polizia.
*7. 207. Quaranta, Scotto, Costantino, Airaudo, Placido, Zaratti, Franco Bordo, Pellegrino, Zaccagnini.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: ed eventuale assorbimento del medesimo in altre forze di polizia, con le seguenti: anche attraverso l'assorbimento del personale delle polizie provinciali e l'unificazione dei Corpi forestali regionali.
7. 211. Quaranta, Costantino, Scotto, Pellegrino, Zaratti.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: ed eventuale assorbimento del medesimo in altra Forza di polizia, con le seguenti: anche attraverso l'assorbimento del personale delle polizie provinciali e l'unificazione dei Corpi forestali regionali.

  Conseguentemente, dopo le parole: dell'unitarietà delle funzioni attribuite inserire le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente.

  Conseguentemente, sopprimere l'ultimo periodo.
7. 232. Costantino, Quaranta, Scotto, Franco Bordo, Zaratti, Pellegrino, Zaccagnini.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: ed eventuale assorbimento del medesimo in altra forza di polizia, ferme restando, con le seguenti: ferme restando le competenze esclusive del medesimo Corpo nell'accertamento dei reati ambientali e nell'esecuzione delle connesse intercettazioni e misure cautelari, nonché.
7. 225. Quaranta, Costantino, Scotto, Franco Bordo, Zaccagnini, Zaratti, Pellegrino.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: ed eventuale assorbimento del medesimo in altra Forza di polizia, con le seguenti: anche attraverso l'accorpamento di alcune funzioni e compiti con altre Forze di polizia.
7. 234. Quaranta, Costantino, Scotto, Franco Bordo, Zaratti, Pellegrino, Zaccagnini.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: assorbimento del medesimo in altra Forza di polizia, ferme restando la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente, del territorio e del mare e della sicurezza agroalimentare e la salvaguardia delle professionalità esistenti, delle specialità e dell'unitarietà delle funzioni attribuite con le seguenti: inserimento del medesimo, quale corpo specializzato, in altra forza di polizia alle dipendenze funzionali del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, conservandone le funzioni attuali e la separazione dei ruoli organici.
7. 163. Catania, Mazziotti Di Celso, Antimo Cesaro, Sottanelli.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: assorbimento del medesimo in altra Forza di polizia, ferme restando la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente, del territorio e del mare e della sicurezza agroalimentare e la salvaguardia delle professionalità esistenti, delle specialità e dell'unitarietà delle funzioni attribuite con le seguenti: inserimento del medesimo, quale corpo specializzato, in altra forza di polizia, conservandone le funzioni attuali e la separazione dei ruoli organici.
7. 165. Catania, Mazziotti Di Celso, Antimo Cesaro, Sottanelli.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: in altre forze di polizia con le seguenti: attraverso la confluenza in un apposito Dipartimento denominato «Dipartimento generale del Corpo Forestale dello Stato», finalizzato in particolare a una migliore e più efficace presenza sul territorio, escludendo la confluenza del Corpo medesimo, e dopo le parole: del territorio e del mare inserire le seguenti: dei Parchi, nonché dopo le parole: dell'unitarietà inserire le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente.

  Conseguentemente, sopprimere l'ultimo periodo.
7. 215. Quaranta, Costantino, Scotto, Pellegrino, Zaratti.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: ed eventuale assorbimento del medesimo in altre Forze di polizia, aggiungere le seguenti: e in quelle del Corpo nazionale vigili del fuoco per quanto attiene alle funzioni di lotta attiva agli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi.
7. 60. Invernizzi.

  All'articolo 7, comma 1, lettera a), dopo le parole: altra Forza di polizia, aggiungere le seguenti: garantendo, anche attraverso un dipartimento specializzato di Polizia agroambientale, il mantenimento e la ulteriore specializzazione delle funzioni di controllo e gestione agroforestale, di funzionamento delle unità territoriali di tutela e salvaguardia della biodiversità forestale, di controllo e contrasto alla contraffazione agroalimentare.
7. 200. Cenni, Mariani, Fiorio.

  Al comma 1, lettera a) dopo le parole: Forza di polizia aggiungere le seguenti: , attraverso la previsione di un Dipartimento,.
7. 202. Fiorio, Dallai, Cenni, Luciano Agostini, Carra.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: ferme restando, a: professionalità esistenti, con le seguenti: con l'obiettivo di ridurre gradualmente il personale, parametrandone la presenza sul territorio alla densità abitativa ed all'estensione delle aree boschive delle Regioni.
7. 61. Invernizzi.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: dell'unitarietà inserire le seguenti: attraverso la confluenza in un apposito Dipartimento denominato Dipartimento generale del Corpo Forestale dello Stato, finalizzato in particolare a una migliore e più efficace presenza sul territorio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente.
7. 216. Quaranta, Costantino, Scotto, Pellegrino, Zaratti.

  Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: delle funzioni attribuite con le seguenti: delle funzioni da attribuire, assicurando la necessaria corrispondenza tra le funzioni trasferite e il transito del relativo personale; conseguenti modificazioni agli ordinamenti del personale delle forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1o aprile 1981, n. 121, in aderenza al nuovo assetto funzionale e organizzativo, nell'ambito dei risparmi di spesa derivanti alle forze di polizia dall'attuazione della presente lettera e fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, anche attraverso:
   1) la riduzione dell'8 per cento della dotazione organica complessiva di ciascuna forza di polizia, prevista alla data di entrata in vigore della presente legge, e la revisione della disciplina in materia di reclutamento, di stato giuridico e di progressione in carriera, nell'ottica della valorizzazione del merito e delle professionalità e della semplificazione delle relative procedure, prevedendo l'eventuale unificazione, soppressione ovvero istituzione di ruoli, gradi e qualifiche e la determinazione delle relative dotazioni organiche, nonché assicurando il mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale delle forze di polizia e dei connessi trattamenti economici, anche in relazione alle occorrenti disposizioni transitorie, ferma restando la valorizzazione delle peculiarità ordinamentali e funzionali del personale di ciascuna forza di polizia, tenendo anche conto del riconoscimento della specificità di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, nonché dei principi e dei criteri di delega della presente legge, in quanto compatibili;
    2) in caso di assorbimento del corpo forestale dello Stato, il transito del personale nella relativa forza di polizia, nonché la facoltà di transito, in un contingente limitato, previa determinazione delle relative modalità, nelle altre forze di polizia, in conseguente corrispondenza delle funzioni alle stesse attribuite e già svolte dal medesimo personale, ovvero in altre amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito delle relative dotazioni organiche. Resta ferma la corresponsione, sotto forma di assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici, della differenza fra il trattamento economico percepito e quello corrisposto in relazione alla posizione giuridica ed economica di assegnazione.
7. 139. Dorina Bianchi, D'Alia.

  Al comma 1, lettera a), dopo la parola: attribuite, aggiungere le seguenti: nell'ambito di tale riordino è autorizzato l'inquadramento del Corpo Forestale dello Stato del personale dei Corpi Forestali delle Regioni e Provincie a Statuto Speciale, che ne faccia richiesta. L'inquadramento è disposto, nei limiti delle previsioni di dotazioni organiche, nelle aree o categorie o livelli equivalenti a quelli posseduti dal personale medesimo.
7. 172. Giovanna Sanna, Francesco Sanna.

  Al comma 1, lettera a), dopo la parola: attribuite aggiungere le seguenti: , ivi comprese quelle di carattere tecnico.
*7. 201. Fiorio, Dallai, Cenni, Luciano Agostini, Carra.

  Al comma 1, lettera a), dopo la parola: attribuite aggiungere le seguenti: , ivi comprese quelle di carattere tecnico.
* 7. 36. Gallinella, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini, D'Ambrosio.

  Al comma 1, lettera a), dopo la parola: attribuite aggiungere le seguenti: , ivi comprese quelle di carattere tecnico.
* 7. 6. Brunetta.

  Al comma 1, lettera a), dopo la parola: attribuite aggiungere le seguenti: , ivi comprese quelle di carattere tecnico.
* 7. 45. Pagano, Dorina Bianchi.

  Al comma 1, lettera a), dopo la parola: attribuite aggiungere le seguenti: , ivi comprese quelle di carattere tecnico.
* 7. 91. Oliverio.

  Al comma 1, lettera a), dopo la parola: attribuite aggiungere le seguenti: , ivi comprese quelle di carattere tecnico.
* 7. 101. Invernizzi.

  Al comma 1, lettera a) dopo la parola: attribuite aggiungere le seguenti: , ivi comprese quelle di carattere tecnico.
* 7. 151. De Menech.

  Al comma 1, lettera a) dopo la parola: attribuite aggiungere le seguenti: , ivi comprese quelle di carattere tecnico.
*7. 179. Catania, Mazziotti Di Celso.

  Al comma 1, lettera a) dopo la parola: attribuite aggiungere le seguenti: , ivi comprese quelle di carattere tecnico.
*7. 182. Bruno Bossio.

  Al comma 1, lettera a) dopo la parola: attribuite aggiungere le seguenti: , ivi comprese quelle di carattere tecnico.
*7. 184. Dorina Bianchi.

  Al comma 1, lettera a), dopo la parola: attribuite aggiungere le seguenti: ivi comprese quelle di carattere tecnico.
*7. 233. Quaranta, Costantino, Scotto, Franco Bordo, Zaratti, Pellegrino, Zaccagnini.

  Al comma 1, lettera a), dopo la parola: attribuite aggiungere le seguenti: a legislazione vigente, ivi comprese quelle di carattere tecnico.
**7. 47. Pagano, Dorina Bianchi.

  Al comma 1, lettera a), dopo la parola: attribuite aggiungere le seguenti: a legislazione vigente, ivi comprese quelle di carattere tecnico.
** 7. 92. Oliverio.

  Al comma 1, lettera a), dopo la parola: attribuite aggiungere le seguenti: a legislazione vigente.
* 7. 46. Pagano, Dorina Bianchi.

  Al comma 1, lettera a), dopo la parola: attribuite aggiungere le seguenti: a legislazione vigente.
* 7. 90. Oliverio.

  Al comma 1, lettera a), dopo la parola: attribuite; aggiungere le seguenti: mantenimento dei compiti di polizia locale nelle materie di competenza degli enti di area vasta.
7. 62. Invernizzi.

  Al comma 1, lettera a), dopo la parola: attribuite, aggiungere le seguenti: con l'obiettivo di ridurre gradualmente il personale, parametrandone la presenza sul territorio alla densità abitativa ed all'estensione delle aree boschive delle Regioni.
7. 63. Invernizzi.

  Al comma 1, lettera a), dopo la parola: attribuite aggiungere le seguenti: attraverso la confluenza in un apposito Dipartimento denominato «Dipartimento Generale di Polizia Ambientale e Agroalimentare».
* 7. 44. Giancarlo Giorgetti, Invernizzi.

  Al comma 1, lettera a), dopo la parola: attribuite inserire le seguenti: attraverso la confluenza in un apposito Dipartimento «Dipartimento Generale di polizia ambientale ed agroalimentare».
* 7. 114. D'Alia, Dorina Bianchi.

  Al comma 1, lettera a), dopo la parola: attribuite, aggiungere le seguenti: attraverso la confluenza in un apposito Dipartimento denominato Dipartimento Generale di Polizia Ambientale e Agroalimentare.
* 7. 192. Cirielli.

  Al comma 1, lettera a), dopo la parola: attribuite aggiungere le seguenti: razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mediante modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, in relazione alle funzioni ed i compiti del personale permanente e volontario del medesimo Corpo e conseguente revisione del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, anche con soppressione, modifica ed eventuale istituzione di nuovi appositi ruoli e qualifiche,.
7. 147. Ferrari.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: riordino dei corpi di polizia provinciale fino a: forze di polizia.
7. 48. Massimiliano Bernini, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: riordino dei corpi di polizia provinciale, in linea con la definizione dell'assetto delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, escludendo in ogni caso la confluenza nelle Forze di polizia con le seguenti: riordino dei corpi di polizia provinciale, in coerenza con le correlate funzioni fondamentali di tutela dell'ambiente e di regolazione della circolazione stradale di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 7 aprile 2014 n. 56 di competenza degli enti di area vasta.
* 7. 20. Catanoso, Centemero.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: riordino dei corpi di polizia provinciale, in linea con la definizione dell'assetto delle funzioni di cui alta legge 7 aprile 2014, n. 56, escludendo in ogni caso la confluenza nelle Forze di polizia; con le parole: riordino dei corpi di polizia provinciale, in coerenza con le correlate funzioni fondamentali di tutela dell'ambiente e di regolazione della circolazione stradale di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 7 aprile 2014 n. 56 di competenza degli enti di area vasta.
* 7. 194. Carrescia, Manzi.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: riordino dei corpi di polizia provinciale, in linea con la definizione dell'assetto delle funzioni, di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, escludendo in ogni caso la confluenza nelle Forze di polizia; con le seguenti: attribuzione, senza maggiori oneri, dei compiti di polizia locale ai corpi e servizi di polizia provinciale e metropolitana in capo agli enti di area vasta, in linea con le funzioni di controllo correlate ai compiti di tutela dell'ambiente e di regolazione della circolazione stradale.
** 7. 21. Catanoso, Centemero.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: riordino dei corpi di polizia provinciale, in linea con la definizione dell'assetto delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, escludendo in ogni caso la confluenza nelle Forze di polizia; con le seguenti: attribuzione, senza maggiori oneri, dei compiti di polizia locale ai corpi e servizi di polizia provinciale e metropolitana in capo agli enti di area vasta, in coerenza con le funzioni di controllo correlate ai compiti di tutela dell'ambiente e di regolazione della circolazione stradale.
** 7. 195. Carrescia, Manzi.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: riordino dei corpi di polizia provinciale, in linea con la definizione dell'assetto delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, escludendo in ogni caso la confluenza nelle Forze di polizia con le seguenti: attribuzione alle regioni, con transito del relativo personale, delle funzioni di polizia provinciale e metropolitana, per i compiti di tutela faunistica, vigilanza ittico-venatoria, tutela dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 162, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998, e ferme restando le funzioni di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza;.
7. 22. Catanoso, Centemero.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: riordino dei corpi di polizia provinciale, in linea con la definizione dell'assetto delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, escludendo in ogni caso la confluenza nelle Forze di polizia; con le seguenti: attribuzione alle regioni, con il trasferimento alle medesime del relativo personale, delle funzioni di polizia provinciale e metropolitana, per i compiti di tutela faunistica, vigilanza ittico-venatoria, tutela dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 162, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998, e ferme restando le funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza;.
7. 196. Carrescia, Manzi.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: riordino dei corpi di polizia provinciale, in linea con la definizione dell'assetto delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, escludendo in ogni caso la confluenza nelle Forze di polizia con le seguenti: riordino dei corpi di polizia provinciale, con possibilità di mobilità volontaria del relativo personale verso il Corpo Forestale dello Stato, in deroga all'articolo 1, comma 425, della legge n. 190 del 2014, o di permanenza dello stesso personale nei corpi e servizi di polizia provinciale per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 7 aprile 2014, n. 56, nonché di vigilanza ittico-venatoria;.
7. 24. Catanoso, Centemero.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: riordino dei corpi di polizia provinciale, in linea con la definizione dell'assetto delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, escludendo in ogni caso la confluenza nelle Forze di polizia con le seguenti: avvalimento dei corpi e servizi di polizia provinciale e metropolitana da parte delle regioni, per l'espletamento dei compiti di polizia ambientale, ittico-venatoria, e di presidio del territorio rurale, nonché a tutela del patrimonio naturale;.
*7. 25. Catanoso, Centemero.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: riordino dei corpi di polizia provinciale, in linea con la definizione dell'assetto delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, escludendo in ogni caso la confluenza nelle Forze di polizia con le seguenti: avvalimento dei corpi e servizi di polizia provinciale e metropolitana da parte delle regioni, per l'espletamento dei compiti di polizia ambientale, ittico-venatoria, e di presidio del territorio rurale, nonché a tutela del patrimonio naturale;.
*7. 197. Carrescia, Manzi.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: riordino dei corpi di polizia provinciale fino alla fine della lettera, con le seguenti: scioglimento delle Polizie Provinciali nelle aree metropolitane e confluenza, assieme alle Polizie Municipali dei comuni interessati, in un unico Corpo di Polizia Metropolitana.
7. 121. Lombardi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: riordino dei corpi di polizia provinciale, in linea con la definizione dell'assetto delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, escludendo in ogni caso la confluenza nelle Forze di polizia con le seguenti: integrazione dei corpi e servizi di polizia provinciale e metropolitana con le strutture di polizia statale proposte ai compiti di tutela ambientale;.
7. 23. Catanoso, Centemero.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole:, in linea con la definizione dell'assetto delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, escludendo in ogni caso la confluenza nelle Forze di polizia.
7. 152. De Menech.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: legge 7 aprile 2014, n. 56, aggiungere le seguenti: prevedendo per le città metropolitane la trasformazione in polizia metropolitana ed.
7. 113. Martella, Gasparini.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 aggiungere le seguenti: con la salvaguardia dei livelli occupazionali e nel rispetto delle peculiari attività di presidio ambientale svolte dai corpi di polizia provinciale.
*7. 39. Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 aggiungere le seguenti: con la salvaguardia dei livelli occupazionali e nel rispetto delle peculiari attività di presidio ambientale svolte dai corpi di polizia provinciale.
*7. 222. Quaranta, Costantino, Scotto.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: escludendo in ogni caso la confluenza nelle Forze di polizia.
**7. 19. Catanoso, Centemero.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: escludendo in ogni caso la confluenza nelle Forze di polizia.
**7. 112. Carocci, Rocchi.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: escludendo in ogni caso la confluenza nelle Forze di polizia.
**7. 235. Quaranta, Costantino, Scotto.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: escludendo in ogni caso la confluenza nelle Forze di polizia.
**7. 153. De Menech.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: escludendo in ogni caso la confluenza nelle Forze di polizia con le seguenti: prevedendo che fermo restando quanto previsto dal comma 89 della legge 7 aprile 2014, n. 56, il personale appartenente ai Corpi ed ai servizi di polizia provinciale di cui all'articolo 12 della legge 7 marzo 1986, n. 65, anche al fine di garantire, in ambito provinciale e metropolitano, il presidio del territorio, il controllo della circolazione e lo svolgimento delle funzioni di polizia giudiziaria, transita, a domanda del dipendente, nei ruoli degli enti locali per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale, secondo le modalità e procedure definite nel decreto di cui all'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, oppure transita, con priorità rispetto ad ogni altra mobilità, nel Corpo di Polizia Forestale o in quello che dovesse assorbirlo. Il transito del personale nei ruoli degli enti locali avviene nei limiti della relativa dotazione organica e della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di limitazioni alle spese ed alle assunzioni di personale, garantendo comunque il rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio di riferimento e la sostenibilità di bilancio. Fino al completo assorbimento del personale di cui al presente comma è fatto divieto agli enti locali, a pena di nullità delle relative assunzioni, di reclutare personale con qualsivoglia tipologia contrattuale per lo svolgimento di funzioni di polizia locale, fatta eccezione per le esigenze di carattere stagionale come disciplinate dalle vigenti disposizioni.
7. 193. Carrescia, Manzi.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: escludendo in ogni caso la confluenza nelle Forze di polizia; con le seguenti: prevedendone la confluenza in apposito ruolo speciale di una forza di polizia specializzata in materia ambientale, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
7. 155. De Menech.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: escludendo in ogni caso la confluenza nelle Forze di polizia; con le seguenti: prevedendone la confluenza in una forza di polizia specializzata in materia ambientale.
*7. 30. Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: escludendo in ogni caso la confluenza nelle Forze di polizia; con le seguenti: prevedendone la confluenza in una forza di polizia specializzata in materia ambientale.
*7. 154. De Menech.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: escludendo in ogni caso la confluenza nelle Forze di polizia; con le seguenti: prevedendo il trasferimento diretto delle relative funzioni e del personale alle regioni a statuto ordinario.
7. 156. De Menech.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: escludendo in ogni caso la confluenza nelle Forze di polizia; con le seguenti: considerando in particolare le province montane di cui all'articolo 1, comma 3, della medesima legge.
7. 157. De Menech.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: escludendo in ogni caso la confluenza nelle Forze di polizia; con le seguenti: ferme restando le attribuzioni attualmente spettanti ai corpi delle province montane di cui all'articolo 1, comma 3 della medesima legge.
7. 158. De Menech.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: con preferenza di collocazione presso le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente.
7. 131. Bratti, Braga, Mariani, Stella Bianchi, Borghi, Carrescia, Cominelli, Covello, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Nardi, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: previsione di una riorganizzazione delle bande musicali di ciascun corpo delle forze dell'ordine, in modo da garantire un miglior coordinamento anche territoriale, al fine di tutelare i componenti delle bande stesse;.
7. 52. Sandra Savino.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le parole: con riferimento ai vincitori e agli idonei non vincitori di concorsi indetti dalla Polizia di Stato, il Governo è delegato a emanare un decreto per la loro immissione in ruolo con ricorso allo scorrimento delle graduatorie in previsione del Giubileo straordinario.
7. 35. Rizzetto.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: con riferimento al personale civile dell'amministrazione militare il Governo è delegato a emanare un decreto per il loro inserimento all'interno del «ruolo speciale».
7. 34. Rizzetto.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: e nei comuni;.
7. 26. Catanoso, Centemero.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: e ferme restando le funzioni di polizia locale che rientrano tra le funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane, come previsto dall'articolo 1, commi 44 e 85, della legge 7 aprile 2014, n. 56.
7. 64. Invernizzi.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: estensione alla polizia amministrativa locale della disciplina dettata dal decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, in materia di causa di servizio.
7. 119. Lombardi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: meritocrazia nei criteri di valutazione e promozione del personale della polizia di Stato.
7. 120. Lombardi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: riordino e sistemazione del personale precario delle ex province ai fini del rafforzamento delle attività istituzionali, il consolidamento della natura in house e la salvaguardia dei posti di lavoro.
7. 181. Di Gioia.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: Al fine di adeguare alla media europea il rapporto Vigili del fuoco per abitante, potenziamento dell'organico del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, procedendo a tal fine all'assunzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco iscritto negli appositi elenchi di cui all'articolo 6, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, individuando i relativi criteri, modalità e la tempistica con le quali procedere alle assunzioni;.
7. 106. Cozzolino, Nuti, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: Apportare le modifiche necessarie alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al fine di attribuire al Corpo Nazionale dei vigili del Fuoco il compito di coadiuvare il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile nella funzione di coordinamento, organizzazione e gestione dell'attività di protezione civile, anche procedendo al trasferimento del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei ministri e procedendo all'aumento dell'organico nel numero di unità ritenuto necessario a svolgere i nuovi compiti assegnati, tramite l'assunzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco iscritto negli appositi elenchi di cui all'articolo 6, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;.
7. 107. Cozzolino, Nuti, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: Riordino del sistema di tutela previdenziale e assistenziale applicato al personale permanente in servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al personale volontario presso il medesimo Corpo nazionale equiparando la pensione ai superstiti riconosciuta ai familiari dei vigili del fuoco volontari deceduti per causa di servizio al trattamento economico spettante ai familiari superstiti dei vigili del fuoco in servizio permanente, anche nelle ipotesi in cui i vigili del fuoco volontari siano deceduti svolgendo attività addestrative od operative diverse da quelle connesse al soccorso, e equiparando il trattamento economico concesso ai vigili del fuoco volontari a quello riconosciuto ai vigili del fuoco in servizio permanente in caso di infortunio gravemente invalidante o di malattia contratta per causa di servizio, includendo anche il periodo di addestramento iniziale reso dagli aspiranti vigili del fuoco a titolo gratuito;.
7. 108. Cozzolino, Nuti, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 settembre 1988, n. 447 (Codice di Procedura Penale), al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente capoverso:
   «d) gli addetti al coordinamento e controllo delle polizie locali degli enti di area vasta».

  Conseguentemente, al comma 2, articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 settembre 1988, n. 447 (Codice di Procedura Penale), le parole: le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio, sono sostituite dalle parole: gli agenti delle polizie locali dei comuni e degli enti di area vasta.
7. 65. Invernizzi.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'articolo 1, comma 85 lettera a), della legge 7 aprile 2014 n. 56, dopo le parole: «, tutela e valorizzazione dell'ambiente,» sono aggiunte le seguenti: «, polizia locale ambientale, stradale ed ittico-venatoria;».
7. 66. Invernizzi.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'articolo 1, comma 85 lettera a), della legge 7 aprile 2014 n. 56, dopo le parole: «per gli aspetti di competenza» sono aggiunte le seguenti: «, incluse le connesse attività di polizia locale;».
7. 67. Invernizzi.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: Per le funzioni di tutela e salvaguardia della biodiversità svolte dal Corpo forestale dello Stato in attuazione della legge 6 febbraio 2004, n. 36, dei decreti ministeriali 12 gennaio 2005 e 9 febbraio 2007 del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, nonché dei Decreti del Capo del Corpo forestale dello Stato n. 4709 dell'11 luglio 2005 e n. 2498 del 28 marzo 2006 con cui viene costituito l'Ufficio per la Biodiversità e i successivi Uffici territoriali per la Biodiversità, è istituito il «Servizio per la biodiversità» della Polizia di Stato.
  Il servizio è posto alle dipendenze funzionali della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono individuati, ad invarianza di dotazione organica e senza oneri per la finanza pubblica, la composizione del Servizio, le strutture centrali e periferiche, le Riserve Naturali Statali e gli altri beni affidati al Servizio stesso.
7. 237. Censore.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: Per le funzioni di tutela e salvaguardia della biodiversità svolte dal Corpo forestale dello Stato in attuazione della legge 6 febbraio 2004, n. 36, dei decreti ministeriali 12 gennaio 2005 e 9 febbraio 2007 del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, nonché dei Decreti del Capo del Corpo forestale dello Stato n. 4709 dell'11 luglio 2005 e n. 2498 del 28 marzo 2006 con cui viene costituito l'Ufficio per la Biodiversità e i successivi Uffici territoriali per la Biodiversità, è istituito il «Servizio per la biodiversità» della Polizia di Stato.
  Il servizio è posto alle dipendenze funzionali del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono individuati, ad invarianza di dotazione organica e senza oneri per la finanza pubblica, la composizione del Servizio, le strutture centrali e periferiche, le Riserve Naturali Statali e gli altri beni affidati al Servizio stesso.
7. 238. Censore.

  Al comma 1, dopo lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) garantire, nei processi di riorganizzazione di cui alla precedente lettera a), la continuità occupazionale di tutto il personale in servizio e le relazioni sindacali previste dai CCNL e dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 165 del 2000, attraverso la ricollocazione prioritaria del personale che dovesse risultare in eccedenza a seguito dei processi stessi anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 90 del 2014, ed applicando le previsioni di cui all'articolo 1 comma 96 della legge n. 56 del 2014;.
7. 204. Quaranta, Scotto, Costantino, Airaudo, Placido.

  Al comma 1, dopo lettera a), inserire la seguente:
   a-bis) nei processi di riorganizzazione di cui alla lettera a) garantire la continuità occupazionale di tutto il personale in servizio e le relazioni sindacali previste dai CCNL e dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001, attraverso la ricollocazione prioritaria del personale che dovesse risultare in eccedenza a seguito dei processi di cui alla lettera a), anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 90 del 2014, applicando le previsioni di cui all'articolo 1 comma 96 della legge n. 56 del 2014.
7. 171. Miccoli, Martelli, Roberta Agostini, Fabbri, Albanella, Di Salvo, Baruffi, Gnecchi, Giorgio Piccolo, Gribaudo, Boccuzzi, Incerti, Laforgia, Casellato.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
7. 13. Brunetta, Centemero.

  Al comma 1, lettera b), alinea, sostituire le parole: rendere effettive con la seguente: adeguare.
7. 173. Famiglietti.

  Al comma 1, lettera b), al numero 1) sopprimere le parole: da parte del Presidente del Consiglio dei ministri.
7. 81. Baroni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nuti, Nesci.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: Consiglio dei ministri; aggiungere le seguenti: applicazione sistemica dell'individuazione dei fabbisogni standard e della relativa applicazione dei costi standard.
7. 68. Invernizzi.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).
7. 14. Brunetta, Centemero.

  Al comma 1, lettera b), al numero 2), aggiungere, in fine, le parole: da sottoporre alla collegialità del Consiglio dei ministri, i cui verbali di riunione, le votazioni e i pareri resi dai singoli componenti sono resi pubblici sul sito istituzionale della Presidenza del consiglio dei ministri;.
7. 82. Baroni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il n. 3).
7. 209. Quaranta, Scotto, Costantino.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo le parole: diretta o indiretta, aggiungere le parole: del Presidente del Consiglio dei ministri.
7. 142. D'Alia, Dorina Bianchi.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), sopprimere le parole: o di singoli ministri.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b), numero 3), sopprimere le parole: quand'anche da formalizzarsi con provvedimenti di singoli ministri.
7. 15. Brunetta, Centemero.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo le parole: singoli ministri inserire le seguenti: seguano procedure che assicurino massima trasparenza e pubblicità, e.
7. 109. Cozzolino, Nuti, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo la parola: esame aggiungere: e voto.
7. 123. Lombardi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera b), al numero 3), aggiungere, in fine, le parole: e siano comunque garantite da procedure ad evidenza pubblica, sulla base di criteri e requisiti predefiniti, e nel rispetto delle norme sulla inconferibilità, incompatibilità e sull'assenza di conflitto d'interesse;.
7. 83. Baroni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nuti, Nesci.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e rispettino criteri di assoluta trasparenza e imparzialità.
7. 122. Lombardi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 4).
7. 16. Brunetta, Centemero.

  Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 4) con il seguente:
  4) la disciplina degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, dei vice ministri e dei sottosegretari di Stato, con determinazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri delle risorse finanziarie destinate ai suddetti uffici improntata, nell'ambito delle finalità del processo di revisione della spesa pubblica, ad ottenere il massimo risparmio possibile, anche tenendo conto delle attribuzioni e delle dimensioni dei rispettivi Ministeri, garantendo un'adeguata qualificazione del relativo personale, la riduzione del numero complessivo del personale destinato agli uffici di diretta collaborazione e la pubblicazione dei dati nei siti istituzionali delle relative amministrazioni;.
7. 110. Cozzolino, Nuti, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), sopprimere le parole da: con determinazione fino alla fine del numero.
7. 124. Lombardi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), sopprimere le parole da: con determinazione fino ad: anche.
7. 17. Brunetta, Centemero.

  Al comma 1, lettera b), al numero 4), sostituire le parole da: da parte fino a: pubblicazione dei dati con le seguenti: delle risorse finanziarie destinate ai suddetti uffici, in relazione alle attribuzioni e alle dimensioni dei rispettivi ministri, anche al fine di garantire un'adeguata qualificazione professionale del relativo personale, con riduzione del numero e pubblicazione dei dati e delle procedure ad evidenza pubblica.
7. 84. Baroni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nuti, Nesci.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole: da parte del Presidente del Consiglio dei ministri con le seguenti: da parte del Consiglio dei ministri.
7. 217. Quaranta, Scotto, Costantino.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole: e pubblicazione dei dati nei siti istituzionali delle relative amministrazioni con le seguenti: e obbligatoria pubblicazione dei dati, dei curricula e dei profili professionali nei siti istituzionali delle relative amministrazioni.
7. 167. Antimo Cesaro, Mazziotti Di Celso.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), aggiungere, in fine, le parole: prevedendo, anche attraverso il ricorso a procedure di evidenza pubblica, la stabilizzazione di personale non dirigenziale che alla data dell'entrata in vigore della presente legge, abbia prestato servizio presso gli uffici di diretta collaborazione con almeno due distinti governi o, in alternativa, abbia maturato almeno 5 anni di collaborazione coordinata e continuativa, anche privi di soluzione di continuità purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o prevista da norme di legge;.
7. 7. Palese.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), aggiungere, in fine, le seguenti parole: prevedendo, anche attraverso il ricorso a procedure di evidenza pubblica, la stabilizzazione di personale non dirigenziale che alla data dell'entrata in vigore della presente legge, abbia prestato servizio presso gli uffici di diretta collaborazione con almeno due distinti governi o, in alternativa, abbia maturato almeno 5 anni di collaborazione coordinata e continuativa, anche privi di soluzione di continuità.
7. 9. Palese.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:
  4-bis) Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare, entro il 30 aprile 2016, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla stabilizzazione di personale non dirigenziale che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della medesima legge, che ne faccia istanza, purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o prevista da norme di legge;.
7. 8. Palese.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:
  4-bis) Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare, entro il 30 aprile 2016, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla stabilizzazione di personale non dirigenziale che alla data dell'entrata in vigore della presente legge, abbia prestato servizio presso gli uffici di diretta collaborazione con almeno due distinti governi o, in alternativa, abbia maturato almeno 5 anni di collaborazione coordinata e continuativa, anche privi di soluzione di continuità.
7. 10. Palese.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 5).
7. 218. Quaranta, Costantino, Scotto.

  Al comma 1, lettera b), numero 5), sopprimere le parole: della Presidenza del Consiglio dei ministri.
7. 85. Baroni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nuti, Nesci.

  Al comma 1, lettera b), numero 5), dopo le parole: Presidenza del Consiglio dei ministri aggiungere le seguenti: o dei ministeri vigilanti.
7. 18. Brunetta, Centemero.

  Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 6) con il seguente:
  6) razionalizzazione delle autorità indipendenti, anche al fine di evitare sovrapposizioni con gli uffici ministeriali;.
7. 87. Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Ciprini, Nesci.

  Al comma 1, lettera b), numero 6), aggiungere, in fine, le parole: e attribuzione a queste ultime di poteri ispettivi e sanzionatori effettivi e di adeguata dotazione organica;.
7. 125. Lombardi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente numero:
  7) con riferimento alle funzioni degli uffici tecnici delle Amministrazioni statali: revisione delle funzioni ai fini dello svolgimento di una efficace programmazione della spesa per investimenti e di un adeguato controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici, con espressa esclusione dell'attività di progettazione tranne nei casi in cui le qualifiche del personale tecnico siano le stesse di quelle che sarebbero richieste sul mercato in caso di affidamenti a terzi;.
*7. 2. Mariani.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente numero:
  7) con riferimento alle funzioni degli uffici tecnici delle Amministrazioni statali: revisione delle funzioni ai fini dello svolgimento di una efficace programmazione della spesa per investimenti e di un adeguato controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici, con espressa esclusione dell'attività di progettazione tranne nei casi in cui le qualifiche del personale tecnico siano le stesse di quelle che sarebbero richieste sul mercato in caso di affidamenti a terzi;.
*7. 161. Mariani.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente numero:
  7) la graduatoria del concorso per il reclutamento di 400 Allievi vice Ispettori del Corpo Forestale dello Stato di cui al Bando pubblicato nella G.U. n. 94 del 29/11/2011 approvata con D.C.C. del 24/7/2014 e rettificata in data 21/10/2014 è utilizzata nel caso di assorbimento del Corpo Forestale dello Stato in altro Corpo di Polizia, dal Corpo di Polizia assorbente.
7. 198. Carrescia, Manzi.

  Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
   b-bis) con riferimento al solo ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo: razionalizzare le stazioni appaltanti, riducendone il numero complessivo, con possibilità di creare in ogni regione uffici unici di gestione degli appalti e dell'esecuzione dei contratti, cui far afferire i vari istituti periferici del ministero.
7. 89. Rotta, Martelli, Miccoli.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).

  Conseguentemente, dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.

  1. Allo scopo di contenere le spese dell'Amministrazione del Ministero dell'interno, a decorrere dal 1o gennaio 2015 sono soppresse le Prefetture-Uffici territoriali del Governo. Le funzioni esercitate dai Prefetti in relazione al mantenimento dell'ordine pubblico sono assegnate ai questori territorialmente competenti.
7. 243. Invernizzi, Caparini.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).

  Conseguentemente, dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Delega al Governo in materia di prefetture – uffici territoriali del Governo).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti il riordino e la razionalizzazione degli uffici periferici dello Stato, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) contenimento della spesa pubblica;
   b) rispetto di quanto disposto dall'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e dai piani operativi previsti da disposizioni attuative del medesimo articolo 74;
   c) individuazione delle amministrazioni escluse dal riordino, in correlazione con il perseguimento di specifiche finalità di interesse generale che giustifichino, anche in considerazione di peculiarità ordinamentali, il mantenimento delle relative strutture periferiche;
   d) riordino delle funzioni delle prefetture – uffici territoriali del Governo in chiave di semplificazione e razionalizzazione delle attività in essere, con conseguente trasferimento delle medesime al Presidente della Regione, ai Presidenti di Provincia, ai Sindaci, alle Questure e alle Camere di commercio;
   e) mantenimento in capo alle prefetture – uffici territoriali del Governo delle funzioni che attengono al coordinamento in ambito sovraprovinciale, delle attribuzioni svolte dalle questure in materia di ordine pubblico e sicurezza;
   f) mantenimento in capo alle prefetture – uffici territoriali del Governo delle risorse umane, finanziarie e strumentali che risultano funzionali allo svolgimento delle attività di coordinamento di cui alla lettera f); trasferimento delle ulteriori risorse umane, finanziarie e strumentali agli enti e organi di governo cui, ai sensi delle lettere e), sono conferite le relative funzioni;
   g) riordino delle strutture dell'amministrazione periferica dello Stato diverse dalle prefetture – uffici territoriali del Governo, fatte salve quelle amministrazioni che, in correlazione con il perseguimento di specifiche finalità di interesse generale, anche in considerazione di peculiarità ordinamentali, giustifichino il mantenimento delle relative strutture periferiche;
   h) accorpamento, nell'ambito della prefettura – ufficio territoriale del Governo delle strutture dell'amministrazione periferica dello Stato di cui alla lettera h);
   i) garanzia, nell'ambito del riordino di cui alla lettera h), della concentrazione dei servizi comuni e delle funzioni strumentali da esercitare unitariamente, assicurando un'articolazione organizzativa e funzionale atta a valorizzare le specificità professionali, con particolare riguardo alle competenze di tipo tecnico;
   l) il mantenimento dei ruoli di provenienza per il personale delle strutture periferiche trasferite alla prefettura – ufficio territoriale del Governo e della disciplina vigente per il reclutamento e per l'accesso ai suddetti ruoli, nonché mantenimento della dipendenza funzionale della prefettura ufficio territoriale del Governo o di sue articolazioni dai Ministeri di settore per gli aspetti relativi alle materie di competenza.

  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per le riforme e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri competenti per materia. Gli schemi dei decreti, previo parere della Conferenza unificata, sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine per l'espressione dei pareri, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
  3. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano;.
7. 244. Invernizzi, Caparini.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
  «c) al fine di razionalizzare la burocrazia e alcuni aspetti negoziali dei veicoli, anche in adeguamento agli altri Stati dell'Unione europea, abolire il pubblico registro automobilistico (PRA), aggiornando i procedimenti e sistemando opportunamente le risorse umane coinvolte senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente».
7. 69. Caparini, Invernizzi.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: competenti in materia di autoveicoli, aggiungere le seguenti: completamento del trasferimento alle regioni delle competenze in materia di tasse automobilistiche e previsione di misure volte ad assicurare certezza alle entrate regionali, contrastando i crescenti fenomeni di evasione, e trasformazione del bollo auto da tassa di proprietà a tassa di proprietà e di circolazione introduzione del divieto di circolare qualora questa sia evasa ed individuando apposite modalità di recupero delle somme evase.
7. 143. D'Alia, Dorina Bianchi.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: risparmi per l'utenza, aggiungere le seguenti: e di garantire l'accesso gratuito ai dati alle amministrazioni competenti.
7. 71. Invernizzi.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: anche mediante, fino a: legislazione vigente, con le seguenti: con l'introduzione della carta di circolazione, ai sensi della direttiva 1999/37/CE del Consiglio del 29 aprile 1999, e successive modificazioni, quale unico documento, attraverso l'accorpamento negli uffici della Direzione Generale della Motorizzazione delle funzioni svolte dal pubblico registro automobilistico (PRA), nonché del personale addetto alle funzioni stesse, senza precludere più articolate soluzioni lavorative senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente.
7. 72. Invernizzi.

  Al comma 1, lettera c), apportare le seguenti modifiche:
  1) sostituire le parole: «anche mediante eventuale accorpamento, delle funzioni svolte dagli uffici del Pubblico registro automobilistico e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» con le seguenti: «mediante trasferimento alla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti delle funzioni svolte dagli uffici del Pubblico registro automobilistico»;
  2) dopo le parole: «detenuti dalle diverse strutture» aggiungere le seguenti: «nonché un ulteriore documento digitale denominato carta di identità del veicolo, contenente sia i dati contenuti nel documento unico, sia quelli relativi alla regolarità fiscale e assicurativa, alle revisioni e alla manutenzione ordinaria e straordinaria del veicolo».
7. 180. Catalano, Mazziotti Di Celso.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: anche mediante eventuale accorpamento, con le seguenti: mediante accorpamento, basato sulla rilevanza comunitaria ed internazionale della materia.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: perseguire anche attraverso l'eventuale collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti dalle diverse strutture.
*7. 31. Pagani.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: anche mediante eventuale accorpamento, con le parole: mediante accorpamento, basato sulla rilevanza comunitaria ed internazionale della materia.

  Conseguentemente alla medesima lettera c), sopprimere le parole: da perseguire anche attraverso l'eventuale collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti dalle diverse strutture.
*7. 174. Corsaro.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: anche mediante eventuale accorpamento, con le seguenti: mediante accorpamento, basato sulla rilevanza comunitaria ed internazionale della materia.
7. 73. Invernizzi.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: anche mediante eventuale accorpamento, con le seguenti: mediante accorpamento.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera c), sopprimere le parole: da perseguire anche attraverso l'eventuale collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti dalle diverse strutture.
*7. 32. Pagani.

  Al comma 1, lettera c) sostituire le parole: anche mediante eventuale accorpamento, con le seguenti: mediante accorpamento.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera c), sopprimere le parole: da perseguire anche attraverso l'eventuale collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti dalle diverse strutture.
*7. 29. Abrignani.

  Al comma 1, lettera c) sostituire le parole: anche mediante eventuale accorpamento, con le seguenti: mediante accorpamento.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera c) sopprimere le parole: da perseguire anche attraverso l'eventuale collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti dalle diverse strutture.
*7. 183. Vignali.

  Al comma 1, lettera c) sostituire le parole: anche mediante eventuale accorpamento, con le seguenti: mediante accorpamento.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera c) sopprimere le parole: da perseguire anche attraverso l'eventuale collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti dalle diverse strutture.
*7. 88. Lodolini.

  Al comma 1, lettera c) sostituire le parole: anche mediante eventuale accorpamento, con le seguenti: mediante accorpamento.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera c) sopprimere le parole: da perseguire anche attraverso l'eventuale collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti dalle diverse strutture.
*7. 178. Donati, Marco Di Maio, Ascani, Patriarca, Arlotti, Tacconi, Iori, Galperti, Dallai, Vazio, Lodolini, Fragomeli, Coppola, Piccoli Nardelli, D'Incecco, Bonomo, Fregolent, Rostellato.

  Al comma 1, lettera c) sostituire le parole: anche mediante eventuale accorpamento, con le seguenti: mediante accorpamento.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera c) sopprimere le parole: da perseguire anche attraverso l'eventuale collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti dalle diverse strutture.
*7. 175. Corsaro.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: anche mediante eventuale accorpamento, con le seguenti: mediante accorpamento.
7. 74. Caparini, Invernizzi.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: per l'utenza, anche mediante sopprimere la parola: eventuale.
7. 53. Spessotto, Dell'Orco, Liuzzi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole:, da perseguire anche attraverso l'eventuale collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti dalle diverse strutture.
* 7. 33. Pagani.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole:, da perseguire anche attraverso l'eventuale collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti dalle diverse strutture.
* 7. 70. Caparini, Invernizzi.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole:, da perseguire anche attraverso l'eventuale collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti dalle diverse strutture.
* 7. 176. Corsaro.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: da perseguire anche attraverso l'eventuale con le seguenti: da perseguire anche attraverso il.
7. 54. Spessotto, Dell'Orco, Liuzzi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: documento unico contenente i dati di proprietà aggiungere le seguenti: della regolarità fiscale ed assicurativa.
7. 55. Spessotto, Dell'Orco, Liuzzi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: La riorganizzazione e l'eventuale accorpamento delle funzioni omogenee, di cui al precedente capoverso dovrà essere attuata mantenendo l'attuale livello dei servizi pubblici erogati in materia di registrazione all'utenza e la prossimità territoriale, l'utilizzo della moneta elettronica allo sportello oltre che la continuità dei servizi erogati dall'ACI in materia automobilistica (studio, sviluppo e miglioramento della rete stradale, istruzione automobilistica, promozione della cultura automobilistica, prevenzione e promozione della sicurezza stradale, assistenza tecnica stradale e legale diretta a facilitare l'uso degli autoveicoli eccetera). In particolare, l'eventuale scelta di accorpamento delle funzioni omogenee svolte dagli Uffici Territoriali e centrali dell'Automobile Club d'Italia e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dovrà avvenire in combinato disposto con l'articolo 1, comma 427, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 nonché con l'articolo 2, decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 2013, n. 125. La riorganizzazione e/o l'eventuale accorpamento di funzioni dovrà garantire gli attuali livelli occupazionali e dovrà avvenire con l'esame congiunto delle Organizzazioni sindacali.
7. 170. Roberta Agostini, Miccoli, Martelli, Fabbri, Albanella, Di Salvo, Baruffi, Gnecchi, Giorgio Piccolo, Gribaudo, Boccuzzi, Maestri, Incerti, Laforgia, Casellato.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine, le seguenti: La riorganizzazione e l'eventuale accorpamento delle funzioni omogenee, di cui al precedente capoverso dovrà essere attuata mantenendo l'attuale livello dei servizi pubblici erogati in materia di registrazione all'utenza e la prossimità territoriale, l'utilizzo della moneta elettronica allo sportello oltre che la continuità dei servizi erogati dall'ACI in materia automobilistica, quali studio, sviluppo e miglioramento della rete stradale, istruzione automobilistica, promozione della cultura automobilistica, prevenzione e promozione della sicurezza stradale, assistenza tecnica stradale e legale diretta a facilitare l'uso degli autoveicoli. L'eventuale scelta di accorpamento delle funzioni omogenee svolte dagli Uffici Territoriali e centrali dell'Automobile Club d'Italia e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dovrà avvenire secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 427, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dall'articolo 2, decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 2013, n. 125. La riorganizzazione e/o l'eventuale accorpamento di funzioni dovranno in ogni caso garantire gli attuali livelli occupazionali previo accordo con le organizzazioni sindacali.
7. 206. Quaranta, Scotto, Costantino, Airaudo, Placido.

  Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:
   c-bis) previsione di un termine perentorio di 30 giorni dalla presentazione della domanda per il rilascio di tutti gli atti, certificati e ogni altra documentazione necessaria ai fini edilizi e urbanistici, qualora tali documenti non siano da acquisire d'ufficio.
7. 94. Invernizzi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera d).
7. 95. Invernizzi, Caparini.

  Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: razionalizzazione della rete organizzativa fino a: criminalità con le seguenti: razionalizzazione della rete organizzativa attraverso l'individuazione del giusto bacino di riferimento per l'assolvimento delle funzioni attribuite, circoscrivendo ambiti territoriali che tengano conto dei seguenti parametri: estensione territoriale, entità demografica, caratteristiche del territorio, specificità della conformazione territoriale, in particolare la presenza di isole, il carattere montano del territorio e la peculiarità della collocazione geografica, indici di delittuosità, presenza di infiltrazioni della criminalità organizzata, anche facendo riferimento alle mappature in possesso del Dipartimento di Pubblica Sicurezza.
7. 126. Lombardi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: attraverso la riduzione del numero.
* 7. 40. Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: attraverso la riduzione del numero.
* 7. 203. Quaranta, Scotto, Costantino.

  Al comma 1, lettera d), dopo le parole: flussi migratori aggiungere le seguenti: nonché in relazione alla presenza di grandi eventi di richiamo internazionale.
7. 242. Burtone.

  Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole da: trasformazione della Prefettura fino a: competenze esercitate.
7. 96. Invernizzi, Caparini.

  Al comma 1, lettera d), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: Ufficio territoriale dello Stato con le seguenti: Prefettura-Ufficio territoriale dello Stato.
7. 145. Dorina Bianchi, D'Alia.

  Al comma 1, lettera d), alle parole: Ufficio territoriale dello Stato premettere le seguenti: Prefettura.
7. 127. Lombardi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera d), sopprimere la parola: unico.
7. 97. Invernizzi.

  Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: attribuzione al prefetto fino a: all'articolo 2 con le seguenti: attribuzione al prefetto della responsabilità dell'erogazione ai cittadini dei servizi di competenza dello Stato e della rappresentanza generale dell'amministrazione statale, anche ai fini del riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi di cui all'articolo 2, con conseguente rafforzamento delle funzioni di indirizzo e coordinamento nei confronti degli altri uffici periferici statali, anche modificando la normativa in materia di poteri sostitutivi.
7. 144. D'Alia, Dorina Bianchi.

  Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: attribuzione al prefetto della responsabilità dell'erogazione dei servizi con le seguenti: attribuzione al prefetto del coordinamento organizzativo nell'erogazione dei servizi di competenza delle singole amministrazioni.
* 7. 169. Miccoli, Martelli, Roberta Agostini, Fabbri, Albanella, Di Salvo, Baruffi, Gnecchi, Giorgio Piccolo, Gribaudo, Boccuzzi, Maestri, Incerti, Laforgia, Casellato.

  Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: attribuzione al prefetto della responsabilità dell'erogazione dei servizi con le seguenti: attribuzione al prefetto del coordinamento organizzativo nell'erogazione dei servizi di competenza delle singole amministrazioni.
* 7. 205. Quaranta, Scotto, Costantino, Airaudo, Placido.

  Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: funzioni di coordinamento dei dirigenti degli uffici facenti parte dell'ufficio territoriale dello Stato con le seguenti: funzioni di sovraordinazione funzionale rispetto ai dirigenti degli uffici facenti parte dell'Ufficio territoriale dello Stato.
7. 129. Lombardi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: confluenza nell'Ufficio territoriale dello Stato di tutti gli uffici periferici delle amministrazioni civili dello Stato, con le seguenti: confluente nella Prefettura-Ufficio territoriale dello Stato di tutti gli uffici periferici delle amministrazioni civili dello Stato presenti nell'ambito territoriali.
7. 146. Dorina Bianchi, D'Alia.

  Al comma 1, lettera d), dopo le parole: di tutti gli uffici periferici delle amministrazioni civili dello Stato aggiungere le seguenti: ad esclusione delle amministrazioni preposte alla tutela del patrimonio culturale.
7. 102. Ghizzoni.

  Al comma 1, lettera d), dopo le parole: di tutti gli uffici periferici delle amministrazioni civili dello Stato, sono inserite le seguenti: fatta eccezione per le amministrazioni preposte alla tutela dei beni culturali e paesaggistici.
7. 138. Mucci.

  Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: fermo restando quanto previsto dalla legge 1 aprile 1981, n. 121.
7. 128. Lombardi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
  d-bis). Al fine di garantire un maggiore efficientamento delle procedure di rilascio dell'iscrizione alle white lists, è prevista la semplificazione della disciplina mediante l'unificazione o l'interconnessione delle banche dati delle Amministrazioni centrali e periferiche competenti; la previsione di un sistema di monitoraggio semestrale, finalizzato all'aggiornamento degli elenchi costituiti presso le Prefetture.
7. 1. Mariani.

  Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:
  «d-bis). Con riferimento alle circoscrizioni territoriali degli uffici periferici dell'amministrazione statale, revisione delle circoscrizioni provinciali sulla base delle iniziative dei Comuni e delle proposte formulate dalle Regioni in attuazione dell'articolo 133 della Costituzione entro 6 mesi dall'approvazione della presente legge, anche in base al processo di attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56;».
* 7. 208. Costantino, Quaranta, Scotto.

  Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:
  «d-bis). Con riferimento alle circoscrizioni territoriali degli uffici periferici dell'amministrazione statale, revisione delle circoscrizioni provinciali sulla base delle iniziative dei Comuni e delle proposte formulate dalle Regioni in attuazione dell'articolo 133 della Costituzione entro 6 mesi dall'approvazione della presente legge, anche in base al processo di attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56;».
* 7. 199. Gigli.

  Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:
  «d-bis). Con riferimento alle circoscrizioni territoriali degli uffici periferici dell'amministrazione statale, revisione delle circoscrizioni provinciali sulla base delle iniziative dei Comuni e delle proposte formulate dalle Regioni in attuazione dell'articolo 133 della Costituzione entro 6 mesi dall'approvazione della presente legge, anche in base al processo di attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56;».
* 7. 189. Vignali, Dorina Bianchi.

  Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:
  «d-bis). Con riferimento alle circoscrizioni territoriali degli uffici periferici dell'amministrazione statale, revisione delle circoscrizioni provinciali sulla base delle iniziative dei Comuni e delle proposte formulate dalle Regioni in attuazione dell'articolo 133 della Costituzione entro 6 mesi dall'approvazione della presente legge, anche in base al processo di attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56;».
* 7. 5. Centemero.

  Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:
  «d-bis). Con riferimento alle circoscrizioni territoriali degli uffici periferici dell'amministrazione statale, revisione delle circoscrizioni provinciali sulla base delle iniziative dei Comuni e delle proposte formulate dalle Regioni in attuazione dell'articolo 133 della Costituzione entro 6 mesi dall'approvazione della presente legge, anche in base al processo di attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56;».
* 7. 41. Invernizzi.

  Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:
  «d-bis). Con riferimento alle circoscrizioni territoriali degli uffici periferici dell'amministrazione statale, revisione delle circoscrizioni provinciali sulla base delle iniziative dei Comuni e delle proposte formulate dalle Regioni in attuazione dell'articolo 133 della Costituzione entro 6 mesi dall'approvazione della presente legge, anche in base al processo di attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56;».
* 7. 150. Gasparini.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
  d-bis). Con riferimento al procedimento di riorganizzazione nell'ambito degli uffici periferici del Ministero dell'interno, il Governo è delegato a individuare un ufficio di rappresentanza dello Stato sul territorio, l'unificazione ordinamentale del personale di detto Ministero, l'unificazione della contrattazione collettiva di lavoro attualmente distinta per il comparto sicurezza per Polizia di Stato e Vigili del Fuoco, il personale amministrativo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, il personale privatizzato dell'amministrazione civile dell'interno, la dirigenza assunta con contratto di lavoro avente natura pubblicistica nel caso di personale afferente la funzione prefettizia sul modello di quello adottato per il personale civile dell'Amministrazione dell'interno al fine di garantire la coerenza funzionale degli Uffici Territoriali dello Stato.
7. 27. Baldassarre.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
  d-bis). Con riferimento alla necessità di garantire coerenza e organicità all'ordinamento giuridico e agli organi per mediante i quali lo Stato agisce, il Governo è delegato a prevedere uno specifico settore di contrattazione collettiva di lavoro che in quadri tutto il personale in servizio presso i Ministeri che svolgono funzioni essenziali e fondanti l'attività statuale, ovvero il Ministero dell'interno, il Ministero degli affari esteri, il Ministero della difesa e il Ministero della giustizia al fine di espungere dall'ordinamento giuridico il fenomeno delle carriere anomale e speciali quali quella prefettizia, diplomatica, quella riguardante le forze armate e la magistratura. Attualmente tale personale svolge funzioni anche amministrative. Tali funzioni dovranno essere svolte esclusivamente da personale amministrativo organicamente e funzionalmente formato e professionalizzato.
7. 28. Baldassarre.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
  d-bis). Con riferimento al personale dell'Amministrazione civile dell'interno inserirlo nel ruolo speciale.
7. 4. Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera e), dopo la parola: specificità; aggiungere le seguenti: prevedere il commissariamento delle Federazioni sportive nel cui organo direttivo sia presente almeno un membro che abbia riportato una condanna anche non definitiva.
7. 104. Vacca, D'Uva, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, aggiungere in fine la seguente lettera:
  f) con riferimento alla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, alla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione, all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, al Garante per la protezione dei dati personali, all'istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, all'Autorità per l'energia elettrica il gas, all'Autorità nazionale anti corruzione, all'Autorità di regolazione dei trasporti: uniformazione dei criteri di nomina dei componenti, con la previsione, per tale nomina, dei requisiti di indiscussa moralità e indipendenza e di comprovata professionalità e competenza nei settori in cui operano le medesime Commissioni e Autorità; divieto di nomina per chi abbia ricoperto incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nei tre anni precedenti la nomina e, in ogni caso, abbia interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni delle predette Commissioni e Autorità, ivi compresi quelli derivanti dall'aver rivestito ruoli direttivi in società private di grande rilevanza economica connesse alle funzioni delle stesse Commissioni e Autorità nei tre anni precedenti la nomina; durata massima del mandato non superiore a sei anni e non rinnovabilità dello stesso; procedimento di selezione dei candidati attraverso candidatura nell'ambito di una apposita procedura di sollecitazione pubblica; pubblicità della procedura di selezione attraverso la previa pubblicazione del curriculum vitae e dei titoli dei candidati; designazione dei componenti sottoposta al parere vincolante dei due terzi del Parlamento, in ogni caso sottoposta al parere vincolante dei due terzi del Parlamento, o di due terzi di organi del Parlamento composti in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari, attraverso l'esame delle candidature da svolgere anche attraverso audizioni pubbliche; avvio della procedura di nomina dei componenti delle predette Commissioni e Autorità entro un termine non inferiore ai centoventi giorni antecedenti la scadenza del mandato dei componenti in carica con la pubblicazione dell'avviso di cui alla presente lettera.
7. 75. Toninelli, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, aggiungere in fine, la seguente lettera:
  f) con riferimento alla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, alla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione, all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, al Garante per la protezione dei dati personali, all'istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, all'Autorità per l'energia elettrica il gas, all'Autorità nazionale anti corruzione, all'Autorità di regolazione dei trasporti: uniformazione dei criteri di nomina dei componenti, con la previsione, per tale nomina, dei requisiti di indiscussa moralità e indipendenza e di comprovata professionalità e competenza nei settori in cui operano le medesime Commissioni e Autorità; divieto di nomina per chi abbia ricoperto incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nei tre anni precedenti la nomina e, in ogni caso, abbia interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni delle predette Commissioni e Autorità, ivi compresi quelli derivanti dall'aver rivestito ruoli direttivi in società private di grande rilevanza economica connesse alle funzioni delle stesse Commissioni e Autorità nei tre anni precedenti la nomina; procedimento di selezione dei candidati attraverso candidatura nell'ambito di una apposita procedura di sollecitazione pubblica; pubblicità della procedura di selezione attraverso la previa pubblicazione del curriculum vitae e dei titoli dei candidati; designazione dei componenti sottoposta al parere vincolante dei due terzi del Parlamento, in ogni caso sottoposta al parere vincolante dei due terzi del Parlamento, o di due terzi di organi del Parlamento composti in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari, attraverso l'esame delle candidature da svolgere anche attraverso audizioni pubbliche; avvio della procedura di nomina dei componenti delle predette Commissioni e Autorità entro un termine non inferiore ai centoventi giorni antecedenti la scadenza del mandato dei componenti in carica con la pubblicazione dell'avviso di cui alla presente lettera.
7. 76. Toninelli, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1 aggiungere, in fine, la seguente lettera:
  f) con riferimento alla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, alla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione, all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, al Garante per la protezione dei dati personali, all'istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, all'Autorità per l'energia elettrica il gas, all'Autorità nazionale anti corruzione, all'Autorità di regolazione dei trasporti; uniformazione dei criteri di nomina dei componenti, con la previsione, per tale nomina, di un procedimento di selezione dei candidati attraverso candidatura nell'ambito di una apposita procedura di sollecitazione pubblica; pubblicità della procedura di selezione attraverso la previa pubblicazione del curriculum vitae e dei titoli dei candidati; designazione dei componenti in ogni caso sottoposta al parere vincolante dei due terzi del Parlamento, o di due terzi di organi del Parlamento composti in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari, attraverso l'esame delle candidature da svolgere anche attraverso audizioni pubbliche; avvio della procedura di nomina dei componenti delle predette Commissioni e Autorità entro un termine non inferiore ai centoventi giorni antecedenti la scadenza del mandato dei componenti in carica con la pubblicazione dell'avviso di cui alla presente lettera.
7. 77. Toninelli, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1 aggiungere, in fine, la seguente lettera:
  f) con riferimento alla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, alla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione, all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, al Garante per la protezione dei dati personali, all'istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, all'Autorità per l'energia elettrica il gas, all'Autorità nazionale anti corruzione, all'Autorità di regolazione dei trasporti; uniformazione dei criteri di nomina dei componenti, con la previsione della designazione dei componenti in ogni caso sottoposta al parere vincolante dei due terzi del Parlamento, o di due terzi di organi del Parlamento composti in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari, attraverso l'esame delle candidature da svolgere anche attraverso audizioni pubbliche.
7. 78. Toninelli, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, aggiungere in fine la seguente lettera:
  f) con riferimento alla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, alla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione, all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, al Garante per la protezione dei dati personali, all'istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, all'Autorità per l'energia elettrica il gas, all'Autorità nazionale anti corruzione, all'Autorità di regolazione dei trasporti; uniformazione dei criteri di nomina dei componenti, con la previsione, per tale nomina, di un procedimento di selezione dei candidati attraverso candidatura nell'ambito di una apposita procedura di sollecitazione pubblica e pubblicità della procedura di selezione attraverso la previa pubblicazione del curriculum vitae e dei titoli dei candidati.
7. 79. Toninelli, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la ricognizione di tutte le funzioni, competenze e strutture delle amministrazioni pubbliche, statali e locali al fine di semplificare, riordinare e ristrutturare l'amministrazione pubblica, secondo criteri di trasparenza, efficienza, non duplicazione ed economicità, e di coordinare e rendere efficiente il rapporto tra amministrazione dello Stato ed enti locali, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) Predisposizione e presentazione alle Camere da parte di ciascun ministero , entro dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo, di una relazione contenente:
    1) Una ricognizione dettagliata ed esaustiva di tutte le materie rientranti nelle competenze e nelle funzioni del Ministero e di ciascuna amministrazione che ad esso faccia riferimento con individuazione degli interessi per la tutela dei quali ne è stato attribuito l'esercizio, un'elencazione dettagliata di tutti i procedimenti amministrativi rientranti nelle competenze di ciascuna amministrazione, una descrizione completa e dettagliata delle strutture centrali e periferiche coinvolte in tali procedimenti, una descrizione di ciascun procedimento e un organigramma dettagliato del ministero con indicazione degli uffici responsabili per ciascun procedimento e del personale impiegato in ciascun ufficio e dedicato a ciascun procedimento;
    2) Una ricognizione dettagliata ed esaustiva di tutti i procedimenti che prevedono il coinvolgimento di amministrazioni degli enti locali, con indicazione degli uffici eventualmente interessati;
    3) Statistiche sul numero e sulla durata media dei procedimenti relativi a ciascun procedimento rientrante tra le competenze esercitate da ciascuna amministrazione interessata;
    4) Proposte dettagliate e specifiche per la ristrutturazione delle amministrazioni oggetto della relazione, con indicazione degli interessi sui quali concentrare l'attività, dei livelli di qualità che si intendono raggiungere, delle redistribuzioni di funzioni e competenze finalizzate alla maggiore efficienza dell'amministrazione, delle possibili riduzioni dei centri decisionali, delle possibili semplificazioni e riunioni dei procedimenti al fine di evitare duplicazioni, degli interventi normativi necessari e dei risparmi di spesa connessi a ciascuna delle azioni che precedono;
   b) Predisposizione e presentazione al Governo, da parte di ciascuna Regione, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo, di relazioni aventi il contenuto previsto per le amministrazioni dello Stato dalla lettera a) con riguardo alle competenze, funzioni, procedimenti e strutture organizzative di ciascuna amministrazione interessata.
   c) Responsabilità contabile delle amministrazioni inadempienti alle disposizioni di cui alle lettere a) e b).

  Conseguentemente , al comma 2, dopo le parole: comma 1, aggiungere le parole: e comma 1-bis. 
7. 51. Mazziotti Di Celso.

  Al comma 2, sostituire gli ultimi due periodi con i seguenti: Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione; in tal caso il decreto è adottato conformemente alle osservazioni espresse dalle Commissioni. Decorso tale termine senza che le Commissioni competenti si siano espresse il decreto può comunque essere adottato.
7.80. Lauricella, Lattuca.

  Al comma 2, secondo periodo dopo le parole: che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, sopprimere le seguenti: decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.
7. 137. Mucci.

  Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
  2-bis. A decorrere dal 31 marzo 2011, è soppresso l'Ufficio per il contrasto delle discriminazioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si provvede ad apportare le opportune modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2002, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4 settembre 2002.
  2-ter. A decorrere dalla data di cui al comma 1, sono abrogati l'articolo 8 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215 e l'articolo 29, comma 2 della legge 1o marzo 2002, n. 39.
7. 98. Invernizzi.

  Al comma 3 aggiungere in fine il seguente periodo:
  
Entro lo stesso termine il Governo invia al Parlamento una relazione illustrativa delle motivazioni che rendono necessaria l'integrazione e la correzione dei decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo.
7. 111. Gasparini.

  Sostituire, il comma 4 con il seguente:
  Nei territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano restano ferme tutte le attribuzioni spettanti ai rispettivi Corpi forestali regionali e provinciali, anche con riferimento alle funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, secondo la disciplina vigente in materia e salve le diverse determinazioni organizzative – da assumersi con norme di attuazione degli Statuti – che comunque garantiscano il coordinamento in sede nazionale delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonché la sicurezza ed i controlli nel settore agroalimentare. Restano altresì ferme le funzioni attribuite ai presidenti delle suddette regioni e province autonome in materia di funzioni prefettizie, in conformità a quanto disposto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.
7. 241. Francesco Sanna, Giovanna Sanna.

  Al comma 1, sostituire il comma 4 con il seguente:
  4) per i Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano sono adottate le medesime soluzioni organizzative disposte per il Corpo forestale dello Stato in applicazione del comma 1 lettera a) del presente articolo. Restano ferme le funzioni attribuite ai presidenti delle suddette regioni e province autonome in materia di funzioni prefettizie, in conformità a quanto disposto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.
7. 164. Catania, Mazziotti Di Celso, Antimo Cesaro, Sottanelli.

  Aggiungere in fine, il seguente comma:
  5. Al fine di qualificare il rilancio e lo sviluppo locale dei territori interessati, valorizzando le finalità sociali, produttive e turistiche compatibili con il rilevante valore storico, culturale e ambientale, le funzioni nazionali relative al Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna, di cui all'articolo 114, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 73, sono attribuite al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, che le esercita di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'istruzione e dell'università e della ricerca, e dello sviluppo economico. All'organo di gestione del Parco è garantita la partecipazione della Regione Autonoma della Sardegna e di una rappresentanza delle autonomie locali interessate.

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 114, comma 10, primo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: è assegnato sono inserite le parole: al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
   b) l'articolo 114, comma 10, ultimo periodo, è sostituito dalle parole: I decreti istitutivi di cui ai periodi precedenti stabiliscono altresì le attività incompatibili con le finalità previste dal Parco Geominerario». Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».
7. 240. Francesco Sanna.

  Aggiungere in fine, il seguente comma:
  5. Ai fine di qualificare il rilancio e lo sviluppo locale dei territori interessati, valorizzando le finalità sociali, produttive e turistiche compatibili con il rilevante valore storico, culturale e ambientale, le funzioni nazionali relative al Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna, di cui all'articolo 114, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 73, sono attribuite al Ministro dello sviluppo economico, che le esercita di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'istruzione e dell'università e della ricerca, e dei beni e delle attività culturali e del turismo. All'organo di gestione del Parco è garantita la partecipazione della Regione Autonoma della Sardegna e di una rappresentanza delle autonomie locali interessate.

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 114, comma 10, primo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: è assegnato sono inserite le parole: al Ministero dello sviluppo economico;
   b) l'articolo 114, comma 10, ultimo periodo, è sostituito dalle parole: I decreti istitutivi di cui ai periodi precedenti stabiliscono altresì le attività incompatibili con le finalità previste dal Parco Geominerario. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
7. 239. Francesco Sanna.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente comma 5. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 4, comma 8 dei decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, coordinato con la legge di conversione 30 ottobre 2013, n. 125, si dispone la proroga dei contratti a tempo determinato stipulati ai sensi della L. 147/2013, per i lavoratori socialmente utili, di cui al D. Lgs. 81/2000 e dei lavoratori di pubblica utilità, di cui al D. Lgs. 280/97, della Regione Calabria. A tal fine è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per il finanziamento degli anni 2016-2017, nella misura di 50 milioni di euro all'anno, da destinare agli enti pubblici della regione Calabria.
7. 190. Aiello, Bruno Bossio, Magorno, Censore.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  5. Le previsioni di cui al presente articolo tengono in considerazione le specificità delle Province interamente montane di cui all'articolo 1, comma 3 della legge n. 56 del 7 aprile 2014.
7. 159. De Menech.

  Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art.7-bis
(Ordine al merito della Repubblica Italiana).

  1. Alla legge 3 marzo 1951, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) all'articolo 2:
    1) al secondo comma, la parola "sedici" è sostituita con la seguente: «dieci»;
    2) il terzo comma e sostituito dal seguente: «Il cancelliere e i membri del Consiglio dell'ordine, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri, durano in carica sei anni e non possono essere confermati».
    3) il quarto comma è soppresso:

  b) dopo l'articolo 2 è inserito il seguente: «Art. 2-bis. Il cancelliere e i membri del Consiglio che superano la durata del mandato indicata dal terzo comma dell'articolo 2 decadono a far data dall'emanazione dei decreti di nomina dei nuovi membri.

  Le competenze attribuite alla Giunta dal decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458 e successive modificazioni e dal decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1952, recante approvazione dello statuto dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana», sono devolute al Consiglio dell'ordine.

  c) all'articolo 4, primo comma, le parole: «sentita la Giunta dell'Ordine» sono sostituite dalle seguenti: «sentito il Consiglio dell'Ordine».
7. 018. Il relatore.

  Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

Art. 7-ter
(Delega al Governo in materia di istituzione del Corpo della polizia tributaria, di nomina del Direttore generale di tale Corpo e di transito del personale del Corpo della guardia di finanza nel medesimo).

  1. Al fine di assicurare l'economicità, l'efficienza e la rispondenza al pubblico interesse delle attività istituzionali, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti l'istituzione, l'ordinamento e i compiti del Corpo della polizia tributaria, comprese le attribuzioni funzionali dell'autorità di vertice e la conseguente soppressione del Corpo della guardia di finanza, in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) il Comandante generale del Corpo della polizia tributaria è scelto fra i dirigenti generali della pubblica amministrazione in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze, assume la denominazione di Direttore generale del Corpo della polizia tributaria ed è posto alle dirette dipendenze del Ministro dell'economia e delle finanze;
   b) il personale appartenente al Corpo della guardia di finanza è collocato nell'ambito del Corpo della polizia tributaria, nelle corrispondenti aree funzionali del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, con dipendenza dal Direttore generale del Corpo della polizia tributaria, per l'assolvimento dei compiti d'istituto, in conformità a quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, e, ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, dalla legge 10 aprile 1981, n. 121.

  2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1 è consentito, a domanda e previa intesa tra le amministrazioni interessate, il trasferimento dei dipendenti appartenenti al Corpo della guardia di finanza nelle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nei limiti dei posti disponibili per le medesime qualifiche possedute nelle rispettive piante organiche, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e dell'articolo 30 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni. Qualora il trattamento economico dell'amministrazione di destinazione sia inferiore a quello percepito nell'amministrazione di provenienza, il dipendente trasferito percepisce, fino al suo riassorbimento, un assegno ad personam di importo corrispondente alla differenza di trattamento.
  3. I decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo sono adottati nel rispetto della procedura di cui all'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono o seguono la scadenza dei termini previsti al comma 1 questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
  4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive.
  5. A decorrere dalla data di attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 i risparmi di spesa realizzati sono versati al bilancio dello Stato.
7. 017. Giachetti.

  Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

Art. 7-bis
(Delega al Governo in materia di ridefinizione della dipendenza gerarchica e delle funzioni dell'Arma dei carabinieri e modifica all'articolo 6 della legge 1o aprile 1981, n. 121, concernente la dotazione di personale del Dipartimento della pubblica sicurezza).

  1. Al fine di assicurare l'economicità, l'efficienza e la rispondenza al pubblico interesse delle attività istituzionali, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per adeguare l'ordinamento e i compiti dell'Arma dei carabinieri, ivi comprese le attribuzioni funzionali del Comandante generale, in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:
   a) collocazione dell'Arma dei carabinieri nell'ambito del Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, con dipendenza del Comandante generale dal Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, per l'assolvimento dei compiti d'istituto, in conformità a quanto disposto dalla legge 10 aprile 1981, n. 121.

  2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, è consentito, a domanda e previa intesa tra le amministrazioni interessate, il trasferimento dei dipendenti appartenenti all'Arma dei carabinieri nelle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nei limiti dei posti disponibili per le medesime qualifiche possedute nelle rispettive piante organiche, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e dell'articolo 30 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni. Qualora il trattamento economico dell'amministrazione di destinazione sia inferiore a quello percepito nell'amministrazione di provenienza, il dipendente trasferito percepisce, fino al suo riassorbimento, un assegno ad personam di importo corrispondente alla differenza di trattamento.
  3. Il secondo comma dell'articolo 6 della legge 1o aprile 1981, n. 121, è sostituito dal seguente:
  «Per l'espletamento delle funzioni di cui al primo comma è assegnato, secondo criteri di competenza tecnico-professionale, personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, secondo contingenti fissati con decreto del Ministro dell'interno, nonché personale delle altre amministrazioni dello Stato, secondo contingenti determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati»

  4. I decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo sono adottati nel rispetto della procedura di cui all'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono o seguono la scadenza dei termini previsti al comma 1 questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
  5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive.
  6. A decorrere dalla data di attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 i risparmi di spesa realizzati sono versati al bilancio dello Stato.
7. 016. Giachetti.

  Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Delega in materia di contabilità economica analitica e costi standard).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adozione della contabilità analitica nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) adozione a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'Allegato ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di sistemi di contabilità economica analitica e applicazione della stessa ai fini della programmazione, della gestione e della valutazione della dirigenza e del personale tutto, nonché ai fini della revisione della spesa e dell'applicazione dei costi standard;
   b) previsione che decorsi 60 giorni dall'entrata in vigore dei decreti legislativi, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati i costi standard delle funzioni fondamentali e dei servizi a rilevanza esterna resi da tutte le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 come strumento di gestione, nonché per la determinazione dei trasferimenti e i contratti di servizio con le società partecipate;
   c) previsione che a decorrere dall'esercizio di bilancio 2016 le amministrazioni pubbliche di cui alla lettera a), utilizzino i costi standard delle funzioni fondamentali e dei servizi a rilevanza esterna ai fini della predisposizione del bilancio, della programmazione e dell'assegnazione degli obiettivi.
7. 013. Di Gioia.

  Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.

  1. Le Commissioni, i Comitati, i Collegi, gli Osservatori, le Strutture di missione, le Conferenze di servizio, i Nuclei, i Tavoli tecnici e qualsiasi organismo, presidenziale o ministeriale o regionale, composto da persone estranee alle Pubbliche Amministrazioni non possono comportare oneri finanziari a carico dello Stato.
  2. Tutte le autovetture di servizio sono diminuite del 50 per cento, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Tale limite si applica anche alle autovetture utilizzate dai Servizi informativi di sicurezza. La corrispondente riduzione di spesa è attuata sui pertinenti capitoli di spesa ministeriali e della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  3. Il personale addetto alle autovetture di servizio viene restituito, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nella misura del 50 per cento, alle Amministrazioni o Corpi di appartenenza. E altresì restituito all'Amministrazione o Corpo di appartenenza il 50 per cento del personale dei Corpi di polizia in servizio presso il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, previa definizione dei criteri di individuazione del personale da restituire.
  4. Gli arbitrati, le consulenze professionali e tecniche, i pareri pro veritate ed ogni altra prestazione resi da soggetti estranei alla Pubbliche Amministrazioni non possono dare diritto a compensi economici superiori a 10.000 euro, quale rimborso spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.
7. 01. Invernizzi.

  Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.

  1. Nessuna amministrazione pubblica, comprese le forze armate, può avere in dotazione auto di servizio, ad esclusione di quelle adibite a funzioni di difesa nazionale, sicurezza interna e soccorso pubblico.
  2. Fermo restando quanto stabilito al comma precedente, hanno diritto all'utilizzo per fini istituzionali dell'auto di servizio esclusivamente i titolari delle seguenti cariche: il Capo dello Stato, i Presidenti del Senato e della Camera, il Presidente del Consiglio dei ministri e il Presidente della Corte costituzionale. Ciascun Ministero può avere in dotazione non più di un auto di servizio.
  3. Personale in esubero per effetto dell'applicazione dei precedenti, commi 1 e 2 è collocato in mobilità.
  4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adattarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e per la semplificazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le autovetture di proprietà pubblica risultanti in eccesso per effetto dell'applicazione dei precedenti commi e sono disposte le modalità per la loro dismissione.
7. 04. Invernizzi, Caparini.

  Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.

  1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero della Salute monitorizza tutte le procedure, nell'ambito delle Regioni, e delle Province autonome, per l'acquisto di beni e servizi del Servizio; Sanitario Nazionale al fine di renderle coerenti con gli obiettivi della spending review, secondo criteri di uniformità e omogeneità nel rapporto qualità/prezzo, nonché al fine di garantire la necessaria pubblicità e trasparenza amministrativa.
7. 02. Invernizzi.

  Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.

  1. Al fine di razionalizzare i costi per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero, alla legge 27 dicembre 2001, n. 459:
  a) all'articolo 2, il comma 1 è soppresso;
  b) all'articolo 12, i commi da 2 a 7 sono sostituiti dal seguente:
  2. Le rappresentanze diplomatiche e consolari provvedono ad allestire nelle proprie sedi i seggi elettorali dove i cittadini iscritti negli elenchi elettorali possono recarsi per esprimere il proprio voto. Le rappresentanze diplomatiche e consolari provvedono all'invio delle schede elettorali al Ministero dell'interno.
7. 09. Invernizzi.

  Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Trasparenza dei costi sostenuti dagli enti locali per locazioni).

  1. Al fine di assicurare, la razionalizzazione e il contenimento delle spese degli enti territoriali, gli enti locali, dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono tenuti a pubblicare sui propri siti istituzionali i canoni di locazione o di affitto versati dall'amministrazione per il godimento di beni immobili, le finalità di utilizzo, le dimensioni e l'ubicazione degli stessi come risultanti dal contratto di locazione.
7. 03. Invernizzi.

  Dopo l'articolo 7, è aggiunto il seguente:

Art. 7-bis.
(Delega in materia di contabilità economica analitica e costi standard).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adozione della contabilità analitica nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) individuazione dei costi standard delle funzioni fondamentali e dei servizi a rilevanza esterna resi da tutte le amministrazioni pubbliche inserite nell'Allegato ISTAT, di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, quale strumento di gestione, nonché per la determinazione dei trasferimenti e i contratti di servizio con le società partecipate;
   b) adozione da parte delle amministrazioni di cui alla lettera a), di sistemi di contabilità economica analitica e applicazione della stessa ai fini della programmazione, della gestione e della valutazione della dirigenza e del personale tutto, nonché ai fini della revisione della spesa e dell'applicazione dei costi standard;
   c) previsione che a decorrere dall'esercizio di bilancio 2016 le amministrazioni pubbliche di cui alla lettera a), utilizzino i costi standard delle funzioni fondamentali e dei servizi a rilevanza esterna ai fini della predisposizione del bilancio, della programmazione e dell'assegnazione degli obiettivi.

  2. I decreti legislativi di cui al comma 1, sono adottati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri della Commissione parlamentare per il Bilancio e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di 30 giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, si conforma ai pareri parlamentari, trasmettendo nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.
7. 010. Lombardi, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Dall'Osso, Chimienti, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Pesco.

  Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242).

  1. All'articolo 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  2. Gli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate prevedono le procedure per l'elezione del Presidente e dei membri degli organi direttivi. Ogni votante può esprimere una sola preferenza per ogni organismo da eleggere. Il voto è segreto e non può essere esercitato per delega. I membri degli organi direttivi eletti restano in carica quattro anni e non possono svolgere più di due mandati. E consentito un terzo mandato consecutivo soltanto nel caso in cui uno dei due mandati precedenti abbia avuto durata inferiore a due anni e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie. E in ogni caso preclusa la permanenza in carica oltre il termine di otto anni.
7. 011. Simone Valente, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
  «7-bis. Al fine di garantire la trasparenza dell'operato della pubblica amministrazione, all'articolo 61, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è aggiunto in fine il seguente periodo: «con adeguata motivazione e per un valore comunque non superiore al 5 per cento del punteggio massimo complessivo attribuibile».
7. 014. Cirielli.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
  «7-bis. All'articolo 12, comma 20, decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 135, inserire in fine i seguenti periodi: «Sono fatte salve le Commissioni per le Ricompense centrale e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di cui agli articoli 75-sexies e 75-septies del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782 nonché le commissioni di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 1995, n. 395 e successive modificazioni. Gli oneri connessi alla partecipazione dei previsti rappresentanti del personale designati dalle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale sono poste a carico delle organizzazioni sindacali designatarie.»
7. 015. Cirielli.

ART. 8.

  Sopprimerlo.
8. 93. De Girolamo.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 8.
(Riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la riforma dell'organizzazione, delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Il decreto legislativo è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) Revisione del sistema di finanziamento delle camere di commercio, sulla base delle funzioni assegnate, anche mediante rimodulazione di tariffe e diritti sulla base dei costi standard, nonché mediante:
   b) attribuzione di una quota degli introiti derivanti dalla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le materie in cui le camere di commercio siano individuate quale autorità competente ad adottare la relativa ordinanza ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
   c) rapporti di natura convenzionale per le funzioni delegate o svolte comunque a favore di altri soggetti, enti e pubbliche amministrazioni;
   d) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con conseguente razionalizzazione del sistema camerale mediante accorpamento sulla base di parametri relativi al territorio, e in particolare alla sua composizione geoeconomica, nonché al numero delle imprese;
   e) agevolazione fiscale per gli atti di trasferimento di carattere patrimoniale direttamente correlati alle operazioni di razionalizzazione del sistema camerale;
   f) valorizzazione dei compiti e delle funzioni, in particolare di quelli di natura amministrativa, di regolazione del mercato, di giustizia alternativa, di internazionalizzazione, di diffusione dell'informazione economica del sistema economico locale, assegnando altresì specifiche competenze e funzioni in materia di:
   g) tutela del «made in italy» e lotta alla contraffazione;
   h) sviluppo del mercato del lavoro;
   i) semplificazione amministrativa e sportello unico per le attività produttive con azioni di tutoraggio e assistenza tecnica;
   l) revisione dell'organizzazione del registro delle imprese di cui alla successiva lettera d);
   m) supporto ai processi di informatizzazione e digitalizzazione delle imprese;
   n) trasferimento delle funzioni assegnate all'organizzazione giudiziaria che non abbiano natura giurisdizionale;
   o) supporto operativo e assistenza tecnica per lo sviluppo del turismo;
   p) supporto alle politiche agricole e di filiera;
   q) limitazione delle partecipazioni societarie o ad altri enti a base consortile, associativa o fondazioni, comprese le aziende speciali, alle sole funzioni istituzionali ritenute strategiche e strumentali per il raggiungimento dei propri obiettivi;
   r) garantire omogeneità e completezza nella tenuta del Registro delle imprese, di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, assegnando specifici poteri di coordinamento, vigilanza e definizione del contenzioso al Ministero dello Sviluppo Economico, con conseguenti modifiche alla disciplina del codice civile secondo i seguenti principi;
   s) revisione delle formalità relative ai procedimenti di iscrizione e deposito di atti e informazioni valorizzando il ruolo di assistenza tecnica dell'ufficio anche tramite l'utilizzo delle nuove tecnologie;
   t) ampliamento della nozione di impresa sulla base della normativa comunitaria al fine di garantire maggiore trasparenza al mercato;
   u) eliminazione delle funzioni assegnate a magistrati al di fuori della fase contenziosa;
   v) accentramento presso il Ministero dello Sviluppo Economico delle funzioni di coordinamento e vigilanza in merito alla tenuta del Registro;
   z) erogazione dei dati, atti e informazioni in modalità «open data» sulla base di standard definiti dall'Agenzia per l'Italia Digitale per le imprese e con previsione di apposite policy per gli operatori di mercato;
   aa) revisione dell'organizzazione con particolare riferimento:
   bb) alla riduzione degli organi camerali e del relativo numero dei componenti, delle relative unioni e aziende speciali;
   cc) al riordino della relativa disciplina per la nomina degli organi con previsione dell'elezione diretta dei medesimi da parte delle imprese del circondario tramite apposite forme di voto elettronico, anche tramite delega;
   dd) alla revisione e standardizzazione dei compensi degli organi e del trattamento economico dei vertici amministrativi delle medesime camere, delle unioni e delle aziende speciali;
   ee) disciplina transitoria che assicuri la sostenibilità finanziaria e il mantenimento dei livelli occupazionali del sistema camerale e contempli poteri sostitutivi per garantire la completa attuazione del processo di riforma, anche mediante la nomina di commissari in caso di inadempienza da parte delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

  2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.
  3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto della procedura e dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive.
8. 120. Invernizzi.

  Al comma 1, sostituire le lettere da a) ad e), con le seguenti:
   a) attribuzione di una quota degli introiti derivanti da:
    a) riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le materie in cui le camere di commercio siano individuate quale autorità competente ad adottare la relativa ordinanza ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
    b) rapporti di natura convenzionale per le funzioni delegate o svolte comunque a favore di altri soggetti, enti e pubbliche amministrazioni;
   b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con razionalizzazione del sistema camerale mediante accorpamento sulla base di una soglia dimensionale minima di 50.000 imprese e unità locali iscritte nel Registro Imprese, e sulla base di indicatori di efficienza ed efficacia gestionale e di servizio, con riferimento ai costi standard e all'equilibrio economico finanziario. Le nuove circoscrizioni dovranno essere costituite tenendo conto del grado di omogeneità del tessuto socio-economico e individuate con decreto del Ministro dello sviluppo economico; d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
   c) agevolazione fiscale per gli atti di trasferimento di carattere patrimoniale correlati alle operazioni di razionalizzazione del sistema camerale;
   d) valorizzazione dei compiti e delle funzioni, in particolare di quelli di natura amministrativa, di regolazione del mercato, di giustizia alternativa, di sostegno all'innovazione e alla ricerca, di internazionalizzazione, di diffusione dell'informazione economica del sistema economico locale, assegnando altresì specifiche competenze e funzioni in materia di:
    tutela del «made in italy» e lotta alla contraffazione;
    sviluppo del mercato del lavoro;
    semplificazione amministrativa e sportello unico per le attività produttive con azioni di tutoraggio e assistenza tecnica;
    valorizzazione del registro delle imprese;
    supporto ai processi di informatizzazione e digitalizzazione delle imprese;
    trasferimento delle funzioni assegnate all'organizzazione giudiziaria che non abbiano natura giurisdizionale;
    supporto operativo e assistenza tecnica per lo sviluppo del turismo; supporto alle politiche agricole e di filiera;
   e) limitazione delle partecipazioni societarie o in altri enti a base consortile, associativa o fondazioni, comprese le aziende speciali, alle sole funzioni istituzionali strategiche e strumentali per il raggiungimento dei propri obiettivi;
   f) garantire omogeneità e completezza nella tenuta del Registro delle Imprese, di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, assegnando specifici poteri di coordinamento e vigilanza e al Ministero dello sviluppo economico. Migliorare l'efficacia dell'azione amministrativa ampliando i poteri del Conservatore, con attribuzione allo stesso della competenza nell'adozione dei provvedimenti d'ufficio. Semplificare le procedure relative all'iscrizione e al deposito di atti e informazioni valorizzando il ruolo di assistenza dell'ufficio anche tramite l'utilizzo delle nuove tecnologie. Per gli obiettivi sopra descritti la disciplina del codice civile dovrà essere modificata secondo i seguenti principi:
    ampliamento della nozione di impresa sulla base della normativa comunitaria al fine di garantire maggiore trasparenza al mercato;
    eliminazione delle funzioni assegnate al Giudice del Registro al di fuori della fase contenziosa;
    assegnazione al Tribunale delle Imprese della competenza sui ricorsi in materia di Registro delle Imprese;
    accentramento presso il Ministero dello Sviluppo Economico delle funzioni di coordinamento e vigilanza in merito alla tenuta del Registro;
   g) revisione dell'organizzazione degli Enti camerali con particolare riferimento:
    alla riduzione degli organi camerali e del relativo numero dei componenti, delle relative unioni e aziende speciali;
    al riordino della disciplina per la nomina degli organi con l'elezione diretta dei componenti il Consiglio da parte delle imprese della circoscrizione territoriale tramite apposite forme di voto elettronico, anche con delega;
    alla revisione e standardizzazione dei compensi degli organi e del trattamento economico dei vertici amministrativi delle medesime camere, delle unioni e delle aziende speciali.
8. 109. Invernizzi.

  Al comma 1, sostituire le lettere da a) ad e), con le seguenti:
   a) attribuzione di una quota degli introiti derivanti dalla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le materie in cui le camere di commercio siano individuate quale autorità competente ad adottare la relativa ordinanza ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689; a-ter) rapporti di natura convenzionale per le funzioni delegate o svolte comunque a favore di altri soggetti, enti e pubbliche amministrazioni;
   b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con conseguente razionalizzazione del sistema camerale mediante accorpamento sulla base di parametri relativi al territorio, e in particolare alla sua composizione geoeconomica, nonché al numero delle imprese;
   c) agevolazione fiscale per gli atti di trasferimento di carattere patrimoniale direttamente correlati alle operazioni di razionalizzazione del sistema camerale;
   d) valorizzazione dei compiti e delle funzioni, in particolare di quelli di natura amministrativa, di regolazione del mercato, di giustizia alternativa, di internazionalizzazione, di diffusione dell'informazione economica del sistema economico locale, assegnando altresì specifiche competenze e funzioni in materia di:
    1) tutela del «made in italy» e lotta alla contraffazione;
    2) sviluppo del mercato del lavoro;
    3) semplificazione amministrativa e sportello unico per le attività produttive con azioni di tutoraggio e assistenza tecnica;
    4) revisione dell'organizzazione del registro delle imprese;
    5) supporto ai processi di informatizzazione e digitalizzazione delle imprese;
    6) trasferimento delle funzioni assegnate all'organizzazione giudiziaria che non abbiano natura giurisdizionale;
    7) supporto operativo e assistenza tecnica per lo sviluppo del turismo;
    8) supporto alle politiche agricole e di filiera;
    9) limitazione delle partecipazioni societarie o ad altri enti a base consortile, associativa o fondazioni, comprese le aziende speciali, alle sole funzioni istituzionali ritenute strategiche e strumentali per il raggiungimento dei propri obiettivi;
   e) garantire omogeneità e completezza nella tenuta del Registro delle imprese, di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, assegnando specifici poteri di coordinamento, vigilanza e definizione del contenzioso al Ministero dello sviluppo economico, con conseguenti modifiche alla disciplina del codice civile secondo i seguenti principi: revisione delle formalità relative ai procedimenti di iscrizione e deposito di atti e informazioni valorizzando il ruolo di assistenza tecnica dell'ufficio anche tramite l'utilizzo delle nuove tecnologie:
    1) ampliamento della nozione di impresa sulla base della normativa comunitaria al fine di garantire maggiore trasparenza al mercato;
    2) eliminazione delle funzioni assegnate a magistrati al di fuori della fase contenziosa;
    3) accentramento presso il Ministero dello sviluppo economico delle funzioni di coordinamento e vigilanza in merito alla tenuta del Registro;
   f) revisione dell'organizzazione con particolare riferimento:
    1) alla riduzione degli organi camerali e del relativo numero dei componenti, delle relative unioni e aziende speciali;
    2) al riordino della relativa disciplina per la nomina degli organi con previsione dell'elezione diretta dei medesimi da parte delle imprese del circondario tramite apposite forme di voto elettronico, anche tramite delega;
    3) alla revisione e standardizzazione dei compensi degli organi e del trattamento economico dei vertici amministrativi delle medesime camere, delle unioni e delle aziende speciali.
8. 110. Invernizzi.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: entro dodici mesi con le seguenti: Entro sei mesi.
8. 98. Mucci.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) all'alinea, dopo le parole: «Il decreto legislativo è adottato», aggiungere le seguenti: «, previo confronto con le organizzazioni sindacali,»;
   b) alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ma consentendo la sostenibilità del sistema»;
   c) alla lettera g), dopo le parole: «livelli occupazionali», aggiungere le seguenti: «Con l'individuazione di strumenti specifici, previo accordo con le organizzazioni sindacali,».
*8. 8. Ricciatti, Quaranta, Scotto, Costantino, Airaudo.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) all'alinea, dopo le parole: «Il decreto legislativo è adottato», aggiungere le seguenti: «, previo confronto con le organizzazioni sindacali,»;
   b) alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ma consentendo la sostenibilità del sistema»;
   c) alla lettera g), dopo le parole: «livelli occupazionali», aggiungere le seguenti: «Con l'individuazione di strumenti specifici, previo accordo con le organizzazioni sindacali,».
*8. 136. Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
*8. 23. Carrescia, Manzi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
*8. 108. Agostinelli, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Cecconi, Lombardi, Nesci, Dadone, Toninelli.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
  1) sostituire la lettera a) con le seguenti:
   «a) revisione del sistema di finanziamento delle camere di commercio, sulla base delle funzioni assegnate, anche mediante rimodulazione di tariffe e diritti sulla base dei costi standard, nonché mediante attribuzione di una quota degli introiti derivanti dalla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le materie in cui le camere di commercio siano individuate quale autorità competente ad adottare la relativa ordinanza ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
   a-bis) previsione di rapporti di natura convenzionale per le funzioni delegate o svolte comunque a favore di altri soggetti, enti e pubbliche amministrazioni;».

  2) sostituire la lettera b) con le seguenti:
   b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con conseguente razionalizzazione del sistema camerale mediante accorpamento sulla base di parametri relativi al territorio, e in particolare alla sua composizione geo-economica, nonché al numero delle imprese;
   b-bis) agevolazione fiscale per gli atti di trasferimento di carattere patrimoniale direttamente correlati alle operazioni di razionalizzazione del sistema camerale;».

  3) sostituire la lettera c) con la seguente:
   «c) valorizzazione dei compiti e delle funzioni: in particolare di quelli di natura amministrativa, di regolazione del mercato, di giustizia alternativa, di internazionalizzazione, di diffusione dell'informazione economica del sistema economico locale, assegnando altresì specifiche competenze e funzioni in materia di tutela del «made in Italy» e lotta alla contraffazione; sviluppo del mercato del lavoro; semplificazione amministrativa e sportello unico per le attività produttive con azioni di tutoraggio e assistenza tecnica; revisione dell'organizzazione del registro delle imprese di cui alla successiva lettera d) supporto ai processi di informatizzazione e digitalizzazione delle imprese; trasferimento delle funzioni assegnate all'organizzazione giudiziaria che non abbiano natura giurisdizionale; supporto operativo e assistenza tecnica per lo sviluppo del turismo; supporto alle politiche agricole e di filiera; limitazione delle partecipazioni societarie o ad altri enti a base consortile, associativa o fondazioni, comprese le aziende speciali, alle sole funzioni istituzionali ritenute strategiche e strumentali per il raggiungimento dei propri obiettivi;».

  4) sostituire la lettera d) con la seguente:
   «d) garantire omogeneità e completezza nella tenuta del Registro delle imprese, di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, assegnando specifici poteri di coordinamento, vigilanza e definizione del contenzioso al Ministero dello Sviluppo Economico, con conseguenti modifiche alla disciplina del codice civile secondo i seguenti principi:
    1) revisione delle formalità relative ai procedimenti di iscrizione e deposito di atti e informazioni valorizzando il ruolo di assistenza tecnica dell'ufficio anche tramite l'utilizzo delle nuove tecnologie;
    2) ampliamento della nozione di impresa sulla base della normativa comunitaria al fine di garantire maggiore trasparenza al mercato;
    3) eliminazione delle funzioni assegnate a magistrati al di fuori della fase contenziosa;
    4) accentramento presso il Ministero dello Sviluppo Economico delle funzioni di coordinamento e vigilanza in merito alla tenuta del Registro;
    5) erogazione dei dati, atti e informazioni in modalità «open data» sulla base di standard definiti dall'Agenzia per l'Italia Digitale per le imprese e con previsione di apposite policy per gli operatori di mercato»;
   5) sostituire la lettera f) con la seguente:
  «e) revisione dell'organizzazione con particolare riferimento: alla riduzione degli organi camerali e del relativo numero dei componenti, delle relative unioni e aziende speciali; al riordino della relativa disciplina per la nomina degli organi con previsione dell'elezione diretta dei medesimi da parte delle imprese del circondario tramite apposite forme di voto elettronico, anche tramite delega; alla revisione e standardizzazione dei compensi degli organi e del trattamento economico dei vertici amministrativi delle medesime camere, delle unioni e delle aziende speciali»;
    6) alla lettera g), dopo le parole: «dei livelli occupazionali» inserire le seguenti: «del sistema camerale».
8. 14. Ricciatti, Quaranta, Costantino, Ferrara, Scotto.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
  1) sostituire la lettera a) con le seguenti:
   a) revisione del sistema di finanziamento delle camere di commercio, sulla base delle funzioni assegnate, anche mediante rimodulazione di tariffe e diritti sulla base dei costi standard, nonché mediante attribuzione di una quota degli introiti derivanti dalla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le materie in cui le camere di commercio siano individuate quale autorità competente ad adottare la relativa ordinanza ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
   a-bis) previsione di rapporti di natura convenzionale per le funzioni delegate o svolte comunque a favore di altri soggetti, enti e pubbliche amministrazioni».

  2) sostituire la lettera b) con le seguenti:
   b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con conseguente razionalizzazione del sistema camerale mediante accorpamento sulla base di parametri relativi al territorio, e in particolare alla sua composizione geo-economica, nonché al numero delle imprese;

  3) sostituire la lettera c) con la seguente;
   c) valorizzazione dei compiti e delle funzioni: in particolare di quelli di natura amministrativa, di regolazione del mercato, di giustizia alternativa, di internazionalizzazione, di diffusione dell'informazione economica del sistema economico locale, assegnando altresì specifiche competenze e funzioni in materia di tutela del «made in Italy» e lotta alla contraffazione; sviluppo del mercato del lavoro; semplificazione amministrativa e sportello unico per le attività produttive con azioni di tutoraggio e assistenza tecnica; revisione dell'organizzazione del registro delle imprese di cui alla successiva lettera d), supporto ai processi di informatizzazione e digitalizzazione delle imprese; trasferimento delle funzioni assegnate all'organizzazione giudiziaria che non abbiano natura giurisdizionale; supporto operativo e assistenza tecnica per lo sviluppo del turismo; supporto alle politiche agricole e di filiera; limitazione delle partecipazioni societarie o ad altri enti a base consortile, associativa o fondazioni, comprese le aziende speciali, alle sole funzioni istituzionali ritenute strategiche e strumentali per il raggiungimento dei propri obiettivi;.

  4) sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) garantire omogeneità e completezza nella tenuta del Registro delle imprese, di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, assegnando specifici poteri di coordinamento, vigilanza e definizione del contenzioso al Ministero dello Sviluppo Economico, con conseguenti modifiche alla disciplina del codice civile secondo i seguenti principi:
    1) revisione delle formalità relative ai procedimenti di iscrizione e deposito di atti e informazioni valorizzando il ruolo di assistenza tecnica dell'ufficio anche tramite l'utilizzo delle nuove tecnologie;
    2) ampliamento della nozione di impresa sulla base della normativa comunitaria al fine di garantire maggiore trasparenza al mercato;
    3) eliminazione delle funzioni assegnate a magistrati al di fuori della fase contenziosa;
    4) accentramento presso il Ministero dello Sviluppo Economico delle funzioni di coordinamento e vigilanza in merito alla tenuta del Registro;
    5) erogazione dei dati, atti e informazioni in modalità «open data» sulla base di standard definiti dall'Agenzia per l'Italia Digitale per le imprese e con previsione di apposite policy per gli operatori di mercato;.

  5) sostituire la lettera f) con la seguente:
   e) revisione dell'organizzazione con particolare riferimento: alla riduzione degli organi camerali e del relativo numero dei componenti, delle relative unioni e aziende speciali; al riordino della relativa disciplina per la nomina degli organi con previsione dell'elezione diretta dei medesimi da parte delle imprese del circondario tramite apposite forme di voto elettronico, anche tramite delega; alla revisione e standardizzazione dei compensi degli organi e del trattamento economico dei vertici amministrativi delle medesime camere, delle unioni e delle aziende speciali;.

  6) alla lettera g), dopo le parole: dei livelli occupazionali inserire le seguenti: del sistema camerale.
8. 13. Ricciatti, Quaranta, Costantino, Ferrara, Scotto.

  Al comma 1, sostituire la lettera a), con le seguenti:
   a) revisione del sistema di finanziamento delle camere di commercio, sulla base delle funzioni assegnate, anche mediante rimodulazione di tariffe e diritti sulla base dei costi standard, nonché mediante attribuzione di una quota degli introiti derivanti dalla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le materie in cui le camere di commercio siano individuate quale autorità competente ad adottare la relativa ordinanza ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
   a-bis) previsione di rapporti di natura convenzionale per le funzioni delegate o svolte comunque a favore di altri soggetti, enti e pubbliche amministrazioni.
8. 1. Ricciatti, Quaranta, Costantino, Ferrara, Scotto.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: a carico delle inserire le seguenti: piccole e medie.
8. 121. Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Ciprini, Nesci.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:, delle funzioni assegnate agli enti del sistema camerale e dell'ammontare di risorse da destinare alle funzioni di supporto e promozione degli interessi generali delle imprese e delle economie locali, adottando il criterio dei costi standard per l'individuazione del fabbisogno finanziario del sistema camerale necessario all'assolvimento dei compiti istituzionali.
*8. 16. Plangger.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:, delle funzioni assegnate agli enti del sistema camerale e dell'ammontare di risorse da destinare alle funzioni di supporto e promozione degli interessi generali delle imprese e delle economie locali, adottando il criterio dei costi standard per l'individuazione del fabbisogno finanziario del sistema camerale necessario all'assolvimento dei compiti istituzionali.
*8. 36. Aiello.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:, delle funzioni assegnate agli enti del sistema camerale e dell'ammontare di risorse da destinare alle funzioni di supporto e promozione degli interessi generali delle imprese e delle economie locali, adottando il criterio dei costi standard per l'individuazione del fabbisogno finanziario del sistema camerale necessario all'assolvimento dei compiti istituzionali.
*8. 49. Dorina Bianchi.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:, delle funzioni assegnate agli enti del sistema camerale e dell'ammontare di risorse da destinare alle funzioni di supporto e promozione degli interessi generali delle imprese e delle economie locali, adottando il criterio dei costi standard per l'individuazione del fabbisogno finanziario del sistema camerale necessario all'assolvimento dei compiti istituzionali.
*8. 39. Vignali.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:, delle funzioni assegnate agli enti del sistema camerale e dell'ammontare di risorse da destinare alle funzioni di supporto e promozione degli interessi generali delle imprese e delle economie locali, adottando il criterio dei costi standard per l'individuazione del fabbisogno finanziario del sistema camerale necessario all'assolvimento dei compiti istituzionali.
*8. 55. Giovanna Sanna.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:, delle funzioni assegnate agli enti del sistema camerale e dell'ammontare di risorse da destinare alle funzioni di supporto e promozione degli interessi generali delle imprese e delle economie locali, adottando il criterio dei costi standard per l'individuazione del fabbisogno finanziario del sistema camerale necessario all'assolvimento dei compiti istituzionali.
*8. 74. Taranto, Gasparini, Minnucci, Simoni, Scuvera, Senaldi.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:, delle funzioni assegnate agli enti del sistema camerale e dell'ammontare di risorse da destinare alle funzioni di supporto e promozione degli interessi generali delle imprese e delle economie locali, adottando il criterio dei costi standard per l'individuazione del fabbisogno finanziario del sistema camerale necessario all'assolvimento dei compiti istituzionali.
*8. 90. D'Attorre, Roberta Agostini, Bindi.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:, delle funzioni assegnate agli enti del sistema camerale e dell'ammontare di risorse da destinare alle funzioni di supporto e promozione degli interessi generali delle imprese e delle economie locali, adottando il criterio dei costi standard per l'individuazione del fabbisogno finanziario del sistema camerale necessario all'assolvimento dei compiti istituzionali.
*8. 135. Barbanti, Bruno Bossio.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:, delle funzioni assegnate agli enti del sistema camerale e dell'ammontare di risorse da destinare alle funzioni di supporto e promozione degli interessi generali delle imprese e delle economie locali, adottando il criterio dei costi standard per l'individuazione del fabbisogno finanziario del sistema camerale necessario all'assolvimento dei compiti istituzionali.
*8. 146. Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:, ma limitando la riduzione al 35 per cento dell'introito complessivo del diritto annuale rispetto all'anno 2014, nonché revisione del sistema di finanziamento delle camere di commercio, sulla base delle funzioni assegnate, nonché mediante attribuzione di una quota degli introiti derivanti dalla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le materie in cui le camere di commercio siano individuate quale autorità competente ad adottare la relativa ordinanza ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
8. 68. Marco Di Maio, Donati, Ascani, Patriarca, Arlotti, Tacconi, Iori, Galperti, Dallai, Vazio, Lodolini, Fragomeli, Coppola, Piccoli Nardelli, D'Incecco, Bonomo, Fregolent, Morani, Rostellato.

  Al comma 1 lettera a), aggiungere, in fine, le parole: garantendo comunque la sostenibilità del sistema.
8. 91. Piccione.

  Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis) attribuzione da parte delle autorità competenti di una quota degli introiti derivanti dalla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le materie in cui le Camere di Commercio siano individuate quale autorità competente ad adottare la relativa ordinanza ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
8. 127. Da Villa, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con le seguenti:
   b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con conseguente razionalizzazione del sistema camerale mediante accorpamento sulla base di parametri relativi al territorio, e in particolare alla sua composizione geo-economica, nonché al numero delle imprese;
   b-bis) agevolazione fiscale per gli atti di trasferimento di carattere patrimoniale direttamente correlati alle operazioni di razionalizzazione del sistema camerale.
8. 2. Ricciatti, Quaranta, Costantino, Ferrara, Scotto.

  Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali con riduzione del numero delle attuali 105 sulla base di una soglia dimensionale minima indicativamente di 70.000 imprese e unità locali iscritte o annotate nel registro delle imprese, salvaguardando la presenza di almeno una Camera di commercio in ogni regione, prevedendo la istituibilità di una camera di commercio in ogni provincia autonoma e città metropolitana nei casi di comprovata rispondenza ad indicatori di efficienza ed equilibrio economico e tenendo conto delle specificità geo-economiche dei territori, nonché definizione delle condizioni in presenza delle quali possono essere istituite le unioni regionali o interregionali; previsione, fermo restando il predetto limite massimo di circoscrizioni territoriali dei presupposti per l'eventuale mantenimento delle Camere di commercio nelle province montane di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e, anche in deroga alle soglie dimensionali minime, nei territori montani delle regioni insulari privi di adeguate infrastrutture e collegamenti pubblici stradali e ferroviari, nonché la previsione di misure per assicurare alle Camere di commercio accorpate la neutralità fiscale delle operazioni derivanti dai processi di accorpamento e dalla cessione e dal conferimento di immobili e di partecipazioni.
8. 33. Vignali.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
  b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con conseguente razionalizzazione del sistema camerale mediante accorpamento sulla base di parametri relativi al territorio, e in particolare alla sua composizione geo-economica, nonché al numero delle imprese;.
*8. 3. Ricciatti, Quaranta, Costantino, Ferrara, Scotto.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con conseguente razionalizzazione del sistema camerale mediante accorpamento sulla base di parametri relativi al territorio, e in particolare alla sua composizione geo-economica, nonché al numero delle imprese;.
*8. 114. Invernizzi.

  Al comma 1, lettera b), premettere le parole: ad esclusione delle Camere di Commercio nei territori interamente montani di cui all'articolo 1, comma 3, secondo periodo della legge 7 aprile 2014, n. 56, che sono mantenute, anche in deroga alla soglia dimensionale minima,.
8. 113. Invernizzi.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: con riduzione del numero delle attuali 105 a non più di 60 mediante accorpamento sulla base di una soglia dimensionale minima di 80.000 imprese e unità locali iscritte e/o annotate nel registro delle imprese, con le seguenti: mediante accorpamento,.
8. 69. Donati, Marco Di Maio, Ascani, Patriarca, Arlotti, Tacconi, Iori, Galperti, Dallai, Vazio, Lodolini, Fragomeli, Coppola, Piccoli Nardelli, D'Incecco, Bonomo, Fregolent, Morani, Rostellato.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: con riduzione del numero delle attuali 105 inserire le seguenti: Camere mediante accorpamento, prevedendo nella fase transitoria in accordo con le Unioncamere regionali, anche l'istituzione di Camere di Commercio di area vasta (primo livello), alla cui governance partecipino rappresentanti delle Camere di Commercio territoriali (secondo livello) quali enti di natura preminentemente strumentale e di servizio al sistema delle imprese. Le Camere di Commercio territoriali devono avere come prerequisito un sostenibile equilibrio economico finanziario e il rispetto di predeterminati parametri di efficacia ed efficienza.
8. 106. Fragomeli.

  Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:
   a) sopprimere le parole: dalle attuali 105 a non più di 60;
   b) sostituire le parole: di una soglia dimensionale minima di 80.000 imprese e unità locali con le seguenti: di una soglia dimensionale minima indicativamente di 70.000 imprese e unità locali;
   c) dopo le parole: in ogni provincia autonoma e città metropolitana e aggiungere le seguenti: nei casi di comprovata rispondenza ad indicatori di efficienza e di equilibrio economico, e, dopo le parole: specificità geo-economiche dei territori le seguenti: e delle circoscrizioni territoriali di confine;
   d) sopprimere le parole: fermo restando il predetto limite massimo di circoscrizioni territoriali;
   e) aggiungere, in fine, le parole: previsione di misure per assicurare alle Camere di commercio accorpate la neutralità fiscale delle operazioni derivanti dai processi di accorpamento e dalla cessione di immobili e di partecipazioni.
8. 75. Taranto, Gasparini, Minnucci, Simoni, Scuvera, Senaldi.

  Al comma 1, alla lettera b), apportare le seguenti modificazioni:
   a) sopprimere le parole: a non più di 60;
   b) sostituire le parole: di una soglia dimensionale minima di 80.000 imprese e unità locali con le seguenti: di una soglia dimensionale minima indicativamente di 70.000 imprese e unità locali;
   c) dopo le parole: in ogni provincia autonoma e città metropolitana e aggiungere le seguenti: nei casi di comprovata rispondenza ad indicatori di efficienza e di equilibrio economico,;
   d) sopprimere le parole: fermo restando il predetto limite massimo di circoscrizioni territoriali;
   e) aggiungere, in fine, le parole: Previsione di misure per assicurare alle Camere di Commercio accorpate la neutralità fiscale delle operazioni derivanti dai processi di accorpamento e dalla cessione di immobili e di partecipazioni.
*8. 17. Plangger.

  Al comma 1, alla lettera b), apportare le seguenti modificazioni:
   a) sopprimere le parole: a non più di 60;
   b) sostituire le parole: di una soglia dimensionale minima di 80.000 imprese e unità locali con le seguenti: di una soglia dimensionale minima indicativamente di 70.000 imprese e unità locali;
   c) dopo le parole: in ogni provincia autonoma e città metropolitana e aggiungere le seguenti: nei casi di comprovata rispondenza ad indicatori di efficienza e di equilibrio economico,;
   d) sopprimere le parole: fermo restando il predetto limite massimo di circoscrizioni territoriali;
   e) aggiungere, in fine, le parole: Previsione di misure per assicurare alle Camere di Commercio accorpate la neutralità fiscale delle operazioni derivanti dai processi di accorpamento e dalla cessione di immobili e di partecipazioni.
*8. 44. Vignali.

  Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:
   a) sopprimere le parole: a non più di 60;
   b) sostituire le parole: di una soglia dimensionale minima di 80.000 imprese e unità locali con le seguenti: di una soglia dimensionale minima indicativamente di 70.000 imprese e unità locali;
   c) dopo le parole: in ogni provincia autonoma e città metropolitana e aggiungere le seguenti: nei casi di comprovata rispondenza ad indicatori di efficienza e di equilibrio economico;
    d) sopprimere le parole: fermo restando il predetto limite massimo di circoscrizioni territoriali;
   e) aggiungere, in fine, le parole: Previsione di misure per assicurare alle Camere di Commercio accorpate la neutralità fiscale delle operazioni derivanti dai processi di accorpamento e dalla cessione di immobili e di partecipazioni.
*8. 141. Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:
   a) sopprimere le parole: a non più di 60;
   b) sostituire le parole: di una soglia dimensionale minima di 80.000 imprese e unità locali con le seguenti: di una soglia dimensionale minima indicativamente di 70.000 imprese e unità locali;
   c) dopo le parole: in ogni provincia autonoma e città metropolitana e aggiungere le seguenti: nei casi di comprovata rispondenza ad indicatori di efficienza e di equilibrio economico;
    d) sopprimere le parole: fermo restando il predetto limite massimo di circoscrizioni territoriali;
   e) aggiungere, in fine, le parole: Previsione di misure per assicurare alle Camere di Commercio accorpate la neutralità fiscale delle operazioni derivanti dai processi di accorpamento e dalla cessione di immobili e di partecipazioni.
*8. 37. Aiello.

  Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:
   a) sopprimere le parole: a non più di 60;
   b) sostituire le parole: di una soglia dimensionale minima di 80.000 imprese e unità locali con le seguenti: di una soglia dimensionale minima indicativamente di 70.000 imprese e unità locali;
   c) dopo le parole: in ogni provincia autonoma e città metropolitana e aggiungere le seguenti: nei casi di comprovata rispondenza ad indicatori di efficienza e di equilibrio economico;
    d) sopprimere le parole: fermo restando il predetto limite massimo di circoscrizioni territoriali;
   e) aggiungere, in fine, le parole: Previsione di misure per assicurare alle Camere di Commercio accorpate la neutralità fiscale delle operazioni derivanti dai processi di accorpamento e dalla cessione di immobili e di partecipazioni.
*8. 50. Dorina Bianchi.

  Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:
   a) sopprimere le parole: a non più di 60;
   b) sostituire le parole: di una soglia dimensionale minima di 80.000 imprese e unità locali con le seguenti: di una soglia dimensionale minima indicativamente di 70.000 imprese e unità locali;
   c) dopo le parole: in ogni provincia autonoma e città metropolitana e aggiungere le seguenti: nei casi di comprovata rispondenza ad indicatori di efficienza e di equilibrio economico;
    d) sopprimere le parole: fermo restando il predetto limite massimo di circoscrizioni territoriali;
   e) aggiungere, in fine, le parole: Previsione di misure per assicurare alle Camere di Commercio accorpate la neutralità fiscale delle operazioni derivanti dai processi di accorpamento e dalla cessione di immobili e di partecipazioni.
*8. 133. Barbanti, Occhiuto, Bruno Bossio.

  Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:
   1) sopprimere le parole: a non più di 60;
   2) sostituire le parole: di una soglia dimensionale minima di 80.000 imprese e unità locali con le seguenti: di una soglia dimensionale minima indicativamente di 70.000 imprese e unità locali;
   3) sopprimere le parole:, fermo restando il predetto limite massimo di circoscrizioni territoriali.
**8. 56. Giovanna Sanna.

  Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:
   1) sopprimere le parole: a non più di 60;
   2) sostituire le parole: di una soglia dimensionale minima di 80.000 imprese e unità locali con le seguenti: di una soglia dimensionale minima indicativamente di 70.000 imprese e unità locali;
   3) sopprimere le parole:, fermo restando il predetto limite massimo di circoscrizioni territoriali.
**8. 134. Barbanti, Occhiuto, Bruno Bossio.

  Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:
   1) sopprimere le parole: a non più di 60;
   2) sostituire le parole: di una soglia dimensionale minima di 80.000 imprese e unità locali con le seguenti: di una soglia dimensionale minima indicativamente di 70.000 imprese e unità locali;
   3) sopprimere le parole:, fermo restando il predetto limite massimo di circoscrizioni territoriali.
**8. 89. D'Attorre, Roberta Agostini, Bindi.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: a non più di 60 con le seguenti: a non più di 75.

  Conseguentemente, nel medesimo comma 1, lettera b), sostituire le parole: minima di 80.000 con le seguenti: minima di 50.000.
8. 112. Invernizzi.

  Al comma 1 lettera b) sostituire le parole: sulla base di una soglia dimensionale minima di 80.000 imprese e unità locali iscritte o annotate nel registro delle imprese, con le seguenti:, tenendo conto di un numero minimo di imprese e unità locali iscritte o annotate nel registro delle imprese, di un sostenibile equilibrio economico finanziario e di parametri di efficacia ed efficienza,.
8. 70. Marco Di Maio, Donati, Ascani, Patriarca, Arlotti, Tacconi, Iori, Galperti, Dallai, Vazio, Lodolini, Fragomeli, Coppola, Piccoli Nardelli, D'Incecco, Bonomo, Fregolent, Morani, Rostellato.

  Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: 80.000 con la seguente: 70.000.
8. 46. Romanini, Maestri.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: prevedendo la istituibilità, con le seguenti: garantendo l'istituzione.
8. 11. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

  Al comma 1, lettera b), dopo la parola: prevedendo, aggiungere le seguenti: sistemi premiali volti ad incentivare l'accorpamento, nell'ambito della medesima circoscrizione territoriale.
8. 92. Arlotti.

  Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: istituibilità, con la seguente: istituzione.
8. 10. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.

  Al comma 1, lettera b) dopo le parole: in ogni provincia autonoma e città aggiungere le seguenti: o area.
8. 58. Giovanna Sanna.

  Al comma 1, lettera b) dopo le parole: città metropolitana e aggiungere le seguenti: nei casi di comprovata rispondenza ad indicatori di efficienza e di equilibrio economico, e aggiungere, in fine, le parole: Previsione di misure per assicurare alle Camere di commercio accorpate la neutralità fiscale delle operazioni derivanti dai processi di accorpamento e dalla cessione e dal conferimento di immobili e di partecipazioni;
*8. 57. Giovanna Sanna.

  Al comma 1, lettera b) dopo le parole: città metropolitana e aggiungere le seguenti: nei casi di comprovata rispondenza ad indicatori di efficienza e di equilibrio economico, e aggiungere, in fine, le parole: Previsione di misure per assicurare alle Camere di commercio accorpate la neutralità fiscale delle operazioni derivanti dai processi di accorpamento e dalla cessione e dal conferimento di immobili e di partecipazioni;
*8. 88. D'Attorre, Roberta Agostini, Bindi.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: in ogni provincia autonoma e città metropolitana e sono aggiunte le seguenti: nei casi di comprovata rispondenza ad indicatori di efficienza e di equilibrio economico.
8. 132. Barbanti, Bruno Bossio.

  Al comma 1 lettera b), sostituire le parole: tenendo conto delle specificità geo-economiche dei territori con le seguenti: tenendo conto delle specificità geo e socio-economiche dei territori.
8. 71. Donati, Marco Di Maio, Ascani, Patriarca, Arlotti, Tacconi, Iori, Galperti, Dallai, Vazio, Lodolini, Fragomeli, Coppola, Piccoli Nardelli, D'Incecco, Bonomo, Fregolent, Morani, Rostellato.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: geo-economiche dei territori aggiungere le seguenti:, della contiguità territoriale e dell'efficienza gestionale,.
*8. 25. Carrescia, Manzi.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: geo-economiche dei territori aggiungere le seguenti:, della contiguità territoriale e dell'efficienza gestionale,.
*8. 51. Vignali.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: geo-economiche dei territori aggiungere le seguenti:, della contiguità territoriale e dell'efficienza gestionale,.
*8. 102. Agostinelli, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Cecconi, Lombardi, Nesci, Dadone, Toninelli.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: in presenza delle quali possono essere istituite le unioni regionali interregionali con le seguenti: anche in relazione al numero delle camere presenti nei territori di competenza, in presenza delle quali si istituiscono le unioni regionali o interregionali.
8. 72. Marco Di Maio, Donati, Ascani, Patriarca, Arlotti, Tacconi, Iori, Galperti, Dallai, Vazio, Lodolini, Fragomeli, Coppola, Piccoli Nardelli, D'Incecco, Bonomo, Fregolent, Morani, Rostellato.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: anche in deroga alle soglie di dimensioni minime aggiungere le seguenti: e comunque nell'ambito di una gestione ordinaria consuntiva in equilibrio strutturale.
8. 59. Giovanna Sanna.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: armonizzazione del regime di tassazione degli incrementi di valore emergenti dagli atti di trasferimento di carattere patrimoniale correlati alle operazioni di razionalizzazione del sistema camerale, allineandolo a quello previsto per i conferimenti, al fine di salvaguardare la neutralità sul piano tributario;.
8. 84. Arlotti.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: Previsione di misure per assicurare alle Camere di commercio accorpate la neutralità fiscale delle operazioni derivanti dai processi di accorpamento e dalla cessione e dal conferimento di immobili e di partecipazioni;.
8. 131. Barbanti, Bruno Bossio.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) valorizzazione dei compiti e delle funzioni, in particolare di quelli di natura amministrativa, di regolazione del mercato, di giustizia alternativa, di internazionalizzazione, di diffusione dell'informazione economica del sistema economico locale, assegnando altresì specifiche competenze e funzioni in materia di:
    1) tutela del «made in Italy» e lotta alla contraffazione;
    2) sviluppo del mercato del lavoro;
    3) semplificazione amministrativa e sportello unico per le attività produttive con azioni di tutoraggio e assistenza tecnica;
    4) revisione dell'organizzazione del registro delle imprese;
    5) supporto ai processi di informatizzazione e digitalizzazione delle imprese;
    6) trasferimento delle funzioni assegnate all'organizzazione giudiziaria che non abbiano natura giurisdizionale;
    7) supporto operativo e assistenza tecnica per lo sviluppo del turismo;
    8) supporto alle politiche agricole e di filiera;
    9) limitazione delle partecipazioni societarie o ad altri enti a base consortile, associativa o fondazioni, comprese le aziende speciali, alle sole funzioni istituzionali ritenute strategiche e strumentali per il raggiungimento dei propri obiettivi.
8. 111. Invernizzi.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) valorizzazione dei compiti e delle funzioni, in particolare di quelli di natura amministrativa, di regolazione del mercato, di giustizia alternativa, di internazionalizzazione, di diffusione dell'informazione economica del sistema economico locale, assegnando altresì specifiche competenze e funzioni in materia di tutela del «made in Italy» e lotta alla contraffazione; sviluppo del mercato del lavoro; semplificazione amministrativa e sportello unico per le attività produttive con azioni di tutoraggio e assistenza tecnica; revisione dell'organizzazione del registro delle imprese di cui alla successiva lettera d); supporto ai processi di informatizzazione e digitalizzazione delle imprese; trasferimento delle funzioni assegnate all'organizzazione giudiziaria che non abbiano natura giurisdizionale; supporto operativo e assistenza tecnica per lo sviluppo del turismo; supporto alle politiche agricole e di filiera; limitazione delle partecipazioni societarie o ad altri enti a base consortile, associativa o fondazioni, comprese le aziende speciali, alle sole funzioni istituzionali ritenute strategiche e strumentali per il raggiungimento dei propri obiettivi;.
8. 4. Ricciatti, Quaranta, Costantino, Ferrara, Scotto.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: semplificazione amministrativa, aggiungere le seguenti: di gestione telematica dello sportello unico per le attività produttive,.
*8. 52. Vignali.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: semplificazione amministrativa, aggiungere le seguenti: di gestione telematica dello sportello unico per le attività produttive,.
*8. 118. Invernizzi.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: di tutela del mercato, limitando e con le seguenti: di tutela del mercato, in particolare in materia di vigilanza e controllo del mercato, di valorizzazione dell'informazione economica e di promozione e supporto delle piccole e medie imprese ai sensi della legge 11 novembre 2011, n. 180 per lo sviluppo dell'alternanza scuola-lavoro e dei servizi per l'incontro tra la domanda e offerta di lavoro,.
8. 85. Gasparini.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: di tutela del mercato, aggiungere le seguenti: di sostegno all'occupazione, attraverso lo sviluppo dell'alternanza scuola-lavoro e dei servizi per l'incontro tra la domanda e offerta di lavoro, di valorizzazione dell'informazione economica, di semplificazione e promozione della completa digitalizzazione degli adempimenti delle imprese e di promozione e supporto delle piccole e medie imprese ai sensi della legge 11 novembre 2011, n. 180.
*8. 18. Plangger.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: di tutela del mercato, aggiungere le seguenti: di sostegno all'occupazione, attraverso lo sviluppo dell'alternanza scuola-lavoro e dei servizi per l'incontro tra la domanda e offerta di lavoro, di valorizzazione dell'informazione economica, di semplificazione e promozione della completa digitalizzazione degli adempimenti delle imprese e di promozione e supporto delle piccole e medie imprese ai sensi della legge 11 novembre 2011, n. 180.
*8. 29. Aiello.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: di tutela del mercato, aggiungere le seguenti: di sostegno all'occupazione, attraverso lo sviluppo dell'alternanza scuola-lavoro e dei servizi per l'incontro tra la domanda e offerta di lavoro, di valorizzazione dell'informazione economica, di semplificazione e promozione della completa digitalizzazione degli adempimenti delle imprese e di promozione e supporto delle piccole e medie imprese ai sensi della legge 11 novembre 2011, n. 180.
*8. 34. Vignali.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: di tutela del mercato, aggiungere le seguenti: di sostegno all'occupazione, attraverso lo sviluppo dell'alternanza scuola-lavoro e dei servizi per l'incontro tra la domanda e offerta di lavoro, di valorizzazione dell'informazione economica, di semplificazione e promozione della completa digitalizzazione degli adempimenti delle imprese e di promozione e supporto delle piccole e medie imprese ai sensi della legge 11 novembre 2011, n. 180.
*8. 60. Giovanna Sanna.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: di tutela del mercato, aggiungere le seguenti: di sostegno all'occupazione, attraverso lo sviluppo dell'alternanza scuola-lavoro e dei servizi per l'incontro tra la domanda e offerta di lavoro, di valorizzazione dell'informazione economica, di semplificazione e promozione della completa digitalizzazione degli adempimenti delle imprese e di promozione e supporto delle piccole e medie imprese ai sensi della legge 11 novembre 2011, n. 180.
*8. 76. Taranto, Martella, Gasparini, Minnucci, Simoni, Scuvera, Senaldi.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: di tutela del mercato, aggiungere le seguenti: di sostegno all'occupazione, attraverso lo sviluppo dell'alternanza scuola-lavoro e dei servizi per l'incontro tra la domanda e offerta di lavoro, di valorizzazione dell'informazione economica, di semplificazione e promozione della completa digitalizzazione degli adempimenti delle imprese e di promozione e supporto delle piccole e medie imprese ai sensi della legge 11 novembre 2011, n. 180.
*8. 87. D'Attorre, Roberta Agostini, Bindi.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: di tutela del mercato, aggiungere le seguenti: di sostegno all'occupazione, attraverso lo sviluppo dell'alternanza scuola-lavoro e dei servizi per l'incontro tra la domanda e offerta di lavoro, di valorizzazione dell'informazione economica, di semplificazione e promozione della completa digitalizzazione degli adempimenti delle imprese e di promozione e supporto delle piccole e medie imprese ai sensi della legge 11 novembre 2011, n. 180.
*8. 97. Dell'Aringa.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: di tutela del mercato, aggiungere le seguenti: di sostegno all'occupazione, attraverso lo sviluppo dell'alternanza scuola-lavoro e dei servizi per l'incontro tra la domanda e offerta di lavoro, di valorizzazione dell'informazione economica, di semplificazione e promozione della completa digitalizzazione degli adempimenti delle imprese e di promozione e supporto delle piccole e medie imprese ai sensi della legge 11 novembre 2011, n. 180.
*8. 148. Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: di tutela del mercato, aggiungere le seguenti: di valorizzazione e di diffusione di informazione economica, di forme di conciliazione e di giustizia alternativa per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori e utenti,.
8. 119. Invernizzi.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: di tutela del mercato aggiungere le seguenti:, di sostegno all'innovazione ed alla promozione delle imprese, di produzione e diffusione dell'informazione economica, individuando gli ambiti di attività nei quali svolgere la funzione di promozione del territorio e dell'economia locale, individuando.
8. 73. Donati, Marco Di Maio, Ascani, Patriarca, Arlotti, Tacconi, Iori, Galperti, Dallai, Vazio, Lodolini, Fragomeli, Coppola, Piccoli Nardelli, D'Incecco, Bonomo, Fregolent, Morani, Rostellato.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera c), sostituire le parole: limitando e, con le seguenti: di valorizzazione e diffusione dell'informazione economica, di tutela e valorizzazione del made in Italy sui mercati nazionali e internazionali, di gestione di forme di giustizia alternativa, nonché di accesso al credito, e le parole: limitando lo svolgimento di attività in regime di concorrenza, con le seguenti: escludendo lo svolgimento di attività in regime di concorrenza;
   b) sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) valorizzazione delle competenze relative alla tenuta e gestione del registro delle imprese presso le Camere di commercio, con particolare riguardo alle funzioni di promozione della trasparenza del mercato e di pubblicità legale delle imprese, garantendo la continuità operativa del sistema informatico nazionale, e attribuzione del ruolo di coordinamento al Ministero dello sviluppo economico per assicurarne l'unitarietà di indirizzo applicativo e interpretativo.
8. 117. Invernizzi.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere le seguenti parole: nonché per lo svolgimento di attività in regime di concorrenza, eliminando progressivamente le partecipazioni societarie non essenziali e gestibili secondo criteri di efficienza da soggetti privati.
8. 100. Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Ciprini, Nesci.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: secondo criteri di efficienza da soggetti privati, con le seguenti: sulla base di parametri di efficienza e produttività, tenuto conto dei carichi di lavoro.
8. 101. Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Ciprini, Nesci.

  Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) garantire nei processi di riorganizzazione di cui alle precedenti lettere b) e c) il mantenimento dei livelli occupazionali e reddituali, tenendo conto della sostenibilità del sistema, nonché dell'avvio dei nuovi servizi;.
*8. 9. Ricciatti, Quaranta, Scotto, Costantino, Airaudo, Placido.

  Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) garantire nei processi di riorganizzazione di cui alle lettere b) e c) il mantenimento dei livelli occupazionali e reddituali, tenendo conto della sostenibilità del sistema, nonché dell'avvio dei nuovi servizi.
* 8. 67. Miccoli, Martelli, Agostini, Fabbri, Albanella, Di Salvo, Baruffi, Gnecchi, Giorgio Piccolo, Gribaudo, Boccuzzi, Maestri, Incerti, Laforgia, Casellato.

  Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) garantire omogeneità e completezza nella tenuta del Registro delle imprese, di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, assegnando specifici poteri di coordinamento, vigilanza e definizione del contenzioso al Ministero dello sviluppo economico, con conseguenti modifiche alla disciplina del codice civile secondo i seguenti principi:
    1) revisione delle formalità relative ai procedimenti di iscrizione e deposito di atti e informazioni valorizzando il ruolo di assistenza tecnica dell'ufficio anche tramite l'utilizzo delle nuove tecnologie;
    2) ampliamento della nozione di impresa sulla base della normativa comunitaria al fine di garantire maggiore trasparenza al mercato;
    3) eliminazione delle funzioni assegnate a magistrati al di fuori della fase contenziosa;
    4) accentramento presso il Ministero dello sviluppo economico delle funzioni di coordinamento e vigilanza in merito alla tenuta del Registro;
    5) erogazione dei dati, atti e informazioni in modalità «open data» sulla base di standard definiti dall'Agenzia per l'Italia Digitale per le imprese e con previsione di apposite policy per gli operatori di mercato;.
8. 5. Ricciatti, Quaranta, Costantino, Ferrara, Scotto.

  Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:
   d) riordino delle competenze relative alla tenuta e valorizzazione del registro delle imprese presso le Camere di commercio, con particolare riguardo alle funzioni di promozione della trasparenza del mercato e di pubblicità legale delle imprese, prevedendo una piena accessibilità via telematica o informatica delle informazioni ivi contenute e garantendo la continuità operativa del sistema informativo nazionale e l'unitarietà di indirizzo applicativo e interpretativo attraverso il ruolo di coordinamento del Ministero dello sviluppo economico e la attribuzione alle Camere di Commercio delle funzioni inerenti alla gestione telematica unificata dello Sportello unico delle attività produttive e del fascicolo di impresa.
8. 125. Da Villa, Crippa, Cancelleri, Della Valle, Fantinati, Vallascas, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera d) dopo le parole: di pubblicità legale delle imprese, aggiungere le seguenti: alla semplificazione e alla promozione della completa digitalizzazione degli adempimenti delle imprese anche tramite l'attivazione e tenuta del «Fascicolo unico d'impresa».
8. 86. Gasparini.

  Al comma 1, lettera d) dopo le parole: di pubblicità legale delle imprese, aggiungere le seguenti: alla semplificazione e alla promozione della completa digitalizzazione degli adempimenti delle imprese,.
8. 77. Taranto, Martella, Gasparini, Minnucci, Simoni, Scuvera, Senaldi.

  Al comma 1, lettera e) dopo le parole: sentita l'Unioncamere, aggiungere le seguenti: che provvede a predisporre le adeguate basi informative.
8. 78. Taranto, Martella, Gasparini, Minnucci, Simoni, Scuvera, Senaldi.

  Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   e-bis) definizione della pianta organica sulla base del complesso delle funzioni attribuite alle Camere di Commercio, comprese quelle di amministrazione interna e strumentali al funzionamento dell'ente, al fine di evitare un surrettizio occultamento di costi connessi al fabbisogno di risorse umane, in specie quando conseguito attraverso il ricorso a esternalizzazioni.
8. 129. Da Villa, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:
   f)
revisione dell'organizzazione con particolare riferimento:
    1. alla riduzione degli organi camerali e del relativo numero dei componenti, delle relative unioni e aziende speciali;
    2. al riordino della relativa disciplina per la nomina degli organi con previsione dell'elezione diretta dei medesimi da parte delle imprese del circondario tramite apposite forme di voto elettronico, anche tramite delega;
    3. alla revisione e standardizzazione dei compensi degli organi e del trattamento economico dei vertici amministrativi delle medesime camere, delle unioni e delle aziende speciali;.
*8. 116. Invernizzi.

  Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:
   f) revisione dell'organizzazione con particolare riferimento:
    1. alla riduzione degli organi camerali e del relativo numero dei componenti, delle relative unioni e aziende speciali;
    2. al riordino della relativa disciplina per la nomina degli organi con previsione dell'elezione diretta dei medesimi da parte delle imprese del circondario tramite apposite forme di voto elettronico, anche tramite delega;
    3. alla revisione e standardizzazione dei compensi degli organi e del trattamento economico dei vertici amministrativi delle medesime camere, delle unioni e delle aziende speciali;.
*8. 6. Ricciatti, Quaranta, Costantino, Ferrara, Scotto.

  Al comma 1, lettera f), dopo le parole: riduzione del numero aggiungere la seguente: complessivo.
**8. 19. Plangger.

  Al comma 1, lettera f), dopo le parole: riduzione del numero aggiungere la seguente: complessivo.
**8. 30. Aiello.

  Al comma 1, lettera f), dopo le parole: riduzione del numero aggiungere la seguente: complessivo.
**8. 95. Vignali, Dorina Bianchi.

  Al comma 1, lettera f), dopo le parole: riduzione del numero aggiungere la seguente: complessivo.
**8. 61. Giovanna Sanna.

  Al comma 1, lettera f), dopo le parole: riduzione del numero aggiungere la seguente: complessivo.
**8. 79. Taranto, Gasparini, Minnucci, Simoni, Senaldi.

  Al comma 1, lettera f), dopo le parole: riduzione del numero aggiungere la seguente: complessivo.
**8. 149. Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole da: sui criteri fino a: delle imprese, e.
*8. 26. Carrescia, Manzi.

  Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole da: sui criteri fino a: delle imprese, e.
*8. 53. Vignali.

  Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: individuazione di criteri che garantiscano, in caso di accorpamento, la rappresentanza ponderata negli organi camerali delle basi associative delle camere di commercio accorpate.
**8. 28. Carrescia, Manzi.

  Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: individuazione di criteri che garantiscano, in caso di accorpamento, la rappresentanza ponderata negli organi camerali delle basi associative delle camere di commercio accorpate.
**8. 38. Vignali.

  Al comma 1, lettera f), sostituire le parole da: individuazione di criteri sino a: camere di commercio accorpate con le seguenti: individuazione di criteri che, in sede di prima applicazione, favoriscano, in caso di accorpamento, una rappresentanza equilibrata negli organi camerali delle basi associative delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura accorpate.
8. 66. Gasparini.

  Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole da: riordino della disciplina fino a: dei revisori dei conti.
8. 24. Carrescia, Manzi.

  Al comma 1, lettera f), apportare le seguenti modificazioni:
   a) sopprimere le parole: prevedendo la gratuità degli incarichi diversi da quelli nei collegi dei revisori dei conti;
   b) dopo le parole: limiti al trattamento economico, aggiungere le seguenti: degli incarichi e.
8. 12. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

  Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: prevedendo la gratuità degli incarichi diversi da quelli nei collegi dei revisori dei conti; definizione di limiti al trattamento economico dei vertici amministrativi delle camere di commercio e delle aziende speciali, con le seguenti: prevedendo limiti al trattamento economico degli organi di indirizzo politico e di amministrazione delle camere di commercio e delle aziende speciali.
8. 83. Arlotti.

  Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: prevedendo la gratuità degli incarichi diversi da quelli nei collegi dei revisori dei conti con le seguenti: collegandoli al livello di responsabilità amministrativa connessa nonché all'effettiva partecipazione all'esercizio delle funzioni nelle istituzioni.
*8. 20. Plangger.

  Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: prevedendo la gratuità degli incarichi diversi da quelli nei collegi dei revisori dei conti con le seguenti: collegandoli al livello di responsabilità amministrativa connessa nonché all'effettiva partecipazione all'esercizio delle funzioni nelle istituzioni.
*8. 31. Aiello.

  Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: prevedendo la gratuità degli incarichi diversi da quelli nei collegi dei revisori dei conti con le seguenti: collegandoli al livello di responsabilità amministrativa connessa nonché all'effettiva partecipazione all'esercizio delle funzioni nelle istituzioni.
*8. 80. Taranto, Gasparini, Minnucci, Simoni, Senaldi.

  Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: prevedendo la gratuità degli incarichi diversi da quelli nei collegi dei revisori dei conti con le seguenti: collegandoli al livello di responsabilità amministrativa connessa nonché all'effettiva partecipazione all'esercizio delle funzioni nelle istituzioni.
*8. 150. Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera f), dopo le parole: revisori dei conti; aggiungere le seguenti: revisione della disciplina per l'accesso all'elenco nazionale di cui all'articolo 20 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, al fine del conferimento del relativo incarico e.
**8. 21. Plangger.

  Al comma 1, lettera f), dopo le parole: revisori dei conti; aggiungere le seguenti: revisione della disciplina per l'accesso all'elenco nazionale di cui all'articolo 20 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, al fine del conferimento del relativo incarico e.
**8. 32. Aiello.

  Al comma 1, lettera f), dopo le parole: revisori dei conti; aggiungere le seguenti: revisione della disciplina per l'accesso all'elenco nazionale di cui all'articolo 20 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, al fine del conferimento del relativo incarico e.
**8. 47. Dorina Bianchi.

  Al comma 1, lettera f), dopo le parole: revisori dei conti; aggiungere le seguenti: revisione della disciplina per l'accesso all'elenco nazionale di cui all'articolo 20 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, al fine del conferimento del relativo incarico e.
**8. 62. Giovanna Sanna.

  Al comma 1, lettera f), dopo le parole: revisori dei conti; aggiungere le seguenti: revisione della disciplina per l'accesso all'elenco nazionale di cui all'articolo 20 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, al fine del conferimento del relativo incarico e.
**8. 81. Taranto, Gasparini, Minnucci, Simoni, Scuvera, Senaldi.

  Al comma 1, lettera f), dopo le parole: revisori dei conti; aggiungere le seguenti: revisione della disciplina per l'accesso all'elenco nazionale di cui all'articolo 20 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, al fine del conferimento del relativo incarico e.
**8. 96. Dell'Aringa.

  Al comma 1, lettera f), dopo le parole: revisori dei conti; aggiungere le seguenti: revisione della disciplina per l'accesso all'elenco nazionale di cui all'articolo 20 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, al fine del conferimento del relativo incarico e.
**8. 151. Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera f), dopo le parole: revisori dei conti; aggiungere le seguenti: disciplina dei conflitti di interesse, volta a limitare il volume di spese di promozione e sostegno a favore delle associazioni di categoria, ovvero delle imprese da esse controllate o a esse collegate, i cui rappresentanti siano componenti degli organi camerali che hanno deliberato tali spese.
8. 128. Da Villa, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera f) aggiungere, in fine, le parole: definizione di vincoli all'utilizzo dei proventi dell'alienazione di immobili e partecipazioni dirette e indirette al solo fine di ridurre l'esposizione debitoria e a coprire le spese di funzionamento, impedendone espressamente la destinazione a spese inerenti a funzioni e attività di promozione.
8. 126. Da Villa, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
   f-bis) definizione dei compiti e delle funzioni di Unioncamere italiana, attribuendole il ruolo di rappresentanza generale degli enti camerali presso le istituzioni nazionali e internazionali e di coordinamento e collegamento delle attività di sistema delle singole Camere di commercio;.
8. 64. Marco Di Maio, Donati, Ascani, Patriarca, Arlotti, Tacconi, Iori, Galperti, Dallai, Vazio, Lodolini, Fragomeli, Coppola, Piccoli Nardelli, D'Incecco, Bonomo, Fregolent, Morani, Rostellato.

  Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
   f-bis) introduzione di una disciplina transitoria che tenga conto degli accorpamenti già deliberati alla data di approvazione della presente legge;.
8. 65. Donati, Marco Di Maio, Ascani, Patriarca, Arlotti, Tacconi, Iori, Galperti, Dallai, Vazio, Lodolini, Fragomeli, Coppola, Piccoli Nardelli, D'Incecco, Bonomo, Fregolent, Morani, Rostellato.

  Al comma 1, lettera g), dopo le parole: occupazionali aggiungere le seguenti: attraverso la previsione di specifiche forme di tutela in conformità all'ordinamento vigente nei settori pubblico e privato.
*8. 22. Plangger.

  Al comma 1, lettera g), dopo le parole: occupazionali aggiungere le seguenti: attraverso la previsione di specifiche forme di tutela in conformità all'ordinamento vigente nei settori pubblico e privato.
*8. 48. Dorina Bianchi.

  Al comma 1, lettera g), dopo le parole: occupazionali aggiungere le seguenti: attraverso la previsione di specifiche forme di tutela in conformità all'ordinamento vigente nei settori pubblico e privato.
*8. 35. Aiello.

  Al comma 1, lettera g), dopo le parole: occupazionali aggiungere le seguenti: attraverso la previsione di specifiche forme di tutela in conformità all'ordinamento vigente nei settori pubblico e privato.
*8. 63. Giovanna Sanna.

  Al comma 1, lettera g), dopo le parole: occupazionali aggiungere le seguenti: attraverso la previsione di specifiche forme di tutela in conformità all'ordinamento vigente nei settori pubblico e privato.
*8. 82. Taranto, Martella, Gasparini, Minnucci, Simoni, Scuvera, Senaldi.

  Al comma 1, lettera g), dopo le parole: occupazionali aggiungere le seguenti: attraverso la previsione di specifiche forme di tutela in conformità all'ordinamento vigente nei settori pubblico e privato.
*8. 99. Dell'Aringa.

  Al comma 1, lettera g), dopo le parole: occupazionali aggiungere le seguenti: attraverso la previsione di specifiche forme di tutela in conformità all'ordinamento vigente nei settori pubblico e privato.
*8. 152. Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, alla lettera g), dopo la parola: occupazionali aggiungere le seguenti: del sistema camerale.
8. 7. Ricciatti, Quaranta, Costantino, Ferrara, Scotto.

  Al comma 1, lettera g), sopprimere le seguenti parole: anche mediante la nomina di commissari in caso di inadempienze da parte della Camera di commercio.
8. 130. Colonnese, Sorial, Castelli, Caso, Cariello, D'Incà, Brugnerotto, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   h) revisione delle sanzioni applicate in caso di ritardo per adempimenti camerali.
8. 122. Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Ciprini, Nesci.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   h) individuazione di criteri che garantiscano la piena rappresentanza delle imprese iscritte, prevedendo che il cinquanta per cento dei componenti del consiglio di amministrazione, sia composto da imprenditori eletti a suffragio generale dalle imprese iscritte.
8. 123. Rostellato.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: dell'economia e delle finanze, aggiungere le seguenti: sentite le Associazioni delle imprese maggiormente rappresentative,.
*8. 27. Carrescia, Manzi.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: dell'economia e delle finanze, aggiungere le seguenti: sentite le Associazioni delle imprese maggiormente rappresentative,.
*8. 54. Vignali.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: dell'economia e delle finanze, aggiungere le seguenti: sentite le Associazioni delle imprese maggiormente rappresentative,.
*8. 115. Invernizzi.

  Al comma 2, sostituire gli ultimi due periodi con i seguenti: Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione; in tal caso il decreto è adottato conformemente alle osservazioni espresse dalle Commissioni. Decorso tale termine senza che le Commissioni competenti si siano espresse il decreto può comunque essere adottato.
8. 124. Lauricella, Lattuca.

  Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.
8. 107. Mucci.

  Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Entro lo stesso termine il Governo invia al Parlamento una relazione illustrativa delle motivazioni che rendono necessaria l'integrazione e la correzione dei decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo.
8. 103. Gasparini.

  Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifiche al decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79).

  All'articolo 4-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, converito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, dopo le parole: «costo sopportato» sono inserite le seguenti: «ovvero di una compartecipazione alle spese di gestione».
8. 03. Dorina Bianchi, Pagano.

  Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art. 8-bis.
(Riduzione del diritto annuale delle camere di commercio e determinazione del criterio di calcolo delle tariffe e dei diritti di segreteria).

  1. All'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole da: «, per l'anno 2015» fino a: «del 50 per cento», sono sostituite con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2015, del 35 per cento».
*8. 01. Agostinelli, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Cecconi, Lombardi, Nesci, Dadone, Toninelli.

  Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art. 8-bis.
(Riduzione del diritto annuale delle camere di commercio e determinazione del criterio di calcolo delle tariffe e dei diritti di segreteria).

  1. All'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole da: «, per l'anno 2015» fino a: «del 50 per cento», sono sostituite con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2015, del 35 per cento».
*8. 02. Carrescia, Manzi.

  Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art. 8-bis.
(Riordino delle funzioni degli enti pubblici di previdenza e assistenza).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per modificare la disciplina e le funzioni degli enti pubblici di previdenza e assistenza. I decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) l'ordinamento degli enti pubblici di previdenza e assistenza è determinato in conformità ai criteri di semplificazione. In particolare con riferimento agli organi, essi devono conformarsi alle caratteristiche che l'ordinamento pone in capo a: consiglio di amministrazione; consiglio di strategia e di controllo; il collegio dei sindaci; il direttore generale;
   b) l'organo individuato dal governo facente funzioni di consiglio di amministrazione svolge le importanti funzioni di cui si ricordano le principali: predisposizione di piani pluriennali, criteri generati dei piani di investimento e di investimento, bilancio preventivo, il conto consuntivo; approvazione dei piani annuali nell'ambito della programmazione; deliberazione dei piani d'impegno dei fondi disponibili e gli atti individuati nel regolamento interno di organizzazione e funzionamento; deliberazione del regolamento organico del personale;
   c) l'organo riceve pareri non vincolanti dalle organizzazioni sindacali del personale, predispone un piano per l'ordinamento dei servizi, dotazione organica e regolamenti concernenti l'amministrazione e la contabilità, nonché i regolamenti di cui all'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48;
   d) l'organo trasmette preventivamente al consiglio di strategia e di controllo una relazione sulle attività di gestione e sui relativi termini e modalità di realizzazione; trasmette trimestralmente al consiglio di strategia e di controllo una relazione sull'attività svolta, con particolare riferimento al processo produttivo e al profilo finanziario, nonché qualsiasi altra relazione che sia richiesta dal consiglio di strategia e di controllo. L'organo esercita inoltre ogni altra funzione che non sia compresa nella sfera di competenza degli altri organi dell'ente;
   e) l'organo è composto da un numero congruo di membri in numero dispari, preferibilmente di cinque membri, che eleggono al proprio interno un presidente, con funzione di rappresentanza legale dell'ente. In caso di decadenza, dimissioni o decesso del presidente, le funzioni sono attribuite, limitatamente all'esercizio dell'attività di ordinaria amministrazione, al membro più anziano del consiglio di amministrazione. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e non possono essere riconfermati. I componenti dell'organo possono assistere alle sedute del consiglio di strategia e di controllo e sono scelti in base a criteri di alta professionalità, di capacità manageriale e di qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti al settore operativo dell'ente;
   f) i componenti dell'organo non possono essere nominati tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, con esclusione delle rappresentanze sindacali aziendali previste dalla legge, che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, che abbiano rivestito simili incarichi o cariche ovvero che abbiano avuto rapporti simili nei cinque anni precedenti la designazione, nonché tra professionisti che detengano rapporti conflittuali in corso, di qualsiasi natura, nei confronti dell'ente, e coloro che abbiano ricoperto, nei cinque anni precedenti la designazione, incarichi di amministrazione, controllo e vigilanza presso enti pubblici o privati, società controllate o partecipate dall'ente, anche con quote di minoranza, indipendentemente dalla circostanza che l'incarico sia derivato da disposizioni normative o pattizie. I componenti del consiglio di amministrazione non possono esercitare altresì, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura o altri incarichi all'interno dell'ente di appartenenza. I dipendenti pubblici, anche appartenenti all'amministrazione, sono collocati fuori ruolo per l'intera durata del mandato. I componenti del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il consiglio di strategia e di controllo e previa acquisizione del parere vincolante della Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale;
   g) il consiglio definisce i programmi e individua le linee di indirizzo dell'ente; elegge il proprio presidente tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti; nell'ambito della programmazione generale, determina gli obiettivi strategici pluriennali; definisce, in sede di autoregolamentazione, la propria organizzazione interna, nonché le modalità e le strutture con cui esercitare le proprie funzioni, compresa quella di vigilanza, per la quale può avvalersi anche dell'organo di controllo interno, per acquisire i dati e gli elementi relativi alla realizzazione degli obiettivi e alla corretta ed economica gestione delle risorse; valuta preventivamente, attraverso la relazione ricevuta dall'organo l'attività di gestione dello stesso consiglio di amministrazione; emana le direttive di carattere generale relative all'attività dell'ente; approva in via definitiva il bilancio preventivo e il conto consuntivo, nonché i piani pluriennali e i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento, entro sessanta giorni dalla deliberazione del consiglio di amministrazione; in caso di discordanza tra i due soggetti giuridici, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede all'approvazione definitiva. Almeno trenta giorni prima della naturale scadenza ovvero entro dieci giorni dall'anticipata cessazione dell'organo, il consiglio informa il Ministro del lavoro e delle politiche sociali affinché si proceda alla nomina dei nuovi componenti. Il consiglio presenta alle Camere e alla Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale una relazione di valutazione sulla coerenza degli indirizzi gestionali attribuiti al consiglio di amministrazione e al medesimo consiglio. Esso è composto da un numero congruo di membri in numero pari, preferibilmente da dodici membri, dei quali cinque in rappresentanza delle confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, cinque in rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi e due funzionari, con qualifica di dirigente, in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze. Il consiglio dell'INAIL è integrato da un rappresentante dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro. I componenti devono avere specifica competenza ed esperienza maturate in posizione di responsabilità e non possono essere nominati tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici, che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, che abbiano rivestito simili incarichi o cariche ovvero che abbiano avuto rapporti simili nei cinque anni precedenti la designazione, né tra professionisti che detengano rapporti conflittuali in corso, di qualsiasi natura, nei confronti dell'ente, e coloro che abbiano ricoperto, nei cinque anni precedenti la designazione, incarichi di amministrazione, controllo e vigilanza presso enti pubblici o privati, società controllate o partecipate dall'ente, anche con quote di minoranza, indipendentemente dalla circostanza che l'incarico sia derivato da disposizioni normative o pattizie. La carica di consigliere è incompatibile con quella di componente del consiglio di strategia e di controllo. I componenti del consiglio non possono esercitare altresì, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura o altri incarichi all'interno dell'ente di appartenenza. I dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo per l'intera durata del mandato. I componenti del consiglio durano in carica quattro anni e non possono essere riconfermati. La loro nomina è disposta con decreto dei Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base di designazione delle confederazioni e delle organizzazioni di cui al presente comma.
   h) il possesso dei requisiti è comprovato da un apposito curriculum corredato di certificato del casellario giudiziale, di certificato dei carichi pendenti e di visura camerale, con relativa scheda personale recante l'indicazione completa delle cariche e delle qualifiche ricoperte e di quelle precedenti, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale;
   i) la figura di vertice monocratica, è nominata su proposta dell'organo, con le procedure di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, come sostituito dall'articolo 12 della legge 9 marzo 1989, n. 88, partecipa, con voto consultivo, alle sedute del consiglio di amministrazione e può assistere a quelle del consiglio di strategia e di controllo. Esso non può essere nominato tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, che abbiano rivestito simili incarichi o cariche ovvero che abbiano avuto rapporti simili nei cinque anni precedenti la designazione, né tra soggetti che esercitino un'attività professionale che comporti situazioni conflittuali, di qualsiasi natura, nei confronti dell'ente. Il direttore generale, per la durata della carica, non può altresì esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza; ha la responsabilità dell'attività di gestione dell'ente, diretta al conseguimento dei risultati e degli obiettivi; sovraintende al personale e all'organizzazione dei servizi, assicurandone l'unità operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo; esercita i poteri di cui al citato articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 1970, e successive modificazioni, e all'articolo 48 della citata legge n. 88 del 1989; conferisce e revoca gli incarichi dirigenziali di livello generale. Il direttore generale è scelto tra i dirigenti generali dell'ente ovvero tra esperti delle discipline attinenti ai compiti dell'ente stesso. L'incarico ha durata di quattro anni ed è rinnovabile una sola volta;
   l) l'ente collegiale di controllo che esercita le funzioni di cui agli articoli 2403 e seguenti del codice civile, vigila sulla legittimità e sulla regolarità contabili di tutte le gestioni amministrate e, nell'ambito di tale attribuzione, esercita il controllo sugli atti relativi alla gestione del patrimonio e del bilancio, nonché sui conti consuntivi e sugli stati patrimoniali. Esso è composto da tre membri, di cui due in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze. Per ciascuno dei componenti del collegio dei sindaci è nominato un membro supplente. Il presidente del collegio dei sindaci deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili, con specifica esperienza nell'esercizio della funzione in ambito pubblico. I rappresentanti delle amministrazioni pubbliche sono collocati fuori ruolo secondo le disposizioni dei vigenti ordinamenti di appartenenza. L'ente è nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere vincolante della Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale. I componenti dell'ente non possono essere nominati tra soggetti che abbiano rivestito nei cinque anni precedenti cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano avuto rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni. La carica è incompatibile con qualsiasi incarico, rapporto di collaborazione e di consulenza con enti pubblici o privati che si trovino in situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, con il soggetto giuridico pubblico controllato. I componenti dell'ente durano in carica quattro anni e non possono essere riconfermati;
   m) presso ciascun soggetto giuridico pubblico di previdenza e assistenza è nominato l'organismo indipendente di valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, con il compito di definire il sistema della valutazione della performance, di garantire la correttezza dei processi di misurazione e di valutazione nonché di effettuare il monitoraggio complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e dell'integrità dei controlli interni. L'organismo indipendente di valutazione è nominato dal consiglio, d'intesa con il consiglio di strategia e di controllo. Esso è composto da tre membri, di cui uno esterno all'ente, con funzione di presidente, e due provenienti dalla dirigenza di prima fascia dell'ente, collocati fuori ruolo. I componenti dell'organismo indipendente di valutazione devono avere elevate professionalità ed esperienza, maturate nel campo del management, della valutazione della performance e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche. Essi non possono essere nominati tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, che abbiano rivestito simili incarichi o cariche ovvero che abbiano avuto rapporti simili nei cinque anni precedenti la designazione, né tra professionisti che detengano rapporti conflittuali in corso, di qualsiasi natura, nei confronti dell'ente pubblico di previdenza e assistenza;
   n) per l'INPS continuano a operare i comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse di cui all'articolo 1, primo comma, numero 4), del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, come sostituito dall'articolo 2 della legge 9 marzo 1989, n. 88. Il comitato amministratore di cui all'articolo 38 della citata legge n. 88 del 1989 è composto, oltre che dal presidente, dai componenti del consiglio di amministrazione, integrati da due altri funzionari dello Stato, in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze;
   o) ai componenti dei quattro organi è dovuto, per l'esercizio delle funzioni inerenti alla carica, un emolumento onnicomprensivo stabilito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere vincolante della Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale;
   p) dall'attuazione delle disposizioni dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, deve derivare una riduzione di spesa rispetto ai relativi oneri sostenuti a legislazione vigente;
   q) al fine di ridurre il complesso della spesa di funzionamento dell'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nonché di incrementare l'efficienza e di migliorare la qualità dei relativi servizi, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a ridefinire l'ordinamento, la composizione e i compiti dei comitati regionali e provinciali dell'INPS, previsti dall'articolo 1, primo comma, numeri 5) e 6), del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e successive modificazioni;
   r) ai fini dell'esercizio della delega, il Governo si attiene agli ulteriori seguenti princìpi e criteri direttivi:
    1) soppressione dei comitati provinciali dell'INPS e devoluzione delle relative funzioni ai comitati regionali dell'INPS ovvero a comitati istituiti presso poli specializzati dello stesso Istituto;
    2) miglioramento dell'efficacia nella definizione dei ricorsi attraverso una maggiore specializzazione e una riduzione pari ad almeno un terzo del numero e dei componenti degli organi.
8. 04. Baldassarre.

  Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art. 8-bis.
(Riordino delle funzioni degli enti pubblici di previdenza e assistenza).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per modificare la disciplina e le funzioni degli enti pubblici di previdenza e assistenza nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) con riferimento alla governance degli enti pubblici non economici previdenziali e assicurativi occorre riequilibrare il fenomeno di devoluzione e accentramento dei poteri dei consigli di amministrazione in capo ai presidenti, che ha creato criticità e difficoltà di carattere operativo legate a gestione verticistica e a mancato bilanciamento dei poteri e delle relazioni tra i diversi organi in rapporto alla diminuzione contestuale dei poteri di controllo, di indirizzo e di vigilanza degli enti;
   b) adozione di misure idonee a far diminuire i tempi decisionali, con relativo contenimento di costi;
   c) adozione di misure idonee a evitare eccessive concentrazioni di potere in capo a un solo soggetto, in quanto non funzionali al proficuo esercizio delle attività di questi enti;
   d) divieto di assunzioni di cariche monocratiche o collegiali negli enti unitamente e contemporaneamente ad altre cariche, al fine di evitare l'insorgere di situazioni di conflitti di interessi;
   e) assegnazione di tali incarichi frutto del più ampio coinvolgimento istituzionale, finalizzato alla scelta di soggetti di alto profilo e competenza che non ricoprano contemporaneamente altri importanti incarichi che possano determinare eventuali conflitti di interessi o comportare una scarsa disponibilità di tempo da dedicare a enti pubblici di tale importanza;
   f) predisposizione di un nuovo modello di governance degli enti previdenziali e assicurativi al fine di garantire una gestione equilibrata, trasparente, collegiale ed esente da conflitti di interessi di qualsiasi natura, nonché di aumentare l'efficacia del sistema di controllo posto in essere dagli organi preposti;
   g) adozione di un modello basato sull'esigenza di garantire la buona condotta, la capacità di promuovere l'interesse pubblico prevedendo la massima trasparenza verso l'esterno e la responsabilità nell'uso delle risorse nel rispetto delle procedure e delle normative vigenti;
   h) ridefinizione dell'ordinamento, la composizione e i compiti dei comitati regionali e provinciali dell'INPS, previsti dall'articolo 1, primo comma, numeri 5) e 6), del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e successive modificazioni. A tale specifico fine il Governo si attiene agli ulteriori seguenti principi e criteri direttivi:
    1) soppressione dei comitati provinciali dell'INPS e devoluzione delle relative funzioni ai comitati regionali dell'INPS ovvero a comitati istituiti presso poli specializzati dello stesso Istituto;
    2) miglioramento dell'efficacia nella definizione dei ricorsi attraverso una maggiore specializzazione e una riduzione pari ad almeno un terzo del numero e dei componenti degli organi.
8. 05. Baldassarre.

ART. 9.

  Sopprimerlo.
*9. 32. Brunetta, Centemero.

  Sopprimerlo.
*9. 633. Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).
9. 354. Catania.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: Entro dodici mesi con le seguenti: Entro sei mesi conseguentemente, al medesimo comma, alinea, sostituire le parole: uno o più decreti legislativi con le seguenti: un numero di decreti legislativi non superiore a quattro.
9. 338. Mucci.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: ventiquattro mesi.
9. 539. Cozzolino, Nuti, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, nonché in materia di equilibrio di genere nel settore pubblico;

  Conseguentemente, al medesimo comma 1:
   1) alla lettera f), ovunque ricorrano le parole: requisiti e criteri aggiungere le seguenti: e nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere;
   2) aggiungere, in fine, la seguente lettera:
    o-bis) con riferimento all'equilibrio di genere nel settore pubblico: razionalizzazione e semplificazione della disciplina in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società controllate da pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 3 della legge 12 luglio 2011, n. 120; estensione del principio dell'equilibrio di genere a tutti gli organismi collegiali, di natura non elettiva, costituiti presso le pubbliche amministrazioni; assicurare l'applicazione della normativa in materia di equilibrio di genere nella composizione delle giunte comunali, anche attraverso l'introduzione di un sistema di monitoraggio e vigilanza e di un adeguato regime sanzionatorio.
* 9. 68. Centemero.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, nonché in materia di equilibrio di genere nel settore pubblico;

  Conseguentemente, al medesimo comma 1:
   1) alla lettera f), ovunque ricorrano le parole: requisiti e criteri aggiungere le seguenti: e nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere;
   2) aggiungere, in fine, la seguente lettera:
    o-bis) con riferimento all'equilibrio di genere nel settore pubblico: razionalizzazione e semplificazione della disciplina in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società controllate da pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 3 della legge 12 luglio 2011, n. 120; estensione del principio dell'equilibrio di genere a tutti gli organismi collegiali, di natura non elettiva, costituiti presso le pubbliche amministrazioni; assicurare l'applicazione della normativa in materia di equilibrio di genere nella composizione delle giunte comunali, anche attraverso l'introduzione di un sistema di monitoraggio e vigilanza e di un adeguato regime sanzionatorio.
* 9. 351. Roberta Agostini, Fabbri.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, nonché in materia di equilibrio di genere nel settore pubblico;

  Conseguentemente, al medesimo comma 1:
   1) alla lettera f), ovunque ricorrano le parole: requisiti e criteri aggiungere le seguenti: e nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere;
   2) aggiungere, in fine, la seguente lettera:
    o-bis) con riferimento all'equilibrio di genere nel settore pubblico: razionalizzazione e semplificazione della disciplina in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società controllate da pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 3 della legge 12 luglio 2011, n. 120; estensione del principio dell'equilibrio di genere a tutti gli organismi collegiali, di natura non elettiva, costituiti presso le pubbliche amministrazioni; assicurare l'applicazione della normativa in materia di equilibrio di genere nella composizione delle giunte comunali, anche attraverso l'introduzione di un sistema di monitoraggio e vigilanza e di un adeguato regime sanzionatorio.
* 9. 501. Costantino, Quaranta, Scotto.

  Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:
   a) istituzione del sistema della dirigenza pubblica mediante la previsione del ruolo dirigenziale, fondato sul principio del merito, dell'aggiornamento e della formazione continua e basato su requisiti omogenei di accesso e su procedure analoghe di reclutamento. Classificazione del ruolo sulla base di due distinti ambiti uno relativo a ruoli professionali comprendente medici dirigenti tecnici e ricercatori in rapporto alle elevate competenze professionali connesse all'esercizio di dirette responsabilità gestionali e l'altro relativo a ruoli gestionali comprendente dirigenti amministrativi e scolastici in rapporto alla responsabilità della gestione delle risorse umane e strumentali, oltre che da autonomi poteri connessi allo svolgimento delle varie funzioni affidate; istituzione di una banca dati nella quale inserire il curriculum vitae; un profilo professionale e gli esiti delle valutazioni per ciascun dirigente inserito nei ruoli e affidamento al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri della tenuta della banca dati e della gestione tecnica dei ruoli, alimentati dai dati forniti dalle amministrazioni interessate.
9. 103. Centemero.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) istituzione del sistema della dirigenza pubblica, articolato in ruoli unificati e coordinati, accomunati da requisiti omogenei di accesso e da procedure analoghe di reclutamento, basati sul principio del merito, dell'aggiornamento e della formazione continua, e caratterizzato dalla piena mobilità tra i ruoli, secondo le previsioni di cui alle lettere da b) a o); istituzione di un sistema di gestione delle competenze, basato anche su una banca dati nella quale inserire le competenze attese e rilevate, il curriculum vitae, un profilo professionale e gli esiti delle valutazioni per ciascun dirigente dei ruoli di cui alla lettera b) e affidamento al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri della tenuta della banca dati e della gestione tecnica dei ruoli, alimentati dai dati forniti dalle amministrazioni interessate.
9. 84. Palmieri.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) istituzione del sistema della dirigenza pubblica, articolato in ruoli unificati e coordinati, accomunati da requisiti omogenei di accesso e da procedure analoghe di reclutamento, basati sul principio del merito, dell'aggiornamento e della formazione continua, e caratterizzato dalla piena mobilità tra i ruoli, secondo le previsioni di cui alle lettere da b) a o); individuazione nell'ambito di ciascuno dei ruoli di cui alla lettera b) delle aree e profili professionali di riferimento e istituzione di una banca dati nella quale inserire il curriculum vitae, un profilo professionale e gli esiti delle valutazioni per ciascun dirigente dei ruoli di cui alla lettera b); affidamento al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri della tenuta della banca dati e della gestione tecnica dei ruoli, alimentati dai dati forniti dalle amministrazioni interessate.
9. 450. De Girolamo.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: unificati.

  Conseguentemente, al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   alla lettera b), sostituire il numero 1 con il seguente: dei dirigenti dello Stato: istituzione di un albo di dirigenti di seconda fascia abilitati ad incarichi di prima fascia mediante concorso pubblico per esami e titoli;
   le parole: ciascuno dei tre ruoli di cui alla lettera b), ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: i ruoli dirigenziali;
   alla lettera c), sopprimere il numero 3);
   sopprimere la lettera f).
9. 20. Centemero.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: unificati.

  Conseguentemente, al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   sopprimere la lettera b);
   le parole: ciascuno dei tre ruoli di cui alla lettera b), ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: i ruoli dirigenziali;
   alla lettera c) sopprimere il numero 3);
   sopprimere la lettera
f).
9. 33. Brunetta, Centemero.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: e coordinati, con le seguenti: , articolati e coordinati su base territoriale,.
* 9. 5. Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: e coordinati, con le seguenti: , articolati e coordinati su base territoriale,.
* 9. 95. Lombardi, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Dall'Osso, Chimienti, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Pesco.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: e coordinati, con le seguenti: , articolati e coordinati su base territoriale,.
* 9. 408. Rampelli.

  Al comma 1, lettera a) dopo la parola: coordinati aggiungere le seguenti: e distinti per specifiche professionalità e specializzazioni,

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   1) alla medesima lettera
a), dopo la parola: reclutamento aggiungere fatti salvi requisiti e procedure per i ruoli specifici;
   2) alla lettera b) numero 1) sopprimere le parole da: esclusione dai suddetti ruoli fino a: inquadramento della stessa;
   3) alla medesima lettera b) dopo il numero 3) aggiungere il seguente: 3.1) dei dirigenti non inclusi nelle aree di cui ai numeri precedenti: istituzione di distinti ruoli per la dirigenza scolastica, medici e tecnici del servizio sanitario nazionale, con definizione dello stato giuridico attraverso appositi decreti legislativi.
   4) alla lettera c), numero 1, dopo le parole: 1), 2) e 3), aggiungere le parole: e biennale per la dirigenza scolastica e le dirigenze dei ruoli specifici di cui al comma 1 lettera a);
   5) alla lettera c) numero 3) aggiungere in fine le seguenti parole: con l'obbligo di avvalersi, per la dirigenza scolastica, della direzione del Ministero dell'istruzione, Università e ricerca, con competenze in materia di definizione di tutti gli aspetti professionali inerenti il reclutamento, la formazione iniziale, la formazione in servizio e la valutazione;
   6) alla lettera l) aggiungere in fine le seguenti parole: con esclusione dalle competenze dei dirigenti scolastici delle funzioni inerenti la sicurezza degli edifici;
   7) alla lettera n) dopo le parole: ove necessario aggiungere le parole: esclusione dei dirigenti scolastici;
   8) alla medesima lettera n) sostituire le parole: nel ruolo unico con le seguenti: nei ruoli unificati coordinati e specifici.

  Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  4. In attesa dell'istituzione dei ruoli specifici della dirigenza scolastica, medici, tecnici del servizio sanitario nazionale definiti dallo stato giuridico di cui al comma 1, lettera b) 3-bis attraverso decreti applicativi da emanare entro 12 mesi, resta in vigore la norma attuale.
9. 208. Carocci, Rocchi.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: accomunati da requisiti omogenei di accesso e da procedure analoghe di reclutamento con le seguenti: dotati di requisiti di accesso omogenei e di identiche procedure di reclutamento.
9. 610. Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Ciprini.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: requisiti omogenei d'accesso aggiungere le seguenti: che escludano modalità diverse da quelle identificate alla lettera c) del presente articolo.
9. 600. Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera a) dopo la parola: reclutamento aggiungere le seguenti: per profili professionali.
9. 303. Fabbri.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: dell'aggiornamento e della formazione continua, aggiungere le seguenti: tenuto conto delle professionalità acquisite e dei risultati raggiunti.
9. 611. Di Vita, Baroni, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Ciprini.

  Al comma 1, lettera a), dopo la parola: aggiornamento sopprimere le parole: e della formazione.
9. 260. Ferrari.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: e caratterizzato dalla piena mobilità tra i ruoli, secondo le previsioni di cui alle lettere da b) a o); aggiungere le seguenti: individuazione nell'ambito di ciascuno dei ruoli di cui alla lettera b) delle aree e profili professionali di riferimento e.
9. 438. Misuraca.

  Al comma 1, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole: caratterizzato dalla piena mobilità tra i ruoli con le seguenti: caratterizzato dalla piena mobilità all'interno di ciascun ruolo e, adeguatamente motivata e col consenso dell'interessato, anche tra ruoli;
   b) aggiungere infine il seguente periodo: previsione dei casi di incompatibilità (anche per archi temporali limitati) tra funzioni dirigenziali ricoperte e quelle da ricoprire.
9. 81. Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, alla lettera a), dopo le parole: piena mobilità tra i ruoli aggiungere le seguenti: prevedendo meccanismi di selezione trasparenti e motivati.
9. 221. Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: di cui alle lettere da b) a o), aggiungere le seguenti: e secondo le previsioni e i criteri di mobilità previsti dai CCNL e comunque previa consultazione delle parti sindacali al momento dell'attivazione della procedura di mobilità.
* 9. 491. Quaranta, Scotto, Costantino.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: di cui alle lettere da b) a o), aggiungere le seguenti: e secondo le previsioni e i criteri di mobilità previsti dai CCNL e comunque previa consultazione delle parti sindacali al momento dell'attivazione della procedura di mobilità.
* 9. 119. Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: di cui alle lettere da b) a o); aggiungere le seguenti: individuazione nell'ambito di ciascuno dei ruoli di cui alla lettera b) delle aree e profili professionali di riferimento e.
** 9. 514. Sgambato, Cominelli, Giovanna Sanna.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: di cui alle lettere da b) a o); aggiungere le seguenti: individuazione nell'ambito di ciascuno dei ruoli di cui alla lettera b) delle aree e profili professionali di riferimento e.
** 9. 101. Riccardo Gallo.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: di cui alle lettere da b) a o); aggiungere le seguenti: individuazione nell'ambito di ciascuno dei ruoli di cui alla lettera b) delle aree e profili professionali di riferimento e.
** 9. 298. Monchiero, Mazziotti Di Celso.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: di cui alle lettere da b) a o); aggiungere le seguenti: individuazione nell'ambito di ciascuno dei ruoli di cui alla lettera b) delle aree e profili professionali di riferimento e.
** 9. 315. Albanella.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: di cui alle lettere da b) a o); aggiungere le seguenti: individuazione nell'ambito di ciascuno dei ruoli di cui alla lettera b) delle aree e profili professionali di riferimento e.
** 9. 329. D'Attorre, Bindi.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: di cui alle lettere da b) a o); aggiungere le seguenti: individuazione nell'ambito di ciascuno dei ruoli di cui alla lettera b) delle aree e profili professionali di riferimento e.
** 9. 140. Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera a) dopo le parole: alle lettere da b) a o) aggiungere le seguenti: e nel rispetto dei criteri previsti dai CCNL.
9. 331. Piccione.

  Al comma 1, lettera a), sostituire dalle parole: istituzione di una banca dati fino alla fine della lettera, con le seguenti: La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica -, al fine di rendere conoscibili le risorse dirigenziali esistenti nel settore pubblico e di promuovere la mobilità e l'interscambio professionale dei dirigenti fra amministrazioni statali, centrali e locali, altri soggetti pubblici, organismi ed enti internazionali e dell'Unione europea, cura una banca dati informatica, interamente disponibile al pubblico, ed articolata in modo tale da tener conto di eventuali specificità tecniche. La banca dati contiene i dati curriculari e professionali di ciascun dirigente di ruolo, nonché relativi alle specificità tecniche ivi comprese le valutazioni delle prestazioni effettuate; agli stessi fini, la banca dati attesta, su richiesta dei dirigenti, ed in funzione dello sviluppo professionale e formativo, le loro attitudini personali e professionali e le competenze da essi acquisite, nel corso dello svolgimento dei relativi incarichi.
9. 91. Lombardi, Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Tripiedi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Pesco.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: istituzione di una banca dati nella quale inserire con le seguenti: istituzione di un sistema di gestione delle competenze, basato anche su una banca dati nella quale inserire le competenze attese e rilevate,.
9. 1. De Lorenzis, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera a) dopo le parole: istituzione di aggiungere le seguenti: un sistema di gestione delle competenze, basato anche su.

  Conseguentemente, dopo le parole: nella quale inserire aggiungere le seguenti: le competenze attese e rilevate,.
*9. 415. Basso, Bargero.

  Al comma 1, lettera a) dopo le parole: istituzione di aggiungere le seguenti: un sistema di gestione delle competenze, basato anche su.

  Conseguentemente, dopo le parole: nella quale inserire aggiungere le seguenti: le competenze attese e rilevate,.
*9. 417. Bruno Bossio, Lattuca, Lauricella.

  Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: della tenuta della banca dati e della gestione tecnica dei ruoli, alimentati con le seguenti: del coordinamento e della gestione della banca dati alimentata.
9. 597. Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere le seguenti:
   a-bis) al fine di consentire l'attuazione della disciplina in materia di accesso al ruolo dirigenziale e di mobilità, istituire presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica - l'albo nazionale dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, di cui al numero 2); prevedere che le modalità di tenuta dell'Albo siano disciplinate da apposito regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 sentita la Conferenza Stato-regioni e province autonome di Trento e Bolzano; sostituire, nella normativa vigente, la dizione «Ruolo unico della dirigenza» con la dizione «Dotazione organica complessiva dei dirigenti del ruolo unico delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo»; prevedere che l'albo sia realizzato attraverso l'interconnessione degli albi di ciascuna amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, consentendo a ciascuna amministrazione di accedere alle informazioni dell'albo curato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica»;
   a-ter) con riferimento alle modalità d'attuazione del comma a-bis):
    1) in fase di prima applicazione, in considerazione dell'articolazione dell'albo in un'unica fascia, prevedere che i dirigenti della seconda fascia transitino nei livelli superiori, previa valutazione comparativa, effettuata per coloro che abbiano coperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti, in base ai particolari ordinamenti di cui all'articolo 19, comma 14, del decreto legislativo n. 165 del 2001, per un periodo pari almeno a tre anni senza essere incorsi nelle misure previste dall'articolo 21 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, per le ipotesi di responsabilità dirigenziale;
    2) al fine di rendere conoscibili le risorse dirigenziali esistenti nel settore pubblico e promuovere la mobilità e l'interscambio professionale dei dirigenti fra amministrazioni statali, centrali e locali, altri soggetti pubblici, organismi ed enti internazionali e dell'Unione europea, far confluire nella banca dati informatica, di cui alla lettera a) interamente disponibile sul Web della Presidenza del Consiglio dei Ministri, i dati relativi a eventuali specificità tecniche, oltre che curriculari e professionali di ciascun dirigente iscritto all'albo di cui al numero 1), del presente comma, ivi comprese le valutazioni delle prestazioni effettuate ai sensi della presente legge; agli stessi fini, garantire che siano accertate, su richiesta dei dirigenti, e in funzione dello sviluppo professionale e formativo, le loro attitudini personali e professionali e le competenze da essi acquisite;
    3) prevedere che in ogni amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sia istituito il ruolo dei dirigenti, che si articola in unica fascia, in corrispondenza a quelle dell'albo di cui al numero 1; nell'ambito del ruolo unico definire apposite sezioni, in modo da garantire l'eventuale specificità tecnica; effettuare l'inserimento dei dirigenti nel ruolo al momento della prima attribuzione di un incarico presso l'amministrazione, in cui permanere fino all'eventuale conferimento di incarico da parte di altra amministrazione, a seguito del quale essi transitano nel ruolo di quest'ultima;
    4) garantire che i dirigenti che abbiano superato i concorsi di cui alla lettera b) del presente comma, banditi, per i diversi profili professionali dirigenziali, dalle amministrazioni interessate, abbiano accesso all'albo dei dirigenti di cui al numero 1), rispettando l'ordine di graduatoria;
   a-quater) assicurare la mobilità dei dirigenti iscritti all'albo di cui al numero 1), comma a-ter) nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nei limiti dei posti ivi disponibili; attuare il passaggio del dirigente dal ruolo dell'amministrazione di appartenenza a quello dell'amministrazione che gli conferisce un nuovo incarico previo consenso della prima, laddove sia in atto un incarico di funzione dirigenziale presso di essa; adottare i relativi provvedimenti, su domanda dell'interessato e previo parere motivato dell'amministrazione di provenienza e quella di destinazione, con determinazione dirigenziale, al solo fine di accertare la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge e dalla contrattazione collettiva, prescindendo dal parere delle amministrazioni qualora questo non sia espresso entro 45 giorni dalla richiesta dell'interessato; prevedere che contratti o accordi collettivi nazionali disciplinino, secondo il criterio della continuità dei rapporti e privilegiando la libera scelta del dirigente, gli effetti connessi ai trasferimenti ed alla mobilità in generale in ordine al mantenimento del rapporto assicurativo con l'ente di previdenza, al trattamento di fine rapporto ed allo stato giuridico, secondo il criterio della continuità dei rapporti e privilegiando la libera scelta del dirigente, gli effetti connessi ai trasferimenti e alla mobilità dirigenziale;.
9. 171. Lombardi, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Dall'Osso, Chimienti, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Pesco.

  Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis)
riforma dell'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN) prevedendo la creazione di due sezioni interne delle quali una con competenze in materia di contratti e l'altra con competenze sulle valutazioni dei dirigenti; il mantenimento dei criteri di nomina secondo normativa vigente; l'aumento del numero dei componenti per consentire il funzionamento separato delle due sezioni; la previsione di parere rinforzato delle competenti commissioni di Camera e Senato, con maggioranza assoluta sulle nomine dei componenti e del presidente e sulla revoca o conferma dei dirigenti.
9. 194. Lupi, Dorina Bianchi, D'Alia.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).
9. 34. Brunetta, Centemero.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: la Presidenza del Consiglio dei ministri con le seguenti: il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.
9. 222. Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: università statali, inserire le seguenti: e non statali di natura pubblica.
*9. 2. D'Alia.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: università statali, inserire le seguenti: e non statali di natura pubblica.
*9. 598. Dorina Bianchi, D'Alia.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere le seguenti parole:, degli enti pubblici di ricerca e delle agenzie governative istituite ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
9. 336. Roberta Agostini, Miccoli, D'Attorre.

  All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, lettera b), numero 1, sopprimere le parole «degli Enti Pubblici di Ricerca», e dopo le parole «ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300» aggiungere le seguenti: «garantendo le specificità ordinamentali presenti nella legislazione vigente, nonché gli istituti contrattuali normativi ed economici delle aree dirigenziali che confluiscono nel ruolo unico»;
   b) al comma 1, lettera b), numero 2, sopprimere le parole da: «e della dirigenza amministrativa» fino a: «del Servizio Sanitario Nazionale»;
   c) al comma 1, lettera c), numeri 1 e 2 dopo la parola: «funzionario», aggiungere le seguenti: «come specificato nei CCNL di riferimento»;
   d) al comma 1, lettera c), numero 3, le parole: «con eventuale trasformazione della natura giuridica, con il coinvolgimento di istituzioni nazionali ed internazionali di riconosciuto prestigio» sono soppresse;
   e) al comma 1, lettera f), settimo periodo dopo la parola: «assegnazione» aggiungere la seguente: «motivata»;
   f) al comma 1, lettera f), ottavo periodo, dopo le parole: «sulla decadenza in caso di riorganizzazione delle amministrazioni», aggiungere le seguenti: «rimanendo ferme le garanzie previste dai ccnl delle aree di riferimento»;
   g) al comma 1, lettera f), ultimo periodo, dopo le parole: «articolo 19», aggiungere le seguenti: «comma 5-bis e», ed alla fine del periodo aggiungere le seguenti parole: «, nonché prevedendo, stessi limiti di durata dei dirigenti di ruolo senza possibilità di rinnovo»;
   h) al comma 1, lettera h), al primo periodo premettere le seguenti parole: «fermo restando il diritto del dirigente a ricevere un incarico»; e sostituire le parole: «ai dirigenti privi di incarico», con le seguenti: «ai dirigenti che non abbiano avuto incarico con provvedimento motivato a seguito di bandi utili per un periodo di 2 anni»;.
9. 492. Quaranta, Scotto, Costantino, Airaudo, Placido.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), apportare le seguenti modificazioni:
   1) dopo le parole: «degli enti pubblici di ricerca» inserire le seguenti: «, delle scuole statali di ogni ordine e grado,»;
   2) sopprimere le seguenti parole: «esclusione dai suddetti ruoli unici della dirigenza scolastica, con salvezza della disciplina speciale in materia di reclutamento e inquadramento della stessa;».
9. 175. Centemero.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), apportare le seguenti modificazioni:
   1) dopo le parole: «degli enti pubblici di ricerca» inserire le seguenti: «, delle scuole statali di ogni ordine e grado,»;
   2) sostituire le parole: «esclusione dai suddetti ruoli unici della dirigenza scolastica con salvezza della disciplina speciale in materia di reclutamento e inquadramento della stessa» con le seguenti: «per la dirigenza scolastica salvezza della disciplina in materia di reclutamento e inquadramento della stessa».
9. 172. Centemero.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: degli enti pubblici di ricerca inserire le seguenti:, delle scuole statali di ogni ordine e grado,.
9. 174. Centemero.

  Al comma 1, lettera b), punto 1, dopo le parole: degli enti pubblici di ricerca aggiungere le seguenti: della scuola.
9. 420. Romanini, Maestri.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: degli enti pubblici di ricerca, aggiungere le seguenti: tenuto conto della loro specificità.
9. 337. Roberta Agostini, Miccoli, D'Attorre.

Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: enti pubblici di ricerca inserire le seguenti:, comprendendo i primi ricercatori e i dirigenti di ricerca,.
9. 544. Lombardi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera b), punto 1) dopo le parole: ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 aggiungere le seguenti: garantendo le specificità ordinamentali presenti nella legislazione vigente, nonché gli istituti contrattuali normativi ed economici delle aree dirigenziali che confluiscono nel ruolo unico.
9. 376. Miccoli, Martelli, Roberta Agostini, Albanella, Di Salvo, Baruffi, Gnecchi, Giorgio Piccolo, Gribaudo, Boccuzzi, Maestri, Fabbri, Incerti, Laforgia, Casellato.

  Al comma 1, lettera b), numero 1) dopo le parole: del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; aggiungere le seguenti: I dirigenti sono inseriti nel ruolo al momento della prima attribuzione di un incarico presso l'amministrazione, e vi permangono fino all'eventuale conferimento di incarico da parte di altra amministrazione, a seguito del quale essi transitano nel ruolo di quest'ultima.
9. 83. Ciprini, Lombardi, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Tripiedi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Pesco.

  Al comma 1, lettera b), numero 1, sostituire le parole da: eventuale confluenza fino a: carriera diplomatica; con le seguenti: dal ruolo unico sono escluse tutte le carriere ad ordinamento speciale individuate dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;.
9. 546. Lombardi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere le parole:, ad esclusione della carriera diplomatica.
9. 339. Mucci.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), apportare le seguenti modifiche:
   1) sostituire la parola «esclusione» con «inclusione»;
   2) dopo le parole: «in materia di reclutamento» sopprimere le seguenti: «e inquadramento».
9. 61. Centemero.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire la parola: esclusione con la seguente: inclusione.
9. 209. Carocci, Rocchi.

  Al comma 1, lettera b), punto 1 dopo le parole: ad esclusione della carriera diplomatica inserire le seguenti: e della carriera prefettizia.
*9. 120. Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera b), punto 1 dopo le parole: ad esclusione della carriera diplomatica inserire le seguenti: e della carriera prefettizia.
*9. 332. Piccione.

  Al comma 1, lettera b), punto 1 dopo le parole: ad esclusione della carriera diplomatica inserire le seguenti: e della carriera prefettizia.
*9. 389. Fiano.

  Al comma 1, lettera b), punto 1 dopo le parole: ad esclusione della carriera diplomatica inserire le seguenti: e della carriera prefettizia.
*9. 594. D'Alia.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: eliminazione della distinzione in due fasce con le seguenti: eliminazione della distinzione giuridica in due fasce.
**9. 596. Dorina Bianchi, D'Alia.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: eliminazione della distinzione in due fasce con le seguenti: eliminazione della distinzione giuridica in due fasce.
**9. 94. Lombardi, Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Tripiedi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Pesco.

  Al comma 1, lettera b) numero 1) dopo le parole: eliminazione della distinzione in due fasce, aggiungere le seguenti: abrogazioni di albi speciali per la dirigenza degli enti pubblici non economici.
9. 459. Gigli.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: introduzione dei ruoli unici anche per la dirigenza delle autorità indipendenti nel rispetto della loro piena autonomia, con le seguenti: introduzione di un ruolo unico separato per la dirigenza delle autorità indipendenti nel rispetto delle specificità professionali di ciascun organismo e della loro autonomia.
9. 549. Lombardi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: in sede di prima applicazione, confluenza nei suddetti ruoli dei dirigenti di ruolo delle stesse amministrazioni, inserire le seguenti: e, ferma restando la salvaguardia del trattamento economico in godimento, previsione che gli incarichi di livello dirigenziale generale siano prioritariamente conferiti a dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli delle Pubbliche Amministrazioni che abbiano esercitato, senza valutazioni negative, incarichi di direzione di uffici di medesimo livello;.
*9. 4. Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: in sede di prima applicazione, confluenza nei suddetti ruoli dei dirigenti di ruolo delle stesse amministrazioni, inserire le seguenti: e, ferma restando la salvaguardia del trattamento economico in godimento, previsione che gli incarichi di livello dirigenziale generale siano prioritariamente conferiti a dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli delle Pubbliche Amministrazioni che abbiano esercitato, senza valutazioni negative, incarichi di direzione di uffici di medesimo livello;.
*9. 428. Centemero.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: in sede di prima applicazione, confluenza nei suddetti ruoli dei dirigenti di ruolo delle stesse amministrazioni, inserire le seguenti: e, ferma restando la salvaguardia del trattamento economico in godimento, previsione che gli incarichi di livello dirigenziale generale siano prioritariamente conferiti a dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli delle Pubbliche Amministrazioni che abbiano esercitato, senza valutazioni negative, incarichi di direzione di uffici di medesimo livello;.
*9. 392. Rampelli.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere le seguenti parole: esclusione dai suddetti ruoli unici della dirigenza scolastica, con salvezza della disciplina speciale in materia di reclutamento e inquadramento della stessa.
**9. 341. Vargiu.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere le seguenti parole: esclusione dai suddetti ruoli unici della dirigenza scolastica, con salvezza della disciplina speciale in materia di reclutamento e inquadramento della stessa.
**9. 177. Centemero.

  Al comma 1, lettera b), numero 1, sostituire le parole: esclusione dai suddetti ruoli unici della dirigenza scolastica, con le seguenti: inclusione nei suddetti ruoli unici della dirigenza pubblica.
9. 64. Centemero.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: esclusione dai suddetti ruoli unici della dirigenza scolastica con le seguenti: per la dirigenza scolastica, eventuale equiparazione retributiva stabilita in sede di contrattazione.
9. 195. Centemero.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere la parola: speciale.
9. 176. Centemero.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: inquadramento della stessa; inserire le seguenti:, nonché della dirigenza della giustizia amministrativa, in ragione della specificità delle attribuzioni della medesima, nell'ambito di organizzazione giudiziaria con funzioni consultive e giurisdizionali,.
9. 593. Lauricella, Lattuca.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere le parole da: istituzione presso il Dipartimento della Funzione pubblica a: finanza pubblica.
*9. 223. Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere le parole da: istituzione presso il Dipartimento della Funzione pubblica a: finanza pubblica.
*9. 344. Mucci.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire dalle parole: istituzione, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio fino alle parole: senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica con le seguenti: attribuzione al Comitato dei garanti di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativamente ai dirigenti statali, delle funzioni di verifica del rispetto dei criteri di conferimento degli incarichi, nonché dell'effettiva adozione e del concreto utilizzo dei sistemi di valutazione al fine del conferimento degli incarichi.
9. 345. Mucci.

  Al comma 1, lettera b), numero 1) dopo le parole: istituzione, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, inserire le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
9. 591. Invernizzi.

  Al comma 1, lettera b), numero 1) sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: istituzione, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, di una Commissione per la dirigenza statale sono aggiunte le seguenti: con il compito di coordinamento del controllo di gestione e valutazione del personale dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, e dopo la parola: componenti, sono aggiunte le seguenti parole: individuati attraverso un avviso pubblico, inseriti in un elenco composto da una rosa di non meno di quindici persone, di cui almeno un terzo interni all'amministrazione, e la maggioranza costituita da esterni, anche stranieri, purché di elevata qualificazione professionale nelle discipline economiche, giuridiche, sociologiche, statistiche e tecniche, nonché esperti nei settori dell'organizzazione amministrativa e del lavoro pubblico, sorteggiati da un apposito comitato di selezione, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri: prevedere che la Commissione rimanga in carica tre anni, rinnovando il mandato dei membri della Commissione medesima una sola volta; prevedere che la Commissione fornisca valutazione comparativa dei dirigenti, per rassegnazione di relativi incarichi; prevedere la determinazione delle procedure, metodologie e dei tempi operativi, ai fini della valutazione periodica dei dirigenti; prevedere che la commissione offra anche supporto e consulenza alle amministrazioni dello Stato per l'organizzazione e il funzionamento, per la ridefinizione della pianta organica del personale dipendente, e le relative modalità e procedure di copertura dei posti, anche mediante il ricorso alle procedure di mobilità previste dalla normativa vigente; prevedere che la Commissione possa formulare, anche a richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri, valutazioni specifiche di politiche pubbliche o programmi operativi plurisettoriali; prevedere la presentazione annuale al Presidente del Consiglio dei Ministri relativamente al controllo di gestione e valutazione dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato;
   b) le parole da: selezionati fino alla fine del numero della presente lettera, sono abrogate.
   c) al relativo onere, corrispondente a una spesa massima di 10 milioni di euro si provvede, nell'ambito della prossima sessione di bilancio, mediante corrispondente riduzione, per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
9. 92. Ciprini, Lombardi, Cominardi, Tripiedi, Dall'Osso, Chimienti, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Pesco.

  Al comma 1, lettera b), numero 1) dopo le parole: Commissione per dirigenza statale aggiungere le seguenti:, i cui componenti siano, per almeno un terzo arrotondato all'unità superiore, appartenenti al genere meno rappresentato,.
9. 255. Martelli, Miccoli, Albanella, Di Salvo, Baruffi, Gnecchi, Giorgio Piccolo, Gribaudo, Boccuzzi, Maestri.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole da: sono selezionati con modalità, a: merito e incompatibilità con le seguenti:
estratti a sorte all'interno di uno specifico elenco costituito da professori ordinari, magistrati in pensione o in congedo appartenenti alle magistrature superiori, assicurando la turnazione biennale e il requisito dell'incompatibilità.
9. 226. Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera b), numero 1, dopo le parole: i cui componenti inserire le seguenti: di cui un terzo eletti tra i dirigenti statali.
9. 490. Costantino, Quaranta, Scotto.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: i cui componenti sono, inserire le seguenti: per la metà eletti dai dirigenti del ruolo e per la restante metà, e dopo le parole: cariche politiche e sindacali, sono inserite le parole: all'atto dell'assunzione dell'incarico.
*9. 6. Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: i cui componenti sono, inserire le seguenti: per la metà eletti dai dirigenti del ruolo e per la restante metà, e dopo le parole: cariche politiche e sindacali, sono inserite le parole: all'atto dell'assunzione dell'incarico.
*9. 407. Rampelli.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: sono selezionati, inserire le seguenti: previo parere favorevole dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione.
9. 225. Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: sono selezionati, inserire le seguenti: previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti per materia,.
9. 224. Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: i cui componenti sono selezionati con modalità tali da, inserire le parole: composta da un massimo di 7 persone nominate dal Governo e confermate a maggioranza qualificata dalle Commissioni parlamentari competenti.
9. 259. Ferrari.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: con modalità tali da assicurarne l'indipendenza aggiungere le seguenti: poiché scelti tra esperti di elevata professionalità, anche estranei all'amministrazione, con comprovate competenze in Italia e all'estero, sia nel settore pubblico che in quello privato, di notoria indipendenza e comprovata esperienza in materia di management e misurazione della performance, nonché di gestione per la migliore valutazione del personale.
9. 283. Mucci.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole da: con scadenze differenziate a: sindacali con le seguenti: e tramite sorteggio da un elenco aperto costituito previo esperimento di procedura ad evidenza pubblica, sulla base di requisiti culturali, professionali e di merito e incompatibilità con cariche politiche e sindacali oltre che con qualsiasi incompatibilità riconducibile alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al suoi decreti delegati;.
9. 524. Baroni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nuti, Nesci.

  Al comma 1, lettera b), numero 1, sostituire la parola: merito con la seguente: competenza.
*9. 465. Fauttilli, Gigli.

  Al comma 1, lettera b), numero 1, sostituire la parola: merito con la seguente: competenza.
*9. 261. Ferrari.

  Al comma 1, lettera b), numero 1, sostituire la parola: merito con la seguente: competenza.
*9. 359. Martelli, Miccoli, Albanella, Di Salvo, Baruffi, Gnecchi, Giorgio Piccolo, Gribaudo, Boccuzzi, Maestri, Fabbri, Incerti, Laforgia, Casellato.

  Al comma 1, lettera b), numero 1, sostituire le parole: e incompatibilità con cariche politiche e sindacali con le seguenti: e incompatibilità con cariche elettive, politiche e sindacali nei precedenti cinque anni.
9. 612. Grillo, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: e incompatibilità con cariche politiche e sindacali aggiungere le seguenti:, i curriculum dei componenti della Commissione per la dirigenza statale sono pubblicati sul sito del Dipartimento della funzione pubblica – Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9. 613. Silvia Giordano, Baroni, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: verifica del rispetto dei criteri di conferimento aggiungere le seguenti: e di mancata conferma.
9. 466. Fauttilli, Gigli.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: ivi compresa la verifica del rispetto dei criteri di conferimento degli incarichi, sopprimere le parole: nonché dell'effettiva adozione.
9. 263. Ferrari.

  Al comma 1, lettera b), numero 1, dopo le parole: previsione delle funzioni della Commissione, ivi compresa la verifica del rispetto dei criteri di conferimento inserire le seguenti: e di mancata conferma.
*9. 262. Ferrari.

  Al comma 1, lettera b), numero 1, dopo le parole: previsione delle funzioni della Commissione, ivi compresa la verifica del rispetto dei criteri di conferimento inserire le seguenti: e di mancata conferma.
*9. 360. Martelli, Miccoli, Roberta Agostini, Albanella, Di Salvo, Baruffi, Gnecchi, Giorgio Piccolo, Gribaudo, Boccuzzi, Maestri, Fabbri, Incerti, Laforgia, Casellato.

  Al comma 1, lettera b), numero 1) sostituire le parole: dei sistemi di valutazione al fine del conferimento e della revoca degli incarichi con le seguenti: di sistemi di valutazione che rispecchino i principi di cui alla successiva lettera i) al fine del conferimento e della revoca degli incarichi; disciplina dei poteri della Commissione e degli effetti dei suoi provvedimenti sugli organi vigilati sui loro atti;
9. 130. Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera b), numero 1, sostituire le parole: nonché dell'effettiva adozione e del concreto utilizzo dei sistemi di valutazione al fine del conferimento e della revoca degli incarichi con le seguenti: e attribuzione di poteri sanzionatori agli organismi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009.
9. 552. Lombardi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera b) numero 1, sopprimere l'ultimo periodo.
*9. 481. Costantino, Quaranta, Scotto.

  Al comma 1, lettera b) numero 1, sopprimere l'ultimo periodo.
*9. 227. Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere le seguenti parole: senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  Conseguentemente sopprimere, ovunque ricorrano nel testo, le parole: senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e: senza maggiori oneri per la finanza pubblica e: senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
9. 356. Monchiero.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).
9. 35. Brunetta, Centemero.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), sopprimere le parole da: attribuzione della gestione fino alle parole: della presente lettera sono soppresse.
*9. 228. Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), sopprimere le parole da: attribuzione della gestione fino alle parole: della presente lettera sono soppresse.
*9. 346. Mucci.

  All'articolo 9, comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole: sulla base dei medesimi criteri di cui al numero 1 con le seguenti: con modalità tali da assicurarne l'indipendenza, poiché scelti tra esperti di elevata professionalità, anche estranei all'amministrazione, con comprovate competenze in Italia e all'estero, sia nel settore pubblico che in quello privato, di notoria indipendenza e comprovata esperienza in materia di management e misurazione della performance, nonché di gestione per la migliore valutazione del personale.
9. 296. Mucci.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), dopo le parole: sulla base dei medesimi criteri aggiungere le seguenti: quanto alle funzioni e alla composizione.
9. 554. Lombardi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera b), numero 2) sostituire le parole da: della dirigenza amministrativa fino alla fine del numero 2 con le seguenti: della dirigenza amministrativa del Servizio sanitario nazionale, esclusione dallo stesso della dirigenza medica e della dirigenza tecnica sanitaria del Servizio sanitario nazionale, la definizione del cui nuovo stato giuridico è rinviata ad apposita normativa, coerente con i principi dettati in proposito dal patto per la salute 2014.
9. 63. Centemero.

  Al comma 1, lettera b), numero 2 dopo le parole: dirigenza amministrativa, professionale tecnica aggiungere le parole: di ruolo.
9. 150. Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera b), numero 2, dopo le parole: del Servizio sanitario nazionale aggiungere le seguenti:, nonché degli ingegneri già di ruolo in strutture del Servizio Sanitario Nazionale.

  Conseguentemente all'articolo 9, comma 1, lettera c), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
   «2-bis. con riferimento alla dirigenza sanitaria: possibilità di accesso alla dirigenza del ruolo sanitario per gli ingegneri, iscritti al relativo Ordine professionale ed in possesso di Diploma di specializzazione, previo concorso pubblico per titoli ed esami; possibilità di accesso alla dirigenza del ruolo sanitario per gli Ingegneri, già di ruolo in strutture del SSN, in servizio da almeno cinque anni con qualifica dirigenziale.»
*9. 342. Vargiu.

  Al comma 1, lettera b), numero 2, dopo le parole: del Servizio sanitario nazionale aggiungere le seguenti:, nonché degli ingegneri già di ruolo in strutture del Servizio Sanitario Nazionale.

  Conseguentemente all'articolo 9, comma 1, lettera c), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
   «2-bis. con riferimento alla dirigenza sanitaria: possibilità di accesso alla dirigenza del ruolo sanitario per gli ingegneri, iscritti al relativo Ordine professionale ed in possesso di Diploma di specializzazione, previo concorso pubblico per titoli ed esami; possibilità di accesso alla dirigenza del ruolo sanitario per gli Ingegneri, già di ruolo in strutture del SSN, in servizio da almeno cinque anni con qualifica dirigenziale.»
*9. 88. Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera b), numero 2, dopo le parole: del Servizio sanitario nazionale aggiungere le seguenti:, nonché degli ingegneri clinici e biomedici già di ruolo in strutture del Servizio Sanitario Nazionale.

  Conseguentemente all'articolo 9, comma 1, lettera c), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
   2-bis. Con riferimento alla dirigenza sanitaria: possibilità di accesso alla dirigenza del ruolo sanitario per gli ingegneri clinici e biomedici, iscritti al relativo Ordine professionale ed in possesso di Diploma di specializzazione, previo concorso pubblico per titoli ed esami; possibilità di accesso alla dirigenza del ruolo sanitario per gli Ingegneri Clinici e Biomedici, già di ruolo in strutture del SSN, in servizio da almeno cinque anni con qualifica dirigenziale.
9. 343. Vargiu.

  Al comma 1, lettera b), numero 2, dopo le parole: del Servizio sanitario nazionale aggiungere le seguenti:, nonché degli ingegneri clinici e biomedici, operanti nei SSN, afferenti nelle funzioni aziendali deputate al governo del patrimonio tecnologico biomedicale (ingegneria clinica, bioingegneria, ingegneria medica), già di ruolo in strutture del Servizio Sanitario Nazionale.

  Conseguentemente all'articolo 9, comma 1, lettera c), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
   2-bis. Con riferimento alla dirigenza sanitaria: possibilità di accesso alla dirigenza del ruolo sanitario per gli ingegneri clinici e biomedici, iscritti al relativo Ordine professionale ed in possesso di Diploma di specializzazione, previo concorso pubblico per titoli ed esami; possibilità di accesso alla dirigenza del ruolo sanitario per gli Ingegneri Clinici e Biomedici, operanti nel SSN, afferenti nelle funzioni aziendali deputate al governo del patrimonio tecnologico biomedicale (ingegneria clinica, bioingegneria, ingegneria medica), già di ruolo in strutture del SSN, in servizio da almeno cinque anni con qualifica dirigenziale.
9. 89. Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera b), numero 2, dopo le parole: Servizio sanitario nazionale, è aggiunto il seguente periodo: All'articolo 5 del decreto-legge del 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 12-bis è aggiunto il seguente:
  «12-ter. le liste speciali già costituite ai sensi del comma 12 sono trasformate in liste speciali ad esaurimento, nelle quali vengono confermati i medici inseriti nelle suddette liste alla data di entrata in vigore della presente legge, e che risultavano già iscritti nelle liste alla data del 31 dicembre 2007.»
9. 506. Vargiu.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), inserire in fine le seguenti parole: nonché degli ingegneri clinici e biomedici, operanti nel SSN, afferenti nelle funzioni aziendali deputate al governo del patrimonio tecnologico biomedicale.
9. 340. Vargiu.

  Al comma 1, lettera b), numero 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, nonché degli ingegneri clinici e Biomedici, operanti nel SSN, afferenti nelle funzioni aziendali deputate al governo del patrimonio tecnologico biomedicale (ingegneria clinica, bioingegneria, ingegneria medica).
9. 90. Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), aggiungere in fine le seguenti parole: Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano adeguano i propri statuti ai fini dell'attuazione della presente lettera.
9. 547. Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 3).
9. 36. Brunetta, Centemero.

  Al comma 1, lettera b) apportare le seguenti modificazioni:
   1) sostituire il numero 3) con il seguente:
   3) dei dirigenti degli enti locali: istituzione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di un ruolo unico dei dirigenti degli enti locali; in sede di prima applicazione, confluenza nel suddetto ruolo dei dirigenti di ruolo negli enti locali; attribuzione della gestione del ruolo unico a una Commissione per la dirigenza locale, sulla base dei medesimi criteri di cui al numero 1) della presente lettera; articolazione del ruolo unico dei dirigenti locali per aree professionali; attribuzione alla dirigenza, di cui al presente articolo, dei compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa; obbligo per gli enti locali di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; facoltà di nominare come dirigente apicale un direttore generale di cui all'articolo 108 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i Comuni capoluogo di provincia, per i Comuni con più di 60.000 abitanti, per le Città metropolitane e per le province, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale; previsione, per i Comuni di minori dimensioni demografiche, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata, coerentemente con le previsioni di cui all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni;
   2) Conseguentemente al numero 4) sopprimere le parole: attribuzione alla dirigenza, di cui al presente articolo, dei compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa; e le parole: fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, obbligo per gli enti locali di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; previsione, per i comuni di minori dimensioni demografiche, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata, coerentemente con le previsioni di cui all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni;.
*9. 21. Centemero.

  Al comma 1, lettera b) apportare le seguenti modificazioni:
   1) sostituire il numero 3) con il seguente:
   3) dei dirigenti degli enti locali: istituzione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di un ruolo unico dei dirigenti degli enti locali; in sede di prima applicazione, confluenza nel suddetto ruolo dei dirigenti di ruolo negli enti locali; attribuzione della gestione del ruolo unico a una Commissione per la dirigenza locale, sulla base dei medesimi criteri di cui al numero 1) della presente lettera; articolazione del ruolo unico dei dirigenti locali per aree professionali; attribuzione alla dirigenza, di cui al presente articolo, dei compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa; obbligo per gli enti locali di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; facoltà di nominare come dirigente apicale un direttore generale di cui all'articolo 108 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i Comuni capoluogo di provincia, per i Comuni con più di 60.000 abitanti, per le Città metropolitane e per le province, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale; previsione, per i Comuni di minori dimensioni demografiche, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata, coerentemente con le previsioni di cui all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni;
   2) Conseguentemente al numero 4) sopprimere le parole: attribuzione alla dirigenza, di cui al presente articolo, dei compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa; e le parole: fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, obbligo per gli enti locali di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; previsione, per i comuni di minori dimensioni demografiche, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata, coerentemente con le previsioni di cui all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni;.
*9. 272. Gasparini.

  Al comma 1, lettera b) apportare le seguenti modificazioni:
   1) sostituire il numero 3) con il seguente:
   3) dei dirigenti degli enti locali: istituzione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di un ruolo unico dei dirigenti degli enti locali; in sede di prima applicazione, confluenza nel suddetto ruolo dei dirigenti di ruolo negli enti locali; attribuzione della gestione del ruolo unico a una Commissione per la dirigenza locale, sulla base dei medesimi criteri di cui al numero 1) della presente lettera; articolazione del ruolo unico dei dirigenti locali per aree professionali; attribuzione alla dirigenza, di cui al presente articolo, dei compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa; obbligo per gli enti locali di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; facoltà di nominare come dirigente apicale un direttore generale di cui all'articolo 108 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i Comuni capoluogo di provincia, per i Comuni con più di 60.000 abitanti, per le Città metropolitane e per le province, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale; previsione, per i Comuni di minori dimensioni demografiche, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata, coerentemente con le previsioni di cui all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni;
   2) Conseguentemente al numero 4) sopprimere le parole: attribuzione alla dirigenza, di cui al presente articolo, dei compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa; e le parole: fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, obbligo per gli enti locali di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; previsione, per i comuni di minori dimensioni demografiche, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata, coerentemente con le previsioni di cui all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni;.
*9. 497. Quaranta, Costantino, Scotto.

  Al comma 1, lettera b) sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al numero 3) dopo le parole: in sede di prima applicazione, confluenza nel suddetto ruolo dei dirigenti di ruolo negli enti locali; inserire le seguenti: previsione, nell'ambito del ruolo, della sezione per la professionalità speciale del dirigente apicale;
   b) al numero 4) dopo le parole: abolizione della figura, sostituire le parole: attribuzione alla dirigenza, di cui al presente articolo, con le seguenti: attribuzione ai dirigenti inseriti nella sezione per la professionalità speciale del dirigente apicale di cui al numero 3,;
   c) al numero 4) dopo le parole: nelle fasce professionali A e B, sostituire le parole: nel ruolo unico dei dirigenti degli enti locali di cui al numero 3) con le seguenti: nella sezione per la professionalità speciale del dirigente apicale di cui al numero 3;
   d) al numero 4) eliminare le seguenti parole: fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di contenimento della spesa di personale, specifica disciplina per coloro che sono iscritti nelle predette fasce professionali e sono privi di incarico alla data di entrata in vigore del decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui al presente articolo;
   e) al numero 5) sostituire le parole: specifica disciplina che contempli la confluenza nel suddetto ruolo unico dopo due anni di esercizio effettivo, anche come funzionario di funzioni segretariali o equivalenti per coloro che sono iscritti al predetto albo, nella fascia professionale C, e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge con le seguenti: previsione della confluenza nel suddetto ruolo unico, dopo due anni, dei segretari che sono iscritti al predetto albo nella fascia professionale C, e specifica disciplina per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge;
   f) al numero 6) sostituire le parole: in sede di prima applicazione e per un periodo non superiore a tre anni con le seguenti: in sede di prima applicazione e per un periodo di cinque anni;
   g) al numero 7) dopo le parole: già iscritti nel predetto albo eliminare le parole: e confluiti nel ruolo di cui al numero 3),.
9. 71. Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo le parole: di ruolo negli enti locali, inserire le seguenti: previsione, nell'ambito del ruolo, di un ambito speciale per la dirigenza apicale locale;

  Conseguentemente al comma 1, lettera b), numero 4) sostituire le parole da: privi di incarico alla data di entrata in vigore del decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui al presente articolo al termine del numero con le seguenti: specifica disciplina che contempli la confluenza nella sezione speciale di cui al numero 3) del ruolo unico, con inquadramento dirigenziale dopo due anni di esercizio effettivo, anche come funzionario, di funzioni segretariali o equivalenti per coloro che sono iscritti al predetto albo, nella fascia professionale C e per i vincitori ammessi al corso di formazione per l'accesso in carriera già avviato alla data di entrata in vigore della presente legge; specifica disciplina che subordini l'ingresso nella suddetta sezione speciale, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, obbligo per gli enti locali di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa, attingendo esclusivamente dal ruolo unico di cui al numero 3), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; previsione, per i comuni di minori dimensioni demografiche, dell'obbligo della facoltà di gestire la funzione di direzione apicale in via associata, coerentemente con le previsioni di cui all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche ed integrazioni; ridefinizione delle soglie demografiche delle fasce in numero non superiore a tre ai fini dell'attribuzione di incarichi di dirigenza apicale; in sede di prima applicazione e per un periodo non superiore a 5 anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui al presente articolo, obbligo per gli enti locali i Comuni di conferire l'incarico di direzione apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa ai predetti soggetti già iscritti nel suddetto albo e confluiti nel ruolo di cui al numero 3) nonché ai vincitori della procedura concorsuale di ammissione al corso di formazione per l'accesso in carriera, già bandite all'entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;.
9. 242. Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo le parole: di ruolo negli enti locali, inserire le seguenti: previsione, nell'ambito del ruolo, di un ambito speciale per la dirigenza apicale locale;.
*9. 617. Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo le parole: di ruolo negli enti locali, inserire le seguenti: previsione, nell'ambito del ruolo, di un ambito speciale per la dirigenza apicale locale;.
*9. 85. Palmieri.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo le parole: di ruolo negli enti locali, inserire le seguenti: previsione, nell'ambito del ruolo, di un ambito speciale per la dirigenza apicale locale;.
*9. 517. Bossa.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), sopprimere le parole da: attribuzione della gestione fino a: della presente lettera.
**9. 230. Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), sopprimere le parole da: attribuzione della gestione fino a della presente lettera.
**9. 347. Mucci.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire le parole: attribuzione della gestione del ruolo unico a una Commissione per la dirigenza locale, sulla base dei medesimi criteri di cui al numero 1) della presente lettera con le seguenti: istituzione di una Commissione per la dirigenza locale, sulla base dei criteri di cui al numero 1) della presente lettera, previa intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, e affidamento alla stessa delle funzioni di indirizzo e vigilanza sulla gestione del ruolo dei dirigenti degli enti locali.
9. 589. Invernizzi.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo le parole: attribuzione della gestione del ruolo unico a una Commissione per la dirigenza locale; inserire le seguenti: istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e a cui partecipano i rappresentanti degli enti locali.
9. 587. Invernizzi.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire le parole: sulla base dei medesimi criteri di cui al punto 1 con le seguenti: con modalità tali da assicurarne l'indipendenza, poiché scelti tra esperti di elevata professionalità, anche estranei all'amministrazione, con comprovate competenze in Italia e all'estero, sia nel settore pubblico che in quello privato, di notoria indipendenza e comprovata esperienza in materia di management e misurazione della performance, nonché di gestione per la migliore valutazione del personale.
9. 295. Mucci.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), sopprimere le parole da: mantenimento fino a: n. 191.
9. 231. Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire le parole da: mantenimento fino alla fine del periodo con le seguenti: previsione che gli enti locali stabiliscano, tra le norme generali dell'organizzazione dell'ente, una figura di direzione apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico e di coordinamento dell'attività amministrativa, definendone le attribuzioni e le modalità di conferimento dell'incarico e previsione della possibilità per i comuni capoluogo di provincia, le città metropolitane e le province, di conferire l'incarico di direzione apicale anche al di fuori del ruolo unico, previa valutazione dei requisiti di comprovata professionalità ed esperienza da parte della Commissione per la dirigenza locale.
9. 586. Invernizzi.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso di superamento dei rapporti medi dipendenti popolazione validi per gli enti in condizioni di dissesto, approvati con decreto del Ministero dell'interno a cadenza triennale ai sensi dell'articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti locali non possono procedere a nuove assunzioni e provvedono ad attivare le procedure di mobilità obbligatoria verso altre amministrazioni pubbliche mediante passaggio diretto di dipendenti ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal decreto-legge 24 giugno n. 90 convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114. Non è richiesto l'assenso dell'ente di appartenenza, che dispone il trasferimento entro due mesi dalla richiesta della amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini di preavviso ed a condizione che la amministrazione di destinazione, abbia una percentuale di posti vacanti superiore alla amministrazione di appartenenza.
9. 584. Invernizzi.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: All'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 prima dell'ultimo capoverso dopo le parole: «della legge 7 aprile 2014, n. 56.» viene inserito il seguente nuovo capoverso: «Ai comuni è consentito procedere ad assunzioni a tempo indeterminato di personale, nel limite del 30 per cento delle risorse disponibili per l'anno in corso, per i profili professionali non presenti tra il personale soprannumerario delle Province destinatario dei processi di mobilità». Resta fermo l'ultimo capoverso: «Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle».
9. 568. Invernizzi.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso di applicazione delle procedure di gestione delle eccedenze di personale ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 267, e per consentire un progressivo rientro rispetto al personale in soprannumero è consentito il distacco presso le società ed aziende partecipate.
9. 566. Invernizzi.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso di dichiarazione di dissesto finanziario sono applicabili al pubblico impiego, incluso il personale con qualifica dirigenziale, le disposizioni in materia di licenziamenti previste dal decreto legislativo approvato in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.
9. 564. Invernizzi.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: specifica disciplina che assicuri la selezione della figura del suddetto direttore generale tra soggetti in possesso di titoli formativi post-universitari ed esperienza di almeno cinque anni nella gestione di enti locali sopra i 15.000 abitanti;.
9. 234. Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 3), inserire il seguente:
   «3-bis) dei dirigenti sanitari: istituzione, presso il Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di un ruolo unico della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria del Servizio sanitario nazionale; in sede di prima applicazione confluenza nel suddetto ruolo dei dirigenti degli enti e amministrazioni del Servizio sanitario nazionale. Tale ruolo è disciplinato dall'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni. A tale ruolo corrisponde una distinta area negoziale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale ai fini della stipula dei relativi accordi nazionali di lavoro, in aggiunta a quelle già previste dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 150 del 2009».
*9. 210. Miotto.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 3), inserire il seguente:
   «3-bis) dei dirigenti sanitari: istituzione, presso il Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di un ruolo unico della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria del Servizio sanitario nazionale; in sede di prima applicazione confluenza nel suddetto ruolo dei dirigenti degli enti e amministrazioni del Servizio sanitario nazionale. Tale ruolo è disciplinato dall'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni. A tale ruolo corrisponde una distinta area negoziale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale ai fini della stipula dei relativi accordi nazionali di lavoro, in aggiunta a quelle già previste dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 150 del 2009».
*9. 144. Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 3), inserire il seguente:
   «3-bis) dei dirigenti sanitari: istituzione, presso il Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di un ruolo unico della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria del Servizio sanitario nazionale; in sede di prima applicazione confluenza nel suddetto ruolo dei dirigenti degli enti e amministrazioni del Servizio sanitario nazionale. Tale ruolo è disciplinato dall'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni. A tale ruolo corrisponde una distinta area negoziale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale ai fini della stipula dei relativi accordi nazionali di lavoro, in aggiunta a quelle già previste dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 150 del 2009».
*9. 320. Giorgis.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 3), inserire il seguente:
   «3-bis) dei dirigenti sanitari: istituzione, presso il Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di un ruolo unico della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria del Servizio sanitario nazionale; in sede di prima applicazione confluenza nel suddetto ruolo dei dirigenti degli enti e amministrazioni del Servizio sanitario nazionale. Tale ruolo è disciplinato dall'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni. A tale ruolo corrisponde una distinta area negoziale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale ai fini della stipula dei relativi accordi nazionali di lavoro, in aggiunta a quelle già previste dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 150 del 2009».
*9. 520. Covello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 3), inserire il seguente:
   «3-bis) dei dirigenti non inclusi nelle aree di cui ai numeri precedenti: istituzione di distinti ruoli definizione dello stato giuridico attraverso appositi decreti legislativi».
9. 482. Costantino, Quaranta, Scotto.

  Dopo il comma 1, lettera b), numero 3, aggiungere il seguente:
  3-bis) dei funzionari apicali degli enti locali: istituzione di un Albo nazionale, su base provinciale dei funzionari apicali degli Enti locali con popolazione inferiore a 15.000 abitanti. Per funzionari apicali si intendono i funzionari degli enti locali appartenenti alla categoria D. Il sindaco o il presidente dell'Unione dei Comuni, all'atto del proprio insediamento, nominano, ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i dirigenti e i funzionari apicali attingendo dai soggetti iscritti nei relativi Albi. Il profilo professionale dei soggetti nominati deve essere coerente con il posto previsto nella pianta organica dell'ente locale. I dirigenti e i funzionari apicali degli enti locali iscritti all'albo possono ricoprire la funzione presso il medesimo ente locale per una durata massima pari al mandato elettorale del sindaco o presidente dell'Unione. Tale durata può essere prorogata di un ulteriore mandato qualora il sindaco venga rieletto. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto della loro autonomia organizzativa, adeguano le proprie disposizioni alla presente legge entro novanta giorni dall'approvazione della presente, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. I funzionari apicali già titolari di posizione di cui al presente punto non nominati o confermati dal Sindaco o dal Presidente dell'Unione, in attesa di un nuovo incarico presso altri enti, restano a disposizione dell'Albo, o possono continuare a svolgere l'attività lavorativa nello stesso Ente di provenienza, ma senza godere dell'indennità di posizione e la relativa funzione apicale, e compatibilmente con le disponibilità finanziarie dell'Ente.
9. 323. Ribaudo.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 3) inserire il seguente:
  3-bis) introduzione di una disciplina che preveda un ridimensionamento del numero degli incarichi previsti dall'articolo 11, comma 1, lettera a) del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90; introduzione di una disciplina transitoria per il superamento della previsione, negli enti locali, della copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, mediante contratto a tempo determinato.
9. 631. Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 4).
*9. 601. De Girolamo.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 4).
*9. 480. Costantino, Quaranta, Scotto.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 4).
*9. 379. Monchiero.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 4).
*9. 502. Costantino, Scotto, Quaranta.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 4).
*9. 632. Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 4) con il seguente:
  4) dei segretari comunali e provinciali: abolizione della figura; attribuzione alla dirigenza, di cui al presente articolo, dei compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa; inserimento di coloro che alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle fasce professionali A e B, nel ruolo unico dei dirigenti degli enti locali di cui al numero 3) e soppressione del relativo albo; fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di contenimento della spesa di personale, specifica disciplina per coloro che sono iscritti nelle predette fasce professionali e privi di incarico alla data di entrata in vigore del decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui al presente articolo; specifica disciplina che contempli la confluenza nel suddetto ruolo unico dopo due anni esercizio effettivo, anche come funzionario, di funzioni segretariali o equivalenti per coloro che sono iscritti al predetto albo, nella fascia professionale C, e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge; fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, obbligo per gli enti locali di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; previsione, per i comuni di minori dimensioni demografiche, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata, coerentemente con le previsioni di cui all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche ed integrazioni; in sede di prima applicazione e per un periodo non superiore a tre anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui al presente articolo, obbligo per i Comuni di conferire l'incarico di direzione apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa ai predetti soggetti, già iscritti nel suddetto albo e confluiti nel ruolo di cui al numero 3), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica); in assenza di specifiche professionalità interne all'Ente, senza oneri aggiuntivi e nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente, possibilità per i Comuni Capoluogo di Provincia e per i Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti di reclutare il dirigente apicale anche al di fuori del ruolo unico, purché in possesso di adeguati requisiti culturali e professionali;».
9. 118. Busin.

  Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 4) con il seguente:
  4) dei segretari comunali e provinciali: abolizione della figura; attribuzione alla dirigenza, di cui al presente articolo, dei compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa; inserimento di coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui al presente articolo, sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle fasce professionali A e B, nel ruolo unico dei dirigenti degli enti locali di cui al numero 3) e soppressione del predetto albo; fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di contenimento della spesa, di personale, specifica disciplina per coloro che sono iscritti nelle predette fasce professionali e sono privi di incarico alla data di entrata in vigore del decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui al presente articolo; specifica disciplina che contempli la confluenza nel suddetto ruolo unico dopo due anni di esercizio effettivo, anche come funzionario, di funzioni segretariali o equivalenti per coloro che sono iscritti al predetto albo, nella fascia professionale C, e per i vincitori di procedure concorsuali di ammissione al corso di accesso in carriera già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge; fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, obbligo per gli enti locali di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa, attingendo dalla corrispondente area professionale del ruolo di cui al numero 3), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; previsione, per i comuni di minori dimensioni demografiche, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata, coerentemente con le previsioni di cui all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni; in sede di prima applicazione e per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui al presente articolo, obbligo per gli enti locali di conferire l'incarico di direzione apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa ai predetti soggetti, già iscritti nel predetto albo e confluiti nel ruolo di cui al numero 3), nonché a coloro che sono iscritti al predetto albo, nella fascia professionale C e ai vincitori di procedure concorsuali di ammissione al corso di accesso in carriera già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;.
9. 302. Monchiero.

  Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 4) con il seguente:
  4) dei segretari comunali e provinciali: abolizione della figura; attribuzione alla dirigenza, di cui al presente articolo, dei compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa; inserimento di coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui al presente articolo, sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle fasce professionali A e B, nel ruolo unico dei dirigenti degli enti locali di cui al numero 3) e soppressione del predetto albo; fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di contenimento della spesa di personale, specifica disciplina per coloro che sono iscritti nelle predette fasce professionali e sono privi di incarico alla data di entrata in vigore del decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui al presente articolo; specifica disciplina che contempli la confluenza nel suddetto ruolo unico dopo due anni di esercizio effettivo, anche come funzionario, di funzioni segretariali o equivalenti per coloro che sono iscritti al predetto albo, nella fascia professionale C, e per i vincitori di procedure concorsuali di ammissione al corso di accesso in carriera già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge; fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, obbligo per gli enti locali di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; previsione, per i comuni di minori dimensioni demografiche, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata, coerentemente con le previsioni di cui all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni; in sede di prima applicazione e per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui al presente articolo, obbligo per gli enti locali di conferire l'incarico di direzione apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa ai predetti soggetti, già iscritti nel predetto albo e confluiti nel ruolo di cui al numero 3), nonché a coloro che sono iscritti al predetto albo, nella fascia professionale C e ai vincitori di procedure concorsuali di ammissione al corso di accesso in carriera già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; decorso il predetto periodo, obbligo per gli enti locali di conferire l'incarico di direzione apicale ai dirigenti iscritti in apposita area professionale del ruolo di cui al numero 3); disciplina dell'area professionale secondo criteri idonei ad assicurare il possesso di competenze e requisiti professionali commisurati alla dimensione e complessità degli enti;.
9. 301. Monchiero.

  Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 4), con il seguente:
  4) dei segretari comunali e provinciali: abolizione della figura; inserimento di coloro che alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle fasce professionali A, B, C, nonché i vincitori di procedure concorsuali per l'accesso all'albo già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, in un'apposita sezione speciale dei dirigenti apicali del ruolo dei dirigenti locali di cui al n. 3 e soppressione del relativo albo; per coloro che sono iscritti, al predetto albo nella fascia professionale C e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, inquadramento nel livello dirigenziale dopo due anni di effettivo servizio, anche come funzionario; specifica disciplina per coloro che sono iscritti nelle predette fasce professionali e sono privi di incarico; per gli enti locali, anche se dotati di figure dirigenziali, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, obbligo di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa attingendo dalla suddetta sezione speciale; ridefinizione delle soglie demografiche delle fasce in numero non superiore a tre; specifica disciplina, per i comuni capoluogo di provincia, le città metropolitane e le province, che contempli la facoltà di nominare il dirigente apicale ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nella gestione apicale degli enti locali; previsione, per i comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata, previa definizione di criteri e limiti al convenzionamento; specifica disciplina che consenta agli iscritti nel ruolo unico e relative sezioni la mobilità verso gli altri ruoli della dirigenza o di transitare in apposita sezione a esaurimento costituita presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione per lo svolgimento di incarichi di responsabile dell'anticorruzione nelle amministrazioni pubbliche e per coadiuvare l'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'esercizio delle sue funzioni; per gli iscritti, all'albo in possesso di predeterminati requisiti di età e anzianità di servizio, previsione di una disciplina transitoria che, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, contempli la cessazione anticipata del rapporto di lavoro e il relativo trattamento pensionistico».
9. 483. Costantino, Quaranta, Scotto.

  Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 4), con il seguente:
  4) dei segretari comunali e provinciali: abolizione della figura; attribuzione alla dirigenza, di cui al presente articolo, dei compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa; inserimento di coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui al presente articolo, sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000; n. 267, nelle fasce professionali A e B, nel ruolo unico dei dirigenti degli enti locali di cui al numero 3) e soppressione del predetto albo; fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di contenimento della spesa di personale, specifica disciplina per coloro che sono iscritti nelle predette fasce professionali e sono privi di incarico alla data di entrata in vigore del decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui al presente articolo; specifica disciplina che contempli la confluenza nel suddetto ruolo unico dopo due anni di esercizio effettivo, anche come funzionario, di funzioni segretariali o equivalenti per coloro che sono iscritti al predetto albo, nella fascia professionale C, e per i vincitori di procedure concorsuali di ammissione al corso di accesso in carriera già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge; fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, obbligo per gli enti locali di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; previsione, per i comuni di minori dimensioni demografiche, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata, coerentemente con le previsioni di cui all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni; in sede di prima applicazione e per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui al presente articolo, obbligo per gli enti locali di conferire l'incarico di direzione apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa ai predetti soggetti, già iscritti nel predetto albo e confluiti nel ruolo di cui al numero 3), nonché a coloro che sono iscritti al predetto albo, nella fascia professionale C e ai vincitori di procedure concorsuali di ammissione al corso di accesso in carriera già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; decorso il predetto periodo, obbligo per gli enti locali di conferire l'incarico di direzione apicale ai dirigenti iscritti in apposita area professionale del ruolo di cui al numero 3); disciplina dell'area professionale secondo criteri idonei ad assicurare il possesso di competenze e requisiti professionali commisurati alla dimensione e complessità degli enti;».
9. 452. De Girolamo.

  Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 4) con il seguente:
  4) dei segretari comunali e provinciali: abolizione della figura; attribuzione alla dirigenza, di cui al presente articolo, dei compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa; inserimento di coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui al presente articolo, sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle fasce professionali A e B, nel ruolo unico dei dirigenti degli enti locali di cui al numero 3) e soppressione del predetto albo; fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di contenimento della spesa di personale, specifica disciplina per coloro che sono iscritti nelle predette fasce professionali e sono privi di incarico alla data di entrata in vigore del decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui al presente articolo; specifica disciplina che contempli la confluenza nel suddetto ruolo unico dopo due anni di esercizio effettivo, anche come funzionario, di funzioni segretariali o equivalenti per coloro che sono iscritti al predetto albo, nella fascia professionale C, e per i vincitori di procedure concorsuali di ammissione al corso di accesso in carriera già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge; fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, obbligo per gli enti locali di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa, attingendo dalla corrispondente area professionale del ruolo di cui al numero 3), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; previsione, per i comuni di minori dimensioni demografiche, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata, coerentemente con le previsioni di cui all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni; in sede di prima applicazione e per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui al presente articolo, obbligo per gli enti locali di conferire l'incarico di direzione apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa ai predetti soggetti, già iscritti nel predetto albo e confluiti nel ruolo di cui al numero 3), nonché a coloro che sono iscritti al predetto albo, nella fascia professionale C e ai vincitori di procedure concorsuali di ammissione al corso di accesso in carriera già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;».
9. 453. De Girolamo.

  Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 4) con il seguente:
  4) dei segretari comunali e provinciali: abolizione della figura con conseguente diretto transito nei ruoli dell'ANAC, della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri in particolare quelli dell'interno, degli Enti pubblici e degli Enti locali in qualità di dirigenti a tempo indeterminato, senza alcuna modifica dello status giuridico ed economico senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente; istituzione di un albo della dirigenza apicale e inserimento nell'albo di coloro che alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi svolge funzione di segretario comunale in base alla categoria di abolizione e nomina obbligatoria dei dirigenti apicali in ogni comune indipendentemente dal numero della popolazione, in fase transitoria possibilità per i segretari comunali in servizio, nelle fasce A e B, di transitare nei ruoli della magistratura contabile e amministrativa previa nomina governativa; modifica della legge 186 del 1982 capo 2o per l'accesso alla magistratura del TAR e introduzione della previsione della nomina governativa per la metà dei posti vacanti di referendario TAR per i segretari comunali in possesso dei seguenti requisiti: anzianità di servizio in qualità di segretario comunale di fascia A e B di almeno dieci anni laurea in giurisprudenza, abilitazione alla professione forense, master di secondo livello, partecipazione a corsi di alta specializzazione giuridica e superamento di uno specifico corso-concorso abilitativo».
9. 484. Costantino, Quaranta, Scotto.

  Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 4) con il seguente:
  4) dei segretari comunali e provinciali: abolizione della figura; attribuzione alla dirigenza, di cui al presente articolo, dei compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa; inserimento di coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui al presente articolo, sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle fasce professionali A e B, nel ruolo unico dei dirigenti degli enti locali di cui al numero 3) e soppressione del predetto albo; fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di contenimento della spesa di personale, specifica disciplina per coloro che sono iscritti nelle predette fasce professionali e sono privi di incarico alla data di entrata in vigore del decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui al presente articolo; specifica disciplina che contempli la confluenza nel suddetto ruolo unico dopo due anni di esercizio effettivo, anche come funzionario, di funzioni segretariali o equivalenti per coloro che sono iscritti al predetto albo, nella fascia professionale C, e per i vincitori di procedure concorsuali di ammissione al corso di accesso in carriera già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge; fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, obbligo per gli enti locali di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa, attingendo dalla corrispondente area professionale del ruolo di cui al numero 3), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; previsione, per i comuni di minori dimensioni demografiche, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata, coerentemente con le previsioni di cui all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni; in sede di prima applicazione e per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui al presente articolo, obbligo per gli enti locali di conferire l'incarico di direzione apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa ai predetti soggetti, già iscritti nel predetto albo e confluiti nel ruolo di cui al numero 3), nonché a coloro che sono iscritti al predetto albo, nella fascia professionale C e ai vincitori di procedure concorsuali di ammissione al corso di accesso in carriera già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;».
9. 326. D'Attorre, Bindi.

  Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 4), con il seguente:
  4) dei segretari comunali e provinciali: trasformazione della figura in dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa, controllo della legalità dell'azione amministrativa e prevenzione della corruzione all'interno dell'ente; inserimento, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui al presente articolo, sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle fasce professionali A, B e C, in apposita sezione speciale dei dirigenti apicali del ruolo unico dei dirigenti degli enti locali di cui al numero 3) e soppressione del relativo albo. Previsione dell'accesso alla sezione speciale dei dirigenti apicali tramite specifico corso-concorso. Previsione di una disciplina particolare per coloro che sono iscritti nelle predette fasce professionali e sono privi di incarico alla data di entrata in vigore del decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui al presente articolo. Previsione di una specifica disciplina che contempli la confluenza nella sezione speciale dei dirigenti apicali del suddetto ruolo unico, per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, con attribuzione ai medesimi del trattamento economico applicabile al personale inquadrato nella predetta fascia professionale C dell'abolito albo dei segretari comunali e provinciali. Obbligo per gli enti locali di avvalersi, anche mediante convenzioni ex articolo 30 del decreto legislativo n. 267 del 2000, ove ciò non comprometta l'efficiente svolgimento delle funzioni attribuite al dirigente apicale. Definizione di presupposti oggettivi per la revoca dell'incarico e della relativa procedura, con parere obbligatorio e vincolante dell'ANAC, in relazione a gravi violazioni dei doveri d'ufficio. Possibilità per i comuni capoluogo di provincia e per i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti di nominare un direttore generale di cui all'articolo 108 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e attribuzione, in tali casi, al dirigente apicale delle sole funzioni di controllo della legalità dell'azione amministrativa, di rogito dei contratti nei quali l'ente è parte e di responsabile della prevenzione della corruzione all'interno dell'ente.
9. 243. Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 4) con il seguente:
   4) dei segretari comunali e provinciali: trasformazione della figura in dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa, controllo della legalità dell'azione amministrativa e prevenzione della corruzione all'interno dell'ente; inserimento, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui al presente articolo, sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle fasce professionali A, B e C, in apposita sezione speciale dei dirigenti apicali del ruolo unico dei dirigenti degli enti locali di cui al numero 3) e soppressione del relativo albo. Previsione dell'accesso alla sezione speciale dei dirigenti apicali tramite specifico corso-concorso. Previsione di una disciplina particolare per coloro che sono iscritti nelle predette fasce professionali e sono privi di incarico alla data di entrata in vigore del decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui al presente articolo. Previsione di una specifica disciplina che contempli la confluenza nella sezione speciale dei dirigenti apicali del suddetto ruolo unico, per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, con attribuzione ai medesimi del trattamento economico applicabile al personale inquadrato nella predetta fascia professionale C dell'abolito albo dei segretari comunali e provinciali. Obbligo per gli enti locali di avvalersi, anche mediante convenzioni ex articolo 30 del decreto legislativo n. 267/2000, ove ciò non comprometta l'efficiente svolgimento delle funzioni attribuite al dirigente apicale. Definizione di presupposti oggettivi per la revoca dell'incarico e della relativa procedura, con parere obbligatorio e vincolante dell'ANAC, in relazione a gravi violazioni dei doveri d'ufficio. Possibilità per i comuni capoluogo di provincia e per i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti di nominare un direttore generale di cui all'articolo 108 del decreto legislativo n. 267/2000 e attribuzione, in tali casi, al dirigente apicale delle sole funzioni di controllo della legalità dell'azione amministrativa, di rogito dei contratti nei quali l'Ente è parte e di responsabile della prevenzione della corruzione all'interno dell'ente.
9. 240. Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 4) con il seguente:
   4) dei segretari comunali e provinciali: confluenza nel ruolo unico di cui alla lettera b) n. 1 del presente articolo con il profilo di segretario generale; inserimento di coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui al presente articolo, sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle fasce professionali A e B, nel ruolo unico di cui al n. 1 lettera b) e soppressione del precedente albo. Istituzione di una sezione nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali non iscritti nella sezione speciale della dirigenza di cui al n. 1 lettera b); Specifica disciplina che contempli l'ammissione nella sezione speciale del ruolo unico di cui al n. 1 lettera b), per i segretari comunali iscritti nella fascia C e di coloro che saranno iscritti quali vincitori dei corso concorso nazionale già banditi alla data di entrata in vigore della presente legge, dopo due anni di servizio; revisione della figura nell'ambito della disciplina delle autonomie locali, assicurando l'obbligatorietà in tutti gli enti locali; revisione del sistema di nomina e decadenza secondo criteri oggettivi di valutazione dei requisiti professionali ed attitudinali e delle performance conseguite svolti a cura della Commissione istituita presso il ministero della funzione pubblica ovvero delle sue articolazioni regionali; introduzione di specifiche tutele a garanzia dell'indipendenza dei Segretari generali/direttori amministravi per le funzioni di prevenzione della corruzione e della legalità da attribuirsi all'A.N.A.C; specifica disciplina che consenta in via transitoria la mobilità verso gli altri ruoli della dirigenza.
9. 111. Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 4) con il seguente:
   4) dei segretari comunali e provinciali: confluenza nel ruolo unico di cui alla lettera b) n. 1 del presente articolo con il profilo di segretario generale; inserimento di coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui al presente articolo, sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle fasce professionali A e B, nel ruolo unico di cui al n. 1 lettera b) e soppressione del precedente albo. Istituzione di una sezione nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali non iscritti nella sezione speciale della dirigenza di cui al n. 1 lettera b): Specifica disciplina che contempli l'ammissione nella sezione speciale del ruolo unico di cui al n. 1 lettera b), per i segretari comunali iscritti nella fascia C e di coloro che saranno iscritti quali vincitori del corso concorso nazionale già banditi alla data di entrata in vigore della presente legge, dopo due anni di servizio. Revisione della figura nell'ambito della disciplina delle autonomie locali, assicurando l'obbligatorietà in tutti gli enti locali. Revisione del sistema di nomina e decadenza secondo criteri oggettivi di valutazione dei requisiti professionali ed attitudinali e delle performance conseguite svolti a cura della Commissione istituita presso il ministero della funzione pubblica ovvero delle sue articolazioni regionali. Introduzione di specifiche tutele a garanzia dell'indipendenza dei Segretari generali/direttori amministravi per le funzioni di prevenzione della corruzione e della legalità da attribuirsi all'A.N.A.C. Specifica disciplina che consenta in via transitoria la mobilità verso gli altri ruoli della dirigenza.
9. 241. Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 4), con il seguente:
   4) dei segretari comunali e provinciali: conferma della figura e rivisitazione delle funzioni: nomina ministeriale, formazione semestrale obbligatoria presso la SNA e tutela dell'indipendenza e terzietà rispetto alla parte politica in attuazione vera del principio generale sancito dall'ordinamento della separazione dell'attività di indirizzo e dell'attività di gestione; valorizzazione e legittimazione politica giuridica e culturale della figura del segretario comunale quale presidio di legalità nei comuni; affidamento al segretario comunale del ruolo del controllo preventivo sugli atti e sull'attività amministrativa.
9. 485. Costantino, Quaranta, Scotto.

  Al comma 1), lettera b), sostituire il numero 4 con il seguente:
   4) dei segretari comunali e provinciali:
    a) All'articolo 99 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al comma 2, le parole: la nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del sindaco o del presidente della provincia che lo ha nominato. Il segretario cessa automaticamente dall'incarico con la cessazione del mandato del sindaco e del presidente della provincia, continuando ad esercitare le funzioni sino alla nomina del nuovo segretario sono sostituite dalle seguenti: il segretario dura in carica per un periodo di cinque anni;
    2) il comma 3 è abrogato.
   b) L'articolo 108 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è abrogato.
   c) L'articolo 110 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, è abrogato.
9. 628. Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

   Al comma 1, lettera b), numero 4) sopprimere le parole: abolizione della figura e sostituire le parole: controllo della legalità dell'azione amministrativa con le seguenti: controllo preventivo di legittimità sugli atti e sull'attività amministrativa.
9. 486. Costantino, Quaranta, Scotto.

  Al comma 1, lettera b), numero 4, apportare le seguenti modifiche:
   a) sostituire le parole: abolizione della figura con le seguenti: revisione della figura senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente;
   b) sostituire le parole da: nelle fasce professionali A e B a: soppressione del relativo Albo, con le seguenti: nelle fasce professionali A, B e C, in un'apposita sezione speciale del ruolo dei dirigenti dello Stato di cui alla lettera b), numero 1), e soppressione del relativo Albo speciale;
   c) sostituire le parole da: per gli enti locali privi di fino alla fine del numero 4) con le seguenti: in tutti gli enti locali, anche se privi di figure dirigenziali, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, obbligo di nominare comunque un dirigente apicale attingendo dalla sezione speciale con compiti di direzione generale ed organizzazione dell'Ente e gestione del personale anche dirigenziale, attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa definizione delle procedure di reclutamento, nomina e revoca; previsione, per i comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione generale in forma associata, previa definizione di criteri e modalità di gestione, attingendo dalla sezione speciale; previsione di percorsi agevolati di mobilità verso tutte le pubbliche amministrazioni, garantendo il trattamento economico più favorevole tra quelli in godimento e quello spettante per l'incarico ricoperto.
9. 488. Costantino, Quaranta, Scotto.

  Al comma 1, lettera b) numero 4) sostituire le parole: abolizione della figura con le seguenti: revisione della figura; inserimento di coloro che alla data di entrata in vigore del decreto legislativo sono iscritti all'Albo dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle fasce professionali A B e C in un'apposita sezione del ruolo dei dirigenti di cui alla lettera b), numero 1) e soppressione del relativo Albo speciale; specifica disciplina per coloro che sono iscritti nelle predette fasce professionali e sono privi di incarico, attraverso percorsi agevolati di mobilità, verso tutte le pubbliche amministrazioni, garantendo il trattamento economico più favorevole tra quello in godimento e quello spettante per l'incarico ricoperto; specifica disciplina, che contempli la confluenza nel suddetto ruolo unico dopo un determinato periodo di servizio, anche come funzionario, per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge; previsione della possibilità di conseguire, a richiesta degli interessati, il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, purché in possesso, entro il 31 dicembre 2015, dei requisiti di età e di anzianità contributiva previsti prima della data di entrata in vigore del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011 n. 214, e successive modificazioni;
9. 96. Lombardi, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Chimienti, Dall'Osso, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Pesco.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole: attribuzione alla dirigenza con le seguenti: obbligo per gli enti locali di attribuire ad un dirigente;
   b) dopo le parole: nel ruolo unico il periodo dei dirigenti degli enti locali di cui al numero 3) è sostituito da: dei dirigenti dello stato di cui al numero 1);
   c) dopo le parole: obbligo per gli enti locali di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa sono inserite le seguenti: attingendo dal ruolo unico di cui al numero 1);
   d) le parole: e per un periodo non superiore a tre anni sono sostituite da per un periodo di cinque anni;
   e) le parole: obbligo per i comuni sono sostituite dalle parole: obbligo per gli enti locali;
   f) dopo le parole: già iscritti nel suddetto albo e confluiti nel ruolo di cui al numero 3), sono inserite le parole: nonché ai vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge;
   g) aggiungere in fine i seguenti periodi: previsione di una apposita disciplina per il conseguimento della abilitazione a ricoprire l'incarico di dirigente apicale per i dirigenti di ruolo, di cui ai numeri 1), 2) e 3), nonché per il conferimento e la durata degli incarichi secondo criteri oggettivi di valutazione dei requisiti professionali ed attitudinali e delle performance conseguite svolti a cura della Commissione istituita pressa il ministero della funzione pubblica ovvero, delle sue articolazioni regionali; introduzione di specifiche tutele a garanzia dell'indipendenza, dei dirigenti apicali per le funzioni di prevenzione della corruzione e della legalità da attribuirsi all'ANAC; specifica disciplina che consenta in via transitoria la mobilità verso gli altri ruoli della dirigenza. Puntuale definizione del profilo di dirigente apicale con la attribuzione, in rapporto alla entità demografica dell'ente, dei compiti di gestione del personale, anche dirigenziale, e di organizzazione dell'ente, in qualità di responsabile della prevenzione della corruzione ridefinizione delle soglie demografiche delle fasce in numero non superiore a tre definizione di criteri e limiti al convenzionamento dell'ufficio di dirigente apicale.
9. 113. Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera b), punto 4, apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: abolizione della figura; sostituire le parole: attribuzione alla dirigenza con le parole: obbligo per gli enti locali di attribuire ad un dirigente;
   b) dopo le parole: nel ruolo unico le parole: dei dirigenti degli enti locali di cui al numero 3) sono sostituite da: dei dirigenti dello stato di cui al numero 1);
   c) dopo le parole: obbligo per gli enti locali di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa sono inserite le parole: attingendo dal ruolo unico di cui al numero 1);
   d) le parole: e per un periodo non superiore a tre anni sono sostituite da per un periodo di cinque anni;
   e) le parole: obbligo per i comuni sono sostituite dalle parole: obbligo per gli Enti locali;
   f) dopo le parole: già iscritti nel suddetto albo e confluiti nel ruolo di cui al numero 3) , sono inserite le parole: nonché ai vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge;
   g) aggiungere in fine i seguenti periodi: previsione di una apposita disciplina per il conseguimento della abilitazione a ricoprire l'incarico di dirigente apicale per i dirigenti di ruolo, di cui ai numeri 1), 2) e 3), nonché per il conferimento e la durata degli incarichi secondo criteri oggettivi di valutazione dei requisiti professionali ed attitudinali e delle performance conseguite svolti a cura della Commissione istituita presso il ministero della funzione pubblica ovvero, delle sue articolazioni regionali; introduzione di specifiche tutele a garanzia dell'indipendenza, dei dirigenti apicali per le funzioni di prevenzione della corruzione e della legalità da attribuirsi all'ANAC; specifica disciplina che consenta in via transitoria la mobilità verso gli altri ruoli della dirigenza;.
   h) aggiungere, in fine, il seguente periodo: puntuale definizione del profilo di dirigente apicale con la attribuzione, in rapporto alla entità demografica dell'ente, dei compiti di gestione del personale, anche dirigenziale, e di organizzazione dell'ente, in qualità di responsabile della prevenzione della corruzione; ridefinizione delle soglie demografiche delle fasce in numero non superiore a tre; definizione di criteri e limiti al convenzionamento dell'ufficio di dirigente apicale.
9. 333. Piccione.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole: attribuzione alla dirigenza di cui al presente articolo con le parole: attribuzione ad un dirigente apicale, dopo le parole: nel ruolo unico il periodo: dei dirigenti degli enti locali di cui al numero 3) è sostituito da dei dirigenti dello stato di cui al numero 1) con il profilo di dirigente apicale, dopo le parole: obbligo per gli enti locali di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa, sono inserite le parole: attingendo dal ruolo unico di cui al numero 1); dopo le parole: attingendo dal ruolo unico di cui al numero 1) introdotto con il presente emendamento, aggiungere: previsione di una apposita disciplina per il conseguimento della abilitazione a ricoprire l'incarico di dirigente apicale per i dirigenti di ruolo, di cui ai numeri 1), 2) e 3): Puntuale definizione del profilo di dirigente apicale con la attribuzione, in rapporto alla entità demografica dell'ente, dei compiti di gestione del personale, anche dirigenziale, e di organizzazione dell'ente, in qualità di responsabile della prevenzione della corruzione; specifica disciplina che consenta in via transitoria la mobilità verso gli altri ruoli della dirigenza; ridefinizione delle soglie demografiche delle fasce in numero non superiore a tre definizione di criteri e limiti al convenzionamento dell'ufficio di dirigente apicale.
9. 419. Bruno Bossio.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), dopo le parole: abolizione della figura, sostituire le parole: attribuzione alla dirigenza con le seguenti obbligo per gli enti locali di attribuire ad un dirigente.
9. 104. Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole: attribuzione alla dirigenza con le parole: obbligo per gli enti locati di attribuire ad un dirigente, dopo le parole: nel ruolo unico il periodo dei dirigenti degli enti locali di cui al numero 3) è sostituito da: dei dirigenti dello stato di cui al numero 1).

  Dopo le parole: obbligo per gli enti locali di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa sono inserite le parole: attingendo dal ruolo unico di cui al numero 1), le parole: e per un periodo non superiore a tre anni sono sostituite da: per un periodo di cinque anni, le parole: obbligo per i comuni sono sostituite dalle parole: obbligo per gli enti locali.
9. 129. Bonavitacola, Tino Iannuzzi.

  Al comma 1, lettera b), numero 4) sono apportate le seguenti modificazioni:
   sostituire le parole: attribuzione alla dirigenza con le parole: obbligo per gli enti locali di attribuire ad un dirigente;
   il periodo: «dei dirigenti degli enti locali di cui al numero 3)» è sostituito dalle parole: dei dirigenti dello stato di cui al numero 1), dopo le parole: obbligo per gli enti locali di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa sono inserite le parole: attingendo dal ruolo unico di cui al numero 1);
   le parole: per un periodo non superiore a tre anni sono sostituite dalle parole per un periodo di cinque anni;
   le parole: obbligo per i comuni sono sostituite dalle parole obbligo per gli enti locali;
   dopo le parole: già iscritti nel suddetto albo e confluiti nel ruolo di cui al numero 3), sono inserite le parole: nonché ai vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge;
   aggiungere in fine i seguenti periodi: previsione di una apposita disciplina per il conseguimento della abilitazione a ricoprire l'incarico di dirigente apicale per i dirigenti di ruolo, di cui ai numeri 1), 2) e 3), nonché per il conferimento e la durata degli incarichi secondo criteri oggettivi di valutazione dei requisiti professionali ed attitudinali e delle performance conseguite svolti a cura della Commissione istituita presso il ministero della funzione pubblica ovvero, delle sue articolazioni regionali; introduzione di specifiche tutele a garanzia dell'indipendenza, dei dirigenti apicali per le funzioni di prevenzione della corruzione e della legalità da attribuirsi all'ANAC; specifica disciplina che consenta in via transitoria la mobilità verso gli altri ruoli della dirigenza;.
9. 406. Rampelli.

  Al comma 1, lettera b), numero 4) sostituire le parole: attribuzione alla dirigenza con le parole: obbligo per gli enti locali di attribuire ad un dirigente.
9. 570. Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera b) numero 4) sostituire le parole da: attribuzione fino a: amministrativa, con le seguenti: attribuzione al segretario comunale del ruolo di direttore generale di governo locale, avente funzioni di verifica della regolarità della normativa in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, regolarità della normativa sui contratti pubblici, tutela dei diritti dei cittadini e delle imprese, verifica dell'applicazione delle disposizioni in materia di semplificazione amministrativa, verifica della regolarità sulle concessioni e appalti di servizi e lavori, nonché referente della Corte dei Conti e della Ragioneria generale dello Stato, fermo restando il rispetto della vigente normativa in, materia di contenimento della spesa di personale.
9. 102. Lombardi, Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Tripiedi.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), dopo le parole: attribuzione alla dirigenza aggiungere le seguenti: che rivesta specifiche competenze equivalenti a quelle dei segretari comunali e provinciali.
9. 348. Mucci.

  Al comma 1, lettera b), numero 4, primo periodo, dopo le parole: dell'azione amministrativa, aggiungere le seguenti: nonché della funzione rogante su richiesta dell'ente, nei contratti in cui l'Amministrazione stessa è parte, e di autentica di scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente, a seguito di adeguata formazione.
9. 268. Fabbri.

  Al comma 1, lettera b), numero 4 apportare le seguenti modifiche:
   a) dopo le parole:
in attuazione della delega di cui al presente articolo,
aggiungere il seguente periodo: secondo i seguenti criteri:
   1. ricollocazione dei segretari comunali senza incarico all'entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della presente delega con priorità rispetto ad ogni altra categoria, favorendo il loro impiego nella formazione, studio e ricerca ove abbiano competenza e prestino consenso;
   2. prevedere la semplificazione ulteriore delle ipotesi di mobilità anche intercompartimentale nonché quella tra settore pubblico e privato per assorbire tali soggetti;
   b) dopo le parole: coordinamento dell'attività amministrativa aggiungere le seguenti: e attribuzione di ogni forma di controllo interno della legalità dell'azione amministrativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; conseguentemente sopprimere le parole: controllo della legalità dell'azione amministrativa.
9. 460. Gigli.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole: dei dirigenti degli enti locali di cui al numero 3), con le seguenti: dei dirigenti dello stato di cui al numero 1).

  Conseguentemente al medesimo comma 1, lettera b), numero 4), dopo le parole: obbligo per gli enti locali di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa sono inserite le seguenti: attingendo dal ruolo unico di cui al numero 1).
9. 572. Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1 lettera b) numero 4, le parole: dei dirigenti degli enti locali di cui al numero 3), sono sostituite da: dei dirigenti dello stato di cui al numero 1).
*9. 432. De Girolamo.

  Al comma 1 lettera b) numero 4, sostituire le parole: dei dirigenti degli enti locali di cui al numero 3), con le seguenti: dei dirigenti dello Stato di cui al numero 1).
*9. 105. Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole da: fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia sino al termine dello stesso numero con le seguenti: fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di contenimento della spesa di personale, specifica disciplina per coloro che sono iscritti nelle predette fasce professionali e sono privi di incarico alla data di entrata in vigore del decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui al presente articolo; specifica disciplina che contempli la confluenza nel suddetto ruolo unico dopo due anni di esercizio effettivo, anche come funzionario, di funzioni segretariali o equivalenti per coloro che sono iscritti al predetto albo, nella fascia professionale C, e per i vincitori di procedure concorsuali di ammissione al corso di accesso in carriera già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge; fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, obbligo per gli enti locali di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa, attingendo dalla corrispondente area professionale del ruolo di cui al numero 3), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; previsione, per i comuni di minori dimensioni demografiche, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata, coerentemente con le previsioni di cui all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni; in sede di prima applicazione e per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui al presente articolo, obbligo per gli enti locali di conferire l'incarico di direzione apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa ai predetti soggetti, già iscritti nel predetto albo e confluiti nel ruolo di cui al numero 3), nonché a coloro che sono iscritti al predetto albo, nella fascia professionale C e ai vincitori di procedure concorsuali di ammissione al corso di accesso in carriera già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;.
9. 239. Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole da: fermo restando fino a: di cui al presente articolo con le seguenti: fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa del personale, obbligo per gli enti locali di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
9. 280. Mucci.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), dopo le parole: adottato in attuazione della delega di cui al presente articolo aggiungere le seguenti:
prevedendo il diritto per gli stessi di optare, in alternativa, per il trasferimento in mobilità presso altre pubbliche amministrazioni. Una specifica disciplina, inoltre, consentirà, in via transitoria, la mobilità in altri ruoli della dirigenza.
9. 599. Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera b), numero 4) dopo le parole: in attuazione della delega di cui al presente articolo, obbligo per aggiungere le seguenti gli enti locali.
9. 311. Albanella.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole da: specifica disciplina che contempli sino alla fine del numero 4), con le seguenti: specifica disciplina che contempli la confluenza nella suddetta sezione speciale del ruolo unico, con inquadramento dirigenziale dopo due anni esercizio effettivo, anche come funzionario, di funzioni segretariali o equivalenti per coloro che sono iscritti al predetto albo, nella fascia professionale C e per i vincitori ammessi al corso di formazione per l'accesso in carriera già avviato alla data di entrata in vigore della presente legge; specifica disciplina che subordini l'ingresso nella sezione speciale di cui al punto 3 fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, obbligo per gli enti locali di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa, attingendo esclusivamente dal ruolo unico di cui al numero 3), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; previsione, per i comuni di minori dimensioni demografiche, dell'obbligo della facoltà di gestire la funzione di direzione apicale in via associata, coerentemente con le previsioni di cui all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche ed integrazioni; ridefinizione delle soglie demografiche delle fasce in numero non superiore a tre ai fini dell'attribuzione di incarichi di dirigenza apicale; in sede di prima applicazione e per un periodo non superiore a 5 anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui al presente articolo, obbligo per gli enti locali e i comuni di conferire l'incarico di direzione apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa ai predetti soggetti già iscritti nel suddetto albo e confluiti nel ruolo di cui al numero 3) nonché ai vincitori della procedura concorsuale di ammissione al corso di formazione per l'accesso in carriera, già bandite all'entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;.
* 9. 518. Bossa.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), le parole che vanno da: specifica disciplina che contempli la confluenza nel suddetto ruolo unico fino alla fine del punto sono sostituite dalle seguenti: specifica disciplina che contempli la confluenza nella suddetta sezione speciale del ruolo unico, con inquadramento dirigenziale dopo due anni esercizio effettivo, anche come funzionario, di funzioni segretariali o equivalenti per coloro che sono iscritti al predetto albo, nella fascia professionale C e per i vincitori ammessi al corso di formazione per l'accesso in carriera già avviato alla data di entrata in vigore della presente legge; specifica disciplina che subordini l'ingresso nella sezione speciale di cui al punto 3 fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, obbligo per gli enti locali di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa, attingendo esclusivamente dal ruolo unico di cui al numero 3), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; previsione, per i comuni di minori dimensioni demografiche, della facoltà di gestire la funzione di direzione apicale in via associata, coerentemente con le previsioni di cui all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche ed integrazioni; ridefinizione delle soglie demografiche delle fasce in numero non superiore a tre ai fini dell'attribuzione di incarichi di dirigenza apicale; in sede di prima applicazione e per un periodo non superiore a 5 anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui al presente articolo, obbligo per gli enti locali e i comuni di conferire l'incarico di direzione apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa ai predetti soggetti già iscritti nel suddetto albo e confluiti nel ruolo di cui al numero 3) nonché ai vincitori della procedura concorsuale di ammissione al corso di formazione per l'accesso in carriera, già bandite all'entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;.
* 9. 86. Palmieri.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), le parole da: specifica disciplina che contempli fino alla fine del numero sono sostituite dalle seguenti: specifica disciplina che contempli la confluenza nel suddetto ruolo unico dopo due anni di esercizio effettivo, anche come funzionario, di funzioni segretariali o equivalenti per coloro che sono iscritti al predetto albo, nella fascia professionale C, e per i vincitori di procedure concorsuali di ammissione al corso di accesso in carriera già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge; fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, obbligo per gli enti locali di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; previsione, per i comuni di minori dimensioni demografiche, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata, coerentemente con le previsioni di cui all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni; in sede di prima applicazione e per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui al presente articolo, obbligo per gli enti locali di conferire l'incarico di direzione apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa ai predetti soggetti, già iscritti nel predetto albo e confluiti nel ruolo di cui al numero 3), nonché a coloro che sono iscritti al predetto albo, nella fascia professionale C e ai vincitori di procedure concorsuali di ammissione al corso di accesso in carriera già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; decorso il predetto periodo, obbligo per gli enti locali di conferire l'incarico di direzione apicale ai dirigenti iscritti in apposita area professionale del ruolo di cui al numero 3); disciplina dell'area professionale secondo criteri idonei ad assicurare il possesso di competenze e requisiti professionali commisurati alla dimensione e complessità degli enti;.
9. 621. Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole da: specifica disciplina che contempli fino alla fine del numero 4 con le seguenti: specifica disciplina che contempli la confluenza nel suddetto ruolo unico dopo due anni di esercizio effettivo, anche come funzionario, di funzioni segretariali o equivalenti per coloro che sono iscritti al predetto albo, nella fascia professionale C, e per i vincitori di procedure concorsuali di ammissione al corso di accesso in carriera già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge; fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, obbligo per gli enti locali di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa, attingendo dalla corrispondente area professionale del ruolo di cui al numero 3), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; previsione, per i comuni di minori dimensioni demografiche, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata, coerentemente con le previsioni di cui all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni; in sede di prima applicazione e per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui al presente articolo, obbligo per gli enti locali di conferire l'incarico di direzione apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa ai predetti soggetti, già iscritti nel predetto albo e confluiti nel ruolo di cui al numero 3), nonché a coloro che sono iscritti al predetto albo, nella fascia professionale C e ai vincitori di procedure concorsuali di ammissione al corso di accesso in carriera già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;.
9. 623. Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera b), numero 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) dopo le parole:
due anni di esercizio effettivo aggiungere le seguenti: anche già maturati;
   2) dopo le parole: obbligo per gli enti locali di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa aggiungere le seguenti: attingendo dal ruolo unico di cui al precedente numero 3;
   3) le parole: obbligo per i comuni sono sostituite dalle seguenti: obbligo per gli enti locali;
   4) dopo le parole: già iscritti... e confluiti nel ruolo di cui al numero 3) aggiungere le seguenti: nonché ai vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge;
   5) aggiungere, in fine, il seguente periodo: previsione di una specifica disciplina che consenta in via transitoria la mobilità verso gli altri ruoli della dirigenza.
9. 495. Costantino, Quaranta, Scotto, Airaudo, Placido.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole: e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge con le seguenti: in sede di prima applicazione, confluenza nel ruolo unico di cui al punto 1) dei vincitori delle procedure concorsuali per l'accesso al predetto albo, già avviate all'entrata in vigore della presente legge.
9. 418. Di Gioia.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), apportare le seguenti modifiche:
   dopo le parole: per i vincitori di procedure concorsuali aggiungere le seguenti: ammissione al corso di accesso in carriera;
   sostituire le parole: in sede di prima applicazione e per un periodo non superiore a tre anni con le seguenti: non inferiore a tre anni e non superiore a cinque;
   sostituire le parole: obbligo per i comuni con le seguenti: obbligo per gli enti locali;
   dopo le parole: di cui al numero 3) aggiungere le seguenti, nonché a coloro che sono iscritti al predetto albo, nella fascia professionale C e ai vincitori di procedure concorsuali di ammissione al corso di accesso in carriera già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge;
   dopo le parole: finanza pubblica aggiungere le seguenti: decorso il predetto periodo, obbligo per gli enti locali di conferire l'incarico di direzione apicale ai dirigenti iscritti in apposita area professionale del ruolo di cui al numero 3); disciplina dell'area professionale secondo criteri idonei ad assicurare il possesso di competenze e requisiti professionali commisurati alla dimensione e complessità degli enti.
9. 512. Sgambato, Cominelli, Giovanna Sanna.

  Al comma 1, lettera b), numero 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) dopo le parole: procedure concorsuali aggiungere le seguenti: di ammissione al corso di accesso in carriera;
   2) le parole: non superiore a tre anni sono sostituite dalle seguenti: non inferiore a tre anni e non superiore a cinque;
   3) la parola: comuni è sostituita dalle seguenti: gli enti locali;
   4) dopo le parole: al numero 3) aggiungere il seguente periodo:, nonché a coloro che sono iscritti al predetto albo, nella fascia professionale C e ai vincitori di procedure concorsuali di ammissione al corso di accesso in carriera già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge,;
   5) dopo le parole: senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica è aggiunto il seguente periodo: decorso il predetto periodo, obbligo per gli enti locali di conferire l'incarico di direzione apicale ai dirigenti iscritti in apposita area professionale del ruolo di cui al numero 3); disciplina dell'area professionale secondo criteri idonei ad assicurare il possesso di competenze e requisiti professionali commisurati alla dimensione e complessità degli enti.
9. 100. Riccardo Gallo.

  al comma 1, lettera h), numero 4), apportare le seguenti modifiche:
   dopo le parole: per i vincitori di procedure concorsuali aggiungere le seguenti: di ammissione al corso di accesso in carriera;
   dopo le parole: legalità dell'azione amministrativa, aggiungere le seguenti: attingendo dalla corrispondente area professionale del ruolo di cui al numero 3);
   sostituire le parole: in sede di prima applicazione e per un periodo non superiore a tre anni con le seguenti: non inferiore a tre anni e non superiore a cinque;
   sostituire le parole: obbligo per i comuni con le seguenti: obbligo per gli enti locali;
   dopo le parole: di cui al numero 3) aggiungere le seguenti: nonché a coloro che sono iscritti al predetto albo, nella fascia professionale C e ai vincitori di procedure concorsuali di ammissione al corso di accesso in carriera già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge.
9. 511. Sgambato, Cominelli, Giovanna Sanna.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), dopo le parole: e per i vincitori di procedure concorsuali aggiungere le seguenti: di ammissione al corso di accesso in carriera e dopo le parole: obbligo per gli enti locali di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa aggiungere le seguenti: attingendo esclusivamente dal ruolo unico di cui al numero 3 inoltre, sostituire le parole: in sede di prima applicazione e per un periodo non superiore a tre anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui al presente articolo con le seguenti: in sede di prima applicazione e per un periodo di cinque anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui al presente articolo infine, dopo le parole: ai predetti soggetti, già iscritti nel suddetto albo e confluiti nel ruolo di cui al numero 3) aggiungere le seguenti: nonché ai soggetti già iscritti all'albo in fascia C e ai vincitori di procedure concorsuali di ammissione al corso di accesso in carriera, già bandite all'entrata in vigore della presente legge.
9. 515. Sgambato, Cominelli, Giovanna Sanna.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), dopo le parole: e per i vincitori di procedure concorsuali aggiungere le seguenti: di ammissione al corso di accesso in carriera. Inoltre, dopo le parole: ai predetti soggetti, già iscritti nel suddetto albo e confluiti nel ruolo di cui al numero 3) aggiungere le seguenti: nonché ai soggetti già iscritti all'albo in fascia C e ai vincitori di procedure concorsuali di ammissione al corso di accesso in carriera, già bandite all'entrata in vigore della presente legge.
9. 516. Sgambato, Cominelli, Giovanna Sanna.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), dopo le parole: e per i vincitori di procedure concorsuali aggiungere le seguenti: di ammissione al corso di accesso in carriera.

  Conseguentemente, dopo le parole: ai predetti soggetti, già iscritti nel suddetto albo e confluiti nel ruolo di cui al numero 3) aggiungere le seguenti: nonché ai soggetti già iscritti all'albo in fascia C e ai vincitori di procedure concorsuali di ammissione al corso di accesso in carriera, già bandite all'entrata in vigore della presente legge.
9. 324. Tino Iannuzzi, Ferrari, Bonavitacola.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), dopo le parole: e per i vincitori di procedure concorsuali aggiungere le seguenti: di ammissione al corso di accesso in carriera.

  Conseguentemente, dopo le parole: ai predetti soggetti, già iscritti nel suddetto albo e confluiti nel ruolo di cui al numero 3) aggiungere le seguenti: nonché ai vincitori di procedure concorsuali di ammissione al corso di accesso in carriera, già bandite all'entrata in vigore della presente legge.
* 9. 519. Bossa.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), dopo le parole: e per i vincitori di procedure concorsuali aggiungere le seguenti: di ammissione al corso di accesso in carriera.

  Conseguentemente, dopo le parole: ai predetti soggetti, già iscritti nel suddetto albo e confluiti nel ruolo di cui al numero 3) aggiungere le seguenti: nonché ai vincitori di procedure concorsuali di ammissione al corso di accesso in carriera, già bandite all'entrata in vigore della presente legge.
* 9. 87. Palmieri.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: e per i vincitori di procedure concorsuali inserire le seguenti: di ammissione al corso di accesso in carriera;
   b) dopo le parole: confluiti nel ruolo di cui al numero 3) inserire e seguenti:, nonché ai soggetti già iscritti all'albo in fascia C e ai vincitori di procedure concorsuali di ammissione al corso di accesso in carriera, già bandite all'entrata in vigore della presente legge.
* 9. 448. Garofalo.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), dopo le parole: e per i vincitori di procedure concorsuali aggiungere le seguenti: di ammissione al corso di accesso in carriera.

  Conseguentemente, dopo le parole: ai predetti soggetti, già iscritti nel suddetto albo e confluiti nel ruolo di cui al numero 3) aggiungere le seguenti: nonché ai vincitori di procedure concorsuali di ammissione al corso di accesso in carriera, già bandite all'entrata in vigore della presente legge.
* 9. 619. Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: e per i vincitori di procedure concorsuali inserire le seguenti: di ammissione al corso di accesso in carriera;
   b) dopo le parole: della legalità dell'azione amministrativa inserire le seguenti: attingendo esclusivamente dal ruolo unico di cui al numero 3);
   c) le parole: per un periodo non superiore a tre anni sono sostituite dalle seguenti: per un periodo di cinque anni.
9. 449. Garofalo.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: per i vincitori di procedure concorsuali aggiungere le seguenti: di ammissione al corso di accesso in carriera;
   b) dopo le parole: in sede di prima applicazione e per un periodo aggiungere le seguenti: non inferiore a tre anni e non superiore a cinque;
   c) dopo le parole: di cui al presente articolo, obbligo aggiungere le seguenti: gli enti locali;
   d) dopo le parole: e confluiti nel ruolo di cui al numero 3) aggiungere le seguenti: nonché a coloro che sono iscritti al predetto albo, nella fascia professionale C e ai vincitori di procedure concorsuali di ammissione al corso di accesso in carriera già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge,;
   e) dopo le parole: senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; inserire le seguenti: decorso il predetto periodo, obbligo per gli enti locali di conferire l'incarico di direzione apicale ai dirigenti iscritti in apposita area professionale del ruolo di cui al numero 3); disciplina dell'area professionale secondo criteri idonei ad assicurare il possesso di competenze e requisiti professionali commisurati alla dimensione e complessità degli enti;.
9. 142. Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: di procedure concorsuali aggiungere le seguenti: di ammissione al corso di accesso in carriera;
   b) dopo le parole: e controllo della legalità dell'azione amministrativa, aggiungere le seguenti: attingendo dalla corrispondente area professionale del ruolo di cui al numero 3);
   c) dopo le parole: in sede di prima applicazione e per un periodo inserire le seguenti: non inferiore a tre anni e non superiore a cinque;
   d) dopo le parole: obbligo per aggiungere le seguenti: gli enti locali;
   e) dopo le parole: e confluiti nel ruolo di cui al numero 3), aggiungere le seguenti: nonché a coloro che sono iscritti al predetto albo, nella fascia professionale C e ai vincitori di procedure concorsuali di ammissione al corso di accesso in carriera già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge,.
9. 143. Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1 lettera b) numero 4, dopo le parole: e per i vincitori di procedure concorsuali aggiungere le seguenti: di ammissione al corso di accesso in carriera.
* 9. 444. Misuraca.

  Al comma 1, lettera b), numero 4) dopo le parole: per i vincitori di procedure concorsuali aggiungere le seguenti: di ammissione al corso di accesso in carriera.
* 9. 313. Albanella.

  Al comma 1, lettera b), punto 4), dopo le parole: della presente legge; aggiungere le seguenti: iscrizione immediata di tutti i corsisti Co.A 5,che stanno svolgendo corso-concorso presso la Scuola Nazionale dell'Amministrazione e che saranno ritenuti idonei, presso i rispettivi Albi Regionali dei Segretari Comunali e Provinciali.
9. 645. Becattini.

  Al comma 1, lettera b) n. 4, dopo le parole: entrata in vigore della presente legge aggiungere le seguenti parole: nonché i funzionari di ruolo in servizio da almeno cinque anni nei comuni o nelle unioni di comuni in possesso del diploma di laurea magistrale, che abbiano svolto le funzioni di segretario delle suddette unioni e che siano stati anche vicesegretari comunali alla data di entrata in vigore della presente legge.
9. 413. Guerra.

  Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) alla lettera b) n. 4), dopo le parole: «obbligo per gli enti locali di nominare comunque», aggiungere le seguenti: «esclusivamente all'interno del ruolo unico dei dirigenti degli enti locali di cui al numero 3); la nomina avverrà alla prima scadenza dell'incarico in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui al presente articolo», dopo le parole: «nelle fasce professionali A e B, nel ruolo unico dei dirigenti degli enti locali di cui al numero 3)» aggiungere le seguenti: «in una specifica sezione», ed infine, dopo le parole: «nel suddetto ruolo unico» aggiungere le seguenti: «nella specifica sezione dei dirigenti apicali»;
   2) alla medesima lettera b) numero, 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «definizione puntuale dei compiti spettanti al Dirigente apicale con l'attribuzione allo stesso dei compiti attualmente attribuiti ai segretari comunali e specificazione di quelli eventualmente non più spettanti; conferma della disciplina dell'articolo 109 comma 2 del decreto legislativo 267/2000.»;
   3) alla lettera f), sostituire le parole: «conferimento degli incarichi a dirigenti» con le altre parole: «conferimento di tutti gli incarichi dirigenziali»;
   4) alla lettera h), secondo capoverso, le seguenti parole: «disciplina della decadenza dal ruolo unico a seguito di un determinato periodo di collocamento in disponibilità.», sono soppresse;
   5) alla lettera m), prima delle parole: «di limiti assoluti», premettere le seguenti: «nella contrattazione collettiva»; dopo le parole: «definizione della retribuzione», sopprimere le seguenti: «comunque non inferiore al 30 per cento del totale;» ed infine, dopo le parole: «definizione dell'incidenza della retribuzione di risultato», sopprimere le seguenti: «comunque non superiore al 15 per cento del totale».
9. 496. Costantino, Quaranta, Scotto.

  Al comma 1, lettera b) n. 4) apportare le seguenti modifiche:
   dopo le parole: «obbligo per gli enti locali di nominare comunque» aggiungere le parole: «esclusivamente all'interno del ruolo unico dei dirigenti degli enti locali di cui al numero 3); la nomina avverrà alla prima scadenza dell'incarico in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo»;
   dopo le parole: «nelle fasce professionali A e B, nel ruolo unico dei dirigenti degli enti locali di cui al numero 3)» aggiungere le parole: «in una specifica sezione»;
   dopo le parole: «nel suddetto ruolo unico» aggiungere le parole: «nella specifica sezione dei dirigenti apicali»;
   in fine aggiungere: «definizione puntuale dei compiti spettanti al Dirigente apicale con l'attribuzione allo stesso dei compiti attualmente attribuiti ai segretari comunali e specificazione di quelli eventualmente non più spettanti; conferma della disciplina dell'articolo 109 comma 2 del decreto legislativo 267/2000».
9. 122. Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera b), numero 4, dopo le parole: obbligo per gli enti locali di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità aggiungere le seguenti: e di trasparenza dell'azione amministrativa, di rogazione, su richiesta dell'ente, nei contratti in cui l'Amministrazione stessa è parte, di autentica di scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente, di sovrintendenza allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e di coordinamento dell'attività salvo che nei casi in cui nell'ente sia stato nominato il direttore generale ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'articolo 108, decreto legislativo n. 267/2000.
9. 269. Fabbri.

  Al comma 1, lettera b), numero 4) sostituire le parole: controllo della legalità dell'azione amministrativa con le seguenti: controllo preventivo di legittimità sugli atti e sull'attività amministrativa.
9. 487. Costantino, Quaranta, Scotto.

  Al comma 1 lettera b), numero 4, primo periodo, dopo le parole: controllo della legalità aggiungere le seguenti: e della trasparenza.
9. 267. Fabbri.

  Al comma 1, lettera b) numero 4) dopo le parole: legalità dell'azione amministrativa; inserire le seguenti: mantenimento della funzione rogante in capo ai dirigenti apicali aventi i relativi requisiti.
9. 388. Fabbri.

  Al comma 1 lettera b) numero 4, dopo le parole: e controllo della legalità dell'azione amministrativa sono inserite le parole: attingendo dal ruolo unico di cui al numero 1).
* 9. 433. De Girolamo.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), dopo le parole: e controllo della legalità dell'azione amministrativa inserire le seguenti parole: attingendo dal ruolo unico di cui al numero 1).
* 9. 106. Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera b), numero 4) dopo le parole: e controllo della legalità dell'azione amministrativa, aggiungere le seguenti: attingendo esclusivamente dal ruolo unico di cui al numero 3).
** 9. 237. Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1 lettera b) numero 4) dopo le parole: e controllo della legalità dell'azione amministrativa, aggiungere le seguenti: attingendo dalla corrispondente area professionale del ruolo di cui al numero 3).
** 9. 308. Albanella.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), dopo le parole: controllo della legalità dell'azione amministrativa aggiungere le seguenti: a cui può essere affidata la funzione rogante nei contratti di cui l'amministrazione è parte.
9. 304. Fabbri.

  Al comma 1 lettera b) numero 4, le parole: senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica sono sostituite dalle seguenti: nonché a coloro che sono iscritti al predetto albo, nella fascia professionale C e ai vincitori di procedure concorsuali di ammissione al corso di accesso in carriera già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; decorso il predetto periodo, obbligo per gli enti locali di conferire l'incarico di direzione apicale ai dirigenti iscritti in apposita area professionale del ruolo di cui al numero 3); disciplina dell'area professionale secondo criteri idonei ad assicurare il possesso di competenze e requisiti professionali commisurati alla dimensione e complessità degli enti;.
9. 443. Misuraca.

  Al comma 1 lettera b) numero 4, sostituire le parole: senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica con le seguenti: nonché a coloro che sono iscritti al predetto albo, nella fascia professionale C e ai vincitori di procedure concorsuali di ammissione al corso di accesso in carriera già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;.
9. 445. Misuraca.

  Al comma 1, lettera b) numero 4) dopo le parole: dell'azione amministrativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; inserire le seguenti: previsione che gli incarichi di funzione dirigenziale apicale cessano se non rinnovati entro novanta giorni dall'insediamento della nuova giunta:.
9. 380. Gasparini.

  Al comma 1, lettera b), numero 4) sostituire le parole: senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; con le seguenti: nonché a coloro che sono iscritti al predetto albo, nella fascia professionale C e ai vincitori di procedure concorsuali di ammissione al corso di accesso in carriera già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; decorso il predetto periodo, obbligo per gli enti locali di conferire l'incarico di direzione apicale ai dirigenti iscritti in apposita area professionale del ruolo di cui al numero 3); disciplina dell'area professionale secondo criteri idonei ad assicurare il possesso di competenze e requisiti professionali commisurati alla dimensione e complessità degli enti;.
9. 310. Albanella.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole: dell'obbligo di gestire con le seguenti: della facoltà di gestire.
9. 235. Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera b) numero 4), dopo le parole: dell'azione amministrativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; inserire le seguenti: previsione della possibilità per i comuni con popolazione superiore a centomila abitanti di nominare, in alternativa al dirigente apicale, un direttore generale ai sensi dell'articolo 108 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e previsione, in tale ipotesi, dell'affidamento della funzione di controllo della legalità dell'azione amministrativa ad un dirigente di ruolo;.
9. 391. Gasparini.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole: per i comuni di minori dimensioni demografiche, con le seguenti: per i comuni fino a quindicimila abitanti,.
9. 279. Mucci.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), dopo le parole: e successive modificazioni aggiungere le seguenti: ridefinizione delle soglie demografiche delle fasce in numero non superiore a tre ai fini dell'attribuzione di incarichi di dirigenza apicale.
9. 233. Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), sopprimere l'ultimo periodo.
9. 489. Costantino, Quaranta, Scotto.

  Al comma 1, lettera b), numero 4) sostituire le parole: in sede di prima applicazione e per un periodo non superiore a tre anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui al presente articolo con le seguenti: in sede di prima applicazione e per un periodo di tre anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui al presente articolo.
9. 236. Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera b), punto 4) apportare le seguenti modifiche:
   a) sostituire le parole: in sede di prima applicazione e per un periodo non superiore a tre anni con le seguenti: in sede di prima applicazione e per un periodo di cinque anni;
   b) dopo le parole: già iscritti nel predetto albo eliminare le parole: e confluiti nel ruolo di cui al numero 3),.
9. 70. Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera b) numero 4, le parole: e per un periodo non superiore a tre anni sono sostituite dalle parole: per un periodo di cinque anni.
* 9. 434. De Girolamo.

  Al comma 1, lettera b) numero 4, le parole: e per un periodo non superiore a tre anni sono sostituite dalle parole: per un periodo di cinque anni.
* 9. 441. Misuraca.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), le parole: e per un periodo non superiore a tre anni sono sostituite da: per un periodo di cinque anni.
* 9. 578. Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), le parole: e per un periodo non superiore a tre anni sono sostituite da: per un periodo di cinque anni.
* 9. 107. Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole: non superiore a tre anni con le seguenti: non inferiore a tre anni e non superiore a cinque.
9. 307. Albanella.

  Al comma 1, lettera b), numero 4) dopo le parole: in sede di prima applicazione e per un periodo aggiungere le seguenti: non inferiore a tre anni e non superiore a cinque.
9. 312. Albanella.

  Al comma 1 lettera b) numero 4, le parole: obbligo per i comuni sono sostituite dalle parole: obbligo per gli enti locali.
* 9. 442. Misuraca.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), le parole: obbligo per i comuni sono sostituite dalle parole: obbligo per gli enti locali;.
* 9. 108. Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera b) numero 4), sostituire le parole: obbligo per i comuni con le seguenti: obbligo per gli enti locali privi di direttore generale ai sensi dell'articolo 108 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
9. 390. Gasparini.

  Al comma 1 lettera b) numero 4), ultimo capoverso, sostituire le parole: per i comuni con le seguenti: per gli enti locali.
9. 306. Albanella.

  Al comma 1 lettera b) numero 4, le parole: obbligo per i comuni sono sostituite dalle parole: obbligo per gli enti locali.
9. 435. De Girolamo.

  Al comma 1, lettera b) numero 4), dopo le parole: apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa inserire le seguenti:, direzione degli uffici.
9. 381. Fabbri.

  Al comma 1, lettera b), numero 4, ultimo periodo, dopo le parole: obbligo per i comuni di conferire l'incarico di direzione apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità, aggiungere le seguenti: e di trasparenza dell'azione amministrativa, di rogazione, su richiesta dell'ente, nei contratti in cui l'Amministrazione stessa è parte, di autentica di scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente, di sovrintendenza allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e di coordinamento dell'attività salvo che nei casi in cui nell'ente sia stato nominato il direttore generale ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'articolo 108 del decreto legislativo n. 267 del 2000.
9. 270. Fabbri.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole: ai predetti soggetti, già iscritti nel predetto albo e confluiti nel ruolo di cui al numero 3) con le seguenti: ai predetti soggetti, già iscritti nel predetto albo o confluiti nel ruolo di cui al numero 3).
9. 559. Lauricella, Lattuca.

  Al comma 1, lettera b), numero 4) dopo le parole: già iscritti nel suddetto albo e confluiti nel ruolo di cui al numero 3), sono inserite le parole: nonché ai vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, le seguenti parole: previsione di una apposita disciplina per il conseguimento della abilitazione a ricoprire l'incarico di dirigente apicale per i dirigenti di ruolo, di cui ai numeri 1), 2) e 3), nonché per il conferimento e la durata degli incarichi secondo criteri oggettivi di valutazione dei requisiti professionali ed attitudinali e delle performance conseguite svolti a cura della Commissione istituita pressa il Ministero della funzione pubblica ovvero, delle sue articolazioni regionali; introduzione di specifiche tutele a garanzia dell'indipendenza, dei dirigenti apicali per le funzioni di prevenzione della corruzione e della legalità da attribuirsi all'A.n.a.c.; specifica disciplina che consenta in via transitoria la mobilità verso gli altri ruoli della dirigenza;.
9. 576. Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), ultimo capoverso, dopo le parole: di cui al numero 3), aggiungere le seguenti: nonché a coloro che sono iscritti al predetto albo, nella fascia professionale C e ai vincitori di procedure concorsuali di ammissione al corso di accesso in carriera già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge.
9. 305. Albanella.

  Al comma 1, lettera b), numero 4, ultimo capoverso, dopo le parole: già iscritti nel predetto albo e confluiti nel ruolo di cui al numero 3), aggiungere le seguenti: o a soggetti in possesso dei requisiti per l'accesso alla qualifica dirigenziale con esperienza almeno triennale negli ultimi 10 anni di direzione generale nei comuni o nelle province e previa verifica da parte di un soggetto terzo indipendente mediante procedura di accreditamento o che abbiano sostenuto almeno una selezione ad evidenza pubblica per il medesimo ruolo,.
9. 411. Richetti, Ermini.

  Al comma 1, lettera b), numero 4, ultimo capoverso, dopo le parole: già iscritti nel predetto albo e confluiti nel ruolo di cui al numero 3), aggiungere le seguenti: o a soggetti in possesso della qualifica dirigenziale con esperienza almeno triennale negli ultimi 10 anni di direzione generale o del ruolo di vice segretario nei comuni o nelle province,.
9. 412. Richetti, Ermini.

  Al comma 1, lettera b), numero 4, ultimo capoverso dopo le parole: già iscritti nel predetto albo e confluiti nel ruolo di cui al numero 3), aggiungere le seguenti: o a soggetti in possesso di esperienza almeno triennale negli ultimi dieci anni di direzione generale nei comuni o nelle province e che abbiano sostenuto una selezione di evidenza pubblica per il ruolo di dirigente.
9. 277. Gasparini.

  Al comma 1, lettera b), numero 4, dopo le parole: già iscritti nel suddetto albo e confluiti nel ruolo di cui al numero 3), sono inserite le parole: nonché ai vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge.
*9. 436. De Girolamo.

  Al comma 1, lettera b), numero 4, dopo le parole: già iscritti nel suddetto albo e confluiti nel ruolo di cui al numero 3), sono inserite le parole: nonché ai vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge.
*9. 366. Miccoli, Martelli, Albanella, Di Salvo, Baruffi, Gnecchi, Giorgio Piccolo, Gribaudo, Boccuzzi, Fabbri, Maestri, Incerti, Laforgia, Casellato.

  Al comma 1, lettera b), numero 4, dopo le parole: già iscritti nel suddetto albo e confluiti nel ruolo di cui al numero 3), sono inserite le parole: nonché ai vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge.
*9. 109. Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), aggiungere, in fine, le seguenti parole: specifica disciplina che consenta in via transitoria la mobilità verso gli altri ruoli della dirigenza.
9. 112. Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), ultimo capoverso, dopo le parole: senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; aggiungere le seguenti: previsione per i Sindaci, in sede di prima applicazione e alla data di entrata in vigore del decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui al presente articolo, della facoltà di conferire un nuovo incarico di dirigente apicale in sostituzione di quello conferito all'inizio del mandato amministrativo;.
9. 410. Richetti.

  A comma 1, lettera b), numero 4), aggiungere, in fine, le seguenti parole: previsione di una specifica disciplina che consenta in via transitoria la mobilità verso gli altri ruoli della dirigenza;.
9. 365. Miccoli, Martelli, Albanella, Di Salvo, Baruffi, Gnecchi, Giorgio Piccolo, Gribaudo, Boccuzzi, Fabbri, Maestri, Incerti, Laforgia, Casellato.

  A comma 1, lettera b), numero 4), aggiungere, in fine, le seguenti parole: per la Provincia autonoma di Bolzano resta ferma la particolare disciplina prevista per i segretari comunali dal Titolo VI della legge 11 marzo 1972, n. 118, nonché dalle leggi regionali 26 aprile 2010, n. 1 e 9 dicembre 2014, n. 11, anche in conformità al Titolo XI dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e alla relativa norma di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, sull'uso della lingua tedesca nei rapporti con la pubblica amministrazione;.
9. 458. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: previsione di una apposita disciplina per il conseguimento della abilitazione a ricoprire l'incarico di dirigente apicale per i dirigenti di ruolo, di cui ai numeri 1), 2) e 3), nonché per il conferimento e la durata degli incarichi secondo criteri oggettivi di valutazione dei requisiti professionali ed attitudinali e delle performance conseguite svolti a cura della Commissione istituita pressa il Ministero della funzione pubblica ovvero, delle sue articolazioni regionali; introduzione di specifiche tutele a garanzia dell'indipendenza, dei dirigenti apicali per le funzioni di prevenzione della corruzione e della legalità da attribuirsi all'A.n.a.c.; specifica disciplina che consenta in via transitoria la mobilità verso gli altri ruoli della dirigenza. Puntuale definizione del profilo di dirigente apicale con la attribuzione, in rapporto alla entità demografica dell'ente, dei compiti di gestione del personale, anche dirigenziale, e di organizzazione dell'ente, in qualità di responsabile della prevenzione della corruzione; ridefinizione delle soglie demografiche delle fasce in numero non superiore a tre; definizione di criteri e limiti al convenzionamento dell'ufficio di dirigente apicale.
9. 110. Centemero, Occhiuto.

   Al comma 1, lettera b), numero 4), aggiungere, in fine, i seguenti periodi:
  Apposita disciplina che, dopo la fase di prima applicazione e fino all'esaurimento degli iscritti all'Albo dei Segretari, di cui all'articolo 98 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, attribuisca specifica rilevanza ai requisiti di carriera maturati nello svolgimento della funzione di segretario degli enti locali, per l'attribuzione degli incarichi di uffici di vertice di enti locali.
  Integrazione delle Commissioni deputate alla preselezione e verifica di incarichi dirigenziali generali e di vertice, con membri nominati dall'A.n.a.c.
  Attribuzione all'A.n.a.c. del parere obbligatorio e vincolante in caso di revoca degli incarichi di dirigenti a cui è attribuita funzione di prevenzione della corruzione. L'A.n.a.c. esercita, anche con poteri ispettivi, la verifica circa la garanzia di indipendenza nell'esercizio della funzione di prevenzione;.
9. 128. Bonavitacola, Tino Iannuzzi.

  Al comma 1, lettera b), numero 4):
   aggiungere, in fine, il seguente periodio: previsione di una apposita disciplina per il conseguimento della abilitazione a ricoprire l'incarico di dirigente apicale per i dirigenti di ruolo, di cui ai numeri 1), 2) e 3), nonché per il conferimento e la durata degli incarichi secondo criteri oggettivi di valutazione dei requisiti professionali ed attitudinali e delle performance conseguite svolti a cura della Commissione istituita pressa il ministero della funzione pubblica ovvero, delle sue articolazioni regionali; introduzione di specifiche tutele a garanzia dell'indipendenza, dei dirigenti apicali per le funzioni di prevenzione della corruzione e della legalità da attribuirsi all'A.n.a.c.; specifica disciplina che consenta in via transitoria la mobilità verso gli altri ruoli della dirigenza;.
   dopo le parole: attingendo dal ruolo unico di cui al numero 3) aggiungere il seguente periodo: Puntuale definizione del profilo di dirigente apicale con la attribuzione, in rapporto alla entità demografica dell'ente, dei compiti di gestione del personale, anche dirigenziale, e di organizzazione dell'ente, in qualità di responsabile della prevenzione della corruzione; definizione di criteri e limiti al convenzionamento dell'ufficio di dirigente apicale;
   dopo le parole: di cui alla lettera b) aggiungere le seguenti: fatte salve le disposizioni precedenti;
   dopo le parole: sulla base dei suddetti requisiti aggiungere le seguenti:, delle qualificazioni professionali e, prima di: criteri;
   l'ultimo periodo della lettera f) del comma 1 dell'articolo 9 è soppresso.
9. 127. Bonavitacola, Tino Iannuzzi.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), aggiungere, in fine, il seguente periodo: previsione di una apposita disciplina per il conseguimento della abilitazione a ricoprire l'incarico di dirigente apicale per i dirigenti di ruolo, di cui ai numeri 1), 2) e 3), nonché per il conferimento e la durata degli incarichi secondo criteri oggettivi di valutazione dei requisiti professionali ed attitudinali e delle performance conseguite svolti a cura della Commissione istituita pressa il ministero della funzione pubblica ovvero, delle sue articolazioni regionali; introduzione di specifiche tutele a garanzia dell'indipendenza, dei dirigenti apicali per le funzioni di prevenzione della corruzione e della legalità da attribuirsi all'A.n.a.c.; specifica disciplina che consenta in via transitoria la mobilità verso gli altri ruoli della dirigenza;.
9. 437. De Girolamo.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), aggiungere, in fine, le seguenti parole: puntuale definizione del profilo di dirigente apicale con la attribuzione, in rapporto alla entità demografica dell'ente, dei compiti di gestione del personale, anche dirigenziale, e di organizzazione dell'ente, in qualità di responsabile della prevenzione della corruzione; ridefinizione delle soglie demografiche delle fasce in numero non superiore a tre; definizione di criteri e limiti al convenzionamento dell'ufficio di dirigente apicale.
9. 580. Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
   b-bis) con riferimento alla funzione di indirizzo politico, nel caso in cui gli atti di indirizzo e direttive non siano state fornite dal soggetto politico, o siano stati carenti, non si può avviare un nuovo ciclo gestionale. Analogamente divieto è previsto nel caso in cui non sia stato adottato un efficiente procedura di verifica dei risultati. In tali casi il Governo individua le opportune sanzioni da comminare al soggetto politico o all'ente di controllo, atti a garantire l'effettivo e tempestivo svolgimento delle attività di programmazione e pianificazione delle attività amministrative;.
9. 288. Mucci.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) in sede di prima applicazione, i funzionari che siano risultati idonei a concorsi per la qualifica di dirigente, i quali si trovino tuttora in servizio presso la stessa amministrazione, sono inquadrati nei relativi ruoli dirigenziali, con decorrenza giuridica dalla data di entrata in vigore dei relativi decreti legislativi.
9. 28. Ciprini, Lombardi, Cominardi, Tripiedi, Dall'Osso, Chimienti.

  Al comma 1, lettera c), alinea, sostituire le parole: con riferimento all'accesso alla dirigenza: con le seguenti: con riferimento all'accesso alla dirigenza, nel rispetto del principio costituzionale del concorso e dei principi di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001 ed al regolamento attuativo approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004 n. 272:.
9. 131. Centemero, Occhiuto.

  Al comma 4, lettera c), sopprimere il numero 1.

  Conseguentemente, al numero 2), apportare le seguenti modificazioni:
   sopprimere le parole: e non coperti dal corso-concorso di cui al numero 1 della presente lettera.
   dopo le parole: di formazione iniziale aggiungere le seguenti: obbligo di corso di formazione presso la Scuola di formazione della pubblica amministrazione con costi a carico della medesima.
9. 49. Pesco, Ciprini, Tripiedi, Cominardi, Dall'Osso, Lombardi, Chimienti, Dadone, Nuti, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Toninelli, Cecconi.

  Al comma 1, lettera c), numero 1), dopo le parole: migliori pratiche utilizzate in ambito internazionale e, aggiungere le seguenti: con particolare riguardo, per la valutazione del candidato, della idoneità basata sul possesso di qualità manageriali, capacità di direzione, guida e promozione del lavoro di gruppo.
9. 285. Mucci.

  Al comma 1, lettera c), numero 1, dopo le parole: fermo restando il possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea magistrale aggiungere le seguenti: affidamento alla Scuola Nazionale dell'amministrazione della gestione dei corsi-concorso; possibilità della suddetta Scuola di avvalersi di scuole regionali e locali e di istituzioni universitarie selezionate con procedure trasparenti.
*9. 249. Ferrari.

  Al comma 1, lettera c), numero 1, dopo le parole: fermo restando il possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea magistrale aggiungere le seguenti: affidamento alla Scuola Nazionale dell'amministrazione della gestione dei corsi-concorso; possibilità della suddetta Scuola di avvalersi di scuole regionali e locali e di istituzioni universitarie selezionate con procedure trasparenti.
*9. 421. Dorina Bianchi.

  Al comma 1, lettera c), numero 1, apportare le seguenti modificazioni:
   sostituire le parole: per un numero fisso di posti, definito in relazione al fabbisogno minimo, con le seguenti: per un numero di posti, definito in relazione al fabbisogno;
   sostituire le parole: funzionari, con obblighi di formazione, per i primi quattro anni, con possibile riduzione del suddetto periodo in relazione all'esperienza lavorativa, nel settore pubblico o a esperienze all'estero con le seguenti: dirigenti;
   sostituire le parole: di un esame con le seguenti: del periodo di prova, della durata non inferiore a sei mesi.
9. 179. Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera c), punto 1, dopo le parole: esclusione di graduatorie di idonei nel concorso di accesso al corso-concorso aggiungere le seguenti: nonché nella graduatoria finale.
*9. 250. Ferrari.

  Al comma 1, lettera c), punto 1, dopo le parole: esclusione di graduatorie di idonei nel concorso di accesso al corso-concorso aggiungere le seguenti: nonché nella graduatoria finale.
*9. 422. Dorina Bianchi.

  Al comma 1, lettera c), numero 1, dopo le parole: accesso al corso concorso; aggiungere le seguenti: previsione che nel periodo del corso-concorso si svolga un tirocinio della durata di sei mesi presso pubbliche amministrazioni, organizzazioni europee ed internazionali.
9. 182. Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera c), numero 1) sopprimere le parole: immissione in servizio dei vincitori del corso-concorso come funzionari, con obblighi di formazione, per i primi quattro anni, con possibile riduzione del suddetto periodo in relazione all'esperienza lavorativa nel settore pubblico o a esperienze all'estero e successiva immissione nel ruolo unico della dirigenza previo superamento di un esame; possibilità di reclutare, con il suddetto corso-concorso, anche dirigenti di carriere speciali e delle autorità indipendenti; previsione di sezioni speciali del corso-concorso per dirigenti tecnici.
9. 132. Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera c), numero 1, sostituire le parole: immissione in servizio dei vincitori del corso-concorso come funzionari, con obblighi di formazione, per i primi quattro anni, con possibile riduzione del suddetto periodo in relazione all'esperienza lavorativa nel settore pubblico o a esperienze all'estero; successiva immissione nel ruolo unico della dirigenza previo superamento di un esame; con le seguenti: successiva immissione in servizio dei vincitori del corso-concorso per un periodo di prova pari a due anni e conferma nel ruolo unico della dirigenza previa valutazione da parte dell'amministrazione presso la quale è stato attribuito l'incarico iniziale.
9. 423. Dorina Bianchi.

  Al comma 1, lettera c), numero 1), sostituire le parole: immissione in servizio dei vincitori del corso-concorso come funzionari, con obblighi di formazione, per i primi quattro anni, con possibile riduzione del suddetto periodo in relazione all'esperienza lavorativa nel settore pubblico o a esperienze all'estero; successiva immissione nel ruolo unico della dirigenza previo superamento di un esame; con le seguenti: immissione in servizio dei vincitori del corso-concorso come funzionari per un periodo di prova pari a tre anni e conferma nel ruolo unico della dirigenza previa valutazione da parte dell'amministrazione presso la quale è stato attribuito l'incarico iniziale.
9. 251. Ferrari.

  Al comma 1, lettera c), numero 1), dopo le parole: dei vincitori del corso-concorso, aggiungere le seguenti: ad eccezione dei vincitori in possesso di un dottorato di ricerca in materie affini all'oggetto del bando che sono immessi direttamente come dirigenti,
9. 541. Luigi Gallo, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera c), terzo periodo, sostituire le parole da: funzionari fino a: esame con le seguenti: dirigenti, con obblighi di formazione e affiancamento ad altro dirigente di ruolo, per i primi due anni; possibile riduzione del suddetto periodo di formazione e affiancamento in relazione all'esperienza lavorativa nel settore pubblico, anche se svolta all'estero o presso organismi internazionali; diritto al trattamento economico esclusivamente in misura non superiore al 60 della parte fissa della retribuzione, per tutto il periodo di formazione e affiancamento; possibilità di risoluzione del rapporto dopo i primi due anni per valutazioni negative e possibilità di immissione in ruolo come funzionario.
*9. 93. Lombardi, Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Tripiedi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Pesco.

  Al comma 1, lettera c), n. 1), sostituire le parole da: funzionari fino a: superamento di un esame con le seguenti: dirigenti, con obblighi di formazione e affiancamento ad altro dirigente di ruolo, per i primi due anni; possibile riduzione del suddetto periodo di formazione e affiancamento in relazione all'esperienza lavorativa nel settore pubblico, anche se svolta all'estero o presso organismi internazionali; diritto al trattamento economico esclusivamente in misura non superiore al 60 per cento della parte fissa della retribuzione, per tutto il periodo di formazione e affiancamento; possibilità di risoluzione del rapporto dopo i primi due anni per valutazioni negative e possibilità di immissione in ruolo come funzionario;.
*9. 7. Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera c), n. 1), sostituire le parole da: funzionari fino a: superamento di un esame con le seguenti: dirigenti, con obblighi di formazione e affiancamento ad altro dirigente di ruolo, per i primi due anni; possibile riduzione del suddetto periodo di formazione e affiancamento in relazione all'esperienza lavorativa nel settore pubblico, anche se svolta all'estero o presso organismi internazionali; diritto al trattamento economico esclusivamente in misura non superiore al 60 per cento della parte fissa della retribuzione, per tutto il periodo di formazione e affiancamento; possibilità di risoluzione del rapporto dopo i primi due anni per valutazioni negative e possibilità di immissione in ruolo come funzionario;.
*9. 404. Rampelli.

  Al comma 1, lettera c), numero 1), dopo la parola: funzionari aggiungere le seguenti: come specificato nei CCNL di riferimento.
9. 374. Miccoli, Martelli, Albanella, Di Salvo, Baruffi, Gnecchi, Giorgio Piccolo, Gribaudo, Boccuzzi, Maestri, Fabbri, Incerti, Laforgia, Casellato.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: obblighi di formazione per i primi quattro anni inserire le seguenti: presso la Scuola nazionale dell'amministrazione.
9. 556. Lombardi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera c), numero 1), sostituire le parole da: per i primi quattro anni fino a: previo superamento di un esame con le seguenti: consistente in un periodo annuale di affiancamento con un dirigente anziano prevedendo, in tale periodo, lo svolgimento di un tirocinio per un periodo pari almeno a un mese presso organizzazioni o istituzioni equivalenti, europee o internazionali. Al termine dell'anno di attività pratica svolta dal funzionario ad esso sarà conferito un primo incarico da svolgere in autonomia e il risultato sarà valutato da un organismo indipendente. In caso di valutazione positiva l'inserimento nel ruolo di funzionario sarà confermato e definitivo. In caso di valutazione negativa conseguirà il recesso anticipato del rapporto di lavoro;.
9. 284. Mucci.

  Al comma 1, lettera c), numero 1), dopo le parole: con possibile riduzione, aggiungere le seguenti: fino ad un massimo di due anni.
9. 232. Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera c), numero 1), sostituire le parole: nel settore pubblico con le seguenti: alle dipendenze di un'amministrazione pubblica.
9. 526. Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera c), numero 1), dopo le parole: all'estero, aggiungere le seguenti: di natura lavorativa della durata di almeno due anni.
9. 238. Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: previo superamento di un esame aggiungere le seguenti: inquadramento nella qualifica di funzionario in caso di mancato superamento dell'esame; formazione di una graduatoria nell'ambito di ciascuno dei tre ruoli di cui alla lettera b), numeri 1), 2) e 3).
9. 558. Lombardi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera c), numero 1, sopprimere le parole: e delle autorità indipendenti;.
9. 561. Lombardi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 2).
*9. 180. Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 2).
*9. 560. Lombardi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 2), con il seguente: 2) per concorso: definizione di requisiti e criteri di selezione ispirati alle migliori pratiche utilizzate in ambito internazionale, fermo restando il possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea magistrale, l'appartenenza ai ruoli di una pubblica amministrazione e lo svolgimento delle mansioni di funzionario per almeno quattro anni; cadenza annuale del concorso unico per ciascuno dei tre ruoli di cui alla lettera b), per i posti disponibili nella dotazione organica e non coperti dal corso-concorso di cui al numero 1) della presente lettera; esclusione di graduatorie di idonei; possibilità di reclutare anche dirigenti da destinare alle carriere speciali ed alle autorità indipendenti; immissione in servizio dei vincitori del concorso come dirigenti, con previsione di un periodo di prova di un anno, soggetto alle ordinarie procedure di valutazione della dirigenza; istituzione di un albo di dirigenti idonei alla nomina a dirigente generale con accesso definito a mezzo di procedure comparative basate anche sulla valutazione dei risultati.
9. 133. Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera c), numero 2, dopo le parole: fermo restando il possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea magistrale aggiungere le seguenti: affidamento alla Scuola Nazionale dell'Amministrazione della gestione dei concorsi.
*9. 252. Ferrari.

  Al comma 1, lettera c), numero 2, dopo le parole: fermo restando il possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea magistrale aggiungere le seguenti parole: affidamento alla Scuola Nazionale dell'Amministrazione della gestione dei bandi di concorso.
*9. 424. Dorina Bianchi.

  Al comma 1, lettera e), numero 2, sopprimere le parole: possibilità di reclutare con il suddetto concorso anche dirigenti di carriere speciali e delle autorità indipendenti.
9. 563. Lombardi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera c), numero 2, dopo le parole: formazione della graduatoria finale alla fine del ciclo di formazione iniziale aggiungere le seguenti: affidamento alla Scuola Nazionale dell'Amministrazione della gestione dei cicli di formazione iniziale; possibilità della suddetta Scuola di avvalersi di scuole regionali e locali e di istituzioni universitarie selezionate con procedure trasparenti.
*9. 253. Ferrari.

  Al comma 1, lettera c), numero 2, dopo le parole: formazione della graduatoria finale alla fine del ciclo di formazione iniziale aggiungere le seguenti: affidamento alla Scuola Nazionale dell'Amministrazione della gestione dei cicli di formazione iniziale; possibilità della suddetta Scuola di avvalersi di scuole regionali e locali e di istituzioni universitarie selezionate con procedure trasparenti.
*9. 425. Dorina Bianchi.

  Al comma 1, lettera c), numero 2, sostituire le parole: successiva assunzione a tempo indeterminato previo esame di conferma, dopo il primo triennio di servizio, da parte di un organismo indipendente, con possibile riduzione della durata in relazione all'esperienza lavorativa nel settore pubblico o a esperienze all'estero con le seguenti: successiva assunzione a tempo indeterminato previa valutazione da parte dell'amministrazione presso la quale è stato attribuito l'incarico iniziale, dopo il primo triennio di servizio.
9. 246. Ferrari.

  Al comma 1, lettera c), punto 2, sostituire le parole: successiva assunzione a tempo indeterminato previo esame di conferma, dopo il primo triennio di servizio, da parte di un organismo indipendente, con possibile riduzione della durata in relazione all'esperienza lavorativa nel settore pubblico o a esperienze all'estero con le seguenti: successiva assunzione a tempo indeterminato previa valutazione da parte dell'amministrazione presso la quale è stato attribuito l'incarico iniziale, dopo il primo biennio di servizio.
*9. 357. Martelli, Miccoli, Di Salvo, Baruffi, Gnecchi, Giorgio Piccolo, Gribaudo, Boccuzzi, Albanella, Maestri, Fabbri, Incerti, Laforgia, Casellato.

  Al comma 1, lettera c), punto 2, sostituire le parole: successiva assunzione a tempo indeterminato previo esame di conferma, dopo il primo triennio di servizio, da parte di un organismo indipendente, con possibile riduzione della durata in relazione all'esperienza lavorativa nel settore pubblico o a esperienze all'estero con le seguenti: successiva assunzione a tempo indeterminato previa valutazione da parte dell'amministrazione presso la quale è stato attribuito l'incarico iniziale, dopo il primo biennio di servizio.
*9. 426. Dorina Bianchi.

  Al comma 1, lettera c), numero 2, sostituire le parole da: previo esame fino a: nel settore pubblico o a esperienze all'estero con le seguenti: previa valutazione da parte dell'amministrazione presso la quale è stato attribuito l'incarico iniziale, dopo il primo biennio di servizio.
9. 467. Fauttilli, Gigli.

  Al comma 1, lettera c), numero 2), sostituire le parole da: previo esame di conferma fino a: in caso di mancato superamento dell'esame di conferma; con le seguenti: I vincitori di concorso saranno assunti a tempo indeterminato e svolgeranno un periodo annuale di prova consistente nel conferimento di un primo incarico da svolgere in autonomia. Il risultato sarà valutato da un organismo indipendente. In caso di valutazione positiva l'inserimento nel ruolo di funzionario sarà confermato e il rapporto di lavoro confermato. Il caso contrario comporterà la risoluzione del rapporto di lavoro stesso.
9. 297. Mucci.

  Al comma 1, lettera c), numero 2), sostituire le parole: da parte di un organismo indipendente con le seguenti: da parte dell'amministrazione.
9. 37. Brunetta, Centemero.

  Al comma 1, lettera c), numero 2), dopo le parole: con possibile riduzione, aggiungere le seguenti: fino ad un massimo di due anni.
9. 527. Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera c), numero 2), sostituire le parole: nel settore pubblico con le seguenti: alle dipendenze di un'amministrazione pubblica.
9. 529. Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera c), numero 2), dopo le parole: all'estero aggiungere le seguenti: svolte comunque in Enti pubblici in funzioni dirigenziali.
9. 151. Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera c), numero 2), dopo le parole: all'estero, aggiungere le seguenti: di natura lavorativa della durata di almeno due anni.
9. 528. Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera c), numero 2), sopprimere le parole da: risoluzione fino a: esame di conferma.
9. 229. Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera c), numero 2), dopo la parola: funzionario aggiungere le seguenti: come specificato nei CCNL di riferimento.
9. 375. Miccoli, Martelli, Albanella, Di Salvo, Baruffi, Gnecchi, Giorgio Piccolo, Gribaudo, Boccuzzi, Maestri, Fabbri, Incerti, Laforgia, Casellato.

  Al comma 1, lettera c), dopo il numero 2), inserire il seguente:
   2-bis) all'articolo 8, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 502 del 1992, al terzo capoverso sono eliminate le seguenti parole: «Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229»; conseguentemente al quarto capoverso le parole «alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, addetti a tali attività, i quali al 31 dicembre 1998 risultavano titolari di un incarico a tempo indeterminato da almeno cinque anni, o comunque al compimento del quinto anno di incarico a tempo indeterminato,» sono sostituite dalle seguenti parole: «addetti a tali attività, al compimento del quinto anno di incarico a tempo determinato o indeterminato».
*9. 202. Miotto, Carnevali.

  Al comma 1, lettera c), dopo il numero 2), inserire il seguente:
   2-bis) all'articolo 8, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 502 del 1992, al terzo capoverso sono eliminate le seguenti parole: «Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229»; conseguentemente al quarto capoverso le parole «alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, addetti a tali attività, i quali al 31 dicembre 1998 risultavano titolari di un incarico a tempo indeterminato da almeno cinque anni, o comunque al compimento del quinto anno di incarico a tempo indeterminato,» sono sostituite dalle seguenti parole: «, addetti a tali attività, al compimento del quinto anno di incarico a tempo determinato o indeterminato».
*9. 521. Covello.

  Al comma 1, lettera c), dopo il numero 2), inserire il seguente:
   2-bis) all'articolo 8, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 502 del 1992, al terzo capoverso sono eliminate le seguenti parole: «Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229»; conseguentemente al quarto capoverso le parole «alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, addetti a tali attività, i quali al 31 dicembre 1998 risultavano titolari di un incarico a tempo indeterminato da almeno cinque anni, o comunque al compimento del quinto anno di incarico a tempo indeterminato,» sono sostituite dalle seguenti parole: «, addetti a tali attività, al compimento del quinto anno di incarico a tempo determinato o indeterminato».
*9. 147. Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera c), dopo il numero 2), inserire il seguente:
   2-bis) all'articolo 8, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 502 del 1992, al terzo capoverso sono eliminate le seguenti parole: «Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229», conseguentemente al quarto capoverso le parole: «alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, addetti a tali attività, i quali al 31 dicembre 1998 risultavano titolari di un incarico a tempo indeterminato da almeno cinque anni, o comunque al compimento del quinto anno di incarico a tempo indeterminato» sono sostituite dalle seguenti parole: «, addetti a tali attività, al compimento del quinto anno di incarico a tempo determinato o indeterminato».
* 9. 317. Giorgis.

  Al comma 1, lettera c), dopo il numero 2), inserire il seguente:
   2-bis) esclusione della possibilità di conferimento di nuovi incarichi attraverso le modalità previste dall'articolo 19, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e di qualsiasi incarico nel ruolo dirigenziale con modalità diverse da quelle definite nella presente lettera c); introduzione di una disciplina transitoria per il superamento degli incarichi in essere conferiti attraverso le suddette modalità.
9. 630. Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera c), dopo numero 2), aggiungere il seguente:
   2-bis) introduzione del divieto per le amministrazioni pubbliche di bandire o espletare concorsi o selezioni di cui al numero 2) per l'assunzione di nuovo personale con qualifica dirigenziale a tempo indeterminato, se non dopo aver effettivamente verificato l'impossibilità di coprire tutti i corrispondenti posti vacanti attraverso le procedure di mobilità obbligatoria e volontaria, di cui agli articoli 33, 34 e 34 bis del decreto legislativo n. 165 del 2001; applicazione della sanzione della nullità espressa degli atti e dei provvedimenti posti in violazione del suddetto divieto o comunque volti ad eludere il principio del previo esperimento della mobilità rispetto al reclutamento di nuovo personale;.
9. 82. Lombardi, Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Tripiedi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Pesco.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 3).
*9. 38. Brunetta, Centemero.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 3).
*9. 181. Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: 3) con le seguenti: c-bis).
9. 387. Gasparini.

  Al comma 1, lettera c), numero 3, sostituire le parole: con riferimento al sistema di formazione dei pubblici dipendenti con le seguenti: con riferimento al sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
9. 211. Ferrari.

  Al comma 1, lettera c), numero 3, sostituire le parole: con riferimento al sistema di formazione dei pubblici dipendenti con le seguenti: con riferimento al sistema di formazione dei pubblici dipendenti.
9. 427. Dorina Bianchi.

  Al comma 1, lettera c), numero 3, sopprimere le parole: con eventuale trasformazione della natura giuridica, con il coinvolgimento di istituzioni nazionali ed internazionali di riconosciuto prestigio.
*9. 358. Roberta Agostini, Miccoli, Martelli, Albanella, Di Salvo, Baruffi, Gnecchi, Giorgio Piccolo, Gribaudo, Boccuzzi, Maestri, Fabbri, Incerti, Laforgia, Casellato.

  Al comma 1, lettera c), numero 3, sopprimere le parole: con eventuale trasformazione della natura giuridica, con il coinvolgimento di istituzioni nazionali ed internazionali di riconosciuto prestigio.
*9. 531. Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera c), numero 3, sopprimere le parole: con eventuale trasformazione della natura giuridica.
**9. 60. Ciprini, Pesco, Lombardi, Chimienti, Dall'Osso, Cominardi, Tripiedi.

  Al comma 1, lettera c), numero 3, sopprimere le parole: con eventuale trasformazione della natura giuridica.
**9. 39. Brunetta, Centemero.

  Al comma 1, lettera c), numero 3, sopprimere le parole: con eventuale trasformazione della natura giuridica.
**9. 565. Lombardi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera c), numero 3, sopprimere le parole: con eventuale trasformazione della natura giuridica.
**9. 602. D'Alia, Dorina Bianchi.

  Al comma 1, lettera c), numero 3), sopprimere le parole: con il coinvolgimento di istituzioni nazionali ed internazionali di riconosciuto prestigio, in coerenza con la disciplina dell'inquadramento e del reclutamento di cui alle lettere a) e b), in modo da assicurare l'omogeneità della qualità e dei contenuti formativi dei dirigenti dei diversi ruoli di cui alla lettera b), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
9. 430. Dorina Bianchi.

  Al comma 1, lettera c), numero 3), dopo le parole: di riconosciuto prestigio aggiungere le seguenti: e delle commissioni per la dirigenza statale, regionale e locale di cui alla lettera b);

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, le seguenti parole: previsione che la Scuola stipuli convenzioni con le associazioni rappresentative delle autonomie locali per lo svolgimento delle attività formative negli enti locali;
*9. 22. Centemero.

  Al comma 1, lettera c), numero 3), dopo le parole: di riconosciuto prestigio aggiungere le seguenti: e delle commissioni per la dirigenza statale, regionale e locale di cui alla lettera b);

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, le seguenti parole: previsione che la Scuola stipuli convenzioni con le associazioni rappresentative delle autonomie locali per lo svolgimento delle attività formative negli enti locali;
*9. 475. Quaranta, Costantino, Scotto.

  Al comma 1, lettera c), numero 3), sostituire le parole: in modo da assicurare l'omogeneità della qualità e dei contenuti formativi dei dirigenti dei diversi ruoli di cui alla lettera b) con le seguenti: in modo da assicurare l'omogeneità della qualità delle procedure di reclutamento e dei contenuti formativi dei dirigenti dei diversi ruoli di cui alla lettera b), e di promuovere una formazione universitaria che risponda alle esigenze del reclutamento.
**9. 212. Ferrari.

  Al comma 1, lettera c), numero 3), sostituire le parole: in modo da assicurare l'omogeneità della qualità e dei contenuti formativi dei dirigenti dei diversi ruoli di cui alla lettera b) con le seguenti: in modo da assicurare l'omogeneità della qualità delle procedure di reclutamento e dei contenuti formativi dei dirigenti dei diversi ruoli di cui alla lettera b), e di promuovere una formazione universitaria che risponda alle esigenze del reclutamento.
**9. 429. Dorina Bianchi.

  Al comma 1, lettera c), numero 3), dopo le parole: di cui alla lettera b), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica aggiungere le seguenti: e in raccordo con gli Uffici formazione delle amministrazioni centrali e periferiche.

  Conseguentemente, dopo le parole: selezionate con procedure trasparenti aggiungere le seguenti: e selettive.
*9. 8. Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera c), numero 3), dopo le parole: di cui alla lettera b), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica aggiungere le seguenti: e in raccordo con gli Uffici formazione delle amministrazioni centrali e periferiche.

  Conseguentemente, dopo le parole: selezionate con procedure trasparenti aggiungere le seguenti: e selettive.
*9. 403. Rampelli.

  Al comma 1, lettera c), numero 3), sopprimere le parole da: possibilità di avvalersi fino alla fine del numero.
9. 603. D'Alia, Dorina Bianchi.

  Al comma 1, lettera c) numero 3) sostituire le parole da: possibilità di avvalersi fino alla fine del numero con le seguenti: previsione che la suddetta Scuola si avvalga delle amministrazioni regionali e di quelle locali nello svolgimento dei concorsi relativi rispettivamente alla dirigenza regionale e a quella locale».
9. 562. Invernizzi.

  Al comma 1, lettera c) numero 3) aggiungere, in fine, le seguenti parole:, previsione che la Scuola stipuli convenzioni con le associazioni rappresentative delle autonomie locali ANCI e UPI, per lo svolgimento delle attività formative negli enti locali.
9. 557. Invernizzi.

  Al comma 1, lettera c), numero 3, aggiungere, in fine, le parole: la Scuola nazionale decentra la formazione sul territorio avvalendosi dei segretari comunali senza incarico all'entrata in vigore del decreto legislativo oggetto della presente delega o che comunque abbiano fatto richiesta e che abbiano capacità professionali dimostrate in materia.
9. 461. Gigli.

  Al comma 1, lettera c), numero 3) aggiungere, in fine, le parole: ridefinizione del trattamento economico dei docenti della Scuola nazionale dell'amministrazione in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 21, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ferma restando l'abrogazione dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 1 dicembre 2009, n. 178;.
9. 386. Aiello.

  Al comma 1, lettera c), numero 3), aggiungere, in fine, le parole: promozione, con il coinvolgimento dell'ANCI e dell'UNCEM, di corsi di formazione inerenti l'esercizio associato delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni per dipendenti e dirigenti dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti.
9. 3. Borghi.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente numero: 4) Introduzione dell'espresso divieto per le amministrazioni di bandire o espletare concorsi o selezioni di cui ai precedenti numeri 1) e 2) per l'assunzione di nuovo personale con qualifica dirigenziale a tempo indeterminato, se non dopo aver effettivamente verificato l'impossibilità di coprire tutti i corrispondenti posti vacanti attraverso le procedure di mobilità obbligatoria e volontaria; comminazione della sanzione della nullità espressa degli atti e dei provvedimenti posti in violazione del suddetto divieto o comunque volti ad eludere il principio del previo esperimento della mobilità rispetto al reclutamento di nuovo personale;.
*9. 9. Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente numero: 4) Introduzione dell'espresso divieto per le amministrazioni di bandire o espletare concorsi o selezioni di cui ai precedenti numeri 1) e 2) per l'assunzione di nuovo personale con qualifica dirigenziale a tempo indeterminato, se non dopo aver effettivamente verificato l'impossibilità di coprire tutti i corrispondenti posti vacanti attraverso le procedure di mobilità obbligatoria e volontaria; comminazione della sanzione della nullità espressa degli atti e dei provvedimenti posti in violazione del suddetto divieto o comunque volti ad eludere il principio del previo esperimento della mobilità rispetto al reclutamento di nuovo personale;.
*9. 525. Baroni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente numero: 4) Introduzione dell'espresso divieto per le amministrazioni di bandire o espletare concorsi o selezioni di cui ai precedenti numeri 1) e 2) per l'assunzione di nuovo personale con qualifica dirigenziale a tempo indeterminato, se non dopo aver effettivamente verificato l'impossibilità di coprire tutti i corrispondenti posti vacanti attraverso le procedure di mobilità obbligatoria e volontaria; comminazione della sanzione della nullità espressa degli atti e dei provvedimenti posti in violazione del suddetto divieto o comunque volti ad eludere il principio del previo esperimento della mobilità rispetto al reclutamento di nuovo personale;.
*9. 402. Rampelli.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente numero: 4) Introduzione dell'espresso divieto per le amministrazioni di bandire o espletare concorsi o selezioni di cui ai precedenti numeri 1) e 2) per l'assunzione di nuovo personale con qualifica dirigenziale a tempo indeterminato, se non dopo aver effettivamente verificato l'impossibilità di coprire tutti i corrispondenti posti vacanti attraverso le procedure di mobilità obbligatoria e volontaria; comminazione della sanzione della nullità espressa degli atti e dei provvedimenti posti in violazione del suddetto divieto o comunque volti ad eludere il principio del previo esperimento della mobilità rispetto al reclutamento di nuovo personale;.
*9. 134. Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera d), dopo le parole: del relativo adempimento aggiungere le seguenti: a carico delle amministrazioni pubbliche.
9. 530. Baroni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci.

  Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: coinvolgimento fino alla fine della lettera con le seguenti: coinvolgimento, attraverso una specifica previsione contrattuale, dei dirigenti di ruolo nella formazione dei funzionari.
9. 40. Brunetta, Centemero.

  Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: , loro obbligo di prestare gratuitamente la propria opera intellettuale per le suddette scuole o per l'ente interessato.
*9. 431. Dorina Bianchi.

  Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole:, loro obbligo di prestare gratuitamente la propria opera intellettuale per le suddette scuole o per l'ente interessato.
*9. 213. Ferrari.

  Al comma 1, lettera d) sostituire le parole: loro obbligo con la seguente: possibilità.
9. 183. Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera d) aggiungere, in fine, le parole: al fine di valorizzare elevati livelli di formazione e competenza scientifica dei dirigenti pubblici e al fine di realizzare elevati standard di buona amministrazione e legalità dell'azione amministrativa nell'arco dell'intero rapporto di lavoro il dirigente può accedere all'aspettativa per dottorato di ricerca complessivamente per soli due periodi interi, intervallati da almeno due anni di servizio. L'aspettativa per dottorato di ricerca è in ogni caso concessa.
9. 462. Gigli.

  Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente: «d-bis) con riferimento alla mobilità della dirigenza: semplificazione e ampliamento delle ipotesi di mobilità tra amministrazioni pubbliche, tra le amministrazioni pubbliche e il settore privato; aumento della durata del periodo di aspettativa; valorizzazione dell'esperienza effettuata nel settore privato ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali;».
9. 499. Costantino, Quaranta, Scotto.

  Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: semplificazione e ampliamento delle ipotesi di mobilità tra amministrazioni pubbliche nonché tra le amministrazioni pubbliche e il settore privato con le seguenti: assicurare la mobilità dei dirigenti nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nei limiti dei posti ivi disponibili; garantire che il passaggio del dirigente dal ruolo dell'amministrazione di appartenenza a quello dell'amministrazione che gli conferisce un nuovo incarico richieda il consenso della prima, laddove sia in atto un incarico di funzione dirigenziale presso di essa; prevedere che i contratti o accordi collettivi nazionali disciplinino, secondo il criterio della continuità dei rapporti e privilegiando la libera scelta dei dirigente, gli effetti connessi ai trasferimenti e alla mobilità dirigenziale.
9. 67. Lombardi, Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Tripiedi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Pesco.

  Al comma 1, lettera e), le parole: semplificazione e ampliamento delle ipotesi di mobilità tra le amministrazioni pubbliche nonché tra le amministrazioni pubbliche e il settore privato sono sostituite dalle parole: semplificazione e ampliamento delle ipotesi di mobilità tra le amministrazioni pubbliche e con il settore privato.
9. 214. Ferrari.

  Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: tra amministrazioni pubbliche nonché.
9. 184. Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera e) sopprimere le seguenti parole: «nonché tra le amministrazioni pubbliche e il settore privato;».
*9. 135. Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera e) sopprimere le seguenti parole: «nonché tra le amministrazioni pubbliche e il settore privato;».
*9. 614. Lorefice, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Mantero, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera e), dopo le parole: nonché tra le amministrazioni pubbliche e il settore privato aggiungere le seguenti: in quest'ultimo caso escludendo da tale possibilità la dirigenza amministrativa, professionale, tecnica, medica, veterinaria e sanitaria del Servizio sanitario nazionale.
9. 615. Mantero, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera e) dopo le parole: settore privato aggiungere le seguenti: affine di garantire la circolazione dei dirigenti sull'intero territorio nazionale e valorizzare la diffusione delle buone pratiche amministrative.
9. 215. Ferrari.

  Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per quanto riguarda gli incarichi dirigenziali non assegnati attraverso i concorsi e le procedure di cui alla lettera c) del presente comma, si procede attraverso procedure selettive e comparative, fermi restando i limiti previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;».
9. 161. Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera e) inserire, in fine, le seguenti parole: «La quota di incarichi dirigenziali deve essere non superiore al 10 per cento delle dotazioni organiche dei ruoli;».
9. 293. Mucci.

  Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente: e-bis). «Diritto del dirigente, alla scadenza dell'incarico, o in caso di decadenza dal medesimo per ristrutturazione dell'amministrazione, all'assegnazione di altro incarico dirigenziale nell'ambito della stessa o di altra amministrazione, in assenza di valutazione negativa circa l'esercizio delle responsabilità connesse all'incarico cessato in base alle norme legislative e contrattuali in vigore;».
9. 352. Roberta Agostini, Miccoli.

  Al comma 1 dopo la lettera e) aggiungere la seguente: e-bis). Al comma 1 dell'articolo 4 della legge 114/2014 dopo le parole: previo assenso delle amministrazioni di appartenenza aggiungere le seguenti parole: Tale assenso non è richiesto per la dirigenza medica e sanitaria.
*9. 319. Giorgis.

  Al comma 1 dopo la lettera e) aggiungere la seguente: e-bis). Al comma 1 dell'articolo 4 della legge 114/2014 dopo le parole: previo assenso delle amministrazioni di appartenenza aggiungere le seguenti parole: Tale assenso non è richiesto per la dirigenza medica e sanitaria.
*9. 145. Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1 dopo la lettera e) aggiungere la seguente: e-bis). Al comma 1 dell'articolo 4 della legge 114/2014 dopo le parole: previo assenso delle amministrazioni di appartenenza aggiungere le seguenti parole: Tale assenso non è richiesto per la dirigenza medica e sanitaria.
*9. 522. Covello.

  Al comma 1 dopo la lettera e) aggiungere la seguente: e-bis). Al comma 1 dell'articolo 4 della legge 114/2014 dopo le parole: previo assenso delle amministrazioni di appartenenza aggiungere le seguenti parole: Tale assenso non è richiesto per la dirigenza medica e sanitaria.
*9. 200. Miotto.

  Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: possibilità di conferire gli incarichi ai dirigenti appartenenti a ciascuno dei tre ruoli di cui alla lettera b); con le seguenti: obbligo di previo conferimento degli incarichi ai dirigenti appartenenti a ciascuno dei tre ruoli di cui alla lettera b); facoltà di conferire incarichi a soggetti esterni alla pubblica amministrazione, di comprovata professionalità e titolo di studio non inferiore alla laurea magistrale (attinenti il posto da ricoprire), nel limite massimo del 10 per cento della dirigenza, previa verifica dell'insussistenza di analoghe professionalità dirigenziali (anche in disponibilità) nei ruoli di cui alla lettera b), numeri 1), 2) e 3), del presente articolo; previsione della sanzione della nullità degli atti, dei provvedimenti e dei contratti stipulati in violazione dei precedenti obblighi;».
**9. 10. Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: possibilità di conferire gli incarichi ai dirigenti appartenenti a ciascuno dei tre ruoli di cui alla lettera b); con le seguenti: obbligo di previo conferimento degli incarichi ai dirigenti appartenenti a ciascuno dei tre ruoli di cui alla lettera b); facoltà di conferire incarichi a soggetti esterni alla pubblica amministrazione, di comprovata professionalità e titolo di studio non inferiore alla laurea magistrale (attinenti il posto da ricoprire), nel limite massimo del 10 per cento della dirigenza, previa verifica dell'insussistenza di analoghe professionalità dirigenziali (anche in disponibilità) nei ruoli di cui alla lettera b), numeri 1), 2) e 3), del presente articolo; previsione della sanzione della nullità degli atti, dei provvedimenti e dei contratti stipulati in violazione dei precedenti obblighi;».
**9. 401. Rampelli.

  Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: possibilità di conferire gli incarichi ai dirigenti appartenenti a ciascuno dei tre ruoli di cui alla lettera b) con le parole: prevedere l'obbligo di conferire gli incarichi ai dirigenti appartenenti a ciascun ruolo di cui alla lettera b).
*9. 318. Giorgis.

  Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: possibilità di conferire gli incarichi ai dirigenti appartenenti a ciascuno dei tre ruoli di cui alla lettera b) con le parole: prevedere l'obbligo di conferire gli incarichi ai dirigenti appartenenti a ciascun ruolo di cui alla lettera b).
*9. 523. Covello.

  Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: possibilità di conferire gli incarichi ai dirigenti appartenenti a ciascuno dei tre ruoli di cui alla lettera b) con le parole: prevedere l'obbligo di conferire gli incarichi ai dirigenti appartenenti a ciascun ruolo di cui alla lettera b).
*9. 201. Miotto.

  Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: possibilità di conferire gli incarichi ai dirigenti appartenenti a ciascuno dei tre ruoli di cui alla lettera b) con le parole: prevedere l'obbligo di conferire gli incarichi ai dirigenti appartenenti a ciascun ruolo di cui alla lettera b).
*9. 146. Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: possibilità di conferire gli incarichi ai dirigenti con le parole: obbligo di conferimento di tutti gli incarichi disponibili ai dirigenti.
9. 152. Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera f), sostituire la parola: possibilità con la parola: obbligo.
9. 72. Lombardi, Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Tripiedi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Pesco.

  Al comma 1, lettera f), dopo le parole: tre ruoli di cui alla lettera b), inserire le seguenti: previsione della pubblicazione dei partecipanti alle procedure con avviso pubblico e dei relativi esiti, e sostituire le parole: conferimento degli incarichi a dirigenti di ruolo mediante procedura con avviso pubblico con le parole: conferimento degli incarichi a dirigenti di ruolo con provvedimento amministrativo cui accede un contratto di diritto privato, previo espletamento di procedura comparativa indetta con avviso pubblico ed effettuata.
9. 400. Rampelli.

  Al comma 1, lettera f), dopo le parole: a ciascuno dei tre ruoli di cui alla lettera b) aggiungere le seguenti: «divieto di conferimento degli incarichi relativi agli uffici di vertice a dirigenti assunti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 19, comma 6, decreto legislativo 165/2001 o ai sensi delle normative di settore riguardanti incarichi della medesima natura; nullità dell'assunzione di soggetti esterni per le quali non si sia proceduto al previo accertamento di mancanza di equivalenti professionalità interne;».
9. 153. Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera f), dopo le parole: possibilità di conferire gli incarichi ai dirigenti appartenenti a ciascuno dei tre ruoli di cui alla lettera b) sono aggiunte le seguenti:, alla scadenza degli incarichi in essere, o in caso di decadenza dall'incarico del titolare dell'ufficio dirigenziale, per mancato raggiungimento degli obiettivi, previo accertamento con gli strumenti e le procedure di verifica delle responsabilità dirigenziali di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
9. 54. Lombardi, Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Tripiedi.

  Al comma 1, lettera f), le parole: definizione, per ciascun incarico dirigenziale, dei requisiti necessari in termini di competenze ed esperienze professionali, tenendo conto della complessità, delle responsabilità organizzative e delle risorse umane e strumentali sono sostituite dalle seguenti: separazioni tra i compiti di direzione politica e quelli di direzione amministrativa e tecnica; definizione del sistema delle responsabilità in ordine alla gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie, assicurando l'economicità, la speditezza e la rispondenza al pubblico interesse dell'attività degli uffici di cui il dirigente sia titolare con provvedimento dell'autorità politica o equiparata, cui accede un contratto di diritto privato;.
9. 47. Lombardi, Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Tripiedi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Pesco.

  Al comma 1, lettera f), dopo le parole: definizione, per ciascun incarico dirigenziale aggiungere le seguenti: dell'area professionale di riferimento nei rispettivi ruoli e.
*9. 439. Misuraca.

  Al comma 1, lettera f), dopo le parole: definizione, per ciascun incarico dirigenziale aggiungere le seguenti: dell'area professionale di riferimento nei rispettivi ruoli e.
*9. 513. Sgambato, Cominelli, Giovanna Sanna.

  Al comma 1, lettera f), dopo le parole: definizione, per ciascun incarico dirigenziale aggiungere le seguenti: dell'area professionale di riferimento nei rispettivi ruoli e.
*9. 141. Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera f), dopo le parole: definizione, per ciascun incarico dirigenziale aggiungere le seguenti: dell'area professionale di riferimento nei rispettivi ruoli e.
*9. 451. De Girolamo.

  Al comma 1, lettera f), dopo le parole: definizione, per ciascun incarico dirigenziale aggiungere le seguenti: dell'area professionale di riferimento nei rispettivi ruoli e.
*9. 97. Riccardo Gallo.

  Al comma 1, lettera f), dopo le parole: definizione, per ciascun incarico dirigenziale aggiungere le seguenti: dell'area professionale di riferimento nei rispettivi ruoli e.
*9. 328. D'Attorre, Bindi.

  Al comma 1, lettera f), dopo le parole: definizione, per ciascun incarico dirigenziale aggiungere le seguenti: dell'area professionale di riferimento nei rispettivi ruoli e.
*9. 314. Albanella.

  Al comma 1, lettera f), dopo le parole: definizione, per ciascun incarico dirigenziale aggiungere le seguenti: dell'area professionale di riferimento nei rispettivi ruoli e.
*9. 299. Monchiero, Mazziotti Di Celso.

  Al comma 1, lettera f), dopo le parole: definizione, per ciascun incarico dirigenziale dei requisiti necessari in termini di competenze ed esperienze professionali aggiungere le seguenti: per gli incarichi di tipo professionale.
9. 154. Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera f), sono apportate le seguenti modifiche:
   sostituire le parole: conferimento degli incarichi a dirigenti di ruolo, con le seguenti: conferimento di tutti gli incarichi dirigenziali;
   dopo la parola: preselezione inserire la seguente: motivata;
   dopo le parole: e successiva scelta da parte del soggetto nominante; inserire il periodo: obbligo di motivazione per il conferimento degli altri incarichi dirigenziali;
   dopo le parole: parere obbligatorio e espungere la parola: non;
   all'ultimo periodo della lettera f) dopo le parole: attraverso i concorsi e le procedure di cui alla lettera sostituire la parola: c) con la parola: f).
9. 185. Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: conferimento degli incarichi a dirigenti con le seguenti: conferimento di tutti gli incarichi dirigenziali.
9. 123. Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, punto f), dopo le parole: tenendo conto della complessità, delle responsabilità organizzative e delle risorse umane e strumentali aggiungere le seguenti: per gli incarichi di tipo gestionale.
9. 155. Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: conferimento degli incarichi a dirigenti di ruolo mediante procedura con avviso pubblico, con le seguenti: conferimento degli incarichi a dirigenti di ruolo con provvedimento amministrativo cui accede un contratto di diritto privato, previo espletamento di procedura comparativa indetta con avviso pubblico ed effettuata.

  Conseguentemente, dopo le parole: delle Commissioni di cui alla lettera b), aggiungere le seguenti: previsione della pubblicazione dei partecipanti alle procedure con avviso pubblico e dei relativi esiti.
9. 11. Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera f), apportare le seguenti modificazioni:
   1) sopprimere le parole: a dirigenti di ruolo;
   2) sostituire le parole: e criteri definiti con le seguenti: stabiliti;
   3) sostituire le parole: preselezione di un numero predeterminato di candidati in possesso dei requisiti richiesti, sulla base dei suddetti requisiti e criteri, per gli incarichi relativi ad uffici di vertice e per gli incarichi corrispondenti ad uffici di livello dirigenziale generale, da parte delle Commissioni di cui alla lettera b), e successiva scelta da parte del soggetto nominante; con le seguenti: preselezione a mezzo di procedure comparative di un numero predeterminato di candidati in possesso dei requisiti richiesti, sulla base dei suddetti requisiti 1 e criteri, per gli incarichi corrispondenti ad uffici di livello dirigenziale generale, da parte delle Commissioni di cui alla lettera b) e successiva scelta motivata da parte del soggetto nominante;
   4) sostituire le parole: assegnazione degli incarichi con criteri che privilegino la maturazione di esperienze in amministrazioni differenti; parere obbligatorio e non vincolante delle Commissioni di cui alla lettera b) sulla decadenza dagli incarichi in caso di riorganizzazione dell'amministrazione da rendere entro un termine certo, decorso il quale il parere si intende acquisito; con le seguenti: parere obbligatorio, delle Commissioni di cui alla lettera b) sulla decadenza dagli incarichi in caso di riorganizzazione dell'amministrazione, da rendere entro un termine certo, con obbligo di specifica motivazione in caso di adozione di provvedimento difforme.
9. 136. Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: mediante procedura con avviso pubblico con le seguenti: conferimento degli incarichi a dirigenti di ruolo con procedimento amministrativo cui accede un contratto di diritto privato, previo espletamento di procedura comparativa indetta con avviso pubblico ed effettuata.
9. 69. Lombardi, Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Tripiedi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Pesco.

  Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: procedura con con le seguenti: comparata e motivata tramite.
9. 156. Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera f), dopo le parole: conferimento degli incarichi a dirigenti di ruolo mediante procedura aggiungere la seguente: comparativa.
9. 567. Lombardi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: sulla base di requisiti e criteri definiti dall'amministrazione con le seguenti: in piena ottemperanza, a pena di nullità assoluta dell'avviso, con i requisiti e criteri definiti dall'amministrazione.
9. 157. Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera f), sostituire le parole da: sulla base di requisiti e criteri fino a: di cui alla lettera b) con le seguenti: sulla base di requisiti e criteri definiti dall'amministrazione sulla base dei criteri generali definiti dalle Commissioni di cui alla lettera b) e da queste verificati;.
9. 158. Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera f), le parole da: in base ai criteri generali definiti dalle Commissioni a: n. 165 sono soppresse.
9. 533. Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: definiti dalle Commissioni di cui alla lettera b).
9. 555. Invernizzi.

  Al comma 1, lettera f), apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: dalle Commissioni di cui alla lettera b) aggiungere le seguenti: fatte salve le disposizioni precedenti e, dopo le parole: sulla base dei suddetti requisiti: aggiungere le seguenti: e delle qualificazioni professionali;
   b) sopprimere le parole da: per quanto riguarda fino a: 30 marzo 2001, n. 165;
   c) aggiungere, in fine, i seguenti periodi:
  Specifica disciplina che riconosca, fino all'esaurimento degli iscritti all'Albo dei Segretari, di cui all'articolo 98 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, un diritto di precedenza agli stessi, sia nella fase della preselezione che nella successiva di scelta, per gli incarichi relativi agli uffici di vertice degli Enti locali.
  Integrazione delle Commissioni deputate alla preselezione e verifica di incarichi dirigenziali generali e di vertice, con membri nominati dall'A.n.a.c;
  Attribuzione all'A.n.a.c. del parere obbligatorio e vincolante in caso di revoca degli incarichi di dirigenti a cui è attribuita funzione di prevenzione della corruzione.
  L'A.n.a.c. esercita, anche con poteri ispettivi, la verifica circa la garanzia di indipendenza nell'esercizio della funzione di prevenzione;.
9. 335. Piccione.

  Al comma 1, lettera f), dopo le parole: dalle Commissioni di cui alla lettera b) aggiungere le seguenti: fatte salve le disposizioni precedenti, e dopo le parole: sulla base dei suddetti requisiti inserire le seguenti: e delle qualificazioni professionali.
9. 405. Rampelli.

  Al comma 1, lettera f), sopprimere le seguenti parole: delle attitudini e.
9. 409. Pinna, Mazziotti Di Celso.

  Al comma 1, lettera f), dopo le parole: dei precedenti incarichi e della relativa valutazione inserire le seguenti: priorità nell'attribuzione di incarichi del medesimo livello del precedente ad eccezione dei casi di valutazione negativa.
*9. 362. Martelli, Miccoli, Albanella, Di Salvo, Baruffi, Gnecchi, Giorgio Piccolo, Gribaudo, Boccuzzi, Fabbri, Maestri, Incerti, Laforgia, Casellato.

  Al comma 1, lettera f), dopo le parole: dei precedenti incarichi e della relativa valutazione inserire le seguenti: priorità nell'attribuzione di incarichi del medesimo livello del precedente ad eccezione dei casi di valutazione negativa.
*9. 468. Fauttilli, Gigli.

  Al comma 1, lettera f), sono apportate le seguenti modificazioni: dopo la parola: preselezione, aggiungere le seguenti: attraverso procedure comparative e trasparenti; le parole: per gli altri incarichi dirigenziali, sono abrogate; dopo le parole: da parte della stessa Commissione, sono aggiunte le seguenti: e dagli Organismi indipendenti di valutazione della performance, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009.
9. 58. Pesco, Ciprini, Lombardi, Tripiedi, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci.

  Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: sulla base dei suddetti requisiti e criteri con le seguenti: tenuto conto dell'esperienza dirigenziale maturata in incarichi dirigenziali generali o di vertice delle amministrazioni nei tre anni precedenti il conferimento dell'incarico.
9. 190. Brunetta, Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera f) sostiture le parole: sulla base dei suddetti requisiti e criteri con le seguenti: tenuto prioritariamente conto dell'esperienza dirigenziale maturata in incarichi dirigenziali generali o di vertice delle amministrazioni.
9. 189. Brunetta, Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: sulla base dei suddetti requisiti e criteri con le seguenti: tenuto conto dell'esperienza dirigenziale maturata in incarichi dirigenziali generali o di vertice delle amministrazioni.
9. 188. Brunetta, Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera f), dopo le parole: sulla base dei suddetti requisiti e criteri, aggiungere le seguenti: tenuto prioritariamente conto dell'esperienza dirigenziale maturata in incarichi dirigenziali generali o di vertice delle amministrazioni.
9. 192. Brunetta, Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera f), dopo le parole: sulla base dei suddetti requisiti e criteri, aggiungere le seguenti: tenuto conto dell'esperienza dirigenziale maturata in incarichi dirigenziali generali o di vertice delle amministrazioni.
9. 191. Brunetta, Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera f), dopo le parole: sulla base dei suddetti requisiti e criteri, aggiungere le seguenti: tenuto conto dell'esperienza dirigenziale maturata in incarichi dirigenziali generali o di vertice delle amministrazioni nei tre anni precedenti il conferimento dell'incarico.
9. 193. Brunetta, Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera f), dopo le parole: uffici di vertice aggiungere le seguenti: , ad esclusione dei dirigenti apicali degli enti locali,.
*9. 478. Quaranta, Costantino, Scotto.

  Al comma 1, lettera f), dopo le parole: uffici di vertice aggiungere le seguenti: ad esclusione dei dirigenti apicali degli enti locali.
*9. 23. Centemero.

  Al comma 1, lettera f), dopo le parole: uffici di vertice aggiungere le seguenti: ad esclusione dei dirigenti apicali degli enti locali.
*9. 273. Gasparini.

  Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: da parte delle Commissioni di cui alla lettera b), con le seguenti: da parte delle amministrazioni che conferiscono l'incarico.
*9. 266. Martelli, Miccoli, Di Salvo, Baruffi, Gnecchi, Giorgio Piccolo, Gribaudo, Boccuzzi, Albanella, Maestri.

  Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: da parte delle Commissioni di cui alla lettera b) con le seguenti: da parte delle amministrazioni che conferiscono l'incarico.
9. 469. Fauttilli, Gigli.

  Al comma 1, lettera f), dopo le parole: e successiva scelta da parte del soggetto nominante inserire le seguenti: che ha l'obbligo di motivare le ragioni specifiche della nomina, al fine di garantire una efficace comparazione concorrenziale dei candidati mediante pubblicazione on line sul sito dell'istituzione interessata dei curricula degli stessi, consentendo un controllo diffuso in grado di prevenire comportamenti discrezionali nell'individuazione dei dirigenti cui conferire l'incarico.
9. 294. Mucci.

  Al comma 1, lettera f), dopo le parole: e successiva scelta da parte del soggetto nominante aggiungere le seguenti: sulla base della comparazione dei titoli e dei curricula.
9. 569. Lombardi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera f), dopo le parole: e successiva scelta da parte del soggetto nominante, aggiungere le parole: per titoli e colloquio.
9. 271. Fabbri.

  Al comma 1, lettera f), dopo le parole: e successiva scelta da parte del soggetto nominante aggiungere le seguenti: espletamento di procedura comparativa tra i curricula professionali e accademici a cui sono preposte le Commissioni di cui alla lettera b), le quali esprimono un parere sulla base dei criteri di selezione e degli obiettivi inerenti l'incarico da affidare. Il parere di ogni singola Commissione si intende vincolante ai fini del conferimento dell'incarico;.
9. 48. Ciprini, Lombardi, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Tripiedi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Pesco.

  Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: valutazione di congruità successiva, per gli altri incarichi dirigenziali, da parte della stessa Commissione;
9. 264. Martelli, Miccoli, Di Salvo, Baruffi, Gnecchi, Giorgio Piccolo, Gribaudo, Boccuzzi, Albanella, Maestri.

  Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: valutazione di congruità successiva, per gli altri incarichi dirigenziali, da parte della stessa Commissione con le seguenti: verifica dei risultati conseguiti, con scadenza biennale, dal dirigente del ruolo unico, fondandola sull'effettiva verifica della produttività gestionale e sulla qualità dei prodotti e dei servizi resi all'utenza, individuando sistemi di controllo di gestione differenziati in relazione alle dimensioni organizzative delle istituzioni e alla tipologia degli incarichi conferiti;.
9. 51. Lombardi, Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Tripiedi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Pesco.

  Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: valutazione di congruità successiva per gli altri incarichi dirigenziali da parte della stessa Commissione con le seguenti: fissazione di requisiti per i componenti degli OIV in grado di assicurare l'indipendenza degli organismi medesimi dagli organi politici, al fine di consentire una serena valutazione circa l'idoneità dei dirigenti.
9. 571. Lombardi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: per gli altri incarichi dirigenziali.
9. 470. Fauttilli, Gigli.

  Al comma 1, lettera f), dopo le parole: assegnazione degli incarichi con criteri che privilegino la maturazione di esperienze in amministrazioni differenti; inserire le seguenti: fissazione da parte delle Commissioni di cui alla lettera b) della tipologia e livello di strutture dirigenziali necessarie per l'assolvimento delle funzioni ordinarie con riferimento a ciascuna categoria di amministrazione ed accertamento della coerenza delle riorganizzazioni operate dalle amministrazioni alla tipologia e livello di strutture individuate dalle Commissioni;
9. 159. Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: assegnazione degli incarichi con criteri che privilegino la maturazione di esperienze in amministrazioni differenti con le seguenti: assegnazione degli incarichi con criteri che consentano il trasferimento di dirigenti provenienti da amministrazioni differenti in misura non superiore al 20 per cento della pianta organica
9. 292. Mucci.

  Al comma 1, lettera f), sostiture le parole: assegnazione degli incarichi con criteri che privilegino la maturazione di esperienze in amministrazioni differenti, con le seguenti: assegnazione degli incarichi con criteri che tengano conto della diversità delle esperienze maturate, anche in amministrazioni differenti.
9. 216. Ferrari.

  Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: assegnazione degli incarichi con criteri che privilegino la maturazione di esperienze in amministrazioni differenti con le seguenti: assegnazione degli incarichi con criteri che tengano conto della diversità delle esperienze maturate.
*9. 471. Fauttilli, Gigli.

  Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: assegnazione degli incarichi con criteri che privilegino la maturazione di esperienze in amministrazioni differenti con le seguenti: assegnazione degli incarichi con criteri che tengano conto della diversità delle esperienze maturate.
*9. 265. Martelli, Miccoli, Di Salvo, Baruffi, Gnecchi, Giorgio Piccolo, Gribaudo, Boccuzzi, Albanella, Maestri.

  Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: parere obbligatorio e non vincolante delle Commissioni di cui alla lettera b) sulla decadenza degli incarichi in caso di riorganizzazione dell'amministrazione;.
9. 553. Invernizzi.

  Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: parere obbligatorio e non vincolante, con le seguenti: parere obbligatorio e vincolante;.
*9. 12. Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: parere obbligatorio e non vincolante, con le seguenti: parere obbligatorio e vincolante.
*9. 399. Rampelli.

  Al comma 1, lettera f), dopo le parole: sulla decadenza degli incarichi in caso di riorganizzazione dell'amministrazione aggiungere le seguenti: ferme rimanendo le garanzie previste dai CCNL delle aree di riferimento.
9. 373. Miccoli, Martelli, Roberta Agostini, Albanella, Di Salvo, Baruffi, Gnecchi, Giorgio Piccolo, Gribaudo, Boccuzzi, Fabbri, Maestri, Incerti, Laforgia, Casellato.

  Al comma 1, lettera f), dopo le parole: parere obbligatorio e non vincolante delle Commissioni di cui alla lettera b) sulla decadenza degli incarichi in caso di riorganizzazione dell'amministrazione da rendere entro un termine certo, decorso il quale il parere si intende acquisito aggiungere le parole: in senso contrario alla decadenza;.
9. 160. Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera f), dopo le parole: decorso il quale il parere si intende acquisito; , sono aggiunte le seguenti: fermo restando il diritto dell'attribuzione al dirigente, previo suo consenso, di altro incarico almeno equivalente sul piano funzionale e retributivo, nel caso in cui l'incarico attribuitogli venga meno prima della scadenza per ragioni organizzative;.
9. 55. Lombardi, Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Tripiedi.

  Al comma 1, lettera f), le parole: per quanto riguarda gli incarichi dirigenziali non assegnati attraverso i concorsi e le procedure di cui alla lettera c) del presente comma, previsione di procedure selettive e comparative, fermi restando i limiti previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono abrogate.
9. 45. Ciprini, Lombardi, Cominardi, Chimienti, Tripiedi, Dall'Osso.

  Al comma 1, lettera f), le parole: per quanto riguarda gli incarichi dirigenziali non assegnati attraverso i concorsi e le procedure di cui alla lettera c) del presente comma, previsione di procedure selettive e comparative, fermi restando i limiti previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; sono sostituite dalle seguenti: Specifica disciplina che riconosca, fino all'esaurimento degli iscritti all'Albo dei Segretari, di cui all'articolo 98 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, un diritto di precedenza agli stessi, sia nella fase della preselezione che nella successiva di scelta, per gli incarichi relativi agli uffici di vertice degli enti locali. Integrazione delle Commissioni deputate alla preselezione e verifica di incarichi dirigenziali generali e di vertice, con membri nominati dall'A.n.a.c. Attribuzione all'A.n.a.c. del parere obbligatorio e vincolante in caso di revoca degli incarichi di dirigenti a cui è attribuita funzione di prevenzione della corruzione. L'A.n.a.c. esercita, anche con poteri ispettivi, la verifica circa la garanzia di indipendenza nell'esercizio della funzione di prevenzione;.
9. 582. Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: fermi restando i limiti previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 aggiungere le seguenti: fermi restando i limiti numerici previsti dalla normativa vigente.
*9. 477. Quaranta, Costantino, Scotto.

  Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: fermi restando i limiti previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 aggiungere le seguenti: fermi restando i limiti numerici previsti dalla normativa vigente.
*9. 274. Gasparini.

  Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: fermi restando i limiti previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 aggiungere le seguenti: fermi restando i limiti numerici previsti dalla normativa vigente.
*9. 24. Centemero.

  Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: fermi restando i limiti previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 aggiungere le seguenti: fermi restando i limiti numerici previsti dalla normativa vigente.
*9. 474. Gigli.

  Al comma 1, lettera f), dopo le parole: dall'articolo 19, aggiungere le seguenti: comma 5-bis e.
9. 371. Miccoli, Martelli, Roberta Agostini, Albanella, Di Salvo, Baruffi, Gnecchi, Giorgio Piccolo, Gribaudo, Boccuzzi, Fabbri, Maestri, Incerti, Laforgia, Casellato.

  Al comma 1, lettera f), aggiungere in fine: nonché prevedendo stessi limiti di durata dei dirigenti di ruolo senza possibilità di rinnovo.
9. 372. Miccoli, Martelli, Roberta Agostini, Albanella, Di Salvo, Baruffi, Gnecchi, Giorgio Piccolo, Gribaudo, Boccuzzi, Fabbri, Maestri, Incerti, Laforgia, Casellato.

  Al comma 1, lettera f), aggiungere infine le seguenti parole: prevedere la pubblicizzazione dei posti dirigenziali che si rendono vacanti in ogni singola amministrazione, con congruo anticipo, non inferiore a due mesi, attraverso la pubblicazione sulla banca dati, di cui al comma 1, lettera a).
9. 57. Pesco, Ciprini, Lombardi, Tripiedi, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci.

  Al comma 1, lettera f), aggiungere infine le seguenti parole: prevedere, in caso di risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione nello svolgimento di funzioni dirigenziali, da cui emergono rilevanti profili di responsabilità, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 165/2001, che il titolare di funzioni dirigenziali, se soggetto esterno o appartenente ad altra qualifica o ruolo, previa contestazione e nel rispetto del diritto al contraddittorio, sia rimosso dall'incarico ed escluso dal conferimento di nuovi incarichi dirigenziali per un periodo non inferiore a due anni;.
9. 52. Lombardi, Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Tripiedi.

  Al comma 1, lettera f), aggiungere infine le seguenti parole: la definizione biennale del trattamento economico, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo procedure di contrattazione cui partecipano le organizzazioni sindacali del personale interessato, rappresentativo sui piano nazionale, assicurando un adeguato riconoscimento delle specifiche dirigenziali e delle relative attribuzioni.
9. 53. Lombardi, Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Tripiedi.

  Al comma 1, lettera f), aggiungere infine le seguenti parole: individuare le figure di incarichi di personale negli uffici di diretta collaborazione dell'organo politico con funzioni di raccordo con l'amministrazione attiva, limitandone drasticamente il numero; prevedere le modalità, i requisiti curriculari e i titoli, le incompatibilità e i criteri di scelta degli incarichi di personale di diretta collaborazione dell'organo politico.
9. 46. Ciprini, Lombardi, Cominardi, Chimienti, Tripiedi, Dall'Osso.

  Al comma 1, lettera f), aggiungere infine le seguenti parole: prevedere l'abrogazione del comma 10, dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165/2001.
9. 44. Ciprini, Lombardi, Cominardi, Chimienti, Tripiedi, Dall'Osso.

  Al comma 1, lettera f), aggiungere infine le seguenti parole: La durata degli incarichi conferiti dai ministri ai soggetti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non può superare la scadenza del mandato del ministro che conferisce l'incarico. In caso di decadenza o dimissioni del Governo, gli incarichi conferiti dai ministri nei trenta giorni precedenti decadono.
9. 66. Ciprini, Lombardi, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Tripiedi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Pesco.

  Al comma 1, lettera f) aggiungere infine le seguenti parole: l'applicazione, di norma, del criterio della rotazione, con scadenza triennale, negli incarichi, finalizzata a garantire la più efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse, in relazione alle modificazioni degli assetti funzionali ed organizzativi delle amministrazioni, ed a favorire lo sviluppo della professionalità dei dirigenti;.
9. 50. Lombardi, Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Tripiedi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Pesco.

  Al comma 1, lettera f) aggiungere in fine le seguenti parole: con riferimento alla preselezione dei candidati per gli incarichi relativi ad uffici di vertice e per gli incarichi corrispondenti ad uffici di livello dirigenziale generale: definizione di una quota di genere che garantisca una presenza equilibrata degli uomini e delle donne tra i candidati;.
9. 256. Martelli, Miccoli, Albanella, Di Salvo, Baruffi, Gnecchi, Giorgio Piccolo, Gribaudo, Boccuzzi, Maestri.

  Al comma 1, lettera f) aggiungere, in fine, il seguente periodo: in ogni caso è fatto divieto di conferire incarichi o attribuire funzioni o responsabilità dirigenziali a consulenti o soggetti esterni la cui attività di consulenza o specialista è sempre acquisita ai sensi del decreto legislativo n. 163 del 2006 o, laddove ne sussistano gli estremi, ai sensi dell'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ovvero con procedure ad evidenza pubblica, selettive e comparative.
9. 538. Baroni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nuti, Nesci.

  Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:
   f-bis) con riferimento agli avvocati dipendenti degli enti pubblici con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ed iscritti negli appositi elenchi speciali tenuti dagli ordini professionali forensi territoriali: costituzione di apposite sezioni all'interno dei ruoli unificati e prevedendo comunque l'accesso per concorso pubblico e la mobilità esterna fra avvocature di qualsiasi ente pubblico;.
* 9. 254. Giorgis.

  Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:
   f-bis) con riferimento agli avvocati dipendenti degli enti pubblici con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ed iscritti negli appositi elenchi speciali tenuti dagli ordini professionali forensi territoriali: costituzione di apposite sezioni all'interno dei ruoli unificati e prevedendo comunque l'accesso per concorso pubblico e la mobilità esterna fra avvocature di qualsiasi ente pubblico;.
* 9. 245. Miccoli.

  Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:
   f-bis) con riferimento agli avvocati dipendenti degli enti pubblici con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ed iscritti negli appositi elenchi speciali tenuti dagli ordini professionali forensi territoriali: costituzione di apposite sezioni all'interno dei ruoli unificati e prevedendo comunque l'accesso per concorso pubblico e la mobilità esterna fra avvocature di qualsiasi ente pubblico;.
* 9. 604. D'Alia, Dorina Bianchi.

  Al comma 1, lettera g), sostituire le parole da: durata degli incarichi a: per una sola volta con le seguenti: durata degli incarichi non inferiore a tre anni e non superiore a sei anni, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati e della struttura interessata, con uno o più rinnovi, senza procedura selettiva, che di norma non possono superare il limite complessivo di sei anni, esclusivamente per i dirigenti che hanno ricoperto incarichi sensibili secondo la normativa di cui alla legge n. 190 del 2012 e ss..
** 9. 124. Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera g), sostituire le parole da: durata degli incarichi a: per una sola volta, con le seguenti: durata degli incarichi non inferiore a tre anni e non superiore a sei anni, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati e della struttura interessata, con uno o più rinnovi, senza procedura selettiva, che di norma non possono superare il limite complessivo di sei anni, esclusivamente per i dirigenti che hanno ricoperto incarichi sensibili secondo la normativa di cui alla legge n. 190 del 2012 e ss..
** 9. 665. Quaranta, Scotto, Costantino.

  Al comma 1, lettera g), sostituire il periodo compreso tra le parole: durata degli incarichi e le parole: senza procedura selettiva per una sola volta con il seguente: possono durare da due a sei anni, con rinnovi che nell'insieme non possono comportare il superamento del limite complessivo di sei. Il primo incarico dei nuovi dirigenti non può essere svolto per un periodo superiore a tre anni;.
9. 290. Mucci.

  Al comma 1, lettera g) le parole: quattro anni sono sostituite con: tre anni e le parole: ulteriori due anni sono sostituite con: un anno.
9. 217. Ferrari.

  Al comma 1, lettera g), sostituire la parola: quattro con la seguente: tre.
9. 616. Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1 lettera g) sostituire le parole: quattro anni con le seguenti: cinque anni.
9. 162. Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera g) sono apportate le seguenti modifiche:
   dopo le parole: quattro anni, rinnovabili inserire le seguenti: per una sola volta;
   le parole da: facoltà di rinnovo fino a: volta sono soppresse;
   dopo le parole: presupposti oggettivi per la revoca la parola: anche è soppressa.
9. 186. Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera g), dopo la parola: rinnovabili aggiungere la seguente: per una sola volta e.
9. 618. Di Vita, Baroni, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera g) sopprimere le parole: previa partecipazione alla procedura di avviso pubblico; facoltà di rinnovo degli incarichi.
9. 170. Pesco, Ciprini, Lombardi, Tripiedi, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci.

  Al comma 1, lettera g) sostituire le parole da: previa partecipazione alla procedura di avviso pubblico fino a: procedura selettiva per una sola volta con le seguenti: per ulteriori due anni e obbligo di rotazione allo scadere del termine massimo dei sei anni, pena l'irrogazione di sanzioni a carico del dirigente e dell'amministrazione eligente;.
9. 573. Lombardi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera g), dopo le parole: facoltà di rinnovo per ulteriori due anni senza procedura selettiva per una sola volta aggiungere le seguenti: purché motivata e nei soli casi nei quali il dirigente abbia raggiunto gli obiettivi prefissati.
9. 620. Grillo, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera g), seconda alinea, dopo le parole: facoltà di rinnovo degli incarichi per ulteriori due anni senza procedura selettiva per una sola volta, inserire: Il mancato rinnovo deve essere preceduto da congruo preavviso;.
* 9. 13. Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera g), seconda alinea, dopo le parole: facoltà di rinnovo degli incarichi per ulteriori due anni senza procedura selettiva per una sola volta, inserire le parole: Il mancato rinnovo deve essere preceduto da congruo preavviso.
* 9. 398. Rampelli.

  Al comma 1, lettera g), dopo le parole: per una sola volta; aggiungere le seguenti: previsione che la durata dell'incarico di dirigente apicale degli enti locali coincida con la durata del mandato elettivo, salva la possibilità di revoca anticipata;.
** 9. 25. Centemero.

  Al comma 1, lettera g), dopo le parole: per una sola volta; aggiungere le seguenti: previsione che la durata dell'incarico di dirigente apicale degli enti locali coincida con la durata del mandato elettivo, salva la possibilità di revoca anticipata;.
** 9. 275. Gasparini.

  Al comma 1, lettera g), dopo le parole: per una sola volta; aggiungere le seguenti: previsione che la durata dell'incarico di dirigente apicale degli enti locali coincida con la durata del mandato elettivo, salva la possibilità di revoca anticipata;.
** 9. 476. Quaranta, Costantino, Scotto.

  Al comma 1, lettera g) dopo le parole: per la revoca sono aggiunte le seguenti: nel rispetto dei criteri indicati all'articolo 21, comma 1 e 1-bis, del decreto legislativo n. 165/2001, e dopo le parole: della relativa procedura aggiungere le seguenti: prevedendo la possibilità del valutato di ricorrere al valutatore di seconda istanza, di cui all'articolo 14, del decreto legislativo n. 150/2009.
9. 56. Pesco, Ciprini, Lombardi, Tripiedi, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci.

  Al comma 1, lettera g) sostituire la parola: anche con le seguenti: motivata e disposta mediante decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro competente, sentito il Presidente del Consiglio,.
9. 575. Lombardi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera g), sostituire la parola: anche con la seguente: solo.
9. 534. Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole da: possibilità di proroga dell'incarico fino alla fine della lettera.
9. 577. Lombardi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: equilibrio di genere nel conferimento degli incarichi.
9. 579. Lombardi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Ciprini.

  Alla lettera g), sopprimere le parole: equilibrio di genere nel conferimento degli incarichi.

  Conseguentemente, dopo la lettera g), inserire la seguente:
   g-bis) con riferimento al conferimento degli incarichi dirigenziali: definizione di criteri che assicurino l'equilibrio tra i generi nelle posizioni dirigenziali generali e equiparate.
9. 257. Martelli, Miccoli, Albanella, Di Salvo, Baruffi, Gnecchi, Giorgio Piccolo, Gribaudo, Boccuzzi, Maestri.

  Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: equilibrio di genere con le seguenti: garanzia del rispetto dei principi della parità di genere.
9. 535. Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Alla lettera g) aggiungere, in fine, le parole: previsione di strumenti idonei a favorire la ricollocazione dei dirigenti privi di incarico, anche ai sensi dell'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e della normativa vigente in materia di mobilità anche obbligatoria;.
* 9. 500. Costantino, Quaranta, Scotto.

  Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: previsione di strumenti idonei a favorire la ricollocazione dei dirigenti privi di incarico, anche ai sensi dell'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e della normativa vigente in materia di mobilità anche obbligatoria,.
* 9. 605. D'Alia, Dorina Bianchi.

  Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: previsione di strumenti idonei a favorire la ricollocazione dei dirigenti privi di incarico, anche ai sensi dell'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e della normativa vigente in materia di mobilità anche obbligatoria.
* 9. 667. Dorina Bianchi.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
   g-bis) con riferimento alle mancate conferme, dopo il primo periodo di incarico, esse devono essere motivate, a pena di nullità, e precedute da un congruo preavviso per un periodo compreso tra sei mesi e un anno;.
9. 281. Mucci.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: o per svolgere attività lavorativa nel settore privato,.
9. 583. Lombardi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Ciprini.

  Al comma i, sopprimere la lettera h).
9. 355. Catania.

  Al comma 1, sostituire la lettera h) con le seguenti:
   h) con riferimento ai dirigenti privi di incarico: obbligo di preposizione ad altra funzione attiva nella medesima amministrazione entro un anno dalla perdita dell'incarico, oltre il quale è assunta, da parte dell'organo di vertice amministrativo, una determinazione motivata di impossibilità di riallocazione e conseguente destinazione in disponibilità al ruolo unico della dirigenza pubblica; disciplina della decadenza dal ruolo unico e della mobilità a seguito di un determinato periodo, durante il quale non vi sia stato conferimento di incarico in altra amministrazione pubblica; applicabilità di tale disciplina anche al personale militare, cui non è inibito il transito nei ruoli civili delle pubbliche amministrazioni nazionali;
   h-bis) con riferimento ai dirigenti privi di incarico alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma: in via transitoria, erogazione del trattamento economico fondamentale e della parte fissa della retribuzione, maturata prima della data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma, ai dirigenti privi di incarico e loro collocamento in disponibilità nel ruolo unico, secondo le previsioni di cui alla lettera g); loro diritto all'aspettativa senza assegni per assumere incarichi in altre amministrazioni ovvero nelle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, o per svolgere attività lavorativa nel settore privato, con sospensione del periodo di disponibilità; possibile destinazione allo svolgimento di attività di supporto presso le suddette amministrazioni o presso enti privi di scopo di lucro, con il consenso dell'interessato, senza conferimento di incarichi dirigenziali e senza retribuzioni aggiuntive;.
9. 416. Di Gioia.

  Al comma 1, lettera h), prima delle parole: con riferimento premettere le seguenti parole: fermo rimanendo l'obbligo dei dirigenti all'incarico;.
9. 370. Miccoli, Martelli, Albanella, Di Salvo, Baruffi, Gnecchi, Giorgio Piccolo, Gribaudo, Boccuzzi, Fabbri, Maestri, Incerti, Laforgia, Casellato.

  Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: ai dirigenti privi di incarico con le seguenti: ai dirigenti che non abbiano avuto incarico con provvedimento motivato a seguito di bandi utili per un periodo di 2 anni.
9. 363. Miccoli, Martelli, Albanella, Roberta Agostini, Di Salvo, Baruffi, Gnecchi, Giorgio Piccolo, Gribaudo, Boccuzzi, Maestri, Fabbri, Incerti, Laforgia, Casellato.

  Al comma 1, lettera h), dopo le parole: con riferimento ai dirigenti privi di incarico aggiungere le seguenti: a seguito di decadenza per valutazione negativa dei risultati.
* 9. 164. Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera h), dopo le parole: con riferimento ai dirigenti privi di incarico aggiungere le parole: a seguito di decadenza per valutazione negativa dei risultati.
* 9. 206. Rostan.

  Al comma 1, lettera h), dopo le parole: dirigenti privi di incarico aggiungere le seguenti: in seguito all'accertamento dei risultati negativi precedentemente conseguiti.
9. 287. Mucci.

  Al comma 1, lettera h), sono apportate le seguenti modifiche:
   dopo le parole: parte fissa della retribuzione le parole da: maturata fino a: legislativi sono soppresse;
   dopo le parole: periodo di collocamento inserire le parole: continuativo e non cumulabile;
   dopo le parole: periodo di collocamento in disponibilità sono aggiunte le seguenti: previo esperimento da parte del Dipartimento della funzione pubblica di tutte le iniziative volte al conferimento di un incarico dirigenziale nell'ambito dei ruoli di cui alla lettera b), con obbligo di formazione del dirigente ai fini della riqualificazione professionale. Previsione della decadenza dal ruolo unico nelle ipotesi in cui il dirigente non partecipi ad avvisi pubblici o rifiuti senza giustificato motivo incarichi dirigenziali entro un raggio territoriale di 100 chilometri rispetto all'ultima sede di lavoro.
9. 187. Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera h), secondo alinea, sono abrogate le parole: disciplina della decadenza dal ruolo unico a seguito di un determinato periodo di collocamento in disponibilità;.
* 9. 14. Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole da: disciplina della decadenza alle seguenti: collocamento in disponibilità.
* 9. 353. Catania.

  Al comma 1, lettera h), secondo alinea, sopprimere le parole: disciplina della decadenza dal ruolo unico a seguito di un determinato periodo di collocamento in disponibilità;.
* 9. 397. Rampelli.

  Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole: disciplina della decadenza dal ruolo unico a seguito di un determinato periodo di collocamento in disponibilità.
* 9. 464. Gigli.

  Al comma 1, lettera h), le parole: disciplina della decadenza dal ruolo unico a seguito di un determinato periodo di collocamento in disponibilità sono soppresse.
* 9. 626. Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera h), sostituire la parola: disciplina con le seguenti: obbligo di motivazione.
9. 581. Lombardi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera h), sostituire le parole da: disciplina della decadenza fino a: e senza retribuzioni aggiuntive; con le seguenti: disciplina della decadenza dal ruolo unico in applicazione dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
9. 138. Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera h), sostituire le parole da: disciplina della decadenza fino a: del periodo di disponibilità con le seguenti: disciplina che contempli la decadenza dal ruolo unico e la prosecuzione del rapporto di lavoro con inquadramento come funzionario a seguito di un determinato periodo di collocamento in disponibilità, collegandone i relativi presupposti di reiterato ricevimento di valutazioni negative o alla mancata partecipazione a nuove procedure di avviso pubblico.
* 9. 148. Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera h), sostituire le parole da: disciplina della decadenza fino a: del periodo di disponibilità con le seguenti: disciplina che contempli la decadenza dal ruolo unico e la prosecuzione del rapporto di lavoro con inquadramento come funzionario a seguito di un determinato periodo di collocamento in disponibilità, collegandone i relativi presupposti di reiterato ricevimento di valutazioni negative o alla mancata partecipazione a nuove procedure di avviso pubblico.
* 9. 99. Riccardo Gallo.

  Al comma 1, lettera h), sostituire le parole da: disciplina della decadenza fino a: del periodo di disponibilità con le seguenti: disciplina che contempli la decadenza dal ruolo unico e la prosecuzione del rapporto di lavoro con inquadramento come funzionario a seguito di un determinato periodo di collocamento in disponibilità, collegandone i relativi presupposti di reiterato ricevimento di valutazioni negative o alla mancata partecipazione a nuove procedure di avviso pubblico.
* 9. 327. D'Attorre, Bindi.

  Al comma 1, lettera h), sostituire le parole da: disciplina della decadenza fino a: del periodo di disponibilità con le seguenti: disciplina che contempli la decadenza dal ruolo unico e la prosecuzione del rapporto di lavoro con inquadramento come funzionario a seguito di un determinato periodo di collocamento in disponibilità, collegandone i relativi presupposti di reiterato ricevimento di valutazioni negative o alla mancata partecipazione a nuove procedure di avviso pubblico.
* 9. 385. Albanella.

  Al comma 1, lettera h), sostituire le parole da: disciplina della decadenza fino a: del periodo di disponibilità con le seguenti: disciplina che contempli la decadenza dal ruolo unico e la prosecuzione del rapporto di lavoro con inquadramento come funzionario a seguito di un determinato periodo di collocamento in disponibilità, collegandone i relativi presupposti di reiterato ricevimento di valutazioni negative o alla mancata partecipazione a nuove procedure di avviso pubblico.
* 9. 446. Misuraca.

  Al comma 1, lettera h), sostituire le parole da: disciplina della decadenza fino a: del periodo di disponibilità con le seguenti: disciplina che contempli la decadenza dal ruolo unico e la prosecuzione del rapporto di lavoro con inquadramento come funzionario a seguito di un determinato periodo di collocamento in disponibilità, collegandone i relativi presupposti di reiterato ricevimento di valutazioni negative o alla mancata partecipazione a nuove procedure di avviso pubblico.
* 9. 454. De Girolamo.

  Al comma 1, lettera h), sostituire le parole da: disciplina della decadenza fino a: del periodo di disponibilità con le seguenti: disciplina che contempli la decadenza dal ruolo unico e la prosecuzione del rapporto di lavoro con inquadramento come funzionario a seguito di un determinato periodo di collocamento in disponibilità, collegandone i relativi presupposti di reiterato ricevimento di valutazioni negative o alla mancata partecipazione a nuove procedure di avviso pubblico.
* 9. 510. Sgambato, Cominelli, Giovanna Sanna.

  Al comma 1, lettera h), sostituire le parole da: disciplina della decadenza fino a: del periodo di disponibilità con le seguenti: disciplina che contempli la decadenza dal ruolo unico e la prosecuzione del rapporto di lavoro con inquadramento come funzionario a seguito di un determinato periodo di collocamento in disponibilità, collegandone i relativi presupposti di reiterato ricevimento di valutazioni negative o alla mancata partecipazione a nuove procedure di avviso pubblico.
* 9. 625. Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al primo comma, lettera h), sostituire le parole: disciplina della decadenza dal ruolo unico a seguito di un determinato periodo di collocamento in disponibilità con le parole: disciplina che contempli la decadenza dal ruolo unico e la prosecuzione del rapporto di lavoro con inquadramento come funzionario, a seguito di un determinato periodo di collocamento in disponibilità, e la decadenza dal ruolo unico nel caso di reiterato ricevimento di valutazioni negative, secondo criteri espressamente previsti nei decreto legislativo.
9. 321. Mazziotti Di Celso.

  Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: disciplina della decadenza dal ruolo unico a seguito di un determinato periodo di collocamento in disponibilità sono sostituite dalla parole: disciplina della decadenza dal ruolo unico a seguito di valutazioni negative.
*9. 218. Ferrari.

  Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: disciplina della decadenza dal ruolo unico a seguito di un determinato periodo di collocamento in disponibilità con le seguenti: disciplina della decadenza dal ruolo unico a seguito di valutazioni negative.
*9. 364. Martelli, Miccoli, Roberta Agostini, Albanella, Di Salvo, Baruffi, Gnecchi, Giorgio Piccolo, Gribaudo, Boccuzzi, Maestri, Fabbri, Incerti, Laforgia, Casellato.

  Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: disciplina della decadenza dal ruolo unico a seguito di un determinato periodo di collocamento in disponibilità con le seguenti: disciplina della decadenza dal ruolo unico a seguito di valutazioni negative.
*9. 472. Fauttilli, Gigli.

  Al comma 1, lettera h), dopo le parole: periodo di collocamento in disponibilità inserire le seguenti: successivo a valutazione negativa.
9. 383. Gasparini.

  Al comma 1, punto h), dopo le parole: disciplina della decadenza dal ruolo unico a seguito di un determinato periodo di collocamento in disponibilità aggiungere le parole: previa applicazione delle normative previdenziali e pensionistiche previste per il personale in esubero in possesso dei requisiti di legge.
*9. 165. Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera h), dopo le parole: disciplina della decadenza dal ruolo unico a seguito di un determinato periodo di collocamento in disponibilità aggiungere le seguenti: previa applicazione delle normative previdenziali e pensionistiche previste per il personale in esubero in possesso dei requisiti di legge.
*9. 207. Rostan.

  Al comma 1, lettera h), dopo le parole: di un determinato periodo di collocamento in disponibilità, aggiungere le seguenti: In tal caso deve essere preventivamente verificata la causa del collocamento in disponibilità del dirigente, con particolare riguardo ai casi in cui dipenda da circostanze non imputabili al dirigente perché dipendente da fatti oggettivi che possono aver ostacolato la sua collocazione o ricollocazione presso le amministrazioni. Nel caso in cui, a seguito della verifica, non risultino cause imputabili direttamente al rendimento del dirigente, esso rimane collocato in disponibilità, con esclusione della sua decadenza dal ruolo unico.
9. 278. Mucci.

  Al comma 1, lettera h), sopprimere le seguenti parole: o per svolgere attività lavorativa nel settore privato.
*9. 537. Cozzolino, Nuti, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera h), sopprimere le seguenti parole: o per svolgere attività lavorativa nel settore privato.
*9. 585. Lombardi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: possibile destinazione allo svolgimento di attività di supporto presso le suddette amministrazioni o presso enti privi di scopo di lucro, con il consenso dell'interessato, senza conferimento di incarichi dirigenziali e senza retribuzioni aggiuntive, con le seguenti: possibile destinazione allo svolgimento di attività di supporto, di natura dirigenziale, presso amministrazioni pubbliche o presso enti privi di scopo di lucro, nel rispetto dei principi in materia di rapporto di lavoro subordinato e con il consenso dell'interessato, senza conferimento di incarichi di direzione di strutture di amministrazione attiva e la parte di retribuzione ad essi connessa.
**9. 15. Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera h), le parole: possibile destinazione allo svolgimento di attività di supporto presso le suddette amministrazioni o presso enti privi di scopo di lucro, con il consenso dell'interessato, senza conferimento di incarichi dirigenziali e senza retribuzioni aggiuntive, sono sostituite dalle parole: possibile destinazione allo svolgimento di attività di supporto, di natura dirigenziale, presso amministrazioni pubbliche o presso enti privi di scopo di lucro, nel rispetto dei principi in materia di rapporto di lavoro subordinato e con il consenso dell'interessato, senza conferimento di incarichi di direzione di strutture di amministrazione, attiva e la parte di retribuzione ad essi connessa.
**9. 396. Rampelli.

  Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, le parole: previsione della possibilità, per i dirigenti collocati in disponibilità, di formulare istanza di ricollocazione in qualità di funzionario, in deroga all'articolo 2103 del codice civile, nei ruoli delle pubbliche amministrazioni.
*9. 26. Centemero.

  Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, le parole: previsione della possibilità, per i dirigenti collocati in disponibilità, di formulare istanza di ricollocazione in qualità di funzionario, in deroga all'articolo 2103 del codice civile, nei ruoli delle pubbliche amministrazioni.
*9. 276. Gasparini.

  Al comma 1, lettera h), aggiungere in fine le parole: previsione della possibilità per i dirigenti collocati in disponibilità di formulare istanza di ricollocazione in qualità di funzionario, in deroga all'articolo 2103 del codice civile, nei ruoli delle pubbliche amministrazioni.
*9. 334. Piccione.

  Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, le parole: previsione della possibilità, per i dirigenti collocati in disponibilità, di formulare istanza di ricollocazione in qualità di funzionario, in deroga all'articolo 2103 dei codice civile, nei ruoli delle pubbliche amministrazioni.
*9. 479. Quaranta, Costantino, Scotto.

  Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, le parole: previsione di strumenti idonei a favorire la ricollocazione dei dirigenti privi di incarico, anche ai sensi dell'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e della normativa vigente in materia di mobilità anche obbligatoria.
9. 414. Di Gioia.

  Al comma 1, alla fine della lettera h), aggiungere le seguenti parole: eliminazione della possibilità prevista dall'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001, per i dirigenti in disponibilità di svolgere incarichi su richiesta degli organi di vertice delle p.a.
9. 588. Lombardi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Ciprini.

  Al comma 4, lettera h), aggiungere in fine il seguente periodo: la decadenza è illegittima se conseguenza automatica del mancato conferimento di un incarico per un determinato periodo in assenza di un accertamento negativo dei risultati precedentemente conseguiti.
9. 286. Mucci.

  Al comma 1, lettera h), aggiungere in fine le parole: Nel caso in cui la mancanza di incarichi per un consistente periodo non sia dipeso da valutazioni negative del suo operato motivate, il dirigente non può essere cancellato dal ruolo. In tale caso i tempi di decorrenza del periodo di collocamento in disponibilità, che produce la decadenza dal ruolo, sono sospesi e la loro posizione viene garantita da specifiche procedure valutative. Nei casi di valutazione intermedia, il dirigente assume la qualifica di funzionario, in caso di valutazione positiva, mantiene la qualifica di dirigente.
9. 289. Mucci.

  Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, il seguente periodo: al dirigente senza incarico sono affidati compiti di ricerca e formazione ovvero di studio di specifiche problematiche a supporto delle amministrazioni suddette e presso enti senza scopo di lucro anche privati, convenzionati con le amministrazioni di appartenenza in cui si stabiliscano progetti congiunti e nell'interesse dell'intero settore pubblico. Le convenzioni sono senz'altro stipulate quando le competenze del dirigente sono conformi e senza nuovi oneri aggiuntivi per l'amministrazione di appartenenza. Le convenzioni hanno una durata triennale e sono rinnovabili una sola volta e motivatamente.
9. 463. Gigli.

  Al comma 1, lettera i), dopo le parole: i) con riferimento alla valutazione dei risultati aggiungere le seguenti: semplificazione dell'attuale sistema e introduzione di valutazioni oggettive, meritocratiche e collegate all'impegno profuso; definizione dell'assegnazione di risorse adeguate agli obiettivi prefissati.

  Conseguentemente, dopo le parole: percorso di carriera aggiungere la parola: anche.
*9. 395. Rampelli.

  Al comma 1, lettera i), dopo le parole: i) con riferimento alla valutazione dei risultati aggiungere le seguenti: semplificazione dell'attuale sistema e introduzione di valutazioni oggettive, meritocratiche e collegate all'impegno profuso; definizione dell'assegnazione di risorse adeguate agli obiettivi prefissati.

  Conseguentemente, dopo le parole: percorso di carriera aggiungere la parola: anche.
*9. 16. Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera i), dopo le parole: con riferimento alla valutazione dei risultati aggiungere le seguenti: definizione di criteri specifici necessari per la valutazione.
9. 349. Mucci.

  Al comma 1, lettera i), aggiungere in fine le seguenti parole: istituzione del sistema informativo nazionale unico delle performance realizzato dall'Agenzia per l'Italia Digitale presso il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, con obbligo da parte di tutte le amministrazioni dello Stato di inserire i dati del ciclo di gestione delle performance di cui all'articolo 4 dei decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e conseguente abrogazione di tutte le altre norme relative alla comunicazione o alla pubblicazione di dati relativi ai piani delle performance.
9. 330. Coppola, Ferrari.

  Al comma 1, lettera i), aggiungere in fine il seguente periodo:, scelta dei componenti degli organismi di valutazione tra esperti, professionisti e società specializzate, di comprovata esperienza e competenza almeno pari al doppio degli anni della durata prevista dell'incarico, sulla base di criteri comparativi e selettivi ad evidenza pubblica, prevedendo limiti alla nomina dei dipendenti pubblici negli organismi di valutazione.
9. 457. Ottobre.

  Al comma 1, lettera i), aggiungere in fine le seguenti parole: semplificazione dei procedimenti di valutazione; autonomia del valutatore rispetto all'amministrazione del valutato.
9. 163. Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera i), aggiungere in fine, le seguenti parole: valutazione basata esclusivamente su dati oggettivi e misurabili, secondo criteri prefissati.
9. 634. Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, sopprimere la lettera l).
*9. 350. Catania.

  Al comma 1, sopprimere la lettera l).
*9. 139. Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera l), sopprimere le parole da: con particolare riferimento a n. 165.
9. 635. Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera l), dopo le parole: con particolare riferimento alla esclusiva imputabilità ai dirigenti della responsabilità per l'attività gestionale aggiungere le seguenti: in presenza di effettivo affidamento di competenze dirette ed esclusive e delle coerenti risorse umane e strumentali.
9. 166. Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera l), dopo le parole: responsabilità per l'attività gestionale aggiungere le seguenti: individuando criteri generali che distinguano tra gli atti di gestione che appartengono alla competenza esclusiva di uffici amministrativi e tecnici e gli atti che comportano esercizio di poteri di indirizzo da parte di organi di vertice politico od elettivi.
9. 590. Lombardi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Ciprini.

  Al primo comma, lettera l) dopo le parole: per l'attività gestionale aggiungere le seguenti: fatta eccezione per i casi di diretto coinvolgimento dell'organo politico nelle scelte e negli atti gestionali.
9. 322. Mazziotti Di Celso.

  Al comma 1, lettera l) dopo le parole: di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, aggiungere le seguenti: che sarà riformato dal Governo con decreti delegati nelle parti in cui esse appaiano carenti o sproporzionate, sia per difetto che per eccesso. A tal fine il Governo provvede a riformare le procedure di accertamento e a graduare le misure sanzionatorie, in particolare integrando le fattispecie previste di responsabilità dirigenziale rafforzando il legame e le ipotesi connesse di responsabilità anche con riferimento ai comportamenti organizzativi in aggiunta all'inosservanza delle direttive e del mancato raggiungimento degli obiettivi.
9. 291. Mucci.

  Al comma 1, lettera l), dopo le parole: decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 aggiungere le seguenti: e sua estensione ai casi di mancato raggiungimento degli obiettivi imputabile, a comprovata irrealistica definizione degli stessi ovvero a gravi errori o a gravi inadeguatezze delle direttive impartite, il dirigente può richiedere all'amministrazione statale il risarcimento del danno morale subito e della valutazione è data comunicazione al Presidente del Consiglio.
9. 41. Lombardi, Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Tripiedi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci.

  Al comma 1, lettera l), aggiungere infine le seguenti parole: Laddove le circostanze dimostrino, previa segnalazione ai vertici dell'amministrazione, l'impossibilità, dovuta a situazioni contingenti o da imputare al venire meno dei mezzi e delle risorse disponibili prevedere che il dirigente sia esonerato da ogni addebito. In tal caso l'addebito dovrà essere imputato, con relativa sanzione, ai vertici dell'amministrazione che non hanno sopperito alle necessità segnalate dal dirigente.
9. 31. Lombardi, Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Tripiedi.

  Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «trasferimento di ogni responsabilità agli organi d'indirizzo politico-amministrativo in caso di assenza del dirigente con incarico specifico o qualora quest'ultimo dimostri l'assenza di responsabilità per fatto proprio e fatta salva ogni responsabilità concorrente;».
9. 540. Baroni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nuti, Nesci.

  Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «tutelando il principio dell'indipendenza dell'amministrazione rispetto al vertice politico;».
9. 636. Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e previsione della responsabilità per culpa in eligendo per l'organo di indirizzo politico.
9. 17. Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera m), dopo le parole: con riferimento alla retribuzione, aggiungere le seguenti: nei ccnl delle aree di riferimento definire le modalità con le quali procedere.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera m), sopprimere le seguenti parole: nei limiti delle risorse complessivamente destinate.
9. 493. Quaranta, Scotto, Costantino, Airaudo, Placido.

  Al comma 1, lettera m), dopo le parole: con riferimento alla retribuzione aggiungere le seguenti: nei CCNL delle aree di riferimento definire le modalità con le quali procedere.
9. 369. Miccoli, Martelli, Roberta Agostini, Albanella, Di Salvo, Baruffi, Gnecchi, Giorgio Piccolo, Gribaudo, Boccuzzi, Maestri, Fabbri, Incerti, Laforgia, Casellato.

  Al comma 1, lettera m) sostituire le parole: omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio nell'ambito di ciascun ruolo unico, e nei limiti delle risorse complessivamente destinate con le seguenti parole: nel rispetto dei vincoli derivanti dalla partecipazione italiana al processo di integrazione europea, definizione del trattamento economico fondamentale e accessorio nell'ambito di ciascun ruolo unico anche attraverso meccanismi di adeguamento progressivo e differenziato.
9. 219. Ferrari.

  Al comma 1, lettera m) sopprimere le parole: nei limiti delle risorse complessivamente destinate.
9. 368. Miccoli, Martelli, Roberta Agostini, Albanella, Di Salvo, Baruffi, Gnecchi, Giorgio Piccolo, Gribaudo, Boccuzzi, Maestri, Fabbri, Incerti, Laforgia, Casellato.

  Al comma 1, lettera m) sopprimere: «confluenza della retribuzione di posizione fissa nel trattamento economico fondamentale;» conseguentemente dopo le parole: «definizione di limiti assoluti del trattamento economico complessivo stabiliti in base a criteri oggettivi correlati alla tipologia dell'incarico e di limiti percentuali relativi alle retribuzioni di posizione e di risultato rispetto al totale;» aggiungere le seguenti: «la retribuzione di risultato del dirigente dovrà essere suddivisa tra tutti i componenti della medesima struttura, che abbiano contribuito al raggiungimento degli obiettivi;».
9. 43. Ciprini, Lombardi, Cominardi, Chimienti, Tripiedi, Dall'Osso.

  Al comma 1, lettera m), dopo le parole: definizione dell'incidenza della retribuzione di risultato in relazione al tipo di incarico, aggiungere le seguenti: comunque non superiore al 15 per cento del totale.
*9. 361. Martelli, Miccoli, Albanella, Di Salvo, Baruffi, Gnecchi, Giorgio Piccolo, Gribaudo, Boccuzzi, Maestri, Incerti, Laforgia, Casellato.

  Al comma 1, lettera m), dopo le parole: definizione dell'incidenza della retribuzione di risultato in relazione al tipo di incarico, aggiungere le seguenti: comunque non superiore al 15 per cento dei totale.
*9. 220. Ferrari.

  Al comma 1, lettera m), dopo le parole: al singolo dirigente aggiungere le seguenti: in misura da definire in sede di contrattazione integrativa.
**9. 394. Rampelli.

  Al comma 1, lettera m), dopo le parole: al singolo dirigente aggiungere le seguenti: in misura da definire in sede di contrattazione integrativa.
**9. 18. Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera m), prima delle parole: di limiti assoluti premettere le seguenti: nella contrattazione collettiva.
9. 126. Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera m) dopo le parole: definizione di limiti assoluti del trattamento economico complessivo stabiliti in base a criteri oggettivi correlati alla tipologia dell'incarico e di limiti percentuali relativi alle retribuzioni di posizione e di risultato rispetto al totale; aggiungere le seguenti: prevedere un principio universale di collegamento tra i salari più alti e i salari più bassi, erogati dalle società pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001, attraverso l'elaborazione e la conseguente applicazione di coefficienti utili a garantire il principio di uguaglianza tra lavoratori, per il tramite dell'applicazione di un criterio di relazione 1 – 12 per le retribuzioni minime e massime dei lavoratori in seno alla singola società pubblica.
9. 59. Ciprini, Lombardi, Tripiedi, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti.

  Al comma 1, lettera m), dopo le parole: «di risultato rispetto al totale» aggiungere le seguenti: «in ogni caso tali da evitare che l'eventuale cumulo di voci aggiuntive rispetto all'indennità determini il superamento della retribuzione annua prevista per il Presidente della Repubblica;».
9. 592. Lombardi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera m), dopo le parole: «e di risultato rispetto al totale;» aggiungere le seguenti: fissazione di limiti e modalità improntate alla pubblicità e alla trasparenza per l'erogazione dei rimborsi e delle indennità di missione;».
9. 244. Lombardi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera m) sostituire le parole: un decimo con le seguenti: un quarto.
9. 638. Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera m) sostituire le parole: sulla base di criteri definiti nel rispetto della disciplina in materia di contrattazione collettiva, con le seguenti: sulla base dei criteri definiti nei ccnl dei comparti di contrattazione.
9. 494. Quaranta, Scotto, Costantino, Airaudo, Placido.

  Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: nel rispetto della disciplina in materia di contrattazione collettiva con le seguenti: nei ccnl dei comparti di contrattazione.
9. 367. Miccoli, Martelli, Roberta Agostini, Albanella, Di Salvo, Baruffi, Gnecchi, Giorgio Piccolo, Gribaudo, Boccuzzi, Maestri, Fabbri, Incerti, Laforgia, Casellato.

  Al comma 1, lettera m), aggiungere in fine le seguenti parole: per i dirigenti scolastici la eventuale equiparazione retributiva o eventuali incrementi retributivi vengono stabiliti in sede contrattuale.
9. 169. Centemero.

  Al comma 1, dopo la lettera m) aggiungere la seguente: m.bis) con riferimento al blocco degli scatti stipendiali dei pubblici funzionari, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante previsione del conteggio e dei criteri di erogazione delle somme non corrisposte, per il periodo compreso tra gli anni 2010 – 2015, inerenti gli scatti stipendiali dei dipendenti della P.A., al fine di riconoscerne la liquidazione graduale nei rispetto dei limiti di finanza pubblica nonché la previsione della reintroduzione degli scatti stipendiali con efficacia generale per tutti i dipendenti delle PP.AA., valutando l'opportunità di disporne l'efficacia a partire dall'anno 2016.
  La liquidazione delle somme di cui al comma 1 è prevista altresì nei confronti dei dipendenti della P.A. per i quali il rapporto di lavoro è estinto e che al tempo in cui erano in servizio non hanno goduto degli scatti stipendiali tra gli anni 2010-2015.
9. 116. Rizzetto.

  Al comma 1, dopo la lettera m) aggiungere la seguente: m.bis) con riferimento al blocco degli scatti stipendiali dei pubblici funzionari, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante previsione del conteggio e dei criteri di erogazione delle somme non corrisposte, per il periodo compreso tra gli anni 2010-2015, inerenti agli scatti stipendiali dei dipendenti della P.A., al fine di riconoscerne la liquidazione graduale nel rispetto dei limiti di finanza pubblica nonché la previsione della reintroduzione degli scatti stipendiali con efficacia generale per tutti i dipendenti delle PP.AA., valutando l'opportunità di disporne l'efficacia a partire dall'anno 2016.
9. 115. Rizzetto.

  Al comma, dopo la lettera m) aggiungere la seguente:

  m.bis)con riferimento al blocco degli scatti stipendiali dei pubblici funzionari, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante previsione del conteggio e dei criteri di erogazione delle somme non corrisposte, per il periodo compreso tra gli anni 2010 – 2015, inerenti gli scatti stipendiali dei dipendenti della P.A., al fine di riconoscerne la liquidazione graduale nel rispetto dei limiti di finanza pubblica nonché la previsione, entro un anno dalla data di approvazione della presente legge, della reintroduzione degli scatti stipendiali con efficacia generale per tutti i dipendenti delle PP. AA.
9. 114. Rizzetto.

  All'articolo 9, comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

  m-bis) con riferimento alla giurisdizione: devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in funzione di giudice del lavoro, delle controversie in materia di conferimento e revoca degli incarichi dirigenziali, collocamento in disponibilità dei dirigenti e decadenza dai ruoli di cui al precedente comma 1, lettera b).
*9. 393. Rampelli.

  Al comma 1, lettera m), aggiungere la seguente:

  m-bis) con riferimento alla giurisdizione: devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in funzione di giudice del lavoro, delle controversie in materia di conferimento e revoca degli incarichi dirigenziali, collocamento in disponibilità dei dirigenti e decadenza dai ruoli di cui al precedente comma 1, lettera b).
*9. 19. Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1 dopo la lettera m) aggiungere la seguente:

  m-bis) con riferimento alla trasparenza della situazione patrimoniale dei dirigenti pubblici; previsione di una dichiarazione sottoscritta dai dirigenti pubblici concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società, le quote di partecipazione a società, nonché copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche.
9. 29. Giammanco.

  Al comma 1 dopo la lettera m) aggiungere la seguente:

  m-bis) agli incarichi apicali per la dirigenza amministrativa tecnica e professionale si accede mediante pubblica selezione.
9. 316. Giorgis.

  Sostituire al comma 1 la lettera n) con il seguente:

  n) con riferimento alla disciplina transitoria: graduale riduzione del numero dei dirigenti ove necessario, prevedendo per tale ipotesi, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, una specifica disciplina per la cessazione anticipata del rapporto di lavoro e, per i dirigenti in possesso di predeterminati requisiti di età o anzianità di servizio, il relativo trattamento pensionistico, confluenza dei dirigenti nel ruolo unico con proseguimento fino a scadenza degli incarichi conferiti e senza variazione in aumento del trattamento economico individuale; possibilità per i segretari comunali e provinciali già iscritti al soppresso Albo di optare, entro un predeterminato periodo di tempo ed in alternativa all'inserimento nel ruolo dei dirigenti degli enti locali, per l'inserimento negli altri ruoli della dirigenza pubblica nei limiti dell'eventuale rispettivo fabbisogno; definizione dei requisiti e criteri per il conferimento degli incarichi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del relativo decreto legislativo; disciplina del conferimento degli incarichi in modo da salvaguardare l'esperienza acquisita; riequilibrio dei fondi destinati alla retribuzione accessoria delle diverse amministrazioni sulla base degli effettivi fabbisogni delle amministrazioni nazionali.
*9. 455. De Girolamo.

  Sostituire al comma 1 la lettera n) con il seguente:

  n) con riferimento alla disciplina transitoria: graduale riduzione del numero dei dirigenti ove necessario, prevedendo per tale ipotesi, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, una specifica disciplina per la cessazione anticipata del rapporto di lavoro e, per i dirigenti in possesso di predeterminati requisiti di età o anzianità di servizio, il relativo trattamento pensionistico, confluenza dei dirigenti nel ruolo unico con proseguimento fino a scadenza degli incarichi conferiti e senza variazione in aumento del trattamento economico individuale; possibilità per i segretari comunali e provinciali già iscritti al soppresso Albo di optare, entro un predeterminato periodo di tempo ed in alternativa all'inserimento nel ruolo dei dirigenti degli enti locali, per l'inserimento negli altri ruoli della dirigenza pubblica nei limiti dell'eventuale rispettivo fabbisogno; definizione dei requisiti e criteri per il conferimento degli incarichi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del relativo decreto legislativo; disciplina del conferimento degli incarichi in modo da salvaguardare l'esperienza acquisita; riequilibrio dei fondi destinati alla retribuzione accessoria delle diverse amministrazioni sulla base degli effettivi fabbisogni delle amministrazioni nazionali.
*9. 509. Sgambato, Cominelli, Giovanna Sanna.

  Sostituire al comma 1 la lettera n) con il seguente:

  n) con riferimento alla disciplina transitoria: graduale riduzione del numero dei dirigenti ove necessario, prevedendo per tale ipotesi, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, una specifica disciplina per la cessazione anticipata del rapporto di lavoro e, per i dirigenti in possesso di predeterminati requisiti di età o anzianità di servizio, il relativo trattamento pensionistico, confluenza dei dirigenti nel ruolo unico con proseguimento fino a scadenza degli incarichi conferiti e senza variazione in aumento del trattamento economico individuale; possibilità per i segretari comunali e provinciali già iscritti al soppresso Albo di optare, entro un predeterminato periodo di tempo ed in alternativa all'inserimento nel ruolo dei dirigenti degli enti locali, per l'inserimento negli altri ruoli della dirigenza pubblica nei limiti dell'eventuale rispettivo fabbisogno; definizione dei requisiti e criteri per il conferimento degli incarichi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del relativo decreto legislativo; disciplina del conferimento degli incarichi in modo da salvaguardare l'esperienza acquisita; riequilibrio dei fondi destinati alla retribuzione accessoria delle diverse amministrazioni sulla base degli effettivi fabbisogni delle amministrazioni nazionali.
*9. 447. Misuraca.

  Sostituire al comma 1 la lettera n) con il seguente:

  n) con riferimento alla disciplina transitoria: graduale riduzione del numero dei dirigenti ove necessario, prevedendo per tale ipotesi, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, una specifica disciplina per la cessazione anticipata del rapporto di lavoro e, per i dirigenti in possesso di predeterminati requisiti di età o anzianità di servizio, il relativo trattamento pensionistico, confluenza dei dirigenti nel ruolo unico con proseguimento fino a scadenza degli incarichi conferiti e senza variazione in aumento del trattamento economico individuale; possibilità per i segretari comunali e provinciali già iscritti al soppresso Albo di optare, entro un predeterminato periodo di tempo ed in alternativa all'inserimento nel ruolo dei dirigenti degli enti locali, per l'inserimento negli altri ruoli della dirigenza pubblica nei limiti dell'eventuale rispettivo fabbisogno; definizione dei requisiti e criteri per il conferimento degli incarichi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del relativo decreto legislativo; disciplina del conferimento degli incarichi in modo da salvaguardare l'esperienza acquisita; riequilibrio dei fondi destinati alla retribuzione accessoria delle diverse amministrazioni sulla base degli effettivi fabbisogni delle amministrazioni nazionali.
*9. 325. D'Attorre, Bindi.

  Sostituire al comma 1 la lettera n) con il seguente:

  n) con riferimento alla disciplina transitoria: graduale riduzione del numero dei dirigenti ove necessario, prevedendo per tale ipotesi, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, una specifica disciplina per la cessazione anticipata del rapporto di lavoro e, per i dirigenti in possesso di predeterminati requisiti di età o anzianità di servizio, il relativo trattamento pensionistico, confluenza dei dirigenti nel ruolo unico con proseguimento fino a scadenza degli incarichi conferiti e senza variazione in aumento del trattamento economico individuale; possibilità per i segretari comunali e provinciali già iscritti al soppresso Albo di optare, entro un predeterminato periodo di tempo ed in alternativa all'inserimento nel ruolo dei dirigenti degli enti locali, per l'inserimento negli altri ruoli della dirigenza pubblica nei limiti dell'eventuale rispettivo fabbisogno; definizione dei requisiti e criteri per il conferimento degli incarichi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del relativo decreto legislativo; disciplina del conferimento degli incarichi in modo da salvaguardare l'esperienza acquisita; riequilibrio dei fondi destinati alla retribuzione accessoria delle diverse amministrazioni sulla base degli effettivi fabbisogni delle amministrazioni nazionali.
*9. 384. Albanella.

  Al comma 1, lettera n), dopo le parole: con riferimento alla disciplina transitoria aggiungere le seguenti: per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; e aventi graduatorie in vigore alla data di approvazione dello schema di decreto legislativo di cui al presente comma, in deroga all'articolo 1, commi 424 e 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nel rispetto dei limiti di finanza pubblica, l'introduzione di norme transitorie finalizzate all'assunzione dei dirigenti idonei nei concorsi pubblici di cui alla lettera b) numero 1), le cui graduatorie siano state approvate e pubblicate entro la data di entrata in vigore della presente legge. Le assunzioni potranno avvenire anche a tempo determinato e successiva assunzione a tempo indeterminato previo esame di conferma dopo il primo triennio di servizio, da parte di un organismo indipendente, con possibile riduzione della durata in relazione all'esperienza lavorativa nel settore pubblico. Eventuali norme analoghe potranno essere introdotte per i ruoli dei dirigenti di cui al presente comma, lettera b) punti 2) e 3), previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali sempre nel rispetto dei limiti di finanza pubblica.
** 9. 647. Gribaudo.

  Al comma 1, lettera n), dopo le parole: con riferimento alla disciplina transitoria aggiungere le seguenti: per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; e aventi graduatorie in vigore alla data di approvazione dello schema di decreto legislativo di cui al presente comma, in deroga all'articolo 1, commi 424 e 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nel rispetto dei limiti di finanza pubblica, l'introduzione di norme transitorie finalizzate all'assunzione dei dirigenti idonei nei concorsi pubblici di cui alla lettera b) numero 1), le cui graduatorie siano state approvate e pubblicate entro la data di entrata in vigore della presente legge. Le assunzioni potranno avvenire anche a tempo determinato e successiva assunzione a tempo indeterminato previo esame di conferma dopo il primo triennio di servizio, da parte di un organismo indipendente, con possibile riduzione della durata in relazione all'esperienza lavorativa nel settore pubblico. Eventuali norme analoghe potranno essere introdotte per i ruoli dei dirigenti di cui al presente comma, lettera b) punti 2) e 3), previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali sempre nel rispetto dei limiti di finanza pubblica.
** 9. 666. Ciprini, Lombardi, Tripiedi, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti.

  Al comma 1, lettera n), dopo le parole: con riferimento alla disciplina transitoria aggiungere le seguenti: per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; e aventi graduatorie in vigore alla data di approvazione dello schema di decreto legislativo di cui al presente comma, in deroga all'articolo 1, commi 424 e 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nel rispetto dei limiti di finanza pubblica, l'introduzione di norme transitorie finalizzate all'assunzione dei dirigenti idonei nei concorsi pubblici di cui alla lettera b) numero 1), le cui graduatorie siano state approvate e pubblicate entro la data di entrata in vigore della presente legge. Le assunzioni potranno avvenire anche a tempo determinato e successiva assunzione a tempo indeterminato previo esame di conferma dopo il primo triennio di servizio, da parte di un organismo indipendente, con possibile riduzione della durata in relazione all'esperienza lavorativa nel settore pubblico. Eventuali norme analoghe potranno essere introdotte per i ruoli dei dirigenti di cui al presente comma, lettera b) punti 2) e 3), previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali sempre nel rispetto dei limiti di finanza pubblica.
** 9. 117. Rizzetto.

  Al comma 1, lettera n), dopo le parole: con riferimento alla disciplina transitoria aggiungere le seguenti: per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; e aventi graduatorie in vigore alla data di approvazione dello schema di decreto legislativo di cui al presente comma, in deroga all'articolo 1, commi 424 e 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nel rispetto dei limiti di finanza pubblica, l'introduzione di norme transitorie finalizzate all'assunzione dei dirigenti idonei nei concorsi pubblici di cui alla lettera b) numero 1), le cui graduatorie siano state approvate e pubblicate entro la data di entrata in vigore della presente legge. Le assunzioni potranno avvenire anche a tempo determinato e successiva assunzione a tempo indeterminato previo esame di conferma dopo il primo triennio di servizio, da parte di un organismo indipendente, con possibile riduzione della durata in relazione all'esperienza lavorativa nel settore pubblico. Eventuali norme analoghe potranno essere introdotte per i ruoli dei dirigenti di cui al presente comma, lettera b) punti 2) e 3), previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali sempre nel rispetto dei limiti di finanza pubblica.
** 9. 74. Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera n), dopo le parole: con riferimento alla disciplina transitoria aggiungere le seguenti: per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; e aventi graduatorie in vigore alla data di approvazione dello schema di decreto legislativo di cui al presente comma, in deroga all'articolo 1, commi 424 e 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nel rispetto dei limiti di finanza pubblica, l'introduzione di norme transitorie finalizzate all'assunzione dei dirigenti idonei nei concorsi pubblici di cui alla lettera b) numero 1), le cui graduatorie siano state approvate e pubblicate entro la data di entrata in vigore della presente legge. Le assunzioni potranno avvenire anche a tempo determinato e successiva assunzione a tempo indeterminato previo esame di conferma dopo il primo triennio di servizio, da parte di un organismo indipendente, con possibile riduzione della durata in relazione all'esperienza lavorativa nel settore pubblico. Eventuali norme analoghe potranno essere introdotte per i ruoli dei dirigenti di cui al presente comma, lettera b) punti 2) e 3), previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali sempre nel rispetto dei limiti di finanza pubblica.
** 9. 609. Lattuca.

  Al comma 1, lettera n) sostituire le parole: «dei dirigenti ove necessario» con le seguenti: «delle posizioni dirigenziali;».
9. 606. D'Alia, Dorina Bianchi.

  Al comma 1, la lettera n) apportare le seguenti modificazioni:
   1) Dopo le parole: «ove necessario» aggiungere le seguenti: «prevedendo per tale ipotesi, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, una specifica disciplina per la cessazione anticipata del rapporto di lavoro e, per i dirigenti in possesso di predeterminati requisiti di età o anzianità di servizio, il relativo trattamento pensionistico»;
   2) Dopo le parole: «economico individuale» aggiungere le seguenti: «possibilità per i segretari comunali e provinciali già iscritti al soppresso Albo di optare, entro un predeterminato periodo di tempo ed in alternativa all'inserimento nel ruolo dei dirigenti degli enti locali, per l'inserimento negli altri ruoli della dirigenza pubblica nei limiti dell'eventuale rispettivo fabbisogno»;
* 9. 149. Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, la lettera n) apportare le seguenti modificazioni:
   1) Dopo le parole: «ove necessario» aggiungere le seguenti: «prevedendo per tale ipotesi, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, una specifica disciplina per la cessazione anticipata del rapporto di lavoro e, per i dirigenti in possesso di predeterminati requisiti di età o anzianità di servizio, il relativo trattamento pensionistico»;
   2) Dopo le parole: «economico individuale» aggiungere le seguenti: «possibilità per i segretari comunali e provinciali già iscritti al soppresso Albo di optare, entro un predeterminato periodo di tempo ed in alternativa all'inserimento nel ruolo dei dirigenti degli enti locali, per l'inserimento negli altri ruoli della dirigenza pubblica nei limiti dell'eventuale rispettivo fabbisogno»;
* 9. 98. Riccardo Gallo.

  Al comma 1, lettera n), dopo le parole: «ove necessario» aggiungere le seguenti: «privilegiando il mantenimento del personale di ruolo al personale non di ruolo;».
9. 640. Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera n), dopo le parole: confluenza dei dirigenti nel ruolo unico con aggiungere le seguenti: salvaguardia della posizione giuridica ed economica maturata da quelli di prima fascia e.
9. 607. D'Alia, Dorina Bianchi.

  Al comma 1, lettera n), dopo le parole: trattamento economico individuale aggiungere le seguenti:; possibilità per i segretari comunali e provinciali già iscritti al soppresso Albo di optare, entro un predeterminato periodo di tempo ed in alternativa all'inserimento nel ruolo dei dirigenti degli enti locali, per l'inserimento negli altri ruoli della dirigenza pubblica nei limiti dell'eventuale rispettivo fabbisogno;
9. 300. Monchiero, Mazziotti Di Celso.

  Al comma 1, lettera n), dopo le parole: definizione dei requisiti e criteri per il conferimento degli incarichi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del relativo decreto legislativo; aggiungere le seguenti: disciplina del conferimento degli incarichi in modo da salvaguardare la qualifica dirigenziale generale conseguita al 30 aprile 2015.
9. 258. Martelli, Miccoli, Albanella, Di Salvo, Baruffi, Gnecchi, Giorgio Piccolo, Gribaudo, Boccuzzi, Maestri.

  Al comma 1, lettera n), dopo le parole: dalla data di entrata in vigore del relativo decreto legislativo; aggiungere le seguenti: disciplina del conferimento degli incarichi in modo da salvaguardare la qualifica dirigenziale generale conseguita al 30 aprile 2015;.
9. 473. Fauttilli, Gigli.

  Al comma 1, lettera n), dopo le parole: disciplina del conferimento degli incarichi aggiungere le seguenti: prevedendo obbligatoriamente un numero minimo di anni di servizio,.
9. 168. Sisto, Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera n), dopo le parole: in modo da salvaguardare l'esperienza acquisita; aggiungere le seguenti: In sede di prima applicazione della presente legge, per l'attribuzione di nuovi incarichi dirigenziali su posti vacanti, valutare preventivamente le attitudini e capacità professionali dei dirigenti non confermati o assoggettati a rotazione.
9. 30. Lombardi, Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Tripiedi.

  Al comma 1, lettera n), dopo le parole: in modo da salvaguardare aggiungere le seguenti: la qualifica dirigenziale generale conseguita al 30 aprile 2015 e.
*9. 247. D'Alia.

  Al comma 1, lettera n), dopo le parole: in modo da salvaguardare aggiungere le seguenti: la qualifica dirigenziale generale conseguita al 30 aprile 2015 e.

*9. 73. Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera n), dopo le parole: l'esperienza acquisita aggiungere le seguenti: e comunque la qualifica dirigenziale generale già conseguita alla data del 30 aprile 2015.
9. 608. D'Alia, Dorina Bianchi.

  Al comma 1, lettera n), aggiungere, in fine, le seguenti parole: prevedere, in ottemperanza alle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 26 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che le amministrazioni che intendano incrementare le dotazioni organiche per ciascuna delle attuali posizioni funzionali dirigenziali del ruolo sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo, ove non avessero provveduto, procedano alla rideterminazione della pianta organica, al fine di garantire che il numero dei dirigenti sia adeguato al numero complessivo delle risorse umane delle singole strutture amministrative; pubblicare la Pianta organica sul portale internet della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Funzione pubblica.
9. 27. Ciprini, Lombardi, Cominardi, Tripiedi, Chimienti, Dall'Osso.

  Al comma 1, dopo la lettera n), è aggiunta la seguente:
   n-bis) in attuazione dell'articolo 1, commi 424 e 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nel rispetto dei limiti di finanza pubblica, prevedere l'introduzione di norme transitorie finalizzate all'assunzione dei dirigenti idonei nei concorsi pubblici di cui alla lettera b) numero 1), le cui graduatorie siano state approvate e pubblicate entro la data di entrata in vigore della presente legge; le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 possono procedere, in prima istanza, ad assunzioni a tempo determinato e successiva assunzione a tempo indeterminato previo esame di conferma, dopo il primo triennio di servizio, da parte di un organismo indipendente, con possibile riduzione del periodo triennale, in relazione all'esperienza lavorativa maturata nel settore pubblico; estensione della norma per l'inquadramento nei relativi ruoli unici dei dirigenti di cui al medesimo comma, lettera b) punti 2) e 3), previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nel rispetto dei limiti di finanza pubblica.
9. 42. Pesco, Ciprini, Lombardi, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Tripiedi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci.

  Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:
   n-bis) con riferimento alle aree contrattuali: ridefinizione delle aree contrattuali della dirigenza in misura di una per ogni ruolo unico della dirigenza in misura di una per ogni ruolo unico della dirigenza e di una specifica area della dirigenza medica e tecnica sanitaria del SSN, divisa in due settori.
9. 62. Centemero.

  Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:
   n-bis) con riferimento alle aree contrattuali: ridefinizione delle aree contrattuali della dirigenza in misura di una per ogni ruolo unico della dirigenza e di una specifica area della dirigenza medica, veterinaria, e tecnico sanitaria del SSN.
9. 178. Centemero.

  Al comma 1, lettera o), dopo le parole: servizio sanitario nazionale aggiungere le seguenti:, fermo restando quanto previsto dal comma 3-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992 per quanto attiene ai requisiti, alla trasparenza del procedimento e dei risultati, alla verifica e valutazione.
9. 203. Miotto.

  Al comma 1, lettera o), dopo le parole: direttore sanitario aggiungere le seguenti:, ove previsto dalla legislazione regionale il direttore dei servizi sociali,.
9. 204. Miotto.

  Al comma 1, lettera o), sostituire le parole: selezione unica per titoli, previo avviso pubblico, dei direttori generali in possesso di specifici titoli formativi e professionali e di comprovata esperienza dirigenziale, effettuata da una commissione nazionale composta pariteticamente da rappresentanti dello Stato e delle regioni, per l'inserimento in un elenco nazionale degli idonei istituito presso il Ministero della salute, aggiornato con cadenza biennale, da cui le regioni e le province autonome devono attingere per il conferimento dei relativi incarichi da effettuare nell'ambito di una rosa di candidati individuati e previo colloquio con le seguenti: selezione unica per titoli previo avviso pubblico adeguatamente pubblicizzato e di facile interpretazione, dei direttori generali in possesso di specifici titoli formativi e professionali individuati da apposite classificazioni e punteggi e di comprovata esperienza dirigenziale, effettuata da una commissione nazionale composta da esperti di qualificate istituzioni scientifiche, imparziali e in assenza di conflitti di interesse indicati dai Ministeri interessati e dalla Conferenza delle Regioni, per l'inserimento in un elenco nazionale degli idonei istituito presso il Ministero della salute, aggiornato con cadenza annuale, l'elenco è pubblicato sul sito del Ministero della salute con i relativi punteggi assegnati, da cui una commissione composta da un rappresentante del Presidente della regione, un rappresentante dell'Assessorato competente e un rappresentante dell'Agenas attinge per il conferimento del relativo incarico, il direttore generale incaricato dovrà essere sottoposto a valutazione semestrale da parte delle lavoratrici e dei lavoratori dell'Azienda sanitaria locale e dall'Azienda ospedaliera di riferimento;.
9. 664. Grillo, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera o), dopo le parole: selezione unica per titoli aggiungere le seguenti: ed esami.

  Conseguentemente al medesimo comma 1, lettera o), sopprimere le parole: nell'ambito di una rosa di candidati individuati e previo colloquio.
9. 641. Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera o), dopo la parola: selezione, ovunque ricorra, aggiungere le parole: comparativa pubblica e dopo la parola: titoli ovunque ricorra, aggiungere le seguenti: ed esami.
9. 542. Baroni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci.

  Al comma 1, lettera o), dopo le parole: previo avviso pubblico, dei direttori generali sono aggiunte le seguenti: adeguatamente pubblicizzato e di facile interpretazione,.
9. 662. Lorefice, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Mantero, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera o), dopo le parole: in possesso di specifici titoli formativi e professionali aggiungere le seguenti: individuati da apposite classificazioni e punteggi,.
9. 639. Grillo, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera o), dopo le parole: e di comprovata esperienza dirigenziale, aggiungere le seguenti: almeno quinquennale nell'ambito di servizi gestionali simili,.
9. 196. Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera o), dopo le parole: e di comprovata esperienza dirigenziale aggiungere le seguenti: nei cinque anni precedenti.
9. 622. Silvia Giordano, Baroni, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera o), dopo le parole: effettuata da parte di una commissione nazionale composta aggiungere le seguenti: da esperti di qualificate istituzioni scientifiche.
9. 651. Di Vita, Baroni, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera o), dopo le parole: effettuata da parte di una commissione nazionale composta aggiungere le seguenti: da un numero massimo di 9 componenti.
9. 624. Lorefice, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Mantero, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera o), dopo le parole: commissione nazionale composta pariteticamente da rappresentanti dello Stato e delle Regioni, aggiungere le seguenti: tale da garantire il pieno rispetto dei principi di autonomia e indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse.
9. 505. Costantino, Quaranta, Scotto, Nicchi.

  Al comma 1, lettera o), dopo le parole: commissione nazionale composta pariteticamente da rappresentanti dello Stato e delle Regioni, aggiungere le seguenti: ed esperti di riconosciute professionalità e competenza nel settore sanitario e nella gestione di enti e strutture sanitarie complesse.
9. 503. Costantino, Quaranta, Scotto, Nicchi.

  Al comma 1, lettera o), sostituire le parole: pariteticamente da rappresentanti dello Stato e delle regioni con le seguenti: da soggetti imparziali in assenza di conflitto di interessi indicati dai Ministeri interessati e dalla Conferenza delle regioni.
9. 627. Mantero, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera o), dopo le parole: da rappresentanti dello Stato e delle Regioni aggiungere le seguenti: esperti in diritto amministrativo, direzione aziendale e sanitaria.

9. 653. Silvia Giordano, Baroni, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera o), apportare le seguenti modificazioni:
   1) Sostituire le parole da: «per l'inserimento» fino a: «colloquio;» con le seguenti: «per l'inserimento in una graduatoria nazionale degli idonei istituita presso il Ministero della salute, aggiornata con cadenza biennale, da cui le regioni e le province autonome devono attingere per il conferimento dei relativi incarichi da effettuare nell'ambito dei primi dieci candidati in graduatoria e previo colloquio»;
   2) Sostituire le parole da: «appositi elenchi regionali» fino a: «nomine;» con le seguenti: «in apposite graduatorie regionali degli idonei, aggiornate con cadenza biennale, da cui i direttori regionali devono obbligatoriamente attingere, nell'ambito dei primi 5 candidati in graduatoria, per le relative nomine;».
9. 536. Cozzolino, Nuti, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera o), sostituire le parole: da cui le regioni e le province autonome devono attingere per il conferimento dei relativi incarichi da effettuare nell'ambito di una rosa di candidati individuali e previo colloquio con le seguenti: da cui una commissione composta da un rappresentante del Presidente della Regione, da un rappresentante dell'Assessorato competente e da un rappresentante dell'Agenas individua il direttore generale da nominare con apposita delibera della Giunta regionale, previo parere della competente commissione del consiglio regionale.
9. 657. Grillo, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera o), sostituire le parole: da cui le regioni e le province autonome devono attingere per il conferimento dei relativi incarichi da effettuare nell'ambito di una rosa di candidati individuati e previo colloquio con le seguenti: da cui una commissione composta da un rappresentante del Presidente della Regione, da un rappresentante dell'Assessorato competente e da un rappresentante dell'Agenas individua il direttore generale da nominare.
9. 656. Grillo, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera o), sostituire le parole: da cui le regioni e le province autonome devono attingere con le seguenti: da cui una commissione composta da un rappresentante del Presidente della Regione, un rappresentante dell'Assessorato competente e un rappresentante dell'Agenas attinge.
9. 655. Grillo, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera o), sopprimere le parole: e le province autonome.
9. 508. Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ottobre, Dellai.

  Al comma 1, lettera o), sopprimere le parole da: effettuare nell'ambito di una rosa di candidati individuati e previo colloquio.

9. 642. Silvia Giordano, Baroni, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera o), dopo le parole: da effettuare nell'ambito di una rosa di candidati individuati e previo colloquio; aggiungere le seguenti: il direttore generale incaricato dovrà essere sottoposto a valutazione semestrale da parte delle lavoratrici e dei lavoratori dell'Azienda sanitaria locale e l'azienda ospedaliera di riferimento.
9. 654. Lorefice, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Mantero, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera o), sostituire le parole: individuati e previo colloquio con le seguenti: individuati, previo colloquio, da una commissione di valutazione appositamente costituita.
9. 378. Monchiero.

  Al comma 1, lettera o), sostituire le parole: e previo colloquio con le seguenti: attraverso una manifestazione di interesse e previa comparazione dei titoli e colloquio.
9. 248. Calabrò, Dorina Bianchi.

  Al comma 1, alla lettera o), dopo le parole: previo colloquio; è aggiunta la seguente: periodico.
9. 660. Di Vita, Baroni, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera o), dopo le parole: sistema di verifica e valutazione dell'attività dei direttori generali aggiungere le seguenti: da parte dell'organismo indipendente di valutazione delle performance di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009.
9. 658. Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera o), sostituire le parole: sistema di verifica e di valutazione dell'attività dei direttori generali che tenga conto del raggiungimento degli obiettivi sanitari con le seguenti: sistema di verifica e di valutazione dell'attività dei direttori generali che tenga conto del raggiungimento dell'equilibrio economico dell'azienda e degli obiettivi sanitari.
9. 377. Monchiero.

  Al comma 1, lettera o) sostituire le parole: sistema di verifica e di valutazione con le seguenti: sistema periodico di monitoraggio, verifica e valutazione.
9. 629. Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera o) dopo le parole: sistema di è aggiunta la parola: monitoraggio.
9. 661. Silvia Giordano, Baroni, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera o) dopo le parole: raggiungimento degli obiettivi sanitari aggiungere le seguenti: espressamente previsti negli atti aziendali approvati dalla giunta regionale.
9. 197. Di Vita, Baroni, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Alla lettera o) dopo le parole: obiettivi sanitari, aggiungere le seguenti: indicati negli atti aziendali attraverso un crono programma attuativo.
9. 663. Mantero, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera o) sostituire le parole: anche in relazione alla garanzia dei livelli essenziali di assistenza con le seguenti: anche in relazione all'attuazione dei livelli essenziali di assistenza.
9. 644. Lorefice, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Mantero, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera o) sostituire le parole: decadenza dall'incarico di manifesta violazione di leggi con le seguenti: decadenza dall'incarico nel caso di violazione di leggi.
9. 650. Lorefice, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Mantero, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera o) sopprimere le parole: e possibilità di reinserimento soltanto all'esito di una nuova selezione.
9. 637. Di Vita, Baroni, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera o) dopo le parole: nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi aggiungere le seguenti: espressamente previsti negli atti aziendali approvati dalla giunta regionale.
9. 199. Lorefice, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Mantero, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera o) sostituire le parole: «accertato decorsi ventiquattro mesi dalla nomina con le seguenti: a seguito di verifica dei primi dodici mesi di gestione,».
9. 198. Silvia Giordano, Baroni, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera o) sostituire le parole: o di grave disavanzo o di manifesta con le seguenti parole: o di grave disavanzo o di.
9. 646. Mantero, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera o), le parole: e colloquio sono sostituite dalle seguenti: ed esami.
9. 643. Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera o) dopo le parole: in possesso di specifici titoli professionali, scientifici e di camera, aggiungere le seguenti: valutati attraverso appositi punteggi.
9. 648. Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera o) dopo le parole: per l'inserimento in appositi elenchi, regionali degli idonei, aggiornati con cadenza biennale aggiungere le seguenti: pubblicati sul sito della regione, degli enti e delle istituzioni interessate con i relativi punteggi ottenuti.
9. 652. Grillo, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1 lettera o) dopo le parole: per le relative nomine, aggiungere le seguenti: e tramite sorteggio, e alla fine del periodo aggiungere il seguente: i componenti delle commissioni regionali sono selezionati con le medesime modalità previste per le commissioni previste per i direttori generali.
9. 543. Baroni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nuti, Nesci.

  Al comma 1, lettera o), aggiungere in fine il seguente periodo: Il Ministero della Salute e le regioni, relativamente alle selezioni di cui alla presente lettera assicurano, anche attraverso la pubblicazione sui propri siti istituzionali, la piena trasparenza e pubblicità dei bandi, delle procedure di selezione, delle nomine e dei curricula dei candidati.
9. 504. Costantino, Quaranta, Scotto, Nicchi.

  Al comma 1 lettera o) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «, definizione della modalità per l'applicazione delle norme derivanti dalla presente lettera o) alle Aziende Ospedaliero-Universitarie».
9. 205. Miotto.

  Al comma 1, dopo la lettera o) aggiungere la seguente:
  o-bis) Soppressione di uffici, organismi, enti pubblici ed enti partecipati, vigilati e controllati dalla pubblica amministrazione e susseguente incorporazione con enti, uffici e organismi analoghi o reinternalizzazione da parte delle amministrazioni pubbliche centrali qualora non sia garantita una responsabilità dirigenziale e qualora non sia garantita una dotazione organica di personale che sia almeno in numero doppio al numero dei componenti degli organi d'indirizzo politico-amministrativo o di vertice.
9. 545. Baroni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nuti, Nesci.

  Al comma 1 dopo la lettera o) aggiungere la seguente: o-bis) istituzione, sentite le rappresentanze sindacali e di categoria previa intesa in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, del ruolo unico della dirigenza medica per le cure primarie.
9. 659. Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1 dopo il punto o) aggiungere il seguente:
  «p) con riferimento alla giurisdizione: devoluzione, a tutela dell'interesse pubblico all'imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle specifiche controversie in materia di conferimento e revoca degli incarichi dirigenziali, collocamento in disponibilità dei dirigenti e decadenza dai ruoli di cui al precedente comma 1, lettera b);».
9. 167. Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, aggiungere in fine la seguente lettera:
  p) previsione dell'obbligo di sospensione cautelare dall'impiego del personale condannato in via definitiva dalla Corte dei Conti per condotte dolose, anche in deroga alle norme previste in materia dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, o del rapporto di diritto pubblico e privato in essere con i dirigenti, con obbligo di avvio del procedimento disciplinare da parte dall'autorità competente. L'accertamento delle condotte pregiudizievoli in capo a funzionari e a dipendenti dell'ente costituisce giusta causa di licenziamento.
9. 548. Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, aggiungere in fine la seguente lettera:
  «p) in via preventiva, previsione dell'obbligo di destinazione ad altro ufficio o altra mansione, con l'esclusione dei settori più sensibili ed esposti al rischio di corruzione, del personale condannato, anche in via non definitiva, dalla Corte dei Conti per condotte dolose,».
9. 550. Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 2, dopo le parole: pubblica amministrazione, aggiungere le seguenti: «di concerto, per i profili di competenza relativi alla lettera o), con il Ministro della salute,».
9. 382. Famiglietti.

  Al comma 2, sopprimere l'intero periodo.
9. 282. Mucci.

  Al comma 3 aggiungere infine il seguente periodo: Entro lo stesso termine il Governo invia al Parlamento una relazione illustrativa delle motivazioni che rendono necessaria l'integrazione e la correzione dei decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo.
9. 649. Gasparini.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:
  3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali ricadenti sui loro territori nonché ai rispettivi enti e organismi pubblici a ordinamento regionale o provinciale, salvo l'obbligo da parte delle medesime all'adeguamento dei rispettivi ordinamenti ai principi ivi desumibili concernenti la regolamentazione del rapporto di lavoro della dirigenza.
9. 507. Marguerettaz, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Plangger, Schullian, Dellai.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere i seguenti:
  9-bis. Controllo e valutazione delle prestazioni degli enti pubblici territoriali.
  1. Al fine di garantire livelli quantitativi e qualitativi più elevati sul piano dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi offerti dagli enti pubblici territoriali, il Governo è delegato ad adottare, entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto l'istituzione di un sistema di misurazione, valutazione e trasparenza della performance sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
   1) previsione dell'istituzione di un organismo indipendente di valutazione delle performance, supportato da un adeguato sistema informatico, al fine di fornire le informazioni necessarie atte a consentire un'uniforme comparazione su scala nazionale tra gli obiettivi programmati e i risultati conseguiti. Le deliberazioni dell'Organismo di valutazione sono pubblicate sul sito istituzionale dell'ente di appartenenza;
   2) elaborazione di adeguati indicatori di efficienza ed efficacia, come nel caso della velocità e del tempo di definizione dei servizi e delle prestazioni richieste, atti a garantire una comparazione costante e continua tra i servizi richiesti e le prestazioni offerte dai comuni classificati per popolazione, dalle regioni e dalle strutture del Servizio sanitario nazionale;
   3) introduzione per gli enti pubblici territoriali dell'obbligo di trasparenza circa gli indicatori adottati, al fine di consentire un adeguato coinvolgimento dei cittadini anche nell'espressione di pareri circa la qualità e quantità dei servizi offerti;
   4) introduzione di incentivi a favore di quegli enti pubblici territoriali che, alla luce dei suddetti indicatori comuni, risultino avere livelli più elevati circa la qualità e quantità dei servizi e delle prestazioni erogate;
   5) Il Governo provvede a riordinare la materia degli incentivi al personale, premi di risultato e salario accessorio, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
    a) Condizione necessaria per l'erogazione dei suddetti compensi sono la introduzione del sistema di misurazione e valutazione della performance e l'adozione degli indicatori di efficacia e di efficienza, i quali dovranno essere specifici, misurabili e rapportati alle risorse;
    b) I premi di risultato sono collegati agli obiettivi programmati, stabiliti in sede di programmazione dell'ente, alle risorse utilizzate e disponibili, ed ai risultati conseguiti risultanti dai sistema di misurazione e valutazione della performance e dagli indicatori di performance;

   6) La classificazione, dei comuni per classi di popolazione per facilitare l'implementazione operativa degli strumenti manageriali descritti: – comuni capoluogo di provincia e comuni equiparabili per popolazione; – comuni di medie dimensioni; piccoli comuni con una popolazione fino a 10 mila abitanti. Per questi ultimi comuni è previsto l'obbligo di associarsi al fine di realizzare il sistema di misurazione e valutazione della performance, l'adozione degli indicatori e la costituzione dell'Organismo indipendente di valutazione.

  2. I decreti legislativi di cui al comma 1, sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la Pubblica amministrazione, di concerto con i ministri interessati, previa acquisizione dei parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi dei decreti legislativi sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle commissioni competenti, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se il termine previsto per il parere scade nei trenta giorni successivi al termine di cui al comma 1, o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.
  3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e della procedura di cui ai commi 1 e 2, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative o correttive.

  9-ter. Modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
  1. È abrogato il comma 2, articolo 13, del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
  2. I commi 1 e 2 dell'articolo 14 del Decreto Legislativo 27 ottobre, n. 150 è esteso agli enti pubblici territoriali.
9. 05. Zardini.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

  Articolo 9-bis (Delega al Governo per la revisione del servizio di assistenza spirituale al personale delle Forze armate e di altre amministrazioni dello Stato)
  1. In attesa dell'entrata in vigore dell'intesa prevista all'articolo 11, comma 2, dell'Accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato e reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121, al fine di assicurare l'economicità, l'efficienza e la rispondenza al pubblico interesse delle attività istituzionali, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti l'istituzione, l'ordinamento e i compiti dei sacerdoti della Chiesa cattolica che prestano la loro opera di assistenza spirituale al personale delle Pubbliche amministrazioni, in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:
   a) il Servizio di assistenza spirituale alle Forze armate, istituito per integrare la formazione spirituale del personale militare di religione cattolica è disimpegnato da sacerdoti cattolici senza oneri a carico del bilancio dello Stato;
   b) l'amministrazione militare assicura i mezzi non economici e le strutture logistiche per lo svolgimento del servizio di cui al precedente lettera a);
   c) dall'attuazione degli articoli 12 e 13 dell'intesa fra il Ministro dell'interno e il Presidente della Conferenza episcopale italiana, firmata il 9 settembre 1999, allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 27 ottobre 1999, n. 421, concernente l'esecuzione dell'intesa sull'assistenza spirituale al personale della Polizia di Stato di religione cattolica, non possono derivare oneri a carico del bilancio dello Stato, ovvero del Ministero dell'interno.
  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo sono adottati nel rispetto della procedura di cui all'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari, Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono o seguono la scadenza dei termini previsti al comma 1 questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
  3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive.
  4. Dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, di cui al comma 1, il titolo III del libro V del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è abrogato.
  5. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge i risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo sono versati al bilancio dello Stato.
9. 02. Giachetti.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

  Articolo 9-bis (Delega al Governo per attuare disposizioni correttive al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 in materia di attribuzione del grado di vertice per determinati Corpi e Armi).
  1. Al fine di assicurare l'economicità, l'efficienza e la rispondenza al pubblico interesse delle attività istituzionali delle Forze armate, il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti revisione di alcune norme contenute nel decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:
   a) prevedere che all'ufficiale più anziano dell'Arma dei trasporti e dei materiali, del Corpo di commissariato e del Corpo di sanità dell'Esercito italiano, del Corpo delle capitanerie di porto, del Corpo di commissariato e del Corpo di sanità della Marina militare, del Corpo di commissariato, del Corpo di sanità e del ruolo delle armi dell'Aeronautica militare che da almeno un anno riveste senza demerito il grado di maggior generale o corrispondenti, compiuto il 63o anno di età, è conferita la promozione ad anzianità al grado di tenente generale o corrispondenti, previo giudizio d'idoneità da parte della competente Commissione di avanzamento;
   b) prevedere che la promozione è effettuata in eccedenza rispetto alle dotazioni organiche previste dal presente codice per il grado di generale di corpo d'armata o corrispondenti e in deroga all'articolo 1078 e non dà luogo a vacanza organica nel grado di maggior generale o gradi corrispondenti;
   c) prevedere che all'onere derivante dall'attuazione dei criteri di cui alle precedenti lettere a) e b), non superiori a 202 mila euro all'anno si provvede mediante una corrispondente riduzione dello stanziamento di cui all'articolo 582 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo sono adottati nel rispetto della procedura di cui all'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono o seguono la scadenza dei termini previsti al comma 1 questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
  3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive.
9. 01. Giachetti.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:
  Articolo 9-bis (delega al Governo per emanare un regolamento per l'estensione dei diritti sindacali a talune categorie di lavoratori della pubblica amministrazione)
  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge al personale militare delle Forze armate, compreso quello del Corpo delle capitanerie di porto, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 82, 83, 84 della legge 1 aprile 1981, n. 121. L'attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo del presente comma è realizzata con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b) della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della difesa di concerto con il Ministro per la Semplificazione e Pubblica Amministrazione e con il Ministro Lavoro e Politiche sociali, sentito il parere del Ministro dell'economia e delle finanze per gli aspetti di competenza.
  2. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 i membri degli organi di rappresentanza dei militari di cui all'articolo 1476 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, svolgono le attività di cui all'articolo 1478 del medesimo decreto legislativo nella sede ordinaria di servizio con l'ausilio di adeguati sistemi di videoconferenza anche in occasione dello svolgimento di audizioni presso gli organismi parlamentari. Quando per giustificate ragioni tecniche e di servizio sono inviati in missione isolata per lo svolgimento delle attività connesse allo svolgimento del mandato rappresentativo sono tenuti a fruire di vitto ed alloggio gratuiti forniti dall'amministrazione militare presso le strutture logistiche della Forza armata o Corpo di appartenenza nel luogo di missione ovvero di altre Forze armate o Corpi armati dello Stato. I risparmi di spesa realizzati in attuazione del presente comma sono versati ai bilancio dello Stato.
  3. Il giorno dell'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 le disposizioni del libro IV, titolo IX, capo III, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e del libro IV, titolo IX, capo I dei decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, sono abrogate.
9. 03. Giachetti.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.

  Al fine di assicurare il pieno espletamento di tutte le funzioni della Corte dei conti, in presenza degli ampliati compiti e delle ingenti scoperture d'organico, aggravate, da ultimo, dall'entrata in vigore dell'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, è autorizzata la spesa di 2,8 milioni di euro per l'anno 2015 e di 6,5 milioni di euro, a regime, a decorrere dall'anno 2016 per l'assunzione di magistrati contabili, in deroga alla disciplina del turn over. Al relativo onere, come innanzi quantificato, si fa fronte con una corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui al capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, che presenta la necessaria disponibilità.
9. 08. Lombardi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Ciprini.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Contenzioso per gli atti di reclutamento degli organi costituzionali).

  1. Con decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 10, in ordine al contenzioso per gli atti di reclutamento degli organi costituzionali operati, ai sensi del comma 1, lettera c), numeri 1) e 2) del citato articolo, si applica il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e successive modificazioni.
9. 04. Di Gioia.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Personale in quiescenza).

  1. Tutti i dipendenti collocati in quiescenza per raggiungimento dei limiti di età o anzianità contributiva, possono ricoprire incarichi presso gli Enti Locali esclusivamente come consulenti a titolo gratuito, prevedendo il mero rimborso delle spese vive sostenute nello svolgimento dell'incarico di consulenza (trasporto e vitto). Non possono ricoprire incarichi dirigenziali o di funzionari apicali, anche se in possesso dei requisiti e pur essendo libero il relativo posto in pianta organica.
9. 07. Ribaudo.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Personale comandato).

  1. Tutti i dipendenti che hanno svolto servizio quale comandati per tre anni consecutivi presso la Pubblica Amministrazione (Enti Locali, Istituti ed Organismi Pubblici), potranno, a richiesta, rimanere nel medesimo Ente dove hanno svolto il servizio di comandato, a condizione che se tale posto sia previsto nella pianta organica dell'Ente, Istituto, Organismo.
9. 06. Ribaudo.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Incompatibilità).

  Al personale delle carriere a ordinamento speciale di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è preclusa la possibilità di ricoprire incarichi di dirigenti nelle pubbliche amministrazioni.
9. 09. Lombardi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Ciprini.

ART. 10.

  Al comma 1, al primo periodo sostituire le parole: degli enti pubblici di ricerca (EPR) con le seguenti: delle università e degli enti pubblici di ricerca (EPR).
10. 2. Segoni.

  Al comma 1, dopo le parole: enti pubblici di ricerca (EPR) aggiungere le seguenti: e le Università statali.

  Conseguentemente laddove ricorrano le parole: EPR, aggiungere le parole: e le Università statali.
10. 1. Segoni.

  Al comma 1, sopprimere le parole: con invarianza delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 10, comma 1, lettera e), aggiungere la seguente:
   e-bis)
riordino del personale degli enti di ricerca attraverso il superamento dei limiti assunzionali e la garanzia della copertura, con contratti di lavoro a tempo indeterminato, del 100 per cento dei posti del personale cessato nell'anno precedente.
10. 19. D'Uva, Vacca, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, sopprimere le parole: con invarianza delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 10, comma 1, lettera e), aggiungere la seguente:
   e-bis) incremento e razionalizzazione degli investimenti destinati alle strutture degli enti di ricerca, al fine di ottenere livelli qualitativi adeguati agli standard europei ed internazionali, nonché di innalzare gli standard di sicurezza del personale.
10. 20. D'Uva, Vacca, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, sopprimere le parole: con invarianza delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 10, comma 1, lettera e) aggiungere la seguente:
   e-bis) incremento dei fondi destinati ai Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN), in misura non inferiore a 100 milioni di euro.
10. 21. D'Uva, Vacca, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: con invarianza delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente,.
* 10. 26. Roberta Agostini, Miccoli, D'Attorre.

  Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: con invarianza delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente,.
* 10. 46. Quaranta, Costantino, Scotto.

  Al comma 1, sopprimere le parole: con invarianza con le seguenti: anche attraverso un incremento.
* 10. 43. Quaranta, Scotto, Costantino, Airaudo, Placido, Pannarale, Giancarlo Giordano.

  Al comma 1, sopprimere le parole: con invarianza con le seguenti: anche attraverso un incremento.
*10. 24. D'Uva, Vacca, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, dopo le parole: decreti legislativi, inserire il seguente periodo: che, assicurandone le specificità professionali, consentano l'effettiva circolarità dei ricercatori e tecnologi EPR nel sistema della ricerca e attuino la semplificazione delle attività degli EPR,.

  Conseguentemente, al comma 1, la lettera a), dopo le parole: tecnologi degli EPR, inserire le seguenti: sulla base dell'ordinamento professionale di Ricercatori e Tecnologi definito dal Decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, e relativi elementi di stato giuridico, e dopo le parole: autonomia professionale, inserire le seguenti: alla titolarità e la «portabilità» dei propri progetti di ricerca e relativi finanziamenti ad essi correlati, al riconoscimento come autore delle ricerche svolte,.
10. 23. D'Uva, Vacca, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1 dopo le parole: uno o più decreti legislativi, inserire le seguenti: che, assicurandone le speciticità professionali, consentano l'effettiva circolarità dei ricercatori e tecnologi EPR nel sistema della ricerca e attuino la semplificazione delle attività degli EPR,.
10. 15. Lombardi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
   1) sostituire la lettera a) con la seguente: «a) garantire il recepimento della Carta Europea dei ricercatori e il documento European Framework for Research Careers, con particolare riguardo alla libertà di ricerca e all'autonomia professionale; consentire la portabilità dei progetti di ricerca e la relativa titolarità valorizzando la specificità del modello contrattuale del sistema degli enti di ricerca»;
   2) alla lettera b), dopo la parola «reclutamento» aggiungere le seguenti: «attraverso la realizzazione di un sistema semplificato di assunzione che riconosca le procedure selettive già effettuate dal personale sul modello tenure track e un piano straordinario di assunzioni e stabilizzazioni»;
   3) alla lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «, al superamento della rigida divisione tra enti strumentali ed enti non strumentali e alla costruzione di una governance unitaria del sistema ricerca che renda possibile una vera sinergia con la politica di sviluppo del nostro paese parimenti al rafforzamento della capacità di autogoverno responsabile del sistema epr attraverso norme che definiscano le procedure di nomina degli organi di vertice ispirate a principi di rafforzamento dell'autorevolezza e dell'autonomia delle istituzioni di ricerca;»
   4) alla lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: «garantendo al sistema ricerca le risorse umane e strumentali necessarie al suo funzionamento e alla sua crescita e alla valorizzazione quali-quantitativa delle attività tecnico-amministrative e della stessa figura del tecnologo»;
   5) dopo la lettera e) aggiungere la seguente: «f) nel processo di semplificazione della ricerca pubblica il legislatore deve elaborare gli indirizzi politici e di coordinamento del settore, e definire un coerente sistema di reclutamento attraverso l'aumento complessivo del personale dedicato ad attività di ricerca e sviluppo nel settore pubblico.»
10. 44. Quaranta, Scotto, Costantino, Airaudo, Placido.

  Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:
   a) garantire il recepimento della Carta Europea dei ricercatori e il documento European Framework for Research Careers, con particolare riguardo alla libertà di ricerca e all'autonomia professionale; consentire la portabilità dei progetti dì ricerca e la relativa titolarità valorizzando la specificità del modello contrattuale del sistema degli enti di ricerca;.
* 10. 47. Quaranta, Costantino, Scotto.

  Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:
   a) garantire il recepimento della Carta Europea dei ricercatori e il documento European Framework for Research Careers, con particolare riguardo alla libertà di ricerca e all'autonomia professionale; consentire la portabilità dei progetti dì ricerca e la relativa titolarità valorizzando la specificità del modello contrattuale del sistema degli enti di ricerca;.
* 10. 27. Roberta Agostini, Miccoli, D'Attorre.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: definizione del ruolo dei ricercatori e tecnologi degli EPR, aggiungere le seguenti: sulla base dell'ordinamento professionale di ricercatori e tecnologi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171 e del relativo stato giuridico,;
   b) al comma 1, lettera a), dopo le parole: con particolare riguardo alla libertà di ricerca, all'autonomia professionale, agiungere le seguenti: alla titolarità e portabilità dei progetti di ricerca e relativi finanziamenti, al riconoscimento come autore delle ricerche svolte,;
   c) al comma 1, lettera a), aggiungere in fine, e seguenti parole: e assicurando le specificità professionali e l'effettiva circolarità dei ricercatori e tecnologi EPR nel sistema della ricerca;
   d) al comma 1, lettera e), dopo e parole: semplificazione della normativa, aggiungere le seguenti: e dell'attività,
10. 38. Fiorio, Dallai, Cenni, Luciano Agostini, Carra.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: definizione del ruolo dei ricercatori e tecnologi degli EPR, inserire le seguenti: sulla base dell'ordinamento professionale di Ricercatori e Tecnologi definito dal Decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, e relativi elementi di stato giuridico,.
10. 16. Lombardi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: con particolare riguardo, aggiungere le seguenti: allo stato giuridico dei ricercatori,.
10. 18. D'Uva, Vacca, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: con particolare riguardo alla libertà di ricerca, all'autonomia professionale, inserire le seguenti: alla titolarità e la «portabilità» dei propri progetti di ricerca e relativi finanziamenti ad essi correlati, al riconoscimento come autore delle ricerche svolte,.
10. 17. Lombardi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1 lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e consentendo la portabilità dei progetti di ricerca e la relativa titolarità, valorizzando la specificità del modello contrattuale del sistema degli enti di ricerca.
10. 39. Manzi, Carrescia, Lodolini.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) inquadramento della ricerca pubblica in un sistema di regole più snello e più appropriato a gestirne la peculiarità dei tempi e delle esigenze del settore, nel campo degli acquisti, delle partecipazioni internazionali, delle missioni per la ricerca, del reclutamento, attraverso la realizzazione di un sistema semplificato di assunzione che riconosca le procedure selettive già effettuate dal personale e che punti ad un aumento complessivo del personale dedicato ad attività di ricerca e sviluppo nei settori pubblici, delle spese generali e dei consumi, ed in tutte le altre attività proprie degli EPR anche mediante il rafforzamento delle infrastrutture e degli strumenti in materia di organizzazione degli attori del settore di attuazione delle relative politiche;
10. 40. Manzi, Carrescia, Lodolini.

  Al comma 1, lettera b) le parole: delle missioni per la ricerca con le seguenti: Dell'espletamento e dei rimborsi di missioni fuori sede finalizzate ad attività di ricerca.
10. 5. Segoni.

  Al comma 1, lettera b) dopo le parole: delle missioni per la ricerca, aggiungere le seguenti: della stipula di contratti a valere su fondi di ricerca;.
10. 4. Segoni.

  Al comma 1, lettera b), dopo la parola: reclutamento aggiungere le seguenti: attraverso la realizzazione di un sistema semplificato di assunzione che riconosca le procedure selettive già effettuate dal personale sul modello tenure track e un piano straordinario di assunzioni e stabilizzazioni.
* 10. 48. Quaranta, Costantino, Scotto.

  Al comma 1, lettera b), dopo la parola: reclutamento aggiungere le seguenti: attraverso la realizzazione di un sistema semplificato di assunzione che riconosca le procedure selettive già effettuate dal personale sul modello tenure track e un piano straordinario di assunzioni e stabilizzazioni.
* 10. 28. Roberta Agostini, Miccoli, D'Attorre.

  Al comma 1, lettera b) aggiungere infine le seguenti parole: anche prevedendo che le singole spese di importo complessivo non superiore a 20.000 euro, per l'acquisto di beni e servizi relativi ai progetti di ricerca, formazione e trasferimento della conoscenza, siano esentati dall'applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge n. 95 del 6 luglio, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 7 agosto 2012.
10. 37. Dallai, Marco Di Maio.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, infine, le seguenti parole: anche prevedendo che i progetti di ricerca, formazione e trasferimento della conoscenza,. di importo complessivo non superiore a 25.000 euro, siano esentati dall'applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 7 agosto 2012.
10. 32. Dallai.

  Al comma 1, lettera b) aggiungere in fine, le seguenti parole: ivi comprese le università pubbliche.
10. 3. Segoni.

  Al comma 1, lettera c) aggiungere in fine le seguenti parole: e al superamento della rigida divisione tra enti strumentali ed enti non strumentali e alla costruzione di una governance unitaria del sistema ricerca che renda possibile una vera sinergia con la politica di sviluppo del nostro paese parimenti al rafforzamento della capacità di autogoverno responsabile del sistema EPR attraverso norme che definiscano le procedure di nomina degli organi di vertice ispirate a principi di rafforzamento dell'autorevolezza e dell'autonomia delle istituzioni di ricerca;.
*10. 29. Roberta Agostini, Miccoli, D'Attorre.

  Al comma 1, lettera c) aggiungere in fine le seguenti parole: e al superamento della rigida divisione tra enti strumentali ed enti non strumentali e alla costruzione di una governance unitaria del sistema ricerca che renda possibile una vera sinergia con la politica di sviluppo del nostro paese parimenti al rafforzamento della capacità di autogoverno responsabile del sistema EPR attraverso norme che definiscano le procedure di nomina degli organi di vertice ispirate a principi di rafforzamento dell'autorevolezza e dell'autonomia delle istituzioni di ricerca;.
*10. 49. Quaranta, Costantino, Scotto.

  Alla lettera d) aggiungere in fine le seguenti parole: garantendo al sistema ricerca le risorse umane e strumentali necessarie al suo funzionamento e alla sua crescita e alla valorizzazione quali-quantitativa delle attività tecnico-amministrative, della stessa figura del tecnologo e dell'unitarietà della organizzazione del lavoro;.
10. 50. Quaranta, Costantino, Scotto.

  Al comma 1, lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: garantendo al sistema ricerca le risorse umane e strumentali necessarie al suo funzionamento e alla sua crescita e alla valorizzazione quali-quantitativa delle attività tecnico-amministrative e della stessa figura del tecnologo.
10. 30. Roberta Agostini, Miccoli, D'Attorre.

  Al comma 1, lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: garantendo comunque al sistema ricerca le risorse umane e strumentali al suo funzionamento e alla sua crescita nonché alla valorizzazione quali-quantitativa delle attività tecno-amministrative.
10. 33. Piccione.

  Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: garantendo allo stesso tempo al sistema ricerca, le risorse umane e strumentali necessarie al suo funzionamento e alla sua crescita e alla valorizzazione qualitativa e quantitativa delle attività tecnico-amministrative.
10. 41. Manzi, Carrescia, Lodolini.

  All'articolo 10, comma 1, lettera e) dopo la parola: riguardante inserire le seguenti: gli EPR aggiungere le seguenti: le Università pubbliche e.
10. 6. Segoni.

  Al comma 1, lettera e) aggiungere in fine le seguenti parole: Il legislatore nel processo di semplificazione e rafforzamento delle ricerca pubblica si ispira ai seguenti principi e obiettivi:
   a) rafforzamento della capacità di elaborazione degli indirizzi politici e del coordinamento generale del settore insieme al finanziamento della scienza fondamentale come impegno prioritario dello Stato;
   b) il rafforzamento delle infrastrutture e degli strumenti in materia di organizzazione degli attori del settore e di attuazione delle relative politiche;
   c) la definizione di un coerente sistema di reclutamento e l'aumento complessivo del personale dedicato ad attività di ricerca e sviluppo nei settori pubblici.
10. 51. Quaranta, Costantino, Scotto.

  Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche mediante il rafforzamento della capacità di elaborazione degli indirizzi politici e del coordinamento generale del settore insieme al Finanziamento della scienza, fondamentale come impegno prioritario dello stato.
10. 42. Manzi, Carrescia, Lodolini.

  Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche in relazione al potenziamento delle infrastrutture e dell'organizzazione tramite la definizione e il potenziamento di un coerente sistema di reclutamento delle risorse umane dedicate all'attività di ricerca e sviluppo nei settori pubblici.
10. 34. Piccione.

  Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente lettera:
   f) con riferimento al processo di semplificazione e rafforzamento della ricerca pubblica:
    1) rafforzamento della capacità di elaborazione degli indirizzi politici e del coordinamento generale del settore insieme al finanziamento della scienza fondamentale come impegno prioritario dello stato;
    2) rafforzamento delle infrastrutture e degli strumenti in materia di organizzazione degli attori del settore e di attuazione delle relative politiche;
    3) definizione di un coerente sistema di reclutamento e l'aumento complessivo del personale dedicato ad attività di ricerca e sviluppo nei settori pubblici.
10. 31. Roberta Agostini, Miccoli, D'Attorre.

  Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
   f) semplificazioni in materia di autovalutazione, di accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e di valutazione periodica.
10. 7. Segoni.

  Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
   f) semplificazione e riordino della normativa del dottorato di ricerca;.
10. 8. Segoni.

  Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
   f) incrementare la capacità del sistema universitario italiano di attrarre ricercatori extra-UE.
10. 9. Segoni.

  Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   f) possibilità per gli EPR, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) l'Agenzia spaziale italiana (ASI) e i Centri Nazionali per lo Studio e la Conservazione della Biodiversità Forestale di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 di conferire assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, a valere su finanziamenti comunitari, ai sensi della legge 30 dicembre 2010 n. 240.
10. 12. Rotta, Martelli, Miccoli.

  Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
   f) applicazione ai ricercatori e tecnologi degli EPR delle medesime procedure di selezione progressione di carriera stabilite per i ricercatori delle università.
10. 35. Cesaro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo che introduca le misure necessarie affinché l'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), si allinei ai criteri essenziali utilizzati per i medesimi fini degli altri istituti ed agenzie europee, attraverso modelli adeguati che ne garantiscano la conformità comunitaria».
10. 22. D'Uva, Vacca, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 2, dopo le parole: previa acquisizione del parere inserire le seguenti: del CUN, dell'ANVUR, del CRUI,.
10. 10. Segoni.

  Al comma 2, sostituire gli ultimi due periodi con i seguenti: Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione; in tal caso il decreto è adottato conformemente alle osservazioni espresse dalle Commissioni. Decorso tale termine senza che le Commissioni competenti si siano espresse il decreto può comunque essere adottato.
10. 11. Lauricella, Lattuca.

  Al comma 2, sopprimere, in fine, il seguente periodo: Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato.
10. 25. Mucci.

  Al comma 3 aggiungere in fine il seguente periodo: Entro lo stesso termine il Governo invia al Parlamento una relazione illustrativa delle motivazioni che rendono necessaria l'integrazione e la correzione dei decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo.
10. 14. Gasparini.

  Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

Art. 10-bis.
(Modifiche al codice dell'ordinamento militare).

  1. Alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 682 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il punto 2) è sostituito dal seguente:
   «2) non hanno compiuto il 30o anno di età. Per coloro che hanno già prestato servizio militare obbligatorio o volontario il limite massimo è elevato a 32 anni, qualunque grado rivestono»;
  2. Al comma 1 dell'articolo 697 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
   «a) età non superiore a trenta anni;».
  3. Al comma 1 dell'articolo 700 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
   «b) età non superiore ai trentadue anni compiuti».
  4. Il Consiglio dei Ministri, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è delegato ad adottare, su proposta del Ministro della Difesa, le disposizioni necessarie per l'adeguamento di ulteriori norme alle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.».
10. 01. Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Ciprini, Nesci.

  Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

Art. 10-bis.

  1. In osservanza del principio costituzionale di cui all'articolo 29, 30 e 31 della Costituzione, ai sensi della lettera m) secondo comma ex articolo 117 della Costituzione e nel rispetto dell'articolo 28 della Costituzione, è fatto divieto di utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.
  2. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni della presente legge sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro.
10. 03. Invernizzi.

ART. 11.

  Sostituire il comma 1, con i seguenti:
  1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di sostenere misure di conciliazione tra vita e lavoro dei dipendenti, nonché per favorire l'occupazione, adottano, in via prioritaria, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le seguenti azioni:
   1) promozione delle misure di flessibilità oraria tra dipendenti, che possono determinare liberamente l'inizio e il termine dell'orario di lavoro giornaliero, nell'ambito di una fascia di presenza obbligatoria, compatibilmente con le esigenze organizzative del servizio, presso cui prestano lavoro, ovvero introduzione forme di lavoro di gruppo per obiettivi con organizzazione e tempi lasciati alla libera scelta discrezionale dei lavoratori, nell'ambito di una fascia temporale prestabilita: ricorso a forme di flessibilità dell'orario, funzionali alle esigenze di cura personale e/o familiare dei lavoratori, attraverso la cessione in tutto o in parte tra lavoratori dipendenti delle ferie e dei riposi compensativi, previsti dalla disciplina della banca ore del contratto collettivo, in favore del lavoratore affetto da patologie gravi proprie o del figlio, che necessiti di usufruirne, avendo esaurito i permessi previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104;
   2) applicazione della disciplina del telelavoro anche nella forma del telelavoro misto, nonché per la sperimentazione di forme di co-working e smart-working come strumento di:
    a) crescita dell'occupazione, attraverso la creazione di nuovi posti di lavoro tramite il telelavoro, prevedendo corsi di formazione e orientamento, utilizzo delle tecnologie, quali il telelavoro, garantendo e favorendo il benessere del lavoratore e gli oneri di gestione;
    b) congedo parentale per l'assistenza e la cura di figli o di familiari conviventi affetti da disabilità fisica e/o psichica grave, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104;
    c) conciliazione tra lavoro e cure sanitarie personali;
    d) inserimento lavorativo di persone con difficoltà nelle relazioni interpersonali;
    e) agevolazione per sopravvenute condizioni di disabilità che riducono la possibilità di locomozione;
    f) riduzione dello stress psico-fisico, dell'inquinamento e dei pericoli derivanti dal traffico urbano, nonché decongestionamento dei centri urbani e rivitalizzazione dei quartieri;
    g) innovazione tecnologica e aumento della produttività;
    h) valorizzazione del merito della prestazione lavorativa;
    i) aumento dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi pubblici erogati ai cittadini e alle imprese;

  1-bis. il decreto legislativo per l'attuazione delle misure di cui al comma 1, numero 2), è adottato, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) previsione della prestazione lavorativa del telelavoratore nell'ambito di un contratto di lavoro subordinato, su base volontaria, previo accordo scritto con il proprio datore di lavoro, che contenga le informazioni e le modalità necessarie per il relativo svolgimento, tra cui la durata, l'eventuale proroga o rinnovo, l'organizzazione dei tempi della prestazione lavorativa, l'impiego non occasionale di strumenti informatici e delle telecomunicazioni, da un luogo diverso e distante rispetto alla residenza, o sede, o unità produttiva del datore di lavoro, prestato sia dal luogo di pertinenza anche parziale dello stesso soggetto che lo utilizza, sia in forma di co-working, all'interno di un edificio, o parte di esso, dotato di apparecchiature informatiche e di telecomunicazione, predisposto per il telelavoro, i cui posti di lavoro siano concessi in locazione a uno o più datori di lavoro per i propri dipendenti;
   b) sperimentazione della prestazione lavorativa flessibile, in regime di smart working effettuata per una quota media annuale inferiore al 50 per cento dell'orario di lavoro, previsto dai contratti collettivi nazionali del lavoro;
   c) uguale trattamento economico e giuridico per il lavoratore che svolga la prestazione lavorativa in regime di telelavoro, rispetto a quello applicato nei confronti degli altri lavoratori subordinati, a parità di mansioni svolte, includendo, tra l'altro, lo sviluppo delle opportunità di carriera e di crescita retributiva, nonché la formazione, la tutela della salute e sicurezza, la fruizione dei diritti sindacali;
   d) previsione nelle proprie piante organiche di un responsabile delle politiche di telelavoro.

  1-ter. Le pubbliche amministrazioni si adeguano alle disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis, adottando i relativi atti organizzativi e regolamentari, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo.
  1-quater. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1-bis) si provvede, nei limiti di spesa dei capitoli di bilancio di ogni singola amministrazione pubblica. In caso di maggiori oneri, si provvede, nel limite massimo di 50 milioni di euro, con le risorse derivanti dal comma 1-quinquies.
  1-quinquies. All'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 dopo il comma 1 -bis inserire il seguente:
  1-ter. L'importo di 960 euro di cui al comma 1-bis. numeri 1) e 2), è ridotto a 950 euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018.
11. 5. Ciprini, Lombardi, Cominardi, Tripiedi, Dall'Osso, Chimienti, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Pesco.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ai fini di una maggiore efficienza ed efficacia, oltre che di una migliore conciliazione dei tempi di vita e lavoro dei dipendenti, e nel contesto di una riorganizzazione dei processi e delle modalità gestionali delle attività svolte, adottano misure organizzative per il rafforzamento dei meccanismi di flessibilità dell'orario di lavoro, per l'adozione del lavoro ripartito, orizzontale o verticale, tra dipendenti, per l'utilizzazione delle possibilità che la tecnologia offre in materia di lavoro da remoto anche al fine di creare le migliori condizioni per l'attuazione delle disposizioni in materia di fruizione del congedo parentale. Nel piano per l'utilizzo del telelavoro, previsto dall'articolo 9 comma 7, del decreto legislativo n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito in legge 221 del 17 dicembre 2012, sono fissati gli obiettivi annuali per l'attuazione del telelavoro, anche nella forma del telelavoro misto, nonché di forme di co-working e smart-working che permettano entro tre anni la piena attuazione della flessibilità lavorativa con la sola esclusione delle eventuali attività per cui non è possibile l'utilizzo del lavoro da remoto. Viene garantito ai dipendenti che utilizzano tali modalità di non subire penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera. Le amministrazioni pubbliche predispongono un sistema di monitoraggio e verifica degli impatti economici nonché della qualità dei servizi erogati coinvolgendo i cittadini fruitori sia individualmente, sia nelle loro forme associative.
*11. 2. Palmieri.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ai fini di una maggiore efficienza ed efficacia, oltre che di una migliore conciliazione dei tempi di vita e lavoro dei dipendenti, e nel contesto di una riorganizzazione dei processi e delle modalità gestionali delle attività svolte, adottano misure organizzative per il rafforzamento dei meccanismi di flessibilità dell'orario di lavoro, per l'adozione del lavoro ripartito, orizzontale o verticale, tra dipendenti, per l'utilizzazione delle possibilità che la tecnologia offre in materia di lavoro da remoto anche al fine di creare le migliori condizioni per l'attuazione delle disposizioni in materia di fruizione del congedo parentale. Nel piano per l'utilizzo del telelavoro, previsto dall'articolo 9 comma 7, del decreto legislativo n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito in legge 221 del 17 dicembre 2012, sono fissati gli obiettivi annuali per l'attuazione del telelavoro, anche nella forma del telelavoro misto, nonché di forme di co-working e smart-working che permettano entro tre anni la piena attuazione della flessibilità lavorativa con la sola esclusione delle eventuali attività per cui non è possibile l'utilizzo del lavoro da remoto. Viene garantito ai dipendenti che utilizzano tali modalità di non subire penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera. Le amministrazioni pubbliche predispongono un sistema di monitoraggio e verifica degli impatti economici nonché della qualità dei servizi erogati coinvolgendo i cittadini fruitori sia individualmente, sia nelle loro forme associative.
*11. 7. De Lorenzis, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ai fini di una maggiore efficienza ed efficacia, oltre che di una migliore conciliazione dei tempi di vita e lavoro dei dipendenti, e nel contesto di una riorganizzazione dei processi e delle modalità gestionali delle attività svolte, adottano misure organizzative per il rafforzamento dei meccanismi di flessibilità dell'orario di lavoro, per l'adozione del lavoro ripartito, orizzontale o verticale, tra dipendenti, per l'utilizzazione delle possibilità che la tecnologia offre in materia di lavoro da remoto anche al fine di creare le migliori condizioni per l'attuazione delle disposizioni in materia di fruizione del congedo parentale. Nel piano per l'utilizzo del telelavoro, previsto dall'articolo 9 comma 7, del decreto legislativo n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito in legge 221 del 17 dicembre 2012, sono fissati gli obiettivi annuali per l'attuazione del telelavoro, anche nella forma del telelavoro misto, nonché di forme di co-working e smart-working che permettano entro tre anni la piena attuazione della flessibilità lavorativa con la sola esclusione delle eventuali attività per cui non è possibile l'utilizzo del lavoro da remoto. Viene garantito ai dipendenti che utilizzano tali modalità di non subire penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera. Le amministrazioni pubbliche predispongono un sistema di monitoraggio e verifica degli impatti economici nonché della qualità dei servizi erogati coinvolgendo i cittadini fruitori sia individualmente, sia nelle loro forme associative.
*11. 18. Basso, Bargero.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:

  1. Le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, adottano misure organizzative volte a fissare obiettivi annuali per l'attuazione del telelavoro e per la sperimentazione al fine di tutelare le cure parentali di nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa che permettano, entro tre anni, ad almeno il 10 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano, di avvalersi di tali modalità, garantendo che i dipendenti che se ne avvalgono non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera. L'adozione delle misure organizzative e il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente comma costituiscono oggetto di valutazione nell'ambito dei percorsi di misurazione della performance organizzativa e individuale all'interno delle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche adeguano altresì i propri sistemi di monitoraggio e controllo interno, individuando specifici indicatori per la verifica dell'impatto sull'efficacia e sull'efficienza dell'azione amministrativa, nonché sulla qualità dei servizi erogati, delle misure organizzative adottate in tema di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti, anche coinvolgendo i cittadini sia individualmente, sia nelle loro forme associative.

  Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione sono definiti indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2 e linee guida contenenti regole per l'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti.
11. 8. Martelli, Miccoli, Albanella, Di Salvo, Baruffi, Gnecchi, Piccolo, Gribaudo, Boccuzzi, Maestri.

  Al comma 1 dopo le parole: Le amministrazioni pubbliche aggiungere le seguenti:, di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
11. 6. Ciprini, Lombardi, Cominardi, Tripiedi, Dall'Osso, Chimienti, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Pesco.

  Al comma 1, dopo le parole:, la finanza pubblica, aggiungere le seguenti: ai fini di una maggiore evidenza ed efficacia, oltre che di una migliore conciliazione dei tempi di vita e lavoro dei dipendenti, e nel contesto di una riorganizzazione dei processi e delle modalità gestionali delle attività svolte.

  Conseguentemente, sostituire la parola: fissando con le seguenti: nel piano per l'utilizzo del telelavoro. previsto dall'articolo 9 comma 7 del decreto-legge n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito in legge n. 221 del 17 dicembre 2012, sono fissati.

  Sostituire le parole da: entro tre anni, fino alla fine del comma, con le seguenti: In piena attuazione della flessibilità lavorativa con la sola esclusione delle eventuali attività per cui non è possibile l'utilizzo del lavoro da remoto. Viene garantito ai dipendenti che utilizzano tali modalità di non subire penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera. Le amministrazioni pubbliche predispongono un sistema di monitoraggio e verifica degli impatti economici nonché della qualità dei servizi erogati coinvolgendo i cittadini fruitori sia individualmente, sia nelle loro forme associative.
11. 19. Bruno Bossio, Lattuca, Lauricella.

  Al comma 1, sopprimere le parole: per l'adozione del lavoro ripartito, orizzontale o verticale, tra dipendenti.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, sopprimere le parole: anche al fine di creare le migliori condizioni per le disposizioni in materia di fruizione del congedo parentale; sopprimere le parole: co-working e, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: L'adozione delle misure organizzative e il raggiungimento degli obiettivi costituiscono oggetto di valutazione nell'ambito dei percorsi di misurazione della performance organizzativa e individuale all'interno delle amministrazioni pubbliche.
11. 17. Gasparini.

  Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) al primo periodo sostituire le parole: per l'adozione del lavoro ripartito orizzontale o verticale tra dipendenti, con le seguenti: come definito dai CCNL;
   2) dopo le parole: attuazione del telelavoro, aggiungere le seguenti: aggiornando l'apposito CCNQ 23 marzo 2000;
   3) sopprimere le parole: che permettano entro tre anni almeno al 20 per cento dei dipendenti che lo richiedano di avvalersi di tale modalità,
   4) aggiungere, in fine, le seguenti parole: né ai fini dell'attuazione della normativa contrattuale.
11. 21. Quaranta, Scotto, Costantino, Airaudo, Placido.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: per l'adozione del lavoro ripartito, orizzontale o verticale, tra dipendenti, con le seguenti: come definito dai CCNL.
11. 13. Roberta Agostini, Fabbri.

  Al comma 1, dopo le parole: l'attuazione del telelavoro, aggiungere le seguenti: aggiornando l'apposito CCNQ 23 marzo 2000.
11. 14. Roberta Agostini, Fabbri.

  Al comma 1, dopo le parole: di professionalità e della progressione di carriera, aggiungere le seguenti: nonché per prevedere l'accesso a forme di tempo parziale per dirigenti pubblici che lo richiedano.
11. 20. Gigli.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le parole: né ai fini dell'attuazione della normativa contrattuale.
11. 16. Roberta Agostini, Fabbri.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il sistema di monitoraggio verifica altresì che tali forme di lavoro da remoto non siano legate a retribuzioni basate esclusivamente sulla quantità di lavoro svolto dall'operatore.
11. 1. Baldassarre.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di migliorare la qualità della vita del lavoratore, di conciliare il rapporto tra i tempi di vita e lavoro, senza alcuna riduzione dei servizi e degli orari di apertura degli uffici al pubblico, alcune mirate amministrazioni pubbliche, individuate con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottano un temporaneo programma sperimentale contenente misure riorganizzative volte a ridurre progressivamente ai loro dipendenti l'orario di lavoro settimanale, come disciplinato dal decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, fino al raggiungimento delle trenta ore settimanali, valutando gli effetti dei programmi sperimentali adottati dalle amministrazioni pubbliche sulla produttività dei lavoratori e degli uffici, sull'incidenza dei giorni malattia e sulla richiesta di ferie e permessi.
11. 9. Cominardi, Tripiedi, Ciprini, Chimienti, Lombardi, Dall'Osso.

  Sostituire il comma 2 con i seguenti:
  2. Al fine di conciliare i tempi di vita e di lavoro dei dipendenti, nell'ambito della prossima sessione di bilancio, le risorse stanziate per l'attuazione del piano straordinario d'intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio- educativi, sono incrementate in modo tale da garantire alle madri lavoratrici:
   a) l'istituzione di nuovi nidi aziendali, sia presso le sedi centrali e periferiche delle pubbliche amministrazioni nazionali, singole o tra loro consorziate, sia nei comuni, sia nel settore privato attraverso convenzioni;
   b) al termine del congedo di maternità e in alternativa al congedo parentale, un contributo finanziario mensile per i servizi di babysitting, e asili nido pubblici o privati in prossimità dei luoghi di lavoro o di residenza della lavoratrice, anche al fine di promuovere la parità tra uomo e donna. In alternativa, l'incentivazione di servizi integrativi e innovativi, quale «il nido di famiglia», gestito dalla «tagesmutter o mamma di giorno», che accudisce ed educa presso la propria abitazione bambini da 0 a 6 anni.
  2-bis. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si provvede, nei limiti di spesa di 100 milioni di euro, con le risorse derivanti dal comma 2-ter.
  2-ter. All'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 dopo il comma 1-bis inserire il seguente:
  «1-ter. L'importo di 960 euro di cui al comma 1-bis, numeri 1) e 2), è ridotto a 945 euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018.
11. 4. Lombardi, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Dall'Osso, Chimienti, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Pesco.

  Al comma 2, sopprimere le parole: e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
11. 15. Fabbri, Roberta Agostini.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Le amministrazioni pubbliche possono altresì prevedere l'istituzione di nuovi nidi aziendali, sia presso le sedi centrali e periferiche delle pubbliche amministrazioni nazionali, singole o tra loro consorziate, sia nei comuni, sia nel settore privato attraverso convenzioni, ovvero, al termine del congedo di maternità e in alternativa al congedo parentale, un contributo finanziario mensile per i servizi di babysitting, e asili nido pubblici o privati in prossimità dei luoghi di lavoro o di residenza della lavoratrice, anche al fine di promuovere la parità tra uomo e donna. In alternativa, l'incentivazione di servizi integrativi e innovativi, quale «il nido di famiglia», gestito dalla «tagesmutter o mamma di giorno», che accudisce ed educa presso la propria abitazione bambini da 0 a 6 anni. Al relativo onere, corrispondente a 20 milioni di euro si provvede, nell'ambito della prossima sessione di bilancio, mediante corrispondente riduzione, per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.»
11. 3. Lombardi, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Dall'Osso, Chimienti, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Pesco.

  Al comma 3, dopo le parole: Presidente del Consiglio dei ministri sono inserite le seguenti:, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,.
11. 10. Fabbri.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Gli organi costituzionali, nell'ambito della loro autonomia, adeguano i rispettivi ordinamenti ai principi di cui ai commi 1, 2 e 3.
11. 22. Valeria Valente, Milanato, Ciprini, Rossomando.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  5. Nel definire i programmi di telelavoro, le Amministrazioni Pubbliche provvedono anche a definire gli standard minimi di sicurezza che le postazioni domestiche devono assicurare, fornendo supporto e formazione per una corretta gestione da remoto e su sistemi informatici personali dei dati personali, soprattutto se sensibili. Previo accordo con i rappresentanti dei lavoratori, vengono stabilite le modalità di controllo di conformità della postazione di lavoro domestica.
11. 12. Coppola.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Disposizioni in materia di equilibrio di genere nelle giunte comunali).

  1. Il comma 137 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, è sostituito dai seguenti:
  «137. Nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento per eccesso all'unità superiore. La disposizione si applica anche in caso di sostituzione di uno o più componenti.
  137-bis. Nei casi in cui il prefetto accerti il mancato rispetto della quota stabilita nel comma 137 diffida il comune a ripristinare l'equilibrio tra i generi entro sessanta giorni. In caso di inottemperanza alla diffida, il prefetto fissa un nuovo termine di sessanta giorni, decorso il quale dichiara la decadenza della giunta.
  137-ter. Il Ministro dell'interno vigila sul rispetto della normativa e presenta al Parlamento una relazione biennale sullo stato di applicazione della stessa».
  2. I sindaci dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti provvedono a ripristinare l'equilibrio tra i generi dei componenti delle giunte in carica alla data di entrata in vigore della presente legge che non rispettano la percentuale fissata dall'articolo 1, comma 137, della legge 7 aprile 2014, n. 56, come modificato dal comma 1 del presente articolo entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, decorsi i quali si applica il comma 137-bis del citato articolo 1.
11. 01. Rotta, Miccoli, Albanella.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Procedure di stabilizzazione per il superamento del precariato nelle Regioni).

  1. All'articolo 1 della legge del 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 529 le parole: «negli ultimi cinque anni di una serie continua e costante» sono abrogate;
   b) alla fine del comma 529 le parole: «possono procedere» sono sostituite da: «procedono» e dopo le parole: «del personale interessato» sono aggiunte le seguenti: «che abbia maturato il requisito entro il 31 dicembre 2015».
  2. Nel rispetto degli obiettivi della finanza pubblica e nel rispetto dei vincoli previsti dall'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, prima dell'attuazione delle nuove forme di accesso alla pubblica amministrazione previste dalla presente legge delega e dai successivi decreti attuativi, e comunque nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le Regioni attuano entro il 31 dicembre 2018 procedure di stabilizzazione ai sensi dell'articolo 1, comma 529, della legge del 27 dicembre 2013, n. 147. Fino alla conclusione delle presenti procedure di stabilizzazione, le Regioni procedono alla proroga dei contratti a tempo determinato interessati alle procedure di cui al presente periodo. Al termine di tali procedure, nelle Regioni non sarà più possibile assumere personale con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato.
11. 04. Ginefra.

  Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Disposizioni per le vittime di violenza di genere).

  1 All'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001. n. 165, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
  «1-ter. La dipendente vittima di violenza di genere inserita in specifici percorsi di protezione, debitamente certificati dai servizi sociali del Comune di residenza, può presentare domanda di trasferimento ad altra amministrazione pubblica ubicata in un Comune diverso da quello di residenza ove vi siano posti vacanti corrispondenti alla sua qualifica professionale, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Entro 15 giorni dalla suddetta comunicazione l'amministrazione di appartenenza dispone il trasferimento presso l'amministrazione indicata dalla dipendente.».
11. 02. Martelli.

  Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

  All'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
  1-ter. La dipendente vittima di violenza di genere inserita in specifici percorsi di protezione, debitamente certificati dai servizi sociali del Comune di residenza, può presentare domanda di trasferimento ad altra amministrazione pubblica ubicata in un Comune diverso da quello di residenza, previa comunicazione l'amministrazione di appartenenza. Entro 15 giorni dalla suddetta comunicazione i'amministrazione di appartenenza dispone il trasferimento presso l'amministrazione indicata dalla dipendente ove vi siano posti vacanti corrispondenti alla sua qualifica professionale.
11. 06. Martelli, Miccoli, Albanella, Di Salvo, Baruffi, Gnecchi, Piccolo, Gribaudo, Boccuzzi, Maestri.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

  All'articolo 42-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, al comma 1, ultimo capoverso, dopo le parole: «L'eventuale dissenso deve essere motivato» aggiungere le seguenti : «e limitato a casi o esigenze eccezionali.»
11. 05. Martelli, Miccoli, Albanella, Di Salvo, Baruffi, Gnecchi, Piccolo, Gribaudo, Boccuzzi, Maestri.

ART. 12.

  Al comma 1 sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: diciotto mesi.
12. 15. Cozzolino, Nuti, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: in attuazione di quanto stabilito e in applicazione dei criteri stabiliti dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
12. 28. Costantino, Quaranta, Scotto.

  Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: societarie con le seguenti: azionarie e societarie.
12. 1. Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Ciprini, Nesci.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
12. 2. Daga, Mannino, Micillo, Busto, De Rosa, Terzoni, Zolezzi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 2, lettera c), dopo la parola: materia, aggiungere il seguente periodo: In riguardo alle antinomie nella normativa sulle società partecipate a capitale misto pubblico-privato risolvere il contrasto tra i principi della pubblica amministrazione e quelli sulla remunerazione del capitale investito, come da esito referendario del 2011.
12. 4. Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Ciprini, Nesci.

  Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente: c-bis) fisco;.
12. 7. Invernizzi.

  Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente: c-bis) agricoltura.
12. 8. Invernizzi.

  Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente: c-bis) piccole e medie imprese.
12. 9. Invernizzi.

  Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente: c-bis) salute;.
12. 10. Invernizzi.

  Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente: c-bis) beni culturali, paesaggistici e ambientali;.
12. 11. Invernizzi.

  Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente: c-bis) ambiente;.
12. 12. Invernizzi.

  Al comma 2, lettera d) premettere le parole: abrogazione di tutte le norme in ciascuna materia non incluse nel testo unico e.
12. 21. Mazziotti Di Celso.

  Al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
   «f) revisione della legislazione in materia di servizio idrico integrato e di servizi pubblici locali che dia piena attuazione agli esiti del referendum abrogativo del 12 e 13 giugno 2011».
12. 3. Daga, Mannino, Micillo, Busto, De Rosa, Terzoni, Zolezzi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 4, sostituire le parole: quarantacinque giorni con le seguenti: trenta giorni.
12. 23. Mucci.

  Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: trenta giorni.
12. 24. Mucci.

  Al comma 4, sopprimere il terzo periodo.
12. 25. Mucci.

  Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: trenta giorni.
12. 5. Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Ciprini, Nesci.

  Al comma 4, sostituire gli ultimi due periodi con i seguenti: Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione; in tal caso il decreto è adottato conformemente alle osservazioni espresse dalle Commissioni. Decorso tale termine senza che le Commissioni competenti si siano espresse il decreto può comunque essere adottato.
12. 6. Lauricella, Lattuca.

  Al comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.
12. 22. Mucci.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  «4-bis. Il Governo è autorizzato ad adottare, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 per l'attuazione delle disposizioni del decreto legislativo di cui al comma 1, lettera a)».
12. 27. Giorgis, Gasparini.

  Al comma 6, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: trenta giorni.
12. 26. Mucci.

  Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Entro lo stesso termine il Governo invia al Parlamento una relazione illustrativa delle motivazioni che rendono necessaria l'integrazione e la correzione dei decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo.
12. 16. Gasparini.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.
(Delega al Governo per l'attuazione dell'articolo 19, commi 1 e 2, della legge 4 novembre 2010, n. 183 e per la semplificazione normativa in materia di trattamento economico del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

  1. Al fine di dare attuazione all'articolo 19, comma 2, della legge 4 novembre 2010, n. 183, e per realizzare la semplificazione normativa in materia di trattamento economico del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al fine di garantire l'effettiva equiordinazione delle figure professionali omogenee del Comparto sicurezza e difesa e del corrispondente trattamento economico, in applicazione dei principi dettati dalla Costituzione, il Governo, su proposta della Commissione di cui al seguente comma, sentiti i pareri del Ministro della difesa del Ministro dell'Interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi.
  2. La Commissione di cui al comma 1 è composta da:
   a) 5 membri designati dalle organizzazioni sindacali Comparto sicurezza, compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, maggiormente rappresentative a livello nazionale;
   b) 5 membri designati dal Consiglio Centrale della rappresentanza militare (Co.Ce.R.), previa indicazione dei corrispondenti Consigli Intermedi (Co.I.R.) e dei Consigli di base (Co.Ba.R.) della rappresentanza militare;
   c) 1 membro designato dal Ministro della difesa;
   d) 1 membro designato dal Ministro dell'interno;
   e) 1 membro designato dal Ministro dell'economia e delle finanze.

  3. I membri della Commissione di cui al precedente comma 2 sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Presidente del Consiglio dei ministri provvede altresì a nominare il Presidente della Commissione e ne stabilisce le funzioni, i compiti e le risorse per l'assolvimento del mandato e per garantire il funzionamento della Commissione medesima. Gli incarichi di cui al presente comma sono svolti a titolo gratuito.
  4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali:
   a) elaborazione di un testo unico delle disposizioni in materia trattamento economico;
   b) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni legislative vigenti, apportando le modifiche strettamente necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;
   c) risoluzione delle antinomie in base ai princìpi dell'ordinamento e alle discipline generali regolatrici della materia;
   d) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;
   e) aggiornamento delle procedure, prevedendo, in coerenza con quanto previsto dai decreti legislativi di cui all'articolo 1, la più estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa;
   f) il processo di revisione del trattamento economico non comporta incremento di risorse finanziarie, fermo restando il livello delle medesime attribuite al bilancio dei ministeri interessati alla data del 31 dicembre 2010. Eventuali risorse aggiuntive necessarie per l'attuazione della riforma dovranno essere individuate con provvedimento di riduzione delle spese del medesimi ministeri.

  5. I decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo sono adottati nel rispetto della procedura di cui all'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono o seguono la scadenza dei termini previsti al comma 1 questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
  6. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive.
  7. A decorrere dalla data di attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 i risparmi di spesa realizzati sono versati al bilancio dello Stato».
12. 01. Giachetti.

ART. 13.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: sei mesi.
13. 86. Mucci.

  Al comma 1, lettera a), dopo la parola: valorizzare, inserire le seguenti: l'idoneità conseguita in concorsi pubblici, nonché.
13. 103. Pinna.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: con le amministrazioni pubbliche, aggiungere le seguenti: e, nel Ministero della Giustizia, da coloro che hanno completato il tirocinio formativo di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni.
13. 117. De Girolamo.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: con le amministrazioni pubbliche, aggiungere le seguenti: e da coloro che hanno completato la formazione di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni.
13. 118. De Girolamo.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: con le amministrazioni pubbliche aggiungere le seguenti: e, nel Ministero della Giustizia, da disoccupati, inoccupati, lavoratori cassintegrati, in mobilità e socialmente utili che, dal 2013, hanno completato tutte le fasi di tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari a supporto del personale amministrativo.
13. 119. De Girolamo.

  Al comma 1, lettera a) dopo le parole: amministrazioni pubbliche aggiungere le seguenti: e con gli organi costituzionali.
13. 114. Di Gioia.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: amministrazioni pubbliche inserire le seguenti: o organizzazioni internazionali,.
13. 41. Marco Meloni.

  Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: , con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici.
13. 87. Mucci.

  Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: , con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici con le seguenti: da coloro che hanno svolto la funzione di consulente legislativo presso i gruppi parlamentari.
13. 88. Mucci.

  Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:
   a-bis)
riconoscimento, in prima applicazione, del ruolo dirigenziale a chi abbia svolto le funzioni dirigenziali per almeno un triennio, con valutazioni positive ed abbia avuto accesso alle stesse in possesso di laurea magistrale e a seguito di procedura selettiva;.
13. 111. Rampelli.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) previsione di immissione nei ruoli delle amministrazioni pubbliche degli idonei e dei vincitori di concorso pubblico che hanno avuto rapporti di lavoro flessibile con le amministrazioni pubbliche o presso di esse, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici; a tal fine i lavoratori dovranno aver lavorato presso la pubblica amministrazione in cui presentano la domanda di immissione nei ruoli per un periodo non inferiore a quattro anni negli ultimi otto anni; le amministrazioni presso cui gli idonei ed i vincitori richiedono l'immissione nei ruoli dovranno avere un deficit della dotazione organica superiore al dieci per cento, le amministrazioni che hanno bandito i concorsi in cui i lavoratori sono risultati idonei o vincitori dovranno concedere il relativo nulla osta temporaneo o definitivo all'assunzione presso altra amministrazione; le amministrazioni pubbliche potranno procedere all'immissione nei ruoli con le presenti modalità fino a copertura del 5 per cento dei posti vacanti disponibili; i lavoratori dovranno essere immessi in servizio nella stessa qualifica per la quale sono risultati idonei o vincitori;.
13. 112. Rampelli.

  Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:
   a-bis)
estensione della modalità di selezione mediante corso-concorso al personale pubblico non dirigente.
13. 44. Marco Meloni.

  Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:
   a-bis)
previsione di prove concorsuali che privilegino l'accertamento della capacità dei candidati di utilizzare e applicare a problemi specifici e casi concreti nozioni teoriche, il cui possesso può essere verificato anche mediante titoli o certificazioni delle competenze, previamente acquisiti dai candidati stessi;
13. 39. Marco Meloni.

  Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:
   a-bis)
Al fine di favorire processi di mobilità intercompartimentale fra tutti i comparti di contrattazione del personale delle pubbliche amministrazioni e verso i ruoli dell'amministrazione civile della Polizia di Stato, del Soccorso Pubblico e della Difesa civile, semplificare le procedure di mobilità esterna per i dipendenti che fanno domanda di trasferimento sia tra le amministrazioni appartenenti allo stesso comparto di contrattazione sia tra amministrazioni appartenenti a comparti differenti, nel rispetto del livello economico di inquadramento e dell'anzianità maturata dal dipendente nell'amministrazione di provenienza e delle specifiche ed eventuali abilitazioni del profilo professionale di provenienza e di destinazione; prevedere che la Scuola superiore della pubblica amministrazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica utilizzi le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, predisponendo percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni la cui domanda di trasferimento sarà accolta.
13. 10. Ciprini, Lombardi, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Tripiedi.

  Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis) introduzione del contratto di apprendistato professionalizzante di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167; possibilità per le singole amministrazioni di predisporre il piano di formazione individuale prevedendo che la formazione obbligatoria pubblica, non superiore a 80 ore, venga espletata secondo modalità stabilite dal Ministro per la pubblica amministrazione sentite le organizzazioni sindacali rappresentative; definizione delle modalità di assunzione con contratto di apprendistato nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
13. 12. Ciprini, Lombardi, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Tripiedi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Pesco.

  Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
   a-bis)
riconoscimento, in prima applicazione, del ruolo dirigenziale a chi abbia svolto le funzioni dirigenziali per almeno un triennio, con valutazioni positive ed abbia avuto accesso alle stesse in possesso di laurea magistrale e a seguito di procedura selettiva.
13. 1. Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera b), sostituire il primo periodo con il seguente: unificazione a livello nazionale e territoriale dei concorsi pubblici per profili professionali comuni;

  Conseguentemente,
  1) in fondo al secondo periodo, dopo le parole: legge 7 aprile 2014 n. 56, aggiungere le seguenti: garantendone la gestione operativa;
  2) alla lettera d) sopprimere le parole: concentrazione delle sedi di contrattazione integrativa, e le parole: definizione delle materie escluse dalla contrattazione integrativa fino alle parole: categorie omogenee;
  3) alla lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: con previsione nei CCNL di idonee misure che ne scoraggino l'utilizzo per le funzioni proprie delle amministrazioni;
  4) sostituire la lettera i), con le seguenti:
   i)
favorire il rinnovamento occupazionale nelle pubbliche amministrazioni, anche mediante incentivi di carattere previdenziale per il personale in uscita;
   i-bis) revisione della disciplina del lavoro nelle pubbliche amministrazioni, nell'ottica del perseguimento della convergenza fra lavoro pubblico e lavoro privato, limitando la inderogabilità delle disposizioni di legge ai soli istituti direttamente derivanti da vincoli costituzionali, comunitari o internazionali, e riequilibrando conseguentemente il rapporto fra legge e contratto collettivo; affidamento alla contrattazione collettiva nazionale della definizione di un rinnovato sistema di relazioni sindacali, e di ambiti di intervento; promozione, anche con effetti sulla retribuzione di risultato dei dirigenti e sulla retribuzione accessoria dei dipendenti, di sistemi premiali per le amministrazioni che si impegnino nella realizzazione di progetti di innovazione di servizi.;
  5) alla lettera m), dopo le parole: semplificazione delle norme in materia di valutazione, aggiungere le seguenti: attraverso appositi atti di indirizzo per la contrattazione;
  6) alla lettera o) aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ferma restando la responsabilità patrimoniale degli organi preposti all'indirizzo politico e di controllo.
13. 135. Quaranta, Scotto, Costantino, Airaudo, Placido.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: accentramento dei concorsi per tutte le amministrazioni pubbliche con le seguenti: unificazione a livello nazionale e territoriale dei concorsi pubblici per profili professionali comuni.
13. 92. Miccoli, Martelli, Roberta Agostini, Albanella, Di Salvo, Baruffi, Gnecchi, Giorgio Piccolo, Gribaudo, Boccuzzi, Fabbri, Maestri, Incerti, Laforgia, Casellato.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: accentramento dei concorsi per tutte le amministrazioni pubbliche con le seguenti: svolgimento dei concorsi, per tutte le amministrazioni pubbliche, in forma centralizzata o aggregata in ambiti territoriali sufficientemente ampi da garantire adeguata partecipazione ed economicità dello svolgimento della procedura concorsuale e con applicazione di criteri di valutazione uniformi per assicurare omogeneità qualitativa e professionale su tutto il territorio nazionale per funzioni equivalenti.
13. 101. Monchiero, Mazziotti Di Celso.

  Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: accentramento con la seguente: decentramento;.
13. 30. Invernizzi.

  Al comma 1, lettera b), dopo il secondo periodo inserire il seguente: Istituzione, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, di una Commissione per i concorsi pubblici, operante con piena autonomia di valutazione, i cui componenti sono selezionati con modalità tali da assicurarne l'indipendenza, con scadenze differenziate, sulla base di requisiti di merito e incompatibilità con cariche politiche e sindacali; previsione delle funzioni della Commissione, ivi compresa la scelta delle modalità di selezione, dei requisiti e dei criteri di valutazione delle prove per ciascuna categoria professionale;.

  Conseguentemente, alla lettera b), sostituire le parole: delle province o degli enti individuati in applicazione della legge 7 aprile 2014, n. 56, con le seguenti: da parte della Commissione di cui al presente comma, che istituisce graduatorie regionali.
13. 106. Pinna, Mazziotti Di Celso.

  Al comma 1, lettera b), dopo il secondo periodo, inserire il seguente: Istituzione, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, di una Commissione per i concorsi pubblici, operante con piena autonomia di valutazione, i cui componenti sono selezionati con modalità tali da assicurarne l'indipendenza, con scadenze differenziate, sulla base di requisiti di merito e incompatibilità con cariche politiche e sindacali; previsione delle funzioni della Commissione, ivi compresa la scelta delle modalità di selezione, dei requisiti e dei criteri di valutazione delle prove per ciascuna categoria professionale;.
13. 105. Pinna, Mazziotti Di Celso.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: da parte fino a: legge 7 aprile 2014, n. 56 con le seguenti: a livello provinciale.
13. 47. Marco Meloni.

  Al comma 1, lettera b), al secondo periodo, sopprimere le parole: delle province o.
13. 91. Mucci.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: 7 aprile 2014, n. 56 , inserire le seguenti: previsione che i percorsi assunzionali per il personale degli enti di area vasta, di cui al primo periodo del comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, si applichino anche al personale di altre pubbliche amministrazioni che, ai sensi dell'articolo 30, comma 2-sexies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dall'articolo 13 della legge 4 novembre 2010, n. 183, è temporaneamente utilizzato dall'amministrazione interessata e qualora perdurino le esigenze organizzative poste a fondamento dell'assegnazione presso la stessa.
13. 67. Tancredi, Dorina Bianchi.

  Al comma 1, lettera b), sostituire il periodo che inizia con le parole: Per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, e finisce con: «entro la data di entrata in vigore della presente legge;» con il seguente: «Per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, aventi graduatorie concorsuali per l'accesso dall'esterno in vigore o in corso di autorizzazione alla data di approvazione dello schema di decreto legislativo di cui al presente comma, nel rispetto dei limiti di finanza pubblica, l'introduzione di norme transitorie finalizzate all'assunzione dei vincitori e degli idonei di concorsi pubblici, le cui graduatorie siano state approvate e pubblicate entro la data di entrata in vigore della presente legge.
13. 20. Rizzetto.

  Al comma 1, lettera b) sostituire l'ultimo periodo, con il seguente: Per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, aventi graduatorie concorsuali per l'accesso dall'esterno in vigore o in corso di autorizzazione alla data di approvazione dello schema di decreto legislativo di cui al presente comma, nel rispetto dei limiti di finanza pubblica, l'introduzione di norme transitorie finalizzate all'assunzione dei vincitori e degli idonei di concorsi pubblici, le cui graduatorie siano state approvate e pubblicate entro la data di entrata in vigore della presente legge;.
13. 11. Ciprini, Lombardi, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Tripiedi.

  Al comma 1, lettera b), sostituire il periodo: Per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e aventi graduatorie in vigore alla data di approvazione dello schema di decreto legislativo di cui al presente comma, in attuazione dell'articolo 1, commi 424 e 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nel rispetto dei limiti di finanza pubblica, l'introduzione di norme transitorie finalizzate esclusivamente all'assunzione dei vincitori di concorsi pubblici, le cui graduatorie siano state approvate e pubblicate entro la data di entrata in vigore della presente legge; con il seguente: Per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, aventi graduatorie concorsuali per l'accesso dall'esterno in vigore o in corso di autorizzazione alla data di approvazione dello schema di decreto legislativo di cui al presente comma, nel rispetto dei limiti di finanza pubblica, l'introduzione di norme transitorie finalizzate all'assunzione dei vincitori e degli idonei di concorsi pubblici, le cui graduatorie siano state approvate e pubblicate entro la data di entrata in vigore della presente legge;.
13. 126. Marroni, Paola Boldrini, Carrescia, Patriarca, Tino Iannuzzi, Valeria Valente, Manfredi, Fregolent, Rostellato, Miccoli, Sgambato, Tidei, Piccione.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 fino a: della presente legge; con le seguenti: Per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, aventi graduatorie concorsuali per l'accesso dall'esterno in vigore o in corso di autorizzazione alla data di approvazione dello schema di decreto legislativo di cui al presente comma, nel rispetto dei limiti di finanza pubblica, l'introduzione di norme transitorie finalizzate all'assunzione dei vincitori e degli idonei di concorsi pubblici, le cui graduatorie siano state approvate e pubblicate entro la data di entrata in vigore della presente legge;.
13. 99. Damiano, Miccoli, Albanella, Di Salvo, Baruffi, Gnecchi, Giorgio Piccolo, Gribaudo, Boccuzzi, Incerti, Laforgia, Casellato.

  Al comma 1 lettera b) sostituire l'ultimo capoverso con il seguente: Per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, aventi graduatorie concorsuali per l'accesso dall'esterno in vigore o in corso di autorizzazione alla data di approvazione dello schema di decreto legislativo di cui al presente comma, nel rispetto dei limiti di finanza pubblica, l'introduzione di norme transitorie finalizzate all'assunzione dei vincitori e degli idonei di concorsi pubblici, le cui graduatorie siano state approvate e pubblicate entro la data di entrata in vigore della presente legge.
13. 68. D'Alia, Dorina Bianchi.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: Per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e aventi graduatorie in vigore alla data di approvazione dello schema di decreto legislativo di cui al presente comma, in attuazione dell'articolo 1, commi 424 e 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nel rispetto dei limiti di finanza pubblica, l'introduzione di norme transitorie finalizzate esclusivamente all'assunzione dei vincitori di concorsi pubblici, le cui graduatorie siano state approvate e pubblicate entro la data di entrata in vigore della presente legge; con le seguenti: Per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, aventi graduatorie concorsuali per l'accesso dall'esterno in vigore o in corso di autorizzazione alla data di approvazione dello schema di decreto legislativo di cui al presente comma, nel rispetto dei limiti di finanza pubblica, l'introduzione di norme transitorie finalizzate all'assunzione dei vincitori e degli idonei di concorsi pubblici, le cui graduatorie siano state approvate e pubblicate entro la data di entrata in vigore della presente legge;.
13. 36. Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al primo comma, lettera b) aggiungere, in fine, le parole: e comunque non indispensabili per assicurare la qualità ed efficienza del servizio.
13. 83. Mazziotti Di Celso.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: Altresì, adozione di misure che garantiscano la validità e la continuità delle graduatorie relative ai concorsi già espletati, tenendo conto delle restrizioni dettate dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, e della possibilità di snellimento delle procedure ivi previste.
13. 143. Fucci.

  Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:
   b-bis)
prevedere, a decorrere dall'anno 2016 una sessione negoziale presso l'ARAN, al fine di procedere al rinnovo per la parte normativa ed economica del contratto del pubblico impiego, con riferimento al personale di cui all'articolo 2, comma 2 e articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. Si dà luogo altresì alla medesima sessione negoziale per il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
13. 5. Ciprini, Lombardi, Cominardi, Tripiedi, Chimienti, Dall'Osso, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Pesco.

  Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
   b-bis)
per esigenze di contrasto alla criminalità e sicurezza del territorio, anche al fine di consentire un rapido rafforzamento del contingente del comparto sicurezza, prima di procedere all'indizione di nuove prove concorsuali, prevedere l'applicazione e l'estensione della norma di cui all'articolo 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, anche al comparto sicurezza e difesa, relativamente agli idonei delle graduatorie vigenti e approvate, a partire dal 1o gennaio 2013, in deroga alle disposizioni speciali dei rispettivi ordinamenti. A tal fine, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, entro 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente legge, il Ministro dell'economia e finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è autorizzato ad emanare, con propri decreti dirigenziali, disposizioni per modificare la misura del prelievo erariale unico attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita al fine di conseguire un corrispondente maggior gettito, corrispondente a 100 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2016 per le maggiori spese derivanti dalle presenti disposizioni.
13. 17. Ciprini, Lombardi, Cominardi, Chimienti, Tripiedi, Dall'Osso.

  Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
   b-bis)
prevedere il divieto per le amministrazioni pubbliche di bandire concorsi per il reclutamento di personale nel periodo elettorale intercorrente tra il giorno dello scioglimento del Senato e della Camera dei deputati ovvero dallo scioglimento delle assemblee legislative regionali e comunali fino alla conclusione delle votazioni.
13. 16. Ciprini, Lombardi, Cominardi, Chimienti, Tripiedi, Dall'Osso.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis)
superamento del voto di laurea quale requisito minimo, ferma restando la possibilità di indicare il conseguimento della laurea come requisito necessario per l'ammissione al concorso;
13. 38. Marco Meloni.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis)
previsione dell'accertamento della conoscenza della lingua inglese, quale requisito di partecipazione al concorso, secondo modalità definite dal bando anche in relazione ai posti da coprire, nonché di altre lingue straniere, quali titoli di merito valutabili dalle commissioni giudicatrici;
13. 37. Marco Meloni.

  Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
   b-bis)
con riferimento all'espletamento delle procedure di selezione per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevedere l'istituzione, nell'ambito della Scuola nazionale dell'amministrazione e con le risorse disponibili a legislazione vigente, di un organismo indipendente responsabile dell'organizzazione di tutte le attività concorsuali, ad eccezione di quelle relative al personale docente e dirigenziale delle scuole e della dirigenza medica e veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale. L'organismo indipendente è dotato di un organo tecnico di direzione collegiale, composto da professionisti esperti di gestione delle risorse umane e di metodologie di selezione, nonché di rappresentanti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'organizzazione dei concorsi può essere articolata su base territoriale. Dall'attuazione della presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
13. 40. Marco Meloni.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis)
previsione, qualora sia richiesto uno specifico e congruo numero di crediti formativi universitari in determinati ambiti disciplinari, che questi possano essere acquisiti anche in soprannumero rispetto ai percorsi ordinari previsti per i corsi seguiti per il conseguimento del diploma di laurea ovvero di laurea magistrale;.
13. 46. Marco Meloni.

  Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
   b-bis)
Per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'introduzione di meccanismi di proroga delle graduatorie in vigore alla data di approvazione dello schema di decreto legislativo di cui al presente comma per un periodo di tempo pari agli anni di riduzione delle capacità assunzionali operate nei confronti delle predette amministrazioni;.
13. 100. Damiano, Miccoli, Albanella, Di Salvo, Baruffi, Gnecchi, Giorgio Piccolo, Gribaudo, Boccuzzi, Incerti, Laforgia, Casellato.

  Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
   b-bis)
introduzione del contratto di apprendistato professionalizzante di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167. Possibilità per le singole amministrazioni di predisporre il piano di formazione individuale che viene asseverato dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione prevedendo che la formazione obbligatoria pubblica, non superiore ad 80 ore, venga espletata secondo modalità stabilite dal Ministro per la pubblica amministrazione sentite le organizzazioni sindacali rappresentative; possibilità per le amministrazioni pubbliche di optare per l'assunzione per tre anni ad un livello inferiore di inquadramento oppure per una riduzione del 20 per cento della retribuzione relativa all'inquadramento; definizione delle modalità di assunzione con contratto di apprendistato nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 35 del disegno legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
13. 115. Di Gioia.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
  b-bis) valorizzazione del titolo di dottore di ricerca in attuazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 7, della legge 3 luglio 1998, n. 210, e dall'articolo 17, comma 1, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
13. 45. Marco Meloni.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
  c-bis)
istituzione di una sede permanente di confronto fra rappresentanti del Governo, delle regioni e degli enti locali, e, per quanto di competenza, dell'ARAN, con il fine di garantire interpretazioni corrette, appropriate e basate sulla piena conoscenza dei rispettivi ordinamenti, con riferimento alle disposizioni legislative riguardanti il personale delle regioni, del Servizio sanitario nazionale e degli enti locali.
13. 81. Fabbri.

  Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:
  d) attribuzione all'Agenzia di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di funzioni di supporto tecnico ai fini dell'attuazione delle lettere c) ed e) del presente comma, delle funzioni di controllo sull'utilizzo delle prerogative sindacali, nonché di funzioni di supporto tecnico alle amministrazioni rappresentate nelle materie inerenti alla gestione del personale, previa stipula di apposite convenzioni, e rafforzamento della funzione di assistenza ai fini della contrattazione integrativa; concentrazione delle sedi di contrattazione integrativa, revisione del relativo sistema dei controlli e potenziamento degli strumenti di monitoraggio sulla stessa; definizione dei termini e delle modalità di svolgimento della funzione di consulenza in materia di contrattazione integrativa; definizione delle materie escluse dalla contrattazione integrativa anche al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito e la parità di trattamento tra categorie omogenee, nonché di accelerare le procedure negoziali.
13. 78. Dell'Aringa.

  Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:
  d) rafforzamento della funzione di assistenza alle amministrazioni pubbliche dell'Agenzia di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche ai fini della contrattazione integrativa, e definizione dei termini e delle modalità di svolgimento dell'attività di consulenza; revisione del sistema dei controlli sulla contrattazione collettiva e potenziamento degli strumenti di monitoraggio sulla stessa.
13. 31. Invernizzi.

  Al comma 1, lettera d), primo capoverso, dopo le parole: ai fini dell'attuazione delle lettere c) ed e) del presente comma, aggiungere le seguenti: di misurazione e valutazione delle performance delle amministrazioni pubbliche.
13. 69. D'Alia, Dorina Bianchi.

  Al comma 1, lettera d), primo capoverso, dopo le parole: nelle materie inerenti alla gestione, aggiungere le parole: e alla valutazione.
13. 70. D'Alia, Dorina Bianchi.

  Al comma 1, lettera d), dopo le parole: definizione dei termini e delle modalità di svolgimento della funzione di consulenza in materia di contrattazione integrativa, sono inserite le parole: definizione delle aree della contrattazione collettiva nazionale in numero non superiore a sei – anche tenendo conto delle nuove definizioni di pubblica amministrazione di cui al precedente articolo 8 e dell'istituzione dei ruoli di cui al precedente articolo 10, comma 1, lettera b).
13. 2. Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera d), dopo le parole: definizione dei termini e delle modalità di svolgimento della funzione di consulenza in materia di contrattazione integrativa, inserire le parole: definizione delle aree della contrattazione collettiva nazionale in numero non superiore a sei – anche tenendo conto delle nuove definizioni di pubblica amministrazione di cui al precedente articolo 8 e dell'istituzione dei ruoli di cui al precedente articolo 10, comma 1, lettera b).
13. 110. Rampelli.

  Al comma 1, lettera d), sopprimere le seguenti parole: concentrazione delle sedi di contrattazione integrativa.
13. 93. Miccoli, Martelli, Roberta Agostini, Albanella, Di Salvo, Baruffi, Gnecchi, Giorgio Piccolo, Gribaudo, Boccuzzi, Maestri, Incerti, Laforgia, Casellato.

  Al comma 1, lettera d), dopo le parole: potenziamento degli strumenti di monitoraggio sulla stessa, inserire le seguenti:, prevedendo anche il coinvolgimento preventivo della Corte dei conti.
13. 59. Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Ciprini, Nesci.

  Al comma 1, lettera d), dopo le parole: potenziamento degli strumenti di monitoraggio sulla stessa, inserire le seguenti:, prevedendo anche il coinvolgimento preventivo della Corte dei conti.
13. 77. Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Ciprini, Nesci.

  Al comma 1, lettera d), dopo le parole: consulenza in materia di contrattazione integrativa aggiungere le seguenti: favorendo il preventivo confronto con le parti firmatarie il contratto nazionale sui temi di maggiore rilevanza qualitativa e quantitativa rispetto al contenuto degli orientamenti applicativi richiesti e precisando che in ogni caso l'orientamento espresso non costituisce interpretazione autentica del contratto nazionale né esime dalla responsabilità ed autonomia gestionale dirigenziale, e sopprimere l'ultimo periodo.
  Conseguentemente, dopo il primo comma aggiungere la seguente lettera:
  «h) revisione della disciplina specifica del lavoro pubblico eliminando le disposizioni speciali di deroga al rapporto di lavoro subordinato che siano in contrasto coi principi di parità di trattamento e di gestione flessibile del rapporto di lavoro e che siano compatibili coi principi di trasparenza e buon andamento delle amministrazioni; a questo stesso scopo riequilibrare il rapporto legge-Funzione Pubblica contratto collettivo limitando la funzione inderogabile della legge ai soli istituti direttamente derivanti da vincoli costituzionali, comunitari o internazionali; affidare alla contrattazione collettiva nazionale la funzione di definire procedure partecipative individuando le specifiche competenze per aree tematiche ampie di valenza organizzativa con effetti sulle condizioni di lavoro e che evitino la sovrapposizione di materie tra partecipazione e contrattazione; promuovere, anche con effetti sulla retribuzione di risultato dei dirigenti e sulla composizione del fondo per la retribuzione accessoria dei dipendenti, iniziative di ammodernamento di progetto, servizio o processo che individuino ed eliminino sacche di spesa improduttiva».
13. 13. Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera d), le parole: definizione delle materie escluse dalla contrattazione integrativa, sono soppresse e sostituite dalle seguenti: definizione delle materie rimesse alla contrattazione collettiva, sia quadro, sia nazionale, sia integrativa.
13. 3. Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera d), sopprimere le seguenti parole da: definizione delle materie escluse, a tra categorie omogenee.
13. 94. Miccoli, Martelli, Roberta Agostini, Albanella, Di Salvo, Baruffi, Gnecchi, Giorgio Piccolo, Gribaudo, Boccuzzi, Fabbri, Maestri, Incerti, Laforgia, Casellato.

  Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: definizione delle materie escluse dalla contrattazione integrativa con le seguenti: definizione delle materie rimesse alla contrattazione collettiva, sia quadro, sia nazionale, sia integrativa.
13. 109. Rampelli.

  Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: definizione delle materie escluse dalla contrattazione integrativa anche al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito e la parità di trattamento tra categorie omogenee, nonché di accelerare le procedure negoziali con le seguenti: favorendo il preventivo confronto con i sindacati maggiormente rappresentativi a livello nazionale sui temi di maggiore rilevanza qualitativa e quantitativa rispetto al contenuto degli orientamenti applicativi richiesti e precisando che in ogni caso l'orientamento espresso non costituisce interpretazione autentica del contratto nazionale né esime dalla responsabilità ed autonomia gestionale dirigenziale.
13. 136. Quaranta, Scotto, Costantino.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis)
revisione e complessiva semplificazione della disciplina dei fondi destinati alla retribuzione accessoria del personale dei comparti delle diverse amministrazioni.
13. 6. Centemero.

  Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:
   d-bis) prevedere che, con riguardo ai «Diritti e prerogative sindacali nei luoghi di lavoro» di cui all'articolo 42, comma 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini dell'esercizio della contrattazione collettiva integrativa, la rappresentanza unitaria del personale integrata ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto, sia estesa anche alle organizzazioni «rappresentative».
13. 18. Ciprini, Lombardi, Cominardi, Chimienti, Tripiedi, Dall'Osso.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) revisione e complessiva semplificazione della disciplina dei fondi destinati alla retribuzione accessoria del personale dei comparti delle diverse amministrazioni.
*13. 76. Gasparini.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) revisione e complessiva semplificazione della disciplina dei fondi destinati alla retribuzione accessoria del personale dei comparti delle diverse amministrazioni.
*13. 84. Piccione.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) revisione e complessiva semplificazione della disciplina dei fondi destinati alla retribuzione accessoria del personale dei comparti delle diverse amministrazioni.
*13. 129. Gigli.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) revisione e complessiva semplificazione della disciplina dei fondi destinati alla retribuzione accessoria del personale dei comparti delle diverse amministrazioni.
*13. 133. Costantino, Quaranta, Scotto.

  Al comma 1, lettera e), dopo le parole: rilevazione delle competenze dei lavoratori pubblici aggiungere le seguenti: in attuazione di quanto stabilito e in applicazione dei criteri stabiliti dall'articolo 5, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
**13. 138. Quaranta, Scotto, Costantino.

  Al comma 1, lettera e), dopo le parole: rilevazione delle competenze dei lavoratori pubblici aggiungere le seguenti: in attuazione di quanto stabilito e in applicazione dei criteri stabiliti dall'articolo 5, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
**13. 14. Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   e-bis)
a previsione di modalità di formazione per il personale degli enti locali coerenti con le modalità individuate in attuazione dall'articolo 9 comma 1, lettera c), n. 3) della presente legge.
*13. 7. Centemero.

  Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   e-bis) a previsione di modalità di formazione per il personale degli enti locali coerenti con le modalità individuate in attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettera c), n. 3 della presente legge.
*13. 79. Gasparini.

  Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   e-bis) a previsione di modalità di formazione per il personale degli enti locali coerenti con le modalità individuate in attuazione dall'articolo 9 comma 1, lettera c), n. 3) della presente legge.
*13. 85. Piccione.

  Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   e-bis) a previsione di modalità di formazione per il personale degli enti locali coerenti con le modalità individuate in attuazione dall'articolo 9 comma 1, lettera c), n. 3) della presente legge.
*13. 134. Costantino, Quaranta, Scotto.

  Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   e-bis) a previsione di modalità di formazione per il personale degli enti locali coerenti con le modalità individuate in attuazione dall'articolo 9 comma 1, lettera c), n. 3) della presente legge.
*13. 130. Gigli.

  Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente lettera:
   e-bis) previsione dell'aspettativa per dottorato di ricerca solo per un numero massimo di due periodi complessivi nell'arco dell'intero periodo di lavoro, intervallato da almeno due anni di servizio.
13. 131. Gigli.

  Al comma 1, dopo la lettera e), è inserita la seguente:
   e-bis) estendere al personale del comparto della Polizia dello Stato ad ordinamento civile, ai fini delle pari opportunità, le norme del pubblico impiego, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in quanto compatibili.
13. 9. Ciprini, Lombardi, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Tripiedi.

  Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: previa intesa con le seguenti: sentito il parere.
13. 142. Censore.

  Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: con la previsione del con le seguenti: fermo restando il.
13. 149. Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Ciprini, Nesci.

  Al comma 1, lettera f), dopo le parole: successive modificazioni, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e di un trattamento economico complessivamente non inferiore a quello previsto dal decreto ministeriale 8 maggio 2008.
*13. 147. Bruno Bossio.

  Al comma 1, lettera f), dopo le parole: successive modificazioni aggiungere, in fine, le seguenti parole: e di un trattamento economico complessivamente non inferiore a quello previsto dal decreto ministeriale 8 maggio 2008.
*13. 64. Mognato, Murer.

  Al comma 1, lettera f), dopo le parole: successive modificazioni aggiungere, in fine, le seguenti parole: e di un trattamento economico complessivamente non inferiore a quello previsto dal decreto ministeriale 8 maggio 2008.
*13. 132. Gigli.

  Al comma 1, sopprimere la lettera g).
13. 55. Lombardi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:
  «g-bis) previsione dell'obbligo per le amministrazioni pubbliche di utilizzo, per le posizioni a tempo determinato, delle graduatorie dei vincitori con riserva e, in caso di mancanza o esaurimento delle stesse, della facoltà di effettuare selezioni per posizioni a tempo determinato con data certa di cessazione di ogni effetto giuridico del rapporto, previa autorizzazione del dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri».
13. 42. Marco Meloni.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
  «g-bis) per garantire un'efficace integrazione in ambiente di lavoro di persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, previsione della nomina, da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di una Consulta nazionale, composta da rappresentanti delle amministrazioni pubbliche (centrali e locali), sentita la Conferenza Unificata Stato regioni e autonomie locali, dei sindacati maggiormente rappresentativi e delle associazioni di categoria, avente il fine di:
   1) elaborare piani per ottemperare agli obblighi di legge di cui sopra;
   2) prevedere interventi straordinari per gli accomodamenti ragionevoli, di cui all'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, introdotto dall'articolo 9 della legge 9 agosto 2013, n. 99;
   3) monitorare e controllare l'obbligo di trasmissione annuale da parte delle pubbliche amministrazioni alla Consulta, ai Ministeri della semplificazione e della pubblica amministrazione e del lavoro e delle politiche sociali oltre che al Centro per l'impiego territorialmente competente, non solo della comunicazione relativa alle scoperture di posti riservati ai lavoratori disabili, ma anche di un programma relativo a tempi e modalità di copertura della quota di riserva prevista dalla normativa vigente, nel rispetto dei vincoli normativi assunzionali delle pubbliche amministrazioni».
13. 60. Gribaudo, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Damiano, Dell'Aringa, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gnecchi, Gregori, Incerti, Maestri, Martelli, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rotta, Simoni, Tinagli, Zappulla.

  Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:
  «g-bis) istituzione di una sede permanente di confronto fra rappresentanti del Governo, delle regioni e degli enti locali e, per quanto di competenza, dell'ARAN, al fine di garantire interpretazioni corrette, appropriate e basate sulla piena conoscenza dei rispettivi ordinamenti, con riferimento alle disposizioni normative riguardanti il personale delle regioni, del servizio sanitario nazionale e degli enti locali».
13. 32. Invernizzi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera h).
13. 56. Lombardi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:
  «h) disciplina delle forme di lavoro flessibile; promozione delle misure di flessibilità oraria tra dipendenti, che possono determinare liberamente l'inizio e il termine dell'orario di lavoro giornaliero, nell'ambito di una fascia di presenza obbligatoria, compatibilmente con le esigenze organizzative del servizio, presso cui prestano lavoro; introduzione forme di lavoro di gruppo per obiettivi, con organizzazione e tempi lasciati alla libera scelta discrezionale dei lavoratori, nell'ambito di una fascia temporale prestabilita; ricorso a forme di flessibilità dell'orario, funzionali alle esigenze di cura personale e/o familiare dei lavoratori, attraverso la cessione in tutto o in parte tra lavoratori dipendenti delle ferie e dei riposi compensativi, previsti dalla disciplina della banca ore del contratto collettivo, in favore del lavoratore affetto da patologie gravi proprie o del figlio, che necessiti di usufruirne, avendo esaurito i permessi previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104».
13. 26. Ciprini.

  Al comma 1, lettera h), dopo la parola: disciplina, aggiungere le seguenti: nel rispetto del ruolo riconosciuto alla contrattazione collettiva dalla disciplina generale applicabile al lavoro privato.
*13. 15. Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera h), dopo la parola: disciplina, aggiungere le seguenti: nel rispetto del ruolo riconosciuto alla contrattazione collettiva dalla disciplina generale applicabile al lavoro privato.
*13. 139. Quaranta, Scotto, Costantino.

  Al comma 1, lettera h), dopo le parole: di lavoro flessibile, aggiungere le seguenti: ivi inclusi, nel comparto Giustizia, i tirocini formativi di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni,.
13. 120. De Girolamo.

  Al comma 1, dopo le parole: di lavoro flessibile, aggiungere le seguenti: ivi inclusa la formazione di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni,.
13. 121. De Girolamo.

  Al comma 1, alla lettera h), dopo le parole: di lavoro flessibile, aggiungere le seguenti: ivi inclusi, nel comparto Giustizia, i tirocini formativi ministeriali svolti, dal 2013, da disoccupati, inoccupati, lavoratori cassintegrati, in mobilità e socialmente utili, a supporto del personale amministrativo degli uffici giudiziari.
13. 122. De Girolamo.

  Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, il seguente periodo:, anche al fine di prevenire il precariato.
13. 113. Pinna, Mazziotti Di Celso.

  Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
   h-bis) valorizzare il merito, incentivare la produttività e migliorare la prestazione lavorativa, dei dipendenti, attraverso soluzioni alternative alla retribuzione in denaro delle prestazione accessorie, prevedendo corrispondenti forme di benefit consistenti in erogazioni di beni e servizi da determinarsi annualmente dai singoli enti pubblici aderenti, incentivanti la spesa per l'acquisto di beni e servizi made in Italy, nonché lo sviluppo del turismo a livello regionale;.
13. 8. Ciprini.

  Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: garantendo, attraverso la contribuzione volontaria ad integrazione ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, la possibilità di conseguire l'invarianza della contribuzione previdenziale con le seguenti: garantendo la possibilità di conseguire senza penalizzazioni l'invarianza della contribuzione previdenziale.
13. 140. Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ottobre, Marguerettaz, Dellai.

  Al comma 1, dopo la lettera i), inserire la seguente:
   «i-bis) revisione della disciplina del lavoro nelle pubbliche amministrazioni, nell'ottica del perseguimento della convergenza fra lavoro pubblico e lavoro privato, limitando la inderogabilità delle disposizioni di legge ai soli istituti direttamente derivanti da vincoli costituzionali, comunitari o internazionali, e riequilibrando conseguentemente il rapporto fra legge e contratto collettivo; affidamento alla contrattazione collettiva nazionale della definizione di un rinnovato sistema di relazioni sindacali, e di ambiti di intervento; promozione, anche con effetti sulla retribuzione di risultato dei dirigenti e sulla retribuzione accessoria dei dipendenti, di sistemi premiali per le amministrazioni che si impegnino nella realizzazione di progetti di innovazione di servizi;».
13. 96. Miccoli, Martelli, Roberta Agostini, Albanella, Di Salvo, Baruffi, Gnecchi, Giorgio Piccolo, Gribaudo, Boccuzzi, Fabbri, Maestri, Incerti, Laforgia, Casellato.

  Al comma 1, dopo la lettera i), inserire la seguente:
   «i-bis) individuazione della strumentazione anche di carattere previdenziale con la quale favorire il rinnovamento occupazionale nelle pubbliche amministrazioni;».
13. 95. Miccoli, Martelli, Roberta Agostini, Albanella, Di Salvo, Baruffi, Gnecchi, Giorgio Piccolo, Gribaudo, Boccuzzi, Fabbri, Maestri, Incerti, Laforgia, Casellato.

  Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
   i-bis) allineamento dei limiti ordinamentali di carattere generale previsti per il collocamento a riposo dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche all'età prevista per la maturazione dei requisiti previsti per l'accesso alla pensione di vecchiaia e riconoscimento per le lavoratrici in possesso dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia del diritto di proseguire, in ogni caso, il proprio rapporto di lavoro fino agli stessi limiti di età previsti per gli uomini, in conformità a quanto previsto dall'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;.
13. 54. Gnecchi, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Damiano, Dell'Aringa, Faraone, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gregori, Gribaudo, Incerti, Maestri, Martelli, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rotta, Simoni, Zappulla.

  Al comma 1, dopo la lettera i) inserire la seguente:
   «i-bis) istituzione di una sede permanente di confronto fra rappresentanti del Governo, delle regioni e degli enti locali e, per quanto di competenza, dell'ARAN, al fine di garantire interpretazioni corrette, appropriate e basate sulla piena conoscenza dei rispettivi ordinamenti, con riferimento alle disposizioni normative riguardanti il personale delle regioni, del servizio sanitario nazionale e degli enti locali».
13. 33. Invernizzi.

  Al comma 1, lettera l), dopo le parole: di mobilità; aggiungere, in fine, il seguente periodo: anche attraverso l'abolizione dell'obbligo di permanenza quinquennale nella sede di prima destinazione di cui all'articolo 35, comma 5-bis del decreto legislativo 165/2001, e successive modificazioni;.
13. 107. Pinna.

  Al comma 1, lettera m), sostituire il primo periodo con il seguente: revisione della disciplina di valutazione dei dipendenti pubblici, attraverso l'attivazione di un processo virtuoso di identificazione di metodologie, competenze e criteri idonei a valorizzare il merito, attraverso il riconoscimento di premialità;.
  Conseguentemente, al terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: che tengano conto della qualità del lavoro prestato, dei risultati ottenuti in termini di efficienza e delle responsabilità assunte.
13. 104. Antimo Cesaro, Mazziotti Di Celso.

  Al comma 1, lettera m), dopo le parole: semplificazione delle norme in materia di valutazione inserire le seguenti: attraverso appositi atti di indirizzo per la contrattazione.
13. 97. Miccoli, Martelli, Roberta Agostini, Albanella, Di Salvo, Baruffi, Gnecchi, Giorgio Piccolo, Gribaudo, Boccuzzi, Fabbri, Maestri, Incerti, Laforgia, Casellato

  Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: nonché dei relativi soggetti e delle relative procedure con le seguenti: razionalizzazione e integrazione dei sistemi di valutazione, anche al fine della migliore valutazione delle politiche.
13. 66. Ferrari.

  Al comma 1, lettera m), primo periodo, dopo le parole: e delle relative procedure aggiungere le seguenti: prevedendo il conferimento esclusivo della funzione valutativa agli Organismi Indipendenti di valutazione;.
13. 80. Mucci.

  Al comma 1, lettera m), dopo le parole: ciclo di bilancio inserire le seguenti: e l'integrazione del ciclo della performance con gli strumenti ed i processi relativi alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza.
13. 35. Invernizzi.

  Al comma 1, lettera m), al penultimo capoverso, sostituire le parole: coordinamento della disciplina in materia di valutazione e controlli interni; con le seguenti: riordino della disciplina in materia di valutazione e controlli interni prevedendo la istituzione di organismi autonomi e indipendenti composti da soggetti esterni alle amministrazioni e dotati di specifici requisiti di professionalità e indipendenza;.
13. 71. D'Alia, Dorina Bianchi.

  Al comma 1, lettera m), aggiungere, in fine, il seguente periodo:; integrazione delle attività di valutazione con la formazione; marcata competenza degli organismi di valutazione nel supporto alla definizione degli obiettivi; previsione che gli organismi di valutazione, scelti con criteri comparativi e selettivi ad evidenza pubblica tra soggetti giuridici e professionisti ed esperti di comprovata esperienza e competenza, abbiano una durata quadriennale, rinnovabile, a prescindere dal mandato degli organi di Governo, e possano essere revocati in caso di grave inadempienza;.
13. 128. Ottobre.

  Al comma 1, lettera n), dopo le parole: l'esercizio dell'azione disciplinare aggiungere le seguenti: nonché introduzione dell'obbligo di sospendere dall'attività lavorativa e dalla retribuzione il dipendente condannato in primo grado.
13. 63. Lenzi.

  Al comma 1, lettera n), aggiungere, in fine, il seguente periodo: nonché per assicurare l'effettiva esclusione dal beneficio del reintegro nei confronti dei dipendenti che hanno commesso reati in danno alla pubblica amministrazione.
13. 116. Rubinato.

  Al comma 1, lettera n), aggiungere, in fine, il seguente periodo: nonché ad assicurare l'effettiva esclusione dal reintegro nei confronti dei dipendenti che hanno commesso reati in danno alla pubblica amministrazione stabilendo, in particolare, che il mancato rispetto dei termini previsti per il procedimento disciplinare non possa costituire elemento sufficiente per il reintegro.
13. 61. Rubinato.

  Al comma 1, lettera n), aggiungere, in fine, il seguente periodo: nonché disposizioni volte ad assicurare che nei confronti dei dipendenti che hanno commesso reati in danno alla pubblica amministrazione accertati con sentenza passata in giudicato, anche di patteggiamento, consegua, in ogni caso, l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego.
13. 62. Rubinato.

  Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:
   «n-bis) ampliamento dei termini di prescrizione dell'accertamento della responsabilità patrimoniale degli amministratori e dei dipendenti della pubblica amministrazione, prevedendo un termine minimo di prescrizione non inferiore a 10 anni;».
13. 27. Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, dopo la lettera n), inserire la seguente:
   n-bis) previsione per i dipendenti pubblici, anche con riferimento al personale dipendente degli organi costituzionali, della magistratura ordinaria ed amministrativa e delle Autorità amministrative indipendenti, che in caso di comando, ovvero in posizione di fuori ruolo, presso altra amministrazione non possano godere di indennità ulteriori rispetto al trattamento economico di provenienza.
13. 75. Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Ciprini, Nesci.

  Al comma 1, sopprimere la lettera o).
13. 29. Pesco, Villarosa, Alberti, Pisano, Ruocco, Cancelleri, Fico, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, sostituire la lettera o) con la seguente:
   «o) rafforzamento del principio di distinzione tra indirizzo politico-amministrativo e gestionale e del conseguente regime di responsabilità dei dirigenti, attraverso l'imputabilità agli stessi della responsabilità per l'attività gestionale, fermo restando la responsabilità già disciplinata dalle norme vigenti in capo agli organi preposti all'indirizzo politico e di controllo;».
13. 98. Miccoli, Martelli, Roberta Agostini, Albanella, Di Salvo, Baruffi, Gnecchi, Giorgio Piccolo, Gribaudo, Boccuzzi, Fabbri, Maestri, Incerti, Laforgia, Casellato.

  Al comma 1, sostituire la lettera o), con la seguente:
   o) previsione per i dipendenti pubblici, anche con riferimento al personale dipendente degli organi costituzionali, della magistratura ordinaria ed amministrativa e delle Autorità amministrative indipendenti, che in caso di comando, ovvero in posizione di fuori ruolo, presso altra amministrazione non possano godere di indennità ulteriori rispetto al trattamento economico di provenienza.
13. 74. Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Ciprini, Nesci.

  Al comma 1, lettera o), sostituire le parole:, attraverso l'esclusiva imputabilità agli stessi della responsabilità amministrativo-contabile per l'attività gestionale con le seguenti: e degli organi di indirizzo politico amministrativo.
13. 28. Pesco, Villarosa, Alberti, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera o), dopo le parole: responsabilità per l'attività gestionale aggiungere le seguenti: individuando criteri generali che distinguano tra gli atti di gestione che appartengono alla competenza esclusiva di uffici amministrativi e tecnici e gli atti che comportano esercizio di poteri di indirizzo da parte di organi di vertice politico od elettivi;.
13. 57. Lombardi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera o), aggiungere, in fine, le parole: fatta eccezione per i casi di diretto coinvolgimento dell'organo politico nelle scelte e negli atti gestionali.
13. 82. Mazziotti Di Celso.

  Al comma 1, lettera o), dopo le parole: per l'attività gestionale introdurre le seguenti: e per il mancato conseguimento degli obbiettivi prefissati.
13. 89. Mucci.

  Al comma 1, lettera o), aggiungere, in fine, le seguenti parole:, verificata la correttezza del procedimento amministrativo e la mancanza di ingerenza dell'organo politico.
13. 25. Sisto, Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera p), sostituire la parola: territoriali con la seguente: pubbliche.
13. 102. Fabbri.

  Al comma 1, dopo la lettera p), aggiungere la seguente:
   «p-bis) applicazione di tutte le disposizioni contenute nelle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa anche ai rapporti di lavoro con le pubbliche amministrazioni ove compatibili con i principi dell'ordinamento costituzionale e con esclusione delle carriere direttive e dirigenziali nelle amministrazioni d'ordine e negli organi costituzionali; previsione che eventuali esclusioni debbano essere esplicitamente richiamate;».
13. 72. Dorina Bianchi, D'Alia.

  Al comma 1, dopo la lettera p), inserire la seguente:
   «p-bis) riconoscimento ai Comuni di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato di personale, nel limite del 30 per cento delle risorse disponibili, per i profili professionali non presenti tra il personale soprannumerario delle Province destinatario dei processi di mobilità. Prevedere che le assunzioni effettuate in violazione del presente criterio sono nulle».
13. 34. Invernizzi.

  Al comma 1 sopprimere la lettera q).
*13. 58. Lombardi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1 sopprimere la lettera q).
*13. 51. Cozzolino, Nuti, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, sostituire la lettera q) con la seguente:
   «q) riconoscimento alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione, della potestà legislativa in materia di lavoro di tutto il proprio personale.».
13. 127. Marguerettaz.

  Al comma 1, lettera q), sostituire le parole da: del proprio personale dipendente fino a: del costo del personale con le seguenti: del personale regionale e provinciale, del personale degli enti da loro dipendenti o il cui ordinamento rientra nelle loro competenze, anche delegate, compreso quello degli enti locali, nel rispetto dei principi della disciplina nazionale sull'ordinamento del personale alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche,.
13. 141. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre, Dellai.

  Al comma 1, lettera r), sostituire le parole: 200 dipendenti con le seguenti: 100 dipendenti.
13. 90. Mucci.

  Dopo la lettera r), aggiungere la seguente:
   «s)
in attuazione dell'articolo 50, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, previsione di una graduatoria nazionale per l'individuazione dei soggetti interessati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.».
13. 123. De Girolamo.

  Al comma 1, dopo la lettera r), inserire la seguente:
   r-bis) al decreto legislativo n. 151 del 2001, articolo 32, al comma 1-bis aggiungere in fine i seguenti periodi: «In caso di mancata regolamentazione, da parte della contrattazione collettiva, delle modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria, ciascun genitore può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria. La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero. Ai fini dell'esercizio del diritto di congedo parentale su base oraria, il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare con un termine non inferiore a 2 giorni».
13. 19. Molteni.

  Al comma 1, dopo la lettera r), inserire la seguente:
   r-bis) dopo il comma 3, articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, aggiungere il seguente comma:
  «3-bis. Al dipendente che ne faccia richiesta sono concessi permessi orari durante l'orario di lavoro per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici con il medesimo regime economico dell'assenza per malattia. Nel periodo di permesso devono essere considerati anche i tempi di percorrenza da e per la sede dell'ufficio».
13. 21. Molteni.

  Al comma 1, dopo la lettera r), inserire la seguente:
   r-bis) alla fine del comma 4 dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, aggiungere il seguente periodo: «con adeguata motivazione e per un valore comunque non superiore al 5 per cento del punteggio massimo complessivo attribuibile».
13. 24. Molteni.

  Al comma 1, dopo la lettera r), inserire la seguente:
   r-bis) alla fine del comma 20 dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il punto, inserire i seguenti periodi: «Sono fatte salve le Commissioni per le Ricompense centrale e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di cui agli articoli 75-sexies e 75-septies del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782 nonché le commissioni di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto Presidente della Repubblica del 31 luglio 1995, n. 395 e successive modificazioni. Gli oneri connessi alla partecipazione dei previsti rappresentanti del personale designati dalle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale sono poste a carico delle organizzazioni sindacali designatarie».
13. 23. Molteni.

  Al comma 1, dopo la lettera r), inserire la seguente:
   r-bis) L'articolo 42-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 si interpreta nel senso che è applicabile anche al personale di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
13. 22. Molteni.

  Al comma 1, dopo la lettera r), inserire la seguente:
   «r-bis) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile».
13. 50. Marco Meloni.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   «r-bis) semplificazione delle norme e delle procedure in materia di contrattazione collettiva con eventuale revisione del numero e della composizione delle aree e dei comparti in cui è organizzato il lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;».
13. 73. Dorina Bianchi, D'Alia.

  Al comma 1, dopo la lettera r), inserire la seguente:
   «s) al fine di ridurre la disuguaglianza salariale nell'ambito della disciplina in materia di rapporti di lavoro autonomo o dipendente con amministrazioni pubbliche, promuovere l'introduzione del rapporto salariale 1 a 12 quale principio universale di collegamento tra i trattamenti economici annui onnicomprensivi più bassi e quelli più alti erogati dalle amministrazioni pubbliche;».
13. 146. Cominardi, Lombardi, Tripiedi, Chimienti, Ciprini, Dall'Osso.

  Al comma 1, dopo la lettera r), è inserita la seguente:
   «s) previsione, nell'ambito della disciplina dei rapporti di lavoro di pubblico impiego, per i dirigenti e gli amministratori sottoposti ad indagine per reati la cui condotta del soggetto è funzionalmente legata alla pubblica amministrazione:
   1) di un meccanismo di sospensione dell'erogazione di ogni forma di incentivo, compenso variabile o indennità di fine mandato o di rapporto. La sospensione dell'erogazione dei trattamenti economici previsti dalla presente lettera cessa al momento del deposito della sentenza definitiva;
   2) di un espresso divieto di erogazione dei trattamenti economici previsti dalla presente lettera in caso di sentenza di condanna definitiva.
13. 144. Cominardi, Lombardi, Ciprini, Tripiedi, Chimienti, Dall'Osso.

  Al comma 1, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:
   «s) revisione della disciplina specifica del lavoro pubblico eliminando le disposizioni speciali di deroga al rapporto di lavoro subordinato che siano in contrasto coi principi di parità di trattamento e di gestione flessibile del rapporto di lavoro e che siano compatibili coi principi di trasparenza e buon andamento delle amministrazioni; a questo stesso scopo riequilibrare il rapporto legge-contratto collettivo limitando la funzione inderogabile della legge ai soli istituti direttamente derivanti da vincoli costituzionali, comunitari o internazionali; affidare alla contrattazione collettiva nazionale la funzione di definire procedure partecipative individuando le specifiche competenze per aree tematiche ampie di valenza organizzativa con effetti sulle condizioni di lavoro e che evitino la sovrapposizione di materie tra partecipazione e contrattazione; promuovere, anche con effetti sulla retribuzione di risultato dei dirigenti e sulla composizione del fondo per la retribuzione accessoria dei dipendenti, iniziative di ammodernamento di progetto, servizio o processo che individuino ed eliminino sacche di spesa improduttiva.».
13. 137. Quaranta, Scotto, Costantino.

  Al comma 1, dopo la lettera r), inserire la seguente:
   «s) definizione di un trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con amministrazioni pubbliche, stabilendo come parametro massimo di riferimento l'importo dell'assegno personale annuo del Presidente della Repubblica di cui alla legge 23 luglio 1985, n. 372;».
13. 145. Cominardi, Lombardi, Tripiedi, Chimienti, Ciprini, Dall'Osso.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  «2. Le disposizioni dei decreti legislativi per il riordino della disciplina in materia di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni ivi incluse le norme sulla dirigenza pubblica, entrano in vigore solo a seguito del riordino degli istituti retributivi da definire in sede di contrattazione collettiva nazionale. Al fine di consentire tale riordino, i decreti legislativi definiscono con efficacia immediata le nuove Aree di Contrattazione».
13. 4. Centemero, Occhiuto.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  «1-bis. Le disposizioni dei decreti legislativi per il riordino della disciplina in materia di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, ivi incluse le norme sulla dirigenza pubblica, entrano in vigore solo a seguito del riordino degli istituti retributivi, da definire in sede di contrattazione collettiva nazionale. Al fine di consentire tale riordino, i decreti legislativi definiscono con efficacia immediata le nuove Aree di Contrattazione.».
13. 108. Rampelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: «titolo gratuito e» sono inserite le seguenti: «per gli incarichi dirigenziali e direttivi».
13. 148. Fiano, Giorgis.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  2. All'articolo 50, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dopo le parole: «i criteri per l'individuazione» sono aggiunte le seguenti: «, con graduatoria nazionale,».
13. 124. De Girolamo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successivamente modificato dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  «9-bis. Agli enti e agli organismi, anche aventi personalità giuridica di diritto privato, che operano nel settore dei beni e delle attività culturali, vigilati o comunque sovvenzionati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo non si applicano le disposizioni di cui al precedente comma nove.».
13. 65. Rampi.

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.
(Delega per la definizione di un nuovo Regolamento di procedura dei giudizi innanzi la Corte dei conti).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante il riordino e la ridefinizione della disciplina processuale concernente tutte le tipologie di giudizi che si svolgono innanzi la Corte dei conti, compresi i giudizi pensionistici, i giudizi di conto e i giudizi ad istanza di parte.
  2. Il decreto legislativo di cui al comma 1, oltre che ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 20, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, in quanto compatibili, si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) adeguare, anche tramite disposizioni innovative, le norme vigenti alla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, coordinandole con le norme del codice di procedura civile espressione di princìpi generali, assicurando la concentrazione delle tutele spettanti alla cognizione della giurisdizione contabile;
   b) disciplinare lo svolgimento dei giudizi tenendo conto della peculiarità degli interessi pubblici oggetto di tutela e dei diritti soggettivi coinvolti, in base ai principi della concentrazione, della effettività della tutela e nel rispetto del principio della ragionevole durata del processo anche mediante il ricorso a procedure informatiche e telematiche;
   c) disciplinare le azioni del Pubblico Ministero, nonché le funzioni ed attività del giudice e delle parti, attraverso disposizioni di semplificazione e razionalizzazione dei principi vigenti in materia di giurisdizione del giudice contabile, di riparto delle competenze rispetto alle altre giurisdizioni;
   d) prevedere l'interruzione del termine quinquennale di prescrizione delle azioni esperibili dal Pubblico Ministero per una sola volta e per un periodo massimo di due anni tramite formale atto di costituzione in mora e la sospensione del termine per il periodo di durata del processo;
   e) procedere all'elevazione del limite di somma per il rito monitorio di cui all'articolo 55 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, periodicamente aggiornabile in base alle variazioni dell'indice ISTAT, concernente fatti dannosi di lieve entità patrimonialmente lesiva;
   f) prevedere l'introduzione, in alternativa al rito ordinario, con funzione deflattiva ed anche per garantire l'incameramento certo ed immediato di somme risarcitorie all'Erario pubblico, di un rito abbreviato per la responsabilità amministrativa che, esclusi i casi di doloso arricchimento del danneggiante, su previo e concorde parere del Pubblico Ministero consenta la definizione del giudizio di primo grado per somma non superiore al 50 per cento del danno economico imputato, con immediata esecutività della sentenza, non appellabile; in caso di richiesta del rito abbreviato formulata in appello, il giudice emette sentenza per somma non inferiore al 70 per cento del quantum della pretesa risarcitoria azionata in citazione, restando in ogni caso precluso l'esercizio del potere di riduzione;
   g) riordinare la fase dell'istruttoria e dell'emissione di eventuale invito a dedurre in conformità ai seguenti principi:
    1) specificità e concretezza della notizia di danno;
    2) dopo l'avvenuta emissione dell'invito a dedurre, nel quale vanno esplicitati gli elementi essenziali del fatto, pieno accesso agli atti e documenti messi a base della contestazione;
    3) obbligatorio svolgimento, a pena di inammissibilità dell'azione, di audizione personale eventualmente richiesta dal presunto responsabile, con facoltà di assistenza difensiva;
    4) specificazione delle modalità di esercizio dei poteri istruttori del pubblico ministero, anche attraverso l'impiego delle forze di polizia, anche locali;
    5) formalizzazione del provvedimento di archiviazione;
    6) preclusione in sede di giudizio di chiamata in causa su ordine del giudice e in assenza di nuovi elementi e motivate ragioni di soggetto già destinatario di formalizzata archiviazione;
   h) unificare le disposizioni di legge vigenti in materia di obbligo di denuncia del danno erariale e di tutela del dipendente pubblico denunciante, anche al fine di favorire l'adozione di misure cautelari;
   i) disciplinare le procedure per l'affidamento di consulenze tecniche con l'istituzione di specifici Albi regionali, con indicazione delle modalità di liquidazione dei compensi ovvero con l'utilizzo di Albi già in uso presso le altre giurisdizioni o l'avvalimento di strutture ed organismi tecnici di Amministrazioni pubbliche:
   l) riordinare, integrare e coordinare le disposizioni processuali vigenti con le norme ed i principi del codice di procedura civile relativamente ai seguenti aspetti:
    1) i termini processuali, il regime delle notificazioni, delle domande ed eccezioni, delle preclusioni e decadenze, dell'ammissione ed esperimento di prove, dell'integrazione del contraddittorio e dell'intervento di terzi, delle riassunzioni anche a seguito di translatio, in conformità ai principi della speditezza procedurale, della concentrazione, della ragionevole durata del processo, della salvaguardia del principio del contraddittorio tra le parti, della imparzialità e terzietà del giudice;
    2) gli istituti processuali in tema di tutela cautelare anche ante causam e di tutela delle ragioni del credito erariale tramite le azioni previste dal codice di procedura civile, nonché i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale di cui al Libro VI, Titolo III, Capo V, del codice civile;
   m) ridefinire le disposizioni applicabili alle impugnazioni mediante rinvio, ove possibile, a quelle del processo di primo grado, nonché riordinare e ridefinire le norme concernenti le decisioni impugnabili, l'effetto devolutivo dell'appello, la sospensione dell'esecuzione della decisione di primo grado ove impugnata, il regime delle eccezioni e delle prove esperibili in appello, la disciplina dei termini per la revocazione in conformità a quella prevista dal codice di procedura civile in ossequio ai principi del giusto processo e della durata ragionevole dello stesso;
   n) ridefinire e riordinare le norme concernenti il deferimento di questioni di massima e di particolare importanza, i conflitti di competenza territoriale ed il regolamento di competenza avverso ordinanze che dispongano la sospensione necessaria del processo, proponibili alle Sezioni Riunite della Corte dei conti in sede giurisdizionale, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 374 del codice di procedura civile per quanto compatibili ed in ossequio ai principi della nomofilachia e della certezza del diritto;
   o) ridefinire e riordinare le disposizioni concernenti l'esecuzione delle decisioni definitive di condanna al risarcimento del danno, intestando al pubblico ministero contabile la titolarità di agire e di resistere innanzi al giudice civile dell'esecuzione mobiliare o immobiliare, nonché prevedere l'inclusione del credito erariale tra i crediti assistiti da privilegio ai sensi del Libro VI, Titolo III, Capo II del codice civile;
   p) disciplinare esplicitamente le connessioni tra risultanze ed esiti accertativi raggiunti in sede di controllo e documentazione ed elementi probatori producibili in giudizio, assicurando altresì il principio secondo cui i pareri resi dalla Corte dei conti in via consultiva, in sede di controllo ed in favore degli enti locali nel rispetto dei presupposti generali per il rilascio dei medesimi, siano idoneamente considerati, nell'ambito di un eventuale procedimento per responsabilità amministrativa, anche in sede istruttoria, ai fini della valutazione dell'effettiva sussistenza dell'elemento soggettivo della responsabilità e/o del nesso di causalità.

  3. Il decreto legislativo di cui al comma 1:
   a) conferma e ridefinisce, quale norma di chiusura, il rinvio alla disciplina del processo civile, con l'individuazione esplicita delle norme e degli istituti del rito processuale civile compatibili ed applicabili al rito contabile;
   b) abroga esplicitamente le disposizioni normative riordinate o con esse incompatibili, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;
   c) detta le opportune disposizioni di coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate;
   d) fissa una disciplina transitoria applicabile ai giudizi già in corso al momento dell'entrata in vigore del nuovo Codice di procedura.

  4. Per la stesura dello schema di decreto legislativo di riordino e ridefinizione di cui al comma 1 è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi una commissione, presieduta dal capo del medesimo Dipartimento e composta di magistrati della Corte dei conti, esperti esterni e rappresentanti del libero foro e dell'Avvocatura generale dello Stato, i quali prestano la propria attività a titolo gratuito e senza diritto al rimborso delle spese.
  5. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri. Sullo schema di decreto sono acquisiti il parere delle Sezioni Riunite della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739 ed il parere delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono resi entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta. Decorso il termine, il decreto è emanato, anche senza i predetti pareri, su deliberazione del Consiglio dei ministri.
  6. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, possono essere ad esso apportate le correzioni e integrazioni che l'applicazione pratica renda necessarie od opportune, nell'osservanza dei princìpi e criteri direttivi previsti per l'emanazione del decreto originario.
  7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
13. 01. Il relatore.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

  1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, il primo comma è sostituito dal seguente:
  «Gli impiegati civili di ruolo e non di ruolo e gli operai sono collocati a riposo al compimento del requisito anagrafico previsto per l'accesso alla pensione di vecchiaia ai sensi dell'articolo 24, comma 6 del decreto-legge 6 dicembre 2001, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, salvo il loro diritto di proseguire il rapporto di lavoro oltre tale limite di età fino al raggiungimento dei requisiti minimi per l'accesso al pensionamento, non oltre il settantesimo anno di età, fatti salvi gli adeguamenti alla speranza di vita, previsti dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni. Le dipendenti in possesso dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia del diritto hanno, in ogni caso, il diritto di proseguire il proprio rapporto di lavoro fino agli stessi limiti di età previsti per gli uomini, in conformità a quanto previsto dall'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198».

  2. All'articolo 12 della legge 20 marzo 1975, n. 70, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
   «d) per collocamento a riposo dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento del requisito anagrafico è previsto l'accesso alla pensione di vecchiaia ai sensi dell'articolo 24, comma 6 del decreto-legge 6 dicembre 2001, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, salvo il diritto del dipendente di proseguire il rapporto di lavoro oltre tale limite di età fino al raggiungimento dei requisiti minimi per l'accesso al pensionamento, non oltre il settantesimo anno di età, fatti salvi gli adeguamenti alla speranza di vita, previsti dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni.»;
   b) dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:
  «Le dipendenti in possesso dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia del diritto hanno, in ogni caso, il diritto di proseguire il proprio rapporto di lavoro fino agli stessi limiti di età previsti per gli uomini, in conformità a quanto previsto dall'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198».
13. 02. Gnecchi, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Damiano, Dell'Aringa, Faraone, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gregori, Gribaudo, Incerti, Maestri, Martelli, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rotta, Simoni, Zappulla.

ART. 14.

  Sopprimerlo.
* 14. 80. Quaranta, Costantino, Ricciatti, Ferrara, Scotto.

  Sopprimerlo.
* 14. 13. Invernizzi.

  Al comma 1, dopo le parole: fine prioritario di inserire le seguenti: ridurre la dimensione del fenomeno delle partecipate pubbliche nell'economia, sia in termini di numero che di ambito di attività, limitando il ricorso allo strumento societario ai casi in cui questo è indispensabile per il perseguimento dell'interesse pubblico,.
14. 61. Mazziotti Di Celso.

  Al comma 1, dopo le parole: al fine prioritario di assicurare aggiungere le seguenti: la piena attuazione dell'articolo 23 del decreto-legge 243 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, nonché,.
14. 52. Dorina Bianchi, D'Alia.

  Al comma 1, sopprimere le parole: e la tutela e promozione della concorrenza.
14. 51. Giorgis.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
14. 12. Pesco, Villarosa, Alberti, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: distinzione tra tipi di società in relazione alle attività svolte, agli interessi pubblici di riferimento, alla misura e qualità della partecipazione ed alla sua natura diretta o indiretta, alla modalità diretta o mediante procedura di evidenza pubblica dell'affidamento, nonché alla quotazione in borsa, e individuazione della relativa disciplina, anche in base al principio di proporzionalità delle deroghe rispetto alla disciplina privatistica, ivi compresa quella in materia di organizzazione di impresa;.
14. 49. Giorgis.

  Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: distinzione tra tipi di società in relazione alle attività svolte aggiungere le seguenti:, alle modalità di affidamento dei servizi;
   b) aggiungere, in fine, le seguenti parole:, nonché al principio di neutralità degli assetti proprietari di cui all'articolo 345 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, con riferimento alle società titolari di affidamenti di servizi all'esito di procedure conformi ai principi ed alle disposizioni previsti dall'ordinamento europeo.
14. 1. Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: interessi pubblici di riferimento, inserire le seguenti: in relazione alla quota di partecipazione pubblica e al tipo di controllo svolto dall'ente pubblico che usufruisce dei servizi.
14. 11. Pesco, Villarosa, Alberti, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: alla quotazione in borsa con le seguenti: all'emissione di strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati.
14. 77. Dorina Bianchi, Pagano.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: relativa disciplina inserire le seguenti: in ordine ai successivi criteri direttivi.
14. 76. Dorina Bianchi, Pagano.

  Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: proporzionalità con le seguenti: massima riduzione possibile e comunque proporzionalità.
14. 62. Mazziotti Di Celso.

  Al comma 1, lettera a) sopprimere le seguenti parole:, anche in base al principio di proporzionalità delle deroghe rispetto alla disciplina privatistica, ivi compresa quella in materia di organizzazione e crisi d'impresa.
* 14. 39. Daga, Mannino, Micillo, Busto, De Rosa, Terzoni, Zolezzi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera a) sopprimere le seguenti parole:, anche in base al principio di proporzionalità delle deroghe rispetto alla disciplina privatistica, ivi compresa quella in materia di organizzazione e crisi d'impresa.
* 14. 82. Costantino, Quaranta, Ricciatti, Ferrara, Scotto.

  Al comma 1, dopo la lettera a), inserire le seguenti:
   a-bis) perseguimento dell'obiettivo di ridurre entro il 2015 a non più di mille le attuali partecipazioni in società per azioni, società a responsabilità limitata e fondazioni detenute direttamente o attraverso le loro partecipate da parte delle Regioni, dalle Province e dai comuni;
   a-ter) applicazione rigorosa dei princìpi e delle norme comunitarie in materia di società in house, in particolare per ciò che attiene l'obbligo di sussistenza per tali società, del controllo diretto degli organi e delle attività da parte dell'azionista pubblico, circoscrivendo in tal modo i casi di affidamento diretto di attività, servizi e funzioni,.
14. 53. Dorina Bianchi, D'Alia.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
14. 35. Daga, Mannino, Micillo, Busto, De Rosa, Terzoni, Zolezzi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:
   b) ai fini della razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e indispensabilità per il perseguimento dell'interesse pubblico per assenza di alternative sul mercato, ridefinizione della disciplina, delle condizioni e dei limiti per la costituzione di società, l'assunzione e il mantenimento di partecipazioni societarie da parte di amministrazioni pubbliche entro il perimetro dei compiti istituzionali e della tutela di interessi pubblici rilevanti.
14. 63. Mazziotti Di Celso.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: efficacia ed economicità, aggiungere le seguenti: e della riduzione del numero complessivo delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche,.
14. 41. Lombardi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: ridefinizione con la seguente: armonizzazione.
14. 10. Pesco, Villarosa, Alberti, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: quale la gestione di servizi di interesse economico generale.
14. 2. Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: applicazione dei princìpi di cui alla presente lettera anche alle partecipazioni, pubbliche già in essere.
14. 54. Dorina Bianchi, D'Alia.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente: c) definizione del regime delle responsabilità degli amministratori, dei dipendenti e degli organi di gestione e controllo delle società partecipate da pubbliche amministrazioni ed enti pubblici devolvendo, in particolare, alla giurisdizione della Corte dei conti la potestà cognitiva per tutte le ipotesi di illeciti gestionali, eccetto soltanto quelle riguardanti società con azioni quotate in mercati regolamentati, con partecipazione anche indiretta dello Stato o di altre amministrazioni o di enti pubblici inferiore al 50 per cento e società loro controllate e società per azione a totale partecipazione pubblica autorizzate a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio, per le quali la competenza è regolata dalle norme del diritto civile e le relative controversie sono devolute esclusivamente alla giurisdizione del giudice ordinario.
14. 40. Lombardi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: precisa definizione inserire le seguenti: , al fine di assicurare la tutela degli interessi pubblici, la corretta gestione delle risorse e la salvaguardia dell'immagine del socio pubblico, dei requisiti e della garanzia di onorabilità dei candidati e dei componenti delle società e.
14. 19. Dadone, Colletti, Nuti, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ivi compresa la previsione, per questi ultimi, della loro rimozione a fronte di risultati gestionali negativi.
14. 55. Dorina Bianchi, D'Alia.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e previsione di sanzioni per le violazioni dei relativi doveri, con particolare riguardo agli obblighi di trasparenza e razionalizzazione e cessione delle partecipazioni previsti dalla legge.
14. 64. Mazziotti Di Celso.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione come individuate dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
14. 78. Dorina Bianchi, Pagano.

  Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente: c-bis) precisa definizione dei requisiti di onorabilità e indipendenza degli amministratori delle amministrazioni partecipanti nonché dei dipendenti e degli organi di gestione e di controllo delle società partecipate, prevedendo un esplicito divieto per chi:
   1) sia stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
   2) sia stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione;
   3) sia stato condannato con sentenza ancora revocabile per i delitti contro la pubblica amministrazione, fede pubblica, patrimonio, ordine pubblico, economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
   4) sia stato condannato con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato;
   5) abbia ricoperto cariche di amministratore, direttore generale e sindaco in imprese sottoposte a fallimento, amministrazione straordinaria e liquidazione coatta amministrativa;
14. 23. Villarosa, Pesco, Alberti, Pisano, Ruocco, Cancelleri, Fico, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente: c-bis) previsione del divieto di conferimento di incarichi nelle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, statali e degli enti territoriali, a soggetti in quiescenza.
14. 20. Dadone, Agostinelli, Nuti, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente: d) nomina dei componenti gli organi di amministrazione e di controllo societario a seguito di procedure che prevedano la possibilità di autocandidatura da parte degli interessati, pubblicazione, sul portale degli enti interessati, del curriculum vitae di ogni candidato, audizioni pubbliche dei candidati, prevedendo anche la possibilità che i cittadini possano rivolgere, tramite comunicazione informatica, quesiti sui curricula e le competenze degli auditi.
14. 47. Cozzolino, Nuti, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera d), dopo le parole: organi di controllo societario aggiungere le seguenti: rispettando i criteri di terzietà e trasparenza.
14. 71. Mucci.

  Al comma 1, lettera d) sostituire le parole: al fine di garantire l'autonomia rispetto agli enti proprietari con le seguenti: al fine di garantire il perseguimento dell'interesse pubblico la massima trasparenza nelle scelte aziendali.
14. 9. Pesco, Villarosa, Alberti, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche attraverso audizioni pubbliche dei candidati.
14. 42. Lombardi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: prevedendo una selezione ad evidenza pubblica selettiva e comparativa che individui una rosa di candidati da cui sorteggiare i componenti degli organi di controllo.
14. 18. Baroni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nuti, Nesci.

  Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: prevedendo l'obbligo per le amministrazioni partecipanti, dell'individuazione dei propri rappresentanti negli organi di gestione e controllo delle società partecipate, mediante concorso pubblico che tenga in dovuta considerazione le capacità ed i meriti.
14. 8. Pesco, Villarosa, Alberti, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente: d-bis) divieto di ricoprire contemporaneamente più di un incarico nei consigli di amministrazione o negli organi di controllo delle società partecipate.
14. 43. Lombardi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente: d-bis) revisione del divieto di ricoprire contemporaneamente più di un incarico nei consigli di amministrazione o negli organi di controllo societari;
14. 44. Cozzolino, Nuti, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente: d-bis) definizione dei criteri di incompatibilità relativi alla nomina negli organi di amministrazione e controllo delle società;
14. 45. Cozzolino, Nuti, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, sopprimere la lettera e).
*14. 4. Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, sopprimere la lettera e).
*14. 79. Quaranta, Scotto, Costantino, Airaudo, Placido.

  Al comma 1, lettera e), sopprimere la parola: pubblicistici.
14. 74. Monchiero, Mazziotti Di Celso.

  Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: gli acquisti e.

  Conseguentemente aggiungere, in fine, le seguenti parole: e con procedure ad evidenza pubblica nel rispetto dei principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
14. 17. Baroni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nuti, Nesci.

  Al comma 1, lettera e), sopprimere le seguenti parole: e il reclutamento del personale, per i vincoli alle assunzioni e le politiche retributive.
14. 73. Miccoli, Roberta Agostini, Di Salvo, Baruffi, Gnecchi, Piccolo, Gribaudo, Boccuzzi, Albanella, Fabbri, Maestri, Incerti, Laforgia, Casellato.

  Al comma 1, lettera e), dopo le parole: reclutamento del personale aggiungere le seguenti: che andrà disciplinato secondo i principi di trasparenza di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
14. 14. Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera e), dopo le parole: contenimento dei costi, inserire le seguenti: tenendo conto delle distinzioni di cui al comma 1 lettera a) e.
14. 50. Giorgis.

  Alla lettera e), sopprimere le seguenti parole: rapportati al valore anche economico dei risultati.
14. 31. Brugnerotto, Caso, Sorial, Colonnese, Cariello, Castelli, D'Incà, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Alla lettera e), sostituire le parole: anche economico con le seguenti: sociale e di benessere dei cittadini, utilizzando indici calcolati in base alla metodologia «The better life index» dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).
14. 30. Castelli, Caso, Brugnerotto, Sorial, Colonnese, Cariello, D'Incà, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Alla lettera e), sostituire le parole: anche economico con le seguenti: sociale e di benessere dei cittadini.
14. 29. D'Incà, Caso, Brugnerotto, Sorial, Colonnese, Castelli, Cariello, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera e) aggiungere, in fine, le seguenti parole: impedendo l'erogazione di ogni forma di incentivo e compenso economico variabile, in favore degli amministratori delle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, in caso di risultati economici negativi e di riduzione dei livelli occupazionali;
14. 86. Cominardi, Lombardi, Tripiedi, Dall'Osso, Chimienti, Ciprini.

  Al primo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: assicurando la completa trasparenza, anche al pubblico, delle procedure di acquisto, dei criteri di assunzione, retribuzione, e valutazione del personale e dell'applicazione di tali procedure e criteri.
14. 65. Mazziotti Di Celso.

  Al comma 1, lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: nonché distinguendo e graduando gli obiettivi in relazione alle attività svolte ed alle modalità di affidamento dei servizi, con esclusione di quelli sottoposti a regolazione tariffaria ad opera di un'autorità indipendente.
14. 3. Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera f), dopo le parole: nonché la loro pubblicità e accessibilità aggiungere le seguenti: prevedendo altresì severe ed effettive sanzioni in caso di inadempienza.
14. 21. Baroni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nuti, Nesci.

  Al comma 1, lettera g), dopo le parole: enti proprietari aggiungere le seguenti: senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
14. 34. Sorial, Colonnese, Castelli, Caso, Cariello, D'Incà, Brugnerotto, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, sopprimere la lettera h).
14. 24. Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Ciprini, Nesci.

  Al comma 1, sopprimere la lettera i).
14. 7. Pesco, Villarosa, Alberti, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al primo comma, sostituire la lettera i), con la seguente:
   i) possibilità di piani di rientro per le società con bilanci in disavanzo che presentino concrete possibilità di recupero, con eventuale commissariamento.
14. 66. Mazziotti Di Celso.

  Al comma 1, sostituire la lettera i), con la seguente:
  i) possibilità di piani di rientro per le società con bilanci in disavanzo con obbligo di commissariamento in caso di mancato rispetto del piano;.
14. 56. Dorina Bianchi, D'Alia.

  Al comma 1, lettera i), sopprimere le seguenti parole: con eventuale commissariamento.
*14. 36. Daga, Mannino, Micillo, Busto, De Rosa, Terzoni, Zolezzi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera i), sopprimere le seguenti parole: con eventuale commissariamento.
*14. 83. Quaranta, Costantino, Ricciatti, Ferrara, Scotto.

  Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: con eventuale commissariamento con le seguenti: previa sostituzione dell'amministratore della società in disavanzo da parte di un commissario nominato dal Ministro della Semplificazione e Pubblica Amministrazione.
14. 70. Mucci.

  Al comma 1, lettera m), numero 1), premettere il seguente:
  01) per le società che gestiscono servizi pubblici essenziali, con particolare riferimento alla gestione del servizio idrico integrato, definizione di criteri e modalità di gestione volti ad assicurare la gestione pubblica dell'acqua e dei servizi essenziali, nel rispetto dei risultati del referendum svoltosi nel giugno 2011, confermati dalla giurisprudenza costituzionale.
014. 01. Quaranta, Costantino, Ricciatti, Ferrara, Scotto.

  Al comma 1, lettera m), nunero 1), sostituire le parole: anche in relazione al numero dei dipendenti, al fatturato e ai risultati di gestione con le seguenti: prevedendo, oltre al vigente obbligo di sopprimere, cedere o accorpare le società con più amministratori che addetti e quelle non indispensabili per il perseguimento di un interesse pubblico, l'obbligo di sopprimere, accorpare o cedere le società con numero limitato di dipendenti, con fatturato inferiore a soglie stabilite nel decreto, o con risultati di gestione negativi per un periodo superiore a due esercizi, salvi casi eccezionali tassativamente elencati nel decreto legislativo.
14. 67. Mazziotti Di Celso.

  Al comma 1, lettera m), numero 2), dopo le parole: di interesse economico generale, inserire le seguenti: definizione di un numero massimo di esercizi con perdite di bilancio e delle conseguenti modalità di liquidazione della società con nomina di un Commissario straordinario, nonché.
14. 57. Dorina Bianchi, D'Alia.

  Al comma 1, lettera m), numero 2), dopo le parole: volti ad assicurare aggiungere la seguente: esclusivamente.

  Conseguentemente, sopprimere le parole da: e ad evitare effetti distorsivi sulla concorrenza, fino alla fine del punto 2).
14. 6. Pesco, Villarosa, Alberti, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera m), numero 2), dopo le parole: contratti di servizio inserire le seguenti: , anche riducendone sensibilmente la durata, e.
14. 25. Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, toninelli, Lombardi, Ciprini, Nesci.

  Al comma 1, lettera m), numero 2), dopo le parole: e sulla qualità dei servizi aggiungere le seguenti: che ne garantiscano la trasparenza.
14. 72. Mucci.

  Al comma 1, lettera m), al numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e con particolare riferimento alla gestione del servizio idrico integrato, definizione di criteri e modalità di gestione che non limitino o escludano, rispetto al diritto comunitario, le ipotesi di affidamento diretto e, in particolare, quelle di gestione in house, come confermato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 24/2011.
14. 37. Daga, Mannino, Micillo, Busto, De Rosa, Terzoni, Zolezzi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera m), dopo il punto 2) aggiungere il seguente:
  2-bis) per le società che gestiscono servizi pubblici d'interesse economico generale, con particolare riferimento alla gestione del servizio idrico integrato, definizione di criteri e modalità di gestione che non limitino o escludano, rispetto al diritto comunitario, le ipotesi di affidamento diretto e, in particolare, quelle di gestione in house, come confermato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 24/2011.
14. 81. Costantino, Quaranta, Ricciatti, Ferrara, Scotto.

  Al comma 1, lettera m), sostituire il numero. 3) con il seguente:
  3) ferme restando le disposizioni dell'articolo 1, comma 611 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014, (legge di stabilità 2015), rafforzamento delle misure volte a garantire il raggiungimento di obiettivi di qualità, efficienza, efficacia, economicità e tutela della concorrenza e del mercato, limitazione del perimetro di attività delle partecipate degli enti locali a settori di diretto interesse pubblico, riduzione dell'entità e del numero delle partecipazioni entro tempi certi prestabiliti, con previsione di meccanismi di incentivazione dei processi di aggregazione e con meccanismi sanzionatori per gli enti locali inadempienti sotto forma di riduzione dei trasferimenti dallo Stato, intervenendo anche sulla disciplina dei rapporti finanziari tra ente locale e società partecipate nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e al fine di una maggior trasparenza.
14. 68. Mazziotti Di Celso.

  Al comma 1, lettera m), al numero 3), sopprimere le seguenti parole: e l'incentivazione dei processi di aggregazione, intervenendo sulla disciplina dei rapporti finanziari tra ente locale e società partecipate nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e al fine di una maggior trasparenza.
14. 38. Daga, Mannino, Micillo, Busto, De Rosa, Terzoni, Zolezzi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera m), numero 3), sopprimere le seguenti parole: e l'incentivazione dei processi di aggregazione.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e del perseguimento dell'interesse pubblico.
14. 5. Pesco, Villarosa, Alberti, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera m), dopo il numero 3), inserire il seguente:
  3-bis) introduzione di un vincolo di destinazione dei proventi derivanti dalla cessione di quote di partecipazione alla riduzione della tassazione locale sugli immobili ovvero a misure per fronteggiare il disagio abitativo;.
14. 58. Dorina Bianchi, D'Alia.

  Al comma 1, lettera m), dopo il punto 3), aggiungere il seguente:
  3-bis) per la costituzione di nuove società partecipate introdurre la previa valutazione, sotto il profilo della economicità, delle decisioni dei singoli enti partecipanti/proponenti alle Sezioni Regionali della Corte dei conti territorialmente competenti, al fine di garantire il principio del buon andamento e la razionalizzazione ed efficientamento della spesa pubblica.
14. 28. Cariello, Caso, Colonnese, Sorial, Castelli, D'Incà, Brugnerotto, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera m), punto 4), dopo le parole: mediante pubblicazione inserire le seguenti:, sul sito internet degli enti locali e delle società partecipate interessati.
14. 33. Colonnese, Caso, Castelli, Sorial, Cariello, D'Incà, Brugnerotto, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera m), punto 4), aggiungere, in fine, le seguenti parole: prevedendo altresì severe ed effettive sanzioni in caso di inadempienza delle disposizioni di cui al presente punto 4.
14. 22. Baroni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nuti, Nesci.

  A comma 1, lettera m), numero 4), aggiungere, in fine, il seguente periodo:; previsione di obblighi di trasparenza riguardo alla scelta di costituire, acquistare o mantenere una partecipazione societaria, con precisa motivazione sull'indispensabilità del ricorso ad una società partecipata e dell'assenza di valide alternative sul mercato.
14. 69. Mazziotti Di Celso.

  Al comma 1, lettera m), dopo il punto 4) aggiungere il seguente:
  4-bis) introduzione di un sistema sanzionatorio per la mancata attenzione dei princìpi di razionalizzazione di cui all'articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, basato sulla riduzione dei trasferimenti dello Stato alle amministrazioni che non ottemperino le disposizioni in materia;.
14. 59. Dorina Bianchi, D'Alia.

  Al comma 1, lettera m), punto 5), sopprimere le parole: e privatizzazione.
14. 16. Baroni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci.

  Al comma 1, lettera m), dopo il punto 5) inserire il seguente:
   6) ai fini del rafforzamento del sistema dei controlli interni previsti dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prevedere la revisione degli obblighi di trasparenza e rendicontazione delle società partecipate agli enti locali soci, attraverso specifici flussi informativi che rendano analizzabili e confrontabili i dati economici ed industriali del servizio, gli obblighi di servizio pubblico imposti e gli standard di qualità, per ciascun servizio o attività svolta dalle società medesime nell'esecuzione di compiti affidati, anche attraverso l'adozione e la predisposizione di appositi schemi di contabilità separata.
14. 60. Fabbri.

  Al comma 1, dopo la lettera m), è inserita la seguente:
   m-bis) definizione di un trattamento economico annuo onnicomprensivo per gli amministratori delle società quotate e non quotate direttamente o indirettamente controllate o comunque partecipate dalle amministrazioni pubbliche, stabilendo come parametro massimo di riferimento l'importo dell'assegno personale annuo del Presidente della Repubblica di cui alla legge 23 luglio 1985, n. 372;.
14. 85. Cominardi, Lombardi, Ciprini, Tripiedi, Chimienti, Dall'Osso.

  Al comma 1, dopo la lettera n) è inserita la seguente:
   o) previsione per i dirigenti e per gli amministratori delle società quotate e non quotate direttamente o indirettamente controllate o comunque partecipate dalle amministrazioni pubbliche, sottoposti ad indagine penale per reati la cui condotta del soggetto è funzionalmente legata alla società:
    1) di un meccanismo di sospensione dell'erogazione di ogni forma di incentivo, compenso variabile o indennità di fine mandato o di rapporto, liquidazione o stock options. La sospensione dell'erogazione dei trattamenti economici previsti dalla presente lettera cessa al momento del deposito della sentenza definitiva;
    2) di un espresso divieto di erogazione dei trattamenti economici previsti dalla presente lettera in caso di sentenza di condanna definitiva.
14. 84. Cominardi, Lombardi, Ciprini, Tripiedi, Chimienti, Dall'Osso.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

  I contributi versati alle associazioni di categoria dalle società di capitali controllate dallo Stato non possono superare, in ogni caso, i 10.000 euro annuali.
14. 01. Invernizzi.

ART. 15.

  Sopprimerlo.
*15. 15. Invernizzi, Caparini.

  Sopprimerlo.
*15. 67. Quaranta, Costantino, Ricciatti, Ferrara, Scotto.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: è adottato aggiungere le seguenti:, nel rispetto dei risultati del referendum svoltosi nel giugno 2011, confermati dalla giurisprudenza costituzionale,.
15. 78. Costantino, Quaranta, Ricciatti, Ferrara, Scotto.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: di cui all'articolo 12 aggiungere le seguenti: nel rispetto dei risultati del referendum tenutosi il 12 e il 13 giugno 2011, confermati dalla giurisprudenza costituzionale.
15. 70. Quaranta, Costantino, Ricciatti, Ferrara, Scotto.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: di cui all'articolo 12, aggiungere le seguenti: e devono complessivamente tendere all'aumento della produttività del settore.
15. 66. Costantino, Quaranta, Ricciatti, Ferrara, Scotto.

  Al comma 1, lettera a) dopo la parola: sviluppo aggiungere le seguenti: la sostenibilità ambientale.

  Conseguentemente, alla lettera c), dopo la parola: proporzionalità aggiungere le seguenti: e comunque tenuto conto dei vantaggi per la comunità locale e di quanto stabilito al punto a).
15. 65. Quaranta, Costantino, Scotto.

  Al comma 1, dopo la lettera a) aggingere la seguente:
  «a-bis) introduzione dell'obbligatorietà di affidamento diretto del servizio idrico integrato nel rispetto dei risultati del referendum tenutosi il 12 e il 13 giugno 2011, confermati dalla giurisprudenza costituzionale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente».
15. 74. Quaranta, Costantino, Ricciatti, Ferrara, Scotto.

  Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
  «a-bis) introduzione dell'obbligatorietà di affidamento diretto del servizio idrico integrato, nel rispetto dei risultati del referendum tenutosi nel giugno 2011, confermati dalla giurisprudenza costituzionale».
15. 79. Quaranta, Costantino, Ricciatti, Ferrara, Scotto.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere seguente:
   a-bis) individuazione dei criteri giuridici e definizione dell'organizzazione delle società pubbliche nella forma dell'azionariato popolare, assicurando la partecipazione dei cittadini azionari alla nomina del consiglio d'amministrazione.
15. 38. Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
15. 24. Daga, Mannino, Micillo, Busto, De Rosa, Terzoni, Zolezzi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: non conformi ai princìpi generali in materia di concorrenza con le seguenti: non rispondenti al perseguimento di finalità di interesse pubblico.
15. 9. Pesco, Villarosa, Alberti, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: senza limitazione delle possibilità di affidamento diretto dei servizi pubblici locali nel rispetto del diritto comunitario e dei risultati del referendum tenutosi nel giugno 2011, confermati dalla giurisprudenza costituzionale.
15. 68. Costantino, Quaranta, Ricciatti, Ferrara, Scotto.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, infine, le seguenti parole:, salvaguardando la possibilità di gestione in proprio ed internalizzazione dei servizi pubblici essenziali.
15. 32. Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Ciprini, Nesci.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, infine, le seguenti parole: con eccezione del servizio idrico.
15. 31. Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Ciprini, Nesci.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   «b-bis) prevedere che, in caso di inerzia dei Ministri delegati all'emanazione di decreti attuativi previsti da atti aventi forza di legge, decorsi 15 giorni successivi al termine massimo previsto dalla normativa di riferimento, il Presidente del Consiglio dei ministri avochi a sé il potere di emanazione di tali decreti, con la eventuale nomina di un Commissario Straordinario, individuato nell'ambito delle figure di comprovata professionalità e indipendenza del personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, cui attribuire l'esercizio del potere sostitutivo;».
15. 54. D'Alia, Dorina Bianchi.

  Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
  b-bis) definizione dei servizi pubblici essenziali, tra cui ricomprendere il servizio idrico, i trasporti, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, per i quali prevedere modelli di amministrazione e di gestione diretta da parte degli enti pubblici.
15. 33. Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Ciprini, Nesci.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
  individuazione della disciplina generale in materia di organizzazione e gestione dei servizi di interesse economico generale di ambito locale, compresa la definizione dei criteri per l'attribuzione di diritti speciali o esclusivi, in base ai principi di adeguatezza, sussidiarietà e proporzionalità e in conformità alle direttive europee.
15. 50. Giorgis.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: individuazione della disciplina fino a: proporzionalità con le seguenti: semplificazione e riduzione delle norme generali in materia di organizzazione e gestione dei servizi di interesse economico generale in ambito locale e rinvio alle normative di settore per la definizione delle rispettive discipline.
15. 51. D'Alia, Dorina Bianchi.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: di concorrenza e alla fine dopo le parole 12 e 13 giugno 2011 aggiungere le seguenti: e con particolare riferimento ai servizi pubblici essenziali, dopo la parola: gestione aggiungere la parola: pubblica ed eliminare le parole: autonomia organizzativa.
15. 81. Baroni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nuti, Nesci.

  Al comma 1, lettera c) dopo le parole: in base ai princìpi eliminare le parole: di concorrenza.

  Conseguentemente dopo le parole: 12 e 13 giugno 2011 aggiungere le seguenti: ed escludendo qualsiasi processo di privatizzazione;.
15. 80. Baroni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci.

  Al primo comma, lettera c) dopo la parola: concorrenza aggiungere le seguenti: efficienza, economicità.
15. 59. Mazziotti Di Celso.

  Al comma 1, alla lettera c) sostituire le parole: con particolare riferimento alle società in partecipazione pubblica operanti nei servizi idrici, risoluzione delle antinomie normative in base ai princìpi del diritto dell'Unione europea, tenendo conto dell'esito del referendum abrogativo del 12 e 13 giugno 2011 con le seguenti: individuazione di una disciplina unitaria, su tutto il territorio nazionale, con risoluzione delle antinomie normative in base ai princìpi del diritto dell'Unione europea che garantisca la gestione pubblica dei servizi idrici, nel rispetto dei principi sanciti dal risultato referendario del 12 e 13 giugno 2011 e confermati dalla giurisprudenza costituzionale.
15. 73. Costantino, Quaranta, Ricciatti, Ferrara, Scotto.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: dell'Unione europea, aggiungere le seguenti: e comunque senza limitazione delle possibilità di affidamento diretto dei servizi pubblici locali,.
15. 25. Daga, Mannino, Micillo, Busto, De Rosa, Terzoni, Zolezzi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: tenendo conto dell'esito del referendum abrogativo del 12 e 13 giugno 2011 con le seguenti: escludendo processi di privatizzazione dei servizi pubblici locali essenziali di rilevanza economica nel rispetto dei risultati del referendum svoltosi il 12 e 13 giugno 2011, confermati dalla giurisprudenza costituzionale.
15. 72. Quaranta, Costantino, Ricciatti, Ferrara, Scotto.

  Al comma 1, lettera c) sostituire le parole: tenendo conto dell'esito del con le seguenti: attuazione del risultato del.
15. 28. Lombardi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera c) sostituire le parole: tenendo conto con le seguenti: nel rispetto.
*15. 22. Cozzolino, Nuti, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera c) sostituire le parole: tenendo conto con le seguenti: nel rispetto.
*15. 75. Quaranta, Costantino, Ricciatti, Ferrara, Scotto.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole:, escludendo processi di privatizzazione dei servizi pubblici locali essenziali di rilevanza economica, in particolare con riferimento ai servizi idrici integrati, nel rispetto dei risultati del referendum svoltosi nel giugno 2011, confermati dalla giurisprudenza costituzionale.
15. 5. Costantino, Quaranta, Ricciatti, Ferrara, Scotto.

  Al comma 1, sostituite la lettera d) con la seguente:
   d) rinvio alle normative di settore per la definizione dei criteri per l'organizzazione territoriale ottimale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.
15. 52. D'Alia, Dorina Bianchi.

  Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: definizione con la seguente: armonizzazione.
15. 10. Pesco, Villarosa, Alberti, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera d), aggiungere, infine, le seguenti parole:, salvaguardando la possibilità di gestione in proprio ed internalizzazione dei servizi pubblici essenziali.
15. 16. Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Ciprini, Nesci.

  Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e individuazione delle sanzioni per gli enti locali che non ricorrono a tali procedure.
15. 34. Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Ciprini, Nesci.

  Al comma 1, sopprimere la lettera f).
*15. 20. Caso, Colonnese, Sorial, Castelli, Cariello, D'Incà, Brugnerotto, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, sopprimere la lettera f).
*15. 26. Daga, Mannino, Micillo, Busto, De Rosa, Terzoni, Zolezzi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:
  «f) introduzione, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, di incentivi e meccanismi di premialità per gli enti locali che favoriscono la riorganizzazione delle attività e delle gestioni secondo criteri orientati alla massimizzazione del benessere sociale, ampliando, a parità di spesa corrente, la qualità e la quantità di servizi a disposizione dei cittadini, con particolare attenzione nei confronti di coloro che versano in difficoltà economica ovvero risiedono in aree caratterizzate da un rilevante degrado sociale».
15. 19. Caso, Colonnese, Sorial, Castelli, Cariello, D'Incà, Brugnerotto, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera f) sopprimere le parole: , ovvero l'eliminazione del controllo pubblico.
15. 21. Colonnese, Caso, Sorial, Castelli, Cariello, D'Incà, Brugnerotto, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
  «f-bis) riconoscimento della natura pubblica dell'acqua nella gestione dei servizi idrici;».
15. 13. Caparini, Invernizzi.

  Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
  «f-bis) possibilità di autogestione dei servizi idrici per i piccoli comuni e i comuni montani;».
15. 14. Caparini, Invernizzi.

  Al comma 1, lettera g) dopo le parole: incrementi di produttività aggiungere le seguenti: e prevedano nel caso di partecipazione pubblica totalitaria l'obbligo di reinvestimento di tutti gli utili di gestione.
15. 60. Mazziotti Di Celso.

  Al comma 1, lettera h), dopo le parole: definizione delle modalità di tutela degli utenti dei servizi pubblici locali aggiungere le seguenti: attraverso la previsione di adeguati strumenti di tutela non giurisdizionale, nonché di forme di consultazione e partecipazione diretta.
15. 39. Mannino, Daga, Busto, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera h), dopo le parole: modalità di tutela aggiungere le seguenti: giuridica e amministrativa.
15. 62. Mucci.

  Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, le parole: nonché previsione di sistemi di monitoraggio e strumenti di vigilanza che prevedano anche meccanismi sanzionatori, in caso di mancato rispetto, sia nei confronti degli amministratori della società che dell'amministrazione partecipante;.
15. 77. Quaranta, Costantino, Ricciatti, Ferrara, Scotto.

  Al comma 1, lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti parole: al fine di assicurare la trasparenza nella gestione e nell'erogazione dei servizi, di garantire l'eliminazione degli sprechi, di tendere al continuo contenimento dei costi aumentando nel contempo gli standard qualitativi dei servizi.
15. 3. Quaranta, Costantino, Ricciatti, Ferrara, Scotto.

  Al comma 1, lettera i) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: in materia di modalità di affidamento dei servizi;
*15. 29. Braga, Bratti, Mariani.

  Al comma 1, lettera i) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: in materia di modalità di affidamento dei servizi;
*15. 7. Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente: l) previsione di una netta distinzione tra le funzioni di regolazione, avendo cura di chiarire i rapporti tra gli organi politico-istituzionali delle pubbliche amministrazioni e gli organi di amministrazione degli enti dalle stesse controllati o partecipati, e le funzioni di gestione dei servizi, modifica della disciplina sulle incompatibilità o sull'inconferibilità di incarichi o cariche, prevedendo espressamente il divieto per coloro che hanno svolto incarichi anche in funzioni diverse da quelli di Presidente di organi di amministrazione di enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni di ricoprire incarichi dirigenziali di qualunque natura e di componenti dell'organo di indirizzo politico dell'ente partecipante e viceversa.
15. 64. Piccione.

  Al comma 1, lettera l), dopo le parole: funzioni di regolazione aggiungere le seguenti: e controllo.
15. 11. Pesco, Villarosa, Alberti, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera m), apportare le seguenti modificazioni:
   a) sopprimere le seguenti parole: «e valorizzazione»;
   b) sopprimere le seguenti parole: «di promozione della concorrenza,»;
   c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: al fine della pubblicizzazione delle reti».
15. 12. Pesco, Villarosa, Alberti, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera m) apportare le seguenti modificazioni:
   a) sopprimere le seguenti parole: «e valorizzazione»;
   b) sopprimere le seguenti parole: «di promozione della concorrenza,».
15. 27. Daga, Mannino, Micillo, Busto, De Rosa, Terzoni, Zolezzi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera m), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ed escludendo forme di privatizzazione, anche parziale, delle reti.
15. 17. Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Ciprini, Nesci.

  Al comma 1, dopo la lettera m), inserire la seguente:
   m-bis) individuazione di soggetti la cui funzione di controllo dei servizi pubblici locali a rilevanza economica debba essere caratterizzata da principi di neutralità, terzietà ed imparzialità;.
15. 35. Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Ciprini, Nesci.

  Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:
   m-bis) salvaguardia della possibilità di gestione in proprio ed internalizzazione dei servizi pubblici essenziali;.
15. 36. Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Ciprini, Nesci.

  Al comma 1, lettera n) aggiungere, in fine, le seguenti parole: al fine di assicurare la trasparenza nella gestione e nell'erogazione dei servizi, di garantire l'eliminazione degli sprechi, di tendere al continuo contenimento dei costi aumentando nel contempo gli standard qualitativi dei servizi.
15. 71. Costantino, Quaranta, Ricciatti, Ferrara, Scotto.

  Al comma 1, lettera n), aggiungere, infine, le seguenti parole: nonché previsione di sistemi di monitoraggio e strumenti di vigilanza che prevedano anche meccanismi sanzionatori, in caso di mancato rispetto, sia nei confronti degli amministratori della società che dell'amministrazione partecipante;.
15. 2. Costantino, Quaranta, Ricciatti, Ferrara, Scotto.

  Al comma 1, lettera n) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:, affidando ad un'autorità amministrativa indipendente le funzioni attinenti alla regolazione, anche tariffaria, e al controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;.
15. 30. Braga, Bratti, Mariani.

  Al comma 1, lettera n), aggiungere, in fine, le seguenti parole:, anche con riferimento al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;.
15. 8. Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, dopo la lettera n) aggiungere la seguente:
   n-bis) individuazione di una disciplina unitaria, su tutto il territorio nazionale, che garantisca la gestione pubblica dei servizi idrici, nel rispetto dei principi sanciti dal risultato referendario del giugno 2011;.
15. 4. Costantino, Quaranta, Ricciatti, Ferrara, Scotto.

  Al comma 1, lettera o), dopo la parola: previsione aggiungere le seguenti:, in aggiunta agli strumenti di tutela giuridica e amministrativa,.
15. 63. Mucci.

  Al comma 1, lettera o), dopo le parole: non giurisdizionale inserire le seguenti: allo scopo valorizzando ruolo ed esperienze dei difensori civici delle regioni e delle province autonome e del relativo coordinamento,.
15. 6. Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera o), dopo le parole: utenti dei servizi, aggiungere le seguenti: tenendo conto del ruolo e delle esperienze dei difensori civici delle regioni e delle province autonome e del relativo coordinamento,.
15. 1. Tabacci.

  Al comma 1, lettera o), aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche al fine di formulare indirizzi per le amministrazioni pubbliche e le società di servizi sulla qualità e sui costi dei medesimi.
15. 18. Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Ciprini, Nesci.

  Al comma 1, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:
   o-bis) promozione di soggetti, anche a partecipazione pubblico-privata, aventi il compito di supportare gli enti proprietari nelle attività previste all'articolo 14, di favorire investimenti nel settore dei servizi pubblici locali e di agevolare il processo di razionalizzazione e miglioramento delle aziende che operano nel settore.
15. 57. Ferrari.

  Al comma 1, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:
   o-bis) introduzione e potenziamento di forme obbligatorie di consultazione dei cittadini e di partecipazione diretta alla formulazione di direttive alle amministrazioni pubbliche e alle società di servizi sulle qualità e sui costi degli stessi.
15. 23. Colonnese, Caso, Castelli, Sorial, Cariello, D'Incà, Brugnerotto, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, dopo la lettera p), aggiungere la seguente:
   p-bis) introduzione e potenziamento di forme obbligatorie di consultazione dei cittadini e di partecipazione diretta alla formulazione di indirizzi all'amministrazioni pubbliche e alle società di servizi sulla qualità e sui costi dei medesimi.
15. 37. Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Ciprini, Nesci.

  Al comma 1, dopo la lettera r), aggiungere le seguenti:
   s) definire strumenti per la trasparenza e la pubblicizzazione dei contratti di servizio, relativi a servizi pubblici locali di interesse economico generale, da parte degli enti affidanti;
   t) definire strumenti di rilevazione, anche attraverso banche dati nazionali già costituite, dei dati economici, industriali, degli obblighi di servizio pubblico imposti e degli standard di qualità, prevedendo speciali regimi sanzionatori per gli enti affidanti non adempienti, nel rispetto dei principi dettati dalla normativa nazionale in materia di trasparenza;
   u) riordinare l'attribuzione delle competenze di vigilanza e controllo, nel campo dei servizi pubblici locali di interesse economico generale in ordine ai profili di tutela della concorrenza, prevenzione della corruzione, finanza pubblica locale, qualità dei servizi e buon andamento della pubblica amministrazione.
   v) prevedere la definizione di contratti di servizio tipo per ciascun servizio pubblico locale di interesse economico generale;.
15. 58. Fabbri.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera s):
   s) in caso di fallimento delle società partecipate da enti territoriali è fatto divieto all'ente stesso di istituire nuove società a cui affidare il servizio in via diretta o assumere partecipazioni per un periodo congruo, comunque non inferiore a 5 anni. In tale caso l'ente deve bandire una gara ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio. Se i soci della società fallita, o solo alcuni di essi, hanno tratto ingiusti vantaggi a causa della propria posizione dominante, sono chiamati a far fronte alle pretese dei terzi e rispondono del danno subito da eventuali altri soci con particolare riguardo per le ipotesi in cui tale abuso abbia determinato l'incapienza del patrimonio aziendale. Analogamente sono tenuti a garantire le pretese dei terzi creditori. Il curatore fallimentare ha l'obbligo, in tutti i casi, di verificare se vi sia stato abuso del potere di direzione e coordinamento. Il tribunale dovrà verificare se il curatore abbia effettivamente adempiuto alle prescrizioni dell'articolo 2497 del codice civile.
15. 61. Mucci.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. Il trasporto con impianti a fune, nelle località montane, costituisce trasporto pubblico e servizio di interesse generale.
15. 53. D'Alia, Dorina Bianchi.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art 15-bis.
(Semplificazioni in materia di controlli negli enti locali).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione e semplificazione della legislazione statale in materia di controlli esterni sugli enti locali.
  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze, e per gli affari regionali, sentita la Conferenza stato-città e autonomie locali e sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti, che si pronunciano nel termine dì sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
  3. Nell'esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
   a) semplificazione del sistema dei controlli, anche con riferimento alle funzioni di controllo collaborativo della Corte dei conti e per prevenire contrasti interpretativi e attuare il coordinamento nell'esercizio delle funzioni di controllo;
   b) eliminazione delle duplicazioni dei flussi informativi verso gli organi di controllo esterno;
   c) previsione dei casi in cui la pubblicazione dei dati nel rispetto delle regole tecniche vigenti assorbe gli obblighi di comunicazione verso le amministrazioni centrali;
   d) divieto per le amministrazioni centrali e regionali, nonché per gli organi di controllo, di richiedere agli enti locali informazioni già disponibili sui rispettivi siti istituzionali, o disponibili nelle banche dati e negli archivi pubblici.».
* 15. 01. Vignali, Dorina Bianchi.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art 15-bis.
(Semplificazioni in materia di controlli negli enti locali).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione e semplificazione della legislazione statale in materia di controlli esterni sugli enti locali.
  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze, e per gli affari regionali, sentita la Conferenza stato-città e autonomie locali e sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti, che si pronunciano nel termine dì sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
  3. Nell'esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
   a) semplificazione del sistema dei controlli, anche con riferimento alle funzioni di controllo collaborativo della Corte dei conti e per prevenire contrasti interpretativi e attuare il coordinamento nell'esercizio delle funzioni di controllo;
   b) eliminazione delle duplicazioni dei flussi informativi verso gli organi di controllo esterno;
   c) previsione dei casi in cui la pubblicazione dei dati nel rispetto delle regole tecniche vigenti assorbe gli obblighi di comunicazione verso le amministrazioni centrali;
   d) divieto per le amministrazioni centrali e regionali, nonché per gli organi di controllo, di richiedere agli enti locali informazioni già disponibili sui rispettivi siti istituzionali, o disponibili nelle banche dati e negli archivi pubblici.».
* 15. 02. Gasparini.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art 15-bis.
(Semplificazioni in materia di controlli negli enti locali).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione e semplificazione della legislazione statale in materia di controlli esterni sugli enti locali.
  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze, e per gli affari regionali, sentita la Conferenza stato-città e autonomie locali e sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti, che si pronunciano nel termine dì sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
  3. Nell'esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
   a) semplificazione del sistema dei controlli, anche con riferimento alle funzioni di controllo collaborativo della Corte dei conti e per prevenire contrasti interpretativi e attuare il coordinamento nell'esercizio delle funzioni di controllo;
   b) eliminazione delle duplicazioni dei flussi informativi verso gli organi di controllo esterno;
   c) previsione dei casi in cui la pubblicazione dei dati nel rispetto delle regole tecniche vigenti assorbe gli obblighi di comunicazione verso le amministrazioni centrali;
   d) divieto per le amministrazioni centrali e regionali, nonché per gli organi di controllo, di richiedere agli enti locali informazioni già disponibili sui rispettivi siti istituzionali, o disponibili nelle banche dati e negli archivi pubblici.».
* 15. 03. Centemero.

ART. 16.

  Sopprimerlo.
16. 2. Invernizzi.

  Al comma 1, sostituire le parole da: è delegato fino alla fine del comma, con le seguenti: entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presenta al Parlamento una ricognizione delle disposizioni legislative statali, pubblicate successivamente al 30 aprile 2008 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge, che prevedono provvedimenti non legislativi di attuazione, accompagnata da una relazione in cui si provvede a:
   a) individuare, fra le disposizioni di legge che prevedono provvedimenti attuativi non ancora adottati, indicando quelle che possono essere modificate al solo fine di favorire l'adozione dei medesimi provvedimenti;
   b) individuare, fra le disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi non ancora adottati, quelle per le quali non sussistono più le condizioni per l'adozione dei provvedimenti medesimi e le relative motivazioni».

  Conseguentemente, sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:
  2. Entro sessanta giorni dalla trasmissione della ricognizione di cui al comma 1, il Governo presenta alle Camere, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, un disegno di legge ordinario volto a definire gli interventi di cui alle lettere a) e b).
16. 5. Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Ciprini, Nesci.

  Al comma 1, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: trenta giorni.
16. 56. Mucci.

  Al comma 1, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: sessanta giorni.
16. 57. Mucci.

  Al comma 1, dopo le parole: e i rapporti con il Parlamento aggiungere le seguenti: e con il Ministro della Semplificazione e Pubblica Amministrazione,.
16. 58. Mucci.

  Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
   1) Sopprimere le parole «o la modifica»;
   2) Sopprimere la lettera a);
   3) Alla lettera b) dopo le parole «condizioni» inserire le seguenti: «materiali o di natura tecnica».
16. 20. Cozzolino, Nuti, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1 sostituire le parole: dopo il 31 dicembre 2011 con le seguenti: dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2014.
16. 19. Cozzolino, Nuti, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, dopo le parole: 31 dicembre 2011 inserire le seguenti: e fino al 1o marzo 2013.
16. 6. Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Ciprini, Nesci.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «che devono essere modificate» con le seguenti: «i cui provvedimenti attuativi non risultano ancora adottati»;
   b) al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «per le quali non sussistono più le condizioni per l'adozione dei provvedimenti medesimi» con le seguenti: «abrogate tacitamente o implicitamente»;
   c) dopo il comma 1, inserire il seguente:
  «1-bis. I risultati della ricognizione sono trasmessi alle commissioni parlamentari competenti per materia entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ai fini della preventiva valutazione del quadro normativo su cui si basano gli schemi di cui al comma 2, anche mediante comparazione di opzioni alternative».
16. 24. Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Ciprini, Nesci.

  Al comma 1, alla lettera b), dopo le parole: le condizioni per l'adozione dei provvedimenti medesimi, inserire le seguenti: a causa di modifiche normative sopravvenute.
*16. 1. Abrignani.

  Al comma 1, alla lettera b), dopo le parole: le condizioni per l'adozione dei provvedimenti medesimi, inserire le seguenti: a causa di modifiche normative sopravvenute.
*16. 4. Lodolini.

  Al comma 1, alla lettera b), dopo le parole: le condizioni per l'adozione dei provvedimenti medesimi, inserire le seguenti: a causa di modifiche normative sopravvenute.
*16. 62. Marco Di Maio, Donati, Ascani, Patriarca, Arlotti, Tacconi, Iori, Galperti, Dallai, Vazio, Lodolini, Fragomeli, Coppola, Piccoli Nardelli, D'Incecco, Bonomo, Fregolent, Morani, Rostellato.

  Al comma 1, alla lettera b), dopo le parole: le condizioni per l'adozione dei provvedimenti medesimi, inserire le seguenti: a causa di modifiche normative sopravvenute.
*16. 63. Vignali.

  Al comma 1, alla lettera b), dopo le parole: le condizioni per l'adozione dei provvedimenti medesimi, inserire le seguenti: a causa di modifiche normative sopravvenute.
*16. 64. Quaranta, Scotto, Costantino, Paglia.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole:, in quanto sono prive di effettivo contenuto normativo o hanno esaurito la loro funzione o sono comunque obsolete perché superate da disposizioni sopravvenute.
16. 7. Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Ciprini, Nesci.

  Al comma 1, dopo la lettera b) inserire le seguenti:
   b-bis) garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;
   b-ter) identificare le disposizioni la cui abrogazione comporterebbe effetti, anche indiretti, sulla finanza pubblica;
   b-quater) identificare espressamente le disposizioni derivanti da obblighi comunitari.
16. 8. Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Ciprini, Nesci.

  Al comma 1, dopo la lettera b) inserire le seguenti:
   b-bis) assicurare l'adozione dei provvedimenti attuativi di ogni testo normativo recante nell'epigrafe la denominazione codice ovvero testo unico;
   b-ter) assicurare l'adozione dei provvedimenti attuativi che costituiscono adempimenti imposti dalla normativa comunitaria e quelle occorrenti per la ratifica ed esecuzione di trattati internazionali;
   b-quater) assicurare l'adozione dei provvedimenti attuativi di misure sanzionatorie previste da disposizioni legislative.
16. 9. Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Ciprini, Nesci.

  Al comma 1, dopo la lettera b) inserire le seguenti:
   b-bis) individuare le disposizioni la cui abrogazione comporterebbe lesioni di diritti nonché le disposizioni attuative ritenute indispensabili per ciascun settore, anche utilizzando a tal fine le procedure di analisi e verifica dell'impatto della regolazione;
   b-ter) escludere espressamente le disposizioni la cui abrogazione comporterebbe la lesione di diritti costituzionali.
16. 10. Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Ciprini, Nesci.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Gli elenchi delle disposizioni legislative, risultanti dalla ricognizione di cui al comma 1, sono trasmessi, suddivisi per materia, alle commissioni parlamentari competenti, nonché alla Commissione parlamentare per la semplificazione, nel termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'espressione del relativo parere che deve essere reso nel termine di venti giorni dalla trasmissione.
   b) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «previsti dal comma 1» con le seguenti: «modificativi e abrogativi di cui alle lettere a) e b) del comma 1».
16. 25. Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Ciprini, Nesci.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. I risultati della ricognizione sono trasmessi alle commissioni parlamentari competenti per materia con relazione motivata concernente le ragioni della mancata adozione dei provvedimenti attuativi nei termini previsti, indicazione delle eventuali relative responsabilità, anche per i profili amministrativi e contabili, e segnalazioni delle misure disciplinari conseguentemente avviate.
16. 11. Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Ciprini, Nesci.

  Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e della Commissione parlamentare per la semplificazione.
16. 65. Tabacci, Taricco.

  Al comma 2, secondo periodo, le parole: trenta giorni sono sostituite dalle seguenti: quindici giorni.
16. 59. Mucci.

  Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e della Commissione parlamentare per la semplificazione.
16. 12. Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Ciprini, Nesci.

  Al comma 2, dopo il secondo periodo inserire il seguente: Al fine di consentire una valutazione preventiva degli effetti dell'intervento normativo proposto, anche con riferimento alla stima dei costi derivanti, gli schemi dei decreti legislativi devono essere corredati dai pareri del Consiglio di Stato e della Corte dei conti per i profili di competenza.
16. 13. Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Ciprini, Nesci.

  Al comma 2, dopo il secondo periodo inserire il seguente: Al fine di consentire una valutazione preventiva degli effetti di ipotesi di intervento normativo ricadenti sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e il funzionamento delle pubbliche amministrazioni, gli schemi dei decreti legislativi devono essere corredati della Analisi di Impatto della Regolamentazione (AIR) e dei pareri del Consiglio di Stato e della Corte dei conti per i profili di competenza.
16. 14. Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Ciprini, Nesci.

  Al comma 2, terzo periodo, le parole: sessanta giorni sono sostituite dalle seguenti: trenta giorni.
16. 60. Mucci.

  Al comma 2, sostituire gli ultimi due periodi con i seguenti: Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione; in tal caso il decreto è adottato conformemente alle osservazioni espresse dalle Commissioni. Decorso tale termine senza che le Commissioni competenti si siano espresse il decreto può comunque essere adottato.
16. 3. Lauricella, Lattuca.

  Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: I pareri sono inserire le seguenti: vincolanti e devono essere.
16. 15. Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Ciprini, Nesci.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. Il Governo, ove ritenga di non accogliere, in tutto o in parte, le eventuali osservazioni espresse o le condizioni poste, ritrasmette il testo, con le proprie osservazioni e le eventuali modificazioni, alla commissione per il parere definitivo, da rendere nel termine di venti giorni.
16. 16. Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Ciprini, Nesci.

  Sopprimere il comma 3.
16. 21. Cozzolino, Nuti, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 3, le parole: Entro dodici mesi, sono sostituite dalle seguenti: Entro trenta giorni.
16. 61. Mucci.

  Al comma 3, sostituire le parole: dodici mesi, con le seguenti: sei mesi.
16. 17. Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, previa verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR) con riferimento alla valutazione del raggiungimento delle finalità e della stima dei costi e degli effetti prodotti dai decreti legislativi di cui al comma 2».
16. 18. Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Ciprini, Nesci.

  Dopo l'articolo 16 inserire il seguente:

Art. 16-bis.
(Incompatibilità).

  1. L'articolo 53 comma 1-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 è sostituito dal seguente: «1-bis. Non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni. L'incompatibilità si verifica all'atto dell'assunzione dell'incarico».
*16. 01. Rampelli.

  Dopo l'Articolo 16 inserire il seguente:

Art. 16-bis.
(Incompatibilità).

  1. L'articolo 53 comma 1-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 è sostituito dal seguente: «1-bis. Non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni. L'incompatibilità si verifica all'atto dell'assunzione dell'incarico».
*16. 04. Centemero, Occhiuto.

  Dopo l'articolo 16 inserire il seguente articolo:

Art. 16-bis.
(Commissione parlamentare per l'attuazione della riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni).

  1. È istituita la Commissione parlamentare per l'attuazione della riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni, composta da quindici senatori e da quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, su designazione dei gruppi parlamentari, in modo da rispecchiarne la proporzione. Il presidente della Commissione è nominato tra i componenti della stessa dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati d'intesa tra loro. La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina del presidente, per l'elezione di due vicepresidenti e di due segretari che, insieme con il presidente, compongono l'ufficio di presidenza.
  2. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei propri lavori.
  3. Gli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento della Commissione sono posti per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
  4. La Commissione:
   a) esprime i pareri su tutti gli schemi dei decreti legislativi di cui alla presente legge negli stessi termini previsti per le altre commissioni parlamentari, fatto salvo quanto previsto dal comma 5;
   b) verifica lo stato di attuazione di quanto previsto dalla presente legge e ne riferisce ogni quattro mesi alle Camere fino alla scadenza dell'ultimo termine previsto per l'esercizio delle deleghe di cui alla presente legge. A tal fine può ottenere tutte le informazioni necessarie dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
   c) sulla base dell'attività conoscitiva svolta, formula osservazioni e fornisce al Governo elementi di valutazione utili alla predisposizione dei decreti legislativi di cui alla presente legge.
   5. La Commissione può chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero di schemi trasmessi nello stesso periodo all'esame della Commissione. Con la proroga del termine per l'espressione del parere si intende prorogato di venti giorni anche il termine finale per l'esercizio della delega. Qualora il termine per l'espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine finale per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.
  6. La Commissione è sciolta sei mesi dopo l'adozione dell'ultimo dei decreti legislativi di cui alla presente legge.
16. 03. Cozzolino, Nuti, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

  All'articolo 19 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
  «4-bis. L'Autorità nazionale anticorruzione, a seguito dell'approvazione del piano di riordino di cui al comma 4, con specifici regolamenti adotta le norme concernenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento, quelle concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato. Il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere sono stabiliti, nelle more della più generale razionalizzazione del trattamento economico delle autorità amministrative indipendenti, in base ai criteri fissati dall'articolo 156, comma 3, lettera d) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative dell'Autorità e dei vincoli di bilancio».
16. 02. Miccoli, Martelli, Roberta Agostini, Albanella, Di Salvo, Baruffi, Gnecchi, Piccolo, Gribaudo, Boccuzzi, Fabbri, Maestri, Incerti, Laforgia, Casellato.

ART. 17.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 17.
(Ambito di applicazione).

  1. Le disposizioni della presente legge attengono ai principi generali di forma economica e sociale e ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.
  2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni del presente articolo, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
17. 1. Pinna, Mazziotti Di Celso.

ART. 18.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:
  3-bis. All'articolo 4-bis, comma 1, lettera b) della legge 7 agosto 2012, n. 131, dopo le parole: «costo sopportato» inserire le seguenti: «ovvero di una compartecipazione alle spese di gestione».
18. 1. Dorina Bianchi, Pagano.

  Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 19.
(Delega al Governo in materia di revisione del codice penale militare di pace e della giurisdizione militare).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della giustizia, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, da esprimere entro novanta giorni dalla data di assegnazione, un decreto legislativo recante il nuovo codice penale militare di pace, comprensivo delle disposizioni penali intese ad assicurare il pieno rispetto dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario nel corso delle missioni militari armate all'estero autorizzate dal Parlamento. Il codice penale militare di pace di cui al precedente periodo entra in vigore decorso un anno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo emanato in attuazione della delega prevista dal presente comma.
  2. Allo scopo di procedere alla razionalizzazione dell'ordinamento giudiziario militare, il Governo è altresì delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi attenendosi ai princìpi e criteri direttivi indicati dal successivo comma 8.
  3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui ai precedenti commi 1 e 2 il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi indicati dal successivi commi 7 e 8.
  4. I decreti legislativi di cui ai commi 1, 2 e 3, del presente articolo sono adottati nel rispetto della procedura di cui all'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono o seguono la scadenza dei termini previsti al comma 1 questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
  5. A decorrere dalla data di attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 e 2 i risparmi di spesa realizzati sono versati al bilancio dello Stato.
  6. Nell'esercizio della delega di cui ai commi 1 e 3, il Governo si attiene, in conformità ai princìpi della Costituzione e del diritto internazionale, con particolare riguardo alle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia, ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) conformare le disposizioni penali secondo i princìpi e criteri direttivi generali di seguito indicati:
    1) dare attuazione ai princìpi di personalità, offensività, sufficiente determinatezza e colpevolezza;
    2) adeguare la misura delle sanzioni stabilite per i singoli reati, tenuto conto della rilevanza dei beni giuridici offesi, delle modalità di aggressione, nonché del rapporto sistematico con analoghe fattispecie previste dalla legge penale comune;
   b) conformare le disposizioni penali secondo i princìpi e criteri direttivi specifici di seguito indicati:
    1) prevedere che la legge penale militare si applica ai militari in servizio e a quelli considerati tali;
    2) prevedere che rientrano tra i militari gli appartenenti all'Esercito, alla Marina militare, all'Aeronautica militare, all'Arma dei Carabinieri e al Corpo della guardia di finanza e le persone che a norma di legge acquistano tale qualità, e che sotto la denominazione di Forze armate agli effetti del codice penale militare di pace sono intese le forze militari indicate dal presente numero;
    3) prevedere che agli effetti della legge penale il servizio inizia per il militare dal momento stabilito per la presentazione, se questa è obbligatoria, o dal momento dell'effettiva presentazione negli altri casi, e termina con il collocamento in congedo, ovvero a seguito della dichiarazione di inidoneità assoluta al servizio militare incondizionato pronunciata dai competenti organi sanitari;
    4) prevedere che agli effetti della legge penale militare sono considerati in servizio i militari in stato di assenza arbitraria, quelli collocati in aspettativa, sospesi dal servizio o dall'impiego, nonché quelli in congedo illimitato durante l'espiazione della reclusione militare o comunque in stato di custodia cautelare in carcere militare per reato soggetto alla giurisdizione militare. La legge determina gli altri casi nei quali i militari sono considerati in servizio;
    5) prevedere che la legge penale militare si applica in ogni caso ai militari in congedo illimitato quando commettono alcuno dei reati previsti dai numeri 27), 28), 34), 35), 36), 37), 38) e 40), nonché quello di cui al numero 46), con riferimento alle fattispecie indicate nei numeri 34), 35), 36), 37), 38) e 40), che in tali circostanze si applicano le disposizioni di cui ai numeri 48) e 49) e che la legge penale militare si applica altresì ai militari in congedo illimitato che commettono il reato di cui al numero 73);
    6) prevedere che la legge penale militare si applica ai piloti e ai comandanti di navi mercantili o di aeromobili civili nelle particolari condizioni di cui ai numeri da 116) a 121) per i reati ivi descritti e che agli effetti della legge penale militare sono navi e aeromobili militari le navi e gli aeromobili da guerra, le navi e gli aeromobili trasformati in navi e in aeromobili da guerra e ogni altra nave e aeromobile adibiti al servizio delle Forze armate dello Stato alle dipendenze di un comandante militare;
    7) prevedere:
     7.1) che, al di fuori dei casi previsti dai numeri 4) e 5), i militari in congedo sono considerati, agli effetti della legge penale militare, come persone estranee alle Forze armate dello Stato;
     7.2) che, oltre i casi espressamente previsti dalla legge, le persone estranee alle Forze armate dello Stato che concorrono a commettere un reato militare sono soggette alla legge penale militare e che alle persone estranee alle Forze armate dello Stato che commettono i fatti di cui ai numeri 67), 68) e 69) si applicano le pene stabilite per i militari; in tale ultimo caso il giudice può diminuire la pena;
    8) prevedere che la legge penale militare si applica per i reati militari commessi durante il servizio, anche se scoperti o giudicati quando il colpevole si trova in congedo o ha cessato di appartenere alle Forze armate dello Stato;
    9) prevedere che la legge penale militare si applica alle persone appartenenti alle Forze armate dello Stato, anche se posteriormente alla commissione del reato è stata dichiarata la nullità dell'arruolamento o l'incapacità di appartenere alle Forze stesse, e, in generale, a chiunque presta di fatto servizio alle armi;
    10) prevedere che è punito secondo la legge italiana, nell'osservanza delle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia, il militare che commette un reato militare all'estero in territorio ove hanno luogo le operazioni militari armate o nei territori di soggiorno o di transito delle Forze armate dello Stato o se comunque ivi si trovi per ragioni di servizio. Nei rimanenti casi si applicano le disposizioni del codice penale in materia di reati commessi all'estero e la competenza per la richiesta di procedimento è attribuita al Ministro individuato ai sensi del numero 53);
    11) prevedere che le disposizioni del codice penale militare di pace si applicano anche alle materie regolate dalla legge penale militare di guerra in quanto non sia stabilito diversamente;
    12) prevedere che i reati militari sono puniti con la pena dell'ergastolo, della reclusione e della multa, secondo le disposizioni del codice penale, e che nel caso di condanna per reati militari, da pronunciare o pronunciata nei confronti di militare, ancorché non più in servizio attivo, salvo che alla condanna consegua l'interdizione perpetua dai pubblici uffici o che il condannato abbia in altro modo cessato di appartenere alle Forze armate dello Stato, la pena della reclusione viene convertita in reclusione militare per uguale durata, da scontare negli stabilimenti militari di pena, con l'applicazione delle disposizioni comuni in materia di pene accessorie e di altri effetti penali della condanna. Fermo restando quanto indicato nei primo periodo, la previsione della pena della reclusione militare come sanzione inflitta da altre leggi si intende riferita alla reclusione;
    13) prevedere che la reclusione militare è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l'obbligo del lavoro secondo quanto stabilito dalla legge e dai regolamenti vigenti in materia e che, per quanto non specificamente previsto, si applicano le norme vigenti in materia di reclusione;
    14) prevedere che l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, fermo restando quanto previsto dall'articolo 28 del codice penale, priva il militare condannato della qualità di militare e della capacità di prestare qualunque servizio, incarico od opera per le Forze armate dello Stato;
    15) prevedere che costituisce reato militare qualunque violazione del codice penale militare di pace o di altre leggi penali militari ovvero qualunque reato qualificato come tale dalla legge;
    16) prevedere che non è punibile il militare che, al fine di adempiere un suo dovere di servizio, fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza, e che la legge determina gli altri casi nei quali il militare è autorizzato ad usare le armi o altro mezzo di coazione fisica;
    17) prevedere che agli effetti della legge penale militare sotto la denominazione di violenza sono compresi l'omicidio, ancorché tentato o preterintenzionale, le lesioni personali, le percosse, i maltrattamenti e qualsiasi tentativo di offendere con armi;
    18) prevedere che non è punibile il militare che ha commesso il fatto costituente reato perché costretto dalla necessità di impedire i reati di cui ai numeri 81) e 82) ovvero il saccheggio, la devastazione o comunque fatti tali da compromettere la sicurezza del posto, della nave o dell'aeromobile;
    19) prevedere l'applicabilità delle disposizioni del codice penale in materia di eccesso colposo anche alle fattispecie di cui ai numeri 16) e 18);
    20) prevedere che, se un fatto costituente reato è commesso in esecuzione di un ordine, ne risponde anche il militare che lo ha eseguito, quando l'ordine sia manifestamente rivolto contro le istituzioni dello Stato o la sua esecuzione costituisca comunque manifestamente reato;
    21) prevedere che oltre alle circostanze previste dal codice penale:
     21.1) aggravano il reato militare, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali:
      21.1.1) l'aver agito per timore di un pericolo al quale il colpevole aveva un particolare dovere giuridico di esporsi;
      21.1.2) l'essere il militare colpevole rivestito di un grado o investito di un comando;
      21.1.3) l'avere commesso il fatto con le armi di dotazione militare o durante un servizio militare, ovvero a bordo di una nave militare o di un aeromobile militare;
      21.1.4) l'avere commesso il fatto alla presenza di tre o più militari;
      21.1.5) l'avere commesso il fatto in territorio estero, mentre vi si trovava per servizio;
     21.2) attenua il reato militare l'aver agito per eccesso di zelo nell'adempimento dei doveri militari;
    22) prevedere che in caso di concorso di persone nel reato militare, oltre che nelle ipotesi previste dal codice penale, la pena è aumentata per il superiore che è concorso con un inferiore;
    23) confermare l'applicabilità delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi irrogate per reati militari, definendone il contenuto e i limiti di applicazione in modo conforme a quanto previsto dalla legge penale comune, ferma restando l'esigenza di garantirne la compatibilità con lo svolgimento delle prestazioni di servizio del militare condannato;
    24) confermare l'applicabilità al condannato durante l'espiazione della reclusione militare, per quanto non previsto dalla legge 29 aprile 1983, n. 167, della disciplina di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, ferma restando l'esigenza di garantirne la compatibilità con lo svolgimento delle prestazioni di servizio del militare condannato:
     24.1) prevedendo che all'affidamento in prova del condannato militare, di cui alla legge 29 aprile 1983, n. 167, si applicano le limitazioni previste dagli articoli 4-bis e 58-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni;
     24.2) coordinando le fattispecie alle quali è fatto riferimento nell'articolo 1, secondo comma, della legge 29 aprile 1983, n. 167, con le corrispondenti fattispecie di reato militare introdotte nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 della presente legge;
    25) prevedere che:
     25.1) la pena della reclusione inflitta per reati comuni al militare in servizio permanente che non ha riportato l'interdizione perpetua dai pubblici uffici è sostituita con la reclusione militare di pari durata;
     25.2) nei casi di concorso di reato militare e di reato comune, ascritto a militare in servizio temporaneo, è esclusa la conversione della pena anche per il reato militare, e al di fuori di tali casi la pena detentiva irrogata al militare in servizio temporaneo per il reato militare, convertita in reclusione militare, è espiata prima della pena detentiva irrogata per il reato comune;
    26) prevedere che nei confronti del condannato che ha cessato di appartenere alle Forze armate dello Stato o il cui arruolamento è stato dichiarato nullo non si provvede alla conversione della reclusione in reclusione militare e la conversione eventualmente disposta è revocata;
    27) prevedere che il militare, che commette alcuno dei delitti contro la personalità dello Stato previsti dagli articoli 241, 242, 276, 277, 283, 285, 288, 289 e 289-bis del codice penale, è punito a norma delle corrispondenti disposizioni dello stesso codice, aumentata di un terzo la pena della reclusione, e che il militare che commette alcuno dei delitti previsti dall'articolo 284 del medesimo codice penale è punito con l'ergastolo;
    28) prevedere che è punito a norma delle corrispondenti disposizioni del codice penale, aumentata la pena della reclusione da un terzo alla metà, il militare:
     28.1) che commette istigazione o cospirazione dirette al compimento dei reati di cui al numero 27);
     28.2) che promuove, costituisce od organizza una banda armata diretta a commettere i reati di cui al numero 27);
    29) prevedere che il militare che offende l'onore e il prestigio del Presidente della Repubblica o di chi ne fa le veci è punito con la reclusione da uno a sei anni;
    30) confermare, per i reati militari di cui ai numeri 27), in relazione ai soli articoli 277 e 288 del codice penale, e 29), la condizione di procedibilità dell'autorizzazione del Ministro della giustizia, prevedendo che venga sentito il Ministro da cui il militare dipende;
    31) prevedere che il militare che pubblicamente vilipende la Repubblica, le Assemblee legislative o una di esse, ovvero il Governo o la Corte costituzionale o l'ordine giudiziario o le Forze armate dello Stato o parte di esse è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni, previa autorizzazione a procedere dell'Assemblea legislativa o della Corte costituzionale contro cui il vilipendio è diretto e, negli altri casi, del Ministro della giustizia, sentito il Ministro da cui il militare dipende;
    32) prevedere che il militare che pubblicamente vilipende la nazione italiana è punito con la reclusione fino a due anni;
    33) prevedere che il militare che pubblicamente distrugge, disperde, deteriora, rende inservibile o imbratta la bandiera nazionale o altro emblema dello Stato è punito con la reclusione da uno a quattro anni e che il militare che pubblicamente vilipende la bandiera nazionale o altro emblema dello Stato è punito con la reclusione da uno a tre anni;
    34) prevedere che il militare che tiene intelligenze con lo straniero dirette a favorire per il caso di guerra con lo Stato italiano le operazioni militari di uno Stato estero è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni e, ove le offerte di servizi non siano ancora accettate, con la reclusione non inferiore a dieci anni;
    35) prevedere che il militare che in tutto o in parte sopprime, distrugge, falsifica, sottrae o distrae, anche temporaneamente, ovvero si appropria di atti, documenti o altre cose concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato e che devono rimanere segreti è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni e, se il fatto ha compromesso la preparazione o la difesa militare dello Stato, con l'ergastolo;
    36) prevedere che il militare che rivela nell'interesse di uno Stato estero notizie concernenti la forza, la preparazione e la difesa militare dello Stato e che devono rimanere segrete è punito con l'ergastolo;
    37) prevedere che l'accordo tra due o più militari per commettere il reato di cui al numero 36) è punito, se il reato non è commesso, con la reclusione da quattro a dieci anni e con la reclusione non inferiore a otto anni per i promotori e gli organizzatori;
    38) prevedere che il militare che, allo scopo di darne comunicazione a uno Stato estero, si procura le notizie concernenti la forza, la preparazione e la difesa militare dello Stato e che devono rimanere segrete è punito con la reclusione non inferiore a venti anni. Se il fatto ha compromesso la preparazione o la difesa militare dello Stato si applica la pena dell'ergastolo;
    39) prevedere che il militare che, per scopi diversi dallo spionaggio, si procura illecitamente le notizie concernenti la forza, la preparazione e la difesa militare dello Stato e che devono rimanere segrete è punito con la reclusione da tre a dieci anni. Se il fatto ha compromesso la preparazione o la difesa militare dello Stato si applica la reclusione non inferiore a dieci anni;
    40) prevedere che è punito con la reclusione fino a cinque anni il militare che:
     40.1) esegue senza la necessaria autorizzazione disegni, modelli, schizzi o fotografie di cose concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato ovvero fa ricognizione sulle cose medesime;
     40.2) si intrattiene in luoghi o in zone nei quali è vietato l'accesso nell'interesse militare dello Stato o in prossimità di essi, essendo in possesso ingiustificatamente di mezzi idonei a commettere alcuno dei fatti indicati al numero 40.1);
     40.3) detiene ingiustificatamente carte, scritti, disegni, modelli, schizzi, fotografie o qualsiasi altra cosa atta a fornire notizie concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato;
    41) prevedere che è punito con la reclusione fino a cinque anni il militare che si introduce clandestinamente o con inganno nei luoghi o nelle zone nei quali è vietato l'accesso nell'interesse militare dello Stato;
    42) prevedere che è punito con la reclusione fino ad un anno il militare che si introduce senza autorizzazione nei luoghi o nelle zone nei quali è vietato l'accesso nell'interesse militare dello Stato;
    43) prevedere che il militare che, fuori dei casi di cui al numero 36), rivela notizie concernenti la forza, la preparazione e la difesa militare dello Stato e che devono rimanere segrete è punito con la pena non inferiore a cinque anni. Se il fatto ha compromesso la preparazione o la difesa militare dello Stato prevedere la reclusione non inferiore a dodici anni. Se il fatto è commesso per colpa, nell'ipotesi di cui al primo periodo prevedere la reclusione da sei mesi a due anni e nell'ipotesi di cui al secondo periodo, prevedere la reclusione da tre a quindici anni;
    44) prevedere che per il militare che commette i fatti di cui ai numeri 36), 37), 38), 39) e 43), quando le notizie non sono tra quelle che devono rimanere segrete, ma hanno carattere riservato per esserne stata vietata la divulgazione dall'autorità competente, all'ergastolo è sostituita la reclusione non inferiore a quindici anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà;
    45) prevedere che, quando l'esecuzione dei fatti di cui ai numeri 35), 36), 38), 39), 43), con esclusione dei fatti colposi, e 44), con esclusione dei fatti di cui al numero 37) e di quelli colposi di cui al numero 43), è resa possibile o agevolata per colpa del militare che, per ragioni di ufficio o di servizio, ha la custodia o il possesso della cosa, è a conoscenza della notizia ovvero esercita la vigilanza sui luoghi di interesse militare, questo è punito con la reclusione fino a cinque anni e, se il fatto ha compromesso la preparazione e la difesa militare dello Stato, con la reclusione da tre a quindici anni;
    46) prevedere che il militare che istiga altri a commettere alcuno dei reati di cui ai numeri da 34) a 43) è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il reato non è commesso:
     46.1) con la reclusione da tre a dieci anni se la pena stabilita per il reato è l'ergastolo;
     46.2) negli altri casi con la pena stabilita per il reato diminuita dalla metà a due terzi;
    47) prevedere che il militare che, avendo notizia dei reati di cui ai numeri da 27) a 46), puniti con la pena dell'ergastolo o con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, non informa immediatamente i superiori è punito con la reclusione da tre mesi a due anni;
    48) prevedere l'applicazione delle pene stabilite ai numeri da 34) a 47) anche quando il reato è commesso a danno di uno Stato alleato o associato con lo Stato italiano, nell'ambito di un conflitto armato o di un'operazione militare armata all'estero;
    49) prevedere che le pene stabilite per i reati di cui ai numeri da 27) a 48) sono diminuite quando, per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o le circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulta di lieve entità;
    50) prevedere che il comandante che, senza autorizzazione, compie contro uno Stato estero atti ostili tali da esporre lo Stato italiano al pericolo di un conflitto armato è punito con la reclusione da sei a diciotto anni e, se il conflitto armato avviene ovvero se dagli atti ostili è derivato incendio o devastazione o la morte di una o più persone, con l'ergastolo;
    51) prevedere che, se gli atti ostili di cui al numero 50) sono tali da turbare le relazioni con un Governo estero ovvero da esporre lo Stato italiano o i suoi cittadini al pericolo di rappresaglie o di ritorsioni, la pena è della reclusione da tre a dodici anni e, se segue la rottura delle relazioni diplomatiche o se avvengono rappresaglie o ritorsioni, la pena è della reclusione da cinque a quindici anni; se gli atti ostili non sono tali da provocare conseguenze nei rapporti internazionali, la pena è della reclusione fino a tre anni;
    52) prevedere che nei casi colposi di cui ai numeri 50) e 51) la pena dell'ergastolo è sostituita con la reclusione non inferiore a cinque anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi;
    53) prevedere che i reati di cui ai numeri 50), 51) e 52) sono puniti a richiesta del Ministro da cui il militare dipende e, in caso di concorso nel reato di militari dipendenti da Ministeri diversi, a richiesta del Ministro da cui dipende il militare più elevato in grado o, a parità di grado, il più anziano;
    54) prevedere che il comandante di una forza navale o aeronautica che cagiona la perdita o la cattura di una o più navi o aeromobili dipendenti dal suo comando è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni e che la stessa pena si applica al comandante di una nave o di un aeromobile o ad altro militare che vi è imbarcato che ne cagiona la perdita o la cattura. Se il fatto ha compromesso la preparazione e l'efficienza delle Forze armate dello Stato, ovvero le operazioni militari, si applica l'ergastolo;
    55) prevedere che quando i fatti di cui al numero 54) sono commessi per colpa si applica la reclusione fino a dieci anni;
    56) prevedere che quando l'esecuzione dei fatti di cui al numero 54) è stata resa possibile o agevolata per colpa del militare che aveva la custodia o la vigilanza delle cose ivi indicate, questo è punito con la reclusione da uno a cinque anni;
    57) prevedere che il comandante che durante le operazioni militari, senza giustificato motivo, abbandona il comando è punito con la reclusione da due a cinque anni e, se il fatto è commesso in circostanze di grave pericolo o determina pregiudizio per l'esito dell'operazione, con la reclusione da quattro a otto anni;
    58) prevedere che il comandante che in caso di pericolo non è l'ultimo ad abbandonare la nave o l'aeromobile è punito con la reclusione fino a cinque anni; se dal fatto deriva l'impossibilità di salvare la nave o l'aeromobile, la reclusione è da cinque a dodici anni;
    59) prevedere che il comandante di una forza militare o di una o più navi militari o di uno o più aeromobili militari che, senza giustificato motivo, omette di soccorrere altra forza militare o altra nave o aeromobile che necessita di assistenza in caso di pericolo è punito con la reclusione fino a tre anni;
    60) prevedere che il militare che, in violazione di norme di legge o di regolamento ovvero di ordini ricevuti, assume o ritiene un comando è punito con la reclusione da due a quindici anni e che se il fatto ha compromesso l'esito di un'operazione militare la pena è aumentata;
    61) prevedere che il comandante che senza essere stato incaricato o autorizzato, ovvero senza necessità, ordina un movimento di forze militari è punito con la reclusione da uno a sette anni;
    62) prevedere che il comandante di un'unità militare che, senza giustificato motivo, non esegue l'incarico affidatogli o non osserva le istruzioni ricevute per lo svolgimento di un'operazione militare o non adotta le modalità di organizzazione del servizio stabilite dall'autorità superiore, oralmente o per iscritto, è punito con la reclusione fino a tre anni;
    63) prevedere che:
     63.1) il militare che, senza giustificato motivo, interrompe il servizio di sentinella al quale è stato comandato ovvero viola la consegna che regola quest'ultimo è punito con la reclusione fino a tre anni e, nel caso di fatto commesso nel corso di operazioni militari armate all'estero o in circostanze di pubblica calamità, con la reclusione da uno a cinque anni;
     63.2) fuori dai casi di cui al numero 63.1), al militare che, senza giustificato motivo, interrompe il servizio regolato da consegne al quale è stato comandato ovvero viola le consegne medesime si applica la reclusione fino a un anno e che la pena è aumentata nel caso di servizio armato;
     63.3) se nei casi di cui ai numeri 63.1) e 63.2) deriva un danno grave per l'amministrazione militare o un grave pericolo per l'incolumità delle persone la pena è aumentata;
    64) prevedere che il militare che, senza giustificato motivo, omette di intraprendere un servizio armato regolato da consegne al quale è stato comandato, ovvero un servizio armato disposto nel corso di un'operazione militare armata all'estero, se dal fatto deriva l'interruzione della continuità del servizio medesimo o un pericolo per l'incolumità di una o più persone o per la sicurezza di un'infrastruttura, è punito con la reclusione fino a sei mesi;
    65) prevedere che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, il militare che rivela notizie concernenti il servizio o la disciplina militare, da lui conosciute per ragione o in occasione del suo ufficio o servizio, e che devono rimanere segrete, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se le notizie non sono segrete, ma hanno carattere riservato per esserne stata vietata la divulgazione dall'autorità competente, si applica la reclusione fino a due anni. Se il fatto avviene per colpa la pena è della reclusione fino ad un anno;
    66) prevedere che il militare che, durante lo svolgimento di un servizio ovvero dopo essere stato comandato per il medesimo, è colto in stato di ubriachezza o di intossicazione acuta da sostanze stupefacenti o psicotrope, volontaria o colposa, tale da escludere o da menomare la sua capacità di prestarlo, è punito con la reclusione fino a sei mesi;
    67) prevedere che il militare che in qualsiasi modo forza una consegna è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Se il fatto è commesso a bordo di una nave o di un aeromobile o nel corso di operazioni militari armate all'estero o in circostanze di pubblica calamità la reclusione è da uno a cinque anni. Se il fatto è commesso con armi o da tre o più persone la pena è aumentata;
    68) prevedere che il militare che non ottempera all'ingiunzione fatta da una sentinella nell'esecuzione di una consegna ricevuta è punito con la reclusione fino ad un anno e che il militare che minaccia o ingiuria una sentinella è punito con la reclusione da uno a tre anni;
    69) prevedere che il militare che usa violenza contro una sentinella è punito con la reclusione da uno a cinque anni e che la pena è aumentata se la violenza è commessa da più persone riunite o con armi. Se la violenza consiste nell'omicidio volontario, ancorché tentato o preterintenzionale, ovvero in una lesione personale grave o gravissima, si applicano le corrispondenti pene stabilite dal codice penale e la pena detentiva temporanea è aumentata;
    70) prevedere che il militare che interrompe la prestazione del servizio alle armi, allontanandosi arbitrariamente od omettendo di ripresentarsi senza giustificato motivo, e rimane assente per oltre cinque giorni è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e che la pena è aumentata se l'assenza arbitraria supera i sei mesi ed è diminuita se non supera i trenta giorni;
    71) prevedere che le pene di cui al numero 70) si applicano al militare che senza autorizzazione si trova assente al momento della partenza di un corpo di spedizione;
    72) prevedere che il militare che, avendo l'obbligo di assumere il servizio alle armi, non vi adempie, senza giusto motivo, entro dieci giorni da quello previsto è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Le stesse pene si applicano al militare in congedo richiamato per qualsiasi motivo. Se la chiamata alle armi è fatta allo scopo di istruzione, il militare che non si presenta, senza giustificato motivo, nei venti giorni successivi a quello previsto, è punito con la reclusione fino a sei mesi. Nelle ipotesi previste dal primo e dal secondo periodo, la pena è aumentata se l'assenza arbitraria supera i sei mesi ed è diminuita se non supera i trenta giorni;
    73) prevedere che il militare che, al fine di sottrarsi permanentemente o temporaneamente all'obbligo del servizio militare, anche se volontariamente assunto, si procura o simula un'infermità è punito con la reclusione fino a tre anni. La stessa pena si applica anche per i fatti commessi dai militari in congedo illimitato, durante lo stato di congedo, se richiamati;
    74) prevedere che il militare che distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili armi, munizioni, esplosivi o altro materiale di armamento di proprietà dell'amministrazione militare è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni;
    75) prevedere che, fuori dai casi previsti dai numeri 54) e 19), il militare che distrugge o rende inservibili, in tutto o in parte, navi o aeromobili, convogli, strade, stabilimenti, depositi o altre opere militari o adibiti al servizio delle Forze armate dello Stato è punito con la reclusione non inferiore a otto anni. Se il fatto ha compromesso la preparazione e l'efficienza delle Forze armate dello Stato, ovvero le operazioni militari, si applica l'ergastolo. Se il fatto è commesso per colpa, si applica la reclusione fino a tre anni nell'ipotesi di cui al primo periodo, ovvero la reclusione fino a cinque anni nell'ipotesi di cui al secondo periodo;
    76) prevedere che, fuori dei casi previsti dai primi due periodi del numero 75), il militare che danneggia immobili militari è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni;
    77) prevedere che, fuori dei casi previsti dal numero 74), il militare che distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili appartenenti all'amministrazione militare è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni;
    78) prevedere che il militare che, in armerie, depositi o altri locali militari adibiti alla custodia di armi, si impossessa di armi, munizioni, esplosivi o altro materiale di armamento, al fine di trarne profitto per sé o per altri, sottraendoli all'amministrazione militare che li detiene è punito con la reclusione da tre a dieci anni. Se concorre taluna delle circostanze previste dall'articolo 61 o dall'articolo 625, primo comma, numeri 2), 3), 4) e 5), del codice penale, si applica la pena della reclusione da cinque a dodici anni e della multa da euro 1.032 a euro 3.098;
    79) prevedere che il militare che, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di armi, munizioni, esplosivi o materiali di armamento appartenenti all'amministrazione militare di cui abbia a qualsiasi titolo il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni;
    80) prevedere che il militare che rifiuta, omette o ritarda di obbedire a un ordine attinente al servizio o alla disciplina impartitogli da un superiore è punito con la reclusione fino ad un anno. Se il fatto è commesso in occasione di operazioni militari armate all'estero o di interventi in circostanze di pubblica calamità si applica la reclusione da uno a cinque anni. Non è punibile il militare che dichiara di non voler eseguire l'ordine quando, dopo che l'ordine è stato confermato dal superiore, lo esegue;
    81) prevedere che:
     81.1) sono puniti con la pena della reclusione da tre a quindici anni i militari che, in numero di quattro o superiore:
      81.1.1) mentre sono in servizio armato, rifiutano, omettono o ritardano di obbedire a un ordine di un loro superiore;
      81.1.2) prendono arbitrariamente le armi e rifiutano, omettono o ritardano di obbedire all'ordine di deporle, impartito da un loro superiore;
      81.1.3) ponendo in essere atti violenti, rifiutano, omettono o ritardano di obbedire all'intimazione di interrompere tali atti fatta da un superiore;
     81.2) per chi ha promosso, organizzato o diretto i fatti di cui ai numeri 81.1.1), 81.1.2) e 81.1.3) si applica la reclusione non inferiore a otto anni;
    82) prevedere che, fuori dai casi di cui al numero 81), sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni i militari che, riuniti in numero di almeno quattro, omettono o ritardano di obbedire a un ordine di un loro superiore. Per chi ha promosso, organizzato o diretto il fatto si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni. La pena è aumentata dalla metà a due terzi se il fatto è commesso durante operazioni militari armate all'estero o interventi in circostanze di pubblica calamità. Non è punibile il militare che desiste immediatamente dall'azione dopo che l'ordine è stato reiterato dal superiore;
    83) prevedere che se alcuno dei reati di cui ai numeri 81) e 82) è commesso nello stato di ira determinato dal fatto ingiusto del superiore, consistente in una violenza o altra grave offesa verso l'inferiore, e subito dopo di essa, le pene ivi stabilite sono diminuite da un terzo alla metà;
    84) prevedere che il militare che, avendo notizia dei fatti di cui ai numeri 81) e 82), omette di informarne tempestivamente i superiori, è punito con la reclusione fino ad un anno;
    85) prevedere che quando quattro o più militari si accordano al fine di commettere alcuno dei reati di cui ai numeri 81) e 82), coloro che partecipano all'accordo sono puniti, se il reato non viene commesso, con la pena stabilita per il reato stesso, diminuita da un terzo alla metà;
    86) prevedere che quando più militari si accordano per commettere un reato al fine di compromettere la sicurezza della nave, dell'aeromobile o del posto, ovvero di impedire l'esercizio dei poteri del comandante, si applica la pena stabilita per il reato stesso, diminuita da un terzo alla metà;
    87) prevedere che nei casi previsti dai numeri 85) e 86) non sono punibili coloro che recedono dall'accordo prima che questo sia stato scoperto e che il reato per cui l'accordo è intervenuto venga commesso;
    88) prevedere che il militare che pubblicamente compie manifestazioni sediziose è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione fino ad un anno;
    89) prevedere che il militare che, trovandosi in servizio ovvero per cause attinenti al servizio o alla disciplina militare, usa violenza contro un superiore o un inferiore è punito con la reclusione da uno a tre anni. Se la violenza consiste nell'omicidio volontario, consumato o tentato, nell'omicidio preterintenzionale ovvero in una lesione personale grave o gravissima, si applicano le corrispondenti pene stabilite dal codice penale e la pena detentiva temporanea è aumentata;
    90) prevedere che il militare che, trovandosi in servizio ovvero per cause attinenti al servizio o alla disciplina militare, minaccia un ingiusto danno a un superiore o a un inferiore, alla loro presenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il fatto è commesso per costringere l'altro militare a compiere un atto contrario ai propri doveri ovvero ad omettere un atto del proprio ufficio o servizio ovvero durante un'operazione militare armata all'estero la pena è della reclusione da uno a cinque anni. Le stesse pene si applicano al militare che commette i fatti indicati nel presente numero mediante qualunque forma di comunicazione, scritti o disegni, diretti al superiore o all'inferiore;
    91) prevedere che le pene per i fatti di cui al numero 90) sono aumentate se ricorrono le circostanze di cui all'articolo 339, primo comma, del codice penale. Se ricorrono le circostanze di cui al secondo comma del citato articolo 339 del codice penale, la pena è della reclusione da due a otto anni, nelle ipotesi semplici, e della reclusione da tre a quindici anni se il fatto è commesso per costringere l'altro militare a compiere un atto contrario ai propri doveri ovvero ad omettere un atto del proprio ufficio o servizio;
    92) prevedere che il militare che pubblicamente istiga uno o più militari a commettere un reato militare è punito con la reclusione fino a tre anni se l'istigazione non è accolta ovvero se il reato non è commesso. La pena è sempre applicata in misura inferiore alla metà della pena stabilita per il reato al quale l'istigazione si riferisce;
    93) prevedere che il militare che commette alcuno dei fatti d'istigazione o di apologia indicati dall'articolo 266 del codice penale verso militari in servizio alle armi soggiace alle pene ivi stabilite, aumentate da un sesto ad un terzo. La pena è sempre applicata in misura inferiore alla metà di quella stabilita per il reato al quale l'istigazione si riferisce;
    94) prevedere che il militare incaricato di funzioni amministrative o di comando che avendo per ragioni del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile appartenente all'amministrazione militare o ad altro militare se ne appropria è punito con la reclusione da tre a dieci anni e che quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni;
    95) prevedere che il militare incaricato di funzioni amministrative o di comando che, nell'esercizio di esse, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per altri, denaro o altra cosa mobile appartenente ad altro militare o all'amministrazione militare è punito con la reclusione da due mesi a tre anni;
    96) prevedere che ai reati di cui ai numeri 94) e 95), ricorrendone i presupposti, si applicano la confisca di cui all'articolo 322-ter del codice penale e le pene accessorie previste per le corrispondenti fattispecie di cui agli articoli 314 e 316 del medesimo codice;
    97) prevedere che il militare che forma, in tutto o in parte, un falso foglio di licenza o un permesso o un'autorizzazione di libera uscita o d'ingresso o di libera circolazione in uno stabilimento militare, o un documento di entrata in un luogo di cura militare o di uscita da questo, ovvero altera alcuno di detti fogli, autorizzazioni o documenti veri, è punito con la reclusione fino ad un anno e che la stessa pena si applica al militare che fa uso di detti fogli, autorizzazioni o documenti, da altri falsificati o alterati, ovvero regolarmente rilasciati ad altro militare e non alterati;
    98) prevedere che il militare che, trovandosi in servizio o per cause attinenti al servizio o alla disciplina militare o in presenza di militari riuniti per servizio o in luogo militare, percuote un altro militare è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi e che tale disposizione non si applica quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato;
    99) prevedere che il militare che, trovandosi in servizio o per cause attinenti al servizio o alla disciplina militare o in presenza di militari riuniti per servizio o in luogo militare, cagiona ad un altro militare una lesione personale dalla quale deriva una malattia del corpo o della mente è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni. Se la malattia ha una durata non superiore a venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dagli articoli 583 e 585 del codice penale il fatto è punibile a querela della persona offesa. Se la lesione personale è grave o gravissima si applicano rispettivamente la reclusione da tre a sette anni e da sei a dodici anni;
    100) prevedere che nei casi di cui al numero 99) la pena è aumentata da un terzo alla metà, se ricorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 576 del codice penale, e fino ad un terzo se ricorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 577 del medesimo codice ovvero se il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive;
    101) prevedere che al militare che, trovandosi in servizio o per cause attinenti al servizio o alla disciplina militare o in presenza di militari riuniti per servizio o in luogo militare, cagiona la morte di un altro militare si applicano le corrispondenti pene e le circostanze previste dal codice penale;
    102) prevedere che al militare che, trovandosi in servizio o per cause attinenti al servizio o alla disciplina militare o in presenza di militari riuniti per servizio o in luogo militare, con atti diretti a commettere uno dei fatti di cui ai numeri 98) e 99) cagiona la morte di un altro militare si applicano le pene e le circostanze previste dal codice penale per l'omicidio preterintenzionale;
    103) prevedere che:
     103.1) il militare che, trovandosi in servizio o per cause attinenti al servizio o alla disciplina militare o in presenza di militari riuniti per servizio o in luogo militare, offende l'onore o il decoro di un altro militare presente è punito con la reclusione fino a sei mesi;
     103.2) alla pena di cui al numero 103.1) soggiace il militare che commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa;
     103.3) la pena è della reclusione fino ad un anno se l'offesa è rivolta ad un superiore o ad un inferiore in grado, per cause attinenti al servizio o alla disciplina militare, ovvero se consiste nell'attribuzione di un fatto determinato;
     103.4) le pene di cui ai numeri 103.1), 103.2) e 103.3) sono aumentate se l'offesa è commessa in presenza di più persone;
     103.5) i reati di cui ai numeri 103.1), 103.2), 103.3) e 103.4) sono procedibili a querela della persona offesa;
    104) prevedere che:
     104.1) il militare che, fuori dai casi indicati nel numero 103), trovandosi in servizio o per cause attinenti al servizio o alla disciplina militare o in presenza di militari riuniti per servizio o in luogo militare, comunicando con più persone, offende la reputazione di un altro militare è punito con la reclusione fino ad un anno;
     104.2) se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni;
     104.3) se l'offesa è recata con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico la pena è della reclusione fino a tre anni;
     104.4) se l'offesa è recata a un corpo militare o a un corpo giudiziario militare le pene previste dai numeri 104.1), 104.2) e 104.3) sono aumentate;
     104.5) i reati di cui ai numeri 104.1), 104.2), 104.3) e 104.4) sono procedibili a querela della persona offesa;
    105) prevedere che nei casi previsti dal numero 103), se le offese sono reciproche, il giudice può dichiarare non punibili uno o entrambi gli autori del fatto e che non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti previsti dai numeri 103) e 104) nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui e subito dopo di esso. La presente disposizione non si applica per i fatti di cui al numero 103.3), prima parte;
    106) prevedere che il militare che, trovandosi in servizio o per cause attinenti al servizio o alla disciplina militare o in presenza di militari riuniti per servizio o in luogo militare, minaccia ad un altro militare un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due mesi e che se la minaccia è grave o è fatta in uno dei modi indicati dall'articolo 339 del codice penale la pena è della reclusione fino ad un anno e si procede d'ufficio;
    107) prevedere che se i fatti di cui ai numeri 98), 99), 100), 101), 102) e 106) sono commessi valendosi della forza d'intimidazione o del vincolo di solidarietà, esistente o supposto, tra militari più anziani in servizio, la pena ivi prevista è aumentata da un terzo alla metà e si procede in ogni caso d'ufficio;
    108) prevedere che il militare che, in luogo militare, si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola ad un altro militare che la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri è punito con la reclusione da due mesi a due anni e con la multa da euro 154 a euro 516;
    109) prevedere che, agli effetti della legge penale militare, sotto la denominazione di luogo militare sono compresi le caserme, le navi, gli aeromobili, gli stabilimenti militari e qualunque altro luogo ove i militari si trovano, ancorché momentaneamente, per ragioni di servizio;
    110) prevedere che:
     110.1) la pena per il fatto di cui al numero 108) è della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 103 a euro 1.032 se:
      110.1.1) il fatto è commesso a danno dell'amministrazione militare;
      110.1.2) il colpevole usa violenza sulle cose o si avvale di un qualsiasi mezzo fraudolento;
      110.1.3) il colpevole porta indosso armi o narcotici senza farne uso;
      110.1.4) il fatto è commesso con destrezza ovvero strappando la cosa di mano o di dosso alla persona;
      110.1.5) il fatto è commesso da tre o più persone ovvero anche da una sola che sia travisata;
     110.2) se concorrono più circostanze previste dal numero 110.1) ovvero se una di tali circostanze concorre con altra tra quelle indicate dall'articolo 61 del codice penale, la pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 206 a euro 1.549;
    111) prevedere che nei casi di cui al numero 108) si applica la reclusione fino a sei mesi e che il delitto è punibile a querela della persona offesa se il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita, salvo che la mancata restituzione dipenda da caso fortuito o da forza maggiore, se il fatto è commesso su cose di tenue valore per provvedere ad un grave e urgente bisogno, ovvero se il fatto è commesso su effetti di vestiario o di equipaggiamento militare, al solo scopo di sopperire a deficienze del proprio corredo, e che tali disposizioni non si applicano se ricorre alcuna delle circostanze di cui al numero 110.1);
    112) prevedere che il militare che, con artifici e raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno di un altro militare è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il fatto è commesso a danno dell'amministrazione militare o con il pretesto di fare esonerare taluno dal servizio militare ovvero ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dover eseguire un ordine dell'autorità, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. Si procede a querela della persona offesa salvo che ricorra una delle circostanze previste dal secondo periodo o altra circostanza aggravante. Nel caso di fatto commesso a danno dell'amministrazione militare o con il pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare si applica la confisca di cui all'articolo 322-ter del codice penale;
    113) prevedere che il militare che, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria del denaro o della cosa mobile di un altro militare, di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito con la reclusione fino a tre anni e che, se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario o appartenenti all'amministrazione militare, la pena è aumentata; se il fatto è commesso su oggetti di vestiario o di equipaggiamento militare, al solo scopo di sopperire a deficienze del proprio corredo, la pena è diminuita e, non ricorrendo l'aggravante di cui alla prima parte, si procede a querela della persona offesa;
    114) prevedere che il militare che, avendo trovato in luogo militare denaro o cose da altri smarrite, se ne appropria o non le consegna senza ritardo al superiore, ovvero si appropria di cose appartenenti ad altri militari o all'amministrazione militare delle quali sia venuto in possesso per errore altrui o per caso fortuito, è punito a querela della persona offesa con la reclusione fino a sei mesi o, se il colpevole conosceva il proprietario della cosa, con la reclusione fino a due anni;
    115) prevedere che fuori dei casi di concorso nel reato il militare che, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi reato militare, o comunque, si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione fino a due anni e, se il reato militare da cui le cose provengono importa una pena detentiva superiore nel massimo a cinque anni o l'ergastolo, con la reclusione fino a sei anni;
    116) prevedere che il pilota non militare che:
     116.1) cagiona la perdita di una nave militare da lui condotta o di una nave di un convoglio sotto scorta o direzione militare da lui condotta è punito con la reclusione non inferiore a dodici anni; se il fatto è commesso per colpa, si applica la pena della reclusione fino a dieci anni;
     116.2) cagiona l'investimento, l'incaglio o una grave avaria di una nave militare da lui condotta o di una nave di un convoglio sotto scorta o direzione militare da lui condotta è punito con la reclusione non inferiore a sei anni; se il fatto è commesso per colpa, si applica la pena della reclusione fino a due anni;
    117) prevedere che il pilota non militare che abbandona la nave militare o la nave di un convoglio sotto scorta o direzione militare da lui condotta è punito con la reclusione fino a tre anni; se il fatto è commesso in caso di grave pericolo, si applica la reclusione da due a sei anni;
    118) prevedere che il pilota non militare che, incaricato di condurre una nave militare o un convoglio sotto scorta o direzione militare, rifiuta, omette o ritarda di assumere o di prestare il servizio è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni;
    119) prevedere che le disposizioni di cui ai numeri 116), 117) e 118) si applicano anche al pilota non militare di aeromobile militare o di aeromobile non militare sotto scorta o direzione militare;
    120) prevedere che il comandante di una nave mercantile o di un aeromobile non militare, in convoglio sotto scorta o direzione militare, che cagiona la perdita della nave o dell'aeromobile è punito con la reclusione non inferiore a dodici anni; se il fatto è commesso per colpa, si applica la pena della reclusione fino a dieci anni;
    121) prevedere che il cittadino dello Stato, comandante di una nave mercantile o di un aeromobile non militare, che rifiuta od omette di prestare ad una nave o ad un aeromobile militare l'assistenza chiesta in circostanze di pericolo è punito con la reclusione da uno a tre anni;
    122) prevedere che le disposizioni del codice di procedura penale, salvo che la legge disponga diversamente, si osservano anche per i procedimenti davanti al tribunale avente sede nel capoluogo di ciascun distretto di corte d'appello competente per la cognizione dei reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate;
    123) prevedere che appartiene al tribunale avente sede nel capoluogo di ciascun distretto di corte d'appello competente per la cognizione dei reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate militari la cognizione dei reati militari commessi dai militari in servizio o considerati in servizio al momento della consumazione del reato;
    124) prevedere che le leggi in materia di ordinamento giudiziario militare determinano la specie, la composizione e il numero degli organi che esercitano la giurisdizione militare;
    125) prevedere che per la determinazione della competenza territoriale si applicano le norme del codice di procedura penale e le altre disposizioni previste dalla legge;
    126) prevedere che, ferme restando le disposizioni del codice di procedura penale in materia di incompatibilità, astensione e ricusazione, non può esercitare le funzioni di giudice militare l'ufficiale che ha partecipato o è intervenuto a qualsiasi titolo nel corso di un precedente giudizio disciplinare per lo stesso fatto che ha avuto rapporti di impiego con il militare imputato;
    127) prevedere che, fermo restando quanto previsto dalla legge in materia di notificazioni, le mansioni dell'ufficiale giudiziario possono essere svolte dal messo giudiziario militare;
    128) prevedere che per i reati soggetti alla giurisdizione militare le funzioni di Polizia giudiziaria sono esercitate nell'ordine seguente: dai comandanti di corpo, di distaccamento o di posto delle varie Forze armate dello Stato; dagli ufficiali e sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri e dagli altri ufficiali di Polizia giudiziaria indicati dall'articolo 57 del codice di procedura penale;
    129) prevedere che le persone indicate nel numero 128) che, senza giustificato motivo, omettono o ritardano di riferire la notizia di reato o l'esecuzione di un ordine dell'autorità giudiziaria o l'eseguono solo in parte o negligentemente, o comunque violano qualunque altra disposizione di legge relativa all'esercizio delle funzioni di Polizia giudiziaria, sono soggette alle sanzioni disciplinari stabilite dai rispettivi ordinamenti e che il relativo procedimento è avviato dai superiori gerarchici, a richiesta del procuratore generale presso la corte di appello;
    130) prevedere che, oltre che nei casi previsti dall'articolo 380, comma 1, del codice di procedura penale, i soggetti indicati al numero 128) procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza dei delitti non colposi, consumati o tentati, contro la personalità dello Stato, previsti dal numero 27), per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni nel massimo a dieci anni, ovvero di furto di armi di cui al numero 78);
    131) prevedere che, fermo restando quanto previsto dal numero 130), i soggetti indicati al numero 128) procedono all'arresto di chiunque nel corso di operazioni militari armate all'estero è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:
     131.1) delitto previsto dal numero 80), secondo periodo;
     131.2) delitto previsto dal numero 81);
     131.3) delitto previsto dal numero 82);
     131.4) delitto previsto dal numero 89), se commesso contro un superiore ovvero nei casi di cui al secondo periodo;
    132) definire gli adempimenti conseguenti all'arresto in flagranza, al fermo o all'esecuzione della misura della custodia cautelare in carcere, eseguiti nel corso di operazioni militari armate all'estero, prevedendo che:
     132.1) nei casi di arresto in flagranza o di fermo, se sussistono particolari circostanze operative che non consentano di porre tempestivamente l'arrestato a disposizione dell'autorità giudiziaria militare e di trasmettere il verbale entro il termine previsto dall'articolo 386, comma 3, del codice di procedura penale, la Polizia giudiziaria deve comunque far pervenire, entro quarantotto ore, il verbale al pubblico ministero, anche con mezzi telematici. In tale caso l'avviso al difensore dell'arrestato o del fermato è effettuato dal pubblico ministero. L'arresto o il fermo diviene inefficace se non sono osservati i termini indicati dal presente numero;
     132.2) se ricorrono le circostanze di cui al numero 132.1) l'interrogatorio dell'arrestato o del fermato e l'udienza di convalida, ai sensi degli articoli 388 e 391 del codice di procedura penale, possono avere luogo, con la partecipazione necessaria del difensore, a distanza mediante un collegamento video-telematico o audiovisivo, realizzabile anche con postazioni provvisorie, tra l'ufficio del pubblico ministero ovvero l'aula ove si svolge l'udienza di convalida e il luogo della temporanea custodia, con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in ciascuno dei due luoghi e la possibilità di udire quanto viene detto e senza aggravio di spese processuali per la copia degli atti. Il difensore o il suo sostituto e l'arrestato o il fermato possono consultarsi riservatamente, per mezzo di strumenti tecnici idonei;
     132.3) alle operazioni di cui al numero 132.2), nel luogo in cui si trova l'arrestato o il fermato, assiste un ufficiale di Polizia giudiziaria che redige un verbale nel quale attesta l'identità dell'arrestato o fermato dando atto che non sono posti impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facoltà spettanti al medesimo arrestato o fermato. Senza pregiudizio per la tempestività dell'interrogatorio e dei provvedimenti ad esso conseguenti, l'arrestato o il fermato ha altresì diritto ad essere assistito, nel luogo in cui si trova, da un altro difensore di fiducia o da un ufficiale presente sul luogo e, dopo il rientro nel territorio nazionale, ad essere ulteriormente interrogato nelle forme ordinarie;
     132.4) l'arresto o il fermo diviene inefficace se l'ordinanza di convalida non è pronunciata o depositata nelle quarantotto ore successive alla ricezione del verbale di cui al numero 132.1) da parte del pubblico ministero;
     132.5) con le stesse modalità di cui ai numeri 132.2), 132.3) e 132.4) si procede all'interrogatorio della persona sottoposta alla misura della custodia cautelare in carcere, quando questa non possa essere condotta, nei termini previsti dall'articolo 294 del codice di procedura penale, nel carcere giudiziario militare per rimanervi a disposizione dell'autorità giudiziaria;
    133) prevedere che il militare arrestato in flagranza o sottoposto a fermo di Polizia giudiziaria per reato militare, ovvero alla misura della custodia cautelare in carcere emessa dall'autorità giudiziaria militare, sia condotto in un carcere giudiziario militare ovvero, se lo richieda, presso la casa circondariale o mandamentale individuata ai sensi degli articoli 285 e 386, commi 4 e 5, del codice di procedura penale;
    134) prevedere che la reclusione militare venga eseguita nei modi previsti dalla legge e dai regolamenti vigenti in materia e che per quanto non espressamente previsto si applichino le disposizioni vigenti in materia di ordinamento penitenziario comune;
    135) prevedere che il pubblico ministero presso il giudice dell'esecuzione provvede alla sostituzione della pena da reclusione a reclusione militare e viceversa, se non è stata disposta con sentenza, e che il condannato può proporre incidente di esecuzione;
    136) prevedere l'esclusiva competenza del tribunale di sorveglianza sulle richieste di riabilitazione relative a condanne pronunciate dall'autorità giudiziaria sui reati militari;
    137) prevedere che i reati militari di cui ai numeri 64), 66) e 72), relativamente alla fattispecie di cui al terzo periodo, e ogni altro reato militare per il quale sia dalla legge prevista una pena non superiore nel massimo a sei mesi, sono puniti a richiesta del comandante di corpo dai quale dipende il militare a cui sono contestati, fermo restando quanto previsto al numero 138), e che in caso di concorso nel reato di militari appartenenti a corpi diversi, dal comandante di corpo dal quale dipende il militare più elevato in grado o, a parità di grado, il più anziano. Se il comandante di corpo è parte offesa del reato, la richiesta compete al comandante dell'ente superiore. La richiesta non può essere proposta decorso il termine di trenta giorni dalla data in cui il comandante competente ha avuto notizia del fatto e i suoi effetti si estendono agli eventuali concorrenti nel reato estranei alle Forze armate dello Stato;
    138) prevedere che i reati di cui ai numeri 98), 99), 103), 104), 106), 111), 112), 113) e 114), relativamente alle sole ipotesi perseguibili a querela, possano essere perseguiti anche a richiesta del comandante di corpo, secondo le modalità di cui al numero 137);
    139) prevedere che la querela di parte presentata per i reati di cui ai numeri 98), 99), 103), 104), 106), 111), 112), 113) e 114) sia irrevocabile;
   c) disciplinare in apposito titolo le disposizioni penali per le missioni militari armate all'estero autorizzate dal Parlamento, secondo i princìpi e criteri direttivi di seguito indicati:
    1) prevedere che il comandante che, senza autorizzazione o fuori dai casi di necessità o comunque in violazione delle convenzioni internazionali, delle disposizioni che regolano la missione o degli ordini ricevuti, ordina di compiere atti ostili contro uno Stato è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni. Se l'atto è commesso per colpa, si applica la reclusione da uno a cinque anni;
    2) prevedere che il comandante di una forza militare che ordina o autorizza l'uso di alcuno dei mezzi o dei modi di combattimento vietati dalle convenzioni internazionali o dalla legge o comunque contrari all'onore militare è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione non inferiore a cinque anni;
    3) prevedere che le pene stabilite dal numero 2) si applicano anche a chiunque adopera mezzi o usa modi di combattimento vietati dalle convenzioni internazionali, dalla legge o comunque contrari all'onore militare. In tale caso le pene possono essere diminuite;
    4) prevedere che il comandante che, in violazione delle convenzioni internazionali, ordina di eseguire atti di ostilità a titolo di rappresaglia è punito con la reclusione da tre a dieci anni;
    5) prevedere che:
     5.1) è punito con la reclusione fino a tre anni il comandante che omette di adottare i provvedimenti previsti dalle convenzioni internazionali o dalla legge per assicurare il rispetto degli ospedali o di ogni altro edificio o luogo di ricovero o cura di infermi o feriti, di formazioni sanitarie mobili o di stabilimenti fissi per il servizio sanitario, di navi-ospedale, di aeromobili sanitari addetti al servizio militare, di beni culturali o edifici destinati all'esercizio di un culto, quando essi non siano allo stesso tempo utilizzati a fini militari e siano designati mediante i segni distintivi previsti dalle convenzioni internazionali o, comunque, preventivamente resi noti, e facilmente visibili anche a grande distanza e a quota elevata;
     5.2) la pena prevista dal numero 5.1) si applica anche a chiunque, avendone la responsabilità, omette di designare gli ospedali, i luoghi, i monumenti e gli edifici indicati dal medesimo numero 5.1) mediante segni visibili, ovvero di darne adeguata comunicazione ai responsabili delle operazioni militari;
    6) prevedere che:
     6.1) è punito con la reclusione fino a sette anni chiunque usa indebitamente, a fini di aggressione o per commettere atti ostili:
      6.1.1) i segni distintivi legalmente adottati per assicurare il rispetto e la protezione degli ospedali, dei luoghi, delle formazioni, degli stabilimenti, dei beni e degli edifici indicati dal numero 5);
      6.1.2) i segni distintivi della Croce Rossa, delle altre associazioni di soccorso autorizzate, delle navi-ospedale e degli aeromobili sanitari adibiti a servizio militare;
      6.1.3) i distintivi internazionali di protezione;
      6.1.4) la bandiera parlamentare;
     6.2) la pena di cui al numero 6.1) si applica anche a chiunque usa indebitamente bandiere, insegne o uniformi militari diverse da quelle nazionali;
    7) prevedere che chiunque vilipende i distintivi internazionali di protezione è punito con la reclusione fino a tre anni;
    8) prevedere che il militare il quale costringe il cittadino straniero a partecipare ad azioni ostili contro il proprio Paese ovvero a favorirne in qualsiasi modo l'esecuzione è punito con la reclusione da uno a cinque anni;
    9) prevedere che il militare che viola i divieti della cattura di ostaggi previsti dalle convenzioni internazionali è punito con la reclusione da due a dieci anni. La stessa pena si applica al militare che minaccia di ferire o di uccidere una persona non in armi o non in atteggiamento ostile, catturata o fermata per cause non estranee alle finalità dell'operazione militare armata, allo scopo di costringerla alla consegna di persone o di cose. Se la violenza è attuata si applica anche la disposizione di cui al numero 10);
    10) prevedere che il militare che, senza necessità o, comunque, senza giustificato motivo, per cause non estranee alla missione militare armata, usa violenza contro civili, che non prendono parte alle operazioni militari, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se la violenza consiste nell'omicidio, ancorché tentato o preterintenzionale, o in una lesione personale gravissima o grave, si applicano le pene stabilite dal codice penale e la pena detentiva temporanea è aumentata. Le stesse pene si applicano a chiunque nel territorio ove operano le Forze armate dello Stato usa violenza contro alcuna delle persone a esse appartenenti;
    11) prevedere che agli effetti della legge penale militare il prigioniero, l'ostaggio e qualunque altra persona trattenuta, a qualsiasi titolo, dalle Forze armate dello Stato nel corso di un'operazione militare armata all'estero sono equiparati ai prigionieri di guerra;
    12) prevedere che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, il militare il quale, per cause non estranee alle finalità della missione militare armata, compie atti di tortura o altri trattamenti inumani, trasferimenti illegali ovvero altre condotte vietategli dalle convenzioni internazionali, inclusi gli esperimenti biologici o i trattamenti medici non giustificati dallo stato di salute, in danno di prigionieri o di civili o di altre persone protette dalle convenzioni internazionali medesime è punito con la reclusione da tre a sette anni;
    13) prevedere che chiunque commette un fatto diretto a portare il saccheggio nel territorio ove operano le Forze armate dello Stato è punito con la reclusione da otto a quindici anni;
    14) prevedere che chiunque, nel territorio ove operano le Forze armate dello Stato, senza essere costretto dalla necessità delle operazioni militari, appicca il fuoco ad una casa o ad un edificio, o con qualsiasi altro mezzo li distrugge, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Se dal fatto è derivata la morte di una o più persone, si applica l'ergastolo. Le stesse disposizioni si applicano nel caso d'incendio o distruzione o grave danneggiamento di beni culturali o di beni destinati al culto o all'istruzione;
    15) prevedere che il militare che, nel territorio ove operano le Forze armate dello Stato, si impossessa, senza necessità o autorizzazione, di viveri, oggetti di vestiario o equipaggiamento, ovvero se li fa consegnare, è punito con la reclusione fino a cinque anni. Se il fatto è commesso da due o più persone riunite, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Se si è usata violenza, si applica la reclusione da uno a otto anni. Se la violenza consiste nell'omicidio, ancorché tentato o preterintenzionale, o in una lesione personale gravissima o grave, si applicano le pene stabilite dal codice penale e la pena detentiva temporanea è aumentata. Il militare che, avendo notizia dei fatti, omette d'informarne tempestivamente i superiori è punito con la reclusione fino ad un anno;
    16) prevedere che il militare addetto al servizio sanitario il quale, in occasione di un'operazione armata, omette di prestare la sua assistenza ai militari o ad altre persone coinvolte nella medesima, che siano infermi, feriti o naufraghi, è punito con la reclusione da uno a dieci anni. Se alcuno dei fatti indicati dal presente numero è commesso per colpa, la pena è della reclusione fino a cinque anni;
    17) prevedere che chiunque fa uso delle armi contro ambulanze, ospedali, formazioni mobili sanitarie, stabilimenti fissi per il servizio sanitario, navi-ospedale o aeromobili sanitari addetti al servizio militare, quando a norma della legge o delle convenzioni internazionali devono considerarsi rispettati e protetti, è punito con la pena della reclusione non inferiore a sei anni. Se dal fatto è derivata la morte di una o più persone, si applica l'ergastolo;
    18) prevedere che chiunque compie maltrattamenti contro feriti o naufraghi, ancorché abbiano posto in essere atti ostili, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni. Se i maltrattamenti sono gravi, o si tratta di sevizie, ovvero se il fatto è commesso da un incaricato del trasporto o dell'assistenza dell'infermo, del ferito o del naufrago, si applica la reclusione non inferiore a dieci anni. Si applica l'ergastolo se dal fatto è derivata la morte dell'infermo, del ferito o del naufrago;
    19) prevedere che:
     19.1) chiunque spoglia infermi, feriti o naufraghi, ancorché abbiano posto in essere atti ostili, ovvero sottrae ad essi denaro o altri oggetti, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni; se il fatto è commesso con violenza contro la persona, si applica la reclusione non inferiore a dieci anni, se il colpevole è un incaricato del trasporto o dell'assistenza dell'infermo, del ferito o del naufrago, si applicano le seguenti pene:
      19.1.1) reclusione non inferiore a dieci anni, nel caso previsto dal numero 19.1), prima parte;
      19.1.2) reclusione non inferiore a quindici anni, nel caso previsto dal numero 19.1), seconda parte;
     19.2) si applica l'ergastolo se dal fatto è derivata la morte dell'infermo, del ferito o del naufrago;
    20) prevedere che, fuori del caso previsto dal numero 17), chiunque usa violenza contro alcuna delle persone addette al servizio sanitario, quando a norma della legge o delle convenzioni internazionali devono considerarsi rispettate e protette, o nei confronti di ministri di culto addetti alle Forze armate dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Se la violenza consiste nell'omicidio, ancorché tentato o preterintenzionale, o in una lesione personale gravissima o grave si applicano le corrispondenti pene stabilite dal codice penale e la pena detentiva temporanea è aumentata;
    21) prevedere che chiunque, violando la legge o le convenzioni internazionali, non consegna o non rilascia o comunque trattiene alcuna delle persone indicate al numero 20), quando hanno cessato di esercitare le loro funzioni negli ospedali, nelle ambulanze o in altri luoghi dove prestavano servizio, è punito con la reclusione da uno a cinque anni;
    22) prevedere che chiunque sottrae, mutila o deturpa il cadavere di un caduto in operazioni militari, o commette su di esso atti di vilipendio, di brutalità o di oscenità, è punito con la reclusione non inferiore a sei anni;
    23) prevedere che chiunque, al fine di trarne profitto, spoglia il cadavere di un caduto in operazioni militari, o sottrae al cadavere denaro od oggetti preziosi, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Se il fatto è commesso da più persone riunite, la pena è aumentata da un terzo alla metà;
    24) prevedere che il comandante che, non usando verso i prigionieri, ovvero verso le persone inferme, ferite o naufraghe, il trattamento previsto dalla legge o dalle convenzioni internazionali, cagiona grave danno alle medesime persone è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione non inferiore a tre anni;
    25) prevedere che il militare incaricato della scorta, vigilanza o custodia di prigionieri che, abusando di questa sua qualità, commette, per qualsiasi motivo, sevizie o maltrattamenti verso un prigioniero è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da due a dieci anni;
    26) prevedere che il militare che vilipende un prigioniero, in sua presenza e per questa sua qualità, è punito con la reclusione fino a tre anni;
    27) prevedere che, fuori dai casi previsti dai numeri 25) e 26):
     27.1) il militare che usa violenza contro un prigioniero è punito con la reclusione da uno a cinque anni e che la pena è aumentata se la violenza è commessa da più persone riunite o con armi. Se la violenza consiste nell'omicidio volontario, ancorché tentato o preterintenzionale, ovvero in una lesione personale grave o gravissima, si applicano le corrispondenti pene stabilite dal codice penale e la pena detentiva temporanea è aumentata;
     27.2) il militare che minaccia o ingiuria un prigioniero è punito rispettivamente con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e fino a due anni;
    28) prevedere che è punito con la reclusione da due a sette anni chiunque usa violenza o minaccia verso uno o più prigionieri per costringerli a dare informazioni o per costringerli a lavori che abbiano diretto rapporto con le operazioni militari in atto o che, comunque, siano specificamente vietati dalla legge o dalle convenzioni internazionali. Se la violenza consiste nell'omicidio, ancorché tentato o preterintenzionale, o in una lesione gravissima o grave, si applicano le corrispondenti pene del codice penale e la pena detentiva temporanea è aumentata;
    29) prevedere che, ferma restando l'applicazione delle disposizioni impartite dall'autorità militare, chiunque arbitrariamente impedisce o turba o comunque limita la libertà di religione o di culto dei prigionieri è punito con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque offende la religione professata da un prigioniero, mediante vilipendio di questa, in sua presenza;
    30) prevedere che il militare che, al fine di trarne profitto per sé o per altri, sottrae denaro o altri oggetti a un prigioniero è punito con la reclusione fino a cinque anni; se il militare è incaricato di scortare, sorvegliare o custodire il prigioniero, la pena è della reclusione da tre a sette anni;
    31) prevedere che il militare che, avendo notizia dei reati di cui ai numeri 13), 14), 18) e 19), non informa tempestivamente i superiori è punito con la reclusione da due a cinque anni;
    32) prevedere che il militare che per cause non estranee all'operazione militare armata, in violazione di convenzioni internazionali o della legge o delle disposizioni che regolano l'operazione stessa ovvero degli ordini ricevuti, al di fuori dei casi di cui ai numeri 9), 10), 15), 27) e 28), usa violenza contro una persona estranea alle Forze armate dello Stato è punito con la reclusione fino a tre anni. Se la violenza consiste nell'omicidio, ancorché tentato o preterintenzionale, o in una lesione personale gravissima o grave, si applicano le pene stabilite dal codice penale e la pena detentiva temporanea è aumentata;
    33) prevedere la competenza territoriale del tribunale di Roma per i reati militari commessi nel corso di operazioni militari armate all'estero che rientrano nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria militare;
    34) prevedere che i reati commessi dallo straniero nei territori esteri in cui si svolgono le operazioni militari armate di cui alla presente legge, a danno dello Stato o di cittadini italiani che partecipano alle operazioni suddette o ad interventi di cooperazione allo sviluppo o umanitari, sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia, sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate dello Stato;
    35) prevedere che per i reati di cui al numero 34) e per i reati attribuiti alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria commessi, nel territorio e per il periodo in cui si svolgono le operazioni militari armate e gli interventi di cui al medesimo numero 34), dal cittadino che partecipa alle stesse attività la competenza è attribuita al tribunale di Roma.

  7. Nell'esercizio della delega di cui ai commi 2 e 3, il Governo si attiene, in conformità ai princìpi della Costituzione e del diritto internazionale, con particolare riguardo alle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia, ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) prevedere che i Tribunali Militari di Roma, Napoli e Verona, la Corte Militare di Appello di Roma, i relativi uffici del Pubblico Ministero, il Tribunale Militare di Sorveglianza, il Magistrato Militare di Sorveglianza e La Procura Generale Militare della Repubblica presso la Corte Suprema di Cassazione siano organi specializzati del Ministero della Giustizia;
   b) istituire, presso il Ministero della Giustizia, l'Ufficio Centrale per la giustizia militare, avente attribuzioni corrispondenti a quelle del Dipartimento per la giustizia minorile;
   c) prevedere che, per la composizione e il funzionamento degli organi giudiziari militari, si applichino le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, commi 1, 3, 4, 5, 6, 7, e 8, 4, 5, 6 e 9 della legge 7 maggio 1981 n. 180 e 2, comma 603, lettere a), c) e comma 608, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
   d) prevedere che agli organi giudiziari militari è attribuita la competenza relativamente ad ogni reato commesso, da cittadini italiani appartenenti alle Forze armate italiane o aventi lo stato di militare, per ragioni comunque collegate al servizio o alla disciplina militare, nonché l'abrogazione del comma 2 dell'articolo 13. c.p.p.;
   e) prevedere che siano abrogati gli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 8 della legge 30 dicembre 1988, n. 561, gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1989, n. 158, l'articolo 2, comma 603, lettera c) e commi 604 e 609 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, gli articoli 11, 12, 13 e 14 della legge 7 maggio 1981, n. 180;
   f) prevedere che i magistrati militari in servizio alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 19, commi 2 e 3 transitino nel ruolo della magistratura ordinaria e continuino a prestare servizio presso gli organi giudiziari militari di appartenenza e ad esercitare le medesime funzioni, conservando l'anzianità e la qualifica maturate e che il ruolo organico della magistratura ordinaria sia rideterminato in 10.209 unità, con aumento di cinquantotto unità, delle quali sei con funzioni direttive di 1o grado, due con funzione direttive di 2o grado, una con funzioni direttive superiore di legittimità;
   g) prevedere che il personale civile in servizio presso gli organi giudiziari militari che non intenda rimanere nei ruoli del Ministero della Difesa transiti, a domanda, nei corrispondenti ruoli del Ministero della Giustizia, conservando l'anzianità e la qualifica maturate e continui a prestare servizio presso gli organi giudiziari militari di appartenenza e ad esercitare le medesime funzioni;
   h) prevedere l'istituzione del ruolo speciale dei magistrati militari, che esercitano le funzioni di cui alla lettera f);
   i) prevedere:
    1) di devolvere alla cognizione dei Tribunali Militari anche quelle condotte costituenti reato militare commesse da appartenenti alle Forze armate, all'Arma dei Carabinieri e al Corpo della Guardia di Finanza nei confronti delle quali la legge dispone che a decidere sia il Tribunale in composizione monocratica, in cui hanno particolare rilevanza l'aspetto disciplinare della condotta e l'ambiente militare nel quale l'evento si è consumato;
    2) di istituire, presso ogni Procura Militare della Repubblica, una sezione specializzata di Polizia giudiziaria militare, alla quale è assegnato personale del Corpo della Guardia di Finanza o dell'Arma dei Carabinieri, ovvero i Comandanti di corpo, di distaccamento e di posto militare del luogo in cui è stato commesso il reato; tali sezioni provvedono anche alle notificazioni nei procedimenti per reati militari;
    3) di attribuire al Tribunale Militare di Roma la competenza per i reati militari commessi all'estero da cittadini italiani, appartenenti alle Forze armate italiane, all'Arma dei Carabinieri e al Corpo della Guardia di Finanza o comunque rivestenti la qualifica di militare; attribuire la funzione requirente alla Procura Militare della Repubblica presso il Tribunale Militare di Roma;
    4) l'abrogazione di tutte le disposizioni incompatibili con quelle adottate nell'esercizio delle deleghe di cui all'articolo 19, commi 1 e 4.

  8. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 19, comma 1, il codice penale militare di pace è abrogato».
18. 01. Giachetti.