338 MARTEDÌ 18 NOVEMBRE 2014
ALLEGATO
BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015) C. 2679-bis Governo.
PROPOSTE EMENDATIVE SEGNALATE
TESTO AGGIORNATO AL 25 NOVEMBRE 2014
ART. 1.
All'articolo 1, comma 1, sostituire l'Allegato 1 con il seguente:
Allegato 1
(articolo 1, comma 1)
(importi in milioni di euro)
RISULTATI DIFFERENZIALI | |||
Descrizione risultato differenziale | 2015 | 2016 | 2017 |
Livello massimo del saldo netto da finanziare, al netto delle regolazioni contabili e debitorie pregresse (pari a 16,884 milioni di euro per il 2015, a 3.150 milioni di euro per il 2016 e a 3150 milioni di euro per il 2017), tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge | –54.000 | –27.000 | –15.000 |
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*) | 323.000 | 275.000 | 300.000 |
(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato e comprensivo per il 2015 di un importo di 4,000 milioni di euro per indebitamento estero relativo a interventi non considerati nel bilancio di previsione. |
Conseguentemente:
all'articolo 16, comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: Per l'anno 2015 le spese relative al cofinanziamento nazionale dei fondi strutturali comunitari non rilevano, ai fini dei saldi di cui all'articolo 36, comma 3, per un importo pari ai proventi derivanti dall'attuazione del comma 1, nel limite massimo di 700 milioni di euro;
all'articolo 17, sopprimere il comma 19;
all'articolo 18, comma 1:
a) alla lettera d), sostituire le parole: 4.000 milioni con le seguenti: 3.272 milioni;
b) alla lettera e) sostituire le parole: 7.000 milioni con le seguenti: 6.272 milioni;
all'articolo 36, comma 6, sopprimere il numero 4.;
all'articolo 44, comma 7, lettera a), numero 3, dopo il capoverso d-quater), aggiungere il seguente: d-quinquies) alle cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati (47.11.1), supermercati (47.11.2) e discount alimentari (47.11.3).;
all'articolo 44, comma 9:
a) dopo le parole: comma 7, inserire le seguenti: lettera a), n. 3, capoverso d-quinquies, e;
b) sostituire le parole: 988 milioni con le seguenti: 1.716 milioni.
1. 4. Il Governo.
ART. 2.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 6 della legge dell'11 novembre 1983, n. 638 e successive modificazioni, dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:
11-bis. Ai soggetti titolari di unico trattamento pensionistico o di più trattamenti pensionistici la cui somma degli importi percepiti, a prescindere dal requisito anagrafico, non superi la soglia di seicento euro, viene comunque corrisposto un rateo integrato nella misura minima di 600 euro per dodici mensilità.
Conseguentemente all'articolo 4, comma 1, capoverso 1-bis, i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:
1) 480 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
2) 480 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.
2. 11. Villarosa, Castelli, Caso.
ART. 3.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 3.
(Credito di imposta ricerca e innovazione).
1. A decorrere dall'anno 2015 per il periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2015 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, è istituito un credito di imposta riservato a tutte le imprese che affidano attività di ricerca e innovazione a università, enti pubblici di ricerca o organismi di ricerca, nonché alle imprese che realizzano direttamente investimenti in ricerca e innovazione.
2. Sono destinatari del credito di imposta tutti i soggetti titolari di reddito di impresa, indipendentemente dalla forma giuridica assunta e possono fruirne anche le imprese che effettuano le attività di ricerca in forma associata o aggregata. In questi casi, l'agevolazione è ripartita secondo criteri proporzionali, che tengano conto della partecipazione di ciascuna impresa alle spese di ricerca.
3. Il credito d'imposta si applica nella misura del 10 per cento sull'ammontare dei costi ammissibili, che non possono, in ogni caso, superare l'importo di 50 milioni di euro per impresa e per ciascun periodo d'imposta.
4. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive; non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni; è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovute per il periodo d'imposta in cui le spese di cui ai seguenti commi sono state sostenute.
5. L'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso. Non si applica il limite annuale previsto dal comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'istruzione e dell'università e con il Ministro dello sviluppo economico, sono individuate le tipologie di intervento agevolabili e i costi ammissibili, nonché le modalità di accertamento delle spese effettivamente sostenute e di verifica della conformità delle stesse alla disciplina comunitaria.
7. Per l'attuazione degli interventi di cui ai commi precedenti, è autorizzata la spesa di 1.000 milioni di euro per l'anno 2014, 3.000 milioni di euro per l'anno 2015 e 3.000 milioni di euro per l'anno 2016.
8. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 30 giorni dalla, data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità di attuazione dell'agevolazione di cui al presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di risorse stanziate.
9. Nel caso di richieste superiori alle risorse annue stanziate, si procede a una distribuzione pro quota. Le risorse annuali non integralmente utilizzate nel periodo d'imposta vanno a incrementare quelle rese disponibili per il periodo di imposta successivo.
10. Sono abrogati i commi 95, 96 e 97 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
3. 45. Gelmini, Palese, Brunetta.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 3.
1. Al fine di dotare il Paese di un sistema d'istruzione scolastica che si caratterizzi per un rafforzamento dell'offerta formativa e della continuità didattica, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito il Fondo per la realizzazione del Piano «La Buona Scuola», con la dotazione di 1.000 milioni di euro per l'anno 2015, e di 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
2. Il Fondo, mediante la realizzazione prioritaria di un piano straordinario di assunzioni di docenti, persegue lo scopo di potenziare nel curriculum scolastico le azioni di alternanza scuola-lavoro, il ruolo e lo sviluppo organizzativo delle autonomie scolastiche, di arricchire e qualificare l'offerta formativa, di potenziare la continuità educativa e la lotta alla dispersione scolastica.
3. 53. Santerini, Fauttilli, De Mita.
Sostituirlo con il seguente:
(Fondo per la realizzazione «La Buona scuola»).
1. Al fine di dotare il Paese di un sistema d'istruzione scolastica che si caratterizzi per un rafforzamento dell'offerta formativa e della continuità didattica, per la valorizzazione dei docenti e per una sostanziale attuazione dell'autonomia scolastica connessa alla valutazione, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito il Fondo denominato «Fondo La Buona Scuola», con la dotazione di 1.000 milioni di euro per l'anno 2015, e di 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
2. Il Fondo è finalizzato alla attuazione degli, interventi di cui al comma 1, con prioritario riferimento alla realizzazione di un piano straordinario di assunzioni, al potenziamento dell'alternanza scuola-lavoro, e alla formazione di docenti e dirigenti.
3. 6. Coscia, Ascani, Rocchi, Carocci, Piccoli Nardelli, Blazina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Rocchi, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Carnevali.
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, sostituire le parole da: il Fondo per la realizzazione del Piano «La buona scuola» fino alla fine del periodo, con le seguenti: un fondo per la realizzazione di un piano straordinario di assunzioni di docenti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e, in subordine, dei docenti attualmente scritti nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto nonché di coloro i quali conseguano l'abilitazione entro il 1o settembre 2015, con la dotazione di 1.000 milioni di euro per anno 2015, di 4.000 milioni per l'anno 2016 e di 6.000 milioni a decorrere dall'anno 2017;
b) sopprimere il secondo periodo.
Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, capoverso 1-bis, i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:
1) 800 euro per l'anno 2016 e 650 euro a decorrere dall'anno 2017, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
2) 800 euro per l'anno 2016 e 660 euro a decorrere dall'anno 2017, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro;.
3. 35. Chimienti, Castelli, Sorial.
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, sostituire le parole da: per la realizzazione del Piano «la buona scuola» fino alla fine del periodo con le seguenti: straordinario per interventi in materia di istruzione con la dotazione di 3.000 milioni di euro per l'anno 2015 e di 6.000 milioni a decorrere dall'anno 2016,;
b) sostituire il secondo periodo con il seguente: Il Fondo è finalizzato all'attuazione di interventi in materia di istruzione con particolare riferimento: ad un piano straordinario di assunzioni di docenti e personale ATA, al contrasto della dispersione scolastica, al potenziamento degli interventi relativi al diritto allo studio, all'edilizia scolastica, all'incremento del tempo pieno, all'innovazione didattica e degli ambienti di apprendimento, a nuovi progetti di ampliamento delle metodologie e pratiche per l'innovazione dell'offerta formativa, nonché al potenziamento dell'alternanza scuola-lavoro.
Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, capoverso 1-bis, i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:
1) 480 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.00 euro;
2) 480 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro;.
3. 40. Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Vacca, D'Uva, Simone Valente, Di Benedetto, Chimienti, Currò.
Al comma 1, dopo le parole: La buona scuola, ovunque ricorrano sono aggiunte le seguenti: sia in Italia che all'estero.
3. 4. Merlo, Borghese.
Al comma 1, dopo le parole assunzioni di docenti, inserire le seguenti: iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, istituite ai sensi della legge 27 dicembre 2006 n. 296, articolo 1, comma 605, lettera c) e successive modificazioni.
Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Al fine di valorizzare la professionalità del personale docente provvisto di abilitazione e di ampliarne le prospettive lavorative, a decorrere dall'anno scolastico 2016-2017 è disposta l'immissione in ruolo di un numero di docenti almeno corrispondente a quello delle cessazioni di servizio verificatesi nell'anno precedente. L'immissione in ruolo dei nuovi assunti di cui al comma 1 avverrà per scorrimento delle graduatorie della seconda fascia d'istituto.
3. 19. Chimienti, Caso, Castelli.
Al comma 1, dopo le parole: Il Fondo è finalizzato alla attuazione degli interventi previsti nel Piano «La Buona Scuola», con prioritario riferimento alla realizzazione di un piano straordinario di assunzioni di docenti, aggiungere le seguenti: di dirigenti scolastici.
3. 3. Bossa, Carloni, Sgambato, D'Ottavio, Valeria Valente, Tino Iannuzzi, Rostan, Rocchi, Manfredi, Salvatore Piccolo, Bonavitacola, Giorgio Piccolo, Famiglietti, Giancarlo Giordano, Tartaglione, La Marca, Impegno, Paris.
Al comma 1, dopo la parola: docenti aggiungere le seguenti:, personale ATA.
* 3. 38. Currò, Castelli.
Al comma 1, dopo la parola: docenti aggiungere le seguenti:, personale ATA.
* 3. 5. Albanella.
Al comma 1, dopo la parola: docenti aggiungere le seguenti:, personale ATA.
* 3. 10. Iacono.
Al comma 1, dopo le parole: scuola-lavoro aggiungere le seguenti: nonché al potenziamento del tempo pieno nella scuola primaria per prevenire la dispersione scolastica. A tal fine, la quota di docenti che sarà assegnata per l'attuazione dell'obiettivo, sarà ripartita secondo i seguenti criteri:
a) il 50 per cento come espansione del servizio nei grandi centri urbani dove esso è scarsamente diffuso e a condizione che i Comuni garantiscano strutture e servizi necessari;
b) il 50 per cento come riqualificazione del servizio mediante la piena restituzione delle ore di compresenza nelle scuole dove si registra elevata presenza di alunni con cittadinanza non italiana.
3. 50. Santerini, Fauttilli.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini della realizzazione del piano di cui al periodo precedente, con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definiti i requisiti necessari all'accesso definitivo al ruolo dei docenti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, tra i quali una certificata conoscenza di una lingua straniera e della competenza informatica.
3. 52. Santerini, Fauttilli, De Mita.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per il reclutamento del personale docente il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con cadenza triennale, indice concorsi regionali, sulla base delle cattedre vacanti e disponibili in ogni regione, a mezzo di procedure curate dagli uffici scolastici provinciali e con la formazione di graduatorie distinte per ciascun ordine e per ciascuna classe di specializzazione, a livello regionale. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto determina le modalità di svolgimento del nuovo sistema di reclutamento. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 20 milioni di euro per il 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 17, comma 13.
3. 2. Simonetti, Caparini.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di migliorare l'offerta formativa e garantire la continuità e la qualità didattica, il comma 1 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dal seguente: «Ai fini di una migliore qualificazione del servizi scolastici e di una piena valorizzazione professionale del personale docente, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, sono adottati interventi e misure volti a diminuire gradualmente di un punto il rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro l'anno scolastico 2018/2019».
Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, capoverso 1-bis, i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:
1) 920 euro per l'anno 2015, 840 euro per l'anno 2016 e 780 euro a decorrere dall'anno 2017, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
2) 920 euro per l'anno 2015, 840 euro per l'anno 2016 e 780 euro a decorrere dall'anno 2017, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e importo di 2.000 euro;
3. 34. Chimienti, Marzana, Luigi Gallo, Vacca, Brescia, Castelli, Sorial.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Fondo per la realizzazione dell'autonomia scolastica).
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a decorrere dall'esercizio finanziano 2015, è istituito il Fondo per l'autonomia delle istituzioni scolastiche. Al fondo è attribuita la dotazione annua già prevista per il Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440. Sono altresì versate nel Fondo le disponibilità residue del citato Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Il fondo, di cui al comma 1, è destinato: alla piena realizzazione dell'autonomia organizzativa, didattica, di ricerca, di sperimentazione e di sviluppo delle istituzioni scolastiche ai fini del successo formativo. Il fondo può essere altresì utilizzato per realizzare le forme di autonomia organizzativa previste dai regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e per il raccordo tra i licei, gli istituti tecnici, gli istituti professionali, i percorsi di istruzione e formazione professionali regionali che intendono costituire, d'intesa tra di loro, centri scolastici polivalenti denominati «campus» o «poli informativi», nonché poli tecnico-professionali, di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40. Le convenzioni costitutive dei campus dei poli prevedono modalità di gestione e di coordinamento delle attività che assicurano la rappresentanza delle istituzioni scolastiche e formative interessate, delle associazioni imprenditoriali del settore economico e tecnologico di riferimento e degli enti locali.
3. I capitoli di bilancio del Fondo, di cui al comma 1, sono gestiti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca attraverso bandi pubblicati annualmente con decreto del Ministero e secondo i criteri di cui al comma 6.
4. Con una o più direttive del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono definiti annualmente:
a) gli interventi prioritari da finanziare mediante le risorse del Fondo, sulla base del monitoraggio effettuato e dei bisogni rilevati;
b) i criteri generali di ripartizione delle somme destinate agli interventi di cui alla lettera a) e le modalità della relativa gestione;
c) i criteri nazionali e i risultati attesi, nel rispetto dei quali sono ripartite le risorse del Fondo alle istituzioni scolastiche autonome;
d) la quota di progetti pluriennali, biennali o triennali da finanziare mediante le risorse del Fondo.
5. La definizione degli interventi e dei criteri di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 2-quinquies deve tenere conto dell'ammontare complessivo delle risorse in dotazione al fondo delle politiche nazionali adottate per il sistema nazionale di istruzione e formazione e delle indicazioni dell'Unione europea, evitando un'eccessiva parcellizzazione delle medesime risorse al fine di non compromettere l'efficacia e l'impatto degli interventi finanziari.
6. Sono considerati criteri prioritari di finanziamento:
a) la qualità e la sostenibilità dei progetti;
b) il grado di innovazione organizzativa, didattica e di ricerca;
c) la progettualità a livello di rete;
d) il partenariato interregionale, in particolare con scuole che appartengono a contesti geografici o socio-economici svantaggiati;
e) la partecipazione al progetto da parte di enti locali, di università o di altri soggetti che svolgono attività culturale, sociale o economica nel territorio, sia nella forma di partenariato che di cofinanziamento del progetto attraverso elargizioni che non comportino vincoli all'autonomia organizzativa, didattica e di ricerca della scuola.
3. 02. Centemero, Palmieri, Lainati, Palese, Brunetta.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Misure per la realizzazione di una rete di ricarica veloce in aree extraurbane e autostradali).
1. Al fine di accelerare la realizzazione di una rete infrastrutturale per la ricarica elettrica veloce in aree extraurbane e autostradali, così come previsto dal Piano nazionale di cui all'articolo 17-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 legge 7 agosto 2012, n. 134, il fondo di cui al comma 8 del predetto articolo è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2015.
2. A valere delle risorse di cui al comma 1 e limitatamente agli interventi relativi alla realizzazione di punti di ricarica in aree extraurbane e autostradali il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti partecipa al cofinanziamento, fino a un massimo del 75 per cento delle spese sostenute per l'acquisto e per l'installazione degli impianti in aree extraurbane e al 50 per cento in aree autostradali, dei progetti presentati dalle regioni relativi allo sviluppo delle reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli nell'ambito degli accordi di programma di cui al comma 5 dell'articolo 17-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 legge 7 agosto 2012, n. 134.
Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
2015: – 100.000.000;
3. 03. Crippa, D'Incà, Fantinati, Mucci, Vallascas, Da Villa, Prodani, Della Valle, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Colonnese, Cariello, Currò.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
1. Al comma 56 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, apportare le seguenti modifiche:
a) le parole: «5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «150 milioni»;
b) le parole: «degli anni 2014 e 2015» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2015, 2016 e 2017»;
c) dopo le parole: «destinato al sostegno delle imprese» sono inserite le seguenti: «composte da almeno 15 individui»;
d) dopo le parole «raggruppamento temporaneo di imprese (RTI)» sono inserite le seguenti: «o reti di impresa soggetto fornite di partita IVA»;
2. Il comma 57 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dal seguente:
«57. Le risorse del Fondo sono erogate ai soggetti di cui al comma 56, ammessi attraverso procedure selettive del Ministero dello sviluppo economico, tenuto a valorizzare le collaborazioni con istituti di ricerca pubblici, università e istituzioni scolastiche autonome, sulla base di progetti della durata di almeno 2 anni, volti a sviluppare i seguenti principi e contenuti:
a) creazione di centri di sviluppo di software e hardware Open-Source (Sorgente aperta) per la crescita e il trasferimento conoscenze sulle scuole, sulla cittadinanza, sugli artigiani e microimprese;
b) creazione di centri per l'incubazione di realtà innovative nel mondo dell'artigianato digitale;
c) creazione di centri per servizi di fabbricazione digitale rivolti ad artigiani e microimprese;
d) messa a disposizione da parte dei soggetti di cui al comma 56 alla cittadinanza alle tecnologie di fabbricazione digitale e creazione di nuove realtà artigianali o reti manifatturiere su di esse incentrate.».
Conseguentemente all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo, Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.
3. 05. Crippa, Della Valle, Sibilia, Luigi Di Maio, Scagliusi, L'Abbate, Villarosa, De Lorenzis, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, D'Incà, Colonnese, Cariello, Currò, Fantinati, Crippa, Mucci, Vallascas, Da Villa, Prodani.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis
(Misure per la riduzione del consumo di energia nei porti).
1. Al fine di ridurre i consumi di energia nelle aree portuali su tutto il territorio nazionale e le emissioni atmosferiche delle navi ormeggiate, attraverso l'erogazione di elettricità da terra e di valorizzare la produzione di energia da fonti rinnovabili, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è approvato il Piano nazionale di elettrificazione delle banchine portuali destinate al traffico commerciale e di passeggeri, di seguito denominato «Piano nazionale».
2. Il Piano nazionale è aggiornato entro il 30 giugno di ogni anno, nei rispetto della procedura di cui al comma 1.
3. Il Piano nazionale ha ad oggetto la realizzazione di sistemi di elettrificazione delle banchine portuali denominati cold ironing, nonché di interventi per l'impiego di fonti rinnovabili, di sistemi di mobilità sostenibile per il trasporto dei passeggeri e delle merci all'interno delle aree portuali e di sistemi di impianti di illuminazione innovativi e ad alta efficienza energetica.
4. Il Piano nazionale definisce le linee guida per garantire lo sviluppo unitario del servizio di elettrificazione nel territorio nazionale, sulla base di un'analisi sulla stagionalità, la frequenza e i tempi di permanenza delle navi presso gli ormeggi dei porti. In particolare, il Piano nazionale prevede:
a) la realizzazione di sistemi di connessione tra la rete elettrica terrestre di alimentazione e le imbarcazioni, anche attraverso l'installazione di convertitori di frequenza e la predisposizione di un adeguato sistema di movimentazione dei cavi elettrici;
b) l'incremento dell'utilizzo di fonti rinnovabili per lo svolgimento delle attività portuali, attraverso la realizzazione di impianti di generazione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica, prevedendo la copertura degli edifici ubicati nell'area demaniale dei porti, nonché da fonte eolica, e l'adozione di tecnologie che utilizzano l'energia delle onde marine;
c) l'istituzione di un servizio di ricarica per i veicoli elettrici destinati al trasporto dei passeggeri e la promozione di un trasporto sostenibile delle merci all'interno dell'area portuale;
d) l'adozione di sistemi di illuminazione a led a basso consumo in grado di garantire gli elevati standard di sicurezza per i lavoratori e i passeggeri nonché l'ottemperanza alle prescrizioni di security ISPS in ambito portuale.
5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove la stipulazione di appositi accordi di programma, approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del CIPE, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, al fine di concentrare gli interventi previsti dal comma 4 nei singoli contesti territoriali in funzione delle effettive esigenze, promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società di distribuzione dell'energia elettrica.
6. Ai fini del finanziamento del Piano nazionale, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito fondo, con una dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2015.
7. A valere sulle risorse di cui al comma 6, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti partecipa al cofinanziamento, fino a un massimo del 50 per cento delle spese sostenute per l'acquisto e per l'installazione degli impianti, dei progetti presentati dalle regioni e dagli enti locali relativi allo sviluppo dei sistemi di elettrificazione delle banchine nell'ambito degli accordi di programma di cui al comma 5.
8. Ai fini del tempestivo avvio degli interventi prioritari e immediatamente realizzabili, previsti in attuazione dei Piano nazionale, parte del fondo di cui al comma 6, per un ammontare pari a 5 milioni di euro per l'anno 2015, è destinata ai porti ad alta congestione di traffico marittimo in cui vengono superati i valori limite per la qualità dell'aria oppure nei casi in cui siano stati accertati elevati livelli di inquinamento acustico, in particolare negli ormeggi situati nelle vicinanze di zone residenziali. Alla ripartizione di tale importo tra le regioni interessate si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'Economia e Finanze, apportare le seguenti variazioni:
2015: – 100.000.000;
3. 07. Da Villa, Crippa, Simone Valente, D'Incà, Fantinati, Mucci, Vallascas, Prodani, Della Valle, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Colonnese, Cariello, Currò.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Fondo per la tutela del patrimonio culturale).
1. In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, al fine di assicurare risorse stabili alla tutela del patrimonio culturale, è istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo il «Fondo per la tutela del patrimonio culturale», con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2015 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020.
2. Le risorse del Fondo sono utilizzate nell'ambito di un programma triennale che il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo trasmette ai CIPE, per una presa d'atto, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il programma, da attuarsi in coerenza con i decreti legislativi 29 dicembre 2011, n. 228 e n. 229, individua gli interventi prioritari da realizzare, le risorse agli stessi destinate e il relativo cronoprogramma, definendo altresì le modalità di definanziamento in caso di mancata attuazione degli interventi programmati. Entro il 31 gennaio di ciascun anno viene trasmesso al CIPE il programma aggiornato, corredato del puntuale stato di attuazione degli interventi, in termini di avanzamento fisico e finanziario.
Conseguentemente:
alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2015: – 20.000.000.
alla tabella B:
1) voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2015: – 30.000.000;
2) voce Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo apportare le seguenti variazioni:
2016: – 100.000.000;
2017: – 100.000.000.
3. 010. Coscia, Piccoli Nardelli, Ascani, Blazina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Rocchi, Rossi, Sgambato, Ventricelli.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
1. Al fine di dotare il Paese di un sistema d'istruzione scolastica che si caratterizzi per il rafforzamento del pluralismo educativo e dell'offerta formativa e persegua la valorizzazione dell'autonomia scolastica nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito un Fondo con la dotazione di 1.000 milioni di euro per l'anno 2015 e di 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Il Fondo è finalizzato prioritariamente:
a) a procedere ad assumere a tempo indeterminato personale docente ed educativo a copertura di tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico di diritto di cui alle dotazioni organiche del personale nei limiti di quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
b) a procedere ad assumere a tempo indeterminato personale docente ed educativo finalizzato alla costituzione di un organico dell'autonomia, utilizzato dalle istituzioni scolastiche anche in rete tra loro, ovvero dalle articolazioni del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Detto organico è chiamato tra l'altro a far fronte alle necessità di potenziamento dell'offerta formativa, di inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali, di valorizzazione delle eccellenze, di individuazione di figure in esonero o semi esonero per i compiti connessi alla valorizzazione della predetta autonomia e alla formazione iniziale e continua del personale scolastico, di sostituzione del personale assente.
2. In prima applicazione di quanto previsto al comma 1, all'esito di una specifica sezione negoziale, il Ministero è autorizzato ad assumere personale docente sino all'esaurimento delle graduatorie di merito in essere di cui all'articolo 400 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 dello stesso decreto legislativo. Ad integrazione di quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 le dotazioni organiche del personale docente ed educativo sono determinate sulla base delle assunzioni disposte a seguito dell'attuazione dell'articolo 3, comma 1. A decorrere dal predetto anno, le assunzioni sono disposte attraverso concorsi biennali per titoli ed esami a copertura di tutti i posti vacanti e disponibili. A decorrere dal secondo concorso bandito ai sensi delle presenti disposizioni, l'accesso è limitato ad aspiranti in possesso del titolo di abilitazione, ivi compresi i possessori di diploma di maturità magistrale. Restano ferme, per il primo bando concorsuale, le disposizioni di cui al decreto interministeriale 24 novembre 1998, n. 460, al fine di consentire ai possessori dei titoli di studio ivi contemplati un tempo ragionevole per l'acquisizione dell'abilitazione.
3. Per l'attuazione di quanto disposto al comma 2 si procede con uno o più regolamenti da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, anche modificando le disposizioni legislative vigenti.
4. Le risorse residue dall'attuazione dei commi 1 e 2 sono prioritariamente finalizzate:
a) a implementare il sistema di valutazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80;
b) a rafforzare l'alternanza scuola-lavoro e l'apprendistato nell'ottica di un sistema duale.
3. 012. Centemero, Palese, Brunetta.
ART. 4.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 4.
(Reddito di cittadinanza).
1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito il reddito di cittadinanza in attuazione dei principi fondamentali sanciti dall'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nonché dei principi di cui agli articoli 2, 3, 4, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 38 della Costituzione,
2. Il reddito di cittadinanza è finalizzato a contrastare la povertà, la disuguaglianza e l'esclusione sociale nonché a favorire la promozione delle condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro e alla formazione attraverso politiche finalizzate al sostegno economico e all'inserimento sociale di tutti i soggetti a rischio di marginalità nella società e nel mondo del lavoro.
3. Il reddito di cittadinanza è istituito su tutto il territorio nazionale allo scopo di promuovere le condizioni che rendano effettivo il diritto al lavoro, all'istruzione, all'informazione, alla cultura e alla sua libera scelta sottraendo ogni individuo dall'ambito della precarietà al fine dell'ottenimento della redistribuzione della ricchezza e della salvaguardia della dignità della persona.
4. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge apposito fondo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di seguito denominato «Fondo per il reddito di cittadinanza». Il Fondo è alimentato con le maggiori entrate e le minori spese di cui ai commi 81 e seguenti.
5. Ai fini dell'accesso al reddito di cittadinanza di cui alla presente legge si intende per:
a) Reddito di cittadinanza: l'insieme delle misure volte al sostegno al reddito per tutti i soggetti residenti sul territorio nazionale che hanno un reddito inferiore alla soglia di povertà come definita alla lettera d) del presente comma al fine di garantire la pari dignità sociale e la partecipazione al progresso del paese;
b) Beneficiari: tutti i cittadini in possesso dei requisiti di idoneità previsti dal presente articolo per il diritto al percepimento del reddito di cittadinanza;
c) Struttura informativa centralizzata: la rete informativa utilizzata per la condivisione e l'aggiornamento di una banca dati finalizzata ad implementare e gestire i processi di cui al presente articolo;
d) Soglia di povertà relativa: è il valore convenzionale calcolato dall'ISTAT che individua il valore di spesa per consumi al di sotto del quale una famiglia anche composta da un singolo soggetto, viene definita povera in termini relativi ossia in rapporto al livello economico medio di vita dell'ambiente o della nazione;
e) Reddito familiare: è il reddito complessivo netto derivante da redditi percepiti in Italia o all'estero, anche sotto la forma di sostegno al reddito o che potranno essere percepiti sulla base di apposita documentazione nell'anno di presentazione della richiesta di reddito di cittadinanza da parte del richiedente e degli appartenenti al suo nucleo familiare;
f) Nucleo familiare: il nucleo composto da richiedente, soggetti con i quali convive e soggetti considerati a suo carico. I soggetti con i quali convive il dichiarante sono coloro che risultano dallo Stato di famiglia. I coniugi appartengono sempre al medesimo nucleo familiare anche se residenti separatamente e non appartengono al medesimo nucleo familiare solo in caso di separazione giudiziale o omologazione della separazione consensuale, oppure quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli. I figli minori che convivono con il proprio genitore fanno parte del nucleo familiare al quale appartiene il genitore stesso (caso di coniugi non conviventi). Per le famiglie che non sono comprese nella presente definizione si applica quanto previsto dal decreto legislativo n. 109 del 98 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 221 del 1999;
g) Familiari a carico: sono i componenti del nucleo familiare minori degli anni diciotto, i maggiori di anni diciotto fino al compimento del venticinquesimo anno di età purché studenti o in possesso di una qualifica o diploma professionale, riconosciuti e utilizzabili a livello nazionale e dell'Unione Europea, compresi nel Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, o di un diploma di istruzione secondaria di II grado utile per l'inserimento nel mondo del lavoro ovvero la frequenza di un corso per il conseguimento di uno dei predetti titoli o qualifiche;
h) Fondo per il Reddito di cittadinanza: è il fondo di cui al comma 4 istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali al fine di garantire l'erogazione dei benefici;
i) Bilancio di Competenze: è una metodologia di intervento e consulenza di processo in ambito lavorativo e nell'orientamento professionale per adulti. È un percorso volontario che mira a promuovere la riflessione e l'autoriconoscimento delle competenze acquisite nei diversi contesti di vita al fine di renderne possibile la trasferibilità e la spendibilità nella ridefinizione e riprogettazione del proprio percorso formativo-lavorativo;
j) Salario minimo garantito: è la paga oraria minima che il datore di lavoro deve corrispondere.
6. Il reddito di cittadinanza garantisce al beneficiario, qualora sia unico componente di nucleo familiare, il raggiungimento, anche tramite integrazione, di un reddito annuo netto pari a 7.200,00 euro, stabilito con riferimento alla soglia di povertà relativa definita dall'Istat per l'anno 2013.
7. Il Reddito di Cittadinanza garantisce al nucleo familiare, anche tramite integrazione, il raggiungimento, a seconda del numero dei componenti, di un reddito minimo pari ai valori della tabella di cui all'Allegato 1 calcolati in riferimento alla soglia di povertà relativa definita per l'anno 2013 dall'Istat.
8. La misura del Reddito di Cittadinanza di cui ai commi 6 e 7 è fissata sulla base del livello di soglia di povertà relativa aggiornata ogni anno e in ogni caso non potrà essere inferiore al reddito annuo pari a 7.200 euro netti.
9. La misura del reddito di cittadinanza di cui ai commi 6, 7 e 8 del presente articolo, per il solo caso di lavoratori autonomi, viene calcolata con riferimento al reddito netto dell'anno precedente a quello di inoltro della richiesta, con previsione di successivo calcolo di compensazione, da effettuarsi non appena disponibili i dati reddituali relativi all'anno in corso. Nel caso in cui dal calcolo emerga che i redditi reali abbiano superato la soglia di povertà relativa individuale, il beneficiario restituisce l'eccedenza a partire dall'anno in cui il suo reddito supera dei 100 per cento il valore della predetta soglia. Nel caso in cui dal calcolo emerga che i redditi reali siano stati inferiori alla soglia di povertà relativa individuale, il beneficiario ha diritto a ricevere l'integrazione di quanto non percepito a partire dalla prima erogazione disponibile.
10. Ai fini dell'accesso al reddito di cittadinanza viene tenuto in considerazione il reddito familiare dichiarato al momento della richiesta secondo le modalità previste dal presente articolo.
11. Il richiedente, in caso di esito positivo delle verifiche svolte da parte delle strutture preposte, ha diritto a ricevere esclusivamente la quota di reddito di cittadinanza a lui spettante e calcolata secondo gli allegati 1 e 2 del presente articolo.
12. A completamento della richiesta inoltrata da un componente di nucleo familiare con soggetti potenzialmente beneficiari, i medesimi componenti acquisiscono il diritto a ricevere l'erogazione diretta della quota a loro spettante, secondo i criteri stabiliti nella tabella di cui agli allegati 1 e 2 del presente articolo, esclusivamente tramite richiesta personale agli uffici competenti,
13. La quota parte di reddito di cittadinanza riferita ai figli minori a carico spetta in parti eguali a entrambi i genitori fatte salve diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria.
14. Hanno diritto a richiedere e percepire il reddito di cittadinanza tutti i soggetti che all'entrata in vigore della presente legge hanno compiuto i 18 anni di età, sono residenti sul territorio nazionale, percepiscono un reddito netto annuo inferiore ad euro 7.200 netti ovvero appartengono ad un nucleo familiare il cui reddito è inferiore ai valori indicati nella tabella di cui all'allegato 1 della presente legge e che sono compresi in una delle seguenti categorie:
a) soggetti in possesso di cittadinanza italiana;
b) soggetti aventi cittadinanza estera, residenti da almeno due anni in territorio italiano, che dimostrano di aver lavorato in Italia nell'ultimo biennio per un numero di ore pari o superiore a 1.000 ovvero essere stati titolari di un reddito netto pari o superiore a 6.000 euro complessivi nei due anni precedenti a quello della fruizione dei benefici di cui al presente articolo;
c) il Governo è delegato all'emanazione di un decreto che preveda la stipula di convenzioni con altri Stati al fine di verificare se i richiedenti siano attualmente beneficiari di altri redditi nei paesi di origine o, qualora di cittadinanza italiana, in paesi esteri.
15. Per i soggetti di età compresa tra i 18 ed i 25 anni costituisce requisito fondamentale essere in possesso di qualifica o diploma professionale, riconosciuti e spendibili a livello nazionale e comunitario, in quanto compresi nell'apposito Repertorio nazionale, condiviso tra Stato e Regioni con l'Accordo del 29 aprile 2010 o di un diploma di istruzione secondaria di II grado utile per l'inserimento lavorativo ovvero essere in corso di frequenza per l'acquisizione di uno dei predetti titoli o qualifiche.
16. Nel caso di nucleo familiare con un unico componente che svolge attività, comprovata da attestazioni di frequenza, di studente a tempo pieno in modo esclusivo, il reddito di cittadinanza viene erogato solo nel caso in cui il nucleo familiare di provenienza sia al di sotto della soglia di povertà relativa di cui al comma 6 del presente articolo.
17. Ai fini dell'efficace svolgimento delle procedure di informatizzazione, gestione, controllo ed erogazione del reddito di cittadinanza, vengono attribuite le seguenti competenze:
a) le strutture dei centri per l'impiego hanno il compito di ricevere le domande di accesso al reddito di cittadinanza di cui al presente articolo. I centri per l'impiego gestiscono le procedure, coordinarlo le attività degli enti che partecipano allo svolgimento dei procedimenti, ne raccolgono i pareri per le parti di competenza e nel caso di esito positivo inviano all'Inps il parere favorevole all'erogazione del reddito di cittadinanza;
b) i Comuni hanno il compito di favorire e supportare le procedure per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo in particolare per i soggetti per i quali si renda necessario attivare percorsi di supporto ed inclusione sociale, per disabili gravi, per i soggetti pensionati con reddito inferiore alla soglia di cui al comma 5 lettera d) del presente articolo. In tali casi i servizi sociali laddove necessario possono procedere alla presentazione della richiesta ai centri per l'impiego competenti per territorio utilizzando la struttura informativa centralizzata.
c) le regioni hanno il compito di favorire in coordinamento con i centri per l'impiego, i comuni e in accordo con i ministeri competenti per materia, le politiche attive del lavoro nonché la nascita di nuove realtà imprenditoriali, attraverso lo scambio di buone pratiche e incentivando iniziative fra i comuni anche consorziati tra loro. Le regioni attraverso l'Osservatorio sul mercato del lavoro e sulle politiche di welfare a livello regionale al fine di monitorare la distribuzione del reddito, la struttura della spesa sociale e fornire le statistiche sulla possibile platea di beneficiari del presente articolo;
d) l'INPS è ente competente per le attività di verifica e controllo dei dati dichiarati e provvede all'erogazione del reddito di cittadinanza a ciascun beneficiario previa valutazione positiva da parte del centro per l'impiego, per il tramite del fondo di cui al comma 4 del presente articolo. L'INPS altresì condivide con i Centri per l'impiego i dati riguardanti l'erogazione di tutti i sussidi che ha in gestione;
e) l'agenzia delle entrate nell'ambito delle proprie competenze esegue le verifiche e i controlli dei dati dichiarati dai richiedenti ai fini dell'erogazione del beneficio di cui al presente articolo;
f) le Direzioni regionali e territoriali del lavoro per quanto attiene alle attività da esse esercitate implementano la struttura informativa centralizzata con i dati in loro possesso;
g) le scuole di ogni ordine e grado forniscono ai centri per l'impiego ed ai comuni le informazioni relative all'assolvimento degli obblighi scolastici ed implementano i dati relativi alla certificazione delle competenze dei soggetti beneficiari tramite la Struttura informativa centralizzata;
h) le agenzie formative accreditate ai sensi dell'Accordo Stato Regioni del 20 marzo 2008, Accordo n. 131 del 2003 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, Accordo Stato Regioni 1o agosto 2002, Decreto ministeriale (Mips) 25 maggio 2001 n. 166, Accordo Stato Regioni dei 18 febbraio 2000, Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, Legge 24 giugno 1997 n. 196 forniscono ai centri per i'impiego ogni informazione in relazione alla programmazione dei corsi e dei percorsi formativi e alla frequenza ai corsi ed ai percorsi formativi svolti dai cittadini ed implementano i dati relativi alla certificazione delle competenze dei soggetti tramite la struttura informativa centralizzata.
i) le università e gli istituti di alta formazione implementano i dati relativi alla certificazione delle competenze dei cittadini tramite la struttura informativa centralizzata.
18. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro del lavoro e delle politiche sociali emana un decreto, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, al fine di stabilire le procedure di coordinamento tra gli enti di cui al comma 17 del presente articolo.
19. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, è istituito l'Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche di Welfare. L'Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche di Welfare, attraverso lo stretto scambio di informazioni con gli osservatori regionali, provinciali e i Comuni, ha il compito di analizzare l'evoluzione dei mercati dell'occupazione e delle politiche sociali, con particolare riferimento ai settori d'attività interessati al completamento della domanda di lavoro e offre un sistema di informazione sulle politiche sociali e occupazionali, con l'obiettivo di rendere funzionale il dispositivo del presente articolo nonché gli altri strumenti offerti dall'ordinamento a tutela delle esigenze di carattere sociale ed occupazionale, altresì definisce, in accordo con il Ministero dell'università, dell'istruzione e della ricerca, le linee guida per l'attuazione di politiche attive, volte al raggiungimento dell'efficienza dei sistemi di istruzione e formazione.
20. Le strutture di cui ai commi 17, 18 e 19, ai fini del presente articolo ed in ottemperanza alle disposizioni in materia di Agenda Digitale europea, secondo le regole tecniche in materia di interoperabilità e scambio dati definite dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ampliano, implementano ed utilizzano, senza nuovi o maggiori oneri, a carico della finanza-pubblica, la Banca dati di cui al decreto legge 28 giugno 2013 n. 76 coordinato con la legge 9 agosto 2013 n. 99, alla quale confluiscono quantomeno; i dati anagrafici del cittadino, stato di famiglia, certificazione Isee, certificazione reddito al netto delle tasse riferito all'anno in corso, certificazione reddito di cittadinanza percepito, dati in possesso dell'Inps, beni immobili di proprietà, competenze certificate del cittadino acquisite in ambito formale, non formale e informale, stato di frequenza scolastica dello studente.
21. I dirigenti delle strutture pubbliche o aziende speciali di enti pubblici, cui è conferito l'incarico di partecipare allo sviluppo della struttura informativa centralizzata di cui al presente articolo, hanno l'obbligo di riferire trimestralmente al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali lo stato di avanzamento dei lavori finalizzati at completamento della medesima struttura informativa centralizzata.
22. Tutti i soggetti identificati come soggetti abilitati secondo la legge n. 183 del 2010 e le Note Circolari del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 13/SEGR/000440 del 4 gennaio 2007 e n. 13/SEGR/0004746 compresi i datori di lavoro hanno l'obbligo di registrarsi, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Banca dati di cui al decreto legge 28 giugno 2013 n. 76 convertito dalla legge 9 agosto 2013 n. 99 e di trasmettere lutti i dati elaborati relativi agli utenti.
23. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è delegato ad emanare entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge un decreto contenente disposizioni relative alla ottimizzazione dei processi funzionali alla realizzazione della struttura informativa centralizzata, prevedendo.
a) meccanismi sanzionatori a carico del personale dirigenziale competente per la cura dei procedimenti di realizzazione della struttura informativa centralizzata di cui al comma 21 del presente articolo, che non abbia ottemperato sulla base dei dati monitorati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
b) meccanismi sanzionatori di carattere amministrativo per i soggetti identificati al comma 22 del presente articolo, da erogare in caso di inottemperanza agli obblighi previsti dal medesimo comma 22.
24. I dati personali elaborati ai fini del presente articolo sono trattati ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 2003.
25. Il soggetto interessato all'accesso ai benefici di cui al presente articolo inoltra domanda di ammissione alle strutture preposte territorialmente competenti, indicate al comma 17, lettere a) e b), allegando:
a) copia dell'Isee;
b) autodichiarazione attestante i redditi percepiti e percepibili, nel corso dell'anno solare di presentazione della domanda, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, fatte salve le ipotesi di cui al comma 9.
26. La sussistenza delle condizioni di cui ai commi 14, 15 e 16 del presente articolo è verificata e attestata dalle strutture preposte di cui ai commi 17, 18 e 19 secondo competenza attraverso la consultazione e l'implementazione della banca dati centralizzata di cui ai commi da 20 a 24 del presente articolo.
27. Le strutture preposte all'accoglimento della domanda di cui ai commi 17, 18, e 19 possono riservarsi la facoltà di richiedere la documentazione inerente ai redditi percepiti e percepibili, nell'anno solare della presentazione della domanda, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare.
28. Sul sito internet dei centri per l'impiego devono essere pubblicate le modalità per la presentazione della richiesta e i moduli semplificati.
29. Il Reddito di Cittadinanza viene erogato per il periodo durante il quale il beneficiario si trova in una delle condizioni previste ai commi 14, 15 e 16. Per il beneficiario maggiorenne in età non pensionabile, la continuità dell'erogazione del reddito di cittadinanza è subordinata al rispetto degli obblighi di cui ai successivi commi da 30 a 46.
30. Il Beneficiario in età non pensionabile deve fornire immediata disponibilità al lavoro presso i centri per l'impiego territorialmente competenti.
31. Il beneficiario fornita la disponibilità di cui al comma 1 del presente articolo, deve entro sette giorni intraprendere il percorso di accompagnamento all'inserimento lavorativo tramite le strutture preposte alla presa in carico del soggetto indicate ai commi da 38 a 45.
32. I Beneficiari dei Reddito di Cittadinanza hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente agli enti preposti ogni variazione della situazione reddituale, lavorativa, familiare o patrimoniale che comporta la perdita del diritto a percepire il Reddito di Cittadinanza o che comporta la modifica dell'entità dell'ammontare del Reddito di Cittadinanza percepito e anche in costanza di diritto al beneficio è tenuto a rinnovare la domanda di ammissione annualmente.
33. In linea con il profilo professionale del beneficiario, con le competenze acquisite in ambito formale, non formale ed informale, nonché in base agli interessi ed alle propensioni emerse nel corso del colloquio sostenuto presso il centro per l'impiego di cui ai commi da 38 a 45, il beneficiario è obbligato ad offrire la propria disponibilità, per l'espletamento di attività utili alla collettività da svolgere presso il Comune di residenza che istituisce progetti ai predetti fini compatibilmente, nel caso di disabili e anziani, con le loro capacità.
34. I Comuni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge devono attivare tutte le procedure amministrative utili per l'istituzione dei progetti di cui al comma precedente.
35. Il beneficiario in riferimento alle attività di cui al comma 33 è tenuto a mettere a disposizione della collettività in minimo di quattro ore settimanali da ritenersi esclusivamente prestate a titolo di volontariato.
36. Gli obblighi di cui al comma 31 vengono attestati dal Comune che provvede ad aggiornare la Banca Dati centralizzata.
37. Gli obblighi di cui al comma 31 sono subordinati all'attivazione di progetti da parte dei comuni interessati.
38. I centri per l'impiego, ai fini dell'inserimento lavorativo, hanno il compito della presa in carico dei soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza di cui al presente articolo ed erogano servizi ai fini dell'accompagnamento all'inserimento lavorativo, altresì, provvedono nel corso del primo anno dall'entrata in vigore del la presente legge, a forme di pubblicizzazione del diritto ai benefici del reddito di cittadinanza, attraverso l'invio di comunicazioni a mezzo posta o pec, presso le residenze dei potenziali beneficiari.
39. I centri per l'impiego cooperano con le Regioni, i Comuni e l'Agenzia del Demanio, ciascuno con le proprie risorse, al fine di promuovere la nascita di nuove attività imprenditoriali in relazione alle caratteristiche produttive, commerciali, economiche del territorio, nell'ottica dell'inserimento lavorativo dei beneficiari di cui al presente articolo.
40. Al fine di favorire la nascita di attività imprenditoriali di cui al precedente comma e nell'ottica dello sviluppo occupazionale nei settori innovativi, all'articolo 58, dopo il comma 1, del decreto legge del 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è inserito il seguente:
«1-bis. È riservata una quota del 10 per cento del tonale dei beni immobiliari di cui al comma 1, da destinare a progetti di sviluppo di «start-up innovative» di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e da destinare a progetti di sviluppo di «incubatori certificati» di cui all'articolo 25, comma 5, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.»
41. Le attività di cui al comma 38 possono essere altresì svolte dalle agenzie di intermediazione del lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
42. Le agenzie di cui al comma 41 oltre a tutte le agenzie per il lavoro di cui al decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 79 pur escluse dalla possibilità di prendere in carico il soggetto, sono tenute a inserire i dati in loro possesso nella banca dati di cui ai commi da 20 a 24 del presente articolo.
43. I centri per l'impiego, nonché le agenzie di intermediazione, in relazione ai servizi erogati di cui al comma 1 del presente articolo, tenendo conto delle competenze acquisite in ambito formale, non formale e informale, delle capacità fisiche, delle disabilità nonché di mansioni precedentemente svolte, procurano al beneficiario proposte di lavoro.
44. Tutte le Agenzie di cui al presente articolo, devono individuare, attraverso la Struttura informativa centralizzata, le candidature idonee a ricoprire le posizioni lavorative per le quali hanno ricevuto incarico da parte dei loro committenti.
45. Le Agenzie formative accreditate hanno il compito di fornire una formazione mirata, orientata verso quei settori in cui è maggiore la richiesta di lavoro qualificato in linea con le indicazioni degli osservatori regionali e nazionali del mercato dei lavoro e sulle politiche di Welfare. Le Agenzie formative accreditate devono inserire al lavoro una quota annua pari almeno al 10 per cento degli iscritti che conseguono il titolo. Ai predetti fini formativi e di inserimento al lavoro, l'Osservatorio nazionale dei mercato del lavoro è delle politiche di Welfare di cui al comma 17, lettera h) ha il compito di verificare e monitorare le attività delle agenzie formative e provvede ad inibire l'assegnazione di nuovi corsi alte Agenzie formative accreditate, per l'anno successivo, nel caso di mancato inserimento al lavoro della quota minima del 10 per cento degli iscritti che conseguono il titolo.
46. Il beneficiario, in età non pensionabile ed abile al lavoro, fatte salve le previsioni di cui alla legge n. 68 del 1999, in relazione alle proprie capacità è tenuto, pena la perdita del beneficio a:
a) fornire disponibilità al lavoro presso i centri per l'impiego territorialmente competenti;
b) sottoporsi al colloquio di orientamento di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 181 del 2000 e successive modifiche ed integrazioni;
c) accettare espressamente di essere avviato a un progetto individuale di inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro;
d) seguire il percorso di bilancio delle competenze previsto nonché redigere, col supporto dell'operatore addetto, il piano di azione individuale funzionale all'inserimento lavorativo;
e) svolgere con continuità un'azione di ricerca attiva del lavoro, secondo le modalità definite con i servizi competenti;
f) accettare espressamente, nel caso di individuazione di carenze professionali o di riconoscimento di specifiche propensioni, (qualora rilevate dall'ente preposto durante il colloquio di orientamento ed il percorso di bilancio delle competenze, di essere avviato e completare corsi di riqualificazione professionale o formazione professionale da ritenersi obbligatori ai fini del presente articolo con esclusione dei casi di comprovata impossibilità derivante da cause di forza maggiore;
g) sostenere colloqui ovvero prove di selezione per attività lavorative attinenti alle competenze certificate;
h) partecipare attivamente alla ricerca del lavoro e recarsi con cadenza periodica, pari a una volta a settimana, presso il CPI o l'Agenzia che lo ha preso in carico.
47. Il beneficiario in età non pensionabile ed abile al lavoro o qualora disabile in relazione alle proprie capacità, perde il diritto all'erogazione del reddito di cittadinanza al verificarsi di una delle seguenti condizioni:
a) non ottempera agli obblighi di cui al comma 46;
b) sostiene più di tre colloqui di selezione con palese volontà di ottenere esito negativo accertata e dichiarata dai responsabili del procedimento di cui al presente articolo;
c) rifiuta nell'arco di tempo riferito al periodo di disoccupazione, più di tre proposte di impiego ritenute congrue ai sensi del comma seguente e presentate dal centro per l'impiego o dalle strutture preposte di cui ai commi 17, 18 e 19 o da 38 a 45;
d) qualora a seguito di impiego o reimpiego receda senza giusta causa dal contratto di lavoro, per due volte nel corso dell'anno solare;
e) qualora non ottemperi agli obblighi di cui al comma 35 se in presenza di progetti già avviati dai Comuni.
48. Ai fini del presente articolo è considerata congrua la proposta di lavoro di cui al precedente comma se munita dei seguenti requisiti:
a) è attinente alle propensioni, agli interessi e alle competenze acquisite dal beneficiario in ambito formale, non formale e informale, certificate nei corso del colloquio di orientamento e del percorso di bilancio delle competenze dagli Enti preposti di cui ai commi da 38 a 45;
b) la retribuzione oraria è pari a un importo maggiore o uguale all'ottanta per cento rispetto a quella delle mansioni di provenienza e comunque, non inferiore a quanto previsto dal CCNL di riferimento e in stretta osservanza di quanto previsto ai commi 77, 78 e 79;
c) fatte salve espresse volontà del richiedente la sede del luogo di lavoro non dista oltre 50 km dalla residenza del soggetto interessato e il luogo di lavoro è raggiungibile con i mezzi pubblici in un arco di tempo non superiore ad ottanta minuti.
49. I lavoratori disabili iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8 della legge 12 Marzo 1999, n. 68 sono soggetti alle disposizioni previste dalla medesima legge nonché alle norme in materia di verifica e di accertamento dello stato di disoccupazione.
50. Sono esentate dall'obbligo della ricerca del lavoro e dagli obblighi di cui al comma 46 le madri fino al compimento del terzo anno di età dei figli ovvero in alternativa i padri su specifica richiesta o comunque nel caso di nucleo familiare monoparentale.
51. Ai fini del presente articolo la partecipazione, del Beneficiario del reddito di cittadinanza, a progetti imprenditoriali promossi dal centro per l'impiego territorialmente competente ai sensi del comma 39, è da considerarsi alternativa ed equivalente all'assolvimento degli obblighi di formazione di cui al comma 46, lettera f).
52. Lo Stato, le Regioni e i Comuni riconoscono ad ogni cittadino il diritto all'abitazione quale bene primario collegato alla personalità e annoverato tra i diritti fondamentali della persona tutelati dall'articolo 11 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali recepito con legge 881/77, dall'articolo 2 della costituzione e dalla Carta sociale europea, sia per l'accesso all'alloggio che nei sostegno al pagamento dei canoni di locazione.
53. I beneficiari del reddito di cittadinanza non proprietari di immobili ad uso abitativo e locatari dell'abitazione principale, non percettori di altre agevolazioni per l'abitazione, hanno diritto a ricevere l'agevolazione di cui al fondo nazionale di sostegno per l'accesso al contributo per le locazioni di cui all'articolo 11 legge 9 dicembre 1998 n. 431 e successive modificazioni, maggiorata del 20 per cento.
54. Al fine del presente articolo, per i beneficiari del Reddito di cittadinanza, il fondo di cui al comma 53 è aumentato di 200.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2014-2016. All'onere si provvede mediante le maggiori risorse di cui ai commi 80 e seguenti.
55. Ai Fini di cui ai commi da 1 a 4 nonché con l'obiettivo di applicare le normative di riferimento in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale, i comuni anche riuniti in consorzi e le regioni hanno l'obbligo di erogare servizi integrativi a supporto dei beneficiari del reddito di cittadinanza e forniscono:
a) sostegno alla scolarità nella fascia d'obbligo, in particolare per acquisto libri di testo;
b) sostegno all'istruzione ed alla formazione dei giovani con particolare riferimento alla concessione di agevolazioni per l'acquisto di libri di testo ed il pagamento di tasse universitarie;
c) sostegno per l'accesso ai servizi sociali e socio-sanitari;
d) misure di sostegno alla formazione e incentivi all'occupazione;
e) misure di sostegno all'uso dei trasporti pubblici;
f) misure volte a Favorire il diletto attraverso la concessione di benefici per la fruizione di rappresentazioni culturali.
56. Al fine di coniugare gli obiettivi di efficacia del presente articolo e sostenere la diversificazione dei benefici offerti. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero delle Attività produttive e il Ministero dell'Economia, emana entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge un decreto contenente misure volte a fornire agevolazioni per i costi utenze di gas, acqua, elettricità e telefonia fissa attraverso la determinazione di relative tariffe sociali per i beneficiari del presente articolo.
57. Al fine di promuovere l'accesso ai benefici di cui al presente articolo, i comuni anche riuniti in consorzi in coordinamento con i centri per rimpiego, elaborano annualmente programmi di divulgazione e relativa assistenza in favore dei senza tetto e dei senza fissa dimora.
58. Al fine di monitorare l'attuazione del presente articolo i comuni anche riuniti in consorzi comunicano semestralmente al ministero del lavoro e delle politiche sociali lo stato di attuazione dei programmi di cui al comma 57 ed i relativi risultati conseguiti.
59. Entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge il Ministero del lavoro e delle politiche sociali emana un regolamento contenente la modulistica per le comunicazioni di cui al comma 58.
60. Il reddito di cittadinanza è erogato da INPS ed è riscosso: presso gli uffici postali in contanti allo sportello, con accredito sul proprio conto corrente postale, su conto di deposito a risparmio o con accredito su carta prepagata, tenuto conto delle esigenze del beneficiario.
61. Ferma restando la competenza della sede Inps, nel cui ambito territoriale il beneficiario è residente, il pagamento può essere richiesto presso ciascun ufficio pagatore sul territorio nazionale.
62. Al fine di agevolare la fiscalità generale l'importo mensile del reddito di cittadinanza è incrementato del 5 per cento per i beneficiari che accettano di ricevere l'erogazione su carta prepagata e che utilizzano almeno il 70 per cento dell'importo della mensilità precedente in acquisti effettuati tramite la medesima carta prepagata.
63. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze stipulano una convenzione con poste italiane e con INPS finalizzata all'erogazione del reddito di cittadinanza tramite una carta prepagata gratuita di uso corrente, e alla predisposizione di uno strumento automatico utile a rilevare mensilmente l'ammontare della spesa effettuata tramite carta prepagata ai fini dell'erogazione degli incentivi di cui al comma 1 del presente articolo.
64. Al fine di promuovere l'emersione del lavoro irregolare, il beneficiario che segnala alla Direzione territoriale del lavoro una eventuale, propria prestazione lavorativa pregressa, e irregolare, a seguito di relativo accertamento da parte dalle autorità ispettive competenti, riceve una maggiorazione del reddito di cittadinanza nella misura del 5 per cento.
65. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile e in attesa dell'adozione di ulteriori misure è istituito un incentivo per i datori di lavoro che assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori beneficiari del presente articolo.
66. Le assunzioni di cui al comma 65 devono comportare un incremento occupazionale netto per ogni singola azienda beneficiaria dell'incentivo.
67. L'incentivo mensile è pari al reddito di cittadinanza percepito dal beneficiario al momento dell'assunzione e non può superare i 600 euro mensili, corrisposti al datore di lavoro unicamente mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili del periodo, di riferimento, fatte salve le regole vigenti per il versamento dei'contributi in agricoltura.
68. L'incentivo ha una durata massima di dodici mesi.
69. L'incremento occupazionale di cui al comma 66 è calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti all'assunzione. I dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale sono ponderati in base al rapporto tra le ore pattuite e l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.
70. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, al medesimo soggetto titolare.
71. L'accesso al reddito di cittadinanza è condizionato ad accertamento fiscale. Al predetto fine INPS e Agenzia delle Entrate, sulla base di appositi controlli automatici, individuano l'esistenza di omissioni ovvero difformità dei dati dichiarati rispetto agli elementi conoscitivi in possesso dei rispettivi sistemi informativi e provvedono alle relative comunicazioni al Centro per l'impiego territorialmente competente.
72. Il beneficiario che rilascia dichiarazioni mendaci, perde definitivamente il diritto al reddito di cittadinanza ed è tenuto altresì al rimborso di quanto percepito alla data della perdita del beneficio medesimo.
73. L'inosservanza degli obblighi di cui al comma 32 qualora relativi ad un incremento della capacità reddituale, a seguito di seconda omessa tempestiva comunicazione, comporta la perdita di ogni beneficio di cui al presente articolo.
74. Il termine per la segnalazione di cui al comma 73 è fissato in giorni 30 dall'effettivo incremento reddituale,
75. Il beneficiario del reddito di cittadinanza che svolge contemporaneamente attività di lavoro irregolare perde il diritto al beneficio ed è tenuto altresì al rimborso di quanto percepito alla data della perdita del beneficio medesimo.
76. In caso di erogazione del reddito di cittadinanza, la mancata frequenza ai percorsi scolastici da parte del figlio minore a carico del beneficiario, comporta una riduzione della quota parte di reddito di cittadinanza riferita al minore a carico per ciascun figlio in dispersione scolastica. In caso di primo richiamo la riduzione sarà pari al 30 per cento ovvero al 50 per cento in caso di secondo richiamo ovvero alla perdita del beneficio in caso di terzo richiamo.
77. In adempimento ai principi costituzionali sanciti dall'articolo 36 della Costituzione nonché dai commi da 1 a 4 del presente articolo, al fine di integrare le relative misure in favore di tutti i cittadini, è istituito il salario minimo garantito.
78. Fatte salve disposizioni di maggior favore previste dalla contrattazione, collettiva nazionale la retribuzione oraria lorda applicabile a tutti i rapporti aventi per oggetto una prestazione lavorativa non può essere inferiore a 9 euro.
79. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, fissati nella misura massima annua di 19.000 milioni di euro a decorrere dal 2015, si provvede con le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 80 e seguenti.
Allegato 1
Calcolo del reddito di cittadinanza.
Componenti nucleo familiare | Soglia di povertà del nucleo familiare per l'anno 2013 |
1 | 600 |
2 | 1.000 |
3 | 1.330 |
4 | 1.630 |
5 | 1.900 |
6 | 2.164 |
7 | 2.400 |
Allegato 2
Algoritmi per il calcolo del Reddito di Cittadinanza per il singolo beneficiario componente di un nucleo familiare.
Caso 1.
Tutti i componenti percepiscono un reddito inferiore al reddito di cittadinanza potenziale
Ni= numero dei componenti il nucleo familiare;
Sp= Valore della soglia di povertà indicato dalla tabella di allegato 1;
Ra, Rb, Rc,... Ri= redditi dei componenti del nucleo familiare;
Rf= Reddito familiare dato dalla somma dei redditi dei componenti il nucleo familiare;
Rf= Ra+Rb+Rc+... Ri;
Rcf= reddito di cittadinanza del nucleo familiare calcolato sulla base del reddito familiare e della tabella di allegato 1;
Rcf= Sp-Rf;
Rcx= Reddito di cittadinanza potenziale del componente iesimo del nucleo familiare;
Rcx= Sp/Ni;
Rca, Rcb, Rcc,.... Rci= reddito di cittadinanza del componente iesimo del nucleo familiare;
Rci= Rcx-Ri.
Caso 2.
Uno dei componenti del nucleo familiare percepisce un reddito superiore al reddito di cittadinanza potenziale;
Ni= numero dei componenti il nucleo familiare;
Sp= valore della soglia di povertà indicato dalla tabella di allegato 1;
Ra, Rb, Rc,... Ri= redditi dei componenti del nucleo familiare;
Rs= reddito dei componente del nucleo familiare che supera il reddito di cittadinanza potenziale del componente del nucleo familiare;
Rf= reddito familiare dato dalla somma dei redditi dei componenti il nucleo familiare.
Rf= Ra+Rb+Rc+Rs+... Ri;
Rcf= reddito di cittadinanza del nucleo familiare calcolato sulla base del reddito familiare e della tabella di allegato 1;
Rcf= Sp-Rf;
Rcx= Reddito di cittadinanza potenziale del componente iesimo del componente del nucleo familiare;
Rcx=Sp/Ni;
Es= Extra reddito del componente che ha un reddito superiore al reddito di cittadinanza potenziale;
Es= Rs-Rcx;
Rca, Rcb, Rcc= Redditi di cittadinanza riferiti ai componenti a, b, c del nucleo familiare;
Rci= reddito di cittadinanza del componente iesimo del nucleo familiare;
Rci=Rcx-(Ri+(Es/(N-1)));
Nel caso 2 il reddito di cittadinanza del componente iesimo del nucleo familiare che percepisce un reddito inferiore al reddito potenziale è dato dal reddito potenziale diminuito della somma del reddito dei componente iesimo e dell'extra reddito del componente che supera il reddito potenziale ripartito tra gli altri familiari.
In tutti i casi il componente del nucleo familiare che percepisce un reddito superiore al reddito potenziale non percepisce alcun reddito di cittadinanza.
Conseguentemente, all'onere quantificato nella misura di 17.700 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2015 e per i due anni successivi, si provvede:
a) rispettivamente per 12.204,12.742 e 11.892 milioni, per gli anni 2015, 2016, 2017, mediante la soppressione dei seguenti articoli della presente legge;
articolo 9;
articolo 12, commi 3 e 5;
articolo 17, commi 4, 5, 6 e 7;
articolo 17, comma 12;
articolo 17, comma 21;
b) per 4 miliardi di euro annui a decorrere dal 2015 si provvede mediante:
1) alla legge 27 dicembre 2013 n. 147 apportare le seguenti modifiche:
al comma 639, dopo le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,» sono inserite le seguenti; «, escluse le abitazioni principali e le relative pertinenze, ad eccezione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9.»:
al comma 669, le parole: «, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai sensi dell'imposta municipale propria,» sono soppresse;
2) A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per i consumi intermedi e per l'acquisto di beni, servizi e forniture prodotti dai produttori market, le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2009, n. 196, ricorrono ai sistemi di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. o da altre centrali di committenza anche regionali, in modo da assicurare risparmi non inferiori a 4,5 miliardi di euro a decorrere dal l'anno 2014;
3) Al fine di conseguire i risparmi di spesa di cui al comma 1-bis, gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche ricorrono ai sistemi centralizzati di acquisto di beni, servizi e forniture in misura non inferiore al 50 per cento delle spese annuali complessive per l'acquisto di beni, servizi e forniture. Gli enti di cui al comma 1-bis sono tenuti a specificare nei rendiconto dell'esercizio finanziario di ciascun anno l'ammontare delle spese effettuate avvalendosi dei sistemi di acquisto centralizzati, nonché l'ammontare delle spese effettuate ai sensi dei comma 1-septies.
4) Al fine di conseguire i risparmi di spesa di cui al comma 1-bis, entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dal 2014, tutti gli enti di cui al comma 1-bis definiscono e inviano a Consip S.p.A l'elenco dei beni, servizi e forniture di cui necessitano per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali e per lo svolgimento di ogni altra attività. I comuni e le province provvedono alla trasmissione di tale elenco rispettivamente tramite l'ANCI e l'UPI.
5) Entro il 30 novembre di ogni anno, a partire dal 2014, Consip S.p.A, individua e aggiorna, ove necessario, mediante un sistema di benchmarking, il rapporto di qualità e prezzo in relazione alle tipologie di beni, servizi e forniture indicate negli elenchi di cui al comma 1-quater.
6) Per il 2014, il termine di cui al comma 1-quater è fissato al 31 maggio e il termine di cui al comma 1-quinquies è fissato al 31 luglio.
7) In deroga a quanto previsto nei commi da 1-bis a 1-sexies, gli enti di cui al comma 1-bis possono stipulare contratti di acquisto solo a un prezzo più basso di quello individuato da Consip S.p.A. con i criteri di cui ai commi da 1-bis a 1-sexies,
8) In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al comma 1-bis, ai fini del patto di stabilità interno, sono ridotti i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario, i trasferimenti correnti dovuti alle province, ai comuni e i trasferimenti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato.
9) In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al numero 1), e degli obblighi di cui ai numeri da 1 a 12, il soggetto inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, non può:
a) impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti, i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, i quali devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il rispetto degli obblighi di cui ai numeri da 1 a 12 nell'anno precedente; l'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;
c) procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto: è fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.
10) I contratti stipulati in violazione degli obblighi di cui ai numeri da 1 a 12 sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa.
11) I soggetti di cui al comma 1-bis comunicano trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze la quota di acquisti effettuata secondo le modalità di cui ai numeri da 1 a 10, in modo da consentire la verifica del rispetto degli obblighi previsti, nonché dei relativi risparmi di spesa.
12) Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione dei numeri da 1 a 11 sono comunque destinati esclusivamente alla riduzione della pressione fiscale statale.
13) Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'interno entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni attuative dei numeri da 1 a 12
c) per 800 milioni, a decorrere dall'anno 2015 si provvede:
1) Per un importo pari a 400 milioni, mediante autorizzazione al Ministro dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ad emanare, con propri decreti dirigenziali disposizioni per modificare la misura dei prelievo erariale unico attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita al fine di conseguire un maggior gettito;
2) Per un importo pari a 400 milioni, l'utilizzo delle somme riferite alle scelte non espresse dai contribuenti della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222;
d) per 2 miliardi, all'elenco n. 2 di cui all'articolo 24, comma 1, apportare la seguente modifica:
Ministero della difesa:
1. Sicurezza e territorio
2015 2.604.387
2016 2.804.932
2017 e successivi 2.886.655
e) per 250 milioni annui a decorrere dal 2015, sopprimere il comma 9 articolo 17.
4. 26. Pesco, Ciprini, Tripiedi, Cominardi, Baldassarre, Rostellato, Bechis, Rizzetto, Chimienti, Villarosa, Alberti, Barbanti, Cancelleri, Pisano, Ruocco, Caso, Castelli.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il comma 1-bis dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:
«1-bis. Ai percettori dei redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), compete un credito rapportato al periodo di lavoro nell'anno che non concorre alla formazione del reddito di importo pari a;
a) 960 euro, per i percettori di reddito appartenenti a nuclei familiari il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è non superiore a 15.000 euro;
b) 480 euro, per i percettori di reddito appartenenti a nuclei familiari il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è superiore a 15.000 euro ma non a 16.000 euro.»;
Conseguentemente:
al medesimo articolo, sostituire la rubrica con la seguente: «Misure di sostegno a favore dei contribuenti a basso reddito.
all'articolo 17, sostituire il comma 6 con il seguente: 6. Il Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, dei decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è incrementato di 750 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. Una quota delle risorse di cui al primo periodo, pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, è finalizzata alla progressiva estensione su tutto il territorio nazionale della sperimentazione di cui all'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, intesa come sperimentazione di un apposito programma di sostegno per l'inclusione attiva, volto al superamento della condizione di povertà, all'inserimento e al reinserimento lavorativi e all'inclusione sociale.
4. 31. Fassina, Cuperlo, Civati, Miotto, D'Attorre, Pollastrini, Bindi, Damiano, Laforgia, Giorgis, Marcon, Melilla, Romanini.
Al comma 1, sostituire il capoverso 1-bis con il seguente:
1-bis. Sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, compete un credito rapportato al periodo di lavoro nell'anno che non concorre alla formazione del reddito di importi pari a:
1) 960 euro, se l'indicatore della situazione reddituale equivalente (ISRE), definito come rapporto tra l'indicatore della situazione reddituale e la scala di equivalenza come individuati dal decreto del Presidente del consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 non è superiore a 18.000 euro;
2) 960 euro, se l'indicatore della situazione reddituale equivalente (ISRE), definito come rapporto tra l'indicatore della situazione reddituale e la scala di equivalenza come definiti dal decreto del Presidente del consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 non è superiore a 21.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 21.000 euro, diminuito dell'ISRE, e l'importo di 3.000 euro.
Conseguentemente al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: Per beneficiare dell'erogazione del credito di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986. n. 917, il beneficiario deve presentare al datore di lavoro il certificato I.s.e.e. attestante l'indicazione della situazione economica equivalente del nucleo familiare, affinché questi possa derivare l'indicatore della situazione reddituale equivalente e di conseguenza la spettanza del credito.
4. 13. Pisano, Castelli, Caso.
Al comma 1, sostituire il capoverso comma 1-bis, con i seguenti:
«1-bis. Qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis) e l) e 53, sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1, compete un credito rapportato al periodo di lavoro nell'anno che non concorre alla formazione del reddito di importo pari a:
1) 960 euro, se il reddito complessivo, comprensivo di eventuali redditi soggetti a tassazione separata, non è superiore a 24.000 euro;
1-bis) 960 euro, se, limitatamente ai redditi di cui all'articolo 53, il reddito complessivo non è superiore a 19.000 euro;
2) 960 euro, se il reddito complessivo, comprensivo di eventuali redditi soggetti a tassazione separata, è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.
1-ter. Qualora l'imposta lorda determinata sui medesimi redditi di cui al comma precedente, sia di importo inferiore o uguale a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1, è riconosciuta un'ulteriore detrazione, che non concorre alla formazione del reddito ai fini della rideterminazione dell'imposta, di importo pari a 960 euro. Tale ulteriore detrazione compete in misura piena per ciascun periodo di lavoro svolto nell'anno solare ed è riconosciuta anche ai lavoratori percettori di misure di sostegno del reddito, inclusa la mobilità».
Conseguentemente:
al medesimo articolo, la rubrica è sostituita dalla seguente: (Aumento dalle detrazioni per reddito da lavoro ed assimilati, e da pensione);
all'articolo 5, sopprimere i commi 1 e 4;
all'articolo 44, apportare le seguenti modificazioni:
dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
6-bis. I commi 48, 49 e 49-bis, dell'articolo 2, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono sostituiti dai seguenti:
«48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:
a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 di euro: 5 per cento;
a-bis) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;
b) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 8 per cento;
c) devoluti a favore di altri soggetti: 10 per cento.
49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e dei diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:
a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 di euro: 5 per cento;
a-bis) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;
b) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 8 per cento;
c) a favore di altri soggetti: 10 per cento.
49-bis. Se il beneficiario dei trasferimenti di cui ai commi 48 e 49 è una persona portatrice di handicap riconosciuto grave ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l'ammontare di 1.000.000 euro.».
dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:
18-bis. Entro sessanta giorni dal termine per la presentazione della comunicazione dei dati dell'IVA stabilito dall'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, il contribuente presenta l'elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture nell'anno cui si riferisce la comunicazione nonché, in relazione al medesimo periodo, l'elenco dei soggetti titolari di partita IVA da cui sono effettuati acquisti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta. Per ciascun soggetto sono indicati il codice fiscale e l'importo complessivo delle operazioni effettuate, al netto delle relative note di variazione, con l'evidenziazione dell'imponibile e dell'imposta, nonché dell'importo delle operazioni non imponibili e di quelle esenti. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale:
a) sono individuati gli elementi informativi da indicare negli elenchi previsti dall'alinea, nonché le modalità per la presentazione, esclusivamente in via telematica, degli stessi;
b) il termine di cui all'alinea può essere differito per esigenze di natura esclusivamente tecnica, ovvero per particolari tipologie di contribuenti, anche in considerazione della dimensione dei dati da trasmettere.
18-ter. In caso di omissione della comunicazione di cui al comma precedente, ovvero di invio della stessa con dati incompleti o non veritieri, si applicano le disposizioni dell'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni.
18-quater. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie all'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, al fine di adeguarlo a quanto stabilito dai commi 3 e 4 del presente articolo.
18-quinquies. Dopo il comma 29 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono inseriti i seguenti:
«29-bis. Al fine di contrastare l'indebita effettuazione delle compensazioni previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i titolari di partita IVA, entro il quinto giorno precedente quello in cui intendono effettuare l'operazione di compensazione per importi superiori a 5.000 euro, comunicano all'Agenzia delle entrate, in via telematica, l'importo e la tipologia dei crediti oggetto della successiva compensazione. La mancata comunicazione da parte dell'Agenzia delle entrate al contribuente, entro il terzo giorno successivo a quello di comunicazione, vale come silenzio assenso.
29-ter. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità, anche progressive, per l'attuazione delle disposizioni del comma 29-bis e, in particolare, sono stabilite le procedute di controllo volte ad impedire l'utilizzo indebito di crediti.».
18-sexies. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 del marzo 2014, n. 16, come convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, la lettera a) è soppressa.
18-septies. A decorrere dal 1o gennaio 2015 sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) i commi 10, 11 e 12 dell'articolo 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
b) il comma 47 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
c) il comma 137 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
d) gli articoli 15, 16, li, 18 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica del 29, settembre 1973, n. 601.
dopo il comma 27 aggiungere il seguente:
27-bis All'articolo 19, comma 6 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, aggiungere, in fondo il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2015 l'aliquota è stabilita nella misura del 13,5 per mille».
dopo il comma 39 aggiungere il seguente:
39-bis. L'articolo 11, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, è sostituito dal seguente:
«1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
a) 15.000 euro: 23 per cento;
b) oltre 15,000 euro e fino a 28,000 euro: 27 per cento;
c) oltre 28,000 euro e fino a 55.000 euro: 38 per cento;
d) oltre 55.000 euro e fino a 75,000 euro: 41 per cento;
e) oltre 75.000 euro e fino a 100.000 euro: 43 per cento;
f) oltre 100.000 euro e fino a 150,000 euro: 45 per cento;
g) oltre 150.000 euro, e fino a 200.000 euro: 47 per cento;
h) oltre 200.000 euro: 49 per cento».
all'articolo 46, dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
7-bis. Alla copertura di quota parte degli oneri derivanti dall'articolo 4, pari a circa 11 miliardi annui a decorrere dal 2015, si provvede, fino a concorrenza del fabbisogno, mediante i maggiori introiti derivanti dall'istituzione, a partire dal periodo d'imposta 2015, di un'imposta patrimoniale ordinaria sulle grandi ricchezze, pari allo 0,5 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 3 milioni euro e 4 milioni di euro, e una pari all'1 per cento per le basi imponibili di valore superiore a 4 milioni di euro. Per base imponibile dell'imposta s'intende la ricchezza delle famiglie superiore a 3 milioni di euro, costituita dalla somma delle attività reali e delle attività finanziarie al netto delle passività finanziarie compreso il patrimonio non strumentale delle società.
4. 21. Paglia, Marcon, Melilla, Airaudo, Placido.
Al comma 1, capoverso 1-bis, dopo le parole: di importo pari a aggiungere le seguenti: 720 euro se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro; tale importo è incrementato di 240 euro con un figlio a carico e 120 euro per ogni altro figlio a carico.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere i numeri 1) e 2).
4. 22. Tinagli, Mazziotti Di Celso, Librandi, Nesi.
Al comma 1, dopo il capoverso 1-bis, aggiungere il seguente:
1-ter. I benefici di cui al comma 1-bis non sono cumulabili con quelli previsti dall'articolo 3, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 238.
4. 23. Librandi, Mazziotti Di Celso, Tinagli, Vitelli, Nesi.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 51, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino all'importo complessivo giornaliero di euro 6, aumentato ad euro 7 in caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica, le prestazioni e le indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione.»
Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Misure per la riduzione del cuneo fiscale a favore dei lavoratori dipendenti.
Conseguentemente, all'articolo 17, comma 21, sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2015 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 con le seguenti: 65 milioni di euro per l'anno 2015 e di 410 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.
4. 30. Causi, Fregolent, Capozzolo, Carbone, Carella, De Maria, Marco Di Maio, Fragomeli, Ginato, Gitti, Lodolini, Moretto, Pelillo, Pastorino, Petrini, Ribaudo, Sanga, Zoggia, Boccadutri.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 67, comma 1, del decreto dei Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in caso di riscatto di un immobile in seguito a un rapporto di leasing il periodo dei cinque anni si computa a partire dall'acquisto o dalla costruzione dell'immobile da parte della società di leasing».
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2015: – 50.000.000
2016: – 50.000.000
2017: – 50.000.000
4. 9. Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger, Ottobre, Catalano.
All'articolo 4, comma 1, dopo il capoverso 1-bis aggiungere il seguente:
1-ter. Per i nuclei familiari con un reddito determinato in base alle disposizioni dell'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, complessivamente superiore a 60.000 euro, il credito di cui al comma precedente non è riconosciuto ai componenti che percepiscano redditi superiore ai 24.000 euro. Quando, su questa base, ad averne diritto sia comunque più di un soggetto d'imposta, il credito spetta unicamente a quello che percepisce il reddito inferiore. In ogni caso, quando il reddito del nucleo familiare sia complessivamente superiore ai 90.000 euro, viene meno il diritto al credito per tutti i suoi componenti.
Conseguentemente, all'articolo 13, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo sopprimere le parole: di importo pari a 960 euro annui;
b) al secondo periodo, dopo le parole: rinascita del figlio beneficiario, inserire le seguenti: o di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione;
c) dopo il terzo periodo inserire il seguente: Il superamento del predetto limite negli anni successivi a quello precedente alla nascita del figlio beneficiario o all'ingresso nel nucleo familiare a seguito di adozione fa decadere dal diritto all'assegno.;
d) aggiungere in fine il seguente periodo: L'importo dell'assegno è pari a: a) 1800 euro annui, per i redditi complessivamente non superiori a 20.000; b) 1.440 euro annui, per i redditi complessivamente non superiori a 30.000; c) 1.200 euro annui, per i redditi complessivamente, non superiori a 40.000; d) 960 euro annui, per i redditi complessivamente non superiori a 90.000 euro.
4. 32. Librandi, Mazziotti Di Celso, Tinagli, Vitelli, Galgano, Nesi.
All'articolo 4, comma 1, dopo il capoverso 1-bis aggiungere il seguente:
1-ter. Per i nuclei familiari con un reddito determinato in base alle disposizioni dell'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, complessivamente superiore a 60.000 euro, il credito di cui al comma precedente non è riconosciuto ai componenti che percepiscano redditi superiori a 24.000 euro, nonché al soggetto d'imposta che percepisca il più alto tra i redditi non superiori a 24.000 euro.
Conseguentemente:
all'articolo 13, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo sopprimere le parole: di importo pari a 960 euro annui;
b) al secondo periodo, dopo le parole: nascita del figlio beneficiario, inserire le seguenti: o di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione;
c) dopo il terzo periodo inserire il seguente: il superamento del predetto limite negli anni successivi a quello precedente alla nascita del figlio beneficiario o all'ingresso nel nucleo familiare a seguito di adozione fa decadere dal diritto all'assegno;
d) aggiungere in fine il seguente periodo: l'importo dell'assegno è pari a: a) 1.800 euro annui, per i redditi complessivamente non superiori a 20.000; b) 1.440 euro annui, per i redditi complessivamente non superiori a 30.000; c) 1.200 euro annui, per i redditi complessivamente non superiori a 40.000; d) 960 euro annui, per i redditi complessivamente non superiori a 90.000 euro.
all'articolo 17, sopprimere il comma 21;
all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro a decorrere dal 2015.
4. 33. Librandi, Mazziotti Di Celso, Tinagli, Vitelli, Galgano, Nesi.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
Al comma 7-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 9, le parole: «nell'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2015».
4. 04. Fantinati, Crippa, Mucci, Vallascas, Da Villa, Prodani, Della Valle, Castelli, Caso, Sorial, Brugnerotto, D'Incà, Colonnese, Currò, Cariello.
ART. 5.
Sostituirlo con il seguente:
1. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, i commi 1 e 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono abrogati.
2. Sono fatti salvi gli effetti del comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, ai fini della determinazione dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 secondo il criterio previsionale, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.
3. Le risorse rinvenienti dall'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo, opportunamente rendicontate, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, fino all'importo massimo di 7 miliardi di euro per l'anno 2015 e 5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2016, ad un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente, finalizzato:
a) a un Piano pluriennale di investimenti per l'adattamento ai cambiamenti climatici e per la messa in sicurezza del territorio e il contrasto al dissesto idrogeologico;
b) alla riduzione dei rischio idrogeologico attraverso misure volte a favorire la delocalizzazione di immobili e di infrastrutture potenzialmente pericolosi e situati in aree a rischio idrogeologico;
c) a un piano straordinario di risanamento delle risorse fluviali, lacuali e marine;
d) a interventi finalizzati alla tutela del territorio, del patrimonio naturalistico, e per il contenimento del consumo di suolo;
e) al finanziamento delle attività di bonifica e di ripristino dei siti inquinati, con particolare priorità per l'inquinamento da amianto.
4. Agli interventi di cui alla lettera a) del precedente comma, è destinato non meno del 50 per cento delle risorse complessive del Fondo.
5. Le risorse sono ripartite d'intesa con la Conferenza unificata Stato-Regioni, città e autonomie locali, e previ accordi di programma con gli enti territoriali e locali interessati, che individuano gli interventi prioritari necessari e i soggetti che vi provvedono.
5. 61. Zaratti, Pellegrino, Marcon, Melilla, Paglia, Scotto, Zaccagnini.
Sopprimere i commi 1 e 4.
Conseguentemente:
dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Risorse per il Fondo del Piano triennale straordinario per il lavoro).
1. Il Fondo per il Piano triennale straordinario per il lavoro di cui al comma 1 dell'articolo 12 della presente legge, è finanziato, oltre che con le maggiori entrate ed i risparmi determinati dalle disposizioni di cui all'articolo 12, commi da 6 a 22, con il trasferimento da parte dell'erario a tale Fondo di 5 miliardi di euro per l'anno 2015 e di 4,3 miliardi per ciascuno degli anni 2016 e 2017.
sostituire l'articolo 12 con il seguente:
Art. 12.
(Piano triennale straordinario per il lavoro).
1. Al fine di fare fronte all'emergenza lavorativa tramite un Piano triennale straordinario per il lavoro per gli anni 2015-2017, viene istituito presso il ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo per il Piano straordinario per il lavoro alimentato come stabilito dalle disposizioni di cui al presente articolo.
2. Alla definizione delle modalità di attuazione del Piano triennale per il lavoro e per contribuire alla realizzazione di un Programma triennale di interventi urgenti ai fini ecologici e sociali, si provvede con uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adottati su proposta dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca e delle politiche agricole alimentari e forestali, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
3. I regolamenti di cui al comma 2 si attengono ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) costituzione di una Agenzia per lo sviluppo dell'occupazione con il compito di assumere disoccupati con contratti a tempo determinato per la realizzazione del Programma triennale di interventi urgenti ai fini ecologici e sociali le cui spese annue non possono superare il limite massimo di 3 milioni di euro;
b) previsione nel programma triennale di azioni di contrasto del dissesto idrogeologico, di un piano per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, della realizzazione dell'autonomia e dell'efficientamento energetici degli edifici pubblici, di un piano straordinario per la creazione di asili nido pubblici;
c) ripartizione regionale e per aree di particolare disagio occupazionale delle risorse e dei disoccupati da avviare alle attività;
d) previsione delle modalità per la presentazione di progetti attinenti al Programma;
e) previsione delle modalità di presentazione della domanda e dei criteri per stabilire le priorità nell'avvio dei disoccupati alle attività;
f) previsione delle modalità di espletamento dell'attività dei disoccupati assunti, inclusi la previsione di attività formative;
g) previsione delle modalità per il vaglio da parte dell'Agenzia dei progetti presentati, dando priorità alle ricadute occupazionali, ma anche a quelle produttive in termini di nuovi processi, prodotti o servizi;
h) previsione di forme di collaborazione per la realizzazione dei progetti con università, dipartimenti, centri di ricerca dipartimentali e/o interdipartimentali;
i) definizione delle modalità con le quali l'Agenzia rendiconta annualmente riguardo ai risultati conseguiti nella realizzazione dei singoli programmi e piani di cui al comma 2;
j) definizione delle modalità per la partecipazione dei cittadini interessati all'elaborazione ed al controllo dell'attuazione dei progetti di cui alla lettera d).
4. Sugli schemi di regolamenti di cui al comma 2 è acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e il parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i regolamenti sono comunque emanati.
5. Al Fondo di cui al comma 1, oltre ai maggiori introiti ed ai maggiori risparmi derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 5-bis e dalle modifiche all'articolo 26, comma 11, della presente legge, confluiscono le maggiori entrate ed i risparmi determinati dalle disposizioni di cui ai commi da 6 a 22. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede con proprio decreto ad autorizzare le spese per i diversi programmi del Piano per il lavoro sulle base delle risorse del Fondo stesso.
6. Al finanziamento del fondo di cui al comma 1 si provvede anche, quanto a un miliardo di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse dei fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, già destinate agli interventi del Piano di azione coesione, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che, dal sistema di monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, risultano non ancora impegnate alla data del 30 settembre 2014.
7. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Gruppo di azione coesione di cui al decreto del Ministro della coesione territoriale 1o agosto 2012 provvede all'individuazione delle specifiche linee di intervento oggetto di riprogrammazione ai sensi del comma 6. Le predette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'Erario.
8. I benefici contributivi di cui all'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e successive modificazioni, sono soppressi con riferimento alle assunzioni dei lavoratori ivi indicati decorrenti dal 1o gennaio 2015. Le maggiori entrate contributive derivanti da tale soppressione confluiscono nel Fondo di cui al comma 1.
9. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 500 milioni di euro per l'anno 2015, a 1.500 milioni di euro per l'anno 2016 e a 1.700 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, con uno o più decreti dei Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
10. Le spese sostenute dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, sono ridotte in misura tale da assicurare almeno 200 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e almeno 250 milioni di euro a decorrere dal 2017, La presente disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto, Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 14 settembre 2011, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare, La violazione delle disposizioni di cui alla presente lettera è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti. Al fine di garantire flessibilità e razionalità nella gestione delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto il personale già adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto ove appartenente ad altre amministrazioni, è restituito con decorrenza immediata alle amministrazioni di appartenenza. Il restante personale è conseguentemente assegnato a mansioni differenti, con assegnazione di un profilo professionale coerente con le nuove mansioni, fermi restando l'area professionale di appartenenza ed il trattamento economico fondamentale in godimento.
11. L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 1 punto percentuale.
12. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 95 per cento»,
13. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 6, comma 8, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»; b) all'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»; c) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento».
14. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «nella misura del 26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 35 per cento».
15. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 491, primo periodo, premettere le parole: «In attesa dell'introduzione di una normativa europea, in via transitoria»;
b) al medesimo comma 491, il quarto periodo con il seguente: «Per valore della transazione si intende il valore della singola operazione» e sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro»;
c) al comma 492, sopprimere le parole: «che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma,», sopprimere le parole «, che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al precedente comma» e sostituire le parole «ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella 3 allegata alla presente legge» con le seguenti «ad imposta con aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione»;
d) dopo il comma 499, aggiungere il seguente: «499-bis. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro,»;
e) al comma 500, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quanto previsto in via transitoria nei commi dal 491 al presente deve essere adeguato alla normativa europea in fase di definizione (proposta di direttiva COM (2013) 71), entro sei mesi dall'entrata in vigore di quest'ultima, prevedendo, in particolare l'introduzione del principio di emissione a complemento dei più generale principio di residenza onde limitare quanto più possibile i fenomeni di delocalizzazione degli istituti finanziari.»
16. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione delle modifiche introdotte all'imposta sulle transazioni finanziarie dal precedente comma 15.
17. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, come convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, la lettera a) è soppressa.
18. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) articolo 37, comma 4-bis, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR);
b) articolo 90, comma 1, terzo e quarto periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR);
c) articolo 144, comma 1, terzo e quarto periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR).
19. A partire dal periodo d'imposta 2015 è istituita un'imposta patrimoniale ordinaria sulle grandi ricchezze, la cui base imponibile è costituita dalla ricchezza, netta delle famiglie superiore ad 800.000 euro risultante dalla somma delle attività reali e delle attività finanziarie al netto delle passività finanziarie incluso il patrimonio non strumentale delle società, nella misura dello 0,7 per cento per un imponibile da 800.000 euro a 2 milioni, e nella misura dell'1 per cento per ricchezze, di valore superiore ai 2 milioni.
20. Ai fini dell'accertamento del valore patrimoniale da assoggettare all'imposta di cui al comma 19 precedente, si ricorre all'utilizzo delle informazioni desunte dal pubblico registro dei beni mobili registrati e dei dati trasmessi dai soggetti emittenti nello Stato valori mobiliari.
21. Al fine di evitare la doppia imposizione, dall'imposta determinata ai sensi dei precedenti commi 19 e 20 si detrae un importo pari all'imposta netta già pagata sulle medesime attività.
22. L'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, è sostituito dal seguente:
«1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
a) fino a 15.000 euro: 23 per cento;
b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro: 27 per cento;
c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro: 38 per cento;
d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro: 41 per cento;
e) oltre 75.000 euro e fino a 100.000 euro: 43 per cento;
f) oltre 100.000 euro e fino a 150.000 euro: 45 per cento;
g) oltre 150.000 euro, e fino a 200.00 euro: 47 per cento;
h) oltre 200.000 euro: 49 per cento.
23. Per finanziare gli interventi contro il dissesto idrogeologico e gli interventi integrati finalizzati alla riduzione del rischio, alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità e che integrino gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE, che istituisce il quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e della direttiva 2007/60/CE, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, è autorizzata una spesa annua per il triennio 2015-2017 pari al 10 per cento delle risorse del Fondo di cui al comma 1.
24. Per il finanziamento e l'implementazione dei servizi socio-educativi per la prima infanzia al fine di incrementare la presa in carico degli utenti di detti servizi, sono stanziati finanziamenti pari al 5 per cento delle risorse del fondo di cui al comma 1 per ciascun anno del triennio 2015-2017 per la realizzazione di nuovi asili nido pubblici, nonché per la manutenzione e la messa in sicurezza degli asili nido pubblici esistenti. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro novanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, e le modalità di ripartizione delle risorse tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
25. Per gli anni 2015, 2016 e 2017, nel saldo finanziario in termini di competenza mista rilevate ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese in conto capitale collegato ai progetti di cui al comma 3 sostenute dalle regioni, dalle province e dai comuni, per un importo complessivo annuo pari al 15 per cento del Fondo di cui al comma 2 per ciascun anno del triennio 2015-2017. Ai fini della distribuzione della predetta esclusione tra i singoli enti territoriali, gli enti locali e le regioni comunicano all'Agenzia gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i pagamenti di cui al presente comma.
26. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di una relazione dell'Agenzia in riferimento alle comunicazioni degli enti territoriali di cui al comma 25, sono individuati su base proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno.
27. Per la prosecuzione degli interventi per la messa in sicurezza di edifici scolastici è autorizzato lo stanziamento di una somma annua pari al 15 per cento del Fondo di cui al comma 1, per ciascun anno del triennio 2015-2017.
28. Al fine di favorire gli interventi per incrementare l'efficienza e la prestazione energetica negli edifici pubblici e la riduzione del consumo di energia dei medesimi edifici, anche nei rispetto degli obiettivi e delle disposizioni di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, per una transizione verso gli edifici a energia quasi zero, sono stanziate risorse pari al 5 per cento del Fondo di cui al comma 1 per ciascun anno dei triennio 2015-2017. Con decreto del Ministro dello Sviluppo economico sentito, il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.
Conseguentemente, all'articolo 26, comma 11, sostituire le parole: è ridotta di 200 milioni di euro a decorrere 2015 con le seguenti: è ridotta di 600 milioni di euro a decorrere dal 2015.
5. 83. Airaudo, Placido, Marcon, Melilla, Scotto, Paglia, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Zaratti, Pellegrino, Quaranta.
Sopprimere i commi 1 e 4, dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Piano triennale straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici).
1. Al fine di accelerare gli interventi di bonifica da amianto e di messa in sicurezza degli edifici scolastici, il Fondo unico per l'edilizia scolastica, di cui all'articolo 11, comma 4-sexies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è incrementato di 5 miliardi di euro nell'anno 2015 e di 4,3 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. I criteri di assegnazione e di ripartizione delle risorse, sono analoghi e proporzionali a quelli previsti dai commi 8-quater e 8-quinquies, articolo 18, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
5. 91. Giancarlo Giordano, Fratoianni, Pellegrino, Zaratti, Ferrara, Ricciatti, Airaudo, Placido.
Al comma 1, capoverso «4-octies, sostituire le parole: è ammessa in deduzione la differenza con le seguenti: ammessa in deduzione una quota pari al 90 percento della differenza;
Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
«4-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 la lettera d-bis) è sostituita dalla seguente: «d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), l'importo delle deduzioni indicate nelle lettere da a) a d) è aumentato, rispettivamente, di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750».
4-ter. Agli effetti del versamenti in acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015 non si tiene conto delle disposizioni di cui al comma 4-bis.
4-quater. Per l'anno 2015 gli importi di cui al comma 4-bis sono ridotti della metà.
5. 88. Taranto, Benamati, Bargero, Basso, Bini, Cani, Civati, Donati, Folino, Galperti, Ginefra, Impegno, Martella, Montroni, Peluffo, Petitti, Portas, Senaldi, Scuvera, Tidei, Fassina, Cuperlo, Miotto, D'Attorre, Pollastrini, Bindi, Damiano, Laforgia, Lodolini, Petrini, Minnucci, Nesi.
Al comma 1, capoverso 4-octies, dopo le parole: 5 a 9, aggiungere le seguenti: e che non abbiano avviato nell'ultimo triennio procedure di licenziamento a carico di nessun dipendente o procedure di delocalizzazione dell'attività con conseguente riduzione dei livelli occupazionali,.
5. 72. Airaudo, Placido, Paglia, Marcon, Melilla, Duranti.
Al comma 1, capoverso comma 4-octies sopprimere le parole: con contratto a tempo indeterminato.
Conseguentemente, all'articolo 39, sostituire il comma 3 con il seguente:
3. I risparmi ottenuti in seguito all'applicazione dei costi standard in ambito sanitario conseguente all'individuazione delle tre Regioni benchmark da parte della Conferenza Stato-Regioni, nella seduta del 5 dicembre 2013, determinano a decorrere dall'anno 2015 una riduzione del livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato pari a 2.000 milioni di euro. Con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato Regioni, la quota di risparmi è imputata a ciascuna Regione in misura inversamente proporzionale al livello di applicazione dei costi standard, come verificato dai tavoli tecnici di cui all'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005.
5. 64. Palese, Altieri, Bianconi, Capezzone, Castiello, Chiarelli, Ciracì, Distaso, Fucci, Galati, Laffranco, Latronico, Marotta, Marti, Picchi, Francesco Saverio Romano, Sisto, Lainati, Petrenga, Alberto Giorgetti, Riccardo Gallo, Abrignani, Biancofiore, Biasotti, Centemero, Luigi Cesaro, Occhiuto, Palmieri, Polverini, Ravetto, Romele, Squeri, Sandra Savino, Calabria.
Al comma 1, capoverso comma 4-octies, dopo le parole: a tempo indeterminato aggiungere le seguenti parole: e per il personale assunto per lo svolgimento delle attività stagionali di cui all'articolo 5, comma 4-ter del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.
Conseguentemente nella tabella A, allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sopprimere il punto n. 12.
* 5. 86. Fauttilli, De Mita.
Al comma 1, capoverso comma 4-octies, dopo le parole: a tempo indeterminato aggiungere le seguenti parole: e per il personale assunto per lo svolgimento delle attività stagionali di cui all'articolo 5, comma 4-ter del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.
Conseguentemente nella tabella A, allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sopprimere il punto n. 12.
* 5. 75. Vignali, Saltamartini, Tancredi.
Al comma 1, capoverso comma 4-octies, dopo le parole: a tempo indeterminato aggiungere le seguenti parole: e per il personale assunto per lo svolgimento delle attività stagionali di cui all'articolo 5, comma 4-ter del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.
Conseguentemente nella tabella A, allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sopprimere il punto n. 12.
* 5. 82. Giampaolo Galli, Parrini.
Al comma 1, capoverso comma 4-octies dopo le parole: e a tempo indeterminato aggiungere le seguenti: e a tempo determinato assunti per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, nonché di quelle così definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative,.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2015: – 25.000.000.
** 5. 14. Petitti, Giampaolo Galli, Taranto, Zoggia.
Al comma 1, capoverso comma 4-octies, dopo le parole: a tempo indeterminato aggiungere le seguenti: e a tempo determinato assunti per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, nonché di quelle così definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative,.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2015: – 25.000.000.
** 5. 26. Milanato, Palese, Latronico.
Al comma 1, capoverso comma 4-octies, dopo le parole: a tempo indeterminato aggiungere le seguenti: e a tempo determinato assunti per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, nonché di quelle così definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative,.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2015: – 25.000.000.
** 5. 31. Latronico, Palese.
Al comma 1, capoverso comma 4-octies dopo le parole: a tempo determinato, aggiungere le seguenti: e quello a tempo determinato per gli sportivi professionisti previsto dalla legge 23 marzo 1981 n. 91.
Conseguentemente:
al medesimo articolo, dopo il comma 4 aggiungere il seguente: 4-bis. All'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le società sportive professionistiche, dal valore della produzione sono escluse le plusvalenze realizzate sulla cessione di diritti pluriennali alle prestazioni sportive degli atleti di cui all'articolo 86, comma 4, primo periodo dei decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per le medesime società sono, altresì, escluse dalla base imponibile le minusvalenze realizzate sulla cessione di diritti pluriennali alle prestazioni sportive degli atleti di cui all'articolo 101, comma 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Le disposizioni di cui al precedenti periodi si applicano anche nel caso in cui l'accertamento della base imponibile sia oggetto di contenzioso alla data di entrata in vigore della presente legge. Ove i relativi contenziosi attualmente pendenti riguardino solo le plusvalenze e/o minusvalenze di cui ai precedenti periodi gli stessi vengono estinti d'ufficio».
Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2015: – 75.000.000;
2016: – 75.000.000;
2017: – 75.000.000;
5. 25. Castricone, Tancredi.
Al comma 1, capoverso comma 4-octies, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
La predetta deduzione si applica anche ai soggetti di cui al precedente comma 1.1., per ogni lavoratore agricolo dipendente a tempo determinato alle condizioni e nella misura ivi previste. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 11 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dei fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307.
5. 32. Russo, Faenzi.
Al comma 1, capoverso comma 4-octies, aggiungere in fine il seguente periodo: Per i produttori agricoli di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), e per le società agricole di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, la deduzione di cui al comma 4-octies è ammessa per ogni lavoratore agricolo dipendente avente i requisiti di cui al comma 1.1.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2015: – 11.900.000;
2016: – 13.900.000;
2017: – 13.900.000.
5. 10. La XIII Commissione.
Sopprimere i commi 2 e 3.
Conseguentemente, al comma 1, capoverso 4-octies, sostituire le parole da i soggetti fino a: 9 con le seguenti le imprese con numero dipendenti inferiore o uguale a 250.
5. 29. Guidesi, Caparini.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 1, le parole «l'aliquota del 3,9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «l'aliquota del 3,62 per cento»;
b) all'articolo 16, comma 1-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «l'aliquota del 4,20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «l'aliquota del 3,92 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «l'aliquota del 4,65 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «l'aliquota del 4,33 per cento»;
3) alla lettera e), le parole: «l'aliquota del 5,90 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «l'aliquota del 5,48 per cento»;
c) all'articolo 45, comma 1, le parole: «nella misura dell'1,9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 1,76 per cento»;
d) All'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: «fino ad un massimo di un punto percentuale» sono sostituite dalle seguenti: «fino ad un massimo di 0,94 punti percentuali».
Conseguentemente, sostituire l'allegato n. 5 di cui all'articolo 19, comma 1, con il seguente:
Allegato 5
(articolo 19, comma 1)
Riduzione di autorizzazioni di spesa concernenti trasferimenti correnti e in conto capitale in favore di imprese
5. 80. Vitelli, Mazziotti Di Celso, Giampaolo Galli, Librandi, Tinagli, Nesi.
Sostituire il comma 2, con i seguenti:
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 69, è inserito il seguente:
1-bis. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 1, le parole: «l'aliquota del 3,50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «l'aliquota del 2,70 per cento»;
b) all'articolo 16, comma 1-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «l'aliquota del 3,80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «l'aliquota del 3 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «l'aliquota del 4,20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «l'aliquota del 3,25 per cento»;
3) alla lettera c), le parole: «l'aliquota del 5,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «l'aliquota del 4,10 per cento»;
c) all'articolo 45, comma 1, le parole: «nella misura dell'1,70 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'1,30 per cento»;
2-bis. Al comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 69, le parole: «dal comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 1 e 1-bis».
Conseguentemente:
sopprimere il comma 3;
all'articolo 45, dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alta Tabella 1 dello Stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2015, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 10.200 milioni di euro. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
5. 66. Palese, Altieri, Bianconi, Capezzone, Castiello, Chiarelli, Ciracì, Distaso, Fabrizio Di Stefano, Fucci, Galati, Laffranco, Latronico, Marotta, Marti, Picchi, Francesco Saverio Romano, Sisto, Lainati, Petrenga, Alberto Giorgetti, Riccardo Gallo, Abrignani, Biancofiore, Biasotti, Centemero, Luigi Cesaro, Occhiuto, Palmieri, Polverini, Ravetto, Romele, Squeri, Sandra Savino, Milanato, Calabria.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Per il periodo di imposta immediatamente successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, la misura di cui al comma precedente può essere sostituita da provvedimenti che, attraverso il conseguimento di risparmi di spesa mediante razionalizzazione dei trasferimenti statali alle imprese pubbliche e private, consentano l'applicazione delle aliquote previste dal comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
5. 81. Librandi, Mazziotti Di Celso, Tinagli, Vitelli, Galgano, Nesi.
Dopo il comma 4 inserire il seguente:
4.-bis. Al comma 4-bis dell'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la lettera d-bis) è sostituita dalla seguente:
d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), l'importo delle deduzioni indicate nelle lettere da a) a d) del presente comma è aumentato, rispettivamente, di euro 9.500, di euro 12.125, di euro 14.750 e di euro 17.375;.
Conseguentemente, all'articolo 45, dopo il comma 2 inserire il seguente:
2-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello Stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2015, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 2.000 milioni di euro. Nei casi in cui la disposizione dei primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
5. 62. Capezzone, Altieri, Bianconi, Castiello, Chiarelli, Ciracì, Fabrizio Di Stefano, Distaso, Fucci, Galati, Laffranco, Latronico, Marotta, Marti, Picchi, Francesco Saverio Romano, Sisto, Lainati, Petrenga, Alberto Giorgetti, Riccardo Gallo, Abrignani, Biancofiore, Biasotti, Centemero, Luigi Cesaro, Occhiuto, Palmieri, Polverini, Ravetto, Romele, Squeri, Milanato, Calabria, Baldelli.
Dopo il comma 4, inserire i seguenti:
4-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sostituire la lettera d-bis), dalla seguente:
d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), l'importo delle deduzioni indicate nelle lettere da a) a d) è aumentato, rispettivamente, di euro 17.000, di euro 12.750, di euro 8.500 e di euro 4.250.
4-ter. Agli effetti dei versamenti in acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015 non si tiene conto delle disposizioni di cui al comma 4-bis.
Conseguentemente, all'articolo 18, alle lettere d) ed e) sostituire le parole: 4.000 milioni e 7.000 milioni rispettivamente, con le seguenti: 5.290 milioni e 8.290 milioni.
Conseguentemente, sono ridotte in misura corrispondente all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione le dotazioni di bilancio dei Ministeri di cui all'elenco n. 2 allegato alla presente legge.
5. 67. Rampelli.
Dopo il comma 4, inserire i seguenti:
4-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la lettera d-bis), è sostituita dalla seguente:
d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), l'importo delle deduzioni indicate nelle lettere da a) a d) è aumentato, rispettivamente, di euro 12.000, di euro 9.000, di euro 6.000 e di euro 3.000.
4-ter. Agli effetti dei versamenti in acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015 non si tiene conto delle disposizioni di cui al comma 4-bis.
Conseguentemente, all'articolo 18, alle lettere d) e e) sostituire le parole: 4.000 milioni e 7.000 milioni rispettivamente con le seguenti: 4.890 milioni e 7.890 milioni.
* 5. 85. Locatelli, Di Gioia.
Dopo il comma 4, inserire i seguenti:
4-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la lettera d-bis), è sostituita dalla seguente:
d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), l'importo delle deduzioni indicate nelle lettere da a) a d) è aumentato, rispettivamente, di euro 12.000, di euro 9.000, di euro 6.000 e di euro 3.000.
4-ter. Agli effetti dei versamenti in acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015 non si tiene conto delle disposizioni di cui al comma 4-bis.
Conseguentemente, all'articolo 18, alle lettere d) e e) sostituire le parole: 4.000 milioni e 7.000 milioni rispettivamente con le seguenti: 4.890 milioni e 7.890 milioni.
* 5. 13. Vignali, Saltamartini, Tancredi.
Dopo il comma 4, inserire i seguenti:
4-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la lettera d-bis), è sostituita dalla seguente:
d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), l'importo delle deduzioni indicate nelle lettere da a) a d) è aumentato, rispettivamente, di euro 12.000, di euro 9.000, di euro 6.000 e di euro 3.000.
4-ter. Agli effetti dei versamenti in acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015 non si tiene conto delle disposizioni di cui al comma 4-bis.
Conseguentemente, all'articolo 18, alle lettere d) e e) sostituire le parole: 4.000 milioni e 7.000 milioni rispettivamente con le seguenti: 4.890 milioni e 7.890 milioni.
* 5. 55. Marchetti.
Dopo il comma 4, inserire i seguenti:
4-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la lettera d-bis), è sostituita dalla seguente:
d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), l'importo delle deduzioni indicate nelle lettere da a) a d) è aumentato, rispettivamente, di euro 12.000, di euro 9.000, di euro 6.000 e di euro 3.000.
4-ter. Agli effetti dei versamenti in acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015 non si tiene conto delle disposizioni di cui al comma 4-bis.
Conseguentemente, all'articolo 18, alle lettere d) e e) sostituire le parole: 4.000 milioni e 7.000 milioni rispettivamente con le seguenti: 4.890 milioni e 7.890 milioni.
* 5. 78. Causin, Librandi, Mazziotti Di Celso, Galgano.
Dopo il comma 4, inserire i seguenti:
4-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la lettera d-bis), è sostituita dalla seguente:
d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), l'importo delle deduzioni indicate nelle lettere da a) a d) è aumentato, rispettivamente, di euro 12.000, di euro 9.000, di euro 6.000 e di euro 3.000.
4-ter. Agli effetti dei versamenti in acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015 non si tiene conto delle disposizioni di cui al comma 4-bis.
Conseguentemente, all'articolo 18, alle lettere d) e e) sostituire le parole: 4.000 milioni e 7.000 milioni rispettivamente con le seguenti: 4.890 milioni e 7.890 milioni.
* 5. 39. Vignali, Saltamartini, Tancredi.
Dopo il comma 4, inserire i seguenti:
4-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la lettera d-bis), è sostituita dalla seguente:
d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), l'importo delle deduzioni indicate nelle lettere da a) a d) è aumentato, rispettivamente, di euro 12.000, di euro 9.000, di euro 6.000 e di euro 3.000.
4-ter. Agli effetti dei versamenti in acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015 non si tiene conto delle disposizioni di cui al comma 4-bis.
Conseguentemente, all'articolo 18, alle lettere d) e e) sostituire le parole: 4.000 milioni e 7.000 milioni rispettivamente con le seguenti: 4.890 milioni e 7.890 milioni.
* 5. 57. Saltamartini.
Dopo il comma 4, inserire i seguenti:
4-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la lettera d-bis), è sostituita dalla seguente:
d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), l'importo delle deduzioni indicate nelle lettere da a) a d) è aumentato, rispettivamente, di euro 12.000, di euro 9.000, di euro 6.000 e di euro 3.000.
4-ter. Agli effetti dei versamenti in acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015 non si tiene conto delle disposizioni di cui al comma 4-bis.
Conseguentemente, all'articolo 18, alle lettere d) e e) sostituire le parole: 4.000 milioni e 7.000 milioni rispettivamente con le seguenti: 4.890 milioni e 7.890 milioni.
* 5. 35. Gelmini, Palese, Squeri.
Dopo il comma 4, inserire i seguenti:
4-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la lettera d-bis), è sostituita dalla seguente:
d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), l'importo delle deduzioni indicate nelle lettere da a) a d) è aumentato, rispettivamente, di euro 12.000, di euro 9.000, di euro 6.000 e di euro 3.000.
4-ter. Agli effetti dei versamenti in acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015 non si tiene conto delle disposizioni di cui al comma 4-bis.
Conseguentemente, all'articolo 18, alle lettere d) e e) sostituire le parole: 4.000 milioni e 7.000 milioni rispettivamente con le seguenti: 4.890 milioni e 7.890 milioni.
* 5. 5. De Menech.
Dopo il comma 4, inserire i seguenti:
4-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la lettera d-bis), è sostituita dalla seguente:
d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), l'importo delle deduzioni indicate nelle lettere da a) a d) è aumentato, rispettivamente, di euro 12.000, di euro 9.000, di euro 6.000 e di euro 3.000.
4-ter. Agli effetti dei versamenti in acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015 non si tiene conto delle disposizioni di cui al comma 4-bis.
Conseguentemente, all'articolo 18, alle lettere d) e e) sostituire le parole: 4.000 milioni e 7.000 milioni rispettivamente con le seguenti: 4.890 milioni e 7.890 milioni.
* 5. 8. Basso.
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. Entro il limite massimo di spesa di 150 milioni di euro per ciascuno del triennio 2015, 2016 e 2017, in via preferenziale e sperimentale, nei confronti dei soggetti sottoposti a IRAP che hanno avviato procedure di mobilità nei confronti di più di 100 lavoratori in zone territoriali in cui il tasso di disoccupazione supera la media nazionale, quali il Mezzogiorno, purché tali soggetti presentino un piano industriale che assicuri la tutela e la protezione sociale dei livelli occupazionali di riferimento precedente all'avvio di messa in mobilità dei lavoratori concordato dal Governo con le parti sociali, è, altresì riconosciuto un credito di imposta pari alla maggiore IRES che i predetti soggetti sostengono in virtù delle deduzioni di cui al presente articolo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, sono determinate, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità applicative del presente comma in modo tale da non comportare un peggioramento dei saldi programmatici di finanza pubblica concordati in sede europea.
Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2015: – 150.000.000;
2016: – 150.000.000;
2017: – 150.000.000.
5. 44. Palazzotto, Marcon, Melilla, Paglia, Scotto.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Agevolazione fiscale per l'acquisto di beni strumentali di startup innovative).
1. Nei limiti di spesa di 100 milioni di euro in caso di startup innovative è escluso dall'imposizione sul reddito d'impresa il 50 per cento del valore degli investimenti in nuovi beni strumentali fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 30 giugno 2020.
2. L'agevolazione di cui al comma 1 può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta di effettuazione degli investimenti.
3. L'agevolazione dei cui al comma 1 è revocata se la startup innovativa cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio d'impresa prima del secondo periodo d'imposta successivo al loro acquisto.
4. L'agevolazione di cui al comma 1 è altresì revocata se i beni oggetto degli investimenti sono ceduti a soggetti aventi stabile organizzazione in Paesi non aderenti allo Spazio economico europeo.
Conseguentemente alla tabella A voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
2015: – 100.000.000;
2016: – 100.000.000;
2017: – 100.000.000.
5. 03. Della Valle, Crippa, Mucci, Fantinati, Vallascas, Da Villa, Prodani, Castelli, Currò, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Sorial, Colonnese, Cariello.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Detrazioni fiscali sugli investimenti in startup innovative).
1. All'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) le parole: «e 2016» sono sostituite dalle seguenti: «, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020»;
2) le parole: «19 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento»;
b) al comma 4:
1) le parole: «e 2016» sono sostituite dalle seguenti: «, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020»;
2) le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento»;
c) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso del termine previsto, comporta la decadenza dal beneficio ed il recupero a tassazione dell'importo dedotto, maggiorato degli interessi legali»;
d) i commi 6 e 7 sono abrogati.
Conseguentemente: Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze apportare le seguenti variazioni:
2015: – 80.000.000;
2016: – 80.000.000;
2017: – 80.000.000.
5. 04. Della Valle, Crippa, Mucci, Fantinati, Vallascas, Da Villa, Prodani, Castelli, Currò, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Colonnese, Caso, Cariello.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Esenzione Irap microimprese).
1. A decorrere dall'anno 2015 sono escluse dall'ambito di applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le imprese che hanno meno di dieci occupati e un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.
2. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 3, sono abrogate le disposizioni che determinano trasferimenti a imprese, di parte corrente o in conto capitale, non giustificati da una situazione di fallimento di mercato.
3. Il Governo provvede a emanare, entro il 30 aprile 2015, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per individuare le disposizioni di legge e regolamentari che sono abrogate ai sensi del secondo periodo del comma 1 del presente articolo. I regolamenti determinano risparmi pari a 2 miliardi di euro annui a partire dal 2015.
4. Sono escluse dall'abrogazione disposta ai sensi del comma 3 le disposizioni che prevedono incentivi:
a) finanziabili con fondi europei;
b) diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico, con particolare riferimento, ai settori dell'istruzione e della ricerca, della sanità, dell'assistenza sociale e dei trasporti, nel rispetto dei criteri stabiliti dal diritto dell'Unione europea.
5. Possono essere altresì escluse all'abrogazione disposta ai sensi del comma 3 le disposizioni che prevedono incentivi destinati a:
a) promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo;
b) promuovere la cultura nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio artistico, paesaggistico o ambientale.
6. Ai fini dell'individuazione delle disposizioni da abrogare ai sensi del comma 3 e degli incentivi da ammettere ai sensi dei commi 4 e 5, il Governo si avvale del parere di un apposito comitato tecnico, che procede a verificare la loro necessità e idoneità in caso di una situazione di fallimento di mercato. Il comitato è istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
5. 08. Fantinati, Crippa, Mucci, Vallascas, Da Villa, Prodani, Della Valle, Castelli, Caso, Brugnerotto, D'Incà, Currò, Cariello, Sorial, Colonnese.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
1. Nei limiti di spesa pari a 70 milioni di euro per gli anni 2015, 2016 e 2017 le imprese fornitrici dei soggetti titolari di attività commerciali, artigianali, turistiche, aventi sede o unità produttive nei territori colpiti di eventi calamitosi, possono dedurre interamente dal reddito imponibile le perdite dovute dal mancato pagamento delle forniture in conseguenza dell'evento calamitoso.
Conseguentemente all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.
5. 01. Della Valle, Crippa, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, D'Incà, Colonnese, Cariello, Currò, Da Villa, Prodani, Fantinati, Mucci, Vallascas.
ART. 6.
Sopprimerlo.
Conseguentemente, sono ridotte in misura corrispondente all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione le dotazioni di bilancio dei Ministeri di cui all'elenco n. 2 allegato alla presente legge.
6. 5. Corsaro.
Al comma 1, lettera a) capoverso 756-bis, sostituire il secondo periodo con il seguente:
La predetta parte integrativa è assoggettata al trattamento fiscale di cui agli articoli 17 e 19 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Conseguentemente all'articolo 5 apportare le seguenti modificazioni:
sopprimere il comma 1;
al comma 4, sopprimere le parole: sono aggiunte le seguenti: «e 4-octies».
6. 32. Paglia, Marcon, Melilla, Airaudo, Placido.
All'articolo 6, comma 1, lettera a), capoverso «756-bis», secondo periodo, sostituire le parole: è assoggettata a tassazione ordinaria, non rileva ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 19 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con le seguenti: è assoggettata a tassazione secondo le disposizioni contenute nell'articolo 19 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Conseguentemente all'articolo 45, dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello Stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2015, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 2.500 milioni di euro. Nei casi in cui la disposizione dei primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
6. 31. Palese, Altieri, Bianconi, Capezzone, Castiello, Chiarelli, Ciracì, Distaso, Fucci, Galati, Laffranco, Latronico, Marotta, Marti, Picchi, Francesco Saverio Romano, Sisto, Lainati, Petrenga, Brunetta, Riccardo Gallo, Abrignani, Biancofiore, Biasotti, Centemero, Luigi Cesaro, Occhiuto, Palmieri, Polverini, Ravetto, Romele, Squeri, Sandra Savino, Milanato, Calabria.
Al comma 1, lettera a), capoverso «756-bis», secondo periodo, sostituire le parole: a tassazione ordinaria con le parole: a ritenuta alla fonte in misura fissa secondo l'aliquota di legge.
Conseguentemente, sono ridotte in misura corrispondente all'onere derivante dell'attuazione della presente disposizione le dotazioni di bilancio dei Ministeri di cui all'elenco n. 2 allegato alla presente legge.
6. 6. Corsaro.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis) In relazione ai periodi di paga decorrenti dal 1o marzo 2015, i lavoratori dipendenti, esclusi i lavoratori domestici e i lavoratori dei settore agricolo, che abbiano un rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi presso il medesimo datore di lavoro, possono richiedere di revocare il consenso espresso ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, entro i termini definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che stabilisce le modalità di attuazione della presente disposizione, e di conferire l'intero importo del TFR maturando presso il proprio datore di lavoro ovvero presso il Fondo per l'erogazione del trattamento di fine rapporto denominato Fondo di Tesoreria istituito dalla legge n. 296 del 2006 presso l'INPS. Al TFR maturando si applica la disciplina dell'articolo 2120 del codice civile.
6. 23. Ciprini, Caso, Castelli.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, articolo 14, comma 2, lettera a), dopo le parole: «trasferimento ad altra forma pensionistica» aggiungere le seguenti: o, su richiesta esplicita dello stesso lavoratore, trasferimento al sistema previdenziale pubblico.
1-ter. Al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, articolo 14, comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di esercizio della predetta facoltà di trasferimento della posizione individuale verso il sistema previdenziale e pubblico, il lavoratore ha diritto al versamento del TFR maturando con cessazione degli eventuali contributi volontari e a carico del datore di lavoro ai sensi della presente legge applicandosi la normativa di settore relativa».
6. 20. Currò, Brugnerotto, Castelli, Caso, Cariello, D'Incà, Colonnese, Sorial.
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. L'erogazione delle quote di TFR non si calcola ai fini della determinazione del reddito da utilizzare per la definizione dei livelli ISEE».
Conseguentemente, sono ridotte in misura corrispondente all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione le dotazioni di bilancio dei Ministeri di cui all'elenco n. 2 allegato alla presente legge.
6. 7. Corsaro.
Al comma 5, aggiungere infine il seguente periodo: il finanziamento assistito di cui al presente comma è erogato senza alcun onere aggiuntivo da parte degli intermediari finanziari a carico dei datori di lavoro.
6. 13. Guidesi, Busin, Simonetti, Caparini.
Al comma 6, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Nelle more della conclusione del suddetto accordo, i datori di lavoro hanno facoltà di presentare richiesta di finanziamento presso un istituto bancario nazionale, avvalendosi del fondo di garanzia INPS di cui al successivo comma 7 quale strumento di garanzia di solvibilità. Detta facoltà si considera estinta a seguito dell'entrata in vigore dell'accordo quadro.
6. 27. Librandi, Mazziotti Di Celso, Nesi.
Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:
Art. 6-bis.
(Disposizioni per il ricambio generazionale nel comparto scuola).
1. All'alinea del comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «ad applicarsi» sono inserite le seguenti: «al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,».
2. In considerazione della procedura di ricognizione delle dichiarazioni ai fini del collocamento in quiescenza del personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, attivata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel mese di ottobre 2013, il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto, con decorrenza dalla data del 1o settembre 2014, nel limite massimo di 4.000 soggetti e nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 4. L'INPS prende in esame le domande di pensionamento» inoltrate secondo modalità telematiche» in deroga alla normativa vigente, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dai lavoratori di cui al comma 1 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande presentate, definendo un elenco numerico delle stesse basato, ai fini di cui all'ultimo periodo del presente comma e del relativo ordine di priorità, su un criterio progressivo risultante dalla somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva vantate dai singoli richiedenti alta data del 31 dicembre 2012. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al medesimo comma 1.
3. Per i lavoratori che accedono al beneficio di cui al comma 1, il trattamento di fine rapporto, comunque denominato, è corrisposto al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dello stesso secondo le disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 22, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché secondo le modalità previste a legislazione vigente».
Conseguentemente all'articolo 17, comma 13, sostituire le parole: 187,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 con le seguenti: 152,7 milioni per l'anno 2015 e 86 milioni di euro a decorrere dal 2016.
6. 04. Prataviera, Fedriga, Guidesi, Simonetti, Caparini.
ART. 7.
Sostituirlo con il seguente:
(Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo e regime opzionale).
1. L'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è sostituito dal seguente:
«Art. 3. – (Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo). – 1. A tutte le imprese indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato, che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019, è attribuito un credito d'imposta calcolato sulle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015, nella misura del 25 per cento per le spese di cui alla lettera b) e d) del comma 6 del presente articolo e dei 50 per cento per le spese di cui alla lettera a) e c) n. 2 del comma 6 del presente articolo.
2. Per le imprese in attività da meno di tre periodi di imposta, la media degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo da considerare per il calcolo della spesa incrementale è calcolata sul minor periodo a decorrere dal periodo di costituzione.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di euro 5 milioni per ciascun beneficiario, a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a euro 30.000.
4. Sono ammissibili al credito d'imposta le seguenti attività di ricerca e sviluppo:
a) lavori sperimentali o teorici svolti aventi quale principale finalità l'acquisizione, di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;
b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);
c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida;
d) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.
5. Non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.
6. Ai fini della determinazione del credito d'imposta sono ammissibili le spese relative a:
a) personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo, compresi i ricercatori altamente qualificati impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo di cui al comma 4, in possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto ad un ciclo di dottorato presso una università italiana o estera, ovvero in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico come da classificazione Unesco Isced (International Standard Classification of Education) o di cui all'allegato 1 del presente decreto e i tecnici di ricerca;
b) quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei limiti dell'importo risultante dall'applicazione dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attività di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le spese del materiale utilizzato nell'attività di ricerca e sviluppo;
c) spese relative a contratti di ricerca stipulati con:
1. università, enti di ricerca ed organismi equiparati;
2. altre imprese comprese le start-up innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
d) competenze tecniche e privative industriali relative a un'invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne.
7. Per le spese di cui alla lettera c) n. 1 del comma 6 del presente articolo, il credito d'imposta del 50 per cento spetta sulle spese sostenute in ciascuno dei periodi d'imposta di cui al comma 1.
8. Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 dei decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
9. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.
10. Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
11. I controlli sono svolti sulla base di apposita documentazione contabile certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Tale certificazione deve essere allegata al bilancio. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale devono comunque avvalersi della certificazione di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti iscritti quali attivi nel registro di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, e, in attesa della loro emanazione, dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC). Le spese sostenute per l'attività di certificazione contabile da parte delle imprese di cui al periodo precedente sono ammissibili entro il limite massimo di euro 5.000. Le imprese con bilancio certificato sono esenti dagli obblighi previsti dal presente comma.
12. Nei confronti del revisore legale dei conti o del professionista responsabile della revisione legale dei conti che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione di cui al comma 11 si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.
13. Le agevolazioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e quelle previste dall'articolo 1, commi da 95 a 97, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, cessano alla data dei 31 dicembre 2014. Le relative risorse sono destinate al credito d'imposta previsto dal presente decreto. Nel caso di richieste superiori alle risorse annue stanziate si procederà ad una distribuzione pro quota, Qualora la dotazione annuale non dovesse essere completamente fruita, anche per effetto di revoca e rinuncia, le risorse non utilizzate andranno ad incrementare la dotazione dell'anno successivo;
14. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di approvazione della presente legge, sono adottate le disposizioni applicative necessarie, nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e revoca dei beneficio, le modalità di restituzione del credito d'imposta di cui l'impresa ha fruito indebitamente.
15. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
16. Possono accedere ai benefici di cui al presente articolo:
a) le imprese che effettuano le attività di ricerca in forma associata o aggregata, anche avvalendosi dei contratti di rete di cui all'articolo 3, commi 4-ter, 4-quater, 4-quinquies, della legge n. 9 aprile 2009, n. 33, di joint venture e di altre forme di associazioni di imprese. In tale ipotesi, l'agevolazione dovrà essere ripartita tra le imprese secondo criteri proporzionali che tengano conto della partecipazione delle singole imprese alle spese di ricerca;
b) i soggetti residenti e quelli non residenti con stabile organizzazione in Italia, che eseguono le attività di ricerca e sviluppo attraverso contratti con imprese residenti o localizzate negli Stati della Comunità europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati o territori che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996;
2. Al decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è aggiunto, in fine, l'allegato 1 di cui all'allegato n. 3 annesso alla presente legge.
3. I soggetti titolari di reddito d'impresa possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui ai successivi commi. L'opzione ha durata per cinque esercizi sociali ed è irrevocabile.
4. I soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, possono esercitare l'opzione di cui al comma 3 del presente articolo a condizione di essere residenti in Paesi con i quali è in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo.
5. I redditi dei soggetti indicati al comma 3 derivanti dal l'utilizzo di opere dell'ingegno, da brevetti industriali, da marchi d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, non concorrono a formare il reddito complessivo in quanto esclusi per il 50 per cento del relativo ammontare. In caso di utilizzo diretto dei beni indicati il contributo economico di tali beni alla produzione del reddito complessivo beneficia dell'esclusione di cui al presente comma a condizione che lo stesso sia determinato sulla base di un apposito accordo conforme a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. In tali ipotesi la procedura di ruling ha ad oggetto la determinazione in via preventiva ed in contraddittorio con l'Agenzia delle entrate dell'ammontare dei componenti positivi di reddito impliciti e dei criteri per l'individuazione dei componenti negativi riferibili ai predetti componenti positivi. Nel caso in cui i redditi siano realizzati nell'ambito di operazioni intercorse con società che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, l'agevolazione spetta a condizione che gli stessi siano determinati sulla base di un apposito accordo conforme a quanto previsto dai citato articolo 8 del decreto-legge n. 269 del 2003, e successive modificazioni.
6. Non concorrono a formare il reddito complessivo in quanto escluse dalla formazione del reddito le plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni di cui al comma 5, a condizione che almeno il 90 per cento del corrispettivo derivante dalla cessione dei predetti beni sia reinvestito, prima della chiusura dei secondo periodo di imposta successivo a quello nel quale si è verificata la cessione, nella manutenzione o nello sviluppo di altri beni immateriali di cui al comma 5. Si applicano le disposizioni relative al ruling previste dal terzo periodo del comma 5.
7. Le disposizioni dei commi da 3 a 6 si applicano a condizione che i soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 3 svolgano le attività di ricerca e sviluppo, anche mediante contratti di ricerca stipulati con università o enti di ricerca ed organismi equiparati, finalizzate alla produzione dei beni di cui al comma 5.
8. La quota di reddito agevolabile è determinata sulla base dèi rapporto tra i costi di attività di ricerca e sviluppo sostenuti per il mantenimento, l'accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale di cui al comma 5 e i costi complessivi sostenuti per produrre tale bene.
9. L'esercizio dell'opzione di cui al comma 3 rileva anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
10. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni attuati ve dei commi da 3 a 9, anche al fine di individuare le tipologie di marchi escluse dall'ambito di applicazione del comma 5 e di definire gli elementi del rapporto di cui al comma 8.
11. Le disposizioni di cui ai commi da 3 a 10 del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, Per tale periodo di imposta e per quello successivo, la percentuale di esclusione dal concorso alla formazione dei reddito complessivo di cui al comma 5 è fissata, rispettivamente, in misura pari al 30 e al 40 per cento.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2015: – 50.000.000;
2016: – 60.000.000;
2017: – 70.000.000.
7. 56. Giampaolo Galli, Parrini, Colaninno.
Al comma 1, capoverso Art. 3, comma 1, dopo le parole: di ricerca e sviluppo aggiungere le seguenti: nonché in spese per la comunicazione strettamente connesse alla suddetta attività di ricerca e sviluppo,.
* 7. 19. Abrignani, Palese, Brunetta.
Al comma 1, capoverso Art. 3, comma 1, dopo le parole: di ricerca e sviluppo aggiungere le seguenti: nonché in spese per la comunicazione strettamente connesse alla suddetta attività di ricerca e sviluppo,.
* 7. 29. Palese, Brunetta.
Al comma 1, capoverso Art. 3, apportare le seguenti modifiche:
al comma 1, le parole da: nella misura del a: 31 dicembre 2015 sono sostituite con le seguenti:, calcolato sulle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015, nella misura del 25 per cento per le spese di cui alla lettera b) e d) del comma 6 del presente articolo e del 50 per cento per le spese di cui alla lettera a) e c) n. 2 del comma 6 del presente articolo;
al comma 6:
la lettera a) è sostituita con la seguente: a) personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo, compresi i ricercatori altamente qualificati impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo di cui al comma 4, in possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto ad un ciclo di dottorato presso una università italiana o estera, ovvero in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico come da classificazione Unesco Isced (International Standard Classification of Education) o di cui all'allegato 1 del presente decreto e i tecnici di ricerca;
alla lettera b) dopo le parole: dell'imposta sul valore aggiunto sono aggiunte le seguenti:, nonché le spese del materiale utilizzato nell'attività di ricerca e sviluppo;
al comma 6, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) spese relative a contratti di ricerca stipulati con:
1. università, enti di ricerca ed organismi equiparati;
2. altre imprese comprese le start-up innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
dopo il comma 6, è inserito il seguente:
6-bis. Per le spese di cui alla lettera c) n. 1 del comma 6 del presente articolo, il credito d'imposta del 50 per cento delle spese sostenute in ciascuno dei periodi d'imposta di cui al comma 1;
ai maggiori oneri derivanti dal comma 6-bis si provvede, attraverso la seguente rideterminazione dell'aliquota di accisa agevolata di cui al punto 5 della Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995:
per il 2015, riduzione del 2 per cento dell'aliquota agevolata sul gasolio e del 3 per cento dell'aliquota agevolata sulla benzina;
per il 2016, riduzione di un ulteriore 1 per cento dell'aliquota agevolata sul gasolio e sulla benzina;
per il 2017, riduzione di un ulteriore 1 per cento dell'aliquota agevolata sul gasolio e sulla benzina;
il comma 7 è soppresso;
al comma 13, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Nel caso di richieste superiori alle risorse annue stanziate si procederà ad una distribuzione pro quota. Qualora fa dotazione annuale non dovesse essere completamente fruita, anche per effetto di revoca e rinuncia, le risorse non utilizzate andranno ad incrementare la dotazione dell'anno successivo.;
al comma 14 dopo le parole: Ministro dello sviluppo economico sono inserite le seguenti: da emanarsi entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge;
dopo il comma 15, è inserito il seguente:
15-bis. Possono accedere ai benefici di cui al presente articolo:
1. le imprese che effettuano le attività di ricerca in forma associata o aggregata, anche avvalendosi dei contratti di rete di cui all'articolo 3, commi 4-ter, 4-quater, 4-quinquies, della legge n. 9 aprile 2009, n. 33, di joint venture e di altre forme di associazioni di imprese. In tale ipotesi, l'agevolazione dovrà essere ripartita tra le imprese secondo criteri proporzionali che tengano conto della partecipazione delle singole imprese alle spese di ricerca;
2. i soggetti residenti e quelli non residenti con stabile organizzazione in Italia, che eseguono le attività di ricerca e sviluppo attraverso contratti con imprese residenti o localizzate negli Stati della Comunità europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati o territori che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996.;
7. 53. Fauttilli, De Mita.
Al comma 1, capoverso Art. 3, apportare le seguenti modifiche:
1) al comma 1, le parole da: nella misura del a: 31 dicembre 2015 sono sostituite con le seguenti:, calcolato sulle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015, nella misura del 25 per cento per le spese di cui alla lettera b) e d) del comma 6 del presente articolo e del 50 per cento per le spese di cui alla lettera a) e c) n. 2 del comma 6 del presente articolo;
2) al comma 6, la lettera a) è sostituita con la seguente:
a) personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo, compresi i ricercatori altamente qualificati impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo di cui al comma 4, in possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto ad un ciclo di dottorato presso una università italiana o estera, ovvero in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico come da classificazione Unesco Isced (International Standard Classification of Education) o di cui all'allegato 1 del presente decreto e i tecnici di ricerca;
3) al comma 6, lettera b), dopo le parole: dell'imposta sul valore aggiunto sono aggiunte le seguenti:, nonché le spese del materiale utilizzato nell'attività di ricerca e sviluppo;
4) al comma 6, la lettera c) è sostituita con la seguente:
c) spese relative a contratti di ricerca stipulati con:
1. università, enti di ricerca ed organismi equiparati;
2. altre imprese comprese le start-up innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
5) dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:
6-bis. Per le spese di cui alla lettera c) n. 1 del comma 6 del presente articolo, il credito d'imposta del 50 per cento delle spese sostenute in ciascuno dei periodi d'imposta di cui al comma 1.
6-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 6-bis si provvede, attraverso la seguente rideterminazione dell'aliquota di accisa agevolata di cui al punto 5 della Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995:
per il 2015, riduzione del 2 per cento dell'aliquota agevolata sul gasolio e del 3 per cento dell'aliquota agevolata sulla benzina;
per il 2016, riduzione di un ulteriore 1 per cento dell'aliquota agevolata sul gasolio e sulla benzina;
per il 2017, riduzione di un ulteriore 1 per cento dell'aliquota agevolata sul gasolio e sulla benzina;
6) il comma 7 è soppresso;
7) al comma 13 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Nel caso di richieste superiori alle risorse annue stanziate si procederà ad una distribuzione pro quota. Qualora la dotazione annuale non dovesse essere completamente fruita, anche per effetto di revoca e rinuncia, le risorse non utilizzate andranno ad incrementare la dotazione dell'anno successivo;
8) al comma 14, dopo le parole: Ministro dello sviluppo economico sono inserite le seguenti: da emanarsi entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge;
9) dopo il comma 15, è inserito il seguente:
15-bis. Possono accedere ai benefici di cui al presente articolo:
1. le imprese che effettuano le attività di ricerca in forma associata o aggregata, anche avvalendosi dei contratti di rete di cui all'articolo 3, commi 4-ter, 4-quater, 4-quinquies) della legge n. 9 aprile 2009, n. 33, di joint venture e di altre forme di associazioni di imprese. In tale ipotesi, l'agevolazione dovrà essere ripartita tra le imprese seconda criteri proporzionali che tengano conto della partecipazione delle singole imprese alle spese di ricerca;
2. i soggetti residenti e quelli non residenti con stabile organizzazione in Italia, che eseguono le attività di ricerca e sviluppo attraverso contratti con imprese residenti o localizzate negli Stati della Comunità europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati o territori che sono inclusi nella lista di cui al decreto dei Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996.;
7. 44. Vignali, Saltamartini, Tancredi.
Al comma 1, capoverso Art. 3, sostituire le parole: 25 per cento con le seguenti: 40 per cento.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2015: – 150.000.000;
2016: – 110.000.000;
2017: – 215.000.000.
Conseguentemente, all'articolo 17, comma 21, sostituire le parole: 460 milioni di euro con le seguenti: 360 milioni di euro.
7. 47. Tinagli, Mazziotti Di Celso, Librandi, Nesi.
Al comma 1, capoverso Art. 3, comma 1, sostituire le parole: 25 per cento con le seguenti: 35 per cento.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2015: – 100.000.000;
2016: – 171.000.000;
2017: – 210.000.000.
7. 46. Tinagli, Mazziotti Di Celso, Librandi, Nesi.
Al comma 1, capoverso Art. 3, comma 1, aggiungere infine i seguenti periodi: Possono accedere ai benefici di cui al presente articolo le imprese che effettuano le attività di ricerca in forma associata o aggregata, anche avvalendosi dei contratti di rete di cui all'articolo 3, commi 4-ter, 4-quater, 4-quinquies, della legge n. 9 aprile 2009, n. 33, di joint venture e di altre forme di associazioni di imprese. In tale ipotesi, l'agevolazione dovrà essere ripartita tra le imprese secondo criteri proporzionali che tengano conto della partecipazione delle singole imprese alle spese di ricerca.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2015: – 35.000.000;
2016: – 50.000.000;
2017: – 50.000.000.
7. 55. Taranto, Benamati, Bargero, Basso, Bini, Cani, Civati, Donati, Folino, Galperti, Ginefra, Impegno, Martella, Montroni, Peluffo, Petitti, Portas, Senaldi, Scuvera, Tidei, Fassina, Lodolini, Petrini, Minnucci, Giampaolo Galli, Nesi.
Al comma 1, capoverso Art. 3, comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Alle imprese che operano nelle regioni Campania, Calabria, Puglia, Basilicata e Sicilia è attribuito un credito di imposta parti ai 50 per cento delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.
Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto capitale, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017.
7. 23. Russo, Palese, Brunetta.
Al comma 1, capoverso Art. 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 279, è inserito il seguente:
279-bis. Per i progetti di investimento agevolabili ai sensi dei commi da 271 a 279 per i quali l'Agenzia delle Entrate ha comunicato ai soggetti interessati il nulla-osta ai fini della relativa copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, il beneficio del credito d'imposta deve intendersi applicabile per quegli investimenti, effettuati dal 1o gennaio 2007 e sino ai 31 dicembre 2013, pur se le opere sono relative a progetti di investimento iniziale antecedenti al 1o gennaio 2007 e purché tali investimenti non costituiscano la mera prosecuzione di investimenti già agevolati ai sensi della, legge n. 388 del 2000.
7. 18. Abrignani, Palese, Brunetta.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Al fine di accrescere la competitività dei crediti al sistema produttivo, il plafond di provvista di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 è elevato, secondo quanto disposto dal comma 8 della stessa disposizione, fino a 5 miliardi di euro. Per far fronte agli oneri derivanti dalla concessione dei contributi di cui al comma 4, dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2015, di 21 milioni di euro per l'anno 2016, di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020, di 17 milioni per l'anno 2021 e di 6 milioni per l'anno 2022. Al finanziamento dei contributi previsti dal presente comma si provvede a valere sui Fondo di cui all'articolo 10, comma 5 dei decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282, rifinanziamento dall'articolo 17, comma 21 della presente legge.
Conseguentemente, dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
All'articolo 2, comma 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: «entro il 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
* 7. 45. Vignali, Saltamartini, Tancredi.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Al fine di accrescere la competitività dei crediti al sistema produttivo, il plafond di provvista di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 è elevato, secondo quanto disposto dal comma 8 della stessa disposizione, fino a 5 miliardi di euro. Per far fronte agli oneri derivanti dalla concessione dei contributi di cui al comma 4, dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2015, di 21 milioni di euro per l'anno 2016, di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020, di 17 milioni per l'anno 2021 e di 6 milioni per l'anno 2022. Al finanziamento dei contributi previsti dal presente comma si provvede a valere sui Fondo di cui all'articolo 10, comma 5 dei decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282, rifinanziamento dall'articolo 17, comma 21 della presente legge.
Conseguentemente, dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
All'articolo 2, comma 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: «entro il 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
* 7. 52. Fauttilli, De Mita.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Al fine di accrescere la competitività dei crediti al sistema produttivo, il plafond di provvista di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 è elevato, secondo quanto disposto dal comma 8 della stessa disposizione, fino a 5 miliardi di euro. Per far fronte agli oneri derivanti dalla concessione dei contributi di cui al comma 4, dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2015, di 21 milioni di euro per l'anno 2016, di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020, di 17 milioni per l'anno 2021 e di 6 milioni per l'anno 2022. Al finanziamento dei contributi previsti dal presente comma si provvede a valere sui Fondo di cui all'articolo 10, comma 5 dei decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282, rifinanziamento dall'articolo 17, comma 21 della presente legge.
Conseguentemente, dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
All'articolo 2, comma 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: «entro il 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
* 7. 54. Giampaolo Galli, Parrini, Colaninno.
Dopo il comma 11, inserire i seguenti:
11-bis. All'articolo 28-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. La compensazione di cui al comma 1 del presente articolo si applica, su richiesta del creditore, con riferimento a tutti i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazioni, forniture e appalti, a tutte le somme dovute dalla medesima data a titolo di tributi e imposte, con l'utilizzo del sistema previsto dall'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate. Si applicano, in quanto compatibili, le previsioni del predetto comma 1».
11-ter. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2 dell'articolo 28-quinquies del decreto dei Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è emanato entro il 15 gennaio 2015.
Conseguentemente, all'articolo 45, dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 30 settembre 2015, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, è disposta una riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, tale da assicurare minori spese in termini di indebitamente netto pari a 1.300 milioni di euro a decorrere dal 2015. Le misure di cui al periodo precedente non sono adottate o sono adottate per importi inferiori a quelli indicati ove, entro la data ivi indicata, siano approvati provvedimenti normativi che assicurino, in tutto o in parte, i predetti importi attraverso interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica.
7. 35. Capezzone, Altieri, Bianconi, Castiello, Chiarelli, Ciracì, Distaso, Fucci, Galati, Laffranco, Latronico, Marotta, Marti, Palese, Picchi, Francesco Saverio Romano, Sisto, Lainati, Petrenga, Brunetta, Riccardo Gallo, Abrignani, Biancofiore, Biasotti, Centemero, Luigi Cesaro, Occhiuto, Palmieri, Polverini, Ravetto, Romele, Squeri, Baldelli, Sandra Savino, Milanato, Calabria, Russo.
Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:
Art. 7-bis.
(Credito d'imposta ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296).
Per i progetti di investimento agevolabili ai sensi dall'articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, per i quali l'Agenzia delle entrate ha comunicato ai soggetti interessati il nulla-osta ai fini della relativa copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008 n. 129, il beneficio del credito di imposta è applicabile agli investimenti che, indipendentemente dal momento di inizio, siano stati ultimati entro il 31 dicembre 2013.
7. 04. Castricone.
Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:
Art. 7-bis.
(Disposizioni per contrastare la delocalizzazione delle attività produttive e istituzione della Cabina di regia per gli interventi nel settore delle crisi industriali).
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i commi 60 e 61 sono sostituiti dai seguenti:
«60. Per i contributi erogati, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le imprese italiane ed estere operanti nel territorio nazionale che abbiano beneficiato di contribuiti pubblici in conto capitale, qualora, entro tre anni dalla concessione degli stessi, delocalizzino la propria produzione dal sito incentivato a uno Stato anche appartenente all'Unione europea, con conseguente riduzione o messa in mobilità del personale, decadono dal beneficio stesso e hanno l'obbligo di restituire i contributi in conto capitale ricevuti, dalle stesse imprese, con applicazione degli interessi legali, anche laddove la delocalizzazione avvenga tramite cessione di ramo d'azienda o di attività produttive appaltati a terzi, con riduzione o messa in mobilità del personale dell'impresa.
61. Le imprese italiane ed estere di cui al comma 1 con almeno 1.000 dipendenti non possono delocalizzare la propria produzione dal sito incentivato a uno Stato anche appartenente all'Unione europea con conseguente riduzione o messa in mobilità del personale, prima di aver trovato un nuovo acquirente che garantisca la continuità aziendale e produttiva, nonché il mantenimento dei livelli occupazionali dell'impresa stessa. Nel caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui al presente comma, le imprese interessate devono restituire i contributi in conto capitale ricevuti negli ultimi cinque anni, con applicazione degli interessi legali, nonché corrispondere al soggetto erogatore del contributo il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 2 per cento del fatturato conseguito negli ultimi cinque anni.
61-bis. I soggetti erogatori dei contributi di cui ai commi 1 e 2 disciplinano le modalità e i tempi di restituzione dei contributi stessi.
61-ter. Le somme derivanti dall'applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 61 affluiscono in un apposito Fondo, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, finalizzato a sostenere le imprese che assumono lavoratori posti in mobilità da imprese che hanno delocalizzato la propria produzione a uno Stato anche appartenente all'Unione europea attraverso il riconoscimento di appositi incentivi, ivi compreso il riconoscimento di un credito di imposta pari alla maggiore IRES che i predetti soggetti sostengono in virtù delle deduzioni di cui all'articolo 5 della presente legge. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate le modalità di funzionamento del fondo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
2. Al fine di contrastare la delocalizzazione delle piccole e medie imprese e la conseguente perdita di occupazione e di elevati gradi di specializzazione e unicità sul mercato mondiale, presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il «Fondo speciale per il sostegno alla formazione di cooperative di maestranze» con una dotazione di 125 milioni di euro per l'anno 2015 destinato a supportare le nuove cooperative costituite da lavoratori dipendenti che intendano riscattare l'azienda subentrandone nella gestione per il mantenimento della continuità produttiva qualora si tratti di piccole e medie imprese che versano in gravi difficoltà di produzione e commercializzazione dei prodotti con immanente pericolo di chiusura oppure che abbiano avviato procedure di delocalizzazione delle attività produttive.
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di funzionamento del Fondo di cui al comma 2, la cui dotazione può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici.
4. Agli oneri derivati dall'attuazione del comma 2 si provvede mediante utilizzo dei proventi derivanti dalla maggiorazione di prezzo riconosciuta per il riscatto dei nuovi strumenti finanziari di cui agli articoli da 23-sexies a 23-duodecies del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che, a tal fine, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.
5. L'articolo 1, comma 12, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, è sostituito dal seguente:
«12. I benefìci e le agevolazioni previsti ai sensi della legge 24 aprile 1990, n. 100, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e della legge 12 dicembre 2002, n. 273, non si applicano ai progetti delle imprese che, investendo all'estero, non prevedano il mantenimento sul territorio nazionale delle attività di ricerca, sviluppo, direzione commerciale e delle attività produttive, assicurando la salvaguardia dei medesimi livelli occupazionali e la protezione sociale dei lavoratori.».
6. All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«b-bis) alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni e a quelle dalle stesse controllate che operano nel settore della gestione di strumenti per il sostegno dell'economia ed il finanziamento di operazioni legate alla internazionalizzazione delle imprese.»
7. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie già esistenti, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, è istituita la Cabina di regia per gli interventi nel settore delle crisi industriali con il compito di individuare strumenti e soluzioni adeguate ad affrontare la gestione delle crisi industriali e contrastare il fenomeno della delocalizzazione delle attività produttive presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri. La Cabina di regia costituisce per il suddetto settore, la sede di confronto fra il Governo, le regioni, gli enti locali, i rappresentanti del Parlamento, dei sindacati, del sistema bancario e dell'amministrazione fiscale per garantire l'unitarietà ed il coordinamento fra gli strumenti di programmazione e attuazione di politica industriale, nonché l'ottimale e coordinato utilizzo delle relative risorse finanziarie. Per la realizzazione dell'obiettivo di cui al presente comma, la Cabina di regia assicura il raccordo politico: strategico e funzionale per facilitare un'efficace integrazione fra gli interventi e gli strumenti di sostegno promossi, promuoverne l'accelerazione e garantirne una più stretta correlazione con le istanze e le dinamiche di sviluppo dei sistemi produttivi. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è disciplinato il funzionamento della Cabina di regia.
7. 019. Ricciatti, Ferrara, Scotto, Airaudo, Placido, Paglia, Melilla, Quaranta, Marcon, Duranti, Piras, Fratoianni, Bordo, Costantino, Farina, Giordano, Kronbichler, Matarrelli, Nicchi, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Sannicandro, Zaratti, Zaccagnini, Civati, Marzano, Fassina, Marchetti, Agostini, Pastorino, Nardi, Di Salvo, Fava, Moscatt, Lacquaniti, Giuseppe Guerini, Duranti, Boccuzzi.
Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:
Art. 7-bis.
(Fondo per il turismo sostenibile nelle aree naturali protette).
1. Al fine di sostenere le misure di incentivazione per lo sviluppo delle aree naturali protette, nonché di agevolare lo svolgimento delle attività e del movimento turistico nelle aree naturali protette secondo i princìpi e le finalità della Carta europea per il turismo sostenibile nelle aree protette, adottata a Lanzarote il 28 aprile 1995, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Fondo per il turismo sostenibile nelle aree naturali protette, con una dotazione di 50 milioni di euro annui per ciascun anno del triennio 2015, 2016 e 2017, volto a finanziare azioni di promozione e di divulgazione, nonché iniziative progettuali e strutturali all'interno dei confini amministrativi delle relative aree naturali protette.
2. Ai fini del comma 1, per aree naturali protette si intendono le aree naturali protette nazionali, costituite dai parchi nazionali e dalle riserve naturali statali, nonché le aree naturali protette marine, di cui al titolo II della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni.
3. Nell'ambito dei finanziamenti erogabili a valere sul Fondo di cui al comma 1 possono essere concessi contributi in favore di imprenditori titolari delle attività turistiche situate nelle aree naturali protette disciplinate dalla presente legge, di enti e associazioni di protezione ambientale riconosciuti ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, di promozione sociale e turistica, dei soggetti organizzatori di viaggi di istruzione e, in generale, di esperienze ascrivibili al turismo sostenibile, per la realizzazione delle seguenti azioni:
a) interventi di allestimento, ampliamento, miglioramento, arredamento, abbattimento delle barriere architettoniche in favore di esercizi dediti alla ristorazione, alla ricettività, alla cultura, alla ricreazione e allo sport;
b) interventi di recupero, manutenzione, salvaguardia e allestimento di percorsi naturalistici ed escursionistici in aree pubbliche o ad uso pubblico;
c) interventi di sensibilizzazione, educazione e divulgazione in ordine alle caratteristiche e alle finalità delle aree naturali protette, con particolare riferimento, oltre che agli aspetti naturalistici, alle tradizioni etnografiche ed enogastronomiche e alla cultura locale;
d) ideazione, organizzazione e promozione di itinerari didattici, di viaggi di istruzione e di altre iniziative afferenti al turismo sostenibile che prevedono il pernottamento in strutture ricettive dell'area naturale protetta;
e) studi, analisi, ricerche e indagini finalizzati a evidenziare le caratteristiche qualitative e quantitative del turismo nelle singole aree naturali protette e funzionali all'individuazione delle più opportune linee guida per lo sviluppo del turismo sostenibile;
f) campagne, iniziative ed eventi tesi a promuovere la conoscenza e la pratica del turismo sostenibile nelle aree naturali protette.
3. Con decreto del Ministro della tutela del territorio e del mare, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i criteri di assegnazione dei contributi e le modalità di presentazione delle domande relative al Fondo di cui al comma 1.
4. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui per gli anni 2015, 2016 e 2017.
Conseguentemente, al comma 9 dell'articolo 17 sostituire le parole: 200 milioni di euro con le seguenti: 150 milioni di euro.
7. 020. Ricciatti, Marcon, Melilla, Paglia.
ART. 8.
Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
a-bis) all'articolo 15 il comma 1 è sostituito con il seguente:
1. Nelle more della definizione di misure ed incentivi selettivi di carattere strutturale, si applicano le disposizioni inerenti le detrazioni fiscali e gli incentivi di cui agli articoli 14 e 16 per tutte le seguenti attività:
1) interventi per il miglioramento e la messa in sicurezza degli edifici esistenti e l'incremento del rendimento energetico;
2) interventi per la sistemazione e per il consolidamento di versanti, argini e sponde, che garantiscano la riduzione delle frana nonché per interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria delle opere che permettano il regolare deflusso delle acque nonché favoriscano la stabilità del terreno, e in generale per tutti gli interventi che contrastano l'erosione del suolo.
Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.
8. 26. Segoni, Daga, Terzoni, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Castelli, Sorial.
Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. La detrazione di cui al comma 1 si applica anche alle spese sostenute:
a) per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio nella misura del 65 per cento, per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015;
b) per l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari, di cui all'allegato M del decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, come previsto dall'articolo 15 comma 1-bis del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.»
Conseguentemente all'articolo 17, comma 21, sostituire le parole da: è incrementato fino a dall'anno 2016 con le seguenti: è incrementato di 77 milioni di euro per l'anno 2015, di 400 milioni di euro per l'anno 2016, di 360 milioni di euro per l'anno 2017, 328 milioni di euro per il 2018, 296 milioni di euro per l'anno 2019, 264 milioni di euro per l'anno 2020, 232 milioni di euro per l'anno 2021, 200 milioni di euro per l'anno 2022, 168 milioni di euro per l'anno 2023, 136 milioni di euro per l'anno 2024, e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
8. 37. Paola Bragantini, Mazzoli, Braga, Fregolent, Borghi.
Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
2-bis) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. La detrazione di cui al comma 1 si applica altresì alle spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica attuati sul patrimonio di edilizia residenziale pubblica gestito in locazione dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.».
Conseguentemente all'articolo 17, comma 21, sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2015 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dal 2016 con le seguenti: 95 milioni di euro per l'anno 2015, 420 milioni di euro per l'anno 2016, 390 milioni di euro per l'anno 2017, 410 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2025, di 460 milioni di euro a decorrere dal 2026.
8. 43. Marchi, Mariani, Tino Iannuzzi.
Al comma 1, lettera b), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:
1-bis) al comma 1-bis, alinea, le parole da: «(zone 1 e 2)» sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «(zone 1, 2 e 3) di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003, riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive, spetta, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 65 per cento, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2015.».
Conseguentemente, all'articolo 17, comma 21, sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2015 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 con le seguenti: 99,3 milioni di euro per l'anno 2015, di 441,4 milioni di euro per l'anno 2016, di 436,8 milioni di euro per l'anno 2017, di 441,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 20,18 al 2025 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
8. 9. Tino Iannuzzi, Barbato, Realacci, Mariani, Borghi, Dorina Bianchi, Matarrese, Pastorelli, Zan, Arlotti, Mariastella Bianchi, Braga, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Giovanna Sanna, Zardini.
Al comma 1, lettera b), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:
1-bis) al comma 1-bis apportare le seguenti modificazioni:
a) le parole: «zone 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «zone 1, 2 e 3»;
b) le parole: «al 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2015»;
c) le parole: «dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016».
Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 160.000.000 euro per l'anno 2015 a 170.000.000 euro per anno 2016 e 170.000.000 per l'anno 2017.
Conseguentemente all'articolo 17, comma 9, sostituire le parole: a decorrere dall'anno 2015 con le seguenti: per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.
8. 27. Ferraresi, Dell'Orco, Pesco, Barbanti, Ruocco, Castelli, Sorial.
Al comma 1, lettera b), dopo il numero 1), aggiungere la seguente;
1-bis) al comma 1-bis, le parole da: «detrazione dall'imposta lorda» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «detrazione dall'imposta lorda nella misura del 65 per cento per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2015».
Conseguentemente all'articolo 17:
al comma 1, sostituire le parole: 250 milioni, con le parole: 50 milioni;
al comma 9, sostituire le parole: 200 milioni, con le parole: 50 milioni.
8. 32. Pellegrino, Zaratti, Marcon, Melilla, Paglia, Ricciatti, Ferrara.
Al comma 1, lettera b), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:
1-bis) al comma 1-bis, alinea, le parole da: «nella misura» sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 65 per cento, per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2015».
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2015: – 8.000.000;
2016: – 8.000.000;
2017: – 8.000.000.
8. 6. La VIII Commissione.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l'articolo 16-bis inserire il seguente:
Art. 16-ter.
(Certificati di credito fiscale per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici).
1. Le detrazioni fiscali di cui al precedente articolo 16-bis, comma 1, sono riconosciute, in alternativa, anche mediante attribuzione di un certificato di credito fiscale rappresentativo dell'ammontare della detrazione spettante.
2. Il certificato di credito fiscale di cui al precedente comma è emesso dall'Agenzia delle entrate previa opzione del soggetto beneficiario della detrazione che la esercita nei modi e nei termini stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto sono determinate le modalità telematiche di esercizio dell'opzione e di emissione del certificato nonché di annotazione dei successivi trasferimenti di proprietà sul titolo stesso e nel registro dell'Agenzia emittente, che provvede ad istituirlo entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. L'intero procedimento deve essere ispirato ai principi di speditezza, concentrazione, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa.
3. Il beneficiario della detrazione fiscale che ha esercitato l'opzione di cui al precedente comma 2, deve richiedere il rilascio del certificato di credito fiscale per ciascuna delle fatture emesse dai soggetti che hanno eseguito le opere incentivate. Il certificato richiesto non può eccedere un importo pari a dieci volte la capienza fiscale del beneficiario, relativa all'anno precedente a quello in cui si avvale della richiesta, determinata considerando l'imposta lorda al netto delle altre detrazioni spettanti, con l'eccezione di quelle riportabili negli anni successivi, tenendo conto di eventuali altre emissioni già richieste ed ottenute nell'anno in corso e negli anni precedenti per le relative quote annuali. Nella istanza di cartolarizzazione, il predetto beneficiario è tenuto a dichiarare il titolo del possesso e i dati catastali dell'immobile oggetto degli interventi, specificandone il tipo, l'ammontare delle spese sostenute ed effettivamente rimaste a proprio carico nonché gli estremi di versamento della somma bonificata. La disposizione di cui all'articolo 25 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, si applica solo sulla parte bonificata.
4. Per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio, la detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1, spetta al singolo condomino nel limite della quota al medesimo imputabile. Tuttavia, ove l'assemblea condominiale deliberi all'unanimità, l'amministratore ovvero, in sua assenza, il soggetto da essa delegato, richiede, con riferimento a ciascuna fattura, un certificato di credito fiscale di ammontare pari alla somma delle detrazioni spettanti ai singoli condòmini.
5. I soggetti che nell'anno precedente risultano privi di capienza fiscale possono richiedere un unico certificato fiscale a condizione che il valore dello stesso non sia superiore a 6 mila euro.
6. Il certificato di credito fiscale, emesso a nome del soggetto beneficiario della detrazione di cui al precedente articolo 16-bis, comma 1, deve essere da questi trasferito esclusivamente al soggetto che ha eseguito l'opera o la prestazione cui inerisce la fattura unita alla istanza di cartolarizzazione. Il trasferimento del titolo riduce parzialmente l'obbligazione di pagamento del corrispettivo convenuto per l'esecuzione delle opere o delle prestazioni. L'operazione di trasferimento dei certificati di credito fiscale di cui al periodo precedente, è ammessa, per ciascuno soggetto esecutore e per ciascun anno di imposta, fino a concorrenza dell'ammontare dei contributi previdenziali ed assistenziali dichiarati dallo stesso soggetto esecutore con riferimento al precedente anno d'imposta. Per le attività d'impresa e professionali, non tenute alla denuncia mensile ai fini retributivi e contributivi, si fa riferimento al reddito dichiarato ai fini previdenziali nella dichiarazione dei redditi relativa al secondo anno antecedente il trasferimento dei certificati di credito fiscale.
7. Il giratario del titolo, previa annotazione del trasferimento nel registro dell'Agenzia emittente di cui al precedente comma 2, realizza il sottostante diritto esclusivamente mediante cessione allo sconto del credito cartolare ad istituto bancario o intermediario finanziario, rendendo l'opzione di cui al precedente comma 2 irrevocabile, il soggetto scontante può trasferire il titolo cartolare ad altri istituti bancari ovvero ad intermediari finanziari nell'osservanza delle modalità da fissare ai sensi del precedente comma 2 o, in alternativa, può esercitare il sottostante diritto di credito nei confronti della debitrice Agenzia dell'entrate mediante indicazione nella dichiarazione dei redditi dell'anno di competenza e nell'osservanza delle modalità temporali indicate al precedente articolo 16-bis, comma 7. Qualora il credito rappresentato dal certificato scontato sia superiore all'imposta lorda diminuita delle detrazioni spettanti, al soggetto scontante è riconosciuto un ammontare pari alla quota, della detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. L'ammontare di cui al precedente periodo, risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata, deve essere rimborsato d'ufficio da parte della competente Agenzia dell'entrate, entro il termine di trenta giorni dall'avvenuta presentazione della dichiarazione dei redditi.
8. La disposizione di cui al comma 8 del precedente articolo, non si applica se la detrazione di cui al comma 1 del medesimo articolo è riconosciuta mediante emissione di certificati di credito.
9. I certificati di credito fiscale emessi in attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e gli atti e contratti aventi ad oggetto tali certificati sono esenti dall'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Il regime di favore portato dall'articolo 5, comma 1, Tab. All. B, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, si intende esteso ad ogni atto e documento formato in attuazione del presente articolo.
10. In deroga a quanto previsto dai successivo articolo 85, comma 1, lettera a), non costituiscono ricavi e non concorrono alla determinazione del reddito imponibile, le somme corrisposte dal committente all'esecutore dei lavori nel contratto d'opera o di appalto, al lordo del valore nominale del certificato di credito fiscale, per l'importo eccedente il corrispettivo pattuito, fino a concorrenza del costo dello sconto convenuto con l'istituto bancario o intermediario finanziario in conseguenza dell'applicazione dei precedenti commi 5 e 6. L'importo eccedente il corrispettivo pattuito, non concorre alla formazione della base imponibile ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Di tali somme deve in ogni caso eseguirsi separata annotazione nei documenti emessi ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con espressa indicazione del titolo di esclusione. Il presente regime deve intendersi esteso ai soggetti di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
11. In deroga a quanto disposto dai successivi articoli 61, comma 1, e 66, comma 1, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, e dell'articolo 96, comma 1, ai fini dell'imposta sul reddito delle società, in nessun caso sono ammessi in deduzione dalla base imponibile gli interessi passivi e gli oneri assimilati corrisposti dall'esecutore dei lavori a seguito dell'operazione di sconto di cui all'articolo 1858 del codice civile.
12. Anche a seguito del trasferimento del certificato del credito fiscale ai sensi del precedente comma 5, restano impregiudicati i poteri dell'Agenzia delle entrate relativi al controllo delle dichiarazioni dei redditi e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti del beneficiario della detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1. Per il recupero dei crediti rappresentati dal certificato di credito fiscale di cui venga accertata l'inesistenza, in tutto o in parte, dei presupposti che ne hanno determinato l'emissione, l'Agenzia delle entrate emette un atto di recupero credito da notificare al beneficiario della detrazione di cui al precedente articolo 16-bis, comma 1, con le modalità previste dall'articolo 60 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. L'atto di recupero deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di emissione. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro il termine assegnato dall'ufficio, comunque non inferiore a sessanta giorni, si procede alla riscossione coattiva con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, L'accertamento in capo al beneficiario della insussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle detrazioni di cui all'articolo 16-bis, comma 1, non pregiudica la validità del certificato di credito fiscale emesso ed è in ogni caso inopponibile agli istituti bancari o intermediari finanziari di cui al precedente comma 6.
13. I certificati di credito fiscale, di cui al presente articolo, possono essere emessi previa opzione del soggetto beneficiario, anche per il riconoscimento delle detrazioni d'imposta previste per gli interventi di riqualificazione energetica di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2004, n. 296, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono dettate le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente comma.
14. Il costo sostenuto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico è deducibile ai sensi dell'articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per una quota annuale di ammortamento risultante dall'applicazione di un coefficiente pari al 9 per cento al costo sostenuto. Le installazioni fotovoltaiche poste su edifici e quelle realizzate su aree di pertinenza, comuni o esclusive, di fabbricati o unità immobiliari censiti al catasto edilizio urbano, sono assimilati agli impianti di pertinenza degli immobili e non è necessaria la variazione della rendita catastale dell'immobile, salvo che l'impianto ne incrementi il valore capitale di una percentuale pari al 30 per cento o superiore. L'obbligo di dichiarazione al catasto non sussiste qualora la potenza nominale dell'impianto fotovoltaico non sia superiore a 7 chilowatt per ogni unità immobiliare servita dall'impianto stesso.
15. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a zero a 62.400.000 euro per il 2017, a 57.000.000 euro per il 2018, a 76.000.000 euro per il 2019, a 95.800.000 per il 2020, a 115.200.000 euro per il 2021, a 134.600.000 euro per il 2022, a 154.000.000 euro per il 2023, a 173.400.000 per il 2024, a 192.800.000 per il 2025, a 120.100.000 euro per il 2026 e a 145.000.000 euro a decorrere dal 2027, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della disposizione di cui al successivo comma 16.
16. All'articolo 13 della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, nel comma 2-ter, le parole: «1,5 per mille per il 2013 e 2 per mille a decorrere dal 2014» sono sostituite dalle seguenti: «1,5 per mille per il 2013, 2 per mille a decorrere dal 2014 e 2,20 per mille a decorrere dal 2017.».
8. 38. Pisano, Ribaudo, Barbanti, Carbone, Ruocco, Fragomeli, Villarosa, Rizzetto, Pesco, Alberti, Cancelleri, Paglia, Cariello, Sottanelli, Bernardo, Castelli, D'Incà, Sorial, Caso, Currò, Brugnerotto, Palese, Busin.
All'articolo 8, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. In attuazione dell'articolo 15, comma 1-bis, del decreto-legge 4 giugno 2013 n. 63, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione di cui all'articolo 16, comma 1, del citato decreto-legge, si applica alle spese documentate relative agli interventi di bonifica dell'amianto di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera l), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ancorché eseguiti negli edifici strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa, arte o professione.
Conseguentemente, sono ridotte in misura corrispondente le dotazioni di bilancio, in termini di competenza e di cassa, relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri di cui all'elenco n. 2 allegato alla presente legge ai sensi dell'articolo 24, comma 1.
8. 13. Rampelli.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la Tabella A, Parte II, è aggiunta la seguente:
«Tabella A – Parte II-bis – (Beni e servizi soggetti ad aliquota ridotta). – Parte II-bis – Beni e servizi soggetti all'aliquota del 5 per cento:
1) interventi di riqualificazione energetica degli edifici di cui ai commi da 344 a 349, articolo 1, della legge n. 296 del 2006, e successive modifiche e integrazioni;
2) interventi di ristrutturazione e di recupero del patrimonio edilizio (indicati nel comma 1 dell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917);
3) prodotti energetici risultanti da impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, con esclusione delle energie prodotte da fonti assimilate alle rinnovabili e dagli impianti di recupero energetico dei rifiuti.».
Conseguentemente:
all'articolo 17:
al comma 1, sostituire le parole: 250 milioni, con le seguenti: 50 milioni;
sopprimere il comma 9;
sopprimere il comma 21;
all'articolo 26, comma 11, sostituire le parole: ridotta di 200 milioni, con le seguenti: ridotta di 600 milioni.
all'articolo 44, dopo il comma 27, aggiungere i seguenti:
27-bis. All'articolo 19, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2015 l'aliquota è stabilita nella misura del 13,5 per mille.».
27-ter. L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 2 punti percentuali.
27-quater. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al precedente comma si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2013.
27-quinquies. Al comma 5-bis dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
27-sexies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6:
1) al comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento»;
2) al comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dei 94 per cento»;
b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento».
8. 33. Pellegrino, Zaratti, Marcon, Melilla, Paglia, Ricciatti, Ferrara.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Per gli interventi di cui alla lettera l) del comma 1, eseguiti entro il 31 dicembre 2019, anche su capannoni agricoli e strutture montane, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 72 per cento delle spese documentate, fino a un ammontare complessivo delle spese non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare»;
b) al comma 7 sono aggiunte in fine, le seguenti parole: «, fatte eccezione per i lavori di bonifica dall'amianto, di cui al comma 1-bis, per quali la detrazione è ripartita in cinque quote annuali costanti e, in caso di sostituzione dei pannelli in eternit con impianti fotovoltaici, in tre quote annuali costanti».
Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2015.
8. 23. Zolezzi, Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Vignaroli, Castelli, Sorial, Schullian.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Ferme restando le disposizioni più favorevoli di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e delle tabelle ad esso allegate, è soggetta all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 5 per cento: le prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 31, primo comma, lettere a), b), c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata.
1-ter. L'applicazione delle disposizioni del comma 1-bis è subordinata alla previa autorizzazione della Commissione dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Conseguentemente all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 350 milioni di euro a decorrere dal 2015.
8. 16. Crippa, Fantinati, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Currò, Caso, Mucci, Vallascas, Da Villa, Della Valle, Prodani, Tripiedi.
Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
1-bis. All'elenco 2 allegato all'articolo 1, comma 577, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sopprimere la voce: «Legge 22 dicembre 2008, n. 203, articolo 2, comma 12 – Credito d'imposta agevolazione sulle reti di teleriscaldamento».
1-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono rideterminate le quote percentuali di fruizione dei crediti d'imposta, al fine di mantenere invariati gli effetti positivi derivanti dalla riduzione dei restanti crediti d'imposta di cui all'elenco 2 allegato all'articolo 1, comma 577, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dal comma 1-bis.
1-quater. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 45 milioni di euro a decorrere dal 2015, si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
8. 1. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al comma 344, dopo le parole: «annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,», sono inserite le seguenti: «nonché per le spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, consistenti nella sostituzione di impianti di illuminazione tradizionale con impianti di illuminazione a led,».
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2015: – 10.000.000;
2016: – 16.500.000;
2017: – 13.000.000.
8. 2. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Catalano.
Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:
1-bis. All'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili».
Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2015: –500.000;
2016: –5.000.000;
2017: –1.400.000;
8. 3. Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ottobre.
ART. 9.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: ai limiti indicati nell'allegato n. 4 annesso alla presente legge, diversi a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata con le seguenti: a 30.000 euro;
Conseguentemente, al medesimo articolo, apportare le seguenti modificazioni:
sopprimere la lettera b) del comma 2;
al comma 11, secondo periodo, sostituire le parole 15 per cento con le seguenti: 5 per cento;
sopprimere il comma 12;
al comma 24 sostituire le parole non trova applicazione il livello minimo imponibile previsto ai fini del versamento dei contributi previdenziali con le seguenti: è abbattuto nella misura del 50 per cento il livello minimo imponibile previsto ai fini del versamento dei contributi previdenziali;
sopprimere il comma 35.
Conseguentemente, all'articolo 17 apportare le seguenti modificazioni:
sopprimere il comma 5;
al comma 13 sostituire le parole: 187,5 milioni di euro con le seguenti: 87,5 milioni di euro;
al comma 21, sostituire le parole 100 milioni di euro per l'anno 2015 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 con le seguenti: 360 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
9. 61. Sottanelli, Mazziotti Di Celso, Librandi, Nesi.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: ai limiti indicati nell'allegato n. 4 annesso alla presente legge, diversi a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata; con le seguenti: a 30.000 euro;.
Conseguentemente:
sopprimere la lettera b) del comma 2;
al comma 11, secondo periodo, sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 5 per cento;
sopprimere il comma 12;
sopprimere il comma 24;
sopprimere il comma 35.
9. 62. Sottanelli, Mazziotti Di Celso, Librandi, Nesi.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: ai limiti indicati nell'allegato n. 4 annesso alla presente legge, diversi a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata con le seguenti: a 30.000 euro;
Conseguentemente:
sopprimere la lettera b) del comma 2;
al comma 11, secondo periodo, sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 7 per cento;
sopprimere il comma 12;
sopprimere il comma 24;
sopprimere il comma 35.
9. 63. Sottanelli, Mazziotti Di Celso, Librandi, Nesi.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: ai limiti indicati nell'allegato n. 4 annesso alla presente legge, diversi a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata; con le seguenti: a 30.000 euro;
Conseguentemente:
sopprimere la lettera b) del comma 2;
al comma 11, secondo periodo, sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 7 per cento;
sopprimere il comma 12;
sopprimere il comma 24.
9. 64. Sottanelli, Mazziotti Di Celso, Librandi, Nesi.
Al comma 1, lettera a), allegato n. 4, alla colonna valore soglia dei ricavi/compensi sostituire le parole: 15.000 e 20.000 ovunque ricorrano, con le seguenti: 25.000.
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2015: – 50.000.000;
2016: – 50.000.000;
2017: – 50.000.000.
9. 71. Sanga, Lodolini, Petrini, Misiani.
Al comma 1, lettera a), allegato 4, apportare le seguenti modificazioni:
1) al numero 5:
a) sostituire la cifra: 15.000 con la seguente: 30.000;
b) sostituire la cifra: 86 per cento con la seguente: 62 per cento;
2) al numero 6, sostituire la cifra: 15.000 con la seguente: 30.000;
3) al numero 8:
a) sostituire la cifra: 15.000 con la seguente: 30.000;
b) sostituire la cifra: 78 per cento con la seguente: 62 per cento.
Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, al capoverso 1-bis, i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:
1) 720 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
2) 720 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.
9. 30. Ruocco, Caso, Castelli.
Al comma 1, lettera a), allegato n. 4 alla colonna denominata «valore soglia dei ricavi/compensi» riga n. 8 denominata «attività professionali, scientifiche, tecniche, Sanitarie, di Istruzione, Servizi Finanziari ed Assicurativi», il valore soglia dei ricavi/compensi, sostituire la cifra 15.000, con la seguente: 30.000.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2015: – 50.000.000;
2016: – 50.000,000;
2017: – 50.000.000.
* 9. 48. Misiani, Carnevali.
Al comma 1, lettera a), allegato n. 4 alla colonna denominata «valore soglia dei ricavi/compensi» riga n. 8 denominata «attività professionali, scientifiche, tecniche, Sanitarie, di Istruzione, Servizi Finanziari ed Assicurativi», il valore soglia dei ricavi/compensi, sostituire la cifra 15.000, con la seguente: 30.000.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2015: – 50.000.000;
2016: – 50.000,000;
2017: – 50.000.000.
* 9. 70. Fregolent, Sanga, Ginato, Lodolini, Petrini.
Al comma 1, lettera a), allegato 4, apportare le seguenti modificazioni al numero 8:
sostituire la cifra: 15.000 con la seguente: 30.000;
sostituire la cifra: 78 per cento con la seguente: 62 per cento.
Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, al capoverso 1-bis, i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:
1) 720 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
2) 720 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.
9. 33. Ruocco, Caso, Castelli.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «le spese sostenute per la partecipazione a convegni, congressi e simili 0 a corsi di aggiornamento professionale, comprese quelle di viaggio e quelle di soggiorno, queste nel limite massimo di 250,00 euro al giorno, ai fini degli obblighi minimi di formazione e/o aggiornamento professionale, sono integralmente deducibili; in tutti gli altri casi, sono deducibili nella misura del 50 per cento del loro ammontare, compresa la parte eccedente 250,00 al giorno per le spese di soggiorno. Al raggiungimento del pieno soddisfacimento del debito formativo, così come individuato, si ha diritto a un'ulteriore deduzione di 500,00 euro».
Conseguentemente, alla tabella C, Missione Politiche per il lavoro programma Politiche attive del lavoro; servizi per il lavoro e la formazione voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali le dotazioni riferite al finanziamento dell'attività di formazione professionale di cui all'articolo 1, comma 1163, della legge finanziaria n. 296 del 2006 sono ridotte del 10 per cento per ciascun anno a decorrere dal 2015.
* 9. 65. Saltamartini, Tancredi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «le spese sostenute per la partecipazione a convegni, congressi e simili 0 a corsi di aggiornamento professionale, comprese quelle di viaggio e quelle di soggiorno, queste nel limite massimo di 250,00 euro al giorno, ai fini degli obblighi minimi di formazione e/o aggiornamento professionale, sono integralmente deducibili; in tutti gli altri casi, sono deducibili nella misura del 50 per cento del loro ammontare, compresa la parte eccedente 250,00 al giorno per le spese di soggiorno. Al raggiungimento del pieno soddisfacimento del debito formativo, così come individuato, si ha diritto a un'ulteriore deduzione di 500,00 euro».
Conseguentemente, alla tabella C, Missione Politiche per il lavoro programma Politiche attive del lavoro; servizi per il lavoro e la formazione voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali le dotazioni riferite al finanziamento dell'attività di formazione professionale di cui all'articolo 1, comma 1163, della legge finanziaria n. 296 del 2006 sono ridotte del 10 per cento per ciascun anno a decorrere dal 2015.
* 9. 2. Alberto Giorgetti, Palese, Brunetta.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «le spese sostenute per la partecipazione a convegni, congressi e simili 0 a corsi di aggiornamento professionale, comprese quelle di viaggio e quelle di soggiorno, queste nel limite massimo di 250,00 euro al giorno, ai fini degli obblighi minimi di formazione e/o aggiornamento professionale, sono integralmente deducibili; in tutti gli altri casi, sono deducibili nella misura del 50 per cento del loro ammontare, compresa la parte eccedente 250,00 al giorno per le spese di soggiorno. Al raggiungimento del pieno soddisfacimento del debito formativo, così come individuato, si ha diritto a un'ulteriore deduzione di 500,00 euro».
Conseguentemente, alla tabella C, Missione Politiche per il lavoro programma Politiche attive del lavoro; servizi per il lavoro e la formazione voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali le dotazioni riferite al finanziamento dell'attività di formazione professionale di cui all'articolo 1, comma 1163, della legge finanziaria n. 296 del 2006 sono ridotte del 10 per cento per ciascun anno a decorrere dal 2015.
* 9. 52. Saltamartini.
Al comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «le spese sostenute per la partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, comprese quelle di viaggio e quelle di soggiorno, queste nel limite massimo di 250 euro al giorno, ai fini degli obblighi minimi di formazione e/o aggiornamento professionale, sono integralmente deducibili; in tutti gli altri casi, sono deducibili nella misura del 50 per cento del loro ammontare, compresa la parte eccedente 250 euro al giorno per le spese di soggiorno. Al raggiungimento del pieno soddisfacimento del debito formativo, così come individuato, si ha diritto a un'ulteriore deduzione di 500 euro.
Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni a decorrere dal 2015.
9. 67. Fauttilli, De Mita.
Al comma 11, secondo periodo, sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 5 per cento.
Conseguentemente, all'articolo 17, comma 19, le parole: 3.300 milioni di euro sono sostituite dalle parole: 690 milioni di euro.
9. 3. Corsaro.
Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:
31-bis. All'articolo 1, comma 744, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, le parole: «Per l'anno 2014», sono sostituite dalle seguenti; «A decorrere dall'anno 2014».
Conseguentemente, all'articolo 17, comma 21, sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2015 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 con le seguenti: 300 milioni di euro per l'anno 2016, 260 milioni di euro per l'anno 2017 e 220 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2015: – 20.000.000;
2016: – 20.000.000;
2017: – 20.000.000.
9. 45. Misiani, Carnevali.
Aggiungere, in fine, seguente comma:
36-bis. Il regime fiscale di cui al presente articolo si applica altresì alla categoria degli operatori dei servizi educativi domiciliari aventi un fatturato non superiore a 40.000 euro. Ai ricavi o compensi percepiti dai predetti soggetti nei periodo d'imposta di riferimento è applicato un coefficiente di redditività del 40 per cento. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate le modalità di attuazione del presente comma e sono altresì apportate le opportune modifiche all'allegato 4 della presente legge.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2015: – 100.000.000;
2016: – 100.000.000;
2017: – 100.000.000.
9. 69. Rubinato.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis. – (Rateazione semplificata). – 1. Relativamente alle cartelle di pagamento, alle ingiunzioni fiscali, agli avvisi di accertamento esecutivi, nonché, agli accertamenti con adesione emessi per tributi di uffici statali, agenzie fiscali, regioni province e comuni, il debitore può presentare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda di rateazione in modo semplificato, senza allegare alcuna documentazione comprovante la situazione di temporanea obiettiva difficoltà, fino a un massimo di centoventi rate mensili, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni, con un piano di ammortamento a rate costanti o a rate di importo crescente per ciascun anno a scelta del contribuente. L'importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a 100 euro.
2. Il debitore che propone istanza ai sensi del comma 1 è tenuto al pagamento, oltre che dell'importo originario iscritto a ruolo o di quello residuo, di un interesse con un tasso annuo lordo pari al 3,69 per cento, decorrente dalla data di notifica della cartella di pagamento, dell'ingiunzione fiscale dell'avviso di accertamento esecutivo o dalla data di definizione dell'accertamento con adesione, con esclusione degli interessi di mora previsti dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo previsti dall'articolo 20 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, n. 602 del 1973, e successive modificazioni, delle sanzioni previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e successive modificazioni, nonché, dalle sanzioni previste dall'articolo 2, comma 5, e dall'articolo 8, comma 3-bis, del decreto legislativo del 19 giugno 1997, n. 218.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano, anche in deroga all'articolo 19, comma 3, del decreto dei Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ai contribuenti già decaduti dalla rate alla data di entrata in vigore della presente legge.
9. 03. Francesco Sanna, Laforgia, Fregolent, Petrini, Sanga.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
1. Alla lettera b), del comma 3, dell'articolo 25 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sostituire le parole: «a decorrere dal 1o gennaio 2015» con le seguenti: «a decorrere dal 1o gennaio 2016».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione comma 23, pari a 130 milioni di euro annui per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa alla Tabella 1 del bilancio dello Stato, relativa allo stato di previsione dell'entrata, prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche.
3. Al comma 2 dell'articolo 15 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, la lettera e-ter) è sostituita dalla seguente:
«e-ter. Per le finalità di cui all'articolo 8, quanto a 20 milioni di euro, a decorrere dal 2015 si provvede mediante corrispondente rimodulazione del Fondo interventi strutturali di politica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»
9. 04. Zanin, Fiorio, Sani, Misiani.
Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:
Art. 9-bis.
(Abolizione della TASI sulla prima casa).
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 639, terzo periodo, dopo le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,» sono inserite le seguenti: escluse le abitazioni principali e le relative pertinenze, ad eccezione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9,;
b) al comma 669, le parole: «ivi compresa l'abitazione principale,» sono soppresse;
c) al comma 677, terzo periodo, le parole da: «a condizione» fino alla fine del comma sono soppresse.
Conseguentemente, all'articolo 45, dopo il comma 2 inserire il seguente:
2-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello Stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2015, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 4.000 milioni di euro. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
9. 06. Palese, Altieri, Bianconi, Capezzone, Castiello, Chiarelli, Ciracì, Distaso, Fucci, Galati, Laffranco, Latronico, Marotta, Marti, Picchi, Francesco Saverio Romano, Sisto, Lainati, Petrenga, Brunetta, Alberto Giorgetti, Riccardo Gallo, Abrignani, Biancofiore, Biasotti, Centemero, Luigi Cesaro, Occhiuto, Palmieri, Polverini, Ravetto, Romele, Squeri, Sandra Savino, Milanato, Calabria.
Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:
Art. 9-bis.
(Misure per la modernizzazione e la riduzione dell'impatto ambientale del parco automobilistico).
1. I veicoli a motore nuovi immatricolati a decorrere dal 1o gennaio 2015 sono esenti dalle tasse automobilistiche nell'anno della prima immatricolazione e nei due anni successivi. L'esenzione di cui al primo periodo si applica fino al quarto anno successivo a quello della prima immatricolazione per i veicoli nuovi alimentati, anche o esclusivamente, a gas di petrolio liquefatto, a metano o ad alimentazione ibrida.
2. A decorrere dal 1o gennaio 2015, i veicoli a motore sono assoggettati alle tasse automobilistiche in base al livello delle emissioni del veicolo, come certificato dal produttore. Restano ferme la riduzione prevista per i veicoli alimentati esclusivamente con gas di petrolio liquefatto o con gas metano, di cui all'articolo 17, comma 5, lettera a), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per gli anni successivi al periodo di esenzione di cui al comma 1 del presente articolo, l'esenzione in favore dei soggetti portatori di handicap prevista dall'articolo 8, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonché l'esenzione prevista per i veicoli elettrici dall'articolo 20 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le nuove tariffe delle tasse automobilistiche in applicazione dei criteri di cui al comma 2, nonché le relative disposizioni di attuazione. La facoltà di cui al comma 1 dell'articolo 24 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, può essere esercitata a decorrere dall'anno successivo a quello di applicazione delle nuove tariffe.
4. All'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 510, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo la lettera b), è inserita la seguente: «b.1) per i veicoli di cui al primo e al terzo periodo della lettera b), qualora rispettino i requisiti di cui all'articolo 17-bis, comma 2, lettera b), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, la percentuale di deducibilità indicata alla medesima lettera b) è elevata al 40 per cento per il periodo d'imposta in cui è avvenuta la prima immatricolazione e per i tre periodi d'imposta successivi;
5. La disposizione di cui al comma 4 si applica ai veicoli nuovi immatricolati per la prima volta dopo la data di entrata in vigore della presente legge e ha , efficacia a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
6. La perdita di gettito derivante, a carico delle regioni, dall'applicazione del presente articolo è compensata attraverso trasferimenti annuali da corrispondere ai predetti enti, il cui ammontare è determinato con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.
7. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 4 e 6 del presente articolo, pari a 600 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 8 del presente articolo.
8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 30 settembre 2015, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, è disposta una riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, tale da assicurare minori spese in termini di indebitamente netto pari a 600 milioni di euro a decorrere dal 2015. Le misure di cui al periodo precedente non sono adottate o sono adottate per importi inferiori a quelli indicati ove, entro la data ivi indicata, siano approvati provvedimenti normativi che assicurino, in tutto o in parte, i predetti importi attraverso interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica.
9. Qualora le misure di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo generino maggiori entrate, l'importo di cui al comma 8 del presente articolo è conseguentemente ridotto.
10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è, autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
9. 07. Capezzone, Altieri, Bianconi, Castiello, Chiarelli, Ciracì, Distaso, Fucci, Galati, Latronico, Marotta, Marti, Palese, Picchi, Francesco Saverio Romano, Sisto, Lainati, Petrenga, Brunetta, Alberto Giorgetti, Riccardo Gallo, Abrignani, Biancofiore, Biasotti, Centemero, Luigi Cesaro, Occhiuto, Palmieri, Polverini, Ravetto, Romele, Squeri, Baldelli, Milanato, Calabria, Russo.
Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:
Art. 9-bis.
(Diffusione della conoscenza delle opera d'arte contemporanea).
1. Al fine di promuovere la diffusione e la conoscenza delle opere d'arte contemporanea e dei giovani artisti anche attraverso l'acquisizione delle stesse da parte di musei, gallerie nazionali d'arte, Istituzioni pubbliche, associazioni riconosciute o fondazioni operanti nei settori della promozione di beni artistici e culturali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante norme per l'ammortamento dei beni materiali, l'acquisto di opere d'arte di artisti viventi da parte di soggetti titolari di reddito di impresa è ammortizzabile per l'80 per cento in quote costanti nell'esercizio in cui sono state sostenute e nei nove esercizi successivi fino a concorrenza del 2 per cento del giro di affari per ciascun esercizio.
2. Ai fini del comma 1, le cessioni gratuite di opere d'arte di artisti viventi effettuate entro dodici mesi dalla loro acquisizione da soggetti privati anche non titolari di partita dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) costituiscono credito di imposta, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), per un valore pari a quattro volte l'IVA pagata per l'acquisizione dell'opera d'arte di artisti viventi ceduta per importi fino a 10.000 euro; per importi superiori a 10.000 euro, il valore è stabilito dal decreto di cui all'articolo 7.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede nel limite massimo di 500.000 euro annui.
Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500.000 euro a decorrere dal 2015.
9. 08. Palese, Brunetta.
Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:
Art. 9-bis.
(Abolizione del contributo minimale INPS per i soci di start-up innovative).
1. Nei limiti di spesa di 50 milioni di euro ai soci delle imprese di start-up innovative non si applica il contributo minimale di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e al comma 7 dell'articolo 6 della legge 31 dicembre 1991, n. 415.
2. Il Ministro dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce, con proprio decreto, la misura dei contributi e le modalità per il loro pagamento e la loro riscossione da parte dei soggetti di cui al comma 1, iscritti alla gestione artigiani e commercianti.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
2015: – 50.000.000;
2016: – 50.000.000;
2017: – 50.000.000.
9. 012. Della Valle, Crippa, Mucci, Fantinati, Vallascas, Da Villa, Prodani, Castelli, Sorial, Currò, Caso, Brugnerotto, Colonnese, Cariello, D'Incà.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Detraibilità dalle basi imponibili Irap e Ires per gli immobili ad uso produttivo).
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto il seguente:
«3-bis. A decorrere dall'anno 2015, per tutti gli immobili ad uso produttivo è stabilita la detraibilità in misura del 35 per cento dalle basi imponibili dell'imposta».
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserito il seguente:
«3-bis). Gli immobili ad uso produttivo si detraggono dalla base imponibile dell'imposta in misura del 35 per cento.».
Conseguentemente: all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 840 milioni a decorrere dal 2015.
9. 023. Busin, Guidesi, Caparini, Giampaolo Galli, Misiani.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Esclusione da rendita catastale di macchinari fissi).
1. All'articolo 10 del regio decreto-legge del 13 aprile 1939, n. 652, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Ai fini della determinazione della rendita catastale per gli immobili ad uso produttivo, per l'individuazione delle componenti che concorrono a formare l'investimento di natura immobiliare, è esclusa la valutazione degli impianti fissi, intesi quali macchinari ed impianti installati all'interno dell'immobile, incorporati nelle opere murarie, fissati al suolo o installati in via transitoria.».
Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascuno a decorrere dal 2015.
9. 024. Busin, Guidesi, Caparini, Giampaolo Galli, Misiani.
Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:
Art. 9-bis.
(Incentivi al rientro dei consumi di benzina transfrontalieri).
1. A decorrere dall'anno 2015 la quota di compartecipazione all'IVA di cui all'articolo 2-ter, comma 6, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è incrementata di ulteriori 10 milioni di euro.
2. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, per l'anno 2015.
9. 032. Guidesi, Caparini, Centemero.
ART. 10.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. A valere sulle risorse di cui al comma 1, il Ministero della giustizia provvede nell'anno 2015, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, a indire un concorso pubblico per esami per l'assunzione di personale afferente le figure professionali di 350 cancellieri e di 150 ufficiali giudiziari per le posizioni economiche B3, C1 e C2.
10. 24. Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti, Turco, Castelli, Sorial.
ART. 11.
Al comma 1, sostituire le parole: di 2000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 con le seguenti: 2.700 milioni di euro per l'anno 2015, 3.400 milioni di euro per l'anno 2016, 3,500 milioni di euro per l'anno 2017, 2.800 milioni di euro per l'anno 2018 e 2000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
Conseguentemente, all'articolo 12, sostituire il comma i con i seguenti:
1. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che incrementano il numero del lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei Contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1o gennaio 2015 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015, è riconosciuta, per un periodo massimo di trentasei, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento del complessivi contributi previdenziali a carico del datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua. L'esonero di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni di cui al primo periodo, con esclusione di quella relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro e non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'esonero di cui al presente comma non spetta ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge, L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di contratti incentivati ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanza.
1-bis, Il beneficio di cui al comma 1 spetta per ogni unità lavorativa risultante dalla differenza tra il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nei dodici mesi precedenti alla data di assunzione. Per le assunzioni di dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.
11. 58. Fassina, Cuperlo, Civati, Miotto, D'Attorre, Pollastrini, Bindi, Damiano, Laforgia, Giorgis, Marcon, Romanini.
Al comma 1, sostituire le parole: 2.000 milioni di euro con le seguenti: 3.000 milioni di euro.
Conseguentemente, dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
Art. 44-bis
1. L'articolo 11, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, è sostituito dal seguente:
«1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;
b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento;
c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento;
d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento;
e) oltre 75.000 euro e fino a 100.000 euro, 43 per cento;
f) oltre 100.000 euro e fino a 150.000 euro, 45 per cento;
g) oltre 150.000 euro, e fino a 200.00 euro, 47 per cento;
h) oltre 200.000 euro 49 per cento».
11. 50. Di Salvo, Pilozzi, Migliore, Nardi, Lavagno, Piazzoni, Lacquaniti, Zan.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche da parte dei lavoratori attualmente in servizio, con effetto dall'1o gennaio 2015 non si tiene conto dei provvedimenti di annullamento delle certificazioni rilasciate dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro per il conseguimento dei benefici di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, salvo il caso di dolo dell'interessato accertato in via giudiziale con sentenza definitiva. Gli oneri di cui al presente comma sono valutati in 6 milioni di euro per l'anno 2015, in 16,5 milioni per l'anno 2016, in 21,5 milioni per l'anno 2017, in 21,5 milioni di euro per l'anno 2018, in 20,5 milioni di euro per l'anno 2019, in 16 milioni di euro per l'anno 2020, in 11 milioni di euro per l'anno 2021, in 6,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 3,5 milioni di euro per l'anno 2023 e in 3 milioni di euro per l'anno 2024.».
Conseguentemente:
alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2015: – 6.000.000;
2016: – 16.500.000;
2017: – 21.500.000.
11. 28. Tullo, Giacobbe, Quaranta, Biasotti, Oliaro, Basso, Carocci, Pastorino, Guidesi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il secondo periodo del comma 2-quater dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, è sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017.
Conseguentemente:
all'articolo 17, comma 21, sostituire le parole: a decorrere dall'anno 2016 con le seguenti: per gli anni 2016 e 2017 e di 380 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018;
alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2015: – 15.000.000;
2016: – 35.000.000;
2017: – 50.000.000.
11. 16. Gnecchi, Damiano, Giacobbe, Zappulla, Cinzia Maria Fontana, Boccuzzi, Baruffi, Maestri, Incerti, Casellato, Gribaudo, Fabbri, Moretto, Narduolo, Albanella, Carra.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Ai datori di lavoro che hanno assunto lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, anche nell'anno successivo a quello della proroga di cui all'articolo 1, comma 32, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, si applicano gli sgravi contributivi di cui all'articolo 8, comma 2, e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, Alla copertura degli oneri di cui al presente comma si provvede mediante l'utilizzo di 35.550.000 delle risorse finanziarie stanziate, per l'anno 2015, ai fini dell'attribuzione degli sgravi contributivi sulle retribuzioni previste dalla contrattazione di secondo livello, di cui all'articolo 1, commi 67 e 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, le quali sono appositamente riversate all'entrata del bilancio dello stato.
Conseguentemente, all'articolo 26, comma 11, sostituire le parole: 200 milioni, con le seguenti: 235,550 milioni.
11. 57. Ginato.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al comma 239 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sopprimere le parole: «qualora non siano in possesso dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico».
Conseguentemente, all'articolo 17, comma 21, sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2015 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, con le seguenti: 97,2 milioni di euro per l'anno 2015, di 454,4 milioni di euro annui per l'anno 2016, di 450,9 milioni di euro per l'anno 2017, di 445,4 milioni di euro per l'anno 2018, di 438,1 milioni di euro per l'anno 2019, di 430,7 milioni di euro per l'anno 2020, di 422,8 milioni di euro per l'anno 2021, di 414,8 milioni di euro per l'anno 2022, di 406,4 milioni di euro per l'anno 2013 e di 397,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
11. 25. Gigli.
Al comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Entro il 31 gennaio 2015 gli assicurati all'assicurazione generale obbligatoria, gestita dall'Inps, ed all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, gestita dall'INAIL, dipendenti da aziende che hanno collocato tutti i dipendenti in mobilità per cessazione dell'attività lavorativa che abbiano ottenuto in via giudiziale definitiva l'accertamento dell'avvenuta esposizione all'amianto per un periodo superiore a dieci anni e in quantità superiori ai limiti di legge e che, avendo presentato domanda successivamente al 2 ottobre 2003, abbiano conseguentemente ottenuto il riconoscimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 47 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, possono presentare domanda all'Inps per il riconoscimento della maggiorazione secondo il regime vigente al tempo in cui l'esposizione si è realizzata ai sensi dell'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257.
1-ter. Eventuali conseguenti prestazioni ed arretrati avranno decorrenza dal 1o gennaio 2015.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2015: – 50.000.000;
2016: – 50.000.000;
2017: – 50.000.000.
11. 4. Castricone, Melilla, D'Incecco, Amato, Ginoble, Fusilli, Duranti.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. In deroga a quanto disposto dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche agli ex lavoratori occupati nelle imprese che hanno svolto attività di scoibentazione e bonifica, che hanno cessato il loro rapporto di lavoro per effetto della chiusura, dismissione o fallimento della impresa presso cui erano occupati e il cui sito è interessato da Piano di bonifica da parte dell'ente territoriale, che non abbiano maturato i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa vigente, che risultano ammalati con patologia asbesto correlata accertata e riconosciuta ai sensi dell'articolo 13 comma 7.
2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis si fa fronte a valere sulle risorse di cui all'articolo 16, nonché sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185.
11. 20. Paris, Famiglietti, Giorgio Piccolo, Tino Iannuzzi, Bonavitacola, Zappulla, Damiano, Baruffi, Maestri, Gribaudo, Fabbri, Giancarlo Giordano, D'Agostino.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. L'articolo 1, comma 108, della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 si interpreta nel senso che le entrate proprie derivanti da tasse a carico delle merci imbarcate e sbarcate, ricomprendono anche quelli derivanti dalle sovrattasse a carico delle merci imbarcate e sbarcate.
11. 53. Tullo, Mognato, Pagano, Minnucci.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis
(Incentivi all'occupazione femminile nelle regioni svantaggiate).
1. Al fine di promuovere l'occupazione delle donne nell'attuale fase di crisi socio-economica, nelle regioni in cui il tasso di occupazione femminile risulta, sulla base della rilevazione sulle forze di lavoro dell'ISTAT, inferiore al 40 per cento nell'anno 2013 è riconosciuto, per l'anno 2015, un contributo pari a 5.000 euro per ogni assunzione a tempo indeterminato di donne, che comporti un incremento della base occupazionale.
2. Il contributo di cui al comma 1 è raddoppiato in caso di assunzione di donne con figli di età inferiore a sei anni.
3. Il contributo è riconosciuto anche in caso di trasformazione di contratti a tempo determinato di donne in contratti a tempo indeterminato e di stabilizzazione, con contratto a tempo indeterminato, di donne, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità di progetto, o delle associazioni in partecipazione con apporto di lavoro.
4. Il contributo è riconosciuto, fino ad un massimo di dieci contratti per ciascun datore di lavoro, integralmente in caso di assunzione con orario normale di lavoro ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 66 del 2003 ed è proporzionalmente ridotto in caso di assunzione a tempo parziale, purché di durata non inferiore alla metà dell'orario normale di lavoro.
5. Il contributo è corrisposto dall'INPS in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande da parte dei datori di lavoro, nei limiti delle risorse di cui al comma 7.
6. Il contributo è erogato dall'INPS in favore di ciascun datore di lavoro nel rispetto delle previsioni di cui al regolamento (CE) 18 dicembre 2013, n. 1407/2013, della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
7. Il contributo è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 296 milioni di euro per l'anno 2015.
Conseguentemente, all'articolo 13, sopprimere il comma 6.
11. 016. Valeria Valente, Misiani, Roberta Agostini, Bossa, Carloni, Epifani, Famiglietti, Tino Iannuzzi, Giorgio Piccolo, Sgambato, Vaccaro, Valiante.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis
(Sgravio per le assunzioni di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ex articolo 1 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito in legge 20 marzo 1998, n. 52).
1. Ai datori di lavoro che hanno assunto, fino al 31 dicembre 2012, lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito in legge 20 marzo 1998, n. 52, gli sgravi contributivi di cui all'articolo 8, comma 2, e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si applicano fino a conclusione del periodo previsto dalle predette norme.
2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo di una quota pari a 35.550.000 euro delle risorse finanziarie stanziate, per l'anno 2013, ai fini dell'attribuzione degli sgravi contributivi sulle retribuzioni previste dalla contrattazione di secondo livello, di cui all'articolo 1, commi 67 e 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e rimaste inutilizzate, pari a 103.899.045 euro, le quali sono appositamente riversate all'entrata del bilancio dello Stato; le restanti risorse rimaste inutilizzate vengono ripartite secondo quanto previsto dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2014.
* 11. 013. Lavagno, Pilozzi, Di Salvo, Piazzoni, Migliore, Lacquaniti, Nardi, Zan.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis
(Sgravio per le assunzioni di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ex articolo 1 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito in legge 20 marzo 1998, n. 52).
1. Ai datori di lavoro che hanno assunto, fino al 31 dicembre 2012, lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito in legge 20 marzo 1998, n. 52, gli sgravi contributivi di cui all'articolo 8, comma 2, e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si applicano fino a conclusione del periodo previsto dalle predette norme.
2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo di una quota pari a 35.550.000 euro delle risorse finanziarie stanziate, per l'anno 2013, ai fini dell'attribuzione degli sgravi contributivi sulle retribuzioni previste dalla contrattazione di secondo livello, di cui all'articolo 1, commi 67 e 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e rimaste inutilizzate, pari a 103.899.045 euro, le quali sono appositamente riversate all'entrata del bilancio dello Stato; le restanti risorse rimaste inutilizzate vengono ripartite secondo quanto previsto dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2014.
* 11. 012. Gelmini, Palese, Squeri, Brunetta.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis
(Sgravio per le assunzioni di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ex articolo 1 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito in legge 20 marzo 1998, n. 52).
1. Ai datori di lavoro che hanno assunto, fino al 31 dicembre 2012, lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito in legge 20 marzo 1998, n. 52, gli sgravi contributivi di cui all'articolo 8, comma 2, e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si applicano fino a conclusione del periodo previsto dalle predette norme.
2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo di una quota pari a 35.550.000 euro delle risorse finanziarie stanziate, per l'anno 2013, ai fini dell'attribuzione degli sgravi contributivi sulle retribuzioni previste dalla contrattazione di secondo livello, di cui all'articolo 1, commi 67 e 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e rimaste inutilizzate, pari a 103.899.045 euro, le quali sono appositamente riversate all'entrata del bilancio dello Stato; le restanti risorse rimaste inutilizzate vengono ripartite secondo quanto previsto dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2014.
* 11. 015. Gadda, Moretto, Marco Di Maio, Donati.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis
(Sgravio per le assunzioni di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ex articolo 1 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito in legge 20 marzo 1998, n. 52).
1. Ai datori di lavoro che hanno assunto, fino al 31 dicembre 2012, lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito in legge 20 marzo 1998, n. 52, gli sgravi contributivi di cui all'articolo 8, comma 2, e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si applicano fino a conclusione del periodo previsto dalle predette norme.
2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo di una quota pari a 35.550.000 euro delle risorse finanziarie stanziate, per l'anno 2013, ai fini dell'attribuzione degli sgravi contributivi sulle retribuzioni previste dalla contrattazione di secondo livello, di cui all'articolo 1, commi 67 e 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e rimaste inutilizzate, pari a 103.899.045 euro, le quali sono appositamente riversate all'entrata del bilancio dello Stato; le restanti risorse rimaste inutilizzate vengono ripartite secondo quanto previsto dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2014.
* 11. 017. Allasia, Caparini.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis
(Sgravio per le assunzioni di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ex articolo 1 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito in legge 20 marzo 1998, n. 52).
1. Ai datori di lavoro che hanno assunto, fino al 31 dicembre 2012, lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito in legge 20 marzo 1998, n. 52, gli sgravi contributivi di cui all'articolo 8, comma 2, e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si applicano fino a conclusione del periodo previsto dalle predette norme.
2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo di una quota pari a 35.550.000 euro delle risorse finanziarie stanziate, per l'anno 2013, ai fini dell'attribuzione degli sgravi contributivi sulle retribuzioni previste dalla contrattazione di secondo livello, di cui all'articolo 1, commi 67 e 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e rimaste inutilizzate, pari a 103.899.045 euro, le quali sono appositamente riversate all'entrata del bilancio dello Stato; le restanti risorse rimaste inutilizzate vengono ripartite secondo quanto previsto dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2014.
* 11. 018. Gasparini.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis
(Sgravio per le assunzioni di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ex articolo 1 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito in legge 20 marzo 1998, n. 52).
1. Ai datori di lavoro che hanno assunto, fino al 31 dicembre 2012, lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito in legge 20 marzo 1998, n. 52, gli sgravi contributivi di cui all'articolo 8, comma 2, e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si applicano fino a conclusione del periodo previsto dalle predette norme.
2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo di una quota pari a 35.550.000 euro delle risorse finanziarie stanziate, per l'anno 2013, ai fini dell'attribuzione degli sgravi contributivi sulle retribuzioni previste dalla contrattazione di secondo livello, di cui all'articolo 1, commi 67 e 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e rimaste inutilizzate, pari a 103.899.045 euro, le quali sono appositamente riversate all'entrata del bilancio dello Stato; le restanti risorse rimaste inutilizzate vengono ripartite secondo quanto previsto dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2014.
* 11. 019. Marchetti.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis
(Regime sperimentale «Opzione Donna»).
1. Ai fini di cui al comma 9 dell'articolo 1, della legge 23 agosto 2004, n. 243, tra le aventi diritto sono da intendersi incluse anche le lavoratrici che alla data del 31 dicembre 2015 hanno maturato il requisito a 57 anni di età, 58 per le lavoratrici autonome, e 35 anni di contributi escludendo per tutte le lavoratrici dipendenti e autonome, i periodi di incremento previsti dalle finestre e dall'aumento dell'aspettativa di vita introdotte dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e non previsti dalla formulazione autentica del regime sperimentale.
Conseguentemente, all'articolo 44, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. I commi 48, 49 e 49-bis, dell'articolo 2, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.-262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono sostituiti dai seguenti:
«48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:
a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 di euro: 5 per cento;
a-bis) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;
b) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 8 per cento;
c) devoluti a favore di altri soggetti: 10 per cento.
49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e dei diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:
a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 di euro: 5 per cento;
a-bis) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;
b) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 8 per cento;
c) a favore di altri soggetti: 10 per cento.
49-bis. Se il beneficiario dei trasferimenti di cui ai commi 48 e 49 è una persona portatrice di handicap riconosciuto grave ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l'ammontare di 1.000.000 euro.».
11. 08. Nicchi, Airaudo, Placido, Marcon, Melilla, Paglia.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis
1. Al fine di tassare maggiormente i redditi di pensione superiori ai 90 mila euro e destinare il maggior gettito alla riduzione del carico fiscale dei redditi di pensioni meno elevati e all'aumento delle pensioni minime, è introdotta, a decorrere dal 2015, l'imposta sostitutiva per redditi di pensione, caratterizzata da un maggior numero di aliquote fiscali progressive.
11. 014. Rizzetto, Caso, Castelli.
ART. 12.
Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, e con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1o gennaio 2015 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2016, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di un importo di esonero pari a 6.040 euro su base annua.
Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. L'esonero di cui al comma 1 è riconosciuto per un periodo massimo di:
a) trentasei mesi per i contratti stipulati dal 1o gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
b) ventiquattro mesi per i contratti stipulati dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2016.
12. 44. Dell'Aringa, Causi.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: con contratto di lavoro a tempo indeterminato aggiungere le seguenti: che realizzino un saldo attivo di occupazione per il medesimo datore di lavoro nel periodo temporale per il quale è riconosciuto il beneficio di cui al presente articolo.
12. 2. Corsaro.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche aggiungere le seguenti: e senza effetti negativi sulla determinazione dell'importo pensionistico del lavoratore.
Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 17, sopprimere i commi 5, 12 e 13;
b) all'articolo 38, sopprimere il comma 11.
12. 8. Prataviera, Fedriga, Guidesi, Simonetti, Caparini.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: e non spetta con le seguenti:. L'esonero si applica nei casi di assunzione di lavoratori che, pur avendo avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti, siano stati licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale. L'esonero non spetta alle imprese che nei sei mesi precedenti all'assunzione abbiano effettuato licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale. L'esonero non spetta.
12. 43. Dell'Aringa.
Al comma 1, dopo il quarto periodo, aggiungere i seguenti: Le assunzioni di cui al presente comma devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti all'assunzione. I dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale sono ponderati in base al rapporto tra le ore pattuite e l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
12. 11. Baruffi, Damiano, Albanella, Miccoli, Giacobbe, Maestri, Incerti, Boccuzzi, Zappulla, Casellato, Gregori, Giorgio Piccolo, Gribaudo, Fabbri, Narduolo.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'importo dell'esonero di cui al presente comma dovrà essere restituito nel caso in cui il lavoratore venga licenziato prima dello scadere dei trentasei mesi previsti fatti salvi i casi di licenziamento per giusta causa.
12. 16. Mucci, Castelli, Currò, Caso, Brugnerotto, Sorial, Cariello, Colonnese, D'Incà.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'esonero dal versamento dei contributi di cui al comma 1 è incrementato del 10 per cento nel caso in cui le assunzioni con contratto a tempo indeterminato abbiano ad oggetto i lavoratori nelle aree di crisi industriale e aree di crisi industriale complessa di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 24 marzo 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 giugno 2010, n. 134.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2015: – 100.000.000;
2016: – 100.000.000;
2017: – 100.000.000.
12. 42. Pilozzi, Migliore, Piazzoni, Lacquaniti, Di Salvo, Zan, Lavagno, Nardi.
Sopprimere i commi 3, 4 e 5.
Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:
all'articolo 17:
al comma 1, sostituire le parole: la spesa di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 con le seguenti: la spesa di 140 milioni di euro annui per gli anni 2015 e 2016, di 70 milioni di euro per l'anno 2016, di 140 milioni di euro per l'anno 2018 e di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019;
sopprimere il comma 9;
al comma 12, dopo le parole: alle missioni internazionali di pace, aggiungere le seguenti: con esclusione delle missioni a direzione NATO, quali «Join Enterprise», «Multinational Specialized Unit (MSU)», «Active Endeavour», «ISAF Afghanistan» e «Ocean Shield»;
al comma 12, sostituire le parole: 850 milioni con le seguenti: 350 milioni;
al comma 21, sostituire le parole da: 100 milioni fino a: 2016 con le seguenti: 50 milioni di euro per l'anno 2015, di 320 milioni di euro per gli anni 2016 e 2018, e 460 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019;
all'articolo 26, comma 11, sostituire le parole: è ridotta di 200 milioni di euro a decorrere dal 2015 con le seguenti: è ridotta di 450 milioni di euro a decorrere dal 2015;
alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2015: – 50.000.000;
2016: – 50.000.000;
2017: – 50.000.000.
12. 41. Scotto, Giancarlo Giordano, Costantino, Palazzotto, Matarrelli, Pannarale, Ferrara, Sannicandro, Placido, Duranti.
Sopprimere i commi 3, 4, e 5.
Conseguentemente, all'articolo 24, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. A decorrere dall'anno 2015 è disposta la riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. Sono esclusi gli stanziamenti relativi all'istituto della destinazione del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, gli stanziamenti relativi alle spese per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché per il soccorso pubblico, e gli stanziamenti relativi al fondo di sviluppo e coesione. Il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini delle successive riduzioni, è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibili le predette somme. Le amministrazioni potranno proporre variazioni compensative, anche relative a missioni diverse, tra gli accantonamenti interessati nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica.
* 12. 33. Palese, Altieri, Bianconi, Capezzone, Castiello, Chiarelli, Ciracì, Distaso, Fucci, Lainati, Latronico, Marotta, Marti, Petrenga, Picchi, Francesco Saverio Romano, Sisto, Brunetta, Riccardo Gallo, Abrignani, Biancofiore, Biasotti, Centemero, Luigi Cesaro, Occhiuto, Palmieri, Polverini, Ravetto, Romele, Squeri, Calabria, Russo.
Sopprimere i commi 3, 4, e 5.
Conseguentemente, all'articolo 24, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. A decorrere dall'anno 2015 è disposta la riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. Sono esclusi gli stanziamenti relativi all'istituto della destinazione del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, gli stanziamenti relativi alle spese per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché per il soccorso pubblico, e gli stanziamenti relativi al fondo di sviluppo e coesione. Il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini delle successive riduzioni, è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibili le predette somme. Le amministrazioni potranno proporre variazioni compensative, anche relative a missioni diverse, tra gli accantonamenti interessati nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica.
* 12. 10. Galati, Palese, Brunetta.
Al comma 4, dopo le parole: ai sensi del comma 3 aggiungere le seguenti: e secondo quanto stabilito nell'accordo siglato il 3 novembre 2011 tra il Governo e le regioni Abruzzo, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia sulla rimodulazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali, con il quale il riutilizzo delle risultanti risorse nazionali viene vincolato al principio di territorialità.
12. 15. Occhiuto, Palese, Brunetta.
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis
(Salvaguardia previdenziale del personale docente della scuola).
1. All'alinea del comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «ad applicarsi» sono aggiunte le seguenti: «al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni».
2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto, con decorrenza dalla data del 1o settembre 2015, nel limite massimo di 4.000 soggetti e nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 3. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande presentate, secondo modalità telematiche, definendo un elenco numerico delle stesse basato su un criterio progressivo risultante dalla somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva vantate dai singoli richiedenti alla data del 31 dicembre 2012. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al medesimo comma 1. Per i lavoratori che accedono al beneficio di cui al comma 1, il trattamento di fine rapporto, comunque denominato, è corrisposto al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dello stesso secondo le disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 22, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché secondo le modalità previste a legislazione vigente.
3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2015, di 105 milioni di euro per l'anno 2016, di 101 milioni di euro per l'anno 2017, di 94 milioni di euro per l'anno 2018 e di 81 milioni di euro per l'anno 2019.
Conseguentemente, all'articolo 26, comma 11, sostituire le parole: è ridotta di 200 milioni di euro a decorrere dal 2015 con le seguenti: è ridotta di 380 milioni di euro a decorrere dal 2015.
12. 03. Pannarale, Marcon, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Melilla, Airaudo, Placido, Duranti.
Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:
Art. 12-bis
(Pensionamento del personale viaggiante delle ferrovie).
1. L'ultimo periodo del comma 18 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, è sostituto dal seguente: «Fermo restando quanto indicato al comma 3, primo periodo, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai lavoratori iscritti all'ex Fondo speciale istituito presso l'INPS ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché al personale operante nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta dei treni, addetto alla scorta dei treni, addetto alla manovra, traghettamento, formazione treni ed il personale imbarcato a bordo delle navi traghetto. Con regolamento da emanare entro il 31 marzo 2014, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le relative misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività nonché dei rispettivi ordinamenti».
Conseguentemente, all'articolo 44, comma 7, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:
«Art. 17.1 – (Acquisto di pubblicità on line). – 1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e link sponsorizzati on line, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.
2. Gli spazi pubblicitari on line e link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (servizi di search advertising), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o la fruizione di un servizio on line attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti».
12. 06. Airaudo, Placido, Marcon, Melilla, Duranti.
ART. 13.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 13
(Sviluppo dei servizi dedicati alla prima infanzia e misure per la famiglia).
1. Al fine di conseguire l'obiettivo comune della copertura territoriale del 33 per cento fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000 e di ridurre i forti squilibri esistenti tra le diverse aree del Paese, è finanziato il Piano straordinario di interventi per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi al quale concorrono gli asili nido, i servizi integrativi, diversificati per modalità strutturali, di accesso, di frequenza e di funzionamento, e i servizi innovativi nei luoghi di lavoro, presso le famiglie e presso i caseggiati di cui all'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. A integrazione degli interventi di cui al comma 1, il suddetto Piano provvede altresì al cofinanziamento degli investimenti delle amministrazioni territoriali per la riqualificazione e la messa in sicurezza di strutture destinate ad asili nido e strutture per l'infanzia, individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 298 milioni per l'anno 2015, da destinare a interventi in favore delle famiglia in condizioni di maggiore difficoltà. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono individuati la destinazione del fondo, i criteri di riparto, l'individuazione degli obiettivi e le conseguenti disposizioni attuative.
4. Per le misure di cui al presente articolo si provvede nell'ambito di 202 milioni di euro per l'anno 2015, di 607 milioni di euro per l'anno 2016, di 1.012 milioni di euro per l'anno 2017, di 1,12 milioni di euro per l'anno 2018, di 607 milioni di euro per l'anno 2019 e di 202 milioni di euro per l'anno 2020.
Conseguentemente, all'articolo 17, comma 7, sopprimere il secondo periodo.
13. 36. Nicchi, Marcon, Matarrelli, Melilla, Scotto, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Quaranta, Duranti.
Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
al primo periodo, dopo le parole: di nascita o adozione aggiungere le seguenti: d'importo pari a 960 euro a condizione che i genitori abbiano conseguito, nell'anno solare precedente a quello di nascita del figlio beneficiario, un reddito determinato in base alle disposizioni dell'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, complessivamente non superiore a 60.000 euro. Tale importo viene incrementato di ulteriori 240 euro per ogni figlio a carico oltre il secondo;
al secondo periodo, sopprimere le parole da: e a condizione fino alla fine del periodo.
Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 250 milioni di euro a decorrere dal 2015.
13. 58. Sberna, Gigli, Fauttilli.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: di cui all'articolo 9 fino alla fine del comma con le seguenti: che consente attività lavorativa, residenti in Italia e a condizione che i genitori abbiano conseguito, nell'anno solare precedente a quello di nascita del figlio beneficiario, un reddito determinato in base alle disposizioni dell'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, complessivamente non superiore a 90.000 euro. Il predetto limite di reddito non opera nel caso in cui il figlio, nato o adottato, sia quinto o ulteriore per ordine di nascita o ingresso nel nucleo familiare. L'assegno di cui al presente comma è corrisposto, a domanda, dall'INPS, che provvede alle relative attività, nonché a quelle del comma 3, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2015: – 20.000.000;
2016: – 40.000.000;
2017: – 60.000.000.
13. 5. Giuseppe Guerini.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: di cui all'articolo 9 aggiungere le seguenti: e che ai sensi dell'articolo 4-bis abbiano accumulato almeno 30 punti dopo la sottoscrizione dell'accordo di integrazione.
13. 14. Rondini, Rondini, Caparini, Guidesi.
Al comma 1, dopo le parole: residenti in Italia aggiungere le seguenti: da almeno 10 anni.
13. 13. Matteo Bragantini, Rondini, Caparini, Guidesi.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: residenti in Italia aggiungere le seguenti: nonché a tutti gli stranieri residenti in Italia titolari del permesso unico di cui al decreto legislativo n. 40 del 2014 e agli altri stranieri regolarmente soggiornanti in Italia.
13. 45. Costantino, Quaranta, Pannarale, Nicchi, Daniele Farina, Palazzotto, Paglia, Marcon, Melilla, Duranti.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: i genitori abbiano conseguito fino alla fine del periodo, con le seguenti: il figlio beneficiario appartenga ad un nucleo familiare il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) sia non superiore a 15.000 euro nell'anno di nascita.
Conseguentemente, all'articolo 17, sostituire il comma 6 con il seguente: Il Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è incrementato di 330 milioni di euro nell'anno 2015, di 450 milioni di euro nell'anno 2016, di 650 milioni di euro nell'anno 2017, di 650 milioni di euro nell'anno 2018, di 450 milioni di euro nell'anno 2019, di 330 milioni di euro nell'anno 2020 e di 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Una quota pari a 80 milioni di euro per l'anno 2015, 450 milioni di euro per l'anno 2016, 650 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, 450 milioni di euro per l'anno 2019 e 300 milioni di euro per l'anno 2020 è finalizzata alla progressiva estensione su tutto il territorio nazionale della sperimentazione di cui all'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, intesa come sperimentazione di un apposito programma di sostegno per l'inclusione attiva, volto al superamento della condizione di povertà, all'inserimento e al reinserimento lavorativi e all'inclusione sociale.
13. 70. Fassina, Cuperlo, Civati, Miotto, D'Attorre, Pollastrini, Bindi, Damiano, Laforgia, Giorgis, Marcon, Melilla, Romanini.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 90.000 euro con le seguenti: 70.000 euro.
13. 10. Zanin, Prina, Taricco, Ventricelli, Cenni.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Il riconoscimento dell'assegno di cui al comma i preclude la possibilità di poter accedere, per il medesimo soggetto nato a decorrere dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2017, ai benefici previsti dall'articolo 81, comma 29, e seguenti del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
1-ter. I risparmi così conseguiti sono posti a finanziamento delle misure previste dall'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, così come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99.
13. 6. La XII Commissione.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. A valere sulle risorse di cui al comma 6, al fine di contribuire alle spese per il mantenimento dei figli sono riconosciuti, a favore delle famiglie il cui coefficiente ISEE non superi i 50.000,00 euro, buoni per l'acquisto dei libri della scuola secondaria di primo grado (I, II e III media). Al medesimo fine, sono altresì riconosciuti, a favore delle famiglie con figli di età non superiore a tre anni e il cui coefficiente ISEE non superi i 50.000,00 euro, buoni bebé da utilizzare in tutti gli esercizi che vendono prodotti per l'infanzia. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al successivo comma 6, sono individuati gli importi dei suddetti buoni e le conseguenti disposizioni attuative.
13. 26. De Girolamo, Saltamartini.
Sostituire il comma 6 con il seguente:
6. Il Fondo per le politiche della famiglia, di cui all'articolo 19, comma 1 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e all'articolo 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 298 milioni di euro per l'anno 2015. Le risorse di cui al presente comma sono destinate al finanziamento delle iniziative di conciliazione del tempo di vita e di lavoro previste dall'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53 e dal sistema d'interventi previsto dall'intesa del 25 ottobre 2012 tra il Governo e le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le autonomie locali, sul documento «Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per il 2012».
13. 46. Quaranta, Pastorino.
Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: 298 milioni fino alla fine del periodo, con le seguenti: 398 milioni per l'anno 2015, da destinare a interventi in favore della famiglia e per il rilancio di un piano di sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio educativi per la prima infanzia;
Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.
13. 48. Piazzoni, Pilozzi, Di Salvo, Migliore, Lacquaniti, Lavagno, Zan, Nardi.
Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: in favore della famiglia inserire le seguenti: di cui una quota pari a 100 milioni di euro è riservata per il rilancio del piano di sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, di cui all'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, finalizzato al raggiungimento di determinati obiettivi di servizio, nelle more della definizione dei livelli essenziali delle relative prestazioni.
Conseguentemente, al secondo periodo del medesimo comma 6, dopo le parole: Ministero del lavoro e delle politiche sociali inserire le seguenti: d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni;.
Conseguentemente, all'articolo 17, comma 7, sopprimere il secondo periodo.
* 13. 8. La XII Commissione.
Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: in favore della famiglia inserire le seguenti: di cui una quota pari a 100 milioni di euro è riservata per il rilancio del piano di sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, di cui all'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, finalizzato al raggiungimento di determinati obiettivi di servizio, nelle more della definizione dei livelli essenziali delle relative prestazioni.
Conseguentemente, al secondo periodo del medesimo comma 6, dopo le parole: Ministero del lavoro e delle politiche sociali inserire le seguenti: d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni;.
Conseguentemente, all'articolo 17, comma 7, sopprimere il secondo periodo.
* 13. 27. Lenzi, Argentin, Amato, Beni, Burtone, Capone, Carnevali, Casati, D'Incecco, Fossati, Gelli, Grassi, Murer, Patriarca, Piccione, Sbrollini, Albini, Mariano, Becattini, Miotto, Valeria Valente, Carra.
Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: in favore della famiglia aggiungere le seguenti: di cui una quota parte non inferiore a 30 milioni di euro è finalizzata al rimborso delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel capo I del titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184. Il rimborso per ciascuna adozione non può superare l'ammontare massimo pari a 5.000 euro.
13. 24. Patriarca, Beni, Carnevali, Lenzi, Grassi, Fossati, Burtone, Capone, Sbrollini, D'Incecco, Miotto, Murer, Quartapelle Procopio.
Al comma 6, sostituire il secondo periodo con il seguente:
Il fondo di cui al presente comma è destinato ad interventi a sostegno delle famiglie con più di tre figli a carico secondo modalità che saranno definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
13. 60. Gigli, Fauttilli, De Mita, Sberna.
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
6-bis. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto in fine, il seguente numero: «41-quinquies) pannolini, latte in polvere e liquido, latte speciale o vegetale per soggetti allergici o intolleranti, omogeneizzati e prodotti alimentari, strumenti per l'allattamento, prodotti per l'igiene, carrozzine, passeggini, culle, lettini, seggioloni, seggiolini per automobili e girelli destinati all'infanzia».
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2015: – 50.000.000;
2016: – 50.000.000;
2017: – 50.000.000.
13. 50. Labriola.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applica comunque il comma 10 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 22 dicembre 2011, n. 214.
Conseguentemente:
all'articolo 24, dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. A decorrere dall'anno 2015 è disposta la riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. Sono esclusi gli stanziamenti relativi all'istituto della destinazione del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, gli stanziamenti relativi alle spese per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica, nonché per il soccorso pubblico, e gli stanziamenti relativi al fondo sviluppo e coesione. Il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini delle successive riduzioni, è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibili le predette somme. Le amministrazioni potranno proporre variazioni compensative, anche relative a missioni diverse, tra gli accantonamenti interessati nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica.
all'articolo 35 apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 3.452 milioni di euro annui con le seguenti: 4.252 milioni di euro annui;
b) al comma 13, sostituire le parole da: 1.000 milioni di euro fino a: 3.000 milioni di euro con le seguenti: 1.240 milioni di euro per l'anno 2015, di 2.240 milioni di euro per l'anno 2016 e di 3.240 milioni di euro;
c) al comma 16, ovunque ricorrano, sostituire le parole: 1.200 milioni di euro annui con le seguenti: 1.400 milioni di euro annui.
13. 32. Palese, Altieri, Bianconi, Capezzone, Castiello, Chiarelli, Ciracì, Distaso, Fucci, Galati, Laffranco, Latronico, Marotta, Marti, Picchi, Francesco Saverio Romano, Sisto, Lainati, Petrenga, Brunetta, Alberto Giorgetti, Riccardo Gallo, Abrignani, Biancofiore, Biasotti, Centemero, Luigi Cesaro, Occhiuto, Palmieri, Polverini, Ravetto, Romele, Squeri, Calabria.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al secondo periodo le parole: «Per il 2014» sono soppresse e al terzo periodo le parole: «Per lo stesso anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Per il 2014».
13. 31. Palese, Altieri, Bianconi, Capezzone, Castiello, Chiarelli, Ciracì, Distaso, Fucci, Galati, Laffranco, Latronico, Marotta, Marti, Picchi, Francesco Saverio Romano, Sisto, Lainati, Petrenga, Brunetta, Alberto Giorgetti, Riccardo Gallo, Abrignani, Biancofiore, Biasotti, Centemero, Luigi Cesaro, Occhiuto, Palmieri, Polverini, Ravetto, Romele, Squeri, Milanato, Calabria.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Il comma 10 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, è sostituito dal seguente: «L'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente è inferiore al 50 per cento del reddito complessivo del nucleo familiare».
Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni a decorrere dal 2015.
13. 53. Sberna, Gigli, Fauttilli, De Mita.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2015 la misura degli assegni al nucleo familiare da corrispondere al cittadino italiano lavoratore di un Paese membro dell'Unione europea, stabilita ai sensi dell'articolo 33 del Testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni, è aumentata del 15 per cento in presenza di tre o più figli.
Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 37,5 milioni di euro a decorrere dal 2015.
13. 55. Sberna, Gigli, Fauttilli, De Mita.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera l-quater aggiungere la seguente: l-quinquies) il cinquanta per cento delle spese sostenute dai genitori per l'iscrizione dei figli a carico presso le scuole paritarie del sistema integrato nazionale dell'istruzione pubblica.
Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni a decorrere dal 2015.
13. 59. Gigli, Santerini, Fauttilli, De Mita.
Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:
Art. 13-bis
(Aumento risorse per Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza).
Le risorse finanziarie assegnate all'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza di cui alla legge 12 luglio 2011, n. 112, sono integrate di 700.000 per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.
Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 700.000 euro di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.
13. 03. Sorial, Caso, Castelli, Currò, Colonnese, D'Incà, Brugnerotto, Cariello.
Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:
Art. 13-bis
(Misure di sostegno per il contrasto alla povertà dei minori).
1. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è istituito un fondo, con una dotazione di 550 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, per l'avvio di un piano di sostegno alla povertà estrema.
2. Le risorse del Fondo, quale contributo dello Stato, sono finalizzate a garantire la gratuità dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, dei servizi scolastici, nonché dei servizi erogati dagli enti territoriali, compreso il trasporto pubblico locale, ai giovani fino al termine del ciclo di studi obbligatorio, i cui genitori, cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno di cui all'articolo 9 dei testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, residenti in Italia nonché a tutti gli stranieri residenti in Italia titolari del permesso unico di cui al decreto legislativo 40 del 2014 e agli altri stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, abbiano un reddito complessivamente non superiore alla prima fascia ISEE. Ai fini della fruizione dei suddetti benefici, viene data priorità ai redditi ISEE più bassi.
3. Con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia, e del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della ricerca, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore, della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, sono definite le modalità attuati ve, i criteri di ripartizione delle risorse tra gli enti territoriali, nonché l'eventuale contributo finanziario dei medesimi enti ai fini dell'attuazione del presente articolo.
Conseguentemente:
all'articolo 17, al comma 1, sostituire le parole: 250 milioni, con le seguenti: 100 milioni;
al medesimo articolo 17, sopprimere il comma 9;.
all'articolo 44, dopo il comma 27, aggiungere i seguenti:
27-bis. Al comma 5-bis dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
27-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6:
1) al comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
2) al comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
13. 08. Nicchi, Marcon, Matarrelli, Melilla, Paglia, Quaranta, Scotto, Duranti.
ART. 14.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 14
(Fondo prevenzione e cura gioco d'azzardo patologico).
1. Il presente articolo introduce misure volte ad assicurare:
a) la tutela, la cura e la riabilitazione dei soggetti affetti da gioco d'azzardo patologico, definiti i sensi dell'articolo 2, e dei loro familiari;
b) la protezione dei minori e dei soggetti vulnerabili;
c) la prevenzione della diffusione dei fattori di rischio del gioco d'azzardo patologico, anche attraverso un approccio consapevole al gioco.
2. Sono considerati affetti da gioco d'azzardo patologico, in conformità a quanto definito dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), i soggetti che presentano sintomi clinicamente rilevanti legati alla perdita di controllo sul proprio comportamento di gioco, con evidente coazione a ripetere e con condotte compulsive tali da arrecare grave deterioramento alla loro personalità, assimilabile ad altre dipendenze.
3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, servizi preposti alle attività di prevenzione della patologia da gioco d'azzardo patologico (GAP) e di cura e riabilitazione dei soggetti che ne sono affetti sono individuati nei servizi per le dipendenze istituiti dalle regioni nell'ambito dei rispettivi sistemi sanitari regionali.
4. I medesimi servizi promuovono e attuano interventi di prevenzione, di cura e di riabilitazione ambulatoriale e residenziale delle persone affette da patologia da GAP, anche mediante gruppi di mutuo aiuto, in analogia a quanto previsto per le altre dipendenze, sulla base delle linee guida predisposte dal Ministero della salute, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. La certificazione di diagnosi di gioco d'azzardo patologico dà diritto a:
a) l'esenzione dalla compartecipazione al costo della spesa sanitaria, relativamente alle prestazioni correlate al trattamento della patologia;
b) l'accesso alle strutture dei presidi regionali per la valutazione e la diagnosi, l'assistenza psicologica e farmacologica e il ricovero, se necessario, in centri specializzati nella cura della patologia.
6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al suddetto articolo 5, comma 2, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012 n. 189, il Ministro della salute apporta le necessarie integrazioni al decreto ministeriale 28 maggio 1999, come modificato dal decreto ministeriale 21 maggio 2001, al fine di inserire il gioco d'azzardo patologico tra le malattie e le condizioni che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza sanitaria.
7. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, il Ministro della salute con decreto di natura regolamentare, previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, adotta un Piano nazionale per garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da GAP.
8. Al fine di garantire sostegno e l'aiuto alle famiglie dei soggetti affetti da GAP, nell'ambito del sito istituzionale del Ministero della salute, è dedicata una specifica sezione per fornire indicazioni sul trattamento della patologia, sulle strutture a cui rivolgersi nella zona di residenza e sulle reti 328 dei servizi pubblici e progetti di piani di zona di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328, nonché per fornire informazioni inerenti agli aspetti legali ed economici relativi alle perdite, ai debiti accumulati e alla possibilità di usufruire dell'amministrazione di sostegno.
9. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'introduzione di nuovi apparecchi e piattaforme on line per il gioco d'azzardo a valere sulle concessioni già in essere e di nuove tipologie di giochi d'azzardo per un periodo di almeno cinque anni.
10. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, presso Ministero della salute, l'Osservatorio nazionale sulla dipendenza da gioco d'azzardo patologico, di seguito denominato «Osservatorio». L'Osservatorio è presieduto dal Ministro della salute o da un suo delegato e svolge le sue attività in collaborazioni con le regioni, anche ove istituiti attraverso gli osservatori regionali sulle dipendenze.
11. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi, gettoni, emolumenti o indennità comunque definiti né rimborsi spese. Al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
12. A decorrere dalla costituzione dell'Osservatorio di cui al presente articolo, cessa l'attività dell'Osservatorio istituito ai sensi dell'articolo 7, comma 10, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.
13. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero della salute, su proposta dell'Osservatorio, predispone campagne di informazione e promuove progetti di educazione sui fattori di rischio connessi al gioco d'azzardo nelle scuole di ogni ordine e grado.
14. Il Ministero della salute, su proposta dell'Osservatorio, predispone apposite campagne di informazione e sensibilizzazione rivolte ai cittadini e finalizzate:
a) ad aumentare la consapevolezza sui fenomeni di dipendenza correlati al gioco d'azzardo nonché sui rischi che ne derivano per la salute;
b) a pubblicizzare il sito internet di cui all'articolo 5, al fine di fornire informazioni sui servizi predisposti dalle strutture pubbliche e del terzo settore per affrontare il problema della dipendenza da gioco d'azzardo;
c) ad informare i genitori e le famiglie sui programmi di filtraggio e blocco dei giochi on line;
d) a diffondere la conoscenza del lago identificativo «no slot» di cui al successivo articolo 13.
15. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito l'Osservatorio, sono definite le linee guida per lo svolgimento di attività formative e di aggiornamento degli operatori dei servizi per le tossicodipendenze, dei servizi di salute mentale e degli operatori delle associazioni di volontariato e del terzo settore che svolgono attività di prevenzione, cura e riabilitazione dei soggetti affetti da GAP, Tali corsi sono volti all'acquisizione delle competenze necessarie ad affrontare e a prevenire i problemi socio-sanitari connessi al gioco d'azzardo.
16. All'interno dei luoghi dove vengono effettuati giochi a pagamento è obbligatorio esporre, in modo visibile e nelle vicinanze della postazioni di gioco, la documentazione informativa relativa ai servizi di assistenza disponibili a livello locale e nazionale in favore dei soggetti affetti da patologia da GAP, Presso i medesimi locali, in maniera visibile e immediatamente individuabile sono altresì disponibili i moduli, predisposti dall'azienda sanitaria locale competente per territorio, tramite cui i giocatori possono sottoporsi a un test di autovalutazione per la determinazione del rischio di dipendenza dal gioco d'azzardo.
17. Al soggetto affetto da dipendenza da gioco d'azzardo patologico si applica, ove ne ricorrano i presupposti, l'articolo 404 del codice civile. Sono fatte salve le disposizioni di cui al capo II del Titolo XII del Libro Primo del codice civile».
18. All'articolo 24, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: «da euro cinque mila a euro venti mila» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 10.000 a euro 30.000».
19. L'accesso agli apparecchi da intrattenimento e ai videogiochi previsti dall'articolo 100 comma 6, lettera a) e b), e del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni nonché ai giochi on line è consentito esclusivamente mediante l'utilizzo della tessera sanitaria.
20. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un decreto per rendere obbligatoria l'introduzione di meccanismi idonei a bloccare in modo automatico l'accesso dei minori ai giochi, mediante l'inserimento, nei software degli apparecchi da intrattenimento, dei videogiochi e dei giochi on line, di appositi sistemi di filtro.
21. I dati anagrafici, dei giocatori sono registrati attraverso il sistema «tessera sanitaria», il quale mette a disposizione funzioni per rilevare il numero e l'entità delle somme giocate anche in modo progressivo dai giocatori, al fine di consentire agli stessi di autoescludersi dal gioco, anche temporaneamente, e che permettano ai giocatori medesimi di prevedere un limite alla somma giocata. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della salute, sentita l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e l'Osservatorio di cui all'articolo 7 della presente legge da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma in coerenza con le misure di sicurezza previste nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e nel relativo disciplinare tecnico (allegato B).
22. I dati rilevati dal sistema tessera sanitaria ai sensi del comma 21, privi di elementi identificativi diretti, sono trasmessi al Ministero della salute, ai fini di cui all'articolo 7, comma 2. Tali dati non possono in alcun modo essere utilizzati da parte dei concessionari, degli esercenti e dei gestori. Con il decreto di cui al comma 4 sono definite le modalità di attuazione del presente comma nel rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.
23. Al fine di rilevare in modo sistematico le informazioni relative ai soggetti affetti da GAP, il Sistema Informativo Nazionale delle Dipendenze (SIND) di cui al decreto del Ministro della salute 11 giugno 2010, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 160 del 12 luglio 2010, è integrato con dati relativi alla patologia da GAP.
24. Chiunque installi in locali aperti al pubblico apparecchi o videoterminali di gioco non conformi ai criteri di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000 a carico del trasgressore. In caso di recidiva si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 100.000, nonché il sequestro dell'apparecchio o del videoterminale.
25. Unica forma ammessa per il pagamento delle prestazioni rese dagli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è quella elettronica, mediante carte nominative. Al termine di ogni sessione di gioco gli apparecchi di cui al comma precedente devono rilasciare apposita ricevuta, indicante l'ammontare complessivo della somma spesa e di quella vinta, evidenziando la differenza. La ricevuta deve altresì indicare tempo complessivo di collegamento con l'apparecchio e riportare formule di avvertimento contro i rischi del gioco d'azzardo patologico.
26. Le disposizioni di cui al presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, al gioco on line con corresponsione in denaro.
27. Le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 sono efficaci a far data dal 10 gennaio 2016.
28. È fatto divieto ai concessionari di prevedere penalizzazioni od oneri a carico dei gestori e/o esercenti in caso di richiesta di rimozione degli apparecchi da gioco previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.
29. I tagliandi delle lotterie istantanee devono contenere messaggi in lingua italiana su entrambi i lati, indicati a stampa e in modo da coprire almeno il 20 per cento della corrispondente superficie, recanti avvertenze relative ai rischi e ai danni connessi al gioco d'azzardo.
30. Con decreto del Ministero della salute, sentito l'Osservatorio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti il contenuto delle avvertenze e le caratteristiche grafiche con cui deve essere stampato il relativo testo.
31. I tagliandi delle lotterie istantanee devono in ogni caso riportare, su entrambi i lati e con dimensioni adeguate, e comunque tali da assicurarne l'immediata visibilità, almeno le seguenti diciture:
a) «Questo gioco nuoce alla salute»;
b) «Questo gioco può provocare dipendenza»;
c) «Questo gioco può ridurti in povertà»;
d) «Questo gioco è vietato ai minori di 18 anni».
32. Le avvertenze di cui al comma 29 sono stampate in modo inamovibile ed indelebile, senza poter essere in alcun modo dissimulate, coperte o interrotte da altre indicazioni o immagini.
33. La propaganda pubblicitaria, diretta ed indiretta, del gioco d'azzardo è vietata nel territorio nazionale. Chi trasgredisce al divieto di cui al comma 28 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000 euro a 500.000 euro. La violazione delle disposizioni di cui al comma 28, se reiterata per tre volte, comporta la decadenza dalla concessione o dalle autorizzazioni.
34. Gli esercizi commerciali e i circoli privati che rimuovono dai propri locali gli apparecchi per il gioco lecito previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, e successive modificazioni, installati precedentemente al 31 dicembre 2013, possono usufruire, per i due anni successivi alla rimozione, di un apposito indennizzo economico.
35. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, sentita l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, vengono stabilite l'entità e la modalità dell'indennizzo di cui al comma 1, nonché le procedure per effettuarne la richiesta.
36. È vietata all'interno delle sale gioco e dei locali di cui al comma 1 del presente articolo l'installazione di sportelli per il prelievo automatico di contanti.
37. L'installazione degli apparecchi idonei per il gioco lecito previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, all'interno di locali aperti al pubblico, può essere effettuata esclusivamente in spazi appositi e circoscritti, e comunque separati dal resto del locale, in cui si svolge l'ordinaria attività.
38. È vietata all'interno delle sale gioco e dei locali, di cui al comma 1 del presente articolo, installazione di sportelli per il prelievo automatico di contanti.
39. In deroga all'articolo 51, comma 1, lettera b), della legge 16 gennaio 2003, n. 3, nei luoghi in cui si svolgono attività di gioco d'azzardo è sempre vietato fumare, anche in presenza di impianti per la ventilazione e il ricambio di aria. Tale divieto è esteso anche alle sigarette elettroniche.
40. All'interno delle sale da gioco e dei locali in cui si esercita come attività principale l'offerta di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, o non sportivi sono vietati la vendita e il consumo di bevande alcoliche.
41. L'orario giornaliero di apertura delle sale da gioco e dei locali in cui si esercita come attività principale l'offerta di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, o non sportivi, nonché dei locali in cui sono installati apparecchi idonei per il gioco lecito previsti dall'articolo 110, comma 6, lettera a) e b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, non può comunque prevedere un orario giornaliero di apertura superiore alle otto ore. Per i locali in cui l'attività di gioco con vincita in denaro non rappresenta l'attività esclusiva o principale, regolamento comunale può prevedere che tale limite orario valga esclusivamente per l'attività di gioco.
42. Al fine di garantire che lo svolgimento delle attività di gioco d'azzardo non determini danni alla salute dei cittadini, con il medesimo regolamento di cui al comma 1 i comuni possono stabilire ulteriori misure per evitare che nei luoghi in cui si svolgono attività di gioco con vincita in denaro siano introdotti strumenti idonei a indurre la dipendenza dal gioco e a favorire la perdita dell'autocontrollo da parte dei giocatori, nonché le misure per prevedere un tempo minimo che intercorra tra una giocata e l'altra.
43. In caso di condanna da parte del responsabile della sala giochi o del titolare dell'esercizio commerciale dove sono ubicati gli apparecchi, per mancato rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge, e della normativa vigente in materia, comporta l'inabilitazione all'attività commerciale per una durata da uno a cinque anni.
44. È istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, il Fondo per la prevenzione, la cura e la riabilitazione del gioco d'azzardo patologico, al fine di finanziare gli interventi di prevenzione, di informazione, di formazione e di cura in favore delle persone affette da patologia da GAP, nell'ambito del Piano obiettivo previsto dal Ministero della salute.
45. Al fine di ridurre il disagio delle famiglie, anche attraverso apposito numero verde, è istituito altresì Fondo per le famiglie dei soggetti affetti da gioco d'azzardo patologico, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
46. Al Fondo di cui al comma 43 sono altresì destinate le maggiori entrate derivanti dall'incremento delle sanzioni amministrative pecuniarie, di cui all'articolo 24, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
47. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone l'incremento a decorrere dal 1° gennaio 2015, entro il limite dello 0,7 per cento, prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, che affluiscono al fondo di cui al comma 43 della presente legge.
48. Per il finanziamento del Fondo per le famiglie dei soggetti affetti da gioco d'azzardo patologico di cui al comma 44 è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2015 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.
49. È garantito l'accesso al «Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura» di cui all'articolo 15 legge 7 marzo 1996, n. 108, ai sensi dell'articolo 2, anche al coniuge e ai parenti entro il primo grado conviventi di soggetti affetti da gioco d'azzardo patologico, nel caso in cui l'indebitamento del nucleo familiare sia causato dalla dipendenza da gioco.
50. L'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, è modificato come segue:
a) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2.1. L'erogazione dei mutui può avvenire con le medesime modalità e limiti di cui al comma 2 anche in favore di persone fisiche o nuclei familiari vittime del delitto di usura per la dipendenza da gioco d'azzardo patologico e parti offese nel relativo procedimento penale;
b) dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-bis. Nel caso di erogazione del mutuo in favore dei soggetti di cui al comma 2-bis la domanda deve essere corredata da un piano di utilizzo delle somme per le necessità personali o familiari e per la copertura dei debiti, nonché dell'attestazione di una fonte di reddito idonea a garantire la restituzione delle somme concesse a titolo di mutuo».
14. 6. Mantero, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Caso, Castelli.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: pari a 50 milioni con le seguenti: pari a 100 milioni.
Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni a decorrere dal 2015.
14. 19. Binetti, Sberna, Fauttilli, De Mita.
Al comma, 1, primo periodo, sostituire le parole alla cura con le seguenti: alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione.
Conseguentemente dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Sono considerati affetti da gioco d'azzardo patologico, in conformità a quanto definito dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), i soggetti che presentano sintomi clinicamente rilevanti legati alla perdita di controllo sul proprio comportamento di gioco, con evidente coazione a ripetere e con condotte compulsive tali da arrecare deterioramento alla loro personalità, assimilabile ad altre dipendenze.
1-ter, I servizi preposti alle attività di prevenzione della patologia da gioco d'azzardo patologico (GAP) e di cura e riabilitazione dei soggetti che ne sono affetti sono individuati nei servizi per le dipendenze istituiti dalle Regioni nell'ambito dei rispettivi sistemi sanitari regionali. Il Ministero della salute con decreto di natura regolamentare, previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, adotta un Piano nazionale per garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da GAP.
1-quater. Al fine di fornire il sostegno e l'aiuto alle famiglie dei soggetti affetti da GAP, nell'ambito del sito istituzionale del Ministero della salute, è dedicata una specifica sezione per fornire indicazioni sul trattamento della patologia, sulle strutture a cui rivolgersi nella zona di residenza e sulle reti di servizi pubblici e progetti previsti dai piani di zona di cui alla legge 8 novembre 200, n. 328.
1-quinquies, Con decreto del Ministero della salute, da emanare entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, è istituito, presso il Ministero della salute, l'Osservatorio nazionale sulla dipendenza da gioco d'azzardo patologico, di seguito denominato «Osservatorio». L'Osservatorio è presieduto dal Ministro della salute o da un suo delegato e svolge le sue attività in collaborazione con le Regioni, anche ove istituiti attraverso gli osservatori regionali sulle dipendenze. L'Osservatorio effettua il monitoraggio della dipendenza da gioco d'azzardo patologico, con particolare riferimento ai costi sociali, economici e psicologici ad essa associati, nonché ai relativi fattori di rischio, in relazione alla salute dei giocatori e all'indebitamento delle famiglie, trasmettendo al Ministro della salute un rapporto annuale sull'attività svolta.
1-sexies. L'Osservatorio di cui al comma 1-quinquies è composto da:
a) cinque esperti designati, rispettivamente, due dal Ministero della salute, uno dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, uno dal Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, e uno dal Ministero dell'economia e delle finanze;
b) tre componenti designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, scelti tra gli operatori dei servizi delle dipendenze patologiche;
c) tre componenti designati dall'Associazione nazionale dei comuni italiani;
d) tre componenti individuati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali tra le associazioni di volontariato a carattere nazionale rappresentative delle famiglie e dei giovani;
e) tre componenti individuati dal Ministero della salute tra le associazioni del terzo settore aventi carattere nazionale che svolgono attività di prevenzione della patologia da GAP e di cura e riabilitazione dei soggetti che ne sono affetti;
f) tre esperti nella cura delle dipendenze designati dal Ministro della salute.
1-septies. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi, gettoni, emolumenti o indennità comunque definiti né rimborsi spese. Al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque senza nuovi o maggiori oneri per la Finanza pubblica.
1-octies. A decorrere dalla costituzione dell'Osservatorio di cui al presente articolo, cessa l'attività dell'Osservatorio istituito ai sensi dell'articolo 7, comma 10, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.
1-nonies, Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero della salute, su proposta dell'Osservatorio, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, predispone campagne di informazione e promuove progetti di educazione sui fattori di rischio connessi al gioco d'azzardo nelle scuole di ogni ordine e grado.
14. 1. La XII Commissione.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: alla cura delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo con le seguenti: ai servizi di diagnosi e cura per le dipendenze, con particolare attenzione alla nuove forme di dipendenza grave dal gioco d'azzardo, alle azioni concrete di prevenzione e di informazione sui rischi collegati al gioco d'azzardo, al trasferimento dell'Osservatorio presso il Ministero della salute, alla attivazione del sistema di controllo degli accessi alle strutture di gioco attraverso modifiche nell'uso della tessera sanitari.
14. 17. Binetti, Sberna, Fauttilli, De Mita.
All'articolo 14, sostituire la rubrica con la seguente: Contrasto al gioco d'azzardo patologico.
* 14. 2. La XII Commissione.
All'articolo 14, sostituire la rubrica con la seguente: Contrasto al gioco d'azzardo patologico.
* 14. 11. Miotto, Carnevali, Beni, Grassi, Lenzi, Fossati, Burtone, Capone, Sbrollini, D'Incecco.
ART. 15.
Dopo il comma 2 inserire il seguente:
2-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
«6-bis. I versamenti effettuati dai candidati e dagli eletti alle cariche pubbliche in favore dei partiti e dei movimenti politici si considerano, in ogni caso, erogazione liberale anche ai fini della detraibilità delle imposte sui redditi indipendentemente dalle previsioni regolamentari e statutarie decise dai partiti stessi».
Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze apportare le seguenti variazioni:
2015: – 50.000.000;
2016: – 50.000.000;
2017: – 50.000.000.
15. 13. Sanga.
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis
1. L'imposta sul valore aggiunto applicata per le pubblicazioni in formato elettronico è uniformata a quella stabilita per le pubblicazioni a stampa.
Conseguentemente all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo, Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2015, 125 milioni di euro per l'anno 2016 e 150 milioni di euro per l'anno 2017.
15. 07. Librandi, Vargiu, Nesi.
ART. 16.
Sopprimerlo.
Conseguentemente:
sono ridotte in misura corrispondente le dotazioni di bilancio, in termini di competenza e di cassa, relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri di cui all'elenco n. 2 allegato alla presente legge, ai sensi all'articolo 24, comma 1;
all'articolo 25, comma 5, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 50 per cento.
16. 37. Corsaro.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: procedure per l'assegnazione aggiungere le seguenti: agli operatori che ne garantiscano un utilizzo diretto ed efficiente nei confronti dell'utenza finale.
* 16. 32. Librandi, Mazziotti Di Celso, Nesi.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: procedure per l'assegnazione aggiungere le seguenti: agli operatori che ne garantiscano un utilizzo diretto ed efficiente nei confronti dell'utenza finale.
* 16. 31. Vignali, Saltamartini.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: procedure per l'assegnazione aggiungere le seguenti: agli operatori che ne garantiscano un utilizzo diretto ed efficiente nei confronti dell'utenza finale.
* 16. 19. Abrignani, Palese, Brunetta.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: procedure per l'assegnazione aggiungere le seguenti: agli operatori che ne garantiscano un utilizzo diretto ed efficiente nei confronti dell'utenza finale.
* 16. 2. Caparini, Allasia, Guidesi, Simonetti.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: l'eventuale regolamento di gara con le seguenti: il regolamento di gara.
16. 4. Bruno Bossio, Carloni.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. I proventi derivanti dall'attuazione del comma 1, fino all'importo massimo di 600 milioni di euro sono destinati per le finalità di cui all'articolo 36, comma 6, numero 4, e per un importo di almeno 80 milioni di euro all'incremento dell'importo previsto dall'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modifiche, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, relativo alle misure economiche di natura compensativa finalizzate al rilascio di porzioni di spettro funzionali alla liberazione delle frequenze di cui al comma 8 dello stesso decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modifiche, in legge 21 febbraio 2014, n. 9».
Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 80 milioni di euro per l'anno 2015.
* 16. 20. Palese, Brunetta.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. I proventi derivanti dall'attuazione del comma 1, fino all'importo massimo di 600 milioni di euro sono destinati per le finalità di cui all'articolo 36, comma 6, numero 4, e per un importo di almeno 80 milioni di euro all'incremento dell'importo previsto dall'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modifiche, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, relativo alle misure economiche di natura compensativa finalizzate al rilascio di porzioni di spettro funzionali alla liberazione delle frequenze di cui al comma 8 dello stesso decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modifiche, in legge 21 febbraio 2014, n. 9».
Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 80 milioni di euro per l'anno 2015.
* 16. 9. Di Gioia.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. I proventi derivanti dall'attuazione del comma 1, fino all'importo massimo di 600 milioni di euro sono destinati per le finalità di cui all'articolo 36, comma 6, numero 4, e per un importo di almeno 80 milioni di euro all'incremento dell'importo previsto dall'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modifiche, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, relativo alle misure economiche di natura compensativa finalizzate al rilascio di porzioni di spettro funzionali alla liberazione delle frequenze di cui al comma 8 dello stesso decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modifiche, in legge 21 febbraio 2014, n. 9».
Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 80 milioni di euro per l'anno 2015.
* 16. 35. Losacco, Boccadutri, Ginefra.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. I proventi derivanti dall'attuazione del comma 1, fino all'importo massimo di 600 milioni di euro sono destinati per le finalità di cui all'articolo 36, comma 6, numero 4, e per un importo di almeno 80 milioni di euro all'incremento dell'importo previsto dall'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modifiche, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, relativo alle misure economiche di natura compensativa finalizzate al rilascio di porzioni di spettro funzionali alla liberazione delle frequenze di cui al comma 8 dello stesso decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modifiche, in legge 21 febbraio 2014, n. 9».
Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 80 milioni di euro per l'anno 2015.
* 16. 27. Latronico, Palese, Brunetta.
Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: compresa l'eventuale riassegnazione al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato con le seguenti: compreso il finanziamento di progetti elaborati nell'ambito del piano strategico banda ultralarga.
16. 25. Liuzzi, Spessotto, De Lorenzis, Dell'Orco, Nicola Bianchi, Cristian Iannuzzi, Paolo Nicolò Romano, Caso, Castelli, Sorial.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con Legge 29 luglio 2014, n. 106, il comma 2, lettera a), è sostituito dal seguente:
«a) impianti wi fi, solo a condizione che l'esercizio ricettivo metta a disposizione dei propri clienti un servizio gratuito di velocità di connessione pari ad almeno 1 Megabit/s in download».
16. 33. Boccadutri, Losacco.
Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:
Art. 16-bis
1. Al fine di dare piena attuazione agli obiettivi dell'Agenda digitale Italiana di cui all'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento che stabilisce i criteri per determinare l'ammontare e la ripartizione di un contributo annuale dei soggetti che forniscono in Italia servizi di comunicazione elettronica attraverso internet, indipendentemente dal rilascio delle autorizzazioni richieste ai sensi della normativa italiana. Tale contributo, calcolato in rapporto al fatturato generato per i servizi forniti in Italia per ciascuno di tali soggetti, va a sostituire in tutto o in parte il gettito previsto dall'applicazione dell'articolo 21 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come da ultimo sostituita dalla tariffa di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni, concernente la tassa di concessione governativa per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione, che, con io stesso regolamento, viene conseguentemente abolita, ovvero ridotta. È abrogato, inoltre, l'articolo 160 del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259.
Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2 aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200.000 di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.
16. 01. Caparini, Guidesi.
ART. 17.
Al comma 1, sostituire le parole: 250 milioni, con le seguenti: 100 milioni.
Conseguentemente:
al comma 8, sostituire le parole: 250 milioni di euro annui a decorrere dal 2015 con le seguenti: 350 milioni di euro annui a decorrere dal 2015. Il Fondo è altresì incrementato di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, da destinare esclusivamente, in aggiunta alle risorse previste dal medesimo Fondo come incrementato dal presente comma, in favore degli interventi di assistenza domiciliare per le persone affette da disabilità gravi e gravissime, ivi incluse quelle affette da sclerosi laterale amiotrofica;
all'articolo 44, dopo il comma 27, aggiungere i seguenti:
27-bis. Al comma 5-bis dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
27-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6:
1) al comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
2) al comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
17. 114. Nicchi, Marcon, Matarrelli, Melilla, Duranti, Scotto.
Al comma 1 sostituire le parole: 250 milioni di euro con le seguenti: 150 milioni di euro.
Conseguentemente all'articolo 19, dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
7-bis. Al fine di sostenere le politiche di incentivazione della mobilità sostenibile attraverso il potenziamento e l'aumento dell'efficienza dei mezzi pubblici, l'incentivazione dell'intermodalità, la valorizzazione degli strumenti del mobility management e del car sharing, la riorganizzazione e la razionalizzazione del settore di trasporto e di consegna delle merci, attraverso la realizzazione di centri direzionali di smistamento che permetta una migliore organizzazione logistica e la promozione di reti urbane di percorsi destinati alla mobilità ciclistica, sono rese disponibili nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare risorse per 100 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2015, 2016 e 2017 per la ricostituzione ed il rifinanziamento del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 1121, della legge 27 dicembre 2006 n. 2006.
17. 52. Scotto, Marcon, Melilla, Paglia.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 200 milioni.
Conseguentemente,
al comma 5, sostituire le parole: 100 milioni di euro con le seguenti: 50 milioni;
al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: 100 milioni di euro con le seguenti: 200 milioni di euro.
17. 107. Tinagli, Mazziotti Di Celso, Librandi, Galgano, Nesi.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Dal 2016 è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per la logistica con una dotazione iniziale di 450 milioni di euro. Tale fondo è alimentato con le risorse derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 45 comma 7-bis.
2-ter. A partire dal 2016 a tale Fondo si aggiungono le risorse destinate al settore dell'autotrasporto di merci, al fine di integrarle in un unico strumento incentivante lo sviluppo di una catena logistica efficiente e sostenibile. Tali risorse sono ripartite, sentito il comitato centrale dell'albo dell'autotrasporto, tra le aziende del settore ai fini del raggiungimento dei seguenti obbiettivi:
a) l'aggregazione in rete delle aziende tramite l'utilizzo di cooperative, consorzi, contratti di rete o integrandosi altrimenti con strutture logistiche;
b) la condivisione della flotta;
c) l'utilizzo di sistemi informatici, telematici per la razionalizzazione del trasporto;
d) l'acquisto di unità di carico quali casse mobili, container e mieto unità atte alla distribuzione urbana delle merci;
e) la dotazione di sistemi integrati a bordo camion;
f) l'attuazione di politiche di riduzione dei costi esterni ambientali.
2-quater. Per l'anno 2016 e 2017 vengono destinati 30 milioni di euro, da prelevarsi dal Fondo di cui al comma 2-bis del presente articolo, ad interventi di sostegno del trasporto combinato e trasbordato su ferro di merci, nonché finalizzati al miglioramento dell'impatto ambientale ed allo sviluppo di una catena logistica efficiente e sostenibile.
2-quinquies. Con apposito decreto da emanarsi entro il 31 dicembre 2015, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provvede a dettare le modalità operative per l'erogazione delle risorse di cui ai commi 2-ter e 2-quater. Il decreto deve prevedere forme incentivanti per chi usufruisce di un trasporto con minori costi esterni, calcolati sul percorso e sul mezzo scelto, o sulla combinazione dei mezzi scelti.
Conseguentemente:
all'articolo 19, dopo il comma 11 aggiungere il seguente:
11-bis. Per l'anno 2016 sono destinati ulteriori 250 milioni di euro, da prelevare dal Fondo di cui al comma 2-bis dell'articolo 17, al fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni. Potranno accedere al fondo di garanzia, per le sole risorse stanziate dal presente comma, le imprese ferroviarie operanti sul territorio italiano, per operazioni di acquisto di materiale rotabile ferroviario per il trasporto di merci, entro un limite di importo garantito pari a 4,5 milioni di euro;
all'articolo 45, dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
7-bis. Alle misure di cui all'articolo 17, comma 2-bis, si provvede mediante la previsione di entrata di 700 milioni di euro, ottenuta tramite rimodulazione delle aliquote IRPEF per il solo anno 2015, nei termini seguenti:
Reddito imponibile Aliquota
a) da 75.001 a 95.000 euro: 43 per cento;
b) da 95.001 a 115.700 euro: 44 per cento;
c) da 115.701 a 136.400 euro: 45 per cento;
d) oltre i 136.400 euro: 46 per cento.
17. 57. Catalano.
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, in collaborazione con il comitato centrale dell'albo degli autotrasportatori, adotta, con propri decreti, da emanarsi entro il 30 settembre 2015, le misure necessarie a prevenire la concessione di sussidi all'autotrasporto ad aziende che, praticando l'esterovestizione e la delocalizzazione all'estero, effettuano trasporti domestici sul territorio nazionale in regime di concorrenza sleale.
17. 58. Catalano.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis Al fine di favorire la competitività e di razionalizzare il sistema dell'autotrasporto, a partire dall'anno 2016, le risorse destinate all'autotrasporto sono ripartite tra le sole imprese che pongono in essere iniziative dirette a realizzare:
1) l'aggregazione in rete delle aziende tramite l'utilizzo di cooperative, consorzi, contratti di rete o integrandosi altrimenti con strutture logistiche;
2) la condivisione della flotta;
3) l'utilizzo di sistemi informatici, telematici per la razionalizzazione del trasporto;
4) l'acquisto di unità di carico quali casse mobili, container e distribuzione urbana delle merci;
5) la dotazione di sistemi integrati a bordo camion;
6) l'attuazione di politiche di riduzione dei costi esterni ambientali.
17. 59. Catalano.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Per il completamento della metropolitana di Torino è autorizzata la spesa di 242 milioni di euro così ripartita:
a) 154 milioni di euro per la tratta 3 della linea 1 Collegno-Cascine Vica;
b) 28 milioni di euro per la tratta Ungotto-Piazza Bengasi;
c) 60 milioni di euro per i lavori di progettazione delle nuove tratte.
3-ter. Agli oneri di cui al comma 3-bis del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 208, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
17. 73. Della Valle, Crippa, Simone Valente, D'Incà, Fantinati, Mucci, Vallascas, Da Villa, Prodani, Castelli, D'Incà, Caso, Brugnerotto, Currò, Colonnese, Sorial.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, è rifinanziata nella misura di 154 milioni di euro per l'anno 2015.
Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 154.000.000 di euro per l'anno 2015.
17. 75. Cariello, Castelli, Brugnerotto, Caso, Colonnese, Currò, D'Incà, Sorial.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Il fondo di cui all'articolo 3 della legge 19 ottobre 1998, n. 366, è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2015-2017, da destinare principalmente agli interventi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), d), h) ed i) della stessa legge.
Conseguentemente all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.
17. 70. De Lorenzis, Nicola Bianchi, Cristian Iannuzzi, Dell'Orco, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Spessotto, Castelli, Sorial.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine di rilanciare le imprese della filiera nautica, a decorrere dal 1o gennaio 2015, le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato rientrano nelle strutture ricettive all'aria aperta, secondo i requisiti stabiliti con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze apportare le seguenti variazioni:
2015: – 12.000.000;
2016: – 12.000.000;
2017: – 12.000.000.
17. 72. Prodani, Crippa, Della Valle, Fantinati, Mucci, Vallascas, Da Villa, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, D'Incà, Colonnese, Cariello, Currò.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 32 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «e fino al 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «e fino al 31 dicembre 2015»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 2 milioni di euro per il 2014 e 12 milioni di euro per il 2015, si provvede mediante utilizzo per il 2014 delle somme versate entro il 15 luglio 2014 all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite, nel limite di 2 milioni di euro, definitivamente al bilancio dello Stato e per il 2015 mediante l'utilizzo di 12 milioni di euro dello stanziamento della tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze».
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguente variazione:
2015: – 12.000.000;
17. 78. Marchetti.
Al comma 5, sostituire le parole: 100 milioni di euro con le seguenti: 50 milioni di euro.
Conseguentemente
al comma 8, sostituire le parole: 250 milioni di euro con le seguenti: 350 milioni di euro;
al comma 13, sostituire le parole: 187,5 milioni di euro con le seguenti: 137,5 milioni di euro.
17. 142. Matarrese, Monchiero, Librandi, D'Agostino, Vecchio, Causin, Galgano, Nesi.
Al comma 5, sostituire le parole: 100 milioni di euro con le seguenti: 50 milioni di euro.
Conseguentemente, dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
7-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni per l'anno 2015 da destinare a interventi diretti alla implementazione della Linea di intervento 1 «Revisione dei sistema di accesso, riconoscimento/certificazione della condizione di disabilità e modello di intervento del sistema socio-sanitario», della Linea di intervento 2 «Lavoro e occupazione» e della Linea di intervento 5 «Processi formativi ed inclusione scolastica» del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilita di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 4 ottobre 2013. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, previa concertazione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, sono individuati i criteri di riparto e le conseguenti disposizioni attuative.
17. 137. Di Vita, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Sorial, Colonnese.
Al comma 6, sostituire le parole: 250 milioni di euro con le seguenti: 450 milioni di euro e aggiungere, in fine, le seguenti parole:; di cui 150 milioni di euro annui sono destinati ad estendere il numero dei beneficiari del programma di sostegno per l'inclusione attiva nelle città ove la sperimentazione di cui all'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sia già stata avviata e 50 milioni di euro annui sono vincolati alle connesse misure di accompagnamento come definite nell'ultimo periodo del comma 216, articolo 1, dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147.
Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni a decorrere dal 2015.
17. 104. Santerini, Marazziti, Fauttilli.
Al comma 6, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Il Fondo di cui al presente comma, è incrementato di ulteriori 150 ulteriori milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. L'incremento è finalizzato alla progressiva estensione su tutto il territorio nazionale della sperimentazione di cui all'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, intesa come sperimentazione di un apposito programma di sostegno per l'inclusione attiva, volto al superamento della condizione di povertà, all'inserimento e al reinserimento lavorativi e all'inclusione sociale.
Conseguentemente, al medesimo articolo aggiungere, in fine, il seguente comma:
21-bis. Nel decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, le aliquote previste per le successioni e le donazioni, il trasferimento a titolo gratuito e gli atti costitutivi di vincoli di destinazione, con le esclusioni delle aliquote relative all'imposta di trascrizione e all'imposta catastale, sono aumentate in modo da garantire maggiori entrate pari a 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2015.
17. 96. Fassina, Cuperlo, Civati, Miotto, D'Attorre, Pollastrini, Bindi, Damiano, Laforgia, Romanini.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale anche ferroviario di cui al comma 1 dell'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementato di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.
Conseguentemente all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200.000.000, euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.
17. 101. Dell'Orco, De Lorenzis, Nicola Bianchi, Cristian Iannuzzi, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Spessotto, Luigi Di Maio, Castelli, Sorial.
Sostituire il comma 7 con il seguente:
7. Lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, è incrementato di 600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.
Conseguentemente all'articolo 4, comma 1, capoverso 1-bis, sostituire i numeri 1) e 2) con i seguenti:
1) 840 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
2) 840 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.
17. 118. Silvia Giordano, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero, Brugnerotto, Cariello.
Al comma 7, sopprimere il secondo periodo.
17. 105. Piazzoni, Pilozzi, Di Salvo, Migliore, Lacquaniti, Lavagno, Zan, Nardi.
Al comma 7, secondo periodo, sopprimere le parole:, nella dotazione di cui al comma 9.
* 17. 4. La XII Commissione.
Al comma 7, secondo periodo, sopprimere le parole:, nella dotazione di cui al comma 9.
* 17. 115. Miotto, Carnevali, Beni, Grassi, Lenzi, Fossati, Burtone, Capone, Sbrollini, D'Incecco.
Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: obiettivi di servizio aggiungere le seguenti:, con particolare riferimento all'incremento del numero di posti disponibili in proporzione al numero di bambini presenti nel territorio e alla introduzione di agevolazioni per le famiglie numerose e per quelle con bambini disabili.
17. 108. Binetti, Sberna, Fauttilli, De Mita.
Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: obiettivi di servizio aggiungere le seguenti:, in funzione del reale fabbisogno delle regioni, al fine di uniformare l'erogazione dei servizi in tutto il territorio nazionale.
17. 129. Russo, Palese, Brunetta.
Sostituire il comma 8 con il seguente:
8. Lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di un importo non inferiore a 600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.
Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10.000.0000 euro, a decorrere dall'anno 2015.
17. 148. Di Vita, Di Benedetto, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Caso, Castelli.
Al comma 8, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 437,5 milioni.
Conseguentemente, sopprimere il comma 13.
17. 154. Guidesi, Busin, Fedriga, Caparini.
Al comma 8, sostituire le parole: 250 milioni di euro con le seguenti: 400 milioni di euro.
Conseguentemente, al comma 13 sostituire le parole: 187,5 milioni di euro con le seguenti: 37,5 milioni di euro.
17. 21. Corsaro.
Al comma 8, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 360 milioni.
Conseguentemente, all'articolo 38, sopprimere il comma 11.
17. 155. Guidesi, Busin, Simonetti, Fedriga, Caparini.
Al comma 8, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 350 milioni.
Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e 2017.
17. 144. Saltamartini, De Girolamo, Tancredi.
Dopo il comma 8, inserire i seguenti:
8-bis. Lo stanziamento del Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali, di cui all'articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, istituito con decreto ministeriale 17 dicembre 2010, n. 256, è incrementato di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.
8-ter. Lo stanziamento del Fondo per il credito ai giovani, di cui all'articolo 15, comma 6, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, è incrementato di 87,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.
Conseguentemente, sopprimere il comma 13.
17. 22. Corsaro.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Le risorse finanziarie assegnate all'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, di cui alla legge 12 luglio 2011, n. 112, sono integrate di 700.000 euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2015: –700.000;
2016: –700.000;
2017: –700.000.
17. 164. Zampa, Lenzi, Marchi, Carnevali, Beni, Grassi, Patriarca, Fossati, Burtone, Capone, Sbrollini, D'Incecco, Miotto, Murer, Carra.
Sopprimere il comma 9.
Conseguentemente:
dopo il comma 10, inserire il seguente:
10-bis. Al fine di incrementare gli investimenti nella formazione specialistica di area medica, garantendo a tutti gli aventi diritto l'accesso alle scuole di specializzazione, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015;
all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro a decorrere dal 2015.
17. 207. D'Uva, Vacca, Brescia, Castelli, Sorial.
Sostituire il comma 9, con il seguente:
9. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 10 marzo 2000, n. 62, è autorizzata la spesa di 265 milioni di euro annui a decorrere dal 2015. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2015: – 65.000.000;
2016: – 65.000.000;
2017: – 65.000.000.
17. 28. Rubinato, Gigli, Preziosi, Palese.
Al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: destinata prioritariamente a misure educative e didattiche di supporto in materia di disturbi specifici di apprendimento, ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 ottobre 2010, n. 170.
17. 185. Marzana, Luigi Gallo, Brescia, Vacca, Castelli, Sorial.
Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A decorrere dal 2015, i contributi relativi alle scuole paritarie sono assegnati integralmente al capitolo 1477 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
17. 172. Gigli, Santerini, Fauttilli, De Mita.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Al fine di assicurare la qualità e la continuità del servizio scolastico ed educativo offerto dalle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, è autorizzata la spesa di 228 milioni di euro a decorrere dal 2015 per il finanziamento delle scuole paritarie di cui alla citata legge.
Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 228 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e 2017.
17. 480. Saltamartini.
Al comma 10, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Per l'anno accademico 2016-2017 le somme di cui al periodo precedente sono destinate all'esonero dal pagamento della tassa di iscrizione e della contribuzione studentesca alle università. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri di riparto delle risorse.
17. 206. Vacca, D'Uva, Brescia, Castelli, Sorial.
Al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Una quota di almeno il cinquanta per cento del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è destinata al finanziamento di progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN) presentati dalle università.
17. 227. Ghizzoni, Coscia, Piccoli Nardelli, Ascani, Blazina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Rocchi, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Carnevali.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Per le finalità di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, è autorizzata la spesa di euro 15 milioni per l'anno 2015.
Conseguentemente, alla Tabella A, sono proporzionalmente ridotte di euro 15 milioni per l'anno 2015.
17. 223. Librandi, Nesi.
Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
10-bis. Ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, Tabella A, parte II, numero 18), sono da considerarsi libri tutti i lavori dell'arte libraria identificati da codice ISBN e veicolati attraverso qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica. A tal fine è autorizzata la spesa di 8,7 milioni di euro per l'anno 2015, 11 milioni di euro per l'anno 2016 e 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.
Conseguentemente, al comma 21 sostituire le parole di 100 milioni di euro per l'anno 2015 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 con le seguenti di 91,3 milioni di euro per l'anno 2015, di 449 milioni di euro per l'anno 2016 e di 445 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.
17. 219. Giancarlo Giordano, Marcon, Melilla, Paglia, Scotto.
Al comma 12, sostituire le parole: 850 milioni con le seguenti: 830 milioni.
Conseguentemente, all'articolo 21, dopo il comma 11 inserire il seguente: 11-bis. Al fine di corrispondere alle contingenti esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, attraverso l'ammodernamento delle relative attrezzature e strutture, a favore del Ministero dell'interno è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, da destinare all'acquisto di equipaggiamenti, anche speciali, nonché per interventi di manutenzione straordinaria delle sedi e adattamento di strutture e impianti.
17. 230. Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli, Castelli, Sorial, Caso, D'Incà, Currò, Brugnerotto, Cariello, Colonnese.
Al comma 12 sostituire le parole: 850 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 con le seguenti: 800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.
Conseguentemente alla tabella C, Missione L'Italia in Europa e nel mondo, Programma Cooperazione allo sviluppo, voce Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Legge n. 7 del 1981 e Legge n. 49 del 1987, apportare le seguenti variazioni:
2015:
CP: + 50.000.000;
CS: + 50.000.000.
2016:
CP: + 50.000.000;
CS: + 50.000.000.
17. 232. Spadoni, Di Battista, Grande, Scagliusi, Sibilia, Del Grosso, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, Currò, D'Incà.
Al comma 12, sostituire le parole: 850 milioni con le seguenti: 350 milioni.
Conseguentemente, al medesimo comma dopo le parole: alle missioni internazionali di pace aggiungere le seguenti: con esclusione delle missioni a direzione NATO, quali Join Enterprise, Multinational Specialized Unit (MSU), Active Endeavour, ISAF Afghanistan e Ocean Shield,.
17. 234. Duranti, Piras, Marcon, Melilla.
Sopprimere il comma 13.
Conseguentemente all'elenco 2 di cui all'articolo 24, comma 1, Ministero dell'interno, sopprimere la voce Missione Ordine pubblico e sicurezza e i relativi programmi 3.1, 3.2 e 3.3:.
17. 241. Matteo Bragantini, Caparini.
Sostituire il comma 13 con il seguente:
13. Lo stanziamento del Fondo rimpatri, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è incrementato di 187,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.
17. 27. Rampelli, Corsaro.
Al comma 13, dopo le parole: a decorrere dall'anno 2015 aggiungere le seguenti:, dei quali 87,5 milioni sono destinati al Fondo nazionale di cui all'articolo 14-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, 50 milioni alla prevenzione dei rischi sanitari provenienti da paesi extra-UE o legati al fenomeno migratorio e 40 milioni ad indennità aggiuntive per il personale delle forze dell'ordine.
17. 251. Guidesi, Simonetti, Caparini.
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. All'articolo 1, comma 204, della legge 27 dicembre 2013, n.147, le parole: «di 3 milioni di euro per l'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2015: – 3.000.000;
2016: – 3.000.000;
2017: – 3.000.000.
17. 257. Saltamartini, Tancredi.
Al comma 15, dopo le parole: posti disponibili inserire le seguenti: ai servizi di accoglienza finanziati dall'apposito Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, di cui al precedente comma 14. Fuori dai limiti delle risorse e dei posti disponibili di tale Fondo, gli stessi minori stranieri non accompagnati accedono.
17. 267. Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli, Cancelleri, Castelli, Sorial, Caso, D'Incà, Currò, Brugnerotto, Cariello, Colonnese.
Dopo il comma 16, è inserito il seguente:
16-bis. Ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, Tabella A, parte II, numero 18), sono da considerarsi libri tutti i lavori dell'arte libraria identificati da codice ISBN e veicolari attraverso qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 8,41 milioni di euro per l'anno 2015, 12 milioni per l'anno 2016, 16 milioni per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente rimodulazione del Fondo interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come incrementato dal comma 21 dell'articolo 17.
17. 274. Palmieri, Palese, Milanato, Sandra Savino, Faenzi, Brunetta.
Al comma 17, primo periodo, dopo la parola: erogati aggiungere le seguenti: o da erogare.
17. 291. Lorefice, Nesci, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Mantero, Currò, Brugnerotto.
Al comma 17, sostituire le parole: di 100 milioni di euro per l'anno 2015, di 200 milioni di euro per l'anno 2016, di 289 milioni di euro per l'anno 2017 e di 146 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: di 200 milioni di euro per l'anno 2015, di 300 milioni di euro per l'anno 2016, di 389 milioni di euro per l'anno 2017 e di 146 milioni di euro per l'anno 2018.
Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro a decorre dall'anno 2015.
17. 289. Lenzi, Carnevali, Grassi, Patriarca, Fossati, Burtone, Capone, Sbrollini, D'Incecco, Miotto, Murer.
Dopo il comma 17, inserire il seguente:
17-bis. All'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. In deroga a quanto disposto dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le disposizioni di cui al precedente comma 2 si applicano anche agli ex lavoratori occupati nelle imprese che hanno svolto attività di coibentazione e bonifica, che hanno cessato il loro rapporto di lavoro per effetto della chiusura, dismissione o fallimento della impresa presso cui erano occupati e il cui sito è interessato da Piano di bonifica da parte dell'ente territoriale, che non abbiano maturato i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa vigente, che risultano ammalati con patologia asbesto correlata accertata e riconosciuta ai sensi dell'articolo 13 comma 7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si fa fronte a valere sulle risorse di cui all'articolo 16 della legge 27 marzo 1992, n. 257, nonché sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1 lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185».
17. 17. De Mita, Giancarlo Giordano.
Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:
19-bis. Al fine di consentire la realizzazione ed il completamento di interventi sulle reti metropolitane delle aree così come definite dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, è autorizzata la spesa di 187,5 milioni di euro per gli anni 2015, 2016, 2017. Le risorse così individuate confluiscono nel Fondo reti metropolitane delle aree di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
19-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con priorità per le reti metropolitane previste dal comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e dall'articolo 18 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono individuati gli importi necessari alla continuazione dei lavori anche per fasi funzionali.
19-quater. Il Cipe può autorizzare, nel limite delle disponibilità annuali complessive del Fondo di cui al comma 19-bis, lotti costruttivi dei progetti preliminari e definitivi delle reti metropolitane previste dal decreto di cui al comma 19-ter.
19-quinquies. Il Fondo di cui al comma 19-bis, è alimentato:
a) in quanto a complessivi 100 milioni di euro per l'annualità 2015 dalle risorse a legislazione vigente di cui all'articolo 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
b) in quanto a complessivi 87,5 milioni di euro dalle risorse iscritte nell'annualità 2016 per 2,5 milioni di euro, nell'annualità 2017 per 30 milioni di euro, nell'annualità 2018 per 55 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 186, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
19-sexies. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4-bis del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le risorse a carico dello Stato assegnate al programma di interventi indicati al punto 2.2 della delibera Cipe n. 25/2013 sono revocate e riassegnate al fondo di cui al comma 19-bis.
19-septies. Allo scopo di garantire la continuità dei lavori in corso, i fondi assegnati, a valere sulle risorse di cui al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al Comune di Torino per la realizzazione della linea 2 con delibera Cipe n. 25/2013, si intendono assegnati alla linea 1 approvata con delibera Cipe n. 24/2012.
19-octies. Le risorse assegnate con delibera CIPE ai sensi del comma 3 dell'articolo 18 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, si intendono revocate se alla data del 31 dicembre 2014 non sono impegnate. Le risorse così revocate confluiscono al fondo di cui al comma 19-bis.
19-novies. Il comma 11-bis dell'articolo 18 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è abrogato.
19-decies. All'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le lettere da a) a d), sono abrogate. Le risorse così revocate confluiscono nel fondo di cui al comma 19-bis.
* 17. 307. Saltamartini, Paola Bragantini.
Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:
19-bis. All'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la sedente lettera:
«e-quater) ai lavoratori mobilitati ordinari privi di accordi di mobilità che alla data del 4 dicembre 2011 nono stati collocati in mobilità direttamente dal curatore fallimentare della propria azienda fallita eventualmente anche a seguito di accordi di conciliazione sulla non opposizione al licenziamento seguiti da periodi di cassa integrazione guadagni straordinaria;
e-quinquies) ai lavoratori contributori volontari, purché siano stati autorizzati alla contribuzione in data antecedente al 4 dicembre 2011 e non abbiano più lavorato in data successiva;
e-sexies) ai lavoratori in mobilità con accordo di esodo precedente al 4 dicembre 2011 e, sulla base di esso, cessati dal servizio in data successiva al 30 settembre 2012;
e-septies) ai lavoratori mobilitati edili con accordi di incentivo all'esodo sottoscritti in data antecedente al 4 dicembre 2011».
Conseguentemente:
all'articolo 17, sopprimere i commi 5, 6, 12, 13 e 21;
all'articolo 38, sopprimere il comma 11;
all'articolo 46, comma 2, aggiungere, infine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.
17. 315. Prataviera, Fedriga, Guidesi, Simonetti, Caparini.
Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:
19-bis. Al fine di consentire la realizzazione ed il completamento di interventi sulle reti metropolitane delle aree così come definite dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, è autorizzata la spesa di 187,5 milioni di euro per gli anni 2015, 2016, 2017. Le risorse così individuate confluiscono nel Fondo reti metropolitane delle aree di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
19-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con priorità per le reti metropolitane previste dal comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e dall'articolo 18 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono individuati gli importi necessari alla continuazione dei lavori anche per fasi funzionali.
19-quater. Il Cipe può autorizzare, nel limite delle disponibilità annuali complessive del Fondo di cui al comma 19-bis, lotti costruttivi dei progetti preliminari e definitivi delle reti metropolitane previste dal decreto di cui al comma 19-ter.
19-quinquies. Il Fondo di cui al comma 19-bis, è alimentato:
a) in quanto a complessivi 100 milioni di euro per l'annualità 2015 dalle risorse a legislazione vigente di cui all'articolo 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
b) in quanto a complessivi 87,5 milioni di euro dalle risorse iscritte nell'annualità 2016 per 2,5 milioni di euro, nell'annualità 2017 per 30 milioni di euro, nell'annualità 2018 per 55 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 186, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
19-sexies. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4-bis del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le risorse a carico dello Stato assegnate al programma di interventi indicati al punto 2.2 della delibera Cipe n. 25/2013 sono revocate e riassegnate al fondo di cui al comma 19-bis.
19-septies. Allo scopo di garantire la continuità dei lavori in corso, i fondi assegnati, a valere sulle risorse di cui al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al Comune di Torino per la realizzazione della linea 2 con delibera Cipe n. 25/2013, si intendono assegnati alla linea 1 approvata con delibera Cipe n. 24/20 12.
19-octies. Le risorse assegnate con delibera CIPE ai sensi del comma 3 dell'articolo 18 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, si intendono revocate se alla data del 31 dicembre 2014 non sono impegnate. Le risorse così revocate confluiscono al fondo di cui al comma 19-bis.
19-novies. Il comma 11-bis dell'articolo 18 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è abrogato.
19-decies. All'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le lettere da a) a d), sono abrogate. Le risorse così revocate confluiscono nel fondo di cui al comma 19-bis.
* 17. 335. Paola Bragantini, Fregolent, Giorgis, D'Ottavio, Bonomo, Borghi, Bargero, Taricco, Mattiello, Portas, Rossomando, Damiano, Gribaudo.
Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:
19-bis. All'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «a piccole e medie imprese» sono sostituite dalle seguenti «alle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 1500. La garanzia di cui al periodo precedente è concessa nell'ambito delle disponibilità finanziarie del Fondo, come determinate dal decreto di cui al presente comma.».
* 17. 302. Abrignani, Palese, Brunetta.
Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:
19-bis. All'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «a piccole e medie imprese» sono sostituite dalle seguenti «alle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 1500. La garanzia di cui al periodo precedente è concessa nell'ambito delle disponibilità finanziarie del Fondo, come determinate dal decreto di cui al presente comma.»
* 17. 326. Giampaolo Galli, Parrini.
Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:
19-bis. L'articolo 1, comma 5-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è sostituito dal seguente:
«5-bis. Nell'ambito delle risorse del Fondo di cui al comma 1 e previa adozione di un apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia, gli interventi ivi previsti sono estesi ai professionisti iscritti agli ordini professionali e a quelli aderenti alle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, e in possesso dell'attestazione rilasciata ai sensi dello medesima legge n. 4 del 2013 nonché alle piccole e medie imprese sottoposte alla procedura di concordato in continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, per i finanziamenti di cui all'articolo 182-quinquies, entro i limiti delle risorse del fondo stesso. Con il decreto di cui al primo periodo sono determinate le modalità di attuazione del presente comma, prevedendo in particolare un limite massimo di assorbimento delle risorse del Fondo non superiore al 5 per cento delle risorse stesse.».
** 17. 324. Giampaolo Galli, Parrini, Colaninno.
Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:
19-bis. L'articolo 1, comma 5-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è sostituito dal seguente:
«5-bis. Nell'ambito delle risorse del Fondo di cui al comma 1 e previa adozione di un apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia, gli interventi ivi previsti sono estesi ai professionisti iscritti agli ordini professionali e a quelli aderenti alle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, e in possesso dell'attestazione rilasciata ai sensi dello medesima legge n. 4 del 2013 nonché alle piccole e medie imprese sottoposte alla procedura di concordato in continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, per i finanziamenti di cui all'articolo 182-quinquies, entro i limiti delle risorse del fondo stesso. Con il decreto di cui al primo periodo sono determinate le modalità di attuazione del presente comma, prevedendo in particolare un limite massimo di assorbimento delle risorse del Fondo non superiore al 5 per cento delle risorse stesse.».
** 17. 304. Abrignani, Palese, Brunetta.
Al comma 21, sopprimere le parole: 100 milioni per l'anno 2015 e di:.
Conseguentemente, all'articolo 19, dopo il comma 11 aggiungere il seguente:
11-bis. Per le finalità collegate alla prosecuzione ed allo sviluppo della partecipazione italiana ai programmi strategici spaziali europei, il fondo ordinario per gli enti di ricerca finanziati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e successive modificazioni, è incrementato di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.
Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2015: – 100.000.000;
2016: – 200.000.000;
2017: – 200.000.000.
17. 365. Benamati, Taranto, Ascani, Bargero, Basso, Bini, Cani, Civati, Donati, Fassina, Folino, Galperti, Ginefra, Impegno, Martella, Montroni, Peluffo, Petitti, Portas, Senaldi, Scuvera, Tidei, Minnucci, Pastorelli, Capone, Pelillo, Mariano, Nesi, Rossomando.
Al comma 21, sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2015 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, con le seguenti: 360 milioni di euro annui a decorrere dal 2016.
Conseguentemente all'articolo 38, comma 6, lettere a) e b), sostituire le parole: dal 1o settembre 2015 con le seguenti: dal 1o gennaio 2015.
* 17. 358. Fabbri, Montroni, Pagani, Petitti, Carlo Galli, Bolognesi, Baruffi, Incerti, Misiani.
Al comma 21, sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2015 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, con le seguenti: 360 milioni di euro annui a decorrere dal 2016.
Conseguentemente all'articolo 38, comma 6, lettere a) e b), sostituire le parole: dal 1o settembre 2015 con le seguenti: dal 1o gennaio 2015.
* 17. 372. Fabbri.
Al comma 21, sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2015 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 con le seguenti: 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
Conseguentemente, all'articolo 44:
al comma 1 sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti 15 per cento;
al comma 3 sostituire le parole: 17 per cento con le seguenti 14 per cento;
alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2015: – 156.000.000;
2016: – 100.000.000;
2017: – 100.000.000;
alla tabella A, voce Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali apportare le seguenti variazioni:
2015: – 4.000.000.
17. 40. Causi, Fregolent, Capozzolo, Carbone, Carella, De Maria, Marco Di Maio, Fragomeli, Ginato, Gitti, Lodolini, Moretto, Pelillo, Pastorino, Petrini, Ribaudo, Sanga, Zoggia, Misiani.
Al comma 21, sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2015 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dal 2016 con le seguenti: 260 per ciascuno degli anni dal 2016 al 2024 e di 460 milioni di euro a decorrere dal 2025.
Conseguentemente:
alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2015: –100.000.000;
all'articolo 38, dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:
14-bis. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, denominato «Fondo per assicurare la liquidità per il ripiano del disavanzo determinato dal passaggio al nuovo sistema contabile», con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascun anno dal 2015 al 2024.
14-ter. Ai fini dell'immediata operatività del Fondo di cui al comma 14-bis, il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con la Cassa depositi e prestiti S.p.A, entro il 30 aprile di ciascuno degli anni dal 2015 al 2024 un apposito addendum alla Convenzione del 23 dicembre 2009, previo accordo presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, e trasferisce le disponibilità della predetta sezione su apposito conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato al Ministero dell'economia e delle finanze, su cui la Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata ad effettuare operazioni di prelevamento e versamento per le finalità di cui al predetto Fondo. Il suddetto addendum definisce, tra l'altro, criteri e modalità per l'accesso da parte degli enti locali alle risorse del Fondo, secondo un contratto tipo approvato con decreto del direttore generale del Tesoro e pubblicato sui siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti Sp.A., nonché i criteri e le modalità per lo svolgimento da parte di Cassa depositi e prestiti S.p.A. della gestione del Fondo. L'addendum è pubblicato sui siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A..
14-quater. Gli enti locali che, all'esito del riaccertamento straordinario dei residui e del primo accantonamento del fondo crediti di dubbia esigibilità, registrano contestualmente un disavanzo di amministrazione e un'anticipazione di cassa, in deroga agli articoli 42, 203 e 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, chiedono alla Cassa depositi e prestiti S.p.A., secondo le modalità stabilite nell'addendum di cui al comma 14-ter, entro il 30 giugno di ogni anno a partire dal 2015 l'anticipazione di liquidità. L'anticipazione è concessa, entro il 15 luglio di ciascun anno a valere sul Fondo di cui al comma 14-bis proporzionalmente e nei limiti delle somme annualmente disponibili ed è restituita, in quote costanti, senza applicazione di interessi, in periodo pari a quello necessario per il recupero del disavanzo di cui al comma 14-bis. Le restituzioni sono versate annualmente dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi e con le modalità definite con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono essere individuate modalità di riparto diverse dal criterio proporzionale di cui al secondo periodo. Il rimborso annuale sarà corrisposto a partire e dalla scadenza annuale successiva alla data di erogazione dell'anticipazione e non potrà cadere oltre il 30 novembre di ciascun anno. In caso di mancata corresponsione della quota annuale entro la predetta data di ciascun anno, sulla base dei dati comunicati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., l'Agenzia delle Entrate provvede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, riscossa tramite modello F24 o bollettino di conto corrente postale e, per le province, all'atto del riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori di cui all'articolo 60, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24.
14-quinquies. Gli enti locali che hanno fatto ricorso all'anticipazione di liquidità di cui al comma 14-quater possono utilizzare tale somma ai fini del ripiano del disavanzo di amministrazione di cui all'articolo 1, comma 15, del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, secondo le modalità stabilite dall'articolo 43 del presente decreto.
17. 381. Marchi, Boccadutri, Bonavitacola, Paola Bragantini, Capodicasa, Censore, Fanucci, Fassina, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Giulietti, Laforgia, Losacco, Marchetti, Melilli, Misiani, Parrini, Preziosi, Rubinato, Fragomeli, De Menech, Carnevali.
Al comma 21, sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2015 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dal 2016 con le seguenti: 20 milioni di euro per l'anno 2015, 380 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, e di 460 milioni di euro a decorrere dal 2018.
Conseguentemente, alla tabella C, Missione: Comunicazioni, Programma: Sostegno all'editoria, voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Legge n. 67 del 1987: Rinnovo delle legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria (11.2 – Capp. 2183, 7442), apportare le seguenti variazioni:
2015:
CP: + 80.000.000;
CS: + 80.000.000;
2016:
CP: + 80.000.000;
CS: + 80.000.000;
2017:
CP: + 80.000.000;
CS: + 80.000.000.
** 17. 348. De Girolamo, Tancredi, Saltamartini.
Al comma 21, sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2015 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dal 2016 con le seguenti: 20 milioni di euro per l'anno 2015, 380 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, e di 460 milioni di euro a decorrere dal 2018.
Conseguentemente, alla tabella C, Missione: Comunicazioni, Programma: Sostegno all'editoria, voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Legge n. 67 del 1987: Rinnovo delle legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria (11.2 – Capp. 2183, 7442), apportare le seguenti variazioni:
2015:
CP: + 80.000.000;
CS: + 80.000.000.
2016:
CP: + 80.000.000;
CS: + 80.000.000.
2017:
CP: + 80.000.000;
CS: + 80.000.000.
** 17. 338. Paola Bragantini, D'Ottavio, Simonetti, Allasia, Portas, Giorgetti, Boccuzzi, Rabino.
Al comma 21 sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2015 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dal 2016 con le seguenti: 20 milioni di euro per l'anno 2015, 380 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, e di 460 milioni di euro a decorrere dal 2018.
Conseguentemente, alla tabella C, missione: Comunicazioni, programma: Sostegno all'editoria, voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Legge n. 67 del 1987: Rinnovo delle legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria (11.2 – Capp. 2183, 7442), apportare le seguenti variazioni:
2015:
CP: + 80.000.000;
CS: + 80.000.000.
2016:
CP: + 80.000.000;
CS: + 80.000.000.
2017:
CP: + 80.000.000;
CS: + 80.000.000.
** 17. 353. Rampi, Manzi, Blazina, Rotta, Petitti, Porta.
Al comma 21 sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2015 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dal 2016 con le seguenti: 20 milioni di euro per l'anno 2015, 380 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, e di 460 milioni di euro a decorrere dal 2018.
Conseguentemente, alla tabella C, missione: Comunicazioni, programma: Sostegno all'editoria, voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Legge n. 67 del 1987: Rinnovo delle legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria (11.2 – Capp. 2183, 7442), apportare le seguenti variazioni:
2015:
CP: + 80.000.000;
CS: + 80.000.000.
2016:
CP: + 80.000.000;
CS: + 80.000.000.
2017:
CP: + 80.000.000;
CS: + 80.000.000.
** 17. 349. Simonetti, Caparini.
Al comma 21, sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2015 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, con le seguenti: 25 milioni di euro per l'anno 2015, 410 milioni di euro per l'anno 2016 e di 460 milioni di euro a decorrere dal 2017.
Conseguentemente, all'allegato 5, di cui all'articolo 19, comma 1:
sopprimere la voce: Sviluppo economico; riduzione decreto-legge n. 66 del 2014, articolo 22-bis, comma 1;
all'articolo 19, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per le finalità di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 è autorizzata la spesa di 75 milioni di euro per l'anno 2015.
17. 383. Marco Meloni, Sanna, Fusilli.
Al comma 21, sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2015 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dal 2016 con le seguenti: 75 milioni di euro per l'anno 2015, di 435 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020, e di 460 milioni di euro a decorrere dal 2020.
Conseguentemente, alla tabella E, missione Ordine Pubblico e Sicurezza; programma Pianificazione e coordinamento Forze di Polizia; sopprimere la voce: Ministero dell'interno, legge di stabilità n. 147 del 2013, articolo 1 comma 41: Tetra – prosecuzione interventi.
17. 360. Ermini, Bonifazi.
Al comma 21, sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2015 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dal 2016 con le seguenti: 79 milioni di euro per l'anno 2015, di 425 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, di 443 milioni di euro per l'anno 2020, di 454 milioni di euro per l'anno 2021 e di 460 milioni di euro a decorrere dal 2022.
Conseguentemente, all'articolo 19, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. L'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è sostituito dal seguente:
«8. L'importo massimo dei finanziamenti di cui al comma 1 è di 5 miliardi di euro. Per far fronte agli oneri derivanti dalla concessione dei contributi di cui al comma 4, è autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 42 milioni di euro per l'anno 2015, di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, di 34 milioni di euro per l'anno 2020 e di 12 milioni di euro per l'anno 2021».
17. 41. Benamati, Taranto, Marchi, Giampaolo Galli, Fassina, Bargero, Basso, Bini, Cani, Civati, Donati, Folino, Galperti, Ginefra, Impegno, Martella, Montroni, Peluffo, Petitti, Portas, Senaldi, Scuvera, Tidei, Causi, Lodolini, Petrini, Minnucci, Giampaolo Galli, Nesi.
Al comma 21, sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2015 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 con le seguenti: 92 milioni di euro per l'anno 2015, di 448 milioni di euro per l'anno 2016 e di 444 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.
Conseguentemente, all'articolo 44, dopo il comma 31 inserire il seguente:
31-bis. Ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, Tabella A, parte II, numero 18), sono da considerarsi libri tutti i lavori dell'arte libraria identificati da codice ISBN e veicolati attraverso qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica.
17. 43. Piccoli Nardelli, Fregolent, Causi, Capozzolo, Carbone, Carella, De Maria, Marco Di Maio, Fragomeli, Ginato, Gitti, Lodolini, Moretto, Pelillo, Pastorino, Petrini, Ribaudo, Sanga, Zoggia, Coscia, Ascani, Blazina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Rampi, Rocchi, Paolo Rossi, Sgambato, Ventricelli, Misiani.
Al comma 21 sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2015 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 con le seguenti: 95 milioni di euro per l'anno 2015 e di 455 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.
Conseguentemente all'articolo 44, dopo il comma 40 aggiungere il seguente:
40-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2015, il limite di reddito di cui all'articolo 1, comma 175, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è fissato in euro 8.500.
17. 351. Arlotti, Braga, Petitti, Brandolin, Marantelli, Borghi, Basso, Tullo, Morani, Paola Bragantini, Marchetti.
Al comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2015 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 con le seguenti: 99 milioni di euro per l'anno 2015 e di 457,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
Conseguentemente, all'allegato 5 di cui all'articolo 19, comma 1, sopprimere la voce Beni e attività culturali e turismo – legge 662 del 1996, a. 3, comma 83.
17. 355. Malisani, Coscia, Piccoli Nardelli, Ascani, Blazina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Rocchi, Paolo Rossi, Sgambato, Ventricelli.
Al comma 21, sostituire le parole: di 100 milioni di euro per l'anno 2015 e di 460 milioni di euro a decorrere dal 2016 con le seguenti: di 99,25 milioni di euro per l'anno 2015 e di 456,25 milioni di euro a decorrere dal 2016.
Conseguentemente, all'articolo 21, sopprimere il comma 4.
17. 345. Saltamartini.
Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
21-bis. L'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 2004. n. 307, come incrementato dal comma 21 del presente articolo, è ridotta di 5 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017.
Conseguentemente, alla tabella C, Missione Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo Programma Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy – voce Ministero dello Sviluppo economico – Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica – Art. 1, comma 43: contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (4.2 – cap. 2501), apportare le seguenti variazioni:
2015:
CP + 5.000.000;
CS + 5.000.000;
2016:
CP + 5.000.000;
CS + 5.000.000;
2017:
CP + 5.000.000;
CS + 5.000.000.
17. 38. La III Commissione.
Dopo il comma 21, aggiungere il seguente comma:
21-bis. Le risorse finanziarie assegnate all'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, di cui alla legge 12 luglio 2011, n. 112, sono integrate di 700.000 euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.
Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2015: – 700.000;
2016: – 700.000;
2017: – 700.000.
*17. 404. Antimo Cesaro, Sottanelli, Mazziotti Di Celso, Librandi, Nesi.
Dopo il comma 21, aggiungere il seguente comma:
21-bis. Le risorse finanziarie assegnate all'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, di cui alla legge 12 luglio 2011, n. 112, sono integrate di 700.000 euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.
Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2015: – 700.000;
2016: – 700.000;
2017: – 700.000.
*17. 475. Carfagna, Centemero, Prestigiacomo, Faenzi, Palese, Brunetta.
Dopo il comma 21, aggiungere il seguente comma:
21-bis. All'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. In deroga a quanto disposto dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, le disposizioni di cui al precedente comma 2 si applicano anche agli ex lavoratori occupati nelle imprese di cui al primo comma che hanno cessato il loro rapporto di lavoro per effetto della chiusura, dismissione o fallimento della impresa presso cui erano occupati e che non abbiano maturato i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa vigente, e che risultano ammalati con patologia asbesto correlata di cui all'articolo 13 comma 7. Agli oneri derivanti dell'attuazione del presente comma si fa fronte a valere sulle risorse di cui all'articolo 16 della legge 27 marzo 1992 n. 257, nonché sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185».
17. 423. Lavagno, Pilozzi, Nardi, Di Salvo, Zan, Lacquaniti, Migliore, Piazzoni.
Dopo il comma 21, aggiungere il seguente comma:
21-bis. All'articolo 4, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 499, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Una quota delle predette disponibilità in conto capitale può essere destinata a favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari, secondo quanto disposto dall'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni e integrazioni.».
Conseguentemente alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2015: – 10.000.000;
2016: – 10.000.000;
2017: – 10.000.000;
alla tabella E, missione: Fondi da ripartire, programma: Fondi da assegnare, voce: Politiche agricole alimentari e forestali – Legge n. 499 del 1999 – Art. 4 – Attività di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – cap. 7810), apportare le seguenti variazioni:
Rifinanziamento:
2015:
CP: 10.000.000;
CS: 10.000.000;
2016:
CP: 10.000.000;
CS: 10.000.000;
2017:
CP: 10.000.000;
CS: 10.000.000;
Legge di stabilità:
2015:
CP: 20.000.000;
CS: 20.000.000;
2016:
CP: 25.000.000;
CS: 25.000.000;
2017:
CP: 10.000.000;
CS: 10.000.000.
17. 42. Marchi, Boccadutri, Bonavitacola, Paola Bragantini, Capodicasa, Censore, Fanucci, Fassina, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Giulietti, Laforgia, Losacco, Marchetti, Melilli, Misiani, Parrini, Preziosi, Rubinato, Agostini, Antezza, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Romanini, Oliverio, Palma, Prina, Sani, Taricco, Tentori, Terrosi, Venittelli, Zanin.
Dopo il comma 21, aggiungere il seguente comma:
21-bis. All'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dal soggetto che per motivi di lavoro risiede in un immobile diverso dall'abitazione principale di cui non è proprietario».
Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2015: – 150.000.000;
2016: – 150.000.000;
2017: – 150.000.000.
17. 425. Lavagno, Pilozzi, Di Salvo, Nardi, Migliore, Zan, Lacquaniti, Piazzoni.
Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
21-bis. All'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 133 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dopo la lettera a) è inserita la seguente: a-bis) reti metropolitane di aree metropolitane di cui alla legge del 7 aprile 2014, n. 56.
17. 437. Paola Bragantini, Fregolent, Giorgis, D'Ottavio, Bonomo, Borghi, Bargero, Taricco, Mattiello, Portas, Rossomando, Damiano, Gribaudo, Albanella.
Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
21-bis. Al fine di compensare i tagli effettuati sulle risorse per le misure di sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale relative all'anno 2014 è autorizzata la spesa di euro 91 milioni di euro, di cui 27 milioni di euro per il 2015, 32 milioni di euro per il 2016 e 32 milioni di euro per il 2017.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2015: – 27.000.000;
2016: – 32.000.000;
2017: – 32.000.000.
17. 440. Fratoianni, Scotto, Marcon, Melilla, Paglia.
Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
21-bis. Al fine di compensare i tagli effettuati sulle risorse per le misure di sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale relative all'anno 2014, è autorizzata la spesa di 27 milioni di euro per il 2015, 32 milioni di euro per il 2016 e 32 milioni di euro per il 2017.
Conseguentemente, alla tabella C, Missione: comunicazioni, Programma Sostegno all'editoria, voce: Ministero dell'economia e delle finanze. Legge n. 67 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n.416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria, apportare le seguenti variazioni:
2015:
CP – 27.000.000;
CS – 27.000.000;
2016:
CP – 32.000.000;
CS – 32.000.000;
2017:
CP – 32.000.000;
CS – 32.000.000;
17. 464. Peluffo, Losacco, Basso, Iacono, Ginefra.
Dopo il comma 21, inserire il seguente:
21-bis. Al fine di compensare i tagli effettuati sulle risorse per le misure di sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale relative all'anno 2014, è autorizzata la spesa di euro 82 milioni per l'anno 2015. Si autorizza, inoltre, che detta somma segua l'iter dei crediti verso la pubblica amministrazione delle imprese private, con la possibilità di essere scontata tramite accordo tra Governo e ABI ad un tasso concordato dell'1 per cento.
Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 82 milioni di euro per l'anno 2015.
** 17. 452. Latronico, Palese, Brunetta.
Dopo il comma 21, inserire il seguente:
21-bis. Al fine di compensare i tagli effettuati sulle risorse per le misure di sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale relative all'anno 2014, è autorizzata la spesa di euro 82 milioni per l'anno 2015. Si autorizza, inoltre, che detta somma segua l'iter dei crediti verso la pubblica amministrazione delle imprese private, con la possibilità di essere scontata tramite accordo tra Governo e ABI ad un tasso concordato dell'1 per cento.
Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 82 milioni di euro per l'anno 2015.
** 17. 36. Losacco, Boccadutri.
Dopo il comma 21, inserire il seguente:
21-bis. Al fine di compensare i tagli effettuati sulle risorse per le misure di sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale relative all'anno 2014, è autorizzata la spesa di euro 82 milioni per l'anno 2015. Si autorizza, inoltre, che detta somma segua l'iter dei crediti verso la pubblica amministrazione delle imprese private, con la possibilità di essere scontata tramite accordo tra Governo e ABI ad un tasso concordato dell'1 per cento.
Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 82 milioni di euro per l'anno 2015.
** 17. 454. Palese, Brunetta.
Dopo il comma 21, inserire il seguente:
21-bis. Al fine di compensare i tagli effettuati sulle risorse per le misure di sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale relative all'anno 2014, è autorizzata la spesa di euro 82 milioni per l'anno 2015. Si autorizza, inoltre, che detta somma segua l'iter dei crediti verso la pubblica amministrazione delle imprese private, con la possibilità di essere scontata tramite accordo tra Governo e ABI ad un tasso concordato dell'1 per cento.
Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 82 milioni di euro per l'anno 2015.
** 17. 470. Di Gioia.
Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
21-bis. Per le finalità di cui all'articolo 6 comma 9 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2015.
Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 80 milioni di euro per l'anno 2015.
* 17. 457. Palese, Brunetta.
Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
21-bis. Per le finalità di cui all'articolo 6 comma 9 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2015.
Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 80 milioni di euro per l'anno 2015.
* 17. 35. Losacco, Boccadutri.
Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
21-bis. Per le finalità di cui all'articolo 6 comma 9 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2015.
Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 80 milioni di euro per l'anno 2015.
* 17. 446. Latronico, Palese, Brunetta.
Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
21-bis. Per le finalità di cui all'articolo 6 comma 9 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2015.
Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 80 milioni di euro per l'anno 2015.
* 17. 473. Di Gioia.
Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
21-bis. Per le finalità di cui all'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.
Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.
** 17. 458. Palese, Brunetta.
Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
21-bis. Per le finalità di cui all'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.
Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.
** 17. 33. Losacco, Boccadutri.
Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
21-bis. Per le finalità di cui all'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.
Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.
** 17. 447. Latronico, Palese, Brunetta.
Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
21-bis. Per le finalità di cui all'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.
Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.
** 17. 471. Di Gioia.
ART. 18.
Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Art. 18-bis
La disposizione di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta anche per gli immobili costruiti su strutture artificiali ubicate nel mare territoriale.
18. 01. Crippa, Fantinati, Mucci, Vallascas, Da Villa, Prodani, Della Valle, Castelli, Currò, Caso, Sorial, Brugnerotto, Covello, D'Incà, Colonnese.
ART. 19.
All'allegato 5, comma 1, voce Ministero sviluppo economico, legge n. 549 del 1995, articolo 1, comma 43, apportare le seguenti modificazioni:
2015: + 2.039.600;
2016: + 2.039.600;
2017: + 2.039.600.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2015: + 2.039.600;
2016: + 2.039.600;
2017: + 2.039.600.
19. 63. Faenzi, Catanoso, Russo, Riccardo Gallo, Palese, Brunetta, Polidori, Fabrizio Di Stefano.
All'allegato 5, di cui al comma 5, sopprimere la voce Infrastrutture e trasporti – legge n. 388 del 2000, articolo 145, comma 40.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2015: –100.000;
2016: –100.000;
2017: –100.000.
19. 86. Bergamini, Biasotti, Palese, Brunetta.
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. I commi 10, 10-bis, 10-ter e 10-quater dell'articolo 10 della legge 24 dicembre 1993 n. 537 sono abrogati.
* 19. 1. Andrea Romano, Fanucci.
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. I commi 10, 10-bis, 10-ter e 10-quater dell'articolo 10 della legge 24 dicembre 1993 n. 537 sono abrogati.
* 19. 90. Causin, Librandi.
Sopprimere il comma 3.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2015: – 40.100.000;
2016: – 40.100.000;
2017: – 40.100.000.
19. 48. Biasotti, Bergamini, Palese, Brunetta.
Al comma 4, sostituire le parole Le risorse di cui all'articolo 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con le seguenti: A decorrere dall'anno 2015 le risorse del fondo istituito dall'articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono.
Conseguentemente:
sostituire le parole: regionale e interregionale, sono destinate all'acquisto con le seguenti: regionale e interregionale e sono destinate esclusivamente all'acquisto;
sostituire le parole di cui ai commi 5, 6 e 7 con le seguenti: di cui ai commi 5 e 6;
sopprimere il comma 7.
19. 9. Bruno Bossio, Censore.
Al comma 4, dopo le parole: rinnovo dei parchi automobilistici e ferroviari aggiungere le seguenti: e della flotta destinata ai servizi di trasporto pubblico lagunare.
Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: e di materiale rotabile ferroviario aggiungere le seguenti: nonché di vaporetti e ferry-boat.
19. 113. Mognato, Martella, Murer, Zoggia, Crivellari.
Al comma 5, lettera b), dopo le parole: condizioni di vetustà aggiungere le seguenti: nonché classe di inquinamento.
19. 54. Cristian Iannuzzi, Spessotto, Dell'Orco, De Lorenzis, Nicola Bianchi, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Castelli, Sorial.
Al comma 8 sostituire le parole: i seguenti assi di intervento attraverso i connessi programmi di investimento con le seguenti: il seguente asse di intervento attraverso il connesso programma di investimento.
Conseguentemente:
al comma 8, sopprimere la lettera b);
sopprimere il comma 9.
19. 55. Spessotto, Dell'Orco, De Lorenzis, Nicola Bianchi, Cristian Iannuzzi, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Castelli, Sorial.
Al comma 8, sostituire la lettera b) con la seguente: b) miglioramento degli standard di qualità, sicurezza, affidabilità e regolarità del servizio sulle linee complementari.
Conseguentemente, sopprimere il comma 9.
19. 57. Liuzzi, De Lorenzis, Spessotto, Dell'Orco, Nicola Bianchi, Cristian Iannuzzi, Paolo Nicolò Romano, Castelli, Sorial.
Al comma 8, sostituire la lettera b) con la seguente: b) completa elettrificazione delle linee ferroviarie italiane.
Conseguentemente sopprimere il comma 9.
19. 58. De Lorenzis, Liuzzi, Spessotto, Dell'Orco, Nicola Bianchi, Cristian Iannuzzi, Paolo Nicolò Romano, Castelli, Sorial.
Al comma 8, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente: b-bis) riequilibrio infrastrutturale e funzionale della rete ferroviaria in base all'indice di dotazione infrastrutturale delle singole regioni, comprese le regioni insulari e i relativi allacciamenti con il trasporto marittimo.
19. 71. Pili.
Al comma 10, dopo le parole: per la trasmissione al CIPE, aggiungere le seguenti: nonché alle competenti Commissioni parlamentari.
* 19. 24. Bruno Bossio, Carloni.
Al comma 10, dopo le parole: per la trasmissione al CIPE, aggiungere le seguenti: nonché alle competenti Commissioni parlamentari.
* 19. 61. Spessotto, De Lorenzis, Dell'Orco, Nicola Bianchi, Cristian Iannuzzi, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Castelli, Sorial.
Sopprimere il comma 11.
Conseguentemente all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 16.500.000 euro per l'anno 2015 e a 38.700.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017.
19. 134. D'Incà, Castelli, Sorial, Crippa, Cariello, Caso, Brugnerotto, Currò, Colonnese.
All'elenco 1, di cui all'articolo 19, comma 11, sopprimere la voce: legge 23 dicembre 1998, n. 448, articolo 8, comma 10, lettera c); legge 22 dicembre 2008, n. 203, articolo 2, comma 12; Gasolio e GPL impiegati per riscaldamento in aree geograficamente o climaticamente svantaggiate.
Conseguentemente:
al medesimo articolo 19, comma 11, sostituire le parole: e a 38,690 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 con le seguenti: e a 12,085 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016;
all'articolo 45, dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis) al numero 98) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: «compresa la segatura» sono inserite le seguenti: «, esclusi i pellet».
* 19. 132. Senaldi, Marchi.
All'elenco 1, di cui all'articolo 19, comma 11, sopprimere la voce: legge 23 dicembre 1998, n. 448, articolo 8, comma 10, lettera c); legge 22 dicembre 2008, n. 203, articolo 2, comma 12; Gasolio e GPL impiegati per riscaldamento in aree geograficamente o climaticamente svantaggiate.
Conseguentemente:
al medesimo articolo 19, comma 11, sostituire le parole: e a 38,690 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 con le seguenti: e a 12,085 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016;
all'articolo 45, dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis) al numero 98) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: «compresa la segatura» sono inserite le seguenti: «, esclusi i pellet».
* 19. 3. Mura, Minnucci.
All'elenco 1, di cui all'articolo 19, comma 11, sopprimere la voce: legge 23 dicembre 1998, n. 448, articolo 8, comma 10, lettera c); legge 22 dicembre 2008, n. 203, articolo 2, comma 12; Gasolio e GPL impiegati per riscaldamento in aree geograficamente o climaticamente svantaggiate.
Conseguentemente:
al medesimo articolo 19, comma 11, sostituire le parole: e a 38,690 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 con le seguenti: e a 12,085 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016;
all'articolo 45, dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis) al numero 98) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: «compresa la segatura» sono inserite le seguenti: «, esclusi i pellet».
* 19. 89. Palese, Brunetta.
All'elenco 1, di cui all'articolo 19, comma 11, sopprimere la voce: legge 23 dicembre 1998, n. 448, articolo 8, comma 10, lettera c); legge 22 dicembre 2008, n. 203, articolo 2, comma 12; Gasolio e GPL impiegati per riscaldamento in aree geograficamente o climaticamente svantaggiate.
Conseguentemente:
al medesimo articolo 19, comma 11, sostituire le parole: e a 38,690 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 con le seguenti: e a 12,085 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016;
all'articolo 45, dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis) al numero 98) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: «compresa la segatura» sono inserite le seguenti: «, esclusi i pellet».
* 19. 101. Vignali, Saltamartini.
All'elenco 1, di cui all'articolo 19, comma 11, sopprimere la voce: legge 23 dicembre 1998, n. 448, articolo 8, comma 10, lettera c); legge 22 dicembre 2008, n. 203, articolo 2, comma 12; Gasolio e GPL impiegati per riscaldamento in aree geograficamente o climaticamente svantaggiate.
Conseguentemente:
al medesimo articolo 19, comma 11, sostituire le parole: e a 38,690 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 con le seguenti: e a 12,085 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016;
all'articolo 45, dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis) al numero 98) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: «compresa la segatura» sono inserite le seguenti: «, esclusi i pellet».
* 19. 102. Melilla, Marcon, Paglia.
All'elenco 1 di cui all'articolo 19, comma 11, sopprimere la voce: Legge 23 dicembre 1998, n. 448, articolo 8, comma 10, lettera c); legge 22 dicembre 2008, n. 203, articolo 2, comma 12: Gasolio e GPL impiegati per riscaldamento in aree geograficamente svantaggiate.
Conseguentemente, all'articolo 17, comma 13, sostituire le parole: 187,5 milioni con le seguenti: 157,5 milioni.
19. 38. Caparini, Marguerettaz, Schullian.
All'elenco 1 di cui all'articolo 19, comma 11, sopprimere la voce: legge 23 dicembre 1998, n. 448, articolo 8, comma 10, lettera c); legge 22 dicembre 2008, n. 203, articolo 2, comma 12;.
Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti modificazioni:
2016: – 26.605.000;
2017: – 26.605.000.
19. 118. De Menech, Borghi, Marguerettaz, Plangger.
Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:
11-bis. Dopo il comma 341-quater dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono inseriti i seguenti:
«341-quinquies. Al fine di rafforzare lo sviluppo economico di regioni con un alto tasso di disoccupazione, nonché di promuovere lo sviluppo economico delle regioni che registrano un tasso di crescita inferiore a quello della media nazionale, le aree di sviluppo industriale localizzate nelle “zone a” o nelle “zone c” della Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013, n. 117/10 – Italia, approvata dalla Commissione europea il 6 luglio 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 215 del 18 agosto 2010, sono considerate zone franche, di seguito denominate “zone franche ASL”. Per le finalità di cui al periodo precedente, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2019, che provvede al finanziamento dei programmi di defiscalizzazione.
341-sexies. Le piccole e medie imprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 che, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, iniziano una nuova attività economica nelle zone franche ASI, possono fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse del fondo di cui al comma 341-quinquies:
a) esenzione dalle imposte sui redditi per i primi cinque periodi di imposta;
b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive per i primi cinque periodi di imposta;
c) esenzione dall'imposta comunale sugli immobili e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI), a decorrere dall'anno 2015 e fino all'anno 2019, per i soli immobili situati nelle zone franche ASI posseduti dalle stesse imprese ed utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;
d) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente per i primi cinque anni di attività.
341-septies. Per le imprese di cui al comma 341-sexies è stabilito l'obbligo, pena la perdita delle agevolazioni, di permanenza per almeno cinque anni nella zona franca ASI in cui hanno iniziato la nuova attività economica.
341-octies. Possono fruire delle agevolazioni, di cui al comma 341-sexies, le piccole e medie imprese che abbiano avviato la propria attività in una zona franca ASI prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, e che non si trovino in difficoltà ai sensi degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. 244 del 1o ottobre 2004. Per le stesse imprese vale l'obbligo di permanenza almeno quinquennale di cui al comma 341-septies.
341-novies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono determinati le condizioni, i limiti è le modalità di applicazione delle agevolazioni fiscali di cui ai commi 341-sexies e 341-octies.
341-decies. All'onere derivante dall'attuazione del comma 341-quinquies, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015-2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
19. 66. De Girolamo, Saltamartini, Tancredi, Dorina Bianchi.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1:
1) alla lettera b), è aggiunto in fine il seguente periodo: «Si considera vettore anche l'impresa iscritta all'Albo Nazionale dalle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi associata ad una cooperativa o aderente ad un consorzio nel caso in cui esegua prestazioni di trasporto ad essa affidate dal raggruppamento cui aderisce»;
2) alla lettera c), è aggiunto in fine il seguente periodo: «Si considera committente anche l'impresa iscritta all'Albo Nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi che stipula contratti scritti e svolge servizi di deposito, movimentazione e lavorazione della merce, connessi o preliminari all'affidamento del trasporto»;
3) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: «e-bis) sub-vettore, l'impresa di autotrasporto iscritta all'Albo Nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero l'impresa non stabilita in Italia, abilitata ad eseguire attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale in territorio italiano, che, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, è parte di un contratto di trasporto di merci su strada stipulato con un vettore»;
b) dopo l'articolo 6-bis, è inserito il seguente:
«Art. 6-ter.
(Disciplina della sub-vezione).
1. Il vettore incaricato della prestazione di un servigio di trasporto può avvalersi di sub-vettori soltanto a seguito di specifico consenso manifestato in forma scritta dal committente. Nel caso in cui le parti concordino, alla stipula del contratto o in corso di esecuzione dello stesso, di ricorrere alla sub-vezione, il vettore assume gli oneri e le responsabilità gravanti sul committente connessi alla verifica della regolarità del sub-vettore, rispondendone direttamente ai sensi e per gli effetti del comma 4-ter dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.
2. In mancanza del consenso di cui al comma 1, in caso di affidamento da parte del vettore di eventuale sub-vezione il contratto può essere risolto per inadempimento, fatto salvo il pagamento del compenso pattuito per le presentazioni già eseguite.
3. Il sub-vettore non può a sua volta affidare ad altro vettore lo svolgimento della prestazione di trasporto. In caso di violazione di tale divieto il relativo contratto e nullo fatto salvo il pagamento del compenso pattuito per le presentazioni già eseguite, in tal caso il sub-vettore successivo al primo ha diritto a percepire il compenso già previsto per il primo sub-vettore il quale, in caso di giudizio, è tenuto ad esibire la propria fattura a semplice richiesta. Inoltre, nel caso di inadempimento degli obblighi fiscali, retributivi, contributivi e assicurativi, il sub-vettore che affida lo svolgimento della prestazione di trasporto assume gli oneri e le responsabilità connessi alla verifica della regolarità rispondendone direttamente ai sensi e per gli effetti del comma 4-ter dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.
4. All'impresa di trasporto che effettua trasporti di collettame mediante raggruppamento di più partite e spedizioni, ciascuna di peso non superiore ai 50 quintali, con servizi che implicano la rottura del carico, intesa come scarico delle merci dal veicolo per la loro suddivisione e il successivo carico su altri mezzi, è concessa la facoltà di avvalersi per l'esecuzione, in tutto o in parte, delle prestazioni di trasporto di uno o più sub-vettori dopo ogni rottura di carico».
c) l'articolo 7-bis è soppresso e sono conseguentemente soppressi tutti i riferimenti alla scheda di trasporto contenuti nel decreto legislativo medesimo.
* 19. 77. Garofalo.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1:
1) alla lettera b), è aggiunto in fine il seguente periodo: «Si considera vettore anche l'impresa iscritta all'Albo Nazionale dalle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi associata ad una cooperativa o aderente ad un consorzio nel caso in cui esegua prestazioni di trasporto ad essa affidate dal raggruppamento cui aderisce»;
2) alla lettera c), è aggiunto in fine il seguente periodo: «Si considera committente anche l'impresa iscritta all'Albo Nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi che stipula contratti scritti e svolge servizi di deposito, movimentazione e lavorazione della merce, connessi o preliminari all'affidamento del trasporto»;
3) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: «e-bis) sub-vettore, l'impresa di autotrasporto iscritta all'Albo Nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero l'impresa non stabilita in Italia, abilitata ad eseguire attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale in territorio italiano, che, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, è parte di un contratto di trasporto di merci su strada stipulato con un vettore»;
b) dopo l'articolo 6-bis, è inserito il seguente:
«Art. 6-ter.
(Disciplina della sub-vezione).
1. Il vettore incaricato della prestazione di un servigio di trasporto può avvalersi di sub-vettori soltanto a seguito di specifico consenso manifestato in forma scritta dal committente. Nel caso in cui le parti concordino, alla stipula del contratto o in corso di esecuzione dello stesso, di ricorrere alla sub-vezione, il vettore assume gli oneri e le responsabilità gravanti sul committente connessi alla verifica della regolarità del sub-vettore, rispondendone direttamente ai sensi e per gli effetti del comma 4-ter dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.
2. In mancanza del consenso di cui al comma 1, in caso di affidamento da parte del vettore di eventuale sub-vezione il contratto può essere risolto per inadempimento, fatto salvo il pagamento del compenso pattuito per le presentazioni già eseguite.
3. Il sub-vettore non può a sua volta affidare ad altro vettore lo svolgimento della prestazione di trasporto. In caso di violazione di tale divieto il relativo contratto e nullo fatto salvo il pagamento del compenso pattuito per le presentazioni già eseguite, in tal caso il sub-vettore successivo al primo ha diritto a percepire il compenso già previsto per il primo sub-vettore il quale, in caso di giudizio, è tenuto ad esibire la propria fattura a semplice richiesta. Inoltre, nel caso di inadempimento degli obblighi fiscali, retributivi, contributivi e assicurativi, il sub-vettore che affida lo svolgimento della prestazione di trasporto assume gli oneri e le responsabilità connessi alla verifica della regolarità rispondendone direttamente ai sensi e per gli effetti del comma 4-ter dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.
4. All'impresa di trasporto che effettua trasporti di collettame mediante raggruppamento di più partite e spedizioni, ciascuna di peso non superiore ai 50 quintali, con servizi che implicano la rottura del carico, intesa come scarico delle merci dal veicolo per la loro suddivisione e il successivo carico su altri mezzi, è concessa la facoltà di avvalersi per l'esecuzione, in tutto o in parte, delle prestazioni di trasporto di uno o più sub-vettori dopo ogni rottura di carico».
c) l'articolo 7-bis è soppresso e sono conseguentemente soppressi tutti i riferimenti alla scheda di trasporto contenuti nel decreto legislativo medesimo.
* 19. 78. Saltamartini.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. All'articolo 1, comma 715, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento».
Conseguentemente, all'articolo 24, dopo il comma 1 inserire il seguente:
1-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ridotte di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.
19. 98. Palese, Altieri, Bianconi, Capezzone, Castiello, Chiarelli, Ciracì, Distaso, Fucci, Galati, Laffranco, Latronico, Marotta, Marti, Picchi, Francesco Saverio Romano, Sisto, Lainati, Petrenga, Brunetta, Alberto Giorgetti, Riccardo Gallo, Abrignani, Biancofiore, Biasotti, Centemero, Luigi Cesaro, Occhiuto, Palmieri, Polverini, Ravetto, Romele, Squeri, Sandra Savino, Milanato, Calabria.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Per le finalità di cui all'articolo 30 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è autorizzata la spesa di 130 milioni di euro per il 2015, di 50 milioni di euro per il 2016 e di 40 milioni di euro per il 2017.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2015: – 130.000.000;
2016: – 50.000.000;
2017: – 40.000.000.
19. 87. Mazziotti Di Celso, Librandi, Nesi.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Per le finalità di cui all'articolo 30 del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è autorizzata la spesa di 90 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni;
2015: – 90.000.000;
2016: – 90.000.000;
2017: – 90.000.000.
19. 91. Taranto, Benamati, Bargero, Basso, Bini, Cani, Civati, Donati, Folino, Galperti, Ginefra, Impegno, Martella, Montroni, Peluffo, Petitti, Portas, Senaldi, Scuvera, Tidei, Fassina, Lodolini, Petrini, Minnucci, Giampaolo Galli, Nesi.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Per le finalità di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è autorizzata la spesa di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2015: – 35.000.000;
2016: – 35.000.000;
2017: – 35.000.000.
19. 92. Benamati, Taranto, Bargero, Basso, Bini, Cani, Civati, Donati, Folino, Galperti, Ginefra, Impegno, Martella, Montroni, Peluffo, Petitti, Portas, Senaldi, Scuvera, Tidei, Fassina, Lodolini, Petrini, Minnucci, Giampaolo Galli, Nesi.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Al fine di consentire la fruizione del 100 per cento di quanto spettante sulla base della normativa vigente istitutiva del credito di imposta relativo all'agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori di cui all'elenco 2 allegato alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, garantendo altresì i risparmi previsti dalla medesima legge, dall'articolo 2 e dalla tabella A del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 67 del 21 marzo 2014, a decorrere dal 1o gennaio 2015 tale credito di imposta non spetta per i veicoli di categoria Euro 0 o inferiore.
* 19. 95. Saltamartini.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Al fine di consentire la fruizione del 100 per cento di quanto spettante sulla base della normativa vigente istitutiva del credito di imposta relativo all'agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori di cui all'elenco 2 allegato alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, garantendo altresì i risparmi previsti dalla medesima legge, dall'articolo 2 e dalla tabella A del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 67 del 21 marzo 2014, a decorrere dal 1o gennaio 2015 tale credito di imposta non spetta per i veicoli di categoria Euro 0 o inferiore.
* 19. 34. Paola Bragantini, Fregolent, Giorgis, D'Ottavio, Bonomo, Borghi, Bargero, Taricco, Mattiello, Portas, Rossomando, Damiano, Gribaudo.
Dopo il comma 11, inserire il seguente:
11-bis. All'articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è soppresso;
b) al comma 1-bis le parole: «Limitatamente all'anno 2014» sono soppresse.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2015: – 9.000.000;
2016: – 9.000.000;
2017: – 9.000.000.
19. 6. La XIII Commissione.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. All'articolo 22, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è soppresso;
b) al comma 1-bis, primo periodo, le parole: «Limitatamente all'anno 2014», le parole «, sino a 2.400.000 kWh anno,» e le parole: «, sino a 260.000 kWh anno,» sono soppresse;
c) al comma 1-bis, secondo periodo, le parole: «di energia, oltre i limiti suddetti» sono sostituite con le seguenti: «e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, oltre il limite di 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, oltre il limite di 260.000 kWh anno,».
Conseguentemente,all'articolo 46, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Il Fondo di cui al comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, lettera a), è ridotto di euro 9 milioni annui. Il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dell'economia e delle finanze, è autorizzato a provvedere con proprio decreto agli atti conseguenti.
19. 109. Capozzolo, Oliverio, Boccadutri.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. All'articolo 7, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, al comma 1, lettera a), capoverso 1-quinquies, le parole: «trentacinque anni» sono sostituite con le seguenti: «quaranta anni».
Conseguentemente:
all'articolo 17, sopprimere i commi 5, 12 e 13;
all'articolo 38, sopprimere il comma 11;
all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 850 milioni di euro per l'anno 2017.
19. 15. Caon, Caparini.
Dopo il comma 11 è inserito il seguente:
11-bis. Ai soli fini delle imposte sui redditi, le rivalutazioni dei redditi dominicali ed agrari, previste dal comma 4 dell'articolo 7 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, non si applicano per i periodi di imposta durante i quali i terreni assoggettati alle medesime rivalutazioni sono concessi in affitto a giovani che non hanno compiuto i 35 anni, aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, anche in forma societaria purché, in questo ultimo caso, la maggioranza delle quote o del capitale sociale sia detenuto da giovani in possesso delle suddette qualifiche di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale.
Conseguentemente:
all'articolo 17, sopprimere i commi 5, 12 e 13;
all'articolo 38, sopprimere il comma 11;
all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 850 milioni di euro per l'anno 2017.
19. 11. Caon, Guidesi, Caparini, Schullian.
Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:
11-bis. Al fine di consentire di allungare il piano di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti per le famiglie, le micro e piccole e medie imprese individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Ministero dello sviluppo economico, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e previo accordo con l'ABI e le associazioni dei rappresentanti delle imprese e dei consumatori, predispongono tutte le misure necessarie al fine di sospendere il pagamento della quota capitale delle rate per gli anni da 2015 a 2017.
19. 27. Cariello, Currò, Castelli, Brugnerotto, Caso, Colonnese, D'Incà, Sorial.
Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
11-bis. All'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la lettera a-bis) è aggiunta la seguente: «a-ter) le cessioni di navi, anche con la formula di noleggio a caldo, di cui all'articolo 4 della legge 31 dicembre 1982, n. 979».
11-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono aumentate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le aliquote relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico previste dall'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2015.
19. 117. Braga, Boccadutri.
Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:
Art. 19-bis.
(Semplificazione delle procedure autorizzative per le operazioni di bonifica tramite recupero energetico dei gas prodotti da discarica).
1. Al fine di gestire le operazioni di bonifica e messa in sicurezza ambientale delle discariche esistenti, anche a tutela della salute pubblica, agli impianti di captazione, trattamento, distruzione e produzione di energia elettrica del biogas prodotto all'interno di discariche debitamente autorizzate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, così come convertito in legge 11 agosto 2014, n. 116.
2. La qualifica di impianto alimentato da fonti rinnovabili (TAER) e il relativo allaccio alla rete elettrica nazionale riconosciuto a un impianto di bonifica del biogas operante su un originario lotto di discarica è trasferita, alla chiusura dello stesso, a domanda dell'operatore, agli ulteriori impianti realizzati sui nuovi lotti autorizzati presso la medesima discarica.
3. Gli impianti di cui al precedente comma 1, anche già realizzati, possono utilizzare componenti tecniche quali attrezzature dei pozzi, sottostazioni di aspirazione e controllo, tubazioni, stazioni di aspirazione o captazione del biogas, sistemi di depurazione e/o liquefazione del biogas, sistemi di analisi e controllo, motori endotermici e camere di post-combustione rigenerate o revisionate dalle case costruttrici o da officine specializzate riconosciute dalle stesse case costruttrici. La rigenerazione o revisione è attestata da documentazione fiscale relativa ai lavori effettuati.
* 19. 020. Piso, Tancredi.
Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:
Art. 19-bis.
(Semplificazione delle procedure autorizzative per le operazioni di bonifica tramite recupero energetico dei gas prodotti da discarica).
1. Al fine di gestire le operazioni di bonifica e messa in sicurezza ambientale delle discariche esistenti, anche a tutela della salute pubblica, agli impianti di captazione, trattamento, distruzione e produzione di energia elettrica del biogas prodotto all'interno di discariche debitamente autorizzate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, così come convertito in legge 11 agosto 2014, n. 116.
2. La qualifica di impianto alimentato da fonti rinnovabili (TAER) e il relativo allaccio alla rete elettrica nazionale riconosciuto a un impianto di bonifica del biogas operante su un originario lotto di discarica è trasferita, alla chiusura dello stesso, a domanda dell'operatore, agli ulteriori impianti realizzati sui nuovi lotti autorizzati presso la medesima discarica.
3. Gli impianti di cui al precedente comma 1, anche già realizzati, possono utilizzare componenti tecniche quali attrezzature dei pozzi, sottostazioni di aspirazione e controllo, tubazioni, stazioni di aspirazione o captazione del biogas, sistemi di depurazione e/o liquefazione del biogas, sistemi di analisi e controllo, motori endotermici e camere di post-combustione rigenerate o revisionate dalle case costruttrici o da officine specializzate riconosciute dalle stesse case costruttrici. La rigenerazione o revisione è attestata da documentazione fiscale relativa ai lavori effettuati.
* 19. 06. Castricone.
Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis
(Tariffa rifiuti).
Alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modifiche:
1) Il comma 65 1 è sostituito dal seguente:
«651. A partire dal 2015, nella determinazione della tariffa, il comune tiene conto dei criteri determinati con regolamento da emanarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
Il regolamento è emanato nei rispetto dei seguenti principi:
a) Il costo fisso del servizio di gestione previsto dal piano finanziario del comune deve riflettere criteri oggettivi e trasparenti da individuare sulla base di parametri dimensionali e territoriali dei comuni e in relazione ad intervalli ragionevoli di incidenza (costi standard) determinati dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF) istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze. In assenza e/o nelle more di tale determinazione, i costi fissi dovranno rispettare criteri di contabilità analitica, per centri di costo;
b) la ripartizione dei costi dovrà avvenire sulla base della stima della produzione del rifiuti a carico delle utenze domestiche, utilizzando coefficienti che ciascun comune dovrà determinare a seguito di attività di misurazione puntuale della produzione di rifiuti. La produzione complessiva delle utenze domestiche dovrà essere calcolata come prodotto tra il numero di famiglie residenti sul comune, distinte per numero di componenti, e il coefficiente di produzione media, espresso in kg/giorno. La produzione delle utenze non domestiche sarà calcolata per differenza in assenza di queste misurazioni ci si riferirà al dato della produzione media pro capite come risulta dai dati MUD (nettata dei rifiuti di imballaggio conferiti in raccolta differenziata);
c) la percentuale del costo allocata a ciascuna categoria di utenza, domestica e non, è fissata tenendo conto della produzione effettiva di rifiuto di ciascuna categoria da determinarsi sulla base di campagne specifiche di pesatura. In assenza di misurazioni periodiche, la percentuale del costo allocata a ciascuna categoria di utenza, domestica e non, dovrà tener conto della produzione presunta di rifiuto di ciascuna categoria di utenza, determinata sulla base di coefficienti di producibilità e delle superfici iscritte al ruolo;
d) il comune, con proprio regolamento, deve prevedere riduzioni tariffarie, nella misura massima del cinquanta per cento, nel caso di: abitazioni o locali tenuti a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti (esempio concessionari/mobilifici); tipologie di attività che per loro natura dimostrino di produrre principalmente rifiuto differenziato. Nella modulazione della tariffa si tiene conto della qualità del rifiuto prodotto da ciascuna categoria di attività, assicurando riduzioni per la raccolta differenziata crescenti all'aumentare della quota di rifiuto differenziabile. I coefficienti di riduzione sono stabiliti annualmente dal comune nella delibera di approvazione delle aliquote in funzione degli obiettivi di raccolta differenziata, eventualmente distinta per tipologia di rifiuto, fissati nella medesima delibera. Le riduzioni sono concesse sulla base dell'effettivo conferimento e sono pertanto applicate sulle aliquote dell'anno successivo. Il comune può altresì prevedere sconti o agevolazioni, da riconoscere agli utenti che conferiscano i rifiuti presso gli eco centri. Alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato autonomamente al recupero.»;
2) il comma 653 è sostituito dal seguente:
«653. A partire dal 2015, nella determinazione del costi del servizio, il comune deve avvalersi delle risultanze dei fabbisogni standard».
3) il comma 658 è sostituito dal seguente:
«658. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utente domestiche e non domestiche».
** 19. 031. Rampelli.
Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis
(Tariffa rifiuti).
Alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modifiche:
1) Il comma 65 1 è sostituito dal seguente:
«651. A partire dal 2015, nella determinazione della tariffa, il comune tiene conto dei criteri determinati con regolamento da emanarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
Il regolamento è emanato nei rispetto dei seguenti principi:
a) Il costo fisso del servizio di gestione previsto dal piano finanziario del comune deve riflettere criteri oggettivi e trasparenti da individuare sulla base di parametri dimensionali e territoriali dei comuni e in relazione ad intervalli ragionevoli di incidenza (costi standard) determinati dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF) istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze. In assenza e/o nelle more di tale determinazione, i costi fissi dovranno rispettare criteri di contabilità analitica, per centri di costo;
b) la ripartizione dei costi dovrà avvenire sulla base della stima della produzione del rifiuti a carico delle utenze domestiche, utilizzando coefficienti che ciascun comune dovrà determinare a seguito di attività di misurazione puntuale della produzione di rifiuti. La produzione complessiva delle utenze domestiche dovrà essere calcolata come prodotto tra il numero di famiglie residenti sul comune, distinte per numero di componenti, e il coefficiente di produzione media, espresso in kg/giorno. La produzione delle utenze non domestiche sarà calcolata per differenza in assenza di queste misurazioni ci si riferirà al dato della produzione media pro capite come risulta dai dati MUD (nettata dei rifiuti di imballaggio conferiti in raccolta differenziata);
c) la percentuale del costo allocata a ciascuna categoria di utenza, domestica e non, è fissata tenendo conto della produzione effettiva di rifiuto di ciascuna categoria da determinarsi sulla base di campagne specifiche di pesatura. In assenza di misurazioni periodiche, la percentuale del costo allocata a ciascuna categoria di utenza, domestica e non, dovrà tener conto della produzione presunta di rifiuto di ciascuna categoria di utenza, determinata sulla base di coefficienti di producibilità e delle superfici iscritte al ruolo;
d) il comune, con proprio regolamento, deve prevedere riduzioni tariffarie, nella misura massima del cinquanta per cento, nel caso di: abitazioni o locali tenuti a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti (esempio concessionari/mobilifici); tipologie di attività che per loro natura dimostrino di produrre principalmente rifiuto differenziato. Nella modulazione della tariffa si tiene conto della qualità del rifiuto prodotto da ciascuna categoria di attività, assicurando riduzioni per la raccolta differenziata crescenti all'aumentare della quota di rifiuto differenziabile. I coefficienti di riduzione sono stabiliti annualmente dal comune nella delibera di approvazione delle aliquote in funzione degli obiettivi di raccolta differenziata, eventualmente distinta per tipologia di rifiuto, fissati nella medesima delibera. Le riduzioni sono concesse sulla base dell'effettivo conferimento e sono pertanto applicate sulle aliquote dell'anno successivo. Il comune può altresì prevedere sconti o agevolazioni, da riconoscere agli utenti che conferiscano i rifiuti presso gli eco centri. Alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato autonomamente al recupero.»;
2) il comma 653 è sostituito dal seguente:
«653. A partire dal 2015, nella determinazione del costi del servizio, il comune deve avvalersi delle risultanze dei fabbisogni standard».
3) il comma 658 è sostituito dal seguente:
«658. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utente domestiche e non domestiche».
** 19. 010. Marchetti.
ART. 20.
Al comma 1, allegato 6, sopprimere la voce: Spesa di Funzionamento del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2015 –300.000;
2016 –300.000;
2017 –300.000.
20. 5. Pelillo.
Al comma 1, allegato 6, sopprimere la voce: Ministero dell'economia e delle finanze – spese di funzionamento dell'ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e adolescenza
Conseguentemente, al medesimo allegato, voce: Ministero dell'economia e delle finanze – somme da erogare all'ente pubblico ed economico Agenzia del demanio:
alla colonna: «Riduzione 2015» sostituire la cifra «500» con la seguente: «550»;
alla colonna: «Riduzione 2016» sostituire la cifra «500» con la seguente: «550»;
alla colonna «Riduzione 2017 e successivi » sostituire la cifra «500» con la seguente: «550».
20. 11. Sorial, Cariello, Castelli, Colonnese, D'Incà, Brugnerotto, Currò, Caso.
Al comma 1, allegato 6, sopprimere la voce: Assegni agli istituti italiani di cultura all'estero.
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2015: – 400.000;
2016: – 400.000;
2017: – 400.000.
20. 1. La III Commissione.
Al comma 1, allegato 6, sopprimere le seguenti voci:
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE | ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE | ENTI PARCO | 1.000,0 | 1.000,0 | 1.000,0 |
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2015: – 1.600.000;
2016: – 1.600.000;
2017: – 1.600.000.
20. 17. Terzoni, Zolezzi, Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Vignaroli.
Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:
(Estensione delle funzioni della Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale alla gestione separata di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 269 del 2003).
1. All'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il secondo periodo è sostituito dai seguente: «Ferme restando le attribuzioni proprie della Commissione di vigilanza prevista dall'articolo 3 del regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e successive modificazioni, nell'ambito delle competenze proprie della Commissione parlamentare di cui all'articolo 56 della legge 9 marzo 1989, n. 88, come modificato dal comma 189 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, rientrano anche le funzioni di vigilanza sulla gestione separata di cui al comma 8 relativamente ai profili di operazioni di finanziamento e sostegno del settore pubblico realizzate con riferimento all'intero settore previdenziale ed assistenziale».
20. 04. Di Gioia.
ART. 21.
Premettere il seguente comma:
01. All'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2014, n. 114, dopo le parole: «Ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al comparto Scuola si applica la normativa di settore», sono inserite le seguenti: «con l'obbligo, ai fini del reclutamento del personale, di scorrere le graduatorie in vigore prima di bandire nuovi concorsi».
21. 271. Nesci, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli, Luigi Di Maio, Castelli, Sorial, Caso, D'Incà, Currò, Brugnerotto, Cariello, Colonnese.
Sopprimere il comma 1.
* 21. 192. Dambruoso, Librandi, Nesi.
Sopprimere il comma 1.
* 21. 74. Molteni, Fedriga, Allasia, Attaguile, Borghesi, Bossi, Matteo Bragantini, Busin, Caon, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Guidesi, Invernizzi, Marcolin, Gianluca Pini, Prataviera, Rondini, Simonetti.
Sopprimere il comma 1.
* 21. 200. Placido, Airaudo, Marcon, Melilla.
Sopprimere il comma 2.
** 21. 193. Dambruoso, Librandi, Nesi.
Sopprimere il comma 2.
** 21. 75. Molteni, Fedriga, Allasia, Attaguile, Borghesi, Bossi, Matteo Bragantini, Busin, Caon, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Guidesi, Invernizzi, Marcolin, Gianluca Pini, Prataviera, Rondini, Simonetti.
Sopprimere il comma 2.
** 21. 259. Polverini, Palese, Brunetta.
Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e limitatamente al secondo periodo del comma 21 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010, rimane escluso il Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2015: – 12.000.000;
2016: – 12.000.000;
2017: – 12.000.000.
21. 178. Causin, Librandi, Dambruoso, Nesi.
Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: In applicazione del principio di specificità di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183 la proroga fino al 31 dicembre 2015 delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 21, primo e secondo periodo del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applica al personale del Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2015: – 40.000.000;
2016: – 40.000.000;
2017: – 40.000.000.
21. 153. Palese, Brunetta.
Al comma 3, dopo le parole: sono ulteriormente prorogate fino ai 31 dicembre 2015 aggiungere il seguente periodo: La disposizione del precedente periodo non si applica al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.
Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e 2017.
21. 144. Saltamartini, Tancredi, Dorina Bianchi.
Apportare le seguenti modifiche:
1) al comma 3, dopo le parole: «fino al 31 dicembre 2015» aggiungere le seguenti: «, limitatamente al secondo periodo rimane escluso il Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso».
2) sostituire il comma 5 con i seguenti:
5. All'articolo 1870, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: «pari al 70 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «pari al 65 per cento». Tale percentuale di calcolo trova applicazione nei confronti del personale che trovasi ovvero transita nella posizione di ausiliaria a decorrere dal 1° gennaio 2015;
5-bis. All'articolo 992, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 909, comma 4» è aggiunto il seguente periodo: «, ovvero ne viene escluso per espressa e irrevocabile rinuncia»;
5-ter. All'articolo 992, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è così sostituito: «Il personale militare permane in ausiliaria fino a 65 anni indipendentemente dal limite ordinamentale di età previsto per la cessazione dal servizio. Il personale militare che, alla data del 1° gennaio 2015, trovasi nella posizione di ausiliaria e abbia superato il 65° anno di età è collocato d'autorità nella riserva».
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2015: – 20.000.000;
2016: – 22.000.000;
2017: – 25.000.000.
21. 232. Fauttilli, De Mita.
Al comma 3 dopo le parole: fino al 31 dicembre 2015 aggiungere: e, limitatamente al secondo periodo del comma 21 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010, rimane escluso il Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso,.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2015: – 12.000.000;
2016: – 12.000.000;
2017: – 12.000.000.
21. 231. Fauttilli, De Mita.
Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: 31 dicembre 2015, inserire le seguenti:, fatta esclusione per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia fino al grado di tenente colonnello e alla qualifica di vice questore aggiunto, e gradi e qualifiche corrispondenti, compresi.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2015: – 10.473.000.
21. 236. D'Arienzo, Villecco Calipari, Scanu, Piccolo, Garofani.
Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.
21. 57. Giorgis, D'Attorre, Fabbri, Carnevali.
Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
3-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, adotta le disposizioni in materia di giochi pubblici per Sa modifica della misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi ovvero a vincite in denaro, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione o dei punti vendita, al fine di assicurare, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, maggiori entrate in misura non inferiore a 400 milioni di euro per l'anno 2014. Nell'ambito di tali misure può essere disposto l'incremento , entro il limite dell'1 per cento, del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
3-ter. Le eventuali maggiori entrate derivanti dal comma 1, accertate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 per il finanziamento di misure perequative per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. L'utilizzo delle relative disponibilità è subordinato ad autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, che verifica l'assenza di effetti peggiorativi sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto.
21. 118. Luigi Di Maio, Lombardi, Ciprini, Nesci, Castelli, Sorial, Caso, D'Incà, Currò, Brugnerotto, Cariello, Colonnese.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Ai fini del riconoscimento della specificità delle forze armate e delle forze di polizia sancito dall'articolo 19 della legge n. 183 del 2010, a decorrere dall'anno 2015, le limitazioni previste dall'articolo 9, comma 1, e 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, non si applicano al personale del comparto sicurezza e difesa.
3-ter. Ai conseguenti adeguamenti economici si provvede mediante:
a) utilizzo di quota parte delle risorse di cui al comma 7, lettera a), dell'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, relativo al fondo unico giustizia, per 600 milioni di euro.
b) utilizzo delle somme già stanziate ai sensi dell'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a disporre, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
21. 108. Lombardi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli, Castelli, Sorial, Caso, D'Incà, Currò, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, Basilio, Artini, Tofalo, Paolo Bernini, Frusone, Rizzo, Corda, Nesci.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) sopprimere il comma 4;
b) sostituire il comma 6 con il seguente:
«6. Gli importi dei premi previsti dagli articoli 1803, comma 1, lettere da a) ad e) e successive modificazioni, nonché quelli previsti dall'articolo 1804, comma 1, lettere da a) ad e), e 2161, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono ridotti al 25 per cento».
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2015: –1.000.000;
2016: –1.000.000;
2017: –1.000.000;
21. 147. Brunetta, Palese.
Al comma 4, sostituire le parole: e 1083, con le seguenti:, 1083 e 1084.
Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Il personale militare cessato dal servizio per limiti di età o che, pur risultato idoneo per l'avanzamento al grado superiore, non possa conseguire la promozione perché divenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato o perché deceduto o che sia cessato dal servizio per ferite, lesioni o infermità dipendenti da causa di servizio o riportate o aggravate per causa di servizio di guerra, è promosso al grado superiore con decorrenza il giorno successivo alla cessazione dal servizio.
21. 142. Brunetta, Palese.
Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. L'articolo 1870 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, non si applica nei confronti del personale che transita nella posizione di ausiliaria a decorrere dal 1° gennaio 2015».
Conseguentemente:
all'articolo 20, comma 1, Allegato n. 6, sopprimere la voce: Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale – Assegni agli istituti italiani di cultura all'estero.;
all'articolo 27, comma 1, sostituire la cifra: 25.243.300 con: 23.393.300 e la cifra: 8.488.300 con: 5.653.300 e all'allegato n. 8 annesso sopprimere le voci: Organismo delle Nazioni Unite (ONU) e: UNESCO.
21. 210. Palazzotto, Marcon, Melilla.
Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. All'articolo 1870, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: «pari al 70 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «pari al 30 per cento per il 2015, ai 20 per cento per li 2016, al 10 per cento per il 2017. A decorrere dal 1o gennaio 2018 l'istituto dell'ausiliaria è abolito. La percentuale di calcolo di cui sopra trovano applicazione nei confronti del personale che transita nella posizione di ausiliaria a decorrere dal 1° gennaio 2015. Entro il 31 dicembre 2015 il Governo presenta alle competenti commissioni parlamentari un decreto attuativo con il quale si estende agli appartenenti alle Forze Armate e ai corpi di polizia ad ordinamento militare, la possibilità di accesso alla previdenza integrativa complementare».
21. 140. Artini, Basilio, Tofalo, Frusone, Corda, Paolo Bernini, Rizzo, Castelli, Caso, Currò, Cariello, Colonnese, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.
Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. All'articolo 1870, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: «pari al 70 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «pari al 65 per cento». Tale percentuale di calcolo trova applicazione nei confronti del personale che si trova ovvero transita nella posizione di ausiliari a decorrere dal 1° gennaio 2015.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2015: – 5.000.000;
2016: – 15.000.000;
2017: – 25.000.000.
21. 180. Causin, Librandi, Nesi.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma:
5-bis, All'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, il comma 7 è sostituito con il seguente comma:
«7. Per il personale di cui all'articolo 1 escluso dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento del limiti di età previsto dall'ordinamento di appartenenza, il cui trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, il montante individuale dei contributi è determinato con l'incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicato per l'aliquota maggiorata del 3 per cento. Per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e per il personale delle Forze Armate il predetto incremento opera in alternativa al collocamento in ausiliaria, previa opzione dell'interessato».
Conseguentemente, sono ridotte in misura corrispondente all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione le dotazioni di bilancio dei Ministeri di cui all'elenco n. 2 allegato alla presente legge.
21. 243. Cirielli, Corsaro.
Al comma 6, sostituire le parole: sono ridotti alla metà con le seguenti: sono ridotti al 30 per cento.
Conseguentemente, sopprimere il comma 11 dell'articolo 31.
21. 246. Cirielli, Corsaro.
Sopprimere il comma 11.
Conseguentemente, al comma 12 dell'articolo 17, sostituire le parole: 850 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 con le seguenti: 822,8 milioni di euro per l'anno 2015 e di 850 milioni di euro per l'anno 2016.
21. 204. Duranti, Piras, Marcon, Melilla.
Sopprimere il comma 11.
Conseguentemente, all'articolo 17, comma 13, sostituire le parole: 187,5 milioni di euro con le seguenti: 160,3 milioni di euro.
21. 49. Guidesi, Caparini.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Al fine di incrementare l'efficienza nella lotta all'evasione e all'elusione fiscale, il Corpo della guardia di finanza può procedere per l'anno 2015, in deroga ai limiti di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008. n. 112. convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008. n. 133, ed all'articolo 1, comma 91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, all'assunzione di personale a tempo indeterminato» nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro a decorrere dal 1o gennaio 2015, allo scopo facendo ricorso allo scorrimento delle graduatorie degli idonei dei concorsi indetti nel 2012 e nei 2013.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2015: – 10.000.000;
2016: – 10.000.000;
2017: – 10.000.000.
* 21. 47. Lauricella, Fiano, Rosato, Fabbri.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Al fine di incrementare l'efficienza nella lotta all'evasione e all'elusione fiscale, il Corpo della guardia di finanza può procedere per l'anno 2015, in deroga ai limiti di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008. n. 112. convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008. n. 133, ed all'articolo 1, comma 91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, all'assunzione di personale a tempo indeterminato» nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro a decorrere dal 1o gennaio 2015, allo scopo facendo ricorso allo scorrimento delle graduatorie degli idonei dei concorsi indetti nel 2012 e nei 2013.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2015: – 10.000.000;
2016: – 10.000.000;
2017: – 10.000.000.
* 21. 19. Fassina, Scanu.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Ai fini delle assunzioni di personale previste dall'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, l'articolo 3, comma 3-bis, del medesimo decreto, si interpreta nel senso che lo scorrimento ivi previsto riguarda anche i concorsi banditi nell'anno 2012 ed indetti per l'anno 2013.
** 21. 1. La I Commissione.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Ai fini delle assunzioni di personale previste dall'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, l'articolo 3, comma 3-bis, del medesimo decreto, si interpreta nel senso che lo scorrimento ivi previsto riguarda anche i concorsi banditi nell'anno 2012 ed indetti per l'anno 2013.
** 21. 53. Lauricella, Fiano, Fabbri.
Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
11-bis. Le procedure di assunzione di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per gli anni 2015 e 2016, sono subordinate alla verifica delle graduatorie valide ed efficaci, alla data di approvazione della seguente legge, di vincitori e idonei utilmente collocati nelle stesse.
11-ter. Le assunzioni di personale nel Corpo della Guardia di Finanza, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare, ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, sono effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2015 utilizzando la graduatoria del concorsi le cui graduatorie sono state approvate per l'anno 2013, ferme restando le assunzioni dei volontari in ferma prefissata quadriennale, ai sensi del comma 4, lettera b), dello stesso articolo 2199, relative ai predetti concorsi. La Guardia di Finanza è pertanto autorizzata allo scorrimento fino al completo esaurimento della graduatoria pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 febbraio 2013, relativa al concorso per 750 allievi finanzieri.
11-quater. La Guardia di Finanza è autorizzata, in via straordinaria, per l'immissione nel ruolo Ufficiali della specialità amministrazione, allo scorrimento fino a esaurimento della graduatoria del concorso indetto il 12 luglio 2013, pubblicata il 10 gennaio 2014.
11-quinquies. Le assunzioni del personale nel corpo della Polizia di Stato, relativamente alla categoria agenti e assistenti, di cui all'articolo 3, commi 3-quater e 3-sexies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2015; in via straordinaria, per fronteggiare la palese necessità di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, vista la carenza di organico, l'amministrazione è autorizzata ad assumere tutti i vincitori e idonei, facendo scorrere la graduatoria fino a completo esaurimento del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 650 allievi agenti della Polizia di Stato indetto con decreto ministeriale del 7 marzo 2014 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 marzo 2014.
* 21. 215. Zan, Pilozzi, Di Salvo, Migliore, Lacquaniti, Piazzoni, Nardi, Lavagno, Greco.
All'articolo 21, dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
11-bis. Le procedure di assunzione di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per gli anni 2015 e 2016, sono subordinate alla verifica delle graduatorie valide ed efficaci, alla data di approvazione della seguente legge, di vincitori e idonei utilmente collocati nelle stesse.
11-ter. Le assunzioni di personale nel Corpo della Guardia di Finanza, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare, ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, sono effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2015 utilizzando la graduatoria del concorsi le cui graduatorie sono state approvate per l'anno 2013 ferme restando le assunzioni dei volontari in ferma prefissata quadriennale, ai sensi del comma 4, lettera b), dello stesso articolo 2199, relative ai predetti concorsi. La Guardia di Finanza è pertanto autorizzata allo scorrimento fino al completo esaurimento della graduatoria pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 febbraio 2013, relativa al concorso per 750 allievi finanzieri.
11-quater. la Guardia di Finanza è autorizzata, in via straordinaria, per l'immissione nel ruolo Ufficiali della specialità amministrazione, allo scorrimento fino a esaurimento della graduatoria del concorso indetto il 12 luglio 2013, pubblicata il 10 gennaio 2014.
11-quinquies. Le assunzioni del personale nel corpo della Polizia di Stato, relativamente alla categoria agenti e assistenti, di cui all'articolo 3, commi 3-quater e 3-sexies del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2015; in via straordinaria, per fronteggiare la palese necessità di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, vista la carenza di organico, l'amministrazione è autorizzata ad assumere tutti i vincitori e idonei, facendo scorrere la graduatoria fino a completo esaurimento del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 650 allievi agenti della Polizia di Stato indetto con decreto ministeriale del 7 marzo 2014 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 marzo 2014.
* 21. 250. Cirielli, Corsaro.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Le assunzioni di personale nel Corpo della Guardia di Finanza, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare, ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, sono effettuate a decorrere dal gennaio 2015 utilizzando la graduatoria dei concorsi le cui graduatorie sono state approvate per l'anno 2013 ferme restando le assunzioni del volontari in ferma prefissata quadriennale, ai sensi del comma 4, lettera b), dello stesso articolo 2199, relative ai predetti concorsi. Alle assunzioni di cui al presente comma si provvede nell'ambito delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente.
** 21. 252. Cirielli, Corsaro.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Le assunzioni di personale nel Corpo della Guardia di Finanza, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare, ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, sono effettuate a decorrere dal gennaio 2015 utilizzando la graduatoria dei concorsi le cui graduatorie sono state approvate per l'anno 2013 ferme restando le assunzioni del volontari in ferma prefissata quadriennale, ai sensi del comma 4, lettera b), dello stesso articolo 2199, relative ai predetti concorsi. Alle assunzioni di cui al presente comma si provvede nell'ambito delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente.
** 21. 213. Zan, Pilozzi, Di Salvo, Migliore, Lacquaniti, Piazzoni, Nardi, Lavagno, Greco.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Le assunzioni del personale nei corpo della Polizia di Stato, relativamente alla categoria agenti e assistenti, di cui all'articolo 3, commi 3-quater e 3-sexies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2015 e, in via straordinaria, per fronteggiare la palese necessità di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio connessi allo svolgimento di Expo Milano 2015, l'amministrazione è autorizzata ad assumere tutti i vincitori e idonei, facendo scorrere la graduatoria fino a completo esaurimento, dei concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 650 allievi agenti della Polizia di Stato indetto con decreto ministeriale del 7 marzo 2014 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 marzo 2014.
* 21. 254. Cirielli, Corsaro.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Le assunzioni del personale nei corpo della Polizia di Stato, relativamente alla categoria agenti e assistenti, di cui all'articolo 3, commi 3-quater e 3-sexies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2015 e, in via straordinaria, per fronteggiare la palese necessità di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio connessi allo svolgimento di Expo Milano 2015, l'amministrazione è autorizzata ad assumere tutti i vincitori e idonei, facendo scorrere la graduatoria fino a completo esaurimento, dei concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 650 allievi agenti della Polizia di Stato indetto con decreto ministeriale del 7 marzo 2014 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 marzo 2014.
* 21. 211. Zan, Pilozzi, Di Salvo, Migliore, Lacquaniti, Piazzoni, Nardi, Lavagno, Greco, Fabbri.
Al comma 12, aggiungere infine il seguente periodo: È altresì autorizzato lo scorrimento sino ad esaurimento della graduatoria, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 febbraio 2013, relativa al concorso per 750 allievi finanzieri, fino al 31 dicembre 2016.
* 21. 249. Cirielli, Corsaro.
Al comma 12, aggiungere infine il seguente periodo: È altresì autorizzato lo scorrimento sino ad esaurimento della graduatoria, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 febbraio 2013, relativa al concorso per 750 allievi finanzieri, fino al 31 dicembre 2016.
* 21. 234. Scanu, Bolognesi, Zanin.
Sopprimere il comma 14.
** 21. 2. La I Commissione.
Sopprimere il comma 14.
** 21. 82. Molteni, Fedriga, Allasia, Attaguile, Borghesi, Bossi, Matteo Bragantini, Busin, Caon, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Guidesi, Invernizzi, Marcolin, Gianluca Pini, Prataviera, Rondini, Simonetti.
Sopprimere il comma 14.
** 21. 110. Lombardi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli, Castelli, Sorial, Caso, D'Incà, Currò, Brugnerotto, Cariello, Colonnese.
Sopprimere il comma 14.
** 21. 148. Palese, Brunetta.
Sopprimere il comma 14.
** 21. 199. Dambruoso, Librandi.
Sostituire il comma 14 con i seguenti:
14. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno svolge una ricognizione dei contratti di locazione inerenti a immobili in uso alle forze del comparto della pubblica sicurezza stipulati con soggetti privati e illustra alle Camere i dati raccolti.
14-bis. L'amministrazione competente recede, con un preavviso di 120 giorni, anche in deroga a eventuali clausole difformi, dal contratti di locazione di cui al comma precedente dai quali risulti un canone superiore ai prezzi di mercato.
14-ter. L'amministrazione competente recede altresì, con le medesime modalità e nei medesimi termini di cui al comma 14-bis dai contratti di locazione di cui al comma 14, qualora nel territorio provinciale di ubicazione dell'immobile oggetto dei contratti medesimi, siano disponibili beni demaniali o confiscati alla criminalità organizzata utili per la medesima destinazione d'uso, e provvede ai necessari trasferimenti.
14-quater. I risparmi eventualmente derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 14-bis e 14-ter, accertate con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 11-bis dei decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, per il finanziamento di misure perequative per il personale delle Forze di Polizia e dei Corpo nazionale dei vigili del Fuoco.
21. 119. Lombardi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli, Nesci, Castelli, Sorial, Caso, D'Incà, Currò, Brugnerotto, Cariello, Colonnese.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
14-bis. Al fine di completare il processo di riordino delle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le Regioni e gli enti locali, le agenzie e gli enti pubblici non economici ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazione, non possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato fino al 31 dicembre 2015, Ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al servizio sanitario nazionale – per il solo personale medico-infermieristico – alle università e al comparto della scuola – relativamente al solo corpo docente – si applica la normativa di settore.
14-ter. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica le disponibilità di richieste da parte delle amministrazioni interessate suddivise per provincia, per agevolare le procedure di mobilità volontaria dalle Province ad altre amministrazioni attivando il portale finalizzato all'incontro tra la domanda e l'offerta di mobilità. Sono fatti salvi gli accordi di mobilità conclusi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90.
14-quater. Le Province e le Città metropolitane, al fine di riorganizzare le proprie strutture amministrative in attuazione dell'articolo 1, commi 85 e 88, della legge aprile 2014, n. 56, possono procedere alla rideterminazione delle dotazioni organiche e alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei confronti dei propri dipendenti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che avrebbero comportato la decorrenza del trattamento pensionistico entro 31 dicembre 2016, secondo la disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto legislativo 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, con conseguente valenza dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva nonché del regime delle decorrenze previsti dalla predetta disciplina pensionistica.
* 21. 256. Cirielli, Corsaro.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
14-bis. Al fine di completare il processo di riordino delle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le Regioni e gli enti locali, le agenzie e gli enti pubblici non economici ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazione, non possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato fino al 31 dicembre 2015, Ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al servizio sanitario nazionale – per il solo personale medico-infermieristico – alle università e al comparto della scuola – relativamente al solo corpo docente – si applica la normativa di settore.
14-ter. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica le disponibilità di richieste da parte delle amministrazioni interessate suddivise per provincia, per agevolare le procedure di mobilità volontaria dalle Province ad altre amministrazioni attivando il portale finalizzato all'incontro tra la domanda e l'offerta di mobilità. Sono fatti salvi gli accordi di mobilità conclusi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90.
14-quater. Le Province e le Città metropolitane, al fine di riorganizzare le proprie strutture amministrative in attuazione dell'articolo 1, commi 85 e 88, della legge aprile 2014, n. 56, possono procedere alla rideterminazione delle dotazioni organiche e alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei confronti dei propri dipendenti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che avrebbero comportato la decorrenza del trattamento pensionistico entro 31 dicembre 2016, secondo la disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto legislativo 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, con conseguente valenza dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva nonché del regime delle decorrenze previsti dalla predetta disciplina pensionistica.
* 21. 21. Borghi.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
14-bis. Al fine di completare il processo di riordino delle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le Regioni e gli enti locali, le agenzie e gli enti pubblici non economici ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazione, non possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato fino al 31 dicembre 2015, Ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al servizio sanitario nazionale – per il solo personale medico-infermieristico – alle università e al comparto della scuola – relativamente al solo corpo docente – si applica la normativa di settore.
14-ter. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica le disponibilità di richieste da parte delle amministrazioni interessate suddivise per provincia, per agevolare le procedure di mobilità volontaria dalle Province ad altre amministrazioni attivando il portale finalizzato all'incontro tra la domanda e l'offerta di mobilità. Sono fatti salvi gli accordi di mobilità conclusi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90.
14-quater. Le Province e le Città metropolitane, al fine di riorganizzare le proprie strutture amministrative in attuazione dell'articolo 1, commi 85 e 88, della legge aprile 2014, n. 56, possono procedere alla rideterminazione delle dotazioni organiche e alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei confronti dei propri dipendenti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che avrebbero comportato la decorrenza del trattamento pensionistico entro 31 dicembre 2016, secondo la disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto legislativo 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, con conseguente valenza dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva nonché del regime delle decorrenze previsti dalla predetta disciplina pensionistica.
* 21. 38. Gasparini, Misiani, Fiano, D'Ottavio, Gadda, Rampi, Malpezzi, Mauri, Casati, Senaldi, Pollastrini, Quartapelle Procopio, Braga, Peluffo, Incerti, Maestri, Fabbri.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
14-bis. Al fine di completare il processo di riordino delle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le Regioni e gli enti locali, le agenzie e gli enti pubblici non economici ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazione, non possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato fino al 31 dicembre 2015, Ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al servizio sanitario nazionale – per il solo personale medico-infermieristico – alle università e al comparto della scuola – relativamente al solo corpo docente – si applica la normativa di settore.
14-ter. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica le disponibilità di richieste da parte delle amministrazioni interessate suddivise per provincia, per agevolare le procedure di mobilità volontaria dalle Province ad altre amministrazioni attivando il portale finalizzato all'incontro tra la domanda e l'offerta di mobilità. Sono fatti salvi gli accordi di mobilità conclusi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90.
14-quater. Le Province e le Città metropolitane, al fine di riorganizzare le proprie strutture amministrative in attuazione dell'articolo 1, commi 85 e 88, della legge aprile 2014, n. 56, possono procedere alla rideterminazione delle dotazioni organiche e alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei confronti dei propri dipendenti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che avrebbero comportato la decorrenza del trattamento pensionistico entro 31 dicembre 2016, secondo la disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto legislativo 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, con conseguente valenza dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva nonché del regime delle decorrenze previsti dalla predetta disciplina pensionistica.
* 21. 39. Cenni.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
14-bis. Al fine di completare il processo di riordino delle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le Regioni e gli enti locali, le agenzie e gli enti pubblici non economici ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazione, non possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato fino al 31 dicembre 2015, Ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al servizio sanitario nazionale – per il solo personale medico-infermieristico – alle università e al comparto della scuola – relativamente al solo corpo docente – si applica la normativa di settore.
14-ter. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica le disponibilità di richieste da parte delle amministrazioni interessate suddivise per provincia, per agevolare le procedure di mobilità volontaria dalle Province ad altre amministrazioni attivando il portale finalizzato all'incontro tra la domanda e l'offerta di mobilità. Sono fatti salvi gli accordi di mobilità conclusi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90.
14-quater. Le Province e le Città metropolitane, al fine di riorganizzare le proprie strutture amministrative in attuazione dell'articolo 1, commi 85 e 88, della legge aprile 2014, n. 56, possono procedere alla rideterminazione delle dotazioni organiche e alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei confronti dei propri dipendenti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che avrebbero comportato la decorrenza del trattamento pensionistico entro 31 dicembre 2016, secondo la disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto legislativo 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, con conseguente valenza dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva nonché del regime delle decorrenze previsti dalla predetta disciplina pensionistica.
* 21. 134. Squeri, Russo, Palese, Brunetta.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
14-bis. Al fine di completare il processo di riordino delle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le Regioni e gli enti locali, le agenzie e gli enti pubblici non economici ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazione, non possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato fino al 31 dicembre 2015, Ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al servizio sanitario nazionale – per il solo personale medico-infermieristico – alle università e al comparto della scuola – relativamente al solo corpo docente – si applica la normativa di settore.
14-ter. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica le disponibilità di richieste da parte delle amministrazioni interessate suddivise per provincia, per agevolare le procedure di mobilità volontaria dalle Province ad altre amministrazioni attivando il portale finalizzato all'incontro tra la domanda e l'offerta di mobilità. Sono fatti salvi gli accordi di mobilità conclusi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90.
14-quater. Le Province e le Città metropolitane, al fine di riorganizzare le proprie strutture amministrative in attuazione dell'articolo 1, commi 85 e 88, della legge aprile 2014, n. 56, possono procedere alla rideterminazione delle dotazioni organiche e alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei confronti dei propri dipendenti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che avrebbero comportato la decorrenza del trattamento pensionistico entro 31 dicembre 2016, secondo la disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto legislativo 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, con conseguente valenza dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva nonché del regime delle decorrenze previsti dalla predetta disciplina pensionistica.
* 21. 156. Centemero, Palese, Brunetta.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
14-bis. Al fine di completare il processo di riordino delle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le Regioni e gli enti locali, le agenzie e gli enti pubblici non economici ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazione, non possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato fino al 31 dicembre 2015, Ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al servizio sanitario nazionale – per il solo personale medico-infermieristico – alle università e al comparto della scuola – relativamente al solo corpo docente – si applica la normativa di settore.
14-ter. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica le disponibilità di richieste da parte delle amministrazioni interessate suddivise per provincia, per agevolare le procedure di mobilità volontaria dalle Province ad altre amministrazioni attivando il portale finalizzato all'incontro tra la domanda e l'offerta di mobilità. Sono fatti salvi gli accordi di mobilità conclusi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90.
14-quater. Le Province e le Città metropolitane, al fine di riorganizzare le proprie strutture amministrative in attuazione dell'articolo 1, commi 85 e 88, della legge aprile 2014, n. 56, possono procedere alla rideterminazione delle dotazioni organiche e alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei confronti dei propri dipendenti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che avrebbero comportato la decorrenza del trattamento pensionistico entro 31 dicembre 2016, secondo la disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto legislativo 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, con conseguente valenza dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva nonché del regime delle decorrenze previsti dalla predetta disciplina pensionistica.
* 21. 165. Paglia, Scotto, Marcon, Melilla, Placido.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
14-bis. Al fine di completare il processo di riordino delle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le Regioni e gli enti locali, le agenzie e gli enti pubblici non economici ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazione, non possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato fino al 31 dicembre 2015, Ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al servizio sanitario nazionale – per il solo personale medico-infermieristico – alle università e al comparto della scuola – relativamente al solo corpo docente – si applica la normativa di settore.
14-ter. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica le disponibilità di richieste da parte delle amministrazioni interessate suddivise per provincia, per agevolare le procedure di mobilità volontaria dalle Province ad altre amministrazioni attivando il portale finalizzato all'incontro tra la domanda e l'offerta di mobilità. Sono fatti salvi gli accordi di mobilità conclusi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90.
14-quater. Le Province e le Città metropolitane, al fine di riorganizzare le proprie strutture amministrative in attuazione dell'articolo 1, commi 85 e 88, della legge aprile 2014, n. 56, possono procedere alla rideterminazione delle dotazioni organiche e alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei confronti dei propri dipendenti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che avrebbero comportato la decorrenza del trattamento pensionistico entro 31 dicembre 2016, secondo la disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto legislativo 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, con conseguente valenza dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva nonché del regime delle decorrenze previsti dalla predetta disciplina pensionistica.
* 21. 218. Misiani.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
14-bis. È soppresso l'articolo 4-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14.
21. 161. Oliaro, Librandi, Nesi.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
14-bis. Al comma 3-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dopo le parole: «31 ottobre 2014» sono aggiunte le seguenti: «o comunque dell'ultima graduatoria utile approvata per ogni forza di polizia nel caso in cui non vi siano idonei sufficienti nelle graduatorie dei concorsi indetti per il 2013».
21. 228. De Mita.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
14-bis. I soggetti istituzionali insediatisi a seguito della legge 7 aprile 2014, n. 56 nonché gli enti o agenzie subentranti nelle funzioni alle province che, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stiano assolvendo alla carenza della dotazione organica attraverso il ricorso e rimpiego di personale assunto con procedure ad evidenza pubblica con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 36 mesi alla data del 31 dicembre 2014 e i cui contratti di lavoro siano stati oggetto negli ultimi cinque anni di una serie continua e costante di rinnovi e proroghe anche con soluzione di continuità presso il medesimo ente, possono procedere entro il 31 dicembre 2016, con risorse o fondi propri e nell'invarianza dei saldi di finanza pubblica, alla stabilizzazione a domanda del personale interessato.
* 21. 207. Petitti, Morani, Migliore, Fabbri, Maestri, Montroni, Pagani, Baruffi, Incerti.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
14-bis. I soggetti istituzionali insediatisi a seguito della legge 7 aprile 2014, n. 56 nonché gli enti o agenzie subentranti nelle funzioni alle province che, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stiano assolvendo alla carenza della dotazione organica attraverso il ricorso e rimpiego di personale assunto con procedure ad evidenza pubblica con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 36 mesi alla data del 31 dicembre 2014 e i cui contratti di lavoro siano stati oggetto negli ultimi cinque anni di una serie continua e costante di rinnovi e proroghe anche con soluzione di continuità presso il medesimo ente, possono procedere entro il 31 dicembre 2016, con risorse o fondi propri e nell'invarianza dei saldi di finanza pubblica, alla stabilizzazione a domanda del personale interessato.
* 21. 8. Giulietti.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
14-bis. I soggetti istituzionali insediatisi a seguito della legge 7 aprile 2014, n. 56 nonché gli enti o agenzie subentranti nelle funzioni alle province che, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stiano assolvendo alla carenza della dotazione organica attraverso il ricorso e rimpiego di personale assunto con procedure ad evidenza pubblica con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 36 mesi alla data del 31 dicembre 2014 e i cui contratti di lavoro siano stati oggetto negli ultimi cinque anni di una serie continua e costante di rinnovi e proroghe anche con soluzione di continuità presso il medesimo ente, possono procedere entro il 31 dicembre 2016, con risorse o fondi propri e nell'invarianza dei saldi di finanza pubblica, alla stabilizzazione a domanda del personale interessato.
* 21. 71. Lodolini, Lattuca, Petitti, Carrescia, Manzi, Bruno Bossio, Marchetti.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
14-bis. I soggetti istituzionali insediatisi a seguito della legge 7 aprile 2014, n. 56 nonché gli enti o agenzie subentranti nelle funzioni alle province che, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stiano assolvendo alla carenza della dotazione organica attraverso il ricorso e rimpiego di personale assunto con procedure ad evidenza pubblica con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 36 mesi alla data del 31 dicembre 2014 e i cui contratti di lavoro siano stati oggetto negli ultimi cinque anni di una serie continua e costante di rinnovi e proroghe anche con soluzione di continuità presso il medesimo ente, possono procedere entro il 31 dicembre 2016, con risorse o fondi propri e nell'invarianza dei saldi di finanza pubblica, alla stabilizzazione a domanda del personale interessato.
* 21. 41. Cenni.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
14-bis. I soggetti istituzionali insediatisi a seguito della legge 7 aprile 2014, n. 56 nonché gli enti o agenzie subentranti nelle funzioni alle province che, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stiano assolvendo alla carenza della dotazione organica attraverso il ricorso e rimpiego di personale assunto con procedure ad evidenza pubblica con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 36 mesi alla data del 31 dicembre 2014 e i cui contratti di lavoro siano stati oggetto negli ultimi cinque anni di una serie continua e costante di rinnovi e proroghe anche con soluzione di continuità presso il medesimo ente, possono procedere entro il 31 dicembre 2016, con risorse o fondi propri e nell'invarianza dei saldi di finanza pubblica, alla stabilizzazione a domanda del personale interessato.
* 21. 223. Manzi, Carrescia.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
14-bis. Il Ministro dell'interno con proprio decreto attiva una procedura di stabilizzazione, attraverso un'unica graduatoria DISCONTINUI-VOLONTARI dei Vigili del Fuoco, ad esaurimento, da predisporre attraverso prove ginniche e visite mediche, alle quali potranno partecipare tutti coloro che al 31 dicembre 2014 non abbiano superato il 45° anno di età + 2 (come da decreto presidenziale) e abbiano effettuato non meno di 120 giorni di servizio negli ultimi 5 anni.
Conseguentemente alla tabella A, voce Ministro dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:
2015: + 100.000.000;
2016: + 100.000.000;
2017: + 100.000.000.
21. 159. Pili.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
14-bis. Al comma 9-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 135, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Sono fatte salve le disposizioni previste dall'articolo 14, comma 24-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per consentire l'attuazione dei processi di stabilizzazione di cui al presente articolo, in ogni caso nel rispetto del patto di stabilità interno. A tal fine gli enti territoriali delle regioni a statuto speciale calcolano il complesso delle spese per il personale al netto dell'eventuale contributo erogato dalle regioni, attribuite nei limiti dei risparmi di spesa realizzati a seguito dell'adozione delle misure di razionalizzazione e revisione della spesa di cui al primo periodo; la verifica del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 76, commi 4 e 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è ultimata tenendo conto di dati omogenei. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno e successive modificazioni per l'anno 2014, al solo fine di consentire la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2015 non si applica la sanzione di cui alla lettera d) del comma 26 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni. Per l'anno 2015 permanendo il fabbisogno organizzativo e le comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi già erogati, la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato, fermo quanto previsto nei periodi precedenti, può essere disposta in deroga ai termini e vincoli di cui al comma 9 del presente articolo».
21. 64. Capodicasa, Piccione, Iacono, Amoddio, Zappulla, Ribaudo, Culotta, Gullo, Greco, Burtone, Berretta, Cardinale, Lauricella, Moscatt, Albanella, Boccadutri.
ART. 22.
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 2, lettera a), numero 1), sopprimere le parole: dell'Agenzia del demanio;
Conseguentemente: dopo il numero 1), aggiungere il seguente:
1-bis), dopo il terzo periodo inserire il seguente: «All'Agenzia del demanio è affidato un ruolo di indirizzo e di impulso all'attività di razionalizzazione delle amministrazioni dello Stato, anche mediante la diretta elaborazione di piani di razionalizzazione secondo quanto previsto dal precedente comma 222»;
dopo il numero 3), inserire il seguente:
4) all'ultimo periodo del comma 222- quater, le parole: «positivamente verificati» sono soppresse;
b) al comma 2, lettera b), capoverso «222-quater.1», dopo le parole: 1° gennaio 2015 aggiungere la seguente: inoltre.
22. 4. Malpezzi.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 apportare le seguenti modifiche:
a) il comma 2, lettera a) è sostituito dal seguente: «Sono attribuite all'Agenzia del demanio le decisioni di spesa, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, relative agli interventi manutentivi, a carattere ordinario e straordinario, effettuati sugli immobili di proprietà dello Stato assegnati in uso alle Amministrazioni centrali di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione degli Organi Costituzionali, del Ministero della difesa e del Ministero per i beni e le attività culturali. Sono altresì esclusi dalla disciplina del presente comma gli istituti penitenziari e fatte salve le relative risorse attribuite al Ministero della giustizia per gli interventi manutentivi di edilizia penitenziaria.»;
b) il comma 2, lettera c), è sostituito dal seguente: «Sono attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a valere sulle risorse allo stesso assegnate per gli interventi relativi agli edifici pubblici statali e agli immobili demaniali, le decisioni di spesa relative agli interventi manutentivi da effettuare, a cura delle strutture del medesimo Ministero, ai sensi dell'articolo 176 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207, su beni immobili di cui alle lettere a) e b). L'esecuzione di tali interventi, è tempestivamente comunicata all'Agenzia del demanio, al fine del necessario coordinamento con le attività dalla stessa poste in essere ai sensi del presente articolo.»;
c) il comma 2-bis è soppresso;
d) al comma 4, dopo le parole: «al fine di ridurre le locazioni passive» sono aggiunte le parole: «nonché alla riqualificazione energetica degli stessi edifici»;
e) al comma 4, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Alle decisioni di spesa assunte dall'Agenzia del demanio ai sensi del presente comma non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 618, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.»;
f) al comma 5, al secondo periodo, sono soppresse le parole: «mediante tali operatori» e le parole: «ovvero, in funzione della capacità operativa delle stesse strutture, dall'Agenzia del demanio.»;
g) al comma 6 è soppresso il seguente periodo: «Restano fermi i limiti stabiliti dall'articolo 2, comma 618, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dall'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dall'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.»;
h) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente comma: «6-bis. Le amministrazioni o soggetti pubblici di cui al comma 2, lettera a), dotati di autonomia finanziaria, ai fini della copertura dei costi degli interventi comunicati ai sensi del comma 3 ed inseriti in un Piano Generale di cui al comma 4, mettono a disposizione la corrispondente provvista finanziaria per integrare i fondi di cui al comma 6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
22. 3. Malpezzi.
ART. 23.
Al comma 2, terzo periodo, sopprimere la parola: non.
23. 15. Catalano.
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. In ogni caso, il contratto di programma di cui al comma 1, lettera b), relativo al periodo regolatorio successivo a quello 2012-2014 deve assicurare la tutela, la protezione sociale e il mantenimento dei livelli occupazionali riferibili al contratto di programma per il triennio 2009-2011 che, ai sensi di quanto previsto dal comma 1, lettera a), resta efficace fino alla conclusione della procedura di approvazione del nuovo contratto di programma per il quinquennio 2015-2019.
23. 14. Scotto, Marcon, Melilla, Paglia, Duranti.
Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
3-bis. All'articolo 1, comma 1097, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato dalla legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole «5 per cento» sono sostituite con le seguenti: «50 per cento»;
3-ter. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 1o dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, in legge 29 gennaio 1994, n. 71, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «entro il 31 marzo 1994» e «, aventi efficacia a partire dal 1o gennaio 1994,» sono soppresse;
b) le parole: «apposite convenzioni» sono sostituite con le seguenti: «appositi accordi o convenzioni»;
c) alla lettera a), numero 1), alle parole «a una contabilità analitica» sono premesse le seguenti: «per le attività diverse dalla raccolta del risparmio postale,»;
d) alla lettera a), numero 2), la parola: «annualmente» è soppressa e le parole «apposite convenzioni aggiuntive» sono sostituite con le seguenti: «appositi accordi aggiuntivi, che prevedano anche misure idonee a garantire il raggiungimento degli obiettivi di raccolta.».
* 23. 19. D'Alia, De Mita.
Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
3-bis. All'articolo 1, comma 1097, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato dalla legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole «5 per cento» sono sostituite con le seguenti: «50 per cento»;
3-ter. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 1o dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, in legge 29 gennaio 1994, n. 71, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «entro il 31 marzo 1994» e «, aventi efficacia a partire dal 1o gennaio 1994,» sono soppresse;
b) le parole: «apposite convenzioni» sono sostituite con le seguenti: «appositi accordi o convenzioni»;
c) alla lettera a), numero 1), alle parole «a una contabilità analitica» sono premesse le seguenti: «per le attività diverse dalla raccolta del risparmio postale,»;
d) alla lettera a), numero 2), la parola: «annualmente» è soppressa e le parole «apposite convenzioni aggiuntive» sono sostituite con le seguenti: «appositi accordi aggiuntivi, che prevedano anche misure idonee a garantire il raggiungimento degli obiettivi di raccolta.».
* 23. 13. Tancredi.
Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
3-bis. All'articolo 1, comma 1097, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato dalla legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole «5 per cento» sono sostituite con le seguenti: «50 per cento»;
3-ter. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 1o dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, in legge 29 gennaio 1994, n. 71, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «entro il 31 marzo 1994» e «, aventi efficacia a partire dal 1o gennaio 1994,» sono soppresse;
b) le parole: «apposite convenzioni» sono sostituite con le seguenti: «appositi accordi o convenzioni»;
c) alla lettera a), numero 1), alle parole «a una contabilità analitica» sono premesse le seguenti: «per le attività diverse dalla raccolta del risparmio postale,»;
d) alla lettera a), numero 2), la parola: «annualmente» è soppressa e le parole «apposite convenzioni aggiuntive» sono sostituite con le seguenti: «appositi accordi aggiuntivi, che prevedano anche misure idonee a garantire il raggiungimento degli obiettivi di raccolta.».
* 23. 1. Melilli.
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. A fini di valorizzazione del patrimonio mobiliare e di sostegno all'economia nazionale, Cassa depositi e prestiti SpA può, attraverso un apposito veicolo societario o fondo di investimento, assumere e gestire partecipazioni in società di medie dimensioni operanti nei settori dell'industria, del commercio e dei servizi, la cui attività prevalente si svolga su territorio nazionale. La società e il fondo di cui al periodo precedente possono essere partecipati da investitori nazionali ed internazionali. La gestione delle partecipazioni è affidata a soggetti forniti di comprovata e adeguata esperienza di investimento a livello nazionale e internazionale. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e da trasmettere al Parlamento, sono definite le caratteristiche delle società che possono essere oggetto di acquisizione ai sensi del primo periodo e dei soggetti ai quali può essere affidata la gestione delle partecipazioni ai sensi del secondo periodo.».
23. 17. Mazziotti Di Celso, Tinagli, Librandi, Galgano, Nesi.
ART. 24.
All'elenco n. 2, sopprimere la voce: Ministero della giustizia.
Conseguentemente, al comma 12 dell'articolo 17, sostituire le parole: 850 milioni con le parole: 747 milioni.
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguente variazioni:
2017: –103.000.000.
24. 8. Daniele Farina, Melilla, Marcon, Sannicandro, Paglia.
ART. 25.
Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:
2. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge il CNEL svolge, su richiesta del Governo, solo le funzioni rispondenti alle disposizioni di cui agli articoli 151 e 152 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. A tal fine il Governo trasmette al CNEL, che esprime un parere entro 15 giorni, i provvedimenti predisposti ai sensi della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive integrazioni e modificazioni nonché del Capo V della legge 24 dicembre 2012, n. 234 compresi quelli concernenti riforme in materia di lavoro e politiche sociali. Il parere espresso viene conseguentemente trasmesso dal Governo al Parlamento.
3, Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica sono attribuite ad altre amministrazioni pubbliche le funzioni oggi attribuite al CNEL, a norma degli articoli 10, 10-bis, 16 e 17 della legge 30 dicembre 1986, n. 936 e successive integrazioni e modificazioni, non ricomprese nel precedente comma, e con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono conseguentemente, definite la destinazione del personale, dei beni strumentali e del patrimonio. Per l'esercizio delle funzioni di Presidente e Consigliere del CNEL non è prevista alcuna indennità di carica. Alla data di emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri la citata legge n. 936 del 1986 è abrogata.
* 25. 1. La I Commissione.
Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:
2. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge il CNEL svolge, su richiesta del Governo, solo le funzioni rispondenti alle disposizioni di cui agli articoli 151 e 152 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. A tal fine il Governo trasmette al CNEL, che esprime un parere entro 15 giorni, i provvedimenti predisposti ai sensi della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive integrazioni e modificazioni nonché del Capo V della legge 24 dicembre 2012, n. 234 compresi quelli concernenti riforme in materia di lavoro e politiche sociali. Il parere espresso viene conseguentemente trasmesso dal Governo al Parlamento.
3, Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica sono attribuite ad altre amministrazioni pubbliche le funzioni oggi attribuite al CNEL, a norma degli articoli 10, 10-bis, 16 e 17 della legge 30 dicembre 1986, n. 936 e successive integrazioni e modificazioni, non ricomprese nel precedente comma, e con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono conseguentemente, definite la destinazione del personale, dei beni strumentali e del patrimonio. Per l'esercizio delle funzioni di Presidente e Consigliere del CNEL non è prevista alcuna indennità di carica. Alla data di emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri la citata legge n. 936 del 1986 è abrogata.
* 25. 22. Francesco Sanna, Fabbri.
Al comma 5, le parole: 5 per cento, sono sostituite dalle seguenti: 10 per cento, e, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: La metà dell'importo è destinata alle televisioni provinciali e regionali che trasmettono quotidianamente programmi informativi e telegiornali autoprodotti. I criteri per la ripartizione della somma tra le diverse emittenti sono individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
25. 24. La Russa, Corsaro.
Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: Tali risorse potranno altresì essere erogate sotto forma di sconto sul pedaggio per traccia a tutte le imprese ferroviarie operanti in Italia.
25. 19. Catalano.
Al comma 7, capoverso 3-bis, dopo le parole: Per le attività, sono inserite le seguenti: di investimento; le parole: fino al 10 per cento, sono sostituite dalle seguenti: pari al 15 per cento; dopo le parole: quadro economico di progetto, sono inserite le seguenti: approvato a decorrere dal 1o gennaio 2015.
* 25. 10. Abrignani, Palese, Brunetta, Latronico.
Al comma 7, capoverso 3-bis, dopo le parole: Per le attività, sono inserite le seguenti: di investimento; le parole: fino al 10 per cento, sono sostituite dalle seguenti: pari al 15 per cento; dopo le parole: quadro economico di progetto, sono inserite le seguenti: approvato a decorrere dal 1o gennaio 2015.
* 25. 21. Melilla, Marcon, Paglia.
Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. Al fine di conseguire gli obiettivi di contenimento dei costi e di riqualificazione della spesa pubblica, a decorrere dal gennaio 2015, alle amministrazioni pubbliche statali è fatto divieto di acquistare ed utilizzare autovetture di rappresentanza, cosiddette «autoblu».
8-ter. Le suddette autovetture di proprietà delle amministrazioni pubbliche statali da dismettere ai sensi del comma 8-bis sono assegnate, previa valutazione di convenienza, alle forze del comparto della sicurezza pubblica.
8-quater. Restano ferme le vigenti disposizioni concernenti l'uso delle autovetture adibite ai servizi operativi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, della salute e incolumità pubblica, della sicurezza stradale, della difesa e della sicurezza militare, nonché ai servizi ispettivi relativi a funzioni di carattere fiscale e contributivo.
25. 11. Luigi Di Maio, Lombardi, Castelli, Sorial, Caso, D'Incà, Currò, Brugnerotto, Cariello, Colonnese.
Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:
Art. 25-bis.
1. Il pagamento del canone di abbonamento speciale consente la detenzione del numero indicato di apparecchi televisivi da parte del titolare dell'esercizio nei luoghi adibiti alla propria attività. Il canone è unico anche qualora l'attività è svolta in edifici distinti comunque autorizzati con un unico provvedimento.
25. 01. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.
ART. 26.
Sopprimere il comma 2.
Conseguentemente:
al comma 6, sopprimere la parola: 2;
al comma 9, sopprimere le parole: tenuto anche conto della previsione di cui al comma 2;
all'articolo 46 comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 16 milioni a decorrere dall'anno 2015.
* 26. 1. La XII Commissione.
Sopprimere il comma 2.
Conseguentemente:
al comma 6, sopprimere la parola: 2;
al comma 9, sopprimere le parole: tenuto anche conto della previsione di cui al comma 2;
all'articolo 46 comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 16 milioni a decorrere dall'anno 2015.
* 26. 60. Fossati, D'Incecco, Carnevali.
Sopprimere il comma 2.
Conseguentemente:
al comma 6, sopprimere la parola: 2;
al comma 9, sopprimere le parole: tenuto anche conto della previsione di cui al comma 2;
alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2015: – 8.000.000;
2016: – 8.000.000;
2017: – 8.000.000.
** 26. 18. Giampaolo Galli, Parrini, Capone.
Sopprimere il comma 2.
Conseguentemente:
al comma 6, sopprimere la parola: 2;
al comma 9, sopprimere le parole: tenuto anche conto della previsione di cui al comma 2;
alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2015: – 8.000.000;
2016: – 8.000.000;
2017: – 8.000.000.
** 26. 97. Binetti, Fauttilli, De Mita.
Sopprimere il comma 3.
Conseguentemente, sono ridotte in misura corrispondente all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione le datazioni di bilancio dei Ministeri di cui all'elenco n. 2 allegato alla presente legge.
26. 6. Corsaro.
Al comma 3, sostituire le parole: il giorno 10 con le seguenti: il primo giorno;.
Conseguentemente:
all'articolo 26 sostituire il comma 6, con il seguente:
«6. L'INPS procede al riversamento all'entrata del bilancio dello Stato di 11 milioni di euro a decorrere dal 2015 in relazione ai risparmi conseguiti attraverso l'attuazione dei commi 3, 4 e 5.».
alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:
2015: – 92.000.000;
2016: – 92.000.000;
2017: – 92.000.000.
26. 38. Boccuzzi, Albanella, Gnecchi, Baruffi, Casellato, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gregori, Gribaudo, Incerti, Maestri, Martelli, Miccoli, Paris, Piccolo, Rotta, Simoni, Zappulla, Fabbri, Moscatt, Ribaudo, Culotta, Ventricelli, D'Ottavio, Minnucci, Coccia, Chaouki, Rossomando, D'Arienzo, Cominelli, Camani, Sanna, Petitti, Carra.
Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
8-bis. A decorrere dall'anno 2015, al fine di contenere la spesa riguardante l'indennità di malattia e poter assicurare continuità ad un'azione efficiente ed efficace di contrasto al fenomeno dell'assenteismo, sono escluse dalle riduzioni di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le spese relative all'espletamento delle visite mediche di controllo domiciliare ai lavoratori assenti dal servizio per malattia, richieste d'ufficio dall'INPS, il cui importo impegnato dall'Istituto stesso non potrà essere inferiore all'ottanta per cento di quello stabilito prima della entrata in vigore della suddetta legge. I risparmi di spesa conseguenti all'applicazione della disposizione, sono destinati al fondo indennizzi dell'INPS.
* 26. 53. Grillo, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Currò, Caso.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. A decorrere dall'anno 2015, al fine di contenere la spesa riguardante l'indennità di malattia e poter assicurare continuità ad un'azione efficiente ed efficace di contrasto al fenomeno dell'assenteismo, sono escluse dalle riduzioni di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le spese relative all'espletamento delle visite mediche di controllo domiciliare ai lavoratori assenti dal servizio per malattia, richieste d'ufficio dall'INPS, il cui importo impegnato dall'Istituto stesso non potrà essere inferiore all'ottanta per cento di quello stabilito prima della entrata in vigore della suddetta legge. I risparmi di spesa conseguenti all'applicazione della disposizione, sono destinati al fondo indennizzi dell'INPS.
* 26. 79. Vargiu, Mazziotti Di Celso, Librandi, Nesi, Capone.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. A decorrere dall'anno 2015, al fine di contenere la spesa riguardante l'indennità di malattia e poter assicurare continuità ad un'azione efficiente ed efficace di contrasto al fenomeno dell'assenteismo, sono escluse dalle riduzioni di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le spese relative all'espletamento delle visite mediche di controllo domiciliare ai lavoratori assenti dal servizio per malattia, richieste d'ufficio dall'INPS, il cui importo impegnato dall'Istituto stesso non potrà essere inferiore all'ottanta per cento di quello stabilito prima della entrata in vigore della suddetta legge. I risparmi di spesa conseguenti all'applicazione della disposizione, sono destinati al fondo indennizzi dell'INPS.
* 26. 65. Fucci, Palese, Capone.
Sopprimere il comma 10.
Conseguentemente, al comma 11 sostituire le parole: è ridotta di 200 milioni di euro a decorrere dal 2015 con le seguenti: è ridotta di 450 milioni di euro a decorrere dal 2015.
26. 86. Melilla, Palazzotto, Scotto, Franco Bordo, Airaudo, Placido, Marcon, Duranti, Nicchi.
Sopprimere il comma 10.
Conseguentemente:
a) all'articolo 17, comma 21, sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2015 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 con le seguenti: 50 milioni di euro per l'anno 2015 e di 410 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016;
b) alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2015: – 100.000.000;
2016: – 100.000.000;
2017: – 100.000.000.
26. 35. Garavini, Gnecchi, Damiano, Agostini, Albanella, Albini, Amato, Amoddio, Antezza, Arlotti, Ascani, Bargero, Baruffi, Basso, Battaglia, Beni, Berlinghieri, Bini, Blazina, Boccuzzi, Borghi, Bossa, Bratti, Bruno Bossio, Camani, Campana, Cani, Capodicasa, Capone, Carnevali, Carocci, Carra, Carrescia, Casati, Casellato, Castricone, Cenni, Censore, Chaouki, Cimbro, Coccia, Cominelli, Crivellari, Culotta, Cuperlo, Dal Moro, D'Incecco, D'Ottavio, Epifani, Fabbri, Gianni Farina, Fedi, Ferrari, Cinzia Maria Fontana, Fossati, Fragomeli, Gadda, Carlo Galli, Galperti, Gandolfi, Gasparini, Gelli, Ghizzoni, Giacobbe, Ginato, Ginefra, Giuliani, Giulietti, Grassi, Greco, Gregori, Gribaudo, Giuseppe Guerini, Iacono, Tino Iannuzzi, Incerti, Laforgia, La Marca, Lattuca, Lenzi, Leva, Maestri, Malisani, Manfredi, Manzi, Marantelli, Marchetti, Mariani, Mariano, Martelli, Marzano, Massa, Mauri, Mazzoli, Miccoli, Minnucci, Miotto, Misiani, Mognato, Mongiello, Montroni, Moscatt, Murer, Narduolo, Fitzgerald Nissoli, Oliverio, Paris, Patriarca, Peluffo, Petitti, Piccione, Giorgio Piccolo, Pollastrini, Porta, Prina, Quartapelle Procopio, Rampi, Ribaudo, Rocchi, Romanini, Rostan, Rotta, Sanna, Sbrollini, Scuvera, Senaldi, Sgambato, Simoni, Tacconi, Taranto, Taricco, Tentori, Terrosi, Tullo, Vaccaro, Valeria Valente, Ventricelli, Zampa, Zanin, Zappulla, De Menech, Rigoni, Sanga, Pastorino, De Maria, Argentin, Ginoble, Iori, Rubinato, Stumpo, Fusilli, Rossomando, Verini, Moretto, Naccarato, Pes.
Sopprimere il comma 10.
Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2 aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni a decorrere dal 2015.
26. 96. Caruso, De Mita, Fauttilli, Cera.
Sopprimere il comma 10.
Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto capitale relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 154 milioni di euro per l'anno 2015.
26. 56. Latronico, Palese, Brunetta, Petrenga.
Sopprimere il comma 10.
Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2015: – 150.000.000;
2016: – 150.000.000;
2017: – 150.000.000.
* 26. 11. Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger, Ottobre.
Sopprimere il comma 10.
Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2015: – 150.000.000;
2016: – 150.000.000;
2017: – 150.000.000.
* 26. 91. Di Salvo, Nardi, Pilozzi, Lavagno, Migliore, Piazzoni, Lacquaniti, Zan.
Sopprimere il comma 10.
Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2015: – 150.000.000;
2016: – 150.000.000;
2017: – 150.000.000.
* 26. 45. Di Salvo, Nardi, Pilozzi, Lavagno, Migliore, Piazzoni, Lacquaniti, Zan.
Sopprimere il comma 10
Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2015: – 150.000.000.
26. 66. Merlo, Borghese.
Sostituire il comma 10 col seguente:
«10. Con riferimento all'esercizio finanziario 2015, gli stanziamenti accantonati nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento degli istituti di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, sono ridotti nella misura dell'accantonamento medesimo pari a 124 milioni di euro. I risparmi derivanti dal precedente periodo conseguono a maggiori somme effettivamente affluite al bilancio dello Stato in deroga a quanto previsto dal citato articolo 13, comma 1, della legge n. 152 del 2001. A decorrere dall'anno 2015, al fine di assicurare tempestivamente agli istituti di patronato e di assistenza sociale le somme occorrenti per il regolare funzionamento, gli specifici stanziamenti, iscritti nelle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono determinati, in sede previsionale, nella misura del 80 per cento delle somme impegnate, come risultano nelle medesime unità previsionali di base nell'ultimo conto consuntivo approvato. Tali somme sono certificate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ad ogni ente di patronato e possono essere cedute pro-soluto ad una banca o ad un intermediario finanziario ai sensi e per gli effetti dell'articolo 37, commi 1 e 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014 n. 89».
Conseguentemente, alla Tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2015: – 30.000.000;
2016: – 30.000.000;
2017: – 30.000.000.
26. 77. Saltamartini, Tancredi, Dorina Bianchi.
Al comma 10 aggiungere in fine il seguente periodo:
Sono soppressi i commi 10, 11, 12 e 13 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
26. 84. De Girolamo, Saltamartini, Tancredi, Dorina Bianchi.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. La legge 11 giugno 1974, n. 252 è abrogata.
26. 31. Guidesi, Simonetti, Prataviera, Fedriga, Caparini.
Sopprimere il comma 11.
Conseguentemente, all'articolo 24, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ridotte di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.
26. 72. Latronico, Altieri, Bianconi, Capezzone, Castiello, Chiarelli, Ciracì, Distaso, Fucci, Galati, Laffranco, Marotta, Marti, Palese, Picchi, Francesco Saverio Romano, Sisto, Lainati, Petrenga, Brunetta, Riccardo Gallo, Abrignani, Biancofiore, Biasotti, Centemero, Luigi Cesaro, Occhiuto, Palmieri, Polverini, Ravetto, Romele, Squeri, Milanato, Calabria.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
«11-bis. Al fine di assicurare il finanziamento dei benefici contributivi, di competenza degli anni 2013 e 2014, per i rapporti di lavoro instaurati prima del 2013 con lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nonché al fine di evitare la restituzione di agevolazioni già beneficiate dalle imprese, è stanziata la somma di euro 40 milioni a decorrere dall'anno 2015 a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 68, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni.»
26. 48. Rostellato, Castelli, Sorial.
Sostituire il comma 12 con il seguente:
12. Il comma 4 dell'articolo 11 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«4. Oltre che ai fini previsti dal l'articolo 7, undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, le informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 7, sesto comma, del predetto decreto e dei precedente comma 2 sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate per le analisi del rischio di evasione. Le medesime informazioni, inclusive del valore medio di giacenza annuo di depositi e conti correnti bancari e postali, sono altresì utilizzate ai lini della semplificazione degli adempimenti dei cittadini in merito alla compilazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, nonché in sede di controllo sulla veridicità dei dati dichiarati nella medesima dichiarazione.
26. 36. Causi, Fregolent, Capozzolo, Carbone, Carella, De Maria, Marco Di Maio, Fragomeli, Ginato, Gitti, Lodolini, Moretto, Pelillo, Pastorino, Petrini, Ribaudo, Sanga, Zoggia.
Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, dopo le parole: «anche se esenti da imposizione fiscale» sono aggiunte le seguenti: «ad esclusione delle prestazioni indennitarie corrisposte dall'INAIL aventi natura risarcitoria».
* 26. 90. Nardi, Pilozzi, Di Salvo, Piazzoni, Migliore, Zan, Lacquaniti, Lavagno.
Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, dopo le parole: «anche se esenti da imposizione fiscale» sono aggiunte le seguenti: «ad esclusione delle prestazioni indennitarie corrisposte dall'INAIL aventi natura risarcitoria».
* 26. 16. Sanga, Carnevali.
Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, dopo le parole: «anche se esenti da imposizione fiscale» sono aggiunte le seguenti: «ad esclusione delle prestazioni indennitarie corrisposte dall'INAIL aventi natura risarcitoria».
* 26. 99. Bargero, Misiani, Marantelli, Baruffi, Fiorio, Mazzoli, Dallai, Donati, Gadda, Boccuzzi, Peluffo, Marco Di Maio, Moscatt, Carnevali.
Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:
12-bis. Ai fini della razionalizzazione e dell'unificazione del procedimento relativo al controllo dello stato di salute dei lavoratori, dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Pubbliche Amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, richiedono gli accertamenti medico-legali per i dipendenti in malattia, in via esclusiva, alle sedi dell'istituto Nazionale della previdenza sociale (INPS), che sarà l'unico soggetto ad effettuarli.
12-ter. Sono abrogati il comma 5-bis dell'articolo 17 della legge 15 luglio 2011, n. 111, ed il comma 339 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
12-quater. La dotazione degli stanziamenti, nella misura ridotta a 60 milioni di euro di cui dall'articolo 17, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, per l'effettuazione degli accertamenti medico legali dei dipendenti della pubblica amministrazione viene trasferita, forfettariamente, all'INPS che non potrà utilizzarla per finalità diverse dagli accertamenti di cui alla presente disposizione.
12-quinquies. Ai fini dell'attuazione dei commi da 12-bis a 12-quater l'INPS si avvale, ai sensi dell'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dei medici inseriti nelle liste speciali di cui all'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
12-sexies. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro della semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali e le associazioni di categoria, maggiormente rappresentative a livello nazionale, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base delle valutazione dei fabbisogni da effettuare dopo il completamento delle assegnazioni delle funzioni, sono definite: la tipologia del rapporto contrattuale, a retribuzione oraria in modo conforme con i rapporti regolati dagli accordi collettivi nazionali intrattenuti dai medici del Servizio sanitario Nazionale convenzionati con le Aziende Sanitarie Locali come già recepiti da INAIL ed IN PS, dei medici addetti agli accertamenti medico legali, con esclusione di chi si trova già in quiescenza, l'incompatibilità totale con altre funzioni che prevedano il rilascio di certificati di malattia di malattia, i requisiti ed i criteri per la definizione di graduatorie provinciali per reinserimento di eventuali ulteriori medici, fatto salvo il prioritario utilizzo dei medici inseriti nelle liste speciali di cui al comma 12-quinquies. Fino all'adozione dei decreto di cui al presente comma continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali dell'8 maggio 2008.
12-septies. Il ricorso ad un regime contrattuale che prevede il passaggio da una retribuzione a prestazione ad una retribuzione oraria determina una riduzione di spesa dei servizio della medicina fiscale a carico dell'INPS. Le Pubbliche amministrazioni richiedono gli accertamenti di cui al comma 12-bis senza alcun onere a loro carico.
12-octies. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione dei commi da 12-bis a 12-septies sono destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
26. 29. Censore, Bruno Bossio, Battaglia, Manfredi, Murer, Paola Bragantini, Capone, Mariano, Beni, Lenzi, Becattini, Amato, Piazzoni, Casati, Miotto, Capone.
Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. Il termine per la presentazione delle domande per il conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, stabilito all'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è riaperto, per coloro che abbiano svolto attività lavorativa con esposizione all'amianto fino all'avvio dell'azione di bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2005, in aziende interessate dagli atti di indirizzo già emanati in materia dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fino al 15 giugno 2015. Le modalità di attuazione del presente comma sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
26. 27. Pastorelli, Di Gioia.
Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:
12-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2015, sono individuate le iniziative di elevata utilità sociale valutabili nell'ambito dei piani pluriennali di investimento dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) da finanziare, nel rispetto dei vincoli e dei saldi di finanza pubblica, con l'impiego di quota parte delle somme detenute dal medesimo Istituto presso la tesoreria centrale dello Stato.
12-ter. Tali iniziative sono selezionate tra quelle ritenute più idonee a compensare integralmente gli effetti sui saldi di finanza pubblica del parziale svincolo della quota parte delle giacenze di cui al comma 12-bis con gli incrementi produttivi ed economici registrati a beneficio dei settori interessati.
26. 87. Di Gioia.
Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:
12-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, si applicano al piano triennale degli investimenti immobiliari 2015-2017 dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 novembre 2010, emanato in attuazione dell'articolo 8, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 gennaio 2011, n. 12.
12-ter. Le somme autorizzate e non impiegate al termine dei singoli esercizi di cui al comma 12-bis possono essere investite dall'INAIL in titoli del debito pubblico.
26. 88. Di Gioia.
ART. 27.
Al comma 1, sostituire le parole: per un importo complessivo pari a 25.243.300 euro per l'anno 2015 e a 8.488300 euro a decorrere dall'anno 2016, con le seguenti: per un importo complessivo pari a 50.243.600 euro per l'anno 2015 e a 16.976.600 euro a decorrere dall'anno 2016.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2015: + 25.000.300;
2016: + 8.488.300;
2017: + 8.488.300.
27. 21. Merlo, Borghese.
Al comma 1, allegato 8, voce BRESCE, sostituire la parola: recesso con la seguente: riduzione.
27. 1. La III Commissione.
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. Per far fronte alle straordinarie esigenze di contenimento della spesa pubblica, nonché per la stabilizzazione delle posizioni giuridiche coinvolte, le assunzioni di personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ivi compreso il personale diplomatico, sono effettuate previo scorrimento delle graduatorie vigenti, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 4 comma 3 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 così come convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
* 27. 18. Manlio Di Stefano, Spadoni, Di Battista, Grande, Scagliusi, Sibilia, Del Grosso, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, Currò, D'Incà.
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. Per far fronte alle straordinarie esigenze di contenimento della spesa pubblica, nonché per la stabilizzazione delle posizioni giuridiche coinvolte, le assunzioni di personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ivi compreso il personale diplomatico, sono effettuate previo scorrimento delle graduatorie vigenti, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 4 comma 3 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 così come convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
* 27. 7. Gregori.
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. Per far fronte alle straordinarie esigenze di contenimento della spesa pubblica, nonché per la stabilizzazione delle posizioni giuridiche coinvolte, le assunzioni di personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ivi compreso il personale diplomatico, sono effettuate previo scorrimento delle graduatorie vigenti, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 4 comma 3 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 così come convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
* 27. 22. Palazzotto, Marcon, Melilla.
Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. A decorre dal 1° gennaio 2015 le attività connesse alla diffusione di notizie italiane attraverso testate giornalistiche italiane, con attività di servizi esteri, e straniere, già svolte dai Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono trasferite alla Presidenza del Consiglio dei ministri con le relative risorse finanziarie ridotte di 3 milioni di euro e destinate per un ammonti pari a 1 milione di euro per l'anno 2015 ad integrare la dotazione finanziaria per i contributi diretti in favore della stampa italiana all'estero, di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103.
** 27. 2. La III Commissione.
Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. A decorre dal 1° gennaio 2015 le attività connesse alla diffusione di notizie italiane attraverso testate giornalistiche italiane, con attività di servizi esteri, e straniere, già svolte dai Ministero degli affari ,esteri e della cooperazione internazionale, sono trasferite alla Presidenza del Consiglio dei ministri con le relative risorse finanziarie ridotte di 3 milioni di euro e destinate per un ammonti pari a 1 milione di euro per l'anno 2015 ad integrare la dotazione finanziaria per i contributi diretti in favore della stampa italiana all'estero, di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103.
** 27. 28. Fitzgerald Nissoli, Fauttilli, De Mita, Fedi, La Marca.
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 1, comma 249, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole «60 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «70 milioni di euro».
* 27. 3. La III Commissione.
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 1, comma 249, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole «60 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «70 milioni di euro».
* 27. 26. Quartapelle Procopio, Amendola, Monaco, Beni, Cassano, Chaouki, Locatelli, Garavini, Marazziti.
Dopo l'articolo 27 aggiungere il seguente:
Art. 27-bis
(Istituzione di un fondo speciale presso le rappresentanze diplomatiche e consolari).
1. Presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari è istituito un Fondo speciale destinato a finanziare le seguenti tipologie di spesa:
a) manutenzione degli immobili;
b) attività di istituto, su iniziativa della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare interessati;
c) assistenza alle comunità di italiani residenti nella circoscrizione consolare di riferimento.
2. Al Fondo speciale di cui al comma 1 affluiscono gli importi derivanti dai diritti consolari riscossi ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
3. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per il funzionamento e la rendicontazione del Fondo speciale di cui al comma 1.
* 27. 02. La III Commissione.
Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:
Art. 27-bis
(Istituzione di un fondo speciale presso le rappresentanze diplomatiche e consolari).
1. Presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari è istituito un Fondo speciale destinato a finanziare le seguenti tipologie di spesa:
a) manutenzione degli immobili;
b) attività di istituto, su iniziativa della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare interessati;
c) assistenza alle comunità di italiani residenti nella circoscrizione consolare di riferimento.
2. Al Fondo speciale di cui al comma 1 affluiscono gli importi derivanti dai diritti consolari riscossi ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
3. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per il funzionamento e la rendicontazione del Fondo speciale di cui al comma 1.
* 27. 01. Bueno, Porta.
ART. 28.
Sopprimere il comma 4.
Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2015: – 1.000.000;
2016: – 3.100.000;
2017: – 3.100.000.
28. 97. Vezzali, Molea, Mazziotti Di Celso, Librandi, Coccia, Nesi.
Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. A decorrere dal 1o settembre 2015 l'articolo 307 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente: «Art. 307. – L'organizzazione ed il coordinamento periferico del servizio di educazione fisica è di competenza degli Uffici scolastici regionali e del dirigente ad essi preposto, che può avvalersi della collaborazione di un docente di ruolo di educazione fisica per la specifica funzione in ogni ambito provinciale, il quale può essere dispensato in tutto o in parte dall'insegnamento».
Conseguentemente, all'articolo 17, comma 13, sostituire le parole: è incrementato di 187,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 con le seguenti: è incrementato di 186 milioni di euro annui per l'anno 2015, e di 184,3 milioni di euro a decorrere dal 2016.
28. 127. Rampelli, Corsaro.
Sopprimere il comma 6.
Conseguentemente, all'articolo 17, comma 9, le parole: 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 sono sostituite dalle seguenti: 159 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.
28. 111. Giancarlo Giordano, Fratoianni, Scotto, Marcon, Costantino, Melilla, Santerini, Coscia, Blazina, Carocci, Crimì, Ghizzoni, Malpezzi, Narduolo, Pes, Rampi, Paolo Rossi, Ventricelli, Ascani, Bossa, Coccia, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Orfini, Piccoli Nardelli, Rocchi, Sgambato.
Sopprimere il comma 7.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2015: – 13.700.000;
2016: – 41.000.000;
2017: – 41.000.000.
28. 98. Molea, Librandi, Nesi.
Sostituire il comma 7 con il seguente:
7. Al fine di contribuire al mantenimento della continuità didattica e alla piena attuazione dell'offerta formativa, a decorrere dal 10 settembre 2015 il comma 59 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è sostituito dal seguente:
«59. Salve le ipotesi di collocamento fuori ruolo di cui all'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni, nonché di cui all'articolo 307 e alla Parte V del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e all'articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 315 e della legge 23 agosto 1988 n. 400 e successive modificazioni e integrazioni, in particolare quelle di cui all'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e delle prerogative sindacali ai sensi della normativa vigente, il personale appartenente al comparto scuola non può essere posto in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o utilizzazione comunque denominata, presso le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), ovvero enti, associazioni e fondazioni».
Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2015: – 4.000.000;
2016: – 15.000.000;
2017: – 15.000.000.
28. 87. D'Agostino, Matarrese, Librandi, Nesi.
Dopo il comma 9 è inserito il seguente:
9-bis. All'alinea del comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «ad applicarsi» sono inserite le seguenti: «al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,».
2. In considerazione della procedura di ricognizione delle dichiarazioni ai fini del collocamento in quiescenza del personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, attivata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel mese di ottobre 2013, il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto, con decorrenza dalla data del 1o settembre 2015, nel limite massimo di 2.500 soggetti e di 106 milioni di euro per l'anno 2015, di 107,2 milioni di euro per l'anno 2016, di 108,4 milioni di euro per l'anno 2017 e di 72,8 milioni di euro per l'anno 2018. L'INPS prende in esame le domande di pensionamento, che possono essere inoltrate secondo modalità telematiche, in deroga alla normativa vigente, entro il 31 marzo 2015, dai lavoratori di cui al comma 1 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande presentate, definendo un elenco numerico delle stesse basato, ai fini di cui all'ultimo periodo del presente comma e del relativo ordine di priorità, su un criterio progressivo risultante dalla somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva vantate dai singoli richiedenti alla data del 31 dicembre 2012.
3. Per i lavoratori che accedono al beneficio di cui al comma 1, ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto, comunque denominato, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a), numeri 1) e 2), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, della legge 7 agosto 2012, n. 135, che si intendono conseguentemente estese, con riferimento all'anno scolastico 2015, al personale di cui al citato comma 1.
4. Per il personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012 ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni che accedono al beneficio di cui al comma 1, ai soli fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto, comunque denominato, si applica la disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. Il trattamento di fine servizio, comunque denominato, è effettuato secondo le modalità previste dalla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore della legge n. 147 del 2013.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, valutati in 106 milioni di euro per l'anno 2015, 107,2 milioni di euro per l'anno 2016, 108,4 milioni di euro per l'anno 2017 e 72,8 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede parzialmente utilizzando i risparmi complessivamente conseguiti a valere sulle autorizzazioni di spesa relative al Fondo di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, come rideterminate, da ultimo, dall'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126.
Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, capoverso 1-bis, i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:
«1) 840 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
2) 840 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro, Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro;».
28. 47. Marzana, Luigi Gallo, Vacca, D'Uva, Simone Valente, Di Benedetto, Battelli, Brescia, Castelli, Sorial.
Al comma 13, aggiungere, in fine il seguente periodo: La metà del risparmio derivante da detta riduzione viene reinvestita nelle attività proprie delle citate università e istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica.
28. 83. Vezzali, Librandi, Nesi.
Al comma 19, le parole da: onorifico a: alcun compenso sono sostituite dalle seguenti: svolto a titolo gratuito.
28. 38. Ghizzoni, Coscia, Piccoli Nardelli, Ascani, Blazina, Bobba, Carocci, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Rocchi, Rossi, Sgambato, Ventricelli.
Al comma 28, sostituire le parole da: A decorrere dall'anno 2015 sino alla fine del comma con le seguenti: A decorrere dall'anno 2015 le norme di cui ai primi due periodi non si applicano alle assunzioni e alle cessazioni dei ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ferma restando la garanzia della disponibilità di risorse di cui al quarto periodo del comma 5 del medesimo articolo 24 e purché in ciascuna università il costo totale per le assunzioni di personale docente e ricercatore a tempo determinato e indeterminato rimanga inferiore alla spesa complessivamente sostenuta nell'anno precedente per il corrispondente personale cessato dal servizio.
Conseguentemente, è ridotto di 30 milioni di euro a decorrere dal 2015 il fondo di finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, per la parte premiale di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1.
28. 33. Ghizzoni, Carnevali.
Dopo il comma 28, inserire il seguente:
28-bis. In ciascuna Istituzione Universitaria, dotata di fondi propri disponibili, il personale ricercatore a tempo determinato è escluso dal computo dei Punti Organico per l'anno 2014 e successivi, che quindi resta invariato.
28. 99. Roccella, Tancredi.
Sostituire il comma 29 con il seguente:
29. All'articolo 4, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, l'ultimo paragrafo è così sostituito: «in ogni caso, fermi restando i limiti di cui all'articolo 7, comma 1, per gli atenei con una percentuale di professori di I fascia superiore al 30 per cento del totale dei professori, e limitatamente al triennio 2015-2017, il numero dei ricercatori reclutati ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non può essere inferiore ad uno ogni due professori di 1 fascia reclutati nel medesimo periodo, nei limiti delle risorse disponibili.
28. 44. Centemero, Palmieri, Lainati, Palese, Brunetta.
Dopo il comma 30 aggiungere il seguente:
31 1. All'articolo 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:
«1. A decorrere dall'anno 2015, la commissione d'esame è composta dai docenti delle materie di esame della classe del candidato, in numero di sei in qualità di componenti interni, più il presidente, in qualità di componente esterno. Le materie di esame sono scelte annualmente con le modalità e nei termini stabilito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
1-bis. I commissari sono designati dai competenti consigli di classe e nominati dal dirigente scolastico, in modo da assicurare la presenza dei docenti delle materie oggetto della prima e della seconda prova scritta e un'equilibrata presenza delle altre materie d'esame, tenendo presente l'esigenza di favorire, per quanto possibile, l'accertamento della conoscenza delle lingue straniere.
1-ter. Per i progetti regolamentati da accordi internazionali, si procede alla nomina di commissari esterni per le specifiche discipline linguistiche oggetto degli accordi stessi.
1-quater. Il dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale competente nomina il presidente tra il personale dirigente delle scuole secondarie di secondo grado statali, il personale docente con almeno 10 anni di ruolo e i professori universitari di ruolo, sulla base di criteri determinati a livello nazionale con decreto avente natura non regolamentare. Il presidente è nominato su due classi.
1-quinquies. È stabilita l'incompatibilità a svolgere la funzione di presidente nella propria scuola, nelle scuole in cui si sia prestato servizio nei due anni precedenti l'anno in corso, nelle scuole ove si sia già espletato l'incarico per due anni consecutivi nei due anni precedenti e nelle altre scuole del medesimo distretto scolastico sede di servizio o di incarico.
b) il comma 10 è sostituito dal seguente: «10. I compensi per i presidenti e per i componenti delle commissioni sono onnicomprensivi e sostitutivi di qualsiasi altro emolumento e rimborso spese; essi sono differenziati in relazione alla funzione di presidente e di commissario interno. Per i presidenti si tiene conto dei tempi di percorrenza dalla sede di servizio o di residenza a quella d'esame. La misura dei compensi è stabilita in sede di contrattazione collettiva del comparto del personale della scuola. In mancanza di norme contrattuali al riguardo, alla determinazione delle misura dei compensi si provvede entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'onere previsto per il compenso spettante ai presidenti delle commissioni degli istituti paritari e degli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti in cui continuano a funzionare corsi di studio ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, è a carico dello Stato».
c) i commi 2, 3, 4, 6 e 7 sono soppressi.
2. I risparmi derivanti dal l'attuazione del comma 1 sono assegnati all'incremento del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per essere destinati esclusivamente al finanziamento degli interventi a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, di cui all'articolo 17, comma 8, della presente legge.
3. È abrogato il comma 2 dell'articolo 3 della legge 11 gennaio 2007, n. 1.
28. 63. Palese, Centemero, Brunetta.
Dopo il comma 30 è aggiunto il seguente:
31 1. All'articolo 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:
«1. A decorrere dall'anno 2015, la commissione d'esame è composta dai docenti delle materie di esame della classe del candidato, in numero di sei in qualità di componenti interni, più il presidente, in qualità di componente esterno. Le materie di esame sono scelte annualmente con le modalità e nei termini stabilito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
1-bis. I commissari sono designati dai competenti consigli di classe e nominati dal dirigente scolastico, in modo da assicurare la presenza dei docenti delle materie oggetto della prima e della seconda prova scritta e un'equilibrata presenza delle altre materie d'esame, tenendo presente l'esigenza di favorire, per quanto possibile, l'accertamento della conoscenza delle lingue straniere.
1-ter. Per i progetti regolamentati da accordi internazionali, si procede alla nomina di commissari esterni per le specifiche discipline linguistiche oggetto degli accordi stessi.
1-quater. Il dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale competente nomina il presidente tra il personale dirigente delle scuole secondarie di secondo grado statali, il personale docente con almeno 10 anni di ruolo e i professori universitari di ruolo, sulla base di criteri determinati a livello nazionale con decreto avente natura non regolamentare. Il presidente è nominato su due classi.
1-quinquies. È stabilita l'incompatibilità a svolgere la funzione di presidente nella propria scuola, nelle scuole in cui si sia prestato servizio nei due anni precedenti l'anno in corso, nelle scuole ove si sia già espletato l'incarico per due anni consecutivi nei due anni precedenti e nelle altre scuole del medesimo distretto scolastico sede di servizio o di incarico.
b) il comma 10 è sostituito dal seguente:
10. I compensi per i presidenti e per i componenti delle commissioni sono onnicomprensivi e sostitutivi di qualsiasi altro emolumento e rimborso spese; essi sono differenziati in relazione alla funzione di presidente e di commissario interno. Per i presidenti si tiene conto dei tempi di percorrenza dalla sede di servizio o di residenza a quella d'esame. La misura dei compensi è stabilita in sede di contrattazione collettiva del comparto del personale della scuola. In mancanza di norme contrattuali al riguardo, alla determinazione delle misura dei compensi si provvede entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'onere previsto per il compenso spettante ai presidenti delle commissioni degli istituti paritari e degli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti in cui continuano a funzionare corsi di studio ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, è a carico dello Stato.
c) i commi 2, 3, 4, 6 e 7 sono soppressi.
2. I risparmi derivanti dal l'attuazione del comma 31 sono destinati al Fondo di ammortamento titoli del debito pubblico.
3. È abrogato il comma 2 dell'articolo 3 della legge 11 gennaio 2007, n. l.
28. 55. Palese, Centemero, Brunetta.
Dopo il comma 30 aggiungere il seguente:
30-bis. La dotazione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università è incrementata, per l'anno 2015, di 100 milioni di euro, nonché di 50 milioni per l'anno 2016 e di 50 milioni per l'anno 2017. A valere su quota parte delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro il 31 gennaio di ciascun anno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è approvato un piano straordinario per la chiamata di professori di prima fascia per ciascuno degli anni 2015-2017.
Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare l seguenti variazioni:
2015: – 100.000.000;
2016: – 50.000.000;
2017: – 50.000.000.
28. 100. Matarrese, Dambruoso, Librandi, D'Agostino, Vecchio, Piepoli, Causin, Galgano, Mongiello, Nesi.
Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:
Art. 28-bis
(Disposizioni per il ricambio generazionale nel comparto della scuola).
1. All'alinea del comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «ad applicarsi» sono inserite le seguenti: «al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,».
2. In considerazione della procedura di ricognizione delle dichiarazioni ai fini del collocamento in quiescenza del personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, attivata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel mese di ottobre 2013, il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto, con decorrenza dalla data del 1o settembre 2014, nel limite massimo di 4.000 soggetti e nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 5. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) prende in esame le domande di pensionamento, inoltrate secondo modalità telematiche, in deroga alla normativa vigente, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dai lavoratori di cui al comma 1 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande presentate, definendo un elenco numerico delle stesse basato, ai fini di cui al quarto periodo del presente comma e del relativo ordine di priorità, su un criterio progressivo risultante dalla somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva possedute dai singoli richiedenti alla data del 31 dicembre 2012. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate a usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 1.
3. Per i lavoratori che accedono al beneficio di cui al comma 1 il trattamento di fine rapporto, comunque denominato, è corrisposto, nei termini e secondo le modalità stabiliti a legislazione vigente, assumendo come termine iniziale del periodo che precede l'erogazione del trattamento stesso la data in cui sarebbe intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro in caso di applicazione dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico previsti dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. Le lavoratrici della scuola che entro l'anno scolastico 2011/2012 abbiano maturato, al sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, i requisiti per il pensionamento, ai sensi delle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, e successivamente alla medesima data abbiano optato per la liquidazione del trattamento pensionistico secondo le regole di calcolo del sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, possono chiedere che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il trattamento loro erogato sia ricalcolato sulla base delle disposizioni dell'articolo 1, commi 12 e 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dell'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
5. Per l'attuazione dei commi 1, 2 e 3 è autorizzata la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2014, di 105 milioni di euro per l'anno 2015, di 101 milioni di euro per l'anno 2016, di 94 milioni di euro per l'anno 2017 e di 81 milioni di euro per l'anno 2018. Al relativo onere si provvede ai sensi del comma 6.
6. Gli importi di cui all'articolo 1, commi 427, primo periodo, e 428, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1 del presente decreto, sono incrementati, a valere sulle medesime tipologie di spesa, nella misura di 35 milioni di euro per l'anno 2014, di 105 milioni di euro per l'anno 2015, di 101 milioni di euro per l'anno 2016, di 94 milioni di euro per l'anno 2017 e di 81 milioni di euro per l'anno 2018. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio.
7. Per l'attuazione del comma 4 è autorizzata la spesa di 600.000 euro annui a decorrere dall'anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni.
28. 04. Di Salvo, Pilozzi, Piazzoni, Lavagno, Lacquaniti, Nardi, Zan, Migliore, Ghizzoni, Giacobbe, Incerti.
ART. 29.
Sopprimerlo.
Conseguentemente, all'articolo 46, comma 1, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2015: – 1.000.000;
2016: – 1.000.000;
2017: – 1.000.000.
29. 9. Terzoni, Zolezzi, Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Vignaroli.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti.
1-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 113, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dall'anno 2015 è aumentata di euro 30.000.000.
1-ter. Agli oneri derivanti dalla disposizione cui al comma 1-bis stimati in 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli importi di parte corrente di cui alla Tabella C allegata alla presente legge.
29. 6. Mannino, Terzoni.
ART. 30.
Sopprimere il comma 3.
Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte capitale, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 3 milioni a decorrere dal 2015.
30. 29. Fauttilli, De Mita.
Sopprimere il comma 5.
Conseguentemente alla Tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2015:
CP: – 25.000.000;
CS: – 25.000.000;
2016:
CP: – 25.000.000;
CS: – 25.000.000;
2017:
CP: – 25.000.000;
CS: – 25.000.000.
30. 23. Melilla, Marcon, Paglia.
ART. 31.
Sopprimere il comma 3.
Conseguentemente, all'articolo 17, comma 13, sostituire le parole: 187,5 milioni di euro con le seguenti: 186,9 milioni di euro.
31. 37. La Russa.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Ai fini del contenimento della spesa le disponibilità assegnate al programma Joint Strike Fighter (F-35) sono dimezzate.
31. 25. Marcon, Duranti, Piras, Palazzotto, Melilla.
Sostituire il comma 14 con il seguente:
14. All'articolo 584 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
3-bis. In aggiunta alle riduzioni previste dal comma 1 e agli effetti di risparmio correlati alla riduzione organica di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, gli oneri previsti dagli articoli 582 e 583 del presente codice sono ulteriormente ridotti per complessivi 62,3 milioni di euro per l'anno 2015 e del 12 per cento a decorrere dall'anno 2016.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2015: – 3.985.000;
2016: – 4.000.000;
2017: – 4.000.000.
31. 26. Tullo, Mognato, Pagani, Minnucci, Bruno Bossio, Brandolin, Carloni.
Sopprimere il comma 19.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2015: – 200.000;
2016: – 200.000;
2017: – 200.000.
31. 29. Fauttilli, De Mita.
Sopprimere il comma 19.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2015: – 100.000;
2016: – 200.000;
2017: – 200.000.
31. 1. Petrenga, Palese, Brunetta.
Sopprimere il comma 19.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2015: – 50.654;
2016: – 104.153;
2017: – 107.654.
31. 22. Causin, Librandi, Mazziotti Di Celso, Nesi.
ART. 32.
Sopprimere i commi da 1 a 3.
Conseguentemente, alla tabella C, Missione Comunicazioni, Programma Sostegno all'editoria, voce Ministero dell'economia e delle finanze Legge n. 67 del 1987, apportare le seguenti variazioni:
2015:
CP: – 3.000.000;
CS: – 3.000.000.
2016:
CP: – 3.000.000;
CS: – 3.000.000.
2017:
CP: – 3.000.000;
CS: – 3.000.000.
32. 24. Lupo, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Parentela, Castelli, Sorial.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
Al fine di razionalizzare il settore e a ricerca e della sperimentazione nel settore agroalimentare e di sostenere gli spin-off tecnologici, nonché al fine di razionalizzare e contenere la spesa pubblica, in attuazione dei principio di cui all'articolo 1 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche tenendo conto degli indirizzi e delle proposte formulate ai sensi dell'articolo 49-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) è posto in liquidazione coatta amministrativa, i relativi organi decadono e, con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è nominato un commissario. Il commissario provvede alla liquidazione dell'ente e all'estinzione dei debiti esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili alla data della liquidazione ovvero di quelle che si ricavano dalla liquidazione del patrimonio dell'ente. La durata dell'incarico del commissario e l'ammontare del relativo compenso sono stabiliti nel decreto di nomina nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Le funzioni, i compiti ed il personale a tempo indeterminato dell'INEA sono trasferiti con il decreto di cui al comma 1 al Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA). Il personale trasferito mantiene l'inquadramento previdenziale posseduto al momento del trasferimento, nonché il trattamento economico e giuridico del personale del comparto ricerca. Conseguentemente la dotazione organica INEA del CRA è incrementata di un numero di posti corrispondente alle unità di personale a tempo indeterminato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.
Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
32. 34. Saltamartini.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: che assume la denominazione di Agenzia unica per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura e per l'analisi dell'economia agraria con le seguenti: che assume la denominazione di Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, conservando la natura di ente nazionale di ricerca e sperimentazione.
Conseguentemente:
a) al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: L'Agenzia con le seguenti: Il Consiglio;
b) al medesimo comma, terzo periodo, sostituire le parole: all'Agenzia con le seguenti: al Consiglio;
c) al medesimo comma, ottavo periodo:
1) sostituire le parole: un piano per il rilancio e la razionalizzazione delle attività di ricerca e sperimentazione in agricoltura, lo statuto dell'Agenzia con le seguenti: un piano triennale per il rilancio e la razionalizzazione delle attività di ricerca e sperimentazione in agricoltura, lo statuto del Consiglio;
2) sostituire le parole: nonché alla riduzione degli oneri amministrativi e delle spese per personale pari ad almeno il 10 per cento con le seguenti: nonché alla riduzione delle spese correnti pari ad almeno il 10 per cento;
d) al medesimo comma, sostituire il decimo periodo con il seguente: Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, tenuto conto delle proposte del commissario, approva, con decreto di natura non regolamentare, da emanare previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, la direttiva di indirizzo triennale delle attività di ricerca e sperimentale, lo statuto del Consiglio e il piano degli interventi necessari ad assicurare il contenimento della spesa e la riduzione del numero delle sedi nonché l'equilibrio finanziario del Consiglio;
e) al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: dell'Agenzia con le seguenti: del Consiglio;
f) al comma 3, sostituire le parole: dell'Agenzia con le seguenti: del Consiglio.
32. 1. La XIII Commissione.
Al comma 1, sopprimere i periodi settimo, ottavo, nono e decimo.
Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
32. 36. Catania, Librandi, Nesi.
Al primo comma, ottavo periodo, sopprimere le parole: pari ad almeno 50 per cento, e le parole: e delle spese del personale, e al decimo periodo, dopo le parole: con decreto di natura non regolamentare aggiungere le seguenti: previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.
32. 37. Franco Bordo, Zaccagnini, Melilla, Marcon, Palazzotto.
Al comma 1, sostituire il decimo periodo con il seguente:
La direttiva di indirizzo triennale delle attività di ricerca e sperimentazione, lo statuto e il piano degli interventi necessari ad assicurare il contenimento della spesa e la riduzione del numero delle sedi nonché l'equilibrio finanziario dell'Agenzia, sono trasmessi, entro trenta giorni dalla loro predisposizione da parte del commissario, ai fini dell'espressione del parere, alle competenti commissioni parlamentari e successivamente approvati, con decreto di natura con regolamentare, del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.
32. 22. Massimiliano Bernini, Benedetti, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela, Castelli, Sorial.
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di consentire la migliore programmazione o realizzazione delle attività istituzionali previste dallo statuto e dalla direttiva di indirizzo di cui al comma 3, il personale in servizio con contratto a tempo indeterminato del CRA o dell'INEA è riunito in un unico ruolo professionale dell'Agenzia ordinato in base all'anzianità nel livello della qualifica funzionale posseduta. Per consentire la massima valorizzazione delle professionalità presenti nell'Agenzia nonché la migliore programmazione delle future assunzioni nei profili di ricercatore e tecnologo, il personale in possesso di anzianità di servizio antecedente al 1o gennaio 1990 utilmente inserito nelle ultime graduatorie dei processi di sviluppo professionale di cui all'articolo 64 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 21 febbraio 2002 viene inquadrato, con decorrenza 1o gennaio 2015, nella qualifica prevista dalla graduatoria stessa.
32. 9. Sorial, Brugnerotto, Castelli, Caso, Cariello, Currò, D'Incà, Colonnese.
Inammissibile per carenza di compensazione limitatamente al secondo periodo del comma 2-bis.
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Le graduatorie concorsuali attive ai sensi delle leggi vigenti restano valide e sono utilizzabili, anche durante e successivamente il periodo di commissariamento, per le procedure di reclutamento che saranno autorizzate dal dipartimento della funzione pubblica in base ai percorsi per il reclutamento ordinario nei due enti.
32. 17. Lupo, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Parentela, Castelli, Sorial.
Sopprimere il comma 4.
Conseguentemente, all'articolo 17, comma 13, le parole: è incrementato di 187,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, sono sostituite dalle seguenti: è incrementato di 119 milioni di euro per l'anno 2015, di 133 milioni di euro per l'anno 2016 e di 127 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.
32. 6. Guidesi, Caon, Caparini, Schullian.
Sopprimere il comma 4, conseguentemente, all'articolo 44, comma 7, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) dopo l'articolo 17 è aggiunto il seguente:
(Acquisto di pubblicità on line).
1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e link sponsorizzati on line, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.
2. Gli spazi pubblicitari on line e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (servizi di search advertising), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o la fruizione di un servizio on line attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti.
32. 39. Zaccagnini, Franco Bordo, Melilla, Marcon.
Sopprimere il comma 4.
Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 69.000.000 euro per l'anno 2015 a 54.000.000 euro per l'anno 2016 e 61.000.000 euro per l'anno 2017.
32. 25. Gallinella, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, L'Abbate, Lupo, Parentela, Castelli, Sorial.
Sostituire il comma 4, con il seguente:
4. La concessione dell'agevolazione fiscale sul gasolio agricolo di cui al n. 5 della Tabella A allegata al Testo Unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, spetta nella misura del 22 per cento ivi prevista agli imprenditori agricoli iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale nonché agli altri soggetti indicati dall'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 e nella misura del 28 per cento agli imprenditori agricoli iscritti soltanto nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 508.
32. 28. Russo, Faenzi, Palese, Brunetta.
Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. All'articolo 1, comma 517, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Per l'anno 2014, i consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 26 febbraio 2002, recante «Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dell'accisa», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 2002, sono ridotti del 15 per cento. A decorrere dal 1o gennaio 2015 i consumi medi standardizzati di cui al periodo precedente sono ridotti del 21,5 per cento. Resta ferma la possibilità per le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di disporre maggiorazioni dei quantitativi di gasolio da impiegare in lavori agricoli ad aliquota ridotta alle condizioni e nella misura previste dal decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 26 febbraio 2002».
Conseguentemente, alla tabella E, Missione: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, Programma: Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale voce: Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, inserire la seguente voce: Decreto legislativo n. 185/2000 e successive modificazioni e integrazioni. Assegnazione all'ISMEA – Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – per il finanziamento delle misure agevolate dell'autoimprenditorialità e dell'autoimpiego nel settore agricolo (1.2 – cap.: 7253), con i seguenti importi:
Rifinanziamento
2015:
CP: 1.600.000;
CS: 1.600.000.
2016:
CP: 15.800.000;
CS: 15.800.000.
2017:
CP: 9.600.000;
CS: 9.600.000.
32. 2. La XIII Commissione.
ART. 33.
Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 3.
33. 6. Cariello, Castelli, Brugnerotto, Caso, Colonnese, Currò, D'Incà, Sorial, Pisano, Barbanti, Melilla.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
3. Il comma 2 dell'articolo 22-quinquies del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014 n. 116, è soppresso.
Conseguentemente, nella rubrica, dopo le parole Ottimizzazione della gestione della tesoreria dello Stato aggiungere le seguenti: , nonché ulteriori disposizioni sulla raccolta di Cassa depositi e prestiti Spa.
* 33. 4. Galati, Palese, Brunetta.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
3. Il comma 2 dell'articolo 22-quinquies del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014 n. 116, è soppresso.
Conseguentemente, nella rubrica, dopo le parole Ottimizzazione della gestione della tesoreria dello Stato aggiungere le seguenti:, nonché ulteriori disposizioni sulla raccolta di Cassa depositi e prestiti Spa.
* 33. 7. Di Gioia.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
3. Il comma 2 dell'articolo 22-quinquies del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014 n. 116, è soppresso.
Conseguentemente, nella rubrica, dopo le parole Ottimizzazione della gestione della tesoreria dello Stato aggiungere le seguenti:, nonché ulteriori disposizioni sulla raccolta di Cassa depositi e prestiti Spa.
* 33. 1. Causi.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
3. Il comma 2 dell'articolo 22-quinquies del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014 n. 116, è soppresso.
Conseguentemente, nella rubrica, dopo le parole Ottimizzazione della gestione della tesoreria dello Stato aggiungere le seguenti:, nonché ulteriori disposizioni sulla raccolta di Cassa depositi e prestiti Spa.
* 33. 3. Giampaolo Galli.
ART. 34.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Alla tabella B annessa alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, dopo il capoverso: «— Ente nazionale risi» è inserito il seguente: «— Cassa conguaglio per il settore elettrico».
Conseguentemente: nella rubrica, dopo le parole: «delle camere di commercio», inserire le seguenti: «e della Cassa conguaglio per il settore elettrico».
34. 2. Pastorelli, Di Gioia.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. Per effetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi, ferme restando le vigenti disposizioni del codice civile in materia, i contratti di tesoreria e di cassa delle camere di commercio in essere alla data di entrata in vigore delle presente legge possono essere rinegoziati in via diretta dalle parti originarie, stante la durata prevista degli stessi contratti in origine. Se le parti non raggiungono l'accordò, le camere di commercio hanno diritto a recedere dal contratto.».
34. 10. Fauttilli, De Mita.
ART. 35.
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), sopprimere il numero 4);
b) alla lettera c), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: In assenza di tale intesa entro il predetto termine del 31 gennaio 2015, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, entro 20 giorni dalla scadenza dei predetti termini, i richiamati importi sono assegnati ad ambiti di spesa ed attribuiti alle singole regioni e province autonome di Trento e Bolzano, tenendo conto dei costi standard.
* 35. 2. Marchi, Boccadutri, Bonavitacola, Paola Bragantini, Capodicasa, Censore, Fanucci, Fassina, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Giulietti, Laforgia, Losacco, Marchetti, Melilli, Misiani, Parrini, Preziosi, Rubinato, Fragomeli, De Menech, Tullo, Carnevali.
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), sopprimere il numero 4);
b) alla lettera c), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: In assenza di tale intesa entro il predetto termine del 31 gennaio 2015, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, entro 20 giorni dalla scadenza dei predetti termini, i richiamati importi sono assegnati ad ambiti di spesa ed attribuiti alle singole regioni e province autonome di Trento e Bolzano, tenendo conto dei costi standard.
* 35. 34. Palese, Brunetta.
Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 4)
35. 133. Guidesi, Simonetti, Caparini.
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire la lettera b) con la seguente:
b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «In assenza di tale Intesa entro i predetti termini, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, entro 20 giorni dalla data di scadenza dei predetti termini, i richiamati importi sono assegnati ad ambiti di spesa ed attribuiti alle singole regioni e province autonome di Trento e Bolzano in base ai costi standard ed in maniera inversamente proporzionale alla spesa di funzionamento e sono rideterminati gli ambiti di finanziamento individuati.»;
b) alla lettera c), sopprimere l'ultimo periodo.
35. 125. Guidesi, Caparini.
Al comma 1, lettera c), dopo le parole: 3.452 milioni di euro annui in ambiti di spesa aggiungere le seguenti:, ad esclusione delle risorse per lo sviluppo e la coesione,.
* 35. 214. Dorina Bianchi, Saltamartini.
Al comma 1, lettera c), dopo le parole: 3.452 milioni di euro annui in ambiti di spesa aggiungere le seguenti:, ad esclusione delle risorse per lo sviluppo e la coesione,.
* 35. 173. Palese, Brunetta.
Al comma 1, lettera c), dopo le parole: 3.452 milioni di euro annui in ambiti di spesa aggiungere le seguenti:, ad esclusione delle risorse per lo sviluppo e la coesione,.
* 35. 220. Matarrese, D'Agostino, Librandi, Vecchio, Causin.
Al comma 1, lettera c), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: In assenza di tale intesa entro il predetto termine del 31 gennaio 2015, si applica quanto previsto al secondo periodo, escludendo le risorse destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale, le risorse per il Trasporto pubblico locale e le risorse per le politiche sociali.
35. 3. Marchi, Boccadutri, Bonavitacola, Paola Bragantini, Capodicasa, Censore, Fanucci, Fassina, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Giulietti, Laforgia, Losacco, Marchetti, Melilli, Misiani, Parrini, Preziosi, Rubinato, Carnevali, Carra.
Al comma 1, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: considerando anche con la seguente: escluse;
b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: le risorse per il trasporto pubblico locale e le risorse per le politiche sociali.
* 35. 112. Guidesi, Caparini, Centemero.
Al comma 1, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: considerando anche con la seguente: escluse;
b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: le risorse per il trasporto pubblico locale e le risorse per le politiche sociali.
* 35. 36. Palese, Brunetta.
Al comma 1, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: considerando anche con la seguente: escluse;
b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: le risorse per il trasporto pubblico locale e le risorse per le politiche sociali.
* 35. 207. Tancredi, Saltamartini.
Al comma 3, sostituire le parole: introdotti dalla presente legge con le seguenti: previa intesa e nel rispetto delle disposizioni statutarie.
35. 206. Pili.
Dopo il comma 9, inserire il seguente:
9-bis. All'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, comma 1-ter, alle parole: «Nei comuni» sono premesse le parole: «Nelle province e» e la parola: «comunali» è soppressa.
* 35. 174. Galati, Palese, Brunetta.
Dopo il comma 9, inserire il seguente:
9-bis. All'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, comma 1-ter, alle parole: «Nei comuni» sono premesse le parole: «Nelle province e» e la parola: «comunali» è soppressa.
* 35. 25. Borghi.
Dopo il comma 9, inserire il seguente:
9-bis. All'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, comma 1-ter, alle parole: «Nei comuni» sono premesse le parole: «Nelle province e» e la parola: «comunali» è soppressa.
* 35. 94. Gasparini, Misiani, Fiano, Ferrari, D'Ottavio, Gadda, Rampi, Malpezzi, Mauri, Casati, Senaldi, Pollastrini, Quartapelle Procopio, Braga, Peluffo, Incerti, Maestri, Fabbri.
Dopo il comma 9, inserire il seguente:
9-bis. All'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, comma 1-ter, alle parole: «Nei comuni» sono premesse le parole: «Nelle province e» e la parola: «comunali» è soppressa.
* 35. 95. Cenni.
Dopo il comma 9, inserire il seguente:
9-bis. All'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, comma 1-ter, alle parole: «Nei comuni» sono premesse le parole: «Nelle province e» e la parola: «comunali» è soppressa.
* 35. 50. Simonetti, Caparini.
Dopo il comma 9, inserire il seguente:
9-bis. All'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, comma 1-ter, alle parole: «Nei comuni» sono premesse le parole: «Nelle province e» e la parola: «comunali» è soppressa.
* 35. 161. Squeri, Russo, Palese, Brunetta.
Dopo il comma 9, inserire il seguente:
9-bis. All'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, comma 1-ter, alle parole: «Nei comuni» sono premesse le parole: «Nelle province e» e la parola: «comunali» è soppressa.
* 35. 166. Centemero, Palese, Brunetta.
Dopo il comma 9, inserire il seguente:
9-bis. All'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, comma 1-ter, alle parole: «Nei comuni» sono premesse le parole: «Nelle province e» e la parola: «comunali» è soppressa.
* 35. 204. Paglia, Scotto, Marcon, Melilla, Placido.
Dopo il comma 9, inserire il seguente:
9-bis. All'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, comma 1-ter, alle parole: «Nei comuni» sono premesse le parole: «Nelle province e» e la parola: «comunali» è soppressa.
* 35. 239. Misiani.
Dopo il comma 9, inserire il seguente:
9-bis. All'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, comma 1-ter, alle parole: «Nei comuni» sono premesse le parole: «Nelle province e» e la parola: «comunali» è soppressa.
* 35. 243. Cirielli, Corsaro.
Dopo il comma 9 inserire il seguente:
9-bis. All'articolo 261 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. In caso di inizio mandato, l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato già trasmesso al Ministero dell'interno dalla precedente amministrazione, ordinaria o commissariale, può essere sostituito dalla nuova amministrazione da una nuova ipotesi di bilancio entro tre mesi dall'insediamento degli organi dell'ente.».
** 35. 78. Galati, Palese, Brunetta.
Dopo il comma 9 inserire il seguente:
9-bis. All'articolo 261 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. In caso di inizio mandato, l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato già trasmesso al Ministero dell'interno dalla precedente amministrazione, ordinaria o commissariale, può essere sostituito dalla nuova amministrazione da una nuova ipotesi di bilancio entro tre mesi dall'insediamento degli organi dell'ente.».
** 35. 162. Centemero, Palese, Brunetta.
Dopo il comma 9 inserire il seguente:
9-bis. All'articolo 261 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. In caso di inizio mandato, l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato già trasmesso al Ministero dell'interno dalla precedente amministrazione, ordinaria o commissariale, può essere sostituito dalla nuova amministrazione da una nuova ipotesi di bilancio entro tre mesi dall'insediamento degli organi dell'ente.».
** 35. 154. Squeri, Russo, Palese, Brunetta.
Dopo il comma 9 inserire il seguente:
9-bis. All'articolo 261 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. In caso di inizio mandato, l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato già trasmesso al Ministero dell'interno dalla precedente amministrazione, ordinaria o commissariale, può essere sostituito dalla nuova amministrazione da una nuova ipotesi di bilancio entro tre mesi dall'insediamento degli organi dell'ente.».
** 35. 43. Simonetti, Caparini.
Dopo il comma 9 inserire il seguente:
9-bis. All'articolo 261 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. In caso di inizio mandato, l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato già trasmesso al Ministero dell'interno dalla precedente amministrazione, ordinaria o commissariale, può essere sostituito dalla nuova amministrazione da una nuova ipotesi di bilancio entro tre mesi dall'insediamento degli organi dell'ente.».
** 35. 31. Borghi.
Dopo il comma 9 inserire il seguente:
9-bis. All'articolo 261 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. In caso di inizio mandato, l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato già trasmesso al Ministero dell'interno dalla precedente amministrazione, ordinaria o commissariale, può essere sostituito dalla nuova amministrazione da una nuova ipotesi di bilancio entro tre mesi dall'insediamento degli organi dell'ente.».
** 35. 83. Gasparini, Misiani, D'Ottavio, Gadda, Rampi, Malpezzi, Mauri, Casati, Senaldi, Pollastrini, Quartapelle Procopio, Braga, Peluffo, Incerti, Maestri, Fabbri.
Dopo il comma 9 inserire il seguente:
9-bis. All'articolo 261 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. In caso di inizio mandato, l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato già trasmesso al Ministero dell'interno dalla precedente amministrazione, ordinaria o commissariale, può essere sostituito dalla nuova amministrazione da una nuova ipotesi di bilancio entro tre mesi dall'insediamento degli organi dell'ente.».
** 35. 100. Cenni.
Dopo il comma 9 inserire il seguente:
9-bis. All'articolo 261 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. In caso di inizio mandato, l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato già trasmesso al Ministero dell'interno dalla precedente amministrazione, ordinaria o commissariale, può essere sostituito dalla nuova amministrazione da una nuova ipotesi di bilancio entro tre mesi dall'insediamento degli organi dell'ente.».
** 35. 197. Paglia, Scotto, Marcon, Melilla, Placido.
Dopo il comma 9 inserire il seguente:
9-bis. All'articolo 261 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. In caso di inizio mandato, l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato già trasmesso al Ministero dell'interno dalla precedente amministrazione, ordinaria o commissariale, può essere sostituito dalla nuova amministrazione da una nuova ipotesi di bilancio entro tre mesi dall'insediamento degli organi dell'ente.».
** 35. 232. Misiani.
Dopo il comma 9 inserire il seguente:
9-bis. All'articolo 261 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. In caso di inizio mandato, l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato già trasmesso al Ministero dell'interno dalla precedente amministrazione, ordinaria o commissariale, può essere sostituito dalla nuova amministrazione da una nuova ipotesi di bilancio entro tre mesi dall'insediamento degli organi dell'ente.».
** 35. 245. Cirielli, Corsaro.
Al comma 13 sostituire le parole: di 1000 milioni di euro per l'anno 2015 con le seguenti: di 500 milioni di euro per l'anno 2015.
Conseguentemente, dopo il comma 13 aggiungere i seguenti:
13-bis. Agli oneri di cui il comma 13 per l'anno 2015 si provvede a valere sul Fondo di cui al successivo articolo 45, comma 2.
* 35. 150. Squeri, Russo, Palese, Brunetta.
Al comma 13 sostituire le parole: di 1000 milioni di euro per l'anno 2015 con le seguenti: di 500 milioni di euro per l'anno 2015.
Conseguentemente, dopo il comma 13 aggiungere i seguenti:
13-bis. Agli oneri di cui il comma 13 per l'anno 2015 si provvede a valere sul Fondo di cui al successivo articolo 45, comma 2.
* 35. 44. Simonetti, Caparini.
Al comma 13 sostituire le parole: di 1000 milioni di euro per l'anno 2015 con le seguenti: di 500 milioni di euro per l'anno 2015.
Conseguentemente, dopo il comma 13 aggiungere i seguenti:
13-bis. Agli oneri di cui il comma 13 per l'anno 2015 si provvede a valere sul Fondo di cui al successivo articolo 45, comma 2.
* 35. 167. Centemero, Palese, Brunetta.
Al comma 13 sostituire le parole: di 1000 milioni di euro per l'anno 2015 con le seguenti: di 500 milioni di euro per l'anno 2015.
Conseguentemente, dopo il comma 13 aggiungere i seguenti:
13-bis. Agli oneri di cui il comma 13 per l'anno 2015 si provvede a valere sul Fondo di cui al successivo articolo 45, comma 2.
* 35. 227. Misiani.
Al comma 13 sostituire le parole: di 1000 milioni di euro per l'anno 2015 con le seguenti: di 500 milioni di euro per l'anno 2015.
Conseguentemente, dopo il comma 13 aggiungere i seguenti:
13-bis. Agli oneri di cui il comma 13 per l'anno 2015 si provvede a valere sul Fondo di cui al successivo articolo 45, comma 2.
* 35. 82. Squeri, Russo, Palese, Brunetta.
Al comma 13 sostituire le parole: di 1000 milioni di euro per l'anno 2015 con le seguenti: di 500 milioni di euro per l'anno 2015.
Conseguentemente, dopo il comma 13 aggiungere i seguenti:
13-bis. Agli oneri di cui il comma 13 per l'anno 2015 si provvede a valere sul Fondo di cui al successivo articolo 45, comma 2.
* 35. 104. Cenni.
Al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: di 1000 milioni di euro per l'anno 2015 con le seguenti: di 500 milioni di euro per l'anno 2015.
Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per l'anno 2015.
35. 32. Borghi, Misiani, Carnevali.
Al comma 13, terzo periodo, sostituire le parole: che risultano in dissesto alla data del 15 ottobre 2014 con le seguenti: che alla data del 31 dicembre 2014 risultano in dissesto ovvero in riequilibrio finanziario pluriennale.
35. 9. Borghi, Folino, Misiani.
Al comma 13, terzo periodo, dopo le parole: le province che risultano in dissesto aggiungere le seguenti: ovvero che abbiano deliberato un piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.
* 35. 8. Marchi, Boccadutri, Bonavitacola, Paola Bragantini, Capodicasa, Censore, Fanucci, Fassina, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Giulietti, Laforgia, Losacco, Marchetti, Melilli, Misiani, Parrini, Preziosi, Rubinato, Carnevali.
Al comma 13, terzo periodo, dopo le parole: le province che risultano in dissesto aggiungere le seguenti: ovvero che abbiano deliberato un piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.
* 35. 30. Borghi.
Al comma 13, terzo periodo, dopo le parole: le province che risultano in dissesto aggiungere le seguenti: ovvero che abbiano deliberato un piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.
* 35. 85. Gasparini, Misiani, Fiano, Ferrari, D'Ottavio, Gadda, Rampi, Malpezzi, Mauri, Casati, Senaldi, Pollastrini, Quartapelle Procopio, Braga, Peluffo, Incerti, Maestri, Fabbri.
Al comma 13, terzo periodo, dopo le parole: le province che risultano in dissesto aggiungere le seguenti: ovvero che abbiano deliberato un piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.
* 35. 155. Squeri, Russo, Palese, Brunetta.
Al comma 13, terzo periodo, dopo le parole: le province che risultano in dissesto aggiungere le seguenti: ovvero che abbiano deliberato un piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.
* 35. 163. Centemero, Palese, Brunetta.
Al comma 13, terzo periodo, dopo le parole: le province che risultano in dissesto aggiungere le seguenti: ovvero che abbiano deliberato un piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.
* 35. 198. Paglia, Scotto, Marcon, Melilla, Placido.
Al comma 13, terzo periodo, dopo le parole: le province che risultano in dissesto aggiungere le seguenti: ovvero che abbiano deliberato un piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.
* 35. 233. Misiani,
Al comma 13, terzo periodo, dopo le parole: le province che risultano in dissesto aggiungere le seguenti: ovvero che abbiano deliberato un piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.
* 35. 101. Cenni.
Dopo il comma 13, inserire il seguente:
13-bis. All'articolo 16, comma 7, quarto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «per gli anni 2013 e 2014» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2013, 2014 e successivi».
35. 15. Misiani, Carnevali.
Al comma 14, sostituire le parole: 30 aprile con le seguenti: 30 giugno.
Conseguentemente, dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:
14-bis. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dai commi 13 e 14, alla legge n. 56 del 2014 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 1, comma 89, dopo le parole: «continuano ad essere da esse esercitate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante» sono aggiunte le seguenti: «e, comunque non oltre il 30 marzo 2015»;
b) all'articolo 1, comma 95, le parole: «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 28 febbraio 2015» e le parole: «a dare attuazione all'accordo di cui al comma 91» sono sostituite dalle seguenti: «ad approvare le leggi di riordino delle funzioni di cui al comma 89»;
c) all'articolo 1, comma 96, dopo le parole: «sono trasferite all'ente destinatario» sono aggiunte le seguenti: «se eccedenti rispetto alla ricognizione sulle risorse necessarie all'esercizio delle funzioni fondamentali di province e città metropolitane di cui al comma 92».
14-ter. A conclusione del processo di riordino da effettuarsi inderogabilmente entro il 30 marzo 2015, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa valutazione delle risorse finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni fondamentali di province e città metropolitane, verranno definiti gli importi finali di cui al comma 13. In caso di incapienza, il Ministero dell'economia e finanze opera le relative compensazioni con il Fondo di cui all'articolo 17, comma 19, della presente legge. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal presente comma, in deroga all'articolo 151 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, le province e le città metropolitane deliberano il bilancio di previsione 2015 entro 30 maggio 2015.
** 35. 91. Gasparini, Misiani, Fiano, Ferrari, D'Ottavio, Gadda, Rampi, Malpezzi, Mauri, Casati, Senaldi, Pollastrini, Quartapelle Procopio, Braga, Peluffo, Incerti, Maestri, Fabbri, Misiani.
Al comma 14, sostituire le parole: 30 aprile con le seguenti: 30 giugno.
Conseguentemente, dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:
14-bis. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dai commi 13 e 14, alla legge n. 56 del 2014 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 1, comma 89, dopo le parole: «continuano ad essere da esse esercitate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante» sono aggiunte le seguenti: «e, comunque non oltre il 30 marzo 2015»;
b) all'articolo 1, comma 95, le parole: «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 28 febbraio 2015» e le parole: «a dare attuazione all'accordo di cui al comma 91» sono sostituite dalle seguenti: «ad approvare le leggi di riordino delle funzioni di cui al comma 89»;
c) all'articolo 1, comma 96, dopo le parole: «sono trasferite all'ente destinatario» sono aggiunte le seguenti: «se eccedenti rispetto alla ricognizione sulle risorse necessarie all'esercizio delle funzioni fondamentali di province e città metropolitane di cui al comma 92».
14-ter. A conclusione del processo di riordino da effettuarsi inderogabilmente entro il 30 marzo 2015, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa valutazione delle risorse finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni fondamentali di province e città metropolitane, verranno definiti gli importi finali di cui al comma 13. In caso di incapienza, il Ministero dell'economia e finanze opera le relative compensazioni con il Fondo di cui all'articolo 17, comma 19, della presente legge. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal presente comma, in deroga all'articolo 151 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, le province e le città metropolitane deliberano il bilancio di previsione 2015 entro 30 maggio 2015.
** 35. 48. Simonetti, Caparini.
Al comma 14, sostituire le parole: 30 aprile con le seguenti: 30 giugno.
Conseguentemente, dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:
14-bis. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dai commi 13 e 14, alla legge n. 56 del 2014 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 1, comma 89, dopo le parole: «continuano ad essere da esse esercitate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante» sono aggiunte le seguenti: «e, comunque non oltre il 30 marzo 2015»;
b) all'articolo 1, comma 95, le parole: «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 28 febbraio 2015» e le parole: «a dare attuazione all'accordo di cui al comma 91» sono sostituite dalle seguenti: «ad approvare le leggi di riordino delle funzioni di cui al comma 89»;
c) all'articolo 1, comma 96, dopo le parole: «sono trasferite all'ente destinatario» sono aggiunte le seguenti: «se eccedenti rispetto alla ricognizione sulle risorse necessarie all'esercizio delle funzioni fondamentali di province e città metropolitane di cui al comma 92».
14-ter. A conclusione del processo di riordino da effettuarsi inderogabilmente entro il 30 marzo 2015, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa valutazione delle risorse finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni fondamentali di province e città metropolitane, verranno definiti gli importi finali di cui al comma 13. In caso di incapienza, il Ministero dell'economia e finanze opera le relative compensazioni con il Fondo di cui all'articolo 17, comma 19, della presente legge. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal presente comma, in deroga all'articolo 151 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, le province e le città metropolitane deliberano il bilancio di previsione 2015 entro 30 maggio 2015.
** 35. 27. Borghi.
Al comma 14, sostituire le parole: 30 aprile con le seguenti: 30 giugno.
Conseguentemente, dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:
14-bis. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dai commi 13 e 14, alla legge n. 56 del 2014 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 1, comma 89, dopo le parole: «continuano ad essere da esse esercitate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante» sono aggiunte le seguenti: «e, comunque non oltre il 30 marzo 2015»;
b) all'articolo 1, comma 95, le parole: «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 28 febbraio 2015» e le parole: «a dare attuazione all'accordo di cui al comma 91» sono sostituite dalle seguenti: «ad approvare le leggi di riordino delle funzioni di cui al comma 89»;
c) all'articolo 1, comma 96, dopo le parole: «sono trasferite all'ente destinatario» sono aggiunte le seguenti: «se eccedenti rispetto alla ricognizione sulle risorse necessarie all'esercizio delle funzioni fondamentali di province e città metropolitane di cui al comma 92».
14-ter. A conclusione del processo di riordino da effettuarsi inderogabilmente entro il 30 marzo 2015, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa valutazione delle risorse finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni fondamentali di province e città metropolitane, verranno definiti gli importi finali di cui al comma 13. In caso di incapienza, il Ministero dell'economia e finanze opera le relative compensazioni con il Fondo di cui all'articolo 17, comma 19, della presente legge. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal presente comma, in deroga all'articolo 151 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, le province e le città metropolitane deliberano il bilancio di previsione 2015 entro 30 maggio 2015.
** 35. 97. Cenni.
Al comma 14, sostituire le parole: 30 aprile con le seguenti: 30 giugno.
Conseguentemente, dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:
14-bis. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dai commi 13 e 14, alla legge n. 56 del 2014 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 1, comma 89, dopo le parole: «continuano ad essere da esse esercitate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante» sono aggiunte le seguenti: «e, comunque non oltre il 30 marzo 2015»;
b) all'articolo 1, comma 95, le parole: «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 28 febbraio 2015» e le parole: «a dare attuazione all'accordo di cui al comma 91» sono sostituite dalle seguenti: «ad approvare le leggi di riordino delle funzioni di cui al comma 89»;
c) all'articolo 1, comma 96, dopo le parole: «sono trasferite all'ente destinatario» sono aggiunte le seguenti: «se eccedenti rispetto alla ricognizione sulle risorse necessarie all'esercizio delle funzioni fondamentali di province e città metropolitane di cui al comma 92».
14-ter. A conclusione del processo di riordino da effettuarsi inderogabilmente entro il 30 marzo 2015, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa valutazione delle risorse finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni fondamentali di province e città metropolitane, verranno definiti gli importi finali di cui al comma 13. In caso di incapienza, il Ministero dell'economia e finanze opera le relative compensazioni con il Fondo di cui all'articolo 17, comma 19, della presente legge. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal presente comma, in deroga all'articolo 151 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, le province e le città metropolitane deliberano il bilancio di previsione 2015 entro 30 maggio 2015.
** 35. 159. Squeri, Russo, Palese, Brunetta.
Al comma 14, sostituire le parole: 30 aprile con le seguenti: 30 giugno.
Conseguentemente, dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:
14-bis. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dai commi 13 e 14, alla legge n. 56 del 2014 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 1, comma 89, dopo le parole: «continuano ad essere da esse esercitate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante» sono aggiunte le seguenti: «e, comunque non oltre il 30 marzo 2015»;
b) all'articolo 1, comma 95, le parole: «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 28 febbraio 2015» e le parole: «a dare attuazione all'accordo di cui al comma 91» sono sostituite dalle seguenti: «ad approvare le leggi di riordino delle funzioni di cui al comma 89»;
c) all'articolo 1, comma 96, dopo le parole: «sono trasferite all'ente destinatario» sono aggiunte le seguenti: «se eccedenti rispetto alla ricognizione sulle risorse necessarie all'esercizio delle funzioni fondamentali di province e città metropolitane di cui al comma 92».
14-ter. A conclusione del processo di riordino da effettuarsi inderogabilmente entro il 30 marzo 2015, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa valutazione delle risorse finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni fondamentali di province e città metropolitane, verranno definiti gli importi finali di cui al comma 13. In caso di incapienza, il Ministero dell'economia e finanze opera le relative compensazioni con il Fondo di cui all'articolo 17, comma 19, della presente legge. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal presente comma, in deroga all'articolo 151 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, le province e le città metropolitane deliberano il bilancio di previsione 2015 entro 30 maggio 2015.
** 35. 181. Centemero, Palese, Brunetta.
Al comma 14, sostituire le parole: 30 aprile con le seguenti: 30 giugno.
Conseguentemente, dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:
14-bis. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dai commi 13 e 14, alla legge n. 56 del 2014 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 1, comma 89, dopo le parole: «continuano ad essere da esse esercitate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante» sono aggiunte le seguenti: «e, comunque non oltre il 30 marzo 2015»;
b) all'articolo 1, comma 95, le parole: «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 28 febbraio 2015» e le parole: «a dare attuazione all'accordo di cui al comma 91» sono sostituite dalle seguenti: «ad approvare le leggi di riordino delle funzioni di cui al comma 89»;
c) all'articolo 1, comma 96, dopo le parole: «sono trasferite all'ente destinatario» sono aggiunte le seguenti: «se eccedenti rispetto alla ricognizione sulle risorse necessarie all'esercizio delle funzioni fondamentali di province e città metropolitane di cui al comma 92».
14-ter. A conclusione del processo di riordino da effettuarsi inderogabilmente entro il 30 marzo 2015, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa valutazione delle risorse finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni fondamentali di province e città metropolitane, verranno definiti gli importi finali di cui al comma 13. In caso di incapienza, il Ministero dell'economia e finanze opera le relative compensazioni con il Fondo di cui all'articolo 17, comma 19, della presente legge. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal presente comma, in deroga all'articolo 151 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, le province e le città metropolitane deliberano il bilancio di previsione 2015 entro 30 maggio 2015.
** 35. 202. Paglia, Scotto, Marcon, Melilla, Placido.
Al comma 14, sostituire le parole: 30 aprile con le seguenti: 30 giugno.
Conseguentemente, dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:
14-bis. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dai commi 13 e 14, alla legge n. 56 del 2014 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 1, comma 89, dopo le parole: «continuano ad essere da esse esercitate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante» sono aggiunte le seguenti: «e, comunque non oltre il 30 marzo 2015»;
b) all'articolo 1, comma 95, le parole: «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 28 febbraio 2015» e le parole: «a dare attuazione all'accordo di cui al comma 91» sono sostituite dalle seguenti: «ad approvare le leggi di riordino delle funzioni di cui al comma 89»;
c) all'articolo 1, comma 96, dopo le parole: «sono trasferite all'ente destinatario» sono aggiunte le seguenti: «se eccedenti rispetto alla ricognizione sulle risorse necessarie all'esercizio delle funzioni fondamentali di province e città metropolitane di cui al comma 92».
14-ter. A conclusione del processo di riordino da effettuarsi inderogabilmente entro il 30 marzo 2015, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa valutazione delle risorse finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni fondamentali di province e città metropolitane, verranno definiti gli importi finali di cui al comma 13. In caso di incapienza, il Ministero dell'economia e finanze opera le relative compensazioni con il Fondo di cui all'articolo 17, comma 19, della presente legge. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal presente comma, in deroga all'articolo 151 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, le province e le città metropolitane deliberano il bilancio di previsione 2015 entro 30 maggio 2015.
** 35. 237. Misiani.
Al comma 14, sostituire le parole: 30 aprile con le seguenti: 30 giugno.
Conseguentemente, dopo il comma 14, inserire il seguente:
14-bis. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dai commi 13 e 14, alla legge n. 56 del 2014 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 1, comma 89, dopo le parole: «continuano ad essere da esse esercitate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante» sono aggiunte le seguenti: «e, comunque non oltre il 30 marzo 2015»;
b) all'articolo 1, comma 95, le parole: «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle parole: «entro il 28 febbraio 2015» e le parole: «a dare attuazione all'accordo di cui al comma 91» sono sostituite dalle parole: «ad approvare le leggi di riordino delle funzioni di cui al comma 89»;
c) all'articolo 1, comma 96, dopo le parole: «sono trasferite all'ente destinatario» aggiungere le seguenti: «se eccedenti rispetto alla ricognizione sulle risorse necessarie all'esercizio delle funzioni fondamentali di province e città metropolitane di cui al comma 92».
14-ter. A conclusione del processo di riordino da effettuarsi inderogabilmente entro il 30 marzo 2015, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa valutazione delle risorse finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni fondamentali di province e città metropolitane, verranno definiti gli importi finali di cui al comma 13 e ripartiti tra i destinatari delle funzioni riordinate Stato, Regioni, province e città Metropolitane. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal presente comma, in deroga all'articolo 151 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, le Province e le Città metropolitane deliberano il bilancio di previsione 2015 entro il 30 maggio 2015.
* 35. 160. Squeri, Russo, Palese, Brunetta.
Al comma 14, sostituire le parole: 30 aprile con le seguenti: 30 giugno.
Conseguentemente, dopo il comma 14, inserire il seguente:
14-bis. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dai commi 13 e 14, alla legge n. 56 del 2014 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 1, comma 89, dopo le parole: «continuano ad essere da esse esercitate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante» sono aggiunte le seguenti: «e, comunque non oltre il 30 marzo 2015»;
b) all'articolo 1, comma 95, le parole: «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle parole: «entro il 28 febbraio 2015» e le parole: «a dare attuazione all'accordo di cui al comma 91» sono sostituite dalle parole: «ad approvare le leggi di riordino delle funzioni di cui al comma 89»;
c) all'articolo 1, comma 96, dopo le parole: «sono trasferite all'ente destinatario» aggiungere le seguenti: «se eccedenti rispetto alla ricognizione sulle risorse necessarie all'esercizio delle funzioni fondamentali di province e città metropolitane di cui al comma 92».
14-ter. A conclusione del processo di riordino da effettuarsi inderogabilmente entro il 30 marzo 2015, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa valutazione delle risorse finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni fondamentali di province e città metropolitane, verranno definiti gli importi finali di cui al comma 13 e ripartiti tra i destinatari delle funzioni riordinate Stato, Regioni, province e città Metropolitane. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal presente comma, in deroga all'articolo 151 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, le Province e le Città metropolitane deliberano il bilancio di previsione 2015 entro il 30 maggio 2015.
* 35. 49. Simonetti, Caparini.
Al comma 14, sostituire le parole: 30 aprile con le seguenti: 30 giugno.
Conseguentemente, dopo il comma 14, inserire il seguente:
14-bis. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dai commi 13 e 14, alla legge n. 56 del 2014 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 1, comma 89, dopo le parole: «continuano ad essere da esse esercitate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante» sono aggiunte le seguenti: «e, comunque non oltre il 30 marzo 2015»;
b) all'articolo 1, comma 95, le parole: «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle parole: «entro il 28 febbraio 2015» e le parole: «a dare attuazione all'accordo di cui al comma 91» sono sostituite dalle parole: «ad approvare le leggi di riordino delle funzioni di cui al comma 89»;
c) all'articolo 1, comma 96, dopo le parole: «sono trasferite all'ente destinatario» aggiungere le seguenti: «se eccedenti rispetto alla ricognizione sulle risorse necessarie all'esercizio delle funzioni fondamentali di province e città metropolitane di cui al comma 92».
14-ter. A conclusione del processo di riordino da effettuarsi inderogabilmente entro il 30 marzo 2015, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa valutazione delle risorse finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni fondamentali di province e città metropolitane, verranno definiti gli importi finali di cui al comma 13 e ripartiti tra i destinatari delle funzioni riordinate Stato, Regioni, province e città Metropolitane. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal presente comma, in deroga all'articolo 151 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, le Province e le Città metropolitane deliberano il bilancio di previsione 2015 entro il 30 maggio 2015.
* 35. 26. Borghi.
Al comma 14, sostituire le parole: 30 aprile con le seguenti: 30 giugno.
Conseguentemente, dopo il comma 14, inserire il seguente:
14-bis. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dai commi 13 e 14, alla legge n. 56 del 2014 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 1, comma 89, dopo le parole: «continuano ad essere da esse esercitate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante» sono aggiunte le seguenti: «e, comunque non oltre il 30 marzo 2015»;
b) all'articolo 1, comma 95, le parole: «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle parole: «entro il 28 febbraio 2015» e le parole: «a dare attuazione all'accordo di cui al comma 91» sono sostituite dalle parole: «ad approvare le leggi di riordino delle funzioni di cui al comma 89»;
c) all'articolo 1, comma 96, dopo le parole: «sono trasferite all'ente destinatario» aggiungere le seguenti: «se eccedenti rispetto alla ricognizione sulle risorse necessarie all'esercizio delle funzioni fondamentali di province e città metropolitane di cui al comma 92».
14-ter. A conclusione del processo di riordino da effettuarsi inderogabilmente entro il 30 marzo 2015, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa valutazione delle risorse finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni fondamentali di province e città metropolitane, verranno definiti gli importi finali di cui al comma 13 e ripartiti tra i destinatari delle funzioni riordinate Stato, Regioni, province e città Metropolitane. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal presente comma, in deroga all'articolo 151 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, le Province e le Città metropolitane deliberano il bilancio di previsione 2015 entro il 30 maggio 2015.
* 35. 93. Gasparini, Misiani, Fiano, Ferrari, D'Ottavio, Gadda, Rampi, Malpezzi, Mauri, Casati, Senaldi, Pollastrini, Quartapelle Procopio, Braga, Peluffo, Incerti, Maestri, Fabbri.
Al comma 14, sostituire le parole: 30 aprile con le seguenti: 30 giugno.
Conseguentemente, dopo il comma 14, inserire il seguente:
14-bis. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dai commi 13 e 14, alla legge n. 56 del 2014 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 1, comma 89, dopo le parole: «continuano ad essere da esse esercitate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante» sono aggiunte le seguenti: «e, comunque non oltre il 30 marzo 2015»;
b) all'articolo 1, comma 95, le parole: «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle parole: «entro il 28 febbraio 2015» e le parole: «a dare attuazione all'accordo di cui al comma 91» sono sostituite dalle parole: «ad approvare le leggi di riordino delle funzioni di cui al comma 89»;
c) all'articolo 1, comma 96, dopo le parole: «sono trasferite all'ente destinatario» aggiungere le seguenti: «se eccedenti rispetto alla ricognizione sulle risorse necessarie all'esercizio delle funzioni fondamentali di province e città metropolitane di cui al comma 92».
14-ter. A conclusione del processo di riordino da effettuarsi inderogabilmente entro il 30 marzo 2015, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa valutazione delle risorse finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni fondamentali di province e città metropolitane, verranno definiti gli importi finali di cui al comma 13 e ripartiti tra i destinatari delle funzioni riordinate Stato, Regioni, province e città Metropolitane. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal presente comma, in deroga all'articolo 151 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, le Province e le Città metropolitane deliberano il bilancio di previsione 2015 entro il 30 maggio 2015.
* 35. 96. Cenni.
Al comma 14, sostituire le parole: 30 aprile con le seguenti: 30 giugno.
Conseguentemente, dopo il comma 14, inserire il seguente:
14-bis. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dai commi 13 e 14, alla legge n. 56 del 2014 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 1, comma 89, dopo le parole: «continuano ad essere da esse esercitate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante» sono aggiunte le seguenti: «e, comunque non oltre il 30 marzo 2015»;
b) all'articolo 1, comma 95, le parole: «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle parole: «entro il 28 febbraio 2015» e le parole: «a dare attuazione all'accordo di cui al comma 91» sono sostituite dalle parole: «ad approvare le leggi di riordino delle funzioni di cui al comma 89»;
c) all'articolo 1, comma 96, dopo le parole: «sono trasferite all'ente destinatario» aggiungere le seguenti: «se eccedenti rispetto alla ricognizione sulle risorse necessarie all'esercizio delle funzioni fondamentali di province e città metropolitane di cui al comma 92».
14-ter. A conclusione del processo di riordino da effettuarsi inderogabilmente entro il 30 marzo 2015, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa valutazione delle risorse finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni fondamentali di province e città metropolitane, verranno definiti gli importi finali di cui al comma 13 e ripartiti tra i destinatari delle funzioni riordinate Stato, Regioni, province e città Metropolitane. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal presente comma, in deroga all'articolo 151 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, le Province e le Città metropolitane deliberano il bilancio di previsione 2015 entro il 30 maggio 2015.
* 35. 182. Centemero, Palese, Brunetta.
Al comma 14, sostituire le parole: 30 aprile con le seguenti: 30 giugno.
Conseguentemente, dopo il comma 14, inserire il seguente:
14-bis. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dai commi 13 e 14, alla legge n. 56 del 2014 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 1, comma 89, dopo le parole: «continuano ad essere da esse esercitate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante» sono aggiunte le seguenti: «e, comunque non oltre il 30 marzo 2015»;
b) all'articolo 1, comma 95, le parole: «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle parole: «entro il 28 febbraio 2015» e le parole: «a dare attuazione all'accordo di cui al comma 91» sono sostituite dalle parole: «ad approvare le leggi di riordino delle funzioni di cui al comma 89»;
c) all'articolo 1, comma 96, dopo le parole: «sono trasferite all'ente destinatario» aggiungere le seguenti: «se eccedenti rispetto alla ricognizione sulle risorse necessarie all'esercizio delle funzioni fondamentali di province e città metropolitane di cui al comma 92».
14-ter. A conclusione del processo di riordino da effettuarsi inderogabilmente entro il 30 marzo 2015, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa valutazione delle risorse finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni fondamentali di province e città metropolitane, verranno definiti gli importi finali di cui al comma 13 e ripartiti tra i destinatari delle funzioni riordinate Stato, Regioni, province e città Metropolitane. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal presente comma, in deroga all'articolo 151 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, le Province e le Città metropolitane deliberano il bilancio di previsione 2015 entro il 30 maggio 2015.
* 35. 203. Paglia, Scotto, Marcon, Melilla, Placido.
Al comma 14, sostituire le parole: 30 aprile con le seguenti: 30 giugno.
Conseguentemente, dopo il comma 14, inserire il seguente:
14-bis. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dai commi 13 e 14, alla legge n. 56 del 2014 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 1, comma 89, dopo le parole: «continuano ad essere da esse esercitate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante» sono aggiunte le seguenti: «e, comunque non oltre il 30 marzo 2015»;
b) all'articolo 1, comma 95, le parole: «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle parole: «entro il 28 febbraio 2015» e le parole: «a dare attuazione all'accordo di cui al comma 91» sono sostituite dalle parole: «ad approvare le leggi di riordino delle funzioni di cui al comma 89»;
c) all'articolo 1, comma 96, dopo le parole: «sono trasferite all'ente destinatario» aggiungere le seguenti: «se eccedenti rispetto alla ricognizione sulle risorse necessarie all'esercizio delle funzioni fondamentali di province e città metropolitane di cui al comma 92».
14-ter. A conclusione del processo di riordino da effettuarsi inderogabilmente entro il 30 marzo 2015, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa valutazione delle risorse finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni fondamentali di province e città metropolitane, verranno definiti gli importi finali di cui al comma 13 e ripartiti tra i destinatari delle funzioni riordinate Stato, Regioni, province e città Metropolitane. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal presente comma, in deroga all'articolo 151 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, le Province e le Città metropolitane deliberano il bilancio di previsione 2015 entro il 30 maggio 2015.
* 35. 238. Misiani.
Al comma 14, sostituire le parole: 30 aprile con le seguenti: 30 giugno.
Dopo il comma 14, inserire il seguente:
14-bis. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dai commi 13 e 14, alla legge n. 56 del 2014 apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 1, comma 89, dopo le parole: «continuano ad essere da esse esercitate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante » sono aggiunte le seguenti «e, comunque non oltre il 30 marzo 2015»;
b) all'articolo 1, comma 95, le parole «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle parole seguenti: «entro il 28 febbraio 2015» le parole: «a dare attuazione all'accordo di cui al comma 91» sono sostituite dalle seguenti: «ad approvare le leggi di riordino delle funzioni di cui al comma 89»;
c) all'articolo 1, comma 96, dopo le parole: «sono trasferite all'ente destinatario» sono aggiunte le seguenti: «se eccedenti rispetto alla ricognizione sulle risorse necessarie all'esercizio delle funzioni fondamentali di Province e Città metropolitane di cui al comma 92».
Il processo di riordino deve effettuarsi inderogabilmente entro il 30 marzo 2015, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
35. 5. Marchi, Boccadutri, Bonavitacola, Paola Bragantini, Capodicasa, Censore, Fanucci, Fassina, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Giulietti, Laforgia, Losacco, Marchetti, Melilli, Misiani, Parrini, Preziosi, Rubinato, Carra.
Sopprimere il comma 15.
* 35. 228. Misiani, Carnevali.
Sopprimere il comma 15.
* 35. 140. Squeri, Russo, Palese, Brunetta.
Sopprimere il comma 15.
* 35. 17. Borghi.
Sopprimere il comma 15.
* 35. 80. Gasparini, Misiani, Fiano, Ferrari, D'Ottavio, Gadda, Rampi, Malpezzi, Mauri, Casati, Senaldi, Pollastrini, Quartapelle Procopio, Braga, Peluffo, Incerti, Maestri, Fabbri.
Sopprimere il comma 15.
* 35. 168. Centemero, Palese, Brunetta.
Sopprimere il comma 15.
* 35. 108. Cenni.
Sopprimere il comma 15.
* 35. 192. Paglia, Scotto, Marcon, Melilla, Placido.
Al comma 15, lettera c), dopo le parole: procedure di mobilità aggiungere le seguenti: fatta eccezione per il personale non dirigenziale impiegato con contratti a tempo determinato e in possesso al 31 dicembre 2014 dei requisiti di legge per essere stabilizzato, impiegato in settori che prevedano provvedimenti di riordino istituzionale o rientrino nell'ambito di disegni di legge delega già in atto relativi a riforme di settori organici e il cui costo sia coperto con risorse proprie o con fondi a tali funzioni dedicati, nell'invarianza dei saldi di finanza pubblica, da attuarsi entro il 31 dicembre 2016, in accordo al patto di stabilità interno.
* 35. 126. Lodolini, Lattuca, Petitti, Carrescia, Manzi, Bruno Bossio, Marchetti, Misiani, Carnevali.
Al comma 15, lettera c), dopo le parole: procedure di mobilità aggiungere le seguenti: fatta eccezione per il personale non dirigenziale impiegato con contratti a tempo determinato e in possesso al 31 dicembre 2014 dei requisiti di legge per essere stabilizzato, impiegato in settori che prevedano provvedimenti di riordino istituzionale o rientrino nell'ambito di disegni di legge delega già in atto relativi a riforme di settori organici e il cui costo sia coperto con risorse proprie o con fondi a tali funzioni dedicati, nell'invarianza dei saldi di finanza pubblica, da attuarsi entro il 31 dicembre 2016, in accordo al patto di stabilità interno.
* 35. 14. Lodolini.
Al comma 15, lettera c), dopo le parole: procedure di mobilità aggiungere le seguenti: fatta eccezione per il personale non dirigenziale impiegato con contratti a tempo determinato e in possesso al 31 dicembre 2014 dei requisiti di legge per essere stabilizzato, impiegato in settori che prevedano provvedimenti di riordino istituzionale o rientrino nell'ambito di disegni di legge delega già in atto relativi a riforme di settori organici e il cui costo sia coperto con risorse proprie o con fondi a tali funzioni dedicati, nell'invarianza dei saldi di finanza pubblica, da attuarsi entro il 31 dicembre 2016, in accordo al patto di stabilità interno.
* 35. 13. Giulietti.
Al comma 15, lettera e), aggiungere in fine, le seguenti parole: fatto salvo i rapporti contrattuali del personale del Corpo di polizia provinciale.
35. 135. Laffranco, Palese, Brunetta.
Al comma 15, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: fatti salvi quelli interamente finanziati con fondi comunitari;.
* 35. 7. Marchi, Boccadutri, Bonavitacola, Paola Bragantini, Capodicasa, Censore, Fanucci, Fassina, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Giulietti, Laforgia, Losacco, Marchetti, Melilli, Misiani, Parrini, Preziosi, Rubinato, Carra.
Al comma 15, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: fatti salvi quelli interamente finanziati con fondi comunitari;.
* 35. 87. Gasparini, Misiani, Fiano, Ferrari, D'Ottavio, Gadda, Rampi, Malpezzi, Mauri, Casati, Senaldi, Pollastrini, Quartapelle Procopio, Braga, Peluffo, Incerti, Maestri, Fabbri.
Al comma 15, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: fatti salvi quelli interamente finanziati con fondi comunitari;.
* 35. 28. Borghi.
Al comma 15, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: fatti salvi quelli interamente finanziati con fondi comunitari;.
* 35. 235. Misiani.
Al comma 15, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: fatti salvi quelli interamente finanziati con fondi comunitari;.
* 35. 200. Paglia, Scotto, Marcon, Melilla, Placido.
Al comma 15, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: fatti salvi quelli interamente finanziati con fondi comunitari;.
* 35. 46. Simonetti, Caparini.
Al comma 15, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: fatti salvi quelli interamente finanziati con fondi comunitari;.
* 35. 157. Squeri, Russo, Palese, Brunetta.
Al comma 15, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: fatti salvi quelli interamente finanziati con fondi comunitari;.
* 35. 165. Centemero, Palese, Brunetta.
Al comma 15, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: fatti salvi quelli interamente finanziati con fondi comunitari;.
* 35. 98. Cenni.
Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:
15-bis. All'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 9 è sostituito dai seguenti:
«9. La Cassa depositi e prestiti e gli altri istituti di credito sono autorizzati, su richiesta dell'ente, a consolidare l'esposizione debitoria dell'ente locale, al 31 dicembre precedente l'anno entro il quale raggiungere l'equilibrio, in uno o più mutui della durata massima di cinquanta anni, con esclusione delle rate di ammortamento già scadute. Conservano validità i contributi statali e regionali già concessi in relazione ai mutui preesistenti.
9-bis. Il consolidamento dell'esposizione debitoria di cui al comma 9 comprende, nella quota capitale, le somme eventualmente dovute per le eventuali penalità e/o maggiori spese connesse all'estinzione anticipata dell'indebitamento, siano esse legate all'estinzione anticipata dei precedenti contratti di mutuo ovvero al rimborso anticipato od al riacquisto dei prestiti obbligazionari. Il consolidamento di che trattasi potrà avvenire in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 7, secondo periodo e di cui all'articolo 35, comma 9, ultimo periodo, della legge n. 724 del 23 dicembre 1994, di cui all'articolo 41 comma 2 della legge n. 448 del 28 dicembre 2001 nonché in relazione ai vincoli riguardanti i limiti all'indebitamento.
9-ter. Per gli enti locali che abbiano deliberato lo stato di dissesto finanziario per l'impossibilità a garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili, il consolidamento dell'esposizione debitoria di cui comma 9, può comprendere, nella quota capitale, l'ammontare complessivo del disavanzo come complessivamente calcolabile al 31 dicembre dell'anno nel quale viene raggiunto l'equilibrio finanziario.
9-quater. Per tutta la durata dell'ammortamento dei mutui contratti ai sensi dei commi che precedono, la quota dei 70 per cento dell'eventuale differenza positiva tra entrate correnti e spese correnti, incluse le quote capitale dei mutui, dovrà essere utilizzata per l'estinzione anticipata, in tutto o in parte, dei mutui assunti ai sensi dei precedenti commi, anche nel caso in cui i limiti all'indebitamento siano rispettati».
15-ter. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 15-bis, gli enti locali che abbiano deliberato lo stato di dissesto finanziario entro il 31 dicembre 2013 potranno raggiungere l'equilibrio finanziario entro il 31 dicembre 2015.
15-quater. Per i medesimi enti locali di cui al comma 15-bis, il prestito necessario a consolidare la complessiva esposizione debitoria potrà essere concesso a valere sulla dotazione per l'anno 2015 della «Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili» di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. Il tasso di interesse da applicare al suddetto prestito, della durata massima di cinquanta anni, sarà determinato sulla base del rendimento di mercato dei Buoni poliennali del tesoro a 5 anni in corso di emissione.
15-quinquies. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 15 febbraio 2015, è stabilita la quota, non superiore a 50 milioni, a valere sul «Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili» da destinarsi ai prestiti di cui al comma 15-quater e, in conformità alle procedure di cui agli articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, sono stabiliti i criteri, i tempi e le modalità per la concessione delle risorse agli enti locali richiedenti.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2015: – 50.000;
2016: – 50.000;
2017: – 50.000.
35. 251. Paola Bragantini.
Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
15-bis. Al fine di consentire alle province che si trovano nella condizione di dissesto finanziario, ai sensi dell'articolo 246 del testo unico al decreto legislativo n. 267 del 2000, di garantire i servizi minimi essenziali alla cittadinanza in ordine alle funzioni cui sono istituzionalmente preposte, è autorizzata, per suddetti enti, la sospensione per cinque anni del pagamento delle rate dei mutui contratti fino all'anno 2013, con contestuale proroga della scadenza per un analogo periodo. Pertanto, le deleghe irrevocabili al pagamento delle rate dei mutui consegnate ai tesorieri si intendono sospese. Il tasso d'interesse annuo di detto differimento non potrà superare il T.U.R. previsto dalla Banca Centrale Europea maggiorato di uno spread di 0.50 per cento.
Al termine del differimento, in caso di permanenza di difficoltà finanziarie, gli enti di cui al primo comma potranno rinegoziare i mutui allungando la scadenza fino a 10 anni al tasso I.R.S. con lo stesso spreed di cui al primo comma.
35. 52. Censore.
Al comma 16, sopprimere il primo periodo.
* 35. 1. Marchi, Boccadutri, Bonavitacola, Paola Bragantini, Capodicasa, Censore, Fanucci, Fassina, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Giulietti, Laforgia, Losacco, Marchetti, Melilli, Misiani, Parrini, Preziosi, Rubinato, Fragomeli, De Menech, Carnevali, Carra.
Al comma 16, sopprimere il primo periodo.
* 35. 241. Fauttilli, De Mita.
Al comma 16, sopprimere il primo periodo.
* 35. 177. Palese, Brunetta.
Al comma 16, aggiungere in fine il seguente periodo:
Al fine di promuovere la razionalizzazione ed il contenimento della spesa degli enti locali attraverso processi di aggregazione e gestione associata:
a) ai comuni istituiti a seguito di fusione che abbiano un rapporto spesa personale spesa corrente inferiore al 30 per cento, salvo il rispetto del limite di spesa complessivo definito a legislazione vigente, non si applicano vincoli e limitazioni specifiche relative a possibilità assunzionali, turn over, contratti a tempo determinato;
b) all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio, n. 122, dopo il comma 31-quater è inserito il seguente:
«31-quinquies. I processi associativi di cui ai precedenti commi sono realizzati anche mediante forme di compensazione fra gli obiettivi di contenimento delle spese di personale e le facoltà assunzionali degli enti coinvolti, fermi restando i vincoli previsti dalle vigenti disposizioni, da computarsi in termini consolidati»;
c) all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137, il contributo di 5 milioni di euro previsto ad incremento del contributo spettante ai comuni al sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, è da intendersi attribuito alle unioni di comuni per l'esercizio associato delle funzioni.
35. 24. Pastorino, Marchetti.
Al comma 16, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
Per l'anno 2015, ai comuni colpiti dagli eventi meteorologici del 10-14 ottobre 2014, individuati nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 20 ottobre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 ottobre 2014, n. 246, si applicano le seguenti disposizioni:
a) non si applica la riduzione di cui ai periodi precedenti, fermo restando il suo ammontare complessivo;
b) le riduzioni di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si applicano nella misura già determinata per il 2014;
c) le riduzioni di cui all'articolo 47, comma 8, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, si applicano nella misura già determinata per il 2014.
* 35. 11. Marchi.
Al comma 16, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
Per l'anno 2015, ai comuni colpiti dagli eventi meteorologici del 10-14 ottobre 2014, individuati nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 20 ottobre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 ottobre 2014, n. 246, si applicano le seguenti disposizioni:
a) non si applica la riduzione di cui ai periodi precedenti, fermo restando il suo ammontare complessivo;
b) le riduzioni di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si applicano nella misura già determinata per il 2014;
c) le riduzioni di cui all'articolo 47, comma 8, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, si applicano nella misura già determinata per il 2014.
* 35. 175. Palese, Brunetta.
Al comma 16, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
Per l'anno 2015, ai comuni colpiti dagli eventi meteorologici del 10-14 ottobre 2014, individuati nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 20 ottobre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 ottobre 2014, n. 246, si applicano le seguenti disposizioni:
a) non si applica la riduzione di cui ai periodi precedenti, fermo restando il suo ammontare complessivo;
b) le riduzioni di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si applicano nella misura già determinata per il 2014;
c) le riduzioni di cui all'articolo 47, comma 8, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, si applicano nella misura già determinata per il 2014.
* 35. 54. Busin, Simonetti, Guidesi, Caparini.
Al comma 16, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
Per l'anno 2015, la riduzione di cui al periodo precedente si applica al 50 per cento, nei seguenti casi:
a) comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
b) comuni danneggiati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, che hanno colpito la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo individuati con decreto Presidente del Consiglio dei ministri del 16 aprile 2009, n. 3.
** 35. 10. Marchi.
Al comma 16, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
Per l'anno 2015, la riduzione di cui al periodo precedente si applica al 50 per cento, nei seguenti casi:
a) comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
b) comuni danneggiati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, che hanno colpito la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo individuati con decreto Presidente del Consiglio dei ministri del 16 aprile 2009, n. 3.
** 35. 176. Palese, Brunetta.
Al comma 16, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
Per l'anno 2015, la riduzione di cui al periodo precedente si applica al 50 per cento, nei seguenti casi:
a) comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
b) comuni danneggiati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, che hanno colpito la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo individuati con decreto Presidente del Consiglio dei ministri del 16 aprile 2009, n. 3.
** 35. 53. Busin, Simonetti, Guidesi, Caparini.
Dopo il comma 16 aggiungere i seguenti:
16-bis. A partire dall'anno 2015 le province che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario entro il 31 dicembre 2013, al fine di garantire l'estinzione anticipata dei mutui e dei prestiti obbligazionari preesistenti e in fase di ammortamento, sono autorizzate ad assumere un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti.
16-ter. L'autorizzazione è concessa con decreto dei Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare di concerto con il Ministro dell'interno entro venti giorni dalla data di trasmissione, da parte della provincia interessata, della deliberazione consiliare recante apposita richiesta, corredata: da un prospetto riepilogativo dell'esposizione debitoria dell'ente, con indicazione dettagliata delle rate di ammortamento in conto capitale ed in conto interessi dei mutui in corso nonché dell'istituto mutuante.
16-quater. Il decreto di cui al comma 16-ter stabilisce le condizioni e i criteri per la concessione e per il rimborso del mutuo ai sensi del presente articolo, prevedendo, in particolare, l'applicazione di un tasso di interesse agevolato nonché la possibilità di adottare un piano di ammortamento con una durata massima fino a 50 anni.
16-quinquies. Per la provincia che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbia ancora presentato al Ministro dell'interno un'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, il termine di cui al comma 1 dell'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è sospeso sino all'adozione del decreto interministeriale di cui al comma 16-ter.
35. 115. Simonetti, Caparini.
Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:
17-bis. Al decreto-legge n. 66 del 24 aprile 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8, comma 4, le parole: «per l'acquisto di beni e servizi» sono soppresse;
b) l'articolo 14 è abrogato;
c) l'articolo 15 è abrogato;
d) all'articolo 24, il comma 4 è soppresso.
35. 12. Marchi, Boccadutri, Bonavitacola, Paola Bragantini, Capodicasa, Censore, Fanucci, Fassina, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Giulietti, Laforgia, Losacco, Marchetti, Melilli, Misiani, Parrini, Preziosi, Rubinato, Fragomeli, De Menech.
Dopo il comma 17, inserire il seguente:
17-bis. Al fine di consentire alle province che si trovano nella condizione di dissesto finanziario, ai sensi dell'articolo 246 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, di garantire i servizi minimi essenziali alla cittadinanza in ordine alle funzioni cui sono istituzionalmente preposte, è autorizzata, per suddetti enti, la sospensione per cinque anni del pagamento delle rate dei mutui contratti fino all'anno 2013, con contestuale proroga della scadenza per un analogo periodo. Pertanto, le deleghe irrevocabili al pagamento delle rate dei mutui consegnate ai tesorieri si intendono sospese. Il tasso d'interesse annuo di detto differimento non potrà superare il T.U.R. previsto dalla Banca Centrale Europea maggiorato di uno spread di 0,50 per cento.
Al termine del differimento, in caso di permanenza di difficoltà finanziarie, gli enti di cui al comma precedente potranno negoziare i mutui allungando la scadenza fino a 10 anni al tasso I.R.S. con lo stesso spread di cui al primo comma.
35. 56. Pastorelli, Di Gioia.
Al comma 18 sostituire le parole: il 20 per cento con le seguenti: 100 per cento.
35. 77. Guidesi, Simonetti, Caparini.
Al comma 18 sostituire le parole: il 20 per cento con le seguenti: 40 per cento.
* 35. 131. D'Incà.
Al comma 18 sostituire le parole: il 20 per cento con le seguenti: 40 per cento.
* 35. 62. Guidesi, Simonetti, Caparini.
Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
18-bis. I termini previsti dal comma 31-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, sono sospesi in attesa delle disposizioni di attuazione del decreto legislativo del 2010.
** 35. 253. Rampelli, Corsaro.
Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
18-bis. I termini previsti dal comma 31-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, sono sospesi in attesa delle disposizioni di attuazione del decreto legislativo del 2010.
** 35. 145. Palese, Brunetta.
Dopo l'articolo 35 aggiungere il seguente:
Art. 35-bis
(Tutela della concorrenza e realizzazione degli obblighi di finanza pubblica tramite la razionalizzazione e l'efficienza delle società partecipate).
1. Al fine di garantire la concorrenza e il mercato e altresì per realizzare gli obiettivi di finanza pubblica previsti dal precedente articolo 35, gli enti territoriali procedono alla razionalizzazione delle società partecipate nei casi e con le modalità previsti dai commi successivi.
2. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 27, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, gli enti territoriali possono mantenere o acquisire una partecipazione societaria o costituire nuove società nei seguenti settori: bacini imbriferi, servizi pubblici locali anche di rilevanza economica, gestione di immobili del patrimonio indisponibile, illuminazione pubblica, manutenzione delle strade, servizi amministrativi interni alle amministrazioni controllanti, trasformazione urbana, gestione di musei o biblioteche o anche cineteche, servizi cimiteriali, servizi sociali e sanitari.
3. Le società partecipate che operano nei settori di cui al comma precedente non possono operare in settori diversi da quelli indicati e il loro oggetto sociale non può includere attività diverse da quelle indicate. È consentito, comunque, lo svolgimento di più attività sempre che tali attività rientrino nell'elencazione di cui al precedente comma.
4. La costituzione di società, l'acquisizione o il mantenimento di partecipazioni societarie nei settori indicati al comma 2 sono consentite se deliberate sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente partecipante e trasmessa entro 30 giorni dell'adozione della delibera all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che dia conto delle ragioni della scelta rispetto a tutte le possibili alternative. Per il mantenimento di partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti territoriali provvedono alla redazione, alla pubblicazione e alla trasmissione della relazione entro il 31 marzo 2015.
5. Per i settori diversi da quelli indicati al comma 2, la costituzione di nuove società, l'acquisizione o il mantenimento di partecipazioni è consentita solo laddove l'ente territoriale dimostri che per situazioni eccezionali, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non sia possibile fare ricorso al mercato.
6. Nei casi di cui al comma precedente lente affidante motiva la sua scelta in base ad un'analisi del mercato c ne dà adeguata diffusione, almeno pubblicandola sul suo sito internet. Contestualmente, l'ente territoriale trasmette una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'espressione di un parere preventivo e vincolante, da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta relazione. Decorso il termine, il parere, se non reso, si intende espresso in senso favorevole, salvo comunque l'esercizio del potere di impugnazione di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
7. Il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato previsto dal comma precedente è richiesto al momento della costituzione per le nuove società o allorché l'ente territoriale decida di acquisire partecipazioni in una società già operativa, il parere è altresì richiesto al fine di decidere il mantenimento delle partecipazioni già possedute alla data di entrata in vigore della presente legge. In questo caso l'ente territoriale invia la relazione di cui al comma precedente entro il 31 marzo 2015.
8. Entro il 31 dicembre 2015, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, anche avvalendosi della collaborazione della Corte dei conti e con l'ausilio delle altre autorità preposte alla gestione di banche dati pubbliche, effettua il censimento delle società partecipate esistenti e verifica il rispetto degli obblighi di cui ai commi precedenti, procedendo di conseguenza secondo le proprie competenze, ivi compreso il potere di impugnazione di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287. Gli esiti della verifica sono altresì trasmessi alla Corte dei conti per i provvedimenti consequenziali di sua competenza.
9. Entro il 31 dicembre 2015, le partecipazioni non consentite ai sensi dei precedenti commi devono essere dimesse o conferite a Cassa depositi e prestiti S.p.A. per la eventuale valorizzazione e dismissione secondo modalità che saranno definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da adottarsi entro il 31 marzo 2015.
10. Fermo restando quanto previsto ai commi precedenti, al fine di garantire il rispetto degli obblighi di finanza pubblica previsti dal precedente articolo 35, gli enti territoriali garantiscono altresì una maggiore efficienza delle società partecipate secondo le previsioni di cui ai commi successivi.
11. A decorrere dal 1o gennaio 2016, all'articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 le parole «diversi dalle società che svolgono servizi pubblici locali» sono soppresse.
12. A decorrere dal 1o gennaio 2016 i flussi finanziari tra l'ente territoriale e le proprie società partecipate e ogni trasferimento di risorse o attribuzione di vantaggi economici, diretti o indiretti, sotto qualsiasi forma, sono disciplinati dal principio del normale operatore di mercato, in tal fine ogni decisione dell'ente territoriale relativa ai flussi finanziari, al trasferimento di risorse o all'attribuzione di vantaggi economici comunque denominati deve essere notificata all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'espressione di un parere preventivo da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta decisione. Decorso il termine, il parere, se non reso, si intende espresso in senso favorevole, salvo comunque l'esercizio del potere di impugnazione di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287. L'Autorità trasmette il parere anche alla Corte dei conti per l'adozione dei provvedimenti consequenziali di sua competenza.
13. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi entro il 30 giugno 2015 è adottato il regolamento che stabilisce i presupposti, le modalità e le forme del procedimento di notifica di cui al precedente comma.
14. Salvo quanto previsto dal precedente comma 11, restano in vigore le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 550 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147».
Conseguentemente, all'articolo 43, comma 1, alle parole: Al fine di premettere le seguenti: Fermo restando quanto previsto dall'articolo 35-bis.
35. 01. Vignali, Saltamartini, Tancredi.
ART. 36.
Al comma 3, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
b-bis) dai saldi di cui alle precedenti lettere del presente comma sono escluse le spese per un importa complessivo di 800 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, le spese sostenute dagli enti territoriali per fronteggiare gli eventi naturali di cui all'articolo 2, comma 1, della citata legge n. 225 del 1992, nonché le spese per gli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico e di prevenzione dei rischi da calamità naturali, sul territorio nazionale, indipendentemente dall'origine delle fonti di finanziamento.
Conseguentemente all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.
36. 11. Guidesi, Busin, Simonetti, Caparini.
Al comma 6, numero 4) sostituire le parole: fondi strutturali comunitari con le seguenti: fondi strutturali e di investimento europei.
36. 19. Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela, Castelli, Sorial.
Al comma 6 dopo il numero 4) aggiungere il seguente:
5) nei saldi di competenza e di cassa degli Enti che beneficiano di entrate rivenienti dall'applicazione dell'articolo 20, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, superiori a 100 milioni, le spese di cui all'articolo 36, comma 2, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, nel limite di 160 milioni.
Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 160 milioni di euro per l'anno 2015.
36. 5. Antezza, Marchi, Folino.
Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:
«22. All'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 122, le parole: «2013 e 2014» sono sostituite dalle seguenti: «2013, 2014 e 2015»;
2) dopo il comma 122 è inserito il seguente:
«122-bis. Per l'anno 2015 l'importo è attribuito alle regioni secondo la tabella approvata nell'accordo sancito nella seduta del 10 luglio 2013 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli spazi saranno ceduti per il 25 per cento alle province e per il 75 per cento ai comuni e per almeno il valore di 500 milioni dovranno essere utilizzati in via prioritaria per il pagamento dei cofinanziamenti nazionali ai programmi comunitari».
3) al comma 125 dopo le parole: «con riferimento all'anno 2014» sono inserite le seguenti: «e del 30 giugno, con riferimento all'anno 2015».
Conseguentemente, all'articolo 45, comma 3, sostituire le lettere a) e b) con la seguente:
a) a decorrere dal 1o gennaio 2015 sono ridotte in misura lineare le dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte a legislazione vigente, in termini di competenza e cassa, delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 1,5 miliardi di euro annui.
36. 14. Guidesi, Caparini, Centemero.
ART. 37.
Dopo il comma 1 inserire il seguente:
1-bis. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 14-ter è inserito il seguente:
«14-quater. Per gli anni 2015 e 2016 nel saldo finanziario espresso in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese sostenute dalle province e dalle città metropolitane per interventi di edilizia scolastica. L'esclusione opera nel limite massimo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. In caso di incompleto utilizzo delle risorse da parte dei comuni di cui al comma 14-ter, per l'anno 2015, l'eventuale somma residua viene assegnata alle province. Le province beneficiarie dell'esclusione dal patto di stabilità interno dello spese sostenute per interventi di edilizia scolastica e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri».
Conseguentemente, all'articolo 17, comma 21, sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2015 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 con le seguenti: 310 milioni per l'anno 2016 e 460 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.
Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia o delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2015: – 50.000.000.
37. 40. Coscia, Mattiello, Piccoli Nardelli, D'Ottavio, Malpezzi, Ghizzoni, Rocchi, Ventricelli, Ascani, Blazina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimì, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Rossi, Sgambato.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 6-bis, è aggiunto il seguente:
6-ter. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le risorse che i comuni utilizzano, nell'ambito della loro disponibilità finanziaria, per l'assunzione del personale dell'ufficio di piano in quanto enti capofila nella gestione di interventi e servizi sociali in forma associata.»
Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2015: – 30.000.000;
2016: – 30.000.000;
2017; – 30.000.000.
37. 80. Piazzoni, Pilozzi, Di Salvo, Migliore, Nardi, Lavagno, Lacquaniti, Zan.
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Dopo il comma 6-bis dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 è aggiunto il seguente: 6-ter. Dai saldi finanziario rilevanti ai fini del patto di stabilità interno sono escluse, per un importo complessivo di un miliardo di euro annui per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, le spese sostenute dagli enti locati per fronteggiare gli eventi naturali di cui all'articolo 2, comma 1, della citata legge n. 225 del 1992, nonché le spese per gli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico e di prevenzione dei rischi da calamità naturali, sul territorio nazionale, indipendentemente dall'origine delle fonti di finanziamento.
Conseguentemente all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alte autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a un miliardo di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.
37. 23. Guidesi, Simonetti, Busin, Caparini.
Dopo il comma 9, inserire il seguente:
9-bis. In considerazione del processo di attuazione della legge di riforma 7 aprile 2014, n. 56, la sanzione di cui all'articolo 31, comma 26, lettera a) della legge 12 novembre 2011, n. 183, non si applica alle province e città metropolitane che non rispettano il patto per l'anno 2014.
* 37. 1. Marchi, Boccadutri, Bonavitacola, Paola Bragantini, Capodicasa, Censore, Fanucci, Fassina, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Giulietti, Laforgia, Losacco, Marchetti, Melilli, Misiani, Parrini, Preziosi, Rubinato, Carnevali, Carra.
Dopo il comma 9, inserire il seguente:
9-bis. In considerazione del processo di attuazione della legge di riforma 7 aprile 2014, n. 56, la sanzione di cui all'articolo 31, comma 26, lettera a) della legge 12 novembre 2011, n. 183, non si applica alle province e città metropolitane che non rispettano il patto per l'anno 2014.
* 37. 8. Borghi.
Dopo il comma 9, inserire il seguente:
9-bis. In considerazione del processo di attuazione della legge di riforma 7 aprile 2014, n. 56, la sanzione di cui all'articolo 31, comma 26, lettera a) della legge 12 novembre 2011, n. 183, non si applica alle province e città metropolitane che non rispettano il patto per l'anno 2014.
* 37. 29. Gasparini, Misiani, Fiano, Ferrari, D'Ottavio, Gadda, Rampi, Malpezzi, Mauri, Casati, Senaldi, Pollastrini, Quartapelle Procopio, Braga, Peluffo, Incerti, Maestri, Fabbri.
Dopo il comma 9, inserire il seguente:
9-bis. In considerazione del processo di attuazione della legge di riforma 7 aprile 2014, n. 56, la sanzione di cui all'articolo 31, comma 26, lettera a) della legge 12 novembre 2011, n. 183, non si applica alle province e città metropolitane che non rispettano il patto per l'anno 2014.
* 37. 36. Cenni.
Dopo il comma 9, inserire il seguente:
9-bis. In considerazione del processo di attuazione della legge di riforma 7 aprile 2014, n. 56, la sanzione di cui all'articolo 31, comma 26, lettera a) della legge 12 novembre 2011, n. 183, non si applica alle province e città metropolitane che non rispettano il patto per l'anno 2014.
* 37. 55. Squeri, Russo, Palese, Brunetta.
Dopo il comma 9, inserire il seguente:
9-bis. In considerazione del processo di attuazione della legge di riforma 7 aprile 2014, n. 56, la sanzione di cui all'articolo 31, comma 26, lettera a) della legge 12 novembre 2011, n. 183, non si applica alle province e città metropolitane che non rispettano il patto per l'anno 2014.
* 37. 62. Centemero, Palese, Brunetta.
Dopo il comma 9, inserire il seguente:
9-bis. In considerazione del processo di attuazione della legge di riforma 7 aprile 2014, n. 56, la sanzione di cui all'articolo 31, comma 26, lettera a) della legge 12 novembre 2011, n. 183, non si applica alle province e città metropolitane che non rispettano il patto per l'anno 2014.
* 37. 70. Paglia, Scotto, Marcon, Melilla, Placido.
Dopo il comma 9, inserire il seguente:
9-bis. In considerazione del processo di attuazione della legge di riforma 7 aprile 2014, n. 56, la sanzione di cui all'articolo 31, comma 26, lettera a) della legge 12 novembre 2011, n. 183, non si applica alle province e città metropolitane che non rispettano il patto per l'anno 2014.
* 37. 84. Misiani.
Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
9-bis. Al fine di favorire il processo di razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni locali, nell'ambito della revisione della spesa pubblica, per i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti soggetti al rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, che gestiscono in economia o che abbiano iniziato l'esternalizzazione di Residenze Sanitarie Assistenziali in possesso di accreditamento regionale da almeno 10 anni, sono escluse, ai fini della determinazione degli obiettivi di saldo finanziario, le spese sostenute negli anni 2015, 2016 e 2017 per la gestione del servizio oggetto di esternalizzazione, nel limite dell'importo complessivo di 8 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 2015, 2016 e 2017, fermo restando il concorso del comparto al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica stabilito dalla legislazione vigente.
37. 12. Invernizzi, Caparini.
Dopo l'articolo comma 37, inserire il seguente:
«Art. 37-bis
(Sospensione rate mutui Cassa DDPP per tre anni).
1. Al fine di garantire l'esercizio delle funzioni amministrative fino alla completa emanazione dei provvedimenti previsti dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, le Province e le Città metropolitane sono autorizzate a sospendere in tutto o in parte, per un periodo massimo di un triennio, decorrente dall'esercizio 2015, il pagamento delle rate di ammortamento in conto capitale ed in conto interessi dei mutui in corso con la Cassa depositi e Prestiti.
2. L'autorizzazione alla sospensione viene concessa con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dall'inoltro mediante posta elettronica certificata, da parte della Provincia o Città metropolitana interessata, di apposita richiesta, corredata da prospetto dimostrativo sottoscritto dal presidente dell'ente, dal segretario generale, dal responsabile dei servizi finanziari nonché dai componenti del collegio dei revisori.
3. I modelli della richiesta e del prospetto dimostrativo vengono approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare, sentita la Conferenza Stato Città Autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. L'ammortamento dei mutui sospesi riprende a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione, nel corso del quale le Province e le Città metropolitane corrispondono all'istituto mutuante, in rate semestrali scadenti al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascuna delle annualità di sospensione, l'importo degli interessi dovuti sull'ammontare complessivo delle rate sospese, calcolato nella misura dell'1 per cento annuo dell'ammontare medesimo, come stabilito dal decreto 30 maggio 2014 del Ministro dell'economia e delle finanze.
37. 022. Borghi.
Dopo l'articolo comma 37, inserire il seguente:
«Art. 37-bis.
(Sospensione rate mutui Cassa DDPP per tre anni).
1. Al fine di garantire l'esercizio delle funzioni amministrative fino alla completa emanazione dei provvedimenti previsti dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, le Province e le Città metropolitane sono autorizzate a sospendere in tutto o in parte, per un periodo massimo di un triennio, decorrente dall'esercizio 2015, il pagamento delle rate di ammortamento in conto capitale ed in conto interessi dei mutui in corso con la Cassa depositi e Prestiti.
2. L'autorizzazione alla sospensione viene concessa con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dall'inoltro mediante posta elettronica certificata, da parte della Provincia o Città metropolitana interessata, di apposita richiesta, corredata da prospetto dimostrativo sottoscritto dal presidente dell'ente, dal segretario generale, dal responsabile dei servizi finanziari nonché dai componenti del collegio dei revisori.
3. I modelli della richiesta e del prospetto dimostrativo vengono approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare, sentita la Conferenza Stato Città Autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. L'ammortamento dei mutui sospesi riprende a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione, nel corso del quale le Province e le Città metropolitane corrispondono all'istituto mutuante, in rate semestrali scadenti al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascuna delle annualità di sospensione, l'importo degli interessi dovuti sull'ammontare complessivo delle rate sospese, calcolato nella misura dell'1 per cento annuo dell'ammontare medesimo, come stabilito dal decreto 30 maggio 2014, del Ministro dell'economia e delle finanze.
* 37. 023. Marchi, Boccadutri, Bonavitacola, Paola Bragantini, Capodicasa, Censore, Fanucci, Fassina, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Giulietti, Laforgia, Losacco, Marchetti, Melilli, Misiani, Parrini, Preziosi, Rubinato, Carnevali, Carra.
Dopo l'articolo comma 37, inserire il seguente:
«Art. 37-bis.
(Sospensione rate mutui Cassa DDPP per tre anni).
1. Al fine di garantire l'esercizio delle funzioni amministrative fino alla completa emanazione dei provvedimenti previsti dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, le Province e le Città metropolitane sono autorizzate a sospendere in tutto o in parte, per un periodo massimo di un triennio, decorrente dall'esercizio 2015, il pagamento delle rate di ammortamento in conto capitale ed in conto interessi dei mutui in corso con la Cassa depositi e Prestiti.
2. L'autorizzazione alla sospensione viene concessa con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dall'inoltro mediante posta elettronica certificata, da parte della Provincia o Città metropolitana interessata, di apposita richiesta, corredata da prospetto dimostrativo sottoscritto dal presidente dell'ente, dal segretario generale, dal responsabile dei servizi finanziari nonché dai componenti del collegio dei revisori.
3. I modelli della richiesta e del prospetto dimostrativo vengono approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare, sentita la Conferenza Stato Città Autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. L'ammortamento dei mutui sospesi riprende a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione, nel corso del quale le Province e le Città metropolitane corrispondono all'istituto mutuante, in rate semestrali scadenti al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascuna delle annualità di sospensione, l'importo degli interessi dovuti sull'ammontare complessivo delle rate sospese, calcolato nella misura dell'1 per cento annuo dell'ammontare medesimo, come stabilito dal decreto 30 maggio 2014, del Ministro dell'economia e delle finanze.
* 37. 024. Guidesi, Simonetti, Busin, Caparini.
Dopo l'articolo comma 37, inserire il seguente:
«Art. 37-bis.
(Sospensione rate mutui Cassa DDPP per tre anni).
1. Al fine di garantire l'esercizio delle funzioni amministrative fino alla completa emanazione dei provvedimenti previsti dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, le Province e le Città metropolitane sono autorizzate a sospendere in tutto o in parte, per un periodo massimo di un triennio, decorrente dall'esercizio 2015, il pagamento delle rate di ammortamento in conto capitale ed in conto interessi dei mutui in corso con la Cassa depositi e Prestiti.
2. L'autorizzazione alla sospensione viene concessa con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dall'inoltro mediante posta elettronica certificata, da parte della Provincia o Città metropolitana interessata, di apposita richiesta, corredata da prospetto dimostrativo sottoscritto dal presidente dell'ente, dal segretario generale, dal responsabile dei servizi finanziari nonché dai componenti del collegio dei revisori.
3. I modelli della richiesta e del prospetto dimostrativo vengono approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare, sentita la Conferenza Stato Città Autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. L'ammortamento dei mutui sospesi riprende a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione, nel corso del quale le Province e le Città metropolitane corrispondono all'istituto mutuante, in rate semestrali scadenti al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascuna delle annualità di sospensione, l'importo degli interessi dovuti sull'ammontare complessivo delle rate sospese, calcolato nella misura dell'1 per cento annuo dell'ammontare medesimo, come stabilito dal decreto 30 maggio 2014, del Ministro dell'economia e delle finanze.
* 37. 025. Guidesi, Simonetti, Busin, Caparini.
Dopo l'articolo comma 37, inserire il seguente:
«Art. 37-bis.
(Sospensione rate mutui Cassa DDPP per tre anni).
1. Al fine di garantire l'esercizio delle funzioni amministrative fino alla completa emanazione dei provvedimenti previsti dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, le Province e le Città metropolitane sono autorizzate a sospendere in tutto o in parte, per un periodo massimo di un triennio, decorrente dall'esercizio 2015, il pagamento delle rate di ammortamento in conto capitale ed in conto interessi dei mutui in corso con la Cassa depositi e Prestiti.
2. L'autorizzazione alla sospensione viene concessa con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dall'inoltro mediante posta elettronica certificata, da parte della Provincia o Città metropolitana interessata, di apposita richiesta, corredata da prospetto dimostrativo sottoscritto dal presidente dell'ente, dal segretario generale, dal responsabile dei servizi finanziari nonché dai componenti del collegio dei revisori.
3. I modelli della richiesta e del prospetto dimostrativo vengono approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare, sentita la Conferenza Stato Città Autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. L'ammortamento dei mutui sospesi riprende a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione, nel corso del quale le Province e le Città metropolitane corrispondono all'istituto mutuante, in rate semestrali scadenti al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascuna delle annualità di sospensione, l'importo degli interessi dovuti sull'ammontare complessivo delle rate sospese, calcolato nella misura dell'1 per cento annuo dell'ammontare medesimo, come stabilito dal decreto 30 maggio 2014, del Ministro dell'economia e delle finanze.
* 37. 026. Martella, Mognato, Murer, Zoggia.
Dopo l'articolo comma 37, inserire il seguente:
«Art. 37-bis.
(Sospensione rate mutui Cassa DDPP per tre anni).
1. Al fine di garantire l'esercizio delle funzioni amministrative fino alla completa emanazione dei provvedimenti previsti dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, le Province e le Città metropolitane sono autorizzate a sospendere in tutto o in parte, per un periodo massimo di un triennio, decorrente dall'esercizio 2015, il pagamento delle rate di ammortamento in conto capitale ed in conto interessi dei mutui in corso con la Cassa depositi e Prestiti.
2. L'autorizzazione alla sospensione viene concessa con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dall'inoltro mediante posta elettronica certificata, da parte della Provincia o Città metropolitana interessata, di apposita richiesta, corredata da prospetto dimostrativo sottoscritto dal presidente dell'ente, dal segretario generale, dal responsabile dei servizi finanziari nonché dai componenti del collegio dei revisori.
3. I modelli della richiesta e del prospetto dimostrativo vengono approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare, sentita la Conferenza Stato Città Autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. L'ammortamento dei mutui sospesi riprende a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione, nel corso del quale le Province e le Città metropolitane corrispondono all'istituto mutuante, in rate semestrali scadenti al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascuna delle annualità di sospensione, l'importo degli interessi dovuti sull'ammontare complessivo delle rate sospese, calcolato nella misura dell'1 per cento annuo dell'ammontare medesimo, come stabilito dal decreto 30 maggio 2014, del Ministro dell'economia e delle finanze.
* 37. 027. Martella, Mognato, Murer, Zoggia.
Dopo l'articolo comma 37, inserire il seguente:
«Art. 37-bis.
(Sospensione rate mutui Cassa DDPP per tre anni).
1. Al fine di garantire l'esercizio delle funzioni amministrative fino alla completa emanazione dei provvedimenti previsti dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, le Province e le Città metropolitane sono autorizzate a sospendere in tutto o in parte, per un periodo massimo di un triennio, decorrente dall'esercizio 2015, il pagamento delle rate di ammortamento in conto capitale ed in conto interessi dei mutui in corso con la Cassa depositi e Prestiti.
2. L'autorizzazione alla sospensione viene concessa con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dall'inoltro mediante posta elettronica certificata, da parte della Provincia o Città metropolitana interessata, di apposita richiesta, corredata da prospetto dimostrativo sottoscritto dal presidente dell'ente, dal segretario generale, dal responsabile dei servizi finanziari nonché dai componenti del collegio dei revisori.
3. I modelli della richiesta e del prospetto dimostrativo vengono approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare, sentita la Conferenza Stato Città Autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. L'ammortamento dei mutui sospesi riprende a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione, nel corso del quale le Province e le Città metropolitane corrispondono all'istituto mutuante, in rate semestrali scadenti al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascuna delle annualità di sospensione, l'importo degli interessi dovuti sull'ammontare complessivo delle rate sospese, calcolato nella misura dell'1 per cento annuo dell'ammontare medesimo, come stabilito dal decreto 30 maggio 2014, del Ministro dell'economia e delle finanze.
* 37. 028. Martella, Moretto.
Dopo l'articolo comma 37, inserire il seguente:
«Art. 37-bis.
(Sospensione rate mutui Cassa DDPP per tre anni).
1. Al fine di garantire l'esercizio delle funzioni amministrative fino alla completa emanazione dei provvedimenti previsti dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, le Province e le Città metropolitane sono autorizzate a sospendere in tutto o in parte, per un periodo massimo di un triennio, decorrente dall'esercizio 2015, il pagamento delle rate di ammortamento in conto capitale ed in conto interessi dei mutui in corso con la Cassa depositi e Prestiti.
2. L'autorizzazione alla sospensione viene concessa con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dall'inoltro mediante posta elettronica certificata, da parte della Provincia o Città metropolitana interessata, di apposita richiesta, corredata da prospetto dimostrativo sottoscritto dal presidente dell'ente, dal segretario generale, dal responsabile dei servizi finanziari nonché dai componenti del collegio dei revisori.
3. I modelli della richiesta e del prospetto dimostrativo vengono approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare, sentita la Conferenza Stato Città Autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. L'ammortamento dei mutui sospesi riprende a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione, nel corso del quale le Province e le Città metropolitane corrispondono all'istituto mutuante, in rate semestrali scadenti al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascuna delle annualità di sospensione, l'importo degli interessi dovuti sull'ammontare complessivo delle rate sospese, calcolato nella misura dell'1 per cento annuo dell'ammontare medesimo, come stabilito dal decreto 30 maggio 2014, del Ministro dell'economia e delle finanze.
* 37. 029. Gasparini, Misiani, Fiano, Ferrari, D'Ottavio, Gadda, Rampi, Malpezzi, Mauri, Casati, Senaldi, Pollastrini, Quartapelle Procopio, Braga, Peluffo, Incerti, Maestri, Fabbri, Carra.
Dopo l'articolo comma 37, inserire il seguente:
«Art. 37-bis.
(Sospensione rate mutui Cassa DDPP per tre anni).
1. Al fine di garantire l'esercizio delle funzioni amministrative fino alla completa emanazione dei provvedimenti previsti dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, le Province e le Città metropolitane sono autorizzate a sospendere in tutto o in parte, per un periodo massimo di un triennio, decorrente dall'esercizio 2015, il pagamento delle rate di ammortamento in conto capitale ed in conto interessi dei mutui in corso con la Cassa depositi e Prestiti.
2. L'autorizzazione alla sospensione viene concessa con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dall'inoltro mediante posta elettronica certificata, da parte della Provincia o Città metropolitana interessata, di apposita richiesta, corredata da prospetto dimostrativo sottoscritto dal presidente dell'ente, dal segretario generale, dal responsabile dei servizi finanziari nonché dai componenti del collegio dei revisori.
3. I modelli della richiesta e del prospetto dimostrativo vengono approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare, sentita la Conferenza Stato Città Autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. L'ammortamento dei mutui sospesi riprende a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione, nel corso del quale le Province e le Città metropolitane corrispondono all'istituto mutuante, in rate semestrali scadenti al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascuna delle annualità di sospensione, l'importo degli interessi dovuti sull'ammontare complessivo delle rate sospese, calcolato nella misura dell'1 per cento annuo dell'ammontare medesimo, come stabilito dal decreto 30 maggio 2014, del Ministro dell'economia e delle finanze.
* 37. 030. Gasparini, Misiani, Fiano, Ferrari, D'Ottavio, Gadda, Rampi, Malpezzi, Mauri, Casati, Senaldi, Pollastrini, Quartapelle Procopio, Braga, Peluffo, Incerti, Maestri, Fabbri.
Dopo l'articolo 37 inserire il seguente:
«Art. 37-bis.
(Limite all'aliquota Imu per i contratti a canone concordato).
1. All'articolo 13, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli immobili locati con contratti stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'aliquota non può essere superiore allo 0,4 per cento».
2. Agli oneri derivanti dai presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
** 37. 05. Latronico, Occhiuto, Palese, Brunetta.
Dopo l'articolo 37 inserire il seguente:
«Art. 37-bis.
(Limite all'aliquota Imu per i contratti a canone concordato).
1. All'articolo 13, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli immobili locati con contratti stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'aliquota non può essere superiore allo 0,4 per cento».
2. Agli oneri derivanti dai presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
** 37. 06. Palese, Brunetta.
Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:
«Art. 37-bis.
(Modalità di conseguimento degli obiettivi di risparmio da parte dei Comuni ex decreto legge 66/2014 articolo 47).
1. All'articolo 47 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito nella legge 23 giugno 2014, n. 89, il comma 12 è sostituito dal seguente: «12. Gli enti locali possono rimodulare o adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente, dovendosi comunque considerare le esigenze di funzionalità dei servizi comunali, l'evoluzione temporale delle condizioni di acquisizione dei beni o servizi, nonché la diversa qualità o dimensione delle acquisizioni medesime.».
37. 012. Fauttilli, De Mita.
Dopo l'articolo 37 aggiungere i seguenti:
«Art. 37-bis.
(Istituzione del Fondo per la messa in sicurezza del territorio).
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo denominato «Fondo per la messa in sicurezza del territorio», alimentato ai sensi del comma 2.
2. Al Fondo di cui al precedente comma sono destinati, per gli anni 2015, 2016 e 2017, i proventi relativi alla vendita di partecipazioni dello Stato in attuazione del programmato piano di privatizzazioni, in deroga all'articolo 45, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, Le risorse di cui al presente comma sono finalizzate all'esclusione delle spese di investimento per la messa in sicurezza del territorio dal saldo finanziario espresso in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 20133, n. 183, ulteriori rispetto a quelli già scontati nei saldi di finanza pubblica di cui alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2014, rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno. L'importo massimo dell'esclusione e le modalità di riparto delle risorse di cui al periodo precedente sono individuati sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio di Ministri da emanare entro il 30 giugno 2015.»
37. 01. Fassina, Cuperlo, Civati, Miotto, D'Attorre, Pollastrini, Bindi, Damiano, Laforgia, Giorgis, Romanini.
Dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:
«Art. 37-bis.
(Imposta municipale propria).
1. L'imposta municipale propria è istituita, a decorrere dall'anno 2015, e sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili.
2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili diversi dall'abitazione principale.
3. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale ed alle pertinenze della stessa. Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. L'esclusione si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. L'esclusione non si applica alle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9.
4. L'imposta municipale propria ha per base imponibile il valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
5. Nel caso di possesso di immobili non costituenti abitazione principale ai sensi del comma 3, l'imposta è dovuta annualmente in ragione di un'aliquota dello 0,76 per cento. La predetta aliquota può essere modificata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, tenendo conto delle analisi effettuate dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione dei federalismo fiscale ovvero, ove istituita, dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. I comuni possono, con deliberazione del consiglio comunale adottata entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, modificare, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali, l'aliquota fissata dal primo periodo del presente comma, ovvero sino a 0,2 punti percentuali l'aliquota determinata ai sensi del comma 6. Nel caso di mancata emanazione della delibera entro il predetto termine, si applicano le aliquote di cui al primo periodo del presente comma ed al comma 6.
6. Nel caso in cui l'immobile sia locato, l'aliquota di cui al comma 5, primo periodo, è ridotta alla metà.
7. I comuni possono, con deliberazione del consiglio comunale, adottata entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, prevedere che l'aliquota di cui al comma 5, primo periodo, sia ridotta fino alla metà anche nel caso in cui abbia ad oggetto immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 dei 1986, ovvero nel caso in cui abbia ad oggetto immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sui reddito delle società. Nell'ambito della facoltà prevista dal presente comma, i comuni possono stabilire che l'aliquota ridotta si applichi limitatamente a determinate categorie di immobili.
Art. 37-ter.
(Applicazione dell'imposta municipale propria).
1. Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata dei contratto.
2. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
3. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
4. A far data dai completamento dell'attuazione dei decreti legislativi in materia di adeguamento dei sistemi contabili adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera h), della legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni, e dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e comunque a partire dal 1o gennaio 2015, l'imposta è corrisposta con le modalità stabilite dal comune.
5. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, i comuni possono introdurre l'istituto dell'accertamento con adesione dei contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal citato decreto legislativo n. 218 del 1997, e gli altri strumenti di deflazione del contenzioso, sulla base dei criteri stabiliti dal citato decreto legislativo n. 218 del 1997, prevedendo anche che il pagamento delle somme dovute possa essere effettuato in forma rateale, senza maggiorazione di interessi.
6. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione Nazionale Comuni Italiani sono approvati i modelli della dichiarazione, i modelli per il versamento, nonché di trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, ai comuni e al sistema informativo della fiscalità.
7. Per l'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano gli articoli 10, comma 6, 11, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992 e l'articolo 1, commi da 161 a 170, della citata legge n. 296 del 2006.
8. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992. L'esenzione si applica altresì all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, all'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata, nonché all'unità immobiliare di proprietà degli appartenenti alle Forze armate ed alle Forze dell'ordine a ordinamento militare e/o civile residenti per ragioni di servizio in altra località o che siano inviati in missione all'Estero, a condizione che non risulti locata. Non è dovuta l'imposta municipale propria relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.
9. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 20 per cento. La medesima imposta è indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.
10. Il reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, i redditi fondiari diversi da quelli cui si applica la cedolare secca di cui all'articolo 3, i redditi derivanti dagli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e dagli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, continuano ad essere assoggettati alle ordinarie imposte erariali sui redditi.
11. Sono abrogate a decorrere dal 1o gennaio 2015 le seguenti disposizioni:
a) i commi 2 e 3 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;
b) i commi da 639 a 706, e i commi 708, 709, 711, 712, 713, 715, 716, 717, 729 e 730 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
c) l'articolo 1 del decreto-legge, 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68;
d) il comma 12-quater dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
12. A decorrere dal 1o gennaio 2015 è ripristinato in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
13. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanati i criteri e le modalità per l'applicazione del tributo di cui al precedente comma 12.
Conseguentemente ai relativi maggiori oneri si provvede a valere delle seguenti maggiori risorse:
a) dopo l'articolo 37-ter, inserire il seguente:
Art. 37-quater.
(Disposizioni per la razionalizzazione della spesa pubblica).
1. A decorrere dal 1o gennaio 2015, le amministrazioni pubbliche procedono agli acquisti dei beni e servizi esclusivamente tramite convenzioni con Consip Spa, al fine di garantire una riduzione delle relative spese pari ad almeno 2,3 miliardi di euro annui.
2. A decorrere dal 1o gennaio 2015, i bandi e i risultati delle gare relativi agli appalti pubblici di beni, servizi di valore eccedente i 200.000 euro sono pubblicati esclusivamente sui siti internet delle amministrazioni interessate. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 0,2 miliardi di euro annui.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono definite tutte le iniziative necessarie a ridurre i costi della riscossione fiscale, in modo da assicurare risparmi non inferiori a 0,4 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2015.
4. A decorrere dal 1o gennaio 2015, i trasferimenti dallo Stato ai comuni sono determinati sulla base dei fabbisogni standard al fine di conseguire minori spese almeno pari a 0,5 miliardi di euro annui.
5. Le misure di contenimento della spese sostenute per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono incrementate al fine di conseguire risparmi pari ad almeno 0,2 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2015.
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i ministri della giustizia, dell'interno, della difesa e delle politiche agricole, alimentari e forestali, da adottare entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono individuate le misure di razionalizzazione e accorpamento dei corpi, di polizia a ordinamento militare e civile al fine di conseguire un risparmio di spesa di 0,8 miliardi di euro annuì a decorrere dal 2015.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla razionalizzazione dei centri di elaborazione dati delle amministrazioni centrali, e all'introduzione di sistemi di fatturazione e di pagamenti elettronici al fine di conseguire risparmi di spesa non inferiori a 1,1 miliardi di euro annui a decorrere dal 2015.
8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità e i criteri con i quali procedere a una revisione della presenza territoriale delle Amministrazioni centrali sul territorio nazionale, anche con specifico riferimento alle prefetture ai comandi del Corpo nazionale dei vigili e fuoco e della Capitaneria di porto al fine di conseguire risparmi di spesa non inferiori a 0,3 miliardi di euro annui a decorrere dal 2015.
9. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono individuate le misure con le quali procedere ad una razionalizzazione delle comunità montane al fine di ottenere risparmi di spesa non inferiori a 0,1 miliardi di euro annui a decorrere dal 2015.
10. Al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1o gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015. Dall'attuazione del presente comma devono derivare risparmi pari a 1,8 miliardi di euro annui a decorrere dal 2015.
11. A decorrere dal 1o gennaio 2015, i trasferimenti dallo Stato ai comuni sono determinati sulla base dei fabbisogni standard al fine di conseguire minori spese almeno pari a 0,5 miliardi di euro annui.
12. I risparmi derivanti dalle misure di cui al presente articolo conseguiti dagli enti territoriali e dagli enti e dalle istituzioni diverse dalle amministrazioni centrali sono versati entro il 30 settembre di ogni anno all'entrata del bilancio dello Stato.
b) l'articolo 4 è soppresso;
c) dopo l'articolo 37-quater, inserire il seguente:
Art. 37-quinquies.
(Razionalizzazione delle società, le aziende speciali e le istituzioni delle Regioni e degli enti locali e disposizioni in tema di società a partecipazione pubblica).
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a:
a) le aziende speciali e le istituzioni delle amministrazioni pubbliche regionali e locali;
b) le società non quotate partecipate in via totalitaria da amministrazioni pubbliche regionali e locali;
c) le società non quotate partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali che godano di affidamenti diretti;
d) le società non quotate controllate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali, che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale;
e) le società non quotate controllate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali, che svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica.
2. A decorrere dall'esercizio 2015 i soggetti di cui al comma 1 concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza e realizzando un saldo economico non negativo o coerente con il piano di rientro di cui al comma 10. Il saldo economico è rappresentato dal Margine Operativo Lordo, calcolato come differenza tra il totale dei valore della produzione e il totale dei costi per acquisti di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci, dei costi per servizi, dei costi per godimento dei beni di terzi, dei costi per il personale, delle variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci e degli oneri diversi di gestione. Le istituzioni che adottano la contabilità finanziaria perseguono un saldo finanziario, come definito al comma 3 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, pari a zero.
3. Ai fini della verifica del raggiungimento dell'obiettivo di cui ai commi 2 i soggetti di cui al comma 1 comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze il saldo economico o finanziario conseguito e una dichiarazione sul rispetto o meno dei vincoli di cui al comma 2, sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile del bilancio della società e dal collegio sindacale. Al bilancio di esercizio è allegata una certificazione recante le predette informazioni. Il mancato assolvimento di tali adempimenti è sanzionato ai sensi del comma 7, nonché del primo periodo del comma 8.
4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e per i rapporti con le regioni, sentiti la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente, legge, sono stabilite le modalità di attuazione dei commi 2, 3, 7 e 10.
5. La responsabilità del mancato raggiungimento dell'obiettivo di cui al comma 1 è attribuita ai soggetti di cui al comma 1 e agli enti partecipanti, soggetti al patto di stabilità interno, in proporzione alla quota di partecipazione. È fatto obbligo agli enti partecipanti di vigilare sugli adempimenti di cui al presente articolo, anche mediante il sistema dei controlli interni sulle società partecipate non quotate e sugli equilibri finanziari, di cui agli articoli 147, 147-quater e 147-quinquies del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
6. L'obiettivo annuale del patto di stabilità interno delle Regioni e degli enti locali partecipanti i soggetti di cui al comma 1 che non raggiungono gli obiettivi di cui al comma 2, nell'anno successivo a quello in cui risulta l'inadempienza, è peggiorato di un importo pari all'eccedenza rispetto al predetto obiettivo annuale non conseguito, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Il peggioramento dell'obiettivo opera anche qualora l'inadempimento sia accertato in anni successivi a quello della violazione, con riferimento all'anno di accertamento.
7. A decorrere dal 2015, i soggetti di cui al comma 1 che presentano un saldo economico negativo, nell'anno successivo:
a) non possono sostenere costi operativi in misura maggiore rispetto al calore medio dei costi registrati nel triennio precedente ridotti di un ammontare pari al valore del mancato conseguimento dell'obiettivo annuo;
b) non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione a progetto, i contratti di somministrazione e ogni altra forma di lavoro flessibile.
8. A decorrere dal 2015, i soggetti di cui al comma 1, che nell'anno precedente presentano un saldo economico negativo, procedono alla riduzione del 30 per cento del compenso dei componenti degli organi di amministrazione. Il conseguimento di un risultato economico negativo per due anni consecutivi rappresenta giusta causa ai fini della revoca degli amministratori. In caso di ingiustificato mancato assolvimento degli adempimenti di cui al precedente periodo, gli amministratori degli enti partecipanti sono responsabili del conseguente danno erariale. Quanto previsto dal secondo e terzo periodo del presente comma non si applica ai soggetti il cui risultato economico, benché negativo, sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall'ente controllante.
9. Gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti territoriali trasmettono annualmente una relazione sugli adempimenti e sui risultati conseguiti dai soggetti di cui al comma 1 alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, che segnalano tempestivamente agli enti partecipanti le situazioni idonee a determinare il mancato conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 2.
10. I soggetti di cui al comma 1, il cui bilancio 2014 registri un saldo economico 0 finanziario negativo, sono tenuti a raggiungere un valore non negativo entro l'esercizio 2018, secondo un piano di rientro, da comunicare entro il 31 dicembre 2014, con le modalità definite dal decreto di cui al comma 4.
11. A decorrere dall'esercizio 2018, in caso di risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, i soggetti di cui al comma 1, diversi dalle società che svolgono direttamente servizi pubblici locali sono posti in liquidazione entro sei mesi dalla data di approvazione del bilancio o rendiconto relativo all'ultimo esercizio. In caso di mancato avvio della procedura di liquidazione entro il predetto termine, i successivi atti di gestione sono nulli e la loro adozione comporta responsabilità erariale dei soci, (ex comma 555).
12. In relazione alle società a partecipazione comunale rientranti nell'obbligo di cui all'articolo 14, comma 32, decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, rispetto alle quali non è stata data attuazione alle prescrizioni contenute nelle medesime disposizioni, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, e fino al completo adempimento degli obblighi previsti, è fatto divieto di corrispondere ogni tipo di emolumento ai componenti dei relativi consigli di amministrazione.
13. Il comma 5-bis dell'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente: «5-bis. Le aziende speciali e le istituzioni si iscrivono e depositano i propri bilanci al registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economico-amministrative della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del proprio territorio entro il 31 maggio di ciascun anno. L'Unioncamere trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno, l'elenco delle predette aziende speciali e istituzioni ed i relativi dati di bilancio. Alle aziende speciali ed alle istituzioni si applicano le disposizioni del codice di cui a ! decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché le disposizioni che stabiliscono, a carico degli enti locali: divieto o limitazioni alle assunzioni di personale, contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenza anche degli amministratori; obblighi e limiti alla partecipazione societaria degli enti locali. Gli enti locali vigilano sull'osservanza del presente comma da parte dei soggetti indicati ai periodi precedenti».
14. All'articolo 6, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo, il comma 19, sono aggiunti i seguenti commi:
«19-bis. Con esclusione delle società direttamente eroganti servizi di pubblico interesse, dal l'esercizio finanziario 2014, le amministrazioni di cui al comma precedente non possono, comunque, procedere alla sottoscrizione dell'aumento di capitale ai sensi dell'articolo 2447 del codice civile. In relazione alle società servizi di pubblico interesse si applicano le disposizioni di cui al comma 19.
19-ter. Le disposizioni di cui ai commi 19 e 19-bis si applicano anche in relazione alle partecipazioni possedute nei consorzi,».
14. Le disposizioni di cui al Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 si Intendono riferite anche alle società a partecipazione pubblica, che esercitano, una attività commerciale ai sensi dell'articolo 2195 del codice civile. Le suddette disposizioni non si applicano alle società a partecipazione pubblica previste come necessarie dalla legge. Fatto salvo quanto previsto ai periodi precedenti, deve essere sempre assicurata la piena ed efficace continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse.
15. Sono soppressi;
a) l'ultimo periodo dell'articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito dalla legge 6 agosto 2003, n. 133;
b) i commi da 550 a 562 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione della lettera a) del comma 559.
16. Sono escluse dai vincoli del patto di stabilità interno le spese per investimenti infrastrutturali effettuate dalle amministrazioni pubbliche regionali o locali, utilizzando le risorse derivanti dalla dismissione delle partecipazioni dalle stesse detenute nelle società di cui al comma 1. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.
d) dopo l'articolo 22 inserire il seguente:
Art. 22-bis.
(Fondo immobiliare «Italia» per l'abbattimento del debito pubblico).
1. Ai fini della valorizzazione del patrimonio dello Stato e dell'abbattimento del debito pubblico è costituita la società per azioni denominata «fondo immobiliare Italia» S.p.A. con capitale sociale iniziale di 1 milione di euro interamente sottoscritto dal ministero dell'economia e delle finanze. Successivi aumenti di capitale sociale sono attuati secondo quanto previsto dai successivi commi 2 e 3. La fondo immobiliare Italia S.p.A. può collocare titoli obbligazionari sui mercato.
2. Con contratto preliminare di vendita, secondo prezzi e modalità di pagamento concordate, lo Stato trasferisce alla Cassa depositi e prestiti propri beni e diritti disponibili e non strategici per un controvalore di 400 miliardi di euro. Alla Cassa depositi e prestiti medesima viene altresì dato mandato di conferire alla società per azioni fondo immobiliare «Italia» il contratto preliminare di vendita di cui al precedente periodo a fronte di un aumento del capitale sociale pari al valutazione del medesimo contratto preliminare secondo le ordinarie regole stabilite dall'articolo 2343 del codice civile.
3. La fondo immobiliare Italia S.p.A., successivamente al conferimento da parte di Cassa depositi e prestiti previsto al precedente comma 2, delibera un aumento di capitale pari a non meno di un quarto del valore periziato dei beni e diritti oggetto del contratto preliminare di vendita indicato dal precedente comma 2. La sottoscrizione delle quote del fondo immobiliare «Italia» è aperta al soggetti privati italiani ed esteri operanti nel settore bancario e finanziario.
4. Per acquistare a titolo definitivo i beni e diritti dello Stato da valorizzare, già oggetto del contratto preliminare di cui al comma 2, fondo immobiliare Italia S.p.A. emette e colloca sul mercato obbligazioni a scadenza non inferiore a Cinque anni, prive della garanzia dello Stato, con warrant negoziabile separatamente.
5. Il ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge stabilisce le modalità attuative del presente articolo, con particolare riguardo allo statuto di funzionamento della società, alle modalità attuative riguardanti la sottoscrizione del capitale del fondo immobiliare da parte di operatori bancari e finanziari privati, e ai requisiti richiesti ai predetti operatori bancari e finanziari per la partecipazione al capitale del fondo. Il ministero dell'economia e delle finanze partecipa al capitale del fondo immobiliare Italia con una propria quota non superiore al 10 per cento del totale. I corrispettivi derivanti dalla cessione dei beni e diritti dello Stato sono destinati esclusivamente alla riduzione del debito pubblico.
all'articolo 17, sopprimere il comma 21;
all'articolo 39, dopo il comma 30, aggiungere il seguente:
«30-bis. Nell'attuazione del Patto per la salute di cui al presente articolo devono essere individuate le misure necessarie a garantire l'introduzione dei costi standard nel comparto della sanità. Dall'attuazione del presente comma devono derivare risparmi pari a 0,8 miliardi di euro annui a decorrere dal 2015».
Alla Tabella A, la voce Ministero dell'Economia è ridotta di 1 milione per l'anno 2015;
all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per l'anno 2015 e a 140 milioni di euro annui a decorrere dal 2016.
37. 09. Brunetta, Palese.
ART. 38.
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
4-bis. A decorrere dal 31 maggio 2015 in conformità ai principi sanciti dal decreto legislativo sul federalismo demaniale n. 85 del 2010 che pone, come obiettivo prioritario, la valorizzazione dei beni utilizzati a beneficio delle collettività locali, è riconosciuto ai comuni la possibilità di definire e riscuotere una quota di canone distinta e aggiuntiva rispetto a quella di spettanza dello Stato, avendo riguardo alle singole specificità territoriali.
38. 13. Nardi, Pilozzi, Di Salvo, Piazzoni, Migliore, Zan, Lacquaniti, Lavagno.
Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Al fine di dare piena applicazione al regime regolatore dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione Sardegna, disciplinato dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 834 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli accantonamenti disposti dalla normativa vigente a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali spettanti alla Regione Sardegna sono versati alla medesima regione nella misura di euro 300 milioni per l'anno 2015, euro 200 milioni per l'anno 2016 ed euro 70 milioni per l'anno 2017. Per gli anni dal 2015 al 2017 le riserve di cui all'articolo 1, comma 508, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, afferenti al territorio della Regione Sardegna, sono versate alla medesima regione nella misura di euro 230 milioni per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017.
Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione, stimati in 530 milioni di euro per l'anno 2015, in 430 milioni di euro per l'anno 2016 e in 300 milioni di euro per l'anno 2017 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli importi di cui alla Tabella C allegata al presente disegno di legge.
38. 8. Capelli.
Al comma 7 aggiungere in fine il seguente periodo:
A partire dall'esercizio in corso, con cadenza annuale, una percentuale non inferiore al 10 per cento dell'incremento della dotazione di bilancio del predetto capitolo 1551, è destinato alle permute, di cui all'articolo 6, comma 6-ter del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modifiche, riferite ad uffici giudiziari delle sedi centrali di Corte di Appello in cui sia prevista la razionale concentrazione di tutti gli uffici ordinati e minorili nonché l'accorpamento delle soppresse sedi periferiche di cui all'articolo 1 della Legge 14 settembre 2011, n. 148.
38. 24. Tancredi.
Dopo il comma 9, inserire il seguente:
9-bis. Entro il 31 gennaio 2015 sono adottati provvedimenti normativi, volti a estendere l'adozione dei costi standard di cui al decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, ai beni e servizi acquistati dai comuni nell'ambito delle prestazioni socio-educative per la prima infanzia, al fine di assicurare risparmi di spesa pari a 300 milioni di euro per ciascun anno. Qualora entro la predetta data non siano adottati i provvedimenti di cui al primo periodo del presente comma, i trasferimenti statali ai predetti enti sono ridotti di un importo equivalente ai risparmi di spesa attesi.
Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 9, inserire il seguente:
9-bis. È autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2015 per l'attuazione degli interventi di cui al «Piano straordinario di interventi per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi», di cui all'articolo 1, comma 1259 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le risorse sono destinate alle regioni ricomprese nell'obiettivo europeo «Convergenza»: Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di copertura territoriale per la fornitura di servizi per l'infanzia.
38. 39. Russo, Palese, Brunetta.
Dopo il comma 9, inserire il seguente:
9-bis. Entro il 31 gennaio 2015 sono adottati provvedimenti normativi, volti a estendere l'adozione dei costi standard di cui al decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, ai beni e servizi acquistati dai comuni al fine di assicurare risparmi di spesa pari a 1 miliardo di euro per ciascun anno. Qualora entro la predetta data non siano adottati i provvedimenti di cui al primo periodo del presente comma, i trasferimenti statali ai predetti enti sono ridotti di un importo equivalente ai risparmi di spesa attesi.
Conseguentemente, all'articolo 37, dopo il comma 9, inserire il seguente:
9-bis. Per l'anno 2015 non sono considerati nel saldo finanziario in termini di competenza mista rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, per un importo di 1.000 milioni, i pagamenti sostenuti dai comuni per interventi a tutela dell'ambiente, per la messa in sicurezza del territorio e per il pagamento degli straordinari alle forze della polizia locale per le attività di contrasto alla criminalità ambientale.
38. 40. Russo, Palese, Brunetta.
Al comma 10, dopo le parole legge 7 aprile 2014, n. 56, inserire le seguenti, nonché il personale delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane eventualmente in esubero.
38. 15. Verini, Laffranco.
Dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:
11-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il comma 3-bis è sostituito dal seguente:
«3-bis. I comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e i comuni nel cui territorio insistono isole minori possono istituite, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, in alternativa all'imposta di soggiorno di cui al comma 1 del presente articolo, un'imposta di sbarco, da applicate fino ad un massimo di euro 2,50, ai passeggeri che sbarcano sul territorio dell'isola minore, utilizzando vettori che forniscono collegamenti di linea o vettori aeronavali che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, abilitati e autorizzati ad effettuare collegamenti verso l'isola. Il comune che ha sede giuridica in un'isola minore e nel cui territorio insistono altre isole minori con centri abitati destina il gettito del tributo per interventi nelle singole isole minori dell'arcipelago in proporzione agli sbarchi effettuati nelle medesime. L'imposta è riscossa, unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle compagnie di navigazione e aeree o dei soggetti che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali e che sono responsabili del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale, ovvero con le diverse modalità stabilite dal comune con regolamento ai sensi del predetto articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, in relazione alle particolari modalità di accesso alle isole. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1, commi da 158 a 270, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'imposta non è dovuta dai soggetti residenti nel comune, dai lavoratori, dagli studenti pendolari, nonché dai componenti dei nuclei familiari dei soggetti che risultino aver pagato l'imposta municipale propria e che sono parificati ai residenti. I comuni possono prevedere nel regolamento modalità applicative del tributo, nonché eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo; possono altresì prevedere un aumento dell'imposta fino ad un massimo di euro 5 in relazione a determinati periodi di tempo; possono altresì prevedere un'imposta fino ad un massimo di euro 5 in relazione all'accesso a zone disciplinate nella loro fruizione per motivi ambientali, in prossimità di fenomeni attivi di origine vulcanica, ed in tal caso l'imposta può essere riscossa dalle locali guide vulcanologiche regolarmente autorizzate o da altri soggetti individuati dall'amministrazione comunale con apposito avviso pubblico. Il gettito del tributo è destinato a finanziare interventi in materia di turismo e interventi di fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali nonché interventi in materia di polizia locale e sicurezza, di mobilità e viabilità, di raccolta e smaltimento dei rifiuti, nonché dei relativi servizi pubblici locali».
11-ter. I regolamenti comunali adottati alla data di entrata in vigore della presente legge sono fatti salvi nella parte in cui sono in linea con le disposizioni del comma 3-bis dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, come modificato dal comma 11-bis e sono, comunque, resi conformi alle medesime disposizioni, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, pendente alla data di entrata in vigore della presente legge.
38. 28. Misuraca, Prestigiacomo, Palese, Brunetta, Garofalo, D'Alia.
Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. Il comma 3 dell'articolo 6-sexies del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è sostituito dal seguente:
3. I commissari delegati di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, sono autorizzati a riconoscere, con decorrenza dal 1o agosto 2012 e sino al 31 dicembre 2015, alle unità lavorative, ad esclusione dei dirigenti e titolari di posizione organizzativa alle dipendenze della regione, degli enti locali e loro forme associative del rispettivo ambito di competenza territoriale, il compenso per prestazioni di lavoro straordinario reso e debitamente documentato per l'espletamento delle attività conseguenti allo stato di emergenza, nei limiti di trenta ore mensili. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede nell'ambito e nei limiti delle risorse del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122.
38. 64. Lenzi, Ghizzoni, Baruffi, Zampa, De Maria, Fabbri.
Sopprimere il comma 14.
Conseguentemente le somme corrispondenti a 50 milioni di euro sono destinate ad incentivare il fondo, di cui all'articolo 1 comma 113, legge 27 dicembre 2013 n. 147.
38. 49. Brugnerotto.
Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
14-bis. All'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «Per gli anni dal 2008 al 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2008 al 2015».
38. 2. Marchi, Boccadutri, Bonavitacola, Paola Bragantini, Capodicasa, Censore, Fanucci, Fassina, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Giulietti, Laforgia, Losacco, Marchetti, Melilli, Misiani, Parrini, Preziosi, Rubinato, Fragomeli, De Menech, Carra.
Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
14-bis. All'articolo 1, comma 12-bis decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo le parole «e 2014», aggiungere le seguenti: «nonché per il biennio 2015-2016».
38. 3. Marchi, Boccadutri, Bonavitacola, Paola Bragantini, Capodicasa, Censore, Fanucci, Fassina, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Giulietti, Laforgia, Losacco, Marchetti, Melilli, Misiani, Parrini, Preziosi, Rubinato, Fragomeli, De Menech, Carra.
Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
14-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 8-quater è aggiunto il seguente.
8-quinquies. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. concede, su richiesta, di sospendere, per non più di due anni, la restituzione della quota capitale dei prestiti già concessi alle regioni che non presentino una situazione di equilibrio strutturale ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. Resta dovuta la quota interessi alla scadenza prevista dal piano di ammortamento originario; gli interessi sulla quota capitale sospesa sono calcolati con le medesime modalità del prestito originario senza spese e oneri aggiuntivi.
38. 5. Fregolent, Paola Bragantini, Stumpo, Bruno Bossio.
Dopo il comma 14 inserire il seguente:
«14-bis. Dopo il comma 380-quinquies dell'articolo 1 della Legge n. 228 del 2012 è inserito il seguente:
380-sexies. I Comuni per cui è stato dichiarato lo stato di emergenza a norma della legge 24 febbraio 1992, numero 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), articolo 5, commi 1 e 1-bis sono, fino al terzo anno seguente, esentati dal versamento delle rispettive quote al Fondo di solidarietà comunale previsto dal comma 380, lettera b). Il Ministro dell'economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio conseguenti all'applicazione del presente comma,».
38. 96. Pastorino, Basso, Tullo, Carocci, Vazio, Mariani, Quaranta, Giuseppe Guerini.
Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:
14-bis. Per la prosecuzione dei programmi di intervento per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna e il suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale e socioeconomico di cui alla legge 29 novembre 1984, n. 798 e successive modificazioni sono stanziati 50 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, da ripartire, sulla base dello stato di attuazione degli interventi risultanti da motivate relazioni da parte dei soggetti attuatori, su proposta del comitato di cui all'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2015: – 50.000.000;
2016: – 50.000.000;
2017: – 50.000.000.
38. 105. Martella, Mognato, Murer, Zoggia.
Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
14-bis. All'articolo 2, comma 3-bis, del decreto legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, le parole: «sino alla data del 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle parole: «sino alla data del 31 dicembre 2015».
38. 108. Marchi, Boccadutri, Bonavitacola, Paola Bragantini, Capodicasa, Censore, Fanucci, Fassina, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Giulietti, Laforgia, Losacco, Marchetti, Melilli, Misiani, Parrini, Preziosi, Rubinato, Fragomeli, De Menech, Carnevali, Carra.
Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
«14-bis. Gli enti locali che sperimentano l'applicazione della nuova contabilità di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, possono sottoporre al rispettivo organo deliberante le proposte concernenti il bilancio di previsione 2015 ed i connessi documenti di programmazione, anche pluriennali, entro i termini di cui alla normativa ordinaria sull'ordinamento finanziario degli enti locali».
38. 110. Marchi, Boccadutri, Bonavitacola, Paola Bragantini, Capodicasa, Censore, Fanucci, Fassina, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Giulietti, Laforgia, Losacco, Marchetti, Melilli, Misiani, Parrini, Preziosi, Rubinato, Fragomeli, De Menech, Carnevali, Carra.
Dopo il comma 14 inserire il seguente:
14-bis. All'articolo 261 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 4 inserire il seguente: «4-bis. In caso di inizio mandato, l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato già trasmesso al Ministero dell'interno dalla precedente amministrazione, ordinaria o commissariale, può essere sostituito dalla nuova amministrazione da una nuova ipotesi di bilancio entro tre mesi dall'insediamento degli organi dell'ente».
38. 114. Marchi, Boccadutri, Bonavitacola, Paola Bragantini, Capodicasa, Censore, Fanucci, Fassina, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Giulietti, Laforgia, Losacco, Marchetti, Melilli, Misiani, Parrini, Preziosi, Rubinato, Fragomeli, De Menech, Carnevali, Carra.
Dopo il comma 14 inserire il seguente:
«14-bis. Agli atti di trasferimento di beni immobili dai consorzi di funzioni costituiti ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ai comuni, l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, si applica nella misura fissa di euro 200,00.».
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2015: – 50.000.000;
2016: – 50.000.000;
2017: – 50.000.000.
38. 115. Fragomeli, Sanga, Massa, Misiani, Lodolini, Petrini, Carra.
Dopo il comma 14, inserire il seguente:
14-bis. All'articolo 1 comma 10-bis del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, dopo le parole: «anche se riconosciuti in bilancio in data successiva», sono inserite le seguenti: «ivi inclusi quelli contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvato con delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.».
38. 119. Melilli, Misiani.
Dopo il comma 14, inserire il seguente:
14-bis. All'articolo 259, comma 1-ter, primo periodo del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: «Nei comuni» aggiungere le seguenti: «e nelle province».
Conseguentemente, al medesimo comma, primo periodo, sopprimere la parola: comunali.
38. 120. Melilli, Marchi, Misiani, Carnevali.
Dopo l'articolo 38, inserire il seguente:
«Art. 38-bis.
(Destinazione delle aliquote relative a giacimenti nel mare continentale).
1. All'articolo 16 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni in legge 24 marzo. 2012, n. 27, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
1-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico sono definite le quote effettive di gettito fiscale erogabili alle Regioni e agli enti locali interessati dagli investimenti di ricerca e sviluppo delle risorse energetiche nazionali strategiche di idrocarburi nel mare continentale che ricadono entro il limite delle 12 miglia dalla costa, individuando in tal caso tra gli enti locali beneficiari quelli il cui territorio costiero ricada nel raggio di 10 Km dall'infrastruttura di produzione a mare più vicina alla costa.»
38. 04. Tancredi.
Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Anticipazione del prezzo).
1. All'articolo 26-ter, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, primo periodo le parole: «e fino al 31 dicembre 2014» sono soppresse.
38. 09. Palese, Brunetta, Matarrese.
Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis
(Anticipazione del prezzo).
1. All'articolo 26-ter, comma 1, primo periodo del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, le parole: «e fino al 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle parole: «e fino al 31 dicembre 2016».
38. 010. Palese, Brunetta.
Dopo l'articolo 38 inserire il seguente:
(Disposizioni in favore del comparto turistico siciliano, interessato dal fenomeno dell'immigrazione).
1. Al fine di fronteggiare il grave stato di crisi e il mantenimento dei livelli occupazionali del settore turistico balneare nei comuni delle isole minori direttamente interessate dai flussi immigratori il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e sentita la Regione siciliana, provvede in via sperimentale all'individuazione ed alla perimetrazione di Zone franche urbane, della durata di tre anni, ai sensi dell'articolo 1, commi da 340 a 343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, sulla base di parametri fisici e socio-economici rappresentativi degli effetti economici negativi derivanti, dal fenomeno dell'immigrazione.
2. Le disposizioni di cui al precedente comma s'intendono subordinate all'effettiva compatibilità comunitaria delle disposizioni e la loro efficacia è subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria.
3. Per il finanziamento delle Zone franche urbane di cui al comma 1 e per il periodo di vigenza degli incentivi previsto a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 30 settembre 2017, è istituito un apposito Fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, alimentato, nel limite di 50 milioni di euro, sentito il Ministero della difesa.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Presidente della Regione siciliana, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative per l'istituzione del fondo di cui al precedente comma.
Conseguentemente, all'articolo 17, comma 21, sostituire la cifra: 100 con la seguente: 50 e la parola: 460 con la seguente: 410.
38. 018. Riccardo Gallo, Palese, Brunetta.
Dopo l'articolo 38, inserire il seguente:
«Art. 38-bis.
(Disposizioni per il completamento del Corridoio paneuropeo Helsinki-La Valletta).
1. Al fine di garantire la continuità territoriale prevista dal Corridoio 5, Helsinki-La Valletta della rete trans europea dei trasporti e sviluppare la parte terminale dell'asse ferroviario ad AV/AC in Italia, in particolare tra i nodi di Verona-Bologna-Firenze-Roma-Napoli-Reggio Calabria-Messina e Palermo sono introdotte le disposizioni di cui al presente articolo.
2. Il comma 8 dell'articolo 34-decies del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, è abrogato e tutti gli atti che regolano i rapporti di concessione nonché le convenzioni ed ogni altro rapporto contrattuale stipulato dalla società concessionaria proseguono. È conseguentemente abrogato il riferimento al comma 8 contenuto al successivo comma 9.
3. Dopo il comma 7 dell'articolo 34-decies del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, sono aggiunti i seguenti commi:
«7-bis. L'atto aggiuntivo di cui al comma 1 è stipulato entro il 30 novembre 2014 anche disciplinando, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, le reciproche posizioni di pretesa e di contestazione della concessionaria del contraente generale dedotte in giudizio ovvero ancora da dedurre nei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legge. Sono altresì adeguati conseguentemente, nei successivi 30 giorni, gli ulteriori rapporti contrattuali con gli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'opera»;
7-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. da adottare, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, è revocato lo stato di liquidazione della società Stretto di Messina S.p.A. e contestualmente nominato un amministratore unico, con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. La revoca dello stato di liquidazione avrà effetto dalla data dell'iscrizione del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri presso il registro delle imprese, in deroga, al disposto del secondo comma dell'articolo 2487-ter codice civile salvo diversa determinazione dell'amministratore unico, restano salvi ed impregiudicati gli effetti dell'atto d'indirizzo emesso in attuazione del comma 7.
7-quater. Ai fini della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, le previsioni di cui al comma 4-bis dell'articolo 166 del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni devono intendersi applicabili anche all'opera».
7-quinquies. Nel caso in cui l'atto aggiuntivo di cui al comma 1 non venga stipulato entro il termine del 30 novembre 2014 sono caducati, con effetto dalla di entrata in vigore del decreto-legge 2 novembre 2012, n. 187, tutte le convenzioni ed ogni altro apporto contrattuale stipulato dalla società concessionaria secondo le modalità e per gli effetti di cui al comma 3.
4. I minori oneri derivanti dalla applicazione delle disposizioni previste dal comma 2 sono destinati all'avvio dei lavori conseguente all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3.
38. 022. Attaguile.
ART. 39.
Al comma 5, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
d) nell'ultimo periodo le parole: «Piano sanitario nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «comma 34».
* 39. 1. La XII Commissione.
Al comma 5, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
d) nell'ultimo periodo le parole: «Piano sanitario nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «comma 34».
* 39. 47. Miotto, Carnevali, Beni, Grassi, Fossati, Burtone, Capone, Sbrollini, D'Incecco.
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. Nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale (SSN), ai sensi del comma 2 del presente articolo, una quota pari a 2 milioni di euro è annualmente destinata al riconoscimento, a titolo gratuito da parte delle strutture sanitarie italiane in qualsiasi azienda sanitaria locale, delle prestazioni ospedaliere urgenti per malattia e infortunio, per un periodo massimo di 90 giorni per ogni anno solare, per tutti i cittadini italiani iscritti all'AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero) che rientrano in Italia per periodi temporanei e che non sono in possesso di una copertura assicurativa pubblica o privata per le suddette prestazioni sanitarie. A tal fine, i commi 1 e 2 dell'articolo 2 del Decreto del Ministero della sanità del 1° febbraio 1996 – «Determinazione delle tariffe relative alle cure urgenti ospedaliere prestate dai Servizio sanitario nazionale ai cittadini italiani e stranieri non assicurati» – sono soppressi.
5-ter. A decorrere dall'anno 2015, fermo restando il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato, l'importo di cui al precedente comma confluisce nella quota indistinta del fabbisogno sanitario standard nazionale, di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, ed è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano secondo i criteri e le modalità previsti dalla legislazione vigente in materia di costi standard.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2015: – 2.000.000;
2016: – 2.000.000;
2017: – 2.000.000.
39. 9. La III Commissione.
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. Nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario Nazionale (SSN), ai sensi del comma 2 del presente articolo, una quota pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, è destinata al riconoscimento, a titolo gratuito da parte delle strutture sanitarie italiane in qualsiasi azienda sanitaria locale, delle prestazioni ospedaliere urgenti per malattia e infortunio, per un periodo massimo di 90 giorni per ogni anno solare, per tutti i cittadini italiani iscritti all'AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero) che rientrano in Italia per periodi temporanei e che non sono in possesso di una copertura assicurativa pubblica o privata per le suddette prestazioni sanitarie. A tal fine, i commi 1 e 2 dell'articolo 2 del Decreto del Ministero della sanità del 1° febbraio 1996 – «Determinazione delle tariffe relative alle cure urgenti ospedaliere prestate dal Servizio sanitario nazionale ai cittadini italiani e stranieri non assicurati» – sono soppressi.
5-ter. Fermo restando il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato, l'importo di cui al precedente comma confluisce nella quota indistinta del fabbisogno sanitario standard nazionale, di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, ed è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano secondo i criteri e le modalità previsti dalla legislazione vigente in materia di costi standard.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2015: – 2.000.000;
2016: – 2.000.000;
2017: – 2.000.000.
39. 8. La III Commissione.
Sostituire il comma 13 con il seguente:
13. All'articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente: «La regione provvede alla nomina dei direttori generali delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale, mediante sorteggio dall'elenco regionale degli idonei, ovvero agli analoghi elenchi delle altre regioni, i quali sono costituiti previo avviso pubblico e selezione effettuata, secondo modalità e criteri individuati dalla regione, da parte di una commissione costituita dalla regione medesima in prevalenza tra esperti indicati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti, di cui uno designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»;
b) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
«7-bis. L'accertamento da parte della regione del mancato conseguimento degli obiettivi di salute e assistenziali costituisce per il direttore generale grave inadempimento contrattuale e comporta la decadenza automatica dello stesso.».
39. 56. De Girolamo, Tancredi.
Sostituire il comma 18 con il seguente:
18. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'AIFA dispone la rimborsabilità in tutte le regioni italiane dei medicinali innovativi o di eccezionale rilevanza terapeutica, in particolare quelli destinati alla cura dell'epatite C, per i quali sia stato già raggiunto un accordo, sulla base dell'impiego efficiente e costo-efficace delle risorse disponibili, con le case farmaceutiche. A tal fine sono incrementate le risorse già disponibili a legislazione vigente, di 50 milioni di euro per l'anno 2015, di 140 milioni di euro per l'anno 2016 e di 190 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.
39. 75. Silvia Giordano, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero, Currò, Colonnese.
Al comma 20 sostituire le parole da: uno designato fino a: alla salute con le seguenti: due designati dal presidente della giunta regionale ed uno dalla conferenza dei sindaci;
Conseguentemente al comma 21, sopprimere le parole da: fermo restando fino a: 15 luglio 2011, n. 111.
39. 14. Matteo Bragantini, Caparini, Guidesi.
Al comma 22 sostituire le parole: entro tre mesi con le seguenti: entro sei mesi.
Conseguentemente, al comma 25 sostituire le parole: entro tre mesi con le seguenti: entro sei mesi.
* 39. 66. Fauttilli.
Al comma 22 sostituire le parole: entro tre mesi con le seguenti: entro sei mesi.
Conseguentemente, al comma 25 sostituire le parole: entro tre mesi con le seguenti: entro sei mesi.
* 39. 13. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.
Al comma 28, capoverso 4-ter, dopo le parole: alle lettere b) inserire la seguente: c).
** 39. 2. La XII Commissione.
Al comma 28, capoverso 4-ter, dopo le parole: alle lettere b) inserire la seguente: c).
** 39. 15. Boccuzzi.
Al comma 28, capoverso 4-ter, dopo le parole: alle lettere b) inserire la seguente: c).
** 39. 44. Boccuzzi, Miotto.
Al comma 31, apportare le seguenti modifiche:
1) sostituire le parole: 31 dicembre 2015 con le seguenti 30 giugno 2014;
2) dopo le parole: terapeutiche omogenee aggiungere le seguenti: i risparmi conseguenti alla revisione del Prontuario nonché i 50 milioni previsti al cap. 1613 della Tabella C costituiscono l'avvio di un fondo per poter distribuire i farmaci innovativi già autorizzati da Aifa ai malati di epatite C.
39. 41. Miotto.
Al comma 33, lettera b), dopo le parole: categorie omogenee inserire le seguenti: garantendo più tipologie per quei presidi utilizzati per la terapia domiciliare delle patologie croniche adattabili ai diversi tipi di pazienti.
* 39. 3. La XII Commissione.
Al comma 33, lettera b), dopo le parole: categorie omogenee inserire le seguenti: garantendo più tipologie per quei presidi utilizzati per la terapia domiciliare delle patologie croniche adattabili ai diversi tipi di pazienti.
* 39. 45. Amato, Lenzi, Burtone, Carnevali, Miotto.
Al comma 33, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole:, fatti salvi i dispositivi di uso diretto dei pazienti con patologie croniche, per i quali, entro il 31 marzo 2015, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, e sentiti i rappresentanti dei pazienti e degli specialisti, il Ministero della Salute adotta un nomenclatore recante l'identificazione e la definizione di tali presidi secondo il livello tecnologico, rispetto ai quali l'Autorità Nazionale Anticorruzione, su indicazione di Agenas, individua i prezzi massimi di rimborso applicabili su tutto il territorio nazionale. Al fine di garantire personalizzazione, appropriatezza terapeutica e qualità, l'acquisizione regionale avviene mediante Accordo quadro, recante l'indicazione dei dispositivi e dei prezzi individuati ai sensi del precedente periodo, con una riduzione del valore dei prezzi non superiore al 10 per cento, senza un nuovo confronto competitivo.
** 39. 4. La XII Commissione.
Al comma 33, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatti salvi i dispositivi di uso diretto dei pazienti diabetici, per i quali, entro il 31 marzo 2015, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, e sentiti i rappresentanti dei pazienti e degli specialisti, il Ministero della Salute adotta un nomenclatore recante l'identificazione e la definizione di tali presidi secondo il livello tecnologico, rispetto ai quali l'Autorità Nazionale Anticorruzione, su indicazione di Agenas, individua i prezzi massimi di rimborso applicabili su tutto il territorio nazionale. Al fine di garantire personalizzazione, appropriatezza terapeutica e qualità, l'acquisizione regionale avviene mediante Accordo quadro, recante l'indicazione dei dispositivi e dei prezzi individuati ai sensi del precedente periodo, con una riduzione del valore dei prezzi non superiore al 10 per cento, senza un nuovo confronto competitivo».
** 39. 68. Binetti, Fauttilli, De Mita.
Al comma 33, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatti salvi i dispositivi di uso diretto dei pazienti diabetici, per i quali, entro il 31 marzo 2015, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, e sentiti i rappresentanti dei pazienti e degli specialisti, il Ministero della Salute adotta un nomenclatore recante l'identificazione e la definizione di tali presidi secondo il livello tecnologico, rispetto ai quali l'Autorità Nazionale Anticorruzione, su indicazione di Agenas, individua i prezzi massimi di rimborso applicabili su tutto il territorio nazionale. Al fine di garantire personalizzazione, appropriatezza terapeutica e qualità, l'acquisizione regionale avviene mediante Accordo quadro, recante l'indicazione dei dispositivi e dei prezzi individuati ai sensi del precedente periodo, con una riduzione del valore dei prezzi non superiore al 10 per cento, senza un nuovo confronto competitivo».
** 39. 58. Vargiu, Librandi.
Al comma 33, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatti salvi i dispositivi di uso diretto dei pazienti diabetici, per i quali, entro il 31 marzo 2015, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, e sentiti i rappresentanti dei pazienti e degli specialisti, il Ministero della Salute adotta un nomenclatore recante l'identificazione e la definizione di tali presidi secondo il livello tecnologico, rispetto ai quali l'Autorità Nazionale Anticorruzione, su indicazione di Agenas, individua i prezzi massimi di rimborso applicabili su tutto il territorio nazionale. Al fine di garantire personalizzazione, appropriatezza terapeutica e qualità, l'acquisizione regionale avviene mediante Accordo quadro, recante l'indicazione dei dispositivi e dei prezzi individuati ai sensi del precedente periodo, con una riduzione del valore dei prezzi non superiore al 10 per cento, senza un nuovo confronto competitivo».
** 39. 10. Giampaolo Galli.
Al comma 33, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatti salvi i dispositivi di uso diretto dei pazienti diabetici, per i quali, entro il 31 marzo 2015, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, e sentiti i rappresentanti dei pazienti e degli specialisti, il Ministero della Salute adotta un nomenclatore recante l'identificazione e la definizione di tali presidi secondo il livello tecnologico, rispetto ai quali l'Autorità Nazionale Anticorruzione, su indicazione di Agenas, individua i prezzi massimi di rimborso applicabili su tutto il territorio nazionale. Al fine di garantire personalizzazione, appropriatezza terapeutica e qualità, l'acquisizione regionale avviene mediante Accordo quadro, recante l'indicazione dei dispositivi e dei prezzi individuati ai sensi del precedente periodo, con una riduzione del valore dei prezzi non superiore al 10 per cento, senza un nuovo confronto competitivo».
** 39. 43. Becattini, Burtone, Carnevali, Miotto.
Dopo il comma 34 aggiungere il seguente:
34-bis. Il comma 17 dell'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è abrogato.
Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2015: 2.000.000;
2016: 2.000.000;
2017: 2.000.000.
39. 49. Catalano.
Dopo il comma 34, aggiungere il seguente:
34-bis. L'articolo 11, comma 17, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, è abrogato.
* 39. 62. Di Lello, Di Gioia.
Dopo il comma 34 inserire il seguente:
34-bis. L'articolo 11, comma 17, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, è abrogato.
* 39. 72. Corsaro.
Dopo il comma 34, inserire il seguente:
34-bis. L'articolo 11, comma 17, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, è abrogato.
* 39. 76. (ex 17. 462.) Ferrari.
Dopo il comma 34, inserire il seguente:
34-bis. L'articolo 11, comma 17, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, è abrogato.
* 39. 77. (ex 17. 463.) Bernardo, Tancredi.
Dopo il comma 34, inserire il seguente:
34-bis. L'articolo 11, comma 17, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, è abrogato.
* 39. 78. (ex 17. 482.) Corsaro.
Dopo il comma 34, aggiungere il seguente:
34-bis. Ai fini della riduzione della spesa sanitaria sono ammesse alternative terapeutiche alle proposte di HTA dell'AIFA, ivi compreso il parto in casa, autorizzate dalla ASL territorialmente competente previa presentazione da parte dell'assistito di un percorso di cura predisposto e sottoscritto dal medico curante e accompagnato da preventivo di spesa di importo inferiore.
39. 48. Catalano.
Dopo il comma 34 inserire il seguente:
34-bis. Al fine di assicurare maggiori entrate pari a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, le tariffe a carico delle aziende titolari per il rilascio dei provvedimenti di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali omeopatici di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 ammontano ad euro 800 per i medicinali unitari, indipendentemente dalle diluizioni e dalla forma farmaceutica, e ad euro 1.200 per i medicinali complessi, indipendentemente dal numero dei componenti e dalla forma farmaceutica. Entro il 31 marzo 2015, l'Agenzia Italiana del Farmaco adotta le linee guida per la presentazione della documentazione finalizzata al rinnovo dei medicinali di cui al precedente periodo secondo modalità semplificate, tenuto conto che la documentazione di cui ai moduli 4 e 5 della Parte I dell'Allegato I al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 è presentata in forma autocertificativa. Dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle suddette linee guida e fino al 31 dicembre 2017, le aziende titolari provvedono ad espletare gli adempimenti istruttori ivi individuati. Conseguentemente, il termine di cui all'articolo 6, comma 8-undecies del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, è prorogato al 31 dicembre 2017.
* 39. 5. La XII Commissione.
Dopo il comma 34 inserire il seguente:
34-bis. Al fine di assicurare maggiori entrate pari a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, le tariffe a carico delle aziende titolari per il rilascio dei provvedimenti di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali omeopatici di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 ammontano ad euro 800 per i medicinali unitari, indipendentemente dalle diluizioni e dalla forma farmaceutica, e ad euro 1.200 per i medicinali complessi, indipendentemente dal numero dei componenti e dalla forma farmaceutica. Entro il 31 marzo 2015, l'Agenzia Italiana del Farmaco adotta le linee guida per la presentazione della documentazione finalizzata al rinnovo dei medicinali di cui al precedente periodo secondo modalità semplificate, tenuto conto che la documentazione di cui ai moduli 4 e 5 della Parte I dell'Allegato I al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 è presentata in forma autocertificativa. Dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle suddette linee guida e fino al 31 dicembre 2017, le aziende titolari provvedono ad espletare gli adempimenti istruttori ivi individuati. Conseguentemente, il termine di cui all'articolo 6, comma 8-undecies del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, è prorogato al 31 dicembre 2017.
* 39. 46. Sbrollini, Lenzi, Amato, Miotto, Capone.
Dopo il comma 34 inserire il seguente:
34-bis. Al fine di assicurare maggiori entrate pari a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, le tariffe a carico delle aziende titolari per il rilascio dei provvedimenti di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali omeopatici di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 ammontano ad euro 800 per i medicinali unitari, indipendentemente dalle diluizioni e dalla forma farmaceutica, e ad euro 1.200 per i medicinali complessi, indipendentemente dal numero dei componenti e dalla forma farmaceutica. Entro il 31 marzo 2015, l'Agenzia Italiana del Farmaco adotta le linee guida per la presentazione della documentazione finalizzata al rinnovo dei medicinali di cui al precedente periodo secondo modalità semplificate, tenuto conto che la documentazione di cui ai moduli 4 e 5 della Parte I dell'Allegato I al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 è presentata in forma autocertificativa. Dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle suddette linee guida e fino al 31 dicembre 2017, le aziende titolari provvedono ad espletare gli adempimenti istruttori ivi individuati. Conseguentemente, il termine di cui all'articolo 6, comma 8-undecies del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, è prorogato al 31 dicembre 2017.
* 39. 59. Vargiu, Librandi.
Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:
«Art. 39-bis.
(Ricetta farmaci generici, ricetta digitale e farmaco monodose).
1. All'articolo 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il comma 11-bis è sostituito dal seguente:
11-bis. Il medico che curi un paziente, per la prima volta, per una patologia cronica, per il cui trattamento sono disponibili più medicinali equivalenti indica nella ricetta del Servizio sanitario nazionale la denominazione dei principio attivo contenuto nel farmaco. Le norme in contrasto con quanto previsto dal presente comma sono soppresse.
2. Ai fini del contenimento della spesa farmaceutica, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono realizzare infrastrutture tecnologiche per le prescrizioni mediche digitali condivise a livello interregionale, ovvero avvalersi, anche mediante riuso, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. delle infrastrutture tecnologiche per le prescrizioni mediche digitali, a tal fine già realizzate da altre regioni o dei servizi da queste erogati. Tali piattaforme dovranno assicurare piena interoperabilità tra sistemi di telecomunicazioni.
3. Al fine della razionalizzazione, distribuzione e contenimento della spesa farmaceutica, il Ministro della salute di Concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e l'AIFA, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono delegati ad emanare, un decreto per determinare le modalità per la produzione e distribuzione dei farmaci anche in forma di monodose.
4. L'applicazione del presente articolo non deve comportare maggiori oneri per la finanza pubblica.».
39. 09. Grillo, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Currò, Cariello.
ART. 40.
Sopprimerlo.
40. 3. Guidesi, Caparini.
Dopo l'articolo 40 inserire il seguente:
«Art. 40-bis.
1. All'articolo 15, comma 1, lett. c), della legge 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «per protesi dentarie e sanitarie in genere» sono aggiunte le seguenti: «e dalle spese sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione A1 del Registro Nazionale di cui all'articolo 7 del DM 8 giugno 2001, con l'esclusione di quelli destinati ai lattanti».
Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 2,15 milioni per l'anno 2015, 2,2 milioni di euro per l'anno 2016 e 2,25 milioni di euro per l'anno 2017.
* 40. 02. La XII Commissione.
Dopo l'articolo 40 inserire il seguente:
«Art. 40-bis.
1. All'articolo 15, comma 1, lett. c), della legge 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «per protesi dentarie e sanitarie in genere» sono aggiunte le seguenti: «e dalle spese sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione A1 del Registro Nazionale di cui all'articolo 7 del DM 8 giugno 2001, con l'esclusione di quelli destinati ai lattanti».
Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 2,15 milioni per l'anno 2015, 2,2 milioni di euro per l'anno 2016 e 2,25 milioni di euro per l'anno 2017.
* 40. 03. D'Incecco, Burtone, Carnevali, Miotto, Fusilli, Dell'Aringa, Marco Di Maio, Amato, Castricone, Iori, Piccione, Nicchi, Capone.
ART. 43.
Sopprimerlo.
43. 41. Daga, Segoni, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Castelli, Sorial.
Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2-bis, secondo periodo, sopprimere le parole: anche tramite l'aggiornamento del termine di scadenza di tutte o alcune delle concessioni in essere.
43. 61. Mazziotti Di Celso, Galgano, Nesi.
Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
«e-bis) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: «6-ter. Per gli enti territoriali che attivano le procedure previste dal presente articolo, le disposizioni di cui ai commi 551 e 552 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 non trovano applicazione»».
* 43. 1. Marchi, Boccadutri, Bonavitacola, Paola Bragantini, Capodicasa, Censore, Fanucci, Fassina, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Giulietti, Laforgia, Losacco, Marchetti, Melilli, Misiani, Parrini, Preziosi, Rubinato, Fragomeli, De Menech, Carra.
Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
«e-bis) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: «6-ter. Per gli enti territoriali che attivano le procedure previste dal presente articolo, le disposizioni di cui ai commi 551 e 552 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 non trovano applicazione»».
* 43. 49. Palese, Brunetta.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al comma 551 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, sono aggiunti infine i seguenti periodi: «In alternativa a quanto stabilito al presente comma e dal comma 552, la pubblica amministrazione locale socia, nel caso in cui i soggetti di cui al comma 550 riportano un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, può approvare, entro il 30 giugno 2015, un piano di rientro ovvero di razionalizzazione degli stessi soggetti, avente la durata massima di quattro anni. Nel caso in cui per due anni consecutivi i soggetti di cui al periodo precedente, si scostano in senso peggiorativo dai parametri definiti nel piano di rientro ovvero di razionalizzazione, l'ente socio applica le disposizioni sull'accantonamento di cui al presente comma».
43. 2. Marchi, Boccadutri, Bonavitacola, Paola Bragantini, Capodicasa, Censore, Fanucci, Fassina, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Giulietti, Laforgia, Losacco, Marchetti, Melilli, Misiani, Parrini, Preziosi, Rubinato, Fragomeli, De Menech, Carra.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1o gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:
a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
b) eliminazione delle partecipazioni detenute in società svolgenti attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
c) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
d) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.
1-ter. I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 1-bis, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente detenute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché il dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato da un'apposita relazione tecnica, è comunicato alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato sul sito istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di vertice di cui al primo periodo trasmettono una relazione contenente i risultati conseguiti alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e procedono alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
1-quater. Le deliberazioni di scioglimento, di liquidazione e gli atti di dismissione di società costituite di partecipazioni societarie acquistate per espressa previsione normativa sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e, in quanto incidenti sui rapporto societario, non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria.
1-quinquies. Nell'attuazione dei piani operativi di cui al comma 1-ter, si applicano le previsioni di cui all'articolo 1, commi da 563 a 568-ter, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in materia di personale in servizio e di regime fiscale delle operazioni di scioglimento ed alienazione. Le previsioni di cui al comma 568-bis sono estese agli atti finalizzati all'attuazione dei predetti piani e deliberati entro il 31 dicembre 2015.
* 43. 4. Melilli, Causi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1o gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:
a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
b) eliminazione delle partecipazioni detenute in società svolgenti attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
c) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
d) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.
1-ter. I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 1-bis, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente detenute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché il dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato da un'apposita relazione tecnica, è comunicato alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato sul sito istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di vertice di cui al primo periodo trasmettono una relazione contenente i risultati conseguiti alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e procedono alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
1-quater. Le deliberazioni di scioglimento, di liquidazione e gli atti di dismissione di società costituite di partecipazioni societarie acquistate per espressa previsione normativa sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e, in quanto incidenti sui rapporto societario, non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria.
1-quinquies. Nell'attuazione dei piani operativi di cui al comma 1-ter, si applicano le previsioni di cui all'articolo 1, commi da 563 a 568-ter, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in materia di personale in servizio e di regime fiscale delle operazioni di scioglimento ed alienazione. Le previsioni di cui al comma 568-bis sono estese agli atti finalizzati all'attuazione dei predetti piani e deliberati entro il 31 dicembre 2015.
* 43. 24. Guidesi, Caparini, Centemero.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le reti, gli impianti, le infrastrutture e le altre dotazioni patrimoniali necessari ai fini dell'esercizio di un servizio pubblico locale a rete di rilevanza economica, compreso il settore dei rifiuti urbani, sono trasferiti direttamente dal gestore uscente al subentrante, anche nel caso di retrocessione della proprietà all'ente locale. Tali operazioni sono in ogni caso neutrali dal punto di vista fiscale e di impatto sui bilanci degli enti locali proprietari. Il gestore è tenuto a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative ai contratti di finanziamento in essere o ad estinguerli, ed a corrispondere al gestore uscente un valore di rimborso definito secondo quanto previsto dalle discipline di settore o dalla regolazione indipendente e dalle convenzioni.
43. 5. Fragomeli, Misiani, Carra.
Dopo il comma 1 inserire il seguente:
1-bis. Il comma 568-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è sostituito dai seguente:
«568-bis. Le pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, e le società da esse controllate direttamente o indirettamente possono procedere;
a) allo scioglimento o alla fusione della società controllate direttamente o indirettamente. Se le relative operazioni sono in corso ovvero sono deliberate non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, gli atti e le operazioni posti in essere in favore di pubbliche amministrazioni in seguito allo scioglimento della società sono esenti da imposizione fiscale, incluse le imposte sui redditi e l'imposta regionale sulle attività produttive, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa, in tal caso i dipendenti in forza alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono ammessi di diritto alle procedure di cui ai commi da 563 a 568 del presente articolo. Ove lo scioglimento riguardi una società controllata indirettamente, le plusvalenze realizzate in capo alla società controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi. Le disposizioni di cui alla presente lettera si applica anche alle fusioni con società controllata direttamente o indirettamente da altra o altre pubbliche amministrazioni;
b) all'alienazione, a condizione che questa avvenga con procedura a evidenza pubblica deliberata non oltre ventiquattro mesi ovvero sia in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore della presente disposizione e alla contestuale assegnazione dei servizio per cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2014. In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30 per cento alla data di entrata in vigore della presente disposizione deve essere riconosciuto il diritto di prelazione. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi».
43. 13. Senaldi.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 149 è aggiunto il seguente:
«Art. 149-bis. (Affidamento dei servizio). – 1. L'ente di governo dell'ambito, nel rispetto del piano d'ambito di cui all'articolo 149 e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica. L'affidamento diretto può avvenire a favore di società in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, partecipate da enti locali compresi nell'ambito territoriale ottimale.
2. Alla successiva scadenza della gestione di ambito, al fine di assicurare l'efficienza, l'efficacia e la continuità dei servizio idrico integrato, l'ente di governo dell'ambito dispone l'affidamento al gestore unico di ambito entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza dell'affidamento previgente. Il soggetto affidatario gestisce il servizio idrico integrato su tutto il territorio degli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale.».
43. 22. Fragomeli, Massa, Misiani, Lodolini, Petrini.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
2. Al fine di promuovere la razionalizzazione delle società partecipate locali, assicurare il coordinamento e il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, il contenimento della spesa e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modi Reazioni, incluse le città metropolitane, non possono mantenere, direttamente o indirettamente, partecipazioni o diritti di voto in società non quotate sui mercati regolamentati, nelle quali la quota di capitale o la percentuale dei diritti di voto detenuta da tali amministrazioni, individualmente o unitamente ad altre amministrazioni pubbliche è inferiore al 10 per cento del capitale sociale o dei diritti di voto.
3. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 non possono acquistare o assumere nuove partecipazioni o diritti di voto o comunque diventarne titolari, direttamente o indirettamente, in società nelle quali la quota di capitale o la percentuale dei diritti di voto detenuta da tali amministrazioni, individualmente o unitamente ad altre amministrazioni sarebbe inferiore al 20 per cento del capitale sociale o dei diritti di voto, tenendo conto della partecipazione acquistata o assunta.
4. Fermi restando i divieti di cui ai commi 2 e 3, le amministrazioni di cui al comma 2 non possono mantenere o acquistare, direttamente o indirettamente, partecipazioni o diritti di voto in società che si trovino anche in una sola delle seguenti condizioni:
a) impieghino, alla data del 31 luglio 2014, meno di dieci lavoratori dipendenti;
b) abbiano conseguito, nell'ultimo esercizio concluso alla data di entrata in vigore della presente legge, un fatturato inferiore a 100.000 euro, al netto dei proventi straordinari;
c) non abbiano approvato il bilancio relativo all'ultimo esercizio entro sessanta giorni dalla data di entrata in, vigore della presente legge.
5. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato può, con provvedimento motivato, autorizzare il mantenimento o l'acquisto di partecipazioni non conformi alle disposizioni dei commi 2, 3 e 4, lettere a) e b), quando sussistano prevalenti ragioni di interesse pubblico. La domanda di autorizzazione, per le partecipazioni già esistenti, deve essere presentata dall'amministrazione interessata entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. All'attuazione del presente comma l'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
6. Le amministrazioni di cui al comma 2 cedono a terzi le partecipazioni vietate ai sensi dello stesso comma 2 che non siano state autorizzate ai sensi del comma 5, tramite procedure a evidenza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso tale termine, la partecipazione non alienata cessa a ogni effetto; entro i sei mesi successivi alla cessazione la società liquida in denaro il valore della quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, del codice civile.
7. Con riguardo alle partecipazioni vietate ai sensi del comma 4, lettera c), le amministrazioni di cui al comma 2 provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:
a) allo scioglimento della società ovvero, ove consentito, al suo accorpamento, mediante fusione, scissione o altra operazione equivalente, con l'amministrazione interessata o con altra società nella quale l'amministrazione detiene una partecipazione ammessa dalla presente legge o dalle altre norme vigenti;
b) in alternativa a quanto previsto dalla lettera a) del presente comma, all'alienazione della partecipazione, con le modalità e nei termini di cui al comma 6.
8. Gli amministratori designati dalle amministrazioni di cui al comma 2, o da società da queste controllate, nelle società in cui è vietata la partecipazione ai sensi dei commi 3 e 5 decadono di diritto alla scadenza del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
9. I comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti non possono, direttamente o indirettamente, costituire nuove società, né acquistare o assumere partecipazioni di controllo, solitario o congiunto, in società. I comuni con popolazione compresa tra 30.001 e 50.000 abitanti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non detengono partecipazioni in società, possono acquistare o assumere non più di una partecipazione di controllo, solitario o congiunto, in società. I comuni con popolazione compresa tra 30,001 e 50.000 abitanti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, detengono partecipazioni in società non possono, direttamente o indirettamente, assumere o acquistare altre partecipazioni. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle unioni di comuni con popolazione complessivamente inferiore alle soglie di cui al primo e al secondo periodo.
10. L'Autorità garante della concorrenza o del mercato può autorizzare acquisti di partecipazioni in deroga al comma 3 del presente articolo, con le modalità e nei casi previsti dai comma 5.
11. Al comma 5 dell'articolo 4 dei decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le società controllate, direttamente o indirettamente, da comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti che nell'ultimo esercizio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione hanno conseguito un risultato economico negativo sono amministrate da un amministratore unico. Nelle società in cui è in carica un consiglio di amministrazione, l'organo amministrativo decade di diritto alla data di entrata in vigore della presente disposizione ed è sostituito da un amministratore unico entro tre mesi dalla stessa data».
12. Fermi restando tutti gli altri obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla normativa vigente, le amministrazioni di cui al comma 2, pubblicano sul proprio sito istituzionale, in una apposita sezione denominata «trasparenza», tutti gli atti connessi all'adempimento delle disposizioni dei commi 2 e 3 entro sette giorni dalla data in cui l'atto è stato adottato. Entro lo stesso termine, gli atti devono essere trasmessi alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
13. In caso di inadempimento alle disposizioni di cui ai commi 2, 3 o 12, i trasferimenti statali a qualsiasi titolo spettanti alle amministrazioni inadempienti sono sospesi, nella misura del 10 per cento, fino all'integrale adempimento. Con riguardo agli enti territoriali, la sospensione è disposta con decreto del Ministro dell'interno a valere sui trasferimenti corrisposti dallo stesso Ministero, con esclusione di quelli destinati all'onere di ammortamento dei mutui. Con riguardo alle altre amministrazioni, la sospensione è effettuata con decreto del Ministro competente.
14. In caso di inadempimento degli obblighi previsti dagli articoli 2, 3 o 12, ai dirigenti responsabili dell'ente titolare, direttamente o indirettamente della partecipazione, agli amministratori della società in cui la partecipazione è detenuta e, nel caso di partecipazione indiretta, agli amministratori della società che detiene la partecipazione si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari, per ciascun anno in cui si protrae l'inadempimento, al 20 per cento della retribuzione lorda annua, nel caso dei dirigenti, e all'intero emolumento spettante, nel caso degli amministratori.
15. Restano fermi tutti gli altri obblighi di comunicazione e trasparenza, i divieti e le limitazioni alla detenzione e ai l'acquisto di partecipazioni da parte delle amministrazioni di cui al comma 2, previsti dalla normativa vigente.
43. 60. Mazziotti Di Celso, Tinagli, Librandi, Galgano, Nesi.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 1, comma 568-bis, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo e al secondo periodo, dopo le parole: «allo scioglimento della società», sono inserite le seguenti: «o azienda speciale»;
b) al secondo periodo, le parole: «dodici mesi», sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi».
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2015: – 50.000.000;
2016: – 50.000.000;
2017: – 50.000.000.
43. 65. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.
ART. 44.
Prima del comma 1, premettere il seguente:
01. Entro il 30 aprile 2015, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si provvede al riordino della tassazione degli immobili, con particolare riferimento agli immobili per civile abitazione, assicurando:
1) la neutralità del relativo gettito;
2) l'accorpamento di tutta l'imposizione di competenza degli enti territoriali esistente in un'unica imposta locale;
3) la riduzione delle scadenze di pagamento ad un massimo di 2 all'anno, in concomitanza con il versamento di altre imposte locali o statali.
44. 81. Tancredi.
Sopprimere i commi da 1 a 5.
Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.
44. 71. Prataviera, Fedriga, Guidesi, Simonetti, Caparini.
Sopprimere i commi da 1 a 5.
Conseguentemente all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 450 milioni di euro per l'anno 2015 e di 480 milioni di euro a decorrere dal 2016.
* 44. 218. Tancredi, Saltamartini.
Sopprimere i commi da 1 a 5.
Conseguentemente all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 450 milioni di euro per l'anno 2015 e di 480 milioni di euro a decorrere dal 2016.
* 44. 228. Gelmini, Palese, Brunetta.
Sopprimere i commi da 1 a 5.
Conseguentemente, l'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alta predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 450 milioni di euro per l'anno 2015, e 480 milioni di euro a decorrere dal 2016, ad eccezione delle spese relative alle Missioni «Soccorso Civile», «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca», «Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo», «Ricerca e Innovazione», «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici», «Istruzione scolastica», «Istruzione universitaria e formazione postuniversitaria», «Diritti sociali, politiche e famiglia».
44. 305. Librandi, Mazziotti Di Celso, Nesi.
Sopprimere i commi da 1 a 5.
Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, capoverso comma 1-bis, sostituire i numeri 1) e 2) con i seguenti:
1) 480 euro se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
2) 480 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.
44. 166. Barbanti, Caso, Castelli.
Sopprimere il comma 1.
Conseguentemente:
a) all'articolo 17, sopprimere i commi 13 e 14;
b) all'articolo 25, comma 5, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 15 per cento.
44. 372. Corsaro.
Sopprimere il comma 1.
Conseguentemente, all'articolo 24, dopo il comma 1 inserire il seguente:
1-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ridotte di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.
44. 246. Galati, Altieri, Bianconi, Capezzone, Castiello, Chiarelli, Ciracì, Distaso, Fucci, Laffranco, Latronico, Marotta, Marti, Palese, Picchi, Francesco Saverio Romano, Sisto, Lainati, Petrenga, Brunetta, Alberto Giorgetti, Riccardo Gallo, Sandra Savino, Milanato, Abrignani, Biancofiore, Biasotti, Centemero, Luigi Cesaro, Occhiuto, Palmieri, Polverini, Ravetto, Romele, Squeri.
Sostituire il comma 1, con il seguente:
1. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole: «11 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,50 per cento»;
Conseguentemente:
sopprimere il comma 2;
al comma 3, sostituire le parole: «17 per cento» con le seguenti: «12,50 per cento»;
sostituire il comma 4 con il seguente: La disposizione di cui al comma 1 si applica dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014;
all'articolo 17, sopprimere il comma 1;
all'articolo 17, dopo il comma 21 aggiungere il seguente:
21-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2015 si provvede a ridurre i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato c-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione della presente disposizione con riferimento ai singoli regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale interessati. Dai decreti di cui al presente comma devono derivare risparmi almeno pari a 105 milioni di euro a decorrere dal 2015.
c) Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2015: – 50.000.000;
2016: – 50.000.000;
2017: – 50.000.000.
* 44. 168. Abrignani, Palese, Latronico, Brunetta.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire il comma 1, con il seguente:
1. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole: «11 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,50 per cento»;
b) sopprimere il comma 2;
c) sostituire il comma 3, con il seguente:
3. All'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, e successive modificazioni, le parole: «11 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,50 per cento»;
d) sostituire il comma 4 con il seguente:
4. La disposizione di cui al comma 1 si applica dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.
Conseguentemente:
a) sopprimere il comma 1, dell'articolo 17, comma 1;
b) all'articolo 17, dopo il comma 21 aggiungere il seguente:
21-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2015 si provvede a ridurre i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato c-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione della presente disposizione con riferimento ai singoli regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale interessati. Dai decreti di cui al presente comma devono derivare risparmi almeno pari a 105 milioni di euro a decorrere dal 2015.
c) Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2015: – 50.000.000;
2016: – 50.000.000;
2017: – 50.000.000.
* 44. 312. Sottanelli, Librandi, Nesi.
Sostituire il comma 1, con il seguente:
1. All'articolo 17 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, il comma 1 è sostituito dal seguente:
La quota parte di capitale gestita dai fondi pensione complementare, derivata dai redditi dei singoli lavoratori inferiori a 90.000 euro lordi, è soggetta ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11 per cento mentre la quota parte di capitale gestita da fondi pensione derivante da redditi dei singoli lavoratori con reddito superiore per almeno due anni consecutivi a 90.000 euro lordi, è soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20 per cento. Tale regime di tassazione separata si ripercuoterà con i suoi effetti nella gestione della posizione individuale dei singoli lavoratori. Le aliquote indicate si applicano sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta.
Conseguentemente:
sostituire il comma 3, con il seguente:
All'articolo 11 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, il comma 3 è sostituito dai seguente:
3. La quota parte di capitale gestito da fondi di trattamento di fine rapporto e di previdenza, derivata dai redditi dei singoli lavoratori inferiori a 90.000 euro lordi, è soggetta ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11 per cento mentre la quota parte di capitale gestita da fondi analoghi derivanti da redditi dei singoli lavoratori con reddito superiore per almeno due anni consecutivi a 90.000 euro lordi, è soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20 per cento. Tale regime di tassazione separata si ripercuoterà con i suoi effetti nella gestione della posizione individuale dei singoli lavoratori. Le aliquote indicate si applicano sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta.
all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500.000.000 euro a decorrere dal 2015.
44. 110. Currò, Colonnese, Caso, Cariello, D'Incà, Sorial, Castelli, Brugnerotto.
Al comma 1, sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «15 per cento».
Conseguentemente:
al comma 3, sostituire le parole: «17 per cento» con le seguenti: «14 per cento»;
dopo il comma 27, aggiungere il seguente:
27-bis. All'articolo 19, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2011, n. 214 aggiungere, in fondo il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2015 l'aliquota è stabilità nella misura del 1 per mille».
44. 273. Paglia, Marcon, Melilla.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
La presente disposizione non si applica ai fondi pensione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 fermi restando i divieti ed i limiti di cui all'articolo 6 dello stesso, che destinino, fatte salve le disponibilità di mercato, almeno il 2 per cento del valore del proprio patrimonio alla sottoscrizione di titoli di debito, anche non negoziati, emessi da piccole o medie imprese, anche attraverso operazioni di cartolarizzazioni delle medesime di cui alla legge n. 130 del 1999, o da organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) che gestiscano titoli emessi dalle stesse.
Conseguentemente, dopo il comma 27, aggiungere il seguente: 27-bis. All'articolo 19, comma 6 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2011, n. 214 aggiungere, in fondo il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2015 l'aliquota è stabilita nella misura del 13.5 per mille».
44. 274. Paglia, Marcon, Melilla.
Sopprimere i commi 3 e 5.
Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente , relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 140 milioni a decorrere dal 2015.
44. 331. Fauttilli, De Mita.
Sopprimere il comma 3.
Conseguentemente, all'articolo 17, comma 13, sostituire le parole: 187,5 milioni di euro sono sostituite con le seguenti: 37,5 milioni di euro.
44. 373. Corsaro.
Sopprimere il comma 3.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2015: – 140.000.000;
2016: – 140.000.000;
2017: – 140.000.000.
44. 249. Palese, Altieri, Bianconi, Capezzone, Castiello, Chiarelli, Ciracì, Distaso, Fucci, Galati, Laffranco, Latronico, Marotta, Marti, Picchi, Francesco Saverio Romano, Sisto, Lainati, Petrenga, Brunetta, Riccardo Gallo, Abrignani, Biancofiore, Biasotti, Centemero, Luigi Cesaro, Occhiuto, Palmieri, Polverini, Ravetto, Romele, Squeri, Sandra Savino, Milanato, Calabria.
Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.
Conseguentemente, all'articolo 24, dopo il comma 1 inserire il seguente:
1-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ridotte di 400 milioni di euro annui per l'anno 2015.
44. 247. Galati, Altieri, Bianconi, Capezzone, Castiello, Chiarelli, Ciracì, Distaso, Fucci, Laffranco, Latronico, Marotta, Palese, Picchi, Francesco Saverio Romano, Sisto, Lainati, Petrenga, Brunetta, Alberto Giorgetti, Riccardo Gallo, Sandra Savino, Milanato, Abrignani, Biancofiore, Biasotti, Centemero, Luigi Cesaro, Occhiuto, Palmieri, Polverini, Ravetto, Romele, Squeri.
Sopprimere i commi 5 e 13.
Conseguentemente:
dopo il comma 30 aggiungere il seguente:
30-bis. Per l'anno 2015 sono sospesi i versamenti e gli adempimenti tributari, compresi quelli contributivi, e quelli derivanti da cartelle emesse da agenti della riscossione per i territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 e/o dai successivi eventi calamitosi ed alluvionali nel territorio della Regione Emilia Romagna;
all'articolo 38, sopprimere il comma 11.
44. 56. Guidesi, Busin, Fedriga, Caparini.
Dopo il comma 5, inserire i seguenti:
5-bis. In deroga al comma 1 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, per i redditi di pensione si applica un'imposta sostitutiva determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
a) fino a 15.000 euro, 21 per cento;
b) oltre 15.000 euro e fino a 29.000 euro, 25 per cento;
c) oltre 29.000 euro e fino a 55.000 euro, 41 per cento;
d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 43 per cento;
e) oltre 75.000 euro e fino a 100.000 euro, 45 per cento;
f) oltre 100.000 euro e fino a 150.000 euro, 47 per cento;
g) oltre 150.000 euro e fino a 200.000 euro, 49 per cento;
h) oltre 200.000 euro, 50 per cento.
5-ter. Ai soli fini della determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, la parte dell'imponibile assoggettata ad imposta sostitutiva concorre alla formazione del reddito complessivo.
44. 154. Barbanti, Rizzetto, Currò, Cariello.
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. Al comma 6-bis, dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, sono soppresse le parole: «In attesa di armonizzare, a decorrere dal 2015», e le parole: «relativi al periodo dal 1o luglio al 31 dicembre 2014» sono sostituite con le seguenti: «per ciascun anno fiscale»;
b) al terzo periodo le parole: «per il 2014» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascun anno fiscale».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2015: – 40.000.000;
2016: – 40.000.000;
2017: – 40.000.000.
* 44. 87. Leva, Boccadutri.
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. Al comma 6-bis, dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, sono soppresse le parole: «In attesa di armonizzare, a decorrere dal 2015», e le parole: «relativi al periodo dal 1o luglio al 31 dicembre 2014» sono sostituite con le seguenti: «per ciascun anno fiscale»;
b) al terzo periodo le parole: «per il 2014» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascun anno fiscale».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2015: – 40.000.000;
2016: – 40.000.000;
2017: – 40.000.000.
* 44. 240. De Girolamo, Saltamartini.
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. Al comma 6-bis, dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, sono soppresse le parole: «In attesa di armonizzare, a decorrere dal 2015», e le parole: «relativi al periodo dal 1o luglio al 31 dicembre 2014» sono sostituite con le seguenti: «per ciascun anno fiscale»;
b) al terzo periodo le parole: «per il 2014» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascun anno fiscale».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2015: – 40.000.000;
2016: – 40.000.000;
2017: – 40.000.000.
* 44. 256. Tancredi.
Dopo il comma 6, inserire i seguenti:
6-bis. I soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che non adottano i princìpi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, e successive modificazioni, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o ai cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2014.
6-ter. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui al comma 6-bis, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.
6-quater. Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento da versare con le modalità indicate al comma 6-septies.
6-quinquies. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 16 per cento per i beni ammortizzabili e del 12 per cento per i beni non ammortizzabili. Qualora si tratti di soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 3 per cento per i beni ammortizzabili e del 1,5 per cento per i beni non ammortizzabili.
6-sexies. Nei caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione. Qualora si tratti di soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del secondo esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.
6-septies. Le imposte sostitutive di cui ai commi 6-quater e 6-quinquies sono versate nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 in tre rate di pari importo, senza pagamento di interessi, di cui la prima entro il giorno 16 del sesto mese dalla fine del periodo d'imposta, la seconda entro il giorno 16 del nono mese dalla fine del periodo d'imposta e la terza entro il giorno 16 del dodicesimo mese dalla fine del periodo d'imposta. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
6-octies. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, quelle del decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, nonché le disposizioni del regolamento di cui al decreto dei Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86, e dei commi 475, 477 e 478 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
6-novies. Le previsioni di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche con riferimento alle partecipazioni, in società ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per tali soggetti, per l'importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto dell'Imposta sostitutiva di cui al comma 6-quinquies, è vincolata una riserva in sospensione di imposta ai fini fiscali che può essere affrancata ai sensi del comma 6-quater.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle, finanze, apportare le seguenti variazioni:
2016: – 50.000.000;
2017: – 50.000.000;
44. 70. Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger, Ottobre.
Dopo il comma 6, inserire i seguenti:
6-bis. L'imprenditore individuale e le società con compagine sociale composta esclusivamente da persone fisiche, che alla data del 30 novembre 2014 possiedono beni immobili di cui all'articolo 43, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono, entro il 30 aprile 2015, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio aziendale, con contestuale assegnazione degli stessi beni ai soci e/o trasferimento dei beni alla sfera privata dell'imprenditore, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1o gennaio 2015, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito, delle relative addizionali, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nella misura del 10 per cento della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto.
6-ter. Per gli immobili la cui cessione è soggetta all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta sostitutiva è aumentata di un importo pari al 30 per cento dell'imposta sul valore aggiunto applicabile al valore normale con l'aliquota propria del bene.
6-quater. Per gli immobili, il valore normale è quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi d'imposta alla rendita catastale ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, concernente la procedura per l'attribuzione della rendita catastale.
6-quinquies. L'imprenditore che si avvale delle disposizioni di cui ai periodi precedenti deve versare il 40 per cento dell'imposta sostitutiva entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso alla data del 1o gennaio 2014 e la restante parte in due rate di pari importo entro il 16 dicembre 2015 e il 16 marzo 2016, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versare contestualmente al versamento di ciascuna rata. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
44. 67. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Catalano.
Dopo il comma 6, inserire i seguenti:
6-bis. L'imprenditore individuale che alla data del 30 novembre 2014 possiede beni immobili strumentali, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può, entro il 30 aprile 2015, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1o gennaio 2015, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, delle relative addizionali, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nella misura del 10 per cento della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto.
6-ter. Per gli immobili la cui cessione è soggetta all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta sostitutiva è aumentata di un importo pari al 30 per cento dell'imposta sul valore aggiunto applicabile al valore normale con l'aliquota propria del bene.
6-quater. Per gli immobili, il valore normale è quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi d'imposta alla rendita catastale ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, concernente la procedura per l'attribuzione della rendita catastale.
6-quinquies. L'imprenditore che si avvale delle disposizioni di cui ai periodi precedenti deve versare il 40 per cento dell'imposta sostitutiva entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso alla data del 1o gennaio 2014 e la restante parte in due rate di pari importo entro il 16 dicembre 2015 e il 16 marzo 2016, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versare contestualmente al versamento di ciascuna rata. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
44. 365. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.
Dopo il comma 6, inserire i seguenti:
6-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 1, comma 162, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si interpreta nel senso che si considerano deducibili anche le quote annuali di ammortamento dei mutui contratti per l'acquisto di beni immobili strumentali per l'esercizio dell'arte o della professione, di cui all'articolo 54, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 100 milioni di euro per il 2015 e a 160 milioni di euro a decorrere dal 2016, si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, con proprio decreto, ad apportare le opportune variazioni.
44. 358. Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ottobre, Catalano.
Al comma 7, lettera a), numero 3), dopo la lettera d-quater aggiungere la seguente:
d-quinquies) alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate da subappaltatori, nonché da soci affidatari di cooperative o consorzi, nei confronti dei soggetti che operano con la pubblica amministrazione ai quali si applica la disposizione di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Conseguentemente, al medesimo articolo, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Per i soggetti ai quali si applica l'articolo 17-ter, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, resta ferma la possibilità di effettuare la compensazione infrannuale ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, e successive modificazioni. Per i medesimi soggetti, il limite di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è elevato a euro un milione e cinquecentomila qualora il volume di affari registrato nell'anno precedente sia costituito per almeno il 70 per cento da cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti dei soggetti individuati al comma 1 dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Ai sensi dei comma 9 dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il Ministro dell'economia e delle finanze, con il decreto di cui al comma 1 dell'articolo 17-ter dei decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1972, n. 633, individua, tra coloro ai quali il rimborso è eseguito in via prioritaria, i soggetti di cui all'articolo 17-ter, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, limitatamente al credito rimborsabile relativo alle operazioni di cui al comma 1 dello stesso articolo 17-ter.
* 44. 29. Ginato.
Al comma 7, lettera a), numero 3), dopo la lettera d-quater aggiungere la seguente:
d-quinquies) alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate da subappaltatori, nonché da soci affidatari di cooperative o consorzi, nei confronti dei soggetti che operano con la pubblica amministrazione ai quali si applica la disposizione di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Conseguentemente, al medesimo articolo, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Per i soggetti ai quali si applica l'articolo 17-ter, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, resta ferma la possibilità di effettuare la compensazione infrannuale ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, e successive modificazioni. Per i medesimi soggetti, il limite di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è elevato a euro un milione e cinquecentomila qualora il volume di affari registrato nell'anno precedente sia costituito per almeno il 70 per cento da cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti dei soggetti individuati al comma 1 dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Ai sensi dei comma 9 dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il Ministro dell'economia e delle finanze, con il decreto di cui al comma 1 dell'articolo 17-ter dei decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1972, n. 633, individua, tra coloro ai quali il rimborso è eseguito in via prioritaria, i soggetti di cui all'articolo 17-ter, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, limitatamente al credito rimborsabile relativo alle operazioni di cui al comma 1 dello stesso articolo 17-ter.
* 44. 9. Marchi.
Al comma 7, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) dopo l'articolo 17 è aggiunto il seguente:
Art. 17-bis.
(Acquisto di pubblicità on line).
1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e link sponsorizzati on line, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.
2. Gli spazi pubblicitari on line e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (servizi di search advertising), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o la funzione di un servizio on line attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti.
44. 311. Paglia, Marcon, Melilla.
Al comma 7, lettera b), capoverso articolo 17-ter, aggiungere infine il seguente comma: 2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle prestazioni di servizi rese in esecuzione di un contratto d'opera intellettuale, indipendentemente dall'iscrizione del prestatore ad un ordine professionale.
* 44. 307. Librandi, Mazziotti Di Celso, Nesi.
Al comma 7, lettera b), capoverso articolo 17-ter, aggiungere infine il seguente comma: 2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle prestazioni di servizi rese in esecuzione di un contratto d'opera intellettuale, indipendentemente dall'iscrizione del prestatore ad un ordine professionale.
* 44. 152. Catanoso, Palese, Brunetta.
Al comma 7, lettera b), capoverso articolo 17-ter, aggiungere infine il seguente comma: 2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle prestazioni di servizi rese in esecuzione di un contratto d'opera intellettuale, indipendentemente dall'iscrizione del prestatore ad un ordine professionale.
* 44. 324. Di Lello, Di Gioia.
Al comma 7, lettera b), capoverso articolo 17-ter, aggiungere infine il seguente comma: 2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle prestazioni di servizi rese in esecuzione di un contratto d'opera intellettuale, indipendentemente dall'iscrizione del prestatore ad un ordine professionale.
* 44. 233. Palese, Brunetta.
Al comma 7, lettera b), capoverso articolo 17-ter, aggiungere infine il seguente comma: 2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle prestazioni di servizi rese in esecuzione di un contratto d'opera intellettuale, indipendentemente dall'iscrizione del prestatore ad un ordine professionale.
* 44. 58. Prataviera, Busin, Simonetti, Caparini.
Al comma 7, lettera b), capoverso articolo 17-ter, aggiungere infine il seguente comma: 2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle prestazioni di servizi rese in esecuzione di un contratto d'opera intellettuale, indipendentemente dall'iscrizione del prestatore ad un ordine professionale.
* 44. 225. Palese, Gelmini, Brunetta.
Al comma 7, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) all'articolo 74, settimo comma, dopo le parole «di gomma e plastica» sono inserite le seguenti: «di bancali in legno (pallets) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo,».
44. 3. Pelillo, Fregolent, Causi, Capozzolo, Carbone, Carella, De Maria, Marco Di Maio, Fragomeli, Ginato, Lodolini, Moretto, Pastorino, Petrini, Ribaudo, Sanga, Zoggia.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sono stabilite modalità semplificate di rimborso e di compensazione del credito IVA qualora il medesimo scaturisca, per almeno i due terzi del suo ammontare, dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 7.
44. 38. Taranto, Benamati, Lodolini, Petrini, Nesi.
Al comma 9 sostituire il secondo periodo con il seguente:
9. In caso di mancato rilascio della suddetta misura di deroga, si provvede mediante provvedimenti di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento di strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, nonché di ottimizzazione dell'uso degli immobili, adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale di cui all'articolo 49-bis, comma 1, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, tali da assicurare una riduzione della spesa delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a 1.718 milioni di euro a decorrere dal 2015.
* 44. 314. Piso, Saltamartini, Tancredi.
Al comma 9 sostituire il secondo periodo con il seguente:
9. In caso di mancato rilascio della suddetta misura di deroga, si provvede mediante provvedimenti di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento di strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, nonché di ottimizzazione dell'uso degli immobili, adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale di cui all'articolo 49-bis, comma 1, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, tali da assicurare una riduzione della spesa delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a 1.718 milioni di euro a decorrere dal 2015.
* 44. 178. Palese, Squeri, Brunetta.
Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
10-bis. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Dogane, da adottare entro il 1o gennaio 2015 è modificata la determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane n. 145744 del 23 dicembre 2013, recante l'aumento della misura delle aliquote dell'accisa sulla birra, sui prodotti alcolici intermedi e sull'alcool etilico, al fine di eliminare gli incrementi dell'accisa sulla birra decorrenti dal 1o gennaio 2015. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 90 milioni di euro a decorrere dal 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Conseguentemente, all'articolo 17, comma 21, sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 10 milioni e sostituire le parole: 460 milioni con le seguenti: 370 milioni.
44. 242. Capezzone, Altieri, Bianconi, Castiello, Chiarelli, Ciracì, Distaso, Fucci, Galati, Laffranco, Latronico, Marotta, Marti, Palese, Picchi, Francesco Saverio Romano, Sisto, Lainati, Petrenga, Brunetta, Riccardo Gallo, Abrignani, Biancofiore, Biasotti, Centemero, Luigi Cesaro, Occhiuto, Palmieri, Polverini, Ravetto, Romele, Squeri, Mottola, Sandra Savino, Calabria, Russo, Lupo, Gallinella, L'Abbate, Gagnarli, Benedetti, Bernini, Parentela.
Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
10-bis. All'articolo 3, comma 10, della legge 17 gennaio 2000, n. 7, dopo le parole: «superiore a 900 millesimi», sono aggiunte le seguenti: «, nonché per le cessioni e le importazioni di materiale, scarti e rottame di metallo prezioso.
44. 2. Fregolent, Pelillo, Causi, Capozzolo, Carbone, Carella, De Maria, Marco Di Maio, Fragomeli, Ginato, Gitti, Lodolini, Moretto, Pastorino, Petrini, Ribaudo, Sanga, Zoggia.
Al comma 14, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 2, comma 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, al primo periodo, le parole: «non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo,» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre i termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto dei Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni».
* 44. 94. Rampelli.
Al comma 14, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 2, comma 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, al primo periodo, le parole: «non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo,» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre i termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto dei Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni».
* 44. 44. Marchetti.
Al comma 14, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 2, comma 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, al primo periodo, le parole: «non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo,» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre i termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto dei Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni».
* 44. 37. Taranto, Benamati, Lodolini, Petrini, Nesi.
Al comma 14, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) All'articolo 2, comma 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, al primo periodo sopprimere le seguenti parole: non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo.
44. 69. Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger, Ottobre, Catalano.
Dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:
17-bis. Al fine di armonizzare il riordino complessivo della tassazione derivante dall'attribuzione dei saldi attivi di rivalutazione con le previsioni, di cui al comma 1 dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 «Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR)», sono abrogati:
l'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 24 della legge n. 576 del 1975;
il comma 3 dell'articolo 8 della legge n. 72 del 1983;
il comma 4 dell'articolo 4 della legge n. 408 del 1990;
il comma 4 dell'articolo 26 della legge n. 413 del 1991;
il comma 4 dell'articolo 13 della legge n. 342 del 2000.
17-ter. Il comma 6 dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) è sostituito dal seguente: «6. In caso di aumento del capitale sociale mediante passaggio di riserve o altri fondi a capitale le azioni gratuite di nuova emissione e l'aumento gratuito del valore nominale delle azioni o quote già emesse non costituiscono utili per i soci. Tuttavia se e nella misura in cui l'aumento è avvenuto mediante passaggio a capitale di riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 5, per la quota di essi non accantonata in sospensione d'imposta, la riduzione del capitale subentrante successivamente deliberata è considerata distribuzione di utili; la riduzione si imputa con precedenza alla parte dell'aumento complessivo di capitale derivante dai passaggi a capitale di riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 5 e diversi da quelli accantonati in sospensione di imposta, a partire dal meno recente».
Le modifiche si applicano altresì nei casi di riduzione della riserva legale che si sia formata anche con saldi di rivalutazione monetaria.
Conseguentemente all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro a decorrere dal 2015.
44. 393. Gianluca Pini, Caparini.
Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:
17-bis. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4-bis. L'accoglimento dell'istanza di rateizzazione di cui al presente articolo, comporta la sospensione dei procedimenti penali eventualmente connessi e dei relativi termini di prescrizione, La sospensione si applica su istanza del contribuente al tribunale competente. La sospensione decade in caso di decadenza dal beneficio della rateizzazione.
44. 216. Piccone, Saltamartini, Tancredi.
Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:
18-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, si considerano prestazioni accessorie alle prestazioni rese ai clienti alloggiati in strutture ricettive di cui alla Tabella A, parte III, n. 120 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le prestazioni di benessere del corpo e cura della persona rese direttamente dal prestatore dei servizi ricettivi ai fruitori dei medesimi.
18-ter. All'onere derivante dal comma 2-bis, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
44. 362. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.
Dopo il comma 18 aggiungere il seguente:
18-bis. Al fine di consentire un trattamento uniforme in sede applicazione giurisprudenziale delle norme fiscali in ambito di concordato preventivo, al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 dell'articolo 160, dopo le parole: «la proposta» sono aggiunte le seguenti: «fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 182-ter esclusivamente in caso di accesso all'istituto della transazione fiscale,»;
b) al comma 1 dell'articolo 182-ter, dopo le parole: «alle ritenute operate e non versate, la proposta» sono aggiunte le seguenti: «contenente la transazione fiscale».
44. 285. Pizzolante, Arlotti.
Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
18-bis. Al fine di semplificare ed equiparare la disciplina Iva del commercio elettronico diretto a quella del commercio elettronico indiretto, sono apportate le seguenti semplificazioni:
a) all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al comma 1, dopo il punto 6-bis) aggiungere il seguente punto: «6-ter) le prestazioni di servizi digitali effettuate in via telematica ed elettronica tra privati consumatori e soggetti passivi di imposta, siano essi operatori nazionali, comunitari o extra-comunitari identificatisi ai fini iva nel territorio comunitario»;
b) all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 1996, n. 696, al comma 1, dopo la lettera tt-bis) aggiungere la seguente: «tt-ter) le prestazioni di servizi digitali effettuate in via telematica ed elettronica tra privati consumatori e soggetti passivi di imposta, siano essi operatori nazionali, comunitari o extra-comunitari identificatisi ai fini iva nel territorio comunitario».
* 44. 18. Causi, Lodolini, Petrini.
Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
18-bis. Al fine di semplificare ed equiparare la disciplina Iva del commercio elettronico diretto a quella del commercio elettronico indiretto, sono apportate le seguenti semplificazioni:
a) all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al comma 1, dopo il punto 6-bis) aggiungere il seguente punto: «6-ter) le prestazioni di servizi digitali effettuate in via telematica ed elettronica tra privati consumatori e soggetti passivi di imposta, siano essi operatori nazionali, comunitari o extra-comunitari identificatisi ai fini iva nel territorio comunitario»;
b) all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 1996, n. 696, al comma 1, dopo la lettera tt-bis) aggiungere la seguente: «tt-ter) le prestazioni di servizi digitali effettuate in via telematica ed elettronica tra privati consumatori e soggetti passivi di imposta, siano essi operatori nazionali, comunitari o extra-comunitari identificatisi ai fini iva nel territorio comunitario».
* 44. 48. Marchetti.
Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
18-bis. I soggetti non sottoposti a procedura fallimentare possono estinguere il debito derivante da ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2014, attraverso il pagamento esclusivamente della somma pari all'intero importo originariamente iscritto a ruolo.
Conseguentemente, sono ridotte in misura corrispondente all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione le dotazioni di bilancio dei Ministeri di cui all'elenco n. 2 allegato alla presente legge.
44. 371. Taglialatela, Corsaro.
Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
18-bis. Il comma 8-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è abrogato.
* 44. 349. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Catalano, Lupo, Gallinella, L'Abbate, Gagnarli, Benedetti, Bernini, Parentela.
Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
18-bis. Il comma 8-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è abrogato.
* 44. 150. Catanoso, Palese, Brunetta.
Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:
19-bis. Il comma 14 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di operazioni esenti dall'imposta sul valore aggiunto è sostituito dal seguente:
14) prestazioni di trasporto urbano non di linea di persone effettuate mediante veicoli da piazza o altri mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare. Si considerano urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o tra comuni non distanti tra loro oltre cinquanta chilometri.
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2015: – 20,000.000;
2016: – 20.000.000;
2017: – 20.000.000.
44. 243. Tancredi.
Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:
19-bis. Al fine di fronteggiare il grave stato di crisi del settore turistico balneare e nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali con finalità turistico-ricreative e sportive i canoni, determinati ai sensi dell'articolo 03, comma 1, lettera b), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, applicabili alle sole utilizzazioni per finalità turistico-ricreative, sono incrementati nella misura del 5 per cento per le concessioni in essere alla data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 2010, n. 25, che utilizzino manufatti amovibili cui alla lettera e.5) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. I concessionari possono mantenere installati i predetti manufatti, anche insistenti su aree private contigue, fino alla scadenza della concessione, senza necessità di nuova istanza. I manufatti devono comunque essere rimossi alla data di scadenza della concessione, permanendo solo per il periodo di durata della stessa.
44. 315. Pizzolante, Saltamartini, Tancredi.
Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:
19-bis. All'articolo 1 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 539, è aggiunto in fine il seguente periodo: «i sistemi di procedura coattiva di cui al testo unico, si applicano anche alle società pubbliche a capitale interamente, direttamente o indirettamente, detenuto da enti locali, per la riscossione delle relative entrate».
44. 90. Preziosi, Cova, Berlinghieri, Marchetti.
Al comma 20, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
h-bis) in attuazione di quanto disposto dall'articolo 14 in materia di contrasto delle ludopatie, una quota delle maggiori entrate di cui al comma 21 non inferiore ad 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, è destinata all'individuazione e al controllo telematico a distanza dei soggetti a rischio ludopatia e per la generazione di messaggi di allerta, da realizzare mediante applicazione diretta sugli apparecchi di strumenti o di software in grado di individuare e prevenire i comportamenti patologici, tenuto conto dei limiti derivanti dal rispetto della privacy.
44. 286. Saltamartini.
Dopo il comma 20, aggiungere i seguenti:
20-bis. All'articolo 12 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Le sanzioni previste dal comma 1, lettera o), con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, si applicano esclusivamente ai concorsi a premio per i quali è stata accertata la coincidenza con attività di gioco riservate allo Stato o l'elusione del monopolio statale dei giochi. Per le altre violazioni resta ferma la disciplina sanzionatoria anteriormente vigente in materia.».
20-ter. All'onere derivante dal comma 20-bis, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
20-quater. Le norme di cui al comma 20-bis si applicano anche in riferimento alle sanzioni già irrogate, ma non definitive al momento dell'entrata in vigore della presente legge, in quanto impugnate o ancora suscettibili di impugnativa. Le relative sanzioni sono rideterminate d'ufficio da parte dell'autorità competente.
44. 363. Schullian.
Dopo il comma 20, aggiungere i seguenti:
20-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto da emanarsi, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone aggiuntive caratteristiche tecniche per le apparecchiature per il gioco di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, affinché i tagliandi di vincita emessi contengano le seguenti informazioni:
a) nome e cognome del giocatore;
b) data, ora e luogo di inizio e di fine giocata;
c) somme inserite dal giocatore per effettuare le giocate, somma finale di vincita e differenza tra le due.
20-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con il decreto di cui al comma precedente, stabilisce altresì le modalità di conservazione di copia del tagliando di vincita presso l'esercizio, per un periodo comunque non inferiore a quello stabilito per la prescrizione degli accertamenti fiscali, e le modalità della comunicazione delle vincite all'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
44. 329. Rosato.
Sopprimere i commi 21 e 22.
Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, 2017.
44. 275. Bernardo.
Sopprimere i commi 21 e 22.
* 44. 344. Andrea Romano.
Sopprimere i commi 21 e 22.
* 44. 276. Bernardo.
Al comma 21, lettera a), sostituire le parole: 17 per cento con le seguenti: 20 per cento.
44. 382. Corsaro.
Al comma 25, primo periodo, sostituire le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 40.000.
44. 386. Corsaro.
Al comma 26, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: È comunque escluso dal reddito imponibile di cui all'articolo 4, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, un ammontare pari alle erogazioni liberali che gli enti di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, effettuano in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto a favore di soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro.
Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole:, ivi compresi le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2015 e a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
44. 73. Guidesi, Giancarlo Giorgetti, Busin, Simonetti, Caparini.
Al comma 26, sopprimere l'ultimo periodo.
Conseguentemente, al comma 27 sostituire le parole: 8 per cento con le seguenti: 10 per cento.
44. 91. Piccione, Patriarca, Capodicasa, Maestri, Romanini, Marco Di Maio, Misiani.
Dopo il comma 26, inserire i seguenti:
26-bis. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, al comma 1, lettera c-bis) dopo le parole: «e loro consorzi» sono aggiunte le seguenti: «nonché enti aventi le stesse finalità degli IACP, anche se istituiti in forma societaria, purché interamente partecipati da enti pubblici e costituiti ed operanti alla data del 31 dicembre 2013».
26-ter. All'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 3, lettera b), all'ultimo periodo dopo le parole: «comunque denominati» sono aggiunte le seguenti: «e agli enti aventi le stesse finalità degli IACP, anche se istituiti in forma societaria, purché interamente partecipati da enti pubblici e costituiti ed operanti alla data del 31 dicembre 2013».
26-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 26-bis e 26-ter, pari a 4,5 milioni di euro a decorrere dal 2015, si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
44. 360. Ottobre, Dellai, Nicoletti, Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian.
Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:
26-bis. A decorrere dal periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2014 la base imponibile ai fini del calcolo si imposta sugli spettacoli per le case da gioco, come determinata dall'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 640 è ridotta forfettariamente di una percentuale pari al 50 per cento.
Conseguentemente, all'articolo 17, comma 5, sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 85 milioni.
44. 59. Marguerettaz.
Sopprimere i commi 28 e 29.
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2015: – 140.000.000;
2016: – 150.000.000;
2017: – 150.000.000.
44. 248. Galati, Altieri, Bianconi, Capezzone, Castiello, Chiarelli, Ciracì, Distaso, Fucci, Laffranco, Latronico, Marotta, Marti, Palese, Picchi, Francesco Saverio Romano, Sisto, Petrenga, Brunetta, Alberto Giorgetti, Riccardo Gallo, Milanato, Abrignani, Biancofiore, Biasotti, Centemero, Luigi Cesaro, Occhiuto, Palmieri, Polverini, Ravetto, Romele, Squeri.
Sopprimere i commi 28 e 29.
Conseguentemente all'articolo 17, comma 1, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 100 milioni.
* 44. 316. Sottanelli, Librandi, Nesi.
Sopprimere i commi 28 e 29.
Conseguentemente all'articolo 17, comma 1, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 100 milioni.
* 44. 232. Tancredi.
Sopprimere i commi 28 e 29.
Conseguentemente, sono ridotte in misura corrispondente all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione le dotazioni di bilancio dei Ministeri di cui all'elenco n. 2 allegato alla presente legge.
44. 380. Corsaro.
Dopo il comma 30 aggiungere il seguente:
30-bis. Al fine di agevolare la ripresa dell'attività economica e il ripristino delle condizioni di normalità, per i comuni colpiti dall'alluvione del 14 ottobre e del 5 novembre 2014 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 marzo 2015, dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel saldo finanziario in termini di competenza mista, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni interessati dall'evento calamitoso, per il rilascio delle autorizzazioni per opere di rilevanza urbanistica quali nuove costruzioni, nonché da alienazione di beni patrimoniali. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal presente comma, nel limite massimo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
44. 121. Faenzi, Parisi, Palese, Brunetta.
Dopo il comma 30 aggiungere il seguente:
30-bis. I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21 dicembre 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1990, che abbiano versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al dovuto hanno diritto al rimborso di quanto indebitamente versato, a condizione che abbiano presentato l'istanza di rimborso. Il termine di cui all'articolo 38, secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 per la presentazione della suddetta istanza decorre dall'entrata in vigore della legge 28 febbraio 2008, n. 3, di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248.
44. 40. Berretta, Zappulla, Causi, Capodicasa, Giulietti, Boccadutri, Misiani, Iacono, Greco, Taranto.
Sopprimere il comma 31.
Conseguentemente, all'articolo 46, comma 1, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2015: – 78.500.000;
2016: – 78.500.000;
2017: – 78.500.000.
* 44. 21. Marchetti.
Sopprimere il comma 31.
Conseguentemente, all'articolo 46, comma 1, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2015: – 78.500.000;
2016: – 78.500.000;
2017: – 78.500.000.
* 44. 112. Laffranco, Catanoso, Biasotti, Palese, Brunetta.
Sopprimere il comma 31.
Conseguentemente, all'articolo 46, comma 1, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2015: – 78.500.000;
2016: – 78.500.000;
2017: – 78.500.000.
* 44. 341. Morani, Donati, Marco Di Maio.
Sopprimere il comma 31.
Conseguentemente, all'articolo 46, comma 1, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2015: – 78.500.000;
2016: – 78.500.000;
2017: – 78.500.000.
* 44. 291. Pagano, Saltamartini.
Sopprimere il comma 31.
Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 80 milioni di euro decorrere dal 2015.
44. 50. Gianluca Pini, Fedriga, Allasia, Attaguile, Borghesi, Bossi, Matteo Bragantini, Busin, Caon, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Guidesi, Invernizzi, Marcolin, Molteni, Prataviera, Rondini, Simonetti.
Sopprimere il comma 31.
Conseguentemente, all'articolo 17, comma 13, sostituire le parole: 187,5 milioni con le seguenti: 109 milioni di euro.
44. 376. Corsaro.
Sostituire il comma 31 con il seguente:
31. All'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 le parole: «20 anni» sono sostituite dalle seguenti: «25 anni»;
b) al comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: «I veicoli di cui ai commi 1 e 2 sono assoggettati ad una tassa di possesso forfettaria annua di 50 euro per gli autoveicoli e di 20 euro per i motoveicoli».
Conseguentemente, all'articolo 46, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2015: – 30.000.000;
2016: – 30.000.000;
2017: – 30.000.000.
44. 290. Pagano, Saltamartini.
Sostituire il comma 31 con il seguente:
31. All'articolo 63, comma 2, primo periodo, della legge 21 novembre 2000, n. 342, le parole: «venti anni» sono sostituite dalle seguenti: «venticinque anni».
Conseguentemente, all'articolo 46, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2015: – 45.000.000;
2016: – 45.000.000;
2017: – 45.000.000.
44. 230. Sottanelli, Librandi, Nesi.
Al comma 31 sopprimere la lettera b).
Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo, Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 78,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
44. 241. Garofalo.
Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:
31-bis. Per promuovere l'acquisto di veicoli con emissioni di CO2 inferiori ai 85 gr/km, è istituito, nel Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo con una dotazione pari a 18 milioni di euro annui a decorrere dal 2015. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e i criteri con cui procedere alle ripartizione delle risorse di cui al comma 1.
Conseguentemente, all'articolo 17, comma 21, sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2015 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 con le seguenti: 82 milioni di euro per l'anno 2015 e di 442 milioni di euro annui a decorrere dal 2016.
44. 323. Pilozzi, Migliore, Piazzoni, Lacquaniti, Di Salvo, Zan, Lavagno, Nardi.
Al comma 39, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le risorse di cui al presente comma sono utilizzate dando priorità ai progetti definiti dalle singole regioni a favore di:
a) interventi a favore dell'edilizia scolastica nei comuni soggetti a fenomeni di forte spopolamento. A tale scopo, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e gli enti locali dovranno attivare l'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica. La programmazione delle opere da realizzare nonché la rendicontazione delle spese avvenute saranno rese pubbliche sul sito del comune di appartenenza dell'istituto scolastico oggetto dell'intervento;
b) riorganizzazione e miglioramento dell'offerta sanitaria, in modo da assicurare a tutti i residenti rapidità dei servizi di emergenza e diagnostica. La rendicontazione sullo stato di avanzamento degli interventi finanziati sarà pubblicata sul sito del comune oggetto dell'intervento.
44. 107. Colonnese, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Currò, D'Incà.
Dopo il comma 39 aggiungere i seguenti:
39-bis. Le risorse derivanti dalla riduzione della quota di cofinanziamento nazionale relativa a piani, programmi ed interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2014-2020 nelle regioni meno sviluppate, precedentemente destinate a interventi previsti in programmi paralleli non ricompresi nell'Accordo di Partenariato, sono destinate a progetti nazionali, fatto salvo il vincolo di destinazione territoriale originario.
39-ter. Al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dall'ordinamento dell'Unione europea, in caso di inerzia, ritardo o inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili dell'attuazione di piani, programmi ed interventi cofinanziati dall'UE, ovvero in caso di inerzia, ritardo o inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili dell'utilizzo dei fondi nazionali per le politiche di coesione, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata, che si esprime entro 30 giorni dalla richiesta, trascorsi i quali il parere si intende reso, propone al CIPE il definanziamento e la riprogrammazione delle risorse non impegnate, anche prevedendone l'attribuzione ad altro livello di governo.
39-quater. Il Presidente del Consiglio dei ministri esercita i poteri ispettivi e di monitoraggio volti ad accertare il rispetto della tempistica e degli obiettivi dei piani, programmi ed interventi finanziati dall'UE o dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, anche avvalendosi delle amministrazioni statali e non statali dotate di specifica competenza tecnica.
39-quinquies. In caso di accertato inadempimento, inerzia o ritardo nell'attuazione degli interventi, il Presidente del Consiglio dei ministri esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
44. 10. Fassina, Cuperlo, Civati, Miotto, D'Attorre, Pollastrini, Bindi, Damiano, Laforgia, Giorgis, Romanini, Taranto.
Dopo il comma 39 aggiungere i seguenti:
39-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 491:
1) sono premesse le seguenti parole: «Nelle more dell'approvazione definitiva della proposta di direttiva COM(2013)71 del Consiglio, del 14 febbraio 2013, in via transitoria»;
2) le parole: «Per valore della transazione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato,» sono sostituite dalle seguenti: «Per valore della transazione si intende il valore della singola operazione»;
3) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro»;
b) al comma 492:
1) le parole: «che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma,» e le parole: «, che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al precedente comma» sono soppresse; le parole: «ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella 3 allegata alla presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «ad imposta con aliquota dello 0,05 per cento siti valore della transazione»;
c) dopo il comma 499, è inserito il seguente:
499-bis. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e, comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro»;
d) al comma 500 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni previste, in via transitoria, dai commi da 491 al presente comma, sono adeguate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della normativa definitiva di cui alla proposta di direttiva COM(2013)71 del Consiglio, del 14 febbraio 2013, a quanto disposto da tale normativa prevedendo, in particolare, l'introduzione del principio di emissione a complemento del generale principio di residenza, al fine di limitare i fenomeni di delocalizzazione degli istituti finanziari.
39-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente.
44. 269. Marcon, Melilla, Paglia, Scotto.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
40-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2015, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 22 per cento è rideterminata nella misura del 21,5 per cento.
40-ter. alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 639, dopo le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono inserite le seguenti: «, escluse le abitazioni principali e le relative pertinenze, ad eccezione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9,»;
b) al comma 669, le parole: «, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai sensi dell'imposta municipale propria,» sono soppresse;
40-quater. a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per i consumi intermedi e per l'acquisto di beni, servizi e forniture prodotti dai produttori market, le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ricorrono ai sistemi di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. o da altre centrali di committenza anche regionali, in modo da assicurare risparmi non inferiori a 4,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015;
40-quinquies. al fine di conseguire i risparmi di spesa di cui al comma 40-quater, gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche ricorrono ai sistemi centralizzati di acquisto di beni, servizi e forniture, in misura non inferiore al 50 per cento delle spese annuali complessive per l'acquisto di beni, servizi e forniture. Gli enti di cui al comma 40-quater sono tenuti a specificare nel rendiconto dell'esercizio finanziario di ciascun anno l'ammontare delle spese effettuate avvalendosi dei sistemi di acquisto centralizzati, nonché l'ammontare delle spese effettuate;
40-sexies. al fine di conseguire i risparmi di spesa di cui al comma 40-quater, entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dal 2014, tutti gli enti di cui al comma 40-quater definiscono e inviano a Consip S.p.A l'elenco dei beni, servizi e forniture di cui necessitano per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali e per lo svolgimento di ogni altra attività. I comuni e le province provvedono alla trasmissione di tale elenco rispettivamente tramite l'ANCI e l'UPI;
40-septies. entro il 30 novembre di ogni anno, a partire dal 2015, Consip S.p.A, individua e aggiorna, ove necessario, mediante un sistema di benchmarking, il rapporto di qualità e prezzo in relazione alle tipologie di beni, servizi e forniture indicate negli elenchi di cui al comma 40-sexies;
40-octies. in deroga a quanto previsto nei commi da 40-quater a 40-septies, gli enti di cui al comma 40-quater possono stipulare contratti di acquisto solo a un prezzo più basso di quello individuato da Consip S.p.A. con criteri di cui ai commi da 40-quater a 40-septies;
40-nonies) in caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al comma 40-quater, ai fini del patto di stabilità interno, sono ridotti i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario, i trasferimenti correnti dovuti alle province, ai comuni e i trasferimenti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato;
40-decies. in caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui ai commi da 40-quater a 40-octies, il soggetto inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, non può:
a) impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti, i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, i quali devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il rispetto degli obblighi di cui ai commi da 40-quater a 40-octies nell'anno precedente; l'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;
c) procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto; è fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione;
40-undecies. i contratti stipulati in violazione degli obblighi di cui ai commi da 40-quater a 40-octies sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa;
40-duodecies. i soggetti di cui al comma 40-quater comunicano trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze la quota di acquisti effettuata secondo le modalità di cui ai precedenti commi, in modo da consentire la verifica del rispetto degli obblighi previsti, nonché dei relativi risparmi di spesa;
40-terdecies. gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione dei precedenti commi sono comunque destinati esclusivamente alla riduzione della pressione fiscale statale;
40-quaterdecies. con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'interno entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni attuative dei commi ai commi da 40-quater a 40-terdecies.
44. 177. Villarosa, Castelli, Caso.
Aggiungere in fine il seguente comma:
40-bis. All'articolo 1 della dicembre 2013, n. 147, dopo il comma 618, sono aggiunti i seguenti:
«618-bis. La somma prevista dalla lettera a) del comma 618 è versata al netto dell'importo iscritto a ruolo a titolo di sanzione per omesso o ritardato versamento dei tributi, nel caso in cui il debitore risulti titolare di crediti certi liquidi ed esigibili, maturati, in data antecedente a quella dell'omesso o ritardato versamento, nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazioni, forniture e appalti, non ancora liquidati o prescritti alla scadenza del mancato o ritardato versamento da cui deriva la sanzione irrogata.
618-ter. Nei casi di cui al comma 618-bis, l'atto di cui al comma 618, contiene la dichiarazione del debitore attestante che l'omesso o tardivo versamento sanzionato consegue al mancato pagamento dei crediti di cui allo stesso comma 618. In tal caso, l'agente della riscossione trasmette, nei successivi 30 giorni, la dichiarazione del debitore all'ente che ha iscritto a ruolo la sanzione per le necessarie verifiche. Quest'ultimo, decorso il termine di ulteriori 180 giorni, dispone lo sgravio, ovvero comunica al debitore e all'agente della riscossione la ripresa delle attività di recupero del credito, qualora all'esito della verifica emerga l'assenza dei presupposti per l'annullamento della sanzione.».
44. 391. Taglialatela, Corsaro.
Aggiungere in fine il seguente comma:
40-bis. Con provvedimento del Direttore dell'agenzia delle entrate, da approvare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono indicati i nuovi criteri di redazione dei modelli relativi alla dichiarazione dei redditi al fine di prevedere, per la destinazione dell'8 per mille allo Stato, la facoltà del dichiarante di destinare l'8 per mille ad una delle cinque sottocategorie di destinazione.
Conseguentemente all'articolo 4, comma 1, al capoverso comma 1-bis, sostituire i numeri 1) e 2) con i seguenti:
1) 720 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
2) 720 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.
44. 156. Brescia, Caso, Castelli.
Aggiungere in fine il seguente comma:
40-bis. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 639, le parole: «di una componente riferita al servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella» sono sostituite dalle seguenti: «della»;
b) il comma 640 è abrogato;
c) i commi da 669 a 679 sono abrogati;
d) il comma 681 è abrogato;
e) al comma 682, la lettera b) è soppressa;
f) al comma 683 le parole da: «e le aliquote della TASI» fino a: «destinazione degli immobili» sono soppresse;
g) il comma 687 è abrogato;
h) al comma 688 le parole: «e della TASI» e le parole: «e alla TASI» sono soppresse;
i) al comma 730, capoverso comma 380-ter, lettera b), n. 2, le parole: «e dell'istituzione della TASI» sono soppresse;
j) al comma 731 le parole: «e della TASI» sono soppresse.
Conseguentemente all'articolo 4, comma 1, capoverso comma 1-bis, sostituire i numeri 1) e 2) con i seguenti:
1) 480 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
2) 480 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.
44. 145. Pesco, Castelli, Caso.
Aggiungere in fine il seguente comma:
40-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i commi da 641 a 668 sono sostituiti dai seguenti:
641. Il presupposto della TARI è la produzione di rifiuti.
642. La TARI è dovuta da chiunque produca rifiuti urbani.
643. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, fa TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, in misura corrispondente alla quantità dei rifiuti conferita allo smaltimento finale.
644. Nel caso di focali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per la quantità di rifiuti urbani prodotti e destinata allo smaltimento finale, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Per l'applicazione della TARI si considerano le quantità dei rifiuti destinate allo smaltimento finale.
645. Per l'applicazione della Tari si considerano le quantità di rifiuti destinati allo smaltimento finale accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nei catasto edilizio urbano, può considerare come quantità assoggettabile alla Tari quella determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
646. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la quantità assoggettabile alla TARI rimane quella effettivamente prodotta o desumibile dalle quantità medie dei rifiuti.
647. Nella determinazione della TARI non si tiene conto dei rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i rifiuti speciali assimilati che si producono nei magazzini di materie prime e di prodotti finiti la TARI è dovuta nella misura del 40 per cento. Sono assimilabili i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico, le cui superfici sono soggette alla TARI per intero. Non sono assimilabili i rifiuti che si formano nelle aree produttive.
648. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
649. Il comune, nella commisurazione della tariffa, applica i criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in particolare quanto stabilito agli articoli 4, 5 e 6.
650. In fase di prima applicazione ed, in ogni caso, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma precedente e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dai comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.
651. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 455, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.
652. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
653. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo, relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.
654. La TARI non è dovuta in caso di mancato svolgimento del Servizio di gestione dei rifiuti, ovvero è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di effettuazione del servizio di gestione dei rifiuti in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente. Le mancate entrate dovute a tali disservizi sono realizzate attraverso le penali previste oda prevedere nei rispettivi contratti di servizio stipulati tra ente locale e società affidataria del servizio stesso.
655. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI si applica quanto disposto dal comma precedente.
656. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.
657. Il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclaggio di cui all'articolo 183, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
658. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione della TARI, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 60 giorni nel corso dello stesso anno solare.
659. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI da effettuare con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
660. Per tutto quanto non previsto dai commi da 459 e 460 si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative alla TARI annuale.
661. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla quantità di rifiuti destinati allo smaltimento finale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.
662. Con regolamento da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dei dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti criteri, le modalità e le tecnologie per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico e di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea.
Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, capoverso comma 1-bis, sostituire i numeri 1) e 2) con i seguenti:
1) 720 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
2) 720 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.
44. 146. Alberti, Caso, Castelli.
Aggiungere in fine i seguenti commi:
40-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge ai contribuenti che perdano il possesso di un veicolo nel periodo in cui la tassa automobilistica regionale o erariale versata è in corso di validità, possono richiedere la compensazione della stessa su una nuova targa o il rimborso di quota parte del pagamento effettuato.
40-ter. Il diritto alla compensazione o al rimborso per perdita del possesso del veicolo è riconosciuto nei seguenti casi:
a) furto, previa annotazione al competente ufficio del Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.);
b) rottamazione, certificata ed annotata al competente ufficio del Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.);
c) demolizione, certificata ed annotata al competente ufficio del Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.);
d) vendita o esportazione all'estero, purché la relativa formalità sia stata presentata all'ufficio del Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) anche per il tramite del consolato italiano nello Stato in cui si esporta definitivamente il veicolo;
e) provvedimenti dell'autorità giudiziaria o della pubblica amministrazione che comportino l'indisponibilità del veicolo;
f) ogni altro caso di perdita del possesso accertato con sentenza dell'autorità giudiziaria.
40-quater. Il diritto alla compensazione o al rimborso è riconosciuto in misura proporzionale al numero di mesi interi decorrenti da quello in cui si è verificata la perdita del possesso.
40-quinquies. Qualora si abbia una nuova immatricolazione o un acquisto di un veicolo già immatricolato o fattispecie ad essi assimilabile, in sostituzione di un veicolo per cut lo stesso titolare ha perso il possesso per i casi di cui al comma 40-ter, lettere a), b), c) ed f), è riconosciuta al contribuente la facoltà di ridurre l'importo da versare a titolo di tassa automobilistica per il nuovo veicolo. L'importo della riduzione è pari alla quota parte di tassa pagata sul precedente veicolo per il periodo in cui non si è goduto del possesso. L'applicazione di tale riduzione è concessa nel caso in cui la nuova immatricolazione o il nuovo acquisto di veicolo già immatricolato o assimilati avvenga entro un quadrimestre dal verificarsi della perdita al possesso del veicolo precedente.
40-sexies. Nel caso in cui il contribuente non intenda avvalersi della riduzione di cui ai commi precedenti o nel caso in cui il veicolo di cui si è perduto il possesso non venga sostituito si procede, comunque, al rimborso della quota parte di tassa automobilistica per il periodo di mancato godimento.
Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, capoverso comma 1-bis, sostituire i numeri 1) e 2) con i seguenti:
1) 720 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
2) 720 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.
44. 135. Cancelleri, Caso, Castelli.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
40-bis. L'articolo 26, comma 1-bis, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è sostituito dal seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2015.
Conseguentemente, all'articolo 17, comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: 100 milioni di euro con le seguenti: 175 milioni di euro.
44. 318. Tinagli, Mazziotti Di Celso, Librandi, Galgano, Nesi.
Aggiungere in fine il seguente comma:
40-bis. L'articolo 26, comma 1-bis, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è sostituito dal seguente: «1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2015».
44. 226. Catalano.
Aggiungere in fine il seguente comma:
40-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 12-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, si applicano anche per gli anni 2015, 2016 e 2017.
44. 84. D'Incà, Castelli, Brugnerotto, Sorial, Cariello, Currò, Colonnese, Caso.
Aggiungere in fine i seguenti commi:
40-bis. Sono soppressi il comma 77 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, nonché il comma 26-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni della legge, 7 agosto 2012, n. 135.
40-ter. Al fine di sostenere la prosecuzione, il completamento e la definizione di nuovi interventi per il recupero dei beni culturali, come previsti agli articoli 35 e 37 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 gli accantonamenti già previsti nello stato di previsione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo sono incrementati, per l'esercizio finanziario 2015, di 200 milioni di euro.
40-quater. Una risorsa non inferiore ai 150 milioni di euro Programma Operativo Nazionale 2014-2020, denominato «Beni e Attività Culturali», cofinanziato dai fondi strutturali europei è destinata all'attuazione di una specifica misura di sostegno pubblico agli interventi di privati sui beni culturali, in coerenza con le finalità degli articoli 35 e 37 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
Conseguentemente all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per l'anno 2015.
44. 277. Pizzolante, Tancredi, Saltamartini.
Aggiungere in fine il seguente comma:
40-bis. Nella parte I della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero: «15)», sopprimere le seguenti parole: «esclusi i».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2015: – 15.000.000;
2016: – 15.000.000;
2017: – 15.000.000.
44. 214. Marchetti.
Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:
Art. 44-bis. – (Divieto di prelievo forzoso). – 1. È fatto divieto di istituire qualunque imposta straordinaria sull'ammontare dei depositi bancari, postali e presso istituti e sezioni per il credito a medio termine, conti correnti, depositi a risparmio e a termine, certificati di deposito, libretti e buoni fruttiferi, da chiunque detenuti.
44. 015. Sorial, Caso, Cariello, Currò, Colonnese, D'Incà, Brugnerotto.
Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:
«Art. 44-bis
(Regolarizzazione con versamento volontario).
1. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche, iscritte nel registro del CONI, possono, per i periodi d'imposta non ancora prescritti ai sensi dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla data di entrata in vigore della presente legge, e non oggetto, alla stessa data, di accertamenti o di rettifiche ai fini dell'IRES, IRAP ed IVA o per i quali non è stato instaurato, alla medesima data, un contenzioso fiscale, procedere alla regolarizzazione con versamento volontario, delle imposte relative ai medesimi periodi di imposta con conseguente preclusione di azioni accertatrici da parte dell'amministrazione finanziaria per il periodo di imposta regolarizzati ed esclusione della punibilità per i reati tributari. La regolarizzazione può essere effettuata anche limitatamente ad uno o più periodi d'imposta.
2. La regolarizzazione di cui al precedente comma si intende esaustiva, ai fini delle imposte sui redditi, se effettuata nei seguenti modi:
a) in presenza di dichiarazioni dei redditi ai fini IRES e IRAP, con il versamento volontario di un importo pari al 25 per cento dell'IRES imponibile dichiarata e versata per ciascun periodo d'imposta nonché di un importo pari al 25 per cento dell'IRAP dichiarata e versata per lo stesso periodo. In ogni caso o se in presenza di dichiarazioni negative, l'importo relativo a ciascun periodo d'imposta non potrà essere inferiore ad 800 euro ai fini IRES ed a 500 euro ai fini IRAP. In caso di omesse dichiarazioni l'importo da versare per la regolarizzazione ammonta ad euro 1.600 ai fini IRES e ad euro 1.000 ai fini IRAP per ciascun periodo d'imposta cui la regolarizzazione si riferisce;
b) ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, con l'ulteriore versamento del 25 per cento dell'imposta risultante a debito o con il versamento del 25 per cento dell'imposta risultante a credito per ciascuna annualità risultante dalla dichiarazione annuale o, per i soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione, della somma algebrica delle liquidazioni trimestrali dell'anno. In caso di omissione della dichiarazione o di non regolare effettuazione delle liquidazioni trimestrali da parte dei soggetti esonerati dall'obbligo della dichiarazione, l'importo da versare ammonta ad euro 2.000 per ciascuna annualità.
3. In presenza di avvisi di accertamento per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge non sono ancora scaduti i termini per la proposizione del reclamo di cui all'articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, o per la proposizione del ricorso, i soggetti di cui al precedente articolo 1 possono procedere alla regolarizzazione di cui al precedente comma 1, riferita al periodo d'imposta oggetto dell'accertamento, con il versamento di un importo pari al 25 per cento delle maggiori imposte accertate ed al 10 per cento delle sanzioni comminate o dell'ammontare degli interessi accertati.
4. I soggetti di cui al comma 1, possono procedere alla regolarizzazione delle liti fiscali pendenti dinanzi alle Commissioni tributarie od al giudice ordinario con il versamento volontario del:
a) 25 per cento del valore della lite e del 10 per cento delle sanzioni ed interessi accertati nel caso in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, questa penda ancora nel primo grado di giudizio;
b) 10 per cento del valore della lite e del 5 per cento delle sanzioni ed interessi accertati, in caso di soccombenza in giudizio dell'amministrazione finanziaria nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva alla data di entrata in vigore della presente legge;
c) 40 per cento del valore della lite e del 15 per cento delle sanzioni ed interessi accertati in caso di soccombenza della società o associazione nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva alla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Per valore della lite da assumere a base del calcolo per il versamento e la conseguente regolarizzazione, si intende l'importo che ha formato oggetto di contestazione in primo grado.
6. Il modello di regolarizzazione e le modalità di versamento con i codici di tributo relativi alle diverse imposte, saranno oggetto di Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da pubblicare improrogabilmente entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
7. Le somme di cui ai commi precedenti possono essere versate ratealmente, gravate di interessi legali, in un massimo di sei rate trimestrali di pari importo. Il mancato pagamento della prima o di una delle rate successive determina automaticamente l'annullamento della regolarizzazione e la conseguente acquisizione all'erario delle rate eventualmente già pagate.
8. Il modello di regolarizzazione relativo ad uno o più periodi d'imposta dovrà essere inviato all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della data e dell'importo versato della prima o unica rata, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
9. La regolarizzazione con versamento volontario di cui ai precedenti commi, rende definitiva la liquidazione delle imposte dovute e preclude nei confronti del soggetto che la effettua ogni accertamento tributario con riferimento alle imposte medesime; comporta, inoltre, l'estinzione delle sanzioni amministrative tributarie, comprese quelle accessorie nonché l'esclusione della punibilità per i reati tributari.».
44. 016. Guidesi, Caparini, Giancarlo Giorgetti.
Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:
«Art. 44-bis.
(Assegnazione agevolata di beni ai soci di società in nome collettivo, in accomandita semplice e a responsabilità limitata e trasformazione in società semplice).
1. Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata e per azioni che, entro il 1o settembre 2015, assegnano ai soci beni immobili, diversi da quelli indicati nell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa o quote di partecipazione in società, possono applicare le disposizioni del presente articolo, a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 1o gennaio 2015, ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 10 gennaio 2015. Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 10 settembre 2015 si trasformano in società semplici.
2. Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto, si applica una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) nella misura del 10 per cento; per i beni la cui cessione è soggetta all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta sostitutiva è aumentata di un importo pari al 30 per cento dell'imposta sul valore aggiunto applicabile al valore normale con l'aliquota propria del bene. Le riserve in sospensione di imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura dei 20 per cento.
3. Per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale è quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, riguardante la procedura per l'attribuzione della rendita catastale. Per le quote di partecipazione si assume il maggiore tra il costo fiscalmente riconosciuto e quello determinato in proporzione del patrimonio netto della società partecipata.
4. Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate va aumentato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva. Nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 47 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 917 del 1986. Tuttavia il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute.
5. Le assegnazioni ai soci sono soggette all'imposta di registro nella misura fissa dell'1 per cento, nonché alle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa e non sono considerate cessioni agli effetti dell'IVA.
6. Le società che intendono avvalersi delle disposizioni di cui presente articolo devono chiederne l'applicazione con apposito modello, da approvare entro sessanta giorni della data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da presentare all'Agenzia delle entrate competente per territorio e versare l'imposta sostitutiva nella misura del 50 per cento, entro il 30 settembre 2015; la restante parte dell'imposta sostitutiva va versata entro il 30 settembre 2017. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.».
44. 02. Fauttilli, De Mita, Plangger.
ART. 45.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2015 l'aliquota IVA normale del 22 per cento è ridotta di un punto percentuale. A decorrere dal 1o gennaio 2016 la predetta aliquota IVA, come risultante dalla riduzione di cui al primo periodo, è ulteriormente ridotta di un punto percentuale.
Conseguentemente:
al comma 3, lettera b), sostituire le parole: del 22 per cento con le seguenti: normale;
dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello Stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2015, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 4.100 milioni di euro. Nei casi in cui la disposizione di cui al primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati;
al medesimo articolo, alla rubrica inserire, in fine, le parole: e modifiche delle aliquote IVA;
dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:
«Art. 45-bis.
(Concentrazione degli acquisti della P.A.).
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per i consumi intermedi e per l'acquisto di beni, servizi e forniture prodotti dai produttori market, le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ricorrono ai sistemi di acquisto messi a disposizione da Consip spa o da altre centrali di committenza anche regionali, in modo da assicurare risparmi non inferiori a 4.100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.
2. Al fine di conseguire i risparmi di spesa di cui al comma 1, gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche ricorrono ai sistemi centralizzati di acquisto di beni, servizi e forniture in misura non inferiore al 30 per cento delle spese annuali complessive per l'acquisto di beni, servizi e forniture per il 2015, in misura non inferiore al 60 per cento per il 2016 e all'80 per cento per il 2017. Gli enti di cui al comma 1 sono tenuti a specificare nel rendiconto dell'esercizio finanziario di ciascun anno l'ammontare delle spese effettuate avvalendosi dei sistemi di acquisto centralizzati, nonché l'ammontare delle spese effettuate ai sensi del comma 6.
3. Al fine di conseguire i risparmi di spesa di cui al comma 1, entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dal 2015, tutti gli enti di cui al comma 1 definiscono e inviano a Consip spa l'elenco dei beni, servizi e forniture di cui necessitano per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali e per lo svolgimento di ogni altra attività. I comuni e le province provvedono alla trasmissione di tale elenco rispettivamente tramite l'ANCI e l'UPI.
4. Entro il 30 novembre di ogni anno, a partire dal 2015, Consip spa individua e aggiorna, ove necessario, mediante un sistema di benchmarking, il rapporto di qualità e prezzo in relazione alle tipologie di beni, servizi e forniture indicate negli elenchi di cui al comma 3.
5. Per il 2015, il termine di cui al comma 3 è fissato al 31 marzo e il termine di cui al comma 4 è fissato al 30 giugno.
6. In deroga a quanto previsto nei precedenti commi, gli enti di cui al comma 1 possono stipulare contratti di acquisto solo a un prezzo più basso di quello individuato da Consip spa con i criteri di cui ai commi da 1 a 5.
7. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al comma 1, ai fini del patto di stabilità interno, sono ridotti i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario, i trasferimenti correnti dovuti alle province, ai comuni e i trasferimenti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato.
8. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al comma 1, nonché degli obblighi di cui ai commi da 1 a 12, il soggetto inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, non può:
a) impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti, i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, i quali devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il rispetto degli obblighi di cui ai commi da 1 a 12 nell'anno precedente; l'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;
c) procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto; è fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.
9. I contratti stipulati in violazione degli obblighi di cui ai commi da 1 a 12 sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa.
10. I soggetti di cui al comma 1 comunicano trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze la quota di acquisti effettuata secondo le modalità di cui ai commi da 1 a 9, in modo da consentire la verifica del rispetto degli obblighi previsti, nonché dei relativi risparmi di spesa.
11. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi per le amministrazioni centrali in attuazione del presente articolo sono comunque destinati esclusivamente alla riduzione della pressione fiscale statale.
12. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'interno entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni attuative dei commi 1 a 11 del presente articolo.
45. 27. Palese, Altieri, Bianconi, Capezzone, Castiello, Chiarelli, Ciracì, Distaso, Fucci, Galati, Laffranco, Latronico, Marotta, Marti, Picchi, Francesco Saverio Romano, Sisto, Brunetta, Lainati, Petrenga, Alberto Giorgetti, Riccardo Gallo, Abrignani, Biancofiore, Biasotti, Centemero, Luigi Cesaro, Occhiuto, Palmieri, Polverini, Ravetto, Romele, Squeri, Sandra Savino, Milanato, Calabria.
Sostituire i commi 3 e 4 con il seguente:
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello Stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2015, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 13.000 milioni di euro. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
Conseguentemente:
all'articolo 24, dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Per l'anno 2015 è disposta la riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 2.000 milioni di euro annui. Sono esclusi gli stanziamenti relativi all'istituto della destinazione del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, gli stanziamenti relativi alle spese per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica, nonché per il soccorso pubblico, e gli stanziamenti relativi al fondo sviluppo e coesione. Il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini delle successive riduzioni, è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibili le predette somme, Le amministrazioni potranno proporre variazioni compensative, anche relative a missioni diverse, tra gli accantonamenti interessati nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica.
all'articolo 39, sostituire il comma 3 con il seguente:
3. I risparmi ottenuti in seguito all'applicazione dei costi standard in ambito sanitario conseguente all'individuazione delle 3 regioni benchmark da parte della Conferenza Stato-Regioni, nella seduta del 5 dicembre 2013, determinano a decorrere dall'anno 2015 una riduzione del livello del finanziamento del servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato pari a 3.000 milioni di euro. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, la quota di risparmi è imputata a ciascuna regione in misura inversamente proporzionale al livello di applicazione dei costi standard, come verificato dai tavoli tecnici di cui all'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005.
dopo l'articolo 45, inserire il seguente:
«Art. 45-bis.
(Concentrazione degli acquisti della P.A.).
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per i consumi intermedi e per l'acquisto di beni, servizi e forniture prodotti dai produttori market, le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ricorrono ai sistemi di acquisto messi a disposizione da Consip spa o da altre centrali di committenza anche regionali, in modo da assicurare risparmi non inferiori a 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.
2. Al fine di conseguire i risparmi di spesa di cui al comma 1, gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche ricorrono ai sistemi centralizzati di acquisto di beni, servizi e forniture in misura non inferiore al 30 per cento delle spese annuali complessive per l'acquisto di beni, servizi e forniture per il 2015, in misura non inferiore al 60 per cento per il 2016 e all'80 per cento per il 2017. Gli enti di cui al comma 1 sono tenuti a specificare nel rendiconto dell'esercizio finanziario di ciascun anno l'ammontare delle spese effettuate avvalendosi dei sistemi di acquisto centralizzati, nonché l'ammontare delle spese effettuate ai sensi del comma 6.
3. Al fine di conseguire i risparmi di spesa di cui al comma 1, entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dal 2015, tutti gli enti di cui al comma 1 definiscono e inviano a Consip spa l'elenco dei beni, servizi e forniture di cui necessitano per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali e per lo svolgimento di ogni altra attività. I comuni e le province provvedono alla trasmissione di tale elenco rispettivamente tramite l'ANCI e l'UPI.
4. Entro il 30 novembre di ogni anno, a partire dal 2015, Consip spa individua e aggiorna, ove necessario, mediante un sistema di benchmarking, il rapporto di qualità e prezzo in relazione alle tipologie di beni, servizi e forniture indicate negli elenchi di cui al comma 3.
5. Per il 2015, il termine di cui al comma 3 è fissato al 31 marzo e il termine di cui al comma 4 è fissato al 30 giugno.
6. In deroga a quanto previsto nei precedenti commi, gli enti di cui al comma 1 possono stipulare contratti di acquisto solo a un prezzo più basso di quello individuato da Consip spa con i criteri di cui ai commi da 1 a 5.
7. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al comma 1, ai fini del patto di stabilità interno, sono ridotti i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle Regioni a statuto ordinario, i trasferimenti correnti dovuti alle province, ai comuni e i trasferimenti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato.
8. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al comma 1, nonché degli obblighi di cui ai commi da 1 a 12, il soggetto inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, non può:
a) impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti, i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, i quali devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il rispetto degli obblighi di cui ai commi da 1 a 12 nell'anno precedente; l'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;
c) procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto; è fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.
9. I contratti stipulati in violazione degli obblighi di cui ai commi da 1 a 12 sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa.
10. I soggetti di cui al comma 1 comunicano trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze la quota di acquisti effettuata secondo le modalità di cui ai commi da 1 a 9, in modo da consentire la verifica del rispetto degli obblighi previsti, nonché dei relativi risparmi di spesa.
11. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi per le amministrazioni centrali in attuazione del presente articolo sono comunque destinati esclusivamente alla riduzione della pressione fiscale statale.
12. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'interno entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni attuative dei commi 1 a 11 del presente articolo.».
45. 26. Capezzone, Altieri, Bianconi, Castiello, Chiarelli, Ciracì, Distaso, Fucci, Galati, Laffranco, Latronico, Marotta, Marti, Palese, Picchi, Francesco Saverio Romano, Sisto, Lainati, Petrenga, Alberto Giorgetti, Riccardo Gallo, Abrignani, Biancofiore, Biasotti, Centemero, Luigi Cesaro, Occhiuto, Palmieri, Polverini, Ravetto, Romele, Squeri, Sandra Savino, Milanato, Calabria, Baldelli.
Al comma 3, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:
a) a decorrere dal 1o gennaio 2016 sono ridotte in misura lineare le dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte a legislazione vigente, in termini di competenza e cassa, delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 2,7 miliardi di euro annui;
b) a decorrere dal 1o gennaio 2016 sono ridotte in misura lineare le dotazioni finanziarie di conto capitale iscritte a legislazione vigente, in termini di competenza e cassa, delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo di 1,8 miliardi di euro per l'anno 2016, di 1,2 miliardi di euro per l'anno 2017, e di 0,6 miliardi di euro annui a decorrere dal 2018;
c) dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
«Art. 22-bis.
(Fondo immobiliare «Italia» per l'abbattimento del debito pubblico).
1. Ai fini della valorizzazione del patrimonio dello Stato e dell'abbattimento del debito pubblico è costituita la società per azioni denominata «fondo immobiliare Italia» S.p.A. con capitale sociale iniziale di 1 milione di euro interamente sottoscritto dal Ministero dell'economia e delle finanze. Successivi aumenti di capitale sociale sono attuati secondo quanto previsto dai successivi commi 2 e 3. La fondo immobiliare Italia spa può collocare titoli obbligazionari sul mercato.
2. Con contratto preliminare di vendita, secondo prezzi e modalità di pagamento concordate, lo Stato trasferisce alla Cassa depositi e prestiti propri beni e diritti disponibili e non strategici per un controvalore di 400 miliardi di euro. Alla Cassa depositi e prestiti medesima viene altresì dato mandato di conferire alla società per azioni fondo immobiliare «Italia» il contratto preliminare di vendita di cui al precedente periodo a fronte di un aumento del capitale sociale pari al valutazione del medesimo contratto preliminare secondo le ordinarie regole stabilite dall'articolo 2343 del codice civile.
3. La fondo immobiliare Italia spa, successivamente al conferimento da parte di Cassa depositi e prestiti previsto al precedente comma 2, delibera un aumento di capitale pari a non meno di un quarto del valore periziato dei beni e diritti oggetto del contratto preliminare di vendita indicato dal precedente comma 2. La sottoscrizione delle quote del fondo immobiliare «Italia» è aperta al soggetti privati italiani ed esteri operanti nel settore bancario e finanziario.
4. Per acquistare a titolo definitivo i beni e diritti dello Stato da valorizzare, già oggetto del contratto preliminare di cui al comma 2, fondo immobiliare Italia spa emette e colloca sul mercato obbligazioni a scadenza non inferiore a cinque anni, prive della garanzia dello Stato, con warrant negoziabile separatamente.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge stabilisce le modalità attuative del presente articolo, con particolare riguardo allo statuto di funzionamento della società, alle modalità attuati ve riguardanti la sottoscrizione del capitale del fondo immobiliare da parte di operatori bancari e finanziari privati, e ai requisiti richiesti ai predetti operatori bancari e finanziari per la partecipazione al capitale del fondo. Il Ministero dell'economia e delle finanze partecipa al capitale del fondo immobiliare Italia con una propria quota non superiore al 10 per cento del totale. I corrispettivi derivanti dalla cessione dei beni e diritti dello Stato sono destinati esclusivamente alla riduzione del debito pubblico».
Conseguentemente:
all'articolo 17, sopprimere il comma 21.
all'articolo 39, dopo il comma 30, aggiungere il seguente:
30-bis. Nell'attuazione del Patto per la salute di cui al presente articolo devono essere individuate le misure necessarie a garantire l'introduzione dei costi standard nel comparto della sanità. Dall'attuazione del presente comma devono derivare risparmi pari a 0,8 miliardi di euro annui a decorrere dal 2015.
all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.303.078 migliaia di euro per l'anno 2015, a 1.279.488 migliaia di euro per l'anno 2016 e a 1.279.828 migliaia di euro per l'anno 2017;
ridurre tutte le voci, con l'esclusione di quella relativa al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di cui alla tabella A;
ridurre tutte le voci di cui alla tabella B;
45. 29. Brunetta, Palese.
Dopo il comma 4 inserire il seguente:
4-bis. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli da adottarsi entro il 2 gennaio 2015 è modificata la determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 145744 del 23 dicembre 2013, recante l'aumento della misura delle aliquote dell'accisa sulla birra, sui prodotti alcolici intermedi e sull'alcol etilico, al fine di eliminare gli incrementi dell'accisa sulla birra decorrenti dal primo gennaio 2015.
Conseguentemente all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 70 milioni di euro annui a decorrere dal 2015.
45. 5. Guidesi, Gianluca Pini, Simonetti, Caparini.
Sostituire il comma 6 con il seguente:
All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
d-bis) lavoratori del settore edile, appartenenti alle qualifiche di operaio comune, operaio qualificato e operaio specializzato.
Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
2015: –150.000.000;
2016: –150.000.000;
2017: –150.000.000.
* 45. 21. Tripiedi, Cominardi, Alberti, Ciprini, Chimienti, Rizzetto, Castelli, Sorial, Brugnerotto, Caso.
Sostituire il comma 6 con il seguente:
All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
d-bis) lavoratori del settore edile, appartenenti alle qualifiche di operaio comune, operaio qualificato e operaio specializzato.
Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
2015: –150.000.000;
2016: –150.000.000;
2017: –150.000.000.
* 45. 16. Tripiedi, Cominardi, Caso, Castelli.
Al comma 7 sostituire le parole sulle quote destinate ai fondi interprofessionali per la formazione continua con le seguenti: sulle quote che non sono destinate ai fondi interprofessionali per la formazione continua.
** 45. 1. Giampaolo Galli, Parrini.
Al comma 7 sostituire le parole sulle quote destinate ai fondi interprofessionali per la formazione continua con le seguenti: sulle quote che non sono destinate ai fondi interprofessionali per la formazione continua.
** 45. 36. Binetti, Fauttilli, De Mita.
Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
7-bis. Le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare i 5.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi soltanto le pensioni e i vitalizi corrisposti in base al sistema contributivo. Qualora il trattamento di cui al comma 1 sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare gli 8.000 euro netti mensili.
45. 10. Sorial, Caso, Castelli, Cariello, Colonnese, D'Incà, Brugnerotto, Currò.
Dopo l'articolo 45, inserire il seguente:
«Art. 45-bis.
(Misure eccezionali a sostegno delle popolazioni colpite da calamità).
1. È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo dedicato all'aiuto economico alle popolazioni colpite da calamità, naturali o connesse all'attività dell'uomo.
2. Limitatamente alla ripartizione dell'otto per mille IRPEF per l'anno 2015, in deroga a quanto previsto dall'articolo 47, comma 3, della legge 20 maggio 1985, n. 222, in caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti le relative quote sono destinate allo Stato. Una percentuale di tali quote, pari al rapporto tra numero di scelte espresse a favore di soggetti diversi dallo Stato e numero di scelte espresse totali, è destinata ai provvedimenti conseguenti alla dichiarazione di «stato di emergenza» per calamità naturali o connesse all'attività dell'uomo, di cui al decreto-legge n. 59 del 15 maggio 2012, convertito con legge n. 100 del 12 luglio 2012.
3. Il Fondo di cui al comma 1 è alimentato dalle risorse di cui al comma 2.
45. 01. Catalano.
ART. 46.
Dopo l'articolo 46 aggiungere il seguente:
«Art. 46-bis.
(Norma di coordinamento per le Regioni e per le Province autonome).
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni di principio desumibili dalla presente legge ai sensi della Costituzione e nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.
2. Sono fatte salve le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, nonché ai sensi dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
46. 01. Fauttilli.
Dopo l'articolo 46 aggiungere il seguente:
«Art. 46-bis.
(Norme di salvaguardia per le regioni a statuto speciale).
1. Le misure contenute nella presente legge si applicano alle Regioni a Statuto Speciale fatte salve le prerogative previste nei rispettivi statuti e nelle norme d'attuazione.
46. 02. Pili.
Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:
«Art. 46-bis.
(Norme di salvaguardia per le regioni a statuto speciale).
1. Le misure contenute nella presente legge non si applicano alle Regioni a Statuto Speciale nel rispetto delle prerogative previste nei rispettivi statuti e nelle norme d'attuazione.
46. 03. Pili.
Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:
«Art. 46-bis.
(Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano).
1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
46. 04. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.
TAB. A.
Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2015: – 130.000.000;
2016: – 50.000.000;
2017: – 40.000.000.
Conseguentemente, alla Tabella C, missione Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo, programma Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del Made in Italy, Ministero dello sviluppo economico, decreto-legge n. 98 del 2011, articolo 14 comma 19: trasferimento risorse già destinate all'ICE in un fondo per la promozione degli scambi ed internazionalizzazione delle imprese (4.2 – cap. 2535) apportare le seguenti variazioni:
2015:
CP: + 130.000.000;
CS: + 130.000.000;
2016:
CP: + 50.000.000;
CS: + 50.000.000;
2017:
CP: + 40.000.000;
CS: + 40.000.000.
Tab. A. 27. Mazziotti Di Celso, Librandi, Nesi.
Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2015:
CP: – 60.000.000;
CS: – 60.000.000;
2016:
CP: – 60.000.000;
CS: – 60.000.000;
2017:
CP: – 60.000.000;
CS: – 60.000.000.
Conseguentemente, alla Tabella C, missione Organi costituzionale, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri, programma Presidenza del Consiglio dei Ministri, voce Ministero dell'economia e delle finanze, legge 230 del 1998: Fondo nazionale per il Servizio civile (21.3 – cap. 2185), apportare le seguenti variazioni:
2015:
CP: + 60.000.000;
CS: + 60.000.000;
2016:
CP: + 60.000.000;
CS: + 60.000.000;
2017:
CP: + 60.000.000;
CS: + 60.000.000.
Tab. A. 14. Marcon, Melilla, Nicchi, Matarrelli.
Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2015: – 50.000.000;
Conseguentemente:
alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2015: – 50.000.000;
alla tabella C, missione Soccorso civile, programma Protezione civile voce Ministero dell'economia e delle finanze, decreto-legge n. 93 del 2013, articolo 10, comma 1: Fondo emergenze nazionali (6.2 – cap. 7441), apportare le seguenti variazioni:
2015:
CP: + 100.000.000;
CS: + 100.000.000.
Tab. A. 21. Mariani, Tullo, Basso, Carocci, Pastorino, Giacobbe, Bini, Dallai, Sani, Lodolini, Cenni, Carra.
Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2015: – 20.000.000;
2016: – 20.000.000;
2017: – 20.000.000.
Conseguentemente alla tabella C, missione Ricerca e innovazione, programma Ricerca per il settore della sanità pubblica, voce Ministero della salute, decreto legislativo n. 502 del 1992 articolo 12 fondo da destinare ad attività di ricerca e sperimentazione (2.1 – cap. 3392), apportare le seguenti variazioni:
2015:
CP: + 20.000.000;
CS: + 20.000.000;
2016:
CP: + 20.000.000;
CS: + 20.000.000;
2017:
CP: + 20.000.000;
CS: + 20.000.000.
* Tab. A. 2. La XII Commissione.
Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2015: – 20.000.000;
2016: – 20.000.000;
2017: – 20.000.000.
Conseguentemente alla tabella C, missione Ricerca e innovazione, programma Ricerca per il settore della sanità pubblica, voce Ministero della salute, decreto legislativo n. 502 del 1992 articolo 12 fondo da destinare ad attività di ricerca e sperimentazione (2.1 – cap. 3392), apportare le seguenti variazioni:
2015:
CP: + 20.000.000;
CS: + 20.000.000;
2016:
CP: + 20.000.000;
CS: + 20.000.000;
2017:
CP: + 20.000.000;
CS: + 20.000.000.
* Tab. A. 8. Gelli, Amato, D'Incecco, Lenzi, Burtone, Carnevali, Miotto, Campana.
Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2015: – 12.000.000;
2016: – 12.000.000;
2017: – 12.000.000.
Conseguentemente, alla tabella C, missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma: Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali; monitoraggio e valutazione interventi, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, legge finanziaria n. 296 del 2006: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2007) – articolo 1 comma 1258: Fondo nazionale infanzia e adolescenza (4.5 – cap. 3527), apportare le seguenti variazioni:
2015:
CP: + 12.000.000;
CS: + 12.000.000;
2016:
CP: + 12.000.000;
CS: + 12.000.000;
2017:
CP: + 12.000.000;
CS: + 12.000.000.
** Tab. A. 1. La XII Commissione.
Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2015: – 12.000.000;
2016: – 12.000.000;
2017: – 12.000.000.
Conseguentemente, alla tabella C, missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma: Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali; monitoraggio e valutazione interventi, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, legge finanziaria n. 296 del 2006: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2007) – articolo 1 comma 1258: Fondo nazionale infanzia e adolescenza (4.5 – cap. 3527), apportare le seguenti variazioni:
2015:
CP: + 12.000.000;
CS: + 12.000.000;
2016:
CP: + 12.000.000;
CS: + 12.000.000;
2017:
CP: + 12.000.000;
CS: + 12.000.000.
** Tab. A. 19. Beni, Lenzi, Argentin, Amato, Burtone, Capone, Carnevali, Casati, D'Incecco, Fossati, Gelli, Grassi, Murer, Patriarca, Piccione, Sbrollini, Albini, Mariano, Becattini, Bini, Carra.
Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2015: – 10.000.000;
2016: – 10.000.000;
2017: – 10.000.000;
Conseguentemente, alla Tabella C, missione L'Italia in Europa e nel mondo, programma Cooperazione allo Sviluppo, voce Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Legge n. 7 del 1981 e n. 49 del 1987 (1.2 – capp. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2164, 2165, 2166, 2168, 2169, 2170, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184), apportare le seguenti variazioni:
2015:
CP: + 10.000.000;
CS: + 10.000.000;
2016:
CP: + 10.000.000;
CS: + 10.000.000;
2017:
CP: + 10.000.000;
CS: + 10.000.000.
* Tab. A. 4. La III Commissione.
Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2015: – 10.000.000;
2016: – 10.000.000;
2017: – 10.000.000;
Conseguentemente, alla Tabella C, missione L'Italia in Europa e nel mondo, programma Cooperazione allo Sviluppo, voce Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Legge n. 7 del 1981 e n. 49 del 1987 (1.2 – capp. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2164, 2165, 2166, 2168, 2169, 2170, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184), apportare le seguenti variazioni:
2015:
CP: + 10.000.000;
CS: + 10.000.000;
2016:
CP: + 10.000.000;
CS: + 10.000.000;
2017:
CP: + 10.000.000;
CS: + 10.000.000.
* Tab. A. 30. Quartapelle Procopio, Amendola, Monaco, Beni, Cassano, Chaouki, Locatelli, Cimbro, Marazziti, Carra.
Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2015: – 5.000.000;
2016: – 5.000.000;
2017: – 5.000.000.
Conseguentemente alla Tabella C, missione Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, programma Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e dei mezzi tecnici di produzione, voce Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, legge 8 luglio 1991, n. 267: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità di pesca adibite alla pesca con reti da posta derivanti: articolo 1 , comma 1, attuazione del piano nazionale per la pesca marittima (1.5 – Capp. 1173, 1413, 1414, 1415, 1418, 1477, 1488) apportare le seguenti variazioni:
2015: + 5.000.000;
2016: + 5.000.000;
2017: + 5.000.000.
Tab. A. 7. Faenzi, Catanoso, Russo, Riccardo Gallo, Palese, Brunetta.
Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2015: – 3.100.000;
2016: – 1.600.000;
2017: – 1.600.000.
Conseguentemente, alla Tabella C, missione Istruzione universitaria e formazione post-universitaria, programma Diritto allo studio nell'istruzione universitaria voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca – Legge n. 394 del 1977: Potenziamento dell'attività sportiva universitaria (2.1 – cap. 1709), apportare le seguenti variazioni:
2015:
CP: + 3.100.000;
CS: + 3.100.000;
2016:
CP: + 1.600.000;
CS: + 1.600.000;
2017:
CP: + 1.600.000;
CS: + 1.600.000.
Tab. A. 23. Palese, Bonavitacola, Brunetta.
Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2015: – 1.000.000;
2016: – 1.000.000;
2017: – 1.000.000.
Conseguentemente, alla medesima tabella, inserire la seguente voce: Ministero dello sviluppo economico, con i seguenti importi:
2015: + 1.000.000;
2016: + 1.000.000;
2017: + 1.000.000.
Tab. A. 3. Rubinato.
Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2015: – 79.609;
2016: – 79.609;
2017: – 70.000.
Conseguentemente alla Tabella C, missione Giustizia, programma Amministrazione Penitenziaria, voce Ministero della Giustizia, decreto del Presidente della Repubblica 309 del 1990, Art. 135, comma 4, Programmi finalizzati alla prevenzione e alla cura dell'Aids, al trattamento socio-sanitario, al recupero e al successivo reinserimento dei tossicodipendenti detenuti (1.1 – cap. 1768), apportare le seguenti variazioni:
2015:
CP: + 79.609;
CS: + 79.609;
2016:
CP: + 79.609;
CS: + 79.609;
2017:
CP: + 70.000;
CS: + 70.000.
Tab. A. 28. Daniele Farina, Sannicandro, Marcon, Melilla, Paglia.
TAB. B.
Alla Tabella B, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2015: – 55.000.000.
Conseguentemente, alla Tabella E, missione Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, programma: Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale, voce Politiche agricole alimentari e forestali, decreto legislativo n. 102 del 2004, articolo comma 2, sostituire le parole: Punto 1: Fondo di solidarietà nazionale incentivi assicurativi, con le seguenti: Punto 1 Fondo di solidarietà nazionale incentivi assicurativi (1.2 – 7438) e Punto 2 Fondo di solidarietà nazionale interventi indennizzatori Ministero dell'economia e delle finanze (6.1 – cap. 7411) e apportare le seguenti variazioni:
Rifinanziamento 2015:
CP: + 55.000.000;
CS: + 55.000.000.
Tab. B. 1. La XIII Commissione.
Alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2015: – 10.000.000;
2016: – 10.000.000;
2017: – 10.000.000.
Conseguentemente, alla tabella E, Missione: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, Programma: Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale voce: Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, inserire la seguente voce: Decreto legislativo n. 185/2000 e successive modificazioni e integrazioni. Assegnazione all'ISMEA – Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – per il finanziamento delle misure agevolate dell'autoimprenditorialità e dell'autoimpiego nel settore agricolo (1.2 – cap.: 7253), con i seguenti importi:
Legislazione vigente
2015:
CP: –
CS: –
2016:
CP: –
CS: –
2017:
CP: –
CS: –
Riduzione
2015:
CP: –
CS: –
2016:
CP: –
CS: –
2017:
CP: –
CS: –
Rifinanziamento
2015:
CP: 10.000.000;
CS: 10.000.000;
2016:
CP: 10.000.000;
CS: 10.000.000;
2017:
CP: 10.000.000;
CS: 10.000.000.
Rimodulazione
2015:
CP: –
CS: –
2016:
CP: –
CS: –
2017:
CP: –
CS: –
Legge di stabilità
2015:
CP: 10.000.000;
CS: 10.000.000;
2016:
CP: 10.000.000;
CS: 10.000.000;
2017:
CP: 10.000.000;
CS: 10.000.000.
* Tab. B. 2. Marchi, Boccadutri, Bonavitacola, Paola Bragantini, Capodicasa, Censore, Fanucci, Fassina, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Giulietti, Laforgia, Losacco, Marchetti, Melilli, Misiani, Parrini, Preziosi, Rubinato, Agostini, Antezza, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Romanini, Oliverio, Palma, Prina, Sani, Taricco, Tentori, Terrosi, Venittelli, Zanin.
Alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2015: – 10.000.000;
2016: – 10.000.000;
2017: – 10.000.000.
Conseguentemente, alla tabella E, Missione: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, Programma: Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale voce: Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, inserire la seguente voce: Decreto legislativo n. 185/2000 e successive modificazioni e integrazioni. Assegnazione all'ISMEA – Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – per il finanziamento delle misure agevolate dell'autoimprenditorialità e dell'autoimpiego nel settore agricolo (1.2 – cap.: 7253), con i seguenti importi:
Legislazione vigente
2015:
CP: –
CS: –
2016:
CP: –
CS: –
2017:
CP: –
CS: –
Riduzione
2015:
CP: –
CS: –
2016:
CP: –
CS: –
2017:
CP: –
CS: –
Rifinanziamento
2015:
CP: 10.000.000;
CS: 10.000.000;
2016:
CP: 10.000.000;
CS: 10.000.000;
2017:
CP: 10.000.000;
CS: 10.000.000.
Rimodulazione
2015:
CP: –
CS: –
2016:
CP: –
CS: –
2017:
CP: –
CS: –
Legge di stabilità
2015:
CP: 10.000.000;
CS: 10.000.000;
2016:
CP: 10.000.000;
CS: 10.000.000;
2017:
CP: 10.000.000;
CS: 10.000.000.
* Tab. B. 3. Tancredi, Saltamartini.
TAB. C.
Alla Tabella C, missione Organi Costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri, programma Presidenza del Consiglio dei ministri voce Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 230 del 1998, articolo 19 – Fondo nazionale per il servizio civile (21.3 – cap. 2185), apportare le seguenti variazioni:
2015:
CP: + 134.269.473;
CS: + 134.269.473;
2016:
CP: + 136.572.698;
CS: + 136.572.698;
2017:
CP: + 136.572.698;
CS: + 136.572.698.
Conseguentemente:
alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2015: – 84.269.473;
2016: – 86.572.698;
2017: – 86.572.698.
all'articolo 17, comma 21 sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2015 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dal 2016 con le seguenti: 50 milioni di euro per l'anno 2015, e di 410 milioni di euro annui a decorrere dal 2016.
Tab. C. 11. Patriarca, Fauttilli, Bonomo, De Mita, Beni, Gigli, Carnevali, Sberna, Narduolo, Grassi, Fossati, Burtone, Capone, Sbrollini, Marcon, D'Incecco, Miotto, Murer, Misiani, Piazzoni, Carra.
Alla tabella C, missione Sostegno all'editoria – Ministero dell'economia e delle finanze – legge n. 67 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria, apportare le seguenti variazioni:
2015: + 50.000.000;
2016: + 50.000.000;
2017: + 50.000.000.
Conseguentemente all'articolo 17 comma 6 sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 200 milioni.
Tab. C. 2. Caparini, Guidesi, Simonetti.
Alla tabella C, missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma: Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità, Ministero dell'economia e delle finanze, voce: decreto legge n. 93 del 2013, articolo 5-bis, comma 1: Incremento del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità al fine dell'assistenza ed al sostegno delle donne vittime di violenza: (17.4 – cap. 2108/p) apportare le seguenti variazioni:
2015:
CP: + 10.000.000;
CS: + 10.000.000;
2016:
CP: + 10.000.000;
CS: + 10.000.000;
2017:
CP: + 10.000.000;
CS: + 10.000.000.
Conseguentemente, all'articolo 17, comma 21, sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2015 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dal 2016 con le seguenti: 90 milioni di euro per l'anno 2015 e di 450 milioni di euro annui a decorrere dal 2016.
Tab. C. 5. Roberta Agostini, Pollastrini, Iacono, Fabbri, Gasparini, Ferranti, Mariani, Antezza, Rossomando, Giuliani, Marzano, Amoddio, Mariani, Gadda, Albini, Sbrollini, Iori, Carnevali.
Alla tabella C, missione Politiche economico-finanziarie e di bilancio, programma Analisi e programmazione economico-finanziaria, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica, articolo 1 comma 43: contributi ad enti, istituti, associazioni fondazioni ed altri organismi (1.6 – cap. 1618), apportare le seguenti variazioni:
2015:
CP: – 220.000;
CS: – 220.000;
2016:
CP: – 265.000;
CS: – 265.000;
2017:
CP: – 130.000;
CS: – 130.000.
Conseguentemente, alla medesima tabella C, alla medesima missione: Politiche economico-finanziarie e di bilancio, programma Analisi e programmazione economico-finanziaria, voce: Ministero dell'economia e delle finanze legge n.144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'Inail, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali. Art. 51: contributo dello Stato in favore dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno – Svimez (1.6 – cap. 7330), apportare le seguenti variazioni:
2015:
CP: + 220.000;
CS: + 220.000;
2016:
CP: + 265.000;
CS: + 265.000;
2017:
CP: + 130.000;
CS: + 130.000.
* Tab. C. 1. Covello, Fassina, Censore, Famiglietti, Magorno, D'Attorre, Misiani.
Alla tabella C, missione Politiche economico-finanziarie e di bilancio, programma Analisi e programmazione economico-finanziaria, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica, articolo 1 comma 43: contributi ad enti, istituti, associazioni fondazioni ed altri organismi (1.6 – cap. 1618), apportare le seguenti variazioni:
2015:
CP: – 220.000;
CS: – 220.000;
2016:
CP: – 265.000;
CS: – 265.000;
2017:
CP: – 130.000;
CS: – 130.000.
Conseguentemente, alla medesima tabella C, alla medesima missione: Politiche economico-finanziarie e di bilancio, programma Analisi e programmazione economico-finanziaria, voce: Ministero dell'economia e delle finanze legge n.144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'Inail, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali. Art. 51: contributo dello Stato in favore dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno – Svimez (1.6 – cap. 7330), apportare le seguenti variazioni:
2015:
CP: + 220.000;
CS: + 220.000;
2016:
CP: + 265.000;
CS: + 265.000;
2017:
CP: + 130.000;
CS: + 130.000.
* Tab. C. 8. Brunetta, Latronico, Galati, Palese.
Alla tabella C, missione Politiche economico-finanziarie e di bilancio, programma Analisi e programmazione economico-finanziaria, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica, articolo 1 comma 43: contributi ad enti, istituti, associazioni fondazioni ed altri organismi (1.6 – cap. 1618), apportare le seguenti variazioni:
2015:
CP: – 220.000;
CS: – 220.000;
2016:
CP: – 265.000;
CS: – 265.000;
2017:
CP: – 130.000;
CS: – 130.000.
Conseguentemente, alla medesima tabella C, alla medesima missione: Politiche economico-finanziarie e di bilancio, programma Analisi e programmazione economico-finanziaria, voce: Ministero dell'economia e delle finanze legge n.144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'Inail, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali. Art. 51: contributo dello Stato in favore dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno – Svimez (1.6 – cap. 7330), apportare le seguenti variazioni:
2015:
CP: + 220.000;
CS: + 220.000;
2016:
CP: + 265.000;
CS: + 265.000;
2017:
CP: + 130.000;
CS: + 130.000.
* Tab. C. 3. Censore, Battaglia, Bruno Bossio.
Alla tabella C, missione Politiche economico-finanziarie e di bilancio, programma Analisi e programmazione economico-finanziaria, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica, articolo 1 comma 43: contributi ad enti, istituti, associazioni fondazioni ed altri organismi (1.6 – cap. 1618), apportare le seguenti variazioni:
2015:
CP: – 220.000;
CS: – 220.000;
2016:
CP: – 265.000;
CS: – 265.000;
2017:
CP: – 130.000;
CS: – 130.000.
Conseguentemente, alla medesima tabella C, alla medesima missione: Politiche economico-finanziarie e di bilancio, programma Analisi e programmazione economico-finanziaria, voce: Ministero dell'economia e delle finanze legge n.144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'Inail, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali. Art. 51: contributo dello Stato in favore dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno – Svimez (1.6 – cap. 7330), apportare le seguenti variazioni:
2015:
CP: + 220.000;
CS: + 220.000;
2016:
CP: + 265.000;
CS: + 265.000;
2017:
CP: + 130.000;
CS: + 130.000.
* Tab. C. 9. Latronico, Galati, Palese, Brunetta.
Alla tabella C, missione Politiche economico-finanziarie e di bilancio, programma Analisi e programmazione economico-finanziaria, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica, articolo 1 comma 43: contributi ad enti, istituti, associazioni fondazioni ed altri organismi (1.6 – cap. 1618), apportare le seguenti variazioni:
2015:
CP: – 220.000;
CS: – 220.000;
2016:
CP: – 265.000;
CS: – 265.000;
2017:
CP: – 130.000;
CS: – 130.000.
Conseguentemente, alla medesima tabella C, alla medesima missione: Politiche economico-finanziarie e di bilancio, programma Analisi e programmazione economico-finanziaria, voce: Ministero dell'economia e delle finanze legge n.144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'Inail, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali. Art. 51: contributo dello Stato in favore dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno – Svimez (1.6 – cap. 7330), apportare le seguenti variazioni:
2015:
CP: + 220.000;
CS: + 220.000;
2016:
CP: + 265.000;
CS: + 265.000;
2017:
CP: + 130.000;
CS: + 130.000.
* Tab. C. 10. Misiani, Paris.
TAB. E.
Alla tabella E missione Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto, programma Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario, Legge di stabilità 282/2012, articolo 1, comma 208, «Nuova linea ferroviaria Torino-Lione», apportare le seguenti variazioni:
2015:
CP: – 242.000.000;
CS: – 242.000.000;
2016:
CP: – 140.000.000;
CS: – 140.000.000;
2017:
CP: – 102.000.000;
CS: – 102.000.000.
2018:
CP: – 1.972.000.000;
CS: – 1.972.000.000.
Conseguentemente alla medesima Tabella E missione Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, programma Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, legge 147/2013, articolo 1, comma 111 «Difesa del suolo e tutela ambientale», apportare le seguenti modifiche:
Rifinanziamento
2015:
CP: + 242.000.000;
CS: + 242.000.000;
2016:
CP: + 140.000.000;
CS: + 140.000.000;
2017:
CP: + 102.000.000;
CS: + 102.000.000.
Tab. E. 5. Pellegrino, Scotto, Zaratti, Marcon, Melilla, Zaccagnini.
Alla tabella E, missione Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto programma Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario voce Ministero infrastrutture e trasporti legge n. 228 del 2012, articolo 1 comma 208, nuova linea ferroviaria Torino-Lione (2.5 – cap. 7532), apportare le seguenti variazioni:
Riduzione
2015:
CP: – 100.000.000;
CS: – 100.000.000;
2016:
CP: – 100.000.000;
CS: – 100.000.000;
2017:
CP: – 100.000.000;
CS: – 100.000.000.
Conseguentemente, alla medesima tabella E, missione Sviluppo e riequilibrio territoriale programma Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, legge n. 147 del 2013, articolo 1, comma 111, interventi di messa in sicurezza del territorio contro il dissesto idrogeologico (1.1 – cap. 7511), apportare le seguenti variazioni:
Rifinanziamento
2015:
CP: + 100.000.000;
CS: + 100.000.000;
2016:
CP: + 100.000.000;
CS: + 100.000.000;
2017:
CP: + 100.000.000;
CS: + 100.000.000.
Tab. E. 3. Terzoni, Della Valle, Zolezzi, Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Vignaroli, Castiello, Sorial.
Alla tabella E, missione Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto, programma Sviluppo e sicurezza della mobilità locale, legge n. 147 del 2013, articolo 1 comma 83: spese per materiale rotabile su gomma e ferroviario, nonché per vaporetti e ferry boat, Interventi nel settore dei trasporti (2.7 – cap. 7251) apportare le seguenti variazioni:
Rifinanziamento
2016 + 10.000.000
2017 + 30.000.000
2018 + 55.000.000.
Conseguentemente, alla medesima missione Diritto alla mobilità sistemi di trasporto, programma Soggetto allo sviluppo del trasporto Tabella E, propria legge n. 228 del 2012, articolo 1 comma 186: Realizzazione piattaforma d'altura davanti al porto di Venezia (set. 1) Infrastrutture portuali e delle capitanerie di porto (2.6 – cap. 7270) apportare le seguenti variazioni:
Rifinanziamento
2016 – 10.000.000;
2017 – 30.000.000;
2018 – 55.000.000.
Tab. E. 7. Oliaro, Librandi, Nesi.
Alla Tabella E, missione Infrastrutture pubbliche e logistica, programma Opere strategiche, edilizia statale e interventi speciali e per pubbliche calamità, Legge di stabilità 228 del 2012, articolo 1, comma 184, «Prosecuzione della realizzazione del sistema MOSE» (1.7 – cap. 7200/p), apportare le seguenti variazioni:
Riduzione
2015:
CP: – 261.000.000;
CS: – 261.000.000;
2016:
CP: – 330.000.000;
CS: – 330.000.000.
Conseguentemente alla medesima Tabella E missione Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente programma Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, legge 147 del 2013, articolo 1, comma 111, Difesa del suolo e tutela ambientale (1.9 – 7511), apportare le seguenti variazioni:
Rifinanziamento
2015:
CP: + 261.000.000;
CS: + 261.000.000;
2016:
CP: + 330.000.000;
CS: + 330.000.000.
Tab. E. 4. Marcon, Pellegrino, Zaratti, Melilla.