Disegno di legge n. 2679-bis

V Commissione
(Bilancio, tesoro e programmazione)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015).

BOZZA

EMENDAMENTI
Dall'articolo 1 all'articolo 20

ART. 1.

  All'articolo 1, comma 1, sostituire l'Allegato 1 con il seguente:

Allegato 1
(articolo 1, comma 1)
(importi in milioni di euro)

RISULTATI DIFFERENZIALI
Descrizione risultato differenziale 2015 2016 2017
Livello massimo del saldo netto da finanziare, al netto delle regolazioni contabili e debitorie pregresse (pari a 16,884 milioni di euro per il 2015, a 3.150 milioni di euro per il 2016 e a 3150 milioni di euro per il 2017), tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge –54.000 –27.000 –15.000
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*) 323.000 275.000 300.000
(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato e comprensivo per il 2015 di un importo di 4,000 milioni di euro per indebitamento estero relativo a interventi non considerati nel bilancio di previsione.

  Conseguentemente:
   all'articolo 16, comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:
Per l'anno 2015 le spese relative al cofinanziamento nazionale dei fondi strutturali comunitari non rilevano, ai fini dei saldi di cui all'articolo 36, comma 3, per un importo pari ai proventi derivanti dall'attuazione del comma 1, nel limite massimo di 700 milioni di euro;
   all'articolo 17, sopprimere il comma 19;
   all'articolo 18, comma 1:
    a) alla lettera
d), sostituire le parole: 4.000 milioni con le seguenti: 3.272 milioni;
    b) alla lettera e) sostituire le parole: 7.000 milioni con le seguenti: 6.272 milioni;
   all'articolo 36, comma 6, sopprimere il numero 4.
   all'articolo 44, comma 7, lettera
a), numero 3, dopo il capoverso d-quater), aggiungere il seguente: d-quinquies) alle cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati (47.11.1), supermercati (47.11.2) e discount alimentari (47.11.3).;
   all'articolo 44, comma 9:
    a) dopo le parole:
comma 7, inserire le seguenti: lettera a), n. 3, capoverso d-quinquies, e;
    b) sostituire le parole: 988 milioni con le seguenti: 1.716 milioni.
1. 4. Il Governo.

ART. 2.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 6 della legge 11 novembre 1983 n. 638, e successive modificazioni, dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:

  «12. Ai soggetti titolari di unico trattamento pensionistico o di più trattamenti pensionistici la cui somma degli importi percepiti, a prescindere dal requisito anagrafico, non superi la soglia di seicento euro» viene comunque corrisposto un rateo integrato nella misura minima di 600 euro per dodici mensilità»

  Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 3.150.000.000 euro per l'anno 2015, a 3.150.000.000 euro per il 2016, a 3.150.000.000 euro per il 2017 si provvede mediante:
   a) Sopprimere i commi 9, 12 e 21 dei l'articolo 17 della presente legge;
   b) Le dotazioni finanziarie iscritte nello Stato di previsione del Ministero della difesa a legislazione vigente, per competenza e per cassa, a partire dall'anno 2015, ivi inclusi i programmi di spesa relativi agli investimenti pluriennali per la difesa nazionale, sono accantonate e rese indisponibili su indicazione del Ministro della difesa per un importo non inferiore a 1.500 milioni annui, con riferimento al saldo netto da finanziare, per essere riassegnate ai l'entrata del Ministero dell'economia e finanze;
   c) Entro 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente legge, il Ministro dell'economia e finanze, Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è autorizzato ad emanare, con propri decreti dirigenziali, disposizioni per modificare la misura del prelievo erariale unico attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita al fine di conseguire un maggior gettito, a decorrere dall'anno 2015, non inferiore a 300 milioni di euro.
2. 8. Villarosa, Castelli, Caso.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 6 della legge 638 dell'11 novembre 1983 e successive modificazioni, dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

  «12. Ai soggetti titolari di unico trattamento pensionistico o di più trattamenti pensionistici la cui somma degli importi percepiti, a prescindere dal requisito anagrafico, non superi la soglia di seicento euro, viene comunque corrisposto un rateo integrato nella misura minima di 570 euro per dodici mensilità».

  Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 2.200.000.000 euro per l'anno 2015, a 2.200.000.000 euro per il 2016, a 2.200.000.000 euro per il 2017 si provvede mediante:
   a) Le dotazioni finanziarie iscritte nello Stato di previsione del Ministero della difesa e dello sviluppo economico a legislazione vigente, per competenza e per cassa, a partire dai l'anno 2015, ivi inclusi i programmi di spesa relativi agli investimenti pluriennali per la difesa nazionale, sono accantonate e rese indisponibili su indicazione del Ministro della difesa per un importo non inferiore ai 500 milioni annui, con riferimento al saldo netto da finanziare, per essere riassegnate all'entrata del Ministero dell'economia e finanze.
   b) Entro 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente legge, il Ministro dell'economia e finanze, Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è autorizzato ad emanare, con propri decreti dirigenziali, disposizioni per modificare la misura del prelievo erariale unico attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita al fine di conseguire un maggior gettito, a decorrere dall'anno 2015, non inferiore a 600 milioni di euro.
   c) Al comma 21 dell'articolo 17 della presente legge le parole: «100 milioni» vengono sostituite da «50 milioni».
2. 10. Villarosa, Castelli, Caso.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 6 della legge 11 novembre 1983 n. 638, e successive modificazioni, dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:

  12. Ai soggetti titolari di unico trattamento pensionistico o di più trattamenti pensionistici la cui somma degli importi percepiti, a prescindere dai requisito anagrafico, non superi la soglia di seicento euro, viene comunque corrisposto un rateo integrato nella misura minima di 550 euro per dodici mensilità.

  Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 1.650.000 euro per l'anno 2015, a 1.650.000 euro per il 2016, a 1.650.000 euro per il 2017 si provvede mediante:
   a) Le dotazioni finanziarie iscritte nello Stato di previsione del Ministero della difesa e dello sviluppo economico a legislazione vigente, per competenza e per cassa, a partire dall'anno 2015, ivi inclusi i programmi di spesa relativi agli investimenti pluriennali per la difesa nazionale, sono accantonate e rese indisponibili su indicazione del Ministro della difesa per un importo non inferiore a 1.350 milioni annui, con riferimento al saldo netto da finanziare, per essere riassegnate all'entrata del Ministero dell'economia e finanze.
   b) Entro 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente legge, il Ministro dell'economia e finanze, Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è autorizzato ad emanare, con propri decreti dirigenziali, disposizioni per modificare la misura del prelievo erariale unico attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale dei compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita al fine di conseguire un maggior gettito, a decorrere dall'anno 2015, non inferiore a 300 milioni di euro.
2. 9. Villarosa, Castelli, Caso.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 6 della legge 638 dell'11 novembre 1983 e successive modificazioni, dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:

  12. Ai soggetti titolari di unico trattamento pensionistico o di più trattamenti pensionistici la cui somma degli importi percepiti, a prescindere dal requisito anagrafico, non superi la soglia di seicento euro, viene comunque corrisposto un rateo integrato nella misura minima di 600 euro per dodici mensilità.

  Conseguentemente all'articolo 4, comma 1, capoverso 1-bis, i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:
    1) 480 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
    2) 480 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.
2. 11. Villarosa, Castelli, Caso.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Il riconoscimento dell'esposizione all'amianto ai fini della concessione dei benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 7, Legge n. 257 del 1992, modificato dalla Legge n. 271 del 1993 è riconosciuto ai lavoratori autonomi di cui gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione si provvede attraverso il riversamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte di INPS dei seguenti importi: 25 milioni di euro a decorrere dal 2015 in relazione ai risparmi derivanti dalla razionalizzazione delle attività svolte nell'ambito del servizio CUN – Centralino unico nazionale per INPS, INAIL ed Equitalia.
2. 6. Rostellato, Castelli, Sorial.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Con riferimento al riconoscimento di una contribuzione pensionistica figurativa uniforme ed equa per tutte le categorie di lavoratori:
   a) Allo scopo di assicurare tutele uniformi ed eque, con effetto dal 1o gennaio 2015, nell'ambito della gestione separata istituita presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), di cui all'articolo 2, comma 26 e seguenti della legge 8 agosto 1995, n. 335, è istituita una gestione a contabilità separata riguardante l'estensione dell'assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, alla quale sono tenuti ad iscriversi i soggetti che esercitano abitualmente attività di lavoro autonomo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni, ad esclusione dei soggetti iscritti a casse previdenziali autonome, comprese le casse professionali private di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994 e al decreto legislativo n. 103 del 1996, per i redditi assoggettati a contribuzione previdenziale soggettiva.
   b) A decorrere dal 1o gennaio 2015 l'aliquota contributiva pensionistica di finanziamento e di computo della gestione a contabilità separata, di cui al comma precedente, è stabilita, per tutti i soggetti iscritti, nella misura unica del 24 per cento ed è applicata sulla totalità dei redditi di lavoro autonomo determinati sulla base dei criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dalla dichiarazione annuale e dagli accertamenti definitivi.
   c) A decorrere dal 1o gennaio 2015 i soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni, fermo restando l'obbligo di versamento del contributo alla gestione a contabilità separata, di cui al comma precedente, devono applicare una maggiorazioni pari al 4 per cento su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari professionali ai fini dell'IVA e versarne alla Gestione separata, di cui al comma 3-bis, l'ammontare indipendentemente dall'effettivo pagamento da parte del debitore. La maggiorazione è ripetibile nei confronti di quest'ultimo. L'obbligo di versamento della maggiorazione percentuale persiste anche in caso di applicazione di facilitazioni fiscali. La maggiorazione deve essere applicata anche dalle associazioni o società di professionisti nella stessa percentuale del volume di affari ai fini dell'IVA di cui al paragrafo precedente. Sono esenti i professionisti di cui al comma 3-bis, già tenuti al contributo integrativo presso la Cassa professionale di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994 e al decreto legislativo n. 103 del 1996. La maggiorazione non è assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone fisiche e non concorre alla formazione del reddito professionale. A decorrere dalla stessa data è abrogato l'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La maggiorazione è dovuta per il finanziamento delle prestazioni di malattia, maternità, degenza ospedaliera ed assegno per il nucleo familiare previste dalla normativa vigente.
   d) Per quanto non espressamente previsto, si applicano, ove compatibili, le disposizioni vigenti al 31 dicembre 2013 per i liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti della legge n. 335 del 1995.
2. 5. Mucci, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Currò, Caso, Sorial, Cariello, Colonnese.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. L'impresa produttrice, di cui al comma 2, deve altresì fornire in modo chiaro e sintetico informazioni specifiche sulla conformità dei processi di lavorazione alle norme vigenti in materia di lavoro, garantendo il rispetto delle convenzioni siglate in seno all'organizzazione internazionale del lavoro lungo tutta la catena di fornitura, sulla certificazione di igiene e di sicurezza dei prodotti, sull'esclusione dell'impiego di minori nella produzione, sul rispetto della normativa europea e sul rispetto degli accordi internazionali in materia ambientale.
2. 4. Guidesi, Allasia, Simonetti, Caparini.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. I risparmi e gli interessi attivi dei Fondi speciali e delle gestioni INPS già esistenti alla data di entrata in vigore della disposizione di cui all'articolo 21 del decreto legge n. 201 del 2011 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, non devono essere utilizzati per ripianare le perdite di esercizio derivanti dall'accorpamento dell'INPDAP.
2. 3. Prataviera, Fedriga, Guidesi, Simonetti, Caparini.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il comma 17 dell'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183 è abrogato.

  Conseguentemente, all'articolo 17, comma 21, sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2015 con le seguenti: 98 milioni di euro per l'anno 2015.
2. 1. Cenni.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 9, comma 2, della legge 29 marzo 1985, n. 113, dopo le parole: «dell'anzianità contributiva», sono aggiunte, infine, le parole: «e retributiva».
2. 2. Cenni.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente: «Art. 2-bis. 1. In via sperimentate, per il triennio 2015-2017 alle lavoratrici e ai lavoratori appartenenti ai settore pubblico, al settore privato, alle libere professioni, al commercio o all'artigianato, al lavoro autonomo, che si dedicano al lavoro di cura e di assistenza di familiari disabili con totale e permanente inabilità lavorativa, che assume connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, detta legge 5 febbraio 1992, n. 104, e che necessitano di assistenza continua poiché non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi di quanto previsto dalla tabella di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, sono riconosciuti, su richiesta:
   a) un anticipo di età per l'accesso alla pensione di vecchiaia di tre mesi per ogni anno dedicato al lavoro di cura, fino a un massimo di cinque anni di anticipo;
   b) il diritto alta pensione anticipata, indipendentemente dall'età anagrafica, a seguito del versamento di trenta anni di contributi previdenziali, di cui almeno cinque annualità versate nel periodo di costanza di assistenza al familiare convivente disabile grave;

  2. Le lavoratrici e i lavoratori di cui al comma 1 hanno diritto, inoltre, ai fini della misura dei trattamento pensionistico, a una contribuzione figurativa di due mesi per ogni anno di contribuzione effettiva, per un massimo di cinque anni, purché versata in costanza di assistenza al familiare convivente disabile grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
  3. I benefici di cui ai commi 1 e 2, possono essere goduti da un solo familiare convivente per ciascuna persona disabile grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, presente all'interno del nucleo familiare.
  4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, valutati in 400 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, si provvede ai sensi del comma 5.
  5. All'articolo 4, comma 1, al capoverso 1-bis, i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:
   1) 900 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
   2) 900 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.
2. 02. Ciprini, Caso, Castelli.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:
  «Art. 2-bis. 1. I trattamenti pensionistici obbligatori, integrativi e complementari, i trattamenti erogati da forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle di cui ai decreti legislativi 20 novembre 1990, n. 357, 16 settembre 1996, n. 563, e 5 dicembre 2005, n. 252, nonché i trattamenti che assicurano prestazioni definite per i dipendenti delle regioni a statuto speciale e degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, ivi compresi quelli derivanti dalla gestione speciale ad esaurimento di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e quelli erogati dalle gestioni di previdenza obbligatorie presso l'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per il personale addetto alle imposte di consumo, per il personale dipendente dalle aziende private del gas e per il personale già addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette, con esclusione delle prestazioni di tipo assistenziale, degli assegni straordinari di sostegno del reddito, delle pensioni erogate alle vittime del terrorismo e delle rendite erogate dall'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, alla data di entrata in vigore della presente legge, anche in caso di cumulo di più trattamenti pensionistici, non possono essere erogati in misura superiore all'importo netto di euro 5.000. Per il medesimo triennio, la contribuzione accreditata e utilizzata fini della determinazione del montante contributivo individuale non è soggetta a rivalutazione ai sensi dell'articolo 1, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
  2. I risparmi di spesa conseguiti attraverso l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 sono destinati a misure di perequazione dell'integrazione al trattamento minimo dell'INPS, dell'assegno sociale e dei trattamenti corrisposti ai sensi della legge 12 giugno 1984, n. 222.
2. 03. Tripiedi, Cominardi, Caso, Castelli.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Per l'anno 2015, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione Fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva, di cui all'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è del 27 per cento.

  Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 40 milioni di euro per l'anno 2015.
2. 04. Rostellato, Castelli, Sorial.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

  Art. 2-bis. – 1. La legge 11 giugno 1974 n. 252 è abrogata.
2. 01. Rizzetto, Caso, Castelli.

ART. 3.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

  1. Al fine di garantire la continuità didattica, il rafforzamento dell'offerta formativa e al contempo offrire adeguata soluzione al fenomeno dell'attuale precariato scolastico, è definito un piano quinquennale straordinario, per gli anni scolastici 2015-2020, di immissione in ruolo del personale docente ed educativo a tempo determinato iscritto nelle graduatorie ad esaurimento, istituite ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 605, lettera c) e successive modificazioni e, in subordine, del personale docente ed educativo attualmente inserito nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto e che vi si iscriva entro il 1o settembre 2015.
  2. Per la realizzazione del piano straordinario di assunzione del personale docente ed educativo a tempo determinato iscritto nelle graduatorie ad esaurimento, istituite ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 605, lettera c) e successive modificazioni, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un apposito fondo con la dotazione di 1.000 milioni di euro per l'anno 2015 e di 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
  3. A decorrere dal 2016, per la realizzazione del piano straordinario di assunzione del personale docente ed educativo attualmente iscritto nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto e che vi si iscriva entro il 10 settembre 2015, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un apposito fondo con la dotazione di 300 milioni di euro per l'anno scolastico 2016-2017, di 1.200 milioni per l'anno scolastico 2017-2018, di 2.100 milioni per l'anno scolastico 2018-2019, di 3.000 milioni per l'anno scolastico 2019-2020 e di 4.400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

  Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, capoverso 1-bis, i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:
   1) 960 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro per il periodo di imposta 2015;
   2) 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro, ma non a 26.000 euro per il periodo di imposta 2015 il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito dei reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro;
   3) 840 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro per il periodo di imposta 2016;
   4) 840 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro, ma non a 26.000 euro per il periodo di imposta 2016. Il credito spetta per in parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro;
   5) 720 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro per il periodo di imposta 2017;
   6) 720 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro, ma non a 26.000 euro per il periodo di imposta 2017. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro;
   7) 504 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro per il periodo di imposta 2018;
   8) 504 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro, ma non a 26.000 euro per il periodo di imposta 2018. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro;
   9) 384 euro se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro a decorrere dal periodo di imposta 2019;
   10) 384 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro, ma non a 26.000 euro a decorrere dal periodo di imposta 2019. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.
3. 21. Caso, Castelli.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

  1. Al fine di dotare il Paese di un sistema di istruzione scolastica che si caratterizzi per un rafforzamento dell'offerta formativa e detta continuità didattica, e per una valorizzazione dei docenti e dell'autonomia scolastica, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito un apposito fondo per la realizzazione di un piano straordinario di assunzioni dei docenti attualmente iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, con la dotazione di 1.000 milioni di euro per l'anno 2015 e di 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
  2. Al fine di valorizzare la professionalità del personale docente provvisto di abilitazione e di ampliamo le prospettive lavorative, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito un apposito fondo per la realizzazione di un piano straordinario di assunzioni dei docenti attualmente iscritti nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto e che visi iscriveranno entro il 1o settembre 2015, con la dotazione di 300 milioni di euro per l'anno scolastico 2016-2017, di 1.200 milioni di euro per l'anno scolastico 2017-2018, di 2.100 milioni di euro per l'anno scolastico 2018-2019, di 3.000 milioni per l'anno scolastico 2019-2020 e di 4.400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

  Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, capoverso 1-bis, i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:
   1) 960 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro per il periodo di imposta
2015;
   2) 60 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro, ma non a 26.000 euro per il periodo di imposta 2015. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro;
   3) 840 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro per il periodo di imposta 2016;
   4) 840 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro, ma non a 26.000 euro per il periodo di imposta 2016. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro;
   5) 720 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro per il periodo di imposta 2017;
   6) 720 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro, ma non a 26.000 euro per il periodo di imposta 2017. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro;
   7) 504 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro per il periodo di imposta 2018;
   8) 504 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro per il periodo di imposta 2018. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro;
   9) 384 euro se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro a decorrere dal periodo di imposta 2019;
   10) 384 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro, ma non a 26.000 euro a decorrere dal periodo di imposta 2019. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.
3. 29. Chimienti, Castelli, Sorial, Brugnerotto, D'Incà, Cariello, Caso, Currò.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Credito di imposta ricerca e innovazione).

  1. A decorrere dall'anno 2015 per il periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2015 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, è istituito un credito di imposta riservato a tutte le imprese che affidano attività di ricerca e innovazione a università, enti pubblici di ricerca o organismi di ricerca, nonché alle imprese che realizzano direttamente investimenti in ricerca e innovazione.
  2. Sono destinatari del credito di imposta tutti i soggetti titolari di reddito di impresa, indipendentemente dalla forma giuridica assunta e possono fruirne anche le imprese che effettuano le attività di ricerca in forma associata o aggregata. In questi casi, l'agevolazione è ripartire secondo criteri proporzionali, che tengano conto della partecipazione di ciascuna impresa alle spese di ricerca.
  3. Il credito d'imposta si applica nella misura del 10 per cento sull'ammontare dei costi ammissibili, che non possono, in ogni caso, superare l'importo di 50 milioni di euro per impresa e per ciascun periodo d’ imposta.
  4. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive; non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni; è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovute per il periodo d'imposta in cui le spese di cui ai seguenti commi sono state sostenute.
  5. L'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso. Non si applica il limite annuale previsto dal comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'istruzione e dell'università e con il Ministro dello sviluppo economico, sono individuate le tipologie di intervento agevolabili e i costi ammissibili, nonché le modalità di accertamento delle spese effettivamente sostenute e di verifica della conformità delle stesse alla disciplina comunitaria.
  7. Per l'attuazione degli interventi di cui ai commi precedenti, è autorizzata la spesa di 1.000 milioni di euro per l'anno 2014, 3.000 milioni di euro per l'anno 2015 e 3.000 milioni di euro per l'anno 2016.
  8. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 30 giorni dalla, data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità di attuazione dell'agevolazione di cui al presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di risorse stanziate.
  9. Nel caso di richieste superiori alle risorse annue stanziate, si procede a una distribuzione pro quota. Le risorse annuali non integralmente utilizzate nel periodo d'imposta vanno a incrementare quelle rese disponibili per il periodo di imposta successivo.
  10. Sono abrogati i commi 95, 96 e 97 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
3. 45. Gelmini, Palese, Brunetta.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

  1. Al fine di dotare il Paese di un sistema d'istruzione scolastica che si caratterizzi per un rafforzamento dell'offerta formativa e della continuità didattica, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito il Fondo per la realizzazione del Piano «La Buona Scuola», con la dotazione di 1.000 milioni di euro per l'anno 2015, e di 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
  2. Il Fondo, mediante la realizzazione prioritaria di un piano straordinario di assunzioni di docenti, persegue lo scopo di potenziare nel curriculum scolastico le azioni di alternanza scuola-lavoro, il ruolo e lo sviluppo organizzativo delle autonomie scolastiche, di arricchire e qualificare l'offerta formativa, di potenziare la continuità educativa e la lotta alla dispersione scolastica.
3. 53. Santerini, Fauttilli, De Mita.

   Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

  1. Al fine di dotare il Paese di un sistema d'istruzione scolastica che si caratterizzi per un rafforzamento dell'offerta formativa e della continuità didattica, e per una valorizzazione di tutto il personale delle istituzioni scolastiche e dell'autonomia scolastica, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito il Fondo per la realizzazione del Piano «La Buona Scuola», con la dotazione di 1.000 milioni di euro per l'anno 2015, e di 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Il Fondo è finalizzato alla attuazione degli interventi previsti nel Piano «La Buona Scuola», con prioritario riferimento alla realizzazione di un piano straordinario di assunzioni di docenti e di personale ATA, al potenziamento dell'alternanza scuola-lavoro, all'incremento dei finanziamenti per il miglioramento dell'offerta formativa, agli interventi di digitalizzazione e alle attività di formazione in servizio.
3. 18. Ciracì, Palese, Brunetta.

   Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Fondo per la realizzazione «La Buona scuola»).

  1. Al fine di dotare il Paese di un sistema d'istruzione scolastica che si caratterizzi per un rafforzamento dell'offerta formativa e della continuità didattica, per la valorizzazione dei docenti e per una sostanziale attuazione dell'autonomia scolastica connessa alla valutazione, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito il Fondo denominato «Fondo La Buona Scuola», con la dotazione di 1.000 milioni di euro per l'anno 2015, e di 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
  2. Il Fondo è finalizzato alla attuazione degli, interventi di cui al comma 1, con prioritario riferimento alla realizzazione di un piano straordinario di assunzioni, al potenziamento dell'alternanza scuola-lavoro, e alla formazione di docenti e dirigenti.
3. 6. Coscia, Ascani, Rocchi, Carocci, Piccoli Nardelli, Blazina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Rocchi, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Carnevali.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

  1. Al fine di dotare il Paese di un sistema d'istruzione scolastica che si caratterizzi per ti rafforzamento del pluralismo educativo e dell'offerta formativa e persegua la valorizzazione dell'autonomia scolastica nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito un Fondo con la dotazione di 1.000 milioni di euro per l'anno 2015 e di 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Il Fondo è finalizzato prioritariamente:
   a) a procedere ad assumere a tempo indeterminato personale docente ed educativo a copertura di tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico di diritto di cui alle dotazioni organiche del personale nei limiti di quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
   b) a procedere ad assumere a tempo indeterminato personale docente ed educativo finalizzato alla costituzione di un organico dell'autonomia, utilizzato dalle istituzioni scolastiche anche in rete tra loro, ovvero dalle articolazioni del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Detto organico è chiamato tra l'altro a far fronte alle necessità di potenziamento dell'offerta formativa, di inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali, di valorizzazione delle eccellenze, di individuazione di figure in esonero o semi esonero per i compiti connessi alla valorizzazione della predetta autonomia e alla formazione iniziale e continua del personale scolastico, di sostituzione del personale assente.

  2. In prima applicazione di quanto previsto al comma 1, all'esito di una specifica sezione negoziale, il ministero è autorizzato ad assumere personale docente sino all'esaurimento delle graduatorie di merito in essere di cui all'articolo 400 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Ad integrazione di quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 le dotazioni organiche del personale docente ed educativo sono determinate sulla base delle assunzioni disposte a seguito dell'attuazione dell'articolo 3, comma 1. A decorrere dal predetto anno, le assunzioni sono disposte attraverso concorsi biennali per titoli ed esami a copertura di tutti i posti vacanti e disponibili. A decorrere dal secondo concorso bandito ai sensi delle presenti disposizioni, l'accesso è limitato ad aspiranti in possesso del titolo di abilitazione, ivi compresi i possessori di diploma di maturità magistrale. Restano ferme, per il primo bando concorsuale, le disposizioni di cui al decreto interministeriale 24 novembre 1998, n. 460, al fine di consentire ai possessori dei titoli di studio ivi contemplati un tempo ragionevole per l'acquisizione dell'abilitazione.
  3. Per l'attuazione di quanto disposto al comma 2 si procede con uno o più regolamenti da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, anche modificando le disposizioni legislative vigenti.
  4. Le risorse residue dall'attuazione dei commi 1 e 2 sono prioritariamente finalizzate:
   a) a implementare il sistema di valutazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80;
   b) a rafforzare l'alternanza scuola-lavoro e l'apprendistato nell'ottica di un sistema duale.
3. 012. Centemero, Palese, Brunetta.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, sostituire le parole da: il Fondo per la realizzazione del Piano «La buona scuola» fino alla fine del periodo, con le seguenti: un fondo per la realizzazione di un piano straordinario di assunzioni di docenti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e, in subordine, dei docenti attualmente scritti nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto nonché coloro i quali conseguano l'abilitazione entro il 1o settembre 2015, con la dotazione di 1.000 milioni di euro per anno 2015, di 4.000 milioni per l'anno 2016 e di 6.000 milioni a decorrere dall'anno 2017;
   b) sopprimere il secondo periodo.

  Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, capoverso 1-bis, i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:
   1) 800 euro per l'anno 2016 e 650 euro a decorrere dall'anno 2017, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
   2) 800 euro per l'anno 2016 e 660 euro a decorrere dall'anno 2017, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo,
e l'importo di 2.000 euro;.
3. 35. Chimienti, Castelli, Sorial.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, sostituire le parole: la realizzazione del Piano «a buona scuola» con le seguenti: straordinario per interventi in materia di istruzione.;
   b) sopprimere il secondo periodo.
3. 37. Marzana, Simone Valente, Luigi Gallo, Brescia, Vacca, D'Uva, Di Benedetto, Chimienti, Castelli, Sorial.

  Al comma 1, sostituire le parole: Al fine di dotare il Paese di un sistema d'istruzione scolastica che si caratterizzi per il rafforzamento dell'offerta formativa e della continuità didattica, e per la valorizzazione dei docenti e dell'autonomia scolastica con le seguenti: Al fine di dotare il Paese di un sistema d'istruzione scolastica che si caratterizzi per il rafforzamento del pluralismo educativo, dell'offerta formativa e della continuità didattica, e per la valorizzazione dei docenti, dell'autonomia scolastica e della libertà di scelta educativa dei genitori.
3. 30. Centemero, Palese, Brunetta.

  Al comma 1, dopo le parole: Al fine di dotare il Paese di un sistema d'istruzione scolastica che si caratterizzi per il rafforzamento aggiungere le seguenti: del pluralismo educativo e, dopo le parole: piano straordinario di assunzioni di docenti aggiungere le seguenti: nel sistema nazionale di istruzione, previsto dalla legge 10 marzo 2000, n. 62, che garantisca l'attuazione di un sistema integrato di istruzione e la libertà di scelta educativa delle famiglie.
3. 32. Centemero, Palese, Brunetta.

  Al comma 1, sostituire le parole da: il Fondo per la realizzazione fino alla fine del comma con le seguenti: un fondo per la realizzazione di un piano straordinario di assunzioni di docenti iscritti nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto e che vi si iscriveranno entro il 1o settembre 2015, con la dotazione di 1.000 milioni di euro per l'anno 2015, di 4.000 milioni di euro per l'anno 2016 e di 6.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.

  Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, capoverso 1-bis, i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:
   1) 960 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro, per il periodo di imposta 2015;
   2) 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro, per il periodo di imposta 2015;
   3) 720 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro, per il periodo di imposta 2016;
   4) 720 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro, per il periodo di imposta 2016;
   5) 420 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro, a decorrere dal periodo di imposta 2017;
   6) 420 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro, a decorrere dal periodo di imposta 2017;.
3. 28. Chimienti, Castelli, Brugnerotto, Cariello, Caso, Colonnese, Currò, D'Incà, Sorial.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, sostituire le parole da: per la realizzazione del Piano «la buona scuola» fino alla fine del periodo con le seguenti: straordinario per interventi in materia di istruzione con la dotazione di 2.000 milioni di euro per l'anno 2015 e di 3.500 milioni a decorrere dall'anno 2016.;
   b) sostituire il secondo periodo con il seguente: Il Fondo è finalizzato all'attuazione di interventi in materia di istruzione con particolare riferimento: ad un piano straordinario di assunzioni di docenti e personale ATA e al contrasto della dispersione scolastica.

  Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relativo alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2015 e 500.000 euro a decorrere dal 2016.
3. 41. Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto, Chimienti, Currò.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, sostituire le parole da: per la realizzazione del Piano «la buona scuola» fino alla fine del periodo con le seguenti: straordinario per interventi in materia di istruzione con la dotazione di 3.000 milioni di euro per l'anno 2015 e di 6.000 milioni a decorrere dall'anno 2016,;
   b) sostituire il secondo periodo con il seguente: Il Fondo è finalizzato all'attuazione di interventi in materia di istruzione con particolare riferimento: ad un piano straordinario di assunzioni di decenti e personale ATA, al contrasto della dispersione scolastica, al potenziamento degli interventi relativi al diritto allo studio, all'edilizia scolastica, all'incremento del tempo pieno, all'innovazione didattica e degli ambienti di apprendimento, a nuovi progetti di ampliamento delle metodologie e pratiche per l'innovazione dell'offerta formativa, nonché al potenziamento dell'alternanza scuola-lavoro.

  Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, capoverso 1-bis, i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:
   1) 480 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.00 euro;
   2) 480 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro;.
3. 40. Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Vacca, D'Uva, Simone Valente, Di Benedetto, Chimienti, Currò.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, sostituire le parole: la realizzazione del Piano «la buona scuola» fino alla fine del periodo, con le seguenti: straordinario per interventi in materia di istruzione con la dotazione di 2.000 milioni di euro per l'anno 2015 e di 3.500 milioni a decorrere dall'anno 2016;
   b) sostituire il secondo periodo con il seguente: Il Fondo è finalizzato all'attuazione di interventi in materia di istruzione con particolare riferimento: ad un piano straordinario di assunzioni di docenti e personale ATA e all'edilizia scolastica.

  Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, capoverso 1-bis, i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:
   1) 840 euro per l'anno 2015 e 900 euro a decorrere dall'anno 2016, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
   2) 840 euro per l'anno 2015 e 900 euro a decorrere dall'anno 2016, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro;,
3. 42. Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Vacca, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto, Chimienti, Currò.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, sostituire le parole da: per la realizzazione del Piano «la buona scuola» fino alla fine del periodo con le seguenti: straordinario per interventi in materia di istruzione con la dotazione di 2.000 milioni di euro per l'anno 2015 e di 4.000 milioni a decorrere dall'anno 2016;
   b) sostituire il secondo periodo con il seguente: Il Fondo è finalizzato all'attuazione di interventi in materia di istruzione con particolare riferimento: ad un piano straordinario di assunzioni di docenti e personale ATA, all'incremento del tempo pieno, con particolare riguardo alle scuole primarie, anche in considerazione delle richiesto delle famiglie.

  Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, capoverso 1-bis, i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:
   1) 840 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
   2) 840 euro se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro;.
3. 44. Marzana, Luigi Gallo, Simone Valente, Brescia, Vacca, D'Uva, Di Benedetto, Chimienti, Currò.

  Al comma 1, apportare lo seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, sostituire le parole da: per la realizzazione del Piano «la buona scuola» fino alla fine del periodo con le seguenti: straordinario per interventi in materia di istruzione con la dotazione di 2.000 milioni di euro per l'anno 2015 e di 4.000 milioni a decorrere dall'anno 2016;
   b) sostituire il secondo comma con il seguente: Il Fondo è finalizzato all'attuazione di interventi in materia di istruzione con particolare riferimento: ad un piano straordinario di assunzioni di docenti e personale ATA, all'incremento del tempo pieno, all'innovazione didattica e degli ambienti di apprendimento, a nuovi progetti di ampliamento delle metodologie e pratiche per l'innovazione dell'offerta formativa, nonché l'estensione della banda larga a tutte le istituzioni scolastiche.

  Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, capoverso 1-bis, i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:
   1) 840 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
   2) 840 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro;.
3. 43. Luigi Gallo, Marzana, Simone Valente, Brescia, Vacca, D'Uva, Di Benedetto, Chimienti, Currò.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, sostituire le parole: per la realizzazione del Piano «la buona scuola» con le seguenti: straordinario per interventi in materia di istruzione;
   b) sostituire il secondo periodo con il seguente: Il Fondo è finalizzato all'attuazione di interventi in materia di istruzione in particolare alla realizzazione di un piano straordinario di assunzioni di docenti, al potenziamento dell'alternanza scuola-lavoro, con l'introduzione di specifiche progettualità, nonché degli interventi, finalizzati al sostegno del processi di innovazione didattica aventi lo scopo di favorire la formazione civica del cittadino attivo realizzando una rete nazionale connessa di saperi, conoscenze, il rinnovamento degli aspetti educativi e didattici e dell'offerta formativa.
3. 33. Luigi Gallo, Marzana, Brescia, Castelli, Sorial.

  Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Il Fondo è finalizzato alla attuazione degli interventi previsti nel Piano di cui al comma precedente con prioritario riferimento alla realizzazione di un piano straordinario di assunzioni di personale della scuola: docenti, ATA e dirigenti scolastici su tutti i posti vacanti e disponibili e al potenziamento dell'alternanza scuola-lavoro.
3. 47. Giancarlo Giordano, Fratoianni, Scotto, Marcon, Costantino, Melilla.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, sostituire le parole di 1.000 milioni di euro per l'anno 2015 e di 3.000 con le seguenti: di 1.090 milioni di euro per l'anno 2015 e di 3.090;
   b) al secondo periodo, dopo la parola docenti, aggiungere le seguenti: a iniziative di autoformazione degli studenti;
   c) dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Alla realizzazione delle iniziative di autoformazione è destinata la somma di 90 milioni di euro a decorrere dal 2015. Lo stanziamento di cui al periodo precedente è finalizzato anche a coprire gli eventuali oneri, non neutralizzabili attraverso una rideterminazione delle tariffe, derivanti dall'obbligo per tutti i musei, siti archeologici e culturali di prevedere che la tariffa per l'accesso di soggetti di età inferiore ai 25 anni, in possesso di una tessera dello studente rilasciata dall'istituto o università italiano frequentato, non sia superiore ad 1 euro anche nel caso in cui la proprietà del museo o del siti sia privata ovvero la gestione dei medesimi sia stata affidata in concessione.

  Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 90.000.000 euro a decorrere dal 2015.
3. 31. Chimienti, Simone Valente, Di Benedetto, Marzana, D'Uva, Luigi Gallo, Vacca, Brescia, Castelli, Sorial.

  Al comma 1, dopo le parole: La buona scuola, ovunque ricorrano sono aggiunte le seguenti: sia in Italia che all'estero.
3. 4. Merlo, Borghese.

  Al comma 1, dopo le parole assunzioni di docenti, inserire le seguenti: iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, istituite ai sensi della legge 27 dicembre 2006 n. 296, articolo 1, comma 605, lettera c) e successive modificazioni.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Al fine di valorizzare la professionalità del personale docente provvisto di abilitazione e di ampliarne le prospettive lavorative, a decorrere dall'anno scolastico 2016-2017 è disposta l'immissione in ruolo di un numero di docenti almeno corrispondente a quello delle cessazioni di servizio verificatesi nell'anno precedente. L'immissione in ruolo dei nuovi assunti di cui al comma 1 avverrà per scorrimento delle graduatorie della seconda fascia d'istituto.
3. 19. Chimienti, Caso, Castelli.

  Al comma 1, dopo le parole assunzioni di docenti, inserire le seguenti: iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, istituite ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1 comma 605, lettera c) e successive modificazioni.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2016-2017 è disposta annualmente l'immissione in ruolo di un numero di docenti almeno corrispondente a quello delle cessazioni di servizio verificatesi nell'anno scolastico precedente. L'immissione in ruolo dei nuovi assunti avverrà per scorrimento delle graduatorie della seconda fascia d'istituto e, in subordine, qualora determinate classi di concorso risultassero esaurite, per scorrimento della terza fascia delle graduatorie d'istituto.
3. 23. Chimienti, Caso, Castelli.

  Al comma 1, dopo le parole: un piano straordinario di assunzione dei docenti, aggiungere le seguenti: iscritti nelle graduatorie ad esaurimento nei limiti dei posti vacanti e disponibili nell'attuale organico, al potenziamento dell'alternanza scuola-lavoro, allo sviluppo professionale e alla carriera dei docenti, al rafforzamento dei laboratori e alla formazione dei docenti di lingua inglese.
3. 26. Gelmini, Palese, Brunetta.

  Al comma 1, dopo le parole: assunzioni di docenti, inserire le seguenti: iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, istituite ai sensi della legge 27 dicembre 2006 n. 296, articolo 1, comma 605, lettera c) e successive modificazioni e, in subordine, di docenti iscritti nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto e che conseguano l'abilitazione entro il 1o settembre 2015 e, in subordine, qualora determinate classi di concorso risultassero esaurite, per scorrimento della terza fascia delle graduatorie d'istituto.
3. 24. Chimienti, Caso, Castelli.

  Al comma 1, dopo le parole: assunzioni di docenti, inserire le seguenti: iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, istituite ai sensi della legge 27 dicembre 2006 n. 296, articolo 1, comma 605, lettera c) e successive modificazioni e, in subordine, di docenti iscritti nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto e che consegnano l'abilitazione entro il 1o settembre 2015.
3. 25. Chimienti, Caso, Castelli.

  Al comma 1, dopo le parole: piano straordinario di assunzione dei docenti sono aggiunte le seguenti: e loro formazione in ingresso.
3. 13. Ascani, Coscia, Rocchi, Carocci, Piccoli Nardelli, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Rossi, Sgambato, Ventricelli.

  Al comma 1, dopo le parole: un piano straordinario di assunzioni di docenti, aggiungere le seguenti: alla formazione.
3. 11. Carocci.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: docenti aggiungere le seguenti: dirigenti e personale Ata.
3. 14. Zappulla, Albanella.

  Al comma 1, dopo le parole: Il Fondo è finalizzato alla attuazione degli interventi previsti nel Piano «La Buona Scuola», con prioritario riferimento alla realizzazione di un piano straordinario di assunzioni di docenti, aggiungere le seguenti: di dirigenti scolastici.
3. 3. Bossa, Carloni, Sgambato, D'Ottavio, Valeria Valente, Tino Iannuzzi, Rostan, Rocchi, Manfredi, Salvatore Piccolo, Bonavitacola, Giorgio Piccolo, Famiglietti, Giancarlo Giordano, Tartaglione, La Marca, Impegno, Paris.

  Al comma 1, dopo la parola: docenti aggiungere le seguenti: , personale ATA.
*3. 5. Albanella.

  Al comma 1, dopo la parola: docenti aggiungere le seguenti: , personale ATA.
*3. 10. Iacono.

  Al comma 1, dopo la parola: docenti aggiungere le seguenti: , personale ATA.
*3. 38. Currò, Castelli.

  Al comma 1, dopo le parole: con prioritario riferimento alla realizzazione di un piano straordinario di assunzioni di docenti e al potenziamento dell'alternanza scuola-lavoro sono aggiunte le seguenti: e alla formazione obbligatoria del corpo insegnanti.
3. 12. Ascani, Rocchi, Carocci.

  Al comma 1, dopo le parole: scuola-lavoro aggiungere le seguenti: nonché al potenziamento del tempo pieno nella scuola primaria per prevenire la dispersione scolastica. A tal fine, la quota di docenti che sarà assegnata per l'attuazione dell'obiettivo, sarà ripartita secondo i seguenti criteri:
   a) il 50 per cento come espansione del servizio nei grandi centri urbani dove esso è scarsamente diffuso e a condizione che i Comuni garantiscano strutture e servizi necessari;
   b) il 50 per cento come riqualificazione del servizio mediante la piena restituzione delle ore di compresenza nelle scuole dove si registra elevata presenza di alunni con cittadinanza non italiana.
3. 50. Santerini, Fauttilli.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Ai fini della realizzazione del piano di cui al periodo precedente, in analogia a quanto richiesto nel concorso per esami e titoli per l'assunzione dei personale insegnante, nei confronti dei docenti iscritti nelle Graduatorie ad Esaurimento che transiteranno nei ruoli statali è richiesto l'accertamento della conoscenza di base di una lingua straniera e della competenza informatica. Per i docenti che non potranno documentare o dimostrare il possesso di tali conoscenze/competenze di base, è obbligatoria un'adeguata formazione in servizio da attuarsi nel corso dell'anno di prova, quale condizione necessarie per l'accesso definitivo al ruolo. Per tutti i docenti iscritti che accedono alla scuola primaria la formazione in lingua inglese è obbligatoria.
3. 51. Santerini, Fauttilli, De Mita.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini della realizzazione del piano di cui al periodo precedente, con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definiti i requisiti necessari all'accesso definitivo al ruolo dei docenti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, tra i quali una certificata conoscenza di una lingua straniera e della competenza informatica.
3. 52. Santerini, Fauttilli, De Mita.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tenuto conto delle esigenze didattiche e gestionali e considerata la pluriennale esperienza professionale acquisita in determinati o specifici ambiti e le specifiche esigenze e gli interessi da considerarsi prioritari rispetto ad eventuali nuove assunzioni, ai fini del piano di cui al periodo precedente si procede prioritariamente all'assunzione dei docenti trattenuti in servizio ed in seguito revocati dalla disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
3. 49. De Mita.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per il reclutamento del personale docente il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con cadenza triennale, indice concorsi regionali, sulla base delle cattedre vacanti e disponibili in ogni regione, a mezzo di procedure curate dagli uffici scolastici provinciali e con la formazione di graduatorie distinte per ciascun ordine e per ciascuna classe di specializzazione, a livello regionale. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto determina le modalità di svolgimento del nuovo sistema di reclutamento. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 20 milioni di euro per il 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 17, comma 13.
3. 2. Simonetti, Caparini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di migliorare l'offerta formativa e garantire la continuità e la qualità didattica, il comma 1 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dal seguente: «Ai fini di una migliore qualificazione del servizi scolastici e di una piena valorizzazione professionale del personale docente, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, sono adottati interventi e misure volti a diminuire gradualmente di un punto il rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro l'anno scolastico 2018/2019».

  Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, capoverso 1-bis, i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:
   1) 920 euro per l'anno 2015, 840 euro per l'anno 2016 e 780 euro a decorrere dall'anno 2017, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
   2) 920 euro per l'anno 2015, 840 euro per l'anno 2016 e 780 euro a decorrere dall'anno 2017, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e importo di 2.000 euro;
3. 34. Chimienti, Marzana, Luigi Gallo, Vacca, Brescia, Castelli, Sorial.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di migliorare l'offerta formativa e garantire la continuità e la qualità didattica, il comma 1 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dal seguente: «Ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione professionale del personale docente, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, sono adottati interventi e misure volti a diminuire gradualmente di un punto il rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro l'anno scolastico 2018/2019, nei limiti di spesa pari a 338.500.000 euro per l'anno 2015, pari a 1.180.000.000 euro per l'anno 2016, pari a 1.715.100.000 euro per l'anno 2017 e pari a 2.130.000.000 euro a decorrere dall'anno 2018».

  Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, al capoverso 1-bis, i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:
   1) 840 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro per il periodo di imposta 2015;
   2) 840 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro per il periodo di imposta 2015. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro;
   3) 720 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro per il periodo di imposta 2016;
   4) 720 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro, ma non a 26.000 euro per il periodo di imposta 2016. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro;
   5) 504 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro a decorrere dal periodo di imposta 2017;
   6) 504 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro a decorrere dal periodo di imposta 2017. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.
3. 27. Chimienti, Castelli, Sorial, Brugnerotto, D'Incà, Cariello, Caso, Currò.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Nell'individuazione dell'organico di diritto utile per l'attuazione del piano di immissioni in ruolo su posti di sostegno, all'articolo 15 del decreto-legge 12 settembre, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, apportare la seguente modificazione: al comma 2, in fine, sono inserite le seguenti parole: «In base alle certificazioni fornite e alle esigenze rilevate per gli alunni, tale organico deve comunque rispettare il rapporto medio nazionale di un insegnante ogni due alunni diversamente abili.

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500.000.000 euro a decorrere dal 2015;
   b) entro trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è autorizzato ad emanare con propri decreti dirigenziali, disposizioni per modificare la misura del prelievo erariale unico attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita al fine di conseguire un maggior gettito, a decorrere dall'anno 2015, non inferiore a 700.000.000 euro;
   c) all'articolo 4, comma 1, capoverso 1-bis, i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:
    1) 840 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
    2) 840 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro, ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.
3. 39. Currò.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 1, comma 401 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di ridurre le graduatorie e portare ad esaurimento gli attuali incarichi di collaborazione di cui al decreto ministeriale 20 aprile 2001, n. 66, nell'ambito dell'amministrazione scolastica per una graduale assunzione a tempo indeterminato nel piano triennale per l'assunzione del personale scolastico, nel rispetto dell'invarianza finanziaria, dei programmati saldi di finanza pubblica e quindi delle risorse disponibili, i lavoratori di cui al predetto decreto ministeriale 20 aprile 2001, n. 66, attualmente in servizio ininterrotto dal 2001 al oggi, partecipano di diritto alle procedure concorsuali secondo i criteri e le modalità previste dal decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. In relazione a quanto previsto dal presente comma sono corrispondentemente ridotte le risorse destinate al suddetto decreto ministeriale 20 aprile 2001, n. 66 nei limiti di quelle effettivamente utilizzate per il corrispondente contingente stabilizzato.
3. 48. Battaglia, Amoddio.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. In vista del piano di assunzioni per l'anno scolastico 2015/2016, al comma 2-ter dell'articolo 14 della legge 24 febbraio 2012, n. 14, alla fine del periodo è inserito il seguente testo: «Per l'anno scolastico 2015/2016, con decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanarsi entra il 30 giugno 2015, sono inseriti nella suddetta fascia aggiuntiva tutti i docenti esclusi in possesso di abilitazione, e con riserva tutti i docenti che frequentano un corso universitario attivato ai sensi del decreto ministeriale del 10 settembre 2010 n. 249 e successive modificazioni. Lo scioglimento della riserva è disposto entro il 30 giugno dell'anno successivo.
*3. 7. Iacono.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. In vista del piano di assunzioni per l'anno scolastico 2015/2016, al comma 2-ter dell'articolo 14 della legge 24 febbraio 2012, n. 14, alla fine del periodo è inserito il seguente testo: «Per l'anno scolastico 2015/2016, con decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanarsi entra il 30 giugno 2015, sono inseriti nella suddetta fascia aggiuntiva tutti i docenti esclusi in possesso di abilitazione, e con riserva tutti i docenti che frequentano un corso universitario attivato ai sensi del decreto ministeriale del 10 settembre 2010 n. 249 e successive modificazioni. Lo scioglimento della riserva è disposto entro il 30 giugno dell'anno successivo.
*3. 17. Zappulla, Albanella.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. In considerazione dell'attuazione del piano di immissione in ruolo su tutti i posti vacanti previsto dal comma 1 in tutto il territorio nazionale, al comma 3 dell'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 10-bis dell'articolo 15 della legge 8 novembre n. 128, apportare le seguenti modifiche:
   a) sopprimere le parole: «l'assegnazione provvisoria»;
   b) al termine del periodo inserire le seguenti parole: «L'assegnazione provvisoria, invece, può essere richiesta ogni anno dopo il superamento del periodo di prova».
**3. 8. Iacono.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. In considerazione dell'attuazione del piano di immissione in ruolo su tutti i posti vacanti previsto dal comma 1 in tutto il territorio nazionale, al comma 3 dell'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 10-bis dell'articolo 15 della legge 8 novembre n. 128, apportare le seguenti modifiche:
   a) sopprimere le parole: «l'assegnazione provvisoria»;
   b) al termine del periodo inserire le seguenti parole: «L'assegnazione provvisoria, invece, può essere richiesta ogni anno dopo il superamento del periodo di prova».
**3. 16. Zappulla, Albanella.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. In considerazione dell'attuazione del piano di immissione in ruolo su tutti i posti vacanti previsto dal comma 1 in tutto il territorio nazionale, al comma 3 dell'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 10-bis dell'articolo 15 della legge 8 novembre n. 128, le parole: «tre anni» sono sostituite con le seguenti: «un anno».
*3. 9. Iacono.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. In considerazione dell'attuazione del piano di immissione in ruolo su tutti i posti vacanti previsto dal comma 1 in tutto il territorio nazionale, al comma 3 dell'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 10-bis dell'articolo 15 della legge 8 novembre n. 128, le parole: «tre anni» sono sostituite con le seguenti: «un anno».
*3. 15. Zappulla, Albanella.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis) A decorrere dall'anno scolastico 2016-2017 è disposta annualmente l'immissione in ruolo di un numero di docenti almeno corrispondente a quello delle cessazioni di servizio verificatesi nell'anno scolastico precedente. L'immissione in ruolo dei nuovi assunti avverrà per scorrimento delle graduatorie ad esaurimento e, in subordine, della seconda fascia d'istituto e, qualora determinate classi di concorso risultassero esaurite, per scorrimento della terza fascia delle graduatorie d'istituto.
3. 22. Chimienti, Caso, Castelli.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis) Al fine di tutelare la sicurezza degli alunni, migliorare l'offerta formativa e garantire la continuità e la qualità didattica, l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, è abrogato.
3. 36. Chimienti, Castelli, Sorial.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.

  1. Al fine di dare piena attuazione agli articoli 3 e 34 della Costituzione e di rispettare gli obiettivi fissati da Europa 2020, finalizzati alla riduzione del tasso di abbandono scolastico e all'elevamento dei livelli di istruzione, a partire dall'anno scolastico 2015/16 l'obbligo scolastico è progressivamente elevato fino all'età di diciotto anni. Conseguentemente l'età per l'accesso al lavoro è progressivamente elevata da sedici anni a diciotto anni.
  2. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentita la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla revisione dei regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89 nonché alla modifica del Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005 n. 226 «Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istituzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53.
  3. All'articolo 2, comma 1, lettera g) della legge 28 marzo 2003, n. 53, recante «Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale» sono soppresse le seguenti parole: «o attraverso l'apprendistato».
  4. Al decreto legislativo 17 ottobre 2005 n. 226 «Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53» sono apportate le seguenti modifiche:
   a) l'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 8, è soppresso;
   b) l'articolo 15, comma 7, è soppresso;
   c) l'articolo 16, comma 2, è soppresso;
   d) all'articolo 31, comma 3, secondo periodo è soppressa la seguente frase: anche nell'esercizio dell'apprendistato.

  5. Al l'articolo 48 della legge 4 novembre 2010, n. 183 recante «Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tenia di lavoro pubblico e di controversie di lavoro» il comma 8 è soppresso.
  6. Al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 recante «Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247» sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 1, comma 2, è soppressa la lettera a);
   b) l'articolo 3 è soppresso;
   c) all'articolo 4, comma 1, la parola: «diciassettesimo» è sostituta da «diciottesimo»;
   d) all'articolo 5, comma 1, la parola: «diciassettesimo» è sostituta da «diciottesimo».

  7. A decorrere dall'anno scolastico di completa attuazione di quanto previsto dal comma 1, sono abrogati:
   a) l'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003 n. 53 recante «Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale»;
   b) il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 recante «Definizione delle norme generali sui diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53»;
   c) i commi da 622 a 624 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato».

  Conseguentemente all'articolo 4, comma 1, capoverso 1-bis, i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:
   1) 720 euro a decorrere dall'anno 2015, se il reddito complessivo non è superiore a 24,000 euro;
   2) 720 euro a decorrere dall'anno 2015, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro;
3. 01. Chimienti, Castelli, Sorial.

  Dopo l'articolo 3, è aggiunto il seguente:

Art. 3-bis.
(Fondo per la realizzazione dell'autonomia scolastica).

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a decorrere dall'esercizio finanziano 2015, è istituito il Fondo per l'autonomia delle istituzioni scolastiche. Al fondo è attribuita la dotazione annua già prevista per il Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440. Sono altresì versate nel Fondo le disponibilità residue del citato Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
  2. Il fondo, di cui al comma 1, è destinato: alla piena realizzazione dell'autonomia organizzativa, didattica, di ricerca, di sperimentazione e di sviluppo delle istituzioni scolastiche ai fini del successo formativo. Il fondo può essere altresì utilizzato realizzare le forme di autonomia organizzativa previste dai regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e per il raccordo tra i licei, gli istituti tecnici, gli istituti professionali, i percorsi di istruzione e formazione professionali regionali che intendono costituire, d'intesa tra di loro, centri scolastici polivalenti denominati «campus» o «poli informativi», nonché poli tecnico-professionali, di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40. Le convenzioni costitutive dei campus dei poli prevedono modalità di gestione e di coordinamento delle attività che assicurano la rappresentanza delle istituzioni scolastiche e formative interessate, delle associazioni imprenditoriali del settore economico e tecnologico di riferimento e degli enti locali.
  3. I capitoli di bilancio del Fondo, di cui al comma 1, sono gestiti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca attraverso bandi pubblicati annualmente con decreto dei Ministero e secondo i criteri di cui al comma 6.
  4. Con una o più direttive del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Senato il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono definiti annualmente:
   a) gli interventi prioritari da finanziare mediante le risorse del Fondo, sulla base del monitoraggio effettuato e dei bisogni rilevati;
   b) i criteri generali di ripartizione delle somme destinate agli interventi di cui alla lettera a) e le modalità della relativa gestione;
   c) i criteri nazionali e i risultati attesi, nel rispetto dei quali sono ripartite le risorse del Fondo alle istituzioni scolastiche autonome;
   d) la quota di progetti pluriennali, biennali o triennali da finanziare mediante le risorse del Fondo.

  5. La definizione degli interventi e dei criteri di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 2-quinquies deve tenere conto dell'ammontare complessivo delle risorse in dotazione al fondo delle politiche nazionali adottate per il sistema nazionale di istruzione e formazione e delle indicazioni dell'unione europea, evitando un'eccessiva parcellizzazione delle medesime risorse al fine di non compromettere l'efficacia e l'impatto degli interventi finanziari.
  6. Sono considerati criteri prioritari di finanziamento:
   a) la qualità e la sostenibilità dei progetti;
   b) il grado di innovazione organizzativa, didattica e di ricerca;
   c) la progettualità a livello di rete;
   d) il partenariato interregionale, in particolare con scuole che appartengono a contesti geografici o socio-economici svantaggiati;
   e) la partecipazione al progetto da parte di enti locali, di università o di altri soggetti che svolgono attività culturale, sociale o economica nel territorio, sia nella forma di partenariato che di cofinanziamento del progetto attraverso elargizioni che non comportino vincoli all'autonomia organizzativa, didattica e di ricerca della scuola.
3. 02. Centemero, Palmieri, Lainati, Palese, Brunetta.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Misure per la realizzazione di ma rete di ricarica veloce in aree extraurbane e autostradali).

  1. Al fine di accelerare la realizzazione di una rete infrastrutturale per la ricarica elettrica veloce in aree extraurbane e autostradali, così come previsto dal Piano nazionale di cui all'articolo 17-septies della legge 7 agosto 2012, n. 134, il fondo di cui al comma 8 dei predetto articolo è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2015.
  2. A valere delle risorse di cui al comma 1 e limitatamente agli interventi relativi alla realizzazione di punti di ricarica in aree extraurbane e autostradali il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti partecipa al cofinanziamento, fino a un massimo del 75 per cento delle spese sostenute per l'acquisto e per l'installazione degli impianti in aree extraurbane e al 50 per cento in aree autostradali, dei progetti presentati dalle regioni relativi allo sviluppo delle reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli nell'ambito degli accordi di programma di cui al comma 5 dell'articolo 17-septies della legge 7 agosto 2012, n. 134.
  3. Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 100.000;
3. 03. Crippa, D'Incà, Fantinati, Mucci, Vallascas, Da Villa, Prodani, Della Valle, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Colonnese, Cariello, Currò.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Incremento utilizzo pompaggi idroelettrici esistenti).

  1. All'articolo 1-quinquies, comma 3, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, della legge 7 ottobre 2003, n. 290, dopo le parole «trasmissione nazionale» sono aggiunte le parole «e all'Acquirente Unico SpA» e dopo le parole «picchi di domanda» sono aggiunte le parole «e/o di offerta di energia da parte degli impianti alimentati a fonti rinnovabili, ad esclusione di quelli incentivati dal meccanismo del CIP 6/92, attraverso appositi contratti bilaterali stipulati con i produttori di energia da fonti rinnovabili o con il OSE al fine di minimizzare i costi di approvvigionamento dell'Acquirente unico (AU).
  2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico AEEGSI emana una o più delibere per definire potenza e capacità di utilizzo a disposizione dell'Acquirente Unico SpA, tenendo in considerazione la media dell'utilizzo dei pompaggi nei servizi di dispacciamento da parte del gestore della rete di trasmissione nazionale e del dispacciamento TSO (trasmission system operator) e comunque nei limiti della sicurezza del sistema elettrico. Nelle more del processo di cui al successivo comma 3, l'Autorità definisce inoltre le tariffe di accesso non discriminatorie al servizio da parte dell'Acquirente Unico SpA.
  3. A decorrere dal 1o gennaio 2015 a nessun soggetto è consentito di detenere una quota superiore al 30 per centro della capacità di pompaggio installata in Italia. Nel caso tale soglia, calcolata come media su base triennale, sia superata, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato adotta i provvedimenti di cui all'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287. A tal fine i soggetti che superano detta quota, predispongono entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento un piano per le cessioni degli impianti; l'approvazione del suddetto piano, nonché la scelta delle modalità di alienazione sono determinate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato con proprio provvedimento, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico. Il piano per le cessioni degli impianti deve consentire sia adeguate condizioni di mercato sia la necessaria attenzione alla presenza di piani industriali, al mantenimento della produzione nei siti e alle ricadute occupazionali.
  2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. 04. Crippa, Simone Valente, D'Incà, Fantinati, Mucci, Vallascas, Da Villa, Prodani, Della Valle, Castelli, Currò, Sorial, Cariello, Brugnerotto, Caso.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  Al comma 56 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, apportare le seguenti modifiche:
   a) sostituire le parole: «5 milioni» con: «150 milioni»;
   b) sostituire le parole: «degli anni 2014 e 2015» con le seguenti: «per gli anni 2015, 2016 e 2017»;
   c) tra le parole: «destinato al sostegno delle imprese» e le parole: «che si uniscono in associazione» inserire le seguenti: «composte da almeno 15 individui»;
   d) tra le parole «(RTI)» e «al fine di operare» inserire le seguenti: «o reti di impresa soggetto fornite di partita IVA»;

  Sostituire il comma 57 della legge 27 dicembre 2013, con il seguente:
  57 – Le risorse del Fondo sono erogate ai soggetti di cui al comma 56, ammessi attraverso procedure selettive del MISE, tenuto a valorizzare le collaborazioni con istituti di ricerca pubblici, università e istituzioni scolastiche autonome, sulla base di progetti della durata di almeno 2 anni, volti a sviluppare i seguenti principi e contenuti:
   a) creazione di centri di sviluppo di software e hardware Open-Source (Sorgente aperta) per la crescita e il trasferimento conoscenze sulle scuole, sulla cittadinanza, sugli artigiani e microimprese;
   b) creazione di centri per l'incubazione di realtà innovative nel mondo dell'artigianato digitale;
   c) creazione di centri per servizi di fabbricazione digitale rivolti ad artigiani e microimprese;
   d) messa a disposizione da parte dei soggetti di cui al comma 56 alla cittadinanza alle tecnologie di fabbricazione digitale e creazione di nuove realtà artigianali o reti manifatturiere su di esse incentrate;

  Conseguentemente all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo, Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.
3. 05. Crippa, Della Valle, Sibilia, Luigi Di Maio, Scagliusi, L'Abbate, Villarosa, De Lorenzis, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, D'Incà, Colonnese, Cariello, Currò, Fantinati, Crippa, Mucci, Vallascas, Da Villa, Prodani.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Misure per la riduzione del consumo di energia nei porti).

  1. Al fine di ridurre i consumi di energia nelle aree portuali su tutto il territorio nazionale e le emissioni atmosferiche delle navi ormeggiate, attraverso l'erogazione di elettricità da terra e di valorizzare la produzione di energia da fonti rinnovabili, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è approvato il Piano nazionale di elettrificazione delle banchine portuali destinate al traffico commerciale e di passeggeri, di seguito denominato «Piano nazionale».
  2. Il Piano nazionale è aggiornato entro il 30 giugno di ogni anno, nei rispetto della procedura di cui al comma 1.
  3. Il Piano nazionale ha ad oggetto la realizzazione di sistemi di elettrificazione delle banchine portuali denominati cold ironing, nonché di interventi per l'impiego di fonti rinnovabili, di sistemi di mobilità sostenibile per il trasporto dei passeggeri e delle merci all'interno delle aree portuali e di sistemi di impianti di illuminazione innovativi e ad alta efficienza energetica.
  4. Il Piano nazionale definisce le linee guida per garantire lo sviluppo unitario del servizio di elettrificazione nel territorio nazionale, sulla base di un'analisi sulla stagionalità, la frequenza e i tempi di permanenza delle navi presso gli ormeggi dei porti. In particolare, il Piano nazionale prevede:
   a) la realizzazione di sistemi di connessione tra la rete elettrica terrestre di alimentazione e le imbarcazioni, anche attraverso l'installazione di convertitori di frequenza e la predisposizione di un adeguato sistema di movimentazione dei cavi elettrici;
   b) l'incremento dell'utilizzo di fonti rinnovabili per lo svolgimento delle attività portuali, attraverso la realizzazione di impianti di generazione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica, prevedendo la copertura degli edifici ubicati nell'area demaniale dei porti, nonché da fonte eolica, e l'adozione di tecnologie che utilizzano l'energia delle onde marine;
   c) l'istituzione di un servizio di ricarica per i veicoli elettrici destinati al trasporto dei passeggeri e la promozione di un trasporto sostenibile delle merci all'interno dell'area portuale;
   d) l'adozione di sistemi di illuminazione a led a basso consumo in grado di garantire gli elevati standard di sicurezza per i lavoratori e i passeggeri nonché l'ottemperanza alle prescrizioni di security ISPS in ambito portuale.

  5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove la stipulazione di appositi accordi di programma, approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del CIPE, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, al fine di concentrare gli interventi previsti dal comma 4 nei singoli contesti territoriali in funzione delle effettive esigenze, promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società di distribuzione dell'energia elettrica.
  6. Ai fini del finanziamento del Piano nazionale, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito fondo, con una dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2015.
  7. A valere sulle risorse di cui al comma 6, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti partecipa al cofinanziamento, fino a un massimo del 50 per cento delle spese sostenute per l'acquisto e per l'installazione degli impianti, dei progetti presentati dalle regioni e dagli enti locali relativi allo sviluppo dei sistemi di elettrificazione delle banchine nell'ambito degli accordi di programma di cui al comma 5.
  8. Ai fini del tempestivo avvio degli interventi prioritari e immediatamente realizzabili, previsti in attuazione dei Piano nazionale, parte del fondo di cui al comma 6, per un ammontare pari a 5 milioni di euro per l'anno 2015, è destinata ai porti ad alta congestione di traffico marittimo in. cui vengono superati i valori limite per la qualità dell'aria oppure nei casi in cui siano stati accertati elevati livelli di inquinamento acustico, in particolare negli ormeggi situati nelle vicinanze di zone residenziali. Alla ripartizione di tale importo tra le regioni interessate si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'Economia e Finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 100.000.
3. 07. Da Villa, Crippa, Simone Valente, D'Incà, Fantinati, Mucci, Vallascas, Prodani, Della Valle, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, D'Incà, Colonnese, Cariello, Currò.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifica all'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e altre disposizioni in materia di disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali).

  1. All'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, la lettera d-bis) è sostituita dalla seguente:
   «d-bis) il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio nonché quello di chiusura domenicale e festiva, ad eccezione dei seguenti giorni:
    1) il 1o gennaio, primo giorno dell'anno;
    2) il 6 gennaio, festa dell'Epifania;
    3) il 25 aprile, anniversario della Liberazione;
    4) la domenica di Pasqua;
    5) il lunedì dopo Pasqua;
    6) il 1o maggio, festa del lavoro;
    7) il 2 giugno, festa della Repubblica;
    8) il 15 agosto, festa dell'Assunzione della beata Vergine Maria;
    9) il 1o novembre, festa di Ognissanti;
    10) l'8 dicembre, festa dell'immacolata Concezione;
    11) il 25 dicembre, festa di Natale;
    12 il 26 dicembre, festa di santo Stefano»;
   b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  «1-bis. Ciascun esercente l'attività di vendita al dettaglio può liberamente derogare alle disposizioni di cui al comma 1, lettera d-bis), fino ad un massimo di sei giorni di chiusura obbligatoria, dandone preventiva comunicazione al comune competente per territorio secondo termini e modalità stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanare, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
  1-ter. Le tipologie di attività di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e le attività di somministrazione di alimenti e bevande non sono soggette ad alcun obbligo di chiusura domenicale o festiva».

  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
  3. Ciascun comune, anche in coordinamento con altri comuni contigui, in particolare nelle aree metropolitane, secondo le previsioni di cui ai commi da 4 a 7, può predisporre accordi territoriali non vincolanti per la definizione degli orari e delle chiusure degli esercizi commerciali, ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come modificato dal comma 1, e nel rispetto dell'interesse pubblico generale, al fine di assicurare elevati livelli di fruibilità dei servizi commerciali da parte dei consumatori e degli utenti, di promuovere un'offerta complessiva in grado di aumentare l'attrattività del territorio e di valorizzare specifiche zone aventi più marcata vocazione commerciale, anche attraverso l'integrazione degli orari degli esercizi relativi a funzioni e servizi affini e complementari, fornendo agli operatori indicazioni su possibili interventi atti a migliorare l'accesso e la fruibilità dei servizi da parte dei consumatori e degli utenti.
  4. Gli accordi territoriali di cui al comma 3 sono adottati per la prima volta entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e sono eventualmente aggiornati mediante la procedura di cui al comma 5.
  5. Per la predisposizione degli accordi territoriali di cui al comma 3, i comuni consultano le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti e, almeno sessanta giorni prima della data di entrata in vigore dell'accordo, avviano, anche in forma telematica, la consultazione pubblica della popolazione residente, che deve terminare entro il trentesimo giorno antecedente la data di inizio dell'applicazione dell'accordo.
  6. Sulla base degli accordi territoriali di cui al comma 3, i comuni predispongono un documento informativo sugli orari dei servizi destinati ai consumatori e degli esercizi commerciali, esistenti nel rispettivo territorio. Tale documento è redatto sulla base delle informazioni rese disponibili dagli operatori, dalle loro organizzazioni di categoria o da altre fonti.
  7. Al fine di favorire l'adesione agli accordi territoriali di cui al comma 3 da parte delle micro, piccole e medie imprese del commercio, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, le regioni e i comuni possono stabilire incentivi, anche nella forma di agevolazioni fiscali relative ai tributi di propria competenza.
  8. Nel rispetto del principio della libera concorrenza e ai fini del coordinamento degli accordi territoriali di cui al comma 3, le regioni, previa consultazione delle organizzazioni regionali rappresentative delle categorie di cui al comma 5, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definiscono:
   a) criteri, parametri e strumenti per l'individuazione di aree ove gli accordi territoriali in materia di orari degli esercizi commerciali possono essere adottati in forma coordinata tra i comuni interessati;
   b) i criteri generali di determinazione e coordinamento degli orari di apertura al pubblico dei servizi pubblici e privati, degli uffici della pubblica amministrazione, dei pubblici esercizi commerciali e turistici, delle attività culturali e dello spettacolo e dei trasporti.

  9. Ciascuna regione può istituire un osservatorio, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con il compito di verificare gli effetti derivanti dal l'attuazione dei commi da 1 a 8 del presente articolo. All'osservatorio partecipano rappresentanti delle amministrazioni pubbliche regionali e locali competenti, delle organizzazioni di rappresentanza delle imprese e dei lavoratori dei settori interessati e del consumatori. Al funzionamento degli osservatori di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La partecipazione agli osservatori non dà luogo alla corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati.
  10. All'articolo 50, comma 7, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il sindaco, sentito il concitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, definisce inoltre, per un periodo non superiore a tre mesi, gli orari di apertura dei pubblici esercizi e delle attività commerciali e artigianali in determinate zone del territorio comunale interessate da fenomeni di aggregazione notturna, qualora esigenze di sostenibilità ambientale o sociale, di tutela dei beni culturali, di viabilità o di tutela del diritto dei residenti alla sicurezza o al riposo, alle quali non possa altrimenti provvedersi, rendano necessario limitare l'afflusso di pubblico in tali zone e orari.».
  11. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 12.000 e, in caso di particolare gravità e recidiva, con la sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio da uno a dieci giorni. La recidiva si verifica qualora la violazione delle disposizioni di cui al comma 1 della presente legge sia stata commessa per due volte in un anno, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
  12. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo per il sostegno delle microimprese attive nel settore del commercio al dettaglio, come definite dall'articolo 2, paragrafo 3, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.
  13. Ai fini del finanziamento del Fondo di cui al comma 12, sono autorizzate la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 ai 2020 per l'erogazione dei contributi di cui alla lettera a) del comma 14 e la spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 per l'erogazione dei contributi di cui alla lettera b) del medesimo comma 14.
  14. Il Fondo di cui al comma 12 è utilizzato, nei limiti delle risorse ivi iscritte, per il finanziamento:
   a) di contributi per le spese sostenute per l'ampliamento dell'attività, per la dotazione di strumentazioni nuove, comprese quelle necessarie per i pagamenti tramite moneta elettronica, e di sistemi di sicurezza innovativi, nonché per l'accrescimento dell'efficienza energetica;
   b) di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili, di proprietà sia pubblica sia privata, e di contributi per l'acquisizione di servizi.

  15. Il Ministro dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce, con proprio decreto, nei limiti delle risorse iscritte nei Fondo di cui al comma 12, i requisiti per beneficiare dei contributi di cui al comma 14 e i criteri per la determinazione dell'entità degli stessi.
  16. Le risorse assegnate al Fondo di cui al comma 12 sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La ripartizione è effettuata ogni anno, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche in rapporto alla quota delle risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 18.000;
   2016: – 18.000;
   2017: – 21.000.
3. 08. Da Villa, Dell'Orco, Crippa, Della Valle, Fantinati, Mucci, Prodani, Vallascas, Castelli, Sorial, D'Incà, Cariello, Colonnese, Brugnerotto, Currò, Caso.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Misure urgenti a sostegno dell'esercizio cinematografico).

  1. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta di cinema e dei servizi delle sale cinematografiche è riconosciuto un credito d'imposta a favore delle Piccole e Medie Imprese dell'esercizio cinematografico, di cui al decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, sui costi sostenuti per:
   a) realizzazione di nuove sale;
   b) ripristino di sale inattive;
   c) ristrutturazione e adeguamento tecnologico di sale esistenti;
   d) installazione e rinnovo di apparecchiature e impianti;
   e) servizi accessori destinati al marketing e alla formazione del pubblico.

  2. Il credito d'imposta non può superare il 40 per cento dei costi sostenuti.
  3. Con decreto del Ministero dei beni delle attività culturali e del turismo, da emanare entro novanta giorni dall'emanazione della presente legge, sentito il Ministero dell'Economia e Finanze, andranno definite le percentuali dei crediti d'imposta per gli interventi di cui alle lettere a), b), c), d), e) del precedente comma 1), le soglie massime di spesa eleggibili per le medesime tipologie d'intervento, le modalità di applicazione, le procedure per l'ammissione al beneficio e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, con particolare attenzione alle sale che, in relazione a loro dimensione e ubicazione, costituiscano elementi di maggiore criticità per il consumo di opere cinematografiche.
  4. I crediti d'imposta di cui al presente articolo non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai Uni dell'IRAP, non sono rilevanti ai fini dei rapporto di cui agli articoli 61 e 109 comma 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni.
  6. I crediti d'imposta di cui al presente articolo sono cedibili dal beneficiario, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi ovvero ai fornitori dei beni e servizi relativi e connessi agli interventi di cui al comma 1.
  7. È abrogato l'articolo i 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 e successive modificazioni. I contributi in conto interesse di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 28 relativi alle sole pratiche in essere alla data di entrata in vigore della presente legge vengono erogati, fino alla naturale scadenza delle pratiche medesime, a valere sui fondi di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28.
  8. Ai sensi dell'articolo 118 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea l'efficacia dei commi 1/9 del presente articolo, è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo provvede a richiedere l'autorizzazione della Commissione Europea.
  9. A decorrere dal 1o gennaio 2015 non trova più applicazione la riduzione del 15 per cento del valore del credito d'imposta a favore degli esercenti cinematografici introdotta con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 febbraio 2014. Le programmazioni cinematografiche effettuate a partire da tale data beneficeranno stabilmente per ciascuno esercizio dell'integrale valore dei crediti d'imposta quali definiti dal decreto legislativo del 26 febbraio 1999, n. 60.
  10. Al credito d'imposta di cui all'articolo 6 comma 2-bis del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 convertito con legge 29 luglio 2014, n. 106 non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
  11. Le imprese di esercizio cinematografico, così come definite dall'articolo 3 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, rientrano tra le categorie di contribuenti per i quali i rimborsi IVA di cui all'articolo 38-bis, ultimo comma, decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972, sono eseguiti in via prioritaria entro tre mesi dalla richiesta. Il Ministero dell'Economia e Finanze con proprio decreto ne darà attuazione entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge fissandone la decorrenza.
  12. All'articolo 13, comma 4, lettera d) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 aggiungere all'inizio le parole: «40 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D/3 limitatamente a quelli destinati a sala cinematografica e teatrale a decorrere dal 1o gennaio 2015;».
  13. Nel Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, all'articolo 26, comma 3, primo periodo dopo le parole «negli esercizi di ristorazione» aggiungere le seguenti: «nelle sale cinematografiche e nelle sale di spettacolo».

  Conseguentemente all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero dei lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e al ministero dei beni le attività culturali e del turismo, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 8 milioni di euro per l'anno 2015 e a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
3. 09. Manzi, Rampi, Malisani.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Fondo per la tutela del patrimonio culturale).

  1. In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, al fine di assicurare risorse stabili alla tutela del patrimonio culturale, è istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo il «Fondo per la tutela del patrimonio culturale», con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2015 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020.
  2. Le risorse del Fondo sono utilizzate nell'ambito di un programma triennale che il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo trasmette ai CIPE, per una presa d'atto, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il programma, da attuarsi in coerenza con i decreti legislativi 29 dicembre 2011, n. 228 e n. 229, individua gli interventi prioritari da realizzare, le risorse agli stessi destinate e il relativo cronoprogramma, definendo altresì le modalità di definanziamento in caso di mancata attuazione degli interventi programmati. Entro il 31 gennaio di ciascun anno viene trasmesso al CIPE il programma aggiornato, corredato del puntuale stato di attuazione degli interventi, in termini di avanzamento fisico e finanziario.

  Conseguentemente:
   alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 20.000.000.
   alla tabella B:
    1) voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 30.000.000;
    2) voce Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo apportare le seguenti variazioni:
   2016: – 100.000.000;
   2017: – 100.000.000.
3. 010. Coscia, Piccoli Nardelli, Ascani, Blazina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Rocchi, Rossi, Sgambato, Ventricelli.

  Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

Art. 3-bis.
(Riduzione a livelli minimi dei contributi degli studenti universitari per favorire il diritto allo studio in coerenza con gli obiettivi della strategia «Europa 2020»).

  1. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 2012, 68, è inserito il seguente:
  «1-bis. La tassa d'iscrizione è di 50 euro. L'ammontare massimo complessivo della tassa d'iscrizione e dei contributi universitari dovuti ogni anno da ciascuno studente è di 500 euro; è fatta salva la tassa regionale per il diritto allo studio, prevista dalla legge 28 dicembre 1995, numero 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), articolo 3, commi 20, 21, 22 e 23. Gli importi stabiliti dal presente comma sono aggiornati annualmente sulla base del tasso d'inflazione programmato, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca.».

  2. Dopo il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 è inserito il seguente:
  «L'importo massimo di tale diritto fisso è 150 euro, aggiornato annualmente sulla base del tasso d'inflazione programmato, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca.».

  3. Sono abrogati:
   a) i commi 14 e 19 dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
   b) i commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306 introdotti con l'articolo 7, comma 42 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.

  4. Le università rideterminano i contributi universitari nel rispetto dei limiti introdotti dal presente articolo, in modo da attuare una riduzione crescente in modo progressivo al diminuire dell'ISEE familiare degli studenti.
  5. Le disposizioni stabilite dal presente articolo non pregiudicano il diritto delle università non statali di determinare in modo autonomo la tassa d'iscrizione e i contributi universitari per tutti i loro corsi di studio.
  6. Le disposizioni stabilite dal presente articolo sono applicate dall'anno accademico 2014/15. Le università provvedono d'ufficio alla restituzione agli studenti degli importi già versati nel corso dell'anno accademico 2014/15, che eccedono la contribuzione complessiva dovuta ai sensi del presente articolo.
  7. Al fine di compensare le minori entrate delle università conseguenti all'applicazione del presente articolo, il fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 è incrementato di 1.400 milioni di euro a decorrere dal 2015.».

  Conseguentemente dopo l'articolo 45 è inserito il seguente:
  Art. 45-bis (Modifiche all'imposizione sulle transazioni finanziarie). 1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) il comma 491 è sostituito con il seguente:
  «491. Il trasferimento della proprietà o nuda proprietà di azioni, di altri strumenti finanziari partecipativi di cui al sesto comma dell'articolo 2346 del Codice civile, di obbligazioni o altri titoli di debito, compresi i certificati di deposito relativi a tali titoli, di quote di un organismo d'investimento collettivo del risparmio, emessi da soggetti residenti net territorio dello Stato, oppure di titoli rappresentativi dei predetti strumenti, indipendentemente dalla residenza dell'emittente, è soggetto a un'imposta sulle transazioni finanziarie con aliquota dello 0,05 per cento sui valore della transazione; l'aliquota dell'imposta è dello 0,1 per cento per i trasferimenti che avvengono al di fuori dei mercati regolamentati o sistemi multimediali di negoziazione. L'imposta si applica anche qualora in trasferimento di proprietà avvenga per effetto della conversione di obbligazioni. L'imposta si applica anche alle transazioni che non danno luogo al trasferimento della proprietà a causa di transazioni contrarie aventi la stessa data di regolamento. L'imposta è dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti. Per “valore della transazione” s'intende il corrispettivo versato o, con riferimento al terzo periodo, che avrebbe dovuto essere versato se non fossero intervenute transazioni contrarie. L'imposta non si applica non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione. L'imposta non si applica alle operazioni di emissione e di annullamento dei titoli azionari e degli strumenti finanziati, alle operazioni di conversione in azioni di nuova emissione e alle operazioni di acquisizione temporanea di titoli indicate dall'articolo 2, punto 10 del Regolamento (CE) numero 1287/2006 della Commissione, del 10 agosto 2006, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE dei Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi in materia di registrazioni per le imprese di investimento, la comunicazione delle operazioni, la trasparenza del mercato, l'ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva.»;
   b) il comma 492 è sostituito col seguente:
  «492. Le operazioni sugli strumenti finanziari derivati di cui all'articolo 1, comma 3 del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 oppure il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, e le operazioni sui valori mobiliari di cui all'articolo 1, comma 1-bis, lettere e) e d) del medesimo Testo unico, che permettano di acquisire o vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 oppure comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati dal comma 491 inclusi warrants, covered warrants e certificates, sono soggette, al momento della conclusione, a un'imposta sulle transazioni finanziarie con aliquota dello 0,01 per cento sul valore del contratto; l'aliquota dell'imposta è dello 0,05 per cento per le operazioni che avvengono al di fuori dei mercati regolamentati o sistemi multimediali di negoziazione. L'imposta di cui al primo periodo è dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti. Qualora le operazioni di cui al primo periodo prevedano come modalità di regolamento anche il trasferimento degli strumenti finanziari indicati dal comma 491, il trasferimento della proprietà di tali strumenti finanziari che avviene al momento del regolamento è soggetto all'imposta con le modalità e nella misura previste dal comma 491. Le operazioni su strumenti finanziari di cui al comma 491, emessi da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, nonché le operazioni sugli strumenti finanziari derivati di cui all'articolo 1, comma 3 del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, che non abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 oppure il cui valore non dipenda prevalentemente da uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, e le operazioni sui valori mobiliari di cui all'articolo 1, comma 1-bis, lettere e) e d) del medesimo Testo unico, che permettano di acquisire o vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari diversi da quelli di cui al comma 491 oppure comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari non indicati dal comma 491, inclusi warrants, covered warrants e certificates, sono soggette all'imposta con le modalità e nella misura previste dal primo periodo, quando una delle parti risieda in Italia oppure sia controllata, direttamente o indirettamente, da un soggetto residente in Italia.»;
   c) il primo periodo del comma 494 è sostituito col seguente:
  «L'imposta prevista dal 491 e quella prevista dal comma 492, primo periodo sono dovute nelle misure ivi stabilite da ciascuna delle parti delle operazioni; l'imposta prevista dal comma 492, quarto periodo è dovuta dalla parte residente in Italia o controllata da soggetto residente in Italia.».

  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze dà attuazione alle nuove disposizioni di cui al comma 1 con un decreto da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. 011. Pastorino.

ART. 4.

  Sopprimerlo.
* 4. 10. Sorial, Currò, Caso, Cariello, Castelli, Colonnese, D'Incà, Brugnerotto.

  Sopprimerlo.
* 4. 1. Sorial.

  Sopprimerlo.
* 4. 12. Alberti, Pesco, Caso, Castelli.

  Sostituirlo con il seguente.

Art. 4.
(Reddito di cittadinanza).

  1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito il Reddito di Cittadinanza in attuazione dei principi fondamentali sanciti dall'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nonché dei principi di cui agli articoli 2, 3, 4, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 38 della Carta Costituzionale,
  2. Il Reddito di cittadinanza è finalizzato a contrastare la povertà, la disuguaglianza e l'esclusione sociale nonché a favorire la promozione delle condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro e alla formazione attraverso politiche finalizzate al sostegno economico e all'inserimento sociale di tutti i soggetti a rischio di marginalità nella società e nel inondo del lavoro.
  3. Il Reddito di cittadinanza è istituito su tutto il territorio nazionale allo scopo di promuovere le condizioni che rendano effettivo il diritto al lavoro, all'istruzione, all'informazione, alla cultura e alla sua libera scelta sottraendo ogni individuo dall'ambito della precarietà al fine dell'ottenimento della redistribuzione della ricchezza e della salvaguardia della dignità della persona.
  4. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge apposito fondo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di seguito denominato «Fondo per il reddito di cittadinanza». Il Fondo è alimentato con le maggiori entrate e le minori spese di cui ai commi 81 e seguenti.
  5. Ai fini dell'accesso al reddito di cittadinanza di cui alla presente legge si intende per:
   a. Reddito di cittadinanza: l'insieme delle misure volte al sostegno al reddito per tutti i soggetti residenti sul territorio nazionale che hanno un reddito inferiore alla soglia di povertà come definita alla lettera d) del presente comma al fine di garantire la pari dignità sociale e la partecipazione al progresso del paese;
   b. Beneficiari: lutti i cittadini in possesso dei requisiti di idoneità previsti dal presente articolo per il diritto al percepimento del reddito di cittadinanza;
   c. Struttura informativa centralizzata: la rete informativa utilizzata per la condivisione e l'aggiornamento di ima banca dati finalizzata ad implementare e gestire i processi di citi al presente articolo;
   d. Soglia di povertà relativa: è il valore convenzionale calcolato dall'ISTAT che individua il valore di spesa per consumi al di sotto del quale una famiglia anche composta da un singolo soggetto, viene definita povera in termini relativi ossia in rapporto al livello economico medio di vita dell'ambiente o della nazione;
   e. Reddito familiare: è il reddito complessivo netto derivante da redditi percepiti in Italia o all'estero, anche sotto la forma di sostegno al reddito o che potranno essere percepiti sulla base di apposita documentazione nell'anno di presentazione della richiesta di reddito di cittadinanza da parte del richiedente e degli appartenenti al suo nucleo familiare;
   f. Nucleo familiare: il nucleo composto da richiedente, soggetti con i quali convive e soggetti considerati a suo carico. I soggetti con i quali convive il dichiarante sono coloro che risultano dallo Stato di famiglia. I coniugi appartengono sempre al medesimo nucleo familiare anche se residenti separatamente e non appartengono al medesimo nucleo familiare solo in caso di separazione giudiziale o omologazione della separazione consensuale, oppure quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli. I figli minori che convivono con il proprio genitore fanno parte del nucleo familiare al quale appartiene il genitore stesso (caso di coniugi non conviventi). Per le famiglie che non sono comprese nella presente definizione si applica quanto previsto dal decreto legislativo 109/98 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 221 del 1999;
   g. Familiari a carico: sono i componenti del nucleo familiare minori degli anni diciotto, i maggiori di anni diciotto fino al compimento del venticinquesimo anno di età purché studenti o in possesso di ima qualifica o diploma professionale, riconosciuti e utilizzabili a livello nazionale e dell'Unione Europea, compresi nel Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, o di un diploma di istruzione secondario di II grado utile per l'inserimento nel mondo del lavoro ovvero la frequenza di un corso per il conseguimento di uno dei predetti titoli o qualifiche;
   h. Fondo per il Reddito di Cittadinanza: è il fondo di cui al comma 4 istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali al fine di garantire l'erogazione dei benefici;
   i. Bilancio di Competenze: è una metodologia di intervento e consulenza di processo in ambito lavorativo e nell'orientamento professionale per adulti. È un percorso volontario che mira a promuovere la riflessione e l'autoriconoscimento delle competenze acquisite nei diversi contesti di vita al fine di renderne possibile la trasferibilità e la spendibilità nella ridefinizione e riprogettazione del proprio percorso formativo-lavorativo;
   j. Salario minimo garantito: è la paga oraria minima che il datore di lavoro deve corrispondere.

  6. Il Reddito di Cittadinanza garantisce al beneficiario, qualora sia unico componente di nucleo familiare, il raggiungimento, anche tramite integrazione, di un reddito annuo netto pari a 7.200,00 euro, stabilito con riferimento alla soglia di povertà relativa definita dall'Istat per l'anno 2013.
  7. il Reddito di Cittadinanza garantisce al nucleo familiare, anche tramite integrazione, il raggiungimento, a seconda del numero dei componenti, di un reddito minimo pari ai valori della tabella di cui all'Allegato 1 calcolati in riferimento alla soglia di povertà relativa definita per l'anno 2013 dall'Istat.
  8. La misura del Reddito di Cittadinanza di cui ai commi 6 e 7 è fissata sulla base del livello di soglia di povertà relativa aggiornata ogni anno e in ogni caso non potrà essere inferiore al reddito annuo pari a 7,200 euro netti.
  9. La misura del Reddito di Cittadinanza di cui ai commi 6, 7 e 8 del presente articolo, per il solo caso di lavoratori autonomi, viene calcolata con riferimento al reddito netto dell'anno precedente a quello di inoltro della richiesta, con previsione di successivo calcolo di compensazione, da effettuarsi non appena disponibili i dati reddituali relativi all'anno in corso. Nel caso in cui dal calcolo emerga che i redditi reali abbiano superato la soglia di povertà relativa individuale, il beneficiario restituisce l'eccedenza a partire dall'anno in cui il suo reddito supera dei 100 per cento il valore della predetta soglia. Nel caso in cui dal calcolo emerga che i redditi reali siano stati inferiori alla soglia di povertà relativa individuale, il beneficiario ha diritto a ricevere l'integrazione di quanto non percepito a partire dalla prima erogazione disponibile.
  10. Ai fini dell'accesso al Reddito di Cittadinanza viene tenuto in considerazione il reddito familiare dichiarato al momento della richiesta secondo le modalità previste dal presente articolo.
  11. Il richiedente, in caso di esito positivo delle verifiche svolte da parte delle strutture preposte, ha diritto a ricevere esclusivamente la quota di reddito di cittadinanza a lui spettante e calcolata secondo gli allegati 1 e 2 del presente articolo.
  12. A completamento della richiesta inoltrata da un componente di nucleo familiare con soggetti potenzialmente beneficiari, i medesimi componenti acquisiscono il diritto a ricevere l'erogazione diretta della quota a loro spettante, secondo i criteri stabiliti nella tabella di cui agli allegati 1 e 2 del presente articolo, esclusivamente tramite richiesta personale agli uffici competenti,
  13. La quota parte di reddito di cittadinanza riferita ai figli minori a carico spetta in parti eguali a entrambi i genitori fatte salve diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria.
  14. Hanno diritto a richiedere e percepire il Reddito di Cittadinanza tutti i soggetti che all'entrata in vigore della presente legge hanno compiuto i 18 anni di età, sono residenti sul territorio nazionale, percepiscono un reddito netto annuo inferiore ad euro 7200 netti ovvero appartengono ad un nucleo familiare il cui reddito è inferiore ai valori indicati nella tabella di cui all'allegato 1 della presente legge e che sono compresi in una delle seguenti categorie:
   a. soggetti in possesso di cittadinanza italiana;
   b. soggetti aventi cittadinanza estera, residenti da almeno due anni in territorio italiano, che dimostrano di aver lavorato in Italia nell'ultimo biennio per un numero di ore pari o superiore a 1000 ovvero essere stati titolari di un reddito netto pari o superiore a 6000 euro complessivi nei due anni precedenti a quello della fruizione dei benefici di cui al presente articolo;
   c. il Governo è delegato all'emanazione di un decreto che preveda la stipula di convenzioni con altri Stati al fine di verificare se i richiedenti siano attualmente beneficiari di altri redditi nei paesi di origine o, qualora di cittadinanza italiana, in paesi esteri.

  15. Per i soggetti di età compresa tra i 18 ed i 25 anni costituisce requisito fondamentale essere in possesso di qualifica o diploma professionale, riconosciuti e spendibili a livello nazionale e comunitario, in quanto compresi nell'apposito Repertorio nazionale, condiviso tra Stato e Regioni con l'Accordo del 29 aprile 2010 o di un diploma di istruzione secondario di II grado utile per l'inserimento lavorativo ovvero essere in corso di frequenza per l'acquisizione di uno dei predetti titoli o qualifiche;
  16. Nel caso di nucleo familiare con un unico componente che svolge attività, comprovata da attestazioni di frequenza, di studente a tempo pieno in modo esclusivo, il reddito di cittadinanza viene erogato solo nel caso in cui il nucleo familiare di provenienza sia al di sotto della soglia di povertà relativa di cui al comma 6 del presente articolo.
  17. Ai fini dell'efficace svolgimento delle procedure di informatizzazione, gestione, controllo ed erogazione del reddito di cittadinanza, vengono attribuite le seguenti competenze:
   a. Le strutture dei centri per l'impiego hanno il compito di ricevere le domande di accesso al reddito di cittadinanza di cui al presente articolo 1 centri per l'impiego gestiscono le procedure, coordinarlo le attività degli enti che partecipano allo svolgimento dei procedimenti, ne raccolgono i pareri per le parti di competenza e nel caso di esito positivo inviano all'Inps il parere favorevole all'erogazione del reddito di cittadinanza.
   b. I Comuni hanno il compito di favorire e supportare le procedure per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo in particolare per i soggetti per i quali si renda necessario attivare percorsi di supporto ed inclusione sociale, per disabili gravi, per i soggetti pensionati con reddito inferiore alla soglia di cui al comma 5 lettera d) del presente articolo. In tali casi i servizi sociali laddove necessario possono procedere alla presentazione della richiesta ai centri per l'impiego competenti per territorio utilizzando la struttura informativa centralizzata.
   c. Le regioni hanno il compito di favorire in coordinamento con i centri per l'impiego, i comuni e in accordo con i ministeri competenti per materia, le politiche attive del lavoro nonché la nascita di nuove realtà imprenditoriali, attraverso lo scambio di buone pratiche e incentivando iniziative fra i comuni anche consorziati tra loro. Le Regioni attraverso l'Osservatorio sul mercato del lavoro e sulle politiche di welfare a livello regionale al fine di monitorare la distribuzione del reddito, la struttura della spesa sociale e fornire le statistiche sulla possibile platea di beneficiari del presente articolo.
   d. L'INPS è ente competente per le attività di verifica e controllo dei dati dichiarati e provvede all'erogazione del reddito di cittadinanza a ciascun beneficiario previa valutazione positiva da parte del centro per l'impiego, per il tramite del fondo di cui al comma 4 del presente articolo. L'INPS altresì condivide con i Centri per l'impiego i dati riguardanti l'erogazione di tutti i sussidi che ha in gestione;
   e. L'agenzia delle entrate nell'ambito delle proprie competenze esegue le verifiche e i controlli dei dati dichiarati dai richiedenti ai fini dell'erogazione del Beneficio di cui al presente articolo;
   f. Le Direzioni regionali e territoriali del lavoro per quanto attiene alle attività da esse esercitate implementano la struttura informativa centralizzata con i dati in loro possesso;
   g. Le scuole di ogni ordine e grado forniscono ai centri per l'impiego ed ai comuni le informazioni relative all'assolvimento degli obblighi scolastici ed implementano i dati relativi alla certificazione delle competenze dei soggetti beneficiari tramite la Struttura informativa centralizzata.
   h. Le agenzie formative accreditate ai sensi dell'Accordo Stato Regioni del 20 marzo 2008, Accordo 131/2003 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, Accordo Stato Regioni 1o agosto 2002, Decreto ministeriale (Mips) 25 maggio 2001 n. 166, Accordo Stato Regioni dei 18 febbraio 2000, Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, Legge 24 giugno 1997 n. 196 forniscono ai centri per i'impiego ogni informazione in relazione alta programmazione dei corsi e dei percorsi formativi e alla frequenza ai corsi ed ai percorsi formativi svolti dai cittadini ed implementano i dati relativi alla certificazione delle competenze dei soggetti tramite la Struttura informativa centralizzata.
   i. Le Università e gli istituti di alta formazione implementano i dati relativi alla certificazione delle competenze dei cittadini tramite la Struttura informativa centralizzata.

  18. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro del lavoro e delle politiche sociali emana un decreto, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, al fine di stabilire le procedure di coordinamento tra gli enti di cui al comma 17 del presente articolo.
  19. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, è istituito l'Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche di Welfare. L'Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche di Welfare, attraverso lo stretto scambio di informazioni con gli osservatori regionali, provinciali e i Comuni, ha il compito di analizzare l'evoluzione dei mercati dell'occupazione e delle politiche sociali, con particolare riferimento ai settori d'attività interessati al completamento della domanda di lavoro e offre un sistema di informazione sulle politiche sociali e occupazionali, con l'obiettivo di rendere funzionale il dispositivo del presente articolo nonché gli altri strumenti offerti dall'ordinamento a tutela delle esigenze di carattere sociale ed occupazionale, altresì definisce, in accordo con il Ministero dell'università, dell'istruzione e della ricerca, le linee guida per l'attuazione di politiche attive, volte al raggiungimento dell'efficienza dei sistemi di istruzione e formazione.
  20. Le strutture di cui ai commi 17, 18 e 19, ai fini del presente articolo ed in ottemperanza alle disposizioni in materia di Agenda Digitale europea, secondo le regole tecniche in materia di interoperabilità e scambio dati definite dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ampliano, implementano ed utilizzano, senza nuovi o maggiori oneri, a carico della finanza-pubblica, la Banca dati di cui al decreto legge 28 giugno 2013 n. 76 coordinato con la legge 9 agosto 2013 n. 99, alla quale confluiscono quantomeno; i dati anagrafici del cittadino, stato di famiglia, certificazione Isee, certificazione reddito al netto delle tasse riferito all'anno in corso, certificazione reddito di.’cittadinanza percepito, dati in possesso dell'Inps, beni immobili di proprietà, competenze certificate del cittadino acquisite in ambito formale, non formale e informale, stato di frequenza scolastica dello studente.
  21. I dirigenti delle strutture pubbliche o aziende speciali di enti pubblici, cui è conferito l'incarico di partecipare allo sviluppo della struttura informativa centralizzata di cui al presente articolo, hanno l'obbligo di riferire trimestralmente al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali lo stato di avanzamento dei lavori finalizzati at completamento della medesima struttura informativa centralizzata.
  22. Tutti i soggetti identificati come soggetti abilitati secondo la Legge 183 del 2020 e le Note Circolari del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 13/SEGR/000440 del 4 gennaio 2007 e n. 13/SEGR/0004746 compresi i datori di lavoro hanno l'obbligo di registrarsi, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Banca dati di cui al decreto legge 28 giugno 2013 n. 76 convertito dalla legge 9 agosto 2013 n. 99 e di trasmettere lutti i dati elaborati relativi agli utenti;
  23. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è delegato ad emanare entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge un decreto contenente disposizioni relative alla ottimizzazione dei processi funzionali alla realizzazione della struttura informativa centralizzata, prevedendo;
   a) meccanismi sanzionatori a carico del personale dirigenziale competente per la cura dei procedimenti di realizzazione della struttura informativa centralizzata di cui al comma 21 del presente articolo, che non abbia ottemperato sulla base dei dati monitorati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
   b) meccanismi sanzionatori di carattere amministrativo per i soggetti identificati al comma 22 del presente articolo, da erogare in caso di inottemperanza agli obblighi previsti dal medesimo comma 22.

  24. I dati personali elaborati ai fini del presente articolo sono trattati ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 2003.
  25. Il soggetto interessato all'accesso ai benefici di cui al presente articolo inoltra domanda di ammissione alle strutture preposte territorialmente competenti, indicate al comma 17, lettere a) e b), allegando:
   a. Copia dell'Isee;
   b. Autodichiarazione attestante i redditi percepiti e percepibili, nel corso dell'anno solare di presentazione della domanda, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, fatte salve le ipotesi di cui al comma 9.

  26. La sussistenza delle condizioni di cui ai commi 14, 15 e 16 del presente articolo è verificata e attestata dalle strutture preposte di cui ai commi 17, 18 e 19 secondo competenza attraverso la consultazione e l'implementazione della banca dati centralizzata di cui ai commi da 20 a 24 del presente articolo.
  27. Le strutture preposte all'accoglimento della domanda di cui ai commi 17, 18, e 19 possono riservarsi la facoltà di richiedere la documentazione inerente ai redditi percepiti e percepibili, nell'anno solare della presentazione della domanda, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare.
  28. Sul sito internet dei centri per l'impiego devono essere pubblicate le modalità per la presentazione della richiesta e i moduli semplificati.
  29. Il Reddito di Cittadinanza viene erogato per il periodo durante il quale il beneficiario si trova in una delle condizioni previste ai commi 14, 15 e 16. Per il beneficiario maggiorenne in età non pensionabile, la continuità dell'erogazione del reddito di cittadinanza è subordinata al rispetto degli obblighi di cui ai successivi commi da 30 a 46.
  30. Il Beneficiario in età non pensionabile deve fornire immediata disponibilità al lavoro presso i centri per l'impiego territorialmente competenti.
  31. Il beneficiario fornita la disponibilità di cui al comma 1 del presente articolo, deve entro sette giorni intraprendere il percorso di accompagnamento all'inserimento lavorativo tramite le strutture preposte alla presa in carico del soggetto indicate ai commi da 38 a 45.
  32. I Beneficiari dei Reddito di Cittadinanza hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente agli enti preposti ogni variazione della situazione reddituale, lavorativa, familiare o patrimoniale che comporta la perdita del diritto a percepire il Reddito di Cittadinanza o che comporta la modifica dell'entità dell'ammontare del Reddito di Cittadinanza percepito e anche in costanza di diritto al beneficio è tenuto a rinnovare la domanda di ammissione annualmente.
  33. In linea con il profilo professionale del beneficiario, con le competenze acquisite in ambito formale, non formale ed informale, nonché in base agli interessi ed alle propensioni emerse nel corso del colloquio sostenuto presso il centro per l'impiego di cui ai commi da 38 a 45, il beneficiario è obbligato ad offrire la propria disponibilità, per l'espletamento di attività utili alla collettività da svolgere presso il Comune di residenza che istituisce progetti ai predetti fini compatibilmente, nel caso di disabili e anziani, con le loro capacità.
  34. I Comuni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge devono attivare tutte le procedure amministrative utili per l'istituzione dei progetti di cui al comma precedente.
  35. Il beneficiario in riferimento alle attività di cui al comma 33 è tenuto a mettere a disposizione della collettività in minimo di quattro ore settimanali da ritenersi esclusivamente prestate a titolo di volontariato.
  36. Gli obblighi di cui al comma 31 vengono attestati dal Comune che provvede ad aggiornare la Banca Dati centralizzata.
  37. Gli obblighi di cui al comma 31 sono subordinati all'attivazione di progetti da parte dei comuni interessati.
  38. I centri per l'impiego, ai fini dell'inserimento lavorativo, hanno il compito della presa in carico dei soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza di cui al presente articolo ed erogano servizi ai fini dell'accompagnamento all'inserimento lavorativo, altresì, provvedono nel corso del primo anno dall'entrata in vigore del la presente legge, a forme di pubblicizzazione del diritto ai benefici del reddito di cittadinanza, attraverso l'invio di comunicazioni a mezzo posta o pec, presso le residenze dei potenziali beneficiari.
  39. I centri per l'impiego cooperano con le Regioni, i Comuni e l'Agenzia del Demanio, ciascuno con le proprie risorse, al fine di promuovere la nascita di nuove attività imprenditoriali in relazione alle caratteristiche produttive, commerciali, economiche del territorio, nell'ottica dell'inserimento lavorativo dei beneficiari di cui al presente articolo.
  40. Al fine di favorire la nascita di attività imprenditoriali di cui al precedente comma e nell'ottica dello sviluppo occupazionale nei settori innovativi, all'articolo 58, dopo il comma 1, del decreto legge del 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è inserito il seguente:
  «1-bis. È riservata una quota del 10 per cento del tonale dei beni immobiliari di cui al comma 1, da destinare a progetti di sviluppo di «start-up innovative» di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e da destinare a progetti di sviluppo di «incubatori certificati» di cui all'articolo 25, comma 5, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.»

  41. Le attività di cui al comma 38 possono essere altresì svolte dalle agenzie di intermediazione del lavoro di cui al Decreto Legislativo 10 settembre 2003.
  42. Le agenzie di cui al comma 41 oltre a tutte le agenzie per il lavoro di cui al decreto Legislativo 10 settembre 2003 pur escluse dalla possibilità di prendere in carico il soggetto, sono tenute a inserire i dati in loro possesso nella banca dati di cui ai commi da 20 a 24 del presente articolo.
  43. I centri per l'impiego, nonché le agenzie di intermediazione, in relazione ai servizi erogati di cui al comma 1 del presente articolo, tenendo conto delle competenze acquisite in ambito formale, non formale e informale, delle capacità fisiche, delle disabilità nonché di mansioni precedentemente svolte, procurano al beneficiario proposte di lavoro.
  44. Tutte le Agenzie di cui al presente articolo, devono individuare, attraverso la Struttura informativa centralizzata, le candidature idonee a ricoprire le posizioni lavorative per le quali hanno ricevuto incarico da parte dei loro committenti.
  45. Le Agenzie formative accreditate hanno il compito di fornire una formazione mirata, orientata verso quei settori in cui è maggiore la richiesta di lavoro qualificato in linea con le indicazioni degli osservatori regionali e nazionali del mercato dei lavoro e sulle politiche di Welfare. Le Agenzie formative accreditate devono inserire al lavoro una quota annua pari almeno al 10 per cento degli iscritti che conseguono il titolo. Ai predetti fini formativi e di inserimento al lavoro, l'Osservatorio nazionale dei mercato del lavoro è delle politiche di Welfare di cui al comma 17, lettera h) ha il compito di verificare e monitorare le attività delle agenzie formative e provvede ad inibire l'assegnazione di nuovi corsi alte Agenzie formative accreditate, per l'anno successivo, nel caso di mancato inserimento al lavoro della quota minima del 10 per cento degli iscritti che conseguono il titolo.
  46. Il beneficiario, in età non pensionabile ed abile al lavoro, fatte salve le previsioni di cui alla legge 68/99, in relazione alle proprie capacità è tenuto, pena la perdita del beneficio a:
   a) fornire disponibilità al lavoro presso i centri per l'impiego territorialmente competenti;
   b) sottoporsi al colloquio di orientamento di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 181 del 2000 e successive modifiche ed integrazioni;
   c) accettare espressamente di essere avviato a un progetto individuale di inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro;
   d) seguire il percorso di bilancio delle competenze previsto nonché redigere, col supporto dell'operatore addetto, il piano di azione individuale funzionale all'inserimento lavorativo;
   e) svolgere con continuità un'azione di ricerca attiva del lavoro, secondo le modalità definite con i servizi competenti;
   f) accettare espressamente, nel caso di individuazione di carenze professionali o di riconoscimento di specifiche propensioni, (qualora rilevate dall'ente preposto durante il colloquio di orientamento ed il percorso di bilancio delle competenze, di essere avviato e completare corsi di riqualificazione professionale o formazione professionale da ritenersi obbligatori ai fini del presente articolo con esclusione dei casi di comprovata impossibilità derivante da cause di forza maggiore;
   g) sostenere colloqui ovvero prove di selezione per attività lavorative attinenti alle competenze certificate;
   h) partecipare attivamente alla ricerca del lavoro e recarsi con cadenza periodica, pari a una volta a settimana, presso il CPI o l'Agenzia che lo ha preso in carico;

  47. Il beneficiario in età non pensionabile ed abile al lavoro o qualora disabile in relazione alle proprie capacità, perde il diritto all'erogazione del reddito di cittadinanza al verificarsi di una delle seguenti condizioni:
   a) non ottempera agli obblighi di cui al comma 46;
   b) sostiene più di tre colloqui di selezione con palese volontà di ottenere esito negativo accertata e dichiarata dai responsabili del procedimento di cui al presente articolo;
   c) rifiuta nell'arco di tempo riferito al periodo di disoccupazione, più di tre proposte di impiego ritenute congrue ai sensi del comma seguente e presentate dal centro per l'impiego o dalle strutture preposte di cui ai commi 17, 18 e 19 o da 38 a 45;
   d) qualora a seguito di impiego o reimpiego receda senza giusta causa dal contratto di lavoro, per due volte nel corso dell'anno solare;
   e) qualora non ottemperi agli obblighi di cui al comma 35 se in presenza di progetti già avviati dai Comuni.

  48. Ai fini del presente articolo è considerata congrua la proposta di lavoro di cui al precedente comma se munita dei seguenti requisiti:
   a) è attinente alle propensioni, agli interessi e alle competenze acquisite dal beneficiario in ambito formale, non formale e informale, certificate nei corso del colloquio di orientamento e del percorso di bilancio delle competenze dagli Enti preposti di cui ai commi da 38 a 45;
   b) la retribuzione oraria è pari a un importo maggiore o uguale all'ottanta per cento rispetto a quella delle mansioni di provenienza e comunque, non inferiore a quanto previsto dal CCNL di riferimento e in stretta osservanza di quanto previsto ai commi 77, 78 e 79;
   c) fatte salve espresse volontà del richiedente la sede del luogo di lavoro non dista oltre 50 km dalla residenza del soggetto interessato e il luogo di lavoro è raggiungibile con i mezzi pubblici in un arco di tempo non superiore ad ottanta minuti;

  49. I lavoratori disabili iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8 della legge 12 Marzo 1999, n. 68 sono soggetti alle disposizioni previste dalla medesima legge nonché alle norme in materia di verifica e di accertamento dello stato di disoccupazione;
  50. Sono esentate dall'obbligo della ricerca del lavoro e dagli obblighi di cui al comma 46 le madri fino al compimento del terzo anno di età dei figli ovvero in alternativa i padri su specifica richiesta o comunque nel caso di nucleo familiare monoparentale;
  51. Ai fini del presente articolo la partecipazione, del Beneficiario del reddito di cittadinanza, a progetti imprenditoriali promossi dal centro per l'impiego territorialmente competente ai sensi del comma 39, è da considerarsi alternativa ed equivalente all'assolvimento degli obblighi di formazione di cui al comma 46, lettera f);
  52. Lo Stato, le Regioni e i Comuni riconoscono ad ogni cittadino il diritto all'abitazione quale bene primario collegato alla personalità e annoverato tra i diritti fondamentali della persona tutelati dall'articolo 11 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali recepito con legge 881/77, dall'articolo 2 della costituzione e dalla Carta sociale europea, sia per l'accesso all'alloggio che nei sostegno al pagamento dei canoni di locazione.
  53. I beneficiari del reddito di cittadinanza non proprietari di immobili ad uso abitativo e locatari dell'abitazione principale, non percettori di altre agevolazioni per l'abitazione, hanno diritto a ricevere l'agevolazione di cui al fondo nazionale di sostegno per l'accesso al contributo per le locazioni di cui all'articolo 11 legge 9 dicembre 1998 n. 431 e successive modificazioni, maggiorata del 20 per cento.
  54. Ai fine del presente articolo, per i beneficiari del Reddito di cittadinanza, il fondo di cui al comma 53 è aumentato di 200.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2014-2016. All'onere si provvede mediante le maggiori risorse di cui ai commi 80 e seguenti.
  55. Ai Fini di cui ai commi da 1 a 4 nonché con l'obiettivo di applicare le normative di riferimento in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale, i comuni anche riuniti in consorzi e le regioni hanno l'obbligo di erogare servizi integrativi a supporto dei beneficiari del reddito di cittadinanza e forniscono:
   a) sostegno alla scolarità nella fascia d'obbligo, in particolare per acquisto libri di testo;
   b) sostegno all'istruzione ed alla formazione dei giovani con particolare riferimento alla concessione di agevolazioni per l'acquisto di libri di testo ed il pagamento di tasse universitarie;
   c) sostegno per l'accesso ai servizi sociali e socio-sanitari;
   d) misure di sostegno alla formazione e incentivi all'occupazione.
   e) misure di sostegno all'uso dei trasporti pubblici;
   f) misure volte a Favorire il diletto attraverso la concessione di benefici per la fruizione di rappresentazioni culturali.

  56. Al fine di coniugare gli obiettivi di efficacia del presente articolo e sostenere la diversificazione dei benefici offerti. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero delle Attività produttive e il Ministero dell'Economia, emana entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge un decreto contenente misure volte a fornire agevolazioni per i costi utenze di gas, acqua, elettricità e telefonia fissa attraverso la determinazione di relative tariffe sociali per i beneficiari del presente articolo.
  57. Al fine di promuovere l'accesso ai benefici di cui al presente articolo, i comuni anche riuniti in consorzi in coordinamento con i centri per rimpiego, elaborano annualmente programmi di divulgazione e relativa assistenza in favore dei senza tetto e dei senza fissa dimora.
  58. Al fine di monitorare l'attuazione del presente articolo i comuni anche riuniti in consorzi comunicano semestralmente al ministero del lavoro e delle politiche sociali lo stato di attuazione dei programmi di cui al comma 57 ed i relativi risultati conseguiti.
  59. Entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge il ministero del lavoro e delle politiche sociali emana un regolamento contenente la modulistica per le comunicazioni di cui al comma 58.
  60. Il reddito di cittadinanza è erogato da INPS ed è riscosso: presso gli uffici postali in contanti allo sportello, con accredito sul proprio conto corrente postale, su conto di deposito a risparmio o con accredito su carta prepagata, tenuto conto delle esigenze del beneficiario.
  61. Ferma restando la competenza della sede Inps, nel cui ambito territoriale il beneficiario è residente, il pagamento può essere richiesto presso ciascun ufficio pagatore sul territorio nazionale.
  62. Al fine di agevolare la fiscalità generale l'importo mensile del reddito di cittadinanza è incrementato del 5 per cento per i beneficiari che accettano di ricevere l'erogazione su carta prepagata e che utilizzano almeno il 70 per cento dell'importo della mensilità precedente in acquisti effettuati tramite la medesima carta propagata.
  63. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze stipulano una convenzione con poste italiane e con INPS finalizzata all'erogazione del reddito di cittadinanza tramite una carta prepagata gratuita di uso corrente, e alta predisposizione di uno strumento automatico utile a rilevare mensilmente l'ammontare della spesa effettuata tramite carta prepagata ai fini dell'erogazione degli incentivi di cui al comma 1 del presente articolo.
  64. Al fine di promuovere l'emersione del lavoro irregolare, il beneficiario che segnala alla Direzione territoriale del lavoro una eventuale, propria prestazione lavorativa pregressa, e irregolare, a seguito di relativo accertamento da parte dalle autorità ispettive competenti, riceve una maggiorazione del reddito di cittadinanza nella misura del 5 per cento.
  65. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile e in attesa dell'adozione di ulteriori misure è istituito un incentivo per i datori di lavoro che assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori beneficiari del presente articolo.
  66. Le assunzioni di cui al comma 65 devono comportare un incremento occupazionale netto per ogni singola azienda beneficiaria dell'incentivo.
  67. L'incentivo mensile è pari al reddito di cittadinanza percepito dal beneficiario al momento dell'assunzione e non può superare a 600 euro mensili, corrisposti al datore di lavoro unicamente mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili del periodo, di riferimento, fatte salve le regole vigenti per il versamento dei'contributi in agricoltura.
  68. L'incentivo ha una durata massima di dodici mesi.
  69. L'incremento occupazionale di cui al comma 66 è calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti all'assunzione. I dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale sono ponderati in base al rapporto tra le ore pattuite e l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.
  70. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, al medesimo soggetto titolare.
  71. L'accesso al reddito di cittadinanza è condizionato ad accertamento fiscale. Al predetto fine INPS e Agenzia delle Entrate, sulla base di appositi controlli automatici, individuano l'esistenza di omissioni ovvero difformità dei dati dichiarati rispetto agli elementi conoscitivi in possesso dei rispettivi sistemi informativi e provvedono alle relative comunicazioni al Centro per l'impiego territorialmente competente.
  72. Il beneficiario che rilascia dichiarazioni mendaci, perde definitivamente il diritto al Reddito di Cittadinanza ed è tenuto altresì al rimborso di quanto percepito alla data della perdita del beneficio medesimo.
  73. L'inosservanza degli obblighi di cui al comma 32 qualora relativi ad un incremento della capacità reddituale, a seguito di seconda omessa tempestiva comunicazione, comporta la perdita di ogni beneficio di cui al presente articolo.
  74. Il termine per la segnalazione di cui al comma 73 è fissato in giorni 30 dall'effettivo incremento reddituale,
  75. Il beneficiario del reddito di cittadinanza che svolge contemporaneamente attività di lavoro irregolare perde il diritto al beneficio ed è tenuto altresì al rimborso di quanto percepito alla data della perdita del beneficio medesimo.
  76. In caso di erogazione del reddito di cittadinanza, la mancata frequenza ai percorsi scolastici da parte del figlio minore a carico del beneficiario, comporta una riduzione della quota parte di reddito di cittadinanza riferita al minore a carico per ciascun figlio in dispersione scolastica. In caso di primo richiamo la riduzione sarà pari al 30 per cento ovvero al 50 per cento in caso di secondo richiamo ovvero alla perdita del beneficio in caso di terzo richiamo.
  77. In adempimento ai principi costituzionali sanciti dall'articolo 36 della Costituzione nonché dai commi da 1 a 4 del presente articolo, al fine di integrare le relative misure in favore di tutti i cittadini, è istituito il salario minimo garantito.
  78. Fatte salve disposizioni di maggior favore previste dalla contrattazione, collettiva nazionale la retribuzione oraria lorda applicabile a tutti i rapporti aventi per oggetto una prestazione lavorativa non può essere inferiore a 9 euro.
  79. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, fissati nella misura massima annua di 19.000 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede con le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 80 e seguenti.

Allegato 1

Calcolo del reddito di cittadinanza.

Componenti nucleo Soglia di povertà
  familiare del nucleo familiare
per l'anno 2013 
    1 600    
    2 1.000    
    3 1.330    
    4 1.630    
    5 1.900    
    6 2.160    
    7 2.400    

Allegato 2

  Algoritmi per il calcolo del Reddito di Cittadinanza per il singolo beneficiario componente di un nucleo familiare.

Caso 1.
  Tutti i componenti percepiscono un reddito inferiore al reddito di cittadinanza potenziale
   Ni= numero dei componenti il nucleo familiare;
   Sp= Valore della soglia di povertà indicato dalla tabella di allegato 1;
   Ra, Rb, Rc,... Ri= redditi dei componenti del nucleo familiare;
   Rf= Reddito familiare dato dalla somma dei redditi dei componenti il nucleo familiare;
   Rf= Ra+Rb+Rc+... Ri;
   Rcf= reddito di cittadinanza del nucleo familiare calcolato sulla base del reddito familiare e della tabella di allegato 1;
   Rcf= Sp-Rf;
   Rcx= Reddito di cittadinanza potenziale del componente iesimo del nucleo familiare;
   Rcx= Sp/Ni;
   Rca, Rcb, Rcc,.... Rci= reddito di cittadinanza del componente iesimo del nucleo familiare;
   Rci= Rcx-Ri.

Caso 2.

  Uno dei componenti del nucleo familiare percepisce un reddito superiore al reddito di cittadinanza potenziale;
   Ni= numero dei componenti il nucleo familiare;
   Sp= valore della soglia di povertà indicato dalla tabella di allegato 1;
   Ra, Rb, Rc,... Ri= redditi dei componenti del nucleo familiare;
   Rs= reddito dei componente del nucleo familiare che supera il reddito di cittadinanza potenziale del componente del nucleo familiare;
   Rf= reddito familiare dato dalla somma dei redditi dei componenti il nucleo familiare.
   Rf= Ra+Rb+Rc+Rs+... Ri;
   Rcf= reddito di cittadinanza del nucleo familiare calcolato sulla base del reddito familiare e della tabella di allegato 1;
   Rcf= Sp-Rf;
   Rcx= Reddito di cittadinanza potenziale del componente iesimo del componente del nucleo familiare;
   Rcx=Sp/Ni;
   Es= Extra reddito del componente che ha un reddito superiore al reddito di cittadinanza potenziale;
   Es= Rs-Rcx;
   Rca, Rcb, Rcc= Redditi di cittadinanza riferiti ai componenti a, b, c del nucleo familiare;
   Rci= reddito di cittadinanza del componente iesimo del nucleo familiare;
   Rci=Rcx-(Ri+(Es/(N-1)));

  Nel caso 2 il reddito di cittadinanza del componente iesimo del nucleo familiare che percepisce un reddito inferiore al reddito potenziale è dato dal reddito potenziale diminuito della somma del reddito dei componente iesimo e dell'extra reddito del componente che supera il reddito potenziale ripartito tra gli altri familiari.
  In tutti i casi il componente del nucleo familiare che percepisce un reddito superiore al reddito potenziale non percepisce alcun reddito di cittadinanza.

  Conseguentemente, all'onere quantificato nella misura di 17.700 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2015 e per i due anni successivi, si provvede:
   a) rispettivamente per 12.204,12.742 e 11.892 milioni, per gli anni 2015, 2016, 2017, mediante la soppressione dei seguenti articoli della presente legge;
    Articolo 9;
    Articolo 12 cc. 3 e 5;
    Articolo 17 cc. 4, 5, 6 e 7;
    Articolo 17 c. 12;
    Articolo 17 c. 21;
   b) per 4 miliardi di euro annui a decorrere dal 2015 si provvede mediante:
    1) alla legge 27 dicembre 2013 n. 147 apportare le seguenti modifiche:
     al comma 639, dopo le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,» sono inserite le seguenti; «, escluse le abitazioni principali e le relative pertinenze, ad eccezione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9.»:
     al comma 669, le parole: «, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai sensi dell'imposta municipale propria,» sono soppresse;
    2) A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per i consumi intermedi e per l'acquisto di beni, servizi e forniture prodotti dai produttori market, le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2009, n. 196, ricorrono ai sistemi di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. o da altre centrali di committenza anche regionali, in modo da assicurare risparmi non inferiori a 4,5 miliardi di euro a decorrere dal l'anno 2014;
    3) Al fine di conseguire i risparmi di spesa di cui al comma 1-bis, gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche ricorrono ai sistemi centralizzati di acquisto di beni, servizi e forniture in misura non inferiore al 50 per cento delle spese annuali complessive per l'acquisto di beni, servizi e forniture. Gli enti di cui al comma 1-bis sono tenuti a specificare nei rendiconto dell'esercizio finanziario di ciascun anno l'ammontare delle spese effettuate avvalendosi dei sistemi di acquisto centralizzati, nonché l'ammontare delle spese effettuate ai sensi dei comma 1-septies.
    4) Al fine di conseguire i risparmi di spesa di cui al comma 1-bis, entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dal 2014, tutti gli enti di cui al comma 1-bis definiscono e inviano a Consip S.p.A l'elenco dei beni, servizi e forniture di cui necessitano per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali e per lo svolgimento di ogni altra attività. I comuni e le province provvedono alla trasmissione di tale elenco rispettivamente tramite l'ANCI e l'UPI.
    5) Entro il 30 novembre di ogni anno, a partire dal 2014, Consip S.p.A, individua e aggiorna, ove necessario, mediante un sistema di benchmarking, il rapporto di qualità e prezzo in relazione alle tipologie di beni, servizi e forniture indicate negli elenchi di cui al comma 1-quater.
    6) Per il 2014, il termine di cui al comma 1-quater è fissato al 31 maggio e il termine di cui al comma 1-quinquies è fissato al 31 luglio.
    7) In deroga a quanto previsto nei commi da 1-bis a 1-sexies, gli enti di cui al comma 1-bis possono stipulare contratti di acquisto solo a un prezzo più basso di quello individuato da Consip S.p.A. con i criteri di cui ai commi da 1-bis a 1-sexies,
    8) In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al comma 1-bis, ai fini del patto di stabilità interno, sono ridotti i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario, i trasferimenti correnti dovuti alle province, ai comuni e i trasferimenti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato.
    9) In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al numero 1), e degli obblighi di cui ai numeri da 1 a 12, il soggetto inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, non può:
     a) impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
     b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti, i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, i quali devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il rispetto degli obblighi di cui ai numeri da 1 a 12 nell'anno precedente; l'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;
     c) procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto: è fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.
    10) I contratti stipulati in violazione degli obblighi di cui ai numeri da 1 a 12 sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa.
    11) I soggetti di cui al comma 1-bis comunicano trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze la quota di acquisti effettuata secondo le modalità di cui ai numeri da 1 a 10, in modo da consentire la verifica del rispetto degli obblighi previsti, nonché dei relativi risparmi di spesa.
    12) Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione dei numeri da 1 a 11 sono comunque destinati esclusivamente alla riduzione della pressione fiscale statale.
    13) Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'interno entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni attuative dei numeri da 1 a 12
   c) per 800 milioni, a decorrere dall'anno 2015 si provvede:
    1) Per un importo pari a 400 milioni, mediante autorizzazione al Ministro dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ad emanare, con propri decreti dirigenziali disposizioni per modificare la misura dei prelievo erariale unico attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita al fine di conseguire un maggior gettito;
    2) Per un importo pari a 400 milioni, l'utilizzo delle somme riferite alle scelte non espresse dai contribuenti della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222;
   d) per 2 miliardi, all'elenco n. 2 di cui all'articolo 24, comma 1, apportare la seguente modifica:
   Ministero della difesa:
   1. Sicurezza e territorio
   2015 2.604.387  
   2016 2.804.932  
   2017 e successivi 2.886.655  
   e) per 250 milioni annui a decorrere dal 2015, sopprimere il comma 9 articolo 17.
4. 26. Pesco, Ciprini, Tripiedi, Cominardi, Baldassarre, Rostellato, Bechis, Rizzetto, Chimienti, Villarosa, Alberti, Barbanti, Cancelleri, Pisano, Ruocco, Caso, Castelli.

  Al comma 1, premettere i seguenti:
  «01. All'articolo 12, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «euro 2.840,51» sono sostituite dalle seguenti: «euro 5.000,00»,
  01-bis. All'articolo 9, comma 9, ultimo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: «concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del cinquanta per cento» sono sostituite dalle seguenti: «concorre interamente alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali».
4. 2. Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ottobre.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  «1-bis. Qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1, compete un credito rapportato al periodo di lavoro nell'anno che non concorre alla formazione del reddito di importo pari a:
   1) 720 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
   2) 720 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.

  1-ter. Gli importi di cui alle lettere 1 e 2 del comma 1-bis sono aumentati per una somma di euro 240 se l'avente diritto ha un solo familiare a carico e di euro 120 per ciascun ulteriore familiare a carico. In caso di più familiari a carico il limite di reddito per beneficiare del credito è aumentato di un importo di euro 5.000 per ciascun familiare a carico».

  Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e 2017.
4. 15. Vignali, Saltamartini.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  «1-bis. Qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nei comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dei comma 1, compete un credito rapportato al periodo di lavoro nell'anno che non concorre alla formazione dei reddito di importo pari a:
   1) 720 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
   2) 720 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.
  1-ter. Gli importi di cui alle lettere 1 e 2 del comma 1-bis sono aumentati per una somma di euro 240 se l'avente diritto ha un solo familiare a carico e di euro 520 per ciascun ulteriore familiare a carico. In caso di più familiari a carico il limite di reddito per beneficiare del credito è aumentato di un importo di euro 5.000 per ciascun familiare a carico».
* 4. 11. Marguerettaz.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  «1-bis. Qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nei comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dei comma 1, compete un credito rapportato al periodo di lavoro nell'anno che non concorre alla formazione dei reddito di importo pari a:
   1) 720 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
   2) 720 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.
  1-ter. Gli importi di cui alle lettere 1 e 2 del comma 1-bis sono aumentati per una somma di euro 240 se l'avente diritto ha un solo familiare a carico e di euro 520 per ciascun ulteriore familiare a carico. In caso di più familiari a carico il limite di reddito per beneficiare del credito è aumentato di un importo di euro 5.000 per ciascun familiare a carico».
* 4. 24. Vignali.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Il comma 1-bis dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:
  «1-bis. Ai percettori dei redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), compete un credito rapportato al periodo di lavoro nell'anno che non concorre alla formazione del reddito di importo pari a;
   a) 960 euro, per i percettori di reddito appartenenti a nuclei familiari il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è non superiore a 15.000 euro;
   b) 480 euro, per i percettori di reddito appartenenti a nuclei familiari il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è superiore a 15.000 euro ma non a 16.000 euro.»;

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Misure di sostegno a favore dei contribuenti a basso reddito.

  Conseguentemente, all'articolo 17, sostituire il comma 6 con il seguente:
  Il Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, dei decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è incrementato di 750 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Una quota pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 è finalizzata alla progressiva estensione su tutto il territorio nazionale della sperimentazione di cui all'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, intesa come sperimentazione di un apposito programma di sostegno per l'inclusione attiva, volto al superamento della condizione di povertà, all'inserimento e al reinserimento lavorativi e all'inclusione sociale.
4. 31. Fassina, Cuperlo, Civati, Miotto, D'Attorre, Pollastrini, Bindi, Damiano, Laforgia, Giorgis, Marcon, Melilla, Romanini.

  Al comma 1, sostituire il capoverso 1-bis con il seguente:
  1-bis. Sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), compete un credito rapportato al periodo di lavoro nell'anno che non concorre alla formazione del reddito di importi pari a:
   1) 960 euro, se l'indicatore della situazione reddituale equivalente (ISRE), definito come rapporto tra l'indicatore della situazione reddituale e la scala di equivalenza come individuati dal decreto del Presidente del consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 non è superiore a 18.000 euro;
   2) 960 euro, se l'indicatore della situazione reddituale equivalente (ISRE), definito come rapporto tra l'indicatore della situazione reddituale e la scala di equivalenza come definiti dal decreto del Presidente del consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 non è superiore a 21.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 21.000 euro, diminuito dell'ISRE, e l'importo di 3.000 euro.

  Conseguentemente al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: per beneficiare dell'erogazione del credito di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986. n. 917, il beneficiario deve presentare al datore di lavoro il certificato I.s.e.e. attestante l'indicazione della situazione economica equivalente del nucleo familiare, affinché questi possa derivare l'indicatore della situazione reddituale equivalente e di conseguenza la spettanza del credito.
4. 13. Pisano, Castelli, Caso.

  Al comma 1, capoverso «1-bis», sostituire i numeri 1) e 2) con i seguenti:
   1) 720 euro se il reddito complessivo non è superiore a 26.000 euro;
   2) 11 credito di cui al numero 1 ) è aumentato di 240 euro per ogni figlio a carico secondo la tabella allegata.

Tabella

Reddito complessivo N. figli Bonus
Non sup. a 30,000 euro 1   960 euro
Non sup. a 35.000 euro 2 1.100 euro
Non sup. a 40.000 euro 3 1.340 euro
Non sup. a 45.000 euro 4 1.560 euro
Non sup. a 50.000 euro 5 1.800 euro
Non sup. a 55.000 euro 6 2.040 euro
Non sup, 60.000 euro +6 2.280 euro

  Conseguentemente, la rubrica è sostituita dalla seguente:

Art. 4.
(Stabilizzazione bonus Irpef).

4. 25. Sberna, Gigli, Fauttilli, De Mita.

  Al comma 1, sostituire il capoverso comma 1-bis, con i seguenti:
1-bis. Qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c) e l), sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1, compete un credito rapportato al periodo di lavoro nell'anno che non concorre alla formazione del reddito di importo pari a:
   1) 960 euro, se il reddito complessivo comprensivo di eventuali redditi soggetti a tassazione separata non è superiore a 24.000 euro;
   2) 960 euro, se il reddito complessivo comprensivo di eventuali redditi soggetti a tassazione separata è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.

  2-bis. Qualora l'imposta lorda determinata sui medesimi redditi di cui al comma precedente, sia di importo inferiore o uguale a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1, è riconosciuta un ulteriore detrazione, che non concorre alla formazione del reddito ai fini della rideterminazione dell'imposta di importo pari a 960 euro. Tale ulteriore detrazione compete in misura piena per ciascun periodo di lavora svolto nell'anno solare ed è riconosciuta anche ai lavoratori percettori di misure di sostegno del reddito, inclusa la mobilità.

  Conseguentemente: al medesimo articolo la rubrica è sostituita dalla seguente: (Aumento delle detrazioni per reddito da lavoro ed assimilati).

  All'articolo 46, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. a quota pate degli oneri derivanti dall'articolo 4 pari a circa 4 miliardi di euro annui a decorrere dell'anno 2015, si provvede fino a concorrenza del fabbisogno:
   1) mediante i maggiori introiti derivanti dall'istituzione, a partire dal periodo d'imposta 2015, di un'imposta patrimoniale ordinaria sulle grandi ricchezze, pari allo 0,5 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 3 milioni euro e 4 milioni di euro, e una pari all'1 per cento per le basi imponibili di valore superiore a 4 milioni di euro. Per base, imponibile dell'imposta s'intende la ricchezza netta delle famiglie superiore a 3 milioni di euro, costituita dalla somma delle attività reali e delle attività finanziarie al netto delle passività finanziarie compreso il patrimonio non strumentale delle società.
   2) mediante i maggiori introiti derivanti dalle seguenti disposizioni:
   all'articolo 44, apportare le seguenti modificazioni:
  dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
  
6-bis. I commi 48, 49 e 49-bis, dell'articolo 2, del decreto-legge n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286 del 2006, sono sostituiti dai seguenti:
  «48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sui valore complessivo netto dei beni:
   a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 5 per cento;
   a-bis) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sui valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro; 8 per cento;
   b) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 8 per cento;
   c) devoluti a favore di altri soggetti: 10 per cento;
  49. Per le clonazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e la costituzione cui vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e dei diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la dotazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:
   a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sui valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 5 per cento;
   a-bis) a favore dei fratelli e delle sorelle sui valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;
   b) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado; 8 per cento;
   c) a favore di altri soggetti: 10 per cento.
  49-bis. Se il beneficiario dei trasferimenti di cui ai commi 48 e 49 è una persona portatrice di handicap riconosciuto grave ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l'ammontare di 1.000.000 euro».

  Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:
  18-bis
. Entro sessanta giorni dal termine per la presentazione della comunicazione dei dati dell'IVA stabilito dall'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, il contribuente presenta l'elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture nell'anno cui si riferisce la comunicazione nonché, in relazione al medesimo periodo, l'elenco dei soggetti titolari di partita IVA da cui sono effettuati acquisti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta. Per ciascun soggetto sono indicati il codice fiscale e l'importo complessivo delle operazioni effettuate, al netto delle relative note di variazione, con l'evidenziazione dell'imponibile e dell'imposta, nonché dell'importo delle operazioni non imponibili e di quelle esenti. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale:
   a) sono individuati gli elementi informativi da indicare negli elenchi previsti dall'alinea, nonché le modalità per la presentazione, esclusivamente in via telematica, degli stessi;
   b) il termine di cui all'alinea può essere differito per esigenze di natura esclusivamente tecnica, ovvero per particolari tipologie di contribuenti, anche in considerazione della dimensione dei dati da trasmettere.

  18-ter. In caso di omissione della comunicazione di cui al comma precedente, ovvero di invio della stessa con dati incompleti o non veritieri, si applicano le disposizioni dell'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni.
  18-quater. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie all'articolo 8-bis dei regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, al fine di adeguarlo a quanto stabilito dai commi 3 e 4 del presente articolo.
  18-quinquies. Dopo il comma 29 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono inseriti i seguenti;
  «29-bis. Al fine di contrastare l'indebita effettuazione delle compensazioni previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i titolari di partita IVA, entro il quinto giorno precedente quello in cui intendono effettuare l'operazione di compensazione per importi superiori a 5.000 euro, comunicano all'Agenzia delle entrate, in via telematica, l'importo e la tipologia dei crediti oggetto della successiva compensazione. La mancata comunicazione da parte dell'Agenzia delle entrate al contribuente, entro il terzo giorno successivo a quello di comunicazione, vale come silenzio assenso.
  29-ter. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità, anche progressive, per l'attuazione delle disposizioni del comma 29-bis e, in particolare, sono stabilite le procedute di controllo volte ad impedire l'utilizzo indebito di crediti.».

  18-sexies. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 16 del marzo 2014, come convertito dalla legge n. 68 del 2 maggio 2014, la lettera a) è soppressa.
  18-septies. A decorrere dal gennaio 2015 sono abrogate le seguenti disposizioni;
   a) i commi 10, 11 e 12 dell'articolo 15 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
   b) il comma 47 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
   c) il comma 137 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
   d) gli articoli 15, 16, 17, 18 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 601.

  Dopo il comma 39 aggiungere il seguente:
  39-bis. L'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, è sostituito dal seguente:
  «1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
   a) 15.000 euro, 23 per cento;
   b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento;
   c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento;
   d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento;
   e) oltre 75.000 euro e fino a 100.000 euro, 43 per cento;
   f) oltre 100.000 euro e fino a 150.000 euro, 45 per cento;
   g) oltre 150.000 euro, e fino a 200,000 euro, 47 per cento;
   h) oltre 200.000 euro 49 per cento,»
4. 19. Paglia, Marcon, Melilla, Scotto, Airaudo, Placido.

  Al comma 1, capoverso 1-bis, sopprimere le parole: con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a).

  Conseguentemente, al medesimo articolo la rubrica è sostituita dalla seguente: (Aumento delle detrazioni per reddito da lavoro ed assimilati, e da pensione).

  All'articolo 46, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. A quota parte degli oneri derivanti dall'articolo 4, pari a circa 7 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede, fino a concorrenza del fabbisogno:
   1) mediante i maggiori introiti derivanti dall'istituzioni, a partire dal periodo d'imposta 2015, di un'imposta patrimoniale ordinaria sulle grandi ricchezze, pari allo 0,5 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 3 milioni euro e 4 milioni di euro, e una pari all'1 per cento per le basi imponibili di valore superiore a 4 milioni di euro. Per base imponibile dell'imposta s'intende la ricchezza netta delle famiglie superiore a 3 milioni di euro, costituita dalla somma delle attività reali e delle attività finanziarie al netto delle passività finanziarie compreso il patrimonio non strumentale delle società;
   2) mediante i maggiori introiti derivanti delle seguenti disposizioni:

  All'articolo 44, apportare le seguenti modificazioni:
  dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
  6-bis
. «I commi 48, 49 e 49-bis, dell'articolo 2, del decreto-legge n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286 del 2006, sono sostituiti dai seguenti:
   «48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:
    a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 di euro: 5 per cento;
    a-bis) devoluti a favore dei Fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;
    b) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 8 per cento;
    c) devoluti a favore di altri soggetti; 10 per conto:
   49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e dei diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso alto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:
    a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 di euro: 5 per cento;
    a-bis) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 percento;
    b) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 8 per cento;
    c) a favore di altri soggetti: 10 per cento.
   49-bis. Se il beneficiario dei trasferimenti di cui ai commi 48 e 49 è una persona portatrice di handicap riconosciuto grave ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l'ammontare di 1.000.000 euro».

  Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:
  18-bis
. Entro sessanta giorni dal termine per la presentazione della comunicazione dei dati dell'IVA stabilito dall'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, il contribuente presenta l'elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture nell'anno cui si riferisce la comunicazione nonché, in relazione al medesimo periodo, l'elenco dei soggetti titolari di partita IVA da cui sono effettuati acquisti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta. Per ciascun soggetto sono indicati il codice fiscale e l'importo complessivo delle operazioni effettuate, al netto delle relative note di variazione, con l'evidenziazione dell'imponibile e dell'imposta, nonché dell'importo delle operazioni non imponibili e di quelle esenti. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale:
    a) sono individuati gli elementi informativi da indicare negli elenchi previsti dall'alinea, nonché le modalità per la presentazione, esclusivamente in via telematica, degli stessi;
    b) il termine di cui all'alinea può essere differito per esigenze di natura esclusivamente tecnica, ovvero per particolari tipologie di contribuenti, anche in considerazione della dimensione dei dati da trasmettere.
   18-ter. In caso di omissione della comunicazione di cui al comma precedente, ovvero di invio della stessa con dati incompleti o non veritieri, si applicano le disposizioni dell'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni.
   18-quater. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie all'articolo del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, al fine di adeguarlo a quanto stabilito dai commi 3 e 4 del presente articolo.
   18-quinquies. Dopo il comma 29 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono inseriti i seguenti:
  «29-bis. Al fine di contrastare l'indebita effettuazione delle compensazioni previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i titolari di partita IVA, entro il quinto giorno precedente quello in cui intendono effettuare l'operazione di compensazione per importi superiori a 5.000 euro, comunicano all'Agenzia delle entrate, in via telematica, l'importo e la tipologia dei crediti oggetto della successiva compensazione. La mancata comunicazione da parte dell'Agenzia delle entrate al contribuente, entro il terzo giorno successivo a quello di comunicazione, vale come silenzio assenso.
  29-ter. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità, anche progressive, per l'attuazione delle disposizioni del comma 29-bis e, in particolare, sono stabilite le procedute di controllo volte ad impedire l'utilizzo indebito di crediti.».
   18-sexies. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 16 del marzo 2014, come convertito dalla legge n. 68 del 2 maggio 2014 lettera a) è soppressa.
   18-septies. A decorrere dal 1o gennaio 2015 sono abrogate le seguenti disposizioni:
    a) i commi 10, 11 e 12 dell'articolo 15 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
    b) il comma 47 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
    c) il comma 137 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
    d) gli articoli 15, 16, 11, 18 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 601, legge n. 68 del 2 maggio 2014, la lettera a) è soppressa.

  Dopo il comma 39 aggiungere il seguente:
  39-bis. «L'articolo 11, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, è sostituito dal seguente:
  «1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
   a) 15.000 euro, 23 percento;
   b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento;
   c) oltre 28,000 euro e lino a 55.000 euro, 38 per cento;
   d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento;
   e) oltre 75,000 euro e fino a 100.000 euro, 43 per cento;
   f) oltre 100.000 euro e fino a 150.000 euro, 45 per cento;
   g) oltre 150.000 euro, e fino a 200,000 euro, 47 per cento;
   h) oltre 200.000 euro 49 per cento».
4. 20. Placido, Paglia, Marcon, Melilla, Scotto, Airaudo.

  Al comma 1, sostituire il capoverso comma 1-bis, con i seguenti:
  1-bis. Qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis) e l) e 53, sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1, compete un credito rapportato al periodo di lavoro nell'anno che non concorre alla formazione del reddito di importo pari a;
   1) 960 euro, se il reddito complessivo, comprensivo di eventuali redditi soggetti a tassazione separata, non è superiore a 24.000 euro;
   1-bis) 960 euro, se, limitatamente ai redditi di cui all'articolo 53, il reddito complessivo non è superiore a 19.000 euro;
   2) 960 euro, se il reddito complessivo, comprensivo di eventuali redditi soggetti a tassazione separata, è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2000 euro.
   2-bis. Qualora l'imposta lorda determinata sui medesimi redditi di cui al comma precedente, sia di importo inferiore o uguale a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1, è riconosciuta un'ulteriore detrazione, che non concorre alla formazione del reddito ai fini della rideterminazione dell'imposta, di importo pari a 960 euro. Tale ulteriore detrazione compete in misura piena per ciascun periodo di lavoro svolto nell'anno solare ed è riconosciuta anche ai lavoratori percettori di misure di sostegno del reddito, inclusa la mobilità».

  Conseguentemente, al medesimo articolo la rubrica è sostituita dalla seguente: (Aumento dalle detrazioni per reddito da lavoro ed assimilati, e da pensione).

  All'articolo 46, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. A quota parte degli oneri derivanti dall'articolo 4, pari a circa 11 miliardi annui a decorrere dal 2015, si provvede, fino a concorrenza del fabbisogno:
   1) mediante i maggiori introiti derivanti dall'istituzione, a partire dal periodo d'imposta 2015, di un'imposta patrimoniale ordinaria sulle grandi ricchezze, pari allo 0,5 per cento per una base imponibile di valore compreso ira 3 milioni euro e 4 milioni di euro, e una pari all'1 per cento per le basi imponibili di valore superiore a milioni di euro. Per base imponibile dell'imposta s'intende la ricchezza nella delle famiglie superiore a 3 milioni di euro, costituita dalla somma delle attività reali e delle attività finanziarie al netto delle passività finanziarie compreso il patrimonio non strumentale delle società.
   2) mediante i maggiori introiti derivanti dalle seguenti disposizioni:

  All'articolo 44, apportare le seguenti modificazioni:
   dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

  6-bis. «I commi 48, 49 e 49-bis, dell'articolo 2, del decreto-legge n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286 del 2006, sono sostituiti dai seguenti:
  «48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:
    a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 di euro: 5 per cento;
    a-bis) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;
    b) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 8 per cento:
    c) devoluti a favore di altri soggetti: 10 per cento.
   49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e dei diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:
    a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 di euro: 5 per cento;
    a-bis) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro; 8 per cento;
    b) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 8 per cento;
    c) a favore di altri soggetti: 10 per cento.
  49-bis. Se il beneficiario dei trasferimenti di cui ai commi 48 e 49 è una persona portatrice di handicap riconosciuto grave ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l'ammontare di 1.000.000 euro».

  Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:
   18-bis. Entro sessanta giorni dal termine per la presentazione della comunicazione dei dati dell'IVA stabilito dall'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, il contribuente presenta l'elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture nell'anno cui si riferisce la comunicazione nonché, in relazione al medesimo periodo, l'elenco dei soggetti titolari di partita IVA da cui sono effettuati acquisti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta. Per ciascun soggetto sono indicati il codice fiscale e l'importo complessivo delle operazioni effettuate, al netto delle relative note di variazione, con l'evidenziazione dell'imponibile e dell'imposta, nonché dell'importo delle operazioni non imponibili e di quelle esenti. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale:
    a) sono individuati gli elementi informativi da indicare negli elenchi previsti dall'alinea, nonché le modalità per la presentazione, esclusivamente in via telematica, degli stessi;
    b) il termine di cui all'alinea può essere differito per esigenze di natura esclusivamente tecnica, ovvero per particolari tipologie di contribuenti, anche in considerazione della dimensione dei dati da trasmettere.
   18-ter. In caso di omissione della comunicazione di cui al comma precedente, ovvero di invio della stessa con dati incompleti o non veritieri, si applicano le disposizioni dell'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni.
   18-quater. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie all'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, al fine di adeguarlo a quanto stabilito dai commi 3 e 4 del presente articolo.
   18-quinquies. Dopo il comma 29 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono inseriti i seguenti:
  «29-bis. Al fine di contrastare l'indebita effettuazione delle compensazioni previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i titolari di partita IVA, entro il quinto giorno precedente quello in cui intendono effettuare l'operazione di compensazione per importi superiori a 5.000 euro, comunicano all'Agenzia delle entrate, in via telematica, l'importo e la tipologia dei crediti oggetto della successiva compensazione. La mancata comunicazione da parte dell'Agenzia delle entrate al contribuente, entro il terzo giorno successivo a quello di comunicazione, vale come silenzio assenso.
  29-ter. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità, anche progressive, per l'attuazione delle disposizioni del comma 29-bis e, in particolare, sono stabilite le procedute di controllo volte ad impedire l'utilizzo indebito di crediti.».
   18-sexies. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 16 del marzo 2014, come convertito dalla legge n. 68 del 2 maggio 2014, la lettera a) è soppressa.
   18-septies. A decorrere dal 1o gennaio 2015 sono abrogate le seguenti disposizioni:
    a) i commi 10, 11 e 12 dell'articolo 15 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
    b) il comma 47 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
    c) il comma 137 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
    d) gli articoli 15, 16, li, 18 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica del 29, settembre 1973, n. 601.

  Dopo il comma 27 aggiungere il seguente:
  27-bis All'articolo 19, comma 6 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, aggiungere, in fondo il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2015 l'aliquota è stabilita nella misura del 13,5 per mille».

  Dopo il comma 39, aggiungere il seguente:
  39-bis. «L'articolo 11, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, è sostituito dal seguente:
   «1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
    a) 15.000 euro, 23 per cento;
    b) oltre 15,000 euro e fino a 28,000 euro, 27 per cento;
    c) oltre 28,000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento;
    d) oltre 55.000 euro e fino a 75,000 euro, 41 per cento;
    e) oltre 75.000 euro e fino a 100.000 euro, 43 per cento;
    f) oltre 100.000 euro e fino a 150,000 euro, 45 per cento;
    g) oltre 150.000 euro, e fino a 200.000 euro, 47 per cento;
    h) oltre 200.000 euro 49 per cento».

  All'articolo 5, sopprimere i commi 1 e 4.
4. 21. Paglia, Marcon, Melilla, Airaudo, Placido.

  Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al capoverso 1,-bis, sostituire le parole: e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), con le seguenti: 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), e l), e 53;
   b) Al capoverso 1-bis, dopo il numero 1) aggiungere il seguente:
  1-bis). 960, se, limitatamente ai redditi di cui all'articolo 53, il reddito complessivo non è superiore a 19.000 euro;

  Conseguentemente, al medesimo articolo la rubrica è sostituita dalla seguente: (Aumento delle detrazioni per reddito da lavoro ed assimilati).

  All'articolo 46, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. A quota parte degli oneri derivanti dall'articolo 4, pari a circa 11 miliardi annui a decorrere dal 2015, si provvede, fino a concorrenza del fabbisogno:
   1) mediante i maggiori introiti derivanti dall'istituzione, a partire dal periodo d'imposta 2015, di un'imposta patrimoniale ordinaria sulle grandi ricchezze, pari allo 0,5 per cento per ima base imponibile di valore compreso tra 3 milioni euro e 4 milioni di euro, e una pari all'1 per cento per le basi imponibili di valore superiore a 4 milioni di euro. Per base imponibile dell'imposta s'intende la ricchezza netta delle famiglie superiore a 3 milioni di euro, costituita dalla somma delle attività reali e delle attività finanziarie al nello delle passività finanziarie compreso il patrimonio non strumentale delle società.
   2) mediante i maggiori introiti derivanti dalle seguenti disposizioni:

  All'articolo 44, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
   6-bis. «I commi 48, 49 e 49-bis, dell'articolo 2, del decreto-legge n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286 del 2006, sono sostituiti dai seguenti:
  «48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti d'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:
    a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 di euro: 5 per cento;
   a-bis) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;
    b) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 8 per cento;
    c) devoluti a favore di altri soggetti: 10 per cento
  49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e dei diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:
    a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500,000 di euro: 5 per cento;
    a-bis) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro; 8 per cento;
    b) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado; 8 per cento;
    c) a favore di altri soggetti: 10 per cento.
  49-bis. Se il beneficiario dei trasferimenti di cui ai commi 48 e 49 è una persona portatrice di handicap riconosciuto grave ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l'ammontare di 1.000.000 euro».

  Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:
  18-bis. Entro sessanta giorni dal termine per la presentazione della comunicazione dei dati dell'IVA stabilito dall'articolo del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, il contribuente presenta l'elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse iatture nell'anno cui si riferisce la comunicazione nonché, in relazione al medesimo periodo, l'elenco dei soggetti titolari di partita IVA da cui sono effettuati acquisti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta. Per ciascun soggetto sono indicati il codice fiscale e l'importo complessivo delle operazioni effettuate, al netto delle relative note di variazione, con l'evidenziazione dell'imponibile e dell'imposta, nonché dell'importo delle operazioni non imponibili e di quelle esenti. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale:
    a) sono individuati gli elementi informati vi da indicare negli elenchi previsti dall'alinea, nonché le modalità per la presentazione, esclusivamente in via telematica, degli stessi;
    b) il termine di cui all'alinea può essere differito per esigenze di natura esclusivamente tecnica, ovvero per particolari tipologie di contribuenti, anche in considerazione della dimensione dei dati da trasmettere.
  18-ter. In caso di omissione della comunicazione di cui al comma precedente, ovvero di invio della stessa con dati incompleti o non veritieri, si applicano le disposizioni dell'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni.
  18-quater. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie all'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, al fine di adeguarlo a quanto stabilito dai commi 3 e 4 del presente articolo.
  18-quinquies. Dopo il comma 29 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono inseriti i seguenti:
  «29-bis. Al fine di contrastare l'indebita effettuazione delle compensazioni previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i titolari di partita IVA, entro il quinto giorno precedente quello in cui intendono effettuare l'operazione di compensazione per importi superiori a 5.000 euro, comunicano all'Agenzia delle entrate, in via telematica, l'importo e la tipologia dei crediti oggetto della successiva compensazione. La mancata comunicazione da parte dell'Agenzia delle entrate al contribuente, entro il terzo giorno successivo a quello di comunicazione, vale come silenzio assenso.
  29-ter. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità, anche progressive, per l'attuazione delle disposizioni del comma 29-bis e, in particolare, sono stabilite le procedute di controllo volte ad impedire l'utilizzo indebito di crediti.».
  18-sexies. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 16 del marzo 2014, come convertito dalla legge n. 68 del 2 maggio 2014, la lettera a) è soppressa.
  18-septies. A decorrere dal 1o gennaio 2015 sono abrogate le seguenti disposizioni:
    a) i commi 10, 11 e 12 dell'articolo 15 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
    b) il comma 47 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
    c) il comma 137 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
    d) gli articoli 15, 16, 11, 18 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 601.

  Dopo il comma 39, aggiungere il seguente:
  39-bis
. «L'articolo 11, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, è sostituito dal seguente;
   «1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
    a) 15.000 euro, 23 per cento;
    b) oltre 15.000 euro e fino a 28,000 euro, 27 per cento;
    c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento;
    d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento;
    e) oltre 75.000 euro e fino a 100.000 euro, 43 per cento;
    f) oltre 100,000 euro e fino a 150.000 euro, 45 per cento;
    g) oltre 150.000 euro, e fino a 200,000 euro, 47 per cento;
    h) oltre 200.000 euro 49 per cento»».
4. 18. Paglia, Marcon, Melilla, Airaudo, Placido.

  Al comma 1, capoverso articolo 1-bis, dopo le parole: di importo pari a aggiungere le seguenti: 720 euro se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro; tale importo è incrementato di 240 euro con un figlio a carico e 120 euro per ogni altro figlio a carico.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere i numeri 1) e 2).
4. 22. Tinagli, Mazziotti di Celso, Librandi, Nesi.

  Al comma 1, capoverso 1-bis, dopo le parole: nell'anno aggiungere le seguenti: riconosciuto anche ai lavoratori percettori di misure di sostegno del reddito, inclusa la mobilità.
4. 16. Paglia, Airaudo, Placido, Marcon, Melilla.

  Al comma 1, capoverso 1-bis, numeri 1) e 2), dopo le parole: se il reddito complessivo aggiungere le seguenti: comprensivo di eventuali redditi soggetti a tassazione separata.
4. 17. Paglia, Marcon, Melilla.

  Al comma 1, capoverso 1bis aggiungere in fine il seguente numero:
  2-bis) 960 euro, nel solo caso di reddito complessivo non superiore a 30.000 euro, in presenza di figli minori a carico.

  Conseguentemente, sostituire:
   a) al numero 1) le parole: 960 euro con le seguenti: 900 euro;
   b) al numero 2 le parole: 960 euro con le seguenti: 800 euro.
4. 6. Polverini, Palese, Brunetta.

  Al comma 1, dopo il capoverso 1-bis, aggiungere il seguente:
  1-ter. I benefici di cui al comma 1-bis non sono cumulabili con quelli previsti dall'articolo 3, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 238.
4. 23. Librandi, Mazziotti di Celso, Tinagli, Vitelli, Nesi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Ai fini della determinazione del reddito complessivo di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 1 del presente articolo, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 30 dicembre 2010 n. 238, all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e all'articolo 44, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
4. 27. Giampaolo Galli, Causi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «ed entro i cinque anni solari successivi» sono soppresse.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
   2015: – 1.000.000.
4. 28. Giampaolo Galli, Causi.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Il credito è escluso qualora il reddito medio del nucleo familiare, dato dal rapporto tra il reddito complessivo del nucleo familiare e il numero dei componenti percettori di reddito, risulti superiore ad euro 26.000.
4. 14. Barbanti, Caso, Castelli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 51, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 la lettera c) è sostituita dalla seguente:
   c) le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino all'importo complessivo giornaliero di euro 6, aumentato ad euro 7 in caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica, le prestazioni e le indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Misure per la riduzione del cuneo fiscale a favore dei lavoratori dipendenti.

  Conseguentemente, all'articolo 17, comma 21, sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2015 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 con le seguenti: 65 milioni di euro per l'anno 2015, di 410 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.
4. 30. Causi, Fregolent, Capozzolo, Carbone, Carella, De Maria, Marco Di Maio, Fragomeli, Ginato, Gitti, Lodolini, Moretto, Pelillo, Pastorino, Petrini, Ribaudo, Sanga, Zoggia, Boccadutri.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 51, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 la lettera c) è sostituita dalla seguente:
   c) le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino all'importo complessivo giornaliero di euro 7, le prestazioni e le indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Misure per la riduzione dei cuneo fiscale a favore dei lavoratori dipendenti.

  All'articolo 17, comma 21, sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2015 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 con le seguenti: 25 milioni di euro per l'anno 2015 e di 379 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.
4. 29. Fregolent, Causi, Capozzolo, Carbone, Carella, De Maria, Marco Di Maio, Fragomeli, Ginato, Gitti, Lodolini, Moretto, Pelillo, Pastorino, Petrini, Ribaudo, Sanga, Zoggia, Arlotti.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. All'articolo 15, comma 1, lettera i-ter), le parole: «in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche,», sono sostituite dalle seguenti: «in favore delle società, delle associazioni sportive dilettantistiche e delle associazioni bandistiche legalmente riconosciute».
  2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 4 milioni di euro a decorrere dal 2015, si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4. 3. Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ottobre.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. All'articolo 15, comma 1, dopo la lettera i-septies), è aggiunta la seguente:
   «i-septies) le spese, per un importo annuo non superiore a 500 euro, sostenute per l'iscrizione e la frequenza di corsi per la formazione artistica dilettantistica musicale, per i ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18 anni, purché tali attività siano effettuate presso strutture riconosciute dalla pubblica amministrazione o presso associazioni bandistiche legalmente costituite».
  2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2015, si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4. 4. Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ottobre.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. All'articolo 50, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera c) è soppressa.
  2-ter. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
   «3-bis. Le somme corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale dagli enti pubblici, dagli istituti di formazione di qualsiasi natura e dagli organismi di ricerca sono esenti dall'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche nei confronti dei percipienti».
  2-quater. Agli oneri derivanti dai commi 2-bis e 2-ter, pari a 30 milioni di euro a decorrere dal 2015, si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4. 5. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 67, comma 1, dei decreto dei Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in caso di riscatto di un immobile in seguito a un rapporto di leasing il periodo dei cinque anni si computa a partire dall'acquisto o dalla costruzione dell'immobile da parte della società di leasing».

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 50.000,000;
   2016: – 50.000.000;
   2017: – 50.000.000.
4. 9. Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger, Ottobre, Catalano.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Sostegno ai lavoratori dipendenti incapienti e pensionati ed ai disoccupati, ed istituzione del Fondo per l'equità).

  1. Al fine combattere la povertà estrema rappresentata da soggetti disoccupati e da soggetti fiscalmente incapienti, e nella prospettiva che tale misura porti a effetti macroeconomici significativi ai fini della ripresa economica, ai soggetti che percepiscono redditi di cui all'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto dei Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, lettere a) dei commi 1, 3 e 4, (nonché ai soggetti disoccupati, come definiti dalle lettere c), d), e) ed f) del comma 2 dell'articolo 1 dei decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, è riconosciuto un assegno mensile, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a 80 euro.
  2. L'assegno di cui al comma 1 è riconosciuto a decorrere dal 1o gennaio 2015 e verrà erogato dalle sedi INPS.
  3. A copertura degli oneri finanziari di cui ai precedenti commi è istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il «Fondo per l'equità», di seguito denominato «Fondo». Le maggiori entrate derivanti dalle previsioni di cui ai successivi commi 5, 6, 7 accertate annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, affluiscono nel Fondo per essere riassegnate all'INPS per le finalità di cui al presente articolo.
  5. A partire dal periodo d'imposta 2015, è istituita un'imposta patrimoniale ordinaria sulle grandi ricchezze, pari allo 0,5 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 3 milioni euro e 4 milioni di euro, e una pari all'1 per cento per le basi imponibili di valore superiore a 4 milioni di euro. Per base imponibile dell'imposta s'intende la ricchezza netta delle famiglie superiore a 3 milioni di euro, costituita dalla somma delle attività reali e delle attività finanziarie al netto delle passività finanziarie compreso il patrimonio non strumentale delle società.
  6. Sono soppressi a decorrere dal 1o gennaio 2015:
   a) i commi 10, 11 e 12 dell'articolo 15 del decreto-legge n. 185 dei 2008, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
   b) il comma 47 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
   c) il comma 137 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
   d) gli articoli 15, 16, 17, 18 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 601.

  7. L'articolo 11, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, è sostituito dal seguente:
  «1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
   a) 15.000 euro, 23 per cento;
   b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento;
   c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento;
   d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento;
   e) oltre 75.000 euro e fino a 100.000 euro, 43 per cento;
   f) oltre 100.000 euro e fino a 150.000 euro, 45 per cento;
   g) oltre 150.000 euro, e fino a 200.000 euro, 47 per cento;
   h) oltre 200.000 euro 49 per cento.
4. 03. Paglia, Marcon, Melilla, Scotto, Airaudo, Placido.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Bonus straordinario In favore degli invalidi civili).

  1. All'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, le parole: «di lire 234.000 annue da ripartire in tredici mensilità» sono sostituite dalle seguenti: «mensile di 300 euro per tredici mensilità».
  2. All'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, le parole: «248,84 euro» sono sostituite dalle seguenti: «300 euro».
  3. Conseguentemente al comma 10 dell'articolo 26 le parole: «150 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «118 milioni».

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 30.000;
   2016: – 30.000;
   2017: – 30.000.
4. 06. Maestri, Miotto, Romanini.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Adeguamento della disciplina di esenzione dal reddito da lavoro dipendente delle somministrazioni di vitto e delle prestazioni e delle indennità sostitutive).

  1. All'articolo 51, lettera c) sostituire le parole: «lire 10.240» con le parole: «10,58 euro».
4. 02. Polverini, Palese, Brunetta.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  Al comma 7-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 9, le parole: «nell'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2015».
4. 04. Fantinati, Crippa, Mucci, Vallascas, Da Villa, Prodani, Della Valle, Castelli, Caso, Sorial, Brugnerotto, D'Incà, Colonnese, Currò, Cariello.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  Al comma 7-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 9, le parole: «nell'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2015».
4. 05. Fantinati, Crippa, Mucci, Vallascas, Da Villa, Prodani, Della Valle, Castelli, Caso, Sorial, D'Incà, Colonnese, Currò, Cariello, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Riduzione della pressione fiscale sui redditi da pensione).

  1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comma 432 è sostituito dal seguente: «432. Le risorse assegnate al Fondo ai sensi delle lettere a) e b) del comma 431 sono annualmente utilizzate, nell'esercizio successivo a quello di assegnazione al predetto Fondo e dopo il loro accertamento in sede di consuntivo, per incrementare per tale anno nei limiti delle disponibilità del Fondo stesso, fermo restando il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, le detrazioni di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, dei testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 dei 1986.
4. 01. Misiani.

  All'articolo 4, comma 1, dopo il capoverso «1-bis» aggiungere il seguente:
  «1-ter. Per i nuclei familiari con un reddito determinato in base alle disposizioni dell'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, complessivamente superiore a 60.000 euro, il credito di cui al comma precedente non è riconosciuto ai componenti che percepiscano redditi superiore ai 24.000 euro. Quando, su questa base, ad averne diritto sia comunque più di un soggetto d'imposta, il credito spetta unicamente a quello che percepisce il reddito inferiore. In ogni caso, quando il reddito del nucleo familiare sia complessivamente superiore ai 90.000 euro, viene meno il diritto al credito per tutti i suoi componenti»;

  all'articolo 17, sopprimere il comma 21;

  all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro a decorrere dal 2015».

  Conseguentemente, all'articolo 13, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo sopprimere le seguenti parole: «di importo pari a 960 euro annui»;
   b) al secondo periodo, dopo le parole: «rinascita del figlio beneficiario», inserire le seguenti: «o di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione»;
   c) dopo il terzo periodo inserire il seguente: «il superamento del predetto limite negli anni successivi a quello precedente alla nascita del figlio beneficiario o all'ingresso nel nucleo familiare a seguito di adozione fa decadere dal diritto all'assegno.»;
   d) aggiungere in fine il seguente periodo: «L'importo dell'assegno è pari a: a) 1800 euro annui, per i redditi complessivamente non superiori a 20.000; b) 1.440 euro annui, per i redditi complessivamente non superiori a 30.000; c) 1.200 euro annui, per i redditi complessivamente, non superiori a 40.000; d) 960 euro annui, per i redditi complessivamente non superiori a 90.000 euro».
4. 32. Librandi, Mazziotti di Celso, Tinagli, Vitelli, Galgano, Nesi.

  All'articolo 4, comma 1, dopo il capoverso «1-bis» aggiungere il seguente:
  «1-ter. Per i nuclei familiari con un reddito determinato in base alle disposizioni dell'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, complessivamente superiore a 60.000 euro, il credito di cui al comma precedente non è riconosciuto ai componenti che percepiscano redditi superiori a 24.000 euro, nonché al soggetto d'imposta che percepisca il più alto tra i redditi non superiori a 24.000 euro».

  All'articolo 17, sopprimere il comma 21;

  all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro a decorrere dal 2015.

  Conseguentemente, all'articolo 13, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo sopprimere le seguenti parole: «di importo pari a 960 euro annui»;
   b) al secondo periodo, dopo le parole: «nascita del figlio beneficiario», inserire le seguenti: «o di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione»;
   c) dopo il terzo periodo inserire il seguente: «il superamento del predetto limite negli anni successivi a quello precedente alla nascita del figlio beneficiario o all'ingresso nel nucleo familiare a seguito di adozione fa decadere dal diritto all'assegno.»;
   d) aggiungere in fine il seguente periodo: «L'importo dell'assegno è pari a: a) 1.800 euro annui, per i redditi complessivamente non superiori a 20.000; b) 1.440 euro annui, per i redditi complessivamente non superiori a 30.000; c) 1.200 euro annui, per i redditi complessivamente non superiori a 40.000; d) 960 euro annui, per i redditi complessivamente non superiori a 90.000 euro.».
4. 33. Librandi, Mazziotti di Celso, Tinagli, Vitelli, Galgano, Nesi.

ART. 5.

  Sostituirlo con il seguente:
  1. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, i commi 1 e 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono abrogati.
  2. Sono fatti salvi gli effetti del comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, ai fini della determinazione dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 secondo, il criterio previsionale, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.
  3. Le risorse rinvenienti dall'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo, opportunamente rendicontate, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, fino all'importo massimo di 7 miliardi di euro per l'anno 2015 e 5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2016, ad un apposito tondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico finalizzato:
   1) all'erogazione di finanziamenti a tasso agevolato a soggetti privati che investono in ricerca e sviluppo nei settori:
    a) delle energie rinnovabili, del risparmio energetico e dei servizi collettivi ad alto contenuto tecnologico, nonché nell'ideazione di nuovi prodotti che realizzano un significativo miglioramento della protezione dell'ambiente per la salvaguardia dell'assolto idrogeo logico e le bonifiche ambientali, nonché nella prevenzione dei rischio sismico;
    b) dell'incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia nei settori civile, industriale e terziario, compresi gli interventi di social housing;
    c) dei processi di produzione o di valorizzazione di prodotti, processi produttivi od organizzativi ovvero servizi che, rispetto alle alternative disponibili, comportino una riduzione dell'inquinamento e dell'uso delle risorse nell'arco dell'intero ciclo di vita;
    d) della pianificazione di interventi nell'ambito della gestione energetica, attraverso lo sviluppo di soluzioni hardware e software che consentano di ottimizzare i consumi, e della demotica;
    e) dello sviluppo di soluzioni per la gestione del ciclo dei rifiuti, con particolare riferimento ai modelli di raccolta, trattamento e recupero, e per Sa gestione idrica, attraverso la progettazione di strumenti che garantiscano un monitorando più attento della rete idrica;
    f) progettazione di nuovi sistemi di mobilità ecologici e sostenibili, anche attraverso la definizione di processi che possano ottimizzare la logistica dell'ultimo miglio e le attività di trasporto proprie delle compagnie private in aree urbane, tenendo in considerazione il traffico generato la congestione, l'inquinamento e il dispendio energetico;
   2) a sostenere la nascita di imprese operanti nei settori delle tecnologie innovative e lo sviluppo delle imprese operanti in settori a tecnologia avanzata, con particolare riferimento alle piccole e inedie imprese, nonché a favorire la valorizzazione e il trasferimento del patrimonio di conoscenza scientifica e tecnologica presente nel sistema della ricerca pubblica e privata per incrementare lo sviluppo economico, compresi gli spin off accademici, al fine di sviluppare processi di ricerca comuni tra imprese, università e centri di ricerca pubblici.

  4. Con decreto del Ministero dei l'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono disciplinate le modalità di funzionamento del fondo di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. 43. Scotto, Paglia, Marcon, Paglia, Ferrara.

  Sostituirlo con il seguente:

  1. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, i commi 1 e 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono abrogati.
  2. Sono fatti salvi gli effetti del comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, ai fini della determinazione dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 secondo ti criterio previsionale, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.
  3. Le risorse rinvenienti dall'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo, opportunamente rendicontate, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere Rassegnate, fino all'importo massimo di 7 miliardi di euro per l'anno 2015 e 5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2016, ad un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente, finalizzato:
   a) a un Piano pluriennale di investimenti per l'adattamento ai cambiamenti climatici e per la messa in sicurezza del territorio e il contrasto al dissesto idrogeologico;
   b) alla riduzione dei rischio idrogeologico attraverso misure volte a favorire la delocalizzazione di immobili e di infrastrutture potenzialmente pericolosi e situati in aree a rischio idrogeologico;
   c) a un piano straordinario di risanamento delle risorse fluviali, lacuali e marine;
   d) a interventi finalizzati alla tutela del territorio, del patrimonio naturalistico, e per il contenimento del consumo di suolo;
   e) al finanziamento delle attività di bonifica e di ripristino dei siti inquinati, con particolare priorità per l'inquinamento da amianto.

  4. Agli interventi di cui alla lettera a) del precedente comma, è destinato non meno dei 50 per cento delle risorse complessive del Fondo.
  5. Le risorse sono ripartite d'intesa con la Conferenza unificata Stato-Regioni, città e autonomie locali, e previ accordi di programma con gli enti territoriali e locali interessati, che individuano gli interventi prioritari necessari e i soggetti che vi provvedono.
5. 61. Zaratti, Pellegrino, Marcon, Melilla, Paglia, Scotto, Zaccagnini.

  Sostituirlo con il seguente:
  1. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, i commi 1 e 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono abrogati.
  2. Sono fatti salvi gli effetti del comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, ai fini della determinazione dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 secondo il criterio previsionale, di cui all'articolo 4 del decreto legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.
  3. Le risorse rinvenienti dall'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo, opportunamente rendicontate, sorto versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, fino all'importo massimo di 7 miliardi di euro per l'anno 2015 e 5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2016, al Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale nelle Regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Tali risorse sono finalizzate esclusivamente al miglioramento e all'incremento del trasporto ferroviario regionale di pendolari e per sostenere piani per la mobilità sostenibile.
5. 42. Scotto, Paglia, Marcon, Melilla, Paglia, Ferrara.

  Sopprimere i commi 1 e 4, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Risorse per il Fondo del Piano triennale straordinario per il lavoro).

  1. Il Fondo per il Piano triennale straordinario per il lavoro di cui al comma 1 dell'articolo 12 della presente legge, è finanziato, oltre che con le maggiori entrate ed i risparmi determinati dalle disposizioni di cui all'articolo 12, commi da 6 a 22, con il trasferimento da parte dell'erario a tale Fondo di 5 miliardi di euro per l'anno 2015 e di 4,3 miliardi per ciascuno degli anni 2016 e 2017.

  E, conseguentemente, sostituire l'articolo 12 con il seguente:

Art. 12.
(Piano triennale straordinario per il lavoro).

  1. Al fine di fare fronte all'emergenza lavorativa tramite un Piano triennale straordinario per il lavoro per gli anni 2015-2017, viene istituito presso il ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo per il Piano straordinario per il lavoro alimentato come stabilito dalle disposizioni di cui al presente articolo.
  2. Per definire le modalità di attuazione del Piano triennale per il lavoro e per contribuire alla realizzazione di un Programma triennale di interventi urgenti ai finì ecologici e sociali, il Governo adotta, su proposta dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca e delle politiche agricole alimentari e forestali, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988. n. 400.
  3. I regolamenti di cui al comma 2 si attengono ai seguenti principi e criteri direttivi:
   a) costituzione di una Agenzia per lo sviluppo dell'occupazione con il compito di assumere disoccupati con contratti a tempo determinato per la realizzazione del Programma triennale di interventi urgenti ai fini ecologici e sociali le cui spese annue non possono superare il limite massimo di 3 milioni di euro;
   b) previsione nel programma triennale di azioni di contrasto del dissesto idrogeologico, di un piano per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, della realizzazione dell'autonomia e dell'efficientamento energetici degli edifici pubblici, di un piano straordinario per la creazione di asili nido pubblici;
   c) ripartizione regionale e per aree di particolare disagio occupazionale delle risorse e dei disoccupati da avviare alle attività;
   d) previsione delle modalità per la presentazione di progetti attinenti al Programma;
   e) previsione delle modalità di presentazione della domanda e dei criteri per stabilire le priorità nell'avvio dei disoccupati alle attività;
   f) previsione delle modalità di espletamento dell'attività dei disoccupati assunti, inclusi la previsione di attività formative;
   g) previsione delle modalità per il vaglio da parte dell'Agenzia dei progetti presentati dando priorità alle ricadute occupazionali, ma anche a quelle produttive in termini di nuovi processi, prodotti o servizi;
   h) previsione di forme di collaborazione per la realizzazione dei progetti con università, dipartimenti, centri di ricerca dipartimentali e/o interdipartimentali;
   i) definizione delle modalità con le quali l'Agenzia rendiconta annualmente dei risultati conseguiti nella realizzazione dei singoli programmi e piani di cui al comma 2;
   j) definizione delle modalità per la partecipazione dei cittadini interessati all'elaborazione ed al controllo dell'attuazione dei progetti di cui alla lettera d).

  4. Sugli schemi di regolamenti di cui ai comma 2 è acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e il parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla ricezione. Decorso tale termine, i regolamenti sono comunque emanati.
  5. Al Fondo di cui al comma 1, oltre ai maggiori introiti ed ai maggiori risparmi derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 5-bis e dalle modifiche all'articolo 26, comma 11, della presente legge, confluiscono le maggiori entrate ed i risparmi determinati dalle disposizioni di cui ai commi da 6 a 22. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede con proprio decreto ad autorizzare le spese per i diversi programmi del Piano per il lavoro sulle base delle risorse del Fondo stesso.
  6. Al finanziamento del fondo di cui al comma 1 si provvede anche, quanto a un miliardo di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse dei fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, già destinate agli interventi del Piano di azione coesione, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che, dal sistema di monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, risultano non ancora impegnate alla data del 30 settembre 2014.
  7. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Gruppo di azione coesione di cui al decreto del Ministro della coesione territoriale 1o agosto 2012 provvede all'individuazione delle specifiche linee di intervento oggetto di riprogrammazione ai sensi del comma 6. Le predette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'Erario.
  8. I benefici contributivi di cui all'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e successive modificazioni, sono soppressi con riferimento alle assunzioni dei lavoratori ivi indicati decorrenti dal 1o gennaio 2015. Le maggiori entrate contributive derivanti da tale soppressione confluiscono nel Fondo di cui al comma 1.
  9. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 500 milioni di euro per l'anno 2015, a 1.500 milioni di euro per l'anno 2016 e a 1.700 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, Con uno o più decreti dei Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione dei presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
  10. Le spese sostenute dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, sono ridotte in misura tale da assicurare almeno 200 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e almeno 250 milioni di euro a decorrere dal 2017, La presente disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto, Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 14 settembre 2011, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare, La violazione delle disposizioni di cui alla presente lettera è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti. Al fine di garantire flessibilità e razionalità nella gestione delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto il personale già adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto ove appartenente ad altre amministrazioni, è restituito con decorrenza immediata alle amministrazioni di appartenenza. Il restante personale è conseguentemente assegnato a mansioni differenti, con assegnazione di un profilo professionale coerente con le nuove mansioni, fermi restando l'area professionale di appartenenza ed il trattamento economico fondamentale in godimento.
  11. L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 1 punto percentuale.
  12. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 95 per cento»,
  13. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 6, comma 8, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»; b) all'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»; c) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento».
  14. All'articolo 3, comma 1, del decreto legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «nella misura del 26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 35 per cento».
  15. All'articolo l della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 491, primo periodo premettere le parole: «In attesa dell1 introduzione di una normativa europea, in via transitoria»;
   b) al medesimo comma 491, sostituire le parole: «Per valore della transazione si intende il valore dei saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato.» con le seguenti: «Per valore della transazione si intende il valore della singola operazione.», e sostituire le parole: «Sono altresì esclusi dall'Imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro» con le seguenti: «Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro»;
   c) dal comma 492, eliminare le parole: «che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma,», «, che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al precedente comma» e sostituire le parole «ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella 3 allegata alla presente legge» con le parole «ad imposta con aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione»;
   d) dopo il comma 499, aggiungere il seguente: «499-bis. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro,»;
   e) al comma 500, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quanto previsto in via transitoria nei commi dal 491 al presente deve essere adeguato alla normativa europea in fase di definizione (proposta di direttiva COM (2013) 71), entro sei mesi dall'entrata in vigore di quest'ultima, prevedendo, in particolare l'introduzione del principio di emissione a complemento dei più generale principio di residenza onde limitare quanto più possibile i fenomeni di delocalizzazione degli istituti finanziari.

  16. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione delle modifiche introdotte all'imposta sulle transazioni finanziarie dal precedente comma 15,
  17. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 16 del 6 marzo 2014, come convertito dalla legge n. 68 del 2 maggio 2014, la lettera a) è soppressa.
  18. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:
   a) articolo 37, comma 4-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR), ultimo periodo;
   b) articolo 90, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR) il terzo ed il quarto periodo; articolo 144, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR) il terzo periodo ed il quarto periodo.

  19. A partire dal periodo d'imposta 2015 è istituita un'imposta patrimoniale ordinaria sulle grandi ricchezze, la cui base imponibile è costituita dalla ricchezza, netta delle famiglie superiore ad 800.000 euro risultante dalla somma delle attività reali e delle attività finanziarie al netto delle passività finanziarie incluso il patrimonio non strumentale delle società, nella misura dello 0,7 per cento per un imponibile da 800.000 euro a 2 milioni, e nella misura dell'1 per cento per ricchezze, di valore superiore ai 2 milioni.
  20. Ai finì dell'accertamento del valore patrimoniale da assoggettare all'imposta di cui al comma 19 precedente, si ricorre all'utilizzo delle informazioni desunte dai pubblico registro dei beni mobili registrati e dei dati trasmessi dai soggetti emittenti nello Stato valori mobiliari.
  21. Al fine di evitare la doppia imposizione, dall'imposta determinata ai sensi dei precedenti commi 19 e 20 si detrae un importo pari all'imposta netta già pagata sulle medesime attività.
  22. L'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, è sostituito dal seguente:
   «1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
    a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;
    b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento;
    c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento;
    d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento;
    e) oltre 75.000 euro e fino a 100.000 euro, 43 per cento;
    f) oltre 100.000 euro e fino a 150.000 euro, 45 per cento;
    g) oltre 150.000 euro, e fino a 200.00 euro, 47 per cento;
    h) oltre 200.000 euro 49 per cento.

  23. Per finanziare gli interventi contro il dissesto idrogeologico e gli interventi integrati finalizzati alla riduzione del rischio, alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità e che integrino gli obiettivi della Direttiva 2000/60/CE, che istituisce il quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e della Direttiva 2007/60/CE, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, è autorizzata una spesa annua per il triennio 2015-2017 pari al 10 per cento delle risorse del Fondo di cui al comma 1.
  24. Per il finanziamento e l'implementazione dei servizi socio educativi per la prima infanzia al fine di incrementare la presa in carico degli utenti di detti servizi, sono stanziati finanziamenti pari al 5 per cento delle risorse del fondo di cui al comma 1 per ciascun anno del triennio 2015-2017 per la realizzazione di nuovi asili nido pubblici, nonché per la manutenzione e la messa in sicurezza degli asili nido pubblici esistenti. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro novanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, e le modalità di ripartizione delle risorse tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
  25. Per gli anni 2015, 2016 e 2017, nel saldo finanziario in termini di competenza mista rilevate ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese in conto capitale collegato ai progetti di cui al comma 3 sostenute dalle regioni, dalle province e dai comuni, per un importo complessivo annuo pari al 15 per cento del Fondo di cui al comma 2 per ciascun anno del triennio 2015-2017. Ai fini della distribuzione della predetta esclusione tra i singoli enti territoriali, gli enti locali e le regioni comunicano all'Agenzia gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i pagamenti di cui al presente comma.
  26. Con decreto del ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di una relazione dell'Agenzia in riferimento alle comunicazioni degli enti territoriali di cui al comma 25, sono individuati su base proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno.
  27. Per la prosecuzione degli interventi per la messa in sicurezza di edifici scolastici è autorizzato lo stanziamento di una somma annua pari al 15 per cento del Fondo di cui al comma 1, per ciascun anno del triennio 2015-2017.
  28. Al fine di favorire gli interventi per incrementare l'efficienza e la prestazione energetica negli edifici pubblici e la riduzione del consumo di energia dei medesimi edifici, anche nei rispetto degli obiettivi e delle disposizioni di cui al decreto legge 4 giugno 2013 n. 63 convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2013, n. 90, per una transizione verso gli edifici a energia quasi zero, sono stanziate risorse pari al 5 per cento del Fondo di cui ai comma 1 per ciascun anno dei triennio 2015-2017. Con decreto del Ministero dello Sviluppo economico sentito, il Ministero dell'economia, da emanare entro sessanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.

  E, conseguentemente, all'articolo 26, comma 11, sostituire le parole:
è ridotta di 200 milioni di euro a decorrere 2015 con le seguenti: è ridotta di 600 milioni di euro a decorrere dal 2015.
5. 83. Airaudo, Placido, Marcon, Melilla, Scotto, Paglia, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Zaratti, Pellegrino, Quaranta.

  Sopprimere i commi 1 e 4, dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Piano triennale straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici).

  1. Al fine di accelerare gli interventi di bonifica da amianto e di messa in sicurezza degli edifici scolastici, il Fondo unico per l'edilizia scolastica, di cui all'articolo 11, comma 4-sexies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è incrementato di 5 miliardi di euro nell'anno 2015 e di 4,3 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. I criteri di assegnazione e di ripartizione delle risorse, sono analoghi e proporzionali a quelli previsti dai commi 8-quater, e 8-quinqies, articolo 18, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
5. 91. Giancarlo Giordano, Fratoianni, Pellegrino, Zaratti, Ferrara, Ricciatti, Airaudo, Placido.

  Sopprimere i commi 1 e 4.
5. 71. Paglia, Marcon, Melilla, Airaudo, Placido.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 all'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 4-septies, è aggiunto il seguente; 4-octies. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, per i soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi dei precedenti articoli da 5 a 9, è inoltre ammessa in deduzione la differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato e le deduzioni spettanti ai sensi dei commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis, 1 e 4-quater. La medesima deduzione è ammessa per il personale assunto a tempo determinato ai sensi del comma 4-ter dell'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.
5. 37. Zoggia.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, capoverso «4-octies», sostituire le parole: «è ammessa in deduzione la differenza» con le seguenti: «è ammessa in deduzione una quota pari al 90 per cento della differenza»;
   b) dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  «4-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 la lettera d-bis) è sostituita dalla seguente: “d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), l'importo delle deduzioni indicate nelle lettere da a) a d) è aumentato, rispettivamente, di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750”.
  4-ter. Agli effetti dei versamenti in acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015 non si tiene conto delle disposizioni di cui al comma 4-bis.
  4-quater. Per l'anno 2015 gli importi di cui al comma 4-bis sono ridotti della metà».
   c) all'articolo 19, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  «11-bis. L'articolo 2, comma 8, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è sostituito dal seguente: “8. L'importo massimo dei finanziamenti di cui al comma 1 è di 5 miliardi di euro. Per far fronte agli oneri derivanti dalla concessione dei contributi di cui al comma 4, è autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 42 milioni di euro per l'anno 2015, di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, di 34 milioni di euro per l'anno 2020 e di 12 milioni di euro per l'anno 2021”».
5. 89. Fassina, Cuperlo, Civati, Miotto, D'Attorre, Pollastrini, Bindi, Damiano, Laforgia, Giorgis, Romanini.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, capoverso «4-octies, sostituire le parole: «è ammessa in deduzione la differenza» con le seguenti: «ammessa in deduzione una quota pari al 90 per cento della differenza»;
   b) dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  «4-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 la lettera d-bis) è sostituita dalla seguente: “d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), l'importo delle deduzioni indicate nelle lettere da a) a d) è aumentato, rispettivamente, di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750”.
  4-ter. Agli effetti del versamenti in acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015 non si tiene conto delle disposizioni di cui al comma 4-bis.
  4-quater. Per l'anno 2015 gli importi di cui al comma 4-bis sono ridotti della metà».
5. 88. Taranto, Benamati, Bargero, Basso, Bini, Cani, Civati, Donati, Folino, Galperti, Ginefra, Impegno, Martella, Montroni, Peluffo, Petitti, Portas, Senaldi, Scuvera, Tidei, Fassina, Cuperlo, Miotto, D'Attorre, Pollastrini, Bindi, Damiano, Laforgia, Lodolini, Petrini, Minnucci, Nesi.

  Al comma 1, capoverso 4-octies, dopo le parole: 5 a 9, aggiungere le seguenti: e che non abbiano avviato nell'ultimo triennio procedure di licenziamento a carico di nessun dipendente.
5. 74. Airaudo, Placido, Paglia, Marcon, Melilla.

  Al comma 1, capoverso 4-octies, dopo le parole: 5 a 9, aggiungere, le seguenti: che non abbiano avviato nell'ultimo triennio procedure di delocalizzazione dell'attività con conseguente riduzione dei livelli occupazionali,.
5. 73. Paglia, Marcon, Melilla, Airaudo, Placido.

  Al comma 1, capoverso 4-octies, dopo le parole: 5 a 9, aggiungere le seguenti: e che non abbiano avviato nell'ultimo triennio procedure di licenziamento a carico di nessun dipendente o procedure di delocalizzazione dell'attività con conseguente riduzione dei livelli occupazionali,.
5. 72. Airaudo, Placido, Paglia, Marcon, Melilla, Duranti.

  Al comma 1, capoverso comma 4-octies sopprimere le parole: con contratto a tempo indeterminato.

  Conseguentemente, all'articolo 39, sostituire il comma 3 con il seguente:
   3. I risparmi ottenuti in seguito all'applicazione dei costi standard in ambito sanitario conseguente all'individuazione delle 3 Regioni benchmark da parte della Conferenza Stato-Regioni, nella seduta del 5 dicembre 2013, determinano a decorrere dall'anno 2015 una riduzione del livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato pari a 2.000 milioni di euro. Con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato Regioni, la quota di risparmi è imputata a ciascuna Regione in misura inversamente proporzionale al livello di applicazione dei costi standard, come verificato dai tavoli tecnici di cui all'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005.
5. 64. Palese, Altieri, Bianconi, Capezzone, Castiello, Chiarelli, Ciracì, Distaso, Fucci, Galati, Laffranco, Latronico, Marotta, Marti, Picchi, Francesco Saverio Romano, Sisto, Lainati, Petrenga, Alberto Giorgetti, Riccardo Gallo, Abrignani, Biancofiore, Biasotti, Centemero, Cesaro, Occhiuto, Palmieri, Polverini, Ravetto, Romele, Squeri, Sandra Savino, Calabria.

  Al comma 1, dopo le parole: a tempo indeterminato aggiungere le seguenti: a tempo determinato assunti per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, nonché di quelle così definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative.

  Conseguentemente, all'articolo 46 nella tabella A, voce al Ministero dell'Economia e delle Finanze:
   2015: – 25.000.000;
   2016: – 25.000.000;
   2017: – 25.000.000.
5. 60. Saltamartini.

  Al comma 1, capoverso comma 4-octies dopo le parole: a tempo indeterminato aggiungere le seguenti: e per il personale assunto per lo svolgimento delle attività stagionali di cui all'articolo 5, comma 4-ter del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368,. Alla copertura dei maggiori oneri si provvede mediante soppressione del punto 12 della tabella A, allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sopprimere il punto n. 12.
*5. 75. Vignali, Saltamartini, Tancredi.

  Al comma 1, capoverso comma 4-octies dopo le parole: a tempo indeterminato aggiungere le seguenti parole: e per il personale assunto per lo svolgimento delle attività stagionali di cui all'articolo 5, comma 4-ter del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.

  Conseguentemente nella tabella A, allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sopprimere il punto n. 12.
*5. 86. Fauttilli, De Mita.

  Al comma 1, dopo le parole: a tempo indeterminato aggiungere le seguenti: e per il personale assunto per lo svolgimento delle attività stagionali di cui all'articolo comma 4-ter del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368,.

  Conseguentemente, al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, tabella A, il punto n. 12 è soppresso.
*5. 82. Giampaolo Galli, Parrini.

  Al comma 1, capoverso comma 4-octies dopo le parole: con contratto a tempo indeterminato aggiungere le seguenti: e con contratto di lavoro a tempo determinato stipulato ai sensi dell'articolo 5, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.

  Conseguentemente all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro a decorrere dal 2015.
5. 21. Busin.

  Al comma 1 capoverso comma 4-octies, dopo le parole: con contratto a tempo indeterminato aggiungere le seguenti: e con contratto a tempo determinato stipulato ai sensi dell'articolo 5, comma 4-ter, del decreto legislativo 368/2001).

  Conseguentemente all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e 2017.
5. 59. Garofalo, Tancredi.

  Al comma 1, capoverso comma 4-octies, dopo le parole a tempo indeterminato aggiungere le seguenti: e a tempo determinato assunti per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, nonché di quelle così definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative.

  Conseguentemente, all'articolo 46, nella allegata tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze ridurre come segue gli importi previsti:
   2015: – 25.000.000;
   2016: – 25.000.000;
   2017: – 25.000.000.
5. 41. Vignali, Saltamartini.

  Al comma 1, capoverso comma 4-octies dopo le parole: a tempo indeterminato aggiungere le seguenti: e a tempo determinato.
5. 40. Vignali, Saltamartini.

  Al comma 1, capoverso 4-octies dopo le parole: con contratto a tempo indeterminato aggiungere le seguenti: e con contratto a tempo determinato stipulato ai sensi dell'articolo 5, comma 4-ter, del decreto legislativo 368/2001.

  Conseguentemente, sono ridotte in misura corrispondente all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione le dotazioni di bilancio dei Ministeri di cui all'elenco n. 2 allegato alla presente legge.
5. 70. Rampelli.

  Al comma 1, capoverso comma 4-octies, dopo le parole: con contratto a tempo indeterminato aggiungere le seguenti: e con contratto a tempo determinato stipulato ai sensi dell'articolo 5, comma 4-ter, del decreto legislativo 368/2001.
*5. 53. Marchetti.

  Al comma 1, capoverso comma 4-octies, dopo le parole: con contratto a tempo indeterminato aggiungere le seguenti: e con contratto a tempo determinato stipulato ai sensi dell'articolo 5, comma 4-ter, del decreto legislativo 368/2001.
*5. 19. Gadda, Marco Di Maio, Donati, Moretto.

  Al comma 1, capoverso comma 4-octies, dopo le parole: con contratto a tempo indeterminato aggiungere le seguenti: e con contratto a tempo determinato stipulato ai sensi dell'articolo 5, comma 4-ter, del decreto legislativo 368/2001.
*5. 3. De Menech.

  Al comma 1, capoverso comma 4-octies, dopo le parole: con contratto a tempo indeterminato aggiungere le seguenti: e con contratto a tempo determinato stipulato ai sensi dell'articolo 5, comma 4-ter, del decreto legislativo 368/2001.
*5. 2. Basso.

  Al comma 1, capoverso comma 4-octies, dopo le parole: con contratto a tempo indeterminato aggiungere le seguenti: e con contratto a tempo determinato stipulato ai sensi dell'articolo 5, comma 4-ter, del decreto legislativo 368/2001.
*5. 24. Misiani, Marantelli.

  Al comma 1, capoverso comma 4-octies, dopo le parole: con contratto a tempo indeterminato aggiungere le seguenti: e con contratto a tempo determinato stipulato ai sensi dell'articolo 5, comma 4-ter, del decreto legislativo 368/2001.
*5. 76. Causin, Librandi, Mazziotti Di Celso, Nesi.

  Al comma 1, capoverso comma 4-octies, dopo le parole: con contratto a tempo indeterminato aggiungere le seguenti: e con contratto a tempo determinato stipulato ai sensi dell'articolo 5, comma 4-ter, del decreto legislativo 368/2001.
*5. 33. Gelmini, Palese, Squeri.

  Al comma 1, capoverso comma 4-octies dopo le parole: con contratto a tempo indeterminato aggiungere le seguenti: e per i contratti delle attività stagionali definite dal decreto dei Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525.

  Conseguentemente sopprimere l'articolo 12.
5. 27. Mucci.

  Al comma 1, dopo le parole: tempo indeterminato aggiungere le seguenti: e a tempo determinato assunti per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, nonché di quelle così definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi.

  Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 25.000.000;
   2016: – 25.000.000;
   2017: – 25.000.000.
5. 15. Ribaudo, Albanella.

  Al comma 1, capoverso comma 4-octies dopo le parole: e a tempo indeterminato aggiungere le seguenti: e a tempo determinato assunti per lo Svolgimento delle attività stagionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, nonché di quelle così definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative,.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 25.000.000.
5. 20. Palese, Brunetta.

  Al comma 1, capoverso comma 4-octies dopo le parole: e a tempo indeterminato aggiungere le seguenti: e a tempo determinato assunti per lo Svolgimento delle attività stagionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, nonché di quelle così definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative,.

  Conseguentemente, alla tabella A, ridurre gli importi relativi al Ministero dell'Economia e delle Finanze per 25 milioni di euro.
*5. 14. Petitti, Giampaolo Galli, Taranto, Zoggia.

  Al comma 1, capoverso comma 4-octies dopo le parole: a tempo indeterminato aggiungere le seguenti: e a tempo determinato assunti per lo Svolgimento delle attività stagionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, nonché di quelle così definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative,.

  Conseguentemente, alla tabella A, ridurre gli importi relativi al Ministero dell'Economia e delle Finanze per 25 milioni di euro.
*5. 26. Milanato, Palese, Latronico.

  Al comma 1, capoverso comma 4-octies dopo le parole: e a tempo indeterminato aggiungere le seguenti: e a tempo determinato assunti per lo Svolgimento delle attività stagionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, nonché di quelle così definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative,.

  Conseguentemente, alla tabella A, ridurre gli importi relativi al Ministero dell'Economia e delle Finanze per 25 milioni di euro.
*5. 31. Latronico, Palese.

  Al comma 1, capoverso comma 4-octies dopo le parole: con contratto a tempo indeterminato aggiungere le seguenti: e con contratto di lavoro stagionale secondo le disposizioni vigenti in materia per il settore dei
turismo.
5. 22. Prataviera.

  Al comma 1, capoverso comma 4-octies dopo le parole: a tempo determinato, aggiungere le seguenti: e quello a tempo determinato per gli sportivi professionisti previsto dalla legge 23 marzo 1981 n. 91.

  Conseguentemente:
   al medesimo articolo, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  All'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le società sportive professionistiche, dal valore della produzione sono escluse le plusvalenze realizzate sulla cessione di diritti pluriennali alle prestazioni sportive degli atleti di cui all'articolo 86, comma 4, primo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per le medesime società sono, altresì, escluse dalla base imponibile le minusvalenze realizzate sulla cessione di diritti pluriennali alle prestazioni sportive degli atleti di cui all'articolo 101, comma 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Le disposizioni di cui al precedenti periodi si applicano anche nel caso in cui l'accertamento della base imponibile sia oggetto di contenzioso alla data di entrata in vigore della presente legge. Ove i relativi contenziosi attualmente pendenti riguardino solo le plusvalenze e/o (e minusvalenze di cui ai precedenti periodi gli stessi vengono estinti d'ufficio.»;
   alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: -75.000.000;
   2016: -75.000.000;
   2017: -75.000.000.
5. 25. Castricone, Tancredi.

  Al comma 1, capoverso comma 4-octies, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  La predetta deduzione si applica anche ai soggetti di cui al precedente comma 1.1., per ogni lavoratore agricolo dipendente a tempo determinato alle condizioni e nella misura ivi previste. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 11 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dei fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307.
5. 32. Russo, Faenzi.

  Al comma 1, capoverso comma 4-octies, aggiungere in fine il seguente periodo: Per i produttori agricoli di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), e per le società agricole di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, deduzione di cui al comma 4-octies è ammessa per ogni lavoratore agricolo dipendente avente i requisiti di cui ai comma 1.1.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 11.900.000;
   2016: – 13.900.000;
   2017: – 13.900.000.
5. 10. La XIII Commissione.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: 1-bis) Le disposizioni inserite nel comma 1 si applicano anche per il personale dipendente con contratto a tempo determinato e di inserimento.

  Conseguentemente alla Tabella C, al comma 2 dell'articolo 46 aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
5. 38. Elvira Savino, Alberto Giorgetti.

  Sopprimere i commi 2 e 3.

  Conseguentemente, all'articolo 24, dopo il comma 1, inserire il seguente:
   1-bis. A decorrere dall'anno 2015 è disposta la riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. Sono esclusi gli stanziamenti relativi all'istituto della destinazione del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, gli stanziamenti relativi alle spese per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica, nonché per il soccorso pubblico, e gli stanziamenti relativi al fondo sviluppo e coesione. Il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini delle successive riduzioni è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibili le predette somme. Le amministrazioni potranno proporre variazioni compensative, anche relative a missioni diverse, tra gli accantonamenti interessati nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica.

  All'articolo 35 apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «3.452 milioni di euro annui» con le seguenti: «4.252 milioni di euro annui»;
   b) al comma 13, sostituire le parole da: «1.000 milioni di euro» fino a: «3.000 milioni di euro» con le seguenti: «1.240 milioni di euro per l'anno 2015, di 2.240 milioni di euro per l'anno 2016 e di 3.240 milioni di euro»;
   c) al comma 16, sostituire le parole: «1.200 milioni di euro annui», ovunque ricorrano, con le seguenti: «1.400 milioni di euro annui.
5. 63. Latronico, Altieri, Bianconi, Capezzone, Castiello, Chiarelli, Ciracì, Distaso, Fabrizio Di Stefano, Fucci, Galati, Laffranco, Marotta, Marti, Palese, Picchi, Francesco Saverio Romano, Sisto, Lainati, Petrenga, Alberto Giorgetti, Riccardo Gallo.

  Sopprimere i commi 2 e 3.

  Conseguentemente, al comma 1, paragrafo 4-octies, sostituire dalle parole i soggetti fino a: 9, con le seguenti: le imprese con numero dipendenti inferiore o uguale a 250.
5. 29. Guidesi, Caparini.

  Sopprimere il comma 2.
5. 17. Sorial, Caso, Cariello, Castelli, Colonnese, D'Incà, Brugnerotto, Currò.

  Sopprimere il comma 2.
5. 1. Sorial.

  Sostituire il comma 2 con il seguente: A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 16, comma 1, le parole «l'aliquota del 3,9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «l'aliquota del 3,62 per cento»;
   b) all'articolo 16, comma 1-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) alla lettera a), le parole: «l'aliquota del 4,20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «l'aliquota del 3,92 per cento»;
    2) alla lettera b), le parole: «l'aliquota del 4,65 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «l'aliquota del 4,33 per cento»;
    3) alla lettera e), le parole: «l'aliquota del 5,90 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «l'aliquota del 5,48 per cento»;
   c) all'articolo 45, comma 1, le parole: «nella misura dell'1,9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 1,76 per cento»;
   d) All'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: «fino ad un massimo di un punto percentuale» sono sostituite dalle seguenti: «fino ad un massimo di 0,94 punti percentuali».

  Conseguentemente, sostituire l'allegato n. 5 di cui all'articolo 19, comma 1, con il seguente:

Allegato 5
(articolo 19, comma 1)
Riduzione di autorizzazioni di spesa concernenti trasferimenti correnti e in conto capitale in favore di imprese

Ministero Autorizzazione di spesa c/k Riduzione (in migliaia di euro)
2015 2016 2017 e anni successivi
Economia e finanze legge n. 311 del 2004 articolo 1, comma 361 c 50.000,0  25.000,0 0,0 
Economia e finanze legge n. 448 del 2001 articolo 52, comma 21 k 703,8  742,1  815,7 
Economia e finanze disegno-legge n. 138 del 2002 articolo 4, comma 1 k 1.200,0  1.200,0  1.200,0 
Sviluppo economico legge n. 549 del 1995 articolo 1, comma 43 c 2.039,6  2.039,6  2.039,6 
Sviluppo economico decreto-legge n. 66 del 2014 articolo 22 bis, comma 1 k 0,0  50.000,0  0,0 
Lavoro e politiche sociali legge n. 147 del 2013 articolo 1, comma 22 c 2.000,0  2.000,0  0,0 
Lavoro e politiche sociali Decretro legislativo n. 198 del 2006 articolo 44 c 150,8  87,8  97,4 
Infrastrutture e trasporti legge n. 388 del 2000 articolo 145, commma 40 c 97,1  100,0  100,0 
Infrastrutture e trasporti legge n. 147 del 2013 articolo 1, comma 38, punto D k 4.639,2  4.694,2  4,680,5 
Politiche agricole, alimentarie e forestali legge n. 267 del 1991 art 1, comma 1, punto 5 c 1.000,0 1.000,0  1.000,0 
Politiche agricole, alimentarie e forestali decreto-legge n. 182 del 2005 articolo 2, comma 5 190,7  193,4  192,9 
Politiche agricole, alimentarie e forestali decreto legislativo n. 226 del 2001 articolo 10, comma 1 bis c 550,0  557.9  556,3 
Politiche agricole, alimentarie e forestali legge n. 244 del 2007 articolo 3, comma 34 c 2.063,2  2.048,7  2.047,1 
Politiche agricole, alimentarie e forestali legge n.267 del 1991 articolo 1, comma 1, punto 5 k 1.914,9  1.733,5  1,727,0 
Politiche agricole, alimentarie e forestali legge n. 423 del 1998 articolo 3, comma 1 k 989,3  944,7  941,0 
Beni e attività culturali e turismo legge n. 662 del 1996, articolo 3, comma 83 k 1.000,0  2,295,9  2.295,9 
Sviluppo economico decreto-legge n. 215 del 2011, articolo 5, sub articolo 0, comma 4, sub comma 0, punto 0, sub punto 0 9.148,74 9.148,74 9.148,74
Sviluppo economico decreto-legge n. 321 del 1996, articolo 5, sub articolo 0, comma 2, sub comma 0, punto A, sub punto 0 14.637,99 14.637,99 14.637,99
Sviluppo economico decreto-legge n. 321 del 1996, articolo 5, sub articolo 0, comma 2, sub comma 0, punto B, sub punto 0 14.637,99 14.637,99 14.637.99
Sviluppo economico legge n. 140 del 1999, articolo 1, sub articolo 0, comma 4, sub comma 0, punto A, sub punto 0 18.843    18.843    18,843   
Sviluppo economico legge n. 140 del 1999, articolo 2, sub articolo 0, comma 5, sub comma 0, punto A, sub punto 0 16.027    16.027    16.027   
Sviluppo economico legge n. 140 del 1999, articolo 2, sub articolo 0, comma 5, sub comma 0, punto B, sub punto 0 6.615    6.615    6.615   
Sviluppo economico legge n. 28 del 2000, articolo 12, sub articolo 0, comma 1, sub comma 0, punto 0, sub punto 0 529,66 529,66 529,66
Sviluppo economico LF n. 191 del 2009, articolo 2, sub articolo 0, comma 237, sub comma 0, punto 0, sub punto 0 5.186,23 5.186,23 5.186,23
Sviluppo economico LF n. 244 del 2007, articolo 2, sub articolo 0, comma 296, sub comma 0, punto 0, sub punto 0 1.872,54 1.872,54 1.872,54
Sviluppo economico LF n. 289 del 2002, articolo 80, sub articolo 0, comma 35, sub comma 0. punto 0. sub punto 0 1.372,83 1.372,83 1.372,83
Sviluppo economico LF n. 311 del 2004, articolo 1, sub articolo 0, comma 213, sub comma 0, punto 0, sub punto 0 274,57 274,57 274,57
Sviluppo economico LF n. 350 del 2003, articolo 4, sub articolo 0, comma 5, sub comma 0, punto 0, sub punto 0 800,30 800,30 800,30
Sviluppo economico LF n. 388 del 2000, articolo 145, sub art 0, comma 18, sub comma 0, punto 0, sub punto 0 701,79 701,79 701,79
Sviluppo economico ’ LF n. 488 del 1999, articolo 27, sub articolo 0, comma 10, sub comma 0, punto 0, sub punto 0 472,62 472,62 472,62
Sviluppo economico LS n. 147 del 2013, articolo 1, sub articolo 0, comma 262, sub comma 0, punto 0, sub punto 0 10.980,63 10.980,63 10.980,63
Sviluppo economico legge n. 549 del 1995, articolo 1, sub articolo 0, comma 43, sub comma 0, punto 0, sub punto 0 11.805,38 11.805,38 11.805,38
Sviluppo economico legge n. 549 del 1995, articolo 1, sub articolo 0, comma 43, sub comma 0, punto B, sub punto 0 255,00 255,00 255,00
Sviluppo economico decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997, articolo 3, sub art, 0. comma 11, sub comma 0, punto 0, punto 0 7.951,57 7.951,57 7,951,57
Sviluppo economico Legge n. 808 del 1985, articolo 0, sub articolo 0, comma 0, sub comma 0, punto 0, sub punto 0 10,952,98 10,952.98 10,952,98
Sviluppo economico legge n. 808 del 1985, articolo 3 sub articolo 0, comma 1, sub comma 0, punto A, sub punto 0 11.914,56 11.914,56 11.914,56
Sviluppo economico LF n. 244 del 2007, articolo 2, sub articolo 0, comma 179, sub comma 0, punto A, sub punto 0 4.765,83 4.765,83 4,765,83
Sviluppo economico LF n. 244 del 2007, articolo 2, sub articolo 0, comma 179, sub comma 0, punto B, sub punto 0 5.957,28 5.957,28 5.957,28
Sviluppo economico LF n. 244 del 2007, articolo 2, sub articolo 0. comma 179, sub comma 0. punto C, sub punto 0 5.957,28 5.957,28 5.957,28
Sviluppo economico LF n. 244 del 2007, articolo 2. sub art, 0, comma 180, sub comma 0, punto 0, sub punto 0 239.244,42 239.244,42 239,244.42
Sviluppo economico LF n. 296 del 2006, articolo 1, sub articolo 0, comma 883, sub comma 0, punto A, sub punto 0 10.213,16 10.213,16 10.213,16
Sviluppo economico LF n. 296 del 2006, articolo 1, sub articolo 0, comma 883, sub comma 0, punto B, sub punto 0 9.694,64 9.694,64 9.694.64
Sviluppo economico LF n. 296 del 2006, articolo 1, sub articolo 0, comma 883, sub comma 0, punto C, sub punto 0 10.463,85 10.463,85 10.463,85
Sviluppo economico LF n. 296 del 2006, articolo 1, sub articolo 0, comma 884, .sub comma 0, punto A, sub punto 0 208,74 208,74 208,74
Sviluppo economico LF 296 del 2006, articolo 1, sub articolo 0, comma 884, sub comma 0, punto B, sub punto 0 2.676,73 2.676,73 2.676,73
Sviluppo economico LF n. 350 del 2003, articolo 4. sub articolo 0, comma 176, sub comma 0, punto 5, sub punto 0 2.382,91 2.332,91 2.382,91
Sviluppo economico LF n. 350 del 2003, articolo 4, sub art 0, comma 176, sub comma 0, punto 6, sub punto 0 7.148,74 7.148,74 7.148,74
Sviluppo economico LF n. 388 del 2000, articolo 144, sub articolo 0, comma 1, sub comma 0, punto 0, sub punto 0 4.922,69 4.922,69 4.922,69
Sviluppo economico LF n. 388 del 2000, articolo 144, sub articolo 0, comma 3. sub comma 0, punto 1, sub punto 0 5.168,82 5.168,82 5.168,82
Sviluppo economico LF n. 388 del 2000, articolo 144, sub articolo 0, comma 3, sub comma 0, punto 2, sub punto 0 6.153;36 6.153,36 6.153,36
Sviluppo economico LS n. 147 del 2013, articolo 1, sub art, 0, comma 38, sub comma 0, punto A, sub punto 0 7.148.74 7.148,74 7.148.74
Sviluppo economico LS n. 220 del 2010. articolo 1, .sub art, 0. comma 57. sub comma 0, punto 0, sub punto 0 10.408,56 10.408,56 10.408.56
Sviluppo economico LF n. 266 del 2005, articolo 1. sub articolo 0, comma 95, sub comma 0, punto 3, sub punto 0 199.582,67 199.582,67 199.582,67
Economia e Finanze LF n. 296 del 2006, articolo 1, sub articolo 0, comma 272, sub comma 0, punto 0, sub punto 0 140.904,86 140.904,86 140.904,86
Economia e Finanze decreto-legge n. 69 del 2013, articolo 11, sub articolo 0, comma 1, sub comma 0, punto 0, sub punto 0 17.921,16 17.92l,l6 17.921,16
Economia e Finanze decreto-legge n. 91 del 2013, articolo 8, sub articolo 0, comma 1, sub comma 0, punto 0, sub punto 0 25.886,12 25.886,12 25.886,12
Economia e Finanze decreto-legge n. 138 del 2002, articolo 11, sub art 0, comma 1, sub comma 0, punto 0, sub punto 0 55.139,53 55.139,53 55.139,53
Economia e Finanze LF n. 296 del 2006, art 1, sub articolo 0, comma 1088, sub comma 0, punto A, sub punto 0 466,23 466,23 466,23
Economia e Finanze LF n. 244 del 2007, alt. 1, sub articolo 0, comma 56, sub comma 0, punto 0, sub punto 0 3.594,44 3.594,44 3.594,44
Economia e Finanze decreto-legge n. 179 del 2012, art 11, sub articolo 2, comma 1, sub comma 0, punto 0, sub punto 0 7.709,68 7.709,68 7.709,68
Economia e Finanze LF n. 448 del 2001, articolo 60, sub articolo 0, comma 0, sub comma 0, punto 0, sub punto 0 1.474,84 l.474,84 1.474,84
Economia e Finanze decreto-legge n. 91 del 2013, articolo 7, sub articolo 0. comma 1, sub comma 0, punto 0, sub punto 0 3.469,35 3.469,35 3.469,35
Economia Finanza LF n. 388 del 2000, articolo 13, sub articolo 0, comma 0, sub comma 0, punto 0, sub punto 0 785,25 785,25 785,25
Economia e Finanze decreto-legge n. 201 del 2011, alt. 15, sub articolo 0, comma 0, sub comma 0, punto 0, sub punto 0 290.173,79 290.173,79 290.173,79
Economia e Finanze decreto-legge n. 262 del 2011, articolo 15, sub articolo 0, comma 58, sub comma 0, punto 0, sub punto 0 6.401,52 6.401,52 6.401,52
Economia e Finanze decreto-legge n. 34 del 2011, alt. 1, sub articolo 0, comma 4, sub comma 0, punto 0, sub punto 0 19.062,30 19.062,30 19.062,30
Economia e Finanze decreto-legge n. 98 del 2011, articolo 23, sub articolo 0, comma 50, sub comma 4, punto 0, sub punto 0 87.060,67 87.060,67 87.060,67
Economia e Finanze decreto legislativo n. 26 del 2007, articolo sub articolo 0, comma 0, sub comma 0, punto 0, sub punto 0 16.131,83 16.131,83 16.131,83
Economia e Finanze LS n. 183 del 2011, articolo 34, sub articolo 0, comma 0, sub comma 0, punto 0, sub punto 0 3.812,46 3.812,46 3,812,46
Economia e Finanze LS n. 228 del 2012, articolo 1, sub articolo 0, comma 487, sub comma 0, punto 0, sub punto 0 60.373,45 60.373,45 60.373,45
Economia e Finanze LF n. 203 del 2008, articolo 2, sub articolo 0, comma 12, sub comma 0, punto 0, sub punto 0 14.899,78 14.899,78 14.899,78
Economia e Finanze LF n. 296 del 2012, articolo 1, sub articolo 0, comma 1066, sub comma 0, punto 0, sub punto 0 2.413,68 2.413,68 2.413,68
Economia e Finanze LF n. 388 del 2000, art, 29, sub articolo 0, comma 0, sub comma 0, punto 0, sub punto 0 1.939,76 1.939,76 1.939,76
Economia e Finanze LF n. 203 del 2008, articolo 2, sub articolo 0, comma 2, sub comma 0, punto 0, sub punto 0 11.999,33 11.999,33 11.999,33
Economia e Finanze decreto-legge n. 324 del 1997, articolo 0, sub articolo 0, comma 0, sub comma 0, punto 0, sub punto 0 966,15 966,15 966,15
Economia e Finanze decreto legislativo n. 60 del 1999, articolo 20, sub articolo 0, comma 1, sub comma 0, punto 0, sub punto 0 1.616,30 1.616,30 1.616,30
Totale   1.519.819,8 1.545.918,9 1.468.974,6

5. 80. Vitelli, Mazziotti Di Celso, Gianpaolo Galli, Librandi, Tinagli, Galgano, Nesi.

  Sostituire il comma 2, con i seguenti:
  2. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 69, è inserito il seguente:
  1-bis. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 16, comma 1, le parole: «l'aliquota del 3,50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «l'aliquota del 2,70 per cento»;
   b) all'articolo 16, comma 1-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) alla lettera a), le parole: «l'aliquota del 3,80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «l'aliquota del 3 per cento»;
    2) alla lettera b), le parole: «l'aliquota del 4,20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «l'aliquota del 3,25 per cento»;
    3) alla lettera c), le parole: «l'aliquota del 5,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «l'aliquota del 4,10 per cento»;
   c) all'articolo 45, comma 1, le parole: «nella misura dell'1,70 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'1,30 per cento»;

  2-bis. Al comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 69, le parole: «dal comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 1 e 1-bis.

  Sopprimere il comma 3.

  Conseguentemente all'articolo 45, dopo il comma 2 inserire il seguente:
  2-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alta Tabella 1 dello Stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2015, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 10.200 milioni di euro. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
5. 66. Palese, Altieri, Bianconi, Capezzone, Castiello, Chiarelli, Ciracì, Fabrizio Di Stefano, Distaso, Fucci, Galati, Laffranco, Latronico, Marotta, Marti, Picchi, Francesco Saverio Romano, Sisto, Lainati, Petrenga, Alberto Giorgetti, Riccardo Gallo, Abrignani, Biancofiore, Biasotti, Centemero, Cesaro, Occhiuto, Palmieri, Polverini, Ravetto, Romele, Squeri, Milanato, Sandra Savino, Calabria.

  Al comma 2, sostituire le parole: 31 dicembre 2013 con le seguenti: 31 dicembre 2014.

  Sopprimere il comma 3.

  Conseguentemente, all'articolo 241 dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Per l'anno 2015 è disposta la riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 1.000 milioni di euro annui. Sono esclusi gli stanziamenti relativi all'istituto della destinazione dei cinque per mille dell'imposta sui reddito delle persone fisiche, gli stanziamenti relativi alle spese per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica, nonché per il soccorso pubblico, e gli stanziamenti relativi al fondo sviluppo e coesione. Il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini delle successive riduzioni, è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibili le predette somme. Le amministrazioni potranno proporre variazioni compensative, anche relative a missioni diverse, tra gli accantonamenti interessati nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica.

  All'articolo 35 apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «3.452 milioni di euro annui» con le seguenti: «4.252 milioni di euro annui»;
   b) al comma 13, sostituire le parole da: «1.000 milioni di euro» fino a: «3.000 milioni di euro» con le seguenti: «1.240 milioni di euro per l'anno 2015, di 2.240 milioni di euro per l'anno 2016 e di 3.240 milioni di euro»;
   c) al comma 16, sostituire le parole: «1.200 milioni di euro annui», ovunque ricorrano, con le seguenti: «1.400 milioni di euro annui».
5. 65. Latronico, Altieri, Bianconi, Capezzone, Castiello, Chiarelli, Ciracì, Fabrizio Di Stefano, Distaso, Fucci, Galati, Laffranco, Latronico, Marotta, Marti, Palese, Picchi, Francesco Saverio Romano, Sisto, Lainati, Petrenga, Alberto Giorgetti, Riccardo Gallo.

  Al comma 2, sostituire le parole: dicembre 2013 con le seguenti: dicembre 2014.

  Conseguentemente, all'articolo 17 comma 19, sostituire le parole: 3.300 milioni con: 1.200 milioni.
5. 12. Guidesi, Busin, Caparini.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Per il periodo di imposta immediatamente successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, la misura di cui al comma precedente può essere sostituita da provvedimenti che, attraverso il conseguimento di risparmi di spesa mediante razionalizzazione dei trasferimenti statali alle imprese pubbliche e private, consentano l'applicazione delle aliquote previste dal comma 1 dell'articolo 2 del decreto- legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
5. 81. Librandi, Mazziotti Di Celso, Tinagli, Vitelli, Galgano, Nesi.

  Sopprimere il comma 3.
5. 11. Guidesi, Allasia, Simonetti, Caparini.

  Dopo il comma 4 inserire il seguente:
  4-bis. Al comma 4-bis, dell'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è sostituita dalla seguente:
   d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), l'importo delle deduzioni indicate nelle lettere da a) a d) del presente comma è aumentato, rispettivamente, di euro 9.500, di euro 12.125, di euro 14.750 e di euro 17.375;

  all'articolo 45, dopo il comma 2 inserire il seguente:
  2-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello Stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2015, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 2.000 milioni di euro. Nei casi in cui la disposizione dei primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
5. 62. Capezzone, Altieri, Bianconi, Castiello, Chiarelli, Ciracì, Fabrizio Di Stefano, Distaso, Fucci, Galati, Laffranco, Latronico, Marotta, Marti, Picchi, Francesco Saverio Romano, Sisto, Lainati, Petrenga, Alberto Giorgetti, Riccardo Gallo, Abrignani, Biancofiore, Biasotti, Centemero, Cesaro, Occhiuto, Palmieri, Polverini, Ravetto, Romele, Squeri, Baldelli, Milanato, Calabria.

  Dopo il comma 4, inserire i seguenti:
  4-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sostituire la lettera d-bis), è sostituita dalla seguente:
   d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), l'importo delle deduzioni indicate nelle lettere da a) a d) è aumentato, rispettivamente, di euro 17.000, di euro 12.750, di euro 8.500 e di euro 4.250.

  4-ter, Agli effetti dei versamenti in acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015 non si tiene conto delle disposizioni di cui al comma 4-bis.

  Conseguentemente, all'articolo 18, alle lettere d) ed e) sostituire le parole: 4.000 milioni e 7.000 milioni rispettivamente, con le seguenti: 5.290 milioni e 8.290 milioni.

  Conseguentemente, sono ridotte in misura corrispondente all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione le dotazioni di bilancio dei Ministeri di cui all'elenco n. 2 allegato alla presente legge.
5. 67. Rampelli.

  Dopo il comma 4, inserire i seguenti:
  4-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la lettera d-bis), è sostituita dalla seguente:
   d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), l'importo delle deduzioni indicate nelle lettere da a) a d) è aumentato, rispettivamente, di euro 17.000, di euro 12.750, di euro 8.500 e di euro 4.250.

  4-ter Agli effetti dei versamenti in acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015 non si tiene conto delle disposizioni di cui al comma 4-bis.

  Conseguentemente, all'articolo 18, alle lettere d) e e) sostituire le parole: 4.000 milioni e 7.000 milioni rispettivamente con le seguenti: 5.290 milioni e 8.290 milioni.
*5. 52. Saltamartini.

  Dopo il comma 4, inserire i seguenti:
  4-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la lettera d-bis), è sostituita dalla seguente:
   d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), l'importo delle deduzioni indicate nelle lettere da a) a d) è aumentato, rispettivamente, di euro 17.000, di euro 12.750, di euro 8.500 e di euro 4.250.

  4-ter Agli effetti dei versamenti in acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015 non si tiene conto delle disposizioni di cui al comma 4-bis.

  Conseguentemente, all'articolo 18, alle lettere d) e e) sostituire le parole: 4.000 milioni e 7.000 milioni rispettivamente con le seguenti: 5.290 milioni e 8.290 milioni.
*5. 6. De Menech.

  Dopo il comma 4, inserire i seguenti:
  4-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la lettera d-bis), è sostituita dalla seguente:
   d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), l'importo delle deduzioni indicate nelle lettere da a) a d) è aumentato, rispettivamente, di euro 17.000, di euro 12.750, di euro 8.500 e di euro 4.250.

  4-ter Agli effetti dei versamenti in acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015 non si tiene conto delle disposizioni di cui al comma 4-bis.

  Conseguentemente, all'articolo 18, alle lettere d) e e) sostituire le parole: 4.000 milioni e 7.000 milioni rispettivamente con le seguenti: 5.290 milioni e 8.290 milioni.
*5. 36. Gelmini, Palese, Squeri.

  Dopo il comma 4, inserire i seguenti:
  4-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la lettera d-bis), è sostituita dalla seguente:
   d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), l'importo delle deduzioni indicate nelle lettere da a) a d) è aumentato, rispettivamente, di euro 17.000, di euro 12.750, di euro 8.500 e di euro 4.250.

  4-ter Agli effetti dei versamenti in acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015 non si tiene conto delle disposizioni di cui al comma 4-bis.

  Conseguentemente, all'articolo 18, alle lettere d) e e) sostituire le parole: 4.000 milioni e 7.000 milioni rispettivamente con le seguenti: 5.290 milioni e 8.290 milioni.
*5. 79. Causin, Librandi, Mazziotti Di Celso, Galgano, Nesi.

  Dopo il comma 4, inserire i seguenti:
  4-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la lettera d-bis), è sostituita dalla seguente:
   d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), l'importo delle deduzioni indicate nelle lettere da a) a d) è aumentato, rispettivamente, di euro 17.000, di euro 12.750, di euro 8.500 e di euro 4.250.

  4-ter Agli effetti dei versamenti in acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015 non si tiene conto delle disposizioni di cui al comma 4-bis.

  Conseguentemente, all'articolo 18, alle lettere d) e e) sostituire le parole: 4.000 milioni e 7.000 milioni rispettivamente con le seguenti: 5.290 milioni e 8.290 milioni.
*5. 54. Marchetti.

  Dopo il comma 4, inserire i seguenti:
  4-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la lettera d-bis), è sostituita dalla seguente:
   d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), l'importo delle deduzioni indicate nelle lettere da a) a d) è aumentato, rispettivamente, di euro 17.000, di euro 12.750, di euro 8.500 e di euro 4.250.

  4-ter Agli effetti dei versamenti in acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015 non si tiene conto delle disposizioni di cui al comma 4-bis.

  Conseguentemente, all'articolo 18, alle lettere d) e e) sostituire le parole: 4.000 milioni e 7.000 milioni rispettivamente con le seguenti: 5.290 milioni e 8.290 milioni.
*5. 9. Basso.

  Dopo il comma 4, inserire i seguenti:
  4-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la lettera d-bis), è sostituita dalla seguente:
   d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), l'importo delle deduzioni indicate nelle lettere da a) a d) è aumentato, rispettivamente, di euro 12.000, di euro 9.000, di euro 6.000 e di euro 3.000.

  4-ter Agli effetti dei versamenti in acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015 non si tiene conto delle disposizioni di cui al comma 4-bis.

  Conseguentemente, all'articolo 18, alle lettere d) e e) sostituire le parole: 4.000 milioni e 7.000 milioni rispettivamente con le seguenti: 4.890 milioni e 7.890 milioni.

  Conseguentemente, sono ridotte in misura corrispondente all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione le dotazioni di bilancio dei Ministeri di cui all'elenco a 2 allegato alla presente legge.
5. 68. Rampelli.

  Dopo il comma 4, inserire i seguenti:
  4-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la lettera d-bis), è sostituita dalla seguente:
   d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), l'importo delle deduzioni indicate nelle lettere da a) a d) è aumentato, rispettivamente, di euro 12.000, di euro 9.000, di euro 6.000 e di euro 3.000.

  4-ter Agli effetti dei versamenti in acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015 non si tiene conto delle disposizioni di cui al comma 4-bis.

  Conseguentemente, all'articolo 18, alle lettere d) e e) sostituire le parole: 4.000 milioni e 7.000 milioni rispettivamente con le seguenti: 4.890 milioni e 7.890 milioni.
*5. 55. Marchetti.

  Dopo il comma 4, inserire i seguenti:
  4-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la lettera d-bis), è sostituita dalla seguente:
   d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), l'importo delle deduzioni indicate nelle lettere da a) a d) è aumentato, rispettivamente, di euro 12.000, di euro 9.000, di euro 6.000 e di euro 3.000.

  4-ter Agli effetti dei versamenti in acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015 non si tiene conto delle disposizioni di cui al comma 4-bis.

  Conseguentemente, all'articolo 18, alle lettere d) e e) sostituire le parole: 4.000 milioni e 7.000 milioni rispettivamente con le seguenti: 4.890 milioni e 7.890 milioni.
*5. 78. Causin, Librandi, Mazziotti Di Celso, Galgano, Nesi.

  Dopo il comma 4, inserire i seguenti:
  4-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la lettera d-bis), è sostituita dalla seguente:
   d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), l'importo delle deduzioni indicate nelle lettere da a) a d) è aumentato, rispettivamente, di euro 12.000, di euro 9.000, di euro 6.000 e di euro 3.000.

  4-ter Agli effetti dei versamenti in acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015 non si tiene conto delle disposizioni di cui al comma 4-bis.

  Conseguentemente, all'articolo 18, alle lettere d) e e) sostituire le parole: 4.000 milioni e 7.000 milioni rispettivamente con le seguenti: 4.890 milioni e 7.890 milioni.
*5. 39. Vignali, Saltamartini, Tancredi.

  Dopo il comma 4, inserire i seguenti:
  4-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la lettera d-bis), è sostituita dalla seguente:
   d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), l'importo delle deduzioni indicate nelle lettere da a) a d) è aumentato, rispettivamente, di euro 12.000, di euro 9.000, di euro 6.000 e di euro 3.000.

  4-ter Agli effetti dei versamenti in acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015 non si tiene conto delle disposizioni di cui al comma 4-bis.

  Conseguentemente, all'articolo 18, alle lettere d) e e) sostituire le parole: 4.000 milioni e 7.000 milioni rispettivamente con le seguenti: 4.890 milioni e 7.890 milioni.
*5. 85. Locatelli, Di Gioia.

  Dopo il comma 4, inserire i seguenti:
  4-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la lettera d-bis), è sostituita dalla seguente:
   d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), l'importo delle deduzioni indicate nelle lettere da a) a d) è aumentato, rispettivamente, di euro 12.000, di euro 9.000, di euro 6.000 e di euro 3.000.

  4-ter Agli effetti dei versamenti in acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015 non si tiene conto delle disposizioni di cui al comma 4-bis.

  Conseguentemente, all'articolo 18, alle lettere d) e e) sostituire le parole: 4.000 milioni e 7.000 milioni rispettivamente con le seguenti: 4.890 milioni e 7.890 milioni.
*5. 57. Saltamartini.

  Dopo il comma 4, inserire i seguenti:
  4-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la lettera d-bis), è sostituita dalla seguente:
   d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), l'importo delle deduzioni indicate nelle lettere da a) a d) è aumentato, rispettivamente, di euro 12.000, di euro 9.000, di euro 6.000 e di euro 3.000.

  4-ter Agli effetti dei versamenti in acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015 non si tiene conto delle disposizioni di cui al comma 4-bis.

  Conseguentemente, all'articolo 18, alle lettere d) e e) sostituire le parole: 4.000 milioni e 7.000 milioni rispettivamente con le seguenti: 4.890 milioni e 7.890 milioni.
*5. 35. Gelmini, Palese, Squeri.

  Dopo il comma 4, inserire i seguenti:
  4-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la lettera d-bis), è sostituita dalla seguente:
   d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), l'importo delle deduzioni indicate nelle lettere da a) a d) è aumentato, rispettivamente, di euro 12.000, di euro 9.000, di euro 6.000 e di euro 3.000.

  4-ter Agli effetti dei versamenti in acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015 non si tiene conto delle disposizioni di cui al comma 4-bis.

  Conseguentemente, all'articolo 18, alle lettere d) e e) sostituire le parole: 4.000 milioni e 7.000 milioni rispettivamente con le seguenti: 4.890 milioni e 7.890 milioni.
*5. 5. De Menech.

  Dopo il comma 4, inserire i seguenti:
  4-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la lettera d-bis), è sostituita dalla seguente:
   d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), l'importo delle deduzioni indicate nelle lettere da a) a d) è aumentato, rispettivamente, di euro 12.000, di euro 9.000, di euro 6.000 e di euro 3.000.

  4-ter Agli effetti dei versamenti in acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015 non si tiene conto delle disposizioni di cui al comma 4-bis.

  Conseguentemente, all'articolo 18, alle lettere d) e e) sostituire le parole: 4.000 milioni e 7.000 milioni rispettivamente con le seguenti: 4.890 milioni e 7.890 milioni.
*5. 13. Vignali, Saltamartini, Tancredi.

  Dopo il comma 4, inserire i seguenti:
  4-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la lettera d-bis), è sostituita dalla seguente:
   d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), l'importo delle deduzioni indicate nelle lettere da a) a d) è aumentato, rispettivamente, di euro 12.000, di euro 9.000, di euro 6.000 e di euro 3.000.

  4-ter Agli effetti dei versamenti in acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015 non si tiene conto delle disposizioni di cui al comma 4-bis.

  Conseguentemente, all'articolo 18, alle lettere d) e e) sostituire le parole: 4.000 milioni e 7.000 milioni rispettivamente con le seguenti: 4.890 milioni e 7.890 milioni.
*5. 8. Basso.

  Dopo il comma 4, inserire i seguenti:
  4-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la lettera d-bis), è sostituita dalla seguente:
   d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), l'importo delle deduzioni indicate nelle lettere da a) a d) è aumentato, rispettivamente, di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750.

  4-ter Agli effetti dei versamenti in acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015 non si tiene conto delle disposizioni di cui al comma 4-bis.

  Conseguentemente, all'articolo 18, alle lettere d) e e) sostituire le parole: 4.000 milioni e 7.000 milioni rispettivamente con le seguenti: 4.440 milioni e 7.440 milioni.

  Conseguentemente, sono ridotte in misura corrispondente all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione le dotazioni di bilancio dei Ministeri di cui all'elenco n. 2 allegato alla presente legge.
5. 69. Rampelli.

  Dopo il comma 4, inserire i seguenti:
  4-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la lettera d-bis), è sostituita dalla seguente:
   d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), l'importo delle deduzioni indicate nelle lettere da a) a d) è aumentato, rispettivamente, di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750.

  4-ter Agli effetti dei versamenti in acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015 non si tiene conto delle disposizioni di cui al comma 4-bis.

  Conseguentemente, all'articolo 18, alle lettere d) e e) sostituire le parole: 4.000 milioni e 7.000 milioni rispettivamente con le seguenti: 4.440 milioni e 7.440 milioni.
*5. 58. Saltamartini.

  Dopo il comma 4, inserire i seguenti:
  4-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la lettera d-bis), è sostituita dalla seguente:
   d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), l'importo delle deduzioni indicate nelle lettere da a) a d) è aumentato, rispettivamente, di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750.

  4-ter. Agli effetti dei versamenti in acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015 non si tiene conto delle disposizioni di cui al comma 4-bis.

  Conseguentemente, all'articolo 18, alle lettere d) e e) sostituire le parole: 4.000 milioni e 7.000 milioni rispettivamente con le seguenti: 4.440 milioni e 7.440 milioni.
*5. 77. Causin, Librandi, Mazziotti Di Celso, Galgano, Nesi.

  Dopo il comma 4, inserire i seguenti:
  4-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la lettera d-bis), è sostituita dalla seguente:
   d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), l'importo delle deduzioni indicate nelle lettere da a) a d) è aumentato, rispettivamente, di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750.

  4-ter Agli effetti dei versamenti in acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015 non si tiene conto delle disposizioni di cui al comma 4-bis.

  Conseguentemente, all'articolo 18, alle lettere d) e e) sostituire le parole: 4.000 milioni e 7.000 milioni rispettivamente con le seguenti: 4.440 milioni e 7.440 milioni.
*5. 34. Gelmini, Palese, Squeri.

  Dopo il comma 4, inserire i seguenti:
  4-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la lettera d-bis), è sostituita dalla seguente:
   d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), l'importo delle deduzioni indicate nelle lettere da a) a d) è aumentato, rispettivamente, di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750.

  4-ter Agli effetti dei versamenti in acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015 non si tiene conto delle disposizioni di cui al comma 4-bis.

  Conseguentemente, all'articolo 18, alle lettere d) e e) sostituire le parole: 4.000 milioni e 7.000 milioni rispettivamente con le seguenti: 4.440 milioni e 7.440 milioni.
*5. 23. Misiani, Marantelli.

  Dopo il comma 4, inserire i seguenti:
  4-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la lettera d-bis), è sostituita dalla seguente:
   d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), l'importo delle deduzioni indicate nelle lettere da a) a d) è aumentato, rispettivamente, di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750.

  4-ter Agli effetti dei versamenti in acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015 non si tiene conto delle disposizioni di cui al comma 4-bis.

  Conseguentemente, all'articolo 18, alle lettere d) e e) sostituire le parole: 4.000 milioni e 7.000 milioni rispettivamente con le seguenti: 4.440 milioni e 7.440 milioni.
*5. 4. De Menech.

  Dopo il comma 4, inserire i seguenti:
  4-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la lettera d-bis), è sostituita dalla seguente:
   d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), l'importo delle deduzioni indicate nelle lettere da a) a d) è aumentato, rispettivamente, di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750.

  4-ter Agli effetti dei versamenti in acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015 non si tiene conto delle disposizioni di cui al comma 4-bis.

  Conseguentemente, all'articolo 18, alle lettere d) e e) sostituire le parole: 4.000 milioni e 7.000 milioni rispettivamente con le seguenti: 4.440 milioni e 7.440 milioni.
*5. 56. Marchetti.

  Dopo il comma 4, inserire i seguenti:
  4-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la lettera d-bis), è sostituita dalla seguente:
   d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), l'importo delle deduzioni indicate nelle lettere da a) a d) è aumentato, rispettivamente, di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750.

  4-ter Agli effetti dei versamenti in acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015 non si tiene conto delle disposizioni di cui al comma 4-bis.

  Conseguentemente, all'articolo 18, alle lettere d) e e) sostituire le parole: 4.000 milioni e 7.000 milioni rispettivamente con le seguenti: 4.440 milioni e 7.440 milioni.
*5. 7. Basso.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Le deduzioni di cui al comma 1 non rilevano ai fini della determinazione della base imponibile IRAP ai fini dell'applicazione delle eventuali variazioni in aumento dell'aliquota adottate dalle Regioni in conformità all'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
5. 16. Guidesi, Caparini, Centemero.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Non costituiscono base imponibile per il pagamento dell'Imposta regionale sulle attività produttive ai sensi del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i costi sostenuti per il personale delle università e degli enti di ricerca di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, ivi compresi quelli per il predetto personale sostenuti da consorzi tra imprese costituiti per la realizzazione di programmi comuni di ricerca e sviluppo.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
   2015: – 20.000.000;
   2016: – 20,000.000;
   2017: – 20.000.000;
5. 18. Ghizzoni.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:
  4-bis. Per il biennio 2015-2016 le micro imprese, come individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, non sono soggette all'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446.

  Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, pari a 2.000 milioni euro per l'anno 2015 e 2016 si provvede mediante:
   a) all'articolo 4, comma 1, al capoverso 1-bis sostituire i numeri 1) e 2) con i seguenti:
    1) 720 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
    2) 720 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro;
   b) sopprimere i commi 5, 9, 12 e 21 dell'articolo 17;

  All'articolo 45, dopo il comma 4 inserire i seguenti:
  c) 4-ter. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della Gazzetta Ufficiale della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è autorizzato ad emanare, con propri decreti dirigenziali, disposizioni per modificare la misura del prelievo erariale unico attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita al fine di conseguire un maggior gettito, a decorrere dall'anno 2015, non inferiore a 600 milioni di euro. (600)
  d) 4-quater. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo, le regioni e gli enti locali, in sede di Conferenza Unificata, adottano accordi per la riduzione delle spese per incarichi di consulenza nelle società partecipate per assicurare maggiori risparmi annui non inferiori a 150.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2015 (150)
5. 28. Villarosa, Castelli, Caso.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Entro il limite massimo di spesa di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, in via preferenziale e sperimentale, nei confronti dei soggetti sottoposti a IRAP che hanno avviato procedure di mobilità nei confronti di più di 100 lavoratori in zone territoriali in cui il tasso di disoccupazione supera la media nazionale, quali il Mezzogiorno, purché tali soggetti presentino un piano industriale che assicuri la tutela e la protezione sociale dei livelli occupazionali di riferimento precedente all'avvio di messa in mobilità dei lavoratori concordato dai Governo con le parti sociali, è altresì riconosciuto un credito di imposta pari alla maggiore IRES che i predetti soggetti sostengono in virtù delle deduzioni di cui al presente articolo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, sono determinate entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità applicative del presente comma in modo tale da non comportare un peggioramento dei saldi programmatici di finanza pubblica concordati in sede europea.

  Conseguentemente al comma 12, dell'articolo 17 sostituire le parole: 850 milioni di euro con le seguenti: 350 milioni di euro.
5. 49. Palazzotto, Marcon, Melilla, Paglia, Scotto.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. Entro il limite massimo di spesa di 150 milioni di euro per ciascuno del triennio 2015 , 2016 e 2017, in via preferenziale e sperimentale, nei confronti dei soggetti sottoposti a IRAP che hanno avviato procedure di mobilità nei confronti di più di 100 lavoratori in zone territoriali in cui il tasso di disoccupazione supera la media nazionale, quali il Mezzogiorno, purché tali soggetti presentino un piano industriale che assicuri la tutela e la protezione sociale dei livelli occupazionali di riferimento precedente all'avvio di messa in mobilità dei lavoratori concordato dal Governo con le parti sociali, è, altresì riconosciuto un credito di imposta pari alla maggiore IRES che i predetti soggetti sostengono in virtù delle deduzioni di cui al presente articolo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, sono determinate, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità applicative del presente comma in modo tale da non comportare un peggioramento dei saldi programmatici di finanza pubblica concordati in sede europea.

  Conseguentemente all'articolo 46, al comma 1, tabella A allegata voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

  2015
   CP: – 150.000.000;
   CS: – 150.000.000.

  2016
   CP: – 150.000.000;
   CS: – 150.000.000.

  2017
   CP: – 150.000.000;
   CS: – 150.000.000.
5. 44. Palazzotto, Marcon, Melilla, Paglia, Scotto.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. A valere sulle risorse di cui al presente articolo, in via preferenziale e sperimentale, nei confronti dei soggetti sottoposti a IRAP che hanno avviato procedure di mobilità nei confronti dì più di 100 lavoratori in zone territoriali in cui il tasso dì disoccupazione supera la media nazionale, quali il Mezzogiorno, purché tali soggetti presentino un piano industriale che assicuri la tutela e la protezione sociale dei livelli occupazionali di riferimento precedente all'avvio di messa in mobilità dei lavoratori concordato dal Governo con le parti sociali, è, altresì, riconosciuto un credito di imposta pari alla maggiore IRES che i predetti soggetti sostengono in virtù delle deduzioni dì cui al presente articolo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dello sviluppo economico e del lavoro c delle politiche sociali, sono determinate, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità applicative del presente comma in modo tale da non comportare un peggioramento dei saldi programmatici di finanza pubblica concordati, in sede europea.
5. 51. Palazzotto, Marcon, Melilla, Paglia, Scotto.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. A valere sulle risorse di cui al presente articolo, in via preferenziale e sperimentale, nei confronti dei soggetti sottoposti a IRAP che hanno avviato procedure di mobilità nei confronti di più di 100 lavoratori in zone territoriali in cui il tasso di disoccupazione supera la media nazionale, quali il Mezzogiorno, purché tali soggetti presentino un piano industriale che assicuri la tutela e la protezione sociale dei livelli occupazionali di riferimento precedente all'avvio di messa in mobilità dei lavoratori concordato dai Governo con le parti sociali, può essere riconosciuto un credito di imposta pari alla maggiore IRES che i predetti soggetti sostengono in virtù delle deduzioni di cui al presente articolo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, sono determinate, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità applicative del presente comma in modo tale da non comportare un peggioramento dei saldi programmatici di finanza pubblica concordati in sede europea.
5. 50. Palazzotto, Marcon, Melilla, Paglia, Scotto.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Entro il limite massimo di spesa di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, in via sperimentale e preferenziale, nei confronti dei soggetti sottoposti a IRAP che investono in ricerca e sviluppo ed innovazione tecnologica nei settori delle energie rinnovabili, del risparmio energetico e dei servizi collettivi ad alto contenuto tecnologico, nonché nel l'ideazione di nuovi prodotti che realizzano un significativo miglioramento della protezione dell'ambiente per la salvaguardia dell'assetto idrogeologico e le bonifiche ambientali, è, altresì, riconosciuto un eredito di imposta pari alla maggiore IRES che i predetti soggetti sostengono in virtù delle deduzioni dì cui al presente articolo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, sono determinate, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le relative modalità applicative in modo tale da non comportare un peggioramento dei saldi programmatici di finanza pubblica concordati in sede europea.

  Conseguentemente all'articolo 46, al comma 1, Tabella A allegata, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modifiche:

  2015
   CP: – 150.000.000;
   CS: – 150.000.000.

  2016
   CP: – 150.000.000;
   CS: – 150.000.000.

  2017
   CP: – 150.000.000;
   CS: – 150.000.000.
5. 48. Marcon, Paglia, Ricciatti, Melilla, Ferrara, Scotto.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Entro il limite massimo di spesa di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, in via sperimentale e preferenziale, nei confronti dei soggetti sottoposti a IRAP che investono in ricerca e sviluppo ed innovazione tecnologica nei settori delle energie rinnovabili, dei risparmio energetico e dei servizi collettivi ad alto contenuto tecnologico, nonché nell'ideazione di nuovi prodotti che realizzano un significativo miglioramento della protezione dell'ambiente per la salvaguardia dell'assetto idrogeologico e le bonifiche ambientali, è, altresì, riconosciuto un credito di imposta pari alla maggiore IRES che i predetti soggetti sostengono in virtù delle deduzioni dì cui al presente articolo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, sono determinate, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le relative modalità applicative in modo tale da non comportare un peggioramento dei saldi programmatici di finanza pubblica concordali in sede europea.

  Conseguentemente, al comma 12 dell'articolo 17 sostituire le parole: 850 milioni di euro con le seguenti: 350 milioni di euro.
5. 47. Marcon, Paglia, Ricciatti, Melilla, Ferrara, Scotto.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. A valere sulle risorse di cui al presente articolo, in via sperimentale e preferenziale, nei confronti dei soggetti sottoposti a IRAP che investono in ricerca e sviluppo ed innovazione tecnologica nei settori delle energie rinnovabili, del risparmio energetico e dei servizi collettivi ad alto contenuto tecnologico, nonché nell'ideazione di nuovi prodotti che realizzano un significativo miglioramento della protezione dell'ambiente per la salvaguardia dell'assetto idrogeologico c te bonifiche ambientali, è, altresì, riconosciuto un credito di imposta pari alla maggiore IRES che i predetti soggetti sostengono in virtù delle deduzioni di cui al presente articolo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, sono determinate, entro tre mesi dal l'entrata in vigore della presente legge, le relative modalità applicative in modo tale da non comportare un peggioramento dei saldi programmatici di finanza pubblica concordati in sede europea.
5. 45. Marcon, Paglia, Ricciatti, Melilla, Ferrara, Scotto.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. A valere sulle risorse di cui al presente articolo, in via sperimentale e preferenziale, nei confronti dei soggetti sottoposti a IRAP che investono in ricerca e sviluppo ed innovazione tecnologica nei settori delle energie rinnovabili, del risparmio energetico e dei servizi collettivi ad alto contenuto tecnologico, nonché nell'ideazione di nuovi prodotti che realizzano un significativo miglioramento della protezione dell'ambiente per la salvaguardia dell'assetto idrogeologico e le bonifiche ambientali, può essere riconosciuto un credito di imposta pari alla maggiore IRES che i predetti soggetti sostengono in virtù delle deduzioni di cui al presente articolo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, sono determinate, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le relative modalità applicative in modo tale da non comportare un peggioramento dei saldi programmatici di finanza pubblica concordati in sede europea.
5. 46. Marcon, Paglia, Ricciatti, Melilla, Ferrara, Scotto.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Le deduzioni di cui al comma 1 non rilevano ai fini della determinazione della base imponibile IRAP ai fini dell'applicazione delle eventuali variazioni in aumento dell'aliquota adottate dalle Regioni in conformità all'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
5. 90. Melilli, Causi.

  Sostituire il comma 6 con il seguente:
  6. Gli articoli 1803, 1804, 2161 e 2162 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono abrogati.

  Sostituire il comma 7 con il seguente:
  7. Gli articoli 2261 e 2262 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono abrogati.
5. 84. Piras, Duranti, Melilla, Marcon.

  Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:
  Art. 5-bis. 1. Al fine di favorire l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato con i lavoratori di età superiore a quarantacinque anni, disoccupati a causa di processi di riduzione o trasformazione di attività o lavoro e di cessazione di attività di lavoro autonomo, e iscritti alle liste di mobilità e di collocamento da oltre 12 mesi, sono previsti i seguenti incentivi:
   1) lo Stato e le regioni, nell'esercizio delle rispettive potestà legislative e regolamentari, riconoscono ai datori di lavoro e ai lavoratori apposite incentivazioni all'espansione occupazionale e all'autoimpiego, sotto forma di sgravi contributivi, finanziamenti agevolati, crediti d'imposta, prestazioni di garanzie per l'accesso al credito, deduzioni dal reddito imponibile;
   2) ammettere ai benefici di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, anche le società, ivi comprese le cooperative di produzione e lavoro iscritte nell'albo delle società cooperative ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, composte esclusivamente o prevalentemente da soggetti di età compresa tra i quarantacinque e i sessantacinque anni;
   3) prevedere che, nelle aree territoriali ricomprese nell'obiettivo n. 1, di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, e comunque in tutte le aree territoriali con tasso di disoccupazione superiore al 10 per cento, il datore di lavoro di procede all'assunzione dei lavoratori di cui al presente comma, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato possa beneficiare di un credito di imposta di cui all'articolo 63 della legge del 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, fissato nella misura di 300 euro, per ciascun lavoratore, o in alternativa versare i contributi previdenziali richiesti dalle norme vigenti nella misura di un terzo di quelli dovuti per un periodo massimo di cinque anni, Nelle altre aree territoriali il medesimo contributo è fissato nella misura di 200 curo per ciascuno dei lavoratori di cui al presente comma;

  2. Il datore di lavoro o committente che procede all'assunzione dei lavoratori di cui ai comma 1, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, versa i contributi previdenziali richiesti dalle norme vigenti nella misura di un terzo di quelli dovuti per un periodo massimo di cinque anni.
  3. All'articolo 12, comma 5, alinea, del decreto legislativo 10 dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, dopo le parole: «per i lavoratori di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «, nonché per i lavoratori di età superiore a quarantacinque anni, disoccupati in ragione di processi di riduzione o trasformazione di attività o lavoro e di cessazione di attività di lavoro autonomo, e iscritti alle liste di mobilità e di collocamento da almeno due anni».
  4. Per favorire la copertura assicurativa previdenziale dei soggetti di cui ai commi 2 e 4, a decorrere dal 10 gennaio 2015 è istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale un apposito fondo, alimentato con il contributo di solidarietà di cui all'articolo 37, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché da una dotazione iniziale di importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, a carico del bilancio dello Stato.
  5. Le regioni iscrivono le somme loro attribuite in un apposito capitolo di bilancio, nel quale confluiscono anche le proprie risorse proprie, da utilizzare per spese destinate ad agevolare le finalità di cui al comma 1.
  6. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati nel limite massimo di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del comma 7.
  7. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi per una somma complessiva non inferiore a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione dei presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
5. 02. Rizzetto, Caso, Castelli.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Agevolazione fiscale per l'acquisto di beni strumentali di startup innovative).

  1. Nei limiti di spesa di 100 milioni di euro in caso di startup innovative è escluso dall'imposizione sul reddito d'impresa il 50 per cento del valore degli investimenti in nuovi beni strumentali fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 30 giugno 2020.
  2. L'agevolazione di cui al comma 1 può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta di effettuazione degli investimenti.
  3. L'agevolazione dei cui al comma 1 è revocata se la startup innovativa cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio d'impresa prima del secondo periodo d'imposta successivo al loro acquisto.
  4. L'agevolazione di cui ai comma 1 è altresì revocata se i beni oggetto degli investimenti sono ceduti a soggetti aventi stabile organizzazione in Paesi non aderenti allo Spazio economico europeo.

  Conseguentemente alla tabella A voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 100.000;
   2016: – 100.000;
   2017: – 100.000.
5. 03. Della Valle, Crippa, Mucci, Fantinati, Vallascas, Da Villa, Prodani, Castelli, Currò, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Sorial, Colonnese, Cariello.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Detrazioni fiscali sugli investimenti in startup innovative).

  1. All'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1:
    1) le parole: «e 2016» sono sostituite dalle seguenti: «, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020»;
    2) le parole: «19 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento»;
   b) al comma 4:
    1) le parole: «e 2016» sono sostituite dalle seguenti: «, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020»;
    2) le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento»;
   c) il comma 5 è sostituito dal seguente:
    «5. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso del termine previsto, comporta la decadenza dal beneficio ed il recupero a tassazione dell'importo dedotto, maggiorato degli interessi legali»;
   d) i commi 6 e 7 sono abrogati.

  Conseguentemente: Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze apportare le seguenti variazioni:
   2015: -80.000;
   2016: -80.000;
   2017: -80.000.
5. 04. Della Valle, Crippa, Mucci, Fantinati, Vallascas, Da Villa, Prodani, Castelli, Currò, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Colonnese, Caso, Cariello.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
  Art. 5-bis. 1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dal 2015, un fondo finalizzato a escludere dall'ambito di applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive le startup innovative di cui al comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni. La dotazione annua del fondo è di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

  Conseguentemente all'articolo 46, comma 2 aggiungere il seguente periodo: comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.
5. 05. Della Valle, Crippa, Mucci, Fantinati, Vallascas, Da Villa, Prodani, Castelli, D'Incà, Sorial, Currò, Cariello, Colonnese, Brugnerotto, Caso.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
  Art. 5-bis. 1. Nello stato, di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dal 2015, un fondo finalizzato a escludere dall'ambito di applicazione dell'imposta Regionale sulle
attività produttive le startup innovative di cui al comma 2 dell'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni. La dotazione annua del fondo è di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.
  2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
5. 06. Della Valle, Crippa, Mucci, Fantinati, Vallascas, Da Villa, Prodani, Castelli, Brugnerotto, Caso, Sorial, D'Incà, Colonnese, Cariello, Currò.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
  Art. 5-bis. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:
   c-bis) persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all'articolo 55 del medesimo testo unico, qualora non si avvalgano, se non In modo non occasionale, di lavoro altrui, e non utilizzino beni strumentali, per quantità o valore, in misura eccedente le necessità minime per l'esercizio dell'attività, Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate possono essere stabilite, per categoria, anche sulla base dei dati desunti dagli studi di settore, la quantità o il valore dei beni strumentali non eccedenti le necessità minime per l'esercizio dell'attività.

  Conseguentemente all'articolo 46, comma 2, aggiungere il seguente periodo: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro a decorrere dal 2015.
5. 07. Fantinati, Crippa, Mucci, Vallascas, Da Villa, Prodani, Della Valle, Castelli, D'Incà, Colonnese, Sorial, Currò, Cariello, Brugnerotto, Caso.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Esenzione Irap microimprese).

  1. A decorrere dall'anno 2015 sono escluse dall'ambito di applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le imprese che hanno meno di dieci occupati e un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.
  2. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui ai comma 3, sono abrogate le disposizioni che determinano trasferimenti a imprese, di parte corrente o in conto capitale, non giustificati da una situazione di fallimento di mercato.
  3. Il Governo provvede a emanare, entro il 30 aprile 2015, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per individuare le disposizioni di legge e regolamentari che sono abrogate ai sensi del secondo periodo del comma 1 del presente articolo. I regolamenti determinano risparmi pari a 2 miliardi di euro annui a partire dal 2015.
  4. Sono escluse dall'abrogazione disposta ai sensi del comma 3 le disposizioni che prevedono incentivi:
   a) finanziabili con fondi europei;
   b) diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico, con particolare riferimento, ai settori dell'istruzione e della ricerca, della sanità, dell'assistenza sociale e dei trasporti, nel rispetto dei criteri stabiliti dal diritto dell'Unione europea.

  5. Possono essere altresì escluse all'abrogazione disposta ai sensi del comma 3 le disposizioni che prevedono incentivi destinati a:
   a) promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo;
   b) promuovere la cultura nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio artistico, paesaggistico o ambientale.

  6. Ai fini dell'individuazione delle disposizioni da abrogare ai sensi del comma 3 e degli incentivi da ammettere ai sensi dei commi 4 e 5, il Governo si avvale del parere di un apposito comitato tecnico, che procede a verificare la loro necessità e idoneità in caso di una situazione di fallimento di mercato. Il comitato è istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
5. 08. Fantinati, Crippa, Mucci, Vallascas, Da Villa, Prodani, Della Valle, Castelli, Caso, Brugnerotto, D'Incà, Currò, Cariello, Sorial, Colonnese.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Piano triennale straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici).

  1. Al fine di accelerare gli interventi di bonifica da amianto e di messa in sicurezza degli edifici scolastici, il Fondo unico per l'edilizia scolastica, di cui all'articolo 11, comma 4-sexies, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è incrementato di 2 miliardi di euro nell'anno 2015 e di 2,2 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. I criteri di assegnazione e di ripartizione delle risorse, sono analoghi e proporzionali a quelli previsti dai commi 8-quater, e 8-quinquies, articolo 18, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

  Conseguentemente: Alla tabella E, Missione Competitività e sviluppo delle imprese, Programma Promozione e attuazione di politiche di sviluppo competitività, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo, voce Ministero sviluppo economico, decreto legge n. 321 del 1996, articolo 5 comma 2 punto a: sviluppo tecnologico del settore aeronautico, interventi diversi (1.1 – cap. 7420/p) apportare le seguenti variazioni:
Riduzione
  2015:
   CP: – 40.000.000;
   CS: – 40.000.000.

  2016:
   CP: – 40.000.000;
   CS: – 40.000.000.

  2017:
   CP: – 40.000.000;
   CS: – 40.000.000.

  Conseguentemente alla medesima tabella E, Missione Competitività e sviluppo delle imprese, Programma Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo, voce Ministero sviluppo economico, decreto legge n. 321 del 1996, articolo 5 comma 2 punto b: sviluppo tecnologico del settore aeronautico, interventi diversi (1.1 – cap. 7420/p) apportare le seguenti variazioni:
Riduzione
  2015:
   CP: – 40.000.000;
   CS: – 40.000.000.

  2016:
   CP: – 80.000.000;
   CS: – 80.000.000.

  2017:
   CP: – 60.000.000;
   CS: – 60.000.000.

  Conseguentemente alla medesima tabella E, Missione Competitività e sviluppo delle imprese, Programma Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo, voce Ministero sviluppo economico, decreto legge n. 321 del 1996, articolo 5 comma 2 punto c: sviluppo tecnologico del settore aeronautico, interventi diversi (1.1 – cap. 7420/p) apportare le seguenti variazioni:
Riduzione
  2015:
   CP: – 40.000.000;
   CS: – 40.000.000.

  2016:
   CP: - 70.000.000;
   CS: – 70.000.000.

  2017:
   CP: – 155.000.000;
   CS: – 155.000.000.

  Conseguentemente alla medesima tabella E, Missione Competitività e sviluppo delle imprese, Programma Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo, voce Ministero sviluppo economico Legge finanziaria n. 266 del 2005, articolo 1 comma 95 punto 3: contributo per il proseguimento del programma di sviluppo per l'acquisizione delle unità navali FREEM, interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7485) apportare le seguenti variazioni:
Riduzione
  2015:
   CP: – 778.000.000;
   CS: – 778.000.000.

  2016:
   CP: – 526.000.000;
   CS: – 526.000.000.

  2017:
   CP: – 470.000.000;
   CS: – 470.000.000.

  Conseguentemente alla medesima tabella E, Missione Competitività e sviluppo delle imprese, Programma Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo, voce Ministero sviluppo economico, legge finanziaria n. 244 del 2007, articolo 2 comma 179 punto a: programmi europei aeronautici, interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7421/p) apportare le seguenti variazioni:
Riduzione
  2015:
   CP: – 20.000.000;
   CS: – 20.000.000.

  2016:
   CP: – 20.000.000;
   CS: – 20.000.000.

  2017:
   CP: – 20.000.000;
   CS: – 20.000.000.

  Conseguentemente alla medesima tabella E, Missione Competitività e sviluppo delle imprese, Programma Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo, voce Ministero sviluppo economico, legge finanziaria n. 244 del 2007, articolo 2 comma 179 punto b; programmi europei aeronautici, interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7421/p) apportare le seguenti variazioni:
Riduzione
  2015:
   CP: – 25.000.000;
   CS: – 25.000.000.

  2016:
   CP: – 25.000.000;
   CS: – 25.000.000.

  2017:
   CP: – 25.000.000;
   CS: – 25.000.000.

  Conseguentemente alla medesima tabella E, Missione Competitività e sviluppo delle imprese, Programma Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo, voce Ministero sviluppo economico, legge finanziaria n. 244 del 2007, articolo 2 comma 179 punto c: programmi europei aeronautici, interventi a favore delle imprese industriali (1.1 - cap. 7421/p) apportare le seguenti variazioni:
Riduzione
  2015:
   CP: – 25.000.000;
   CS: – 25.000.000.

  2016:
   CP: – 25.000.000;
   CS: – 25.000.000.

  2017:
   CP: – 25.000.000;
   CS: – 25.000.000.

  Conseguentemente alla medesima tabella E, Missione Competitività e sviluppo delle imprese, Programma Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo, voce Ministero sviluppo economico, legge finanziaria n. 244 dei 2007, articolo 2 comma 180: programmi europei aeronautici, interventi a favore delle imprese industriali (1.1 - cap. 7421/p) apportare le seguenti variazioni:
Riduzione
  2015:
   CP: – 925.000.000;
   CS: – 925.000.000.

  2016:
   CP: – 757.000.000;
   CS: – 757.000.000.

  2017:
   CP: – 717.000.000;
   CS: – 717.000.000.

  Conseguentemente alla medesima tabella E, Missione Competitività e sviluppo delle imprese, Programma Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo, voce Ministero sviluppo economico, decreto legge n. 215 del 2011, articolo 5 comma 4: finanziamento dello sviluppo tecnologico del settore aeronautico, interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7420/p) apportare le seguenti variazioni:
Riduzione
  2015:
   CP: – 25.000.000;
   CS: – 25.000.000.

  2016:
   CP: – 25.000.000;
   CS: – 25.000.000.

  2017:
   CP: – 125.000.000;
   CS: – 125.000.000.

  Conseguentemente alla medesima tabella E, Missione Competitività e sviluppo delle imprese, Programma Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo, voce Ministero sviluppo economico, legge di stabilità n. 147 del 2013, articolo 1 cornea 37 punto 1: contributi ventennali settore marittimo – difesa nazionale, interventi a favore delle imprese industriali (1.1 - cap. 7419/p) apportare le seguenti variazioni:
Riduzione
  2015:
   CP: – 37.113.953;
   CS: – 37.113.953.

  2016:
   CP: – 37.553.291;
   CS: – 37.553.291.

  2017:
   CP: – 37.444.305;
   CS: – 37.444.305.

  Conseguentemente alla medesima tabella E, Missione Competitività e sviluppo delle imprese, Programma Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo, voce Ministero sviluppo economico, legge di stabilità n. 147 del 2013, articolo 1 comma 37 punto 2: contributi ventennali settore marittimo - difesa nazionale, interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7419/p) apportare le seguenti variazioni:
Riduzione
  2015:
   CP: – 102.063.371;
   CS: – 102.063.371.

  2016:
   CP: – 103.271.550;
   CS: – 103.271.550.

  2017:
   CP: – 102.971.838;
   CS: – 102.971.838.

  Conseguentemente alla medesima tabella E, Missione Competitività e sviluppo delle imprese, Programma Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo, voce Ministero sviluppo economico, Legge di stabilità n. 147 del 2013, articolo 1 comma 37 punto 3: contributi ventennali settore marittimo – difesa nazionale, interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7419/p) apportare le seguenti variazioni:
Riduzione
  2015:
   CP: –;
   CS: –.

  2016:
   CP: – 331.620.406;
   CS: – 331.620.406.

  2017:
   CP: – 551.783.857;
   CS: – 551.783.857.
5. 09. Giancarlo Giordano, Duranti, Piras, Fratoianni, Pellegrino, Zaratti, Ferrara, Ricciatti, Airaudo, Placido.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. (Rafforzamento misure a favore dell'internazionalizzazione). 1. Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni di promozione dei made in Italy, di sviluppo dei rapporti economici e commerciali italiani con l'estero e dell'internazionalizzazione delle imprese italiane, le risorse del Fondo di cui all'articolo 14, comma 19, dei decreto-legge 6 luglio 2011, a 98 sono incrementate di: 130 milioni di Euro per il 2015, 50 milioni di Euro per il 2016 e 40 milioni di Euro per il 2017. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante gli stanziamenti di cui al CAP 7034 del bilancio del Ministero dello sviluppo economico somme riassegnate in bilancio con il DLB 2015-2017 in attivazione dell'articolo 49 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66.
5. 010. Giampaolo Galli, Parrini, Colaninno.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
  Art. 5-bis. 1. Per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale al fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva, di cui all'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è stabilita definitivamente ai 27 per cento. Conseguentemente sono programmate minori entrate contributive alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 pari a 60 milioni per il 2015, 80 milioni per il 2016, 100 milioni per il 2017 e 120 a partire dal 2018.
5. 011. Prataviera.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
  Art. 5-bis. 1. Nei limiti di spesa pari a 70 milioni di euro per gli anni 2015, 2016 e 2017 le imprese fornitrici dei soggetti titolari di attività commerciali, artigianali, turistiche, aventi sede o unità produttive nei territori colpiti di eventi calamitosi, possono dedurre interamente dal reddito imponibile le perdite dovute dal mancato pagamento delle forniture in conseguenza dell'evento calamitoso.

  All'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.
5. 01. Della Valle, Crippa, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, D'Incà, Colonnese, Cariello, Currò, Da Villa, Prodani, Fantinati, Mucci, Vallascas.

ART. 6.

  Sopprimerlo.
*6. 8. Basso.

  Sopprimerlo.
*6. 10. Marchetti.

  Sopprimerlo.
*6. 15. Rostellato.

  Sopprimerlo.
*6. 17. Pisano, Caso, Castelli.

  Sopprimerlo.
*6. 25. Pisano, Caso, Castelli.

  Sopprimerlo.
*6. 26. Gelmini, Palese, Squeri, Brunetta.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, sono ridotte in misura corrispondente all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione le dotazioni di bilancio dei Ministeri di cui all'elenco n. 2 allegato alla presente legge.
6. 5. Corsaro.

  Sostituirlo con il seguente:
   All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è apportata la seguente modifica:
  a) dopo il comma 756 e inserito il seguente:

  756-bis. 1. Il lavoratore dipendente del settore privato, escluso il lavoratore domestico e il lavoratore del settore agricolo, che abbia un rapporto di lavoro in essere di almeno un anno presso il medesimo datore di lavoro, può chiedere allo stesso, entro i termini definiti dal decreto di cui al comma 5, l'anticipazione del trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta. La predetta anticipazione è assoggettata alla tassazione di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. in caso di mancata espressione della volontà di cui al presente comma, resta fermo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di trattamento di fine rapporto.
  2. Il datore di lavoro che abbia alte proprie dipendenze meno di 50 dipendenti e che non intenda corrispondere con risorse proprie l'anticipazione di cui al precedente comma 1, può accedere ad un finanziamento assistito da garanzia a prima richiesta e incondizionata rilasciata dal Fondo di Tesoreria INPS di cui all'articolo 1, commi 755 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge Finanziaria 2007). Il datore di lavoro può presentare richiesta di (finanziamento presso una delle banche o intermediari finanziari che aderiscono all'apposito accordo-quadro, da stipularsi tra i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze e l'Associazione bancaria italiana. Le somme finanziate saranno restituite dal datore di lavoro in maniera dilazionata con un numero di rate mensili variabili, a seconda dell'importo del finanziamento, da un minimo di 60 ad un massimo di 120. I tassi applicati saranno definiti nell'apposito accordo-quadro.
  3. Il datore di lavoro che abbia alle proprie dipendenze almeno 50 dipendenti, i quali non abbiano effettuato scelte alternative circa la destinazione del proprio TFR maturando, può accedere al medesimo finanziamento, assistito dalla medesima garanzia incondizionata e a prima richiesta, di cui al precedente comma 2. In tal caso, le somme finanziate, in quanto confluite nei Fondo di Tesoreria INPS di cui all'articolo 1, commi 755 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge Finanziaria 2007), saranno restituite direttamente dall'INPS in maniera dilazionata con un numero massimo di 120 rate mensili. I tassi applicati saranno quelli definiti nell'apposito accordo-quadro.
  4. il lavoratore dipendente contrattualizzato del settore pubblico, che abbia maturato almeno un anno di impiego presso la pubblica amministrazione, può chiedere direttamente all'INPS, entro i termini definiti dal decreto di cui al comma 5, l'anticipazione del trattamento di fine rapporto o di fine servizio, comunque denominato, cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto di lavoro alla data della richiesta. La predetta anticipazione è assoggettata alla tassazione di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica, 22 dicembre 1986, n. 917. L'INPS corrisponderà l'anticipazione del trattamento di fine rapporto o di fine servizio, comunque denominato, come segue:
   a) in un'unica soluzione, se l'ammontare complessivo lordo è pari a o inferiore a 50.000,00 euro;
   b) in due rate annuali, se rammentare complessivo lordo è superiore a 50.000,00 euro e inferiore a 100.000,00 euro;
   c) in tre rate annuali, se l'ammontare complessivo lordo è superiore a 100.000,00 euro.

  In caso di mancata espressione della volontà di cui al presente comma, resta fermo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di trattamento di fine rapporto o di fine servizio.
  5. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento della garanzia del Fondo di Tesoreria INPS, nonché le modalità di erogazione da parte dell'INPS dell'anticipazione del trattamento di fine rapporto o di fine servizio, comunque denominato, sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
6. 11. Fassina.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.
(Trattametno di fine rapporto in buste paga).

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) dopo il comma 756 è inserito il seguente:

  756-bis. In relazione ai periodi di paga decorrenti dal marzo 2015 i datori di lavoro privati che abbiano alle proprie dipendenze un numero di addetti inferiore a 50 possono scegliere, previo il consenso del lavoratore medesimo, di erogare la quota maturanda di cui all'articolo 2120 del codice civile, al netto del contributo di cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, compresa quella eventualmente destinata ad una forma pensionistica complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, tramite liquidazione diretta mensile della medesima quota maturanda come anticipo sul TFR. Il tfr erogato sarà assoggettato a tassazione separata non rileva ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 19 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non è imponibile ai fini previdenziali. Resta in ogni caso fermo quanto previsto al comma 756. La manifestazione di volontà di entrambe le parti di cui al presente comma, qualora esercitata, è sempre revocabile, previo un preavviso di almeno 60 giorni. In caso di mancata espressione della volontà di cui al presente comma resta fermo quanto stabilito dalla normativa vigente;
   b) al comma 756, al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero all'opzione di cui al comma 756-bis».

  2. Ai soli fini della verifica dei limiti di reddito complessivo di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, non si tiene conto delle somme erogate a titolo di TFR di cui all'articolo 1, comma 756-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotto dal comma 1 del presente articolo.
  3. Per i datori di lavoro che intendono corrispondere immediatamente con risorse proprie la quota maturanda si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, relativamente alle quote maturande liquidate come TFR ANTICIPATO della retribuzione a seguito della manifestazione di volontà di cui al comma 756-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le medesime disposizioni di cui al citato articolo 10 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, trovano applicazione con riferimento ai datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o superiore a 50 addetti anche relativamente alle quote maturande liquidate come parte integrativa della retribuzione a seguito della manifestazione di volontà di cui al citato comma 756-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
6. 16. Rostellato.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «756-bis», primo periodo sopprimere le parole: e i lavoratori del settore agricolo.
6. 28. Faenzi, Catanoso, Fabrizio Di Stefano, Russo, Riccardo Gallo, Palese, Brunetta.

  Al comma 1, lettera a) capoverso «756-bis» apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: «che abbiano un rapporto di lavoro», inserire le seguenti: «instauratosi successivamente all'entrata in vigore della presente legge»;
   b) le parole: «è assoggettata a tassazione ordinaria», sono sostituite dalle seguenti: «è assoggettata a tassazione separata, determinata mediante l'applicazione del medesimo regime fiscale applicabile in caso di accantonamento delle quote»;
   c) le parole: «resta in ogni caso fermo quanto previsto al comma 756», sono sostituite dalle seguenti: «Alla predetta parte integrativa della retribuzione non si applica il contributo di cui al comma precedente».
6. 14. Rizzetto, Castelli, Sorial.

  Al comma 1 lettera a), capoverso «756-bis», sostituire il secondo periodo con il seguente:
  La predetta parte integrativa non costituisce reddito per la formazione della base imponibile, secondo quanto disposto dall'articolo 3 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non è imponibile ai fini previdenziali. La predetta parte integrativa è assoggettata alla tassazione separata, secondo quanto stabilito dagli articoli 17 e 19 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si disciplinano le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo relativamente al calcolo dell'imposta applicata al trattamento di fine rapporto secondo i parametri contenuti nell'articolo 19 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

  Conseguentemente: All'articolo 17, comma 13 sostituire le parole: di 187,5 milioni con le seguenti: di 87,5 milioni.
6. 18. Busin, Guidesi, Caparini.

  Al comma 1, lettera a) capoverso «56-bis», sostituire il secondo periodo con il seguente:
  La predetta parte integrativa è assoggettata al trattamento fiscale di cui agli articoli 17 e 19 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

  All'onere derivante dalla seguente disposizione, pari a circa 1,5 miliardi per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, si provvede fino a completa copertura del relativo fabbisogno, dai maggiori introiti derivanti dalla seguente disposizione:

  Conseguentemente all'articolo 5, sopprimere il comma 1, ed al comma 4, in fondo sopprimere le parole: sono aggiunte le seguenti: e 4-octies.
6. 32. Paglia, Marcon, Melilla, Airaudo, Placido.

  Al comma 1 lettera a) capoverso «756-bis», il secondo periodo con il seguente;
   la predetta parte Integrativa della retribuzione è assoggettata alla tassazione di cui all'articolo 10 del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non è imponibile a fini previdenziali.

  Conseguentemente, l'articolo 11, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1985, è sostituito dal seguente:

  1. L'Imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
   a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;
   b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento;
   c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento;
   d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento;
   e) oltre 75.000 euro e fino a 100.000 euro, 43 per cento;
   f) oltre 100.000 euro e fino a 150.000 euro, 45 per cento;
   g) oltre 150.000 euro, e fino a 200.00 euro, 47 per cento;
   h) oltre 200.000 euro 49 per cento.
6. 33. Di Salvo, Pilozzi, Migliore, Nardi, Lavagno, Piazzoni, Lacquaniti, Zan.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «756-bis», secondo periodo, sostituire le parole; La predetta parte integrativa della retribuzione è assoggettata a tassazione ordinaria con le seguenti: La predetta parte integrativa della retribuzione è assoggettata a tassazione separata.

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 17, comma 21, sostituire le parole: «100 milioni di euro per l'anno 2015 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dal 2016» con le seguenti: «360 milioni di euro a decorrere dal 2016.»;
   b) alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
    2015: –150.000.000;
    2016: –150.000.000;
    2017: –150.000.000.
*6. 34. Marchi, Causi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «756-bis», secondo periodo, sostituire le parole; La predetta parte integrativa della retribuzione è assoggettata a tassazione ordinaria con le seguenti: La predetta parte integrativa della retribuzione è assoggettata a tassazione separata.

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 17, comma 21, sostituire le parole: «100 milioni di euro per l'anno 2015 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dal 2016» con le seguenti: «360 milioni di euro a decorrere dal 2016.»;
   b) alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: –150.000.000;
   2016: –150.000.000;
   2017: –150.000.000.
*6. 35. Marchi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «756-bis», secondo periodo sostituire le parole: La predetta parte integrativa della retribuzione è assoggetta a tassazione ordinaria con le seguenti: La predetta parte integrativa della retribuzione è assoggettata a tassazione separata.

  Conseguentemente:

  alla Tabella A, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le eseguenti variazioni:
   2015: –50.000,000;
   2016: –50.000,000;
   2017: –50.000,000.

  alla Tabella C ridurre proporzionalmente tutti gli stanziamenti di parte corrente, con esclusione delle voci: diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Tutela della salute, soccorso civile, istruzione scolastica, istruzione universitaria e formazione post-universitaria, Politiche per il lavoro, immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, sino alla concorrenza dei seguenti importi:
   2015: –200.000,000;
   2016: –200.000,000;
   2017: –200.000,000.
6. 9. Ginato.

  All'articolo 6, comma 1, lettera a), capoverso «756-bis», secondo periodo, le parole: è assoggettata a tassazione ordinaria, non rileva ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 19 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con le seguenti: è assoggettata a tassazione secondo le disposizioni contenute nell'articolo 19 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

  Conseguentemente all'articolo 45, dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello Stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2015, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 2.500 milioni di euro. Nei casi in cui la disposizione dei primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
6. 31. Palese, Altieri, Bianconi, Capezzone, Castiello, Chiarelli, Ciracì, Distaso, Fucci, Galati, Laffranco, Latronico, Marotta, Marti, Picchi, Francesco Saverio Romano, Sisto, Lainati, Petrenga, Brunetta, Riccardo Gallo, Abrignani, Biancofiore, Biasotti, Centemero, Cesaro, Occhiuto, Palmieri, Polverini, Ravetto, Romele, Squeri, Milanato, Sandra Savino, Calabria.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «756-bis», secondo periodo, sostituire le parole: è assoggettata a tassazione ordinaria, non rileva ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 19 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti: è assoggettata alla tassazione di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

  Conseguentemente all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui ai periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e 2017.
6. 29. De Girolamo, Saltamartini, Tancredi, Dorina Bianchi.

  All'articolo 6, ai comma 1, lettera a), capoverso «756-bis» secondo periodo, sostituire le parole: tassazione ordinaria con le seguenti: tassazione separata.
6. 3. Polverini, Palese, Brunetta.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «756-bis», secondo periodo, sostituire le parole: a tassazione ordinaria con le parole: a ritenuta alla fonte in misura fissa secondo l'aliquota di legge.

  Conseguentemente, sono ridotte in misura corrispondente all'onere derivante dell'attuazione della presente disposizione le dotazioni di bilancio dei Ministeri di cui all'elenco n. 2 allegato alla presente legge.
6. 6. Corsaro.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «756-bis». quarto periodo, sostituire le parole: è irrevocabile fino al 30 giugno 2018 con le seguenti: è revocabile, con effetti dal 1o gennaio dell'anno successivo alla data di comunicazione al datore di lavoro.
6. 36. Marchi.

  Al comma 1, dopo la lettere a) capoverso «756-bis», aggiungere la seguente:
  a-bis). In relazione ai periodi di paga decorrenti dal 1o marzo 2015, i lavoratori dipendenti, esclusi i lavoratori domestici e i lavoratori dei settore agricolo, che abbiano un rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi presso il medesimo datore di lavoro, possono richiedere di revocare il consenso espresso ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, entro i termini definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che stabilisce le modalità di attuazione della presente disposizione, e di conferire l'intero importo del TFR maturando presso il proprio datore di lavoro ovvero presso il Fondo per l'erogazione del trattamento di fine rapporto denominato Fondo di Tesoreria istituito dalla legge n. 296 del 2006 presso l'INPS. Al TFR maturando si applica la disciplina dell'articolo 2120 del codice civile.
6. 23. Ciprini, Caso, Castelli.

  Al comma lettera a), capoverso «756-bis», dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
  «a-bis. Le disposizioni di cui alla lettera a) si applicano anche ai lavoratori che hanno aderito ad una forma di previdenza integrativa ai semi del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252».

  Conseguentemente al comma 1, lettera a), capoverso «756-bis», primo periodo sopprimere le parole: compresa quella eventualmente destinata ad una forma pensionistica complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
6. 24. Ciprini, Caso, Castelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  Al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, articolo 11, comma 3, sopprimere le parole: Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro.
6. 21. Brugnerotto, Castelli, Caso, Cariello, Currò, D'Incà, Colonnese, Sorial.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, articolo 11, comma 4, le parole: «48 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «24 mesi» e le parole: «5 anni» sono sostituite dalle seguenti parole: «6 anni».
  1-ter. Al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, articolo 11, comma 7, lettera c), le parole: «30 per cento,» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento».
6. 19. Currò, Brugnerotto, Castelli, Caso, Cariello, Currò, D'Incà, Colonnese, Sorial.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, articolo 14, comma 2, lettera a), dopo le parole: «trasferimento ad altra forma pensionistica» aggiungere le seguenti: o, su richiesta esplicita dello stesso lavoratore, trasferimento al sistema previdenziale pubblico.
  1-ter. Al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, articolo 14, comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di esercizio della predetta facoltà di trasferimento della posizione individuale verso il sistema previdenziale i pubblico, il lavoratore ha diritto al versamento del TFR maturando con cessazione degli eventuali contributi volontari e a carico del datore di lavoro ai sensi della presente legge applicandosi la normativa di settore relativa».
6. 20. Currò, Brugnerotto, Castelli, Caso, Cariello, D'Incà, Colonnese, Sorial.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, articolo 14, comma 2, lettera c), sostituire le parole: «48 mesi,» con le seguenti: «24 mesi».
6. 22. Currò, Brugnerotto, Castelli, Caso, Cariello, D'Incà, Colonnese, Sorial.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La segnalazione di indebito utilizzo del marchio è inviata alle autorità competenti che applicano la sanzione pecuniaria amministrativa da 10 mila euro a 50 mila euro e il sequestro e la confisca delle merci.
6. 12. Guidesi, Allasia, Simonetti, Caparini.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  «2-bis. L'erogazione delle quote di TFR non si calcola ai fini della determinazione del reddito da utilizzare per la definizione dei livelli ISEE».

  Conseguentemente, sono ridotte in misura corrispondente all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione le dotazioni di bilancio dei Ministeri di cui all'elenco n. 2 allegato alla presente legge.
6. 7. Corsaro.

  Al comma 5, aggiungere infine il seguente periodo: il finanziamento assistito di cui al presente comma è erogato senza alcun onere aggiuntivo da parte degli intermediari finanziari a carico dei datori di lavoro.
6. 13. Guidesi, Busin, Simonetti, Caparini.

  Al comma 6, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Nelle more della conclusione del suddetto accordo, i datori di lavoro hanno facoltà di presentare richiesta di finanziamento presso un istituto bancario nazionale, avvalendosi del fondo di garanzia INPS di cui al successivo comma 7 quale strumento di garanzia di solvibilità. Detta facoltà si considera estinta a seguito dell'entrata in vigore dell'accordo quadro.
6. 27. Librandi, Mazziotti di Celso, Nesi.

  Dopo il comma 6, inserire il seguente:
  6-bis. All'articolo 67, comma 3, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, alla lettera b) sono aggiunte in fine le seguenti parole: «nonché i rimborsi correlati ai finanziamenti erogati ai fini della liquidazione della quota maturanda di cui all'articolo 2120 del codice civile sulla base della normativa vigente;».

6. 2. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

  All'articolo 6, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  «9-bis. All'articolo 2120 del Codice civile apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 6 sostituire le parole: «otto anni» con le parole: «quattro anni»;
   b) sopprimere il comma 7;
   c) al comma 8 aggiungere la seguente lettere: «b-bis) ogni altra motivazione individuata in sede di contrattazione collettiva; a titolo meramente esemplificativo si indica l'estinzione di mutui e finanziamenti, l'iscrizione a scuola di figli e altri parenti a carico, altre spese non preventivate con impatto significativo sul montante retributivo»;
   d) sostituire il comma 9 con il seguente: «Dopo la prima anticipazione, ricorrendo una delle cause individuate ai comma precedente o in sede di contrattazione collettiva, il prestatore di lavoro può chiedere una nuova anticipazione decorsi quattro anni; le anticipazioni sono detratte, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto.».

6. 4. Polverini, Palese, Brunetta.

  Dopo il comma 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i vitalizi conseguenti a funzioni pubbliche elettive nonché i trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima di importo complessivo superiore a 6 volte il trattamento minimo dell'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, dipendente, o libero professionale.
  2. Qualora l'importo totale del trattamento pensionistico o vitalizio e del redditi da lavoro autonomo, dipendente o libero professionale superi la somma di cui al comma 1, la differenza è decurtata, nella misura del 50 per cento, a valere sul trattamento pensionistico o sul vitalizio.
  3. A decorrere dallo stesso termine di cui al comma 1, l'articolo 19 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato.
6. 01. Luigi Di Maio, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli, Castelli, Sorial, Caso, D'Incà, Currò, Brugnerotto, Cariello, Colonnese.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

  6-bis. Al comma 756 della legge 27 dicembre 2006, n. 269, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Sono tenuti al versamento dei predetto contributo i datori di lavoro che abbiano volontariamente fatto richiesta di accantonamento presso l'istituto.»;
   b) il quarto periodo è sostituito dal seguente: «La liquidazione del trattamento di fine rapporto e delle relative anticipazioni al lavoratore viene effettuata, sulla base di apposite domande individuali presentate dal lavoratore sia al datore di lavoro, per la parte non versata all'istituto, e sia al Fondo limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo medesimo.».
6. 02. Rostellato, Castelli, Sorial.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2015, il finanziamento delle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è attuato mediante pagamento diretto da parte dei beneficiario della prestazione medesime. I datori di lavoro, a decorrere dalla predetta data, erogano le somme previste direttamente in busta paga, alle scadenze previste dai fondi medesimi.
6. 03. Rostellato, Castelli, Sorial.

  Dopo il comma 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni per il ricambio generazionale nel comparto scuola).

  1. All'alinea del comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «ad applicarsi» sono inserite le seguenti: «al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,».
  2. In considerazione della procedura di ricognizione delle dichiarazioni ai fini del collocamento in quiescenza del personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, attivata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel mese di ottobre 2013, il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto, con decorrenza dalla data del 1o settembre 2014, nel limite massimo di 4.000 soggetti e nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 4. L'INPS prende in esame le domande di pensionamento» inoltrate secondo modalità telematiche» in deroga alla normativa vigente, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dai lavoratori di cui al comma 1 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande presentate, definendo un elenco numerico delle stesse basato, ai fini di cui all'ultimo periodo del presente comma e del relativo ordine di priorità, su un criterio progressivo risultante dalla somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva vantate dai singoli richiedenti alta data del 31 dicembre 2012. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al medesimo comma 1.
  3. Per i lavoratori che accedono al beneficio di cui al comma 1, il trattamento di fine rapporto, comunque denominato, è corrisposto al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dello stesso secondo le disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 22, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché secondo le modalità previste a legislazione vigente».

  Conseguentemente all'articolo 17, comma 13, le parole: 187,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 sono sostituite dalle seguenti: 152,7 milioni per l'anno 2015 e 86 milioni di euro a decorrere dal 2016.
6. 04. Prataviera, Fedriga, Guidesi, Simonetti, Caparini.

ART. 7.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.
(Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo e regime opzionale).

  1. L'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è sostituito dal seguente:
  «Art. 3. – (Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo). – 1. A tutte le imprese indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato, che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019, è attribuito un credito d'imposta calcolato sulle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015, nella misura del 25 per cento per le spese di cui alla lettera b) e d) del comma 6 del presente articolo e dei 50 per cento per le spese di cui alla lettera a) e c) n. 2 del comma 6 del presente articolo.
  2. Per le imprese in attività da meno di tre periodi di imposta, la media degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo da considerare per il calcolo della spesa incrementale è calcolata sul minor periodo a decorrere dal periodo di costituzione.
  3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di euro 5 milioni per ciascun beneficiario, a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a euro 30.000.
  4. Sono ammissibili al credito d'imposta le seguenti attività di ricerca e sviluppo:
   a) lavori sperimentali o teorici svolti aventi quale principale finalità l'acquisizione, di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;
   b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);
   c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida;
   d) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

  5. Non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.
  6. Ai fini della determinazione del credito d'imposta sono ammissibili le spese relative a:
   a) personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo, compresi i ricercatori altamente qualificati impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo di cui al comma 4, in possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto ad un ciclo di dottorato presso una università italiana o estera, ovvero in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico come da classificazione Unesco Isced (International Standard Classification of Education) o di cui all'allegato 1 del presente decreto e i tecnici di ricerca;
   b) quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei limiti dell'importo risultante dall'applicazione dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attività di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le spese del materiale utilizzato nell'attività di ricerca e sviluppo;
   c) spese relative a contratti di ricerca stipulati con:
    1. università, enti di ricerca ed organismi equiparati;
    2. altre imprese comprese le start-up innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
   d) competenze tecniche e privative industriali relative a un'invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne.

  7. Per le spese di cui alla lettera c) n. 1 del comma 6 del presente articolo, il credito d'imposta del 50 per cento delle spese sostenute in ciascuno dei periodi d'imposta di cui al comma 1.
  8. Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 dei decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
  9. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.
  10. Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
  11. I controlli sono svolti sulla base di apposita documentazione contabile certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Tale certificazione deve essere allegata al bilancio. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale devono comunque avvalersi della certificazione di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti iscritti quali attivi nel registro di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, e, in attesa della loro emanazione, dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC). Le spese sostenute per l'attività di certificazione contabile da parte delle imprese di cui al periodo precedente sono ammissibili entro il limite massimo di euro 5.000. Le imprese con bilancio certificato sono esenti dagli obblighi previsti dal presente comma.
  12. Nei confronti del revisore legale dei conti o del professionista responsabile della revisione legale dei conti che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione di cui al comma 11 si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.
  13. Le agevolazioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e quelle previste dall'articolo 1, commi da 95 a 97, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, cessano alla data dei 31 dicembre 2014. Le relative risorse sono destinate al credito d'imposta previsto dal presente decreto. Nel caso di richieste superiori alle risorse annue stanziate si procederà ad una distribuzione pro quota, Qualora la dotazione annuale non dovesse essere completamente fruita, anche per effetto di revoca e rinuncia, le risorse non utilizzate andranno ad incrementare la dotazione dell'anno successivo;
  14. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di approvazione della presente legge, sono adottate le disposizioni applicative necessarie, nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e revoca dei beneficio, le modalità di restituzione del credito d'imposta di cui l'impresa ha fruito indebitamente.
  15. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  16. Possono accedere ai benefici di cui al presente articolo:
   a) le imprese che effettuano le attività di ricerca in forma associata o aggregata, anche avvalendosi dei contratti di rete di cui all'articolo 3, commi 4-ter, 4-quater, 4-quinquies, della legge n. 9 aprile 2009, n. 33, di joint venture e di altre forme di associazioni di imprese. In tale ipotesi, l'agevolazione dovrà essere ripartita tra le imprese secondo criteri proporzionali che tengano conto della partecipazione delle singole imprese alle spese di ricerca;
   b) i soggetti residenti e quelli non residenti con stabile organizzazione in Italia, che eseguono le attività di ricerca e sviluppo attraverso contratti con imprese residenti o localizzate negli Stati della Comunità europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati o territori che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996;

  2. Al decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è aggiunto, in fine, l'allegato 1 di cui all'allegato n. 3 annesso alla presente legge.
  3. I soggetti titolari di reddito d'impresa possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui ai successivi commi. L'opzione ha durata per cinque esercizi sociali ed è irrevocabile.
  4. I soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, possono esercitare l'opzione di cui al comma 3 del presente articolo a condizione di essere residenti in Paesi con i quali è in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo.
  5. I redditi dei soggetti indicati al comma 3 derivanti dal l'utilizzo di opere dell'ingegno, da brevetti industriali, da marchi d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, non concorrono a formare il reddito complessivo in quanto esclusi per il 50 per cento del relativo ammontare. In caso di utilizzo diretto dei beni indicati il contributo economico di tali beni alla produzione del reddito complessivo beneficia dell'esclusione di cui al presente comma a condizione che lo stesso sia determinato sulla base di un apposito accordo conforme a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. In tali ipotesi la procedura di ruling ha ad oggetto la determinazione in via preventiva ed in contraddittorio con l'Agenzia delle entrate dell'ammontare dei componenti positivi di reddito impliciti e dei criteri per l'individuazione dei componenti negativi riferibili ai predetti componenti positivi. Nel caso in cui i redditi siano realizzati nell'ambito di operazioni intercorse con società che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, l'agevolazione spetta a condizione che gli stessi siano determinati sulla base di un apposito accordo conforme a quanto previsto dai citato articolo 8 del decreto-legge n. 269 del 2003, e successive modificazioni.
  6. Non concorrono a formare il reddito complessivo in quanto escluse dalla formazione del reddito le plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni di cui al comma 5, a condizione che almeno il 90 per cento del corrispettivo derivante dalla cessione dei predetti beni sia reinvestito, prima della chiusura dei secondo periodo di imposta successivo a quello nel quale si è verificata la cessione, nella manutenzione o nello sviluppo di altri beni immateriali di cui al comma 5. Si applicano le disposizioni relative al ruling previste dal terzo periodo del comma 5.
  7. Le disposizioni dei commi da 3 a 6 si applicano a condizione che i soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 3 svolgano le attività di ricerca e sviluppo, anche mediante contratti di ricerca stipulati con università o enti di ricerca ed organismi equiparati, finalizzate alla produzione dei beni di cui al comma 5.
  8. La quota di reddito agevolabile è determinata sulla base dèi rapporto tra i costi di attività di ricerca e sviluppo sostenuti per il mantenimento, l'accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale di cui al comma 5 e i costi complessivi sostenuti per produrre tale bene.
  9. L'esercizio dell'opzione di cui al comma 3 rileva anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
  10. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni attuati ve dei commi da 3 a 9, anche al fine di individuare le tipologie di marchi escluse dall'ambito di applicazione del comma 5 e di definire gli elementi del rapporto di cui al comma 8.
  11. Le disposizioni di cui ai commi da 3 a 10 del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, Per tale periodo di imposta e per quello successivo, la percentuale di esclusione dal concorso alla formazione dei reddito complessivo di cui al comma 5 è fissata, rispettivamente, in misura pari al 30 e al 40 per cento.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: –50.000.000;
   2016: –60.000.000;
   2017: –70.000.000.
7. 56. Giampaolo Galli, Parrini, Colaninno.

  Al comma 1, capoverso Art. 3, sostituire il comma 1, con il seguente:
  1. L'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è sostituito dal seguente:
  «Art. 3. – (Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo). – A tutte le imprese indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato, che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019, è attribuito un credito d'imposta nella misura del 20 per cento sul totale delle spese sostenute per far fronte ai medesimi investimenti, prescindendo dal volume di spesa sostenuto per la medesima categoria di investimenti per gli esercizi commerciali precedenti al 31 dicembre 2015».

  Conseguentemente alla Tabella C, al comma 2 dell'articolo 46 aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo, le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro a decorrere dagli anni 2014, 2015 e 2016.
7. 28. Elvira Savino, Alberto Giorgetti, Palese, Brunetta.

  Al comma 1, capoverso Art. 3, apportare le seguenti modifiche:
   1) al comma 1, dopo la parola: imprese aggiungere le parole: e le aggregazioni di imprese costituite in forma di contratto di rete di imprese, ATI, ATS, consorzi e società consortili, distretti territoriali, GEIE, e dopo le parole: investimenti in attività di sostituire le parole: ricerca e sviluppo con le parole: ricerca, sviluppo e innovazione;
   2) al comma 2, dopo le parole: investimenti in attività di sostituire le parole: ricerca e sviluppo con le parole: ricerca, sviluppo e innovazione;
   3) al comma 3, dopo le parole: attività di sostituire le parole: ricerca e sviluppo con le parole: ricerca, sviluppo e innovazione;
   4) al comma 4, dopo le parole: attività di sostituire le parole: ricerca e sviluppo; con le parole: ricerca, sviluppo e innovazione;
   5) al comma 6, dopo la lettera d) aggiungere le seguenti lettere:
   d-bis)
i costi diretti relativi al titolare della azienda, nonché quelli relativi alla realizzazione dei campionari;
   d-ter) i costi relativi alla innovazione tecnologica e non tecnologica nei servizi, quali lo studio e la implementazione di nuovi format commerciali e di servizio, business model, service design, strategie di marketing, tecnologie innovative per aumentare la competitività dei servizi di mercato;
   d-quater) i costi relativi alla promozione di attività e progetti da parte delle associazioni di rappresentanza delle imprese con lo scopo di individuare competenze specializzate di supporto ai processi di innovazione delle micro e piccole imprese.
   6) sostituire il comma 7, con il seguente:
  7. Per le attività progettuali presentate e svolte da aggregazioni di impresa riconosciute giuridicamente e comunque costituite in forma di contratto di rete di imprese, ATI, ATS, consorzi e società consortili, distretti territoriali, GEIE, il credito di imposta spettante è del 50 per cento delle spese ritenute ammissibili relative alle lettere a), c), f), g).
7. 26. Gelmini, Palese, Squeri, Brunetta.

  Al comma 1, capoverso Art. 3, comma 1, dopo la parola: adottato aggiungere le seguenti: nonché a tutti i datori di lavoro. L'onere derivante dal presente comma è valutato in 15 milioni di euro per gli anni 2015, 2016, 2017.

  Conseguentemente: Le agevolazioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e quelle previste dall'articolo 1, commi da 95 a 97, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, cessano alla data del 31 dicembre 2014. Le relative risorse sono destinate al credito d'imposta previsto dal presente decreto.
7. 9. Rostellato, Castelli, Sorial.

  Al comma 1, capoverso Art. 3, comma 1, dopo le parole: di ricerca e sviluppo aggiungere le seguenti: nonché in spese per la comunicazione strettamente connesse alla suddetta attività di ricerca e sviluppo,.
*7. 19. Abrignani, Palese, Brunetta.

  Al comma 1, capoverso Art. 3, comma 1, dopo le parole: di ricerca e sviluppo aggiungere le seguenti: nonché in spese per la comunicazione strettamente connesse alla suddetta attività di ricerca e sviluppo,.
*7. 29. Palese, Brunetta.

  Al comma 1, capoverso Art. 3, apportare le seguenti modifiche:
   1) ai commi 1 e 2, dopo le parole: investimenti in attività di ricerca e sviluppo, aggiungere le seguenti: nonché in spese per la comunicazione strettamente connesse alla suddetta attività di ricerca e sviluppo,;
   2) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. A valere sulle risorse di cui al presente articolo, sono ammissibili al credito di imposta le attività di comunicazione relative alle attività di ricerca e sviluppo di cui al comma 4, lettere a), b), c), d), nonché le attività di comunicazione relative ai prodotti, processi o servizi messi a punto, modificati o migliorati a seguito delle attività di cui al comma 4, lettere b) e c).;
   3) dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Ai fini della determinazione del credito d'imposta per le attività di cui al comma 4-bis, sono ammissibili nei limiti di copertura finanziaria di cui al presente articolo, le spese relative all'acquisto di spazi su mezzi audiovisivi, radiofonici e altri mezzi di comunicazione di massa di imprese iscritte al registro degli operatori di comunicazione di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a) numero 5 legge 31 luglio 1997, n. 249, nonché all'acquisto di spazi di pubblicità esterna, affissioni e su circuiti cinematografici.
**7. 1. Misiani.

  Al comma 1, capoverso Art. 3, apportare le seguenti modifiche:
   1) ai commi 1 e 2, dopo le parole: investimenti in attività di ricerca e sviluppo, aggiungere le seguenti: nonché in spese per la comunicazione strettamente connesse alla suddetta attività di ricerca e sviluppo,;
   2) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. A valere sulle risorse di cui al presente articolo, sono ammissibili al credito di imposta le attività di comunicazione relative alle attività di ricerca e sviluppo di cui al comma 4, lettere a), b), c), d), nonché le attività di comunicazione relative ai prodotti, processi o servizi messi a punto, modificati o migliorati a seguito delle attività di cui al comma 4, lettere b) e c).;
   3) dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Ai fini della determinazione del credito d'imposta per le attività di cui al comma 4-bis, sono ammissibili nei limiti di copertura finanziaria di cui al presente articolo, le spese relative all'acquisto di spazi su mezzi audiovisivi, radiofonici e altri mezzi di comunicazione di massa di imprese iscritte al registro degli operatori di comunicazione di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a) numero 5 legge 31 luglio 1997, n. 249, nonché all'acquisto di spazi di pubblicità esterna, affissioni e su circuiti cinematografici.
**7. 34. Latronico, Palese, Brunetta.

  Al comma 1, capoverso Art. 3, apportare le seguenti modifiche:
   1) ai commi 1 e 2, dopo le parole: investimenti in attività di ricerca e sviluppo, aggiungere le seguenti: nonché in spese per la comunicazione strettamente connesse alla suddetta attività di ricerca e sviluppo,;
   2) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. A valere sulle risorse di cui al presente articolo, sono ammissibili al credito di imposta le attività di comunicazione relative alle attività di ricerca e sviluppo di cui al comma 4, lettere a), b), c), d), nonché le attività di comunicazione relative ai prodotti, processi o servizi messi a punto, modificati o migliorati a seguito delle attività di cui al comma 4, lettere b) e c).;
   3) dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Ai fini della determinazione del credito d'imposta per le attività di cui al comma 4-bis, sono ammissibili nei limiti di copertura finanziaria di cui al presente articolo, le spese relative all'acquisto di spazi su mezzi audiovisivi, radiofonici e altri mezzi di comunicazione di massa di imprese iscritte al registro degli operatori di comunicazione di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a) numero 5 legge 31 luglio 1997, n. 249, nonché all'acquisto di spazi di pubblicità esterna, affissioni e su circuiti cinematografici.
**7. 33. Saltamartini, Tancredi.

  Al comma 1, capoverso Art. 3, comma 1, sopprimere dalle parole: a decorrere dal periodo di imposta fino a: dicembre 2019 e sostituire la parola: 25 con la seguente: 15.

  Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascuno a decorrere dal 2015.
7. 8. Busin, Guidesi, Caparini.

  Al comma 1, capoverso Art. 3, comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2019 con le seguenti: 31 dicembre 2020.
7. 37. Librandi, Mazziotti Di Celso, Nesi.

  Al comma 1, capoverso Art. 3, apportare le seguenti modifiche:
   al comma 1, le parole da: nella misura del a: 31 dicembre 2015 sono sostituite con le seguenti: , calcolato sulle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015, nella misura del 25 per cento per le spese di cui alla lettera b) e d) del comma 6 del presente articolo e del 50 per cento per le spese di cui alla lettera a) e c) n. 2 del comma 6 del presente articolo;
   al comma 6:
    la lettera
a) è sostituita con la seguente: a) personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo, compresi i ricercatori altamente qualificati impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo di cui al comma 4, in possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto ad un ciclo di dottorato presso una università italiana o estera, ovvero in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico come da classificazione Unesco Isced (International Standard Classification of Education) o di cui all'allegato 1 del presente decreto e i tecnici di ricerca;
    alla lettera b) dopo le parole: dell'imposta sul valore aggiunto sono aggiunte le seguenti: , nonché le spese del materiale utilizzato nell'attività di ricerca e sviluppo;
   al comma 6, sostituire la lettera c) con la seguente:
    c) spese relative a contratti di ricerca stipulati con:
   1. università, enti di ricerca ed organismi equiparati;
   2. altre imprese comprese le start-up innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
   dopo il comma 6, è inserito il seguente:
  6-bis. Per le spese di cui alla lettera c) n. 1 del comma 6 del presente articolo, il credito d'imposta del 50 per cento delle spese sostenute in ciascuno dei periodi d'imposta di cui al comma 1;
   ai maggiori oneri derivanti dal comma 6-bis si provvede, attraverso la seguente rideterminazione dell'aliquota di accisa agevolata di cui al punto 5 della Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995:
    per il 2015, riduzione del 2 per cento dell'aliquota agevolata sul gasolio e del 3 per cento dell'aliquota agevolata sulla benzina;
    per il 2016, riduzione di un ulteriore 1 per cento dell'aliquota agevolata sul gasolio e sulla benzina;
    per il 2017, riduzione di un ulteriore 1 per cento dell'aliquota agevolata sul gasolio e sulla benzina;
   il comma 7 è soppresso;
   al comma 13, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
Nel caso di richieste superiori alle risorse annue stanziate si procederà ad una distribuzione pro quota. Qualora fa dotazione annuale non dovesse essere completamente fruita, anche per effetto di revoca e rinuncia, le risorse non utilizzate andranno ad incrementare la dotazione dell'anno successivo.;
   al comma 14 dopo le parole: Ministro dello sviluppo economico sono inserite le seguenti: da emanarsi entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge;
   dopo il comma 15, è inserito il seguente:
  15-bis. Possono accedere ai benefici di cui al presente articolo:
   1. le imprese che effettuano le attività di ricerca in forma associata o aggregata, anche avvalendosi dei contratti di rete di cui all'articolo 3, commi 4-ter, 4-quater, 4-quinquies, della legge n. 9 aprile 2009, n. 33, di joint venture e di altre forme di associazioni di imprese. In tale ipotesi, l'agevolazione dovrà essere ripartita tra le imprese secondo criteri proporzionali che tengano conto della partecipazione delle singole imprese alle spese di ricerca;
   2. i soggetti residenti e quelli non residenti con stabile organizzazione in Italia, che eseguono le attività di ricerca e sviluppo attraverso contratti con imprese residenti o localizzate negli Stati della Comunità europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati o territori che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996.;
7. 53. Fauttilli, De Mita.

  Al comma 1, capoverso Art. 3, apportare le seguenti modifiche:
   1) al comma 1, le parole da: nella misura del a: 31 dicembre 2015 sono sostituite con le seguenti: , calcolato sulle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015, nella misura del 25 per cento per le spese di cui alla lettera b) e d) del comma 6 del presente articolo e del 50 per cento per le spese di cui alla lettera a) e c) n. 2 del comma 6 del presente articolo;
   2) al comma 6, la lettera a) è sostituita con la seguente:
   a) personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo, compresi i ricercatori altamente qualificati impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo di cui al comma 4, in possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto ad un ciclo di dottorato presso una università italiana o estera, ovvero in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico come da classificazione Unesco Isced (International Standard Classification of Education) o di cui all'allegato 1 del presente decreto e i tecnici di ricerca;
   3) al comma 6, lettera b), dopo le parole: dell'imposta sul valore aggiunto sono aggiunte le seguenti: , nonché le spese del materiale utilizzato nell'attività di ricerca e sviluppo;
   4) al comma 6, la lettera c) è sostituita con la seguente:
   c) spese relative a contratti di ricerca stipulati con:
  1. università, enti di ricerca ed organismi equiparati;
  2. altre imprese comprese le start-up innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
   5) dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:
  6-bis. Per le spese di cui alla lettera c) n. 1 del comma 6 del presente articolo, il credito d'imposta del 50 per cento delle spese sostenute in ciascuno dei periodi d'imposta di cui al comma 1;
  6-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 6-bis si provvede, attraverso la seguente rideterminazione dell'aliquota di accisa agevolata di cui al punto 5 della Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995:
   per il 2015, riduzione del 2 per cento dell'aliquota agevolata sul gasolio e del 3 per cento dell'aliquota agevolata sulla benzina;
   per il 2016, riduzione di un ulteriore 1 per cento dell'aliquota agevolata sul gasolio e sulla benzina;
   per il 2017, riduzione di un ulteriore 1 per cento dell'aliquota agevolata sul gasolio e sulla benzina;
   6) il comma. 7 è soppresso;
   7) al comma 13 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
Nel caso di richieste superiori alle risorse annue stanziate si procederà ad una distribuzione pro quota. Qualora la dotazione annuale non dovesse essere completamente fruita, anche per effetto di revoca e rinuncia, le risorse non utilizzate andranno ad incrementare la dotazione dell'anno successivo;
   8) al comma 14, dopo le parole: Ministro dello sviluppo economico sono inserite le seguenti: da emanarsi entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge;
   9) dopo il comma 15, è inserito il seguente:
  15-bis. Possono accedere ai benefici di cui al presente articolo:
  1. le imprese che effettuano le attività di ricerca in forma associata o aggregata, anche avvalendosi dei contratti di rete di cui all'articolo 3, commi 4-ter, 4-quater, 4-quinquies) della legge n. 9 aprile 2009, n. 33, di joint venture e di altre forme di associazioni di imprese. In tale ipotesi, l'agevolazione dovrà essere ripartita tra le imprese seconda criteri proporzionali che tengano conto della partecipazione delle singole imprese alle spese di ricerca;
  2. i soggetti residenti e quelli non residenti con stabile organizzazione in Italia, che eseguono le attività di ricerca e sviluppo attraverso contratti con imprese residenti o localizzate negli Stati della Comunità europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati o territori che sono inclusi nella lista di cui al decreto dei Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996.;
7. 44. Vignali, Saltamartini, Tancredi.

  Al comma 1, capoverso Art. 3, apportare le seguenti modifiche:
   1) al comma 1, sostituire le parole: 25 per cento con le seguenti: 50 per cento;
   2) al comma 3, sostituire le parole: 5 milioni con le seguenti: un milione di euro.
7. 16. Mucci, Castelli, Caso, Currò, Brugnerotto, Sorial, Cariello, Colonnese.

  Al comma 1, capoverso Art. 3, apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, sostituire le parole: 25 per cento con le seguenti: 50 per cento;
   b) al comma 7, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 75 per cento.

  Conseguentemente, al comma 1, dell'articolo 17 sostituire, le parole: 250 milioni di euro con le seguenti: 150 milioni di euro e al comma 9 del medesimo articolo 17, sostituire le parole: 200 milioni di euro con le seguenti: 100 milioni di euro.
7. 64. Ricciatti, Marcon, Melilla, Paglia, Ferrara.

  Al comma 1, capoverso Art. 3, apportare le seguenti modifiche:
   1) al comma 1, le parole: 25 per cento sono sostituite dalle seguenti: 50 per cento;
   2) al comma 7, le parole: 50 per cento sono sostituite dalle seguenti: 75 per cento.
7. 65. Ricciatti, Marcon, Melilla, Paglia, Ferrara.

  Al comma 1, capoverso Art. 3, comma 1, sostituire le parole: 25 per cento con le seguenti: 50 per cento.

  Conseguentemente:
   all'articolo 4, comma 1, al capoverso 1-
bis, i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:
    1) 600 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
    2) 600 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito dei reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro;
7. 11. Alberti, Caso, Castelli.

  Al comma 1, capoverso Art. 3, sostituire le parole: 25 per cento con le seguenti: 40 per cento.

  Conseguentemente, alla tabella A, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, variare gli importi come segue:
   2015: –150.000.000;
   2016: –110.000.000;
   2017: –215.000.000.

  Conseguentemente, all'articolo 17, comma 21, sostituire le parole: 460 milioni di euro con le seguenti: 360 milioni di euro.
7. 47. Tinagli, Mazziotti Di Celso, Librandi, Nesi.

  Al comma 1, capoverso Art. 3, comma 1, sostituire le parole: 25 per cento con le seguenti: 35 per cento.

  Conseguentemente, alla tabella A, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, variare gli importi come segue:
   2015: –100.000.000;
   2016: –171.000.000;
   2017: –210.000.000.
7. 46. Tinagli, Mazziotti Di Celso, Librandi, Nesi.

  Al comma 1, capoverso Art. 3, apportare le seguenti modifiche:
   1) al comma 1, le parole da: 25 per cento a: 31 dicembre 2015 sono sostituite dalle seguenti: 10 per cento delle spese e dei costi sostenuti dalle imprese per realizzare investimenti in ricerca e sviluppo intramuros e del 40 per cento qualora i progetti di investimento contemplino commesse di ricerca ad enti pubblici, università e organismi di ricerca;
   2) il comma 2 e soppresso;
   3) al comma 6, la lettera
a) è sostituita dalla seguente:
   a) personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo, compresi i ricercatori altamente qualificati impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo di cui al comma 4, in possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto ad un ciclo di dottorato presso una università italiana o estera, ovvero in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico come da classificazione Unesco Isced o di cui all'allegato 1 del presente decreto e i tecnici di ricerca;
   4) il comma 7 è soppresso;
   5) al comma 13, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
Nel caso di richieste superiori alle risorse annue stanziate si procederà ad una distribuzione pro quota. Qualora la dotazione annuale non dovesse essere completamente fruita, anche per effetto di revoche o rinunce, le risorse non utilizzate andranno ad incrementare la dotazione dell'anno successivo;
   6) al comma 14 dopo le parole: Ministro dello sviluppo economico, sono inserite le seguenti: da emanarsi entro 30 giorni dall'approvazione del presente decreto,;
   7) dopo il comma 15, è inserito il seguente:
  15-bis. Possono accedere ai benefici di cui al presente articolo:
   a) le imprese che effettuano le attività di ricerca in forma associata o aggregata, anche avvalendosi dei contratti di rete di cui all'articolo 3, commi 4-ter, 4-quater, 4-quinquies, della legge n. 9 aprile 2009, n. 33, di joint venture e di altre forme di associazioni di imprese. In tale ipotesi, l'agevolazione dovrà essere ripartita tra le impreso secondo criteri proporzionali che tengano conto della partecipazione delle singole imprese alle spese di ricerca;
   b) i soggetti residenti e quelli non residenti con stabile organizzazione in Italia, che eseguono le attività di ricerca e sviluppo attraverso contratti con imprese residenti o localizzate negli Stati della Comunità europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati o territori che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996.
7. 40. Vignali, Saltamartini, Tancredi.

  Al comma 1, capoverso Art. 3, comma 1, aggiungere infine i seguenti periodi: Possono accedere ai benefici di cui al presente articolo le imprese che effettuano le attività di ricerca in forma associata o aggregata, anche avvalendosi dei contratti di rete di cui all'articolo 3, commi 4-ter, 4-quater, 4-quinquies, della legge n. 9 aprile 2009, n. 33, di joint venture e di altre forme di associazioni di imprese. In tale ipotesi, l'agevolazione dovrà essere ripartita tra le imprese secondo criteri proporzionali che tengano conto della partecipazione delle singole imprese alle spese di ricerca.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: –35.000.000;
   2016: –50.000.000;
   2017: –50.000.000.
7. 55. Taranto, Benamati, Bargero, Basso, Bini, Cani, Civati, Donati, Folino, Galperti, Ginefra, Impegno, Martella, Montroni, Peluffo, Petitti, Portas, Senaldi, Scuvera, Tidei, Fassina, Lodolini, Petrini, Minnucci, Giampaolo Galli, Nesi.

  Al comma 1, capoverso Art. 3, aggiungere infine il seguente periodo: sono destinatari dei credito d'imposta di cui al presente articolo anche i consorzi e le reti di impresa che effettuano le attività di ricerca, sviluppo e innovazione. In tali casi, l'agevolazione è ripartita secondo criteri proporzionali, che tengano conto della quota di partecipazione alle spese da parte di ciascuna impresa.

  Conseguentemente:
   all'articolo 4, comma 1, al capoverso 1-
bis, i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:
    1) 720 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
    2) 720 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro;
7. 10. Alberti, Caso, Castelli.

  Al comma 1, capoverso Art. 3, comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Alle imprese che operano nelle regioni Campania, Calabria, Puglia, Basilicata e Sicilia è attribuito un credito di imposta parti ai 50 per cento delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.

  Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto capitale, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017.
7. 23. Russo, Palese, Brunetta.

  Al comma 1, capoverso Art. 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 279, è inserito il seguente:
  279-bis. Per i progetti di investimento agevolabili ai sensi dei commi da 271 a 279 per i quali l'Agenzia delle Entrate ha comunicato ai soggetti interessati il nulla-osta ai fini della relativa copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, il beneficio del credito d'imposta deve intendersi applicabile per quegli investimenti, effettuati dal 1o gennaio 2007 e sino ai 31 dicembre 2013, pur se le opere sono relative a progetti di investimento iniziale antecedenti al 1o gennaio 2007 e purché tali investimenti non costituiscano la mera prosecuzione di investimenti già agevolati ai sensi della, legge n. 388 del 2000.
7. 18. Abrignani, Palese, Brunetta.

  Al comma 1, capoverso Art. 3, comma 2, dopo le parole: di ricerca e sviluppo aggiungere le seguenti: nonché in spese per la comunicazione strettamente connesse alla suddetta attività di ricerca e sviluppo,
*7. 20. Abrignani, Palese, Brunetta.

  Al comma 1, capoverso Art. 3, comma 2, dopo le parole: di ricerca e sviluppo aggiungere le seguenti: nonché in spese per la comunicazione strettamente connesse alla suddetta attività di ricerca e sviluppo,
*7. 30. Palese, Brunetta.

  Al comma 1, capoverso Art. 3, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. È istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con una dotazione di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, un Fondo per il sostegno delle imprese agricole che fanno uso di prodotti fitosanitari consentiti in agricoltura biologica, di cui all'articolo 5, Reg. (CE) 5 settembre 2008 n. 889/2008, della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 834/2007 dei Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 3.000.000;
   2016: – 3.000.000;
   2017: – 3.000.000.
7. 14. Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela, Castelli, Sorial.

  Al comma 1, capoverso Art. 3, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. A decorrere dall'anno 2015 è concesso un credito di imposta nella misura del 40 per cento delle spese per gli acquisti sostenuti, e comunque non superiore a 5.000 euro, per l'acquisto da parte delle imprese agricole di prodotti fitosanitari ammessi in agricoltura biologica, di cui all'articolo 5, Reg. (CE) 5 settembre 2008 n. 889/2008, della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli.
  2-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 2-bis è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
  2-quater. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.
  2-quinquies. Per la verifica della corretta fruizione del credito d'imposta di cui al comma 2-bis, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e l'Agenzia delle entrate effettuano controlli nei rispettivi ambiti di competenza secondo le modalità individuate dal decreto di cui al comma 2-sexies.
  2-sexies. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni applicative necessarie del comma 2-bis e 2-ter, ivi comprese le modalità di verifica e controllo delle spese sostenute e della coerenza delle stesse con le previsioni di cui ai precedenti commi 2-bis e 2-ter, nonché le cause di decadenza e revoca del beneficio e le modalità di restituzione dell'importo di cui l'impresa ha fruito indebitamente.
  2-septies. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali effettua gli adempimenti conseguenti ai regolamenti dell'Unione europea in materia di aiuti compatibili con il mercato interno.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 3.000.000;
   2016: – 3.000.000;
   2017: – 3.000.000.
7. 15. Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela, Castelli, Sorial.

  Al comma 1, capoverso Art. 3, sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di euro 5 milioni per ciascun beneficiario, a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo pari almeno a euro 20.000 per le micro e piccole imprese, ad euro 50.000 per le medie imprese e 100.000 per le grandi imprese.
7. 12. Alberti, Caso, Castelli.

  Al comma 1, capoverso Art. 3, comma 3, aggiungere in fine i seguenti periodi:
  Sono destinatari del credito di imposta di cui al presente articolo anche i consorzi e le reti di impresa che effettuano le attività di ricerca, sviluppo e innovazione. In questi casi, l'agevolazione è ripartita secondo criteri proporzionali, che tengono conto della partecipazione di ciascuna impresa alle spese stesse.

  Conseguentemente, al comma 1, dell'articolo 17 sostituire, le parole: 250 milioni di euro con le seguenti: 150 milioni di euro e al comma 9 del medesimo articolo 17, sostituire le parole: 200 milioni di euro con le seguenti: 100 milioni di euro.
7. 62. Ricciatti, Marcon, Melilla, Paglia, Ferrara.

  Al comma 1, capoverso Art. 3, comma 3, aggiungere in fine i seguenti periodi:
  Sono destinatari del credito di imposta di cui al presente articolo anche i consorzi e le reti di impresa che effettuano le attività di ricerca, sviluppo e innovazione. In questi casi, l'agevolazione è ripartita secondo criteri proporzionali, che tengono conto della partecipazione di ciascuna impresa alle spese stesse.
7. 63. Ricciatti, Marcon, Melilla, Paglia, Ferrara.

  Al comma 1, capoverso Art. 3, al comma 4, lettera d), dopo le parole: finalità commerciali aggiungere, in fine, le seguenti: salvo quanto disposto dalle lettere e) ed f) del presente articolo.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, capoverso Art. 3, al comma 4, dopo la lettera d) aggiungere le seguenti:
   d-bis) sono rifinanziate, nei limite complessivo di settanta milioni di euro, le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 4, commi 2, 3 e 4 del decreto-legge 40 25 marzo 2010, n. 40 convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2015.
   d-ter) a decorrere dal 1o gennaio 2015, le somme riferite alle scelte non espresse dai contribuenti della quota dell'otto per mille dell'imposta sui reddito delle persone fisiche ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, sono destinate alle finalità di cui alla lettera e).

  Conseguentemente, alla tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre gli importi come segue:
   2015: – 70.000;
   2016: – 70.000;
   2017: – 70.000.
7. 27. Zolezzi, Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli.

  Al comma 1, capoverso Art. 3, apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 4, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
    d-bis) formazione studenti di scuola secondaria superiore e universitari nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro, apprendistato e tirocini allo scopo della diffusione delle conoscenze non solo teoriche, ma, soprattutto pratiche del processo di ricerca e sviluppo aziendale.
   al comma 6, lettera a), dopo le parole: attività di ricerca inserire la seguente: formazione; alla lettera b), dopo la parola: laboratorio inserire le seguenti: e spazi per la formazione.

  Conseguentemente, alla rubrica, dopo la parola: sviluppo inserire la seguente: formazione.
7. 24. Luigi Gallo, Brescia, Marzana, Vacca, Castelli, Sorial.

  Al comma 1, capoverso Art. 3, apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 4, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
    d-bis) formazione studenti di scuola secondaria superiore e universitari nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro, apprendistato e tirocini allo scopo della diffusione delle conoscenze non solo teoriche, ma, soprattutto pratiche del processo di ricerca e sviluppo aziendale.
   al comma 6, lettera a), dopo le parole: attività di ricerca inserire la seguente: formazione; alla lettera b), dopo la parola: laboratorio inserire le seguenti: e spazi per la formazione.
7. 25. Luigi Gallo, Brescia, Marzana, Vacca, Castelli, Sorial.

  Al comma 1, capoverso Art. 3, comma 4, dopo la lettera d), inserire la seguente:
   d-bis) innovazione, anche non tecnologica, di natura organizzativa nonché legata al modello economico, al marketing e al service design al fine di accrescere la ricerca di soluzioni innovative destinate allo sviluppo ed alla ricerca di prodotti e servizi innovativi.
7. 4. Tidei.

  Al comma 1, capoverso Art. 3, comma 4, dopo la lettera d), inserire la seguente:
   d-bis) attivazione di partenariati con università, Enti pubblici di ricerca e centri di ricerca operanti sul territorio, al fine di promuovere lo scambio di competenze, la formazione professionale e l'accesso al mercato del lavoro degli studenti.
7. 38. Librandi, Mazziotti Di Celso, Nesi.

  Al comma 1, capoverso Art. 3, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. A valere sulle risorse di cui al presente articolo, sono ammissibili al credito di imposta le attività di comunicazione relative alle attività di ricerca e sviluppo di cui al comma 4, lettere a), b), c), d), nonché le attività di comunicazione relative ai prodotti, processi o servizi messi a punto, modificati o migliorati a seguito delle attività di cui al comma 4, lettere b) e c).
*7. 21. Abrignani, Palese, Brunetta.

  Al comma 1, capoverso Art. 3, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. A valere sulle risorse di cui al presente articolo, sono ammissibili al credito di imposta le attività di comunicazione relative alle attività di ricerca e sviluppo di cui al comma 4, lettere a), b), c), d), nonché le attività di comunicazione relative ai prodotti, processi o servizi messi a punto, modificati o migliorati a seguito delle attività di cui al comma 4, lettere b) e c).
*7. 32. Palese, Brunetta.

  Al comma 1, capoverso Art. 3, comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole: ad esclusione dello attività che si concretizzino nella creazione di nuovi brevetti.
7. 60. Ricciatti, Marcon, Melilla, Paglia, Ferrara.

  Al comma 1, capoverso Art. 3, comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: Ai fini dell'applicazione del eredito di imposta di cui al presente articolo non si considerano attività di ricerca e sviluppo le attività svolte nell'ambito dell'industria militare.
7. 59. Marcon, Ricciatti, Melilla, Paglia, Ferrara.

  Al comma 1, capoverso Art. 3, comma 6, sostituire lettera a), con la seguente:
   a) a personale impiegato per la ricerca e sviluppo di cui al comma 4.
7. 17. Mucci, Castelli, D'Incà, Caso, Brugnerotto, Sorial, Colonnese, Currò, Cariello.

  Al comma 1, capoverso Art. 3, comma 6, lettera d), sostituire le parole: una nuova varietà vegetale anche acquisite da fonti esterne con le seguenti: a un nuovo materiale, a un nuovo processo di produzione di energia rinnovabile, a una nuova tecnica di bonifica di siti inquinati.
7. 13. Alberti, Caso, Castelli.

  Al comma 1, capoverso «Art. 3», dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Ai fini della determinazione del credito d'imposta per le attività di cui al comma sono ammissibili nei limiti di copertura finanziaria di cui al presente articolo le spese relative all'acquisto di spazi su mezzi audiovisivi, radiofonici e altri mezzi di comunicazione di massa di imprese iscritte al registro degli operatori di comunicazione di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a) numero 5 legge 31 luglio 1997, n. 249, nonché all'acquisto di spazi di pubblicità esterna, pubbliche affissioni e su circuiti cinematografici.
7. 22. Abrignani, Palese, Brunetta.

  Al comma 1, capoverso «Art. 3», dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. Per fruire del contributo le imprese possono presentare un'istanza telematica mediante modalità tecniche predisposte dal Ministero dello sviluppo comma 14.
7. 61. Ricciatti, Marcon, Melilla, Paglia, Ferrara.

  Al comma 1, capoverso «Art. 3», comma 13, aggiungere in fine, il seguente periodo: Ove sussistano soggetti beneficiari della normativa che cessa alla data del 31 dicembre 2014, le relative posizioni giuridiche soggettive sono tenute in considerazione al fine di poter costituire criterio preferenziale nel decreto previsto dal successivo comma 14.
7. 58. Ricciatti, Marcon, Melilla, Paglia, Ferrara.

  Al comma 1, capoverso «Art. 3», comma 14, dopo la parola: adottate sono inserite le seguenti: , entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,.
7. 5. Tidei.

  Al comma 1, capoverso «Art. 3», dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
  15-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione in favore delle imprese italiane od estere operanti nel territorio nazionale che abbiano delocalizzato la propria produzione a uno Stato, anche appartenente all'Unione europea, con conseguente riduzione o messa in mobilità del personale.
7. 57. Ricciatti, Marcon, Melilla, Paglia, Ferrara.

  L'allegato n. 3 dell'articolo 7, comma 2 è sostituito con il seguente: Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo

Allegato 3
(art. 7, comma 2)
«ALLEGATO 1
(articolo 3, comma 6, lettera a))
  LM01 Antropologia Culturale ed Etnologia
  LM02 Archeologia
  LM03 Architettura del Paesaggio
  LM04 Architettura e Ingegneria Edile-Architettura
  LM05 Archivistica e Biblioteconomìa
  LM06 Biologia
  LM07 Biotecnologie Agrarie
  LM08 Biotecnologie Industriali
  LM09 Biotecnologie Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche
  LM10 Conservazione dei Beni Architettonici e Ambientali
  LM11 Conservazione e Restauro dei Beni Culturali
  LM12 Design
  LM13 Farmacia e Farmacia Industriale
  LM14 Filologia Moderna
  LM15 Filologia, Letterature e Storia dell'Antichità
  LM16 Finanza
  LM17 Fisica
  LM18 Informatica
  LM19 Informazione e Sistemi Editoriali
  LM20 Ingegneria Aerospaziale e Astronautica
  LM21 Ingegneria Biomedica
  LM22 Ingegneria Chimica
  LM23 Ingegneria Civile
  LM24 Ingegneria dei Sistemi Edilizi
  LM25 Ingegneria dell'Automazione
  LM26 Ingegneria della Sicurezza
  LM27 Ingegneria delle Telecomunicazioni
  LM28 Ingegneria Elettrica
  LM29 Ingegneria Elettronica
  LM30 ingegneria Energetica e Nucleare
  LM31 Ingegneria Gestionale
  LM32 Ingegneria informatica
  LM33 Ingegneria Meccanica
  LM34 Ingegneria Navale
  LM35 Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio
  LM36 Lingue e Letterature dell'Africa e dell'Asia
  LM37 Lingue e Letterature Moderne Europee e Americane
  LM38 Lingue Moderne per la Comunicazione e la Cooperazione internazionale
  LM39 Linguistica
  LM40 Matematica
  LM41 Medicina e Chirurgia
  LM42 Medicina Veterinaria
  LM43 Metodologie Informatiche per le Discipline Umanistiche
  LM44 Modellistica Matematico-Fisica per l'Ingegneria
  LM45 Musicologia e Beni Culturali
  LM46 Odontoiatria e Protesi Dentaria
  LM47 Organizzazione e Gestione dei Servizi per lo Sport e le Attività Motorie
  LM48 Pianificazione Territoriale Urbanistica e Ambientale
  LM49 Progettazione e Gestione dei Sistemi Turistici
  LM50 Programmazione e Gestione dei Servizi Educativi
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  LM52 Relazioni Internazionali
  LM53 Scienza e Ingegneria dei Materiali
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  LM60 Scienze della Natura
  LM61 Scienze della Nutrizione Umana
  LM62 Scienze della Politica
  LM63 Scienze delle Pubbliche Amministrazioni
  LM64 Scienze delle Religioni
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  LM66 Sicurezza Informatica
  LM67 Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate
  LM68 Scienze e Tecniche dello Sport
  LM69 Scienze e Tecnologie Agrarie
  LM70 Scienze e Tecnologie Alimentari
  LM71 Scienze e Tecnologie della Chimica Industriale
  LM72 Scienze e Tecnologie della Navigazione (80/M)
  LM73 Scienze e Tecnologie Forestali ed Ambientali
  LM74 Scienze e Tecnologie Geologiche
  LM75 Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e il Territorio
  LM76 Scienze Economiche per l'Ambiente e la Cultura
  LM77 Scienze Economico-Aziendali
  LM78 Scienze Filosofiche
  LM79 Scienze Geofisiche
  LM80 Scienze Geografiche
  LM81 Scienze per la Cooperazione allo Sviluppo
  LM82 Scienze Statistiche
  LM83 Scienze Statistiche Attuariali e Finanziarie
  LM84 Scienze Storiche
  LM85 Scienze Pedagogiche
  LM86 Scienze Zootecniche e Tecnologie Animali
  LM87 Servizio Sociale e Politiche Sociali
  LM88 Sociologia e Ricerca Sociale
  LM89 Storia dell'Arte
  LM90 Studi Europei
  LM91 Tecniche e Metodi per la Società dell'Informazione
  LM92 Teorie della Comunicazione
  LM93 Teorie e Metodologie dell'E-Learning e della Media Education
  LM94 Traduzione Specialistica e Interpretariato.
»

  Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascuno a decorrere dal 2015.
7. 7. Busin, Guidesi, Caparini.

  Apportare le seguenti modifiche:
   1) al comma 5, il secondo, il terzo e il quarto periodo sono soppressi; conseguentemmte al comma 6, l'ultimo periodo è soppresso;
   2) al comma 10:
    dopo le parole
Ministero dell'economia e delle finanze sono aggiunte le seguenti: da emanare entro il 31 marzo 2015;
    dopo le parole: applicazione del comma 5 sono aggiunte le seguenti: , di definire gli elementi del rapporto di cui al comma 8, nonché di individuare i parametri, disunti per settore di attività per la determinazione forfetaria del contributo economico dei beni indicati al comma 5 alla produzione del reddito complessivo nei casi di utilizzo diretto. Tali parametri saranno derogabili, su opzione del contribuente, mediante ricorso al rulling di standard internazionale previsto dall'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269.».
7. 42. Vignali, Saltamartini, Tancredi.

  Al comma 10, dopo la parola: adottate sono inserite le seguenti: entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,.
7. 6. Tidei.

  Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
  11-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) il comma 732 è sostituito dal seguente: «732. Nelle more del riordino della materia da effettuare entro il 15 ottobre 2015, al fine di ridurre il contenzioso derivante dall'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni delle concessioni demaniali marittime ai sensi dell'articolo 03, comma 1, lettera b), numero 2.1), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, sono sospesi i pagamenti dei canoni per le concessioni demaniali marittime indicate dall'articolo 1 comma 251, lettera b), punto 2.1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche qualora i relativi importi siano stati iscritti al ruolo esattoriale e siano state emesse cartelle di pagamento da parte degli agenti incaricati alla riscossione. Fino alla data del 15 ottobre 2015 sono, altresì, sospesi i procedimenti amministrativi avviati dalle amministrazioni competenti e gli effetti dei medesimi, relativi alla sospensione, revoca o decadenza dalla concessione demaniale marittima derivante dal mancato versamento dei canoni di cui al precedente periodo comprese le fidejussioni in essere.»;
   b) il comma 733 è soppresso.

  11-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dai comma 1, si provvede con l'adeguamento, a partire dal 1o gennaio 2015, a euro 2.000 del canone minimo per le concessioni turistico ricreative e a euro 5.000 per le concessioni turistico ricreative concernenti esclusivamente attività commerciali e non gravate da altri oneri concessori.

  Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, regime opzionale e misure a favore di determinate concessioni demaniali.
7. 51. Petitti, Benamati, Taranto, Montroni, Impegno, Giacobbe, Tullo, Berlinghieri, Arlotti, Pagani, Fabbri, Nesi.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. I commi 732 e 733 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono sostituiti dai seguenti:
  «732. Nelle more del riordino della materia da effettuare entro il 15 ottobre 2015, al fine di ridurre il contenzioso derivante dall'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni delle concessioni demaniali marittime ai sensi dell'articolo 03, comma 1, lettera b), numero 2.1), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, i procedimenti giudiziari pendenti alla data del 30 settembre 2014 concernenti il pagamento in favore dello Stato dei canoni e degli indennizzi per l'utilizzo dei beni demaniali marittimi e delle relative pertinenze, possono essere integralmente definiti, previa domanda all'ente gestore e all'Agenzia del demanio da parte del soggetto interessato ovvero del destinatario della richiesta di pagamento, mediante il versamento in un'unica soluzione del 30 per cento delle somme dovute.
  733. La domanda nella quale il richiedente dichiara se intende avvalersi delle modalità di pagamento di cui al comma 732, ultimo periodo, è presentata entro il 28 febbraio 2015. La definizione si perfeziona con il versamento dell'intero importo dovuto, entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di definizione. La definizione del contenzioso con le modalità di cui al comma 732 e al presente comma sospende gli eventuali procedimenti amministrativi, nonché i relativi effetti, avviati dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio nonché la sospensione, la revoca o la decadenza della concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento del canone,».

  Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: «Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, regime opzionale e misure a favore di determinate concessioni demaniali».
7. 50. Petitti, Benamati, Taranto, Montroni, Impegno, Giacobbe, Tullo, Berlinghieri, Arlotti, Pagani, Fabbri, Nesi.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 732, le parole «15 ottobre 2014» e le parole: «30 settembre 2013» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «15 ottobre 2015» e «30 settembre 2014»;
   b) al comma 733, le parole: «28 febbraio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2015».

  Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: «Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, regime opzionale e misure a favore di determinate concessioni demaniali».
7. 49. Petitti, Benamati, Taranto, Montroni, Impegno, Giacobbe, Tullo, Berlinghieri, Arlotti, Pagani, Fabbri, Nesi.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. Al fine di accrescere la competitività dei crediti al sistema produttivo, il plafond di provvista di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 è elevato, secondo quanto disposto dal comma 8 della stessa disposizione, fino a 5 miliardi di euro. Per far fronte agli oneri derivanti dalla concessione dei contributi di cui al comma 4, dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2015, di 21 milioni di euro per l'anno 2016, di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020, di 17 milioni per l'anno 2021 e di 6 milioni per l'anno 2022. Al finanziamento dei contributi previsti dal presente comma si provvede a valere sui Fondo di cui all'articolo 10, comma 5 dei decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282, rifinanziamento dall'articolo 17, comma 21 della presente legge.».

  Conseguentemente: all'articolo 2, comma 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: «entro il 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
*7. 45. Vignali, Saltamartini, Tancredi.

  Dopo il comma 11, aggiungere, il seguente:
  11-bis. Al fine di accrescere la competitività dei crediti al sistema produttivo, il plafond di provvista di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è elevato, secondo quanto disposto dal comma 8 della stessa disposizione, fino a 5 miliardi di euro. Per far fronte agli oneri derivanti dalla concessione del contributi di cui al comma 4, dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 è autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2015, di 21 milioni di euro per l'anno 2016, di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020, di 17 milioni per l'anno 2021 e di 6 milioni per l'anno 2022. Al finanziamento dei contributi previsti dal presente comma si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, rifinanziato dall'articolo 17, comma 21, della presente legge.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 le parole: «entro il 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
*7. 52. Fauttilli, De Mita.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. Al fine di accrescere la competitività dei crediti al sistema produttivo, il plafond di provvista di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è elevato, secondo quanto disposto dal comma 8 della stessa disposizione, fino a 5 miliardi di euro. Per far fronte agli oneri derivanti dalla concessione dei contributi di cui al comma 4, dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 è autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2015, di 21 milioni di euro per l'anno 2016, di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dai 2017 al 2020, di 17 milioni per l'anno 2021 e di 6 milioni per l'anno 2022. Al finanziamento dei contributi previsti dal presente comma si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, rifinanziato dall'articolo 17, comma 21, della presente legge.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, le parole «entro il 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
*7. 54. Giampaolo Galli, Parrini, Colaninno.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. Al comma 1 dell'articolo 18 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sostituire le parole: «fino al 30 giugno 2015» con le parole: «fino al 31 dicembre 2015». Ai maggiori oneri si provvede mediante soppressione dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1973, n. 633, a decorrere dalle operazioni di cessione effettuate a decorrere dal gennaio 2017. Relativamente ai passaggi dei prodotti di cui ai commi 7 e 8 dell'abrogando articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1973, n. 633, le disposizioni dello stesso articolo continuano ad applicarsi alle cessioni dei prodotti conferiti fino ai 31 dicembre 2016, ancorché effettuate successivamente a tale data.
7. 43. Vignali, Saltamartini, Tancredi.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, le parole «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».
7. 41. Vignali, Saltamartini, Tancredi.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. Ai fini di tutti i tributi, fatta eccezione per l'Imposta sul Valore aggiunto, la base imponibile su cui calcolare l'imposta dovuta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati di classe energetica A o B, ai sensi dell'allegato 4 delle Linee Guida nazionali per la classificazione energetica degli edifici di cui al decreto ministeriale 26 giugno 2009, ovvero ai sensi della normativa regionale, laddove vigente».

  Conseguentemente all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2016 e 2017.
7. 39. Dorina Bianchi, Saltamartini.

  Dopo il comma 11, inserire i seguenti:
  11-bis. All'articolo 28-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 2 è inserito il seguente: « 2-bis. La compensazione di cui al comma 1 del presente articolo si applica, su richiesta del creditore, con riferimento a tutti i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazioni, forniture e appalti, a tutte le somme dovute dalla medesima data a titolo di tributi e imposte, con l'utilizzo del sistema previsto dall'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate. Si applicano, in quanto compatibili, le previsioni del predetto comma 1».
  11-ter. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2 dell'articolo 28-quinquies del decreto dei Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è emanato entro il 15 gennaio 2015.

  Conseguentemente, all'articolo 45, dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis
. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 30 settembre 2015, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, è disposta una riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, tale da assicurare minori spese in termini di indebitamente netto pari a 1.300 milioni di euro a decorrere dal 2015. Le misure di cui al periodo precedente non sono adottate o sono adottate per importi inferiori a quelli indicati ove, entro la data ivi indicata, siano approvati provvedimenti normativi che assicurino, in tutto o in parte, i predetti importi attraverso interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica.
7. 35. Capezzone, Altieri, Bianconi, Castiello, Chiarelli, Ciracì, Distaso, Fucci, Galati, Laffranco, Latronico, Marotta, Marti, Palese, Picchi, Francesco Saverio Romano, Sisto, Lainati, Petrenga, Brunetta, Riccardo Gallo, Abrignani, Biancofiore, Biasotti, Centemero, Cesaro, Occhiuto, Palmieri, Polverini, Ravetto, Romele, Squeri, Baldelli, Milanato, Sandra Savino, Calabria, Russo.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 3 a 10 del presente articolo le imprese italiane ed estere operanti nel territorio nazionale che abbiano delocalizzato la propria produzione a uno Stato, anche appartenente all'Unione europea, con conseguente riduzione o messa in mobilità del personale.
7. 36. Marcon, Melilla, Paglia.

  Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Misure per favorire la digitalizzazione dei beni e delle attività culturali).

  Al fine di promuovere la digitalizzazione del turismo, degli istituti e dei luoghi di cultura, dei cinema, dei teatri e di tutti gli eventi, e in deroga alle normative di settore, è consentito l'acquisto dei relativi biglietti con le modalità previste dall'articolo 8 comma 3 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
7. 01. Manfredi, Manzi.

  Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Compensazioni universale tra debiti e crediti verso la pubblica amministrazione).

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l'articolo 28-quater, è aggiunto il seguente:
  Art. 28-quinquies. – (Compensazioni di crediti verso pubbliche amministrazioni). – 1. I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture e appalti, nei confronti delle Amministrazioni e degli enti individuati con le modalità di cui al successivo comma 2, possono essere compensati con l'utilizzo dei sistema previsto dall'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate con le somme dovute a titolo tributario, previdenziale e assistenziale. La compensazione è trasmessa immediatamente con flussi telematici dall'Agenzia delle entrate alla piattaforma elettronica per la gestione del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, con modalità idonee a garantire l'utilizzo univoco del credito certificato. Qualora l'amministrazione debitrice non versi sulla contabilità speciale numero 1778 «Fondi di bilancio» l'importo compensato entro sessanta giorni dalla richiesta dell'Agenzia delle entrate, la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, trattiene l'importo compensato mediante riduzione delle somme dovute all'amministrazione debitrice a qualsiasi titolo, a seguito della ripartizione delle somme riscosse ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Nel caso in cui il recupero non sia possibile, la suddetta struttura di gestione ne dà comunicazione al Ministeri dell'interno ed al Ministero dell'economia e delle finanze e l'importo è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'Amministrazione debitrice a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali.
  2. I termini e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, sono stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
*7. 02. De Menech.

  Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Compensazioni universale tra debiti e crediti verso la pubblica amministrazione).

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l'articolo 28-quater, è aggiunto il seguente:
  Art. 28-quinquies. – (Compensazioni di crediti verso pubbliche amministrazioni). – 1. I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture e appalti, nei confronti delle Amministrazioni e degli enti individuati con le modalità di cui al successivo comma 2, possono essere compensati con l'utilizzo dei sistema previsto dall'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate con le somme dovute a titolo tributario, previdenziale e assistenziale. La compensazione è trasmessa immediatamente con flussi telematici dall'Agenzia delle entrate alla piattaforma elettronica per la gestione del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, con modalità idonee a garantire l'utilizzo univoco del credito certificato. Qualora l'amministrazione debitrice non versi sulla contabilità speciale numero 1778 «Fondi di bilancio» l'importo compensato entro sessanta giorni dalla richiesta dell'Agenzia delle entrate, la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, trattiene l'importo compensato mediante riduzione delle somme dovute all'amministrazione debitrice a qualsiasi titolo, a seguito della ripartizione delle somme riscosse ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Nel caso in cui il recupero non sia possibile, la suddetta struttura di gestione ne dà comunicazione al Ministeri dell'interno ed al Ministero dell'economia e delle finanze e l'importo è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'Amministrazione debitrice a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali.
  2. I termini e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, sono stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
*7. 03. Basso.

  Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Compensazioni universale tra debiti e crediti verso la pubblica amministrazione).

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l'articolo 28-quater, è aggiunto il seguente:
  Art. 28-quinquies. – (Compensazioni di crediti verso pubbliche amministrazioni). – 1. I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture e appalti, nei confronti delle Amministrazioni e degli enti individuati con le modalità di cui al successivo comma 2, possono essere compensati con l'utilizzo dei sistema previsto dall'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate con le somme dovute a titolo tributario, previdenziale e assistenziale. La compensazione è trasmessa immediatamente con flussi telematici dall'Agenzia delle entrate alla piattaforma elettronica per la gestione del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, con modalità idonee a garantire l'utilizzo univoco del credito certificato. Qualora l'amministrazione debitrice non versi sulla contabilità speciale numero 1778 «Fondi di bilancio» l'importo compensato entro sessanta giorni dalla richiesta dell'Agenzia delle entrate, la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, trattiene l'importo compensato mediante riduzione delle somme dovute all'amministrazione debitrice a qualsiasi titolo, a seguito della ripartizione delle somme riscosse ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Nel caso in cui il recupero non sia possibile, la suddetta struttura di gestione ne dà comunicazione al Ministeri dell'interno ed al Ministero dell'economia e delle finanze e l'importo è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'Amministrazione debitrice a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali.
  2. I termini e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, sono stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
*7. 07. Saltamartini.

  Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Compensazioni universale tra debiti e crediti verso la pubblica amministrazione).

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l'articolo 28-quater, è aggiunto il seguente:
  Art. 28-quinquies. – (Compensazioni di crediti verso pubbliche amministrazioni). – 1. I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture e appalti, nei confronti delle Amministrazioni e degli enti individuati con le modalità di cui al successivo comma 2, possono essere compensati con l'utilizzo dei sistema previsto dall'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate con le somme dovute a titolo tributario, previdenziale e assistenziale. La compensazione è trasmessa immediatamente con flussi telematici dall'Agenzia delle entrate alla piattaforma elettronica per la gestione del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, con modalità idonee a garantire l'utilizzo univoco del credito certificato. Qualora l'amministrazione debitrice non versi sulla contabilità speciale numero 1778 «Fondi di bilancio» l'importo compensato entro sessanta giorni dalla richiesta dell'Agenzia delle entrate, la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, trattiene l'importo compensato mediante riduzione delle somme dovute all'amministrazione debitrice a qualsiasi titolo, a seguito della ripartizione delle somme riscosse ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Nel caso in cui il recupero non sia possibile, la suddetta struttura di gestione ne dà comunicazione al Ministeri dell'interno ed al Ministero dell'economia e delle finanze e l'importo è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'Amministrazione debitrice a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali.
  2. I termini e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, sono stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
*7. 08. Marchetti.

  Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Compensazioni universale tra debiti e crediti verso la pubblica amministrazione).

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l'articolo 28-quater, è aggiunto il seguente:
  Art. 28-quinquies. – (Compensazioni di crediti verso pubbliche amministrazioni). – 1. I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture e appalti, nei confronti delle Amministrazioni e degli enti individuati con le modalità di cui al successivo comma 2, possono essere compensati con l'utilizzo dei sistema previsto dall'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate con le somme dovute a titolo tributario, previdenziale e assistenziale. La compensazione è trasmessa immediatamente con flussi telematici dall'Agenzia delle entrate alla piattaforma elettronica per la gestione del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, con modalità idonee a garantire l'utilizzo univoco del credito certificato. Qualora l'amministrazione debitrice non versi sulla contabilità speciale numero 1778 «Fondi di bilancio» l'importo compensato entro sessanta giorni dalla richiesta dell'Agenzia delle entrate, la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, trattiene l'importo compensato mediante riduzione delle somme dovute all'amministrazione debitrice a qualsiasi titolo, a seguito della ripartizione delle somme riscosse ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Nel caso in cui il recupero non sia possibile, la suddetta struttura di gestione ne dà comunicazione al Ministeri dell'interno ed al Ministero dell'economia e delle finanze e l'importo è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'Amministrazione debitrice a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali.
  2. I termini e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, sono stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
*7. 09. Gelmini, Palese, Squeri, Brunetta.

  Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Compensazioni universale tra debiti e crediti verso la pubblica amministrazione).

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l'articolo 28-quater, è aggiunto il seguente:
  Art. 28-quinquies. – (Compensazioni di crediti verso pubbliche amministrazioni). – 1. I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture e appalti, nei confronti delle Amministrazioni e degli enti individuati con le modalità di cui al successivo comma 2, possono essere compensati con l'utilizzo dei sistema previsto dall'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate con le somme dovute a titolo tributario, previdenziale e assistenziale. La compensazione è trasmessa immediatamente con flussi telematici dall'Agenzia delle entrate alla piattaforma elettronica per la gestione del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, con modalità idonee a garantire l'utilizzo univoco del credito certificato. Qualora l'amministrazione debitrice non versi sulla contabilità speciale numero 1778 «Fondi di bilancio» l'importo compensato entro sessanta giorni dalla richiesta dell'Agenzia delle entrate, la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, trattiene l'importo compensato mediante riduzione delle somme dovute all'amministrazione debitrice a qualsiasi titolo, a seguito della ripartizione delle somme riscosse ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Nel caso in cui il recupero non sia possibile, la suddetta struttura di gestione ne dà comunicazione al Ministeri dell'interno ed al Ministero dell'economia e delle finanze e l'importo è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'Amministrazione debitrice a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali.
  2. I termini e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, sono stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
*7. 010. Allasia, Caparini.

  Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Compensazioni universale tra debiti e crediti verso la pubblica amministrazione).

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l'articolo 28-quater, è aggiunto il seguente:
  Art. 28-quinquies. – (Compensazioni di crediti verso pubbliche amministrazioni). – 1. I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture e appalti, nei confronti delle Amministrazioni e degli enti individuati con le modalità di cui al successivo comma 2, possono essere compensati con l'utilizzo dei sistema previsto dall'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate con le somme dovute a titolo tributario, previdenziale e assistenziale. La compensazione è trasmessa immediatamente con flussi telematici dall'Agenzia delle entrate alla piattaforma elettronica per la gestione del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, con modalità idonee a garantire l'utilizzo univoco del credito certificato. Qualora l'amministrazione debitrice non versi sulla contabilità speciale numero 1778 «Fondi di bilancio» l'importo compensato entro sessanta giorni dalla richiesta dell'Agenzia delle entrate, la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, trattiene l'importo compensato mediante riduzione delle somme dovute all'amministrazione debitrice a qualsiasi titolo, a seguito della ripartizione delle somme riscosse ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Nel caso in cui il recupero non sia possibile, la suddetta struttura di gestione ne dà comunicazione al Ministeri dell'interno ed al Ministero dell'economia e delle finanze e l'importo è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'Amministrazione debitrice a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali.
  2. I termini e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, sono stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
*7. 011. Gasparini.

  Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Compensazioni universale tra debiti e crediti verso la pubblica amministrazione).

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l'articolo 28-quater, è aggiunto il seguente:
  Art. 28-quinquies. – (Compensazioni di crediti verso pubbliche amministrazioni). – 1. I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture e appalti, nei confronti delle Amministrazioni e degli enti individuati con le modalità di cui al successivo comma 2, possono essere compensati con l'utilizzo dei sistema previsto dall'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate con le somme dovute a titolo tributario, previdenziale e assistenziale. La compensazione è trasmessa immediatamente con flussi telematici dall'Agenzia delle entrate alla piattaforma elettronica per la gestione del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, con modalità idonee a garantire l'utilizzo univoco del credito certificato. Qualora l'amministrazione debitrice non versi sulla contabilità speciale numero 1778 «Fondi di bilancio» l'importo compensato entro sessanta giorni dalla richiesta dell'Agenzia delle entrate, la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, trattiene l'importo compensato mediante riduzione delle somme dovute all'amministrazione debitrice a qualsiasi titolo, a seguito della ripartizione delle somme riscosse ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Nel caso in cui il recupero non sia possibile, la suddetta struttura di gestione ne dà comunicazione al Ministeri dell'interno ed al Ministero dell'economia e delle finanze e l'importo è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'Amministrazione debitrice a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali.
  2. I termini e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, sono stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
*7. 012. Lavagno, Pilozzi, Di Salvo, Piazzoni, Migliore, Lacquaniti, Nardi, Zan.

  Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Compensazioni universale tra debiti e crediti verso la pubblica amministrazione).

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l'articolo 28-quater, è aggiunto il seguente:
  Art. 28-quinquies. – (Compensazioni di crediti verso pubbliche amministrazioni). – 1. I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture e appalti, nei confronti delle Amministrazioni e degli enti individuati con le modalità di cui al successivo comma 2, possono essere compensati con l'utilizzo dei sistema previsto dall'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate con le somme dovute a titolo tributario, previdenziale e assistenziale. La compensazione è trasmessa immediatamente con flussi telematici dall'Agenzia delle entrate alla piattaforma elettronica per la gestione del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, con modalità idonee a garantire l'utilizzo univoco del credito certificato. Qualora l'amministrazione debitrice non versi sulla contabilità speciale numero 1778 «Fondi di bilancio» l'importo compensato entro sessanta giorni dalla richiesta dell'Agenzia delle entrate, la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, trattiene l'importo compensato mediante riduzione delle somme dovute all'amministrazione debitrice a qualsiasi titolo, a seguito della ripartizione delle somme riscosse ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Nel caso in cui il recupero non sia possibile, la suddetta struttura di gestione ne dà comunicazione al Ministeri dell'interno ed al Ministero dell'economia e delle finanze e l'importo è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'Amministrazione debitrice a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali.
  2. I termini e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, sono stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
*7. 013. Gadda, Donati, Marco Di Maio, Moretto.

  Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Compensazioni universale tra debiti e crediti verso la Pubblica Amministrazione).

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l'articolo 28-quater, è aggiunto il seguente: Art. 28-quinquies.(Compensazioni di crediti verso pubbliche amministrazioni). – 1. I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture e appalti, nei confronti delle Amministrazioni e degli enti individuati con le modalità di cui al successivo comma 2, possono essere compensati con l'utilizzo del sistema previsto dall'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate con le somme dovute a titolo tributario, previdenziale e assistenziale. La compensazione è trasmessa immediatamente con flussi telematici dall'Agenzia delle entrate alla piattaforma elettronica per la gestione del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, con modalità idonee a garantire l'utilizzo univoco del credito certificato. Qualora l'amministrazione debitrice non versi sulla contabilità speciale numero 1778 «Fondi di bilancio» l'importo compensato entro sessanta giorni dalla richiesta dell'Agenzia delle entrate, la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, trattiene l'importo compensato mediante riduzione delle somme dovute all'amministrazione debitrice a qualsiasi titolo, a seguito della ripartizione delle somme riscosse ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Nel caso in cui il recupero non sia possibile, la suddetta struttura di gestione ne dà comunicazione al Ministeri dell'interno ed al Ministero dell'economia e delle finanze e l'importo è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'Amministrazione debitrice a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali.
  2. I termini e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, sono stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, sono ridotte in misura corrispondente all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione le dotazioni di bilancio dei Ministeri di cui all'elenco n. 2 allegato alla presente legge.
7. 06. Rampelli.

  Dopo l'articolo 7, è aggiunto il seguente:

Art. 7-bis.
(Disposizioni in materia di pagamenti delle pubbliche amministrazioni).

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo l'articolo 28-quater è aggiunto il seguente: Art. 28-quinques.(Cessione legale dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni).1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, su istanza delle imprese titolari di crediti certi, liquidi ed esigibili, certificati secondo le modalità previste dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012 e 25 giugno 2012, pubblicati, rispettivamente, nelle Gazzette Ufficiali n. 143 del 21 giugno 2012 e n. 152 del 2 luglio 2012, nonché ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, le somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, maturate alla data indicata dall'articolo 1, da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le società a prevalente partecipazione pubblica, possono essere cedute alle aziende fornitrici, nei confronti delle quali sono previste posizioni debitorie dei medesimo creditore. Il credito deve essere certo ed esigibile e certificato dalle pubbliche amministrazioni, con posta certificata inviata presso gli indirizzi PEC dei Codice digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 con il relativo importo e la data entro cui sarà prevista la compensazione che il creditore intende effettuare nei confronti del debitore;
   b) al capo I del titolo II è aggiunto, in fine, il seguente articolo: Art. 48-ter. – (Compensazione dei crediti e dei debiti). – 1. La compensazione di cui alla lettera a) indicata in apposite voci di bilancio, segnalata nella nota integrativa, dovrà avvenire attraverso comunicazione elettronica, all'Agenzia delle entrate e alla pubblica amministrazione di riferimento nei confronti della quale è maturato il credito. Le imprese titolari di crediti cui alla lettera a), successivamente alle avvenute procedure di compensazione, a far data dalla predetta certificazione, possono trasformare il credito maturato, in credito d'imposta compensabile con qualsiasi debito erariale maturato. Le procedure di compensazione sono consentite anche nei confronti di somme iscritte a ruolo entro il 30 aprile 2014, per tributi erariali, regionali o locali, nonché per i contributi previdenziali o assistenziali, ovvero per entrate spettanti all'amministrazione che ha rilasciato la certificazione ai sensi dei decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, 25 giugno 2012 e 19 ottobre 2012.

  2. Le procedure di compensazione, di cui al precedente comma, sono ammesse previo versamento di un contributo di scopo pari al 4 per cento del beneficio ottenuto ripartito come segue:
   a) 25 per cento: fondo specifico per l'istruzione e la formazione;
   b) 25 per cento: fondo di garanzia per l'artigianato istituito dalla legge 14 ottobre 1964, n. 1068 e dalla legge 23 dicembre del 1996, n. 662 in favore delle piccole e medie imprese;
   c) 25 per cento: fondo per V attrazione degli investimenti culturali;
   d) 25 per cento: fondo per la ricostruzione degli immobili pubblici di l'Aquila a seguito del sisma del 2009.

  3. Dalle percentuali di cui al precedente comma, almeno il 75 per cento sintendono destinati per gli investimenti strutturali indicati nelle finalità indicate nelle lettere a) b) c) e d).
  4. Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, anche al fine di garantire il rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica.
7. 038. Fabrizio Di Stefano, Palese, Brunetta.

  Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Credito d'imposta ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296).

  Per i progetti di investimento agevolabili ai sensi dall'articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, per i quali l'Agenzia delle Entrate ha comunicato ai soggetti interessati il nulla-osta ai fini della relativa copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97 convertito dalla legge 2 agosto 2008 n. 129, il beneficio del credito di imposta è applicabile agli investimenti che, indipendentemente dal momento di inizio, siano stati ultimati entro il 31 dicembre 2013.
7. 04. Castricone.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Fondo per gli investimenti nel settore culturale).

  1. In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, al fine di assicurare risorse stabili alla tutela del patrimonio culturale, è istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo il «Fondo per la tutela del patrimonio culturale», con una dotazione iniziale di 700 milioni euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e di 200 milioni di euro per l'anno 2017. A decorrere dal 2016, con la legge di stabilità il Fondo è alimentato con una quota almeno pari al tre per cento delle risorse destinate annualmente dalla medesima legge ad interventi infrastrutturali e iscritte negli stati di previsione dei Ministeri; per gli anni 2016 e 2017, la predetta quota è assegnata al Fondo nella sola parte eccedente la dotazione iniziale di cui al primo periodo del presente comma.
  2. È abrogato il comma 4 dell'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
  3. Le finalità e le relative risorse di cui ai commi 4-bis e 4-ter dell'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono assicurate a decorrere dal 2015 a valere sulle risorse Fondo di cui al comma 1 del presente articolo. A decorrere dal 2017 con il medesimo Fondo si provvede anche per le finalità di cui all'articolo 7 comma 1 penultimo periodo del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modifiche dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.
  4. Le risorse del Fondo sono utilizzate nell'ambito di un programma triennale che il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo trasmette al CIPE, per una presa d'atto, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il programma, da attuarsi in coerenza con i decreti legislativi n. 228 e n. 229 del 2011, individua gli interventi prioritari da realizzare, le risorse agli stessi destinate e il relativo cronoprogramma, definendo altresì le modalità di definanziamento in caso di mancata attuazione degli interventi programmati. Entro il 31 gennaio di ciascun anno viene trasmesso al CIPE: il programma aggiornato, corredato del puntuale stato di attuazione degli interventi, in termini di avanzamento fisico e finanziario.
  E, di conseguenza, all'articolo 17, il comma 9 è soppresso,
  ed al comma 12 del medesimo articolo 17, sostituire le parole: «850 milioni» con le parole: «50 milioni»,
  e, dopo le parole: «alle missioni internazionali di pace», aggiungere le parole: con esclusione delle missioni a direzione NATO, quali «Join Enterprise», «Multinational Specialized Unit (MSU)», «Active Endeavour», «ISAF Afghanistan» e «Ocean Shield,».
7. 05. Giancarlo Giordano, Fratoianni, Costantino, Marcon, Melilla.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Promozione del Made in Italy).

  1. Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni di promozione del made in Italy, di sviluppo dei rapporti economici e commerciali italiani con l'estero e dell'internazionalizzazione delle imprese italiane, alla tabella C di cui all'articolo 46, comma le risorse del fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese di cui all'articolo 14, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (4.2. – CAP 2535 – ), sono incrementate di:
   a) 130 milioni per il 2015;
   b) 5.0 milioni per il 2016;
   c) 40 milioni per il 2017.

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante gli stanziamenti di cui al CAP 7034 del bilancio del Mise «somme riassegnate in bilancio con il DLB 2015-2017 in attivazione dell'articolo 49 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66.
7. 014. Vignali, Saltamartini, Tancredi.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Credito d'imposta per interventi di manutenzione, in favore delle attività turistico-culturali e favorire l'imprenditorialità nel settore turistico).

  1. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta ricettiva per accrescere la competitività delle destinazioni turistiche, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2016, è riconosciuto ai soggetti che svolgono attività d'impresa credito d'imposta nella misura del 30 per cento delle spese sostenute fino ad un massimo di 200.000 euro nei periodi d'imposta sopra indicati e nel limite massimo di 30 milioni di euro per il triennio 2015, 2015 e 2016, a favore delle Fondazioni liriche, musei biblioteche, teatri, fondazioni culturali, per gli interventi di manutenzione, protezione, restauro, promozione e valorizzazione di beni culturali come definiti dall'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto per le spese relative a interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, o a interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, in conformità alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, anche tenendo conto dei princìpi della «progettazione universale» di cui alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata a New York il 13 dicembre 2006, resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18, e di incremento dell'efficienza energetica.
  3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è ripartito in tre quote annuali di pari importo e, in ogni caso, è riconosciuto nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. La prima quota del credito d'imposta relativo alle spese effettuate nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge è utilizzabile non prima del 30 giugno 2015.

  Conseguentemente, alla Tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze,
apportare le seguenti variazioni:
   2015: 10.000.000;
   2016: 10.000.000;
   2017: 10.000.000.
7. 015. Altieri, Marti, Distaso, Fucci, Ciracì, Lainati, Palmieri, Palese, Brunetta.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Istituzione finanziaria per lo sviluppo della green economy).

  1-bis. La società Cassa depositi e prestiti Spa è autorizzata ad assolvere ai compiti di istituzione finanziaria per lo sviluppo della «green economy».
  2. Il Ministero dello sviluppo economico può stipulare apposita convenzione con la società Cassa depositi e prestiti Spa al fine di avvalersi della medesima e delle società da essa partecipate per l'istruttoria e la gestione dei profili finanziari delle iniziative di investimenti relativi ad operazioni ed interventi di sostegno finanziario diretto ed indiretto e dei quali deve essere garantita una redditività adeguata dei capitale investito, a favore delle imprese di piccole e medie dimensioni, nonché degli enti locali, ivi comprese le società da essi controllate e/o partecipate, per investimenti nel campo della «green economy», con particolare riferimento a quelli interessanti i territori montani e rurali italiani, e con peculiare riguardo per il sostegno agli investimenti nel campo dell'innovazione, della ricerca e dello sviluppo nei territori a cosiddetto «fallimento di mercato» al fine di ammortizzare e annullare i deficit strutturali permanenti di tali territori, perseguendo, in particolare, i seguenti obiettivi:
   (a) favorire la patrimonializzazione delle imprese di piccole e medie dimensioni per permettere un più facile accesso al credito e sostenere progetti di sviluppo a medio-lungo termine, comprendendo in essi anche il sostegno ad aggregazioni di imprese che mettono in comune know-how, brevetti e innovazioni a beneficio dello sviluppo del territorio, nonché costituzione di label (brand o marchi), e-commerce e piattaforme di distribuzione/acquisto specialmente al fine di favorire una più ampia presenza sui mercati esteri;
   (b) incentivare il processo di aggregazione tra imprese di piccole e medie dimensioni (i) appartenenti allo stesso settore od operanti nello stesso distretto industriale; (ii) appartenenti a settori adiacenti (integrazione c.d. orizzontale); (iii) operanti a monte e a valle di un medesimo processo produttivo o di servizi (integrazione c.d. verticale), permettendo la nascita di realtà caratterizzate da una dimensione più significativa, in grado di rafforzare la propria competitività nei rispettivi settori e di indirizzarsi sempre più verso i mercati internazionali.

  3. Gli oneri derivanti dalla convenzione di cui al comma 2 sono a carico del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre, n. 307, così come rifinanziato dall'articolo 17, comma 21, della presente legge.
  4. La società Cassa depositi e prestiti Spa può destinare, nel limite annuo stabilito con apposita convenzione stipulata tra la medesima Cassa e il Ministero dell'economia e delle finanze, risorse proprie ad iniziative rispondenti alle finalità del presente articolo, anche in regime di cofinanziamento con soggetti privati e pubblici.
  5. Con la convenzione di cui al comma 2 sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.
7. 017. Zaratti, Pellegrino, Marcon, Melilla.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Fondo venture capital per l'industria).

  1. La Cassa dei depositi e prestiti Spa è autorizzata ad istituire un apposito Fondo speciale, denominato «Fondo venture capital per l'industria», con una dotazione iniziale di 1 miliardo di euro annuo a valere sulle disponibilità del Fondo strategico italiano istituito nell'ambito della medesima Cassa, destinato all'integrazione di ulteriori fondi di investimento privati di venture capital tesi a dotare di maggiore capitale di rischio i progetti imprenditoriali che hanno come oggetto lo sviluppo di nuove tecnologie ad elevato potenziale di crescita elaborati attraverso il coinvolgimento di università e centri di ricerca pubblica. Tali progetti presentano le seguenti caratteristiche:
   a) elevato contenuto tecnologico (high tech);
   b) progetto imprenditoriale in fase precompetitiva;
   c) elevato rischio connesso allo sviluppo della tecnologia in progetto;
   d) incertezza relativa alla connessione tra contenuto tecnologico e mercato;
   e) periodo di rientro dell'investimento iniziale esclusivamente nel lungo periodo.

  2. Il finanziamento erogato dalla Cassa depositi e prestiti Spa, mediante il Fondo di cui al comma 1, ad uno o più fondi di investimento privati di venture capital non deve superare l'ammontare del 50 per cento del totale del patrimonio del fondo da integrare.
  3. La durata del finanziamento di ciascun fondo di cui al comma 2, da parte della Cassa depositi e prestiti Spa, non può essere superiore a dieci anni.
  4. La remunerazione riconosciuta alla Cassa depositi e prestiti Spa per il finanziamento di cui al comma 2 non può essere superiore a quella corrispondente al tasso Euribor rilevato alla data della concessione del finanziamento più 2 punti percentuali per ciascun anno di durata del finanziamento.
  5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'istruzione, del l'università e della ricerca, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono le modalità di attuazione dici presente articolo ed individuati i fondi di investimento privati di venture capital da integrare. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
7. 018. Marcon, Melilla, Paglia, Ricciatti, Ferrara.

  Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Disposizioni per contrastare la delocalizzazione delle attività produttive e istituzione della Cabina di regia per gli interventi nel settore delle crisi industriali).

  1. L'articolo 1, commi 60 e 61 della legge di stabilità per il 2014 (legge n. 147 del 2013) sono sostituiti dai seguenti:
  60. Per i contributi erogati, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le imprese italiane ed estere operanti nel territorio nazionale che abbiano beneficiato di contribuii pubblici in conto capitale, qualora, entro tre anni dalla concessione degli stessi, delocalizzino la propria produzione dal sito incentivato a uno Stato anche appartenente all'Unione europea, con conseguente riduzione o messa in mobilita del personale, decadono dal beneficio stesso e hanno l'obbligo di restituire i contributi in conto capitale ricevuti, dalle stesse imprese, con applicazione degli interessi legali, anche laddove la delocalizzazione avvenga tramite cessione di ramo d'azienda o di attività produttive appaltati a terzi, con riduzione o messa in mobilità del personale dell'impresa.
  61. Le imprese italiane ed estere di cui al comma 1 con almeno 1.000 dipendenti non possono delocalizzare la propria produzione dal sito incentivato a uno Stato anche appartenente all'Unione europea con conseguente riduzione o messa in mobilità del personale, prima di aver trovato, un nuovo acquirente che garantisca la continuità aziendale e produttiva, nonché il mantenimento dei livelli occupazionali del l'impresa stessa. Nel caso di mancato rispetto del l'obbligo di cui al presente comma, le imprese interessate devono restituire i contributi in conto capitale ricevuti negli ultimi cinque anni, con applicazione degli interessi legali, nonché corrispondere al soggetto erogatore del contributo il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 2 per cento del fatturato conseguito negli ultimi cinque anni.
  61-bis. I soggetti erogatori dei contributi di cui ai commi 1 e 2 disciplinano le modalità e i tempi di restituzione dei contributi stessi.
  61-ter. Le somme derivanti dall'applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 61 affluiscono in un apposito Fondo, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, finalizzato a sostenere le imprese che assumono lavoratori posti in mobilità da imprese che hanno delocalizzato la propria produzione a uno Stato anche appartenente all'Unione europea attraverso il riconoscimento di appositi incentivi, ivi compreso il riconoscimento di un credito di imposta pari alla maggiore IRES che i predetti soggetti sostengono in virtù delle deduzioni di cui all'articolo 5 della presente legge. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate le modalità di funzionamento del fondo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  2. Al fine di contrastare la delocalizzazione delle piccole e medie imprese e la conseguente perdita di occupazione e di elevati gradi di specializzazione e unicità sul mercato mondiale, presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il «Fondo speciale per il sostegno alla formazione di cooperative di maestranze» con una dotazione di 125 milioni di euro per l'anno 2015 destinato a supportare le nuove cooperative costituite da lavoratori dipendenti che intendano riscattare l'azienda subentrandone nella gestione per il mantenimento della continuità produttiva qualora si tratti di piccole e medie imprese che versano in gravi difficoltà di produzione e commercializzazione dei prodotti con immanente pericolo di chiusura oppure che abbiano avviato procedure di delocalizzazione delle attività produttive.
  3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di funzionamento del Fondo di cui al comma 2, la cui dotazione può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici.
  4. Agli oneri derivati dall'attuazione del comma 2 si provvede mediante utilizzo dei proventi derivanti dalla maggiorazione di prezzo riconosciuta per il riscatto dei nuovi strumenti finanziari di cui agli articoli da 23-sexies a 23-duodecies del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che, a tal fine, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.
  5. L'articolo 1, comma 12, del decreto-legge n. 35 del 2005, recante «Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico sociale e territoriale», convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005, e sostituito dal seguente:
  12. I benefìci e le agevolazioni previsti ai sensi della legge 24 aprile 1990, n. 100, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e della legge 12 dicembre 2002, n. 273, non si applicano ai progetti delle imprese che, investendo all'estero, non prevedano il mantenimento sul territorio nazionale delle attività di ricerca, sviluppo, direzione commerciale e delle attività produttive, assicurando la salvaguardia dei medesimi livelli occupazionali e la protezione sociale dei lavoratori.

  6. All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, aggiungere, in fine, le seguente lettera:
   c) alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni e a quelle dalle stesse controllate che operano nel settore della gestione di strumenti per il sostegno dell'economia ed il finanziamento di operazioni legate alla internazionalizzazione delle imprese.

  7. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie già esistenti, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, è istituita la Cabina di regia per gli interventi nel settore delle crisi industriali con il compito di individuare strumenti e soluzioni adeguate ad affrontare la gestione delle crisi industriali e contrastare il fenomeno della delocalizzazione delle attività produttive presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri. La Cabina di regia costituisce per il suddetto settore, la sede di confronto fra il Governo, le Regioni, gli Enti Locali, i rappresentanti, del Parlamento, dei Sindacati, del Sistema Bancario e dell'Amministrazione Fiscale per garantire l'unitarietà ed il coordinamento fra gli strumenti di programmazione e attuazione di politica industriale, nonché l'ottimale e coordinato utilizzo delle relative risorse finanziarie. Per la realizzazione dell'obiettivo di cui al presente comma, la Cabina di regia assicura il raccordo politico: strategico e funzionale per facilitare un'efficace integrazione fra gli interventi e gli strumenti di sostegno promossi, promuoverne l'accelerazione e garantirne una più stretta correlazione con le istanze e le dinamiche di sviluppo dei sistemi produttivi. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è disciplinato il funzionamento della Cabina di regia.
7. 019. Ricciatti, Ferrara, Scotto, Airaudo, Placido, Paglia, Melilla, Quaranta, Marcon, Duranti, Piras, Fratoianni, Franco Bordo, Costantino, Daniele Farina, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Matarrelli, Nicchi, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Sannicandro, Zaratti, Zaccagnini, Civati, Marzano, Fassina, Marchetti, Agostini, Pastorino, Nardi, Di Salvo, Fava, Moscatt, Lacquaniti, Giuseppe Guerini, Boccuzzi.

  Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Fondo per il turismo sostenibile nelle aree naturali protette).

  1. Al fine di sostenere le misure di incentivazione per lo sviluppo delle aree naturali protette, nonché di agevolare lo svolgimento delle attività e del movimento turistico nelle aree naturali protette secondo i princìpi e le finalità della Carta europea per il turismo sostenibile nelle aree protette, adottata a Lanzarote il 28 aprile 1995, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Fondo per il turismo sostenibile nelle aree naturali protette, con una dotazione di 50 milioni di euro annui per ciascun anno del triennio 2015, 2016 e 2017, volto a finanziare azioni di promozione e di divulgazione, nonché iniziative progettuali e strutturali all'interno dei confini amministrativi delle relative aree naturali protette.
  2. Ai fini del comma 1, per aree naturali protette si intendono le aree naturali protette nazionali, costituite dai parchi nazionali e dalle riserve naturali statali, nonché le aree naturali protette marine, di cui al titolo II della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni.
  3. Nell'ambito dei finanziamenti erogabili a valere sul Fondo di cui al comma i possono essere concessi contributi in favore di imprenditori titolari delle attività turistiche situate nelle aree naturali protette disciplinale dalla presente legge, di enti e associazioni di protezione ambientale riconosciuti ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, di promozione sociale e turistica, dei soggetti organizzatori di viaggi di istruzione e, in generale, di esperienze ascrivibili al turismo sostenibile, per la realizzazione delle seguenti azioni:
   a) interventi di allestimento, ampliamento, miglioramento, arredamento, abbattimento delle barriere architettoniche in favore di esercizi dediti alla ristorazione, alla ricettività, alla cultura, alla ricreazione e allo sport;
   b) interventi di recupero, manutenzione, salvaguardia e allestimento di percorsi naturalistici ed escursionistici in aree pubbliche o ad uso pubblico;
   c) interventi di sensibilizzazione, educazione e divulgazione in ordine alle caratteristiche e alle finalità delle aree naturali protette, con particolare riferimento, oltre che agli aspetti naturalistici, alle tradizioni etnografiche ed enogastronomiche e alla cultura locale;
   d) ideazione, organizzazione e promozione di itinerari didattici, di viaggi di istruzione e di altre iniziative afferenti ai turismo sostenibile che prevedono il pernottamento in strutture ricettivo dell'area naturale protetta;
   e) studi, analisi, ricerche e indagini finalizzali a evidenziare le caratteristiche qualitative e quantitative del turismo nelle singole aree naturali protette e funzionali all'individuazione delle più opportune linee guida per lo sviluppo del turismo sostenibile;
   f) campagne, iniziative ed eventi tesi a promuovere la conoscenza e la pratica del turismo sostenibile nelle aree naturali protette.

  3. Con decreto del Ministro della tutela del territorio e del mare, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i criteri di assegnazione dei contributi e le modalità di presentazione delle domande relative ai Fondo di cui al comma 1.
  4. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui per gli anni 2015, 2016 e 2017.

  Conseguentemente, al comma 9 dell'articolo 17 sostituire le parole: 200 milioni di euro con le seguenti: 150 milioni di euro.
7. 020. Ricciatti, Marcon, Melilla, Paglia.

  Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Fondo per il turismo sostenibile nelle aree naturali protette).

  1. Al fine di sostenere le misure di incentivazione per lo sviluppo delle aree naturali protette, nonché di agevolare lo svolgimento delle attività e del movimento turistico nelle aree naturali protette secondo i princìpi e le finalità della Carta europea per il turismo sostenibile nelle aree protette, adottata a Lanzarote il 28 aprile 1995, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Fondo per il turismo sostenibile nelle aree naturali protette, con una dotazione di 50 milioni di euro annui per ciascun anno del triennio 2015, 2016 e 2017, volto a finanziare azioni di promozione e di divulgazione, nonché iniziative progettuali e strutturali all'interno dei confini amministrativi delle relative aree naturali protette.
  2. Ai fini del comma 1, per aree naturali protette si intendono le aree naturali protette nazionali, costituite dai parchi nazionali e dalle riserve naturali statali, nonché le aree naturali protette marine, di cui al titolo II della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni.
  3. Nell'ambito dei finanziamenti erogabili a valere sul Fondo di cui al comma i possono essere concessi contributi in favore di imprenditori titolari delle attività turistiche situate nelle aree naturali protette disciplinale dalla presente legge, di enti e associazioni di protezione ambientale riconosciuti ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, di promozione sociale e turistica, dei soggetti organizzatori di viaggi di istruzione e, in generale, di esperienze ascrivibili al turismo sostenibile, per la realizzazione delle seguenti azioni:
   a) interventi di allestimento, ampliamento, miglioramento, arredamento, abbattimento delle barriere architettoniche in favore di esercizi dediti alla ristorazione, alla ricettività, alla cultura, alla ricreazione e allo sport;
   b) interventi di recupero, manutenzione, salvaguardia e allestimento di percorsi naturalistici ed escursionistici in aree pubbliche o ad uso pubblico;
   c) interventi di sensibilizzazione, educazione e divulgazione in ordine alle caratteristiche e alle finalità delle aree naturali protette, con particolare riferimento, oltre che agli aspetti naturalistici, alle tradizioni etnografiche ed enogastronomiche e alla cultura locale;
   d) ideazione, organizzazione e promozione di itinerari didattici, di viaggi di istruzione e di altre iniziative afferenti ai turismo sostenibile che prevedono il pernottamento in strutture ricettivo dell'area naturale protetta;
   e) studi, analisi, ricerche e indagini finalizzali a evidenziare le caratteristiche qualitative e quantitative del turismo nelle singole aree naturali protette e funzionali all'individuazione delle più opportune linee guida per lo sviluppo del turismo sostenibile;
   f) campagne, iniziative ed eventi tesi a promuovere la conoscenza e la pratica del turismo sostenibile nelle aree naturali protette.

  3. Con decreto del Ministro della tutela del territorio e del mare, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i criteri di assegnazione dei contributi e le modalità di presentazione delle domande relative al Fondo di cui al comma 1.
  4. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui per gli anni 2015, 2016 e 2017.

  Conseguentemente, all'articolo 46, al comma 1, Tabella A allegata, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:
  2015:
   CP: – 50.000.000;
   CS: – 50.000.000.
  2016:
   CP: – 50.000.000;
   CS: – 50.000.000.
  2017:
   CP: – 50.000.000;
   CS: – 50.000.000.
7. 021. Ricciatti, Marcon, Melilla, Paglia.

  Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Fondo nazionale per agevolare l'autoimpiego di persone con difficoltà di accesso al mondo del lavoro).

  1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, è istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, il «Fondo nazionale per agevolare l'autoimpiego di persone con difficoltà di accesso al mondo del lavoro», di seguito denominato «Fondo», con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro all'anno per ciascun anno del triennio 2015, 2016 e 2017, volto a sostenere, mediante il riconoscimento di agevolazioni a fondo perduto e/o sotto forma di prestito rimborsabile, soggetti privati che intendano avviare una nuova impresa o che abbiamo costituito un'impresa da almeno sei mesi e risulti inattiva.
  2. L'impresa di cui al comma 1 deve essere partecipata da soggetti appartenenti ad almeno una delle seguenti categorie: 1) giovani con età compresa tra i 18 e i 35 anni; 2) donne di età superiore ai 18 anni; 3) disoccupati che non abbiano avuto rapporti di lavoro subordinato negli ultimi tre mesi; 4) persone in procinto di perdere il posto di lavoro; 6) lavoratori precari con partita IVA;
  3. L'impresa di cui al comma 1 deve essere avviata con meno di 10 addetti e rivestire una delle seguenti forme giuridiche: 1) ditta individuale; 2) società cooperativa con meno di 10 soci; 3) società in nome collettivo; 4) società in accomandita semplice; 5) associazione fra professionisti; 6) società a responsabilità limitata.
  4. L'impresa di cui al comma 1 deve essere avviata in uno dei seguenti settori: 1) attività manifatturiere; 2) costruzioni ed edilizia; 3) riparazioni di autoveicoli e motocicli; 4) affittacamere e bed & breakfast; 5) ristorazione con cucina; 6) servizi di informazione e comunicazione; 7) attività professionali, scientifiche e tecniche; 8) agenzie di viaggio; 9) servizi a supporto alle imprese; 10) istruzione; 11) sanità e assistenza sociale non residenziale; 12) attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento con esclusione delle attività delle lotterie, delle scommesse e delle case da gioco); 13) attività di servizi per la persona. Nel caso di avvio di un'attività di consulenza o professionale è consentito l'accesso alle agevolazioni di cui al presente articolo esclusivamente nel caso in cui l'impresa abbia assunto la forma giuridica di associazione o società fra professionisti;
  5. Qualora l'impresa di cui al comma 1 venga avviata con un investimento iniziale sino a 50.000 euro, l'agevolazione è pari al 100 per cento e riconosciuta al 50 per cento a fondo perduto e al 50 per cento sotto forma di prestito rimborsabile. Qualora si tratti di un investimento compreso tra i 50.000 euro e i 100.000 euro l'agevolazione è pari al 90 per cento e riconosciuta al 50 per cento a fondo perduto e al 50 per cento sotto forma di prestito rimborsabile. Qualora si tratti di un investimento compreso tra i 100.000 euro e i 150.000 euro l'agevolazione è pari all'80 per cento e riconosciuta al 50 per cento a fondo perduto e al 50 per cento sotto forma di prestito rimborsabile. È, inoltre, previsto un contributo sulle spese di gestione dei primi sei mesi di avvio dell'impresa pari a 5.000 euro. Il prestito rimborsabile è erogato nella forma di finanziamento della durata di 60 mesi con tasso fisso, pari al tasso di riferimento UE. Non sono richieste garanzie, fatta eccezione per le società cooperative a responsabilità limitata, per le società a responsabilità limitata e per le associazioni professionali per le quali è richiesta, in particolare, la garanzia fideiussoria degli amministratori.
  6. Il Fondo di cui al comma 1 non finanzia nuove imprese che: 1) nascano dal rilevamento di una impresa esistente o dall'acquisto di un ramo di azienda; 2) abbiano individuato una sede operativa coincidente o adiacente con la sede utilizzata da un'attività operante nello stesso settore; 3) abbiano un amministratore che risulti titolare o amministratore di un'altra impresa operante nello stesso settore.
  7. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati il funzionamento del Fondo di cui al comma 1, i criteri di riconoscimento delle agevolazioni ivi previste e le modalità di presentazione delle domande di accesso. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  Conseguentemente all'articolo 46, al comma 1, Tabella A allegata, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:
  2015:
   CP: – 150.000.000;
   CS: – 150.000.000.
  2016:
   CP: – 150.000.000;
   CS: – 150.000.000.
  2017:
   CP: – 150.000.000;
   CS: – 150.000.000.
7. 022. Scotto, Ricciatti, Ferrara, Airaudo, Placido, Paglia, Melilla, Quaranta, Marcon, Duranti, Piras, Fratoianni, Franco Bordo, Costantino, Daniele Farina, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Matarrelli, Nicchi, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Sannicandro, Zaratti, Zaccagnini.

  Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente: Art. 7-bis. – 1. Al fine di sostenere le imprese che hanno maturato crediti a vario titolo, per forniture di beni e servizi, effettuati nei confronti di amministrazioni ed enti libici, il Ministro degli affari esteri promuove un tavolo negoziale con le Autorità libiche per favorire il pagamento dei crediti rimasti insoluti, nonché la sospensione delle imposte sui crediti maturati dalle predette imprese, previa idonea presentazione della relativa documentazione, in base a criteri, tempi e modalità, stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
  2. In caso di accertata insolvenza da parte delle amministrazioni ed enti libici, è istituito un Fondo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con dotazione iniziale di 1 miliardo di euro per il triennio 2015-2018.

  Conseguentemente a decorrere dal 2015:
   All'articolo 4, comma 1, al capoverso 1-bis, i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:
   1) 720 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
   2) 720 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro, il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.
7. 023. Rizzetto, Caso, Castelli.

  Dopo l'articolo 7, è inserito il seguente: Art. 7-bis. – 1. Al fine di sostenere il capitale sociale impiegato dai lavoratori in mobilità, che associatesi in forma cooperativa, abbiano rilevato l'azienda presso cui prestavano servizio, sono stanziati SO milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1 della legge 27 febbraio 1985, n. 49.

  Conseguentemente: All'articolo 46, comma 2, aggiungere, infine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2015 a 50 milioni di euro per l'anno 2016 e a euro 50 milioni per l'anno 2017.
7. 024. Cominardi, Tripiedi, Caso, Castelli.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente: Art. 7-bis. – 1. Ai fini dell'incentivazione di iniziative rivolte alla partecipazione dei lavoratori al capitale e agli utili delle imprese e per la diffusione dei piani di azionariato rivolti a lavoratori dipendenti, è istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito fondo cui sono assegnati 20 milioni euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, le cui modalità e criteri di utilizzo sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, sentite le competenti Commissioni parlamentari, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione di cui al presente comma, si provvede per l'anno 2015, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 482, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per gli anni 2016 e 2017, a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, la cui dotazione è incrementata di 40 milioni di euro.

  Conseguentemente: All'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo, le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.
7. 025. Cominardi, Tripiedi, Caso, Castelli.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente: Art. 7-bis. – 1. Il contratto di somministrazione che le agenzie interinali stipulano con i lavoratori stranieri si uniformano ai medesimi standard normativi, retributivi e previdenziali, previsti per i contratti stipulati dai lavoratori italiani.
7. 026. Luigi Di Maio, Castelli, Sorial.

  Dopo l'articolo 7, è inserito il seguente: Art. 7-bis. – 1. I consigli di amministrazione degli enti pubblici, delle società a partecipazione pubblica, statale, regionale o locale, delle aziende municipalizzate e gli organi, di amministrazione, direzione e controllo delle amministrazioni pubbliche sono composti da un massimo di quattro persone, il cui compenso non può comunque essere superiore al reddito percepito dal dirigente pubblico di prima fascia. I vice segretari generati della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri e di qualsiasi ente pubblico non possono essere più di due e conservano il trattamento economico percepito dall'amministrazione di appartenenza; qualora siano estranei alla pubblica amministrazione, non possono godere di un trattamento economico complessivo superiore a quello del dirigente di pari posizione.
7. 028. Ciprini, Caso, Castelli.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente: Art. 7-bis. – 1. A decorrere dall'anno 2015, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è istituito il «Fondo per le politiche e a sostegno dei giovani senza famiglia», con una dotazione annuale pari a 10 milioni di euro. Il Fondo è destinato all'erogazione di contributi finalizzati al sostegno, all'integrazione lavorativa e all'avviamento di attività economiche che prevedano impiego di giovani di età compresa tra i 16 e i 30 anni provenienti da strutture di accoglienza residenziali per minori e da famiglie affidatarie, e a promuoverne, con figure qualificate e professionali, l'inserimento sociale attraverso attività di intermediazione e accompagnamento del giovane verso l'autonomia.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti modificazioni:
   2015: – 10 milioni;
   2016: – 10 milioni;
   2017: – 10 milioni.
7. 029. Ciprini, Caso, Castelli.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente: Art. 7-bis. – 1. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Fondo strategico a favore delle piccole e medie imprese femminili, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione annua pari a 300 milioni di euro.
  2. Il Fondo è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La ripartizione del Fondo avviene sulla base dell'ultima rilevazione della popolazione femminile effettuata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Alla ripartizione del Fondo provvede entro il 28 febbraio di ogni anno ii Ministro dello sviluppo economico con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro per le pari opportunità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni, nell'ambito della programmazione regionale, definiscono ogni tre anni, sentiti gli enti locali, gli ambiti territoriali di intervento, tenuto conto della presenza dei comuni commissariati, ai sensi degli articoli 143, 144, 145 e 146 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e procedono al riparto economico delle risorse al fine di assicurare l'efficienza e l'efficacia degli interventi, nonché la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti.
  3. Le regioni possono istituire fondi regionali per il finanziamento dei piani di intervento ad integrazione delle quote di competenza regionale del Fondo, nonché di interventi non finanziati dallo stesso Fondo.
  4. Il Fondo persegue le seguenti finalità:
   a) sostegno al potenziamento aziendale di piccole e medie imprese femminili;
   b) erogazione, nei confronti delle piccole e medie imprese femminili in crisi, di un sussidio in misura pari al 60 per cento del pagamento dovuto per i lavori svolti da parte delle pubbliche amministrazioni;
   c) erogazione di contributi volti a sostenere la crescita dimensionale e l'aggregazione delle piccole e medie imprese femminili al fine di consentire alte stesse di competere nell'ambito del nuovo mercato globale;
   d) valorizzazione delle associazioni di imprese che rappresentano il punto di riferimento di piccole e medie imprese femminili;
   e) finanziamento di percorsi di formazione e innovazione per le giovani donne imprenditrici;
   f) promozione di idonee iniziative volte a favorire la cultura di impresa.

  Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere, infine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.
7. 030. Ciprini, Caso, Castelli.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente: Art. 7-bis. – 1. I soggetti privi di reddito, a seguito della perdita di lavoro, possono volontariamente compensare il pagamento delle imposte a qualunque titolo dovute, con la prestazione di lavori di pubblica utilità, ovvero nel settori socio – assistenziali.
  2. Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, sono stabiliti i termini e le modalità detta compensazione di cui al comma 1.
7. 031. Luigi Di Maio, Castelli, Sorial.

  Dopo l'articolo 7, è inserito il seguente: Art. 7-bis. – 1. È interesse dello Stato favorire la crescita industriale attraverso lo sviluppo dei brevetti per invenzione, garantendo l'accesso alle prestazioni del Fondo di garanzia per le piccole e medi? imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificata dall'articolo 2 della presente legge ai titolari di brevetto per invenzione che abbiano superato il controllo da parte dell'Organizzazione europea dei brevetti (EPO) e ricevuto un rapporto di ricerca completamente positivo ai sensi della normativa vigente.
  2. Al fine di garantire l'accesso ai finanziamenti di cui alla presente legge, lo Stato si attiva per l'individuazione di brevetti di cui all'articolo 1, comma 1) aventi particolare rilievo industriale, favorendo ogni iniziativa utile e di supporto al titolare del brevetto, finalizzata all'accesso al finanziamento.
  3. Alla lettera a) del comma 100 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché a favore dei soggetti titolari di brevetto per invenzione di cui all'articolo 45 comma 1 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, che abbiano superato il controllo da parte dell'Organizzazione europea dei brevetti (EPO) e ricevuto un rapporto di ricerca completamente positivo».
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e d'intesa con l'Associazione bancaria italiana, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce, con proprio decreto, i criteri di ripartizione delle risorse e le modalità per l'accesso alle prestazioni del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese da parte dei soggetti di cui alla lettera a) del comma 100 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificata dal comma 1 del presente articolo.
  5. Per le finalità previste dalla presente legge, la dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese è incrementata ai sensi di quanto disposto dal comma 2.
  6. Al comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «400 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «450 milioni di euro».
  7. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 3, pari a 50 milioni di euro l'anno a decorrere dall'anno 2015, si provvede nella misura di euro 25.000.000 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.
  2. Ai successivi oneri corrispondenti a ulteriori 25.000.000 di euro derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione, così rinominato dall'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
  8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
7. 027. Baldassarre, Caso, Castelli.

  Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Interventi di sostegno alla ricerca e all'innovazione nelle piccole imprese).

  1. Il presente articolo ha lo scopo di favorire la diffusione di nuove forme di collaborazione tra gli organismi che effettuano a qualunque titolo attività di ricerca presenti sul territorio nazionale e il mondo imprenditoriale, in particolare per quello rappresentato dalla micro e piccola impresa, nonché di favorire la razionalizzazione dell'intervento pubblico per la ricerca scientifica, di base, applicata, dello sviluppo sperimentale e del trasferimento tecnologico favorendo l'integrazione tra azioni a livello, nazionale, regionale e locale, lo sviluppo di reti e la collaborazione con il settore privato nonché la dimensione europea e internazionale della ricerca italiana.
  2. Nell'ambito della potestà legislativa concorrente tra lo Stato e le Regioni in materia di innovazione, il presente articolo ha lo scopo di integrare i princìpi generali stabiliti a livello di legislazione nazionale al fine di:
   a) realizzare una più ampia collaborazione tra centri di ricerca pubblici e privati e mondo delle imprese attraverso la garanzia di strumenti di finanziamento aggiuntivi per i progetti e le attività che determinano una stretta collaborazione tra gli organismi di ricerca e i raggruppamenti di imprese;
   b) prevedere, nelle norme regionali e nei bandi di finanziamento dei progetti di innovazione, che anche i costi relativi al titolare della azienda, nonché quelli relativi alla realizzazione dei campionari, possono essere contabilizzati tra i costi della ricerca e sviluppo ai fini normativi e fiscali.

  3. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il ministero dell'istruzione, università e ricerca, è istituito il Fondo per il brokeraggio tecnologico con la finalità di favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di innovazione tecnologica e per la diffusione dì nuove forme dì collaborazione tra gli organismi di ricerca presenti sul territorio nazionale e il mondo imprenditoriale rappresentato dalle micro e piccole imprese.
  4. Il Fondo ha una dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, destinato alla copertura dei costi del personale degli enti di ricerca o delle associazioni nazionali di categoria a supporto dei progetti e delle attività finalizzate al trasferimento tecnologico all'interno delle piccole e medie imprese italiane, nonché per il rilascio di voucher individuali per rinnovazione.
  5. Le attività, oggetto dei finanziamento del Fondo, dovranno essere dirette ai seguenti obiettivi:
   a) distacco funzionale del personale degli Organismi dì Ricerca presso le micro e piccole imprese per lo sviluppo di progetti per il trasferimento tecnologico;
   b) promozione di attività e progetti da parte delle associazioni di rappresentanza delle imprese artigiane e delle piccole imprese con lo scopo di individuare competenze specializzate di supporto ai processi di innovazione delle micro e piccole imprese.

  6. Il contributo a carico del suddetto Fondo è previsto nella misura del 10 per cento per ciascuna attività progettuale svolta presso singole imprese e nella misura del 50 per cento per le attività progettuali svolte per conto di aggregazioni di impresa riconosciute giuridicamente e comunque costituite in forma di contratto di rete di imprese, ATI, ATS, consorzi e società consortili, distretti territoriali, GEIE.
*7. 016. Pastorelli, Di Gioia.

  Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Interventi di sostegno alla ricerca e all'innovazione nelle piccole imprese).

  1. Il presente articolo ha lo scopo di favorire la diffusione di nuove forme di collaborazione tra gli organismi che effettuano a qualunque titolo attività di ricerca presenti sul territorio nazionale e il mondo imprenditoriale, in particolare per quello rappresentato dalla micro e piccola impresa, nonché di favorire la razionalizzazione dell'intervento pubblico per la ricerca scientifica, di base, applicata, dello sviluppo sperimentale e del trasferimento tecnologico favorendo l'integrazione tra azioni a livello, nazionale, regionale e locale, lo sviluppo di reti e la collaborazione con il settore privato nonché la dimensione europea e internazionale della ricerca italiana.
  2. Nell'ambito della potestà legislativa concorrente tra lo Stato e le Regioni in materia di innovazione, il presente articolo ha lo scopo di integrare i princìpi generali stabiliti a livello di legislazione nazionale al fine di:
   a) realizzare una più ampia collaborazione tra centri di ricerca pubblici e privati e mondo delle imprese attraverso la garanzia di strumenti di finanziamento aggiuntivi per i progetti e le attività che determinano una stretta collaborazione tra gli organismi di ricerca e i raggruppamenti di imprese;
   b) prevedere, nelle norme regionali e nei bandi di finanziamento dei progetti di innovazione, che anche i costi relativi al titolare della azienda, nonché quelli relativi alla realizzazione dei campionari, possono essere contabilizzati tra i costi della ricerca e sviluppo ai fini normativi e fiscali.

  3. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il ministero dell'istruzione, università e ricerca, è istituito il Fondo per il brokeraggio tecnologico con la finalità di favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di innovazione tecnologica e per la diffusione dì nuove forme dì collaborazione tra gli organismi di ricerca presenti sul territorio nazionale e il mondo imprenditoriale rappresentato dalle micro e piccole imprese.
  4. Il Fondo ha una dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, destinato alla copertura dei costi del personale degli enti di ricerca o delle associazioni nazionali di categoria a supporto dei progetti e delle attività finalizzate al trasferimento tecnologico all'interno delle piccole e medie imprese italiane, nonché per il rilascio di voucher individuali per rinnovazione.
  5. Le attività, oggetto dei finanziamento del Fondo, dovranno essere dirette ai seguenti obiettivi:
   a) distacco funzionale del personale degli Organismi dì Ricerca presso le micro e piccole imprese per lo sviluppo di progetti per il trasferimento tecnologico;
   b) promozione di attività e progetti da parte delle associazioni di rappresentanza delle imprese artigiane e delle piccole imprese con lo scopo di individuare competenze specializzate di supporto ai processi di innovazione delle micro e piccole imprese.

  6. Il contributo a carico del suddetto Fondo è previsto nella misura del 10 per cento per ciascuna attività progettuale svolta presso singole imprese e nella misura del 50 per cento per le attività progettuali svolte per conto di aggregazioni di impresa riconosciute giuridicamente e comunque costituite in forma di contratto di rete di imprese, ATI, ATS, consorzi e società consortili, distretti territoriali, GEIE.
*7. 034. Busin, Guidesi, Caparini.

  Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Interventi di sostegno alla ricerca e all'innovazione nelle piccole imprese).

  1. Il presente articolo ha lo scopo di favorire la diffusione di nuove forme di collaborazione tra gli organismi che effettuano a qualunque titolo attività di ricerca presenti sul territorio nazionale e il mondo imprenditoriale, in particolare per quello rappresentato dalla micro e piccola impresa, nonché di favorire la razionalizzazione dell'intervento pubblico per la ricerca scientifica, di base, applicata, dello sviluppo sperimentale e del trasferimento tecnologico favorendo l'integrazione tra azioni a livello, nazionale, regionale e locale, lo sviluppo di reti e la collaborazione con il settore privato nonché la dimensione europea e internazionale della ricerca italiana.
  2. Nell'ambito della potestà legislativa concorrente tra lo Stato e le Regioni in materia di innovazione, il presente articolo ha lo scopo di integrare i princìpi generali stabiliti a livello di legislazione nazionale al fine di:
   a) realizzare una più ampia collaborazione tra centri di ricerca pubblici e privati e mondo delle imprese attraverso la garanzia di strumenti di finanziamento aggiuntivi per i progetti e le attività che determinano una stretta collaborazione tra gli organismi di ricerca e i raggruppamenti di imprese;
   b) prevedere, nelle norme regionali e nei bandi di finanziamento dei progetti di innovazione, che anche i costi relativi al titolare della azienda, nonché quelli relativi alla realizzazione dei campionari, possono essere contabilizzati tra i costi della ricerca e sviluppo ai fini normativi e fiscali.

  3. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il ministero dell'istruzione, università e ricerca, è istituito il Fondo per il brokeraggio tecnologico con la finalità di favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di innovazione tecnologica e per la diffusione dì nuove forme dì collaborazione tra gli organismi di ricerca presenti sul territorio nazionale e il mondo imprenditoriale rappresentato dalle micro e piccole imprese.
  4. Il Fondo ha una dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, destinato alla copertura dei costi del personale degli enti di ricerca o delle associazioni nazionali di categoria a supporto dei progetti e delle attività finalizzate al trasferimento tecnologico all'interno delle piccole e medie imprese italiane, nonché per il rilascio di voucher individuali per rinnovazione.
  5. Le attività, oggetto dei finanziamento del Fondo, dovranno essere dirette ai seguenti obiettivi:
   a) distacco funzionale del personale degli Organismi dì Ricerca presso le micro e piccole imprese per lo sviluppo di progetti per il trasferimento tecnologico;
   b) promozione di attività e progetti da parte delle associazioni di rappresentanza delle imprese artigiane e delle piccole imprese con lo scopo di individuare competenze specializzate di supporto ai processi di innovazione delle micro e piccole imprese.

  6. Il contributo a carico del suddetto Fondo è previsto nella misura del 10 per cento per ciascuna attività progettuale svolta presso singole imprese e nella misura del 50 per cento per le attività progettuali svolte per conto di aggregazioni di impresa riconosciute giuridicamente e comunque costituite in forma di contratto di rete di imprese, ATI, ATS, consorzi e società consortili, distretti territoriali, GEIE.
*7. 037. Marchetti.

  Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Interventi di sostegno alla ricerca e all'innovazione nelle piccole imprese).

  1. Il presente articolo ha lo scopo di favorire la diffusione di nuove forme di collaborazione tra gli organismi che effettuano a qualunque titolo attività di ricerca presenti sul territorio nazionale e il mondo imprenditoriale, in particolare per quello rappresentato dalla micro e piccola impresa, nonché di favorire la razionalizzazione dell'intervento pubblico per la ricerca scientifica, di base, applicata, dello sviluppo sperimentale e del trasferimento tecnologico favorendo l'integrazione tra azioni a livello, nazionale, regionale e locale, lo sviluppo di reti e la collaborazione con il settore privato nonché la dimensione europea e internazionale della ricerca italiana.
  2. Nell'ambito della potestà legislativa concorrente tra lo Stato e le Regioni in materia di innovazione, il presente articolo ha lo scopo di integrare i princìpi generali stabiliti a livello di legislazione nazionale al fine di:
   a) realizzare una più ampia collaborazione tra centri di ricerca pubblici e privati e mondo delle imprese attraverso la garanzia di strumenti di finanziamento aggiuntivi per i progetti e le attività che determinano una stretta collaborazione tra gli organismi di ricerca e i raggruppamenti di imprese;
   b) prevedere, nelle norme regionali e nei bandi di finanziamento dei progetti di innovazione, che anche i costi relativi al titolare della azienda, nonché quelli relativi alla realizzazione dei campionari, possono essere contabilizzati tra i costi della ricerca e sviluppo ai fini normativi e fiscali.

  3. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il ministero dell'istruzione, università e ricerca, è istituito il Fondo per il brokeraggio tecnologico con la finalità di favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di innovazione tecnologica e per la diffusione dì nuove forme dì collaborazione tra gli organismi di ricerca presenti sul territorio nazionale e il mondo imprenditoriale rappresentato dalle micro e piccole imprese.
  4. Il Fondo ha una dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, destinato alla copertura dei costi del personale degli enti di ricerca o delle associazioni nazionali di categoria a supporto dei progetti e delle attività finalizzate al trasferimento tecnologico all'interno delle piccole e medie imprese italiane, nonché per il rilascio di voucher individuali per rinnovazione.
  5. Le attività, oggetto dei finanziamento del Fondo, dovranno essere dirette ai seguenti obiettivi:
   a) distacco funzionale del personale degli Organismi dì Ricerca presso le micro e piccole imprese per lo sviluppo di progetti per il trasferimento tecnologico;
   b) promozione di attività e progetti da parte delle associazioni di rappresentanza delle imprese artigiane e delle piccole imprese con lo scopo di individuare competenze specializzate di supporto ai processi di innovazione delle micro e piccole imprese.

  6. Il contributo a carico del suddetto Fondo è previsto nella misura del 10 per cento per ciascuna attività progettuale svolta presso singole imprese e nella misura del 50 per cento per le attività progettuali svolte per conto di aggregazioni di impresa riconosciute giuridicamente e comunque costituite in forma di contratto di rete di imprese, ATI, ATS, consorzi e società consortili, distretti territoriali, GEIE.

  Conseguentemente all'articolo 17, comma 13, le parole: 187,5 milioni di euro sono sostituite dalle parole: 87,5 milioni di euro.
7. 032. Rampelli.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Applicazione di un sistema di flat tax).

  Il Governo è delegato ad adottare, nell'arco del triennio 2015-2017, un nuovo sistema fiscale basato su una unica aliquota fiscale corretta per le persone fisiche da una deduzione fissa su base familiare che ne garantisca la progressività.
7. 035. Borghesi, Caparini, Nesi.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

  Al fine di sostenere le politiche per i giovani è promosso lo stanziamento di fondi aggiuntivi a favore dell'Agenzia Nazionale per i Giovani sui capitoli 1596 e 1597 dello stato di previsione della spesa del MEF (Missione 22, Programma 22,2, Obiettivo 55; incremento di 250.000 euro circa annue sul capitolo 1596 e possibilità di ricostituire il capitolo 1597 con una dotazione equivalente a quella precedente all'azzeramento).
7. 036. Famiglietti.

ART. 8.

  Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

  a) Alla lettera a), n. 1), sostituire le parole: «2015» con le parole: «2017»;
  b) Alla lettera a), n. 2), sostituire le parole: «2015» con le parole: «2017»;
  c) Alla lettera b), n. 1), sostituire le parole: «2015» con le parole: «2017».

  Conseguentemente, sono ridotte in misura corrispondente all'opere derivante dall'attuazione della presente disposizione le dotazioni di bilancio dei Ministeri di cui all'elenco n. 2 allegato alla presente legge.
8. 14. Rampelli.

  Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

  a) Alla lettera a), n. 1), sostituire le parole: «2015» con le parole: «2017»;
  b) Alla lettera a), n. 2), sostituire le parole: «2015» con le parole: «2017»;
  c) Alla lettera b), n. 1), sostituire le parole: «2015» con le parole: «2017».
*8. 10. Pastorelli, Di Gioia.

  Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

  a) Alla lettera a), n. 1), sostituire le parole: «2015» con le parole: «2017»;
  b) Alla lettera a), n. 2), sostituire le parole: «2015» con le parole: «2017»;
  c) Alla lettera b), n. 1), sostituire le parole: «2015» con le parole: «2017».
*8. 11. Busin, Guidesi, Caparini.

  Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

  a) Alla lettera a), n. 1), sostituire le parole: «2015» con le parole: «2017»;
  b) Alla lettera a), n. 2), sostituire le parole: «2015» con le parole: «2017»;
  c) Alla lettera b), n. 1), sostituire le parole: «2015» con le parole: «2017».
*8. 40. Marchetti.

  All'articolo 8 apportare le seguenti modificazioni:

  al comma 1, lettera a), punto 1), sostituire le parole: «2015» con le parole: «2016»;
  al comma 1, lettera a), punto 2), sostituire le parole: «2015» con le parole: «2016»;
   al comma 1, lettera b), punto 1), sostituire le parole: «2015» con le parole: «2016»;
   al comma 1, lettera b), punto 2), sostituire le parole: «2015» con le parole: «2016».

  Conseguentemente all'articolo 17, comma 12, sostituire le parole: per ciascuno degli anni 2015 e 2016 con le parole: per l'anno 2015 e 550 milioni per l'anno 2016.
8. 22. Terzoni, Zolezzi, Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Vignaroli, Castelli, Sorial.

  Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

  alla lettera a), punto 1), sopprimere le parole: «al 31 dicembre 2015»;
  alla lettera a), punto 2), sopprimere le parole: «al 31 dicembre 2015»;

  Conseguentemente, all'articolo 17:
   al comma 1, sostituire le parole: 250 milioni, con le parole: 100 milioni;
   sopprimere il comma 9.

  Conseguentemente, all'articolo 44:
   dopo il comma 27, aggiungere i seguenti:
    «27-bis. Al comma 5-bis dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
    27-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6:
    1) al comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
    2) al comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
   b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura dei 96 per cento» sono sostituite dalle

seguenti: «nella misura del 95 per cento»».
8. 29. Pellegrino, Zaratti, Marcon, Melilla, Paglia, Scotto, Ricciatti, Ferrara.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 1 e 2 sostituire le parole: 31 dicembre 2015 ovunque ricorrano con le seguenti: 31 dicembre 2020 e al comma 1, lettera b), numero 1 e 2 sostituire le parole: 31 dicembre 2015 ovunque ricorrano con le seguenti: 31 dicembre 2020.

  Conseguentemente all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  1. Al comma 5-bis dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
  27-sexies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6:
    1) al comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento»;
    2) al comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento»;
   b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento».
  2. All'articolo 19, comma 6, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, aggiungere, in fine il seguente periodo: A decorrere dall'anno 2015 l'aliquota è stabilita nella misura del 13,5 per mille.
  3.L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 2 punti percentuali.
8. 15. Da Villa, Crippa, Fantinati, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Currò, Caso, Mucci, Vallascas, Della Valle, Prodani.

  Al comma 1, lettera a), punto 1), dopo le parole: anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015, aggiungere le seguenti: ..., compresi interventi di manutenzione, effettuati sui terreni di pertinenza dell'unità immobiliare, o comunque ad essa contigui, finalizzati al contrasto dell'erosione del suolo e della stabilità dei versanti, ed effettuati anche mediante opere di riprofilatura, inerbimento, rimboschimento, recupero della permeabilità del terreno, regimazione del reticolo idrografico minore, raccolta delle acque meteoriche.
8. 25. Segoni, Daga, Terzoni, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Castelli, Sorial.

  Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
  a-bis). All'articolo 15: il comma 1 è sostituito con il seguente:
   1. Nelle more della definizione di misure ed incentivi selettivi di carattere strutturale, si applicano le disposizioni inerenti le detrazioni fiscali e gli incentivi di cui agli articoli 14 e 16 per tutte le seguenti attività:
    interventi per il miglioramento e la messa in sicurezza degli edifici esistenti e l'incremento del rendimento energetico;
    interventi per la sistemazione e per il consolidamento di versanti, argini e sponde, che garantiscano la riduzione delle frana nonché per interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria delle opere che permettano il regolare deflusso delle acque nonché favoriscano la stabilità del terreno, e in generale per tutti gli interventi che contrastano l'erosione del suolo.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalle presenti disposizioni, stimati in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli importi di cui alla Tabella C allegata al presente disegno di legge.
8. 26. Segoni, Daga, Terzoni, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Castelli, Sorial.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il punto 2 con il seguente:
   2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
   «2. La detrazione di cui al comma 1 si applica anche alle spese sostenute:
    a) per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio nella misura del 65 per cento, per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015;
    b) per l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari, di cui all'allegato M del decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, come previsto dall'articolo 15 comma 1-bis del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.»

  Conseguentemente all'articolo 17, al comma 21, sostituire le parole da: è incrementato fino a dall'anno 2016 con le seguenti: è incrementato di 77 milioni di euro per l'anno 2015, di 400 milioni di euro per l'anno 2016, di 360 milioni di euro per l'anno 2017, 328 milioni di euro per il 2018, 296 milioni di euro per l'anno 2019, 264 milioni di euro per l'anno 2020, 232 milioni di euro per l'anno 2021, 200 milioni di euro per l'anno 2022, 168 milioni di euro per l'anno 2023, 136 milioni di euro per l'anno 2024, e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
8. 37. Paola Bragantini, Mazzoli, Braga, Fregolent, Borghi.

  All'articolo 8, comma 1, lettera a), punto 2) aggiungere, in fine, il seguente:
  2-bis. La detrazione di cui al comma 1 si applica altresì alle spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica attuati sul patrimonio di edilizia residenziale pubblica gestito in locazione dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 30.000.000;
   2016: – 30.000.000;
   2017: – 30.000.000.
8. 12. Rubinato.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
  2-bis) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
   «2-bis. La detrazione di cui al comma 1 si applica altresì alle spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica attuati sul patrimonio di edilizia residenziale pubblica gestito in locazione dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.».

  Conseguentemente all'articolo 17, comma 21 sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2015 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dal 2016 con le seguenti: 95 milioni di euro per l'anno 2015, 420 milioni di euro per l'anno 2016, 390 milioni di euro per l'anno 2017, 410 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2025, di 460 milioni di euro a decorrere dal 2026.
8. 43. Marchi, Mariani, Tino Iannuzzi.

  Alla lettera b), n. 1) le parole: 50 per cento sono sostitute dalle parole: 65 per cento.
8. 17. Rizzetto, Caso, Sorial.

  Al comma 1, lettera b), punto 1), sopprimere le parole: al 31 dicembre 2015.

  Conseguentemente all'articolo 17:
   al comma 1, sostituire le parole: «250 milioni», con le parole: «100 milioni»;
   sopprimere il comma 9.

  Conseguentemente all'articolo 44 dopo il comma 27, aggiungere i seguenti:
   «27-bis. Al comma 5-bis dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
   274-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 6:
   1) al comma 8; le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
   2) al comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
    b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
8. 30. Zaratti, Pellegrino, Marcon, Melilla, Paglia, Scotto, Ricciatti, Ferrara.

  Al comma 1, lettera b), dopo il punto 1), aggiungere a seguente:
  1-bis). Al comma 1-bis, sostituire dalle parole: «detrazione dall'imposta lorda» fino alla fine del comma, con le parole: «detrazione dall'imposta lorda nella misura del 65 per cento».

  Conseguentemente all'articolo 17, al comma 1, sostituire le parole: «250 milioni», con le parole: «100 milioni» e al comma 9, sostituire le parole: «200 milioni», con le parole: «50 milioni».

  Conseguentemente all'articolo 44, dopo il comma 27, aggiungere i seguenti:
  «27-bis. Al comma 5-bis dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
  27-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6:
    1) al comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
    2) al comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
   b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»».
8. 31. Zaratti, Pellegrino, Marcon, Melilla, Paglia, Scotto, Ricciatti, Ferrara.

  Al comma 1, lettera b), dopo il punto 1), aggiungere il seguente:
  1-bis). Al comma 1-bis, alinea, le parole da: «(zone 1 e 2)» sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «(zone 1, 2 e 3) di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003, riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive, spetta, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 65 per cento, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2015.».

  Conseguentemente, all'articolo 17, comma 21, sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2015 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 con le seguenti: 99,3 milioni di euro per l'anno 2015, di 441,4 milioni di euro per l'anno 2016, di 436,8 milioni di euro per l'anno 2017, di 441,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2025 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
8. 9. Tino Iannuzzi, Realacci, Mariani, Borghi, Dorina Bianchi, Matarrese, Pastorelli, Zan, Arlotti, Mariastella Bianchi, Braga, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Giovanna Sanna, Zardini.

  Al comma 1, lettera b), dopo il punto 1) aggiungere il seguente:
  1-bis) al comma 1-bis apportare le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «zone 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «zone 1, 2 e 3»;
   b) le parole: «al 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2015»;
   c) le parole: «dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016».

  Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 160.000.000 euro per l'anno 2015 a 170.000.000 euro per anno 2016 e 170.000.000 per l'anno 2017.

  Conseguentemente all'articolo 17, comma 9, sostituire le parole: a decorrere dall'anno 2015 con le seguenti: per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.
8. 27. Ferraresi, Dell'Orco, Pesco, Barbanti, Ruocco, Castelli, Sorial.

  Al comma 1, lettera b), dopo il punto 1), aggiungere la seguente;
  1-bis) al comma 1-bis, sostituire dalle parole: «detrazione dall'imposta lorda fino alla fine del comma», con le parole: «detrazione dall'imposta lorda nella misura del 65 per cento per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2015».

  Conseguentemente all'articolo 17:
   al comma 1, sostituire le parole: «250 milioni», con le parole: «50 milioni»;
   al comma 9, sostituire le parole: «200 milioni», con le parole: «50 milioni».
8. 32. Pellegrino, Zaratti, Marcon, Melilla, Paglia, Ricciatti, Ferrara.

  Al comma 1, lettera b), dopo il punto 1), aggiungere il seguente:
  1-bis. Al comma 1-bis, alinea, le parole da: «nella misura» sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 65 per cento, per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2015».

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanzeapportare le seguenti variazioni:
   2015: –8.000.000;
   2016: –8.000.000;
   2017: –8.000.000.
8. 6. La VIII Commissione.

  Al comma 1, lettera b), dopo il punto 1) aggiungere il seguente:
  1-bis) al comma 1-bis dopo le parole: «dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,» aggiungere le seguenti: «ivi comprese le spese per l'installazione di sistemi salvavita passivi antisismici,».

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 80,000.000;
   2016: – 80.000.000;
   2017: – 80.000.000.
8. 28. Tancredi.

  Al comma 1, lettera b), dopo il punto 2), aggiungere il seguente:
  2-bis. le detrazioni di cui al comma 2 si applicano anche alle spese documentate sostenute per interventi relativi a tende e schermature solari e porte.
*8. 4. Vignali, Vaccaro, Palmieri, Molteni, Falcone, Gigli, Piccone, Saltamartini, Latronico, Richetti, Dambruoso.

  Al comma 1, lettera b), dopo il punto 2), aggiungere il seguente:
  2-bis. le detrazioni di cui al comma 2 si applicano anche alle spese documentate sostenute per interventi relativi a tende e schermature solari e porte.
*8. 20. Latronico, Palese, Brunetta.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti commi:
  1-bis. Al Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l'articolo 16-bis inserire il seguente:

«Art. 16-ter.
(Certificati di credito fiscale per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici).

  1. Le detrazioni fiscali di cui al precedente articolo 16-bis, comma 1, sono riconosciute, in alternativa, anche mediante attribuzione di un certificato di credito fiscale rappresentativo dell'ammontare della detrazione spettante.
  2. Il certificato di credito fiscale di cui al precedente comma è emesso dall'Agenzia delle entrate previa opzione del soggetto beneficiario della detrazione che la esercita nei modi e nei termini stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto sono determinate le modalità telematiche di esercizio dell'opzione e di emissione del certificato nonché di annotazione dei successivi trasferimenti di proprietà sul titolo stesso e nel registro dell'Agenzia emittente, che provvede ad istituirlo entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. L'intero procedimento deve essere ispirato ai principi di speditezza, concentrazione, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa.
  3. Il beneficiario della detrazione fiscale che ha esercitato l'opzione di cui al precedente comma 2, deve richiedere il rilascio del certificato di credito fiscale per ciascuna delle fatture emesse dai soggetti che hanno eseguito le opere incentivate. Il certificato richiesto non può eccedere un importo pari a dieci volte la capienza fiscale del beneficiano, relativa all'anno precedente a quello in cui si avvale della richiesta, determinata considerando l'imposta lorda al netto delle altre detrazioni spettanti, con l'eccezione di quelle riportabili negli anni successivi, tenendo conto di eventuali altre emissioni già richieste ed ottenute nell'anno in corso e negli anni precedenti per le relative quote annuali. Nella istanza di cartolarizzazione, il predetto beneficiario è tenuto a dichiarare il titolo del possesso e i dati catastali dell'immobile oggetto degli interventi, specificandone il tipo, l'ammontare delle spese sostenute ed effettivamente rimaste a proprio carico nonché gli estremi di versamento della somma bonificata. La disposizione di cui all'articolo 25 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, si applica solo sulla parte bonificata.
  4. Per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio, la detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1, spetta al singolo condomino nel limite della quota al medesimo imputabile. Tuttavia, ove l'assemblea condominiale deliberi all'unanimità, l'amministratore ovvero, in sua assenza, il soggetto da essa delegato, richiede, con riferimento a ciascuna fattura, un certificato di credito fiscale di ammontare pari alla somma delle detrazioni spettanti ai singoli condòmini.
  5. I soggetti che nell'anno precedente risultano privi di capienza fiscale possono richiedere un unico certificato fiscale a condizione che il valore dello stesso non sia superiore a 6 mila euro.
  6. Il certificato di credito fiscale, emesso a nome del soggetto beneficiario della detrazione di cui al precedente articolo 16-bis, comma 1, deve essere da questi trasferito esclusivamente al soggetto che ha eseguito l'opera o la prestazione cui inerisce la fattura unita alla istanza di cartolarizzazione. Il trasferimento del titolo riduce parzialmente l'obbligazione di pagamento del corrispettivo convenuto per l'esecuzione delle opere o delle prestazioni. L'operazione di trasferimento dei certificati di credito fiscale di cui al periodo precedente, è ammessa, per ciascuno soggetto esecutore e per ciascun anno di imposta, fino a concorrenza dell'ammontare dei contributi previdenziali ed assistenziali dichiarati dallo stesso soggetto esecutore con riferimento al precedente anno d'imposta. Per le attività d'impresa e professionali, non tenute alla denuncia mensile ai fini retributivi e contributivi, si fa riferimento al reddito dichiarato ai fini previdenziali nella dichiarazione dei redditi relativa al secondo anno antecedente il trasferimento dei certificati di credito fiscale.
  7. Il giratario del titolo, previa annotazione del trasferimento nel registro dell'Agenzia emittente di cui al precedente comma 2, realizza il sottostante diritto esclusivamente mediante cessione allo sconto del credito cartolare ad istituto bancario o intermediario finanziario, rendendo l'opzione di cui al precedente comma 2 irrevocabile, il soggetto scontante può trasferire il titolo cartolare ad altri istituti bancari ovvero ad intermediari finanziari nell'osservanza delle modalità da fissare ai sensi del precedente comma 2 o, in alternativa, può esercitare il sottostante diritto di credito nei confronti della debitrice Agenzia dell'entrate mediante indicazione nella dichiarazione dei redditi dell'anno di competenza e nell'osservanza delle modalità temporali indicate al precedente articolo 16-bis, comma 7. Qualora il credito rappresentato dal certificato scontato sia superiore all'imposta lorda diminuita delle detrazioni spettanti, al soggetto scontante è riconosciuto un ammontare pari alla quota, della detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. L'ammontare di cui al precedente periodo, risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata, deve essere rimborsato d'ufficio da parte della competente Agenzia dell'entrate, entro il termine di trenta giorni dall'avvenuta presentazione della dichiarazione dei redditi.
  8. La disposizione di cui al comma 8 del precedente articolo, non si applica se la detrazione di cui al comma 1 del medesimo articolo è riconosciuta mediante emissione di certificati di credito.
  9. I certificati di credito fiscale emessi in attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e gli atti e contratti aventi ad oggetto tali certificati sono esenti dall'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Il regime di favore portato dall'articolo 5, comma 1, Tab. All. B, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, si intende esteso ad ogni atto e documento formato in attuazione del presente articolo.
  10. In deroga a quanto previsto dai successivo articolo 85, comma 1, lettera a), non costituiscono ricavi e non concorrono alla determinazione del reddito imponibile, le somme corrisposte dal committente all'esecutore dei lavori nel contratto d'opera o di appalto, al lordo del valore nominale del certificato di credito fiscale, per l'importo eccedente il corrispettivo pattuito, fino a concorrenza del costo dello sconto convenuto con l'istituto bancario o intermediario finanziario in conseguenza dell'applicazione dei precedenti commi 5 e 6. L'importo eccedente il corrispettivo pattuito, non concorre alla formazione della base imponibile ai sensi dell'articolo 13, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Di tali somme deve in ogni caso eseguirsi separata annotazione nei documenti emessi ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con espressa indicazione del titolo di esclusione. Il presente regime deve intendersi esteso ai soggetti di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
  11. In deroga a quanto disposto dai successivi articoli 61, comma 1, e 66, comma 1, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, e dell'articolo 96, comma 1, ai fini dell'imposta sul reddito delle società, in nessun caso sono ammessi in deduzione dalla base imponibile gli interessi passivi e gli oneri assimilati corrisposti dall'esecutore dei lavori a seguito dell'operazione di sconto di cui all'articolo 1858 del codice civile.
  12. Anche a seguito del trasferimento del certificato del credito fiscale ai sensi del precedente comma 5, restano impregiudicati i poteri dell'Agenzia delle entrate relativi al controllo delle dichiarazioni dei redditi e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti del beneficiario della detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1. Per il recupero dei crediti rappresentati dal certificato di credito fiscale di cui venga accertata l'inesistenza, in tutto o in parte, dei presupposti che ne hanno determinato l'emissione, l'Agenzia delle entrate emette un atto di recupero credito da notificare al beneficiario della detrazione di cui al precedente articolo 16-bis, comma 1, con le modalità previste dall'articolo 60 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. L'atto di recupero deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di emissione. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro il termine assegnato dall'ufficio, comunque non inferiore a sessanta giorni, si procede alla riscossione coattiva con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, L'accertamento in capo al beneficiario della insussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle detrazioni di cui all'articolo 16-bis, comma 1, non pregiudica la validità del certificato di credito fiscale emesso ed è in ogni caso inopponibile agli istituti bancari o intermediari finanziari di cui al precedente comma 6.

  3. I certificati di credito fiscale di cui all'articolo 16-ter del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono essere emessi, previa opzione del soggetto beneficiario, anche per il riconoscimento delle detrazioni d'imposta previste per gli interventi di riqualificazione energetica di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2004, n. 296, e successive modificazioni. Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al secondo comma dell'articolo 16-ter del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono dettate le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente comma.
  4. Il costo sostenuto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico è deducibile ai sensi dell'articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per una quota annuale di ammortamento risultante dall'applicazione di un coefficiente pari al 9 per cento al costo sostenuto. Le installazioni fotovoltaiche poste su edifici e quelle realizzate su aree di pertinenza, comuni o esclusive, di fabbricati o unità immobiliari censiti al catasto edilizio urbano, sono assimilati agli impianti di pertinenza degli immobili e non è necessaria la variazione della rendita catastale dell'immobile, salvo che l'impianto ne incrementi il valore capitale di una percentuale pari al 30 per cento o superiore. L'obbligo di dichiarazione al catasto non sussiste qualora la potenza nominale dell'impianto fotovoltaico non sia superiore a 7 chilowatt per ogni unità immobiliare servita dall'impianto stesso.

(Copertura finanziaria).

  1. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, pari a zero a 62.400.000 euro per il 2017, a 57.000.000 euro per il 2018, a 76.000.000 euro per il 2019, a 95.800.000 per il 2020, a 115.200.000 euro per il 2021, a 134.600.000 euro per il 2022, a 154.000.000 euro per il 2023, a 173.400.000 per il 2024, a 192.800.000 per il 2025, a 120.100.000 euro per il 2026 e a 145.000.000 euro a decorrere dal 2027, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della disposizione di cui al successivo comma 2.
  2. All'articolo 13 della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, nel comma 2-ter, le parole: «1,5 per mille per il 2013 e 2 per mille a decorrere dal 2014» sono sostituite dalle seguenti: «1,5 per mille per il 2013, 2 per mille a decorrere dal 2014 e 2,20 per mille a decorrere dal 2017.»».
8. 38. Pisano, Ribaudo, Barbanti, Carbone, Ruocco, Fragomeli, Villarosa, Rizzetto, Pesco, Alberti, Cancelleri, Paglia, Cariello, Sottanelli, Bernardo, Castelli, D'Incà, Sorial, Caso, Currò, Brugnerotto, Palese, Busin.

  All'articolo 8, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. In attuazione dell'articolo 15, comma 1-bis, del decreto-legge 4 giugno 2013 n. 63, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione di cui all'articolo 16, comma 1, del citato decreto-legge, si applica alle spese documentate relative agli interventi di bonifica dell'amianto di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera l), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ancorché eseguiti negli edifici strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa, arte o professione.

  Conseguentemente, sono ridotte in misura corrispondente all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione le datazioni di bilancio dei Ministeri di cui all'elenco n. 2 allegato alla presente legge.
8. 13. Rampelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. In attuazione dell'articolo 15, comma 1-bis, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione di cui all'articolo 16, comma 1, del citato decreto-legge, si applica alle spese documentate relative agli interventi di bonifica dell'amianto di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera l), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ancorché eseguiti negli edifici strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa, arte o professione.
8. 42. Marchetti.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di stimolare la crescita dimensionale delle imprese turistiche è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo denominato «Fondo per la crescita dimensionale delle imprese turistiche», con la dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017. Il Fondo è finalizzato alla concessioni di finanziamenti, in conformità con le regole dell'Unione europea, volti all'acquisizione di strutture turistiche da parte di gestori affittuari e alla concessione di benefici fiscali per i proprietari che cedono la struttura. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico sono individuati i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento del Fondo di cui al presente comma e le conseguenti modalità di attuazione.

  Alla Tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 10.000.000;
   2016: – 10.000.000;
   2017: – 10.000.000.
8. 39. Arlotti, Petitti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 16-bis, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: «b), e) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «a), b), c) e d)».
8. 41. Marchetti.

  Dopo comma 1, è inserito seguente:
  1-bis. I titolari degli interventi di ristrutturazione edilizia che fruiscono delle detrazioni fiscali di cui al presente articolo, possono avvalersi della disciplina dello Scambio sul posto di cui alla Delibera ARG/elt 74/08 indipendentemente dalla coincidenza fisica tra il punto di immissione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta e il punto di prelievo dell'energia dalla rete, fatti salvi gli oneri di dispacciamento, trasmissione e gestione della rete. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro 90 giorni dalla data di approvazione della presente legge, emana i relativi provvedimenti attuativi.
8. 36. Pilozzi, Migliore, Piazzoni, Lacquaniti, Di Salvo, Zan, Lavagno, Nardi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 1-quater aggiungere il seguente:
   «1-quinquies. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, dall'imposta lorda si detrae un importo, pari al 20 per cento, degli oneri sostenuti per le spese di trasloco relative al trasferimento della residenza o del domicilio, per un importo massimo complessivo non superiore a 10.000 euro annui.

  Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo 8 con la seguente: (Ecobonus, ristrutturazione e detrazioni per spese di trasloco).

  Conseguentemente all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo, le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.
8. 35. Librandi.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di garantire maggiore sicurezza al processo di ristrutturazione e di ammodernamento degli edifici per civile abitazione, dopo l'articolo 1122-ter del codice civile è aggiunto il seguente: «Articolo 1122-quater c.c. – (Interventi urgenti a tutela della sicurezza negli edifici) – Nelle parti comuni non possono essere realizzati o detenuti impianti od opere che non rispettino la normativa sulla sicurezza degli edifici e degli impianti medesimi. Il divieto si applica anche nei casi in cui la situazione di pericolo si determini in conseguenza dell'uso contemporaneo di più impianti.
  L'amministratore, nel caso in cui sussista il ragionevole sospetto che difettino le condizioni di sicurezza di cui al primo comma, nomina un tecnico ed esegue l'accesso alle parti comuni.
  A seguito della relazione del tecnico l'amministratore dispone previo assenso, ove possibile, del consiglio dei condomini, gli opportuni provvedimenti ed interventi.
8. 34. Sammarco, Saltamartini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dopo la Tabella A, Parte II, aggiungere la seguente Parte:
   «Tabella A – Parte II-bis(Beni e servizi soggetti ad aliquota ridotta). – Parte II-bis – Beni e servizi soggetti all'aliquota del 5 per cento:
    1) interventi di riqualificazione energetica degli edifici di cui ai commi da 344 a 349, articolo 1, della legge n. 296 del 2006, e successive modifiche e integrazioni;
    2) interventi di ristrutturazione e di recupero del patrimonio edilizio (indicati nel comma 1 dell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917);
    3) prodotti energetici risultanti da impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, con esclusione delle energie prodotte da fonti assimilate alle rinnovabili e dagli impianti di recupero energetico dei rifiuti.».

  Conseguentemente all'articolo 17:
   al comma 1, sostituire le parole: «250 milioni», con le parole: «50 milioni»;
   sopprimere il comma 9;
   sopprimere il comma 21

  Conseguentemente, all'articolo 26, comma 11, le parole: ridotta di 200 milioni, sono sostituite dalle seguenti: ridotta di 600 milioni.

  Conseguentemente, all'articolo 44 dopo il comma 27 aggiungere i seguente:
   27-bis. All'articolo 19, comma 6, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, aggiungere, in fine il seguente periodo: A decorrere dall'anno 2015 l'aliquota è stabilita nella misura del 13,5 per mille.
   27-ter. L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 2 punti percentuali.
   27-quater. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al precedente comma si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2013.
   27-quinquies. Al comma 5-bis dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
   27-sexies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 6:
   1) al comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento»;
   2) al comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dei 94 per cento»;
    b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento».
8. 33. Pellegrino, Zaratti, Marcon, Melilla, Paglia, Ricciatti, Ferrara.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Gli interventi di rimozione dell'amianto da edifici privati sono soggetti a defiscalizzazione del 65 per cento nelle regioni italiane e nelle province autonome di Trento e Bolzano. La defiscalizzazione sarà attivata nelle regioni dotate di un Piano di Gestione Amianto, comprensivo in particolare di siti di discarica di capienza adeguata ai quantitativi di amianto stimati sul rispettivo territorio regionale. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 10 milioni di euro all'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle voci di parte corrente della tabella C allegata alla presente legge.
8. 24. Zolezzi, Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Vignaroli, Castelli, Sorial.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Per gli interventi di cui alla lettera l) del comma 1, eseguiti entro il 31 dicembre 2019, anche su capannoni agricoli e strutture montane, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 72 per cento delle spese documentate, fino a un ammontare complessivo delle spese non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare»;
   b) al comma 7 sono aggiunte in fine, le seguenti parole: «, fatte eccezione per i lavori di bonifica dall'amianto, di cui al comma 1-bis, per quali la detrazione è ripartita in cinque quote annuali costanti e, in caso di sostituzione dei pannelli in eternit con impianti fotovoltaici, in tre quote annuali costanti».

  All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, paria 10 milioni di euro all'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle voci di parte corrente della tabella C allegata alla presente legge.
8. 23. Zolezzi, Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Vignaroli, Castelli, Sorial, Schullian.

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti;
  1-bis. Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e di favorire il riutilizzo degli imballaggi usati, in via sperimentale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si applica il sistema del vuoto a rendere su cauzione per gli imballaggi in vetro di birra e acqua minerale servita al pubblico da alberghi e residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri locali pubblici.
  1-ter. Ai fini del comma 2, al momento dell'acquisto dell'imballaggio pieno l'utente versa una cauzione con diritto di ripetizione della stessa al momento della restituzione dell'imballaggio usato.
  1-quater. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998, n. 400, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono disciplinate le modalità di sperimentazione di cui al presente articolo.
8. 21. Vignaroli, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Mannino, Segoni, Terzoni, Castelli, Sorial.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
   1-bis. Le banche e gli intermediari finanziari devono predisporre adeguate misure al fine di consentire ai propri clienti di effettuare, per gli interventi di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, un bonifico mediante l'utilizzo di strumenti elettronici (bonifico on-line). La violazione dell'obbligo è sanzionata con l'applicazione di una sanzione amministrativa pari al 10 per cento dell'importo del bonifico. Le maggiori entrate derivanti dall'entrata in vigore del presente articolo sono destinate al fondo per l'efficienza energetica di cui al decreto legislativo n. 102 del 4 luglio 2014. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attuazione del presente comma.
8. 19. Alberti, Crippa, Caso, Castelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti commi:
  1-bis. Ferme restando le disposizioni più favorevoli di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e delle tabelle ad esso allegate, è soggetta all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 5 per cento: le prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 31, primo comma, lettere a), b), c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata.
  1-ter. L'applicazione delle disposizioni del comma 1-bis è subordinata alla previa autorizzazione della Commissione dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

  Conseguentemente all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 350 milioni di euro a decorrere dal 2015.
8. 16. Crippa, Fantinati, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Currò, Caso, Mucci, Vallascas, Da Villa, Della Valle, Prodani, Tripiedi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis). All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 347, aggiungere il seguente:
   147-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 344 a 347 si applicano anche agli immobili di proprietà pubblica qualora gli interventi effettuati e documentati riportino la massima classificazione energetica consentita dai vincoli architettonici presenti nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
8. 8. Dallai.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al comma 345 dopo le parole: «Tabella 3 allegata alla presente legge», aggiungere le seguenti: «Le disposizioni previste dal presente comma si applicano anche agli immobili di proprietà pubblica qualora gli interventi effettuati e documentati riportino la massima classificazione energetica consentita dai vincoli architettonici presenti nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
8. 7. Dallai.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per le spese documentate di bonifica dall'amianto, dal 30 giugno 2014 al 31 dicembre 2015, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera l), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 65 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. Restano ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

  Conseguentemente, all'articolo 17, comma 21, sostituire le parole: è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2015 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, con le seguenti: è incrementato di 98 milioni di euro per l'anno 2015, 440 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2025 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
8. 5. Dallai, Fanucci, Marco Di Maio, Donati, Parrini, Bargero.

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'elenco 2 allegato all'articolo 1, comma 577, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sopprimere la voce: «Legge 22 dicembre 2008, n. 203, articolo 2, comma 12 – Credito d'imposta agevolazione sulle reti di teleriscaldamento».
  1-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono rideterminate le quote percentuali di fruizione dei crediti d'imposta, al fine di mantenere invariati gli effetti positivi derivanti dalla riduzione dei restanti crediti d'imposta di cui all'elenco 2 allegato all'articolo 1, comma 577, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dal comma 1-bis.
  1-quater. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 45 milioni di euro a decorrere dal 2015, si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
8. 1. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al comma 344, dopo le parole: «annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,», sono inserite le seguenti: «nonché per le spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, consistenti nella sostituzione di impianti di illuminazione tradizionale con impianti di illuminazione a led,».

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 10.000.000;
   2016: – 16.500.000;
   2017: – 13.000.000.
8. 2. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Catalano.

  Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili».

  Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 500.000;
   2016: – 5000.000;
   2017: – 1.400.000;
8. 3. Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ottobre.

  Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

Art. 8-bis.

  Il comma 19 dell'articolo 30 della legge n. 99 del 2009 è abrogato. Conseguentemente l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il servizio idrico garantisce che in occasione dell'aggiornamento dei corrispettivi del dispacciamento per il mese successivo all'entrata in vigore della presente legge siano adeguati al ribasso i suddetti corrispettivi.
*8. 01. Basso.

  Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

Art. 8-bis.

  Il comma 19 dell'articolo 30 della legge n. 99 del 2009 è abrogato. Conseguentemente l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il servizio idrico garantisce che in occasione dell'aggiornamento dei corrispettivi del dispacciamento per il mese successivo all'entrata in vigore della presente legge siano adeguati al ribasso i suddetti corrispettivi.
*8. 02. De Menech.

  Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

Art. 8-bis.

  Il comma 19 dell'articolo 30 della legge n. 99 del 2009 è abrogato. Conseguentemente l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il servizio idrico garantisce che in occasione dell'aggiornamento dei corrispettivi del dispacciamento per il mese successivo all'entrata in vigore della presente legge siano adeguati al ribasso i suddetti corrispettivi.
*8. 05. Gasparini.

  Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

Art. 8-bis.

  Il comma 19 dell'articolo 30 della legge n. 99 del 2009 è abrogato. Conseguentemente l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il servizio idrico garantisce che in occasione dell'aggiornamento dei corrispettivi del dispacciamento per il mese successivo all'entrata in vigore della presente legge siano adeguati al ribasso i suddetti corrispettivi.
*8. 012. Rampelli.

  Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

Art. 8-bis.

  Il comma 19 dell'articolo 30 della legge n. 99 del 2009 è abrogato. Conseguentemente l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il servizio idrico garantisce che in occasione dell'aggiornamento dei corrispettivi del dispacciamento per il mese successivo all'entrata in vigore della presente legge siano adeguati al ribasso i suddetti corrispettivi.
*8. 013. Saltamartini.

  Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

Art. 8-bis.

  Il comma 19 dell'articolo 30 della legge n. 99 del 2009 è abrogato. Conseguentemente l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il servizio idrico garantisce che in occasione dell'aggiornamento dei corrispettivi del dispacciamento per il mese successivo all'entrata in vigore della presente legge siano adeguati al ribasso i suddetti corrispettivi.
*8. 024. Gelmini, Palese, Brunetta, Squeri.

  Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

Art. 8-bis.

  Il comma 19 dell'articolo 30 della legge n. 99 del 2009 è abrogato. Conseguentemente l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il servizio idrico garantisce che in occasione dell'aggiornamento dei corrispettivi del dispacciamento per il mese successivo all'entrata in vigore della presente legge siano adeguati al ribasso i suddetti corrispettivi.
*8. 025. Marchetti.

  Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

Art. 8-bis.

  Il comma 19 dell'articolo 30 della legge n. 99 del 2009 è abrogato. Conseguentemente l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il servizio idrico garantisce che in occasione dell'aggiornamento dei corrispettivi del dispacciamento per il mese successivo all'entrata in vigore della presente legge siano adeguati al ribasso i suddetti corrispettivi.
*8. 035. Misiani, Marantelli.

  Dopo l'articolo 8, è inserito il seguente:

Art. 8-bis.
(Agevolazioni in favore dei giovani per l'acquisto dell'abitazione principale, mediante lo strumento della locazione finanziaria).

  1. All'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica, n. 917, dopo la lettera i-sexies), sono aggiunte le seguenti:
  «i-sexies.1) i canoni, e i relativi oneri accessori, derivanti da contratti di locazione finanziaria su unità immobiliare, anche da costruire, da adibire ad abitazione principale entro un anno dalla consegna, sostenuti da giovani di età inferiore a 35 anni con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro, per un importo non superiore a 13.000 euro;
  i-sexies.2) il costo di acquisto a fronte dell'esercizio dell'opzione finale, e i relativi oneri accessori, derivanti da contratti di locazione finanziaria su unità immobiliare adibita ad abitazione principale, sostenuti da giovani di età inferiore a 35 anni con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro, per un importo non superiore a 20.000 euro;».

  2. Le agevolazioni di cui al comma 1, si applicano, nella misura del 50 per cento, anche nei confronti di soggetti con età uguale o superiore a 35 anni di età, privi di abitazione principale e con reddito complessivo non superiore a 55.000 euro all'atto della stipula del contratto di locazione finanziaria.
  3. Per quanto non espressamente previsto dai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 917.
  4. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, dopo il secondo periodo è inserito il seguente:
    Se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, acquisite in locazione finanziaria, ove ricorrano in capo all'utilizzatore le condizioni di cui alla nota 2-bis, 1 per cento.
   Note: II-ter) L'aliquota dell'1 per cento si applica sulla somma delle quota capitali comprese nei canoni di locazione finanziaria oltre al prezzo di riscatto.

  5. Per le volture catastali e le trascrizioni relative alle cessioni di immobili, anche da costruire derivanti da contratti di cui ai commi 1 e 2, nei confronti di banche e di intermediari finanziari autorizzati di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, anche se assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, le aliquote delle imposte ipotecaria e catastale, sono dovute in misura fissa.
  6. Agli eventuali maggiori oneri di cui alla presente legge, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; agli eventuali maggiori oneri di cui alla presente legge, per gli anni successivi al 2017 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
8. 03. Boccadutri, Marco Di Maio.

  Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  I commi 717 e 718 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono soppressi. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
8. 04. Busin, Caparini.

  Dopo l'articolo 8, inserire il seguente articolo:

Art. 8-bis.
(Determinazione della rendita catastale per gli immobili ad uso produttivo).

  1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 4 del regio decreto-legge del 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, si interpreta nel senso che i fabbricati e le costruzioni stabili sono costituiti dal suolo e dalle parti ad esso strutturalmente connesse allo scopo di realizzare un unico bene complesso.
  2. Non si considerano strutturalmente connessi al suolo allo scopo di realizzare un unico bene complesso e non concorrono pertanto alla determinazione della rendita catastale ai sensi dell'articolo 10 del citato regio decreto-legge, gli impianti e i macchinari che, indipendentemente dal mezzo di unione con il quale siano connessi al suolo, sono suscettibili di essere separati dal suolo, smontati e ricollocati in luogo diverso conservando la propria funzione economica.
*8. 06. Vignali, Saltamartini, Tancredi.

  Dopo l'articolo 8, inserire il seguente articolo:

Art. 8-bis.
(Determinazione della rendita catastale per gli immobili ad uso produttivo).

  1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 4 del regio decreto-legge del 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, si interpreta nel senso che i fabbricati e le costruzioni stabili sono costituiti dal suolo e dalle parti ad esso strutturalmente connesse allo scopo di realizzare un unico bene complesso.
  2. Non si considerano strutturalmente connessi al suolo allo scopo di realizzare un unico bene complesso e non concorrono pertanto alla determinazione della rendita catastale ai sensi dell'articolo 10 del citato regio decreto-legge, gli impianti e i macchinari che, indipendentemente dal mezzo di unione con il quale siano connessi al suolo, sono suscettibili di essere separati dal suolo, smontati e ricollocati in luogo diverso conservando la propria funzione economica.
*8. 015. Gelmini, Palese, Brunetta.

  Dopo l'articolo 8, inserire il seguente articolo:

Art. 8-bis.
(Determinazione della rendita catastale per gli immobili ad uso produttivo).

  1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 4 del regio decreto-legge del 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, si interpreta nel senso che i fabbricati e le costruzioni stabili sono costituiti dal suolo e dalle parti ad esso strutturalmente connesse allo scopo di realizzare un unico bene complesso.
  2. Non si considerano strutturalmente connessi al suolo allo scopo di realizzare un unico bene complesso e non concorrono pertanto alla determinazione della rendita catastale ai sensi dell'articolo 10 del citato regio decreto-legge, gli impianti e i macchinari che, indipendentemente dal mezzo di unione con il quale siano connessi al suolo, sono suscettibili di essere separati dal suolo, smontati e ricollocati in luogo diverso conservando la propria funzione economica.
*8. 038. Giampaolo Galli, Parrini, Colaninno.

  Dopo l'articolo 8, inserire il seguente articolo:

Art. 8-bis.
(Determinazione della rendita catastale per gli immobili ad uso produttivo).

  1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 4 del regio decreto-legge del 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, si interpreta nel senso che i fabbricati e le costruzioni stabili sono costituiti dal suolo e dalle parti ad esso strutturalmente connesse allo scopo di realizzare un unico bene complesso.
  2. Non si considerano strutturalmente connessi al suolo allo scopo di realizzare un unico bene complesso e non concorrono pertanto alla determinazione della rendita catastale ai sensi dell'articolo 10 del citato regio decreto-legge, gli impianti e i macchinari che, indipendentemente dal mezzo di unione con il quale siano connessi al suolo, sono suscettibili di essere separati dal suolo, smontati e ricollocati in luogo diverso conservando la propria funzione economica.
8. 042. Causi, Fregolent, Capozzolo, Carbone, Carella, De Maria, Marco Di Maio, Manlio Di Stefano, Fragomeli, Ginato, Gitti, Lodolini, Moretto, Pelillo, Pastorino, Petrini, Ribaudo, Sanga, Zoggia.

  Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art. 8-bis.
(Deducibilità dell'IMU sugli immobili d'impresa dalle imposte sui redditi e dall'IRAP).

  A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015, il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo del 14 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente: «L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni, nonché ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, con le seguenti percentuali:
   a) nella misura del 40 per cento per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015;
   b) nella misura del 60 per cento per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016;
   c) nella misura del 80 per cento per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017;
   d) nella misura del 100 per cento dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018.

  Conseguentemente all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 386,3 milioni di euro per l'anno 2015, –716,6 milioni per l'anno 2016 e 1.046,9 per l'anno 2017.
8. 07. Vignali, Saltamartini, Tancredi.

  Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art. 8-bis.
(Deducibilità dell'IMU sugli immobili d'impresa dalle imposte sui redditi e dall'IRAP).

  A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015, il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo del 14 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente: «L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni, nonché ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, con le seguenti percentuali:
   a) nella misura del 40 per cento per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015;
   b) nella misura del 60 per cento per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016;
   c) nella misura del 80 per cento per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017;
   d) nella misura del 100 per cento dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018.

  Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le

variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 390 milioni di euro per l'anno 2015, 717 milioni per l'anno 2016 e 1,047 milioni di euro per l'anno 2017.
8. 014. Gelmini, Palese, Brunetta.

  Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art. 8-bis.
(Deducibilità dell'IMU sugli immobili d'impresa dalle imposte sui redditi e dall'IRAP).

  A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015, il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo del 14 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente: «L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni, nonché ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, con le seguenti percentuali:
   a) nella misura del 40 per cento per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015;
   b) nella misura del 60 per cento per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016;
   c) nella misura del 80 per cento per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017;
   d) nella misura del 100 per cento dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018.
8. 041. Giampaolo Galli, Parrini, Colaninno.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Bonifiche dall'amianto dei siti di interesse nazionale).

  1. È autorizzata la spesa di 70 milioni di euro per ciascuno dei seguenti anni 2015, 2016 e 2017 per la messa in sicurezza e bonifica dei siti (SIN) di classe di priorità 1 a maggiore rischio e con priorità decrescenti: 4 impianti industriali attivi o dismessi, 319 pubblici o privati a partire da 37 ospedali case di cura, case di riposo; 116 scuole di ogni ordine e grado, istituti di ricerca, 86 uffici della pubblica amministrazione, 27 impianti sportivi, 8 biblioteche, nonché per incentivazione di installazione di impianti fotovoltaici in sostituzione delle coperture in cemento amianto. Sono fatte salve le responsabilità degli autori della contaminazione e del proprietario delle aree in conformità alle leggi vigenti, e fatto salvo il dovere della autorità competenti di procedere alla ripetizione delle spese sostenute per gli interventi di caratterizzazione e messa in sicurezza, nonché per gli ulteriori interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nelle forme e nei modi previsti dalla legge.

  Conseguentemente al comma 21 dell'articolo 17, sostituire la parola: 100 con la parola: 30 e la parola: 460 con la parola: 390.
8. 08. Pellegrino, Zaratti, Marcon, Melilla, Giancarlo Giordano, Franco Bordo.

  Dopo l'articolo 8, inserire il seguente

Art. 8-bis.
(Qualificazione catastale dei terreni adibiti ad attività estrattiva).

  Nelle more della revisione del catasto, le aree nelle quali è esercitata attività estrattiva a seguito del rilascio della apposita autorizzazione alla coltivazione, ai sensi dell'articolo 18 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, e dell'articolo 24 del Testo Unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono da intendersi iscritte nel Catasto dei Terreni, come previsto dal regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572.
8. 09. Vignali, Saltamartini, Tancredi.

  Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

Art. 8-bis.
(Agevolazioni fiscali per fabbricati in classe energetica elevata).

  Ai fini di tutti i tributi, fatta eccezione per l'imposta sul valore aggiunto, la base imponibile su cui calcolare l'imposta dovuta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati di classe energetica A o B, ai sensi dell'allegato 4 delle linee guida nazionali per la classificazione energetica degli edifici di cui al decreto ministeriale 26 giugno 2009, ovvero ai sensi della normativa regionale, laddove vigente.
8. 010. Matarrese, D'Agostino, Mazziotti Di Celso, Librandi, Vecchio, Causin, Nesi.

  Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

Art. 8-bis.
(Definizione ambito operativo degli incentivi per gli investimenti in abitazioni in locazione).

  1. Per «unità immobiliari, a destinazione residenziale, di nuova costruzione, invendute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto», di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, s'intendono le unità immobiliari che, alla suddetta data, siano ultimate, nonché quelle per le quali sia stato già rilasciato idoneo titolo abilitativo alla costruzione.
8. 011. Matarrese, D'Agostino, Mazziotti Di Celso, Librandi, Vecchio, Causin, Nesi.

  Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente articolo:

Art. 8-bis.
(Modifiche agli incentivi per gli investimenti in abitazioni in locazione).

  1. All'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, le parole: «, invendute alla data di entra in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono soppresse.
8. 016. Palese, Brunetta.

  Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

Art. 8-bis.
(Definizione ambito operativo degli incentivi per gli investimenti in abitazioni in locazione).

  1. Per «unità immobiliari, a destinazione residenziale, di nuova costruzione, invendute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto», di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, s'intendono le unità immobiliari che, alla suddetta data, siano ultimate, nonché quelle per le quali sia stato già rilasciato idoneo titolo abilitativo alla costruzione.
8. 017. Palese, Brunetta.

  Dopo l'articolo 8 è inserito:

Art. 8-bis.
(Agevolazioni fiscali per fabbricati in classe energetica elevata).

  1. Ai fini di tutti tributi, fatta eccezione per l'imposta sul valore aggiunto, la base imponibile su cui calcolare l'imposta dovuta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati di classe energetica A o B, ai sensi dell'allegato 4 delle Linee Guida nazionali per la classificazione energetica degli edifici di cui al decreto ministeriale 26 giugno 2009, ovvero ai sensi della normativa regionale, laddove vigente.
8. 018. Palese, Brunetta.

  Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

Art. 8-bis.
(Incentivi alla riqualificazione ed alla permuta immobiliare).

  1. Alle cessioni di immobili abitativi poste in essere da cedenti che non siano soggetti passivi IVA a favore di società che abbiano per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione, il recupero e la rivendita di beni immobili, si applicano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa, a condizione che nell'atto l'acquirente dichiari che intende trasferire l'immobile entro cinque anni dall'ultimazione degli interventi di recupero di cui alle lettere o) e d) dell'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con il conseguimento della certificazione energetica che attesti un miglioramento del fabbisogno di energia primaria pari almeno al 50 per cento rispetto alla situazione antecedente gli interventi di recupero.
  2. Il beneficio di cui al comma 1 si applica altresì al trasferimento di case di abitazione effettuato nei confronti di imprese di costruzione a titolo di permuta per l'acquisto di fabbricati o porzioni di fabbricati oggetto degli interventi di recupero di cui al comma 1.
  3. Agli acquirenti dei fabbricati, o porzioni di fabbricati, incisivamente recuperati, di cui al precedente comma spetta una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche pari al 50 per cento delle spese sostenute per l'acquisto, da assumere entro il limite massimo di 150.000 euro. La detrazione è ripartita in dieci quote di pari importo a decorrere dall'anno in cui sono sostenute le spese.
8. 019. Palese, Brunetta.

  Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Sono escluse dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno degli enti pubblici territoriali le spese a qualsiasi titolo sostenute da tali enti per:
   a) l'aggiornamento e l'approfondimento delle conoscenze geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche sismiche nonché le attività di monitoraggio finalizzati a una più oculata pianificazione territoriale;
   b) gli interventi per la sistemazione o il consolidamento di versanti atti a ridurre la pericolosità di frana, nonché gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di argini, sponde e manufatti necessarie a garantire il deflusso delle acque e a favorire la stabilità del terreno;
   c) gli interventi per migliorare il drenaggio delle acque meteoriche e del reticolo superficiale, compresi gli interventi di taglio selettivo della vegetazione in alveo, salvaguardando le funzioni ambientali svolte dalla vegetazione ripariale;
   d) gli interventi di rimboschimento qualora in frase di progettazione la perizia di un professionista idoneo, o di personale tecnico interno specializzato, attesa che il rimboschimento genera una sensibile riduzione del rischio idrogeologico;
   e) gli interventi di demolizione per edifici abusivi e di demolizione e ricostruzione per tutti gli altri edifici.

  2. Tutti gli interventi di cui al comma 1 devono essere progettati e realizzati in funzione della salvaguardia dell'ambiente, nel rispetto dei vincoli di carattere ambientale, idrogeologico, forestale, e paesaggistico, al sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e della legge 16 giugno 1927, n. 1766. All'atto della progettazione preliminare devono essere esaminate le diverse soluzioni possibili tenendo conto, nella valutazione del rapporto tra costi e benefici, anche dei costi e dei benefici di tipo ambientale e optando per la soluzione che realizza il miglior grado di integrazione tra i diversi obiettivi.

  Conseguentemente , agli oneri derivanti dalle presenti disposizioni, stimati in 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli importi di cui alla Tabella C allegata al presente disegno di legge.
8. 020. Segoni, Daga, Terzoni, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Castelli, Sorial.

  Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

Art. 8-bis.
(Tariffe rifiuti).

  Alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
  1. Il comma 651 è sostituito dal seguente:
   «651. A partire dal 2015, nella determinazione della tariffa, il comune tiene conto dei criteri determinati con regolamento da emanarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
   Il regolamento è emanato nel rispetto dei seguenti princìpi:
    a) Il costo fisso del servizio dì gestione previsto dal piano finanziario del comune deve riflettere criteri oggettivi e trasparenti da individuare sulla base di parametri dimensionali e territoriali dei comuni e in relazione ad intervalli ragionevoli di incidenza (costi standard) determinati dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF) istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze. In assenza e/o nelle more di tale determinazione, i costi fissi dovranno rispettare criteri di contabilità analitica, per centri di costo;
    b) La ripartizione dei costi dovrà avvenire sulla base della stima della produzione dei rifiuti a carico delle utenze domestiche, utilizzando coefficienti che ciascun comune dovrà determinare a seguito di attività di misurazione puntuale della produzione di rifiuti. La produzione complessiva delle utenze domestiche dovrà essere calcolata come prodotto tra il numero di famiglie residenti sul comune, distinte per numero di componenti, e il coefficiente di produzione media, espresso in kg/giorno. La produzione delle utenze non domestiche sarà calcolata per differenza. In assenza di queste misurazioni, ci si riferirà al dato della produzione media pro capite come risulta dai dati MUD (nettata dei rifiuti di imballaggio conferiti in raccolta differenziata);
    c) La percentuale del costo allocata a ciascuna categoria di utenza, domestica e non, è fissata tenendo conta della produzione effettiva di rifiuto di ciascuna categoria da determinarsi sulla base di campagne specifiche di pesatura. In assenza di misurazioni periodiche, la percentuale del costo allocata a ciascuna categoria di utenza, domestica e non, dovrà tener conto della produzione presunta di rifiuto di ciascuna categoria di utenza, determinata sulla base di coefficienti di producibilità e delle superfici iscritte al ruolo;
    d) Il comune, con proprio regolamento, deve prevedere riduzioni tariffarie, nella misura massima del cinquanta per cento, nel caso di: abitazioni o locali tenuti a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti (ad esempio concessionari/mobilifici); tipologie di attività che per loro natura dimostrino di produrre principalmente rifiuto differenziato. Nella modulazione della tariffa si tiene conto della qualità del rifiuto prodotto da ciascuna categoria di attività, assicurando riduzioni per la raccolta differenziata crescenti all'aumentare della quota di rifiuto differenziabile. I coefficienti di riduzione sono stabiliti annualmente dal comune nella delibera di approvazione delle aliquote in funzione degli obiettivi di raccolta differenziata, eventualmente distinta per tipologia di rifiuto, fissati nella medesima delibera. Le riduzioni sono concesse sulla base dell'effettivo conferimento e sono pertanto applicate sulle aliquote dell'anno successivo. Il comune può altresì prevedere sconti o agevolazioni, da riconoscere agli utenti che conferiscano i rifiuti presso gli ecocentri. Alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato autonomamente al recupero.».

  Il comma 653 è sostituito dal seguente: «653. A partire dal 2015, nella determinazione dei costi del servizio, il comune deve avvalersi delle risultanze dei fabbisogni standard.».
  Il comma 658 è sostituito dal seguente: «658. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche e non domestiche.».
8. 021. Gelmini, Palese, Brunetta, Squeri.

  Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

Art. 8-bis.
(Obbligo audit energetici).

  Al decreto legislativo n. 102 del 2014 dopo il comma 1 dell'articolo 8 inserire il seguente:
  «1-bis. Per i gruppi aziendali con più siti produttivi che svolgono analoga attività su almeno 3 diverse regioni, l'obbligo di cui al comma 1, s'intende ottemperato anche qualora siano state svolte diagnosi energetiche a campione con costruzione di profili di carico tipo su base regionale. Analogamente, i sistemi di gestione conformi EMAS e alle norme ISO 50001 o EN ISO 14001 possono essere realizzati sulla base dello stesso principio. Sono esclusi dagli obblighi di cui al comma 1 i siti di grandi aziende con consumo annuale inferiore a 1 milione di KWh.».
8. 022. Gelmini, Palese, Brunetta, Squeri.

  Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

Art. 10-bis.
(Detrazione per corpi illuminanti).

  1. Per le spese documentate, sostenute tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017, relative ad interventi volti alla sostituzione degli impianti di illuminazione posti all'interno di locali e luoghi diversi dalle abitazioni, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 50 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione pari a 100.000 euro per ciascuna unità immobiliare singolarmente autonoma, da ripartire in 5 quote annuali di pari importo.
  2. Ai fini dell'ottenimento della detrazione gli interventi devono rispettare le seguenti condizioni:
   a) ridurre la potenza installata o i consumi di energia elettrica pre-intervento almeno del 50 per cento;
   b) mantenere i livelli minimi di illuminamento previsti dalle normative CEI applicabili;

  3. A pena di decadenza, deve essere conservata la seguente documentazione;
   a) dichiarazione di conformità dell'impianto, corredata di schede tecniche delle apparecchiature installate;
   b) relazione tecnica e progetto illuminotecnico a firma di progettista abilitato, che dimostri il rispetto delle condizioni poste alla lettera a) del comma precedente.
8. 023. Gelmini, Palese, Brunetta, Squeri.

  Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

Art. 8-bis.

  1. All'articolo 47 della legge n. 326 del 2003 sono aggiunti i seguenti commi:
  «6-sexies. I lavoratori affetti da patologie asbesto-correlate di origine professionale, qualora non abbiano ancora raggiunto i requisiti per la maturazione del diritto alla pensione, anche dopo la rivalutazione del periodo contributivo ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, possono comunque accedere al pensionamento anticipato, con il sistema contributivo, senza rinunciare alle altre provvidenze vigenti.
  6-septies. Restano fermi i benefici previsti dagli articoli 140 e seguenti del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, e ogni altra disposizione vigente in favore dei lavoratori affetti da patologie asbesto correlate.».

  Conseguentemente alla Tabella A: Ministero dell'economia e delle finanze, modificare come segue:
   2015: – 10.000.000;
   2016: – 10.000.000;
   2017: – 10.000.000.
8. 026. Bechis, Caso, Castelli, Sibilia.

  Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:
  «8-bis. Al fine di rispettare gli impegni assunti in sede europea, volti a incrementare l'efficienza energetica, nell'ambito della definizione dei decreti attuativi delle Linee Guida previste dall'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo n. 102 del 4 luglio 2014 di recepimento della direttiva 27/CE/2012, sono individuati i criteri d'accesso al meccanismo di incentivazione dei titoli di efficienza energetica per impianti fotovoltaici in scambio sul posto di potenza nominale inferiore o uguale a 500 kW, in caso di sostituzione di coperture in fibro-cemento amianto di capannoni industriali, terziari, artigianali o agricoli.
8. 027. Rizzetto, Caso, Castelli.

  Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:
  «8-bis. 1. Per incentivare l'utilizzazione dell'energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili, i comuni con popolazione fino a 20.000 residenti possono usufruire del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta, secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 150, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per gli impianti di cui sono proprietari di potenza non superiore a 500 kW, a copertura dei consumi di proprie utenze, senza tener conto dell'obbligo di coincidenza tra il punto di immissione e i punti di prelievo dell'energia scambiata con la rete ed esonerando tali sistemi dal pagamento degli oneri di rete e di sistema.
8. 028. Rizzetto, Caso, Castelli.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. La variazione della rendita catastale dell'immobile che ospita impianti fotovoltaici è obbligatoria solo se la potenza dell'impianto è maggiore di 7 kW e il valore dell'impianto incrementa di oltre il 40 per cento della rendita catastale.
  2. Agli impianti fotovoltaici in scambio sul posto si applica un coefficiente di ammortamento del 9 per cento annuo a prescindere dalla natura mobiliare o immobiliare dell'impianto;
  3. Al minore gettito derivante dalla norma si provvede a valere sulla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico dei proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinati ai progetti energetico ambientali, previa verifica dell'entità dei proventi disponibili annualmente.
8. 029. Crippa, Fantinati, Mucci, Vallascas, Da Villa, Prodani, Della Valle, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Currò, Sorial, Colonnese, Cariello.

  Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas di concerto con il Ministro dello sviluppo economico determina un piano per il contenimento dei costi connessi allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse.
  2. Dalla presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri dalla finanza pubblica.
8. 030. Crippa, Fantinati, Mucci, Vallascas, Da Villa, Prodani, Della Valle, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Sorial, Currò, Cariello, Colonnese.

  Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministero dell'economia e finanze determina un piano per la revisione delle agevolazioni fiscali per le imprese a forte consumo di energia al fine di incentivarne l'efficienza energetica delle medesime.
  2. Dalla presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri dalla finanza pubblica.
8. 031. Crippa, Fantinati, Mucci, Vallascas, Da Villa, Prodani, Della Valle, Castelli, D'Incà, Colonnese, Currò, Cariello, Caso, Brugnerotto, Sorial.

  Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Ai fini della riduzione del costo della bolletta elettrica e del gas le aziende fornitrici di energia e gas entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge promuovono contratti sentito il parere dell'Autorità energia elettrica e gas per la fornitura di energia e gas a favore di Gruppi di acquisto. Secondo i seguenti principi:
   a) comparazione del risparmio tra contratto in Gruppo ed individuale;
   b) chiarezza e trasparenza delle condizioni contrattuali;
   c) pubblicazione sui siti dell'offerta di acquisto.
8. 032. Da Villa, Fantinati, Crippa, Mucci, Vallascas, Da Villa, Prodani, Della Valle, Castelli, D'Incà, Brugnerotto, Currò, Caso, Cariello, Colonnese, Sorial.

  Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Al fine di favorire gli investimenti in edilizia sostenibile e in risparmio energetico, è istituito presso il Ministero per lo sviluppo economico il Fondo per l'ecoprestito, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017. Il Fondo provvede ad erogare anticipazioni di durata decennale, senza pagamento di interessi a carico del beneficiario, fino ad un importo massimo di 30.000 euro, per interventi di riqualificazione energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e per interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 16 del medesimo decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.
  2. Possono beneficiare delle anticipazioni di cui al comma 6-bis, con riferimento all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, i contribuenti destinatari delle detrazioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, con riferimento all'articolo 16 del medesimo decreto-legge, i proprietari, i conduttori o i comodatari di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, nonché gli ex istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica in proprietà o in gestione degli enti medesimi, nonché gli inquilini assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, per interventi realizzati in base a un progetto autorizzato dall'ente proprietario o gestore, asseverato da un tecnico abilitato.
  3. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 261, e successive modificazioni, con proprio decreto, provvede alla ripartizione delle risorse del Fondo tra le regioni sulla base delle domande di anticipazione presentate per interventi di ristrutturazione e di riqualificazione energetica di immobili situati nel territorio regionale. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti i requisiti e le condizioni per l'accesso alle anticipazioni di cui al comma 7-bis, nonché le modalità di rimborso dell'anticipazione stessa.

  Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere il seguente periodo: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.
8. 033. Da Villa, Fantinati, Crippa, Mucci, Vallascas, Prodani, Della Valle, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Currò, Cariello, Colonnese.

  Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art. 8-bis.

(Detrazioni per gli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico).

  Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2014 per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale spetta una detrazione dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, nella misura del 19 per cento per un importo delle spese stesse non superiore a 250 euro. La detrazione spetta sempreché le spese stesse non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare reddito complessivo. La detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che si trovino nelle condizioni indicate nel comma 2 del medesimo articolo 12.

  Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 (o a decorrere dal 2015).
8. 034. Luigi Di Maio, Caso, Castelli.

  Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art. 8-bis.

  1. A partire dal 1° gennaio 2015 le imposte gravanti sui consumi di energia elettrica sono le seguenti:
   0,011 per i consumi mensili inferiori a 50.000 kWh;
   0,010 per i consumi mensili compresi tra 50.000 e 200.000 kWh;
   0,0070 per i consumi mensili compresi tra 200.000 e 1.200.000 KWh;
   0,001 per i consumi mensili maggiori di 1.200.000 kWh.

  2. Dalla medesima data è abrogata la lettera e) del comma 3 dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 504 del 1995.

  Conseguentemente, sono ridotte in misura corrispondente all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione le dotazioni di bilancio dei Ministeri di cui all'elenco ti. 2 allegato alla presente legge.
*8. 036. Rampelli.

  Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art. 8-bis.

  1. A partire dal 1° gennaio 2015 le imposte gravanti sui consumi di energia elettrica sono le seguenti:
   0,011 per i consumi mensili inferiori a 50.000 kWh;
   0,010 per i consumi mensili compresi tra 50.000 e 200.000 kWh;
   0,0070 per i consumi mensili compresi tra 200.000 e 1.200.000 KWh;
   0,001 per i consumi mensili maggiori di 1.200.000 kWh.

  2. Dalla medesima data è abrogata la lettera e) del comma 3 dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 504 del 1995.

  Conseguentemente, sono ridotte in misura corrispondente all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione le dotazioni di bilancio dei Ministeri di cui all'elenco ti. 2 allegato alla presente legge.
*8. 040. Marchetti.

  Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art. 8-bis.

  1. A partire dal 1° gennaio 2015 le imposte gravanti sui consumi di energia elettrica sono le seguenti:
   0,011 per i consumi mensili inferiori a 50.000 kWh;
   0,010 per i consumi mensili compresi tra 50.000 e 200.000 kWh;
   0,0070 per i consumi mensili compresi tra 200.000 e 1.200.000 KWh;
   0,001 per i consumi mensili maggiori di 1.200.000 kWh.

  2. Dalla medesima data è abrogata la lettera e) del comma 3 dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 504 del 1995.

  Conseguentemente, sono ridotte in misura corrispondente all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione le dotazioni di bilancio dei Ministeri di cui all'elenco ti. 2 allegato alla presente legge.
*8. 037. Busin, Guidesi, Caparini.

  Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art. 8-bis.

  Al decreto legislativo n. 102 del 2014 dopo il comma 1 dell'articolo 8 è inserito il seguente comma:
   1-bis. Per i gruppi aziendali con più siti produttivi che svolgono analoga attività su almeno 3 diverse regioni, l'obbligo di cui al comma 1, s'intende ottemperato anche qualora siano state svolte diagnosi energetiche a campione con costruzione di profili di carico tipo su base regionale. Analogamente, i sistemi di gestione conformi EMAS e alle norme ISO 50001 o EN ISO 14001 possono essere realizzati sulla base dello stesso principio. Sono esclusi dagli obblighi di cui al comma 1 i siti di grandi aziende con consumo annuale inferiore a 1 milione di KWh.
8. 039. Marchetti.

  Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Il gettito dell'imposta municipale propria riservata allo Stato derivante da impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile è destinato ai comuni per interventi volti a migliorare la situazione sociale ed economica dei territori nei quali sono collocati detti impianti, o porzioni degli stessi.

  Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 3.000.000;
   2016: – 3.000.000;
   2017: – 3000.000.
8. 043. Crippa, D'Incà, Fantinati, Mucci, Vallascas, Da Villa, Prodani, Della Valle, Castelli, Caso, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, Currò.

  Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art. 8-bis.

  1). Al comma 9 dell'articolo 67-quater del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al primo periodo, dopo le parole: «è istituito» sono inserite le seguenti: «, presso le prefetture-uffici territoriali del Governo competenti.»;
   b) al secondo periodo, la parola: «volontaria» è soppressa;
   c) al terzo periodo, dopo le parole: «nell'elenco è» sono inserite le seguenti: «obbligatoria ed e»;
   d) le parole: «Gli aggiornamenti periodici delle verifiche sono comunicati dalle prefetture – uffici territoriali del Governo agli uffici speciali ai fini della cancellazione degli operatori economici dall'elenco.» sono sostituite dalle seguenti: «Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno e dell'autorità politica delegata alla ricostruzione sono definite le modalità attuative del presente comma.».

  2. I decreti di cui al medesimo comma 9 dell'articolo 67-quater citato, sono adottati sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
  3. Al fine di garantire la massima trasparenza e tracciabilità nell'attività di riparazione o ricostruzione degli edifici privati danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009, i beneficiari dei contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), e) ed e-bis), decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, il cui importo superi la soglia di euro 500.000, una volta determinato il contributo massimo concedibile, devono scegliere l'impresa a cui affidare i lavori tra quelle iscritte nell'elenco degli operatori economici istituito ai sensi dell'articolo 67-quater, comma 9, decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
8. 044. Castricone.

  Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art. 8-bis.

  8-bis. Nell'ambito delle risorse annualmente destinate alla ricostruzione privata, a partire dall'anno 2015, una quota fino ad un massimo dell'1 per cento delle suddette risorse, confluisce in un fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° giugno 2014.
  8-ter. Al fine di assicurare la continuità delle attività di ricostruzione e di recupero del tessuto urbano e sociale dei territori abruzzesi colpiti dal sisma, le risorse del fondo possono essere utilizzate, per provvedere ai fabbisogni di prestazioni e servizi di natura tecnica e di assistenza qualificata, in qualunque forma resi, degli enti locali, degli uffici statali e degli Uffici Speciali istituzionalmente preposti alle attività della ricostruzione sia privata che pubblica, anche in deroga ai limiti assunzionali vigenti. Tale fabbisogno è definito sulla base di un programma di assistenza tecnica, con cadenza biennale, posto in essere, su proposta degli enti locali e degli uffici interessati, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo nei territori colpiti dal sisma dei 6 aprile 2009, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° giugno 2014, 8-bis e approvato con delibera del CIPE, che provvede al riparto delle risorse.
8. 045. Castricone.

ART. 9.

  Sopprimerlo.
*9. 13. Sorial, Cariello, Castelli, Colonnese, D'Incà, Brugnerotto, Currò, Caso.

  Sopprimerlo.
*9. 1. Sorial.

  Sostituire l'articolo 9, con i seguenti:

Art. 9.
(Modifiche al regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità).

  1. All'articolo 27 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n. 11 sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) il comma 1 è sostituito dai seguenti:
  «1. Per favorire la costituzione di nuove imprese, anche da parte di giovani e di coloro che hanno perso il lavoro, a decorrere dal 1o gennaio 2015, il regime di cui all'articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applica, con l'aliquota dell'imposta sostitutiva di cui al comma 105, del medesimo articolo 1, ridotta al 5 per cento, alle persone fisiche:
   a) che intraprendono un'attività d'impresa, arte o professione;
   b) che l'hanno intrapresa successivamente al 31 dicembre 2010».
   2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:
  «1-bis. Il beneficio di cui al comma 1, si applica per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi;»
   3) al comma 2, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
   «a) Il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti, la medesima attività artistica, professionale ovvero d'impresa di cui al comma 1, anche in forma associata;
   b) l'attività di cui al comma 1 non costituisca mera prosecuzione della stessa attività precedentemente svolta dal contribuente in regime di lavoro dipendente salva l'ipotesi in cui essa venga intrapresa nei confronti di soggetti diversi dai datori di lavoro attuali e trascorsi, e vengano utilizzati, all'uopo, beni strumentali e una sede di lavoro differenti da quelli predisposti per l'esecuzione delle mansioni di lavoro dipendente. Non costituisce in nessun caso mera prosecuzione della medesima attività precedentemente svolta l'adempimento del periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni anche se aventi ad oggetto la stessa attività di cui al comma 1;
   4) i commi da 3 a 6 sono abrogati.

  2. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle Entrate sono dettate le disposizioni necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 9-bis.
(Modifiche al regime fiscale semplificato per i contribuenti minimi).

  1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) il comma 96 è sostituito dal seguente:
  «96. Ai fini dell'applicazione del regime previsto dal presente comma e dai commi da 97 a 117, si considerano contribuenti minimi le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arte o professioni che, al contempo, nell'anno solare precedente:
   a) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 40.000 euro;
   b) non hanno effettuato cessioni all'esportazione;
   c) nel triennio solare precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a 30.000 euro;»
   2) al comma 97, le parole: «e gli acquisti di beni strumentali» sono soppresse;
   3) dopo il comma 99 è inserito il seguente:
  «99-bis. Il regime dai commi da 96 a 117 del presente articolo si applica anche ai beneficiari di cui al comma 1 dell'articolo 27 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, e successive modificazioni, trascorso il quinto anno di attività, a condizione che abbiano i requisiti previsti dai commi 96 e 99 del presente articolo.»
   4) al comma 105, le parole: «pari al 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al 15 per cento».

Art. 9-ter.
(Obbligo ed utilizzo della moneta elettronica ai fini della tracciabilità delle spese deducibili).

  1. Ai fini della determinazione del reddito soggetto all'imposta sostitutiva di cui al comma 105, dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dell'articolo 27, comma 1, lettera b) del decreto-legge del 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, la deduzione di spese, oneri e componenti negativi di reddito è ammessa solo a condizione che i relativi pagamenti vengano disposti esclusivamente tramite conti correnti bancari o postali, ovvero secondo altre modalità idonee a certificarne la tracciabilità.
  2. I contribuenti che beneficiano del regime dei minimi di cui all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del regime di cui all'articolo 27, comma 1, lettera b) del decreto-legge del 6 luglio 2011, n. 98, sono obbligati ad inserire, nella denominazione sociale ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione «contribuente in regime dei minimi non soggetto all'imposta sul valore aggiunto».
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono dettate le disposizioni necessarie all'attuazione del presente articolo.

  All'articolo 4, comma 1, al capoverso 1-bis, i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:
   «1) 480 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
   2) 480 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro;».
9. 29. Ruocco, Caso, Castelli.

  È sostituito dal seguente:
  1. Al fine di favorire la costituzione di nuove attività da parte di giovani ovvero di coloro che perdono il lavoro e al fine di evitare la fuoriuscita per il venir meno delle condizioni previste di coloro che aderiscono all'attuale regime previsto dall'articolo 27, del decreto-legge 98 del 2011, al decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, articolo 27, comma 1 le parole: «quattro» sono soppresse, e l'ultimo periodo è soppresso alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'articolo 1, comma 96, la lettera b) è soppressa.
9. 28. Rostellato, Castelli, Sorial.

  Al comma 1, alinea dopo le parole: arti o professioni, aggiungere le seguenti: , società, associazioni professionali e Raggruppamenti temporaneo di Professionisti (RTP).
9. 20. Crippa, Della Valle, Fantinati, Mucci, Prodani, Vallascas, Da Villa, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, D'Incà, Colonnese, Cariello, Currò, Prodani.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: arti o professioni, aggiungere le seguenti: , società, associazioni professionali e associazioni temporanee di impresa (ATI).

  Conseguentemente:
   all'articolo 4, comma 1, al capoverso 1-
bis, i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:
   1) 480 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
   2) 480 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro;
   all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole:
   1) al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 (o a decorrere dal 2015).
   2) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
   2-bis. Il Ministro dell'economia e finanze - Amministrazione autonoma deiMonopoli di Stato provvede ad emanare, con propri decreti dirigenziali, disposizioni per modificare la misura del prelievo erariale unico attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita al fine di conseguire un maggior gettito pari a 400 milioni di euro;
   2-ter. L'autorizzazione di spesa relativi all'utilizzo delle somme riferite alle scelte non espresse dai contribuenti della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222; è ridotta di 400 milioni di euro.
   Sopprimere l'articolo 12.
9. 40. Ruocco, Caso, Castelli.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   1) al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a)
hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro indipendentemente dal codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata»;
   2) al comma 11, sostituire le parole: nella misura indicata nell'allegato n. 4 annesso alla presente legge, diversificata a seconda del codice ATECO con le seguenti: nella misura del 50 per cento indipendentemente dal codice ATECO.
   3) al comma 12:
   a) sostituire la parola: due con la seguente: quattro;
   b) sostituire la parola: di con la seguente: ad.

  Conseguentemente sopprimere l'allegato numero 4 richiamato dall'articolo 9.

  Conseguentemente:
  All'articolo 4, comma 1, al capoverso 1-bis, i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:
   1) 480 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
   2) 480 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro;.
9. 42. Alberti, Caso, Castelli.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad un anno non superiori a 40.000 euro.

  Conseguentemente
  all'articolo 26, comma 11, le parole «ridotta di 200 milioni», sono sostituite dalle seguenti: «ridotta di 500 milioni».
9. 36. Mucci, Castelli, D'Incà, Sorial, Colonnese, Cariello, Caso, Currò, Brugnerotto.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: a) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 40.000 euro;
   b) al comma 11, sostituire il secondo periodo con il seguente: I soggetti di cui al comma 1 determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività nella misura indicata nell'allegato n. 4 annesso alla presente legge, diversificata a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata. Sul reddito imponibile derivante da un ammontare dei ricavi non superiore a 30.000 euro si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, pari al 15 per cento. Sul reddito imponibile derivante da un ammontare dei ricavi superiore a 30.000 si applica una aliquota pari al 20 per cento;
   c) sopprimere i commi da 23 a 31;
   d) all'allegato 4, sopprimere la colonna valore soglia dei ricavi/compensi.
9. 46. Misiani.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: a) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 30.000 euro;
   b) sopprimere i commi da 23 a 31;
   d) all'allegato 4, sopprimere la colonna valore soglia dei ricavi/compensi.
9. 47. Misiani.

  Al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: a) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiore al limite di euro 30.000 qualunque sia il codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata;.

  Conseguentemente alla Tabella C, al comma 2, dell'articolo 46 aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro a decorrere dagli anni 2014, 2015 e 2016.
9. 56. Elvira Savino, Alberto Giorgetti, Palese, Brunetta.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: a) hanno conseguito ricavi ovvero compensi in misura superiore a 30.000 euro;
   b) al comma 2 sopprimere la lettera b);
   c) sostituire il comma 11 con il seguente:
11. Il reddito di impresa o di lavoro autonomo è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo di impasta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività di impresa o dell'arte o della professione; concorrono, altresì, alla formazione del reddito le plusvalenze e le minusvalenze dei beni relativi all'impresa o all'esercizio di arti o professioni. Sul reddito imponibile si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, pari al 15 per cento. Nel caso di imprese familiari di cui all'articolo 5, comma 4, del citato TUIR, l'imposta sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e al collaboratori familiari, è dovuta dall'imprenditore. I contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell'impresa familiare fiscalmente a carico, ai sensi dell'articolo 12 del citato TUIR, ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi, si deducono dal reddito determinato ai sensi del presente comma; l'eventuale eccedenza è deducibile dal reddito complessivo ai sensi dell'articolo 10 del TUIR. Si applicano le disposizioni in materia di versamento dell'imposta sui redditi delle persone fisiche;
   d) al comma 12 sostituire le parole il reddito determinato ai sensi del comma 11 è ridotto di un terzo con le seguenti: l'aliquota dell'imposta sostitutiva determinata al sensi del comma 11 è ridotta a un terzo.
**9. 17. Fassina.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: a) hanno conseguito ricavi ovvero compensi in misura superiore a 30.000 euro;
   b) al comma 2 sopprimere la lettera b);
   c) sostituire il comma 11 con il seguente:
11. Il reddito di impresa o di lavoro autonomo è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo di impasta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività di impresa o dell'arte o della professione; concorrono, altresì, alla formazione del reddito le plusvalenze e le minusvalenze dei beni relativi all'impresa o all'esercizio di arti o professioni. Sul reddito imponibile si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, pari al 15 per cento. Nel caso di imprese familiari di cui all'articolo 5, comma 4, del citato TUIR, l'imposta sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e al collaboratori familiari, è dovuta dall'imprenditore. I contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell'impresa familiare fiscalmente a carico, ai sensi dell'articolo 12 del citato TUIR, ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi, si deducono dal reddito determinato ai sensi del presente comma; l'eventuale eccedenza è deducibile dal reddito complessivo ai sensi dell'articolo 10 del TUIR. Si applicano le disposizioni in materia di versamento dell'imposta sui redditi delle persone fisiche;
   d) al comma 12 sostituire le parole il reddito determinato ai sensi del comma 11 è ridotto di un terzo con le seguenti: l'aliquota dell'imposta sostitutiva determinata al sensi del comma 11 è ridotta a un terzo.
**9. 12. Prataviera.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: a) hanno conseguito ricavi ovvero compensi in misura superiore a 30.000 euro;
   b) al comma 2 sopprimere la lettera b);
   c) sostituire il comma 11 con il seguente:
11. Il reddito di impresa o di lavoro autonomo è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo di impasta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività di impresa o dell'arte o della professione; concorrono, altresì, alla formazione del reddito le plusvalenze e le minusvalenze dei beni relativi all'impresa o all'esercizio di arti o professioni. Sul reddito imponibile si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, pari al 15 per cento. Nel caso di imprese familiari di cui all'articolo 5, comma 4, del citato TUIR, l'imposta sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e al collaboratori familiari, è dovuta dall'imprenditore. I contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell'impresa familiare fiscalmente a carico, ai sensi dell'articolo 12 del citato TUIR, ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi, si deducono dal reddito determinato ai sensi del presente comma; l'eventuale eccedenza è deducibile dal reddito complessivo ai sensi dell'articolo 10 del TUIR. Si applicano le disposizioni in materia di versamento dell'imposta sui redditi delle persone fisiche;
   d) al comma 12 sostituire le parole il reddito determinato ai sensi del comma 11 è ridotto di un terzo con le seguenti: l'aliquota dell'imposta sostitutiva determinata al sensi del comma 11 è ridotta a un terzo.
**9. 14. Gribaudo.

  Al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
   a) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori ai limiti indicati nell'allegato n. 4 alla presente legge, tutti incrementati di euro 10.000 diversi a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata.

  Conseguentemente, alla Tabella C, al comma 2 dell'articolo 46 aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo, Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro a decorrere dagli anni 2014, 2015 e 2016.
9. 55. Elvira Savino, Alberto Giorgetti, Palese, Brunetta.

  Al comma 1, lettera a), le parole: ai limiti indicati nell'allegato n. 4 annesso alla presente legge, diversi a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata; sono sostituite dalle presenti: non superiori a 40.000 euro. Il Ministero dell'economie e delle finanze, in collaborazione con l'agenzia delle entrate effettuerà un monitoraggio costante degli impatti del nuovo regime fiscale, valuterà se vi sono stati effetti positivi sull'economia, effettivi maggiori ingressi fiscali, maggiori aperture di partite Iva, rientro di evasione fiscale, e sulla base di tali dati potrà elevare tale limite ad euro 50.000, a decorrere dal 1o gennaio 2016.

  Conseguentemente, al comma 2, la lettera b) è abrogata.
9. 27. Rostellato, Castelli, Sorial.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: ai limiti indicati nell'allegato n. 4 annesso alla presente legge, diversi a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata con le seguenti: a 30.000 euro.

  Conseguentemente, al medesimo articolo:
   a) sopprimere la lettera b) del comma 2;
   b) al comma 11, secondo periodo, sostituire le parole 15 per cento» con le seguenti: 5 per cento»;
   c) sopprimere il comma 12;
   d) al comma 24 sostituire le parole «non trova applicazione il livello minimo imponibile previsto ai fini del versamento dei contributi previdenziali» con le seguenti: «è abbattuto nella misura del 50 per cento il livello minimo imponibile previsto ai fini del versamento dei contributi previdenziali»;
   e) sopprimere il comma 35.

  Conseguentemente, all'articolo l7 apportare le seguenti modificazioni:
   a) sopprimere il comma 5;
   b) al comma 13 sostituire le parole 187,5 milioni di euro» con le seguenti: 87,5 milioni di euro»;
   c) al comma 21, sostituire le parole 100 milioni di euro per l'anno 2015 e di 460 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 con le seguenti: 360 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016».
9. 61. Sottanelli, Mazziotti di Celso, Librandi, Nesi.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: ai limiti indicati nell'allegato n. 4 annesso alla presente legge, diversi a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata con le seguenti: a 30.000 euro.

  Conseguentemente:
   a) sopprimere la lettera b) del comma 2;
   b) al comma 11, secondo periodo, sostituire le parole:
15 per cento con le seguenti: 5 per cento;
   e) sopprimere il comma 12;
   d) sopprimere il comma 24;
   e) sopprimere il comma 35.

9. 62. Sottanelli, Mazziotti di Celso, Librandi, Nesi.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, lettera a), le parole: ai limiti indicati nell'allegato n. 4 annesso alla presente legge, diversi a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata sono sostituite dalle seguenti: a 30.000 euro;
   b) al comma 2 sopprimere la lettera b);
   c) al comma 11, sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 5 per cento;
   d) il comma 12 è soppresso;
   e)
al comma 24 sostituire le parole: non trova applicazione il livello minimo imponibile previsto ai fini del versamento dei contributi previdenziali con le seguenti: è applicato nella misura del 50 per cento il livello minimo imponibile previsto ai fini del versamento dei contributi previdenziali;
   f) sopprimere il comma 35.
9. 72. Sanga, Lodolini, Petrini.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: ai limiti indicati nell'allegato n. 4 annesso alla presente legge, diversi a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata con le seguenti: a 30.000 euro.

  Conseguentemente:
   a) sopprimere la lettera b) del comma 2;
   b) al comma 11, secondo periodo, sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 7 per cento;
   c) sopprimere il comma 12;
   d) sopprimere il comma 24;
   e) sopprimere il comma 35.

9. 63. Sottanelli, Mazziotti di Celso, Librandi, Nesi.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: ai limiti indicati nell'allegato n. 4 annesso alla presente legge, diversi a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata con le seguenti: a 30.000 euro.

  Conseguentemente:
   a) sopprimere la lettera b) del comma 2;
   b) al comma 11, secondo periodo, sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 7 per cento;
   c) sopprimere il comma 12;
   d) sopprimere il comma 24.

9. 64. Sottanelli, Mazziotti di Celso, Librandi, Nesi.

  Al comma 1, lettera a), sostituire la tabella di cui all'Allegato 4 con la seguente:

Progressivo Gruppo di settore Codici attività ATECO 2007 Valore soglia dei ricavi/compensi Redditività
1 Industrie alimentari e delle bevande (10-11) 45.000 40%
2 Commercio all'ingrosso e al dettaglio 45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9 50.000 40%
3 Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande 47.81 40.000 40%
4 Commercio ambulante di altri prodotti 47.82 - 47.89 30.000 54%
5 Costruzioni e attività immobiliari (41 - 42 - 43) - (68) 25.000 86%
6 Intermediari del commercio 46.1 25.000 62%
7 Attività dei Servizi di alloggio e di ristorazione (55 - 56) 50.000 40%
8 Attività Professionali, Scientifiche, Tecniche, Sanitarie, di Istruzione, Servizi Finanziari ed Assicurativi (64 - 65 - 66) - (69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75) - (85) - (86 - 87 - 88) 25.000 78%
9 Altre attività economiche (01 - 02 - 03) - (05 - 06 - 07 - 08 - 09) - (12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33) - (35) - (36 - 37 - 38 - 39) - (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63) - (77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82) - (84) - (90 - 91 - 92 - 93) - (94 - 95 - 96) - (97 - 98) - (99) 30.000 67%

  Conseguentemente, all'articolo 18, alle lettere d) ed e), le parole: 4.000 milioni e 7.000 milioni sono, rispettivamente, sostituite dalle seguenti: 4.300 milioni e 7.300 milioni.
*9. 50. Gelmini, Palese, Squeri, Brunetta.

  Al comma 1, lettera a), sostituire la tabella di cui all'Allegato 4 con la seguente:

Progressivo Gruppo di settore Codici attività ATECO 2007 Valore soglia dei ricavi/compensi Redditività
1 Industrie alimentari e delle bevande (10-11) 45.000 40%
2 Commercio all'ingrosso e al dettaglio 45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9 50.000 40%
3 Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande 47.81 40.000 40%
4 Commercio ambulante di altri prodotti 47.82 - 47.89 30.000 54%
5 Costruzioni e attività immobiliari (41 - 42 - 43) - (68) 25.000 86%
6 Intermediari del commercio 46.1 25.000 62%
7 Attività dei Servizi di alloggio e di ristorazione (55 - 56) 50.000 40%
8 Attività Professionali, Scientifiche, Tecniche, Sanitarie, di Istruzione, Servizi Finanziari ed Assicurativi (64 - 65 - 66) - (69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75) - (85) - (86 - 87 - 88) 25.000 78%
9 Altre attività economiche (01 - 02 - 03) - (05 - 06 - 07 - 08 - 09) - (12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33) - (35) - (36 - 37 - 38 - 39) - (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63) - (77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82) - (84) - (90 - 91 - 92 - 93) - (94 - 95 - 96) - (97 - 98) - (99) 30.000 67%

  Conseguentemente all'articolo 18, alle lettere d) ed e), le parole: 4.000 milioni e 7.000 milioni sono, rispettivamente, sostituite dalle seguenti: 4.300 milioni e 7.300 milioni.
  Conseguentemente, sono ridotte in mi

sura corrispondente all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione le dotazioni di bilancio dei Ministeri di cui all'elenco n. 2 allegato alla presente legge.
*9. 59. Rampelli.

  Sostituire la Tabella di cui all'Allegato 4 con la seguente:

Progressivo Gruppo di settore Codici attività ATECO 2007 Valore soglia dei ricavi/compensi Redditività
1 Industrie alimentari e delle bevande (10-11) 45.000 40%
2 Commercio all'ingrosso e al dettaglio 45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9 50.000 40%
3 Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande 47.81 40.000 40%
4 Commercio ambulante di altri prodotti 47.82 - 47.89 30.000 54%
5 Costruzioni e attività immobiliari (41 - 42 - 43) - (68) 25.000 86%
6 Intermediari del commercio 46.1 25.000 62%
7 Attività dei Servizi di alloggio e di ristorazione (55 - 56) 50.000 40%
8 Attività Professionali, Scientifiche, Tecniche, Sanitarie, di Istruzione, Servizi Finanziari ed Assicurativi (64 - 65 - 66) - (69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75) - (85) - (86 - 87 - 88) 25.000 78%
9 Altre attività economiche (01 - 02 - 03) - (05 - 06 - 07 - 08 - 09) - (12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33) - (35) - (36 - 37 - 38 - 39) - (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63) - (77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82) - (84) - (90 - 91 - 92 - 93) - (94 - 95 - 96) - (97 - 98) - (99) 30.000 67%

*9. 60. Saltamartini.

  Al comma 1, lettera a), sostituire la tabella di cui all'Allegato 4 con la seguente:

Progressivo Gruppo di settore Codici attività ATECO 2007 Valore soglia dei ricavi/compensi Redditività
1 Industrie alimentari e delle bevande (10-11) 45.000 40%
2 Commercio all'ingrosso e al dettaglio 45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9 50.000 40%
3 Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande 47.81 40.000 40%
4 Commercio ambulante di altri prodotti 47.82 - 47.89 30.000 54%
5 Costruzioni e attività immobiliari (41 - 42 - 43) - (68) 25.000 86%
6 Intermediari del commercio 46.1 25.000 62%
7 Attività dei Servizi di alloggio e di ristorazione (55 - 56) 50.000 40%
8 Attività Professionali, Scientifiche, Tecniche, Sanitarie, di Istruzione, Servizi Finanziari ed Assicurativi (64 - 65 - 66) - (69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75) - (85) - (86 - 87 - 88) 25.000 78%
9 Altre attività economiche (01 - 02 - 03) - (05 - 06 - 07 - 08 - 09) - (12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33) - (35) - (36 - 37 - 38 - 39) - (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63) - (77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82) - (84) - (90 - 91 - 92 - 93) - (94 - 95 - 96) - (97 - 98) - (99) 30.000 67%

  Conseguentemente, all'articolo 18, alle lettere d) ed e), le parole: 4.000 milioni e 7.000 milioni sono, rispettivamente, sostituite dalle seguenti: 4.300 milioni e 7.300 milioni.
* 9. 6. De Menech.

  Al comma 1, lettera a), sostituire la tabella di cui all'Allegato 4 con la seguente:

Progressivo Gruppo di settore Codici attività ATECO 2007 Valore soglia dei ricavi/compensi Redditività
1 Industrie alimentari e delle bevande (10-11) 45.000 40%
2 Commercio all'ingrosso e al dettaglio 45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9 50.000 40%
3 Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande 47.81 40.000 40%
4 Commercio ambulante di altri prodotti 47.82 - 47.89 30.000 54%
5 Costruzioni e attività immobiliari (41 - 42 - 43) - (68) 25.000 86%
6 Intermediari del commercio 46.1 25.000 62%
7 Attività dei Servizi di alloggio e di ristorazione (55 - 56) 50.000 40%
8 Attività Professionali, Scientifiche, Tecniche, Sanitarie, di Istruzione, Servizi Finanziari ed Assicurativi (64 - 65 - 66) - (69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75) - (85) - (86 - 87 - 88) 25.000 78%
9 Altre attività economiche (01 - 02 - 03) - (05 - 06 - 07 - 08 - 09) - (12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33) - (35) - (36 - 37 - 38 - 39) - (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63) - (77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82) - (84) - (90 - 91 - 92 - 93) - (94 - 95 - 96) - (97 - 98) - (99) 30.000 67%

  Conseguentemente, all'articolo 18, alle lettere d) ed e), le parole: 4.000 milioni e 7.000 milioni sono, rispettivamente, sostituite dalle seguenti: 4.300 milioni e 7.300 milioni.
*9. 7. Basso, Albanella.

  Al comma 1, lettera a), sostituire la tabella di cui all'Allegato 4 con la seguente:

Progressivo Gruppo di settore Codici attività ATECO 2007 Valore soglia dei ricavi/compensi Redditività
1 Industrie alimentari e delle bevande (10-11) 45.000 40%
2 Commercio all'ingrosso e al dettaglio 45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9 50.000 40%
3 Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande 47.81 40.000 40%
4 Commercio ambulante di altri prodotti 47.82 - 47.89 30.000 54%
5 Costruzioni e attività immobiliari (41 - 42 - 43) - (68) 25.000 86%
6 Intermediari del commercio 46.1 25.000 62%
7 Attività dei Servizi di alloggio e di ristorazione (55 - 56) 50.000 40%
8 Attività Professionali, Scientifiche, Tecniche, Sanitarie, di Istruzione, Servizi Finanziari ed Assicurativi (64 - 65 - 66) - (69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75) - (85) - (86 - 87 - 88) 25.000 78%
9 Altre attività economiche (01 - 02 - 03) - (05 - 06 - 07 - 08 - 09) - (12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33) - (35) - (36 - 37 - 38 - 39) - (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63) - (77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82) - (84) - (90 - 91 - 92 - 93) - (94 - 95 - 96) - (97 - 98) - (99) 30.000 67%

  Conseguentemente, all'articolo 18, alle lettere d) ed e), le parole: 4.000 milioni e 7.000 milioni sono, rispettivamente, sostituite dalle seguenti: 4.300 milioni e 7.300 milioni.
* 9. 8. Marchetti.

  Al comma 1, lettera a), sostituire la tabella di cui all'Allegato 4 con la seguente:

Progressivo Gruppo di settore Codici attività ATECO 2007 Valore soglia dei ricavi/compensi Redditività
1 Industrie alimentari e delle bevande (10-11) 45.000 40%
2 Commercio all'ingrosso e al dettaglio 45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9 50.000 40%
3 Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande 47.81 40.000 40%
4 Commercio ambulante di altri prodotti 47.82 - 47.89 30.000 54%
5 Costruzioni e attività immobiliari (41 - 42 - 43) - (68) 25.000 86%
6 Intermediari del commercio 46.1 25.000 62%
7 Attività dei Servizi di alloggio e di ristorazione (55 - 56) 50.000 40%
8 Attività Professionali, Scientifiche, Tecniche, Sanitarie, di Istruzione, Servizi Finanziari ed Assicurativi (64 - 65 - 66) - (69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75) - (85) - (86 - 87 - 88) 25.000 78%
9 Altre attività economiche (01 - 02 - 03) - (05 - 06 - 07 - 08 - 09) - (12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33) - (35) - (36 - 37 - 38 - 39) - (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63) - (77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82) - (84) - (90 - 91 - 92 - 93) - (94 - 95 - 96) - (97 - 98) - (99) 30.000 67%

  Conseguentemente, all'articolo 18, alle lettere d) ed e), le parole: 4.000 milioni e 7.000 milioni sono, rispettivamente, sostituite dalle seguenti: 4.300 milioni e 7.300 milioni.
* 9. 9. Allasia, Caparini.

  Al comma 1, lettera a), sostituire la tabella di cui all'Allegato 4 con la seguente:

Progressivo Gruppo di settore Codici attività ATECO 2007 Valore soglia dei ricavi/compensi Redditività
1 Industrie alimentari e delle bevande (10-11) 45.000 40%
2 Commercio all'ingrosso e al dettaglio 45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9 50.000 40%
3 Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande 47.81 40.000 40%
4 Commercio ambulante di altri prodotti 47.82 - 47.89 30.000 54%
5 Costruzioni e attività immobiliari (41 - 42 - 43) - (68) 25.000 86%
6 Intermediari del commercio 46.1 25.000 62%
7 Attività dei Servizi di alloggio e di ristorazione (55 - 56) 50.000 40%
8 Attività Professionali, Scientifiche, Tecniche, Sanitarie, di Istruzione, Servizi Finanziari ed Assicurativi (64 - 65 - 66) - (69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75) - (85) - (86 - 87 - 88) 25.000 78%
9 Altre attività economiche (01 - 02 - 03) - (05 - 06 - 07 - 08 - 09) - (12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33) - (35) - (36 - 37 - 38 - 39) - (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63) - (77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82) - (84) - (90 - 91 - 92 - 93) - (94 - 95 - 96) - (97 - 98)-(99) 30.000 67%

  Conseguentemente, all'articolo 18, alle lettere d) ed e), le parole: 4.000 milioni e 7.000 milioni sono, rispettivamente, sostituite dalle seguenti: 4.300 milioni e 7.300 milioni.
* 9. 15. Marco Di Maio, Donati, Moretto.

  Al comma 1, lettera a), allegato n. 4, alla colonna valore soglia dei ricavi/compensi sostituire le parole: 15.000 e 20.000 ovunque ricorrano, con le seguenti: 25.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 50.000.000;
   2016: – 50.000.000;
   2017: – 50.000.000.
9. 71. Sanga, Lodolini, Petrini, Misiani.

  Al comma 1, lettera a), allegato 4, apportare le seguenti modifiche:
  Dopo la riga n. 4 è inserita la seguente:

4-bis operatori dei servizi educativi domiciliari (88.91.00) 40.000 40%

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 100.000.000;
   2016: – 100.000.000;
   2017: – 100.000.000.
9. 68. Rubinato.

  Al comma 1, lettera a), allegato 4, apportare le seguenti modificazioni:
   1) alla quinta riga:
    a) sostituire la cifra: 15.000 con la seguente: 30.000;
    b) sostituire la cifra: 86 per cento con la seguente: 62 per cento;
   2) alla sesta riga, sostituire la cifra: 15.000 con la seguente: 30.000;
   3) alla ottava riga:
    a)
sostituire la cifra: 15.000 con la seguente: 30.000;
    b) sostituire la cifra: 78 per cento con la seguente: 62 per cento.

  Conseguentemente:
   all'articolo 4, comma 1, al capoverso 1-
bis, i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:
    1) 720 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
    2) 720 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.
9. 30. Ruocco, Caso, Castelli.

  Al comma 1, lettera a), allegato 4, apportare le seguenti modificazioni:
   1) alla quinta riga:
    a) sostituire la cifra: 15.000 con la seguente: 30.000;
    b) sostituire la cifra: 86 per cento con la seguente: 62 per cento.

  Conseguentemente:
   all'articolo 4, comma 1, al capoverso 1-
bis, i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:
    1) 720 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
    2) 720 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.
9. 31. Ruocco, Caso, Castelli.

  Al comma 1, lettera a), allegato 4, apportare le seguenti modificazioni:
   alla sesta riga, sostituire la cifra: 15.000 con la seguente: 30.000.

  Conseguentemente:
   all'articolo 4, comma 1, al capoverso 1-
bis, i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:
    1) 720 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
    2) 720 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.
9. 32. Ruocco, Caso, Castelli.

  Al comma 1, lettera a), allegato n. 4 apportare la seguente modificazione; alla colonna «valore soglia dei ricavi/compensi» corrispondete alla riga progressiva n. 8 relativa alle «attività professionali, scientifiche, tecniche, Sanitarie, di Istruzione, Servizi Finanziari ed Assicurativi», il valore soglia dei ricavi/compensi, sostituire la cifra 5.000», con la seguente: «30.000».

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 50.000.000;
   2016: – 50.000,000;
   2017: – 50,000.000.
* 9. 70. Fregolent, Sanga, Ginato, Lodolini, Petrini.

  Al comma 1, lettera a), allegato n. 4 alla colonna «valore soglia dei ricavi/compensi» corrispondete alla riga progressiva n. 8 relativa alle «attività professionali, scientifiche, tecniche, Sanitorie, di Istruzione, Servizi Finanziari ed Assicurativi», il valore soglia dei ricavi/compensi, sostituire la cifra 5.000», con la seguente: «30.000».

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 50.000.000;
   2016: – 50.000,000;
   2017: – 50.000.000.
* 9. 48. Misiani, Carnevali.

  Al comma 1, lettera a), allegato 4 di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:
   alla ottava riga:

    a) sostituire la cifra: 15.000 con la seguente: 30.000;
    b) sostituire la cifra: 78 per cento con la seguente: 62 per cento.

  Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, al capoverso 1-bis, i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:
   1) 720 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
   2) 720 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.
9. 33. Ruocco, Caso, Castelli.

  Al comma 1, lettera a), allegato 4, a) al numero 8, sostituire la cifra: 15.000 con la seguente: 30.000.
* 9. 43. Palese, Brunetta.

  Al comma 1, lettera a), al numero 8 dell'allegato 4, sostituire la cifra: 15.000 con la seguente: 30.000.
* 9. 66. Fauttilli, De Mita.

  Al comma 1, lettera a), al numero 8 dell'allegato 4, sostituire la cifra: 15.000 con la seguente: 30.000.
* 9. 23. Rizzetto, Castelli, Sorial.

  Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: euro 5.000 con: euro 7.500.

  Conseguentemente alla Tabella C, al comma 2 dell'articolo 46 aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo, Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
9. 57. Elvira Savino, Alberto Giorgetti, Palese, Brunetta.

  Al comma 1, lettera c), numero 3), aggiungere in fine: Per le speso relative all'acquisto di veicoli utilizzati promiscuamente dal contribuente, non si tiene conto della parte del costo di acquisizione eccedente i limiti di deducibilità di cui all'articolo 164 del Testo Unico 22 dicembre 1986, n. 917.

  Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo, Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 (o a decorrere dal 2015).
9. 37. Ruocco, Caso, Castelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «le spese sostenute per la partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, comprese quelle di viaggio e quelle di soggiorno, queste nel limite massimo di 250,00 euro al giorno, ai fini degli obblighi minimi di formazione e/o aggiornamento professionale, sono integralmente deducibili; in tutti gli altri casi sono deducibili nella misura del 50 per cento del loro ammontare, compresa la parte eccedente 250 al giorno per le spese di soggiorno. Al raggiungimento dei pieno soddisfacimento del debito formativo, così come individuato, si ha diritto a un'ulteriore deduzione di 500 euro».

  Conseguentemente, alla Tabella C le dotazioni riferite al finanziamento dell'attività di formazione professionaie di cui all'articolo 1, comma 1163, della legge finanziaria n. 296 del 2006 sono ridotte del 10 per cento per ciascun anno a decorrere dal 2015.
* 9. 2. Alberto Giorgetti, Palese, Brunetta.

  All'articolo 9, comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. All'articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «le spese sostenute per la partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, comprese quelle di viaggio e quelle di soggiorno, queste nel limite massimo di 250 euro al giorno, ai fini degli obblighi minimi di formazione e/o aggiornamento professionale» sono integralmente deducibili; in tutti gli altri casi, sono deducibili nella misura del 50 per cento del loro ammontare, compresa la parte eccedente 250 al giorno per le spese di soggiorno. Al raggiungimento del pieno soddisfacimento del debito formativo, così come individuato, si ha diritto a un'ulteriore deduzione di 500 euro».

  Conseguentemente, alla Tabella C, le dotazioni riferite al finanziamento dell'attività di formazione professionale di cui all'articolo 1, comma 1163, della legge finanziaria n. 296 del 2006 sono ridotte del 10 per cento per ciascun anno a decorrere dal 2015.
* 9. 52. Saltamartini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis.All'articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «le spese sostenute per la partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, comprese quelle di viaggio e quelle di soggiorno, queste nel limite massimo di 250 euro al giorno, ai fini degli obblighi minimi di formazione e/o aggiornamento professionale, sono integralmente deducibili; in tutti gli altri casi, sono deducibili nella misura del 50 per cento del loro ammontare, compresa la parte eccedente 250 al giorno per le spese di soggiorno. Al raggiungimento del pieno soddisfacimento del debito formativo, così come individuato, si ha diritto a un'ulteriore deduzione di 500 euro».

  Conseguentemente, alla Tabella C, le dotazioni riferite al finanziamento dell'attività di formazione professionale di cui all'articolo 1, comma 1163, della legge finanziaria n. 296 del 2006 sono ridotte del 10 per cento per ciascun anno a decorrere dal 2015.
* 9. 65. Saltamartini, Tancredi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «le spese sostenute per la partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, comprese quelle di viaggio e quelle di soggiorno, queste nel limite massimo di 250 euro al giorno, ai fini degli obblighi minimi di formazione e/o aggiornamento professionale, sono integralmente deducibili; in tutti gli altri casi, sono deducibili nella misura del 50 per cento del loro ammontare, compresa la parte eccedente 250 al giorno per le spese di soggiorno. Al raggiungimento del pieno soddisfacimento del debito formativo, così come individuato, si ha diritto a un'ulteriore deduzione di 500 euro».

  Conseguentemente, alla Tabella C, le dotazioni riferite al finanziamento dell'attività di formazione professionale di cui all'articolo 1, comma 1163, della legge finanziaria n. 296 del 2006 sono ridotte del 10 per cento per ciascun anno a decorrere dal 2015.
* 9. 41. Abrignani, Palese, Brunetta.

  Al comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «le spese sostenute per la partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, comprese quelle di viaggio e quelle di soggiorno, queste nel limite massimo di 250 euro al giorno, ai fini degli obblighi minimi di formazione e/o aggiornamento professionale, sono integralmente deducibili; in tutti gli altri casi, sono deducibili nella misura del 50 per cento del loro ammontare, compresa la parte eccedente 250 al giorno per le spese di soggiorno. Al raggiungimento del pieno soddisfacimento del debito formativo, così come individuato, si ha diritto a un'ulteriore deduzione di 500 euro.

  Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni a decorrere dal 2015.
9. 67. Fauttilli, De Mita.

  Dopo il comma 1, è inserito il seguente:
  1-bis. All'articolo 54, comma 5, ultimo periodo del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la parola: «ammontare» sono aggiunte le seguenti: «fatte salve le spese sostenute per la partecipazione ai corsi di formazione continua, di cui al comma 2 dell'articolo 7 del n. 137 del 2012, e le inerenti spese di viaggio e soggiorno, che sono integralmente deducibili.

  Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere, infine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo, Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro per fanno 2015 a 330 milioni di euro per l'anno 2016 e a euro 325 milioni per l'anno 2017.
9. 22. Rizzetto, Castelli, Sorial.

  Dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  1-bis) All'articolo 54, comma 5, ultimo periodo del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui a decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la parola «ammontare» sono aggiunte le seguenti: «fatte salve le spese sostenuta per la partecipazione ai corsi di formazione continua; di cui al comma 2 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 137 del 2012 inerenti spese di viaggio e soggiorno, che sono integralmente deducibili.
9. 49. Palese, Brunetta.

  Sopprimere il comma 3.
9. 38. Ruocco, Caso, Castelli.

  Il comma 11 è sostituito dal seguente:
  11. I soggetti di cui al comma 1 determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività nella misura fissa del 65 per cento del reddito imponibile, senza alcuna distinzione inerente il tipo di attività indicata nei codici ATECO.

  Conseguentemente alla Tabella C, al comma 2 dell'articolo 46 aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro a decorrere dagli anni 2014, 2015 e 2016.
9. 58. Elvira Savino, Alberto Giorgetti, Palese, Brunetta.

  Al comma 11, il primo periodo è sostituito dai seguenti:
  11. I soggetti di cui al comma 1 determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente unico di redditività fissa del 60 per cento. Laddove il contribuente di cui al comma l abbia sostenuto spese documentate di importo superiore del 40 per cento dell'ammontare dei ricavi e dei compensi è sua facoltà scomputare l'importo effettivo di tali spese. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 11, valutate in 50 milioni, si provvede mediante le risorse del fondo di cui all'articolo comma 6 della presente legge.
9. 25. Rostellato, Castelli, Sorial.

  Al comma 11, il primo periodo è sostituito dal seguente:
  11. I soggetti di cui al comma 1 determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente unico di redditività fissa del 60 per cento. Laddove il contribuente di cui al comma 1 abbia sostenuto spese documentate di importo superiore del 40 per cento del rammentare dei ricavi e dei compensi è sua facoltà scomputare l'importo effettivo di tali spese.
9. 21. Rostellato, Ruocco, Castelli, Sorial.

  Al comma 11, primo periodo, sostituire le parole: coefficiente a esentata con le seguenti: unico di redditività fissa dei 60 per cento.

  Conseguentemente, alla fine del comma, aggiungere il seguente periodo: agli oneri derivanti dalle disposizioni, valutati in 50 milioni, si provvede mediante le risorse del fondo di cui all'articolo 13, comma 6 della presente legge.
9. 26. Rostellato, Castelli, Sorial.

  Al comma 11, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Ai soggetti esercenti attività d'impresa o professionale ricadenti nell'ambito dei Codici ATECO (69-70-71-72-73-74-75) il limite massimo di ricavi o compensi ai fini dell'accesso al regime forfettario di cui al presente articolo è stabilito nella misura di 30.000 euro.

  Conseguentemente, all'allegato 4 di cui al comma 1, lettera a), alla relativa colonna, sono apportate le seguenti modificazioni: 30.000.

  Conseguentemente, alla Tabella C, al comma 2 dell'articolo 46 aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui ai periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.
9. 53. Laffranco, Palese, Brunetta.

  Al comma 11, dopo il primo periodo inserire il seguente: Ai soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei Codici ATECO 69 – il limite massimo di ricavi o compensi ai fini dell'accesso al regime forfettario di cui al presente articolo è stabilito nella misura di 30.000 euro.

  Conseguentemente, all'allegato 4 di cui al comma 1, lettera a), alla relativa colonna sono apportate le seguenti modificazioni: 40.000.

  Conseguentemente, alla Tabella C, al comma 2 dell'articolo 46 aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.
9. 54. Laffranco, Palese, Brunetta.

  Al comma 11, secondo periodo, sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 5 per cento.

  Conseguentemente, all'articolo 17, comma 19, le parole: 3.300 milioni di euro sono sostituite dalle parole: 690 milioni di euro.
9. 3. Corsaro.

  Al comma 11, secondo periodo, sostituire parole: 15 per cento con le seguenti: 5 per cento.

  Conseguentemente, sono ridotte in misura corrispondente all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione le dotazioni di bilancio dei Ministeri di cui all'elenco n. 2 allegato della presente legge.
9. 4. Corsaro.

  Al comma 11, secondo periodo sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 5 per cento.

  Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, al capoverso 1-bis, i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:
  1) 600 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24,000 euro;
  2) 600 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.
9. 51. Tripiedi, Caso, Castelli.

  Al comma 16, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: La dichiarazione dei redditi è presentata con nuove modalità telematiche semplificate, da definire con regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento. Tale dichiarazione deve essere strutturata in maniera tale da permettere al contribuente di compilarla senza ausilio di alcun intermediario. A tal fine verranno forniti i codici di accesso al sistema informatico dell'agenzia delle entrate a tutti gli aderenti al regime forfettario in tempi utili per la compilazione della dichiarazione stessa.
9. 24. Rostellato, Castelli, Sorial.

  Al comma 20, sopprimere il secondo periodo.
9. 39. Ruocco, Caso, Castelli.

  Al comma 27, dopo le parole: familiari collaboratori sono inserite le seguenti: che applicano il regime fiscale di cui al presente articolo.
9. 5. Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger, Ottobre.

  Dopo il comma 28, inserire il seguente:
  28-bis. Le persone fisiche che intraprendono l'esercizio di nuove attività d'impresa a partire dal 1o gennaio 2015 e che dichiarano di avvalersi del regime forfettario nella dichiarazione di inizio di attività di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, hanno la possibilità di scegliere l'esenzione dai versamenti contributivi per il primo anno previa iscrizione all'INPS gestione separata e presentazione, mediante comunicazione telematica, di apposita dichiarazione messa a disposizione dall'ente previdenziale della scelta di questo beneficio.
9. 19. Marco Di Stefano.

  Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:
  31-bis. Al fine di prevedere la restituzione della contribuzione per tutti i lavoratori iscritti che hanno versato contributi senza raggiungere il requisito minimo per l'accesso al trattamento pensionistico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Agenzia delle entrate e l'INPS stabiliscono le modalità operative e i termini di una ricognizione finalizzata a determinare l'ammontare totale dei contributi «silenti» e come tali importi potranno modularsi, nei prossimi 10 anni, alla luce delle innovazioni in materia previdenziale e del mercato del lavoro e, contestualmente, indicare la destinazione attuale della contribuzione non utile alla maturazione di un autonomo trattamento pensionistico versata nella gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
9. 35. Baldassarre, Ruocco, Caso, Castelli, Sorial.

  Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:
  31-bis. All'articolo 1, comma 744, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, le parole: «Per l'anno 2014», sono sostituite dalle seguenti; «A decorrere dall'anno 2014».

  Conseguentemente, all'articolo 17, comma 21 sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2015 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 con le seguenti: 300 milioni di euro per l'anno 2016, 260 milioni di euro per l'anno 2017 e 220 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: –20.000.000;
   2016: –20.000.000;
   2017: –20.000.000.
9. 45. Misiani, Carnevali.

  Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:
  31-bis. All'articolo 1, comma 744, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, le parole: «Per l'anno 2014», sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2014 e 2015».

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: –120.000.000.
9. 44. Misiani.

  Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:
  31-bis. Per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva, di cui all'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è stabilita al 27 per cento.

  Conseguentemente all'articolo 17, comma 21 sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2015 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 con le seguenti: 40 milioni di euro per l'anno 2015, 380 milioni di euro per l'anno 2016, 360 milioni di euro per l'anno 2017 e 340 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.
9. 73. Fassina, Cuperlo, Civati, Miotto, D'Attorre, Pollastrini, Bindi, Damiano, Laforgia, Romanini.

  Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
  36-bis. Quando un incarico di progettazione di opere edili e strutture sia destinato ad essere espletato da professionisti iscritti in più albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, gli stessi sono personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di sottoscrizione dell'incarico o comunque prima che ciascuno espleti la prestazione, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali restano salve le prescrizioni di cui al decreto legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, in tema di modalità di presentazione delle offerte per l'aggiudicazione di contratti di progettazione di lavori. Il professionista, comunque iscritto in uno degli albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, che assume un incarico di progettazione di opere edili e strutture e non sia competente per l'espletamento di tutte le prestazioni che vi sono comprese, opera in collaborazione con altri professionisti abilitati in modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali sui quali è richiesta la competenza, nel rispetto delle modalità di cui al commi primo e secondo del presente articolo. All'articolo 5, comma 3, lettera b), della legge 3 febbraio 1989, n. 39, le parole: e professionali sono soppresse. L'articolo 12, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, si interpreta nel senso che gli ingegneri, gli architetti, i geometri, i periti edili, i dottori agronomi, gli agrotecnici, i periti agrari e gli spedizionieri doganali sono abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie nei giudizi nei quali si faccia anche questione, sia pure in via incidentale, delle materie a loro rispettivamente riferite dal citato articolo 12, comma 2, primo periodo.

  Conseguentemente, aggiungere alla rubrica le parole: (e disposizioni in materia di attività professionali).
9. 16. Cinzia Maria Fontana, Albanella.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  36-bis. In via sperimentale i lavoratori cassaintegrati inoccupati che intraprendono un'attività imprenditoriale sono esenti dalle imposte sui redditi per i primi due periodi di imposta, elevati a quattro anni nel caso di assunzione di almeno tre dipendenti a tempo indeterminato entro un anno dall'avvio dell'attività. Le modalità di attuazione della presente disposizione sono affidate ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente:
   all'articolo 17, sopprimere i commi 5, 6, 12 e 13;
   all'articolo 38, sopprimere il comma 11;
   all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.
9. 11. Caparini, Prataviera.

  Aggiungere, in fine, seguente comma:
  36-bis. Il regime fiscale di cui al presente articolo si applica altresì alla categoria degli operatori dei servizi educativi domiciliari aventi un fatturato non superiore a 40.000 euro. Ai ricavi o compensi percepiti dai predetti soggetti nei periodo d'imposta di riferimento è applicato un coefficiente di redditività del 40 per cento. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate le modalità di attuazione del presente comma e sono altresì apportate le opportune modifiche all'allegato 4 della presente legge.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 100.000.000;
   2016: – 100.000.000;
   2017: – 100.000.000.
9. 69. Rubinato.

  Dopo il comma 36, aggiunto il seguente:
   36-bis. All'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
  1-bis. In tutte le operazioni di pagamento intermediate tramite Poste Italiane SpA banche, istituti di pagamento o di moneta elettronica per il tramite del quale, ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è stato eseguito il trasferimento di denaro, l'imposta sul valore aggiunto è versata direttamente dagli stessi intermediari, in nome e per conto del cedente o fornitore. L'IVA, calcolata secondo l'aliquota prevista per le singole categorie merceologiche dovrà essere versata, nella misura del 70 per cento dell'aliquota di riferimento, direttamente allo Stato nel medesimo giorno in cui il cedente o fornitore riceverà l'incasso dalla banca, da Poste Italiane SpA, dall'istituto di pagamento o di moneta elettronica, decurtandola dal medesimo versamento. Il restante 30 per cento dell'aliquota di riferimento dovuto dal cedente fornitore seguirà l'attuale normativa in vigore per il versamento dell'IVA di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente saranno determinate le modalità di applicazione del presente comma.
9. 74. De Girolamo, Tancredi.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente: Art. 9-bis.(Misure a sostegno delle start-up innovative mediante facilitazione del ricorso all’equity crowdfunding). – 1. L'articolo 100-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 è sostituito dal seguente: «Art. 100-ter.1. Le offerte al pubblico condotte esclusivamente attraverso uno o più portali per la raccolta di capitali possono avere ad oggetto soltanto la sottoscrizione di strumenti finanziari emessi dalle start-up innovative e devono avere un corrispettivo totale inferiore a quello determinato dalla Consob ai sensi dell'articolo 100, comma 1, lettera c):
  2. La Consob determina la disciplina applicabile alle offerte di cui al comma precedente, anche in conformità a quanto previsto dai commi successivi, al fine di assicurare la sottoscrizione da parte di investitori professionali o particolari categorie di investitori dalla stessa individuate di una quota degli strumenti finanziari offerti, quando l'offerta non sia riservata esclusivamente a clienti professionali, e di tutelare gli investitori diversi dai clienti professionali nel caso in cui i soci di controllo della start-up innovativa cedano le proprie partecipazioni a terzi successivamente all'offerta.
  3. In alternativa a quanto stabilito dall'articolo 2470, secondo comma, del codice civile e dall'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazione dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per la sottoscrizione o l'acquisto, e per la successiva alienazione di quote rappresentative del capitale di start-up innovative costituite in forma di società a responsabilità limitata è previsto il seguente regime:
   a) la sottoscrizione o l'acquisto possono essere effettuati per il tramite di intermediari abilitati alla resa di uno o più dei servizi di investimento previsti dall'articolo 1, comma quinto, lettere a), b), e). gli intermediari abilitati effettuano la sottoscrizione o l'acquisto delle quote in nome proprio e per conto dei sottoscrittori o acquirenti che abbiano aderito all'offerta tramite portale;
   b) entro i trenta giorni successivi alla chiusura dell'offerta gli intermediari abilitati comunicano al registro delle imprese la loro titolarità di soci per conto terzi sopportando il relativo costo, Allo scopo le condizioni di adesione pubblicate sul portale dovranno espressamente prevedere che l'adesione all'offerta, in caso di buon fine della stessa e qualora l'investitore decida di avvalersi del regime alternativa di cui al presente comma 3, comporti il contestuale e obbligatorio conferimento di mandato agli intermediari incaricati affinché i medesimi:
    i) effettuino l'intestazione delle quote in nome proprio e per conto dei
sottoscrittori o degli acquirenti tenendo adeguata evidenza dell'identità degli stessi e delle quote possedute;
    ii) rilascino, a richiesta del sottoscrittore o dell'acquirente, un attestato di conferma comprovante la titolarità delle quote, fermo restando che tale attestato di conferma rivestirà natura di puro titolo di legittimazione per l'esercizio dei diritti sociali, sarà nominativamente riferito al sottoscrittore o all'acquirente, non sarà trasferibile, neppure in via temporanea e a qualsiasi titolo, a terzi e non potrà costituire valido strumento per il trasferimento di proprietà delle quote;
    iii) consentano ai sottoscrittori e agli acquirenti che ne facciano richiesta di alienare le quote secondo quanto specificato al successivo punto 3.3;
    iv) accordino ai sottoscrittori e agli acquirenti la facoltà di richiedere, in ogni momento, l'intestazione diretta in capo a se stessi delle quote di loro pertinenza;
   c) la successiva alienazione delle quote da parte di un sottoscrittore o acquirente di cui alla lettera b. iii) avviene mediante semplice annotazione del trasferimento nei registri tenuti dall'intermediario. La scritturazione e il trasferimento non comportano costi o oneri né per l'acquirente né per l'alienante. La successiva certificazione effettuata dall'intermediario, ai fini dell'esercizio dei diritti sociali, sostituisce ed esaurisce le formalità di cui all'articolo 2470, secondo comma, del codice civile.

  4. Il regime alternativo di trasferimento delle quote di cui al comma 3 deve essere chiaramente indicato sul portale dove sarà altresì prevista apposita casella o altra idonea modalità per esercitare l'opzione ovvero indicare l'intenzione di applicare il regime ordinario ai sensi dell'articolo 2707, secondo comma, del codice civile e dell'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
  5. Ferma ogni altra disposizione della Parte II, Titolo II, Capo II, l'esecuzione di sottoscrizioni, acquisti e alienazioni di strumenti finanziari emessi da start-up innovative ovvero di quote rappresentative del capitale delle medesime, effettuata secondo le modalità previste al precedente comma 3, non necessitano della stipulazione di un contratto scritto a norma dell'articolo 23, comma 1. Ogni corrispettivo, spesa o onere gravanti sul sottoscrittore, acquirente o alienante deve essere indicato nel portale dell'offerta con separata e chiara evidenziazione delle condizioni praticate da ciascuno degli intermediari coinvolti, nonché in apposita sezione del sito Internet di ciascun intermediario. In difetto nulla è dovuto agli intermediari.
  6. Trascorsi due anni dal momento in cui la società interessata abbia cessato di essere una start-up innovativa per decorso del termine previsto dall'articolo 25, comma 2, lettera b), e comma 3 del decreto-legge 18 ottobre 2013 n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2013 n. 221, gli intermediari provvedono a intestare le quote detenute per conto dei sottoscrittori e degli acquirenti direttamente agli stessi. L'intestazione ha luogo mediante comunicazione al registro delle imprese dell'elenco dei titolari delle partecipazioni sconta un diritto di segreteria unico, a carico dell'intermediario. Nei caso si sia optato per il regime di cui al comma 3, la successiva registrazione effettuata dal registro delle imprese sostituisce ed esaurisce le formalità di cui all'articolo 2470, secondo comma del codice civili.

  2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Consob apporta al regolamento approvato con delibera 26 giugno 2013 n. 18592 le variazioni necessarie per l'adeguamento della disciplina ivi contenuta all'articolo 100-ter come modificato ai sensi del comma 1.
9. 01. Paola Bragantini, Bargero.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente: Art. 9-bis.(Disposizioni in materia di deflazione del contenzioso). – 1. Al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sono apportate le modificazioni:
   a) all'articolo 8, il comma 2, è sostituito dal seguente:
  2. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di dodici rate trimestrali di pari importo o in un massimo di quaranta rate trimestrali se le somme dovute superano i 50.000 euro e ove ricorrono le condizioni previste all'articolo 52 del decreto-legge n. 69 del 2013 convertito in legge 9 agosto 2013 numero 98 comma 1), lettere a) e b);
   b) all'articolo 8, il comma 3-bis, è sostituito dal seguente:
  3-bis. In caso di mancato pagamento anche di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle rate scadute e non pagate e della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni e degli interessi legali. Le disposizione si applica anche alle somme dovute e precedentemente rateizzate e iscritte a ruolo per dichiarata decadenza del beneficio della rateizzazione. L'iscrizione a ruolo della sanzione non è eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni, entro il termine di pagamento della rata successiva;
   c) all'articolo 15, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  2-bis. Il pagamento rateale di cui all'articolo 8, comma 2, si applica anche in caso di omessa impugnazione dell'avviso di liquidazione dell'imposta a fronte del quale non può essere formulata istanza di accertamento con adesione, sempreché il contribuente paghi la prima rata entro il termine per la proposizione del ricorso;
   d) all'articolo 2, comma 5, le parole: «un terzo» sono sostituite, dalle seguenti: «un quarto»;
   e) all'articolo 2, è aggiunto il seguente comma:
  5-bis. In caso di accertamento con adesione, definito entro il termine massimo di 12 mesi dalla notifica del previsto invito al contraddittorio, da parte di contribuenti che non abbiano precedentemente usufruito del condono di cui alla legge 27 dicembre 2002 n.289 o dello scudo fiscale di cui alla legge 3 ottobre 2009 n. 141, si applica la sanzione agevolata pari a quella prevista all'articolo 5-bis comma 3.
   f) La disposizioni di cui ai punti d) ed e) si applicano anche alle somme dovute e precedentemente rateizzate e iscritte a ruolo per dichiarata decadenza del beneficio della rateizzazione.

  2. All'articolo 3-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1: le somme dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 3, comma 1, possono essere versate in un numero massimo di dodici rate trimestrali di pari importo, ovvero, se superiori a cinquantamila euro, in un massimo di quaranta rate trimestrali di pari importo ove ricorrono le condizioni previste all'articolo 52 del decreto-legge n. 69 del 2013 convertito in legge 9 agosto 2013 numero 98 comma 1), lettere a) e b);
   b) al comma 3, le parole: «al tasso del 3,5 per cento annuo» sono sostituite dalle seguenti: «al saggio legale».

  3. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 16, comma 3, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Le somme dovute per la definizione possono essere versate anche ratealmente in un massimo di dodici rate trimestrali di pari importo o in un massimo di quaranta rate trimestrali se le somme dovute superano euro 50.000 e ove ricorrono le condizioni previste all'articolo 52 del decreto-legge n. 69 del 2013 comma 1), lettere a) e b). L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 2. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione»;
   b) all'articolo 17, comma 2, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Le somme dovute per la definizione possono essere versate anche ratealmente in un massimo di dodici rate trimestrali di pari importo o in un massimo di quaranta rate trimestrali se le somme dovute superano euro 50.000 e ove ricorrono le condizioni previste all'articolo 52 del decreto-legge n. 59 del 2013, comma 1), lettere a) e b). L'importo della prima rata è versato entro il termine di proposizione del ricorso. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legate calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione.
9. 02. Francesco Sanna, Laforgia, Fregolent, Petrini, Sanga.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente articolo 9-bis: Art. 9-bis.(Rateazione semplificata). – 1. Relativamente alle cartelle di pagamento, alle ingiunzioni fiscali, agli avvisi di accertamento esecutivi, nonché, agli accertamenti con adesione emessi per tributi di uffici statali, agenzie fiscali, regioni province e comuni, il debitore può presentare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda di rateazione in modo semplificato, senza allegare alcuna documentazione comprovante la situazione di temporanea obiettiva difficoltà, fino a un massimo di centoventi rate mensili, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni, con un piano di ammortamento a rate costanti o a rate di importo crescente per ciascun anno a scelta del contribuente. L'importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a 100 euro.
  2. Il debitore che propone istanza ai sensi del comma 1 è tenuto al pagamento, oltre che dell'importo originario iscritto a ruolo o di quello residuo, di un interesse con un tasso annuo lordo pari al 3,69 per cento, decorrente dalla data di notifica della cartella di pagamento, dell'ingiunzione fiscale dell'avviso di accertamento esecutivo o dalla data di definizione dell'accertamento con adesione, con esclusione degli interessi di mora previsti dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo previsti dall'articolo 20 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, n. 602 del 1973, e successive modificazioni, delle sanzioni previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e successive modificazioni, nonché, dalle sanzioni previste dall'articolo 2, comma 5, e dall'articolo 8, comma 3-bis, del decreto legislativo del 9 giugno 1997, n. 218.
  3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano, anche in deroga all'articolo 19, comma 3, del decreto dei Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ai contribuenti già decaduti dalla rate alla data di entrata in vigore della presente legge.
9. 03. Francesco Sanna, Laforgia, Fregolent, Petrini, Sanga.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
  1. Alla lettera b), del comma 3, dell'articolo 25 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, alla lettera b), sostituire le parole: «a decorrere dal 1o gennaio 2015» con le seguenti: «a decorrere dal 1o gennaio 2016».
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione comma 23, pari a 130 milioni di euro annui per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa alla Tabella 1 del bilancio dello Stato, relativa allo stato di previsione dell'entrata, prevista ai sensi dell'articolo 21, comma il, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche.
  3. Al comma 2, dell'articolo 15 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, la lettera e-ter) è sostituita dalla seguente:
  e-ter. Per le finalità di cui all'articolo 8, quanto a 20 milioni di euro, a decorrere dal 2015 si provvede mediante corrispondente rimodulazione del Fondo interventi strutturali di politica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
9. 04. Zanin, Fiorio, Sani, Misiani.

  Dopo l'articolo 9, è inserito il seguente: Art. 9-bis.(Dimissioni volontarie). – 1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 2118 dei codice civile, la lettera di dimissioni volontarie finalizzata al recesso dal contratto di lavoro è sottoscritta, pena la sua nullità, dalla lavoratrice, dal lavoratore, dalla prestatrice d'opera o dal prestatore d'opera, su appositi moduli predisposti con le modalità di cui al comma 4 e resi disponibili gratuitamente dalle direzioni territoriali del lavoro, dagli uffici comunali e dai centri per l'impiego.
  2. Per contratto di lavoro, ai fini del comma 1, si intende qualsiasi contratto inerente ai rapporti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle caratteristiche e dalla durata, nonché il contratto di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, il contratto di collaborazione di natura occasionale, il contratto di associazione in partecipazione di cui all'articolo 2549 del codice civile per cui l'associato fornisca prestazioni lavorative e in cui i redditi derivanti dalla partecipazione agli utili siano qualificati come redditi di lavoro autonomo, nonché il contratto di lavoro instaurato dalle cooperative con i propri soci.
  3. I moduli di cui al comma 1, realizzati secondo direttive definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, riportano un codice alfanumerico progressivo di identificazione, la data di emissione, nonché spazi, da compilare a cura del firmatario, destinati all'identificazione della lavoratrice o del lavoratore, ovvero del prestatore d'opera o della prestatrice d'opera, del datore di lavoro, della tipologia di contratto da cui si intende recedere, della data della sua stipulazione e di ogni altro elemento utile, il decreto di cui al presente comma definisce altresì le modalità per evitare eventuali contraffazioni o falsificazioni dei moduli.
  4. I moduli di cui ai commi 1 e 3 hanno validità di quindici giorni dalla data di emissione e sono resi disponibili attraverso i siti internet del Ministero dei lavoro e delle politiche sociali e www.cliclavoro.gov.it, nonché i siti regionali ad essi collegati, secondo modalità definite con il decreto di cui al citato comma 3, che garantiscano al contempo la certezza dell'identità del richiedente, la riservatezza dei dati personali, nonché l'individuazione della data di rilascio, ai fini della verifica del rispetto dei termine di validità di cui al presente comma.
  5. Con apposite convenzioni a titolo gratuito stipulate nelle forme definite con il medesimo decreto di cui al comma 3, sono altresì disciplinate le modalità attraverso le quali è reso possibile alla lavoratrice, ai lavoratore, nonché al prestatore d'opera e alta prestatrice d'opera, acquisire gratuitamente i moduli di cui ai commi 1 e 3, anche tramite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e i patronati.
  6. Il comma 4 dell'articolo 55 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, e i commi da 17 a 23 dell'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono abrogati.
  7. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
9. 05. Di Salvo, Pilozzi, Piazzoni, Migliore, Lavagno, Zan, Lacquaniti, Nardi.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente: Art. 9-bis(Abolizione della TASI sulla prima casa). – 1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 639, dopo le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,» sono inserite le seguenti: escluse le abitazioni principali e le relative pertinenze, ad eccezione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9,;
   b) al comma 669, le parole: «ivi compresa l'abitazione principale,» sono soppresse;
   c) al comma 677, le parole da: «a condizione» fino alla fine del comma sono soppresse.

  Conseguentemente, all'articolo 45, dopo il comma 2 inserire il seguente:
  2-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello Stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2015, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 4.000 milioni di euro. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
9. 06. Palese, Altieri, Bianconi, Capezzone, Castiello, Chiarelli, Ciracì, Distaso, Fucci, Galati, Laffranco, Latronico, Marotta, Marti, Picchi, Francesco Saverio Romano, Sisto, Lainati, Petrenga, Brunetta, Alberto Giorgetti, Riccardo Gallo, Abrignani, Biancofiore, Biasotti, Centemero, Cesaro, Occhiuto, Palmieri, Polverini, Ravetto, Romele, Squeri, Milanato, Sandra Savino, Calabria.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:Art. 9-bis.(Misure per la modernizzazione e la riduzione dell'impatto ambientale del parco automobilistico). – 1. I veicoli a motore nuovi immatricolati a decorrere dal 1o gennaio 2015 sono esenti dalle tasse automobilistiche nell'anno della prima immatricolazione e nei due anni successivi. L'esenzione di cui al primo periodo si applica fino al quarto anno successivo a quello della prima immatricolazione per i veicoli nuovi alimentati, anche o esclusivamente, a gas di petrolio liquefatto, a metano o ad alimentazione ibrida.
  2. A decorrere dal 1o gennaio 2015, i veicoli a motore sono assoggettati alle tasse automobilistiche in base al livello delle emissioni del veicolo, come certificato dal produttore. Restano ferme la riduzione prevista per i veicoli alimentati esclusivamente con gas di petrolio liquefatto o con gas metano, di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per gli anni successivi al periodo di esenzione di cui al comma 1 del presente articolo, l'esenzione in favore dei soggetti portatori di handicap prevista dall'articolo 8, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonché l'esenzione prevista per i veicoli elettrici dall'articolo 20 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni.
  3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le nuove tariffe delle tasse automobilistiche in applicazione dei criteri di cui al comma 2, nonché le relative disposizioni di attuazione. La facoltà di cui al comma 1 dell'articolo 24 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, può essere esercitata a decorrere dall'anno successivo a quello di applicazione delle nuove tariffe.
  4. All'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 510, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo la lettera b) è inserita la seguente: «b.1) per i veicoli di cui al primo e al terzo periodo della lettera b), qualora rispettino i requisiti di cui all'articolo 17-bis, comma 2, lettera b), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, la percentuale di deducibilità indicata alla medesima lettera b) è elevata al 40 per cento per il periodo d'imposta in cui è avvenuta la prima immatricolazione e per i tre periodi d'imposta successivi;
  5. La disposizione di cui al comma 4 si applica ai veicoli nuovi immatricolati per la prima volta dopo la data di entrata in vigore della presente legge e ha , efficacia a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
  6. La perdita di gettito derivante, a carico delle regioni, dall'applicazione del presente articolo è compensata attraverso trasferimenti annuali da corrispondere ai predetti enti, il cui ammontare è determinato con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.
  7. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 4 e 6 del presente articolo, pari a 600 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 8 del presente articolo.
  8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 30 settembre 2015, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, è disposta una riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, tale da assicurare minori spese in termini di indebitamente netto pari a 600 milioni di euro a decorrere dal 2015. Le misure di cui al periodo precedente non sono adottate o sono adottate per importi inferiori a quelli indicati ove, entro la data ivi indicata, siano approvati provvedimenti normativi che assicurino, in tutto o in parte, i predetti importi attraverso interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica.
  9. Qualora le misure di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo generino maggiori entrate, l'importo di cui al comma 8 del presente articolo è conseguentemente ridotto.
  10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è, autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
9. 07. Capezzone, Altieri, Bianconi, Castiello, Chiarelli, Ciracì, Distaso, Fucci, Galati, Latronico, Marotta, Marti, Palese, Picchi, Francesco Saverio Romano, Sisto, Lainati, Petrenga, Brunetta, Alberto Giorgetti, Riccardo Gallo, Abrignani, Biancofiore, Biasotti, Centemero, Cesaro, Occhiuto, Palmieri, Polverini, Ravetto, Romele, Squeri, Baldelli, Milanato, Calabria, Russo.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:Art. 9-bis.(Diffusione della conoscenza delle opera d'arte contemporanea). – 1. Al fine di promuovere la diffusione e la conoscenza delle opere d'arte contemporanea e dei giovani artisti anche attraverso l'acquisizione delle stesse da parte di musei, gallerie nazionali d'arte, Istituzioni pubbliche, associazioni riconosciute o fondazioni operanti nei settori della promozione di beni artistici e culturali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante norme per l'ammortamento dei beni materiali, l'acquisto di opere d'arte di artisti viventi da parte di soggetti titolari di reddito di impresa è ammortizzabile per l'80 per cento in quote costanti nell'esercizio in cui sono state sostenute e nei nove esercizi successivi fino a concorrenza del 2 per cento del giro di affari per ciascun esercizio.
  2. Ai fini del comma 1, le cessioni gratuite di opere d'arte di artisti viventi effettuate entro dodici mesi dalla loro acquisizione da soggetti privati anche non titolari di partita dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) costituiscono credito di imposta, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), per un valore pari a quattro volte l'IVA pagata per l'acquisizione dell'opera d'arte di artisti viventi ceduta per importi fino a 10.000 euro; per importi superiori a 10.000 euro, il valore è stabilito dal decreto di cui all'articolo 7.
  3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede nel limite massimo di 500.000 euro annui.

  Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro a decorrere dal 2015.
9. 08. Palese, Brunetta.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente: Art. 9-bis.(Rilancio delle politiche giovanili nel settore dell'arte contemporanea e aliquota IVA per oggetti d'arte). – 1. Lo Stato tutela e promuove l'attività dei giovani artisti, al fine di contribuire al rilancio dei settore dell'arte contemporanea nazionale.
  2. Ai fini di cui al comma 1, i giovani artisti possono optare, per un periodo massimo di cinque anni e comunque non oltre il raggiungimento del trentacinquesimo anno di età, per l'applicazione dell'IVA e dell'IRPEF in misura privilegiata ai sensi delle disposizioni del presente articolo. I medesimi soggetti possono successivamente rinunciare all'applicazione del regime speciale di cui al presente articolo dandone comunicazione amministrazione finanziaria entro il 31 gennaio dell'anno di competenza.
  3. I giovani artisti che si avvalgono del regime speciale di cui al presente articolo sono esonerati dalla tenuta della contabilità e dalla conservazione dei documenti, ad eccezione della copia delle fatture emesse. La fattura emessa e la relativa copia possono contenere, anche ai fini della certificazione dell'autenticità dell'opera, la riproduzione fotografica dell'opera ceduta.
  4. Ai soggetti che optano per il regime speciale di cui al presente articolo, l'IVA è forfetariamente determinata in 800 euro l'anno e il reddito imponibile derivante dal lavoro autonomo è forfetariamente determinato nella misura del 30 per cento del volume di affari risultante dalla somma degli importi delle fatture emesse.
  5. L'IVA è addebitata all'acquirente secondo le disposizioni vigenti, fatta salva l'applicazione dell'aliquota determinata ai sensi del comma 6.
  6. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, il numero 127-septiesdecies) è sostituito dal seguente:
  « 127-septiesdecies) oggetti d'arte, di antiquariato, da collezione, importati; oggetti d'arte di cui alla lettera a) della tabella allegata al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 86, prodotti da artisti viventi o la cui esecuzione risate a meno di cinquant'anni.

  Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro a decorrere dal 2015.
9. 09. Palese, Brunetta.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente: Art. 9-bis.(Misure urgenti per incentivare la vendita di pacchetti turistici attraverso la semplificazione degli adempimenti fiscali). – 1. In deroga all'articolo 109, comma 2, lettera b), del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per le agenzie di viaggi e di turismo i corrispettivi derivanti dall'organizzazione di pacchetti turistici costituiti da viaggi vacanze, circuiti tutto compreso e connessi servizi, verso il pagamento di un corrispettivo globale, si considerano conseguiti all'atto dei pagamento integrale del corrispettivo ovvero, se antecedente, alla data di inizio del viaggio o del soggiorno.
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai corrispettivi conseguiti, ai sensi del medesimo comma, dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  3. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
9. 010. Fantinati, Crippa, Mucci, Vallascas, Da Villa, Della Valle, Prodani, Castelli, Currò, D'Incà, Sorial, Colonnese, Caso, Cariello, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente: Art. 9-bis. – 1. Al fine di assicurare livelli minimi essenziali delle prestazioni concernenti il servizio pubblico di trasporto locale, da garantirsi in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, le regioni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti, a introdurre, negli atti di affidamento in concessione dei servizio di trasporto pubblico locale, clausole idonee a stabilire l'obbligo per il concessionario del servizio, a pena di decadenza dalla concessione, di istituire e fornire all'utenza, entro il 31 dicembre 2015, un servizio di biglietteria telematica.
  2. Dall'attuazione del presente articolo non delivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
9. 011. Mucci, Crippa, Fantinati, Vallascas, Da Villa, Della Valle, Prodani, Caso, Castelli, Currò, Sorial, Brugnerotto, D'Incà, Cariello, Colonnese.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente: Art. 9-bis.(Abolizione del contributo minimale INPS per i soci di start-up innovative). – 1. Nei limiti di spesa di 50 milioni di euro ai i soci delle imprese di start-up innovative non si applica il contributo minimale di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 2 agosto 1990. n. 233, e al comma 7 dell'articolo 6 della legge 31 dicembre 1991. n. 415.
  2. Il Ministro dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce, con proprio decreto, la misura dei contributi e le modalità per il loro pagamento e la loro riscossione da parte dei soggetti di cui ai comma 1, iscritti alla gestione artigiani e commercianti.

  Conseguentemente, Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 50.000;
   2016: – 50.000;
   2017: – 50.000.
9. 012. Della Valle, Crippa, Mucci, Fantinati, Vallascas, Da Villa, Prodani, Castelli, Sorial, Currò, Caso, Brugnerotto, Colonnese, Cariello, D'Incà.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente: Art. 9-bis.(Misure per l'internazionalizzazione delle start-up innovative). – 1. All'articolo 30 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012. n. 221, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  8-bis. Alle finalità di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo è destinata una quota pari a 5 milioni di euro annui, dal 2015 al 2020.

  Conseguentemente, Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 5.000;
   2016: – 5.000;
   2017: – 5.000.
9. 013. Della Valle, Crippa, Mucci, Fantinati, Vallascas, Da Villa, Prodani, Castelli, Currò, Caso, D'Incà, Colonnese, Brugnerotto, Cariello, Sorial.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente: Art. 9-bis. (Proroga della vita di una startup innovativa). 1. Al decreto-legge 18 ottobre 2012. n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 25:
    1) alla lettera b) del comma 2, la parola: «quarantotto» è sostituita dalla seguente: «sessanta»;
    2) il secondo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente: «In tal caso, la disciplina di cui alla presente sezione trova applicazione per un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, se la startup innovativa è stata costituita entro i due anni precedenti, di quattro anni se è stata costituita entro i tre anni precedenti e di tre anni se è stata costituita entro i cinque anni precedenti»;
   b) all'articolo 28:
    1) al comma 1, le parole: «4 anni» sono sostituite dalle seguenti: «5 anni»;
    2) ai commi 3 e 4, la parola: «trentasei», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «quarantotto».
9. 014. Della Valle, Crippa, Mucci, Fantinati, Vallascas, Da Villa, Prodani, Castelli, Currò, D'Incà, Cariello, Brugnerotto, Colonnese, Sorial.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente: Art. 9-bis. (Innalzamento dei limiti relativi alle operazioni di equity crowdfunding). 1. Dopo il comma 5 dell'articolo 30 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è inserito il seguente:
  «5-bis. La Consob stabilisce, altresì, il valore massimo di 5.000 euro per ogni singolo ordine e di 10.000 euro per il totale annuale degli ordini per le persone fisiche nonché di 50.000 euro per ogni singolo ordine a di 100.000 euro per il totale annuale degli ordini per le persone giuridiche».
9. 015. Della Valle, Crippa, Mucci, Fantinati, Vallascas, Da Villa, Prodani, Castelli, D'Incà, Caso, Currò, Brugnerotto, Sorial, Colonnese, Cariello.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente: Art. 9-bis. (Sturt-up innovativo). 1. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 5-novies dell'articolo 1, dopo le parole: «a vocazione sociale» sono aggiunte le seguenti: «e dei fondi di investimento in startup innovative»;
   b) al capo III-quater del titolo III della parte II, le parole: «per le start-up innovative», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «per le start-up innovative e per fondi di investimento in start-up innovative»;
   c)
alla rubrica dell'articolo 100-ter sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «per le start-up innovative».
9. 016. Della Valle, Crippa, Mucci, Fantinati, Vallascas, Da Villa, Prodani, Castelli, Currò, D'Incà, Colonnese, Cariello, Brugnerotto, Sorial, Caso.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente: Art. 9-bis. (Accesso prioritario al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese delle startup innovative titolari di brevetti innovativi). 1. Dopo il comma 6 dell'articolo 30 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è inserito il seguente:
  «6-bis. L'accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è garantito in via prioritaria per le startup innovative di cui al comma 2 dell'articolo 25 del presente decreto titolari di brevetti che abbiano superato il controllo da parte dell'Organizzazione europea dei brevetti (EPO) e ricevuto una valutazione positiva ai sensi della normativa vigente».
9. 017. Della Valle, Crippa, Mucci, Fantinati, Vallascas, Da Villa, Prodani, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Colonnese, Currò, Cariello.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente: Art. 9-bis. 1. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e il comma 7 dell'articolo 6 della legge 31 dicembre 1991, n. 415, sono abrogati.
  2. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, dopo le parole: «assistenza sociale» sono inserite le seguenti: «, fatte salve le gestioni di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233,».
  3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, la disciplina relativa ai contributi dovuti alle gestioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali è adeguata alle disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge.
9. 018. Baldassarre, Caso, Castelli.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente: Art. 9-bis. 1. All'articolo 120-bis del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 («Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia»), dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  «1-bis. Il rapporto di conto corrente bancario può essere estinto o trasferito ad altra banca a richiesta del cliente, anche se è stato pattuito un termine a favore della banca creditrice. Ogni patto, anche posteriore alla conclusione del contratto, con il quale si impedisca o si renda più oneroso o complesso per il cliente, l'esercizio della facoltà di cui al presente articolo è nullo, ma non comporta la nullità del contratto di conto corrente.
  1-ter. Il cliente può chiedere il trasferimento del rapporto di conto corrente ad altra banca senza spese aggiuntive di qualsiasi natura ed origine, mediante contratto sottoscritto con la banca di destinazione e comunicato alla banca di origine. Entro il giorno lavorativo successivo la banca di destinazione deve richiedere alla banca di origine le informazioni necessarie a garantire il servizio di portabilità del conto corrente. Le informazioni di cui al presente comma sono fornite entro sette giorni dalla data di ricezione della richiesta dalla banca di origine alla banca di destinazione, che entro sette giorni predispone gli ordini periodici di pagamento associati al nuovo conto corrente, alle condizioni pattuite con il cliente. Alla data di efficacia del trasferimento, la banca di origine sospende l'esecuzione degli ordini di pagamento e l'accettazione dei bonifici effettuati a favore del cliente, provvede a trasferire alla banca di destinazione l'eventuale saldo attivo, se da questi richiesto, e procede alla chiusura del conto. Conformemente a quanto stabilito dall'articolo 116 del presente decreto, le banche rendono note in modo completo alla clientela le informazioni concernenti la disponibilità e le condizioni di esercizio, del servizio di portabilità del conto corrente.
  1-quater. Nell'ambito dei rapporti bancari è fatto assoluto divieto di addebitare al cliente spese relative alla predisposizione, produzione, spedizione, o altre spese comunque denominate, relative alle comunicazioni di cui al presente articolo. Le presenti disposizioni si applicano ai rapporti fra banche e persone fisiche e micro, piccole e medie imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.».
9. 019. Fantinati, Da Villa, Crippa, Mucci, Vallascas, Prodani, Della Valle, Castelli, Caso, Currò, Colonnese, D'Incà, Cariello, Sorial, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente: Art. 9-bis. (Semplificazione normativa per l'acquisto della personalità giuridica delle società a responsabilità limitata). 1. All'articolo 2463 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il terzo comma è sostituito dal seguente:
  «Si applicano alla società a responsabilità limitata le disposizioni di citi agli articoli 2329, 2330, 2332 e 2341.»;
   b) dopo il terzo comma è inserito il seguente:
  «La società acquista la personalità giuridica con la stipulazione dell'atto costitutivo, se non sono richieste, ai sensi dell'articolo 2329, primo comma, numero 3), autorizzazioni o altre condizioni ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese. In quest'ultimo caso si applica l'articolo 2331. Quando la società acquista la personalità giuridica con la stipulazione dell'atto costitutivo, il termine di cui all'articolo 2330, primo comma, è ridotto alla metà e le disposizioni di cui all'articolo 2332, primo e secondo comma, si applicano dalla stipula dell'atto costitutivo».
9. 020. Fantinati, Da Villa, Crippa, Mucci, Vallascas, Prodani, Della Valle, Castelli, Currò, Caso, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Colonnese, Cariello.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente: Art. 9-bis. (Detrazioni per oneri). 1. Al comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante norme sulle detrazioni per oneri, dopo la lettera f) è inserita la seguente:
   «f-bis) le spese sostenute per l'acquisto di opere d'arte di artisti viventi o di opere realizzate entro i cinquanta anni, fino all'importo di 10.000 euro, con il limite del 10 per cento del reddito imponibile. La detrazione è subordinata all'esibizione, su richiesta, della fattura di acquisto o di un documento fiscale equipollente».

  2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede nel limite massimo di 100.000 euro annui.

  Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro a decorrere dal 2015.
9. 021. Palese, Brunetta.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente: Art. 9-bis. (Detraibilità totale dalle basi imponibili Irap e Ires per gli immobili ad uso produttivo). 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto il seguente:
  «3-bis. A decorrere dall'anno 2015, per tutti gli immobili ad uso produttivo è stabilita la detraibilità totale dalle basi imponibili dell'imposta».

  2. Al comma 3 dell'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 971, è inserita la seguente lettera:
   «h-bis) gli immobili ad uso produttivo».

  Conseguentemente:
   all'articolo 17, sopprimere i commi 5, 6 e 13;
   all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole:
, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.303.078 migliaia di euro a decorrere dal 2015.
9. 022. Busin, Guidesi, Caparini.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente: Art. 9-bis. (Detraibilità dalle basi imponibili Irap e Ires per gli immobili ad uso produttivo). 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto il seguente:
  «3-bis. A decorrere dall'anno 2015, per tutti gli immobili ad uso produttivo è stabilita la detraibilità in misura del 35 per cento dalle basi imponibili dell'imposta».

  2. Dopo il comma 3 dell'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 971, è inserito il seguente:
  «3-bis). Gli immobili ad uso produttivo si detraggono dalla base imponibile dell'imposta in misura del 35 per cento.».

  Conseguentemente: all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 840 milioni a decorrere dal 2015 .
9. 023. Busin, Guidesi, Caparini, Giampaolo Galli, Misiani.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente: Art. 9-bis. (Esclusione da rendita catastale di macchinari fissi). 1. All'articolo 10 del regio decreto-legge del 13 aprile 1939, n. 652, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Ai fini della determinazione della rendita catastale per gli immobili ad uso produttivo, per l'individuazione delle componenti che concorrono a formare l'investimento di natura immobiliare, è esclusa la valutazione degli impianti fissi, intesi quali macchinari ed impianti installati all'interno dell'immobile, incorporati nelle opere murarie, fissati al suolo o installati in via transitoria.».

  Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascuno a decorrere dal 2015.
9. 024. Busin, Guidesi, Caparini, Giampaolo Galli, Misiani.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente: Art. 9-bis. (Partecipazione di soggetti privati a capitale sociale Confidi). All'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In via residuale possono far parte dei confidi anche persone fisiche».
9. 025. Caparini, Busin.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente: Art. 9-bis. Al punto 3 della tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole «navigazione nelle acque» è soppressa la parola «marine»;
   b) dopo le parole «acque marine comunitarie» sono inserite le seguenti «e nelle acque interne»;
   c) dopo le parole «trasporto delle merci,» sono inserite le seguenti «e al trasporto dei passeggeri a scopo commerciale,».

  Conseguentemente, all'articolo 17, comma 13 sostituire le parole: «di 187,5 milioni» con le seguenti: «di 185,5 milioni».
9. 026. Busin, Guidesi, Caparini.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente: Art. 9-bis. Dopo le parole «trasporto delle merci,» sono inserite le seguenti «e al trasporto dei passeggeri a scopo commerciale, comprese le imbarcazioni battenti bandiera dei Paesi extracomunitari,».

  Conseguentemente, all'articolo 17, comma 13 sostituire le parole: «di 187,5 milioni» con le seguenti: «di 162,5 milioni».
9. 027. Busin, Guidesi, Caparini.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente: Art. 9-bis. Al punto 3 della tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo le parole «acque marine comunitarie» sono inserite le seguenti «e acque interne».

  Conseguentemente, all'articolo 17, comma 13 sostituire le parole: «di 187,5 milioni» con le seguenti: «di 185,5 milioni».
9. 028. Busin, Guidesi, Caparini.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente: Art. 9-bis. Al punto 3 della tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sopprimere la parola «marine».

  Conseguentemente, all'articolo 17, comma 13 sostituire le parole: «di 187,5 milioni» con le seguenti: «di 185,5 milioni».
9. 029. Busin, Guidesi, Caparini.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente: Art. 9-bis. 1. Al comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917 le parole «2.840,51 euro» sono sostituite dalle seguenti: «5164,57 euro».
  2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante le risorse del fondo di cui all'articolo 13, comma 6 della presente legge.
9. 030. Rostellato, Castelli, Sorial.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente: Art. 9-bis. (Incentivi al rientro dei consumi di benzina transfrontalieri). 1. Per l'anno 2015 la quota di compartecipazione all'IVA di cui all'articolo 2-ter, comma 6, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è incrementata di ulteriori 10 milioni di euro.
  2. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, per l'anno 2015.
9. 031. Guidesi, Caparini, Centemero.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente: Art. 9-bis. (Incentivi al rientro dei consumi di benzina transfrontalieri). 1. A decorrere dall'anno 2015 la quota di compartecipazione all'IVA di cui all'articolo 2-ter, comma 6, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è incrementata di ulteriori 10 milioni di euro.
  2. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, per l'anno 2015.
9. 032. Guidesi, Caparini, Centemero.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente: Art. 9-bis. (Determinazione reddito di impresa). 1. «Ai fini della determinazione del reddito d'impresa ogni transazione relativa all'acquisto di beni o servizi effettuata tramite sistemi di e-procurement compatibili con gli standard definiti dall'AGID entro il 31 dicembre 2015 è da considerarsi corrispondete ai criteri di certezza, determinabilità, inerenza e competenza ai sensi dell'articolo 109 del decreto legislativo 2 febbraio 1998, n. 58, salvo prova contraria a carico dell'amministrazione finanziaria e/o dall'Agenzia delle entrate.
  2. Ai fini della determinazione del reddito d'impresa ogni transazione relativa all'acquisto di beni o servizi effettuata in modalità non corrispondenti agli standard definiti dall'AGIO e citati nel precedente comma, è da considerarsi ammessa ai requisiti di deducibilità solo fino a limite del 50 per cento dell'importo della transazione stessa.
  3. Le imprese che utilizzano per la redazione della propria contabilità fiscale sistemi informativi su piattaforme «cloud» certificate dall'AGID e che applicano i criteri da essa stabiliti sono escluse da accertamenti fiscali da parte dell'Agenzia delle entrate per un periodo di 3 anni.
  4. I bilanci d'impresa depositati in formato non corrispondente agli standard digitali stabiliti dall'AGID sono soggetti a imposta di registro di 1.000.000 euro.
9. 033. Bruno Bossio.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente: Art. 9-bis. (Società tra professionisti). 1. Alle società tra professionisti costituite in forma di società di persone si applica l'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  2. Alle società tra professionisti costituite in forma di società di capitali e cooperativa si applica l'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  3. Ai fini della determinazione del reddito complessivo delle società tra professionisti le prestazioni dei soci, anche se non liquidate, costituiscono componenti negative di reddito.
  4. I redditi percepiti, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, dai soci professionisti delle Società tra professionisti costituiscono redditi di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 53, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Si applica l'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
  5. All'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente: i) le prestazioni rese dai soci professionisti delle STP in nome e per conto delle stesse.
9. 034. Fassina.

ART. 10.

  Al comma 1, dopo le parole: processo telematico inserire le seguenti: anche ricorrendo alle tecnologie a banda ultralarga.
10. 11. Mannino, Castelli, Sorial.

  Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
  10-bis. Gli enti pubblici in Calabria, che utilizzano lavoratori impegnati in attività socialmente utili e in quelle di pubblica utilità, equiparati al personale LSU dall'articolo 27 dal decreto legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, sono autorizzati ad assumere tali lavoratori dal 1o gennaio 2015, anche in posizioni sopranumerarie, con un contratto a tempo indeterminato ed a tempo parziale di 26 ore settimanali, se inclusi nell'elenco definitivo pubblicato sul BURC del 5 luglio 2005, supplemento straordinario n. 1 al BURC, Parte I e II, n. 12 del 1o luglio 2005, salvo quanto previsto dal comma 10-quater.
  10-ter. Ai lavoratori impegnati in attività socialmente utili e di pubblica utilità inclusi nell'elenco di cui al comma 10-bis e che abbiano superato i 60 anni di età alla data di entrata in vigore della presente legge, è concessa una somma pari a 40.000 euro in caso di dimissioni presentate entro il 31 dicembre 2013, o comunque entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  10-quater. Per le assunzioni riguardanti i lavoratori di cui al comma 10-bis, gli appartenenti alla categorie B3, C e D, gli enti utilizzatori e tutti gli enti pubblici aventi sede in Calabria, possono bandire procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale a favore di coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno maturato, negli ultimi quindici anni, almeno tredici anni di servizio nei lavori socialmente utili e di pubblica utilità di cui al decreto legislativo n. 81 del 2000 e al decreto legislativo n. 280 del 1997, È fatta salva la possibilità per i lavoratori di cui al comma precedente, di accettare l'assunzione nella categoria B qualora l'Ente utilizzatore non bandisca le procedure concorsuali.
  10-quinquies. Al fine di stabilizzare i lavoratori di cui al comma 10-bis in favore della regione Calabria è concesso, con provvedimento dei Ministro dell'economia e delle finanze; un contributo aggiuntivo pari a 40 milioni di euro per l'anno 2015 e pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. A tali oneri si provvede mediante quota parte delle risorse aggiuntive derivanti dalle disposizioni di cui al comma seguente. Tali risorse si intendono aggiuntive a quelle già storicizzate per il pagamento dei sussidi Lsu da parte dello Stato e a quelle della regione Calabria utilizzate per il pagamento di sussidi Ipu e ore integrative ad lsu ed Ipu.
  10-sexies. A valere dal 1o gennaio 2015, all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, le parole: «si applica un prelievo erariale unico fissato in misura del 13,5 per cento delle somme giocate» sono sostituite dalle seguenti: «si applica un prelievo erariale unico fissato in misura del 4 per cento delle somme giocate».
10. 28. Aiello, Bruno Bossio, Censore.

  Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
  1-bis. In considerazione della grande mole di arretrato di civile, è autorizzata, a supporto dell'attività giudiziaria di smaltimento dell'arretrato, per gli anni 2015, 2016 e 2017, la stipula di contralti a tempo determinato, per quei lavoratori cassaintegrati» in mobilità, impegnati in lavori socialmente utili, disoccupati o inoccupati, che abbiano svolto il tirocinio formativo presso il Ministero della giustizia.
  1-ter. in conseguenza di quanto previsto dal comma 1-bis, all'articolo 1, comma 25, lettera c), legge del 24 dicembre 2012, alla fine di aggiungere le parole: «autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui per gli anni 2015, 2016 e 2017 per la stipula di 2.900 contratti a tempo determinato, per quei lavoratori cassaintegrati, in mobilità, impegnati in lavori socialmente utili, disoccupati o inoccupati, che abbiano svolto il tirocinio formativo presso il Ministero della giustizia.

  Conseguentemente, all'articolo 26, comma 11, sostituire le parole: è ridotta di 200 milioni di euro a decorrere dal 2015 con le seguenti: è ridotta di 280 milioni di euro annui per gli anni 2015, 2016 e 2017, e di 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.
10. 26. Sannicandro, Marcon, Melilla, Daniele Farina, Paglia.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1991, n. 374, al comma 1, dopo le parole: «ad esse relativi» sono aggiunte le seguenti: «purché l'attore o la parte istante sia una persona fisica,»;
  1-ter. Le maggiori entrate conseguenti alla disposizione di cui al comma 1-bis sono destinate al fondo di cui al comma 1.
10. 12. Turco, Cariello, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti, Turco.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Stante l'eccezionalità e l'urgenza di garantire lo smaltimento dell'arretrato, anche al fine di sopperire alla cronica carenza di personale amministrativo degli uffici giudiziari, con decreto del Ministero della giustizia, da adottarsi di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo parere del Consiglio di Stato, sono determinate, ai sensi degli articoli 35 e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni, le modalità ed i criteri per la stipula, a decorrere dal 1o gennaio 2015, di contratti a tempo determinato anche part-time, in favore di tutti i soggetti che abbiano completato, entro il 31 dicembre 2014, il tirocinio formativo di perfezionamento di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, e successive modificazioni, e che abbiano riportato una valutazione positiva di merito.
  1-ter. Agli oneri di cui al precedente comma, stimati in 50 milioni di euro, per il 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli importi di cui alla Tabella C allegata al presente disegno di legge.
10. 27. Di Lello, Di Gioia.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. Nel codice civile aggiungere l'articolo 1122-quater c.c. – (Interventi urgenti a tutela della sicurezza negli edifici). – Nelle parti comuni non possono essere realizzati o mantenuti impianti od opere che non rispettino la normativa sulla sicurezza degli edifici. Il mancato rispetto di detta normativa si considera situazione di pericolo imminente per l'integrità della parti comuni, nonché per l'integrità fisica delle persone che stabilmente occupano il condominio o che abitualmente vi accedono.
  L'amministratore, nel caso in cui sussista il ragionevole sospetto che difettino le condizioni di sicurezza di cui al primo comma, nomina un tecnico ed esegue l'accesso alle parti comuni.
  A seguito della relazione del tecnico l'amministratore dispone previo assenso, ove possibile, del consiglio dei condomini, gli opportuni provvedimenti ed interventi.
10. 1. Morassut.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. All'articolo 6, comma 1, decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dopo le parole: «legge 30 ottobre n. 125» sono aggiunte le seguenti: «ed, altresì, delle posizioni dei titolari dei vertice degli organi di gestione delle stesse amministrazioni» e, nel periodo successivo, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni».
10. 3. Di Gioia.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dopo le parole: «legge 30 ottobre n. 125» sono aggiunte le seguenti: «ed, altresì, delle posizioni dei titolari dei vertice degli organi di gestione delle stesse amministrazioni» e, nel periodo successivo, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni».
10. 4. Di Gioia.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. All'articolo 490 del codice di procedura civile, dopo le parole: «forme della pubblicità commerciale,» viene aggiunto il seguente periodo: «Il giudice dispone infine che l'avviso sia inserito almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto sulle televisioni locali in digitale terrestre specializzate in vendite e aste giudiziarie aventi maggiori ascolti certificati Auditel (ascolto medio e contatti netti, media mensile).
10. 5. Caparini, Guidesi, Molteni, Matteo Bragantini.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  2. Dopo il numero 5) dell'articolo 61 del codice penale è inserito il seguente:
   «5-bis). L'avere commesso il fatto contro una persona che ha compiuto li sessantacinquesimo anno di età»

  3. Al secondo comma dell'articolo 640 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente numero:
   2-ter) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5-bis).
10. 6. Caparini, Guidesi, Molteni, Matteo Bragantini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. Per garantire in piena funzionalità degli uffici di Esecuzione Penale Esterna ed il migliore svolgimento delle attività indicate dall'articolo 72 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificata dalla legge 27 luglio 2005, n. 154, anche tenuto conto, della normativa volta al potenziamento delle misure alternante alla detenzione in carcere, e in attesa della riorganizzazione del Ministero della giustizia, è autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro annui a decorrere dal 2015.

  Conseguentemente, all'allegato 7, la risoluzione degli stanziamenti di bilancio relativa agli organi a rilevanza costituzionale, è incrementata per ciascun anno di 5 milioni di euro, ripartendo l'importo per ciascun organo in maniera proporzionale rispetto alle riduzioni già previste.
*10. 29. La II Commissione.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. Per garantire in piena funzionalità degli uffici di Esecuzione Penale Esterna ed il migliore svolgimento delle attività indicate dall'articolo 72 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificata dalla legge 27 luglio 2005, n. 154, anche tenuto conto, della normativa volta al potenziamento delle misure alternante alla detenzione in carcere, e in attesa della riorganizzazione del Ministero della giustizia, è autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro annui a decorrere dal 2015.

  Conseguentemente, all'allegato 7, la risoluzione degli stanziamenti di bilancio relativa agli organi a rilevanza costituzionale, è incrementata per ciascun anno di 5 milioni di euro, ripartendo l'importo per ciascun organo in maniera proporzionale rispetto alle riduzioni già previste.
*10. 36. Ferranti, Verini, Amoddio, Bazoli, Berretta, Campana, Ermini, Giuliani, Greco, Giuseppe Guerini, Iori, Leva, Magorno, Marzano, Mattiello, Morani, Giuditta Pini, Rossomando, Rostan, Tartaglione, Vazio.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  2. Per garantire la piena funzionalità dell'Ufficio del processo ed ai fini dell'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 1-bis dell'articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'articolo 50, dei decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro annui a decorrere dal 2015.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
  2015: – 5.000.000
  2016: – 5.000.000
  2017: – 5.000.000.
*10. 34. Ferranti, Verini, Amoddio, Bazoli, Berretta, Campana, Ermini, Giuliani, Greco, Giuseppe Guerini, Iori, Leva, Magorno, Marzano, Mattiello, Morani, Giuditta Pini, Rossomando, Rostan, Tartaglione, Vazio, Manfredi, Manzi, Carrescia, Tidei, Carella, Lodolini, Oliverio.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  2. Per garantire la piena funzionalità dell'Ufficio del processo ed ai fini dell'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 1-bis dell'articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'articolo 50, dei decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro annui a decorrere dal 2015.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 5.000.000;
   2016: – 5.000.000;
   2017: – 5.000.000.
*10. 31. La II Commissione.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. Per il solo anno 2015, nella prospettiva di migliorare l'efficienza degli uffici giudiziari e per consentire a coloro che hanno completato il tirocinio formativo preso gli uffici giudiziari a norma dell'articolo 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, lo svolgimento di un periodo di perfezionamento da completare entro il 30 giugno 2015, è autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro.

  Conseguentemente, all'allegato 7, la riduzione degli stanziamenti di bilancio relativa agli organi a rilevanza costituzionale è incrementata di 7,5 milioni di euro, ripartendo l'importo per ciascun organo in maniera proporzionale rispetto alle riduzioni già previste.
*10. 32. La II Commissione.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. Per il solo anno 2015, nella prospettiva di migliorare l'efficienza degli uffici giudiziari e per consentire a coloro che hanno completato il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari a norma dell'articolo 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, lo svolgimento di un periodo di perfezionamento da completare entro il 30 giugno 2015, è autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro.

  Conseguentemente, all'allegato 7, la riduzione degli stanziamenti di bilancio relativa agli organi a rilevanza costituzionale è incrementata di 7,5 milioni di euro, ripartendo l'importo per ciascun organo in maniera proporzionale rispetto alle riduzioni già previste.
*10. 33. Ferranti, Verini, Amoddio, Bazoli, Berretta, Campana, Ermini, Giuliani, Greco, Giuseppe Guerini, Iori, Leva, Magorno, Marzano, Mattiello, Morani, Giuditta Pini, Rossomando, Rostan, Tartaglione, Vazio, Manfredi, Manzi, Carrescia, Tidei, Carella, Lodolini, Oliverio.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  Per garantire la piena funzionalità del Dipartimento per la giustizia minorile del Ministero della giustizia anche tenuto conto della normativa volta al potenziamento delle misure volte a tutelare i minori nell'ambito delle materie di competenza del predetto Dipartimento, e in attesa della riorganizzare del Ministero della giustizia, è autorizzata la spesa di 10.000.000 euro annui a decorrere dal 2015.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 10.000.000;
   2016: – 10.000.000;
   2017: – 10.000.000.
*10. 30. La II Commissione.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  Per garantire la piena funzionalità del Dipartimento per la giustizia minorile del Ministero della giustizia anche tenuto conto della normativa volta al potenziamento delle misure volte a tutelare i minori nell'ambito delle materie di competenza del predetto Dipartimento, e in attesa della riorganizzare del Ministero della giustizia, è autorizzata la spesa di 10.000.000 euro annui a decorrere dal 2015.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 10.000.000;
   2016: – 10.000.000;
   2017: – 10.000.000.
*10. 35. Ferranti, Verini, Amoddio, Bazoli, Berretta, Campana, Ermini, Giuliani, Greco, Giuseppe Guerini, Iori, Leva, Magorno, Marzano, Mattiello, Morani, Giuditta Pini, Rossomando, Rostan, Tartaglione, Vazio.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Per garantire la funzionalità degli uffici giudiziari e contribuire ai progetti di smaltimento dell'arretrato, sono stipulati contratti a tempo determinato part time per l'anno 2015, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001, da effettuarsi per coloro che abbiano svolto il perfezionamento del tirocinio formativo con il Ministero della giustizia ex articolo 1, comma 344 della legge n. 147 del 2013. All'onere derivante dal presente comma pari a 14 milioni di euro si provvede mediante le minori spese derivanti dal comma 2-bis. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le consu lenze presso le amministrazioni pubbliche, sono tagliate del 50 per cento.
10. 7. Di Salvo, Pilozzi, Lavagno, Migliore, Lacquaniti, Zan, Nardi.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Per garantire la funzionalità degli uffici giudiziari e contribuire ai progetti di smaltimento dell'arretrato, sono stipulati contratti a tempo determinato part time per l'anno 2015, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001, da effettuarsi per coloro che abbiano svolto il perfezionamento del tirocinio formative con il Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge n. 147 del 2013. Alla stipulazione di tali contratti si provvede mediante le risorse istituite dal fondo di cui all'articolo 17, comma 24, della presente legge.
*10. 8. Gregori.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Per garantire la funzionalità degli uffici giudiziari e contribuire ai progetti di smaltimento dell'arretrato, sono stipulati contratti a tempo determinato part time per l'anno 2015, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001, da effettuarsi per coloro che abbiano svolto il perfezionamento del tirocinio formative con il Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge n. 147 del 2013. Alla stipulazione di tali contratti si provvede mediante le risorse istituite dal fondo di cui all'articolo 17, comma 24, della presente legge.
*10. 9. Molteni, Caparini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. Nell'ambito dei ruoli tecnici dei Corpo di polizia penitenziaria, per le attività di competenza del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (DAP) del Ministero della giustizia, sono istituti i seguenti profili professionali, in aggiunta a quelli previsti dall'articolo 1 del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, ovvero:
   a) educatori; b) assistenti sociali; c) contabili; d) tecnici; e) amministrativi; f) esperti; g) informatici; h) psicologi; i) operatori sanitari; l) medici.

  In sede di prima attuazione, il personale dei comparto Ministeri dei ruoli dei DAP è inquadrato a domanda, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle corrispondenti qualifiche dei profili professionali di cui all'articolo 1. L'organico è determinato dal numero di unità che ha effettuato il passaggio, procedendo ad analoga riduzione dell'organico del personale del comparto Ministeri.
  All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede attraverso il trasferimento di fondi dagli appositi capitoli per 11 pagamento degli stipendi dei personale del comparto Ministeri a quelli corrispondenti del Corpo di polizia penitenziaria, da effettuare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Eventuali eccedente sono coperte attraverso un'ulteriore riduzione dei capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero della giustizia e il trasferimento dei relativi fondi, compreso il Fondo unico di amministrazione, sui capitoli di spesa per il pagamento delle competenze del personale del Corpo di polizia penitenziaria del medesimo stato di previsione.
10. 10. Catanoso, Palese, Brunetta.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al comma del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2008, n. 114, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Il deposito si considera tempestivo anche quando il messaggio di posta elettronica certificata non viene consegnato nei termini per cause imputabili alla capacità di memoria dei sistemi informativi degli uffici giudiziari».
10. 13. Businarolo, Castelli, Sorial.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 51 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014 n. 114, al comma 2, terzo periodo, le parole: «è eseguito» sono sostituite dalle seguenti parole: «il primo messaggio di posta elettronica certificato è inviato».
10. 14. Businarolo, Castelli, Sorial.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 49 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, prima del comma 2, inserire il seguente:
   02. All'articolo 14, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo le parole: «pagamento contestuale» aggiungere le parole: «e telematico».
10. 15. Businarolo, Castelli, Sorial.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. L'articolo 48 del decreto-legge 24 agosto 2014 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è soppresso.
10. 16. Businarolo, Castelli, Sorial.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Ai comma 1, lettera a), dell'articolo 45 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dopo la parola: «sottoscritto» aggiungere la seguente parola: «digitalmente,».
10. 17. Businarolo, Castelli, Sorial.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 44 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «1o dicembre 2014».
10. 18. Businarolo, Castelli, Sorial.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 44 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014 114, al comma 2, dopo la lettera a), è aggiunta la seguente: «a-bis). Al comma 1 è aggiunto in fine il seguente periodo: «L'obbligatorietà del processo civile telematico si applica agli atti e provvedimenti di tutti i soggetti coinvolti nei procedimenti, ivi compresi gli assistenti giudiziari, i custodi, i notai, gli amministratori di sostegno e i tutori, i funzionari dell'Agenzia delle Entrate e i Pubblici Ministeri».
10. 19. Businarolo, Castelli, Sorial.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 44 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «l'obbligatorietà del processo civile telematico si applica anche ai provvedimenti dei giudici».
10. 20. Businarolo, Castelli, Sorial.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 44, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014 n. 114, al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) al comma 2, le parole: «successivamente al deposito dell'atto con cui inizia l'esecuzione» sono sostituite dalle seguenti: «dal verbale di pignoramento dell'ufficiale giudiziario».
10. 21. Businarolo, Castelli, Sorial.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 44 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014 n. 114, al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: «tribunale ordinario» aggiungere le parole: «e innanzi al Giudice di Pace».
   b) in fine aggiungere il seguente periodo: «le disposizioni relative all'obbligatorietà del processo civile telematico si applicano anche ai procedimenti innanzi il Giudice di Pace».
10. 22. Businarolo, Castelli, Sorial.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 44 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in fine aggiungere il seguente periodo: «L'obbligatorietà del deposito telematico si applica a tutti gli atti, inclusi Patto introduttivo e l'atto di costituzione in giudizio».
10. 23. Businarolo, Castelli, Sorial.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. A valere sulle risorse di cui al comma 1, il Ministero della giustizia provvede nell'anno 2015, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, a indire un concorso pubblico per esami per l'assunzione di personale afferente le figure professionali di 350 cancellieri e di 150 ufficiali giudiziari per le posizioni economiche B3, C1 e C2.».
10. 24. Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti, Turco, Castelli, Sorial.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 6, comma 6-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n, 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, a 148 e, successive modificazioni, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «A tal fine è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per il 2016 e di 25 milioni di euro per gli anni successivi destinata a tali procedure di permuta in cui siano ricompresi immobili demaniali già in uso governativo che verrebbero utilizzati in regime di locazione. Il Ministero dell'economia e delle finanze e autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio».
10. 25. Tancredi.

  Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

Art-10-bis.
(Modifiche in tema di condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato).

  All'articolo 76, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, Testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia di spese di giustizia, le parole: «non superiore a euro 9.296,22» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a euro 12,000 ».

  Conseguentemente all'articolo 26, comma 11, sostituire le parole: è ridotta di 200 milioni di euro a decorrere dal 2015 con le seguenti: è ridotta di 350 milioni di euro annui a decorrere dal 2015.
10. 01. Daniele Farina, Sannicandro, Marcon, Melilla, Paglia.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
   10-bis. Al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni private, riportato in Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre 2005 n. 239, S.O. n. 163) apportare le seguenti modifiche:
    1) all'articolo 1, lettera rrr), dopo la parola: «motrice», aggiungere il seguente periodo: «ovvero il veicolo ultraleggero motorizzato (U.L.M), la cui circolazione, già regolata dalla legge n. 106 del 25 marzo 1985 ed ora dal decreto del Presidente della Repubblica n. 133 del 2010, anche nelle fasi di circolazione a terra, purché condotto dal pilota munito di regolare brevetto»;
    2) all'articolo 122, comma 1, dopo la parola: «equiparate», aggiungere le seguenti parole: «nonché i veicoli ultraleggeri motorizzati di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 133 del 2010»;
    3) sempre all'articolo 122, dopo il comma 2-bis. del seguente tenore; «Gli effetti dell'obbligo assicurativo di cui ai commi che precedono si estendono, anche nel caso, di controversie in corso, a tutti i sinistri avvenuti prima della entrata in vigore della presente legge»;
    4) all'articolo 283, comma 1, primo periodo, dopo la parola: «veicoli», aggiungere le seguenti parole: «di cui all'articolo 1rrr;
    5) all'articolo 283, comma 1, primo periodo, dopo la parola: «assicurazione», aggiungere le seguenti parole: «ai sensi degli articoli 122 e seguenti della presente legge»;
10. 02. Latronico, Palese, Brunetta.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Misure per l'efficienza del sistema penitenziario).

  1. Al fine di incrementare l'efficienza delle carceri e sopperire le gravi mancanze di organico, si procede ad ulteriori assunzioni di personale da parte del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, di cui 500 di personale socio-pedagogico, e 500 di personale amministrativo-contabile per un totale di 1000 unità.
  2. Per le finalità di cui al comma che precede, in accordo con il Ministero della giustizia, sarà possibile attingere alle graduatorie degli idonei non vincitori dei concorsi tramite lo scorrimento delle graduatorie medesime, in particolare quelle per educatore penitenziario C2 e C1 e per contabile C1.
  3. All'onere derivante dalla presente norma, pari a 30 milioni di euro per il 2015 e a 60 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede, entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, mediante la rideterminazione per l'anno 2015 e successivi, da parte del Ministro dello sviluppo economico tramite proprio decreto, del canone annuo di cui all'articolo 27, comma 9, lettera a-bis) della legge 23 dicembre 1999, n. 488, esclusivamente per le emittenti private, in misura tale da assicurare un maggior gettito pari a 30 milioni di euro per il 2015 e 60 milioni di euro a decorrere dal 2016.
10. 03. Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti, Turco, Castelli, Sorial.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art-10-bis.
(Altre misure per l'efficienza del sistema giudiziario).

  1. Sono determinati con decreto del Ministro della giustizia da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, il numero dei posti non superiore al 50 per cento delle carenze di organico, da destinare ad una selezione riservata esclusivamente al personale interno del Ministero della giustizia, Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, per il passaggio da un profilo funzionale ad un altro superiore e per il passaggio da un'area ad un'altra superiore. Tali passaggi dovranno avvenire da parte di chi è in possesso del titolo di studio previsto per l'accesso a quella qualifica dall'esterno e sulla base di una seria, oggettiva e trasparente verifica della professionalità acquisita.»
10. 04. Ferraresi, Agostinelli, Colletti, Businarolo, Sarti, Turco, Bonafede, Castelli, Sorial.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art-10-bis.
(Misure per l'efficienza del sistema penitenziario).

  1. Ai fine di incrementare l'efficienza delle carceri l'Amministrazione penitenziaria, procede, per l'anno 2015, in deroga alle disposizioni di cui al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed a quelle della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ad ulteriori assunzioni di personale di polizia penitenziaria, per un totale di 1000 unità. In accordo con il Ministero della difesa, bloccando la partenza dei volontari in ferma prefissata quadriennale interforze e facendo rientrare quelli attualmente in servizio, sarà possibile attingere alle graduatorie degli idonei non vincitori dei concorsi tramite lo scorrimento delle graduatorie medesime, ».

  Conseguentemente all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30.000.000 euro per l'anno 2015 a 60.000.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017.
10. 05. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Turco, Tancredi, Castelli, Sorial.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art-10-bis.
(Modifiche agli articoli 61 e 640 del codice penale).

  1. Dopo il numero 5) dell'articolo 61 del codice penale, è inserito il seguente:
   5-bis) l'avere commesso il fatto contro una persona che ha compiuto il sessantacinquesimo anno di età;

  2. Al secondo comma dell'articolo 640 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente numero:
   2-ter) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5-bis).
10. 06. Caparini, Guidesi, Molteni, Matteo Bragantini.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art-10-bis.
(Modifiche all'articolo 490 del codice di procedura civile).

  All'articolo 490 dei codice di procedura civile, dopo le parole: «forme della pubblicità commerciale,» viene aggiunto il seguente periodo: «Il giudice dispone infine che ravviso sia inserito almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto sulle televisioni locali in digitale terrestre specializzate in vendite e aste giudiziarie aventi maggiori ascolti certificati Auditel (ascolto medio e contatti netti, media mensile).».
10. 07. Caparini, Guidesi, Molteni, Matteo Bragantini.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art-10-bis.
(Misure per il miglioramento della comunicazione tra gli enti della Pubblica Amministrazione).

  1. È istituito presso il Ministero degli interni un fondo per la realizzazione di un sistema intranet al fine di garantire piena interconnessione tra le pubbliche amministrazioni e la massima digitalizzazione e trasparenza di tutti i procedimenti amministrativi ed autorizzativi.
  Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 10 milioni di euro per gli anni 2015, 2016 e 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente di cui alla Tabella C allegata al presente disegno di legge.
10. 08. Mannino, Castelli, Sorial.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art-10-bis.

  Per garantire la funzionalità degli uffici giudiziari e contribuire ai progetti di smaltimento dell'arretrato, sono stipulati contratti a tempo determinato part time per l'anno 2015, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001, da effettuarsi per coloro che abbiano svolto il perfezionamento del tirocinio formativo con il Ministero della giustizia ex articolo 1, comma 344, della legge n. 147 del 2013.
10. 2. Bruno Bossio, Censore.

ART. 11.

  Al comma 1, dopo le parole: ivi inclusi gli ammortizzatori sociali in deroga, inserire le seguenti: di soluzione strutturale della problematica connessa ai lavoratori esodati,.

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 17, sopprimere i commi 5, 6, 12 e 13;
   b) all'articolo 38, sopprimere il comma 11;
   c) all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.250 milioni di euro a decorrere dal 2015.»
11. 7. Prataviera, Fedriga, Guidesi, Simonetti, Caparini.

  Al comma 1, dopo le parole: ivi inclusi gli ammortizzatori sociali in deroga, aggiungere le seguenti: di soluzione strutturale della problematica connessa ai lavoratori esodati,.
11. 6. Prataviera, Fedriga, Guidesi, Simonetti, Caparini.

  Al comma 1, dopo le parole: di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, aggiungere le seguenti: di sostegno ai lavoratori ed alle lavoratrici affetti da malattie oncologiche ovvero genitori di minori affetti da malattie oncologiche,.
11. 8. Prataviera, Guidesi, Simonetti, Caparini.

  Al comma 1, sopprimere le parole da: delle esigenze di cura fino a: al fine di consentire la relativa riduzione di oneri diretti ed indiretti,.

  Conseguentemente:
   alla rubrica sopprimere le parole: servizi per il lavoro e politiche attive.
11. 2. Polverini, Palese, Brunetta.

  Al comma 1, sostituire le parole: di 2000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 con le seguenti: 2.700 milioni di euro per l'anno 2015, 3.400 milioni di euro per l'anno 2016, 3,500 milioni di euro per l'anno 2017, 2.800 milioni di euro per l'anno 2018 e 2000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

  Conseguentemente, all'articolo 12, sostituire il comma i con i seguenti:
   1. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che incrementano il numero del lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei Contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1o gennaio 2015 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015, è riconosciuta, per un periodo massimo di trentasei, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento del complessivi contributi previdenziali a carico del datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di un importo dl esonero pari a 8.060 euro su base annua. L'esonero di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni di cui al primo periodo, con esclusione di quella relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro e non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'esonero di cui al presente comma non spetta ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge, L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di contratti incentivati ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanza.
   1-bis, Il beneficio di cui al comma 1 spetta per ogni unità lavorativa risultante dalla differenza tra il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nei dodici mesi precedenti alla data di assunzione. Per le assunzioni di dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.
11. 58. Fassina, Cuperlo, Civati, Miotto, D'Attorre, Pollastrini, Bindi, Damiano, Laforgia, Giorgis, Marcon, Romanini.

  Al comma 1, sostituire le parole: 2.000 milioni di euro con le seguenti: 3.000 milioni di euro.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

  1. L'articolo 11, comma 1 del decreto del presidente della Repubblica n. 917 del 1986, è sostituito dal seguente:
   «1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
   a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;
   b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento;
   c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento;
   d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento;
   e) oltre 75.000 euro e fino a 100.000 euro, 43 per cento;
   f) oltre 100.000 euro e fino a 150.000 euro, 45 per cento;
   g) oltre 150.000 euro, e fino a 200.00 euro, 47 per cento;
   h) oltre 200.000 euro 49 per cento».
11. 50. Di Salvo, Pilozzi, Migliore, Nardi, Lavagno, Piazzoni, Lacquaniti, Zan.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  «1-bis, Alla legge 3 dicembre 1999, n. 493, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 7:
    1) al comma 3, le parole: «65 anni sono sostituite d'alle seguenti: «70 anni»;
    2) al comma 4, le parole: «27 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «25 per cento»;
   b) all'articolo 9, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
    «2-bis, In caso di infortuni in ambito domestico è altresì corrisposto l'assegno per l'assistenza personale continuativa previsto dall'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni. La valutazione dei postumi è effettuata tenendo conto della riduzione della capacità lavorativa derivante da precedenti infortuni verificatisi in ambito domestico, anche se non indennizzati in rendita, secondo quanto disposto dall'articolo 80 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, e successive modificazioni»;
   c) all'articolo 10:
    1) al comma 2, le parole: «Al fondo sovrintende un comitato amministratore» sono sostituite dalle seguenti: Il Fondo è gestito da un comitato amministratore;
    2) al comma 3, l'alinea è sostituito dal seguente: «Il comitato amministratore oltre a esercitare tutti i poteri spettanti in materia di amministrazione di un fondo ai sensi della legislazione vigente, svolge i seguenti compiti:»;
    3) il secondo periodo del comma 4 è sostituito dal seguente: «Eventuali ulteriori eccedenze possono essere utilizzate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la realizzazione di campagne informative a livello nazionale finalizzate alla prevenzione degli infortuni negli ambienti di civile abitazione, su indirizzo del comitato amministratore».
   1-ter. In attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il presidente dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL), (la emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le modifiche necessarie al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 15 settembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22 settembre 2000.
   1-quater. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il parere vincolante del comitato amministratore del Fondo di cui all'articolo 10, comma 2, della legge 3 dicembre 1999, n. 493, come modificato dal presente articolo, sono approvate le modifiche all'entità del premio assicurativo necessarie ad assicurare l'equilibrio finanziario ed economico del medesimo Fondo in relazione alle disposizioni di cui alla presente legge.
11. 26. Gnecchi, Albanella.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis, Le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, si interpretano nel senso che ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, in presenza di prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni e integrazioni, il reddito da lavoro conseguito dal beneficiano nell'anno solare precedente rileva ai fini della definizione del reddito di riferimento solo in misura proporzionale al periodo nel quale esso è stato effettivamente conseguito anche nell'anno di riferimento antecedentemente all'erogazione della prestazione per la quale sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati.
  1-ter. Le disposizioni dell'articolo 13, terzo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che si considerano frequentanti l'Università anche i figli superstiti che nell'anno della morte del pensionato o dell'assicurato siano stati iscritti a corsi di laurea precedentemente e successivamente alla morte del pensionato o dell'assicurato, ancorché alla data della morte stessa non risultino iscritti ad alcun corso.
  1-quater. I redditi derivanti da trattamenti pensionistici ai superstiti conseguiti dai tigli superstiti non concorrono alla determinazione del limite di reddito di cui all'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 50.000.000;
   2016: – 10.000.000;
   2017: – 10.000.000.
11. 23. Giacobbe, Gnecchi.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  «1-bis. Al fine di sostenere la nascita e il consolidamento di società cooperative, con particolare riferimento a quelle costituite, in maggioranza, da soci lavoratori provenienti da aziende in crisi e da aziende sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata, nelle quali partecipino al capitale in qualità di socio sovventore, le società finanziarie di cui all'articolo 17, comma 2, della Legge 27 febbraio 1985, n. 49 e successive modificazioni, sono autorizzate a concedere finanziamenti agevolati, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, nei limiti e con le modalità stabiliti dal decreto di cui al comma 1-ter.
  1-ter. Il Ministro dello sviluppo economico, con decreto di natura non regolamentare da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce criteri, modalità e limiti per la concessione dei finanziamenti agevolati di cui al comma 1-bis. Con il medesimo decreto, il Ministro dello sviluppo economico può differenziare i limiti dei predetti finanziamenti, con riferimento agli ambiti territoriali, sia di natura geografica che socio-economica, alla finalità del finanziamento e alla composizione della compagine sociale delle cooperative, qualora costituite, in maggioranza, da soci lavoratori provenienti da aziende in crisi e da aziende sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata.»

  Conseguentemente all'articolo 17, comma 21, sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2015 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dal 2016 con le seguenti: 90 milioni di euro per l'anno 2015, 440 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 e 2017 e di 460 milioni di euro a decorrere dal 2018.
11. 56. Marchi.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  «1-bis. Per l'anno 2015 nella dotazione individuale nel precedente comma 1 compresa la quota pari a 400 milioni di euro destinata al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92 e successive modificazioni e integrazioni e dei contratti di solidarietà di cui all'articolo 5, della legge n. 236 del 1993.
  1-ter. Nella dotazione individuata dal comma 1 e altresì compresa la quota destinata al finanziamento strutturale dei fondi di solidarietà Bilaterali, costituiti ai sensi della legge 28 giugno 2012, n. 92, articolo 3, commi 14 e seguenti.»
* 11. 1. De Menech.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  «1-bis. Per l'anno 2015 nella dotazione individuale nel precedente comma 1 compresa la quota pari a 400 milioni di euro destinata al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92 e successive modificazioni e integrazioni e dei contratti di solidarietà di cui all'articolo 5, della legge n. 236 del 1993.
  1-ter. Nella dotazione individuata dal comma 1 e altresì compresa la quota destinata al finanziamento strutturale dei fondi di solidarietà Bilaterali, costituiti ai sensi della legge 28 giugno 2012, n. 92, articolo 3, commi 14 e seguenti.»
* 11. 3. Basso.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  «1-bis. Per l'anno 2015 nella dotazione individuale nel precedente comma 1 compresa la quota pari a 400 milioni di euro destinata al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92 e successive modificazioni e integrazioni e dei contratti di solidarietà di cui all'articolo 5, della legge n. 236 del 1993.
  1-ter. Nella dotazione individuata dal comma 1 e altresì compresa la quota destinata al finanziamento strutturale dei fondi di solidarietà Bilaterali, costituiti ai sensi della legge 28 giugno 2012, n. 92, articolo 3, commi 14 e seguenti.»
* 11. 11. Busin, Guidesi, Caparini.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  «1-bis. Per l'anno 2015 nella dotazione individuale nel precedente comma 1 compresa la quota pari a 400 milioni di euro destinata al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92 e successive modificazioni e integrazioni e dei contratti di solidarietà di cui all'articolo 5, della legge n. 236 del 1993.
  1-ter. Nella dotazione individuata dal comma 1 e altresì compresa la quota destinata al finanziamento strutturale dei fondi di solidarietà Bilaterali, costituiti ai sensi della legge 28 giugno 2012, n. 92, articolo 3, commi 14 e seguenti.»
* 11. 15. Rampelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  «1-bis. Per l'anno 2015 nella dotazione individuale nel precedente comma 1 compresa la quota pari a 400 milioni di euro destinata al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92 e successive modificazioni e integrazioni e dei contratti di solidarietà di cui all'articolo 5, della legge n. 236 del 1993.
  1-ter. Nella dotazione individuata dal comma 1 e altresì compresa la quota destinata al finanziamento strutturale dei fondi di solidarietà Bilaterali, costituiti ai sensi della legge 28 giugno 2012, n. 92, articolo 3, commi 14 e seguenti.»
* 11. 29. Donati, Marco Di Maio, Moretto.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  «1-bis. Per l'anno 2015 nella dotazione individuale nel precedente comma 1 compresa la quota pari a 400 milioni di euro destinata al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92 e successive modificazioni e integrazioni e dei contratti di solidarietà di cui all'articolo 5, della legge n. 236 del 1993.
  1-ter. Nella dotazione individuata dal comma 1 e altresì compresa la quota destinata al finanziamento strutturale dei fondi di solidarietà Bilaterali, costituiti ai sensi della legge 28 giugno 2012, n. 92, articolo 3, commi 14 e seguenti.»
* 11. 55. Marchetti.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  «1-bis. Per l'anno 2015 nella dotazione individuale nel precedente comma 1 compresa la quota pari a 400 milioni di euro destinata al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92 e successive modificazioni e integrazioni e dei contratti di solidarietà di cui all'articolo 5, della legge n. 236 del 1993.
  1-ter. Nella dotazione individuata dal comma 1 e altresì compresa la quota destinata al finanziamento strutturale dei fondi di solidarietà Bilaterali, costituiti ai sensi della legge 28 giugno 2012, n. 92, articolo 3, commi 14 e seguenti.»
* 11. 5. Allasia, Caparini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis. Le disposizioni dell'articolo 13, terzo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che si considerano frequentanti l'Università anche i figli superstiti già in possesso di un titolo di laurea di primo livello, che al momento del decesso non siano iscritti ad alcun corso, ma che si iscrivano a corsi di laurea specialistica, a master o altri percorsi di specializzazione universitaria entro un anno dal conseguimento della laurea di primo livello.»

  Conseguentemente all'articolo 20, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti commi:
  1-bis. L'Agenzia nazionale per i giovani di cui all'articolo 5 del decreto legge 27 dicembre 2006, n. 297 convertito dalla legge 23 febbraio 2007, n. 15 è soppressa dalla data di entrata in vigore della presente legge e i relativi organi decadono, fatti salvo gli adempimenti di cui al comma 4.
  1-ter. Le funzioni attribuite all'ANG dalla normativa vigente e le inerenti risorse di personale, finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, sono trasferiti, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, anche giudiziale, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
  1-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono trasferite le risorse strumentali, umane e finanziarie dell'Agenzia. Con il medesimo decreto, al fine di garantire l'adempimento degli obblighi assunti in sede comunitaria, viene individuata la struttura ministeriale idonea alla realizzazione dei programmi e dei progetti comunitari in corso di realizzazione.
  1-quinquies. Fino all'adozione del predetto decreto, per garantire l'adempimento degli obblighi assunti in sede comunitaria e la continuità dei rapporti posti in essere dall'ente soppresso, l'amministrazione incorporante delega uno o più dirigenti per lo svolgimento delle necessarie attività, ivi comprese le operazioni di pagamento e riscossione a valere sui conti correnti già intestati all'ente soppresso che rimangono aperti fino alla data di emanazione di decreto medesimo.
  1-sexsies. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il bilancio di chiusura è deliberato dall'organo in carica alla data di cessazione dell'agenzia corredato dalla relazione redatta dall'organo interno di controllo in carica alla data di soppressione dell'Agenzia medesima trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze. Ai componenti degli organi spettano i compensi, le indennità o gli altri emolumenti comunque denominati fino alla data di soppressione. Per gli adempimenti di cui al primo periodo del presente comma ai componenti dei predetti organi spetta esclusivamente, ove dovuto, il rimborso delle spese effettivamente sostenute nella misura prevista dai rispettivi ordinamenti.
  1-septies. I contratti di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa, di collaborazione occasionale e i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato in corso alla data di soppressione dell'Agenzia cessano di avere effetto il quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.
  1-opties. I dipendenti a tempo indeterminato della soppressa Agenzia sono inquadrati nei ruoli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base di apposite tabelle di corrispondenza approvate con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e cori il Ministro dell'economia e delle finanze, assicurando l'invarianza della spesa complessiva.
  1-nonies. I dipendenti trasferiti mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza ed il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposti ai momento dell'inquadramento.
  1-decies. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali adegua le dotazioni organiche in modo da ricomprendere le unità di personale trasferito.
  1-undecies. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  1-duodecies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
11. 41. Tinagli, Mazziotti Di Celso, Librandi, Nesi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis. Ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche da parte dei lavoratori attualmente in servizio, con effetto dall'1o gennaio 2015 non si tiene conto dei provvedimenti di annullamento delle certificazioni rilasciate dall'istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per il conseguimento dei benefici di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, salvo il caso di dolo dell'interessato accertato in via giudiziale con sentenza definitiva. Gli oneri di cui al presente comma sono valutati in 6 milioni di euro per l'anno 2015, in 16,5 milioni per l'anno 2016, in 21,5 milioni per l'anno 2017, in 21,5 milioni di euro per l'anno 2018, in 20,5 milioni di euro per l'anno 2019, in 16 milioni di euro per l'anno 2020, in 11 milioni di euro per l'anno 2021, in 6,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 3,5 milioni di euro per l'anno 2023 e in 3 milioni di euro per l'anno 2024.».

  Conseguentemente:

  alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: –  6.000.000;
   2016: – 16.500.000;
   2017: – 21.500.000.
11. 28. Tullo, Giacobbe, Quaranta, Biasotti, Oliaro, Basso, Carocci, Pastorino, Guidesi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il secondo periodo del comma 2-quater dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, è sostituito dal seguente: «Le disposizioni dì cui all'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017.

  Conseguentemente:
   all'articolo 17, comma 21, sostituire le parole:
a decorrere dall'anno 2016 con le seguenti: per gli anni 2016 e 2017 e di 380 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018;
   alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 15.000.000;
   2016: – 35.000.000;
   2017: – 50.000.000.
11. 16. Gnecchi, Damiano, Giacobbe, Zappulla, Cinzia Maria Fontana, Boccuzzi, Baruffi, Maestri, Incerti, Casellato, Gribaudo, Fabbri, Moretto, Narduolo, Albanella, Carra.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. L'autorizzazione di spesa per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, è resa permanente a decorrere dall'anno 2015 e la sua quantificazione è rinviata alla Legge di stabilità, ai sensi dell'articolo il, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 26, comma 11, sostituire le parole: è ridotta di 200 milioni di euro a decorrere dal 2015, con le seguenti: è ridotta di 370 milioni di euro a decorrere dal 2015.
   b) alla Tabella C, Missione Politiche per il lavoro, Programma Politiche attive del lavoro, i servizi per il lavoro e la formazione, aggiungere la voce: decreto- legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135.

  Articolo 3, comma 1 – LSU di Napoli e Palermo:
   2015:
    CP: + 100.000,000;
    CS: + 100.000.000;
   2016:
    CP: + 100.000.000;
    CS: + 100.000.000.
   2017:
    CP: + 100.000.000;
    CS: + 100.000.000.
11. 44. Palazzotto, Scotto, Airaudo, Placido, Marcon, Melilla.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. L'autorizzazione di spesa per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23maggio l997, n. 135, è resa permanente a decorrere dall'anno 2015 e la sua quantificazione è rinviata alla legge di stabilità, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

  Conseguentemente alla Tabella C, Missione Politiche per il Lavoro, Programma Politiche attive del lavoro, i servizi per il lavoro e la formazione, aggiungere la voce: Decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135.

  Articolo 3, comma 1 – LSU di Napoli e Palermo:
   2015:
    CP: + 100.000.000;
    CS: + 100.000.000;
   2016:
    CP: + 100.000.000;
    CS: + 100.000.000.
   2017:
    CP: + 100.000.000;
    CS: + 100.000.000.
11. 45. Palazzotto, Scotto, Airaudo, Placido, Marcon, Melilla.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo per il sostegno ai Lavoratori impegnati nei lavori socialmente utili. Per la costituzione ditale Fondo è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ripartisce annualmente tale somma con proprio decreto dando priorità alle finalità di citi all'articolo 3, comma 1, del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135.

  Conseguentemente, all'articolo 26, comma 11, sostituire le parole: è ridotta di 200 milioni di euro a decorrere dal 2015, con le seguenti: è ridotta di 370 milioni di euro a decorrere dal 2015.
11. 46. Palazzotto, Scotto, Airaudo, Placido, Marcon, Melilla.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le disposizioni dell'articolo 13, terzo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che si considerano frequentanti l'Università anche i figli superstiti già in possesso di un titolo di laurea di primo livello, che al momento del decesso non siano iscritti ad alcun corso, ma che si iscrivano a corsi di laurea specialistica, a master o altri percorsi di specializzazione universitaria entro un anno dal conseguimento della laurea di primo livello.

  Conseguentemente alla tabella A, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 10.000.000;
   2016: –  5.000.000;
   2017: –  5.000.000.
11. 42. Tinagli, Mazziotti Di Celso, Librandi, Nesi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, o, 335, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva, di cui all'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è stabilita definitivamente al 27 per cento. Conseguentemente sono programmate minori entrate contributive alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, ti. 335 pari a 60 milioni per il 2015, 80 milioni per il 2016, 100 milioni per il 2017 e 120 a partire dal 2018.

  Conseguentemente all'articolo 17, comma 21, sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2015 e di 460 milioni di euro annui a decorrere, dall'anno 2016, con le seguenti: 40 milioni di euro per l'anno 2015, di 380 milioni di euro per l'anno 2016, di 360 milioni per l'anno per l'anno 2017 e di 340 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
11. 27. Gribaudo, Petitti, Ascani, Giuditta Pini, Paris, Boccuzzi, Narduolo, Culotta, Ventricelli, Bonomo, Alfreider, Palazzotto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Ai datori dl lavoro che hanno assunto lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito in legge 20 marzo 1998, n. 52, anche nell'anno successivo a quello della proroga di cui all'articolo 1, comma 32, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, si applicano gli sgravi contributivi di cui all'articolo 8, comma 2, e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, Alla copertura degli oneri di cui al presente comma si provvede mediante l'utilizzo di 35.550000 delle risorse finanziarie stanziate, per l'anno 2015, ai tini dell'attribuzione degli sgravi contributivi sulle retribuzioni previste dalla contrattazione di secondo livello, dl cui all'articolo 1, commi 67 e 68, della legge 24dicembre 2007, n. 247, le quali sono appositamente riversate all'entrata del bilancio dello stato.

  Conseguentemente, all'articolo 26, comma 11, sostituire le parole: 200 milioni, con le seguenti: 235,550 milioni.
11. 57. Ginato.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al comma 239 dell'articolo 1 della legge 18 dicembre 2012 n. 228 sono soppresse le parole: «qualora non siano in possesso dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico».

  Conseguentemente, all'articolo 17, comma 21, sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2015 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, con le seguenti: 97,2 milioni di euro per l'anno 2015, di 454,4 milioni di euro annui per l'anno 2016, di 450,9 milioni di euro per l'anno 2017, di 445,4 milioni di euro per l'anno 2018, di 438,1 milioni di euro per l'anno 2019, di 430,7 milioni di euro per l'anno 2020, di 422,8 milioni di euro per l'anno 2021, di 414,8 milioni di euro per l'anno 2022, di 406,4 milioni di euro per l'anno 2013 e di 397,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
11. 25. Gigli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
  5-bis, Alle imprese costituite ai sensi del comma 5, è riconosciuto, per ciascuno dei lavoratori già in mobilità e per il periodo di mobilità non goduta, il versamento della quota di contribuzione a carico del datore di lavoro per un importo pari a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, a, 25, e successive modificazioni.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 10.000.000;
   2016: – 10.000.000;
   2017: – 10.000.000.
11. 13. Carella.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. La dotazione del Fondo nazionale per il risanamento degli edifici pubblici, di cui all'articolo 2, comma 440, delle legge 24 dicembre 2007, n. 244 è incrementato dell'importo di 40 milioni di euro per l'anno 2015 e di 60 milioni per gli anni 2016 e 2017.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 40.000.000;
   2016: – 60.000.000;
   2017: – 60.000.000.
11. 19. Boccuzzi, Albanella, Gregori, Paris, Giorgio Piccolo, Incerti, Giacobbe, Gribaudo, Zappulla, Cinzia Maria Fontana, Casellato, Baruffi, Maestri, Antezza, Fabbri, Moscatt, Ribaudo, Culotta, Ventricelli, D'Ottavio, Minnucci, Coccia, Chaouki, Rossomando, D'Arienzo, Cominelli, Camani, Giovanna Sanna, Petitti, Narduolo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportate le seguenti variazioni:
   2015: – 10.000.000;
   2016: – 10.000.000;
   2017: – 10.000.000.
11. 21. Boccuzzi, Damiano, Gregori, Giorgio Piccolo, Incerti, Albanella, Baruffi, Casellato, Paris, Zappulla, Dell'Aringa, Maestri, Gribaudo, Giacobbe, Fabbri, Moscatt, Ribaudo, Culotta, Ventricelli, D'Ottavio, Minnucci, Coccia, Chaouki, Rossomando, D'Arienzo, Cominelli, Camani, Giovanna Sanna, Petitti, Narduolo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per l'anno 2015, la dotazione del Fondo per le vittime dell'amianto, di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è incrementato dell'importo di 50 milioni di euro.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 50.000.000;
11. 18. Boccuzzi, Albanella, Paris, Giorgio Piccolo, Maestri, Giacobbe, Baruffi, Simoni, Gregori, Zappulla, Cinzia Maria Fontana, Dell'Aringa, Gribaudo, Antezza, Fabbri, Moscatt, Ribaudo, Culotta, Ventricelli, D'Ottavio, Minnucci, Coccia, Chaouki, Rossomando, D'Arienzo, Cominelli, Camani, Giovanna Sanna, Petitti, Narduolo.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tale dotazione è incrementata di 1.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, nonché di 500 milioni di euro per l'anno 2018.

  Conseguentemente all'articolo 12:
   a) sopprimere i commi 1 e 2;
   b) al comma 3 sostituire le parole: «Al finanziamento degli incentivi di cui al presente articolo» con le seguenti: «Al finanziamento degli incrementi di cui all'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 11 della presente legge.
11. 43. Airaudo, Placido, Marcon, Melilla, Ferrara, Ricciatti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Entro il 31 gennaio 2015 gli assicurati all'assicurazione genera/e obbligatoria, gestita dall'Inps, ed all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, gestita dall'INAIL, dipendenti da aziende che hanno collocato tutti i dipendenti in mobilità per cessazione dell'attività lavorativa che abbiano ottenuto fo via giudiziale definitiva l'accertamento dell'avvenuta esposizione all'amianto per un periodo superiore a dieci anni e in quantità superiori ai limiti di legge e che, avendo presentato domanda successivamente al 2 ottobre 2003, abbiano conseguentemente ottenuto il riconoscimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 47 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, possono presentare domanda all'Inps per il riconoscimento della maggiorazione secondo il regime vigente al tempo in cui l'esposizione si è realizzata ai sensi dell'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257.

  Eventuali conseguenti prestazioni ed arretrati avranno decorrenza dal 1o gennaio 2015.
11. 4. Castricone, Melilla, D'Incecco, Amato, Ginoble, Fusilli, Duranti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 26, legge n. 335 del 1995, titolari di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, di un assegno di ricerca e di una borsa per dottorato di ricerca, che per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 hanno ricevuto il pagamento da parte dell'INPS della prestazione di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni, decadono dall'obbligo di ripetizione dell'indebito ai sensi dell'articolo 2033 del codice civile. Agli oneri di’ cui al presente comma si provvede a valere sulle risorse residue di cui all'articolo 19, comma 22-bis, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni.
11. 17. Miccoli, Albanella, Maestri, Gregori, Baruffi, Simoni, Dell'Aringa, Gribaudo, Giacobbe, Damiano, Fabbri, Narduolo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il comma 2, dell'articolo 2, del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, è sostituito dai seguenti:
  2. Ai fini della determinazione delle prestazioni di cui al comma 1 si applica, indipendentemente dalla forma gestoria prescelta ai sensi dell'articolo 3, comma 1, dagli organi statutari competenti, il sistema di calcolo contributivo, previsto dall'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, con aliquota di finanziamento non inferiore a quella di computo.
  2-bis. La misura del tasso annuo di capitalizzazione di cui all'articolo 1, comma 9, della predetta legge 8 agosto 1995, n. 335, costituisce parametro minimo di riferimento e, di conseguenza, può essere diversamente determinata dalle forme gestorie di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), nel rispetto dell'equilibrio finanziario e senza oneri per la finanza pubblica.
11. 24. Venittelli, Carella.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  2-bis. In deroga a quanto disposto dall'articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche agli ex lavoratori occupati nelle imprese che hanno svolto attività di scoibentazione e bonifica, che hanno cessato il loro rapporto di lavoro per effetto della chiusura, dismissione o fallimento della impresa presso cui erano occupati e il cui sito è interessato da Piano di Bonifica da parte dell'Ente Territoriale, che non abbiano maturato i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa vigente, che risultano ammalati con patologia asbesto correlata accertata e riconosciuta ai sensi dell'articolo 13 comma.
  2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si fa fronte a valere sulle risorse di cui all'articolo 16, nonché sulle risorse del Fondo Sociale per Occupazione e Formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185.
11. 20. Paris, Famiglietti, Giorgio Piccolo, Tino Iannuzzi, Bonavitacola, Zappulla, Damiano, Baruffi, Maestri, Gribaudo, Fabbri, Giancarlo Giordano, D'Agostino, Narduolo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 27 della legge n. 53 del 2000 è aggiunto il seguente comma:
  3. Per agevolare l'economia di prossimità, rafforzare il senso dì comunità, dare il supporto alle famiglie e incentivare lo sviluppo della solidarietà reciproca, gli enti locali hanno la facoltà di integrare nei propri bilanci buoni locali emessi da associazioni senza scopo di lucro. L'accettazione da parte dell'ente locale potrà avvenire per una percentuale da definire ogni anno per tasse, tariffe e tributi locali, di servizi a domanda individuale, dl canoni per utilizzazione del patrimonio comunale e di ogni altro servizio a pagamento che il Comune definirà all'interno della propria autonomia gestionale e finanziaria. Gli enti locali potranno utilizzare i buoni in loro possesso per ogni attività che riterranno idonea agli scopi suddetti.
  All'attuazione delle disposizioni di cui sopra le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
11. 35. Sibilia, Manlio Di Stefano, Spadoni, Di Battista, Grande, Scagliusi, Del Grosso, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, Currò, D'Incà.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per far fronte alla crisi in atto nel settore della pesca marittima, in caso di sospensione dell'attività di pesca, un trattamento di importo pari a quello previsto dalla cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga per il medesimo settore, è concesso agli armatori imbarcati su navi da pesca, ivi compresi i marittimi imbarcati in regime di impresa familiare.
  Il trattamento di cui al comma 1 è pari all'80 per cento dei salari minimi garantiti, comprensivi delle indennità fisse mensili, per ferie, festività e gratifiche, di cui alle tabelle allegate ai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ed e1 erogato, dietro istanza degli aventi diritto, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
11. 32. Catanoso, Palese, Brunetta.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 17, comma 15-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84 le parole: «l'ente di gestione del porto può destinare una quota, comunque non eccedente il 15 per cento, delle entrate proprie derivanti dalle tasse a carico delle merci imbarcate e sbarcate, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, a iniziative a sostegno dell'occupazione» sono sostituite dalle seguenti: «l'ente di gestione del porto può destinare una quota, comunque non eccedente il 15 per cento, delle entrate proprie derivanti dalle tasse e sovrattasse a carico delle merci imbarcate e sbarcate, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, a iniziative a sostegno dell'occupazione».
11. 52. Tullo, Mognato, Pagano, Minnucci.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. In attesa dell'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'occupazione e della riforma della normativa in materia di servizi per il lavoro, al fine di garantire le esigenze di continuità dei servizi, una quota del Fondo di cui al comma 1 è destinata alla proroga fino al 31 dicembre 2016 dei contratti di lavoro a termine con scadenza 31 dicembre 2014 del personale dei Centri per l'impiego, nel rispetto della vigente normativa di contenimento della spesa complessiva di personale e dei limiti massimi della spesa annua per la stipula dei contratti a tempo determinato.
11. 40. Saltamartini, Tancredi.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'ARAN è autorizzato, ricevuto l'atto di indirizzo del Comitato di settore e della Presidenza del Consiglio dei ministri, ad aprire un tavolo di contrattazione integrativo per il Comparto sanità e l'area della dirigenza III e IV con l'obiettivo di stabilire i criteri di finanziamento degli istituti della contrattazione aziendale attraverso i risparmi di spesa conseguiti e certificati a seguito dell'impegno del personale dipendente.
11. 30. Sandra Savino, Palese, Brunetta.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010, settimo periodo dopo le parole: «nell'anno 2009» sono aggiunte le seguenti: «con l'esclusione, per gli enti locali, delle prestazioni di lavoro accessorio fornite da soggetti titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari, rifugiati nonché da soggetti detenuti impegnati in progetti di pubblica utilità o in favore della comunità locale e a tal fine autorizzati dalla Magistratura di sorveglianza in attuazione alla vigente normativa.
11. 38. Palese, Brunetta.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. A decorrere dall'anno 2015, 9 milioni di euro del fondo sono destinati all'erogazione di contributi finalizzati al sostegno, all'integrazione lavorativa e all'avviamento di attività economiche che prevedano impiego di giovani di età compresa tra i 16 e i 25 anni provenienti da strutture di accoglienza residenziali per minori e da famiglie affidatale, e a promuoverne, con figure qualificate e professionali, l'inserimento sociale attraverso attività di intermediazione e accompagnamento del giovane verso l'autonomia».
11. 9. Sbrollini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo per il sostegno ai lavoratori impegnati nei lavori socialmente utili. Per la costituzione di tale Fondo è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ripartisce annualmente tale somma con proprio decreto dando priorità alte finalità di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135.
11. 47. Scotto, Palazzotto, Airaudo, Placido, Marcon, Melilla.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. In attesa della completa attuazione della riforma del lavoro e dell'istituzione dell'Agenzia nazionale per il lavoro, dal 1o gennaio 2015, i centri per l'impiego provinciali e il relativo personale sono trasferiti in via transitoria alla competenza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
*11. 10. Gasparini, Misiani, Fiano, Ferrari, D'Ottavio, Gadda, Rampi, Malpezzi, Mauri, Casati, Senaldi, Pollastrini, Quartapelle Procopio, Braga, Peluffo, Incerti, Maestri, Fabbri.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. In attesa della completa attuazione della riforma del lavoro e dell'istituzione dell'Agenzia nazionale per il lavoro, dal 1o gennaio 2015, i centri per l'impiego provinciali e il relativo personale sono trasferiti in via transitoria all'Istituto nazionale della previdenza sociale.
*11. 12. Cenni.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. In attesa della completa attuazione della riforma del lavoro e dell'istituzione dell'Agenzia nazionale per il lavoro, dal 1o gennaio 2015, i centri per l'impiego provinciali e il relativo personale sono trasferiti in via transitoria all'Istituto nazionale della previdenza sociale.
*11. 34. Squeri, Russo, Palese, Brunetta.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. In attesa della completa attuazione della riforma del lavoro e dell'istituzione dell'Agenzia nazionale per il lavoro, dal 1o gennaio 2015, i centri per l'impiego provinciali e il relativo personale sono trasferiti in via transitoria all'Istituto nazionale della previdenza sociale.
*11. 37. Centemero, Palese, Brunetta.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. In attesa della completa attuazione della riforma del lavoro e dell'istituzione dell'Agenzia nazionale per il lavoro, dal 1o gennaio 2015, i centri per l'impiego provinciali e il relativo personale sono trasferiti in via transitoria all'Istituto nazionale della previdenza sociale.
*11. 39. Paglia, Scotto, Marcon, Melilla, Placido.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. In attesa della completa attuazione della riforma del lavoro e dell'istituzione dell'Agenzia nazionale per il lavoro, dal 1o gennaio 2015, i centri per l'impiego provinciali e il relativo personale sono trasferiti in via transitoria all'Istituto nazionale della previdenza sociale.
*11. 51. Misiani.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. In attesa della completa attuazione della riforma del lavoro e dell'istituzione dell'Agenzia nazionale per il lavoro, dal 1o gennaio 2015, i centri per l'impiego provinciali e il relativo personale sono trasferiti in via transitoria all'Istituto nazionale della previdenza sociale.
*11. 54. Borghi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo le parole: «chiusura del cantiere» sono aggiunte le seguenti: «c) interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel settore della pesca per cause non imputabili al datore di lavoro (esempio malattia, infortunio, fine campagna di pesca eccetera);.
11. 31. Catanoso, Palese, Brunetta.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. In base a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, sono altresì prorogati, al 30 aprile 2015, i trattamenti di mobilità in deroga, sospendendo temporaneamente l'applicazione dell'articolo 3, comma 4, del decreto interministeriale 1o agosto 2014, n. 83473 e comunque solo ed esclusivamente per la platea dei soggetti individuati dalle Regioni e inviati al ministero del Lavoro entro il 10 novembre 2014 come da nota ministeriale.
11. 48. Oliverio.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. L'articolo 29, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341 si intende derogatorio alle disposizioni di cui all'articolo 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.
11. 36. Capone.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Gli iscritti nella sezione B – Esperti contabili dell'Albo di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 28 giugno 2005 n. 139, che esercitano la libera professione con carattere di continuità sono iscritti alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali.
11. 22. Venittelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. I benefici della Cassa integrazione ordinaria, di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, sono estesi anche ai lavoratori di aziende che impiegano meno di 15 dipendenti.
11. 33. Rizzetto, Caso, Castelli.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. L'articolo 1, comma 108, della legge n. 147 del 2013 si interpreta nel senso che le entrate proprie derivanti da tasse a carico delle merci imbarcate e sbarcate, ricomprendono anche quelli derivanti dalle sovrattasse a carico delle merci imbarcate e sbarcate.
11. 53. Tullo, Mognato, Pagano, Minnucci.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Nella platea dei beneficiari di cui al comma 1, in attesa della riforma complessiva del sistema degli ammortizzatori sociali sono prorogati i trattamenti di mobilità in deroga fino e non oltre il 30 aprile 2015.
11. 49. Burtone, Albanella.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Istituzione del Corpo giovanile per la difesa del territorio).

  1. È istituito, in via sperimentale per gli anni 2015-2017, per fare fronte all'emergenza lavorativa che colpisce in particolare modo le giovani generazioni e per contribuire all'azione di contrasto del dissesto idrogeologico nel territorio nazionale, sotto la vigilanza congiunta dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, il Corpo giovanile per la difesa del territorio, di seguito denominato «Corpo», come elemento parziale di un più generale Piano straordinario pluriennale per la difesa del suolo e la bonifica del territorio.
  2. Il Corpo opera nell'ambito regionale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e ha le seguenti funzioni:
   a) opere di pulizia dei corsi d'acqua, dei bacini lacustri e delle rive;
   b) rimboschimento dei bacini idrografici;
   c) regolazione del flusso delle acque e di difesa del suolo nell'ambito di singoli bacini o sottobacini idrografici, definiti ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettere r) e s), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

  3. Le attività del Corpo sono coordinate con quelle del Corpo forestale dello Stato, al quale sono affidate la formazione e la direzione delle unità territoriali del Corpo. Il Corpo forestale dello Stato ha altresì il compito di vigilare sul rispetto dell'ambiente, della flora e della fauna nelle aree interessate dagli interventi del Corpo.
  4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano annualmente, nell'ambito dei piani stralcio di assetto idrogeologico (PAI), i piani di intervento per ogni singolo bacino o sottobacino idrografico la cui attuazione è affidata al Corpo.
  5. Il Corpo è autorizzato a fare svolgere annualmente le attività inerenti alle sue funzioni a 10.000 giovani di ambedue i sessi di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni iscritti negli elenchi tenuti dai centri per l'impiego da almeno sei mesi e la cui famiglia ha un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a una somma definita dal decreto di cui al comma 10, per la durata di un anno, periodo che può essere prorogato una sola volta per un'altra annualità. Tali attività non instaurano alcun rapporto di lavoro subordinato e non comportano la cancellazione dei citati elenchi.
  6. Ai giovani dì cui al comma 5, l'Istituto nazionale della previdenza sociale versa un indennità mensile pari a 800 euro esente da imposte e contributi. Tale indennità è sostitutiva di ogni altra indennità di disoccupazione o ammortizzatore sociale e, nel caso l'indennità derivante dall'ammortizzatore sociale sia superiore a quella prevista dal presente comma, questa è integrata tino alla concorrenza dell'indennità spettante per il numero di mesi durante i quali il giovane ne avrebbe avuto diritto. Il periodo di impegno nel Corpo per i giovani assunti ai sensi del comma 5 è riconosciuto in via figurativa ai tini previdenziali. I giovani sono assicurati contro gli infortuni e le malattie professionali. La partecipazione dei giovani alle attività del Corpo costituisce, altresì, elemento preferenziale nei concorsi per l'assunzione da parte delle Forze armate e dei Corpi di polizia e nelle pubbliche amministrazioni secondo le modalità definite dal decreto di cui al comma 10.
  7. Il Corpo avvia i giovani alle attività inerenti alle proprie funzioni, dividendoli per bacini o sottobacini idrografici, dando priorità ai residenti nelle aree territoriali caratterizzate da speciali situazioni di dissesto idrogeologico e in proporzione al tasso di disoccupazione per i giovani di età inferiore ai ventinove anni di ogni singola regione e provincia autonoma, come rilevato dall'Istituto nazionale di statistica, e secondo i criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 10.
  8. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, nomina il dirigente del Corpo che è coadiuvato da un ufficiale del Corpo forestale dello Stato. Il Corpo si articola in unità, ciascuna delle quali è impegnata in un singolo bacino o sottobacino idrografico ed è diretta da un coordinatore scelto tra le figure professionali di cui al comma 9 che deve rendere conto annualmente del lavoro compiuto secondo modalità stabilite dal decreto di cui al comma 10.
  9. Il Corpo forestale dello Stato fornisce le figure professionali ritenute utili all'espletamento delle funzioni del Corpo in misura non superiore complessivamente a 200 unità annue secondo un organigramma definito dal decreto di cui al comma 10 e, se necessario, assumendo le ligure professionali non disponibili, per una spesa complessiva annua comunque non superiore a 10 milioni di euro.
  10. Con decreto emanato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza delle regioni e delle province autonome, sono stabilite:
   a) la ripartizione regionale e per aree di particolare dissesto idrogeologico dei giovani da avviare alle attività del Corpo;
   b) le modalità di presentazione della domanda e i criteri per stabilire le priorità nell'avvio dei giovani di cui al comma 5 alle attività del Corpo, inclusa la definizione del limite massimo per l'ISEE di cui al medesimo comma 5;
   c) le modalità di espletamento dell'attività dei giovani assunti, inclusi la previsione di attività formative obbligatorie da affidare al Corpo forestale dello Stato e l'orario per la prestazione delle attività richieste;
   d) le modalità per la definizione della partecipazione alle attività del Corpo quale titolo preferenziale nelle assunzioni da parte delle Forze armate e dei Corpi di polizia e delle pubbliche amministrazioni;
   e) la struttura delle unità del Corpo divise per bacini o sottobacini idrografici;
   f) la definizione dei ruoli dirigenziali del Corpo e delle figure professionali che il Corpo forestale dello Stato deve fornire o assumere, sulla base delle specifiche necessità avanzate dalle singole regioni e province autonome, per un numero complessivamente non superiore a duecento unità. Per le modalità del loro reclutamento si applicano le norme previste per il Corpo forestale dello Stato;
   g) la definizione delle modalità con le quali i responsabili delle singole unità del Corpo rendicontano annualmente del lavoro compiuto alla direzione dei Corpo e alle regioni e province autonome interessate;
   h) la definizione delle attrezzature necessarie all'espletamento delle funzioni del Corpo, le modalità del loro acquisto, nonché la loro distribuzione tra le unità del Corpo, per una somma annua complessiva comunque non superiore a 10 milioni di euro.

  11. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, trasmette annualmente, anche sulla base dei dati forniti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, una relazione alle Camere sui risultati ottenuti dall'attività del Corpo in termini di difesa del territorio e occupazionali.
  12. Nei casi di calamità il Corpo è chiamato a collaborare in coordinamento con le strutture della Protezione civile.
  13. Sulla base della relazione di cui al comma 11, le attività del Corpo possono essere prorogate per un altro biennio, oltre il periodo sperimentale di cui al comma 1, con decreto emanato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza delle regioni e delle province autonome e previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti.
  14. L'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, è pari complessivamente a 126 milioni di euro annui per gli anni 2015-2017, di cui 96 milioni di euro per quanto concerne le disposizioni del comma 5, 10 milioni di euro per quanto concerne il costo delle assicurazioni di cui al comma 6, 10 milioni di euro per quanto concerne la disposizione del comma 9 e 10 milioni di euro per l'acquisto delle attrezzature necessarie alle attività del Corpo.

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 17, comma 12, sostituire le parole:
850 milioni con le seguenti: 724 milioni;
   b) alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 126.000.000.
11. 07. Melilla, Marcon, Pellegrino, Zaratti, Airaudo, Placido, Franco Bordo, Zaccagnini.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Incentivi all'occupazione femminile nelle regioni svantaggiate).

  1. Al fine di promuovere l'occupazione delle donne nell'attuale fase di crisi socio-economica, nelle regioni in cui il tasso di occupazione femminile risulta, sulla base della rilevazione sulle forze di lavoro dell'ISTAT, inferiore al 40 per cento nell'anno 2013 è riconosciuto, per l'anno 2015, un contributo pari a 5.000 euro per ogni assunzione a tempo indeterminato di donne, che comporti un incremento della base occupazionale.
  2. Il contributo di cui al comma 1 è raddoppiato in caso di assunzione di donne con figli di età inferiore a sei anni.
  3. Il contributo, è riconosciuto anche in caso di trasformazione dì contratti a tempo determinato di donne in contratti a tempo indeterminato e di stabilizzazione, con contratto a tempo indeterminato, di donne, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità di progetto, o delle associazioni in partecipazione con apporto di lavoro.
  4. Il contributo è riconosciuto, fino ad un massimo di dieci contratti per ciascun datore di lavoro, integralmente in caso di assunzione con orario normale di lavoro ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 66 del 2003 ed è proporzionalmente ridotto in caso di assunzione a tempo parziale, purché di durata non inferiore alla metà dell'orario normale di lavoro.
  5. Il contributo è corrisposto dall'INPS in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande da parte dei datori di lavoro, nei limiti delle risorse di cui al comma 7.
  6. Il contributo è erogato dall'INPS in favore di ciascun datore di lavoro nel rispetto delle previsioni di cui al regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006, regolamento della commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore de minimis.
  7. Il contributo è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 296 milioni di euro per l'anno 2015.

  Conseguentemente, all'articolo 13, sopprimere il comma 6.
11. 016. Valeria Valente, Misiani, Roberta Agostini, Bossa, Carloni, Epifani, Famiglietti, Tino Iannuzzi, Giorgio Piccolo, Sgambato, Vaccaro, Valiante.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Riconoscimenti pensionistici a lavoratori con rapporto di lavoro convenzionale).

  1. Alla legge 20 maggio 1985, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 3, primo comma, le parole: «con esclusione di ogni riconoscimento di anzianità, e» sono soppresse;
   b) dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:
  Art. 6-bis. – (Anzianità di servizio). – 1. Il personale già con rapporto di lavoro convenzionato, successivamente trasformato in rapporto di lavoro subordinato con il medesimo ente o con un altro datore di lavoro, ha diritto al riconoscimento degli anni del rapporto di lavoro convenzionato ai fui dell'anzianità di servizio.
  2. Gli anni del rapporto di lavoro convenzionato, riconosciuti ai sensi del comma 1, non sono computati ai fini del trattamento economico pensionistico. Il lavoratore che intenda beneficiare della possibilità di riscattare gli anni di rapporto convenzionato deve dichiarare il numero di anni per i quali richiede il riscatto. L'ammontare contributivo, ricalcolato in euro e relativo agli anni da riscattare, è certificato dall'INPS; la azienda sanitaria locale (ASL) di provenienza e il lavoratore interessato versano all'INPS le quote contributive di rispettiva pertinenza, al netto di more, interessi e spese accessorie. Il versamento deve avvenire contestualmente alla richiesta di pensionamento. Il lavoratore può richiedere all'INPS la rateizzazione in dieci anni del versamento.
  3. Nel caso di cui al secondo periodo del comma 2, il trattamento economico è pari a quello corrisposto al lavoratore con rapporto di lavoro subordinato, di pari qualifica e anzianità, già collocato in pensione.
  4. Il lavoratore già con rapporto di lavoro convenzionato, che ha adempiuto al versamento di quanto dovuto ai tini contributivi per gli anni del rapporto di lavoro convenzionato, ha diritto al trattamento pensionistico ai sensi di quanto disposto dal presente articolo.
  5. Il lavoratore che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è già collocato in pensione, ma non beneficia del riconoscimento degli anni di rapporto di lavoro convenzionato ai tini dell'anzianità di servizio e della determinazione del trattamento economico, può richiedere tale riconoscimento ai sensi del presente articolo, previo versamento dei contributi previdenziali. L'ammontare contributivo, ricalcolato in euro e relativo agli anni da riscattare, è certificato dall'INPS; la ASL di provenienza e il lavoratore interessato versano all'INPS le quote contributive di rispettiva pertinenza, al netto di more, interessi e spese accessorie. Il versamento deve avvenire entro dodici mesi dalla certificazione. Il lavoratore può richiedere all'INPS la rateizzazione in dieci anni del versamento.
  6. Per i lavoratori di cui ai commi 2, secondo periodo, e 5, l'INPS ricalcola e ridefinisce le posizioni previdenziali relative all'anzianità contributiva applicando, ove ricorrano le condizioni relative al metodo retributivo ovvero a quello contributivo ovvero relative ai requisiti di età e di anzianità contributiva che modifichino la posizione del lavoratore ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento di vecchiaia o di anzianità, le regole previste dalla normativa previgente all'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92.

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 17, sopprimere il comma 9;
   b) all'articolo 44, dopo il comma 27, aggiungere i seguenti:
  27-bis. Al comma 5-bis dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».

  27-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6:
    1) al comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94,5 per cento»;
    2) al comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94,5 per cento»;
   b) all'articolo 7, comma 2, le parole: nella misura del 96 per cento sono sostituite dalle seguenti: nella misura del 94,5 per cento;
   c) alla Tabella A allegata, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015:
    CP: –50.000.000;
    CS: –50.000.000;
   2016:
    CP: –50.000.000;
    CS: –50.000.000;
   2017:
    CP: –50.000.000;
    CS: –50.000.000.
11. 011. Nicchi, Marcon, Melilla, Airaudo, Placido.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Task Force per la Conciliazione e Lettura di Genere).

  1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, una task force multidisciplinare incaricata di promuovere la graduale introduzione, nelle amministrazioni statali e locali, del bilancio di genere e della valutazione dei provvedimenti normativi e amministrativi in chiave di genere, nonché di elaborare proposte in materia di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
  2. La task force formula proposte al Presidente del Consiglio dei ministri allo scopo di favorire la sperimentazione dell'adozione del bilancio di genere e della valutazione dei provvedimenti amministrativi in chiave di genere, a partire dall'anno finanziario 2015. A tale fine, task force formula proposte per la definizione dell'oggetto della sperimentazione, stabilendo, altresì, i criteri e le metodologie utili alla realizzazione della stessa.
  3. La task force ha, inoltre, il compito di formulare proposte di modifica e di integrazione della normativa vigente in materia di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro allo scopo di favorire l'occupazione femminile, il riequilibrio dei ruoli tra uomo e donna, nonché le responsabilità della cura. A tale scopo, la task force effettua una ricognizione degli strumenti previsti dalla normativa e dalla contrattazione collettiva vigente, valutandone l'adeguatezza agli scopi e proponendo, eventualmente, l'adozione di nuovi e più aggiornati strumenti anche alla luce della normativa europea in materia.
11. 04. Martelli.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Promozione del ricambio generazionale nei settori dell'impiego pubblica e privato).

  1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono promuovere il ricambio generazionale mediante la riduzione dell'orario di lavoro da parte del personale in prossimità della maturazione dei requisiti pensionistici, consentendo nel contempo l'assunzione di nuovo personale. Ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza il personale in regime di ricambio generazionale è considerato nel regime di orario svolto al momento della domanda. Alla maturazione del diritto a pensione al personale in questione spetta il trattamento dì quiescenza e previdenza che avrebbe percepito se avesse continuato a prestare servizio nel regime di orario svolto al momento della domanda.
  2. Qualora i medesimi enti, nell'ambito delle loro competenze sostengano il ricambio generazionale nel settore privato od i contratti di solidarietà espansivi di cui all'articolo 2 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, gli stessi sono autorizzati al versamento del differenziale di contribuzione riferito all'orario di lavoro a tempo pieno direttamente all'ente previdenziale di iscrizione ed a favore del lavoratore senior.
  3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 10 milioni di euro a decorrere dal 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo istituito con l'articolo 11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
11. 02. Ottobre, Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Gnecchi.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Sgravio per le assunzioni di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ex articolo 1 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito in legge 20 marzo 1998, n. 52).

  1. Ai datori di lavoro che hanno assunto, fino al 31 dicembre 2012, lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito in legge 20 marzo 1998, n. 52, gli sgravi contributivi di cui all'articolo 8, comma 2, e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si applicano fino a conclusione del periodo previsto dalle predette norme.
  2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo di 35.550.000 delle risorse finanziarie stanziate, per l'anno 2013, ai fini dell'attribuzione degli sgravi contributivi sulle retribuzioni previste dalla contrattazione di secondo livello, di cui all'articolo 1, commi 67 e 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e rimaste inutilizzate, pari a 103.899.045 euro, le quali sono appositamente riversate all'entrata del bilancio dello Stato; le restanti risorse rimaste inutilizzate vengono ripartite secondo quanto previsto dal decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze del 14 febbraio 2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2014.
* 11. 01. Bossa.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Sgravio per le assunzioni di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ex articolo 1 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito in legge 20 marzo 1998, n. 52).

  1. Ai datori di lavoro che hanno assunto, fino al 31 dicembre 2012, lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito in legge 20 marzo 1998, n. 52, gli sgravi contributivi di cui all'articolo 8, comma 2, e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si applicano fino a conclusione del periodo previsto dalle predette norme.
  2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo di 35.550.000 delle risorse finanziarie stanziate, per l'anno 2013, ai fini dell'attribuzione degli sgravi contributivi sulle retribuzioni previste dalla contrattazione di secondo livello, di cui all'articolo 1, commi 67 e 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e rimaste inutilizzate, pari a 103.899.045 euro, le quali sono appositamente riversate all'entrata del bilancio dello Stato; le restanti risorse rimaste inutilizzate vengono ripartite secondo quanto previsto dal decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze del 14 febbraio 2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2014.
* 11. 03. De Menech.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Sgravio per le assunzioni di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ex articolo 1 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito in legge 20 marzo 1998, n. 52).

  1. Ai datori di lavoro che hanno assunto, fino al 31 dicembre 2012, lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito in legge 20 marzo 1998, n. 52, gli sgravi contributivi di cui all'articolo 8, comma 2, e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si applicano fino a conclusione del periodo previsto dalle predette norme.
  2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo di 35.550.000 delle risorse finanziarie stanziate, per l'anno 2013, ai fini dell'attribuzione degli sgravi contributivi sulle retribuzioni previste dalla contrattazione di secondo livello, di cui all'articolo 1, commi 67 e 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e rimaste inutilizzate, pari a 103.899.045 euro, le quali sono appositamente riversate all'entrata del bilancio dello Stato; le restanti risorse rimaste inutilizzate vengono ripartite secondo quanto previsto dal decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze del 14 febbraio 2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2014.

  Conseguentemente, sono ridotte in misura corrispondente all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione le dotazioni di bilancio dei Ministeri di cui all'elenco n. 2 allegato alla presente legge.
11. 010. Rampelli.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Sgravio per le assunzioni di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ex articolo 1 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito in legge 20 marzo 1998, n. 52).

  1. Ai datori di lavoro che hanno assunto, fino al 31 dicembre 2012, lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito in legge 20 marzo 1998, n. 52, gli sgravi contributivi di cui all'articolo 8, comma 2, e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si applicano fino a conclusione del periodo previsto dalle predette norme.
  2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo di 35.550.000 delle risorse finanziarie stanziate, per l'anno 2013, ai fini dell'attribuzione degli sgravi contributivi sulle retribuzioni previste dalla contrattazione di secondo livello, di cui all'articolo 1, commi 67 e 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e rimaste inutilizzate, pari a 103.899.045 euro, le quali sono appositamente riversate all'entrata del bilancio dello Stato; le restanti risorse rimaste inutilizzate vengono ripartite secondo quanto previsto dal decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze del 14 febbraio 2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2014.
* 11. 012. Gelmini, Palese, Squeri, Brunetta.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Sgravio per le assunzioni di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ex articolo 1 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito in legge 20 marzo 1998, n. 52).

  1. Ai datori di lavoro che hanno assunto, fino al 31 dicembre 2012, lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito in legge 20 marzo 1998, n. 52, gli sgravi contributivi di cui all'articolo 8, comma 2, e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si applicano fino a conclusione del periodo previsto dalle predette norme.
  2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo di 35.550.000 delle risorse finanziarie stanziate, per l'anno 2013, ai fini dell'attribuzione degli sgravi contributivi sulle retribuzioni previste dalla contrattazione di secondo livello, di cui all'articolo 1, commi 67 e 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e rimaste inutilizzate, pari a 103.899.045 euro, le quali sono appositamente riversate all'entrata del bilancio dello Stato; le restanti risorse rimaste inutilizzate vengono ripartite secondo quanto previsto dal decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze del 14 febbraio 2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2014.
* 11. 013. Lavagno, Pilozzi, Di Salvo, Piazzoni, Migliore, Lacquaniti, Nardi, Zan.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Sgravio per le assunzioni di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ex articolo 1 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito in legge 20 marzo 1998, n. 52).

  1. Ai datori di lavoro che hanno assunto, fino al 31 dicembre 2012, lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito in legge 20 marzo 1998, n. 52, gli sgravi contributivi di cui all'articolo 8, comma 2, e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si applicano fino a conclusione del periodo previsto dalle predette norme.
  2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo di 35.550.000 delle risorse finanziarie stanziate, per l'anno 2013, ai fini dell'attribuzione degli sgravi contributivi sulle retribuzioni previste dalla contrattazione di secondo livello, di cui all'articolo 1, commi 67 e 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e rimaste inutilizzate, pari a 103.899.045 euro, le quali sono appositamente riversate all'entrata del bilancio dello Stato; le restanti risorse rimaste inutilizzate vengono ripartite secondo quanto previsto dal decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze del 14 febbraio 2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2014.
* 11. 015. Gadda, Moretto, Marco Di Maio, Donati.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Sgravio per le assunzioni di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ex articolo 1 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito in legge 20 marzo 1998, n. 52).

  1. Ai datori di lavoro che hanno assunto, fino al 31 dicembre 2012, lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito in legge 20 marzo 1998, n. 52, gli sgravi contributivi di cui all'articolo 8, comma 2, e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si applicano fino a conclusione del periodo previsto dalle predette norme.
  2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo di 35.550.000 delle risorse finanziarie stanziate, per l'anno 2013, ai fini dell'attribuzione degli sgravi contributivi sulle retribuzioni previste dalla contrattazione di secondo livello, di cui all'articolo 1, commi 67 e 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e rimaste inutilizzate, pari a 103.899.045 euro, le quali sono appositamente riversate all'entrata del bilancio dello Stato; le restanti risorse rimaste inutilizzate vengono ripartite secondo quanto previsto dal decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze del 14 febbraio 2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2014.
* 11. 017. Allasia, Caparini.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Sgravio per le assunzioni di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ex articolo 1 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito in legge 20 marzo 1998, n. 52).

  1. Ai datori di lavoro che hanno assunto, fino al 31 dicembre 2012, lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito in legge 20 marzo 1998, n. 52, gli sgravi contributivi di cui all'articolo 8, comma 2, e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si applicano fino a conclusione del periodo previsto dalle predette norme.
  2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo di 35.550.000 delle risorse finanziarie stanziate, per l'anno 2013, ai fini dell'attribuzione degli sgravi contributivi sulle retribuzioni previste dalla contrattazione di secondo livello, di cui all'articolo 1, commi 67 e 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e rimaste inutilizzate, pari a 103.899.045 euro, le quali sono appositamente riversate all'entrata del bilancio dello Stato; le restanti risorse rimaste inutilizzate vengono ripartite secondo quanto previsto dal decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze del 14 febbraio 2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2014.
* 11. 018. Gasparini.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Sgravio per le assunzioni di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ex articolo 1 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito in legge 20 marzo 1998, n. 52).

  1. Ai datori di lavoro che hanno assunto, fino al 31 dicembre 2012, lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito in legge 20 marzo 1998, n. 52, gli sgravi contributivi di cui all'articolo 8, comma 2, e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si applicano fino a conclusione del periodo previsto dalle predette norme.
  2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo di 35.550.000 delle risorse finanziarie stanziate, per l'anno 2013, ai fini dell'attribuzione degli sgravi contributivi sulle retribuzioni previste dalla contrattazione di secondo livello, di cui all'articolo 1, commi 67 e 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e rimaste inutilizzate, pari a 103.899.045 euro, le quali sono appositamente riversate all'entrata del bilancio dello Stato; le restanti risorse rimaste inutilizzate vengono ripartite secondo quanto previsto dal decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze del 14 febbraio 2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2014.
* 11. 019. Marchetti.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Misure riguardanti i benefici previdenziali per gli esposti all'amianto).

  1. Entro il 31 gennaio 2015 gli assicurati all'assicurazione generale obbligatoria, gestita dall'Inps, ed all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, gestita dall'INAIL, dipendenti da aziende che hanno collocato tutti i dipendenti in mobilità per cessazione dell'attività lavorativa che abbiano ottenuto in via giudiziale definitiva l'accertamento dell'avvenuta esposizione all'amianto per un periodo superiore a dieci anni e in quantità superiori ai limiti di legge e che, avendo presentato domanda successivamente al 2 ottobre 2003, abbiano conseguentemente ottenuto il riconoscimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, possono presentare domanda all'Inps per il riconoscimento della maggiorazione secondo il regime vigente al tempo in cui l'esposizione si è realizzata ai sensi dell'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257.
  2. Eventuali conseguenti prestazioni ed arretrati avranno decorrenza dal 1o gennaio 2015.

  Conseguentemente, all'articolo 26, comma 11, sostituire le parole: è ridotta di 200 milioni di euro a decorrere dal 2015 con le seguenti: è ridotta di 600 milioni di euro a decorrere dal 2015.
11. 06. Melilla, Marcon, Airaudo, Placido, Nicchi, Matarrelli.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Regime sperimentale «Opzione Donna»).

  1. Ai fini di cui al comma 9 dell'articolo 1, della legge 23 agosto 2004, n. 243, tra le aventi diritto sono da intendersi incluse anche le lavoratrici che alla data del 31 dicembre 2015 hanno maturato il requisito a 57 anni di età, 58 per le lavoratrici autonome, e 35 anni di contributi escludendo per tutte le lavoratrici, dipendenti e autonome, i periodi di incremento previsti dalle finestre e dall'aumento dell'aspettativa di vita introdotte dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e non previsti dalla formulazione autentica del regime sperimentale.
  All'onere derivante dalla seguente disposizione pari a 554 milioni di euro fino al 2019, si provvede, fino a concorrenza del fabbisogno, mediante la seguente disposizione.

  Conseguentemente, all'articolo 44, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. I commi 48, 49 e 49-bis, dell'articolo 2, della legge n. 286 del 2006, sono sostituiti dai seguenti:
  48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:
   a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 di euro: 5 per cento;
   a-bis) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;
   b) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 8 per cento;
   c) devoluti a favore di altri soggetti: 10 per cento.

  49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e dei diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:
   a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 di euro: 5 per cento;
   a-bis) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;
   b) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 8 per cento;
   c) a favore di altri soggetti: 10 per cento.

  49-bis. Se il beneficiario dei trasferimenti di cui ai commi 48 e 49 è una persona portatrice di handicap riconosciuto grave ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l'ammontare di 1.000.000 euro.
11. 08. Nicchi, Airaudo, Placido, Marcon, Melilla, Paglia.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Riconoscimenti pensionistici a lavoratori esposti all'amianto).

  1. All'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  2-bis. In deroga a quanto disposto dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, le disposizioni di cui al precedente comma 2, si applicano anche agli ex lavoratoti occupati nelle imprese che hanno svolto attività di scoibentazione e bonifica, che hanno cessato il loro rapporto di lavoro per effetto della chiusura, dismissione o fallimento della impresa presso cui erano occupati e il cui sito è interessato da Piano di Bonifica da parte dell'Ente Territoriale, che non abbiano maturato i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa vigente, che risultano ammalati con patologia asbesto correlata accertata e riconosciuta ai sensi dell'articolo 13 comma 7.

  Conseguentemente, all'articolo 26, comma 11, sostituire le parole: ridotta di 200 milioni con le seguenti: ridotta di 600 milioni.
11. 05. Giancarlo Giordano, Marcon, Melilla, Scotto, Airaudo, Placido.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

  1. Al fine tassare maggiormente i redditi di pensione superiori ai 90 mila euro e destinare il maggior gettito alla riduzione del carico fiscale dei redditi di pensioni meno elevati e all'aumento delle pensioni minime, è introdotta, a decorrere dal 2015, l'imposta sostitutiva per redditi di pensione, caratterizzata da un maggior numero di aliquote fiscali progressive.
11. 014. Rizzetto, Caso, Castelli.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

  1. All'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016.
11. 021. Giulietti, Rossomando.

ART. 12

  Sopprimerlo.
12. 19. Mucci, Castelli, Sorial.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 12.
(Sgravi contributivi per assunzioni a tempo indeterminato).

  1. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, e con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, uno sgravio contributivo nella misura del 10 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Lo sgravio di cui al presente comma è riconosciuto ai datori di lavoro per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e spetta altresì per le assunzioni a tempo indeterminato già in corso, a far data dal 1o gennaio 2015. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero dei nuovi contratti incentivati ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
  2. I benefici contributivi di cui all'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, quelli di cui all'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, quelli di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nonché quelli di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223, quelli di cui all'articolo 20 della legge 7 agosto 1997, n. 266, quelli di cui all'articolo 4, commi da 8 a 12, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono soppressi con riferimento alle assunzioni di cui al presente comma.
  3. Al finanziamento degli incentivi di cui al presente articolo si provvede, quanto a un miliardo di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e a 500 milioni di euro per l'anno 2018, a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, già destinate agli interventi del Piano di azione coesione, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che, dal sistema di monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, risultano non ancora impegnate alla data del 30 settembre 2014.
  4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Gruppo di azione coesione di cui al decreto del Ministro della coesione territoriale 1o agosto 2012 provvede all'individuazione delle specifiche linee di intervento oggetto di riprogrammazione ai sensi del comma 3.
  5. Le predette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'Erario.
12. 18. Rostellato, Castelli, Sorial.

  Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, e con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1o gennaio 2015 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2016, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di un importo di esonero pari a 6.040 euro su base annua.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. L'esonero di cui al comma 1 è riconosciuto per un periodo massimo di:
   a) trentasei mesi per i contratti stipulati dal 1o gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
   b) ventiquattro mesi per i contratti stipulati dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2016.
12. 44. Dell'Aringa, Causi.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati con le seguenti: Al fine di fronteggiare la perdurante crisi occupazionale del Mezzogiorno promuovendo forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati residenti nei territori dell'obiettivo Convergenza.

  Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse con le seguenti: a valere sulle risorse.
12. 37. Paglia, Airaudo, Marcon, Melilla, Placido, Scotto, Palazzotto.

  Al comma 1, primo periodo sopprimere le parole: con esclusione del settore agricolo.

  Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  «1-bis. L'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui al comma 1, nel settore agricolo, è condizionato al rispetto delle seguenti condizioni:
   a) l'accertamento, a cura delle competenti strutture del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'adozione, da parte delle aziende, imprese, società o cooperative, di economie circolari per la produzione e l'utilizzo dei beni strumentali all'esercizio delle attività agricole e di pesca;
   b) la sottoscrizione di appositi protocolli anche con la pubblica amministrazione volti ad utilizzare il personale assunto, durante il periodo di non attività del settore agricolo e della pesca, per la prevenzione del rischio idrogeologico quale la piantumazione di aree boschive o la pulizia degli argini e dei torrenti presenti sul territorio comunale nel quale ha la sede amministrativa.

  1-ter. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e previo parere della Conferenza Unificata, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, vengono definite misure finalizzate a:
   a) incentivare la produzione, con materiali compostabili e/o realizzati con materiale riciclato, di beni strumentali in plastica da utilizzare in agricoltura, quali contenitori box e invasi in cartone o plastica, teli da serra, reti ombreggianti, film protettivo, film per pacciamatura, tubi per irrigazione e grandi contenitori per logistica;
   b) incrementare e favorire l'utilizzo degli stessi beni strumentali realizzati con materiali compostabili e/o realizzati con materiale riciclato, impiegati in agricoltura;
   c) potenziare le attività finalizzate alla raccolta e al successivo riciclo meccanico degli stessi beni strumentali di cui alle lettere a) e b).

  1-quater. Con il decreto di cui al comma 1-ter, vengono definite le modalità di svolgimento e la tempistica delle attività di accertamento delle condizioni per l'accesso agli sgravi contributivi, di cui al comma 1-bis.»;
   b) all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui all'ultimo periodo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 130 milioni di euro per l'anno 2015, a 340 milioni di euro per l'anno 2016 e 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.
12. 27. Mannino, Castelli, Sorial.

  Al comma 1, sopprimere le parole: con esclusione del settore agricolo.

  Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  «1-bis. L'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui al comma 1, nel settore agricolo, è condizionato al rispetto delle seguenti condizioni:
   a) l'accertamento, a cura delle competenti strutture del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'adozione, da parte delle aziende, imprese, società o cooperative, di economie circolari per la produzione e l'utilizzo dei beni strumentali all'esercizio delle attività agricole e di pesca;
   b) la sottoscrizione di appositi protocolli anche con la pubblica amministrazione volti ad utilizzare il personale assunto, durante il periodo di, non attività del settore agricolo e della pesca, per la prevenzione del rischio idrogeologico quale la piantumazione di aree boschive o la pulizia degli argini e dei torrenti presenti sul territorio comunale nel quale ha la sede amministrativa.

  1-ter. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e previo parere della Conferenza Unificata, vengono definite le modalità di svolgimento e la tempistica delle attività di accertamento delle condizioni per l'accesso agli sgravi contributivi, di cui al comma 1-bis»;
   b) all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui all'ultimo periodo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 130 milioni di euro per l'anno 2015, a 340 milioni di euro per l'anno 2016 e 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017».
12. 26. Mannino, Castelli, Sorial.

  Al comma 1, primo periodo sopprimere le parole: con esclusione del settore agricolo.

  Conseguentemente, comma 2, aggiungere il seguente periodo: Sono, altresì, soppressi a decorrere dal 1o gennaio 2015 gli incentivi contributivi di cui all'articolo 5 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, relativi alle nuove assunzioni dei lavoratori agricoli con contratto a tempo indeterminato.
12. 24. Russo, Faenzi, Palese, Brunetta.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole:1 con esclusione del settore agricolo.

  Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 17, sopprimere i commi 5, 6, 12 e 13;
   b) all'articolo 38, sopprimere il comma 11;
   c) all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.
12. 6. Prataviera, Fedriga, Guidesi, Simonetti, Caparini.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: , con esclusione del settore agricolo.

  Conseguentemente, all'articolo 17, sostituire il comma 18 con il seguente:
  18. Per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale è autorizzata la spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2015, di 135 milioni di euro per l'anno 2016 e di 185 milioni di euro anni a decorrere dall'anno 2017.
*12. 22. Catanoso, Palese, Brunetta.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: , con esclusione del settore agricolo.

  Conseguentemente, all'articolo 17, sostituire il comma 18 con il seguente:
  18. Per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale è autorizzata la spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2015, di 135 milioni di euro per l'anno 2016 e di 185 milioni di euro anni a decorrere dall'anno 2017.
*12. 39. Franco Bordo, Zaccagnini, Marcon, Melilla.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: con esclusione del settore agricolo.

  Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 5 milioni euro a decorrere dall'anno 2015.
12. 23. L'Abbate, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, Lupo, Parentela, Castelli, Sorial.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: , con esclusione del settore agricolo,

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 5.000.000;
   2016: – 5.000.000;
   2017: – 5.000.000.
12. 3. La XIII Commissione.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole :, con esclusione del settore agricolo.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Ai soli fini della fruizione dei benefici di cui al presente articolo non osta al rilascio del DURC uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun istituto e a ciascuna cassa edile. Non si considera grave lo scostamento inferiore o pari al 5 per cento, o comunque di valore inferiore a euro 100, tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione, fermo restando l'obbligo di versamento del predetto importo entro i trenta giorni successivi al rilascio del DURC.
12. 38. Vignali, Saltamartini, Tancredi.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: con esclusione del settore agricolo.
12. 31. Faenzi, Catanoso, Fabrizio Di Stefano, Russo, Riccardo Gallo, Palese, Brunetta.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato aggiungere le seguenti: , di personale ricadente nel Regolamento CE n. 800/2008 del 6 agosto 2008.
12. 1. Polverini, Palese, Brunetta.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: con contratto di lavoro a tempo indeterminato aggiungere le seguenti: che realizzino un saldo attivo di occupazione per il medesimo datore di lavoro nel periodo temporale per il quale è riconosciuto il beneficio di cui al presente articolo.
12. 2. Corsaro.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: trentasei mesi con le seguenti: quarantotto mesi.

  Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 17, sopprimere i commi 5, 12 e 13;
   b) all'articolo 38 sopprimere il comma 11.
12. 7. Prataviera, Fedriga, Guidesi, Simonetti, Caparini.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche aggiungere le seguenti: e senza effetti negativi sulla determinazione dell'importo pensionistico del lavoratore.

  Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 17, sopprimere i commi 5, 12 e 13;
   b) all'articolo 38, sopprimere il comma 11.
12. 8. Prataviera, Fedriga, Guidesi, Simonetti, Caparini.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua con le seguenti: nel limite massimo di importo di esonero pari a 6.000 euro su base annua, aumentato a 9.000 euro su base annua per i contratti stipulati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
*12. 12. Misiani, Orfini, Culotta, Moscatt.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua con le seguenti: nel limite massimo di importo di esonero pari a 6.000 euro su base annua, aumentato a 9.000 euro su base annua per i contratti stipulati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
*12. 40. Paris, Valeria Valente, Massa, Berretta, Ribaudo, Michele Bordo.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 8.060 euro con le seguenti: 10.000 euro.

  Conseguentemente, all'articolo 17, comma 13, sostituire le parole: 187,5 mila con le seguenti: 185 milioni.
12. 9. Prataviera, Fedriga, Guidesi, Simonetti, Caparini.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 8.060 euro con le seguenti: 7.500 euro.

  Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 17, comma 21, sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2015 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 con le seguenti: 70 milioni di euro per l'anno 2015, di 460 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, di 440 milioni di euro per l'anno 2019 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020;
   b) all'articolo 19, dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
  11-bis. Per le finalità di cui all'articolo 6, commi da 1 a 3, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017.
  11-ter. Per le finalità di cui all'articolo 30 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, è autorizzata la spesa di 90 milioni di euro per l'anno 2015 e 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017.
  11-quater. L'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è sostituito dal seguente:
  «8. L'importo massimo dei finanziamenti di cui al comma 1 è di 5 miliardi di euro. Per far fronte agli oneri derivanti dalla concessione dei contributi di cui al comma 4, è autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 42 milioni di euro per l'anno 2015, di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2019, di 34 milioni di euro per l'anno 2020 e di 12 milioni di euro per l'anno 2021».
12. 4. Petrini.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: e non spetta con le seguenti: . L'esonero si applica nei casi di assunzione di lavoratori che, pur avendo avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti, siano stati licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale. L'esonero non spetta alle imprese che nei sei mesi precedenti all'assunzione abbiano effettuato licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale. L'esonero non spetta.
12. 43. Dell'Aringa.

  Al comma 1, dopo il quarto periodo, aggiungere i seguenti: Le assunzioni di cui al presente comma devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti all'assunzione. I dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale sono ponderati in base al rapporto tra le ore pattuite e l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
12. 11. Baruffi, Damiano, Albanella, Miccoli, Giacobbe, Maestri, Incerti, Boccuzzi, Zappulla, Casellato, Gregori, Giorgio Piccolo, Gribaudo, Fabbri, Narduolo.

  Al comma 1, dopo il quarto periodo aggiungere il seguente: Qualora sia accertata l'indebita fruizione, anche parziale, dello sgravio di cui al presente comma, per il verificarsi del mancato rispetto delle condizioni previste dalle presenti disposizioni, incluso, al termine del periodo di fruizione del beneficio contributivo, il successivo licenziamento, l'INPS procede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
12. 36. Paglia, Marcon, Airaudo, Melilla, Placido.

  Al comma 1, in fine, aggiungere il seguente periodo: L'importo dell'esonero di cui al presente comma dovrà essere restituito nel caso in cui il lavoratore venga licenziato prima dello scadere dei trentasei mesi previsti e il datore di lavoro sarà obbligato ad assumere un numero di lavoratori superiore a quello di cui ha beneficiato con la presente misura, fatti salvi i casi di licenziamento per giusta causa.
12. 17. Mucci, Castelli, Currò, Caso, Brugnerotto, Sorial, D'Incà, Cariello, Colonnese.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'importo dell'esonero di cui al presente comma dovrà essere restituito nel caso in cui il lavoratore venga licenziato prima dello scadere dei trentasei mesi previsti fatti salvi i casi di licenziamento per giusta causa.
12. 16. Mucci, Castelli, Currò, Caso, Brugnerotto, Sorial, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. L'esonero dal versamento dei contributi di cui al comma 1 è incrementato del 10 per cento nel caso in cui le assunzioni con contratto a tempo indeterminato abbiano ad oggetto i lavoratori nelle aree di crisi industriale e aree di crisi industriale complessa di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 24 marzo 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 giugno 2014, n. 134.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 100.000.000;
   2016: – 100.000.000;
   2017: – 100.000.000.
12. 42. Pilozzi, Migliore, Piazzoni, Lacquaniti, Di Salvo, Zan, Lavagno, Nardi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai contratti di inserimento e a tempo determinato.
12. 32. Elvira Savino, Alberto Giorgetti, Palese, Brunetta.

  Al comma 2, sostituire le parole: sono soppressi con riferimento alle assunzioni dei lavoratori ivi indicati decorrenti dal 1o gennaio 2015 con le seguenti: sono sospesi con riferimento alle assunzioni dei lavoratori ivi indicati nel periodo 1o gennaio 2015-31 dicembre 2015.

  Conseguentemente, sono ridotte in misura corrispondente all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione le dotazioni di bilancio dei Ministeri di cui all'elenco n. 2 allegato alla presente legge.
12. 34. Rampelli.

  Al comma 2, sostituire le parole: sono soppressi con riferimento alle assunzioni dei lavoratori ivi indicati decorrenti dal 1o gennaio 2015 con le seguenti: sono sospesi con riferimento alle assunzioni dei lavoratori ivi indicati nel periodo 1o gennaio 2015-31 dicembre 2015.
*12. 5. Marchetti.

  Al comma 2, sostituire le parole: sono soppressi con riferimento alle assunzioni dei lavoratori ivi indicati decorrenti dal 1o gennaio 2015 con le seguenti: sono sospesi con riferimento alle assunzioni dei lavoratori ivi indicati nel periodo 1o gennaio 2015-31 dicembre 2015.
*12. 28. Gelmini, Palese, Squeri, Brunetta.

  Al comma 2, sostituire le parole: sono soppressi con riferimento alle assunzioni dei lavoratori ivi indicati decorrenti dal 1 o gennaio 2015 con le segugenti: sono sospesi con riferimento alle assunzioni dei lavoratori ivi indicati nel periodo 1o gennaio 2015-31 dicembre 2015.
*12. 35. Saltamartini.

  Sopprimere i commi 3, 4 e 5.

  Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 17, comma 1, sostituire le parole:
la spesa di 250 milioni di euro annui a decorre dall'anno 2015 con le segueni: la spesa di 140 milioni di euro annui per gli anni 2015 e 2016, di 70 milioni di euro per l'anno 2016, di 140 milioni di euro per l'anno 2018 e di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019;
   b) all'articolo 17, sopprimere il comma 9;
   c) all'articolo 17, comma 12, dopo le parole:
alle missioni internazionali di pace, aggiungere le seguenti: con esclusione delle missioni a direzione NATO, quali «Join Enterprise», «Multinational Specialized Unit (MSU)», «Active Endeavour», «ISAF Afghanistan» e «Ocean Shield»;
   d) all'articolo 17, comma 12, sostituire le parole: 850 milioni con le seguenti: 350 milioni»;
   e) all'articolo 17, comma 21, sostituire le parole da: 100 milioni fino a: 2016 con le seguenti: 50 milioni di euro per l'anno 2015, di 320 milioni di euro per gli anni 2016 e 2018, e 460 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019;
   f) all'articolo 26, comma 11, sostituire le parole: è ridotta di 200 milioni di euro a decorrere dal 2015 con le seguenti: è ridotta di 450 milioni di euro a decorrere dal 2015;
   g) alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 50.000.000;
   2016: – 50.000.000;
   2017: – 50.000.000.
12. 41. Scotto, Giancarlo Giordano, Costantino, Palazzotto, Matarrelli, Pannarale, Ferrara, Sannicandro, Placido, Duranti.

  Sopprimere i commi 3, 4, e 5.

  Conseguentemente, all'articolo 24, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. A decorrere dall'anno 2015 è disposta la riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. Sono esclusi gli stanziamenti relativi all'istituto della destinazione del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, gli stanziamenti relativi alle spese per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché per il soccorso pubblico, e gli stanziamenti relativi al fondo di sviluppo e coesione. Il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini delle successive riduzioni, è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibili le predette somme. Le amministrazioni potranno proporre variazioni compensative, anche relative a missioni diverse, tra gli accantonamenti interessati nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica.
*12. 10. Galati, Palese, Brunetta.

  Sopprimere i commi 3, 4, e 5.

  Conseguentemente, all'articolo 24, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. A decorrere dall'anno 2015 è disposta la riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. Sono esclusi gli stanziamenti relativi all'istituto della destinazione del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, gli stanziamenti relativi alle spese per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché per il soccorso pubblico, e gli stanziamenti relativi al fondo di sviluppo e coesione. Il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini delle successive riduzioni, è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibili le predette somme. Le amministrazioni potranno proporre variazioni compensative, anche relative a missioni diverse, tra gli accantonamenti interessati nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica.
*12. 33. Palese, Altieri, Bianconi, Capezzone, Castiello, Chiarelli, Ciracì, Distaso, Fucci, Lainati, Latronico, Marotta, Marti, Petrenga, Picchi, Francesco Saverio Romano, Sisto, Brunetta, Riccardo Gallo, Abrignani, Biancofiore, Biasotti, Centemero, Cesaro, Occhiuto, Palmieri, Polverini, Ravetto, Romele, Squeri, Calabria, Russo.

  Sostituire i commi 3 e 4 con il seguente:
  3. Al finanziamento degli incentivi di cui al presente articolo, quanto ad un miliardo di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e 500 milioni per l'anno 2018 si provvede a valere delle seguenti maggiori risorse:
   a) a decorrere dal 1o gennaio 2015, le amministrazioni pubbliche procedono agli acquisti dei beni e servizi esclusivamente tramite convenzioni con Consip Spa, al fine di garantire una riduzione delle relative spese pari ad almeno 2,3 miliardi di euro annui;
   b) a decorrere dal 1o gennaio 2015, i bandi e i risultati delle gare relativi agli appalti pubblici di beni e servizi di valore eccedente i 200.000 euro sono pubblicati esclusivamente sui siti internet delle amministrazioni interessate. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 0,2 miliardi di euro annui;
   c) con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono definite tutte le iniziative necessarie a ridurre i costi della riscossione fiscale, in modo da assicurare risparmi non inferiori a 0,4 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2015;
   d) a decorrere dal 1o gennaio 2015, i trasferimenti dallo Stato ai comuni sono determinati sulla base dei fabbisogni standard al fine di conseguire minori spese almeno pari a 0,5 miliardi di euro annui;
   e) le misure di contenimento della spese sostenute per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono incrementate al fine di conseguire risparmi pari ad almeno 0,2 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2015;
   f) con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'interno, della difesa e delle politiche agricole, alimentari e forestali, da adottare entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono individuate le misure di razionalizzazione e accorpamento dei corpi di polizia a ordinamento militare e civile al fine di conseguire un risparmio di spesa di 0,8 miliardi di euro annui a decorrere dal 2015;
   g) con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla razionalizzazione dei centri di elaborazione dati delle amministrazioni centrali, e all'introduzione di sistemi di fatturazione e di pagamenti elettronici al fine di conseguire risparmi di spesa non inferiori a 1,1 miliardi di euro annui a decorrere dal 2015;
   h) con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità e i criteri con i quali procedere a una revisione della presenza territoriale delle Amministrazioni centrali sul territorio nazionale, anche con specifico riferimento alle prefetture ai comandi dei Corpo nazionale dei vigili e fuoco e della Capitaneria di porto al fine di conseguire risparmi di spesa non inferiori a 0,3 miliardi di euro annui a decorrere dal 2015;
   i) con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono individuate le misure con le quali procedere ad una razionalizzazione delle comunità montane al fine di ottenere risparmi di spesa non inferiori a 0,1 miliardi di euro annui a decorrere dal 2015;
   l) al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1o gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015. Dall'attuazione del presente comma devono derivare risparmi pari a 1,8 miliardi di euro annui a decorrere dal 2015;
   m) a decorrere dal 1o gennaio 2015, i trasferimenti dallo Stato ai comuni sono determinati sulla base dei fabbisogni standard al fine di conseguire minori spese almeno pari a 0,5 miliardi di euro annui;
   n) i risparmi derivanti dalle misure di cui alle lettere a, b), c), d), e), s), g), h), i), l), m), conseguiti dagli enti territoriali e dagli enti e dalle istituzioni diverse dalle amministrazioni centrali sono versati entro il 30 settembre di ogni anno all'entrata del bilancio dello Stato.
12. 29. Russo, Latronico, Occhiuto, Palese, Brunetta.

  Al comma 3, sostituire le parole: 30 settembre 2014 con le seguenti: 30 dicembre 2014 previo nuovo monitoraggio dello stato della spesa e dei progetti esecutivi cantierati.
12. 14. Ventricelli, Moscatt, Culotta, Ribaudo.

  Al comma 3 sostituire le parole: 30 settembre 2014 con le seguenti: 30 novembre 2014, previo nuovo monitoraggio dello stato della spesa e dei progetti esecutivi cantierati.
12. 13. Moscatt, Ventricelli, Culotta, Ribaudo.

  Al comma 4, dopo le parole: ai sensi del comma 3 aggiungere le seguenti: e secondo quanto stabilito nell'accordo siglato il 3 novembre 2011 tra il Governo e le regioni Abruzzo, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia sulla rimodulazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali, con il quale il riutilizzo delle risultanti risorse nazionali viene vincolato al principio di territorialità.
12. 15. Occhiuto, Palese, Brunetta.

  Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Indennità di maternità conseguite da coltivatrici dirette).

  1. Le indennità di maternità conseguite in seguito alla iscrizione previdenziale agricola ex-Scau da coltivatrici dirette nonché da coadiuvatori agricoli sono, in base al comma 2 dell'articolo 6, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ricomprese nel reddito agrario di cui all'articolo 32 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  2. Le indennità di maternità di cui al comma 1 non sono soggette a ritenuta alla fonte.
12. 01. Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger, Ottobre.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Modifica della legge 31 gennaio 1994, n. 97, in materia di assunzioni a tempo parziale).

  1. All'articolo 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo le parole: «dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863,» sono aggiunte le seguenti: «in forma intermittente, ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,»;
   b) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  «3-bis. Ai coltivatori diretti assunti ai sensi del comma 1 spetta il raddoppio della quota parte datoriale alla contribuzione dovuta al fondo pensione complementare prevista del relativo contralto collettivo applicato in azienda».
12. 02. Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger, Ottobre.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Salvaguardia previdenziale del personale docente della scuola).

  1. All'alinea del comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «ad applicarsi» sono inserite le seguenti: «al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni».
  2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto, con decorrenza dalla data del 1o settembre 2015, nel limite massimo di 4.000 soggetti e nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 3. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande presentate, secondo modalità telematiche, definendo un elenco numerico delle stesse basato su un criterio progressivo risultante dalla somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva vantate dai singoli richiedenti alla data del 31 dicembre 2012. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al medesimo comma 1. Per i lavoratori che accedono al beneficio di cui al comma 1, il trattamento di fine rapporto, comunque denominato, è corrisposto al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dello stesso secondo le disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 22, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché secondo le modalità previste a legislazione vigente.
  3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2015, di 105 milioni di euro per l'anno 2016, di 101 milioni di euro per l'anno 2017, di 94 milioni di euro per l'anno 2018 e di 81 milioni di euro per l'anno 2019.

  Conseguentemente, all'articolo 26, comma 11, sostituire le parole: è ridotta di 200 milioni di euro a decorrere dal 2015 con le seguenti: è ridotta di 380 milioni di euro a decorrere dal 2015».
12. 03. Pannarale, Marcon, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Melilla, Airaudo, Placido, Duranti.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

  1. Dopo il comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono inseriti i seguenti:
  «10-bis. In deroga a quanto previsto al comma 10, è consentito al lavoratore e alla lavoratrice l'accesso alla pensione anticipata, nei limiti delle risorse di cui al comma 2, alle seguenti condizioni:
   a) risultare non occupati al 1o gennaio 2012 per avvenuta risoluzione contrattuale a qualsiasi titolo o avere sottoscritto entro il 31 dicembre 2011 accordi collettivi o individuali, in qualsiasi sede, che come esito finale prevedevano il licenziamento;
   b) maturare entro il 31 dicembre 2018 i requisiti di età e anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente fino alla data di entrata in vigore del presente decreto».

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede impiegando, a decorrere dal 1o gennaio 2015, i maggiori risparmi, rispetto a quanto preventivato all'atto dell'approvazione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, derivati dall'articolo 24 del predetto decreto-legge, ed accertati annualmente con provvedimento del Presidente dell'Inps.
12. 04. Airaudo, Placido, Marcon, Melilla.

  Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

Art. 12-bis.
(Pensionamento del personale viaggiante delle ferrovie).

  1. L'ultimo periodo del comma 18 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, è sostituto dal seguente: «Fermo restando quanto indicato al comma 3, primo periodo, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai lavoratori iscritti all'ex Fondo speciale istituito presso l'INPS ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché al personale operante nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta dei treni, addetto alla scorta dei treni, addetto alla manovra, traghettamento, formazione treni ed il personale imbarcato a bordo delle navi traghetto. Con regolamento da emanare entro il 31 marzo 2014, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le relative misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività nonché dei rispettivi ordinamenti».

  Conseguentemente, all'articolo 44, comma 7, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis) dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:
  «Art. 17.1 – (Acquisto di pubblicità on line).1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e link sponsorizzati on line, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.
  2. Gli spazi pubblicitari on line e link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (servizi di search advertising), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o la fruizione di un servizio on line attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti».
12. 06. Airaudo, Placido, Marcon, Melilla, Duranti.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

  1. All'articolo 24, comma 18, ultimo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «al presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «al presente comma» e le parole: «ai lavoratori iscritti al Fondo speciale istituito presso l'INPS ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488» sono sostituite dalle seguenti: «ai lavoratori operanti nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta dei treni, addetto alla scorta treni, addetto alla manovra, traghettamento, formazione treni, e ai lavoratori del settore di macchina».
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione, così rinominato dall'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
12. 011. Tripiedi, Cominardi, Caso, Castelli.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Regime previdenziale Opzione Donna).

  1. All'articolo 1, comma 9 della legge 28 agosto 2004, n. 243, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Ai fini di cui al presente comma, il diritto di opzione può essere esercitato da tutte le lavoratrici i cui requisiti anagrafici e contributivi, ai fini dell'accesso al trattameto pensionistico, maturano entro e non oltre il suddetto termine del 31 dicembre 2015».

  Conseguentemente, all'articolo 44, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
  6-bis. I commi 48, 49 e 49-bis, dell'articolo 2, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2007, n. 296, sono sostituiti dai seguenti:
  «48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:
   a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 5 per cento;
   a-bis) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;
   b) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 8 per cento;
   c) devoluti a favore di altri soggetti: 10 per cento.

  49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e di ritti e la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e dei diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:
   a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 di euro: 5 per cento;
   a-bis) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario,100.000 euro: 8 per cento;
   b) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 8 per cento;
   c) a favore di altri soggetti: 10 per cento.

  49-bis. Se il beneficiario dei trasferimenti di cui ai commi 48 e 49 è una persona portatrice di handicap riconosciuto grave ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l'ammontare di 1.000.000 euro».
12. 07. Nicchi, Airaudo, Placido, Marcon, Melilla, Paglia.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Disposizioni concernenti i requisiti per l'accesso al pensionamento anticipato da parte del personale ferroviario viaggiante, di macchina e di manovra).

  1. In ragione della particolare usura e delle specifiche aspettative di vita, nonché per garantire la sicurezza del trasporto ferroviario, il personale operante nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta dei treni; addetto alla scorta dei treni, addetto alla manovra, traghettamento, formazione treni ed il personale imbarcato a bordo delle navi traghetto consegue il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento del requisito anagrafico di cinquantotto anni di età e del requisito contributivo di trentotto anni, di cui almeno venti anni effettivamente svolti nelle mansioni di cui al presente comma.
  2. Al personale addetto alle mansioni di cui al comma 1, qualora a causa della perdita dei requisiti psicofisici previsti dalle disposizioni vigenti venga meno la specifica abilitazione per lo svolgimento della mansione, è riconosciuto il diritto alla pensione anticipata se ha raggiunto il requisito contributivo di trentacinque anni, di cui almeno quindici anni effettivamente svolti nelle mansioni di cui al comma 1. In alternativa, il lavoratore può scegliere di rimanere in servizio fino al raggiungimento del limite di età per l'accesso al pensionamento di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, dei decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  4. Al secondo periodo del comma 18 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con esclusione del personale operante nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta dei treni, addetto alla scorta dei treni, addetto alla manovra, traghettamento, formazione treni ed il personale imbarcato a bordo delle navi traghetto».

  Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, al capoverso 1-bis, sostituire i numeri 1) e 2) con i seguenti:
    1) 840 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
    2) 840 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro;».
12. 010. Tripiedi, Caso, Castelli.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Pensionamento del personale viaggiante delle ferrovie).

  1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
   «d-bis) personale operante nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta dei treni, addetto alla scorta dei treni, addetto alla manovra, traghettamento, formazione treni ed il personale imbarcato a bordo delle navi traghetto;».
12. 05. Airaudo, Placido, Marcon, Melilla.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Dotazione del Fondo per le vittime dell'amianto).

  1. La dotazione del Fondo per le vittime dell'amianto di cui al comma 241 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementata di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017. Il Fondo, a modifica delle sue norme istitutive e regolatorie, è istituito a favore di tutte le persone vittime dell'amianto, colpite da patologie asbesto-correlate contratte a qualsiasi titolo, per ragioni ambientali, familiari o lavorative, che si tratti di lavoratori sia civili che militari. L'organizzazione del Fondo, nonché le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni, sono disciplinate da un nuovo regolamento adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 50.000.000;
   2016: – 50.000.000;
   2017: – 50.000.000.
12. 013. Nicchi, Matarrelli, Marcon, Melilla, Giancarlo Giordano, Franco Bordo.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Fondo per la diagnosi precoce delle persone dichiaratesi esposte all'amianto).

  1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un Fondo con uno stanziamento pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 per realizzare, in accordo con il coordinamento delle Regioni degli assessori alla salute, un programma di indirizzo e coordinamento e messa in rete dei programmi delle singole regioni in materiali «Sorveglianza sanitaria, diagnosi precoce e terapie efficaci» delle persone dichiaratesi esposte all'amianto, per le persone che hanno ricevuto e riceveranno dall'INAIL o dalle AUSL l'attestato di avvenuta esposizione all'amianto.
  2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in accordo con il coordinamento delle regioni con proprio decreto, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, definisce le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 1.
  3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il coordinamento delle regioni presentano annualmente una relazione sullo stato di avanzamento e i risultati sanitari del piano di sorveglianza sanitaria per i soggetti esposti all'amianto.
  4. Nello svolgimento delle attività del Piano il Ministero si avvale anche della collaborazione delle rappresentanze delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle rappresentanze delle associazioni degli ex esposti all'amianto.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 5.000.000;
   2016: – 5.000.000:
   2017: – 5.000.000.
12. 014. Airaudo, Placido, Nicchi, Matarrelli, Marcon, Melilla, Giancarlo Giordano, Franco Bordo.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12.bis.
(Benefici previdenziali di lavoratori esposti all'amianto).

  1. È autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 a copertura dei maggiori oneri di cui al comma 2.
  2. All'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «con la stessa decorrenza, il predetto coefficiente moltiplicatore si applica, a scelta del lavoratore, o ai fini dell'anticipazione dell'accesso al pensionamento o ai fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche»;
   b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. La prestazione previdenziale di cui al comma 1 si applica, a scelta dei lavoratori, o ai fini dell'anticipazione dell'accesso al pensionamento o ai fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche anche ai lavoratori a cui siano state rilasciate dall'INAIL o dal Settore navigazione dell'INAIL (ex IPSEMA) le certificazioni relative all'esposizione all'amianto e che abbiano prestato la loro opera esposti all'amianto per un periodo inferiore a dieci anni, con le seguenti modalità: il coefficiente moltiplicatore si applica nella misura di 1,25 fino ai dieci anni di esposizione;»;
   c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2-bis. Per i lavoratori che hanno prestato la loro opera esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, il coefficiente moltiplicatore si applica nella misura di 1,5»;
   d) il comma 3 è abrogato;
   e) il comma 4 è sostituito dal seguente:
  «4. La sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto di cui ai commi 1-bis e 2-bis sono accertate e certificate dall'INAIL o dal Settore navigazione dell'INAIL (cx IPSEMA) oppure dai dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali presso il cui territorio si trova o si trovava l'installazione o il naviglio militare dello Stato o vero l'impresa che a qualunque titolo utilizza o utilizzava l'amianto, avvalendosi dei dati di letteratura scientifica in materia, nonché di prove testimoniali e di relazioni tecniche stilate da esperti, anche in considerazione dell'esistenza di casi analoghi e degli eventuali cambiamenti avvenuti nelle aziende, nei cantieri navali e nel naviglio mercantile, nonché validando quale curriculum lavorativo l'estratto matricola mercantile rilasciato dall'autorità marittima. Gli eventuali periodi di cassa integrazione ordinaria o straordinaria fruiti non interrompono il computo della durata dell'esposizione»;
   f) il comma 5 è sostituito dai seguenti:
  «5. I lavoratori ex esposti all'amianto che intendano ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al comma 1, in riferimento al comma 6-bis devono presentare domanda alla gestione previdenziale presso la quale sono iscritti, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per i lavoratori esposti, addetti alle bonifiche, all'escavazione ed all'estrazione di minerale, non è fissato alcun termine al fine di ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al comma 1.
  5-bis. Gli eredi dei lavoratori ex esposti all'amianto aventi diritto ai benefici contributivi, deceduti prima di poterne usufruire, possono presentare richiesta di rivalutazione contributiva presso gli uffici dell'Inps competenti territorialmente»;
   g) dopo il comma 6-quinquies sono aggiunti i seguenti:
  «6-sexies. I benefici di cui al comma 1 si applicano anche al personale militare delle Forze armate in possesso del curriculum lavorativo rilasciato dal Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 27 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2004, e sono cumulabili, in deroga all'articolo 1849 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e a quanto disposto del comma 6-ter del presente articolo, con gli altri benefici previdenziali che comportano l'anticipazione dell'accesso al pensionamento di anzianità ovvero l'aumento dell'anzianità contributiva, e possono essere fatti valere sia ai fini del diritto che della misura della pensione. Nei confronti del medesimo personale militare per il quale sia stata accertata una malattia professionale asbesto-correlata da parte del competente Dipartimento militare di medicina legale, di cui all'articolo 195, comma 1, lettera c), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si applica, d'ufficio e senza limiti di tempo e in deroga all'articolo 1849 del predetto codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e dell'articolo 12-bis del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprite 2009, n. 38, sia ai fini del diritto che della misura della pensione, il coefficiente moltiplicatore di cui all'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, nella misura di 1,5 del periodo di esposizione all'amianto, accertabile dal curriculum lavorativo rilasciato dal Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 27 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2004, ovvero, in mancanza del predetto curriculum e per analogia con altri casi, dall'estratto del foglio matricolare.
  6-septies. I benefici di cui al comma 1 si applicano anche ai lavoratori addetti alla nautica da diporto, nonché ai titolari di piccole imprese che producano idonea documentazione atta a comprovare che il lavoro che ha comportato esposizione all'amianto sia stato svolto per conto terzi.
  6-octies. Il Governo esercita il potere sostitutivo nei confronti delle regioni nell'adozione di provvedimenti necessari in caso di inadempienza nella predisposizione dei piani di bonifica delle aree interessate dall'inquinamento da amianto.
  6-novies. Ai lavoratori ex esposti all'amianto, collocati in trattamento di quiescenza prima della data di entrata in vigore della legge 27 marzo 1992, n. 257, sono riconosciuti i benefici previsti dall'articolo 13, comma 8, della medesima legge.
  6-decies. I lavoratori ex esposti all'amianto, che hanno presentato domanda agli enti previdenziali competenti ai fini del riconoscimento dei benefici di cui al comma 1 e la cui richiesta è stata respinta, possono presentare una nuova domanda per i medesimi fini. Avverso l'eventuale diniego degli enti previdenziali è ammesso ricorso agli ordinari strumenti di tutela giurisdizionali.
  6-undecies. I termini per la presentazione delle domande per il riconoscimento dei benefici previdenziali scadono dodici mesi dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione.
  6-duodecies. 1. All'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, dopo la lettera e-bis) è aggiunta la seguente:
e-quater) ai lavoratori di cui all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni”».

  3. Il sesto comma dell'articolo 47 e l'articolo 47-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, nonché il comma 35-quinquies dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono abrogati.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 60.000.000;
   2016: – 60.000.000;
   2017: – 60.000.000.
12. 015. Nicchi, Airaudo, Placido, Matarrelli, Marcon, Melilla, Giancarlo Giordano, Franco Bordo.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Misure per assunzioni a tempo determinato).

  1. Al fine di assicurare la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale nei luoghi e negli istituti della cultura statali di rilevante interesse nazionale, i limiti di spesa di cui all'articolo 8, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono incrementati di 1,5 milioni di euro per l'anno 2015 e 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 1.500.000;
   2016: – 2.000.000;
   2017: – 2.000.000.
12. 016. Coscia, Piccoli Nardelli, Ascani, Blazina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Rocchi, Rossi, Sgambato, Ventricelli.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Fondo salvaguardia livelli occupazionali imprese in crisi).

  1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge è istituito, in via sperimentale per il triennio 2015-2017, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un apposito Fondo per incentivare il mantenimento dei livelli occupazionali delle aziende in difficoltà per cause dovute a terzi ovvero per mancato pagamento dei debiti della pubblica amministrazione
  2. Il Fondo ha una dotazione di 187,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.
  3. A valere sulle risorse del Fondo di cui al presente articolo, è riconosciuto, in via sperimentale per il medesimo periodo, una riduzione di 50 punti percentuali degli oneri contributivi dovuti dal datore di lavoro, senza effetti negativi sulla determinazione dell'importo pensionistico del lavoratore.

  Conseguentemente, all'articolo 17, sopprimere il comma 13.
12. 017. Prataviera, Fedriga, Guidesi, Simonetti, Caparini.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Misure per l'occupazione e la ripresa delle attività produttive attraverso la nascita la nascita e lo sviluppo di società cooperative tra lavoratori provenienti da aziende in crisi e da aziende sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata).

  1. Al fine di sostenere la nascita e il consolidamento di società cooperative, con particolare riferimento a quelle costituite, in maggioranza, da soci lavoratori provenienti da aziende in crisi e da aziende sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata, nelle quali partecipino al capitale in qualità di socio sovventore, le società finanziarie di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni, e integrazioni, le predette società finanziarie sono autorizzate a concedere finanziamenti agevolati, nel rispetto della vigente regolamentazione dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, nei limiti e con le modalità stabiliti dal decreto di cui al comma 2.
  2. Il Ministro dello sviluppo economico, con decreto di natura non regolamentare da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce criteri, modalità e limiti per la concessione dei finanziamenti agevolati di cui al comma 1. Con il medesimo decreto, il Ministro dello sviluppo economico può differenziare i limiti dei predetti finanziamenti, con riferimento agli ambiti territoriali, sia di natura geografica che socio-economica, alla finalità del finanziamento e alla composizione della compagine sociale delle cooperative qualora costituite, in maggioranza, da soci lavoratori provenienti da aziende in crisi e da aziende sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata.
  3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Le risorse sono iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per affluire al Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

  Conseguentemente, alla Tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 10.000.000;
   2016: – 20.000.000;
   2017: – 20.000.000.
12. 018. Ginato.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Misure per l'occupazione e la ripresa delle attività produttive attraverso la nascita e lo sviluppo di società cooperative tra lavoratori provenienti da aziende in crisi e da aziende sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata).

  1. Al fine di sostenere la nascita e il consolidamento di società cooperative, con particolare riferimento a quelle costituite, in maggioranza, da soci lavoratori provenienti da aziende in crisi e da aziende sequestrata o confiscate alla criminalità organizzata, nelle quali partecipino al capitale in qualità di socio sovventore, le società finanziarie di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni e integrazioni, le predette società finanziarie sono autorizzate a concedere finanziamenti agevolati, nel rispetto del la vigente regolamentazione dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, nei limiti e con le modalità stabiliti dal decreto di cui al comma 2.
  2. Il Ministro dello sviluppo economico, con decreto di natura non regolamentare da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce criteri, modalità e limiti per la concessione dei finanziamenti agevolati di cui al comma 1. Con il medesimo decreto, il Ministro dello sviluppo economico può differenziare i limiti dei predetti finanziamenti, con riferimento agli ambiti territoriali, sia di natura geografica che socio-economica, alla finalità del finanziamento e alla composizione della compagine sociale delle cooperative, qualora costituite, in maggioranza, da soci lavoratori provenienti da aziende in crisi e da aziende sequestrata o confiscate alla criminalità organizzata.
  3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Le risorse sono iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per affluire al Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
12. 08. Vignali, Saltamartini.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Riduzione degli oneri amministrativi per
startup innovative).

  1. Dopo l'articolo 27-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è inserito il seguente:
  «Art. 27-ter. – (Misure per la riduzione degli oneri amministrativi per startup innovative). – 1. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è definito il modello standard dell'atto costitutivo e dello statuto per la costituzione di imprese startup innovative in forma di società a responsabilità limitata o a responsabilità limitata semplificata di cui al libro quinto, titolo V, capo VII, del codice civile.
  2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è definito il modello standard per l'uso di strumenti finanziari partecipativi per le startup innovative di cui al comma 1 del presente articolo ai sensi dell'articolo 27.
  3. Il segretario comunale, nel rispetto delle disposizioni notarili, può autenticare l'atto costitutivo e lo statuto di cui al comma 1 e l'atto di trasferimento di quote di partecipazione di cui al comma 2 e trasmettere, entro venti giorni, gli atti all'ufficio del registro delle imprese».
12. 012. Della Valle, Crippa, Mucci, Fantinati, Vallascas, Da Villa, Prodani, Castelli, Caso, Currò, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Colonnese, Cariello.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Programma nazionale di sostegno per l'inclusione attiva).

  1. In vista della introduzione di uno strumento nazionale di contrasto alla povertà è istituito, a decorrere dal 2015, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo con una dotazione di 700 milioni di euro finalizzato al finanziamento della sperimentazione ed il successivo avvio di un programma nazionale di sostegno per l'inclusione attiva volto al superamento della condizione di povertà, all'inserimento e al reinserimento lavorativo e all'inclusione sociale, secondo i principi della Raccomandazione della Commissione europea, del 3 ottobre 2008, relativa all'inclusione attiva delle persone escluse dal mercato del lavoro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, si definiscono, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le modalità di tale sperimentazione e dell'avvio del programma. Restano
fermi i seguenti principi:
   a) il programma è destinato ai residenti che versano in condizione di povertà e che siano cittadini italiani o comunitari ovvero familiari di cittadini italiani o comunitari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadini stranieri in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
   b) l'accesso al sostegno è condizionato ad una prova dei mezzi effettuata secondo criteri articolati ed omogenei a livello nazionale che identifichino la condizione di povertà; in base alle condizioni reddituali e patrimoniali e al possesso di beni di consumo durevoli. A tal fine, le definizioni di reddito e patrimonio sono assunte in coerenza con quelle adottate ai fini dell'ISEE, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. In ogni caso è adottata una definizione di reddito che include i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche;
   c) l'INPS provvede alla verifica del possesso da parte dei richiedenti il beneficio dei requisiti richiesti, anche avvalendosi dei collegamenti con l'analisi tributaria. Tale attività non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico dell'INPS;
   d) l'erogazione del sostegno economico è condizionata alla stipula da parte dei beneficiari di un patto di inserimento con i servizi sociali locali, quale strumento di inclusione e attivazione sociale;
   e) il sostegno economico è determinato come differenza tra una soglia di povertà e il reddito familiare, e la sua durata è limitata dal venir meno della condizione di povertà. Con il decreto di cui al presente comma, è stabilita, sulla base delle risorse disponibili, la soglia al cui livello è integrato il reddito familiare e i limiti alla durata del beneficio, superati i quali il sostegno non potrà essere concesso se non trascorsi almeno 6 mesi dall'ultimo beneficio percepito;
   f) nel caso non sia possibile coprire l'intera popolazione in condizione di povertà, gli interventi saranno prioritariamente destinati ai nuclei familiari con minorenni, in particolare quelli con tre o più minorenni ovvero composti esclusivamente da genitore solo e figli minorenni ovvero con figli disabili; i nuclei familiari con lavoratori che abbiano perso il posto di lavoro e abbiano esaurito gli strumenti di sostegno al reddito legati agli ammortizzatori sociali; i nuclei familiari in condizione di disagio abitativo;
   g) la domanda per l'accesso al sostegno è presentata al comune di residenza, il progetto personalizzato di cui alla lettera e) del presente comma è redatto dai competenti servizi sociali del comune ovvero, in caso di gestione integrata, degli ambiti territoriali, di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, in collaborazione con le amministrazioni competenti sul territorio in materia di servizi per l'impiego, tutela della salute e istruzione e le associazioni del terzo settore.

  2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1, sono definite le modalità di estensione della sperimentazione di cui al presente comma, anche prevedendo una razionalizzazione delle attuali forme di sostegno alla povertà, ed un adeguato coordinamento con il Fondo di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

  Conseguentemente, apportare le seguenti modicifazioni:
   a) all'articolo 17:

    1) al comma 1, sostituire le parole: 250 milioni, con le seguenti: 100 milioni;
    2) sopprimere il comma 19;
    3) sopprimere il comma 21;
   b)
all'articolo 44, dopo il comma 27, aggiungerei seguenti:
  27-bis. Al comma 5-bis dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1996, n. 917, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
  27-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6:
    1) al comma 8, secondo periodo, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
    2) al comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
   b) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: «nella misura del 96’ per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
12. 09. Marcon, Nicchi, Matarrelli, Melilla, Scotto, Paglia.

ART. 13.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, all'articolo 17, sostituire il comma 6 con il seguente: Il Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è incrementato di 750 milioni di euro nell'anno 2015, di 850 milioni di euro nell'anno 2016, di 1.250 milioni di euro nell'anno 2017, di 1.250 milioni di euro nell'anno 2018, di 850 milioni di euro nell'anno 2019, di 450 milioni di euro nell'anno 2020 e di 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Una quota pari a 500 milioni di euro per l'anno 2015, 600 milioni di euro per l'anno 2016, 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, 600 milioni di euro per l'anno 2019 e 200 per l'anno 2020 è finalizzata alla progressiva estensione su tutto il territorio nazionale della sperimentazione di cui all'articolo 60 dei decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, intesa come sperimentazione di un apposito programma di sostegno per l'inclusione attiva, volto al superamento della condizione di povertà, all'inserimento e al reinserimento lavorativi e all'inclusione sociale.
13. 71. Fassina, Cuperlo, Civati, Miotto, D'Attorre, Pollastrini, Bindi, Damiano, Laforgia, Giorgis.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 13.
(Sviluppo dei servizi dedicati alla prima infanzia e misure per la famiglia).

  1. Al fine di conseguire l'obiettivo comune della copertura territoriale del 33 per cento fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000 e di ridurre i forti squilibri esistenti tra le diverse aree del Paese, è finanziato il Piano straordinario di interventi per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi al quale concorrono gli asili nido, i servizi integrativi, diversificati per modalità strutturali, di accesso, di frequenza e di funzionamento, e i servizi innovativi nei luoghi di lavoro, presso le famiglie e presso i caseggiati di cui all'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  2. A integrazione degli interventi di cui al comma 1, il suddetto Piano provvede altresì al cofinanziamento degli investimenti delle amministrazioni territoriali per la riqualificazione e la messa in sicurezza di strutture destinate ad asili nido e strutture per l'infanzia, individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  3. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 298 milioni per l'anno 2015, da destinare a interventi in favore delle famiglia in condizioni di maggiore difficoltà, Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con U Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono individuati la destinazione del fondo, i criteri di riparto, l'individuazione degli obiettivi e le conseguenti disposizioni attuative.
  4. Per le misure di cui al presente articolo si provvede nell'ambito di: 202 milioni di euro per l'anno 2015, di 607 milioni di euro per l'anno 2016, di 1.012 milioni di euro per l'anno 2017, di 1.12 milioni di euro per l'anno 2018, di 607 milioni di euro per l'anno 2019 e di 202 milioni di euro per l'anno 2020.

  Conseguentemente, all'articolo 17, comma 7, sopprimere il secondo periodo.
13. 36. Nicchi, Marcon, Matarrelli, Melilla, Scotto, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Quaranta, Duranti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 13.
(Sviluppo dei servizi dedicati alla prima infanzia e misure per la famiglia).

  1. Al fine di conseguire l'obiettivo comune della copertura territoriale del 33 per cento fissato dal Consiglio europeo di Lisbona dei 23-24 marzo 2000 e di ridurre i forti squilibri esistenti tra le diverse aree del Paese, è finanziato il Piano straordinario di interventi per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi ai quale concorrono gli asili nido, i servizi integrativi, diversificati per modalità strutturali, di accesso, di frequenza e di funzionamento, e i servizi innovativi nei luoghi di lavoro, presso le famiglie e presso i caseggiati di cui all'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  2. A integrazione degli interventi di cui al comma 1, il suddetto Piano provvede altresì al cofinanziamento degli investimenti delle amministrazioni territoriali per la riqualificazione e la messa in sicurezza di strutture destinate ad asili nido e strutture per l'infanzia, individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  3. Per le misure di cui al presente articolo si provvede nell'ambito di: 202 milioni di euro per l'anno 2015, di 607 milioni di euro per l'anno 2016, di 1.012 milioni di euro per l'anno 2017, di 1.12 milioni di euro per l'anno 2018, di 607 milioni di euro per l'anno 2019 e di 202 milioni di euro per l'anno 2020.

  Conseguentemente, all'articolo 17, al comma 7, sopprimere il secondo periodo.
13. 37. Nicchi, Marcon, Matarrelli, Melilla, Scotto, Giancarlo Giordano, Fratoianni.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 13.
(Finanziamento delle misure volte a favorire la conciliazione dei tempi dedicati alla famiglia e al lavoro).

  1. Il Fondo per le politiche della famiglia, di cui all'articolo 19, comma 1 del decreto-legge 4 luglio 2006, numero 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale) e all'articolo 1, comma 1250 della Legge finanziaria 2007, è incrementato di 500 milioni di euro per l'anno 2015, di 607 milioni di euro per l'anno 2016, di 1.12 milioni di euro per l'anno 2017, di 1.012 milioni di euro per l'anno 2018, di 607 milioni di euro per l'anno 2019 e di 202 milioni di euro per l'anno 2020.
  2. Le risorse di cui al presente articolo sono destinate al finanziamento delle iniziative di conciliazione del tempo di vita e di lavoro previste dall'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, numero 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città) e del sistema d'interventi previsto dall'intesa del 25 ottobre 2012 tra il Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali, sul documento «Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per il 2012».
13. 35. Pastorino, Quaranta.

  Sostituire i commi da 1 a 5 con i seguenti:
  1. Al fine di attuare una effettiva conciliazione dei tempi di vita e di lavoro a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito il «Fondo piano straordinario per la realizzazione di asili nido in maniera uniforme sul territorio nazionale».
  2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, emana il decreto con il quale sono individuati gli obiettivi territoriali, le disposizioni attuative e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1. Tale ripartizione dovrà tenere conto della necessità del riequilibrio della presenza territoriale di asili nido sui territorio nazionale in particolare nelle aree svantaggiate.
  3. Con decreto dei Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i livelli essenziali delle prestazioni sulla base dei quali determinare l'utilizzo territoriale delle risorse di cui al presente articolo.
  4. L'onere derivante dal presente articolo è valutato in 202 milioni di euro per l'anno 2015, di 607 milioni di euro per l'anno 2016, di 1.012 milioni di euro per l'anno 2017, di 1.012 milioni di euro per l'anno 2018, di 607 milioni di euro per l'anno 2019, e di 202 milioni di euro per l'anno 2020.
13. 17. Silvia Giordano, Baroni, Cecconi, Marzana, Dall'Osso, Di Vita, Lorefice, Mantero, Castelli, Currò, Caso.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: ogni figlio aggiungere le seguenti: fino al compimento del terzo anno di età, nato o adottato entro il 31 dicembre 2017.

  Conseguentemente:
   al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 960 euro con le seguenti: 1.500 euro;
   al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 90.000 euro con le seguenti: 45.000 euro;
   al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: di quinto con la seguente: quarto;
   al comma 1, quarto periodo, sostituire la parola: domanda con le seguenti: entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.
13. 66. Mura.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: è riconosciuto aggiungere le seguenti: , prioritariamente ai genitori cittadini italiani,.
13. 68. Guidesi, Simonetti, Prataviera, Fedriga, Caparini.

  Al comma 1, ovunque essa ricorra, sostituire la parola: assegno con la seguente: voucher.
13. 40. Marcon, Nicchi, Matarrelli, Melilla.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 960 euro annui con le seguenti: 1.200 euro annui, nei limiti di spesa indicati al comma 4 del presente articolo.

  Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: 90.000 euro con le seguenti: 50.000 euro.
13. 18. Dall'Osso, Baroni, Cecconi, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, D'Incà, Colonnese, Caso.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 960 euro con le seguenti: 1.200 euro.

  Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: 90.000 euro con le seguenti: 60.000 euro.
13. 38. Nicchi, Marcon, Matarrelli, Melilla, Scotto, Quaranta.

  Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
   1) al primo periodo, dopo le parole: «di nascita o adozione» aggiungere le seguenti: «d'importo pari a 960 euro a condizione che i genitori abbiano conseguito, nell'anno solare precedente a quello di nascita del figlio beneficiario, un reddito determinato in base alle disposizioni dell'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, complessivamente non superiore a 60.000 euro. Tale importo viene incrementato di ulteriori 240 euro per ogni figlio a carico oltre il secondo.»;
   2) al secondo periodo, sopprimere le parole da: «e a condizione» fino alla fine del periodo.

  Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2 aggiungere , in fine, le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 250 milioni di euro a decorrere dal 2015.
13. 58. Sberna, Gigli, Fauttilli.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Per i figli adottati tramite adozione internazionale tale assegno ammonta a 1920 euro.

  Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: 90.000 euro con le seguenti: 70.000 euro.
13. 11. Zanin, Zampa, Iori, Piccoli Nardelli, Preziosi, Quartapelle Procopio, Scuvera, Cenni, Taricco, Zappulla, Gribaudo.

  Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: o di cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno di cui all'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni,.
* 13. 61. Matteo Bragantini, Rondini, Caparini, Guidesi.

  Al comma 1, sopprimere le parole da: o di cittadini extracomunitari fino a: e successive modificazioni.
* 13. 67. Guidesi, Simonetti, Prataviera, Fedriga, Caparini.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: o di cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno di cui all'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, con le seguenti: il contributo è aumentato di 200 euro per i figli nati o adottati che siano in ordine di nascita terzi o ulteriori.
13. 12. Rondini, Matteo Bragantini, Caparini, Guidesi.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: di cui all'articolo 9 fino alla fine del comma con le seguenti: che consente attività lavorativa, residenti in Italia e a condizione che i genitori abbiano conseguito, nell'anno solare precedente a quello di nascita del figlio beneficiario, un reddito determinato in base alle disposizioni dell'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, complessivamente non superiore a 90.000 euro. Il predetto limite di reddito non opera nel caso in cui il figlio, nato o adottato, sia quinto o ulteriore per ordine di nascita o ingresso nel nucleo familiare. L'assegno di cui al presente comma è corrisposto, a domanda, dall'INPS, che provvede alle relative attività, nonché a quelle del comma 3, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
  2015: – 20.000.000;
  2016: – 40.000.000;
  2017: – 60.000.000.
13. 5. Giuseppe Guerini, Pastorino.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: di cui all'articolo 9 fino alla fine del comma con le seguenti: che consente attività lavorativa, residenti in Italia e a condizione che i genitori abbiano conseguito, nell'anno solare precedente a quello di nascita del figlio beneficiario, un reddito determinato in base alle disposizioni dell'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, complessivamente non superiore a 60.000 euro. Il predetto limite di reddito non opera nel caso in cui il figlio, nato o adottato, sia quinto o ulteriore per ordine di nascita o ingresso nel nucleo familiare. L'assegno di cui al presente comma è corrisposto, a domanda, dall'INPS, che provvede alle relative attività, nonché a quelle del comma 3, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 20.000.000;
   2016: – 40.000.000;
   2017: – 60.000.000.
13. 4. Giuseppe Guerini, Pastorino.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: di cui all'articolo 9 aggiungere le seguenti: e che ai sensi dell'articolo 4.bis abbiano accumulato almeno 30 punti dopo la sottoscrizione dell'accordo di integrazione.
13. 14. Rondini, Caparini, Guidesi.

  Al comma 1, dopo le parole: residenti in Italia aggiungere le seguenti: da almeno 10 anni.
13. 13. Matteo Bragantini, Rondini, Caparini, Guidesi.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: residenti in Italia inserire le seguenti: nonché a tutti gli stranieri residenti in Italia titolari del permesso unico di cui al decreto legislativo 40/14 e agli altri stranieri regolarmente soggiornanti in Italia.
13. 45. Costantino, Quaranta, Pannarale, Nicchi, Daniele Farina, Palazzotto, Paglia, Marcon, Melilla, Duranti.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: i genitori abbiano conseguito fino alla fine del periodo, con le seguenti: il figlio beneficiario appartenga ad un nucleo familiare il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) sia non superiore a 15.000 euro nell'anno di nascita.

  Conseguentemente, all'articolo 17, sostituire il comma 6 con il seguente: Il Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è incrementato di 330 milioni di euro nell'anno 2015, di 450 milioni di euro nell'anno 2016, di 650 milioni di euro nell'anno 2017, di 650 milioni di euro nell'anno 2018, di 450 milioni di euro nell'anno 2019, di 330 milioni di euro nell'anno 2020 e di 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Una quota pari a 80 milioni di euro per l'anno 2015, 450 milioni di euro per l'anno 2016, 650 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, 450 milioni di euro per l'anno 2019 e 300 milioni di euro per l'anno 2020 è finalizzata alla progressiva estensione su tutto il territorio nazionale della sperimentazione di cui all'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, intesa come sperimentazione di un apposito programma di sostegno per l'inclusione attiva, volto al superamento della condizione di povertà, all'inserimento e al reinserimento lavorativi e all'inclusione sociale.
13. 70. Fassina, Cuperlo, Civati, Miotto, D'Attorre, Pollastrini, Bindi, Damiano, Laforgia, Giorgis, Marcon, Melilla, Romanini.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 90.000 euro con le seguenti: 30.000 euro.

  Conseguentemente:
   sostituire il comma 4 con il seguente: L'onere derivante dal presente articolo è valutato in 172 milioni di euro per l'anno 2015, di 516 milioni di euro per l'anno 2016, di 860 milioni di euro per l'anno 2017, di 860 milioni di euro per l'anno 2018, di 516 milioni di euro per l'anno 2019 e di 172 milioni di euro per l'anno 2020;
   sostituire il comma 6 con il seguente:
  6. Il Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1 del decreto-legge 4 luglio 2006, numero 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale) e all'articolo 1, comma 1250 della Legge finanziaria 2007, è incrementato di 328 milioni di euro per l'anno 2015, di 91 milioni di euro per l'anno 2016, di 152 milioni di euro per l'anno 2017, di 152 milioni di euro per l'anno 2018, di 91 milioni di euro per l'anno 2019 e di 30 milioni di euro per l'anno 2020. Le risorse di cui al presente comma sono destinate al finanziamento delle iniziative di conciliazione del tempo di vita e di lavoro previste dall'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, numero 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città) e del sistema d'interventi previsto dall'intesa del 25 ottobre 2012 tra il Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali, sul documento «Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per il 2012».
13. 34. Quaranta, Pastorino.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 90.000 euro con le seguenti: 40.000 euro.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. I risparmi così conseguiti sono posti in eguale percentuale al finanziamento delle misure previste dall'articolo 60 del decreto legge n. 5 del 2012 così come modificato dall'articolo 3 del decreto legge n. 76 del 2013 nonché del fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006 n. 296.
13. 23. Ventricelli, Culotta, Ribaudo, Moscatt.

  Al comma 1, sostituire le parole: 90.000 euro con le seguenti: 50.000 euro.

  Conseguentemente, sostituire il comma 4 con il seguente: L'onere derivante dal presente articolo è valutato in 112 milioni di euro per l'anno 2015, di 337 milioni di euro per l'anno 2016, di 562 milioni di euro per l'anno 2017, di 562 milioni di euro per l'anno 2018, di 337 milioni di euro per l'anno 2019 e di 112 milioni di euro per l'anno 2020.
13. 51. Labriola.

  Al comma 1, sostituire le parole: 90.000 euro con le seguenti: 60.000 euro.

  Conseguentemente, sostituire il comma 4 con il seguente: L'onere derivante dal presente articolo è valutato in 135 milioni di euro per l'anno 2015, di 404 milioni di euro per l'anno 2016, di 675 milioni di euro per l'anno 2017, di 675 milioni di euro per l'anno 2018, di 404 milioni di euro per l'anno 2019 e di 135 milioni di euro per l'anno 2020.
13. 47. Piazzoni, Pilozzi, Di Salvo, Migliore, Lacquaniti, Lavagno, Zan, Nardi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 90.000 euro con le seguenti: 70.000 euro.
13. 10. Zanin, Prina, Taricco, Ventricelli, Cenni.

  Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: quinto o ulteriore per ordine di nascita o ingresso nel nucleo familiare con le seguenti: terzo o ulteriore per ordine di nascita o ingresso nel nucleo familiare.

  Conseguentemente:
   al comma 1, quarto periodo, sopprimere le parole: , a domanda,;
   al comma 3, sopprimere il secondo periodo.
* 13. 52. Vignali.

  Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: quinto o ulteriore per ordine di nascita o ingresso nel nucleo familiare con le seguenti: terzo o ulteriore per ordine di nascita o ingresso nel nucleo familiare.

  Conseguentemente:
   al comma 1, quarto periodo, sopprimere le parole: , a domanda,;
   al comma 3, sopprimere il secondo periodo.
* 13. 65. Marguerettaz.

  Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: quinto o ulteriore per ordine di nascita o ingresso nel nucleo familiare con le seguenti: terzo o ulteriore per ordine di nascita o ingresso nel nucleo familiare.

  Conseguentemente:
   al comma 1, quarto periodo, sopprimere le parole: , a domanda,;
   al comma 3, sopprimere il secondo periodo.
* 13. 41. Vignali, Saltamartini.

  Al comma 1, terzo periodo, sostituire la parola: quinto con la seguente: terzo.
13. 15. Rondini, Matteo Bragantini, Caparini, Guidesi.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Il riconoscimento dell'assegno di cui al comma 1 preclude la possibilità di poter accedere, per il medesimo soggetto nato a decorrere dal 1o gennaio 2015 al 31 dicembre 2017, ai benefìci previsti dall'articolo 81 comma 29 e seguenti del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
  1-ter. I risparmi così conseguiti sono posti a finanziamento delle misure previste dall'articolo 60 del decreto-legge n. 5 del 2012 così come modificato dall'articolo 3 del decreto legge n. 76 del 2013.
* 13. 28. Lenzi, Argentin, Amato, Beni, Capone, Carnevali, Casati, D'Incecco, Fossati, Gelli, Grassi, Murer, Patriarca, Piccione, Sbrollini, Albini, Mariano, Becattini, Miotto.

  Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.
13. 19. Lorefice, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Mantero, Cariello, Caso, Castelli.

  Al comma 3, sostituire le parole: si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alla previsione di spesa di cui al comma 4 con le seguenti: venga presentato un numero di domande che comporta il prevedibile superamento degli oneri complessivi preventivati nel successivo comma 4.
13. 20. Mannino, Castelli, Sorial.

  Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: si provvede a rideterminare l'importo annuo dell'assegno di cui al comma 1, primo periodo e il limite di reddito di cui al comma 1, secondo periodo con le seguenti: si dispone il rinvio all'anno successivo dell'importo spettante ai sensi del comma 1.

  Conseguentemente, all'articolo 17, comma 21, sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2015 con le seguenti: 50 milioni di euro per l'anno 2015.
13. 29. Capone, Carnevali, Miotto.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Il riconoscimento dell'assegno di cui al comma i preclude la possibilità di poter accedere, per il medesimo soggetto nato a decorrere dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2017, ai benefici previsti dall'articolo 81, comma 29, e seguenti del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
  1-ter. I risparmi così conseguiti sono posti a finanziamento delle misure previste dall'articolo 60 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, così come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99.
* 13. 6. La XII Commissione.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine di contribuire alle spese per il mantenimento dei figli sono riconosciuti, a favore delle famiglie il cui coefficiente ISEE non superi i 50.000,00 euro, buoni per l'acquisto dei libri della scuola secondaria di primo grado (I, II e III media). Al medesimo fine, sono altresì riconosciuti, a favore delle famiglie con figli di età non superiore a tre anni e il cui coefficiente ISEE non superi i 50.000,00 euro, buoni bebé da utilizzare in tutti gli esercizi che vendono prodotti per l'infanzia. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al successivo comma 6, sono individuati gli importi dei suddetti buoni e le conseguenti disposizioni attuative.
13. 25. De Girolamo, Saltamartini.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. A valere sulle risorse di cui al comma 6, al fine di contribuire alle spese per il mantenimento dei figli sono riconosciuti, a favore delle famiglie il cui coefficiente ISEE non superi i 50.000,00 euro, buoni per l'acquisto dei libri della scuola secondaria di primo grado (I, II e III media). Al medesimo fine, sono altresì riconosciuti, a favore delle famiglie con figli di età non superiore a tre anni e il cui coefficiente ISEE non superi i 50.000,00 euro, buoni bebé da utilizzare in tutti gli esercizi che vendono prodotti per l'infanzia. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al successivo comma 6, sono individuati gli importi dei suddetti buoni e le conseguenti disposizioni attuative.
13. 26. De Girolamo, Saltamartini.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. In via sperimentale per l'anno 2015, la misura degli assegni familiari da corrispondersi al lavoratore cittadino italiano o comunitario, di cui all'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive integrazioni e modificazioni, è aumentata dal 10 per cento in presenza di tre o più figli.

  Conseguentemente, all'articolo 17, comma 13 sostituire le parole: di 187,5 milioni con le seguenti: di 87,5 milioni.
13. 16. Rondini, Caparini, Guidesi.

  Sopprimere il comma 5.
13. 21. Mannino, Castelli, Sorial.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. Per l'anno 2015 è ammessa la detrazione dall'imposta lorda pari al 19 per cento delle spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento delle vacanze, certificate da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della prestazione e l'indicazione del codice fiscale del destinatario della detrazione, per un importo complessivamente non superiore a 1.000 euro annui per nucleo familiare, indipendentemente dai fatto che i genitori siano legalmente coniugati;.
  5-ter. Per il periodo d'imposta relativo all'anno 2015, in deroga all'articolo 9, comma 9, ultimo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 717, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, l'assoggettamento all'imposta municipale propria concorre interamente alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali per gli immobili ad uso abitativo non locati.
13. 1. Alfreider, Plangger, Ottobre.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. Per l'anno 2015, è ammessa la detrazione dall'imposta lorda pari al 19 per cento delle spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette, relative alla frequenza di asili nido o per l'assistenza domiciliare all'infanzia, per i bambini fino al compimento del quarto anno di età, gestita da un ente fornitore di un servizio accreditato presso la regione di appartenenza, per un importo complessivamente non.superiore a 2.000 euro per ogni figlio.
  5-ter. Agli Oneri derivanti dal comma 5-bis, pari a 198,6 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede a valere sul fondo di cui al comma 6. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con apposito decreto, è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni.
13. 2. Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ottobre.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. Per l'anno 2015, è ammessa la detrazione dall'imposta lorda pari al 19 per cento delle spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette, relative alla frequenza di centri estivi, per i bambini fino al compimento del quinto anno di età per un importo complessivamente non superiore a 500 euro per ogni figlio.
  5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede a valere sul fondo di cui al comma 6. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con apposito decreto, è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni.
13. 3. Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ottobre.

  Sopprimere il comma 6.

  Conseguentemente, all'articolo 17, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, i termini «250 milioni di euro» sono sostituiti dai termini «200 milioni di euro»;
   b) al comma 9, i termini «200 milioni di euro» sono sostituiti dai termini «150 milioni di euro».

  Conseguentemente, all'articolo 38, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
  14-bis. Per sostenere i Comuni colpiti da emergenza (anche alla luce dei reiterarsi di gravi eventi alluvionali che hanno colpito la città di Genova e la sua Provincia) e favorire lo sviluppo sostenibile e la cura del territorio, sono stanziati 398 milioni di euro per interventi volti alla ricostruzione, il ripristino e in favore delle popolazioni colpite, nonché alle misure di prevenzione, messa in sicurezza e mitigazione del rischio. I fondi di cui al presente comma sono destinati ai Comuni per i cui territori è stato dichiarato lo stato di emergenza, a norma della legge 24 febbraio 1992, numero 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), articolo 5, commi 1 e 1-bis. La distribuzione tra i Comuni interessati avviene entro il mese di gennaio, con decreto dei Ministro dell'Economia e delle Finanze sentiti il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare e il Ministro per gli Affari regionali, in proporzione al l'ammontare dei danni subiti e del costo degli investimenti necessari. Gli investimenti dei Comuni pagati con i fondi di cui al presente comma non sono considerati ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno previsto dall'articolo 31 della Legge di Stabilità 2012. Il decreto di cui al terzo periodo stabilisce le disposizioni per monitorare gli investimenti effettuati dai Comuni con i fondi di cui al presente comma.
13. 69. Pastorino.

  Sostituire il comma 6 con il seguente:
  6. Il Fondo per le politiche della famiglia, di cui all'articolo 19, comma 1 del decreto-legge 4 luglio 2006, numero 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale) e all'articolo 1, comma 1250 della Legge finanziaria 2007, è incrementato di 298 milioni di euro per l'anno 2015. Le risorse di cui al presente comma sono destinate al finanziamento delle iniziative di conciliazione del tempo di vita e di lavoro previste dall'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, numero 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città) e del sistema d'interventi previsto dall'intesa del 25 ottobre 2012 tra il Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali, sul documento «Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per il 2012».
13. 46. Quaranta, Pastorino.

  Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 298 milioni con le seguenti: 398 milioni.

  Conseguentemente:
   a) alla fine del primo periodo, dopo le parole: in favore della famiglia aggiungere le seguenti: è per il rilancio di un piano di sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio educativi per la prima infanzia;
   b) le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla protetta tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.
13. 48. Piazzoni, Pilozzi, Di Salvo, Migliore, Lacquaniti, Lavagno, Zan, Nardi.

  Al comma 6, sostituire le parole: 298 milioni con le seguenti: 398 milioni.

  Conseguentemente, le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.
13. 49. Piazzoni, Pilozzi, Di Salvo, Migliore, Lacquaniti, Lavagno, Zan, Nardi.

  Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: in favore della famiglia inserire le seguenti: di cui una quota pari a 100 milioni di euro è riservata per il rilancio del piano di sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, di cui all'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, finalizzato al raggiungimento di determinati obiettivi di servizio, nelle more della definizione dei livelli essenziali delle relative prestazioni.

  Conseguentemente:
   al secondo periodo, dopo le parole: Ministero del lavoro e delle politiche sociali inserire le seguenti: d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni;
   all'articolo 17, comma 7, sopprimere il secondo periodo.
* 13. 8. La XII Commissione.

  Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: in favore della famiglia inserire le seguenti: di cui una quota pari a 100 milioni di euro è riservata per il rilancio del piano di sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, di cui all'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, finalizzato al raggiungimento di determinati obiettivi di servizio, nelle more della definizione dei livelli essenziali delle relative prestazioni.

  Conseguentemente:
   al secondo periodo, dopo le parole: Ministero del lavoro e delle politiche sociali inserire le seguenti: d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni;
   all'articolo 17, comma 7, sopprimere il secondo periodo.
* 13. 27. Lenzi, Argentin, Amato, Beni, Burtone, Capone, Carnevali, Casati, D'Incecco, Fossati, Gelli, Grassi, Murer, Patriarca, Piccione, Sbrollini, Albini, Mariano, Becattini, Miotto, Valeria Valente, Carra.

  Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: in favore della famiglia aggiungere le seguenti: di cui una quota parte non inferiore a 30 milioni di euro è finalizzata al rimborso delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel capo I del titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184. Il rimborso per ciascuna adozione non può superare l'ammontare massimo pari a 5.000 euro.
13. 24. Patriarca, Beni, Carnevali, Lenzi, Grassi, Fossati, Burtone, Capone, Sbrollini, D'Incecco, Miotto, Murer, Quartapelle Procopio.

  Al comma 6, dopo le parole: in favore della famiglia aggiungere le seguenti: , comprese quelle formate da pensionati,.
13. 7. Polverini, Palese, Brunetta.

  Al comma 6, sostituire il secondo periodo con il seguente:
  Il fondo di cui al presente comma è destinato ad interventi a sostegno delle famiglie con più di tre figli a carico secondo modalità che saranno definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
13. 60. Gigli, Fauttilli, De Mita, Sberna.

  Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, aggiungere le seguenti: entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge,.
13. 22. Mannino, Castelli, Sorial.

  Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: individuati la destinazione del fondo e i criteri di riparto, l'individuazione degli obiettivi e le conseguenti disposizioni attuative. con le seguenti: Individuate come misure di assistenza ai nuclei con persone non autosufficienti, anche al fine di far emergere e promuovere, di concerto con la rete dei servizi sociali locali, il lavoro di cura, prevedendo, nei limiti delle risorse di cui al presente comma:
   a) la possibilità di detrazione fiscale, senza cumulare con la deduzione prevista per i versamenti dei contributi previdenziali, dall'imposta lorda sui redditi del 19 per cento dell'intero costo sostenuto per la collaboratrice o il collaboratore familiare assunto per attività di assistenza familiare a persone non autosufficienti, fino ad un limite massimo di 14.000 euro annui, per i soggetti con reddito imponibile fino a euro 40.000;
   b) la possibilità di portare in detrazione da parte dei familiari (articolo 433 Codice Civile) la eventuale parte di spesa che non ha trovato capienza nel reddito dell'invalido.

  Tali misure al graduale crescere dell'usufrutto del beneficio fiscale trovano ulteriori coperture nell'emersione di maggiori entrate fiscali e contributive attualmente non riscosse se non solo parzialmente.
13. 39. Marcon, Nicchi, Matarrelli, Melilla.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. Al comma 1, lettera b), dell'articolo 52 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917) il primo periodo è abrogato.
  6-ter. Al fine di conseguire l'obiettivo comune della copertura territoriale del 33 per cento fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000 e di attenuare gli squilibri esistenti tra le diverse aree del Paese, le risorse rinvienienti dall'applicazione del comma 6-bis del presente articolo affluiscono nell'ambito di un apposito fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fino all'importo massimo di 1 miliardo di euro all'anno, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, per finanziare il piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi, al quale concorrono gli asili nido, i servizi integrativi, diversificati per modalità strutturali, di accesso, di frequenza e di funzionamento, e i servizi innovativi nei luoghi di lavoro, presso le famiglie e presso i caseggiati di cui all'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'attuazione del presente comma non deve comportare un peggioramento dei saldi programmatici di finanza pubblica concordati in sede europea. Le ulteriori maggiori entrate derivanti dall'applicazione del comma 6-bis sono comunque, destinate, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, al cofinanziamento degli investimenti promossi dalle amministrazioni territoriali per la riqualificazione di strutture destinate ad asili nido, individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
13. 30. Scotto, Palazzotto, Ricciatti, Melilla, Costantino, Nicchi.

  Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:
  6-bis. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto in fine, il seguente numero: «41-quinquies) pannolini, latte in polvere e liquido, latte speciale o vegetale per soggetti allergici o intolleranti, omogeneizzati e prodotti alimentari, strumenti per l'allattamento, prodotti per l'igiene, carrozzine, passeggini, culle, lettini, seggioloni, seggiolini per automobili e girelli destinati all'infanzia».
  6-ter. All'onere derivante dall'attuazione del numero 41-quinquies) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dal precedente comma, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
13. 50. Labriola.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applica comunque il comma 10 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 22 dicembre 2011, n. 214.

  Conseguentemente:
   all'articolo 24, dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. A decorrere dall'anno 2015 è disposta la riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. Sono esclusi gli stanziamenti relativi all'istituto della destinazione del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, gli stanziamenti relativi alle spese per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica, nonché per il soccorso pubblico, e gli stanziamenti relativi al fondo sviluppo e coesione. Il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini delle successive riduzioni, è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibili le predette somme. Le amministrazioni potranno proporre variazioni compensative, anche relative a missioni diverse, tra gli accantonamenti interessati nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica;
   all'articolo 35 apportare le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 3.452 milioni di euro annui con le seguenti: 4.252 milioni di euro annui;
    b) al comma 13, sostituire le parole da: 1.000 milioni di euro fino a: 3.000 milioni di euro con le seguenti: 1.240 milioni di euro per l'anno 2015, di 2.240 milioni di euro per l'anno 2016 e di 3.240 milioni di euro;
    c) al comma 16, sostituire le parole: 1.200 milioni di euro annui, ovunque ricorrano, con le seguenti: 1.400 milioni di euro annui.
13. 32. Palese, Altieri, Bianconi, Capezzone, Castiello, Chiarelli, Ciracì, Distaso, Fucci, Galati, Laffranco, Latronico, Marotta, Marti, Picchi, Francesco Saverio Romano, Sisto, Lainati, Petrenga, Brunetta, Alberto Giorgetti, Riccardo Gallo, Calabria.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al secondo periodo le parole: «Per il 2014» sono soppresse e al terzo periodo le parole: «Per lo stesso anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Per il 2014».
13. 31. Palese, Altieri, Bianconi, Capezzone, Castiello, Chiarelli, Ciracì, Distaso, Fucci, Galati, Laffranco, Latronico, Marotta, Marti, Picchi, Francesco Saverio Romano, Sisto, Lainati, Petrenga, Brunetta, Alberto Giorgetti, Riccardo Gallo, Abrignani, Biancofiore, Biasotti, Centemero, Cesaro, Occhiuto, Palmieri, Polverini, Ravetto, Romele, Squeri, Milanato, Calabria.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Il comma 10 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988 n. 69 convertito con modificazioni dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, è modificato come segue: «L'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente e’ inferiore al 50 per cento del reddito complessivo del nucleo familiare».

  Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni a decorrere dal 2015.
13. 53. Sberna, Gigli, Fauttilli, De Mita.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Al fine di riconoscere l'alto valore sociale della maternità e il fondamentale contributo generazionale necessario per mantenere In equilibrio il sistema previdenziale, nonché i compiti di cura e di educazione, alle madri lavoratrici con 4 o più figli, compresi quelli adottati, sono riconosciuti per ogni figlio dal quarto in poi tre anni di contributi figurativi utili ai fini della determinazione sia della anzianità contributiva sia della misura della pensione.

  Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro a decorrere dal 2015.
13. 54. Sberna, Gigli, Fauttilli, De Mita.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2015 la misura degli assegni al nucleo familiare da corrispondere al cittadino italiano lavoratore di un Paese membro dell'Unione europea, stabilita ai sensi dell'articolo 33 del Testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni, è aumentata del 15 per cento in presenza di tre o più figli.

  Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 37,5 milioni di euro a decorrere dal 2015.
13. 55. Sberna, Gigli, Fauttilli, De Mita.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Al comma 2 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili» sono sostituite dalle seguenti: «8.000 euro, al lordo degli oneri deducibili, importo che deve essere aggiornato ogni tre anni.».

  Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 250 milioni di euro a decorrere dal 2015.
13. 56. Sberna, Gigli, Fauttilli, De Mita.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Le detrazioni per carico di famiglia spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono non abbiano redditi propri per ammontare complessivamente superiore a 5.000 euro. Tale cifra deve essere aggiornata ogni anno secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo e sostituisce quella attualmente vigente di 2.840,51 euro ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni.

  Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro a decorrere dal 2015.
13. 57. Sberna, Gigli, Fauttilli, De Mita.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 dopo la lettera l-quater aggiungere la seguente:
   l-quinquies) il cinquanta per cento delle spese sostenute dai genitori per l'iscrizione dei figli a carico presso le scuole paritarie del sistema integrato nazionale dell'istruzione pubblica.

  Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni a decorrere dal 2015.
13. 59. Gigli, Santerini, Fauttilli, De Mita.

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
  6-bis. Durante il periodo di percezione dell'indennità di maternità di cui al Decreto interministeriale Ministero del Lavoro e previdenza sociale ed Economia e finanze del 4 aprile 2002, è riconosciuta alle libere professioniste iscritte alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritte ad altre gestioni di previdenza obbligatoria, la facoltà di astensione totale o parziale dal lavoro, anche ai fini dell'applicazione, nel medesimo periodo, di una contribuzione previdenziale figurativa dei periodi rispettivamente totale o a integrazione dei compensi versati e fino al reddito di riferimento. L'astensione dall'attività, prescritta dall'articolo 2 del Decreto interministeriale Ministero del Lavoro e previdenza sociale ed Economia e finanze del 12 luglio 2007, per gli eventi che si verificheranno a decorrere dal 1o gennaio 2015 non è da considerarsi requisito ai fini della percezione dell'indennità.
* 13. 62. Fassina.

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
  6-bis. Durante il periodo di percezione dell'indennità di maternità di cui al Decreto interministeriale Ministero del Lavoro e previdenza sociale ed Economia e finanze del 4 aprile 2002, è riconosciuta alle libere professioniste iscritte alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritte ad altre gestioni di previdenza obbligatoria, la facoltà di astensione totale o parziale dal lavoro, anche ai fini dell'applicazione, nel medesimo periodo, di una contribuzione previdenziale figurativa dei periodi rispettivamente totale o a integrazione dei compensi versati e fino al reddito di riferimento. L'astensione dall'attività, prescritta dall'articolo 2 del Decreto interministeriale Ministero del Lavoro e previdenza sociale ed Economia e finanze del 12 luglio 2007, per gli eventi che si verificheranno a decorrere dal 1o gennaio 2015 non è da considerarsi requisito ai fini della percezione dell'indennità.
* 13. 44. Gribaudo, Misiani, Marantelli, Valeria Valente.

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
  6-bis. Durante il periodo di percezione dell'indennità di maternità di cui al Decreto interministeriale Ministero del Lavoro e previdenza sociale ed Economia e finanze del 4 aprile 2002, è riconosciuta alle libere professioniste iscritte alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritte ad altre gestioni di previdenza obbligatoria, la facoltà di astensione totale o parziale dal lavoro, anche ai fini dell'applicazione, nel medesimo periodo, di una contribuzione previdenziale figurativa dei periodi rispettivamente totale o a integrazione dei compensi versati e fino al reddito di riferimento. L'astensione dall'attività, prescritta dall'articolo 2 del Decreto interministeriale Ministero del Lavoro e previdenza sociale ed Economia e finanze del 12 luglio 2007, per gli eventi che si verificheranno a decorrere dal 1o gennaio 2015 non è da considerarsi requisito ai fini della percezione dell'indennità.
* 13. 64. Prataviera.

  Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

  1. A tutte le imprese indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato e a tutti i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze un numero superiore a 50 addetti, che istituiscono asili nido aziendali o altre iniziative a sostegno della genitorialità è attribuito un credito d'imposta nella misura del 25 per cento delle spese sostenute.
  2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante le risorse del fondo di cui all'articolo 13, comma 6 della presente legge.
13. 02. Rostellato, Castelli, Sorial.

  Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Aumento risorse per Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza).
  Le risorse finanziarie assegnate all'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza di cui alla legge 12 luglio 2011, n. 112, sono integrate di 700.000 per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.

  Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 700.000 euro di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.
13. 03. Sorial, Caso, Castelli, Currò, Colonnese, D'Incà, Brugnerotto, Cariello.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Misure per favorire la diffusione della cultura di genere e delle pari opportunità presso le università italiane).

  1. L'ammontare delle risorse destinate ai progetti di fattibilità legati ai percorsi formativi «Donna, politica ed istituzioni» per la diffusione della cultura di genere e delle pari opportunità, promossi dal Dipartimento per le Pari Opportunità e avviati in collaborazione con il Ministero dell'Università e della ricerca e la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, sono incrementate nella misura di euro 2.500.000,00 di euro a valere sulle risorse di cui al «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità», assegnate al Dipartimento per i diritti e le pari opportunità capitolo 493 recante Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'articolo 19, comma 3, del Decreto-Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed incrementate dall'articolo 1, comma 1261 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
13. 05. Centemero, Palese, Brunetta, Carfagna.

  Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Misure per l'incremento e il sostegno della natalità).

  1. Al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il sostegno di bambini nati, è istituito, a decorrere dal 2015, presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo di 500 milioni di euro annui. Il predetto Fondo è destinato all'erogazione in favore dei nuclei familiari di un assegno per ogni bambino nato, a decorrere dal 1o gennaio 2015.
  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza Unificata, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui al comma 1, l'importo dell'assegno nonché i criteri e le modalità di erogazione, sulla base dei seguenti principi:
   a) individuazione, quali beneficiari dell'assegno, dei nuclei familiari, composti da cittadini italiani o di uno stato membro dell'Unione europea o da cittadini extracomunitari con carta di soggiorno, in possesso di un valore dell'ISEE per nucleo familiare non superiore a 30.000 euro annui;
   b) determinazione dell'importo dell'assegno per l'anno 2015 in misura non inferiore a 1.000 euro;
   c) definizione dell'importo dell'assegno in maniera crescente per ogni ulteriore bambino nato del medesimo nucleo familiare;
   d) determinazione dell'assegno in misura maggiorata per i nuclei familiari monogenitoriali, nonché per ogni nato con disabilità;
   e) erogazione dell'assegno per ogni bambino nato fino al compimento del terzo anno di età.

  3. La rideterminazione dell'assegno, con le modalità di cui al comma 2, è effettuata entro il 28 febbraio di ogni anno.
13. 06. Tancredi.

  Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Misure per la genitoralità).

  1. Al fine di sostenere la genitorialità e riconoscere il lavoro di cura all'interno della famiglia, fatto salvo quanto previsto dalla legislazione vigente, è riconosciuto alla lavoratrice il diritto all'accesso anticipato alla pensione di vecchiaia pari ad un anno per ogni figlio. In alternativa a tale anticipo la lavoratrice può optare per la determinazione del trattamento pensionistico con applicazione del moltiplicatore di cui alla tabella A allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, relativo all'età di accesso al trattamento pensionistico, maggiorato di un anno in caso di uno o due figli, maggiorato di due anni in caso di tre o quattro figli e maggiorato di tre anni in caso di cinque o più figli.
  2. È riconosciuta la contribuzione figurativa a copertura dell'intero anno, nel settore pubblico e in quello privato, in caso di accesso anticipato alla pensione ai sensi del comma 1. Il beneficio di cui al presente comma non è cumulabile con altri periodi di contribuzione figurativa riconosciuti in ragione della maternità; in tale caso è data facoltà alla lavoratrice di optare tra essi.
  3. I benefici di cui al commi 1 e 2 sono riconosciuti anche se la donna risulta inoccupata durante la gestazione o al momento del parto e anche in assenza di precedenti versamenti contributivi.
  4. La misura sperimentale di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, è estesa agli anni 2015 e successivi, e il contributo di cui all'articolo 5 decreto ministeriale 22 dicembre 2012, è stabilito in 600 euro mensili, per un massimo di un anno, in base alla richiesta della lavoratrice interessata.
  5. Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali,.di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, provvede ad aggiornare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il decreto 22 dicembre 2012 di cui ai precedente comma, al fine di garantire ulteriori modalità attuative volte a semplificare sensibilmente le procedure per accedere ai suddetti benefici e garantirne una reale diffusione tra le lavoratrici.
  6. Nello Stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, è istituito un Fondo con una dotazione di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015-2017, finalizzato alla concessione di agevolazioni fiscali a favore delle micro e medie imprese, sulle quali incidono in misura proporzionalmente maggiore i costi delle misure a favore della maternità delle lavoratrici.
  7. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dello Sviluppo economico, da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati criteri e modalità attuative per la concessione delle agevolazioni di cui al precedente comma 6.
  8. Al fine di implementare le iniziative finalizzate alla conciliazione del tempo di vita e di lavoro, sono stanziati 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015-2017, per il finanziamento delle misure di all'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53.

  Conseguentemente:
   all'articolo 17:
    al comma 1, sostituire le parole: 250 milioni, con le seguenti: 50 milioni;
    sopprimere il comma 9;
    sopprimere il comma 21;
   all'articolo 26, comma 11, sostituire le parole: ridotta di 200 milioni, con le seguenti: ridotta di 600 milioni;
   all'articolo 44, dopo il comma 27, aggiungere i seguenti:
  27-bis. All'articolo 19, comma 6 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, aggiungere, in fine il seguente periodo: A decorrere dall'anno 2015 l'aliquota è stabilita nella misura del 13,5 per mille.
  27-ter. L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 2 punti percentuali.
  27-quater. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al precedente comma si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2013.
  27-quinquies. Al comma 5-bis dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto dei Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
  27-sexies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6:
    1) al comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento»;
    2) al comma 9, le parole: «nella misura dei 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento»;
   b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento»;
   all'articolo 46, comma 1, Tabella A allegata voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:
  2015:
   CP: – 70.000.000;
   CS: – 70.000.000.

  2016:
   CP: – 70.000.000;
   CS: – 70.000.000.

  2017:
   CP: – 70.000.000;
   CS: – 70.000.000.
13. 07. Nicchi, Matarrelli, Marcon, Melilla.

  Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Misure di sostegno per il contrasto alla povertà dei minori).

  1. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è istituito un fondo, con una dotazione di 550 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, per l'avvio di un piano di sostegno alla povertà estrema.
  2. Le risorse del Fondo, quale contributo dello Stato, sono finalizzate a garantire la gratuità dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, dei servizi scolastici, nonché dei servizi erogati dagli enti territoriali, compreso il trasporto pubblico locale, ai giovani fino al termine del ciclo di studi obbligatorio, i cui genitori, cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno di cui all'articolo 9 dei testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, residenti in Italia nonché a tutti gli stranieri residenti in Italia titolari del permesso unico di cui al decreto legislativo n. 40 del 2014 e agli altri stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, abbiano un reddito complessivamente non superiore alla prima fascia ISEE. Ai fini della fruizione dei suddetti benefici, viene data priorità ai redditi ISEE più bassi.
  3. Con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia, e del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della ricerca, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore, della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, sono definite le modalità attuati ve, i criteri di ripartizione delle risorse tra gli enti territoriali, nonché l'eventuale contributo finanziario dei medesimi enti ai fini dell'attuazione del presente articolo.

  Conseguentemente:
   all'articolo 17, al comma 1, sostituire le parole: 250 milioni, con le seguenti: 100 milioni;
   sopprimere il comma 9;
   all'articolo 44, dopo il comma 27, aggiungere i seguenti:
  27-bis. Al comma 5-bis dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
  27-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6:
    1) al comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
    2) al comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
   b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
13. 08. Nicchi, Marcon, Matarrelli, Melilla, Paglia, Quaranta, Scotto, Duranti.

  Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Norme per favorire la portabilità dei contratti di conto corrente bancario).

  1. Il cliente può chiedere di trasferire il rapporto di conto corrente bancario ad altra banca senza oneri aggiuntivi purché le banche coinvolte aderiscano ai protocolli tecnici interbancari italiani.
  2. Con il trasferimento del rapporto di conto corrente, la banca di destinazione subentra nei mandati di pagamento e riscossione conferiti alla banca di origine, alle condizioni stipulate fra la banca di destinazione e il cliente.
  3. Il trasferimento di cui al comma 1 deve perfezionarsi entro il termine di 15 giorni lavorativi da quando il cliente chiede alla banca di destinazione di acquisire dalla banca di origine i dati relativi ai mandati di pagamento e di riscossione in essere. Contestualmente all'estinzione del rapporto di conto corrente, la banca di origine provvede a trasferire alla banca di destinazione l'eventuale saldo in favore del cliente ed ogni informazione necessaria a garantire il servizio di portabilità del conto corrente. La banca di destinazione può ritirare dal cliente, per conto della banca di provenienza, eventuali strumenti elettronici di pagamento e moduli di assegno inutilizzati, per gli effetti di cui al comma 2 del precedente articolo.
  4. Con il trasferimento del conto corrente può essere richiesto anche il trasferimento degli strumenti finanziari associati al conto corrente trasferito senza oneri aggiuntivi per il cliente.
  5. Nel caso in cui il trasferimento non si perfezioni entro il termine di 15 giorni lavorativi, per cause dovute alla banca di origine, quest'ultima è comunque tenuta a risarcire il cliente in misura pari all'1 per cento del saldo, per ciascun mese o frazione di mese di ritardo, salvo prova di maggior danno. Resta ferma la possibilità per la banca di origine di rivalersi sulla banca di destinazione, nel caso in cui il ritardo sia dovuto a cause a questa imputabili. La responsabilità di cui al presente paragrafo non si applica in caso di circostanze esterne a chi le adduce, anormali e imprevedibili, le cui conseguenze non si sarebbero potute evitare nonostante ogni diligenza impiegata o nei casi in cui una banca sia vincolata da altri Obblighi di legge.
  6. È nullo ogni patto, anche posteriore alla conclusione dei contratto, con il quale si impedisca o si renda più oneroso o complesso per il cliente l'esercizio della facoltà di trasferimento di cui al comma 1. La nullità del patto non comporta la nullità del contratto di conto corrente.
13. 09. Boccadutri, Carbone.

  Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Misure per favorire la competitività dell'offerta del sistema turistico nazionale).

  1. Allo scopo di favorire la crescita competitiva dell'offerta del sistema turistico nazionale, definendo e attuando adeguate strategie per la destagionalizzazione del flussi turistici, anche ai fini della valorizzazione delle aree sottoutilizzate del Paese, con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sono definite:
   a) le tipologie dei servizi forniti dalle imprese turistiche rispetto a cui vi e’ necessità di individuare caratteristiche similari e omogenee su tutto il territorio nazionale tenuto conto delle specifiche esigenze connesse alle capacità ricettiva e di fruizione dei contesti territoriali;
   b) le modalità di rifinanziamento e di impiego delle risorse di cui all'articolo 10 della legge 29 marzo 2001, n. 135, per l'erogazione di «buoni-vacanza» da destinare a interventi di solidarietà in favore delle fasce sociali più deboli, anche per la soddisfazione delle esigenze di destagionalizzazione dei flussi turistici nei settori del turismo balneare, montano e termale.
13. 010. Tidei.

  Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Detrazione per assistenza familiare).

  1. Al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno, è riconosciuta ai genitori che assumono alle proprie dipendenze baby-sitter ovvero professionisti dei servizi di cura ed assistenza alla persona, la detrazione dalle imposte sui redditi corrispondente al 19 per cento dell'intero costo sostenuto annualmente fino al compimento del terzo anno d'età ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione, per i figli di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno di cui all'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, residenti in Italia e a condizione che i genitori abbiano conseguito, nell'anno solare precedente a quello di nascita del figlio beneficiario, un reddito determinato in base alle disposizioni dell'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, complessivamente non superiore a 90.000 euro. Il predetto limite di reddito non opera nel caso in cui il figlio, nato o adottato, sia quinto o ulteriore per ordine di nascita o ingresso nel nucleo familiare. L'assegno di cui al presente comma è corrisposto, a domanda, dall'INPS, che provvede alle relative attività, nonché a quelle del comma 3, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia è delle finanze, sono stabilite, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie disposizioni per l'attuazione del comma 1.
  3. L'agevolazione fiscale di cui al comma 1 non è cumulabile con le agevolazioni previste all'articolo 13.

  Conseguentemente:
   all'articolo 4, comma 1, al capoverso 1-bis, i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:
    1) 840 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
    2) 840 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.
13. 01. Rostellato, Pesco, Castelli, Sorial.

ART. 14.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 14.
(Fondo prevenzione e cura gioco d'azzardo patologico).

  1. Il presente introduce misure volte ad assicurare:
   a) la tutela, la cura e la riabilitazione dei soggetti affetti da gioco d'azzardo patologico, definiti i sensi dell'articolo 2, e dei loro familiari;
   b) la protezione dei minori e dei soggetti vulnerabili;
   c) la prevenzione della diffusione dei fattori di rischio del gioco d'azzardo patologico, anche attraverso un approccio consapevole al gioco.

  2. Sono considerati affetti da gioco d'azzardo patologico, in conformità a quanto definito dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), i soggetti che presentano sintomi clinicamente rilevanti legati alla perdita di controllo sul proprio comportamento di gioco, con evidente coazione a ripetere e con condotte compulsive tali da arrecare grave deterioramento alla loro personalità, assimilabile ad altre dipendenze.
  3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 189, servizi preposti alle attività di prevenzione della patologia da gioco d'azzardo patologico (GAP) e di cura e riabilitazione dei soggetti che ne sono affetti sono individuati nei servizi per le dipendenze istituiti dalle regioni nell'ambito dei rispettivi sistemi sanitari regionali.
  4. I medesimi servizi promuovono e attuano interventi di prevenzione, di cura e di riabilitazione ambulatoriale e residenziale delle persone affette da patologia da GAP, anche mediante gruppi di mutuo aiuto, in analogia a quanto previsto per le altre dipendenze, sulla base delle linee guida predisposte dal Ministero della salute, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  5. La certificazione di diagnosi di gioco d'azzardo patologico dà diritto a:
   a) l'esenzione dalla compartecipazione al costo della spesa sanitaria, relativamente alle prestazioni correlate al trattamento della patologia;
   b) l'accesso alle strutture dei presidi regionali per la valutazione e la diagnosi, l'assistenza psicologica e farmacologica e il ricovero, se necessario, in centri specializzati nella cura della patologia.

  7. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al suddetto articolo 5, comma 2, del decreto-legge 13 settembre 2012, n 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012 n. 189, il Ministro della salute apportale e necessarie integrazioni al decreto ministeriale 28 maggio 1999, come modificato dal decreto ministeriale 21 maggio 2001, n. 329 , al fine di inserire modificato dal decreto ministeriale 21 maggio 2001, n. la il gioco d'azzardo patologico tra le malattie e le condizioni che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza sanitaria.
  8. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 13 settembre 2012 n. 158, convertito con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012 n. 189, il Ministro della salute con decreto di natura regolamentare, previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, adotta un Piano nazionale per garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da GAP.
  9. Al fine di garantire sostegno e l'aiuto alle famiglie dei soggetti affetti da GAP, nell'ambito del sito istituzionale del Ministero della salute, è dedicata una specifica sezione per fornire indicazioni sul trattamento della patologia, sulle strutture a cui rivolgersi nella zona di residenza e sulle reti 328 dei servizi pubblici e progetti di piani di zona di cui alla legge 8 novembre 2000, n 328, nonché per fornire informazioni inerenti agli aspetti legali ed economici relativi alle perdite, ai debiti accumulati e alla possibilità di usufruire dell'amministrazione di sostegno.
  10. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'introduzione di nuovi apparecchi e piattaforme on line per il gioco d'azzardo a valere sulle concessioni già in essere e di nuove tipologie di giochi d'azzardo per un periodo di almeno cinque anni.
  11. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, presso Ministero della salute, l'Osservatorio nazionale sulla dipendenza da gioco d'azzardo patologico, di seguito denominato «Osservatorio». L'Osservatorio è presieduto dal Ministro della salute o da un suo delegato e svolge le sue attività in collaborazioni con le regioni, anche ove istituiti attraverso gli osservatori regionali sulle dipendenze.
  12. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi, gettoni, emolumenti o indennità comunque definiti né rimborsi spese. Al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  13. A decorrere dalla costituzione dell'Osservatorio di cui al presente articolo, cessa l'attività dell'Osservatorio istituito ai sensi dell'articolo 7, comma 10, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.
  14. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero della salute, su proposta dell'Osservatorio, predispone campagne di informazione e promuove progetti di educazione sui fattori di rischio connessi al gioco d'azzardo nelle scuole di ogni ordine e grado.
  15. Il Ministero della salute, su proposta dell'Osservatorio, predispone apposite campagne di informazione e sensibilizzazione rivolte ai cittadini e finalizzate:
   a) ad aumentare la consapevolezza sui fenomeni di dipendenza correlati al gioco d'azzardo nonché sui rischi che ne derivano per la salute;
   b) a pubblicizzare il sito internet di cui all'articolo 5, al fine di fornire informazioni sui servizi predisposti dalle strutture pubbliche e del terzo settore per affrontare il problema della dipendenza da gioco d'azzardo;
   c) ad informare i genitori e le famiglie sui programmi di filtraggio e blocco dei giochi on line;
   d) a diffondere la conoscenza del lago identificativo «no slot» di cui al successivo articolo 13.

  16. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito l'Osservatorio, sono definite le linee guida per lo svolgimento di attività formative e di aggiornamento degli operatori dei servizi per le tossicodipendenze, dei servizi di salute mentale e degli operatori delle associazioni di volontariato e del terzo settore che svolgono attività di prevenzione, cura e riabilitazione dei soggetti affetti da GAP, Tali corsi sono volti all'acquisizione delle competenze necessarie ad affrontare e a prevenire i problemi socio-sanitari connessi al gioco d'azzardo.
  17. All'interno dei luoghi dove vengono effettuati giochi a pagamento è obbligatorio esporre, in modo visibile e nelle vicinanze della postazioni di gioco, la documentazione informativa relativa ai servizi di assistenza disponibili a livello locale e nazionale in favore dei soggetti affetti da patologia da GAP, Presso i medesimi locali, in maniera visibile e immediatamente individuabile sono altresì disponibili i moduli, predisposti dall'azienda sanitaria locale competente per territorio, tramite cui i giocatori possono sottoporsi a un test di autovalutazione per la determinazione del rischio di dipendenza dal gioco d'azzardo.
  18. Al soggetto affetto da dipendenza da gioco d'azzardo patologico si applica, ove ne ricorrano i presupposti, l'articolo 404 del codice civile. Sono fatte salve le disposizioni di cui al capo II del Titolo XII del Libro Primo del codice civile».
  19. All'articolo 24, comma 21, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, 111 del 2011, con modificazioni, dalla legge n. parole: «da euro cinque mila a euro venti mila» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 10.000 a euro 30.000».
  20. L'accesso agli apparecchi da intrattenimento e ai videogiochi previsti dall'articolo 100 comma 6, lettera a) e b) e del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni nonché ai giochi on line è consentito esclusivamente mediante l'utilizzo della tessera sanitaria.
  21. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un decreto per rendere obbligatoria l'introduzione di meccanismi idonei a bloccare in modo automatico l'accesso dei minori ai giochi, mediante l'inserimento, nei software degli apparecchi da intrattenimento, dei videogiochi e dei giochi on line, di appositi sistemi di filtro.
  22. I dati anagrafici, dei giocatori sono registrati attraverso il sistema «tessera sanitaria», il quale mette a disposizione funzioni per rilevare il numero e l'entità delle somme giocate anche in modo progressivo dai giocatori, al fine di consentire agli stessi di autoescludersi dal gioco, anche temporaneamente, e che permettano ai giocatori medesimi di prevedere un limite alla somma giocata. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della salute, sentita l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e l'Osservatorio di cui all'articolo 7 della presente legge da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma in coerenza con le misure di sicurezza previste nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e nel relativo disciplinare tecnico (allegato B).
  23. I dati rilevati dal sistema tessera sanitaria ai sensi del comma 4, privi di elementi identificativi diretti, sono trasmessi al Ministero della salute, ai fini di cui all'articolo 7, comma 2. Tali dati non possono in alcun modo essere utilizzati da parte dei concessionari, degli esercenti e dei gestori. Con il decreto di cui al comma 4 sono definite le modalità di attuazione del presente comma nel rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.
  24. Al fine di rilevare in modo sistematico le informazioni relative ai soggetti affetti da GAP, il Sistema Informativo Nazionale delle Dipendenze (SIND) di cui al decreto del Ministro della salute 11 giugno 2010, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 160 del 12 luglio 2010, è integrato con dati relativi alla patologia da GAP.
  25. Chiunque installi in locali aperti al pubblico apparecchi o videoterminali di gioco non conformi ai criteri di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000 a carico del trasgressore. In caso di recidiva si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 100.000, nonché il sequestro dell'apparecchio o del videoterminale.
  26. Unica forma ammessa per il pagamento delle prestazioni rese dagli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è quella elettronica, mediante carte nominative. Al termine di ogni sessione di gioco gli apparecchi di cui al comma precedente devono rilasciare apposita ricevuta, indicante l'ammontare complessivo della somma spesa e di quella vinta, evidenziando la differenza. La ricevuta deve altresì indicare tempo complessivo di collegamento con l'apparecchio e riportare formule di avvertimento contro i rischi del gioco d'azzardo patologico.
  27. Le disposizioni di cui al presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, al gioco on line con corresponsione in denaro.
  28. Le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 sono efficaci a far data dal 10 gennaio 2016.
  29. È fatto divieto ai concessionari di prevedere penalizzazioni od oneri a carico dei gestori e/o esercenti in caso di richiesta di rimozione degli apparecchi da gioco previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.
  30. I tagliandi delle lotterie istantanee devono contenere messaggi in lingua italiana su entrambi i lati, indicati a stampa e in modo da coprire almeno il 20 per cento della corrispondente superficie, recanti avvertenze relative ai rischi e ai danni connessi al gioco d'azzardo.
  31. Con decreto del Ministero della salute, sentito l'Osservatorio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti il contenuto delle avvertenze e le caratteristiche grafiche con cui deve essere stampato il relativo testo.
  32. I tagliandi delle lotterie istantanee devono in ogni caso riportare, su entrambi i lati e con dimensioni adeguate, e comunque tali da assicurarne l'immediata visibilità, almeno le seguenti diciture:
   a) «Questo gioco nuoce alla salute»;
   b) «Questo gioco puo’ provocare dipendenza»;
   c) «Questo gioco puo’ ridurti in povertà»;
   d) «Questo gioco è vietato ai minori di 18 anni».

  33. Le avvertenze di cui al comma 1 sono stampate in modo inamovibile ed indelebile, senza poter essere in alcun modo dissimulate, coperte od interrotte da altre indicazioni od immagini.
  34. La propaganda pubblicitaria, diretta ed indiretta, del gioco d'azzardo è vietata nel territorio nazionale. Chi trasgredisce al divieto di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000 euro a 500.000 euro. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1, se reiterata per tre volte, comporta la decadenza dalla concessione o dalle autorizzazioni.
  35. Gli esercizi commerciali e i circoli privati che rimuovono dai propri locali gli apparecchi per il gioco lecito previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1941, n. 773, e successive modificazioni, installati precedentemente al 31 dicembre 2013, possono usufruire, per i due anni successivi alla rimozione, di un apposito indennizzo economico.
  36. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, sentita l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, vengono stabilite l'entità e la modalità dell'indennizzo di cui al comma 1, nonché le procedure per effettuarne la richiesta.
  37. È vietata all'interno delle sale gioco e dei locali di cui al comma 1 del presente articolo l'installazione di sportelli per il prelievo automatico di contanti.
  38. L'installazione degli apparecchi idonei per il gioco lecito previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n 773, e successive modificazioni, all'interno di locali aperti al pubblico, può essere effettuata esclusivamente in spazi appositi e circoscritti, e comunque separati dal resto del locale, in cui si svolge l'ordinaria attività.
  39. È vietata all'interno delle sale gioco e dei locali, di cui al comma 1 del presente articolo, installazione di sportelli per il prelievo automatico di contanti.
  40. In deroga all'articolo 51, comma 1, lettera b), della legge 16 gennaio 2003, n. 3, nei luoghi in cui si svolgono attività di gioco d'azzardo è sempre vietato fumare, anche in presenza di impianti per la ventilazione e il ricambio di aria. Tale divieto è esteso anche alle sigarette elettroniche.
  41. All'interno delle sale da gioco e dei locali in cui si esercita come attività principale l'offerta di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, o non sportivi sono vietati la vendita e il consumo di bevande alcoliche.
  42. L'orario giornaliero di apertura delle sale da gioco e dei locali in cui si esercita come attività principale l'offerta di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, o non sportivi, nonché dei locali in cui sono installati apparecchi idonei per il gioco lecito previsti dall'articolo 110, comma 6, lettera a) e b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, non può comunque prevedere un orario giornaliero di apertura superiore alle otto ore. Per i locali in cui l'attività di gioco con vincita in denaro non rappresenta l'attività esclusiva o principale, regolamento comunale può prevedere che tale limite orario valga esclusivamente per l'attività di gioco.
  43. Al fine di garantire che lo svolgimento delle attività di gioco d'azzardo non determini danni alla salute dei cittadini, con il medesimo regolamento di cui al comma 1 i comuni possono stabilire ulteriori misure per evitare che nei luoghi in cui si svolgono attività di gioco con vincita in denaro siano introdotti strumenti idonei a indurre la dipendenza dal gioco e a favorire la perdita dell'autocontrollo da parte dei giocatori, nonché le misure per prevedere un tempo minimo che intercorra tra una giocata e l'altra.
  44. In caso di condanna da parte del responsabile della sala giochi o del titolare dell'esercizio commerciale dove sono ubicati gli apparecchi, per mancato rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge, e della normativa vigente in materia, comporta l'inabilitazione all'attività commerciale per una durata da uno a cinque anni.
  45. È istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, il Fondo per la prevenzione, la cura e la riabilitazione del gioco d'azzardo patologico, al fine di finanziare gli interventi di prevenzione, di informazione, di formazione e di cura in favore delle persone affette da patologia da GAP, nell'ambito del Piano obiettivo previsto dal Ministero della salute.
  46. Al fine di ridurre il disagio delle famiglie, anche attraverso apposito numero verde, è istituito altresì Fondo per le famiglie dei soggetti affetti da gioco d'azzardo patologico, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
  47. Al Fondo di cui al comma 43 sono altresì destinate le maggiori entrate derivanti dall'incremento delle sanzioni amministrative pecuniarie, di cui all'articolo 24, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
  48. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone l'incremento a decorrere dal 1° gennaio 2015 — entro il limite dello 0,7 per cento — prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, che affluiscono al fondo di cui al comma 43 della presente legge.
  49. Per il finanziamento del Fondo per le famiglie dei soggetti affetti da gioco d'azzardo patologico di cui al comma 44 è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2015 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.
  50. È garantito l'accesso al «Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura» di cui all'articolo 15 legge 7 marzo 1996, n. 108, ai sensi dell'articolo 2, anche al coniuge e ai parenti entro il primo grado conviventi di soggetti affetti da gioco d'azzardo patologico, nel caso in cui l'indebitamento del nucleo familiare sia causato dalla dipendenza da gioco.
  51. L'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n 108, è modificato come segue:
   a) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. L'erogazione dei mutui può avvenire con le medesime modalità e limiti di cui al comma 2 anche in favore di persone fisiche o nuclei familiari vittime del delitto di usura per la dipendenza da gioco d'azzardo patologico e parti offese nel relativo procedimento penale;
   b) dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-bis. Nel caso di erogazione del mutuo in favore dei soggetti di cui al comma 2-bis la domanda deve essere corredata da un piano di utilizzo delle somme per le necessità personali o familiari e per la copertura dei debiti, nonché dell'attestazione di una fonte di reddito idonea a garantire la restituzione delle somme concesse a titolo di mutuo».
14. 6. Mantero, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Caso, Castelli.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 14.
(Istituzione del Fondo per la prevenzione, la cura e la riabilitazione del gioco d'azzardo patologico).

  1. È istituito il Fondo per la prevenzione, la cura e la riabilitazione del gioco d'azzardo patologico, al fine di finanziare gli interventi di prevenzione, di informazione, di formazione e di cura in favore delle persone affette da «Gioco d'Azzardo Patologico» al quale annualmente è destinata una quota pari all'uno per cento della spesa complessiva sostenuta dai cittadini italiani per il gioco d'azzardo.
  2. Al Fondo di cui al comma 1 sono annualmente destinati:
   a) una quota pari all'1 per cento della raccolta per il gioco d'azzardo, ovvero della spesa complessiva sostenuta dai cittadini italiani, includente le somme destinate alle vincite e alla remunerazione degli operatori della filiera calcolata sulla media del triennio precedente;
   b) le somme pagate a titolo di sanzione per la violazione delle disposizioni della presente legge, dell'articolo 24, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come da ultimo modificato dall'articolo 7 della presente legge, e dell'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;
   c) le somme relative ai premi non riscossi dei giochi d'azzardo.
14. 10. Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Colonnese, Brugnerotto, Cariello.

  Sostituire primo periodo con il seguente: Nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'articolo 39, comma 2, a decorrere dall'anno 2015, sono annualmente destinati 50 milioni di euro alla cura delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo.

  Conseguentemente, all'articolo 17, al comma 13, sostituire le parole: 187,5 milioni, con le seguenti: 137,5 milioni.
14. 5. Rondini, Caparini.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: pari a 50 milioni di euro con le seguenti: non inferiore a 200 milioni di euro.
14. 9. Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Currò, D'Incà, Sorial.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 100 milioni.
  Conseguentemente all'articolo 44, apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 21, lettera a) sostituire le parole: non inferiore al 70 per cento con le seguenti: non inferiori al 69 per cento e le parole: del 17 per cento con le seguenti: 17,5 per cento;
   al comma 21, lettera b), sostituire le parole: 81 per cento con le seguenti: 80 per cento e le parole: 9 per cento con le seguenti 10 per cento.
14. 12. Beni, Basso.

  Al comma 1 sostituire le parole: pari a 50 milioni con le seguenti: pari a 100 milioni.
  Conseguentemente:

   all'articolo 46, comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni a decorrere dal 2015.
14. 19. Binetti, Sberna, Fauttilli, De Mita.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: 50 milioni di euro fino alla fine del periodo con le seguenti: 55 milioni di euro è annualmente destinate alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo patologico.

  Conseguentemente dopo il comma 1) aggiungere i seguenti commi:
  1-bis. «Sono considerati affetti da gioco d'azzardo patologico, in conformità a quanto definito dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), i soggetti che presentano sintomi clinicamente rilevanti legati alla perdita di controllo sul proprio comportamento di gioco, con evidente coazione a ripetere e con condotte compulsive tali da arrecare deterioramento alla loro personalità, assimilabile ad altre dipendenze
  1-ter. «I servizi preposti alle attività di prevenzione della patologia da gioco d'azzardo patologico (GAP) e di cura e riabilitazione dei soggetti che ne sono affetti sono individuati nei servizi per le dipendenze istituiti dalle Regioni nell'ambito dei rispettivi sistemi sanitari regionali. Il Ministero della salute con decreto di natura regolamentare, previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, adotta un Piano nazionale per garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da GAP.
  1-quater. «Al fine di fornire il sostegno e l'aiuto alle famiglie dei soggetti affetti da GAP, nell'ambito del sito istituzionale del Ministero della salute, è dedicata una specifica sezione per fornire indicazioni sul trattamento della patologia, sulle strutture a cui rivolgersi nella zona di residenza e sulle reti di servizi pubblici e progetti previsti dai piani di zona di cui alla legge 8 novembre 200, n. 328.
  1-quinquies: «Con decreto del Ministero della salute, da emanare entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, è istituito, presso il Ministero della salute, l'Osservatorio nazionale sulla dipendenza da gioco d'azzardo patologico, di seguito denominato «Osservatorio», L'Osservatorio è presieduto dal Ministro della salute o da un suo delegato e svolge le sue attività in collaborazione con le Regioni, anche ove istituiti attraverso gli osservatori regionali sulle dipendenze. L'Osservatorio effettua il monitoraggio della dipendenza da gioco d'azzardo patologico, con particolare riferimento ai costi sociali, economici e psicologici ad essa associati, nonché ai relativi fattori di rischio, in relazione alla salute dei giocatori e all'indebitamento delle famiglie, trasmettendo al Ministro della salute un rapporto annuale sull'attività svolta.
  1-sexies. «L'Osservatorio di cui al comma 1-quinquies è composto da:
   a) cinque esperti designati, rispettivamente, due dal Ministero della salute, uno dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, uno dal Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, e uno dal Ministero dell'economia e delle finanze;
   b) tre componenti designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, scelti tra gli operatori dei servizi delle dipendenze patologiche;
   c) tre componenti designati dall'Associazione nazionale dei comuni italiani;
   d) tre componenti individuati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali tra le associazioni di volontariato a carattere nazionale rappresentative delle famiglie e dei giovani;
   e) tre componenti individuati dal Ministero della salute tra le associazioni del terzo settore aventi carattere nazionale che svolgono attività di prevenzione della patologia da GAP e di cura e riabilitazione dei soggetti che ne sono affetti;
   f) tre esperti nella cura delle dipendenze designati dal Ministro della salute.
  Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi, gettoni, emolumenti o indennità comunque definiti né rimborsi spese, Al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  1-septies A decorrere dalla costituzione dell'Osservatorio di cui al presente articolo, cessa l'attività dell'Osservatorio istituito ai sensi dell'articolo 7, comma 10, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.
  1-octies. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero della salute, su proposta dell'Osservatorio, predispone campagne di informazione e promuove progetti di educazione sui fattori di rischio connessi al gioco d'azzardo nelle scuole di ogni ordine e grado.
14. 20. Beni, Lenzi, Argentin, Amato, Burtone, Capone, Carnevali, Casati, D'Incecco, Fossati, Gelli, Grassi, Murer, Patriarca, Piccione, Sbrollini, Mariano, Becattini, Bini, Miotto, Basso.

  Al comma, 1, primo periodo, sostituire le parole alla cura con le seguenti: alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione.
  Conseguentemente dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Sono considerati affetti da gioco d'azzardo patologico, in conformità a quanto definito dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), i soggetti che presentano sintomi clinicamente rilevanti legati alla perdita di controllo sul proprio comportamento di gioco, con evidente coazione a ripetere e con condotte compulsive tali da arrecare deterioramento alla loro personalità, assimilabile ad altre dipendenze.
  1-ter, I servizi preposti alle attività di prevenzione della patologia da gioco d'azzardo patologico (GAP) e di cura e riabilitazione dei soggetti che ne sono affetti sono individuati nei servizi per le dipendenze istituiti dalle Regioni nell'ambito dei rispettivi sistemi sanitari regionali. Il Ministero della salute con decreto di natura regolamentare, previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, adotta un Piano nazionale per garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da GAP.
  1-quater. Al fine di fornire il sostegno e l'aiuto alle famiglie dei soggetti affetti da GAP, nell'ambito del sito istituzionale del Ministero della salute, è dedicata una specifica sezione per fornire indicazioni sul trattamento della patologia, sulle strutture a cui rivolgersi nella zona di residenza e sulle reti di servizi pubblici e progetti previsti dai piani di zona di cui alla legge 8 novembre 200, n. 328.
  1-quinquies, Con decreto del Ministero della salute, da emanare entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente Legge, è istituito, presso il Ministero della salute, l'Osservatorio nazionale sulla dipendenza da gioco d'azzardo patologico, di seguito denominato «Osservatorio». L'Osservatorio è presieduto dal Ministro della salute o da un suo delegato e svolge le sue attività in collaborazione con le Regioni, anche ove istituiti attraverso gli osservatori regionali sulle dipendenze. L'Osservatorio effettua il monitoraggio della dipendenza da gioco d'azzardo patologico, con particolare riferimento ai costi sociali, economici e psicologici ad essa associati, nonché ai relativi fattori di rischio, in relazione alla salute dei giocatori e all'indebitamento delle famiglie, trasmettendo al Ministro della salute un rapporto annuale sull'attività svolta.
  1-sexies. L'Osservatorio di cui al comma 1-quinquies è composto da:
   a) cinque esperti designati, rispettivamente, due dal Ministero della salute, uno dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, uno dal Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, e uno dal Ministero dell'economia e delle finanze;
   b) tre componenti designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, scelti tra gli operatori dei servizi delle dipendenze patologiche;
   c) tre componenti designati dall'Associazione nazionale dei comuni italiani;
   d) tre componenti individuati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali tra le associazioni di volontariato a carattere nazionale rappresentative delle famiglie e dei giovani;
   e) tre componenti individuati dal Ministero della salute tra le associazioni del terzo settore aventi carattere nazionale che svolgono attività di prevenzione della patologia da GAP e di cura e riabilitazione dei soggetti che ne sono affetti;
   f) tre esperti nella cura delle dipendenze designati dal Ministro della salute.
  1-septies. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi, gettoni, emolumenti o indennità comunque definiti né rimborsi spese. Al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque senza nuovi o maggiori oneri per la Finanza pubblica.
  1-octies. A decorrere dalla costituzione dell'Osservatorio di cui al presente articolo, cessa l'attività dell'Osservatorio istituito ai sensi dell'articolo 7, comma 10, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012,189.
  1-nonies, Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero della salute, su proposta dell'Osservatorio, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, predispone campagne di informazione e promuove progetti di educazione sui fattori di rischio connessi al gioco d'azzardo nelle scuole di ogni ordine e grado.
14. 1. La XII Commissione.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: alla cura delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo con le seguenti: ai servizi di diagnosi e cura per le dipendenze, con particolare attenzione alla nuove forme di dipendenza grave dal gioco d'azzardo, alle azioni concrete di prevenzione e di informazione sui rischi collegati al gioco d'azzardo, ai trasferimento dell'Osservatorio presso il Ministero della salute, alla attivazione del sistema di controllo degli accessi alle strutture di gioco attraverso modifiche nell'uso della tessera sanitari.
14. 17. Binetti, Sberna, Fauttilli, De Mita.

  Al comma 1 sostituire la parola: cura con le seguenti: prevenzione, cura e riabilitazione.
14. 8. Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Cariello, Caso, Castelli.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Nella misura massima del 10 per cento, tali risorse possono essere impiegate anche per programmi di prevenzione e/o riduzione del danno.
14. 3. Zanin, Ventricelli, Taricco, Prina.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Nella misura massima del 20 per cento, tali risorse possono essere impiegate anche per programmi di prevenzione e/o riduzione del danno anche finanziando lo studio e l'applicazione di dispositivi e software da veicolare nei sistemi di gioco per renderli meno dannosi.
14. 4. Zanin, Ventricelli, Taricco, Prina, Zanin.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Ai fini dell'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, anche con riferimento all'inclusione delle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da ludopatia, intesa come patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, così come definita dall'Organizzazione mondiale della sanità (G.A.P.), il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è adottato inderogabilmente entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  1-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, il Ministro della salute apporta le necessarie integrazioni al decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329, come modificato dal decreto ministeriale 21 maggio 2001, n. 296, al fine di inserire il gioco d'azzardo patologico (G.A.P.) tra le malattie e le condizioni che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza sanitaria.
  Conseguentemente:
   a) all'articolo 17 al comma 1, sostituire le parole 250 milioni, con le parole 50 milioni;
  sopprimere il comma 9
  sopprimere il comma 21.
  b) All'articolo 44:
  Dopo il comma 27, aggiungere i seguenti:
  27-bis. Al comma 5-bis dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
  27-ter. Al decreto legislativo, 15 dicembre-1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6:
    1) al comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94,5 per cento»;
    2) al comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94,5 per cento»;
   b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura de 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94,5 per cento».
14. 13. Nicchi, Matarrelli, Marcon, Melilla.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. È assegnato un contributo pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, per la prosecuzione delle sperimentazioni in essere riguardanti a l'individuazione e al controllo telematico a distanza dei soggetti a rischio ludopatia e per la generazione di messaggi di allerta, da realizzare mediante applicazione diretta sugli apparecchi di strumenti o di software in grado di individuare e prevenire i comportamenti patologici, tenuto conto dei limiti derivanti dal rispetto della privacy.
  Conseguentemente all'articolo 46, comma l tabella A voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

   2015: – 1.000.000;
   2016: – 1.000.000;
   2017: – 1.000.000.
14. 14. Saltamartini.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Il Governo entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge provvede a riesaminare tutte le convenzioni siglate con le concessionarie di giochi trasformando l'obbligo a carico dei concessionari di effettuare iniziative pubblicitarie in obbligo di trasferire le medesime risorse allo Stato che provvede con le modalità di cui al comma 1 a finanziare progetti e programmi di prevenzione.
14. 15. Anzaldi.

  Sostituire la rubrica con la seguente:

Art. 14.
(Contrasto della dipendenza grave dal gioco d'azzardo).

14. 18. Binetti, Sberna, Fauttilli, De Mita.

  All'articolo 14, sostituire la rubrica con la seguente: Contrasto al gioco d'azzardo patologico.
*14. 2. La XII Commissione.

  Sostituire la rubrica con la seguente:

Art. 14.
(Contrasto al gioco d'azzardo patologico).

*14. 11. Miotto, Carnevali, Beni, Grassi, Lenzi, Fossati, Burtone, Capone, Sbrollini, D'Incecco.

  Sostituire il titolo della rubrica con il seguente:

Art. 14.
(Prevenzione, cura e riabilitazione del gioco d'azzardo patologico).

14. 7. Mantero, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, D'Incà, Sorial, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Istituzione Fondo per La cura dell'epatite C e l'utilizzo di farmaci innovativi).

  1. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un Fondo di 25 milioni di euro per il quinquennio 20152019, finalizzato a consentire l'accesso alle nuove terapie e ai nuovi farmaci, con particolare riferimento alla cura delle persone affette da epatite C.

  Conseguentemente all'articolo 17 comma 1, sostituire le parole 250 milioni con le seguenti: 245 milioni.
14. 01. Nicchi, Matarrelli, Marcon, Melilla, Scotto.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Contrasto alla contraffazione).

  Il comma 49-bis dell'articolo 4 della legge n. 350 del 2003 è sostituito dal seguente:
  49-bis. Costituisce fallace indicazione l'uso del marchio, da parte dei titolare o dei licenziatario, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa dell'Unione Europea sull'origine, senza che gli stessi siano accompagnati da indicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto. Per i prodotti alimentari, per effettiva origine si intende il luogo di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata nella produzione e nella preparazione dei prodotti e il luogo in cui è avvenuta la trasformazione sostanziale, il contravventore è ai sensi dell'articolo 517-quater dei codice penale.
14. 02. Fantinati, Cariello, Gallinella, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Currò, Caso, Brugnerotto, Crippa, Mucci, Vallascas, Da Villa, Della Valle, Prodani.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

  1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge le Regioni possono avviare presso le ASL, i Servizi per le dipendenze, DSM e i Consultori, gruppi di auto aiuto e di mutuo soccorso attraverso appositi spazi messi a disposizione all'interno delle citate strutture.
  2. I gruppi di auto aiuto di cui al comma l del presente articolo potranno essere attivati al fine della presa in carico di persone con disturbi della personalità o disturbi del tono dell'umore conciati alla patologia da gioco d'azzardo.
  3. I conduttori dei gruppi di auto aiuto e di mutuo soccorso potranno essere individuati tra il personale delle ASL addetto alla presa in carico, oppure da parte di ex pazienti con certificato di remissione da Gioco d'azzardo patologico o da parte di psichiatri del Servizio Sanitario Nazionale.
  4. I conduttori dei gruppi di auto aiuto o di mutuo soccorso dovranno usufruire di supervisioni periodiche da parte di psicoterapeuti con specializzazione in "Psicoterapia di Gruppo".
  In assenza della figura professionale di cui al presente comma la ASL può avvalersi di psicoterapeuti in regime di consulenza esterna.
  5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge presso il Ministero della salute è istituito un numero verde nazionale, attivo ventiquattro ore su ventiquattro finalizzato a fornire ai cittadini informazioni inerenti i luoghi di cura e i contatti con le strutture pubbliche sul territorio nazionale Cui rivolgersi in particolari momenti di crisi psicologica, economica od occupazionale. Gli operatori del numero verde saranno selezionati tramite procedura indicata dall'ordine nazionale di tipo sanitario competente per materia.
  6. Nell'ambito del sito istituzionale del Ministero della salute una sezione dovrà essere dedicata a fornire ai cittadini in particolari momenti di crisi psicologica economica od occupazionale e ai loro familiari tutte le informazioni necessarie al trattamento suddetto nonché sulle strutture a cui rivolgersi nella zona di residenza e sulle reti dei servizi pubblici ivi operanti.
  7. Al fine di sostenere l'avvio dei gruppi di auto aiuto e di mutuo soccorso di cui al presente articolo a decorrere dal 2015 sono stanziati 20 milioni di euro": Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero della salute d'intesa con la Conferenza Stato — Regioni determina la modalità di ripartizione delle risorse sulla base dei progetti presentati e le forme di monitoraggio sui gruppi di mutuo soccorso e di auto aiuto.

  Conseguentemente all'articolo 44, comma 20, lettera g) dopo le parole con aliquota massima, aggiungere le seguenti: aumentata dello 0,25 per cento.
14. 04. Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, D'Incà, Colonnese, Di Maio, Del Grosso, Vacca, Sibilia.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Contrasto ai furti di rame).

  Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo l'articolo 624-bis è inserito il seguente:
  «Art. 624-ter. — (Furto in danno di infrastrutture energetiche e di comunicazione). Chiunque si impossessa di componenti metalliche o di altro materiale appartenente a infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica è punito con la reclusione da un anno a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 5.000 »;
  b) all'articolo 416 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 624-ter e 648 si applica la reclusione da tre a otto anni»;
  c) all'articolo 625, primo comma, Il numero 7-bis) è abrogato;
  d) all'articolo 648, primo comma, secondo periodo, le parole: «di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis)» sono sostituite dalle seguenti: «di furto in danno di infrastrutture, previsto dall'articolo 624-ter».
  2. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 51, comma 3-bis, le parole: «416-bis e 630» sono sostituite dalle seguenti: «416-bis, 624-ter e 630 »;
   b) all'articolo 380, comma 2:
    1) alla lettera e), le parole: «nonché 7-bis)» sono soppresse;
    2) dopo la lettera e-bis) è inserita la seguente: «e-ter) delitto di furto in danno di infrastrutture di cui all'articolo 624-ter;».
14. 03. Allasia, Caparini.

ART. 15.

  Sopprimerlo.
15. 17. Silvia Giordano, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero, D'Incà, Sorial, Colonnese.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere il seguente:
   a-bis) all'articolo 15, comma 1.1. le parole da: «e secondo ulteriori attività» sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «e secondo le modalità stabilite con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze che stabilisce: le modalità di pubblicazione su internet di bilanci, statuti, fonti di finanziamento; l'obbligatorietà della nomina di un organo di controllo scelto tra gli iscritti nell'apposito albo dei Revisori legali tenuto presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze o tra le società di revisione; l'obbligo di trasmissione periodica degli atti dell'associazione, nonché dei suoi bilanci; il divieto di esercitare attività commerciale con conseguentemente apertura di una partita iva, anche se trattasi di attività non prevalente, pena la perdita di ogni agevolazione per l'anno in cui l'attività commerciale è esercitata».
15. 10. Boccadutri, Misiani.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 20, comma 1, della Legge 24 novembre 2003 numero 326, dopo le parole: «pubblici registri» aggiungere le seguenti: «nonché materiale ed attrezzatura di soccorso».
15. 5. Fiorio, Bargero.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il versamento effettuato ai sensi e nei termini previsti dal decreto-legge n. 149 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, dai candidati e dagli eletti alle cariche pubbliche verso i partiti politici è da considerarsi, in ogni caso, erogazione liberale, indipendentemente dalle previsioni regolamentari e statutarie decise dai partiti stessi.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

  2015: – 100.000.000.
15. 16. Sanga.

  Dopo il comma 2 inserire il seguente:
  2-bis. All'articolo 11, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
  6-bis. I versamenti effettuati dai candidati e dagli eletti alle cariche pubbliche in favore dei partiti e dei movimenti politici si considerano, in ogni caso, erogazione liberale anche ai fini della detraibilità delle imposte sui redditi indipendentemente dalle previsioni regolamentari e statutarie decise dai partiti stessi.

  Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze apportare le seguenti variazioni:
  2015: – 50.000.000;
  2016: – 50.000.000;
  2017: – 50.000.000.
15. 13. Sanga.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  3. All'articolo 11 del decreto-legge del 28 dicembre 2013 n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014 n. 13, il comma 4-bis è sostituito dal seguente:
  4-bis. A partire dall'anno di imposta 2007 le erogazioni in denaro effettuate a favore di partiti politici dai rispettivi candidati alle elezioni indicate nell'articolo 15, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusivamente tramite bonifico bancario o postale e tracciabili secondo la vigente normativa antiriciclaggio, devono comunque considerarsi detraibili entro i limiti di importo previsti dal medesimo articolo alla data dell'erogazione.

  Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Disposizioni in materia di erogazioni liberali.
15. 15. Sanga.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  3. Le fondazioni che hanno natura di Onlus ancorché partecipate da enti pubblici sono soggetti di diritto privato. Alle fondazioni Onlus non si applicano i vincoli dettati dall'articolo 18 del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito con Legge n. 133 del 2008 nonché l'articolo 6 commi 2 e 5 del decreto-legge n. 78 del 2010 convertito con Legge n. 122 del 2010.
15. 12. Mariastella Bianchi, Fiano, Verini, Coscia.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  3. Al comma 1, articolo 20 della Legge 24 novembre 2003 n. 326, dopo la parola: «pubblici registri» sono inserite le seguenti: «nonché materiale ed attrezzatura di soccorso».
15. 11. Bargero.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Rimodulazione delle spese di giustizia e ONLUS).

  Nel riconoscimento del ruolo delle Organizzative Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS), che operano per il conseguimento di finalità pubbliche non patrimoniali, si apportano le seguenti modifiche alle normative vigenti:
   a) Al comma 6-bis dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, aggiunto dall'articolo 21, comma 4, decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e, successivamente, modificato dall'articolo 1, comma 1307, legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole «Informazione ambientale», sono aggiunte, le seguenti: nonché per i ricorsi previsti dall'articolo 18, comma 5, della legge 8 giugno 1986, n. 349 e 146, comma 12, del decreto legislativo n. 42 del 2004»;
   b) All'articolo 27-bis della Tabella di cui all'Allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 642 dopo la parola «atti» sono aggiunte le seguenti: «procedimentali, amministrativi e giudiziari»;
   c) All'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) dopo le parole «esercitano attività economica» sono aggiunte le seguenti: «ed il cui reddito dichiarato non derivi da utili sulle attività commerciali».

  Conseguentemente all'articolo 26, comma 11, sostituire le parole: è ridotta di 200 milioni di euro a decorrere dal 2015 con le seguenti: è ridotta di 220 milioni di euro annui a decorrere dal 2015.
15. 05. Sannicandro, Daniele Farina, Marcon, Melilla, Paglia.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Rimodulazione delle spese di giustizia e ONLUS).

  Nel riconoscimento del ruolo delle Organizzative Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS), che operano per il conseguimento di finalità pubbliche non patrimoniali, si apportano le seguenti modifiche alle normative vigenti:
   a) al comma 6-bis dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica, 30 maggio 2002, n. 115, aggiunto dall'articolo 21, comma 4, decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e, successivamente, modificato dall'articolo 1, comma 1307, legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole «informazione ambientale», aggiungere, le seguenti: «nonché per i ricorsi previsti dall'articolo 18, comma 5, della legge 8 giugno 1986, n. 349 e 146, comma 12, del decreto legislativo n. 42 del 2004;
   b) all'articolo 27-bis della Tabella di Cid all'Allegato 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 642 dopo la parola: «atti» sono aggiunte: «procedimentali, amministrativi e giudiziari»;
   c) all'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) dopo le parole «esercitano attività economica» sono aggiunte le seguenti: «ed il cui reddito dichiarato non derivi da utili sulle attività commerciali».
15. 01. Zardini, Ginato, Moretto, Narduolo, Crivellari.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

  1. Il comma 277 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dal seguente:
  «277. Per ampliare il panorama dei servizi culturali per i non vedenti e gli ipovedenti dell'Italia meridionale, delle isole maggiori e dei Paesi del Mediterraneo, è erogato un contributo straordinario di 500 mila euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, da destinare al funzionamento del Polo tattile multimediale della Stamperia regionale Braille ONLUS di Catania. Nell'anno 2015, le somme eventualmente residue del contributo al Polo tattile per l'anno 2014 sono mantenute a bilancio per essere utilizzate 1 medesimo scopo».

  2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 500 mila euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione della voce «Fondi da ripartire» del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'elenco n. 2 allegato all'articolo 24, comma l. Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, così come incrementato, a decorrere dal 2015, dall'articolo 17, comma 21 della presente legge.»
15. 02. Alfreider.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

  1. All'articolo 4, comma 10-ter, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 ottobre 2013, n. 125, dopo le parole: «ad eccezione dei comitati» inserire la seguente: «provinciali».
15. 03. Ottobre, Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
  1. Al comma 319 articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2006 (Legge finanziaria 2007), la lettera i-septies) è sostituita dal seguente lettera i-septies) le spese per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, per un importo non superiore a 2.100 euro, se il reddito complessivo non supera 40.000 euro e per un importo non superiore a 2.800 euro, se il reddito complessivo non supera 20.000 euro.

  Conseguentemente all'articolo 17 comma 9 sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 160 milioni.
15. 04. Colonnese, Lorefice, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Brugnerotto, Cariello.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Detraibilità libri di testo).

  1. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
   e-bis) le spese per l'acquisto dei libri di testo scolastici di scuola media primaria e secondaria per i percettori di reddito appartenenti a nuclei familiari li cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è non superiore a 50.000 euro.

  2. Il comma 1 si applica alle spese sostenute dal 1° gennaio 2014.

  Conseguentemente all'articolo 17, comma 21 sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2015 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 con le seguenti: 260 milioni annui a decorrere dall'anno 2015.

  Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

  2015: – 100.000.000.
15. 06. Prina, Rossi, Romanini, Sgambato, Carrescia, Iacono, Antezza, Ventricelli, Patriarca, Senaldi, Tidei, Giorgis, Manfredi, Taricco, Scuvera, Albanella, Zanin, Cominelli.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
  1. L'imposta sul valore aggiunto applicata per le pubblicazioni in formato elettronico è uniformata a quella stabilita per le pubblicazioni a stampa.

  Conseguentemente all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo, Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2015, 125 milioni di euro per l'anno 2016 e 150 milioni di euro per l'anno 2017.
15. 07. Librandi, Vargiu, Nesi.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria per la prima classe di merito).

  1. Nell'attesa di una riforma organica del sistema bonus malus e al fine di contrastare il fenomeno dell'aumento dei premi r.c. auto con specifico riferimento ad alcune aree del Paese, a far data dal 1° gennaio 2015 è istituito presso la Consap – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici SpA, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di assicurazione dei veicoli a motore, per gli appartenenti alla prima classe di merito, in via sperimentale e solo fino ad un massimo di tre anni, un sistema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, volto a garantire esclusivamente un trattamento minimo di copertura obbligatoria, ferma restando la possibilità per gli assicurati della medesima classe di avvalersi di qualsiasi impresa autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica, a sensi dell'articolo 130 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
  2. I soggetti che intendono avvalersi del sistema di assicurazione obbligatoria di cui al comma 1 devono acconsentire all'installazione di meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, denominati scatola nera o equivalenti, o ulteriori dispositivi, individuati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico del 25 gennaio 2013, n. 5, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2013.
  3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'IVASS, sentita la Consap, e, per i profili di tutela della riservatezza, il Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di gestione dell'offerta dei servizi assicurativi da parte della Consap; le modalità e le condizioni di accesso della medesima Consap alle banche dati di cui all'articolo 135, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e all'anagrafe nazionale delle persone abilitate alla guida prevista dal codice della strada; i criteri volti alla fissazione della tariffa assicurativa per la prima classe di merito e le relative modalità di applicazione, tenendo conto, nell'ottica di una riduzione significativa dei premi, del rischio medio nazionale, dell'andamento dei premi praticati dalle imprese di assicurazione a livello nazionale con l'esclusione del riferimento al parametro della territorialità, nonché degli oneri che concorrono alla determinazione dei tassi di premio.
  4. Il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, costituito presso la Consap ai sensi dell'articolo 283 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, assolve allo scopo di provvedere al risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli assicurati secondo le modalità di cui al comma 1. Ai fini dell'adempimento delle procedure relative all'istruttoria e alla liquidazione dei danni per i sinistri a carico del Fondo di cui al periodo precedente, si applica il Provvedimento ISVAP n. 2496 del 28 dicembre 2006.
  5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilita la quota dei contributi da riconoscere alla medesima Consap Spa a copertura degli oneri sostenuti per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo.
15. 09. Luigi Di Maio, Pesco, Castelli, Currò, Cariello, D'Incà, Colonnese, Caso, Sorial, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

  All'articolo 32 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 3-quinquies, sono aggiunti, in fine, i seguenti: «3-sexies. Le imprese di assicurazione sono tenute a riconoscere sia in sede di rinnovo che di nuovo contratto, anche in assenza di esplicita richiesta dei singoli interessati, una tariffa-premio ai contraenti e/o assicurati che non abbiano denunciato sinistri negli ultimi cinque anni. Tale tariffa-premio dovrà essere riconosciuta con l'applicazione del premio più basso previsto sull'intero territorio nazionale, da ciascuna compagnia, per la corrispondente classe universale di rischio (CU) di assegnazione del singolo contraente/assicurato, come risultante dall'attestato di rischio. Ai contraenti e/o assicurati che non abbiano denunciato sinistri negli ultimi otto anni è ulteriormente riconosciuta dall'impresa di assicurazione una significativa riduzione del premio, in misura direttamente proporzionale alla percentuale di sinistrosità rilevata nel territorio dalla medesima impresa».
  2. Il mancato rispetto da parte dell'impresa assicuratrice dell'obbligo di riduzione del premio nei casi di cui al comma 3-sexies dell'articolo 32 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, come introdotto dai comma 1 del presente articolo, comporta l'applicazione alla medesima impresa, da parte dell'IVASS, di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 40.000 euro e la riduzione automatica del premio di assicurazione relativo al contratto in essere.
  3. Al fine del conseguimento della massima trasparenza, ogni imprese di assicurazione pubblica sul proprio sito internet l'entità della riduzione dei premi effettuata ai sensi dell'articolo 32, comma 3-sexies, come introdotto dal presente articolo, secondo forme di pubblicità che ne rendano efficace e chiara l'applicazione. L'impresa comunica altresì i medesimi dati al Ministero dello sviluppo economico e all'IVASS, ai fini della loro pubblicazione sui rispettivi siti Internet.
  4. L'IVASS esercita poteri di controllo e di monitoraggio in merito all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo, Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 3 comporta l'applicazione da parte dell'IVASS di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro, I relativi importi sono versati all'entrata del bilancio per essere riassegnate al Fondo di garanzia vittime della strada.
15. 010. Luigi Di Maio, Pesco, Castelli, D'Incà, Sorial, Brugnerotto, Currò, Caso, Cariello, Colonnese.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

  1. Nei limiti di spesa di 30 milioni di euro sono esentati dal pagamento della bolletta per la fornitura dell'energia elettrica i clienti domestici economicamente svantaggiati come individuati ai sensi del comma 375 articolo 1 della legge 23 dicembre 2005 n. 266 nel cui nucleo familiare sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche necessarie per la loro esistenza in vita e alimentate ad energia elettrica.
  2. Per i clienti domestici non economicamente svantaggiati ma hanno condizioni familiari ai sensi del comma 1 le tariffe per il servizio di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica sono ridotte del 70 per cento.

  Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

  2015: – 30.000.000;
  2016: – 30.000.000;
  2017: – 30.000.000.
15. 013. Agostinelli, Silvia Giordano, Crippa, D'Incà, Fantinati, Mucci, Vallascas, Da Villa, Prodani, Della Valle, Turco, Sibilia, Minnucci, Iacono, Agostini, Ciracì, Sberna, Marguerettaz, Palmizio, Castelli, Currò, Sorial, D'Incà, Colonnese, Caso, Cariello, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

  1. Nei limiti di spesa di 30 milioni di euro sono esentati dal pagamento della bolletta per la fornitura dell'energia elettrica i clienti domestici nel cui nucleo familiare sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche necessarie per la loro esistenza in vita e alimentate ad energia elettrica.

  Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

  2015: – 30.000.000;
  2016: – 30.000.000;
  2017: – 30.000.000.
15. 014. Agostinelli, Silvia Giordano, Crippa, D'Incà, Fantinati, Mucci, Vallascas, Da Villa, Prodani, Della Valle, Turco, Sibilia, Minnucci, Iacono, Agostini, Ciracì, Sberna, Marguerettaz, Palmizio, Castelli, Currò, Caso, Brugnerotto, Sorial, D'Incà, Cariello, Colonnese.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

  1. Sono esentati dal pagamento della bolletta per la fornitura dell'energia elettrica i clienti domestici economicamente svantaggiati come individuati ai sensi del comma 375 articolo 1 della legge 23 dicembre 2005 n. 266 nel cui nucleo familiare sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche necessarie per la loro esistenza in vita e alimentate ad energia elettrica.
  2. Per i clienti domestici non economicamente svantaggiati ma che hanno condizioni familiari ai sensi del comma 1 le tariffe per il servizio di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica sono ridotte del 70 per cento.
  3. Le agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 sono a carico degli oneri generali di sistema.
15. 011. Agostinelli, Silvia Giordano, Crippa, D'Incà, Fantinati, Mucci, Vallascas, Da Villa, Prodani, Della Valle, Turco, Sibilia, Minnucci, Iacono, Agostini, Ciracì, Sberna, Marguerettaz, Palmizio, Castelli, Currò, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

  1. Sono esentati dai pagamento della bolletta per la fornitura dell'energia elettrica i clienti domestici nel cui nucleo familiare sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche necessarie per la loro esistenza in vita e alimentate ad energia elettrica.
  2. L'agevolazione di cui al comma 1 è a carico degli oneri generali di sistema.
15. 012. Agostinelli, Silvia Giordano, Crippa, D'Incà, Fantinati, Mucci, Vallascas, Da Villa, Prodani, Della Valle, Turco, Sibilia, Minnucci, Iacono, Agostini, Ciracì, Sberna, Marguerettaz, Palmizio, Castelli, Caso, Sorial, D'Incà, Colonnese, Currò, Cariello, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Composizione dei collegi dei revisori degli enti locali).

  1. All'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, in legge 14 settembre 2011, n. 148 dopo il comma 25 è aggiunto il seguente: 25-bis. Nei casi di composizione collegiale dell'organo di revisione economico finanziario in deroga al gomma 25 i consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane eleggono il componente con funzioni di presidente.
15. 015. Palese, Brunetta.

  Dopo l'articolo 15 inserire il seguente:

Art. 15-bis.
(Interventi a sostegno dello spettacolo dal vivo).

  1. Al fine di supportare il riordino del sistema dello spettacolo dal vivo, di cui al decreto del Ministro per i beni, le attività culturali ed il turismo dei I luglio 2014; «Nuovi criteri per l'erogazione e modalità per la liquidazione e l'anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985 n. 163», a decorrere dal 2015 il Fondo unico per lo spettacolo è incrementato annualmente di 20 milioni di euro per interventi a sostegno delle attività di cui al richiamato Decreto del 1o luglio 2014.
  3. Il servizio di vigilanza antincendio sui luoghi di spettacolo e intrattenimento per tutte le attività previste all'articolo 4, comma 3, del decreto ministeriale 22 febbraio 1996, 261, ad esclusione delle attività previste alle lettere n. d) e h) è svolto da una squadra aziendale, composta dagli addetti all'emergenza ed antincendio, ai sensi dell'articolo 18 comma 1, lettera b) 81 del decreto legislativo n. 2008, in alternativa al servizio a pagamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, fatta salva la valutazione della commissione provinciale di vigilanza, in numero pari alla consistenza del rischio stimato.
  4. Per le attività di cui al comma 3, la commissione provinciale di vigilanza può altresì prescrivere la stipula di una convenzione tra il titolare dell'attività di spettacolo ed il comando provinciale dei vigili del fuoco per l'espletamento del servizio da parte dei vigili del fuoco, da effettuarsi una volta al mese, durante il periodo di attività continuativa o per il solo giorno del debutto se la manifestazione è realizzata in spazi non tradizionali.
  5. Sono esclusi dalla base imponibile rilevante ai fini del calcolo del compenso per diritto d'autore tutti i contributi erogati alle attività di spettacolo dal vivo da qualsiasi ente pubblico o privato a prescindere dalla finalità per cui sono stati erogati, fatta eccezione per i contributi erogati per le «singole manifestazioni gratuite» che, al contrario, concorrono alla formazione della base imponibile ai fini del calcolo del compenso per diritto d'autore, in misura pari al 50 per cento dell'importo netto erogato.
  6. Le manifestazioni di concerti dal vivo, realizzati all'aperto in strutture o spazi non convenzionali, dalle imprese di musica popolare contemporanea, riconosciute micro, piccole e medie imprese ai sensi dell'articolo 51-bis della legge 7 agosto 2012, n. 134, sono escluse dall'ambito applicativo del Decreto del Ministro dell'Interno del 6 ottobre 2009 e successive modificazioni.

  Conseguentemente all'articolo 17, comma 21 sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2015 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dal 2016 con le seguenti: 80 milioni di euro per l'anno 2015, 440 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, e di 440 milioni di euro a decorrere dal 2018.
15. 016. Rampi, Manzi, Malisani.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Spese per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana).

  Al comma 319 articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, G.U. 27 dicembre 2006 (Legge finanziaria 2007), la lettera i-septies) è sostituita dal seguente lettera i-septies) «le spese per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, per un importo non superiore a 2.100 euro, se il reddito complessivo non supera 40.000 euro e per un importo non superiore a 2800 euro, se il reddito complessivo non supera 20,000 euro».

  Conseguentemente all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 40.000.000 euro a decorrere dal 2015.
15. 017. Colonnese, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Currò, D'Incà.

  Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

  Al comma 319 articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, G.U. 27 dicembre 2006 (Legge finanziaria 2007), la lettera i-septies) è sostituita dal seguente lettera i-septies) «le spese per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, per un importo non superiore a 2100 euro, se il reddito complessivo non supera 40.000 euro e per un importo non superiore a 2800 euro, se il reddito complessivo non supera 20.000 euro».

  Conseguentemente all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 20.000.000 euro a decorrere dal 2015.
15. 018. Colonnese, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Currò, D'Incà.

  Dopo l'articolo, aggiungere inserire il seguente:

Art. 15-bis.
(Detraibilità ai fini IRPEF delle spese sostenute per l'acquisto delle dotazioni di protezione per uso motociclistico).

  1. Al fine di ridurre le conseguenze degli incidenti stradali, con benefici in termini di migliori condizioni di sicurezza stradale, all'articolo 15, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1-quater aggiunto il seguente:
  1-quinquies. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 50 per cento delle spese sostenute, per un importo non superiore a 1.000 euro, per l'acquisto di protezioni per la schiena ovvero protettori gonfiabili, per uso motociclistico. La detrazione spetta esclusivamente per l'acquisto dei suddetti Dispositivi di Protezione Individuale per il motociclismo che siano marchiati e certificati CE, di seconda categoria, da Ente Notificato, in conformità alla Direttiva 89/686/CE e successive modificazioni.

  Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
  2016: – 90.000.000;
  2017: – 51.000.000.
15. 019. Causi.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 15-bis.
(Detraibilità ai fini IRPEF delle spese sostenute per collaboratori familiari).

  1. All'articolo 15, comma 1, la lettera i-septies), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituita dalla seguente:
   i-septies) le spese, per un importo non superiore a 2.100 euro, sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, nonché le spese sostenute per la retribuzione dell'opera dei collaboratori familiari che prestano servizio di vigilanza e cura a bambini di età non superiore agli 8 anni, se il reddito complessivo non supera 40.000 euro.

  Conseguentemente:
   all'articolo 17, comma 21, sostituire le parole: di 100 milioni di euro per l'anno 2015 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 con le seguenti: di 360 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.
   alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

  2015: – 150.000.000;
  2016: – 150.000.000;
  2017: – 150.000.000.
15. 020. Roberta Agostini, Valeria Valente.

ART. 16.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente:
   sono ridotte in misura corrispondente all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione le dotazioni di bilancio dei Ministeri di cui all'elenco n. 2 allegato alla presente legge;
   all'articolo 25, comma 5, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 50 per cento.
16. 37. Corsaro.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, sono ridotte in misura corrispondente all'onere derivante, dall'attuazione della presente disposizione le dotazioni di bilancio dei Ministeri di cui all'elenco n. 2 allegato alla presente legge.
16. 36. Corsaro, Ginefra.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: procedure per l'assegnazione aggiungere le seguenti: agli operatori che ne garantiscano un utilizzo diretto ed efficiente nei confronti dell'utenza finale.
*16. 32. Librandi, Mazziotti di Celso, Abrignani, Biancofiore, Biasotti, Centemero, Cesaro, Occhiuto, Palmieri, Polverini, Ravetto, Romele, Squeri, Nesi.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: procedure per l'assegnazione aggiungere le seguenti: agli operatori che ne garantiscano un utilizzo diretto ed efficiente nei confronti dell'utenza finale.
*16. 31. Vignali, Saltamartini.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: procedure per l'assegnazione aggiungere le seguenti: agli operatori che ne garantiscano un utilizzo diretto ed efficiente nei confronti dell'utenza finale.
*16. 19. Abrignani, Palese, Brunetta.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: procedure per l'assegnazione aggiungere le seguenti: agli operatori che ne garantiscano un utilizzo diretto ed efficiente nei confronti dell'utenza finale.
*16. 2. Caparini, Allasia, Guidesi, Simonetti.

  Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: l'eventuale.
16. 21. Caso, Liuzzi.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: l'eventuale regolamento di gara con le seguenti: il regolamento di gara.
16. 4. Bruno Bossio, Carloni.

  Al comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: In ogni caso le frequenze saranno messe a gara con la previsione di un numero di lotti non inferiore a 2.
16. 23. Liuzzi, Spessotto, De Lorenzis, Dell'Orco, Nicola Bianchi, Cristian Iannuzzi, Paolo Nicolò Romano, Caso, Castelli, Sorial.

  Al comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: La gara per l'assegnazione delle suddette frequenze non sarà riservata in via esclusiva agli operatori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico.
16. 24. De Lorenzis, Liuzzi, Spessotto, Dell'Orco, Nicola Bianchi, Cristian Iannuzzi, Paolo Nicolò Romano, Caso, Castelli, Sorial.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. I termini e le modalità previsti per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 sono prorogati al 31 dicembre 2015.
16. 30. Palese, Brunetta.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  «2. I proventi derivanti dall'attuazione del comma 1, fino all'importo massimo di 600 milioni di euro sono destinati per le finalità di cui all'articolo 36, comma 6, n. 4 e per un importo di almeno 80 milioni di euro all'incremento dell'importo previsto dall'articolo 6 comma 9 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modifiche, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, relativo alle misure economiche di natura compensativa finalizzate al rilascio di porzioni di spettro funzionali alla liberazione delle frequenze di cui al comma 8 dello stesso decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modifiche, in legge 21 febbraio 2014, n. 9».

  Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 80 milioni di euro per l'anno 2015.
*16. 20. Palese, Brunetta.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  «2. I proventi derivanti dall'attuazione del comma 1, fino all'importo massimo di 600 milioni di euro sono destinati per le finalità di cui all'articolo 36, comma 6, n. 4 e per un importo di almeno 80 milioni di euro all'incremento dell'importo previsto dall'articolo 6 comma 9 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modifiche, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, relativo alle misure economiche di natura compensativa finalizzate al rilascio di porzioni di spettro funzionali alla liberazione delle frequenze di cui al comma 8 dello stesso decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modifiche, in legge 21 febbraio 2014, n. 9».

  Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 80 milioni di euro per l'anno 2015.
*16. 35. Losacco, Boccadutri, Ginefra.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  «2. I proventi derivanti dall'attuazione del comma 1, fino all'importo massimo di 600 milioni di euro sono destinati per le finalità di cui all'articolo 36, comma 6, n. 4 e per un importo di almeno 80 milioni di euro all'incremento dell'importo previsto dall'articolo 6 comma 9 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modifiche, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, relativo alle misure economiche di natura compensativa finalizzate al rilascio di porzioni di spettro funzionali alla liberazione delle frequenze di cui al comma 8 dello stesso decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modifiche, in legge 21 febbraio 2014, n. 9».

  Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 80 milioni di euro per l'anno 2015.
*16. 27. Latronico, Palese, Brunetta.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  «2. I proventi derivanti dall'attuazione del comma 1, fino all'importo massimo di 600 milioni di euro sono destinati per le finalità di cui all'articolo 36, comma 6, n. 4 e per un importo di almeno 80 milioni di euro all'incremento dell'importo previsto dall'articolo 6 comma 9 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modifiche, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, relativo alle misure economiche di natura compensativa finalizzate al rilascio di porzioni di spettro funzionali alla liberazione delle frequenze di cui al comma 8 dello stesso decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modifiche, in legge 21 febbraio 2014, n. 9».

  Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 80 milioni di euro per l'anno 2015.
*16. 9. Di Gioia.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  «2. I proventi derivanti dall'attuazione del comma 1, fino all'importo massimo di 600 milioni di euro sono destinati per le finalità di cui all'articolo 36, comma 6, n. 4 e per un importo di almeno 80 milioni di euro sono destinati all'incremento dell'importo previsto dall'articolo 6 comma 9 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modifiche, dalla legge 21 febbraio 2014. n. 9 relativo alle misure economiche di natura compensativa finalizzate al rilascio di porzioni di spettro funzionali alla liberazione delle frequenze di cui al comma 8 dello stesso decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modifiche, in legge 21 febbraio 2014, n. 9».

  Conseguentemente, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:
  2015
   CP: – 80.000.000.
16. 29. Fratoianni, Scotto, Marcon, Melilla, Paglia.

  Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Gli eventuali proventi derivanti dall'attuazione del comma 1 del presente articolo, eccedenti l'importo di cui al primo periodo, opportunamente rendicontanti, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo poste per la gestione del servizio universale.
16. 28. Scotto, Marcon, Melilla, Paglia.

  Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: ivi compresa l'eventuale riassegnazione al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
16. 22. Caso, Liuzzi.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: compresa l'eventuale riassegnazione al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato con le seguenti: compreso il finanziamento di progetti elaborati nell'ambito del piano strategico banda ultralarga.
16. 25. Liuzzi, Spessotto, De Lorenzis, Dell'Orco, Nicola Bianchi, Cristian Iannuzzi, Paolo Nicolò Romano, Caso, Castelli, Sorial.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: ivi compresa l'eventuale riassegnazione al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato con le seguenti: destinando tali risorse in via prioritaria al finanziamento di progetti elaborati nell'ambito del piano strategico banda ultralarga.
16. 26. De Lorenzis, Liuzzi, Spessotto, Dell'Orco, Nicola Bianchi, Cristian Iannuzzi, Paolo Nicolò Romano, Caso, Castelli, Sorial.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, con le seguenti: al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese istituito con la legge n. 662 del 1998.
16. 1. Sorial, Castelli, Colonnese, D'Incà, Brugnerotto, Currò, Caso, Cariello.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 6, comma 8, della legge 21 febbraio 2014, n. 9 le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2015».
16. 8. Di Gioia, Mongiello.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 6, comma 8, della legge 21 febbraio 2014, n. 9 le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2015».
16. 7. Di Gioia, Mongiello.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al fine di compensare i tagli effettuati sulle risorse per le misure di sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale relative agli anni 2012 e 2013, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro nel triennio 2015-2017, aggiuntivi rispetto alle risorse già iscritte a bilancio, da erogare in tre tranches annuali pari a 18 milioni di euro nell'anno 2015 e a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017.

  Conseguentemente, all'articolo 17, comma 13, sostituire la cifra: 187,5 con la seguente: 137,5.
16. 5. Caparini, Caon, Guidesi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al fine di colmare il divario digitale l'occupazione dei beni immobili pubblici appartenenti, in gestione o affidati in concessione a qualsiasi Pubblica Amministrazione, organismo di diritto pubblico o privato, nonché l'occupazione dei beni del demanio idrico di cui agli articoli 86 e 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo 1 della Legge 15 marzo 1997, n. 59), con esclusivo riferimento alle infrastrutture funzionali alla costruzione di reti a banda larga e ultralarga, non comporta a carico dell'operatore alcun onere, canone o indennizzo, fermo restando solo l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi. Il divieto in questione è da intendersi riferito agli obblighi pecuniari di qualunque forma imposti dalle Pubbliche Amministrazioni, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni ed enti, o società a partecipazione pubblica, nei confronti degli operatori di comunicazione, ad esclusione dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi. La presente disposizione si applica anche alle concessioni in essere, agli assensi o nulla osta già rilasciati alla data di entrata in vigore della presente legge.
16. 3. Caparini, Allasia, Grimoldi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 35 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
  «4-bis. Ai medesimi fini indicati al comma 4, l'installazione e l'attivazione di apparati di rete caratterizzati da una potenza massima trasmessa in uplink inferiore o uguale a 100 mWatt, e da una potenza massima al connettore di antenna, in downlink inferiore o uguale a 5 W, e aventi un ingombro fisico non superiore a 20 litri, possono essere effettuate senza alcuna comunicazione all'ente locale e agli organismi competenti ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.
16. 6. Caparini, Guidesi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Ai fornitori di servizi di media in ambito locale che raggiungano una copertura pari ad almeno l'80 per cento della popolazione nazionale, attraverso accordi con operatori di rete locali, e che abbiano un patrimonio netto non inferiore a euro 6.200.000 ed impieghino non meno di venti dipendenti in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia fiscale, previdenziale e contributiva, vengono attribuite numerazioni automatiche dei canali della televisione digitale terrestre destinate ai canali nazionali, incluse le numerazioni destinate ai diversi generi di programmazione.
16. 11. Caparini, Caon, Guidesi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  All'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2014 n. 83, convertito con Legge 29 luglio 2014 n. 106, il comma 2, lettera a) è sostituito dal seguente:
   «a) impianti wi fi, solo a condizione che l'esercizio ricettivo metta a disposizione dei propri clienti un servizio gratuito di velocità di connessione pari ad almeno 1 Megabit/s in download».
16. 33. Boccadutri, Losacco, Ginefra.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 5, comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le sanzioni previste nei confronti degli esercenti della radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale sono ridotte ad un decimo.»;
   b) all'articolo 19, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
  «2-bis. L'autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta applicazione del presente decreto per i profili di propria competenza, avvalendosi dei poteri di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, ed applica, in caso di violazione delle disposizioni del presente decreto, le sanzioni amministrative previste all'articolo 1, comma 31 della medesima legge.
  2-ter. Le sanzioni previste nei confronti degli esercenti della radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale sono ridotte ad un decimo.».

  Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2 aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500.000 di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.
16. 12. Caparini, Guidesi.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 17 della legge 3 maggio 2004, n. 112, trovano applicazione con riferimento alle ordinanze ingiunzioni emanate prima dell'entrata in vigore della presente legge, a condizione che l'impresa radiofonica o televisiva locale abbia provveduto a regolarizzare, entro lo stesso termine, la propria posizione relativamente alla violazione con riferimento alla quale è stata irrogata la sanzione. I termini di pagamento delle sanzioni amministrative ridotte decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.
16. 13. Caparini, Guidesi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al fine di assicurare le risorse spettanti ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, e degli introiti equiparati al canone, viene quantificata in 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. I maggiori oneri di cui al presente comma sono quantificati in 112.733 milioni di euro nel 2015, 107.437 milioni di euro nel 2016 e 105.484 milioni di euro nel 2017. A decorrere dall'anno 2015, l'intero importo delle suddette misure di sostegno verrà riconosciuto alle TV locali, ad esclusione di una quota pari al 10 per cento da destinare alle emittenti radiofoniche locali, con regole di distribuzione uguali a quelle relative alla distribuzione tra TV locali. Le risorse destinate all'emittenza radiotelevisiva locale non potranno subire tagli o decurtazioni, né diretti né lineari. Quota parte delle risorse occorrenti, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 è reperita mediante corrispondete riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

  Conseguentemente, all'articolo 17, comma 13, sostituire la cifra: 187,5 con la seguente: 37,5.
16. 14. Caparini, Caon, Guidesi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al fine di adeguare le risorse per le misure di sostegno a favore dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, di cui all'articolo 45, comma 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e di cui all'articolo 52, comma 18 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modifiche e integrazioni di tali norme, è autorizzata la spesa di 45 milioni di euro nel triennio 2015-2017, aggiuntivi rispetto alle risorse già assegnate a bilancio per le citate misure di sostegno, da erogare nella misura di euro 25 milioni per l'anno 2015, 10 per l'anno 2016 e 10 per l'anno 2017.

  Conseguentemente, all'articolo 17, comma 13, sostituire la cifra: 187,5 con la seguente: 142,5.
16. 15. Caparini, Guidesi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al fine di adeguare le risorse per le misure di sostegno a favore dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, di cui all'articolo 45, comma 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e di cui all'articolo 52, comma 18 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e successive modifiche e integrazioni di tali norme, è autorizzata la spesa di 75 milioni di euro nel triennio 2015-2017, aggiuntivi rispetto alle risorse già assegnate a bilancio per le citate misure di sostegno, da erogare nella misura di euro 45 milioni per l'anno 2015, 15 per l'anno 2016 e 15 per l'anno 2017.

  Conseguentemente, all'articolo 17, comma 13, sostituire la cifra: 187,5 con la seguente: 112,5.
16. 16. Caparini, Guidesi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al fine di adeguare le risorse per le misure di sostegno a favore dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, di cui all'articolo 45, comma 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e di cui all'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata la spesa di 90 milioni di euro nel triennio 2015-2017, aggiuntivi rispetto alle risorse già assegnate a bilancio per le citate misure di sostegno, da erogare nella misura di euro 50 milioni per l'anno 2015,20 per l'anno 2016 e 20 per l'anno 2017.

  Conseguentemente, all'articolo 17, comma 13, sostituire la cifra: 187,5 con la seguente: 97,5.
16. 17. Caparini, Guidesi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al fine di salvaguardare la libertà di informazione e il pluralismo è previsto un contributo annuale pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, ad integrazione degli stanziamenti di cui all'articolo 45, comma 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni. Al comma 4 dell'articolo 3-quinquies del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni in legge 26 aprile 2012, n. 44, è aggiunto in fine il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2015 i contributi annuali per l'utilizzo delle frequenze televisive nazionali non possono essere inferiori al 2 per cento del fatturato per emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale.».
16. 18. Caparini, Guidesi.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge» al fine di diffondere l'uso della rete internet tra i cittadini, i gestori di pubblici esercizi di cui all'articolo 86 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 776 hanno l'obbligo di dotarsi di collegamento alla rete internet e rendere disponibili le risorse di connettività tramite tecnologia wireless basata sulle specifiche dello standard IEEE 802.11 (wi fi), consentendo l'accesso ai propri clienti a titolo gratuito nei limiti e con le modalità da stabilirsi con il decreto di cui al comma 2-quinquies.
  2-ter. Sono esclusi dall'obbligo di cui al comma precedente gli ambulanti. 2-quater. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui dal comma 2-bis, i gestori degli esercizi commerciali sono tenuti al pagamento della sanzione di cui all'articolo 221-bis del regio decreto 18 giugno 1931, n. 776.
  2-quinquies. Con Decreto del Ministero dello sviluppo economico, da adottarsi entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, sono dettati i criteri per la fruizione del servizio di cui al comma 1 da parte dei clienti nonché eventuali limitazioni all'ambito di applicazione del decreto.
16. 34. Boccadutri, Carbone, Losacco.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 16-bis.

  1. Al fine di dare piena attuazione agli obiettivi dell'Agenda digitale Italiana di cui all'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento che stabilisce i criteri per determinare l'ammontare e la ripartizione di un contributo annuale dei soggetti che forniscono in Italia servizi di comunicazione elettronica attraverso internet, indipendentemente dal rilascio delle autorizzazioni richieste ai sensi della normativa italiana. Tale contributo, calcolato in rapporto al fatturato generato per i servizi forniti in Italia per ciascuno di tali soggetti, va a sostituire in tutto o in parte il gettito previsto dall'applicazione dell'articolo 21 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come da ultimo sostituita dalla tariffa di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni, concernente la tassa di concessione governativa per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione, che, con io stesso regolamento, viene conseguentemente abolita, ovvero ridotta. È abrogato, inoltre, l'articolo 160 del decreto legislativo lo agosto 2003, n. 259.

  Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2 aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200.000 di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.
16. 01. Caparini, Guidesi.

  Dopo l'articolo 16 inserire il seguente:

Art. 16-bis.

  1. Il comma 190, dell'articolo 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e il comma 213, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono soppressi, le risorse derivano dall'attuazione del primo periodo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati al Fondo Unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.
16. 02. Nuti, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Toninelli, Castelli, Sorial, Caso, D'Incà, Currò, Brugnerotto, Cariello, Colonnese.

ART. 17.

  Sopprimere i commi 1 e 2.
17. 44. Terzoni, Zolezzi, Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Vignaroli, Castelli, Sorial.

  Sostituire i commi 1 e 2 con seguenti:
  1. È autorizzata la spesa di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 per interventi finalizzati alla vigilanza, alla prevenzione ed alla repressione del reati connessi allo smaltimento abusivo dei rifiuti ed alla loro illecita combustione.
  2. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, redige elenca del comuni per i quali si registra l'esigenza dell'azione di vigilanza di cui al comma 1. Nell'elenco di cui al presente comma sono ricompresi i comuni già individuati ai sensi del decreto- legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6 e successivi atti e decreti attuativi.
  2-bis. I comuni di cui al comma 2 inviano, entro e non oltre 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, al Ministro dell'ambiente ed al Ministro dell'interno la mappa con la localizzazione dei siti dove è più frequente lo smaltimento abusivo di rifiuti ed un altro elenco dove sono più Frequenti i roghi di rifiuti e materiale abbandonato.
  2-ter. Per la prevenzione e la repressione dei reati connessi allo smaltimento abusivo dei rifiuti ed ai roghi degli stessi all'interno dei comuni di cui al comma 2, viene creato, entro e non oltre 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto dei Ministero dell'ambiente e del Ministero dell'interno, un nucleo Interforze composto da membri di tutte le forze di polizia presenti sul territorio. Tale decreto dovrà individuare la sede e le modalità operative ed organizzative del gruppo. Il nucleo interforze deve essere composto da un congruo numero di agenti tenendo in considerazione l'estensione del territorio da monitorare costantemente e del numero di abitanti di ciascun comune interessato. Tutti i membri del corpo interfonze di cui sopra prendono la qualifica di agenti di pubblica sicurezza nonché organi di polizia giudiziaria.
  2-quater. Sulle strade extraurbane di accesso ai comuni di cui al comma 2 sono installati impianti di videosorveglianza in modo garantite un controllo efficace del territorio. Tali impianti sono gestiti dal gruppo interforze di cui al comma 2-ter. Le registrazioni di tali impianti, qualora vengano registrati comportamenti illeciti, costituiscono elementi di prova per eventuali procedimenti penali a costituiscono titolo per elevare sanzioni.
  2-quinquies. Il gruppo interforze viene dotato in un sufficiente numero di droni volanti, dotati di dispositivo per la visione notturna, fissato in almeno 1 drone ogni 1000 abitanti, dotati di apposito impianto di videosorveglianza per monitorare le aree a rischio.
  2-sexies. Gli operatori delle agenzie regionali di tutela ambientale che operano sui territori di cui al comma 2, fino al superamento dall'emergenza, assumono la qualifica di agenti di pubblica sicurezza nonché organi di polizia giudiziaria.
  2-septies. Entro e non oltre 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero della sanità emana un decreto per definire i parametri di valutazione delle concentrazioni inquinanti per suoli agricoli e per acque irrigue.
  2-octies. I terreni compromessi dall'inquinamento o comunque interdetti alla coltivazione di prodotti agricoli, qualora si dimostri l'assenza di responsabilità del soggetto che ha il godimento del fondo, sono destinati prioritariamente alla produzione di legname attraverso la messa a dimora di alberi ad alto fusto, il cui legno deve essere opportunamente trattato in fase di l'impiego nei cicli industriali per evitare il rilascio di sostanze incamerate mediante riloestrazione, oppure destinati alla produzione di canapa opportunamente supportata nella propria filiera o comunque ad altri tipi di coltura.
  2-nonies. Per l'analisi dei terreni interessati nonché per l'elaborazione di piani di riutilizzo dei terreni inquinati, viene costituito, entro a non oltre 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e con decreto del Ministro della Salute, un gruppo di lavoro formato da esperti provenienti dal locale mondo universitario e composto da agronomi, geologi, esperti di idraulica dei mezzi porosi.
17. 45. Micillo, Zolezzi, Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Terzoni, Vignaroli, Castelli, Sorial.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. È autorizzata la spesa di 245 milioni di euro annuì per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e di 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 per interventi in favore del settore dell'autotrasporto. Le relative Sorse sono ripartite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

  Conseguentemente dopo il comma 2 inserire il seguente:
  2-bis. Al comma 90 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) dopo le parole: «che gestiscono sistemi di trasporto e logistici settoriali» sono inserite le seguenti: «in particolare va assicurata l'interoperabilità col sistema Port Managernent Information System (PMIS) delle capitanerie di Porto attraverso il nodo unico di scambio diretto delle informazioni connesse agli usi civili e produttivi del mare in attuazione della lettera b) del comma 2 dell'articolo 13 del Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 72»;
   b) dopo le parole: «ciascuno degli anni 2015 e 2016» sono inserite le seguenti: «In particolare per l'acquisto e l'installazione di apparati di bordo, senza oneri a carico delle imprese di autotrasporto, il contributo di cui all'articolo 2 comma 244, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, è incrementato ulteriormente senza obbligo di cofinanziamento da parte del soggetto attuatore unico di cui all'articolo 61-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 matto 2012, n. 27, di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016»;
   c) alla fine del comma sono inseriti i seguenti periodi: «In tal caso, entro tre mesi dalla acquisizione da parte di UIRNet Spa del progetto redatto dal Promotore di cui alla gara di concessione di servizi, il soggetto attuatore unico, sentito il Ministero per le infrastrutture e i trasporti, in merito alla conformità di detto progetto all'interesse pubblico ed alla destinazione funzionale della Piattaforma logistica nazionale (PLN), stipula apposita convenzione con il Gestore della PLN, previa approvazione nel merito da parte del MIT stesso. Le Camere di Commercio e Unioncamere e altri enti o società a totale partecipazione pubblica, partecipano, secondo le norme del codice civile, al capitale del soggetto attuatore unico della PLN di società da interamente controllate, nel rispetto di quanto previsto dal comma 221 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228».
17. 46. Saltamartini, Tancredi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 250 milioni, con le seguenti: 50 milioni.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 9.

  Alla Tabella E Missione «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», Programma «gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche», voce «Ministero dell'ambiente», legge 147/2013, «Difesa del suolo e tutela ambientale», apportare le seguenti modifiche:
   2015:
    CP: + 350.000.000;
    CS: + 350.000.000;
   2016:
    CP: + 300.000,000;
    CS: + 300.000,000;
   2017:
    CP: + 400.000.000;
    CS: + 400.000.000.
17. 48. Pellegrino, Zaratti, Marcon, Melilla, Quaranta.

  Al comma 1, sostituire le parole: 250 milioni, con le parole: 50 milioni.

  Conseguentemente:
   al comma 9, sostituire le parole: 200 milioni, con le seguenti: 100 milioni;
   all'articolo 39, dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. Salve le esenzioni previste in ottemperanza dell'articolo 8 del Patto per la Salute per gli anni 2014-2016, per la partecipazione alla spesa di tutte le prestazioni sanitarie e di tutte le prestazioni socio-sanitarie si prende a riferimento l'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 5 dicembre 2013. Di conseguenza, per la partecipazione alla spesa da parte di minori o maggiori di età con disabilità grave di cui all'articolo 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 e da parte di anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti per le prestazioni sanitarie e socio-sanitarie di cui alla Tabella A del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001, si considera l'ISEE del solo assistito, estendendo alle prestazioni sanitarie le modalità di calcolo di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 5 dicembre 2013.
  6-ter. La partecipazione, nelle modalità descritte al comma 6-bis, è unica, anche per le prestazioni socio-sanitarie.
  6-quater. Le modalità di partecipazione, in base all'ISEE come indicato nei commi precedenti, sono determinate dallo specifico gruppo di lavoro misto di cui al punto 3 dell'articolo 8 del Patto per la Salute per gli anni 2014-2016 di cui all'intesa sottoscritta in data 10 luglio 2014 tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
17. 55. Marcon, Nicchi, Matarrelli, Melilla.

  Al comma 1, sostituire le parole: 250 milioni, con le seguenti: 100 milioni.

  Conseguentemente:
   al comma 8, sostituire le parole: 250 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, con le parole: 350 milioni di euro annui a decorrere dal 2015. Il Fondo è altresì incrementato di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, da destinare esclusivamente, in aggiunta alle risorse previste dal medesimo Fondo come incrementato dal presente comma, in favore degli interventi di assistenza domiciliare per le persone affette da disabilità gravi e gravissime, ivi incluse quelle affette da sclerosi laterale amiotrofica.
   all'articolo 44, dopo il comma 27, aggiungere i seguenti:
  27-bis. Al comma 5-bis dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei Limiti del 95 per cento».
  27-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6:
    1) al comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
    2) al comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
   b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
17. 114. Nicchi, Marcon, Matarrelli, Melilla, Duranti, Scotto.

  Al comma 1, sostituite le parole: 250 milioni, con le seguenti: 100 milioni.

  Conseguentemente:
   al medesimo articolo 17, sopprimere il comma 9;
   all'articolo 37, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. L'utilizzo delle risorse proprie e delle risolse provenienti dallo Stato, da parte di regioni ed enti locali, per interventi finalizzati alla bonifica dei Siti di interesse nazionale (SIN), di cui all'articolo 252, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, è escluso dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del Patto di stabilità interno di cui agli articoli 31 e 32 della legge 12 novembre 2011, a 183, nei limiti di 550 milioni per ciascun anno del triennio 2015-2017;
   all'articolo 44, dopo il comma 27, aggiungere i seguenti:
  27-bis. Al comma 5-bis dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, Le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
  27-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6:
    1) al comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
    2) al comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
   b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
17. 47. Zaratti, Pellegrino, Marcon, Melilla.

  Al comma 1, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 100 milioni.

  Conseguentemente dopo il comma 23 aggiungere il seguente:
  23-bis. Per le finalità di cui all'articolo 52 comma 18 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.
17. 49. Fratoianni, Scotto, Marcon, Melilla, Paglia.

  Al comma 1, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 100 milioni.

  Conseguentemente, dopo il comma 23 aggiungere il seguente:
  23-bis. Per le finalità di cui all'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993 n. 422, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.
17. 50. Fratoianni, Scotto, Marcon, Melilla, Paglia.

  Al comma 1 sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 150 milioni.

  Conseguentemente:
   al comma 7, primo periodo, sostituire le parole:
300 milioni, con le seguenti: 550 milioni e sostituire il secondo periodo con il seguente:
   Sono altresì stanziati 200 milioni per il rilancio di un piano di sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, con particolare riguardo al suo riequilibrio territoriale;
   al comma 9, sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 100 milioni;
   all'articolo 44, dopo il comma 27, aggiungere i seguenti:
   27-bis. Al comma 5-bis dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
  27-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6:
    1) al comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite alle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
    2) al comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
   b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura deL 95 per cento».
17. 113. Nicchi, Marcon, Matarrelli, Melilla, Giancarlo Giordano, Fratoianni.

  Al comma 1 sostituire le parole: 250 milioni di euro con le seguenti: 50 milioni di euro.

  Conseguentemente all'articolo 19, dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
  7-bis. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativo alle detrazioni per oneri, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo la lettera i-octies) è aggiunta la seguente:
    «i-novies) le spese, per un importo non superiore a 250 euro, sostenute per l'acquisto di ciascun abbonamento ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. La detrazione spetta sempreché le spese stesse non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. La detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12, che si trovino nelle condizioni indicate nel comma 2 del medesimo articolo 12»;
   b) al comma 2, primo periodo, le parole: «c), e), f), i-quinquies), e i-sexies) sono sostituite dalle seguenti: «c), e), f), i-quinquies), i-sexies) e i-novies).
17. 51. Scotto, Marcon, Melilla, Paglia.

  Al comma 1 sostituire le parole: 250 milioni di euro con le seguenti: 150 milioni di euro.

  Conseguentemente all'articolo 19, dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
  7-bis. Al fine di sostenere le politiche di incentivazione della mobilità sostenibile attraverso il potenziamento e l'aumento dell'efficienza dei mezzi pubblici, l'incentivazione dell'intermodalità, la valorizzazione degli strumenti del mobility management e del car sharing, la riorganizzazione e la razionalizzazione del settore di trasporto e di consegna delle merci, attraverso la realizzazione di centri direzionali di smistamento che permetta una migliore organizzazione logistica e la promozione di reti urbane di percorsi destinati alla mobilità ciclistica, sono rese disponibili nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare risorse per 100 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2015, 2016 e 2017 per la ricostituzione ed il rifinanziamento del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 1121, della legge 27 dicembre 2006 n. 2006.
17. 52. Scotto, Marcon, Melilla, Paglia.

  Al comma 1, sostituire le parole: 250 milioni, con le seguenti: 160 milioni.

  Conseguentemente:
   alla Tabella A allegata, voce
Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 45.000.000;
   2016: – 45.000.000;
   2017: – 45.000.000.
   alla Tabella C allegata, Missione «Organi costituzionale, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri», Programma «Presidenza del Consiglio dei Ministri», voce «Ministero dell'economia e delle finanze», legge 230/1998, «Fondo nazionale per il Servizio civile», apportare le seguenti variazioni:
   2015:
    CP: + 135.000.000;
    CS: + 135.000.000;
   2016:
    CP: + 135.000.000;
    CS: + 135.000.000;
   2017:
    CP: + 135.000.000;
    CS: + 135.000.000.
17. 56. Marcon, Melilla, Nicchi, Matarrelli.

  Al comma 1, primo periodo sostituire le parole: 250 milioni, con le seguenti: 200 milioni.

  Conseguentemente:
   al comma 5 sostituire le parole:
100 milioni di euro con le seguenti: 50 milioni;
   al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: 100 milioni di euro con le seguenti: 200 milioni di euro.
17. 107. Tinagli, Mazziotti di Celso, Librandi, Galgano, Nesi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 250 milioni, con le seguenti: 200 milioni.

  Conseguentemente, all'articolo 44, dopo il comma 40 aggiungere il seguente:
  40-bis. All'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, dopo il comma 1, è inserito il seguente:  
«1-bis. Il requisito dello svolgimento, con modalità non commerciali, delle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a) della legge 20 maggio 1985, n. 222, e di cui al comma 1, lettera i), articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, deve in ogni caso ritenersi assolto in relazione alle attività de-commercializzate, esenti o escluse svolte dagli enti non commerciali con le modalità e nei termini previsti dalla vigente normativa fiscale, anche di settore, in materia di tassazione sul reddito.
17. 54. Marcon, Nicchi, Matarrelli, Melilla.

  Al comma 1, sostituire le parole: 250 milioni, con le seguenti: 240 milioni.

  Conseguentemente, all'articolo 44, dopo il comma 40 aggiungere il seguente:
  40-bis. All'articolo 10, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 4 sono aggiunte in fine le seguenti parole: «salvo quanto previsto dal comma 4-bis»;
   b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
  «4-bis. Ai trasferimenti a favore di organizzazioni non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) si applica l'imposta di registro di euro 200 a condizione che la ONLUS dichiari nell'atto che intende utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento della propria attività e che realizzi l'effettivo utilizzo diretto entro 2 anni dall'acquisto. In caso di dichiarazione mendace o di mancata effettiva utilizzazione per lo svolgimento della propria attività è dovuta l'imposta nella misura ordinaria nonché una sanzione amministrativa pari al 30 per cento della stessa imposta».
17. 53. Marcon, Nicchi, Matarrelli, Melilla.

  Sostituire il comma 2 con i seguenti:
  2. Al fine di favorire la competitività e di razionalizzare il sistema dell'autotrasporto, una quota non superiore al 30 per cento delle risorse di cui al comma I è destinata alle imprese che pongono di essere iniziative dirette a realizzare processi di ristrutturazione e aggregazione e che intendono dotarsi di dispositivi tecnologici che consentano la tracciabilità dei percorsi e la gestione satellitare delle flotte.
  2-bis. L'istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti la Banca dati nazionale dell'autotrasporto, di seguito denominata «Banca». Con regolamento adottato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'interno, sono disciplinati le modalità di funzionamento della Banca, la modalità di accesso, l'inserimento in essa dei dati relativi alle imprese di autotrasporto, la gestione dei profitti nonché ogni comunicazione e informativa facente riferimento alle imprese stesse. Sono altresì stabiliti i casi e le modalità di cancellazione dalla Banca dei dati relativi alle imprese. La Banca, anche attraverso l'ausilio di organismi accreditati specializzati nella tracciabilità dei percorsi e nella gestione satellitare delle flotte, consente alle Forze dell'ordine e agli operatori del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di aumentare i livelli di controllo ai fini della sicurezza e della trasparenza del mercato, noncheé per limitare la diffusione del cabotaggio abusivo sul territorio nazionale. La Banca fornisce altresì un rating, anche di merito creditizio, alle imprese di autotrasporto che operano sul territorio nazionale nel pieno rispetto della normativa comunitaria e interna. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 250.000 euro, si provvede mediante le risorse disponibili a legislazione vigente ed eventualmente mediante quota parte dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 del presente articolo.
17. 62. Scotto, Marcon, Melilla, Paglia.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Dal 2016 è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per la Logistica con una dotazione iniziale di 450 milioni di euro. Tale fondo è alimentato con le risorse derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 45 comma 7-bis.
  2-ter. A partire dal 2016 a tale fondo si aggiungono le risorse destinate al settore dell'autotrasporto di merci, al fine di integrarle in un unico strumento incentivante lo sviluppo di una catena logistica efficiente e sostenibile. Tali risorse sono ripartite, sentito il comitato centrale dell'albo dell'autotrasporto, alle aziende del settore ai fini del raggiungimento dei seguenti obbiettivi:
   a) l'aggregazione in rete delle aziende tramite l'utilizzo di cooperative, consorzi, contratti di rete o integrandosi altrimenti con strutture logistiche;
   b) la condivisione della flotta;
   c) l'utilizzo di sistemi informatici, telematici per la razionalizzazione del trasporto;
   d) l'acquisto di unità di carico quali casse mobili, container e mieto unità atte alla distribuzione urbana delle merci;
   e) la dotazione di sistemi integrati a bordo camion;
   f) l'attuazione di politiche di riduzione dei costi esterni ambientali.

  2-quater. Per l'anno 2016 e 2017 vengono destinati 30 milioni di euro, da prelevarsi dal fondo di cui al comma 2-bis del presente articolo, ad interventi di sostegno del trasporto combinato e trasbordato su ferro di merci, nonché finalizzati al miglioramento dell'impatto ambientale ed allo sviluppo di una catena logistica efficiente e sostenibile.
  2-quinquies. Con apposito decreto da emanarsi entro il 31 dicembre 2015, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provvede a dettare le modalità operative per l'erogazione delle risorse di cui al ai commi 2-ter e 2-quater. Il decreto deve prevedere forme incentivanti per chi usufruisce di un trasporto con minori costi esterni, calcolati sul percorso e sul mezzo scelto, o sulla combinazione dei mezzi scelti.

  Conseguentemente, all'articolo 19, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. Per l'anno 2016 sono destinati ulteriori 250 milioni di euro, da prelevare dal fondo di cui al comma 2-bis dell'articolo 17, al fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni. Potranno accedere al fondo di garanzia, per le sole risorse stanziate dal presente comma, le imprese ferroviarie operanti sul territorio italiano, per operazioni di acquisto di materiale rotabile ferroviario per il trasporto di merci, entro un limite di importo garantito pari a 4,5 milioni di euro;
   all'articolo 45, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  «7-bis. Alle misure di cui all'articolo 17 comma 2-bis si provvede, mediante la previsione di entrata di 700 milioni di euro, ottenuta tramite rimodulazione delle aliquote irpef per il solo anno 2015, come segue:

 Reddito imponibile Aliquota

da 75.001 a 95.000 43 per cento
da 95.001 a 115.700 44 per cento
da 115.701 a 136.400 45 per cento
oltre i 136.400 46 per cento
17. 57. Catalano.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Al fine di consentire la realizzazione e il completamento di interventi sui sistemi metropolitani è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2015 e 100 milioni di euro dal 2016 al 2024. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati gli interventi prioritari da finanziare, le risorse ad essi destinate con relativa ripartizione per annualità, nonché le modalità e le condizioni di monitoraggio medesimo decreto sono stabilite le condizioni di revoca del finanziamento, anche in relazione alla verifica del rispetto del cronoprogramma dei lavori. Le risorse eventualmente revocate confluiscono nel Fondo nazionaLe per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale nelle Regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

  Conseguentemente al comma 21 le parole: 100 milioni sono sostituite dalle seguenti: 50 milioni e le parole: 460 milioni sono sostituite dalle seguenti: 360 milioni.
17. 61. Scotto, Marcon, Melilla, Paglia.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. È autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2015 e 2016 per interventi in favore del trasporto merci su rotaia con contributi concessi direttamente agli utenti del servizio di trasporto merci sotto forma di ferrobonus ed ecobonus per l'utilizzo delle vie ferroviarie e del mare. Le relative risorse sono ripartite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

  Conseguentemente all'articolo 46, comma 2, aggiungere in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50.000.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.
17. 64. Dell'Orco, De Lorenzis, Nicola Bianchi, Cristian Iannuzzi, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Spessotto, Castelli, Sorial, Oliaro.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. È autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 per interventi in favore del trasporto merci su rotaia con contributi concessi direttamente agli utenti del servizio di trasporto merci sotto forma di ferrobonus ed ecobonus per l'utilizzo delle vie ferroviarie e del mare. Le relative risorse sono ripartite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

  Conseguentemente al comma 1 sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti. 200 milioni.
17. 63. Dell'Orco, De Lorenzis, Nicola Bianchi, Cristian Iannuzzi, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Spessotto, Castelli, Sorial, Oliaro.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al fine di completare il raddoppio sull'asse ferroviario Firenze-Empoli-Siena della tratta ferroviaria Granaiolo-Empoli prevista dall'intesa generale quadro tra Governo e Regione Toscana per il congiunto coordinamento e la realizzazione delle infrastrutture strategiche, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2015, 10 milioni di euro per l'anno 2016, 10 milioni di euro per l'anno 2017.

  Conseguentemente, al comma 21, sostituire le parole: è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2015 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 con le seguenti: è incrementato di 80 milioni di euro per l'anno 2015, di 450 milioni per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e 460 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.
17. 13. Dallai, Parrini, Cenni, Fanucci.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, in collaborazione con il Comitato Centrale dell'Albo degli Autotrasportatori, adotta, con propri decreti, da emanarsi entro il 30 settembre 2015, le misure necessarie a prevenire la concessione di sussidi all'autotrasporto ad aziende che, praticando l'esterovestizione e la delocalizzazione all'estero, effettuano trasporti domestici sul territorio nazionale in regime di concorrenza sleale.
17. 58. Catalano.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis Al fine di favorire la competitività e di razionalizzare il sistema dell'autotrasporto, a partire dall'anno 2016, le risorse destinate all'autotrasporto sono pongono in essere iniziative dirette a realizzare:
   1) l'aggregazione in rete delle aziende tramite l'utilizzo di cooperative, consorzi, contratti di rete o integrandosi altrimenti con strutture logistiche;
   2) la condivisione della flotta;
   3) l'utilizzo di sistemi informatici, telematici per la razionalizzazione del trasporto;
   4) l'acquisto di unità di carico quali casse mobili, container e distribuzione urbana delle merci;
   5) la dotazione di sistemi integrati a bordo camion;
   6) l'attuazione di politiche di riduzione dei costi esterni ambientali».
17. 59. Catalano.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Al comma 1 dell'articolo 1 della Legge 21 dicembre 2001 n. 443 il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Il programma è parte integrante del Piano Nazionale della Mobilità, che aggiorna il Piano Generale dei Trasporti sulla base della domanda di mobilità esistente e con l'obiettivo di perseguire le modalità di trasporto che rispondano alla domanda di mobilità dei cittadini e producano minori costi esterni per la salute, l'ambiente e il consumo del suolo. Il Piano Nazionale della Mobilità, ha validità decennale ed è redatto entro il giugno 2015 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in collaborazione con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il programma è sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica e a valutazione economico-finanziaria, relativamente agli impegni pluriennali di spesa pubblica».
* 17. 60. Scotto, Marcon, Melilla, Paglia.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001 n. 443, il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Il programma è parte integrante del Piano Nazionale della Mobilità, che aggiorna il Piano Generale dei Trasporti sulla base della domanda di mobilità esistente e con l'obiettivo di perseguire le modalità di trasporto che rispondano alla domanda di mobilità dei cittadini e producano minori costi esterni per la salute, l'ambiente e il consumo del suolo. Il Piano Nazionale della Mobilità, ha validità decennale ed è redatto entro il giugno 2015 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in collaborazione con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il programma è sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica e a valutazione economico-finanziaria, relativamente agli impegni pluriennali di spesa pubblica».
* 17. 483. Zardini, Ginato, Moretto, Crivellari, Narduolo.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 115, comma 2, lettera b), le parole: «sessantotto anni», sono sostituite dalle seguenti: «settanta anni».
17. 67. Caparini, Guidesi.

  Dopo il comma 2 inserire il seguente:
  2-bis. All'articolo 1, comma 90 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: «che gestiscono sistemi di trasporto e logistici settoriali» sono inserite le seguenti: «in particolare va assicurata l'interoperabilità col sistema PMIS delle Capitanerie di Porto attraverso il nodo unico di scambio diretto delle informazioni connesse agli usi civili e produttivi del mare ex DPCM 11 febbraio 2014, n. 72»;
   b) dopo le parole: «ciascuno degli anni 2015 e 2016» sono inserite le seguenti: «in particolare per l'acquisto e l'installazione di apparati di bordo, senza oneri a carico delle imprese di autotrasporto, il contributo di cui all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, è incrementato ulteriormente, senza obbligo di cofinanziamento da parte del soggetto attuatore unico di cui all'articolo 61-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 di 10 milioni di euro per gli anni 2015 e 2016»;
   c) aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «in tal caso, entro tre mesi dalla acquisizione da parte di UIRMet Spa del progetto redatto dal Promotore di cui alla gara di concessione di servizi, prima menzionata, il soggetto attuatore unico, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in merito alla conformità di detto progetto all'interesse pubblico ed alla destinazione funzionale della PLN, stipula apposita convenzione con il Gestore della PLN, previa approvazione nel merito da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stesso. Inoltre, al fine di anticipare il tempo di ritorno dell'investimento da parte del Gestore medesimo, attraverso investimenti diretti effettuati dal soggetto attuatore unico, le Camere di Commercio e Unioncamere e altre enti o società a totale partecipazione pubblica, partecipano, secondo le norme del codice civile, al capitale 1 del soggetto attuatore unico della PLN, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 24 dicembre 2012 n. 228, articolo 1, comma 211, nonché nel capitale di società controllate al 100 per cento dal predetto soggetto attuatore unico per la implementazione locale della PLN».
* 17. 65. Guidesi, Caparini.

  Dopo il comma 2 inserire il seguente:
  2-bis. All'articolo 1, comma 90 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: «che gestiscono sistemi di trasporto e logistici settoriali» sono inserite le seguenti: «in particolare va assicurata l'interoperabilità col sistema PMIS delle Capitanerie di Porto attraverso il nodo unico di scambio diretto delle informazioni connesse agli usi civili e produttivi del mare ex DPCM 11 febbraio 2014, n. 72»;
   b) dopo le parole: «ciascuno degli anni 2015 e 2016» sono inserite le seguenti: «in particolare per l'acquisto e l'installazione di apparati di bordo, senza oneri a carico delle imprese di autotrasporto, il contributo di cui all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, è incrementato ulteriormente, senza obbligo di cofinanziamento da parte del soggetto attuatore unico di cui all'articolo 61-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 di 10 milioni di euro per gli anni 2015 e 2016»;
   c) aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «in tal caso, entro tre mesi dalla acquisizione da parte di UIRMet Spa del progetto redatto dal Promotore di cui alla gara di concessione di servizi, prima menzionata, il soggetto attuatore unico, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in merito alla conformità di detto progetto all'interesse pubblico ed alla destinazione funzionale della PLN, stipula apposita convenzione con il Gestore della PLN, previa approvazione nel merito da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stesso. Inoltre, al fine di anticipare il tempo di ritorno dell'investimento da parte del Gestore medesimo, attraverso investimenti diretti effettuati dal soggetto attuatore unico, le Camere di Commercio e Unioncamere e altre enti o società a totale partecipazione pubblica, partecipano, secondo le norme del codice civile, al capitale 1 del soggetto attuatore unico della PLN, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 24 dicembre 2012 n. 228, articolo 1, comma 211, nonché nel capitale di società controllate al 100 per cento dal predetto soggetto attuatore unico per la implementazione locale della PLN».
* 17. 66. Ginato, Librandi.

  Dopo il comma 2 inserire il seguente:
  2-bis. All'articolo 1, comma 90 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: «che gestiscono sistemi di trasporto e logistici settoriali» sono inserite le seguenti: «in particolare va assicurata l'interoperabilità col sistema PMIS delle Capitanerie di Porto attraverso il nodo unico di scambio diretto delle informazioni connesse agli usi civili e produttivi del mare ex DPCM 11 febbraio 2014, n. 72»;
   b) dopo le parole: «ciascuno degli anni 2015 e 2016» sono inserite le seguenti: «in particolare per l'acquisto e l'installazione di apparati di bordo, senza oneri a carico delle imprese di autotrasporto, il contributo di cui all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, è incrementato ulteriormente, senza obbligo di cofinanziamento da parte del soggetto attuatore unico di cui all'articolo 61-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 di 10 milioni di euro per gli anni 2015 e 2016»;
   c) aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «in tal caso, entro tre mesi dalla acquisizione da parte di UIRMet Spa del progetto redatto dal Promotore di cui alla gara di concessione di servizi, prima menzionata, il soggetto attuatore unico, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in merito alla conformità di detto progetto all'interesse pubblico ed alla destinazione funzionale della PLN, stipula apposita convenzione con il Gestore della PLN, previa approvazione nel merito da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stesso. Inoltre, al fine di anticipare il tempo di ritorno dell'investimento da parte del Gestore medesimo, attraverso investimenti diretti effettuati dal soggetto attuatore unico, le Camere di Commercio e Unioncamere e altre enti o società a totale partecipazione pubblica, partecipano, secondo le norme del codice civile, al capitale 1 del soggetto attuatore unico della PLN, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 24 dicembre 2012 n. 228, articolo 1, comma 211, nonché nel capitale di società controllate al 100 per cento dal predetto soggetto attuatore unico per la implementazione locale della PLN».
* 17. 68. Latronico, Palese, Brunetta.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: opere di accesso aggiungere le seguenti: ferroviario.
17. 71. Dell'Orco, De Lorenzis, Nicola Bianchi, Cristian Iannuzzi, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Spessotto, Castelli, Sorial.

  Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere le seguenti parole: ai fini della presente legge, sono considerate opere di accesso ai porti le infrastrutture di approvvigionamento del GNL per le navi e le Imbarcazioni a motore così come classificate dalla normativa vigente.
17. 26. Mura, Minnucci.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Il completamento della metropolitana di Torino è autorizzata la spesa di 242 milioni di euro così ripartita:
   a) 154 milioni di euro per la tratta 3 della linea 1 Collegno-Cascine Vica;
   b) 28 milioni di euro per la tratta Ungotto-Piazza Bengasi;
   c) 60 milioni di euro per i lavori di progettazione delle nuove tratte.

  3-ter. Agli oneri di cui al comma 3-bis del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 208, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
17. 73. Della Valle, Crippa, Simone Valente, D'Incà, Fantinati, Mucci, Vallascas, Da Villa, Prodani, Castelli, D'Incà, Caso, Brugnerotto, Currò, Colonnese, Sorial.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, è rifinanziata nella misura di 154 milioni di euro per l'anno 2015.

  Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alta predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 154.000.000 euro per l'anno 2015.
17. 75. Cariello, Castelli, Brugnerotto, Caso, Colonnese, Currò, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo stato dell'etto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, è rifinanziata nella misura di 154 milioni di euro per l'anno 2015.

  Conseguentemente:
   sostituire il comma 5, con il seguente:
  5. È autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per il 2015 e 100 milioni di euro a decorrere dal l'anno 2016 da assegnare all'Agenzia delle entrate quale contributo integrativo alle spese di funzionamento;
   sostituire il comma 9, con il seguente:
  9. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 47, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è autorizzata la spesa di 100 milioni per l'anno 2013 e di 200 milioni a decorrere dall'anno 2016.

  All'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 4.000000 euro per l'anno 2015.
17. 74. Cariello, Castelli, Brugnerotto, Caso, Colonnese, Currò, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al fine di favorire l'opera di ricostruzione e per ripresa economica dei territori della regione Sardegna colpiti dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2013, le spese effettuate dalla regione e dagli enti locali in relazione agli eventi calamitosi, sono esclusi anche per ciascun anno del triennio 2015-2017 dal rispetto del Patto di stabilita interno, nel limite di 70 milioni di euro annui.

  Conseguentemente, al comma 9, sostituire le parole: 200 milioni, con le seguenti: 130 milioni.
17. 69. Piras, Zaratti, Pellegrino, Marcon, Melilla, Zaccagnini.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Il fondo di cui all'articolo 3 della legge 19 ottobre 1998, n. 366, è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2015-2017, da destinare principalmente agli interventi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), d), h) ed i) della stessa legge.

  Conseguentemente all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10,000.000 per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.
17. 70. De Lorenzis, Nicola Bianchi, Cristian Iannuzzi, Dell'Orco, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Spessotto, Castelli, Sorial.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:
  3-bis. Al fine di rilanciare le imprese della filiera nautica, a decorrere dal 1o gennaio 2015, le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato rientrano nelle strutture ricettive all'aria aperta, secondo i requisiti stabiliti con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 12.000 000;
   2016: – 12.000.000;
   2017: – 12.000.000.
17. 72. Prodani, Crippa, Della Valle, Fantinati, Mucci, Vallascas, Da Villa, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, D'Incà, Colonnese, Cariello, Currò.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:
  3-bis. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, unico documento del veicolo diventa la carta di circolazione di cui alla direttiva 1999/37/CE, e i mutamenti riguardanti l'intestazione dei veicoli, secondo quanto previsto in materia dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché gli eventi giuridico-patrimoniali sui veicoli medesimi, si registrano in un unico archivio di Stato. Con decreto del Presidente della Repubblica, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disciplinata l'implementazione dell'archivio unico di Stato di cui al periodo precedente con i dati di quello previsto dall'articolo 225, comma 1, lettera b) e 226, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e del Pubblico Registro Automobilistico (FRA). Con il medesimo decreto sono disciplinate la gestione ed il funzionamento dell'archivio stesso, nonché l'assetto del personale centrale e periferico delle strutture pubbliche interessate o, comunque, coinvolto a seguito della sua istituzione.
17. 76. Caparini, Guidesi.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Per la riattivazione delle linee di collegamento tra le aree portuali e le grandi arterie di viabilità nazionale è autorizzata la spesa di euro 10 milioni per l'anno 2015.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 10.000.000;
   2016: – 10.000.000;
   2017: – 10.000.000.
17. 77. Minnucci.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 32 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 le parole: «e fino al 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «e fino al 31 dicembre 2015»;
   b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 2 milioni di euro per il 2014 e 12 milioni di euro per il 2015, si provvede mediante utilizzo per il 2014 delle somme versate entro il 15 luglio 2014 all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite, nel limite di 2 milioni di euro, definitivamente al bilancio dello Stato e per il 2015 mediante l'utilizzo di 12 milioni di euro dello stanziamento della tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze».

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 12,000.000;
   2016: – 0;
   2017: – 0.
17. 78. Marchetti.

  Sopprimere il comma 4.

  Conseguentemente, sostituire il comma 7 con i seguenti:
  7. Lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, è incrementato di 600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.
  7-bis. Al fine di rilanciare un piano di sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, finalizzato al raggiungimento di determinati obiettivi di servizio nelle more della definizione dei livelli essenziali delle relative prestazioni è stanziata per l'anno 2015 la somma di 100 milioni di euro.
17. 120. Dall'Osso, Baroni, Cecconi, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Brugnerotto, Cariello.

  Sostituire il comma 4 con i seguenti:
  4. A decorrere dall'anno finanziario 2015, sulla base dei criteri e delle modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2006, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al cinque per mille dell'imposta stessa liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali è destinata in base alla scelta del contribuente alle finalità di cui all'articolo 2, comma 4-novies, lettere a), b), c), d), e), del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, e all'articolo 23, comma 46 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
  4-bis. Le risorse complessive destinate alla liquidazione della quota dei 5 per mille sono determinate sulla base degli incassi in conto competenza relativi all'IRPEF, sulla base delle totalità delle scelte espresse dai contribuenti, rese pubbliche entro il mese di marzo dell'anno successivo alla dichiarazione ed erogate alle organizzazioni aventi diritto entro i sei mesi successivi, Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, e in applicazione dell'articolo IS, comma 2, della Legge 7 agosto 1990, n.241, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ed il Ministro della salute, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 12.
17. 79. Silvia Giordano, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero, Sorial, Colonnese.

  Sostituire il comma 4, con il seguente:
  4. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 4-novies a 4-undecies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, relative al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente, si applicano anche relativamente all'esercizio finanziario 2015 e ai successivi, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi dell'annualità precedente. Le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 dell'8 giugno 2010, si applicano anche a decorrere dall'esercizio finanziario 2015 e i termini ivi stabiliti sono conseguentemente rideterminati con riferimento a ciascun esercizio finanziario. Per La liquidazione della quota del cinque per mille è autorizzata la spesa di 600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. Le somme non utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun anno possono esserlo nell'esercizio successivo.

  Conseguentemente all'articolo 46, comma 2, aggiungere in fine le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100,000.000 di euro a decorrere dall'anno 2015.
17. 81. Silvia Giordano, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero, Currò, D'Incà.

  Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: è autorizzata la spesa di 600 milioni di euro con le seguenti: è autorizzata la spesa di 600 milioni di euro.

  Conseguentemente al comma 9 sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 100 milioni.
17. 80. Silvia Giordano, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero, Cariello, Caso, Castelli.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  1-bis. In ogni caso, per la copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri ovvero minori entrate non possono essere utilizzate le risorse derivanti dalla quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche attribuita alla diretta gestione statale ai sensi dell'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.
17. 83. Marcon, Melilla, Paglia.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è rifinanziata per l'importo di 10 milioni di euro, per l'anno 2015, quale dotazione del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera in Italia per le competenze della restante parte del quarto anno del quinquennio previsto dalla normativa comunitaria e per una parte del quinto anno.

  Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: È autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 con le seguenti: È autorizzata la spesa di 90 milioni di euro annui per il 2015 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.
17. 82. Melilli.

  All'articolo 17, sopprimere i commi 5, 6, 12 e 13 e 21.

  Dopo il comma 10, inserire il seguente:
  11-bis. All'articolo 1, dopo il comma 118, inserire il seguente:
  118-bis. Per sostenere l'attività imprenditoriale nell'attuale situazione di crisi economica, con effetto dal 1o gennaio 2015 e per un triennio, per gli immobili ad uso produttivo non trova applicazione l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 20114 n. 214.

  Conseguentemente:
   all'articolo 38, sopprimere il comma 11;
   all'articolo 46, comma 2, aggiungete, in fine, le seguenti parole:
, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 12000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.
17. 224. Prataviera, Fedriga, Guidesi, Simonetti, Caparini.

  Sopprimere i commi 5, 6 e 13.

  Conseguentemente, al comma 8 sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 787,5 milioni.
17. 151. Rondini, Caparini.

  Sopprimere il comma 5.

  Conseguentemente, dopo il comma 7 inserire i seguenti:
  7-bis. Per la realizzazione di un piano straordinario di intervento per la presa in carico dei genitori separati clic a causa della loro condizione vivono in situazioni di disagio sociale è istituito un fondo denominato misure di sostegno ai genitori separati, la cui dotazione per l'anno 2015 è pari a 100 milioni di euro.
  7-ter. Fatte salve le competenze delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nelle more dell'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, il Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, una intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente ad oggetto il riparto di una somma di 100 milioni di euro per l'anno 2014, 2015, 2016. Nell'intesa sono stabiliti, stilla base dei principi fondamentali contenuti nella legislazione statale, i livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità sulla cui base le regioni attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi sociali finalizzati alla presa in carico dei genitori separati che a causa della loro condizione vivono in situazioni di disagio sociale.
  7-quater. Il piano straordinario di cui al comma 7-ter deve prevedere interventi finalizzati al sostegno economico, al sostegno abitativo, a facilitare l'accesso al credito per i genitori separati in condizioni di disagio sociale anche con misure mirate a potenziare su tutto il territorio nazionale la rete dei Centri di Assistenza e Centri Mediazione Familiari.
17. 131. Rondini, Caparini, Guidesi.

  Sopprimere il comma 5.

  Conseguentemente:
   sostituire il comma 7 con il seguente:

  7. Lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, è incrementato di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015;
   al comma 9 sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 100 milioni.
17. 117. Di Vita, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Sorial, Colonnese.

  Sopprimere il comma 5.

  Conseguentemente:
   sostituire il comma 7 con il seguente:

  7. Lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n 328, è incrementato di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.
17. 116. Di Vita, Baroni, Cecconi, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Currò, D'Incà.

  Sopprimere il comma 5.

  Conseguentemente:
   sostituire il comma 7 con il seguente:

  7-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 100 milioni per l'anno 2015 da destinare a interventi diretti alla implementazione del Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 4 ottobre 2013. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, previa concertazione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con l'Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, sono individuati la destinazione del fondo, i criteri di riparto, l'individuazione dagli obiettivi e le conseguenti disposizioni attuative.
17. 135. Di Vita, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Caso, Castelli.

  Sopprimere il comma 5.

  Conseguentemente al comma 7, primo periodo, sostituire la cifra: 300 con la seguente: 550.
17. 121. Rondini, Caparini, Guidesi.

  Sopprimere il comma 5.

  Conseguentemente:
   al comma 8, sostituire le parole:
250 milioni con la seguente: 647,5 milioni;
   sopprimere il comma 13;
   all'articolo 38, sopprimere il comma 11.
17. 152. Guidesi, Busin, Fedriga, Caparini.

  Sopprimere il comma 5.

  Conseguentemente, al comma 8, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 500 milioni.
17. 150. Rondini, Caparini, Guidesi.

  Sopprimere il comma 5.

  Conseguentemente, al comma 8, sostituire le parole: 250 milioni di euro con le seguenti: 350 milioni di euro.
* 17. 145. Matarrese, Monchiero, Mazziotti di Celso, Librandi, Nesi.

  Sopprimere il comma 5.

  Conseguentemente, al comma 8, sostituire le parole: 250 milioni di euro con le seguenti: 350 milioni di euro.
* 17. 153. Guidesi, Busin, Fedriga, Caparini.

  Sopprimere il comma 5.

  Conseguentemente, al comma 8, sopprimere le seguenti parole: anche ai fini del finanziamento degli interventi a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica,
   dopo il comma 8 inserire il seguente:
  «8-bis. Per garantire gli interventi a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, è istituito presso il ministero della salute un fondo con una dotazione di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015».
17. 149. Rondini, Caparini, Guidesi.

  Sopprimere il comma 5.

  Conseguentemente, all'articolo 21, comma 3, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente:
  La disposizione del precedente periodo non si applica al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.
17. 87. Saltamartini, Tancredi, Dorina Bianchi.

  Sopprimere il comma 5.

  Conseguentemente, all'articolo 21, comma 9, sostituire la cifra: 119 con la cifra: 19.
17. 85. Saltamartini.

  Sopprimere il comma 5.
17. 84. Tancredi.

  Al comma 5, sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 50 milioni.

  Conseguentemente, sostituire il comma 7 con i seguenti:
  7. Lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, è incrementato di 600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.
  7-bis. Al fine di rilanciare un piano di sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, finalizzato al raggiungimento di determinati obiettivi di servizio nelle More della definizione dei livelli essenziali delle relative prestazioni è stanziata per l'anno 2015 la somma di 100 milioni di euro;
   al comma 9 sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 150 milioni:
   all'articolo 46, comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300.000.000 di euro per l'anno 2015, 300.000.0000 di euro per l'anno 2016, 300.000.000 per l'anno 2017.
17. 119. Dall'Osso, Baroni, Cecconi, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Caso, Castelli.

  Al comma 5 sostituire le parole: 100 milioni di euro con le seguenti: 50 milioni di euro.

  Conseguentemente:
   al comma 8 sostituire le parole:
250 milioni di euro con le seguenti: 350 milioni di euro;
    al comma 13 sostituire le parole: 187,5 milioni di euro con le seguenti: 137,5 milioni di euro.
17. 142. Matarrese, Monchiero, Librandi, D'Agostino, Vecchio, Causin, Galgano, Nesi.

  Al comma 5, sostituire le parole: 100 milioni di euro con le seguenti: 50 milioni di euro.

  Conseguentemente, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni per l'anno 20115 da destinare a interventi diretti alla implementazione della Linea di intervento 1 «Revisione dei sistema di accesso, riconoscimento/certificazione della condizione di disabilità e modello di intervento del sistema socio-sanitario», della Linea di intervento 2 «Lavoro e occupazione» e della Linea di intervento 5 «Processi formativi ed inclusione scolastica» del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilita di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 4 ottobre 2013. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, previa concertazione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con l'osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, sono individuati i criteri di riparto e le conseguenti disposizioni attuative.
17. 137. Di Vita, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Sorial, Colonnese.

  Al comma 5, dopo le parole: Agenzia delle entrate, aggiungere le seguenti: anche al fine di assicurare e garantire la formazione professionale e l'inserimento degli studenti nel mondo del lavoro, nell'ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro previsti dal decreto legislativo n. 77 del 15 aprile 2005, e in relazione alla legge 11 marzo 2014, n. 23.
17. 88. Marzana, Luigi Gallo, Vacca, Brescia, Castelli, Sorial.

  Al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: I premi riconosciuti ai dipendenti dell'agenzia e correlati ai proventi della lotta all'evasione sono calcolati sulla base degli importi effettivamente incassati a seguito dell'attività di accertamento.
17. 89. Guidesi, Caparini, Busin, Borghesi.

  Dopo il comma 5, inserire il seguente:
  5-bis. L'importo di 10 milioni di euro è versato all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2015 ed è riassegnato al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze al fine di provvedere al rifinanziamento del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bioficolosaccarifera di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, quale competenze della restante parte del quarto anno del quinquennio previsto dalla normativa comunitaria e per una parte del quinto anno.

  Conseguentemente al comma 5, sostituire le parole: È autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 con le seguenti: È autorizzata la spesa di 90 milioni di euro annui per il 2015 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.
17. 90. Bernardo, Tancredi, Minardo.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. È autorizzato a partire dal 1o gennaio 2015, e nell'ambito della determinazione del fabbisogno organico del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, lo scorrimento delle graduatorie interne relative ai concorsi per il passaggio tra le aree indetti con D.D 24 luglio 2007.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 100.000.000;
   2016: – 100.000.000;
   2017: – 100.000.000.
17. 91. Di Salvo, Pilozzi, Lavagno, Migliore, Piazzoni, Lacquaniti, Zan, Nardi.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. È autorizzato a partire dal 1o gennaio 2015, e nell'ambito della determinazione del fabbisogno organico del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, lo scorrimento delle graduatorie interne relative ai concorsi per il passaggio tra le aree indetti con D.D. 24 luglio 2007. Allo scorrimento di tali graduatorie si provvede mediante reperimento delle risorse dal fondo istituito dal comma 21-bis del presente articolo.

  Conseguentemente, dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
  21-bis. È istituito un apposito fondo presso il Ministero dell'economia direttamente incrementato dai risparmi derivanti dal taglio del 60 per cento delle consulenze presso le amministrazioni pubbliche.
17. 94. Scotto, Airaudo, Placido, Marcon, Melilla.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. È autorizzato, nell'ambito della determinazione del fabbisogno organico del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, lo scorrimento della graduatoria relativa al concorso indetto nel 2013 per il reclutamento di segretari di legazione della carriera diplomatica.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 100.000.000;
   2016: – 100.000.000;
   2017: – 100.000.000.
17. 92. Di Salvo, Pilozzi, Lavagno, Migliore, Piazzoni, Lacquaniti, Zan, Nardi.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. È autorizzato, nell'ambito della determinazione del fabbisogno organico del Ministero degli affari esteri, lo scorrimento della graduatoria relativa al concorso indetto nel 2013 per il reclutamento di segretari di legazione della carriera diplomatica. Allo scorrimento di tale graduatoria si provvede mediante reperimento delle risorse dal fondo istituito dal comma 21-bis del presente articolo.

  Conseguentemente, dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
  21-bis. È istituito un apposito fondo presso il Ministero dell'economia direttamente incrementato dai risparmi derivanti dal taglio del 60 per cento delle consulenze presso le amministrazioni pubbliche.
17. 95. Scotto, Airaudo, Placido, Marcon, Melilla.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Ai fini di migliorare l'efficienza del sistema di erogazione degli aiuti comunitari in agricoltura e dei servizi resi alle imprese agricole, in coerenza con la nuova Politica agricola comune (PAC) 2014-2020, è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 in favore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), finalizzata all'assunzione di 50 unità di personale, di cui 4 aventi qualifica dirigenziale, anche attraverso l'attivazione di processi di mobilità tra amministrazioni di cui all'articolo 30, commi da 1 a 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, con conseguente modifica della dotazione organica approvata ai sensi dell'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e in deroga ai limiti alle facoltà assunzionali previsti a legislazione vigente.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 3.500.000;
   2016: – 3.500.000;
   2017: – 3.500.000.
17. 93. Sani, Fiorio.

  Sopprimere il comma 6.

  Conseguentemente, al comma 8, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 500 milioni.
17. 97. Guidesi, Busin, Simonetti, Fedriga, Caparini.

  Al comma 6, sostituire la parola: 250 con la seguente: 100.

  Conseguentemente al comma 8, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 400 milioni.
17. 98. Guidesi, Busin, Simonetti, Fedriga, Caparini.

  Al comma 6 sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 300 milioni;

  Conseguentemente:
   al comma 7 sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 350 milioni;
   al comma 8 sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 300 milioni;
   all'articolo 16, comma 2, sostituire le parole: 700 milioni con le seguenti: 850 milioni e sostituire le parole: per le finalità di cui all'articolo 36, comma 6, n. 4 con le seguenti: per le finalità di cui agli articoli 17, commi 6, 7 e 8, e 36, comma 6, n. 4.
17. 14. Polverini, Palese, Brunetta.

  Al comma 6, sostituire le parole: 250 milioni di euro con le seguenti: 450 milioni di euro e aggiungere, in fine, le seguenti parole: ; 150 milioni di euro annui sono destinati ad estendere il numero dei beneficiari del programma di sostegno per l'inclusione attiva nelle città ove la sperimentazione di cui all'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sia già stata avviata e 50 milioni di euro annui sono vincolati alle connesse misure di accompagnamento come definite nell'ultimo periodo del comma 216, articolo 1, dalla Legge 27 dicembre 2014, n. 147.

  Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alte autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni a decorrere dal 2015.
17. 104. Santerini, Marazziti, Fauttilli.

  Al comma 6 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Il Fondo di cui al presente comma, è incrementato di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. L'incremento è finalizzato alla progressiva estensione su tutto il territorio nazionale della sperimentazione di cui all'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, intesa come sperimentazione di un apposito programma di sostegno per l'inclusione attiva, volto al superamento della condizione di povertà, all'inserimento e al reinserimento lavorativi e all'inclusione sociale.

  Conseguentemente al medesimo articolo aggiungere, in fine, il seguente comma:
  23-bis. Nel decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, le aliquote previste per le successioni e le donazioni, il trasferimento a titolo gratuito e gli atti costitutivi di vincoli di destinazione, con le esclusioni delle aliquote relative all'imposta di trascrizione e all'imposta catastale, sono aumentate in modo da garantire maggiori entrate pari a 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2015.
17. 96. Fassina, Cuperlo, Civati, Miotto, D'Attorre, Pollastrini, Bindi, Damiano, Laforgia, Romanini.

  Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le risorse assegnate ai comuni a valere sul medesimo Fondo, e non erogate per le finalità di cui al suddetto decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 e successive modifiche e integrazioni, nonché per le finalità di cui all'articolo 60, decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, come integrato dall'articolo 3 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, e dal comma 1, comma 216, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, devono essere comunque utilizzate per interventi e iniziative volte al contrasto del disagio sociale e della povertà.
17. 102. Nicchi, Matarrelli, Marcon, Melilla.

  Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di sostenere efficacemente un programma di inclusione sociale e contrasto alla povertà, le risorse di cui al presente comma, sono finalizzate al finanziamento su tutto il territorio nazionale della sperimentazione di cui all'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, secondo le modalità attuative di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, e come integrato dal comma 1, comma 216, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
17. 103. Nicchi, Matarrelli, Marcon, Melilla.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992 n. 225, il fondo cui al comma 5-quinquies del medesimo articolo è incrementato di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.

  Conseguentemente, al comma 21, sostituire le parole: è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2015 e di 460 milioni annui a decorrere dal 2016 con le seguenti: è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2015, 390 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e 460 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.
17. 99. Lodolini, Marchetti, Mariani, Romanini, Zoggia, Vezzali, Carrescia, Sbrollini, Ghizzoni, Petitti, Patriarca, De Menech, Manzi, Ricciatti.

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
  6-bis. Il Fondo Nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto Pubblico Locale anche ferroviario di cui al comma 1 dell'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 è incrementato di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.

  Conseguentemente all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200.000.000 euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.
17. 101. Dell'Orco, De Lorenzis, Nicola Bianchi, Cristian Iannuzzi, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Spessotto, Luigi Di Maio, Castelli, Sorial.

  Sostituire il comma 7 con il seguente:
  7. Lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, è incrementato di 600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.

  Conseguentemente all'articolo 4, comma 1, capoverso 1-bis, sostituire i numeri 1) e 2) con i seguenti:
   1) 840 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
   2) 840 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.
17. 118. Silvia Giordano, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero, Brugnerotto, Cariello.

  Al comma 7, primo periodo, sostituire la parola: 300 con la seguente: 487,5 e, al secondo periodo, dopo le parole: obiettivi di servizio inserire le seguenti: il piano è incentrato sulla ristrutturazione degli immobili comunali in disuso al fine di concederne in convenzione l'utilizzo a titolo gratuito agli operatori privati del settore che si impegnano a mantenere i costi per l'accesso dei bambini alle strutture nel rispetto della media delle rette applicate dai nidi pubblici e privati presenti nella zona territoriale; ad assumere prioritariamente personale dalle liste dei lavoratori socialmente utili, aventi profili e competenze coerenti con le mansioni richieste.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 13.
17. 123. Rondini, Caparini, Guidesi.

  Al comma 7, al primo periodo, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 410 milioni e, al secondo periodo, sopprimere le parole: nelle datazioni di cui al comma 9.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 11 dell'articolo 38.
17. 124. Guidesi, Busin, Fedriga, Caparini.

  Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 400 milioni.

  Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni per l'anno 2015.
*17. 3. La XII Commissione.

  Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 400 milioni.

  Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni per l'anno 2015.
*17. 112. Gelli, Lenzi, Argentin, Amato, Beni, Burtone, Capone, Carnevali, Casati, D'Incecco, Fossati, Gelli, Grassi, Murer, Patriarca, Piccione, Sbrollini, Albini, Mariano, Becattini, Miotto.

  Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: 300 milioni di euro con le seguenti: 350 milioni di euro.

  Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.
17. 106. Piazzoni, Pilozzi, Di Salvo, Migliore, Lacquaniti, Lavagno, Zan, Nardi.

  Al comma 7, sopprimere il secondo periodo.
17. 105. Piazzoni, Pilozzi, Di Salvo, Migliore, Lacquaniti, Lavagno, Zan, Nardi.

  Al comma 7, secondo periodo, sopprimere le parole: , nella dotazione di cui al comma 9.
*17. 4. La XII Commissione.

  Al comma 7, secondo periodo, sopprimere le parole: , nella dotazione di cui al comma 9.
*17. 115. Miotto, Carnevali, Beni, Grassi, Lenzi, Fossati, Burtone, Capone, Sbrollini, D'Incecco.

  Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: obiettivi di servizio aggiungere le seguenti: con particolare riferimento all'incremento del numero di posti disponibili in proporzione al numero di bambini presenti nel territorio e alla introduzione di agevolazioni per le famiglie numerose e per quelle con bambini disabili.
17. 108. Binetti, Sberna, Fauttilli, De Mita.

  Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: obiettivi di servizio aggiungere le seguenti: in funzione del reale fabbisogno delle regioni, al fine di uniformare l'erogazione dei servizi in tutto il territorio nazionale.
17. 129. Russo, Palese, Brunetta.

  Al comma 7, in fine, aggiungere le seguenti parole: , che deve essere attuata entro e non oltre il 31 marzo 2015, secondo parametri oggettivi.
17. 122. Marzana, Luigi Gallo, Brescia, Vacca, Castelli, Sorial.

  Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il piano di sviluppo è finalizzato ad assicurare l'integrale applicazione delle disposizioni del Codice Internazionale sulla Commercializzazione dei Sostituti del Latte, nonché a promuovere campagne educative sull'allattamento naturale e campagne formative ed informative negli ospedali pubblici finalizzate all'affermazione del diritto alla nutrizione con il latte materno e alla diffusione delle banche pubbliche del latte umano.
17. 127. Mannino, Castelli, Sorial.

  Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:
  7-bis. Per la realizzazione di un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio educativi presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo denominato potenziamento offerta dei servizi socio educativi, la cui dotazione per l'anno 2015 è pari a 100 milioni di euro.
  7-ter. Fatte salve le competenze delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nelle more dell'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, una intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente ad oggetto il riparto di una somma di 100 milioni di euro per l'anno 2015. Nell'intesa sono stabiliti, sulla base dei princìpi fondamentali contenuti nella legislazione statale, i livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità sulla cui base le regioni attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi.
  7-quater. Nell'obiettivo comune della copertura territoriale del 33 per cento fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000 e di attenuare gli squilibri esistenti tra le diverse aree del Paese, il piano di cui al comma 7-ter è incentrato sulla ristrutturazione, degli immobili comunali in disuso al fine di concederne in convenzione l'utilizzo a titolo gratuito agli operatori privati del settore che si impegnano:
   a) a mantenere i costi per l'accesso dei bambini alle strutture nel rispetto della media delle rette applicate dai nidi pubblici e privati presenti nella zona territoriale;
   b) ad assumere prioritariamente personale dalle liste dei lavoratori socialmente utili, aventi profili e competenze coerenti con le mansioni richieste.

  Conseguentemente, al comma 13 sostituire le parole: di 187,5 milioni con le seguenti: di 87,5 milioni.
17. 132. Rondini, Caparini, Guidesi.

  Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:
  7-bis. Per la realizzazione di un piano straordinario di intervento per la presa in carico delle persone affette da dipendenza da alcool e droga è istituito un fondo denominato «lotta alle dipendenze», la cui dotazione per l'anno 2015 è pari a 100 milioni di euro.
  7-ter. Fatte salve le competenze delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nelle more dell'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, il Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, una intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente ad oggetto il riparto di una somma di 100 milioni di euro per l'anno 2014, 2015, 2016. Nell'intesa sono stabiliti, sulla base dei princìpi fondamentali contenuti nella legislazione statale, i livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità sulla cui base le regioni attuano un piano straordinario di intervento per la lotta alle dipendenze.
  7-quater. Il piano straordinario di cui al comma 7-ter deve prevedere interventi finalizzati alla lotta alle dipendenze anche attraverso iniziative di sensibilizzazione alla problematica rivolte ai giovani e attraverso progetti mirati per la presa in carico delle persone affette da dipendenza da alcool e droga.

  Conseguentemente, al comma 13 sostituire le parole: di 187,5 milioni con le seguenti: di 87,5 milioni.
17. 130. Rondini, Guidesi, Caparini.

  Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:
  7-bis. Per la realizzazione di un piano straordinario per interventi mirati alla presa in carico delle persone disabili e delle loro famiglie è istituito, presso il Ministero della salute, un fondo denominato Dopo di noi, la cui dotazione per l'anno 2015 è pari a 100 milioni di euro.
  7-ter. In via sperimentale per l'anno 2015, fatte salve le competenze delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nelle more dell'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, un'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, avente ad oggetto il riparto di una somma di 100 milioni di euro per l'anno 2015. Nell'intesa sono stabiliti, sulla base dei princìpi fondamentali contenuti nella legislazione statale, i livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità sulla cui base le regioni attuano un piano straordinario di intervento per l'adozione di progetti individualizzati diretti a migliorare la qualità della vita e l'assistenza delle persone in condizione di gravità cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che restano prive di un adeguato sostegno familiare.

  Conseguentemente, al comma 13 sostituire le parole: di 187,5 milioni con le seguenti: di 87,5 milioni.
17. 133. Rondini, Caparini, Guidesi.

  Dopo il comma 7 inserire il seguente comma:
  7-bis. Per garantire alle famiglie la gratuità dei servizi socio educativi per l'infanzia è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo con una dotazione di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.

  Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro a decorrere dal 2015.
17. 134. Rondini, Caparini, Guidesi.

  Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
  7-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni per l'anno 2015 da destinare a interventi diretti alla implementazione della Linea di intervento 1 «Revisione del sistema di accesso, riconoscimento/certificazione della condizione di disabilità e modello di intervento del sistema socio-sanitario» e della Linea di intervento 2 «Lavoro e occupazione» del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 4 ottobre 2013. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, previa concertazione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con l'Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, sono individuati i criteri di riparto e le conseguenti disposizioni attuative.

  Conseguentemente, al comma 9 sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 100 milioni.
17. 136. Di Vita, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Currò, D'Incà.

  Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
  7-bis. Per il finanziamento del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere di cui all'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2015.

  Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 18 milioni di euro per l'anno 2015.
17. 109. Murer, Beni, Carnevali, Grassi, Fossati, Burtone, Albini, Capone, Sbrollini, D'Incecco, Miotto.

  Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
  7-bis. Il fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è rifinanziato di 10 milioni di euro per l'anno 2015.

  Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2015.
17. 110. Capone, Beni, Lenzi, Grassi, Fossati, Burtone, Capone, Sbrollini, D'Incecco, Miotto, Murer.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, lettera d), del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, rubricato: «potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza», sono assegnati sul Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, 8,41 milioni di euro per l'anno 2015, 12 milioni di euro per l'anno 2016 e 16 milioni di euro per l'anno 2017. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente rimodulazione del Fondo interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 come incrementato dal comma 21 del presente articolo.
17. 111. Centemero, Palese, Brunetta, Carfagna.

  Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
  7-bis. Per favorire l'attività dell'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti di cui alla legge 3 agosto 1998 n. 282, alla legge 12 gennaio 1996 n. 24 e della legge 23 settembre 1993, n. 379 è stanziato per l'anno 2015 un contributo pari a 6 milioni di euro.

  Conseguentemente, al comma 21 sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2015 con le seguenti: 94 milioni per l'anno 2015.
17. 139. Burtone, D'Incecco, Tino Iannuzzi, Grassi, Fossati, Capone, Sbrollini, D'Incecco, Miotto, Pes, Albanella.

  Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
  7-bis. È attribuito un contributo di 5,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 per le attività dell'Unione Italiana dei ciechi e degli ipovedenti di cui alle leggi 3 agosto 1998 n. 282, legge 12 gennaio 1996, n. 24 legge 23 settembre 1993, n. 379.

  Conseguentemente al comma 13 sostituire le parole: 187,5 milioni con le seguenti: 182 milioni.
17. 128. Guidesi, Simonetti, Busin, Caparini.

  Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
  7-bis. Per favorire l'attività dell'unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti di cui alla legge 3 agosto 1998 n. 282, alla legge 12 gennaio 1996 n. 24 e della legge 23 settembre 1993, n. 379 è stanziato per l'anno 2015 un contributo pari a 4 milioni di euro.

  Conseguentemente, al comma 21 sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2015 con le seguenti: 96 milioni per l'anno 2015.
17. 125. Marchi, Lenzi.

  Sostituire il comma 8 con il seguente:
  8. Lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di un importo non inferiore ai 600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.

  Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere in fine le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10.000.0000 a decorrere dall'anno 2015.
17. 148. Di Vita, Di Benedetto, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Caso, Castelli.

  Al comma 8, dopo la parola: amiotrofica aggiungere le seguenti: o da altre patologia neuro-degenerative.
17. 156. Binetti, Fauttilli, De Mita.

  Al comma 8, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 450 milioni.

  Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni a decorrere dal 2015.
17. 141. Gigli, Santerini, Fauttilli, De Mita.

  Al comma 8, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 437,5 milioni.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 13.
17. 154. Guidesi, Busin, Fedriga, Caparini.

  Al comma 8, sostituire le parole: 250 milioni di euro con le seguenti: 400 milioni di euro.

  Conseguentemente, al medesimo articolo 17, comma 13, sostituire le parole: 187,5 milioni di euro con le seguenti: 37,5 milioni di euro.
17. 21. Corsaro.

  Al comma 8, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 400 milioni.

  Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni per l'anno 2015.
* 17. 5. La XII Commissione.

  Al comma 8, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 400 milioni.

  Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni per l'anno 2015.
* 17. 147. Argentin, Lenzi, Gelli, Amato, Beni, Burtone, Capone, Carnevali, Casati, D'Incecco, Fossati, Gelli, Grassi, Murer, Patriarca, Piccione, Sbrollini, Albini, Mariano, Becattini.

  Al comma 8, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 400 milioni.

  Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni a decorrere dall'anno 2015.
17. 140. Piazzoni, Pilozzi, Di Salvo, Migliore, Lacquaniti, Lavagno, Zan, Nardi.

  Al comma 8, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 360 milioni.

  Conseguentemente, all'articolo 38, sopprimere il comma 11.
17. 155. Guidesi, Busin, Simonetti, Fedriga, Caparini.

  Al comma 8, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 350 milioni.

  Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e 2017.
17. 144. Saltamartini, De Girolamo, Tancredi.

  Al comma 8, sostituire le parole:
250 milioni con le seguenti: 350 milioni.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 100.000.000;
   2016: – 100.000.000;
   2017: – 100.000.000.
17. 143. Saltamartini, De Girolamo, Tancredi.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8-bis. Alla persona autistica è riconosciuto un regime di fiscalità agevolata, diretta e indiretta, per tutti gli atti necessari al suo percorso di vita, con particolare riguardo anche agli oneri fiscali di successione e per il conferimento, costituzione e funzionamento di strutture e iniziative, anche lavorative e residenziali, volte ad assicurare il proseguimento di tutto il suo percorso di vita.
  8-ter. Il Ministro della salute, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede, con proprio decreto, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, all'aggiornamento del regime delle esenzioni relativo all'autismo, previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 28 maggio 1999, n. 329.
  8-quater. Ai fini del presente articolo per caregiver si intendono «coloro che si prendono cura» e si riferisce a tutti i familiari entro il terzo grado che assistono i soggetti affetti da autismo. Ai familiari di cui al precedente periodo che si dedicano al lavoro di cura e di assistenza del soggetti affetti da autismo sono riconosciute agevolazioni previdenziali e lavorative. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione delle agevolazioni.

  Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2015 a 100 milioni di euro per l'anno 2016 e a euro 100 milioni per l'anno 2017.
17. 157. Rizzetto, Caso, Castelli.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8-bis. Al fine di realizzare la piena integrazione e inclusione sociale dei soggetti affetti da autismo nell'ambito della vita familiare, sociale e nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro, è istituito, presso il Ministero della salute, un «Fondo per la cura dei soggetti con Disturbo dello spettro artistico», di seguito denominato Fondo, con dotazione annua di 50 milioni di euro a decorrere dal 2014. Il Fondo è destinato a stabilizzare e incrementare gli interventi nell'ambito del progetto individuale di persone autistiche, di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, con particolare riferimento ai ragazzi con oltre 16 anni di età.
  8-ter. Con decreto del Ministro della sanità, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità di accesso al Fondo, in modo da prevedere:
   a) in via prioritaria l'assegnazione ai beneficiari di somme, anche sotto forma di un «budget personale di cura» annuale, con una componente fissa che contempli un ticket terapeutico mensile e una parte variabile correlata alle difficoltà della persona, attraverso il quale si possa accedere e scegliere l'assistenza più idonea; l'assegnazione ai beneficiari di somme, anche sotto forma di un «budget personale di cura» annuale, con una componente fissa che contempli un ticket terapeutico mensile e una parte variabile correlata alle difficoltà della persona, attraverso il quale si possa accedere e scegliere l'assistenza più idonea;
   b) la libertà di scelta al soggetto, se non minore o riconosciuto incapace, del percorso, nel limite degli interventi accreditati nelle linee guida dell'istituto superiore di sanità, assistenziale e abilitante a mezzo del ticket terapeutico;
   c) l'assegnazione su base distrettuale di contributi per la formazione di figure professionali idonee da coinvolgere nei percorsi abilitativi educativi e di sostegno, dei soggetti affetti da autismo.

  8-quater. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato nel limite massimo di 50 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.

  Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2015, a 50 milioni di euro per l'anno 2016 e a euro 50 milioni per l'anno 2017.
17. 158. Rizzetto, Caso, Castelli.

  Dopo il comma 8, inserire i seguenti:
  8-bis. Lo stanziamento del Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali, di cui all'articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, istituito con DM 17 dicembre 2010, n. 256, è incrementato di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.
  8-ter. Lo stanziamento del Fondo per il credito ai giovani, di cui all'articolo 15, comma 6, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, è incrementato di 87,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.

  Conseguentemente, al medesimo articolo 17, è soppresso il comma 13.
17. 22. Corsaro.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. A decorrere dall'anno 2015 è concesso alla Biblioteca Italiana per Ipovedenti «B.I.I. ONLUS» un contributo di 600.000 euro.

  Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e al ministero dei beni le attività culturali e del turismo, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 600 mila euro a decorrere dall'anno 2015.
17. 160. Narduolo, Rampi.

  Dopo il comma 8, inserire i seguenti:
  8-bis. Il comma 277 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dal seguente:
  277. Per ampliare il panorama dei servizi culturali per i non vedenti e gli ipovedenti dell'Italia meridionale, delle isole maggiori e dei Paesi del Mediterraneo, è erogato un contributo straordinario di 500 mila euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, da destinare al funzionamento del Polo tattile multimediale della Stamperia regionale Braille ONLUS di Catania. Nell'anno 2015, le somme eventualmente residue del contributo al Polo tattile per l'anno 2014 sono mantenute a bilancio per essere utilizzate al medesimo scopo.

  8-ter. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 500 mila euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione della voce «Fondi da ripartire» del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'elenco n. 2 allegato all'articolo 24, comma 1. Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, così come incrementato, a decorrere dal 2015, dall'articolo 17, comma 21 della presente legge.
17. 12. Alfreider.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 217, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dal 2015.

  Conseguentemente, al comma 21, sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2015 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dal 2016 con le seguenti: 90 milioni di euro per l'anno 2015 e di 450 milioni di euro annui a decorrere dal 2016.
17. 159. Roberta Agostini, Pollastrini, Iacono, Fabbri, Gasparini, Ferranti, Mariani, Antezza.

  Dopo il comma 8, inserire il seguente:
  Per le finalità di cui al comma 320 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è autorizzata la spesa di 35 milioni di euro, per l'anno 2015.

  Conseguentemente, all'articolo 38, comma 11, sostituire le parole: 110 milioni con le seguenti: 75 milioni.
17. 161. Simonetti, Caparini.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. A valere sulle risorse di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è autorizzata la spesa di 35 milioni di euro, per l'anno 2014, per le finalità di cui al comma 320 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
17. 126. Simonetti, Caparini.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Il comma 17 dell'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183 è abrogato.

  Conseguentemente, all'articolo 46, comma 1, nella tabella A richiamata voce: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre come segue gli importi previsti:
   2015: –1.000.000;
   2016: –1.000.000
   2017: –1.000.000.
17. 162. Pagano, Saltamartini, Tancredi.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. All'articolo 9, comma 2, secondo alinea, della legge 29 marzo 1985, n. 113, dopo le parole: «dell'anzianità contributiva», aggiungere, in fine, le parole: «e retributiva».
17. 163. Pagano, Saltamartini, Tancredi.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Le risorse finanziarie assegnate all'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, di cui alla legge 12 luglio 2011, n. 112, sono integrate di 700,000 euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:
   2015: –700.000;
   2016: –700.000;
   2017: –700.000.
17. 164. Zampa, Lenzi, Marchi, Carnevali, Beni, Grassi, Patriarca, Fossati, Burtone, Capone, Sbrollini, D'Incecco, Miotto, Murer, Carra.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Al fine di incrementare le attività di assistenza e sostegno alle donne vittima di violenza e ai loro figli, di cui all'articolo 5, comma 2, lettera d), del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito nella legge 15 ottobre 2013, n. 119, le risorse a favore dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza, di cui all'articolo 5 e 5-bis, del suddetto decreto, sono incrementate a decorrere dall'anno 2015 di 20 milioni di euro.

  Conseguentemente, al comma 9, sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 180 milioni.
17. 165. Nicchi, Costantino, Marcon, Melilla, Duranti, Pannarale, Ricciatti, Pellegrino, Matarrelli.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Al fine di consentire il finanziamento di almeno 1.000 contratti/borse di studio da destinare agli specializzandi non medici iscritti alle scuole di specializzazione di area sanitaria, sono stanziati 60 milioni di euro a decorrere dal 2015.

  Conseguentemente, al comma 9, sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 140 milioni.
17. 166. Nicchi, Matarrelli, Marcon, Melilla.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Il Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementato di 40 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2015-2017.

  Conseguentemente, all'articolo 46, comma 1, Tabella A allegata, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:
   2015: – 40.000.000;
   2016: – 40.000.000;
   2017: – 40.000.000.
17. 167. Nicchi, Marcon, Melilla, Pellegrino, Zaratti, Matarrelli.

  Dopo il comma 8, inserire il seguente:
  8-bis. Il fondo di cui all'articolo 13, comma 4 della legge 12 marzo 1999, n. 68 è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2015. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, stimati in 20 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli importi di cui alla tabella C allegata al presente disegno di legge, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
17. 168. Piazzoni, Pilozzi, Di Salvo, Migliore, Lacquaniti, Lavagno, Zan, Nardi.

  Sopprimere il comma 9.
17. 174. Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Currò, Caso, Cariello, Castelli, Colonnese.

  Sopprimere il comma 9.

  Conseguentemente:
   dopo il comma 10, inserire il seguente:
  10-bis. Al fine di incrementare gli investimenti nella formazione specialistica di area medica, garantendo a tutti gli aventi diritto l'accesso alle scuole di specializzazione, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015;
   all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni dl euro a decorrere dal 2015.
17. 207. D'Uva, Vacca, Brescia, Castelli, Sorial.

  Sostituire il comma 9, con il seguente:
  9. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 10 marzo 2000, n. 62 è autorizzata la spesa di 265 milioni di euro annui a decorrere dal 2015. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 65.000.000;
   2016: – 65.000.000;
   2017: – 65.000.000.
17. 28. Rubinato, Gigli, Preziosi, Palese.

  Sostituire il comma 9 con il seguente:
  9. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 47, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è autorizzata la spesa di 220 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. Le predette spese sono escluse dal patto di stabilità interno nel limite di 100 milioni di euro, Conseguentemente il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, è ridotto di 120 milioni di euro l'anno a decorrere dal 2015.
17. 192. Malpezzi.

  Sostituire il comma 9 con i seguenti:
  9. A decorrere dall'anno 2015, per le finalità di cui all'articolo 2, comma 47, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con riferimento ai «contributi alle scuole paritarie comprese quelle della Valle d'Aosta», sono incrementati di 200 milioni di euro.
  9-bis. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «Il Ministro della pubblica istruzione» sono inserite le seguenti: «, mediante intesa in sede di Conferenza Stato-regioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,».

  Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 228 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e 2017.
17. 479. Saltamartini.

  Sostituire il comma 9 con i seguenti:
  9. A decorrere dall'anno 2015, per le finalità di cui all'articolo 2, comma 47, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con riferimento ai «contributi alle scuole paritarie comprese quelle della Valle d'Aosta», sono incrementati di 200 milioni di euro.
  9-bis. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «Il Ministro della pubblica istruzione» sono inserite le seguenti: «, mediante intesa in sede di Conferenza Stato-regioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,».
17. 176. Vignali, Saltamartini.

  Sostituire il comma 9 con il seguente:
  9. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 47, della legge 22 dicembre 2008 è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 per le seguenti finalità:
   1) 100 milioni di euro a favore degli asili nidi e scuole materne comunali. Il ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ripartisce tali somme tra gli enti locali;
   2) 100 milioni di euro a favore del Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa (MOF) a beneficio delle istituzioni scolastiche e degli alunni della scuola pubblica.
17. 169. Giancarlo Giordano, Fratoianni, Scotto, Marcon, Costantino.

  Sostituire il comma 9, con il seguente:
  9. È autorizzata, a decorrere dall'anno 2015, la spesa di 80 milioni di euro da destinare alle scuole comunali per l'infanzia e di 120 milioni di euro per il miglioramento dell'offerta formativa delle scuole statali di ogni ordine e grado.
17. 179. Giancarlo Giordano, Marcon, Melilla, Fratoianni, Nicchi.

  Sostituire il comma 9, con il seguente:
  9. Il Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione, di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, in materia di locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo, è incrementato di 200 milioni per il 2015 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015-2016.
17. 178. Nicchi, Marcon, Melilla, Zaratti, Pellegrino, Matarrelli.

  Al comma 9, sostituire le parole: la spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, con le seguenti: la spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.

  Conseguentemente, all'articolo 26 sopprimere il comma 10.
17. 170. Palazzotto, Melilla, Scotto, Franco Bordo, Airaudo, Placido, Marcon.

  Al comma 9, sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 220 milioni.
17. 183. Palese, Brunetta.

  Al comma 9, sostituire le parole: 200 milioni, con le seguenti: 100 milioni.

  Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, Tabella C allegata, Missione «Soccorso civile», Programma «Protezione civile», voce: Ministero dell'economia e delle finanze, legge 93/2013, «Fondo emergenze nazionali», apportare le seguenti modifiche:
   2015:
    CP: + 100.000.000;
    CS: + 100.000.000;
   2016:
    CP: + 100.000.000;
    CS: + 100.000.000;
   2017:
    CP: + 100.000.000;
    CS: + 100.000.000.
17. 173. Pellegrino, Marcon, Quaranta, Zaratti, Melilla, Zaccagnini.

  Al comma 9, sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 10 milioni.

  Conseguentemente, gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con riferimento ai «contributi alle scuole paritarie comprese quelle della Valle d'Aosta», sono incrementati di 190 milioni di euro.
17. 177. Saltamartini.

  Al comma 9, sostituire le parole: 200 milioni, con le seguenti: 100 milioni.

  Conseguentemente, al comma 18, sostituire le parole: 50 milioni di euro per l'anno 2015, 140 milioni di euro per l'anno 2016, 190 milioni di euro per l'anno 2017, rispettivamente con le seguenti: 150 milioni di euro per l'anno 2015, 240 milioni di euro per l'anno 2016, 290 milioni di euro per l'anno 2017.
17. 181. Marcon, Nicchi, Matarrelli, Melilla.

  Al comma 9, sostituire le parole: 200 milioni, con le seguenti: 140 milioni.

  Conseguentemente, al comma 14, sostituire le parole: 12,5 milioni, con le seguenti: 70 milioni.
17. 182. Nicchi, Marcon, Matarrelli, Melilla, Palazzotto, Costantino, Quaranta.

  Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: di cui 1 milione di euro destinato esclusivamente a favore della regione Friuli Venezia Giulia, al fine di garantire adeguati livelli di studio e d'istruzione della regione Friuli Venezia Giulia, in coerenza con quanto previsto dalla legge 10 marzo 2000, n. 62.
17. 175. Sandra Savino, Palese, Brunetta.

  Al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: destinata prioritariamente a misure educative e didattiche di supporto in materia di distai specifici di apprendimento, ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 ottobre 2010, n. 170.
17. 185. Marzana, Luigi Gallo, Brescia, Vacca, Castelli, Sorial.

  Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A decorrere dal 2015, i contributi dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca relativi alle scuole paritarie e assegnati per il tramite delle Regioni sono esclusi dal patto di stabilità interno.
17. 171. Gigli, Santerini, Fauttilli, De Mita.

  Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A decorrere dal 2015, i contributi relativi alle scuole paritarie sono assegnati integralmente al capitolo 1477 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
17. 172. Gigli, Santerini, Fauttilli, De Mita.

  Al comma 9, aggiungere in fine il seguente periodo: Tale spesa è destinata in via esclusiva al finanziamento delle scuole paritarie dell'infanzia.
17. 485. Giuseppe Guerini.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. Al fine di assicurare la qualità e la continuità del servizio scolastico ed educativo offerto dalle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, è autorizzata la spesa di 228 milioni di euro a decorrere dal 2015 per il finanziamento delle scuole paritarie di cui alla citata legge.

  Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 228 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e 2017.
17. 480. Saltamartini.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. Al fine di assicurare la qualità e la continuità del servizio scolastico ed educativo offerto dalle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, è autorizzata la spesa complessiva di 228 milioni di euro a decorrere dal 2015 per il finanziamento delle scuole paritarie di cui alla citata legge.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: –28.000.000;
   2016: –28.000.000;
   2017: –28.000.000.
17. 184. Vignali, Saltamartini.

  Dopo il comma 9, inserire i seguenti:
  9-bis. Al fine di assicurare la qualità e la continuità del servizio scolastico ed educativo offerto dalle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 per il finanziamento delle scuole paritarie di cui alla citata legge.
  9-ter. All'onere derivante dall'attuazione del 9-bis si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
17. 193. Palese, Brunetta.

  Dopo il comma 9, inserire il seguente:
  9-bis. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 14-ter, inserire il seguente:
  14-quater. Per gli anni 2015 e 2016 nel saldo finanziario espresso in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese sostenute dalle province per interventi di edilizia scolastica. In caso di incompleto utilizzo delle risorse da parte dei comuni di cui al comma 14-ter, per l'anno 2015, l'eventuale somma residua viene assegnata alle province. Le province beneficiarie dell'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese sostenute per interventi di edilizia scolastica e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
* 17. 188. Pastorelli, Di Gioia.

  Dopo il comma 9, inserire il seguente:
  9-bis. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 14-ter, inserire il seguente:
  14-quater. Per gli anni 2015 e 2016 nel saldo finanziario espresso in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese sostenute dalle province per interventi di edilizia scolastica. In caso di incompleto utilizzo delle risorse da parte dei comuni di cui al comma 14-ter, per l'anno 2015, l'eventuale somma residua viene assegnata alle province. Le province beneficiarie dell'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese sostenute per interventi di edilizia scolastica e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
* 17. 186. Cenni.

  Dopo il comma 9, inserire il seguente:
  9-bis. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 14-ter, inserire il seguente:
  14-quater. Per gli anni 2015 e 2016 nel saldo finanziario espresso in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese sostenute dalle province per interventi di edilizia scolastica. In caso di incompleto utilizzo delle risorse da parte dei comuni di cui al comma 14-ter, per l'anno 2015, l'eventuale somma residua viene assegnata alle province. Le province beneficiarie dell'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese sostenute per interventi di edilizia scolastica e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
* 17. 189. Simonetti, Caparini.

  Dopo il comma 9, inserire il seguente:
  9-bis. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 14-ter, inserire il seguente:
  14-quater. Per gli anni 2015 e 2016 nel saldo finanziario espresso in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese sostenute dalle province per interventi di edilizia scolastica. In caso di incompleto utilizzo delle risorse da parte dei comuni di cui al comma 14-ter, per l'anno 2015, l'eventuale somma residua viene assegnata alle province. Le province beneficiarie dell'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese sostenute per interventi di edilizia scolastica e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
* 17. 190. Borghi.

  Dopo il comma 9, inserire il seguente:
  9-bis. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 14-ter, inserire il seguente:
  14-quater. Per gli anni 2015 e 2016 nel saldo finanziario espresso in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese sostenute dalle province per interventi di edilizia scolastica. In caso di incompleto utilizzo delle risorse da parte dei comuni di cui al comma 14-ter, per l'anno 2015, l'eventuale somma residua viene assegnata alle province. Le province beneficiarie dell'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese sostenute per interventi di edilizia scolastica e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
* 17. 187. Gasparini, Misiani, Fiano, Ferrari, D'Ottavio, Gadda, Rampi, Malpezzi, Mauri, Casati, Senaldi, Pollastrini, Quartapelle Procopio, Braga, Peluffo, Incerti, Maestri, Fabbri.

  Dopo il comma 9, inserire il seguente:
  9-bis. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 14-ter, inserire il seguente:
  14-quater. Per gli anni 2015 e 2016 nel saldo finanziario espresso in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese sostenute dalle province per interventi di edilizia scolastica. In caso di incompleto utilizzo delle risorse da parte dei comuni di cui al comma 14-ter, per l'anno 2015, l'eventuale somma residua viene assegnata alle province. Le province beneficiarie dell'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese sostenute per interventi di edilizia scolastica e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
* 17. 194. Squeri, Russo, Palese, Brunetta.

  Dopo il comma 9, inserire il seguente:
  9-bis. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 14-ter, inserire il seguente:
  14-quater. Per gli anni 2015 e 2016 nel saldo finanziario espresso in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese sostenute dalle province per interventi di edilizia scolastica. In caso di incompleto utilizzo delle risorse da parte dei comuni di cui al comma 14-ter, per l'anno 2015, l'eventuale somma residua viene assegnata alle province. Le province beneficiarie dell'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese sostenute per interventi di edilizia scolastica e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
* 17. 195. Centemero, Palese, Brunetta.

  Dopo il comma 9, inserire il seguente:
  9-bis. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 14-ter, inserire il seguente:
  14-quater. Per gli anni 2015 e 2016 nel saldo finanziario espresso in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese sostenute dalle province per interventi di edilizia scolastica. In caso di incompleto utilizzo delle risorse da parte dei comuni di cui al comma 14-ter, per l'anno 2015, l'eventuale somma residua viene assegnata alle province. Le province beneficiarie dell'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese sostenute per interventi di edilizia scolastica e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
* 17. 196. Misiani.

  Dopo il comma 9, inserire il seguente:
  9-bis. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 14-ter, inserire il seguente:
  14-quater. Per gli anni 2015 e 2016 nel saldo finanziario espresso in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese sostenute dalle province per interventi di edilizia scolastica. In caso di incompleto utilizzo delle risorse da parte dei comuni di cui al comma 14-ter, per l'anno 2015, l'eventuale somma residua viene assegnata alle province. Le province beneficiarie dell'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese sostenute per interventi di edilizia scolastica e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
* 17. 197. Paglia, Scotto, Marcon, Melilla, Placido.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. Per le finalità di cui agli articoli 4 e 5 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 è autorizzata la spesa, aggiuntiva agli stanziamenti previsti dalla legislazione vigente, di euro 5 milioni a partire dall'anno 2015.

  Conseguentemente, al comma 21, sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2015 e 460 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 con le seguenti: 95 milioni di euro per l'anno 2015 e 455 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.
17. 29. Peluffo, Chaouki.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. Al comma 47 dell'articolo 4 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, dopo le parole: «con decreto» sono inserite le seguenti: «, da adottare con cadenza triennale,»;
   b) le parole: «, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,» sono soppresse;
   c) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Al fine di assicurare il regolare svolgimento dell'attività didattica, le regioni sono tenute ad erogare le risorse ai beneficiari entro i vincoli di spesa non oltre il 30 giugno di ciascun armo e in caso di mancata intesa in sede di Conferenza permanente entro il 31 maggio dell'anno iniziale del triennio cui si riferisce il decreto, continuano ad applicarsi i criteri definiti per l'anno precedente».
17. 191. Malpezzi, Coscia, Piccoli Nardelli, Ascani, Blazina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Rocchi, Paolo Rossi, Sgambato, Ventricelli.

  Sostituire il comma 10, con il seguente:
  10. Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, al fine di realizzare un piano straordinario per la chiamata di professori di prima fascia per ciascuno degli anni 2015-2017, Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro il 31 gennaio di ciascun anno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è approvato il suddetto piano.
17. 226. Cariello, Castelli, Brugnerotto, Caso, Colonnese, Currò, D'Incà, Sorial.

  Sostituire il comma 10, con il seguente:
  10. Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 al fine di:
   a) incrementare la quota premiale di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, e successive modificazioni, per l'anno 2015 di una somma pari 100 milioni di euro;
   b) progettare e creare un sistema di condivisione delle attività didattiche delle
università in formato digitale. Le somme pari a 50 milioni di euro sono ripartite tra le università proporzionalmente al numero di corsi di laurea e di laurea magistrale attivati.
17. 198. Vacca, D'Uva, Brescia, Castelli, Sorial.

  Sostituire il comma 10, con il seguente:
  10. Il fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 al fine di:
   a) incrementare la quota premiale di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, e successive modificazioni, per l'anno 2015 di una somma pari 100 milioni di
euro;
   b) a partire dall'anno accademico 2015-2016 esonerare dal pagamento della tassa di iscrizione e della contribuzione studentesca alle università. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri di riparto delle risorse.
17. 199. Vacca, D'Uva, Brescia, Castelli, Sorial.

  Al comma 10, sopprimere le parole da: Al fine di incrementare fino a: per l'anno 2015,.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: A partire dall'anno accademico 2015-2016 le somme di cui al periodo precedente sono destinate all'esonero dal pagamento della tassa di iscrizione e della contribuzione studentesca alle università. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri di riparto delle risorse.
17. 201. Vacca, D'Uva, Brescia, Castelli, Sorial.

  Al comma 10, sopprimere le parole da: Al fine di incrementare fino a: per l'anno 2015.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: A partire dall'anno accademico 2015-2016, una quota parte pari a 100 milioni di euro delle somme di cui al periodo precedente, sono destinate all'esonero dal pagamento della tassa di iscrizione e della contribuzione studentesca alle università. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri di riparto delle risorse. I restanti 50 milioni di euro sono destinati alla creazione ed alla condivisione delle attività didattiche delle università in formato digitale.
17. 202. Vacca, D'Uva, Brescia, Castelli, Sorial.

  Al comma 10, sopprimere le parole da: Al fine di incrementare fino a: per l'anno 2015.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: A partire dal 2015, una quota parte, pari a 50 milioni di euro delle somme di cui al periodo precedente, è destinata alla creazione ed alla condivisione delle attività didattiche delle università in formato digitale. Le somme di cui al secondo periodo sono ripartite tra le università proporzionalmente al numero di corsi di laurea e di laurea magistrale attivati.
17. 203. Vacca, D'Uva, Brescia, Castelli, Sorial.

  Al comma 10, sopprimere le parole da: Al fine di incrementare fino a: per l'anno 2015.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: A partire dal 2015 le somme di cui al periodo precedente sono destinate alla creazione ed alla condivisione delle attività didattiche delle università in formato digitale. Le somme di cui al secondo periodo sono ripartite tra le università proporzionalmente al numero di corsi di laurea e di laurea magistrale attivati.
17. 204. Vacca, D'Uva, Brescia, Castelli, Sorial.

  Al comma 10, sopprimere le seguenti parole: Al fine di incrementare la quota premiale di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, e successive modificazioni, per l'anno 2015.

  Conseguentemente, alla fine del comma, aggiungere le seguenti: per l'anno accademico 2015-2016 le somme di cui al periodo precedente sono destinate all'esonero dal pagamento della tassa di iscrizione e della contribuzione studentesca alle università. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri di riparto delle risorse.
17. 205. Vacca, D'Uva, Brescia, Castelli, Sorial.

  Al comma 10, sopprimere le parole da: Al fine di fino a: per l'anno 2015.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, le seguenti parole: a sostegno della contribuzione studentesca universitaria.
17. 212. Vacca, D'Uva, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto, Marzana, Chimienti, Castelli, Sorial.

  Al comma 10, sopprimere le parole da: Al fine fino a: per l'anno 2015.
* 17. 211. D'Uva, Vacca, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto, Marzana, Chimienti.

  Al comma 10, sopprimere le parole da: Al fine fino a: per l'anno 2015.
* 17. 200. Giancarlo Giordano, Fratoianni, Marcon, Melilla.

  Al comma 10, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Per l'anno accademico 2016-2017 le somme di cui al periodo precedente sono destinate all'esonero dal pagamento della tassa di iscrizione e della contribuzione studentesca alle università. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri di riparto delle risorse.
17. 206. Vacca, D'Uva, Brescia, Castelli, Sorial.

  Al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Una quota di almeno il cinquanta per cento del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è destinata al finanziamento di Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale (PRIN) presentati dalle università.
17. 227. Ghizzoni, Coscia, Piccoli Nardelli, Ascani, Blazina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Rocchi, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Carnevali.

  Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
  10-bis. Per la partecipazione italiana ai programmi dell'Agenzia Spaziale Europea, è autorizzata la spesa di euro 120 milioni a decorrere dal 2015 sino al 2019. Nel medesimo periodo è altresì autorizzata la spesa di euro 108 milioni annui per programmi spaziali nazionali di rilevanza strategica. La realizzazione delle attività del presente comma è affidata all'Agenzia Spaziale Italiana.
  10-ter. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è integrata di euro 100 milioni a decorrere dal 2015.

  Conseguentemente, le risorse iscritte in Tabella C sono proporzionalmente ridotte fino a concorrenza dell'importo di euro 328 milioni a decorrere dal 2015.
17. 208. Ascani.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Per la partecipazione italiana ai programmi dell'Agenzia Spaziale Europea e per i programmi spaziali nazionali di rilevanza strategica, è autorizzata la spesa di euro 60 milioni per l'anno 2016 e di euro 170 milioni a decorrere dall'anno 2017.

  Conseguentemente, alla Tabella B, voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, apportare le seguenti modifiche:
   2016: – 60.000.000;
   2017: – 170.000.000.
17. 209. Ghizzoni, Coscia, Piccoli Nardelli, Ascani, Blazina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Rocchi, Paolo Rossi, Sgambato, Ventricelli.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Un contributo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 è assegnato all'Istituto Nazionale di Astrofisica per sostenere le ricerche e lo sviluppo di partenariati con imprese di alta tecnologia sui progetti internazionali per lo sviluppo e la realizzazione di strumenti altamente innovativi nel campo della radioastronomia (SKA - Square Kilometer Array) e dell'astronomia a raggi gamma (CTA Cherenkov Telescope Array).

  Conseguentemente:
   alla Tabella B, voce:
Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 15.000.000;
   alla Tabella B, voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, apportare le seguenti variazioni:
   2016: – 15.000.000;
   2017: – 15.000.000;
   a valere sugli accantonamenti per nuove o maggiori spese previsti nella Tabella B, è ridotta di 15 milioni di euro la quota relativa al Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015 ed è ridotta di 15 milioni di euro la quota relativa al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per ciascuno degli anni 2016 e 2017.
17. 210. Ghizzoni.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Per la prosecuzione degli interventi statali di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e, nel limite di un milione di euro, per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili impiegati nei comuni con meno di 50.000 abitanti e con oneri a carico del bilancio comunale da almeno otto anni, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.
17. 213. Capodicasa, Piccione, Iacono, Culotta.

  Dopo il comma 10, inserire il seguente:
  11. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n, 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e, nel limite di un milione di euro, per le finalità di cui all'articolo 2, comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 100.000.000;
   2016: – 100.000.000;
   2017: – 100.000.000.
* 17. 221. Migliore, Di Salvo, Pilozzi, Nardi, Lavagno, Piazzoni, Lacquaniti, Zan.

  Dopo il comma 10, inserire il seguente:
  11. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n, 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e, nel limite di un milione di euro, per le finalità di cui all'articolo 2, comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 100.000.000;
   2016: – 100.000.000;
   2017: – 100.000.000.
* 17. 225. Misuraca.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e, nel limite di un milione di euro, per le finalità di cui all'articolo 2, comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.
** 17. 214. Capodicasa, Piccione, Iacono, Culotta.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e, nel limite di un milione di euro, per le finalità di cui all'articolo 2, comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.
** 17. 215. Tartaglione, Tino Iannuzzi, Carloni, Manfredi, Giorgio Piccolo.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e, nel limite di un milione di euro, per le finalità di cui all'articolo 2, comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.
** 17. 220. Di Lello, Di Gioia.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Per le finalità di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, è autorizzata la spesa di euro 15 milioni per l'anno 2015.

  Conseguentemente, alla Tabella A, sono proporzionalmente ridotte di euro 15 milioni per l'anno 2015.
17. 223. Librandi, Nesi.

  Dopo il comma 10, inserire il seguente:
  10-bis. Per il finanziamento di interventi in favore dei collegi universitari di merito legalmente riconosciuti di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 è autorizzata una spesa integrativa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 4.000.000;
   2016: – 4.000.000;
   2017: – 4.000.000.
* 17. 218. Vignali, Saltamartini.

  Dopo il comma 10, inserire il seguente:
  10-bis. Per il finanziamento di interventi in favore dei collegi universitari di merito legalmente riconosciuti di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 è autorizzata una spesa integrativa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 4.000.000;
   2016: – 4.000.000;
   2017: – 4.000.000.
* 17. 222. Binetti, Fauttilli, De Mita.

  Dopo il comma 10, inserire il seguente:
  10-bis. Per il finanziamento di interventi in favore dei collegi universitari di merito legalmente riconosciuti di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 è autorizzata una spesa integrativa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 4.000.000;
   2016: – 4.000.000;
   2017: – 4.000.000.
* 17. 228. Latronico, Occhiuto, Palese, Brunetta.

  Dopo il comma 10, inserire il seguente:
  10-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2015, non possono essere esternalizzati i servizi corrispondenti alle mansioni spettanti ai collaboratori scolastici. Le convenzioni per lo svolgimento di tali servizi, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, conservano efficacia fino alla loro scadenza e non possono essere rinnovate né prorogate. Il personale utilizzato in forza delle stesse convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, vigenti alla data in entrata in vigore della presente legge, e in base ai livelli retributivo-funzionali di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 45, comma 8, della legge 17 maggio 1999, n. 144, assunto anche con contratti di collaborazione, nonché i lavoratori impegnati in lavori socialmente utili, riconducibili a funzioni di assistente amministrativo o tecnico nelle istituzioni scolastiche statali, occupati, alla data di entrata in vigore della presente legge, da almeno tre anni in attività di collaborazione coordinata e continuativa nelle medesime istituzioni scolastiche statali ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 20 aprile 2001, n. 66, sono inseriti, a domanda, nell'ambito delle graduatorie provinciali del settore scolastico in virtù del servizio prestato presso le scuole da almeno tre anni e con modalità di inserimento da calcolare in base alla metà del punteggio di servizio rispetto a quello del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) già inserito nelle graduatorie.
17. 217. Marzana, Luigi Gallo, Brescia, Vacca, Castelli, Sorial.

  Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
  10-bis. Ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, Tabella A, parte II, numero 18) sono da considerarsi libri tutti i lavori dell'arte libraria identificati da codice ISBN e veicolati attraverso qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica. A tal fine è autorizzata la spesa di 8,7 milioni di euro per l'anno 2015, 11 milioni di euro per l'anno 2016 e 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.

  Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 21 dell'articolo 17 relativa all'incremento del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotta di 8,7 milioni di euro per l'anno 2015, 11 milioni di euro per l'anno 2016 e 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.
17. 219. Giancarlo Giordano, Marcon, Melilla, Paglia, Scotto.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Al fine di salvaguardare la continuità delle attività di didattica e di ricerca, e dei livelli occupazionali, con riferimento a tutte le diverse tipologie contrattuali, ad esse connessi, nonché il soddisfacimento dei crediti maturati da terzi e della loro eventuale rinegoziazione, nelle Università statali in cui è in corso di attuazione un piano di risanamento a lungo termine per conseguire il riequilibrio finanziario e che necessitano di sostegno con immediata liquidità, è istituito presso il Ministero della Università e della Ricerca, un fondo di rotazione, dotato per l'anno 2015 di 80 milioni di euro. Con Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono disciplinati, fermo restando il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, i criteri di accesso al Fondo e le modalità di rimborso che gli Atenei percettori debbono assicurare per la restituzione dei prestiti infruttiferi ottenuti tramite il suddetto Fondo.

  Conseguentemente, al comma 21, sostituire le parole: è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2015 con le seguenti: è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2015.
17. 15. Dallai, Marco Di Maio, Parrini.

  Sopprimere il comma 12.
17. 1. Sorial, Colonnese, D'Incà, Brugnerotto, Currò, Caso, Cariello, Castelli.

  Al comma 12, sostituire le parole: 850 milioni con le seguenti: 830 milioni.

  Conseguentemente, all'articolo 21, dopo il comma 11 inserire il seguente: «11-bis. Al fine di corrispondere alle contingenti esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, attraverso l'ammodernamento delle relative attrezzature e strutture, a favore del Ministero dell'interno è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, da destinare all'acquisto di equipaggiamenti, anche speciali, nonché per interventi di manutenzione straordinaria delle sedi e adattamento di strutture e impianti».
17. 230. Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli, Castelli, Sorial, Caso, D'Incà, Currò, Brugnerotto, Cariello, Colonnese.

  Al comma 12 sostituire la cifra: 850 con la seguente: 830.

  Conseguentemente all'elenco di cui all'articolo 24, comma 1, alla voce Ministero dell'Interno, Missione ordine pubblico e sicurezza, programma Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica sostituire le parole:
   2015: 42.755.000;
   2016: 42.254.000.

  con le seguenti:
   2015: 22.755.000;
   2016: 22.254.000.
17. 233. Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli, Castelli, Sorial, Caso, D'Incà, Currò, Brugnerotto, Cariello, Colonnese.

  Al comma 12 sostituire le parole: 850 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 con le seguenti: 800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

  Conseguentemente alla tabella C, Missione L'Italia in Europa e nei mondo, programma Cooperazione allo sviluppo, Ministero affari esteri, Legge n. 7 del 1981 e Legge n. 49 del 1987, apportare le seguenti variazioni:
   2015:
    CP: + 50.000.000;
    CS: + 50.000.000.

   2016:
    CP: + 50.000.000;
    CS: + 50.000.000.
17. 232. Spadoni, Di Battista, Grande, Scagliusi, Sibilia, Del Grosso, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, Currò, D'Incà.

  Al comma 12 sostituire le parole: 850 milioni con le seguenti: 650 milioni.

  Conseguentemente alla tabella C, Missione 8 (soccorso civile) Programma protezione civile voce Ministero dell'economia e delle finanze Decreto-legge n. 142 del 1991, apportare le seguenti varizioni:
   2015:
    CP: + 200.000.000;
    CS: + 200.000.000.

   2016:
    CP: + 200.000.000;
    CS: + 200.000.000.

   2017:
    CP: —;
    CS: —.
17. 231. Terzoni, Zolezzi, Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Vignaroli, Castelli, Sorial.

  Al comma 12, sostituire le parole: di 850 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016 con le seguenti: di 700 milioni per l'anno 2015.
17. 235. Guidesi, Caparini.

  Al comma 12, sostituire le parole: 850 milioni con le seguenti: 600 milioni.
17. 236. Guidesi, Caparini.

  Al comma 12, sostituire le parole: 850 milioni con le seguenti: 350 milioni.

  Conseguentemente al medesimo comma dopo le parole: alle missioni internazionali di pace aggiungere le seguenti: con esclusione delle missioni a direzione NATO, quali “Join Enterprise”, “Multinational Specialized Unit (MSU)”, “Active Endeavour”, “ISAF Afghanistan” e “Ocean Shield,”.
17. 234. Duranti, Piras, Marcon, Melilla.

  Dopo il comma 12, inserire i seguenti:
  12-bis. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75 del decreto-legge 1o luglio 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, all'articolo 1, comma 264, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: « 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2015». A tal fine è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2015.
  12-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 12-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione degli importi delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1.
17. 237. Russo, Carfagna, Castiello, Sarro, Palese, Brunetta.

  Dopo il comma 12, inserire i seguenti:
  12-bis. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75 del decreto-legge 1o luglio 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, in particolare per le esigenze di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, all'articolo 1, comma 264, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: « 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2017». A tal fine è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 10.000.000;
   2016: – 10.000.000;
   2017: – 10.000.000.
17. 238. Russo, Carfagna, Castiello, Sarro, Palese, Brunetta.

  Dopo il comma 12, inserire i seguenti:
  12-bis. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 10.000.000;
   2016: – 10.000.000;
   2017: – 10.000.000.
17. 239. Russo, Carfagna, Castiello, Sarro, Palese, Brunetta.

  Dopo il comma 12 aggiungere i seguenti:
  12-bis. Per le finalità di cui all'articolo 8 comma 1-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.134, è autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.
  12-ter. Alla copertura degli oneri di cui al comma precedente si provvede mediante corrispondente riduzione per l'annualità 2015 delle risorse di cui al comma 71 della legge 27 dicembre 2013, n.147 e per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui al comma 186 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
17. 240. Vignali, Saltamartini.

  Sopprimere il comma 13.

  Conseguentemente all'elenco n. 2 di cui all'articolo 24, comma 1, le riduzioni delle dotazioni del Ministero dell'Interno sono così sostituite:

Ministero
 Missione
  Programma
2015 2016 2017 e successivi
RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'INTERNO 0 0 0 0 0 0
 3 Ordine pubblico e sicurezza 0 0 0 0 0 0
  3.1 Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica 0 0 0 0 0 0
  3.2 Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica 0 0 0 0 0 0
  3.3 Pianificazione e coordinamento Forze di polizia 0 0 0 0 0 0

17. 241. Matteo Bragantini, Caparini.

  Sostituire il comma 13 con il seguente:
  13. Lo stanziamento del Fondo rimpatri, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è incrementato di 187,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.
17. 27. Rampelli, Corsaro.

  Sostituire il comma 13 con il seguente:
  13. Al fine di assicurare l'adeguamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati agli adempimenti comunitari di cui alla Direttiva 2008/115/CE il Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è incrementato di 187,5 milioni di euro annui per Panno 2015, Una quota dello stesso verrà destinata al Fondo nazionale di cui all'articolo 14-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 in misura percentuale dei dinieghi di riconoscimento dello status di rifugiato registrati nel Panno precedente.
17. 242. Guidesi, Molteni, Matteo Bragantini, Caparini.

  Sostituire il comma 13 con il seguente:
  13. Al fine di assicurare l'adeguamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati agli adempimenti comunitari di cui alla Direttiva 2008/115/CE il Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'articolo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n, 39, è incrementato di 187,5 milioni di euro annui per Panno 2015, una quota dei quali è destinata al Fondo nazionale di cui all'articolo 14-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n, 286. La quota percentuale destinata al Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo sarà stabilita sulla base del numero dei riconoscimenti di status di rifugiato, mentre la restante parte verrà destinata ai Fondo nazionale di cui all'articolo 14-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286.
17. 243. Guidesi, Molteni, Matteo Bragantini, Caparini.

  Sostituire il comma 13 con il seguente:
  13. Al fine di assicurare l'adeguamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati agli adempimenti comunitari di cui alla Direttiva 2008/115/CE il Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è incrementato di 187,5 milioni di euro annui per l'anno 2015. A tale somma dovrà essere detratta una percentuale pari ai dinieghi di status di rifugiato registrati nell'anno precedente che verrà destinata al Fondo nazionale di cui all'articolo 14-bis1, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286.
17. 244. Guidesi, Molteni, Matteo Bragantini, Caparini.

  Sostituire il comma 13 con il seguente:
  13. Al fine di assicurare l'adeguamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati alle esigenze dì ordine pubblico e sanitarie conseguenti il Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è incrementato di 187,5 milioni di euro annui per l'anno 2015. Una quota pari al 30 per cento dello stesso è destinata all'incremento stipendiale delle forze dell'ordine e a misure preventive di controllo sanitario.
17. 245. Guidesi, Molteni, Matteo Bragantini, Caparini.

  Sostituire il comma 13 con il seguente:
  13. Al fine di assicurare l'adeguamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati alle esigenze di ordine pubblico e sanitarie conseguenti il Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è incrementato di 187,5 milioni di euro annui per l'anno 2015. Una quota pari al 30 per cento dello stesso è destinata ad incrementi stipendiali delle forze dell'ordine.
17. 246. Guidesi, Molteni, Matteo Bragantini, Caparini.

  Sostituire il comma 13 con il seguente:
  13. Al fine di assicurare l'adeguamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati alle esigenze, di ordine pubblico e sanitarie conseguenti il Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è incrementato di 187,5 milioni di euro annui per l'anno 2015. Una quota pari al 30 per cento dello stesso verrà destinata ad implementare e assicurare i servizi di accertamento sanitario, in via preventiva, allo scopo di verificare le condizioni sanitarie ed escludere l'esistenza di patologie trasmissibili sul territorio nazionale.
17. 247. Guidesi, Molteni, Matteo Bragantini, Caparini.

  Sostituire il comma 13 con il seguente:
  13. Al fine di assicurare l'adeguamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati il Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è incrementato di 187,5 milioni di euro annui per Fanno 2015 mediante l'istituzione di un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie «money transfer» o altri agenti in attività finanziaria pari al 2 per cento sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale.
17. 248. Guidesi, Molteni, Matteo Bragantini, Caparini.

  Al comma 13, le parole: è incrementato di 187,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. sono sostituite dalle seguenti: è incrementato di 162,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

  Conseguentemente, al medesimo articolo, aggiungere, infine, il seguente comma:
  21-bis. Per garantire la tenuta dei registri e dei libri genealogici e il programma annuale dei controlli funzionali di cui alle finalità della legge 15 gennaio 1991, n. 30, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.
17. 414. Caon, Guidesi, Caparini, Giampaolo Galli.

  Al comma 13, sostituire le parole: 187,5 milioni con le seguenti: 162,5 milioni.

  Conseguentemente, all'articolo 30, al comma 5, aggiungere, infine i seguenti periodi: A decorrere dal 1o gennaio 2015, la misura del canone annuo di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è fissata nel 1,9 per cento dei proventi netti dei pedaggi di competenza dei concessionari. Con delibera del CIPE sono aggiornati i criteri per il calcolo dei pedaggi per la rete autostradale, allo scopo di conseguire una riduzione dell'ammontare dei proventi netti dei pedaggi di competenza di ciascun concessionario pari allo 0,5 per cento.
17. 252. Guidesi, Simonetti, Grimoldi, Caparini.

  Al comma 13, sostituire le parole: 187,5 milioni con le seguenti: 137,5 milioni.

  Conseguentemente, all'articolo 38, dopo il comma 11 inserire il seguente:
  11-bis. È autorizzata la spesa di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, quale contributo dello Stato ai fini della realizzazione dei bacini di laminazione da parte della regione Veneto, in attuazione del Piano generale di messa in sicurezza idrogeologica del territorio veneto predisposto a seguito degli eventi alluvionali dell'anno 2010.
17. 254. Prataviera, Caon, Guidesi, Simonetti, Caparini.

  Al comma 13, sostituire le parole: 187,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 con le seguenti: 107,5 milioni di euro per l'anno 2015 e 187,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

  Conseguentemente, all'articolo 38, dopo il comma 14 inserire il seguente:
  14-bis. Al fine di permettere il completamento degli interventi di ricostruzione dei territori e dì ripristino degli immobili e delle attività produttive danneggiati dalle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio della Regione Lombardia nei mesi di giugno, luglio e agosto 2014 è autorizzata la spesa in conto capitale in favore della Regione medesima di 80 milioni di euro per l'anno 2015, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 24 febbraio 1992, n. 225, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le relative entrate e spese sono escluse dai saldi di cui alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 36.
17. 255. Guidesi, Grimoldi.

  Al comma 13 dopo le parole: a decorrere dall'anno 2015 inserire le seguenti: di cui 100 milioni di euro sono destinati al Fondo Nazionale di cui all'articolo 14-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286.
17. 253. Guidesi, Molteni, Matteo Bragantini, Caparini.

  Al comma 13, dopo le parole: a decorrere dall'anno 2015 inserire le seguenti: dei quali 87,5 milioni sono destinati al Fondo Nazionale di cui all'articolo 14-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, 50 milioni alla prevenzione dei rischi sanitari provenienti da paesi extra-UE o legati al fenomeno migratorio e 40 milioni ad indennità aggiuntive per il personale delle forze dell'ordine.
17. 251. Guidesi, Simonetti, Caparini.

  Al comma 13, dopo le parole: a decorrere dall'anno 2015 inserire il seguente periodo: Non potranno accedere alle struttura di accoglienza persone prive di regolare documento di identità e di regolare certificato medico rilasciato dalla competente Unità Locale Socio Sanitaria attestante le condizioni sanitarie e l'idoneità a soggiornare.
17. 249. Guidesi, Molteni, Matteo Bragantini, Caparini.

  Al comma 13 dopo le parole: a decorrere dall'anno 2015 inserire il seguente periodo: Non potranno accedere alle struttura di accoglienza persone prive di regolare certificato medico rilasciato dalla competente Unità Locale Socio Sanitaria attestante le condizioni sanitarie e l'idoneità a soggiornare.
17. 250. Guidesi, Molteni, Matteo Bragantini, Caparini.

  Dopo il comma 13 inserire il seguente:
  13-bis. Al comma 4 dell'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013 n. 93 convertito con modificazioni dalla legge n. 119 del 15 ottobre 2013 le parole: «per l'anno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2015».

  Conseguentemente: ridurre le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C, ad eccezione di quelle relative ai Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2015.
17. 256. Labriola, Locatelli, Di Salvo.

  Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:
  13-bis. All'articolo 1 comma 204 della legge 27 dicembre 2013, n.147, le parole: «di 3 milioni di euro per l'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 3.000.000;
   2016: – 3.000.000;
   2017: – 3.000.000.
17. 257. Saltamartini, Tancredi.

  Al comma 14 dopo le parole: del Ministro dell'interno inserire le seguenti: che li assegna con appositi provvedimenti ai comuni che accolgono i minori e garantiscono loro quanto previsto dalla convenzione ONU sui Diritti dell'infanzia.
17. 259. Mannino, Castelli, Sorial.

  Al comma 14 dopo le parole: del Ministero dell'interno inserire le seguenti: che ne riserva una quota non inferiore ai cinquanta per cento da assegnare ai Comuni maggiormente impegnati nella gestione dei fenomeni migratori che accolgono minori non accompagnati nei pieno rispetto delle disposizioni contenute nella Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia.
17. 260. Mannino, Castelli, Sorial.

  Al comma 14 sostituire il secondo periodo con il seguente: Tale fondo è incrementato di 52 milioni di euro per l'anno 2015, di 42 milioni di euro per l'anno 2016.

  Conseguentemente: ridurre la dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 261, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, di 52 milioni di euro per l'anno 2015, di 42 milioni di euro per l'anno 2016 e di 12,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.
17. 261. Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli, Cancelleri, Castelli, Sorial, Caso, D'Incà, Currò, Brugnerotto, Cariello, Colonnese.

  Al comma 14, secondo periodo, sostituire le parole: 12,5 milioni di euro con le seguenti: 30,5 milioni di euro.

  Conseguentemente, all'articolo 45, comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui ai periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C ad eccezione di quelle relative ai Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 18 milioni di euro per l'anno 2015.
17. 258. Sbrollini, Beni, Carnevali, Grassi, Fossati, Burtone, Capone, D'Incecco, Miotto.

  Al comma 14, sostituire le parole: 12,5 milioni di euro annui con le seguenti: 20 milioni di euro annui.

  Conseguentemente all'articolo 17 comma 9 sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 192,5 milioni.
17. 262. Mantero, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Currò, D'Incà.

  Dopo il comma 14 inserire il seguente:
  14-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. Le disposizioni della lettera a) non si applicano alla determinazione degli onorari degli avvocati».
17. 263. De Girolamo, Tancredi.

  Sostituire il comma 15 con il seguente:
  15. I minori stranieri non accompagnati che abbiano fatto richiesteceli protezione internazionale ai sensi della normativa vigente, accedono ai servizi dì accoglienza finanziati con il Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.
  I minori stranieri non accompagnati che non abbiano fatto richiestoci protezione internazionale ai sensi della normativa vigente, accedono ai servizi finanziati dall'apposito Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, dì cui al precedente comma 14.
17. 266. Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli, Cancelleri, Castelli, Sorial, Caso, D'Incà, Currò, Brugnerotto, Cariello, Colonnese.

  Al comma 15 sopprimere le seguenti parole: nei limiti delle risorse e dei posti disponibili.
17. 268. Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli, Cancelleri, Castelli, Sorial, Caso, D'Incà, Currò, Brugnerotto, Cariello, Colonnese.

  Al comma 15, dopo le parole: posti disponibili inserire le seguenti: ai servizi di accoglienza finanziati dall'apposito Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, di cui al precedente comma 14. Fuori dai limiti delle risorse e dei posti disponibili di tale Fondo, gli stessi minori stranieri non accompagnati accedono.
17. 267. Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli, Cancelleri, Castelli, Sorial, Caso, D'Incà, Currò, Brugnerotto, Cariello, Colonnese.

  Dopo il comma 15 inserire il seguente:
  15-bis. Al fine di rispondere all'aumento delle attività di cura, formazione e ricerca sulle malattie ematiche svolte, sia a livello nazionale che internazionale, dalla fondazione istituto mediterraneo di ematologia (IME), di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 2003, n. 141, dovuto al grande flusso di popolazione migrante nel territorio italiano la somma prevista all'arti comma 275 delta legge 27 dicembre 2013 n, 147 è aumentata di 15 milioni di euro a partire dall'anno 2015.

  Conseguentemente:
   all'articolo 17, comma 21, sostituire la cifra: 100 con la seguente: 85;
   all'articolo 17, comma 21, sostituire la cifra: 460 con la seguente: 445.
17. 265. Peluffo.

  Dopo il comma 15 inserire il seguente comma:
  15-bis. Al fine di stabilire la sussistenza del requisiti necessari per l'accesso ai fondo di cui al comma 14, l'identità di un minore straniero non accompagnato è accertata dalle autorità di pubblica sicurezza, coadiuvata da mediatori culturali, solo dopo che è stata garantita allo stesso minore un'immediata assistenza umanitaria. Qualora sussista un dubbio circa l'età dichiarata, questa è accertata in via principale attraverso un documento anagrafico, anche avvalendosi della collaborazione delle autorità diplomatico-consolari. L'intervento della rappresentanza diplomatico-consolare non deve essere richiesto nei casi in cui il presunto minore abbia espresso la volontà di chiedere protezione internazionale ovvero quando una possibile esigenza di protezione internazionale emerga a seguito del colloquio. Tale intervento non è altresì esperibile qualora da esso possano derivare pericoli dì persecuzione e nei casi in cui il minore dichiari di non volersi avvalere dell'intervento dell'autorità diplomatico-consolare, Il Ministero degli affari esteri e il Ministero dell'interno promuovono le opportune iniziative, d'intesa con i Paesi interessati, al fine di accelerare l'espletamento degli accertamenti di cui al presente comma e, qualora permangano dubbi fondati in merito all'età dichiarata da un minore straniero non accompagnato la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni o il giudice tutelare competente può disporre esami socio-sanitari volti all'accertamento della stessa L'accertamento socio-sanitario dell'età deve essere svolto in un ambiente idoneo con un approccio multidisciplinare da professionisti, adeguatamente formati, utilizzando modalità meno invasive possibili e rispettose dell'età presunta, del sesso e dell'integrità fisica e psichica della persona. Non devono essere eseguiti esami socio-sanitari che possono coprì promettere lo stato psicofisico della persona. Si applicano le disposizioni dell'articolo 33-bis. Il risultato dell'accertamento sociosanitario è comunicato allo straniero in modo congruente con la sua età, con la sua maturità e con il suo livello di alfabetizzazione, in una lingua che comprende all'esercente la responsabilità genitoriale e all'autorità giudiziaria che ha disposto l'accertamento. Sulla relazione finale deve essere sempre indicato il margine di errore. Qualora, anche dopo la perizia, permangano dubbi sulla minore età, questa è presunta ad ogni effetto di legge. Il provvedimento di attribuzione dell'età è notificato allo straniero e, contestualmente, all'esercente i poteri tutelari, ove nominato, e può essere impugnato nel termine di trenta giorni davanti ai tribunale ordinario. Il provvedimento è altresì comunicato alle FF.OO ai fini del completamento delle procedure di identificazione. Le operazioni di identificazione si concludono con il foto-segnalamento che, comunque, in caso di un minore, non comporta il suo inserimento nel sistema di identificazione dattiloscopica europea European dactyloscopie.
17. 37. Zampa.

  Sopprimere il comma 16.
17. 269. Terzoni, Zolezzi, Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Vignaroli, Castelli, Sorial.

  Dopo il comma 16, inserire il seguente:
  16-bis. Al fine di poter continuare ad assicurare la produzione di testi scolastici in versione cartacea e digitale in favore degli alunni ciechi e minorati della vista frequentanti le scuole di ogni ordine e grado il contributo statale in favore della Biblioteca Italiana dei Ciechi «regina Margherita» di cui alla legge 18 maggio 2011 n. 76, aumentato per l'anno 2015 di 1 milione di Euro e per gli anni 2016 e 2017 di 2,5 milioni di euro.

  Conseguentemente alla tabella C Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge di stabilità, alla voce Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - legge n. 549 del 1995 articolo 1 comma 43 Contributi ad enti, Istituzioni associazioni, fondazioni ed altri organismi apportare le seguenti variazioni:
   aggiungere «capitolo 3631» ed agli stanziamenti previsti aggiungere:
   2015: + 1.000.000;
   2016: + 2.500.000;
   2017: + 2.500.000.

  Conseguentemente alla tabella A Voce Ministero delle Finanze apportate le seguenti variazioni:
   2015: – 1.000.000;
   2016: – 2.500.000;
   2017: – 2.500.000.
17. 270. Centemero, Grimoldi, Palese, Brunetta.

  Dopo il comma 16, inserire il seguente:
  16-bis. Al fine di poter continuare ad assicurare la produzione di testi scolastici in versione cartacea e digitale in favore degli alunni ciechi e minorati della vista frequentanti le scuole dì ogni ordine e grado il contributo statale in favore della Biblioteca Italiana dei Ciechi «regina Margherita» di cui alla legge 18 maggio 2011 numero 76, è aumentato per l'anno 2015 di 1 milione di euro e per gli anni 2016 e 2017 di 2,5 milioni di euro.

  Conseguentemente al comma 21 sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2015 e di 460 milioni di euro-annui a decorrere dall'anno 2016 con le seguenti: 99 milioni dì euro per l'anno 2015 e di 457,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
17. 278. Ghizzoni.

  Dopo il comma 16, inserire il seguente:
  16-bis. Al fine di creare le più idonee condizioni per il rilancio del settore idrotermale e favorire la ripresa degli investimenti, la norma di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, numero 59, si interpreta nel senso che le disposizioni di cui allo stesso decreto, non si applicano alle attività termali e a quelle di imbottigliamento delle acque minerali e termali, ivi compreso il rilascio ed il rinnovo delle relative concessioni.
*17. 271. Galati, Palese, Brunetta.

  Dopo il comma 16, inserire il seguente:
  16-bis. Al fine di creare le più idonee condizioni per il rilancio del settore idrotermale e favorire la ripresa degli investimenti, la norma di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, numero 59, si interpreta nel senso che le disposizioni di cui allo stesso decreto, non si applicano alle attività termali e a quelle di imbottigliamento delle acque minerali e termali, ivi compreso il rilascio ed il rinnovo delle relative concessioni.
*17. 273. Milanato, Palese, Latronico, Brunetta.

  Dopo il comma 16, inserire il seguente:
  16-bis. Al fine di creare le più idonee condizioni per il rilancio del settore idrotermale e favorire la ripresa degli investimenti, la norma di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, numero 59, si interpreta nel senso che le disposizioni di cui allo stesso decreto, non si applicano alle attività termali e a quelle di imbottigliamento delle acque minerali e termali, ivi compreso il rilascio ed il rinnovo delle relative concessioni.
*17. 282. Maestri, Miotto, Camani, Romanini.

  Dopo il comma 16, inserire il seguente:
  16-bis. Al fine di creare le più idonee condizioni per il rilancio del settore idrotermale e favorire la ripresa degli investimenti, la norma di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, numero 59, si interpreta nel senso che le disposizioni di cui allo stesso decreto, non si applicano alle attività termali e a quelle di imbottigliamento delle acque minerali e termali, ivi compreso il rilascio ed il rinnovo delle relative concessioni.
*17. 284. Capone.

  Dopo il comma 16, inserire il seguente:
  16-bis. Al fine di creare le più idonee condizioni per il rilancio del settore idrotermale e favorire la ripresa degli investimenti, la norma di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, numero 59, si interpreta nel senso che le disposizioni di cui allo stesso decreto, non si applicano alle attività termali e a quelle di imbottigliamento delle acque minerali e termali, ivi compreso il rilascio ed il rinnovo delle relative concessioni.
*17. 285. Vignali.

  Dopo il comma 16, inserire il seguente:
  16-bis. Al fine di creare le più idonee condizioni per il rilancio del settore idrotermale e favorire la ripresa degli investimenti, la norma di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, numero 59, si interpreta nel senso che le disposizioni di cui allo stesso decreto, non si applicano alle attività termali e a quelle di imbottigliamento delle acque minerali e termali, ivi compreso il rilascio ed il rinnovo delle relative concessioni.
*17. 287. Saltamartini.

  Dopo il comma 16, inserire il seguente:
  16-bis. Al fine di creare le più idonee condizioni per il rilancio del settore idrotermale e favorire la ripresa degli investimenti, la norma di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, numero 59, si interpreta nel senso che le disposizioni di cui allo stesso decreto, non si applicano alle attività termali e a quelle di imbottigliamento delle acque minerali e termali, ivi compreso il rilascio ed il rinnovo delle relative concessioni.
*17. 288. Fauttilli, De Mita.

  Dopo il comma 16, inserire il seguente:
  16-bis. Al decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 2 il comma 3 è abrogato;
   b) all'articolo 2, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  3. Per copie vendute si intendono:
   a) le copie vendute presso le edicole e certificate ai sensi del comma 3-bis;
   b) le copie spedite in abbonamento a titolo oneroso, purché considerate ammissibili in conformità ai criteri specificati all'articolo 1, comma 3.

  3-bis. La certificazione della vendita di una copia avviene mediante lettura ottica del codice a barre e comunicazione dei dati all'Autorità Garante che, di concerto con il Dipartimento per l'Informazione e Editoria, registra l'avvenuta vendita.
  3-ter. Il Ministero dell'interno, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce con decreto ministeriale le procedure e le competenze di cui al comma 3-bis.
  3-quater. Il Ministero dell'interno dispone l'iscrizione al Registro degli Operatori di Comunicazione degli operatori della rete di distribuzione e degli operatori della rete di vendita.
17. 272. Della Valle, Nesci, Brescia, Castelli, Sorial, Currò, Brugnerotto, Colonnese, D'Incà, Cariello, Caso.

  Dopo il comma 16, è inserito il seguente:
  16-bis. Ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, Tabella A, parte II, numero 18) sono da considerarsi libri tutti i lavori dell'arte libraria identificati da codice ISBN e veicolari attraverso qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 8,41 milioni di euro per l'anno 2015, 12 milioni per l'anno 2016, 16 milioni per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente rimodulazione del Fondo interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 come incrementato dal comma 21 dell'articolo 17.
17. 274. Palmieri, Palese, Milanato, Sandra Savino, Faenzi, Brunetta.

  Dopo il comma 16, inserire il seguente:
  16-bis. Al decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, all'articolo 5, dopo il comma 2, inserire il seguente:
  «2-bis. Una quota del venti per cento della spesa pubblica destinata alla comunicazione istituzionale da parte di tutte le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato deve essere destinata alle imprese editrici in possesso dei requisiti per accedere ai benefici di cui all'articolo 2 del presente decreto-legge. Al fine di garantire una efficiente gestione della pianificazione da parte delle medesime amministrazioni, l'accesso alla pianificazione è consentito esclusivamente ai consorzi costituiti da almeno venti imprese in possesso dei requisiti di cui sopra di cui almeno dieci società editrici di quotidiani».
17. 275. Caparini, Guidesi.

  Dopo il comma 16, inserire il seguente:
  16-bis. All'articolo 26, comma 2, della legge n. 69 del 3 febbraio 1963 dopo le parole «L'albo è ripartito in due elenchi, l'uno dei professionisti l'altra dei pubblicisti» aggiungere le seguenti: «L'iscrizione ad uno o all'altro dei due elenchi non può essere ragione di differenziazione economica o normativa tra giornalista professionista e giornalista pubblicista, a parità di mansioni svolte, anche con riferimento alle tipologie contrattuali di impiego».
17. 277. Fanucci.

  Dopo il comma 16, inserire il seguente:
  16-bis. Al fine di assicurare la necessaria continuità per gli anni 2015, 2016 e 2017 degli interventi a sostegno dell'editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.

  Conseguentemente, all'articolo 17, comma 13, sostituire la cifra: 187,5 con la seguente: 137,5.
17. 484. Caparini, Guidesi.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. In occasione del 70o anniversario della Liberazione il Ministero dei beni, le attività culturali e del turismo definisce, con apposito decreto, i luoghi della memoria della Resistenza e della Liberazione, dichiarandoli monumento nazionale e creando la rete virtuale di tali luoghi.
17. 276. D'Ottavio, Coscia, Piccoli Nardelli, Ascani, Blazina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimì, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Rocchi, Paolo Rossi, Ghizzoni, Sgambato, Ventricelli, Fabbri, Gribaudo, Paola Bragantini, Incerti, Giorgis.

  Dopo il comma 16, inserire il seguente:
  16-bis. Al fine di salvaguardare e valorizzare i documenti storici, i fondi archivistici e i patrimoni documentari delle culture politiche del XX secolo è istituito, presso il Ministero dei beni, dell'attività culturali e del turismo, un Fondo speciale, a decorrere dall'anno 2015, di 2 milioni di euro destinati alla digitalizzazione e alla salvaguardia delle fonti attraverso la realizzazione di un portale della storia della Repubblica. Con decreto del Ministro dei beni, delle attività culturali e del turismo, sono definite le modalità e le finalità dell'intervento.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 2.000.000;
   2016: – 2.000.000;
   2017: – 2.000.000.
17. 279. Orfini, Piccoli Nardelli, Lainati, Centemero, Giordano, Palmieri, Fregolent, Coscia, Santerini, Tancredi, Preziosi, Zampa, Amoddio, Locatelli, Adornato, Tabacci, Carlo Galli, Verini, Martella, Realacci, Zanin, Raciti, Pisicchio.

  Dopo il comma 16, inserire il seguente:
  16-bis. In coerenza con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea e in particolare con quanto previsto nel Pilastro VI, Azione 65, a decorrere dall'anno 2015 presso il Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, Direzione Generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore è costituito un fondo di euro 150.000 annui da destinarsi a un contributo a favore di un soggetto non a fini di lucro che presenti un piano almeno triennale di attività volte a facilitare la produzione diretta di libri accessibili per i disabili visivi da parte degli editori. Il contributo non potrà essere superiore al 50 per cento delle spese effettivamente sostenute per dette attività. Entro il 31 marzo di ciascun anno il soggetto destinatario del contributo trasmette al Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, Direzione Generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore, una relazione sull'impiego dei fondi ad essa trasferiti e sui risultati conseguiti con particolare riferimento al numero di libri effettivamente resi accessibili, che non potrà essere inferiore a 2.000 per anno. In caso di non rispetto del vincolo del 50 per cento delle spese o di non raggiungimento del numero di libri fissato, la medesima Direzione Generale disporrà, la riduzione proporzionale delle somme erogate o, in caso di grave inadempienza, la revoca del finanziamento e l'eventuale restituzione delle somme percepite.

  Conseguentemente, alla Tabella A, ridurre linearmente gli stanziamenti ivi previsti per i seguenti importi:
   2015: – 150.000;
   2016: – 150.000;
   2017: – 150.000.
17. 286. Argentin, Roberta Agostini, Malpezzi, Carnevali, Grassi, Fossati, Burtone, Capone, Sbrollini, D'Incecco, Miotto.

  Sostituire il comma 17 con il seguente:
  17. Agli oneri finanziari derivati dalla corresponsione degli indennizzi di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, erogati o da erogare dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio ministri 26 maggio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 dell'11 ottobre 2000, a decorrere dal 1o gennaio 2012 fino al 31 dicembre 2014 e degli oneri derivanti dal pagamento degli arretrati della rivalutazione dell'indennità integrativa speciale di cui al citato indennizzo fino al 31 dicembre 2011, si provvede mediante l'attribuzione, alle medesime regioni e province autonome di un finanziamento di 200 milioni di euro per l'anno 2015, di 400 milioni di euro per l'anno 2016, di 400 milioni di euro per l'anno 2017. Tale finanziamento è ripartito tra le regioni e le province autonome interessate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, da adottare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in proporzione al fabbisogno derivante dal numero degli indennizzi corrisposti dalle regioni e dalle province autonome, come comunicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome entro il 31 gennaio 2015, previo riscontro del Ministero della salute.

  Conseguentemente, all'elenco 2 di cui all'articolo 24, comma 1, voce Ministero della difesa, apportare le seguenti variazioni:
   1. Sicurezza e territorio:
    2015: 604.387;
    2016: 804.952;
    2017: 886.665.
17. 297. Lorefice, Nesci, Baroni, Cecconi, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Mantero, Sorial, Brugnerotto.

  Al comma 17, nel primo periodo, sostituire le parole: erogati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano con le seguenti: erogati dalle regioni a statuto ordinario, regioni a statuto speciale, province autonome di Trento e Bolzano con le rispettive ASL di competenza territoriale.
17. 295. Lorefice, Nesci, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Mantero, Castelli, Currò.

  Al comma 17, nel primo periodo e nel secondo periodo, dopo la parola: erogati aggiungere le seguenti: o da erogare.
17. 291. Lorefice, Nesci, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Mantero, Currò, Brugnerotto.

  Al comma 17, nel primo e nel secondo periodo, sostituire la parola: contributo con la seguente: finanziamento.
17. 292. Lorefice, Nesci, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Mantero, Colonnese, Brugnerotto.

  Al comma 17, nel primo periodo, sostituire le parole: 100 milioni di euro con le seguenti: 215 milioni di euro.

  Conseguentemente, al comma 9, del medesimo articolo, sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 85 milioni.
17. 296. Lorefice, Nesci, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Mantero, Cariello, Caso.

  Al comma 17, nel primo perìodo, sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 200 milioni, le parole: 200 milioni con le seguenti: 400 milioni, e le parole: 289 milioni con le seguenti: 400 milioni.

  Conseguentemente, all'elenco 2, di cui all'articolo 24, comma 1, voce Ministero della difesa, apportare la seguente modifica:
   1. Sicurezza e territorio:
    2015: 604.387;
    2016: 804.952;
    2017: 886.655.
17. 290. Lorefice, Nesci, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Mantero, Castelli, Currò.

  Al comma 17 sostituire le parole: di 100 milioni di euro per l'anno 2015 di 200 milioni di euro per l'anno 2016, di 289 milioni di euro per l'anno 2017 e di 146 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: di 200 milioni di euro per l'anno 2015 di 300 milioni dì euro per l'anno 2016, di 389 milioni di euro per l'anno 2017 e di 146 milioni di euro per l'anno 2018.

  Conseguentemente, all'articolo 45, comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C ad eccezione di quelle relative ai Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro a decorre dall'anno 2015.
17. 289. Lenzi, Carnevali, Grassi, Patriarca, Fossati, Burtone, Capone, Sbrollini, D'Incecco, Miotto, Murer.

  Al comma 17, secondo periodo, sostituire le parole: in proporzione al fabbisogno derivante dal numero degli indennizzi corrisposti dalle regioni e dalle province autonome, come comunicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome entro il 31 gennaio 2015 con le seguenti: in relazione al fabbisogno derivante dal numero degli indennizzi censiti dai rispettivi soggetti interessati all'erogazione dell'indennizzo al 31 gennaio 2015 e previsione di stima dei nuovi percettori.
17. 294. Lorefice, Nesci, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Mantero, D'Incà, Sorial.

  Al comma 17, secondo periodo, sostituire le parole: corrisposti dalle regioni e dalle province autonome con le seguenti: a carico delle regioni e delle province autonome.
17. 293. Lorefice, Nesci, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Mantero, Cariello, Caso.

  Dopo il comma 17, inserire il seguente:
  17-bis. All'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. In deroga a quanto disposto dall'articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le disposizioni di cui al precedente comma 2) si applicano anche agli ex lavoratori occupati nelle imprese che hanno svolto attività di coibentazione e bonifica, che hanno cessato il loro rapporto di lavoro per effetto della chiusura, dismissione o fallimento della impresa presso cui erano occupati e il cui sito è interessato da Piano di Bonifica da parte dell'Ente Territoriale, che non abbiano maturato i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa vigente, che risultano ammalati con patologia asbesto correlata accertata e riconosciuta ai sensi dell'articolo 13 comma 7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si fa fronte a valere sulle risorse di cui all'articolo 16, della legge 27 marzo 1992, n. 257, nonché sulle risorse del Fondo Sociale per Occupazione e Formazione di cui all'articolo 18 comma 1) lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185».
17. 17. De Mita, Giancarlo Giordano.

  Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:
  17-bis. Ai soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di somministrazione di medicinali emoderivati di cui alla legge 23 febbraio 1992, n. 210, e s.m.i., che hanno beneficiato dell'equa riparazione prevista dall'articolo 27-bis della legge n. 114 dell'11 agosto 2014, è riconosciuto, in relazione alla categoria già loro assegnata dalla competente commissione medico-ospedaliera, di cui all'articolo 165 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, un ulteriore indennizzo, maggiorato dell'indennità integrativa speciale, con la rivalutazione dovuta, consistente in un assegno mensile a vita, di importo pari a due volte la somma che il beneficiario percepisce ex lege 210/92. Ai familiari dei soggetti deceduti è riconosciuto un ulteriore assegno una tantum, oltre a quello già previsto dalla legge 210/92 ed eventualmente già percepito, pari a 150.000 euro, da corrispondere in cinque rate annuali di 30.000 euro ciascuna. I soggetti aventi diritto sono quelli già indicati nella legge 210/92 e successive integrazioni e modificazioni.

  Conseguentemente, all'articolo 45, comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro a decorre dall'anno 2015.
17. 328. Amato, Campana, Grassi, Fossati, Burtone, Capone, Sbrollini, D'Incecco, Miotto.

  Inserire in fine, il seguente comma:
  21-bis. All'articolo 17-decies del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera:
   «g) coloro i quali decidono di convertire a GPL o metano il proprio autoveicolo (Euro 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6) in Italia, è riconosciuto un contributo statale la cui percentuale è stabilita con decreto del Ministro delle infrastrutture, a fondo invariato. Il contributo, detratto in ordine cronologico a seguito di specifica gratuita prenotazione presso il Ministero dello sviluppo economico, viene riportato in fattura sotto forma di sconto dell'installatore, che si impegna a non superare il listino prezzi massimi nazionale».
17. 20. Marroni.

  Inserire, in fine, il seguente comma:
  21-bis. In attuazione delle politiche di sostegno all'occupazione nelle aree depresse e per la realizzazione d'interventi in campo sociale e di risanamento ambientale, coerenti con le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e, nel limite di un milione di euro, per le finalità di cui all'articolo 2, comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.
17. 298. Bonavitacola, Epifani, Manfredi, Valeria Valente, Salvatore Piccolo, Giorgio Piccolo, Carloni, Rostan, Tartaglione, Impegno, Bossa, Palma.

  Al comma 19, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: e comunque non prima del mese di ottobre.
17. 301. Alberti, Caso, Castelli.

  Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:
  19-bis. Al fine di consentire la realizzazione ed il completamento di interventi sulle reti metropolitane delle aree così come definite dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, è autorizzata la spesa di 187,5 milioni di euro per gli anni 2015, 2016, 2017. Le risorse così individuate confluiscono nel «Fondo reti metropolitane delle aree di cui alla legge del 7 aprile 2014, n. 56» istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  19-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con priorità per le reti metropolitane previste dal comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge .............. e dall'articolo 18 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,n. 98, sono individuati gli importi necessari alla continuazione dei lavori anche per fasi funzionali.
  19-quater. Il Cipe può autorizzare, nel limite delle disponibilità annuali complessive del Fondo di cui al comma 19-bis, lotti costruttivi dei progetti preliminari e definitivi delle reti metropolitane previste dal decreto di cui al comma 19-ter.
  19-quinquies. Il Fondo di cui al comma 19-bis, è alimentato:
   a) in quanto a complessivi 100 milioni di euro per l'annualità 2015 dalle risorse a legislazione vigente sull'articolo I, comma 83 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;
   b) in quanto a complessivi 87.5 milioni di euro dalle risorse iscritte nell'annualità 2016 per 2.5 milioni di euro, nell'annualità 2017 per 30 milioni di euro, nell'annualità 2018 per 55 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 186, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

  19-sexies. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4-bis del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge ................., le risorse a carico dello Stato assegnate al programma di interventi indicati al punto 2.2 della delibera Cipe n. 25/2013 sono revocate e riassegnate al fondo di cui al comma 19-bis.
  19-septies. Allo scopo di garantire la continuità dei lavori in corso, i fondi assegnati, a valere sulle risorse di cui al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al Comune di Torino per la realizzazione della linea 2 con delibera Cipe n. 25/2013, si intendono assegnati alla linea 1 approvata con delibera Cipe n. 24/20 12.
  19-octies. Le risorse assegnate con delibera CIPE ai sensi del comma 3 dell'articolo 18 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, si intendono revocate se alla data del 31 dicembre 2014 non sono impegnate. Le risorse così revocate confluiscono al fondo di cui al comma 19-bis.
  19-novies. Il comma 11-bis dell'articolo 18 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è abrogato.
  19-decies. All'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge ............, le lettere da a) a d-sexies), sono abrogate. Le risorse così revocate confluiscono nel fondo di cui al comma 19-bis.
* 17. 307. Saltamartini, Paolo Bragantini.

  Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:
  19-bis. Al fine di consentire la realizzazione ed il completamento di interventi sulle reti metropolitane delle aree così come definite dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, è autorizzata la spesa di 187,5 milioni di euro per gli anni 2015, 2016, 2017. Le risorse così individuate confluiscono nel «Fondo reti metropolitane delle aree di cui alla legge del 7 aprile 2014, n. 56» istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  19-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con priorità per le reti metropolitane previste dal comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge .............. e dall'articolo 18 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,n. 98, sono individuati gli importi necessari alla continuazione dei lavori anche per fasi funzionali.
  19-quater. Il Cipe può autorizzare, nel limite delle disponibilità annuali complessive del Fondo di cui al comma 19-bis, lotti costruttivi dei progetti preliminari e definitivi delle reti metropolitane previste dal decreto di cui al comma 19-ter.
  19-quinquies. Il Fondo di cui al comma 19-bis, è alimentato:
   a) in quanto a complessivi 100 milioni di euro per l'annualità 2015 dalle risorse a legislazione vigente sull'articolo I, comma 83 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;
   b) in quanto a complessivi 87.5 milioni di euro dalle risorse iscritte nell'annualità 2016 per 2.5 milioni di euro, nell'annualità 2017 per 30 milioni di euro, nell'annualità 2018 per 55 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 186, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

  19-sexies. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4-bis del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge ................., le risorse a carico dello Stato assegnate al programma di interventi indicati al punto 2.2 della delibera Cipe n. 25/2013 sono revocate e riassegnate al fondo di cui al comma 19-bis.
  19-septies. Allo scopo di garantire la continuità dei lavori in corso, i fondi assegnati, a valere sulle risorse di cui al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al Comune di Torino per la realizzazione della linea 2 con delibera Cipe n. 25/2013, si intendono assegnati alla linea 1 approvata con delibera Cipe n. 24/20 12.
  19-octies. Le risorse assegnate con delibera CIPE ai sensi del comma 3 dell'articolo 18 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, si intendono revocate se alla data del 31 dicembre 2014 non sono impegnate. Le risorse così revocate confluiscono al fondo di cui al comma 19-bis.
  19-novies. Il comma 11-bis dell'articolo 18 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è abrogato.
  19-decies. All'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge ............, le lettere da a) a d-sexies), sono abrogate. Le risorse così revocate confluiscono nel fondo di cui al comma 19-bis.
* 17. 335. Paola Bragantini, Fregolent, Giorgis, D'Ottavio, Bonomo, Borghi, Bargero, Taricco, Mattiello, Portas, Rossomando, Damiano, Gribaudo.

  Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:
  19-bis. Nel rispetto del limite massimo del finanziamento già concesso agli enti titolari degli interventi per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, entro la data di entrata in vigore della presente disposizione, per gli interventi non conclusi ovvero per i quali non sia stata liquidata l'ultima rata e finanziati dalla legge 27 dicembre 2002 n. 289, e successive modificazioni, dal decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dalla legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, è consentito l'utilizzo delle economie maturate per la realizzazione di ulteriori opere per la messa in sicurezza del medesimo edificio scolastico esclusivamente finalizzate al rilascio delle relative certificazioni di legge. Per utilizzare le predette economie l'ente titolare dell'intervento presenta il progetto delle opere aggiuntive entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione al competente Provveditorato Interregionale delle Opere Pubbliche per gli interventi finanziati dalle delibere CIPE n. 32/2010 e 6/2012, ovvero al competente ufficio regionale per i restanti interventi, che si esprimono in merito all'approvazione del progetto entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla data di ricevimento dello stesso, decorso inutilmente il quale il progetto si intende approvato. L'ente titolare dell'intervento dovrà provvedere al monitoraggio dell'intero intervento ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 201 1, n. 229 e comunicare la fine lavori entro 240 giorni dall'approvazione del progetto. Nel caso non venga presentato alcun progetto finalizzato al rilascio di certificazioni verranno revocati i finanziamenti ancora da erogare.
  19-ter. Per gli interventi non ancora avviati ovvero per i quali non è stata erogata la prima rata e finanziati dalla legge 27 dicembre 2002 n. 289, e successive modificazioni, dal decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dalla legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, gli enti potranno modificare il progetto finalizzandolo alla costruzione di una nuova scuola se motivato da una razionalizzazione delle sedi scolastiche del territorio e presentandolo entro 120 giorni al competente Provveditorato Interregionale delle Opere Pubbliche per gli interventi finanziati dalle delibere CIPE n. 32/2010 e 6/2012, ovvero al competente ufficio regionale per i restanti interventi. L'ente titolare dovrà provvedere al monitoraggio dell'intero intervento ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 e comunicare l'aggiudicazione dell'appalto entro 180 giorni dell'approvazione del progetto. I finanziamenti per gli interventi non ancora avviati e per i quali non sia intervenuta la modifica finalizzata alla costruzione di una nuova scuola verranno revocati.
17. 308. Malpezzi, D'Ottavio, Ghizzoni, Coscia, Piccoli Nardelli, Ascani, Blazina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Rocchi, Paolo Rossi, Sgambato, Ventricelli.

  Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:
  19-bis. Al comma 41 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole: «Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, nei limiti di cui all'allegata tabella F. Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi di cui al presente comma con la pensione ai superstiti ridotta non può essere comunque inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti quella nella quale il reddito posseduto si colloca. I limiti di cumulabilità non si applicano qualora il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare con figli di minore età, studenti ovvero inabili, individuati secondo la disciplina di cui al primo periodo del presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, applicando all'importo complessivo derivante dalla loro sommatoria, in quota parte, le relative riduzioni percentuali per ciascuno degli scaglioni di reddito indicati nell'allegata tabella F, ferma restando la corresponsione totale del trattamento ai superstiti per gli importi derivanti dalla sommatoria del reddito diretto del beneficiario con il trattamento medesimo inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS».
  19-ter. La tabella F allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, è sostituita dalla tabella F di cui all'allegato I annesso alla presente legge.

Allegato I – Tabella F

Tabella relativa agli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti e redditi del beneficiario

Pensione di reversibilità/indiretta + Reddito diretto = importo inferiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1o gennaio Trattamento ai superstiti corrisposto in misura integrale
Pensione di reversibilità/indiretta + Reddito diretto = importo superiore a 5 ed inferiore a 7 volte il trattamento minimo annuo del fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1o gennaio Percentuale del trattamento di reversibilità pari all'85 per cento sulla quota che concorre nella sommatoria ad eccedere 5 volte il trattamento minimo
Pensione di reversibilità/indiretta + Reddito diretto = importo superiore a 7 volte ed inferiore a 9 volte il trattamento minimo annuo del fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1o gennaio Percentuale del trattamento di reversibilità pari al 75 per cento sulla quota che concorre nella sommatoria ad eccedere 7 volte il trattamento minimo
Pensione di reversibilità/indiretta + Reddito diretto = importo superiore oltre 9 volte il trattamento minimo annuo del fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1o gennaio Percentuale del trattamento di reversibilità pari al 50 per cento sulla quota che concorre nella sommatoria ad eccedere 9 volte il trattamento minimo

  Conseguentemente:
   all'articolo 17, sopprimere i commi 5, 6, 12 e 13 ed al comma 21 le parole 100 milioni sono sostituite da 30 milioni e le parole: 460 milioni sono sostituite da 150 milioni;
   all'articola 38, sopprimere il comma 11;
   all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.2000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.
17. 323. Matteo Bragantini, Prataviera, Fedriga, Caparini, Simonetti.

  Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:
  19-bis. I commi 12-sexies, 12-septies, 12-octies, 12-novies, 12-decies e 12-undecies dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono abrogati. Le disposizioni abrogate o modificate dai commi 12-sexies, 12-octies, 12-novies, 12-decies e 12-undecies del medesimo articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, riacquistano efficacia nel testo vigente il giorno antecedente alla data di entrata in vigore della citata legge n. 122 del 2010.
  19-ter. L'istituto nazionale della previdenza sociale provvede alla restituzione agli interessati delle somme versate per le finalità di cui ai commi da 12-sexies a 12-undecies dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel periodo dal 30 luglio 2010 alla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente:
   all'articolo 17, sopprimere i commi 5, 6, 12 e 13 ed al comma 21 le parole 100 milioni sono sostituite da 30 milioni e le parole: 460 milioni sono sostituite da 150 milioni;
   all'articolo 38, sopprimere il comma 11;
   all'articolo 46, comma 2, aggiungere, infine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importa pari a 1.2000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.
17. 322. Prataviera, Fedriga, Caparini, Simonetti, Guidesi.

  Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:
  19-bis. Dopo il comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è inserito il seguente:
  «10-bis. Ai fini del godimento del diritto di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, non si applicano le disposizioni in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».

  19-ter. All'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'alinea, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) dopo le parole: «e successive modificazioni e integrazioni», sono inserite le seguenti: «, ai soggetti rientranti nelle deroghe dall'articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503,»;
    2) le parole: «che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2018»;
    3) le parole: «ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243» sono sostituite dalle seguenti: «ai soggetti di cui all'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243»;
   b) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
   «a) ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 31 dicembre 2011 o, in caso di fallimento dell'impresa, in mancanza dei predetti accordi, e che maturano i requisiti per il pensionamento entro trentasei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, a prescindere dalla data di conclusione della procedura di mobilità e dalla data di effettivo collocamento in mobilità, eventualmente preceduto da un periodo di fruizione di cassa integrazione guadagni o seguito da un periodo di sostegno al reddito o di prolungamento della mobilità in deroga; i versamenti volontari eventualmente necessari al raggiungimento dei requisiti pensionistici di cui alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, possono riguardare anche periodi precedenti la domanda di autorizzazione alla contribuzione volontaria. Ai fini della concessione dei benefici di cui alla presente lettera non rileva l'eventuale prestazione di un'altra attività lavorativa di natura temporanea dopo la sottoscrizione degli accordi individuali o la stipulazione degli accordi collettivi di incentivo all'esodo ai sensi del periodo precedente.»;
   c) alle lettere b), c) ed e) le parole: «4 dicembre 2011», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011»;
   d) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le parole: «, a prescindere dall'effettivo collocamento in mobilità entro tale data»;
   e) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
   «d) ai lavoratori che siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione e che abbiano presentato la relativa domanda alla data del 31 gennaio 2012, a condizione che perfezionino i requisiti utili alla decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2018. Ai fini della fruizione dei benefici di cui alla presente lettera non rilevano l'eventuale prestazione lavorativa successiva all'autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione né l'eventuale mancato versamento, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile;».

  19-quater. L'alinea del comma 15-bis dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente: «In via eccezionale, per tutti i lavoratori le cui pensioni sono liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, ancorché non titolari di un rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
  19-quinquies. Al comma 2-ter dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati» sono sostituite dalle seguenti: «il cui rapporto di lavoro si risolva unilateralmente o in conseguenza di fallimento dell'impresa o in ragione di accordi individuali sottoscritti entro il 31 dicembre 2011 o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati entro la medesima data del 31 dicembre 2011»;
   b) le parole: «la decorrenza del trattamento medesimo entro un periodo di ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «la maturazione del diritto al trattamento pensionistico entro un periodo di trentasei mesi».

  19-sexies. Il comma 2-quater dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, è sostituito dal seguente:
  «2-quater. All'articolo 24, comma 14, lettera c), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: “di almeno 59 anni di età” sono sostituite dalle seguenti: “di almeno 60 anni di età”. Le disposizioni dell'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 3 1 dicembre 2017».

  Conseguentemente:
   all'articolo 17, sopprimere i commi 5, 6, 12, 13, 19 e 21;
   all'articolo 38, sopprimere il comma 11;
   all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017».
17. 318. Prataviera, Fedriga, Guidesi, Simonetti, Caparini.

  Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:
  19-bis. Per la prosecuzione delle azioni e degli interventi di monitoraggio, anche di tipo sanitario, nei territori della regione Campania e nei comuni di Taranto e Statte, di cui all'articolo 2, commi 4-quater e 4-quinquies, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, è autorizzata, per ciascun anno del triennio 2015-2017, la spesa di 30 milioni di euro.
  19-ter. Per le indagini sui terreni della regione Campania destinati all'agricoltura, al fine di accertare l'eventuale esistenza di effetti contaminanti a causa di sversamenti e smaltimenti abusivi anche mediante combustione, e per le attività di cui di cui di cui all'articolo 1, commi 1, 5 e 6, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, sono ulteriormente stanziati 5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2015-2017.

  Conseguentemente, all'articolo 46, al comma 1, Tabella A allegata, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:
   2015:
    CP: – 35.000.000;
    CS: – 35.000.000;

   2016:
    CP: – 35.000.000;
    CS: – 35.000.000;

   2017:
    CP: – 35.000.000;
    CS: – 35.000.000.
17. 330. Scotto, Duranti, Pellegrino, Zaratti, Marcon, Melilla, Pannarale, Fratoianni, Sannicandro.

  Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:
  19-bis. All'articolo 17, comma 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, sono aggiunte infine le seguenti parole: «e sono individuati i casi in cui ai fini della valutazione del merito di credito dei soggetti beneficiari finali che richiedano il finanziamento, ai fini della concessione delle garanzie di cui ai commi 2 e 3, sia possibile utilizzare esclusivamente metodi di rating interno autorizzati da Banca d'Italia oppure, in alternativa, rating certificati da agenzie esterne valutazione del merito di credito riconosciute da Banca d'Italia.
17. 306. Abrignani, Palese, Brunetta.

  Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:
  19-bis. Per la revisione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.

  Conseguentemente, all'articolo 46 nella tabella A, voce al Ministero dell'economia e delle finanze:
   2015: – 30.000.000;
   2016: – 30.000.000;
   2017: – 30.000.000.
17. 332. Vignali, Saltamartini, Tancredi.

  Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:
  19-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge l'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è abrogato. Dalla medesima data, trovano applicazione per tutti gli aventi diritto le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze previgenti alla data di entrata in vigore del predetto articolo 24.

  Conseguentemente:
   all'articolo 17, sopprimere i commi 5, 6, 12, 13, 19 e 21;
   all'articolo 38, sopprimere il comma 11;
   all'articolo 46, comma 2, aggiungere, infine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alta predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.
17. 314. Prataviera, Fedriga, Guidesi, Simonetti, Caparini.

  Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:
  19-bis. All'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
   «e-quater) ai lavoratori mobilitati ordinari privi di accordi di mobilità che alla data del 4 dicembre 2011 sono stati collocati in mobilità direttamente dal curatore fallimentare della propria azienda fallita, eventualmente anche a seguito di accordi di conciliazione sulla non opposizione al licenziamento seguiti da periodi di cassa integrazione guadagni straordinaria;
   e-quinquies) ai lavoratori contributori volontari, purché siano stati autorizzati alla contribuzione in data antecedente al 4 dicembre 2011 e non abbiano più lavorato in data successiva;
   e-sexies) ai lavoratori in mobilità con accordo di esodo precedente al 4 dicembre 2011 e, sulla base di esso, cessati dal servizio in data successiva al 30 settembre 2012;
   e-septies) ai lavoratori mobilitati edili con accordi di incentivo all'esodo sottoscritti in data antecedente al 4 dicembre 2011».

  Conseguentemente:
   all'articolo 17, sopprimere i camini 5, 6, 12, 13 e 21;
   all'articolo 38, sopprimere il comma 11;
   all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.
17. 315. Prataviera, Fedriga, Guidesi, Simonetti, Caparini.

  Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:
  19-bis. All'articolo 24, comma 18, ultimo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «al presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «al presente comma» e le parole «ai lavoratori iscritti al Fondo speciale istituito presso l'INPS ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.» sono sostituite dalle seguenti: «ai lavoratori operanti nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta dei treni, addetto alla scorta treni, addetto alla manovra, traghettamento, formazione treni, ai lavoratori del settore di macchina e agli addetti del settore di coperta della categoria dei marittimi.».

  Conseguentemente:
   all'articolo 17, sopprimere i commi 5, 6, 12, 13 e 21;
   all'articolo 38, sopprimere il comma 11;
   all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alta predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.
17. 317. Prataviera, Fedriga, Guidesi, Simonetti, Caparini.

  Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:
  19-bis. All'articolo 39, comma 4 del decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 le parole «a piccole e medie imprese» sono sostituite dalle seguenti «alle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 1500». La garanzia di cui al periodo precedente è concessa nell'ambito delle disponibilità finanziarie del Fondo, come determinate dal decreto di cui all'articolo 39 comma 4 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
* 17. 302. Abrignani, Palese, Brunetta.

  Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:
  19-bis. All'articolo 39, comma 4 del decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 le parole «a piccole e medie imprese» sono sostituite dalle seguenti «alle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 1500». La garanzia di cui al periodo precedente è concessa nell'ambito delle disponibilità finanziarie del Fondo, come determinate dal decreto di cui all'articolo 39 comma 4 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
* 17. 326. Giampaolo Galli, Parrini.

  Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:
  19-bis. All'articolo 39, comma 4 del decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, è aggiunto in fine il seguente periodo: «La valutazione del merito di credito dei soggetti beneficiari finali che richiedono il finanziamento da ricomprendere nei portafogli di cui al primo periodo, può essere sostituita dal rating di portafoglio a cura dei soggetti richiedenti, a condizione che gli stessi siano autorizzati da Banca d'Italia ad utilizzare metodi di rating interni, oppure, alternativamente, che il rating sia certificato da agenzie esterne di valutazione del merito di credito riconosciute da Banca d'Italia».
** 17. 305. Abrignani, Palese, Brunetta.

  Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:
  19-bis. All'articolo 39, comma 4 del decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, è aggiunto in fine il seguente periodo: «La valutazione del merito di credito dei soggetti beneficiari finali che richiedono il finanziamento da ricomprendere nei portafogli di cui al primo periodo, può essere sostituita dal rating di portafoglio a cura dei soggetti richiedenti, a condizione che gli stessi siano autorizzati da Banca d'Italia ad utilizzare metodi di rating interni, oppure, alternativamente, che il rating sia certificato da agenzie esterne di valutazione del merito di credito riconosciute da Banca d'Italia».
** 17. 327. Giampaolo Galli, Parrini, Colaninno.

  Dopo il comma 19, inserire il seguente:
  19-bis. All'articolo 6, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, dopo le parole: «includendo» inserire le seguenti: «i periodi di cui al capo IV, articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, nonché».

  Conseguentemente:
   all'articolo 17, sopprimere i commi 5, 6, 12 e 13 ed al comma 21 le parole 100 milioni sono sostituite da 50 milioni e le parole: 460 milioni sono sostituite da 160 milioni;
   all'articolo 38, sopprimere il comma 11;
   all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.
17. 319. Prataviera, Fedriga, Guidesi, Simonetti, Caparini.

  Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:
  19-bis. All'articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o che la delibera preveda la richiesta della garanzia senza che si costituisca alcun obbligo per il Fondo al rilascio della garanzia».
* 17. 303. Abrignani, Palese, Brunetta.

  Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:
  19-bis. All'articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o che la delibera preveda la richiesta della garanzia senza che si costituisca alcun obbligo per il Fondo al rilascio della garanzia».
* 17. 325. Giampaolo Galli, Parrini, Colaninno.

  Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:
  19-bis. L'articolo 1, comma 5-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69 convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è sostituito dal seguente:
  «5-bis. Nell'ambito delle risorse del Fondo di cui al comma 1 e previa adozione di un apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia, gli interventi ivi previsti sono estesi ai professionisti iscritti agli ordini professionali e a quelli aderenti alle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, e in possesso dell'attestazione rilasciata ai sensi dello medesima legge n. 4 del 2013 nonché alle piccole e medie imprese sottoposte alla procedura di concordato in continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, per i finanziamenti di cui all'articolo 182-quinquies, entro i limiti delle risorse del fondo stesso. Con il decreto di cui al primo periodo sono determinate le modalità di attuazione del presente comma, prevedendo in particolare un limite massimo di assorbimento delle risorse del Fondo non superiore al 5 per cento delle risorse stesse.
** 17. 304. Abrignani, Palese, Brunetta.

  Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:
  19-bis. L'articolo 1, comma 5-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69 convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è sostituito dal seguente:
  «5-bis. Nell'ambito delle risorse del Fondo di cui al comma 1 e previa adozione di un apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia, gli interventi ivi previsti sono estesi ai professionisti iscritti agli ordini professionali e a quelli aderenti alle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, e in possesso dell'attestazione rilasciata ai sensi dello medesima legge n. 4 del 2013 nonché alle piccole e medie imprese sottoposte alla procedura di concordato in continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, per i finanziamenti di cui all'articolo 182-quinquies, entro i limiti delle risorse del fondo stesso. Con il decreto di cui al primo periodo sono determinate le modalità di attuazione del presente comma, prevedendo in particolare un limite massimo di assorbimento delle risorse del Fondo non superiore al 5 per cento delle risorse stesse.
** 17. 324. Giampaolo Galli, Parrini, Colaninno.

  Dopo il comma 19 aggiungere il seguente:
  19-bis. All'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, sostituire le parole «tre anni» con le seguenti: «quattro anni».
17. 342. Fauttilli, De Mita.

  Dopo il comma 19, inserire il seguente:
  19-bis. All'articolo 1, comma 28 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole «per l'anno 2014», sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2014 e 2015».

  Conseguentemente, al comma 21, dell'articolo 17, sostituire le parole di 100 milioni, con le seguenti: di 98 milioni.
17. 11. Mongiello, Di Gioia, Oliverio, Ginefra, Carloni, Iacono, Covello.

  Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:
  19-bis. Per il finanziamento del piano straordinario di bonifica delle discariche abusive, di cui all'articolo 1, comma 113, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono stanziati 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015-2017.

  Conseguentemente, all'articolo 46, al comma 1, Tabella A allegata, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:
   2015:
    CP: – 40.000.000;
    CS: – 40.000.000;
   2016:
    CP: – 40.000.000;
    CS: – 40.000.000;
   2017:
    CP: – 40.000.000;
    CS: – 40.000.000.
17. 331. Pellegrino, Zaratti, Marcon, Melilla, Scotto.

  Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:
  19-bis. All'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge n. 147 del 2014, le parole: «30 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «30 dicembre 2018».

  Conseguentemente:
   all'articolo 17, sopprimere i commi 5, 6, 12, 13 e 21;
   all'articolo 38, sopprimere il comma 11;
   all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.
17. 316. Prataviera, Fedriga, Guidesi, Simonetti, Caparini.

  Dopo il comma 19, inserire il seguente:
  19-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge sono riaperti i termini per presentare domanda agli enti previdenziali da parte dei lavoratori esposti all'amianto che intendano ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al comma 1 dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. I lavoratori affetti da patologie asbesto-correlate di origine professionale, possono accedere al pensionamento anticipato, senza rinunciare alle altre provvidenze vigenti. Le domande per il commissariamento dei benefici per l'esposizione all'amianto per le quali sono decorsi tre anni e trecento giorni, anche in seguito a rigetto dell'azione giudiziaria per decadenza di cui al comma 7, possono essere ripresentata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il lavoratore può agire in giudizio per l'accertamento dei benefici per l'esposizione all'amianto anche in costanza di rapporto di lavoro. Ai lavoratori ex esposti all'amianto, compresi i militari, collocati in trattamento di quiescenza prima detta data di entrata in vigore della legge 27 marzo 1992, n. 257, che si ammalano di una patologia correlata all'amianto successivamente al pensionamento è riconosciuto il beneficio previsto dall'articolo 6, comma 7, della medesima legge n. 257 del 1992, e successive modificazioni. In caso di decesso per malattia professionale di un lavoratore ex esposto all'amianto, il diritto alla rendita del suddetto superstite decorre, ai fini della prescrizione, da quando i titolari del diritto hanno avuto conoscenza del diritto medesimo. Il diritto ai benefici contributivi è riconosciuto anche ai lavoratori esposti o ex esposti all'amianto che sono stati collocati in pensione prima dell'entrata in vigore della legge 27 marzo 1992, n. 257.

  Conseguentemente:
   all'articolo 17, sopprimere i commi 5, 6, 12 e 13;
   all'articolo 38, sopprimere il comma 11;
   all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.2000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.
17. 321. Prataviera, Caparini.

  Dopo il comma 19, inserire il seguente:
  19-bis. È istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il fondo per il rafforzamento produttivo dei settori agricoli colpiti da nuove infestazioni parassitarie, litopatie e epizoozie di difficile cura. Una quota di risorse, pari a 100 milioni di euro, del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e successive modificazioni, è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al fondo di cui al primo periodo. Con decreti del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, le disponibilità del predetto fondo sono destinate alle finalità di cui all'Allegato A alla presente legge, nella misura massima ivi prevista, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.

Allegato A
(importi in milioni)

   a) misure dirette alla lotta ai parassiti: delle api (Aethina tumida, Vespa velutina nigrithorax) e per il finanziamento del «Documento programmatico per il settore Apistico» di cui alla legge n. 313 del 2004 – 2015: 20; 2016: 10; 2017: 10;
   b) misure dirette alla lotta: al cinìpide del castagno (Dtyocosmus Kuriphilus Yasumatsu) – 2015: 20; 2016: 5; 2017: 5;
   c) misure dirette alla lotta al batterio: Xylella fastidiosa (Well e Raju) associato al «complesso del disseccamento rapido dell'olivo» – 2015: 20; 2016: 5; 2017: 5.
17. 10. Montroni, Mongiello.

  Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:
  19-bis. Per la revisione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 30.000.000;
   2016: – 30.000.000;
   2017: – 30.000.000.
* 17. 309. Milanato, Latronico, Palese, Brunetta.

  Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:
  19-bis. Per la revisione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 30.000.000;
   2016: – 30.000.000;
   2017: – 30.000.000.
* 17. 311. Maestri, Miotto, Camani, Romanini.

  Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:
  19-bis. Per la revisione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 30.000.000;
   2016: – 30.000.000;
   2017: – 30.000.000.
* 17. 312. Galati, Palese, Brunetta.

  Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:
  19-bis. Per la revisione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 30.000.000;
   2016: – 30.000.000;
   2017: – 30.000.000.
* 17. 320. Capone.

  Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:
  19-bis. Per la revisione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 30.000.000;
   2016: – 30.000.000;
   2017: – 30.000.000.
* 17. 329. Maestri, Miotto, Camani, Romanini.

  Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:
  19-bis. Per la revisione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 30.000.000;
   2016: – 30.000.000;
   2017: – 30.000.000.
* 17. 334. Vignali.

  Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:
  19-bis. È assegnato al comune di Teramo un contributo di 5 milioni di euro, ripartiti in 2,5 milioni per l'anno 2015 e 2,5 milioni per l'anno 2016 per la bonifica della discarica «la torre» insistente sul territorio del medesimo comune.

  Conseguentemente, all'articolo 46, comma 1, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 2.500.000;
   2016: – 2.500.000.
17. 310. Tancredi.

  Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:
  19-bis. In considerazione della intervenuta caducazione di tutti gli atti stipulati dalla società Stretto di Messina S.p.A. per la realizzazione dell'intervento «collegamento stabile viario e ferroviario tra Sicilia e continente» per effetto dell'articolo 34-decies del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, il vincolo preordinato all'esproprio sulle aree interessate dal progetto preliminare apposto con delibera CIPE del 1o agosto 2003, n. 66 e reiterato con la successiva delibera CIPE del 30 settembre 2008, n. 91 decade alla data di entrata in vigore della presente legge.
*17. 333. Saltamartini.

  Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:
  19-bis. In considerazione della intervenuta caducazione di tutti gli atti stipulati dalla società Stretto di Messina S.p.A. per la realizzazione dell'intervento «collegamento stabile viario e ferroviario tra Sicilia e continente» per effetto dell'articolo 34-decies del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, il vincolo preordinato all'esproprio sulle aree interessate dai progetto preliminare apposto con delibera CIPE del 1o agosto 2003, n. 66 e reiterato con la successiva delibera CIPE del 30 settembre 2008, n. 91 decade alla data di entrata in vigore della presente legge.
*17. 336. Paola Bragantini, Fregolent, Giorgis, D'Ottavio, Bonomo, Borghi, Bargero, Taricco, Mattiello, Portas, Rossomando, Damiano, Gribaudo.

  Al comma 21, sopprimere le parole: 100 milioni per l'anno 2015 e di:.

  Conseguentemente, all'articolo 19, dopo il comma 11 aggiungere il seguente:
  11-bis. Per le finalità collegate alla prosecuzione ed allo sviluppo della partecipazione italiana ai programmi strategici spaziali europei, il fondo ordinario per gli enti di ricerca finanziati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e successive modificazioni, è incrementato di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.

  Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 100.000.000;
   2016: – 200.000.000;
   2017: – 200.000.000.
17. 365. Benamati, Taranto, Ascani, Bargero, Basso, Bini, Cani, Civati, Donati, Fassina, Folino, Galperti, Ginefra, Impegno, Martella, Montroni, Peluffo, Petitti, Portas, Senaldi, Scuvera, Tidei, Minnucci, Pastorelle, Capone, Mariano, Pelillo, Nesi, Rossomando.

  Al comma 21 sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2015 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 con le seguenti: 460 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

  Conseguentemente dopo il comma 21 aggiungere il seguente:
  21-bis. Al fine di completare gli interventi di manutenzione straordinaria, riqualificazione funzionale e messa in sicurezza della rete viaria secondaria nel territorio della Sicilia, avviati dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzato un finanziamento per l'anno 2015 del Fondo di sviluppo e coesione non superiore a 100 milioni di euro per opere e progetti da individuare entro il 30 giugno 2015 attraverso gli appositi atti della programmazione nazionale e regionale.
17. 384. Berretta, Capodicasa, Raciti, Albanella, Amoddio, Burtone, Cardinale, Causi, Culotta, Greco, Gullo, Iacono, Lauricella, Moscatt, Piccione, Ribaudo, Schirò, Taranto, Zappulla.

  Al comma 21 sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2015 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, con le seguenti: 360 milioni di euro annui a decorrere dal 2016.

  Conseguentemente all'articolo 38, comma 6, lettera a) e lettera b) sostituire le parole: dal 1o settembre 2015 con le seguenti: dal 1o gennaio 2015.
*17. 358. Fabbri, Montroni, Pagani, Petitti, Carlo Galli, Bolognesi, Baruffi, Incerti, Misiani.

  Al comma 21 sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2015 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, con le seguenti: 360 milioni di euro annui a decorrere dal 2016.

  Conseguentemente all'articolo 38, comma 6, lettera a) e lettera b) sostituire le parole: dal 1o settembre 2015 con le seguenti: dal 1o gennaio 2015.
*17. 372. Fabbri.

  Al comma 21 sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2015 e di 460 milioni di e euro annui a decorrere dall'anno 2016 con le seguenti: 332 milioni annui a decorrere dal l'anno 2016.

  Conseguentemente all'articolo 44, comma 26 apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole: 22,26 per cento con le seguenti: 45 per cento;
   b) sopprimere l'ultimo periodo.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 124.000.000.
**17. 356. Piccione, Patriarca, Capodicasa, Maestri, Romanini.

  Al comma 21 sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2015 e di 460 milioni di e euro annui a decorrere dall'anno 2016 con le seguenti: 332 milioni annui a decorrere dal l'anno 2016.

  Conseguentemente all'articolo 44, comma 26 apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole: 22,26 per cento con le seguenti: 45 per cento;
   b) sopprimere l'ultimo periodo.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 124.000.000.
**17. 361. Romanini.

  Al comma 21 sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2015 e di 460 milioni di e euro annui a decorrere dall'anno 2016 con le seguenti: 332 milioni annui a decorrere dal l'anno 2016.

  Conseguentemente all'articolo 44, comma 26 apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole: 22,26 per cento con le seguenti: 45 per cento;
   b) sopprimere l'ultimo periodo.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 124.000.000.
**17. 362. Fiorio.

  Al comma 21 sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2015 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, con le seguenti: 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

  Conseguentemente all'articolo 44 apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1o le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento»;
   b) al comma 3 le parole: «7 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «14 per cento».

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 156.000;
   2016: – 100.000;
   2017: – 100.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 4.000.
17. 40. Causi, Fregolent, Capozzolo, Carbone, Carella, De Maria, Marco Di Maio, Fragomeli, Ginato, Gitti, Lodolini, Moretto, Pelillo, Pastorino, Petrini, Ribaudo, Sanga, Zoggia, Misiani, Carnevali.

  Al comma 21 sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2015 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, con le seguenti: 260 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.

  Conseguentemente dopo il comma 21 aggiungere i seguenti:
  21-bis. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2015 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017.
  21-ter. Per interventi di ammodernamento e di potenziamento della viabilità secondaria esistente nella Regione siciliana e nella Regione Calabria, non compresa nelle strade gestite dalla società ANAS Spa, una quota rispettivamente pari a 100 milioni di euro per l'anno 2015 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 è assegnata in sede di riparto delle somme stanziate sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, si provvede alla ripartizione di tali risorse tra le province della Regione siciliana e le province della Regione Calabria, in proporzione alla viabilità presente in ciascuna di esse, e sono stabiliti criteri e modalità di gestione per l'utilizzo delle predette risorse.
17. 370. Greco.

  Al comma 21 sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2015 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dal 2016 con le seguenti: 260 per ciascuno degli anni dal 2016 al 2024 e di 460 milioni di euro a decorrere dal 2025.

  Conseguentemente:
   alla tabella A, voce
Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
    2015: –100.000.000;
   all'articolo 38, dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:
  14-bis. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle Finanze un fondo, denominato «Fondo per assicurare la liquidità per il ripiano del disavanzo determinato dal passaggio al nuovo sistema contabile, con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascun anno dal 2015 al 2024.
  14-ter. Ai fini dell'immediata operatività del Fondo di cui al comma 14-bis, il Ministero dell'economia e delle Finanze stipula con la Cassa depositi e prestiti S.p.A, entro il 30 aprile di ciascuno degli anni dal 2015 al 2024 un apposito addendum alla Convenzione del 23 dicembre 2009, previo accordo presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, e trasferisce le disponibilità della predetta sezione SU apposito Conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato al Ministero dell'economia e delle finanze, su cui la Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata ad effettuare operazioni di prelevamento e versamento per le finalità di cui al predetto Fondo. Il suddetto addendum definisce, tra l'altro, criteri e modalità per l'accesso da parte degli enti locali alle risorse del Fondo, secondo un contratto tipo approvato con decreto del direttore generale del Tesoro e pubblicato sui siti internet del Ministero dell'economia e delle Finanze e della Cassa depositi e prestiti Sp.A., nonché i criteri e le modalità per lo svolgimento da parte di Cassa depositi e prestiti S.p.A. della gestione del Fondo. L'addendum è pubblicato sui siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A..
  14-quater. Gli enti locali che, all'esito del riaccertamento straordinario dei residui e del primo accantonamento del fondo crediti di dubbia esigibilità, registrano contestualmente un disavanzo di amministrazione e un'anticipazione di cassa, in deroga agli articoli 42, 203 e 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, chiedono alla Cassa depositi e prestiti S.p.A., secondo le modalità stabilite nell'addendum di cui al comma 14-ter, entro il 30 giugno di ogni anno a partire dal 2015 l'anticipazione di liquidità. L'anticipazione è concessa, entro il 15 luglio di ciascun anno a valere sul Fondo di cui al comma 14-bis proporzionalmente e nei limiti delle somme annualmente disponibili ed è restituita, in quote costanti, senza applicazione di interessi, in periodo pari a quello necessario per il recupero del disavanzo di cui al comma 14-bis. Le restituzioni sono versate annualmente dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi e con le modalità definite con apposito decreto del ministero dell'economia e delle finanze, Con il medesimo decreto, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono essere individuate modalità di riparto diverse dal criterio proporzionale di cui al secondo periodo. Il rimborso annuale sarà corrisposto a partire e dalla scadenza annuale successiva alla data di erogazione dell'anticipazione e non potrà cadere oltre il 30 novembre di ciascun anno. In caso di mancata corresponsione della quota annuale entro la predetta data di ciascun anno, sulla base dei dati comunicati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., l'Agenzia delle Entrate provvede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento agli Stessi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, riscossa tramite modello F24 o bollettino di Conto corrente postale e, per le province, all'atto del riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori di cui all'articolo 60, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24.
  14-quinquies. Gli Enti Locali che hanno fatto ricorso all'anticipazione di liquidità di cui al comma 14-quater possono utilizzare tale somma ai fini del ripiano del disavanzo di amministrazione di cui all'articolo 1, comma 15 del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 secondo le modalità stabilite dall'articolo 43 del presente decreto.
17. 381. Marchi, Boccadutri, Bonavitacola, Paola Bragantini, Capodicasa, Censore, Fanucci, Fassina, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Giulietti, Laforgia, Losacco, Marchetti, Melilli, Misiani, Parrini, Preziosi, Rubinato, Fragomeli, De Menech, Carnevali.

  Al comma 21 sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2015 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, con le seguenti: 70 milioni annui a decorrere dall'anno 2016.

  Conseguentemente, all'articolo 44 apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 12,50 per cento;
   b) sopprimere il comma 2;
   e) al comma 3 sostituire le parole:
17 per cento, con le seguenti: 12,50 per cento.
   d) sostituire il comma 4 con il seguente: La disposizione di cui al comma 1 si applica dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014;
   e) al comma 27, sostituire le parole: 8 per cento, con le seguenti: 9 per cento.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
   2015: – 60.000.000.
17. 371. Giampaolo Galli, Parrini.

  Al comma 21 sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2015 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, con le seguenti: 200 milioni di euro per l'anno 2015, 380 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, e di 460 milioni di euro a decorrere dal 2018.

  Conseguentemente, alla tabella C, missione: Comunicazioni, programma: Sostegno all'editoria, voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Legge n. 67 del 1987: Rinnovo delle legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria (11.2 – Capp. 2183, 7442), apportare le seguenti variazioni:
  2015:
    CP: + 80.000;
    CS: + 80.000.
   2016:
    CP: + 80.000;
    CS: + 80.000.
   2017:
    CP: + 80.000;
    CS: + 80.000.
17. 348. De Girolamo, Tancredi, Saltamartini.

  Al comma 21 sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2015 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dal 2016 con le seguenti: 200 milioni di euro per l'anno 2015, 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2017, con vincolo dei destinazione del 50 per cento dei previsti importi finalizzati alla copertura finanziaria dei capitoli di spesa di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250.
17. 363. Bruno Bossio, Censore.

  Al comma 21 sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2015 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 con le seguenti: 120 milioni annui a decorrere dall'anno 2016.

  Conseguentemente, all'articolo 44 apportare le seguenti modificazioni:
   a) sopprimere i commi 1, 2 e 4;
   b) al comma 27, sostituire le parole:
8 per cento, con le seguenti: 9 per cento.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 10.000.000.
*17. 16. Misiani, Gribaudo, Boccuzzi, Moscatt, Ribaudo, Albanella.

  Al comma 21 sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2015 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 con le seguenti: 120 milioni annui a decorrere dall'anno 2016.

  Conseguentemente, all'articolo 44 apportare le seguenti modificazioni:
   a) sopprimere i commi 1, 2 e 4;
   b) al comma 27, sostituire le parole:
8 per cento, con le seguenti: 9 per cento.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 10.000.000.
*17. 380. Misiani.

  Al comma 21 sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2015 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dal 2016 con le seguenti: 20 milioni di euro per l'anno 2015, 380 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, e di 460 milioni di euro a decorrere dal 2018.

  Conseguentemente, alla tabella C, missione: Comunicazioni, programma: Sostegno all'editoria, voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Legge n. 67 del 1987: Rinnovo delle legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria (11.2 – Capp. 2183, 7442), apportare le seguenti variazioni:
  2015:
   CP: + 80.000.000;
   CS: + 80.000.000.

  2016:
   CP: + 80.000.000;
   CS: + 80.000.000.

  2017:
   CP: + 80.000.000;
   CS: + 80.000.000.
**17. 338. Paola Bragantini, D'Ottavio, Simonetti, Allasia, Portas, Giorgetti, Boccuzzi, Rabino.

  Al comma 21 sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2015 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dal 2016 con le seguenti: 20 milioni di euro per l'anno 2015, 380 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, e di 460 milioni di euro a decorrere dal 2018.

  Conseguentemente, alla tabella C, missione: Comunicazioni, programma: Sostegno all'editoria, voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Legge n. 67 del 1987: Rinnovo delle legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria (11.2 – Capp. 2183, 7442), apportare le seguenti variazioni:
  2015:
   CP: + 80.000.000;
   CS: + 80.000.000.

  2016:
   CP: + 80.000.000;
   CS: + 80.000.000.

  2017:
   CP: + 80.000.000;
   CS: + 80.000.000.
**17. 349. Simonetti, Caparini.

  Al comma 21 sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2015 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dal 2016 con le seguenti: 20 milioni di euro per l'anno 2015, 380 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, e di 460 milioni di euro a decorrere dal 2018.

  Conseguentemente, alla tabella C, missione: Comunicazioni, programma: Sostegno all'editoria, voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Legge n. 67 del 1987: Rinnovo delle legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria (11.2 – Capp. 2183, 7442), apportare le seguenti variazioni:
  2015:
   CP: + 80.000.000;
   CS: + 80.000.000.

  2016:
   CP: + 80.000.000;
   CS: + 80.000.000.

  2017:
   CP: + 80.000.000;
   CS: + 80.000.000.
**17. 353. Rampi, Manzi, Blazina, Rotta, Petitti, Porta.

  Al comma 21 sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2015 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, con le seguenti: 25 milioni di euro per l'anno 2015, 410 milioni di euro per l'anno 2016 e di 460 milioni di euro a decorrere dal 2017.

  Conseguentemente all'articolo 19 apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, allegato n. 5, sopprimere la voce: Sviluppo economico; riduzione decreto-legge n. 66 del 2014, articolo 22-bis, comma 1;
   b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per le finalità di cui all'articolo 22-bis, comma 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 è autorizzata la spesa di 75 milioni di euro per l'anno 2015.
17. 383. Marco Meloni, Sanna, Fusilli.

  Al comma 21, sostituire la parola: 100, con la seguente: 60 e sostituire la parola: 460 con la seguente: 420.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  21-bis. È istituito presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, un Fondo per interventi a favore del rafforzamento del sistema agricolo e dell'innovazione in agricoltura, nonché per favorire la presenza dei giovani nel settore agricolo. Le risorse a disposizione di tale Fondo sono pari a 40 milioni annui per il triennio 2015-2017. Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali con decreto di natura non regolamentare, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede a ripartire tali risorse tra le finalità di cui al presente comma.
17. 389. Franco Bordo, Zaccagnini, Melilla, Marcon.

  Al comma 21, sostituire le parole: di 100 milioni di euro per l'anno 2015 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 con le seguenti: di 60 milioni di euro per l'anno 2015, di 420 milioni per l'anno 2016 e di 440 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.

  Conseguentemente, all'articolo 38, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
  14-bis. Per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi, le province e le città metropolitane possono prorogare fino al 31 dicembre 2016 i contratti di lavoro a termine di cui all'articolo 4, comma 9 del decreto-legge n. 101 del 2013 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 nel rispetto della vigente normativa di contenimento della spesa complessiva di personale e dei limiti massimi della spesa annua per la stipula dei contratti a tempo determinato. Tale proroga è consentita anche in deroga ai vincoli connessi al rispetto del patto di stabilità interno e ai limiti temporali sui contratti a termine.
17. 339. Petitti, Morani, Migliore, Fabbri, Maestri, Montroni, Pagani, Baruffi, Incerti.

  Al comma 21 sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2015 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 con le seguenti: 70 milioni annui a decorrere dall'anno 2016.

  Conseguentemente, all'articolo 44 apportare le seguenti modificazioni:
   a)
al comma 1 sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «12,50 per cento»;
   b) sopprimere il comma 2;
   c) al comma 3 sostituire le parole: «17 per cento, con le seguenti: «12,50 per cento»;
   d) sostituire il comma 4 con il seguente: «La disposizione di cui al comma 1 si applica dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014»;
   e) al comma 27, sostituire le parole: «8 per cento», con le seguenti: «9 per cento».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: 60.000.000.
17. 344. Binetti, Fauttilli, De Mita.

  Al comma 21, sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2015 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 con le seguenti: 70 milioni di euro per l'anno 2015, di 430 milioni per l'anno 2016 e di 455 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.

  Conseguentemente, all'articolo 21, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
  14-bis. In attesa dei provvedimenti di riordino di cui all'articolo 11 dell'accordo ai sensi dell'articolo 1 comma 91 della legge 7 aprile 2014 n. 56 tra Governo e regioni, e allo scopo di garantire la continuità dei servizi, il personale non dirigenziale assunto con contratto a tempo determinato impegnato nei servizi di cui al citato articolo 11, in possesso di idoneità concorsuale per assunzioni a tempo indeterminato, dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 6, primo periodo della legge 30 ottobre 2013, n. 125, e il personale non dirigenziale dei sopra citati servizi che abbia sostenuto procedure selettive pubbliche per titoli ed esami indette ai sensi dell'articolo 1, comma 560, della legge 296/2006 e assunto, a seguito delle stesse, con contratto a tempo determinato, che abbiano maturato una anzianità di servizio di almeno tre anni negli ultimi cinque alla data della presente legge, possono essere stabilizzati a domanda dalla regione territorialmente competente con risorse proprie ed assegnato, in deroga alla vigente disciplina in materia di limiti per le assunzioni e nel rispetto dei vincoli di spesa, ai soggetti istituzionali individuati anche temporaneamente a svolgere le funzioni previste.
17. 341. Petitti, Morani, Migliore, Fabbri, Maestri, Montroni, Pagani, Baruffi, Incerti.

  Al comma 21 sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2015 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dal 2016 con le seguenti: 75 milioni di euro per l'anno 2015, 435 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020, e di 460 milioni di euro a decorrere dal 2020.

  Conseguentemente, alla tabella E, missione Ordine Pubblico e Sicurezza; programma Pianificazione e coordinamento Forze di Polizia; sopprimere la voce: Ministero dell'interno, legge di stabilità n. 147 del 2013, articolo 1 comma 41: Tolta prosecuzione interventi.
17. 360. Ermini, Bonifazi.

  Al comma 21 sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2015 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dal 2016 con le seguenti: 79 milioni di euro per l'anno 2015, 425 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, di 443 milioni di euro per l'anno 2020, di 454 milioni di euro per l'anno 2021, e di 460 milioni di euro a decorrere dal 2022.

  Conseguentemente, all'articolo 19, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. L'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è sostituito dal seguente:
  «8. L'importo massimo dei finanziamenti di cui al comma 1 è di 5 miliardi di euro. Per far fronte agli oneri derivanti dalla concessione dei contributi di cui al comma 4, è autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 42 milioni di euro per l'anno 2015, di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, di 34 milioni di euro per l'anno 2020 e di 12 milioni di euro per l'anno 2021».
17. 41. Benamati, Taranto, Marchi, Giampaolo Galli, Fassina, Bargero, Basso, Bini, Cani, Civati, Donati, Folino, Galperti, Ginefra, Impegno, Martella, Montroni, Peluffo, Petitti, Portas, Senaldi, Scuvera, Tidei, Causi, Lodolini, Petrini, Minnucci, Nesi.

  Al comma 21, sostituire le parole: di 100 milioni di euro per l'anno 2015 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 con le seguenti: di 80 milioni di euro per l'anno 2015, di 440 milioni per l'anno 2016 e di 450 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.

  Conseguentemente, all'articolo 28, sopprimere il comma 4.
17. 340. Amoddio, Capodicasa.

  Al comma 21 dell'articolo 17, sostituire la parola: 100 con la seguente: 80 e la parola: 460 con la seguente: 440.

  Conseguentemente aggiungere, in fine, il seguente comma:
  21-bis. È istituito presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, un Fondo per interventi a favore del rafforzamento del sistema agricolo e dell'innovazione in agricoltura, nonché per favorire la presenza dei giovani nel settore agricolo. Le risorse a disposizione di tale Fondo sono pari a 20 milioni annui per il triennio 2015-2017. Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali con decreto di natura non regolamentare, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede a ripartire tali risorse tra le finalità di cui al presente comma.
17. 388. Franco Bordo, Zaccagnini, Melilla, Marcon.

  Al comma 21, sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2015 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 con le seguenti: 85 milioni di euro per l'anno 2015, di 445 milioni per l'anno 2016 e 460 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.

  Conseguentemente, all'articolo 37, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Per ciascuno degli anni 2015 e 2016, nel saldo finanziario in termini di competenza mista, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese sostenute dalla provincia di Mantova per la realizzazione di infrastrutture a valenza sovracomunale finalizzate al completamento degli interventi di ricostruzione connessi al sisma del 20 e 29 maggio 2012. L'esclusione delle spese opera nei limiti di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.
17. 376. Carra.

  Al comma 21, sostituire le parole: di 100 milioni di euro per l'anno 2015 e 460 milioni di euro a decorrere dal 2016 con le seguenti: di 88 milioni di euro per l'anno 2015 e 448 milioni di euro a decorrere dal 2016.

  Conseguentemente, all'articolo 21, comma 3, dopo le parole: sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2015, sono inserite le seguenti: con esclusione del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.
17. 346. De Girolamo, Saltamartini, Tancredi, Dorina Bianchi.

  Al comma 21, sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2015 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 con le seguenti: 90 milioni di euro per l'anno 2015, di 450 milioni per l'anno 2016 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.

  Conseguentemente, all'articolo 8 dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. In favore dei comuni con meno di 5.000 (cinquemila) abitanti, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano previsto con apposita delibera un «piano colore» per il proprio centro abitato è adottato uno stanziamento straordinario di 10 milioni di euro per l'anno 2015.
17. 337. Burtone.

  Al comma 21, sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2015 con le seguenti: 91,5 milioni di euro per l'anno 2015.

  Conseguentemente, all'articolo 35, dopo il comma 15, inserire i seguenti:
  15-bis. Al fine di procedere alla razionalizzazione delle società partecipate dalle province anche in considerazione del processo di riordino delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56, su apposita richiesta delle province con delibera regionale i dipendenti di tali società proveniente dal bacino regionale dei lavoratori socialmente utili costituito dai soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità, in base a quanto previsto dai decreto legislativo n. 468 del 1997 e decreto legislativo n. 81 del 2000 possono essere reinseriti, in tutto o in parte, in tale bacino e impiegati in progetti socialmente utili nei limiti di spesa di cui al comma 15-quater.
  15-ter. La facoltà di cui al comma 15-bis può essere concessa a condizione che la società in cui sono impiegati i soggetti di cui al comma precedente sia oggetto di procedure di alienazione, liquidazione, acquisizione o nel caso in cui limiti attraverso modifiche statutarie da adottare entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della delibera regionale le proprie attività alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 1, comma 85, delle legge n. 56 del 2014.
  15-quater. Qualora la provincia assuma la decisione di alienare la società i cui dipendenti sono rientrati nel bacino del lavoratori socialmente utili di cui al comma 15-bis e le procedure di alienazione non si concludano positivamente entro sei mesi da tale reingresso, la società è posta in liquidazione entro i successivi trenta giorni.
  15-quater. In attuazione delle disposizioni di cui ai commi 15-bis, 15-ter e 15-quater il fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è incrementato di 8,5 milioni di euro per l'anno 2015.
17. 385. Melilli.

  Al comma 21, sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2015 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 con le seguenti: 92 milioni di euro per l'anno 2015, 448 milioni di euro per l'anno 2016 e di 444 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.

  Conseguentemente, all'articolo 44, dopo il comma 31 inserire il seguente:
  31-bis. Ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, Tabella A, parte II, numero 18) sono da considerarsi libri tutti i lavori dell'arte libraria identificati da codice ISBN e veicolati attraverso qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica.
17. 43. Piccoli Nardelli, Fregolent, Causi, Capozzolo, Carbone, Carella, De Maria, Marco Di Maio, Fragomeli, Ginato, Gitti, Lodolini, Moretto, Pelillo, Pastorino, Petrini, Ribaudo, Sanga, Zoggia, Coscia, Ascani, Blazina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Rampi, Rocchi, Paolo Rossi, Sgambato, Ventricelli, Misiani.

  Al comma 21, sostituire i seguenti importi: 100 con: 93, 460 con; 453.

  Conseguentemente, alla tabella A inserire la voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali:
   2015: 7.000.000,00;
   2016: 7000.000,00;
   2017: 7000.000,00.

  Conseguentemente, il Fondo di sostegno per le vittime di gravi infortuni sul lavoro, di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni ed integrazioni, è incrementato di 7 milioni a decorrere dall'anno 2015.
17. 481. Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger, Ottobre.

  Al comma 21 sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2015 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 con le seguenti: 95 milioni di euro per l'anno 2015 e di 455 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

  Conseguentemente all'articolo 44, dopo il comma 40 aggiungere il seguente:
  40-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2015, il limite di reddito di cui all'articolo 1, comma 175, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è fissato in euro 8.500.
17. 351. Arlotti, Braga, Petitti, Brandolin, Marantelli, Borghi, Basso, Tullo, Morani, Paola Bragantini, Marchetti.

  Al comma 21 sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2015 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 con le seguenti: 98,5 milioni di euro per l'anno 2015, di 458 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

  Conseguentemente, all'articolo 38, dopo il comma 14 aggiungere il seguente:
  14-bis. All'articolo 188-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), dopo il comma 4, aggiungere il seguente comma:
  «4-bis. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, i redditi di pensione e lavoro prodotti in euro dai soggetti di cui al presente articolo, concorrono a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 6.700 euro. La disposizione di cui al periodo precedente si applica a decorrere dal 1o gennaio 2015».
17. 369. Fragomeli.

  Al comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2015 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 con le seguenti: 99 milioni di euro per l'anno 2015 e di 457,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

  Conseguentemente, all'articolo 19, comma 1, allegato n. 5, abrogare la voce beni e attività culturali e turismo – autorizzazione di spesa legge 662 del 1996, a. 3, comma 83.
17. 355. Malisani, Coscia, Piccoli Nardelli, Ascani, Blazina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Rocchi, Paolo Rossi, Sgambato, Ventricelli.

  Al comma 21 sostituire le parole: «100 milioni di euro per l'anno 2015 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «99 milioni di euro per l'anno 2015, di 459 milioni di euro annui a decorrere dal 2016»

  Conseguentemente dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Istituzione del Parco Nazionale del Matese).

  1. È istituito il Parco nazionale del Matese.
  2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, con proprio decreto, alla delimitazione provvisoria del Parco nazionale e, d'intesa con le regioni e sentiti gli enti locali interessati, adotta le misure di salvaguardia per garantire la conservazione dello stato dei luoghi.
  3. La gestione provvisoria del Parco regionale del Matese, fino all'istituzione dell'Ente Parco nazionale del Matese; ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è affidata a un apposito comitato di gestione istituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in conformità ai principi di cui all'articolo 9 della citata legge n. 394 del 1991, e successive modificazioni.
  4. Alla data di entrata in vigore della presente legge, il Parco regionale del Matese, istituito, ai sensi della legge della regione Campania 10 settembre 1993, n. 33, con delibera della giunta regionale della Campania 12 aprile 2002, n. 1407, è trasformato nel Parco nazionale del Matese, di seguito denominato «Parco». L'Ente Parco regionale del Matese, istituito con decreto del Presidente della giunta regionale 2002, n. 778, continua a svolgere le sue funzioni fino alla data di costituzione dell'Ente Parco nazionale del Matese, di seguito denominato «Ente Parco».
17. 366. Venittelli.

  Al comma 21 sostituire le parole: «è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2015 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «è incrementato di 99, milioni di euro per l'anno 2015, di 459 milioni di euro annui a decorrere dal 2016».

  Conseguentemente dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Istituzione del Parco Nazionale del Matese).

  1. Nel territorio del massiccio del Matese di significativo o rilevante interesse naturalistico e ambientale, compreso nei territori delle province di Isernia, Campobasso, Caserta e Benevento, previa verifica del consenso dei comuni interessati, previa perimetrazione e individuazione della denominazione stabilite, su proposta, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di intesa con le regioni interessate, è istituito il Parco nazionale del Matese; con la medesima procedura si provvede ad eventuali allargamenti del territorio del parco ad aree contermini.
  2. Alla data di entrata in vigore della presente legge, il Parco regionale del Matese, istituito, ai sensi della legge della regione Campania 1o settembre 1993, n. 33, con delibera della giunta regionale della Campania 12 aprile 2002, n. 1407, è trasformato nel Parco nazionale del Matese, di seguito denominato «Parco». L'Ente Parco regionale del Matese, istituito con decreto del Presidente della giunta regionale 2002, n. 778, continua a svolgere le sue funzioni fino alla data di costituzione dell'Ente Parco nazionale del Matese, di seguito denominato «Ente Parco».
  3. Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare procede, ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
17. 367. Venittelli.

  Al comma 21, sostituire le parole: di 100 milioni di euro per l'anno 2015 e 460 milioni di euro a decorrere dal 2016 sono sostituite dalle seguenti: di 99 milioni di euro per l'anno 2015 e 459 milioni di euro a, decorrere dal 2016,.

  Conseguentemente all'articolo 21, comma 4, eliminare le parole: , e l'articolo 1, comma 260, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,.
17. 347. Saltamartini.

  Al comma 21, sostituire le parole: di 100 milioni di euro per l'anno 2015 e 460 milioni di euro a decorrere dal 2016 sono sostituite dalle seguenti: di 99,25 milioni di euro per l'anno 2015 e 456,25 milioni di euro a decorrere dal 2016.

  Conseguentemente all'articolo 21 il comma 4 è soppresso.
17. 345. Saltamartini.

  Al comma 21 sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2015 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 con le seguenti: 99,6 milioni di euro per l'anno 2015, di 459,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018 e 460 milioni a decorrere dal 2019.

  Conseguentemente all'articolo 37, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 14-ter, aggiungere il seguente: «14-quater. Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario di cui al comma 2 per gli anni dal 2015 al 2018 non sono considerate le spese sostenute nel 2012 dal comune di San Giuliano relative al risarcimento delle vittime del crollo della scuola “F. Jovine”.».
17. 378. Venittelli.

  Al comma 21 sostituire le parole: di 100 milioni di euro per l'anno 2015 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 con le seguenti: di 99,7 milioni di euro per l'anno 2015, di 459,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

  Conseguentemente all'articolo 38, dopo il comma 14 aggiungere il seguente:
  14-bis. Al fine di sostenere le attività economiche e favorire la nascita di nuove imprese nel Comune di Campione d'Italia anche in riferimento alle speciali condizioni di concorrenza dettate dal loro inquadramento territoriale nel contesto economico del Cantone Ticino e alla prossimità con analoghe zone di fiscalità di vantaggio, le piccole e medie imprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, che iniziano dal 1o gennaio 2015 una nuova attività economica con sede o unità locale operativa nel Comune di Campione d'Italia, beneficiano della esenzione dalle imposte sui redditi, dall'imposta regionale sulle attività produttive e dall'imposta comunale sugli immobili per gli immobili posseduti in Campione d'Italia e destinati all'esercizio dell'attività economica, per i primi cinque periodi di imposta a partire dall'anno 2015. Per i periodi di imposta successivi, l'esenzione è ridotta del 20 per cento per anno. Gli aiuti sono concessi fino alla concorrenza dei limiti imposti dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione europea del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis») e fino alla concorrenza massima dell'onere stabilito in 300.000 euro annui.
17. 368. Fragomeli.

  Al comma 21 sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2015 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 con le seguenti: 95 milioni di euro per l'anno 2015.

  Conseguentemente dopo il comma 30, inserire i seguenti:
  30-bis. I soggetti di cui all'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, che presentano istanza entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, hanno diritto al rimborso, ai sensi dell'articolo 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002, e successive modificazioni, delle imposte pagate in eccedenza per il triennio 1990-1992.
  30-ter. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono definite le modalità per l'attuazione del comma 30-bis.
17. 364. Berretta, Zappulla, Causi, Capodicasa, Giulietti, Boccadutri, Misiani, Iacono, Greco, Albanella.

  Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
  21-bis. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 3 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dal 2016.

  Conseguentemente all'articolo 17, comma 21, sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2015 e di 460 milioni di euro annuì a decorrere dall'anno 2016 con le seguenti: 100 milioni di euro per l'anno 2015, di 450 milioni di euro per l'anno 2016, 460 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.
17. 422. Pisicchio.

  Aggiungere infine il seguente comma:
  21-bis. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 3 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2016.

  Conseguentemente all'articolo 17; comma 21, sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2015 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 con le seguenti: 100 milioni di euro per l'anno 2015 e di 450 milioni di euro per l'anno 2016.
17. 390. Pisicchio.

  Al comma 21, sostituire le parole: di 100 milioni di euro per l'anno 2015 con le seguenti: di 45 milioni di euro per l'anno 2015.

  Conseguentemente all'articolo 38, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
  14-bis. In considerazione del parziale trasferimento delle risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, come ripartiti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 febbraio 2014 è autorizzata per l'anno 2015 la spesa di 55 milioni di euro per la regione Lombardia per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto.
17. 375. Carra, Colaninno, Martelli, Braga, Rampi, Scuvera, Cova, Gasparini, Casati, Cominelli, Galperti, Laforgia, Mauri, Cimbro, Carnevali, Prina, Cinzia Maria Fontana, Bazoli, Misiani, Marantelli.

  Al comma 21, sostituire le parole: di 100 milioni di euro per l'anno 2015 con le seguenti: è incrementato di 55 milioni di euro per l'anno 2015.

  Conseguentemente all'articolo 37, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. In considerazione della primaria e fondamentale esigenza, garantita a livello costituzionale, di assicurare il diritto all'istruzione ed all'educazione di tutti i bambini, al contempo agevolando la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, la dotazione e l'assegnazione del personale nel settore educativo e scolastico, a partire dai nidi d'infanzia, sono supportate da misure idonee a consentire il mantenimento e lo sviluppo dei livelli di offerta formativa attualmente erogati.
  1-ter. A tal fine Roma capitale può:
   a) procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel numero necessario a garantire il funzionamento della propria rete dei servizi educativi e scolastici, in rapporto alle esigenze dei singoli territori, anche in una prospettiva di piena aderenza alle dinamiche di sviluppo demografico, Tali assunzioni sono effettuate anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 90 del 2014 convertito nella legge 114 del 2014. Per tale finalità – ed allo scopo di contrastare il fenomeno del precariato – gli Enti Locali utilizzano, una volta escusse le graduatorie concorsuali pubbliche per l'immissione a tempo indeterminato, altre graduatorie, se presenti, costituite per lo svolgimento di incarichi e/o supplenze a tempo determinato, previo superamento da parte dei soggetti ivi inseriti che abbiano svolto almeno 250 giorni di effettivo servizio, di specifici percorsi formativi con prova finale di merito;
   b) prorogare o rinnovare tutti i contratti a tempo determinato sottoscritti per comprovate esigenze organizzative delle strutture educative e scolastiche, anche in deroga all'articolo 5, comma 4-bis del decreto legislativo 368 del 2001 e successive modificazioni e integrazioni, per i periodi strettamente necessari a garantire la continuità del servizio.

  1-quater. Per l'anno 2015, le spese conseguenti all'adozione delle misure di cui al comma 1-ter, lettere a) e b) non sono considerate nel saldo finanziario in termini di competenza mista, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno e ai fini del rispetto dalla vigente normativa per il contenimento della spesa di personale negli Enti Locali.
17. 354. Coscia, Miccoli, Piccoli Nardelli, Ascani, Blazina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimi, D'Ottavio, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Rocchi, Paolo Rossi, Sgambato, Ventricelli.

  Al comma 21, sostituire le parole: è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2015 con le seguenti: è incrementato di 70 milioni di euro per l'anno 2015.

  Conseguentemente all'articolo 38, dopo il colma 14, aggiungere il seguente:
  14-bis. È autorizzata la spesa di 30 milioni di euro nell'anno 2015, di cui una quota non inferiore al 40 per cento è destinata ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, per la realizzazione del Programma «Smart Light» concernente interventi di riqualificazione ed ammodernamento delle infrastrutture e delle reti per l'illuminazione pubblica, al fine di favorire l'efficienza ed il risparmio energetico, lo sviluppo e la fruibilità della banda larga e la tecnologia Wi-Fi soprattutto nei centri piccoli e marginali, la promozione della sicurezza stradale e l'abbattimento dei costi di manutenzione dei lampioni. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, con apposita convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali e il personale – e l'ANCI, da approvare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale, sono disciplinati i criteri per l'accesso all'utilizzo delle risorse degli interventi che fanno parte del Programma. I Comuni presentano entro 60 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della citata convenzione le richieste di contributo finanziario al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
17. 19. Dallai, Marco Di Maio, Donati, Famiglietti.

  Al comma 21, sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2015 con le seguenti: 80 milioni di euro per l'anno 2015.

  Conseguentemente, all'articolo 38, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
  14-bis. In considerazione del parziale trasferimento delle risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, come ripartiti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 febbraio 2014 è autorizzata per l'anno 2015 la spesa di 20 milioni di euro per la Regione Lombardia per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto.
17. 373. Carra, Colaninno, Martelli, Braga, Rampi, Scuvera, Cova, Gasparini, Casati, Cominelli, Galperti, Laforgia, Mauri, Cimbro, Carnevali, Prina, Cinzia Maria Fontana, Bazoli, Misiani, Marantelli.

  Al comma 21 sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2015 con le seguenti: 95 milioni di euro per l'anno 2015.

  Conseguentemente dopo il comma 21 aggiungere i seguenti:
  21-bis. In considerazione degli eventi alluvionali che, dal 10 al 13 novembre e il 27 e 28 novembre 2012, hanno colpito i comuni nelle province di Arezzo, Grosseto, Lucca, Massa e Carrara, Pisa, Pistoia e Siena, indicati nella delibera del Consiglio dei ministri dell'il dicembre 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13 dicembre 2012, sono concessi, nel limite massimo di 5 milioni di euro per l'anno 2015, benefici economici a ristoro dei danni subiti dalle scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa degli eventi eccezionali e non più utilizzabili. L'attività di ricognizione è svolta dalle amministrazioni comunali interessate, sulla base delle procedure connesse alla propria struttura organizzativa. Negli atti di ricognizione ai sensi del periodo precedente, oltre alle generalità del dichiarante e ai dati dell'attività economica o produttiva, devono essere indicati il prezzo di acquisto delle scorte di materie prime e semilavorati e il costo di produzione, al netto dei costi di commercializzazione, per prodotti finiti, danneggiati o distrutti e non più utilizzabili, La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari per i beni di cui al periodo precedente avviene con autocertificazione della stima del danno e dell'eventuale copertura assicurativa, indicando la misura del risarcimento del danno, ove riconosciuto dall'impresa di assicurazione, in conseguenza del sinistro.
  21-ter. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 24-bis, il Ministro dell'economia e delle finanze provveda, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della medesima legge n. 196 del 2009, nel programma «Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio», nella missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al periodo precedente.
*17. 18. Sani, Dallai.

  Al comma 21 sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2015 con le seguenti: 95 milioni di euro per l'anno 2015.

  Conseguentemente dopo il comma 21 aggiungere seguenti:
  21-bis. In considerazione degli eventi alluvionali che, dal 10 al 13 novembre e il 27 e 28 novembre 2012, hanno colpito i comuni nelle province di Arezzo, Grosseto, Lucca, Massa e Carrara, Pisa, Pistola e Siena, indicati nella delibera del Consiglio dei ministri dell'11 dicembre 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13 dicembre 2012, sono concessi, nel limite massimo di 5 milioni di euro per l'anno 2015, benefici economici a ristoro dei danni subiti dalle scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa degli eventi eccezionali e non più utilizzabili. L'attività di ricognizione è svolta dalle amministrazioni comunali interessate, sulla base delle procedure connesse alla propria struttura organizzativa. Negli atti di ricognizione ai sensi del periodo precedente, oltre alle generalità del dichiarante e ai dati dell'attività economica o produttiva, devono essere indicati il prezzo di acquisto delle scorte di materie prime e semilavorati e il costo di produzione, al netto dei costi di commercializzazione, per i prodotti finiti, danneggiati o distrutti e non più utilizzabili. La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari per i beni di cui al periodo precedente avviene con autocertificazione della stima del danno e dell'eventuale copertura assicurativa, indicando la misura del risarcimento del danno, ove riconosciuto dall'impresa di assicurazione, in conseguenza del sinistro.
  21-ter. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nei caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 21-bis, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della medesima legge n. 196 del 2009, nel programma «Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio», nella missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del medesimo Ministero, Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al periodo precedente.
*17. 23. Sani, Dallai, Mariani.

  Al comma 21, sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2015 con le seguenti: 95 milioni di euro per l'anno 2015.

  Conseguentemente all'articolo 37, sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Al comma 3 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nel saldo di cui al periodo precedente rilevano gli stanziamenti di competenza del fondo crediti di dubbia esigibilità e, per l'anno 2015, non rilevano i pagamenti derivanti da specifici finanziamenti statali o regionali, ivi compresi i pagamenti derivanti da mutui concessi, per la parte effettivamente coperta da specifici finanziamenti nel limite di spesa di 5 milioni.».
17. 377. Capodicasa.

  Al comma 21, sostituire le parole: di 100 milioni di euro per l'anno 2015 con le seguenti: di 95 milioni di euro per l'anno 2015.

  Conseguentemente all'articolo 38, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
  14-bis. In considerazione del parziale trasferimento delle risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, come ripartiti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 febbraio 2014 è autorizzata per l'anno 2015 la spesa di 5 milioni di euro per la Regione Lombardia per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto.
17. 374. Carra, Colaninno, Martelli, Braga, Rampi, Scuvera, Cova, Gasparini, Casati, Cominelli, Galperti, Laforgia, Mauri, Cimbro, Carnevali, Prina, Cinzia Maria Fontana, Bazoli, Misiani, Marantelli.

  Al comma 21 sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2015 con le seguenti: è incrementato di 98 milioni di euro per l'anno 2015.

  Conseguentemente all'articolo 37, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:
  «10-bis. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese in conto capitate, finanziate con oneri a carico del bilancio degli enti locali, effettuate ai fini di dare attuazione all'accorpamento degli uffici giudiziari disposto dalla nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici di pubblico ministero, di cui al decreto legislativo 7 novembre 2012, n. 155».
17. 357. Gribaudo, Taricco, Paris, Rabino, Monchiero.

  Al comma 21 sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2015 con le seguenti: è incrementato di 98 milioni di euro per l'anno 2015.

  Conseguentemente all'articolo 37, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per l'anno 2015, nel saldo finanziario in termini di competenza mista, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese sostenute dal comune di Cavagnolo per interventi di bonifica da amianto. L'esclusione delle spese opera nei limiti di 2 milioni di euro per l'anno 2015
17. 352. Boccuzzi, Bargero.

  Al comma 21, sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 98 milioni.

  Conseguentemente dopo il comma 21, inserire il seguente:
  21-bis. Sono attribuiti alla fondazione Auschwitz-Birkenau 2 milioni di euro per l'anno 2015.
17. 379. Gutgeld.

  Al comma 21, sostituire le parole 100 milioni, con le seguenti: 98 milioni.

  Conseguentemente, alla tabella C, Missione immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, Programma Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale voce Ministero dell'interno, inserire la Legge n. 549 del 1995 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica – Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (5.1 – cap. 2309):
   2014:
    CP: + 1.000;
    CS: + 1.000.

   2015:
    CP: + 1.000;
    CS: + 1.000.

   2016:
    CP: + 1.000;
    CS: + 1.000.
17. 343. Fauttilli.

  Al comma 21 aggiungere, infine il seguente periodo: il 30 per cento del fondo sia destinato alla Piccola Impresa con non più di 15 dipendenti.
17. 350. Castelli, Colonnese, Caso, Cariello, D'Incà, Sorial, Currò, Brugnerotto.

  Aggiungere, infine, i seguenti commi:

  21-bis. Nell'ambito delle risorse previste dal Fondo nazionale per le politiche giovanili di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 è adottato Piano Nazionale per la Gioventù e lo Sviluppo del Paese.
  21-ter. Il Piano Nazionale per la Gioventù e lo Sviluppo del Paese ha la funzione di programmare interventi a favore della popolazione giovanile di età compresa tra 116 e i 35 anni, applicando il metodo del dialogo strutturato, come definito dall'Unione Europea, con i giovani, le loro rappresentanze e le organizzazioni attive sul piano nazionale, per permettere ai giovani stessi di essere parte creativa e proponente dell'intero processo.
  21-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro del lavoro e delle politiche sociali e della Conferenza Unificata Stato-Regioni, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di funzionamento del Piano, gli obiettivi e le conseguenti disposizioni attuative.
17. 427. Lavagno, Pilozzi, Di Salvo, Nardi, Migliore, Zan, Lacquaniti, Piazzoni.

  Aggiungere, infine, i seguenti commi:

  21-bis. L'utilizzo delle risorse proprie e delle risorse provenienti dallo Stato, da parte di regioni e di enti locali, per interventi finalizzati alla bonifica dall'amianto dei siti di interesse nazionale (SIN), di cui all'articolo 252, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è escluso dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno di cui agli articoli 31 e 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni.
  21-ter. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno derivanti dall'attuazione dei comma 1 del presente articolo, si provvede nell'ambito delle disponibilità delle risorse di cui al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, nonché mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008: n. 189, e successive modificazioni.
17. 424. Lavagno, Pilozzi, Di Salvo, Nardi, Migliore, Zan, Lacquaniti, Piazzoni.

  Aggiungere, infine, il seguente comma:
  21-bis. Nei limiti delle risorse stanziate, tra i destinatari delle sovvenzioni di cui all'articolo 32 della legge 14 agosto 1967, n. 800 sono ricompresi anche le imprese di produzione e organizzazione di spettacoli di musica popolare contemporanea per le attività non aventi rilevanza commerciale. Con decreto del Ministro dei beni e attività culturali sono determinati i criteri di individuazione delle attività oggetto delle sovvenzioni.
17. 421. Bonomo.

  Aggiungere, infine, il seguente comma:
   21-bis. L'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 2004. n. 307, il cui incremento è previsto dal comma 21 del presente articolo, è ridotta di 5 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017.

  Conseguentemente, alla Missione Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy – Ministero dello Sviluppo economico – Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica – Art. 1, comma 43: contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (4.2 – cap. 2501), apportare le seguenti variazioni:
   2015:
    CP + 5.000;
    CS + 5.000.
   2016:
    CP + 5.000;
    CS + 5.000.
   2017:
    CP + 5.000;
    CS + 5.000.
17. 38. La III Commissione.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  21-bis. Per il potenziamento del servizio fitosanitario nazionale, e per far fronte alle nuove fitopatologie che nell'anno 2014 hanno danneggiato le maggiori coltivazioni tipiche nazionali, con riferimento, in particolare, a quelle che hanno colpito le piante dell'olivo, del castagno e della vite, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2015, da ripartire con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

  Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente modifica:
   2015: – 5.000.000.
17. 6. La XIII Commissione.

  Aggiungere, infine, il seguente comma:
  21-bis. Per assicurare continuità alle attività operative in materia di controlli funzionali del bestiame ed in particolare alle attività di miglioramento genetico, ed in materia di sostegno alle associazioni, tra le quali quelle di allevatori (APA), operanti a livello locale, è autorizzata una spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2015.

  Conseguentemente alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente modifica:
   2015: – 20.000.000.
17. 7. La XIII Commissione.

  Aggiungere, infine, il seguente comma:
  21-bis. Per interventi di ammodernamento e di potenziamento della viabilità secondaria esistente nella Regione siciliana e nella Regione Calabria, non compresa nelle strade gestite dalla società ANAS Spa, una quota rispettivamente pari a 100 milioni di euro per l'anno 2015 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 è assegnata in sede di riparto delle somme stanziate sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, si provvede alla ripartizione di tali risorse tra le province della Regione siciliana e le province della Regione Calabria, in proporzione alla viabilità presente in ciascuna di esse, e sono stabiliti criteri e modalità di gestione per l'utilizzo delle predette risorse.
17. 419. Greco.

  Aggiungere, infine, i seguenti commi:
  21-bis. Al fine di assicurare la più ampia partecipazione e il coinvolgimento nella programmazione delle politiche a supporto delle produzioni agricole d'eccellenza e nella pianificazione strategica degli interventi di valorizzazione e promozione del made in Italy, sono considerate Associazioni nazionali delle Città d'Identità quelle associazioni, anche non riconosciute, costituite allo scopo di svolgere attività di promozione e valorizzazione dei territori e dei relativi beni eno-gastronomici, culturali, ed ambientali, operanti, da almeno cinque anni, sul territorio nazionale, e cui associati siano distribuiti in almeno undici Regioni e cinquanta Comuni.
  21-ter. Presso il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali è istituito un registro nazionale al quale possono iscriversi, previa verifica dei requisiti di cui al comma precedente, le Associazioni nazionali delle Città d'Identità. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente disegno di legge, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali provvede all'iscrizione nel registro degli aventi diritto con proprio decreto.
17. 416. Pastorelli, Di Gioia.

  Aggiungere, infine, i seguenti commi:
  21-bis. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito un apposito «Fondo per la compensazione dei costi indiretti derivanti dall'attuazione delle direttiva 2009/29/CE», finanziato con le risorse di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30.
  21-ter. Per le finalità di cui al comma 21, all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n.30, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:
   «l) compensare i costi così come definiti dal paragrafo 26 di cui al C(2012) 3230 final, con priorità di assegnazione alle imprese accreditate ISO 50001, attraverso “Fondo per la compensazione dei costi indiretti derivanti dall'attuazione delle direttiva 2009/29/CE”.
17. 32. Losacco, Boccadutri.

  Aggiungere, infine, i seguenti commi:
  21-bis. All'articolo 1, comma 300, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017».
  21-ter. All'articolo 1, comma 1, della legge 17 agosto 2005, n. 175, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «È altresì autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017». Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75.

  Conseguentemente, alla tabella C, alla rubrica Analisi e programmazione economico-finanziaria, Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 549 del 1995, Art. 1, comma 33: contributi ad Enti, Istituti, Associazioni Fondazioni ed altri organismi (1.6 – CAP. 1613), apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 300.000;
   2016: – 300.000;
   2017: – 300.000.
17. 413. Fiano.

  Aggiungere, infine, il seguente comma:
  21-bis. Ai fini della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica le funzioni di Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e le funzioni di Capo del Corpo Nazionale sono svolte dalla medesima persona e conseguentemente l'articolo 6, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 389 e l'articolo 3 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, il comma 1, sono così sostituiti:
   a) Articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 389 è così modificato:
  «3. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile è diretto dal dirigente generale Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco cui spetta il coordinamento delle Direzioni centrali di cui al comma 2 del presente articolo. Al Direttore della Direzione Centrale per l'Emergenza e il soccorso tecnico, di cui alla lettera a) del comma 2 del presente articolo, è conferito l'incarico di vicario del dirigente generale Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.»
   b) L'articolo 3 decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, il comma 1 è così modificato:
  «Al vertice del Corpo nazionale è posto un dirigente generale del Corpo nazionale che assume la qualifica di dirigente generale – Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è preposto a Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e svolge le seguenti funzioni, di cui risponde direttamente al Ministro:
   a) coordina le direzioni centrali, ivi compresa quella delle risorse umane, secondo quanto indicato nel decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, con le strutture periferiche del Corpo nazionale ed è responsabile dei risultati raggiunti in attuazione degli indirizzi dati dal Ministro dell'interno;
   b) presiede il Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi;
   c) è componente di diritto della Commissione consultiva centrale controllo armi;
   d) è Presidente del consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo nazionale, nonché componente di diritto del consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno per la trattazione degli affari concernenti il personale del Corpo nazionale;
   e) esprime parere sulle modalità di svolgimento dei servizi ispettivi sull'attività tecnica».
17. 395. Labriola.

  Aggiungere, infine, il seguente comma:
  21-bis. Il Ministro dello sviluppo economico, nell'ambito delle disponibilità assegnate alla attuazione dell'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, in conformità alle disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2014, è autorizzato con proprio decreto ad individuare risorse economiche finalizzabili alla acquisizione di applicativi Informatici utili a comporre, gestire e promo-commercializzare in forma integrata prodotti integrati di territori ad alta valenza ambientale e storico-culturale. Per tale finalità saranno selezionati soggetti attuatori, pubblico-privati, in grado di dimostrare:
   a) l'esistenza di processi di lungo periodo per lo di sviluppo di aree sovra comunali portatrici di valenze integrabili;
   b) l'esistenza di Piani integrati di sviluppo validati da sovraordinati organismi regionali, nazionali e comunitari;
   c) la consistenza nell'area delle valenze in termini beni culturali, ambientali e storico-culturali e loro riconoscimento formale;
   d) l'esistenza di strumenti giuridici aggregativi, pubblici e privati, con compiti di programmazione di sviluppo di area vasta locale e di aggregazione e sviluppo delle micro e piccole-medie imprese dei territori interessati;
   e) l'esistenza di processi di condivisione a livello diffuso della progettualità proposta ai finì della realizzazione degli strumenti di composizione, promozione e commercializzazione del prodotto integrato d'area e relativo livello di progettazione;
   f) una capacità di replicazione dei modelli proposti in territori similari, anche a livello di sistemi d'area interterritoriali regionali, interregionali, transnazionali.
17. 392. Caruso, Fauttilli, De Mita.

  Aggiungere, infine, il seguente comma:
  21-bis. L'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 307 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 2004. n. 307, il cui incremento è previsto dal comma 21 del presente articolo, è ridotta di 5 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017.

  Conseguentemente, alla Missione «Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo» Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy – Ministero dello Sviluppo economico – legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica – Art. 1, comma 43: contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (4.2 – cap. 2501), apportare le seguenti variazioni:

  2015:
   CP + 5.000;
   CS + 5.000;

  2016:
   CP + 5.000;
   CS + 5.000;

  2017:
   CP + 5.000;
   CS + 5.000.
17. 432. Fedi, Garavini, Amendola, Porta, Gianni Farina, La Marca, Mongello.

  Aggiungere, infine, il seguente comma:
  21-bis. Ai fini della concessione delle agevolazioni e della realizzazione dei contratti di sviluppo disciplinati dall'articolo 3 del decreto-legge 21 Giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 14 febbraio 2014, l'accesso alle agevolazioni è garantito in via preferenziale ai programmi di sviluppo che ricadono in territori ove sia presenti:
   a) processi di lungo, periodo per lo di sviluppo di aree sovra comunali portatrici di valenze integrabili;
   b) Piani integrati di sviluppo validati da sovraordinati organismi regionali, nazionali e comunitari;
   c) nell'area valenze consistenti in termini beni culturali, ambientali e storico-culturali e loro riconoscimento formale;
   d) strumenti giuridici aggregativi, pubblici e privati, con compiti di programmazione di sviluppo di area vasta locale e di aggregazione e sviluppo delle micro e piccole-medie imprese dei territori interessati;
   e) processi di condivisione a livello diffuso della progettualità proposta ai fini della realizzazione degli strumenti di composizione, promozione e commercializzazione del prodotto integrato d'area e relativo livello di progettazione;
   f) capacità di replicazione dei modelli proposti in territori similari, anche a livello di sistemi d'area interterritoriali regionali, interregionali, transnazionali.
17. 393. Caruso, Fauttilli, De Mita.

  Aggiungere, infine, il seguente comma:
  21-bis. Per la prosecuzione dei programmi di intervento per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna e il suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale e socio-economico di cui alla legge 29 novembre 1984, n. 798 e successive modificazioni sono assicurati trasferimenti per e 50 milioni a valere sulla annualità 2015, per euro 50 milioni a valere sulla annualità 2016 e per euro 50 milioni a valere sull'annualità 2017 da ripartire, sulla base dello stato di attuazione degli interventi risultanti da motivate relazioni da parte dei soggetti attuatori, su proposta del comitato di cui all'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798.

  Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, variare gli importi come segue:
   2015: – 50.000.000;
   2016: – 50.000.000.
   2017: – 50.000.000.
*17. 386. Librandi, Nesi.

  Aggiungere, infine, il seguente comma:
  21-bis. Per la prosecuzione dei programmi di intervento per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna e il suo recupero architettonico, urbanistico, ambientate e socio-economico di cui alla legge 29 novembre 1984, n. 798 e successive modificazioni sono assicurati trasferimenti per euro 50 milioni a valere sulla annualità 2015, per euro 50 milioni a valere sulla annualità 2016 e per euro 50 milioni a valere sull'annualità 2017 da ripartire, sulla base dello stato di attuazione degli interventi risultanti da motivate relazioni da parte dei soggetti attuatori, su proposta del comitato di cui all'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2015: – 50.000.000;
   2016: – 50.000,000.
   2017: – 50.000.000.
*17. 398. Palese, Brunetta.

  Aggiungere, infine, il seguente comma:
  21-bis. Per la prosecuzione degli interventi di salvaguardia di Venezia e della sua laguna, di cui alla legge 29 novembre 1984, n. 793 e successive modificazioni, un importo, pari al 15 per cento del valore degli investimenti assegnati per la prosecuzione del Sistema MoSE, a valere sulle annualità 2015, 2016, 2017, è destinato ad interventi di competenza dei Comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino-Treporti, previa deliberazione del Comitato di cui all'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798.
**17. 387. Librandi, Nesi.

  Aggiungere, infine, il seguente comma:
  21-bis. Per la prosecuzione degli interventi di salvaguardia di Venezia e della sua laguna, di cui alla legge 29 novembre 1984, n. 798 e successive modificazioni, un importo, pari al 15 per cento del valore degli investimenti assegnati per la prosecuzione del Sistema MoSE, a valere sulle annualità 2015, 2016, 2017, è destinato ad interventi di competenza dei Comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino-Treporti, previa deliberazione del Comitato di cui all'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798.
**17. 399. Palese, Brunetta.

  Aggiungere, infine, il seguente comma:
  21-bis. Al fine di assicurare il completamento della 1° Fase del Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale Veneto (FMR), attraverso la chiusura del quadrilatero Mestre-Treviso-Castelfranco-Padova. È autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2015.Conseguentemente le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2015.
17. 429. Zan, Nardi, Pilozzi, Lacquaniti, Di Salvo, Migliore, Piazzoni.

  Aggiungere, infine, il seguente comma:
  21-bis. Al fine di assicurare il completamento e il raddoppio della linea ferroviaria Spezia-Parma la cosiddetta Pontremolese. È autorizzata la spesa di 75 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di mira per ciascuno degli anni 2016 e 2017.

  Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 75.000.000;
   2016: – 50.000.000;
   2017: – 50,000.000;
17. 430. Nardi, Pilozzi, Lavagno, Di Salvo, Zan, Lacquaniti, Migliore, Piazzoni.

  Aggiungere, infine, il seguente comma:
  21-bis. Al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari, secondo quanto disposto dall'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 298, e successive modificazioni, è aumentata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 a favore del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 10.000.000;
   2016: – 10.000.000;
   2017: – 10.000.000.
17. 428. Lavagno, Pilozzi, Lacquaniti, Di Salvo, Migliore, Nardi, Lavagno, Piazzoni, Zan.

  Aggiungere, infine, il seguente comma:
  21-bis. Per il miglioramento genetico del bestiame previsto dalla legge 15 gennaio 1991 n. 30 e svolto dalle associazioni allevatori operanti a livello territoriale quali uffici periferici dell'Associazione italiana Allevatori, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 10.000.000;
   2016: – 10.000.000;
   2017: – 10.000.000.
17. 402. Faenzi, Catanoso, Russo, Riccardo Gallo, Palese, Brunetta.

  Aggiungere, infine, il seguente comma:
  21-bis. Per favorire le campagne di educazione alimentare e iniziative di sviluppo dell'associazionismo nel settore ittico, compreso l'adeguamento ed il potenziamento delle strutture immobiliari, di cui all'articolo 1, comma 1 della legge 8 agosto 1991, n. 267, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 2.000.000;
   2016: – 2.000.000.
17. 403. Faenzi, Catanoso, Russo, Riccardo Gallo, Palese, Brunetta.

  Aggiungere, infine, il seguente comma:
  21-bis. Per l'attuazione degli interventi a sostegno delle imprese agricole condotte da giovani di cui al titolo capo III, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.185, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 a favore del Ministero delle politiche agricole e forestali. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, stimati in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni a 2015,2016 e 2017 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli importi di cui alla tabella C allegata al presente disegno di legge.
17. 433. Lavagno, Pilozzi, Di Salvo, Migliore, Piazzoni, Lacquaniti, Zan, Nardi.

  Aggiungere, infine, il seguente comma:
  21-bis. Le risorse finanziarie assegnate all'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, di cui alla legge 12 luglio 2011, n. 112, sono integrate di 700.000 euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.

  Conseguentemente alla tabella A, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, variare gli importi come segue:
   2015: – 700.000;
   2016: – 700.000;
   2017: – 700.000.
17. 404. Antimo Cesaro, Sottanelli, Mazziotti Di Celso, Librandi, Nesi.

  Aggiungere, infine, il seguente comma:
  21-bis. All'articolo 4, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 499, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Una quota delle predette disponibilità in conto capitale può essere destinata a favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari, secondo quanto disposto dall'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni e integrazioni.».

  Conseguentemente:
   alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 10.000.000;
   2016: – 10.000.000;
   2017: – 10.000.000.
   alla tabella E, missione: Fondi da ripartire, programma: Fondi da assegnare, voce: Politiche agricole alimentari e forestali — Legge n. 499 del 1999 — Art. 4 — Attività di competenza del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (6,1 — cap. 7810), apportare le seguenti variazioni:

  Rifinanziamento:
   2015:
    CP: 10.000.000;
    CS: 10.000.000;
   2016:
    CP: 10.000.000;
    CS: 10.000.000;
   2017:
    CP: 10.000.000;
    CS: 10.000.000;

  Legge di stabilità:
   2015:
    CP: 20.000.000;
    CS: 20.000.000;
   2016:
    CP: 25.000.000;
    CS: 25.000.000;
   2017:
    CP: 10.000.000;
    CS: 10.000.000.
17. 397. Tancredi, Saltamartini.

  Aggiungere, infine, il seguente comma:
  21-bis. Al fine di Favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari, secondo quanto disposto dall'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 a favore del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

  Conseguentemente,
   alla tabella C, Missione Comunicazioni, Programma Sostegno all'editoria voce ministero dell'economia e delle finanze, Legge n. 67 del 1987, apportare le seguenti variazioni:
   2015:
    CP: – 10.000.000;
    CS: – 10.000.000;
   2016:
    CP: – 10.000.000;
    CS: – 10.000.000;
   2017:
    CP: –10.000.000;
    CS: –10.000.000.
17. 406. L'Abbate, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, Lupo, Parentela, Castelli, Sorial.

  Aggiungere, infine, il seguente comma:
  21-bis. Per l'attuazione degli interventi a sostegno delle imprese agricole condotte da giovani di cui al titolo I, capo III, del decreto legislativo 21 aprite 2000, n. 185, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 a favore del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

  Conseguentemente,
   Alla tabella C, Missione Comunicazioni, Programma Sostegno all'editoria, voce Ministero dell'economia e delle finanze, Legge n. 67 del 1987, apportare le seguenti variazioni:
   2015:
    CP: – 10.000.000;
    CS: – 10.000.000;
   2016:
    CP: – 10.000.000;
    CS: – 10.000.000;
   2017: 
    CP: –10.000.000;
    CS: –10.000.000.
17. 407. L'Abbate, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, Lupo, Parentela, Castelli, Sorial.

  Aggiungere, infine, il seguente comma:
  21-bis. Per la prosecuzione degli interventi previsti dall'accordo di programma sulla chimica e riqualificazione delle attività industriali dell'area industriale di Priolo, Melilli, Augusta, Siracusa siglato il 22 dicembre 2005, con particolare riguardo per la realizzazione di un centro di ricerche sulle nuove tecnologie sostenibili da utilizzare nella chimica, nella raffinazione e nell'energia e la realizzazione del Polo Metalmeccanico, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2015.

  Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 30.000.000.
17. 408. Zappulla.

  Aggiungere, infine, il seguente comma:
  21-bis. Per la prosecuzione degli interventi previsti dall'accordo di programma 2009 per interventi di riqualificazioni ambientali funzionali alla reindustrializzazione e infrastrutturazione delle aree comprese nel sito di interesse nazionale di Priolo, così come individuato ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, 18 settembre 2001, n. 468, è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2015, 50 milioni per l'anno 2016 e 50 milioni per l'anno 2017.

  Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 60.000.000;
   2016: – 50.000.000;
   2017: – 50.000,000.
17. 409. Zappulla.

  Aggiungere, infine, il seguente comma:
  21-bis. In coerenza con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea e in particolare con quanto previsto nel Pilastro VI, Azione 65, a decorrere dall'anno 2015 presso il Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore è costituito un fondo di euro 150.000 annui da destinarsi a un contributo a favore di un soggetto non a fini di lucro che presenti un piano almeno triennale di attività volte a facilitare la produzione diretta di libri accessibili per i disabili visivi da parte degli editori. Il contributo non potrà essere superiore al 50 per cento delle spese effettivamente sostenute per dette attività. Entro il 31 marzo di ciascun anno il soggetto destinatario del contributo trasmette al Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore, una relazione sull'impiego dei fondi ad essa trasferiti e sui risultati conseguiti con particolare riferimento al numero di libri effettivamente resi accessibili, che non potrà essere inferiore a 2000 per anno. In caso di non rispetto del vincolo del 50 per cento delle spese o di non raggiungimento del numero di libri fissato, la medesima Direzione generale disporrà la riduzione proporzionale delle somme erogate o, in caso di grave inadempienza, la revoca del finanziamento e l'eventuale restituzione delle somme percepite.

  Conseguentemente, alla tabella A voce: Ministero dell'economia e delle finanze ridurre gli stanziamenti ivi previsti per i seguenti importi:
   2015: – 150.000;
   2016: – 150.000;
   2017: – 150.000;
17. 24. Coppola, Tentori, Bonomo, Bonaccorsi, Dallai, Quintarelli, Ascani, Rampi, Marco Di Maio, Tinagli, Bargero, Malpezzi, Basso, Migliore, Galgano, Bruno Bossio, Albanella, Rotta.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  21-bis. Gli oneri previsti dall'articolo 4, comma 14, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e relativi agli accertamenti clinico-strumentali e di laboratorio indicati dall'amministrazione per il reclutamento del personale volontario per le esigenze dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale di cui all'articolo 9, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sono a carico della medesima. Alla copertura delle maggiori spese derivanti dall'attuazione del presente comma, fino ad un massimo di 500.000 euro annue a decorrere dal 2015, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione «Soccorso civile».
17. 394. Fabbri, Albanella.

  Aggiungere, infine, il seguente comma:
  21-bis. Nei limiti delle risorse stanziate, tra i destinatari delle sovvenzioni di cui all'articolo 32 della legge 14 agosto 1967, n. 800 sono ricompresi anche le imprese di produzione e organizzazione di spettacoli di musica popolare contemporanea per le attività non aventi rilevanza commerciale. Con decreto del Ministro dei beni e attività culturali sono determinati criteri di individuazione delle attività oggetto delle sovvenzioni.
17. 410. Bonomo, Boccadutri.

  Aggiungere infine il seguente comma:
  21-bis. All'articolo 32, comma 1, della legge 14 agosto 1967, n. 800, ove presenti, dopo le parole: «concertistiche,» aggiungere le seguenti: «nonché di musica popolare contemporanea,».
17. 420. Bonomo.

  Aggiungere, infine, il seguente comma:
  21-bis. All'articolo 32, comma 1, della legge 14 agosto 1967, n. 800, ove presenti, dopo le parole: «concertistiche,» aggiungere le seguenti: «nonché di musica popolare contemporanea,».
17. 411. Bonomo, Boccadutri.

  Aggiungere, infine, il seguente comma:
  21-bis. Dopo il comma 6, dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 aggiungere il seguente:
  «6-bis. Il limite massimo del volume d'affari di cui al comma 6 è innalzato a 10.000 euro per i produttori agricoli che conducono direttamente, in forma singola, familiare o associata, i fondi, siano essi di proprietà o concessi in locazione, anche avvalendosi del lavoro di salariati temporanei o fissi in numero limitato definito con legge regionale, che praticano regolarmente diversificazioni e avvicendamenti colturali a basso impatto ambientale, che producono beni prevalentemente destinati all'autoconsumo, ovvero rivolti alla vendita diretta presso i mercati locali e in circuiti di filiera corta e che trasformano le materie prime di esclusiva produzione propria direttamente in azienda o presso la propria abitazione, con esclusione di processi di lavorazione industriale».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalle presenti disposizioni, stimati in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli importi di parte corrente di cui alla tabella C allegata al presente disegno di legge.
17. 405. Parentela, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Castelli, Sorial.

  Aggiungere, infine, il seguente comma:
  21-bis. All'articolo 33, comma 2-bis, del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, aggiungere il seguente periodo: «Sono altresì considerate produttive di reddito agrario le attività connesse alla commercializzazione, ad opera di imprenditori agricoli, di prodotti acquistati, in misura non superiore ad un quinto del valore della loro produzione totale, da altri imprenditori agricoli».
17. 417. Pastorelli, Di Gioia.

  Aggiungere, infine, il seguente comma:
  21-bis. All'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. In deroga a quanto disposto dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, le disposizioni di cui al precedente comma 2 si applicano anche agli ex lavoratori occupati nelle imprese di cui al primo comma che hanno cessato il loro rapporto di lavoro per effetto della chiusura, dismissione o fallimento della impresa presso cui erano occupati e che non abbiano maturato i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa vigente, e che risultano ammalati con patologia asbesto correlata di cui all'articolo 13 comma 7. Agli oneri derivanti dell'attuazione del presente comma si fa fronte a valere sulle risorse di cui all'articolo 16 della legge 27 marzo 1992 n.257, nonché sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18 comma 1 lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185».
17. 423. Lavagno, Pilozzi, Nardi, Di Salvo, Zan, Lacquaniti, Migliore, Piazzoni.

  Aggiungere, infine, il seguente comma:
  21-bis. All'articolo 4, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 499, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Una quota delle predette disponibilità in conto capitale può essere destinata a favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari, secondo quanto disposto dall'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni e integrazioni.».

  Conseguentemente alla tabella 8, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 10.000.000;
   2016: – 10.000.000;
   2017: – 10.000.000;
   alla tabella E, missione: Fondi da ripartire, programma: Fondi da assegnare, voce: Politiche agricole alimentari e forestali – Legge n. 499 del 1999 – Art. 4 – Attività di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – cap. 7810), apportare le seguenti variazioni:

  Rifinanziamento:
   2015:
    CP: 10.000.000;
    CS: 10.000.000;
   2016:
    CP: 10.000.000;
    CS: 10.000.000;
   2017:
    CP: 10.000.000;
    CS: 10.000.000;

  Legge di stabilità:
   2015:
    CP: 20.000.000;
    CS: 20.000.000;
   2016:
    CP: 25.000.000;
    CS: 25.000.000;
   2017:
    CP: 10.000.000;
    CS: 10.000,000.
17. 42. Marchi, Boccadutri, Bonavitacola, Paola Bragantini, Capodicasa, Censore, Fanucci, Fassina, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Giulietti, Laforgia, Losacco, Marchetti, Melilli, Misiani, Parrini, Preziosi, Rubinato, Agostini, Antezza, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Romanini, Oliverio, Palma, Prina, Sani, Taricco, Tentori, Terrosi, Venittelli, Zanin.

  Aggiungere, infine, il seguente comma:
  21-bis. Al comma 4, dell'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, terzo periodo dopo le parole: «sottoposta a nuova autorizzazione» sono inserite le seguenti parole: «salvo quella concernente le attività di coltivazione di cave e torbiere nonché quella per le attività minerarie di ricerca ed estrazione. In tal caso, l'autorizzazione paesaggistica qualora i lavori siano iniziati nel corso del quinquennio di efficacia la stessa assume la durata del titolo che dà diritto alla coltivazione del giacimento».
17. 415. Pastorelli, Di Gioia.

  Aggiungere, infine, il seguente comma:
  21-bis. Al comma 3 dell'articolo 279 del decreto legislativo 3 aprile 2006 le parole: «, o ai sensi dell'articolo 272, comma 1,» sono soppresse.
17. 418. Pastorelli, Di Gioia.

  Aggiungere, infine, aggiungere il seguente comma:
  21-bis. Il comma 17 dell'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183 è abrogato.

  Conseguentemente alla tabella A, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, variare gli importi come segue:
   2015: – 2.000.000;
   2016: – 2.000.000;
   2017: – 2.000.000.
17. 396. Vargiu, Librandi, Nesi.

  Aggiungere, infine, il seguente comma:
  21-bis. All'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, aggiungere alla fine seguente periodo; «A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dal soggetto che per motivi di lavoro risiede in un immobile diverso dall'abitazione principale di cui non è proprietario».

  Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 150.000.000;
   2016: – 150.000.000;
   2017: – 150.000.000.
17. 425. Lavagno, Pilozzi, Di Salvo, Nardi, Migliore, Zan, Lacquaniti, Piazzoni.

  Aggiungere infine, il seguente comma:
  21-bis. All'articolo 13, comma 2, lettera c) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 aggiungere alla fine il seguente periodo: «e alla casa di residenza del nucleo convivente, in presenza di figli minori regolarmente riconosciuti da entrambi i genitori, nel caso di assegnazione da parte dell'autorità competente ad uno dei conviventi unitamente ai figli minori, a seguito di allontanamento volontario o su sentenza del giudice».
17. 431. Piazzoni, Pilozzi, Lavagno, Nardi, Di Salvo, Zan, Lacquaniti, Migliore.

  Aggiungere, infine, il seguente comma:
  21-bis. All'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:
   «l) compensare i costi così come definiti dal paragrafo 26 di cui al C(2012) 3230 final, con priorità di assegnazione alle imprese accreditate ISO 50001.».
17. 30. Losacco, Boccadutri.

  Aggiungere, infine, il seguente comma:
  21-bis. All'articolo 1, comma 300, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di 200,000 euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017». All'articolo 1, comma 1, della legge 17 agosto 2005, n. 175, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «È altresì autorizzata la spesa di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017».

  Conseguentemente alla tabella C, alla rubrica Analisi e programmazione economico-finanziaria, Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 549 del 1995, articolo 1, comma 33: Contributi ad Enti, Istituti, Associazioni Fondazioni ed altri organismi (1.6 – Cap. 1613), apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 500.000;
   2016: – 500.000;
   2017: – 500.000.
17. 412. Fiano.

  Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
  «21-bis. All'articolo 10-bis, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 la lettera c) è sostituita dalla seguente: c) siano amministrate e condotte da un giovane imprenditore agricolo di età compresa tra i 18 ed i 40 anni in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale come risultante dall'iscrizione nella gestione previdenziale agricola o che si iscrivano a tale gestione entro cinque mesi dalla data di accoglimento della domanda di cui al precedente comma 1 ovvero, nel caso di società, siano composte, per oltre la metà numerica dei soci e delle quote di partecipazione, da giovani imprenditori agricoli di età compresa tra i 18 ed i 40 anni in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale come risultante dall'iscrizione nella gestione previdenziale agricola o che si iscrivano a tale gestione entro cinque mesi dalla data di accoglimento della domanda di cui al precedente comma».
17. 434. Zaccagnini, Franco Bordo, Melilla, Marcon.

  Dopo il comma 21 aggiungere il seguente:
  «21-bis: L'importo di 5 milioni di euro è versato all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2015 ed è riassegnato al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze al fine di provvedere al rifinanziamento del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolosaccarifera di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, quale competenza della restante parte del quarto anno e di una parte del quinquennio previsto dalla normativa comunitaria».

  Conseguentemente, al comma 1, le parole: 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, sono sostituite con le seguenti: 245 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.
17. 435. Venittelli.

  Dopo il comma 21 aggiungere il seguente:
  21-bis. L'importo di 5 milioni di euro è versato all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2015 ed è riassegnato ai pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze al fine di provvedere ai rifinanziamento del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolosaccarifera di cui all'articolo 1, comma 1563, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, quale competenza della restante parte del quarto anno e di una parte del quinquennio previsto dalla normativa comunitaria.

  Conseguentemente, alla Tabella A voce: Ministro dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 5.000.000.
17. 8. La XIII Commissione.

  Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
  21-bis. Limitatamente al settore della pesca ed in deroga a quanto previsto dalle disposizioni di legge che prevedono divieti o limiti di partecipazione, le imprese non finanziarie di grandi dimensioni, nonché gli enti pubblici e privati possono partecipare al capitale sociale dei confidi di cui al comma 4 dell'articolo 102 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e fruire delle garanzie da essi rilasciate, purché le piccole e medie imprese socie dispongano almeno della metà più uno dei voti esercitabili nell'assemblea e la nomina dei componenti degli organi che esercitano funzioni di gestione e di supervisione strategica sia riservata all'assemblea.
17. 436. Fauttilli, De Mita.

  Dopo il comma 21, inserire il seguente:
  21-bis. All'articolo 31, comma 2-bis, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 dopo le parole: «imprese di pesca,» sono inserite le seguenti: «e le cooperative di imprese esercenti il commercio al dettaglio».
17. 467. Marchetti.

  Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
  21-bis. All'articolo 3 comma 6 del decreto-legge 133 del 2014, al punto a) è inserito il seguente: reti metropolitane di aree metropolitane di cui alla legge del 7 aprile 2014, n. 56.
17. 437. Paola Bragantini, Fregolent, Giorgis, D'Ottavio, Bonomo, Borghi, Bargero, Taricco, Mattiello, Portas, Rossomando, Damiano, Gribaudo, Albanella.

  Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
  21-bis. All'articolo. 1, comma 48, lettera a) della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel secondo periodo:
   a) sostituire le parole: due esperti con: tre esperti;
   b) eliminare la parola: rispettivamente;
   c) alla fine, dopo le parole: piccole e medie imprese, aggiungere le seguenti: e delle banche.
17. 438. Fauttilli, De Mita.

  Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
  «21-bis. Al fine di potenziare le attività di monitoraggio della spesa pubblica connesse alla realizzazione di opere infrastrutturali indifferibili, urgenti e cantierabili di cui al presente articolo, quali le attività di controllo e di contrasto dell'evasione fiscale, di prevenzione degli illeciti tributari ed extra tributari, con particolare riguardo alle attività di monitoraggio connesse alla realizzazione delle opere pubbliche riguardanti EXPO Milano 2015, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2014, n. 9, l'amministrazione economico-finanziaria è autorizzata, in via straordinaria e con priorità rispetto alle procedure di reclutamento tramite mobilità intercompartimentale o comando, allo scorrimento delle graduatorie relative alle procedure concorsuali interne già bandite, nei rispetto dei limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente. In particolare, l'Agenzia delle Dogane, è autorizzata, al fine di ricoprire con personale qualificato le carenze di organico relative alla III Area Funzionale, già posizione economica C1, e in deroga a quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ad utilizzare, sino al completo esaurimento dei posti vacanti, le graduatorie vigenti del personale interno risultato idoneo per l'accesso al predetto profilo professionale, di cui alla procedura di progressione verticale autorizzata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 ottobre 2009 e bandita con determinazione del direttore della medesima Agenzia con protocollo N. 30205 R.l. del 4 novembre 2010. Qualora i tempi di adempimento delle procedure di reclutamento lo rendessero necessario, la validità delle graduatorie di cui al precedente periodo sono prorogate sino al 31 dicembre 2015. Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
17. 439. Palese, Brunetta.

  Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
  «21-bis. Al fine di compensare i tagli effettuati sulle risorse per le misure di sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale relative all'anno 2014 è autorizzata la spesa di euro 91 milioni di euro, di cui 27 milioni di euro per il 2015, 32 milioni di euro per il 2016 e 32 milioni di euro per il 2017».

  Conseguentemente, all'articolo 46, comma 1, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 27.000.000;
   2016: – 32.000.000;
   2017: – 32.000.000.
17. 440. Fratoianni, Scotto, Marcon, Melilla, Paglia.

  Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
  21-bis. Al fine di compensare i tagli effettuati sulle risorse per le misure di sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale relative all'anno 2014, è autorizzata la spesa di 27 milioni di euro per il 2015, 32 milioni di euro per il 2016 e 32 milioni di euro per il 2017.

  Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, tabella C, missione: comunicazioni, programma Sostegno all'editoria, voce: Ministero dell'economia e delle finanze. Legge n. 67 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n.416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria, apportare le seguenti variazioni:
   2015:
    CP – 27.000.000;
    CS – 27.000.000;

   2016:
    CP – 32.000.000;
    CS – 32.000.000;

   2017:
    CP – 32.000.000;
    CS – 32.000.000;
17. 464. Peluffo, Losacco, Basso, Iacono, Ginefra.

  Dopo il comma 21, inserire i seguenti:
  «21-bis. Al fine di compensare i tagli effettuati sulle risorse per le misure di sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale relative all'anno 2014 è autorizzata la spesa di euro 91 milioni, di cui 27 milioni per il 2015, 32 milioni per il 2016 e 32 milioni per il 2017.
  21-ter. Le risorse iscritte nel capitolo 3121 dello stato di previsione relativo al ministero dello sviluppo economico, concernenti contributi e rimborso oneri sostenuti dalle emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale, sono ridotti nella misura di 27 milioni di euro per l'anno 2015 e di 32 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017».
*17. 31. Losacco, Boccadutri.

  Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:
  «21-bis. Al fine di compensare i tagli effettuati sulle risorse per le misure di sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale relative all'anno 2014 è autorizzata la spesa di euro 91 milioni, di cui 27 milioni per il 2015, 32 milioni per il 2016 e 32 milioni per il 2017.
  21-ter. Le risorse iscritte nel capitolo 3121 dello stato di previsione relativo al ministero dello sviluppo economico, concernenti contributi e rimborso oneri sostenuti dalle emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale, sono ridotti nella misura di 27 milioni di euro per l'anno 2015 e di 32 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017».
*17. 451. Latronico, Palese, Brunetta.

  Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:
  «21-bis. Al fine di compensare i tagli effettuati sulle risorse per le misure di sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale relative all'anno 2014 è autorizzata la spesa di euro 91 milioni, di cui 27 milioni per il 2015, 32 milioni per il 2016 e 32 milioni per il 2017.
  21-ter. Le risorse iscritte nel capitolo 3121 dello stato di previsione relativo al ministero dello sviluppo economico, concernenti contributi e rimborso oneri sostenuti dalle emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale, sono ridotti nella misura di 27 milioni di euro per l'anno 2015 e di 32 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017».
*17. 453. Pisicchio.

  Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:
  «21-bis. Al fine di compensare i tagli effettuati sulle risorse per le misure di sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale relative all'anno 2014 è autorizzata la spesa di euro 91 milioni, di cui 27 milioni per il 2015, 32 milioni per il 2016 e 32 milioni per il 2017.
  21-ter. Le risorse iscritte nel capitolo 3121 dello stato di previsione relativo al ministero dello sviluppo economico, concernenti contributi e rimborso oneri sostenuti dalle emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale, sono ridotti nella misura di 27 milioni di euro per l'anno 2015 e di 32 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017».
*17. 455. Palese, Brunetta.

  Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:
  «21-bis. Al fine di compensare i tagli effettuati sulle risorse per le misure di sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale relative all'anno 2014 è autorizzata la spesa di euro 91 milioni, di cui 27 milioni per il 2015, 32 milioni per il 2016 e 32 milioni per il 2017».
  21-ter. Le risorse iscritte nel capitolo 3121 dello stato di previsione relativo al ministero dello sviluppo economico, concernenti contributi e rimborso oneri sostenuti dalle emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale, sono ridotti nella misura di 27 milioni di euro per l'anno 2015 e di 32 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017.
*17. 460. Caparini, Simonetti.

  Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:
  «21-bis. Al fine di compensare i tagli effettuati sulle risorse per le misure di sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale relative all'anno 2014 è autorizzata la spesa di euro 91 milioni, di cui 27 milioni per il 2015, 32 milioni per il 2016 e 32 milioni per il 2017.
  21-ter. Le risorse iscritte nel capitolo 3121 dello stato di previsione relativo al ministero dello sviluppo economico, concernenti contributi e rimborso oneri sostenuti dalle emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale, sono ridotti nella misura di 27 milioni di euro per l'anno 2015 e di 32 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017».
*17. 474. Di Gioia.

  Dopo il comma 21, inserire i seguenti:
  «21-bis. Al fine di compensare i tagli effettuati sulle risorse per le misure di sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale relative all'anno 2014, è autorizzata la spesa di euro 82 milioni per l'anno 2015. Si autorizza, inoltre, che detta somma segua l'iter dei crediti verso la pubblica amministrazione delle imprese private, con la possibilità di essere scontata tramite accordo tra Governo e Abi ad un tasso concordato dell'1 per cento».

  Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 82 milioni di euro per l'anno 2015.
**17. 36. Losacco, Boccadutri.

  Dopo il comma 21, inserire i seguenti:
  «21-bis. Al fine di compensare i tagli effettuati sulle risorse per le misure di sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale relative all'anno 2014, è autorizzata la spesa di euro 82 milioni per l'anno 2015. Si autorizza, inoltre, che detta somma segua l'iter dei crediti verso la pubblica amministrazione delle imprese private, con la possibilità di essere scontata tramite accordo tra Governo e Abi ad un tasso concordato dell'1 per cento».

  Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 82 milioni di euro per l'anno 2015.
**17. 452. Latronico, Palese, Brunetta.

  Dopo il comma 21, inserire i seguenti:
  «21-bis. Al fine di compensare i tagli effettuati sulle risorse per le misure di sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale relative all'anno 2014, è autorizzata la spesa di euro 82 milioni per l'anno 2015. Si autorizza, inoltre, che detta somma segua l'iter dei crediti verso la pubblica amministrazione delle imprese private, con la possibilità di essere scontata tramite accordo tra Governo e Abi ad un tasso concordato dell'1 per cento».

  Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 82 milioni di euro per l'anno 2015.
**17. 454. Palese, Brunetta.

  Dopo il comma 21, inserire i seguenti:
  «21-bis. Al fine di compensare i tagli effettuati sulle risorse per le misure di sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale relative all'anno 2014, è autorizzata la spesa di euro 82 milioni per l'anno 2015. Si autorizza, inoltre, che detta somma segua l'iter dei crediti verso la pubblica amministrazione delle imprese private, con la possibilità di essere scontata tramite accordo tra Governo e Abi ad un tasso concordato dell'1 per cento».

  Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 82 milioni di euro per l'anno 2015.
**17. 470. Di Gioia.

  Dopo il comma 21 aggiungere il seguente:
  21-bis. Al fine di compensare i tagli effettuati sulle risorse per le misure di sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale relative all'anno 2014, è autorizzata la spesa di euro 82 milioni di euro per l'anno 2015, aggiuntivi rispetto alle risorse già assegnate in bilancio. Si autorizza, inoltre, che detta somma segua l’iter dei crediti verso la pubblica amministrazione delle imprese private, con la possibilità di essere scontata tramite accordo tra Governo e ABI ad un tasso concordato dell'1 per cento.

  Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 82.999.000.
17. 441. Fratoianni, Scotto, Marcon, Melilla, Paglia.

  Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
  «21-bis. Per le finalità di cui all'articolo 6 comma 9 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modifiche, dalla legge 21 Febbraio 2014 n. 9 è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2015.

  Conseguentemente, all'articolo 46, comma 1, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:
   2015: – 80.000.000.
17. 442. Fratoianni, Scotto, Marcon, Melilla, Paglia.

  Dopo il comma 21, è aggiunto il seguente:
  «21-bis. Per le finalità di cui all'articolo 6 comma 9 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 convertito, con modifiche, dalla legge 21 febbraio 2014 n. 9 è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2015».

  Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 80 milioni di euro per l'anno 2015.
*17. 35. Losacco, Boccadutri.

  Dopo il comma 21, è aggiunto il seguente:
  «21-bis. Per le finalità di cui all'articolo 6 comma 9 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 convertito, con modifiche, dalla legge 21 febbraio 2014 n. 9 è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2015».

  Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 80 milioni di euro per l'anno 2015.
*17. 446. Latronico, Palese, Brunetta.

  Dopo il comma 21, è aggiunto il seguente:
  «21-bis. Per le finalità di cui all'articolo 6 comma 9 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 convertito, con modifiche, dalla legge 21 febbraio 2014 n. 9 è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2015».

  Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 80 milioni di euro per l'anno 2015.
*17. 457. Palese, Brunetta.

  Dopo il comma 21, è aggiunto il seguente:
  «21-bis. Per le finalità di cui all'articolo 6 comma 9 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 convertito, con modifiche, dalla legge 21 febbraio 2014 n. 9 è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2015».

  Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 80 milioni di euro per l'anno 2015.
*17. 473. Di Gioia.

  Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
  «21-bis. Per le finalità di cui all'articolo 52 comma 18 legge 28 dicembre 2001, n. 448 e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015».

  Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.
**17. 33. Losacco, Boccadutri.

  Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
  «21-bis. Per le finalità di cui all'articolo 52 comma 18 legge 28 dicembre 2001, n. 448 e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015».

  Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.
**17. 447. Latronico, Palese, Brunetta.

  Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
  «21-bis. Per le finalità di cui all'articolo 52 comma 18 legge 28 dicembre 2001, n. 448 e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015».

  Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2. aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.
**17. 458. Palese, Brunetta.

  Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
  «21-bis. Per le finalità di cui all'articolo 52 comma 18 legge 28 dicembre 2001, n. 448 e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015».

  Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2. aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.
**17. 471. Di Gioia.

  Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
  «21-bis. Per le finalità di cui all'articolo 10 della Legge 27 ottobre 1993 n. 422, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015».

  Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.
*17. 34. Losacco, Boccadutri.

  Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
  «21-bis. Per le finalità di cui all'articolo 10 della Legge 27 ottobre 1993 n. 422, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015».

  Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.
*17. 445. Latronico, Palese, Brunetta.

  Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
  «21-bis. Per le finalità di cui all'articolo 10 della Legge 27 ottobre 1993 n. 422, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015».

  Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.
*17. 456. Palese, Brunetta.

  Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
  «21-bis. Per le finalità di cui all'articolo 10 della Legge 27 ottobre 1993 n. 422, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015».

  Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.
*17. 472. Di Gioia.

  Dopo il comma 21, inserire il seguente:
  «21-bis. Al fine di consentire le attività di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici, è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2015 a favore del centro nazionale di adroterapia oncologica (CNAO) di Pavia».

  Conseguentemente alla tabella B voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
   2015: – 8.000.000.
17. 443. Scuvera, Carnevali, Ferrari, Cominelli, Cova, Amato, Casati, Braga, Capone, Albini, Sbrollini, Berlinghieri, D'Incecco, Zardini, Petitti, Marantelli, Galperti, Laforgia, Mauri, Cimbro, Prina, Cinzia Maria Fontana, Bazoli, Misiani, Rampi, Lenzi, Senaldi, Carra, Martelli, Castricone, Gasparini, Grassi, Burtone, Capone.

  Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:
  21-bis. Al fine di favorire l'accoglienza e il recupero presso le comunità e gli enti del terzo settore di soggetti detenuti in esecuzione penale esterna è istituito presso il Ministro del lavoro e della politiche sociali un fondo con una dotazione per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 pari a 25 milioni di euro.
  21-ter. Gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del fondo di cui al comma 131 bis sono adottati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con li Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministero della giustizia, previa intesa in sede di conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

  Conseguentemente, all'articolo 45, comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: ivi Comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte, corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C ad eccezione di quelle relative al ministero del lavoro e delle politiche sociali, al ministero della salute e al ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte. In maniera lineare per un importo pari a 25 milioni di euro per gli anni 2015, 2016 e 2017.
17. 444. Patriarca, Petitti, Beni, Carnevali, Grassi, Fossati, Burtone, Capone, Sbrollini, D'Incecco, Miotto.

  Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
  21-bis. Al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 «Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse apportare le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 22, comma 1 dopo le parole: società professionistiche, sono inserite le seguenti parole: e dilettantistiche.
   b) articolo 24 dopo le parole: categorie professionistiche, sono inserite le seguenti parole: e dilettantistiche.
   c) dopo l'articolo 24 aggiungere il seguente 24-bis: Le quote delle risorse economiche e finanziarie derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi destinate alla mutualità generale e alla mutualità per le categorie inferiori secondo le disposizioni degli articoli 22 comma 2 e 24 del Decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 «Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse», sono elevate rispettivamente dal quattro al cinque per cento e dal sei per cento al sette percento per il triennio 2015-2017».
17. 448. Fossati.

  Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
  21-bis. Al Decreto Legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 «Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse», apportare le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 22 comma 1 dopo le parole: società professionistiche, sono inserite le seguenti parole: e dilettantistiche.
   b) all'articolo 22 comma 2 sostituire la parola: quattro, con la parola: cinque.
   c) articolo 24 dopo le parole: categorie professionistiche sono inserite le seguenti parole: e dilettantistiche, e sostituta la parola: sei con la parola: sette.
17. 449. Fossati.

  Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
  21-bis. All'articolo 2, comma 4-octies, della legge 6 febbraio 2014 n. 6 è inserito il seguente:
  «4-nonies. Nell'ambito delle risorse destinate alla Puglia di cui al precedente comma 4-octies, la somma di Euro 3.000.000,00 è destinata all'istituto Superiore di Sanità per l'effettuazione di attività da svolgere – d'intesa con il ministero della salute e la stessa regione Puglia – attraverso le indagini epidemiologiche, la valutazione dell'esposizione della popolazione ai contaminanti e la valutazione del rischio sanitario».
17. 450. Mariano, Capone, Miotto.

  Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
  21-bis. L'autorizzazione complessiva di spesa di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, è incrementata di 20 milioni di euro per l'anno 2015 ed assegnata con la stessa proporzione disposta dalle suddette lettere.

  Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro per l'anno 2015, 2016 e 2017.
17. 459. Luigi Di Maio, Lombardi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli, Castelli, Sorial, Caso, D'Incà, Currò, Brugnerotto, Cariello, Colonnese.

  Dopo il comma 21, inserire il seguente:
  «21-bis. Al fine di fronteggiare la grave emergenza idrogeologica e ambientale riguardante il bacino del fiume Pescara, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2015 e di 5 milioni di euro per l'anno 2016 per la realizzazione di interventi infrastrutturali e di bonifica lungo l'asse fluviale e nei porto canale di Pescara».

  Conseguentemente, all'articolo 46 comma 1 Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 15.000.000;
   2016: – 5.000.000.
17. 461. Castricone.

  Dopo il comma 21, inserire il seguente:
  «Al fine di fronteggiare la grave emergenza idrogeologica e ambientale riguardante il bacino del fiume Pescara, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 5 milioni di euro per l'anno 2016 per la realizzazione di interventi infrastrutturali e di bonifica lungo l'asse fluviale e nel porlo canale di Pescara.

  Conseguentemente, all'articolo 46, comma 1, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 10.000.000;
   2016: – 5.000.000.
17. 465. Castricone.

  Dopo il comma 21, inserire il seguente:
  21-bis. L'articolo 11, comma 17, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, è abrogato.
* 17. 462. Ferrari.

  Dopo il comma 21, inserire il seguente:
  21-bis. L'articolo 11, comma 17, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, è abrogato.
* 17. 463. Bernardo, Tancredi.

  Dopo il comma 21, inserire il seguente:
  21-bis. L'articolo 11, comma 17, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, è abrogato.
* 17. 482. Corsaro.

  Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
  21-bis. Per le finalità di cui agli articoli 8, 16 e 21 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, come modificata dal presente articolo, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. All'articolo 16 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, il comma 2 è abrogato.

  Conseguentemente:
   all'articolo 46, comma 1, tabella A, voce:
Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 800.000.
   2016: – 700.000;
   2017: – 4.100.000;
   all'articolo 46, comma 2, tabella C, missione: Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, programma: Regolazioni contabili ed altri, trasferimenti alle Regioni a statuto speciale, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 38 del 2001: Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della Regione Friuli-Venezia Giulia – articolo 16, comma 2: Contributo alla regione Friuli-Venezia Giulia (2.3 – cap. 7513/p), apportare le seguenti variazioni:
   2015:
    CP: – 5.092.950;
    CS: – 5.092.950;

   2016:
    CP: – 5.104.157;
    CS: – 5.104.157;

   2017:
    CP: – 5.104.157;
    CS: – 5.104.157.
17. 466. Blazina.

  Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
  21-bis. Alla legge 3 agosto 1985, n. 411, all'articolo 1, comma 1, le parole: «anno 1985» e «lire 600 milioni» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «anno 2015» ed «euro 555.000» e l'articolo 4 è abrogato.

  Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, Tabella C, missione: L'Italia in Europa e nel mondo, programma: Coordinamento dell'amministrazione in ambitointernazionale, voce: Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, legge n. 549 del 1995, articolo 1, comma 43, Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi (1.10 – cap. 1163), apportare le seguenti variazioni:
   2015:
    CP: – 555.000;
    CS: – 555.000;

   2016:
    CP: – 555.000;
    CS: – 555.000;

   2017:
    CP: – 555.000;
    CS: – 555.000.
* 17. 9. Cimbro, Laforgia.

  Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
  21-bis. Alla legge 3 agosto 1985, n. 411, all'articolo 1, comma 1, le parole: «anno 1985» e «lire 600 milioni» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «anno 2015» ed «euro 555.000» e l'articolo 4 è abrogato.

  Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, Tabella C, missione: L'Italia in Europa e nel mondo, programma: Coordinamento dell'amministrazione in ambitointernazionale, voce: Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, legge n. 549 del 1995, articolo 1, comma 43, Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi (1.10 – cap. 1163), apportare le seguenti variazioni:
   2015:
    CP: – 555.000;
    CS: – 555.000;

   2016:
    CP: – 555.000;
    CS: – 555.000;

   2017:
    CP: – 555.000;
    CS: – 555.000.
* 17. 39. La III Commissione.

  Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
  21-bis. È istituito in Roma il Museo luogo della memoria dedicato agli internati militari e alla compilazione del lessico biografico alfine di tutelare e promuovere il patrimonio morale, culturale, sociologico e storico dei militari italiani nei lager nazisti 1943-45. All'onere derivante per la realizzazione del citato progetto museale, pari a 250.000 euro per gli anni 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto regge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni.
  La gestione e il funzionamento del Museo sono assolti dall'associazione Nazionale Reduci dalla Prigionia, dall'Internamento, dalla Guerra di liberazione e loro familiari ente morale costituito con decreto presidenziale 30 maggio 1949. All'onere derivante per il funzionamento, pari a 100.000,00 euro, a decorrere dal 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per l'anno 2015 dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancia triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per anno 2015, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del Lavoro o delle politiche sociali.
17. 25. Morassut.

  Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
  4-bis. Il Fondo di cui all'artìco1o 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3luglio 1991, n. 195, e incrementato nella misura di 60 milioni di euro per l'anno 2015, da destinare a interventi in conto capitale nelle regioni e nei comuni interessati dagli eventi meteorologici avversi che hanno colpito il territorio nazionale a partire dai mese di novembre 2013 a ottobre 2014 e per i quali è stata emessa dichiarazione distato di emergenza da parte del Consiglio dei Ministri. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta dei presidenti delle regioni interessate. I presidenti delle regioni interessate operano in qualità di commissari delegati con i poteri e le modalità di cui al decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.

  Conseguentemente, all'articolo 46, comma 1, Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 60.000.000.
17. 468. Giulietti, Lodolini.

  Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
  21-bis. È autorizzata la spesa di 9 milioni di euro per la riparazione e il miglioramento sismico degli edifici scolastici gravemente danneggiati dal terremoto del 15 dicembre 2009 che ha colpito l'Umbria e per il quale era stato dichiarato lo stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 2010.

  Conseguentemente, all'articolo 46, comma 1, Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 9.000.000.
17. 469. Giulietti, Sereni, Ascani, Verini, Laffranco.

  Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
  21-bis. Le risorse finanziarie assegnate all'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, di cui alla legge 12 luglio 2011, n. 112, sono integrate di 700.000 euro per ciascuna degli anni 2015, 2016 e 2017.

  Conseguentemente, all'articolo 46, comma 1, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 700.000;
   2016: – 700.000;
   2017: – 700.000.
17. 475. Carfagna, Centemero, Prestigiacomo, Faenzi, Palese, Brunetta.

  Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
  21-bis. All'articolo 17-decies del decreto legge 83/2012 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e successive modifiche è aggiunta la seguente lettera:
   «g) Coloro i quali decidono di convertire a GPL o metano il proprio autoveicolo (Euro 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6) in Italia, è riconosciuto un contributo statale la cui percentuale è stabilita con decreto del Ministro delle infrastrutture, a fondo invariato.
  Il contributo, detratto in ordine cronologico, a seguito di specifica gratuita prenotazione presso il Ministero dello sviluppo economico, viene riportato in fattura sotto forma di sconto dell'installatore, che si impegna a non superare il listino prezzi massimi nazionale.
17. 476. Marroni, Ferro, Tidei.

  Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
  21-bis. Il comma 17 dell'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183 è abrogato.
17. 478. Saltamartini.

  Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Proroga termini presentazione istanze di ammissione ai benefici di cui alla legge 19 luglio 1993, n. 237, articolo 1, comma 1-bis).

  I soci delle cooperative agricole in stato di accertata insolvenza alla data del 31 dicembre 1999, ai fini dell'accollo statale delle garanzie rilasciate in favore delle cooperative stesse, ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, rifinanziata dall'articolo 126 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono presentare domanda entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le garanzie devono riguardare crediti ancora in essere nei confronti dei soci garantiti all'atto dell'adozione del provvedimento di pagamento e saranno inserite in coda all'elenco n. 1 allegato al decreto ministeriale del 18 dicembre 1995, secondo l'ordine di presentazione delle domande e si procederà all'accollo nei limiti dei tondi già stanziati per l'attuazione del citato decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149.
17. 01. La XIII Commissione.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Imprese energivore).

  1. Fra le «imprese energivore», come definite e classificate dall'articolo 39 del decreto-legge n. 83 del 2012 convertito in legge 7 agosto 2012, o, 134 e successive modifiche ed integrazioni, sono inserite le imprese di acquacoltura di cui ai codici ATECO, 03.21.00 e 03.22.00.
17. 02. La XIII Commissione.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Canoni demaniali marittimi per le imprese di acquacoltura sostituite in organizzazioni di produttori).

  1. Alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale richieste da soggetti diversi sia quelli di cui all'articolo 2511 cc, costituiti in organizzazioni dei produttori della pesca ai sensi dell'articolo 6 del reg. 1379/2013 per iniziative di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché di realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercia1izzazione del prodotto, si applica il canone meramente ricognitorio previsto dall'articolo 48, lettera e) del regio decreto 8 ottobre 1931, n 1604 rivalutato annualmente nella misura del 75 per cento dell'indice dei prezzi al consumo rilevato dall'ISTAT.
17. 03. La XIII Commissione.

  Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Disposizioni concernenti la ridefinizione di aree del demanio marittimo concesse per finalità turistico-ricreative, nonché misure per favorire la stabilità delle imprese balneari, gli investimenti e la valorizzazione delle coste).

  1. Tutte le aree comprese nell'ambito del demanio marittimo oggetto di concessione per l'esercizio di attività con finalità turistico ricreative di cui all'articolo 1 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, già valorizzate, in forza di legittimi titoli autorizzatori, con insistenti manufatti di qualsiasi genere connessi al suolo, comprese le aree in pertinenza occupate da strutture e da attrezzature alle medesime attività asservite, sono individuate con atto ricognitivo dirigenziale dall'Agenzia del demanio e sono escluse dal demanio marittimo, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in quanto non più destinate ai pubblici usi del mare. Le aree individuate dal citato decreto sono trasferite al patrimonio disponibile, con la sospensione di tutti i procedimenti pendenti di acquisizione nel pubblico demanio delle strutture presenti nelle stesse aree e destinate alla patrimonializzazione.
  2. Al fine di contribuire efficacemente a un rapido risanamento dei conti economici, le aree individuate ai sensi del comma 1 sono cedute con riconoscimento, a favore del concessionario, del diritto di opzione al loro acquisto, da esercitare entro centoventi giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 3, nonché del diritto di prelazione in caso di vendita ad un prezzo inferiore a quello di esercizio dell'opzione medesima. In ogni caso è fatto salvo l'obbligo in capo al concessionario di garantire a chiunque l'accesso al mare e di mantenere la destinazione turistico-ricreativa delle predette aree e strutture. E fatto divieto assoluto di esercitare il diritto di opzione per le superfici coperte realizzate in assenza dei titoli autorizzatori validi o in presenza di abusi edilizi,
  3. La cessione di cui al comma 2 avviene al prezzo stabilito con apposito decreto emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le organizzazioni del settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con fissazione delle percentuali di abbattimento dei manufatti acquisiti al pubblico demanio in corso di svolgimento della concessione con licenza demaniale.
  4. Le restanti aree destinate ai pubblici usi del mare facenti parte della medesima concessione di cui al comma 1 del presente articolo, allo scadere del triennio di cui all'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e successive modificazioni, fissato al 31 dicembre 2020, sono oggetto di nuova assegnazione secondo i principi della concorrenza, con riconoscimento del diritto di prelazione legale in favore del concessionario optante, sulla base di un piano dei servizi senza contenuto economico, al fine di preservare l'unicità dell'offerta balneare, la tutela ambientale e la specificità territoriale e culturale dei servizi prestati. Nelle more del procedimento di revisione delle concessioni di beni demaniali lacuali e fluviali con finalità turistico-ricreative e sportive, i concessionari possono mantenere installati i manufatti amovibili di cui alla lettera e.5) del comma 1, dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, realizzati legittimamente e in conformità della concessione, fino alla scadenza della concessione stessa, senza necessità di nuova istanza. I manufatti possono comunque essere rimossi alla data di scadenza della concessione.
  5. Al concessionario non optante di cui al comma 4, allo scadere della proroga legale, è riconosciuto un indennizzo riguardante tutti gli investimenti realizzati per la costruzione dei manufatti légittimamente esistenti e tutti i valori materiali e immateriali commerciali conseguiti, con le modalità stabilite con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, finalizzate a garantire che il concessionario uscente al momento del rilascio sia nel possesso dei valori.
  6. L'occupazione e l'uso delle aree e dei manufatti erariali, a seguito del decreto di cui al comma 5, prosegue, nella fase transitoria, in favore del titolare della concessione demaniale, fino alla piena nuova attribuzione delle aree delle concessioni in oggetto, al fine di non pregiudicare la continuità dell'attività d'impresa.
17. 04. Abrignani, Brunetta, Bergamini, Latronico, Palese.

ART. 18.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  «01. L'articolo 1, comma 277 della legge 27 dicembre 2013, n.147, è sostituito dal seguente:
  «277. Per ampliare il panorama dei servizi culturali per i non vedenti e gli ipovedenti dell'Italia meridionale, delle isole maggiori e dei Paesi del Mediterraneo, è erogato un contributo straordinario di 500 mila euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, da destinare al funzionamento del Polo tattile multimediale della Stamperia regionale Braille ONLUS di Catania. Nell'anno 2015, le somme eventualmente residue del contributo al Polo tattile per l'anno 2014 sono mantenute a bilancio per essere utilizzate al medesimo scopo.
  01-bis. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 500 mila euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione della voce Fondi da ripartire del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'elenco n. 2 allegato all'articolo 24, comma 1. Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, così come incrementato, a decorrere dal 2015, dall'articolo 17, comma 21 della presente legge.

  Conseguentemente, sostituire la Rubrica con la seguente:

Modifiche alla legge 27 dicembre 2013, n. 147.
18. 1. Alfreider.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

  La disposizione di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 si interpreta anche per gli immobili costruiti su strutture artificiali ubicate nel mare territoriale.
18.01. Crippa, Fantinati, Mucci, Vallascas, Da Villa, Prodani, Della Valle, Castelli, Currò, Caso, Sorial, Brugnerotto, Covello, D'Incà, Colonnese.

ART. 19.

  Al comma 11, elenco 1, sopprimere la voce: decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 1964, n. 1350, Tabella A, punto 13 – Rimborso parziale dell'accisa sulla benzina e sul GPL per autovetture in servizio pubblico di piazza.
19. 127. Marchetti.

  Al comma 11, elenco 1, sopprimere la voce: legge 23 dicembre 1998, n. 448, articolo 8, comma 10, lettera c); legge 22 dicembre 2008, n. 203, articolo 2, comma 12; Gasolio e GPL impiegati per riscaldamento in aree geograficamente o climaticamente svantaggiate.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, sostituire le parole: e a 38,690 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 con le seguenti: «e a 12,085 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016»;
   all'articolo 45, dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis) al n. 98) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: «compresa la segatura» sono inserite le seguenti: «, esclusi i pellet».
* 19. 3. Mura, Minnucci.

  Al comma 11, elenco 1, sopprimere la voce: legge 23 dicembre 1998, n. 448, articolo 8, comma 10, lettera c); legge 22 dicembre 2008, n. 203, articolo 2, comma 12; Gasolio e GPL impiegati per riscaldamento in aree geograficamente o climaticamente svantaggiate.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, sostituire le parole: e a 38,690 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 con le seguenti: e a 12,085 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016;
   all'articolo 45, dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis) al n. 98) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: «compresa la segatura» sono inserite le seguenti: «, esclusi i pellet».
* 19. 89. Palese, Palese, Brunetta.

  Al comma 11, elenco 1, sopprimere la voce: legge 23 dicembre 1998, n. 448, articolo 8, comma 10, lettera c); legge 22 dicembre 2008, n. 203, articolo 2, comma 12; Gasolio e GPL impiegati per riscaldamento in aree geograficamente o climaticamente svantaggiate.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, sostituire le parole: e a 38,690 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 con le seguenti: e a 12,085 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016;
   all'articolo 45, dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis) al n. 98) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: «compresa la segatura» sono inserite le seguenti: «, esclusi i pellet».
* 19. 101. Vignali, Saltamartini.

  Al comma 11, elenco 1, sopprimere la voce: legge 23 dicembre 1998, n. 448, articolo 8, comma 10, lettera c); legge 22 dicembre 2008, n. 203, articolo 2, comma 12; Gasolio e GPL impiegati per riscaldamento in aree geograficamente o climaticamente svantaggiate.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, sostituire le parole: e a 38,690 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 con le seguenti: e a 12,085 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016;
   all'articolo 45, dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis) al n. 98) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: «compresa la segatura» sono inserite le seguenti: «, esclusi i pellet».
* 19. 102. Melilla, Marcon, Paglia.

  Al comma 11, elenco 1, sopprimere la voce: legge 23 dicembre 1998, n. 448, articolo 8, comma 10, lettera c); legge 22 dicembre 2008, n. 203, articolo 2, comma 12; Gasolio e GPL impiegati per riscaldamento in aree geograficamente o climaticamente svantaggiate.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, sostituire le parole: e a 38,690 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 con le seguenti: e a 12,085 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016;
   all'articolo 45, dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis) al n. 98) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: «compresa la segatura» sono inserite le seguenti: «, esclusi i pellet».
* 19. 132. Senaldi, Marchi.

  Al comma 11, elenco 1, sopprimere la voce: legge 23 dicembre 1998, n. 448, articolo 8, comma 10, lettera c); legge 22 dicembre 2008, n. 203, articolo 2, comma 12; Gasolio e GPL impiegati per riscaldamento in aree geograficamente o climaticamente svantaggiate.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, sostituire le parole: 38,690 con le seguenti: 12,085;
   dopo il comma 11, inserire il seguente:
  11-bis. A decorrere dal 2016, sono adattati dal Presidente del Consiglio sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale di cui all'articolo 49-bis, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, provvedimenti di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento di strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, nonché di ottimizzazione dell'uso degli immobili, volti ad assicurare una riduzione della spesa delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a 26,605 milioni di euro.
19. 104. Piso, Saltamartini, Tancredi.

  Al comma 11, elenco n. 1, sopprimere la voce: legge 23 dicembre 1998, n. 448, articolo 8, comma 10, lettera c); legge 22 dicembre 2008, n. 203, articolo 2, comma 12; Gasolio e GPL impiegati per riscaldamento in aree geograficamente o climaticamente svantaggiate.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, sostituire le parole: 38,690 con le seguenti: 12,085;
   dopo il comma 11, inserire il seguente:
  11-bis. Mediante provvedimenti di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento di strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, nonché di ottimizzazione dell'uso degli immobili, adottati dal Presidente del Consiglio sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale di cui all'articolo 49-bis, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, si provvede ad assicurare una riduzione della spesa delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a 26,605 milioni di euro a decorrere dal 2016.
* 19. 47. Palese, Squeri, Palese, Brunetta.

  Al comma 11, elenco n. 1, sopprimere la voce: legge 23 dicembre 1998, n. 448, articolo 8, comma 10, lettera c); legge 22 dicembre 2008, n. 203, articolo 2, comma 12; Gasolio e GPL impiegati per riscaldamento in aree geograficamente o climaticamente svantaggiate.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, sostituire le parole: 38,690 con le seguenti: 12,085;
   dopo il comma 11, inserire il seguente:
  11-bis. Mediante provvedimenti di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento di strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, nonché di ottimizzazione dell'uso degli immobili, adottati dal Presidente del Consiglio sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale di cui all'articolo 49-bis, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, si provvede ad assicurare una riduzione della spesa delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a 26,605 milioni di euro a decorrere dal 2016.
* 19. 32. Palese, Sandra Savino, Milanato, Brunetta.

  Al comma 11, elenco 1, sopprimere la voce: Legge 23 dicembre 1998, n. 448, articolo 8, comma 10, lettera c); legge 22 dicembre 2008, n. 203, articolo 2, comma 12: Gasolio e GPL impiegati per riscaldamento in aree geograficamente svantaggiate.

  Conseguentemente, all'articolo 17, comma 13, sostituire le parole: 187,5 milioni con le seguenti: 157,5 milioni.
19. 38. Caparini, Marguerettaz, Schullian.

  Al comma 11, elenco n. 1, sopprimere la voce: legge 23 dicembre 1998, n. 448, articolo 8, comma 10, lettera c); legge 22 dicembre 2008, n. 203, articolo 2, comma 12; Gasolio e GPL impiegati per riscaldamento in aree geograficamente o climaticamente svantaggiate.

  Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

  2016: – 27.000.000;
  2017: – 27.000.000.
19. 130. Marchi.

  Al comma 11, elenco n. 1, sopprimere la voce: legge 23 dicembre 1998, n. 448, articolo 8, comma 10, lettera c); legge 22 dicembre 2008, n. 203, articolo 2, comma 12;.

  Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti modificazioni:

  2016: – 26.605;
  2017 e successivi: – 26.605.
19. 118. De Menech, Borghi, Marguerettaz, Plangger.

  Al comma 11, elenco n. 1, sopprimere la voce: legge 23 dicembre 1998, n. 448, articolo 8, comma 10, lettera c); legge 22 dicembre 2008, n. 203, articolo 2, comma 12 – avente ad oggetto Gasolio e GPL impiegati per riscaldamento in aree geograficamente o climaticamente svantaggiate.
* 19. 20. Mura, Minnucci.

  Al comma 11, elenco 1, sopprimere la voce: Gasolio e GPL impiegati per riscaldamento in aree geograficamente o climaticamente svantaggiate.
* 19. 45. Sandra Savino, Milanato, Palese, Brunetta.

  All'elenco 1, citato dall'articolo 19, comma 11, sopprimere la voce: Gasolio e GPL impiegati per riscaldamento in aree geograficamente o climaticamente svantaggiate.
* 19. 73. Palese, Brunetta.

  Al comma 11, elenco n. 1, sopprimere la voce: decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, articolo 11-bis comma 1 – credito d'imposta opere ingegno digitali.
19. 25. Bruno Bossio, Bargero, Carloni.

  Al comma 11 aggiungere infine il seguente periodo: Sono escluse dalle disposizioni di cui al presente comma le province con territorio montano e confinanti con Paesi stranieri di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56.

  Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

  2016: – 10.000
  2017 e successivi: – 10.000.
19. 119. De Menech, Borghi, Marguerettaz, Plangger.

  Dopo il comma 11 è inserito il seguente:
  11-bis. Dopo il comma 341-quater dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono inseriti i seguenti:
  «341-quinquies. Al fine di rafforzare lo sviluppo economico di regioni con un alto tasso di disoccupazione, nonché di promuovere lo sviluppo economico delle regioni che registrano un tasso di crescita inferiore a quello della media nazionale, le aree di sviluppo industriale localizzate nelle “zone a” o nelle “zone c” della Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013, n. 117/10 – Italia, approvata dalla Commissione europea il 6 luglio 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 215 del 18 agosto 2010, sono considerate zone franche, di seguito denominate “zone franche ASL”. Per le finalità di cui al periodo precedente, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015-2019, che provvede al finanziamento dei programmi di defiscalizzazione.
  341-sexies. Le piccole e medie imprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 che, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, iniziano una nuova attività economica nelle zone franche ASI, possono fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse del fondo di cui al comma 341-quinquies:
   a. esenzione dalle imposte sui redditi per i primi cinque periodi di imposta;
   b. esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive per i primi cinque periodi di imposta;
   c. esenzione dall'imposta comunale sugli immobili e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI), a decorrere dall'anno 2015 e fino all'anno 2019, per i soli immobili situati nelle zone franche ASI posseduti dalle stesse imprese ed utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;
   d. esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente per i primi cinque anni di attività.

  341-septies. Per le imprese di cui al comma 341-sexies è stabilito l'obbligo, pena la perdita delle agevolazioni, di permanenza per almeno cinque anni nella zona franca ASI in cui hanno iniziato la nuova attività economica.
  341-octies. Possono fruire delle agevolazioni, di cui al comma 341-sexies, le piccole e medie imprese che abbiano avviato la propria attività in una zona franca ASI prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, e che non si trovino in difficoltà ai sensi degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. 244 del 1o ottobre 2004. Per le stesse imprese vale l'obbligo di permanenza almeno quinquennale di cui al comma 341-septies.
  341-novies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono determinati le condizioni, i limiti è le modalità di applicazione delle agevolazioni fiscali di cui ai commi 341-sexies e 341-octies.
  341-decies. All'onere derivante dall'attuazione del comma 341-quinquies, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015-2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
19. 66. De Girolamo, Saltamartini, Tancredi, Dorina Bianchi.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. Al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 2, comma 1:
    1) alla lettera b), è aggiunto in fine il seguente periodo: «Si considera vettore anche l'impresa iscritta all'Albo Nazionale dalle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi associata ad una cooperativa o aderente ad un consorzio nel caso in cui esegua prestazioni di trasporto ad essa affidate dal raggruppamento cui aderisce»;
    2) alla lettera c), è aggiunto in fine il seguente periodo: «Si considera committente anche l'impresa iscritta all'Albo Nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi che stipula contratti scritti e svolge servizi di deposito, movimentazione e lavorazione della merce, connessi o preliminari all'affidamento del trasporto»;
    3) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: «e-bis) sub-vettore, l'impresa di autotrasporto iscritta all'Albo Nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero l'impresa non stabilita in Italia, abilitata ad eseguire attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale in territorio italiano, che, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, è parte di un contratto di trasporto di merci su strada stipulato con un vettore»;
   b) dopo l'articolo 6-bis, inserire il seguente:

«Art. 6-ter.
(Disciplina della sub-vezione).

  1. Il vettore incaricato della prestazione di un servigio di trasporto può avvalersi di sub-vettori soltanto a seguito di specifico consenso manifestato in forma scritta dal committente. Nel caso in cui le parti concordino, alla stipula del contratto o in corso di esecuzione dello stesso, di ricorrere alla sub-vezione, il vettore assume gli oneri e le responsabilità gravanti sul committente connessi alla verifica della regolarità del sub-vettore, rispondendone direttamente ai sensi e per gli effetti del comma 4-ter dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.
  2. In mancanza del consenso di cui al comma 1, in caso di affidamento da parte del vettore di eventuale sub-vezione il contratto può essere risolto per inadempimento, fatto salvo il pagamento del compenso pattuito per le presentazioni già eseguite.
  3. Il sub-vettore non può a sua volta affidare ad altro vettore lo svolgimento della prestazione di trasporto. In caso di violazione di tale divieto il relativo contratto e nullo fatto salvo il pagamento del compenso pattuito per le presentazioni già eseguite, in tal caso il sub-vettore successivo al primo ha diritto a percepire il compenso già previsto per il primo sub-vettore il quale, in caso di giudizio, è tenuto ad esibire la propria fattura a semplice richiesta. Inoltre, nel caso di inadempimento degli obblighi fiscali, retributivi, contributivi e assicurativi, il sub-vettore che affida lo svolgimento della prestazione di trasporto assume gli oneri e le responsabilità connessi alla verifica della regolarità rispondendone direttamente ai sensi e per gli effetti del comma 4-ter dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.
  4. All'impresa di trasporto che effettua trasporti di collettame mediante raggruppamento di più partite e spedizioni, ciascuna di peso non superiore ai 50 quintali, con servizi che implicano la rottura del carico, intesa come scarico delle merci dal veicolo per la loro suddivisione e il successivo carico su altri mezzi, è concessa la facoltà di avvalersi per l'esecuzione, in tutto o in parte, delle prestazioni di trasporto di uno o più sub-vettori dopo ogni rottura di carico».
   c) l'articolo 7-bis è soppresso e sono conseguentemente, soppressi tutti i riferimenti alla scheda di trasporto contenuti nel decreto legislativo medesimo.
* 19. 77. Garofalo.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. Al decreto legislativo decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 2, comma 1:
    1) alla lettera b), è aggiunto in fine il seguente periodo: «Si considera vettore anche l'impresa iscritta all'Albo Nazionale dalle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi associata ad una cooperativa o aderente ad un consorzio nel caso in cui esegua prestazioni di trasporto ad essa affidate dal raggruppamento cui aderisce»;
    2) alla lettera c), è aggiunto in fine il seguente periodo: «Si considera committente anche l'impresa iscritta all'Albo Nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi che stipula contratti scritti e svolge servizi di deposito, movimentazione e lavorazione della merce, connessi o preliminari all'affidamento del trasporto»;
    3) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: «e-bis) sub-vettore, l'impresa di autotrasporto iscritta all'Albo Nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero l'impresa non stabilita in Italia, abilitata ad eseguire attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale in territorio italiano, che, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, è parte di un contratto di trasporto di merci su strada stipulato con un vettore»;
   b) dopo l'articolo 6-bis, inserire il seguente:

«Art. 6-ter.
(Disciplina della sub-vezione).

  1. Il vettore incaricato della prestazione di un servigio di trasporto può avvalersi di sub-vettori soltanto a seguito di specifico consenso manifestato in forma scritta dal committente. Nel caso in cui le parti concordino, alla stipula del contratto o in corso di esecuzione dello stesso, di ricorrere alla sub-vezione, il vettore assume gli oneri e le responsabilità gravanti sul committente connessi alla verifica della regolarità del sub-vettore, rispondendone direttamente ai sensi e per gli effetti del comma 4-ter dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.
  2. In mancanza del consenso di cui al comma 1, in caso di affidamento da parte del vettore di eventuale sub-vezione il contratto può essere risolto per inadempimento, fatto salvo il pagamento del compenso pattuito per le presentazioni già eseguite.
  3. Il sub-vettore non può a sua volta affidare ad altro vettore lo svolgimento della prestazione di trasporto. In caso di violazione di tale divieto il relativo contratto e nullo fatto salvo il pagamento del compenso pattuito per le presentazioni già eseguite, in tal caso il sub-vettore successivo al primo ha diritto a percepire il compenso già previsto per il primo sub-vettore il quale, in caso di giudizio, è tenuto ad esibire la propria fattura a semplice richiesta. Inoltre, nel caso di inadempimento degli obblighi fiscali, retributivi, contributivi e assicurativi, il sub-vettore che affida lo svolgimento della prestazione di trasporto assume gli oneri e le responsabilità connessi alla verifica della regolarità rispondendone direttamente ai sensi e per gli effetti del comma 4-ter dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.
  4. All'impresa di trasporto che effettua trasporti di collettame mediante raggruppamento di più partite e spedizioni, ciascuna di peso non superiore ai 50 quintali, con servizi che implicano la rottura del carico, intesa come scarico delle merci dal veicolo per la loro suddivisione e il successivo carico su altri mezzi, è concessa la facoltà di avvalersi per l'esecuzione, in tutto o in parte, delle prestazioni di trasporto di uno o più sub-vettori dopo ogni rottura di carico».
   c) l'articolo 7-bis è soppresso e sono conseguentemente, soppressi tutti i riferimenti alla scheda di trasporto contenuti nel decreto legislativo medesimo.
* 19. 78. Saltamartini.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. All'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 dicembre 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni».
19. 103. Librandi, Nesi.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. È altresì concesso l'accesso al fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, alle imprese ferroviarie, al fine di porre in essere operazioni di acquisto di materiale rotabile ferroviario per il trasporto di merci, entro un limite di importo garantito pari a 4,5 milioni di euro.
19. 100. Catalano.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. Al comma 715 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento».

  Conseguentemente, all'articolo 24, dopo il comma 1 inserire il seguente:
  1-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ridotte di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.
19. 98. Palese, Altieri, Bianconi, Capezzone, Castiello, Chiarelli, Ciracì, Distaso, Fucci, Galati, Laffranco, Latronico, Marotta, Marti, Picchi, Francesco Saverio Romano, Sisto, Lainati, Petrenga, Brunetta, Alberto Giorgetti, Riccardo Gallo, Abrignani, Biancofiore, Biasotti, Centemero, Cesaro, Occhiuto, Palmieri, Polverini, Ravetto, Romele, Squeri, Milanato, Sandra Savino, Calabria.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  A decorrere dall'anno 2015 il canone di cui al comma 4 dell'articolo 46-bis del decreto-legge n. 159 del 2007 convertito con modificazioni dalla legge n. 222 del 2007, non potrà più essere riconosciuto in tariffa e resterà a carico del gestore uscente fino all'aggiudicazione delle concessioni assegnate per ambiti territoriali minimi, di cui all'articolo 46-bis, comma 2, dello stesso decreto-legge. A decorrere dall'anno in corso, i Comuni che ancora non lo hanno fatto potranno inviare le richieste di corresponsione del canone di cui al periodo precedente al gestore uscente e, in copia, all'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico. L'Autorità di cui al periodo precedente, vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente comma e provvede a sanzionare comportamenti difformi dei soggetti gestori.
19. 72. Palese, Brunetta.

  Dopo il comma 11, inserire il seguente:
  11-bis. Per concessioni in essere previste dall'articolo 1, comma 18, del decreto, legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 e successive modificazioni, devono intendersi tutte le concessioni demaniali marittime vigenti alla dati del 30 dicembre 2009, ivi comprese quelle scadute e rinnovate, sia pure in assenza di un formale atto amministrativo, in quanto disciplinate dal decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall'articolo 10, comma 1, della legge 16 marzo 2001, n. 88. Conseguentemente, anche a tali concessioni si applica, senza ulteriori adempimenti da parte dei soggetti concessionari, il regime di proroga di cui al predetto articolo 1, comma 18, del predetto decreto-legge, fermi restando gli adempimenti ricognitivi dell'autorità concedente ai fini del calcolo e dell'applicazione dell'imposta di registro.
19. 82. Garofalo.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. Al comma 9 dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, le parole: «dal 1o gennaio del 1993» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1o gennaio 1994».
19. 80. Garofalo.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. Per le finalità di cui all'articolo 30 del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133 è autorizzata la spesa di 130 milioni di euro per il 2015, 50 milioni di euro per il 2016 e 40 milioni di euro per il 2017.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

  2015: – 130.000.000;
  2016: – 50.000.000;
  2017: – 40.000.000.
19. 87. Mazziotti Di Celso, Librandi, Nesi.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. Per le finalità di cui all'articolo 30 del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133 è autorizzata la spesa di 90 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni;

  2015: – 90.000.000;
  2016: – 90.000.000;
  2017: – 90.000.000.
19. 91. Taranto, Benamati, Bargero, Basso, Bini, Cani, Civati, Donati, Folino, Galperti, Ginefra, Impegno, Martella, Montroni, Peluffo, Petitti, Portas, Senaldi, Scuvera, Tidei, Fassina, Lodolini, Petrini, Minnucci, Giampaolo Galli, Nesi.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. Per le finalità di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è autorizzata la spesa di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

  2015: – 35.000.000;
  2016: – 35.000.000;
  2017: – 35.000.000.
19. 92. Benamati, Taranto, Bargero, Basso, Bini, Cani, Civati, Donati, Folino, Galperti, Ginefra, Impegno, Martella, Montroni, Peluffo, Petitti, Portas, Senaldi, Scuvera, Tidei, Fassina, Lodolini, Petrini, Minnucci, Giampaolo Galli, Nesi.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  12. Alla tabella A, parte III del decreto del Presidente della Repubblica 633 del 1972, al numero 75, dopo le parole: «saponi comuni;» sono aggiunte le seguenti: «detersivi prodotti con certificazione biologica e di fabbricazione comunitaria; prodotti per l'igiene della persona prodotti con certificazione biologica e di fabbricazione comunitaria».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalle presenti disposizioni, stimati in 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione limare degli importi di cui alla tabella C allegata al presente disegno di legge.
19. 64. Zolezzi, Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni.

  Dopo il comma 11, inserire il seguente:
  11-bis. Le previsioni e le agevolazioni previste dall'articolo 5, commi 9 e 14, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, nell'articolo 5, commi 9 e 14, si interpretano nel senso che le agevolazioni incentivanti previste in detta norma prevalgono sulle normative di P.R.G., anche relative a piani particolareggiati e/o attuativi non ancora approvati, fermi i limiti di cui all'articolo 5, comma 11, secondo periodo, decreto-legge n. 70 del 2011, convertito, con modificazioni dalla legge n. 106 del 2011.
19. 35. Castricone.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. Al fine di consentire la fruizione del 100 per cento di quanto spettante sulla base della normativa vigente istitutiva del credito di imposta relativo all'agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori di cui all'elenco 2 allegato alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, garantendo altresì i risparmi previsti dalla medesima legge, dall'articolo 2 e dalla tabella A del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2014 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 67 del 21 marzo 2014, a decorrere dal 1o gennaio 2015 tale credito di imposta non spetta per i veicoli di categoria Euro 0 o inferiore.
* 19. 95. Saltamartini.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. Al fine di consentire la fruizione del 100 per cento di quanto spettante sulla base della normativa vigente istitutiva del credito di imposta relativo all'agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori di cui all'elenco 2 allegato alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, garantendo altresì i risparmi previsti dalla medesima legge, dall'articolo 2 e dalla tabella A del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2014 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 67 del 21 marzo 2014, a decorrere dal 1o gennaio 2015 tale credito di imposta non spetta per i veicoli di categoria Euro 0 o inferiore.
* 19. 34. Paola Bragantini, Fregolent, Giorgis, D'Ottavio, Bonomo, Borghi, Bargero, Taricco, Mattiello, Portas, Rossomando, Damiano, Gribaudo.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. Al fine di consentire la fruizione del 100 per cento di quanto spettante sulla base della normativa vigente istitutiva del credito di imposta relativo all'agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori di cui all'elenco 2 allegato alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, garantendo altresì i risparmi previsti dalla medesima legge, dall'articolo 2 e dalla tabella A del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2014 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 67 del 21 marzo 2014, a decorrere dal 1o gennaio 2015 tale credito di imposta non spetta per i veicoli di categoria Euro 0 o inferiore e a decorrere dal 1o gennaio 2016 non spetta per i veicoli di categoria Euro 1 o inferiore.
** 19. 96. Saltamartini.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. Al fine di consentire la fruizione del 100 per cento di quanto spettante sulla base della normativa vigente istitutiva del credito di imposta relativo all'agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori di cui all'elenco 2 allegato alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, garantendo altresì i risparmi previsti dalla medesima legge, dall'articolo 2 e dalla tabella A del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2014 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 67 del 21 marzo 2014, a decorrere dal 1o gennaio 2015 tale credito di imposta non spetta per i veicoli di categoria Euro 0 o inferiore e a decorrere dal 1o gennaio 2016 non spetta per i veicoli di categoria Euro 1 o inferiore.
** 19. 33. Paola Bragantini, Fregolent, Giorgis, D'Ottavio, Bonomo, Borghi, Bargero, Taricco, Mattiello, Portas, Rossomando, Damiano, Gribaudo.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. All'obbligo derivante dall'articolo 15, commi 4 e 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, si applicano commissioni onnicomprensive della gestione e dell'utilizzo delle carte di debito nella misura massima pari allo 0,2 per cento del valore delle transazioni con esse effettuate. Al medesimo obbligo, osservato presso gli impianti di distribuzione carburanti e presso le rivendite di tabacchi, si applicano commissioni onnicomprensive della gestione e dell'utilizzo delle carte di debito nella misura massima pari allo 0,1 per cento del valore delle transazioni con esse effettuate.
* 19. 126. Marchetti.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. All'obbligo derivante dall'articolo 15, commi 4 e 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, si applicano commissioni onnicomprensive della gestione e dell'utilizzo delle carte di debito nella misura massima pari allo 0,2 per cento del valore delle transazioni con esse effettuate. Al medesimo obbligo, osservato presso gli impianti di distribuzione carburanti e presso le rivendite di tabacchi, si applicano commissioni onnicomprensive della gestione e dell'utilizzo delle carte di debito nella misura massima pari allo 0,1 per cento del valore delle transazioni con esse effettuate.

  Conseguentemente, sono ridotte in misura corrispondente all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione le dotazioni di bilancio dei Ministeri di cui all'elenco n. 2 allegato alla presente legge.
* 19. 26. Rampelli.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. All'obbligo derivante dall'articolo 15, commi 4 e 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, si applicano commissioni onnicomprensive della gestione e dell'utilizzo delle carte di debito nella misura massima pari allo 0,2 per cento del valore delle transazioni con esse effettuate. Al medesimo obbligo, osservato presso gli impianti di distribuzione carburanti e presso le rivendite di tabacchi, si applicano commissioni onnicomprensive della gestione e dell'utilizzo delle carte di debito nella misura massima pari allo 0,1 per cento del valore delle transazioni con esse effettuate.
* 19. 21. Busin, Guidesi, Caparini.

  Dopo il comma 11, inserire il seguente:
  11-bis. All'articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 è soppresso;
   b) al comma 1-bis le parole: «Limitatamente all'anno 2014» sono soppresse.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

  2015: – 9.000.000;
  2016: – 9.000.000;
  2017: – 9.000.000.
19. 6. La XIII Commissione.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. All'articolo 22, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 è soppresso;
   b) al comma 1-bis, primo periodo, sopprimere le parole: «limitatamente all'anno 2014». Conseguentemente, al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «, sino a 2.400.000 kWh anno,» e: «, sino a 260.000 kWh anno,»;
   c) al comma 1-bis, secondo periodo, le parole: «di energia, oltre i limiti suddetti» sono sostituite con le seguenti: «e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, oltre il limite di 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, oltre il limite di 260.000 kWh anno,».

  Conseguentemente, il Fondo di cui al comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, lettera b), è ridotto di euro 9 milioni annui. Il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dell'economia e delle finanze, è autorizzato a provvedere con proprio decreto agli atti conseguenti.
19. 109. Capozzolo, Oliverio, Boccadutri.

  Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
  11-bis. All'articolo 22, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 è soppresso;
   b) al comma 1-bis, primo periodo, sopprimere le parole: «limitatamente all'anno 2014».

  Conseguentemente, al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: , sino a 2.400.000 kWh anno, e , sino a 260.000 kWh anno.
   c) al comma 1-bis, secondo periodo, le parole: «di energia, oltre i limiti suddetti» sono sostituite con le seguenti: «e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, oltre il limite di 2,400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, oltre il limite di 260.000 kWh anno,.

  Conseguentemente, all'articolo 17, comma 5, sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 91 milioni.
19. 110. Capozzolo, Oliverio, Boccadutri.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. All'articolo 7, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, al comma 1 lettera a) capoverso 1-quinquies sostituire le parole: «trentacinque anni» con le seguenti: «quaranta anni».

  Conseguentemente:
   1) all'articolo 17, sopprimere i commi 5, 12 e 13;
   2) all'articolo 38, sopprimere il comma 11;
   3) all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 850 milioni di euro per l'anno 2017».
19. 15. Caon, Caparini.

  Dopo il comma 11 è inserito il seguente:
  11-bis. Ai soli fini delle imposte sui redditi, le rivalutazioni dei redditi dominicali ed agrari, previste dal comma 4 dell'articolo 7 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, non si applicano per i periodi di imposta durante i quali i terreni assoggettati alle medesime rivalutazioni sono concessi in affitto a giovani che non hanno compiuto i 35 anni, aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, anche in forma societaria purché, in questo ultimo caso, la maggioranza delle quote o del capitale sociale sia detenuto da giovani in possesso delle suddette qualifiche di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale.

  Conseguentemente:
   1) all'articolo 17, sopprimere i commi 5, 12 e 13;
   2) all'articolo 38, sopprimere il comma 11;
   3) all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 850 milioni di euro per l'anno 2017».
19. 11. Caon, Guidesi, Caparini, Schullian.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. All'articolo 2, comma 188, primo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «entro il 31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2012».
19. 30. Capone.

  Dopo il comma 11, inserire il seguente:
  11-bis. All'articolo 26-ter del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, al primo periodo, le parole: «e fino al 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «e fino al 31 dicembre 2016».
19. 115. Mariani, Tino Iannuzzi.

  Dopo il comma 11 è inserito il seguente:
  11-bis. Il comma 2 dell'articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 è soppresso.

  Conseguentemente all'articolo 17, sopprimere i commi 5 e 6.
19. 12. Caon, Guidesi, Caparini.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  12. Le start-up innovative iscritte nella sessione speciale del Registro delle Imprese ai sensi della legge 17 dicembre 2012, n. 221, possono concorrere a gare pubbliche per la fornitura di tecnologie innovative con esonero dall'attestazione dei requisiti speciali previsti all'articolo 41 del decreto legislativo n. 163 del 2006 in materia di contratti pubblici.
*19. 50. Palmieri, Palese, Brunetta.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. Le start-up innovative iscritte nella sessione speciale del Registro delle Imprese ai sensi della legge 17 dicembre 2012, n. 221, possono concorrere a gare pubbliche per la fornitura di tecnologie innovative con esonero dall'attestazione dei requisiti speciali previsti all'articolo 41 del decreto legislativo n. 163/2006 in materia di contratti pubblici.
*19. 107. Tinagli, Mazziotti Di Celso, Librandi, Nesi.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. Le start-up innovative iscritte nella sessione speciale del Registro delle Imprese ai sensi della legge 17 dicembre 2012, n. 221, possono concorrere a gare pubbliche per la fornitura di tecnologie innovative con esonero dall'attestazione dei requisiti speciali previsti all'articolo 41 del decreto legislativo n. 163 del 2006 in materia di contratti pubblici.
*19. 14. Bruno Bossio, Bargero.

  Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:
  11-bis. Al fine di allungare il piano di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti, le famiglie, le micro e piccole medie imprese individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, hanno diritto, a decorrere dal 1o gennaio 2015, e per i soli anni 2015 e 2016, alla sospensione del pagamento della quota capitale delle rate sulla base dei criteri che verranno fissati nell'accordo tra il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dello sviluppo economico e l'ABI e le Associazioni dei rappresentanti delle imprese e dei consumatori.
19. 28. Cariello, Currò, Castelli, Brugnerotto, Caso, Colonnese, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:
  11-bis. Al fine di consentire di allungare il piano di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti per le famiglie, le micro e piccole e medie imprese individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Ministero dello sviluppo economico, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e previo accordo con l'ABI e le Associazioni dei rappresentanti delle imprese e dei consumatori, predispongono tutte le misure necessarie al fine di sospendere il pagamento della quota capitale delle rate per gli anni da 2015 a 2017.
19. 27. Cariello, Currò, Castelli, Brugnerotto, Caso, Colonnese, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 11, inserire il seguente:
  11-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 dopo il comma 649 è inserito il seguente: «649-bis. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al secondo periodo dei comma 649, le produzioni aziendali di rifiuti speciali assimilabili per le quali le aziende stesse dimostrino di aver avviato al recupero o provveduto allo smaltimento in proprio, sono escluse dal computo della quota variabile della Tari».
19. 120. Taricco.

  Dopo il comma 11, inserire il seguente:
  11-bis. Al fine di assicurare la prosecuzione della partecipazione ai programmi strategici dell'Agenzia spaziale europea e per favorire la competitività dell'industria nazionale, sono stanziati, a favore dell'Agenzia spaziale italiana, 100 milioni di euro per l'anno 2015 e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. All'onere derivante dallo stanziamento si provvede mediante l'integrale attuazione del Programma di razionalizzazione delle partecipate locali redatto dal Commissario Straordinario per la revisione della spesa, in ottemperanza al mandato dell'articolo 23 del decreto legge 66 del 24 aprile 2014 convertito, con modificazioni, nella legge n. 89 del 23 giugno 2014, e pubblicato il 7 agosto 2014.
19. 29. Ascani.

  Dopo il comma 11, inserire il seguente:
  11-bis. All'articolo 15, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266, dopo le parole: «agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni», sono aggiunte le seguenti: «alle imprese di assicurazione».
*19. 128. Giampaolo Galli, Parrini.

  Dopo il comma 11, inserire il seguente:
  11-bis. All'articolo 15, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266, dopo le parole: «agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni», sono aggiunte le seguenti: «alle imprese di assicurazione».
*19. 93. Abrignani, Palese, Brunetta.

  Dopo il comma 11, inserire il seguente:
  11-bis. All'articolo 15, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266, dopo le parole: «agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni», sono aggiunte le seguenti: «alle imprese di assicurazione».
*19. 105. Sottanelli, Librandi, Nesi.

  Dopo il comma 11, inserire il seguente:
  11-bis. All'articolo 15, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266, dopo le parole: «agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni», sono aggiunte le seguenti: «alle imprese di assicurazione».
*19. 88. Sottanelli, Librandi, Nesi.

  Dopo il comma 11, inserire il seguente:
  11-bis. All'articolo 15, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266, dopo le parole: «agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni», sono aggiunte le seguenti: «alle imprese di assicurazione».
*19. 46. Abrignani, Palese, Latronico, Brunetta.

  Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
  11-bis. Rientrano tra le attività connesse, di cui all'articolo 2135, terzo comma, del codice civile, le attività di fornitura di beni e servizi faunistico venatori, svolte da imprese agricole, effettuate mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda.
  11-ter. Le regioni, su richiesta degli interessati e sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, possono autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende faunistico-venatorie, con le caratteristiche indicate all'articolo 16, comma 1, lettera a) della legge 11 febbraio 1992, n. 157, anche aventi scopo di lucro.
19. 10. Guidesi, Caon, Caparini.

  Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
  11-bis. All'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la lettera a-bis è aggiunta la seguente: «a-ter) le cessioni di navi, anche con la formula di noleggio a caldo, di cui all'articolo 4 della legge 31 dicembre 1982, n. 979».
  11-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono aumentate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le aliquote relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico previste dall'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2015.
19. 117. Braga, Boccadutri.

  Dopo il comma 11, inserire i seguenti:
  11-bis. A decorrere dall'anno 2015, per la durata di tre anni, il credito di imposta riconosciuto con le modalità e con gli effetti di cui al decreto dei Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, si applica anche alle imprese esercenti professionalmente l'attività di trasporto di valori con veicoli conformi alle caratteristiche costruttive e funzionali individuate dal Ministero dell'interno, senza limiti di massa complessiva, di categoria euro uguale o superiore a 3. Le procedure per ottenere il beneficio di cui al precedente periodo possono essere attivate solo dopo la autorizzazione del Consiglio dell'Unione europea prevista dall'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003.
  11-ter. Per le finalità di cui al comma 12 si provvede mediante ulteriore incremento dette aliquote di accisa di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, che garantisca un maggior gettito netto pari almeno a 3 milioni di euro.
19. 122. Bonavitacola.

  Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
  11-bis. All'articolo 161 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono prededucibili, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 111, i crediti derivanti da forniture all'impresa eseguite successivamente alla presentazione del ricorso di cui al sesto comma del presente articolo, sempreché le stesse forniture siano specificamente individuate nella domanda, individuandole come necessarie alla continuità dell'attività imprenditoriale».
  11-ter. All'articolo 182-quater del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono altresì prededucibili, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 111, i crediti derivanti da forniture all'impresa eseguite successivamente alla presentazione della domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione, sempreché le stesse forniture siano specificamente individuate come necessarie alla continuità dell'attività imprenditoriale».
19. 129. De Girolamo, Tancredi.

  Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
  11-bis. In relazione ai finanziamenti agevolati già concessi, con risorse provenienti dal Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ai sensi del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e degli articoli 14 e seguenti della legge 17 febbraio 1982, n. 46 può essere disposta per una sola volta, su istanza dell'impresa alla banca concessionaria e subordinatamente alla valutazione positiva del soggetto finanziatore, una sospensione di dodici mesi del pagamento della quota capitale delle rate con scadenza non successiva al 31 dicembre 2015, traslando in avanti il piano di ammortamento delle quote agevolata e bancaria del finanziamento per un periodo di dodici mesi. Gli interessi relativi alle rate sospese sono corrisposti alle scadenze originarie ovvero, ove le rate risultino già scadute alla data di concessione del beneficio, entro sessanta giorni dalla predetta data, in tal caso maggiorati degli interessi di mora di cui al comma 11-ter da corrispondere a Cassa depositi e prestiti S.p.A.. Il conteggio degli interessi da corrispondere a Cassa depositi e prestiti S.p.A. durante il periodo di sospensione, sarà effettuato sul residuo debito effettivo tempo per tempo vigente.
  11-ter. Ai fini di cui al comma 11-bis, l'impresa invia l'istanza alla banca concessionaria entro quarantacinque giorni precedenti la scadenza della rata della quale si richiede la sospensione. La banca concessionaria inoltra specifica richiesta, corredata da valutazione positiva del soggetto finanziatore per la quota bancaria del finanziamento e relazione istruttoria che attesti la sussistenza dei requisiti nonché le condizioni di sostenibilità finanziaria del rimborso delle rate da parte dell'impresa, al Ministero dello sviluppo economico e alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. affinché quest'ultima provveda a comunicare l'importo degli oneri per interessi, determinati ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 358, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, corrispondenti alla sospensione di dodici mesi del pagamento della quota capitale delle rate. La Cassa depositi e prestiti S.p.A., entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, comunica il predetto importo alla banca concessionaria, che provvede tempestivamente ai conseguenti adempimenti nei confronti dell'impresa.
  11-quater. Ove l'impresa non corrisponda a Cassa depositi e prestiti S.p.A. gli interessi relativi alle rate sospese alte scadenze di cui al comma 11-bis, la sospensione di dodici mesi del pagamento della quota capitale è revocata.
  11-quinquies. La garanzia dello Stato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi del comma 359 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, assiste i finanziamenti agevolati oggetto della sospensione di cui al comma 11-bis.
  11-sexies. In relazione ai medesimi finanziamenti agevolati di cui al comma 11-bis, è possibile accedere, su istanza dell'impresa alla banca concessionaria e subordinatamente alla valutazione positiva del soggetto finanziatore, alla rinegoziazione delle modalità di rimborso del finanziamento, con rimodulazione del piano di rimborso e relativa rideterminazione della durata complessiva del piano di rimborso. La rinegoziazione è ammissibile per finanziamenti in fase di ammortamento da almeno due anni e comporta la rimodulazione del piano di rimborso, per un periodo stabilito in funzione della residua durata dello stesso e comunque non superiore a quattro anni, nonché la definizione di modalità di restituzione graduale di eventuali interessi di mora dovuti alle imprese, ferma restando l'invarianza dei tassi di interesse previsti dal piano di rimborso originario.
  11-septies. In relazione ai finanziamenti di cui al comma 11-bis per i quali sia stata disposta la revoca delle agevolazioni in ragione della morosità nella restituzione delle rate, su istanza dell'impresa alla banca concessionaria e subordinatamente alla valutazione positiva del soggetto finanziatore, è possibile procedere alla definizione di piani di restituzione graduale degli importi dovuti per effetto del provvedimento di revoca fino a un massimo di sei anni, a un tasso di interesse pari al tasso di riferimento di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, maggiorato dell'1 per cento e comunque non inferiore a quello agevolato e non superiore a quello applicato per le dilazioni di pagamento di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La mancata corresponsione alla data di scadenza di una delle rate previste dal piano di rateizzazione comporta la decadenza automatica dai beneficio della rateizzazione e l'iscrizione a ruolo delle somme ancora dovute maggiorate dell'1 per cento. Il presente comma si applica anche alle imprese che abbiano beneficiato della moratoria e delle modalità di restituzione graduale delle agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 agosto 2012.
  11-octies. Dall'attuazione dei commi da 11-bis a 11-septies non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
19. 7. Di Gioia.

  Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
  11-bis. In relazione ai finanziamenti agevolati già concessi, con risorse provenienti dal Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ai sensi del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e degli articoli 14 e seguenti della legge 17 febbraio 1982, n. 46 può essere disposta per una sola volta, su istanza dell'impresa alla banca concessionaria e subordinatamente alla valutazione positiva del soggetto finanziatore, una sospensione di dodici mesi del pagamento della quota capitale delle rate con scadenza non successiva ai 31 dicembre 2015, traslando in avanti il piano di ammortamento delle quote agevolata e bancaria del finanziamento per un periodo di dodici mesi. Gli interessi relativi alle rate sospese sono corrisposti alle scadenze originarie ovvero, ove le rate risultino già scadute alla data di concessione del beneficio, entro sessanta giorni dalla predetta data, in tal caso maggiorati degli interessi di mora di cui al comma 11-ter da corrispondere a Cassa depositi e prestiti S.p.A.. Il conteggio degli interessi da corrispondere a Cassa depositi e prestiti S.p.A. durante il periodo di sospensione, sarà effettuato sul residuo debito effettivo tempo per tempo vigente.
  11-ter. Ai fini di cui al comma 11-bis, l'impresa invia l'istanza alla banca concessionaria entro quarantacinque giorni precedenti la scadenza della rata della quale si richiede la sospensione. La banca concessionaria inoltra specifica richiesta, corredata da valutazione positiva del soggetto finanziatore per la quota bancaria del finanziamento e relazione istruttoria che attesti la sussistenza dei requisiti nonché le condizioni di sostenibilità finanziaria del rimborso delle rate da parte dell'impresa, al Ministero dello sviluppo economico e alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. affinché quest'ultima provveda a comunicare l'importo degli oneri per interessi, determinati ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 358, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, corrispondenti alla sospensione di dodici mesi del pagamento della quota capitale delle rate. La Cassa depositi e prestiti S.p.A., entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, comunica il predetto importo alla banca concessionaria, che provvede tempestivamente ai conseguenti adempimenti nei confronti dell'impresa.
  11-quater. Ove l'impresa non corrisponda a Cassa depositi e prestiti S.p.A. gli interessi relativi alle rate sospese alte scadenze di cui al comma 11-bis, la sospensione di dodici mesi del pagamento della quota capitale è revocata.
  11-quinquies. La garanzia dello Stato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi del comma 359 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, assiste i finanziamenti agevolati oggetto della sospensione di cui al comma 11-bis.
  11-sexies. In relazione ai medesimi finanziamenti agevolati di cui al comma 11-bis, è possibile accedere, su istanza dell'impresa alla banca concessionaria e subordinatamente alla valutazione positiva del soggetto finanziatore, alla rinegoziazione delle modalità di rimborso del finanziamento, con rimodulazione del piano di rimborso e relativa rideterminazione della durata complessiva del piano di rimborso. La rinegoziazione è ammissibile per finanziamenti in fase di ammortamento da almeno due anni e comporta la rimodulazione del piano di rimborso, per un periodo stabilito in funzione della residua durata dello stesso e comunque non superiore a quattro anni, nonché la definizione di modalità di restituzione graduale di eventuali interessi di mora dovuti alle imprese, ferma restando l'invarianza dei tassi di interesse previsti dal piano di rimborso originario.
  11-septies. In relazione ai finanziamenti di cui al comma 11-bis per i quali sia stata disposta la revoca delle agevolazioni in ragione della morosità nella restituzione delle rate, su istanza dell'impresa alla banca concessionaria e subordinatamente alla valutazione positiva del soggetto finanziatore, è possibile procedere alla definizione di piani di restituzione graduale degli importi dovuti per effetto del provvedimento di revoca fino a un massimo di sei anni, a un tasso di interesse pari al tasso di riferimento di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, maggiorato dell'1 per cento e comunque non inferiore a quello agevolato e non superiore a quello applicato per le dilazioni di pagamento di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La mancata corresponsione alla data di scadenza di una delle rate previste dal piano di rateizzazione comporta la decadenza automatica dai beneficio della rateizzazione e l'iscrizione a ruolo delle somme ancora dovute maggiorate dell'1 per cento. Il presente comma si applica anche alle imprese che abbiano beneficiato della moratoria e delle modalità di restituzione graduale delle agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 agosto 2012.
  11-octies. Dall'attuazione dei commi da 11-bis a 11-septies non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
19. 31. Marcolin, Caparini.

  Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
  11-bis. In relazione ai finanziamenti agevolati già concessi, con risorse provenienti dal Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ai sensi del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e degli articoli 14 e seguenti della legge 17 febbraio 1982, n. 46 può essere disposta per una sola volta, su istanza dell'impresa alla banca concessionaria e subordinatamente alla valutazione positiva del soggetto finanziatore, una sospensione di dodici mesi del pagamento della quota capitale delle rate con scadenza non successiva ai 31 dicembre 2015, traslando in avanti il piano di ammortamento delle quote agevolata e bancaria del finanziamento per un periodo di dodici mesi. Gli interessi relativi alle rate sospese sono corrisposti alle scadenze originarie ovvero, ove le rate risultino già scadute alla data di concessione del beneficio, entro sessanta giorni dalla predetta data, in tal caso maggiorati degli interessi di mora di cui al comma 11-ter da corrispondere a Cassa depositi e prestiti S.p.A.. Il conteggio degli interessi da corrispondere a Cassa depositi e prestiti S.p.A. durante il periodo di sospensione, sarà effettuato sul residuo debito effettivo tempo per tempo vigente.
  11-ter. Ai fini di cui al comma 11-bis, l'impresa invia l'istanza alla banca concessionaria entro quarantacinque giorni precedenti la scadenza della rata della quale si richiede la sospensione. La banca concessionaria inoltra specifica richiesta, corredata da valutazione positiva del soggetto finanziatore per la quota bancaria del finanziamento e relazione istruttoria che attesti la sussistenza dei requisiti nonché le condizioni di sostenibilità finanziaria del rimborso delle rate da parte dell'impresa, al Ministero dello sviluppo economico e alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. affinché quest'ultima provveda a comunicare l'importo degli oneri per interessi, determinati ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 358, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, corrispondenti alla sospensione di dodici mesi del pagamento della quota capitale delle rate. La Cassa depositi e prestiti S.p.A., entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, comunica il predetto importo alla banca concessionaria, che provvede tempestivamente ai conseguenti adempimenti nei confronti dell'impresa.
  11-quater. Ove l'impresa non corrisponda a Cassa depositi e prestiti S.p.A. gli interessi relativi alle rate sospese alte scadenze di cui al comma 11-bis, la sospensione di dodici mesi del pagamento della quota capitale è revocata.
  11-quinquies. La garanzia dello Stato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi del comma 359 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, assiste i finanziamenti agevolati oggetto della sospensione di cui al comma 11-bis.
  11-sexies. In relazione ai medesimi finanziamenti agevolati di cui al comma 11-bis, è possibile accedere, su istanza dell'impresa alla banca concessionaria e subordinatamente alla valutazione positiva del soggetto finanziatore, alla rinegoziazione delle modalità di rimborso del finanziamento, con rimodulazione del piano di rimborso e relativa rideterminazione della durata complessiva del piano di rimborso. La rinegoziazione è ammissibile per finanziamenti in fase di ammortamento da almeno due anni e comporta la rimodulazione del piano di rimborso, per un periodo stabilito in funzione della residua durata dello stesso e comunque non superiore a quattro anni, nonché la definizione di modalità di restituzione graduale di eventuali interessi di mora dovuti alle imprese, ferma restando l'invarianza dei tassi di interesse previsti dal piano di rimborso originario.
  11-septies. In relazione ai finanziamenti di cui al comma 11-bis per i quali sia stata disposta la revoca delle agevolazioni in ragione della morosità nella restituzione delle rate, su istanza dell'impresa alla banca concessionaria e subordinatamente alla valutazione positiva del soggetto finanziatore, è possibile procedere alla definizione di piani di restituzione graduale degli importi dovuti per effetto del provvedimento di revoca fino a un massimo di sei anni, a un tasso di interesse pari al tasso di riferimento di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, maggiorato dell'1 per cento e comunque non inferiore a quello agevolato e non superiore a quello applicato per le dilazioni di pagamento di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La mancata corresponsione alla data di scadenza di una delle rate previste dal piano di rateizzazione comporta la decadenza automatica dai beneficio della rateizzazione e l'iscrizione a ruolo delle somme ancora dovute maggiorate dell'1 per cento. Il presente comma si applica anche alle imprese che abbiano beneficiato della moratoria e delle modalità di restituzione graduale delle agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 agosto 2012.
  11-octies. Dall'attuazione dei commi da 11-bis a 11-septies non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
19. 40. Distaso, Altieri, Ciracì, Fucci, Marti, Palese, Brunetta.

  Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
  11-bis. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze uno o più decreti legislativi per la disciplina dell'emissione e della circolazione delle monete complementari.
  11-ter. Nell'esercizio della delega di cui al comma 11-bis il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
   a) definire le monete complementari quali strumenti di pagamento esclusivamente elettronici volti a facilitare gli scambi di beni e di servizi, compreso il lavoro, all'interno di una comunità socio-economica definita in base a criteri territoriali o funzionali, anche congiuntamente;
   b) individuare i requisiti essenziali che devono avere le monete complementari, stabilendo;
    1) l'obbligo di adozione, da parte dell'emittente, di un rapporto fisso di equivalenza con l'euro;
    2) il divieto, a carico di coloro che accettano pagamenti in moneta complementare, di praticare per i medesimi beni o i servizi prezzi diversi a seconda che il pagamento sia effettuato con moneta avente corso legale o con la moneta complementare;
    3) l'obbligo di determinare l'ambito di circolazione delle monete complementari, utilizzando, anche congiuntamente, criteri di carattere territoriale o funzionale;
    4) il principio della volontarietà della partecipazione a un circuito di moneta complementare;
    5) la piena tracciabilità delle transazioni effettuate mediante l'uso di moneta complementare;
   d) distinguere le monete complementari nelle due categorie seguenti, sulla base delle caratteristiche dell'emissione:
    1) monete complementari con copertura in moneta avente corso legale (backed currencies), emesse in cambio dei versamento di un equivalente controvalore in euro risultante dall'applicazione del rapporto fisso di equivalenza predeterminato ai sensi della lettera b), numero 1), per le quali i soggetti emittenti garantiscono la piena convertibilità in euro; in particolare sono stabiliti:
     1.1) l'obbligo per i soggetti emittenti di garantire la copertura totale della moneta complementare emessa, tramite il deposito del controvalore in un fondo vincolato;
     1.2) le condizioni in presenza delle quali è consentita la temporanea sospensione o limitazione della possibilità di convertire in euro a vista le monete complementari;
     1.3) la possibilità per l'ente emittente di imporre al detentore un tasso d'interesse negativo sulla moneta complementare nella misura in cui non sia utilizzata;
     1.4) il rinvio, in quanto compatibili, alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 285 del 1o settembre 1993, e successive modificazioni.
    2) monete scritturali di credito cooperativo (mutual credit currencies), costituenti l'unità di conto utilizzata all'interno di una camera di compensazione per registrare le posizioni di dare e avere derivanti da scambi di beni e/o di servizi fra i partecipanti al circuito di moneta complementare; in particolare, deve essere stabilito che:
     2.1) le posizioni attive non costituiscono crediti e non danno diritto a pagamento in euro in nessuna circostanza e a nessun titolo;
     2.2) le posizioni passive sono saldate di norma attraverso la vendita di beni e servizi, ma il gestore del circuito potrà richiedere il pagamento in euro nel caso in cui ciò non avvenga entro un periodo non inferiore a nove e non superiore a quindici mesi;
     2.3) il gestore del circuito deve fissare limiti massimi di valore delle posizioni attive e passive; tali limiti devono essere simmetrici e devono essere determinati secondo criteri prudenziali e sulla base delle capacità dei soggetti partecipanti di pareggiare le loro entrate e uscite all'interno del circuito;
     2.4) il gestore del circuito deve accantonare un fondo di garanzia in moneta complementare o predisporre altre forme di mutualizzazione delle perdite idonee a far fronte a eventuali insolvenze dei partecipanti;
     2.5) il valore complessivo dei saldi attivi deve essere sempre commisurato al valore dei beni e dei servizi offerti in vendita all'interno del circuito;
   e) stabilire che gli emittenti e i gestori di circuiti di moneta complementare sono iscritti in apposito elenco e soggetti ad autorizzazione e sorveglianza da parte della Banca d'Italia, la quale:
    1) determina i requisiti di equilibrio economico e di solidità gestionale degli enti;
    2) determina i requisiti di professionalità, di onorabilità e di indipendenza dei loro esponenti aziendali, In misura adeguata alle caratteristiche del circuito, nonché dei rappresentanti negli organismi di garanzia di cui alla successiva lettera f);
    3) verifica il rispetto dei summenzionati requisiti e delle norme di legge da parte dei gestori;
    4) vigila sul rispetto degli interessi dei partecipanti ai circuiti e del principio di prudenza;
   f) stabilire che ciascun emittente di moneta complementare debba costituire un organo di garanzia, formato dai rappresentanti di tutte le categorie di partecipanti al circuito stesso (imprese, persone fisiche, pubbliche amministrazioni, ONLUS); Porgano di garanzia assolve a funzioni di supervisione strategica; in particolare:
    1) approva i criteri di emissione e le regole di circolazione della moneta complementare;
    2) approva le politiche di gestione dei rischi;
    3) invia una relazione semestrale alla Banca d'Italia nella quale da conto della gestione del circuito e della tutela degli interessi dei partecipanti nonché di ogni altri aspetto rilevante;
    4) è tenuta a chiedere l'intervento ispettivo della Banca d'Italia nel caso in cui ritenga che la gestione del circuito violi la legge, gli interessi dei partecipanti o il principio di prudenza;
   g) riservare agli emittenti e ai gestori di circuiti di moneta complementare il cambio di moneta complementare con moneta avente valore legale, e viceversa, secondo le modalità stabilite dai decreti legislativi di cui al comma 1 e dalle regole interne dei singoli circuiti, vietando il cambio diretto tra soggetti diversi e la negoziazione della moneta complementare su mercati secondari;
   h) stabilire le condizioni alle quali lo Stato e gli enti pubblici, anche territoriali, possono partecipare a circuiti di moneta complementare per i pagamenti da essi ricevuti o eseguiti e per i trasferimenti di denaro tra amministrazioni diverse o tra uffici della stessa amministrazione.

  1. I decreti di cui al comma 11-bis sono adottati ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
  2. Gli schemi dei decreti di cui al comma 11-bis, a seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera del deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle rispettive Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 11-bis successivamente, quest'ultimo è prorogato di tre mesi.
  3. Dall'attuazione della delega legislativa di cui a comma 11-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai necessari adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti di cui al comma 11-bis nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dal comma 11-ter e secondo le procedure previste dal presente articolo, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.
19. 4. Boccadutri.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. Al fine di avviare interventi di programmazione e finanziamenti volti al potenziamento della rete ferroviaria siciliana, ad esclusione delle misure già previste dal medesimo articolo nei riguardi della regione Siciliana, e assicurare la ripresa dei lavori di raddoppio delle tratte a binario unico, nonché l'avvio della realizzazione di nuovi raddoppi lungo le principali direttrici, la regione siciliana è autorizzata ad utilizzare le risorse ad essa assegnate a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2007-2013 nel limite massimo di 60 milioni di euro per il 2014, di cui 20 milioni a copertura degli oneri relativi all'esercizio 2013 e di 40 milioni di euro per il 2015, a condizione che vengano implementate le misure che la regione deve attuare ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per un più rapido raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei costi rispetto ai ricavi effettivi, in linea con quanto stabilito con il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422. A tal fine la regione siciliana integra, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il piano di riprogrammazione di cui al comma 4 del medesimo articolo 16-bis, da approvare con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Il piano deve contenere puntuale ricognizione sullo stato dei lavori di ammodernamento e adeguamento delle infrastrutture della rete ferroviaria siciliana, finalizzato a migliorare i livelli di efficienza e ripristinare la qualità dei servizi resi agli utenti ed in particolare nei riguardi dei pendolari.
  11-ter. Per l'erogazione del contributo di cui al comma 11-bis, relativo alle annualità 2014 e 2015, la regione siciliana deve dimostrare l'effettiva attuazione delle misure previste in termini di diminuzione del corrispettivo necessario a garantire l'erogazione del servizio per le rispettive annualità.
  Le risorse sono rese disponibili, entro il limite di 60 milioni di euro precedente comma previa rimodulazione degli interventi già programmati a valere sulle risorse stesse. Per il 2014, le risorse finalizzate alla copertura degli oneri relativi all'esercizio 2013 sono disponibili, nel limite di 20 milioni di euro, previa delibera della Giunta regionale di rimodulazione delle risorse ad essa assegnate a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, adottata previo parere favorevole dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, successivamente alla presentazione del piano di cui al comma precedente.
19. 69. Riccardo Gallo, Palese, Brunetta.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003 n. 326, dopo il comma 8-quater, aggiungere il seguente:
  8-quinquies. 1. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. al fine di accrescere il volume del credito alle famiglie e alle piccole e medie imprese, può acquistare valori mobiliari, anche aventi grado subordinato di priorità nei rimborsi, emessi ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130 nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione originate da banche aventi ad oggetto crediti verso famiglie e piccole e medie imprese classificati a sofferenza secondo le definizioni contenute nella Circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 e successivi aggiornamenti, a condizione che:
   i) i crediti a sofferenza oggetto di cartolarizzazione siano originati verso famiglie e piccole e medie imprese aventi residenza in Italia;
   ii) le banche originanti abbiano sede legate in Italia;
   iii) le banche originanti eroghino nuovi prestiti a famiglie e piccole e medie imprese aventi residenza in Italia, per un valore almeno pari al 100 per cento del controvalore netto dei crediti a sofferenza ceduti ai sensi del successivo alinea iv), entro un termine massimo di 5 anni dalla stipula del relativo contratto di cessione.
   iv) l'operazione di cartolarizzazione, Ivi inclusa la cessione a titolo oneroso dei crediti a sofferenza alla società cessionaria ai sensi dall'articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130, sia conclusa a condizioni di mercato, anche al sensi di quanto previsto dagli articoli 107,108 e 109 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE).

  2. Gli acquisti del predetti valori mobiliari, sono garantiti dal Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
  3. La Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. può operare nelle sedi di negoziazione dei predetti valori mobiliari, al fine di agevolarne gli scambi ed il grado di liquidità.
  4. Il Fondo Centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 562, è conseguentemente incrementato di 10.000.000 di euro.

  11-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente comma, pari a 10.000.000 di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10 comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
19. 123. De Mita.

  Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
  11-bis. All'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) i commi 1, 2 e 3 sono soppressi;
   b) i commi da 4 a 4-quinquies e 5 sono sostituiti dai seguenti:
  «4. Nel contratto di trasporto, anche stipulato in forma non scritta, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 e successive modificazioni, precisato che l'oggetto del contratto stesso, così come definito dall'articolo 1678 del codice civile, è il trasferimento delle merci da un luogo ad un altro dietro corrispettivo, nonché lo svolgimento delle attività strettamente prodromiche e strumentali a detto trasferimento, i prezzi e le condizioni sono rimesse all'autonomia negoziale delle parti.
  4-bis. Al fine di garantire l'affidamento del trasporto a vettori in regola con l'adempimento degli obblighi retributivi, previdenziali e assicurativi, il committente è tenuto a verificare preliminarmente alla stipulazione del contratto tale regolarità, anche attraverso l'acquisizione dal vettore di un'autocertificazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti l'osservanza dei predetti adempimenti. In tal caso il committente non assume gli oneri di cui ai commi 4-ter e 4-quinquies.
  4-ter. Il committente che non esegue la verifica di cui al comma 4-bis ovvero 4-quater, è obbligato in solido con il vettore, nonché con ciascuno degli eventuali sub-vettori, entro il limite di due anni dalla cessazione del contratto di trasporto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti limitatamente alle prestazioni ricevute nel corso della durata del contratto di trasporto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni amministrative di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. A tal fine il committente, convenuto il giudizio unitamente al vettore e con gli eventuali sub-vettori, entro e non oltre la prima difesa può eccepire il beneficio della preventiva escussione del patrimonio del vettore e degli eventuali sub-vettori; in questo caso, nell'ipotesi in cui il giudice accerti la sussistenza della responsabilità solidale di tutti gli obbligati, l'azione esecutiva potrà, a pena di improcedibilità, essere esercitata nei confronti del committente solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio del vettore e degli eventuali sub-vettori. Il committente che ha eseguito il pagamento può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.
  4-quater. La verifica sulla regolarità del vettore, attualmente effettuata limitatamente ai requisiti ed ai sensi del comma 4-bis, a decorrere dalla data della relativa delibera del Presidente del Comitato Centrale per l'Albo Nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è assolta dal committente mediante accesso ad apposita sezione del portale internet attivato dal Comitato Centrale, dal quale sia sinteticamente acquisita la qualificazione di regolarità del vettore a cui si intende affidare lo svolgimento di servizi di autotrasporto. A tal fine il Comitato Centrale per l'Albo Nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, previa opportuna intesa, acquisisce sistematicamente in via elettronica dalle amministrazioni e dagli enti competenti l'informazione necessaria a definire e aggiornare la regolarità dei vettori iscritti.
  4-quinquies. In caso di contratto di trasporto stipulato in forma non scritta il committente che non esegue la verifica di cui al comma 4-bis ovvero 4-quater, oltre agli oneri di cui al comma 4-ter si assume anche gli oneri relativi all'inadempimento degli obblighi fiscali ed alle violazioni del codice della strada commesse nell'espletamento del servizio di trasporto per suo conto eseguito.
  5. Nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto prestazioni di trasporto da effettuare in un arco temporale eccedente i trenta giorni, la parte del corrispettivo corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, così come già individuata nel contratto o nelle fatture emesse con riferimento alle prestazioni effettuate dal vettore nel primo mese di vigenza dello stesso, è adeguata sulla base delle variazioni intervenute nel prezzo del gasolio da autotrazione, laddove dette variazioni superino del 2 per cento il valore preso a riferimento al momento della sottoscrizione del contratto stesso o dell'ultimo adeguamento effettuato. Tale adeguamento viene effettuato anche in relazione alle variazioni delle tariffe autostradali italiane.»;
   e) i commi 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15 e 16 sono soppressi.

  11-ter. Ferma restando la possibilità di attivare l'azione diretta di cui all'articolo 7-ter del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 e successive modificazioni, costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale in materia di contratto di trasporto o di sub-trasporto, l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita da un avvocato di cui al Capo secondo del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, cui si rinvia per la disciplina del procedimento stesso. Se le parti, con accordo o nel contratto, prevedono la mediazione presso le Associazioni di categoria a cui aderiscono le imprese, la negoziazione assistita esperita si considera comunque valida.
  11-quater. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2003, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a fini indicativi per agevolare l'incontro di domanda e offerta di trasporto di merci su strada, tenuto conto delle rilevazioni effettuate mensilmente dal Ministero dello sviluppo economico sul prezzo medio del gasolio da autotrazione, pubblica ed aggiorna sul proprio sito internet valori di riferimento dei costi di esercizio dell'impresa di autotrasporto per conto di terzi.
19. 79. Garofalo.

  Al comma 1 dopo la parola: private aggiungere le seguenti: con eccezione delle piccole imprese,.
19. 36. Sorial, Currò, Caso, Cariello, Castelli, Colonnese, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 1, allegato n. 5, voce Ministero sviluppo economico, legge n. 549 del 1995, articolo 1, comma 43, apportare le seguenti modificazioni:
   2015: + 2.039,6;
   2016: + 2.039,6:
   2017: + 2.039,6.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: + 2.039,6;
   2016: + 2.039,6;
   2017: + 2.039,6.
19. 63. Faenzi, Catanoso, Russo, Riccardo Gallo, Palese, Brunetta, Polidori, Fabrizio Di Stefano.

  Al comma 1, allegato 5, sopprimere la voce: Lavoro e politiche sociali – decreto legislativo n. 198 del 2006, articolo 44.

  Conseguentemente, al medesimo allegato, voce totale, alla colonna Riduzione 2015 sostituire la cifra 68.538,7 con la seguente: 68.387,9; alla colonna Riduzione 2016 sostituire la cifra 94.637,8 con la seguente: 94.550; alla colonna Riduzione 2017 e anni successivi sostituire la cifra 17.693,5 con la seguente: 17.596,1.
19. 37. Sorial, Caso, Cariello, Castelli, Colonnese, D'Incà, Brugnerotto, Currò.

  Al comma 1, allegato 5, sopprimere la voce Infrastrutture e trasporti – legge n. 388 del 2000 articolo 145, comma 40.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 100.000;
   2016: – 100.000;
   2017: – 100.000.
19. 86. Bergamini, Biasotti, Palese, Brunetta.

  Al comma 1, allegato n. 5, sopprimere la voce: Infrastrutture e trasporti – legge n. 147/2013, articolo 1, comma 38, punto D.

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 30, sopprimere il comma 1;
   b) alla tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 10.000;
   2016: – 10.000;
   2017: – 10.000.
19. 22. Bruno Bossio, Carloni.

  Al comma 1, all'allegato n. 5, sopprimere le seguenti voci: Infrastrutture e trasporti – legge n. 147 del 2013, articolo 1, comma 38, punto D.

  Conseguentemente, alla tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre gli importi come segue:
   2015: – 4.639,2;
   2016: – 4.639,2;
   2017: – 4.639,2.
19. 51. Spessotto, Paolo Nicolò Romano, Dell'Orco, De Lorenzis, Nicola Bianchi, Cristian Iannuzzi, Liuzzi, Castelli, Sorial.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al comma 1-bis dell'articolo 70 della legge 22 aprile 1941 n. 633, sostituire le parole: 31 dicembre 2014, con le seguenti: 31 dicembre 2015.
19. 16. Simonetti, Caparini.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, articolo 1, comma 579, le parole Per l'anno 2014 sono sostituite dalle seguenti: Per gli anni 2014 e 2015.
19. 68. Marchetti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al comma 3, dell'articolo 44 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al terzo periodo le parole: «assegnando una quota adeguata» sono sostituite con le parole: «assegnando una quota non inferiore al 50 per cento»;
   b) le parole: «ovunque prodotte», ovunque ricorrano nel testo, sono soppresse;
   c) all'ultimo periodo sono soppresse le parole da: «Con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i beni e le attività culturali» fino a: «dello sviluppo del mercato e della disponibilità delle stesse.».
19. 19. Simonetti, Caparini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al comma 1, dell'articolo 2 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dopo la lettera o) sono inserite le seguenti:
   o-bis) «opera cinematografica», «opera filmica» o «film», l'opera dell'ingegno ai sensi della disciplina sulla protezione del diritto d'autore, realizzata su supporto di qualsiasi natura, di carattere narrativo, documentaristico o di animazione e destinata dal titolare dei diritti di utilizzazione, prioritariamente, allo sfruttamento economico nelle sale cinematografiche;
   o-ter) «opera audiovisiva»: l'opera dell'ingegno ai sensi della disciplina sulla protezione del diritto d'autore, realizzata su supporto di qualsiasi natura, di carattere narrativo, documentaristico o di animazione, destinata dal titolare dei diritti di utilizzazione, prioritariamente, allo sfruttamento economico attraverso qualunque tecnologia, supporto, sistema o piattaforma di diffusione e distribuzione diversi dalla sala cinematografica; videoclip musicali con immagini in movimento realizzati a sostegno promozionale del fonogramma interpretato da un artista, fatti salvi i diritti in capo all'artista, al produttore fonografico e agli autori dell'opera musicale o di altre opere dell'ingegno eventualmente incorporate nel videoramma.
19. 18. Simonetti, Caparini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 44 del decreto legislativo n. 177 del 2005, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
  «4-bis. Ai fini degli obblighi stabiliti dal presente articolo, sono opere cinematografiche e audiovisive di espressione originale italiana, le opere che possiedono i seguenti requisiti:
   a) regista italiano;
   b) autore del soggetto italiano o autori in maggioranza italiani;
   c) sceneggiatore italiano o sceneggiatori in maggioranza italiani;
   d) interpreti principali in maggioranza italiani;
   e) interpreti secondari per tre quarti italiani;
   f) ripresa sonora diretta in lingua italiana;
   g) autore della fotografia cinematografica italiano;
   h) montatore italiano;
   i) autore della musica italiano;
   l) scenografo italiano;
   m) costumista italiano;
   n) troupe italiana;
   o) riprese, localizzazione dei set inesterno e uso di teatri di posa situati in Italia;
   p) utilizzo d'industrie tecniche italiane;
   q) effettuazione in Italia di almeno il 70 per cento della spesa complessiva dell'opera, con riferimento alle componenti tecniche di cui alle lettere n), o), p), nonché agli oneri sociali.
19. 17. Simonetti, Caparini.

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
  1-bis. I commi da 24 a 30 dell'articolo 1 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono abrogati. È altresì abrogato il comma 16 dell'articolo 32 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
  1-ter. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, provvede con apposito decreto interministeriale ad una revisione del regolamento della società Arcus S.p.A., prevedendo anche la trasmissione al Consiglio Superiore dei Beni Culturali dell'atto di indirizzo per Arcus S.p.A. annualmente emanato con apposito decreto interministeriale dallo stesso Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il Consiglio Superiore dei Beni Culturali ha facoltà di proporre osservazioni entro 30 giorni dalla ricezione dell'atto di indirizzo. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo preventivamente all'emanazione del suddetto atto di indirizzo, provvede a trasmetterne il testo alle Commissioni parlamentari competenti di Camera e Senato, che hanno facoltà di proporre osservazioni entro 30 giorni dalla ricezione dell'atto di indirizzo. Dette osservazioni saranno recepite entro e non oltre il termine perentorio di 15 giorni. Nella predisposizione del richiamato atto di indirizzo annuale una quota non inferiore ai due terzi delle risorse utilizzabili ex comma 4 dell'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è destinata al sostegno di programmi d'intervento di rilevanza nazionale o internazionale concernenti i beni e le attività culturali e il turismo, eventualmente nelle loro interrelazioni con le infrastrutture strategiche del Paese.
19. 39. Centemero, Palmieri, Lainati, Palese, Brunetta.

  Sopprimere il comma 2.

  Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 16.400.000 euro per l'anno 2015.
19. 52. Paolo Nicolò Romano, Dell'Orco, De Lorenzis, Nicola Bianchi, Cristian Iannuzzi, Liuzzi, Spessotto, Castelli, Sorial.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. I commi 10, 10-bis, 10-ter e 10-quater dell'articolo 10 della legge 24 dicembre 1993 n. 537 sono abrogati.
* 19. 90. Causin, Librandi, Nesi.

  Dopo il comma 2 inserire il seguente:
  2-bis. I commi 10, 10-bis, 10-ter e 10-quater dell'articolo 10 della legge 24 dicembre 1993 n. 537 sono abrogati.
* 19. 1. Andrea Romano, Fanucci.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al comma 91 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole da: «sono versati all'entrata del bilancio dello Stato» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «rimangono nella disponibilità della società di gestione, a fronte di idonea certificazione circa il loro esatto ammontare da parte dell'ENAC, da approvare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».
19. 70. Misuraca.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. All'articolo 28, comma 8-bis, secondo periodo del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, la parola: «rilascia» è sostituita dalle seguenti: «può rilasciare» e le parole: «nel rispetto delle norme europee e previo nulla osta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,» sono sostituite dalle seguenti: «previo nulla osta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, valutata specificamente la compatibilità con le norme e i principi del diritto europeo,».
* 19. 74. Garofalo.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. All'articolo 28, comma 8-bis, secondo periodo del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, la parola: «rilascia» è sostituita dalle seguenti: «può rilasciare» e le parole: «nel rispetto delle norme europee e previo nulla osta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,» sono sostituite dalle seguenti: «previo nulla osta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, valutata specificamente la compatibilità con le norme e i principi del diritto europeo,».
* 19. 75. Saltamartini.

  Dopo il comma 2 inserire il seguente:
  2-bis. A partire dall'anno 2015 l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV) è autorizzata ad avviare le procedure concorsuali e a procedere alle relative assunzioni di funzionari tecnici investigatori a tempo indeterminato sino a completamento della dotazione organica, in deroga all'articolo 3, comma 1 del decreto-legge n. 90 del 2014.

  Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: 1.000.000;
   2016: 1.000.000;
   2017: 1.000.000.
19. 133. Catalano.

  Sopprimere il comma 3.

  Conseguentemente, all'articolo 17, comma 9, sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 155 milioni per l'anno 2015 e 200 milioni a decorrere dall'anno 2016.
19. 53.  Dell'Orco, De Lorenzis, Nicola Bianchi, Cristian Iannuzzi, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Spessotto, Castelli, Sorial.

  Sopprimere il comma 3.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 40.100.000;
   2016: – 40.100.000;
   2017: – 40.100.000.
19. 48. Biasotti, Bergamini, Palese, Brunetta.

  Sopprimere il comma 3.

  Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della suddetta soppressione normativa si provvede mediante corrispondente rimodulazione del Fondo interventi strutturali di politica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 come incrementato dall'articolo 17 della presente legge.
19. 125. Giampaolo Galli.

  Sopprimere il comma 3.
19. 67. Riccardo Gallo, Palese, Brunetta.

  All'articolo 19 dopo il comma 3 , aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 22 comma 1, capoverso 5-bis), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, le parole: «La ritenuta di cui al comma 5 non si applica agli interessi e altri proventi» sono sostituite dalle seguenti: «Non sono soggetti ad imposizione gli interessi e gli altri proventi».
19. 41. Abrignani, Palese, Brunetta.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 22, comma 1, capoverso 5-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, le parole da «da organismi di investimento collettivo» a «n. 917» sono sostituite dalle seguenti: «investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 239 del 1o aprile 1996, soggetti a forme di vigilanza nei paesi esteri nei quali sono istituiti».
* 19. 124. Giampaolo Galli, Parrini, Colaninno.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 22, comma 1, capoverso 5-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, le parole da «da organismi di investimento collettivo» a «n. 917» sono sostituite dalle seguenti: «investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 239 del 1o aprile 1996, soggetti a forme di vigilanza nei paesi esteri nei quali sono istituiti».
* 19. 44. Abrignani, Palese, Brunetta.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 22 comma 6, lettera f), capoverso 2-quater, secondo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, le parole: «dell'articolo 1, 2, 3, 5, 6 e 7» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli da 1 a 7.
19. 42. Abrignani, Palese, Brunetta.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al fine di garantire in modo efficiente lo svolgimento dei servizi di gestione di fondi pubblici, l'articolo 41 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni si interpreta nel senso che la banca aggiudicataria o convenzionata può delegare, anche per i servizi già affidati, la gestione di singole fasi o processi del servizio ad una società per azioni facente parte dello stesso gruppo bancario della società aggiudicataria o convenzionata ai sensi dell'articolo 60 del decreto 1o settembre 1993, n. 385, e che sia dalla stessa controllata ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile. La società aggiudicataria o convenzionata, che delega la gestione di singole fasi o processi del servizio, garantisce che il servizio sia in ogni caso erogato all'Ente Pubblico nelle modalità previste dalla convenzione, mantenendo la piena responsabilità per la parte di attività posta in essere dalla società delegata. In nessun caso la delega della gestione di singole fasi o processi del servizio può generare alcun aggravio di costi per l'ente.
  2. La delega dei servizi di cui al comma precedente non si configura come affidamento di attività in subappalto ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 168.
19. 43. Abrignani, Palese, Brunetta.

  Sostituire i commi 4, 5, 6 e 7 con i seguenti:
  4. Al fine di favorire il rinnovo dei parchi automobilistici destinati ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale è autorizzata la spesa di 500 milioni per l'anno 2015 da destinare all'acquisto di materiale rotabile su gomma. Lo Stato contribuisce nella misura massima dei 75 per cento del costo del materiale rotabile, restando a carico della Regione o della provincia autonoma la restante quota.
  5. con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, che si esprime entro trenta giorni dalla proposta, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo e di riparto delle risorse, sulla base di una graduatoria unica a livello regionale, in favore dei soggetti beneficiari dell'erogazione del contributo. A tal fine sono considerati prioritariamente i seguenti criteri riferiti all'anno precedente:
   a) posti Km prodotti;
   b) rapporto tra posti Km prodotti e passeggeri trasportati;
   c) condizioni di vetustà degli attuali parchi veicolari;
   d) entità del cofinanziamento regionale e locale;

  6. Con il medesimo decreto di cui al comma 5 sono stabilite, altresì, le modalità di revoca e di successiva riassegnazione delle risorse per le medesime finalità di cui al comma 4.
  7. Al fine di razionalizzare la spesa e conseguire economie di scala, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, assume la funzione di centro unico di acquisto in nome e per conto delle regioni e province autonome interessate.
19. 106. Bombassei, Librandi, Nesi.

  Al comma 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole Le risorse di cui all'articolo 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono sostituite dalle seguenti: A decorrere dall'anno 2015 le risorse del fondo istituito dall'articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono;
   b) le parole regionale e interregionale, sono destinate all'acquisto sono sostituite dalle seguenti: regionale e interregionale e sono destinate esclusivamente all'acquisto;
   c) le parole di cui ai commi 5, 6 e 7 sono sostituite dalle seguenti: di cui ai commi 5 e 6;
   d) il comma 7 è soppresso.
19. 9. Bossio, Censore.

  Al comma 4, dopo le parole: rinnovo dei parchi automobilistici e ferroviari aggiungere le seguenti: e della flotta destinata ai servizi di trasporto pubblico lagunare.

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: e di materiale rotabile ferroviario aggiungere le seguenti: nonché di vaporetti e ferry-boat.
19. 113. Mognato, Martella, Murer, Zoggia, Crivellari.

  Al comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: di cui ai commi 5, 6 e 7 inserire le seguenti: favorendo prioritariamente le realtà industriali operanti nei territori all'interno dei quali sono necessari interventi di rinnovo e/o completamento e interconnessione dell'infrastruttura ferroviaria.
19. 49. Mannino, Castelli, Sorial.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. La dotazione del fondo istituito dall'articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata in misura pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, ed è riservata per l'intero ammontare di tale incremento alle regioni Campania, Calabria, Sicilia, Basilicata, Puglia e Sardegna per migliorare l'efficienza del servizio di trasporto pubblico locale e per l'acquisto di materiale rotabile su gomma e di materiale rotabile ferroviario. Al riparto di tale riserva tra le citate regioni si provvede entro il 30 giugno di ciascuno degli anni del triennio in relazione all'esigenza di garantire i livelli essenziali del servizio di trasporto pubblico Locale nella macroarea meridionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione, in relazione al fabbisogno standard, all'efficienza e all'efficacia dei servizi offerti, sulla base del maggiore carico medio per servizio effettuato registrato nell'anno precedente e delle condizioni di vetustà degli attuali parchi veicolari. I relativi pagamenti sono esclusi dal patto di stabilità interno, per l'intero ammontare delle risorse assegnate per gli anni 2015, 2016 e 2017.

  Conseguentemente, all'articolo 12, comma 3, sostituire le parole: un miliardo di euro con le seguenti: 500 milioni di euro.
19. 112. Carloni, Tullo, Bonavitacola, Amendola, Migliore, Bossa, Sgambato, Bruno Bossio, Tino Iannuzzi, Impegno, Valeria Valente, Manfredi, Piccolo, Valiante.

  Al comma 5, lettera b), dopo le parole: condizioni di vetustà aggiungere le seguenti: nonché classe di inquinamento.
19. 54. Cristian Iannuzzi, Spessotto, Dell'Orco, De Lorenzis, Nicola Bianchi, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Castelli, Sorial.

  Al comma 5, dopo la lettera b), inserire la seguente:
   b-bis) presenza nei bacini territoriali di importanti insediamenti demografici ed industriali;.
19. 13. Caparini, Guidesi.

  Dopo il comma 7, inserire il seguente:
  7-bis. Per assicurare la continuità dei collegamenti di servizio di trasporto marittimo veloce nello Stretto di Messina è autorizzata la spesa di dieci milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 19-ter, comma 16, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.
19. 94. Garofalo.

  Dopo il comma 7 inserire i seguenti:
  7-bis. Il Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso le proprie strutture tecniche del centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale di cui all'articolo 73 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che è autorizzato, per questo fine, ad operare anche mediante affidamento in concessione del servizio, garantisce l'interoperabilità dei meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo di cui all'articolo 32, comma 1 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. A tal fine tutti i citati dispositivi elettronici, a partire dal 1o ottobre 2015, anche per il tramite dei fornitori e gestori di detti dispositivi, trasferiscono i dati rilevati in tempo reale alla centrale operativa del suddetto centro che ne è titolare e responsabile ai fini dell'interoperabilità.
  7-ter. Con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro centoventi giorni dalla entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 1, sentito l'IVASS e il Garante per la protezione dei dati personali, sono disciplinate le caratteristiche tecniche, le modalità e i contenuti del trasferimento delle informazioni disposto al citato comma 1.
  7-quater. La titolarità delle funzioni di coordinamento delle azioni nazionali da operarsi nell'ambito dei settori e delle azioni prioritarie di cui alla direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2010 sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto, nonché delle funzioni di relazione alla Commissione di cui all'articolo 17 della citata direttiva 2010/40/UE, è attribuita al Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Sono fatte salve le specifiche diverse attribuzioni conferite dall'ordinamento.
  7-quinquies. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nei commi da 7-bis a 7-quater non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
* 19. 76. Garofalo.

  Dopo il comma 7 inserire i seguenti:
  7-bis. Il Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso le proprie strutture tecniche del centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale di cui all'articolo 73 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che è autorizzato, per questo fine, ad operare anche mediante affidamento in concessione del servizio, garantisce l'interoperabilità dei meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo di cui all'articolo 32, comma 1 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. A tal fine tutti i citati dispositivi elettronici, a partire dal 1o ottobre 2015, anche per il tramite dei fornitori e gestori di detti dispositivi, trasferiscono i dati rilevati in tempo reale alla centrale operativa del suddetto centro che ne è titolare e responsabile ai fini dell'interoperabilità.
  7-ter. Con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro centoventi giorni dalla entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 1, sentito l'IVASS e il Garante per la protezione dei dati personali, sono disciplinate le caratteristiche tecniche, le modalità e i contenuti del trasferimento delle informazioni disposto al citato comma 1.
  7-quater. La titolarità delle funzioni di coordinamento delle azioni nazionali da operarsi nell'ambito dei settori e delle azioni prioritarie di cui alla direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2010 sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto, nonché delle funzioni di relazione alla Commissione di cui all'articolo 17 della citata direttiva 2010/40/UE, è attribuita al Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Sono fatte salve le specifiche diverse attribuzioni conferite dall'ordinamento.
  7-quinquies. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nei commi da 7-bis a 7-quater non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
* 19. 84. Saltamartini.

  Al comma 8, infine, sostituire le parole: i seguenti assi di intervento attraverso i connessi programmi di investimento con le seguenti: il seguente asse di intervento attraverso il connesso programma di investimento.

  Conseguentemente sopprimere la lettera b) e sopprimere il comma 9.
19. 55. Spessotto, Dell'Orco, De Lorenzis, Nicola Bianchi, Cristian Iannuzzi, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Castelli, Sorial.

  Al comma 8, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) miglioramento degli standard di qualità, sicurezza, affidabilità e regolarità del servizio sulle linee con prestazioni inferiori alla media nazionale.

  Conseguentemente sopprimere il comma 9.
19. 56. De Lorenzis, Spessotto, Dell'Orco, Nicola Bianchi, Cristian Iannuzzi, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Castelli, Sorial.

  Al comma 8, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) miglioramento degli standard di qualità, sicurezza, affidabilità e regolarità del servizio sulle linee complementari.

  Conseguentemente sopprimere il comma 9.
19. 57. Liuzzi, De Lorenzis, Spessotto, Dell'Orco, Nicola Bianchi, Cristian Iannuzzi, Paolo Nicolò Romano, Castelli, Sorial.

  Al comma 8, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) completa elettrificazione delle linee ferroviarie italiane.

  Conseguentemente sopprimere il comma 9.
19. 58. De Lorenzis, Liuzzi, Spessotto, Dell'Orco, Nicola Bianchi, Cristian Iannuzzi, Paolo Nicolò Romano, Castelli, Sorial.

  Al comma 8, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: con specifica attenzione al recupero del divario infrastrutturale ferroviario tra regioni settentrionali e regioni meridionali.
19. 23. Carloni, Bruno Bossio.

  Al comma 8, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:
   b-bis) riequilibrio infrastrutturale e funzionale della rete ferroviaria in base all'indice di dotazione infrastrutturale delle singole regioni, comprese le regioni insulari e i relativi allacciamenti con il trasporto marittimo.
19. 71. Pili.

  Dopo il comma 8, inserire i seguenti:
  8-bis. Per il funzionamento dell'Autostrada Ferroviaria Alpina (AFA) attraverso il tunnel del Fréjus è autorizzata la spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2015, 8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018 e 7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025.
  8-ter. All'onere derivante dal comma 8-bis si provvede, quanto a 13 milioni di euro per l'anno 2015 e a 8 milioni di euro per ciascuno per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018, mediante utilizzo delle risorse previste all'articolo 38, comma 6, della legge 8 agosto 2002, n. 166, resesi disponibili per pagamenti non più dovuti, che, allo scopo, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; quanto a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 208, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
* 19. 97. Saltamartini.

  Dopo il comma 8, inserire i seguenti:
  8-bis. Per il funzionamento dell'Autostrada Ferroviaria Alpina (AFA) attraverso il tunnel del Fréjus è autorizzata la spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2015, 8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018 e 7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025.
  8-ter. All'onere derivante dal comma 8-bis si provvede, quanto a 13 milioni di euro per l'anno 2015 e a 8 milioni di euro per ciascuno per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018, mediante utilizzo delle risorse previste all'articolo 38, comma 6, della legge 8 agosto 2002, n. 166, resesi disponibili per pagamenti non più dovuti, che, allo scopo, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; quanto a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 208, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
* 19. 111. Paola Bragantini, Fregolent, Giorgis, D'Ottavio, Bonomo, Borghi, Bargero, Taricco, Mattiello, Portas, Rossomando, Damiano, Gribaudo.

  Sopprimere il comma 9.
19. 59. Spessotto, De Lorenzis, Dell'Orco, Nicola Bianchi, Cristian Iannuzzi, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Castelli, Sorial.

  Al comma 10, dopo le parole: precedente, RFI aggiungere le seguenti: pubblica sul proprio sito internet e.
19. 60. De Lorenzis, Spessotto, Dell'Orco, Nicola Bianchi, Cristian Iannuzzi, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Castelli, Sorial.

  Al comma 10, dopo le parole: per la trasmissione al CIPE, aggiungere le seguenti: nonché alle competenti Commissioni parlamentari.
* 19. 24. Bruno Bossio, Carloni.

  Al comma 10 dopo le parole: per la trasmissione al CIPE aggiungere le seguenti: alle competenti Commissioni parlamentari.
* 19. 61. Spessotto, De Lorenzis, Dell'Orco, Nicola Bianchi, Cristian Iannuzzi, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Castelli, Sorial.

  Al comma 10 dopo le parole: per la trasmissione al CIPE aggiungere le seguenti: e alle competenti Commissioni parlamentari ai fini dell'espressione di un parere vincolante.
19. 62. Spessotto, De Lorenzis, Dell'Orco, Nicola Bianchi, Cristian Iannuzzi, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Castelli, Sorial.

  Dopo il comma 10, inserire il seguente:
  10-bis. Per assicurare la continuità dei lavori di ammodernamento della Strada Statale SS16 «Adriatica», è autorizzato il finanziamento di 120 milioni di euro per l'anno 2015 per il completamento del primo stralcio dei lavori nel tratto Ripapersico-Argenta – variante SS16.

  Conseguentemente:
    alla tabella E, Missione Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto, Programma Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne voce Ministero infrastrutture e trasporti Legge di stabilità n. 228 del 2012, apportare le seguenti variazioni:
   2015:
    CP: – 40.000;
    CS: – 40.000;
    alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 50.000;
    alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 30.000.
19. 2. Bratti, Pagani, Paglia.

  Dopo il comma 10, inserire il seguente:
  10-bis. Per assicurare la continuità dei lavori di ammodernamento della Strada Statale SS16 «Adriatica», è autorizzato il finanziamento di 90 milioni di euro per l'anno 2015 per il completamento del primo stralcio dei lavori nel tratto Ripapersico-Argenta – variante SS16.

  Conseguentemente:
    alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 50.000;
    alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 40.000.
19. 116. Bratti, Pagani.

  Dopo il comma 10, inserire il seguente:
  10-bis. Al fine di concorrere alla valorizzazione delle produzioni agroalimentari di origine italiana a livello internazionale ed europeo, nonché per rafforzare l'efficacia delle azioni svolte per promuovere il Made in Italy nel mondo, segnatamente il Made in Italy agroalimentare ed enogastronomico dagli enti di cui alla legge 1o luglio 1970, n. 518 in maniera da incrementare la presenza e la conoscenza delle autentiche produzioni italiane presso i mercati e presso i consumatori internazionali e con ciò contrastando il fenomeno dell’italian sounding e del falso Made in Italy agroalimentare, è concesso un contributo di 2,5 milioni di euro per l'anno 2015 in favore dell'Associazione delle Camere di commercio italiane all'estero di cui all'articolo 5, comma 3 della legge 31 marzo 2005, n. 56 ed alla cui assegnazione si provvede entro il 1o aprile 2015.

  Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
   2015: – 2.500.000.
19. 5. La XIII Commissione.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. All'articolo 698 del Codice della navigazione, dopo le parole: «nonché di quanto previsto nei progetti europei TEN» è aggiunto il seguente periodo: «Nelle Regioni ex obiettivo convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) sono individuati anche gli aeroporti e i sistemi aeroportuali che siano collocati una distanza superiore ai 90 Km da quello più vicino».
19. 8. Di Gioia.

  Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
  10-bis. Per dare continuità alle opere di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono assegnate ulteriori risorse per un valore globale di 100 milioni di euro. Tale importo è garantito per 30 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 186, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e per 70 milioni di euro mediante corrispondente riduzione delle risorse assegnate ai sensi dei precedenti commi 8, 9 e 10 per la realizzazione dell'alta velocità Brescia-Verona-Padova.
19. 121. Coppola.

  Dopo il comma 10 inserire il seguente:
  10-bis. All'articolo 357 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, dopo il comma 30, è inserito il seguente:
  «30-bis. In relazione all'articolo 194, in deroga a quanto previsto al comma 1, fino al 31 dicembre 2016, il direttore dei lavori redige lo stato di avanzamento dei lavori nei termini specificati nel contratto e, comunque, con cadenza bimestrale, che deve essere esplicitate nel contratto. La disposizione si applica ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto».
19. 114. Tino Iannuzzi, Mariani.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.

  1. All'obbligo derivante dall'articolo 15, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 179 del 2012 come convertito con legge n. 221 del 17 dicembre 2012, quando osservato presso gli impianti di distribuzione carburanti e presso le rivendite di tabacchi, si applicano commissioni onnicomprensive della gestione e dell'utilizzo delle carte di debito nella misura massima pari allo 0,1 per cento del valore delle transazioni con esse effettuate.
19. 026. Da Villa, Castelli, D'Incà, Brugnerotto, Caso, Sorial, Currò, Cariello, Colonnese.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.

  1. All'obbligo derivante dall'articolo 15, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 179 del 2012 come convertito con legge n. 221 del 17 dicembre 2012, quando osservato presso gli impianti di distribuzione carburanti e presso le rivendite di tabacchi, si applicano commissioni onnicomprensive della gestione e dell'utilizzo delle carte di debito nella misura massima pari allo 0,2 per cento del valore delle transazioni con esse effettuate.
19. 025. Da Villa, Castelli, Colonnese, Sorial, D'Incà, Currò, Cariello, Caso, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.

  1. All'obbligo derivante dall'articolo 15, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 179 del 2012 come convertito con legge n. 221 del 17 dicembre 2012, si applicano commissioni onnicomprensive della gestione e dell'utilizzo delle carte di debito nella misura massima pari allo 0,2 per cento del valore delle transazioni con esse effettuate.
19. 024. Da Villa, Cariello, Castelli, D'Incà, Brugnerotto, Currò, Colonnese, Caso, Sorial.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.

  1. All'obbligo derivante dall'articolo 15, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 179 del 2012 come convertito con legge n. 221 del 17 dicembre 2012, si applicano commissioni onnicomprensive della gestione e dell'utilizzo delle carte di debito nella misura massima pari allo 0,2 per cento del valore delle transazioni con esse effettuate. Al medesimo obbligo, osservato presso gli impianti di distribuzione carburanti e presso le rivendite di tabacchi, si applicano commissioni onnicomprensive della gestione e dell'utilizzo delle carte di debito nella misura massima pari allo 0,1 per cento del valore delle transazioni con esse effettuate.
19. 023. Da Villa, Castelli, D'Incà, Brugnerotto, Sorial, Colonnese, Caso, Currò, Cariello.

  Dopo l'articolo 19, è inserito il seguente:

Art. 19-bis.

  1. Qualora un'impresa voglia procedere alla delocalizzazione all'estero della produzione, i soggetti preposti devono accertare gli eventuali contributi pubblici, sotto qualsiasi forma che la stessa ha ricevuto negli ultimi quindici anni.
  2. Effettuato l'accertamento di cui al comma 1, l'impresa potrà procedere all'operazione di delocalizzazione, esclusivamente previa restituzione degli eventuali contributi pubblici incassati.
19. 022. Rizzetto, Caso, Castelli.

  Dopo l'articolo 19, è inserito il seguente:

Art. 19-bis.

  1. A decorrere dal 2015, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, è istituita una Commissione per crisi aziendali incaricata di:
   a) istituire e aggiornare un archivio informatico presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, contenente i dati sull'andamento delle singole aziende in crisi;
   b) elaborare Piani aziendali, prevedendo le azioni più idonee sulla salvaguardia del lavoratori;
   c) verificare se vi siano le condizioni di una ripresa reale dell'azienda in crisi, quale condizione indispensabile per attivare la cassa integrazione.

  2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede con risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
19. 021. Rizzetto, Caso, Castelli.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.

  1. Al fine di creare le più idonee condizioni per il rilancio del settore idrotermale e favorire la ripresa degli investimenti, la norma di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, numero 59, si interpreta nel senso che le disposizioni di cui allo stesso decreto non si applicano alle attività di imbottigliamento delle acque minerali, ivi compreso il rilascio ed il rinnovo delle relative concessioni.
19. 016. Antimo Cesaro, Mazziotti Di Celso, Librandi, Nesi.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.

  1. Al fine di creare le più idonee condizioni per il rilancio del settore idrotermale e favorire la ripresa degli investimenti, la norma di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, numero 59, si interpreta nel senso che le disposizioni di cui allo stesso decreto non si applicano alle attività termali ivi compreso il rilascio ed il rinnovo delle relative concessioni.
19. 015. Antimo Cesaro, Mazziotti Di Celso, Librandi, Nesi.

  Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

Art. 19-bis.
(Modifiche all'articolo 26-
ter del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69).

  1. All'articolo 26-ter del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, al primo periodo, le parole: «e fino al 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «e fino al 31 dicembre 2016».
19. 07. Fauttilli, De Mita.

  Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

Art. 19-bis.

  All'articolo 11, comma 3-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: «Fino al 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2015».
*19. 033. Allasia, Caparini.

  Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

Art. 19-bis.

  All'articolo 11, comma 3-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: «Fino al 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2015».
*19. 027. Gelmini, Palese, Squeri, Brunetta.

  Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

Art. 19-bis.

  All'articolo 11, comma 3-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: «Fino al 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2015».
*19. 017. Saltamartini.

  Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

Art. 19-bis.

  All'articolo 11, comma 3-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: «Fino al 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2015».
*19. 013. Gasparini.

  Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

Art. 19-bis.

  All'articolo 11, comma 3-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: «Fino al 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2015».
*19. 09. Marchetti.

  Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

Art. 19-bis.

  All'articolo 11, comma 3-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: «Fino al 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2015».
*19. 01. De Menech.

  Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

Art. 19-bis.

  La lettera b-bis) dell'articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito in legge n. 116 del 2014 è soppressa.

  Conseguentemente, sono ridotte in misura corrispondente all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione le dotazioni di bilancio dei Ministeri di cui all'elenco n. 2 allegato alla presente legge.
19. 030. Rampelli.

  Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

Art. 19-bis.

  La lettera b-bis) dell'articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 91 del 2014, è soppressa.
19. 011. Marchetti.

  Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

Art. 19-bis.

  All'articolo 190, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, apportare le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «I produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di cui al comma 1, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «i produttori iniziali di rifiuti speciali di cui al comma 1, lettera a)»;
   b) dopo le parole: «non eccede le dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi» sono aggiunte le seguenti: «e le quattro tonnellate di rifiuti pericolosi».
*19. 029. Rampelli.

  Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

Art. 19-bis.

  All'articolo 190, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, apportare le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «I produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di cui al comma 1, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «i produttori iniziali di rifiuti speciali di cui al comma 1, lettera a)»;
   b) dopo le parole: «non eccede le dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi» sono aggiunte le seguenti: «e le quattro tonnellate di rifiuti pericolosi».
*19. 014. Pastorelli, Di Gioia.

  Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

Art. 19-bis.

  All'articolo 190, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, apportare le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «I produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di cui al comma 1, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «i produttori iniziali di rifiuti speciali di cui al comma 1, lettera a)»;
   b) dopo le parole: «non eccede le dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi» sono aggiunte le seguenti: «e le quattro tonnellate di rifiuti pericolosi».
*19. 012. Marchetti.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Attestazione di regolare esecuzione).

  1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 9, commi 3-bis e 3-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, e all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, entro trenta giorni dalla data di emissione delle singole fatture da parte del fornitore, rilasciano l'attestazione di avvenuta e regolare esecuzione, in tutto o in parte, delle relative attività.
  2. In ogni caso, decorso il termine di cui al comma 1 senza che siano state formulate contestazioni da parte dei committenti di cui al medesimo comma 1 in merito all'avvenuta o regolare esecuzione delle attività che formano oggetto delle fatture emesse dal fornitore, l'attestazione di avvenuta è regolare esecuzione si intende a tutti gli effetti rilasciata.
  3. L'attestazione di cui al presente articolo costituisce a tutti gli effetti anche formale attestazione in ordine alla certezza, liquidità ed esigibilità del credito a cui la medesima si riferisce, e pertanto, idonea garanzia ai fini dell'accesso al mercato creditizio.
  4. L'attestazione è equiparata, ad ogni effetto di legge:
   a) alla certificazione per l'accesso al Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
   b) alla certificazione prevista dall'articolo 9, commi 3-bis e 3-ter, del decreto- legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, e dall'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.
19. 019. Saltamartini, Tancredi.

  Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

Art. 19-bis.
(Misure a favore della concorrenza e della tutela del consumatore nel mercato assicurativo).

  Il comma 1 dell'articolo 170-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è sostituito dal seguente:
  «I contratti di assicurazione, come classificati ex articolo 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, si risolvono automaticamente alla scadenza naturale e non possono essere tacitamente rinnovati, in deroga all'articolo 1899, primo e secondo comma, del codice civile. L'impresa di assicurazione è tenuta ad avvisare il contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno trenta giorni e a mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all'effetto della nuova polizza».
19. 018. Tancredi.

  Dopo l'articolo 19, è inserito il seguente:

Art. 19-bis.
(Finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese).

  1. I contributi di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, possono essere riconosciuti alle micro, piccole e medie imprese, come individuale dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, che abbiano ottenuto un finanziamento, compreso il leasing finanziario, per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1 del medesimo decreto, erogato con provvista reperita, in alternativa a quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo, sul mercato finanziario dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attività di leasing finanziario.
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i requisiti, le condizioni di accesso e le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma precedente.
19. 02. Boccadutri.

  Dopo l'articolo 19, è inserito il seguente:

Art. 19-bis.
(Disciplina civilistica del
leasing finanziario).

  Al fine di assicurare un riconoscimento civilistico al contratto di locazione finanziaria, dopo il capo XVII del titolo III del libro quarto del codice civile, è aggiunto il seguente:

«CAPO XVII-BIS DELLA LOCAZIONE FINANZIARIA

  Art. 1860-bis. – (Nozione). – 1. La locazione finanziaria è il contratto con il quale il concedente si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo mette a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tenga conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha facoltà di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito.
  Art. 1860-ter. – (Risoluzione del contratto). – 1. La risoluzione del contratto per inadempimento non si estende alle prestazioni già eseguite.
  2. Se la risoluzione del contratto ha luogo per l'inadempimento dell'utilizzatore, l'utilizzatore deve restituire il bene al concedente e corrispondere tutti i canoni scaduti fino alla data della risoluzione nonché i canoni a scadere attualizzati e il prezzo previsto per l'opzione finale di acquisto dedotto quanto ricavato dalla vendita o ricollocazione del bene medesimo».
19. 03. Boccadutri, Marco Di Maio.

  Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

Art. 19-bis.

  All'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
   «a) sono organi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 il Consiglio generale ed il Consiglio di gestione.
  Il Consiglio generale, al fine di raccogliere e coordinare le istanze di imprese, banche e confidi, indica, in osservanza con i criteri di carattere generale stabiliti dal Ministero dello sviluppo economico, le direttive da osservare per le operazioni che il Fondo da sottoporre al Consiglio di gestione, esprime pareri su iniziative di modifica eventualmente deliberate dal Consiglio di gestione ed esprime parere non vincolante sul rendiconto annuale del Fondo predisposto dal Consiglio di gestione.
  I membri del Consiglio generale sono nominati con decreto del Ministro dello sviluppo economico in base alle seguenti designazioni: tre, di cui uno assume le funzioni di Presidente, dal Ministero dello sviluppo economico, tre dal Ministero dell'economia e delle finanze, di cui uno con funzione di vice presidente, due dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, tre dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno da Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, uno dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un rappresentate delle banche, un per ciascuna delle organizzazioni rappresentative a livello nazionale delle piccole e medie imprese industriali, commerciali, artigiane e cooperative, un rappresentante dei confidi.
  La partecipazione al Consiglio generale del Fondo è a titolo gratuito.
  L'amministrazione del Fondo ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, è affidata a un Consiglio di gestione, composto da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico di cui uno con funzione di presidente, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze con funzione di vice presidente, da un rappresentante del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, da un rappresentante indicato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  Ai componenti del consiglio di gestione è riconosciuto un compenso annuo pari a quello stabilito per i componenti del comitato di amministrazione istituito ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni. Il Ministero dello sviluppo economico comunica al gestore del Fondo i nominativi dei componenti del consiglio di gestione, che è istituito ai sensi del citato articolo 47 del decreto legislativo n. 385 del 1993, affinché provveda alla sua formale costituzione. Con l'adozione del provvedimento di costituzione del consiglio di gestione da parte del gestore decade l'attuale comitato di amministrazione del Fondo».
*19. 04. De Menech.

  Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

Art. 19-bis.

  All'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
   «a) sono organi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 il Consiglio generale ed il Consiglio di gestione.
  Il Consiglio generale, al fine di raccogliere e coordinare le istanze di imprese, banche e confidi, indica, in osservanza con i criteri di carattere generale stabiliti dal Ministero dello sviluppo economico, le direttive da osservare per le operazioni che il Fondo da sottoporre al Consiglio di gestione, esprime pareri su iniziative di modifica eventualmente deliberate dal Consiglio di gestione ed esprime parere non vincolante sul rendiconto annuale del Fondo predisposto dal Consiglio di gestione.
  I membri del Consiglio generale sono nominati con decreto del Ministro dello sviluppo economico in base alle seguenti designazioni: tre, di cui uno assume le funzioni di Presidente, dal Ministero dello sviluppo economico, tre dal Ministero dell'economia e delle finanze, di cui uno con funzione di vice presidente, due dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, tre dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno da Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, uno dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un rappresentate delle banche, un per ciascuna delle organizzazioni rappresentative a livello nazionale delle piccole e medie imprese industriali, commerciali, artigiane e cooperative, un rappresentante dei confidi.
  La partecipazione al Consiglio generale del Fondo è a titolo gratuito.
  L'amministrazione del Fondo ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, è affidata a un Consiglio di gestione, composto da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico di cui uno con funzione di presidente, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze con funzione di vice presidente, da un rappresentante del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, da un rappresentante indicato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  Ai componenti del consiglio di gestione è riconosciuto un compenso annuo pari a quello stabilito per i componenti del comitato di amministrazione istituito ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni. Il Ministero dello sviluppo economico comunica al gestore del Fondo i nominativi dei componenti del consiglio di gestione, che è istituito ai sensi del citato articolo 47 del decreto legislativo n. 385 del 1993, affinché provveda alla sua formale costituzione. Con l'adozione del provvedimento di costituzione del consiglio di gestione da parte del gestore decade l'attuale comitato di amministrazione del Fondo».
*19. 05. Basso.

  Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

Art. 19-bis.

  All'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
   «a) sono organi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 il Consiglio generale ed il Consiglio di gestione.
  Il Consiglio generale, al fine di raccogliere e coordinare le istanze di imprese, banche e confidi, indica, in osservanza con i criteri di carattere generale stabiliti dal Ministero dello sviluppo economico, le direttive da osservare per le operazioni che il Fondo da sottoporre al Consiglio di gestione, esprime pareri su iniziative di modifica eventualmente deliberate dal Consiglio di gestione ed esprime parere non vincolante sul rendiconto annuale del Fondo predisposto dal Consiglio di gestione.
  I membri del Consiglio generale sono nominati con decreto del Ministro dello sviluppo economico in base alle seguenti designazioni: tre, di cui uno assume le funzioni di Presidente, dal Ministero dello sviluppo economico, tre dal Ministero dell'economia e delle finanze, di cui uno con funzione di vice presidente, due dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, tre dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno da Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, uno dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un rappresentate delle banche, un per ciascuna delle organizzazioni rappresentative a livello nazionale delle piccole e medie imprese industriali, commerciali, artigiane e cooperative, un rappresentante dei confidi.
  La partecipazione al Consiglio generale del Fondo è a titolo gratuito.
  L'amministrazione del Fondo ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, è affidata a un Consiglio di gestione, composto da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico di cui uno con funzione di presidente, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze con funzione di vice presidente, da un rappresentante del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, da un rappresentante indicato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  Ai componenti del consiglio di gestione è riconosciuto un compenso annuo pari a quello stabilito per i componenti del comitato di amministrazione istituito ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni. Il Ministero dello sviluppo economico comunica al gestore del Fondo i nominativi dei componenti del consiglio di gestione, che è istituito ai sensi del citato articolo 47 del decreto legislativo n. 385 del 1993, affinché provveda alla sua formale costituzione. Con l'adozione del provvedimento di costituzione del consiglio di gestione da parte del gestore decade l'attuale comitato di amministrazione del Fondo».
*19. 034. Marchetti.

  Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

Art. 19-bis.

  All'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
   «a) sono organi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 il Consiglio generale ed il Consiglio di gestione.
  Il Consiglio generale, al fine di raccogliere e coordinare le istanze di imprese, banche e confidi, indica, in osservanza con i criteri di carattere generale stabiliti dal Ministero dello sviluppo economico, le direttive da osservare per le operazioni che il Fondo da sottoporre al Consiglio di gestione, esprime pareri su iniziative di modifica eventualmente deliberate dal Consiglio di gestione ed esprime parere non vincolante sul rendiconto annuale del Fondo predisposto dal Consiglio di gestione.
  I membri del Consiglio generale sono nominati con decreto del Ministro dello sviluppo economico in base alle seguenti designazioni: tre, di cui uno assume le funzioni di Presidente, dal Ministero dello sviluppo economico, tre dal Ministero dell'economia e delle finanze, di cui uno con funzione di vice presidente, due dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, tre dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno da Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, uno dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un rappresentate delle banche, un per ciascuna delle organizzazioni rappresentative a livello nazionale delle piccole e medie imprese industriali, commerciali, artigiane e cooperative, un rappresentante dei confidi.
  La partecipazione al Consiglio generale del Fondo è a titolo gratuito.
  L'amministrazione del Fondo ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, è affidata a un Consiglio di gestione, composto da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico di cui uno con funzione di presidente, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze con funzione di vice presidente, da un rappresentante del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, da un rappresentante indicato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  Ai componenti del consiglio di gestione è riconosciuto un compenso annuo pari a quello stabilito per i componenti del comitato di amministrazione istituito ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni. Il Ministero dello sviluppo economico comunica al gestore del Fondo i nominativi dei componenti del consiglio di gestione, che è istituito ai sensi del citato articolo 47 del decreto legislativo n. 385 del 1993, affinché provveda alla sua formale costituzione. Con l'adozione del provvedimento di costituzione del consiglio di gestione da parte del gestore decade l'attuale comitato di amministrazione del Fondo».
*19. 028. Gadda, Marco Di Maio, Donati, Moretto.

  Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

Art. 19-bis.
(Semplificazione delle procedure autorizzative per le operazioni di bonifica tramite recupero energetico dei gas prodotti da discarica).

  1. Al fine di gestire le operazioni di bonifica e messa in sicurezza ambientale delle discariche esistenti, anche a tutela della salute pubblica, agli impianti di captazione, trattamento, distruzione e produzione di energia elettrica del biogas prodotto all'interno di discariche debitamente autorizzate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, così come convertito in legge 11 agosto 2014, n. 116.
  2. La qualifica di impianto alimentato da fonti rinnovabili (TAER) e il relativo allaccio alla rete elettrica nazionale riconosciuto a un impianto di bonifica del biogas operante su un originario lotto di discarica è trasferita, alla chiusura dello stesso, a domanda dell'operatore, agli ulteriori impianti realizzati sui nuovi lotti autorizzati presso la medesima discarica.
  3. Gli impianti di cui al precedente comma 1, anche già realizzati, possono utilizzare componenti tecniche quali attrezzature dei pozzi, sottostazioni di aspirazione e controllo, tubazioni, stazioni di aspirazione o captazione del biogas, sistemi di depurazione e/o liquefazione del biogas, sistemi di analisi e controllo, motori endotermici e camere di post-combustione rigenerate o revisionate dalle case costruttrici o da officine specializzate riconosciute dalle stesse case costruttrici. La rigenerazione o revisione è attestata da documentazione fiscale relativa ai lavori effettuati.
**19. 020. Piso, Tancredi.

  Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

Art. 19-bis.
(Semplificazione delle procedure autorizzative per le operazioni di bonifica tramite recupero energetico dei gas prodotti da discarica).

  1. Al fine di gestire le operazioni di bonifica e messa in sicurezza ambientale delle discariche esistenti, anche a tutela della salute pubblica, agli impianti di captazione, trattamento, distruzione e produzione di energia elettrica del biogas prodotto all'interno di discariche debitamente autorizzate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, così come convertito in legge 11 agosto 2014, n. 116.
  2. La qualifica di impianto alimentato da fonti rinnovabili (TAER) e il relativo allaccio alla rete elettrica nazionale riconosciuto a un impianto di bonifica del biogas operante su un originario lotto di discarica è trasferita, alla chiusura dello stesso, a domanda dell'operatore, agli ulteriori impianti realizzati sui nuovi lotti autorizzati presso la medesima discarica.
  3. Gli impianti di cui al precedente comma 1, anche già realizzati, possono utilizzare componenti tecniche quali attrezzature dei pozzi, sottostazioni di aspirazione e controllo, tubazioni, stazioni di aspirazione o captazione del biogas, sistemi di depurazione e/o liquefazione del biogas, sistemi di analisi e controllo, motori endotermici e camere di post-combustione rigenerate o revisionate dalle case costruttrici o da officine specializzate riconosciute dalle stesse case costruttrici. La rigenerazione o revisione è attestata da documentazione fiscale relativa ai lavori effettuati.
**19. 06. Castricone.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19.bis.
(Istituzione della figura di «Tutor Digitale» per cittadini e imprese).

  1. Dal 1o gennaio 2015 è istituita la figura del Tutor Digitale con l'obiettivi di favorire il superamento dei «digital divide» culturale e garantire l'inclusione ogni di cittadino e impresa nei processi di innovazione e sviluppo basati sulle tecnologie dell'informazione.
  2. Il compito del Tutor Digitale sarà quello di educare, supportare e affiancare i cittadini e le imprese nell'accesso e nell'utilizzo di processi digitali in particolar modo nell'ambito del rapporto con la Pubblica Amministrazione, nonché in ogni attività privata o pubblica che richieda l'accesso e l'uso di strumenti digitali da parte dei cittadini e delle imprese.
  3. Il Tutor Digitale è un cittadino italiano di età inferiore ai 30 anni al momento della nomina da parte del cittadino o dell'impresa di riferimento.
  4. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge l'AIGD provvederà ad emanare apposito regolamento concernente la figura di cui al comma 1.
  5. Il Tutor Digitale, entro 12 mesi dalla nomina, deve garantire che ogni cittadino o l'impresa ad esso collegati siano in grado di effettuare, direttamente o con l'assistenza del Tutor stesso, un insieme di funzioni digitali essenziali, definite e aggiornate con cadenza annuale da AGID, tali da favorire la progressiva inclusione digitale nei processi di innovazione.
  6. L'abilitazione allo svolgimento di tali funzioni, sarà definita dal regolamento di cui al comma 4 e dovrà consentire l'ottenimento per cittadini ed imprese del «Certificato di cittadinanza digitale».
  7. È altresì istituito a partire dal 30 giugno 2015 un «Servizio Civile Digitale» obbligatorio per tutti i cittadini italiani di età compresa tra i 18 e i 29 anni compiuti, finalizzato alla formazione del Tutor Digitale per cittadini e imprese, secondo le modalità che saranno definite dal regolamento AGID di cui al comma 4.
  8. Il completamento di tale Servizio Civile Digitale consente ai cittadini opportunamente abilitati di assumere il ruolo di Tutor Digitale per conto di cittadini e imprese.
  9. Al fine di finanziare l'istituzione del Servizio Civile Digitale, ogni comunicazione scritta o documento assimilabile inviato alla Pubblica Amministrazione centrale e locale in formato non conforme agli standard previsti per la posta elettronica certificata, è soggetto a imposta di registro di 50,00 euro sulla prima pagina e di 5,00 euro per ogni pagina successiva. Le modalità tecniche di tale imposta saranno successivamente stabilite da apposito decreto ministeriale.
19. 032. Bruno Bossio.

  Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

Art. 19-bis.
(Artigianato Digitale).

  1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, destinato al sostegno delle imprese artigiane che si uniscono in «Reti di Impresa Soggetto dotate di personalità giuridica, al fine di operare nell'ambito dell'artigianato digitale, alla relativa promozione ricerca e sviluppo di software e hardware e all'ideazione di modelli di attività» di vendita non convenzionali e forme di collaborazione tra tali realtà produttive.
  2. Il fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico dal comma 56 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 nonché il fondo previsto per le medesime finalità nella legge di stabilità 2015 così come proposto al comma 1 sono integrati per gli stessi scopi dalle azioni del Programma Operativo Nazionale relativo alla Competitività di responsabilità del Ministero dello sviluppo economico. Al fine di estendere le agevolazioni a tutte le reti di impresa soggetto dotate di personalità giuridica residenti nel territorio nazionale, nell'ambito dell'Accordo di partenariato 2014-2020, ovvero nell'ambito della collegata pianificazione degli interventi nazionali finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione e dal Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro delegato per la politica di coesione territoriale di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti i criteri e le modalità di applicazione del presente comma.
  3. Le risorse del fondo sono erogate ai beneficiari di cui al comma 1) che operano anche in collaborazione con istituti di ricerca pubblici, università e istituzioni scolastiche autonome pubbliche sulla base di progetti triennali da questi presentati attraverso procedure selettive indette dal Ministero dello sviluppo economico volti a sviluppare i seguenti principi e contenuti:
   a) ricerca e sviluppo di software e hardware;
   b) condivisione e utilizzo di documentazione in maniera comunitaria;
   c) creazione di comunità on line e fisiche per la collaborazione e la condivisione di conoscenze;
   d) accesso alle tecnologie di fabbricazione digitale;
   e) creazione di nuove realtà produttive;
   f) promozione di modelli di attività di vendita non convenzionali e innovativi;
   g) condivisione di esperienze con il territorio;
   h) sostegno per l'applicazione delle idee;
   i) sostegno delle scuole del territorio attraverso la diffusione del materiale educativo sulla cultura del «makers».

  4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico invia alle Camere una relazione che descrive gli effetti dell'applicazione dei commi 1) e 3).
  5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono definiti criteri e modalità per l'applicazione del commi 1 e 3.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 10.000.000;
   2016: – 10.000.000.
19. 08. Fassina.

  Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

Art. 19-bis.
(Tariffa rifiuti).

  Alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modifiche:
   1) Il comma 65 1 è sostituito dal seguente:
  «651. A partire dal 2015, nella determinazione della tariffa, il comune tiene conto dei criteri determinati con regolamento da emanarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
  Il regolamento è emanato nei rispetto dei seguenti principi:
   a) Il costo fisso del servizio di gestione previsto dal piano finanziario del comune deve riflettere criteri oggettivi e trasparenti da individuare sulla base di parametri dimensionali e territoriali dei comuni e in relazione ad intervalli ragionevoli di incidenza (costi standard) determinati dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF) istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze. In assenza e/o nelle more di tale determinazione, i costi fissi dovranno rispettare criteri di contabilità analitica, per centri di costo;
   b) la ripartizione dei costi dovrà avvenire sulla base della stima della produzione del rifiuti a carico delle utenze domestiche, utilizzando coefficienti che ciascun comune dovrà determinare a seguito di attività di misurazione puntuale della produzione di rifiuti. La produzione complessiva delle utenze domestiche dovrà essere calcolata come prodotto tra il numero di famiglie residenti sul comune, distinte per numero di componenti, e il coefficiente di produzione media, espresso in kg/giorno. La produzione delle utenze non domestiche sarà calcolata per differenza in assenza di queste misurazioni ci si riferirà al dato della produzione media pro capite come risulta dai dati MUD (nettata dei rifiuti di imballaggio conferiti in raccolta differenziata);
   c) la percentuale del costo allocata a ciascuna categoria di utenza, domestica e non, è fissata tenendo conto della produzione effettiva di rifiuto di ciascuna categoria da determinarsi sulla base di campagne specifiche di pesatura. In assenza di misurazioni periodiche, la percentuale del costo allocata a ciascuna categoria di utenza, domestica e non, dovrà tener conto della produzione presunta di rifiuto di ciascuna categoria di utenza, determinata sulla base di coefficienti di producibilità e delle superfici iscritte al ruolo;
   d) il comune, con proprio regolamento, deve prevedere riduzioni tariffarie, nella misura massima del cinquanta per cento, nel caso di: abitazioni o locali tenuti a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti (esempio concessionari/mobilifici); tipologie di attività che per loro natura dimostrino di produrre principalmente rifiuto differenziato. Nella modulazione della tariffa si tiene conto della qualità del rifiuto prodotto da ciascuna categoria di attività, assicurando riduzioni per la raccolta differenziata crescenti all'aumentare della quota di rifiuto differenziabile. I coefficienti di riduzione sono stabiliti annualmente dal comune nella delibera di approvazione delle aliquote in funzione degli obiettivi di raccolta differenziata, eventualmente distinta per tipologia di rifiuto, fissati nella medesima delibera. Le riduzioni sono concesse sulla base dell'effettivo conferimento e sono pertanto applicate sulle aliquote dell'anno successivo. Il comune può altresì prevedere sconti o agevolazioni, da riconoscere agli utenti che conferiscano i rifiuti presso gli eco centri. Alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato autonomamente al recupero».
   2) il comma 653 è sostituito dal seguente:
  «653. A partire dal 2015, nella determinazione del costi del servizio, il comune deve avvalersi delle risultanze dei fabbisogni standard».
   3) il comma 658 è sostituito dal seguente:
  «658. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utente domestiche e non domestiche».
*19. 010. Marchetti.

Art. 19-bis.
(Tariffa rifiuti).

  Alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modifiche:
   1) Il comma 65 1 è sostituito dal seguente:
  «651. A partire dal 2015, nella determinazione della tariffa, il comune tiene conto dei criteri determinati con regolamento da emanarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
  Il regolamento è emanato nei rispetto dei seguenti principi:
   a) Il costo fisso del servizio di gestione previsto dal piano finanziario del comune deve riflettere criteri oggettivi e trasparenti da individuare sulla base di parametri dimensionali e territoriali dei comuni e in relazione ad intervalli ragionevoli di incidenza (costi standard) determinati dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF) istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze. In assenza e/o nelle more di tale determinazione, i costi fissi dovranno rispettare criteri di contabilità analitica, per centri di costo;
   b) la ripartizione dei costi dovrà avvenire sulla base della stima della produzione del rifiuti a carico delle utenze domestiche, utilizzando coefficienti che ciascun comune dovrà determinare a seguito di attività di misurazione puntuale della produzione di rifiuti. La produzione complessiva delle utenze domestiche dovrà essere calcolata come prodotto tra il numero di famiglie residenti sul comune, distinte per numero di componenti, e il coefficiente di produzione media, espresso in kg/giorno. La produzione delle utenze non domestiche sarà calcolata per differenza in assenza di queste misurazioni ci si riferirà al dato della produzione media pro capite come risulta dai dati MUD (nettata dei rifiuti di imballaggio conferiti in raccolta differenziata);
   c) la percentuale del costo allocata a ciascuna categoria di utenza, domestica e non, è fissata tenendo conto della produzione effettiva di rifiuto di ciascuna categoria da determinarsi sulla base di campagne specifiche di pesatura. In assenza di misurazioni periodiche, la percentuale del costo allocata a ciascuna categoria di utenza, domestica e non, dovrà tener conto della produzione presunta di rifiuto di ciascuna categoria di utenza, determinata sulla base di coefficienti di producibilità e delle superfici iscritte al ruolo;
   d) il comune, con proprio regolamento, deve prevedere riduzioni tariffarie, nella misura massima del cinquanta per cento, nel caso di: abitazioni o locali tenuti a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti (esempio concessionari/mobilifici); tipologie di attività che per loro natura dimostrino di produrre principalmente rifiuto differenziato. Nella modulazione della tariffa si tiene conto della qualità del rifiuto prodotto da ciascuna categoria di attività, assicurando riduzioni per la raccolta differenziata crescenti all'aumentare della quota di rifiuto differenziabile. I coefficienti di riduzione sono stabiliti annualmente dal comune nella delibera di approvazione delle aliquote in funzione degli obiettivi di raccolta differenziata, eventualmente distinta per tipologia di rifiuto, fissati nella medesima delibera. Le riduzioni sono concesse sulla base dell'effettivo conferimento e sono pertanto applicate sulle aliquote dell'anno successivo. Il comune può altresì prevedere sconti o agevolazioni, da riconoscere agli utenti che conferiscano i rifiuti presso gli eco centri. Alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato autonomamente al recupero».
   2) il comma 653 è sostituito dal seguente:
  «653. A partire dal 2015, nella determinazione del costi del servizio, il comune deve avvalersi delle risultanze dei fabbisogni standard».
   3) il comma 658 è sostituito dal seguente:
  «658. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utente domestiche e non domestiche».
*19. 031. Rampelli.

ART. 20.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, sono ridotte in misura corrispondente all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione le dotazioni di bilancio dei Ministeri di cui all'elenco n. 2 allegato alla presente legge.
20. 20. Corsaro.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, all'articolo 17, comma 13, sostituire le parole è incrementato di 187,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 con le parole è incrementato di 165,4 milioni di euro annui per l'anno 2015, di 165,8 milioni di euro per l'anno 2016, e di 187,5 milioni di euro a decorrere dal 2017».
20. 21. Corsaro.

  Al comma 1, allegato 6, sopprimere la voce: Spesa di Funzionamento del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015 –300.000;
   2016 –300.000;
   2017 –300.000.
20. 5. Pelillo.

  All'articolo 6 di cui al comma 1, la voce: Ministero dell'economia e delle finanze – spese di funzionamento dell'ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e adolescenza è soppressa.

  Conseguentemente al medesimo allegato, voce: Ministero dell'economia e delle finanze – somme da erogare all'ente pubblico ed economico Agenzia del demanio:
   alla colonna: «Riduzione 2015» sostituire la cifra 500 con la seguente: «550»;
   alla colonna: «Riduzione 2016» sostituire la cifra 500 con la seguente: «550»;
   alla colonna «Riduzione 2017» e successivi sostituire la cifra 500 con la seguente: «550».
20. 11. Sorial, Cariello, Castelli, Colonnese, D'Incà, Brugnerotto, Currò, Caso.

  All'allegato 6 di cui al comma 1, la voce: Ministero dell'economia e delle finanze – spese di funzionamento dell'ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza è soppressa.

  Conseguentemente al medesimo allegato, voce: totale, alla colonna: Riduzione 2015 sostituire la cifra: 22.060 con la seguente: 22.010; alla colonna Riduzione 2016 sostituire la cifra: 21.699,3 con la seguente: 21.649,3; alla colonna Riduzione 2017 e successivi sostituire la cifra 21.699,4 con la seguente: 21.649,4.
20. 13. Sorial, Colonnese, D'Incà, Brugnerotto, Currò, Caso, Cariello, Castelli.

  All'allegato 6 di cui al comma 1, la voce: Ministero dell'economia e delle finanze – Somma da assegnare all'Autorità nazionale anticorruzione e per fa valutazione e la trasparenza della pubblica amministrazione è soppressa.

  Conseguentemente, al medesimo allegato, voce: Ministero dell'economia e delle finanze Fondo occorrente per il funzionamento della scuola nazionale della pubblica amministrazione: alla colonna: Riduzione 2015 sostituire fa cifra 50 con la seguente: 150; alla colonna: Riduzione 2016 sostituire la cifra 50 con la seguente: 150; alla colonna: Riduzione 2017 e successivi sostituire la cifra 50 con fa seguente: 150.
20. 12. Sorial, Castelli, Colonnese, D'Incà, Brugnerotto, Currò, Caso, Cariello.

  All'allegato 6 di cui al comma 1, la voce: Ministero dell'economia e delle finanze – Somma da assegnare all'Autorità nazionale anticorruzione e per fa valutazione e la trasparenza della pubblica amministrazione è soppressa.

  Conseguentemente al medesimo allegato, voce: totale, alla colonna: Riduzione 2015 sostituire la cifra 22.060 con la seguente: 21.960; alla colonna: Riduzione 2016 sostituire fa cifra 21699,3 con la seguente: 21699,3; alla colonna: Riduzione 2017 e successivi sostituire la cifra 21.699,4 con la seguente: 21.599,4.
20. 14. Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Currò, Caso, Cariello, Castelli, Colonnese.

  Al comma 1, allegato 6, la voce: Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale – Assegni agli istituti italiani di cultura all'estero è soppressa.

  Conseguentemente all'articolo 17, comma 12, sostituire le parole: 850 milioni con la seguente: 849.600.000.
20. 22. Manlio Di Stefano, Spadoni, Di Battista, Grande, Scagliusi, Sibilia, Del Grosso, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, Currò, D'Incà.

  Al comma 1, allegato 6, sopprimere la voce: Assegni agli istituti italiani di cultura all'estero.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 400.000;
   2016: – 400.000;
   2017: – 400.000.
20. 1. La III Commissione.

  All'allegato n. 6 di cui al comma 1, la voce: Ministero dell'interno – Contributo, all'agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata per le spese di funzionamento è soppressa.

  Conseguentemente al medesimo allegato, voce: totale, colonna: Riduzione 2015 sostituire la cifra 22.060,0 con la seguente: 21.960,0; colonna: Riduzione 2016 sostituire la cifra 21.699,3 con la seguente: 21.599,3; colonna Riduzione 2017 e successivi sostituire la cifra 21.699,4 con la seguente: 21,599,4.
20. 15. Sorial, Brugnerotto, Currò, Caso, Cariello, Castelli, Colonnese, D'Incà.

  Al comma 1, allegato 6, sopprimere le seguenti voci:

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE 630,0 630,0 600,0
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE ENTI PARCO 1.000,0 1.000,0 1.000,0

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 1.600;
   2016: – 1.600;
   2017: – 1.600.
20. 17. Terzoni, Zolezzi, Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Vignaroli.

  All'allegato 6 di cui al comma 1 aggiungere in fine la seguente voce: Presidenza del Consiglio dei ministri – spese funzionamento UNAR Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica – riduzione 2015: 1.500; riduzione 2016: 1.500; riduzione 2017: 1.500.
20. 10. Guidesi, Matteo Bragantini, Caparini.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. decorrere dai gennaio 2016, il canone di cui all'articolo 15 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e successive modificazioni ed integrazioni, costituisce il corrispettivo dell'uso di un apparato atto a decodificare le trasmissioni televisive criptate, installato dalla concessionaria del servizio pubblico su richiesta dell'utente, con modalità e caratteristiche stabilite con decreto del Ministro delle comunicazioni.
  1-ter. Gli utenti che non richiedono l'installazione di cui al comma precedente sono tenuti unicamente al pagamento della tassa di concessione governativa di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), della tariffa delle tasse sulle concessioni, approvata con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1991.
  Con decreto del Ministro delle comunicazioni sono indicati i programmi di pubblico interesse che la concessionaria del servizio pubblico non può trasmettere con modalità criptate.

  Conseguentemente, all'articolo 17, comma 19, sostituire la cifra: 3,300 con la seguente: 1.800.
20. 3. Caparini, Guidesi.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione provvede alla soppressione dell'Associazione per io sviluppo nel Mezzogiorno (SVIMEZ).
20. 2. Matteo Bragantini, Prataviera, Fedriga, Simonetti, Guidesi, Caparini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti individua, entro sei mesi dall'approvazione della presente legge le modalità per procedere all'accorpamento dei due registri del pubblico registro automobilistico e dell'archivio nazionale dei veicoli, approntando un unico archivio telematico nazionale per i dati concernenti la proprietà e le caratteristiche tecniche dei veicoli, producendo il relativo regolamento attuativo, in ottemperanza alle misure approvate in tal senso con la legge 27 dicembre 2013, n. 147, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013.
20. 6. Sorial.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la carta di circolazione viene a costituire l'unico documento del veicolo e quanto previsto dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, nonché gli altri eventi giuridico-patrimoniali sui veicoli, si registra nel solo archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b) e 226, comma 5, del decreto legislativo stesso, attraverso procedure e modalità stabilite con idonee modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada). Sono abrogate le previsioni del Codice Civile che trattano i veicoli stradali quali beni mobili registrati, ed in particolare l'articolo 2683, primo comma, numero 3), del Codice Civile stesso.
  1-ter. Con decreto dei Presidente della Repubblica, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati l'implementazione dell'archivio di cui al comma 1-bis con i pertinenti dati dei Pubblico Registro Automobilistico (PRA) e l'assetto del personale centrale periferico di quest'ultimo ente.
20. 7. Caparini, Guidesi.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Entro il 30 dicembre 2015, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, avvia il procedimento per l'alienazione della partecipazione dello Stato nella RAi-Radiotelevisione italiana Spa. Entro il 30 settembre 2015, i Ministeri dello sviluppo economico e dell'economia, con uno o più decreti, provvedono a definire i tempi, le modalità, i requisiti, le condizioni e ogni altro elemento delle offerte pubbliche di vendita, anche relative a specifici rami d'azienda. La vendita dell'intera partecipazione e di tutte le quote deve concludersi entro e non oltre il 31 giugno 2016. I proventi derivanti dal procedimento di cui sopra, sono destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni. Attraverso la stipula di contratti di servizio fra il Ministero dello sviluppo economico e le televisioni private nazionali, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 3 maggio 2004, n. 112, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si definiscono gli obblighi di programmazione per l'espletamento del servizio pubblico radiotelevisivo, che tutte le televisioni devono garantire, comunque assicurando il servizio pubblico generale televisivo con trasmissioni, anche nelle fasce orarie di maggior ascolto, che rispondano ai criteri qualitativi previsti dagli articoli 6 e 17 della legge 3 maggio 2004, n. 112. A decorrere dal 1o gennaio 2017, il canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, nonché la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni, sono aboliti.

  Conseguentemente, l'articolo 17 della legge 14 aprile 1975, n. 103, l'articolo 18 della legge 3 maggio 2004, n. 112, e l'articolo 47 del testo unico della radiotelevisione, di cui ai decreto legislativo il luglio 2005, n. 177, sono abrogati.
20. 8. Caparini, Guidesi.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, senza ulteriore aggravio di spesa e nel rispetto dei vincoli di bilancio, posso prorogare per un periodo di 36 mesi i rapporti di lavoro a termine, di formazione lavoro, di collaborazione coordinazione e continuativa in somministrazione ed altre forme di lavoro accessorio nei casi in cui, per effetto della cessazione dei rapporti di lavoro, si possano prefigurare situazioni d'interruzione del pubblico servizio con grave pregiudizio per l'utenza.
  2-ter. Per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi, le province e le città metropolitane possono prorogare fino al 31 dicembre 2016 i contratti di lavoro a termine di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nel rispetto della vigente normativa di contenimento della spesa complessiva di personale e dei limiti massimi della spesa la stipula dei contratti a tempo determinato. Tale proroga, il cui costo sia coperto con risorse proprie o con fondi nazionali regionali, o comunitari a tali funzioni attribuiti, è consentita anche in deroga ai vincoli connessi al rispetto del patto di stabilità interno e ai limiti temporali sui contratti a termine. In attesa dei provvedimenti di riordino di cui all'articolo 11 dell'accordo stipulato ai sensi dell'articolo 1, comma 91, della legge n. 56 del 2014, tra Governo e regioni, e allo scopo di garantire la continuità dei servizi, il personale non dirigenziale assunto con contratto a tempo determinato impegnato nei servizi di cui al citato articolo 11, in possesso di idoneità concorsuale per assunzioni a tempo indeterminato, dei requisiti cui all'articolo 4, comma 6, primo periodo, della legge 30 ottobre 2013, n. 125 e il personale non dirigenziale dei sopra citati servizi che abbia sostenuto procedure selettive pubbliche per titoli ed esami indette ai sensi dell'articolo 1, comma 560, della legge n. 296 del 2006 e assunto, a seguito delle stesse, con contratto a tempo determinato, che abbiano maturato una anzianità di servizio di almeno tre anni negli ultimi cinque alla data presente legge, possono essere stabilizzati a domanda dalla regione territorialmente competente con risorse proprie o fondi regionali o nazionali a tali funzioni attribuiti ed assegnato, in deroga alla vigente disciplina in materia di limiti per le assunzioni e nel rispetto dei vincoli di spesa, ai soggetti istituzionali individuati anche temporaneamente a svolgere le funzioni previste.
  2-quater. All'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: «31 dicembre 2014’» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016». Le proroghe, il cui costi sia coperto con risorse proprie o con fondi nazionali regionali, o comunitari a tali funzioni dedicati, è consentita anche in deroga ai vincoli connessi al rispetto del patto di stabilità interno e ai limiti temporali sui contratti a termine.
  2-quinquies. I soggetti istituzionali insediatisi a seguito della legge 7 aprile 2014, n. 56, nonché gli enti o agenzie subentranti nelle funzioni alle province che, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stiano assolvendo alla carenza della dotazione organica attraverso il ricorso e l'impiego di personale assunto con procedure ad evidenza pubblica con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 36 mesi alla data del 31 dicembre 2014 e i cui contratti di lavoro siano stati oggetto negli ultimi cinque anni di una serie continua e costante di rinnovi e proroghe anche con soluzione di continuità presso il medesimo ente, possono procedere entro il 31 dicembre 2016, con risorse proprie o fondi regionali o nazionali a tali funzioni attribuiti, alla stabilizzazione a domanda del personale interessato.
  2-sexies. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 6 e 6-quater del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, si applicano ai soggetti istituzionali individuati a svolgere le funzioni previste dall'accordo, ai sensi dell'articolo 1, comma 91, della legge n. 56 del 2014, tra Governo e regioni, sancito in Conferenza unificata, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
20. 4. Di Salvo, Pilozzi, Lavagno, Migliore, Piazzoni, Lacquaniti, Zan, Nardi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, senza ulteriore aggravio di sposa e nei rispetto dei vincoli di bilancio possono prorogare per un periodo di 36 mesi i rapporti di lavoro a termine, di formazione lavoro, collaborazione coordinata e continuativa, in somministrazione ed altre forme di lavoro accessorio nei casi in cui, per effetto della cessazione dei rapporti di lavoro, si possano prefigurare situazioni d'interruzione del pubblico servizio con grave pregiudizio per l'utenza. Per le strette necessità, connesse alle esigenze di continuità dei servizi, le province e le città metropolitane possono prorogare fino al 31 dicembre 2016 i contratti di lavoro a termine di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nel rispetto della vigente normativa di contenimento della spesa complessiva di personale e dei limiti massimi della spesa annua per la stipula dei contratti a tempo determinato. Tale proroga, il cui costo sia coperto con risorse proprie o con fondi nazionali regionali, o comunitari a tali funzioni attribuiti, è consentita anche in deroga ai vincoli connessi al rispetto del patto di stabilità interno e ai limiti temporali sui contratti a termine. In attesa dei provvedimenti di riordino di cui all'articolo 11 dell'accordo, ai sensi dell'articolo 1, comma 91, della legge n. 56 del 2014, tra Governo e regioni, e allo scopo di garantire la continuità dei servizi, il personale non dirigenziale assunto con contratto a tempo determinato impegnato nei servizi di cui al citato articolo 11, in possesso di idoneità concorsuale per assunzioni a tempo indeterminato, dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 6, primo periodo, della legge 30 ottobre 2013, n. 125 e il personale non dirigenziale dei sopra citati servizi che abbia sostenuto procedure selettive pubbliche per titoli ed esami indette ai sensi dell'articolo 1 comma 560, della legge n. 296 del 2006 e assunto, a seguito delle stesse, con contratto a tempo determinato, che abbiano maturato una anzianità di servizio di almeno tre anni negli ultimi cinque alla data della presente legge, possono essere stabilizzati a domanda dalla regione territorialmente competente con risorse proprie o fondi regionali o nazionali a tali funzioni attribuiti ed assegnato, in deroga alla vigente disciplina in materia di limiti per le assunzioni e nel rispetto dei vincoli di spesa, ai soggetti istituzionali individuati anche temporaneamente a svolgere le funzioni previste. All'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016». Le proroghe, in cui costo sia coperto con risorse proprie o con fondi nazionali regionali, o comunitari a tali funzioni dedicati, è consentita anche in deroga ai vincoli connessi al rispetto del patto di stabilità interno e ai limiti temporali sui contratti a termine. I soggetti istituzionali insediatisi a seguito della legge 7 aprile 2014, n. 56 nonché gli enti o agenzie subentranti nelle funzioni alle province che, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stiano assolvendo alla carenza della dotazione organica attraverso il ricorso e l'impiego di personale assumo con procedure ad evidenza pubblica con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 36 mesi alla data del 31 dicembre 2014 e i cui contratti di lavoro siano stati oggetto negli ultimi cinque anni di una serie continua e costante di rinnovi e proroghe anche con soluzione di continuità presso il medesimo ente, possono procedere entro il 31 dicembre 2019, con risorse proprie o fondi regionali o nazionali a tali funzioni attribuiti, alla stabilizzazione a domanda del personale interessato. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 6 e 6-quater del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 si applicano ai soggetti istituzionali individuati a svolgere le funzioni previste dall'accordo, ai sensi dell'articolo comma 91 della legge n. 56 del 2014 tra Governo e regioni, sancito in Conferenza unificata, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
20. 18. Scotto, Airaudo, Placido, Marcon, Melilla.

  Dopo il comma 2 inserire i seguenti;
  2-bis. A decorrere dal 31 marzo 2015, è soppresso l'Ufficio per il contrasto delle discriminazioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si provvede ad apportare le opportune modifiche ai decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2002, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4 settembre 2002.
  2-ter. A decorrere dalla data di cui al comma 1, sono abrogati l'articolo 8 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215 e l'articolo 29, comma 2 della legge 1o marzo 2002, n. 39.
20. 9. Guidesi, Rondini, Matteo Bragantini, Caparini.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  2-bis. All'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il comma 190 è soppresso.
  2-ter. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il comma 213 è soppresso. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma e dal comma precedente sono riversati all'entrata del bilancio dello Stato.
20. 16. Nuti, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Toninelli, Castelli, Sorial, Caso, D'Incà, Currò, Brugnerotto, Cariello, Colonnese.

  dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Al fine di qualificare il rilancio e lo sviluppo locale dei territori interessati, valorizzando le finalità sociali, produttive e turistiche compatibili con il rilevante valore storico, culturale e ambientale, le funzioni nazionali relative ai Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna, di cui all'articolo 114, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 73, sono attribuite al Ministro dello sviluppo economico, che le esercita di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'istruzione e dell'università e della ricerca, e dei beni e delle attività culturali. All'organo di gestione del Parco è garantita la partecipazione della regione Autonoma della Sardegna e di una rappresentanza delle autonomie locali interessate.
  2-ter. In attuazione del comma, 2-bis alla legge 23 dicembre 2000, n. 388 sono apportate le seguenti modifiche all'articolo 114, comma 10, primo periodo, dopo le parole: «è assegnato» sono inserite le parole; «al Ministero dello sviluppo economico»; b) l'articolo 114, comma 10, ultimo periodo, è sostituito dalle parole: «i decreti istitutivi di cui ai periodi precedenti stabiliscono altresì le attività incompatibili con le finalità previste dal Parco Geominerario».
20. 19. Francesco Sanna.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Razionalizzazione della spesa e costi standard).

  Al fine di accelerare il processo di razionalizzazione della spesa è sospesa l'attuazione per tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei Piani assunzionali fino all'adozione di indicatori di riferimento di costo e di fabbisogno che promuovano condizioni di efficienza.
20. 01. Guidesi, Caparini.

  Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

Art. 20-bis.
(Estensione delle funzioni della Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sodale).

  1. All'articolo 56, comma 2, lettera a), della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo le parole: «con riferimento all'intero settore previdenziale ed assistenziale» sono aggiunte le seguenti: «in ambito sia sodale sia sanitario, comunque gestite».
20. 02. Di Gioia.

  Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

Art. 20-bis.
(Disposizioni relative al parere sulle nomine dei presidenti degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenziale e assistenza sociale).

  1. All'articolo 2 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, aggiungere in fine il seguente comma: «Per le nomine dei presidenti degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sodale il parere è espresso, oltre che dalle commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere, anche dalla Commissione parlamentare di cui all'articolo 56 della legge 9 marzo 1989, n. 88».
20. 03. Di Gioia.

  Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

Art. 20-bis.
(Estensione delle funzioni della Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale alla gestione separata di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 269 del 2003).

  1 All'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il secondo periodo è sostituito dai seguente: «Ferme restando le attribuzioni proprie della Commissione di vigilanza prevista dall'articolo 3 del regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e successive modificazioni, nell'ambito delle competenze proprie della Commissione parlamentare di cui all'articolo 56 della legge 9 marzo 1989, n. 88, come modificato dal comma 189 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, rientrano anche le funzioni di vigilanza sulla gestione separata di cui al comma 8 relativamente ai profili di operazioni di finanziamento e sostegno del settore pubblico realizzate con riferimento all'intero settore previdenziale ed assistenziale».
20. 04. Di Gioia.

  Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

Art. 20-bis.
(Disposizioni per un maggiore raccordo tra la COVIP e la Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale).

  1. All'articolo 56 della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  2-bis. Per l'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma 2 la Commissione può altresì chiedere alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) l'invio delle risultanze del controllo con cui la medesima COVIP riferisce ai Ministeri vigilanti rispetto agli enti di diritto privato di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.
20. 05. Di Gioia.

  Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

Art. 20-bis.
(Abolizione della presenza di rappresentanti ministeriali nei collegi sindacali delle associazioni o fondazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 509 del 1994).

  1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, le parole: «Nel collegi dei sindaci deve essere assicurata la presenza di rappresentanti delle predette Amministrazioni» sono soppresse.
20. 06. Di Gioia.

  Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

Art. 20-bis.
(Segnalazione ai ministeri vigilanti delle situazioni di disavanzo economico-finanziario ai sensi dell'articolo 56 della legge n. 509 del 1994).

  1. All'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Ai fini del provvedimenti di cui al periodi precedenti la Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale segnala ai ministeri vigilanti le situazioni di disavanzo economico-finanziario apprese nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo dei bilanci di tali enti ai sensi dell'articolo 56 della legge 9 marzo 1989, n. 88».
20. 07. Di Gioia.

  Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

Art. 20-bis.

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 2, 8, 9 e 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 non si applicano agli enti e agli organismi, anche aventi personalità giuridica di diritto privato, che operano nel settore dei beni culturali e dello spettacolo.
20. 08. Palese, Brunetta.