Disegno di legge n. 2679-bis
ART. 1.
All'articolo 1, comma 1, sostituire l'Allegato 1 con il seguente:
Allegato 1
(articolo 1, comma 1)
(importi in milioni di euro)
RISULTATI DIFFERENZIALI | |||
Descrizione risultato differenziale | 2015 | 2016 | 2017 |
Livello massimo del saldo netto da finanziare, al netto delle regolazioni contabili e debitorie pregresse (pari a 16,884 milioni di euro per il 2015, a 3.150 milioni di euro per il 2016 e a 3150 milioni di euro per il 2017), tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge | –54.000 | –27.000 | –15.000 |
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*) | 323.000 | 275.000 | 300.000 |
(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato e comprensivo per il 2015 di un importo di 4,000 milioni di euro per indebitamento estero relativo a interventi non considerati nel bilancio di previsione. |
Conseguentemente:
all'articolo 16, comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: Per l'anno 2015 le spese relative al cofinanziamento nazionale dei fondi strutturali comunitari non rilevano, ai fini dei saldi di cui all'articolo 36, comma 3, per un importo pari ai proventi derivanti dall'attuazione del comma 1, nel limite massimo di 700 milioni di euro;
all'articolo 17, sopprimere il comma 19;
all'articolo 18, comma 1:
a) alla lettera d), sostituire le parole: 4.000 milioni con le seguenti: 3.272 milioni;
b) alla lettera e) sostituire le parole: 7.000 milioni con le seguenti: 6.272 milioni;
all'articolo 36, comma 6, sopprimere il numero 4.
all'articolo 44, comma 7, lettera a), numero 3, dopo il capoverso d-quater), aggiungere il seguente: d-quinquies) alle cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati (47.11.1), supermercati (47.11.2) e discount alimentari (47.11.3).;
all'articolo 44, comma 9:
a) dopo le parole: comma 7, inserire le seguenti: lettera a), n. 3, capoverso d-quinquies, e;
b) sostituire le parole: 988 milioni con le seguenti: 1.716 milioni.
1. 4. Il Governo.
ART. 2.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 6 della legge 11 novembre 1983 n. 638, e successive modificazioni, dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:
«12. Ai soggetti titolari di unico trattamento pensionistico o di più trattamenti pensionistici la cui somma degli importi percepiti, a prescindere dal requisito anagrafico, non superi la soglia di seicento euro» viene comunque corrisposto un rateo integrato nella misura minima di 600 euro per dodici mensilità»
Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 3.150.000.000 euro per l'anno 2015, a 3.150.000.000 euro per il 2016, a 3.150.000.000 euro per il 2017 si provvede mediante:
a) Sopprimere i commi 9, 12 e 21 dei l'articolo 17 della presente legge;
b) Le dotazioni finanziarie iscritte nello Stato di previsione del Ministero della difesa a legislazione vigente, per competenza e per cassa, a partire dall'anno 2015, ivi inclusi i programmi di spesa relativi agli investimenti pluriennali per la difesa nazionale, sono accantonate e rese indisponibili su indicazione del Ministro della difesa per un importo non inferiore a 1.500 milioni annui, con riferimento al saldo netto da finanziare, per essere riassegnate ai l'entrata del Ministero dell'economia e finanze;
c) Entro 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente legge, il Ministro dell'economia e finanze, Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è autorizzato ad emanare, con propri decreti dirigenziali, disposizioni per modificare la misura del prelievo erariale unico attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita al fine di conseguire un maggior gettito, a decorrere dall'anno 2015, non inferiore a 300 milioni di euro.
2. 8. Villarosa, Castelli, Caso.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 6 della legge 638 dell'11 novembre 1983 e successive modificazioni, dopo il comma 11 aggiungere il seguente:
«12. Ai soggetti titolari di unico trattamento pensionistico o di più trattamenti pensionistici la cui somma degli importi percepiti, a prescindere dal requisito anagrafico, non superi la soglia di seicento euro, viene comunque corrisposto un rateo integrato nella misura minima di 570 euro per dodici mensilità».
Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 2.200.000.000 euro per l'anno 2015, a 2.200.000.000 euro per il 2016, a 2.200.000.000 euro per il 2017 si provvede mediante:
a) Le dotazioni finanziarie iscritte nello Stato di previsione del Ministero della difesa e dello sviluppo economico a legislazione vigente, per competenza e per cassa, a partire dai l'anno 2015, ivi inclusi i programmi di spesa relativi agli investimenti pluriennali per la difesa nazionale, sono accantonate e rese indisponibili su indicazione del Ministro della difesa per un importo non inferiore ai 500 milioni annui, con riferimento al saldo netto da finanziare, per essere riassegnate all'entrata del Ministero dell'economia e finanze.
b) Entro 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente legge, il Ministro dell'economia e finanze, Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è autorizzato ad emanare, con propri decreti dirigenziali, disposizioni per modificare la misura del prelievo erariale unico attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita al fine di conseguire un maggior gettito, a decorrere dall'anno 2015, non inferiore a 600 milioni di euro.
c) Al comma 21 dell'articolo 17 della presente legge le parole: «100 milioni» vengono sostituite da «50 milioni».
2. 10. Villarosa, Castelli, Caso.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 6 della legge 11 novembre 1983 n. 638, e successive modificazioni, dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:
12. Ai soggetti titolari di unico trattamento pensionistico o di più trattamenti pensionistici la cui somma degli importi percepiti, a prescindere dai requisito anagrafico, non superi la soglia di seicento euro, viene comunque corrisposto un rateo integrato nella misura minima di 550 euro per dodici mensilità.
Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 1.650.000 euro per l'anno 2015, a 1.650.000 euro per il 2016, a 1.650.000 euro per il 2017 si provvede mediante:
a) Le dotazioni finanziarie iscritte nello Stato di previsione del Ministero della difesa e dello sviluppo economico a legislazione vigente, per competenza e per cassa, a partire dall'anno 2015, ivi inclusi i programmi di spesa relativi agli investimenti pluriennali per la difesa nazionale, sono accantonate e rese indisponibili su indicazione del Ministro della difesa per un importo non inferiore a 1.350 milioni annui, con riferimento al saldo netto da finanziare, per essere riassegnate all'entrata del Ministero dell'economia e finanze.
b) Entro 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente legge, il Ministro dell'economia e finanze, Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è autorizzato ad emanare, con propri decreti dirigenziali, disposizioni per modificare la misura del prelievo erariale unico attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale dei compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita al fine di conseguire un maggior gettito, a decorrere dall'anno 2015, non inferiore a 300 milioni di euro.
2. 9. Villarosa, Castelli, Caso.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 6 della legge 638 dell'11 novembre 1983 e successive modificazioni, dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:
12. Ai soggetti titolari di unico trattamento pensionistico o di più trattamenti pensionistici la cui somma degli importi percepiti, a prescindere dal requisito anagrafico, non superi la soglia di seicento euro, viene comunque corrisposto un rateo integrato nella misura minima di 600 euro per dodici mensilità.
Conseguentemente all'articolo 4, comma 1, capoverso 1-bis, i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:
1) 480 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
2) 480 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.
2. 11. Villarosa, Castelli, Caso.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Il riconoscimento dell'esposizione all'amianto ai fini della concessione dei benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 7, Legge n. 257 del 1992, modificato dalla Legge n. 271 del 1993 è riconosciuto ai lavoratori autonomi di cui gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione si provvede attraverso il riversamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte di INPS dei seguenti importi: 25 milioni di euro a decorrere dal 2015 in relazione ai risparmi derivanti dalla razionalizzazione delle attività svolte nell'ambito del servizio CUN – Centralino unico nazionale per INPS, INAIL ed Equitalia.
2. 6. Rostellato, Castelli, Sorial.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Con riferimento al riconoscimento di una contribuzione pensionistica figurativa uniforme ed equa per tutte le categorie di lavoratori:
a) Allo scopo di assicurare tutele uniformi ed eque, con effetto dal 1o gennaio 2015, nell'ambito della gestione separata istituita presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), di cui all'articolo 2, comma 26 e seguenti della legge 8 agosto 1995, n. 335, è istituita una gestione a contabilità separata riguardante l'estensione dell'assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, alla quale sono tenuti ad iscriversi i soggetti che esercitano abitualmente attività di lavoro autonomo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni, ad esclusione dei soggetti iscritti a casse previdenziali autonome, comprese le casse professionali private di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994 e al decreto legislativo n. 103 del 1996, per i redditi assoggettati a contribuzione previdenziale soggettiva.
b) A decorrere dal 1o gennaio 2015 l'aliquota contributiva pensionistica di finanziamento e di computo della gestione a contabilità separata, di cui al comma precedente, è stabilita, per tutti i soggetti iscritti, nella misura unica del 24 per cento ed è applicata sulla totalità dei redditi di lavoro autonomo determinati sulla base dei criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dalla dichiarazione annuale e dagli accertamenti definitivi.
c) A decorrere dal 1o gennaio 2015 i soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni, fermo restando l'obbligo di versamento del contributo alla gestione a contabilità separata, di cui al comma precedente, devono applicare una maggiorazioni pari al 4 per cento su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari professionali ai fini dell'IVA e versarne alla Gestione separata, di cui al comma 3-bis, l'ammontare indipendentemente dall'effettivo pagamento da parte del debitore. La maggiorazione è ripetibile nei confronti di quest'ultimo. L'obbligo di versamento della maggiorazione percentuale persiste anche in caso di applicazione di facilitazioni fiscali. La maggiorazione deve essere applicata anche dalle associazioni o società di professionisti nella stessa percentuale del volume di affari ai fini dell'IVA di cui al paragrafo precedente. Sono esenti i professionisti di cui al comma 3-bis, già tenuti al contributo integrativo presso la Cassa professionale di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994 e al decreto legislativo n. 103 del 1996. La maggiorazione non è assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone fisiche e non concorre alla formazione del reddito professionale. A decorrere dalla stessa data è abrogato l'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La maggiorazione è dovuta per il finanziamento delle prestazioni di malattia, maternità, degenza ospedaliera ed assegno per il nucleo familiare previste dalla normativa vigente.
d) Per quanto non espressamente previsto, si applicano, ove compatibili, le disposizioni vigenti al 31 dicembre 2013 per i liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti della legge n. 335 del 1995.
2. 5. Mucci, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Currò, Caso, Sorial, Cariello, Colonnese.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. L'impresa produttrice, di cui al comma 2, deve altresì fornire in modo chiaro e sintetico informazioni specifiche sulla conformità dei processi di lavorazione alle norme vigenti in materia di lavoro, garantendo il rispetto delle convenzioni siglate in seno all'organizzazione internazionale del lavoro lungo tutta la catena di fornitura, sulla certificazione di igiene e di sicurezza dei prodotti, sull'esclusione dell'impiego di minori nella produzione, sul rispetto della normativa europea e sul rispetto degli accordi internazionali in materia ambientale.
2. 4. Guidesi, Allasia, Simonetti, Caparini.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. I risparmi e gli interessi attivi dei Fondi speciali e delle gestioni INPS già esistenti alla data di entrata in vigore della disposizione di cui all'articolo 21 del decreto legge n. 201 del 2011 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, non devono essere utilizzati per ripianare le perdite di esercizio derivanti dall'accorpamento dell'INPDAP.
2. 3. Prataviera, Fedriga, Guidesi, Simonetti, Caparini.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Il comma 17 dell'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183 è abrogato.
Conseguentemente, all'articolo 17, comma 21, sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2015 con le seguenti: 98 milioni di euro per l'anno 2015.
2. 1. Cenni.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 9, comma 2, della legge 29 marzo 1985, n. 113, dopo le parole: «dell'anzianità contributiva», sono aggiunte, infine, le parole: «e retributiva».
2. 2. Cenni.
Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente: «Art. 2-bis. 1. In via sperimentate, per il triennio 2015-2017 alle lavoratrici e ai lavoratori appartenenti ai settore pubblico, al settore privato, alle libere professioni, al commercio o all'artigianato, al lavoro autonomo, che si dedicano al lavoro di cura e di assistenza di familiari disabili con totale e permanente inabilità lavorativa, che assume connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, detta legge 5 febbraio 1992, n. 104, e che necessitano di assistenza continua poiché non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi di quanto previsto dalla tabella di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, sono riconosciuti, su richiesta:
a) un anticipo di età per l'accesso alla pensione di vecchiaia di tre mesi per ogni anno dedicato al lavoro di cura, fino a un massimo di cinque anni di anticipo;
b) il diritto alta pensione anticipata, indipendentemente dall'età anagrafica, a seguito del versamento di trenta anni di contributi previdenziali, di cui almeno cinque annualità versate nel periodo di costanza di assistenza al familiare convivente disabile grave;
2. Le lavoratrici e i lavoratori di cui al comma 1 hanno diritto, inoltre, ai fini della misura dei trattamento pensionistico, a una contribuzione figurativa di due mesi per ogni anno di contribuzione effettiva, per un massimo di cinque anni, purché versata in costanza di assistenza al familiare convivente disabile grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
3. I benefici di cui ai commi 1 e 2, possono essere goduti da un solo familiare convivente per ciascuna persona disabile grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, presente all'interno del nucleo familiare.
4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, valutati in 400 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, si provvede ai sensi del comma 5.
5. All'articolo 4, comma 1, al capoverso 1-bis, i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:
1) 900 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
2) 900 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.
2. 02. Ciprini, Caso, Castelli.
Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:
«Art. 2-bis. 1. I trattamenti pensionistici obbligatori, integrativi e complementari, i trattamenti erogati da forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle di cui ai decreti legislativi 20 novembre 1990, n. 357, 16 settembre 1996, n. 563, e 5 dicembre 2005, n. 252, nonché i trattamenti che assicurano prestazioni definite per i dipendenti delle regioni a statuto speciale e degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, ivi compresi quelli derivanti dalla gestione speciale ad esaurimento di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e quelli erogati dalle gestioni di previdenza obbligatorie presso l'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per il personale addetto alle imposte di consumo, per il personale dipendente dalle aziende private del gas e per il personale già addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette, con esclusione delle prestazioni di tipo assistenziale, degli assegni straordinari di sostegno del reddito, delle pensioni erogate alle vittime del terrorismo e delle rendite erogate dall'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, alla data di entrata in vigore della presente legge, anche in caso di cumulo di più trattamenti pensionistici, non possono essere erogati in misura superiore all'importo netto di euro 5.000. Per il medesimo triennio, la contribuzione accreditata e utilizzata fini della determinazione del montante contributivo individuale non è soggetta a rivalutazione ai sensi dell'articolo 1, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
2. I risparmi di spesa conseguiti attraverso l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 sono destinati a misure di perequazione dell'integrazione al trattamento minimo dell'INPS, dell'assegno sociale e dei trattamenti corrisposti ai sensi della legge 12 giugno 1984, n. 222.
2. 03. Tripiedi, Cominardi, Caso, Castelli.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Per l'anno 2015, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione Fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva, di cui all'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è del 27 per cento.
Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 40 milioni di euro per l'anno 2015.
2. 04. Rostellato, Castelli, Sorial.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. – 1. La legge 11 giugno 1974 n. 252 è abrogata.
2. 01. Rizzetto, Caso, Castelli.
ART. 3.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 3.
1. Al fine di garantire la continuità didattica, il rafforzamento dell'offerta formativa e al contempo offrire adeguata soluzione al fenomeno dell'attuale precariato scolastico, è definito un piano quinquennale straordinario, per gli anni scolastici 2015-2020, di immissione in ruolo del personale docente ed educativo a tempo determinato iscritto nelle graduatorie ad esaurimento, istituite ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 605, lettera c) e successive modificazioni e, in subordine, del personale docente ed educativo attualmente inserito nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto e che vi si iscriva entro il 1o settembre 2015.
2. Per la realizzazione del piano straordinario di assunzione del personale docente ed educativo a tempo determinato iscritto nelle graduatorie ad esaurimento, istituite ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 605, lettera c) e successive modificazioni, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un apposito fondo con la dotazione di 1.000 milioni di euro per l'anno 2015 e di 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
3. A decorrere dal 2016, per la realizzazione del piano straordinario di assunzione del personale docente ed educativo attualmente iscritto nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto e che vi si iscriva entro il 10 settembre 2015, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un apposito fondo con la dotazione di 300 milioni di euro per l'anno scolastico 2016-2017, di 1.200 milioni per l'anno scolastico 2017-2018, di 2.100 milioni per l'anno scolastico 2018-2019, di 3.000 milioni per l'anno scolastico 2019-2020 e di 4.400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, capoverso 1-bis, i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:
1) 960 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro per il periodo di imposta 2015;
2) 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro, ma non a 26.000 euro per il periodo di imposta 2015 il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito dei reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro;
3) 840 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro per il periodo di imposta 2016;
4) 840 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro, ma non a 26.000 euro per il periodo di imposta 2016. Il credito spetta per in parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro;
5) 720 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro per il periodo di imposta 2017;
6) 720 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro, ma non a 26.000 euro per il periodo di imposta 2017. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro;
7) 504 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro per il periodo di imposta 2018;
8) 504 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro, ma non a 26.000 euro per il periodo di imposta 2018. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro;
9) 384 euro se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro a decorrere dal periodo di imposta 2019;
10) 384 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro, ma non a 26.000 euro a decorrere dal periodo di imposta 2019. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.
3. 21. Caso, Castelli.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 3.
1. Al fine di dotare il Paese di un sistema di istruzione scolastica che si caratterizzi per un rafforzamento dell'offerta formativa e detta continuità didattica, e per una valorizzazione dei docenti e dell'autonomia scolastica, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito un apposito fondo per la realizzazione di un piano straordinario di assunzioni dei docenti attualmente iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, con la dotazione di 1.000 milioni di euro per l'anno 2015 e di 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
2. Al fine di valorizzare la professionalità del personale docente provvisto di abilitazione e di ampliamo le prospettive lavorative, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito un apposito fondo per la realizzazione di un piano straordinario di assunzioni dei docenti attualmente iscritti nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto e che visi iscriveranno entro il 1o settembre 2015, con la dotazione di 300 milioni di euro per l'anno scolastico 2016-2017, di 1.200 milioni di euro per l'anno scolastico 2017-2018, di 2.100 milioni di euro per l'anno scolastico 2018-2019, di 3.000 milioni per l'anno scolastico 2019-2020 e di 4.400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, capoverso 1-bis, i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:
1) 960 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro per il periodo di imposta
2015;
2) 60 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro, ma non a 26.000 euro per il periodo di imposta 2015. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro;
3) 840 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro per il periodo di imposta 2016;
4) 840 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro, ma non a 26.000 euro per il periodo di imposta 2016. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro;
5) 720 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro per il periodo di imposta 2017;
6) 720 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro, ma non a 26.000 euro per il periodo di imposta 2017. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro;
7) 504 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro per il periodo di imposta 2018;
8) 504 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro per il periodo di imposta 2018. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro;
9) 384 euro se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro a decorrere dal periodo di imposta 2019;
10) 384 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro, ma non a 26.000 euro a decorrere dal periodo di imposta 2019. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.
3. 29. Chimienti, Castelli, Sorial, Brugnerotto, D'Incà, Cariello, Caso, Currò.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 3.
(Credito di imposta ricerca e innovazione).
1. A decorrere dall'anno 2015 per il periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2015 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, è istituito un credito di imposta riservato a tutte le imprese che affidano attività di ricerca e innovazione a università, enti pubblici di ricerca o organismi di ricerca, nonché alle imprese che realizzano direttamente investimenti in ricerca e innovazione.
2. Sono destinatari del credito di imposta tutti i soggetti titolari di reddito di impresa, indipendentemente dalla forma giuridica assunta e possono fruirne anche le imprese che effettuano le attività di ricerca in forma associata o aggregata. In questi casi, l'agevolazione è ripartire secondo criteri proporzionali, che tengano conto della partecipazione di ciascuna impresa alle spese di ricerca.
3. Il credito d'imposta si applica nella misura del 10 per cento sull'ammontare dei costi ammissibili, che non possono, in ogni caso, superare l'importo di 50 milioni di euro per impresa e per ciascun periodo d’ imposta.
4. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive; non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni; è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovute per il periodo d'imposta in cui le spese di cui ai seguenti commi sono state sostenute.
5. L'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso. Non si applica il limite annuale previsto dal comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'istruzione e dell'università e con il Ministro dello sviluppo economico, sono individuate le tipologie di intervento agevolabili e i costi ammissibili, nonché le modalità di accertamento delle spese effettivamente sostenute e di verifica della conformità delle stesse alla disciplina comunitaria.
7. Per l'attuazione degli interventi di cui ai commi precedenti, è autorizzata la spesa di 1.000 milioni di euro per l'anno 2014, 3.000 milioni di euro per l'anno 2015 e 3.000 milioni di euro per l'anno 2016.
8. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 30 giorni dalla, data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità di attuazione dell'agevolazione di cui al presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di risorse stanziate.
9. Nel caso di richieste superiori alle risorse annue stanziate, si procede a una distribuzione pro quota. Le risorse annuali non integralmente utilizzate nel periodo d'imposta vanno a incrementare quelle rese disponibili per il periodo di imposta successivo.
10. Sono abrogati i commi 95, 96 e 97 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
3. 45. Gelmini, Palese, Brunetta.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 3.
1. Al fine di dotare il Paese di un sistema d'istruzione scolastica che si caratterizzi per un rafforzamento dell'offerta formativa e della continuità didattica, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito il Fondo per la realizzazione del Piano «La Buona Scuola», con la dotazione di 1.000 milioni di euro per l'anno 2015, e di 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
2. Il Fondo, mediante la realizzazione prioritaria di un piano straordinario di assunzioni di docenti, persegue lo scopo di potenziare nel curriculum scolastico le azioni di alternanza scuola-lavoro, il ruolo e lo sviluppo organizzativo delle autonomie scolastiche, di arricchire e qualificare l'offerta formativa, di potenziare la continuità educativa e la lotta alla dispersione scolastica.
3. 53. Santerini, Fauttilli, De Mita.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 3.
1. Al fine di dotare il Paese di un sistema d'istruzione scolastica che si caratterizzi per un rafforzamento dell'offerta formativa e della continuità didattica, e per una valorizzazione di tutto il personale delle istituzioni scolastiche e dell'autonomia scolastica, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito il Fondo per la realizzazione del Piano «La Buona Scuola», con la dotazione di 1.000 milioni di euro per l'anno 2015, e di 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Il Fondo è finalizzato alla attuazione degli interventi previsti nel Piano «La Buona Scuola», con prioritario riferimento alla realizzazione di un piano straordinario di assunzioni di docenti e di personale ATA, al potenziamento dell'alternanza scuola-lavoro, all'incremento dei finanziamenti per il miglioramento dell'offerta formativa, agli interventi di digitalizzazione e alle attività di formazione in servizio.
3. 18. Ciracì, Palese, Brunetta.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 3.
(Fondo per la realizzazione «La Buona scuola»).
1. Al fine di dotare il Paese di un sistema d'istruzione scolastica che si caratterizzi per un rafforzamento dell'offerta formativa e della continuità didattica, per la valorizzazione dei docenti e per una sostanziale attuazione dell'autonomia scolastica connessa alla valutazione, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito il Fondo denominato «Fondo La Buona Scuola», con la dotazione di 1.000 milioni di euro per l'anno 2015, e di 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
2. Il Fondo è finalizzato alla attuazione degli, interventi di cui al comma 1, con prioritario riferimento alla realizzazione di un piano straordinario di assunzioni, al potenziamento dell'alternanza scuola-lavoro, e alla formazione di docenti e dirigenti.
3. 6. Coscia, Ascani, Rocchi, Carocci, Piccoli Nardelli, Blazina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Rocchi, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Carnevali.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 3.
1. Al fine di dotare il Paese di un sistema d'istruzione scolastica che si caratterizzi per ti rafforzamento del pluralismo educativo e dell'offerta formativa e persegua la valorizzazione dell'autonomia scolastica nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito un Fondo con la dotazione di 1.000 milioni di euro per l'anno 2015 e di 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Il Fondo è finalizzato prioritariamente:
a) a procedere ad assumere a tempo indeterminato personale docente ed educativo a copertura di tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico di diritto di cui alle dotazioni organiche del personale nei limiti di quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
b) a procedere ad assumere a tempo indeterminato personale docente ed educativo finalizzato alla costituzione di un organico dell'autonomia, utilizzato dalle istituzioni scolastiche anche in rete tra loro, ovvero dalle articolazioni del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Detto organico è chiamato tra l'altro a far fronte alle necessità di potenziamento dell'offerta formativa, di inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali, di valorizzazione delle eccellenze, di individuazione di figure in esonero o semi esonero per i compiti connessi alla valorizzazione della predetta autonomia e alla formazione iniziale e continua del personale scolastico, di sostituzione del personale assente.
2. In prima applicazione di quanto previsto al comma 1, all'esito di una specifica sezione negoziale, il ministero è autorizzato ad assumere personale docente sino all'esaurimento delle graduatorie di merito in essere di cui all'articolo 400 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Ad integrazione di quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 le dotazioni organiche del personale docente ed educativo sono determinate sulla base delle assunzioni disposte a seguito dell'attuazione dell'articolo 3, comma 1. A decorrere dal predetto anno, le assunzioni sono disposte attraverso concorsi biennali per titoli ed esami a copertura di tutti i posti vacanti e disponibili. A decorrere dal secondo concorso bandito ai sensi delle presenti disposizioni, l'accesso è limitato ad aspiranti in possesso del titolo di abilitazione, ivi compresi i possessori di diploma di maturità magistrale. Restano ferme, per il primo bando concorsuale, le disposizioni di cui al decreto interministeriale 24 novembre 1998, n. 460, al fine di consentire ai possessori dei titoli di studio ivi contemplati un tempo ragionevole per l'acquisizione dell'abilitazione.
3. Per l'attuazione di quanto disposto al comma 2 si procede con uno o più regolamenti da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, anche modificando le disposizioni legislative vigenti.
4. Le risorse residue dall'attuazione dei commi 1 e 2 sono prioritariamente finalizzate:
a) a implementare il sistema di valutazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80;
b) a rafforzare l'alternanza scuola-lavoro e l'apprendistato nell'ottica di un sistema duale.
3. 012. Centemero, Palese, Brunetta.
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, sostituire le parole da: il Fondo per la realizzazione del Piano «La buona scuola» fino alla fine del periodo, con le seguenti: un fondo per la realizzazione di un piano straordinario di assunzioni di docenti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e, in subordine, dei docenti attualmente scritti nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto nonché coloro i quali conseguano l'abilitazione entro il 1o settembre 2015, con la dotazione di 1.000 milioni di euro per anno 2015, di 4.000 milioni per l'anno 2016 e di 6.000 milioni a decorrere dall'anno 2017;
b) sopprimere il secondo periodo.
Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, capoverso 1-bis, i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:
1) 800 euro per l'anno 2016 e 650 euro a decorrere dall'anno 2017, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
2) 800 euro per l'anno 2016 e 660 euro a decorrere dall'anno 2017, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo,
e l'importo di 2.000 euro;.
3. 35. Chimienti, Castelli, Sorial.
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, sostituire le parole: la realizzazione del Piano «a buona scuola» con le seguenti: straordinario per interventi in materia di istruzione.;
b) sopprimere il secondo periodo.
3. 37. Marzana, Simone Valente, Luigi Gallo, Brescia, Vacca, D'Uva, Di Benedetto, Chimienti, Castelli, Sorial.
Al comma 1, sostituire le parole: Al fine di dotare il Paese di un sistema d'istruzione scolastica che si caratterizzi per il rafforzamento dell'offerta formativa e della continuità didattica, e per la valorizzazione dei docenti e dell'autonomia scolastica con le seguenti: Al fine di dotare il Paese di un sistema d'istruzione scolastica che si caratterizzi per il rafforzamento del pluralismo educativo, dell'offerta formativa e della continuità didattica, e per la valorizzazione dei docenti, dell'autonomia scolastica e della libertà di scelta educativa dei genitori.
3. 30. Centemero, Palese, Brunetta.
Al comma 1, dopo le parole: Al fine di dotare il Paese di un sistema d'istruzione scolastica che si caratterizzi per il rafforzamento aggiungere le seguenti: del pluralismo educativo e, dopo le parole: piano straordinario di assunzioni di docenti aggiungere le seguenti: nel sistema nazionale di istruzione, previsto dalla legge 10 marzo 2000, n. 62, che garantisca l'attuazione di un sistema integrato di istruzione e la libertà di scelta educativa delle famiglie.
3. 32. Centemero, Palese, Brunetta.
Al comma 1, sostituire le parole da: il Fondo per la realizzazione fino alla fine del comma con le seguenti: un fondo per la realizzazione di un piano straordinario di assunzioni di docenti iscritti nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto e che vi si iscriveranno entro il 1o settembre 2015, con la dotazione di 1.000 milioni di euro per l'anno 2015, di 4.000 milioni di euro per l'anno 2016 e di 6.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.
Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, capoverso 1-bis, i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:
1) 960 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro, per il periodo di imposta 2015;
2) 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro, per il periodo di imposta 2015;
3) 720 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro, per il periodo di imposta 2016;
4) 720 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro, per il periodo di imposta 2016;
5) 420 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro, a decorrere dal periodo di imposta 2017;
6) 420 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro, a decorrere dal periodo di imposta 2017;.
3. 28. Chimienti, Castelli, Brugnerotto, Cariello, Caso, Colonnese, Currò, D'Incà, Sorial.
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, sostituire le parole da: per la realizzazione del Piano «la buona scuola» fino alla fine del periodo con le seguenti: straordinario per interventi in materia di istruzione con la dotazione di 2.000 milioni di euro per l'anno 2015 e di 3.500 milioni a decorrere dall'anno 2016.;
b) sostituire il secondo periodo con il seguente: Il Fondo è finalizzato all'attuazione di interventi in materia di istruzione con particolare riferimento: ad un piano straordinario di assunzioni di docenti e personale ATA e al contrasto della dispersione scolastica.
Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relativo alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2015 e 500.000 euro a decorrere dal 2016.
3. 41. Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto, Chimienti, Currò.
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, sostituire le parole da: per la realizzazione del Piano «la buona scuola» fino alla fine del periodo con le seguenti: straordinario per interventi in materia di istruzione con la dotazione di 3.000 milioni di euro per l'anno 2015 e di 6.000 milioni a decorrere dall'anno 2016,;
b) sostituire il secondo periodo con il seguente: Il Fondo è finalizzato all'attuazione di interventi in materia di istruzione con particolare riferimento: ad un piano straordinario di assunzioni di decenti e personale ATA, al contrasto della dispersione scolastica, al potenziamento degli interventi relativi al diritto allo studio, all'edilizia scolastica, all'incremento del tempo pieno, all'innovazione didattica e degli ambienti di apprendimento, a nuovi progetti di ampliamento delle metodologie e pratiche per l'innovazione dell'offerta formativa, nonché al potenziamento dell'alternanza scuola-lavoro.
Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, capoverso 1-bis, i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:
1) 480 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.00 euro;
2) 480 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro;.
3. 40. Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Vacca, D'Uva, Simone Valente, Di Benedetto, Chimienti, Currò.
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, sostituire le parole: la realizzazione del Piano «la buona scuola» fino alla fine del periodo, con le seguenti: straordinario per interventi in materia di istruzione con la dotazione di 2.000 milioni di euro per l'anno 2015 e di 3.500 milioni a decorrere dall'anno 2016;
b) sostituire il secondo periodo con il seguente: Il Fondo è finalizzato all'attuazione di interventi in materia di istruzione con particolare riferimento: ad un piano straordinario di assunzioni di docenti e personale ATA e all'edilizia scolastica.
Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, capoverso 1-bis, i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:
1) 840 euro per l'anno 2015 e 900 euro a decorrere dall'anno 2016, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
2) 840 euro per l'anno 2015 e 900 euro a decorrere dall'anno 2016, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro;,
3. 42. Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Vacca, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto, Chimienti, Currò.
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, sostituire le parole da: per la realizzazione del Piano «la buona scuola» fino alla fine del periodo con le seguenti: straordinario per interventi in materia di istruzione con la dotazione di 2.000 milioni di euro per l'anno 2015 e di 4.000 milioni a decorrere dall'anno 2016;
b) sostituire il secondo periodo con il seguente: Il Fondo è finalizzato all'attuazione di interventi in materia di istruzione con particolare riferimento: ad un piano straordinario di assunzioni di docenti e personale ATA, all'incremento del tempo pieno, con particolare riguardo alle scuole primarie, anche in considerazione delle richiesto delle famiglie.
Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, capoverso 1-bis, i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:
1) 840 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
2) 840 euro se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro;.
3. 44. Marzana, Luigi Gallo, Simone Valente, Brescia, Vacca, D'Uva, Di Benedetto, Chimienti, Currò.
Al comma 1, apportare lo seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, sostituire le parole da: per la realizzazione del Piano «la buona scuola» fino alla fine del periodo con le seguenti: straordinario per interventi in materia di istruzione con la dotazione di 2.000 milioni di euro per l'anno 2015 e di 4.000 milioni a decorrere dall'anno 2016;
b) sostituire il secondo comma con il seguente: Il Fondo è finalizzato all'attuazione di interventi in materia di istruzione con particolare riferimento: ad un piano straordinario di assunzioni di docenti e personale ATA, all'incremento del tempo pieno, all'innovazione didattica e degli ambienti di apprendimento, a nuovi progetti di ampliamento delle metodologie e pratiche per l'innovazione dell'offerta formativa, nonché l'estensione della banda larga a tutte le istituzioni scolastiche.
Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, capoverso 1-bis, i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:
1) 840 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
2) 840 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro;.
3. 43. Luigi Gallo, Marzana, Simone Valente, Brescia, Vacca, D'Uva, Di Benedetto, Chimienti, Currò.
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, sostituire le parole: per la realizzazione del Piano «la buona scuola» con le seguenti: straordinario per interventi in materia di istruzione;
b) sostituire il secondo periodo con il seguente: Il Fondo è finalizzato all'attuazione di interventi in materia di istruzione in particolare alla realizzazione di un piano straordinario di assunzioni di docenti, al potenziamento dell'alternanza scuola-lavoro, con l'introduzione di specifiche progettualità, nonché degli interventi, finalizzati al sostegno del processi di innovazione didattica aventi lo scopo di favorire la formazione civica del cittadino attivo realizzando una rete nazionale connessa di saperi, conoscenze, il rinnovamento degli aspetti educativi e didattici e dell'offerta formativa.
3. 33. Luigi Gallo, Marzana, Brescia, Castelli, Sorial.
Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Il Fondo è finalizzato alla attuazione degli interventi previsti nel Piano di cui al comma precedente con prioritario riferimento alla realizzazione di un piano straordinario di assunzioni di personale della scuola: docenti, ATA e dirigenti scolastici su tutti i posti vacanti e disponibili e al potenziamento dell'alternanza scuola-lavoro.
3. 47. Giancarlo Giordano, Fratoianni, Scotto, Marcon, Costantino, Melilla.
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, sostituire le parole di 1.000 milioni di euro per l'anno 2015 e di 3.000 con le seguenti: di 1.090 milioni di euro per l'anno 2015 e di 3.090;
b) al secondo periodo, dopo la parola docenti, aggiungere le seguenti: a iniziative di autoformazione degli studenti;
c) dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Alla realizzazione delle iniziative di autoformazione è destinata la somma di 90 milioni di euro a decorrere dal 2015. Lo stanziamento di cui al periodo precedente è finalizzato anche a coprire gli eventuali oneri, non neutralizzabili attraverso una rideterminazione delle tariffe, derivanti dall'obbligo per tutti i musei, siti archeologici e culturali di prevedere che la tariffa per l'accesso di soggetti di età inferiore ai 25 anni, in possesso di una tessera dello studente rilasciata dall'istituto o università italiano frequentato, non sia superiore ad 1 euro anche nel caso in cui la proprietà del museo o del siti sia privata ovvero la gestione dei medesimi sia stata affidata in concessione.
Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 90.000.000 euro a decorrere dal 2015.
3. 31. Chimienti, Simone Valente, Di Benedetto, Marzana, D'Uva, Luigi Gallo, Vacca, Brescia, Castelli, Sorial.
Al comma 1, dopo le parole: La buona scuola, ovunque ricorrano sono aggiunte le seguenti: sia in Italia che all'estero.
3. 4. Merlo, Borghese.
Al comma 1, dopo le parole assunzioni di docenti, inserire le seguenti: iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, istituite ai sensi della legge 27 dicembre 2006 n. 296, articolo 1, comma 605, lettera c) e successive modificazioni.
Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Al fine di valorizzare la professionalità del personale docente provvisto di abilitazione e di ampliarne le prospettive lavorative, a decorrere dall'anno scolastico 2016-2017 è disposta l'immissione in ruolo di un numero di docenti almeno corrispondente a quello delle cessazioni di servizio verificatesi nell'anno precedente. L'immissione in ruolo dei nuovi assunti di cui al comma 1 avverrà per scorrimento delle graduatorie della seconda fascia d'istituto.
3. 19. Chimienti, Caso, Castelli.
Al comma 1, dopo le parole assunzioni di docenti, inserire le seguenti: iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, istituite ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1 comma 605, lettera c) e successive modificazioni.
Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2016-2017 è disposta annualmente l'immissione in ruolo di un numero di docenti almeno corrispondente a quello delle cessazioni di servizio verificatesi nell'anno scolastico precedente. L'immissione in ruolo dei nuovi assunti avverrà per scorrimento delle graduatorie della seconda fascia d'istituto e, in subordine, qualora determinate classi di concorso risultassero esaurite, per scorrimento della terza fascia delle graduatorie d'istituto.
3. 23. Chimienti, Caso, Castelli.
Al comma 1, dopo le parole: un piano straordinario di assunzione dei docenti, aggiungere le seguenti: iscritti nelle graduatorie ad esaurimento nei limiti dei posti vacanti e disponibili nell'attuale organico, al potenziamento dell'alternanza scuola-lavoro, allo sviluppo professionale e alla carriera dei docenti, al rafforzamento dei laboratori e alla formazione dei docenti di lingua inglese.
3. 26. Gelmini, Palese, Brunetta.
Al comma 1, dopo le parole: assunzioni di docenti, inserire le seguenti: iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, istituite ai sensi della legge 27 dicembre 2006 n. 296, articolo 1, comma 605, lettera c) e successive modificazioni e, in subordine, di docenti iscritti nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto e che conseguano l'abilitazione entro il 1o settembre 2015 e, in subordine, qualora determinate classi di concorso risultassero esaurite, per scorrimento della terza fascia delle graduatorie d'istituto.
3. 24. Chimienti, Caso, Castelli.
Al comma 1, dopo le parole: assunzioni di docenti, inserire le seguenti: iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, istituite ai sensi della legge 27 dicembre 2006 n. 296, articolo 1, comma 605, lettera c) e successive modificazioni e, in subordine, di docenti iscritti nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto e che consegnano l'abilitazione entro il 1o settembre 2015.
3. 25. Chimienti, Caso, Castelli.
Al comma 1, dopo le parole: piano straordinario di assunzione dei docenti sono aggiunte le seguenti: e loro formazione in ingresso.
3. 13. Ascani, Coscia, Rocchi, Carocci, Piccoli Nardelli, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Rossi, Sgambato, Ventricelli.
Al comma 1, dopo le parole: un piano straordinario di assunzioni di docenti, aggiungere le seguenti: alla formazione.
3. 11. Carocci.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: docenti aggiungere le seguenti: dirigenti e personale Ata.
3. 14. Zappulla, Albanella.
Al comma 1, dopo le parole: Il Fondo è finalizzato alla attuazione degli interventi previsti nel Piano «La Buona Scuola», con prioritario riferimento alla realizzazione di un piano straordinario di assunzioni di docenti, aggiungere le seguenti: di dirigenti scolastici.
3. 3. Bossa, Carloni, Sgambato, D'Ottavio, Valeria Valente, Tino Iannuzzi, Rostan, Rocchi, Manfredi, Salvatore Piccolo, Bonavitacola, Giorgio Piccolo, Famiglietti, Giancarlo Giordano, Tartaglione, La Marca, Impegno, Paris.
Al comma 1, dopo la parola: docenti aggiungere le seguenti: , personale ATA.
*3. 5. Albanella.
Al comma 1, dopo la parola: docenti aggiungere le seguenti: , personale ATA.
*3. 10. Iacono.
Al comma 1, dopo la parola: docenti aggiungere le seguenti: , personale ATA.
*3. 38. Currò, Castelli.
Al comma 1, dopo le parole: con prioritario riferimento alla realizzazione di un piano straordinario di assunzioni di docenti e al potenziamento dell'alternanza scuola-lavoro sono aggiunte le seguenti: e alla formazione obbligatoria del corpo insegnanti.
3. 12. Ascani, Rocchi, Carocci.
Al comma 1, dopo le parole: scuola-lavoro aggiungere le seguenti: nonché al potenziamento del tempo pieno nella scuola primaria per prevenire la dispersione scolastica. A tal fine, la quota di docenti che sarà assegnata per l'attuazione dell'obiettivo, sarà ripartita secondo i seguenti criteri:
a) il 50 per cento come espansione del servizio nei grandi centri urbani dove esso è scarsamente diffuso e a condizione che i Comuni garantiscano strutture e servizi necessari;
b) il 50 per cento come riqualificazione del servizio mediante la piena restituzione delle ore di compresenza nelle scuole dove si registra elevata presenza di alunni con cittadinanza non italiana.
3. 50. Santerini, Fauttilli.
Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Ai fini della realizzazione del piano di cui al periodo precedente, in analogia a quanto richiesto nel concorso per esami e titoli per l'assunzione dei personale insegnante, nei confronti dei docenti iscritti nelle Graduatorie ad Esaurimento che transiteranno nei ruoli statali è richiesto l'accertamento della conoscenza di base di una lingua straniera e della competenza informatica. Per i docenti che non potranno documentare o dimostrare il possesso di tali conoscenze/competenze di base, è obbligatoria un'adeguata formazione in servizio da attuarsi nel corso dell'anno di prova, quale condizione necessarie per l'accesso definitivo al ruolo. Per tutti i docenti iscritti che accedono alla scuola primaria la formazione in lingua inglese è obbligatoria.
3. 51. Santerini, Fauttilli, De Mita.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini della realizzazione del piano di cui al periodo precedente, con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definiti i requisiti necessari all'accesso definitivo al ruolo dei docenti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, tra i quali una certificata conoscenza di una lingua straniera e della competenza informatica.
3. 52. Santerini, Fauttilli, De Mita.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tenuto conto delle esigenze didattiche e gestionali e considerata la pluriennale esperienza professionale acquisita in determinati o specifici ambiti e le specifiche esigenze e gli interessi da considerarsi prioritari rispetto ad eventuali nuove assunzioni, ai fini del piano di cui al periodo precedente si procede prioritariamente all'assunzione dei docenti trattenuti in servizio ed in seguito revocati dalla disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
3. 49. De Mita.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per il reclutamento del personale docente il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con cadenza triennale, indice concorsi regionali, sulla base delle cattedre vacanti e disponibili in ogni regione, a mezzo di procedure curate dagli uffici scolastici provinciali e con la formazione di graduatorie distinte per ciascun ordine e per ciascuna classe di specializzazione, a livello regionale. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto determina le modalità di svolgimento del nuovo sistema di reclutamento. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 20 milioni di euro per il 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 17, comma 13.
3. 2. Simonetti, Caparini.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di migliorare l'offerta formativa e garantire la continuità e la qualità didattica, il comma 1 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dal seguente: «Ai fini di una migliore qualificazione del servizi scolastici e di una piena valorizzazione professionale del personale docente, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, sono adottati interventi e misure volti a diminuire gradualmente di un punto il rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro l'anno scolastico 2018/2019».
Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, capoverso 1-bis, i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:
1) 920 euro per l'anno 2015, 840 euro per l'anno 2016 e 780 euro a decorrere dall'anno 2017, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
2) 920 euro per l'anno 2015, 840 euro per l'anno 2016 e 780 euro a decorrere dall'anno 2017, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e importo di 2.000 euro;
3. 34. Chimienti, Marzana, Luigi Gallo, Vacca, Brescia, Castelli, Sorial.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di migliorare l'offerta formativa e garantire la continuità e la qualità didattica, il comma 1 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dal seguente: «Ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione professionale del personale docente, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, sono adottati interventi e misure volti a diminuire gradualmente di un punto il rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro l'anno scolastico 2018/2019, nei limiti di spesa pari a 338.500.000 euro per l'anno 2015, pari a 1.180.000.000 euro per l'anno 2016, pari a 1.715.100.000 euro per l'anno 2017 e pari a 2.130.000.000 euro a decorrere dall'anno 2018».
Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, al capoverso 1-bis, i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:
1) 840 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro per il periodo di imposta 2015;
2) 840 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro per il periodo di imposta 2015. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro;
3) 720 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro per il periodo di imposta 2016;
4) 720 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro, ma non a 26.000 euro per il periodo di imposta 2016. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro;
5) 504 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro a decorrere dal periodo di imposta 2017;
6) 504 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro a decorrere dal periodo di imposta 2017. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.
3. 27. Chimienti, Castelli, Sorial, Brugnerotto, D'Incà, Cariello, Caso, Currò.
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Nell'individuazione dell'organico di diritto utile per l'attuazione del piano di immissioni in ruolo su posti di sostegno, all'articolo 15 del decreto-legge 12 settembre, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, apportare la seguente modificazione: al comma 2, in fine, sono inserite le seguenti parole: «In base alle certificazioni fornite e alle esigenze rilevate per gli alunni, tale organico deve comunque rispettare il rapporto medio nazionale di un insegnante ogni due alunni diversamente abili.
Conseguentemente:
a) all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500.000.000 euro a decorrere dal 2015;
b) entro trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è autorizzato ad emanare con propri decreti dirigenziali, disposizioni per modificare la misura del prelievo erariale unico attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita al fine di conseguire un maggior gettito, a decorrere dall'anno 2015, non inferiore a 700.000.000 euro;
c) all'articolo 4, comma 1, capoverso 1-bis, i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:
1) 840 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
2) 840 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro, ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.
3. 39. Currò.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 1, comma 401 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di ridurre le graduatorie e portare ad esaurimento gli attuali incarichi di collaborazione di cui al decreto ministeriale 20 aprile 2001, n. 66, nell'ambito dell'amministrazione scolastica per una graduale assunzione a tempo indeterminato nel piano triennale per l'assunzione del personale scolastico, nel rispetto dell'invarianza finanziaria, dei programmati saldi di finanza pubblica e quindi delle risorse disponibili, i lavoratori di cui al predetto decreto ministeriale 20 aprile 2001, n. 66, attualmente in servizio ininterrotto dal 2001 al oggi, partecipano di diritto alle procedure concorsuali secondo i criteri e le modalità previste dal decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. In relazione a quanto previsto dal presente comma sono corrispondentemente ridotte le risorse destinate al suddetto decreto ministeriale 20 aprile 2001, n. 66 nei limiti di quelle effettivamente utilizzate per il corrispondente contingente stabilizzato.
3. 48. Battaglia, Amoddio.
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. In vista del piano di assunzioni per l'anno scolastico 2015/2016, al comma 2-ter dell'articolo 14 della legge 24 febbraio 2012, n. 14, alla fine del periodo è inserito il seguente testo: «Per l'anno scolastico 2015/2016, con decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanarsi entra il 30 giugno 2015, sono inseriti nella suddetta fascia aggiuntiva tutti i docenti esclusi in possesso di abilitazione, e con riserva tutti i docenti che frequentano un corso universitario attivato ai sensi del decreto ministeriale del 10 settembre 2010 n. 249 e successive modificazioni. Lo scioglimento della riserva è disposto entro il 30 giugno dell'anno successivo.
*3. 7. Iacono.
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. In vista del piano di assunzioni per l'anno scolastico 2015/2016, al comma 2-ter dell'articolo 14 della legge 24 febbraio 2012, n. 14, alla fine del periodo è inserito il seguente testo: «Per l'anno scolastico 2015/2016, con decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanarsi entra il 30 giugno 2015, sono inseriti nella suddetta fascia aggiuntiva tutti i docenti esclusi in possesso di abilitazione, e con riserva tutti i docenti che frequentano un corso universitario attivato ai sensi del decreto ministeriale del 10 settembre 2010 n. 249 e successive modificazioni. Lo scioglimento della riserva è disposto entro il 30 giugno dell'anno successivo.
*3. 17. Zappulla, Albanella.
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. In considerazione dell'attuazione del piano di immissione in ruolo su tutti i posti vacanti previsto dal comma 1 in tutto il territorio nazionale, al comma 3 dell'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 10-bis dell'articolo 15 della legge 8 novembre n. 128, apportare le seguenti modifiche:
a) sopprimere le parole: «l'assegnazione provvisoria»;
b) al termine del periodo inserire le seguenti parole: «L'assegnazione provvisoria, invece, può essere richiesta ogni anno dopo il superamento del periodo di prova».
**3. 8. Iacono.
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. In considerazione dell'attuazione del piano di immissione in ruolo su tutti i posti vacanti previsto dal comma 1 in tutto il territorio nazionale, al comma 3 dell'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 10-bis dell'articolo 15 della legge 8 novembre n. 128, apportare le seguenti modifiche:
a) sopprimere le parole: «l'assegnazione provvisoria»;
b) al termine del periodo inserire le seguenti parole: «L'assegnazione provvisoria, invece, può essere richiesta ogni anno dopo il superamento del periodo di prova».
**3. 16. Zappulla, Albanella.
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. In considerazione dell'attuazione del piano di immissione in ruolo su tutti i posti vacanti previsto dal comma 1 in tutto il territorio nazionale, al comma 3 dell'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 10-bis dell'articolo 15 della legge 8 novembre n. 128, le parole: «tre anni» sono sostituite con le seguenti: «un anno».
*3. 9. Iacono.
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. In considerazione dell'attuazione del piano di immissione in ruolo su tutti i posti vacanti previsto dal comma 1 in tutto il territorio nazionale, al comma 3 dell'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 10-bis dell'articolo 15 della legge 8 novembre n. 128, le parole: «tre anni» sono sostituite con le seguenti: «un anno».
*3. 15. Zappulla, Albanella.
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis) A decorrere dall'anno scolastico 2016-2017 è disposta annualmente l'immissione in ruolo di un numero di docenti almeno corrispondente a quello delle cessazioni di servizio verificatesi nell'anno scolastico precedente. L'immissione in ruolo dei nuovi assunti avverrà per scorrimento delle graduatorie ad esaurimento e, in subordine, della seconda fascia d'istituto e, qualora determinate classi di concorso risultassero esaurite, per scorrimento della terza fascia delle graduatorie d'istituto.
3. 22. Chimienti, Caso, Castelli.
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis) Al fine di tutelare la sicurezza degli alunni, migliorare l'offerta formativa e garantire la continuità e la qualità didattica, l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, è abrogato.
3. 36. Chimienti, Castelli, Sorial.
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
Art. 3-bis.
1. Al fine di dare piena attuazione agli articoli 3 e 34 della Costituzione e di rispettare gli obiettivi fissati da Europa 2020, finalizzati alla riduzione del tasso di abbandono scolastico e all'elevamento dei livelli di istruzione, a partire dall'anno scolastico 2015/16 l'obbligo scolastico è progressivamente elevato fino all'età di diciotto anni. Conseguentemente l'età per l'accesso al lavoro è progressivamente elevata da sedici anni a diciotto anni.
2. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentita la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla revisione dei regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89 nonché alla modifica del Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005 n. 226 «Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istituzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53.
3. All'articolo 2, comma 1, lettera g) della legge 28 marzo 2003, n. 53, recante «Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale» sono soppresse le seguenti parole: «o attraverso l'apprendistato».
4. Al decreto legislativo 17 ottobre 2005 n. 226 «Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53» sono apportate le seguenti modifiche:
a) l'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 8, è soppresso;
b) l'articolo 15, comma 7, è soppresso;
c) l'articolo 16, comma 2, è soppresso;
d) all'articolo 31, comma 3, secondo periodo è soppressa la seguente frase: anche nell'esercizio dell'apprendistato.
5. Al l'articolo 48 della legge 4 novembre 2010, n. 183 recante «Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tenia di lavoro pubblico e di controversie di lavoro» il comma 8 è soppresso.
6. Al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 recante «Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247» sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 1, comma 2, è soppressa la lettera a);
b) l'articolo 3 è soppresso;
c) all'articolo 4, comma 1, la parola: «diciassettesimo» è sostituta da «diciottesimo»;
d) all'articolo 5, comma 1, la parola: «diciassettesimo» è sostituta da «diciottesimo».
7. A decorrere dall'anno scolastico di completa attuazione di quanto previsto dal comma 1, sono abrogati:
a) l'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003 n. 53 recante «Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale»;
b) il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 recante «Definizione delle norme generali sui diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53»;
c) i commi da 622 a 624 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato».
Conseguentemente all'articolo 4, comma 1, capoverso 1-bis, i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:
1) 720 euro a decorrere dall'anno 2015, se il reddito complessivo non è superiore a 24,000 euro;
2) 720 euro a decorrere dall'anno 2015, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro;
3. 01. Chimienti, Castelli, Sorial.
Dopo l'articolo 3, è aggiunto il seguente:
Art. 3-bis.
(Fondo per la realizzazione dell'autonomia scolastica).
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a decorrere dall'esercizio finanziano 2015, è istituito il Fondo per l'autonomia delle istituzioni scolastiche. Al fondo è attribuita la dotazione annua già prevista per il Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440. Sono altresì versate nel Fondo le disponibilità residue del citato Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Il fondo, di cui al comma 1, è destinato: alla piena realizzazione dell'autonomia organizzativa, didattica, di ricerca, di sperimentazione e di sviluppo delle istituzioni scolastiche ai fini del successo formativo. Il fondo può essere altresì utilizzato realizzare le forme di autonomia organizzativa previste dai regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e per il raccordo tra i licei, gli istituti tecnici, gli istituti professionali, i percorsi di istruzione e formazione professionali regionali che intendono costituire, d'intesa tra di loro, centri scolastici polivalenti denominati «campus» o «poli informativi», nonché poli tecnico-professionali, di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40. Le convenzioni costitutive dei campus dei poli prevedono modalità di gestione e di coordinamento delle attività che assicurano la rappresentanza delle istituzioni scolastiche e formative interessate, delle associazioni imprenditoriali del settore economico e tecnologico di riferimento e degli enti locali.
3. I capitoli di bilancio del Fondo, di cui al comma 1, sono gestiti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca attraverso bandi pubblicati annualmente con decreto dei Ministero e secondo i criteri di cui al comma 6.
4. Con una o più direttive del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Senato il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono definiti annualmente:
a) gli interventi prioritari da finanziare mediante le risorse del Fondo, sulla base del monitoraggio effettuato e dei bisogni rilevati;
b) i criteri generali di ripartizione delle somme destinate agli interventi di cui alla lettera a) e le modalità della relativa gestione;
c) i criteri nazionali e i risultati attesi, nel rispetto dei quali sono ripartite le risorse del Fondo alle istituzioni scolastiche autonome;
d) la quota di progetti pluriennali, biennali o triennali da finanziare mediante le risorse del Fondo.
5. La definizione degli interventi e dei criteri di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 2-quinquies deve tenere conto dell'ammontare complessivo delle risorse in dotazione al fondo delle politiche nazionali adottate per il sistema nazionale di istruzione e formazione e delle indicazioni dell'unione europea, evitando un'eccessiva parcellizzazione delle medesime risorse al fine di non compromettere l'efficacia e l'impatto degli interventi finanziari.
6. Sono considerati criteri prioritari di finanziamento:
a) la qualità e la sostenibilità dei progetti;
b) il grado di innovazione organizzativa, didattica e di ricerca;
c) la progettualità a livello di rete;
d) il partenariato interregionale, in particolare con scuole che appartengono a contesti geografici o socio-economici svantaggiati;
e) la partecipazione al progetto da parte di enti locali, di università o di altri soggetti che svolgono attività culturale, sociale o economica nel territorio, sia nella forma di partenariato che di cofinanziamento del progetto attraverso elargizioni che non comportino vincoli all'autonomia organizzativa, didattica e di ricerca della scuola.
3. 02. Centemero, Palmieri, Lainati, Palese, Brunetta.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Misure per la realizzazione di ma rete di ricarica veloce in aree extraurbane e autostradali).
1. Al fine di accelerare la realizzazione di una rete infrastrutturale per la ricarica elettrica veloce in aree extraurbane e autostradali, così come previsto dal Piano nazionale di cui all'articolo 17-septies della legge 7 agosto 2012, n. 134, il fondo di cui al comma 8 dei predetto articolo è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2015.
2. A valere delle risorse di cui al comma 1 e limitatamente agli interventi relativi alla realizzazione di punti di ricarica in aree extraurbane e autostradali il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti partecipa al cofinanziamento, fino a un massimo del 75 per cento delle spese sostenute per l'acquisto e per l'installazione degli impianti in aree extraurbane e al 50 per cento in aree autostradali, dei progetti presentati dalle regioni relativi allo sviluppo delle reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli nell'ambito degli accordi di programma di cui al comma 5 dell'articolo 17-septies della legge 7 agosto 2012, n. 134.
3. Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
2015: – 100.000;
3. 03. Crippa, D'Incà, Fantinati, Mucci, Vallascas, Da Villa, Prodani, Della Valle, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Colonnese, Cariello, Currò.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Incremento utilizzo pompaggi idroelettrici esistenti).
1. All'articolo 1-quinquies, comma 3, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, della legge 7 ottobre 2003, n. 290, dopo le parole «trasmissione nazionale» sono aggiunte le parole «e all'Acquirente Unico SpA» e dopo le parole «picchi di domanda» sono aggiunte le parole «e/o di offerta di energia da parte degli impianti alimentati a fonti rinnovabili, ad esclusione di quelli incentivati dal meccanismo del CIP 6/92, attraverso appositi contratti bilaterali stipulati con i produttori di energia da fonti rinnovabili o con il OSE al fine di minimizzare i costi di approvvigionamento dell'Acquirente unico (AU).
2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico AEEGSI emana una o più delibere per definire potenza e capacità di utilizzo a disposizione dell'Acquirente Unico SpA, tenendo in considerazione la media dell'utilizzo dei pompaggi nei servizi di dispacciamento da parte del gestore della rete di trasmissione nazionale e del dispacciamento TSO (trasmission system operator) e comunque nei limiti della sicurezza del sistema elettrico. Nelle more del processo di cui al successivo comma 3, l'Autorità definisce inoltre le tariffe di accesso non discriminatorie al servizio da parte dell'Acquirente Unico SpA.
3. A decorrere dal 1o gennaio 2015 a nessun soggetto è consentito di detenere una quota superiore al 30 per centro della capacità di pompaggio installata in Italia. Nel caso tale soglia, calcolata come media su base triennale, sia superata, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato adotta i provvedimenti di cui all'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287. A tal fine i soggetti che superano detta quota, predispongono entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento un piano per le cessioni degli impianti; l'approvazione del suddetto piano, nonché la scelta delle modalità di alienazione sono determinate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato con proprio provvedimento, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico. Il piano per le cessioni degli impianti deve consentire sia adeguate condizioni di mercato sia la necessaria attenzione alla presenza di piani industriali, al mantenimento della produzione nei siti e alle ricadute occupazionali.
2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. 04. Crippa, Simone Valente, D'Incà, Fantinati, Mucci, Vallascas, Da Villa, Prodani, Della Valle, Castelli, Currò, Sorial, Cariello, Brugnerotto, Caso.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
Al comma 56 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, apportare le seguenti modifiche:
a) sostituire le parole: «5 milioni» con: «150 milioni»;
b) sostituire le parole: «degli anni 2014 e 2015» con le seguenti: «per gli anni 2015, 2016 e 2017»;
c) tra le parole: «destinato al sostegno delle imprese» e le parole: «che si uniscono in associazione» inserire le seguenti: «composte da almeno 15 individui»;
d) tra le parole «(RTI)» e «al fine di operare» inserire le seguenti: «o reti di impresa soggetto fornite di partita IVA»;
Sostituire il comma 57 della legge 27 dicembre 2013, con il seguente:
57 – Le risorse del Fondo sono erogate ai soggetti di cui al comma 56, ammessi attraverso procedure selettive del MISE, tenuto a valorizzare le collaborazioni con istituti di ricerca pubblici, università e istituzioni scolastiche autonome, sulla base di progetti della durata di almeno 2 anni, volti a sviluppare i seguenti principi e contenuti:
a) creazione di centri di sviluppo di software e hardware Open-Source (Sorgente aperta) per la crescita e il trasferimento conoscenze sulle scuole, sulla cittadinanza, sugli artigiani e microimprese;
b) creazione di centri per l'incubazione di realtà innovative nel mondo dell'artigianato digitale;
c) creazione di centri per servizi di fabbricazione digitale rivolti ad artigiani e microimprese;
d) messa a disposizione da parte dei soggetti di cui al comma 56 alla cittadinanza alle tecnologie di fabbricazione digitale e creazione di nuove realtà artigianali o reti manifatturiere su di esse incentrate;
Conseguentemente all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo, Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.
3. 05. Crippa, Della Valle, Sibilia, Luigi Di Maio, Scagliusi, L'Abbate, Villarosa, De Lorenzis, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, D'Incà, Colonnese, Cariello, Currò, Fantinati, Crippa, Mucci, Vallascas, Da Villa, Prodani.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Misure per la riduzione del consumo di energia nei porti).
1. Al fine di ridurre i consumi di energia nelle aree portuali su tutto il territorio nazionale e le emissioni atmosferiche delle navi ormeggiate, attraverso l'erogazione di elettricità da terra e di valorizzare la produzione di energia da fonti rinnovabili, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è approvato il Piano nazionale di elettrificazione delle banchine portuali destinate al traffico commerciale e di passeggeri, di seguito denominato «Piano nazionale».
2. Il Piano nazionale è aggiornato entro il 30 giugno di ogni anno, nei rispetto della procedura di cui al comma 1.
3. Il Piano nazionale ha ad oggetto la realizzazione di sistemi di elettrificazione delle banchine portuali denominati cold ironing, nonché di interventi per l'impiego di fonti rinnovabili, di sistemi di mobilità sostenibile per il trasporto dei passeggeri e delle merci all'interno delle aree portuali e di sistemi di impianti di illuminazione innovativi e ad alta efficienza energetica.
4. Il Piano nazionale definisce le linee guida per garantire lo sviluppo unitario del servizio di elettrificazione nel territorio nazionale, sulla base di un'analisi sulla stagionalità, la frequenza e i tempi di permanenza delle navi presso gli ormeggi dei porti. In particolare, il Piano nazionale prevede:
a) la realizzazione di sistemi di connessione tra la rete elettrica terrestre di alimentazione e le imbarcazioni, anche attraverso l'installazione di convertitori di frequenza e la predisposizione di un adeguato sistema di movimentazione dei cavi elettrici;
b) l'incremento dell'utilizzo di fonti rinnovabili per lo svolgimento delle attività portuali, attraverso la realizzazione di impianti di generazione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica, prevedendo la copertura degli edifici ubicati nell'area demaniale dei porti, nonché da fonte eolica, e l'adozione di tecnologie che utilizzano l'energia delle onde marine;
c) l'istituzione di un servizio di ricarica per i veicoli elettrici destinati al trasporto dei passeggeri e la promozione di un trasporto sostenibile delle merci all'interno dell'area portuale;
d) l'adozione di sistemi di illuminazione a led a basso consumo in grado di garantire gli elevati standard di sicurezza per i lavoratori e i passeggeri nonché l'ottemperanza alle prescrizioni di security ISPS in ambito portuale.
5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove la stipulazione di appositi accordi di programma, approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del CIPE, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, al fine di concentrare gli interventi previsti dal comma 4 nei singoli contesti territoriali in funzione delle effettive esigenze, promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società di distribuzione dell'energia elettrica.
6. Ai fini del finanziamento del Piano nazionale, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito fondo, con una dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2015.
7. A valere sulle risorse di cui al comma 6, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti partecipa al cofinanziamento, fino a un massimo del 50 per cento delle spese sostenute per l'acquisto e per l'installazione degli impianti, dei progetti presentati dalle regioni e dagli enti locali relativi allo sviluppo dei sistemi di elettrificazione delle banchine nell'ambito degli accordi di programma di cui al comma 5.
8. Ai fini del tempestivo avvio degli interventi prioritari e immediatamente realizzabili, previsti in attuazione dei Piano nazionale, parte del fondo di cui al comma 6, per un ammontare pari a 5 milioni di euro per l'anno 2015, è destinata ai porti ad alta congestione di traffico marittimo in. cui vengono superati i valori limite per la qualità dell'aria oppure nei casi in cui siano stati accertati elevati livelli di inquinamento acustico, in particolare negli ormeggi situati nelle vicinanze di zone residenziali. Alla ripartizione di tale importo tra le regioni interessate si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'Economia e Finanze, apportare le seguenti variazioni:
2015: – 100.000.
3. 07. Da Villa, Crippa, Simone Valente, D'Incà, Fantinati, Mucci, Vallascas, Prodani, Della Valle, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, D'Incà, Colonnese, Cariello, Currò.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Modifica all'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e altre disposizioni in materia di disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali).
1. All'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera d-bis) è sostituita dalla seguente:
«d-bis) il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio nonché quello di chiusura domenicale e festiva, ad eccezione dei seguenti giorni:
1) il 1o gennaio, primo giorno dell'anno;
2) il 6 gennaio, festa dell'Epifania;
3) il 25 aprile, anniversario della Liberazione;
4) la domenica di Pasqua;
5) il lunedì dopo Pasqua;
6) il 1o maggio, festa del lavoro;
7) il 2 giugno, festa della Repubblica;
8) il 15 agosto, festa dell'Assunzione della beata Vergine Maria;
9) il 1o novembre, festa di Ognissanti;
10) l'8 dicembre, festa dell'immacolata Concezione;
11) il 25 dicembre, festa di Natale;
12 il 26 dicembre, festa di santo Stefano»;
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Ciascun esercente l'attività di vendita al dettaglio può liberamente derogare alle disposizioni di cui al comma 1, lettera d-bis), fino ad un massimo di sei giorni di chiusura obbligatoria, dandone preventiva comunicazione al comune competente per territorio secondo termini e modalità stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanare, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
1-ter. Le tipologie di attività di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e le attività di somministrazione di alimenti e bevande non sono soggette ad alcun obbligo di chiusura domenicale o festiva».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Ciascun comune, anche in coordinamento con altri comuni contigui, in particolare nelle aree metropolitane, secondo le previsioni di cui ai commi da 4 a 7, può predisporre accordi territoriali non vincolanti per la definizione degli orari e delle chiusure degli esercizi commerciali, ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come modificato dal comma 1, e nel rispetto dell'interesse pubblico generale, al fine di assicurare elevati livelli di fruibilità dei servizi commerciali da parte dei consumatori e degli utenti, di promuovere un'offerta complessiva in grado di aumentare l'attrattività del territorio e di valorizzare specifiche zone aventi più marcata vocazione commerciale, anche attraverso l'integrazione degli orari degli esercizi relativi a funzioni e servizi affini e complementari, fornendo agli operatori indicazioni su possibili interventi atti a migliorare l'accesso e la fruibilità dei servizi da parte dei consumatori e degli utenti.
4. Gli accordi territoriali di cui al comma 3 sono adottati per la prima volta entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e sono eventualmente aggiornati mediante la procedura di cui al comma 5.
5. Per la predisposizione degli accordi territoriali di cui al comma 3, i comuni consultano le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti e, almeno sessanta giorni prima della data di entrata in vigore dell'accordo, avviano, anche in forma telematica, la consultazione pubblica della popolazione residente, che deve terminare entro il trentesimo giorno antecedente la data di inizio dell'applicazione dell'accordo.
6. Sulla base degli accordi territoriali di cui al comma 3, i comuni predispongono un documento informativo sugli orari dei servizi destinati ai consumatori e degli esercizi commerciali, esistenti nel rispettivo territorio. Tale documento è redatto sulla base delle informazioni rese disponibili dagli operatori, dalle loro organizzazioni di categoria o da altre fonti.
7. Al fine di favorire l'adesione agli accordi territoriali di cui al comma 3 da parte delle micro, piccole e medie imprese del commercio, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, le regioni e i comuni possono stabilire incentivi, anche nella forma di agevolazioni fiscali relative ai tributi di propria competenza.
8. Nel rispetto del principio della libera concorrenza e ai fini del coordinamento degli accordi territoriali di cui al comma 3, le regioni, previa consultazione delle organizzazioni regionali rappresentative delle categorie di cui al comma 5, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definiscono:
a) criteri, parametri e strumenti per l'individuazione di aree ove gli accordi territoriali in materia di orari degli esercizi commerciali possono essere adottati in forma coordinata tra i comuni interessati;
b) i criteri generali di determinazione e coordinamento degli orari di apertura al pubblico dei servizi pubblici e privati, degli uffici della pubblica amministrazione, dei pubblici esercizi commerciali e turistici, delle attività culturali e dello spettacolo e dei trasporti.
9. Ciascuna regione può istituire un osservatorio, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con il compito di verificare gli effetti derivanti dal l'attuazione dei commi da 1 a 8 del presente articolo. All'osservatorio partecipano rappresentanti delle amministrazioni pubbliche regionali e locali competenti, delle organizzazioni di rappresentanza delle imprese e dei lavoratori dei settori interessati e del consumatori. Al funzionamento degli osservatori di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La partecipazione agli osservatori non dà luogo alla corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati.
10. All'articolo 50, comma 7, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il sindaco, sentito il concitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, definisce inoltre, per un periodo non superiore a tre mesi, gli orari di apertura dei pubblici esercizi e delle attività commerciali e artigianali in determinate zone del territorio comunale interessate da fenomeni di aggregazione notturna, qualora esigenze di sostenibilità ambientale o sociale, di tutela dei beni culturali, di viabilità o di tutela del diritto dei residenti alla sicurezza o al riposo, alle quali non possa altrimenti provvedersi, rendano necessario limitare l'afflusso di pubblico in tali zone e orari.».
11. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 12.000 e, in caso di particolare gravità e recidiva, con la sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio da uno a dieci giorni. La recidiva si verifica qualora la violazione delle disposizioni di cui al comma 1 della presente legge sia stata commessa per due volte in un anno, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
12. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo per il sostegno delle microimprese attive nel settore del commercio al dettaglio, come definite dall'articolo 2, paragrafo 3, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.
13. Ai fini del finanziamento del Fondo di cui al comma 12, sono autorizzate la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 ai 2020 per l'erogazione dei contributi di cui alla lettera a) del comma 14 e la spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 per l'erogazione dei contributi di cui alla lettera b) del medesimo comma 14.
14. Il Fondo di cui al comma 12 è utilizzato, nei limiti delle risorse ivi iscritte, per il finanziamento:
a) di contributi per le spese sostenute per l'ampliamento dell'attività, per la dotazione di strumentazioni nuove, comprese quelle necessarie per i pagamenti tramite moneta elettronica, e di sistemi di sicurezza innovativi, nonché per l'accrescimento dell'efficienza energetica;
b) di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili, di proprietà sia pubblica sia privata, e di contributi per l'acquisizione di servizi.
15. Il Ministro dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce, con proprio decreto, nei limiti delle risorse iscritte nei Fondo di cui al comma 12, i requisiti per beneficiare dei contributi di cui al comma 14 e i criteri per la determinazione dell'entità degli stessi.
16. Le risorse assegnate al Fondo di cui al comma 12 sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La ripartizione è effettuata ogni anno, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche in rapporto alla quota delle risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
2015: – 18.000;
2016: – 18.000;
2017: – 21.000.
3. 08. Da Villa, Dell'Orco, Crippa, Della Valle, Fantinati, Mucci, Prodani, Vallascas, Castelli, Sorial, D'Incà, Cariello, Colonnese, Brugnerotto, Currò, Caso.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Misure urgenti a sostegno dell'esercizio cinematografico).
1. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta di cinema e dei servizi delle sale cinematografiche è riconosciuto un credito d'imposta a favore delle Piccole e Medie Imprese dell'esercizio cinematografico, di cui al decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, sui costi sostenuti per:
a) realizzazione di nuove sale;
b) ripristino di sale inattive;
c) ristrutturazione e adeguamento tecnologico di sale esistenti;
d) installazione e rinnovo di apparecchiature e impianti;
e) servizi accessori destinati al marketing e alla formazione del pubblico.
2. Il credito d'imposta non può superare il 40 per cento dei costi sostenuti.
3. Con decreto del Ministero dei beni delle attività culturali e del turismo, da emanare entro novanta giorni dall'emanazione della presente legge, sentito il Ministero dell'Economia e Finanze, andranno definite le percentuali dei crediti d'imposta per gli interventi di cui alle lettere a), b), c), d), e) del precedente comma 1), le soglie massime di spesa eleggibili per le medesime tipologie d'intervento, le modalità di applicazione, le procedure per l'ammissione al beneficio e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, con particolare attenzione alle sale che, in relazione a loro dimensione e ubicazione, costituiscano elementi di maggiore criticità per il consumo di opere cinematografiche.
4. I crediti d'imposta di cui al presente articolo non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai Uni dell'IRAP, non sono rilevanti ai fini dei rapporto di cui agli articoli 61 e 109 comma 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni.
6. I crediti d'imposta di cui al presente articolo sono cedibili dal beneficiario, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi ovvero ai fornitori dei beni e servizi relativi e connessi agli interventi di cui al comma 1.
7. È abrogato l'articolo i 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 e successive modificazioni. I contributi in conto interesse di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 28 relativi alle sole pratiche in essere alla data di entrata in vigore della presente legge vengono erogati, fino alla naturale scadenza delle pratiche medesime, a valere sui fondi di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28.
8. Ai sensi dell'articolo 118 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea l'efficacia dei commi 1/9 del presente articolo, è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo provvede a richiedere l'autorizzazione della Commissione Europea.
9. A decorrere dal 1o gennaio 2015 non trova più applicazione la riduzione del 15 per cento del valore del credito d'imposta a favore degli esercenti cinematografici introdotta con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 febbraio 2014. Le programmazioni cinematografiche effettuate a partire da tale data beneficeranno stabilmente per ciascuno esercizio dell'integrale valore dei crediti d'imposta quali definiti dal decreto legislativo del 26 febbraio 1999, n. 60.
10. Al credito d'imposta di cui all'articolo 6 comma 2-bis del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 convertito con legge 29 luglio 2014, n. 106 non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
11. Le imprese di esercizio cinematografico, così come definite dall'articolo 3 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, rientrano tra le categorie di contribuenti per i quali i rimborsi IVA di cui all'articolo 38-bis, ultimo comma, decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972, sono eseguiti in via prioritaria entro tre mesi dalla richiesta. Il Ministero dell'Economia e Finanze con proprio decreto ne darà attuazione entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge fissandone la decorrenza.
12. All'articolo 13, comma 4, lettera d) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 aggiungere all'inizio le parole: «40 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D/3 limitatamente a quelli destinati a sala cinematografica e teatrale a decorrere dal 1o gennaio 2015;».
13. Nel Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, all'articolo 26, comma 3, primo periodo dopo le parole «negli esercizi di ristorazione» aggiungere le seguenti: «nelle sale cinematografiche e nelle sale di spettacolo».
Conseguentemente all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero dei lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e al ministero dei beni le attività culturali e del turismo, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 8 milioni di euro per l'anno 2015 e a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
3. 09. Manzi, Rampi, Malisani.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Fondo per la tutela del patrimonio culturale).
1. In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, al fine di assicurare risorse stabili alla tutela del patrimonio culturale, è istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo il «Fondo per la tutela del patrimonio culturale», con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2015 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020.
2. Le risorse del Fondo sono utilizzate nell'ambito di un programma triennale che il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo trasmette ai CIPE, per una presa d'atto, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il programma, da attuarsi in coerenza con i decreti legislativi 29 dicembre 2011, n. 228 e n. 229, individua gli interventi prioritari da realizzare, le risorse agli stessi destinate e il relativo cronoprogramma, definendo altresì le modalità di definanziamento in caso di mancata attuazione degli interventi programmati. Entro il 31 gennaio di ciascun anno viene trasmesso al CIPE il programma aggiornato, corredato del puntuale stato di attuazione degli interventi, in termini di avanzamento fisico e finanziario.
Conseguentemente:
alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2015: – 20.000.000.
alla tabella B:
1) voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2015: – 30.000.000;
2) voce Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo apportare le seguenti variazioni:
2016: – 100.000.000;
2017: – 100.000.000.
3. 010. Coscia, Piccoli Nardelli, Ascani, Blazina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Rocchi, Rossi, Sgambato, Ventricelli.
Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:
Art. 3-bis.
(Riduzione a livelli minimi dei contributi degli studenti universitari per favorire il diritto allo studio in coerenza con gli obiettivi della strategia «Europa 2020»).
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 2012, 68, è inserito il seguente:
«1-bis. La tassa d'iscrizione è di 50 euro. L'ammontare massimo complessivo della tassa d'iscrizione e dei contributi universitari dovuti ogni anno da ciascuno studente è di 500 euro; è fatta salva la tassa regionale per il diritto allo studio, prevista dalla legge 28 dicembre 1995, numero 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), articolo 3, commi 20, 21, 22 e 23. Gli importi stabiliti dal presente comma sono aggiornati annualmente sulla base del tasso d'inflazione programmato, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca.».
2. Dopo il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 è inserito il seguente:
«L'importo massimo di tale diritto fisso è 150 euro, aggiornato annualmente sulla base del tasso d'inflazione programmato, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca.».
3. Sono abrogati:
a) i commi 14 e 19 dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
b) i commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306 introdotti con l'articolo 7, comma 42 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.
4. Le università rideterminano i contributi universitari nel rispetto dei limiti introdotti dal presente articolo, in modo da attuare una riduzione crescente in modo progressivo al diminuire dell'ISEE familiare degli studenti.
5. Le disposizioni stabilite dal presente articolo non pregiudicano il diritto delle università non statali di determinare in modo autonomo la tassa d'iscrizione e i contributi universitari per tutti i loro corsi di studio.
6. Le disposizioni stabilite dal presente articolo sono applicate dall'anno accademico 2014/15. Le università provvedono d'ufficio alla restituzione agli studenti degli importi già versati nel corso dell'anno accademico 2014/15, che eccedono la contribuzione complessiva dovuta ai sensi del presente articolo.
7. Al fine di compensare le minori entrate delle università conseguenti all'applicazione del presente articolo, il fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 è incrementato di 1.400 milioni di euro a decorrere dal 2015.».
Conseguentemente dopo l'articolo 45 è inserito il seguente:
Art. 45-bis (Modifiche all'imposizione sulle transazioni finanziarie). 1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 491 è sostituito con il seguente:
«491. Il trasferimento della proprietà o nuda proprietà di azioni, di altri strumenti finanziari partecipativi di cui al sesto comma dell'articolo 2346 del Codice civile, di obbligazioni o altri titoli di debito, compresi i certificati di deposito relativi a tali titoli, di quote di un organismo d'investimento collettivo del risparmio, emessi da soggetti residenti net territorio dello Stato, oppure di titoli rappresentativi dei predetti strumenti, indipendentemente dalla residenza dell'emittente, è soggetto a un'imposta sulle transazioni finanziarie con aliquota dello 0,05 per cento sui valore della transazione; l'aliquota dell'imposta è dello 0,1 per cento per i trasferimenti che avvengono al di fuori dei mercati regolamentati o sistemi multimediali di negoziazione. L'imposta si applica anche qualora in trasferimento di proprietà avvenga per effetto della conversione di obbligazioni. L'imposta si applica anche alle transazioni che non danno luogo al trasferimento della proprietà a causa di transazioni contrarie aventi la stessa data di regolamento. L'imposta è dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti. Per “valore della transazione” s'intende il corrispettivo versato o, con riferimento al terzo periodo, che avrebbe dovuto essere versato se non fossero intervenute transazioni contrarie. L'imposta non si applica non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione. L'imposta non si applica alle operazioni di emissione e di annullamento dei titoli azionari e degli strumenti finanziati, alle operazioni di conversione in azioni di nuova emissione e alle operazioni di acquisizione temporanea di titoli indicate dall'articolo 2, punto 10 del Regolamento (CE) numero 1287/2006 della Commissione, del 10 agosto 2006, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE dei Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi in materia di registrazioni per le imprese di investimento, la comunicazione delle operazioni, la trasparenza del mercato, l'ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva.»;
b) il comma 492 è sostituito col seguente:
«492. Le operazioni sugli strumenti finanziari derivati di cui all'articolo 1, comma 3 del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 oppure il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, e le operazioni sui valori mobiliari di cui all'articolo 1, comma 1-bis, lettere e) e d) del medesimo Testo unico, che permettano di acquisire o vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 oppure comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati dal comma 491 inclusi warrants, covered warrants e certificates, sono soggette, al momento della conclusione, a un'imposta sulle transazioni finanziarie con aliquota dello 0,01 per cento sul valore del contratto; l'aliquota dell'imposta è dello 0,05 per cento per le operazioni che avvengono al di fuori dei mercati regolamentati o sistemi multimediali di negoziazione. L'imposta di cui al primo periodo è dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti. Qualora le operazioni di cui al primo periodo prevedano come modalità di regolamento anche il trasferimento degli strumenti finanziari indicati dal comma 491, il trasferimento della proprietà di tali strumenti finanziari che avviene al momento del regolamento è soggetto all'imposta con le modalità e nella misura previste dal comma 491. Le operazioni su strumenti finanziari di cui al comma 491, emessi da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, nonché le operazioni sugli strumenti finanziari derivati di cui all'articolo 1, comma 3 del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, che non abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 oppure il cui valore non dipenda prevalentemente da uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, e le operazioni sui valori mobiliari di cui all'articolo 1, comma 1-bis, lettere e) e d) del medesimo Testo unico, che permettano di acquisire o vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari diversi da quelli di cui al comma 491 oppure comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari non indicati dal comma 491, inclusi warrants, covered warrants e certificates, sono soggette all'imposta con le modalità e nella misura previste dal primo periodo, quando una delle parti risieda in Italia oppure sia controllata, direttamente o indirettamente, da un soggetto residente in Italia.»;
c) il primo periodo del comma 494 è sostituito col seguente:
«L'imposta prevista dal 491 e quella prevista dal comma 492, primo periodo sono dovute nelle misure ivi stabilite da ciascuna delle parti delle operazioni; l'imposta prevista dal comma 492, quarto periodo è dovuta dalla parte residente in Italia o controllata da soggetto residente in Italia.».
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze dà attuazione alle nuove disposizioni di cui al comma 1 con un decreto da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. 011. Pastorino.
ART. 4.
Sopprimerlo.
* 4. 10. Sorial, Currò, Caso, Cariello, Castelli, Colonnese, D'Incà, Brugnerotto.
Sopprimerlo.
* 4. 1. Sorial.
Sopprimerlo.
* 4. 12. Alberti, Pesco, Caso, Castelli.
Sostituirlo con il seguente.
Art. 4.
(Reddito di cittadinanza).
1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito il Reddito di Cittadinanza in attuazione dei principi fondamentali sanciti dall'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nonché dei principi di cui agli articoli 2, 3, 4, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 38 della Carta Costituzionale,
2. Il Reddito di cittadinanza è finalizzato a contrastare la povertà, la disuguaglianza e l'esclusione sociale nonché a favorire la promozione delle condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro e alla formazione attraverso politiche finalizzate al sostegno economico e all'inserimento sociale di tutti i soggetti a rischio di marginalità nella società e nel inondo del lavoro.
3. Il Reddito di cittadinanza è istituito su tutto il territorio nazionale allo scopo di promuovere le condizioni che rendano effettivo il diritto al lavoro, all'istruzione, all'informazione, alla cultura e alla sua libera scelta sottraendo ogni individuo dall'ambito della precarietà al fine dell'ottenimento della redistribuzione della ricchezza e della salvaguardia della dignità della persona.
4. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge apposito fondo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di seguito denominato «Fondo per il reddito di cittadinanza». Il Fondo è alimentato con le maggiori entrate e le minori spese di cui ai commi 81 e seguenti.
5. Ai fini dell'accesso al reddito di cittadinanza di cui alla presente legge si intende per:
a. Reddito di cittadinanza: l'insieme delle misure volte al sostegno al reddito per tutti i soggetti residenti sul territorio nazionale che hanno un reddito inferiore alla soglia di povertà come definita alla lettera d) del presente comma al fine di garantire la pari dignità sociale e la partecipazione al progresso del paese;
b. Beneficiari: lutti i cittadini in possesso dei requisiti di idoneità previsti dal presente articolo per il diritto al percepimento del reddito di cittadinanza;
c. Struttura informativa centralizzata: la rete informativa utilizzata per la condivisione e l'aggiornamento di ima banca dati finalizzata ad implementare e gestire i processi di citi al presente articolo;
d. Soglia di povertà relativa: è il valore convenzionale calcolato dall'ISTAT che individua il valore di spesa per consumi al di sotto del quale una famiglia anche composta da un singolo soggetto, viene definita povera in termini relativi ossia in rapporto al livello economico medio di vita dell'ambiente o della nazione;
e. Reddito familiare: è il reddito complessivo netto derivante da redditi percepiti in Italia o all'estero, anche sotto la forma di sostegno al reddito o che potranno essere percepiti sulla base di apposita documentazione nell'anno di presentazione della richiesta di reddito di cittadinanza da parte del richiedente e degli appartenenti al suo nucleo familiare;
f. Nucleo familiare: il nucleo composto da richiedente, soggetti con i quali convive e soggetti considerati a suo carico. I soggetti con i quali convive il dichiarante sono coloro che risultano dallo Stato di famiglia. I coniugi appartengono sempre al medesimo nucleo familiare anche se residenti separatamente e non appartengono al medesimo nucleo familiare solo in caso di separazione giudiziale o omologazione della separazione consensuale, oppure quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli. I figli minori che convivono con il proprio genitore fanno parte del nucleo familiare al quale appartiene il genitore stesso (caso di coniugi non conviventi). Per le famiglie che non sono comprese nella presente definizione si applica quanto previsto dal decreto legislativo 109/98 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 221 del 1999;
g. Familiari a carico: sono i componenti del nucleo familiare minori degli anni diciotto, i maggiori di anni diciotto fino al compimento del venticinquesimo anno di età purché studenti o in possesso di ima qualifica o diploma professionale, riconosciuti e utilizzabili a livello nazionale e dell'Unione Europea, compresi nel Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, o di un diploma di istruzione secondario di II grado utile per l'inserimento nel mondo del lavoro ovvero la frequenza di un corso per il conseguimento di uno dei predetti titoli o qualifiche;
h. Fondo per il Reddito di Cittadinanza: è il fondo di cui al comma 4 istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali al fine di garantire l'erogazione dei benefici;
i. Bilancio di Competenze: è una metodologia di intervento e consulenza di processo in ambito lavorativo e nell'orientamento professionale per adulti. È un percorso volontario che mira a promuovere la riflessione e l'autoriconoscimento delle competenze acquisite nei diversi contesti di vita al fine di renderne possibile la trasferibilità e la spendibilità nella ridefinizione e riprogettazione del proprio percorso formativo-lavorativo;
j. Salario minimo garantito: è la paga oraria minima che il datore di lavoro deve corrispondere.
6. Il Reddito di Cittadinanza garantisce al beneficiario, qualora sia unico componente di nucleo familiare, il raggiungimento, anche tramite integrazione, di un reddito annuo netto pari a 7.200,00 euro, stabilito con riferimento alla soglia di povertà relativa definita dall'Istat per l'anno 2013.
7. il Reddito di Cittadinanza garantisce al nucleo familiare, anche tramite integrazione, il raggiungimento, a seconda del numero dei componenti, di un reddito minimo pari ai valori della tabella di cui all'Allegato 1 calcolati in riferimento alla soglia di povertà relativa definita per l'anno 2013 dall'Istat.
8. La misura del Reddito di Cittadinanza di cui ai commi 6 e 7 è fissata sulla base del livello di soglia di povertà relativa aggiornata ogni anno e in ogni caso non potrà essere inferiore al reddito annuo pari a 7,200 euro netti.
9. La misura del Reddito di Cittadinanza di cui ai commi 6, 7 e 8 del presente articolo, per il solo caso di lavoratori autonomi, viene calcolata con riferimento al reddito netto dell'anno precedente a quello di inoltro della richiesta, con previsione di successivo calcolo di compensazione, da effettuarsi non appena disponibili i dati reddituali relativi all'anno in corso. Nel caso in cui dal calcolo emerga che i redditi reali abbiano superato la soglia di povertà relativa individuale, il beneficiario restituisce l'eccedenza a partire dall'anno in cui il suo reddito supera dei 100 per cento il valore della predetta soglia. Nel caso in cui dal calcolo emerga che i redditi reali siano stati inferiori alla soglia di povertà relativa individuale, il beneficiario ha diritto a ricevere l'integrazione di quanto non percepito a partire dalla prima erogazione disponibile.
10. Ai fini dell'accesso al Reddito di Cittadinanza viene tenuto in considerazione il reddito familiare dichiarato al momento della richiesta secondo le modalità previste dal presente articolo.
11. Il richiedente, in caso di esito positivo delle verifiche svolte da parte delle strutture preposte, ha diritto a ricevere esclusivamente la quota di reddito di cittadinanza a lui spettante e calcolata secondo gli allegati 1 e 2 del presente articolo.
12. A completamento della richiesta inoltrata da un componente di nucleo familiare con soggetti potenzialmente beneficiari, i medesimi componenti acquisiscono il diritto a ricevere l'erogazione diretta della quota a loro spettante, secondo i criteri stabiliti nella tabella di cui agli allegati 1 e 2 del presente articolo, esclusivamente tramite richiesta personale agli uffici competenti,
13. La quota parte di reddito di cittadinanza riferita ai figli minori a carico spetta in parti eguali a entrambi i genitori fatte salve diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria.
14. Hanno diritto a richiedere e percepire il Reddito di Cittadinanza tutti i soggetti che all'entrata in vigore della presente legge hanno compiuto i 18 anni di età, sono residenti sul territorio nazionale, percepiscono un reddito netto annuo inferiore ad euro 7200 netti ovvero appartengono ad un nucleo familiare il cui reddito è inferiore ai valori indicati nella tabella di cui all'allegato 1 della presente legge e che sono compresi in una delle seguenti categorie:
a. soggetti in possesso di cittadinanza italiana;
b. soggetti aventi cittadinanza estera, residenti da almeno due anni in territorio italiano, che dimostrano di aver lavorato in Italia nell'ultimo biennio per un numero di ore pari o superiore a 1000 ovvero essere stati titolari di un reddito netto pari o superiore a 6000 euro complessivi nei due anni precedenti a quello della fruizione dei benefici di cui al presente articolo;
c. il Governo è delegato all'emanazione di un decreto che preveda la stipula di convenzioni con altri Stati al fine di verificare se i richiedenti siano attualmente beneficiari di altri redditi nei paesi di origine o, qualora di cittadinanza italiana, in paesi esteri.
15. Per i soggetti di età compresa tra i 18 ed i 25 anni costituisce requisito fondamentale essere in possesso di qualifica o diploma professionale, riconosciuti e spendibili a livello nazionale e comunitario, in quanto compresi nell'apposito Repertorio nazionale, condiviso tra Stato e Regioni con l'Accordo del 29 aprile 2010 o di un diploma di istruzione secondario di II grado utile per l'inserimento lavorativo ovvero essere in corso di frequenza per l'acquisizione di uno dei predetti titoli o qualifiche;
16. Nel caso di nucleo familiare con un unico componente che svolge attività, comprovata da attestazioni di frequenza, di studente a tempo pieno in modo esclusivo, il reddito di cittadinanza viene erogato solo nel caso in cui il nucleo familiare di provenienza sia al di sotto della soglia di povertà relativa di cui al comma 6 del presente articolo.
17. Ai fini dell'efficace svolgimento delle procedure di informatizzazione, gestione, controllo ed erogazione del reddito di cittadinanza, vengono attribuite le seguenti competenze:
a. Le strutture dei centri per l'impiego hanno il compito di ricevere le domande di accesso al reddito di cittadinanza di cui al presente articolo 1 centri per l'impiego gestiscono le procedure, coordinarlo le attività degli enti che partecipano allo svolgimento dei procedimenti, ne raccolgono i pareri per le parti di competenza e nel caso di esito positivo inviano all'Inps il parere favorevole all'erogazione del reddito di cittadinanza.
b. I Comuni hanno il compito di favorire e supportare le procedure per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo in particolare per i soggetti per i quali si renda necessario attivare percorsi di supporto ed inclusione sociale, per disabili gravi, per i soggetti pensionati con reddito inferiore alla soglia di cui al comma 5 lettera d) del presente articolo. In tali casi i servizi sociali laddove necessario possono procedere alla presentazione della richiesta ai centri per l'impiego competenti per territorio utilizzando la struttura informativa centralizzata.
c. Le regioni hanno il compito di favorire in coordinamento con i centri per l'impiego, i comuni e in accordo con i ministeri competenti per materia, le politiche attive del lavoro nonché la nascita di nuove realtà imprenditoriali, attraverso lo scambio di buone pratiche e incentivando iniziative fra i comuni anche consorziati tra loro. Le Regioni attraverso l'Osservatorio sul mercato del lavoro e sulle politiche di welfare a livello regionale al fine di monitorare la distribuzione del reddito, la struttura della spesa sociale e fornire le statistiche sulla possibile platea di beneficiari del presente articolo.
d. L'INPS è ente competente per le attività di verifica e controllo dei dati dichiarati e provvede all'erogazione del reddito di cittadinanza a ciascun beneficiario previa valutazione positiva da parte del centro per l'impiego, per il tramite del fondo di cui al comma 4 del presente articolo. L'INPS altresì condivide con i Centri per l'impiego i dati riguardanti l'erogazione di tutti i sussidi che ha in gestione;
e. L'agenzia delle entrate nell'ambito delle proprie competenze esegue le verifiche e i controlli dei dati dichiarati dai richiedenti ai fini dell'erogazione del Beneficio di cui al presente articolo;
f. Le Direzioni regionali e territoriali del lavoro per quanto attiene alle attività da esse esercitate implementano la struttura informativa centralizzata con i dati in loro possesso;
g. Le scuole di ogni ordine e grado forniscono ai centri per l'impiego ed ai comuni le informazioni relative all'assolvimento degli obblighi scolastici ed implementano i dati relativi alla certificazione delle competenze dei soggetti beneficiari tramite la Struttura informativa centralizzata.
h. Le agenzie formative accreditate ai sensi dell'Accordo Stato Regioni del 20 marzo 2008, Accordo 131/2003 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, Accordo Stato Regioni 1o agosto 2002, Decreto ministeriale (Mips) 25 maggio 2001 n. 166, Accordo Stato Regioni dei 18 febbraio 2000, Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, Legge 24 giugno 1997 n. 196 forniscono ai centri per i'impiego ogni informazione in relazione alta programmazione dei corsi e dei percorsi formativi e alla frequenza ai corsi ed ai percorsi formativi svolti dai cittadini ed implementano i dati relativi alla certificazione delle competenze dei soggetti tramite la Struttura informativa centralizzata.
i. Le Università e gli istituti di alta formazione implementano i dati relativi alla certificazione delle competenze dei cittadini tramite la Struttura informativa centralizzata.
18. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro del lavoro e delle politiche sociali emana un decreto, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, al fine di stabilire le procedure di coordinamento tra gli enti di cui al comma 17 del presente articolo.
19. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, è istituito l'Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche di Welfare. L'Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche di Welfare, attraverso lo stretto scambio di informazioni con gli osservatori regionali, provinciali e i Comuni, ha il compito di analizzare l'evoluzione dei mercati dell'occupazione e delle politiche sociali, con particolare riferimento ai settori d'attività interessati al completamento della domanda di lavoro e offre un sistema di informazione sulle politiche sociali e occupazionali, con l'obiettivo di rendere funzionale il dispositivo del presente articolo nonché gli altri strumenti offerti dall'ordinamento a tutela delle esigenze di carattere sociale ed occupazionale, altresì definisce, in accordo con il Ministero dell'università, dell'istruzione e della ricerca, le linee guida per l'attuazione di politiche attive, volte al raggiungimento dell'efficienza dei sistemi di istruzione e formazione.
20. Le strutture di cui ai commi 17, 18 e 19, ai fini del presente articolo ed in ottemperanza alle disposizioni in materia di Agenda Digitale europea, secondo le regole tecniche in materia di interoperabilità e scambio dati definite dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ampliano, implementano ed utilizzano, senza nuovi o maggiori oneri, a carico della finanza-pubblica, la Banca dati di cui al decreto legge 28 giugno 2013 n. 76 coordinato con la legge 9 agosto 2013 n. 99, alla quale confluiscono quantomeno; i dati anagrafici del cittadino, stato di famiglia, certificazione Isee, certificazione reddito al netto delle tasse riferito all'anno in corso, certificazione reddito di.’cittadinanza percepito, dati in possesso dell'Inps, beni immobili di proprietà, competenze certificate del cittadino acquisite in ambito formale, non formale e informale, stato di frequenza scolastica dello studente.
21. I dirigenti delle strutture pubbliche o aziende speciali di enti pubblici, cui è conferito l'incarico di partecipare allo sviluppo della struttura informativa centralizzata di cui al presente articolo, hanno l'obbligo di riferire trimestralmente al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali lo stato di avanzamento dei lavori finalizzati at completamento della medesima struttura informativa centralizzata.
22. Tutti i soggetti identificati come soggetti abilitati secondo la Legge 183 del 2020 e le Note Circolari del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 13/SEGR/000440 del 4 gennaio 2007 e n. 13/SEGR/0004746 compresi i datori di lavoro hanno l'obbligo di registrarsi, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Banca dati di cui al decreto legge 28 giugno 2013 n. 76 convertito dalla legge 9 agosto 2013 n. 99 e di trasmettere lutti i dati elaborati relativi agli utenti;
23. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è delegato ad emanare entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge un decreto contenente disposizioni relative alla ottimizzazione dei processi funzionali alla realizzazione della struttura informativa centralizzata, prevedendo;
a) meccanismi sanzionatori a carico del personale dirigenziale competente per la cura dei procedimenti di realizzazione della struttura informativa centralizzata di cui al comma 21 del presente articolo, che non abbia ottemperato sulla base dei dati monitorati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
b) meccanismi sanzionatori di carattere amministrativo per i soggetti identificati al comma 22 del presente articolo, da erogare in caso di inottemperanza agli obblighi previsti dal medesimo comma 22.
24. I dati personali elaborati ai fini del presente articolo sono trattati ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 2003.
25. Il soggetto interessato all'accesso ai benefici di cui al presente articolo inoltra domanda di ammissione alle strutture preposte territorialmente competenti, indicate al comma 17, lettere a) e b), allegando:
a. Copia dell'Isee;
b. Autodichiarazione attestante i redditi percepiti e percepibili, nel corso dell'anno solare di presentazione della domanda, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, fatte salve le ipotesi di cui al comma 9.
26. La sussistenza delle condizioni di cui ai commi 14, 15 e 16 del presente articolo è verificata e attestata dalle strutture preposte di cui ai commi 17, 18 e 19 secondo competenza attraverso la consultazione e l'implementazione della banca dati centralizzata di cui ai commi da 20 a 24 del presente articolo.
27. Le strutture preposte all'accoglimento della domanda di cui ai commi 17, 18, e 19 possono riservarsi la facoltà di richiedere la documentazione inerente ai redditi percepiti e percepibili, nell'anno solare della presentazione della domanda, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare.
28. Sul sito internet dei centri per l'impiego devono essere pubblicate le modalità per la presentazione della richiesta e i moduli semplificati.
29. Il Reddito di Cittadinanza viene erogato per il periodo durante il quale il beneficiario si trova in una delle condizioni previste ai commi 14, 15 e 16. Per il beneficiario maggiorenne in età non pensionabile, la continuità dell'erogazione del reddito di cittadinanza è subordinata al rispetto degli obblighi di cui ai successivi commi da 30 a 46.
30. Il Beneficiario in età non pensionabile deve fornire immediata disponibilità al lavoro presso i centri per l'impiego territorialmente competenti.
31. Il beneficiario fornita la disponibilità di cui al comma 1 del presente articolo, deve entro sette giorni intraprendere il percorso di accompagnamento all'inserimento lavorativo tramite le strutture preposte alla presa in carico del soggetto indicate ai commi da 38 a 45.
32. I Beneficiari dei Reddito di Cittadinanza hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente agli enti preposti ogni variazione della situazione reddituale, lavorativa, familiare o patrimoniale che comporta la perdita del diritto a percepire il Reddito di Cittadinanza o che comporta la modifica dell'entità dell'ammontare del Reddito di Cittadinanza percepito e anche in costanza di diritto al beneficio è tenuto a rinnovare la domanda di ammissione annualmente.
33. In linea con il profilo professionale del beneficiario, con le competenze acquisite in ambito formale, non formale ed informale, nonché in base agli interessi ed alle propensioni emerse nel corso del colloquio sostenuto presso il centro per l'impiego di cui ai commi da 38 a 45, il beneficiario è obbligato ad offrire la propria disponibilità, per l'espletamento di attività utili alla collettività da svolgere presso il Comune di residenza che istituisce progetti ai predetti fini compatibilmente, nel caso di disabili e anziani, con le loro capacità.
34. I Comuni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge devono attivare tutte le procedure amministrative utili per l'istituzione dei progetti di cui al comma precedente.
35. Il beneficiario in riferimento alle attività di cui al comma 33 è tenuto a mettere a disposizione della collettività in minimo di quattro ore settimanali da ritenersi esclusivamente prestate a titolo di volontariato.
36. Gli obblighi di cui al comma 31 vengono attestati dal Comune che provvede ad aggiornare la Banca Dati centralizzata.
37. Gli obblighi di cui al comma 31 sono subordinati all'attivazione di progetti da parte dei comuni interessati.
38. I centri per l'impiego, ai fini dell'inserimento lavorativo, hanno il compito della presa in carico dei soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza di cui al presente articolo ed erogano servizi ai fini dell'accompagnamento all'inserimento lavorativo, altresì, provvedono nel corso del primo anno dall'entrata in vigore del la presente legge, a forme di pubblicizzazione del diritto ai benefici del reddito di cittadinanza, attraverso l'invio di comunicazioni a mezzo posta o pec, presso le residenze dei potenziali beneficiari.
39. I centri per l'impiego cooperano con le Regioni, i Comuni e l'Agenzia del Demanio, ciascuno con le proprie risorse, al fine di promuovere la nascita di nuove attività imprenditoriali in relazione alle caratteristiche produttive, commerciali, economiche del territorio, nell'ottica dell'inserimento lavorativo dei beneficiari di cui al presente articolo.
40. Al fine di favorire la nascita di attività imprenditoriali di cui al precedente comma e nell'ottica dello sviluppo occupazionale nei settori innovativi, all'articolo 58, dopo il comma 1, del decreto legge del 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è inserito il seguente:
«1-bis. È riservata una quota del 10 per cento del tonale dei beni immobiliari di cui al comma 1, da destinare a progetti di sviluppo di «start-up innovative» di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e da destinare a progetti di sviluppo di «incubatori certificati» di cui all'articolo 25, comma 5, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.»
41. Le attività di cui al comma 38 possono essere altresì svolte dalle agenzie di intermediazione del lavoro di cui al Decreto Legislativo 10 settembre 2003.
42. Le agenzie di cui al comma 41 oltre a tutte le agenzie per il lavoro di cui al decreto Legislativo 10 settembre 2003 pur escluse dalla possibilità di prendere in carico il soggetto, sono tenute a inserire i dati in loro possesso nella banca dati di cui ai commi da 20 a 24 del presente articolo.
43. I centri per l'impiego, nonché le agenzie di intermediazione, in relazione ai servizi erogati di cui al comma 1 del presente articolo, tenendo conto delle competenze acquisite in ambito formale, non formale e informale, delle capacità fisiche, delle disabilità nonché di mansioni precedentemente svolte, procurano al beneficiario proposte di lavoro.
44. Tutte le Agenzie di cui al presente articolo, devono individuare, attraverso la Struttura informativa centralizzata, le candidature idonee a ricoprire le posizioni lavorative per le quali hanno ricevuto incarico da parte dei loro committenti.
45. Le Agenzie formative accreditate hanno il compito di fornire una formazione mirata, orientata verso quei settori in cui è maggiore la richiesta di lavoro qualificato in linea con le indicazioni degli osservatori regionali e nazionali del mercato dei lavoro e sulle politiche di Welfare. Le Agenzie formative accreditate devono inserire al lavoro una quota annua pari almeno al 10 per cento degli iscritti che conseguono il titolo. Ai predetti fini formativi e di inserimento al lavoro, l'Osservatorio nazionale dei mercato del lavoro è delle politiche di Welfare di cui al comma 17, lettera h) ha il compito di verificare e monitorare le attività delle agenzie formative e provvede ad inibire l'assegnazione di nuovi corsi alte Agenzie formative accreditate, per l'anno successivo, nel caso di mancato inserimento al lavoro della quota minima del 10 per cento degli iscritti che conseguono il titolo.
46. Il beneficiario, in età non pensionabile ed abile al lavoro, fatte salve le previsioni di cui alla legge 68/99, in relazione alle proprie capacità è tenuto, pena la perdita del beneficio a:
a) fornire disponibilità al lavoro presso i centri per l'impiego territorialmente competenti;
b) sottoporsi al colloquio di orientamento di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 181 del 2000 e successive modifiche ed integrazioni;
c) accettare espressamente di essere avviato a un progetto individuale di inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro;
d) seguire il percorso di bilancio delle competenze previsto nonché redigere, col supporto dell'operatore addetto, il piano di azione individuale funzionale all'inserimento lavorativo;
e) svolgere con continuità un'azione di ricerca attiva del lavoro, secondo le modalità definite con i servizi competenti;
f) accettare espressamente, nel caso di individuazione di carenze professionali o di riconoscimento di specifiche propensioni, (qualora rilevate dall'ente preposto durante il colloquio di orientamento ed il percorso di bilancio delle competenze, di essere avviato e completare corsi di riqualificazione professionale o formazione professionale da ritenersi obbligatori ai fini del presente articolo con esclusione dei casi di comprovata impossibilità derivante da cause di forza maggiore;
g) sostenere colloqui ovvero prove di selezione per attività lavorative attinenti alle competenze certificate;
h) partecipare attivamente alla ricerca del lavoro e recarsi con cadenza periodica, pari a una volta a settimana, presso il CPI o l'Agenzia che lo ha preso in carico;
47. Il beneficiario in età non pensionabile ed abile al lavoro o qualora disabile in relazione alle proprie capacità, perde il diritto all'erogazione del reddito di cittadinanza al verificarsi di una delle seguenti condizioni:
a) non ottempera agli obblighi di cui al comma 46;
b) sostiene più di tre colloqui di selezione con palese volontà di ottenere esito negativo accertata e dichiarata dai responsabili del procedimento di cui al presente articolo;
c) rifiuta nell'arco di tempo riferito al periodo di disoccupazione, più di tre proposte di impiego ritenute congrue ai sensi del comma seguente e presentate dal centro per l'impiego o dalle strutture preposte di cui ai commi 17, 18 e 19 o da 38 a 45;
d) qualora a seguito di impiego o reimpiego receda senza giusta causa dal contratto di lavoro, per due volte nel corso dell'anno solare;
e) qualora non ottemperi agli obblighi di cui al comma 35 se in presenza di progetti già avviati dai Comuni.
48. Ai fini del presente articolo è considerata congrua la proposta di lavoro di cui al precedente comma se munita dei seguenti requisiti:
a) è attinente alle propensioni, agli interessi e alle competenze acquisite dal beneficiario in ambito formale, non formale e informale, certificate nei corso del colloquio di orientamento e del percorso di bilancio delle competenze dagli Enti preposti di cui ai commi da 38 a 45;
b) la retribuzione oraria è pari a un importo maggiore o uguale all'ottanta per cento rispetto a quella delle mansioni di provenienza e comunque, non inferiore a quanto previsto dal CCNL di riferimento e in stretta osservanza di quanto previsto ai commi 77, 78 e 79;
c) fatte salve espresse volontà del richiedente la sede del luogo di lavoro non dista oltre 50 km dalla residenza del soggetto interessato e il luogo di lavoro è raggiungibile con i mezzi pubblici in un arco di tempo non superiore ad ottanta minuti;
49. I lavoratori disabili iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8 della legge 12 Marzo 1999, n. 68 sono soggetti alle disposizioni previste dalla medesima legge nonché alle norme in materia di verifica e di accertamento dello stato di disoccupazione;
50. Sono esentate dall'obbligo della ricerca del lavoro e dagli obblighi di cui al comma 46 le madri fino al compimento del terzo anno di età dei figli ovvero in alternativa i padri su specifica richiesta o comunque nel caso di nucleo familiare monoparentale;
51. Ai fini del presente articolo la partecipazione, del Beneficiario del reddito di cittadinanza, a progetti imprenditoriali promossi dal centro per l'impiego territorialmente competente ai sensi del comma 39, è da considerarsi alternativa ed equivalente all'assolvimento degli obblighi di formazione di cui al comma 46, lettera f);
52. Lo Stato, le Regioni e i Comuni riconoscono ad ogni cittadino il diritto all'abitazione quale bene primario collegato alla personalità e annoverato tra i diritti fondamentali della persona tutelati dall'articolo 11 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali recepito con legge 881/77, dall'articolo 2 della costituzione e dalla Carta sociale europea, sia per l'accesso all'alloggio che nei sostegno al pagamento dei canoni di locazione.
53. I beneficiari del reddito di cittadinanza non proprietari di immobili ad uso abitativo e locatari dell'abitazione principale, non percettori di altre agevolazioni per l'abitazione, hanno diritto a ricevere l'agevolazione di cui al fondo nazionale di sostegno per l'accesso al contributo per le locazioni di cui all'articolo 11 legge 9 dicembre 1998 n. 431 e successive modificazioni, maggiorata del 20 per cento.
54. Ai fine del presente articolo, per i beneficiari del Reddito di cittadinanza, il fondo di cui al comma 53 è aumentato di 200.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2014-2016. All'onere si provvede mediante le maggiori risorse di cui ai commi 80 e seguenti.
55. Ai Fini di cui ai commi da 1 a 4 nonché con l'obiettivo di applicare le normative di riferimento in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale, i comuni anche riuniti in consorzi e le regioni hanno l'obbligo di erogare servizi integrativi a supporto dei beneficiari del reddito di cittadinanza e forniscono:
a) sostegno alla scolarità nella fascia d'obbligo, in particolare per acquisto libri di testo;
b) sostegno all'istruzione ed alla formazione dei giovani con particolare riferimento alla concessione di agevolazioni per l'acquisto di libri di testo ed il pagamento di tasse universitarie;
c) sostegno per l'accesso ai servizi sociali e socio-sanitari;
d) misure di sostegno alla formazione e incentivi all'occupazione.
e) misure di sostegno all'uso dei trasporti pubblici;
f) misure volte a Favorire il diletto attraverso la concessione di benefici per la fruizione di rappresentazioni culturali.
56. Al fine di coniugare gli obiettivi di efficacia del presente articolo e sostenere la diversificazione dei benefici offerti. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero delle Attività produttive e il Ministero dell'Economia, emana entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge un decreto contenente misure volte a fornire agevolazioni per i costi utenze di gas, acqua, elettricità e telefonia fissa attraverso la determinazione di relative tariffe sociali per i beneficiari del presente articolo.
57. Al fine di promuovere l'accesso ai benefici di cui al presente articolo, i comuni anche riuniti in consorzi in coordinamento con i centri per rimpiego, elaborano annualmente programmi di divulgazione e relativa assistenza in favore dei senza tetto e dei senza fissa dimora.
58. Al fine di monitorare l'attuazione del presente articolo i comuni anche riuniti in consorzi comunicano semestralmente al ministero del lavoro e delle politiche sociali lo stato di attuazione dei programmi di cui al comma 57 ed i relativi risultati conseguiti.
59. Entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge il ministero del lavoro e delle politiche sociali emana un regolamento contenente la modulistica per le comunicazioni di cui al comma 58.
60. Il reddito di cittadinanza è erogato da INPS ed è riscosso: presso gli uffici postali in contanti allo sportello, con accredito sul proprio conto corrente postale, su conto di deposito a risparmio o con accredito su carta prepagata, tenuto conto delle esigenze del beneficiario.
61. Ferma restando la competenza della sede Inps, nel cui ambito territoriale il beneficiario è residente, il pagamento può essere richiesto presso ciascun ufficio pagatore sul territorio nazionale.
62. Al fine di agevolare la fiscalità generale l'importo mensile del reddito di cittadinanza è incrementato del 5 per cento per i beneficiari che accettano di ricevere l'erogazione su carta prepagata e che utilizzano almeno il 70 per cento dell'importo della mensilità precedente in acquisti effettuati tramite la medesima carta propagata.
63. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze stipulano una convenzione con poste italiane e con INPS finalizzata all'erogazione del reddito di cittadinanza tramite una carta prepagata gratuita di uso corrente, e alta predisposizione di uno strumento automatico utile a rilevare mensilmente l'ammontare della spesa effettuata tramite carta prepagata ai fini dell'erogazione degli incentivi di cui al comma 1 del presente articolo.
64. Al fine di promuovere l'emersione del lavoro irregolare, il beneficiario che segnala alla Direzione territoriale del lavoro una eventuale, propria prestazione lavorativa pregressa, e irregolare, a seguito di relativo accertamento da parte dalle autorità ispettive competenti, riceve una maggiorazione del reddito di cittadinanza nella misura del 5 per cento.
65. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile e in attesa dell'adozione di ulteriori misure è istituito un incentivo per i datori di lavoro che assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori beneficiari del presente articolo.
66. Le assunzioni di cui al comma 65 devono comportare un incremento occupazionale netto per ogni singola azienda beneficiaria dell'incentivo.
67. L'incentivo mensile è pari al reddito di cittadinanza percepito dal beneficiario al momento dell'assunzione e non può superare a 600 euro mensili, corrisposti al datore di lavoro unicamente mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili del periodo, di riferimento, fatte salve le regole vigenti per il versamento dei'contributi in agricoltura.
68. L'incentivo ha una durata massima di dodici mesi.
69. L'incremento occupazionale di cui al comma 66 è calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti all'assunzione. I dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale sono ponderati in base al rapporto tra le ore pattuite e l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.
70. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, al medesimo soggetto titolare.
71. L'accesso al reddito di cittadinanza è condizionato ad accertamento fiscale. Al predetto fine INPS e Agenzia delle Entrate, sulla base di appositi controlli automatici, individuano l'esistenza di omissioni ovvero difformità dei dati dichiarati rispetto agli elementi conoscitivi in possesso dei rispettivi sistemi informativi e provvedono alle relative comunicazioni al Centro per l'impiego territorialmente competente.
72. Il beneficiario che rilascia dichiarazioni mendaci, perde definitivamente il diritto al Reddito di Cittadinanza ed è tenuto altresì al rimborso di quanto percepito alla data della perdita del beneficio medesimo.
73. L'inosservanza degli obblighi di cui al comma 32 qualora relativi ad un incremento della capacità reddituale, a seguito di seconda omessa tempestiva comunicazione, comporta la perdita di ogni beneficio di cui al presente articolo.
74. Il termine per la segnalazione di cui al comma 73 è fissato in giorni 30 dall'effettivo incremento reddituale,
75. Il beneficiario del reddito di cittadinanza che svolge contemporaneamente attività di lavoro irregolare perde il diritto al beneficio ed è tenuto altresì al rimborso di quanto percepito alla data della perdita del beneficio medesimo.
76. In caso di erogazione del reddito di cittadinanza, la mancata frequenza ai percorsi scolastici da parte del figlio minore a carico del beneficiario, comporta una riduzione della quota parte di reddito di cittadinanza riferita al minore a carico per ciascun figlio in dispersione scolastica. In caso di primo richiamo la riduzione sarà pari al 30 per cento ovvero al 50 per cento in caso di secondo richiamo ovvero alla perdita del beneficio in caso di terzo richiamo.
77. In adempimento ai principi costituzionali sanciti dall'articolo 36 della Costituzione nonché dai commi da 1 a 4 del presente articolo, al fine di integrare le relative misure in favore di tutti i cittadini, è istituito il salario minimo garantito.
78. Fatte salve disposizioni di maggior favore previste dalla contrattazione, collettiva nazionale la retribuzione oraria lorda applicabile a tutti i rapporti aventi per oggetto una prestazione lavorativa non può essere inferiore a 9 euro.
79. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, fissati nella misura massima annua di 19.000 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede con le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 80 e seguenti.
Allegato 1
Calcolo del reddito di cittadinanza.
Componenti nucleo Soglia di povertà
familiare del nucleo familiare
per l'anno 2013
1 600
2 1.000
3 1.330
4 1.630
5 1.900
6 2.160
7 2.400
Allegato 2
Algoritmi per il calcolo del Reddito di Cittadinanza per il singolo beneficiario componente di un nucleo familiare.
Caso 1.
Tutti i componenti percepiscono un reddito inferiore al reddito di cittadinanza potenziale
Ni= numero dei componenti il nucleo familiare;
Sp= Valore della soglia di povertà indicato dalla tabella di allegato 1;
Ra, Rb, Rc,... Ri= redditi dei componenti del nucleo familiare;
Rf= Reddito familiare dato dalla somma dei redditi dei componenti il nucleo familiare;
Rf= Ra+Rb+Rc+... Ri;
Rcf= reddito di cittadinanza del nucleo familiare calcolato sulla base del reddito familiare e della tabella di allegato 1;
Rcf= Sp-Rf;
Rcx= Reddito di cittadinanza potenziale del componente iesimo del nucleo familiare;
Rcx= Sp/Ni;
Rca, Rcb, Rcc,.... Rci= reddito di cittadinanza del componente iesimo del nucleo familiare;
Rci= Rcx-Ri.
Caso 2.
Uno dei componenti del nucleo familiare percepisce un reddito superiore al reddito di cittadinanza potenziale;
Ni= numero dei componenti il nucleo familiare;
Sp= valore della soglia di povertà indicato dalla tabella di allegato 1;
Ra, Rb, Rc,... Ri= redditi dei componenti del nucleo familiare;
Rs= reddito dei componente del nucleo familiare che supera il reddito di cittadinanza potenziale del componente del nucleo familiare;
Rf= reddito familiare dato dalla somma dei redditi dei componenti il nucleo familiare.
Rf= Ra+Rb+Rc+Rs+... Ri;
Rcf= reddito di cittadinanza del nucleo familiare calcolato sulla base del reddito familiare e della tabella di allegato 1;
Rcf= Sp-Rf;
Rcx= Reddito di cittadinanza potenziale del componente iesimo del componente del nucleo familiare;
Rcx=Sp/Ni;
Es= Extra reddito del componente che ha un reddito superiore al reddito di cittadinanza potenziale;
Es= Rs-Rcx;
Rca, Rcb, Rcc= Redditi di cittadinanza riferiti ai componenti a, b, c del nucleo familiare;
Rci= reddito di cittadinanza del componente iesimo del nucleo familiare;
Rci=Rcx-(Ri+(Es/(N-1)));
Nel caso 2 il reddito di cittadinanza del componente iesimo del nucleo familiare che percepisce un reddito inferiore al reddito potenziale è dato dal reddito potenziale diminuito della somma del reddito dei componente iesimo e dell'extra reddito del componente che supera il reddito potenziale ripartito tra gli altri familiari.
In tutti i casi il componente del nucleo familiare che percepisce un reddito superiore al reddito potenziale non percepisce alcun reddito di cittadinanza.
Conseguentemente, all'onere quantificato nella misura di 17.700 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2015 e per i due anni successivi, si provvede:
a) rispettivamente per 12.204,12.742 e 11.892 milioni, per gli anni 2015, 2016, 2017, mediante la soppressione dei seguenti articoli della presente legge;
Articolo 9;
Articolo 12 cc. 3 e 5;
Articolo 17 cc. 4, 5, 6 e 7;
Articolo 17 c. 12;
Articolo 17 c. 21;
b) per 4 miliardi di euro annui a decorrere dal 2015 si provvede mediante:
1) alla legge 27 dicembre 2013 n. 147 apportare le seguenti modifiche:
al comma 639, dopo le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,» sono inserite le seguenti; «, escluse le abitazioni principali e le relative pertinenze, ad eccezione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9.»:
al comma 669, le parole: «, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai sensi dell'imposta municipale propria,» sono soppresse;
2) A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per i consumi intermedi e per l'acquisto di beni, servizi e forniture prodotti dai produttori market, le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2009, n. 196, ricorrono ai sistemi di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. o da altre centrali di committenza anche regionali, in modo da assicurare risparmi non inferiori a 4,5 miliardi di euro a decorrere dal l'anno 2014;
3) Al fine di conseguire i risparmi di spesa di cui al comma 1-bis, gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche ricorrono ai sistemi centralizzati di acquisto di beni, servizi e forniture in misura non inferiore al 50 per cento delle spese annuali complessive per l'acquisto di beni, servizi e forniture. Gli enti di cui al comma 1-bis sono tenuti a specificare nei rendiconto dell'esercizio finanziario di ciascun anno l'ammontare delle spese effettuate avvalendosi dei sistemi di acquisto centralizzati, nonché l'ammontare delle spese effettuate ai sensi dei comma 1-septies.
4) Al fine di conseguire i risparmi di spesa di cui al comma 1-bis, entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dal 2014, tutti gli enti di cui al comma 1-bis definiscono e inviano a Consip S.p.A l'elenco dei beni, servizi e forniture di cui necessitano per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali e per lo svolgimento di ogni altra attività. I comuni e le province provvedono alla trasmissione di tale elenco rispettivamente tramite l'ANCI e l'UPI.
5) Entro il 30 novembre di ogni anno, a partire dal 2014, Consip S.p.A, individua e aggiorna, ove necessario, mediante un sistema di benchmarking, il rapporto di qualità e prezzo in relazione alle tipologie di beni, servizi e forniture indicate negli elenchi di cui al comma 1-quater.
6) Per il 2014, il termine di cui al comma 1-quater è fissato al 31 maggio e il termine di cui al comma 1-quinquies è fissato al 31 luglio.
7) In deroga a quanto previsto nei commi da 1-bis a 1-sexies, gli enti di cui al comma 1-bis possono stipulare contratti di acquisto solo a un prezzo più basso di quello individuato da Consip S.p.A. con i criteri di cui ai commi da 1-bis a 1-sexies,
8) In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al comma 1-bis, ai fini del patto di stabilità interno, sono ridotti i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario, i trasferimenti correnti dovuti alle province, ai comuni e i trasferimenti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato.
9) In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al numero 1), e degli obblighi di cui ai numeri da 1 a 12, il soggetto inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, non può:
a) impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti, i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, i quali devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il rispetto degli obblighi di cui ai numeri da 1 a 12 nell'anno precedente; l'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;
c) procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto: è fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.
10) I contratti stipulati in violazione degli obblighi di cui ai numeri da 1 a 12 sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa.
11) I soggetti di cui al comma 1-bis comunicano trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze la quota di acquisti effettuata secondo le modalità di cui ai numeri da 1 a 10, in modo da consentire la verifica del rispetto degli obblighi previsti, nonché dei relativi risparmi di spesa.
12) Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione dei numeri da 1 a 11 sono comunque destinati esclusivamente alla riduzione della pressione fiscale statale.
13) Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'interno entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni attuative dei numeri da 1 a 12
c) per 800 milioni, a decorrere dall'anno 2015 si provvede:
1) Per un importo pari a 400 milioni, mediante autorizzazione al Ministro dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ad emanare, con propri decreti dirigenziali disposizioni per modificare la misura dei prelievo erariale unico attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita al fine di conseguire un maggior gettito;
2) Per un importo pari a 400 milioni, l'utilizzo delle somme riferite alle scelte non espresse dai contribuenti della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222;
d) per 2 miliardi, all'elenco n. 2 di cui all'articolo 24, comma 1, apportare la seguente modifica:
Ministero della difesa:
1. Sicurezza e territorio
2015 2.604.387
2016 2.804.932
2017 e successivi 2.886.655
e) per 250 milioni annui a decorrere dal 2015, sopprimere il comma 9 articolo 17.
4. 26. Pesco, Ciprini, Tripiedi, Cominardi, Baldassarre, Rostellato, Bechis, Rizzetto, Chimienti, Villarosa, Alberti, Barbanti, Cancelleri, Pisano, Ruocco, Caso, Castelli.
Al comma 1, premettere i seguenti:
«01. All'articolo 12, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «euro 2.840,51» sono sostituite dalle seguenti: «euro 5.000,00»,
01-bis. All'articolo 9, comma 9, ultimo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: «concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del cinquanta per cento» sono sostituite dalle seguenti: «concorre interamente alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali».
4. 2. Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ottobre.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1-bis. Qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1, compete un credito rapportato al periodo di lavoro nell'anno che non concorre alla formazione del reddito di importo pari a:
1) 720 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
2) 720 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.
1-ter. Gli importi di cui alle lettere 1 e 2 del comma 1-bis sono aumentati per una somma di euro 240 se l'avente diritto ha un solo familiare a carico e di euro 120 per ciascun ulteriore familiare a carico. In caso di più familiari a carico il limite di reddito per beneficiare del credito è aumentato di un importo di euro 5.000 per ciascun familiare a carico».
Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e 2017.
4. 15. Vignali, Saltamartini.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1-bis. Qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nei comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dei comma 1, compete un credito rapportato al periodo di lavoro nell'anno che non concorre alla formazione dei reddito di importo pari a:
1) 720 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
2) 720 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.
1-ter. Gli importi di cui alle lettere 1 e 2 del comma 1-bis sono aumentati per una somma di euro 240 se l'avente diritto ha un solo familiare a carico e di euro 520 per ciascun ulteriore familiare a carico. In caso di più familiari a carico il limite di reddito per beneficiare del credito è aumentato di un importo di euro 5.000 per ciascun familiare a carico».
* 4. 11. Marguerettaz.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1-bis. Qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nei comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dei comma 1, compete un credito rapportato al periodo di lavoro nell'anno che non concorre alla formazione dei reddito di importo pari a:
1) 720 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
2) 720 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.
1-ter. Gli importi di cui alle lettere 1 e 2 del comma 1-bis sono aumentati per una somma di euro 240 se l'avente diritto ha un solo familiare a carico e di euro 520 per ciascun ulteriore familiare a carico. In caso di più familiari a carico il limite di reddito per beneficiare del credito è aumentato di un importo di euro 5.000 per ciascun familiare a carico».
* 4. 24. Vignali.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il comma 1-bis dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:
«1-bis. Ai percettori dei redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), compete un credito rapportato al periodo di lavoro nell'anno che non concorre alla formazione del reddito di importo pari a;
a) 960 euro, per i percettori di reddito appartenenti a nuclei familiari il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è non superiore a 15.000 euro;
b) 480 euro, per i percettori di reddito appartenenti a nuclei familiari il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è superiore a 15.000 euro ma non a 16.000 euro.»;
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Misure di sostegno a favore dei contribuenti a basso reddito.
Conseguentemente, all'articolo 17, sostituire il comma 6 con il seguente:
Il Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, dei decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è incrementato di 750 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Una quota pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 è finalizzata alla progressiva estensione su tutto il territorio nazionale della sperimentazione di cui all'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, intesa come sperimentazione di un apposito programma di sostegno per l'inclusione attiva, volto al superamento della condizione di povertà, all'inserimento e al reinserimento lavorativi e all'inclusione sociale.
4. 31. Fassina, Cuperlo, Civati, Miotto, D'Attorre, Pollastrini, Bindi, Damiano, Laforgia, Giorgis, Marcon, Melilla, Romanini.
Al comma 1, sostituire il capoverso 1-bis con il seguente:
1-bis. Sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), compete un credito rapportato al periodo di lavoro nell'anno che non concorre alla formazione del reddito di importi pari a:
1) 960 euro, se l'indicatore della situazione reddituale equivalente (ISRE), definito come rapporto tra l'indicatore della situazione reddituale e la scala di equivalenza come individuati dal decreto del Presidente del consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 non è superiore a 18.000 euro;
2) 960 euro, se l'indicatore della situazione reddituale equivalente (ISRE), definito come rapporto tra l'indicatore della situazione reddituale e la scala di equivalenza come definiti dal decreto del Presidente del consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 non è superiore a 21.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 21.000 euro, diminuito dell'ISRE, e l'importo di 3.000 euro.
Conseguentemente al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: per beneficiare dell'erogazione del credito di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986. n. 917, il beneficiario deve presentare al datore di lavoro il certificato I.s.e.e. attestante l'indicazione della situazione economica equivalente del nucleo familiare, affinché questi possa derivare l'indicatore della situazione reddituale equivalente e di conseguenza la spettanza del credito.
4. 13. Pisano, Castelli, Caso.
Al comma 1, capoverso «1-bis», sostituire i numeri 1) e 2) con i seguenti:
1) 720 euro se il reddito complessivo non è superiore a 26.000 euro;
2) 11 credito di cui al numero 1 ) è aumentato di 240 euro per ogni figlio a carico secondo la tabella allegata.
Tabella
Reddito complessivo | N. figli | Bonus |
Non sup. a 30,000 euro | 1 | 960 euro |
Non sup. a 35.000 euro | 2 | 1.100 euro |
Non sup. a 40.000 euro | 3 | 1.340 euro |
Non sup. a 45.000 euro | 4 | 1.560 euro |
Non sup. a 50.000 euro | 5 | 1.800 euro |
Non sup. a 55.000 euro | 6 | 2.040 euro |
Non sup, 60.000 euro | +6 | 2.280 euro |
Conseguentemente, la rubrica è sostituita dalla seguente:
Art. 4.
(Stabilizzazione bonus Irpef).
4. 25. Sberna, Gigli, Fauttilli, De Mita.
Al comma 1, sostituire il capoverso comma 1-bis, con i seguenti:
1-bis. Qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c) e l), sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1, compete un credito rapportato al periodo di lavoro nell'anno che non concorre alla formazione del reddito di importo pari a:
1) 960 euro, se il reddito complessivo comprensivo di eventuali redditi soggetti a tassazione separata non è superiore a 24.000 euro;
2) 960 euro, se il reddito complessivo comprensivo di eventuali redditi soggetti a tassazione separata è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.
2-bis. Qualora l'imposta lorda determinata sui medesimi redditi di cui al comma precedente, sia di importo inferiore o uguale a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1, è riconosciuta un ulteriore detrazione, che non concorre alla formazione del reddito ai fini della rideterminazione dell'imposta di importo pari a 960 euro. Tale ulteriore detrazione compete in misura piena per ciascun periodo di lavora svolto nell'anno solare ed è riconosciuta anche ai lavoratori percettori di misure di sostegno del reddito, inclusa la mobilità.
Conseguentemente: al medesimo articolo la rubrica è sostituita dalla seguente: (Aumento delle detrazioni per reddito da lavoro ed assimilati).
All'articolo 46, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. a quota pate degli oneri derivanti dall'articolo 4 pari a circa 4 miliardi di euro annui a decorrere dell'anno 2015, si provvede fino a concorrenza del fabbisogno:
1) mediante i maggiori introiti derivanti dall'istituzione, a partire dal periodo d'imposta 2015, di un'imposta patrimoniale ordinaria sulle grandi ricchezze, pari allo 0,5 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 3 milioni euro e 4 milioni di euro, e una pari all'1 per cento per le basi imponibili di valore superiore a 4 milioni di euro. Per base, imponibile dell'imposta s'intende la ricchezza netta delle famiglie superiore a 3 milioni di euro, costituita dalla somma delle attività reali e delle attività finanziarie al netto delle passività finanziarie compreso il patrimonio non strumentale delle società.
2) mediante i maggiori introiti derivanti dalle seguenti disposizioni:
all'articolo 44, apportare le seguenti modificazioni:
dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
6-bis. I commi 48, 49 e 49-bis, dell'articolo 2, del decreto-legge n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286 del 2006, sono sostituiti dai seguenti:
«48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sui valore complessivo netto dei beni:
a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 5 per cento;
a-bis) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sui valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro; 8 per cento;
b) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 8 per cento;
c) devoluti a favore di altri soggetti: 10 per cento;
49. Per le clonazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e la costituzione cui vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e dei diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la dotazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:
a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sui valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 5 per cento;
a-bis) a favore dei fratelli e delle sorelle sui valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;
b) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado; 8 per cento;
c) a favore di altri soggetti: 10 per cento.
49-bis. Se il beneficiario dei trasferimenti di cui ai commi 48 e 49 è una persona portatrice di handicap riconosciuto grave ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l'ammontare di 1.000.000 euro».
Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:
18-bis. Entro sessanta giorni dal termine per la presentazione della comunicazione dei dati dell'IVA stabilito dall'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, il contribuente presenta l'elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture nell'anno cui si riferisce la comunicazione nonché, in relazione al medesimo periodo, l'elenco dei soggetti titolari di partita IVA da cui sono effettuati acquisti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta. Per ciascun soggetto sono indicati il codice fiscale e l'importo complessivo delle operazioni effettuate, al netto delle relative note di variazione, con l'evidenziazione dell'imponibile e dell'imposta, nonché dell'importo delle operazioni non imponibili e di quelle esenti. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale:
a) sono individuati gli elementi informativi da indicare negli elenchi previsti dall'alinea, nonché le modalità per la presentazione, esclusivamente in via telematica, degli stessi;
b) il termine di cui all'alinea può essere differito per esigenze di natura esclusivamente tecnica, ovvero per particolari tipologie di contribuenti, anche in considerazione della dimensione dei dati da trasmettere.
18-ter. In caso di omissione della comunicazione di cui al comma precedente, ovvero di invio della stessa con dati incompleti o non veritieri, si applicano le disposizioni dell'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni.
18-quater. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie all'articolo 8-bis dei regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, al fine di adeguarlo a quanto stabilito dai commi 3 e 4 del presente articolo.
18-quinquies. Dopo il comma 29 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono inseriti i seguenti;
«29-bis. Al fine di contrastare l'indebita effettuazione delle compensazioni previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i titolari di partita IVA, entro il quinto giorno precedente quello in cui intendono effettuare l'operazione di compensazione per importi superiori a 5.000 euro, comunicano all'Agenzia delle entrate, in via telematica, l'importo e la tipologia dei crediti oggetto della successiva compensazione. La mancata comunicazione da parte dell'Agenzia delle entrate al contribuente, entro il terzo giorno successivo a quello di comunicazione, vale come silenzio assenso.
29-ter. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità, anche progressive, per l'attuazione delle disposizioni del comma 29-bis e, in particolare, sono stabilite le procedute di controllo volte ad impedire l'utilizzo indebito di crediti.».
18-sexies. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 16 del marzo 2014, come convertito dalla legge n. 68 del 2 maggio 2014, la lettera a) è soppressa.
18-septies. A decorrere dal gennaio 2015 sono abrogate le seguenti disposizioni;
a) i commi 10, 11 e 12 dell'articolo 15 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
b) il comma 47 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
c) il comma 137 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
d) gli articoli 15, 16, 17, 18 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 601.
Dopo il comma 39 aggiungere il seguente:
39-bis. L'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, è sostituito dal seguente:
«1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
a) 15.000 euro, 23 per cento;
b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento;
c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento;
d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento;
e) oltre 75.000 euro e fino a 100.000 euro, 43 per cento;
f) oltre 100.000 euro e fino a 150.000 euro, 45 per cento;
g) oltre 150.000 euro, e fino a 200,000 euro, 47 per cento;
h) oltre 200.000 euro 49 per cento,»
4. 19. Paglia, Marcon, Melilla, Scotto, Airaudo, Placido.
Al comma 1, capoverso 1-bis, sopprimere le parole: con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a).
Conseguentemente, al medesimo articolo la rubrica è sostituita dalla seguente: (Aumento delle detrazioni per reddito da lavoro ed assimilati, e da pensione).
All'articolo 46, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. A quota parte degli oneri derivanti dall'articolo 4, pari a circa 7 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede, fino a concorrenza del fabbisogno:
1) mediante i maggiori introiti derivanti dall'istituzioni, a partire dal periodo d'imposta 2015, di un'imposta patrimoniale ordinaria sulle grandi ricchezze, pari allo 0,5 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 3 milioni euro e 4 milioni di euro, e una pari all'1 per cento per le basi imponibili di valore superiore a 4 milioni di euro. Per base imponibile dell'imposta s'intende la ricchezza netta delle famiglie superiore a 3 milioni di euro, costituita dalla somma delle attività reali e delle attività finanziarie al netto delle passività finanziarie compreso il patrimonio non strumentale delle società;
2) mediante i maggiori introiti derivanti delle seguenti disposizioni:
All'articolo 44, apportare le seguenti modificazioni:
dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
6-bis. «I commi 48, 49 e 49-bis, dell'articolo 2, del decreto-legge n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286 del 2006, sono sostituiti dai seguenti:
«48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:
a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 di euro: 5 per cento;
a-bis) devoluti a favore dei Fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;
b) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 8 per cento;
c) devoluti a favore di altri soggetti; 10 per conto:
49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e dei diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso alto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:
a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 di euro: 5 per cento;
a-bis) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 percento;
b) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 8 per cento;
c) a favore di altri soggetti: 10 per cento.
49-bis. Se il beneficiario dei trasferimenti di cui ai commi 48 e 49 è una persona portatrice di handicap riconosciuto grave ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l'ammontare di 1.000.000 euro».
Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:
18-bis. Entro sessanta giorni dal termine per la presentazione della comunicazione dei dati dell'IVA stabilito dall'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, il contribuente presenta l'elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture nell'anno cui si riferisce la comunicazione nonché, in relazione al medesimo periodo, l'elenco dei soggetti titolari di partita IVA da cui sono effettuati acquisti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta. Per ciascun soggetto sono indicati il codice fiscale e l'importo complessivo delle operazioni effettuate, al netto delle relative note di variazione, con l'evidenziazione dell'imponibile e dell'imposta, nonché dell'importo delle operazioni non imponibili e di quelle esenti. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale:
a) sono individuati gli elementi informativi da indicare negli elenchi previsti dall'alinea, nonché le modalità per la presentazione, esclusivamente in via telematica, degli stessi;
b) il termine di cui all'alinea può essere differito per esigenze di natura esclusivamente tecnica, ovvero per particolari tipologie di contribuenti, anche in considerazione della dimensione dei dati da trasmettere.
18-ter. In caso di omissione della comunicazione di cui al comma precedente, ovvero di invio della stessa con dati incompleti o non veritieri, si applicano le disposizioni dell'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni.
18-quater. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie all'articolo del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, al fine di adeguarlo a quanto stabilito dai commi 3 e 4 del presente articolo.
18-quinquies. Dopo il comma 29 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono inseriti i seguenti:
«29-bis. Al fine di contrastare l'indebita effettuazione delle compensazioni previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i titolari di partita IVA, entro il quinto giorno precedente quello in cui intendono effettuare l'operazione di compensazione per importi superiori a 5.000 euro, comunicano all'Agenzia delle entrate, in via telematica, l'importo e la tipologia dei crediti oggetto della successiva compensazione. La mancata comunicazione da parte dell'Agenzia delle entrate al contribuente, entro il terzo giorno successivo a quello di comunicazione, vale come silenzio assenso.
29-ter. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità, anche progressive, per l'attuazione delle disposizioni del comma 29-bis e, in particolare, sono stabilite le procedute di controllo volte ad impedire l'utilizzo indebito di crediti.».
18-sexies. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 16 del marzo 2014, come convertito dalla legge n. 68 del 2 maggio 2014 lettera a) è soppressa.
18-septies. A decorrere dal 1o gennaio 2015 sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) i commi 10, 11 e 12 dell'articolo 15 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
b) il comma 47 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
c) il comma 137 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
d) gli articoli 15, 16, 11, 18 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 601, legge n. 68 del 2 maggio 2014, la lettera a) è soppressa.
Dopo il comma 39 aggiungere il seguente:
39-bis. «L'articolo 11, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, è sostituito dal seguente:
«1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
a) 15.000 euro, 23 percento;
b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento;
c) oltre 28,000 euro e lino a 55.000 euro, 38 per cento;
d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento;
e) oltre 75,000 euro e fino a 100.000 euro, 43 per cento;
f) oltre 100.000 euro e fino a 150.000 euro, 45 per cento;
g) oltre 150.000 euro, e fino a 200,000 euro, 47 per cento;
h) oltre 200.000 euro 49 per cento».
4. 20. Placido, Paglia, Marcon, Melilla, Scotto, Airaudo.
Al comma 1, sostituire il capoverso comma 1-bis, con i seguenti:
1-bis. Qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis) e l) e 53, sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1, compete un credito rapportato al periodo di lavoro nell'anno che non concorre alla formazione del reddito di importo pari a;
1) 960 euro, se il reddito complessivo, comprensivo di eventuali redditi soggetti a tassazione separata, non è superiore a 24.000 euro;
1-bis) 960 euro, se, limitatamente ai redditi di cui all'articolo 53, il reddito complessivo non è superiore a 19.000 euro;
2) 960 euro, se il reddito complessivo, comprensivo di eventuali redditi soggetti a tassazione separata, è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2000 euro.
2-bis. Qualora l'imposta lorda determinata sui medesimi redditi di cui al comma precedente, sia di importo inferiore o uguale a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1, è riconosciuta un'ulteriore detrazione, che non concorre alla formazione del reddito ai fini della rideterminazione dell'imposta, di importo pari a 960 euro. Tale ulteriore detrazione compete in misura piena per ciascun periodo di lavoro svolto nell'anno solare ed è riconosciuta anche ai lavoratori percettori di misure di sostegno del reddito, inclusa la mobilità».
Conseguentemente, al medesimo articolo la rubrica è sostituita dalla seguente: (Aumento dalle detrazioni per reddito da lavoro ed assimilati, e da pensione).
All'articolo 46, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. A quota parte degli oneri derivanti dall'articolo 4, pari a circa 11 miliardi annui a decorrere dal 2015, si provvede, fino a concorrenza del fabbisogno:
1) mediante i maggiori introiti derivanti dall'istituzione, a partire dal periodo d'imposta 2015, di un'imposta patrimoniale ordinaria sulle grandi ricchezze, pari allo 0,5 per cento per una base imponibile di valore compreso ira 3 milioni euro e 4 milioni di euro, e una pari all'1 per cento per le basi imponibili di valore superiore a milioni di euro. Per base imponibile dell'imposta s'intende la ricchezza nella delle famiglie superiore a 3 milioni di euro, costituita dalla somma delle attività reali e delle attività finanziarie al netto delle passività finanziarie compreso il patrimonio non strumentale delle società.
2) mediante i maggiori introiti derivanti dalle seguenti disposizioni:
All'articolo 44, apportare le seguenti modificazioni:
dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
6-bis. «I commi 48, 49 e 49-bis, dell'articolo 2, del decreto-legge n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286 del 2006, sono sostituiti dai seguenti:
«48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:
a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 di euro: 5 per cento;
a-bis) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;
b) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 8 per cento:
c) devoluti a favore di altri soggetti: 10 per cento.
49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e dei diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:
a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 di euro: 5 per cento;
a-bis) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro; 8 per cento;
b) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 8 per cento;
c) a favore di altri soggetti: 10 per cento.
49-bis. Se il beneficiario dei trasferimenti di cui ai commi 48 e 49 è una persona portatrice di handicap riconosciuto grave ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l'ammontare di 1.000.000 euro».
Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:
18-bis. Entro sessanta giorni dal termine per la presentazione della comunicazione dei dati dell'IVA stabilito dall'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, il contribuente presenta l'elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture nell'anno cui si riferisce la comunicazione nonché, in relazione al medesimo periodo, l'elenco dei soggetti titolari di partita IVA da cui sono effettuati acquisti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta. Per ciascun soggetto sono indicati il codice fiscale e l'importo complessivo delle operazioni effettuate, al netto delle relative note di variazione, con l'evidenziazione dell'imponibile e dell'imposta, nonché dell'importo delle operazioni non imponibili e di quelle esenti. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale:
a) sono individuati gli elementi informativi da indicare negli elenchi previsti dall'alinea, nonché le modalità per la presentazione, esclusivamente in via telematica, degli stessi;
b) il termine di cui all'alinea può essere differito per esigenze di natura esclusivamente tecnica, ovvero per particolari tipologie di contribuenti, anche in considerazione della dimensione dei dati da trasmettere.
18-ter. In caso di omissione della comunicazione di cui al comma precedente, ovvero di invio della stessa con dati incompleti o non veritieri, si applicano le disposizioni dell'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni.
18-quater. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie all'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, al fine di adeguarlo a quanto stabilito dai commi 3 e 4 del presente articolo.
18-quinquies. Dopo il comma 29 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono inseriti i seguenti:
«29-bis. Al fine di contrastare l'indebita effettuazione delle compensazioni previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i titolari di partita IVA, entro il quinto giorno precedente quello in cui intendono effettuare l'operazione di compensazione per importi superiori a 5.000 euro, comunicano all'Agenzia delle entrate, in via telematica, l'importo e la tipologia dei crediti oggetto della successiva compensazione. La mancata comunicazione da parte dell'Agenzia delle entrate al contribuente, entro il terzo giorno successivo a quello di comunicazione, vale come silenzio assenso.
29-ter. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità, anche progressive, per l'attuazione delle disposizioni del comma 29-bis e, in particolare, sono stabilite le procedute di controllo volte ad impedire l'utilizzo indebito di crediti.».
18-sexies. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 16 del marzo 2014, come convertito dalla legge n. 68 del 2 maggio 2014, la lettera a) è soppressa.
18-septies. A decorrere dal 1o gennaio 2015 sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) i commi 10, 11 e 12 dell'articolo 15 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
b) il comma 47 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
c) il comma 137 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
d) gli articoli 15, 16, li, 18 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica del 29, settembre 1973, n. 601.
Dopo il comma 27 aggiungere il seguente:
27-bis All'articolo 19, comma 6 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, aggiungere, in fondo il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2015 l'aliquota è stabilita nella misura del 13,5 per mille».
Dopo il comma 39, aggiungere il seguente:
39-bis. «L'articolo 11, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, è sostituito dal seguente:
«1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
a) 15.000 euro, 23 per cento;
b) oltre 15,000 euro e fino a 28,000 euro, 27 per cento;
c) oltre 28,000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento;
d) oltre 55.000 euro e fino a 75,000 euro, 41 per cento;
e) oltre 75.000 euro e fino a 100.000 euro, 43 per cento;
f) oltre 100.000 euro e fino a 150,000 euro, 45 per cento;
g) oltre 150.000 euro, e fino a 200.000 euro, 47 per cento;
h) oltre 200.000 euro 49 per cento».
All'articolo 5, sopprimere i commi 1 e 4.
4. 21. Paglia, Marcon, Melilla, Airaudo, Placido.
Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al capoverso 1,-bis, sostituire le parole: e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), con le seguenti: 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), e l), e 53;
b) Al capoverso 1-bis, dopo il numero 1) aggiungere il seguente:
1-bis). 960, se, limitatamente ai redditi di cui all'articolo 53, il reddito complessivo non è superiore a 19.000 euro;
Conseguentemente, al medesimo articolo la rubrica è sostituita dalla seguente: (Aumento delle detrazioni per reddito da lavoro ed assimilati).
All'articolo 46, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. A quota parte degli oneri derivanti dall'articolo 4, pari a circa 11 miliardi annui a decorrere dal 2015, si provvede, fino a concorrenza del fabbisogno:
1) mediante i maggiori introiti derivanti dall'istituzione, a partire dal periodo d'imposta 2015, di un'imposta patrimoniale ordinaria sulle grandi ricchezze, pari allo 0,5 per cento per ima base imponibile di valore compreso tra 3 milioni euro e 4 milioni di euro, e una pari all'1 per cento per le basi imponibili di valore superiore a 4 milioni di euro. Per base imponibile dell'imposta s'intende la ricchezza netta delle famiglie superiore a 3 milioni di euro, costituita dalla somma delle attività reali e delle attività finanziarie al nello delle passività finanziarie compreso il patrimonio non strumentale delle società.
2) mediante i maggiori introiti derivanti dalle seguenti disposizioni:
All'articolo 44, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
6-bis. «I commi 48, 49 e 49-bis, dell'articolo 2, del decreto-legge n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286 del 2006, sono sostituiti dai seguenti:
«48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti d'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:
a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 di euro: 5 per cento;
a-bis) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;
b) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 8 per cento;
c) devoluti a favore di altri soggetti: 10 per cento
49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e dei diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:
a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500,000 di euro: 5 per cento;
a-bis) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro; 8 per cento;
b) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado; 8 per cento;
c) a favore di altri soggetti: 10 per cento.
49-bis. Se il beneficiario dei trasferimenti di cui ai commi 48 e 49 è una persona portatrice di handicap riconosciuto grave ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l'ammontare di 1.000.000 euro».
Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:
18-bis. Entro sessanta giorni dal termine per la presentazione della comunicazione dei dati dell'IVA stabilito dall'articolo del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, il contribuente presenta l'elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse iatture nell'anno cui si riferisce la comunicazione nonché, in relazione al medesimo periodo, l'elenco dei soggetti titolari di partita IVA da cui sono effettuati acquisti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta. Per ciascun soggetto sono indicati il codice fiscale e l'importo complessivo delle operazioni effettuate, al netto delle relative note di variazione, con l'evidenziazione dell'imponibile e dell'imposta, nonché dell'importo delle operazioni non imponibili e di quelle esenti. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale:
a) sono individuati gli elementi informati vi da indicare negli elenchi previsti dall'alinea, nonché le modalità per la presentazione, esclusivamente in via telematica, degli stessi;
b) il termine di cui all'alinea può essere differito per esigenze di natura esclusivamente tecnica, ovvero per particolari tipologie di contribuenti, anche in considerazione della dimensione dei dati da trasmettere.
18-ter. In caso di omissione della comunicazione di cui al comma precedente, ovvero di invio della stessa con dati incompleti o non veritieri, si applicano le disposizioni dell'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni.
18-quater. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie all'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, al fine di adeguarlo a quanto stabilito dai commi 3 e 4 del presente articolo.
18-quinquies. Dopo il comma 29 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono inseriti i seguenti:
«29-bis. Al fine di contrastare l'indebita effettuazione delle compensazioni previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i titolari di partita IVA, entro il quinto giorno precedente quello in cui intendono effettuare l'operazione di compensazione per importi superiori a 5.000 euro, comunicano all'Agenzia delle entrate, in via telematica, l'importo e la tipologia dei crediti oggetto della successiva compensazione. La mancata comunicazione da parte dell'Agenzia delle entrate al contribuente, entro il terzo giorno successivo a quello di comunicazione, vale come silenzio assenso.
29-ter. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità, anche progressive, per l'attuazione delle disposizioni del comma 29-bis e, in particolare, sono stabilite le procedute di controllo volte ad impedire l'utilizzo indebito di crediti.».
18-sexies. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 16 del marzo 2014, come convertito dalla legge n. 68 del 2 maggio 2014, la lettera a) è soppressa.
18-septies. A decorrere dal 1o gennaio 2015 sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) i commi 10, 11 e 12 dell'articolo 15 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
b) il comma 47 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
c) il comma 137 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
d) gli articoli 15, 16, 11, 18 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 601.
Dopo il comma 39, aggiungere il seguente:
39-bis. «L'articolo 11, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, è sostituito dal seguente;
«1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
a) 15.000 euro, 23 per cento;
b) oltre 15.000 euro e fino a 28,000 euro, 27 per cento;
c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento;
d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento;
e) oltre 75.000 euro e fino a 100.000 euro, 43 per cento;
f) oltre 100,000 euro e fino a 150.000 euro, 45 per cento;
g) oltre 150.000 euro, e fino a 200,000 euro, 47 per cento;
h) oltre 200.000 euro 49 per cento»».
4. 18. Paglia, Marcon, Melilla, Airaudo, Placido.
Al comma 1, capoverso articolo 1-bis, dopo le parole: di importo pari a aggiungere le seguenti: 720 euro se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro; tale importo è incrementato di 240 euro con un figlio a carico e 120 euro per ogni altro figlio a carico.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere i numeri 1) e 2).
4. 22. Tinagli, Mazziotti di Celso, Librandi, Nesi.
Al comma 1, capoverso 1-bis, dopo le parole: nell'anno aggiungere le seguenti: riconosciuto anche ai lavoratori percettori di misure di sostegno del reddito, inclusa la mobilità.
4. 16. Paglia, Airaudo, Placido, Marcon, Melilla.
Al comma 1, capoverso 1-bis, numeri 1) e 2), dopo le parole: se il reddito complessivo aggiungere le seguenti: comprensivo di eventuali redditi soggetti a tassazione separata.
4. 17. Paglia, Marcon, Melilla.
Al comma 1, capoverso 1bis aggiungere in fine il seguente numero:
2-bis) 960 euro, nel solo caso di reddito complessivo non superiore a 30.000 euro, in presenza di figli minori a carico.
Conseguentemente, sostituire:
a) al numero 1) le parole: 960 euro con le seguenti: 900 euro;
b) al numero 2 le parole: 960 euro con le seguenti: 800 euro.
4. 6. Polverini, Palese, Brunetta.
Al comma 1, dopo il capoverso 1-bis, aggiungere il seguente:
1-ter. I benefici di cui al comma 1-bis non sono cumulabili con quelli previsti dall'articolo 3, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 238.
4. 23. Librandi, Mazziotti di Celso, Tinagli, Vitelli, Nesi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Ai fini della determinazione del reddito complessivo di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 1 del presente articolo, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 30 dicembre 2010 n. 238, all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e all'articolo 44, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
4. 27. Giampaolo Galli, Causi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «ed entro i cinque anni solari successivi» sono soppresse.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
2015: – 1.000.000.
4. 28. Giampaolo Galli, Causi.
Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Il credito è escluso qualora il reddito medio del nucleo familiare, dato dal rapporto tra il reddito complessivo del nucleo familiare e il numero dei componenti percettori di reddito, risulti superiore ad euro 26.000.
4. 14. Barbanti, Caso, Castelli.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 51, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 la lettera c) è sostituita dalla seguente:
c) le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino all'importo complessivo giornaliero di euro 6, aumentato ad euro 7 in caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica, le prestazioni e le indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione.
Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Misure per la riduzione del cuneo fiscale a favore dei lavoratori dipendenti.
Conseguentemente, all'articolo 17, comma 21, sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2015 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 con le seguenti: 65 milioni di euro per l'anno 2015, di 410 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.
4. 30. Causi, Fregolent, Capozzolo, Carbone, Carella, De Maria, Marco Di Maio, Fragomeli, Ginato, Gitti, Lodolini, Moretto, Pelillo, Pastorino, Petrini, Ribaudo, Sanga, Zoggia, Boccadutri.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 51, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 la lettera c) è sostituita dalla seguente:
c) le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino all'importo complessivo giornaliero di euro 7, le prestazioni e le indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione.
Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Misure per la riduzione dei cuneo fiscale a favore dei lavoratori dipendenti.
All'articolo 17, comma 21, sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2015 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 con le seguenti: 25 milioni di euro per l'anno 2015 e di 379 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.
4. 29. Fregolent, Causi, Capozzolo, Carbone, Carella, De Maria, Marco Di Maio, Fragomeli, Ginato, Gitti, Lodolini, Moretto, Pelillo, Pastorino, Petrini, Ribaudo, Sanga, Zoggia, Arlotti.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. All'articolo 15, comma 1, lettera i-ter), le parole: «in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche,», sono sostituite dalle seguenti: «in favore delle società, delle associazioni sportive dilettantistiche e delle associazioni bandistiche legalmente riconosciute».
2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 4 milioni di euro a decorrere dal 2015, si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4. 3. Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ottobre.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. All'articolo 15, comma 1, dopo la lettera i-septies), è aggiunta la seguente:
«i-septies) le spese, per un importo annuo non superiore a 500 euro, sostenute per l'iscrizione e la frequenza di corsi per la formazione artistica dilettantistica musicale, per i ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18 anni, purché tali attività siano effettuate presso strutture riconosciute dalla pubblica amministrazione o presso associazioni bandistiche legalmente costituite».
2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2015, si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4. 4. Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ottobre.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. All'articolo 50, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera c) è soppressa.
2-ter. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis. Le somme corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale dagli enti pubblici, dagli istituti di formazione di qualsiasi natura e dagli organismi di ricerca sono esenti dall'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche nei confronti dei percipienti».
2-quater. Agli oneri derivanti dai commi 2-bis e 2-ter, pari a 30 milioni di euro a decorrere dal 2015, si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4. 5. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 67, comma 1, dei decreto dei Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in caso di riscatto di un immobile in seguito a un rapporto di leasing il periodo dei cinque anni si computa a partire dall'acquisto o dalla costruzione dell'immobile da parte della società di leasing».
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2015: – 50.000,000;
2016: – 50.000.000;
2017: – 50.000.000.
4. 9. Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger, Ottobre, Catalano.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Sostegno ai lavoratori dipendenti incapienti e pensionati ed ai disoccupati, ed istituzione del Fondo per l'equità).
1. Al fine combattere la povertà estrema rappresentata da soggetti disoccupati e da soggetti fiscalmente incapienti, e nella prospettiva che tale misura porti a effetti macroeconomici significativi ai fini della ripresa economica, ai soggetti che percepiscono redditi di cui all'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto dei Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, lettere a) dei commi 1, 3 e 4, (nonché ai soggetti disoccupati, come definiti dalle lettere c), d), e) ed f) del comma 2 dell'articolo 1 dei decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, è riconosciuto un assegno mensile, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a 80 euro.
2. L'assegno di cui al comma 1 è riconosciuto a decorrere dal 1o gennaio 2015 e verrà erogato dalle sedi INPS.
3. A copertura degli oneri finanziari di cui ai precedenti commi è istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il «Fondo per l'equità», di seguito denominato «Fondo». Le maggiori entrate derivanti dalle previsioni di cui ai successivi commi 5, 6, 7 accertate annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, affluiscono nel Fondo per essere riassegnate all'INPS per le finalità di cui al presente articolo.
5. A partire dal periodo d'imposta 2015, è istituita un'imposta patrimoniale ordinaria sulle grandi ricchezze, pari allo 0,5 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 3 milioni euro e 4 milioni di euro, e una pari all'1 per cento per le basi imponibili di valore superiore a 4 milioni di euro. Per base imponibile dell'imposta s'intende la ricchezza netta delle famiglie superiore a 3 milioni di euro, costituita dalla somma delle attività reali e delle attività finanziarie al netto delle passività finanziarie compreso il patrimonio non strumentale delle società.
6. Sono soppressi a decorrere dal 1o gennaio 2015:
a) i commi 10, 11 e 12 dell'articolo 15 del decreto-legge n. 185 dei 2008, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
b) il comma 47 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
c) il comma 137 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
d) gli articoli 15, 16, 17, 18 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 601.
7. L'articolo 11, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, è sostituito dal seguente:
«1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
a) 15.000 euro, 23 per cento;
b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento;
c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento;
d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento;
e) oltre 75.000 euro e fino a 100.000 euro, 43 per cento;
f) oltre 100.000 euro e fino a 150.000 euro, 45 per cento;
g) oltre 150.000 euro, e fino a 200.000 euro, 47 per cento;
h) oltre 200.000 euro 49 per cento.
4. 03. Paglia, Marcon, Melilla, Scotto, Airaudo, Placido.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Bonus straordinario In favore degli invalidi civili).
1. All'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, le parole: «di lire 234.000 annue da ripartire in tredici mensilità» sono sostituite dalle seguenti: «mensile di 300 euro per tredici mensilità».
2. All'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, le parole: «248,84 euro» sono sostituite dalle seguenti: «300 euro».
3. Conseguentemente al comma 10 dell'articolo 26 le parole: «150 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «118 milioni».
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2015: – 30.000;
2016: – 30.000;
2017: – 30.000.
4. 06. Maestri, Miotto, Romanini.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Adeguamento della disciplina di esenzione dal reddito da lavoro dipendente delle somministrazioni di vitto e delle prestazioni e delle indennità sostitutive).
1. All'articolo 51, lettera c) sostituire le parole: «lire 10.240» con le parole: «10,58 euro».
4. 02. Polverini, Palese, Brunetta.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
Al comma 7-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 9, le parole: «nell'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2015».
4. 04. Fantinati, Crippa, Mucci, Vallascas, Da Villa, Prodani, Della Valle, Castelli, Caso, Sorial, Brugnerotto, D'Incà, Colonnese, Currò, Cariello.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
Al comma 7-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 9, le parole: «nell'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2015».
4. 05. Fantinati, Crippa, Mucci, Vallascas, Da Villa, Prodani, Della Valle, Castelli, Caso, Sorial, D'Incà, Colonnese, Currò, Cariello, Brugnerotto.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Riduzione della pressione fiscale sui redditi da pensione).
1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comma 432 è sostituito dal seguente: «432. Le risorse assegnate al Fondo ai sensi delle lettere a) e b) del comma 431 sono annualmente utilizzate, nell'esercizio successivo a quello di assegnazione al predetto Fondo e dopo il loro accertamento in sede di consuntivo, per incrementare per tale anno nei limiti delle disponibilità del Fondo stesso, fermo restando il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, le detrazioni di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, dei testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 dei 1986.
4. 01. Misiani.
All'articolo 4, comma 1, dopo il capoverso «1-bis» aggiungere il seguente:
«1-ter. Per i nuclei familiari con un reddito determinato in base alle disposizioni dell'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, complessivamente superiore a 60.000 euro, il credito di cui al comma precedente non è riconosciuto ai componenti che percepiscano redditi superiore ai 24.000 euro. Quando, su questa base, ad averne diritto sia comunque più di un soggetto d'imposta, il credito spetta unicamente a quello che percepisce il reddito inferiore. In ogni caso, quando il reddito del nucleo familiare sia complessivamente superiore ai 90.000 euro, viene meno il diritto al credito per tutti i suoi componenti»;
all'articolo 17, sopprimere il comma 21;
all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro a decorrere dal 2015».
Conseguentemente, all'articolo 13, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo sopprimere le seguenti parole: «di importo pari a 960 euro annui»;
b) al secondo periodo, dopo le parole: «rinascita del figlio beneficiario», inserire le seguenti: «o di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione»;
c) dopo il terzo periodo inserire il seguente: «il superamento del predetto limite negli anni successivi a quello precedente alla nascita del figlio beneficiario o all'ingresso nel nucleo familiare a seguito di adozione fa decadere dal diritto all'assegno.»;
d) aggiungere in fine il seguente periodo: «L'importo dell'assegno è pari a: a) 1800 euro annui, per i redditi complessivamente non superiori a 20.000; b) 1.440 euro annui, per i redditi complessivamente non superiori a 30.000; c) 1.200 euro annui, per i redditi complessivamente, non superiori a 40.000; d) 960 euro annui, per i redditi complessivamente non superiori a 90.000 euro».
4. 32. Librandi, Mazziotti di Celso, Tinagli, Vitelli, Galgano, Nesi.
All'articolo 4, comma 1, dopo il capoverso «1-bis» aggiungere il seguente:
«1-ter. Per i nuclei familiari con un reddito determinato in base alle disposizioni dell'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, complessivamente superiore a 60.000 euro, il credito di cui al comma precedente non è riconosciuto ai componenti che percepiscano redditi superiori a 24.000 euro, nonché al soggetto d'imposta che percepisca il più alto tra i redditi non superiori a 24.000 euro».
All'articolo 17, sopprimere il comma 21;
all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro a decorrere dal 2015.
Conseguentemente, all'articolo 13, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo sopprimere le seguenti parole: «di importo pari a 960 euro annui»;
b) al secondo periodo, dopo le parole: «nascita del figlio beneficiario», inserire le seguenti: «o di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione»;
c) dopo il terzo periodo inserire il seguente: «il superamento del predetto limite negli anni successivi a quello precedente alla nascita del figlio beneficiario o all'ingresso nel nucleo familiare a seguito di adozione fa decadere dal diritto all'assegno.»;
d) aggiungere in fine il seguente periodo: «L'importo dell'assegno è pari a: a) 1.800 euro annui, per i redditi complessivamente non superiori a 20.000; b) 1.440 euro annui, per i redditi complessivamente non superiori a 30.000; c) 1.200 euro annui, per i redditi complessivamente non superiori a 40.000; d) 960 euro annui, per i redditi complessivamente non superiori a 90.000 euro.».
4. 33. Librandi, Mazziotti di Celso, Tinagli, Vitelli, Galgano, Nesi.
ART. 5.
Sostituirlo con il seguente:
1. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, i commi 1 e 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono abrogati.
2. Sono fatti salvi gli effetti del comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, ai fini della determinazione dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 secondo, il criterio previsionale, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.
3. Le risorse rinvenienti dall'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo, opportunamente rendicontate, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, fino all'importo massimo di 7 miliardi di euro per l'anno 2015 e 5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2016, ad un apposito tondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico finalizzato:
1) all'erogazione di finanziamenti a tasso agevolato a soggetti privati che investono in ricerca e sviluppo nei settori:
a) delle energie rinnovabili, del risparmio energetico e dei servizi collettivi ad alto contenuto tecnologico, nonché nell'ideazione di nuovi prodotti che realizzano un significativo miglioramento della protezione dell'ambiente per la salvaguardia dell'assolto idrogeo logico e le bonifiche ambientali, nonché nella prevenzione dei rischio sismico;
b) dell'incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia nei settori civile, industriale e terziario, compresi gli interventi di social housing;
c) dei processi di produzione o di valorizzazione di prodotti, processi produttivi od organizzativi ovvero servizi che, rispetto alle alternative disponibili, comportino una riduzione dell'inquinamento e dell'uso delle risorse nell'arco dell'intero ciclo di vita;
d) della pianificazione di interventi nell'ambito della gestione energetica, attraverso lo sviluppo di soluzioni hardware e software che consentano di ottimizzare i consumi, e della demotica;
e) dello sviluppo di soluzioni per la gestione del ciclo dei rifiuti, con particolare riferimento ai modelli di raccolta, trattamento e recupero, e per Sa gestione idrica, attraverso la progettazione di strumenti che garantiscano un monitorando più attento della rete idrica;
f) progettazione di nuovi sistemi di mobilità ecologici e sostenibili, anche attraverso la definizione di processi che possano ottimizzare la logistica dell'ultimo miglio e le attività di trasporto proprie delle compagnie private in aree urbane, tenendo in considerazione il traffico generato la congestione, l'inquinamento e il dispendio energetico;
2) a sostenere la nascita di imprese operanti nei settori delle tecnologie innovative e lo sviluppo delle imprese operanti in settori a tecnologia avanzata, con particolare riferimento alle piccole e inedie imprese, nonché a favorire la valorizzazione e il trasferimento del patrimonio di conoscenza scientifica e tecnologica presente nel sistema della ricerca pubblica e privata per incrementare lo sviluppo economico, compresi gli spin off accademici, al fine di sviluppare processi di ricerca comuni tra imprese, università e centri di ricerca pubblici.
4. Con decreto del Ministero dei l'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono disciplinate le modalità di funzionamento del fondo di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. 43. Scotto, Paglia, Marcon, Paglia, Ferrara.
Sostituirlo con il seguente:
1. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, i commi 1 e 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono abrogati.
2. Sono fatti salvi gli effetti del comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, ai fini della determinazione dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 secondo ti criterio previsionale, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.
3. Le risorse rinvenienti dall'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo, opportunamente rendicontate, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere Rassegnate, fino all'importo massimo di 7 miliardi di euro per l'anno 2015 e 5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2016, ad un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente, finalizzato:
a) a un Piano pluriennale di investimenti per l'adattamento ai cambiamenti climatici e per la messa in sicurezza del territorio e il contrasto al dissesto idrogeologico;
b) alla riduzione dei rischio idrogeologico attraverso misure volte a favorire la delocalizzazione di immobili e di infrastrutture potenzialmente pericolosi e situati in aree a rischio idrogeologico;
c) a un piano straordinario di risanamento delle risorse fluviali, lacuali e marine;
d) a interventi finalizzati alla tutela del territorio, del patrimonio naturalistico, e per il contenimento del consumo di suolo;
e) al finanziamento delle attività di bonifica e di ripristino dei siti inquinati, con particolare priorità per l'inquinamento da amianto.
4. Agli interventi di cui alla lettera a) del precedente comma, è destinato non meno dei 50 per cento delle risorse complessive del Fondo.
5. Le risorse sono ripartite d'intesa con la Conferenza unificata Stato-Regioni, città e autonomie locali, e previ accordi di programma con gli enti territoriali e locali interessati, che individuano gli interventi prioritari necessari e i soggetti che vi provvedono.
5. 61. Zaratti, Pellegrino, Marcon, Melilla, Paglia, Scotto, Zaccagnini.
Sostituirlo con il seguente:
1. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, i commi 1 e 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono abrogati.
2. Sono fatti salvi gli effetti del comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, ai fini della determinazione dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 secondo il criterio previsionale, di cui all'articolo 4 del decreto legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.
3. Le risorse rinvenienti dall'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo, opportunamente rendicontate, sorto versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, fino all'importo massimo di 7 miliardi di euro per l'anno 2015 e 5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2016, al Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale nelle Regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Tali risorse sono finalizzate esclusivamente al miglioramento e all'incremento del trasporto ferroviario regionale di pendolari e per sostenere piani per la mobilità sostenibile.
5. 42. Scotto, Paglia, Marcon, Melilla, Paglia, Ferrara.
Sopprimere i commi 1 e 4, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Risorse per il Fondo del Piano triennale straordinario per il lavoro).
1. Il Fondo per il Piano triennale straordinario per il lavoro di cui al comma 1 dell'articolo 12 della presente legge, è finanziato, oltre che con le maggiori entrate ed i risparmi determinati dalle disposizioni di cui all'articolo 12, commi da 6 a 22, con il trasferimento da parte dell'erario a tale Fondo di 5 miliardi di euro per l'anno 2015 e di 4,3 miliardi per ciascuno degli anni 2016 e 2017.
E, conseguentemente, sostituire l'articolo 12 con il seguente:
Art. 12.
(Piano triennale straordinario per il lavoro).
1. Al fine di fare fronte all'emergenza lavorativa tramite un Piano triennale straordinario per il lavoro per gli anni 2015-2017, viene istituito presso il ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo per il Piano straordinario per il lavoro alimentato come stabilito dalle disposizioni di cui al presente articolo.
2. Per definire le modalità di attuazione del Piano triennale per il lavoro e per contribuire alla realizzazione di un Programma triennale di interventi urgenti ai finì ecologici e sociali, il Governo adotta, su proposta dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca e delle politiche agricole alimentari e forestali, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988. n. 400.
3. I regolamenti di cui al comma 2 si attengono ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) costituzione di una Agenzia per lo sviluppo dell'occupazione con il compito di assumere disoccupati con contratti a tempo determinato per la realizzazione del Programma triennale di interventi urgenti ai fini ecologici e sociali le cui spese annue non possono superare il limite massimo di 3 milioni di euro;
b) previsione nel programma triennale di azioni di contrasto del dissesto idrogeologico, di un piano per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, della realizzazione dell'autonomia e dell'efficientamento energetici degli edifici pubblici, di un piano straordinario per la creazione di asili nido pubblici;
c) ripartizione regionale e per aree di particolare disagio occupazionale delle risorse e dei disoccupati da avviare alle attività;
d) previsione delle modalità per la presentazione di progetti attinenti al Programma;
e) previsione delle modalità di presentazione della domanda e dei criteri per stabilire le priorità nell'avvio dei disoccupati alle attività;
f) previsione delle modalità di espletamento dell'attività dei disoccupati assunti, inclusi la previsione di attività formative;
g) previsione delle modalità per il vaglio da parte dell'Agenzia dei progetti presentati dando priorità alle ricadute occupazionali, ma anche a quelle produttive in termini di nuovi processi, prodotti o servizi;
h) previsione di forme di collaborazione per la realizzazione dei progetti con università, dipartimenti, centri di ricerca dipartimentali e/o interdipartimentali;
i) definizione delle modalità con le quali l'Agenzia rendiconta annualmente dei risultati conseguiti nella realizzazione dei singoli programmi e piani di cui al comma 2;
j) definizione delle modalità per la partecipazione dei cittadini interessati all'elaborazione ed al controllo dell'attuazione dei progetti di cui alla lettera d).
4. Sugli schemi di regolamenti di cui ai comma 2 è acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e il parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla ricezione. Decorso tale termine, i regolamenti sono comunque emanati.
5. Al Fondo di cui al comma 1, oltre ai maggiori introiti ed ai maggiori risparmi derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 5-bis e dalle modifiche all'articolo 26, comma 11, della presente legge, confluiscono le maggiori entrate ed i risparmi determinati dalle disposizioni di cui ai commi da 6 a 22. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede con proprio decreto ad autorizzare le spese per i diversi programmi del Piano per il lavoro sulle base delle risorse del Fondo stesso.
6. Al finanziamento del fondo di cui al comma 1 si provvede anche, quanto a un miliardo di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse dei fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, già destinate agli interventi del Piano di azione coesione, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che, dal sistema di monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, risultano non ancora impegnate alla data del 30 settembre 2014.
7. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Gruppo di azione coesione di cui al decreto del Ministro della coesione territoriale 1o agosto 2012 provvede all'individuazione delle specifiche linee di intervento oggetto di riprogrammazione ai sensi del comma 6. Le predette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'Erario.
8. I benefici contributivi di cui all'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e successive modificazioni, sono soppressi con riferimento alle assunzioni dei lavoratori ivi indicati decorrenti dal 1o gennaio 2015. Le maggiori entrate contributive derivanti da tale soppressione confluiscono nel Fondo di cui al comma 1.
9. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 500 milioni di euro per l'anno 2015, a 1.500 milioni di euro per l'anno 2016 e a 1.700 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, Con uno o più decreti dei Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione dei presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
10. Le spese sostenute dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, sono ridotte in misura tale da assicurare almeno 200 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e almeno 250 milioni di euro a decorrere dal 2017, La presente disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto, Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 14 settembre 2011, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare, La violazione delle disposizioni di cui alla presente lettera è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti. Al fine di garantire flessibilità e razionalità nella gestione delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto il personale già adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto ove appartenente ad altre amministrazioni, è restituito con decorrenza immediata alle amministrazioni di appartenenza. Il restante personale è conseguentemente assegnato a mansioni differenti, con assegnazione di un profilo professionale coerente con le nuove mansioni, fermi restando l'area professionale di appartenenza ed il trattamento economico fondamentale in godimento.
11. L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 1 punto percentuale.
12. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 95 per cento»,
13. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 6, comma 8, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»; b) all'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»; c) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento».
14. All'articolo 3, comma 1, del decreto legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «nella misura del 26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 35 per cento».
15. All'articolo l della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 491, primo periodo premettere le parole: «In attesa dell1 introduzione di una normativa europea, in via transitoria»;
b) al medesimo comma 491, sostituire le parole: «Per valore della transazione si intende il valore dei saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato.» con le seguenti: «Per valore della transazione si intende il valore della singola operazione.», e sostituire le parole: «Sono altresì esclusi dall'Imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro» con le seguenti: «Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro»;
c) dal comma 492, eliminare le parole: «che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma,», «, che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al precedente comma» e sostituire le parole «ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella 3 allegata alla presente legge» con le parole «ad imposta con aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione»;
d) dopo il comma 499, aggiungere il seguente: «499-bis. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro,»;
e) al comma 500, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quanto previsto in via transitoria nei commi dal 491 al presente deve essere adeguato alla normativa europea in fase di definizione (proposta di direttiva COM (2013) 71), entro sei mesi dall'entrata in vigore di quest'ultima, prevedendo, in particolare l'introduzione del principio di emissione a complemento dei più generale principio di residenza onde limitare quanto più possibile i fenomeni di delocalizzazione degli istituti finanziari.
16. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione delle modifiche introdotte all'imposta sulle transazioni finanziarie dal precedente comma 15,
17. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 16 del 6 marzo 2014, come convertito dalla legge n. 68 del 2 maggio 2014, la lettera a) è soppressa.
18. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) articolo 37, comma 4-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR), ultimo periodo;
b) articolo 90, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR) il terzo ed il quarto periodo; articolo 144, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR) il terzo periodo ed il quarto periodo.
19. A partire dal periodo d'imposta 2015 è istituita un'imposta patrimoniale ordinaria sulle grandi ricchezze, la cui base imponibile è costituita dalla ricchezza, netta delle famiglie superiore ad 800.000 euro risultante dalla somma delle attività reali e delle attività finanziarie al netto delle passività finanziarie incluso il patrimonio non strumentale delle società, nella misura dello 0,7 per cento per un imponibile da 800.000 euro a 2 milioni, e nella misura dell'1 per cento per ricchezze, di valore superiore ai 2 milioni.
20. Ai finì dell'accertamento del valore patrimoniale da assoggettare all'imposta di cui al comma 19 precedente, si ricorre all'utilizzo delle informazioni desunte dai pubblico registro dei beni mobili registrati e dei dati trasmessi dai soggetti emittenti nello Stato valori mobiliari.
21. Al fine di evitare la doppia imposizione, dall'imposta determinata ai sensi dei precedenti commi 19 e 20 si detrae un importo pari all'imposta netta già pagata sulle medesime attività.
22. L'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, è sostituito dal seguente:
«1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;
b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento;
c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento;
d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento;
e) oltre 75.000 euro e fino a 100.000 euro, 43 per cento;
f) oltre 100.000 euro e fino a 150.000 euro, 45 per cento;
g) oltre 150.000 euro, e fino a 200.00 euro, 47 per cento;
h) oltre 200.000 euro 49 per cento.
23. Per finanziare gli interventi contro il dissesto idrogeologico e gli interventi integrati finalizzati alla riduzione del rischio, alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità e che integrino gli obiettivi della Direttiva 2000/60/CE, che istituisce il quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e della Direttiva 2007/60/CE, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, è autorizzata una spesa annua per il triennio 2015-2017 pari al 10 per cento delle risorse del Fondo di cui al comma 1.
24. Per il finanziamento e l'implementazione dei servizi socio educativi per la prima infanzia al fine di incrementare la presa in carico degli utenti di detti servizi, sono stanziati finanziamenti pari al 5 per cento delle risorse del fondo di cui al comma 1 per ciascun anno del triennio 2015-2017 per la realizzazione di nuovi asili nido pubblici, nonché per la manutenzione e la messa in sicurezza degli asili nido pubblici esistenti. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro novanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, e le modalità di ripartizione delle risorse tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
25. Per gli anni 2015, 2016 e 2017, nel saldo finanziario in termini di competenza mista rilevate ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese in conto capitale collegato ai progetti di cui al comma 3 sostenute dalle regioni, dalle province e dai comuni, per un importo complessivo annuo pari al 15 per cento del Fondo di cui al comma 2 per ciascun anno del triennio 2015-2017. Ai fini della distribuzione della predetta esclusione tra i singoli enti territoriali, gli enti locali e le regioni comunicano all'Agenzia gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i pagamenti di cui al presente comma.
26. Con decreto del ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di una relazione dell'Agenzia in riferimento alle comunicazioni degli enti territoriali di cui al comma 25, sono individuati su base proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno.
27. Per la prosecuzione degli interventi per la messa in sicurezza di edifici scolastici è autorizzato lo stanziamento di una somma annua pari al 15 per cento del Fondo di cui al comma 1, per ciascun anno del triennio 2015-2017.
28. Al fine di favorire gli interventi per incrementare l'efficienza e la prestazione energetica negli edifici pubblici e la riduzione del consumo di energia dei medesimi edifici, anche nei rispetto degli obiettivi e delle disposizioni di cui al decreto legge 4 giugno 2013 n. 63 convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2013, n. 90, per una transizione verso gli edifici a energia quasi zero, sono stanziate risorse pari al 5 per cento del Fondo di cui ai comma 1 per ciascun anno dei triennio 2015-2017. Con decreto del Ministero dello Sviluppo economico sentito, il Ministero dell'economia, da emanare entro sessanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.
E, conseguentemente, all'articolo 26, comma 11, sostituire le parole:
è ridotta di 200 milioni di euro a decorrere 2015 con le seguenti: è ridotta di 600 milioni di euro a decorrere dal 2015.
5. 83. Airaudo, Placido, Marcon, Melilla, Scotto, Paglia, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Zaratti, Pellegrino, Quaranta.
Sopprimere i commi 1 e 4, dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Piano triennale straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici).
1. Al fine di accelerare gli interventi di bonifica da amianto e di messa in sicurezza degli edifici scolastici, il Fondo unico per l'edilizia scolastica, di cui all'articolo 11, comma 4-sexies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è incrementato di 5 miliardi di euro nell'anno 2015 e di 4,3 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. I criteri di assegnazione e di ripartizione delle risorse, sono analoghi e proporzionali a quelli previsti dai commi 8-quater, e 8-quinqies, articolo 18, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
5. 91. Giancarlo Giordano, Fratoianni, Pellegrino, Zaratti, Ferrara, Ricciatti, Airaudo, Placido.
Sopprimere i commi 1 e 4.
5. 71. Paglia, Marcon, Melilla, Airaudo, Placido.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 all'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 4-septies, è aggiunto il seguente; 4-octies. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, per i soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi dei precedenti articoli da 5 a 9, è inoltre ammessa in deduzione la differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato e le deduzioni spettanti ai sensi dei commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis, 1 e 4-quater. La medesima deduzione è ammessa per il personale assunto a tempo determinato ai sensi del comma 4-ter dell'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.
5. 37. Zoggia.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso «4-octies», sostituire le parole: «è ammessa in deduzione la differenza» con le seguenti: «è ammessa in deduzione una quota pari al 90 per cento della differenza»;
b) dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
«4-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 la lettera d-bis) è sostituita dalla seguente: “d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), l'importo delle deduzioni indicate nelle lettere da a) a d) è aumentato, rispettivamente, di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750”.
4-ter. Agli effetti dei versamenti in acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015 non si tiene conto delle disposizioni di cui al comma 4-bis.
4-quater. Per l'anno 2015 gli importi di cui al comma 4-bis sono ridotti della metà».
c) all'articolo 19, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
«11-bis. L'articolo 2, comma 8, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è sostituito dal seguente: “8. L'importo massimo dei finanziamenti di cui al comma 1 è di 5 miliardi di euro. Per far fronte agli oneri derivanti dalla concessione dei contributi di cui al comma 4, è autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 42 milioni di euro per l'anno 2015, di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, di 34 milioni di euro per l'anno 2020 e di 12 milioni di euro per l'anno 2021”».
5. 89. Fassina, Cuperlo, Civati, Miotto, D'Attorre, Pollastrini, Bindi, Damiano, Laforgia, Giorgis, Romanini.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso «4-octies, sostituire le parole: «è ammessa in deduzione la differenza» con le seguenti: «ammessa in deduzione una quota pari al 90 per cento della differenza»;
b) dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
«4-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 la lettera d-bis) è sostituita dalla seguente: “d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), l'importo delle deduzioni indicate nelle lettere da a) a d) è aumentato, rispettivamente, di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750”.
4-ter. Agli effetti del versamenti in acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015 non si tiene conto delle disposizioni di cui al comma 4-bis.
4-quater. Per l'anno 2015 gli importi di cui al comma 4-bis sono ridotti della metà».
5. 88. Taranto, Benamati, Bargero, Basso, Bini, Cani, Civati, Donati, Folino, Galperti, Ginefra, Impegno, Martella, Montroni, Peluffo, Petitti, Portas, Senaldi, Scuvera, Tidei, Fassina, Cuperlo, Miotto, D'Attorre, Pollastrini, Bindi, Damiano, Laforgia, Lodolini, Petrini, Minnucci, Nesi.
Al comma 1, capoverso 4-octies, dopo le parole: 5 a 9, aggiungere le seguenti: e che non abbiano avviato nell'ultimo triennio procedure di licenziamento a carico di nessun dipendente.
5. 74. Airaudo, Placido, Paglia, Marcon, Melilla.
Al comma 1, capoverso 4-octies, dopo le parole: 5 a 9, aggiungere, le seguenti: che non abbiano avviato nell'ultimo triennio procedure di delocalizzazione dell'attività con conseguente riduzione dei livelli occupazionali,.
5. 73. Paglia, Marcon, Melilla, Airaudo, Placido.
Al comma 1, capoverso 4-octies, dopo le parole: 5 a 9, aggiungere le seguenti: e che non abbiano avviato nell'ultimo triennio procedure di licenziamento a carico di nessun dipendente o procedure di delocalizzazione dell'attività con conseguente riduzione dei livelli occupazionali,.
5. 72. Airaudo, Placido, Paglia, Marcon, Melilla, Duranti.
Al comma 1, capoverso comma 4-octies sopprimere le parole: con contratto a tempo indeterminato.
Conseguentemente, all'articolo 39, sostituire il comma 3 con il seguente:
3. I risparmi ottenuti in seguito all'applicazione dei costi standard in ambito sanitario conseguente all'individuazione delle 3 Regioni benchmark da parte della Conferenza Stato-Regioni, nella seduta del 5 dicembre 2013, determinano a decorrere dall'anno 2015 una riduzione del livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato pari a 2.000 milioni di euro. Con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato Regioni, la quota di risparmi è imputata a ciascuna Regione in misura inversamente proporzionale al livello di applicazione dei costi standard, come verificato dai tavoli tecnici di cui all'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005.
5. 64. Palese, Altieri, Bianconi, Capezzone, Castiello, Chiarelli, Ciracì, Distaso, Fucci, Galati, Laffranco, Latronico, Marotta, Marti, Picchi, Francesco Saverio Romano, Sisto, Lainati, Petrenga, Alberto Giorgetti, Riccardo Gallo, Abrignani, Biancofiore, Biasotti, Centemero, Cesaro, Occhiuto, Palmieri, Polverini, Ravetto, Romele, Squeri, Sandra Savino, Calabria.
Al comma 1, dopo le parole: a tempo indeterminato aggiungere le seguenti: a tempo determinato assunti per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, nonché di quelle così definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative.
Conseguentemente, all'articolo 46 nella tabella A, voce al Ministero dell'Economia e delle Finanze:
2015: – 25.000.000;
2016: – 25.000.000;
2017: – 25.000.000.
5. 60. Saltamartini.
Al comma 1, capoverso comma 4-octies dopo le parole: a tempo indeterminato aggiungere le seguenti: e per il personale assunto per lo svolgimento delle attività stagionali di cui all'articolo 5, comma 4-ter del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368,. Alla copertura dei maggiori oneri si provvede mediante soppressione del punto 12 della tabella A, allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sopprimere il punto n. 12.
*5. 75. Vignali, Saltamartini, Tancredi.
Al comma 1, capoverso comma 4-octies dopo le parole: a tempo indeterminato aggiungere le seguenti parole: e per il personale assunto per lo svolgimento delle attività stagionali di cui all'articolo 5, comma 4-ter del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.
Conseguentemente nella tabella A, allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sopprimere il punto n. 12.
*5. 86. Fauttilli, De Mita.
Al comma 1, dopo le parole: a tempo indeterminato aggiungere le seguenti: e per il personale assunto per lo svolgimento delle attività stagionali di cui all'articolo comma 4-ter del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368,.
Conseguentemente, al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, tabella A, il punto n. 12 è soppresso.
*5. 82. Giampaolo Galli, Parrini.
Al comma 1, capoverso comma 4-octies dopo le parole: con contratto a tempo indeterminato aggiungere le seguenti: e con contratto di lavoro a tempo determinato stipulato ai sensi dell'articolo 5, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.
Conseguentemente all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro a decorrere dal 2015.
5. 21. Busin.
Al comma 1 capoverso comma 4-octies, dopo le parole: con contratto a tempo indeterminato aggiungere le seguenti: e con contratto a tempo determinato stipulato ai sensi dell'articolo 5, comma 4-ter, del decreto legislativo 368/2001).
Conseguentemente all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e 2017.
5. 59. Garofalo, Tancredi.
Al comma 1, capoverso comma 4-octies, dopo le parole a tempo indeterminato aggiungere le seguenti: e a tempo determinato assunti per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, nonché di quelle così definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative.
Conseguentemente, all'articolo 46, nella allegata tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze ridurre come segue gli importi previsti:
2015: – 25.000.000;
2016: – 25.000.000;
2017: – 25.000.000.
5. 41. Vignali, Saltamartini.
Al comma 1, capoverso comma 4-octies dopo le parole: a tempo indeterminato aggiungere le seguenti: e a tempo determinato.
5. 40. Vignali, Saltamartini.
Al comma 1, capoverso 4-octies dopo le parole: con contratto a tempo indeterminato aggiungere le seguenti: e con contratto a tempo determinato stipulato ai sensi dell'articolo 5, comma 4-ter, del decreto legislativo 368/2001.
Conseguentemente, sono ridotte in misura corrispondente all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione le dotazioni di bilancio dei Ministeri di cui all'elenco n. 2 allegato alla presente legge.
5. 70. Rampelli.
Al comma 1, capoverso comma 4-octies, dopo le parole: con contratto a tempo indeterminato aggiungere le seguenti: e con contratto a tempo determinato stipulato ai sensi dell'articolo 5, comma 4-ter, del decreto legislativo 368/2001.
*5. 53. Marchetti.
Al comma 1, capoverso comma 4-octies, dopo le parole: con contratto a tempo indeterminato aggiungere le seguenti: e con contratto a tempo determinato stipulato ai sensi dell'articolo 5, comma 4-ter, del decreto legislativo 368/2001.
*5. 19. Gadda, Marco Di Maio, Donati, Moretto.
Al comma 1, capoverso comma 4-octies, dopo le parole: con contratto a tempo indeterminato aggiungere le seguenti: e con contratto a tempo determinato stipulato ai sensi dell'articolo 5, comma 4-ter, del decreto legislativo 368/2001.
*5. 3. De Menech.
Al comma 1, capoverso comma 4-octies, dopo le parole: con contratto a tempo indeterminato aggiungere le seguenti: e con contratto a tempo determinato stipulato ai sensi dell'articolo 5, comma 4-ter, del decreto legislativo 368/2001.
*5. 2. Basso.
Al comma 1, capoverso comma 4-octies, dopo le parole: con contratto a tempo indeterminato aggiungere le seguenti: e con contratto a tempo determinato stipulato ai sensi dell'articolo 5, comma 4-ter, del decreto legislativo 368/2001.
*5. 24. Misiani, Marantelli.
Al comma 1, capoverso comma 4-octies, dopo le parole: con contratto a tempo indeterminato aggiungere le seguenti: e con contratto a tempo determinato stipulato ai sensi dell'articolo 5, comma 4-ter, del decreto legislativo 368/2001.
*5. 76. Causin, Librandi, Mazziotti Di Celso, Nesi.
Al comma 1, capoverso comma 4-octies, dopo le parole: con contratto a tempo indeterminato aggiungere le seguenti: e con contratto a tempo determinato stipulato ai sensi dell'articolo 5, comma 4-ter, del decreto legislativo 368/2001.
*5. 33. Gelmini, Palese, Squeri.
Al comma 1, capoverso comma 4-octies dopo le parole: con contratto a tempo indeterminato aggiungere le seguenti: e per i contratti delle attività stagionali definite dal decreto dei Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525.
Conseguentemente sopprimere l'articolo 12.
5. 27. Mucci.
Al comma 1, dopo le parole: tempo indeterminato aggiungere le seguenti: e a tempo determinato assunti per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, nonché di quelle così definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi.
Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2015: – 25.000.000;
2016: – 25.000.000;
2017: – 25.000.000.
5. 15. Ribaudo, Albanella.
Al comma 1, capoverso comma 4-octies dopo le parole: e a tempo indeterminato aggiungere le seguenti: e a tempo determinato assunti per lo Svolgimento delle attività stagionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, nonché di quelle così definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative,.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2015: – 25.000.000.
5. 20. Palese, Brunetta.
Al comma 1, capoverso comma 4-octies dopo le parole: e a tempo indeterminato aggiungere le seguenti: e a tempo determinato assunti per lo Svolgimento delle attività stagionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, nonché di quelle così definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative,.
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre gli importi relativi al Ministero dell'Economia e delle Finanze per 25 milioni di euro.
*5. 14. Petitti, Giampaolo Galli, Taranto, Zoggia.
Al comma 1, capoverso comma 4-octies dopo le parole: a tempo indeterminato aggiungere le seguenti: e a tempo determinato assunti per lo Svolgimento delle attività stagionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, nonché di quelle così definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative,.
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre gli importi relativi al Ministero dell'Economia e delle Finanze per 25 milioni di euro.
*5. 26. Milanato, Palese, Latronico.
Al comma 1, capoverso comma 4-octies dopo le parole: e a tempo indeterminato aggiungere le seguenti: e a tempo determinato assunti per lo Svolgimento delle attività stagionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, nonché di quelle così definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative,.
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre gli importi relativi al Ministero dell'Economia e delle Finanze per 25 milioni di euro.
*5. 31. Latronico, Palese.
Al comma 1, capoverso comma 4-octies dopo le parole: con contratto a tempo indeterminato aggiungere le seguenti: e con contratto di lavoro stagionale secondo le disposizioni vigenti in materia per il settore dei
turismo.
5. 22. Prataviera.
Al comma 1, capoverso comma 4-octies dopo le parole: a tempo determinato, aggiungere le seguenti: e quello a tempo determinato per gli sportivi professionisti previsto dalla legge 23 marzo 1981 n. 91.
Conseguentemente:
al medesimo articolo, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
All'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le società sportive professionistiche, dal valore della produzione sono escluse le plusvalenze realizzate sulla cessione di diritti pluriennali alle prestazioni sportive degli atleti di cui all'articolo 86, comma 4, primo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per le medesime società sono, altresì, escluse dalla base imponibile le minusvalenze realizzate sulla cessione di diritti pluriennali alle prestazioni sportive degli atleti di cui all'articolo 101, comma 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Le disposizioni di cui al precedenti periodi si applicano anche nel caso in cui l'accertamento della base imponibile sia oggetto di contenzioso alla data di entrata in vigore della presente legge. Ove i relativi contenziosi attualmente pendenti riguardino solo le plusvalenze e/o (e minusvalenze di cui ai precedenti periodi gli stessi vengono estinti d'ufficio.»;
alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2015: -75.000.000;
2016: -75.000.000;
2017: -75.000.000.
5. 25. Castricone, Tancredi.
Al comma 1, capoverso comma 4-octies, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
La predetta deduzione si applica anche ai soggetti di cui al precedente comma 1.1., per ogni lavoratore agricolo dipendente a tempo determinato alle condizioni e nella misura ivi previste. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 11 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dei fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307.
5. 32. Russo, Faenzi.
Al comma 1, capoverso comma 4-octies, aggiungere in fine il seguente periodo: Per i produttori agricoli di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), e per le società agricole di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, deduzione di cui al comma 4-octies è ammessa per ogni lavoratore agricolo dipendente avente i requisiti di cui ai comma 1.1.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2015: – 11.900.000;
2016: – 13.900.000;
2017: – 13.900.000.
5. 10. La XIII Commissione.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: 1-bis) Le disposizioni inserite nel comma 1 si applicano anche per il personale dipendente con contratto a tempo determinato e di inserimento.
Conseguentemente alla Tabella C, al comma 2 dell'articolo 46 aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
5. 38. Elvira Savino, Alberto Giorgetti.
Sopprimere i commi 2 e 3.
Conseguentemente, all'articolo 24, dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. A decorrere dall'anno 2015 è disposta la riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. Sono esclusi gli stanziamenti relativi all'istituto della destinazione del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, gli stanziamenti relativi alle spese per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica, nonché per il soccorso pubblico, e gli stanziamenti relativi al fondo sviluppo e coesione. Il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini delle successive riduzioni è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibili le predette somme. Le amministrazioni potranno proporre variazioni compensative, anche relative a missioni diverse, tra gli accantonamenti interessati nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica.
All'articolo 35 apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «3.452 milioni di euro annui» con le seguenti: «4.252 milioni di euro annui»;
b) al comma 13, sostituire le parole da: «1.000 milioni di euro» fino a: «3.000 milioni di euro» con le seguenti: «1.240 milioni di euro per l'anno 2015, di 2.240 milioni di euro per l'anno 2016 e di 3.240 milioni di euro»;
c) al comma 16, sostituire le parole: «1.200 milioni di euro annui», ovunque ricorrano, con le seguenti: «1.400 milioni di euro annui.
5. 63. Latronico, Altieri, Bianconi, Capezzone, Castiello, Chiarelli, Ciracì, Distaso, Fabrizio Di Stefano, Fucci, Galati, Laffranco, Marotta, Marti, Palese, Picchi, Francesco Saverio Romano, Sisto, Lainati, Petrenga, Alberto Giorgetti, Riccardo Gallo.
Sopprimere i commi 2 e 3.
Conseguentemente, al comma 1, paragrafo 4-octies, sostituire dalle parole i soggetti fino a: 9, con le seguenti: le imprese con numero dipendenti inferiore o uguale a 250.
5. 29. Guidesi, Caparini.
Sopprimere il comma 2.
5. 17. Sorial, Caso, Cariello, Castelli, Colonnese, D'Incà, Brugnerotto, Currò.
Sopprimere il comma 2.
5. 1. Sorial.
Sostituire il comma 2 con il seguente: A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 1, le parole «l'aliquota del 3,9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «l'aliquota del 3,62 per cento»;
b) all'articolo 16, comma 1-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «l'aliquota del 4,20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «l'aliquota del 3,92 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «l'aliquota del 4,65 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «l'aliquota del 4,33 per cento»;
3) alla lettera e), le parole: «l'aliquota del 5,90 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «l'aliquota del 5,48 per cento»;
c) all'articolo 45, comma 1, le parole: «nella misura dell'1,9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 1,76 per cento»;
d) All'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: «fino ad un massimo di un punto percentuale» sono sostituite dalle seguenti: «fino ad un massimo di 0,94 punti percentuali».
Conseguentemente, sostituire l'allegato n. 5 di cui all'articolo 19, comma 1, con il seguente:
Allegato 5
(articolo 19, comma 1)
Riduzione di autorizzazioni di spesa concernenti trasferimenti correnti e in conto capitale in favore di imprese
Ministero | Autorizzazione di spesa | c/k | Riduzione (in migliaia di euro) | ||
2015 | 2016 | 2017 e anni successivi | |||
Economia e finanze | legge n. 311 del 2004 articolo 1, comma 361 | c | 50.000,0 | 25.000,0 | 0,0 |
Economia e finanze | legge n. 448 del 2001 articolo 52, comma 21 | k | 703,8 | 742,1 | 815,7 |
Economia e finanze | disegno-legge n. 138 del 2002 articolo 4, comma 1 | k | 1.200,0 | 1.200,0 | 1.200,0 |
Sviluppo economico | legge n. 549 del 1995 articolo 1, comma 43 | c | 2.039,6 | 2.039,6 | 2.039,6 |
Sviluppo economico | decreto-legge n. 66 del 2014 articolo 22 bis, comma 1 | k | 0,0 | 50.000,0 | 0,0 |
Lavoro e politiche sociali | legge n. 147 del 2013 articolo 1, comma 22 | c | 2.000,0 | 2.000,0 | 0,0 |
Lavoro e politiche sociali | Decretro legislativo n. 198 del 2006 articolo 44 | c | 150,8 | 87,8 | 97,4 |
Infrastrutture e trasporti | legge n. 388 del 2000 articolo 145, commma 40 | c | 97,1 | 100,0 | 100,0 |
Infrastrutture e trasporti | legge n. 147 del 2013 articolo 1, comma 38, punto D | k | 4.639,2 | 4.694,2 | 4,680,5 |
Politiche agricole, alimentarie e forestali | legge n. 267 del 1991 art 1, comma 1, punto 5 | c | 1.000,0 | 1.000,0 | 1.000,0 |
Politiche agricole, alimentarie e forestali | decreto-legge n. 182 del 2005 articolo 2, comma 5 | 190,7 | 193,4 | 192,9 | |
Politiche agricole, alimentarie e forestali | decreto legislativo n. 226 del 2001 articolo 10, comma 1 bis | c | 550,0 | 557.9 | 556,3 |
Politiche agricole, alimentarie e forestali | legge n. 244 del 2007 articolo 3, comma 34 | c | 2.063,2 | 2.048,7 | 2.047,1 |
Politiche agricole, alimentarie e forestali | legge n.267 del 1991 articolo 1, comma 1, punto 5 | k | 1.914,9 | 1.733,5 | 1,727,0 |
Politiche agricole, alimentarie e forestali | legge n. 423 del 1998 articolo 3, comma 1 | k | 989,3 | 944,7 | 941,0 |
Beni e attività culturali e turismo | legge n. 662 del 1996, articolo 3, comma 83 | k | 1.000,0 | 2,295,9 | 2.295,9 |
Sviluppo economico | decreto-legge n. 215 del 2011, articolo 5, sub articolo 0, comma 4, sub comma 0, punto 0, sub punto 0 | 9.148,74 | 9.148,74 | 9.148,74 | |
Sviluppo economico | decreto-legge n. 321 del 1996, articolo 5, sub articolo 0, comma 2, sub comma 0, punto A, sub punto 0 | 14.637,99 | 14.637,99 | 14.637,99
| |
Sviluppo economico | decreto-legge n. 321 del 1996, articolo 5, sub articolo 0, comma 2, sub comma 0, punto B, sub punto 0 | 14.637,99 | 14.637,99 | 14.637.99 | |
Sviluppo economico | legge n. 140 del 1999, articolo 1, sub articolo 0, comma 4, sub comma 0, punto A, sub punto 0 | 18.843 | 18.843 | 18,843 | |
Sviluppo economico | legge n. 140 del 1999, articolo 2, sub articolo 0, comma 5, sub comma 0, punto A, sub punto 0 | 16.027 | 16.027 | 16.027 | |
Sviluppo economico | legge n. 140 del 1999, articolo 2, sub articolo 0, comma 5, sub comma 0, punto B, sub punto 0 | 6.615 | 6.615 | 6.615 | |
Sviluppo economico | legge n. 28 del 2000, articolo 12, sub articolo 0, comma 1, sub comma 0, punto 0, sub punto 0 | 529,66 | 529,66 | 529,66 | |
Sviluppo economico | LF n. 191 del 2009, articolo 2, sub articolo 0, comma 237, sub comma 0, punto 0, sub punto 0 | 5.186,23 | 5.186,23 | 5.186,23 | |
Sviluppo economico | LF n. 244 del 2007, articolo 2, sub articolo 0, comma 296, sub comma 0, punto 0, sub punto 0 | 1.872,54 | 1.872,54 | 1.872,54 | |
Sviluppo economico | LF n. 289 del 2002, articolo 80, sub articolo 0, comma 35, sub comma 0. punto 0. sub punto 0 | 1.372,83 | 1.372,83 | 1.372,83 | |
Sviluppo economico | LF n. 311 del 2004, articolo 1, sub articolo 0, comma 213, sub comma 0, punto 0, sub punto 0 | 274,57 | 274,57 | 274,57 | |
Sviluppo economico | LF n. 350 del 2003, articolo 4, sub articolo 0, comma 5, sub comma 0, punto 0, sub punto 0 | 800,30 | 800,30 | 800,30 | |
Sviluppo economico | LF n. 388 del 2000, articolo 145, sub art 0, comma 18, sub comma 0, punto 0, sub punto 0 | 701,79 | 701,79 | 701,79 | |
Sviluppo economico ’ | LF n. 488 del 1999, articolo 27, sub articolo 0, comma 10, sub comma 0, punto 0, sub punto 0 | 472,62 | 472,62 | 472,62 | |
Sviluppo economico | LS n. 147 del 2013, articolo 1, sub articolo 0, comma 262, sub comma 0, punto 0, sub punto 0 | 10.980,63 | 10.980,63 | 10.980,63 | |
Sviluppo economico | legge n. 549 del 1995, articolo 1, sub articolo 0, comma 43, sub comma 0, punto 0, sub punto 0 | 11.805,38 | 11.805,38 | 11.805,38 | |
Sviluppo economico | legge n. 549 del 1995, articolo 1, sub articolo 0, comma 43, sub comma 0, punto B, sub punto 0 | 255,00 | 255,00 | 255,00 | |
Sviluppo economico | decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997, articolo 3, sub art, 0. comma 11, sub comma 0, punto 0, punto 0 | 7.951,57 | 7.951,57 | 7,951,57 | |
Sviluppo economico | Legge n. 808 del 1985, articolo 0, sub articolo 0, comma 0, sub comma 0, punto 0, sub punto 0 | 10,952,98 | 10,952.98 | 10,952,98 | |
Sviluppo economico | legge n. 808 del 1985, articolo 3 sub articolo 0, comma 1, sub comma 0, punto A, sub punto 0 | 11.914,56 | 11.914,56 | 11.914,56
| |
Sviluppo economico | LF n. 244 del 2007, articolo 2, sub articolo 0, comma 179, sub comma 0, punto A, sub punto 0 | 4.765,83 | 4.765,83 | 4,765,83 | |
Sviluppo economico | LF n. 244 del 2007, articolo 2, sub articolo 0, comma 179, sub comma 0, punto B, sub punto 0 | 5.957,28 | 5.957,28 | 5.957,28 | |
Sviluppo economico | LF n. 244 del 2007, articolo 2, sub articolo 0. comma 179, sub comma 0. punto C, sub punto 0 | 5.957,28 | 5.957,28 | 5.957,28 | |
Sviluppo economico | LF n. 244 del 2007, articolo 2. sub art, 0, comma 180, sub comma 0, punto 0, sub punto 0 | 239.244,42 | 239.244,42 | 239,244.42 | |
Sviluppo economico | LF n. 296 del 2006, articolo 1, sub articolo 0, comma 883, sub comma 0, punto A, sub punto 0 | 10.213,16 | 10.213,16 | 10.213,16 | |
Sviluppo economico | LF n. 296 del 2006, articolo 1, sub articolo 0, comma 883, sub comma 0, punto B, sub punto 0 | 9.694,64 | 9.694,64 | 9.694.64 | |
Sviluppo economico | LF n. 296 del 2006, articolo 1, sub articolo 0, comma 883, sub comma 0, punto C, sub punto 0 | 10.463,85 | 10.463,85 | 10.463,85 | |
Sviluppo economico | LF n. 296 del 2006, articolo 1, sub articolo 0, comma 884, .sub comma 0, punto A, sub punto 0 | 208,74 | 208,74 | 208,74 | |
Sviluppo economico | LF 296 del 2006, articolo 1, sub articolo 0, comma 884, sub comma 0, punto B, sub punto 0 | 2.676,73 | 2.676,73 | 2.676,73 | |
Sviluppo economico | LF n. 350 del 2003, articolo 4. sub articolo 0, comma 176, sub comma 0, punto 5, sub punto 0 | 2.382,91 | 2.332,91 | 2.382,91 | |
Sviluppo economico | LF n. 350 del 2003, articolo 4, sub art 0, comma 176, sub comma 0, punto 6, sub punto 0 | 7.148,74 | 7.148,74 | 7.148,74 | |
Sviluppo economico | LF n. 388 del 2000, articolo 144, sub articolo 0, comma 1, sub comma 0, punto 0, sub punto 0 | 4.922,69 | 4.922,69 | 4.922,69 | |
Sviluppo economico | LF n. 388 del 2000, articolo 144, sub articolo 0, comma 3. sub comma 0, punto 1, sub punto 0 | 5.168,82 | 5.168,82 | 5.168,82 | |
Sviluppo economico | LF n. 388 del 2000, articolo 144, sub articolo 0, comma 3, sub comma 0, punto 2, sub punto 0 | 6.153;36 | 6.153,36 | 6.153,36 | |
Sviluppo economico | LS n. 147 del 2013, articolo 1, sub art, 0, comma 38, sub comma 0, punto A, sub punto 0 | 7.148.74 | 7.148,74 | 7.148.74 | |
Sviluppo economico | LS n. 220 del 2010. articolo 1, .sub art, 0. comma 57. sub comma 0, punto 0, sub punto 0 | 10.408,56 | 10.408,56 | 10.408.56 | |
Sviluppo economico | LF n. 266 del 2005, articolo 1. sub articolo 0, comma 95, sub comma 0, punto 3, sub punto 0 | 199.582,67 | 199.582,67 | 199.582,67 | |
Economia e Finanze | LF n. 296 del 2006, articolo 1, sub articolo 0, comma 272, sub comma 0, punto 0, sub punto 0 | 140.904,86 | 140.904,86 | 140.904,86
| |
Economia e Finanze | decreto-legge n. 69 del 2013, articolo 11, sub articolo 0, comma 1, sub comma 0, punto 0, sub punto 0 | 17.921,16 | 17.92l,l6 | 17.921,16 | |
Economia e Finanze | decreto-legge n. 91 del 2013, articolo 8, sub articolo 0, comma 1, sub comma 0, punto 0, sub punto 0 | 25.886,12 | 25.886,12 | 25.886,12 | |
Economia e Finanze | decreto-legge n. 138 del 2002, articolo 11, sub art 0, comma 1, sub comma 0, punto 0, sub punto 0 | 55.139,53 | 55.139,53 | 55.139,53 | |
Economia e Finanze | LF n. 296 del 2006, art 1, sub articolo 0, comma 1088, sub comma 0, punto A, sub punto 0 | 466,23 | 466,23 | 466,23 | |
Economia e Finanze | LF n. 244 del 2007, alt. 1, sub articolo 0, comma 56, sub comma 0, punto 0, sub punto 0 | 3.594,44 | 3.594,44 | 3.594,44 | |
Economia e Finanze | decreto-legge n. 179 del 2012, art 11, sub articolo 2, comma 1, sub comma 0, punto 0, sub punto 0 | 7.709,68 | 7.709,68 | 7.709,68 | |
Economia e Finanze | LF n. 448 del 2001, articolo 60, sub articolo 0, comma 0, sub comma 0, punto 0, sub punto 0 | 1.474,84 | l.474,84 | 1.474,84 | |
Economia e Finanze | decreto-legge n. 91 del 2013, articolo 7, sub articolo 0. comma 1, sub comma 0, punto 0, sub punto 0 | 3.469,35 | 3.469,35 | 3.469,35 | |
Economia Finanza | LF n. 388 del 2000, articolo 13, sub articolo 0, comma 0, sub comma 0, punto 0, sub punto 0 | 785,25 | 785,25 | 785,25 | |
Economia e Finanze | decreto-legge n. 201 del 2011, alt. 15, sub articolo 0, comma 0, sub comma 0, punto 0, sub punto 0 | 290.173,79 | 290.173,79 | 290.173,79 | |
Economia e Finanze | decreto-legge n. 262 del 2011, articolo 15, sub articolo 0, comma 58, sub comma 0, punto 0, sub punto 0 | 6.401,52 | 6.401,52 | 6.401,52 | |
Economia e Finanze | decreto-legge n. 34 del 2011, alt. 1, sub articolo 0, comma 4, sub comma 0, punto 0, sub punto 0 | 19.062,30 | 19.062,30 | 19.062,30 | |
Economia e Finanze | decreto-legge n. 98 del 2011, articolo 23, sub articolo 0, comma 50, sub comma 4, punto 0, sub punto 0 | 87.060,67 | 87.060,67 | 87.060,67 | |
Economia e Finanze | decreto legislativo n. 26 del 2007, articolo sub articolo 0, comma 0, sub comma 0, punto 0, sub punto 0 | 16.131,83 | 16.131,83 | 16.131,83 | |
Economia e Finanze | LS n. 183 del 2011, articolo 34, sub articolo 0, comma 0, sub comma 0, punto 0, sub punto 0 | 3.812,46 | 3.812,46 | 3,812,46 | |
Economia e Finanze | LS n. 228 del 2012, articolo 1, sub articolo 0, comma 487, sub comma 0, punto 0, sub punto 0 | 60.373,45 | 60.373,45 | 60.373,45 | |
Economia e Finanze | LF n. 203 del 2008, articolo 2, sub articolo 0, comma 12, sub comma 0, punto 0, sub punto 0 | 14.899,78 | 14.899,78 | 14.899,78 | |
Economia e Finanze | LF n. 296 del 2012, articolo 1, sub articolo 0, comma 1066, sub comma 0, punto 0, sub punto 0 | 2.413,68 | 2.413,68 | 2.413,68
| |
Economia e Finanze | LF n. 388 del 2000, art, 29, sub articolo 0, comma 0, sub comma 0, punto 0, sub punto 0 | 1.939,76 | 1.939,76 | 1.939,76 | |
Economia e Finanze | LF n. 203 del 2008, articolo 2, sub articolo 0, comma 2, sub comma 0, punto 0, sub punto 0 | 11.999,33 | 11.999,33 | 11.999,33 | |
Economia e Finanze | decreto-legge n. 324 del 1997, articolo 0, sub articolo 0, comma 0, sub comma 0, punto 0, sub punto 0 | 966,15 | 966,15 | 966,15 | |
Economia e Finanze | decreto legislativo n. 60 del 1999, articolo 20, sub articolo 0, comma 1, sub comma 0, punto 0, sub punto 0 | 1.616,30 | 1.616,30 | 1.616,30 | |
Totale | 1.519.819,8 | 1.545.918,9 | 1.468.974,6 |
5. 80. Vitelli, Mazziotti Di Celso, Gianpaolo Galli, Librandi, Tinagli, Galgano, Nesi.
Sostituire il comma 2, con i seguenti:
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 69, è inserito il seguente:
1-bis. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 1, le parole: «l'aliquota del 3,50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «l'aliquota del 2,70 per cento»;
b) all'articolo 16, comma 1-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «l'aliquota del 3,80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «l'aliquota del 3 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «l'aliquota del 4,20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «l'aliquota del 3,25 per cento»;
3) alla lettera c), le parole: «l'aliquota del 5,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «l'aliquota del 4,10 per cento»;
c) all'articolo 45, comma 1, le parole: «nella misura dell'1,70 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'1,30 per cento»;
2-bis. Al comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 69, le parole: «dal comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 1 e 1-bis.
Sopprimere il comma 3.
Conseguentemente all'articolo 45, dopo il comma 2 inserire il seguente:
2-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alta Tabella 1 dello Stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2015, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 10.200 milioni di euro. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
5. 66. Palese, Altieri, Bianconi, Capezzone, Castiello, Chiarelli, Ciracì, Fabrizio Di Stefano, Distaso, Fucci, Galati, Laffranco, Latronico, Marotta, Marti, Picchi, Francesco Saverio Romano, Sisto, Lainati, Petrenga, Alberto Giorgetti, Riccardo Gallo, Abrignani, Biancofiore, Biasotti, Centemero, Cesaro, Occhiuto, Palmieri, Polverini, Ravetto, Romele, Squeri, Milanato, Sandra Savino, Calabria.
Al comma 2, sostituire le parole: 31 dicembre 2013 con le seguenti: 31 dicembre 2014.
Sopprimere il comma 3.
Conseguentemente, all'articolo 241 dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Per l'anno 2015 è disposta la riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 1.000 milioni di euro annui. Sono esclusi gli stanziamenti relativi all'istituto della destinazione dei cinque per mille dell'imposta sui reddito delle persone fisiche, gli stanziamenti relativi alle spese per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica, nonché per il soccorso pubblico, e gli stanziamenti relativi al fondo sviluppo e coesione. Il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini delle successive riduzioni, è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibili le predette somme. Le amministrazioni potranno proporre variazioni compensative, anche relative a missioni diverse, tra gli accantonamenti interessati nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica.
All'articolo 35 apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «3.452 milioni di euro annui» con le seguenti: «4.252 milioni di euro annui»;
b) al comma 13, sostituire le parole da: «1.000 milioni di euro» fino a: «3.000 milioni di euro» con le seguenti: «1.240 milioni di euro per l'anno 2015, di 2.240 milioni di euro per l'anno 2016 e di 3.240 milioni di euro»;
c) al comma 16, sostituire le parole: «1.200 milioni di euro annui», ovunque ricorrano, con le seguenti: «1.400 milioni di euro annui».
5. 65. Latronico, Altieri, Bianconi, Capezzone, Castiello, Chiarelli, Ciracì, Fabrizio Di Stefano, Distaso, Fucci, Galati, Laffranco, Latronico, Marotta, Marti, Palese, Picchi, Francesco Saverio Romano, Sisto, Lainati, Petrenga, Alberto Giorgetti, Riccardo Gallo.
Al comma 2, sostituire le parole: dicembre 2013 con le seguenti: dicembre 2014.
Conseguentemente, all'articolo 17 comma 19, sostituire le parole: 3.300 milioni con: 1.200 milioni.
5. 12. Guidesi, Busin, Caparini.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Per il periodo di imposta immediatamente successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, la misura di cui al comma precedente può essere sostituita da provvedimenti che, attraverso il conseguimento di risparmi di spesa mediante razionalizzazione dei trasferimenti statali alle imprese pubbliche e private, consentano l'applicazione delle aliquote previste dal comma 1 dell'articolo 2 del decreto- legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
5. 81. Librandi, Mazziotti Di Celso, Tinagli, Vitelli, Galgano, Nesi.
Sopprimere il comma 3.
5. 11. Guidesi, Allasia, Simonetti, Caparini.
Dopo il comma 4 inserire il seguente:
4-bis. Al comma 4-bis, dell'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è sostituita dalla seguente:
d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), l'importo delle deduzioni indicate nelle lettere da a) a d) del presente comma è aumentato, rispettivamente, di euro 9.500, di euro 12.125, di euro 14.750 e di euro 17.375;
all'articolo 45, dopo il comma 2 inserire il seguente:
2-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello Stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2015, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 2.000 milioni di euro. Nei casi in cui la disposizione dei primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
5. 62. Capezzone, Altieri, Bianconi, Castiello, Chiarelli, Ciracì, Fabrizio Di Stefano, Distaso, Fucci, Galati, Laffranco, Latronico, Marotta, Marti, Picchi, Francesco Saverio Romano, Sisto, Lainati, Petrenga, Alberto Giorgetti, Riccardo Gallo, Abrignani, Biancofiore, Biasotti, Centemero, Cesaro, Occhiuto, Palmieri, Polverini, Ravetto, Romele, Squeri, Baldelli, Milanato, Calabria.
Dopo il comma 4, inserire i seguenti:
4-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sostituire la lettera d-bis), è sostituita dalla seguente:
d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), l'importo delle deduzioni indicate nelle lettere da a) a d) è aumentato, rispettivamente, di euro 17.000, di euro 12.750, di euro 8.500 e di euro 4.250.
4-ter, Agli effetti dei versamenti in acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015 non si tiene conto delle disposizioni di cui al comma 4-bis.
Conseguentemente, all'articolo 18, alle lettere d) ed e) sostituire le parole: 4.000 milioni e 7.000 milioni rispettivamente, con le seguenti: 5.290 milioni e 8.290 milioni.
Conseguentemente, sono ridotte in misura corrispondente all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione le dotazioni di bilancio dei Ministeri di cui all'elenco n. 2 allegato alla presente legge.
5. 67. Rampelli.
Dopo il comma 4, inserire i seguenti:
4-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la lettera d-bis), è sostituita dalla seguente:
d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), l'importo delle deduzioni indicate nelle lettere da a) a d) è aumentato, rispettivamente, di euro 17.000, di euro 12.750, di euro 8.500 e di euro 4.250.
4-ter Agli effetti dei versamenti in acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015 non si tiene conto delle disposizioni di cui al comma 4-bis.
Conseguentemente, all'articolo 18, alle lettere d) e e) sostituire le parole: 4.000 milioni e 7.000 milioni rispettivamente con le seguenti: 5.290 milioni e 8.290 milioni.
*5. 52. Saltamartini.
Dopo il comma 4, inserire i seguenti:
4-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la lettera d-bis), è sostituita dalla seguente:
d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), l'importo delle deduzioni indicate nelle lettere da a) a d) è aumentato, rispettivamente, di euro 17.000, di euro 12.750, di euro 8.500 e di euro 4.250.
4-ter Agli effetti dei versamenti in acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015 non si tiene conto delle disposizioni di cui al comma 4-bis.
Conseguentemente, all'articolo 18, alle lettere d) e e) sostituire le parole: 4.000 milioni e 7.000 milioni rispettivamente con le seguenti: 5.290 milioni e 8.290 milioni.
*5. 6. De Menech.
Dopo il comma 4, inserire i seguenti:
4-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la lettera d-bis), è sostituita dalla seguente:
d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), l'importo delle deduzioni indicate nelle lettere da a) a d) è aumentato, rispettivamente, di euro 17.000, di euro 12.750, di euro 8.500 e di euro 4.250.
4-ter Agli effetti dei versamenti in acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015 non si tiene conto delle disposizioni di cui al comma 4-bis.
Conseguentemente, all'articolo 18, alle lettere d) e e) sostituire le parole: 4.000 milioni e 7.000 milioni rispettivamente con le seguenti: 5.290 milioni e 8.290 milioni.
*5. 36. Gelmini, Palese, Squeri.
Dopo il comma 4, inserire i seguenti:
4-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la lettera d-bis), è sostituita dalla seguente:
d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), l'importo delle deduzioni indicate nelle lettere da a) a d) è aumentato, rispettivamente, di euro 17.000, di euro 12.750, di euro 8.500 e di euro 4.250.
4-ter Agli effetti dei versamenti in acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015 non si tiene conto delle disposizioni di cui al comma 4-bis.
Conseguentemente, all'articolo 18, alle lettere d) e e) sostituire le parole: 4.000 milioni e 7.000 milioni rispettivamente con le seguenti: 5.290 milioni e 8.290 milioni.
*5. 79. Causin, Librandi, Mazziotti Di Celso, Galgano, Nesi.
Dopo il comma 4, inserire i seguenti:
4-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la lettera d-bis), è sostituita dalla seguente:
d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), l'importo delle deduzioni indicate nelle lettere da a) a d) è aumentato, rispettivamente, di euro 17.000, di euro 12.750, di euro 8.500 e di euro 4.250.
4-ter Agli effetti dei versamenti in acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015 non si tiene conto delle disposizioni di cui al comma 4-bis.
Conseguentemente, all'articolo 18, alle lettere d) e e) sostituire le parole: 4.000 milioni e 7.000 milioni rispettivamente con le seguenti: 5.290 milioni e 8.290 milioni.
*5. 54. Marchetti.
Dopo il comma 4, inserire i seguenti:
4-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la lettera d-bis), è sostituita dalla seguente:
d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), l'importo delle deduzioni indicate nelle lettere da a) a d) è aumentato, rispettivamente, di euro 17.000, di euro 12.750, di euro 8.500 e di euro 4.250.
4-ter Agli effetti dei versamenti in acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015 non si tiene conto delle disposizioni di cui al comma 4-bis.
Conseguentemente, all'articolo 18, alle lettere d) e e) sostituire le parole: 4.000 milioni e 7.000 milioni rispettivamente con le seguenti: 5.290 milioni e 8.290 milioni.
*5. 9. Basso.
Dopo il comma 4, inserire i seguenti:
4-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la lettera d-bis), è sostituita dalla seguente:
d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), l'importo delle deduzioni indicate nelle lettere da a) a d) è aumentato, rispettivamente, di euro 12.000, di euro 9.000, di euro 6.000 e di euro 3.000.
4-ter Agli effetti dei versamenti in acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015 non si tiene conto delle disposizioni di cui al comma 4-bis.
Conseguentemente, all'articolo 18, alle lettere d) e e) sostituire le parole: 4.000 milioni e 7.000 milioni rispettivamente con le seguenti: 4.890 milioni e 7.890 milioni.
Conseguentemente, sono ridotte in misura corrispondente all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione le dotazioni di bilancio dei Ministeri di cui all'elenco a 2 allegato alla presente legge.
5. 68. Rampelli.
Dopo il comma 4, inserire i seguenti:
4-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la lettera d-bis), è sostituita dalla seguente:
d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), l'importo delle deduzioni indicate nelle lettere da a) a d) è aumentato, rispettivamente, di euro 12.000, di euro 9.000, di euro 6.000 e di euro 3.000.
4-ter Agli effetti dei versamenti in acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015 non si tiene conto delle disposizioni di cui al comma 4-bis.
Conseguentemente, all'articolo 18, alle lettere d) e e) sostituire le parole: 4.000 milioni e 7.000 milioni rispettivamente con le seguenti: 4.890 milioni e 7.890 milioni.
*5. 55. Marchetti.
Dopo il comma 4, inserire i seguenti:
4-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la lettera d-bis), è sostituita dalla seguente:
d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), l'importo delle deduzioni indicate nelle lettere da a) a d) è aumentato, rispettivamente, di euro 12.000, di euro 9.000, di euro 6.000 e di euro 3.000.
4-ter Agli effetti dei versamenti in acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015 non si tiene conto delle disposizioni di cui al comma 4-bis.
Conseguentemente, all'articolo 18, alle lettere d) e e) sostituire le parole: 4.000 milioni e 7.000 milioni rispettivamente con le seguenti: 4.890 milioni e 7.890 milioni.
*5. 78. Causin, Librandi, Mazziotti Di Celso, Galgano, Nesi.
Dopo il comma 4, inserire i seguenti:
4-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la lettera d-bis), è sostituita dalla seguente:
d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), l'importo delle deduzioni indicate nelle lettere da a) a d) è aumentato, rispettivamente, di euro 12.000, di euro 9.000, di euro 6.000 e di euro 3.000.
4-ter Agli effetti dei versamenti in acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015 non si tiene conto delle disposizioni di cui al comma 4-bis.
Conseguentemente, all'articolo 18, alle lettere d) e e) sostituire le parole: 4.000 milioni e 7.000 milioni rispettivamente con le seguenti: 4.890 milioni e 7.890 milioni.
*5. 39. Vignali, Saltamartini, Tancredi.
Dopo il comma 4, inserire i seguenti:
4-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la lettera d-bis), è sostituita dalla seguente:
d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), l'importo delle deduzioni indicate nelle lettere da a) a d) è aumentato, rispettivamente, di euro 12.000, di euro 9.000, di euro 6.000 e di euro 3.000.
4-ter Agli effetti dei versamenti in acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015 non si tiene conto delle disposizioni di cui al comma 4-bis.
Conseguentemente, all'articolo 18, alle lettere d) e e) sostituire le parole: 4.000 milioni e 7.000 milioni rispettivamente con le seguenti: 4.890 milioni e 7.890 milioni.
*5. 85. Locatelli, Di Gioia.
Dopo il comma 4, inserire i seguenti:
4-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la lettera d-bis), è sostituita dalla seguente:
d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), l'importo delle deduzioni indicate nelle lettere da a) a d) è aumentato, rispettivamente, di euro 12.000, di euro 9.000, di euro 6.000 e di euro 3.000.
4-ter Agli effetti dei versamenti in acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015 non si tiene conto delle disposizioni di cui al comma 4-bis.
Conseguentemente, all'articolo 18, alle lettere d) e e) sostituire le parole: 4.000 milioni e 7.000 milioni rispettivamente con le seguenti: 4.890 milioni e 7.890 milioni.
*5. 57. Saltamartini.
Dopo il comma 4, inserire i seguenti:
4-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la lettera d-bis), è sostituita dalla seguente:
d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), l'importo delle deduzioni indicate nelle lettere da a) a d) è aumentato, rispettivamente, di euro 12.000, di euro 9.000, di euro 6.000 e di euro 3.000.
4-ter Agli effetti dei versamenti in acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015 non si tiene conto delle disposizioni di cui al comma 4-bis.
Conseguentemente, all'articolo 18, alle lettere d) e e) sostituire le parole: 4.000 milioni e 7.000 milioni rispettivamente con le seguenti: 4.890 milioni e 7.890 milioni.
*5. 35. Gelmini, Palese, Squeri.
Dopo il comma 4, inserire i seguenti:
4-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la lettera d-bis), è sostituita dalla seguente:
d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), l'importo delle deduzioni indicate nelle lettere da a) a d) è aumentato, rispettivamente, di euro 12.000, di euro 9.000, di euro 6.000 e di euro 3.000.
4-ter Agli effetti dei versamenti in acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015 non si tiene conto delle disposizioni di cui al comma 4-bis.
Conseguentemente, all'articolo 18, alle lettere d) e e) sostituire le parole: 4.000 milioni e 7.000 milioni rispettivamente con le seguenti: 4.890 milioni e 7.890 milioni.
*5. 5. De Menech.
Dopo il comma 4, inserire i seguenti:
4-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la lettera d-bis), è sostituita dalla seguente:
d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), l'importo delle deduzioni indicate nelle lettere da a) a d) è aumentato, rispettivamente, di euro 12.000, di euro 9.000, di euro 6.000 e di euro 3.000.
4-ter Agli effetti dei versamenti in acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015 non si tiene conto delle disposizioni di cui al comma 4-bis.
Conseguentemente, all'articolo 18, alle lettere d) e e) sostituire le parole: 4.000 milioni e 7.000 milioni rispettivamente con le seguenti: 4.890 milioni e 7.890 milioni.
*5. 13. Vignali, Saltamartini, Tancredi.
Dopo il comma 4, inserire i seguenti:
4-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la lettera d-bis), è sostituita dalla seguente:
d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), l'importo delle deduzioni indicate nelle lettere da a) a d) è aumentato, rispettivamente, di euro 12.000, di euro 9.000, di euro 6.000 e di euro 3.000.
4-ter Agli effetti dei versamenti in acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015 non si tiene conto delle disposizioni di cui al comma 4-bis.
Conseguentemente, all'articolo 18, alle lettere d) e e) sostituire le parole: 4.000 milioni e 7.000 milioni rispettivamente con le seguenti: 4.890 milioni e 7.890 milioni.
*5. 8. Basso.
Dopo il comma 4, inserire i seguenti:
4-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la lettera d-bis), è sostituita dalla seguente:
d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), l'importo delle deduzioni indicate nelle lettere da a) a d) è aumentato, rispettivamente, di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750.
4-ter Agli effetti dei versamenti in acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015 non si tiene conto delle disposizioni di cui al comma 4-bis.
Conseguentemente, all'articolo 18, alle lettere d) e e) sostituire le parole: 4.000 milioni e 7.000 milioni rispettivamente con le seguenti: 4.440 milioni e 7.440 milioni.
Conseguentemente, sono ridotte in misura corrispondente all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione le dotazioni di bilancio dei Ministeri di cui all'elenco n. 2 allegato alla presente legge.
5. 69. Rampelli.
Dopo il comma 4, inserire i seguenti:
4-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la lettera d-bis), è sostituita dalla seguente:
d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), l'importo delle deduzioni indicate nelle lettere da a) a d) è aumentato, rispettivamente, di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750.
4-ter Agli effetti dei versamenti in acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015 non si tiene conto delle disposizioni di cui al comma 4-bis.
Conseguentemente, all'articolo 18, alle lettere d) e e) sostituire le parole: 4.000 milioni e 7.000 milioni rispettivamente con le seguenti: 4.440 milioni e 7.440 milioni.
*5. 58. Saltamartini.
Dopo il comma 4, inserire i seguenti:
4-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la lettera d-bis), è sostituita dalla seguente:
d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), l'importo delle deduzioni indicate nelle lettere da a) a d) è aumentato, rispettivamente, di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750.
4-ter. Agli effetti dei versamenti in acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015 non si tiene conto delle disposizioni di cui al comma 4-bis.
Conseguentemente, all'articolo 18, alle lettere d) e e) sostituire le parole: 4.000 milioni e 7.000 milioni rispettivamente con le seguenti: 4.440 milioni e 7.440 milioni.
*5. 77. Causin, Librandi, Mazziotti Di Celso, Galgano, Nesi.
Dopo il comma 4, inserire i seguenti:
4-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la lettera d-bis), è sostituita dalla seguente:
d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), l'importo delle deduzioni indicate nelle lettere da a) a d) è aumentato, rispettivamente, di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750.
4-ter Agli effetti dei versamenti in acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015 non si tiene conto delle disposizioni di cui al comma 4-bis.
Conseguentemente, all'articolo 18, alle lettere d) e e) sostituire le parole: 4.000 milioni e 7.000 milioni rispettivamente con le seguenti: 4.440 milioni e 7.440 milioni.
*5. 34. Gelmini, Palese, Squeri.
Dopo il comma 4, inserire i seguenti:
4-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la lettera d-bis), è sostituita dalla seguente:
d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), l'importo delle deduzioni indicate nelle lettere da a) a d) è aumentato, rispettivamente, di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750.
4-ter Agli effetti dei versamenti in acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015 non si tiene conto delle disposizioni di cui al comma 4-bis.
Conseguentemente, all'articolo 18, alle lettere d) e e) sostituire le parole: 4.000 milioni e 7.000 milioni rispettivamente con le seguenti: 4.440 milioni e 7.440 milioni.
*5. 23. Misiani, Marantelli.
Dopo il comma 4, inserire i seguenti:
4-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la lettera d-bis), è sostituita dalla seguente:
d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), l'importo delle deduzioni indicate nelle lettere da a) a d) è aumentato, rispettivamente, di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750.
4-ter Agli effetti dei versamenti in acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015 non si tiene conto delle disposizioni di cui al comma 4-bis.
Conseguentemente, all'articolo 18, alle lettere d) e e) sostituire le parole: 4.000 milioni e 7.000 milioni rispettivamente con le seguenti: 4.440 milioni e 7.440 milioni.
*5. 4. De Menech.
Dopo il comma 4, inserire i seguenti:
4-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la lettera d-bis), è sostituita dalla seguente:
d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), l'importo delle deduzioni indicate nelle lettere da a) a d) è aumentato, rispettivamente, di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750.
4-ter Agli effetti dei versamenti in acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015 non si tiene conto delle disposizioni di cui al comma 4-bis.
Conseguentemente, all'articolo 18, alle lettere d) e e) sostituire le parole: 4.000 milioni e 7.000 milioni rispettivamente con le seguenti: 4.440 milioni e 7.440 milioni.
*5. 56. Marchetti.
Dopo il comma 4, inserire i seguenti:
4-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la lettera d-bis), è sostituita dalla seguente:
d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), l'importo delle deduzioni indicate nelle lettere da a) a d) è aumentato, rispettivamente, di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750.
4-ter Agli effetti dei versamenti in acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015 non si tiene conto delle disposizioni di cui al comma 4-bis.
Conseguentemente, all'articolo 18, alle lettere d) e e) sostituire le parole: 4.000 milioni e 7.000 milioni rispettivamente con le seguenti: 4.440 milioni e 7.440 milioni.
*5. 7. Basso.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Le deduzioni di cui al comma 1 non rilevano ai fini della determinazione della base imponibile IRAP ai fini dell'applicazione delle eventuali variazioni in aumento dell'aliquota adottate dalle Regioni in conformità all'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
5. 16. Guidesi, Caparini, Centemero.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Non costituiscono base imponibile per il pagamento dell'Imposta regionale sulle attività produttive ai sensi del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i costi sostenuti per il personale delle università e degli enti di ricerca di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, ivi compresi quelli per il predetto personale sostenuti da consorzi tra imprese costituiti per la realizzazione di programmi comuni di ricerca e sviluppo.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2015: – 20.000.000;
2016: – 20,000.000;
2017: – 20.000.000;
5. 18. Ghizzoni.
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
4-bis. Per il biennio 2015-2016 le micro imprese, come individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, non sono soggette all'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446.
Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, pari a 2.000 milioni euro per l'anno 2015 e 2016 si provvede mediante:
a) all'articolo 4, comma 1, al capoverso 1-bis sostituire i numeri 1) e 2) con i seguenti:
1) 720 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
2) 720 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro;
b) sopprimere i commi 5, 9, 12 e 21 dell'articolo 17;
All'articolo 45, dopo il comma 4 inserire i seguenti:
c) 4-ter. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della Gazzetta Ufficiale della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è autorizzato ad emanare, con propri decreti dirigenziali, disposizioni per modificare la misura del prelievo erariale unico attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita al fine di conseguire un maggior gettito, a decorrere dall'anno 2015, non inferiore a 600 milioni di euro. (600)
d) 4-quater. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo, le regioni e gli enti locali, in sede di Conferenza Unificata, adottano accordi per la riduzione delle spese per incarichi di consulenza nelle società partecipate per assicurare maggiori risparmi annui non inferiori a 150.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2015 (150)
5. 28. Villarosa, Castelli, Caso.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Entro il limite massimo di spesa di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, in via preferenziale e sperimentale, nei confronti dei soggetti sottoposti a IRAP che hanno avviato procedure di mobilità nei confronti di più di 100 lavoratori in zone territoriali in cui il tasso di disoccupazione supera la media nazionale, quali il Mezzogiorno, purché tali soggetti presentino un piano industriale che assicuri la tutela e la protezione sociale dei livelli occupazionali di riferimento precedente all'avvio di messa in mobilità dei lavoratori concordato dai Governo con le parti sociali, è altresì riconosciuto un credito di imposta pari alla maggiore IRES che i predetti soggetti sostengono in virtù delle deduzioni di cui al presente articolo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, sono determinate entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità applicative del presente comma in modo tale da non comportare un peggioramento dei saldi programmatici di finanza pubblica concordati in sede europea.
Conseguentemente al comma 12, dell'articolo 17 sostituire le parole: 850 milioni di euro con le seguenti: 350 milioni di euro.
5. 49. Palazzotto, Marcon, Melilla, Paglia, Scotto.
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. Entro il limite massimo di spesa di 150 milioni di euro per ciascuno del triennio 2015 , 2016 e 2017, in via preferenziale e sperimentale, nei confronti dei soggetti sottoposti a IRAP che hanno avviato procedure di mobilità nei confronti di più di 100 lavoratori in zone territoriali in cui il tasso di disoccupazione supera la media nazionale, quali il Mezzogiorno, purché tali soggetti presentino un piano industriale che assicuri la tutela e la protezione sociale dei livelli occupazionali di riferimento precedente all'avvio di messa in mobilità dei lavoratori concordato dal Governo con le parti sociali, è, altresì riconosciuto un credito di imposta pari alla maggiore IRES che i predetti soggetti sostengono in virtù delle deduzioni di cui al presente articolo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, sono determinate, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità applicative del presente comma in modo tale da non comportare un peggioramento dei saldi programmatici di finanza pubblica concordati in sede europea.
Conseguentemente all'articolo 46, al comma 1, tabella A allegata voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:
2015
CP: – 150.000.000;
CS: – 150.000.000.
2016
CP: – 150.000.000;
CS: – 150.000.000.
2017
CP: – 150.000.000;
CS: – 150.000.000.
5. 44. Palazzotto, Marcon, Melilla, Paglia, Scotto.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. A valere sulle risorse di cui al presente articolo, in via preferenziale e sperimentale, nei confronti dei soggetti sottoposti a IRAP che hanno avviato procedure di mobilità nei confronti dì più di 100 lavoratori in zone territoriali in cui il tasso dì disoccupazione supera la media nazionale, quali il Mezzogiorno, purché tali soggetti presentino un piano industriale che assicuri la tutela e la protezione sociale dei livelli occupazionali di riferimento precedente all'avvio di messa in mobilità dei lavoratori concordato dal Governo con le parti sociali, è, altresì, riconosciuto un credito di imposta pari alla maggiore IRES che i predetti soggetti sostengono in virtù delle deduzioni dì cui al presente articolo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dello sviluppo economico e del lavoro c delle politiche sociali, sono determinate, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità applicative del presente comma in modo tale da non comportare un peggioramento dei saldi programmatici di finanza pubblica concordati, in sede europea.
5. 51. Palazzotto, Marcon, Melilla, Paglia, Scotto.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. A valere sulle risorse di cui al presente articolo, in via preferenziale e sperimentale, nei confronti dei soggetti sottoposti a IRAP che hanno avviato procedure di mobilità nei confronti di più di 100 lavoratori in zone territoriali in cui il tasso di disoccupazione supera la media nazionale, quali il Mezzogiorno, purché tali soggetti presentino un piano industriale che assicuri la tutela e la protezione sociale dei livelli occupazionali di riferimento precedente all'avvio di messa in mobilità dei lavoratori concordato dai Governo con le parti sociali, può essere riconosciuto un credito di imposta pari alla maggiore IRES che i predetti soggetti sostengono in virtù delle deduzioni di cui al presente articolo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, sono determinate, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità applicative del presente comma in modo tale da non comportare un peggioramento dei saldi programmatici di finanza pubblica concordati in sede europea.
5. 50. Palazzotto, Marcon, Melilla, Paglia, Scotto.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Entro il limite massimo di spesa di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, in via sperimentale e preferenziale, nei confronti dei soggetti sottoposti a IRAP che investono in ricerca e sviluppo ed innovazione tecnologica nei settori delle energie rinnovabili, del risparmio energetico e dei servizi collettivi ad alto contenuto tecnologico, nonché nel l'ideazione di nuovi prodotti che realizzano un significativo miglioramento della protezione dell'ambiente per la salvaguardia dell'assetto idrogeologico e le bonifiche ambientali, è, altresì, riconosciuto un eredito di imposta pari alla maggiore IRES che i predetti soggetti sostengono in virtù delle deduzioni dì cui al presente articolo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, sono determinate, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le relative modalità applicative in modo tale da non comportare un peggioramento dei saldi programmatici di finanza pubblica concordati in sede europea.
Conseguentemente all'articolo 46, al comma 1, Tabella A allegata, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modifiche:
2015
CP: – 150.000.000;
CS: – 150.000.000.
2016
CP: – 150.000.000;
CS: – 150.000.000.
2017
CP: – 150.000.000;
CS: – 150.000.000.
5. 48. Marcon, Paglia, Ricciatti, Melilla, Ferrara, Scotto.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Entro il limite massimo di spesa di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, in via sperimentale e preferenziale, nei confronti dei soggetti sottoposti a IRAP che investono in ricerca e sviluppo ed innovazione tecnologica nei settori delle energie rinnovabili, dei risparmio energetico e dei servizi collettivi ad alto contenuto tecnologico, nonché nell'ideazione di nuovi prodotti che realizzano un significativo miglioramento della protezione dell'ambiente per la salvaguardia dell'assetto idrogeologico e le bonifiche ambientali, è, altresì, riconosciuto un credito di imposta pari alla maggiore IRES che i predetti soggetti sostengono in virtù delle deduzioni dì cui al presente articolo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, sono determinate, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le relative modalità applicative in modo tale da non comportare un peggioramento dei saldi programmatici di finanza pubblica concordali in sede europea.
Conseguentemente, al comma 12 dell'articolo 17 sostituire le parole: 850 milioni di euro con le seguenti: 350 milioni di euro.
5. 47. Marcon, Paglia, Ricciatti, Melilla, Ferrara, Scotto.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. A valere sulle risorse di cui al presente articolo, in via sperimentale e preferenziale, nei confronti dei soggetti sottoposti a IRAP che investono in ricerca e sviluppo ed innovazione tecnologica nei settori delle energie rinnovabili, del risparmio energetico e dei servizi collettivi ad alto contenuto tecnologico, nonché nell'ideazione di nuovi prodotti che realizzano un significativo miglioramento della protezione dell'ambiente per la salvaguardia dell'assetto idrogeologico c te bonifiche ambientali, è, altresì, riconosciuto un credito di imposta pari alla maggiore IRES che i predetti soggetti sostengono in virtù delle deduzioni di cui al presente articolo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, sono determinate, entro tre mesi dal l'entrata in vigore della presente legge, le relative modalità applicative in modo tale da non comportare un peggioramento dei saldi programmatici di finanza pubblica concordati in sede europea.
5. 45. Marcon, Paglia, Ricciatti, Melilla, Ferrara, Scotto.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. A valere sulle risorse di cui al presente articolo, in via sperimentale e preferenziale, nei confronti dei soggetti sottoposti a IRAP che investono in ricerca e sviluppo ed innovazione tecnologica nei settori delle energie rinnovabili, del risparmio energetico e dei servizi collettivi ad alto contenuto tecnologico, nonché nell'ideazione di nuovi prodotti che realizzano un significativo miglioramento della protezione dell'ambiente per la salvaguardia dell'assetto idrogeologico e le bonifiche ambientali, può essere riconosciuto un credito di imposta pari alla maggiore IRES che i predetti soggetti sostengono in virtù delle deduzioni di cui al presente articolo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, sono determinate, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le relative modalità applicative in modo tale da non comportare un peggioramento dei saldi programmatici di finanza pubblica concordati in sede europea.
5. 46. Marcon, Paglia, Ricciatti, Melilla, Ferrara, Scotto.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Le deduzioni di cui al comma 1 non rilevano ai fini della determinazione della base imponibile IRAP ai fini dell'applicazione delle eventuali variazioni in aumento dell'aliquota adottate dalle Regioni in conformità all'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
5. 90. Melilli, Causi.
Sostituire il comma 6 con il seguente:
6. Gli articoli 1803, 1804, 2161 e 2162 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono abrogati.
Sostituire il comma 7 con il seguente:
7. Gli articoli 2261 e 2262 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono abrogati.
5. 84. Piras, Duranti, Melilla, Marcon.
Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:
Art. 5-bis. 1. Al fine di favorire l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato con i lavoratori di età superiore a quarantacinque anni, disoccupati a causa di processi di riduzione o trasformazione di attività o lavoro e di cessazione di attività di lavoro autonomo, e iscritti alle liste di mobilità e di collocamento da oltre 12 mesi, sono previsti i seguenti incentivi:
1) lo Stato e le regioni, nell'esercizio delle rispettive potestà legislative e regolamentari, riconoscono ai datori di lavoro e ai lavoratori apposite incentivazioni all'espansione occupazionale e all'autoimpiego, sotto forma di sgravi contributivi, finanziamenti agevolati, crediti d'imposta, prestazioni di garanzie per l'accesso al credito, deduzioni dal reddito imponibile;
2) ammettere ai benefici di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, anche le società, ivi comprese le cooperative di produzione e lavoro iscritte nell'albo delle società cooperative ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, composte esclusivamente o prevalentemente da soggetti di età compresa tra i quarantacinque e i sessantacinque anni;
3) prevedere che, nelle aree territoriali ricomprese nell'obiettivo n. 1, di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, e comunque in tutte le aree territoriali con tasso di disoccupazione superiore al 10 per cento, il datore di lavoro di procede all'assunzione dei lavoratori di cui al presente comma, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato possa beneficiare di un credito di imposta di cui all'articolo 63 della legge del 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, fissato nella misura di 300 euro, per ciascun lavoratore, o in alternativa versare i contributi previdenziali richiesti dalle norme vigenti nella misura di un terzo di quelli dovuti per un periodo massimo di cinque anni, Nelle altre aree territoriali il medesimo contributo è fissato nella misura di 200 curo per ciascuno dei lavoratori di cui al presente comma;
2. Il datore di lavoro o committente che procede all'assunzione dei lavoratori di cui ai comma 1, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, versa i contributi previdenziali richiesti dalle norme vigenti nella misura di un terzo di quelli dovuti per un periodo massimo di cinque anni.
3. All'articolo 12, comma 5, alinea, del decreto legislativo 10 dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, dopo le parole: «per i lavoratori di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «, nonché per i lavoratori di età superiore a quarantacinque anni, disoccupati in ragione di processi di riduzione o trasformazione di attività o lavoro e di cessazione di attività di lavoro autonomo, e iscritti alle liste di mobilità e di collocamento da almeno due anni».
4. Per favorire la copertura assicurativa previdenziale dei soggetti di cui ai commi 2 e 4, a decorrere dal 10 gennaio 2015 è istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale un apposito fondo, alimentato con il contributo di solidarietà di cui all'articolo 37, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché da una dotazione iniziale di importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, a carico del bilancio dello Stato.
5. Le regioni iscrivono le somme loro attribuite in un apposito capitolo di bilancio, nel quale confluiscono anche le proprie risorse proprie, da utilizzare per spese destinate ad agevolare le finalità di cui al comma 1.
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati nel limite massimo di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del comma 7.
7. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi per una somma complessiva non inferiore a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione dei presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
5. 02. Rizzetto, Caso, Castelli.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Agevolazione fiscale per l'acquisto di beni strumentali di startup innovative).
1. Nei limiti di spesa di 100 milioni di euro in caso di startup innovative è escluso dall'imposizione sul reddito d'impresa il 50 per cento del valore degli investimenti in nuovi beni strumentali fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 30 giugno 2020.
2. L'agevolazione di cui al comma 1 può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta di effettuazione degli investimenti.
3. L'agevolazione dei cui al comma 1 è revocata se la startup innovativa cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio d'impresa prima del secondo periodo d'imposta successivo al loro acquisto.
4. L'agevolazione di cui ai comma 1 è altresì revocata se i beni oggetto degli investimenti sono ceduti a soggetti aventi stabile organizzazione in Paesi non aderenti allo Spazio economico europeo.
Conseguentemente alla tabella A voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
2015: – 100.000;
2016: – 100.000;
2017: – 100.000.
5. 03. Della Valle, Crippa, Mucci, Fantinati, Vallascas, Da Villa, Prodani, Castelli, Currò, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Sorial, Colonnese, Cariello.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Detrazioni fiscali sugli investimenti in startup innovative).
1. All'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) le parole: «e 2016» sono sostituite dalle seguenti: «, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020»;
2) le parole: «19 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento»;
b) al comma 4:
1) le parole: «e 2016» sono sostituite dalle seguenti: «, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020»;
2) le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento»;
c) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso del termine previsto, comporta la decadenza dal beneficio ed il recupero a tassazione dell'importo dedotto, maggiorato degli interessi legali»;
d) i commi 6 e 7 sono abrogati.
Conseguentemente: Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze apportare le seguenti variazioni:
2015: -80.000;
2016: -80.000;
2017: -80.000.
5. 04. Della Valle, Crippa, Mucci, Fantinati, Vallascas, Da Villa, Prodani, Castelli, Currò, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Colonnese, Caso, Cariello.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. 1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dal 2015, un fondo finalizzato a escludere dall'ambito di applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive le startup innovative di cui al comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni. La dotazione annua del fondo è di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.
Conseguentemente all'articolo 46, comma 2 aggiungere il seguente periodo: comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.
5. 05. Della Valle, Crippa, Mucci, Fantinati, Vallascas, Da Villa, Prodani, Castelli, D'Incà, Sorial, Currò, Cariello, Colonnese, Brugnerotto, Caso.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. 1. Nello stato, di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dal 2015, un fondo finalizzato a escludere dall'ambito di applicazione dell'imposta Regionale sulle
attività produttive le startup innovative di cui al comma 2 dell'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni. La dotazione annua del fondo è di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
5. 06. Della Valle, Crippa, Mucci, Fantinati, Vallascas, Da Villa, Prodani, Castelli, Brugnerotto, Caso, Sorial, D'Incà, Colonnese, Cariello, Currò.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:
c-bis) persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all'articolo 55 del medesimo testo unico, qualora non si avvalgano, se non In modo non occasionale, di lavoro altrui, e non utilizzino beni strumentali, per quantità o valore, in misura eccedente le necessità minime per l'esercizio dell'attività, Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate possono essere stabilite, per categoria, anche sulla base dei dati desunti dagli studi di settore, la quantità o il valore dei beni strumentali non eccedenti le necessità minime per l'esercizio dell'attività.
Conseguentemente all'articolo 46, comma 2, aggiungere il seguente periodo: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro a decorrere dal 2015.
5. 07. Fantinati, Crippa, Mucci, Vallascas, Da Villa, Prodani, Della Valle, Castelli, D'Incà, Colonnese, Sorial, Currò, Cariello, Brugnerotto, Caso.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Esenzione Irap microimprese).
1. A decorrere dall'anno 2015 sono escluse dall'ambito di applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le imprese che hanno meno di dieci occupati e un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.
2. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui ai comma 3, sono abrogate le disposizioni che determinano trasferimenti a imprese, di parte corrente o in conto capitale, non giustificati da una situazione di fallimento di mercato.
3. Il Governo provvede a emanare, entro il 30 aprile 2015, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per individuare le disposizioni di legge e regolamentari che sono abrogate ai sensi del secondo periodo del comma 1 del presente articolo. I regolamenti determinano risparmi pari a 2 miliardi di euro annui a partire dal 2015.
4. Sono escluse dall'abrogazione disposta ai sensi del comma 3 le disposizioni che prevedono incentivi:
a) finanziabili con fondi europei;
b) diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico, con particolare riferimento, ai settori dell'istruzione e della ricerca, della sanità, dell'assistenza sociale e dei trasporti, nel rispetto dei criteri stabiliti dal diritto dell'Unione europea.
5. Possono essere altresì escluse all'abrogazione disposta ai sensi del comma 3 le disposizioni che prevedono incentivi destinati a:
a) promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo;
b) promuovere la cultura nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio artistico, paesaggistico o ambientale.
6. Ai fini dell'individuazione delle disposizioni da abrogare ai sensi del comma 3 e degli incentivi da ammettere ai sensi dei commi 4 e 5, il Governo si avvale del parere di un apposito comitato tecnico, che procede a verificare la loro necessità e idoneità in caso di una situazione di fallimento di mercato. Il comitato è istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
5. 08. Fantinati, Crippa, Mucci, Vallascas, Da Villa, Prodani, Della Valle, Castelli, Caso, Brugnerotto, D'Incà, Currò, Cariello, Sorial, Colonnese.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Piano triennale straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici).
1. Al fine di accelerare gli interventi di bonifica da amianto e di messa in sicurezza degli edifici scolastici, il Fondo unico per l'edilizia scolastica, di cui all'articolo 11, comma 4-sexies, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è incrementato di 2 miliardi di euro nell'anno 2015 e di 2,2 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. I criteri di assegnazione e di ripartizione delle risorse, sono analoghi e proporzionali a quelli previsti dai commi 8-quater, e 8-quinquies, articolo 18, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
Conseguentemente: Alla tabella E, Missione Competitività e sviluppo delle imprese, Programma Promozione e attuazione di politiche di sviluppo competitività, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo, voce Ministero sviluppo economico, decreto legge n. 321 del 1996, articolo 5 comma 2 punto a: sviluppo tecnologico del settore aeronautico, interventi diversi (1.1 – cap. 7420/p) apportare le seguenti variazioni:
Riduzione
2015:
CP: – 40.000.000;
CS: – 40.000.000.
2016:
CP: – 40.000.000;
CS: – 40.000.000.
2017:
CP: – 40.000.000;
CS: – 40.000.000.
Conseguentemente alla medesima tabella E, Missione Competitività e sviluppo delle imprese, Programma Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo, voce Ministero sviluppo economico, decreto legge n. 321 del 1996, articolo 5 comma 2 punto b: sviluppo tecnologico del settore aeronautico, interventi diversi (1.1 – cap. 7420/p) apportare le seguenti variazioni:
Riduzione
2015:
CP: – 40.000.000;
CS: – 40.000.000.
2016:
CP: – 80.000.000;
CS: – 80.000.000.
2017:
CP: – 60.000.000;
CS: – 60.000.000.
Conseguentemente alla medesima tabella E, Missione Competitività e sviluppo delle imprese, Programma Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo, voce Ministero sviluppo economico, decreto legge n. 321 del 1996, articolo 5 comma 2 punto c: sviluppo tecnologico del settore aeronautico, interventi diversi (1.1 – cap. 7420/p) apportare le seguenti variazioni:
Riduzione
2015:
CP: – 40.000.000;
CS: – 40.000.000.
2016:
CP: - 70.000.000;
CS: – 70.000.000.
2017:
CP: – 155.000.000;
CS: – 155.000.000.
Conseguentemente alla medesima tabella E, Missione Competitività e sviluppo delle imprese, Programma Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo, voce Ministero sviluppo economico Legge finanziaria n. 266 del 2005, articolo 1 comma 95 punto 3: contributo per il proseguimento del programma di sviluppo per l'acquisizione delle unità navali FREEM, interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7485) apportare le seguenti variazioni:
Riduzione
2015:
CP: – 778.000.000;
CS: – 778.000.000.
2016:
CP: – 526.000.000;
CS: – 526.000.000.
2017:
CP: – 470.000.000;
CS: – 470.000.000.
Conseguentemente alla medesima tabella E, Missione Competitività e sviluppo delle imprese, Programma Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo, voce Ministero sviluppo economico, legge finanziaria n. 244 del 2007, articolo 2 comma 179 punto a: programmi europei aeronautici, interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7421/p) apportare le seguenti variazioni:
Riduzione
2015:
CP: – 20.000.000;
CS: – 20.000.000.
2016:
CP: – 20.000.000;
CS: – 20.000.000.
2017:
CP: – 20.000.000;
CS: – 20.000.000.
Conseguentemente alla medesima tabella E, Missione Competitività e sviluppo delle imprese, Programma Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo, voce Ministero sviluppo economico, legge finanziaria n. 244 del 2007, articolo 2 comma 179 punto b; programmi europei aeronautici, interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7421/p) apportare le seguenti variazioni:
Riduzione
2015:
CP: – 25.000.000;
CS: – 25.000.000.
2016:
CP: – 25.000.000;
CS: – 25.000.000.
2017:
CP: – 25.000.000;
CS: – 25.000.000.
Conseguentemente alla medesima tabella E, Missione Competitività e sviluppo delle imprese, Programma Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo, voce Ministero sviluppo economico, legge finanziaria n. 244 del 2007, articolo 2 comma 179 punto c: programmi europei aeronautici, interventi a favore delle imprese industriali (1.1 - cap. 7421/p) apportare le seguenti variazioni:
Riduzione
2015:
CP: – 25.000.000;
CS: – 25.000.000.
2016:
CP: – 25.000.000;
CS: – 25.000.000.
2017:
CP: – 25.000.000;
CS: – 25.000.000.
Conseguentemente alla medesima tabella E, Missione Competitività e sviluppo delle imprese, Programma Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo, voce Ministero sviluppo economico, legge finanziaria n. 244 dei 2007, articolo 2 comma 180: programmi europei aeronautici, interventi a favore delle imprese industriali (1.1 - cap. 7421/p) apportare le seguenti variazioni:
Riduzione
2015:
CP: – 925.000.000;
CS: – 925.000.000.
2016:
CP: – 757.000.000;
CS: – 757.000.000.
2017:
CP: – 717.000.000;
CS: – 717.000.000.
Conseguentemente alla medesima tabella E, Missione Competitività e sviluppo delle imprese, Programma Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo, voce Ministero sviluppo economico, decreto legge n. 215 del 2011, articolo 5 comma 4: finanziamento dello sviluppo tecnologico del settore aeronautico, interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7420/p) apportare le seguenti variazioni:
Riduzione
2015:
CP: – 25.000.000;
CS: – 25.000.000.
2016:
CP: – 25.000.000;
CS: – 25.000.000.
2017:
CP: – 125.000.000;
CS: – 125.000.000.
Conseguentemente alla medesima tabella E, Missione Competitività e sviluppo delle imprese, Programma Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo, voce Ministero sviluppo economico, legge di stabilità n. 147 del 2013, articolo 1 cornea 37 punto 1: contributi ventennali settore marittimo – difesa nazionale, interventi a favore delle imprese industriali (1.1 - cap. 7419/p) apportare le seguenti variazioni:
Riduzione
2015:
CP: – 37.113.953;
CS: – 37.113.953.
2016:
CP: – 37.553.291;
CS: – 37.553.291.
2017:
CP: – 37.444.305;
CS: – 37.444.305.
Conseguentemente alla medesima tabella E, Missione Competitività e sviluppo delle imprese, Programma Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo, voce Ministero sviluppo economico, legge di stabilità n. 147 del 2013, articolo 1 comma 37 punto 2: contributi ventennali settore marittimo - difesa nazionale, interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7419/p) apportare le seguenti variazioni:
Riduzione
2015:
CP: – 102.063.371;
CS: – 102.063.371.
2016:
CP: – 103.271.550;
CS: – 103.271.550.
2017:
CP: – 102.971.838;
CS: – 102.971.838.
Conseguentemente alla medesima tabella E, Missione Competitività e sviluppo delle imprese, Programma Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo, voce Ministero sviluppo economico, Legge di stabilità n. 147 del 2013, articolo 1 comma 37 punto 3: contributi ventennali settore marittimo – difesa nazionale, interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7419/p) apportare le seguenti variazioni:
Riduzione
2015:
CP: –;
CS: –.
2016:
CP: – 331.620.406;
CS: – 331.620.406.
2017:
CP: – 551.783.857;
CS: – 551.783.857.
5. 09. Giancarlo Giordano, Duranti, Piras, Fratoianni, Pellegrino, Zaratti, Ferrara, Ricciatti, Airaudo, Placido.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
5-bis. (Rafforzamento misure a favore dell'internazionalizzazione). 1. Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni di promozione dei made in Italy, di sviluppo dei rapporti economici e commerciali italiani con l'estero e dell'internazionalizzazione delle imprese italiane, le risorse del Fondo di cui all'articolo 14, comma 19, dei decreto-legge 6 luglio 2011, a 98 sono incrementate di: 130 milioni di Euro per il 2015, 50 milioni di Euro per il 2016 e 40 milioni di Euro per il 2017. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante gli stanziamenti di cui al CAP 7034 del bilancio del Ministero dello sviluppo economico somme riassegnate in bilancio con il DLB 2015-2017 in attivazione dell'articolo 49 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66.
5. 010. Giampaolo Galli, Parrini, Colaninno.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. 1. Per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale al fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva, di cui all'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è stabilita definitivamente ai 27 per cento. Conseguentemente sono programmate minori entrate contributive alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 pari a 60 milioni per il 2015, 80 milioni per il 2016, 100 milioni per il 2017 e 120 a partire dal 2018.
5. 011. Prataviera.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. 1. Nei limiti di spesa pari a 70 milioni di euro per gli anni 2015, 2016 e 2017 le imprese fornitrici dei soggetti titolari di attività commerciali, artigianali, turistiche, aventi sede o unità produttive nei territori colpiti di eventi calamitosi, possono dedurre interamente dal reddito imponibile le perdite dovute dal mancato pagamento delle forniture in conseguenza dell'evento calamitoso.
All'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.
5. 01. Della Valle, Crippa, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, D'Incà, Colonnese, Cariello, Currò, Da Villa, Prodani, Fantinati, Mucci, Vallascas.
ART. 6.
Sopprimerlo.
*6. 8. Basso.
Sopprimerlo.
*6. 10. Marchetti.
Sopprimerlo.
*6. 15. Rostellato.
Sopprimerlo.
*6. 17. Pisano, Caso, Castelli.
Sopprimerlo.
*6. 25. Pisano, Caso, Castelli.
Sopprimerlo.
*6. 26. Gelmini, Palese, Squeri, Brunetta.
Sopprimerlo.
Conseguentemente, sono ridotte in misura corrispondente all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione le dotazioni di bilancio dei Ministeri di cui all'elenco n. 2 allegato alla presente legge.
6. 5. Corsaro.
Sostituirlo con il seguente:
All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è apportata la seguente modifica:
a) dopo il comma 756 e inserito il seguente:
756-bis. 1. Il lavoratore dipendente del settore privato, escluso il lavoratore domestico e il lavoratore del settore agricolo, che abbia un rapporto di lavoro in essere di almeno un anno presso il medesimo datore di lavoro, può chiedere allo stesso, entro i termini definiti dal decreto di cui al comma 5, l'anticipazione del trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta. La predetta anticipazione è assoggettata alla tassazione di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. in caso di mancata espressione della volontà di cui al presente comma, resta fermo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di trattamento di fine rapporto.
2. Il datore di lavoro che abbia alte proprie dipendenze meno di 50 dipendenti e che non intenda corrispondere con risorse proprie l'anticipazione di cui al precedente comma 1, può accedere ad un finanziamento assistito da garanzia a prima richiesta e incondizionata rilasciata dal Fondo di Tesoreria INPS di cui all'articolo 1, commi 755 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge Finanziaria 2007). Il datore di lavoro può presentare richiesta di (finanziamento presso una delle banche o intermediari finanziari che aderiscono all'apposito accordo-quadro, da stipularsi tra i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze e l'Associazione bancaria italiana. Le somme finanziate saranno restituite dal datore di lavoro in maniera dilazionata con un numero di rate mensili variabili, a seconda dell'importo del finanziamento, da un minimo di 60 ad un massimo di 120. I tassi applicati saranno definiti nell'apposito accordo-quadro.
3. Il datore di lavoro che abbia alle proprie dipendenze almeno 50 dipendenti, i quali non abbiano effettuato scelte alternative circa la destinazione del proprio TFR maturando, può accedere al medesimo finanziamento, assistito dalla medesima garanzia incondizionata e a prima richiesta, di cui al precedente comma 2. In tal caso, le somme finanziate, in quanto confluite nei Fondo di Tesoreria INPS di cui all'articolo 1, commi 755 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge Finanziaria 2007), saranno restituite direttamente dall'INPS in maniera dilazionata con un numero massimo di 120 rate mensili. I tassi applicati saranno quelli definiti nell'apposito accordo-quadro.
4. il lavoratore dipendente contrattualizzato del settore pubblico, che abbia maturato almeno un anno di impiego presso la pubblica amministrazione, può chiedere direttamente all'INPS, entro i termini definiti dal decreto di cui al comma 5, l'anticipazione del trattamento di fine rapporto o di fine servizio, comunque denominato, cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto di lavoro alla data della richiesta. La predetta anticipazione è assoggettata alla tassazione di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica, 22 dicembre 1986, n. 917. L'INPS corrisponderà l'anticipazione del trattamento di fine rapporto o di fine servizio, comunque denominato, come segue:
a) in un'unica soluzione, se l'ammontare complessivo lordo è pari a o inferiore a 50.000,00 euro;
b) in due rate annuali, se rammentare complessivo lordo è superiore a 50.000,00 euro e inferiore a 100.000,00 euro;
c) in tre rate annuali, se l'ammontare complessivo lordo è superiore a 100.000,00 euro.
In caso di mancata espressione della volontà di cui al presente comma, resta fermo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di trattamento di fine rapporto o di fine servizio.
5. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento della garanzia del Fondo di Tesoreria INPS, nonché le modalità di erogazione da parte dell'INPS dell'anticipazione del trattamento di fine rapporto o di fine servizio, comunque denominato, sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
6. 11. Fassina.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 6.
(Trattametno di fine rapporto in buste paga).
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 756 è inserito il seguente:
756-bis. In relazione ai periodi di paga decorrenti dal marzo 2015 i datori di lavoro privati che abbiano alle proprie dipendenze un numero di addetti inferiore a 50 possono scegliere, previo il consenso del lavoratore medesimo, di erogare la quota maturanda di cui all'articolo 2120 del codice civile, al netto del contributo di cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, compresa quella eventualmente destinata ad una forma pensionistica complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, tramite liquidazione diretta mensile della medesima quota maturanda come anticipo sul TFR. Il tfr erogato sarà assoggettato a tassazione separata non rileva ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 19 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non è imponibile ai fini previdenziali. Resta in ogni caso fermo quanto previsto al comma 756. La manifestazione di volontà di entrambe le parti di cui al presente comma, qualora esercitata, è sempre revocabile, previo un preavviso di almeno 60 giorni. In caso di mancata espressione della volontà di cui al presente comma resta fermo quanto stabilito dalla normativa vigente;
b) al comma 756, al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero all'opzione di cui al comma 756-bis».
2. Ai soli fini della verifica dei limiti di reddito complessivo di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, non si tiene conto delle somme erogate a titolo di TFR di cui all'articolo 1, comma 756-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotto dal comma 1 del presente articolo.
3. Per i datori di lavoro che intendono corrispondere immediatamente con risorse proprie la quota maturanda si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, relativamente alle quote maturande liquidate come TFR ANTICIPATO della retribuzione a seguito della manifestazione di volontà di cui al comma 756-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le medesime disposizioni di cui al citato articolo 10 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, trovano applicazione con riferimento ai datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o superiore a 50 addetti anche relativamente alle quote maturande liquidate come parte integrativa della retribuzione a seguito della manifestazione di volontà di cui al citato comma 756-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
6. 16. Rostellato.
Al comma 1, lettera a), capoverso «756-bis», primo periodo sopprimere le parole: e i lavoratori del settore agricolo.
6. 28. Faenzi, Catanoso, Fabrizio Di Stefano, Russo, Riccardo Gallo, Palese, Brunetta.
Al comma 1, lettera a) capoverso «756-bis» apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «che abbiano un rapporto di lavoro», inserire le seguenti: «instauratosi successivamente all'entrata in vigore della presente legge»;
b) le parole: «è assoggettata a tassazione ordinaria», sono sostituite dalle seguenti: «è assoggettata a tassazione separata, determinata mediante l'applicazione del medesimo regime fiscale applicabile in caso di accantonamento delle quote»;
c) le parole: «resta in ogni caso fermo quanto previsto al comma 756», sono sostituite dalle seguenti: «Alla predetta parte integrativa della retribuzione non si applica il contributo di cui al comma precedente».
6. 14. Rizzetto, Castelli, Sorial.
Al comma 1 lettera a), capoverso «756-bis», sostituire il secondo periodo con il seguente:
La predetta parte integrativa non costituisce reddito per la formazione della base imponibile, secondo quanto disposto dall'articolo 3 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non è imponibile ai fini previdenziali. La predetta parte integrativa è assoggettata alla tassazione separata, secondo quanto stabilito dagli articoli 17 e 19 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si disciplinano le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo relativamente al calcolo dell'imposta applicata al trattamento di fine rapporto secondo i parametri contenuti nell'articolo 19 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Conseguentemente: All'articolo 17, comma 13 sostituire le parole: di 187,5 milioni con le seguenti: di 87,5 milioni.
6. 18. Busin, Guidesi, Caparini.
Al comma 1, lettera a) capoverso «56-bis», sostituire il secondo periodo con il seguente:
La predetta parte integrativa è assoggettata al trattamento fiscale di cui agli articoli 17 e 19 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
All'onere derivante dalla seguente disposizione, pari a circa 1,5 miliardi per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, si provvede fino a completa copertura del relativo fabbisogno, dai maggiori introiti derivanti dalla seguente disposizione:
Conseguentemente all'articolo 5, sopprimere il comma 1, ed al comma 4, in fondo sopprimere le parole: sono aggiunte le seguenti: e 4-octies.
6. 32. Paglia, Marcon, Melilla, Airaudo, Placido.
Al comma 1 lettera a) capoverso «756-bis», il secondo periodo con il seguente;
la predetta parte Integrativa della retribuzione è assoggettata alla tassazione di cui all'articolo 10 del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non è imponibile a fini previdenziali.
Conseguentemente, l'articolo 11, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1985, è sostituito dal seguente:
1. L'Imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;
b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento;
c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento;
d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento;
e) oltre 75.000 euro e fino a 100.000 euro, 43 per cento;
f) oltre 100.000 euro e fino a 150.000 euro, 45 per cento;
g) oltre 150.000 euro, e fino a 200.00 euro, 47 per cento;
h) oltre 200.000 euro 49 per cento.
6. 33. Di Salvo, Pilozzi, Migliore, Nardi, Lavagno, Piazzoni, Lacquaniti, Zan.
Al comma 1, lettera a), capoverso «756-bis», secondo periodo, sostituire le parole; La predetta parte integrativa della retribuzione è assoggettata a tassazione ordinaria con le seguenti: La predetta parte integrativa della retribuzione è assoggettata a tassazione separata.
Conseguentemente:
a) all'articolo 17, comma 21, sostituire le parole: «100 milioni di euro per l'anno 2015 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dal 2016» con le seguenti: «360 milioni di euro a decorrere dal 2016.»;
b) alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2015: –150.000.000;
2016: –150.000.000;
2017: –150.000.000.
*6. 34. Marchi, Causi.
Al comma 1, lettera a), capoverso «756-bis», secondo periodo, sostituire le parole; La predetta parte integrativa della retribuzione è assoggettata a tassazione ordinaria con le seguenti: La predetta parte integrativa della retribuzione è assoggettata a tassazione separata.
Conseguentemente:
a) all'articolo 17, comma 21, sostituire le parole: «100 milioni di euro per l'anno 2015 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dal 2016» con le seguenti: «360 milioni di euro a decorrere dal 2016.»;
b) alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2015: –150.000.000;
2016: –150.000.000;
2017: –150.000.000.
*6. 35. Marchi.
Al comma 1, lettera a), capoverso «756-bis», secondo periodo sostituire le parole: La predetta parte integrativa della retribuzione è assoggetta a tassazione ordinaria con le seguenti: La predetta parte integrativa della retribuzione è assoggettata a tassazione separata.
Conseguentemente:
alla Tabella A, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le eseguenti variazioni:
2015: –50.000,000;
2016: –50.000,000;
2017: –50.000,000.
alla Tabella C ridurre proporzionalmente tutti gli stanziamenti di parte corrente, con esclusione delle voci: diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Tutela della salute, soccorso civile, istruzione scolastica, istruzione universitaria e formazione post-universitaria, Politiche per il lavoro, immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, sino alla concorrenza dei seguenti importi:
2015: –200.000,000;
2016: –200.000,000;
2017: –200.000,000.
6. 9. Ginato.
All'articolo 6, comma 1, lettera a), capoverso «756-bis», secondo periodo, le parole: è assoggettata a tassazione ordinaria, non rileva ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 19 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con le seguenti: è assoggettata a tassazione secondo le disposizioni contenute nell'articolo 19 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Conseguentemente all'articolo 45, dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello Stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2015, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 2.500 milioni di euro. Nei casi in cui la disposizione dei primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
6. 31. Palese, Altieri, Bianconi, Capezzone, Castiello, Chiarelli, Ciracì, Distaso, Fucci, Galati, Laffranco, Latronico, Marotta, Marti, Picchi, Francesco Saverio Romano, Sisto, Lainati, Petrenga, Brunetta, Riccardo Gallo, Abrignani, Biancofiore, Biasotti, Centemero, Cesaro, Occhiuto, Palmieri, Polverini, Ravetto, Romele, Squeri, Milanato, Sandra Savino, Calabria.
Al comma 1, lettera a), capoverso «756-bis», secondo periodo, sostituire le parole: è assoggettata a tassazione ordinaria, non rileva ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 19 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti: è assoggettata alla tassazione di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Conseguentemente all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui ai periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e 2017.
6. 29. De Girolamo, Saltamartini, Tancredi, Dorina Bianchi.
All'articolo 6, ai comma 1, lettera a), capoverso «756-bis» secondo periodo, sostituire le parole: tassazione ordinaria con le seguenti: tassazione separata.
6. 3. Polverini, Palese, Brunetta.
Al comma 1, lettera a), capoverso «756-bis», secondo periodo, sostituire le parole: a tassazione ordinaria con le parole: a ritenuta alla fonte in misura fissa secondo l'aliquota di legge.
Conseguentemente, sono ridotte in misura corrispondente all'onere derivante dell'attuazione della presente disposizione le dotazioni di bilancio dei Ministeri di cui all'elenco n. 2 allegato alla presente legge.
6. 6. Corsaro.
Al comma 1, lettera a), capoverso «756-bis». quarto periodo, sostituire le parole: è irrevocabile fino al 30 giugno 2018 con le seguenti: è revocabile, con effetti dal 1o gennaio dell'anno successivo alla data di comunicazione al datore di lavoro.
6. 36. Marchi.
Al comma 1, dopo la lettere a) capoverso «756-bis», aggiungere la seguente:
a-bis). In relazione ai periodi di paga decorrenti dal 1o marzo 2015, i lavoratori dipendenti, esclusi i lavoratori domestici e i lavoratori dei settore agricolo, che abbiano un rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi presso il medesimo datore di lavoro, possono richiedere di revocare il consenso espresso ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, entro i termini definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che stabilisce le modalità di attuazione della presente disposizione, e di conferire l'intero importo del TFR maturando presso il proprio datore di lavoro ovvero presso il Fondo per l'erogazione del trattamento di fine rapporto denominato Fondo di Tesoreria istituito dalla legge n. 296 del 2006 presso l'INPS. Al TFR maturando si applica la disciplina dell'articolo 2120 del codice civile.
6. 23. Ciprini, Caso, Castelli.
Al comma lettera a), capoverso «756-bis», dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
«a-bis. Le disposizioni di cui alla lettera a) si applicano anche ai lavoratori che hanno aderito ad una forma di previdenza integrativa ai semi del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252».
Conseguentemente al comma 1, lettera a), capoverso «756-bis», primo periodo sopprimere le parole: compresa quella eventualmente destinata ad una forma pensionistica complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
6. 24. Ciprini, Caso, Castelli.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
Al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, articolo 11, comma 3, sopprimere le parole: Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro.
6. 21. Brugnerotto, Castelli, Caso, Cariello, Currò, D'Incà, Colonnese, Sorial.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, articolo 11, comma 4, le parole: «48 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «24 mesi» e le parole: «5 anni» sono sostituite dalle seguenti parole: «6 anni».
1-ter. Al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, articolo 11, comma 7, lettera c), le parole: «30 per cento,» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento».
6. 19. Currò, Brugnerotto, Castelli, Caso, Cariello, Currò, D'Incà, Colonnese, Sorial.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, articolo 14, comma 2, lettera a), dopo le parole: «trasferimento ad altra forma pensionistica» aggiungere le seguenti: o, su richiesta esplicita dello stesso lavoratore, trasferimento al sistema previdenziale pubblico.
1-ter. Al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, articolo 14, comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di esercizio della predetta facoltà di trasferimento della posizione individuale verso il sistema previdenziale i pubblico, il lavoratore ha diritto al versamento del TFR maturando con cessazione degli eventuali contributi volontari e a carico del datore di lavoro ai sensi della presente legge applicandosi la normativa di settore relativa».
6. 20. Currò, Brugnerotto, Castelli, Caso, Cariello, D'Incà, Colonnese, Sorial.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, articolo 14, comma 2, lettera c), sostituire le parole: «48 mesi,» con le seguenti: «24 mesi».
6. 22. Currò, Brugnerotto, Castelli, Caso, Cariello, D'Incà, Colonnese, Sorial.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La segnalazione di indebito utilizzo del marchio è inviata alle autorità competenti che applicano la sanzione pecuniaria amministrativa da 10 mila euro a 50 mila euro e il sequestro e la confisca delle merci.
6. 12. Guidesi, Allasia, Simonetti, Caparini.
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. L'erogazione delle quote di TFR non si calcola ai fini della determinazione del reddito da utilizzare per la definizione dei livelli ISEE».
Conseguentemente, sono ridotte in misura corrispondente all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione le dotazioni di bilancio dei Ministeri di cui all'elenco n. 2 allegato alla presente legge.
6. 7. Corsaro.
Al comma 5, aggiungere infine il seguente periodo: il finanziamento assistito di cui al presente comma è erogato senza alcun onere aggiuntivo da parte degli intermediari finanziari a carico dei datori di lavoro.
6. 13. Guidesi, Busin, Simonetti, Caparini.
Al comma 6, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Nelle more della conclusione del suddetto accordo, i datori di lavoro hanno facoltà di presentare richiesta di finanziamento presso un istituto bancario nazionale, avvalendosi del fondo di garanzia INPS di cui al successivo comma 7 quale strumento di garanzia di solvibilità. Detta facoltà si considera estinta a seguito dell'entrata in vigore dell'accordo quadro.
6. 27. Librandi, Mazziotti di Celso, Nesi.
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
6-bis. All'articolo 67, comma 3, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, alla lettera b) sono aggiunte in fine le seguenti parole: «nonché i rimborsi correlati ai finanziamenti erogati ai fini della liquidazione della quota maturanda di cui all'articolo 2120 del codice civile sulla base della normativa vigente;».
6. 2. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.
All'articolo 6, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
«9-bis. All'articolo 2120 del Codice civile apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 6 sostituire le parole: «otto anni» con le parole: «quattro anni»;
b) sopprimere il comma 7;
c) al comma 8 aggiungere la seguente lettere: «b-bis) ogni altra motivazione individuata in sede di contrattazione collettiva; a titolo meramente esemplificativo si indica l'estinzione di mutui e finanziamenti, l'iscrizione a scuola di figli e altri parenti a carico, altre spese non preventivate con impatto significativo sul montante retributivo»;
d) sostituire il comma 9 con il seguente: «Dopo la prima anticipazione, ricorrendo una delle cause individuate ai comma precedente o in sede di contrattazione collettiva, il prestatore di lavoro può chiedere una nuova anticipazione decorsi quattro anni; le anticipazioni sono detratte, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto.».
6. 4. Polverini, Palese, Brunetta.
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
Art. 6-bis.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i vitalizi conseguenti a funzioni pubbliche elettive nonché i trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima di importo complessivo superiore a 6 volte il trattamento minimo dell'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, dipendente, o libero professionale.
2. Qualora l'importo totale del trattamento pensionistico o vitalizio e del redditi da lavoro autonomo, dipendente o libero professionale superi la somma di cui al comma 1, la differenza è decurtata, nella misura del 50 per cento, a valere sul trattamento pensionistico o sul vitalizio.
3. A decorrere dallo stesso termine di cui al comma 1, l'articolo 19 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato.
6. 01. Luigi Di Maio, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli, Castelli, Sorial, Caso, D'Incà, Currò, Brugnerotto, Cariello, Colonnese.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
6-bis. Al comma 756 della legge 27 dicembre 2006, n. 269, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Sono tenuti al versamento dei predetto contributo i datori di lavoro che abbiano volontariamente fatto richiesta di accantonamento presso l'istituto.»;
b) il quarto periodo è sostituito dal seguente: «La liquidazione del trattamento di fine rapporto e delle relative anticipazioni al lavoratore viene effettuata, sulla base di apposite domande individuali presentate dal lavoratore sia al datore di lavoro, per la parte non versata all'istituto, e sia al Fondo limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo medesimo.».
6. 02. Rostellato, Castelli, Sorial.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
1. A decorrere dal 1o gennaio 2015, il finanziamento delle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è attuato mediante pagamento diretto da parte dei beneficiario della prestazione medesime. I datori di lavoro, a decorrere dalla predetta data, erogano le somme previste direttamente in busta paga, alle scadenze previste dai fondi medesimi.
6. 03. Rostellato, Castelli, Sorial.
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
Art. 6-bis.
(Disposizioni per il ricambio generazionale nel comparto scuola).
1. All'alinea del comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «ad applicarsi» sono inserite le seguenti: «al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,».
2. In considerazione della procedura di ricognizione delle dichiarazioni ai fini del collocamento in quiescenza del personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, attivata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel mese di ottobre 2013, il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto, con decorrenza dalla data del 1o settembre 2014, nel limite massimo di 4.000 soggetti e nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 4. L'INPS prende in esame le domande di pensionamento» inoltrate secondo modalità telematiche» in deroga alla normativa vigente, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dai lavoratori di cui al comma 1 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande presentate, definendo un elenco numerico delle stesse basato, ai fini di cui all'ultimo periodo del presente comma e del relativo ordine di priorità, su un criterio progressivo risultante dalla somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva vantate dai singoli richiedenti alta data del 31 dicembre 2012. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al medesimo comma 1.
3. Per i lavoratori che accedono al beneficio di cui al comma 1, il trattamento di fine rapporto, comunque denominato, è corrisposto al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dello stesso secondo le disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 22, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché secondo le modalità previste a legislazione vigente».
Conseguentemente all'articolo 17, comma 13, le parole: 187,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 sono sostituite dalle seguenti: 152,7 milioni per l'anno 2015 e 86 milioni di euro a decorrere dal 2016.
6. 04. Prataviera, Fedriga, Guidesi, Simonetti, Caparini.
ART. 7.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 7.
(Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo e regime opzionale).
1. L'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è sostituito dal seguente:
«Art. 3. – (Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo). – 1. A tutte le imprese indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato, che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019, è attribuito un credito d'imposta calcolato sulle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015, nella misura del 25 per cento per le spese di cui alla lettera b) e d) del comma 6 del presente articolo e dei 50 per cento per le spese di cui alla lettera a) e c) n. 2 del comma 6 del presente articolo.
2. Per le imprese in attività da meno di tre periodi di imposta, la media degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo da considerare per il calcolo della spesa incrementale è calcolata sul minor periodo a decorrere dal periodo di costituzione.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di euro 5 milioni per ciascun beneficiario, a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a euro 30.000.
4. Sono ammissibili al credito d'imposta le seguenti attività di ricerca e sviluppo:
a) lavori sperimentali o teorici svolti aventi quale principale finalità l'acquisizione, di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;
b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);
c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida;
d) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.
5. Non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.
6. Ai fini della determinazione del credito d'imposta sono ammissibili le spese relative a:
a) personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo, compresi i ricercatori altamente qualificati impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo di cui al comma 4, in possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto ad un ciclo di dottorato presso una università italiana o estera, ovvero in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico come da classificazione Unesco Isced (International Standard Classification of Education) o di cui all'allegato 1 del presente decreto e i tecnici di ricerca;
b) quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei limiti dell'importo risultante dall'applicazione dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attività di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le spese del materiale utilizzato nell'attività di ricerca e sviluppo;
c) spese relative a contratti di ricerca stipulati con:
1. università, enti di ricerca ed organismi equiparati;
2. altre imprese comprese le start-up innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
d) competenze tecniche e privative industriali relative a un'invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne.
7. Per le spese di cui alla lettera c) n. 1 del comma 6 del presente articolo, il credito d'imposta del 50 per cento delle spese sostenute in ciascuno dei periodi d'imposta di cui al comma 1.
8. Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 dei decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
9. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.
10. Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
11. I controlli sono svolti sulla base di apposita documentazione contabile certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Tale certificazione deve essere allegata al bilancio. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale devono comunque avvalersi della certificazione di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti iscritti quali attivi nel registro di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, e, in attesa della loro emanazione, dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC). Le spese sostenute per l'attività di certificazione contabile da parte delle imprese di cui al periodo precedente sono ammissibili entro il limite massimo di euro 5.000. Le imprese con bilancio certificato sono esenti dagli obblighi previsti dal presente comma.
12. Nei confronti del revisore legale dei conti o del professionista responsabile della revisione legale dei conti che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione di cui al comma 11 si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.
13. Le agevolazioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e quelle previste dall'articolo 1, commi da 95 a 97, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, cessano alla data dei 31 dicembre 2014. Le relative risorse sono destinate al credito d'imposta previsto dal presente decreto. Nel caso di richieste superiori alle risorse annue stanziate si procederà ad una distribuzione pro quota, Qualora la dotazione annuale non dovesse essere completamente fruita, anche per effetto di revoca e rinuncia, le risorse non utilizzate andranno ad incrementare la dotazione dell'anno successivo;
14. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di approvazione della presente legge, sono adottate le disposizioni applicative necessarie, nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e revoca dei beneficio, le modalità di restituzione del credito d'imposta di cui l'impresa ha fruito indebitamente.
15. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
16. Possono accedere ai benefici di cui al presente articolo:
a) le imprese che effettuano le attività di ricerca in forma associata o aggregata, anche avvalendosi dei contratti di rete di cui all'articolo 3, commi 4-ter, 4-quater, 4-quinquies, della legge n. 9 aprile 2009, n. 33, di joint venture e di altre forme di associazioni di imprese. In tale ipotesi, l'agevolazione dovrà essere ripartita tra le imprese secondo criteri proporzionali che tengano conto della partecipazione delle singole imprese alle spese di ricerca;
b) i soggetti residenti e quelli non residenti con stabile organizzazione in Italia, che eseguono le attività di ricerca e sviluppo attraverso contratti con imprese residenti o localizzate negli Stati della Comunità europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati o territori che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996;
2. Al decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è aggiunto, in fine, l'allegato 1 di cui all'allegato n. 3 annesso alla presente legge.
3. I soggetti titolari di reddito d'impresa possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui ai successivi commi. L'opzione ha durata per cinque esercizi sociali ed è irrevocabile.
4. I soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, possono esercitare l'opzione di cui al comma 3 del presente articolo a condizione di essere residenti in Paesi con i quali è in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo.
5. I redditi dei soggetti indicati al comma 3 derivanti dal l'utilizzo di opere dell'ingegno, da brevetti industriali, da marchi d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, non concorrono a formare il reddito complessivo in quanto esclusi per il 50 per cento del relativo ammontare. In caso di utilizzo diretto dei beni indicati il contributo economico di tali beni alla produzione del reddito complessivo beneficia dell'esclusione di cui al presente comma a condizione che lo stesso sia determinato sulla base di un apposito accordo conforme a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. In tali ipotesi la procedura di ruling ha ad oggetto la determinazione in via preventiva ed in contraddittorio con l'Agenzia delle entrate dell'ammontare dei componenti positivi di reddito impliciti e dei criteri per l'individuazione dei componenti negativi riferibili ai predetti componenti positivi. Nel caso in cui i redditi siano realizzati nell'ambito di operazioni intercorse con società che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, l'agevolazione spetta a condizione che gli stessi siano determinati sulla base di un apposito accordo conforme a quanto previsto dai citato articolo 8 del decreto-legge n. 269 del 2003, e successive modificazioni.
6. Non concorrono a formare il reddito complessivo in quanto escluse dalla formazione del reddito le plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni di cui al comma 5, a condizione che almeno il 90 per cento del corrispettivo derivante dalla cessione dei predetti beni sia reinvestito, prima della chiusura dei secondo periodo di imposta successivo a quello nel quale si è verificata la cessione, nella manutenzione o nello sviluppo di altri beni immateriali di cui al comma 5. Si applicano le disposizioni relative al ruling previste dal terzo periodo del comma 5.
7. Le disposizioni dei commi da 3 a 6 si applicano a condizione che i soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 3 svolgano le attività di ricerca e sviluppo, anche mediante contratti di ricerca stipulati con università o enti di ricerca ed organismi equiparati, finalizzate alla produzione dei beni di cui al comma 5.
8. La quota di reddito agevolabile è determinata sulla base dèi rapporto tra i costi di attività di ricerca e sviluppo sostenuti per il mantenimento, l'accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale di cui al comma 5 e i costi complessivi sostenuti per produrre tale bene.
9. L'esercizio dell'opzione di cui al comma 3 rileva anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
10. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni attuati ve dei commi da 3 a 9, anche al fine di individuare le tipologie di marchi escluse dall'ambito di applicazione del comma 5 e di definire gli elementi del rapporto di cui al comma 8.
11. Le disposizioni di cui ai commi da 3 a 10 del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, Per tale periodo di imposta e per quello successivo, la percentuale di esclusione dal concorso alla formazione dei reddito complessivo di cui al comma 5 è fissata, rispettivamente, in misura pari al 30 e al 40 per cento.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2015: –50.000.000;
2016: –60.000.000;
2017: –70.000.000.
7. 56. Giampaolo Galli, Parrini, Colaninno.
Al comma 1, capoverso Art. 3, sostituire il comma 1, con il seguente:
1. L'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è sostituito dal seguente:
«Art. 3. – (Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo). – A tutte le imprese indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato, che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019, è attribuito un credito d'imposta nella misura del 20 per cento sul totale delle spese sostenute per far fronte ai medesimi investimenti, prescindendo dal volume di spesa sostenuto per la medesima categoria di investimenti per gli esercizi commerciali precedenti al 31 dicembre 2015».
Conseguentemente alla Tabella C, al comma 2 dell'articolo 46 aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo, le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro a decorrere dagli anni 2014, 2015 e 2016.
7. 28. Elvira Savino, Alberto Giorgetti, Palese, Brunetta.
Al comma 1, capoverso Art. 3, apportare le seguenti modifiche:
1) al comma 1, dopo la parola: imprese aggiungere le parole: e le aggregazioni di imprese costituite in forma di contratto di rete di imprese, ATI, ATS, consorzi e società consortili, distretti territoriali, GEIE, e dopo le parole: investimenti in attività di sostituire le parole: ricerca e sviluppo con le parole: ricerca, sviluppo e innovazione;
2) al comma 2, dopo le parole: investimenti in attività di sostituire le parole: ricerca e sviluppo con le parole: ricerca, sviluppo e innovazione;
3) al comma 3, dopo le parole: attività di sostituire le parole: ricerca e sviluppo con le parole: ricerca, sviluppo e innovazione;
4) al comma 4, dopo le parole: attività di sostituire le parole: ricerca e sviluppo; con le parole: ricerca, sviluppo e innovazione;
5) al comma 6, dopo la lettera d) aggiungere le seguenti lettere:
d-bis) i costi diretti relativi al titolare della azienda, nonché quelli relativi alla realizzazione dei campionari;
d-ter) i costi relativi alla innovazione tecnologica e non tecnologica nei servizi, quali lo studio e la implementazione di nuovi format commerciali e di servizio, business model, service design, strategie di marketing, tecnologie innovative per aumentare la competitività dei servizi di mercato;
d-quater) i costi relativi alla promozione di attività e progetti da parte delle associazioni di rappresentanza delle imprese con lo scopo di individuare competenze specializzate di supporto ai processi di innovazione delle micro e piccole imprese.
6) sostituire il comma 7, con il seguente:
7. Per le attività progettuali presentate e svolte da aggregazioni di impresa riconosciute giuridicamente e comunque costituite in forma di contratto di rete di imprese, ATI, ATS, consorzi e società consortili, distretti territoriali, GEIE, il credito di imposta spettante è del 50 per cento delle spese ritenute ammissibili relative alle lettere a), c), f), g).
7. 26. Gelmini, Palese, Squeri, Brunetta.
Al comma 1, capoverso Art. 3, comma 1, dopo la parola: adottato aggiungere le seguenti: nonché a tutti i datori di lavoro. L'onere derivante dal presente comma è valutato in 15 milioni di euro per gli anni 2015, 2016, 2017.
Conseguentemente: Le agevolazioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e quelle previste dall'articolo 1, commi da 95 a 97, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, cessano alla data del 31 dicembre 2014. Le relative risorse sono destinate al credito d'imposta previsto dal presente decreto.
7. 9. Rostellato, Castelli, Sorial.
Al comma 1, capoverso Art. 3, comma 1, dopo le parole: di ricerca e sviluppo aggiungere le seguenti: nonché in spese per la comunicazione strettamente connesse alla suddetta attività di ricerca e sviluppo,.
*7. 19. Abrignani, Palese, Brunetta.
Al comma 1, capoverso Art. 3, comma 1, dopo le parole: di ricerca e sviluppo aggiungere le seguenti: nonché in spese per la comunicazione strettamente connesse alla suddetta attività di ricerca e sviluppo,.
*7. 29. Palese, Brunetta.
Al comma 1, capoverso Art. 3, apportare le seguenti modifiche:
1) ai commi 1 e 2, dopo le parole: investimenti in attività di ricerca e sviluppo, aggiungere le seguenti: nonché in spese per la comunicazione strettamente connesse alla suddetta attività di ricerca e sviluppo,;
2) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. A valere sulle risorse di cui al presente articolo, sono ammissibili al credito di imposta le attività di comunicazione relative alle attività di ricerca e sviluppo di cui al comma 4, lettere a), b), c), d), nonché le attività di comunicazione relative ai prodotti, processi o servizi messi a punto, modificati o migliorati a seguito delle attività di cui al comma 4, lettere b) e c).;
3) dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Ai fini della determinazione del credito d'imposta per le attività di cui al comma 4-bis, sono ammissibili nei limiti di copertura finanziaria di cui al presente articolo, le spese relative all'acquisto di spazi su mezzi audiovisivi, radiofonici e altri mezzi di comunicazione di massa di imprese iscritte al registro degli operatori di comunicazione di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a) numero 5 legge 31 luglio 1997, n. 249, nonché all'acquisto di spazi di pubblicità esterna, affissioni e su circuiti cinematografici.
**7. 1. Misiani.
Al comma 1, capoverso Art. 3, apportare le seguenti modifiche:
1) ai commi 1 e 2, dopo le parole: investimenti in attività di ricerca e sviluppo, aggiungere le seguenti: nonché in spese per la comunicazione strettamente connesse alla suddetta attività di ricerca e sviluppo,;
2) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. A valere sulle risorse di cui al presente articolo, sono ammissibili al credito di imposta le attività di comunicazione relative alle attività di ricerca e sviluppo di cui al comma 4, lettere a), b), c), d), nonché le attività di comunicazione relative ai prodotti, processi o servizi messi a punto, modificati o migliorati a seguito delle attività di cui al comma 4, lettere b) e c).;
3) dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Ai fini della determinazione del credito d'imposta per le attività di cui al comma 4-bis, sono ammissibili nei limiti di copertura finanziaria di cui al presente articolo, le spese relative all'acquisto di spazi su mezzi audiovisivi, radiofonici e altri mezzi di comunicazione di massa di imprese iscritte al registro degli operatori di comunicazione di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a) numero 5 legge 31 luglio 1997, n. 249, nonché all'acquisto di spazi di pubblicità esterna, affissioni e su circuiti cinematografici.
**7. 34. Latronico, Palese, Brunetta.
Al comma 1, capoverso Art. 3, apportare le seguenti modifiche:
1) ai commi 1 e 2, dopo le parole: investimenti in attività di ricerca e sviluppo, aggiungere le seguenti: nonché in spese per la comunicazione strettamente connesse alla suddetta attività di ricerca e sviluppo,;
2) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. A valere sulle risorse di cui al presente articolo, sono ammissibili al credito di imposta le attività di comunicazione relative alle attività di ricerca e sviluppo di cui al comma 4, lettere a), b), c), d), nonché le attività di comunicazione relative ai prodotti, processi o servizi messi a punto, modificati o migliorati a seguito delle attività di cui al comma 4, lettere b) e c).;
3) dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Ai fini della determinazione del credito d'imposta per le attività di cui al comma 4-bis, sono ammissibili nei limiti di copertura finanziaria di cui al presente articolo, le spese relative all'acquisto di spazi su mezzi audiovisivi, radiofonici e altri mezzi di comunicazione di massa di imprese iscritte al registro degli operatori di comunicazione di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a) numero 5 legge 31 luglio 1997, n. 249, nonché all'acquisto di spazi di pubblicità esterna, affissioni e su circuiti cinematografici.
**7. 33. Saltamartini, Tancredi.
Al comma 1, capoverso Art. 3, comma 1, sopprimere dalle parole: a decorrere dal periodo di imposta fino a: dicembre 2019 e sostituire la parola: 25 con la seguente: 15.
Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascuno a decorrere dal 2015.
7. 8. Busin, Guidesi, Caparini.
Al comma 1, capoverso Art. 3, comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2019 con le seguenti: 31 dicembre 2020.
7. 37. Librandi, Mazziotti Di Celso, Nesi.
Al comma 1, capoverso Art. 3, apportare le seguenti modifiche:
al comma 1, le parole da: nella misura del a: 31 dicembre 2015 sono sostituite con le seguenti: , calcolato sulle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015, nella misura del 25 per cento per le spese di cui alla lettera b) e d) del comma 6 del presente articolo e del 50 per cento per le spese di cui alla lettera a) e c) n. 2 del comma 6 del presente articolo;
al comma 6:
la lettera a) è sostituita con la seguente: a) personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo, compresi i ricercatori altamente qualificati impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo di cui al comma 4, in possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto ad un ciclo di dottorato presso una università italiana o estera, ovvero in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico come da classificazione Unesco Isced (International Standard Classification of Education) o di cui all'allegato 1 del presente decreto e i tecnici di ricerca;
alla lettera b) dopo le parole: dell'imposta sul valore aggiunto sono aggiunte le seguenti: , nonché le spese del materiale utilizzato nell'attività di ricerca e sviluppo;
al comma 6, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) spese relative a contratti di ricerca stipulati con:
1. università, enti di ricerca ed organismi equiparati;
2. altre imprese comprese le start-up innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
dopo il comma 6, è inserito il seguente:
6-bis. Per le spese di cui alla lettera c) n. 1 del comma 6 del presente articolo, il credito d'imposta del 50 per cento delle spese sostenute in ciascuno dei periodi d'imposta di cui al comma 1;
ai maggiori oneri derivanti dal comma 6-bis si provvede, attraverso la seguente rideterminazione dell'aliquota di accisa agevolata di cui al punto 5 della Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995:
per il 2015, riduzione del 2 per cento dell'aliquota agevolata sul gasolio e del 3 per cento dell'aliquota agevolata sulla benzina;
per il 2016, riduzione di un ulteriore 1 per cento dell'aliquota agevolata sul gasolio e sulla benzina;
per il 2017, riduzione di un ulteriore 1 per cento dell'aliquota agevolata sul gasolio e sulla benzina;
il comma 7 è soppresso;
al comma 13, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Nel caso di richieste superiori alle risorse annue stanziate si procederà ad una distribuzione pro quota. Qualora fa dotazione annuale non dovesse essere completamente fruita, anche per effetto di revoca e rinuncia, le risorse non utilizzate andranno ad incrementare la dotazione dell'anno successivo.;
al comma 14 dopo le parole: Ministro dello sviluppo economico sono inserite le seguenti: da emanarsi entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge;
dopo il comma 15, è inserito il seguente:
15-bis. Possono accedere ai benefici di cui al presente articolo:
1. le imprese che effettuano le attività di ricerca in forma associata o aggregata, anche avvalendosi dei contratti di rete di cui all'articolo 3, commi 4-ter, 4-quater, 4-quinquies, della legge n. 9 aprile 2009, n. 33, di joint venture e di altre forme di associazioni di imprese. In tale ipotesi, l'agevolazione dovrà essere ripartita tra le imprese secondo criteri proporzionali che tengano conto della partecipazione delle singole imprese alle spese di ricerca;
2. i soggetti residenti e quelli non residenti con stabile organizzazione in Italia, che eseguono le attività di ricerca e sviluppo attraverso contratti con imprese residenti o localizzate negli Stati della Comunità europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati o territori che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996.;
7. 53. Fauttilli, De Mita.
Al comma 1, capoverso Art. 3, apportare le seguenti modifiche:
1) al comma 1, le parole da: nella misura del a: 31 dicembre 2015 sono sostituite con le seguenti: , calcolato sulle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015, nella misura del 25 per cento per le spese di cui alla lettera b) e d) del comma 6 del presente articolo e del 50 per cento per le spese di cui alla lettera a) e c) n. 2 del comma 6 del presente articolo;
2) al comma 6, la lettera a) è sostituita con la seguente:
a) personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo, compresi i ricercatori altamente qualificati impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo di cui al comma 4, in possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto ad un ciclo di dottorato presso una università italiana o estera, ovvero in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico come da classificazione Unesco Isced (International Standard Classification of Education) o di cui all'allegato 1 del presente decreto e i tecnici di ricerca;
3) al comma 6, lettera b), dopo le parole: dell'imposta sul valore aggiunto sono aggiunte le seguenti: , nonché le spese del materiale utilizzato nell'attività di ricerca e sviluppo;
4) al comma 6, la lettera c) è sostituita con la seguente:
c) spese relative a contratti di ricerca stipulati con:
1. università, enti di ricerca ed organismi equiparati;
2. altre imprese comprese le start-up innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
5) dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:
6-bis. Per le spese di cui alla lettera c) n. 1 del comma 6 del presente articolo, il credito d'imposta del 50 per cento delle spese sostenute in ciascuno dei periodi d'imposta di cui al comma 1;
6-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 6-bis si provvede, attraverso la seguente rideterminazione dell'aliquota di accisa agevolata di cui al punto 5 della Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995:
per il 2015, riduzione del 2 per cento dell'aliquota agevolata sul gasolio e del 3 per cento dell'aliquota agevolata sulla benzina;
per il 2016, riduzione di un ulteriore 1 per cento dell'aliquota agevolata sul gasolio e sulla benzina;
per il 2017, riduzione di un ulteriore 1 per cento dell'aliquota agevolata sul gasolio e sulla benzina;
6) il comma. 7 è soppresso;
7) al comma 13 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Nel caso di richieste superiori alle risorse annue stanziate si procederà ad una distribuzione pro quota. Qualora la dotazione annuale non dovesse essere completamente fruita, anche per effetto di revoca e rinuncia, le risorse non utilizzate andranno ad incrementare la dotazione dell'anno successivo;
8) al comma 14, dopo le parole: Ministro dello sviluppo economico sono inserite le seguenti: da emanarsi entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge;
9) dopo il comma 15, è inserito il seguente:
15-bis. Possono accedere ai benefici di cui al presente articolo:
1. le imprese che effettuano le attività di ricerca in forma associata o aggregata, anche avvalendosi dei contratti di rete di cui all'articolo 3, commi 4-ter, 4-quater, 4-quinquies) della legge n. 9 aprile 2009, n. 33, di joint venture e di altre forme di associazioni di imprese. In tale ipotesi, l'agevolazione dovrà essere ripartita tra le imprese seconda criteri proporzionali che tengano conto della partecipazione delle singole imprese alle spese di ricerca;
2. i soggetti residenti e quelli non residenti con stabile organizzazione in Italia, che eseguono le attività di ricerca e sviluppo attraverso contratti con imprese residenti o localizzate negli Stati della Comunità europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati o territori che sono inclusi nella lista di cui al decreto dei Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996.;
7. 44. Vignali, Saltamartini, Tancredi.
Al comma 1, capoverso Art. 3, apportare le seguenti modifiche:
1) al comma 1, sostituire le parole: 25 per cento con le seguenti: 50 per cento;
2) al comma 3, sostituire le parole: 5 milioni con le seguenti: un milione di euro.
7. 16. Mucci, Castelli, Caso, Currò, Brugnerotto, Sorial, Cariello, Colonnese.
Al comma 1, capoverso Art. 3, apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, sostituire le parole: 25 per cento con le seguenti: 50 per cento;
b) al comma 7, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 75 per cento.
Conseguentemente, al comma 1, dell'articolo 17 sostituire, le parole: 250 milioni di euro con le seguenti: 150 milioni di euro e al comma 9 del medesimo articolo 17, sostituire le parole: 200 milioni di euro con le seguenti: 100 milioni di euro.
7. 64. Ricciatti, Marcon, Melilla, Paglia, Ferrara.
Al comma 1, capoverso Art. 3, apportare le seguenti modifiche:
1) al comma 1, le parole: 25 per cento sono sostituite dalle seguenti: 50 per cento;
2) al comma 7, le parole: 50 per cento sono sostituite dalle seguenti: 75 per cento.
7. 65. Ricciatti, Marcon, Melilla, Paglia, Ferrara.
Al comma 1, capoverso Art. 3, comma 1, sostituire le parole: 25 per cento con le seguenti: 50 per cento.
Conseguentemente:
all'articolo 4, comma 1, al capoverso 1-bis, i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:
1) 600 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
2) 600 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito dei reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro;
7. 11. Alberti, Caso, Castelli.
Al comma 1, capoverso Art. 3, sostituire le parole: 25 per cento con le seguenti: 40 per cento.
Conseguentemente, alla tabella A, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, variare gli importi come segue:
2015: –150.000.000;
2016: –110.000.000;
2017: –215.000.000.
Conseguentemente, all'articolo 17, comma 21, sostituire le parole: 460 milioni di euro con le seguenti: 360 milioni di euro.
7. 47. Tinagli, Mazziotti Di Celso, Librandi, Nesi.
Al comma 1, capoverso Art. 3, comma 1, sostituire le parole: 25 per cento con le seguenti: 35 per cento.
Conseguentemente, alla tabella A, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, variare gli importi come segue:
2015: –100.000.000;
2016: –171.000.000;
2017: –210.000.000.
7. 46. Tinagli, Mazziotti Di Celso, Librandi, Nesi.
Al comma 1, capoverso Art. 3, apportare le seguenti modifiche:
1) al comma 1, le parole da: 25 per cento a: 31 dicembre 2015 sono sostituite dalle seguenti: 10 per cento delle spese e dei costi sostenuti dalle imprese per realizzare investimenti in ricerca e sviluppo intramuros e del 40 per cento qualora i progetti di investimento contemplino commesse di ricerca ad enti pubblici, università e organismi di ricerca;
2) il comma 2 e soppresso;
3) al comma 6, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
a) personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo, compresi i ricercatori altamente qualificati impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo di cui al comma 4, in possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto ad un ciclo di dottorato presso una università italiana o estera, ovvero in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico come da classificazione Unesco Isced o di cui all'allegato 1 del presente decreto e i tecnici di ricerca;
4) il comma 7 è soppresso;
5) al comma 13, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Nel caso di richieste superiori alle risorse annue stanziate si procederà ad una distribuzione pro quota. Qualora la dotazione annuale non dovesse essere completamente fruita, anche per effetto di revoche o rinunce, le risorse non utilizzate andranno ad incrementare la dotazione dell'anno successivo;
6) al comma 14 dopo le parole: Ministro dello sviluppo economico, sono inserite le seguenti: da emanarsi entro 30 giorni dall'approvazione del presente decreto,;
7) dopo il comma 15, è inserito il seguente:
15-bis. Possono accedere ai benefici di cui al presente articolo:
a) le imprese che effettuano le attività di ricerca in forma associata o aggregata, anche avvalendosi dei contratti di rete di cui all'articolo 3, commi 4-ter, 4-quater, 4-quinquies, della legge n. 9 aprile 2009, n. 33, di joint venture e di altre forme di associazioni di imprese. In tale ipotesi, l'agevolazione dovrà essere ripartita tra le impreso secondo criteri proporzionali che tengano conto della partecipazione delle singole imprese alle spese di ricerca;
b) i soggetti residenti e quelli non residenti con stabile organizzazione in Italia, che eseguono le attività di ricerca e sviluppo attraverso contratti con imprese residenti o localizzate negli Stati della Comunità europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati o territori che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996.
7. 40. Vignali, Saltamartini, Tancredi.
Al comma 1, capoverso Art. 3, comma 1, aggiungere infine i seguenti periodi: Possono accedere ai benefici di cui al presente articolo le imprese che effettuano le attività di ricerca in forma associata o aggregata, anche avvalendosi dei contratti di rete di cui all'articolo 3, commi 4-ter, 4-quater, 4-quinquies, della legge n. 9 aprile 2009, n. 33, di joint venture e di altre forme di associazioni di imprese. In tale ipotesi, l'agevolazione dovrà essere ripartita tra le imprese secondo criteri proporzionali che tengano conto della partecipazione delle singole imprese alle spese di ricerca.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2015: –35.000.000;
2016: –50.000.000;
2017: –50.000.000.
7. 55. Taranto, Benamati, Bargero, Basso, Bini, Cani, Civati, Donati, Folino, Galperti, Ginefra, Impegno, Martella, Montroni, Peluffo, Petitti, Portas, Senaldi, Scuvera, Tidei, Fassina, Lodolini, Petrini, Minnucci, Giampaolo Galli, Nesi.
Al comma 1, capoverso Art. 3, aggiungere infine il seguente periodo: sono destinatari dei credito d'imposta di cui al presente articolo anche i consorzi e le reti di impresa che effettuano le attività di ricerca, sviluppo e innovazione. In tali casi, l'agevolazione è ripartita secondo criteri proporzionali, che tengano conto della quota di partecipazione alle spese da parte di ciascuna impresa.
Conseguentemente:
all'articolo 4, comma 1, al capoverso 1-bis, i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:
1) 720 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
2) 720 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro;
7. 10. Alberti, Caso, Castelli.
Al comma 1, capoverso Art. 3, comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Alle imprese che operano nelle regioni Campania, Calabria, Puglia, Basilicata e Sicilia è attribuito un credito di imposta parti ai 50 per cento delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.
Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto capitale, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017.
7. 23. Russo, Palese, Brunetta.
Al comma 1, capoverso Art. 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 279, è inserito il seguente:
279-bis. Per i progetti di investimento agevolabili ai sensi dei commi da 271 a 279 per i quali l'Agenzia delle Entrate ha comunicato ai soggetti interessati il nulla-osta ai fini della relativa copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, il beneficio del credito d'imposta deve intendersi applicabile per quegli investimenti, effettuati dal 1o gennaio 2007 e sino ai 31 dicembre 2013, pur se le opere sono relative a progetti di investimento iniziale antecedenti al 1o gennaio 2007 e purché tali investimenti non costituiscano la mera prosecuzione di investimenti già agevolati ai sensi della, legge n. 388 del 2000.
7. 18. Abrignani, Palese, Brunetta.
Al comma 1, capoverso Art. 3, comma 2, dopo le parole: di ricerca e sviluppo aggiungere le seguenti: nonché in spese per la comunicazione strettamente connesse alla suddetta attività di ricerca e sviluppo,
*7. 20. Abrignani, Palese, Brunetta.
Al comma 1, capoverso Art. 3, comma 2, dopo le parole: di ricerca e sviluppo aggiungere le seguenti: nonché in spese per la comunicazione strettamente connesse alla suddetta attività di ricerca e sviluppo,
*7. 30. Palese, Brunetta.
Al comma 1, capoverso Art. 3, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. È istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con una dotazione di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, un Fondo per il sostegno delle imprese agricole che fanno uso di prodotti fitosanitari consentiti in agricoltura biologica, di cui all'articolo 5, Reg. (CE) 5 settembre 2008 n. 889/2008, della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 834/2007 dei Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, apportare le seguenti variazioni:
2015: – 3.000.000;
2016: – 3.000.000;
2017: – 3.000.000.
7. 14. Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela, Castelli, Sorial.
Al comma 1, capoverso Art. 3, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. A decorrere dall'anno 2015 è concesso un credito di imposta nella misura del 40 per cento delle spese per gli acquisti sostenuti, e comunque non superiore a 5.000 euro, per l'acquisto da parte delle imprese agricole di prodotti fitosanitari ammessi in agricoltura biologica, di cui all'articolo 5, Reg. (CE) 5 settembre 2008 n. 889/2008, della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli.
2-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 2-bis è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
2-quater. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.
2-quinquies. Per la verifica della corretta fruizione del credito d'imposta di cui al comma 2-bis, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e l'Agenzia delle entrate effettuano controlli nei rispettivi ambiti di competenza secondo le modalità individuate dal decreto di cui al comma 2-sexies.
2-sexies. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni applicative necessarie del comma 2-bis e 2-ter, ivi comprese le modalità di verifica e controllo delle spese sostenute e della coerenza delle stesse con le previsioni di cui ai precedenti commi 2-bis e 2-ter, nonché le cause di decadenza e revoca del beneficio e le modalità di restituzione dell'importo di cui l'impresa ha fruito indebitamente.
2-septies. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali effettua gli adempimenti conseguenti ai regolamenti dell'Unione europea in materia di aiuti compatibili con il mercato interno.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, apportare le seguenti variazioni:
2015: – 3.000.000;
2016: – 3.000.000;
2017: – 3.000.000.
7. 15. Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela, Castelli, Sorial.
Al comma 1, capoverso Art. 3, sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di euro 5 milioni per ciascun beneficiario, a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo pari almeno a euro 20.000 per le micro e piccole imprese, ad euro 50.000 per le medie imprese e 100.000 per le grandi imprese.
7. 12. Alberti, Caso, Castelli.
Al comma 1, capoverso Art. 3, comma 3, aggiungere in fine i seguenti periodi:
Sono destinatari del credito di imposta di cui al presente articolo anche i consorzi e le reti di impresa che effettuano le attività di ricerca, sviluppo e innovazione. In questi casi, l'agevolazione è ripartita secondo criteri proporzionali, che tengono conto della partecipazione di ciascuna impresa alle spese stesse.
Conseguentemente, al comma 1, dell'articolo 17 sostituire, le parole: 250 milioni di euro con le seguenti: 150 milioni di euro e al comma 9 del medesimo articolo 17, sostituire le parole: 200 milioni di euro con le seguenti: 100 milioni di euro.
7. 62. Ricciatti, Marcon, Melilla, Paglia, Ferrara.
Al comma 1, capoverso Art. 3, comma 3, aggiungere in fine i seguenti periodi:
Sono destinatari del credito di imposta di cui al presente articolo anche i consorzi e le reti di impresa che effettuano le attività di ricerca, sviluppo e innovazione. In questi casi, l'agevolazione è ripartita secondo criteri proporzionali, che tengono conto della partecipazione di ciascuna impresa alle spese stesse.
7. 63. Ricciatti, Marcon, Melilla, Paglia, Ferrara.
Al comma 1, capoverso Art. 3, al comma 4, lettera d), dopo le parole: finalità commerciali aggiungere, in fine, le seguenti: salvo quanto disposto dalle lettere e) ed f) del presente articolo.
Conseguentemente, al medesimo comma 1, capoverso Art. 3, al comma 4, dopo la lettera d) aggiungere le seguenti:
d-bis) sono rifinanziate, nei limite complessivo di settanta milioni di euro, le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 4, commi 2, 3 e 4 del decreto-legge 40 25 marzo 2010, n. 40 convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2015.
d-ter) a decorrere dal 1o gennaio 2015, le somme riferite alle scelte non espresse dai contribuenti della quota dell'otto per mille dell'imposta sui reddito delle persone fisiche ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, sono destinate alle finalità di cui alla lettera e).
Conseguentemente, alla tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre gli importi come segue:
2015: – 70.000;
2016: – 70.000;
2017: – 70.000.
7. 27. Zolezzi, Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli.
Al comma 1, capoverso Art. 3, apportare le seguenti modificazioni:
al comma 4, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) formazione studenti di scuola secondaria superiore e universitari nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro, apprendistato e tirocini allo scopo della diffusione delle conoscenze non solo teoriche, ma, soprattutto pratiche del processo di ricerca e sviluppo aziendale.
al comma 6, lettera a), dopo le parole: attività di ricerca inserire la seguente: formazione; alla lettera b), dopo la parola: laboratorio inserire le seguenti: e spazi per la formazione.
Conseguentemente, alla rubrica, dopo la parola: sviluppo inserire la seguente: formazione.
7. 24. Luigi Gallo, Brescia, Marzana, Vacca, Castelli, Sorial.
Al comma 1, capoverso Art. 3, apportare le seguenti modificazioni:
al comma 4, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) formazione studenti di scuola secondaria superiore e universitari nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro, apprendistato e tirocini allo scopo della diffusione delle conoscenze non solo teoriche, ma, soprattutto pratiche del processo di ricerca e sviluppo aziendale.
al comma 6, lettera a), dopo le parole: attività di ricerca inserire la seguente: formazione; alla lettera b), dopo la parola: laboratorio inserire le seguenti: e spazi per la formazione.
7. 25. Luigi Gallo, Brescia, Marzana, Vacca, Castelli, Sorial.
Al comma 1, capoverso Art. 3, comma 4, dopo la lettera d), inserire la seguente:
d-bis) innovazione, anche non tecnologica, di natura organizzativa nonché legata al modello economico, al marketing e al service design al fine di accrescere la ricerca di soluzioni innovative destinate allo sviluppo ed alla ricerca di prodotti e servizi innovativi.
7. 4. Tidei.
Al comma 1, capoverso Art. 3, comma 4, dopo la lettera d), inserire la seguente:
d-bis) attivazione di partenariati con università, Enti pubblici di ricerca e centri di ricerca operanti sul territorio, al fine di promuovere lo scambio di competenze, la formazione professionale e l'accesso al mercato del lavoro degli studenti.
7. 38. Librandi, Mazziotti Di Celso, Nesi.
Al comma 1, capoverso Art. 3, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. A valere sulle risorse di cui al presente articolo, sono ammissibili al credito di imposta le attività di comunicazione relative alle attività di ricerca e sviluppo di cui al comma 4, lettere a), b), c), d), nonché le attività di comunicazione relative ai prodotti, processi o servizi messi a punto, modificati o migliorati a seguito delle attività di cui al comma 4, lettere b) e c).
*7. 21. Abrignani, Palese, Brunetta.
Al comma 1, capoverso Art. 3, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. A valere sulle risorse di cui al presente articolo, sono ammissibili al credito di imposta le attività di comunicazione relative alle attività di ricerca e sviluppo di cui al comma 4, lettere a), b), c), d), nonché le attività di comunicazione relative ai prodotti, processi o servizi messi a punto, modificati o migliorati a seguito delle attività di cui al comma 4, lettere b) e c).
*7. 32. Palese, Brunetta.
Al comma 1, capoverso Art. 3, comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole: ad esclusione dello attività che si concretizzino nella creazione di nuovi brevetti.
7. 60. Ricciatti, Marcon, Melilla, Paglia, Ferrara.
Al comma 1, capoverso Art. 3, comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: Ai fini dell'applicazione del eredito di imposta di cui al presente articolo non si considerano attività di ricerca e sviluppo le attività svolte nell'ambito dell'industria militare.
7. 59. Marcon, Ricciatti, Melilla, Paglia, Ferrara.
Al comma 1, capoverso Art. 3, comma 6, sostituire lettera a), con la seguente:
a) a personale impiegato per la ricerca e sviluppo di cui al comma 4.
7. 17. Mucci, Castelli, D'Incà, Caso, Brugnerotto, Sorial, Colonnese, Currò, Cariello.
Al comma 1, capoverso Art. 3, comma 6, lettera d), sostituire le parole: una nuova varietà vegetale anche acquisite da fonti esterne con le seguenti: a un nuovo materiale, a un nuovo processo di produzione di energia rinnovabile, a una nuova tecnica di bonifica di siti inquinati.
7. 13. Alberti, Caso, Castelli.
Al comma 1, capoverso «Art. 3», dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Ai fini della determinazione del credito d'imposta per le attività di cui al comma sono ammissibili nei limiti di copertura finanziaria di cui al presente articolo le spese relative all'acquisto di spazi su mezzi audiovisivi, radiofonici e altri mezzi di comunicazione di massa di imprese iscritte al registro degli operatori di comunicazione di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a) numero 5 legge 31 luglio 1997, n. 249, nonché all'acquisto di spazi di pubblicità esterna, pubbliche affissioni e su circuiti cinematografici.
7. 22. Abrignani, Palese, Brunetta.
Al comma 1, capoverso «Art. 3», dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Per fruire del contributo le imprese possono presentare un'istanza telematica mediante modalità tecniche predisposte dal Ministero dello sviluppo comma 14.
7. 61. Ricciatti, Marcon, Melilla, Paglia, Ferrara.
Al comma 1, capoverso «Art. 3», comma 13, aggiungere in fine, il seguente periodo: Ove sussistano soggetti beneficiari della normativa che cessa alla data del 31 dicembre 2014, le relative posizioni giuridiche soggettive sono tenute in considerazione al fine di poter costituire criterio preferenziale nel decreto previsto dal successivo comma 14.
7. 58. Ricciatti, Marcon, Melilla, Paglia, Ferrara.
Al comma 1, capoverso «Art. 3», comma 14, dopo la parola: adottate sono inserite le seguenti: , entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,.
7. 5. Tidei.
Al comma 1, capoverso «Art. 3», dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
15-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione in favore delle imprese italiane od estere operanti nel territorio nazionale che abbiano delocalizzato la propria produzione a uno Stato, anche appartenente all'Unione europea, con conseguente riduzione o messa in mobilità del personale.
7. 57. Ricciatti, Marcon, Melilla, Paglia, Ferrara.
L'allegato n. 3 dell'articolo 7, comma 2 è sostituito con il seguente: Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo
Allegato 3
(art. 7, comma 2)
«ALLEGATO 1
(articolo 3, comma 6, lettera a))
LM01 Antropologia Culturale ed Etnologia
LM02 Archeologia
LM03 Architettura del Paesaggio
LM04 Architettura e Ingegneria Edile-Architettura
LM05 Archivistica e Biblioteconomìa
LM06 Biologia
LM07 Biotecnologie Agrarie
LM08 Biotecnologie Industriali
LM09 Biotecnologie Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche
LM10 Conservazione dei Beni Architettonici e Ambientali
LM11 Conservazione e Restauro dei Beni Culturali
LM12 Design
LM13 Farmacia e Farmacia Industriale
LM14 Filologia Moderna
LM15 Filologia, Letterature e Storia dell'Antichità
LM16 Finanza
LM17 Fisica
LM18 Informatica
LM19 Informazione e Sistemi Editoriali
LM20 Ingegneria Aerospaziale e Astronautica
LM21 Ingegneria Biomedica
LM22 Ingegneria Chimica
LM23 Ingegneria Civile
LM24 Ingegneria dei Sistemi Edilizi
LM25 Ingegneria dell'Automazione
LM26 Ingegneria della Sicurezza
LM27 Ingegneria delle Telecomunicazioni
LM28 Ingegneria Elettrica
LM29 Ingegneria Elettronica
LM30 ingegneria Energetica e Nucleare
LM31 Ingegneria Gestionale
LM32 Ingegneria informatica
LM33 Ingegneria Meccanica
LM34 Ingegneria Navale
LM35 Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio
LM36 Lingue e Letterature dell'Africa e dell'Asia
LM37 Lingue e Letterature Moderne Europee e Americane
LM38 Lingue Moderne per la Comunicazione e la Cooperazione internazionale
LM39 Linguistica
LM40 Matematica
LM41 Medicina e Chirurgia
LM42 Medicina Veterinaria
LM43 Metodologie Informatiche per le Discipline Umanistiche
LM44 Modellistica Matematico-Fisica per l'Ingegneria
LM45 Musicologia e Beni Culturali
LM46 Odontoiatria e Protesi Dentaria
LM47 Organizzazione e Gestione dei Servizi per lo Sport e le Attività Motorie
LM48 Pianificazione Territoriale Urbanistica e Ambientale
LM49 Progettazione e Gestione dei Sistemi Turistici
LM50 Programmazione e Gestione dei Servizi Educativi
LM51 Psicologia
LM52 Relazioni Internazionali
LM53 Scienza e Ingegneria dei Materiali
LM54 Scienze Chimiche
LM55 Scienze Cognitive
LM56 Scienze dell'Economia
LM57 Scienze dell'Educazione degli Adulti e della Formazione Continua
LM58 Scienze dell'Universo
LM59 Scienze della Comunicazione Pubblica, d'Impresa e Pubblicità
LM60 Scienze della Natura
LM61 Scienze della Nutrizione Umana
LM62 Scienze della Politica
LM63 Scienze delle Pubbliche Amministrazioni
LM64 Scienze delle Religioni
LM65 Scienze dello Spettacolo e Produzione Multimediale
LM66 Sicurezza Informatica
LM67 Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate
LM68 Scienze e Tecniche dello Sport
LM69 Scienze e Tecnologie Agrarie
LM70 Scienze e Tecnologie Alimentari
LM71 Scienze e Tecnologie della Chimica Industriale
LM72 Scienze e Tecnologie della Navigazione (80/M)
LM73 Scienze e Tecnologie Forestali ed Ambientali
LM74 Scienze e Tecnologie Geologiche
LM75 Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e il Territorio
LM76 Scienze Economiche per l'Ambiente e la Cultura
LM77 Scienze Economico-Aziendali
LM78 Scienze Filosofiche
LM79 Scienze Geofisiche
LM80 Scienze Geografiche
LM81 Scienze per la Cooperazione allo Sviluppo
LM82 Scienze Statistiche
LM83 Scienze Statistiche Attuariali e Finanziarie
LM84 Scienze Storiche
LM85 Scienze Pedagogiche
LM86 Scienze Zootecniche e Tecnologie Animali
LM87 Servizio Sociale e Politiche Sociali
LM88 Sociologia e Ricerca Sociale
LM89 Storia dell'Arte
LM90 Studi Europei
LM91 Tecniche e Metodi per la Società dell'Informazione
LM92 Teorie della Comunicazione
LM93 Teorie e Metodologie dell'E-Learning e della Media Education
LM94 Traduzione Specialistica e Interpretariato.
»
Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascuno a decorrere dal 2015.
7. 7. Busin, Guidesi, Caparini.
Apportare le seguenti modifiche:
1) al comma 5, il secondo, il terzo e il quarto periodo sono soppressi; conseguentemmte al comma 6, l'ultimo periodo è soppresso;
2) al comma 10:
dopo le parole Ministero dell'economia e delle finanze sono aggiunte le seguenti: da emanare entro il 31 marzo 2015;
dopo le parole: applicazione del comma 5 sono aggiunte le seguenti: , di definire gli elementi del rapporto di cui al comma 8, nonché di individuare i parametri, disunti per settore di attività per la determinazione forfetaria del contributo economico dei beni indicati al comma 5 alla produzione del reddito complessivo nei casi di utilizzo diretto. Tali parametri saranno derogabili, su opzione del contribuente, mediante ricorso al rulling di standard internazionale previsto dall'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269.».
7. 42. Vignali, Saltamartini, Tancredi.
Al comma 10, dopo la parola: adottate sono inserite le seguenti: entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,.
7. 6. Tidei.
Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
11-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 732 è sostituito dal seguente: «732. Nelle more del riordino della materia da effettuare entro il 15 ottobre 2015, al fine di ridurre il contenzioso derivante dall'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni delle concessioni demaniali marittime ai sensi dell'articolo 03, comma 1, lettera b), numero 2.1), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, sono sospesi i pagamenti dei canoni per le concessioni demaniali marittime indicate dall'articolo 1 comma 251, lettera b), punto 2.1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche qualora i relativi importi siano stati iscritti al ruolo esattoriale e siano state emesse cartelle di pagamento da parte degli agenti incaricati alla riscossione. Fino alla data del 15 ottobre 2015 sono, altresì, sospesi i procedimenti amministrativi avviati dalle amministrazioni competenti e gli effetti dei medesimi, relativi alla sospensione, revoca o decadenza dalla concessione demaniale marittima derivante dal mancato versamento dei canoni di cui al precedente periodo comprese le fidejussioni in essere.»;
b) il comma 733 è soppresso.
11-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dai comma 1, si provvede con l'adeguamento, a partire dal 1o gennaio 2015, a euro 2.000 del canone minimo per le concessioni turistico ricreative e a euro 5.000 per le concessioni turistico ricreative concernenti esclusivamente attività commerciali e non gravate da altri oneri concessori.
Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, regime opzionale e misure a favore di determinate concessioni demaniali.
7. 51. Petitti, Benamati, Taranto, Montroni, Impegno, Giacobbe, Tullo, Berlinghieri, Arlotti, Pagani, Fabbri, Nesi.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. I commi 732 e 733 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono sostituiti dai seguenti:
«732. Nelle more del riordino della materia da effettuare entro il 15 ottobre 2015, al fine di ridurre il contenzioso derivante dall'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni delle concessioni demaniali marittime ai sensi dell'articolo 03, comma 1, lettera b), numero 2.1), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, i procedimenti giudiziari pendenti alla data del 30 settembre 2014 concernenti il pagamento in favore dello Stato dei canoni e degli indennizzi per l'utilizzo dei beni demaniali marittimi e delle relative pertinenze, possono essere integralmente definiti, previa domanda all'ente gestore e all'Agenzia del demanio da parte del soggetto interessato ovvero del destinatario della richiesta di pagamento, mediante il versamento in un'unica soluzione del 30 per cento delle somme dovute.
733. La domanda nella quale il richiedente dichiara se intende avvalersi delle modalità di pagamento di cui al comma 732, ultimo periodo, è presentata entro il 28 febbraio 2015. La definizione si perfeziona con il versamento dell'intero importo dovuto, entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di definizione. La definizione del contenzioso con le modalità di cui al comma 732 e al presente comma sospende gli eventuali procedimenti amministrativi, nonché i relativi effetti, avviati dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio nonché la sospensione, la revoca o la decadenza della concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento del canone,».
Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: «Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, regime opzionale e misure a favore di determinate concessioni demaniali».
7. 50. Petitti, Benamati, Taranto, Montroni, Impegno, Giacobbe, Tullo, Berlinghieri, Arlotti, Pagani, Fabbri, Nesi.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 732, le parole «15 ottobre 2014» e le parole: «30 settembre 2013» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «15 ottobre 2015» e «30 settembre 2014»;
b) al comma 733, le parole: «28 febbraio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2015».
Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: «Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, regime opzionale e misure a favore di determinate concessioni demaniali».
7. 49. Petitti, Benamati, Taranto, Montroni, Impegno, Giacobbe, Tullo, Berlinghieri, Arlotti, Pagani, Fabbri, Nesi.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Al fine di accrescere la competitività dei crediti al sistema produttivo, il plafond di provvista di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 è elevato, secondo quanto disposto dal comma 8 della stessa disposizione, fino a 5 miliardi di euro. Per far fronte agli oneri derivanti dalla concessione dei contributi di cui al comma 4, dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2015, di 21 milioni di euro per l'anno 2016, di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020, di 17 milioni per l'anno 2021 e di 6 milioni per l'anno 2022. Al finanziamento dei contributi previsti dal presente comma si provvede a valere sui Fondo di cui all'articolo 10, comma 5 dei decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282, rifinanziamento dall'articolo 17, comma 21 della presente legge.».
Conseguentemente: all'articolo 2, comma 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: «entro il 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
*7. 45. Vignali, Saltamartini, Tancredi.
Dopo il comma 11, aggiungere, il seguente:
11-bis. Al fine di accrescere la competitività dei crediti al sistema produttivo, il plafond di provvista di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è elevato, secondo quanto disposto dal comma 8 della stessa disposizione, fino a 5 miliardi di euro. Per far fronte agli oneri derivanti dalla concessione del contributi di cui al comma 4, dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 è autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2015, di 21 milioni di euro per l'anno 2016, di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020, di 17 milioni per l'anno 2021 e di 6 milioni per l'anno 2022. Al finanziamento dei contributi previsti dal presente comma si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, rifinanziato dall'articolo 17, comma 21, della presente legge.
Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 le parole: «entro il 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
*7. 52. Fauttilli, De Mita.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Al fine di accrescere la competitività dei crediti al sistema produttivo, il plafond di provvista di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è elevato, secondo quanto disposto dal comma 8 della stessa disposizione, fino a 5 miliardi di euro. Per far fronte agli oneri derivanti dalla concessione dei contributi di cui al comma 4, dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 è autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2015, di 21 milioni di euro per l'anno 2016, di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dai 2017 al 2020, di 17 milioni per l'anno 2021 e di 6 milioni per l'anno 2022. Al finanziamento dei contributi previsti dal presente comma si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, rifinanziato dall'articolo 17, comma 21, della presente legge.
Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, le parole «entro il 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
*7. 54. Giampaolo Galli, Parrini, Colaninno.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Al comma 1 dell'articolo 18 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sostituire le parole: «fino al 30 giugno 2015» con le parole: «fino al 31 dicembre 2015». Ai maggiori oneri si provvede mediante soppressione dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1973, n. 633, a decorrere dalle operazioni di cessione effettuate a decorrere dal gennaio 2017. Relativamente ai passaggi dei prodotti di cui ai commi 7 e 8 dell'abrogando articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1973, n. 633, le disposizioni dello stesso articolo continuano ad applicarsi alle cessioni dei prodotti conferiti fino ai 31 dicembre 2016, ancorché effettuate successivamente a tale data.
7. 43. Vignali, Saltamartini, Tancredi.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, le parole «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».
7. 41. Vignali, Saltamartini, Tancredi.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Ai fini di tutti i tributi, fatta eccezione per l'Imposta sul Valore aggiunto, la base imponibile su cui calcolare l'imposta dovuta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati di classe energetica A o B, ai sensi dell'allegato 4 delle Linee Guida nazionali per la classificazione energetica degli edifici di cui al decreto ministeriale 26 giugno 2009, ovvero ai sensi della normativa regionale, laddove vigente».
Conseguentemente all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2016 e 2017.
7. 39. Dorina Bianchi, Saltamartini.
Dopo il comma 11, inserire i seguenti:
11-bis. All'articolo 28-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 2 è inserito il seguente: « 2-bis. La compensazione di cui al comma 1 del presente articolo si applica, su richiesta del creditore, con riferimento a tutti i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazioni, forniture e appalti, a tutte le somme dovute dalla medesima data a titolo di tributi e imposte, con l'utilizzo del sistema previsto dall'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate. Si applicano, in quanto compatibili, le previsioni del predetto comma 1».
11-ter. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2 dell'articolo 28-quinquies del decreto dei Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è emanato entro il 15 gennaio 2015.
Conseguentemente, all'articolo 45, dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 30 settembre 2015, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, è disposta una riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, tale da assicurare minori spese in termini di indebitamente netto pari a 1.300 milioni di euro a decorrere dal 2015. Le misure di cui al periodo precedente non sono adottate o sono adottate per importi inferiori a quelli indicati ove, entro la data ivi indicata, siano approvati provvedimenti normativi che assicurino, in tutto o in parte, i predetti importi attraverso interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica.
7. 35. Capezzone, Altieri, Bianconi, Castiello, Chiarelli, Ciracì, Distaso, Fucci, Galati, Laffranco, Latronico, Marotta, Marti, Palese, Picchi, Francesco Saverio Romano, Sisto, Lainati, Petrenga, Brunetta, Riccardo Gallo, Abrignani, Biancofiore, Biasotti, Centemero, Cesaro, Occhiuto, Palmieri, Polverini, Ravetto, Romele, Squeri, Baldelli, Milanato, Sandra Savino, Calabria, Russo.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 3 a 10 del presente articolo le imprese italiane ed estere operanti nel territorio nazionale che abbiano delocalizzato la propria produzione a uno Stato, anche appartenente all'Unione europea, con conseguente riduzione o messa in mobilità del personale.
7. 36. Marcon, Melilla, Paglia.
Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Misure per favorire la digitalizzazione dei beni e delle attività culturali).
Al fine di promuovere la digitalizzazione del turismo, degli istituti e dei luoghi di cultura, dei cinema, dei teatri e di tutti gli eventi, e in deroga alle normative di settore, è consentito l'acquisto dei relativi biglietti con le modalità previste dall'articolo 8 comma 3 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
7. 01. Manfredi, Manzi.
Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:
Art. 7-bis.
(Compensazioni universale tra debiti e crediti verso la pubblica amministrazione).
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l'articolo 28-quater, è aggiunto il seguente:
Art. 28-quinquies. – (Compensazioni di crediti verso pubbliche amministrazioni). – 1. I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture e appalti, nei confronti delle Amministrazioni e degli enti individuati con le modalità di cui al successivo comma 2, possono essere compensati con l'utilizzo dei sistema previsto dall'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate con le somme dovute a titolo tributario, previdenziale e assistenziale. La compensazione è trasmessa immediatamente con flussi telematici dall'Agenzia delle entrate alla piattaforma elettronica per la gestione del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, con modalità idonee a garantire l'utilizzo univoco del credito certificato. Qualora l'amministrazione debitrice non versi sulla contabilità speciale numero 1778 «Fondi di bilancio» l'importo compensato entro sessanta giorni dalla richiesta dell'Agenzia delle entrate, la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, trattiene l'importo compensato mediante riduzione delle somme dovute all'amministrazione debitrice a qualsiasi titolo, a seguito della ripartizione delle somme riscosse ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Nel caso in cui il recupero non sia possibile, la suddetta struttura di gestione ne dà comunicazione al Ministeri dell'interno ed al Ministero dell'economia e delle finanze e l'importo è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'Amministrazione debitrice a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali.
2. I termini e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, sono stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
*7. 02. De Menech.
Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:
Art. 7-bis.
(Compensazioni universale tra debiti e crediti verso la pubblica amministrazione).
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l'articolo 28-quater, è aggiunto il seguente:
Art. 28-quinquies. – (Compensazioni di crediti verso pubbliche amministrazioni). – 1. I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture e appalti, nei confronti delle Amministrazioni e degli enti individuati con le modalità di cui al successivo comma 2, possono essere compensati con l'utilizzo dei sistema previsto dall'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate con le somme dovute a titolo tributario, previdenziale e assistenziale. La compensazione è trasmessa immediatamente con flussi telematici dall'Agenzia delle entrate alla piattaforma elettronica per la gestione del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, con modalità idonee a garantire l'utilizzo univoco del credito certificato. Qualora l'amministrazione debitrice non versi sulla contabilità speciale numero 1778 «Fondi di bilancio» l'importo compensato entro sessanta giorni dalla richiesta dell'Agenzia delle entrate, la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, trattiene l'importo compensato mediante riduzione delle somme dovute all'amministrazione debitrice a qualsiasi titolo, a seguito della ripartizione delle somme riscosse ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Nel caso in cui il recupero non sia possibile, la suddetta struttura di gestione ne dà comunicazione al Ministeri dell'interno ed al Ministero dell'economia e delle finanze e l'importo è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'Amministrazione debitrice a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali.
2. I termini e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, sono stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
*7. 03. Basso.
Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:
Art. 7-bis.
(Compensazioni universale tra debiti e crediti verso la pubblica amministrazione).
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l'articolo 28-quater, è aggiunto il seguente:
Art. 28-quinquies. – (Compensazioni di crediti verso pubbliche amministrazioni). – 1. I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture e appalti, nei confronti delle Amministrazioni e degli enti individuati con le modalità di cui al successivo comma 2, possono essere compensati con l'utilizzo dei sistema previsto dall'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate con le somme dovute a titolo tributario, previdenziale e assistenziale. La compensazione è trasmessa immediatamente con flussi telematici dall'Agenzia delle entrate alla piattaforma elettronica per la gestione del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, con modalità idonee a garantire l'utilizzo univoco del credito certificato. Qualora l'amministrazione debitrice non versi sulla contabilità speciale numero 1778 «Fondi di bilancio» l'importo compensato entro sessanta giorni dalla richiesta dell'Agenzia delle entrate, la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, trattiene l'importo compensato mediante riduzione delle somme dovute all'amministrazione debitrice a qualsiasi titolo, a seguito della ripartizione delle somme riscosse ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Nel caso in cui il recupero non sia possibile, la suddetta struttura di gestione ne dà comunicazione al Ministeri dell'interno ed al Ministero dell'economia e delle finanze e l'importo è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'Amministrazione debitrice a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali.
2. I termini e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, sono stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
*7. 07. Saltamartini.
Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:
Art. 7-bis.
(Compensazioni universale tra debiti e crediti verso la pubblica amministrazione).
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l'articolo 28-quater, è aggiunto il seguente:
Art. 28-quinquies. – (Compensazioni di crediti verso pubbliche amministrazioni). – 1. I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture e appalti, nei confronti delle Amministrazioni e degli enti individuati con le modalità di cui al successivo comma 2, possono essere compensati con l'utilizzo dei sistema previsto dall'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate con le somme dovute a titolo tributario, previdenziale e assistenziale. La compensazione è trasmessa immediatamente con flussi telematici dall'Agenzia delle entrate alla piattaforma elettronica per la gestione del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, con modalità idonee a garantire l'utilizzo univoco del credito certificato. Qualora l'amministrazione debitrice non versi sulla contabilità speciale numero 1778 «Fondi di bilancio» l'importo compensato entro sessanta giorni dalla richiesta dell'Agenzia delle entrate, la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, trattiene l'importo compensato mediante riduzione delle somme dovute all'amministrazione debitrice a qualsiasi titolo, a seguito della ripartizione delle somme riscosse ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Nel caso in cui il recupero non sia possibile, la suddetta struttura di gestione ne dà comunicazione al Ministeri dell'interno ed al Ministero dell'economia e delle finanze e l'importo è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'Amministrazione debitrice a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali.
2. I termini e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, sono stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
*7. 08. Marchetti.
Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:
Art. 7-bis.
(Compensazioni universale tra debiti e crediti verso la pubblica amministrazione).
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l'articolo 28-quater, è aggiunto il seguente:
Art. 28-quinquies. – (Compensazioni di crediti verso pubbliche amministrazioni). – 1. I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture e appalti, nei confronti delle Amministrazioni e degli enti individuati con le modalità di cui al successivo comma 2, possono essere compensati con l'utilizzo dei sistema previsto dall'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate con le somme dovute a titolo tributario, previdenziale e assistenziale. La compensazione è trasmessa immediatamente con flussi telematici dall'Agenzia delle entrate alla piattaforma elettronica per la gestione del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, con modalità idonee a garantire l'utilizzo univoco del credito certificato. Qualora l'amministrazione debitrice non versi sulla contabilità speciale numero 1778 «Fondi di bilancio» l'importo compensato entro sessanta giorni dalla richiesta dell'Agenzia delle entrate, la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, trattiene l'importo compensato mediante riduzione delle somme dovute all'amministrazione debitrice a qualsiasi titolo, a seguito della ripartizione delle somme riscosse ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Nel caso in cui il recupero non sia possibile, la suddetta struttura di gestione ne dà comunicazione al Ministeri dell'interno ed al Ministero dell'economia e delle finanze e l'importo è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'Amministrazione debitrice a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali.
2. I termini e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, sono stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
*7. 09. Gelmini, Palese, Squeri, Brunetta.
Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:
Art. 7-bis.
(Compensazioni universale tra debiti e crediti verso la pubblica amministrazione).
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l'articolo 28-quater, è aggiunto il seguente:
Art. 28-quinquies. – (Compensazioni di crediti verso pubbliche amministrazioni). – 1. I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture e appalti, nei confronti delle Amministrazioni e degli enti individuati con le modalità di cui al successivo comma 2, possono essere compensati con l'utilizzo dei sistema previsto dall'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate con le somme dovute a titolo tributario, previdenziale e assistenziale. La compensazione è trasmessa immediatamente con flussi telematici dall'Agenzia delle entrate alla piattaforma elettronica per la gestione del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, con modalità idonee a garantire l'utilizzo univoco del credito certificato. Qualora l'amministrazione debitrice non versi sulla contabilità speciale numero 1778 «Fondi di bilancio» l'importo compensato entro sessanta giorni dalla richiesta dell'Agenzia delle entrate, la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, trattiene l'importo compensato mediante riduzione delle somme dovute all'amministrazione debitrice a qualsiasi titolo, a seguito della ripartizione delle somme riscosse ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Nel caso in cui il recupero non sia possibile, la suddetta struttura di gestione ne dà comunicazione al Ministeri dell'interno ed al Ministero dell'economia e delle finanze e l'importo è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'Amministrazione debitrice a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali.
2. I termini e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, sono stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
*7. 010. Allasia, Caparini.
Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:
Art. 7-bis.
(Compensazioni universale tra debiti e crediti verso la pubblica amministrazione).
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l'articolo 28-quater, è aggiunto il seguente:
Art. 28-quinquies. – (Compensazioni di crediti verso pubbliche amministrazioni). – 1. I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture e appalti, nei confronti delle Amministrazioni e degli enti individuati con le modalità di cui al successivo comma 2, possono essere compensati con l'utilizzo dei sistema previsto dall'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate con le somme dovute a titolo tributario, previdenziale e assistenziale. La compensazione è trasmessa immediatamente con flussi telematici dall'Agenzia delle entrate alla piattaforma elettronica per la gestione del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, con modalità idonee a garantire l'utilizzo univoco del credito certificato. Qualora l'amministrazione debitrice non versi sulla contabilità speciale numero 1778 «Fondi di bilancio» l'importo compensato entro sessanta giorni dalla richiesta dell'Agenzia delle entrate, la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, trattiene l'importo compensato mediante riduzione delle somme dovute all'amministrazione debitrice a qualsiasi titolo, a seguito della ripartizione delle somme riscosse ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Nel caso in cui il recupero non sia possibile, la suddetta struttura di gestione ne dà comunicazione al Ministeri dell'interno ed al Ministero dell'economia e delle finanze e l'importo è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'Amministrazione debitrice a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali.
2. I termini e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, sono stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
*7. 011. Gasparini.
Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:
Art. 7-bis.
(Compensazioni universale tra debiti e crediti verso la pubblica amministrazione).
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l'articolo 28-quater, è aggiunto il seguente:
Art. 28-quinquies. – (Compensazioni di crediti verso pubbliche amministrazioni). – 1. I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture e appalti, nei confronti delle Amministrazioni e degli enti individuati con le modalità di cui al successivo comma 2, possono essere compensati con l'utilizzo dei sistema previsto dall'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate con le somme dovute a titolo tributario, previdenziale e assistenziale. La compensazione è trasmessa immediatamente con flussi telematici dall'Agenzia delle entrate alla piattaforma elettronica per la gestione del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, con modalità idonee a garantire l'utilizzo univoco del credito certificato. Qualora l'amministrazione debitrice non versi sulla contabilità speciale numero 1778 «Fondi di bilancio» l'importo compensato entro sessanta giorni dalla richiesta dell'Agenzia delle entrate, la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, trattiene l'importo compensato mediante riduzione delle somme dovute all'amministrazione debitrice a qualsiasi titolo, a seguito della ripartizione delle somme riscosse ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Nel caso in cui il recupero non sia possibile, la suddetta struttura di gestione ne dà comunicazione al Ministeri dell'interno ed al Ministero dell'economia e delle finanze e l'importo è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'Amministrazione debitrice a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali.
2. I termini e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, sono stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
*7. 012. Lavagno, Pilozzi, Di Salvo, Piazzoni, Migliore, Lacquaniti, Nardi, Zan.
Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:
Art. 7-bis.
(Compensazioni universale tra debiti e crediti verso la pubblica amministrazione).
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l'articolo 28-quater, è aggiunto il seguente:
Art. 28-quinquies. – (Compensazioni di crediti verso pubbliche amministrazioni). – 1. I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture e appalti, nei confronti delle Amministrazioni e degli enti individuati con le modalità di cui al successivo comma 2, possono essere compensati con l'utilizzo dei sistema previsto dall'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate con le somme dovute a titolo tributario, previdenziale e assistenziale. La compensazione è trasmessa immediatamente con flussi telematici dall'Agenzia delle entrate alla piattaforma elettronica per la gestione del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, con modalità idonee a garantire l'utilizzo univoco del credito certificato. Qualora l'amministrazione debitrice non versi sulla contabilità speciale numero 1778 «Fondi di bilancio» l'importo compensato entro sessanta giorni dalla richiesta dell'Agenzia delle entrate, la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, trattiene l'importo compensato mediante riduzione delle somme dovute all'amministrazione debitrice a qualsiasi titolo, a seguito della ripartizione delle somme riscosse ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Nel caso in cui il recupero non sia possibile, la suddetta struttura di gestione ne dà comunicazione al Ministeri dell'interno ed al Ministero dell'economia e delle finanze e l'importo è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'Amministrazione debitrice a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali.
2. I termini e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, sono stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
*7. 013. Gadda, Donati, Marco Di Maio, Moretto.
Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:
Art. 7-bis.
(Compensazioni universale tra debiti e crediti verso la Pubblica Amministrazione).
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l'articolo 28-quater, è aggiunto il seguente: Art. 28-quinquies. – (Compensazioni di crediti verso pubbliche amministrazioni). – 1. I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture e appalti, nei confronti delle Amministrazioni e degli enti individuati con le modalità di cui al successivo comma 2, possono essere compensati con l'utilizzo del sistema previsto dall'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate con le somme dovute a titolo tributario, previdenziale e assistenziale. La compensazione è trasmessa immediatamente con flussi telematici dall'Agenzia delle entrate alla piattaforma elettronica per la gestione del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, con modalità idonee a garantire l'utilizzo univoco del credito certificato. Qualora l'amministrazione debitrice non versi sulla contabilità speciale numero 1778 «Fondi di bilancio» l'importo compensato entro sessanta giorni dalla richiesta dell'Agenzia delle entrate, la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, trattiene l'importo compensato mediante riduzione delle somme dovute all'amministrazione debitrice a qualsiasi titolo, a seguito della ripartizione delle somme riscosse ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Nel caso in cui il recupero non sia possibile, la suddetta struttura di gestione ne dà comunicazione al Ministeri dell'interno ed al Ministero dell'economia e delle finanze e l'importo è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'Amministrazione debitrice a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali.
2. I termini e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, sono stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Conseguentemente, sono ridotte in misura corrispondente all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione le dotazioni di bilancio dei Ministeri di cui all'elenco n. 2 allegato alla presente legge.
7. 06. Rampelli.
Dopo l'articolo 7, è aggiunto il seguente:
Art. 7-bis.
(Disposizioni in materia di pagamenti delle pubbliche amministrazioni).
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 28-quater è aggiunto il seguente: Art. 28-quinques. – (Cessione legale dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni). – 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, su istanza delle imprese titolari di crediti certi, liquidi ed esigibili, certificati secondo le modalità previste dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012 e 25 giugno 2012, pubblicati, rispettivamente, nelle Gazzette Ufficiali n. 143 del 21 giugno 2012 e n. 152 del 2 luglio 2012, nonché ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, le somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, maturate alla data indicata dall'articolo 1, da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le società a prevalente partecipazione pubblica, possono essere cedute alle aziende fornitrici, nei confronti delle quali sono previste posizioni debitorie dei medesimo creditore. Il credito deve essere certo ed esigibile e certificato dalle pubbliche amministrazioni, con posta certificata inviata presso gli indirizzi PEC dei Codice digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 con il relativo importo e la data entro cui sarà prevista la compensazione che il creditore intende effettuare nei confronti del debitore;
b) al capo I del titolo II è aggiunto, in fine, il seguente articolo: Art. 48-ter. – (Compensazione dei crediti e dei debiti). – 1. La compensazione di cui alla lettera a) indicata in apposite voci di bilancio, segnalata nella nota integrativa, dovrà avvenire attraverso comunicazione elettronica, all'Agenzia delle entrate e alla pubblica amministrazione di riferimento nei confronti della quale è maturato il credito. Le imprese titolari di crediti cui alla lettera a), successivamente alle avvenute procedure di compensazione, a far data dalla predetta certificazione, possono trasformare il credito maturato, in credito d'imposta compensabile con qualsiasi debito erariale maturato. Le procedure di compensazione sono consentite anche nei confronti di somme iscritte a ruolo entro il 30 aprile 2014, per tributi erariali, regionali o locali, nonché per i contributi previdenziali o assistenziali, ovvero per entrate spettanti all'amministrazione che ha rilasciato la certificazione ai sensi dei decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, 25 giugno 2012 e 19 ottobre 2012.
2. Le procedure di compensazione, di cui al precedente comma, sono ammesse previo versamento di un contributo di scopo pari al 4 per cento del beneficio ottenuto ripartito come segue:
a) 25 per cento: fondo specifico per l'istruzione e la formazione;
b) 25 per cento: fondo di garanzia per l'artigianato istituito dalla legge 14 ottobre 1964, n. 1068 e dalla legge 23 dicembre del 1996, n. 662 in favore delle piccole e medie imprese;
c) 25 per cento: fondo per V attrazione degli investimenti culturali;
d) 25 per cento: fondo per la ricostruzione degli immobili pubblici di l'Aquila a seguito del sisma del 2009.
3. Dalle percentuali di cui al precedente comma, almeno il 75 per cento sintendono destinati per gli investimenti strutturali indicati nelle finalità indicate nelle lettere a) b) c) e d).
4. Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, anche al fine di garantire il rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica.
7. 038. Fabrizio Di Stefano, Palese, Brunetta.
Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:
Art. 7-bis.
(Credito d'imposta ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296).
Per i progetti di investimento agevolabili ai sensi dall'articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, per i quali l'Agenzia delle Entrate ha comunicato ai soggetti interessati il nulla-osta ai fini della relativa copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97 convertito dalla legge 2 agosto 2008 n. 129, il beneficio del credito di imposta è applicabile agli investimenti che, indipendentemente dal momento di inizio, siano stati ultimati entro il 31 dicembre 2013.
7. 04. Castricone.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Fondo per gli investimenti nel settore culturale).
1. In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, al fine di assicurare risorse stabili alla tutela del patrimonio culturale, è istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo il «Fondo per la tutela del patrimonio culturale», con una dotazione iniziale di 700 milioni euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e di 200 milioni di euro per l'anno 2017. A decorrere dal 2016, con la legge di stabilità il Fondo è alimentato con una quota almeno pari al tre per cento delle risorse destinate annualmente dalla medesima legge ad interventi infrastrutturali e iscritte negli stati di previsione dei Ministeri; per gli anni 2016 e 2017, la predetta quota è assegnata al Fondo nella sola parte eccedente la dotazione iniziale di cui al primo periodo del presente comma.
2. È abrogato il comma 4 dell'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
3. Le finalità e le relative risorse di cui ai commi 4-bis e 4-ter dell'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono assicurate a decorrere dal 2015 a valere sulle risorse Fondo di cui al comma 1 del presente articolo. A decorrere dal 2017 con il medesimo Fondo si provvede anche per le finalità di cui all'articolo 7 comma 1 penultimo periodo del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modifiche dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.
4. Le risorse del Fondo sono utilizzate nell'ambito di un programma triennale che il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo trasmette al CIPE, per una presa d'atto, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il programma, da attuarsi in coerenza con i decreti legislativi n. 228 e n. 229 del 2011, individua gli interventi prioritari da realizzare, le risorse agli stessi destinate e il relativo cronoprogramma, definendo altresì le modalità di definanziamento in caso di mancata attuazione degli interventi programmati. Entro il 31 gennaio di ciascun anno viene trasmesso al CIPE: il programma aggiornato, corredato del puntuale stato di attuazione degli interventi, in termini di avanzamento fisico e finanziario.
E, di conseguenza, all'articolo 17, il comma 9 è soppresso,
ed al comma 12 del medesimo articolo 17, sostituire le parole: «850 milioni» con le parole: «50 milioni»,
e, dopo le parole: «alle missioni internazionali di pace», aggiungere le parole: con esclusione delle missioni a direzione NATO, quali «Join Enterprise», «Multinational Specialized Unit (MSU)», «Active Endeavour», «ISAF Afghanistan» e «Ocean Shield,».
7. 05. Giancarlo Giordano, Fratoianni, Costantino, Marcon, Melilla.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Promozione del Made in Italy).
1. Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni di promozione del made in Italy, di sviluppo dei rapporti economici e commerciali italiani con l'estero e dell'internazionalizzazione delle imprese italiane, alla tabella C di cui all'articolo 46, comma le risorse del fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese di cui all'articolo 14, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (4.2. – CAP 2535 – ), sono incrementate di:
a) 130 milioni per il 2015;
b) 5.0 milioni per il 2016;
c) 40 milioni per il 2017.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante gli stanziamenti di cui al CAP 7034 del bilancio del Mise «somme riassegnate in bilancio con il DLB 2015-2017 in attivazione dell'articolo 49 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66.
7. 014. Vignali, Saltamartini, Tancredi.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Credito d'imposta per interventi di manutenzione, in favore delle attività turistico-culturali e favorire l'imprenditorialità nel settore turistico).
1. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta ricettiva per accrescere la competitività delle destinazioni turistiche, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2016, è riconosciuto ai soggetti che svolgono attività d'impresa credito d'imposta nella misura del 30 per cento delle spese sostenute fino ad un massimo di 200.000 euro nei periodi d'imposta sopra indicati e nel limite massimo di 30 milioni di euro per il triennio 2015, 2015 e 2016, a favore delle Fondazioni liriche, musei biblioteche, teatri, fondazioni culturali, per gli interventi di manutenzione, protezione, restauro, promozione e valorizzazione di beni culturali come definiti dall'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto per le spese relative a interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, o a interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, in conformità alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, anche tenendo conto dei princìpi della «progettazione universale» di cui alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata a New York il 13 dicembre 2006, resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18, e di incremento dell'efficienza energetica.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è ripartito in tre quote annuali di pari importo e, in ogni caso, è riconosciuto nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. La prima quota del credito d'imposta relativo alle spese effettuate nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge è utilizzabile non prima del 30 giugno 2015.
Conseguentemente, alla Tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze,
apportare le seguenti variazioni:
2015: 10.000.000;
2016: 10.000.000;
2017: 10.000.000.
7. 015. Altieri, Marti, Distaso, Fucci, Ciracì, Lainati, Palmieri, Palese, Brunetta.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Istituzione finanziaria per lo sviluppo della green economy).
1-bis. La società Cassa depositi e prestiti Spa è autorizzata ad assolvere ai compiti di istituzione finanziaria per lo sviluppo della «green economy».
2. Il Ministero dello sviluppo economico può stipulare apposita convenzione con la società Cassa depositi e prestiti Spa al fine di avvalersi della medesima e delle società da essa partecipate per l'istruttoria e la gestione dei profili finanziari delle iniziative di investimenti relativi ad operazioni ed interventi di sostegno finanziario diretto ed indiretto e dei quali deve essere garantita una redditività adeguata dei capitale investito, a favore delle imprese di piccole e medie dimensioni, nonché degli enti locali, ivi comprese le società da essi controllate e/o partecipate, per investimenti nel campo della «green economy», con particolare riferimento a quelli interessanti i territori montani e rurali italiani, e con peculiare riguardo per il sostegno agli investimenti nel campo dell'innovazione, della ricerca e dello sviluppo nei territori a cosiddetto «fallimento di mercato» al fine di ammortizzare e annullare i deficit strutturali permanenti di tali territori, perseguendo, in particolare, i seguenti obiettivi:
(a) favorire la patrimonializzazione delle imprese di piccole e medie dimensioni per permettere un più facile accesso al credito e sostenere progetti di sviluppo a medio-lungo termine, comprendendo in essi anche il sostegno ad aggregazioni di imprese che mettono in comune know-how, brevetti e innovazioni a beneficio dello sviluppo del territorio, nonché costituzione di label (brand o marchi), e-commerce e piattaforme di distribuzione/acquisto specialmente al fine di favorire una più ampia presenza sui mercati esteri;
(b) incentivare il processo di aggregazione tra imprese di piccole e medie dimensioni (i) appartenenti allo stesso settore od operanti nello stesso distretto industriale; (ii) appartenenti a settori adiacenti (integrazione c.d. orizzontale); (iii) operanti a monte e a valle di un medesimo processo produttivo o di servizi (integrazione c.d. verticale), permettendo la nascita di realtà caratterizzate da una dimensione più significativa, in grado di rafforzare la propria competitività nei rispettivi settori e di indirizzarsi sempre più verso i mercati internazionali.
3. Gli oneri derivanti dalla convenzione di cui al comma 2 sono a carico del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre, n. 307, così come rifinanziato dall'articolo 17, comma 21, della presente legge.
4. La società Cassa depositi e prestiti Spa può destinare, nel limite annuo stabilito con apposita convenzione stipulata tra la medesima Cassa e il Ministero dell'economia e delle finanze, risorse proprie ad iniziative rispondenti alle finalità del presente articolo, anche in regime di cofinanziamento con soggetti privati e pubblici.
5. Con la convenzione di cui al comma 2 sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.
7. 017. Zaratti, Pellegrino, Marcon, Melilla.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Fondo venture capital per l'industria).
1. La Cassa dei depositi e prestiti Spa è autorizzata ad istituire un apposito Fondo speciale, denominato «Fondo venture capital per l'industria», con una dotazione iniziale di 1 miliardo di euro annuo a valere sulle disponibilità del Fondo strategico italiano istituito nell'ambito della medesima Cassa, destinato all'integrazione di ulteriori fondi di investimento privati di venture capital tesi a dotare di maggiore capitale di rischio i progetti imprenditoriali che hanno come oggetto lo sviluppo di nuove tecnologie ad elevato potenziale di crescita elaborati attraverso il coinvolgimento di università e centri di ricerca pubblica. Tali progetti presentano le seguenti caratteristiche:
a) elevato contenuto tecnologico (high tech);
b) progetto imprenditoriale in fase precompetitiva;
c) elevato rischio connesso allo sviluppo della tecnologia in progetto;
d) incertezza relativa alla connessione tra contenuto tecnologico e mercato;
e) periodo di rientro dell'investimento iniziale esclusivamente nel lungo periodo.
2. Il finanziamento erogato dalla Cassa depositi e prestiti Spa, mediante il Fondo di cui al comma 1, ad uno o più fondi di investimento privati di venture capital non deve superare l'ammontare del 50 per cento del totale del patrimonio del fondo da integrare.
3. La durata del finanziamento di ciascun fondo di cui al comma 2, da parte della Cassa depositi e prestiti Spa, non può essere superiore a dieci anni.
4. La remunerazione riconosciuta alla Cassa depositi e prestiti Spa per il finanziamento di cui al comma 2 non può essere superiore a quella corrispondente al tasso Euribor rilevato alla data della concessione del finanziamento più 2 punti percentuali per ciascun anno di durata del finanziamento.
5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'istruzione, del l'università e della ricerca, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono le modalità di attuazione dici presente articolo ed individuati i fondi di investimento privati di venture capital da integrare. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
7. 018. Marcon, Melilla, Paglia, Ricciatti, Ferrara.
Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:
Art. 7-bis.
(Disposizioni per contrastare la delocalizzazione delle attività produttive e istituzione della Cabina di regia per gli interventi nel settore delle crisi industriali).
1. L'articolo 1, commi 60 e 61 della legge di stabilità per il 2014 (legge n. 147 del 2013) sono sostituiti dai seguenti:
60. Per i contributi erogati, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le imprese italiane ed estere operanti nel territorio nazionale che abbiano beneficiato di contribuii pubblici in conto capitale, qualora, entro tre anni dalla concessione degli stessi, delocalizzino la propria produzione dal sito incentivato a uno Stato anche appartenente all'Unione europea, con conseguente riduzione o messa in mobilita del personale, decadono dal beneficio stesso e hanno l'obbligo di restituire i contributi in conto capitale ricevuti, dalle stesse imprese, con applicazione degli interessi legali, anche laddove la delocalizzazione avvenga tramite cessione di ramo d'azienda o di attività produttive appaltati a terzi, con riduzione o messa in mobilità del personale dell'impresa.
61. Le imprese italiane ed estere di cui al comma 1 con almeno 1.000 dipendenti non possono delocalizzare la propria produzione dal sito incentivato a uno Stato anche appartenente all'Unione europea con conseguente riduzione o messa in mobilità del personale, prima di aver trovato, un nuovo acquirente che garantisca la continuità aziendale e produttiva, nonché il mantenimento dei livelli occupazionali del l'impresa stessa. Nel caso di mancato rispetto del l'obbligo di cui al presente comma, le imprese interessate devono restituire i contributi in conto capitale ricevuti negli ultimi cinque anni, con applicazione degli interessi legali, nonché corrispondere al soggetto erogatore del contributo il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 2 per cento del fatturato conseguito negli ultimi cinque anni.
61-bis. I soggetti erogatori dei contributi di cui ai commi 1 e 2 disciplinano le modalità e i tempi di restituzione dei contributi stessi.
61-ter. Le somme derivanti dall'applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 61 affluiscono in un apposito Fondo, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, finalizzato a sostenere le imprese che assumono lavoratori posti in mobilità da imprese che hanno delocalizzato la propria produzione a uno Stato anche appartenente all'Unione europea attraverso il riconoscimento di appositi incentivi, ivi compreso il riconoscimento di un credito di imposta pari alla maggiore IRES che i predetti soggetti sostengono in virtù delle deduzioni di cui all'articolo 5 della presente legge. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate le modalità di funzionamento del fondo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Al fine di contrastare la delocalizzazione delle piccole e medie imprese e la conseguente perdita di occupazione e di elevati gradi di specializzazione e unicità sul mercato mondiale, presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il «Fondo speciale per il sostegno alla formazione di cooperative di maestranze» con una dotazione di 125 milioni di euro per l'anno 2015 destinato a supportare le nuove cooperative costituite da lavoratori dipendenti che intendano riscattare l'azienda subentrandone nella gestione per il mantenimento della continuità produttiva qualora si tratti di piccole e medie imprese che versano in gravi difficoltà di produzione e commercializzazione dei prodotti con immanente pericolo di chiusura oppure che abbiano avviato procedure di delocalizzazione delle attività produttive.
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di funzionamento del Fondo di cui al comma 2, la cui dotazione può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici.
4. Agli oneri derivati dall'attuazione del comma 2 si provvede mediante utilizzo dei proventi derivanti dalla maggiorazione di prezzo riconosciuta per il riscatto dei nuovi strumenti finanziari di cui agli articoli da 23-sexies a 23-duodecies del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che, a tal fine, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.
5. L'articolo 1, comma 12, del decreto-legge n. 35 del 2005, recante «Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico sociale e territoriale», convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005, e sostituito dal seguente:
12. I benefìci e le agevolazioni previsti ai sensi della legge 24 aprile 1990, n. 100, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e della legge 12 dicembre 2002, n. 273, non si applicano ai progetti delle imprese che, investendo all'estero, non prevedano il mantenimento sul territorio nazionale delle attività di ricerca, sviluppo, direzione commerciale e delle attività produttive, assicurando la salvaguardia dei medesimi livelli occupazionali e la protezione sociale dei lavoratori.
6. All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, aggiungere, in fine, le seguente lettera:
c) alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni e a quelle dalle stesse controllate che operano nel settore della gestione di strumenti per il sostegno dell'economia ed il finanziamento di operazioni legate alla internazionalizzazione delle imprese.
7. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie già esistenti, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, è istituita la Cabina di regia per gli interventi nel settore delle crisi industriali con il compito di individuare strumenti e soluzioni adeguate ad affrontare la gestione delle crisi industriali e contrastare il fenomeno della delocalizzazione delle attività produttive presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri. La Cabina di regia costituisce per il suddetto settore, la sede di confronto fra il Governo, le Regioni, gli Enti Locali, i rappresentanti, del Parlamento, dei Sindacati, del Sistema Bancario e dell'Amministrazione Fiscale per garantire l'unitarietà ed il coordinamento fra gli strumenti di programmazione e attuazione di politica industriale, nonché l'ottimale e coordinato utilizzo delle relative risorse finanziarie. Per la realizzazione dell'obiettivo di cui al presente comma, la Cabina di regia assicura il raccordo politico: strategico e funzionale per facilitare un'efficace integrazione fra gli interventi e gli strumenti di sostegno promossi, promuoverne l'accelerazione e garantirne una più stretta correlazione con le istanze e le dinamiche di sviluppo dei sistemi produttivi. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è disciplinato il funzionamento della Cabina di regia.
7. 019. Ricciatti, Ferrara, Scotto, Airaudo, Placido, Paglia, Melilla, Quaranta, Marcon, Duranti, Piras, Fratoianni, Franco Bordo, Costantino, Daniele Farina, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Matarrelli, Nicchi, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Sannicandro, Zaratti, Zaccagnini, Civati, Marzano, Fassina, Marchetti, Agostini, Pastorino, Nardi, Di Salvo, Fava, Moscatt, Lacquaniti, Giuseppe Guerini, Boccuzzi.
Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:
Art. 7-bis.
(Fondo per il turismo sostenibile nelle aree naturali protette).
1. Al fine di sostenere le misure di incentivazione per lo sviluppo delle aree naturali protette, nonché di agevolare lo svolgimento delle attività e del movimento turistico nelle aree naturali protette secondo i princìpi e le finalità della Carta europea per il turismo sostenibile nelle aree protette, adottata a Lanzarote il 28 aprile 1995, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Fondo per il turismo sostenibile nelle aree naturali protette, con una dotazione di 50 milioni di euro annui per ciascun anno del triennio 2015, 2016 e 2017, volto a finanziare azioni di promozione e di divulgazione, nonché iniziative progettuali e strutturali all'interno dei confini amministrativi delle relative aree naturali protette.
2. Ai fini del comma 1, per aree naturali protette si intendono le aree naturali protette nazionali, costituite dai parchi nazionali e dalle riserve naturali statali, nonché le aree naturali protette marine, di cui al titolo II della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni.
3. Nell'ambito dei finanziamenti erogabili a valere sul Fondo di cui al comma i possono essere concessi contributi in favore di imprenditori titolari delle attività turistiche situate nelle aree naturali protette disciplinale dalla presente legge, di enti e associazioni di protezione ambientale riconosciuti ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, di promozione sociale e turistica, dei soggetti organizzatori di viaggi di istruzione e, in generale, di esperienze ascrivibili al turismo sostenibile, per la realizzazione delle seguenti azioni:
a) interventi di allestimento, ampliamento, miglioramento, arredamento, abbattimento delle barriere architettoniche in favore di esercizi dediti alla ristorazione, alla ricettività, alla cultura, alla ricreazione e allo sport;
b) interventi di recupero, manutenzione, salvaguardia e allestimento di percorsi naturalistici ed escursionistici in aree pubbliche o ad uso pubblico;
c) interventi di sensibilizzazione, educazione e divulgazione in ordine alle caratteristiche e alle finalità delle aree naturali protette, con particolare riferimento, oltre che agli aspetti naturalistici, alle tradizioni etnografiche ed enogastronomiche e alla cultura locale;
d) ideazione, organizzazione e promozione di itinerari didattici, di viaggi di istruzione e di altre iniziative afferenti ai turismo sostenibile che prevedono il pernottamento in strutture ricettivo dell'area naturale protetta;
e) studi, analisi, ricerche e indagini finalizzali a evidenziare le caratteristiche qualitative e quantitative del turismo nelle singole aree naturali protette e funzionali all'individuazione delle più opportune linee guida per lo sviluppo del turismo sostenibile;
f) campagne, iniziative ed eventi tesi a promuovere la conoscenza e la pratica del turismo sostenibile nelle aree naturali protette.
3. Con decreto del Ministro della tutela del territorio e del mare, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i criteri di assegnazione dei contributi e le modalità di presentazione delle domande relative ai Fondo di cui al comma 1.
4. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui per gli anni 2015, 2016 e 2017.
Conseguentemente, al comma 9 dell'articolo 17 sostituire le parole: 200 milioni di euro con le seguenti: 150 milioni di euro.
7. 020. Ricciatti, Marcon, Melilla, Paglia.
Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:
Art. 7-bis.
(Fondo per il turismo sostenibile nelle aree naturali protette).
1. Al fine di sostenere le misure di incentivazione per lo sviluppo delle aree naturali protette, nonché di agevolare lo svolgimento delle attività e del movimento turistico nelle aree naturali protette secondo i princìpi e le finalità della Carta europea per il turismo sostenibile nelle aree protette, adottata a Lanzarote il 28 aprile 1995, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Fondo per il turismo sostenibile nelle aree naturali protette, con una dotazione di 50 milioni di euro annui per ciascun anno del triennio 2015, 2016 e 2017, volto a finanziare azioni di promozione e di divulgazione, nonché iniziative progettuali e strutturali all'interno dei confini amministrativi delle relative aree naturali protette.
2. Ai fini del comma 1, per aree naturali protette si intendono le aree naturali protette nazionali, costituite dai parchi nazionali e dalle riserve naturali statali, nonché le aree naturali protette marine, di cui al titolo II della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni.
3. Nell'ambito dei finanziamenti erogabili a valere sul Fondo di cui al comma i possono essere concessi contributi in favore di imprenditori titolari delle attività turistiche situate nelle aree naturali protette disciplinale dalla presente legge, di enti e associazioni di protezione ambientale riconosciuti ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, di promozione sociale e turistica, dei soggetti organizzatori di viaggi di istruzione e, in generale, di esperienze ascrivibili al turismo sostenibile, per la realizzazione delle seguenti azioni:
a) interventi di allestimento, ampliamento, miglioramento, arredamento, abbattimento delle barriere architettoniche in favore di esercizi dediti alla ristorazione, alla ricettività, alla cultura, alla ricreazione e allo sport;
b) interventi di recupero, manutenzione, salvaguardia e allestimento di percorsi naturalistici ed escursionistici in aree pubbliche o ad uso pubblico;
c) interventi di sensibilizzazione, educazione e divulgazione in ordine alle caratteristiche e alle finalità delle aree naturali protette, con particolare riferimento, oltre che agli aspetti naturalistici, alle tradizioni etnografiche ed enogastronomiche e alla cultura locale;
d) ideazione, organizzazione e promozione di itinerari didattici, di viaggi di istruzione e di altre iniziative afferenti ai turismo sostenibile che prevedono il pernottamento in strutture ricettivo dell'area naturale protetta;
e) studi, analisi, ricerche e indagini finalizzali a evidenziare le caratteristiche qualitative e quantitative del turismo nelle singole aree naturali protette e funzionali all'individuazione delle più opportune linee guida per lo sviluppo del turismo sostenibile;
f) campagne, iniziative ed eventi tesi a promuovere la conoscenza e la pratica del turismo sostenibile nelle aree naturali protette.
3. Con decreto del Ministro della tutela del territorio e del mare, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i criteri di assegnazione dei contributi e le modalità di presentazione delle domande relative al Fondo di cui al comma 1.
4. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui per gli anni 2015, 2016 e 2017.
Conseguentemente, all'articolo 46, al comma 1, Tabella A allegata, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:
2015:
CP: – 50.000.000;
CS: – 50.000.000.
2016:
CP: – 50.000.000;
CS: – 50.000.000.
2017:
CP: – 50.000.000;
CS: – 50.000.000.
7. 021. Ricciatti, Marcon, Melilla, Paglia.
Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:
Art. 7-bis.
(Fondo nazionale per agevolare l'autoimpiego di persone con difficoltà di accesso al mondo del lavoro).
1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, è istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, il «Fondo nazionale per agevolare l'autoimpiego di persone con difficoltà di accesso al mondo del lavoro», di seguito denominato «Fondo», con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro all'anno per ciascun anno del triennio 2015, 2016 e 2017, volto a sostenere, mediante il riconoscimento di agevolazioni a fondo perduto e/o sotto forma di prestito rimborsabile, soggetti privati che intendano avviare una nuova impresa o che abbiamo costituito un'impresa da almeno sei mesi e risulti inattiva.
2. L'impresa di cui al comma 1 deve essere partecipata da soggetti appartenenti ad almeno una delle seguenti categorie: 1) giovani con età compresa tra i 18 e i 35 anni; 2) donne di età superiore ai 18 anni; 3) disoccupati che non abbiano avuto rapporti di lavoro subordinato negli ultimi tre mesi; 4) persone in procinto di perdere il posto di lavoro; 6) lavoratori precari con partita IVA;
3. L'impresa di cui al comma 1 deve essere avviata con meno di 10 addetti e rivestire una delle seguenti forme giuridiche: 1) ditta individuale; 2) società cooperativa con meno di 10 soci; 3) società in nome collettivo; 4) società in accomandita semplice; 5) associazione fra professionisti; 6) società a responsabilità limitata.
4. L'impresa di cui al comma 1 deve essere avviata in uno dei seguenti settori: 1) attività manifatturiere; 2) costruzioni ed edilizia; 3) riparazioni di autoveicoli e motocicli; 4) affittacamere e bed & breakfast; 5) ristorazione con cucina; 6) servizi di informazione e comunicazione; 7) attività professionali, scientifiche e tecniche; 8) agenzie di viaggio; 9) servizi a supporto alle imprese; 10) istruzione; 11) sanità e assistenza sociale non residenziale; 12) attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento con esclusione delle attività delle lotterie, delle scommesse e delle case da gioco); 13) attività di servizi per la persona. Nel caso di avvio di un'attività di consulenza o professionale è consentito l'accesso alle agevolazioni di cui al presente articolo esclusivamente nel caso in cui l'impresa abbia assunto la forma giuridica di associazione o società fra professionisti;
5. Qualora l'impresa di cui al comma 1 venga avviata con un investimento iniziale sino a 50.000 euro, l'agevolazione è pari al 100 per cento e riconosciuta al 50 per cento a fondo perduto e al 50 per cento sotto forma di prestito rimborsabile. Qualora si tratti di un investimento compreso tra i 50.000 euro e i 100.000 euro l'agevolazione è pari al 90 per cento e riconosciuta al 50 per cento a fondo perduto e al 50 per cento sotto forma di prestito rimborsabile. Qualora si tratti di un investimento compreso tra i 100.000 euro e i 150.000 euro l'agevolazione è pari all'80 per cento e riconosciuta al 50 per cento a fondo perduto e al 50 per cento sotto forma di prestito rimborsabile. È, inoltre, previsto un contributo sulle spese di gestione dei primi sei mesi di avvio dell'impresa pari a 5.000 euro. Il prestito rimborsabile è erogato nella forma di finanziamento della durata di 60 mesi con tasso fisso, pari al tasso di riferimento UE. Non sono richieste garanzie, fatta eccezione per le società cooperative a responsabilità limitata, per le società a responsabilità limitata e per le associazioni professionali per le quali è richiesta, in particolare, la garanzia fideiussoria degli amministratori.
6. Il Fondo di cui al comma 1 non finanzia nuove imprese che: 1) nascano dal rilevamento di una impresa esistente o dall'acquisto di un ramo di azienda; 2) abbiano individuato una sede operativa coincidente o adiacente con la sede utilizzata da un'attività operante nello stesso settore; 3) abbiano un amministratore che risulti titolare o amministratore di un'altra impresa operante nello stesso settore.
7. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati il funzionamento del Fondo di cui al comma 1, i criteri di riconoscimento delle agevolazioni ivi previste e le modalità di presentazione delle domande di accesso. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Conseguentemente all'articolo 46, al comma 1, Tabella A allegata, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:
2015:
CP: – 150.000.000;
CS: – 150.000.000.
2016:
CP: – 150.000.000;
CS: – 150.000.000.
2017:
CP: – 150.000.000;
CS: – 150.000.000.
7. 022. Scotto, Ricciatti, Ferrara, Airaudo, Placido, Paglia, Melilla, Quaranta, Marcon, Duranti, Piras, Fratoianni, Franco Bordo, Costantino, Daniele Farina, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Matarrelli, Nicchi, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Sannicandro, Zaratti, Zaccagnini.
Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente: Art. 7-bis. – 1. Al fine di sostenere le imprese che hanno maturato crediti a vario titolo, per forniture di beni e servizi, effettuati nei confronti di amministrazioni ed enti libici, il Ministro degli affari esteri promuove un tavolo negoziale con le Autorità libiche per favorire il pagamento dei crediti rimasti insoluti, nonché la sospensione delle imposte sui crediti maturati dalle predette imprese, previa idonea presentazione della relativa documentazione, in base a criteri, tempi e modalità, stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
2. In caso di accertata insolvenza da parte delle amministrazioni ed enti libici, è istituito un Fondo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con dotazione iniziale di 1 miliardo di euro per il triennio 2015-2018.
Conseguentemente a decorrere dal 2015:
All'articolo 4, comma 1, al capoverso 1-bis, i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:
1) 720 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
2) 720 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro, il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.
7. 023. Rizzetto, Caso, Castelli.
Dopo l'articolo 7, è inserito il seguente: Art. 7-bis. – 1. Al fine di sostenere il capitale sociale impiegato dai lavoratori in mobilità, che associatesi in forma cooperativa, abbiano rilevato l'azienda presso cui prestavano servizio, sono stanziati SO milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1 della legge 27 febbraio 1985, n. 49.
Conseguentemente: All'articolo 46, comma 2, aggiungere, infine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2015 a 50 milioni di euro per l'anno 2016 e a euro 50 milioni per l'anno 2017.
7. 024. Cominardi, Tripiedi, Caso, Castelli.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente: Art. 7-bis. – 1. Ai fini dell'incentivazione di iniziative rivolte alla partecipazione dei lavoratori al capitale e agli utili delle imprese e per la diffusione dei piani di azionariato rivolti a lavoratori dipendenti, è istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito fondo cui sono assegnati 20 milioni euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, le cui modalità e criteri di utilizzo sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, sentite le competenti Commissioni parlamentari, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione di cui al presente comma, si provvede per l'anno 2015, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 482, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per gli anni 2016 e 2017, a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, la cui dotazione è incrementata di 40 milioni di euro.
Conseguentemente: All'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo, le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.
7. 025. Cominardi, Tripiedi, Caso, Castelli.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente: Art. 7-bis. – 1. Il contratto di somministrazione che le agenzie interinali stipulano con i lavoratori stranieri si uniformano ai medesimi standard normativi, retributivi e previdenziali, previsti per i contratti stipulati dai lavoratori italiani.
7. 026. Luigi Di Maio, Castelli, Sorial.
Dopo l'articolo 7, è inserito il seguente: Art. 7-bis. – 1. I consigli di amministrazione degli enti pubblici, delle società a partecipazione pubblica, statale, regionale o locale, delle aziende municipalizzate e gli organi, di amministrazione, direzione e controllo delle amministrazioni pubbliche sono composti da un massimo di quattro persone, il cui compenso non può comunque essere superiore al reddito percepito dal dirigente pubblico di prima fascia. I vice segretari generati della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri e di qualsiasi ente pubblico non possono essere più di due e conservano il trattamento economico percepito dall'amministrazione di appartenenza; qualora siano estranei alla pubblica amministrazione, non possono godere di un trattamento economico complessivo superiore a quello del dirigente di pari posizione.
7. 028. Ciprini, Caso, Castelli.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente: Art. 7-bis. – 1. A decorrere dall'anno 2015, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è istituito il «Fondo per le politiche e a sostegno dei giovani senza famiglia», con una dotazione annuale pari a 10 milioni di euro. Il Fondo è destinato all'erogazione di contributi finalizzati al sostegno, all'integrazione lavorativa e all'avviamento di attività economiche che prevedano impiego di giovani di età compresa tra i 16 e i 30 anni provenienti da strutture di accoglienza residenziali per minori e da famiglie affidatarie, e a promuoverne, con figure qualificate e professionali, l'inserimento sociale attraverso attività di intermediazione e accompagnamento del giovane verso l'autonomia.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti modificazioni:
2015: – 10 milioni;
2016: – 10 milioni;
2017: – 10 milioni.
7. 029. Ciprini, Caso, Castelli.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente: Art. 7-bis. – 1. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Fondo strategico a favore delle piccole e medie imprese femminili, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione annua pari a 300 milioni di euro.
2. Il Fondo è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La ripartizione del Fondo avviene sulla base dell'ultima rilevazione della popolazione femminile effettuata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Alla ripartizione del Fondo provvede entro il 28 febbraio di ogni anno ii Ministro dello sviluppo economico con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro per le pari opportunità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni, nell'ambito della programmazione regionale, definiscono ogni tre anni, sentiti gli enti locali, gli ambiti territoriali di intervento, tenuto conto della presenza dei comuni commissariati, ai sensi degli articoli 143, 144, 145 e 146 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e procedono al riparto economico delle risorse al fine di assicurare l'efficienza e l'efficacia degli interventi, nonché la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti.
3. Le regioni possono istituire fondi regionali per il finanziamento dei piani di intervento ad integrazione delle quote di competenza regionale del Fondo, nonché di interventi non finanziati dallo stesso Fondo.
4. Il Fondo persegue le seguenti finalità:
a) sostegno al potenziamento aziendale di piccole e medie imprese femminili;
b) erogazione, nei confronti delle piccole e medie imprese femminili in crisi, di un sussidio in misura pari al 60 per cento del pagamento dovuto per i lavori svolti da parte delle pubbliche amministrazioni;
c) erogazione di contributi volti a sostenere la crescita dimensionale e l'aggregazione delle piccole e medie imprese femminili al fine di consentire alte stesse di competere nell'ambito del nuovo mercato globale;
d) valorizzazione delle associazioni di imprese che rappresentano il punto di riferimento di piccole e medie imprese femminili;
e) finanziamento di percorsi di formazione e innovazione per le giovani donne imprenditrici;
f) promozione di idonee iniziative volte a favorire la cultura di impresa.
Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere, infine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.
7. 030. Ciprini, Caso, Castelli.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente: Art. 7-bis. – 1. I soggetti privi di reddito, a seguito della perdita di lavoro, possono volontariamente compensare il pagamento delle imposte a qualunque titolo dovute, con la prestazione di lavori di pubblica utilità, ovvero nel settori socio – assistenziali.
2. Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, sono stabiliti i termini e le modalità detta compensazione di cui al comma 1.
7. 031. Luigi Di Maio, Castelli, Sorial.
Dopo l'articolo 7, è inserito il seguente: Art. 7-bis. – 1. È interesse dello Stato favorire la crescita industriale attraverso lo sviluppo dei brevetti per invenzione, garantendo l'accesso alle prestazioni del Fondo di garanzia per le piccole e medi? imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificata dall'articolo 2 della presente legge ai titolari di brevetto per invenzione che abbiano superato il controllo da parte dell'Organizzazione europea dei brevetti (EPO) e ricevuto un rapporto di ricerca completamente positivo ai sensi della normativa vigente.
2. Al fine di garantire l'accesso ai finanziamenti di cui alla presente legge, lo Stato si attiva per l'individuazione di brevetti di cui all'articolo 1, comma 1) aventi particolare rilievo industriale, favorendo ogni iniziativa utile e di supporto al titolare del brevetto, finalizzata all'accesso al finanziamento.
3. Alla lettera a) del comma 100 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché a favore dei soggetti titolari di brevetto per invenzione di cui all'articolo 45 comma 1 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, che abbiano superato il controllo da parte dell'Organizzazione europea dei brevetti (EPO) e ricevuto un rapporto di ricerca completamente positivo».
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e d'intesa con l'Associazione bancaria italiana, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce, con proprio decreto, i criteri di ripartizione delle risorse e le modalità per l'accesso alle prestazioni del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese da parte dei soggetti di cui alla lettera a) del comma 100 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificata dal comma 1 del presente articolo.
5. Per le finalità previste dalla presente legge, la dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese è incrementata ai sensi di quanto disposto dal comma 2.
6. Al comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «400 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «450 milioni di euro».
7. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 3, pari a 50 milioni di euro l'anno a decorrere dall'anno 2015, si provvede nella misura di euro 25.000.000 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.
2. Ai successivi oneri corrispondenti a ulteriori 25.000.000 di euro derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione, così rinominato dall'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
7. 027. Baldassarre, Caso, Castelli.
Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:
Art. 7-bis.
(Interventi di sostegno alla ricerca e all'innovazione nelle piccole imprese).
1. Il presente articolo ha lo scopo di favorire la diffusione di nuove forme di collaborazione tra gli organismi che effettuano a qualunque titolo attività di ricerca presenti sul territorio nazionale e il mondo imprenditoriale, in particolare per quello rappresentato dalla micro e piccola impresa, nonché di favorire la razionalizzazione dell'intervento pubblico per la ricerca scientifica, di base, applicata, dello sviluppo sperimentale e del trasferimento tecnologico favorendo l'integrazione tra azioni a livello, nazionale, regionale e locale, lo sviluppo di reti e la collaborazione con il settore privato nonché la dimensione europea e internazionale della ricerca italiana.
2. Nell'ambito della potestà legislativa concorrente tra lo Stato e le Regioni in materia di innovazione, il presente articolo ha lo scopo di integrare i princìpi generali stabiliti a livello di legislazione nazionale al fine di:
a) realizzare una più ampia collaborazione tra centri di ricerca pubblici e privati e mondo delle imprese attraverso la garanzia di strumenti di finanziamento aggiuntivi per i progetti e le attività che determinano una stretta collaborazione tra gli organismi di ricerca e i raggruppamenti di imprese;
b) prevedere, nelle norme regionali e nei bandi di finanziamento dei progetti di innovazione, che anche i costi relativi al titolare della azienda, nonché quelli relativi alla realizzazione dei campionari, possono essere contabilizzati tra i costi della ricerca e sviluppo ai fini normativi e fiscali.
3. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il ministero dell'istruzione, università e ricerca, è istituito il Fondo per il brokeraggio tecnologico con la finalità di favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di innovazione tecnologica e per la diffusione dì nuove forme dì collaborazione tra gli organismi di ricerca presenti sul territorio nazionale e il mondo imprenditoriale rappresentato dalle micro e piccole imprese.
4. Il Fondo ha una dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, destinato alla copertura dei costi del personale degli enti di ricerca o delle associazioni nazionali di categoria a supporto dei progetti e delle attività finalizzate al trasferimento tecnologico all'interno delle piccole e medie imprese italiane, nonché per il rilascio di voucher individuali per rinnovazione.
5. Le attività, oggetto dei finanziamento del Fondo, dovranno essere dirette ai seguenti obiettivi:
a) distacco funzionale del personale degli Organismi dì Ricerca presso le micro e piccole imprese per lo sviluppo di progetti per il trasferimento tecnologico;
b) promozione di attività e progetti da parte delle associazioni di rappresentanza delle imprese artigiane e delle piccole imprese con lo scopo di individuare competenze specializzate di supporto ai processi di innovazione delle micro e piccole imprese.
6. Il contributo a carico del suddetto Fondo è previsto nella misura del 10 per cento per ciascuna attività progettuale svolta presso singole imprese e nella misura del 50 per cento per le attività progettuali svolte per conto di aggregazioni di impresa riconosciute giuridicamente e comunque costituite in forma di contratto di rete di imprese, ATI, ATS, consorzi e società consortili, distretti territoriali, GEIE.
*7. 016. Pastorelli, Di Gioia.
Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:
Art. 7-bis.
(Interventi di sostegno alla ricerca e all'innovazione nelle piccole imprese).
1. Il presente articolo ha lo scopo di favorire la diffusione di nuove forme di collaborazione tra gli organismi che effettuano a qualunque titolo attività di ricerca presenti sul territorio nazionale e il mondo imprenditoriale, in particolare per quello rappresentato dalla micro e piccola impresa, nonché di favorire la razionalizzazione dell'intervento pubblico per la ricerca scientifica, di base, applicata, dello sviluppo sperimentale e del trasferimento tecnologico favorendo l'integrazione tra azioni a livello, nazionale, regionale e locale, lo sviluppo di reti e la collaborazione con il settore privato nonché la dimensione europea e internazionale della ricerca italiana.
2. Nell'ambito della potestà legislativa concorrente tra lo Stato e le Regioni in materia di innovazione, il presente articolo ha lo scopo di integrare i princìpi generali stabiliti a livello di legislazione nazionale al fine di:
a) realizzare una più ampia collaborazione tra centri di ricerca pubblici e privati e mondo delle imprese attraverso la garanzia di strumenti di finanziamento aggiuntivi per i progetti e le attività che determinano una stretta collaborazione tra gli organismi di ricerca e i raggruppamenti di imprese;
b) prevedere, nelle norme regionali e nei bandi di finanziamento dei progetti di innovazione, che anche i costi relativi al titolare della azienda, nonché quelli relativi alla realizzazione dei campionari, possono essere contabilizzati tra i costi della ricerca e sviluppo ai fini normativi e fiscali.
3. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il ministero dell'istruzione, università e ricerca, è istituito il Fondo per il brokeraggio tecnologico con la finalità di favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di innovazione tecnologica e per la diffusione dì nuove forme dì collaborazione tra gli organismi di ricerca presenti sul territorio nazionale e il mondo imprenditoriale rappresentato dalle micro e piccole imprese.
4. Il Fondo ha una dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, destinato alla copertura dei costi del personale degli enti di ricerca o delle associazioni nazionali di categoria a supporto dei progetti e delle attività finalizzate al trasferimento tecnologico all'interno delle piccole e medie imprese italiane, nonché per il rilascio di voucher individuali per rinnovazione.
5. Le attività, oggetto dei finanziamento del Fondo, dovranno essere dirette ai seguenti obiettivi:
a) distacco funzionale del personale degli Organismi dì Ricerca presso le micro e piccole imprese per lo sviluppo di progetti per il trasferimento tecnologico;
b) promozione di attività e progetti da parte delle associazioni di rappresentanza delle imprese artigiane e delle piccole imprese con lo scopo di individuare competenze specializzate di supporto ai processi di innovazione delle micro e piccole imprese.
6. Il contributo a carico del suddetto Fondo è previsto nella misura del 10 per cento per ciascuna attività progettuale svolta presso singole imprese e nella misura del 50 per cento per le attività progettuali svolte per conto di aggregazioni di impresa riconosciute giuridicamente e comunque costituite in forma di contratto di rete di imprese, ATI, ATS, consorzi e società consortili, distretti territoriali, GEIE.
*7. 034. Busin, Guidesi, Caparini.
Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:
Art. 7-bis.
(Interventi di sostegno alla ricerca e all'innovazione nelle piccole imprese).
1. Il presente articolo ha lo scopo di favorire la diffusione di nuove forme di collaborazione tra gli organismi che effettuano a qualunque titolo attività di ricerca presenti sul territorio nazionale e il mondo imprenditoriale, in particolare per quello rappresentato dalla micro e piccola impresa, nonché di favorire la razionalizzazione dell'intervento pubblico per la ricerca scientifica, di base, applicata, dello sviluppo sperimentale e del trasferimento tecnologico favorendo l'integrazione tra azioni a livello, nazionale, regionale e locale, lo sviluppo di reti e la collaborazione con il settore privato nonché la dimensione europea e internazionale della ricerca italiana.
2. Nell'ambito della potestà legislativa concorrente tra lo Stato e le Regioni in materia di innovazione, il presente articolo ha lo scopo di integrare i princìpi generali stabiliti a livello di legislazione nazionale al fine di:
a) realizzare una più ampia collaborazione tra centri di ricerca pubblici e privati e mondo delle imprese attraverso la garanzia di strumenti di finanziamento aggiuntivi per i progetti e le attività che determinano una stretta collaborazione tra gli organismi di ricerca e i raggruppamenti di imprese;
b) prevedere, nelle norme regionali e nei bandi di finanziamento dei progetti di innovazione, che anche i costi relativi al titolare della azienda, nonché quelli relativi alla realizzazione dei campionari, possono essere contabilizzati tra i costi della ricerca e sviluppo ai fini normativi e fiscali.
3. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il ministero dell'istruzione, università e ricerca, è istituito il Fondo per il brokeraggio tecnologico con la finalità di favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di innovazione tecnologica e per la diffusione dì nuove forme dì collaborazione tra gli organismi di ricerca presenti sul territorio nazionale e il mondo imprenditoriale rappresentato dalle micro e piccole imprese.
4. Il Fondo ha una dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, destinato alla copertura dei costi del personale degli enti di ricerca o delle associazioni nazionali di categoria a supporto dei progetti e delle attività finalizzate al trasferimento tecnologico all'interno delle piccole e medie imprese italiane, nonché per il rilascio di voucher individuali per rinnovazione.
5. Le attività, oggetto dei finanziamento del Fondo, dovranno essere dirette ai seguenti obiettivi:
a) distacco funzionale del personale degli Organismi dì Ricerca presso le micro e piccole imprese per lo sviluppo di progetti per il trasferimento tecnologico;
b) promozione di attività e progetti da parte delle associazioni di rappresentanza delle imprese artigiane e delle piccole imprese con lo scopo di individuare competenze specializzate di supporto ai processi di innovazione delle micro e piccole imprese.
6. Il contributo a carico del suddetto Fondo è previsto nella misura del 10 per cento per ciascuna attività progettuale svolta presso singole imprese e nella misura del 50 per cento per le attività progettuali svolte per conto di aggregazioni di impresa riconosciute giuridicamente e comunque costituite in forma di contratto di rete di imprese, ATI, ATS, consorzi e società consortili, distretti territoriali, GEIE.
*7. 037. Marchetti.
Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:
Art. 7-bis.
(Interventi di sostegno alla ricerca e all'innovazione nelle piccole imprese).
1. Il presente articolo ha lo scopo di favorire la diffusione di nuove forme di collaborazione tra gli organismi che effettuano a qualunque titolo attività di ricerca presenti sul territorio nazionale e il mondo imprenditoriale, in particolare per quello rappresentato dalla micro e piccola impresa, nonché di favorire la razionalizzazione dell'intervento pubblico per la ricerca scientifica, di base, applicata, dello sviluppo sperimentale e del trasferimento tecnologico favorendo l'integrazione tra azioni a livello, nazionale, regionale e locale, lo sviluppo di reti e la collaborazione con il settore privato nonché la dimensione europea e internazionale della ricerca italiana.
2. Nell'ambito della potestà legislativa concorrente tra lo Stato e le Regioni in materia di innovazione, il presente articolo ha lo scopo di integrare i princìpi generali stabiliti a livello di legislazione nazionale al fine di:
a) realizzare una più ampia collaborazione tra centri di ricerca pubblici e privati e mondo delle imprese attraverso la garanzia di strumenti di finanziamento aggiuntivi per i progetti e le attività che determinano una stretta collaborazione tra gli organismi di ricerca e i raggruppamenti di imprese;
b) prevedere, nelle norme regionali e nei bandi di finanziamento dei progetti di innovazione, che anche i costi relativi al titolare della azienda, nonché quelli relativi alla realizzazione dei campionari, possono essere contabilizzati tra i costi della ricerca e sviluppo ai fini normativi e fiscali.
3. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il ministero dell'istruzione, università e ricerca, è istituito il Fondo per il brokeraggio tecnologico con la finalità di favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di innovazione tecnologica e per la diffusione dì nuove forme dì collaborazione tra gli organismi di ricerca presenti sul territorio nazionale e il mondo imprenditoriale rappresentato dalle micro e piccole imprese.
4. Il Fondo ha una dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, destinato alla copertura dei costi del personale degli enti di ricerca o delle associazioni nazionali di categoria a supporto dei progetti e delle attività finalizzate al trasferimento tecnologico all'interno delle piccole e medie imprese italiane, nonché per il rilascio di voucher individuali per rinnovazione.
5. Le attività, oggetto dei finanziamento del Fondo, dovranno essere dirette ai seguenti obiettivi:
a) distacco funzionale del personale degli Organismi dì Ricerca presso le micro e piccole imprese per lo sviluppo di progetti per il trasferimento tecnologico;
b) promozione di attività e progetti da parte delle associazioni di rappresentanza delle imprese artigiane e delle piccole imprese con lo scopo di individuare competenze specializzate di supporto ai processi di innovazione delle micro e piccole imprese.
6. Il contributo a carico del suddetto Fondo è previsto nella misura del 10 per cento per ciascuna attività progettuale svolta presso singole imprese e nella misura del 50 per cento per le attività progettuali svolte per conto di aggregazioni di impresa riconosciute giuridicamente e comunque costituite in forma di contratto di rete di imprese, ATI, ATS, consorzi e società consortili, distretti territoriali, GEIE.
Conseguentemente all'articolo 17, comma 13, le parole: 187,5 milioni di euro sono sostituite dalle parole: 87,5 milioni di euro.
7. 032. Rampelli.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Applicazione di un sistema di flat tax).
Il Governo è delegato ad adottare, nell'arco del triennio 2015-2017, un nuovo sistema fiscale basato su una unica aliquota fiscale corretta per le persone fisiche da una deduzione fissa su base familiare che ne garantisca la progressività.
7. 035. Borghesi, Caparini, Nesi.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
Al fine di sostenere le politiche per i giovani è promosso lo stanziamento di fondi aggiuntivi a favore dell'Agenzia Nazionale per i Giovani sui capitoli 1596 e 1597 dello stato di previsione della spesa del MEF (Missione 22, Programma 22,2, Obiettivo 55; incremento di 250.000 euro circa annue sul capitolo 1596 e possibilità di ricostituire il capitolo 1597 con una dotazione equivalente a quella precedente all'azzeramento).
7. 036. Famiglietti.
ART. 8.
Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
a) Alla lettera a), n. 1), sostituire le parole: «2015» con le parole: «2017»;
b) Alla lettera a), n. 2), sostituire le parole: «2015» con le parole: «2017»;
c) Alla lettera b), n. 1), sostituire le parole: «2015» con le parole: «2017».
Conseguentemente, sono ridotte in misura corrispondente all'opere derivante dall'attuazione della presente disposizione le dotazioni di bilancio dei Ministeri di cui all'elenco n. 2 allegato alla presente legge.
8. 14. Rampelli.
Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
a) Alla lettera a), n. 1), sostituire le parole: «2015» con le parole: «2017»;
b) Alla lettera a), n. 2), sostituire le parole: «2015» con le parole: «2017»;
c) Alla lettera b), n. 1), sostituire le parole: «2015» con le parole: «2017».
*8. 10. Pastorelli, Di Gioia.
Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
a) Alla lettera a), n. 1), sostituire le parole: «2015» con le parole: «2017»;
b) Alla lettera a), n. 2), sostituire le parole: «2015» con le parole: «2017»;
c) Alla lettera b), n. 1), sostituire le parole: «2015» con le parole: «2017».
*8. 11. Busin, Guidesi, Caparini.
Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
a) Alla lettera a), n. 1), sostituire le parole: «2015» con le parole: «2017»;
b) Alla lettera a), n. 2), sostituire le parole: «2015» con le parole: «2017»;
c) Alla lettera b), n. 1), sostituire le parole: «2015» con le parole: «2017».
*8. 40. Marchetti.
All'articolo 8 apportare le seguenti modificazioni:
al comma 1, lettera a), punto 1), sostituire le parole: «2015» con le parole: «2016»;
al comma 1, lettera a), punto 2), sostituire le parole: «2015» con le parole: «2016»;
al comma 1, lettera b), punto 1), sostituire le parole: «2015» con le parole: «2016»;
al comma 1, lettera b), punto 2), sostituire le parole: «2015» con le parole: «2016».
Conseguentemente all'articolo 17, comma 12, sostituire le parole: per ciascuno degli anni 2015 e 2016 con le parole: per l'anno 2015 e 550 milioni per l'anno 2016.
8. 22. Terzoni, Zolezzi, Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Vignaroli, Castelli, Sorial.
Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
alla lettera a), punto 1), sopprimere le parole: «al 31 dicembre 2015»;
alla lettera a), punto 2), sopprimere le parole: «al 31 dicembre 2015»;
Conseguentemente, all'articolo 17:
al comma 1, sostituire le parole: 250 milioni, con le parole: 100 milioni;
sopprimere il comma 9.
Conseguentemente, all'articolo 44:
dopo il comma 27, aggiungere i seguenti:
«27-bis. Al comma 5-bis dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
27-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6:
1) al comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
2) al comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura dei 96 per cento» sono sostituite dalle
seguenti: «nella misura del 95 per cento»».
8. 29. Pellegrino, Zaratti, Marcon, Melilla, Paglia, Scotto, Ricciatti, Ferrara.
Al comma 1, lettera a), capoverso 1 e 2 sostituire le parole: 31 dicembre 2015 ovunque ricorrano con le seguenti: 31 dicembre 2020 e al comma 1, lettera b), numero 1 e 2 sostituire le parole: 31 dicembre 2015 ovunque ricorrano con le seguenti: 31 dicembre 2020.
Conseguentemente all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti commi:
1. Al comma 5-bis dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
27-sexies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6:
1) al comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento»;
2) al comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento»;
b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento».
2. All'articolo 19, comma 6, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, aggiungere, in fine il seguente periodo: A decorrere dall'anno 2015 l'aliquota è stabilita nella misura del 13,5 per mille.
3.L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 2 punti percentuali.
8. 15. Da Villa, Crippa, Fantinati, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Currò, Caso, Mucci, Vallascas, Della Valle, Prodani.
Al comma 1, lettera a), punto 1), dopo le parole: anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015, aggiungere le seguenti: ..., compresi interventi di manutenzione, effettuati sui terreni di pertinenza dell'unità immobiliare, o comunque ad essa contigui, finalizzati al contrasto dell'erosione del suolo e della stabilità dei versanti, ed effettuati anche mediante opere di riprofilatura, inerbimento, rimboschimento, recupero della permeabilità del terreno, regimazione del reticolo idrografico minore, raccolta delle acque meteoriche.
8. 25. Segoni, Daga, Terzoni, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Castelli, Sorial.
Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
a-bis). All'articolo 15: il comma 1 è sostituito con il seguente:
1. Nelle more della definizione di misure ed incentivi selettivi di carattere strutturale, si applicano le disposizioni inerenti le detrazioni fiscali e gli incentivi di cui agli articoli 14 e 16 per tutte le seguenti attività:
interventi per il miglioramento e la messa in sicurezza degli edifici esistenti e l'incremento del rendimento energetico;
interventi per la sistemazione e per il consolidamento di versanti, argini e sponde, che garantiscano la riduzione delle frana nonché per interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria delle opere che permettano il regolare deflusso delle acque nonché favoriscano la stabilità del terreno, e in generale per tutti gli interventi che contrastano l'erosione del suolo.
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalle presenti disposizioni, stimati in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli importi di cui alla Tabella C allegata al presente disegno di legge.
8. 26. Segoni, Daga, Terzoni, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Castelli, Sorial.
Al comma 1, lettera a), sostituire il punto 2 con il seguente:
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. La detrazione di cui al comma 1 si applica anche alle spese sostenute:
a) per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio nella misura del 65 per cento, per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015;
b) per l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari, di cui all'allegato M del decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, come previsto dall'articolo 15 comma 1-bis del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.»
Conseguentemente all'articolo 17, al comma 21, sostituire le parole da: è incrementato fino a dall'anno 2016 con le seguenti: è incrementato di 77 milioni di euro per l'anno 2015, di 400 milioni di euro per l'anno 2016, di 360 milioni di euro per l'anno 2017, 328 milioni di euro per il 2018, 296 milioni di euro per l'anno 2019, 264 milioni di euro per l'anno 2020, 232 milioni di euro per l'anno 2021, 200 milioni di euro per l'anno 2022, 168 milioni di euro per l'anno 2023, 136 milioni di euro per l'anno 2024, e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
8. 37. Paola Bragantini, Mazzoli, Braga, Fregolent, Borghi.
All'articolo 8, comma 1, lettera a), punto 2) aggiungere, in fine, il seguente:
2-bis. La detrazione di cui al comma 1 si applica altresì alle spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica attuati sul patrimonio di edilizia residenziale pubblica gestito in locazione dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2015: – 30.000.000;
2016: – 30.000.000;
2017: – 30.000.000.
8. 12. Rubinato.
Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
2-bis) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. La detrazione di cui al comma 1 si applica altresì alle spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica attuati sul patrimonio di edilizia residenziale pubblica gestito in locazione dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.».
Conseguentemente all'articolo 17, comma 21 sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2015 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dal 2016 con le seguenti: 95 milioni di euro per l'anno 2015, 420 milioni di euro per l'anno 2016, 390 milioni di euro per l'anno 2017, 410 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2025, di 460 milioni di euro a decorrere dal 2026.
8. 43. Marchi, Mariani, Tino Iannuzzi.
Alla lettera b), n. 1) le parole: 50 per cento sono sostitute dalle parole: 65 per cento.
8. 17. Rizzetto, Caso, Sorial.
Al comma 1, lettera b), punto 1), sopprimere le parole: al 31 dicembre 2015.
Conseguentemente all'articolo 17:
al comma 1, sostituire le parole: «250 milioni», con le parole: «100 milioni»;
sopprimere il comma 9.
Conseguentemente all'articolo 44 dopo il comma 27, aggiungere i seguenti:
«27-bis. Al comma 5-bis dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
274-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6:
1) al comma 8; le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
2) al comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
8. 30. Zaratti, Pellegrino, Marcon, Melilla, Paglia, Scotto, Ricciatti, Ferrara.
Al comma 1, lettera b), dopo il punto 1), aggiungere a seguente:
1-bis). Al comma 1-bis, sostituire dalle parole: «detrazione dall'imposta lorda» fino alla fine del comma, con le parole: «detrazione dall'imposta lorda nella misura del 65 per cento».
Conseguentemente all'articolo 17, al comma 1, sostituire le parole: «250 milioni», con le parole: «100 milioni» e al comma 9, sostituire le parole: «200 milioni», con le parole: «50 milioni».
Conseguentemente all'articolo 44, dopo il comma 27, aggiungere i seguenti:
«27-bis. Al comma 5-bis dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
27-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6:
1) al comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
2) al comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»».
8. 31. Zaratti, Pellegrino, Marcon, Melilla, Paglia, Scotto, Ricciatti, Ferrara.
Al comma 1, lettera b), dopo il punto 1), aggiungere il seguente:
1-bis). Al comma 1-bis, alinea, le parole da: «(zone 1 e 2)» sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «(zone 1, 2 e 3) di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003, riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive, spetta, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 65 per cento, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2015.».
Conseguentemente, all'articolo 17, comma 21, sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2015 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 con le seguenti: 99,3 milioni di euro per l'anno 2015, di 441,4 milioni di euro per l'anno 2016, di 436,8 milioni di euro per l'anno 2017, di 441,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2025 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
8. 9. Tino Iannuzzi, Realacci, Mariani, Borghi, Dorina Bianchi, Matarrese, Pastorelli, Zan, Arlotti, Mariastella Bianchi, Braga, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Giovanna Sanna, Zardini.
Al comma 1, lettera b), dopo il punto 1) aggiungere il seguente:
1-bis) al comma 1-bis apportare le seguenti modificazioni:
a) le parole: «zone 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «zone 1, 2 e 3»;
b) le parole: «al 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2015»;
c) le parole: «dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016».
Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 160.000.000 euro per l'anno 2015 a 170.000.000 euro per anno 2016 e 170.000.000 per l'anno 2017.
Conseguentemente all'articolo 17, comma 9, sostituire le parole: a decorrere dall'anno 2015 con le seguenti: per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.
8. 27. Ferraresi, Dell'Orco, Pesco, Barbanti, Ruocco, Castelli, Sorial.
Al comma 1, lettera b), dopo il punto 1), aggiungere la seguente;
1-bis) al comma 1-bis, sostituire dalle parole: «detrazione dall'imposta lorda fino alla fine del comma», con le parole: «detrazione dall'imposta lorda nella misura del 65 per cento per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2015».
Conseguentemente all'articolo 17:
al comma 1, sostituire le parole: «250 milioni», con le parole: «50 milioni»;
al comma 9, sostituire le parole: «200 milioni», con le parole: «50 milioni».
8. 32. Pellegrino, Zaratti, Marcon, Melilla, Paglia, Ricciatti, Ferrara.
Al comma 1, lettera b), dopo il punto 1), aggiungere il seguente:
1-bis. Al comma 1-bis, alinea, le parole da: «nella misura» sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 65 per cento, per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2015».
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanzeapportare le seguenti variazioni:
2015: –8.000.000;
2016: –8.000.000;
2017: –8.000.000.
8. 6. La VIII Commissione.
Al comma 1, lettera b), dopo il punto 1) aggiungere il seguente:
1-bis) al comma 1-bis dopo le parole: «dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,» aggiungere le seguenti: «ivi comprese le spese per l'installazione di sistemi salvavita passivi antisismici,».
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2015: – 80,000.000;
2016: – 80.000.000;
2017: – 80.000.000.
8. 28. Tancredi.
Al comma 1, lettera b), dopo il punto 2), aggiungere il seguente:
2-bis. le detrazioni di cui al comma 2 si applicano anche alle spese documentate sostenute per interventi relativi a tende e schermature solari e porte.
*8. 4. Vignali, Vaccaro, Palmieri, Molteni, Falcone, Gigli, Piccone, Saltamartini, Latronico, Richetti, Dambruoso.
Al comma 1, lettera b), dopo il punto 2), aggiungere il seguente:
2-bis. le detrazioni di cui al comma 2 si applicano anche alle spese documentate sostenute per interventi relativi a tende e schermature solari e porte.
*8. 20. Latronico, Palese, Brunetta.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti commi:
1-bis. Al Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l'articolo 16-bis inserire il seguente:
«Art. 16-ter.
(Certificati di credito fiscale per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici).
1. Le detrazioni fiscali di cui al precedente articolo 16-bis, comma 1, sono riconosciute, in alternativa, anche mediante attribuzione di un certificato di credito fiscale rappresentativo dell'ammontare della detrazione spettante.
2. Il certificato di credito fiscale di cui al precedente comma è emesso dall'Agenzia delle entrate previa opzione del soggetto beneficiario della detrazione che la esercita nei modi e nei termini stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto sono determinate le modalità telematiche di esercizio dell'opzione e di emissione del certificato nonché di annotazione dei successivi trasferimenti di proprietà sul titolo stesso e nel registro dell'Agenzia emittente, che provvede ad istituirlo entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. L'intero procedimento deve essere ispirato ai principi di speditezza, concentrazione, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa.
3. Il beneficiario della detrazione fiscale che ha esercitato l'opzione di cui al precedente comma 2, deve richiedere il rilascio del certificato di credito fiscale per ciascuna delle fatture emesse dai soggetti che hanno eseguito le opere incentivate. Il certificato richiesto non può eccedere un importo pari a dieci volte la capienza fiscale del beneficiano, relativa all'anno precedente a quello in cui si avvale della richiesta, determinata considerando l'imposta lorda al netto delle altre detrazioni spettanti, con l'eccezione di quelle riportabili negli anni successivi, tenendo conto di eventuali altre emissioni già richieste ed ottenute nell'anno in corso e negli anni precedenti per le relative quote annuali. Nella istanza di cartolarizzazione, il predetto beneficiario è tenuto a dichiarare il titolo del possesso e i dati catastali dell'immobile oggetto degli interventi, specificandone il tipo, l'ammontare delle spese sostenute ed effettivamente rimaste a proprio carico nonché gli estremi di versamento della somma bonificata. La disposizione di cui all'articolo 25 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, si applica solo sulla parte bonificata.
4. Per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio, la detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1, spetta al singolo condomino nel limite della quota al medesimo imputabile. Tuttavia, ove l'assemblea condominiale deliberi all'unanimità, l'amministratore ovvero, in sua assenza, il soggetto da essa delegato, richiede, con riferimento a ciascuna fattura, un certificato di credito fiscale di ammontare pari alla somma delle detrazioni spettanti ai singoli condòmini.
5. I soggetti che nell'anno precedente risultano privi di capienza fiscale possono richiedere un unico certificato fiscale a condizione che il valore dello stesso non sia superiore a 6 mila euro.
6. Il certificato di credito fiscale, emesso a nome del soggetto beneficiario della detrazione di cui al precedente articolo 16-bis, comma 1, deve essere da questi trasferito esclusivamente al soggetto che ha eseguito l'opera o la prestazione cui inerisce la fattura unita alla istanza di cartolarizzazione. Il trasferimento del titolo riduce parzialmente l'obbligazione di pagamento del corrispettivo convenuto per l'esecuzione delle opere o delle prestazioni. L'operazione di trasferimento dei certificati di credito fiscale di cui al periodo precedente, è ammessa, per ciascuno soggetto esecutore e per ciascun anno di imposta, fino a concorrenza dell'ammontare dei contributi previdenziali ed assistenziali dichiarati dallo stesso soggetto esecutore con riferimento al precedente anno d'imposta. Per le attività d'impresa e professionali, non tenute alla denuncia mensile ai fini retributivi e contributivi, si fa riferimento al reddito dichiarato ai fini previdenziali nella dichiarazione dei redditi relativa al secondo anno antecedente il trasferimento dei certificati di credito fiscale.
7. Il giratario del titolo, previa annotazione del trasferimento nel registro dell'Agenzia emittente di cui al precedente comma 2, realizza il sottostante diritto esclusivamente mediante cessione allo sconto del credito cartolare ad istituto bancario o intermediario finanziario, rendendo l'opzione di cui al precedente comma 2 irrevocabile, il soggetto scontante può trasferire il titolo cartolare ad altri istituti bancari ovvero ad intermediari finanziari nell'osservanza delle modalità da fissare ai sensi del precedente comma 2 o, in alternativa, può esercitare il sottostante diritto di credito nei confronti della debitrice Agenzia dell'entrate mediante indicazione nella dichiarazione dei redditi dell'anno di competenza e nell'osservanza delle modalità temporali indicate al precedente articolo 16-bis, comma 7. Qualora il credito rappresentato dal certificato scontato sia superiore all'imposta lorda diminuita delle detrazioni spettanti, al soggetto scontante è riconosciuto un ammontare pari alla quota, della detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. L'ammontare di cui al precedente periodo, risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata, deve essere rimborsato d'ufficio da parte della competente Agenzia dell'entrate, entro il termine di trenta giorni dall'avvenuta presentazione della dichiarazione dei redditi.
8. La disposizione di cui al comma 8 del precedente articolo, non si applica se la detrazione di cui al comma 1 del medesimo articolo è riconosciuta mediante emissione di certificati di credito.
9. I certificati di credito fiscale emessi in attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e gli atti e contratti aventi ad oggetto tali certificati sono esenti dall'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Il regime di favore portato dall'articolo 5, comma 1, Tab. All. B, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, si intende esteso ad ogni atto e documento formato in attuazione del presente articolo.
10. In deroga a quanto previsto dai successivo articolo 85, comma 1, lettera a), non costituiscono ricavi e non concorrono alla determinazione del reddito imponibile, le somme corrisposte dal committente all'esecutore dei lavori nel contratto d'opera o di appalto, al lordo del valore nominale del certificato di credito fiscale, per l'importo eccedente il corrispettivo pattuito, fino a concorrenza del costo dello sconto convenuto con l'istituto bancario o intermediario finanziario in conseguenza dell'applicazione dei precedenti commi 5 e 6. L'importo eccedente il corrispettivo pattuito, non concorre alla formazione della base imponibile ai sensi dell'articolo 13, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Di tali somme deve in ogni caso eseguirsi separata annotazione nei documenti emessi ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con espressa indicazione del titolo di esclusione. Il presente regime deve intendersi esteso ai soggetti di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
11. In deroga a quanto disposto dai successivi articoli 61, comma 1, e 66, comma 1, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, e dell'articolo 96, comma 1, ai fini dell'imposta sul reddito delle società, in nessun caso sono ammessi in deduzione dalla base imponibile gli interessi passivi e gli oneri assimilati corrisposti dall'esecutore dei lavori a seguito dell'operazione di sconto di cui all'articolo 1858 del codice civile.
12. Anche a seguito del trasferimento del certificato del credito fiscale ai sensi del precedente comma 5, restano impregiudicati i poteri dell'Agenzia delle entrate relativi al controllo delle dichiarazioni dei redditi e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti del beneficiario della detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1. Per il recupero dei crediti rappresentati dal certificato di credito fiscale di cui venga accertata l'inesistenza, in tutto o in parte, dei presupposti che ne hanno determinato l'emissione, l'Agenzia delle entrate emette un atto di recupero credito da notificare al beneficiario della detrazione di cui al precedente articolo 16-bis, comma 1, con le modalità previste dall'articolo 60 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. L'atto di recupero deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di emissione. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro il termine assegnato dall'ufficio, comunque non inferiore a sessanta giorni, si procede alla riscossione coattiva con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, L'accertamento in capo al beneficiario della insussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle detrazioni di cui all'articolo 16-bis, comma 1, non pregiudica la validità del certificato di credito fiscale emesso ed è in ogni caso inopponibile agli istituti bancari o intermediari finanziari di cui al precedente comma 6.
3. I certificati di credito fiscale di cui all'articolo 16-ter del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono essere emessi, previa opzione del soggetto beneficiario, anche per il riconoscimento delle detrazioni d'imposta previste per gli interventi di riqualificazione energetica di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2004, n. 296, e successive modificazioni. Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al secondo comma dell'articolo 16-ter del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono dettate le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente comma.
4. Il costo sostenuto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico è deducibile ai sensi dell'articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per una quota annuale di ammortamento risultante dall'applicazione di un coefficiente pari al 9 per cento al costo sostenuto. Le installazioni fotovoltaiche poste su edifici e quelle realizzate su aree di pertinenza, comuni o esclusive, di fabbricati o unità immobiliari censiti al catasto edilizio urbano, sono assimilati agli impianti di pertinenza degli immobili e non è necessaria la variazione della rendita catastale dell'immobile, salvo che l'impianto ne incrementi il valore capitale di una percentuale pari al 30 per cento o superiore. L'obbligo di dichiarazione al catasto non sussiste qualora la potenza nominale dell'impianto fotovoltaico non sia superiore a 7 chilowatt per ogni unità immobiliare servita dall'impianto stesso.
(Copertura finanziaria).
1. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, pari a zero a 62.400.000 euro per il 2017, a 57.000.000 euro per il 2018, a 76.000.000 euro per il 2019, a 95.800.000 per il 2020, a 115.200.000 euro per il 2021, a 134.600.000 euro per il 2022, a 154.000.000 euro per il 2023, a 173.400.000 per il 2024, a 192.800.000 per il 2025, a 120.100.000 euro per il 2026 e a 145.000.000 euro a decorrere dal 2027, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della disposizione di cui al successivo comma 2.
2. All'articolo 13 della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, nel comma 2-ter, le parole: «1,5 per mille per il 2013 e 2 per mille a decorrere dal 2014» sono sostituite dalle seguenti: «1,5 per mille per il 2013, 2 per mille a decorrere dal 2014 e 2,20 per mille a decorrere dal 2017.»».
8. 38. Pisano, Ribaudo, Barbanti, Carbone, Ruocco, Fragomeli, Villarosa, Rizzetto, Pesco, Alberti, Cancelleri, Paglia, Cariello, Sottanelli, Bernardo, Castelli, D'Incà, Sorial, Caso, Currò, Brugnerotto, Palese, Busin.
All'articolo 8, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. In attuazione dell'articolo 15, comma 1-bis, del decreto-legge 4 giugno 2013 n. 63, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione di cui all'articolo 16, comma 1, del citato decreto-legge, si applica alle spese documentate relative agli interventi di bonifica dell'amianto di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera l), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ancorché eseguiti negli edifici strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa, arte o professione.
Conseguentemente, sono ridotte in misura corrispondente all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione le datazioni di bilancio dei Ministeri di cui all'elenco n. 2 allegato alla presente legge.
8. 13. Rampelli.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. In attuazione dell'articolo 15, comma 1-bis, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione di cui all'articolo 16, comma 1, del citato decreto-legge, si applica alle spese documentate relative agli interventi di bonifica dell'amianto di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera l), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ancorché eseguiti negli edifici strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa, arte o professione.
8. 42. Marchetti.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di stimolare la crescita dimensionale delle imprese turistiche è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo denominato «Fondo per la crescita dimensionale delle imprese turistiche», con la dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017. Il Fondo è finalizzato alla concessioni di finanziamenti, in conformità con le regole dell'Unione europea, volti all'acquisizione di strutture turistiche da parte di gestori affittuari e alla concessione di benefici fiscali per i proprietari che cedono la struttura. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico sono individuati i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento del Fondo di cui al presente comma e le conseguenti modalità di attuazione.
Alla Tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2015: – 10.000.000;
2016: – 10.000.000;
2017: – 10.000.000.
8. 39. Arlotti, Petitti.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 16-bis, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: «b), e) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «a), b), c) e d)».
8. 41. Marchetti.
Dopo comma 1, è inserito seguente:
1-bis. I titolari degli interventi di ristrutturazione edilizia che fruiscono delle detrazioni fiscali di cui al presente articolo, possono avvalersi della disciplina dello Scambio sul posto di cui alla Delibera ARG/elt 74/08 indipendentemente dalla coincidenza fisica tra il punto di immissione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta e il punto di prelievo dell'energia dalla rete, fatti salvi gli oneri di dispacciamento, trasmissione e gestione della rete. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro 90 giorni dalla data di approvazione della presente legge, emana i relativi provvedimenti attuativi.
8. 36. Pilozzi, Migliore, Piazzoni, Lacquaniti, Di Salvo, Zan, Lavagno, Nardi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 1-quater aggiungere il seguente:
«1-quinquies. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, dall'imposta lorda si detrae un importo, pari al 20 per cento, degli oneri sostenuti per le spese di trasloco relative al trasferimento della residenza o del domicilio, per un importo massimo complessivo non superiore a 10.000 euro annui.
Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo 8 con la seguente: (Ecobonus, ristrutturazione e detrazioni per spese di trasloco).
Conseguentemente all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo, le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.
8. 35. Librandi.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di garantire maggiore sicurezza al processo di ristrutturazione e di ammodernamento degli edifici per civile abitazione, dopo l'articolo 1122-ter del codice civile è aggiunto il seguente: «Articolo 1122-quater c.c. – (Interventi urgenti a tutela della sicurezza negli edifici) – Nelle parti comuni non possono essere realizzati o detenuti impianti od opere che non rispettino la normativa sulla sicurezza degli edifici e degli impianti medesimi. Il divieto si applica anche nei casi in cui la situazione di pericolo si determini in conseguenza dell'uso contemporaneo di più impianti.
L'amministratore, nel caso in cui sussista il ragionevole sospetto che difettino le condizioni di sicurezza di cui al primo comma, nomina un tecnico ed esegue l'accesso alle parti comuni.
A seguito della relazione del tecnico l'amministratore dispone previo assenso, ove possibile, del consiglio dei condomini, gli opportuni provvedimenti ed interventi.
8. 34. Sammarco, Saltamartini.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dopo la Tabella A, Parte II, aggiungere la seguente Parte:
«Tabella A – Parte II-bis – (Beni e servizi soggetti ad aliquota ridotta). – Parte II-bis – Beni e servizi soggetti all'aliquota del 5 per cento:
1) interventi di riqualificazione energetica degli edifici di cui ai commi da 344 a 349, articolo 1, della legge n. 296 del 2006, e successive modifiche e integrazioni;
2) interventi di ristrutturazione e di recupero del patrimonio edilizio (indicati nel comma 1 dell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917);
3) prodotti energetici risultanti da impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, con esclusione delle energie prodotte da fonti assimilate alle rinnovabili e dagli impianti di recupero energetico dei rifiuti.».
Conseguentemente all'articolo 17:
al comma 1, sostituire le parole: «250 milioni», con le parole: «50 milioni»;
sopprimere il comma 9;
sopprimere il comma 21
Conseguentemente, all'articolo 26, comma 11, le parole: ridotta di 200 milioni, sono sostituite dalle seguenti: ridotta di 600 milioni.
Conseguentemente, all'articolo 44 dopo il comma 27 aggiungere i seguente:
27-bis. All'articolo 19, comma 6, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, aggiungere, in fine il seguente periodo: A decorrere dall'anno 2015 l'aliquota è stabilita nella misura del 13,5 per mille.
27-ter. L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 2 punti percentuali.
27-quater. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al precedente comma si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2013.
27-quinquies. Al comma 5-bis dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
27-sexies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6:
1) al comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento»;
2) al comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dei 94 per cento»;
b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento».
8. 33. Pellegrino, Zaratti, Marcon, Melilla, Paglia, Ricciatti, Ferrara.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Gli interventi di rimozione dell'amianto da edifici privati sono soggetti a defiscalizzazione del 65 per cento nelle regioni italiane e nelle province autonome di Trento e Bolzano. La defiscalizzazione sarà attivata nelle regioni dotate di un Piano di Gestione Amianto, comprensivo in particolare di siti di discarica di capienza adeguata ai quantitativi di amianto stimati sul rispettivo territorio regionale. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 10 milioni di euro all'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle voci di parte corrente della tabella C allegata alla presente legge.
8. 24. Zolezzi, Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Vignaroli, Castelli, Sorial.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Per gli interventi di cui alla lettera l) del comma 1, eseguiti entro il 31 dicembre 2019, anche su capannoni agricoli e strutture montane, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 72 per cento delle spese documentate, fino a un ammontare complessivo delle spese non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare»;
b) al comma 7 sono aggiunte in fine, le seguenti parole: «, fatte eccezione per i lavori di bonifica dall'amianto, di cui al comma 1-bis, per quali la detrazione è ripartita in cinque quote annuali costanti e, in caso di sostituzione dei pannelli in eternit con impianti fotovoltaici, in tre quote annuali costanti».
All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, paria 10 milioni di euro all'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle voci di parte corrente della tabella C allegata alla presente legge.
8. 23. Zolezzi, Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Vignaroli, Castelli, Sorial, Schullian.
Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti;
1-bis. Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e di favorire il riutilizzo degli imballaggi usati, in via sperimentale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si applica il sistema del vuoto a rendere su cauzione per gli imballaggi in vetro di birra e acqua minerale servita al pubblico da alberghi e residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri locali pubblici.
1-ter. Ai fini del comma 2, al momento dell'acquisto dell'imballaggio pieno l'utente versa una cauzione con diritto di ripetizione della stessa al momento della restituzione dell'imballaggio usato.
1-quater. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998, n. 400, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono disciplinate le modalità di sperimentazione di cui al presente articolo.
8. 21. Vignaroli, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Mannino, Segoni, Terzoni, Castelli, Sorial.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Le banche e gli intermediari finanziari devono predisporre adeguate misure al fine di consentire ai propri clienti di effettuare, per gli interventi di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, un bonifico mediante l'utilizzo di strumenti elettronici (bonifico on-line). La violazione dell'obbligo è sanzionata con l'applicazione di una sanzione amministrativa pari al 10 per cento dell'importo del bonifico. Le maggiori entrate derivanti dall'entrata in vigore del presente articolo sono destinate al fondo per l'efficienza energetica di cui al decreto legislativo n. 102 del 4 luglio 2014. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attuazione del presente comma.
8. 19. Alberti, Crippa, Caso, Castelli.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti commi:
1-bis. Ferme restando le disposizioni più favorevoli di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e delle tabelle ad esso allegate, è soggetta all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 5 per cento: le prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 31, primo comma, lettere a), b), c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata.
1-ter. L'applicazione delle disposizioni del comma 1-bis è subordinata alla previa autorizzazione della Commissione dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Conseguentemente all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 350 milioni di euro a decorrere dal 2015.
8. 16. Crippa, Fantinati, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Currò, Caso, Mucci, Vallascas, Da Villa, Della Valle, Prodani, Tripiedi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis). All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 347, aggiungere il seguente:
147-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 344 a 347 si applicano anche agli immobili di proprietà pubblica qualora gli interventi effettuati e documentati riportino la massima classificazione energetica consentita dai vincoli architettonici presenti nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
8. 8. Dallai.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al comma 345 dopo le parole: «Tabella 3 allegata alla presente legge», aggiungere le seguenti: «Le disposizioni previste dal presente comma si applicano anche agli immobili di proprietà pubblica qualora gli interventi effettuati e documentati riportino la massima classificazione energetica consentita dai vincoli architettonici presenti nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
8. 7. Dallai.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per le spese documentate di bonifica dall'amianto, dal 30 giugno 2014 al 31 dicembre 2015, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera l), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 65 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. Restano ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Conseguentemente, all'articolo 17, comma 21, sostituire le parole: è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2015 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, con le seguenti: è incrementato di 98 milioni di euro per l'anno 2015, 440 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2025 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
8. 5. Dallai, Fanucci, Marco Di Maio, Donati, Parrini, Bargero.
Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
1-bis. All'elenco 2 allegato all'articolo 1, comma 577, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sopprimere la voce: «Legge 22 dicembre 2008, n. 203, articolo 2, comma 12 – Credito d'imposta agevolazione sulle reti di teleriscaldamento».
1-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono rideterminate le quote percentuali di fruizione dei crediti d'imposta, al fine di mantenere invariati gli effetti positivi derivanti dalla riduzione dei restanti crediti d'imposta di cui all'elenco 2 allegato all'articolo 1, comma 577, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dal comma 1-bis.
1-quater. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 45 milioni di euro a decorrere dal 2015, si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
8. 1. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al comma 344, dopo le parole: «annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,», sono inserite le seguenti: «nonché per le spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, consistenti nella sostituzione di impianti di illuminazione tradizionale con impianti di illuminazione a led,».
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2015: – 10.000.000;
2016: – 16.500.000;
2017: – 13.000.000.
8. 2. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Catalano.
Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:
1-bis. All'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili».
Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2015: – 500.000;
2016: – 5000.000;
2017: – 1.400.000;
8. 3. Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ottobre.
Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:
Art. 8-bis.
Il comma 19 dell'articolo 30 della legge n. 99 del 2009 è abrogato. Conseguentemente l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il servizio idrico garantisce che in occasione dell'aggiornamento dei corrispettivi del dispacciamento per il mese successivo all'entrata in vigore della presente legge siano adeguati al ribasso i suddetti corrispettivi.
*8. 01. Basso.
Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:
Art. 8-bis.
Il comma 19 dell'articolo 30 della legge n. 99 del 2009 è abrogato. Conseguentemente l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il servizio idrico garantisce che in occasione dell'aggiornamento dei corrispettivi del dispacciamento per il mese successivo all'entrata in vigore della presente legge siano adeguati al ribasso i suddetti corrispettivi.
*8. 02. De Menech.
Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:
Art. 8-bis.
Il comma 19 dell'articolo 30 della legge n. 99 del 2009 è abrogato. Conseguentemente l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il servizio idrico garantisce che in occasione dell'aggiornamento dei corrispettivi del dispacciamento per il mese successivo all'entrata in vigore della presente legge siano adeguati al ribasso i suddetti corrispettivi.
*8. 05. Gasparini.
Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:
Art. 8-bis.
Il comma 19 dell'articolo 30 della legge n. 99 del 2009 è abrogato. Conseguentemente l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il servizio idrico garantisce che in occasione dell'aggiornamento dei corrispettivi del dispacciamento per il mese successivo all'entrata in vigore della presente legge siano adeguati al ribasso i suddetti corrispettivi.
*8. 012. Rampelli.
Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:
Art. 8-bis.
Il comma 19 dell'articolo 30 della legge n. 99 del 2009 è abrogato. Conseguentemente l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il servizio idrico garantisce che in occasione dell'aggiornamento dei corrispettivi del dispacciamento per il mese successivo all'entrata in vigore della presente legge siano adeguati al ribasso i suddetti corrispettivi.
*8. 013. Saltamartini.
Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:
Art. 8-bis.
Il comma 19 dell'articolo 30 della legge n. 99 del 2009 è abrogato. Conseguentemente l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il servizio idrico garantisce che in occasione dell'aggiornamento dei corrispettivi del dispacciamento per il mese successivo all'entrata in vigore della presente legge siano adeguati al ribasso i suddetti corrispettivi.
*8. 024. Gelmini, Palese, Brunetta, Squeri.
Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:
Art. 8-bis.
Il comma 19 dell'articolo 30 della legge n. 99 del 2009 è abrogato. Conseguentemente l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il servizio idrico garantisce che in occasione dell'aggiornamento dei corrispettivi del dispacciamento per il mese successivo all'entrata in vigore della presente legge siano adeguati al ribasso i suddetti corrispettivi.
*8. 025. Marchetti.
Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:
Art. 8-bis.
Il comma 19 dell'articolo 30 della legge n. 99 del 2009 è abrogato. Conseguentemente l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il servizio idrico garantisce che in occasione dell'aggiornamento dei corrispettivi del dispacciamento per il mese successivo all'entrata in vigore della presente legge siano adeguati al ribasso i suddetti corrispettivi.
*8. 035. Misiani, Marantelli.
Dopo l'articolo 8, è inserito il seguente:
Art. 8-bis.
(Agevolazioni in favore dei giovani per l'acquisto dell'abitazione principale, mediante lo strumento della locazione finanziaria).
1. All'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica, n. 917, dopo la lettera i-sexies), sono aggiunte le seguenti:
«i-sexies.1) i canoni, e i relativi oneri accessori, derivanti da contratti di locazione finanziaria su unità immobiliare, anche da costruire, da adibire ad abitazione principale entro un anno dalla consegna, sostenuti da giovani di età inferiore a 35 anni con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro, per un importo non superiore a 13.000 euro;
i-sexies.2) il costo di acquisto a fronte dell'esercizio dell'opzione finale, e i relativi oneri accessori, derivanti da contratti di locazione finanziaria su unità immobiliare adibita ad abitazione principale, sostenuti da giovani di età inferiore a 35 anni con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro, per un importo non superiore a 20.000 euro;».
2. Le agevolazioni di cui al comma 1, si applicano, nella misura del 50 per cento, anche nei confronti di soggetti con età uguale o superiore a 35 anni di età, privi di abitazione principale e con reddito complessivo non superiore a 55.000 euro all'atto della stipula del contratto di locazione finanziaria.
3. Per quanto non espressamente previsto dai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 917.
4. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, dopo il secondo periodo è inserito il seguente:
Se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, acquisite in locazione finanziaria, ove ricorrano in capo all'utilizzatore le condizioni di cui alla nota 2-bis, 1 per cento.
Note: II-ter) L'aliquota dell'1 per cento si applica sulla somma delle quota capitali comprese nei canoni di locazione finanziaria oltre al prezzo di riscatto.
5. Per le volture catastali e le trascrizioni relative alle cessioni di immobili, anche da costruire derivanti da contratti di cui ai commi 1 e 2, nei confronti di banche e di intermediari finanziari autorizzati di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, anche se assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, le aliquote delle imposte ipotecaria e catastale, sono dovute in misura fissa.
6. Agli eventuali maggiori oneri di cui alla presente legge, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; agli eventuali maggiori oneri di cui alla presente legge, per gli anni successivi al 2017 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
8. 03. Boccadutri, Marco Di Maio.
Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
I commi 717 e 718 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono soppressi. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
8. 04. Busin, Caparini.
Dopo l'articolo 8, inserire il seguente articolo:
Art. 8-bis.
(Determinazione della rendita catastale per gli immobili ad uso produttivo).
1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 4 del regio decreto-legge del 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, si interpreta nel senso che i fabbricati e le costruzioni stabili sono costituiti dal suolo e dalle parti ad esso strutturalmente connesse allo scopo di realizzare un unico bene complesso.
2. Non si considerano strutturalmente connessi al suolo allo scopo di realizzare un unico bene complesso e non concorrono pertanto alla determinazione della rendita catastale ai sensi dell'articolo 10 del citato regio decreto-legge, gli impianti e i macchinari che, indipendentemente dal mezzo di unione con il quale siano connessi al suolo, sono suscettibili di essere separati dal suolo, smontati e ricollocati in luogo diverso conservando la propria funzione economica.
*8. 06. Vignali, Saltamartini, Tancredi.
Dopo l'articolo 8, inserire il seguente articolo:
Art. 8-bis.
(Determinazione della rendita catastale per gli immobili ad uso produttivo).
1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 4 del regio decreto-legge del 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, si interpreta nel senso che i fabbricati e le costruzioni stabili sono costituiti dal suolo e dalle parti ad esso strutturalmente connesse allo scopo di realizzare un unico bene complesso.
2. Non si considerano strutturalmente connessi al suolo allo scopo di realizzare un unico bene complesso e non concorrono pertanto alla determinazione della rendita catastale ai sensi dell'articolo 10 del citato regio decreto-legge, gli impianti e i macchinari che, indipendentemente dal mezzo di unione con il quale siano connessi al suolo, sono suscettibili di essere separati dal suolo, smontati e ricollocati in luogo diverso conservando la propria funzione economica.
*8. 015. Gelmini, Palese, Brunetta.
Dopo l'articolo 8, inserire il seguente articolo:
Art. 8-bis.
(Determinazione della rendita catastale per gli immobili ad uso produttivo).
1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 4 del regio decreto-legge del 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, si interpreta nel senso che i fabbricati e le costruzioni stabili sono costituiti dal suolo e dalle parti ad esso strutturalmente connesse allo scopo di realizzare un unico bene complesso.
2. Non si considerano strutturalmente connessi al suolo allo scopo di realizzare un unico bene complesso e non concorrono pertanto alla determinazione della rendita catastale ai sensi dell'articolo 10 del citato regio decreto-legge, gli impianti e i macchinari che, indipendentemente dal mezzo di unione con il quale siano connessi al suolo, sono suscettibili di essere separati dal suolo, smontati e ricollocati in luogo diverso conservando la propria funzione economica.
*8. 038. Giampaolo Galli, Parrini, Colaninno.
Dopo l'articolo 8, inserire il seguente articolo:
Art. 8-bis.
(Determinazione della rendita catastale per gli immobili ad uso produttivo).
1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 4 del regio decreto-legge del 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, si interpreta nel senso che i fabbricati e le costruzioni stabili sono costituiti dal suolo e dalle parti ad esso strutturalmente connesse allo scopo di realizzare un unico bene complesso.
2. Non si considerano strutturalmente connessi al suolo allo scopo di realizzare un unico bene complesso e non concorrono pertanto alla determinazione della rendita catastale ai sensi dell'articolo 10 del citato regio decreto-legge, gli impianti e i macchinari che, indipendentemente dal mezzo di unione con il quale siano connessi al suolo, sono suscettibili di essere separati dal suolo, smontati e ricollocati in luogo diverso conservando la propria funzione economica.
8. 042. Causi, Fregolent, Capozzolo, Carbone, Carella, De Maria, Marco Di Maio, Manlio Di Stefano, Fragomeli, Ginato, Gitti, Lodolini, Moretto, Pelillo, Pastorino, Petrini, Ribaudo, Sanga, Zoggia.
Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:
Art. 8-bis.
(Deducibilità dell'IMU sugli immobili d'impresa dalle imposte sui redditi e dall'IRAP).
A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015, il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo del 14 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente: «L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni, nonché ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, con le seguenti percentuali:
a) nella misura del 40 per cento per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015;
b) nella misura del 60 per cento per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016;
c) nella misura del 80 per cento per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017;
d) nella misura del 100 per cento dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018.
Conseguentemente all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 386,3 milioni di euro per l'anno 2015, –716,6 milioni per l'anno 2016 e 1.046,9 per l'anno 2017.
8. 07. Vignali, Saltamartini, Tancredi.
Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:
Art. 8-bis.
(Deducibilità dell'IMU sugli immobili d'impresa dalle imposte sui redditi e dall'IRAP).
A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015, il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo del 14 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente: «L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni, nonché ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, con le seguenti percentuali:
a) nella misura del 40 per cento per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015;
b) nella misura del 60 per cento per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016;
c) nella misura del 80 per cento per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017;
d) nella misura del 100 per cento dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018.
Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le
variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 390 milioni di euro per l'anno 2015, 717 milioni per l'anno 2016 e 1,047 milioni di euro per l'anno 2017.
8. 014. Gelmini, Palese, Brunetta.
Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:
Art. 8-bis.
(Deducibilità dell'IMU sugli immobili d'impresa dalle imposte sui redditi e dall'IRAP).
A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015, il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo del 14 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente: «L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni, nonché ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, con le seguenti percentuali:
a) nella misura del 40 per cento per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015;
b) nella misura del 60 per cento per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016;
c) nella misura del 80 per cento per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017;
d) nella misura del 100 per cento dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018.
8. 041. Giampaolo Galli, Parrini, Colaninno.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Bonifiche dall'amianto dei siti di interesse nazionale).
1. È autorizzata la spesa di 70 milioni di euro per ciascuno dei seguenti anni 2015, 2016 e 2017 per la messa in sicurezza e bonifica dei siti (SIN) di classe di priorità 1 a maggiore rischio e con priorità decrescenti: 4 impianti industriali attivi o dismessi, 319 pubblici o privati a partire da 37 ospedali case di cura, case di riposo; 116 scuole di ogni ordine e grado, istituti di ricerca, 86 uffici della pubblica amministrazione, 27 impianti sportivi, 8 biblioteche, nonché per incentivazione di installazione di impianti fotovoltaici in sostituzione delle coperture in cemento amianto. Sono fatte salve le responsabilità degli autori della contaminazione e del proprietario delle aree in conformità alle leggi vigenti, e fatto salvo il dovere della autorità competenti di procedere alla ripetizione delle spese sostenute per gli interventi di caratterizzazione e messa in sicurezza, nonché per gli ulteriori interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nelle forme e nei modi previsti dalla legge.
Conseguentemente al comma 21 dell'articolo 17, sostituire la parola: 100 con la parola: 30 e la parola: 460 con la parola: 390.
8. 08. Pellegrino, Zaratti, Marcon, Melilla, Giancarlo Giordano, Franco Bordo.
Dopo l'articolo 8, inserire il seguente
Art. 8-bis.
(Qualificazione catastale dei terreni adibiti ad attività estrattiva).
Nelle more della revisione del catasto, le aree nelle quali è esercitata attività estrattiva a seguito del rilascio della apposita autorizzazione alla coltivazione, ai sensi dell'articolo 18 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, e dell'articolo 24 del Testo Unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono da intendersi iscritte nel Catasto dei Terreni, come previsto dal regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572.
8. 09. Vignali, Saltamartini, Tancredi.
Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:
Art. 8-bis.
(Agevolazioni fiscali per fabbricati in classe energetica elevata).
Ai fini di tutti i tributi, fatta eccezione per l'imposta sul valore aggiunto, la base imponibile su cui calcolare l'imposta dovuta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati di classe energetica A o B, ai sensi dell'allegato 4 delle linee guida nazionali per la classificazione energetica degli edifici di cui al decreto ministeriale 26 giugno 2009, ovvero ai sensi della normativa regionale, laddove vigente.
8. 010. Matarrese, D'Agostino, Mazziotti Di Celso, Librandi, Vecchio, Causin, Nesi.
Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:
Art. 8-bis.
(Definizione ambito operativo degli incentivi per gli investimenti in abitazioni in locazione).
1. Per «unità immobiliari, a destinazione residenziale, di nuova costruzione, invendute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto», di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, s'intendono le unità immobiliari che, alla suddetta data, siano ultimate, nonché quelle per le quali sia stato già rilasciato idoneo titolo abilitativo alla costruzione.
8. 011. Matarrese, D'Agostino, Mazziotti Di Celso, Librandi, Vecchio, Causin, Nesi.
Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente articolo:
Art. 8-bis.
(Modifiche agli incentivi per gli investimenti in abitazioni in locazione).
1. All'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, le parole: «, invendute alla data di entra in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono soppresse.
8. 016. Palese, Brunetta.
Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:
Art. 8-bis.
(Definizione ambito operativo degli incentivi per gli investimenti in abitazioni in locazione).
1. Per «unità immobiliari, a destinazione residenziale, di nuova costruzione, invendute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto», di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, s'intendono le unità immobiliari che, alla suddetta data, siano ultimate, nonché quelle per le quali sia stato già rilasciato idoneo titolo abilitativo alla costruzione.
8. 017. Palese, Brunetta.
Dopo l'articolo 8 è inserito:
Art. 8-bis.
(Agevolazioni fiscali per fabbricati in classe energetica elevata).
1. Ai fini di tutti tributi, fatta eccezione per l'imposta sul valore aggiunto, la base imponibile su cui calcolare l'imposta dovuta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati di classe energetica A o B, ai sensi dell'allegato 4 delle Linee Guida nazionali per la classificazione energetica degli edifici di cui al decreto ministeriale 26 giugno 2009, ovvero ai sensi della normativa regionale, laddove vigente.
8. 018. Palese, Brunetta.
Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:
Art. 8-bis.
(Incentivi alla riqualificazione ed alla permuta immobiliare).
1. Alle cessioni di immobili abitativi poste in essere da cedenti che non siano soggetti passivi IVA a favore di società che abbiano per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione, il recupero e la rivendita di beni immobili, si applicano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa, a condizione che nell'atto l'acquirente dichiari che intende trasferire l'immobile entro cinque anni dall'ultimazione degli interventi di recupero di cui alle lettere o) e d) dell'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con il conseguimento della certificazione energetica che attesti un miglioramento del fabbisogno di energia primaria pari almeno al 50 per cento rispetto alla situazione antecedente gli interventi di recupero.
2. Il beneficio di cui al comma 1 si applica altresì al trasferimento di case di abitazione effettuato nei confronti di imprese di costruzione a titolo di permuta per l'acquisto di fabbricati o porzioni di fabbricati oggetto degli interventi di recupero di cui al comma 1.
3. Agli acquirenti dei fabbricati, o porzioni di fabbricati, incisivamente recuperati, di cui al precedente comma spetta una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche pari al 50 per cento delle spese sostenute per l'acquisto, da assumere entro il limite massimo di 150.000 euro. La detrazione è ripartita in dieci quote di pari importo a decorrere dall'anno in cui sono sostenute le spese.
8. 019. Palese, Brunetta.
Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:
Art. 8-bis.
1. Sono escluse dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno degli enti pubblici territoriali le spese a qualsiasi titolo sostenute da tali enti per:
a) l'aggiornamento e l'approfondimento delle conoscenze geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche sismiche nonché le attività di monitoraggio finalizzati a una più oculata pianificazione territoriale;
b) gli interventi per la sistemazione o il consolidamento di versanti atti a ridurre la pericolosità di frana, nonché gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di argini, sponde e manufatti necessarie a garantire il deflusso delle acque e a favorire la stabilità del terreno;
c) gli interventi per migliorare il drenaggio delle acque meteoriche e del reticolo superficiale, compresi gli interventi di taglio selettivo della vegetazione in alveo, salvaguardando le funzioni ambientali svolte dalla vegetazione ripariale;
d) gli interventi di rimboschimento qualora in frase di progettazione la perizia di un professionista idoneo, o di personale tecnico interno specializzato, attesa che il rimboschimento genera una sensibile riduzione del rischio idrogeologico;
e) gli interventi di demolizione per edifici abusivi e di demolizione e ricostruzione per tutti gli altri edifici.
2. Tutti gli interventi di cui al comma 1 devono essere progettati e realizzati in funzione della salvaguardia dell'ambiente, nel rispetto dei vincoli di carattere ambientale, idrogeologico, forestale, e paesaggistico, al sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e della legge 16 giugno 1927, n. 1766. All'atto della progettazione preliminare devono essere esaminate le diverse soluzioni possibili tenendo conto, nella valutazione del rapporto tra costi e benefici, anche dei costi e dei benefici di tipo ambientale e optando per la soluzione che realizza il miglior grado di integrazione tra i diversi obiettivi.
Conseguentemente , agli oneri derivanti dalle presenti disposizioni, stimati in 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli importi di cui alla Tabella C allegata al presente disegno di legge.
8. 020. Segoni, Daga, Terzoni, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Castelli, Sorial.
Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:
Art. 8-bis.
(Tariffe rifiuti).
Alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
1. Il comma 651 è sostituito dal seguente:
«651. A partire dal 2015, nella determinazione della tariffa, il comune tiene conto dei criteri determinati con regolamento da emanarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
Il regolamento è emanato nel rispetto dei seguenti princìpi:
a) Il costo fisso del servizio dì gestione previsto dal piano finanziario del comune deve riflettere criteri oggettivi e trasparenti da individuare sulla base di parametri dimensionali e territoriali dei comuni e in relazione ad intervalli ragionevoli di incidenza (costi standard) determinati dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF) istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze. In assenza e/o nelle more di tale determinazione, i costi fissi dovranno rispettare criteri di contabilità analitica, per centri di costo;
b) La ripartizione dei costi dovrà avvenire sulla base della stima della produzione dei rifiuti a carico delle utenze domestiche, utilizzando coefficienti che ciascun comune dovrà determinare a seguito di attività di misurazione puntuale della produzione di rifiuti. La produzione complessiva delle utenze domestiche dovrà essere calcolata come prodotto tra il numero di famiglie residenti sul comune, distinte per numero di componenti, e il coefficiente di produzione media, espresso in kg/giorno. La produzione delle utenze non domestiche sarà calcolata per differenza. In assenza di queste misurazioni, ci si riferirà al dato della produzione media pro capite come risulta dai dati MUD (nettata dei rifiuti di imballaggio conferiti in raccolta differenziata);
c) La percentuale del costo allocata a ciascuna categoria di utenza, domestica e non, è fissata tenendo conta della produzione effettiva di rifiuto di ciascuna categoria da determinarsi sulla base di campagne specifiche di pesatura. In assenza di misurazioni periodiche, la percentuale del costo allocata a ciascuna categoria di utenza, domestica e non, dovrà tener conto della produzione presunta di rifiuto di ciascuna categoria di utenza, determinata sulla base di coefficienti di producibilità e delle superfici iscritte al ruolo;
d) Il comune, con proprio regolamento, deve prevedere riduzioni tariffarie, nella misura massima del cinquanta per cento, nel caso di: abitazioni o locali tenuti a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti (ad esempio concessionari/mobilifici); tipologie di attività che per loro natura dimostrino di produrre principalmente rifiuto differenziato. Nella modulazione della tariffa si tiene conto della qualità del rifiuto prodotto da ciascuna categoria di attività, assicurando riduzioni per la raccolta differenziata crescenti all'aumentare della quota di rifiuto differenziabile. I coefficienti di riduzione sono stabiliti annualmente dal comune nella delibera di approvazione delle aliquote in funzione degli obiettivi di raccolta differenziata, eventualmente distinta per tipologia di rifiuto, fissati nella medesima delibera. Le riduzioni sono concesse sulla base dell'effettivo conferimento e sono pertanto applicate sulle aliquote dell'anno successivo. Il comune può altresì prevedere sconti o agevolazioni, da riconoscere agli utenti che conferiscano i rifiuti presso gli ecocentri. Alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato autonomamente al recupero.».
Il comma 653 è sostituito dal seguente: «653. A partire dal 2015, nella determinazione dei costi del servizio, il comune deve avvalersi delle risultanze dei fabbisogni standard.».
Il comma 658 è sostituito dal seguente: «658. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche e non domestiche.».
8. 021. Gelmini, Palese, Brunetta, Squeri.
Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:
Art. 8-bis.
(Obbligo audit energetici).
Al decreto legislativo n. 102 del 2014 dopo il comma 1 dell'articolo 8 inserire il seguente:
«1-bis. Per i gruppi aziendali con più siti produttivi che svolgono analoga attività su almeno 3 diverse regioni, l'obbligo di cui al comma 1, s'intende ottemperato anche qualora siano state svolte diagnosi energetiche a campione con costruzione di profili di carico tipo su base regionale. Analogamente, i sistemi di gestione conformi EMAS e alle norme ISO 50001 o EN ISO 14001 possono essere realizzati sulla base dello stesso principio. Sono esclusi dagli obblighi di cui al comma 1 i siti di grandi aziende con consumo annuale inferiore a 1 milione di KWh.».
8. 022. Gelmini, Palese, Brunetta, Squeri.
Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:
Art. 10-bis.
(Detrazione per corpi illuminanti).
1. Per le spese documentate, sostenute tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017, relative ad interventi volti alla sostituzione degli impianti di illuminazione posti all'interno di locali e luoghi diversi dalle abitazioni, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 50 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione pari a 100.000 euro per ciascuna unità immobiliare singolarmente autonoma, da ripartire in 5 quote annuali di pari importo.
2. Ai fini dell'ottenimento della detrazione gli interventi devono rispettare le seguenti condizioni:
a) ridurre la potenza installata o i consumi di energia elettrica pre-intervento almeno del 50 per cento;
b) mantenere i livelli minimi di illuminamento previsti dalle normative CEI applicabili;
3. A pena di decadenza, deve essere conservata la seguente documentazione;
a) dichiarazione di conformità dell'impianto, corredata di schede tecniche delle apparecchiature installate;
b) relazione tecnica e progetto illuminotecnico a firma di progettista abilitato, che dimostri il rispetto delle condizioni poste alla lettera a) del comma precedente.
8. 023. Gelmini, Palese, Brunetta, Squeri.
Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:
Art. 8-bis.
1. All'articolo 47 della legge n. 326 del 2003 sono aggiunti i seguenti commi:
«6-sexies. I lavoratori affetti da patologie asbesto-correlate di origine professionale, qualora non abbiano ancora raggiunto i requisiti per la maturazione del diritto alla pensione, anche dopo la rivalutazione del periodo contributivo ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, possono comunque accedere al pensionamento anticipato, con il sistema contributivo, senza rinunciare alle altre provvidenze vigenti.
6-septies. Restano fermi i benefici previsti dagli articoli 140 e seguenti del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, e ogni altra disposizione vigente in favore dei lavoratori affetti da patologie asbesto correlate.».
Conseguentemente alla Tabella A: Ministero dell'economia e delle finanze, modificare come segue:
2015: – 10.000.000;
2016: – 10.000.000;
2017: – 10.000.000.
8. 026. Bechis, Caso, Castelli, Sibilia.
Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:
«8-bis. Al fine di rispettare gli impegni assunti in sede europea, volti a incrementare l'efficienza energetica, nell'ambito della definizione dei decreti attuativi delle Linee Guida previste dall'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo n. 102 del 4 luglio 2014 di recepimento della direttiva 27/CE/2012, sono individuati i criteri d'accesso al meccanismo di incentivazione dei titoli di efficienza energetica per impianti fotovoltaici in scambio sul posto di potenza nominale inferiore o uguale a 500 kW, in caso di sostituzione di coperture in fibro-cemento amianto di capannoni industriali, terziari, artigianali o agricoli.
8. 027. Rizzetto, Caso, Castelli.
Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:
«8-bis. 1. Per incentivare l'utilizzazione dell'energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili, i comuni con popolazione fino a 20.000 residenti possono usufruire del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta, secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 150, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per gli impianti di cui sono proprietari di potenza non superiore a 500 kW, a copertura dei consumi di proprie utenze, senza tener conto dell'obbligo di coincidenza tra il punto di immissione e i punti di prelievo dell'energia scambiata con la rete ed esonerando tali sistemi dal pagamento degli oneri di rete e di sistema.
8. 028. Rizzetto, Caso, Castelli.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
1. La variazione della rendita catastale dell'immobile che ospita impianti fotovoltaici è obbligatoria solo se la potenza dell'impianto è maggiore di 7 kW e il valore dell'impianto incrementa di oltre il 40 per cento della rendita catastale.
2. Agli impianti fotovoltaici in scambio sul posto si applica un coefficiente di ammortamento del 9 per cento annuo a prescindere dalla natura mobiliare o immobiliare dell'impianto;
3. Al minore gettito derivante dalla norma si provvede a valere sulla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico dei proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinati ai progetti energetico ambientali, previa verifica dell'entità dei proventi disponibili annualmente.
8. 029. Crippa, Fantinati, Mucci, Vallascas, Da Villa, Prodani, Della Valle, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Currò, Sorial, Colonnese, Cariello.
Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:
Art. 8-bis.
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas di concerto con il Ministro dello sviluppo economico determina un piano per il contenimento dei costi connessi allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse.
2. Dalla presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri dalla finanza pubblica.
8. 030. Crippa, Fantinati, Mucci, Vallascas, Da Villa, Prodani, Della Valle, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Sorial, Currò, Cariello, Colonnese.
Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:
Art. 8-bis.
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministero dell'economia e finanze determina un piano per la revisione delle agevolazioni fiscali per le imprese a forte consumo di energia al fine di incentivarne l'efficienza energetica delle medesime.
2. Dalla presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri dalla finanza pubblica.
8. 031. Crippa, Fantinati, Mucci, Vallascas, Da Villa, Prodani, Della Valle, Castelli, D'Incà, Colonnese, Currò, Cariello, Caso, Brugnerotto, Sorial.
Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:
Art. 8-bis.
1. Ai fini della riduzione del costo della bolletta elettrica e del gas le aziende fornitrici di energia e gas entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge promuovono contratti sentito il parere dell'Autorità energia elettrica e gas per la fornitura di energia e gas a favore di Gruppi di acquisto. Secondo i seguenti principi:
a) comparazione del risparmio tra contratto in Gruppo ed individuale;
b) chiarezza e trasparenza delle condizioni contrattuali;
c) pubblicazione sui siti dell'offerta di acquisto.
8. 032. Da Villa, Fantinati, Crippa, Mucci, Vallascas, Da Villa, Prodani, Della Valle, Castelli, D'Incà, Brugnerotto, Currò, Caso, Cariello, Colonnese, Sorial.
Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:
Art. 8-bis.
1. Al fine di favorire gli investimenti in edilizia sostenibile e in risparmio energetico, è istituito presso il Ministero per lo sviluppo economico il Fondo per l'ecoprestito, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017. Il Fondo provvede ad erogare anticipazioni di durata decennale, senza pagamento di interessi a carico del beneficiario, fino ad un importo massimo di 30.000 euro, per interventi di riqualificazione energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e per interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 16 del medesimo decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.
2. Possono beneficiare delle anticipazioni di cui al comma 6-bis, con riferimento all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, i contribuenti destinatari delle detrazioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, con riferimento all'articolo 16 del medesimo decreto-legge, i proprietari, i conduttori o i comodatari di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, nonché gli ex istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica in proprietà o in gestione degli enti medesimi, nonché gli inquilini assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, per interventi realizzati in base a un progetto autorizzato dall'ente proprietario o gestore, asseverato da un tecnico abilitato.
3. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 261, e successive modificazioni, con proprio decreto, provvede alla ripartizione delle risorse del Fondo tra le regioni sulla base delle domande di anticipazione presentate per interventi di ristrutturazione e di riqualificazione energetica di immobili situati nel territorio regionale. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti i requisiti e le condizioni per l'accesso alle anticipazioni di cui al comma 7-bis, nonché le modalità di rimborso dell'anticipazione stessa.
Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere il seguente periodo: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.
8. 033. Da Villa, Fantinati, Crippa, Mucci, Vallascas, Prodani, Della Valle, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Currò, Cariello, Colonnese.
Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:
Art. 8-bis.
(Detrazioni per gli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico).
Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2014 per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale spetta una detrazione dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, nella misura del 19 per cento per un importo delle spese stesse non superiore a 250 euro. La detrazione spetta sempreché le spese stesse non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare reddito complessivo. La detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che si trovino nelle condizioni indicate nel comma 2 del medesimo articolo 12.
Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 (o a decorrere dal 2015).
8. 034. Luigi Di Maio, Caso, Castelli.
Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:
Art. 8-bis.
1. A partire dal 1° gennaio 2015 le imposte gravanti sui consumi di energia elettrica sono le seguenti:
0,011 per i consumi mensili inferiori a 50.000 kWh;
0,010 per i consumi mensili compresi tra 50.000 e 200.000 kWh;
0,0070 per i consumi mensili compresi tra 200.000 e 1.200.000 KWh;
0,001 per i consumi mensili maggiori di 1.200.000 kWh.
2. Dalla medesima data è abrogata la lettera e) del comma 3 dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 504 del 1995.
Conseguentemente, sono ridotte in misura corrispondente all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione le dotazioni di bilancio dei Ministeri di cui all'elenco ti. 2 allegato alla presente legge.
*8. 036. Rampelli.
Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:
Art. 8-bis.
1. A partire dal 1° gennaio 2015 le imposte gravanti sui consumi di energia elettrica sono le seguenti:
0,011 per i consumi mensili inferiori a 50.000 kWh;
0,010 per i consumi mensili compresi tra 50.000 e 200.000 kWh;
0,0070 per i consumi mensili compresi tra 200.000 e 1.200.000 KWh;
0,001 per i consumi mensili maggiori di 1.200.000 kWh.
2. Dalla medesima data è abrogata la lettera e) del comma 3 dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 504 del 1995.
Conseguentemente, sono ridotte in misura corrispondente all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione le dotazioni di bilancio dei Ministeri di cui all'elenco ti. 2 allegato alla presente legge.
*8. 040. Marchetti.
Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:
Art. 8-bis.
1. A partire dal 1° gennaio 2015 le imposte gravanti sui consumi di energia elettrica sono le seguenti:
0,011 per i consumi mensili inferiori a 50.000 kWh;
0,010 per i consumi mensili compresi tra 50.000 e 200.000 kWh;
0,0070 per i consumi mensili compresi tra 200.000 e 1.200.000 KWh;
0,001 per i consumi mensili maggiori di 1.200.000 kWh.
2. Dalla medesima data è abrogata la lettera e) del comma 3 dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 504 del 1995.
Conseguentemente, sono ridotte in misura corrispondente all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione le dotazioni di bilancio dei Ministeri di cui all'elenco ti. 2 allegato alla presente legge.
*8. 037. Busin, Guidesi, Caparini.
Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:
Art. 8-bis.
Al decreto legislativo n. 102 del 2014 dopo il comma 1 dell'articolo 8 è inserito il seguente comma:
1-bis. Per i gruppi aziendali con più siti produttivi che svolgono analoga attività su almeno 3 diverse regioni, l'obbligo di cui al comma 1, s'intende ottemperato anche qualora siano state svolte diagnosi energetiche a campione con costruzione di profili di carico tipo su base regionale. Analogamente, i sistemi di gestione conformi EMAS e alle norme ISO 50001 o EN ISO 14001 possono essere realizzati sulla base dello stesso principio. Sono esclusi dagli obblighi di cui al comma 1 i siti di grandi aziende con consumo annuale inferiore a 1 milione di KWh.
8. 039. Marchetti.
Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:
Art. 8-bis.
1. Il gettito dell'imposta municipale propria riservata allo Stato derivante da impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile è destinato ai comuni per interventi volti a migliorare la situazione sociale ed economica dei territori nei quali sono collocati detti impianti, o porzioni degli stessi.
Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
2015: – 3.000.000;
2016: – 3.000.000;
2017: – 3000.000.
8. 043. Crippa, D'Incà, Fantinati, Mucci, Vallascas, Da Villa, Prodani, Della Valle, Castelli, Caso, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, Currò.
Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:
Art. 8-bis.
1). Al comma 9 dell'articolo 67-quater del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo, dopo le parole: «è istituito» sono inserite le seguenti: «, presso le prefetture-uffici territoriali del Governo competenti.»;
b) al secondo periodo, la parola: «volontaria» è soppressa;
c) al terzo periodo, dopo le parole: «nell'elenco è» sono inserite le seguenti: «obbligatoria ed e»;
d) le parole: «Gli aggiornamenti periodici delle verifiche sono comunicati dalle prefetture – uffici territoriali del Governo agli uffici speciali ai fini della cancellazione degli operatori economici dall'elenco.» sono sostituite dalle seguenti: «Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno e dell'autorità politica delegata alla ricostruzione sono definite le modalità attuative del presente comma.».
2. I decreti di cui al medesimo comma 9 dell'articolo 67-quater citato, sono adottati sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
3. Al fine di garantire la massima trasparenza e tracciabilità nell'attività di riparazione o ricostruzione degli edifici privati danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009, i beneficiari dei contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), e) ed e-bis), decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, il cui importo superi la soglia di euro 500.000, una volta determinato il contributo massimo concedibile, devono scegliere l'impresa a cui affidare i lavori tra quelle iscritte nell'elenco degli operatori economici istituito ai sensi dell'articolo 67-quater, comma 9, decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
8. 044. Castricone.
Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:
Art. 8-bis.
8-bis. Nell'ambito delle risorse annualmente destinate alla ricostruzione privata, a partire dall'anno 2015, una quota fino ad un massimo dell'1 per cento delle suddette risorse, confluisce in un fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° giugno 2014.
8-ter. Al fine di assicurare la continuità delle attività di ricostruzione e di recupero del tessuto urbano e sociale dei territori abruzzesi colpiti dal sisma, le risorse del fondo possono essere utilizzate, per provvedere ai fabbisogni di prestazioni e servizi di natura tecnica e di assistenza qualificata, in qualunque forma resi, degli enti locali, degli uffici statali e degli Uffici Speciali istituzionalmente preposti alle attività della ricostruzione sia privata che pubblica, anche in deroga ai limiti assunzionali vigenti. Tale fabbisogno è definito sulla base di un programma di assistenza tecnica, con cadenza biennale, posto in essere, su proposta degli enti locali e degli uffici interessati, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo nei territori colpiti dal sisma dei 6 aprile 2009, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° giugno 2014, 8-bis e approvato con delibera del CIPE, che provvede al riparto delle risorse.
8. 045. Castricone.
ART. 9.
Sopprimerlo.
*9. 13. Sorial, Cariello, Castelli, Colonnese, D'Incà, Brugnerotto, Currò, Caso.
Sopprimerlo.
*9. 1. Sorial.
Sostituire l'articolo 9, con i seguenti:
Art. 9.
(Modifiche al regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità).
1. All'articolo 27 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n. 11 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 1 è sostituito dai seguenti:
«1. Per favorire la costituzione di nuove imprese, anche da parte di giovani e di coloro che hanno perso il lavoro, a decorrere dal 1o gennaio 2015, il regime di cui all'articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applica, con l'aliquota dell'imposta sostitutiva di cui al comma 105, del medesimo articolo 1, ridotta al 5 per cento, alle persone fisiche:
a) che intraprendono un'attività d'impresa, arte o professione;
b) che l'hanno intrapresa successivamente al 31 dicembre 2010».
2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:
«1-bis. Il beneficio di cui al comma 1, si applica per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi;»
3) al comma 2, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
«a) Il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti, la medesima attività artistica, professionale ovvero d'impresa di cui al comma 1, anche in forma associata;
b) l'attività di cui al comma 1 non costituisca mera prosecuzione della stessa attività precedentemente svolta dal contribuente in regime di lavoro dipendente salva l'ipotesi in cui essa venga intrapresa nei confronti di soggetti diversi dai datori di lavoro attuali e trascorsi, e vengano utilizzati, all'uopo, beni strumentali e una sede di lavoro differenti da quelli predisposti per l'esecuzione delle mansioni di lavoro dipendente. Non costituisce in nessun caso mera prosecuzione della medesima attività precedentemente svolta l'adempimento del periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni anche se aventi ad oggetto la stessa attività di cui al comma 1;
4) i commi da 3 a 6 sono abrogati.
2. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle Entrate sono dettate le disposizioni necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
Art. 9-bis.
(Modifiche al regime fiscale semplificato per i contribuenti minimi).
1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 96 è sostituito dal seguente:
«96. Ai fini dell'applicazione del regime previsto dal presente comma e dai commi da 97 a 117, si considerano contribuenti minimi le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arte o professioni che, al contempo, nell'anno solare precedente:
a) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 40.000 euro;
b) non hanno effettuato cessioni all'esportazione;
c) nel triennio solare precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a 30.000 euro;»
2) al comma 97, le parole: «e gli acquisti di beni strumentali» sono soppresse;
3) dopo il comma 99 è inserito il seguente:
«99-bis. Il regime dai commi da 96 a 117 del presente articolo si applica anche ai beneficiari di cui al comma 1 dell'articolo 27 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, e successive modificazioni, trascorso il quinto anno di attività, a condizione che abbiano i requisiti previsti dai commi 96 e 99 del presente articolo.»
4) al comma 105, le parole: «pari al 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al 15 per cento».
Art. 9-ter.
(Obbligo ed utilizzo della moneta elettronica ai fini della tracciabilità delle spese deducibili).
1. Ai fini della determinazione del reddito soggetto all'imposta sostitutiva di cui al comma 105, dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dell'articolo 27, comma 1, lettera b) del decreto-legge del 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, la deduzione di spese, oneri e componenti negativi di reddito è ammessa solo a condizione che i relativi pagamenti vengano disposti esclusivamente tramite conti correnti bancari o postali, ovvero secondo altre modalità idonee a certificarne la tracciabilità.
2. I contribuenti che beneficiano del regime dei minimi di cui all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del regime di cui all'articolo 27, comma 1, lettera b) del decreto-legge del 6 luglio 2011, n. 98, sono obbligati ad inserire, nella denominazione sociale ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione «contribuente in regime dei minimi non soggetto all'imposta sul valore aggiunto».
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono dettate le disposizioni necessarie all'attuazione del presente articolo.
All'articolo 4, comma 1, al capoverso 1-bis, i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:
«1) 480 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
2) 480 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro;».
9. 29. Ruocco, Caso, Castelli.
È sostituito dal seguente:
1. Al fine di favorire la costituzione di nuove attività da parte di giovani ovvero di coloro che perdono il lavoro e al fine di evitare la fuoriuscita per il venir meno delle condizioni previste di coloro che aderiscono all'attuale regime previsto dall'articolo 27, del decreto-legge 98 del 2011, al decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, articolo 27, comma 1 le parole: «quattro» sono soppresse, e l'ultimo periodo è soppresso alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'articolo 1, comma 96, la lettera b) è soppressa.
9. 28. Rostellato, Castelli, Sorial.
Al comma 1, alinea dopo le parole: arti o professioni, aggiungere le seguenti: , società, associazioni professionali e Raggruppamenti temporaneo di Professionisti (RTP).
9. 20. Crippa, Della Valle, Fantinati, Mucci, Prodani, Vallascas, Da Villa, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, D'Incà, Colonnese, Cariello, Currò, Prodani.
Al comma 1, alinea, dopo le parole: arti o professioni, aggiungere le seguenti: , società, associazioni professionali e associazioni temporanee di impresa (ATI).
Conseguentemente:
all'articolo 4, comma 1, al capoverso 1-bis, i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:
1) 480 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
2) 480 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro;
all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole:
1) al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 (o a decorrere dal 2015).
2) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Il Ministro dell'economia e finanze - Amministrazione autonoma deiMonopoli di Stato provvede ad emanare, con propri decreti dirigenziali, disposizioni per modificare la misura del prelievo erariale unico attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita al fine di conseguire un maggior gettito pari a 400 milioni di euro;
2-ter. L'autorizzazione di spesa relativi all'utilizzo delle somme riferite alle scelte non espresse dai contribuenti della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222; è ridotta di 400 milioni di euro.
Sopprimere l'articolo 12.
9. 40. Ruocco, Caso, Castelli.
Apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro indipendentemente dal codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata»;
2) al comma 11, sostituire le parole: nella misura indicata nell'allegato n. 4 annesso alla presente legge, diversificata a seconda del codice ATECO con le seguenti: nella misura del 50 per cento indipendentemente dal codice ATECO.
3) al comma 12:
a) sostituire la parola: due con la seguente: quattro;
b) sostituire la parola: di con la seguente: ad.
Conseguentemente sopprimere l'allegato numero 4 richiamato dall'articolo 9.
Conseguentemente:
All'articolo 4, comma 1, al capoverso 1-bis, i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:
1) 480 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
2) 480 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro;.
9. 42. Alberti, Caso, Castelli.
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad un anno non superiori a 40.000 euro.
Conseguentemente
all'articolo 26, comma 11, le parole «ridotta di 200 milioni», sono sostituite dalle seguenti: «ridotta di 500 milioni».
9. 36. Mucci, Castelli, D'Incà, Sorial, Colonnese, Cariello, Caso, Currò, Brugnerotto.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: a) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 40.000 euro;
b) al comma 11, sostituire il secondo periodo con il seguente: I soggetti di cui al comma 1 determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività nella misura indicata nell'allegato n. 4 annesso alla presente legge, diversificata a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata. Sul reddito imponibile derivante da un ammontare dei ricavi non superiore a 30.000 euro si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, pari al 15 per cento. Sul reddito imponibile derivante da un ammontare dei ricavi superiore a 30.000 si applica una aliquota pari al 20 per cento;
c) sopprimere i commi da 23 a 31;
d) all'allegato 4, sopprimere la colonna valore soglia dei ricavi/compensi.
9. 46. Misiani.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: a) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 30.000 euro;
b) sopprimere i commi da 23 a 31;
d) all'allegato 4, sopprimere la colonna valore soglia dei ricavi/compensi.
9. 47. Misiani.
Al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: a) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiore al limite di euro 30.000 qualunque sia il codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata;.
Conseguentemente alla Tabella C, al comma 2, dell'articolo 46 aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro a decorrere dagli anni 2014, 2015 e 2016.
9. 56. Elvira Savino, Alberto Giorgetti, Palese, Brunetta.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: a) hanno conseguito ricavi ovvero compensi in misura superiore a 30.000 euro;
b) al comma 2 sopprimere la lettera b);
c) sostituire il comma 11 con il seguente: 11. Il reddito di impresa o di lavoro autonomo è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo di impasta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività di impresa o dell'arte o della professione; concorrono, altresì, alla formazione del reddito le plusvalenze e le minusvalenze dei beni relativi all'impresa o all'esercizio di arti o professioni. Sul reddito imponibile si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, pari al 15 per cento. Nel caso di imprese familiari di cui all'articolo 5, comma 4, del citato TUIR, l'imposta sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e al collaboratori familiari, è dovuta dall'imprenditore. I contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell'impresa familiare fiscalmente a carico, ai sensi dell'articolo 12 del citato TUIR, ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi, si deducono dal reddito determinato ai sensi del presente comma; l'eventuale eccedenza è deducibile dal reddito complessivo ai sensi dell'articolo 10 del TUIR. Si applicano le disposizioni in materia di versamento dell'imposta sui redditi delle persone fisiche;
d) al comma 12 sostituire le parole il reddito determinato ai sensi del comma 11 è ridotto di un terzo con le seguenti: l'aliquota dell'imposta sostitutiva determinata al sensi del comma 11 è ridotta a un terzo.
**9. 17. Fassina.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: a) hanno conseguito ricavi ovvero compensi in misura superiore a 30.000 euro;
b) al comma 2 sopprimere la lettera b);
c) sostituire il comma 11 con il seguente: 11. Il reddito di impresa o di lavoro autonomo è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo di impasta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività di impresa o dell'arte o della professione; concorrono, altresì, alla formazione del reddito le plusvalenze e le minusvalenze dei beni relativi all'impresa o all'esercizio di arti o professioni. Sul reddito imponibile si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, pari al 15 per cento. Nel caso di imprese familiari di cui all'articolo 5, comma 4, del citato TUIR, l'imposta sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e al collaboratori familiari, è dovuta dall'imprenditore. I contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell'impresa familiare fiscalmente a carico, ai sensi dell'articolo 12 del citato TUIR, ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi, si deducono dal reddito determinato ai sensi del presente comma; l'eventuale eccedenza è deducibile dal reddito complessivo ai sensi dell'articolo 10 del TUIR. Si applicano le disposizioni in materia di versamento dell'imposta sui redditi delle persone fisiche;
d) al comma 12 sostituire le parole il reddito determinato ai sensi del comma 11 è ridotto di un terzo con le seguenti: l'aliquota dell'imposta sostitutiva determinata al sensi del comma 11 è ridotta a un terzo.
**9. 12. Prataviera.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: a) hanno conseguito ricavi ovvero compensi in misura superiore a 30.000 euro;
b) al comma 2 sopprimere la lettera b);
c) sostituire il comma 11 con il seguente: 11. Il reddito di impresa o di lavoro autonomo è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo di impasta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività di impresa o dell'arte o della professione; concorrono, altresì, alla formazione del reddito le plusvalenze e le minusvalenze dei beni relativi all'impresa o all'esercizio di arti o professioni. Sul reddito imponibile si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, pari al 15 per cento. Nel caso di imprese familiari di cui all'articolo 5, comma 4, del citato TUIR, l'imposta sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e al collaboratori familiari, è dovuta dall'imprenditore. I contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell'impresa familiare fiscalmente a carico, ai sensi dell'articolo 12 del citato TUIR, ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi, si deducono dal reddito determinato ai sensi del presente comma; l'eventuale eccedenza è deducibile dal reddito complessivo ai sensi dell'articolo 10 del TUIR. Si applicano le disposizioni in materia di versamento dell'imposta sui redditi delle persone fisiche;
d) al comma 12 sostituire le parole il reddito determinato ai sensi del comma 11 è ridotto di un terzo con le seguenti: l'aliquota dell'imposta sostitutiva determinata al sensi del comma 11 è ridotta a un terzo.
**9. 14. Gribaudo.
Al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
a) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori ai limiti indicati nell'allegato n. 4 alla presente legge, tutti incrementati di euro 10.000 diversi a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata.
Conseguentemente, alla Tabella C, al comma 2 dell'articolo 46 aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo, Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro a decorrere dagli anni 2014, 2015 e 2016.
9. 55. Elvira Savino, Alberto Giorgetti, Palese, Brunetta.
Al comma 1, lettera a), le parole: ai limiti indicati nell'allegato n. 4 annesso alla presente legge, diversi a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata; sono sostituite dalle presenti: non superiori a 40.000 euro. Il Ministero dell'economie e delle finanze, in collaborazione con l'agenzia delle entrate effettuerà un monitoraggio costante degli impatti del nuovo regime fiscale, valuterà se vi sono stati effetti positivi sull'economia, effettivi maggiori ingressi fiscali, maggiori aperture di partite Iva, rientro di evasione fiscale, e sulla base di tali dati potrà elevare tale limite ad euro 50.000, a decorrere dal 1o gennaio 2016.
Conseguentemente, al comma 2, la lettera b) è abrogata.
9. 27. Rostellato, Castelli, Sorial.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: ai limiti indicati nell'allegato n. 4 annesso alla presente legge, diversi a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata con le seguenti: a 30.000 euro.
Conseguentemente, al medesimo articolo:
a) sopprimere la lettera b) del comma 2;
b) al comma 11, secondo periodo, sostituire le parole 15 per cento» con le seguenti: 5 per cento»;
c) sopprimere il comma 12;
d) al comma 24 sostituire le parole «non trova applicazione il livello minimo imponibile previsto ai fini del versamento dei contributi previdenziali» con le seguenti: «è abbattuto nella misura del 50 per cento il livello minimo imponibile previsto ai fini del versamento dei contributi previdenziali»;
e) sopprimere il comma 35.
Conseguentemente, all'articolo l7 apportare le seguenti modificazioni:
a) sopprimere il comma 5;
b) al comma 13 sostituire le parole 187,5 milioni di euro» con le seguenti: 87,5 milioni di euro»;
c) al comma 21, sostituire le parole 100 milioni di euro per l'anno 2015 e di 460 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 con le seguenti: 360 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016».
9. 61. Sottanelli, Mazziotti di Celso, Librandi, Nesi.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: ai limiti indicati nell'allegato n. 4 annesso alla presente legge, diversi a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata con le seguenti: a 30.000 euro.
Conseguentemente:
a) sopprimere la lettera b) del comma 2;
b) al comma 11, secondo periodo, sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 5 per cento;
e) sopprimere il comma 12;
d) sopprimere il comma 24;
e) sopprimere il comma 35.
9. 62. Sottanelli, Mazziotti di Celso, Librandi, Nesi.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), le parole: ai limiti indicati nell'allegato n. 4 annesso alla presente legge, diversi a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata sono sostituite dalle seguenti: a 30.000 euro;
b) al comma 2 sopprimere la lettera b);
c) al comma 11, sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 5 per cento;
d) il comma 12 è soppresso;
e) al comma 24 sostituire le parole: non trova applicazione il livello minimo imponibile previsto ai fini del versamento dei contributi previdenziali con le seguenti: è applicato nella misura del 50 per cento il livello minimo imponibile previsto ai fini del versamento dei contributi previdenziali;
f) sopprimere il comma 35.
9. 72. Sanga, Lodolini, Petrini.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: ai limiti indicati nell'allegato n. 4 annesso alla presente legge, diversi a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata con le seguenti: a 30.000 euro.
Conseguentemente:
a) sopprimere la lettera b) del comma 2;
b) al comma 11, secondo periodo, sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 7 per cento;
c) sopprimere il comma 12;
d) sopprimere il comma 24;
e) sopprimere il comma 35.
9. 63. Sottanelli, Mazziotti di Celso, Librandi, Nesi.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: ai limiti indicati nell'allegato n. 4 annesso alla presente legge, diversi a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata con le seguenti: a 30.000 euro.
Conseguentemente:
a) sopprimere la lettera b) del comma 2;
b) al comma 11, secondo periodo, sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 7 per cento;
c) sopprimere il comma 12;
d) sopprimere il comma 24.
9. 64. Sottanelli, Mazziotti di Celso, Librandi, Nesi.
Al comma 1, lettera a), sostituire la tabella di cui all'Allegato 4 con la seguente:
Progressivo | Gruppo di settore | Codici attività ATECO 2007 | Valore soglia dei ricavi/compensi | Redditività |
1 | Industrie alimentari e delle bevande | (10-11) | 45.000 | 40% |
2 | Commercio all'ingrosso e al dettaglio | 45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9 | 50.000 | 40% |
3 | Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande | 47.81 | 40.000 | 40% |
4 | Commercio ambulante di altri prodotti | 47.82 - 47.89 | 30.000 | 54% |
5 | Costruzioni e attività immobiliari | (41 - 42 - 43) - (68) | 25.000 | 86% |
6 | Intermediari del commercio | 46.1 | 25.000 | 62% |
7 | Attività dei Servizi di alloggio e di ristorazione | (55 - 56) | 50.000 | 40% |
8 | Attività Professionali, Scientifiche, Tecniche, Sanitarie, di Istruzione, Servizi Finanziari ed Assicurativi | (64 - 65 - 66) - (69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75) - (85) - (86 - 87 - 88) | 25.000 | 78% |
9 | Altre attività economiche | (01 - 02 - 03) - (05 - 06 - 07 - 08 - 09) - (12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33) - (35) - (36 - 37 - 38 - 39) - (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63) - (77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82) - (84) - (90 - 91 - 92 - 93) - (94 - 95 - 96) - (97 - 98) - (99) | 30.000 | 67% |
Conseguentemente, all'articolo 18, alle lettere d) ed e), le parole: 4.000 milioni e 7.000 milioni sono, rispettivamente, sostituite dalle seguenti: 4.300 milioni e 7.300 milioni.
*9. 50. Gelmini, Palese, Squeri, Brunetta.
Al comma 1, lettera a), sostituire la tabella di cui all'Allegato 4 con la seguente:
Progressivo | Gruppo di settore | Codici attività ATECO 2007 | Valore soglia dei ricavi/compensi | Redditività |
1 | Industrie alimentari e delle bevande | (10-11) | 45.000 | 40% |
2 | Commercio all'ingrosso e al dettaglio | 45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9 | 50.000 | 40% |
3 | Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande | 47.81 | 40.000 | 40% |
4 | Commercio ambulante di altri prodotti | 47.82 - 47.89 | 30.000 | 54% |
5 | Costruzioni e attività immobiliari | (41 - 42 - 43) - (68) | 25.000 | 86% |
6 | Intermediari del commercio | 46.1 | 25.000 | 62% |
7 | Attività dei Servizi di alloggio e di ristorazione | (55 - 56) | 50.000 | 40% |
8 | Attività Professionali, Scientifiche, Tecniche, Sanitarie, di Istruzione, Servizi Finanziari ed Assicurativi | (64 - 65 - 66) - (69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75) - (85) - (86 - 87 - 88) | 25.000 | 78% |
9 | Altre attività economiche | (01 - 02 - 03) - (05 - 06 - 07 - 08 - 09) - (12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33) - (35) - (36 - 37 - 38 - 39) - (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63) - (77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82) - (84) - (90 - 91 - 92 - 93) - (94 - 95 - 96) - (97 - 98) - (99) | 30.000 | 67% |
Conseguentemente all'articolo 18, alle lettere d) ed e), le parole: 4.000 milioni e 7.000 milioni sono, rispettivamente, sostituite dalle seguenti: 4.300 milioni e 7.300 milioni.
Conseguentemente, sono ridotte in mi
sura corrispondente all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione le dotazioni di bilancio dei Ministeri di cui all'elenco n. 2 allegato alla presente legge.
*9. 59. Rampelli.
Sostituire la Tabella di cui all'Allegato 4 con la seguente:
Progressivo | Gruppo di settore | Codici attività ATECO 2007 | Valore soglia dei ricavi/compensi | Redditività |
1 | Industrie alimentari e delle bevande | (10-11) | 45.000 | 40% |
2 | Commercio all'ingrosso e al dettaglio | 45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9 | 50.000 | 40% |
3 | Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande | 47.81 | 40.000 | 40% |
4 | Commercio ambulante di altri prodotti | 47.82 - 47.89 | 30.000 | 54% |
5 | Costruzioni e attività immobiliari | (41 - 42 - 43) - (68) | 25.000 | 86% |
6 | Intermediari del commercio | 46.1 | 25.000 | 62% |
7 | Attività dei Servizi di alloggio e di ristorazione | (55 - 56) | 50.000 | 40% |
8 | Attività Professionali, Scientifiche, Tecniche, Sanitarie, di Istruzione, Servizi Finanziari ed Assicurativi | (64 - 65 - 66) - (69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75) - (85) - (86 - 87 - 88) | 25.000 | 78% |
9 | Altre attività economiche | (01 - 02 - 03) - (05 - 06 - 07 - 08 - 09) - (12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33) - (35) - (36 - 37 - 38 - 39) - (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63) - (77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82) - (84) - (90 - 91 - 92 - 93) - (94 - 95 - 96) - (97 - 98) - (99) | 30.000 | 67% |
*9. 60. Saltamartini.
Al comma 1, lettera a), sostituire la tabella di cui all'Allegato 4 con la seguente:
Progressivo | Gruppo di settore | Codici attività ATECO 2007 | Valore soglia dei ricavi/compensi | Redditività |
1 | Industrie alimentari e delle bevande | (10-11) | 45.000 | 40% |
2 | Commercio all'ingrosso e al dettaglio | 45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9 | 50.000 | 40% |
3 | Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande | 47.81 | 40.000 | 40% |
4 | Commercio ambulante di altri prodotti | 47.82 - 47.89 | 30.000 | 54% |
5 | Costruzioni e attività immobiliari | (41 - 42 - 43) - (68) | 25.000 | 86% |
6 | Intermediari del commercio | 46.1 | 25.000 | 62% |
7 | Attività dei Servizi di alloggio e di ristorazione | (55 - 56) | 50.000 | 40% |
8 | Attività Professionali, Scientifiche, Tecniche, Sanitarie, di Istruzione, Servizi Finanziari ed Assicurativi | (64 - 65 - 66) - (69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75) - (85) - (86 - 87 - 88) | 25.000 | 78% |
9 | Altre attività economiche | (01 - 02 - 03) - (05 - 06 - 07 - 08 - 09) - (12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33) - (35) - (36 - 37 - 38 - 39) - (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63) - (77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82) - (84) - (90 - 91 - 92 - 93) - (94 - 95 - 96) - (97 - 98) - (99) | 30.000 | 67% |
Conseguentemente, all'articolo 18, alle lettere d) ed e), le parole: 4.000 milioni e 7.000 milioni sono, rispettivamente, sostituite dalle seguenti: 4.300 milioni e 7.300 milioni.
* 9. 6. De Menech.
Al comma 1, lettera a), sostituire la tabella di cui all'Allegato 4 con la seguente:
Progressivo | Gruppo di settore | Codici attività ATECO 2007 | Valore soglia dei ricavi/compensi | Redditività |
1 | Industrie alimentari e delle bevande | (10-11) | 45.000 | 40% |
2 | Commercio all'ingrosso e al dettaglio | 45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9 | 50.000 | 40% |
3 | Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande | 47.81 | 40.000 | 40% |
4 | Commercio ambulante di altri prodotti | 47.82 - 47.89 | 30.000 | 54% |
5 | Costruzioni e attività immobiliari | (41 - 42 - 43) - (68) | 25.000 | 86% |
6 | Intermediari del commercio | 46.1 | 25.000 | 62% |
7 | Attività dei Servizi di alloggio e di ristorazione | (55 - 56) | 50.000 | 40% |
8 | Attività Professionali, Scientifiche, Tecniche, Sanitarie, di Istruzione, Servizi Finanziari ed Assicurativi | (64 - 65 - 66) - (69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75) - (85) - (86 - 87 - 88) | 25.000 | 78% |
9 | Altre attività economiche | (01 - 02 - 03) - (05 - 06 - 07 - 08 - 09) - (12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33) - (35) - (36 - 37 - 38 - 39) - (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63) - (77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82) - (84) - (90 - 91 - 92 - 93) - (94 - 95 - 96) - (97 - 98) - (99) | 30.000 | 67% |
Conseguentemente, all'articolo 18, alle lettere d) ed e), le parole: 4.000 milioni e 7.000 milioni sono, rispettivamente, sostituite dalle seguenti: 4.300 milioni e 7.300 milioni.
*9. 7. Basso, Albanella.
Al comma 1, lettera a), sostituire la tabella di cui all'Allegato 4 con la seguente:
Progressivo | Gruppo di settore | Codici attività ATECO 2007 | Valore soglia dei ricavi/compensi | Redditività |
1 | Industrie alimentari e delle bevande | (10-11) | 45.000 | 40% |
2 | Commercio all'ingrosso e al dettaglio | 45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9 | 50.000 | 40% |
3 | Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande | 47.81 | 40.000 | 40% |
4 | Commercio ambulante di altri prodotti | 47.82 - 47.89 | 30.000 | 54% |
5 | Costruzioni e attività immobiliari | (41 - 42 - 43) - (68) | 25.000 | 86% |
6 | Intermediari del commercio | 46.1 | 25.000 | 62% |
7 | Attività dei Servizi di alloggio e di ristorazione | (55 - 56) | 50.000 | 40% |
8 | Attività Professionali, Scientifiche, Tecniche, Sanitarie, di Istruzione, Servizi Finanziari ed Assicurativi | (64 - 65 - 66) - (69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75) - (85) - (86 - 87 - 88) | 25.000 | 78% |
9 | Altre attività economiche | (01 - 02 - 03) - (05 - 06 - 07 - 08 - 09) - (12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33) - (35) - (36 - 37 - 38 - 39) - (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63) - (77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82) - (84) - (90 - 91 - 92 - 93) - (94 - 95 - 96) - (97 - 98) - (99) | 30.000 | 67% |
Conseguentemente, all'articolo 18, alle lettere d) ed e), le parole: 4.000 milioni e 7.000 milioni sono, rispettivamente, sostituite dalle seguenti: 4.300 milioni e 7.300 milioni.
* 9. 8. Marchetti.
Al comma 1, lettera a), sostituire la tabella di cui all'Allegato 4 con la seguente:
Progressivo | Gruppo di settore | Codici attività ATECO 2007 | Valore soglia dei ricavi/compensi | Redditività |
1 | Industrie alimentari e delle bevande | (10-11) | 45.000 | 40% |
2 | Commercio all'ingrosso e al dettaglio | 45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9 | 50.000 | 40% |
3 | Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande | 47.81 | 40.000 | 40% |
4 | Commercio ambulante di altri prodotti | 47.82 - 47.89 | 30.000 | 54% |
5 | Costruzioni e attività immobiliari | (41 - 42 - 43) - (68) | 25.000 | 86% |
6 | Intermediari del commercio | 46.1 | 25.000 | 62% |
7 | Attività dei Servizi di alloggio e di ristorazione | (55 - 56) | 50.000 | 40% |
8 | Attività Professionali, Scientifiche, Tecniche, Sanitarie, di Istruzione, Servizi Finanziari ed Assicurativi | (64 - 65 - 66) - (69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75) - (85) - (86 - 87 - 88) | 25.000 | 78% |
9 | Altre attività economiche | (01 - 02 - 03) - (05 - 06 - 07 - 08 - 09) - (12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33) - (35) - (36 - 37 - 38 - 39) - (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63) - (77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82) - (84) - (90 - 91 - 92 - 93) - (94 - 95 - 96) - (97 - 98) - (99) | 30.000 | 67% |
Conseguentemente, all'articolo 18, alle lettere d) ed e), le parole: 4.000 milioni e 7.000 milioni sono, rispettivamente, sostituite dalle seguenti: 4.300 milioni e 7.300 milioni.
* 9. 9. Allasia, Caparini.
Al comma 1, lettera a), sostituire la tabella di cui all'Allegato 4 con la seguente:
Progressivo | Gruppo di settore | Codici attività ATECO 2007 | Valore soglia dei ricavi/compensi | Redditività |
1 | Industrie alimentari e delle bevande | (10-11) | 45.000 | 40% |
2 | Commercio all'ingrosso e al dettaglio | 45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9 | 50.000 | 40% |
3 | Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande | 47.81 | 40.000 | 40% |
4 | Commercio ambulante di altri prodotti | 47.82 - 47.89 | 30.000 | 54% |
5 | Costruzioni e attività immobiliari | (41 - 42 - 43) - (68) | 25.000 | 86% |
6 | Intermediari del commercio | 46.1 | 25.000 | 62% |
7 | Attività dei Servizi di alloggio e di ristorazione | (55 - 56) | 50.000 | 40% |
8 | Attività Professionali, Scientifiche, Tecniche, Sanitarie, di Istruzione, Servizi Finanziari ed Assicurativi | (64 - 65 - 66) - (69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75) - (85) - (86 - 87 - 88) | 25.000 | 78% |
9 | Altre attività economiche | (01 - 02 - 03) - (05 - 06 - 07 - 08 - 09) - (12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33) - (35) - (36 - 37 - 38 - 39) - (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63) - (77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82) - (84) - (90 - 91 - 92 - 93) - (94 - 95 - 96) - (97 - 98)-(99) | 30.000 | 67% |
Conseguentemente, all'articolo 18, alle lettere d) ed e), le parole: 4.000 milioni e 7.000 milioni sono, rispettivamente, sostituite dalle seguenti: 4.300 milioni e 7.300 milioni.
* 9. 15. Marco Di Maio, Donati, Moretto.
Al comma 1, lettera a), allegato n. 4, alla colonna valore soglia dei ricavi/compensi sostituire le parole: 15.000 e 20.000 ovunque ricorrano, con le seguenti: 25.000.
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2015: – 50.000.000;
2016: – 50.000.000;
2017: – 50.000.000.
9. 71. Sanga, Lodolini, Petrini, Misiani.
Al comma 1, lettera a), allegato 4, apportare le seguenti modifiche:
Dopo la riga n. 4 è inserita la seguente:
4-bis | operatori dei servizi educativi domiciliari | (88.91.00) | 40.000 | 40% |
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2015: – 100.000.000;
2016: – 100.000.000;
2017: – 100.000.000.
9. 68. Rubinato.
Al comma 1, lettera a), allegato 4, apportare le seguenti modificazioni:
1) alla quinta riga:
a) sostituire la cifra: 15.000 con la seguente: 30.000;
b) sostituire la cifra: 86 per cento con la seguente: 62 per cento;
2) alla sesta riga, sostituire la cifra: 15.000 con la seguente: 30.000;
3) alla ottava riga:
a) sostituire la cifra: 15.000 con la seguente: 30.000;
b) sostituire la cifra: 78 per cento con la seguente: 62 per cento.
Conseguentemente:
all'articolo 4, comma 1, al capoverso 1-bis, i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:
1) 720 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
2) 720 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.
9. 30. Ruocco, Caso, Castelli.
Al comma 1, lettera a), allegato 4, apportare le seguenti modificazioni:
1) alla quinta riga:
a) sostituire la cifra: 15.000 con la seguente: 30.000;
b) sostituire la cifra: 86 per cento con la seguente: 62 per cento.
Conseguentemente:
all'articolo 4, comma 1, al capoverso 1-bis, i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:
1) 720 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
2) 720 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.
9. 31. Ruocco, Caso, Castelli.
Al comma 1, lettera a), allegato 4, apportare le seguenti modificazioni:
alla sesta riga, sostituire la cifra: 15.000 con la seguente: 30.000.
Conseguentemente:
all'articolo 4, comma 1, al capoverso 1-bis, i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:
1) 720 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
2) 720 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.
9. 32. Ruocco, Caso, Castelli.
Al comma 1, lettera a), allegato n. 4 apportare la seguente modificazione; alla colonna «valore soglia dei ricavi/compensi» corrispondete alla riga progressiva n. 8 relativa alle «attività professionali, scientifiche, tecniche, Sanitarie, di Istruzione, Servizi Finanziari ed Assicurativi», il valore soglia dei ricavi/compensi, sostituire la cifra 5.000», con la seguente: «30.000».
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2015: – 50.000.000;
2016: – 50.000,000;
2017: – 50,000.000.
* 9. 70. Fregolent, Sanga, Ginato, Lodolini, Petrini.
Al comma 1, lettera a), allegato n. 4 alla colonna «valore soglia dei ricavi/compensi» corrispondete alla riga progressiva n. 8 relativa alle «attività professionali, scientifiche, tecniche, Sanitorie, di Istruzione, Servizi Finanziari ed Assicurativi», il valore soglia dei ricavi/compensi, sostituire la cifra 5.000», con la seguente: «30.000».
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2015: – 50.000.000;
2016: – 50.000,000;
2017: – 50.000.000.
* 9. 48. Misiani, Carnevali.
Al comma 1, lettera a), allegato 4 di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:
alla ottava riga:
a) sostituire la cifra: 15.000 con la seguente: 30.000;
b) sostituire la cifra: 78 per cento con la seguente: 62 per cento.
Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, al capoverso 1-bis, i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:
1) 720 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
2) 720 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.
9. 33. Ruocco, Caso, Castelli.
Al comma 1, lettera a), allegato 4, a) al numero 8, sostituire la cifra: 15.000 con la seguente: 30.000.
* 9. 43. Palese, Brunetta.
Al comma 1, lettera a), al numero 8 dell'allegato 4, sostituire la cifra: 15.000 con la seguente: 30.000.
* 9. 66. Fauttilli, De Mita.
Al comma 1, lettera a), al numero 8 dell'allegato 4, sostituire la cifra: 15.000 con la seguente: 30.000.
* 9. 23. Rizzetto, Castelli, Sorial.
Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: euro 5.000 con: euro 7.500.
Conseguentemente alla Tabella C, al comma 2 dell'articolo 46 aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo, Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
9. 57. Elvira Savino, Alberto Giorgetti, Palese, Brunetta.
Al comma 1, lettera c), numero 3), aggiungere in fine: Per le speso relative all'acquisto di veicoli utilizzati promiscuamente dal contribuente, non si tiene conto della parte del costo di acquisizione eccedente i limiti di deducibilità di cui all'articolo 164 del Testo Unico 22 dicembre 1986, n. 917.
Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo, Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 (o a decorrere dal 2015).
9. 37. Ruocco, Caso, Castelli.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «le spese sostenute per la partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, comprese quelle di viaggio e quelle di soggiorno, queste nel limite massimo di 250,00 euro al giorno, ai fini degli obblighi minimi di formazione e/o aggiornamento professionale, sono integralmente deducibili; in tutti gli altri casi sono deducibili nella misura del 50 per cento del loro ammontare, compresa la parte eccedente 250 al giorno per le spese di soggiorno. Al raggiungimento dei pieno soddisfacimento del debito formativo, così come individuato, si ha diritto a un'ulteriore deduzione di 500 euro».
Conseguentemente, alla Tabella C le dotazioni riferite al finanziamento dell'attività di formazione professionaie di cui all'articolo 1, comma 1163, della legge finanziaria n. 296 del 2006 sono ridotte del 10 per cento per ciascun anno a decorrere dal 2015.
* 9. 2. Alberto Giorgetti, Palese, Brunetta.
All'articolo 9, comma 1, inserire il seguente:
1-bis. All'articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «le spese sostenute per la partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, comprese quelle di viaggio e quelle di soggiorno, queste nel limite massimo di 250 euro al giorno, ai fini degli obblighi minimi di formazione e/o aggiornamento professionale» sono integralmente deducibili; in tutti gli altri casi, sono deducibili nella misura del 50 per cento del loro ammontare, compresa la parte eccedente 250 al giorno per le spese di soggiorno. Al raggiungimento del pieno soddisfacimento del debito formativo, così come individuato, si ha diritto a un'ulteriore deduzione di 500 euro».
Conseguentemente, alla Tabella C, le dotazioni riferite al finanziamento dell'attività di formazione professionale di cui all'articolo 1, comma 1163, della legge finanziaria n. 296 del 2006 sono ridotte del 10 per cento per ciascun anno a decorrere dal 2015.
* 9. 52. Saltamartini.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis.All'articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «le spese sostenute per la partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, comprese quelle di viaggio e quelle di soggiorno, queste nel limite massimo di 250 euro al giorno, ai fini degli obblighi minimi di formazione e/o aggiornamento professionale, sono integralmente deducibili; in tutti gli altri casi, sono deducibili nella misura del 50 per cento del loro ammontare, compresa la parte eccedente 250 al giorno per le spese di soggiorno. Al raggiungimento del pieno soddisfacimento del debito formativo, così come individuato, si ha diritto a un'ulteriore deduzione di 500 euro».
Conseguentemente, alla Tabella C, le dotazioni riferite al finanziamento dell'attività di formazione professionale di cui all'articolo 1, comma 1163, della legge finanziaria n. 296 del 2006 sono ridotte del 10 per cento per ciascun anno a decorrere dal 2015.
* 9. 65. Saltamartini, Tancredi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «le spese sostenute per la partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, comprese quelle di viaggio e quelle di soggiorno, queste nel limite massimo di 250 euro al giorno, ai fini degli obblighi minimi di formazione e/o aggiornamento professionale, sono integralmente deducibili; in tutti gli altri casi, sono deducibili nella misura del 50 per cento del loro ammontare, compresa la parte eccedente 250 al giorno per le spese di soggiorno. Al raggiungimento del pieno soddisfacimento del debito formativo, così come individuato, si ha diritto a un'ulteriore deduzione di 500 euro».
Conseguentemente, alla Tabella C, le dotazioni riferite al finanziamento dell'attività di formazione professionale di cui all'articolo 1, comma 1163, della legge finanziaria n. 296 del 2006 sono ridotte del 10 per cento per ciascun anno a decorrere dal 2015.
* 9. 41. Abrignani, Palese, Brunetta.
Al comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «le spese sostenute per la partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, comprese quelle di viaggio e quelle di soggiorno, queste nel limite massimo di 250 euro al giorno, ai fini degli obblighi minimi di formazione e/o aggiornamento professionale, sono integralmente deducibili; in tutti gli altri casi, sono deducibili nella misura del 50 per cento del loro ammontare, compresa la parte eccedente 250 al giorno per le spese di soggiorno. Al raggiungimento del pieno soddisfacimento del debito formativo, così come individuato, si ha diritto a un'ulteriore deduzione di 500 euro.
Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni a decorrere dal 2015.
9. 67. Fauttilli, De Mita.
Dopo il comma 1, è inserito il seguente:
1-bis. All'articolo 54, comma 5, ultimo periodo del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la parola: «ammontare» sono aggiunte le seguenti: «fatte salve le spese sostenute per la partecipazione ai corsi di formazione continua, di cui al comma 2 dell'articolo 7 del n. 137 del 2012, e le inerenti spese di viaggio e soggiorno, che sono integralmente deducibili.
Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere, infine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo, Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro per fanno 2015 a 330 milioni di euro per l'anno 2016 e a euro 325 milioni per l'anno 2017.
9. 22. Rizzetto, Castelli, Sorial.
Dopo il comma 1 è inserito il seguente:
1-bis) All'articolo 54, comma 5, ultimo periodo del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui a decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la parola «ammontare» sono aggiunte le seguenti: «fatte salve le spese sostenuta per la partecipazione ai corsi di formazione continua; di cui al comma 2 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 137 del 2012 inerenti spese di viaggio e soggiorno, che sono integralmente deducibili.
9. 49. Palese, Brunetta.
Sopprimere il comma 3.
9. 38. Ruocco, Caso, Castelli.
Il comma 11 è sostituito dal seguente:
11. I soggetti di cui al comma 1 determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività nella misura fissa del 65 per cento del reddito imponibile, senza alcuna distinzione inerente il tipo di attività indicata nei codici ATECO.
Conseguentemente alla Tabella C, al comma 2 dell'articolo 46 aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro a decorrere dagli anni 2014, 2015 e 2016.
9. 58. Elvira Savino, Alberto Giorgetti, Palese, Brunetta.
Al comma 11, il primo periodo è sostituito dai seguenti:
11. I soggetti di cui al comma 1 determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente unico di redditività fissa del 60 per cento. Laddove il contribuente di cui al comma l abbia sostenuto spese documentate di importo superiore del 40 per cento dell'ammontare dei ricavi e dei compensi è sua facoltà scomputare l'importo effettivo di tali spese. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 11, valutate in 50 milioni, si provvede mediante le risorse del fondo di cui all'articolo comma 6 della presente legge.
9. 25. Rostellato, Castelli, Sorial.
Al comma 11, il primo periodo è sostituito dal seguente:
11. I soggetti di cui al comma 1 determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente unico di redditività fissa del 60 per cento. Laddove il contribuente di cui al comma 1 abbia sostenuto spese documentate di importo superiore del 40 per cento del rammentare dei ricavi e dei compensi è sua facoltà scomputare l'importo effettivo di tali spese.
9. 21. Rostellato, Ruocco, Castelli, Sorial.
Al comma 11, primo periodo, sostituire le parole: coefficiente a esentata con le seguenti: unico di redditività fissa dei 60 per cento.
Conseguentemente, alla fine del comma, aggiungere il seguente periodo: agli oneri derivanti dalle disposizioni, valutati in 50 milioni, si provvede mediante le risorse del fondo di cui all'articolo 13, comma 6 della presente legge.
9. 26. Rostellato, Castelli, Sorial.
Al comma 11, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Ai soggetti esercenti attività d'impresa o professionale ricadenti nell'ambito dei Codici ATECO (69-70-71-72-73-74-75) il limite massimo di ricavi o compensi ai fini dell'accesso al regime forfettario di cui al presente articolo è stabilito nella misura di 30.000 euro.
Conseguentemente, all'allegato 4 di cui al comma 1, lettera a), alla relativa colonna, sono apportate le seguenti modificazioni: 30.000.
Conseguentemente, alla Tabella C, al comma 2 dell'articolo 46 aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui ai periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.
9. 53. Laffranco, Palese, Brunetta.
Al comma 11, dopo il primo periodo inserire il seguente: Ai soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei Codici ATECO 69 – il limite massimo di ricavi o compensi ai fini dell'accesso al regime forfettario di cui al presente articolo è stabilito nella misura di 30.000 euro.
Conseguentemente, all'allegato 4 di cui al comma 1, lettera a), alla relativa colonna sono apportate le seguenti modificazioni: 40.000.
Conseguentemente, alla Tabella C, al comma 2 dell'articolo 46 aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.
9. 54. Laffranco, Palese, Brunetta.
Al comma 11, secondo periodo, sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 5 per cento.
Conseguentemente, all'articolo 17, comma 19, le parole: 3.300 milioni di euro sono sostituite dalle parole: 690 milioni di euro.
9. 3. Corsaro.
Al comma 11, secondo periodo, sostituire parole: 15 per cento con le seguenti: 5 per cento.
Conseguentemente, sono ridotte in misura corrispondente all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione le dotazioni di bilancio dei Ministeri di cui all'elenco n. 2 allegato della presente legge.
9. 4. Corsaro.
Al comma 11, secondo periodo sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 5 per cento.
Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, al capoverso 1-bis, i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:
1) 600 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24,000 euro;
2) 600 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.
9. 51. Tripiedi, Caso, Castelli.
Al comma 16, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: La dichiarazione dei redditi è presentata con nuove modalità telematiche semplificate, da definire con regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento. Tale dichiarazione deve essere strutturata in maniera tale da permettere al contribuente di compilarla senza ausilio di alcun intermediario. A tal fine verranno forniti i codici di accesso al sistema informatico dell'agenzia delle entrate a tutti gli aderenti al regime forfettario in tempi utili per la compilazione della dichiarazione stessa.
9. 24. Rostellato, Castelli, Sorial.
Al comma 20, sopprimere il secondo periodo.
9. 39. Ruocco, Caso, Castelli.
Al comma 27, dopo le parole: familiari collaboratori sono inserite le seguenti: che applicano il regime fiscale di cui al presente articolo.
9. 5. Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger, Ottobre.
Dopo il comma 28, inserire il seguente:
28-bis. Le persone fisiche che intraprendono l'esercizio di nuove attività d'impresa a partire dal 1o gennaio 2015 e che dichiarano di avvalersi del regime forfettario nella dichiarazione di inizio di attività di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, hanno la possibilità di scegliere l'esenzione dai versamenti contributivi per il primo anno previa iscrizione all'INPS gestione separata e presentazione, mediante comunicazione telematica, di apposita dichiarazione messa a disposizione dall'ente previdenziale della scelta di questo beneficio.
9. 19. Marco Di Stefano.
Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:
31-bis. Al fine di prevedere la restituzione della contribuzione per tutti i lavoratori iscritti che hanno versato contributi senza raggiungere il requisito minimo per l'accesso al trattamento pensionistico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Agenzia delle entrate e l'INPS stabiliscono le modalità operative e i termini di una ricognizione finalizzata a determinare l'ammontare totale dei contributi «silenti» e come tali importi potranno modularsi, nei prossimi 10 anni, alla luce delle innovazioni in materia previdenziale e del mercato del lavoro e, contestualmente, indicare la destinazione attuale della contribuzione non utile alla maturazione di un autonomo trattamento pensionistico versata nella gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
9. 35. Baldassarre, Ruocco, Caso, Castelli, Sorial.
Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:
31-bis. All'articolo 1, comma 744, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, le parole: «Per l'anno 2014», sono sostituite dalle seguenti; «A decorrere dall'anno 2014».
Conseguentemente, all'articolo 17, comma 21 sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2015 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 con le seguenti: 300 milioni di euro per l'anno 2016, 260 milioni di euro per l'anno 2017 e 220 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2015: –20.000.000;
2016: –20.000.000;
2017: –20.000.000.
9. 45. Misiani, Carnevali.
Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:
31-bis. All'articolo 1, comma 744, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, le parole: «Per l'anno 2014», sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2014 e 2015».
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2015: –120.000.000.
9. 44. Misiani.
Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:
31-bis. Per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva, di cui all'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è stabilita al 27 per cento.
Conseguentemente all'articolo 17, comma 21 sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2015 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 con le seguenti: 40 milioni di euro per l'anno 2015, 380 milioni di euro per l'anno 2016, 360 milioni di euro per l'anno 2017 e 340 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.
9. 73. Fassina, Cuperlo, Civati, Miotto, D'Attorre, Pollastrini, Bindi, Damiano, Laforgia, Romanini.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. Quando un incarico di progettazione di opere edili e strutture sia destinato ad essere espletato da professionisti iscritti in più albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, gli stessi sono personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di sottoscrizione dell'incarico o comunque prima che ciascuno espleti la prestazione, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali restano salve le prescrizioni di cui al decreto legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, in tema di modalità di presentazione delle offerte per l'aggiudicazione di contratti di progettazione di lavori. Il professionista, comunque iscritto in uno degli albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, che assume un incarico di progettazione di opere edili e strutture e non sia competente per l'espletamento di tutte le prestazioni che vi sono comprese, opera in collaborazione con altri professionisti abilitati in modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali sui quali è richiesta la competenza, nel rispetto delle modalità di cui al commi primo e secondo del presente articolo. All'articolo 5, comma 3, lettera b), della legge 3 febbraio 1989, n. 39, le parole: e professionali sono soppresse. L'articolo 12, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, si interpreta nel senso che gli ingegneri, gli architetti, i geometri, i periti edili, i dottori agronomi, gli agrotecnici, i periti agrari e gli spedizionieri doganali sono abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie nei giudizi nei quali si faccia anche questione, sia pure in via incidentale, delle materie a loro rispettivamente riferite dal citato articolo 12, comma 2, primo periodo.
Conseguentemente, aggiungere alla rubrica le parole: (e disposizioni in materia di attività professionali).
9. 16. Cinzia Maria Fontana, Albanella.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
36-bis. In via sperimentale i lavoratori cassaintegrati inoccupati che intraprendono un'attività imprenditoriale sono esenti dalle imposte sui redditi per i primi due periodi di imposta, elevati a quattro anni nel caso di assunzione di almeno tre dipendenti a tempo indeterminato entro un anno dall'avvio dell'attività. Le modalità di attuazione della presente disposizione sono affidate ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Conseguentemente:
all'articolo 17, sopprimere i commi 5, 6, 12 e 13;
all'articolo 38, sopprimere il comma 11;
all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.
9. 11. Caparini, Prataviera.
Aggiungere, in fine, seguente comma:
36-bis. Il regime fiscale di cui al presente articolo si applica altresì alla categoria degli operatori dei servizi educativi domiciliari aventi un fatturato non superiore a 40.000 euro. Ai ricavi o compensi percepiti dai predetti soggetti nei periodo d'imposta di riferimento è applicato un coefficiente di redditività del 40 per cento. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate le modalità di attuazione del presente comma e sono altresì apportate le opportune modifiche all'allegato 4 della presente legge.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2015: – 100.000.000;
2016: – 100.000.000;
2017: – 100.000.000.
9. 69. Rubinato.
Dopo il comma 36, aggiunto il seguente:
36-bis. All'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
1-bis. In tutte le operazioni di pagamento intermediate tramite Poste Italiane SpA banche, istituti di pagamento o di moneta elettronica per il tramite del quale, ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è stato eseguito il trasferimento di denaro, l'imposta sul valore aggiunto è versata direttamente dagli stessi intermediari, in nome e per conto del cedente o fornitore. L'IVA, calcolata secondo l'aliquota prevista per le singole categorie merceologiche dovrà essere versata, nella misura del 70 per cento dell'aliquota di riferimento, direttamente allo Stato nel medesimo giorno in cui il cedente o fornitore riceverà l'incasso dalla banca, da Poste Italiane SpA, dall'istituto di pagamento o di moneta elettronica, decurtandola dal medesimo versamento. Il restante 30 per cento dell'aliquota di riferimento dovuto dal cedente fornitore seguirà l'attuale normativa in vigore per il versamento dell'IVA di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente saranno determinate le modalità di applicazione del presente comma.
9. 74. De Girolamo, Tancredi.
Dopo l'articolo 9, inserire il seguente: Art. 9-bis. – (Misure a sostegno delle start-up innovative mediante facilitazione del ricorso all’equity crowdfunding). – 1. L'articolo 100-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 è sostituito dal seguente: «Art. 100-ter. – 1. Le offerte al pubblico condotte esclusivamente attraverso uno o più portali per la raccolta di capitali possono avere ad oggetto soltanto la sottoscrizione di strumenti finanziari emessi dalle start-up innovative e devono avere un corrispettivo totale inferiore a quello determinato dalla Consob ai sensi dell'articolo 100, comma 1, lettera c):
2. La Consob determina la disciplina applicabile alle offerte di cui al comma precedente, anche in conformità a quanto previsto dai commi successivi, al fine di assicurare la sottoscrizione da parte di investitori professionali o particolari categorie di investitori dalla stessa individuate di una quota degli strumenti finanziari offerti, quando l'offerta non sia riservata esclusivamente a clienti professionali, e di tutelare gli investitori diversi dai clienti professionali nel caso in cui i soci di controllo della start-up innovativa cedano le proprie partecipazioni a terzi successivamente all'offerta.
3. In alternativa a quanto stabilito dall'articolo 2470, secondo comma, del codice civile e dall'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazione dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per la sottoscrizione o l'acquisto, e per la successiva alienazione di quote rappresentative del capitale di start-up innovative costituite in forma di società a responsabilità limitata è previsto il seguente regime:
a) la sottoscrizione o l'acquisto possono essere effettuati per il tramite di intermediari abilitati alla resa di uno o più dei servizi di investimento previsti dall'articolo 1, comma quinto, lettere a), b), e). gli intermediari abilitati effettuano la sottoscrizione o l'acquisto delle quote in nome proprio e per conto dei sottoscrittori o acquirenti che abbiano aderito all'offerta tramite portale;
b) entro i trenta giorni successivi alla chiusura dell'offerta gli intermediari abilitati comunicano al registro delle imprese la loro titolarità di soci per conto terzi sopportando il relativo costo, Allo scopo le condizioni di adesione pubblicate sul portale dovranno espressamente prevedere che l'adesione all'offerta, in caso di buon fine della stessa e qualora l'investitore decida di avvalersi del regime alternativa di cui al presente comma 3, comporti il contestuale e obbligatorio conferimento di mandato agli intermediari incaricati affinché i medesimi:
i) effettuino l'intestazione delle quote in nome proprio e per conto dei
sottoscrittori o degli acquirenti tenendo adeguata evidenza dell'identità degli stessi e delle quote possedute;
ii) rilascino, a richiesta del sottoscrittore o dell'acquirente, un attestato di conferma comprovante la titolarità delle quote, fermo restando che tale attestato di conferma rivestirà natura di puro titolo di legittimazione per l'esercizio dei diritti sociali, sarà nominativamente riferito al sottoscrittore o all'acquirente, non sarà trasferibile, neppure in via temporanea e a qualsiasi titolo, a terzi e non potrà costituire valido strumento per il trasferimento di proprietà delle quote;
iii) consentano ai sottoscrittori e agli acquirenti che ne facciano richiesta di alienare le quote secondo quanto specificato al successivo punto 3.3;
iv) accordino ai sottoscrittori e agli acquirenti la facoltà di richiedere, in ogni momento, l'intestazione diretta in capo a se stessi delle quote di loro pertinenza;
c) la successiva alienazione delle quote da parte di un sottoscrittore o acquirente di cui alla lettera b. iii) avviene mediante semplice annotazione del trasferimento nei registri tenuti dall'intermediario. La scritturazione e il trasferimento non comportano costi o oneri né per l'acquirente né per l'alienante. La successiva certificazione effettuata dall'intermediario, ai fini dell'esercizio dei diritti sociali, sostituisce ed esaurisce le formalità di cui all'articolo 2470, secondo comma, del codice civile.
4. Il regime alternativo di trasferimento delle quote di cui al comma 3 deve essere chiaramente indicato sul portale dove sarà altresì prevista apposita casella o altra idonea modalità per esercitare l'opzione ovvero indicare l'intenzione di applicare il regime ordinario ai sensi dell'articolo 2707, secondo comma, del codice civile e dell'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
5. Ferma ogni altra disposizione della Parte II, Titolo II, Capo II, l'esecuzione di sottoscrizioni, acquisti e alienazioni di strumenti finanziari emessi da start-up innovative ovvero di quote rappresentative del capitale delle medesime, effettuata secondo le modalità previste al precedente comma 3, non necessitano della stipulazione di un contratto scritto a norma dell'articolo 23, comma 1. Ogni corrispettivo, spesa o onere gravanti sul sottoscrittore, acquirente o alienante deve essere indicato nel portale dell'offerta con separata e chiara evidenziazione delle condizioni praticate da ciascuno degli intermediari coinvolti, nonché in apposita sezione del sito Internet di ciascun intermediario. In difetto nulla è dovuto agli intermediari.
6. Trascorsi due anni dal momento in cui la società interessata abbia cessato di essere una start-up innovativa per decorso del termine previsto dall'articolo 25, comma 2, lettera b), e comma 3 del decreto-legge 18 ottobre 2013 n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2013 n. 221, gli intermediari provvedono a intestare le quote detenute per conto dei sottoscrittori e degli acquirenti direttamente agli stessi. L'intestazione ha luogo mediante comunicazione al registro delle imprese dell'elenco dei titolari delle partecipazioni sconta un diritto di segreteria unico, a carico dell'intermediario. Nei caso si sia optato per il regime di cui al comma 3, la successiva registrazione effettuata dal registro delle imprese sostituisce ed esaurisce le formalità di cui all'articolo 2470, secondo comma del codice civili.
2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Consob apporta al regolamento approvato con delibera 26 giugno 2013 n. 18592 le variazioni necessarie per l'adeguamento della disciplina ivi contenuta all'articolo 100-ter come modificato ai sensi del comma 1.
9. 01. Paola Bragantini, Bargero.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente: Art. 9-bis. – (Disposizioni in materia di deflazione del contenzioso). – 1. Al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sono apportate le modificazioni:
a) all'articolo 8, il comma 2, è sostituito dal seguente:
2. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di dodici rate trimestrali di pari importo o in un massimo di quaranta rate trimestrali se le somme dovute superano i 50.000 euro e ove ricorrono le condizioni previste all'articolo 52 del decreto-legge n. 69 del 2013 convertito in legge 9 agosto 2013 numero 98 comma 1), lettere a) e b);
b) all'articolo 8, il comma 3-bis, è sostituito dal seguente:
3-bis. In caso di mancato pagamento anche di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle rate scadute e non pagate e della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni e degli interessi legali. Le disposizione si applica anche alle somme dovute e precedentemente rateizzate e iscritte a ruolo per dichiarata decadenza del beneficio della rateizzazione. L'iscrizione a ruolo della sanzione non è eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni, entro il termine di pagamento della rata successiva;
c) all'articolo 15, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
2-bis. Il pagamento rateale di cui all'articolo 8, comma 2, si applica anche in caso di omessa impugnazione dell'avviso di liquidazione dell'imposta a fronte del quale non può essere formulata istanza di accertamento con adesione, sempreché il contribuente paghi la prima rata entro il termine per la proposizione del ricorso;
d) all'articolo 2, comma 5, le parole: «un terzo» sono sostituite, dalle seguenti: «un quarto»;
e) all'articolo 2, è aggiunto il seguente comma:
5-bis. In caso di accertamento con adesione, definito entro il termine massimo di 12 mesi dalla notifica del previsto invito al contraddittorio, da parte di contribuenti che non abbiano precedentemente usufruito del condono di cui alla legge 27 dicembre 2002 n.289 o dello scudo fiscale di cui alla legge 3 ottobre 2009 n. 141, si applica la sanzione agevolata pari a quella prevista all'articolo 5-bis comma 3.
f) La disposizioni di cui ai punti d) ed e) si applicano anche alle somme dovute e precedentemente rateizzate e iscritte a ruolo per dichiarata decadenza del beneficio della rateizzazione.
2. All'articolo 3-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1: le somme dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 3, comma 1, possono essere versate in un numero massimo di dodici rate trimestrali di pari importo, ovvero, se superiori a cinquantamila euro, in un massimo di quaranta rate trimestrali di pari importo ove ricorrono le condizioni previste all'articolo 52 del decreto-legge n. 69 del 2013 convertito in legge 9 agosto 2013 numero 98 comma 1), lettere a) e b);
b) al comma 3, le parole: «al tasso del 3,5 per cento annuo» sono sostituite dalle seguenti: «al saggio legale».
3. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 3, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Le somme dovute per la definizione possono essere versate anche ratealmente in un massimo di dodici rate trimestrali di pari importo o in un massimo di quaranta rate trimestrali se le somme dovute superano euro 50.000 e ove ricorrono le condizioni previste all'articolo 52 del decreto-legge n. 69 del 2013 comma 1), lettere a) e b). L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 2. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione»;
b) all'articolo 17, comma 2, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Le somme dovute per la definizione possono essere versate anche ratealmente in un massimo di dodici rate trimestrali di pari importo o in un massimo di quaranta rate trimestrali se le somme dovute superano euro 50.000 e ove ricorrono le condizioni previste all'articolo 52 del decreto-legge n. 59 del 2013, comma 1), lettere a) e b). L'importo della prima rata è versato entro il termine di proposizione del ricorso. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legate calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione.
9. 02. Francesco Sanna, Laforgia, Fregolent, Petrini, Sanga.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente articolo 9-bis: Art. 9-bis. – (Rateazione semplificata). – 1. Relativamente alle cartelle di pagamento, alle ingiunzioni fiscali, agli avvisi di accertamento esecutivi, nonché, agli accertamenti con adesione emessi per tributi di uffici statali, agenzie fiscali, regioni province e comuni, il debitore può presentare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda di rateazione in modo semplificato, senza allegare alcuna documentazione comprovante la situazione di temporanea obiettiva difficoltà, fino a un massimo di centoventi rate mensili, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni, con un piano di ammortamento a rate costanti o a rate di importo crescente per ciascun anno a scelta del contribuente. L'importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a 100 euro.
2. Il debitore che propone istanza ai sensi del comma 1 è tenuto al pagamento, oltre che dell'importo originario iscritto a ruolo o di quello residuo, di un interesse con un tasso annuo lordo pari al 3,69 per cento, decorrente dalla data di notifica della cartella di pagamento, dell'ingiunzione fiscale dell'avviso di accertamento esecutivo o dalla data di definizione dell'accertamento con adesione, con esclusione degli interessi di mora previsti dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo previsti dall'articolo 20 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, n. 602 del 1973, e successive modificazioni, delle sanzioni previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e successive modificazioni, nonché, dalle sanzioni previste dall'articolo 2, comma 5, e dall'articolo 8, comma 3-bis, del decreto legislativo del 9 giugno 1997, n. 218.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano, anche in deroga all'articolo 19, comma 3, del decreto dei Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ai contribuenti già decaduti dalla rate alla data di entrata in vigore della presente legge.
9. 03. Francesco Sanna, Laforgia, Fregolent, Petrini, Sanga.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
1. Alla lettera b), del comma 3, dell'articolo 25 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, alla lettera b), sostituire le parole: «a decorrere dal 1o gennaio 2015» con le seguenti: «a decorrere dal 1o gennaio 2016».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione comma 23, pari a 130 milioni di euro annui per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa alla Tabella 1 del bilancio dello Stato, relativa allo stato di previsione dell'entrata, prevista ai sensi dell'articolo 21, comma il, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche.
3. Al comma 2, dell'articolo 15 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, la lettera e-ter) è sostituita dalla seguente:
e-ter. Per le finalità di cui all'articolo 8, quanto a 20 milioni di euro, a decorrere dal 2015 si provvede mediante corrispondente rimodulazione del Fondo interventi strutturali di politica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
9. 04. Zanin, Fiorio, Sani, Misiani.
Dopo l'articolo 9, è inserito il seguente: Art. 9-bis. – (Dimissioni volontarie). – 1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 2118 dei codice civile, la lettera di dimissioni volontarie finalizzata al recesso dal contratto di lavoro è sottoscritta, pena la sua nullità, dalla lavoratrice, dal lavoratore, dalla prestatrice d'opera o dal prestatore d'opera, su appositi moduli predisposti con le modalità di cui al comma 4 e resi disponibili gratuitamente dalle direzioni territoriali del lavoro, dagli uffici comunali e dai centri per l'impiego.
2. Per contratto di lavoro, ai fini del comma 1, si intende qualsiasi contratto inerente ai rapporti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle caratteristiche e dalla durata, nonché il contratto di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, il contratto di collaborazione di natura occasionale, il contratto di associazione in partecipazione di cui all'articolo 2549 del codice civile per cui l'associato fornisca prestazioni lavorative e in cui i redditi derivanti dalla partecipazione agli utili siano qualificati come redditi di lavoro autonomo, nonché il contratto di lavoro instaurato dalle cooperative con i propri soci.
3. I moduli di cui al comma 1, realizzati secondo direttive definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, riportano un codice alfanumerico progressivo di identificazione, la data di emissione, nonché spazi, da compilare a cura del firmatario, destinati all'identificazione della lavoratrice o del lavoratore, ovvero del prestatore d'opera o della prestatrice d'opera, del datore di lavoro, della tipologia di contratto da cui si intende recedere, della data della sua stipulazione e di ogni altro elemento utile, il decreto di cui al presente comma definisce altresì le modalità per evitare eventuali contraffazioni o falsificazioni dei moduli.
4. I moduli di cui ai commi 1 e 3 hanno validità di quindici giorni dalla data di emissione e sono resi disponibili attraverso i siti internet del Ministero dei lavoro e delle politiche sociali e www.cliclavoro.gov.it, nonché i siti regionali ad essi collegati, secondo modalità definite con il decreto di cui al citato comma 3, che garantiscano al contempo la certezza dell'identità del richiedente, la riservatezza dei dati personali, nonché l'individuazione della data di rilascio, ai fini della verifica del rispetto dei termine di validità di cui al presente comma.
5. Con apposite convenzioni a titolo gratuito stipulate nelle forme definite con il medesimo decreto di cui al comma 3, sono altresì disciplinate le modalità attraverso le quali è reso possibile alla lavoratrice, ai lavoratore, nonché al prestatore d'opera e alta prestatrice d'opera, acquisire gratuitamente i moduli di cui ai commi 1 e 3, anche tramite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e i patronati.
6. Il comma 4 dell'articolo 55 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, e i commi da 17 a 23 dell'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono abrogati.
7. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
9. 05. Di Salvo, Pilozzi, Piazzoni, Migliore, Lavagno, Zan, Lacquaniti, Nardi.
Dopo l'articolo 9, inserire il seguente: Art. 9-bis – (Abolizione della TASI sulla prima casa). – 1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 639, dopo le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,» sono inserite le seguenti: escluse le abitazioni principali e le relative pertinenze, ad eccezione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9,;
b) al comma 669, le parole: «ivi compresa l'abitazione principale,» sono soppresse;
c) al comma 677, le parole da: «a condizione» fino alla fine del comma sono soppresse.
Conseguentemente, all'articolo 45, dopo il comma 2 inserire il seguente:
2-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello Stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2015, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 4.000 milioni di euro. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
9. 06. Palese, Altieri, Bianconi, Capezzone, Castiello, Chiarelli, Ciracì, Distaso, Fucci, Galati, Laffranco, Latronico, Marotta, Marti, Picchi, Francesco Saverio Romano, Sisto, Lainati, Petrenga, Brunetta, Alberto Giorgetti, Riccardo Gallo, Abrignani, Biancofiore, Biasotti, Centemero, Cesaro, Occhiuto, Palmieri, Polverini, Ravetto, Romele, Squeri, Milanato, Sandra Savino, Calabria.
Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:Art. 9-bis. – (Misure per la modernizzazione e la riduzione dell'impatto ambientale del parco automobilistico). – 1. I veicoli a motore nuovi immatricolati a decorrere dal 1o gennaio 2015 sono esenti dalle tasse automobilistiche nell'anno della prima immatricolazione e nei due anni successivi. L'esenzione di cui al primo periodo si applica fino al quarto anno successivo a quello della prima immatricolazione per i veicoli nuovi alimentati, anche o esclusivamente, a gas di petrolio liquefatto, a metano o ad alimentazione ibrida.
2. A decorrere dal 1o gennaio 2015, i veicoli a motore sono assoggettati alle tasse automobilistiche in base al livello delle emissioni del veicolo, come certificato dal produttore. Restano ferme la riduzione prevista per i veicoli alimentati esclusivamente con gas di petrolio liquefatto o con gas metano, di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per gli anni successivi al periodo di esenzione di cui al comma 1 del presente articolo, l'esenzione in favore dei soggetti portatori di handicap prevista dall'articolo 8, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonché l'esenzione prevista per i veicoli elettrici dall'articolo 20 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le nuove tariffe delle tasse automobilistiche in applicazione dei criteri di cui al comma 2, nonché le relative disposizioni di attuazione. La facoltà di cui al comma 1 dell'articolo 24 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, può essere esercitata a decorrere dall'anno successivo a quello di applicazione delle nuove tariffe.
4. All'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 510, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo la lettera b) è inserita la seguente: «b.1) per i veicoli di cui al primo e al terzo periodo della lettera b), qualora rispettino i requisiti di cui all'articolo 17-bis, comma 2, lettera b), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, la percentuale di deducibilità indicata alla medesima lettera b) è elevata al 40 per cento per il periodo d'imposta in cui è avvenuta la prima immatricolazione e per i tre periodi d'imposta successivi;
5. La disposizione di cui al comma 4 si applica ai veicoli nuovi immatricolati per la prima volta dopo la data di entrata in vigore della presente legge e ha , efficacia a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
6. La perdita di gettito derivante, a carico delle regioni, dall'applicazione del presente articolo è compensata attraverso trasferimenti annuali da corrispondere ai predetti enti, il cui ammontare è determinato con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.
7. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 4 e 6 del presente articolo, pari a 600 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 8 del presente articolo.
8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 30 settembre 2015, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, è disposta una riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, tale da assicurare minori spese in termini di indebitamente netto pari a 600 milioni di euro a decorrere dal 2015. Le misure di cui al periodo precedente non sono adottate o sono adottate per importi inferiori a quelli indicati ove, entro la data ivi indicata, siano approvati provvedimenti normativi che assicurino, in tutto o in parte, i predetti importi attraverso interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica.
9. Qualora le misure di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo generino maggiori entrate, l'importo di cui al comma 8 del presente articolo è conseguentemente ridotto.
10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è, autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
9. 07. Capezzone, Altieri, Bianconi, Castiello, Chiarelli, Ciracì, Distaso, Fucci, Galati, Latronico, Marotta, Marti, Palese, Picchi, Francesco Saverio Romano, Sisto, Lainati, Petrenga, Brunetta, Alberto Giorgetti, Riccardo Gallo, Abrignani, Biancofiore, Biasotti, Centemero, Cesaro, Occhiuto, Palmieri, Polverini, Ravetto, Romele, Squeri, Baldelli, Milanato, Calabria, Russo.
Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:Art. 9-bis. – (Diffusione della conoscenza delle opera d'arte contemporanea). – 1. Al fine di promuovere la diffusione e la conoscenza delle opere d'arte contemporanea e dei giovani artisti anche attraverso l'acquisizione delle stesse da parte di musei, gallerie nazionali d'arte, Istituzioni pubbliche, associazioni riconosciute o fondazioni operanti nei settori della promozione di beni artistici e culturali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante norme per l'ammortamento dei beni materiali, l'acquisto di opere d'arte di artisti viventi da parte di soggetti titolari di reddito di impresa è ammortizzabile per l'80 per cento in quote costanti nell'esercizio in cui sono state sostenute e nei nove esercizi successivi fino a concorrenza del 2 per cento del giro di affari per ciascun esercizio.
2. Ai fini del comma 1, le cessioni gratuite di opere d'arte di artisti viventi effettuate entro dodici mesi dalla loro acquisizione da soggetti privati anche non titolari di partita dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) costituiscono credito di imposta, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), per un valore pari a quattro volte l'IVA pagata per l'acquisizione dell'opera d'arte di artisti viventi ceduta per importi fino a 10.000 euro; per importi superiori a 10.000 euro, il valore è stabilito dal decreto di cui all'articolo 7.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede nel limite massimo di 500.000 euro annui.
Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro a decorrere dal 2015.
9. 08. Palese, Brunetta.
Dopo l'articolo 9, inserire il seguente: Art. 9-bis. – (Rilancio delle politiche giovanili nel settore dell'arte contemporanea e aliquota IVA per oggetti d'arte). – 1. Lo Stato tutela e promuove l'attività dei giovani artisti, al fine di contribuire al rilancio dei settore dell'arte contemporanea nazionale.
2. Ai fini di cui al comma 1, i giovani artisti possono optare, per un periodo massimo di cinque anni e comunque non oltre il raggiungimento del trentacinquesimo anno di età, per l'applicazione dell'IVA e dell'IRPEF in misura privilegiata ai sensi delle disposizioni del presente articolo. I medesimi soggetti possono successivamente rinunciare all'applicazione del regime speciale di cui al presente articolo dandone comunicazione amministrazione finanziaria entro il 31 gennaio dell'anno di competenza.
3. I giovani artisti che si avvalgono del regime speciale di cui al presente articolo sono esonerati dalla tenuta della contabilità e dalla conservazione dei documenti, ad eccezione della copia delle fatture emesse. La fattura emessa e la relativa copia possono contenere, anche ai fini della certificazione dell'autenticità dell'opera, la riproduzione fotografica dell'opera ceduta.
4. Ai soggetti che optano per il regime speciale di cui al presente articolo, l'IVA è forfetariamente determinata in 800 euro l'anno e il reddito imponibile derivante dal lavoro autonomo è forfetariamente determinato nella misura del 30 per cento del volume di affari risultante dalla somma degli importi delle fatture emesse.
5. L'IVA è addebitata all'acquirente secondo le disposizioni vigenti, fatta salva l'applicazione dell'aliquota determinata ai sensi del comma 6.
6. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, il numero 127-septiesdecies) è sostituito dal seguente:
« 127-septiesdecies) oggetti d'arte, di antiquariato, da collezione, importati; oggetti d'arte di cui alla lettera a) della tabella allegata al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 86, prodotti da artisti viventi o la cui esecuzione risate a meno di cinquant'anni.
Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro a decorrere dal 2015.
9. 09. Palese, Brunetta.
Dopo l'articolo 9, inserire il seguente: Art. 9-bis. – (Misure urgenti per incentivare la vendita di pacchetti turistici attraverso la semplificazione degli adempimenti fiscali). – 1. In deroga all'articolo 109, comma 2, lettera b), del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per le agenzie di viaggi e di turismo i corrispettivi derivanti dall'organizzazione di pacchetti turistici costituiti da viaggi vacanze, circuiti tutto compreso e connessi servizi, verso il pagamento di un corrispettivo globale, si considerano conseguiti all'atto dei pagamento integrale del corrispettivo ovvero, se antecedente, alla data di inizio del viaggio o del soggiorno.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai corrispettivi conseguiti, ai sensi del medesimo comma, dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
9. 010. Fantinati, Crippa, Mucci, Vallascas, Da Villa, Della Valle, Prodani, Castelli, Currò, D'Incà, Sorial, Colonnese, Caso, Cariello, Brugnerotto.
Dopo l'articolo 9, inserire il seguente: Art. 9-bis. – 1. Al fine di assicurare livelli minimi essenziali delle prestazioni concernenti il servizio pubblico di trasporto locale, da garantirsi in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, le regioni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti, a introdurre, negli atti di affidamento in concessione dei servizio di trasporto pubblico locale, clausole idonee a stabilire l'obbligo per il concessionario del servizio, a pena di decadenza dalla concessione, di istituire e fornire all'utenza, entro il 31 dicembre 2015, un servizio di biglietteria telematica.
2. Dall'attuazione del presente articolo non delivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
9. 011. Mucci, Crippa, Fantinati, Vallascas, Da Villa, Della Valle, Prodani, Caso, Castelli, Currò, Sorial, Brugnerotto, D'Incà, Cariello, Colonnese.
Dopo l'articolo 9, inserire il seguente: Art. 9-bis. – (Abolizione del contributo minimale INPS per i soci di start-up innovative). – 1. Nei limiti di spesa di 50 milioni di euro ai i soci delle imprese di start-up innovative non si applica il contributo minimale di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 2 agosto 1990. n. 233, e al comma 7 dell'articolo 6 della legge 31 dicembre 1991. n. 415.
2. Il Ministro dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce, con proprio decreto, la misura dei contributi e le modalità per il loro pagamento e la loro riscossione da parte dei soggetti di cui ai comma 1, iscritti alla gestione artigiani e commercianti.
Conseguentemente, Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
2015: – 50.000;
2016: – 50.000;
2017: – 50.000.
9. 012. Della Valle, Crippa, Mucci, Fantinati, Vallascas, Da Villa, Prodani, Castelli, Sorial, Currò, Caso, Brugnerotto, Colonnese, Cariello, D'Incà.
Dopo l'articolo 9, inserire il seguente: Art. 9-bis. – (Misure per l'internazionalizzazione delle start-up innovative). – 1. All'articolo 30 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012. n. 221, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
8-bis. Alle finalità di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo è destinata una quota pari a 5 milioni di euro annui, dal 2015 al 2020.
Conseguentemente, Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
2015: – 5.000;
2016: – 5.000;
2017: – 5.000.
9. 013. Della Valle, Crippa, Mucci, Fantinati, Vallascas, Da Villa, Prodani, Castelli, Currò, Caso, D'Incà, Colonnese, Brugnerotto, Cariello, Sorial.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente: Art. 9-bis. (Proroga della vita di una startup innovativa). 1. Al decreto-legge 18 ottobre 2012. n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 25:
1) alla lettera b) del comma 2, la parola: «quarantotto» è sostituita dalla seguente: «sessanta»;
2) il secondo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente: «In tal caso, la disciplina di cui alla presente sezione trova applicazione per un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, se la startup innovativa è stata costituita entro i due anni precedenti, di quattro anni se è stata costituita entro i tre anni precedenti e di tre anni se è stata costituita entro i cinque anni precedenti»;
b) all'articolo 28:
1) al comma 1, le parole: «4 anni» sono sostituite dalle seguenti: «5 anni»;
2) ai commi 3 e 4, la parola: «trentasei», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «quarantotto».
9. 014. Della Valle, Crippa, Mucci, Fantinati, Vallascas, Da Villa, Prodani, Castelli, Currò, D'Incà, Cariello, Brugnerotto, Colonnese, Sorial.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente: Art. 9-bis. (Innalzamento dei limiti relativi alle operazioni di equity crowdfunding). 1. Dopo il comma 5 dell'articolo 30 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è inserito il seguente:
«5-bis. La Consob stabilisce, altresì, il valore massimo di 5.000 euro per ogni singolo ordine e di 10.000 euro per il totale annuale degli ordini per le persone fisiche nonché di 50.000 euro per ogni singolo ordine a di 100.000 euro per il totale annuale degli ordini per le persone giuridiche».
9. 015. Della Valle, Crippa, Mucci, Fantinati, Vallascas, Da Villa, Prodani, Castelli, D'Incà, Caso, Currò, Brugnerotto, Sorial, Colonnese, Cariello.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente: Art. 9-bis. (Sturt-up innovativo). 1. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5-novies dell'articolo 1, dopo le parole: «a vocazione sociale» sono aggiunte le seguenti: «e dei fondi di investimento in startup innovative»;
b) al capo III-quater del titolo III della parte II, le parole: «per le start-up innovative», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «per le start-up innovative e per fondi di investimento in start-up innovative»;
c) alla rubrica dell'articolo 100-ter sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «per le start-up innovative».
9. 016. Della Valle, Crippa, Mucci, Fantinati, Vallascas, Da Villa, Prodani, Castelli, Currò, D'Incà, Colonnese, Cariello, Brugnerotto, Sorial, Caso.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente: Art. 9-bis. (Accesso prioritario al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese delle startup innovative titolari di brevetti innovativi). 1. Dopo il comma 6 dell'articolo 30 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è inserito il seguente:
«6-bis. L'accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è garantito in via prioritaria per le startup innovative di cui al comma 2 dell'articolo 25 del presente decreto titolari di brevetti che abbiano superato il controllo da parte dell'Organizzazione europea dei brevetti (EPO) e ricevuto una valutazione positiva ai sensi della normativa vigente».
9. 017. Della Valle, Crippa, Mucci, Fantinati, Vallascas, Da Villa, Prodani, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Colonnese, Currò, Cariello.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente: Art. 9-bis. 1. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e il comma 7 dell'articolo 6 della legge 31 dicembre 1991, n. 415, sono abrogati.
2. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, dopo le parole: «assistenza sociale» sono inserite le seguenti: «, fatte salve le gestioni di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233,».
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, la disciplina relativa ai contributi dovuti alle gestioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali è adeguata alle disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge.
9. 018. Baldassarre, Caso, Castelli.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente: Art. 9-bis. 1. All'articolo 120-bis del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 («Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia»), dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Il rapporto di conto corrente bancario può essere estinto o trasferito ad altra banca a richiesta del cliente, anche se è stato pattuito un termine a favore della banca creditrice. Ogni patto, anche posteriore alla conclusione del contratto, con il quale si impedisca o si renda più oneroso o complesso per il cliente, l'esercizio della facoltà di cui al presente articolo è nullo, ma non comporta la nullità del contratto di conto corrente.
1-ter. Il cliente può chiedere il trasferimento del rapporto di conto corrente ad altra banca senza spese aggiuntive di qualsiasi natura ed origine, mediante contratto sottoscritto con la banca di destinazione e comunicato alla banca di origine. Entro il giorno lavorativo successivo la banca di destinazione deve richiedere alla banca di origine le informazioni necessarie a garantire il servizio di portabilità del conto corrente. Le informazioni di cui al presente comma sono fornite entro sette giorni dalla data di ricezione della richiesta dalla banca di origine alla banca di destinazione, che entro sette giorni predispone gli ordini periodici di pagamento associati al nuovo conto corrente, alle condizioni pattuite con il cliente. Alla data di efficacia del trasferimento, la banca di origine sospende l'esecuzione degli ordini di pagamento e l'accettazione dei bonifici effettuati a favore del cliente, provvede a trasferire alla banca di destinazione l'eventuale saldo attivo, se da questi richiesto, e procede alla chiusura del conto. Conformemente a quanto stabilito dall'articolo 116 del presente decreto, le banche rendono note in modo completo alla clientela le informazioni concernenti la disponibilità e le condizioni di esercizio, del servizio di portabilità del conto corrente.
1-quater. Nell'ambito dei rapporti bancari è fatto assoluto divieto di addebitare al cliente spese relative alla predisposizione, produzione, spedizione, o altre spese comunque denominate, relative alle comunicazioni di cui al presente articolo. Le presenti disposizioni si applicano ai rapporti fra banche e persone fisiche e micro, piccole e medie imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.».
9. 019. Fantinati, Da Villa, Crippa, Mucci, Vallascas, Prodani, Della Valle, Castelli, Caso, Currò, Colonnese, D'Incà, Cariello, Sorial, Brugnerotto.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente: Art. 9-bis. (Semplificazione normativa per l'acquisto della personalità giuridica delle società a responsabilità limitata). 1. All'articolo 2463 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Si applicano alla società a responsabilità limitata le disposizioni di citi agli articoli 2329, 2330, 2332 e 2341.»;
b) dopo il terzo comma è inserito il seguente:
«La società acquista la personalità giuridica con la stipulazione dell'atto costitutivo, se non sono richieste, ai sensi dell'articolo 2329, primo comma, numero 3), autorizzazioni o altre condizioni ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese. In quest'ultimo caso si applica l'articolo 2331. Quando la società acquista la personalità giuridica con la stipulazione dell'atto costitutivo, il termine di cui all'articolo 2330, primo comma, è ridotto alla metà e le disposizioni di cui all'articolo 2332, primo e secondo comma, si applicano dalla stipula dell'atto costitutivo».
9. 020. Fantinati, Da Villa, Crippa, Mucci, Vallascas, Prodani, Della Valle, Castelli, Currò, Caso, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Colonnese, Cariello.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente: Art. 9-bis. (Detrazioni per oneri). 1. Al comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante norme sulle detrazioni per oneri, dopo la lettera f) è inserita la seguente:
«f-bis) le spese sostenute per l'acquisto di opere d'arte di artisti viventi o di opere realizzate entro i cinquanta anni, fino all'importo di 10.000 euro, con il limite del 10 per cento del reddito imponibile. La detrazione è subordinata all'esibizione, su richiesta, della fattura di acquisto o di un documento fiscale equipollente».
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede nel limite massimo di 100.000 euro annui.
Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro a decorrere dal 2015.
9. 021. Palese, Brunetta.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente: Art. 9-bis. (Detraibilità totale dalle basi imponibili Irap e Ires per gli immobili ad uso produttivo). 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto il seguente:
«3-bis. A decorrere dall'anno 2015, per tutti gli immobili ad uso produttivo è stabilita la detraibilità totale dalle basi imponibili dell'imposta».
2. Al comma 3 dell'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 971, è inserita la seguente lettera:
«h-bis) gli immobili ad uso produttivo».
Conseguentemente:
all'articolo 17, sopprimere i commi 5, 6 e 13;
all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.303.078 migliaia di euro a decorrere dal 2015.
9. 022. Busin, Guidesi, Caparini.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente: Art. 9-bis. (Detraibilità dalle basi imponibili Irap e Ires per gli immobili ad uso produttivo). 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto il seguente:
«3-bis. A decorrere dall'anno 2015, per tutti gli immobili ad uso produttivo è stabilita la detraibilità in misura del 35 per cento dalle basi imponibili dell'imposta».
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 971, è inserito il seguente:
«3-bis). Gli immobili ad uso produttivo si detraggono dalla base imponibile dell'imposta in misura del 35 per cento.».
Conseguentemente: all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 840 milioni a decorrere dal 2015 .
9. 023. Busin, Guidesi, Caparini, Giampaolo Galli, Misiani.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente: Art. 9-bis. (Esclusione da rendita catastale di macchinari fissi). 1. All'articolo 10 del regio decreto-legge del 13 aprile 1939, n. 652, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Ai fini della determinazione della rendita catastale per gli immobili ad uso produttivo, per l'individuazione delle componenti che concorrono a formare l'investimento di natura immobiliare, è esclusa la valutazione degli impianti fissi, intesi quali macchinari ed impianti installati all'interno dell'immobile, incorporati nelle opere murarie, fissati al suolo o installati in via transitoria.».
Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascuno a decorrere dal 2015.
9. 024. Busin, Guidesi, Caparini, Giampaolo Galli, Misiani.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente: Art. 9-bis. (Partecipazione di soggetti privati a capitale sociale Confidi). All'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In via residuale possono far parte dei confidi anche persone fisiche».
9. 025. Caparini, Busin.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente: Art. 9-bis. Al punto 3 della tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole «navigazione nelle acque» è soppressa la parola «marine»;
b) dopo le parole «acque marine comunitarie» sono inserite le seguenti «e nelle acque interne»;
c) dopo le parole «trasporto delle merci,» sono inserite le seguenti «e al trasporto dei passeggeri a scopo commerciale,».
Conseguentemente, all'articolo 17, comma 13 sostituire le parole: «di 187,5 milioni» con le seguenti: «di 185,5 milioni».
9. 026. Busin, Guidesi, Caparini.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente: Art. 9-bis. Dopo le parole «trasporto delle merci,» sono inserite le seguenti «e al trasporto dei passeggeri a scopo commerciale, comprese le imbarcazioni battenti bandiera dei Paesi extracomunitari,».
Conseguentemente, all'articolo 17, comma 13 sostituire le parole: «di 187,5 milioni» con le seguenti: «di 162,5 milioni».
9. 027. Busin, Guidesi, Caparini.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente: Art. 9-bis. Al punto 3 della tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo le parole «acque marine comunitarie» sono inserite le seguenti «e acque interne».
Conseguentemente, all'articolo 17, comma 13 sostituire le parole: «di 187,5 milioni» con le seguenti: «di 185,5 milioni».
9. 028. Busin, Guidesi, Caparini.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente: Art. 9-bis. Al punto 3 della tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sopprimere la parola «marine».
Conseguentemente, all'articolo 17, comma 13 sostituire le parole: «di 187,5 milioni» con le seguenti: «di 185,5 milioni».
9. 029. Busin, Guidesi, Caparini.
Dopo l'articolo 9, inserire il seguente: Art. 9-bis. 1. Al comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917 le parole «2.840,51 euro» sono sostituite dalle seguenti: «5164,57 euro».
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante le risorse del fondo di cui all'articolo 13, comma 6 della presente legge.
9. 030. Rostellato, Castelli, Sorial.
Dopo l'articolo 9, inserire il seguente: Art. 9-bis. (Incentivi al rientro dei consumi di benzina transfrontalieri). 1. Per l'anno 2015 la quota di compartecipazione all'IVA di cui all'articolo 2-ter, comma 6, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è incrementata di ulteriori 10 milioni di euro.
2. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, per l'anno 2015.
9. 031. Guidesi, Caparini, Centemero.
Dopo l'articolo 9, inserire il seguente: Art. 9-bis. (Incentivi al rientro dei consumi di benzina transfrontalieri). 1. A decorrere dall'anno 2015 la quota di compartecipazione all'IVA di cui all'articolo 2-ter, comma 6, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è incrementata di ulteriori 10 milioni di euro.
2. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, per l'anno 2015.
9. 032. Guidesi, Caparini, Centemero.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente: Art. 9-bis. (Determinazione reddito di impresa). 1. «Ai fini della determinazione del reddito d'impresa ogni transazione relativa all'acquisto di beni o servizi effettuata tramite sistemi di e-procurement compatibili con gli standard definiti dall'AGID entro il 31 dicembre 2015 è da considerarsi corrispondete ai criteri di certezza, determinabilità, inerenza e competenza ai sensi dell'articolo 109 del decreto legislativo 2 febbraio 1998, n. 58, salvo prova contraria a carico dell'amministrazione finanziaria e/o dall'Agenzia delle entrate.
2. Ai fini della determinazione del reddito d'impresa ogni transazione relativa all'acquisto di beni o servizi effettuata in modalità non corrispondenti agli standard definiti dall'AGIO e citati nel precedente comma, è da considerarsi ammessa ai requisiti di deducibilità solo fino a limite del 50 per cento dell'importo della transazione stessa.
3. Le imprese che utilizzano per la redazione della propria contabilità fiscale sistemi informativi su piattaforme «cloud» certificate dall'AGID e che applicano i criteri da essa stabiliti sono escluse da accertamenti fiscali da parte dell'Agenzia delle entrate per un periodo di 3 anni.
4. I bilanci d'impresa depositati in formato non corrispondente agli standard digitali stabiliti dall'AGID sono soggetti a imposta di registro di 1.000.000 euro.
9. 033. Bruno Bossio.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente: Art. 9-bis. (Società tra professionisti). 1. Alle società tra professionisti costituite in forma di società di persone si applica l'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. Alle società tra professionisti costituite in forma di società di capitali e cooperativa si applica l'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. Ai fini della determinazione del reddito complessivo delle società tra professionisti le prestazioni dei soci, anche se non liquidate, costituiscono componenti negative di reddito.
4. I redditi percepiti, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, dai soci professionisti delle Società tra professionisti costituiscono redditi di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 53, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Si applica l'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
5. All'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente: i) le prestazioni rese dai soci professionisti delle STP in nome e per conto delle stesse.
9. 034. Fassina.
ART. 10.
Al comma 1, dopo le parole: processo telematico inserire le seguenti: anche ricorrendo alle tecnologie a banda ultralarga.
10. 11. Mannino, Castelli, Sorial.
Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
10-bis. Gli enti pubblici in Calabria, che utilizzano lavoratori impegnati in attività socialmente utili e in quelle di pubblica utilità, equiparati al personale LSU dall'articolo 27 dal decreto legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, sono autorizzati ad assumere tali lavoratori dal 1o gennaio 2015, anche in posizioni sopranumerarie, con un contratto a tempo indeterminato ed a tempo parziale di 26 ore settimanali, se inclusi nell'elenco definitivo pubblicato sul BURC del 5 luglio 2005, supplemento straordinario n. 1 al BURC, Parte I e II, n. 12 del 1o luglio 2005, salvo quanto previsto dal comma 10-quater.
10-ter. Ai lavoratori impegnati in attività socialmente utili e di pubblica utilità inclusi nell'elenco di cui al comma 10-bis e che abbiano superato i 60 anni di età alla data di entrata in vigore della presente legge, è concessa una somma pari a 40.000 euro in caso di dimissioni presentate entro il 31 dicembre 2013, o comunque entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
10-quater. Per le assunzioni riguardanti i lavoratori di cui al comma 10-bis, gli appartenenti alla categorie B3, C e D, gli enti utilizzatori e tutti gli enti pubblici aventi sede in Calabria, possono bandire procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale a favore di coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno maturato, negli ultimi quindici anni, almeno tredici anni di servizio nei lavori socialmente utili e di pubblica utilità di cui al decreto legislativo n. 81 del 2000 e al decreto legislativo n. 280 del 1997, È fatta salva la possibilità per i lavoratori di cui al comma precedente, di accettare l'assunzione nella categoria B qualora l'Ente utilizzatore non bandisca le procedure concorsuali.
10-quinquies. Al fine di stabilizzare i lavoratori di cui al comma 10-bis in favore della regione Calabria è concesso, con provvedimento dei Ministro dell'economia e delle finanze; un contributo aggiuntivo pari a 40 milioni di euro per l'anno 2015 e pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. A tali oneri si provvede mediante quota parte delle risorse aggiuntive derivanti dalle disposizioni di cui al comma seguente. Tali risorse si intendono aggiuntive a quelle già storicizzate per il pagamento dei sussidi Lsu da parte dello Stato e a quelle della regione Calabria utilizzate per il pagamento di sussidi Ipu e ore integrative ad lsu ed Ipu.
10-sexies. A valere dal 1o gennaio 2015, all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, le parole: «si applica un prelievo erariale unico fissato in misura del 13,5 per cento delle somme giocate» sono sostituite dalle seguenti: «si applica un prelievo erariale unico fissato in misura del 4 per cento delle somme giocate».
10. 28. Aiello, Bruno Bossio, Censore.
Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. In considerazione della grande mole di arretrato di civile, è autorizzata, a supporto dell'attività giudiziaria di smaltimento dell'arretrato, per gli anni 2015, 2016 e 2017, la stipula di contralti a tempo determinato, per quei lavoratori cassaintegrati» in mobilità, impegnati in lavori socialmente utili, disoccupati o inoccupati, che abbiano svolto il tirocinio formativo presso il Ministero della giustizia.
1-ter. in conseguenza di quanto previsto dal comma 1-bis, all'articolo 1, comma 25, lettera c), legge del 24 dicembre 2012, alla fine di aggiungere le parole: «autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui per gli anni 2015, 2016 e 2017 per la stipula di 2.900 contratti a tempo determinato, per quei lavoratori cassaintegrati, in mobilità, impegnati in lavori socialmente utili, disoccupati o inoccupati, che abbiano svolto il tirocinio formativo presso il Ministero della giustizia.
Conseguentemente, all'articolo 26, comma 11, sostituire le parole: è ridotta di 200 milioni di euro a decorrere dal 2015 con le seguenti: è ridotta di 280 milioni di euro annui per gli anni 2015, 2016 e 2017, e di 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.
10. 26. Sannicandro, Marcon, Melilla, Daniele Farina, Paglia.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1991, n. 374, al comma 1, dopo le parole: «ad esse relativi» sono aggiunte le seguenti: «purché l'attore o la parte istante sia una persona fisica,»;
1-ter. Le maggiori entrate conseguenti alla disposizione di cui al comma 1-bis sono destinate al fondo di cui al comma 1.
10. 12. Turco, Cariello, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti, Turco.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Stante l'eccezionalità e l'urgenza di garantire lo smaltimento dell'arretrato, anche al fine di sopperire alla cronica carenza di personale amministrativo degli uffici giudiziari, con decreto del Ministero della giustizia, da adottarsi di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo parere del Consiglio di Stato, sono determinate, ai sensi degli articoli 35 e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni, le modalità ed i criteri per la stipula, a decorrere dal 1o gennaio 2015, di contratti a tempo determinato anche part-time, in favore di tutti i soggetti che abbiano completato, entro il 31 dicembre 2014, il tirocinio formativo di perfezionamento di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, e successive modificazioni, e che abbiano riportato una valutazione positiva di merito.
1-ter. Agli oneri di cui al precedente comma, stimati in 50 milioni di euro, per il 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli importi di cui alla Tabella C allegata al presente disegno di legge.
10. 27. Di Lello, Di Gioia.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. Nel codice civile aggiungere l'articolo 1122-quater c.c. – (Interventi urgenti a tutela della sicurezza negli edifici). – Nelle parti comuni non possono essere realizzati o mantenuti impianti od opere che non rispettino la normativa sulla sicurezza degli edifici. Il mancato rispetto di detta normativa si considera situazione di pericolo imminente per l'integrità della parti comuni, nonché per l'integrità fisica delle persone che stabilmente occupano il condominio o che abitualmente vi accedono.
L'amministratore, nel caso in cui sussista il ragionevole sospetto che difettino le condizioni di sicurezza di cui al primo comma, nomina un tecnico ed esegue l'accesso alle parti comuni.
A seguito della relazione del tecnico l'amministratore dispone previo assenso, ove possibile, del consiglio dei condomini, gli opportuni provvedimenti ed interventi.
10. 1. Morassut.
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. All'articolo 6, comma 1, decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dopo le parole: «legge 30 ottobre n. 125» sono aggiunte le seguenti: «ed, altresì, delle posizioni dei titolari dei vertice degli organi di gestione delle stesse amministrazioni» e, nel periodo successivo, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni».
10. 3. Di Gioia.
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dopo le parole: «legge 30 ottobre n. 125» sono aggiunte le seguenti: «ed, altresì, delle posizioni dei titolari dei vertice degli organi di gestione delle stesse amministrazioni» e, nel periodo successivo, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni».
10. 4. Di Gioia.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. All'articolo 490 del codice di procedura civile, dopo le parole: «forme della pubblicità commerciale,» viene aggiunto il seguente periodo: «Il giudice dispone infine che l'avviso sia inserito almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto sulle televisioni locali in digitale terrestre specializzate in vendite e aste giudiziarie aventi maggiori ascolti certificati Auditel (ascolto medio e contatti netti, media mensile).
10. 5. Caparini, Guidesi, Molteni, Matteo Bragantini.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
2. Dopo il numero 5) dell'articolo 61 del codice penale è inserito il seguente:
«5-bis). L'avere commesso il fatto contro una persona che ha compiuto li sessantacinquesimo anno di età»
3. Al secondo comma dell'articolo 640 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente numero:
2-ter) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5-bis).
10. 6. Caparini, Guidesi, Molteni, Matteo Bragantini.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. Per garantire in piena funzionalità degli uffici di Esecuzione Penale Esterna ed il migliore svolgimento delle attività indicate dall'articolo 72 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificata dalla legge 27 luglio 2005, n. 154, anche tenuto conto, della normativa volta al potenziamento delle misure alternante alla detenzione in carcere, e in attesa della riorganizzazione del Ministero della giustizia, è autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro annui a decorrere dal 2015.
Conseguentemente, all'allegato 7, la risoluzione degli stanziamenti di bilancio relativa agli organi a rilevanza costituzionale, è incrementata per ciascun anno di 5 milioni di euro, ripartendo l'importo per ciascun organo in maniera proporzionale rispetto alle riduzioni già previste.
*10. 29. La II Commissione.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. Per garantire in piena funzionalità degli uffici di Esecuzione Penale Esterna ed il migliore svolgimento delle attività indicate dall'articolo 72 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificata dalla legge 27 luglio 2005, n. 154, anche tenuto conto, della normativa volta al potenziamento delle misure alternante alla detenzione in carcere, e in attesa della riorganizzazione del Ministero della giustizia, è autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro annui a decorrere dal 2015.
Conseguentemente, all'allegato 7, la risoluzione degli stanziamenti di bilancio relativa agli organi a rilevanza costituzionale, è incrementata per ciascun anno di 5 milioni di euro, ripartendo l'importo per ciascun organo in maniera proporzionale rispetto alle riduzioni già previste.
*10. 36. Ferranti, Verini, Amoddio, Bazoli, Berretta, Campana, Ermini, Giuliani, Greco, Giuseppe Guerini, Iori, Leva, Magorno, Marzano, Mattiello, Morani, Giuditta Pini, Rossomando, Rostan, Tartaglione, Vazio.
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
2. Per garantire la piena funzionalità dell'Ufficio del processo ed ai fini dell'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 1-bis dell'articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'articolo 50, dei decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro annui a decorrere dal 2015.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2015: – 5.000.000
2016: – 5.000.000
2017: – 5.000.000.
*10. 34. Ferranti, Verini, Amoddio, Bazoli, Berretta, Campana, Ermini, Giuliani, Greco, Giuseppe Guerini, Iori, Leva, Magorno, Marzano, Mattiello, Morani, Giuditta Pini, Rossomando, Rostan, Tartaglione, Vazio, Manfredi, Manzi, Carrescia, Tidei, Carella, Lodolini, Oliverio.
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
2. Per garantire la piena funzionalità dell'Ufficio del processo ed ai fini dell'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 1-bis dell'articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'articolo 50, dei decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro annui a decorrere dal 2015.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2015: – 5.000.000;
2016: – 5.000.000;
2017: – 5.000.000.
*10. 31. La II Commissione.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. Per il solo anno 2015, nella prospettiva di migliorare l'efficienza degli uffici giudiziari e per consentire a coloro che hanno completato il tirocinio formativo preso gli uffici giudiziari a norma dell'articolo 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, lo svolgimento di un periodo di perfezionamento da completare entro il 30 giugno 2015, è autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro.
Conseguentemente, all'allegato 7, la riduzione degli stanziamenti di bilancio relativa agli organi a rilevanza costituzionale è incrementata di 7,5 milioni di euro, ripartendo l'importo per ciascun organo in maniera proporzionale rispetto alle riduzioni già previste.
*10. 32. La II Commissione.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. Per il solo anno 2015, nella prospettiva di migliorare l'efficienza degli uffici giudiziari e per consentire a coloro che hanno completato il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari a norma dell'articolo 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, lo svolgimento di un periodo di perfezionamento da completare entro il 30 giugno 2015, è autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro.
Conseguentemente, all'allegato 7, la riduzione degli stanziamenti di bilancio relativa agli organi a rilevanza costituzionale è incrementata di 7,5 milioni di euro, ripartendo l'importo per ciascun organo in maniera proporzionale rispetto alle riduzioni già previste.
*10. 33. Ferranti, Verini, Amoddio, Bazoli, Berretta, Campana, Ermini, Giuliani, Greco, Giuseppe Guerini, Iori, Leva, Magorno, Marzano, Mattiello, Morani, Giuditta Pini, Rossomando, Rostan, Tartaglione, Vazio, Manfredi, Manzi, Carrescia, Tidei, Carella, Lodolini, Oliverio.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
Per garantire la piena funzionalità del Dipartimento per la giustizia minorile del Ministero della giustizia anche tenuto conto della normativa volta al potenziamento delle misure volte a tutelare i minori nell'ambito delle materie di competenza del predetto Dipartimento, e in attesa della riorganizzare del Ministero della giustizia, è autorizzata la spesa di 10.000.000 euro annui a decorrere dal 2015.
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2015: – 10.000.000;
2016: – 10.000.000;
2017: – 10.000.000.
*10. 30. La II Commissione.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
Per garantire la piena funzionalità del Dipartimento per la giustizia minorile del Ministero della giustizia anche tenuto conto della normativa volta al potenziamento delle misure volte a tutelare i minori nell'ambito delle materie di competenza del predetto Dipartimento, e in attesa della riorganizzare del Ministero della giustizia, è autorizzata la spesa di 10.000.000 euro annui a decorrere dal 2015.
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2015: – 10.000.000;
2016: – 10.000.000;
2017: – 10.000.000.
*10. 35. Ferranti, Verini, Amoddio, Bazoli, Berretta, Campana, Ermini, Giuliani, Greco, Giuseppe Guerini, Iori, Leva, Magorno, Marzano, Mattiello, Morani, Giuditta Pini, Rossomando, Rostan, Tartaglione, Vazio.
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Per garantire la funzionalità degli uffici giudiziari e contribuire ai progetti di smaltimento dell'arretrato, sono stipulati contratti a tempo determinato part time per l'anno 2015, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001, da effettuarsi per coloro che abbiano svolto il perfezionamento del tirocinio formativo con il Ministero della giustizia ex articolo 1, comma 344 della legge n. 147 del 2013. All'onere derivante dal presente comma pari a 14 milioni di euro si provvede mediante le minori spese derivanti dal comma 2-bis. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le consu lenze presso le amministrazioni pubbliche, sono tagliate del 50 per cento.
10. 7. Di Salvo, Pilozzi, Lavagno, Migliore, Lacquaniti, Zan, Nardi.
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Per garantire la funzionalità degli uffici giudiziari e contribuire ai progetti di smaltimento dell'arretrato, sono stipulati contratti a tempo determinato part time per l'anno 2015, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001, da effettuarsi per coloro che abbiano svolto il perfezionamento del tirocinio formative con il Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge n. 147 del 2013. Alla stipulazione di tali contratti si provvede mediante le risorse istituite dal fondo di cui all'articolo 17, comma 24, della presente legge.
*10. 8. Gregori.
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Per garantire la funzionalità degli uffici giudiziari e contribuire ai progetti di smaltimento dell'arretrato, sono stipulati contratti a tempo determinato part time per l'anno 2015, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001, da effettuarsi per coloro che abbiano svolto il perfezionamento del tirocinio formative con il Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge n. 147 del 2013. Alla stipulazione di tali contratti si provvede mediante le risorse istituite dal fondo di cui all'articolo 17, comma 24, della presente legge.
*10. 9. Molteni, Caparini.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. Nell'ambito dei ruoli tecnici dei Corpo di polizia penitenziaria, per le attività di competenza del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (DAP) del Ministero della giustizia, sono istituti i seguenti profili professionali, in aggiunta a quelli previsti dall'articolo 1 del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, ovvero:
a) educatori; b) assistenti sociali; c) contabili; d) tecnici; e) amministrativi; f) esperti; g) informatici; h) psicologi; i) operatori sanitari; l) medici.
In sede di prima attuazione, il personale dei comparto Ministeri dei ruoli dei DAP è inquadrato a domanda, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle corrispondenti qualifiche dei profili professionali di cui all'articolo 1. L'organico è determinato dal numero di unità che ha effettuato il passaggio, procedendo ad analoga riduzione dell'organico del personale del comparto Ministeri.
All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede attraverso il trasferimento di fondi dagli appositi capitoli per 11 pagamento degli stipendi dei personale del comparto Ministeri a quelli corrispondenti del Corpo di polizia penitenziaria, da effettuare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Eventuali eccedente sono coperte attraverso un'ulteriore riduzione dei capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero della giustizia e il trasferimento dei relativi fondi, compreso il Fondo unico di amministrazione, sui capitoli di spesa per il pagamento delle competenze del personale del Corpo di polizia penitenziaria del medesimo stato di previsione.
10. 10. Catanoso, Palese, Brunetta.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al comma del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2008, n. 114, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Il deposito si considera tempestivo anche quando il messaggio di posta elettronica certificata non viene consegnato nei termini per cause imputabili alla capacità di memoria dei sistemi informativi degli uffici giudiziari».
10. 13. Businarolo, Castelli, Sorial.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 51 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014 n. 114, al comma 2, terzo periodo, le parole: «è eseguito» sono sostituite dalle seguenti parole: «il primo messaggio di posta elettronica certificato è inviato».
10. 14. Businarolo, Castelli, Sorial.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 49 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, prima del comma 2, inserire il seguente:
02. All'articolo 14, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo le parole: «pagamento contestuale» aggiungere le parole: «e telematico».
10. 15. Businarolo, Castelli, Sorial.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'articolo 48 del decreto-legge 24 agosto 2014 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è soppresso.
10. 16. Businarolo, Castelli, Sorial.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Ai comma 1, lettera a), dell'articolo 45 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dopo la parola: «sottoscritto» aggiungere la seguente parola: «digitalmente,».
10. 17. Businarolo, Castelli, Sorial.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 44 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «1o dicembre 2014».
10. 18. Businarolo, Castelli, Sorial.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 44 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014 114, al comma 2, dopo la lettera a), è aggiunta la seguente: «a-bis). Al comma 1 è aggiunto in fine il seguente periodo: «L'obbligatorietà del processo civile telematico si applica agli atti e provvedimenti di tutti i soggetti coinvolti nei procedimenti, ivi compresi gli assistenti giudiziari, i custodi, i notai, gli amministratori di sostegno e i tutori, i funzionari dell'Agenzia delle Entrate e i Pubblici Ministeri».
10. 19. Businarolo, Castelli, Sorial.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 44 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «l'obbligatorietà del processo civile telematico si applica anche ai provvedimenti dei giudici».
10. 20. Businarolo, Castelli, Sorial.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 44, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014 n. 114, al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) al comma 2, le parole: «successivamente al deposito dell'atto con cui inizia l'esecuzione» sono sostituite dalle seguenti: «dal verbale di pignoramento dell'ufficiale giudiziario».
10. 21. Businarolo, Castelli, Sorial.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 44 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014 n. 114, al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «tribunale ordinario» aggiungere le parole: «e innanzi al Giudice di Pace».
b) in fine aggiungere il seguente periodo: «le disposizioni relative all'obbligatorietà del processo civile telematico si applicano anche ai procedimenti innanzi il Giudice di Pace».
10. 22. Businarolo, Castelli, Sorial.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 44 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in fine aggiungere il seguente periodo: «L'obbligatorietà del deposito telematico si applica a tutti gli atti, inclusi Patto introduttivo e l'atto di costituzione in giudizio».
10. 23. Businarolo, Castelli, Sorial.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. A valere sulle risorse di cui al comma 1, il Ministero della giustizia provvede nell'anno 2015, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, a indire un concorso pubblico per esami per l'assunzione di personale afferente le figure professionali di 350 cancellieri e di 150 ufficiali giudiziari per le posizioni economiche B3, C1 e C2.».
10. 24. Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti, Turco, Castelli, Sorial.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 6, comma 6-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n, 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, a 148 e, successive modificazioni, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «A tal fine è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per il 2016 e di 25 milioni di euro per gli anni successivi destinata a tali procedure di permuta in cui siano ricompresi immobili demaniali già in uso governativo che verrebbero utilizzati in regime di locazione. Il Ministero dell'economia e delle finanze e autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio».
10. 25. Tancredi.
Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:
Art-10-bis.
(Modifiche in tema di condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato).
All'articolo 76, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, Testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia di spese di giustizia, le parole: «non superiore a euro 9.296,22» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a euro 12,000 ».
Conseguentemente all'articolo 26, comma 11, sostituire le parole: è ridotta di 200 milioni di euro a decorrere dal 2015 con le seguenti: è ridotta di 350 milioni di euro annui a decorrere dal 2015.
10. 01. Daniele Farina, Sannicandro, Marcon, Melilla, Paglia.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni private, riportato in Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre 2005 n. 239, S.O. n. 163) apportare le seguenti modifiche:
1) all'articolo 1, lettera rrr), dopo la parola: «motrice», aggiungere il seguente periodo: «ovvero il veicolo ultraleggero motorizzato (U.L.M), la cui circolazione, già regolata dalla legge n. 106 del 25 marzo 1985 ed ora dal decreto del Presidente della Repubblica n. 133 del 2010, anche nelle fasi di circolazione a terra, purché condotto dal pilota munito di regolare brevetto»;
2) all'articolo 122, comma 1, dopo la parola: «equiparate», aggiungere le seguenti parole: «nonché i veicoli ultraleggeri motorizzati di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 133 del 2010»;
3) sempre all'articolo 122, dopo il comma 2-bis. del seguente tenore; «Gli effetti dell'obbligo assicurativo di cui ai commi che precedono si estendono, anche nel caso, di controversie in corso, a tutti i sinistri avvenuti prima della entrata in vigore della presente legge»;
4) all'articolo 283, comma 1, primo periodo, dopo la parola: «veicoli», aggiungere le seguenti parole: «di cui all'articolo 1rrr;
5) all'articolo 283, comma 1, primo periodo, dopo la parola: «assicurazione», aggiungere le seguenti parole: «ai sensi degli articoli 122 e seguenti della presente legge»;
10. 02. Latronico, Palese, Brunetta.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Misure per l'efficienza del sistema penitenziario).
1. Al fine di incrementare l'efficienza delle carceri e sopperire le gravi mancanze di organico, si procede ad ulteriori assunzioni di personale da parte del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, di cui 500 di personale socio-pedagogico, e 500 di personale amministrativo-contabile per un totale di 1000 unità.
2. Per le finalità di cui al comma che precede, in accordo con il Ministero della giustizia, sarà possibile attingere alle graduatorie degli idonei non vincitori dei concorsi tramite lo scorrimento delle graduatorie medesime, in particolare quelle per educatore penitenziario C2 e C1 e per contabile C1.
3. All'onere derivante dalla presente norma, pari a 30 milioni di euro per il 2015 e a 60 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede, entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, mediante la rideterminazione per l'anno 2015 e successivi, da parte del Ministro dello sviluppo economico tramite proprio decreto, del canone annuo di cui all'articolo 27, comma 9, lettera a-bis) della legge 23 dicembre 1999, n. 488, esclusivamente per le emittenti private, in misura tale da assicurare un maggior gettito pari a 30 milioni di euro per il 2015 e 60 milioni di euro a decorrere dal 2016.
10. 03. Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti, Turco, Castelli, Sorial.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art-10-bis.
(Altre misure per l'efficienza del sistema giudiziario).
1. Sono determinati con decreto del Ministro della giustizia da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, il numero dei posti non superiore al 50 per cento delle carenze di organico, da destinare ad una selezione riservata esclusivamente al personale interno del Ministero della giustizia, Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, per il passaggio da un profilo funzionale ad un altro superiore e per il passaggio da un'area ad un'altra superiore. Tali passaggi dovranno avvenire da parte di chi è in possesso del titolo di studio previsto per l'accesso a quella qualifica dall'esterno e sulla base di una seria, oggettiva e trasparente verifica della professionalità acquisita.»
10. 04. Ferraresi, Agostinelli, Colletti, Businarolo, Sarti, Turco, Bonafede, Castelli, Sorial.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art-10-bis.
(Misure per l'efficienza del sistema penitenziario).
1. Ai fine di incrementare l'efficienza delle carceri l'Amministrazione penitenziaria, procede, per l'anno 2015, in deroga alle disposizioni di cui al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed a quelle della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ad ulteriori assunzioni di personale di polizia penitenziaria, per un totale di 1000 unità. In accordo con il Ministero della difesa, bloccando la partenza dei volontari in ferma prefissata quadriennale interforze e facendo rientrare quelli attualmente in servizio, sarà possibile attingere alle graduatorie degli idonei non vincitori dei concorsi tramite lo scorrimento delle graduatorie medesime, ».
Conseguentemente all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30.000.000 euro per l'anno 2015 a 60.000.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017.
10. 05. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Turco, Tancredi, Castelli, Sorial.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art-10-bis.
(Modifiche agli articoli 61 e 640 del codice penale).
1. Dopo il numero 5) dell'articolo 61 del codice penale, è inserito il seguente:
5-bis) l'avere commesso il fatto contro una persona che ha compiuto il sessantacinquesimo anno di età;
2. Al secondo comma dell'articolo 640 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente numero:
2-ter) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5-bis).
10. 06. Caparini, Guidesi, Molteni, Matteo Bragantini.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art-10-bis.
(Modifiche all'articolo 490 del codice di procedura civile).
All'articolo 490 dei codice di procedura civile, dopo le parole: «forme della pubblicità commerciale,» viene aggiunto il seguente periodo: «Il giudice dispone infine che ravviso sia inserito almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto sulle televisioni locali in digitale terrestre specializzate in vendite e aste giudiziarie aventi maggiori ascolti certificati Auditel (ascolto medio e contatti netti, media mensile).».
10. 07. Caparini, Guidesi, Molteni, Matteo Bragantini.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art-10-bis.
(Misure per il miglioramento della comunicazione tra gli enti della Pubblica Amministrazione).
1. È istituito presso il Ministero degli interni un fondo per la realizzazione di un sistema intranet al fine di garantire piena interconnessione tra le pubbliche amministrazioni e la massima digitalizzazione e trasparenza di tutti i procedimenti amministrativi ed autorizzativi.
Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 10 milioni di euro per gli anni 2015, 2016 e 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente di cui alla Tabella C allegata al presente disegno di legge.
10. 08. Mannino, Castelli, Sorial.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art-10-bis.
Per garantire la funzionalità degli uffici giudiziari e contribuire ai progetti di smaltimento dell'arretrato, sono stipulati contratti a tempo determinato part time per l'anno 2015, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001, da effettuarsi per coloro che abbiano svolto il perfezionamento del tirocinio formativo con il Ministero della giustizia ex articolo 1, comma 344, della legge n. 147 del 2013.
10. 2. Bruno Bossio, Censore.
ART. 11.
Al comma 1, dopo le parole: ivi inclusi gli ammortizzatori sociali in deroga, inserire le seguenti: di soluzione strutturale della problematica connessa ai lavoratori esodati,.
Conseguentemente:
a) all'articolo 17, sopprimere i commi 5, 6, 12 e 13;
b) all'articolo 38, sopprimere il comma 11;
c) all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.250 milioni di euro a decorrere dal 2015.»
11. 7. Prataviera, Fedriga, Guidesi, Simonetti, Caparini.
Al comma 1, dopo le parole: ivi inclusi gli ammortizzatori sociali in deroga, aggiungere le seguenti: di soluzione strutturale della problematica connessa ai lavoratori esodati,.
11. 6. Prataviera, Fedriga, Guidesi, Simonetti, Caparini.
Al comma 1, dopo le parole: di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, aggiungere le seguenti: di sostegno ai lavoratori ed alle lavoratrici affetti da malattie oncologiche ovvero genitori di minori affetti da malattie oncologiche,.
11. 8. Prataviera, Guidesi, Simonetti, Caparini.
Al comma 1, sopprimere le parole da: delle esigenze di cura fino a: al fine di consentire la relativa riduzione di oneri diretti ed indiretti,.
Conseguentemente:
alla rubrica sopprimere le parole: servizi per il lavoro e politiche attive.
11. 2. Polverini, Palese, Brunetta.
Al comma 1, sostituire le parole: di 2000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 con le seguenti: 2.700 milioni di euro per l'anno 2015, 3.400 milioni di euro per l'anno 2016, 3,500 milioni di euro per l'anno 2017, 2.800 milioni di euro per l'anno 2018 e 2000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
Conseguentemente, all'articolo 12, sostituire il comma i con i seguenti:
1. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che incrementano il numero del lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei Contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1o gennaio 2015 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015, è riconosciuta, per un periodo massimo di trentasei, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento del complessivi contributi previdenziali a carico del datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di un importo dl esonero pari a 8.060 euro su base annua. L'esonero di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni di cui al primo periodo, con esclusione di quella relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro e non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'esonero di cui al presente comma non spetta ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge, L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di contratti incentivati ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanza.
1-bis, Il beneficio di cui al comma 1 spetta per ogni unità lavorativa risultante dalla differenza tra il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nei dodici mesi precedenti alla data di assunzione. Per le assunzioni di dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.
11. 58. Fassina, Cuperlo, Civati, Miotto, D'Attorre, Pollastrini, Bindi, Damiano, Laforgia, Giorgis, Marcon, Romanini.
Al comma 1, sostituire le parole: 2.000 milioni di euro con le seguenti: 3.000 milioni di euro.
Conseguentemente, dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
Art. 44-bis.
1. L'articolo 11, comma 1 del decreto del presidente della Repubblica n. 917 del 1986, è sostituito dal seguente:
«1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;
b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento;
c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento;
d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento;
e) oltre 75.000 euro e fino a 100.000 euro, 43 per cento;
f) oltre 100.000 euro e fino a 150.000 euro, 45 per cento;
g) oltre 150.000 euro, e fino a 200.00 euro, 47 per cento;
h) oltre 200.000 euro 49 per cento».
11. 50. Di Salvo, Pilozzi, Migliore, Nardi, Lavagno, Piazzoni, Lacquaniti, Zan.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis, Alla legge 3 dicembre 1999, n. 493, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7:
1) al comma 3, le parole: «65 anni sono sostituite d'alle seguenti: «70 anni»;
2) al comma 4, le parole: «27 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «25 per cento»;
b) all'articolo 9, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis, In caso di infortuni in ambito domestico è altresì corrisposto l'assegno per l'assistenza personale continuativa previsto dall'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni. La valutazione dei postumi è effettuata tenendo conto della riduzione della capacità lavorativa derivante da precedenti infortuni verificatisi in ambito domestico, anche se non indennizzati in rendita, secondo quanto disposto dall'articolo 80 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, e successive modificazioni»;
c) all'articolo 10:
1) al comma 2, le parole: «Al fondo sovrintende un comitato amministratore» sono sostituite dalle seguenti: Il Fondo è gestito da un comitato amministratore;
2) al comma 3, l'alinea è sostituito dal seguente: «Il comitato amministratore oltre a esercitare tutti i poteri spettanti in materia di amministrazione di un fondo ai sensi della legislazione vigente, svolge i seguenti compiti:»;
3) il secondo periodo del comma 4 è sostituito dal seguente: «Eventuali ulteriori eccedenze possono essere utilizzate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la realizzazione di campagne informative a livello nazionale finalizzate alla prevenzione degli infortuni negli ambienti di civile abitazione, su indirizzo del comitato amministratore».
1-ter. In attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il presidente dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL), (la emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le modifiche necessarie al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 15 settembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22 settembre 2000.
1-quater. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il parere vincolante del comitato amministratore del Fondo di cui all'articolo 10, comma 2, della legge 3 dicembre 1999, n. 493, come modificato dal presente articolo, sono approvate le modifiche all'entità del premio assicurativo necessarie ad assicurare l'equilibrio finanziario ed economico del medesimo Fondo in relazione alle disposizioni di cui alla presente legge.
11. 26. Gnecchi, Albanella.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis, Le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, si interpretano nel senso che ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, in presenza di prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni e integrazioni, il reddito da lavoro conseguito dal beneficiano nell'anno solare precedente rileva ai fini della definizione del reddito di riferimento solo in misura proporzionale al periodo nel quale esso è stato effettivamente conseguito anche nell'anno di riferimento antecedentemente all'erogazione della prestazione per la quale sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati.
1-ter. Le disposizioni dell'articolo 13, terzo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che si considerano frequentanti l'Università anche i figli superstiti che nell'anno della morte del pensionato o dell'assicurato siano stati iscritti a corsi di laurea precedentemente e successivamente alla morte del pensionato o dell'assicurato, ancorché alla data della morte stessa non risultino iscritti ad alcun corso.
1-quater. I redditi derivanti da trattamenti pensionistici ai superstiti conseguiti dai tigli superstiti non concorrono alla determinazione del limite di reddito di cui all'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2015: – 50.000.000;
2016: – 10.000.000;
2017: – 10.000.000.
11. 23. Giacobbe, Gnecchi.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. Al fine di sostenere la nascita e il consolidamento di società cooperative, con particolare riferimento a quelle costituite, in maggioranza, da soci lavoratori provenienti da aziende in crisi e da aziende sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata, nelle quali partecipino al capitale in qualità di socio sovventore, le società finanziarie di cui all'articolo 17, comma 2, della Legge 27 febbraio 1985, n. 49 e successive modificazioni, sono autorizzate a concedere finanziamenti agevolati, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, nei limiti e con le modalità stabiliti dal decreto di cui al comma 1-ter.
1-ter. Il Ministro dello sviluppo economico, con decreto di natura non regolamentare da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce criteri, modalità e limiti per la concessione dei finanziamenti agevolati di cui al comma 1-bis. Con il medesimo decreto, il Ministro dello sviluppo economico può differenziare i limiti dei predetti finanziamenti, con riferimento agli ambiti territoriali, sia di natura geografica che socio-economica, alla finalità del finanziamento e alla composizione della compagine sociale delle cooperative, qualora costituite, in maggioranza, da soci lavoratori provenienti da aziende in crisi e da aziende sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata.»
Conseguentemente all'articolo 17, comma 21, sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2015 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dal 2016 con le seguenti: 90 milioni di euro per l'anno 2015, 440 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 e 2017 e di 460 milioni di euro a decorrere dal 2018.
11. 56. Marchi.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. Per l'anno 2015 nella dotazione individuale nel precedente comma 1 compresa la quota pari a 400 milioni di euro destinata al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92 e successive modificazioni e integrazioni e dei contratti di solidarietà di cui all'articolo 5, della legge n. 236 del 1993.
1-ter. Nella dotazione individuata dal comma 1 e altresì compresa la quota destinata al finanziamento strutturale dei fondi di solidarietà Bilaterali, costituiti ai sensi della legge 28 giugno 2012, n. 92, articolo 3, commi 14 e seguenti.»
* 11. 1. De Menech.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. Per l'anno 2015 nella dotazione individuale nel precedente comma 1 compresa la quota pari a 400 milioni di euro destinata al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92 e successive modificazioni e integrazioni e dei contratti di solidarietà di cui all'articolo 5, della legge n. 236 del 1993.
1-ter. Nella dotazione individuata dal comma 1 e altresì compresa la quota destinata al finanziamento strutturale dei fondi di solidarietà Bilaterali, costituiti ai sensi della legge 28 giugno 2012, n. 92, articolo 3, commi 14 e seguenti.»
* 11. 3. Basso.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. Per l'anno 2015 nella dotazione individuale nel precedente comma 1 compresa la quota pari a 400 milioni di euro destinata al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92 e successive modificazioni e integrazioni e dei contratti di solidarietà di cui all'articolo 5, della legge n. 236 del 1993.
1-ter. Nella dotazione individuata dal comma 1 e altresì compresa la quota destinata al finanziamento strutturale dei fondi di solidarietà Bilaterali, costituiti ai sensi della legge 28 giugno 2012, n. 92, articolo 3, commi 14 e seguenti.»
* 11. 11. Busin, Guidesi, Caparini.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. Per l'anno 2015 nella dotazione individuale nel precedente comma 1 compresa la quota pari a 400 milioni di euro destinata al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92 e successive modificazioni e integrazioni e dei contratti di solidarietà di cui all'articolo 5, della legge n. 236 del 1993.
1-ter. Nella dotazione individuata dal comma 1 e altresì compresa la quota destinata al finanziamento strutturale dei fondi di solidarietà Bilaterali, costituiti ai sensi della legge 28 giugno 2012, n. 92, articolo 3, commi 14 e seguenti.»
* 11. 15. Rampelli.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. Per l'anno 2015 nella dotazione individuale nel precedente comma 1 compresa la quota pari a 400 milioni di euro destinata al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92 e successive modificazioni e integrazioni e dei contratti di solidarietà di cui all'articolo 5, della legge n. 236 del 1993.
1-ter. Nella dotazione individuata dal comma 1 e altresì compresa la quota destinata al finanziamento strutturale dei fondi di solidarietà Bilaterali, costituiti ai sensi della legge 28 giugno 2012, n. 92, articolo 3, commi 14 e seguenti.»
* 11. 29. Donati, Marco Di Maio, Moretto.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. Per l'anno 2015 nella dotazione individuale nel precedente comma 1 compresa la quota pari a 400 milioni di euro destinata al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92 e successive modificazioni e integrazioni e dei contratti di solidarietà di cui all'articolo 5, della legge n. 236 del 1993.
1-ter. Nella dotazione individuata dal comma 1 e altresì compresa la quota destinata al finanziamento strutturale dei fondi di solidarietà Bilaterali, costituiti ai sensi della legge 28 giugno 2012, n. 92, articolo 3, commi 14 e seguenti.»
* 11. 55. Marchetti.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. Per l'anno 2015 nella dotazione individuale nel precedente comma 1 compresa la quota pari a 400 milioni di euro destinata al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92 e successive modificazioni e integrazioni e dei contratti di solidarietà di cui all'articolo 5, della legge n. 236 del 1993.
1-ter. Nella dotazione individuata dal comma 1 e altresì compresa la quota destinata al finanziamento strutturale dei fondi di solidarietà Bilaterali, costituiti ai sensi della legge 28 giugno 2012, n. 92, articolo 3, commi 14 e seguenti.»
* 11. 5. Allasia, Caparini.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Le disposizioni dell'articolo 13, terzo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che si considerano frequentanti l'Università anche i figli superstiti già in possesso di un titolo di laurea di primo livello, che al momento del decesso non siano iscritti ad alcun corso, ma che si iscrivano a corsi di laurea specialistica, a master o altri percorsi di specializzazione universitaria entro un anno dal conseguimento della laurea di primo livello.»
Conseguentemente all'articolo 20, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti commi:
1-bis. L'Agenzia nazionale per i giovani di cui all'articolo 5 del decreto legge 27 dicembre 2006, n. 297 convertito dalla legge 23 febbraio 2007, n. 15 è soppressa dalla data di entrata in vigore della presente legge e i relativi organi decadono, fatti salvo gli adempimenti di cui al comma 4.
1-ter. Le funzioni attribuite all'ANG dalla normativa vigente e le inerenti risorse di personale, finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, sono trasferiti, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, anche giudiziale, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
1-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono trasferite le risorse strumentali, umane e finanziarie dell'Agenzia. Con il medesimo decreto, al fine di garantire l'adempimento degli obblighi assunti in sede comunitaria, viene individuata la struttura ministeriale idonea alla realizzazione dei programmi e dei progetti comunitari in corso di realizzazione.
1-quinquies. Fino all'adozione del predetto decreto, per garantire l'adempimento degli obblighi assunti in sede comunitaria e la continuità dei rapporti posti in essere dall'ente soppresso, l'amministrazione incorporante delega uno o più dirigenti per lo svolgimento delle necessarie attività, ivi comprese le operazioni di pagamento e riscossione a valere sui conti correnti già intestati all'ente soppresso che rimangono aperti fino alla data di emanazione di decreto medesimo.
1-sexsies. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il bilancio di chiusura è deliberato dall'organo in carica alla data di cessazione dell'agenzia corredato dalla relazione redatta dall'organo interno di controllo in carica alla data di soppressione dell'Agenzia medesima trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze. Ai componenti degli organi spettano i compensi, le indennità o gli altri emolumenti comunque denominati fino alla data di soppressione. Per gli adempimenti di cui al primo periodo del presente comma ai componenti dei predetti organi spetta esclusivamente, ove dovuto, il rimborso delle spese effettivamente sostenute nella misura prevista dai rispettivi ordinamenti.
1-septies. I contratti di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa, di collaborazione occasionale e i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato in corso alla data di soppressione dell'Agenzia cessano di avere effetto il quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.
1-opties. I dipendenti a tempo indeterminato della soppressa Agenzia sono inquadrati nei ruoli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base di apposite tabelle di corrispondenza approvate con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e cori il Ministro dell'economia e delle finanze, assicurando l'invarianza della spesa complessiva.
1-nonies. I dipendenti trasferiti mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza ed il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposti ai momento dell'inquadramento.
1-decies. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali adegua le dotazioni organiche in modo da ricomprendere le unità di personale trasferito.
1-undecies. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1-duodecies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
11. 41. Tinagli, Mazziotti Di Celso, Librandi, Nesi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche da parte dei lavoratori attualmente in servizio, con effetto dall'1o gennaio 2015 non si tiene conto dei provvedimenti di annullamento delle certificazioni rilasciate dall'istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per il conseguimento dei benefici di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, salvo il caso di dolo dell'interessato accertato in via giudiziale con sentenza definitiva. Gli oneri di cui al presente comma sono valutati in 6 milioni di euro per l'anno 2015, in 16,5 milioni per l'anno 2016, in 21,5 milioni per l'anno 2017, in 21,5 milioni di euro per l'anno 2018, in 20,5 milioni di euro per l'anno 2019, in 16 milioni di euro per l'anno 2020, in 11 milioni di euro per l'anno 2021, in 6,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 3,5 milioni di euro per l'anno 2023 e in 3 milioni di euro per l'anno 2024.».
Conseguentemente:
alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2015: – 6.000.000;
2016: – 16.500.000;
2017: – 21.500.000.
11. 28. Tullo, Giacobbe, Quaranta, Biasotti, Oliaro, Basso, Carocci, Pastorino, Guidesi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il secondo periodo del comma 2-quater dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, è sostituito dal seguente: «Le disposizioni dì cui all'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017.
Conseguentemente:
all'articolo 17, comma 21, sostituire le parole: a decorrere dall'anno 2016 con le seguenti: per gli anni 2016 e 2017 e di 380 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018;
alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2015: – 15.000.000;
2016: – 35.000.000;
2017: – 50.000.000.
11. 16. Gnecchi, Damiano, Giacobbe, Zappulla, Cinzia Maria Fontana, Boccuzzi, Baruffi, Maestri, Incerti, Casellato, Gribaudo, Fabbri, Moretto, Narduolo, Albanella, Carra.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'autorizzazione di spesa per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, è resa permanente a decorrere dall'anno 2015 e la sua quantificazione è rinviata alla Legge di stabilità, ai sensi dell'articolo il, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Conseguentemente:
a) all'articolo 26, comma 11, sostituire le parole: è ridotta di 200 milioni di euro a decorrere dal 2015, con le seguenti: è ridotta di 370 milioni di euro a decorrere dal 2015.
b) alla Tabella C, Missione Politiche per il lavoro, Programma Politiche attive del lavoro, i servizi per il lavoro e la formazione, aggiungere la voce: decreto- legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135.
Articolo 3, comma 1 – LSU di Napoli e Palermo:
2015:
CP: + 100.000,000;
CS: + 100.000.000;
2016:
CP: + 100.000.000;
CS: + 100.000.000.
2017:
CP: + 100.000.000;
CS: + 100.000.000.
11. 44. Palazzotto, Scotto, Airaudo, Placido, Marcon, Melilla.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'autorizzazione di spesa per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23maggio l997, n. 135, è resa permanente a decorrere dall'anno 2015 e la sua quantificazione è rinviata alla legge di stabilità, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Conseguentemente alla Tabella C, Missione Politiche per il Lavoro, Programma Politiche attive del lavoro, i servizi per il lavoro e la formazione, aggiungere la voce: Decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135.
Articolo 3, comma 1 – LSU di Napoli e Palermo:
2015:
CP: + 100.000.000;
CS: + 100.000.000;
2016:
CP: + 100.000.000;
CS: + 100.000.000.
2017:
CP: + 100.000.000;
CS: + 100.000.000.
11. 45. Palazzotto, Scotto, Airaudo, Placido, Marcon, Melilla.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo per il sostegno ai Lavoratori impegnati nei lavori socialmente utili. Per la costituzione ditale Fondo è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ripartisce annualmente tale somma con proprio decreto dando priorità alle finalità di citi all'articolo 3, comma 1, del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135.
Conseguentemente, all'articolo 26, comma 11, sostituire le parole: è ridotta di 200 milioni di euro a decorrere dal 2015, con le seguenti: è ridotta di 370 milioni di euro a decorrere dal 2015.
11. 46. Palazzotto, Scotto, Airaudo, Placido, Marcon, Melilla.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni dell'articolo 13, terzo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che si considerano frequentanti l'Università anche i figli superstiti già in possesso di un titolo di laurea di primo livello, che al momento del decesso non siano iscritti ad alcun corso, ma che si iscrivano a corsi di laurea specialistica, a master o altri percorsi di specializzazione universitaria entro un anno dal conseguimento della laurea di primo livello.
Conseguentemente alla tabella A, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2015: – 10.000.000;
2016: – 5.000.000;
2017: – 5.000.000.
11. 42. Tinagli, Mazziotti Di Celso, Librandi, Nesi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, o, 335, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva, di cui all'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è stabilita definitivamente al 27 per cento. Conseguentemente sono programmate minori entrate contributive alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, ti. 335 pari a 60 milioni per il 2015, 80 milioni per il 2016, 100 milioni per il 2017 e 120 a partire dal 2018.
Conseguentemente all'articolo 17, comma 21, sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2015 e di 460 milioni di euro annui a decorrere, dall'anno 2016, con le seguenti: 40 milioni di euro per l'anno 2015, di 380 milioni di euro per l'anno 2016, di 360 milioni per l'anno per l'anno 2017 e di 340 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
11. 27. Gribaudo, Petitti, Ascani, Giuditta Pini, Paris, Boccuzzi, Narduolo, Culotta, Ventricelli, Bonomo, Alfreider, Palazzotto.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Ai datori dl lavoro che hanno assunto lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito in legge 20 marzo 1998, n. 52, anche nell'anno successivo a quello della proroga di cui all'articolo 1, comma 32, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, si applicano gli sgravi contributivi di cui all'articolo 8, comma 2, e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, Alla copertura degli oneri di cui al presente comma si provvede mediante l'utilizzo di 35.550000 delle risorse finanziarie stanziate, per l'anno 2015, ai tini dell'attribuzione degli sgravi contributivi sulle retribuzioni previste dalla contrattazione di secondo livello, dl cui all'articolo 1, commi 67 e 68, della legge 24dicembre 2007, n. 247, le quali sono appositamente riversate all'entrata del bilancio dello stato.
Conseguentemente, all'articolo 26, comma 11, sostituire le parole: 200 milioni, con le seguenti: 235,550 milioni.
11. 57. Ginato.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al comma 239 dell'articolo 1 della legge 18 dicembre 2012 n. 228 sono soppresse le parole: «qualora non siano in possesso dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico».
Conseguentemente, all'articolo 17, comma 21, sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2015 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, con le seguenti: 97,2 milioni di euro per l'anno 2015, di 454,4 milioni di euro annui per l'anno 2016, di 450,9 milioni di euro per l'anno 2017, di 445,4 milioni di euro per l'anno 2018, di 438,1 milioni di euro per l'anno 2019, di 430,7 milioni di euro per l'anno 2020, di 422,8 milioni di euro per l'anno 2021, di 414,8 milioni di euro per l'anno 2022, di 406,4 milioni di euro per l'anno 2013 e di 397,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
11. 25. Gigli.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
5-bis, Alle imprese costituite ai sensi del comma 5, è riconosciuto, per ciascuno dei lavoratori già in mobilità e per il periodo di mobilità non goduta, il versamento della quota di contribuzione a carico del datore di lavoro per un importo pari a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, a, 25, e successive modificazioni.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2015: – 10.000.000;
2016: – 10.000.000;
2017: – 10.000.000.
11. 13. Carella.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. La dotazione del Fondo nazionale per il risanamento degli edifici pubblici, di cui all'articolo 2, comma 440, delle legge 24 dicembre 2007, n. 244 è incrementato dell'importo di 40 milioni di euro per l'anno 2015 e di 60 milioni per gli anni 2016 e 2017.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2015: – 40.000.000;
2016: – 60.000.000;
2017: – 60.000.000.
11. 19. Boccuzzi, Albanella, Gregori, Paris, Giorgio Piccolo, Incerti, Giacobbe, Gribaudo, Zappulla, Cinzia Maria Fontana, Casellato, Baruffi, Maestri, Antezza, Fabbri, Moscatt, Ribaudo, Culotta, Ventricelli, D'Ottavio, Minnucci, Coccia, Chaouki, Rossomando, D'Arienzo, Cominelli, Camani, Giovanna Sanna, Petitti, Narduolo.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportate le seguenti variazioni:
2015: – 10.000.000;
2016: – 10.000.000;
2017: – 10.000.000.
11. 21. Boccuzzi, Damiano, Gregori, Giorgio Piccolo, Incerti, Albanella, Baruffi, Casellato, Paris, Zappulla, Dell'Aringa, Maestri, Gribaudo, Giacobbe, Fabbri, Moscatt, Ribaudo, Culotta, Ventricelli, D'Ottavio, Minnucci, Coccia, Chaouki, Rossomando, D'Arienzo, Cominelli, Camani, Giovanna Sanna, Petitti, Narduolo.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per l'anno 2015, la dotazione del Fondo per le vittime dell'amianto, di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è incrementato dell'importo di 50 milioni di euro.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2015: – 50.000.000;
11. 18. Boccuzzi, Albanella, Paris, Giorgio Piccolo, Maestri, Giacobbe, Baruffi, Simoni, Gregori, Zappulla, Cinzia Maria Fontana, Dell'Aringa, Gribaudo, Antezza, Fabbri, Moscatt, Ribaudo, Culotta, Ventricelli, D'Ottavio, Minnucci, Coccia, Chaouki, Rossomando, D'Arienzo, Cominelli, Camani, Giovanna Sanna, Petitti, Narduolo.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tale dotazione è incrementata di 1.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, nonché di 500 milioni di euro per l'anno 2018.
Conseguentemente all'articolo 12:
a) sopprimere i commi 1 e 2;
b) al comma 3 sostituire le parole: «Al finanziamento degli incentivi di cui al presente articolo» con le seguenti: «Al finanziamento degli incrementi di cui all'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 11 della presente legge.
11. 43. Airaudo, Placido, Marcon, Melilla, Ferrara, Ricciatti.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Entro il 31 gennaio 2015 gli assicurati all'assicurazione genera/e obbligatoria, gestita dall'Inps, ed all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, gestita dall'INAIL, dipendenti da aziende che hanno collocato tutti i dipendenti in mobilità per cessazione dell'attività lavorativa che abbiano ottenuto fo via giudiziale definitiva l'accertamento dell'avvenuta esposizione all'amianto per un periodo superiore a dieci anni e in quantità superiori ai limiti di legge e che, avendo presentato domanda successivamente al 2 ottobre 2003, abbiano conseguentemente ottenuto il riconoscimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 47 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, possono presentare domanda all'Inps per il riconoscimento della maggiorazione secondo il regime vigente al tempo in cui l'esposizione si è realizzata ai sensi dell'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257.
Eventuali conseguenti prestazioni ed arretrati avranno decorrenza dal 1o gennaio 2015.
11. 4. Castricone, Melilla, D'Incecco, Amato, Ginoble, Fusilli, Duranti.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 26, legge n. 335 del 1995, titolari di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, di un assegno di ricerca e di una borsa per dottorato di ricerca, che per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 hanno ricevuto il pagamento da parte dell'INPS della prestazione di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni, decadono dall'obbligo di ripetizione dell'indebito ai sensi dell'articolo 2033 del codice civile. Agli oneri di’ cui al presente comma si provvede a valere sulle risorse residue di cui all'articolo 19, comma 22-bis, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni.
11. 17. Miccoli, Albanella, Maestri, Gregori, Baruffi, Simoni, Dell'Aringa, Gribaudo, Giacobbe, Damiano, Fabbri, Narduolo.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il comma 2, dell'articolo 2, del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, è sostituito dai seguenti:
2. Ai fini della determinazione delle prestazioni di cui al comma 1 si applica, indipendentemente dalla forma gestoria prescelta ai sensi dell'articolo 3, comma 1, dagli organi statutari competenti, il sistema di calcolo contributivo, previsto dall'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, con aliquota di finanziamento non inferiore a quella di computo.
2-bis. La misura del tasso annuo di capitalizzazione di cui all'articolo 1, comma 9, della predetta legge 8 agosto 1995, n. 335, costituisce parametro minimo di riferimento e, di conseguenza, può essere diversamente determinata dalle forme gestorie di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), nel rispetto dell'equilibrio finanziario e senza oneri per la finanza pubblica.
11. 24. Venittelli, Carella.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
2-bis. In deroga a quanto disposto dall'articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche agli ex lavoratori occupati nelle imprese che hanno svolto attività di scoibentazione e bonifica, che hanno cessato il loro rapporto di lavoro per effetto della chiusura, dismissione o fallimento della impresa presso cui erano occupati e il cui sito è interessato da Piano di Bonifica da parte dell'Ente Territoriale, che non abbiano maturato i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa vigente, che risultano ammalati con patologia asbesto correlata accertata e riconosciuta ai sensi dell'articolo 13 comma.
2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si fa fronte a valere sulle risorse di cui all'articolo 16, nonché sulle risorse del Fondo Sociale per Occupazione e Formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185.
11. 20. Paris, Famiglietti, Giorgio Piccolo, Tino Iannuzzi, Bonavitacola, Zappulla, Damiano, Baruffi, Maestri, Gribaudo, Fabbri, Giancarlo Giordano, D'Agostino, Narduolo.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 27 della legge n. 53 del 2000 è aggiunto il seguente comma:
3. Per agevolare l'economia di prossimità, rafforzare il senso dì comunità, dare il supporto alle famiglie e incentivare lo sviluppo della solidarietà reciproca, gli enti locali hanno la facoltà di integrare nei propri bilanci buoni locali emessi da associazioni senza scopo di lucro. L'accettazione da parte dell'ente locale potrà avvenire per una percentuale da definire ogni anno per tasse, tariffe e tributi locali, di servizi a domanda individuale, dl canoni per utilizzazione del patrimonio comunale e di ogni altro servizio a pagamento che il Comune definirà all'interno della propria autonomia gestionale e finanziaria. Gli enti locali potranno utilizzare i buoni in loro possesso per ogni attività che riterranno idonea agli scopi suddetti.
All'attuazione delle disposizioni di cui sopra le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
11. 35. Sibilia, Manlio Di Stefano, Spadoni, Di Battista, Grande, Scagliusi, Del Grosso, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, Currò, D'Incà.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per far fronte alla crisi in atto nel settore della pesca marittima, in caso di sospensione dell'attività di pesca, un trattamento di importo pari a quello previsto dalla cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga per il medesimo settore, è concesso agli armatori imbarcati su navi da pesca, ivi compresi i marittimi imbarcati in regime di impresa familiare.
Il trattamento di cui al comma 1 è pari all'80 per cento dei salari minimi garantiti, comprensivi delle indennità fisse mensili, per ferie, festività e gratifiche, di cui alle tabelle allegate ai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ed e1 erogato, dietro istanza degli aventi diritto, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
11. 32. Catanoso, Palese, Brunetta.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 17, comma 15-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84 le parole: «l'ente di gestione del porto può destinare una quota, comunque non eccedente il 15 per cento, delle entrate proprie derivanti dalle tasse a carico delle merci imbarcate e sbarcate, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, a iniziative a sostegno dell'occupazione» sono sostituite dalle seguenti: «l'ente di gestione del porto può destinare una quota, comunque non eccedente il 15 per cento, delle entrate proprie derivanti dalle tasse e sovrattasse a carico delle merci imbarcate e sbarcate, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, a iniziative a sostegno dell'occupazione».
11. 52. Tullo, Mognato, Pagano, Minnucci.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. In attesa dell'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'occupazione e della riforma della normativa in materia di servizi per il lavoro, al fine di garantire le esigenze di continuità dei servizi, una quota del Fondo di cui al comma 1 è destinata alla proroga fino al 31 dicembre 2016 dei contratti di lavoro a termine con scadenza 31 dicembre 2014 del personale dei Centri per l'impiego, nel rispetto della vigente normativa di contenimento della spesa complessiva di personale e dei limiti massimi della spesa annua per la stipula dei contratti a tempo determinato.
11. 40. Saltamartini, Tancredi.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'ARAN è autorizzato, ricevuto l'atto di indirizzo del Comitato di settore e della Presidenza del Consiglio dei ministri, ad aprire un tavolo di contrattazione integrativo per il Comparto sanità e l'area della dirigenza III e IV con l'obiettivo di stabilire i criteri di finanziamento degli istituti della contrattazione aziendale attraverso i risparmi di spesa conseguiti e certificati a seguito dell'impegno del personale dipendente.
11. 30. Sandra Savino, Palese, Brunetta.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010, settimo periodo dopo le parole: «nell'anno 2009» sono aggiunte le seguenti: «con l'esclusione, per gli enti locali, delle prestazioni di lavoro accessorio fornite da soggetti titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari, rifugiati nonché da soggetti detenuti impegnati in progetti di pubblica utilità o in favore della comunità locale e a tal fine autorizzati dalla Magistratura di sorveglianza in attuazione alla vigente normativa.
11. 38. Palese, Brunetta.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. A decorrere dall'anno 2015, 9 milioni di euro del fondo sono destinati all'erogazione di contributi finalizzati al sostegno, all'integrazione lavorativa e all'avviamento di attività economiche che prevedano impiego di giovani di età compresa tra i 16 e i 25 anni provenienti da strutture di accoglienza residenziali per minori e da famiglie affidatale, e a promuoverne, con figure qualificate e professionali, l'inserimento sociale attraverso attività di intermediazione e accompagnamento del giovane verso l'autonomia».
11. 9. Sbrollini.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo per il sostegno ai lavoratori impegnati nei lavori socialmente utili. Per la costituzione di tale Fondo è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ripartisce annualmente tale somma con proprio decreto dando priorità alte finalità di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135.
11. 47. Scotto, Palazzotto, Airaudo, Placido, Marcon, Melilla.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. In attesa della completa attuazione della riforma del lavoro e dell'istituzione dell'Agenzia nazionale per il lavoro, dal 1o gennaio 2015, i centri per l'impiego provinciali e il relativo personale sono trasferiti in via transitoria alla competenza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
*11. 10. Gasparini, Misiani, Fiano, Ferrari, D'Ottavio, Gadda, Rampi, Malpezzi, Mauri, Casati, Senaldi, Pollastrini, Quartapelle Procopio, Braga, Peluffo, Incerti, Maestri, Fabbri.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. In attesa della completa attuazione della riforma del lavoro e dell'istituzione dell'Agenzia nazionale per il lavoro, dal 1o gennaio 2015, i centri per l'impiego provinciali e il relativo personale sono trasferiti in via transitoria all'Istituto nazionale della previdenza sociale.
*11. 12. Cenni.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. In attesa della completa attuazione della riforma del lavoro e dell'istituzione dell'Agenzia nazionale per il lavoro, dal 1o gennaio 2015, i centri per l'impiego provinciali e il relativo personale sono trasferiti in via transitoria all'Istituto nazionale della previdenza sociale.
*11. 34. Squeri, Russo, Palese, Brunetta.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. In attesa della completa attuazione della riforma del lavoro e dell'istituzione dell'Agenzia nazionale per il lavoro, dal 1o gennaio 2015, i centri per l'impiego provinciali e il relativo personale sono trasferiti in via transitoria all'Istituto nazionale della previdenza sociale.
*11. 37. Centemero, Palese, Brunetta.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. In attesa della completa attuazione della riforma del lavoro e dell'istituzione dell'Agenzia nazionale per il lavoro, dal 1o gennaio 2015, i centri per l'impiego provinciali e il relativo personale sono trasferiti in via transitoria all'Istituto nazionale della previdenza sociale.
*11. 39. Paglia, Scotto, Marcon, Melilla, Placido.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. In attesa della completa attuazione della riforma del lavoro e dell'istituzione dell'Agenzia nazionale per il lavoro, dal 1o gennaio 2015, i centri per l'impiego provinciali e il relativo personale sono trasferiti in via transitoria all'Istituto nazionale della previdenza sociale.
*11. 51. Misiani.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. In attesa della completa attuazione della riforma del lavoro e dell'istituzione dell'Agenzia nazionale per il lavoro, dal 1o gennaio 2015, i centri per l'impiego provinciali e il relativo personale sono trasferiti in via transitoria all'Istituto nazionale della previdenza sociale.
*11. 54. Borghi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo le parole: «chiusura del cantiere» sono aggiunte le seguenti: «c) interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel settore della pesca per cause non imputabili al datore di lavoro (esempio malattia, infortunio, fine campagna di pesca eccetera);.
11. 31. Catanoso, Palese, Brunetta.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. In base a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, sono altresì prorogati, al 30 aprile 2015, i trattamenti di mobilità in deroga, sospendendo temporaneamente l'applicazione dell'articolo 3, comma 4, del decreto interministeriale 1o agosto 2014, n. 83473 e comunque solo ed esclusivamente per la platea dei soggetti individuati dalle Regioni e inviati al ministero del Lavoro entro il 10 novembre 2014 come da nota ministeriale.
11. 48. Oliverio.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'articolo 29, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341 si intende derogatorio alle disposizioni di cui all'articolo 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.
11. 36. Capone.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Gli iscritti nella sezione B – Esperti contabili dell'Albo di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 28 giugno 2005 n. 139, che esercitano la libera professione con carattere di continuità sono iscritti alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali.
11. 22. Venittelli.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. I benefici della Cassa integrazione ordinaria, di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, sono estesi anche ai lavoratori di aziende che impiegano meno di 15 dipendenti.
11. 33. Rizzetto, Caso, Castelli.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. L'articolo 1, comma 108, della legge n. 147 del 2013 si interpreta nel senso che le entrate proprie derivanti da tasse a carico delle merci imbarcate e sbarcate, ricomprendono anche quelli derivanti dalle sovrattasse a carico delle merci imbarcate e sbarcate.
11. 53. Tullo, Mognato, Pagano, Minnucci.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Nella platea dei beneficiari di cui al comma 1, in attesa della riforma complessiva del sistema degli ammortizzatori sociali sono prorogati i trattamenti di mobilità in deroga fino e non oltre il 30 aprile 2015.
11. 49. Burtone, Albanella.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Istituzione del Corpo giovanile per la difesa del territorio).
1. È istituito, in via sperimentale per gli anni 2015-2017, per fare fronte all'emergenza lavorativa che colpisce in particolare modo le giovani generazioni e per contribuire all'azione di contrasto del dissesto idrogeologico nel territorio nazionale, sotto la vigilanza congiunta dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, il Corpo giovanile per la difesa del territorio, di seguito denominato «Corpo», come elemento parziale di un più generale Piano straordinario pluriennale per la difesa del suolo e la bonifica del territorio.
2. Il Corpo opera nell'ambito regionale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e ha le seguenti funzioni:
a) opere di pulizia dei corsi d'acqua, dei bacini lacustri e delle rive;
b) rimboschimento dei bacini idrografici;
c) regolazione del flusso delle acque e di difesa del suolo nell'ambito di singoli bacini o sottobacini idrografici, definiti ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettere r) e s), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
3. Le attività del Corpo sono coordinate con quelle del Corpo forestale dello Stato, al quale sono affidate la formazione e la direzione delle unità territoriali del Corpo. Il Corpo forestale dello Stato ha altresì il compito di vigilare sul rispetto dell'ambiente, della flora e della fauna nelle aree interessate dagli interventi del Corpo.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano annualmente, nell'ambito dei piani stralcio di assetto idrogeologico (PAI), i piani di intervento per ogni singolo bacino o sottobacino idrografico la cui attuazione è affidata al Corpo.
5. Il Corpo è autorizzato a fare svolgere annualmente le attività inerenti alle sue funzioni a 10.000 giovani di ambedue i sessi di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni iscritti negli elenchi tenuti dai centri per l'impiego da almeno sei mesi e la cui famiglia ha un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a una somma definita dal decreto di cui al comma 10, per la durata di un anno, periodo che può essere prorogato una sola volta per un'altra annualità. Tali attività non instaurano alcun rapporto di lavoro subordinato e non comportano la cancellazione dei citati elenchi.
6. Ai giovani dì cui al comma 5, l'Istituto nazionale della previdenza sociale versa un indennità mensile pari a 800 euro esente da imposte e contributi. Tale indennità è sostitutiva di ogni altra indennità di disoccupazione o ammortizzatore sociale e, nel caso l'indennità derivante dall'ammortizzatore sociale sia superiore a quella prevista dal presente comma, questa è integrata tino alla concorrenza dell'indennità spettante per il numero di mesi durante i quali il giovane ne avrebbe avuto diritto. Il periodo di impegno nel Corpo per i giovani assunti ai sensi del comma 5 è riconosciuto in via figurativa ai tini previdenziali. I giovani sono assicurati contro gli infortuni e le malattie professionali. La partecipazione dei giovani alle attività del Corpo costituisce, altresì, elemento preferenziale nei concorsi per l'assunzione da parte delle Forze armate e dei Corpi di polizia e nelle pubbliche amministrazioni secondo le modalità definite dal decreto di cui al comma 10.
7. Il Corpo avvia i giovani alle attività inerenti alle proprie funzioni, dividendoli per bacini o sottobacini idrografici, dando priorità ai residenti nelle aree territoriali caratterizzate da speciali situazioni di dissesto idrogeologico e in proporzione al tasso di disoccupazione per i giovani di età inferiore ai ventinove anni di ogni singola regione e provincia autonoma, come rilevato dall'Istituto nazionale di statistica, e secondo i criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 10.
8. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, nomina il dirigente del Corpo che è coadiuvato da un ufficiale del Corpo forestale dello Stato. Il Corpo si articola in unità, ciascuna delle quali è impegnata in un singolo bacino o sottobacino idrografico ed è diretta da un coordinatore scelto tra le figure professionali di cui al comma 9 che deve rendere conto annualmente del lavoro compiuto secondo modalità stabilite dal decreto di cui al comma 10.
9. Il Corpo forestale dello Stato fornisce le figure professionali ritenute utili all'espletamento delle funzioni del Corpo in misura non superiore complessivamente a 200 unità annue secondo un organigramma definito dal decreto di cui al comma 10 e, se necessario, assumendo le ligure professionali non disponibili, per una spesa complessiva annua comunque non superiore a 10 milioni di euro.
10. Con decreto emanato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza delle regioni e delle province autonome, sono stabilite:
a) la ripartizione regionale e per aree di particolare dissesto idrogeologico dei giovani da avviare alle attività del Corpo;
b) le modalità di presentazione della domanda e i criteri per stabilire le priorità nell'avvio dei giovani di cui al comma 5 alle attività del Corpo, inclusa la definizione del limite massimo per l'ISEE di cui al medesimo comma 5;
c) le modalità di espletamento dell'attività dei giovani assunti, inclusi la previsione di attività formative obbligatorie da affidare al Corpo forestale dello Stato e l'orario per la prestazione delle attività richieste;
d) le modalità per la definizione della partecipazione alle attività del Corpo quale titolo preferenziale nelle assunzioni da parte delle Forze armate e dei Corpi di polizia e delle pubbliche amministrazioni;
e) la struttura delle unità del Corpo divise per bacini o sottobacini idrografici;
f) la definizione dei ruoli dirigenziali del Corpo e delle figure professionali che il Corpo forestale dello Stato deve fornire o assumere, sulla base delle specifiche necessità avanzate dalle singole regioni e province autonome, per un numero complessivamente non superiore a duecento unità. Per le modalità del loro reclutamento si applicano le norme previste per il Corpo forestale dello Stato;
g) la definizione delle modalità con le quali i responsabili delle singole unità del Corpo rendicontano annualmente del lavoro compiuto alla direzione dei Corpo e alle regioni e province autonome interessate;
h) la definizione delle attrezzature necessarie all'espletamento delle funzioni del Corpo, le modalità del loro acquisto, nonché la loro distribuzione tra le unità del Corpo, per una somma annua complessiva comunque non superiore a 10 milioni di euro.
11. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, trasmette annualmente, anche sulla base dei dati forniti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, una relazione alle Camere sui risultati ottenuti dall'attività del Corpo in termini di difesa del territorio e occupazionali.
12. Nei casi di calamità il Corpo è chiamato a collaborare in coordinamento con le strutture della Protezione civile.
13. Sulla base della relazione di cui al comma 11, le attività del Corpo possono essere prorogate per un altro biennio, oltre il periodo sperimentale di cui al comma 1, con decreto emanato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza delle regioni e delle province autonome e previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti.
14. L'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, è pari complessivamente a 126 milioni di euro annui per gli anni 2015-2017, di cui 96 milioni di euro per quanto concerne le disposizioni del comma 5, 10 milioni di euro per quanto concerne il costo delle assicurazioni di cui al comma 6, 10 milioni di euro per quanto concerne la disposizione del comma 9 e 10 milioni di euro per l'acquisto delle attrezzature necessarie alle attività del Corpo.
Conseguentemente:
a) all'articolo 17, comma 12, sostituire le parole: 850 milioni con le seguenti: