ALLEGATO

I Commissione
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. C. 2486 Governo.

EMENDAMENTI

ART. 1.

  Premettere il seguente articolo:

Art. 01.

  1. A partire dal Governo in carica all'entrata in vigore della presente legge, il numero dei Ministeri, ivi compresi quelli senza portafoglio, è stabilito in dieci. Il numero totale dei componenti del Governo a qualsiasi titolo, ivi compresi viceministri e sottosegretari, non può essere superiore a quaranta e la composizione del Governo deve essere coerente con il principio stabilito dall'articolo 51, comma 1, ultima parte, della Costituzione.
01. 01. Invernizzi, Matteo Bragantini.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  Sono abrogati l'articolo 13 e l'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, l'articolo 72, commi 8, 9, 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e l'articolo 9, comma 31, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
1. 81. Valiante.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il Governo è delegato ad emanare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordino della disciplina in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) mantenere la natura di ente di diritto pubblico a servizio dell'economia locale, dotato di autonomia funzionale e amministrato dalle rappresentanze delle categorie produttive;
   b) ridurre il numero delle camere di commercio e ridefinire le circoscrizioni territoriali di competenza in base all'omogeneità economico-sociale del territorio ed al numero delle imprese, assicurando l'autonomia finanziaria di ciascuna camera;
   c) ridurre il numero dei componenti degli Organi camerali;
   d) riordinare la disciplina in materia di compensi agli organi camerali e delle loro aziende speciali, prevedendo la determinazione di limiti al trattamento economico dei vertici amministrativi delle medesime;
   e) prevedere un piano di razionalizzazione delle aziende speciali, ad esclusione di quelle disciplinate da leggi speciali, mediante accorpamento a livello regionale e senza duplicazione di attività;
   f) prevedere un piano di dismissione delle partecipazioni societarie non riconducibili alle funzioni istituzionali delle camere di commercio o comunque gestibili secondo criteri di efficienza da soggetti privati;
   g) semplificare le procedure di rinnovo degli organi camerali al fine di ridurre il relativo contenzioso, affidando ad Unioncamere il compito di verificare la veridicità dei dati trasmessi dalle Associazioni di categoria in caso di contestazioni;
   h) riordinare i compiti e le funzioni assegnate alle camere di commercio, limitando ed individuando in modo tassativo gli ambiti di attività nei quali svolgere la funzione di promozione del territorio e dell'economia regionale, eliminando duplicazioni di funzioni con altre amministrazioni ed enti pubblici e rafforzando le funzioni di supporto e di assistenza all'avvio e allo svolgimento delle attività economiche;
   i) superare la dimensione provinciale del registro delle imprese, istituendo un unico registro a livello nazionale;
   j) ridurre del 50 per cento in tre anni il diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
   k) introdurre i costi standard quale modalità di individuazione del fabbisogno del sistema camerale;
   l) favorire la mobilità del personale delle camere di commercio;
   m) assicurare che una quota del 50 per cento delle risorse di ciascuna camera di commercio sia impiegato in attività di promozione o supporto alle imprese e alle economie locali.
1. 32. Gelmini.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. La durata dei trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto è ridotta del 50 per cento. I trattenimenti in servizio disposti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e non ancora efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge sono revocati.

  Conseguentemente, sopprimere i commi 3 e 4.
1. 24. Brunetta, Centemero.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: dal comma 3 con le seguenti: dai commi 3 e 3-bis.

  Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al fine di salvaguardare il corretto funzionamento delle istituzioni scolastiche che, alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, sono coinvolte nella promozione e nello sviluppo delle «iniziative finalizzate all'innovazione» di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, i trattenimenti in servizio dei soli dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato su dette scuole, già autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, sono fatti salvi fino al 31 agosto 2015 o fino alla loro scadenza, se prevista in data anteriore. Nel caso in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, vi siano richieste di trattenimento in servizio, formalizzate dai soggetti di cui al precedente periodo e non ancora autorizzate, in deroga a quanto previsto dal presente articolo è data facoltà alle amministrazioni competenti di valutarne l'autorizzazione, con durata fino alla data del 31 agosto 2015.
1. 3. Centemero.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: dal comma 3 con le seguenti: dai commi 3 e 3-bis.

  Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al fine di salvaguardare la funzionalità e la specificità del sistema d'istruzione, nonché di garantire il regolare avvio del prossimo anno scolastico, i trattenimenti in servizio del personale docente, educativo ed amministrativo, tecnico e ausiliario (A.T.A.), già autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, sono fatti salvi fino al 31 agosto 2015 o fino alla loro scadenza, se prevista in data anteriore.
1. 4. Centemero.

  Al comma 2, le parole: sono fatti salvi fino al 31 ottobre 2014 o fino alla loro scadenza se prevista in data anteriore sono sostituite dalle seguenti: sono revocati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

  Conseguentemente, sopprimere i commi 3 e 4.
1. 23. Brunetta, Centemero.

  Al comma 2, sostituire le parole: fino al 31 ottobre 2014 o fino alla loro scadenza se prevista in data anteriore, con le seguenti: fino alla loro scadenza.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 3 e sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. L'istituto del collocamento in ausiliaria e il richiamo in servizio del personale militare sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, Sono abrogati gli articoli 992 e 993 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
1. 84. Kronbichler, Duranti, Airaudo, Placido.

  Al comma 2 sostituire le parole: fino al 31 ottobre 2014 o fino alla loro scadenza se prevista in data anteriore con le parole: fino alla loro scadenza ovvero sino alla assunzione del dipendente, che dovrà ricoprire la posizione vacante che dovrà essere reperito ricorrendo alla mobilità o, qualora tale procedura sia rimasta senza esito, al pubblico concorso.
1. 66. Dorina Bianchi, De Girolamo, Piccone.

  Al comma 2, sostituire le parole: 31 ottobre 2014 con le seguenti: 31 dicembre 2015.

  Conseguentemente, sopprimere i commi 3 e 4.
1. 26. Brunetta, Centemero, Petrenga.

  Al comma 2, sostituire le parole: 31 ottobre 2014 con le seguenti: 30 giugno 2015.

  Conseguentemente, sopprimere i commi 3 e 4.
1. 25. Brunetta, Centemero, Petrenga.

  Al comma 2, sostituire le parole: fatti salvi fino al 31 ottobre 2014 con le seguenti: fatti salvi fino al 31 dicembre 2015.
1. 20. Marroni.

  Al comma 2, sostituire le parole: fino al 31 ottobre 2014 con le seguenti: fino al 31 dicembre 2014.
*1. 59. Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 2, sostituire le parole: fino al 31 ottobre 2014 con le seguenti: fino al 31 dicembre 2014.
*1. 52. Caruso.

  Apportate le seguenti modifiche:
   a) dopo il comma 2 aggiungere il seguente: 2-bis. Le Regioni utilizzano le risorse liberate dalla applicazione del presente comma per l'assunzione a tempo indeterminato dei vincitori di concorso, o degli idonei inseriti nelle graduatorie concorsuali, in servizio da almeno 36 mesi, anche non continuativi, con contratti a tempo determinato o atipici presso le amministrazioni al momento dell'entrata in vigore del presente decreto.
   b) Al comma 3, dopo le parole: uffici giudiziari, aggiungere le seguenti: e delle strutture sanitarie e, dopo le parole: Avvocati dello Stato aggiungere le seguenti: e dei Dirigenti medici e sanitari dipendenti del SSN.
   c) Al comma 5, sopprimere le parole: dirigenti medici responsabili di struttura.
1. 8. Migliore, Pilozzi, Di Salvo, Fava, Labriola, Lacquaniti, Lavagno, Nardi, Piazzoni, Zan.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Le Regioni utilizzano le risorse liberate dalla applicazione dei precedenti commi per assunzioni a tempo indeterminato dei vincitori di concorso, o idonei inseriti nelle graduatorie concorsuali, in servizio da almeno 36 mesi, anche non continuativi, con contratti a tempo determinato o atipici presso le pubbliche amministrazioni al momento dell'entrata in vigore del presente decreto.
1. 39. Lenzi, Capone, Grassi, Paola Bragantini, D'Incecco, Piccione, Gelli, Sbrollini, Casati, Miotto, Fossati, Carnevali.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Le Regioni utilizzano le risorse liberate dalla applicazione del presente comma per assunzioni a tempo indeterminato dei vincitori di concorso, o idonei inseriti nelle graduatorie concorsuali in servizio da almeno 36 mesi, anche non continuativi, o atipici presso le pubbliche amministrazioni al momento dell'entrata in vigore del presente decreto.
1. 58. Palma, Salvatore Piccolo, Covello.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. Le regioni possono utilizzare le risorse liberate in sanità dall’ applicazione del presente articolo per effettuare assunzioni a tempo indeterminato dei vincitori di concorso in servizio da almeno 36 mesi, anche non continuativi, con contratti a tempo determinato o atipici presso le aziende sanitarie al momento dell'entrata in vigore del presente decreto.
1. 54. Gigli, D'Alia.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  Al fine di salvaguardare la funzionalità del servizio giudiziario e la buona organizzazione degli uffici giudiziari, la durata dei trattenimenti in servizio del personale di cui alla legge n. 27 del 1981, in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione dei decreto-legge n. 90 del 2014, è ridotta a quattro anni a far tempo dal 1o gennaio 2015, a tre anni ai far tempo dal 1o gennaio 2016, a due anni a far tempo dal 1o gennaio 2017, ad un anno a far tempo dal 1o gennaio 2018, e si azzera il 1o gennaio 2019.
1. 28. Russo, Abrignani.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Al fine di salvaguardare la funzionalità degli uffici giudiziari e degli enti del servizio sanitario nazionale i trattenimenti in servizio dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari, degli avvocati dello Stato e dei dirigenti medici, sono fatti salvi fino al 31 dicembre 2015 o fino alla loro naturale scadenza se prevista in data anteriore.
1. 82. Dorina Bianchi, Piccone.

  Al comma 3 apportare le seguenti modifiche:
   a) dopo le parole: uffici giudiziari aggiungere le seguenti: e le strutture sanitarie;
   b) dopo le parole: avvocati dello Stato aggiungere le seguenti: e dei dirigi medici e sanitari dipendenti del SSN.

  Conseguentemente, al comma 5 sopprimere le parole: dirigenti medici responsabili di struttura complessa.
1. 62. Dorina Bianchi, De Girolamo, Piccone.

  Al comma 3, dopo le parole: uffici giudiziari aggiungere le seguenti: e delle strutture sanitarie e, dopo le parole: Avvocati dello Stato, aggiungere le seguenti: e dei Dirigenti medici e sanitari dipendenti del SSN.
*1. 56. Gigli, D'Alia.

  Al comma 3, dopo le parole: uffici giudiziari aggiungere le seguenti: e delle strutture sanitarie e, dopo le parole: Avvocati dello Stato, aggiungere le seguenti: e dei Dirigenti medici e sanitari dipendenti del SSN.
*1. 27. Petrenga.

  Al comma 3, dopo le parole: uffici giudiziari aggiungere le seguenti: e delle strutture sanitarie e, dopo le parole: Avvocati dello Stato, aggiungere le seguenti: e dei Dirigenti medici e sanitari dipendenti del SSN.
*1. 38. Balduzzi, Vargiu, Monchiero, Mazziotti Di Celso.

  Al comma 3, dopo le parole: uffici giudiziari aggiungere le seguenti: e delle strutture sanitarie e, dopo le parole: Avvocati dello Stato, aggiungere le seguenti: e dei Dirigenti medici e sanitari dipendenti del SSN.
*1. 35. Palma, Salvatore Piccolo, Covello.

  Al comma 3, dopo le parole: uffici giudiziari aggiungere le seguenti: e dei servizi universitari di didattica e ricerca e dopo le parole: avvocati dello Stato aggiungere le seguenti: e dei professori universitari.
1. 29. Russo.

  Al comma 3, sostituire le parole da: i trattenimenti in servizio fino a: avvocati dello Stato con le seguenti: i trattenimenti in servizio, pur se ancora non disposti, per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari nonché per gli avvocati dello Stato, che al momento dell'entrata in vigore del presente decreto ne abbiano i requisiti ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 e successive modificazioni.
1. 14. Ferranti.

  All'articolo 1, comma 3, sopprimere le parole: nonché degli avvocati dello Stato.
1. 73. Giorgis, Rosato.

  Al comma 3 dopo le parole: avvocati dello Stato inserire le seguenti parole: e dei dirigenti di I fascia delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
1. 55. D'Alia.

  Al comma 3 sostituire le parole: sono fatti salvi sino al 31 dicembre 2015 con le seguenti: sono fatti salvi sino al 31 dicembre 2016.
*1. 64. Famiglietti.

  Al comma 3, sostituire le parole: 31 dicembre 2015 con le seguenti: 31 dicembre 2016.
*1. 13. Ferranti.

  Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: I periodi di lavoro in trattenimento in servizio non danno luogo ad alcuna tipologia di incentivo, né al pagamento di contributi pensionistici e non rilevano ai fini della misura del trattamento pensionistico.
1. 45. Lenzi, Beni, Capone, Grassi, Paola Bragantini, D'Incecco, Gelli, Sbrollini, Casati, Miotto, Fossati, Carnevali.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. All'articolo 8 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo le parole: posti messi a concorso sono inserite le seguenti: e di quelli aumentati ai sensi del comma 3-bis;
   b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  3-bis. Entro cinque giorni dall'ultima seduta delle prove orali del concorso il Ministro della giustizia richiede al Consiglio superiore della magistratura di assegnare ai concorrenti risultati idonei, secondo l'ordine della graduatoria, ulteriori posti disponibili o che si renderanno tali entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria medesima; detti posti non possono superare il decimo di quelli messi a concorso. Il Consiglio superiore della magistratura provvede entro un mese dalla richiesta.

  3-ter. Le disposizioni del comma 2-bis si applicano ai concorsi per magistrato ordinario banditi successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
1. 12. Ferranti.

  Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
  3-bis. Al fine di salvaguardare il corretto funzionamento delle istituzioni scolastiche che, alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, sono coinvolte nella promozione e nello sviluppo delle «iniziative finalizzate all'innovazione» di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, i trattenimenti in servizio dei soli dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato su dette scuole, già autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, sono fatti salvi fino al 31 agosto 2015 o fino alla loro scadenza, se prevista in data anteriore.
  Nel caso in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, vi siano richieste di trattenimento in servizio, formalizzate dai soggetti di cui al precedente periodo e non ancora autorizzate, in deroga a quanto previsto dal presente articolo è data facoltà alle amministrazioni competenti di valutarne l'autorizzazione, con durata fino alla data del 31 agosto 2015.

  Conseguentemente, al primo periodo del comma 2 dell'articolo 1, le parole: dal comma 3 sono sostituite dalle parole: dai commi 3 e 3-bis.
1. 31. Centemero.

  Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
  3-bis. Al fine di salvaguardare la funzionalità e la specificità del sistema d'istruzione, nonché di garantire il regolare avvio del prossimo anno scolastico, i trattenimenti in servizio del personale docente, educativo ed amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), già autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, sono fatti salvi fino al 31 agosto 2015 o fino alla loro scadenza, se prevista in data anteriore.

  Conseguentemente, al primo periodo del comma 2 dell'articolo 1, le parole: dal comma 3 sono sostituite dalle parole: dai commi 3 e 3-bis.
1. 30. Centemero.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:
  3-bis. In applicazione dell'articolo 59, comma 9, della legge n. 449 del 1997 e al fine di salvaguardare la continuità didattica e di garantire l'immissione in servizio fin dal primo di settembre, i trattenimenti in servizio del personale della scuola sono fatti salvi fino al 31 agosto 2014 o fino alla loro scadenza se prevista in data anteriore.
1. 87. Kronbichler, Airaudo, Placido, Pannarale, Marcon, Costantino, Giancarlo Giordano.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:
  3-bis. Al fine di salvaguardare la funzionalità dei reparti ospedalieri, nonché delle cliniche universitarie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, i trattenimenti in servizio dei direttori di struttura complessa ospedaliera e dei professori ordinari titolari di cliniche universitarie, sono fatti salvi sino al 31 dicembre 2015, o fino alla scadenza prevista in data anteriore. Il mantenimento del personale in servizio di cui al precedente periodo, è lasciato alla discrezionalità dei responsabili amministrativi dei rispettivi enti, sulla base dei risultati gestionali ottenuti.
1. 71. Dorina Bianchi, Pagano, Piccone.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:
  3-bis. Al fine di salvaguardare la funzionalità dei reparti ospedalieri, nonché delle cliniche universitarie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, i trattenimenti in servizio dei direttori di struttura complessa ospedaliera, sono fatti salvi sino al 31 dicembre 2015, o fino alla scadenza prevista in data anteriore. Il mantenimento del personale in servizio di cui al precedente periodo, è lasciato alla discrezionalità dei responsabili amministrativi dei rispettivi enti, sulla base dei risultati gestionali ottenuti.
1. 72. Dorina Bianchi, Pagano, Piccone.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. I consiglieri di Stato di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, già nominati al momento dell'entrata in vigore del presente decreto-legge, rimangono in servizio per un periodo di almeno 5 anni.
1. 1. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. I consiglieri di Stato nominati ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426 rimangono in servizio effettivo per un periodo di minimo 5 anni.
1. 2. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, il comma 1, è sostituito dal seguente:
  1. Al concorso per esami sono ammessi i laureati in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni.
1. 11. Ferranti.

  Sopprimere il comma 4.
1. 60. Rizzo, Artini, Paolo Bernini, Corda, Tofalo, Basilio, Frusone, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Sopprimere il comma 4.
1. 53. Losacco.

  Sostituire il comma 4, con il seguente:
  Al fine di garantire l'efficienza e l'operatività, nonché la riduzione dell'età media del sistema di difesa e sicurezza nazionale, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai richiami in servizio di cui agli articoli 992 e 993 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 fino al 31 dicembre. Dal 1o gennaio 2015 le disposizioni di cui all'articolo 992 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono soppresse.
1. 61. Artini, Paolo Bernini, Corda, Tofalo, Basilio, Frusone, Rizzo, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Sostituire il comma 4, con il seguente:
  4. L'istituto del collocamento in ausiliaria e il richiamo in servizio del personale militare sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Sono abrogati gli articoli 992 e 993 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
1. 85. Duranti, Kronbichler.

  Sostituire il comma 4, con il seguente:
  4. Sono abrogati gli articoli 992 e 993 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
1. 86. Duranti, Kronbichler.

  Al comma 4, sostituire le parole: 31 dicembre 2015 con le seguenti: 31 dicembre 2014.
1. 5. Giachetti.

  Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: I periodi di lavoro di cui al presente comma non danno luogo ad alcuna tipologia di incentivo, né al pagamento di contributi pensionistici e non rilevano ai fini della misura del trattamento pensionistico.
1. 47. Lenzi, Beni, Capone, Grassi, Paola Bragantini, D'Incecco, Gelli, Sbrollini, Casati, Miotto, Fossati, Carnevali.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. Dalla data di entrata in vigore della presente legge i professori universitari sono collocati a riposo a decorrere dal 1o novembre successivo al raggiungimento del sessantottesimo anno di età.
  4-ter. In deroga a quanto previsto dal comma 4-bis, su istanza dell'interessato da fare pervenire all'Università di appartenenza almeno sei mesi prima della data di cessazione del rapporto, è consentito il trattenimento in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo. Tale facoltà è riservata ai professori universitari che, pur avendo raggiunto il requisito anagrafico per il collocamento a riposo, possiedano un'anzianità contributiva inferiore a quaranta anni. In ogni caso dopo il compimento del sessantottesimo anno di età i professori universitari che abbiano richiesto il trattenimento in servizio di cui al comma 4-ter vengono collocati a riposo al raggiungimento del requisito di quaranta anni di contribuzione. I punti organico resisi così disponibili devono essere utilizzati al cento per cento per nuove assunzioni.
1. 74. Faraone, Malpezzi.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Al fine di salvaguardare la funzionalità scolastica, nelle regioni in cui risulta esaurita la graduatoria e fino all'avvenuta rinnovazione della procedura concorsuale, le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al personale in servizio con contratto a tempo indeterminato con funzioni di dirigente scolastico. Tali disposizioni non si applicano nelle regioni in cui non sono state ancora pubblicate le graduatorie e sino alla pubblicazione delle graduatorie stesse.
1. 78. Bossa.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Al fine di garantire l'efficienza e l'adeguata funzionalità degli istituti scolastici, nelle regioni in cui si sono esaurire le relative graduatorie concorsuali di idonei, i trattenimenti in servizio dei Dirigenti scolastici che hanno chiesto la proroga, sono fatti salvi sino al 31 dicembre 2015 o, comunque, fino alla formazione di nuove graduatorie concorsuali.

  Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: salvo quanto previsto dal comma 3, aggiungere le seguenti: e dal comma 4-bis.
1. 18. Lauricella, Lattuca, Ribaudo.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Al fine di salvaguardare la funzionalità scolastica, nelle regioni in cui risulta esaurita la graduatoria e fino all'avvenuta rinnovazione della procedura concorsuale, le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al personale in servizio con contratto a tempo indeterminato con funzioni di dirigente scolastico.
1. 70. Carocci, Giacobbe, Malisani, Rocchi, Malpezzi, Blazina, Ascani.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Salvo quanto previsto dal comma 1, al fine di salvaguardare la funzionalità scolastica, nelle regioni in cui non sono state ancora pubblicate le graduatorie, le sedi vacanti sono affidate in reggenza sino alla pubblicazione delle graduatorie medesime e al conferimento dell'incarico agli aventi diritto.
1. 79. Bossa.

  Sopprimere il comma 5.
1. 22. Brunetta, Centemero, Petrenga.

  Al comma 5, premettere le parole: fino al 31 dicembre 2017.
1. 51. Baruffi, Giacobbe, Giorgio Piccolo, Incerti, Gribaudo, Gregori, Boccuzzi.

  Al comma 5, dopo le parole: dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, aggiungere le seguenti: sono prorogate per il triennio 2015-2017.
1. 57. D'Alia.

  Al comma 5, dopo le parole: n. 133, si applicano aggiungere le seguenti: per gli anni 2014, 2015 e 2016.
1. 49. Gelli, Lenzi, Sbrollini, Casati, Capone, Fossati.

  Al comma 5, sostituire le parole: inclusi il personale delle autorità indipendenti e con le seguenti: incluso il personale delle autorità indipendenti e esclusi.
1. 37. Balduzzi, Vargiu, Monchiero.

  Al comma 5, dopo le parole: delle autorità indipendenti inserire le seguenti: , i professori universitari.

  Conseguentemente alla fine del comma, aggiungere il seguente periodo: In riferimento alle cessazioni dal servizio dei professori e dei ricercatori universitari ai sensi del presente articolo la facoltà di procedere all'assunzione di personale docente è fissata nella misura del 100 per cento.
1. 89. Marco Meloni, Carrozza.

  Al comma 5, sopprimere le parole: e i dirigenti medici responsabili di struttura complessa.
*1. 21. Brunetta, Centemero, Petrenga.

  Al comma 5, sopprimere le parole: e i dirigenti medici responsabili di struttura complessa.
*1. 91. Albanella, Giacobbe, Giorgio Piccolo, Gregori, Baruffi, Boccuzzi.

  Al comma 5, sopprimere le parole: e i dirigenti medici responsabili di struttura complessa.
*1. 48. Miotto, Capone, Grassi, Paola Bragantini, D'Incecco, Sbrollini, Casati, Fossati, Lenzi, Carnevali.

  Al comma 5, sopprimere le parole: dirigenti medici responsabili di struttura.
1. 34. Palma, Salvatore Piccolo, Covello.

  Al comma 5, sopprimere le parole: responsabili di struttura complessa.
1. 90. Marco Meloni.

  Al comma 5, dopo le parole: complessa, aggiungere le seguenti: oltreché i componenti delle direzioni strategiche delle aziende sanitarie ed ospedaliere,.
1. 15. Rondini.

  Al comma 5 dopo la parola: complessa, aggiungere le seguenti: esclusi i docenti universitari.
*1. 77. Dorina Bianchi, Calabrò, Piccone.

  Al comma 5 dopo la parola: complessa, aggiungere le seguenti: esclusi i docenti universitari.
*1. 9. Calabrò, Garofalo, Roccella.

  Al comma 5, aggiungere in fine, il seguente periodo: Il primo periodo si applica altresì ai soggetti destinatari delle gestioni previdenziali obbligatorie di cui all'ultimo periodo del comma 486 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e di cui al comma 487 dell'articolo 1 della medesima legge n. 147.
1. 65. Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli.

  Al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al personale del comparto della scuola continua ad applicarsi l'articolo 59, comma 9, della legge n. 449 del 1997.
1. 88. Costantino, Pannarale, Marcon, Airaudo, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Kronbichler, Placido.

  Dopo il comma 5, inserire i seguenti:
  5-bis. All'articolo 2 della legge 25 novembre 2003, n. 339, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, la parola: «cancellazione» è sostituita dalla seguente: «sospensione»;
   b) al comma 2, dopo le parole: «nelle ipotesi di cui al comma 1,» inserire le seguenti: «mantiene l'iscrizione all'albo pur non potendo esercitare la professione di avvocato ed»;
   c) al comma 3, sostituire le parole: «mantenere l'iscrizione all'albo degli avvocati» con le seguenti: «riprendere l'esercizio della professione di avvocato.

  5-ter. Ai pubblici dipendenti che hanno ottenuto l'iscrizione all'albo degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, o all'albo degli ingegneri si applicano le norme di cui alla legge 25 novembre 2003, n. 339, come modificate dal comma precedente del presente decreto-legge.
1. 16. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. Nel processo di attuazione dell'articolo 1, commi 89 e 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56, al personale delle province e al personale dei comuni, che si fondono in un unico comune o che costituiscono unioni di comuni, compresi i segretari comunali e provinciali, con i requisiti previsti e in numero di unità non superiore al quindici per cento del personale in servizio, si applica immediatamente la facoltà di ricorrere alle misure di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 2012.
*1. 50. Squeri, Centemero.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. Nel processo di attuazione dell'articolo 1, commi 89 e 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56, al personale delle province e al personale dei comuni, che si fondono in un unico comune o che costituiscono unioni di comuni, compresi i segretari comunali e provinciali, con i requisiti previsti e in numero di unità non superiore al quindici per cento del personale in servizio, si applica immediatamente la facoltà di ricorrere alle misure di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 2012.
*1. 80. Guerra.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. Nel processo di attuazione dell'articolo 1, commi 89 e 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56, al personale delle province e al personale dei comuni, che si fondono in un unico comune o che costituiscono unioni di comuni, compresi i segretari comunali e provinciali, con i requisiti previsti e in numero di unità non superiore al quindici per cento del personale in servizio, si applica immediatamente la facoltà di ricorrere alle misure di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 2012.
*1. 17. Lodolini, Bruno Bossio, Giulietti, Censore.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. Nel processo di attuazione dell'articolo 1, commi 89 e 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56, al personale delle province e al personale dei comuni, che si fondono in un unico comune o che costituiscono unioni di comuni, compresi i segretari comunali e provinciali, con i requisiti previsti e in numero di unità non superiore al quindici per cento del personale in servizio, si applica immediatamente la facoltà di ricorrere alle misure di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 2012.
*1. 10. Gasparini, Piccione, Pollastrini.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Il personale riconosciuto vittima del terrorismo, del dovere e della criminalità organizzata, con diritto ad assegno vitalizio ai sensi del comma 562 dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che a causa dell'infermità contratta non abbia potuto effettuare o completare il periodo di comando prescritto nel grado, può comunque essere iscritto nell'aliquota di avanzamento per il grado superiore.
1. 33. Gelmini, Chiarelli.

  Dopo il comma 5 inserire il seguente:
  5-bis. I trattenimenti in servizio del personale docente, educativo ed amministrativo, tecnico e ausiliario (A.T.A.), già autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, ai sensi della specifica normativa di settore, sono fatti salvi fino al 31 agosto 2016 o fino alla loro scadenza, se prevista in data anteriore. Sono altresì autorizzati a permanere in servizio per un anno scolastico tutti i dirigenti scolastici, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, che ne abbiano fatto richiesta nei modi e nei tempi stabiliti dalla legge, con incarico a tempo indeterminato in regioni nelle quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino esaurite le graduatorie generali di merito di concorsi per posti di dirigente scolastico e non siano presenti situazioni di esubero del relativo organico dirigenziale. Le disposizioni di cui al presente comma non comportano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

  Conseguentemente, al primo periodo del comma 2 dell'articolo 1, le parole: dal comma 3 sono sostituite dalle parole: dai commi 3 e 5-bis.
1. 63. Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli.

  All'allegato 1 apportare le seguenti modifiche:
   Ministero della difesa:
   2014: 92,3 – 2015: 258,8 – 2016: 371,9; 2017: 378,3; 2018 e successivi: 387,8.

  Sopprimere la voce: Ministero della salute.
1. 92. Silvia Giordano, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. I limiti di età di servizio fissati per gli impiegati civili dello Stato di ruolo e non di ruolo dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973 n. 1092 così come modificati dall'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, trovano applicazione anche ai dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il rapporto di lavoro per il personale che ha superato il predetto limite cessa decorsi sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione.
*1. 67. Dorina Bianchi, Piccone.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. I limiti di età di servizio fissati per gli impiegati civili dello Stato di ruolo e non di ruolo dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973 n. 1092 così come modificati dall'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, trovano applicazione anche ai dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il rapporto di lavoro per il personale che ha superato il predetto limite cessa decorsi sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione.
*1. 36. Centemero.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Ai pubblici dipendenti che hanno ottenuto l'iscrizione all'albo degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, o all'albo degli ingegneri, si applicano le norme di cui alla legge 25 novembre 2003, n. 339, salvo quanto previsto ai successivi commi. Il periodo transitorio indicato all'articolo 2, comma 1, della legge 25 novembre 2003, n. 339, è ridotto a ventiquattro mesi. Il termine per l'esercizio del diritto alla riammissione in servizio di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 25 novembre 2003, n. 339, è ridotto a due anni.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «Disposizioni per favorire il ricambio generazionale e la riduzione della spesa per il personale nelle pubbliche amministrazioni».
1. 7. Catanoso.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
  7-bis. Il comma 239 dell'articolo 1 della legge 18 dicembre 2012 n. 228 è sostituito dal seguente:
  239. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e di ricongiunzione dei periodi assicurativi di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29, e successive modificazioni, i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle associazioni e le fondazioni di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti o coincidenti quando trattasi di iscrizione obbligatoria ad un fondo di previdenza integrativa, al fine del conseguimento di un'unica pensione. La predetta facoltà può essere esercitata per la liquidazione del trattamento pensionistico di vecchiaia con i requisiti anagrafici previsti dall'articolo 24, comma 6 e il requisito contributivo di cui al comma 7 e la liquidazione del trattamento pensionistico per la pensione di anzianità e anticipata di cui al comma 10 del medesimo articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni, nonché dei trattamenti per inabilità e ai superstiti di assicurato deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione.
  7-ter. Il comma 2 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è sostituito dal seguente:
  2. A decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo. In ogni caso, in attesa del processo di armonizzazione dei sistemi di calcolo per la misura della prestazione pensionistica, per i soggetti di cui al presente comma che siano iscritti alla gestione ex INPDAP, l'importo della pensione in sede di prima liquidazione, non può risultare comunque superiore alla retribuzione media degli ultimi cinque anni precedenti il pensionamento.
1. 44. Gnecchi, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Martelli, Incerti, Gribaudo, Giorgio Piccolo, Miccoli, Albanella, Rotta, Boccuzzi, Baruffi, Gregori.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Dopo l'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, è inserito il seguente:
  «Art. 6-bis. – (Pensione supplementare). – 1. Tutti i contributi che non sono utilizzati per il calcolo della pensione possono costituire, a domanda, una pensione supplementare, calcolata con il sistema contributivo, erogata dal fondo in cui sono stati versati, indipendentemente dal fondo che ha liquidato la pensione, compresi l'assicurazione generale obbligatoria, i fondi sostitutivi, esclusivi o esonerativi, nonché le associazioni e le fondazioni di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103. La facoltà di cui al presente articolo è concessa alle medesime condizioni, ove compatibili, previste dall'articolo 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 , e successive modificazioni».
1. 43. Gnecchi, Giacobbe, Martelli, Cinzia Maria Fontana, Albanella, Incerti, Gribaudo, Miccoli, Giorgio Piccolo, Rotta, Gregori, Boccuzzi, Baruffi.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. All'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, fruibile se in possesso dei requisiti previsti fino al 31 dicembre 2015, si applicano, ai fini della liquidazione del primo rateo di pensione, le disposizioni in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
1. 42. Gnecchi, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Martelli, Dell'Aringa, Incerti, Miccoli, Gribaudo, Albanella, Giorgio Piccolo, Rotta, Gregori, Boccuzzi, Baruffi, Rubinato.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. L'alinea del comma 15-bis dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre n. 201, del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente: «In via eccezionale, per tutti i lavoratori le cui pensioni sono liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, ancorché non titolari di un rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:».
1. 40. Gnecchi, Giacobbe, Martelli, Cinzia Maria Fontana, Albanella, Incerti, Giorgio Piccolo, Miccoli, Rotta, Gribaudo, Gregori, Boccuzzi, Baruffi.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Il secondo periodo del comma 2-quater dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, è sostituito dal seguente; «Le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017.
1. 41. Gnecchi, Giacobbe, Martelli, Cinzia Maria Fontana, Incerti, Albanella, Gribaudo, Miccoli, Giorgio Piccolo, Moretto, Rotta, Gregori, Boccuzzi, Baruffi.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  7-bis. Al fine di garantire l'efficienza e l'operatività del sistema di difesa e sicurezza nazionale ed eliminare definitivamente la presenza della doppia aliquota nei concorsi riservati al reclutamento di personale per le carriere iniziali delle Forze di Polizia, all'articolo 2199 del decreto legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le modificazioni seguenti:
   a) il comma 4 è sostituito dal seguente:
  4. Tutti i concorrenti giudicati idonei e collocati nelle graduatorie di cui al comma 3 sono immessi direttamente nelle carriere iniziali di cui al comma 1, secondo l'ordine delle graduatorie.
   b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
  5. Per le immissioni di cui al comma 4, i concorrenti dei medesimo comma devono avere completato la ferma prefissata di un anno.
   c) i commi 6 e 7 sono abrogati.
1. 76. Nesci, Dieni, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli, Fraccaro.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni per il ricambio generazionale nel comparto scuola).

  1. All'alinea del comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «ad applicarsi» sono inserite le seguenti: «al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,».
  2. In considerazione della procedura di ricognizione delle dichiarazioni ai fini del collocamento in quiescenza del personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, attivata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel mese di ottobre 2013, il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto, con decorrenza dalla data del 1o settembre 2014, nel limite massimo di 4.000 soggetti e nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 4. L'INPS prende in esame le domande di pensionamento, inoltrate secondo modalità telematiche, in deroga alla normativa vigente, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dai lavoratori di cui al comma 1 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande presentate, definendo un elenco numerico delle stesse basato, ai fini di cui all'ultimo periodo del presente comma e del relativo ordine di priorità, su un criterio progressivo risultante dalla somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva vantate dai singoli richiedenti alla data del 31 dicembre 2012. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefìci previsti dalla disposizione di cui al medesimo comma 1.
  3. Per i lavoratori che accedono al beneficio di cui al comma 1, il trattamento di fine rapporto, comunque denominato, è corrisposto al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dello stesso secondo le disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 22, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché secondo le modalità previste a legislazione vigente.
  4. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2014, di 105 milioni di euro per l'anno 2015, di 101 milioni di euro per l'anno 2016, di 94 milioni di euro per l'anno 2017 e di 81 milioni di euro per l'anno 2018. Al relativo onere si provvede ai sensi del comma 5.
  5. Gli importi di cui all'articolo 1, commi 427, primo periodo, e 428, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1 del presente decreto, sono incrementati a valere sulle medesime tipologie di spesa, nella misura di 35 milioni di euro per l'anno 2014, di 105 milioni di euro per l'anno 2015, di 101 milioni di euro per l'anno 2016, di 94 milioni di euro per l'anno 2017 e di 81 milioni di euro per l'anno 2018. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 08. Ghizzoni, Saltamartini, Marchi, Castelli, Palese, Marcon, Guidesi, Tabacci, Fauttilli, Librandi, Misuraca, Damiano, Polverini, Gnecchi, Tripiedi, Calabria, Airaudo, Coscia, Molea, Tancredi, Santerini, Di Lello, Pizzolante, Dellai, Fedriga, Marco Meloni, Di Salvo, Labriola, Lo Monte, Marzana, Pannarale, Albanella, Ascani, Bargero, Baruffi, Blazina, Boccuzzi, Bossa, Carocci, Coccia, Crimì, De Micheli, D'Ottavio, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Giulietti, Gribaudo, Guerra, Incerti, Malisani, Malpezzi, Manzi, Misiani, Narduolo, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Rocchi, Romanini, Paolo Rossi, Rubinato, Ventricelli, Bruno, Oliverio, Covello, Lodolini.

  Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'alinea del comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «ad applicarsi» sono inserite le seguenti: «al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,».
  2. In considerazione della procedura di ricognizione delle dichiarazioni ai fini del collocamento in quiescenza del personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, attivata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel mese di ottobre 2013, il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto, con decorrenza dalla data del 1o settembre 2014, nel limite massimo di 4.000 soggetti e di 35 milioni di euro per l'anno 2014, di 106 milioni di euro per l'anno 2015, di 107,2 milioni di euro per l'anno 2016, di 108,4 milioni di euro per l'anno 2017 e di 72,8 milioni di euro per l'anno 2018. L'INPS prende in esame le domande di pensionamento, che possono essere inoltrate secondo modalità telematiche, in deroga alla normativa vigente, entro il 31 luglio 2014, dai lavoratori di cui al comma 1 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande presentate, definendo un elenco numerico delle stesse basato, ai fini del relativo ordine di priorità, su un criterio progressivo risultante dalla somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva vantate dai singoli richiedenti alla data del 31 dicembre 2012.
  3. Per i lavoratori che accedono al beneficio di cui al comma 1, ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto, comunque denominato, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a), numeri 1 ) e 2), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, che si intendono conseguentemente estese, con riferimento all'anno scolastico 2014, al personale di cui al citato comma 1.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, valutati in 35 milioni di euro per l'anno 2014, 106 milioni di euro per l'anno 2015, 107,2 milioni di euro per l'anno 2016, 108,4 milioni di euro per l'anno 2017 e 72,8 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede parzialmente utilizzando i risparmi complessivamente conseguiti a valere sulle autorizzazioni di spesa relative al Fondo di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, come rideterminate, da ultimo, dall'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126.
1. 06. Marzana, Rizzetto, Luigi Gallo, Vacca, D'Uva, Simone Valente, Di Benedetto, Battelli, Brescia, Ciprini, Bechis, Tripiedi, Cominardi, Baldassarre, Chimienti, Rostellato, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Le lavoratrici della scuola che entro l'anno scolastico 2011/2012 abbiano maturato, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, i requisiti per il pensionamento ai sensi delle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, abbiano optato per la liquidazione del trattamento pensionistico secondo le regole di calcolo del sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, possono chiedere che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il trattamento loro erogato sia ricalcolato sulla base delle disposizioni dell'articolo 1, commi 12 e 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dell'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
  2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 0,75 milioni di euro per l'anno 2014 e di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. Al relativo onere si provvede ai sensi del comma 3.
  3. Gli importi di cui all'articolo 1, commi 427, primo periodo, e 428, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1 del presente decreto, sono incrementati a valere sulle medesime tipologie di spesa, nella misura di 0,75 milioni di euro per l'anno 2014 e di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 04. Saltamartini.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Le lavoratrici della scuola che abbiano maturato i requisiti per il pensionamento ai sensi delle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201; convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, abbiano optato per la liquidazione del trattamento pensionistico secondo le regole di calcolo del sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, possono chiedere che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il trattamento loro erogato sia ricalcolato sulla base delle disposizioni dell'articolo 1, commi 12 e 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dell'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalia legge 22 dicembre 2011, n. 214.
  2. Per l'attuazione del comma 1 e autorizzata la spesa di 0,75 milioni di euro per l'anno 2014 e di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Al relativo onere si provvede ai sensi del comma 3.
  3. Gli importi di cui all'articolo 1, commi 427, primo periodo, e 428, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1 del presente decreto, sono incrementati a valere sulle medesime tipologie di spesa, nella misura di 0,75 milioni di euro per l'anno 2014 e di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 02. Palese.

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'alinea del comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «ad applicarsi» sono inserite le seguenti: «al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012 ancorché siano già stati collocati in pensione al termine dell'anno scolastico 2012-2013.
  2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 36 milioni di euro per l'anno 2014, di 106 milioni di euro per l'anno 2015, di 102 milioni di euro per l'anno 2016, di 95 milioni di euro per l'anno 2017 e di 82 milioni di euro per l'anno 2018. Al relativo onere si provvede ai sensi del comma 3.
  3. Gli importi di cui all'articolo 1, commi 427, primo periodo, e 428, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1 del presente decreto, sono incrementati a valere sulle medesime tipologie di spesa, nella misura di 36 milioni di euro per l'anno 2014, di 106 milioni di euro per l'anno 2015, di 102 milioni di euro per l'anno 2016, di 95 milioni di euro per l'anno 2017 e di 82 milioni di euro per l'anno 2018. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 01. Cera, D'Alia.

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Ricambio generazionale nella scuola).

  1. Al comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «ad applicarsi» sono inserite le seguenti: «al personale della scuola che matura i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
  2. Entro il 30 settembre 2014 il Ministero dell'economia e finanze-Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è autorizzato ad emanare, con propri decreti dirigenziali, disposizioni per modificare la misura del prelievo erariale unico attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita al fine di conseguire un maggior gettito a decorrere dell'anno 2015 non inferiore a 400 milioni di euro.».
1. 09. Iacono.

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Rideterminazione del grado e dell'anzianità degli ufficiali del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri).

  1. Alla data di entrata in vigore della presente legge, il grado e l'anzianità di grado degli ufficiali del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri, dal grado di tenente fino a quello di maggiore compreso, sono rideterminati in modo uguale a quelli dell'ultimo dei pari grado del ruolo normale che, nominato tenente nello stesso anno, ha avuto uno sviluppo di carriera più favorevole.
  2. La rideterminazione del grado e dell'anzianità rileva ai soli fini giuridici, mentre dal punto di vista retributivo e previdenziale gli effetti decorrono dal momento in cui l'ufficiale interessato avrebbe maturato il grado di capitano ovvero di maggiore o di tenente colonnello in assenza della ricostruzione di carriera di cui al comma 1 del presente articolo.
1. 05. Basilio, Paolo Bernini, Corda, Tofalo, Frusone, Rizzo, Artini, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  All'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
  6-bis. I requisiti minimi per il collocamento in quiescenza sono fissati in 62 anni di età e 35 anni di contributi versati per i lavoratori dipendenti il cui coniuge, in assenza di discendenti diretti, versi nella condizione di cui all'articolo 3 comma 3 della presente legge, come accertata dai competenti organi.
1. 03. Fauttilli, D'Alia.

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Rifinanziamento dell'accesso alla pensione di vecchiaia anticipata per i giornalisti).

  1. Per le finalità di cui all'articolo 41-bis, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2014, 9 milioni di euro per l'anno 2015, 13 milioni di euro per l'anno 2016, 13 milioni di euro per l'anno 2017, 10,8 milioni di euro per l'anno 2018 e 3 milioni di euro per l'anno 2019. Con riferimento al primo periodo del presente comma si applica quanto previsto dal secondo periodo del comma 7 dell'articolo 41-bis, del predetto decreto-legge n. 207 del 2008. Conseguentemente, al secondo periodo, le parole: «all'importo massimo di 20 milioni di euro annui» sono sostituite dalle seguenti «all'importo massimo di 20 milioni di euro annui fino al 2013, di 23 milioni di euro nell'anno 2014, 29 milioni di euro nell'anno 2015, 33 milioni nell'anno 2016, 33 milioni di euro nell'anno 2017, 30,8 milioni di euro nell'anno 2018, 23 milioni di euro nell'anno 2019 e 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020».
  2. I trattamenti di vecchiaia anticipata di cui all'articolo 37, comma 1, lettera b) della legge 5 agosto 1981 n. 416 non ancora autorizzati sono subordinati alla presentazione di piani di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che prevedano la contestuale assunzione di personale giornalistico in possesso di competenze professionali, coerenti con la realizzazione dei programmi di rilancio e sviluppo aziendale, nel rapporto minimo di un'assunzione a tempo indeterminato ogni tre prepensionamenti. Tale condizione non si applica alle imprese i cui accordi prevedano un massimo di cinque prepensionamenti. Allo scopo di accedere alle prestazioni di cui all'articolo 37, comma 1, lettera b) della legge 5 agosto 1981 n. 416, le imprese che abbiano già presentato istanza integrano i piani di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale già presentati con la previsione delle sopra dette assunzioni. Resta ferma, ai fini della priorità di accesso alle prestazioni, la data di presentazione della domanda già presentata.
  3. L'instaurazione di rapporti di lavoro dipendente o autonomo di cui all'articolo 2222 e seguenti del codice civile, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero la sottoscrizione di contratti per la cessione del diritto d'autore, con i giornalisti i quali abbiano optato per i trattamenti di vecchiaia anticipata finanziati ai sensi del presente articolo, comporta la revoca del finanziamento concesso, anche nel caso in cui il rapporto di lavoro sia instaurato con azienda diversa facente capo al medesimo gruppo editoriale.
  4. All'onere derivante dall'attuazione dal comma 1, si provvede:
   a) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2014, a 9 milioni di euro per l'anno 2015 e a 6,8 milioni di euro per l'anno 2016 mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 261, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
   b) quanto a 6,2 milioni di euro per l'anno 2016, 13 milioni di euro per l'anno 2017, a 10,8 milioni di euro per l'anno 2018 e a 3 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per pari importo e per i medesimi anni, delle risorse disponibili su apposita contabilità speciale, su cui affluiscono 22 milioni di euro per l'anno 2014 e 11 milioni per l'anno 2015 della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 261, della legge n. 147 del 2013. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal presente comma, si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, pari a 6.2 milioni di euro per l'anno 2016, a 13 milioni di euro per l'anno 2017, a 10,8 milioni di euro per l'anno 2018 e a 3 milioni di euro per l'anno 2019.

  5. Il fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 è incrementato di 22 milioni di euro per l'anno 2014 e 11 milioni per l'anno 2015.
  6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 07. Il Governo.

ART. 2.

  Al comma 1, capoverso 1-bis, lettera b), sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: sei mesi.
2. 1. Ferranti.

  Al comma 1, sostituire il capoverso 1-ter con il seguente: In caso di inosservanza dei termini di cui al comma 1-bis, il presidente della commissione referente, entro il termine di 30 giorni, provvede alla formulazione della proposta.
2. 2. Ferranti.

  Al comma 1, capoverso comma 1-ter, dopo le parole: una proposta aggiungere le seguenti: da sottoporre all'approvazione dell'adunanza plenaria del Consiglio superiore della Magistratura.
2. 26. Kronbichler, Daniele Farina, Sannicandro, Quaranta.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al secondo comma dell'articolo 30, del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, e successive modificazioni; al secondo periodo le parole: «Prima che siano trascorsi due anni» sono sostituite dalle seguenti: «Prima che sia trascorso un anno».
2. 18. Leone.

  Al comma 2, sostituire le parole: La disposizione di cui al comma 1-bis dell'articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, come introdotta dal comma 1, si applica, con le seguenti: Le disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, come introdotta dal comma 1, si applicano.
2. 27. Kronbichler, Daniele Farina, Sannicandro, Quaranta.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Nel caso di vacanza di incarichi per funzioni direttive o semidirettive dovuta alla decorrenza dei termini di cui agli articoli 45 e 46 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, in deroga a quanto previsto dagli articoli 34-bis e 35 del decreto legislativo 5 aprile 2006, possono concorrere per il conferimento delle funzioni vacanti i magistrati già titolari dell'incarico alla data di scadenza dei suddetti termini che assicurino due anni di servizio prima della data di collocamento a riposo.
2. 21. Mazziotti Di Celso.

  Al comma 3, sostituire le parole: due anni di servizio con le seguenti: tre anni di servizio dalla vacanza.
2. 3. Ferranti.

  Sopprimere il comma 4.
*2. 10. Brunetta, Centemero.

  Sopprimere il comma 4.
*2. 14. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Turco, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Sopprimere il comma 4.
*2. 15. Balduzzi, Mazziotti Di Celso, Monchiero.

  Sopprimere il comma 4.
*2. 25. Kronbichler, Daniele Farina, Sannicandro, Quaranta.

  Al comma 4 sostituire le parole: i vizi di violazione di legge e di eccesso di potere manifesto. con le seguenti: i vizi di violazione di legge, di eccesso di potere e di incompetenza.
2. 4. Lauricella, Ribaudo.

  Al comma 4, sopprimere la parola: manifesto,.

  Conseguentemente, al medesimo comma sopprimere gli ultimi due periodi.
2. 8. Centemero.

  Al comma 4, primo periodo sopprimere la parola: manifesto;.

  Conseguentemente, sopprimere il terzo periodo.
2. 11. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Turco, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 4, sopprimere la parola: manifesto.
*2. 7. Sarro, Marotta, Russo, Luigi Cesaro.

  Al comma 4, sopprimere la parola: manifesto.
*2. 9. Alberto Giorgetti, Centemero.

  Al comma 4, sopprimere la parola: manifesto.
*2. 12. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Turco, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 4, sopprimere il terzo periodo.
2. 13. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Turco, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 4 sopprimere l'ultimo periodo.

  Conseguentemente, dopo il comma 4 inserire il seguente:
  4-bis. All'articolo 114 del codice del processo amministrativo, il comma 4 è sostituito dal seguente:
  «4. Il giudice, in caso di accoglimento del ricorso:
   a) ordina l'ottemperanza, prescrivendo le relative modalità, anche mediante la determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo o l'emanazione dello stesso in luogo dell'amministrazione;
   b) dichiara nulli gli eventuali atti in violazione o elusione del giudicato;
   c) nel caso di ottemperanza di sentenze non passate in giudicato o di altri provvedimenti, previene il rischio di elusione del futuro giudicato, dichiarando inefficaci gli atti emessi in violazione della pronuncia oggetto di ottemperanza e provvede di conseguenza, tenendo conto degli effetti che ne derivano;
   d) nomina, ove occorra, un commissario ad acta, individuando in via prioritaria il responsabile del procedimento amministrativo oggetto del giudizio ed ammonendolo sulle conseguenze dell'inadempimento di un ordine legittimo dell'autorità giurisdizionale. Nessun dipendente dell'amministrazione della giustizia amministrativa, diverso dall'ufficiale giudiziario, può essere investito di tale funzione, che non comporta corresponsione di indennità, compensi o emolumenti di qualsiasi genere;
   e) salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; tale statuizione costituisce titolo esecutivo.».
2. 19. Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli.

  Al comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.
*2. 5. Lauricella, Ribaudo.

  Al comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.
*2. 6. Sarro, Marotta, Russo, Luigi Cesaro.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. I magistrati, ordinari, amministrativi, contabili e militari non possono essere in alcun caso collocati fuori ruolo al fine di ricoprire, nell'ambito dell'amministrazione dello Stato e in relazione alla struttura organizzativa di ciascun Ministero, incarichi o ruoli di diretta collaborazione dei Ministri.
  4-ter. Nell'ambito del Ministero della giustizia, i magistrati possono essere preposti agli uffici dirigenziali generali istituiti all'interno dei Dipartimenti solo quando ricorrano specifiche esigenze di servizio e comunque in misura non superiore alla metà del numero totale degli uffici dirigenziali costituiti. In ogni caso i magistrati delle giurisdizioni ordinarie e amministrative non possono essere preposti alle Direzioni generali di cui agli articoli 4, comma 2, lettera c), e 5, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55.
2. 16. Leone.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. Il numero dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari posti fuori ruolo non può essere superiore a 50 per i magistrati ordinari e a venti per ciascuna delle altre categorie.
  4-ter. Il superamento del limite di cui al comma 4-bis, rende nullo e privo di qualsiasi efficacia, anche per gli aspetti economici retributivi, il relativo provvedimento di collocamento fuori ruolo.
  4-quater. Per ciascun magistrato ordinario, amministrativo, contabile e militare la durata cumulativa dei periodi di collocamento fuori ruolo, non può, durante l'intero corso della carriera essere superiore a cinque anni. Il collocamento fuori ruolo non può in ogni caso essere disposto nei primi dieci anni di carriera del magistrato.
  4-quinquies. Non possono essere posti fuori ruolo i magistrati che svolgono le loro funzioni in uffici giudiziari in cui è presente una scopertura di organico superiore al 10 per cento.
  4-sexies. Raggiunto il limite di cui al primo periodo del comma 4-quater, il magistrato è automaticamente reinserito, senza necessità di alcuna domanda o istanza in tale senso, nel medesimo ufficio e con le medesime funzioni svolte dal magistrato stesso prima del collocamento fuori ruolo.
  4-septies. Qualora l'organico dell'ufficio in cui il magistrato deve essere reinserito ai sensi del comma 4-sexies, risulti pienamente ricoperto in relazione alle funzioni svolte dal magistrato stesso prima del collocamento fuori ruolo, il magistrato è assegnato ad altro ufficio limitrofo della medesima circoscrizione o, in mancanza, del medesimo distretto, ove risultino scoperti posti nelle funzioni svolte dal magistrato prima del collocamento fuori ruolo.
  4-octies. In ogni caso, al raggiungimento del limite di cui al primo periodo del comma 4-quater, il trattamento economico del magistrato è equiparato a quello dei magistrati, di pari anzianità, che svolgono funzioni giudiziarie.
2. 17. Leone.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Al comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011. n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011. n. 214, dopo le parole: «ad applicarsi» sono inserite le seguenti: «al personale della scuola che matura i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,».
2. 24. Pagano.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Al comma 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «15 luglio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «15 ottobre 2014».
2. 23. Famiglietti.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. Al fine di salvaguardare la funzionalità del servizio giudiziario e la buona organizzazione degli uffici giudiziari, la durata dei trattenimenti in servizio del personale di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è ridotta a quattro anni a decorrere dal gennaio 2015, a tre anni a decorrere dal 1o gennaio 2016, a due anni a decorrere dal 1o gennaio 2017, ad un anno a decorrere dal 1o gennaio 2018 e sono azzerati a decorrere dal 1o gennaio 2019.
2. 01. Mazzoli.

ART. 3.

  Al comma 1 dopo le parole: successive modificazioni, aggiungere le seguenti: ad esclusione degli enti aventi natura associativa con dotazione organica inferiore alle 25 unità risultanti in equilibrio economico e finanziario e dotati di contributi e finanziamenti pubblici inferiori nel complesso al 75 per cento del totale del bilancio d'esercizio 2013, per i quali si applica la preesistente disciplina legislativa dell'articolo 2, comma 2 del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101,.

  Conseguentemente, al comma 3, dopo la parola: contabile aggiungere le seguenti: Il presente comma non si applica agli enti pubblici non economici aventi natura associativa esclusi dal comma 1 purché il costo complessivo per il personale evidenziato nel bilancio consuntivo 2013 non superi il 10 per cento del totale dei costi della produzione.
*3. 23. Borghi.

  Al comma 1 dopo le parole successive modificazioni, aggiungere le seguenti: ad esclusione degli enti aventi natura associativa con dotazione organica inferiore alle 25 unità risultanti in equilibrio economico e finanziario e dotati di contributi e finanziamenti pubblici inferiori nel complesso al 75 per cento del totale del bilancio d'esercizio 2013, per i quali si applica la preesistente disciplina legislativa dell'articolo 2, comma 2 del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101,.

  Conseguentemente, al comma 3, dopo la parola: contabile aggiungere le seguenti: Il presente comma non si applica agli enti pubblici non economici aventi natura associativa esclusi dal comma 1 purché il costo complessivo per il personale evidenziato nel bilancio consuntivo 2013 non superi il 10 per cento del totale dei costi della produzione.
*3. 55. De Menech.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: ad una spesa pari al 20 per cento, con le seguenti: ad una spesa pari al 30 per cento.
3. 79. Kronbichler, Airaudo, Placido.

  Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: Ai corpi di polizia, al corpo nazionale dei vigili del fuoco e al comparto scuola si applica la normativa di settore con le seguenti: Al comparto scuola si applica la normativa di settore. Ai corpi di polizia ed al corpo nazionale dei vigili del fuoco è accordata la facoltà di provvedere con assunzioni alla sostituzione completa del personale cessato dal servizio nell'anno precedente, con effetto immediato all'atto di entrata in vigore della presente legge.
3. 16. Grimoldi, Invernizzi, Matteo Bragantini, Fedriga.

  Al comma 1, sostituire le parole: Ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e con le seguenti: Il criterio della spesa per il personale cessato nell'anno al fine della quantificazione delle immissioni in ruolo nell'ambito del turn over si applica anche ai Corpi di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mentre.
3. 52. Rosato, Fabbri.

  Al comma 1, dopo le parole: vigili del fuoco aggiungere le seguenti: ai comparti Università e Ricerca.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
3. 29. D'Alia.

  Al comma 1, dopo le parole: vigili del fuoco aggiungere la seguente: , università.
3. 68. Ghizzoni, Coscia, Ascani, Blazina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Malisani, Malpezzi, Manzi, Piccoli Nardelli, Narduolo, Orfini, Pes, Rocchi, Rampi, Romanini, Paolo Rossi, Ventricelli.

  Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: Ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al comparto Scuola si applica la normativa di settore aggiungere le seguenti: con l'obbligo, ai fini del reclutamento del personale, di scorrere le graduatorie in vigore prima di bandire nuovi concorsi.
3. 62. Nesci, Dieni, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli, Fraccaro.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente: All'articolo 1, comma 464 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto, in fine, il periodo seguente: Al fine di contenere la spesa pubblica e per assicurare al contempo il pieno espletamento dei compiti istituzionali della Guardia di Finanza, per l'accesso al ruolo ispettore nel limite dei posti complessivamente coperti dalle graduatorie tuttora vigenti, si procede mediante lo scorrimento delle stesse, attraverso un provvedimento straordinario. In deroga a quanto previsto dai provvedimenti attuativi, di cui all'articolo 43 comma 7 del decreto legislativo n. 199 del 1995.
3. 64. Nesci, Dieni, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli, Fraccaro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, al comma 13-bis, il secondo periodo è sostituito dal seguente: La predetta facoltà è fissata nella misura del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015.
3. 69. Ghizzoni.

  Sopprimere il comma 2
3. 22. Vacca, D'Uva, Luigi Gallo, Brescia, Marzana, Battelli, Simone Valente, Di Benedetto, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Gli enti di ricerca, la cui spesa per il personale del singolo ente non superi l'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, possono procedere, per gli anni 2014 e 2015, ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 50 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura del 60 per cento nell'anno 2016, dell'80 per cento nell'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. A decorrere dal 1o gennaio 2014 non si tiene conto del criterio di calcolo di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.
3. 25. Vacca, D'Uva, Luigi Gallo, Brescia, Marzana, Battelli, Simone Valente, Di Benedetto, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Gli enti di ricerca, la cui spesa per il personale del singolo ente non superi l'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, possono procedere, a decorrere dall'anno 2014, ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. A decorrere dai 1o gennaio 2014 non si tiene conto del criterio di calcolo di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.
3. 27. Vacca, D'Uva, Luigi Gallo, Brescia, Marzana, Battelli, Simone Valente, Di Benedetto, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 2, dopo le parole: Gli Enti di ricerca aggiungere le seguenti: e le Università.
3. 61. Paola Bragantini, Giorgis, Lattuca, Lavagno, Bonomo.

  Al comma 2, ovunque ricorrano, sopprimere le seguenti parole: di ruolo.
3. 26. Vacca, D'Uva, Luigi Gallo, Brescia, Marzana, Battelli, Simone Valente, Di Benedetto, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 60 per cento e al secondo periodo sostituire le parole: La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura del 60 per cento nell'anno 2016, dell'80 per cento nell'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018 con le seguenti: La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento per gli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018.
3. 15. Manzi, Carrescia.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 60 per cento e, al secondo periodo, le parole: nella misura del 60 per cento, con le seguenti: nella misura del 70 per cento.
3. 80. Airaudo, Kronbichler, Placido.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, in sede di prima attuazione del presente articolo, le amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo, tra cui la Presidenza del Consiglio dei ministri, in deroga all'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, provvedono al reclutamento del personale dirigenziale di seconda fascia, nella misura massima del 50 per cento dei posti disponibili nella pianta organica, e nei limiti delle risorse disponibili, mediante apposita selezione nell'ambito del personale in servizio, ai sensi dell'articolo 19, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, purché in possesso di comprovate competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per l'espletamento delle funzioni. L'assunzione a tempo indeterminato dei dirigenti di seconda fascia avviene previa procedura selettiva e valutazione comparativa dei titoli di servizio e di studio posseduti dai dipendenti con almeno cinque anni di servizio, anche non continuativi, sulla base delle misure indicate per ciascuna annualità dal comma primo del presente articolo e nell'ambito del programma annuale di revisione delle consistenze finalizzato alla riduzione della spesa complessiva del personale.
  È abrogata la lettera b) del primo comma dell'articolo 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e le disposizioni di cui al comma quarto dell'articolo 4 devono intendersi riferite alle graduatorie in essere negli ultimi cinque anni.
3. 28. Centemero.

  Dopo il comma 2 inserire il seguente:
  2-bis. Per far fronte al riequilibrio nel rapporto tra personale tecnico/amministrativo, docenti e studenti, le Università il cui indicatore di spesa di Personale (decreto legislativo n. 49 del 2012) non sia superiore al 60 per cento, possono procedere al reclutamento di personale tecnico/amministrativo, a valere su risorse proprie di bilancio, nel quinquennio 2014/2018, in deroga al turnover e al punto organico, nella misura massima del 20 per cento ogni anno della dotazione organica esistente all'atto di istituzione dell'Università e sino al raggiungimento massimo della stessa. Coloro che hanno già sostenuto, presso l'ente di riferimento, una procedura selettiva per un contratto a tempo determinato con le modalità previste dal comma 3 dell'articolo 35 D.lgs. n. 165 del 2001 possono essere assunti previa verifica dell'attività svolta. Al predetto personale possono essere prorogati i contratti a tempo determinato in applicazione del decreto legislativo n. 368 del 2001, sino all'espletamento delle procedure di cui sopra e non oltre il 31 dicembre 2018.
3. 2. Censore, Aiello, Bruno Bossio.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. «Le amministrazioni pubbliche che hanno proceduto, ai sensi dell'articolo 1, comma 519 della legge finanziaria 27 dicembre 2006, n. 296 e comma 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a indire procedure selettive pubbliche per titoli ed esami, possono, in relazione al proprio effettivo fabbisogno e alle risorse finanziarie disponibili, procedere alla stabilizzazione, a domanda, del personale non dirigenziale di cui all'articolo 1, comma 558, della legge citata, e articolo 1 comma 519 per i soggetti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, sottoscritto a conclusione delle procedure selettive precedentemente indicate, che hanno maturato, alla data di entrata in vigore della presente legge, almeno tre anni di servizio alle loro dipendenze negli ultimi cinque anni. Nelle more delle procedure di stabilizzazione di cui al presente comma, i contratti di lavoro in essere possono essere prorogati fino a conclusione delle procedure stesse.».
3. 60. Giorgis, Paola Bragantini, Lattuca, Lavagno, Bonomo, Petitti.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Per le assunzioni di personale a tempo indeterminato da effettuare, negli anni 2015, 2016 e 2017 nel Comparto Sicurezza e Difesa, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali è subordinata alla verifica dell'avvenuta immissione in servizio di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato nonché dell'assenza di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate nei tre anni precedenti, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza.
3. 30. Rosato, Richetti, Ghizzoni, Fabbri, Fontanelli, Stumpo, Moretto, Rubinato.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al fine di conseguire immediati effetti in termini di risparmio di spesa e trasparenza nelle procedure assunzionali e di rendere meno iniqui gli effetti derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sul limite alle facoltà assunzionali, le amministrazioni pubbliche del comparto sicurezza procedono all'assunzione di personale a tempo indeterminato attingendo alle graduatorie valide e vigenti all'entrata in vigore del presente decreto senza procedere all'indizione dei nuovi concorsi relativamente alle qualifiche e alle mansioni di concorsi già indetti e per i quali non si è proceduto all'effettiva assunzione dei vincitori e degli idonei.
3. 32. D'Alia.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al fine di soddisfare specifiche e mirate esigenze connesse alla carenza di professionalità tecniche nei rispettivi ruoli, ovvero alla necessità di fronteggiare particolari esigenze operative, avvalendosi di specifiche professionalità da anni proficuamente impiegate in delicati settori operativi e tecnico-logistici, la Guardia di Finanza è autorizzata ad assumere a tempo indeterminato mediante scorrimento di graduatoria gli Ufficiali in ferma prefissata ausiliari del Ruolo Speciale e del Ruolo tecnico logistico amministrativo, risultati vincitori dei concorsi banditi rispettivamente nel 2008 (Gazzetta Ufficiale n. 59 del 29 luglio 2008) e nel 2010 (Gazzetta Ufficiale n. 61 del 3 agosto 2010), che abbiano svolto almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque anni e che, pur se in congedo, siano utilmente collocati quali «idonei non vincitori» nelle rispettive graduatorie per il transito nel servizio permanente effettivo.
3. 33. Fauttilli, D'Alia.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:
  3-bis. Al comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, è aggiunto il seguente periodo: Le disposizioni del presente comma si applicano anche al comparto sicurezza.
3. 31. D'Alia.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:
  4-bis. Per l'assoluta esigenza di assicurare la funzionalità e l'efficienza dell'area produttiva industriale e, in particolare, degli arsenali e degli stabilimenti militari, in deroga all'articolo 2, comma 11, alinea, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, il Ministero della difesa, nell'anno 2014, anche in presenza di posizioni soprannumerarie, è autorizzato ad assumere, i ventiquattro vincitori del concorso per assistente tecnico del settore motoristico e meccanico, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 59 del 27 luglio 2007, risultanti dalle graduatorie di merito approvate con decreto dirigenziale in data 15 dicembre 2008, per un onere a regime corrispondente a euro 866.382 a valere sulle risorse finanziarie derivanti dalle cessazioni riferite all'anno 2010. Il Ministero della difesa comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato le assunzioni effettuate ai sensi del presente comma ed i relativi oneri.
3. 54. Rosato.

  Sopprimere il comma 5.
3. 44. Brunetta, Centemero.

  Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: di stabilità interno, inserire le seguenti: nei quali l'incidenza delle spese di personale è inferiore al 50 per cento delle spese correnti.

  Conseguentemente, dopo il terzo periodo, inserire il seguente: Gli enti locali nei quali l'incidenza delle spese di personale è inferiore al 35 per cento delle spese correnti procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato destinato all'esercizio delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 21, comma 3, lettere b), c), f) della legge 5 maggio 2009, n. 42 in deroga ai limiti percentuali previsti per gli anni 2014-2017.».
3. 4. De Micheli.

  Al comma 5, al primo periodo, dopo le parole: di stabilità interno, inserire le seguenti: nei quali l'incidenza delle spese di personale è inferiore al 50 per cento delle spese correnti.

  Conseguentemente, dopo il terzo periodo, inserire il seguente: Gli enti locali, nei quali l'incidenza delle spese di personale è inferiore al 30 per cento delle spese correnti, procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato al 100 per cento già a decorrere dal 2014.
3. 11. De Micheli.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: procedono con le parole: possono procedere, e le parole: spesa pari al 60 per cento con le parole: spesa fino al 40 per cento.

  Conseguentemente, al comma 5, sopprimere le parole: L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato.
3. 46. Brunetta, Centemero.

  Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.
3. 58. Lattuca, Lodolini, Petitti.

  Al comma 5, apportare le seguenti modifiche:
   a) sostituire il secondo periodo con il seguente: È abrogato il comma 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. I contratti a tempo determinato vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono prorogati fino al 31 dicembre 2016 e comunque fino alla conclusione dei processi di riorganizzazione conseguenti la legge 7 aprile 2014, n. 56;
   b) sostituire il quarto periodo con il seguente: «Sono conseguentemente abrogati i commi 557 e 557-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
   c) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è soppresso il secondo periodo; fermo rimanendo il rispetto del Patto di stabilità, il comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato».

  Conseguentemente, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Le risorse finanziarie e le procedure necessarie alle assunzioni di cui al presente articolo sono individuate con le modalità stabilite nei commi precedenti e sono, pertanto, aggiuntive e ulteriori rispetto a quelle disciplinate dai commi 6 e 7 dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con legge 30 ottobre 2013, n. 125.
3. 7. Di Salvo, Pilozzi, Piazzoni, Migliore, Lacquaniti, Nardi, Lavagno, Zan, Fava, Labriola.

  Al comma 5, apportare le seguenti modifiche:
   a) sostituire il secondo periodo con il seguente: «È abrogato il comma 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. I contratti a tempo determinato vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono prorogati fino al 31 dicembre 2016 e comunque fino alla conclusione dei processi di riorganizzazione conseguenti la legge 7 aprile 2014, n. 56.;
   b) sostituire il quarto periodo con il seguente: «Sono conseguentemente abrogati i commi 557 e 557-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
   c) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è soppresso il secondo periodo; fermo rimanendo il rispetto del Patto di stabilità, il comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato.».
3. 8. Di Salvo, Pilozzi, Piazzoni, Migliore, Lacquaniti, Nardi, Lavagno, Zan, Fava, Labriola.

  Al comma 5, sostituire il secondo periodo con i seguenti: È abrogato l'articolo 16, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. I contratti a tempo determinato in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono prorogati fino al 31 dicembre 2016 e comunque fino alla conclusione dei processi di riorganizzazione conseguenti la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni. All'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è abrogato il seguente periodo: «La proroga può essere disposta, in relazione al proprio effettivo fabbisogno, alle risorse finanziarie disponibili e ai posti in dotazione organica vacanti, indicati nella programmazione triennale di cui al precedente periodo, fino al completamento delle procedure concorsuali e comunque non oltre il 31 dicembre 2016». Fermo restando il rispetto del Patto di stabilità interno, è abrogato l'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».
3. 81. Placido, Kronbichler, Airaudo.

  Al comma 5, sopprimere le parole: L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato.
3. 76. Pizzolante.

  All'articolo 3, comma 5, sostituire le parole: L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato. con le seguenti: Resta fermo quanto previsto dall'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
3. 77. Pizzolante.

  Al comma 5, dopo il sesto periodo aggiungere il seguente:
  Per l'anno 2014 possono essere portate a termine le procedure assunzionali del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale, la cui programmazione sia stata adottata prima dell'entrata in vigore del presente decreto, nel rispetto dei limiti definiti dall'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
*3. 18. Lodolini, Bruno Bossio, Giulietti, Censore.

  Al comma 5, dopo il sesto periodo aggiungere il seguente: Per l'anno 2014 possono essere portate a termine le procedure assunzionali del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale, la cui programmazione sia stata adottata prima dell'entrata in vigore del presente decreto, nel rispetto dei limiti definiti dall'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
*3. 12. Gasparini, Piccione, Pollastrini, Ferrari.

  Al comma 5, dopo il sesto periodo, aggiungere il seguente: Per l'anno 2014 possono essere portate a termine le procedure assunzionali del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale, la cui programmazione sia stata adottata prima dell'entrata in vigore del presente decreto, nel rispetto dei limiti definiti dall'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
*3. 40. Squeri, Centemero.

  Al comma 5, dopo il sesto periodo, aggiungere il seguente: Per l'anno 2014 possono essere portate a termine le procedure assunzionali del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale, la cui programmazione sia stata adottata prima dell'entrata in vigore del presente decreto, nel rispetto dei limiti definiti dall'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
*3. 72. Guerra.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  Al comma 2-bis dell'articolo 18 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come sostituito dall'articolo 4, comma 12-bis, del decreto- legge 24 aprile 2014, n. 66, il quarto e quinto periodo sono abrogati.
**3. 6. De Micheli.

  Al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  Al comma 2-bis dell'articolo 18 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come sostituito dall'articolo 4, comma 12-bis, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, il quarto e quinto periodo sono abrogati.
**3. 47. Laffranco.

  Al comma 5 aggiungere, in fine, le seguenti parole:
  fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 comma 12-bis del decreto-legge n. 66 del 2014.
3. 34. Miotto, Lenzi, Carnevali, Murer, Capone, Scuvera, Grassi, Paola Bragantini, D'Incecco, Amato, Albini, Gelli, Sbrollini, Casati, Fossati.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  Il comma 2 dell'articolo 41 del decreto- legge del 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è abrogato.
*3. 19. Giulietti, Bruno Bossio, Censore, Lodolini.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  Il comma 2 dell'articolo 41 del decreto- legge del 24 aprile 2014, n.66 convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è abrogato.
*3. 41. Squeri, Centemero.

  Al comma 5, aggiungere, infine, il seguente periodo:
  Il comma 2 dell'articolo 41 del decreto- legge del 24 aprile 2014, n.66 convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è abrogato.
*3. 73. Guerra.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. Dopo il comma 557-ter dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è inserito il seguente: 557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli Enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente all'entrata in vigore della presente disposizione.
  5-ter. Il comma 562 dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è così modificato: dopo le parole «non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno» sono aggiunte le seguenti: «, i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti».
  5-quater. All'articolo 19 del decreto- legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135 dopo il comma 2 è inserito il seguente: 2-bis. I processi associativi di cui ai precedenti commi sono realizzati garantendo forme di compensazione fra le spese di personale e le possibilità assunzionali degli Enti coinvolti, fermi restando i vincoli complessivi previsti dalle vigenti disposizioni.
**3. 39. Squeri, Centemero.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. Dopo il comma 557-ter dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è inserito il seguente:
  557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli Enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente all'entrata in vigore della presente disposizione.
  5-ter. Al comma 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 dopo le parole: «non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno» sono aggiunte le seguenti: «, i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti».
  5-quater. All'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135 dopo il comma 2 è inserito il seguente: 2-bis. I processi associativi di cui ai precedenti commi sono realizzati garantendo forme di compensazione fra le spese di personale e le possibilità assunzionali degli Enti coinvolti, fermi restando i vincoli complessivi previsti dalle vigenti disposizioni.
**3. 71. Guerra.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. Dopo il comma 557-ter dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è inserito il seguente:
  557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli Enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente all'entrata in vigore della presente disposizione.
  5-ter. Il comma 562 dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è così modificato: dopo le parole «non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno» sono aggiunte le seguenti: «, i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti».
  5-quater. All'articolo 19 del decreto- legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135 dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. I processi associativi di cui ai precedenti commi sono realizzati garantendo forme di compensazione fra le spese di personale e le possibilità assunzionali degli Enti coinvolti, fermi restando i vincoli complessivi previsti dalle vigenti disposizioni».
**3. 14. Gasparini, Piccione, Pollastrini, Ferrari.

  Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:
  5-bis. Dopo il comma 557-ter dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è inserito il seguente:
  «557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli Enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente all'entrata in vigore della presente disposizione.
  5-ter. Il comma 562 dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è così modificato: dopo le parole «non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno» sono aggiunte le seguenti: «, i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti».
  5-quater. All'articolo 19 del decreto- legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135 dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. I processi associativi di cui ai precedenti commi sono realizzati garantendo forme di compensazione fra le spese di personale e le possibilità assunzionali degli Enti coinvolti, fermi restando i vincoli complessivi previsti dalle vigenti disposizioni».
**3. 17. Bruno Bossio, Lodolini, Giulietti, Censore.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. Le amministrazioni di cui ai commi 1 e 5 del presente articolo, verificata l'assenza di proprie graduatorie concorsuali vigenti per il reclutamento di personale con i medesimi profili professionali richiesti, utilizzano la procedura di cui all'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
  5-ter. Alle amministrazioni di cui al comma 5 del presente articolo si applicano i principi e le modalità di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 101 del 2013, come convertito con modificazioni dalla legge 125 del 2013.
*3. 45. Gnecchi, Giacobbe, Cinzia Maria Fontana, Dell'Aringa, Incerti, Albanella, Miccoli, Gribaudo, Giorgio Piccolo, Rotta, Boccuzzi, Gregori, Baruffi.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. Le amministrazioni di cui ai commi 1 e 5 del presente articolo, verificata l'assenza di proprie graduatorie concorsuali vigenti per il reclutamento di personale con i medesimi profili professionali richiesti, utilizzano la procedura di cui all'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
  5-ter. Alle amministrazioni di cui al comma 5 del presente articolo si applicano i principi e le modalità di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legge n. 101 del 2013, come convertito con modificazioni dalla legge n. 125 del 2013.
*3. 43. Ciprini, Bechis, Tripiedi, Cominardi, Baldassarre, Rizzetto, Chimienti, Rostellato, Nesci, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 5, aggiungere i seguenti commi:
  5-bis. Le amministrazioni di cui ai commi 1 e 5 del presente articolo, verificata l'assenza di proprie graduatorie concorsuali vigenti per il reclutamento di personale con i medesimi profili professionali richiesti, utilizzano la procedura di cui all'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
  5-ter. Alle amministrazioni di cui al comma 5 del presente articolo si applicano i principi e le modalità di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 101 del 2013, come convertito con modificazioni dalla legge 125 del 2013.
*3. 78. Rostan, Famiglietti, Manfredi, Bossa, Valiante.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2015, le amministrazioni di cui ai commi 1 e 5 del presente articolo, verificata l'assenza di proprie graduatorie concorsuali vigenti per il reclutamento di personale con i medesimi profili professionali richiesti, utilizzano la procedura di cui all'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
  5-ter. Alle amministrazioni di cui al comma 5 del presente articolo si applicano i principi e le modalità di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, come convertito con modificazioni dalla legge n. 30 ottobre 2013, n. 125.
3. 83. Ciprini, Bechis, Tripiedi, Lombardi, Dieni, Nesci, Cominardi, Baldassarre, Rizzetto, Chimienti, Rostellato.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Nelle regioni sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, nelle quali sia scattato per l'anno 2012 il blocco automatico del turn over ai sensi dell'articolo 1, comma 174, della medesima legge n. 311 del 2004, e successive modificazioni, ovvero sia comunque previsto per il medesimo anno il blocco del turn over in attuazione del piano di rientro o dei programmi operativi di prosecuzione del piano, tale blocco può essere disapplicato, nel limite del 30 per cento e in correlazione alla necessità di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, (qualora i competenti tavoli tecnici di verifica dell'attuazione dei piani accertino, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il raggiungimento, anche parziale, degli obiettivi previsti nei piani medesimi).
*3. 67. Dorina Bianchi, Calabrò, Piccone.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Nelle regioni sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, nelle quali sia scattato per l'anno 2012 il blocco automatico del turn over ai sensi dell'articolo 1, comma 174, della medesima legge n. 311 del 2004, e successive modificazioni, ovvero sia comunque previsto per il medesimo anno il blocco del turn over in attuazione del piano di rientro o dei programmi operativi di prosecuzione del piano, tale blocco può essere disapplicato, nel limite del 30 per cento e in correlazione alla necessità di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, (qualora i competenti tavoli tecnici di verifica dell'attuazione dei piani accertino, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il raggiungimento, anche parziale, degli obiettivi previsti nei piani medesimi).
*3. 3. Calabrò, Garofalo, Roccella.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, gli Enti indicati al precedente comma 5, la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25 per cento, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 1o gennaio 2014, nel limite dell'80 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente e nel limite del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015.
**3. 5. Sereni.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Fermi restando vincoli generali sulla spesa di personale, gli Enti indicati al precedente comma 5, la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25 per cento, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 1o gennaio 2014, nel limite dell'80 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente e nel limite del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015.
**3. 35. D'Alia.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Le Province possono procedere ad effettuare assunzioni a tempo indeterminato a decorrere dal 1o ottobre 2014 nei limiti di cui al comma 5.
  Le Province, in deroga a quanto disposto dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 e dall'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono prorogare i rapporti di lavoro a termine, in essere alla data del 25 giugno 2014, fino a 24 mesi dall'entrata in vigore della presente legge; tale facoltà è attribuita anche agli Enti subentranti alle Province a seguito del riordino delle funzioni e delle competenze previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56. In tali casi la durata del rapporto di lavoro ancorché superiore a 36 mesi non costituisce titolo per l'automatica trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.
3. 1. Carrescia, Manzi.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Negli anni 2014, 2015 e 2016, per le finalità di cui al comma 6, dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, gli enti locali ricompresi nel territorio delle regioni a statuto speciale, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari a quella relativa al personale di ruolo cessato dal 1o gennaio 2007 nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile. Fermo il rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno e ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter e 562, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. 59. Iacono, Zappulla, Albanella, Amoddio, Capodicasa, Culotta, Lauricella, Gullo, Berretta, Moscatt, Piccione.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. In relazione a quanto previsto dall'articolo 1 comma 5 del presente decreto-legge in materia di requisiti di accesso al pensionamento dei dirigenti medici responsabili di struttura complessa e al fine di assicurare il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza, può essere disposta la deroga al blocco del turn over del personale del servizio sanitario nazionale. La deroga di cui al presente comma è disposta previo accertamento da parte del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza. Tale disposizione si applica anche alle Regioni sottoposte ai piani di rientro. Alle assunzioni di dirigenti medici responsabili di struttura complessa si applicano per gli anni dal 2014 al 2018 le percentuali di cui al comma 5 del presente articolo.
3. 38. Lorefice, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Mantero, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole «fermo restando il contratto nazionale in vigore al 1o gennaio 2014» sono soppresse.
3. 75. Causi.

  Al comma 6, dopo le parole: quote d'obbligo inserire le seguenti: ed alle assunzioni di personale relative alle stabilizzazioni avvenute in applicazione del decreto legislativo 6 settembre 2001 n. 368.
*3. 24. Iacono.

  Al comma 6, dopo le parole: quote d'obbligo, inserire le seguenti: e per effetto delle stabilizzazioni avvenute in applicazione del decreto legislativo 6 settembre 2001 n. 368.
*3. 70. Pagano.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. I contratti a tempo determinato delle province, prorogati fino al 31 dicembre 2014 ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge n. 101 del 2013, possono essere ulteriormente prorogati fino all'insediamento dei nuovi soggetti istituzionali così come previsto dalla legge n. 56 del 2014.
3. 57. Lattuca, Gasparini, Lodolini, Petitti.

  Sostituire il comma 9 con il seguente:
  «9. All'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122:
   a) il comma 8 è abrogato;
   b) al comma 28, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «I limiti di cui al primo e secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici trasferiti da altri soggetti pubblici o privati o da fondi comunitari; nell'ipotesi di cofinanziamento i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti.».
3. 53. Rosato.

  Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
  10-bis. Il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli Enti Locali, viene certificato dai Revisori dei Conti nella Relazione di accompagnamento alla Delibera di approvazione del Bilancio annuale dell'Ente. In caso di mancato adempimento, il Prefetto relaziona al Ministro degli interni ai fini dei provvedimenti di cui all'articolo 142 del decreto legislativo n. 267 del 2000.
  10-ter. Il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui all'articolo 3, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 – Finanziaria 2008, per gli Enti Locali viene certificato dai Revisori dei Conti nella Relazione di accompagnamento alla Delibera di approvazione del Bilancio annuale dell'Ente. In caso di mancato adempimento, il Prefetto relaziona al Ministro degli Interni ai fini dei provvedimenti di cui all'articolo n. 142 del decreto legislativo n. 267 del 2000.
3. 10. Pilozzi, Migliore, Di Salvo, Fava, Labriola, Lacquaniti, Lavagno, Nardi, Piazzoni, Zan.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  10-bis. Il Ministero dell'interno è autorizzato ad utilizzare in deroga all'articolo 24-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982 n. 335 le graduatorie vigenti all'atto della pubblicazione del presente decreto, nel limite dei posti complessivamente disponibili in organico al termine della procedura semplificata di cui all'articolo 1 comma 1 lett. c) del decreto ministeriale n. 144 del 2013, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. 49. Nesci, Dieni, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli, Fraccaro.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  10-bis. Il Ministero dell'Interno è autorizzato ad attivare procedure straordinarie in deroga all'articolo 24-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982 n. 335 per l'accesso alla qualifica di Vice sovrintendente della Polizia di Stato, attraverso lo scorrimento delle graduatorie vigenti, nei limiti dei posti complessivamente disponibili in organico al 31 dicembre 2014, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. 50. Nesci, Dieni, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli, Fraccaro.

  Inserire, in fine, il seguente comma:
  10-bis. Al fine di conseguire immediati effetti in termini di risparmio di spesa e trasparenza nelle procedure assunzionali e di rendere meno iniqui gli effetti derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sul limite alle facoltà assunzionali del Corpo di polizia di Stato, il Ministero dell'interno utilizza per il reclutamento di personale a tempo indeterminato e limitatamente al triennio 2014-2016, le graduatorie vigenti degli idonei del bando concorso pubblicato il 26 marzo 2013 per 964 allievi agenti, contestualmente non può procedere all'indizione dei nuovi concorsi relativamente alle qualifiche e alle mansioni di concorsi già indetti e per i quali non si è proceduto all'effettiva assunzione dei vincitori e degli idonei. L'efficacia della graduatoria del citato concorso, comprese le procedure di stabilizzazione per le assunzioni a tempo indeterminato è prorogata fino al 31 dicembre 2015 al fine di consentire l'esaurimento dei relativi elenchi degli idonei risultanti dall'esito del concorso stesso.
3. 37. Laffranco.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  10-bis. Al fine di dare concreta attuazione agli obiettivi di razionalizzazione della spesa pubblica e al contempo ridurre gli scompensi organici presenti nei ruoli intermedi della Polizia di Stato, il Ministero dell'Interno è autorizzato a procedere allo scorrimento delle graduatorie vigenti nel limite dei posti complessivamente disponibili al 31 dicembre 2014 in deroga alle disposizioni speciali vigenti in materia.
3. 36. Nesci, Dieni, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli, Fraccaro.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. A seguito del completamento del processo di razionalizzazione delle province previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 a decorrere dal 1o gennaio 2015 viene meno il divieto di cui all'articolo 16, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135.
*3. 42. Squeri, Centemero.

  Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
  10-bis. A seguito del completamento del processo di razionalizzazione delle province previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 a decorrere dal 1o gennaio 2015 viene meno il divieto di cui all'articolo 16, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135.
*3. 20. Lodolini, Bruno Bossio, Giulietti, Censore.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. A seguito del completamento del processo di razionalizzazione delle province previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 a decorrere dal 1o gennaio 2015 viene meno il divieto di cui all'articolo 16, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135.
*3. 74. Guerra.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Al fine del contenimento della spesa pubblica, all'articolo 15, comma 1 lettera a) del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, le parole: «quindici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi, ridotti a sei mesi per il personale già appartenente ai ruoli del Corpo forestale dello Stato collocatosi in posizione utile nella quota di riserva.», conseguentemente all'articolo 18, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, le parole: «novanta giorni» e: «centoventi giorni» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «sessanta giorni» e: «novanta giorni».
3. 21. De Menech.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Al fine di assicurare il pieno espletamento di tutte le funzioni della Corte dei conti, in presenza degli ampliati compiti e delle ingenti scoperture d'organico, aggravate dall'entrata in vigore dell'articolo 1 del presente decreto-legge, è autorizzata la spesa di 2,8 milioni di euro per l'anno 2015 e di 6,5 milioni di euro, a regime, a decorrere dall'anno 2016 per l'assunzione di magistrati contabili. Al relativo onere, come innanzi quantificato, si fa fronte con una corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui al capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze che presenta la necessaria disponibilità.
3. 48. Brunetta, Centemero.

  Dopo il comma 10, inserire il seguente:
  10-bis. Le risorse finanziarie e le procedure necessarie alle assunzioni di cui al presente articolo sono individuate con le modalità stabilite nei commi precedenti e sono, pertanto, aggiuntive e ulteriori rispetto a quelle disciplinate dai commi 6 e 7 dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con legge 30 ottobre 2013, n. 125.
3. 9. Di Salvo, Pilozzi, Piazzoni, Migliore, Lacquaniti, Nardi, Lavagno, Zan, Fava, Labriola.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  10-bis. L'articolo 16 comma 9 del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito in legge n. 135 del 2012, è così modificato:
  «Le Province e la Città Metropolitane adottano, a fronte delle disposizioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, appositi provvedimenti di revisione e determinazione del fabbisogno di personale; nelle more dell'adozione di detto provvedimento, è fatto comunque divieto alle Province di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato.
3. 13. Gasparini, Ferrari.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Le amministrazioni pubbliche possono assumere entro il limite del 50 per cento delle loro facoltà assunzionali a tempo indeterminato attraverso il contratto di apprendistato professionalizzante di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167. La durata del contratto di apprendistato può variare da un minimo di due anni ad un massimo di 4 anni in relazione ai profili e alle categorie così come disciplinato con apposito decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione. A tal fine le amministrazioni pubbliche articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001, predispongono il piano di formazione individuale che viene asseverato dalla Scuola nazionale della PA entro 10 giorni dalla presentazione del piano. La formazione obbligatoria pubblica non superiore ad 80 ore viene espletata secondo modalità stabilite dal Ministro per la pubblica amministrazione sentite le organizzazioni sindacali rappresentative. Le amministrazioni pubbliche possono optare all'atto dell'assunzione per il periodo di apprendistato per l'inquadramento ad una categoria inferiore di inquadramento oppure per una riduzione del 20 per cento della retribuzione relativa all'inquadramento previsto. Le assunzioni con contratto di apprendistato sono comunque subordinate all'espletamento delle procedure di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20 per cento degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro.
3. 56. Dorina Bianchi, Piccone.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
10-bis. Per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente della Polizia di Stato, il Ministero dell'interno procede, senza nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, allo scorrimento delle graduatorie vigenti, in deroga all'articolo 24-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982 n. 335, per la copertura dei posti, nel limite delle vacanze disponibili in organico al termine della procedura semplificata di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c) del decreto ministeriale 144 del 2013.
3. 66. Nesci, Dieni, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli, Fraccaro.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  10-bis. All'articolo 4, comma 3, lettera b), del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, è aggiunto, in fine, il periodo seguente: La disposizione si applica anche per il comparto sicurezza e difesa in deroga alle disposizioni speciali dei rispettivi ordinamenti ricomprendendo anche quelle procedure per l'accesso alle qualifiche intermedie.
3. 65. Nesci, Dieni, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli, Fraccaro.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  10-bis. Riguardo ai volontari di cui al comma 1 dell'articolo 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226, con decreto del Ministro dell'interno, da adottare nel termine di 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disposti criteri che tengano conto, per l'immissione nelle carriere iniziali della Polizia di Stato, dello specifico servizio già prestato nell'Esercito ai fini della determinazione del mantenimento dei requisiti psicofisici e di attualizzazione.
3. 63. Nesci, Dieni, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli, Fraccaro.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  10-bis. Le risorse finanziarie e le procedure assunzionali di cui al presente articolo sono individuate con le modalità stabilite nei commi precedenti e sono aggiuntive e ulteriori rispetto alle assunzioni di cui all'articolo 4, commi 6 e 7, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
3. 82. Kronbichler, Placido, Airaudo.

  Sostituire la rubrica con la seguente: Limitazioni al turn over.
3. 51. Monchiero.

  Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Incremento delle dotazioni organiche delle forze di polizia).

  1. All'articolo 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Per le amministrazioni dello Stato civili e militari, anche ad ordinamento speciale od autonomo, le agenzie, i corpi di Polizia, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è subordinata alla verifica:
   a) dell'avvenuta immissione, in servizio di tutti i vincitori e degli idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate;
   b) dell'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1o gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza.

  2. Per garantire gli standard operativi ed i livelli di efficienza ed efficacia della Polizia di Stato, anche in vista di EXPO 2015 ed ulteriori esigenze per la salvaguardia dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale, la dotazione organica della qualifica di agente del predetto Corpo è incrementata di 650 unità.
  3. Per la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di agente della Polizia di Stato di cui al precedente comma 3 è autorizzata l'assunzione di un corrispondente numero di unità mediante l'applicazione dell'articolo 4, comma 3, lettera b), del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, come modificato dal comma 3 del presente articolo.
  4. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo si provvede con i fondi destinati al camparto sicurezza per il biennio 2014-2015 ai sensi della legge n. 147 del 27 dicembre 2013, articolo 1 commi 464 e 468. In caso di comprovate necessità, sarà possibile attingere ai fondi previsti per l'anno 2015 già a partire dall'ultimo semestre dell'anno 2014.
3. 01. Nesci, Dieni, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli, Fraccaro.

  Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

Art. 3-bis.

  1. All'articolo 4, del decreto-legge 31 agosto 2013. n. 101, il comma 3 è sostituito dal seguente:
  3. Per le amministrazioni dello Stato civili e militari, anche ad ordinamento speciale od autonomo, le agenzie, i corpi di Polizia, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è subordinata alla verifica:
   a) dell'avvenuta immissione, in servizio di tutti i vincitori e degli idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate;
   b) dell'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1o gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza.
3. 02. Nesci, Dieni, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli, Fraccaro.

  Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Immissioni in servizio di idonei e vincitori di concorso).

  1. Il comma 468 della legge 147 del 2013 articolo 1 del 27 dicembre 2013 è sostituito dal seguente:
  «Le assunzioni di cui al comma 464 sono riservate al personale volontario in ferma prefissata di un anno delle Forze Armate, in servizio od in congedo, già dichiarato vincitore od idoneo ad una procedura concorsuale per le carriere iniziali delle forze di polizia e pertanto collocato nelle graduatorie finali di merito vigenti di concorsi pubblici per assunzioni di personale a tempo indeterminato. Il presente comma, non si applica ai vincitori in seconda aliquota qualora questi risultassero già assunti ed effettivamente in servizio quali volontari in ferma prefissata quadriennale nelle Forze Armate. Le assunzioni sono autorizzate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché del Ministro responsabile dell'amministrazione che intende procedere alle assunzioni.
3. 03. Nesci, Dieni, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli, Fraccaro.

  Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Trattamento pensionistico per il personale della scuola).

  1. All'alinea del comma 14, dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «ad applicarsi» inserire le seguenti: «al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,».
  2. In considerazione della procedura di ricognizione delle dichiarazioni ai fini del collocamento in quiescenza del personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, attivata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel mese di ottobre 2013, il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto, con decorrenza dalla data del 1o settembre 2014, nel limite massimo di 4.000 soggetti e di 35 milioni di euro per l'anno 2014, di 106 milioni di euro per l'anno 2015, di 107,2 milioni di euro per l'anno 2016, di 108,4 milioni di euro per l'anno 2017 e di 72,8 milioni di euro per l'anno 2018. L'INPS prende in esame le domande di pensionamento, che possono essere inoltrate secondo modalità telematiche, in deroga alla normativa vigente, entro il 30 giugno 2014, dai lavoratori di cui al comma 1 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande presentate, definendo un elenco delle stesse basato, ai fini di cui all'ultimo periodo del presente comma e del relativo ordine di priorità, su un criterio progressivo risultante dalla somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva vantate dai singoli richiedenti alla data del 31 dicembre 2012. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al medesimo comma 1.
  3. Per i lavoratori che accedono al beneficio di cui al comma 1, ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto, comunque denominato, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a), numeri 1) e 2) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, che si intendono conseguentemente estese, con riferimento all'anno scolastico 2014, al personale di cui al citato comma 1.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, valutati in 35 milioni di euro per l'anno 2014, 106 milioni di euro per l'anno 2015, 107,2 milioni di euro per l'anno 2016, 108,4 milioni di euro per l'anno 2017 e 72,8 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede parzialmente utilizzando i risparmi complessivamente conseguiti a valere sulle autorizzazioni di spesa relative al Fondo di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, come rideterminate, da ultimo, dall'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126.
3. 04. Centemero.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Assunzioni in deroga alla disciplina del turn over).

  1. Al fine di assicurare il pieno espletamento di tutte le funzioni della Corte dei conti, in presenza degli ampliati compiti e delle ingenti scoperture d'organico, aggravate dall'entrata in vigore dell'articolo 1 del presente decreto-legge, è autorizzata la spesa di 2,8 milioni di euro per l'anno 2015 e di 6,5 milioni di euro, a regime, a decorrere dall'anno 2016 per l'assunzione di magistrati contabili. Al relativo onere, come innanzi quantificato, si fa fronte con una corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui al capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, che presenta la necessaria disponibilità.
3. 05. Placido, Airaudo, Kronbichler.

  Dopo l'articolo 3 introdurre il seguente:

  Art. 3-bis. — Il rapporto di lavoro del personale del comparto della Polizia dello Stato ad ordinamento civile è disciplinato dalle norme del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in quanto compatibili.
3. 06. Ciprini, Tripiedi, Lombardi, Dieni, Nesci, Cominardi, Rizzetto, Baldassarre, Bechis, Chimienti, Rostellato.

  Dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente:
  1. Per le finalità di cui all'articolo 41-bis, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2014, 9 milioni di euro per l'anno 2015, 13 milioni di euro per l'anno 2016, 13 milioni di euro per l'anno 2017, 10,8 milioni di euro per l'anno 2018 e 3 milioni di euro per l'anno 2019. Con riferimento al primo periodo del presente comma si applica quanto previsto dal secondo periodo del comma 7 dell'articolo 41-bis, del predetto decretolegge n. 207 del 2008. Conseguentemente, al secondo periodo, le parole «all'importo massimo di 20 milioni di euro annui» sono sostituite dalle seguenti «all'importo massimo di 20 milioni di euro annui fino al 2013, di 23 milioni di euro nell'anno 2014, 29 milioni di euro nell'anno 2015, 33 milioni nell'anno 2016, 33 milioni di euro nell'anno 2017, 30,8 milioni di euro nell'anno 2018, 23 milioni di euro nell'anno 2019 e 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020».
  2. I trattamenti di vecchiaia anticipata di cui all'articolo 37, comma 1, lettera b) della legge 5 agosto 1981 n. 416 finanziati ai sensi del presente articolo sono erogati in favore di giornalisti dipendenti da aziende che hanno presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali piani di ristrutturazione o riorganizzazione in data anteriore alla data di emanazione del presente decreto e a condizione che prevedano, anche mediante integrazione dei piani di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale già presentati, la contestuale assunzione di personale giornalistico in possesso di competenze professionali, coerenti con la realizzazione dei programmi di rilancio e sviluppo aziendale, nel rapporto minimo di un'assunzione a tempo indeterminato ogni tre prepensionamenti. Tale condizione non si applica alle imprese i cui accordi prevedano un massimo di cinque prepensionamenti.
  3. L'instaurazione di rapporti di lavoro dipendente o autonomo di cui all'articolo 2222 e seguenti del codice civile, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero la sottoscrizione di contratti per la cessione del diritto d'autore, con i giornalisti i quali abbiano optato per i trattamenti di vecchiaia anticipata finanziati ai sensi del presente articolo, comporta la revoca del finanziamento concesso, anche nel caso in cui il rapporto di lavoro sia instaurato con azienda diversa facente capo al medesimo gruppo editoriale.
  4. All'onere derivante dall'attuazione dal comma 1, si provvede:
   a) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2014, a 9 milioni di euro per l'anno 2015 e a 6,8 milioni di euro per l'anno 2016 mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 261, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
   b) quanto a 6,2 milioni di euro per l'anno 2016, 13 milioni di euro per l'anno 2017, a 10,8 milioni di euro per l'anno 2018 e a 3 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per pari importo e per i medesimi anni, delle risorse disponibili su apposita contabilità speciale, su cui affluiscono 22 milioni di euro per l'anno 2014 e 11 milioni per l'anno 2015 della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 261, della legge n. 147 del 2013. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal presente comma, si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, pari a 6,2 milioni di euro per l'anno 2016, a 13 milioni di euro per l'anno 2017, a 10,8 milioni di euro per l'anno 2018 e a 3 milioni di euro per l'anno 2019.
  5. Il fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 è incrementato di 22 milioni di euro per l'anno 2014 e 11 milioni per l'anno 2015.
  6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. 07. Mottola.

ART. 4.

  Al comma 1, capoverso comma 1, al primo periodo, dopo le parole: Le amministrazioni aggiungere le seguenti: pubbliche;.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso:
   al secondo periodo, dopo le parole: altre amministrazioni aggiungere le seguenti: pubbliche;
   al terzo periodo, dopo parole: economici nazionali aggiungere le seguenti: nonché di qualsiasi altra amministrazione pubblica;.
4. 39. Latronico.

  Al comma 1, capoverso comma 1:
   al primo periodo sostituire le parole:
previo assenso dell'amministrazione di appartenenza con le seguenti: senza l'assenso dell'amministrazione di appartenenza;
   sopprimere il terzo periodo.
4. 5. Crimì, Naccarato.

  Al comma 1, capoverso comma 1, primo periodo aggiungere, in fine, le parole: entro due mesi dalla richiesta dell'Amministrazione di destinazione non è richiesto il consenso dell'Amministrazione di appartenenza quando la domanda di mobilità rientra nel limite di turn-over del 30 per cento del personale della Pianta Organica Effettiva dell'Amministrazione di appartenenza, calcolato negli ultimi 5 anni. La consistenza della Pianta Organica Effettiva è quella risultante come media delle singole piante organiche effettive rilevate al 31 dicembre di ogni anno. Superata la soglia di cui sopra serve il consenso della Amministrazione di appartenenza o diversamente il lavoratore interessato alla mobilità dovrà attendere di rientrare nei parametri descritti.
4. 6. Crimì, Naccarato.

  Al comma 1, capoverso comma 1, secondo periodo, dopo le parole: Le amministrazioni, aggiungere le seguenti: previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali.,
4. 74. Polverini.

  Al comma 1, capoverso comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: criteri di scelta, con le seguenti: requisiti e le competenze professionali richiesti.
*4. 18. Di Salvo, Pilozzi, Piazzoni, Migliore, Lacquaniti, Nardi, Lavagno, Zan, Fava, Labriola.

  Al comma 1, capoverso comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: criteri di scelta, con le seguenti: requisiti e le competenze professionali richiesti.
*4. 31. Martelli, Giacobbe, Gnecchi, Dell'Aringa, Incerti, Giorgio Piccolo, Gribaudo, Miccoli, Pollastrini, Roberta Agostini, Covello, Gregori, Boccuzzi, Baruffi.

  Al comma 1, capoverso comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: criteri di scelta, con le seguenti: requisiti e le competenze professionali richiesti.
*4. 92. Airaudo, Placido, Kronbichler.

  Al comma 1, capoverso 1, secondo periodo le parole: per un periodo pari almeno a trenta giorni sono sostituite dalle seguenti: per un periodo pari ad almeno quindici giorni.
4. 73. Dorina Bianchi, Piccone.

  Al comma 1, capoverso 1, secondo periodo, sostituire le parole: i posti che intendono ricoprire, con le seguenti: i posti da ricoprire.
4. 93. Kronbichler, Airaudo, Placido.

  Al comma 1, capoverso comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: La mobilità di cui al presente comma, non determina l'immissione di nuove risorse nell'organizzazione amministrativa ma mero spostamento di dipendenti da un'amministrazione ad un'altra.
4. 81. Pagano, Dorina Bianchi, Piccone.

  Al comma 1, capoverso comma 1, sopprimere il terzo periodo.
4. 42. Brunetta, Centemero.

  Al comma 1, capoverso 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: In via sperimentale in attesa dell'introduzione di nuove procedure per la determinazione dei fabbisogni standard di personale delle amministrazioni pubbliche, e comunque non oltre il 31 dicembre 2014, per il trasferimento tra le sedi centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali non è richiesto l'assenso dell'amministrazione di appartenenza, la quale dispone il trasferimento entro due mesi dalla richiesta dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini per il preavviso e a condizione che l'amministrazione di appartenenza non abbia posti vacanti nella qualifica corrispondente a quella richiesta.
4. 47. Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1, capoverso comma 1, al terzo periodo sostituire le parole: in attesa dell'introduzione con le seguenti: fino all'introduzione.
4. 41. Centemero.

  Al comma 1, capoverso 1, terzo periodo, dopo le parole: per il trasferimento tra aggiungere le seguenti: e verso.
4. 91. Dorina Bianchi, Piccone.

  Al comma 1, capoverso comma 1, terzo periodo, dopo la parola: agenzie aggiungere le seguenti: , enti del Servizio Sanitario Nazionale.
*4. 10. Calabrò, Garofalo, Roccella.

  Al comma 1, capoverso comma 1, terzo periodo, dopo la parola: agenzie aggiungere le seguenti: , enti del Servizio Sanitario Nazionale.
*4. 85. Dorina Bianchi, Calabrò, Piccone.

  Al comma 1, capoverso comma 1, terzo periodo, dopo le parole: enti pubblici non economici nazionali aggiungere le seguenti: , ad esclusione degli enti pubblici non economici aventi natura associativa con dotazione organica risultante nel 2013 inferiore alle 25 unità,.
**4. 35. Borghi.

  Al comma 1, capoverso comma 1, terzo periodo, dopo le parole: enti pubblici non economici nazionali aggiungere le seguenti: , ad esclusione degli enti pubblici non economici aventi natura associativa con dotazione organica risultante nel 2013 inferiore alle 25 unità,.
**4. 59. De Menech.

  Al comma 1, capoverso comma 1, terzo periodo, dopo le parole: In via sperimentale e in attesa dell'introduzione di nuove procedure per la determinazione dei fabbisogni standard di personale delle amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali aggiungere le seguenti: o per il trasferimento tra enti locali.
4. 4. Crimì, Naccarato.

  Al comma 1, capoverso 1, terzo periodo, dopo le parole: dispone il trasferimento entro due mesi dalla richiesta dell'amministrazione di destinazione, aggiungere le seguenti: sulla base delle richieste degli interessati.
4. 94. Placido, Airaudo, Kronbichler.

  Al comma 1, capoverso 1, ultimo periodo, dopo la parola: istituisce inserire le seguenti: , senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. 48. Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Dopo il comma 1, capoverso 1, aggiungere il seguente:
  1-bis.
Il dipendente, pur in assenza di specifico bando, presenta domanda di trasferimento ad altra amministrazione, la quale è tenuta ad accogliere la domanda stessa nel momento in cui si renda necessario ricoprire posti vacanti in organico.
4. 70. Polverini.

  Al comma 1, capoverso comma 2, al primo periodo, premettere le seguenti parole: Fermo restando quanto stabilito dagli articoli 33, 34 e 34-bis.
4. 40. Brunetta, Centemero.

  Al comma 1, capoverso 2, sostituire il primo e il secondo periodo con il seguente: Nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, le sedi centrali o decentrate delle amministrazioni dello Stato collocate nel territorio della provincia costituiscono medesima unità produttiva ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile.

  Conseguentemente, al terzo periodo, dopo le parole: nel presente comma aggiungere le seguenti: e comunque all'interno di una distanza non superiore ai cinquanta chilometri.
4. 26. Giacobbe, Gnecchi, Albanella, Incerti, Gribaudo, Miccoli, Giorgio Piccolo, Covello, Boccuzzi, Gregori, Baruffi.

  Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, sostituire le parole: delle amministrazioni pubbliche, con le seguenti: della stessa amministrazione pubblica.

  Conseguentemente, sopprimere il terzo periodo.
4. 95. Airaudo, Kronbichler, Placido.

  Al comma 1, capoverso 2, primo periodo, sostituire le parole: delle amministrazioni pubbliche, con le seguenti: di una stessa amministrazione pubblica.
*4. 17. Di Salvo, Pilozzi, Piazzoni, Migliore, Lacquaniti, Nardi, Lavagno, Zan, Fava, Labriola.

  Al comma 1, capoverso 2, primo periodo, sostituire le parole: delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, con le seguenti: di una stessa amministrazione pubblica.
*4. 28. Miccoli, Giorgio Piccolo, Gregori, Boccuzzi, Baruffi.

  Al comma 1, capoverso 2, sopprimere il secondo periodo.
**4. 25. Giacobbe, Miccoli, Giorgio Piccolo, Gregori, Boccuzzi, Baruffi.

  Al comma 1, capoverso 2, sopprimere il secondo periodo.
**4. 76. Polverini.

  Al comma 1, capoverso 2, sostituire il secondo periodo, con il seguente: Con riferimento al dipendente, costituiscono medesima unità produttiva le sedi collocate ad una distanza non superiore ai cinquanta chilometri dalla residenza o dal domicilio abituale.
4. 69. Polverini.

  Al comma 1, capoverso 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Con riferimento al dipendente, l'unità produttiva non può comunque essere distante più di un'ora, avendo come riferimento il trasporto pubblico.
4. 68. Polverini.

  Al comma 1, capoverso comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: non superiore a cinquanta chilometri con le seguenti: non superiore a cento chilometri.
4. 9. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 1, capoverso comma 2, sopprimere il terzo periodo.
4. 15. Di Salvo, Pilozzi, Piazzoni, Migliore, Lacquaniti, Nardi, Lavagno, Zan, Fava, Labriola.

  Al comma 1, capoverso 2, terzo periodo, sostituire le parole: o, previo con le seguenti: o previa consultazione con le confederazioni rappresentative e.
4. 29. Martelli, Dell'Aringa, Gnecchi, Giacobbe, Incerti, Gribaudo, Giorgio Piccolo, Miccoli, Pollastrini, Roberta Agostini, Covello, Boccuzzi, Gregori, Baruffi.

  Al comma 1, capoverso comma 2, quarto periodo, dopo le parole: pubblica amministrazione, previa, sono aggiunte le seguenti parole: consultazione con le confederazioni rappresentative e.
4. 16. Di Salvo, Pilozzi, Piazzoni, Migliore, Lacquaniti, Nardi, Lavagno, Zan, Fava, Labriola.

  Al comma 1, capoverso comma 2, quarto periodo, dopo le parole: del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, inserire le seguenti: e a seguito di consultazione con le confederazioni maggiormente rappresentative,.
4. 96. Placido, Airaudo, Kronbichler.

  Al comma 1, capoverso 2, quarto periodo, dopo le parole: 28 agosto 1997, n. 281, inserire le seguenti: previo confronto con le confederazioni rappresentative.
4. 32. Giacobbe, Dell'Aringa, Gnecchi, Giorgio Piccolo, Incerti, Gribaudo, Miccoli, Pollastrini, Roberta Agostini, Covello, Boccuzzi, Gregori, Baruffi.

  Al comma 1, capoverso comma 2, quarto periodo, dopo le parole: possono essere fissati criteri, aggiungere le seguenti: nell'ambito della legislazione vigente.
4. 97. Airaudo, Placido, Kronbichler.

  Al comma 1, capoverso comma 2, aggiungere, in fine, le parole: per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
4. 65. Ciprini, Lombardi, Dieni, Nesci, Tripiedi, Cominardi, Baldassarre, Bechis, Rizzetto, Chimienti, Rostellato, Cozzolino, D'Ambrosio.

  Al comma 1, capoverso comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al seguente comma si applicano alle lavoratrici madri con figli di età inferiore a tre anni, previo consenso delle stesse alla prestazione della propria attività lavorativa in un'altra sede collocata nel territorio dello stesso comune o a una distanza non superiore ai cinquanta chilometri dalla sede in cui sono adibite. In caso di trasferimento, viene garantita alla lavoratrice madre la corresponsione dei voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting, di cui al comma 24 dell'articolo 4 della legge n. 92 del 2012. L'importo dello stanziamento annuo a favore del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) è ridotto di 6 milioni di euro annui.
4. 46. Tinagli, Mazziotti Di Celso.

  Al comma 1, capoverso comma 2, inserire, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al seguente comma si applicano alle lavoratrici madri con figli di età inferiore a tre anni, previo consenso delle stesse alla prestazione della propria attività lavorativa in un'altra sede collocata nel territorio dello stesso comune o a una distanza non superiore ai cinquanta chilometri dalla sede in cui sono adibite.
  In caso di trasferimento, viene garantita alla lavoratrice madre la corresponsione di voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting, di cui al comma 24 dell'articolo 4 della legge 92 del 2012.
  Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche in deroga agli articoli 6 e 7 del decreto ministeriale 22 dicembre 2012.
  L'importo dello stanziamento annuo a favore del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) è ridotto di 6 milioni di euro annui.
4. 79. Tinagli, Mazziotti Di Celso.

  Al comma 1, capoverso comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al seguente comma si applicano alle lavoratrici madri con figli di età inferiore a tre anni, previo consenso delle stesse alla prestazione della propria attività lavorativa in un'altra sede che costituisca medesima unità produttiva.
4. 45. Tinagli, Mazziotti Di Celso.

  Al comma 2, capoverso comma 2, aggiungere, in fine, le parole: Sono fatti salvi i genitori con figli che hanno diritto al congedo parentale.
4. 53. Ciprini, Tripiedi, Lombardi, Dieni, Nesci, Cominardi, Baldassarre, Bechis, Rizzetto, Chimienti, Rostellato.

  Al comma 1, capoverso comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Sono fatti salvi i soggetti di cui all'articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992.
4. 55. Ciprini, Tripiedi, Dieni, Nesci, Cominardi, Baldassarre, Bechis, Rizzetto, Chimienti, Rostellato.

  Al comma 1, capoverso comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il presente comma non si applica alle regioni e agli enti locali che, ai sensi della legislazione regionale di riferimento, costituiscono un sistema unico integrato e fanno parte di uno specifico comparto istituito a livello regionale.
4. 57. Rosato.

  Al comma 1, capoverso 2, dopo l'ultimo periodo aggiungere i seguenti: Fermo restando quanto previsto dall'articolo 30, comma 2-quinquies, le amministrazioni statali, in esse compresa la Presidenza del Consiglio dei ministri, provvedono, su domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, all'immissione in ruolo dei dipendenti con qualifica non dirigenziale provenienti da altre amministrazioni dello Stato, in servizio, in posizione di comando o fuori ruolo da almeno cinque anni, con esclusione del personale militare e delle forze di polizia. Nei limiti dei posti vacanti, il personale è trasferito nel rispetto dell'ordine di anzianità del servizio prestato in posizione di comando o fuori ruolo ed è inquadrato nella qualifica corrispondente. I dipendenti non immediatamente trasferiti, per carenza di posti in organico, permangono in servizio in posizione di comando o fuori ruolo fino all'immissione in ruolo al verificarsi delle occorrenti vacanze in organico, sulla base delle domande presentate. Sono corrispondentemente ridotte le dotazioni organiche delle amministrazioni di provenienza del personale interessato. È escluso ogni onere aggiuntivo per retribuzioni riferite, a qualsiasi titolo, a periodi precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. 60. Leone.

  Al comma 1, capoverso 2.1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono fatte salve le diverse discipline settoriali o definite da leggi specifiche.
4. 98. Kronbichler, Placido, Airaudo.

  Al comma 1, capoverso 2.1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono fatte salve le misure previste dalle disposizioni legislative speciali.
4. 14. Di Salvo, Pilozzi, Piazzoni, Migliore, Lacquaniti, Nardi, Lavagno, Zan, Fava, Labriola.

  Al comma 1, sostituire il capoverso 2.2 con il seguente:
  2.2. È demandata alla contrattazione intercompartimentale la definizione dei criteri, modalità ed ambiti della mobilità obbligatoria, legandola alla sussistenza di comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive di cui all'articolo 33, comma 1, del presente decreto legislativo e prevedendo specifiche tutele per la mobilità del personale che opera a copertura di servizi h 24.
*4. 13. Di Salvo, Pilozzi, Piazzoni, Migliore, Lacquaniti, Nardi, Lavagno, Zan, Fava, Labriola.

  Al comma 1, sostituire il capoverso 2.2 con il seguente:
  2.2. È demandata alla contrattazione intercompartimentale la definizione dei criteri, modalità ed ambiti della mobilità obbligatoria, legandola alla sussistenza di comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive di cui all'articolo 33, comma 1, del presente decreto legislativo e prevedendo specifiche tutele per la mobilità del personale che opera a copertura di servizi h 24.
*4. 24. Miccoli, Giacobbe, Gnecchi, Dell'Aringa, Incerti, Gribaudo, Giorgio Piccolo, Pollastrini, Roberta Agostini, Covello, Boccuzzi, Gregori, Baruffi.

  Al comma 1, sostituire il capoverso 2.2 con il seguente:
  2.2. È demandata alla contrattazione intercompartimentale la definizione dei criteri, modalità ed ambiti della mobilità obbligatoria, legandola alla sussistenza di comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive di cui all'articolo 33, comma 1, del presente decreto legislativo e prevedendo specifiche tutele per la mobilità del personale che opera a copertura di servizi h 24.
*4. 99. Airaudo, Placido, Kronbichler.

  Al comma 1, capoverso 2.2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: o comunque volti ad eludere l'applicazione del principio del previo esperimento di mobilità rispetto al reclutamento di nuovo personale. A tal fine, tenuto conto dei principi volti al contenimento della spesa per il personale, è fatto divieto alle amministrazioni di bandire o espletare concorsi o selezioni per l'assunzione di nuovo personale, anche a tempo determinato, se non dopo aver effettivamente verificato l'impossibilità di coprire i corrispondenti posti vacanti attraverso le procedure di mobilità di cui al comma 1.
**4. 44. Centemero.

  Al comma 1, capoverso 2.2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: o comunque volti ad eludere l'applicazione del principio del previo esperimento di mobilità rispetto al reclutamento di nuovo personale. A tal fine, tenuto conto dei principi volti al contenimento della spesa per il personale, è fatto divieto alle amministrazioni di bandire o espletare concorsi o selezioni per l'assunzione di nuovo personale, anche a tempo determinato, se non dopo aver effettivamente verificato l'impossibilità di coprire i corrispondenti posti vacanti attraverso le procedure di mobilità di cui al comma 1.
**4. 63. Dorina Bianchi, De Girolamo, Piccone.

  Al comma 1, capoverso 2.2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: o comunque volti ad eludere l'applicazione del principio del previo esperimento di mobilità rispetto al reclutamento di nuovo personale. A tal fine, tenuto conto dei principi volti al contenimento della spesa per il personale, è fatto divieto alle amministrazioni di bandire o espletare concorsi o selezioni per l'assunzione di nuovo personale, anche a tempo determinato, se non dopo aver effettivamente verificato l'impossibilità di coprire i corrispondenti posti vacanti attraverso le procedure di mobilità di cui al comma 1.
**4. 61. Leone.

  Al comma 1, capoverso 2.3, terzo periodo, dopo la parola: finanze inserire le seguenti parole: entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
4. 49. Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1, capoverso 2.3, terzo periodo, dopo le parole: modalità di gestione aggiungere le seguenti: , con priorità ai processi di riqualificazione e aggiornamento professionale.
4. 12. Di Salvo, Pilozzi, Piazzoni, Migliore, Lacquaniti, Nardi, Lavagno, Zan, Fava, Labriola.

  Al camma 1, capoverso, comma 2.3, terzo periodo, dopo le parole: con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, aggiungere le seguenti: , previa intesa, ove necessario, in sede di conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
4. 100. Kronbichler, Placido, Airaudo.

  Al capoverso comma 2.3, quarto periodo, dopo le parole: degli uffici giudiziari che presentino rilevanti carenze di personale aggiungere le seguenti: e conseguentemente alla piena applicazione della riforma delle Province di cui alla legge n. 56 del 2014.
4. 58. De Menech.

  Al comma 1, capoverso 2.3, al penultimo periodo dopo le parole: funzionamento degli uffici giudiziari che presentino rilevanti carenze di personale aggiungere le seguenti: in tali casi, limitatamente agli accordi stipulati ai sensi del comma 2 funzionali alla riorganizzazione dei servizi delle amministrazioni di cui all'articolo 1 comma 2 della legge 7 aprile 2014 n. 56, non trovano applicazione le disposizioni di cui al secondo periodo del presente comma.
4. 7. Gasparini, Ferrari.

  Al comma 1, capoverso 2.3, penultimo periodo dopo le parole: funzionamento degli uffici giudiziari che presentino rilevanti carenze di personale, aggiungere le seguenti: in tali casi, limitatamente agli accordi stipulati ai sensi del comma 2 funzionali alla riorganizzazione dei servizi delle amministrazioni di cui all'articolo 2 comma 2 della legge 7 aprile 2014 n. 56, non trovano applicazione le disposizioni di cui al secondo periodo del presente comma.
4. 8. Gasparini, Ferrari.

  Al comma 1, dopo il capoverso 2.3, aggiungere i seguenti:
  2.3-bis. Dopo l'articolo 13-ter del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserito il seguente:
  «Art. 13-quater. – 1. Le spese sostenute per l'acquisto dell'abbonamento nominativo da parte dei lavoratori che utilizzano il mezzo pubblico per raggiungere il proprio posto di lavoro, sito in un comune diverso da quello di residenza, sono detraibili sino al limite di 600 euro in ragione d'anno»;

  2.3-ter. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 2.3-bis.
  2.3-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2.3-bis a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.
  2.3-quinquies. Entro 60 giorni dalla data di entrata di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è autorizzato ad emanare, con propri decreti dirigenziali, disposizioni per modificare la misura del prelievo erariale unico attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita al fine di conseguire un maggior gettito per gli anni 2015 e 2016 non inferiore a 300 milioni di euro.
4. 54. Ciprini, Tripiedi, Lombardi, Dieni, Nesci, Cominardi, Baldassarre, Bechis, Rizzetto, Chimienti, Rostellato.

  Al comma 1, capoverso comma 2.4, sopprimere le parole da: , quanto a 6 milioni di euro per fino a: della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con le seguenti: con le risorse derivanti dai risparmi ottenuti per l'obbligo nell'utilizzo delle convenzioni CONSIP per l'acquisto di beni e servizi ad opera di tutte le amministrazioni centrali e territoriali dello Stato, nonché con quelle derivanti dall'ulteriore riduzione delle spese per studi e incarichi di consulenza derivanti dal comma 2.5.

  Conseguentemente, al capoverso comma 2.4 aggiungere il seguente:
  2.5. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 sostituire le parole; «all'80 per cento», con le seguenti: «al 70 per cento» e le parole: «al 75 per cento», con le seguenti: «al 60 per cento».
4. 101. Placido, Airaudo, Kronbichler.

  Al comma 1, capoverso 2.4, sostituire le parole: quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2014 e a 9 milioni di euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quanto a 9 milioni di euro a decorrere dal 2014 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge del 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e quanto a 12 milioni di euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2015, si provvede al sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con le seguenti: con le risorse derivanti dai risparmi in beni e servizi ottenuti per l'obbligo nell'utilizzo delle convenzioni Consip ad opera di tutte le amministrazioni centrali e territoriali dello Stato.
4. 19. Di Salvo, Pilozzi, Piazzoni, Migliore, Lacquaniti, Nardi, Lavagno, Zan, Fava, Labriola.

  Al comma 1, dopo il capoverso 2.4, inserire il seguente:
  2.5. L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale in sede di avvio di nuove assunzioni, volte alla copertura di posti vacanti, adempie alle previsioni di cui all'articolo 30 mediante immissione in ruolo, previa apposita selezione, dei dipendenti, appartenenti ad una qualifica corrispondente, provenienti da altre amministrazioni in posizione di comando o di fuori ruolo in servizio da almeno due anni presso l'Istituto. Nel caso in cui l'immissione in ruolo riguardi personale proveniente da amministrazioni non sottoposte a vincoli in materia di assunzioni, l'immissione è finanziata a valere sulle facoltà per assunzioni previste per l'ente dalla normativa vigente.
*4. 34. Incerti, Maestri, Giacobbe, Cinzia Maria Fontana, Giorgio Piccolo, Baruffi, Gregori, Boccuzzi.

  Al comma 1, dopo il capoverso 2.4, inserire il seguente:
  2.5. L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale in sede di avvio di nuove assunzioni, volte alla copertura di posti vacanti, adempie alle previsioni di cui all'articolo 30 mediante immissione in ruolo, previa apposita selezione, dei dipendenti, appartenenti ad una qualifica corrispondente, provenienti da altre amministrazioni in posizione di comando o di fuori ruolo in servizio da almeno due anni presso l'Istituto. Nel caso in cui l'immissione in ruolo riguardi personale proveniente da amministrazioni non sottoposte a vincoli in materia di assunzioni, l'immissione è finanziata a valere sulle facoltà per assunzioni previste per l'ente dalla normativa vigente.
*4. 37. Fabbri, Maestri, Gregori, Boccuzzi, Baruffi.

  Al comma 1, dopo il capoverso 2.4 aggiungere il seguente:
  2.5. A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si attivano per l'attuazione del telelavoro, anche nella forma del telelavoro misto, nonché per la sperimentazione di forme di co-working e smart-working.
4. 52. Rizzetto, Ciprini, Tripiedi, Lombardi, Dieni, Nesci, Cominardi, Baldassarre, Bechis, Chimienti, Rostellato, Cozzolino, D'Ambrosio.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. In conseguenza dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, per un periodo non superiore a due anni, è corrisposta al lavoratore un'indennità la cui entità è valutata in sede negoziale con le associazioni sindacali.
4. 66. Cominardi, Ciprini, Tripiedi, Lombardi, Dieni, Nesci, Baldassarre, Bechis, Rizzetto, Chimienti, Rostellato, D'Ambrosio, Cozzolino.

  Dopo il comma 1 introdurre i seguenti:
  1-bis. Ai fini di ricoprire posti vacanti nell'ambito della dotazione organica anche presso l'amministrazione civile della Polizia di Stato, si applicano le disposizioni di cui al comma 1.
  1-ter. Al fine di favorire i processi di cui al comma 1-bis, l'amministrazione di destinazione provvede alla riqualificazione dei soggetti la cui domanda di trasferimento è accolta. La Scuola superiore della pubblica amministrazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, predispone percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni la cui domanda di trasferimento è stata accolta.
4. 51. Ciprini, Nesci, Lombardi, Dieni, Tripiedi, Cominardi, Baldassarre, Bechis, Chimienti, Rostellato, Rizzetto, Cozzolino, D'Ambrosio.

  Dopo il comma 1, aggiungere seguenti:
  1-bis. Ai fini della predisposizione di un piano di revisione dell'utilizzo del personale comandato e nelle more della definizione delle procedure di mobilità, sono fatti salvi, anche per l'anno scolastico 2014-2015, i provvedimenti di collocamento fuori ruolo di cui all'articolo 1, comma 58, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
  1-ter. Al relativo onere si provvede, con una quota delle entrate di cui all'articolo 7, comma 39, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per un importo pari a 3,3 milioni di euro, di cui 1,1 milioni di euro per l'anno 2014 e 2,2 milioni di euro per l'anno 2015.
*4. 2. Centemero.

  Dopo il comma 1, aggiungere seguenti:
  1-bis. Ai fini della predisposizione di un piano di revisione dell'utilizzo del personale comandato e nelle more della definizione delle procedure di mobilità, sono fatti salvi, anche per l'anno scolastico 2014-2015, i provvedimenti di collocamento fuori ruolo di cui all'articolo 1, comma 58, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
  1-ter. Al relativo onere si provvede, con una quota delle entrate di cui all'articolo 7, comma 39, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per un importo pari a 3,3 milioni di euro, di cui 1,1 milioni di euro per l'anno 2014 e 2,2 milioni di euro per l'anno 2015.
*4. 50. Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere seguenti:
  1-bis. Ai fini della predisposizione di un piano di revisione dell'utilizzo del personale comandato e nelle more della definizione delle procedure di mobilità, sono fatti salvi, anche per l'anno scolastico 2014-2015, i provvedimenti di collocamento fuori ruolo di cui all'articolo 1, comma 58, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
  1-ter. Al relativo onere si provvede, con una quota delle entrate di cui all'articolo 7, comma 39, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per un importo pari a 3,3 milioni di euro, di cui 1,1 milioni di euro per l'anno 2014 e 2,2 milioni di euro per l'anno 2015.
*4. 83. Coscia, Malpezzi, Carocci, Rocchi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 1, comma 58, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 dopo le parole: «sono fatti salvi» sono inserite le seguenti: «anche per l'anno scolastico 2014-2015. Al relativo onere si provvede, con una quota delle entrate di cui all'articolo 7, comma 39, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per un importo pari a 3,3 milioni di euro, di cui 1,1 milioni di euro per l'anno 2014 e 2,2 milioni di euro per l'anno 2015».
**4. 1. Centemero.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 1, comma 58, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 dopo le parole: «sono fatti salvi» sono inserite le seguenti: «anche per l'anno scolastico 2014-2015. Al relativo onere si provvede, con una quota delle entrate di cui all'articolo 7, comma 39, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per un importo pari a 3,3 milioni di euro, di cui 1,1 milioni di euro per l'anno 2014 e 2,2 milioni di euro per l'anno 2015».
**4. 71. Leone.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Ai fini della predisposizione di un piano di revisione dell'utilizzo del personale comandato e nelle more della definizione delle procedure di mobilità, sono fatti salvi, anche per l'anno scolastico 2014-2015, i provvedimenti di collocamento fuori ruolo di cui all'articolo 1, comma 58, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
4. 84. Pagano.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per le finalità di razionale ed efficiente distribuzione del personale, di cui al presente articolo, le amministrazioni statali, inclusa la Presidenza del Consiglio dei ministri, provvedono, su domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, all'immissione in ruolo dei dipendenti con qualifica non dirigenziale provenienti da altre amministrazioni dello Stato, in servizio in posizione di comando o fuori ruolo da almeno cinque anni, con esclusione del personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia. Nei limiti dei posti disponibili della dotazione organica dell'amministrazione, il personale è trasferito nel rispetto dell'ordine di anzianità del servizio prestato in posizione di comando o fuori ruolo ed è inquadrato nella qualifica corrispondente. Il personale non immediatamente trasferito, per carenza di posti disponibili in organico nelle amministrazioni dove presta servizio, permane nella posizione di comando o fuori ruolo fino all'immissione in ruolo al verificarsi delle corrispondenti vacanze in organico. Sono corrispondentemente ridotte le dotazioni organiche delle amministrazioni di provenienza del personale interessato e sono conseguentemente trasferite le risorse finanziarie relative al trattamento economico del medesimo personale. Le immissioni in ruolo comportano, per la Presidenza del Consiglio dei ministri, una corrispondente riduzione della dotazione organica complessiva di cui agli articoli 2 e 3 e alle relative tabelle C e D del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 luglio 2003 e successive modifiche ed integrazioni. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 30, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è escluso ogni onere aggiuntivo per retribuzioni riferite, a qualsiasi titolo, a periodi precedenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 420 mila euro per l'anno 2014 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede a valere sulla dotazione del Fondo di cui al comma 2.3 dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dal comma 1 del presente articolo.
4. 33. Mottola.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per le finalità di razionale ed efficiente distribuzione del personale, di cui al presente articolo, le amministrazioni statali, inclusa la Presidenza del Consiglio dei ministri, provvedono, su domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, all'immissione in ruolo dei dipendenti con qualifica non dirigenziale provenienti da altre amministrazioni dello Stato, in servizio in posizione di comando o fuori ruolo da almeno cinque anni, con esclusione dei personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia. Nei limiti dei posti disponibili della dotazione organica dell'amministrazione, il personale è trasferito nel rispetto dell'ordine di anzianità del servizio prestato in posizione di comando o fuori ruoto ed è inquadrato nella qualifica corrispondente. Il personale non immediatamente trasferito, per carenza di posti disponibili in organico nelle amministrazioni dove presta servizio, permane nella posizione di comando o fuori ruolo fino all'immissione in ruolo al verificarsi delle corrispondenti vacanze in organico. Sono corrispondentemente ridotte le dotazioni organiche delle amministrazioni di provenienza del personale interessato e sono conseguentemente trasferite le risorse finanziarie relative al trattamento economico del medesimo personale. Le immissioni in ruolo comportano, per la Presidenza del Consiglio dei ministri, una corrispondente riduzione della dotazione organica complessiva di cui agli articoli 2 e 3 e alle relative tabelle C e D del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 luglio 2003 e successive modifiche ed integrazioni. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 30, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è escluso ogni onere aggiuntivo per retribuzioni riferite, a qualsiasi titolo, a periodi precedenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
*4. 20. Lauricella, Ribaudo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per le finalità di razionale ed efficiente distribuzione del personale, di cui al presente articolo, le amministrazioni statali, inclusa la Presidenza del Consiglio dei ministri, provvedono, su domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, all'immissione in ruolo dei dipendenti con qualifica non dirigenziale provenienti da altre amministrazioni dello Stato, in servizio in posizione di comando o fuori ruolo da almeno cinque anni, con esclusione dei personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia. Nei limiti dei posti disponibili della dotazione organica dell'amministrazione, il personale è trasferito nel rispetto dell'ordine di anzianità del servizio prestato in posizione di comando o fuori ruoto ed è inquadrato nella qualifica corrispondente. Il personale non immediatamente trasferito, per carenza di posti disponibili in organico nelle amministrazioni dove presta servizio, permane nella posizione di comando o fuori ruolo fino all'immissione in ruolo al verificarsi delle corrispondenti vacanze in organico. Sono corrispondentemente ridotte le dotazioni organiche delle amministrazioni di provenienza del personale interessato e sono conseguentemente trasferite le risorse finanziarie relative al trattamento economico del medesimo personale. Le immissioni in ruolo comportano, per la Presidenza del Consiglio dei ministri, una corrispondente riduzione della dotazione organica complessiva di cui agli articoli 2 e 3 e alle relative tabelle C e D del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 luglio 2003 e successive modifiche ed integrazioni. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 30, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è escluso ogni onere aggiuntivo per retribuzioni riferite, a qualsiasi titolo, a periodi precedenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
*4. 36. D'Alia.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per le finalità di razionale ed efficiente distribuzione del personale, di cui al presente articolo, le amministrazioni statali, inclusa la Presidenza del Consiglio dei ministri, provvedono, su domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, all'immissione in ruolo dei dipendenti con qualifica non dirigenziale provenienti da altre amministrazioni dello Stato, in servizio in posizione di comando o fuori ruolo da almeno cinque anni, con esclusione dei personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia. Nei limiti dei posti disponibili della dotazione organica dell'amministrazione, il personale è trasferito nel rispetto dell'ordine di anzianità del servizio prestato in posizione di comando o fuori ruoto ed è inquadrato nella qualifica corrispondente. Il personale non immediatamente trasferito, per carenza di posti disponibili in organico nelle amministrazioni dove presta servizio, permane nella posizione di comando o fuori ruolo fino all'immissione in ruolo al verificarsi delle corrispondenti vacanze in organico. Sono corrispondentemente ridotte le dotazioni organiche delle amministrazioni di provenienza del personale interessato e sono conseguentemente trasferite le risorse finanziarie relative al trattamento economico del medesimo personale. Le immissioni in ruolo comportano, per la Presidenza del Consiglio dei ministri, una corrispondente riduzione della dotazione organica complessiva di cui agli articoli 2 e 3 e alle relative tabelle C e D del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 luglio 2003 e successive modifiche ed integrazioni. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 30, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è escluso ogni onere aggiuntivo per retribuzioni riferite, a qualsiasi titolo, a periodi precedenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
*4. 67. Dorina Bianchi, Piccone.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per sopperire alle gravi carenze di personale degli uffici giudiziari, al personale degli enti locali che presentano situazioni di soprannumerarietà o di eccedenza rispetto alle loro dotazioni organiche ridotte, è consentito, fino al 31 dicembre 2015, il passaggio diretto, a domanda, presso il Ministero della Giustizia per ricoprire posti vacanti del personale amministrativo operante presso i predetti uffici giudiziari, con inquadramento nella qualifica corrispondente, nei modi e nei termini previsti dall'articolo 3 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
4. 23. Lauricella, Lattuca, Ribaudo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il personale militare in servizio presso gli aeroporti di Roma-Ciampino, Verona-Villafranca, Brindisi-Casale, Rimini e Treviso, in possesso delle abilitazioni di Controllore del Traffico Aereo Militare transita, a domanda, nei corrispondenti ruoli del personale civile della Società Nazionale per l'Assistenza al Volo (ENAV S.p.A) secondo i criteri di mobilità geografica, di anzianità di servizio e senza limite di età anagrafica.
4. 3. Giachetti.

  Sopprimere il comma 2.
4. 64. Ciprini, Tripiedi, Lombardi, Nesci, Dieni, Cominardi, Baldassarre, Bechis, Rizzetto, Chimienti, Rostellato, Cozzolino, D'Ambrosio.

  Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
  2-bis. All'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la parola «5.0000» è sostituita con «50.000».
  2-ter. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo il comma 557 sono inseriti il seguente:
  «557-bis. Gli incarichi di cui al precedente comma potranno affidarsi anche ai sensi del comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, senza l'obbligo di cui al penultimo periodo, o ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con deroga al comma 5, primo periodo, e non andranno computati ai fini del raggiungimento delle soglie percentuali in entrambi i casi previste».
4. 82. Pagano, Dorina Bianchi.

  Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
  2-bis. Per agevolare le procedure di mobilità nonché il riordino delle dotazioni organiche, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compresa la Presidenza del Consiglio dei ministri, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, immettono nel proprio ruolo il personale di prestito non dirigenziale in servizio da almeno nove anni, ad eccezione di quello appartenente alle Forze armate e di Polizia. Nel limite dei posti vacanti nella dotazione organica, il personale è trasferito nel rispetto dell'ordine di anzianità del servizio prestato in posizione di prestito con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza; il trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
4. 86. Fragomeli.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. All'articolo 29-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
  «1-bis. Fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, il personale delle pubbliche amministrazioni può transitare, a domanda, nei ruoli di altre pubbliche amministrazioni, purché:
   a) sia in possesso dei requisiti di accesso ai ruoli medesimi;
   b) appartenga a profili professionali o a qualifiche richiedenti lo svolgimento di funzioni equivalenti a quelle della qualifica di destinazione;
   c) il transito avvenga nei limiti dei posti vacanti nelle dotazioni organiche dei ruoli di destinazione, i quali devono essere collocati in uffici siti nella regione in cui il richiedente è nato o in cui il coniuge è residente.

  1-ter. Il trasferimento di cui al comma 1-bis è disposto nella forma del passaggio diretto di personale tra amministrazioni di cui all'articolo 30, con le procedure ivi previste, salve le seguenti previsioni:
   a) inquadramento nella qualifica e nella posizione economica corrispondenti a quelle possedute nella pubblica amministrazione di provenienza;
   b) obbligo di pronuncia della pubblica amministrazione di appartenenza, sulla domanda di cui al comma 1-bis entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda;
   c) obbligo del richiedente di non accedere a nessuna delle procedure di mobilità previste nel presente capo, per i tre anni successivi all'accoglimento della domanda di cui al comma 1-bis al di fuori del territorio regionale».
4. 56. Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli.

  Al comma 3 dopo le parole: con decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, aggiungere le seguenti: sentite le organizzazioni sindacali e la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
4. 102. Placido, Kronbichler, Airaudo.

  Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono aggiunte le seguenti: previo parere della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997 per quanto riguarda l'equiparazione fra livelli di inquadramento con i dipendenti del comparto regioni-autonomie locali.
*4. 22. Lodolini, Bruno Bossio, Giulietti, Censore.

  Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono aggiunte le seguenti: previo parere della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997 per quanto riguarda l'equiparazione fra livelli di inquadramento con i dipendenti del comparto regioni-autonomie locali.
*4. 27. Squeri, Centemero.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Nell'ambito delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di favorire la mobilità automatica del personale eccedentario verso le amministrazioni con carenza di personale, con particolare riferimento all'Amministrazione della giustizia, sono adottate le seguenti misure:
   a) all'articolo 30, comma 2-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono soppresse le parole: «che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio»;
   b) all'articolo 33, comma 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono soppresse le parole: «nell'ambito della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà, ovvero»;
   c) all'articolo 33, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «possono stabilire» sono sostituite dalle parole: «stabiliscono»;
   d) all'articolo 2, comma 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni della legge 7 agosto 2012, n. 135, le lettere b), c) d) ed e) sono sostituite dalle seguenti:
   «b) predisposizione, entro il 31 dicembre 2014, di una previsione delle cessazioni di personale in servizio, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera a) del presente comma e individuazione per personale in soprannumero non riassorbibili ai fini della ricollocazione presso altre amministrazioni del personale eccedente;
   c) in base alla verifica della compatibilità e coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica e del regime delle assunzioni, in coerenza con la programmazione del fabbisogno, avvio di processi di passaggio diretto e mobilità di cui agli articoli 30 e 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, intesi alla ricollocazione, presso uffici delle amministrazioni di cui al comma 1 che presentino vacanze di organico e del personale non riassorbibile secondo i criteri del collocamento a riposo da disporre secondo la lettera a). I processi di cui alla presente lettera sono disposti, previo esame con le organizzazioni sindacali che deve comunque concludersi entro trenta giorni, mediante uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministeri competenti e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il personale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento nonché l'inquadramento previdenziale. Nel caso in cui il predetto trattamento economico risulti più elevato rispetto a quello previsto è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con lo stesso decreto è stabilita un'apposita tabella di corrispondenza tra le qualifiche e le posizioni economiche del personale assegnato;».
4. 38. Pagano.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. In via sperimentale e per un periodo di dodici mesi decorrenti dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il personale appartenente alle forze di polizia a ordinamento civile, con età pari o superiore ad anni quaranta alla predetta data, comunque in servizio presso altre pubbliche amministrazioni, previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza e nel limite del cinque per cento dell'organico complessivo di questa, può partecipare a procedure di mobilità verso l'amministrazione presso cui presta servizio entro il limite del numero dei posti vacanti risultanti nella dotazione organica».
4. 43. Centemero.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. I processi di mobilità del personale a tempo indeterminato degli enti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non rilevano ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite delle risorse riconducibili alla copertura della spesa già sostenuta per i dipendenti trasferiti.
*4. 11. Gasparini, Piccione, Ferrari.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. I processi di mobilità del personale a tempo indeterminato degli enti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non rilevano ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite delle risorse riconducibili alla copertura della spesa già sostenuta per i dipendenti trasferiti.
*4. 21. Giulietti, Bruno Bossio, Censore, Lodolini.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. I processi di mobilità del personale a tempo indeterminato degli enti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non rilevano ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite delle risorse riconducibili alla copertura della spesa già sostenuta per i dipendenti trasferiti.
*4. 30. Squeri, Centemero.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. I processi di mobilità del personale a tempo indeterminato degli enti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non rilevano ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite delle risorse riconducibili alla copertura della spesa già sostenuta per i dipendenti trasferiti.
*4. 90. Guerra.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 325 del 5 agosto 1988 le parole da: «previo» fino a: «destinazione» sono soppresse.
4. 78. Nesci, Ciprini, Dieni.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al comma 4 dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole «non può superare i cinque anni e non è computabile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza.» sono sostituite dalle seguenti: «può essere prorogato o rinnovato per non più di dieci anni oppure per durate superiori nei casi di eccedenza di cui all'articolo 33 o di messa a disposizione nel ruolo di cui all'articolo 23».
4. 72. Dorina Bianchi, Piccone.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 42-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:
  «3. Al personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare, dei vigili del fuoco e delle Forze armate esclusi i rispettivi dirigenti civili e militari ed il personale volontario in ferma breve e prefissata, le disposizioni di cui al precedente comma 1, nel limite complessivo di tre anni, si applicano esclusivamente nell'ambito delle sedi di servizio delle rispettive Amministrazione di appartenenza».
4. 89. Piso.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al comma 9-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 sono aggiunti, in fine i seguenti periodi: «Nelle more del completamento del processo di riforma dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane di cui alla legge della Regione Siciliana 24 marzo 2014, n. 8 con l'approvazione della legge istitutiva di cui al comma 6, dell'articolo 2, della stessa legge regionale, i commissari straordinari, in deroga ai termini e vincoli di cui al comma 9 del presente articolo, possono prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato del personale non dirigenziale, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 6, primo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, fino al 31 dicembre 2015. A tale personale si applica, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'articolo 2112 del codice civile e si osservano le procedure di informazione di consultazione di cui all'articolo 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428. Ridefinite le funzioni dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane con la legge istitutiva la prosecuzione dei rapporti dal 1o gennaio 2016 e le procedure di stabilizzazione sono disposte dall'organo competente per le finalità e nel rispetto dei termini e dei vincoli di cui al comma 9 del presente articolo».
4. 80. Iacono, Albanella, Zappulla, Amoddio, Capodicasa, Lauricella, Culotta, Gullo, Piccione.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  1. Le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, adottano misure organizzative per l'attuazione del telelavoro, anche nella forma del telelavoro misto, prevedendo l'obbligo di stipulare una percentuale non inferiore al 20 per cento di contratti di telelavoro all'anno.
  2. Le Regioni, gli Enti e Aziende del Sistema sanitario nazionale e gli enti locali, in sede di Conferenza Stato-Regioni, definiscono le modalità relative ai tempi di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, secondo i seguenti criteri:
   a) elenco codificato delle attività idonee allo svolgimento in forma di telelavoro, determinando altresì una percentuale obbligatoria di lavoratori che prestano telelavoro;
   b) applicazione di una sanzione amministrativa, qualora venga disattesa la percentuale obbligatoria di cui al comma 1.
4. 01. Rizzetto, Ciprini, Tripiedi, Lombardi, Dieni, Nesci, Cominardi, Nesci, Baldassarre, Bechis, Chimienti, Rostellato.

ART. 5.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. Le norme di cui al comma 1 trovano applicazione previa definizione di accordi collettivi con le organizzazioni sindacali, nell'ambito delle procedure di riattivazione della contrattazione collettiva per la parte normativa.
5. 16. Polverini.

  Sopprimere l'articolo.
5. 13. Ciprini, Tripiedi, Lombardi, Dieni, Nesci, Cominardi, Baldassarre, Bechis, Rizzetto, Chimienti, Rostellato.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: della stessa e dopo le parole: o categoria, aggiungere le seguenti: secondo quanto disposto al riguardo dai contratti collettivi nazionali.
5. 25. Dell'Aringa, Giacobbe, Gnecchi, Albanella, Giorgio Piccolo, Incerti, Miccoli, Gribaudo, Pollastrini, Roberta Agostini, Covello, Gregori, Boccuzzi, Baruffi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
5. 6. Giacobbe, Miccoli, Giorgio Piccolo, Gregori, Boccuzzi, Baruffi.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: il personale in disponibilità, inserire le parole: previa intesa sindacale.
5. 5. Baruffi, Giacobbe, Dell'Aringa, Incerti, Giorgio Piccolo, Gnecchi, Gribaudo, Pollastrini, Roberta Agostini, Covello.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: codice civile inserire le seguenti: secondo criteri definiti dai contratti nazionali finalizzati anche a garantire la massima trasparenza e appropriatezza nell'uso della deroga nonché il reintegro nella posizione di provenienza ove successivamente si verifichi la disponibilità nella dotazione organica.

  Conseguentemente, le parole: in una qualifica inferiore o sono soppresse;

  Conseguentemente, dopo le parole: economica inferiore le parole: della stessa sono soppresse;

  Conseguentemente al termine del primo periodo sono inserite le seguenti parole; nei casi in cui il sistema professionale previsto dai contratti collettivi nazionali preveda l'attuazione del comma 1-ter dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni.
5. 1. Di Salvo, Pilozzi, Piazzoni, Migliore, Lacquaniti, Nardi, Lavagno, Zan, Fava, Labriola.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 4:
   a) abrogare le parole: «in una qualifica inferiore o»;
   b) sostituire le parole: «della stessa» con le seguenti: «nei casi in cui il sistema professionale previsto dai contratti collettivi nazionali preveda l'attuazione del comma 1-ter dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.»
   c) aggiungere in fine il seguente periodo: «La ricollocazione in deroga all'articolo 2103 avviene secondo criteri definiti dai contratti nazionali che garantiscano anche la massima trasparenza e appropriatezza nell'uso della deroga, nonché il reintegro nella posizione di provenienza ove successivamente si verifichi la disponibilità nella dotazione organica.».
5. 23. Kronbichler, Placido, Airaudo.

  Al comma 1, lettera b), le parole: o in posizione economica inferiore della stessa o di inferiore area o categoria sono sostituite dalle seguenti: a trattamento economico invariato.
5. 12. Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: o categoria inserire le seguenti: di un solo livello per ciascuna delle suddette fattispecie.
5. 4. Martelli, Dell'Aringa, Miccoli, Giorgio Piccolo, Gregori, Boccuzzi, Baruffi.

  All'articolo 5 comma 1, lettera b), dopo le parole: occasioni di ricollocazione inserire le seguenti: , fermo restando la conservazione del trattamento economico e giuridico in godimento ai fini pensionistici e di progressione di carriera, nel rispetto di quanto disposto dalla Direttiva 2001/23 dell'Unione Europea.

  Conseguentemente, entro il 30 settembre 2014 il Ministero dell'economia e finanze-Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è autorizzato ad emanare, con propri decreti dirigenziali, disposizioni per modificare la misura del prelievo erariale unico attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita al fine di conseguire un maggior gettito a decorrere dell'anno 2015 non inferiore a 400 milioni di euro.
5. 8. Iacono.

  Al comma 1 dell'articolo 5, lettera b), dopo le parole: occasioni di ricollocazione sono inserite le seguenti: fermo restando la conservazione del trattamento economico e giuridico in godimento ai fini pensionistici e di progressione di carriera, nel rispetto di quanto disposto dalla Direttiva 2001/23 dell'Unione Europea.
5. 20. Pagano.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: In tal caso la ricollocazione non può avvenire prima dei trenta giorni anteriori alla data di scadenza del termine di cui all'articolo 33, comma 8.sono aggiunte le seguenti: Il personale ricollocato ai sensi del periodo precedente continua ad essere considerato personale in disponibilità senza diritto all'indennità di cui all'articolo 33, comma 8, e mantiene il diritto di essere successivamente ricollocato nella propria originaria qualifica e categoria di inquadramento, anche attraverso le procedure di mobilità volontaria di cui all'articolo 30.
*5. 15. De Girolamo.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: In tal caso la ricollocazione non può avvenire prima dei trenta giorni anteriori alla data di scadenza del termine di cui all'articolo 33, comma 8.sono aggiunte le seguenti: Il personale ricollocato ai sensi del periodo precedente continua ad essere considerato personale in disponibilità senza diritto all'indennità di cui all'articolo 33, comma 8, e mantiene il diritto di essere successivamente ricollocato nella propria originaria qualifica e categoria di inquadramento, anche attraverso le procedure di mobilità volontaria di cui all'articolo 30.
*5. 14. Leone.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: In tal caso la ricollocazione non può avvenire prima dei trenta giorni anteriori alla data di scadenza del termine di cui all'articolo 33, comma 8.sono aggiunte le seguenti: Il personale ricollocato ai sensi del periodo precedente continua ad essere considerato personale in disponibilità senza diritto all'indennità di cui all'articolo 33, comma 8, e mantiene il diritto di essere successivamente ricollocato nella propria originaria qualifica e categoria di inquadramento, anche attraverso le procedure di mobilità volontaria di cui all'articolo 30.
*5. 11. Centemero.

  Al comma 1 dell'articolo 5, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) il comma 6 è sostituito dal seguente; «6. Il personale in disponibilità di cui al presente articolo iscritto in apposito elenco può essere assegnato, nell'ambito dei posti vacanti in organico, in posizione di comando presso amministrazioni che ne facciano richiesta o presso quelle individuate ai sensi dell'articolo 34-bis, comma 5-bis. Gli stessi dipendenti possono, altresì, avvalersi della disposizione di cui all'articolo 23-bis. Durante il periodo in cui i dipendenti sono utilizzati con rapporto di lavoro a tempo determinato o in posizione di comando presso altre amministrazioni pubbliche o si avvalgono dell'articolo 23-bis il termine di cui all'articolo 33 comma 8 resta sospeso e l'onere retributivo è a carico dall'amministrazione o dell'ente che utilizza il dipendente.
5. 21. Pagano.

  Al comma 1 dell'articolo 5, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Il personale in disponibilità di cui al presente articolo iscritto in apposito elenco può essere assegnato, nell'ambito dei posti vacanti in organico, in posizione di comando presso amministrazioni che ne facciano richiesta o presso quelle individuate ai sensi dell'articolo 34-bis, comma 5-bis. Gli stessi dipendenti possono, altresì, avvalersi della disposizione di cui all'articolo 23-bis. Durante il periodo in cui i dipendenti sono utilizzati con rapporto di lavoro a tempo determinato o in posizione di comando presso altre amministrazioni pubbliche o si avvalgono dell'articolo 23-bis il termine di cui all'articolo 33 comma 8 resta sospeso e l'onere retributivo è a carico dall'amministrazione o dell'ente che utilizza il dipendente.

  Conseguentemente: Entro il 30 settembre 2014 il Ministero dell'economia e finanze-Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è autorizzato ad emanare, con propri decreti dirigenziali, disposizioni per modificare la misura del prelievo erariale unico attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita al fine di conseguire un maggior gettito a decorrere dell'anno 2015 non inferiore a 400 milioni di euro.
5. 7. Iacono.

  Al comma 1, lettera c), sono soppresse le seguenti parole: e le nuove assunzioni a tempo indeterminato o determinato, per un periodo superiore a dodici mesi.
5. 2. Di Salvo, Pilozzi, Piazzoni, Migliore, Lacquaniti, Nardi, Lavagno, Zan, Fava, Labriola.

  Al comma 1, lettera c), le parole: o determinato per un periodo superiore a dodici mesi sono soppresse.
*5. 3. Giulietti, Bruno Bossio, Censore, Lodolini.

  Al comma 1, lettera c), le parole: o determinato per un periodo superiore a dodici mesi sono soppresse.
*5. 24. Squeri, Centemero.

  Al comma 1, lettera c), le parole: o determinato per un periodo superiore a dodici mesi sono soppresse.
*5. 22. Guerra.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Al comma 2 dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, sostituire, la parola quattro con la seguente cinque.
5. 10. D'Alia.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. all'articolo 2, comma 12, decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in un'ottica di contenimento della spesa, nei limiti dei posti vacanti in organico, al fine di ricoprire con personale qualificato le carenze di organico relative alla disponibilità di funzionari appartenenti ai vari profili professionali afferenti alla III Area Funzionale (ex posizione economica C1) e non sussistendo nel contempo graduatorie concorsuali pubbliche in corso di validità, è altresì autorizzato, in deroga all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 ad attingere alle graduatorie vigenti conseguenti all'espletamento delle procedure di riqualificazione (per titoli ed esami) del personale interno risultato idoneo per l'accesso ai profili professionali in questione, previste nel piano triennale 2006-2008 del fabbisogno di personale deliberato dal Ministero, e bandite nel rispetto delle percentuali riservate al personale interno stabilite dalla legge. La progressione verticale del predetto personale non dà luogo ad aggravio di spesa in quanto i maggiori oneri, limitati comunque al solo adeguamento del trattamento economico, sono neutralizzati rendendo indisponibili nelle dotazioni organiche del personale dell'area di provenienza (Area II) nel medesimo Ministero, un numero di posti, tra quelli resisi liberi a seguito della progressione stessa, equivalente dal punto di vista finanziario alla copertura dell'adeguamento del trattamento economico degli idonei chiamati a ricoprire le posizioni richieste.
5. 17. Coscia, Ghizzoni, Ascani, Blazina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Malisani, Malpezzi, Manzi, Piccoli Nardelli, Narduolo, Pes, Rocchi, Rampi, Romanini, Paolo Rossi, Ventricelli.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale statale, nonché per prevenire e rispondere alle situazioni di emergenza ed effettuare i connessi interventi non altrimenti differibili, in considerazione di quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Ministeri attualmente vigente, all'articolo 16 (Flessibilità tra i profili all'interno dell'area), il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo stabilisce, entro novanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, i criteri necessari ad attivare i passaggi dei dipendenti del MIBACT all'interno dell'area di impiego tra profili diversi, a parità di livello di accesso ed a condizione che i richiedenti siano in possesso dei titoli formativi e dei requisiti culturali e professionali previsti per l'accesso al profilo, a prescindere da eventuali vincoli o criteri riconducibili alla durata dello svolgimento del servizio nelle mansioni per cui si richiede il passaggio e ad attivare le procedure di passaggio tra i profili.
5. 18. Piccoli Nardelli, Carocci.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. In deroga a quanto disposto dall'articolo 9, comma 21, terzo periodo, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dall'articolo 16, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le progressioni di carriera, comunque denominate, ed i passaggi tra le aree del personale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, eventualmente disposti in seguito a processi selettivi interni banditi in data anteriore all'entrata in vigore delle norme citate, hanno effetto anche ai fini del trattamento economico del personale interessato.
5. 19. Ghizzoni, Coscia, Ascani, Blazina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Malisani, Malpezzi, Manzi, Piccoli Nardelli, Narduolo, Pes, Rocchi, Rampi, Romanini, Paolo Rossi, Ventricelli.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. 1. Al fine di potenziare le attività connesse al monitoraggio della spesa pubblica, nonché le funzioni di controllo e di contrasto dell'evasione fiscale, è prorogata al 31 dicembre 2014 la validità delle graduatorie relative alle procedure di passaggio tra le aree avviate dall'amministrazione economico-finanziaria in attuazione dei contratti collettivi nazionali di comparto prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. L'utilizzo di tali graduatorie è consentito nel rispetto dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente e delle dotazioni organiche e, limitatamente al personale idoneo, solo ove ciò sia espressamente previsto dal bando di concorso. È altresì differito al 31 dicembre 2014 il termine per l'autorizzazione a bandire prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 ottobre 2009 per i concorsi dell'amministrazione economico-finanziaria riguardanti il passaggio dalla seconda alla terza area funzionale, limitatamente alla copertura dei posti non coperti in esito alle procedure già bandite, prevedendo come requisiti di ammissione un'esperienza di almeno quattro anni di servizio nell'area di appartenenza e il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno all'area superiore.
  2. Al fine di evitare pregiudizio alla continuità dell'azione dell'amministrazione economico-finanziaria e di potenziare le attività di accertamento, di contrasto alle frodi, di monitoraggio dei conti pubblici e di controllo della spesa, ai dipendenti dell'amministrazione stessa, cui sono state affidate le mansioni della terza area sulla base di contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato stipulati in esito al superamento di concorsi banditi in applicazione del contratto collettivo nazionale di comparto del quadriennio 1998-2001 è attribuito, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei limiti delle facoltà assunzionali a tempo indeterminato e delle vacanze di organico previste per le strutture interessate, tenuto altresì conto delle mansioni effettivamente svolte e della professionalità conseguita, il relativo inquadramento giuridico e il corrispondente trattamento economico.
5. 9. Ermini.

  Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:
  5-bis. (Trattamento economico del personale del pubblico impiego per i passaggi tra le aree). – 1. Il passaggio tra aree funzionali o tra posizioni economiche del personale, con modifica del livello giuridico di inquadramento, comporta in ogni caso l'adeguamento economico del salario, anche di produttività, non rientrando tale fattispecie nel blocco degli automatismi stipendiali.
5. 01. Costantino, Kronbichler, Placido, Airaudo, Giancarlo Giordano, Fratoianni.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Norme in materia di riordino della Croce Rossa Italiana).

  1. Al fine di completare il riordino della Croce Rossa Italiana così come previsto dal decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, sono fatte salve le norme di maggior favore previste dal predetto decreto, in deroga a quanto disposto dagli articolo 4 e 5 del presente decreto-legge.
  2. Al fine di favorire il passaggio del personale a tempo indeterminato all'associazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, e successive modificazioni e integrazioni, che esercita il diritto di opzione per il passaggio all'Associazione privata stessa a far data dal 13 giugno 2014 e fino la 31 dicembre 2016, viene disposto il trasferimento all'associazione delle risorse finanziarie occorrenti alla conservazione dell'attuale trattamento economico per i dipendenti interessati.
5. 02. Miotto, Scuvera, Beni, Capone, Grassi, Paola Bragantini, D'Incecco, Piccione, Sbrollini, Casati, Fossati, Lenzi, Carnevali.

  Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Norme in materia di riordino della Croce Rossa Italiana).

  1. Ai fini delle operazioni di riordino della Croce Rossa Italiana previste dal decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 – all'articolo 4 comma 10-ter del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito con modificazioni dall'articolo 1 comma 1 della legge 30 ottobre 2013 n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni: dopo le parole «ad eccezione dei comitati» inserire la seguente: «provinciali».
5. 03. Beni, Nicoletti, Sbrollini, Casati, Capone, Miotto, Fossati, Lenzi, Carnevali.

ART. 6.

  Sopprimerlo.
6. 16. Pizzolante, Dorina Bianchi.

  Sostituirlo con il seguente:
  «Articolo 6. – 1. L'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è sostituito dai seguenti:
  «9. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob):
   a) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già appartenenti ai ruoli delle stesse e collocati in quiescenza, che abbiano svolto, nel corso dell'ultimo anno di servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dello stesso incarico di studio e di consulenza;
   b) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, salvo il caso di attività svolta a titolo gratuito;
   c) di conferire ai soggetti di cui alla lettera b) incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle medesime amministrazioni di cui all'alinea, salvo il caso di attività svolta a titolo gratuito.

  9-bis. Il divieto di cui al comma 9 non si applica agli incarichi e alle cariche presso organi costituzionali. Ai fini di cui al comma 489 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, gli organi costituzionali, nell'ambito della propria autonomia, prevedono le forme e le modalità con cui portare a conoscenza, degli enti o istituti erogatori dei trattamenti pensionistici, i redditi da lavoro dipendente e da lavoro autonomo percepiti dai soggetti cui sono conferiti gli incarichi o le cariche di cui al primo periodo».
  2. Le disposizioni dell'articolo 5, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dal comma 1, si applicano agli incarichi ed alle cariche conferiti a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
6. 18. Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. All'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni stesse».
6. 17. Pizzolante.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza con le seguenti: a soggetti che abbiano compiuto i 67 anni di età.
6. 19. Pizzolante, Dorina Bianchi.

  Al comma 1 sostituire il secondo, il terzo e il quarto periodo con i seguenti: Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi nelle amministrazioni di cui al primo periodo. Questi incarichi sono comunque consentiti se sono conferiti a titolo gratuito, nonché se sono accettati da soggetti già titolari di trattamento economico di quiescenza, ancorché ne fosse, ordinariamente, prevista una remunerazione. Sono posti a carico delle suddette amministrazioni gli oneri di polizza assicurativa per la copertura di responsabilità, solo se connesse all'esercizio dell'incarico a titolo gratuito, nonché eventuali rimborsi di spese viaggio, nei limiti e con le modalità previste per legge, ma sempre e soltanto connesse all'espletamento degli stessi incarichi. Le Amministrazioni di cui al primo periodo procedono al conferimento degli incarichi a titolo gratuito con le procedure di selezione e di scelta eventualmente previste per i rispettivi ordinamenti, in coerenza con le funzioni da affidare e nel pieno rispetto di principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento, a soggetti in quiescenza e che non abbiano superato il settantaduesimo anno di età. Il soggetto destinatario dell'incarico a titolo gratuito non deve trovarsi in qualsivoglia condizione di conflitto di interesse con le funzioni istituzionali dell'amministrazione, di incompatibilità con la funzione da esercitare, nonché di altro motivo di inconferibilità dell'incarico, diverso dal proprio stato di quiescenza. Il numero degli incarichi che è possibile conferire «a titolo gratuito», a soggetti in quiescenza, non può essere superiore al 50 per cento o arrotondamento all'unità superiore di quelli complessivamente previsti nelle dotazioni o nell'organizzazione degli ordinamenti delle singole amministrazioni e, comunque, di quelli nel periodo assegnabili, in quanto non ricoperti. Le stesse amministrazioni predefiniscono, con propri atti periodici di programmazione, le tipologie ed il numero di incarichi conferibili a titolo gratuito. Il presente comma non si applica agli incarichi presso organi costituzionali, nonché agli incarichi di direzione generale delle amministrazioni di cui al primo periodo; in questi ultimi casi, quando gli incarichi vengano conferiti a soggetti che fruiscono di trattamento di quiescenza, il compenso ordinariamente previsto è ridotto del 50 per cento.
6. 29. Di Gioia.

  Al comma 1, sostituire il secondo, il terzo e il quarto periodo con i seguenti: Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi nelle amministrazioni di cui al primo periodo. Questi incarichi sono comunque consentiti se sono conferiti a titolo gratuito e, così accettati dai soggetti in quiescenza, destinatari, ancorché ne sia, ordinariamente, prevista una remunerazione. Il presente comma non si applica agli incarichi presso organi costituzionali, nonché agli incarichi di direzione generale delle amministrazioni di cui al primo periodo.
6. 28. Di Gioia.

  Al comma 1, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Le suddette amministrazioni possono conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo. In tal caso ai soggetti interessati è sospeso il trattamento pensionistico per tutta la durata dell'incarico.
6. 11. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 1, secondo periodo, prima delle parole: Alle suddette amministrazioni premettere le seguenti: A decorrere dal 1o gennaio 2015.
6. 23. Albanella, Giorgio Piccolo, Gregori, Boccuzzi, Baruffi.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: è, altresì, fatto divieto di con la seguente: possono ed alla fine del periodo aggiungere le seguenti: , in tal caso i soggetti dovranno optare per un solo trattamento economico.
6. 12. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: o direttivi.
6. 24. Albanella, Dell'Aringa, Giorgio Piccolo.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o direttivi aggiungere le seguenti: o di collaborazione.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Divieto di incarichi dirigenziali, direttivi o di collaborazione a soggetti in quiescenza).
6. 2. Tacconi.

  Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo.
*6. 15. Dal Moro, Rosato.

  Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo.
*6. 21. Giacobbe, Miccoli, Giorgio Piccolo, Gregori, Boccuzzi, Baruffi.

  Al comma 1, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: e degli enti e società da esse controllati.
6. 3. Basso, Ascani, Marco Meloni, De Micheli.

  Al comma 1, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: salvo che per inderogabili e attestate esigenze delle amministrazioni e per profili di chiara e comprovata professionalità, in tal caso la retribuzione degli incarichi o delle cariche suddette non può essere superiore al venti per cento dell'ultima retribuzione percepita dai lavoratori pubblici o privati prima del collocamento in quiescenza.
6. 25. De Mita, D'Alia.

  Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.
*6. 5. Fabbri.

  Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.
*6. 20. Centemero.

  Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: a titolo gratuito aggiungere le seguenti: che non possono superare la durata di un anno, non rinnovabile, se conferiti dalla stessa amministrazione in cui il soggetto prestava la propria attività lavorativa al momento del collocamento in quiescenza, ad eccezione dei professori universitari per i quali la durata può essere superiore.
6. 36. Rotta, Giacobbe, Martelli, Gnecchi, Giorgio Piccolo, Incerti, Gribaudo.

  Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: a titolo gratuito e aggiungere le seguenti: se prioritariamente finalizzati al passaggio dei saperi e delle competenze per un periodo non superiore ad un anno.
6. 34. Fabbri, Raciti.

  Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: a titolo gratuito inserire le seguenti: negli enti locali con una popolazione inferiore ai 15.000 abitanti.
6. 31. Dieni, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: a titolo gratuito inserire le seguenti: negli enti locali.
6. 33. Dieni, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1, dopo la parola: gratuito aggiungere le seguenti: , rendicontando l'eventuale rimborso spese, nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata.
6. 30. Ciprini, Lombardi, Dieni, Tripiedi, Nesci, Cominardi, Baldassarre, Bechis, Rizzetto, Chimienti, Rostellato, Luigi Gallo, Cozzolino.

  Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: conferiti a titolo gratuito, aggiungere le seguenti: per i quali non è comunque previsto alcun compenso.
6. 9. Migliore, Pilozzi, Di Salvo, Fava, Labriola, Lacquaniti, Lavagno, Nardi, Piazzoni, Zan.

  Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: Sono comunque consentiti incarichi a titolo gratuito aggiungere le seguenti: per i quali non è previsto alcun compenso.
6. 35. Abrignani.

  Al comma 1, dopo le parole: a titolo gratuito inserire le seguenti: , purché in amministrazioni o organi diversi da quelli in cui la persona a cui viene conferito l'incarico o la carica prestava la propria attività lavorativa.
6. 32. Famiglietti.

  Al comma 1, sopprimere il quarto periodo.
*6. 13. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 1, sopprimere il quarto periodo.
*6. 22. Anzaldi.

  Al comma 1, sopprimere il quarto periodo.
*6. 37. Dieni, Ciprini, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli, Sorial.

  Al comma 1, sopprimere il quarto periodo.
*6. 38. Dieni, Ciprini, Tripiedi, Lombardi, Nesci, Cominardi, Baldassarre, Bechis, Rizzetto, Chimienti, Rostellato, Sorial.

  Al comma 1, sopprimere il quarto periodo.
*6. 41. Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli.

  Al comma 1, sopprimere il quarto periodo.
*6. 44. Anzaldi.

  Al comma 1, sostituire il quarto periodo con il seguente: Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell'ambito della propria autonomia.
6. 40. Centemero.

  Al comma 1, sostituire il quarto periodo con il seguente: Gli organi costituzionali adottano le disposizioni di cui al presente comma con le procedure stabilite dai rispettivi regolamenti interni.
6. 46. Lombardi, Ciprini, Dieni, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli, Bechis, Tripiedi, Cominardi, Baldassarre, Rizzetto, Chimienti, Rostellato.

  Al comma 1, sostituire il quarto periodo con il seguente: Il presente comma si applica agli incarichi e alle cariche presso organi costituzionali.
*6. 42. Ciprini, Lombardi, Dieni, Nesci, Tripiedi, Cominardi, Baldassarre, Bechis, Rizzetto, Chimienti, Rostellato, Cozzolino, D'Ambrosio.

  Al comma 1, sostituire il quarto periodo con il seguente: Il presente comma si applica agli incarichi e alle cariche presso organi costituzionali.
*6. 47. Cozzolino, Ciprini, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli, Bechis, Tripiedi, Cominardi, Baldassarre, Rizzetto, Chimienti, Rostellato.

  Al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: usi applica aggiungere le seguenti: agli organismi collegiali costituiti presso gli Enti pubblici nei limiti di cui al Regolamento prescritto al comma 10 dell'articolo 19 del presente decreto, nonché.
6. 14. Ferrari.

  Al comma 1, quarto periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e presso le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.
6. 39. Binetti.

  Al comma 1, dopo il quarto periodo, aggiungere in fine il seguente: Nel caso di incarico a titolo oneroso in corso alla data di approvazione del presente decreto, qualora la conclusione dell'attività espletata attraverso di esso risulti essenziale per gli interessi dell'Amministrazione che l'ha conferito, la stessa può, motivatamente, prorogare lo stesso alla sua scadenza per una sola volta e fino al termine massimo del 30 giugno 2015.
6. 43. Centemero.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, non possono essere in ogni caso conferiti a titolo gratuito incarichi di responsabilità previsti dalla struttura organizzativa dell'ente.
6. 45. Fabbri, Raciti.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Le disposizioni dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dal comma 1, si applicano anche agli incarichi già conferiti alla data di entrata in vigore del presente decreto che decadono entro il 31 dicembre 2014, salvo che la loro scadenza naturale non sia prevista in data anteriore.
6. 48. Cozzolino, Lombardi, Dieni, D'Ambrosio, Dadone, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso il cumulo tra il reddito da pensione e il compenso percepito per l'incarico non può superare il limite stabilito dall'articolo 13 del decreto-legge n. 66 del 2014, convertito in legge n. 89 del 2014.
6. 4. Basso, Ascani, De Micheli.

  Al comma 2, aggiungere infine il seguente periodo: A decorrere dalla medesima data, le eventuali proroghe ai contratti in essere sono nulle.
6. 49. Ciprini, Tripiedi, Lombardi, Dieni, Cominardi, Nesci, Baldassarre, Bechis, Rizzetto, Chimienti, Rostellato.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Fino al 31 dicembre 2015, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente possono comunque essere conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico collocati in quiescenza, con contratto a tempo determinato di durata biennale.
  I soggetti collocati in quiescenza di cui al primo periodo devono comunque aver ricoperto, alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, gli incarichi di cui al primo periodo nell'arco dell'ultimo biennio di servizio antecedente al collocamento a riposo.
6. 50. Centemero.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. I soggetti in quiescenza che abbiano raggiunto i limiti d'età ordinamentale e ai quali è stato conferito un incarico dirigenziale prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 90 del 2014, continuano ad operare, fino al 31 ottobre 2014, salvo che la data di scadenza dell'incarico non sia precedente.
6. 51. Fabbri, Raciti.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche nelle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e delle rispettive società partecipate.
6. 10. Di Salvo, Pilozzi, Piazzoni, Migliore, Lacquaniti, Nardi, Lavagno, Zan, Fava, Labriola.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Gli incarichi dei commissari straordinari presso gli istituti di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132 non vengono rinnovati allo scadere del loro mandato.
*6. 52. Piso, Dorina Bianchi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Gli incarichi dei commissari straordinari presso gli istituti di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132 non vengono rinnovati allo scadere del loro mandato.
*6. 53. Misuraca.

  Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

«Articolo 6-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39).

  1. Gli articoli 17, 18 e 19 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 sono sostituiti dai seguenti:

Articolo 17.
(Nullità degli incarichi conferiti in violazione delle disposizioni del presente decreto).

  1. Gli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione delle disposizioni del presente decreto e i relativi contratti sono nulli.

Articolo 18.
(Sanzioni).

  1. I componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli sono responsabili per le conseguenze economiche degli atti adottati. Sono esenti da responsabilità i componenti che erano assenti al momento della votazione, nonché i dissenzienti e gli astenuti.
  2. I componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli non possono per tre mesi conferire gli incarichi di loro competenza. Il relativo potere è esercitato, per i Ministeri dal Presidente del Consiglio dei ministri e per gli enti pubblici dall'amministrazione vigilante.
  3. Le regioni, le province e i comuni provvedono entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto ad adeguare i propri ordinamenti individuando le procedure interne e gli organi che in via sostitutiva possono procedere al conferimento degli incarichi nel periodo di interdizione degli organi titolari.
  4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3 trova applicazione la procedura sostitutiva di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
  5. L'atto di accertamento della violazione delle disposizioni del presente decreto è pubblicato sul sito dell'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.

Articolo 19.
(Decadenza in caso di incompatibilità).

  1. Lo svolgimento degli incarichi di cui al presente decreto in una delle situazioni di incompatibilità di cui ai capi V e VI comporta la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo, decorso il termine perentorio di quindici giorni dalla contestazione all'interessato, da parte del responsabile di cui all'articolo 15, dell'insorgere della causa di incompatibilità.

2. Restano ferme le disposizioni che prevedono il collocamento in aspettativa dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni in caso di incompatibilità».
6. 02. D'Alia.

  Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art.  6-bis.
(Modifiche al trattamento economico accessorio del personale con qualifica di dirigente).

  1. All'articolo 24 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1-bis, le parole: «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «40 per cento»;
   b) al comma 1-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per la dirigenza del Servizio sanitario nazionale l'obiettivo di risultato deve costituire maggiore efficienza e qualità del servizio erogato»;
   c) al comma 1-ter, l'ultimo periodo è soppresso».
6. 01. Guidesi, Matteo Bragantini, Invernizzi.

ART. 7.

  Sopprimerlo.
7. 23. Caruso.

  Sostituirlo con il seguente:
  «1. Ai fini della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, l'Aran – Agenzia nazionale per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni – convoca le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative per la ridefinizione dei contingenti complessivi dei distacchi, aspettative e permessi sindacali, già attribuiti dalle rispettive disposizioni regolamentari e contrattuali vigenti al personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ivi compreso quello dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  2. La riduzione di cui al comma precedente decorre dal 1o ottobre 2014 ed è quantificata almeno nella misura del 20 per cento per la parte residuale del 2014 e di un ulteriore 20 per cento per l'intero ammontare dei contingenti dell'anno 2015.
  3. Per ciascuna associazione sindacale, la riduzione dei distacchi di cui al comma 1 è operata con arrotondamento delle eventuali frazioni all'unità superiore e non opera nei casi di assegnazione di un solo distacco.
  4. I maggiori risparmi sono destinati al finanziamento del fondo relativo al miglioramento dell'allocazione del personale presso le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 4, comma 2.3, del presente decreto-legge».
7. 45. Polverini.

  Sostituire il comma 1 con i seguenti:
  «1. Ai fini della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, a decorrere dal 1 gennaio 2015, i contingenti complessivi dei distacchi, già attribuiti dalle rispettive disposizioni regolamentari e contrattuali vigenti al personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ivi compreso quello dell'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono ridotti del cinquanta per cento per ciascuna associazione sindacale. Le modalità attuative del presente comma sono definite dalla contrattazione collettiva».
  1-bis. In coerenza con le finalità e con gli obiettivi di riduzione della spesa di cui al comma 1, entro il 31 dicembre 2014, si provvede a razionalizzare la disciplina dei permessi e delle aspettative sindacali in analogia a quanto previsto al comma 1, attraverso la contrattazione collettiva e nel rispetto di quanto previsto agli articoli 23, 24, 30, 31 della legge n. 300 del 1970.
7. 14. Baruffi, Giacobbe, Incerti, Maestri, Boccuzzi, Miccoli, Dell'Aringa, Gnecchi, Gribaudo, Giorgio Piccolo, Albanella, Pollastrini, Roberta Agostini, Bini, Covello.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Ai fini della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica a decorrere dal prossimo accertamento della rappresentatività, i contingenti complessivi dei distacchi, aspettative e permessi sindacali, già attribuiti dalle rispettive disposizioni regolamentari e contrattuali vigenti al personale della pubblica amministrazione, di cui all'articolo 1, comma 2, ivi compreso quello dell'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono ridotti del trenta per cento per ciascuna associazione sindacale.
7. 33. Leone.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, sostituire le parole: «21 settembre 2014» con le seguenti: «dal prossimo accertamento della rappresentatività»;
   b) sostituire le parole: «del cinquanta per cento» con le seguenti: «del trenta per cento»;
   c) dopo il comma 3 aggiungere il seguente: «3-bis. Ad ogni organizzazione sindacale spetta almeno un distacco per ciascun Comparto e Area in cui è rappresentativa».
7. 44. De Girolamo.

  Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole: «a decorrere dal 1o settembre 2014» con le seguenti: «a decorrere dal 1o gennaio 2015 fino al 1o gennaio 2016»;
   b) sostituire le parole: «del cinquanta per cento» con le seguenti: «del 40 per cento distribuite in maniera proporzionale nell'arco temporale dei due anni, di cui alla lettera a)».
7. 40. Chimienti, Cominardi, Ciprini, Lombardi, Dieni, Tripiedi, Nesci, Baldassarre, Bechis, Rizzetto, Rostellato.

  Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole: «a decorrere dal 1o settembre 2014» con le seguenti: «a decorrere dal 1o gennaio 2015 fino al 1o gennaio 2016»;
   b) sostituire le parole: «del cinquanta per cento» con le seguenti: «del 50 per cento distribuite in maniera proporzionale nell'arco temporale dei due anni, di cui alla lettera a)».
7. 41. Chimienti, Cominardi, Ciprini, Lombardi, Dieni, Tripiedi, Nesci, Baldassarre, Bechis, Rizzetto, Rostellato.

  Al comma 1 sostituire le parole da: i contingenti complessivi fino alla fine del comma, con le seguenti: , l'incidenza complessiva dei distacchi, aspettative e permessi sindacali su ciascuno dei Comparti contrattuali come definiti dalle disposizioni regolamentari e contrattuali vigenti per il personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è ridotta del cinquanta per cento per ciascuna associazione sindacale.
7. 7. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.

  Al comma 1, sopprimere le parole: , aspettative e permessi sindacali.
*7. 3. Carrescia, Manzi.

  Al comma 1, sopprimere le parole: aspettative e permessi sindacali.
*7. 11. Di Salvo, Pilozzi, Piazzoni, Migliore, Lacquaniti, Nardi, Lavagno, Zan, Fava, Labriola.

  Al comma 1, sopprimere le parole: aspettative e permessi sindacali.
*7. 15. Albanella, Zappulla, Giacobbe, Giorgio Piccolo, Gregori, Boccuzzi, Baruffi.

  Al comma 1, sopprimere le parole: , aspettative e permessi sindacali.
*7. 51. Airaudo, Placido, Kronbichler.

  Al comma 1, dopo la parola: aspettative inserire la seguente: retribuite.
7. 16. Gnecchi, Giacobbe, Cinzia Maria Fontana, Albanella, Incerti, Gribaudo, Giorgio Piccolo, Miccoli, Rotta, Pollastrini, Roberta Agostini, Bini, Covello, Gregori, Boccuzzi, Baruffi.

  Al comma 1, sostituire le parole: ivi compreso con la seguente: escluso.
7. 30. Rosato, Bini.

  Al comma 1, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 20 per cento.
*7. 22. Caruso.

  Al comma 1, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 20 per cento.
*7. 50. Gianni Farina, Fedi, Garavini, La Marca, Porta.

  Al comma 1, sostituire le parole: del cinquanta per cento con le seguenti: di un terzo.
7. 32. Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli.

  Al comma 1, sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: venticinque per cento dall'entrata in vigore della presente legge e venticinque per cento dal 1o luglio 2015.
7. 4. Carrescia, Manzi.

  Al comma 1, dopo le parole: decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 aggiungere le seguenti: e fatta eccezione per gli appartenenti alle Forze dell'ordine.
7. 10. Molteni, Matteo Bragantini, Invernizzi, Fedriga.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le modalità attuative del presente comma sono definite dalla contrattazione collettiva.
7. 13. Dell'Aringa, Giacobbe, Giorgio Piccolo, Gnecchi, Albanella, Incerti, Miccoli, Gribaudo, Pollastrini, Roberta Agostini, Bini, Covello, Gregori, Boccuzzi, Baruffi.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono escluse dall'applicazione del presente articolo le prerogative sindacali attribuite alle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) e quelle comunque attribuite sotto forma di cumulo dei distacchi alle organizzazioni sindacali rappresentative della dirigenza laddove al 30 giugno 2014 non si sia ancora proceduto all'elezione delle rappresentanze elettive.

  Conseguentemente non si applica l'articolo 9, comma 2 e seguenti del CCNQ del 5 maggio 2014.
*7. 17. Iacono.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono escluse dall'applicazione del presente articolo le prerogative sindacali attribuite alle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) e quelle comunque attribuite sotto forma di cumulo dei distacchi alle organizzazioni sindacali rappresentative della dirigenza laddove al 30 giugno 2014 non si sia ancora proceduto all'elezione delle rappresentanze elettive.

  Conseguentemente non si applica l'articolo 9, comma 2 e seguenti del CCNQ del 5 maggio 2014.
*7. 47. Pagano.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Ai fini di cui al comma 1, per le forze di polizia di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si provvede esclusivamente mediante riduzione nella misura del sessantasei per cento dei permessi sindacali di cui all'articolo 32, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164 e di cui all'articolo 40, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008.
7. 31. Rosato, Fabbri.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del corpo nazionale dei vigili del fuoco, in sostituzione alla riduzione di cui al comma 1 sono ridotti nella misura del 66 per cento con la medesima decorrenza del 1o settembre 2014, i permessi sindacali retribuiti previsti dagli accordi sindacali adottati in attuazione del decreto legislativo 12 maggio 1995 n. 195 e del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
7. 24. Rosato, Fabbri, Moretto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. La riduzione di cui al comma 1 viene limitata al venti per cento nel caso delle associazioni sindacali rappresentative la cui percentuale di rappresentatività non ecceda la soglia del 15 per cento, calcolata ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.

  Conseguentemente,
   al comma 2 dopo le parole: al comma 1 aggiungere le seguenti: e 1-bis;
   al comma 3 dopo le parole: dei commi 1 aggiungere le seguenti: , 1-bis.
7. 1. Tacconi.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Ai fini di cui al comma 1, per le Forze di polizia di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, si provvede esclusivamente mediante riduzione del 66 per cento dei permessi sindacali di cui all'articolo 32, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164.
7. 25. La Russa.

  Al comma 2, sostituire le parole: nei casi di assegnazione di un solo distacco con le seguenti: per coloro che hanno maturato o che maturano, entro il 2016, i requisiti previsti per l'accesso al pensionamento ai sensi della legge 22 dicembre 2011, n. 214 e tali distacchi non sono più utilizzati.
7. 8. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: o che sono comunque rappresentative ai sensi dell'articolo 43, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
7. 43. De Girolamo.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Ai fini del godimento dei permessi dei distacchi e delle prerogative sindacali, le RSA della dirigenza sono equiparate alle RSU. Entro 30 giorni dalla conversione di questo decreto, l'Aran provvede alla determinazione, da approvare con apposito Contratto Nazionale Quadro, dei nuovi contingenti dei permessi e dei distacchi della dirigenza come sopra rideterminati.
  2-ter. Al comma 2 dell'articolo 54 del decreto legislativo n. 150 del 2009 le parole: «quattro comparti» e le parole «quattro aree separate» sono abrogate e sostituite rispettivamente dalle parole «cinque comparti» e «cinque aree separate». Le parole «cui corrispondono», sono abrogate e sostitute dalla seguente: «e». Sono soppresse le parole «una apposita sezione contrattuale di».
7. 6. Migliore, Pilozzi, Di Salvo, Fava, Labriola, Lacquaniti, Lavagno, Nardi, Piazzoni, Zan.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al comma 2 dell'articolo 54 del decreto legislativo n. 150 del 2009 apportare le seguenti modifiche:
   a) le parole «quattro comparti» sono sostituite da «cinque comparti»;
   b) le parole «quattro aree separate» sono sostituite dalle parole «cinque aree separate»;
   c) le parole «cui corrispondono» sono sostitute dalla parola «e»;
   d) le parole «una apposita sezione contrattuale di» sono abrogate.
*7. 19. Miotto, Roberta Agostini, Capone, Grassi, Paola Bragantini, D'Incecco, Amato, Piccione, Lenzi, Gelli, Sbrollini, Casati, Fossati, Carnevali.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al comma 2 dell'articolo 54 del decreto legislativo n. 150 del 2009 apportare le seguenti modifiche:
   a) le parole «quattro comparti» sono sostituite da «cinque comparti»;
   b) le parole «quattro aree separate» sono sostituite dalle parole «cinque aree separate»;
   c) le parole «cui corrispondono» sono sostitute dalla parola «e»;
   d) le parole «una apposita sezione contrattuale di» sono abrogate.
*7. 28. Palma, Salvatore Piccolo, Covello.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al comma 2 dell'articolo 54 del decreto legislativo n. 150 del 2009 apportare le seguenti modifiche:
   a) le parole «quattro comparti» sono sostituite da «cinque comparti»;
   b) le parole «quattro aree separate» sono sostituite dalle parole «cinque aree separate»;
   c) le parole «cui corrispondono» sono sostitute dalla parola «e»;
   d) le parole «una apposita sezione contrattuale di» sono abrogate.
*7. 29. Balduzzi, Monchiero.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il Dipartimento della Funzione Pubblica, entro il 31 dicembre di ogni anno, pubblica sul sito web istituzionale l'elenco nominativo dei beneficiari dei distacchi e dei permessi sindacali.
7. 20. D'Alia.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al comma 2 dell'articolo 54 del decreto legislativo n. 150 del 2009, la parola «quattro», ovunque presente, è sostituita dalla parola «cinque». Le parole «cui corrispondono» sono sostituite dalla parola «e». Le parole «Una apposita sezione contrattuale di» sono soppresse.
7. 21. Gigli, D'Alia.

  Al comma 3, dopo le parole: può essere modificata aggiungere le seguenti: nei limiti delle disposizioni di cui all'articolo 43, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
7. 18. Iacono.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: nel rispetto dell'articolo 43, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
7. 48. Pagano.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In tale ambito sarà possibile definire, ad invarianza di spesa, forme di utilizzo compensativo tra distacchi e permessi sindacali.
7. 12. Dell'Aringa, Giacobbe, Gnecchi, Albanella, Incerti, Gribaudo, Miccoli, Giorgio Piccolo, Pollastrini, Roberta Agostini, Bini, Covello, Gregori, Boccuzzi, Baruffi.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  3-bis. A decorrere dalla data di cui al comma 1 al personale militare delle Forze armate, delle Forze di polizia a ordinamento militare, compreso quello del Corpo delle capitanerie di porto, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 82, 83, 84 della legge 1o aprile 1981, n. 121. L'attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo del presente comma è realizzata con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b) della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto- legge, su proposta del Ministro della difesa di concerto con il Ministro per la Semplificazione e Pubblica Amministrazione e con il Ministro Lavoro e Politiche sociali, sentito il parere del Ministro dell'economia e delle finanze per gli aspetti di competenza. In attesa dell'emanazione del regolamento di cui al precedente periodo, al fine di garantire omogeneità nello svolgimento delle funzioni e delle attività proprie delle associazioni sindacali delle Forze di polizia a ordinamento civile, incluso il Corpo forestale dello Stato e il Corpo dei vigili del fuoco, con quelle svolte dai Consigli della rappresentanza militare del personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, il Corpo della guardia di finanza e il Corpo delle capitanerie di porto, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo non si applicano alle associazioni sindacali del Comparto sicurezza compreso il Corpo dei vigili del fuoco.
  3-ter. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3-bis i membri degli organi di rappresentanza dei militari di cui all'articolo 1476 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, svolgono le attività di cui all'articolo 1478 del medesimo decreto legislativo nella sede ordinaria di servizio con l'ausilio di adeguati sistemi di videoconferenza anche in occasione dello svolgimento di audizioni presso gli organismi parlamentari. Quando per giustificate ragioni tecniche e di servizio sono inviati in missione isolata per le attività connesse allo svolgimento del mandato rappresentativo sono tenuti a fruire di vitto ed alloggio gratuiti forniti dall'amministrazione militare presso le strutture logistiche della Forza armata o Corpo di appartenenza nel luogo di missione ovvero di altre Forze armate o Corpi armati dello Stato. I risparmi di spesa realizzati in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato.
  3-quater. Il giorno dell'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3-bis le disposizioni del libro IV, titolo IX, capo III, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e del libro IV, titolo IX, capo I del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, sono abrogate.
7. 2. Giachetti.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  3-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle associazioni sindacali delle Forze di Polizia.
7. 5. Cirielli.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  3-bis.
Per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in sostituzione alla riduzione di cui al comma 1, sono soppressi, con la medesima decorrenza del 1o settembre 2014, i permessi sindacali retribuiti previsti dall'articolo 28 comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 1995 n. 395 e dal comma 4 dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, relativo al personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e dal comma 4 dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, relativo al personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
7. 9. Catanoso.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  3-bis. Non si dà luogo alla costituzione di RSU per le aree della dirigenza delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Le quote orarie dei permessi retribuiti attualmente accantonate e cumulabili ai fini dei distacchi nelle predette aree sono ridotte del 50 per cento.
*7. 27. Centemero, Gelmini.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  3-bis. Non si dà luogo alla costituzione di RSU per le aree della dirigenza delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Le quote orarie dei permessi retribuiti attualmente accantonate e cumulabili ai fini dei distacchi nelle predette aree sono ridotte del 50 per cento.
*7. 49. Pizzolante.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in sostituzione alla riduzione di cui al comma 1, sono soppressi, con la medesima decorrenza del 1o settembre 2014, i permessi sindacali retribuiti previsti dall'articolo 28 comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 1995, n. 395 e dal comma 4 dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, relativo al personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e dal comma 4 dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, relativo al personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
7. 26. Sandra Savino, Laffranco.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2015 le disposizioni di cui al presente articolo trovano altresì applicazione anche nei confronti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
7. 46. Dorina Bianchi, Piccone.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, nel secondo periodo, dopo le parole: «un'area dirigenziale», aggiungere le seguenti: «con rappresentatività autonoma e separata».
7. 36. De Girolamo.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, nel secondo periodo sostituire le parole: «Una apposita sezione contrattuale di un'area dirigenziale» con le seguenti: «Una apposita area dirigenziale».
7. 37. De Girolamo.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 42 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, dopo le parole «le organizzazioni sindacali» sono aggiunte le parole «della dirigenza»;
   b) al comma 3 le parole «di cui al comma 2» sono sostituite dalle parole «del Comparto»;
   c) al comma 4, dopo le parole «tra l'ARAN e le confederazioni o organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 43, sono definite» sono inserite le parole «per il Comparto»
   d) al comma 6 dopo le parole «sono trasferite» sono inserite le parole «per il Comparto»;
   e) al comma 8 dopo le parole «possono essere costituiti» sono aggiunte le parole «per il Comparto».
7. 42. De Girolamo.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, dell'articolo 42 dopo le parole: «le organizzazioni sindacali» sono aggiunte le seguenti: «del Comparto»;
   b) al comma 4, dopo le parole «tra l'Aran e le confederazioni o organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 43, sono definite» sono inserite le seguenti: «per il Comparto».
7. 34. Leone.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Ai fini di cui al comma 1, per le Forze di polizia di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, si provvede esclusivamente mediante riduzione del 66 per cento dei permessi sindacali di cui all'articolo 32, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164.
7. 52. Molteni, Caparini, Matteo Bragantini, Invernizzi, Fedriga.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 43, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, dopo le parole: «considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale» sono inserite le seguenti: «per il comparto, ed il solo dato associativo per la dirigenza».
*7. 35. Leone.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 43, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, dopo le parole: «considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale» sono inserite le seguenti: «per il comparto, ed il solo dato associativo per la dirigenza».
*7. 38. De Girolamo.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:
  3-bis. I risparmi conseguiti a seguito dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono destinate all'implementazione del trattamento economico dei lavoratori contrattualizzati, in servizio presso le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In sede negoziale con le associazioni di categoria sono stabilite i criteri per la definizione dei medesimi.
7. 39. Cominardi, Ciprini, Dieni, Lombardi, Tripiedi, Nesci, Baldassarre, Bechis, Rizzetto, Chimienti, Rostellato.

  Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.

  1. I contributi versati alle associazioni di categoria dalle società di capitali controllate dallo Stato non possono superare, in ogni caso, i 10.000 euro annuali.
7. 01. Matteo Bragantini, Invernizzi.

ART. 8.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 8.

  1. L'articolo 58, primo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente:
  Il collocamento fuori ruolo può essere disposto per il disimpegno di funzioni dello Stato, di organizzazioni internazionali o sovranazionali di cui lo Stato italiano è parte, o di altri enti pubblici nazionali o comunque di pubbliche amministrazioni di cui all'elenco dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, purché si tratti di funzioni che non rientrino nei compiti istituzionali dell'amministrazione di appartenenza. Il collocamento fuori ruolo, ai sensi dei singoli ordinamenti di settore, è accordato nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri:
   a) tener conto delle differenze e specificità dei regimi e delle funzioni espletate dall'amministrazione richiedente e da quella di appartenenza;
   b) durata dell'incarico, che non può essere tale da incidere permanentemente sul percorso di carriera interno all'amministrazione di appartenenza;
   c) continuatività e onerosità dell'impegno lavorativo connesso allo svolgimento dell'incarico;
   d) prevenire le possibili situazioni di conflitto di interesse tra le funzioni esercitate presso l'amministrazione di appartenenza e quelle esercitate in ragione dell'incarico ricoperto fuori ruolo.

  2. L'articolo 59, primo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
  Al soggetto collocato fuori ruolo si applicano le norme dell'articolo 57, ad eccezione dei commi secondo e terzo. La spesa per il rapporto di lavoro con il soggetto di cui al primo periodo è posta a carico dell'amministrazione o l'ente presso cui il soggetto va a prestare servizio; essa ammonta all'ultimo trattamento economico in godimento, inclusa, per i dirigenti, la parte fissa e variabile della retribuzione di posizione, ed esclusa la retribuzione di risultato. L'incremento della retribuzione così determinata segue le sole progressioni del pari grado in servizio nell'amministrazione di appartenenza; l'esecuzione di incarichi, la partecipazione a commissioni od organismi di qualsiasi genere, presso l'amministrazione in cui il soggetto va a prestare servizio, non può comportare un incremento superiore al 20 per cento della retribuzione lorda onnicomprensiva percepita nell'anno precedente il conferimento dell'incarico. Restano salve le previsioni degli articoli 2 e 3 della legge 27 luglio 1962, n. 1114, e dell'articolo 8, comma 2, della legge 15 luglio 2002, n. 145.

  3. Tutti gli incarichi presso istituzioni, organi ed enti pubblici, nazionali ed internazionali, attribuiti in posizioni apicali o semiapicali, compresi quelli di titolarità dell'ufficio di gabinetto, quando conferiti a magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, avvocati e procuratori dello Stato, sono svolti a condizione che il beneficiario versi in uno dei seguenti regimi presso l'amministrazione di appartenenza:
   a) collocamento in posizione di fuori ruolo ai sensi degli articoli 58 e 59 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni;
   b) aspettativa senza assegni, se richiesta ai sensi dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
   c) distacco come esperto nazionale presso le istituzioni europee, le organizzazioni internazionali nonché gli Stati membri dell'Unione europea, gli Stati candidati all'adesione all'Unione e gli altri Stati con i quali l'Italia intrattiene rapporti di collaborazione, esclusivamente nelle forme e con i limiti di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

  4. Costituiscono incarichi apicali o semiapicali, ai sensi del comma 3, i seguenti:
   a) presidente, componente, segretario e vice segretario generale di Autorità amministrative indipendenti;
   b) segretario generale e consigliere della Presidenza della Repubblica;
   c) capo dell'ufficio del Presidente emerito della Repubblica;
   d) segretario e vice segretario generale della Corte costituzionale;
   e) segretario generale, vice segretario generale e capo dipartimento della Presidenza del Consiglio;
   f) segretario generale del CNEL e di altri organi a rilevanza costituzionale, ovvero, ferma restando l'autonomia loro costituzionalmente garantita, di organi costituzionali;
   g) segretario generale e capo di gabinetto presso enti territoriali e locali;
   h) capo di gabinetto e capo dipartimento dei ministeri;
   i) capo di gabinetto di un membro della Commissione europea;
   l) presidente delle scuole pubbliche di formazione;
   m) direttore e vicedirettore delle Agenzie;
   n) capo della segreteria tecnica di ministri, vice ministri e sottosegretari;
   o) capo ufficio legislativo di ministri con portafoglio;
   p) direttore e vice direttore delle scuole pubbliche di formazione;
   q) presidente o segretario generale o equipollente di ente pubblico non economico; capo dipartimento o direttore generale presso lo stesso ente;
   r) incarico di livello dirigenziale presso i ministeri e le agenzie.

  5. Nell'ambito del Ministero della giustizia, i soggetti di cui al comma 1 possono essere preposti agli uffici dirigenziali generali istituiti all'interno dei Dipartimenti solo quando ricorrono specifiche esigenze di servizio e comunque in misura non superiore alla metà del numero totale degli uffici dirigenziali costituiti. In ogni caso i magistrati delle giurisdizioni ordinarie e amministrative non possono essere preposti alle Direzioni generali di cui agli articoli 4, comma 2, lettera c), e 5, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55.
  6. Il collocamento di cui alla lettera a) del comma 3 non può comunque determinare alcun pregiudizio con riferimento alla posizione rivestita dal beneficiario nei ruoli di appartenenza, eccettuate le conseguenze di cui all'articolo 3 e fatto salvo l'obbligo di non dar luogo a situazioni di conflitto di interessi con l'attività precedentemente svolta in fuori ruolo. Sussiste situazione di conflitto di interessi ai sensi del primo periodo quando il soggetto di cui al comma 1, in rapporto ad atti alla cui adozione ha partecipato, anche formulando la proposta, non si astiene dallo svolgere una qualsiasi attività giurisdizionale o ad essa propedeutica.
  7. Sono fatte salve le disposizioni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, già prevedono il collocamento obbligatorio in posizione di fuori ruolo per incarichi ulteriori rispetto a quelli di cui al comma 3.
  8. L'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è abrogato.
  9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo è autorizzato ad adottare un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con il quale si provvede a modificare e integrare il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571, al fine di adeguarlo alle previsioni dei commi da 1 ad 8.
  10. Il collocamento in posizione di fuori ruolo, di cui alla lettera a) del comma 3, permane per tutta la durata dell'incarico.
  11. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, gli avvocati e procuratori dello Stato non possono essere collocati in posizione di fuori ruolo per un tempo che, nell'arco del loro servizio, superi complessivamente dieci anni, anche continuativi.
  12. I limiti di cui al comma 11 del presente articolo e quelli di cui alla lettera M della tabella di cui all'allegato 1 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, si applicano anche ai magistrati destinati a funzioni non giudiziarie presso la Presidenza della Repubblica, la Corte costituzionale, il Consiglio superiore della magistratura ed agli incarichi elettivi diversi da quelli contemplati dal comma 17.
  13. I limiti di cui al comma 12 non si applicano agli esperti nazionali distaccati di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
  14. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo è autorizzato ad adottare un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con il quale si provvede a modificare le seguenti disposizioni, allo scopo di uniformarle alle previsioni del presente articolo, con la contestuale abrogazione delle disposizioni medesime:
   a) articoli 196 e 210 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;
   b) articolo 15 della legge 24 marzo 1958, n. 195;
   c) articolo 19 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
   d) articolo 29 della legge 27 aprile 1982, n. 186;
   e) regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1993, n. 418;
   f) regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1993, n. 584;
   g) articolo 3 del regio decreto 13 gennaio 1941, n. 120;
   h) articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1995, n. 388;
   i) articolo 52, comma 4, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
   l) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2012.

  15. Gli incarichi di cui ai commi da 3 ad 8, che siano in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, cessano di diritto se nei centottanta giorni successivi non viene adottato il provvedimento di collocamento in posizione di fuori ruolo.
  16. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché gli avvocati e procuratori dello Stato che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già maturato o che, successivamente a tale data, maturino il periodo massimo di collocamento in posizione di fuori ruolo, di cui al comma 11, si intendono confermati nella posizione di fuori ruolo sino al termine dell'incarico, della legislatura, della consiliatura o del mandato relativo all'ente o soggetto presso cui è svolto l'incarico. Qualora l'incarico non preveda un termine, il collocamento in posizione di fuori ruolo si intende confermato per i dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  17. Le disposizioni di cui ai commi da 3 a 16 non si applicano:
   a) ai membri del Governo nazionale o degli esecutivi degli enti territoriali;
   b) alle cariche elettive, a suffragio diretto:
    1) di tipo monocratico;
    2) di tipo collegiale, come componente delle Assemblee parlamentari o delle assemblee rappresentative degli altri enti territoriali;
   c) ai componenti degli organi di autogoverno della magistratura di appartenenza;
   d) ai componenti delle Corti internazionali comunque denominate.

  18. Dopo l'articolo 9 della legge 15 luglio 2002, n. 145, è inserito il seguente:
  «Art. 9-bis. (Accesso di liberi professionisti allo svolgimento di incarichi e attività internazionali). – 1. È istituito, presso il Ministero degli affari esteri, un elenco per l'iscrizione dei liberi professionisti, iscritti ad ordini o albi professionali, che siano disposti a ricoprire posti o incarichi nell'ambito delle organizzazioni internazionali o sovranazionali di cui lo Stato italiano è parte.
  2. Per l'iscrizione all'elenco di cui al comma 1, gli ordini o albi interessati inoltrano al Ministero degli affari esteri le richieste di iscrizione indicando espressamente:
   a) il nominativo dei professionisti, il loro curriculum ed un attestato di integerrima condotta sotto il profilo deontologico e di eccellenza sotto il profilo del livello professionale raggiunto;
   b) i settori professionali e l'area di attività in cui operano;
   c) gli enti od organismi internazionali di interesse;
   d) l'impegno a sospendere l'attività libero professionale per tutta la durata della carica.

  3. La designazione del soggetto iscritto nell'elenco di cui al comma 1, da parte dello Stato italiano, avviene sulla base di professionalità, esperienza e conoscenze tecnico-scientifiche possedute:
   a) nei limiti dei posti messi a disposizione dello Stato italiano od ai quali lo Stato italiano può concorrere;
   b) sulla base dei requisiti posti dall'ordinamento dell'organizzazione internazionale o sovranazionale. Laddove essi non escludano la candidabilità di personale alle dipendenze della pubblica amministrazione nella scelta si procede attingendo anche all'elenco di cui all'articolo 9, in ragione di uno su due.

  4. Si applica il limite triennale di durata, non rinnovabile, di cui al comma 3 dell'articolo 9».

  19. L'articolo 1 della legge 27 luglio 1962, n. 1114, e successive modificazioni, si applica anche alle designazioni, di competenza dello Stato italiano, nelle procedure selettive delle organizzazioni internazionali o sovranazionali, volte a candidare organi di persone secondo requisiti di indipendenza e, in particolare, componenti delle Corti internazionali comunque denominate. A tal fine:
   a) l'elenco di cui all'articolo 9 della legge 15 luglio 2002, n. 145, e successive modificazioni, reca una sezione specializzata per i magistrati ordinari nominati a seguito di concorso per esame, che abbiano superato diciotto mesi di tirocinio conseguendo una valutazione positiva di idoneità, ed i magistrati amministrativi, contabili e della giustizia militare di qualifica equiparata, nonché per il personale docente di ruolo delle università nelle materie giuridiche e i ricercatori i quali abbiano maturato almeno cinque anni di servizio;
   b) l'elenco di cui all'articolo 9-bis della legge 15 luglio 2002, n. 145, come introdotto dall'articolo 6 della presente legge, reca una sezione per gli avvocati iscritti all'albo da otto anni.

  20. Ai fini di cui al comma 19, quando i requisiti posti dall'ordinamento dell'organizzazione internazionale o sovranazionale contemplino profili prevalenti di professionalità giuridica, le candidature sono avanzate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e con il Ministero della giustizia, attingendo in ragione paritaria agli elenchi di cui alla lettera a) ed alla lettera b) del comma 19.
  21. I commi da 66 a 74 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, sono abrogati.
  22. Sui siti istituzionali degli uffici giudiziari ordinari, amministrativi, contabili e militari nonché sul sito dell'Avvocatura dello Stato sono pubblicate le statistiche annuali inerenti alla produttività dei magistrati e degli avvocati dello Stato in servizio presso l'ufficio. Sono pubblicati sui medesimi siti i periodi di assenza riconducibili all'assunzione di incarichi conferiti.
8. 29. Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 8.

  Il comma 66 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, è sostituito dal seguente:
  «66. Tutti gli incarichi presso istituzioni, organi ed enti pubblici, nazionali ed internazionali attribuiti in posizioni apicali o semiapicali, compresi quelli, comunque denominati, negli uffici di diretta collaborazione, a magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, avvocati e procuratori dello Stato, devono essere svolti con contestuale collocamento in posizione di fuori ruolo, che deve permanere per tutta la durata dell'incarico. È escluso il ricorso all'istituto dell'aspettativa. Gli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di diritto se nei centottanta giorni successivi non viene adottato il provvedimento di collocamento in posizione di fuori ruolo. Il personale collocato fuori ruolo di cui al comma 1 mantiene esclusivamente il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, compresa l'indennità, e i relativi oneri, che rimangono a carico della stessa. Le disposizioni della presente legge prevalgono su ogni altra norma anche di natura speciale e si applicano anche agli incarichi già conferiti alla data della sua entrata in vigore. Il numero complessivo dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e degli avvocati e procuratori dello Stato in fuori ruolo non può superare il tetto massimo del due per cento del personale in servizio. Sono abolite tutte le diverse disposizioni in materia, anche degli organi di autogoverno».
8. 10. Gitti, D'Alia.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 8.

  Il comma 66 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, è sostituito dal seguente:
  «66. A decorrere al 1o gennaio 2015, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari non possono ricoprire incarichi presso istituzioni, organi ed enti pubblici, nazionali ed internazionali attribuiti in posizioni apicali o semiapicali, compresi quelli di titolarità di uffici di diretta collaborazione. Il divieto di cui al comma precedente non si applica solamente per le cariche elettive e per gli incarichi presso la Presidenza della Repubblica, la Corte Costituzionale e altri organi di rilevanza costituzionale, nel caso di destinazione di magistrati al Ministero della giustizia prevista dagli articoli 196 e 210 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e dall'articolo 15, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, nonché nel caso in cui una specifica disposizione di legge preveda espressamente la necessità di attribuzione dell'incarico a magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari». All'atto del conferimento dell'incarico, sono collocati fuori ruolo dall'organo competente o in aspettativa non retribuita. Il servizio in posizione di fuori ruolo, o in un'altra analoga posizione, svolto dai magistrati ordinari, amministrativi e contabili e dagli avvocati e procuratori dello Stato, previsto dagli ordinamenti di appartenenza, non può essere prestato per più di cinque anni consecutivi. I magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato non possono in nessun caso essere collocati fuori ruolo per un tempo che, nell'arco del loro servizio, supera complessivamente dieci anni. I magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato che sono stati ricollocati in ruolo non possono essere nuovamente collocati fuori del ruolo organico se non hanno esercitato continuativamente ed effettivamente le proprie funzioni per almeno cinque anni. Le predette posizioni in ogni caso non possono determinare alcun pregiudizio relativo al posizionamento nei ruoli di appartenenza. Il personale collocato fuori ruolo di cui al comma 1 mantiene esclusivamente il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, compresa l'indennità, e i relativi oneri, che rimangono a carico della stessa. Le disposizioni della presente legge prevalgono su ogni altra norma anche di natura speciale e si applicano anche agli incarichi già conferiti alla data della sua entrata in vigore.
8. 11. Gitti, D'Alia.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 8.

  1. All'articolo 1 della legge 6 novembre 2012 n. 190, il comma 66 è sostituito dal seguente:
  «66. È vietata l'assunzione di incarichi presso istituzioni, organi ed enti pubblici, nazionali ed internazionali attribuiti in posizioni apicali o semiapicali, compresi quelli, comunque denominati, negli uffici di diretta collaborazione, da parte di magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, avvocati e procuratori dello Stato. È escluso il ricorso all'istituto dell'aspettativa».

  2. Gli incarichi di cui all'articolo 1, comma 66, della legge n. 190 del 2012, come modificato dal comma 1, in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono revocati.
  3. Sui siti istituzionali degli uffici giudiziari ordinari, amministrativi, contabili e militari nonché sul sito dell'Avvocatura dello Stato sono pubblicate le statistiche annuali inerenti alla produttività dei magistrati e degli avvocati dello Stato in servizio presso l'ufficio.
8. 19. Centemero.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: a) le parole: compresi quelli di titolarità dell'ufficio di gabinetto sono soppresse.

  Conseguentemente, dopo la lettera b) aggiungere le seguenti b-bis) È aggiunto in fine il seguente periodo: ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, avvocati e procuratori dello Stato non è consentito il collocamento in posizione di fuori ruolo ed è escluso il ricorso all'aspettativa per lo svolgimento di incarichi comunque denominati, negli uffici di diretta collaborazione;

  dopo il comma 1, inserire il seguente:
   1-bis. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, avvocati e procuratori dello Stato che, alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione del presente decreto, ricoprono incarichi comunque denominati, presso gli uffici di diretta collaborazione, cessano da tali incarichi entro trenta giorni dalla medesima data e sono ricollocati nei rispettivi ruoli di appartenenza;
   al comma 2, dopo le parole: comma 66, inserire le seguenti: primo e secondo periodo.
8. 27. Leone.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: a) le parole: compresi quelli di titolarità dell'ufficio di gabinetto sono sostituite dalle seguenti: comprese le consulenze e gli incarichi, comunque denominati, negli uffici di diretta collaborazione,.
8. 18. Centemero.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: compresi quelli inserire le seguenti: in posizioni apicali o semiapicali.
8. 17. Dorina Bianchi, Piccone.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi compresi gli incarichi di consulenza giuridica e di componente degli organismi indipendenti di valutazione.
8. 9. Giachetti.

  Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:
   a-bis) le parole: «devono essere svolti con contestuale collocamento in posizione di fuori ruolo, che deve permanere per tutta la durata dell'incarico» sono sostituite dalle seguenti: «non possono essere svolti se non previa cessazione del precedente rapporto di lavoro»;
8. 25. Dieni, Cozzolino, Lombardi, D'Ambrosio, Dadone, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:
   a-bis) l'ultimo periodo è soppresso.
8. 24. Dieni, Cozzolino, Lombardi, D'Ambrosio, Dadone, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Sopprimere il comma 2.

  Conseguentemente: al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché gli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai fini del collocamento obbligatorio in posizione di fuori ruolo come esteso in base al comma 1, lettera a), né si applica a tali incarichi la disposizione di cui all'ultimo periodo del comma 66 dell'articolo 1, della legge n. 190 del 2012».
8. 14. Dorina Bianchi, Piccone.

  Sopprimere il comma 2.

  Conseguentemente: al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché gli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai fini del collocamento obbligatorio in posizione di fuori ruolo come esteso in base al comma 1, lettera a).
*8. 13. Dorina Bianchi, Piccone.

  Sopprimere il comma 2.

  Conseguentemente: al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché gli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai fini del collocamento obbligatorio in posizione di fuori ruolo come esteso in base al comma 1, lettera a).
*8. 26. Centemero.

  Al comma 2, sostituire le parole: trenta giorni, con le seguenti: centoventi giorni.
8. 16. Dorina Bianchi, Piccone.

  Al comma 2, sostituire le parole: trenta giorni, con le seguenti: novanta giorni.
8. 15. Dorina Bianchi, Piccone.

  Al comma 2, sostituire le parole: collocamento in posizione di fuori ruolo con le seguenti: interruzione del precedente rapporto di lavoro.
8. 23. Dieni, Cozzolino, Lombardi, D'Ambrosio, Dadone, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Sopprimere il comma 3.
*8. 20. Centemero.

  Sopprimere il comma 3.
*8. 22. Dadone, Dieni, Cozzolino, Lombardi, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. I provvedimenti di collocamento in aspettativa già concessi alla data di entrata in vigore del presente decreto sono fatti salvi per un periodo massimo di 12 mesi. Decorso tale periodo, gli incarichi cessano se non è adottato il provvedimento di collocazione in posizione di fuori ruolo ai sensi del comma 2.
8. 12. Mazziotti Di Celso.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis: Il numero dei magistrati di ciascun ordine e degli avvocati e procuratori dello Stato contemporaneamente fuori ruolo non può eccedere il due per cento dell'organico complessivo dell'ordine di appartenenza. La durata del fuori ruolo non può superare quella dell'organo o ente di assegnazione. Nel caso l'organo od ente non abbia una durata prestabilita il periodo fuori ruolo non può superare i tre anni. Il fuori ruolo non è rinnovabile. Sono abolite tutte le disposizioni precedenti sui limiti temporali o numerici al fuori ruolo previste dalla legislazione di settore o dagli organi di autogoverno.
  3-ter. I magistrati di ogni ordine e grado possono svolgere in ruolo attività di insegnamento esclusivamente presso organi ed enti pubblici di livello universitario o post universitario. Il numero di ore di insegnamento nell'anno e la retribuzione non possono superare il ventesimo del numero delle ore di insegnamento e della retribuzione previsti nell'anno per un professore universitario ordinario di ruolo. Sono comunque vietate le attività di insegnamento presso soggetti di diritto privato comunque denominati.
  3-quater. Il personale collocato fuori ruolo di cui al comma 66 della legge 6 novembre 2012 n. 190 mantiene esclusivamente il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, compresa l'indennità, e i relativi oneri, che rimangono a carico della stessa.
  3-quinquies. Le disposizioni dei commi 3-bis, 3-ter e 3-quater prevalgono su ogni altra norma anche di natura speciale e si applicano anche agli incarichi già conferiti alla data di entrata in vigore della presente legge.
  3-sexies. All'articolo 1 della legge 6 novembre 2012 n. 190 i commi 68, 69, 70 e 71 sono abrogati.
  3-septies. All'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, comma 72 le parole: «o che, successivamente a tale data, maturino» e «di cui al comma 68» sono soppresse.
  3-octies. È vietata ai magistrati di ciascun ordine e agli avvocati e procuratori dello Stato la partecipazione, anche nella qualità di presidente, alle commissioni di cui al comma 5 e segg. dell'articolo 240 del decreto legislativo n. 163 del 2006. L'articolo 240, comma 9-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 è abrogato nella parte in cui indica fra i possibili componenti delle commissioni i magistrati amministrativi o contabili e gli avvocati dello Stato.
  3-novies. È vietato ai magistrati amministrativi e contabili e agli avvocati e procuratori dello Stato la partecipazione a collegi arbitrali comunque denominati e l'iscrizione nell'albo della camera arbitrale. L'articolo 242 comma 6 lettera a) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 è abrogato.
8. 1. Giachetti.

  Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: riconducibili fino alla fine del comma con le seguenti: e le questioni trattate.
8. 21. Dieni, Cozzolino, Lombardi, D'Ambrosio, Dadone, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 90 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: 3-bis «Le norme di cui al presente articolo si applicano anche agli addetti e collaboratori degli uffici stampa degli enti assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato».
8. 28. Albini.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Tirocinio formativo presso gli uffici di diretta collaborazione e gli uffici centrali e periferici dei Ministeri).

  1. I laureati in possesso di una laurea rilasciata all'esito di un corso di laurea magistrale a ciclo unico LMG/01 in Giurisprudenza, in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 42-ter, secondo comma, lettera g), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, che abbiano riportato una media di almeno 28/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto dell'Unione Europea, diritto del lavoro e diritto amministrativo, nonché un punteggio di laurea non inferiore a 107/110 e che non abbiano compiuto i ventotto anni di età, possono accedere, a domanda e per una sola volta, a un periodo di formazione teorico-pratica presso gli uffici di diretta collaborazione, gli uffici dirigenziali centrali e gli uffici dirigenziali periferici dei Ministeri della durata complessiva di dodici mesi.
  Per l'accesso agli uffici di diretta collaborazione, per ciò che concerne specificamente gli uffici legislativi, costituisce titolo di preferenza assoluta il superamento dell'esame, con almeno 28/30, di diritto parlamentare.
  2. Con apposito decreto ministeriale, ciascun ministero determina il numero dei posti da assegnare presso i vari uffici di cui al comma 1, i quali provvedono alle procedure di selezione dei candidati. Ciascun ministero può altresì stabilire come titolo di preferenza il possesso di adeguate competenze nelle materie trattate dagli uffici, attestate dai candidati attraverso eventuali pubblicazioni, anche online, prodotte prima della data di inizio delle selezioni. A parità dei requisiti si attribuisce preferenza al voto di laurea.
  3. Per l'accesso allo stage i soggetti di cui al comma 1 presentano domanda ai dirigenti responsabili degli uffici predetti, con allegata documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al predetto comma, anche a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nella domanda può essere espressa una preferenza ai fini dell'assegnazione, di cui si tiene conto compatibilmente con le esigenze dell'ufficio.
  4. Gli ammessi allo stage sono affidati a un dirigente che ha espresso la disponibilità ovvero, quando è necessario assicurare la continuità della formazione, a un dirigente designato dal responsabile dell'ufficio. Gli ammessi assistono e coadiuvano il dirigente nel compimento delle ordinarie attività. Il dirigente non può rendersi affidatario di più di due ammessi. Ogni ufficio di assegnazione fornisce agli ammessi allo stage le dotazioni strumentali, li pone in condizioni di accedere ai sistemi informatici ministeriali e fornisce loro la necessaria assistenza tecnica. Nel corso degli ultimi sei mesi del periodo di formazione il dirigente può chiedere l'assegnazione di un nuovo ammesso allo stage al fine di garantire la continuità dell'attività di assistenza e ausilio.
Al dirigente formatore non spetta alcun compenso aggiuntivo o rimborso spese per lo svolgimento dell'attività formativa.
  5. Per il perseguimento delle finalità di cui al presente articolo, nell'ipotesi in cui le amministrazioni coinvolte non siano in grado di fornire ai tirocinanti le dotazioni strumentali necessarie, è data facoltà alle predette amministrazioni di procedere all'acquisto dei dispositivi elettronici ed informatici opportuni, alla cui spesa si dà copertura mediante una rimodulazione delle spese per l'acquisto di materiali informatici e di cancelleria di ciascuna amministrazione stessa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Ai fini del contenimento della spesa in esame, ogni ministero che indice la selezione di cui al comma 1 del presente articolo può altresì stabilire, nel decreto ministeriale di cui al comma 2, un contributo a carico di ogni candidato, non superiore a euro 100.
  6. L'attività degli ammessi allo stage si svolge sotto la guida e il controllo del dirigente e nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante il periodo di formazione, con obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della loro attività. Essi sono ammessi ai corsi di formazione decentrata organizzati per i dirigenti dell'ufficio. L'attività di formazione degli ammessi allo stage è condotta in collaborazione con i consigli dell'Ordine degli avvocati e con le Scuole di specializzazione per le professioni legali, secondo le modalità individuate dal Capo dell'Ufficio, qualora gli stagisti ammessi risultino anche essere iscritti alla pratica forense o ad una Scuola di specializzazione per le professioni legali.
  7. Gli ammessi allo stage hanno accesso agli atti e ai lavori dell'ufficio, partecipano alle riunioni operative e deliberative, salvo che il dirigente formatore ritenga di non ammetterli; non possono avere accesso ad atti relativi ai procedimenti rispetto ai quali versano in conflitto di interessi per conto proprio o di terzi, ivi compresi gli atti relativi ai procedimenti trattati dall'avvocato presso il quale svolgono il tirocinio.
  8. Gli ammessi allo stage non possono esercitare attività professionale avverso l'ufficio ove lo stesso si svolge, né possono rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le parti avverse dei procedimenti che coinvolgono l'ufficio di assegnazione o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale.
  9. Lo svolgimento dello stage non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali e assicurativi. I ministeri interessati, nell'ambito delle proprie disponibilità e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, possono destinare apposite risorse a copertura degli oneri assicurativi.
  10. Lo stage può essere interrotto in ogni momento dal Capo dell'ufficio, anche su proposta del dirigente formatore, per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialità dell'ufficio o la credibilità della funzione dirigenziale, nonché per l'immagine e il prestigio della pubblica amministrazione.
  11. Lo stage può essere svolto contestualmente ad altre attività, compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o di notaio e la frequenza dei corsi delle scuole di specializzazione per le professioni legali, purché con modalità compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione. Gli uffici e dirigenti formatori debbono consentire al tirocinante di adeguare le proprie esigenze con gli orari di frequenza previsti per il tirocinio di cui al presente articolo.
  12. Il dirigente formatore redige, al termine dello stage, una relazione sull'esito del periodo di formazione e la trasmette al Capo dell'ufficio.
  13. L'esito positivo dello stage di cui al presente articolo è valutato per il periodo di un anno e ai fini della frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali d'esame di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398.
  14. L'esito positivo dello stage costituisce titolo di preferenza a parità di merito, per i concorsi indetti dalle amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, numero 165. L'esito positivo del periodo di formazione comporta altresì la possibilità, per gli aventi titolo, di accedere direttamente alle prove scritte dei concorsi per il reclutamento della dirigenza pubblica ed è titolo valutabile per l'attribuzione degli incarichi di cui al comma 6, dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  15. Al fine di favorire l'accesso allo stage è in ogni caso consentito l'apporto finanziario di terzi, anche mediante l'istituzione di apposite borse di studio, sulla base di specifiche convenzioni stipulate con i capi degli uffici, o loro delegati, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo.
  16. La domanda di cui al comma 3 non può essere presentata prima del decorso del termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione.
8. 01. Centemero.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Sono abrogati gli articoli 8, 9, 11, 12, 13, 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 articolo 20, comma 3 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
8. 02. Giachetti.

ART. 9.

  Sopprimerlo.
*9. 16. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.

  Sopprimerlo.
*9. 28. La Russa, Gelmini.

  Sopprimerlo.
*9. 68. Valiante.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.
(Riforma dell'Avvocatura dello Stato e degli onorari delle avvocature degli enti pubblici).

  1. È abrogato il comma 457 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Sulle sentenze depositate dopo l'entrata in vigore della presente disposizione, i compensi professionali liquidati, esclusi quelli a carico della controparte, a seguito di sentenza favorevole per le pubbliche amministrazioni ai sensi del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, o di altre analoghe disposizioni legislative o contrattuali, in favore dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato, non vengono corrisposti fino al 31 dicembre 2017. Per l'Avvocatura dello Stato le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente comma rimangono acquisite al relativo bilancio e vengono utilizzate per finanziare progetti di ammodernamento e di rafforzamento dell'efficienza e della produttività deliberati dal CAPS e approvati con DPCM su proposta dell'Avvocato Generale e in particolare, in sede di prima applicazione, la sostituzione e implementazione del sistema informatico, l'implementazione della banca dati digitale delle difese e delle sentenze.
  2. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, il novanta per cento delle somme recuperate è ripartito tra gli avvocati dello Stato o tra gli avvocati dipendenti dalle altre amministrazioni, in base alle norme del regolamento delle stesse. Il presente comma non si applica agli avvocati inquadrati con qualifica non dirigenziale negli enti pubblici e negli enti territoriali. Il residuo dieci per cento resta acquisito al bilancio dell'Avvocatura dello Stato ed è destinato al pagamento di borse ai praticanti avvocati che espletano la pratica forense presso l'Avvocatura dello Stato.
  3. L'Avvocatura dello Stato è dotata di autonomia amministrativa, finanziaria e contabile. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono trasmessi al Presidente della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Al primo comma dell'articolo 23 della legge 3 aprile 1979, n. 103, dopo il punto 1. è aggiunto il seguente punto:
  «1-bis) ad approvare il regolamento per l'organizzazione, il funzionamento e la gestione delle spese e delle entrate dell'Avvocatura dello Stato nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto, con unico capitolo, nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  1-ter) ad approvare il regolamento per la distribuzione degli onorari di causa secondo criteri di merito ed efficienza».

  4. La pratica forense presso l'Avvocatura dello Stato è equiparata ad ogni effetto a quella eseguita presso avvocato del libero foro.
  5. L'Avvocatura dello Stato è autorizzata, a decorrere dall'anno 2014, ad assumere avvocati e procuratori dello Stato fino al completamento del ruolo organico di cui alla tabella A allegata alla legge 3 aprile 1979, n. 103.
  6. L'articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 è così sostituito:
  «43. 1. L'Avvocatura dello Stato può assumere la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi avanti le Autorità giudiziarie, i Collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali, di amministrazioni pubbliche non statali ed enti sovvenzionati e sottoposti a tutela od anche a sola vigilanza dello Stato nonché delle società partecipate in via maggioritaria dallo Stato, sempre che sia autorizzata da disposizione di legge, di regolamento o di altro provvedimento approvato con decreto del presidente del consiglio dei Ministri.
  2. [Le disposizioni e i provvedimenti anzidetti debbono essere promossi di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze] comma abrogato.
  3. Qualora sia intervenuta l'autorizzazione, di cui al primo comma, la rappresentanza e la difesa nei giudizi indicati nello stesso comma sono assunte dalla Avvocatura dello Stato in via organica ed esclusiva, eccettuati i casi di conflitto di interessi con lo Stato o con le regioni.
  4. Gli enti di cui al comma 1 possono non avvalersi della Avvocatura dello Stato nell'ipotesi di conflitto d'interessi con lo Stato che deve constare in apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza e alla competente sezione di controllo della Corte dei conti.
  5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono estese agli enti regionali e alle società partecipate in via maggioritaria delle regioni, previa deliberazione degli organi competenti e intesa con l'Avvocatura dello Stato.
9. 48. Sandra Savino.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.

  1. Il comma 457 dell'articolo 27 dicembre 2013, n. 147, è abrogato.
  2. Nei giudizi introdotti dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2017, i compensi professionali spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni legislative o contrattuali nel caso di sentenze favorevoli, con esclusione delle spese legali recuperate a carico della controparte, sono distribuiti ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato, nella misura del 30 per cento di quelli che si sarebbero liquidati nei confronti del soccombente.
  3. Per l'Avvocatura dello Stato, le somme derivanti dalle riduzioni di spesa di cui al comma 2 sono destinate a finanziare progetti di rafforzamento dell'efficienza dell'attività della predetta Avvocatura: tali progetti sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta dell'Avvocato Generale dello Stato e previa delibera del CAPS, e devono riguardare, in sede di prima applicazione, la implementazione del sistema informatico, lo sviluppo di una piattaforma informatica dell'attività professionale e il pagamento di borse di studio ai praticanti avvocati che espletano la pratica forense presso l'Avvocatura dello Stato.
  4. La pratica forense presso l'Avvocatura dello Stato è equiparata ad ogni effetto a quella svolta presso un avvocato del libero foro.
9. 52. Centemero.

  Sostituirlo con il seguente:

Articolo 9.
(Riforma degli onorari dell'Avvocatura generale dello Stato e delle Avvocature degli Enti Pubblici).

  1. Sono abrogati il comma 457 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e il comma 3 dell'articolo 21 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. L'abrogazione del citato comma 3 ha efficacia relativamente alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  2. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, il dieci per cento delle somme recuperate è ripartito tra gli avvocati dello Stato.
  3. Nelle ipotesi di pronuncia favorevole con liquidazione dei compensi professionali a favore dell'Amministrazione, i medesimi compensi sono interamente corrisposti agli avvocati dipendenti delle amministrazioni pubbliche, iscritti nell'elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati, entro i limiti di cui ai commi 5 e 6.
  4. In tutti i casi di pronuncia giurisdizionale favorevole con compensazione integrale delle spese, agli avvocati dipendenti delle amministrazioni pubbliche, iscritti nell'elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati, sono corrisposti compensi professionali nella misura massima del cinquanta per cento degli importi indicati nelle tabelle ministeriali allegate al regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, entro i limiti di cui ai commi 5 e 6.
  5. L'importo complessivo dei compensi professionali di cui ai commi 2, 3 e 4 corrisposti a ciascun avvocato dipendente delle Amministrazioni Pubbliche, iscritto nell'elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati, non può superare la misura massima del 50 per cento della sua retribuzione annua lorda.
  6. In ogni caso, l'ammontare complessivo della retribuzione corrisposta a ciascun avvocato dipendente delle Amministrazioni Pubbliche, iscritto nell'elenco speciale annesso all'Albo degli avvocati, inclusi i compensi professionali di cui ai commi 2, 3 e 4, non può superare il limite retributivo di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come modificato dall'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
  7. I commi 2, 3, 4, 5 e 6 si applicano in relazione alle pronunce giurisdizionali favorevoli depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
9. 60. Monchiero.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.
(Riforma degli onorari dell'Avvocatura generale dello Stato e delle Avvocature degli Enti Pubblici).

  1. Sono abrogati il comma 457 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e il comma 3 dell'articolo 21 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. L'abrogazione del citato comma 3 ha efficacia relativamente alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  2. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, il dieci per cento delle somme recuperate è ripartito tra gli avvocati dello Stato.
  3. Nelle ipotesi di pronuncia favorevole con liquidazione dei compensi professionali a favore dell'Amministrazione, i medesimi compensi sono interamente corrisposti agli avvocati dipendenti delle amministrazioni pubbliche, iscritti nell'elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati, entro il limite di cui al comma 5.
  4. In tutti i casi di pronuncia giurisdizionale favorevole con compensazione integrale delle spese, agli avvocati dipendenti delle amministrazioni pubbliche, iscritti nell'elenco speciale annesso all'Albo degli avvocati, sono corrisposti compensi professionali nella misura massima del cinquanta per cento degli importi indicati nelle tabelle ministeriali allegate al regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, entro il limite di cui al comma 5.
  5. In ogni caso, l'importo complessivo dei compensi professionali di ciascun avvocato dipendente delle Amministrazioni Pubbliche, iscritto nell'elenco speciale annesso all'Albo degli avvocati, non può superare il limite di 50.000 euro l'anno, al lordo dei contributi previdenziali e fiscali a carico del dipendente.
  6. I commi 2, 3, 4 e 5 si applicano in relazione alle pronunce giurisdizionali favorevoli depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
9. 73. Kronbichler, Daniele Farina, Sannicandro, Quaranta.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.
(Riforma degli onorari dell'Avvocatura generale dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici).

  1. Sono abrogati il comma 457 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e il comma 3 dell'articolo 21 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. L'abrogazione del citato comma 3 ha efficacia relativamente alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, il dieci per cento delle somme recuperate è ripartito tra gli avvocati dello Stato o tra gli avvocati dipendenti dalle altre amministrazioni, in base alle norme del regolamento delle stesse. Il presente comma non si applica agli avvocati inquadrati con qualifica non dirigenziale negli enti pubblici e negli enti territoriali.
  2. In tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, ai dipendenti, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato, i compensi professionali sono corrisposti in base alle norme dei regolamenti delle singole amministrazioni, e comunque nei limiti delle risorse stanziate.
  3. I commi 1, terzo periodo, e 2 si applicano alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
9. 67. Dorina Bianchi, Piccone.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.
(Riforma degli onorari dell'Avvocatura generale dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici).

  1. Sono abrogati il comma 457 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e il comma 3 dell'articolo 21 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. L'abrogazione del citato comma 3 ha efficacia relativamente alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, il dieci per cento delle somme recuperate è ripartito tra gli avvocati dello Stato o tra gli avvocati dipendenti dalle altre amministrazioni, in base alle norme del regolamento delle stesse. Il presente comma non si applica agli avvocati inquadrati con qualifica non dirigenziale negli enti pubblici e negli enti territoriali.
  2. In tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, ai dipendenti, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato, non sono corrisposti i compensi professionali. Il presente comma non si applica ai casi di compensazione delle spese pronunciate ai sensi dell'articolo 152 disp. att. cod. proc. civ.
  3. I commi 1, terzo periodo, e 2 si applicano alte sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
9. 66. Dorina Bianchi, Piccone.

  Sostituirlo con il seguente:
  1. Sono abrogati il comma 457 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e il comma 3 dell'articolo 21 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. L'abrogazione del citato comma 3 ha efficacia relativamente alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  2. In tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, ai dipendenti, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato, non sono corrisposti compensi professionali.
  3. Il comma 2 si applica alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
9. 15. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.

  Sostituirlo con il seguente:
  1. Il comma 457 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 è sostituito dal seguente:
  «I compensi professionali spettanti agli avvocati e ai procuratori dello Stato ai sensi dell'articolo 21, comma 3, del regio decreto 30 ottobre 1933 n. 1611, e successive modificazioni, o previsti da altre analoghe disposizioni legislative o contrattuali a favore dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato, sono corrisposti nella misura del 50 per cento. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente comma sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria ad apposito capitolo di bilancio dello Stato. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale».

  2. Il comma 1 si applica alle transazioni approvate e alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
9. 20. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.
(Riforma degli onorari dell'Avvocatura generale dello Stato ed istituzione di una Commissione paritetica per la valutazione dei carichi di lavoro).

  1. Fino al 31 dicembre 2016, trovano applicazione le norme contenute nel comma 457 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e nel comma 3 dell'articolo 21 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
  2. È istituita una Commissione paritetica, composta dai delegati delle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, dalle Rappresentanze sindacali unitarie, dai rappresentanti del personale togato e dai componenti dell'amministrazione, al fine di verificare i carichi di lavoro presso l'Avvocatura generale dello Stato e in ciascuna Avvocatura distrettuale.
  3. Entro il 31 dicembre 2014, la Commissione elabora un documento in cui sia definito il fabbisogno di risorse professionali e le procedure gestionali al fine del raggiungimento dell'obiettivo di contenimento della spesa in un'ottica di efficienza ed efficacia.
9. 64. Polverini.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.

  1. Il comma 2 dell'articolo 21 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, è sostituito dal seguente:
  «La ripartizione delle somme di cui al precedente comma fra gli avvocati e procuratori dello Stato è disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Avvocato generale dello Stato, sentito il Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato, su base prevalentemente territoriale e secondo criteri di merito e di efficienza».

  2. L'ultimo comma dell'articolo 21 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, è abrogato.
*9. 46. Gelmini.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.

  1. Il comma 2 dell'articolo 21 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, è sostituito dal seguente:
  «La ripartizione delle somme di cui al precedente comma fra gli avvocati e procuratori dello Stato è disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Avvocato generale dello Stato, sentito il Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato, su base prevalentemente territoriale e secondo criteri di merito e di efficienza».

  2. L'ultimo comma dell'articolo 21 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, è abrogato.
*9. 49. Centemero.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.

  1. Il comma 457 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è abrogato.
  2. Con riferimento ai giudizi introdotti dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2017, è sospesa, nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato, l'erogazione dei compensi professionali spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni legislative o contrattuali nel caso di sentenze favorevoli, con esclusione delle spese legali recuperate a carico della controparte.
  3. Nel periodo di cui al comma 2, l'Avvocatura dello Stato e le altre pubbliche amministrazioni interessate sono tenute ad adottare una nuova regolamentazione che garantisca la distribuzione dei predetti compensi professionali prevalentemente in ragione della produttività individuale verificata secondo criteri oggettivi.
9. 51. Centemero.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.

  1. L'Avvocatura generale dello Stato è dotata di autonomia amministrativa, finanziaria e contabile. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono trasmessi al Presidente della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
  2. Al primo comma dell'articolo 23 della legge 3 aprile 1979, n. 103, dopo il punto 1 è aggiunto il seguente punto:
   1-bis) ad approvare il regolamento per l'organizzazione, il funzionamento e la gestione delle spese e delle entrate dell'Avvocatura dello Stato nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto, con un unico capitolo, nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri».

  3. Dopo il comma 1 dell'articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933 n. 1611 è inserito il seguente comma:
  «1-bis. Le disposizioni di cui al precedente comma 1 si applicano a tutti gli enti, anche costituiti nelle forme del diritto privato, compresi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009 n. 196, nonché alle società di cui lo Stato o altri enti cui sia attribuito il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato possiedono la maggioranza delle azioni o delle quote o un numero di azioni o quote sufficiente per esercitare un'influenza dominante».
9. 19. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. La legge riconosce la rilevanza dell'attività istituzionale dell'Avvocatura dello Stato e delle altre avvocature degli enti pubblici al fine del buon andamento della pubblica amministrazione nonché del perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità e legalità dell'attività amministrativa. Il ricorso a professionisti del libero foro è consentito eccezionalmente per comprovate e motivate ragioni di opportunità, delle quali deve darsi adeguatamente conto nel provvedimento che dispone l'utilizzo dei detti professionisti. A fronte di sentenza favorevole, agli Avvocati ed ai Procuratori dello Stato nonché agli avvocati delle avvocature degli enti pubblici compete il diritto alla corresponsione dei compensi professionali in conformità a quanto disposto dai commi seguenti nonché dalle leggi speciali e dai regolamenti che ne disciplinano il funzionamento.
9. 2. Tidei.

  Al comma 1, sostituire le parole: Sono abrogati il comma 457 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e con le seguenti: È abrogato.
*9. 8. Carrescia, Manzi.

  Al comma 1, sostituire le parole: Sono abrogati il comma 457 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e con le seguenti: È abrogato.
*9. 18. Di Salvo, Pilozzi, Piazzoni, Migliore, Lacquaniti, Nardi, Lavagno, Zan, Fava, Labriola.

  Al comma 1, sopprimere il secondo ed il terzo periodo.
9. 43. Dieni, Cozzolino, Lombardi, D'Ambrosio, Dadone, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1 sopprimere le parole da: Nelle ipotesi di sentenza fino a: in base alle norme del regolamento delle stesse.
9. 93. Lauricella, Ribaudo.

  Al comma 1, sopprimere il terzo e il quarto periodo.
*9. 40. Taglialatela, La Russa.

  Al comma 1 sopprimere il terzo e il quarto periodo.
*9. 47. Gelmini.

  Al comma 1, sopprimere il terzo e il quarto periodo.
*9. 50. Centemero.

  Al comma 1 sopprimere il terzo e il quarto periodo.
*9. 25. Parisi.

  Al comma 1 sostituire il terzo e il quarto periodo con i seguenti: In attesa di una nuova disciplina organica dello stato giuridico e del trattamento economico degli Avvocati dello Stato, nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, il venticinque per cento delle somme recuperate è ripartito tra gli avvocati dello Stato. Nelle medesime ipotesi il 40 per cento delle somme recuperate è ripartito tra gli avvocati dipendenti dalle altre amministrazioni, in base alle norme del regolamento delle stesse.

  Conseguentemente dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. L'ammontare annuo dei compensi professionali di cui ai commi precedenti non può eccedere il 25 per cento del trattamento economico percepito. In ogni caso, la retribuzione annua, comprensiva delle somme di tali compensi, non può superare il limite di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come modificato dall'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
9. 31. Giorgis, Tino Iannuzzi, Bonavitacola, Rossomando, Roberta Agostini, Bonanno.

  Al comma 1 sostituire il terzo e il quarto periodo con i seguenti: In attesa di una nuova disciplina organica dello stato giuridico e del trattamento economico degli Avvocati dello Stato, nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, il venticinque per cento delle somme recuperate è ripartito tra gli avvocati dello Stato. Nelle medesime ipotesi il cinquanta per cento delle somme recuperate è ripartito tra gli avvocati dipendenti dalle altre amministrazioni, in base alle norme del regolamento delle stesse.

  Conseguentemente dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. In ogni caso, la retribuzione annua, comprensiva delle somme di tali compensi, non può superare il limite di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come modificato dall'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
9. 65. Rossomando.

  Al comma 1 sopprimere il terzo periodo.
9. 24. Lauricella, Ribaudo.

  Al comma 1, terzo periodo, sostituire la parola: dieci con la seguente: quaranta.
9. 3. Tidei.

  Al comma 1, terzo periodo sostituire le parole: dieci per cento con le seguenti: venti per cento e sopprimere l'ultimo periodo.
9. 38. Centemero.

  Al comma 1, terzo periodo sostituire la parola: dieci con la seguente: cinque.
9. 42. Sorial, Lombardi, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Dadone, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole: avvocati dello Stato.

  Conseguentemente dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. L'attribuzione agli avvocati e procuratori dello Stato degli onorari e delle competenze di avvocato liquidati dal giudice a carico della controparte, riscossi ai sensi dell'articolo 21 comma 1 del regio decreto del 30 ottobre 1933, n. 1611, costituisce riconoscimento della performance professionale. Con regolamento dell'Avvocato Generale, sentito il Consiglio degli Avvocati e Procuratori dello Stato, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità in base alle quali gli onorari riscossi sono ripartiti, tra avvocati e procuratori dello Stato all'interno dell'Avvocatura Generale dello Stato e delle singole Avvocature Distrettuali dello Stato, in considerazione della performance individuale secondo criteri oggettivamente misurabili.
  Il regolamento stabilisce altresì la misura massima, anche sotto forma di percentuale del trattamento economico omnicomprensivo, che ogni avvocato e procuratore dello Stato può percepire a titolo di onorari professionali. Fino al 31 dicembre 2017 tale percentuale non potrà essere superiore al 25 per cento del trattamento economico omnicomprensivo. Con lo stesso regolamento sono stabiliti i criteri di assegnazione degli affari, consultivi e contenziosi, secondo i principi di equità nella qualità e quantità del lavoro. L'Avvocatura dello Stato è dotata di autonomia amministrativa, finanziaria e contabile. Il bilancio preventivo e il rendiconto di gestione finanziaria sono trasmessi al Presidente della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
9. 56. Misuraca, Dorina Bianchi.

  Al comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole: tra gli avvocati dello Stato o sostituire e le parole: dalle altre amministrazioni con le seguenti: di amministrazioni non statali.
9. 11. Bueno.

  Al comma 1 sopprimere l'ultimo periodo.

  Conseguentemente dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. I presenti commi non si applicano agli avvocati inquadrati con qualifica non dirigenziale negli enti pubblici e negli enti territoriali.
9. 62. Saltamartini.

  Al comma 1 sopprimere l'ultimo periodo.

  Conseguentemente aggiungere, in fine, il seguente comma:
  3-bis.
Il presente comma non si applica agli avvocati inquadrati con qualifica non dirigenziale negli enti pubblici e negli enti territoriali.
9. 29. La Russa, Gelmini.

  Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.
*9. 39. Centemero.

  Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.
*9. 41. Sorial, Cozzolino, Lombardi, Dieni, D'Ambrosio, Dadone, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.
*9. 45. Agostinelli, Colletti, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Turco.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 sostituire l'ultimo periodo col seguente: «Il precedente periodo non si applica agli avvocati degli enti pubblici e degli enti territoriali.»;
   b) al comma 2 aggiungere infine le seguenti parole: «al superamento del limite retributivo di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come modificato dall'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
9. 57. Misuraca.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo, con il seguente: «il presente comma non si applica agli avvocati degli enti pubblici e degli enti territoriali»;
   b) Al comma 2, dopo le parole: «non sono corrisposti compensi professionali» aggiungere le seguenti: «al superamento del limite retributivo di cui all'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 214, così come modificato dall'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89».
9. 63. Leone.

  Al comma 1 sostituire le parole Il presente comma non si applica con le seguenti: Il presente comma e quello successivo non si applicano.
9. 35. D'Alia.

  Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: il presente comma con le parole: il precedente periodo e sopprimere le parole: inquadrati con qualifica non dirigenziale.

  Conseguentemente al comma 2, dopo le parole: non sono corrisposti compensi professionali aggiungere le seguenti: al superamento del limite retributivo di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come modificato dall'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
9. 21. Manzi, Carrescia.

  Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: Il presente comma con le seguenti: Il precedente periodo.
9. 32. Amoddio.

  Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: Il presente comma con le seguenti: La decurtazione di cui al presente comma.
9. 4. Tidei.

  Al comma 1, quarto periodo, sopprimere le parole: inquadrati con qualifica non dirigenziale.
9. 27. Martelli, Giorgio Piccolo, Gregori, Boccuzzi, Baruffi.

  Al comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo: Agli avvocati delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma secondo del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, spettano nel solo caso di sentenza favorevole per l'ente di appartenenza, con spese di giudizio poste a carico della controparte, gli onorari nella misura liquidata dal giudice, le cui spese di recupero sono poste a carico dei medesimi avvocati dipendenti. Nulla è dovuto in caso di integrale o parziale compensazione delle spese. Per tali avvocati la retribuzione annua, comprensiva di tutti gli eventuali altri emolumenti od onorari, non può superare il doppio del reddito lordo previsto dal contratto di lavoro stipulato.

  Conseguentemente al comma 2 sostituire le parole ai dipendenti, ivi incluso il con al.
9. 44. Agostinelli, Colletti, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Turco, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente: In tutti i casi in cui il giudice dispone la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese legali in favore di una pubblica amministrazione costituita in giudizio per mezzo di propri dipendenti, i compensi professionali liquidati si intendono aumentati in misura pari agli oneri riflessi, tributari e previdenziali, a carico dell'amministrazione stessa, anche se ad essi non faccia espressamente riferimento il provvedimento di liquidazione.
9. 5. Tidei.

  Al comma 1, aggiungere, in fine il seguente periodo: Sono fatte salve le previsioni di cui all'articolo 43, comma 4 della legge n. 69 del 2009.
9. 72. Placido, Airaudo, Kronbichler.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. L'attribuzione agli avvocati e procuratori dello Stato degli onorari e delle competenze di avvocato liquidati dal giudice a carico della controparte, riscossi ai sensi dell'articolo 21, comma 1 del regio decreto del 30 ottobre 1933, n. 1611, costituisce riconoscimento della performance professionale. Con regolamento dell'Avvocato Generale, sentito il Consiglio degli Avvocati e Procuratori dello Stato, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità in base alle quali gli onorari riscossi sono ripartiti, tra avvocati e procuratori dello Stato all'interno dell'Avvocatura Generale dello Stato e delle singole Avvocature Distrettuali dello Stato, in considerazione della performance individuale secondo criteri oggettivamente misurabili. Il regolamento stabilisce altresì la misura massima, anche sotto forma di percentuale del trattamento economico omnicomprensivo, che ogni avvocato e procuratore dello Stato può percepire a titolo di onorari professionali. Fino al 31 dicembre 2017 tale percentuale non potrà essere superiore al 25 per cento del trattamento economico omnicomprensivo. Con lo stesso regolamento sono stabiliti i criteri di assegnazione degli affari, consultivi e contenziosi, secondo i principi di equità nella qualità e quantità del lavoro. L'Avvocatura dello Stato è dotata di autonomia amministrativa, finanziaria e contabile. Il bilancio preventivo e il rendiconto di gestione finanziaria sono trasmessi al Presidente della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
9. 10. Bueno.

  Al comma 2 sostituire le parole da ai dipendenti fino alla fine del comma con le seguenti: agli avvocati inquadrati con qualifica dirigenziale e ai dipendenti amministrativi, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato, non sono corrisposti compensi professionali.
9. 37. D'Alia.

  Al comma 2, sostituire le parole: non sono corrisposti compensi professionali con le seguenti: sono corrisposti compensi professionali nella misura del venti per cento di quelli che si sarebbero liquidati nei confronti del soccombente. Quando la compensazione delle spese sia parziale, oltre alla quota degli onorari riscossa nei confronti del soccombente, è corrisposto il venti per cento della quota di compensi professionali sulla quale cadde la compensazione. La misura dei compensi di cui al presente comma è aumentata al quaranta per cento in favore dei soli avvocati inquadrati con qualifica non dirigenziale negli enti pubblici e negli enti territoriali.
9. 6. Tidei.

  Al comma 2, sostituire le parole: non sono corrisposti compensi professionali con le seguenti: i compensi professionali sono corrisposti in base alle norme dei regolamenti delle singole amministrazioni e comunque entro i limiti delle risorse stanziate.
*9. 13. Pisicchio.

  Al comma 2, sostituire le parole: non sono corrisposti compensi professionali con le seguenti: i compensi professionali sono corrisposti in base alle norme dei regolamenti delle singole amministrazioni e comunque entro i limiti delle risorse stanziate.
*9. 54. Di Gioia.

  Al comma 2, sostituire le parole: non sono corrisposti compensi professionali con le seguenti: i compensi professionali sono corrisposti in base alle norme dei regolamenti delle singole amministrazioni e comunque entro i limiti delle risorse stanziate.
*9. 58. Misuraca.

  Al comma 2, sostituire le parole: non sono corrisposti compensi professionali con le seguenti: i compensi professionali sono corrisposti in base alle norme dei regolamenti delle singole amministrazioni e comunque entro i limiti delle risorse stanziate.
*9. 70. Centemero.

  Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo:
  Il presente comma non si applica ai casi di compensazione delle spese pronunciate sensi dell'articolo 152 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.
**9. 14. Pisicchio.

  Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo:
  Il presente comma non si applica ai casi di compensazione delle spese pronunciate sensi dell'articolo 152 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.
**9. 9. Carrescia, Manzi.

  Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo:
  Il presente comma non si applica ai casi di compensazione delle spese pronunciate sensi dell'articolo 152 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.
**9. 55. Di Gioia.

  Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo:
  Il presente comma non si applica ai casi di compensazione delle spese pronunciate sensi dell'articolo 152 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.
**9. 61. Misuraca.

  Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo:
  Il presente comma non si applica ai casi di compensazione delle spese pronunciate sensi dell'articolo 152 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.
**9. 69. Centemero.

  Al comma 2, aggiungere, in fine le parole: al superamento del limite retributivo di cui all'articolo 23-ter del decreto- legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come modificato dall'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
*9. 22. Amoddio.

  Al comma 2, aggiungere, in fine le parole: al superamento del limite retributivo di cui all'articolo 23-ter del decreto- legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come modificato dall'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
*9. 26. Martelli, Giorgio Piccolo, Gregori, Boccuzzi, Baruffi.

  Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  Sono esclusi dalla previsione di cui al presente comma i giudizi nei quali il giudice compensi le spese ai sensi dell'articolo 152 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile.
9. 30. La Russa, Gelmini.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei confronti degli avvocati le cui pubbliche amministrazioni hanno adottato un regolamento con la previsione di un tetto o di un limite massimo di compensi erogabili,.
9. 1. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. È fatta salva, per il personale dipendente del comparto regioni – enti locali appartenente al ruolo dell'avvocatura interna, la disciplina, da adottarsi in sede di contrattazione decentrata integrativa, che preveda la correlazione tra i compensi professionali e la retribuzione di risultato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 27 del CCNL del 14 settembre 2000 del medesimo comparto.
9. 34. Bonavitacola, Tino Iannuzzi.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. I commi 1, terzo periodo, e 2 si applicano ai giudizi introdotti dopo la pubblicazione della legge di conversione del presente decreto-legge.
9. 53. Leone.

  Aggiungere il seguente comma:
  3-bis. I commi 1, terzo periodo e 2 non si applicano agli avvocati inquadrati con qualifica non dirigenziale negli enti pubblici e negli enti territoriali.
9. 71. Centemero.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Ai dipendenti che beneficiano dell'erogazione dei compensi di cui ai precedenti commi non sono corrisposte altre tipologie di retribuzione di risultato ad eccezione di quelle correlate all'espletamento dell'incarico di responsabile dell'ufficio, conferito in conformità a quanto disposto dall'articolo 23, comma 2, legge 31 dicembre 2012, n. 247.
  3-ter. In un'ottica di compensazione per le decurtazioni di cui ai precedenti commi, di valorizzazione e conservazione delle professionalità interne e di migliore perseguimento del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, gli avvocati inquadrati con qualifica non dirigenziale negli enti pubblici e negli enti territoriali che, anche successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, abbiano maturato dodici mesi di anzianità di iscrizione nell'albo speciale degli abilitati al patrocinio innanzi le giurisdizioni superiori conseguono il diritto all'inquadramento nella qualifica dirigenziale. Detto inquadramento non costituisce nuova assunzione.
9. 7. Tidei.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Il primo ed il secondo comma non si applicano agli avvocati inquadrati con qualifica non dirigenziale negli enti pubblici e negli enti territoriali.
9. 36. D'Alia.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. I commi 1, terzo periodo e 2 non si applicano agli avvocati inquadrati con qualifica non dirigenziale negli enti pubblici e negli enti territoriali.
*9. 12. Pisicchio.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. I commi 1, terzo periodo e 2, non si applicano agli avvocati inquadrati con qualifica non dirigenziale negli enti pubblici e negli enti territoriali.
*9. 59. Misuraca.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente comma:
  3-bis. Sono fatte salve le previsioni di cui all'articolo 43, comma 4 della legge n. 69 del 2009.
9. 17. Di Salvo, Pilozzi, Piazzoni, Migliore, Lacquaniti, Nardi, Lavagno, Zan, Fava, Labriola.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Delega al Governo per l'attuazione dell'articolo 19, commi 1 e 2, della legge 4 novembre 2010, n. 183 e per la semplificazione normativa in materia di trattamento economico del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

  1. Al fine di dare attuazione all'articolo 19, comma 2, della legge 4 novembre 2010, n. 183, e per realizzare la semplificazione normativa in materia di trattamento economico del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in applicazione dei principi dettati dalla Costituzione, nonché al fine di garantire l'effettiva equiordinazione delle figure professionali omogenee del Comparto sicurezza e difesa, il Governo, su proposta della Commissione di cui al seguente comma, sentiti i pareri del Ministro della difesa, del Ministro dell'Interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto-legge, uno o più decreti legislativi.
  2. La Commissione di cui al comma 1 è composta da:
   a) 5 membri designati dalle organizzazioni sindacali Comparto sicurezza, compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, maggiormente rappresentative a livello nazionale;
   b) 5 membri designati dai Consigli Centrali e Intermedi delle rappresentanze dei militari delle Forze armate e di polizia a ordinamento militare;
   c) 1 membro designato dal Ministro della difesa;
   d) 1 membro designato dal Ministro dell'Interno;
   e) 1 membro designato dal Ministro dell'economia e delle finanze.

  I membri della Commissione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto- legge. Il Presidente del Consiglio dei ministri provvede altresì a nominare un Presidente della Commissione e ne stabilisce le funzioni, i compiti e le risorse per l'assolvimento del mandato e per garantire il funzionamento della Commissione medesima. Gli incarichi di cui al presente comma sono svolti a titolo gratuito.

  3. Dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, avranno effetto le seguenti abrogazioni e modifiche di norme:
   a) gli articoli 986, 987, 988, 992, 993, 994, 995, 996, 1076, 1077, 1082, 1083, 1802, 1803, 1804, 1815, 1816, 1818, 1870, 2160, 2162, 2261 e 2262 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono abrogati;
   b) gli articoli 5, commi 3 e 4, 43, commi 22 e 23, e 43-ter della legge 1o aprile 1981, n. 121, sono abrogati;
   c) l'articolo 7 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, è abrogato;
   d) agli articoli 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, e 8, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, le parole «provenienti da ruoli inferiori,» sono soppresse;
   e) nei confronti del personale dei Comparti sicurezza, difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il cui trattamento di quiescenza sarà liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, troverà applicazione il coefficiente di trasformazione relativo al sessantacinquesimo anno di età, previsto dalla tabella A allegata alla legge medesima.

  4. A decorrere dalla data di attuazione del presente articolo i risparmi di spesa realizzati sono versati al bilancio dello Stato.
9. 01. Giachetti.

  Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

Art. 9-bis.

  1. Al Capo II del Testo unico delle disposizioni concernenti gli Enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di rendere facoltativa, per i comuni e le province, la nomina del segretario titolare dipendente dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciale è apportata la seguente modifica:
   articolo 97, comma 1, dopo le parole: «il comune e la provincia hanno», sono inserite le seguenti: «la facoltà di avvalersi di».
9. 02. Guidesi, Invernizzi, Matteo Bragantini.

ART. 10.

  Sopprimerlo.
*10. 48. Fabrizio Di Stefano, Riccardo Gallo.

  Sopprimerlo.
*10. 4. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.

  Sopprimerlo.
*10. 1. Fabrizio Di Stefano, Riccardo Gallo.

  Sopprimerlo.
*10. 28. Dorina Bianchi, Misuraca, Piccone.

  Sopprimerlo.
*10. 3. Fabbri, Cominelli, Manzi.

  Sopprimerlo.
*10. 47. La Russa.

  Sopprimerlo.
*10. 6. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.
(Riduzione dei diritti di rogito del segretario comunale e provinciale e nuova ripartizione del provento annuale del diritti di segreteria).

  1. All'articolo 41, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, le parole: «e fino ad un massimo di un terzo dello stipendio in godimento» sono sostituite con le seguenti: «e fino ad un massimo di un quinto dello stipendio in godimento».
  2. A far data dall'approvazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 6 dell'articolo 21 della presente legge, la quota dei proventi annuali dei diritti di segreteria attribuita al Ministero dell'Interno dall'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, è ridotta del 20 per cento ed è devoluta alla Scuola nazionale dell'amministrazione per il finanziamento delle attività di reclutamento, formazione e specializzazione dei segretari comunali e provinciali e per la formazione dei dirigenti degli enti locali.
**10. 17. Dorina Bianchi, Piccone.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.
(Riduzione dei diritti di rogito del segretario comunale e provinciale e nuova ripartizione del provento annuale dei diritti di segreteria).

  1. All'articolo 41, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, le parole: «e fino ad un massimo di un terzo dello stipendio in godimento» sono sostituite con le seguenti: «e fino ad un massimo di un quinto dello stipendio in godimento».
  2. A far data dall'approvazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 6 dell'articolo 21 della presente legge, la quota dei proventi annuali dei diritti di segreteria attribuita al Ministero dell'Interno dall'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, è ridotta del 20 per cento ed è devoluta alla Scuola nazionale dell'amministrazione per il finanziamento delle attività di reclutamento, formazione e specializzazione dei segretari comunali e provinciali e per la formazione dei dirigenti degli enti locali.
**10. 39. D'Alia.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.
(Riduzione dei diritti di rogito del segretario comunale e provinciale e nuova ripartizione del provento annuale dei diritti di segreteria).

  1. All'articolo 41, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, le parole: «e fino ad un massimo di un terzo dello stipendio in godimento» sono sostituite con le seguenti: «e fino ad un massimo di un quinto dello stipendio in godimento».
  2. A far data dall'approvazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 6 dell'articolo 21 della presente legge, la quota dei proventi annuali dei diritti di segreteria attribuita al Ministero dell'Interno dall'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, è ridotta del 20 per cento ed è devoluta alla Scuola nazionale dell'amministrazione per il finanziamento delle attività di reclutamento, formazione e specializzazione dei segretari comunali e provinciali e per la formazione dei dirigenti degli enti locali.
**10. 23. D'Attorre, Lauricella, Roberta Agostini, Bruno, Oliverio, Covello.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.
(Riduzione dei diritti di rogito del segretario comunale e provinciale e nuova ripartizione del provento annuale del diritti di segreteria).

  1. All'articolo 41, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, le parole: «e fino ad un massimo di un terzo dello stipendio in godimento» sono sostituite con le seguenti: «e fino ad un massimo di un quinto dello stipendio in godimento.»
10. 7. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. L'articolo 41, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, è abrogato. L'abrogazione ha efficacia a far data dall'entrata in vigore del primo rinnovo del contratto collettivo dei segretari comunali e provinciali, con il quale la funzione rogatoria verrà disciplinata nel rispetto del principio di onnicomprensività della retribuzione.
  2. A far data dall'approvazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 6 dell'articolo 21 della presente legge, la quota dei proventi annuali dei diritti di segreteria attribuita al Ministero dell'Interno dall'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, è ridotta del 20 per cento ed è devoluta alla Scuola nazionale dell'amministrazione per il finanziamento delle attività di reclutamento, formazione e specializzazione dei segretari comunali e provinciali e per la formazione dei dirigenti degli enti locali».

  Conseguentemente dopo il comma 1 dell'articolo 54 aggiungere il seguente:
  1-bis. Nel periodo intercorrente fra la data di entrata in vigore del decreto legge e l'entrata in vigore della presente legge di conversione, ai fini della regolazione degli effetti dell'articolo 10 si applica la disciplina prevista dalla presente legge di conversione.
10. 10. Manzi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.
(Abrogazione dei diritti di rogito del segretario comunale e provinciale e nuova ripartizione del provento annuale dei diritti di segreteria).

  1. L'articolo 41, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, è abrogato. L'abrogazione ha efficacia a far data dall'entrata in vigore del primo rinnovo del contratto collettivo dei segretari comunali e provinciali, con il quale la funzione rogatoria verrà disciplinata nel rispetto del principio di onnicomprensività della retribuzione.
  2. A far data dall'approvazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 6 dell'articolo 21 della presente legge, la quota dei proventi annuali dei diritti di segreteria attribuita al Ministero dell'Interno dall'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, è ridotta del 20 per cento ed è devoluta alla Scuola nazionale dell'amministrazione per il finanziamento delle attività di reclutamento, formazione e specializzazione dei segretari comunali e provinciali e per la formazione dei dirigenti degli enti locali.
*10. 15. Dorina Bianchi, Piccone.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.
(Abrogazione dei diritti di rogito del segretario comunale e provinciale e nuova ripartizione del provento annuale dei diritti di segreteria).

  1. L'articolo 41, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, è abrogato. L'abrogazione ha efficacia a far data dall'entrata in vigore del primo rinnovo del contratto collettivo dei segretari comunali e provinciali, con il quale la funzione rogatoria verrà disciplinata nel rispetto del principio di onnicomprensività della retribuzione.
  2. A far data dall'approvazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 6 dell'articolo 21 della presente legge, la quota dei proventi annuali dei diritti di segreteria attribuita al Ministero dell'Interno dall'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, è ridotta del 20 per cento ed è devoluta alla Scuola nazionale dell'amministrazione per il finanziamento delle attività di reclutamento, formazione e specializzazione dei segretari comunali e provinciali e per la formazione dei dirigenti degli enti locali.
*10. 41. D'Alia.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.
(Abrogazione dei diritti di rogito del segretario comunale e provinciale e abrogazione della ripartizione del provento annuale dei diritti di segreteria).

  1. L'articolo 41, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, è abrogato. L'abrogazione ha efficacia a far data dall'entrata in vigore del primo rinnovo del contratto collettivo dei segretari comunali e provinciali.
  2. L'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, è sostituito con il seguente: «Il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al comune o alla provincia».
  3. La disposizione di cui al comma precedente entra in vigore con l'approvazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 6 dell'articolo 21 della presente legge, con il quale sono individuate le corrispondenti risorse a carico del bilancio dello stato.
**10. 51. Giovanna Sanna.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.
(Abrogazione dei diritti di rogito del segretario comunale e provinciale e abrogazione della ripartizione del provento annuale dei diritti di segreteria).

  1. L'articolo 41, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, è abrogato. L'abrogazione ha efficacia a far data dall'entrata in vigore del primo rinnovo del contratto collettivo dei segretari comunali e provinciali.
  2. L'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, è sostituito con il seguente: «Il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al comune o alla provincia».
  3. La disposizione di cui al comma precedente entra in vigore con l'approvazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 6 dell'articolo 21 della presente legge, con il quale sono individuate le corrispondenti risorse a carico del bilancio dello stato.
**10. 16. Dorina Bianchi, Piccone.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.
(Abrogazione dei diritti di rogito del segretario comunale e provinciale e abrogazione della ripartizione del provento annuale dei diritti di segreteria).

  1. L'articolo 41, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, è abrogato. L'abrogazione ha efficacia a far data dall'entrata in vigore del primo rinnovo del contratto collettivo dei segretari comunali e provinciali.
  2. L'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, è sostituito con il seguente: «Il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al comune o alla provincia».
  3. La disposizione di cui al comma precedente entra in vigore con l'approvazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 6 dell'articolo 21 della presente legge, con il quale sono individuate le corrispondenti risorse a carico del bilancio dello stato.
**10. 40. D'Alia.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.
(Abrogazione dei diritti di rogito del segretario comunale e provinciale e nuova ripartizione del provento annuale dei diritti di segreteria).

  1. L'articolo 41, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, è abrogato. L'abrogazione ha efficacia a far data dall'entrata in vigore del primo rinnovo del contratto collettivo dei segretari comunali e provinciali, con il quale la funzione rogatoria verrà disciplinata nel rispetto del principio di onnicomprensività della retribuzione.
  2. In via transitoria, all'articolo 41 comma 4 della legge 11 luglio 1980 n. 312 le parole: «e fino ad un massimo di un terzo dello stipendio in godimento» sono sostituite con le seguenti: «e fino ad un massimo del 25 per cento dello stipendio in godimento».
  3. A far data dall'approvazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 6 dell'articolo 21 della presente legge, la quota dei proventi annuali dei diritti di segreteria attribuita al Ministero dell'Interno dall'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, è ridotta del 20 per cento ed è devoluta alla Scuola nazionale dell'amministrazione per il finanziamento delle attività di reclutamento, formazione e specializzazione dei segretari comunali e provinciali e per la formazione dei dirigenti degli enti locali.
10. 9. Bonavitacola, Tino Iannuzzi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. All'articolo 41, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, le parole: «e fino ad un massimo di un terzo dello stipendio in godimento» sono sostituite con le seguenti: «e fino ad un massimo di un quinto dello stipendio in godimento.»
  2. A far data dall'approvazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 6 dell'articolo 21 della presente legge, la quota dei proventi annuali dei diritti di segreteria attribuita al Ministero dell'Interno dall'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, è ridotta del 20 per cento ed è devoluta alla Scuola nazionale dell'amministrazione per il finanziamento delle attività di reclutamento, formazione e specializzazione dei segretari comunali e provinciali e per la formazione dei dirigenti degli enti locali.
  3. Nel periodo intercorrente fra la data di entrata in vigore del decreto legge e l'entrata in vigore della presente legge di conversione, ai fini della regolazione degli effetti dell'articolo 10 del decreto-legge si applica la disciplina prevista dalla presente legge.
10. 18. Locatelli.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. L'articolo 41, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, è abrogato. L'abrogazione ha efficacia a far data dall'entrata in vigore del primo rinnovo del contratto collettivo dei segretari comunali e provinciali, con il quale la funzione rogatoria verrà disciplinata nel rispetto del principio di onnicomprensività della retribuzione.
  2. A far data dall'approvazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 6 dell'articolo 21 della presente legge, la quota dei proventi annuali dei diritti di segreteria attribuita al Ministero dell'Interno dall'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, è ridotta del 20 per cento ed è devoluta alla Scuola nazionale dell'amministrazione per il finanziamento delle attività di reclutamento, formazione e specializzazione dei segretari comunali e provinciali e per la formazione dei dirigenti degli enti locali.
  3. Nel periodo intercorrente fra la data di entrata in vigore del decreto legge e l'entrata in vigore della presente legge di conversione, ai fini della regolazione degli effetti dell'articolo 10 del decreto-legge si applica la disciplina prevista dalla presente legge.
10. 20. Locatelli.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.
(Abrogazione dei diritti di rogito del segretario comunale e provinciale e nuova ripartizione del provento annuale dei diritti di segreteria).

  1. L'articolo 41, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, è abrogato. L'abrogazione ha efficacia a far data dall'entrata in vigore del primo rinnovo del contratto collettivo dei segretari comunali e provinciali, con il quale la funzione rogatoria verrà disciplinata nel rispetto del principio di onnicomprensività della retribuzione.
10. 8. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.
(Nuova ripartizione del provento annuale dei diritti di segreteria).

  1. A far data dall'approvazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 6 dell'articolo 21 della presente legge, la quota dei proventi annuali dei diritti di segreteria attribuita al Ministero dell'Interno dall'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, è ridotta del 20 per cento ed è devoluta alla Scuola nazionale dell'amministrazione per il finanziamento delle attività di reclutamento, formazione e specializzazione dei segretari comunali e provinciali e per la formazione dei dirigenti degli enti locali.
10. 14. Dorina Bianchi, Piccone.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.
(Nuova ripartizione del provento annuale dei diritti di segreteria).

  1. A far data dall'approvazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 6 dell'articolo 21 della presente legge, la quota dei proventi annuali dei diritti di segreteria attribuita al Ministero dell'Interno dall'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, è ridotta del 20 per cento ed è devoluta alla Scuola nazionale dell'amministrazione per il finanziamento delle attività di reclutamento, formazione e specializzazione dei segretari comunali e provinciali e per la formazione dei dirigenti degli enti locali.
  2. Nel periodo intercorrente fra la data di entrata in vigore del decreto legge e l'entrata in vigore della presente legge di conversione, ai fini della regolazione degli effetti dell'articolo 10 del decreto-legge si applica la disciplina prevista dalla presente legge.
10. 21. Locatelli.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.
(Nuova ripartizione del provento annuale dei diritti di segreteria).

  1. Non possono essere assegnati ai segretari comunali e provinciali somme per diritti di rogito superiori al 25 per cento del trattamento stipendiale annuo.
  2. A far data dall'approvazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 6 dell'articolo 21 della presente legge, la quota dei proventi annuali dei diritti di segreteria attribuita al Ministro dell'Interno dall'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, è ridotta del 20 per cento ed è devoluta alla Scuola nazionale dell'amministrazione per il finanziamento delle attività di reclutamento, formazione e specializzazione dei segretari comunali e provinciali e per la formazione dei dirigenti degli enti locali.
10. 44. Centemero.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.
(Abrogazione dei diritti di rogito del segretario comunale e provinciale e abrogazione della ripartizione del provento annuale dei diritti di segreteria).

  1. L'articolo 41, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, è abrogato.
  2. L'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, è sostituito con il seguente: «Il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al comune o alla provincia».
*10. 42. D'Alia.

Art. 10.
(Abrogazione dei diritti di rogito del segretario comunale e provinciale e abrogazione della ripartizione del provento annuale dei diritti di segreteria).

  1. L'articolo 41, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, è abrogato.
  2. L'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, è sostituito con il seguente: «Il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al comune o alla provincia».
*10. 13. Dorina Bianchi, Piccone.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. L'articolo 41, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, è abrogato. L'abrogazione ha efficacia a far data dall'entrata in vigore del primo rinnovo del contratto collettivo dei segretari comunali e provinciali.
  2. L'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, è sostituito con il seguente: «Il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al comune o alla provincia».
  3. La disposizione di cui al comma precedente entra in vigore con l'approvazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 6 dell'articolo 21 della presente legge, con il quale sono individuate le corrispondenti risorse a carico del bilancio dello stato.
  4. Nel periodo intercorrente fra la data di entrata in vigore del decreto legge e l'entrata in vigore della presente legge di conversione, ai fini della regolazione degli effetti dell'articolo 10 del decreto-legge si applica la disciplina prevista dalla presente legge.
10. 19. Locatelli.

  Sopprimere il comma 1.

  Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:
  «2. A far data dall'approvazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 6 dell'articolo 21 della presente legge, la quota dei proventi annuali dei diritti di segreteria attribuita al Ministero dell'Interno dall'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, è ridotta del 20 per cento ed è devoluta alla Scuola nazionale dell'amministrazione per il finanziamento delle attività di reclutamento, formazione e specializzazione dei segretari comunali e provinciali e per la formazione dei dirigenti degli enti locali».
10. 12. De Girolamo.

  Sopprimere il comma 1.
*10. 38. Fabbri, Cominelli, Manzi.

  Sopprimere il comma 1.
*10. 33. Placido, Kronbichler, Airaudo.

  Sopprimere il comma 1.
*10. 29. Pizzolante.

  Sopprimere il comma 1.
*10. 27. Dorina Bianchi, Misuraca, Piccone.

  Sopprimere il comma 1.
*10. 11. Leone.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. All'articolo 41, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, le parole: «75 per cento» sono sostituite con le seguenti: «50 per cento».

  Conseguentemente La rubrica dell'articolo 10 è sostituita dalla seguente: «(Modifica della ripartizione del provento annuale dei diritti di segreteria)».
10. 36. Fabbri, Gasparini, Cominelli, Manzi.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:
  1. L'articolo 41, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, è abrogato. L'abrogazione ha efficacia a far data dall'entrata in vigore del primo rinnovo del contratto collettivo dei segretari comunali e provinciali.
10. 30. Pizzolante.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:
  «1. A far data dall'approvazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 6 dell'articolo 21 della presente legge, la quota dei proventi annuali dei diritti di segreteria attribuita al Ministero dell'Interno dall'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, è ridotta del 20 per cento ed è devoluta alla Scuola nazionale dell'amministrazione per il finanziamento delle attività di reclutamento, formazione e specializzazione dei segretari comunali e provinciali e per la formazione dei dirigenti degli enti locali».
10. 22. Piccione, Gullo.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  All'articolo 41, quarto comma, della legge 11 luglio 1980. n. 312, le parole: «75 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento».
10. 46. Dieni, Lombardi, Cozzolino, D'Ambrosio, Dadone, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1 dopo le parole: è abrogato aggiungere le seguenti: a decorrere dalla sottoscrizione del primo contratto collettivo nazionale di lavoro successivo all'entrata in vigore del presente decreto.
*10. 5. Di Salvo, Pilozzi, Piazzoni, Migliore, Lacquaniti, Nardi, Lavagno, Zan, Fava, Labriola.

  Al comma 1 dopo le parole: è abrogato aggiungere le seguenti: a decorrere dalla sottoscrizione del primo contratto collettivo nazionale di lavoro successivo all'entrata in vigore del presente decreto.
*10. 37. Fabbri, Manzi, Cominelli.

  Al comma 1 dopo le parole: è abrogato aggiungere le seguenti: a decorrere dalla sottoscrizione del primo contratto collettivo nazionale di lavoro successivo all'entrata in vigore del presente decreto.
*10. 49. Agostinelli, Colletti, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Turco, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1 dopo le parole: è abrogato aggiungere le seguenti: a decorrere dalla sottoscrizione del primo contratto collettivo nazionale di lavoro successivo all'entrata in vigore del presente decreto.
*10. 34. Placido, Kronbichler, Airaudo.

  Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «La predetta abrogazione esplica i suoi effetti a decorrere dalla sottoscrizione del primo contratto collettivo nazionale di lavoro successivo all'entrata in vigore del presente decreto.».
10. 35. Kronbichler, Airaudo, Placido.

  Sopprimere il comma 2
10. 26. Dorina Bianchi, Misuraca, Piccone.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  L'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, è sostituito con il seguente: «Il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito in misura non superiore ai 50 per cento al comune o alla provincia. È fatta salva in ogni caso la quota destinata a finanziare l'attività formativa di competenza della Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'interno di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 287/99 e per i corsi-concorso già banditi alla data di entrata in vigore della presente legge».
10. 24. Dorina Bianchi, Misuraca, Piccone.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. L'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, è sostituito dal seguente: «il provento annuale dei diritti di segreteria è ripartito nella misura unica dell'80 per cento da attribuire al comune, qualunque sia la classe di appartenenza, od alla provincia, del 10 per cento da attribuire al segretario comunale o provinciale ed il rimanente 10 per cento al fondo di cui all'articolo 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604 e successive modificazioni».
10. 45. Dieni, Lombardi, Cozzolino, D'Ambrosio, Dadone, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Al comma 2, sostituire la parola: integralmente con le parole: in misura non superiore al 50 per cento.
10. 25. Dorina Bianchi, Misuraca, Piccone.

  Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le norme di cui al presente articolo non si applicano per le quote già maturate alla data di entrata in vigore dal presente decreto-legge».

  Conseguentemente, dopo il comma 2 inserire il seguente:
  2-bis. All'articolo 97, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare» sono sostituite con le seguenti: «roga, su richiesta dell'ente, i contratti nei quali l'ente è parte e autentica».
10. 32. Rosato.

  Dopo il comma 2 inserire il seguente:
  «2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».
10. 31. Rosato.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  «2-bis. I funzionari e dirigenti dei comuni, delle province e delle unioni dei comuni, che per almeno 5 anni hanno svolto funzioni da vice-segretario dell'ente, e che sono in possesso dei requisiti di legge, possono aderire all'albo del segretari comunali e svolgere le relative funzioni».
10. 50. De Menech, Crimi.

  Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

Art. 10-bis.

  1. All'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 10 è sostituito dal seguente:
  «10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità degli uffici dirigenziali, sono collocati in «disponibilità», per un'eventuale ricollocazione, anche per attività di supporto non dirigenziali, in altre amministrazioni regionali, locali o indipendenti, ovvero nelle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche o per svolgere attività lavorativa nel settore privato, presso enti senza scopo di lucro, con sospensione del periodo di disponibilità. Per il periodo della messa in disponibilità, ai dirigenti senza incarico è corrisposto il trattamento economico fondamentale e la parte fissa della retribuzione maturata. Per il periodo della durata degli incarichi, i dirigenti di cui al presente comma sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio. In caso di ricollocazione, in una qualifica non dirigenziale, presso le predette amministrazioni diverse da quella di appartenenza, è corrisposto esclusivamente il trattamento economico fondamentale, senza retribuzioni aggiuntive.»;
   b) dopo il comma 10 è inserito il seguente:
  «10-bis. È fatto divieto assegnare ai dirigenti privi d'incarico, per carenza di disponibilità di idonei posti di funzione o per la mancanza di specifiche qualità professionali, incarichi relativi a funzioni ispettive, di consulenza, progettazione, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali».
10. 04. Ciprini, Tripiedi, Lombardi, Dieni, Nesci, Cominardi, Baldassarre, Bechis, Rizzetto, Chimienti, Rostellato.

  Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

Art. 10-bis.
(Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).

  Dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente:
  «1-quater. Nel rispetto del principio di imparzialità, il conferimento di funzione dirigenziale non può essere assegnato ai soggetti che ricoprano cariche di partito o che le abbiano ricoperte nei due anni precedenti, che siano stati candidati in elezioni circoscrizionali, comunali, provinciali, regionali e parlamentari nazionali ed europee o che lo siano stati nei due anni precedenti, o che abbiano ricoperto il ruolo di consigliere o ruoli di responsabilità politica in organi di amministrazione e di governo di enti locali, regionali, statali, europei o che li abbiano ricoperti nei due anni precedenti, o che abbiano avuto incarico di rappresentanza sindacale».
10. 05. Ciprini, Tripiedi, Lombardi, Dieni, Cominardi, Nesci, Baldassarre, Bechis, Rizzetto, Chimienti, Rostellato.

  Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

Art. 10-bis.

  1. L'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è sostituito dal seguente:
  «1. Al fine di consentire la piena funzionalità e razionalizzazione, le amministrazioni pubbliche, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, provvedono alla rideterminazione della dotazione organica degli Uffici dirigenziali, secondo i seguenti criteri:
   a) adeguamento della consistenza numerica dei dirigenti al numero complessivo delle risorse umane delle singole strutture;
   b) distinzione tra dirigenti, ai quali sono assegnati compiti di gestione di risorse umane e finanziarie, ed esperti con specifiche professionalità, cui sono attribuiti incarichi di studio e ricerca;
   c) definizione del numero massimo di esperti in rapporto al numero dei dirigenti.
  1-bis. Le direzioni nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono assegnate secondo le disposizioni del presente comma. L'incarico dirigenziale viene conferito con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente, sulla base dei risultati conseguiti in precedenza dal dirigente e delle sue capacità professionali. Il provvedimento indica: a) la struttura la cui titolarità è conferita al dirigente; b) la durata dell'incarico.
  1-ter. Al provvedimento di conferimento accede un contratto individuale, integrativo rispetto al contratto individuale costitutivo del rapporto di lavoro, con il quale sono stabiliti:
   a) gli obiettivi da conseguire in relazione agli atti di indirizzo dell'organo di vertice;
   b) le modalità per la modifica e l'aggiornamento degli obiettivi stessi;
   c) la specificazione delle prestazioni professionali e il corrispondente trattamento economico.

  1-quater. Ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali, si applica il criterio della rotazione negli incarichi, finalizzata a garantire la più efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse, in relazione alle modificazioni degli assetti funzionali ed organizzativi delle amministrazioni, ai sensi dei comma 1 ed a favorire lo sviluppo della professionalità dei dirigenti medesimi».
10. 06. Ciprini, Tripiedi, Lombardi, Dieni, Cominardi, Nesci, Baldassarre, Bechis, Rizzetto, Chimienti, Rostellato.

  Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

Art. 10-bis.
(Trasparenza dei costi sostenuti dagli enti locali per locazioni).

  1. Al fine di assicurare la razionalizzazione e il contenimento delle spese degli enti territoriali, gli enti locali, dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono tenuti a pubblicare sui propri siti istituzionali i canoni di locazione o di affitto versati dall'amministrazione per il godimento di beni immobili, le finalità di utilizzo, le dimensioni e l'ubicazione degli stessi come risultanti dal contratto di locazione.
10. 01. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

Art. 10-bis.
(Riduzione degli oneri delle comunicazioni a carico dei comuni).

  1. Al fine di semplificare l'attività dei responsabili finanziari degli enti locali e ridurre la duplicazione delle comunicazioni dei dati correlati alla gestione contabile, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto interministeriale del Ministro degli interni, di concerto con il Ministro delle Economia e Finanze e il Ministro per la Semplificazione, sono adottate nuove modalità per le comunicazioni obbligatorie di dati a carico dei comuni nei confronti di altre Amministrazioni pubbliche, finalizzate all'utilizzo di un unico modulo per la trasmissione dei dati, da comunicare a soggetti diversi appartenenti alla pubblica amministrazione, prevedendo altresì, la possibilità di accesso diretto ai dati elaborati dai comuni da parte delle Pubbliche Amministrazioni interessate mediante la costituzione di una banca dati apposita.
  2. L'applicazione della presente norma non deve comportare nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato.
10. 02. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

  Alla legge 27 dicembre 2013 n.147, articolo 1, dopo il comma 459 è aggiunto il seguente: «459-bis. Le disposizioni di cui ai commi 458 e 459 si applicano anche ai dipendenti della pubblica amministrazione già rientrati in ruolo prima della data di entrata in vigore della presente legge. L'attribuzione di assegni in violazione delle disposizioni di cui ai commi 458 e 459 del presente comma sono causa di responsabilità amministrativa nei confronti di chi delibera l'erogazione».
10. 03. Lauricella, Lattuca, Giorgis, Ribaudo.

ART. 11.

  Sopprimere l'articolo.
*11. 24. Ciprini, Tripiedi, Lombardi, Dieni, Nesci, Cominardi, Baldassarre, Bechis, Rizzetto, Chimienti, Rostellato, Grillo, Luigi Gallo.

  Sopprimerlo.
*11. 25. Brunetta, Centemero.

  L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

Art. 11.
(Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

  1. All'articolo 99 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 2 le parole: «la nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del sindaco o del presidente della provincia che lo ha nominato. Il segretario cessa automaticamente dall'incarico con la cessazione del mandato del sindaco e del presidente della provincia, continuando ad esercitare le funzioni sino alla nomina del nuovo segretario» sono sostituite dalle seguenti: «il segretario dura in carica per un periodo di cinque anni»;
   b) il comma 3 è abrogato.

  1-bis. L'articolo 108 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», è abrogato.
  1-ter. L'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», è abrogato».
11. 26. Dieni, Ciprini, Tripiedi, Cominardi, Lombardi, Nesci, Baldassarre, Bechis, Rizzetto, Chimienti, Rostellato, Luigi Gallo, Grillo.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 11.
(Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

  1. All'articolo 99 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le modificazioni seguenti:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Il sindaco e il presidente della provincia nominano il segretario, che dipende funzionalmente dal capo dell'amministrazione. Il segretario è scelto mediante estrazione a sorte tra gli iscritti all'albo di cui all'articolo 98.»;

   b) al comma 2 le parole: «la nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del sindaco o del presidente della provincia che lo ha nominato. Il segretario cessa automaticamente dall'incarico con la cessazione del mandato del sindaco e del presidente della provincia, continuando ad esercitare le funzioni sino alla nomina del nuovo segretario» sono sostituite dalle seguenti: «il segretario dura in carica per un periodo di cinque anni»;
   c) il comma 3 è abrogato.

  2. L'articolo 108 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», è abrogato.
  3. L'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», è abrogato.
11. 27. Dieni, Ciprini, Luigi Gallo, Sibilia, Grillo, Lombardi, Cozzolino, D'Ambrosio, Dadone, Fraccaro, Nuti, Toninelli, Bechis, Tripiedi, Cominardi, Baldassarre, Rizzetto, Chimienti, Rostellato.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è abrogato.
11. 37. Dieni, Lombardi, Cozzolino, D'Ambrosio, Dadone, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: a tempo determinato, sono inserite le seguenti: comunque a persone che hanno conseguito la laurea nel settore oggetto dell'attribuzione a seguito di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, salvo che non si tratti di seconda laurea.
11. 39. Dieni, Lombardi, Cozzolino, D'Ambrosio, Dadone, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 10 per cento; al comma 3, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 5 per cento.
11. 1. Basso, Ascani.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire: 30 con 5.
11. 28. Micillo, Dieni, Lombardi, Cozzolino, D'Ambrosio, Dadone, Fraccaro, Nuti, Toninelli, Ciprini, Bechis, Tripiedi, Cominardi, Baldassarre, Rizzetto, Chimienti, Rostellato.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 le parole: 30 per cento sono sostituite dalle parole: 10 per cento;
   b) il comma 2 è soppresso.
11. 36. Dorina Bianchi, De Girolamo, Piccone.

  Al comma 1, lettera a):
   le parole: 30 per cento sono sostituite dalle seguenti: 10 per cento;
   sopprimere le seguenti parole: e, comunque, per almeno una unità;
   all'ultimo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: . Alle selezioni pubbliche per il conferimento degli incarichi di cui al presente comma si applicano le norme fissate dai vigenti regolamenti per la selezione di dirigenti a tempo indeterminato in particolare per quanto riguarda la pubblicità e la composizione della commissione esaminatrice.
*11. 9. Di Salvo, Pilozzi, Piazzoni, Migliore, Lacquaniti, Nardi, Lavagno, Zan, Fava, Labriola.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 10 per cento.

  Conseguentemente:
   alla medesima lettera
a) sopprimere le parole: e, comunque, per almeno una unità;
   aggiungere, in fine, le seguenti parole: . Alle selezioni pubbliche per il conferimento degli incarichi di cui al presente comma si applicano le norme fissate dai vigenti regolamenti per la selezione di dirigenti a tempo indeterminato in particolare per quanto riguarda la pubblicità e la composizione della commissione esaminatrice.
*11. 3. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1:
   1) sostituire le parole:
non superiore al 30 per cento dei posti istituiti con le seguenti: non superiore al 10 per cento dei posti istituiti;
   2) abrogare le parole: e, comunque, per almeno una unità;
   3) aggiungere in fine il seguente periodo: Alle selezioni pubbliche per il conferimento degli incarichi di cui al presente comma si applicano le norme fissate dai vigenti regolamenti per la selezione di dirigenti a tempo indeterminato in particolare per quanto riguarda la pubblicità e la composizione della commissione esaminatrice.
*11. 35. Airaudo, Kronbichler, Placido.

  Al comma 1, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 10 per cento.
**11. 34. Dorina Bianchi, Misuraca, Piccone.

  Al comma 1, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 10 per cento.
**11. 33. Ciprini, Tripiedi, Lombardi, Dieni, Nesci, Cominardi, Baldassarre, Bechis, Rizzetto, Chimienti, Rostellato.

  Al comma 1, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 10 per cento.
**11. 32. Dieni, Grillo, Luigi Gallo, Lombardi, Cozzolino, D'Ambrosio, Dadone, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 10 per cento.
**11. 31. La Russa.

  Al comma 1, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 10 per cento.
**11. 30. Brunetta, Centemero.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 20 per cento.
11. 38. Piccione, Gullo.

  Al comma 1, lettera a), comma 1, sostituire le parole da: sono conferiti fino alla fine della lettera con le seguenti: sono attribuiti mediante concorso pubblico.
11. 40. Centemero.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: selezione pubblica con le seguenti: procedura concorsuale.
11. 41. Ciprini, Tripiedi, Dieni, Lombardi, Nesci, Cominardi, Baldassarre, Bechis, Rizzetto, Chimienti, Rostellato.

  Al comma 1, lettera a), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere il termine di tre anni. Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. La formazione universitaria richiesta dal presente comma non può essere inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
11. 42. Centemero.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La selezione, per esami e titoli, dei candidati muniti di laurea compatibile con l'incarico dirigenziale da assegnare, è compiuta da una commissione costituita esclusivamente da docenti e professionisti di comprovata competenza nelle materie di selezione, nonché da soggetti con specifica qualificazione ed esperienza nei settori dell'organizzazione amministrativa e del lavoro pubblico, esterni all'amministrazione, che non siano componenti dell'organo di direzione politica o ricoprano cariche politiche o di rappresentanza sindacale, o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.
11. 43. Ciprini, Tripiedi, Lombardi, Dieni, Cominardi, Baldassarre, Nesci, Bechis, Rizzetto, Chimienti, Luigi Gallo, Grillo.

  Dopo il comma 1, lettera a), aggiungere:
   a-bis) l'articolo 108 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è così modificato:
  «1. Il sindaco nei comuni con popolazione superiore ai 40.000 abitanti, il presidente della provincia, previa deliberazione della giunta comunale o provinciale, possono nominare un direttore generale in possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, e secondo criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, che provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal sindaco o dal presidente della provincia, e che sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. Compete in particolare al direttore generale la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi previsto dall'articolo 197, comma 2 lettera a), nonché la proposta di piano esecutivo di gestione, previsto dall'articolo 169. A tali fini, al direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell'ente, ad eccezione del segretario del comune e della provincia.
  2. Il direttore generale è revocato dal sindaco o dal presidente della provincia, previa deliberazione della giunta comunale o provinciale. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del sindaco o del presidente della provincia.
  3. Nei comuni con popolazione inferiore ai 40.000 abitanti è consentito procedere alla nomina del direttore generale previa stipula di convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 40.000 abitanti. In tal caso il direttore generale dovrà provvedere anche alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.
  4. Per il periodo di durata degli incarichi di cui ai commi 1 e 3, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio».

  L'articolo 2, comma 186, lettera d), legge n. 191 del 2009, come modificato dall'articolo 1, comma 1-quater, lettera d), legge n. 2 del 2010, è abrogato.
11. 16. Gasparini, Ferrari.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. È data facoltà ai presidenti di regione e di provincia, nonché al sindaco, sostituire con propria deliberazione, senza nuovi e maggiori oneri e previo preavviso di tre mesi, il personale dirigenziale. Il dirigente sostituito sarà collocato in posizione di fuori ruolo.
11. 17. Guidesi, Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 3, dopo le parole: Per la dirigenza regionale e la dirigenza aggiungere la seguente: sanitaria,.
11. 2. Calabrò, Garofalo, Roccella.

  Sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) il comma 5 è sostituito dal seguente: «per il periodo di durata degli incarichi di cui ai commi 1 e 2, nonché per gli incarichi ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, lettera b), aggiungere il seguente:
  1-bis. L'articolo 108 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è così modificato:
  «Il sindaco nei comuni con popolazione superiore ai 40.000 abitanti, il presidente della provincia, previa deliberazione della giunta o del consiglio provinciale possono nominare direttore generale il segretario comunale, un dirigente in servizio o scegliendolo al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato ai sensi del comma a).
11. 13. Gasparini, Ferrari.

  Il punto b) del comma 1 dell'articolo 11 è così modificato:
   il comma 5 è sostituito dal seguente: «Per il periodo di durata degli incarichi di cui ai commi 1 e 2, nonché per gli incarichi ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.
*11. 15. Gasparini, Ferrari.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) il comma è sostituito dal seguente:
  «Per il periodo di durata degli incarichi di cui ai commi 1 e 2 nonché per gli incarichi ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio».
*11. 29. Borghi.

  Sostituire il comma 2, con il seguente:
  2. All'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «, fatti salvi i casi in cui gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 fossero già stati ricoperti o conferiti prima dell'entrata in vigore della legge 30 ottobre 2013, n. 125»;
   b) il comma 6-quater è abrogato.
11. 44. Rosato.

  Sostituire il comma 2, con il seguente:
  2. L'articolo 19, comma 6-quater, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è sostituito dal seguente:
  6-quater. Per gli enti di ricerca di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593 e successive modificazioni, il numero complessivo degli incarichi conferibili ai sensi del comma 6 è elevato rispettivamente al 20 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia e al 30 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla seconda fascia, a condizione che gli incarichi eccedenti le percentuali di cui al comma 6 siano conferiti a personale in servizio con qualifica di ricercatore o tecnologo previa selezione interna volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico.
11. 45. Ghizzoni.

  Sopprimere il comma 3.
11. 47. Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Luigi Gallo, Dieni, Lombardi, Cozzolino, D'Ambrosio, Dadone, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Al comma 3, dopo le parole: a tempo determinato aggiungere le seguenti: non superiore a cinque anni, non rinnovabile.
11. 54. Grillo, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Luigi Gallo, Dieni, Lombardi, Cozzolino, D'Ambrosio, Dadone, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Al comma 3, dopo le parole: a tempo determinato aggiungere le seguenti: non superiore a cinque anni, rinnovabile una sola volta.
11. 60. Grillo, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Luigi Gallo, Dieni, Lombardi, Cozzolino, D'Ambrosio, Dadone, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Al comma 3, dopo le parole: a tempo determinato aggiungere le seguenti: non superiore a tre anni, non rinnovabile.
11. 52. Grillo, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Luigi Gallo, Dieni, Lombardi, Cozzolino, D'Ambrosio, Dadone, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Al comma 3, dopo le parole: a tempo determinato aggiungere le seguenti: non superiore a tre anni, rinnovabile una sola volta.
11. 53. Grillo, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Luigi Gallo, Dieni, Lombardi, Cozzolino, D'Ambrosio, Dadone, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Al comma 3, dopo le parole: tempo determinato aggiungere: ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, nonché ai sensi di disposizioni normative di settore riguardanti incarichi della medesima natura.
11. 7. Fabbri.

  Al comma 3, dopo le parole: a tempo determinato aggiungere le seguenti: di soggetti esterni alle amministrazioni.
11. 50. Rosato.

  Al comma 3, apportare le seguenti modifiche:
   a) sostituire le parole «è fissato nel» con le seguenti: «può raggiungere il livello massimo del»;
   b) dopo le parole «a tempo determinato» aggiungere le seguenti: «previa selezione pubblica come previsto dal comma 1 lettera A) del presente articolo».
11. 55. Carnevali, Miotto, Capone, Grassi, Paola Bragantini, D'Incecco, Piccione, Lenzi, Gelli, Sbrollini, Casati, Fossati.

  Al comma 3, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 3 per cento.
11. 48. Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Luigi Gallo, Dieni, Lombardi, Cozzolino, D'Ambrosio, Dadone, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Al comma 3, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 5 per cento.
*11. 46. Dall'Osso, Baroni, Cecconi, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Luigi Gallo, Dieni, Lombardi, Cozzolino, D'Ambrosio, Dadone, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Al comma 3, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 5 per cento.
*11. 51. Miotto, Capone, Grassi, Paola Bragantini, D'Incecco, Piccione, Sbrollini, Casati, Fossati, Lenzi, Carnevali.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  Le assunzioni a tempo determinato, di cui al periodo precedente sono attuate attraverso un concorso per esami e titoli. La commissione concorsuale dovrà essere costituita esclusivamente da docenti e professionisti di comprovata competenza nelle materie di selezione, nonché da soggetti con specifica qualificazione ed esperienza nei settori dell'organizzazione amministrativa e del lavoro pubblico, esterni all'amministrazione, che non siano componenti dell'organo di direzione politica o ricoprano cariche politiche o di rappresentanza sindacale, o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.
11. 56. Luigi Gallo, Ciprini, Tripiedi, Cominardi, Baldassarre, Bechis, Rizzetto, Chimienti, Rostellato, Lombardi, Nesci, Dieni, Grillo.

  Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: L'attribuzione dei suddetti posti è conferita con le medesime modalità di cui all'articolo 110, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal comma 1, lettera a) del presente articolo.
11. 58. Nicchi, Kronbichler, Quaranta, Airaudo, Placido.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. In ottemperanza alle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 26 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 le amministrazioni che intendano incrementare le dotazioni organiche per ciascuna delle attuali posizioni funzionali dirigenziali del ruolo sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo, ai sensi del comma 3 del presente articolo, hanno l'obbligo, ove non avessero provveduto, di procedere alla rideterminazione della pianta organica, al fine di garantire che il numero dei dirigenti sia adeguato al numero complessivo delle risorse umane delle singole strutture amministrative.
  3-quater. La pianta organica di cui al comma 3-bis è pubblicata anche sul portale internet della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione pubblica.
11. 57. Luigi Gallo, Ciprini, Tripiedi, Lombardi, Dieni, Nesci, Cominardi, Baldassarre, Bechis, Rizzetto, Chimienti, Rostellato.

  Dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
  3-bis. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito di processi di riorganizzazione che prevedano la riduzione di almeno il 10 per cento della dotazione organizzativa dirigenziale ed al fine di favorire la responsabilizzazione del personale del comparto, possono prevedere incrementi del valore delle indennità di posizione organizzativa anche oltre il limite previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad un massimo del 30 per cento. Tali incrementi sono riconosciuti utilizzando le risorse dei fondi contrattuali aziendali, previa contrattazione e senza nuovi oneri a carico del bilancio dell'ente. La presente disposizione è modificabile dai successivi contratti collettivi nazionali di lavoro.
  3-ter. Qualora la regione provveda alla nomina a direttore di un ente strumentale di un proprio dipendente prevedendone il collocamento in aspettativa senza assegni, il medesimo ha diritto al mantenimento del posto all'interno della regione. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza. Le amministrazioni di appartenenza provvedono ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali comprensivi delle quote a carico del dipendente, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l'incarico conferito, nei limiti dei massimali di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181, e a richiedere il rimborso di tutto l'onere da esse complessivamente sostenuto all'ente strumentale interessato, il quale procede al recupero della quota a carico dell'interessato. Le medesime disposizioni si applicano al Direttore sociale in servizio presso le aziende del Servizio sanitario nazionale, ove la normativa regionale preveda tale figura.
  3-quater. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1991, n. 274, è aggiunta la seguente:
   b-bis) I dipendenti delle pubbliche amministrazioni collocati in aspettativa per aver assunto incarichi presso società partecipate dagli enti pubblici, ovvero i dipendenti delle pubbliche amministrazioni che transitano definitivamente nelle medesime società.
11. 59. Fabbri.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Qualora la regione provveda alla nomina a direttore di un ente strumentale di un proprio dipendente prevedendone il collocamento in aspettativa senza assegni, il medesimo ha diritto al mantenimento del posto all'interno della regione. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza. Le amministrazioni di appartenenza provvedono ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali comprensivi delle quote a carico del dipendente, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l'incarico conferito, nei limiti dei massimali di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181, e a richiedere il rimborso di tutto l'onere da esse complessivamente sostenuto all'ente strumentale interessato, il quale procede al recupero della quota a carico dell'interessato. Le medesime disposizioni si applicano al Direttore sociale in servizio presso le aziende del Servizio sanitario nazionale, ove la normativa regionale preveda tale figura.
11. 18. Parrini.

  Sopprimere il comma 4.
*11. 61. De Girolamo.

  Sopprimere il comma 4.
*11. 62. Dieni, Lombardi, Cozzolino, D'Ambrosio, Dadone, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Sopprimere il comma 4.
*11. 63. Brunetta, Centemero.

  Sopprimere il comma 4.
*11. 78. La Russa.

  Sostituire il comma 4, col seguente:
  4. All'articolo 90 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: 3-bis. Resta fermo il divieto di effettuazione di attività gestionale anche nel caso in cui nel contratto individuale di lavoro il trattamento economico, prescindendo dal possesso del titolo di studio, è parametrato a quello dirigenziale.
  3-ter. Il personale delle regioni e degli enti locali impegnato a diverso titolo nelle attività di vigilanza e controllo a tutela dell'ambiente dell'igiene e della sanità pubblica, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente legge di conversione può prestare attività solo per l'amministrazione di appartenenza rimanendo vietata e preclusa qualsiasi altra attività lavorativa.
11. 64. Pagano.

  Sostituire il comma 4, con il seguente:
  4. L'articolo 90 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è abrogato.
11. 71. Dieni, Lombardi, Cozzolino, D'Ambrosio, Dadone, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Al comma 4, sopprimere le parole: , prescindendo dal possesso del titolo di studio,.
11. 4. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.

  Al comma 4, le parole: prescindendo dal possesso del titolo di studio sono soppresse.
*11. 21. Piccione, Gullo.

  Al comma 4, eliminare le parole: prescindendo dal possesso del titolo di studio.
*11. 72. Fabbri.

  Al comma 4, sopprimere le parole: , prescindendo dal titolo di studio.
*11. 65. Sibilia, Dieni, Lombardi, Cozzolino, D'Ambrosio, Dadone, Fraccaro, Nuti, Toninelli, Ciprini, Bechis, Tripiedi, Cominardi, Baldassarre, Rizzetto, Chimienti, Rostellato.

  Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: , prescindendo dal possesso del titolo di studio,.
*11. 10. Di Salvo, Pilozzi, Piazzoni, Migliore, Lacquaniti, Nardi, Lavagno, Zan, Fava, Labriola.

  Al comma 4, abrogare le parole: , prescindendo dal possesso del titolo di studio,.
*11. 67. Kronbichler, Placido, Airaudo.

  Al comma 4, sostituire le parole: prescindendo dal possesso del titolo di studio con le parole: se in possesso di adeguato titolo di studio.
**11. 77. La Russa.

  Al comma 4, sostituire le parole: prescindendo dal possesso del titolo di studio con le seguenti: se in possesso di adeguato titolo di studio.
**11. 66. Dorina Bianchi, Misuraca, Piccone.

  Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: salvo quando questa è connessa all'organizzazione degli uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco e del presidente della provincia ed alle funzioni di collaborazione e supporto delle attività di indirizzo e di controllo propri dei predetti organi di direzione politica.
11. 70. Caruso, D'Alia.

  Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: Il presente comma non si applica nel caso in cui l'attività gestionale sia connessa all'organizzazione degli uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco e del presidente della provincia, e alle funzioni di collaborazione e supporto delle attività di indirizzo e di controllo proprie dei predetti organi di direzione politica, purché tali funzioni siano affidate a non più di un soggetto.
11. 20. Burtone, Lauricella, Ribaudo.

  Dopo il comma 4, è inserito il seguente:
  5. Al comma 28 dell'articolo 9 del decreto legge 78/2010, quinto periodo dopo le parole: «nell'anno 2009» sono aggiunte le seguenti parole: «con l'esclusione dei soggetti detenuti impegnati in progetti di pubblica utilità o in favore della comunità locale».
*11. 23. Bruno Bossio, Lodolini, Giulietti, Censore.

  Dopo il comma 4, è inserito il seguente:
  5. Al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 78/2010, quinto periodo dopo le parole: «nell'anno 2009» sono aggiunte le seguenti parole: «con l'esclusione dei soggetti detenuti impegnati in progetti di pubblica utilità o in favore della comunità locale».
*11. 74. Squeri, Centemero.

  Dopo il comma 4, è inserito il seguente:
  5. Al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 78/2010, quinto periodo dopo le parole: «nell'anno 2009» sono aggiunte le seguenti parole: «con l'esclusione dei soggetti detenuti impegnati in progetti di pubblica utilità o in favore della comunità locale».
*11. 14. Gasparini, Piccione.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  5. All'articolo 9, comma 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: «articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276» sono aggiunte le seguenti: «Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui al comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296».
*11. 69. Guerra.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  5. All'articolo 9, comma 28 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole «articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276» sono aggiunte le seguenti: «Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui al comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296».
*11. 73. Squeri, Centemero.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  5. All'articolo 9, comma 28 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole «articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276» sono aggiunte le seguenti: «Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui al comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296».
*11. 22. Lodolini, Bruno Bossio, Giulietti, Censore.

  Dopo il comma 4, si inserisce il seguente:
  5. Per l'anno 2014, gli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che, per l'espletamento di funzioni amministrative ritenute essenziali, abbiano proceduto all'assunzione di personale dirigenziale con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, previa selezione pubblica tesa alla valutazione della capacità tecnica e della competenza professionale, possono procedere alla stabilizzazione con trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato. La stabilizzazione può essere disposta purché:
   a) l'assunzione non comporti alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica e sia compatibile con i vincoli assunzionali e del Patto di Stabilità e di Crescita Interno;
   b) il personale dirigenziale assunto a tempo determinato, con le modalità di cui al presente comma, abbia prestato servizio negli enti locali per tre anni consecutivi nel quinquennio anteriore la data di entrata in vigore del presente decreto, con qualifica dirigenziale nell'ambito delle stesse mansioni;
   c) il personale dirigenziale assunto sia previsto nella dotazione organica dell'ente locale e l'assunzione derivi dall'assenza, all'interno del proprio assetto organizzativo, di altre figure dirigenziali con il medesimo profilo professionale che possano garantire la continuità delle funzioni amministrative ritenute essenziali;
   d) siano decorsi almeno sei mesi dalla costituzione del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, senza che vi sia stata formale contestazione sull'operato del personale dirigenziale.
11. 80. Covello.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  5. All'articolo 9 comma 28 della legge 122/2010 aggiungere infine il seguente periodo: «A decorrere dal 2013 gli enti locali locali possono superare il predetto limite per quanto concerne le assunzioni di personale per gli uffici stampa e di quei profili professionali strettamente necessari a garantire il funzionamento della amministrazione».
11. 75. Albini.

  Dopo l'ultimo comma, aggiungere il seguente:
  5. Al fine di proseguire nel completamento del processo di riforma dei liberi consorzi comunali e delle città metropolitane istituiti con legge della regione siciliana 24 marzo 2014, n. 8, anche al fine di assicurare parità di trattamento a lavoratori nella medesima condizione e di consentire ai costituendi organi degli enti di nuova istituzione di attivare, nel rispetto dei vincoli e termini di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le procedure di stabilizzazione sussistendo il fabbisogno organizzativo e le comprovate esigenze istituzionali è concessa, in deroga alle norme vigenti, la proroga dei rapporti in essere fino al 31 dicembre 2015.
11. 76. Burtone.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:
  5. Nei confronti dei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, i vincoli di spesa di personale di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dall'anno 2014 e per tutto il periodo dello stato di emergenza, si applicano con riferimento alla spesa di personale dell'anno 2011. Nei confronti dei predetti comuni colpiti dal sisma, i vincoli assunzionali di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applicano a decorrere dall'anno 2013 e per tutto il predetto periodo dello stato di emergenza. Nei confronti degli stessi comuni, a decorrere dall'anno 2014 e per tutto il periodo del predetto stato di emergenza, non si applica il limite dei 50 per cento di cui al comma 7, primo periodo, dell'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
11. 79. Baruffi, Carra, Martelli, Cinzia Maria Fontana, Dell'Aringa, Giorgio Piccolo.

  Dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
  5. All'articolo 16 del decreto-legge 138/2011, dopo il comma 31, è aggiunto il seguente 31-bis. A decorrere dal 2014, le disposizioni di cui all'articolo 1 comma 557 della L. 296/2006 in materia di riduzione delle spese dei personale, non si applicano ai comuni con popolazione compresa tra i 1.001 e i 5.000 abitanti per le sole spese di personale stagionale assunto con forme di contratto a tempo determinato, che sono strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale in ragione di motivate caratteristiche socio-economiche e territoriali connesse a significative presenze di turisti.
11. 19. Pastorino, Guerra, Guerini, Gasparini.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  5. All'articolo 90 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3-bis, è aggiunto il seguente: 3-ter Il rispetto del divieto di attività gestionale di cui al comma precedente viene certificato dai Revisori dei Conti nella Relazione di accompagnamento alla Delibera di approvazione del Bilancio annuale dell'Ente. In caso di mancato rispetto del divieto di attività gestionale di cui al comma 3-bis, il Prefetto relaziona al Ministro degli Interni ai fini dei provvedimenti di cui all'Art. 142 del decreto legislativo 267/2000.
11. 11. Pilozzi, Migliore, Di Salvo, Fava, Labriola, Lacquaniti, Lavagno, Nardi, Piazzoni, Zan.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

  Le Regioni possono utilizzare in ogni annualità il 10 per cento delle risorse liberate con l'applicazione del presente comma, per assunzioni a tempo indeterminato di personale medico con contratti a tempo determinato di specialistica ambulatoriale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto e che abbia lavorato negli ultimi 18 mesi per almeno 2.000 ore.
11. 02. Palma, Salvatore Piccolo, Covello.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Personale del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana).

  1. È istituito il ruolo militare speciale ad esaurimento del personale del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana di cui al Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ed al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del Decreto Legislativo 28 settembre 2012, n. 178, il personale del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana, in servizio continuativo per effetto di provvedimenti di assunzione a tempo indeterminato ed il personale militare C.R.I. già in servizio alla data del 1o luglio 2011, richiamato continuativamente e senza soluzione di continuità almeno a far data dal 1o agosto 2007, transita nel ruolo ad esaurimento di cui al precedente periodo. Il personale militare della Croce Rossa Italiana transitato nel ruolo di cui al primo periodo, fino al raggiungimento dell'età pensionabile, riceve il trattamento economico stabilito per i pari grado delle Forze Armate secondo la corrispondenza dei gradi gerarchici di cui all'articolo 986 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e, ai fini della maturazione dei requisiti minimi per l'accesso al sistema pensionistico, rientra nel personale del comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico.
11. 01. Crimì.

  Dopo l'articolo 11, è inserito il seguente:

Art. 11-bis.
(Norma di interpretazione autentica).

  L'articolo 3, comma 91 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 nella parte relativa alla sussistenza, nel quinquennio 2 gennaio 2002/1o gennaio 2007, del requisito dell'effettuazione di non meno di centoventi giorni di servizio, per la partecipazione alle procedure di stabilizzazione, si interpreta nel senso che tale requisito non è richiesto per i concorrenti assunti con riserva ed in prova sulla base dei requisiti previsti dalla procedura concorsuale indetta in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
11. 03. Bonavitacola, Tino Iannuzzi.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

  1. Il Governo è delegato a emanare, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a modificare la disciplina dei ruoli del personale dell'Arma dei Carabinieri e le relative progressioni di carriera, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
   a) superamento della distinzione tra ruolo generale e ruolo speciale e istituzione di un unico ruolo del personale militare dei Carabinieri;
   b) eliminazione degli istituti inerenti allo stato giuridico ed economico dei ruoli esistenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge che costituiscano disparità di trattamento e discriminazione, ai sensi della normativa interna ed europea, e attuazione del principio per cui a uguali mansioni e responsabilità corrispondano uguali retribuzioni e progressioni di carriera.
11. 04. Pastorino.

  Dopo l'articolo 11, è inserito il seguente:

Art. 11-bis.
(Divieto di cumulo di retribuzioni e riduzione delle consulenze nelle pubbliche amministrazioni).

  1. All'articolo 23-ter, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole da «a titolo» fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: «altra retribuzione o indennità per l'incarico ricoperto».
11. 05. Luigi Gallo, Ciprini, Tripiedi, Lombardi, Dieni, Cominardi, Baldassarre, Nesci, Bechis, Rizzetto, Chimienti.

  Dopo l'articolo 11, è inserito il seguente:

Art. 11-bis.
(Riduzione delle consulenze nelle pubbliche amministrazioni).

  1. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: «per l'anno 2014, all'80 per cento del limite di spesa per l'anno 2013 e, per l'anno 2015, al 75 per cento dell'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2014, al 50 per cento del limite di spesa per l'anno 2013 e, per l'anno 2015, al 40 per cento dell'anno 2014».
11. 06. Luigi Gallo, Ciprini, Tripiedi, Lombardi, Dieni, Nesci, Cominardi, Baldassarre, Bechis, Rizzetto, Chimienti, Rostellato.

ART. 12.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche a reintegrare l'onere contributivo di cui all'articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266 relativo alle associazioni di volontariato che esercitano attività di utilità sociale nei territori montani».

  Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: di cui al comma 1, sono inserite le seguenti: e al comma 1-bis.
12. 1. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. L'eventuale quota parte delle risorse del Fondo, di cui al comma 1 del presente articolo eventualmente non utilizzata per l'anno 2014 resta nelle disponibilità per l'anno 2015. La dotazione del fondo eventualmente non utilizzata al 31 dicembre 2015 per le finalità di cui al comma 1, resta nella disponibilità del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2.
12. 4. Mantero, Di Vita, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Nuti, Nesci, Luigi Gallo, Dieni, Lombardi, Cozzolino, D'Ambrosio, Dadone, Fraccaro, Toninelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Entro il 31 dicembre 2015, al fine di valutare la prosecuzione delle attività di cui al comma 1, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali invia alle competenti commissioni parlamentari una relazione dettagliata sullo stato di attuazione sulle attività di volontariato a fini di utilità sociale in favore di comuni o enti locali da parte dei soggetti beneficiari di ammortizzatori sociali e di altre forme di integrazione al reddito previste dalla normativa vigente, ed in particolare sul numero di soggetti coinvolti, sui comuni che sono stati interessati, sulla tipologia di attività a fini sociali alle quali hanno partecipato i soggetti citati e sull'uso delle risorse del Fondo di cui al comma 1.
12. 5. Mantero, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Nuti, Nesci, Luigi Gallo, Dieni, Lombardi, Cozzolino, D'Ambrosio, Dadone, Fraccaro, Toninelli.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Al fine di provvedere alla dotazione del Fondo di cui al comma 1, non superiore a dieci milioni di euro, per l'importo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge dispone la riduzione dello 0,1 per cento della quota percentuale destinata alla restituzione delle vincite, applicata alla data di entrata in vigore della presente legge ai giochi di cui al decreto direttoriale AAMS prot. 2011/666/Giochi/Gad del 10 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 febbraio 2011.
12. 6. Mantero, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Nuti, Nesci, Luigi Gallo, Dieni, Lombardi, Cozzolino, D'Ambrosio, Dadone, Fraccaro, Toninelli.

  Dopo il comma 4 aggiungere seguente:
  4-bis. In merito alle indennità cui hanno diritto i volontari dei Corpo nazio- nale del soccorso alpino e speleologico (C.N.S.A.S.) nonché del Club alpino italiano (CAI) relativa all'astensione dal lavoro in occasione di operazioni di soccorso non si applica l'imposta di bollo.
12. 2. De Menech.

  Dopo l'articolo 12 aggiungere:

Art. 12-bis.

  Al fine di assicurare la funzionalità e la piena tutela del personale afferente la polizia locale in relazione alle situazioni di esposizione a rischio, all'articolo, 6 comma 1, secondo periodo del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «vigili del fuoco e soccorso pubblico» inserire le seguenti: «nonché al personale della polizia locale». Per le finalità di cui al presente comma sono iscritte corrispondenti risorse sui pertinenti capitoli degli stati di previsione della spesa delle Amministrazioni interessate.
12. 01. D'Alia.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  5. All'articolo 3 del decreto legislativo 3 aprile 2002, n. 77, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Sono ammessi a svolgere il servizio civile, a loro domanda, senza distinzioni di sesso:
   a) i cittadini italiani e i cittadini dell'Unione europea che al momento di presentare la domanda abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il ventottesimo;
   b) i cittadini stranieri residenti in Italia, in possesso dei medesimi requisiti d'età di cui alla lettera a), che siano:
    1) familiari di cittadini dell'Unione europea non aventi la cittadinanza di uno Stato, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
    2) titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
    3) titolari del permesso di soggiorno di asilo;
    4) titolari del permesso di soggiorno di protezione sussidiaria».

  Conseguentemente, nella rubrica, dopo le parole: a fini di utilità sociale aggiungere le seguenti: e modifica dei requisiti di ammissione al servizio civile nazionale.
12. 3. Fabbri, Lenzi, Maestri.

ART. 13.

  Sopprimerlo.
13. 20. Valiante.

  Sopprimerlo.
13. 12. Leone.

  Sopprimerlo.
13. 9. De Girolamo.

  Sopprimerlo.
13. 8. Centemero.

  Sopprimerlo.
13. 2. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 13.
(Incentivi per la progettazione).

  1. L'articolo 92 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
  «6-bis. Al personale con qualifica dirigenziale può essere corrisposta annualmente, in base alle disposizioni di cui ai commi 5 e 6, una somma complessiva non superiore al trattamento economico accessorio in godimento. La Ragioneria Generale dello Stato determinerà annualmente il valore delle somme eccedenti che verranno valorizzate come economie di bilancio».
*13. 13. Dorina Bianchi, De Girolamo, Piccone.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 13.
(Incentivi per la progettazione).

  1. All'articolo 92 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
  «6-bis. Al personale con qualifica dirigenziale può essere corrisposta annualmente, in base alle disposizioni di cui ai commi 5 e 6, una somma complessiva non superiore al trattamento economico accessorio in godimento. La Ragioneria Generale dello Stato determinerà annualmente il valore delle somme eccedenti che verranno valorizzate come economie di bilancio».
*13. 18. Piccione, Gullo.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 13.
(Incentivi per la progettazione).

  1. All'articolo 92 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
  «6-bis. In ragione della omnicomprensività del relativo trattamento economico, le somme in base alle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 confluiscono nei Fondi per la retribuzione accessoria, rispettivamente per il personale e per la dirigenza, e sono distribuite secondo criteri da definire in sede di contrattazione integrativa».
13. 14. De Girolamo.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 13.

  1. I commi 5 e 6 dell'articolo 92 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono abrogati.
13. 1. Catanoso.

  Al comma 1 premettere il seguente:
  01. All'articolo 92 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, apportare le seguenti modifiche:
   a) il comma 5 è sostituito dal seguente:
  «5. Una somma non superiore all'1 per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'articolo 93, comma 7, è ripartita, per ogni singola opera, in qualità di incentivo all'efficienza, con le modalità e i criteri previsti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento, gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, gli incaricati della direzione dei lavori e del collaudo, nonché tra i loro collaboratori, La percentuale effettiva nel limite massimo dell'1 per cento è erogata a condizione che l'opera portata a termine e collaudata nei tempi contrattualmente previsti, nei limiti delle somme previste dal contratto senza sovrapprezzi o varianti in corso d'opera ed è stabilita dal regolamento di cui al presente comma in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare, nonché in rapporto alle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. Ai lini dell'applicazione del presente comma, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i ritardi dovuti a sospensioni per cause derivanti da sorpresa geologica e non si tiene conto delle maggiori spese dovute alla medesima causa. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente preposto alla struttura competente previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. L'incentivo corrisposto al singolo dipendente non può superare il 50 per cento dell'importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo.
  Le quote parti della suddetta somma corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai dipendenti incaricati costituiscono economie».
   b) il comma 6 è soppresso.
13. 5. Mariani, Arlotti, Tino Iannuzzi, Mariastella Bianchi, Braga, Carrescia, Cominelli, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Manfredi, Covello, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini.

  Al comma 1 premettere il seguente:
  01. Il comma 6 dell'articolo 92 del decreto legislativo 163 del 2006 è sostituito dal seguente:
  «Il trenta per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione – strumento urbanistico generale o attuativo – comunque denominato è ripartito, con le modalità e i criteri previsti nel regolamento di cui al comma 5 tra i dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto».
13. 11. Rabino.

  All'articolo 13 comma 1 dopo le parole: ... del relativo trattamento economico, aggiungere le seguenti: fatti salvi gli incarichi già affidati alla data di entrata in vigore della presente legge.
13. 4. Peluffo.

  Al comma 1 sopprimere le parole: con qualifica dirigenziale.
13. 7. Centemero.

  Al comma 1, dopo le parole: con qualifica dirigenziale aggiungere le seguenti: con trattamento economico superiore a 160.000 euro annui.
13. 21. Garofalo.

  Al comma 1, dopo le parole: non possono aggiungere le seguenti: , ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,.
*13. 15. Pastorelli.

  Al comma 1, dopo le parole: non possono aggiungere le seguenti: , ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,.
*13. 17. Aiello, Bruno Bossio, Carbone, Boccadutri.

  Al comma 1 dopo le parole: non possono aggiungere le seguenti: , ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
*13. 22. Dorina Bianchi, Piccone.

  Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Il presente capoverso si applica anche al personale con qualifica non dirigenziale, che ricopre incarico di posizione organizzativa in enti nei quali non sono previste figure dirigenziali.»
13. 10. Rosato.

  Dopo il comma 1 inserire il seguente:
  1-bis. «All'articolo 122, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «inferiori a un milione di euro» sono sostituite dalle seguenti: «inferiori a centocinquanta mila euro»;
   b) le parole: «superiore a 500.000» e «inferiore a 500.000» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «superiore a 100.000» e «inferiore a 100.000».
13. 3. Pilozzi, Migliore, Di Salvo, Fava, Labriola, Lacquaniti, Lavagno, Nardi, Piazzoni, Zan.

  Dopo il comma 1 inserire i seguenti:
  1-bis. Nelle procedure aperte previste dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la stazione appaltante può prevedere nel bando di gara che l'esame dell'offerta tecnica e dell'offerta economica prodotte dal concorrente avvenga prima dell'accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione di cui agli articoli da 38 a 44 dello stesso decreto legislativo. In questo caso possono essere esaminate le sole offerte tecniche che abbiano superato una determinata soglia di punteggio tecnico, indicata nel bando di gara.
  1-ter. L'accertamento di cui al comma 1-bis è operato dalla stazione appaltante nei confronti del concorrente che, all'esito dell'esame dell'offerta tecnica e dell'offerta economica, risulta collocato al primo posto in graduatoria per aver presentato le condizioni più vantaggiose.
  1-quater. Fermo quanto disposto dagli articoli 38 e 46 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, l'esclusione dalla gara per il mancato possesso dei requisiti di cui agli articoli da 38 a 44 dello stesso decreto legislativo determina l'escussione della relativa cauzione provvisoria, la segnalazione del fatto ai fini dei provvedimenti di cui all'articolo 6, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e la sospensione fino a sei mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento per il concorrente interessato, nonché l'esecuzione dell'accertamento di cui al comma 1-ter nei confronti del concorrente che segue in graduatoria.
  1-quinquies. Nella ricorrenza delle previsioni di cui al comma 1-quater, si procede alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell'offerta e al compimento dei successivi adempimenti previsti dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.».

  Conseguentemente alla rubrica dopo le parole: per la progettazione aggiungere, le seguenti: e verifica dei requisiti dei concorrenti delle procedure aperte per l'affidamento degli appalti pubblici.
13. 19. Dorina Bianchi, Piccone.

  Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

  1. All'articolo 108 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 i commi 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
  «1. Il sindaco nei comuni con popolazione superiore ai 40.000 abitanti il presidente della provincia, previa deliberazione della giunta comunale o provinciale, possono nominare un direttore generale in possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, e secondo criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, che provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal sindaco o dal presidente della provincia, e che sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. Compete in particolare al direttore generale la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi previsto dall'articolo 197, comma 2 lettera a), nonché la proposta di piano esecutivo di gestione previsto dall'articolo 169. A tali fini, al direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell'ente, ad eccezione del segretario del comune e della provincia.
  2. Il direttore generale è revocato dal sindaco o dal presidente della provincia, previa deliberazione della giunta comunale o provinciale. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del sindaco o del presidente della provincia.
  3. Nei comuni con popolazione inferiore ai 40.000 abitanti è consentito procedere alla nomina del direttore generale previa stipula di convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 40.000 abitanti. In tal caso il direttore generale dovrà provvedere anche alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.
  4. Per il periodo di durata degli incarichi di cui ai commi 1 e 3, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.»

  2. L'articolo 2, comma 186, lettera d), legge n. 191 del 2009, come modificato dall'articolo 1, comma 1-quater, lettera d), legge n. 42 del 2010 è abrogato».
13. 01. Borghi.

ART. 14.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. I lavori delle commissioni giudicatrici, nominate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, riferiti alla tornata 2012 dell'abilitazione scientifica nazionale, proseguono, senza soluzione di continuità, fino alla data dei 31 ottobre 2014, allo scopo di riesaminare, su istanza documentata degli interessati da presentarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i curricula dei candidati che non hanno conseguito l'abilitazione i cui indicatori personali siano risultati inesatti per errori o lacune presenti nelle basi di dati utilizzate o non risultino essere stati utilizzati dalla commissione ai fini della valutazione dell'impatto della produzione scientifica complessiva del candidato, nonché quelli per i quali la commissione non abbia proceduto alla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni presentate basandosi su ulteriori criteri prestabiliti dalla commissione ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 giugno 2012, n. 76, senza operare la ponderazione equilibrata e motivata tra i vari criteri e parametri prescritta dal medesimo comma.

  Al comma 2, dopo le parole: Agli oneri organizzativi e finanziari derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: e 1-bis.
14. 9. Ghizzoni, Malpezzi.

  Al comma 3 sopprimere le parole: In attesa fino a: sospesa e aggiungere, in fine, le seguenti parole: è differita rispettivamente di 180 e 120 giorni. Entro il primo termine sono altresì sottoposti a revisione i regolamenti di cui all'articolo 16, comma 2, della legge 30 dicembre 2010 n. 240.
14. 4. Gelmini.

  Al comma 3, sopprimere le parole: è sospesa per l'anno 2014 e sostituire le parole da: l'indizione delle procedure sino alla fine del comma con le seguenti: le procedure relative all'anno 2014 di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, sono indette entro e non oltre il 28 febbraio 2015 previa revisione dei regolamenti di cui all'articolo 16, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dei conseguenti decreti ministeriali.

  Conseguentemente dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240 sono apportate le seguenti modifiche:
  1. nell'articolo 15, comma 2, la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «venti»;
  2. nell'articolo 16:
   a)a) il secondo periodo del comma 1 è soppresso;
   b) nella lettera a) del comma 3 la parola «analitica» è soppressa, le parole «area disciplinare» sono sostituite dalle seguenti: «settore concorsuale» e sono aggiunte in fondo le seguenti parole: «sentiti il CUN e l'ANVUR»;
   c) nella lettera c) del comma 3 sostituire le parole «con apposito decreto ministeriale» con le seguenti: «con la medesima procedura adottata per la loro definizione; la prima verifica è effettuata dopo il primo biennio»;
   d) la lettera d) del comma 3 è sostituita dalla seguente:
    «d) la possibilità per i candidati di presentare domanda di partecipazione alle procedure di abilitazione per via telematica e senza scadenze prefissate, a decorrere dalla data di nomina della commissione giudicatrice;»;
   e) nella lettera e) del comma 3 inserire, dopo il primo periodo, il seguente: «la garanzia per ciascun candidato di poter conoscere, prima della formulazione del giudizio valutativo da parte della commissione giudicatrice, i valori degli indicatori numerici personali utilizzati dalla commissione per la verifica dei criteri e parametri di cui alla lettera a);»;
   f) nella lettera f) del comma 3 sostituire la parola «quattro» con la seguente: «cinque» e sopprimere le parole da «e sorteggio di un commissario» sino alla fine del periodo;
   f)a) nella lettera g) del comma 3 le parole da «la corresponsione» sino alla fine della lettera sono soppresse;
   g) nella lettera i) del comma 3, sostituire la parola «trenta» con la parola «dieci» e, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «il parere è obbligatorio nel caso di candidati afferenti ad un settore scientifico-disciplinare non rappresentato nella commissione ed è vincolante per la commissione, salvo motivata delibera»;
   h) nella lettera m) del comma 3 sostituire le parole da «a partecipare» sino alla fine della lettera con le seguenti: «a presentare una nuova domanda di abilitazione, per lo stesso settore e per la stessa fascia o per la fascia superiore, nei dodici mesi successivi alla presentazione della domanda»;
   i) dopo la lettera m) del comma 3 inserire la seguente:
    «m-bis) la possibilità per i candidati di presentare, al momento della domanda e per una sola volta, motivata istanza di ricusazione nei confronti di uno o più membri della commissione giudicatrice; in caso di accoglimento la domanda è valutata da una commissione in cui i membri ricusati sono sostituiti da membri supplenti, sorteggiati con le medesime modalità di cui alle lettere f) e h);».

  3-ter. Le commissioni giudicatrici di cui all'articolo 1 sono rinnovate entro il 31 dicembre 2014 secondo le norme di cui all'articolo 16, comma 3, lettera f) della legge 30 dicembre 2010, n. 240. I candidati che hanno presentato domanda, con esito negativo, per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale nelle tornate relative al 2012 o al 2013 possono ripresentare domanda a far data dal primo gennaio 2015.
  3-quater. Nell'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, le parole da «previo parere di una commissione» a «vincita del programma» sono sostituite dalle seguenti: «previo parere positivo della commissione per il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16, comma 3, lettera f) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, da rilasciarsi entro trenta giorni dalla richiesta.
  3-quinquies. L'articolo 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, è abrogato.
14. 12. Ghizzoni, Coscia, Ascani, Blazina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Malisani, Malpezzi, Manzi, Piccoli Nardelli, Narduolo, Orfini, Pes, Rocchi, Rampi, Romanini, Paolo Rossi, Ventricelli.

  Al comma 3, dopo le parole: del decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 2011 inserire le seguenti: Nelle more, in deroga all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010 n. 240, le Università, nei rispettivi vincoli di bilancio, possono procedere alla chiamata diretta come ricercatore a tempo indeterminato del personale che è in possesso del dottorato di ricerca o di un titolo riconosciuto equipollente anche conseguito all'estero, ha espletato per almeno tre anni, anche non continuativi, uno o più insegnamenti universitari mediante contratto ai sensi della normativa vigente, ha all'attivo pubblicazioni di rilevanza anche internazionale, e ha svolto attività di ricerca in qualità di assegnista per almeno trentasei mesi anche non continuativi di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
14. 16. Pagano.

  Al comma 3, aggiungere, infine, i seguenti periodi: In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010 n. 240, le università, nei rispettivi vincoli di bilancio, possono procedere all'assunzione di ricercatori con contratto a tempo indeterminato, mediante chiamata diretta. Può partecipare alla selezione il personale in possesso dei seguenti requisiti:
   a) abbia conseguito un dottorato di ricerca o di un titolo riconosciuto equipollente anche conseguito all'estero;
   b) abbia conseguito 3 anni di insegnamento universitario, anche non continuativi, per uno o più corsi di laurea ai sensi della normativa in vigore;
   c) abbia pubblicazioni, anche di rilevanza internazionale;
   d) abbia svolto attività di ricerca in qualità di «assegnista» per almeno 36 mesi, anche non continuativi, ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

  Le modalità applicative delle disposizioni di cui al presente comma saranno indicate con decreto del Ministero dell'istruzione, università e ricerca, da emanarsi entro 30 giorni dalla conversione in legge del presente decreto.
14. 3. Iacono.

  Al comma 3, aggiungere in fine, i seguenti periodi: In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010 n. 240, le Università, nei rispettivi vincoli di bilancio, possono procedere alla chiamata diretta di ricercatori a tempo indeterminato. Può partecipare alla selezione il personale in possesso dei seguenti requisiti:
   a) abbia conseguito un dottorato di ricerca o di un titolo riconosciuto equipollente anche conseguito all'estero;
   b) abbia conseguito 3 anni di insegnamento universitario, anche non continuativi, per uno o più corsi di laurea ai sensi della normativa in vigore;
   c) abbia pubblicazioni, anche di rilevanza internazionale;
   d) abbia svolto attività di ricerca in qualità di «assegnista» per almeno 36 mesi, anche non continuativi, ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

  Le modalità applicative delle disposizioni di cui al presente comma saranno indicate con decreto del Ministero dell'istruzione, università e ricerca, da emanarsi entro 30 giorni dalla conversione in legge del presente decreto.
14. 2. Iacono.

  Dopo il comma 3, inserire i seguenti:
  3-bis. All'articolo 8, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, sostituire le parole «di esperti revisori ai sensi dell'articolo 16 comma 3 lettera i), della legge» con le seguenti: «di Professori universitari, individuati mediante sorteggio, che compongono la lista, costituita ai sensi dell'articolo 6 comma 2.
  3-ter. All'articolo 8 comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, alla fine del periodo inserire la seguente: «La commissione può deliberare all'unanimità, con motivazione dettagliata e per particolari meriti scientifici ampiamente documentati, di discostarsi dai criteri e parametri definiti ai sensi dell'articolo 4 comma 1.
14. 11. Vacca, D'Uva, Luigi Gallo, Brescia, Marzana, Battelli, Simone Valente, Di Benedetto, Dieni, Lombardi, Cozzolino, D'Ambrosio, Dadone, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Al comma 3, in fine, aggiungere il seguente periodo: Il termine previsto per la revisione della disciplina sull'abilitazione scientifica nazionale è fissato il 30 giugno 2015.
14. 14. Vacca, D'Uva, Luigi Gallo, Brescia, Marzana, Battelli, Simone Valente, Di Benedetto, Dieni, Lombardi, Cozzolino, D'Ambrosio, Dadone, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:
  3-bis. All'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222. sostituire le parole «di esperti revisori ai sensi dell'articolo 16, comma 3, lettera i), della legge.» con le seguenti: «, di Professori universitari, individuati mediante sorteggio, che compongono la lista, costituita ai sensi dell'articolo 6 comma 2.
14. 10. Vacca, D'Uva, Luigi Gallo, Brescia, Marzana, Battelli, Simone Valente, Di Benedetto, Dieni, Lombardi, Cozzolino, D'Ambrosio, Dadone, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:
  3-bis. All'articolo 8, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, in fine, aggiungere il seguente periodo: «La commissione può deliberare all'unanimità, con motivazione dettagliata e per particolari meriti scientifici ampiamente documentati, di discostarsi dai criteri e parametri definiti ai sensi dell'articolo 4 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222.
14. 13. Vacca, D'Uva, Luigi Gallo, Brescia, Marzana, Battelli, Simone Valente, Di Benedetto, Dieni, Lombardi, Cozzolino, D'Ambrosio, Dadone, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:
  3-bis. Per la durata della sospensione di cui al precedente comma 3 è prorogata la durata dei contratti da ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010.
14. 15. Giorgis, D'Attorre, Lattuca.

  Al comma 4, sostituire le parole: 31 marzo 2015 con le seguenti: 30 giugno 2015.
14. 5. Gelmini.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. In deroga all'articolo 66, comma 13-bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni, il contingente delle assunzioni attribuite a ciascuna università per l'anno 2014 è aumentato delle quote necessarie alla chiamata come professori di prima fascia, ai sensi dell'articolo 29, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, di coloro che sono in possesso della relativa idoneità conseguita a seguito di concorsi banditi dalle università ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210 e successive modificazioni, e che sono in servizio presso il medesimo ateneo in qualità di professori associati o ricercatori. La chiamata è effettuata entro il 31 dicembre 2014 con la modalità stabilita dall'articolo 18, comma 1, lettera e) della legge 30 dicembre 2010, n. 240. I professori così chiamati mantengono il trattamento retributivo della fascia di provenienza fino al termine stabilito dall'articolo 1, comma 471 della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Sono fatti salvi, anche ai fini retributivi, gli effetti della conferma in ruolo come professore ordinario.
14. 1. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre, Kronbichler, Giorgis, Balduzzi.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:
  4-bis. All'articolo 14 del decreto-legge 14 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «degli enti di ricerca» sono aggiunte le seguenti: «dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema universitario e della Ricerca (ANVUR)»;
   b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «degli enti di ricerca» sono aggiunte le seguenti: «dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema universitario e della Ricerca (ANVUR) ».

  Conseguentemente, all'articolo 53 dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis. Alla compensazioni del maggiori oneri recati dal comma 4-bis dell'articolo 14, pari a 76 mila euro annui a decorrere dal 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
14. 7. Rosato.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, dopo il comma 140 è inserito il seguente:
  «140-bis. Al fine di assicurare il necessario adeguamento dell'organizzazione dell'ANVUR all'evoluzione delle sue funzioni istituzionali la struttura e la dotazione organica dell'Agenzia possono essere modificate con decreto ministeriale di natura non regolamentare, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, su proposta del Consiglio direttivo, in relazione alle esigenze operative dell'Agenzia e nei limiti delle disponibilità finanziarie della stessa».
14. 6. Rosato.

  Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.
(Norme di semplificazione per le università).

  1. All'articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994. n. 20, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) alla lettera f-bis, in fondo, sono aggiunte le seguenti parole: , ad eccezione di quelli stipulati dalle università e dagli enti di ricerca;
   b) alla lettera f-ter, in fondo, sono aggiunte le seguenti parole: , ad eccezione di quelli stipulati dalle università e dagli enti di ricerca.
14. 01. Ghizzoni.

  Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.

  1. All'articolo 1, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) la lettera b) è soppressa;
   b) dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
    «c-bis. Le disposizioni di cui alla lettera c) non si applicano per il personale scolastico docente e ATA».

  2. All'articolo 1, comma 453, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, aggiungere in fine le seguenti parole: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano per il personale scolastico docente e ATA.»
  3. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4 e 5.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002. n. 289, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione, così rinominato dall'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
  5. Entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge il Ministero dell'economia e finanze-Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è autorizzato ad emanare, con propri decreti dirigenziali, disposizioni per modificare la misura del prelievo erariale unico attualmente applicato sul giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita al fine di conseguire un maggior gettito per gli anni 2015 e 2016 non inferiore a 300 milioni di euro.
14. 02. Chimienti, Ciprini, Lombardi, Dieni, Tripiedi, Cominardi, Nesci, Baldassarre, Bechis, Rizzetto, Rostellato.

  Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.

  1. Al fine di contrastare il fenomeno del precariato scolastico e di conferire il maggior grado possibile di certezza nella pianificazione degli organici della scuola, in esito a una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della scuola, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, nell'ambito delle risorse rese disponibili per effetto della predetta sessione negoziale, è definito un piano quinquennale per l'assunzione a tempo indeterminato del personale docente, per gli anni 2015-2020, che abbia conseguito o consegua nel corso del quinquennio in questione titoli abilitanti e nel contempo abbia maturato o maturi almeno tre annualità complessive di servizio, ovvero che abbia superato o superi le procedure pubbliche concorsuali, (tenuto conto dei posti vacanti e disponibili in ciascun anno, delle relative cessazioni del predetto personale e degli effetti del processo di riforma previsto dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fatto salvo quanto previsto in relazione all'articolo 2, comma 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244).
  2. Il piano è annualmente verificato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, ai fini di eventuali rimodulazioni che si dovessero rendere necessarie, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione, così rinominato dall'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
  4. Entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge il Ministero dell'economia e finanze-Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è autorizzato ad emanare con propri decreti dirigenziali, disposizioni per modificare la misura del prelievo erariale unico attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita al fine di conseguire un maggior gettito per gli anni 2015 e 2016 non inferiore a 300 milioni di euro.
14. 04. Chimienti, Ciprini, Tripiedi, Cominardi, Nesci, Dieni, Baldassarre, Bechis, Rizzetto, Rostellato.

  Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.

  1. A decorrere dal 2015 si dà luogo ad una sessione negoziale presso l'ARAN, al fine di procedere al rinnovo per la parte normativa ed economica del contratto del pubblico impiego, con riferimento al personale di cui all'articolo 2, comma 2, e articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, per il triennio 2014-2016. Si dà luogo altresì alla medesima sessione negoziale per il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
14. 05. Ciprini, Tripiedi, Cominardi, Baldassarre, Rizzetto, Chimienti, Bechis, Rostellato, Cozzolino, Dieni, Nesci, Lombardi.

  Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.

  1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro e non oltre il 31 dicembre 2014, su proposta del Ministro dell'Istruzione, in accordo con il Ministro della Pubblica Amministrazione e con il Ministro del Lavoro, sentite le organizzazioni sindacali e l'ARAN, viene attivata una specifica sessione negoziale, ai sensi dell'articolo 8, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, finalizzata al rinnovo del contratto collettivo nazionale del personale del comparto scuola per il triennio 2015-2018, con riferimento alla parte economica ed alla parte giuridica.
14. 03. Chimienti, Ciprini, Lombardi, Dieni, Tripiedi, Cominardi, Nesci, Baldassarre, Bechis, Rizzetto, Rostellato.

  Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.

  1. I commi 54 e 56 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2012, n. 228, sono abrogati.
  2. All'articolo 5, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, il quinto periodo è sostituito dal seguente: «Le disposizioni del presente comma non si applicano al personale della scuola docente e amministrativo, tecnico e ausiliario, supplente breve e saltuario o docente con contratto, fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche».
  3. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione, definita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione di quelli concernenti la tutela dei redditi da lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.
14. 06. Chimienti, Ciprini, Lombardi, Dieni, Tripiedi, Cominardi, Nesci, Baldassarre, Bechis, Rizzetto, Rostellato.

ART. 15.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 15.
(Disposizioni urgenti relative a borse di studio per le scuole di specializzazione medica).

  1. All'articolo 20, comma 3-ter, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e successive modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «La durata dei corsi di formazione specialistica, come ridotta dal decreto di cui al comma 3-bis, si applica a decorrere dall'anno accademico 2014-2015».
  2. Per le finalità di cui al titolo VI del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, è autorizzata l'ulteriore spesa di 56 milioni di euro per l'anno 2014, di 90 milioni di euro per l'anno 2015 e di 51,8 milioni di euro per l'anno 2016.
  3. A decorrere dal 1° settembre 2014 e per tutto il 2015 sono introdotte le aliquote di accisa relative alle bevande gassate e zuccherate. Tali aliquote sono determinate nella misura di euro 5 per ettolitro.
  4. Agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede con una quota delle entrate derivanti dal comma 3 e per l'anno 2014, con una quota delle entrate di cui all'articolo 7, comma 39 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per un importo pari a 6 milioni di euro che resta acquisita all'erario, per l'anno 2015 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e per l'anno 2016 mediante riduzione per euro 1,8 milioni del fondo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
  5. La procedura di cui all'articolo 4, comma 45, della legge 12 novembre 2011 n. 183, si applica anche alle prove di ammissione alle scuole di specializzazione in medicina di cui all'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo n. 368 del 1999 e successive modificazioni. A tal fine l'importo massimo richiesto al singolo candidato non può eccedere la somma di 100 euro e le corrispondenti entrate, relative alle prove di ammissione alle predette scuole di specializzazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione dei Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e destinate alla copertura degli oneri connessi alle prove di ammissione.
15. 9. Vargiu.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Al comma 3-bis dell'articolo 20 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e successive modificazioni ed integrazioni le parole «da emanare entro il 31 marzo 2014» sono sostituite dalle seguenti «da emanare entro il 28 febbraio 2015».

  Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Il comma 3-ter dell'articolo 20 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
  «3-ter. La durata dei corsi di formazione specialistica, come definita dal decreto di cui al comma 3-bis, si applica a decorrere dall'anno accademico 2014-2015 di riferimento per i corsi di specializzazione. Gli specializzandi in corso, fatti salvi coloro che iniziano l'ultimo anno di specialità con l'anno accademico 2014-2015 e per i quali rimane in vigore l'ordinamento previgente, devono optare tra nuovo ordinamento e ordinamento previgente con modalità determinate dal medesimo decreto di cui al comma 3-bis.
  Nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 3-bis le durate delle Scuole di specializzazione sono riportate a quanto previsto dai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca dell'11 maggio 1995 e 3 luglio 1996; per le Scuole non comprese nei sopracitati decreti e per quelle che hanno una durata inferiore rispetto alla durata minima della formazione medica specializzata di cui all'allegato V, punto 5.1.3, della direttiva CE n. 36 del 2005 si applica la tabella D "Durate minime delle formazioni specialistiche" del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e successive modificazioni ed integrazioni».
15. 4. Crimì, Lenzi, Coscia, Naccarato, Scuvera, Capone, Grassi, Paola Bragantini, D'Incecco, Malpezzi, Narduolo, Bossa, Ghizzoni, Blazina, Rampi, Malisani, Manzi, Ascani, D'Ottavio, Miotto, Piccione, Gelli, Sbrollini, Casati, Fossati, Carnevali, Maestri.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  «L'articolo 20, comma 3-ter del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «La durata dei corsi di formazione specialistica, come ridotta dal decreto di cui al comma 3-bis, si applica agli immatricolati dall'anno accademico successivo alla definizione degli ordinamenti didattici per ogni scuola di specializzazione. Per gli specializzandi che nel medesimo anno accademico sono iscritti agli anni di corso successivi al primo, resta valido l'ordinamento previgente».
15. 10. Vacca, D'Uva, Luigi Gallo, Brescia, Marzana, Battelli, Simone Valente, Di Benedetto, Dieni, Lombardi, Cozzolino, D'Ambrosio, Dadone, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  «1. All'articolo 20 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e successive modificazioni, il comma 3-ter è sostituito dal seguente: «3-ter. La durata dei corsi di formazione specialistica, come ridotta dal decreto di cui al comma 3-bis, si applica a decorrere dall'anno accademico 2014-2015. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, con proprio decreto, ad adeguare l'ordinamento didattico alla durata così definita. Per gli specializzandi che nel medesimo anno accademico sono iscritti all'ultimo anno di corso, resta valido l‘ordinamento previgente».
15. 6. Palese, Centemero.

  All'articolo 15, comma 2, premettere il seguente periodo: Fermo restando quanto disposto dall'articolo 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, in materia di corresponsione di borse di studio ai medici specializzati presso le Scuole di medicina tra gli anni accademici 1983-1984 e 1990-1991.
*15. 3. Iacono.

  All'articolo 15, comma 2, premettere il seguente periodo: Fermo restando quanto disposto dall'articolo 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, in materia di corresponsione di borse di studio ai medici specializzati presso le Scuole di medicina tra gli anni accademici 1983-1984 e 1990-1991.
*15. 12. Pagano.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni aggiungere le seguenti: ivi compresa l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401.
*15. 17. Roberta Agostini.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni aggiungere le seguenti: ivi compresa l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401.
*15. 5. Gigli, D'Alia.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni aggiungere le seguenti: ivi compresa l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401.
*15. 7. Centemero.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni aggiungere le seguenti: ivi compresa l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401.
*15. 8. Palma, Salvatore Piccolo, Covello.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni aggiungere le seguenti: ivi compresa l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401.
*15. 2. Migliore, Pilozzi, Di Salvo, Fava, Labriola, Lacquaniti, Lavagno, Nardi, Piazzoni, Zan.

  Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
   a)
sostituire le parole: 6 milioni con le seguenti: 15 milioni;
   b) sostituire le parole: 40 milioni con le seguenti: 80 milioni;
   c) sostituire le parole: 1,8 milioni con le seguenti: 4 milioni.

  Conseguentemente, al medesimo comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «A integrazione del finanziamento degli oneri di cui al precedente periodo, si provvede mediante riduzione di 9 milioni per il 2014, 40 milioni per il 2015, e 2,2 milioni per il 2016, delle risorse del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
15. 14. Kronbichler, Airaudo, Nicchi, Quaranta, Placido.

  Al comma 2, al primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:
   a)
sostituire le parole: 40 milioni di euro con le seguenti: 55 milioni di euro;
   b) sostituire le parole: 1,8 milioni di euro con le seguenti: 16,8 milioni di euro.

  Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: per l'anno 2015 con le seguenti: per un importo pari a 55 milioni per l'anno 2015 e 15 milioni per l'anno 2015.
15. 11. D'Uva, Vacca, Luigi Gallo, Brescia, Marzana, Battelli, Simone Valente, Di Benedetto, Dieni, Lombardi, Cozzolino, D'Ambrosio, Dadone, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Al comma 2, sostituire le parole da: 1,8 milioni fino alla fine del comma, con le seguenti: 1,8 milioni del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre n. 189, e successive modificazioni.
15. 15. Nicchi, Kronbichler, Quaranta, Airaudo, Placido.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al fine di incrementare le risorse da destinare al finanziamento di contratti/borse di studio da destinare agli specializzandi non medici iscritti alle scuole di specializzazione di area sanitaria, sono stanziati 30 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016. All'onere di cui al precedente periodo, si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascun anno del triennio 2014-2016, delle risorse del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
15. 16. Nicchi, Kronbichler, Quaranta, Airaudo, Placido.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 36 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  «1-bis. Sono fatte salve le disposizioni normative delle province autonome di Trento e di Bolzano relative all'assegnazione dei contratti di formazione specialistica finanziati dalle medesime province autonome attraverso convenzioni stipulate con le università».
15. 1. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

  Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:
  «3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 21 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 213, n. 128, si applicano a decorrere dall'anno accademico 2014-2015».
15. 13. Centemero, Carfagna.

  Dopo l'articolo 15, è aggiunto il seguente:

«Art. 15-bis.
(Razionalizzazione delle società, le aziende speciali e le istituzioni delle Regioni e degli enti locali e disposizioni in tema di società a partecipazione pubblica).

  1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a:
   a) le aziende speciali e le istituzioni delle amministrazioni pubbliche regionali e locali;
   b) le società non quotate partecipate in via totalitaria da amministrazioni pubbliche regionali e locali;
   c) le società non quotate partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali che godano di affidamenti diretti;
   d) le società non quotate controllate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali, che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale;
   e) le società non quotate controllate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali, che svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica.

  2. A decorrere dall'esercizio 2015 i soggetti di cui al comma 1 concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza e realizzando un saldo economico non negativo o coerente con il piano di rientro di cui al comma 10. Il saldo economico è rappresentato dal Margine Operativo Lordo, calcolato come differenza tra il totale del valore della produzione e il totale dei costi per acquisti di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci, dei costi per servizi, dei costi per godimento dei beni di terzi, dei costi per il personale, delle variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci e degli oneri diversi di gestione. Le istituzioni che adottano la contabilità finanziaria perseguono un saldo finanziario, come definito al comma 3 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, pari a zero.
  3. Ai fini della verifica del raggiungimento dell'obiettivo di cui al commi 2 i soggetti di cui al comma 1 comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze il saldo economico o finanziario conseguito e una dichiarazione sul rispetto o meno dei vincoli di cui al comma 2, sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile del bilancio della società e dal collegio sindacale. Al bilancio di esercizio è allegata una certificazione recante le predette informazioni. Il mancato assolvimento di tali adempimenti è sanzionato ai sensi del comma 7, nonché del primo periodo del comma 8.
  4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e per i rapporti con le regioni, sentiti la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente, legge, sono stabilite le modalità di attuazione dei commi 2, 3, 7 e 10.
  5. La responsabilità del mancato raggiungimento dell'obiettivo di cui al comma 2 è attribuita ai soggetti di cui al comma 1 e agli enti partecipanti, soggetti al patto di stabilità interno, in proporzione alla quota di partecipazione. È fatto obbligo agli enti partecipanti di vigilare sugli adempimenti di cui al presente articolo, anche mediante il sistema dei controlli interni sulle società partecipate non quotate e sugli equilibri finanziari, di cui agli articoli 147, 147-quater e 147-quinquies del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  6. L'obiettivo annuale del patto di stabilità interno delle Regioni e degli enti locali partecipanti i soggetti di cui al comma 1 che non raggiungono gli obiettivi di cui al comma 2, nell'anno successivo a quello in cui risulta l'inadempienza, è peggiorato di un importo pari all'eccedenza rispetto al predetto obiettivo annuale non conseguito, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Il peggioramento dell'obiettivo opera anche qualora l'inadempimento sia accertato in anni successivi a quello della violazione, con riferimento all'anno di accertamento.
  7. A decorrere dal 2015, i soggetti di cui al comma 1 che presentano un saldo economico negativo, nell'anno successivo:
   a) non possono sostenere costi operativi in misura maggiore rispetto al calore medio dei costi registrati nel triennio precedente ridotti di un ammontare pari al valore del mancato conseguimento dell'obiettivo annuo;
   b) non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione a progetto, i contratti di somministrazione e ogni altra forma di lavoro flessibile.

  8. A decorrere dal 2015, i soggetti di cui al comma 1, che nell'anno precedente presentano un saldo economico negativo, procedono alla riduzione del 30 per cento del compenso dei componenti degli organi di amministrazione. Il conseguimento di un risultato economico negativo per due anni consecutivi rappresenta giusta causa ai fini della revoca degli amministratori. In caso di ingiustificato mancato assolvimento degli adempimenti di cui al precedente periodo, gli amministratori degli enti partecipanti sono responsabili del conseguente danno erariale. Quanto previsto dal secondo e terzo periodo del presente comma non si applica ai soggetti il cui risultato economico, benché negativo, sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall'ente controllante.
  9. Gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti territoriali trasmettono annualmente una relazione sugli adempimenti e sui risultati conseguiti dai soggetti di cui al comma 1 alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, che segnalano tempestivamente agli enti partecipanti le situazioni idonee a determinare il mancato conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 2.
  10. I soggetti di cui al comma 1, il cui bilancio 2014 registri un saldo economico o finanziario negativo, sono tenuti a raggiungere un valore non negativo entro l'esercizio 2018, secondo un piano di rientro, da comunicare entro il 31 dicembre 2014, con le modalità definite dal decreto di cui al comma 4.
  11. A decorrere dall'esercizio 2018, in caso di risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, i soggetti di cui al comma 1, diversi dalle società che svolgono direttamente servizi pubblici locali sono posti in liquidazione entro sei mesi dalla data di approvazione del bilancio o rendiconto relativo all'ultimo esercizio. In caso di mancato avvio della procedura di liquidazione entro il predetto termine, i successivi atti di gestione sono nulli e la loro adozione comporta responsabilità erariale dei soci, (ex comma 555).
  12. In relazione alle società a partecipazione comunale rientranti nell'obbligo di cui all'articolo 14, comma 32, decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, rispetto alle quali non è stata data attuazione alle prescrizioni contenute nelle medesime disposizioni, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, e fino al completo adempimento degli obblighi previsti, è fatto divieto di corrispondere ogni tipo di emolumento ai componenti dei relativi consigli di amministrazione.
  13. Il comma 5-bis dell'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente: ”5-bis. Le aziende speciali e le istituzioni si iscrivono e depositano i propri bilanci al registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economico-amministrative della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del proprio territorio entro il 31 maggio di ciascun anno. L'Unioncamere trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno, l'elenco delle predette aziende speciali e istituzioni ed i relativi dati di bilancio. Alle aziende speciali ed alle istituzioni si applicano le disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché le disposizioni che stabiliscono, a carico degli enti locali: divieto o limitazioni alle assunzioni di personale, contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenza anche degli amministratori; obblighi e limiti alla partecipazione societaria degli enti locali. Gli enti locali vigilano sull'osservanza del presente comma da parte dei soggetti indicati ai periodi precedenti».
  14. All'articolo 6, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo, il comma 19, sono aggiunti i seguenti commi:
  «19-bis. Con esclusione delle società direttamente eroganti servizi di pubblico interesse, dall'esercizio finanziario 2014, le amministrazioni di cui al comma precedente non possono, comunque, procedere alla sottoscrizione dell'aumento di capitale ai sensi dell'articolo 2447 del codice civile. In relazione alle società servizi di pubblico interesse si applicano le disposizioni di cui al comma 19.
  19-ter. Le disposizioni di cui ai commi 19 e 19-bis si applicano anche in relazione alle partecipazioni possedute nei consorzi,».

  14. Le disposizioni di cui al Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 si intendono riferite anche alle società a partecipazione pubblica, che esercitano, una attività commerciale ai sensi dell'articolo 2195 del codice civile. Le suddette disposizioni non si applicano alle società a partecipazione pubblica previste come necessarie dalla legge. Fatto salvo quanto previsto ai periodi precedenti, deve essere sempre assicurata la piena ed efficace continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse.
  15. Sono oppressi:
   a) l'ultimo periodo dell'articolo 18, comma 2-bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2003, n. 133;
   b) i commi da 550 a 562 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione della lettera a) del comma 559.

  16. Sono escluse dai vincoli del patto di stabilità interno le spese per investimenti infrastrutturali effettuate dalle amministrazioni pubbliche regionali o locali, utilizzando le risorse derivanti dalla dismissione delle partecipazioni dalle stesse detenute nelle società di cui al comma 1. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse».
15. 01. Dorina Bianchi, Vignali, De Girolamo, Pagano, Piccone.

  Dopo l'articolo 15, è aggiunto il seguente:

Art. 15-bis.

  Ai fini dei termini per il rimborso delle spese sostenute durante lo svolgimento di missioni fuori sede di durata maggiore di 24 ore, il personale esterno non strutturato delle PA è di fatto equiparato ai dipendenti pubblici, come sancito dall'articolo 3 della legge 26 luglio 1978, n. 417.
15. 02. Segoni, D'Uva, Vacca, Luigi Gallo, Brescia, Marzana, Battelli, Simone Valente, Di Benedetto, Dieni, Lombardi, Cozzolino, D'Ambrosio, Dadone, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Dopo l'articolo 15, è aggiunto il seguente:

Art. 15-bis.

  A partire dall'anno 2015, gli oneri di funzionamento delle strutture formative di cui all'articolo 2, comma 8, lettera e), della legge n. 508 del 1999 saranno contenute nella legge concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, al fine di favorirne il completamento della riforma e sollevarne gli enti locali.
15. 03. Lodolini.

ART. 16.

  Sopprimere l'articolo 16.
*16. 12. Centemero.

  Sopprimerlo l'articolo 16.
*16. 5. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Sopprimere l'articolo 16.
*16. 16. Lombardi, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Dadone, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Sopprimere l'articolo 16.
*16. 17. Mazziotti Di Celso.

  Sopprimere l'articolo 16.
*16. 2. Basso, Ascani, De Micheli.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
16. 6. Invernizzi, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
16. 7. Invernizzi, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, lettera a), punto 2), prima delle parole: Ferme le disposizioni vigenti in materia di onnicomprensività, inserire le seguenti: L'incarico di consigliere di amministrazione è svolto a titolo gratuito.
16. 11. Centemero.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   c)
dopo il comma 5 inserire il seguente comma 5-bis:
  5-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2015 i compensi assembleari previsti per i componenti dei consigli di amministrazione delle società a totale partecipazione pubblica, diretta e indiretta, sono ridotti del 50 per cento rispetto all'importo di quelli dell'anno 2014.
16. 14. Cozzolino, Dieni, Lombardi, D'Ambrosio, Dadone, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Al comma 2, sostituire la parola: primo, con la seguente: secondo.
16. 4. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  All'articolo 16, primo comma, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:
   a) il comma 4 è sostituito dal seguente: «i consigli di amministrazione delle società di cui al comma 1 devono essere composti da non più di tre membri. Ferme le disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi previste dal decreto legislativo 39/2013 e ferme le disposizioni vigenti in materia di omnicomprensività del trattamento economico, qualora i membri del consiglio di amministrazione siano dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione ovvero dipendenti della società controllante in caso di partecipazione indiretta hanno obbligo di riversare i relativi compensi assembleari all'amministrazione, ove riassegnabili, in base alle vigenti disposizioni, al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio, e alla società di appartenenza. È comunque consentita la nomina di un amministratore unico»;
   b) il comma 5 è sostituito dal seguente: «Fermo restando quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge, i consigli di amministrazione delle altre società a totale partecipazione pubblica, diretta ed indiretta, devono essere composti da tre o cinque membri, tenendo conto della rilevanza e della complessità delle attività svolte. Si applicano il secondo e il terzo periodo dei comma 4.».
16. 23. Giorgis, Sanga.

  All'articolo 16, apportare le seguenti modifiche:
   al comma 1, lettera a) sopprimere i punti 1 e 3;
   al comma 1, lettera b) sopprimere i punti 1 e 3;
   sopprimere il comma 2.
16. 21. Kronbichler, Airaudo, Placido.

  Dopo il comma 2, aggiungere:
  2-bis. Alle società partecipate dagli Enti locali, comprese quelle a capitale interamente pubblico affidatarie in house di servizi pubblici locali e di servizi strumentali, si applicano le procedure previste dal r.d. 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, qualora ricorrano le condizioni ed i presupposti in esso previsti.
16. 8. Fabbri.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Dopo il primo comma dell'articolo 2449 del Codice Civile è inserito il seguente:
  Lo Stato e gli enti pubblici che hanno partecipazioni in una società per azioni indicano gli amministratori, i sindaci, e i componenti dei consigli di amministrazione e di sorveglianza scegliendoli all'interno di liste ristrette di nomi selezionate attraverso procedure di evidenza pubblica, a pena di nullità delle nomine.
  Il Governo, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto del 1988, n. 400, provvede a disciplinare le procedure di evidenza pubblica previste dal secondo comma dell'articolo 2449 del Codice Civile – introdotto dal presente provvedimento – entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.
16. 9. Morassut, Verini, De Menech, Amoddio, Meta.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al fine di garantire il supporto necessario alle iniziative in corso volte al superamento delle situazioni di criticità ambientale attualmente sussistenti nel territorio della Regione Campania in relazione al ciclo della depurazione delle acque reflue ed alla bonifica e risanamento dei siti contaminati, Campania Ambiente e Servizi S.p.A,, società in house della Regione Campania che svolge attività nei settori della bonifica di siti contaminati o di aree degradate dal punto di vista ambientale o del ripristino e risanamento ambientale, può assumere, entro i limiti della relativa pianta organica, nel rispetto della normativa vigente ed anche attraverso procedure di mobilità, personale con esperienze lavorative pregresse nei settori anzidetti in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, alle dipendenze di altre società regionali del comparto ambientale ovvero di soggetti che abbiano operato nei settori medesimi. La copertura dei relativi oneri è garantita con le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione e del Piano di azione per la coesione e, per la parte non riferibile a detti strumenti di programmazione, nell'ambito delle risorse assegnate e stanziate e senza alcun ulteriore onere aggiuntivo per la finanza pubblica statale.
16. 1. Manfredi, Giorgio Piccolo.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Alle società partecipate dagli Enti locali, comprese quelle a capitale interamente pubblico affidatarie in house di servizi pubblici locali e di servizi strumentali, si applicano le procedure previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, qualora ricorrano le condizioni ed i presupposti in esso previsti.
16. 10. Fabbri.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Fermi restando i più stringenti requisiti richiesti dalla legge o da normative di settore, nonché le vigenti disposizioni in materia di incompatibilità ed incontenibilità, si applicano in ogni caso i requisiti di onorabilità e professionalità degli amministratori di cui alla direttiva del Ministro dell'economia e delle finanze 24 giugno 2013.
16. 13. D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Cozzolino, Dadone, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Gli emolumenti previsti dagli articoli 23-bis e 23-quater del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, e successive modificazioni, fermo restando il limite massimo retributivo di cui al precedente periodo, sono stabiliti dall'assemblea societaria secondo un rapporto pari ad un massimo di dodici volte il salario minimo. Detto rapporto stabilisce una correlazione che lega, per l'intero mandato dell'organo amministrativo, la variazione in aumento del compenso massimo, comprensivo di ogni attribuzione, a quello dell'intero monte salari aziendale.
16. 18. D'Ambrosio, Lombardi, Dieni, Cozzolino, Nuti, Toninelli.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis) Alle società partecipate dagli Enti locali, comprese quelle a capitale interamente pubblico affidatarie in house di servizi pubblici locali e di servizi strumentali, si applicano le procedure previste dai r.d. 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, qualora ricorrano le condizioni ed i presupposti in esso previsti.
16. 19. Fabbri.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 7, comma 1 dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
    g) coloro che, nei due anni precedenti, hanno esercitato funzioni di Amministratore nelle società a partecipazione pubblica ovvero funzioni commissariali presso gli Enti pubblici o in società soggette a partecipazione pubblica.
   b) all'articolo 10, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
    g) coloro che, nei due anni precedenti, hanno esercitato funzioni di Amministratore nelle società a partecipazione pubblica ovvero funzioni commissariali presso gli Enti pubblici o in società soggette a partecipazione pubblica.
16. 20. Pilozzi, Migliore, Di Salvo, Fava, Labriola, Lacquaniti, Lavagno, Nardi, Piazzoni, Zan.

  Dopo il comma 2 e aggiungere il seguente:
  3. All'articolo 63, comma 1 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dopo il punto 7) è aggiunto il seguente:
   8) Colui che esercita funzioni commissariali in Enti pubblici o in società a partecipazione pubblica.
16. 22. Pilozzi, Migliore, Di Salvo.

  Dopo l'articolo 16 inserire il seguente:

Art. 16-bis.

  1. All'articolo 3 comma 1 della legge 23 agosto 1988, n. 400 dopo le parole: «enti pubblici creditizi» è aggiunto: «e dell'Istituto nazionale di statistica».
  2. All'articolo 16 del decreto legislativo 6 settembre n. 322 le parole: «, ai sensi dell'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. La designazione effettuata dal Governo è sottoposta al previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che possono procedere all'audizione della persona designata. La nomina è subordinata al parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti» sono sostituite con: «ai sensi del comma 6.
  3. All'articolo 16 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 è aggiunto il comma:
  6. Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. La designazione è effettuata dal Parlamento in seduta comune delle due Camere, a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea, nei primi tre scrutini, e dei tre quinti dei componenti dal quarto scrutinio in poi. Il nominativo è individuato all'interno di una rosa di minimo 5 e di massimo 7 candidati, proposti dal Ministro competente, a seguito di una manifestazione pubblica di interesse, di cui sono resi pubblici gli esiti. Per la scelta della rosa di candidati il Ministro competente si avvale di una Commissione di esperti indipendenti di comprovata esperienza in numero non inferiore a 3.
16. 01. Lombardi, Cozzolino, Dieni, Dadone, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

ART. 17.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 17.

  1. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, raccoglie – e inserisce in una banca dati unitaria a livello nazionale appositamente istituita e pubblicata sul sito web del Dipartimento medesimo – i dati:
   a) di cui all'articolo 22, commi 1 e 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, relativi agli enti pubblici vigilati, agli enti di diritto privato in controllo pubblico e alle partecipazioni in società di diritto privato;
   b) di cui all'articolo 60, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
   c) di cui all'articolo 1, comma 587, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
   d) inerenti alla gestione dei servizi strumentali, con particolare riferimento ai servizi esternalizzati dalle pubbliche amministrazioni.

  2. La banca dati è consultabile e modificabile da tutte le amministrazioni pubbliche interessate.
  3. Il mancato rispetto del termine previsto nel comma 1, determina l'applicazione di una sanzione pecuniaria a carico del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.
17. 10. Lombardi, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Dadone, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Sopprimere i commi 1 e 2,
17. 2. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Sopprimere il comma 1.

  Conseguentemente:
   al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: con le modalità di cui al comma 1;
   al secondo periodo sopprimere le parole: e con le stesse modalità di cui al comma 1.
17. 1. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: il sistema informatico si avvale di un software libero con codice sorgente aperto.
17. 18. Lombardi, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Dadone, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Decorsi tre mesi dall'abilitazione all'inserimento, l'elenco delle amministrazioni adempienti e di quelle non adempienti all'obbligo di inserimento è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. La pubblicazione di tale elenco impone l'adempimento all'obbligo di inserimento dei dati in capo alle amministrazioni non adempienti: il termine per l'adempimento a tale obbligo è di sessanta giorni, a pena di nullità per gli atti amministrativi adottati dalle amministrazioni non adempienti sulla base dei dati non inseriti.
17. 8. Toninelli, Cozzolino, Dieni, Lombardi, D'Ambrosio, Dadone, Fraccaro, Nuti.

  Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: Decorsi tre mesi con le seguenti: Decorso un mese.
17. 6. Sorial, Cozzolino, Dieni, Lombardi, D'Ambrosio, Dadone, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I dati e le proposte raccolti sono pubblici, e sono esposti nel sito web del Dipartimento della funzione pubblica.
17. 23. Dieni, Lombardi, Cozzolino, D'Ambrosio, Dadone, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Entro il 15 febbraio 2015 sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri è pubblicato l'elenco delle amministrazioni adempienti e di quelle non adempienti all'obbligo di comunicazione di cui al comma 1. Entro lo stesso termine di cui al periodo precedente il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione riferisce alle commissioni parlamentari competenti in merito ai risultati della raccolta dati di cui al comma 1, ed in merito alle linee programma di razionalizzazione degli enti pubblici e di quelli ai quali lo Stato contribuisce in via ordinaria che il Governo intende attuare.
17. 17. Cozzolino, Lombardi, Dieni, D'Ambrosio, Dadone, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Rientrano nel sistema informatico di cui al comma 1 i dati relativi alle società di natura giuridica privatistica, comprese le società controllate e collegate, nonché agli enti, consorzi di diritto o di fatto, tipici o atipici, costituiti o partecipati dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni, avendo riguardo sia a quelli aventi sede e operanti sul territorio nazionale che a quelli operanti all'estero attraverso uffici di rappresentanza. I dati sono inseriti dalle amministrazioni competenti.
17. 19. Lombardi, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Dadone, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il sistema informatico si avvale di un software libero con codice sorgente aperto.
17. 16. Lombardi, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Dadone, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Il mancato inserimento rileva ai fini della responsabilità dirigenziale del dirigente competente e determina la nullità degli atti amministrativi adottati sulla base di tali dati.
17. 11. Toninelli, Cozzolino, Dieni, Lombardi, D'Ambrosio, Dadone, Fraccaro, Nuti.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. Nella banca dati sono comunque inserite per ciascun ente, le informazioni relative a:
   a) settore di intervento e funzione;
   b) dotazione di capitale e fatturato annuo;
   c) patrimonio mobiliare ed immobiliare;
   d) tariffe eventualmente applicate;
   e) consistenza del personale, direttivo e non direttivo, e relative remunerazioni;
   f) consulenze esterne e relative remunerazioni;
   g) risultati gestionali conseguiti.
17. 15. Lombardi, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Dadone, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  1-bis. Entro il 15 febbraio 2015 sono pubblicati sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri l'elenco delle amministrazioni adempienti e di quelle non adempienti all'obbligo di comunicazione di cui al comma 2 e i dati inviati a norma del medesimo comma.
17. 14. Cozzolino, Lombardi, Dieni, D'Ambrosio, Dadone, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro trenta giorni dalla predisposizione del sistema informatico di cui ai commi precedenti, sono dettate le regole tecniche volte a consentire l'accesso diretto alle banche dati alle competenti commissioni parlamentari, ai fini dell'esercizio dei poteri ispettivi e di controllo.
17. 13. Lombardi, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Dadone, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: in società per azioni a: decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 con le seguenti: in società e enti di diritto pubblico e di diritto privato detenute direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche individuate dall'istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
17. 22. Famiglietti.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sui medesimi siti istituzionali sono pubblicate le informazioni inviate a norma del presente comma.
17. 12. Cozzolino, Lombardi, Dieni, D'Ambrosio, Dadone, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. La pubblicazione di tale elenco impone l'adempimento all'obbligo di comunicazione delle informazioni in capo alle amministrazioni non adempienti; il termine per l'adempimento a tale obbligo è di sessanta giorni, a pena di nullità per gli atti amministrativi adottati dalle amministrazioni non adempienti sulla base delle informazioni non comunicate.
17. 7. Toninelli, Cozzolino, Dieni, Lombardi, D'Ambrosio, Dadone, Fraccaro, Nuti.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. La mancata ottemperanza all'obbligo di comunicazione delle informazioni da parte delle amministrazioni di cui al presente articolo determina la nullità degli atti amministrativi adottati sulla base di tali informazioni.
17. 9. Toninelli, Cozzolino, Dieni, Lombardi, D'Ambrosio, Dadone, Fraccaro, Nuti.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, unico documento del veicolo diventa la carta di circolazione di cui alla direttiva 1999/37/CE, e i mutamenti riguardanti l'intestazione dei veicoli, secondo quanto previsto in materia dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché gli eventi giuridico-patrimoniali sui veicoli medesimi, si registrano in un unico archivio di Stato. Con decreto del Presidente della Repubblica, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disciplinata l'implementazione dell'archivio unico di Stato di cui al periodo precedente con i dati di quello previsto dall'articolo 225, comma 1, lettera b) e 226, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e del Pubblico registro automobilistico (PRA). Con il medesimo decreto sono disciplinate la gestione ed il funzionamento dell'archivio stesso, nonché l'assetto del personale centrale e periferico delle strutture pubbliche interessate o, comunque, coinvolto a seguito della sua istituzione.
17. 3. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. L'articolo 190 della legge 633 del 22 aprile 1941 è abrogato. Le funzioni del comitato di cui all'articolo 190 della legge 633 del 22 aprile 1941 sono trasferite all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni senza che ne derivino maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
17. 4. De Micheli.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. La banca dati delle amministrazioni pubbliche rende pubblici i propri dati, esponendoli in un apposito sito web.
17. 5. Dieni, Lombardi, Cozzolino, D'Ambrosio, Dadone, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Al comma 31-ter, lettera b), del decreto-legge del 31 maggio 2010, n. 78, e convertito con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, sostituire le parole: «30 giugno» con le parole: «30 settembre».
17. 21. Fiorio.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, il terzo e il quarto periodo sono abrogati.
17. 20. De Micheli.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Adempimenti dei piani per la continuità del servizio e del disaster recovery nelle pubbliche amministrazioni).

  Le pubbliche amministrazioni debbono adempiere all'adozione dei piani di cui all'articolo 50-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 entro e non oltre il 30 aprile 2015. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le sanzioni da irrogare alle amministrazioni inadempienti.
17. 01. Cozzolino, Lombardi, Dieni, D'Ambrosio, Dadone, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Divieto per le pubbliche amministrazioni di richiedere dati già presenti nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente).

  Le amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono richiedere al cittadino informazioni e dati già presenti all'interno dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
17. 02. Cozzolino, Lombardi, Dieni, D'Ambrosio, Dadone, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

ART. 18.

  Sopprimerlo.
*18. 1. Palese.

  Sopprimerlo.
*18. 36. Molteni, Attaguile, Caparini, Borghesi, Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Sopprimerlo.
*18. 39. Dorina Bianchi, De Girolamo, Piccone.

  Sopprimere i commi 1 e 2.
**18. 6. Amoddio, Zappulla.

  Sopprimere i commi 1 e 2.
**18. 9. Berretta, Tino Iannuzzi, Bazoli, Capone, Sanga, Tartaglione, Cominelli, Iacono, Giuseppe Guerini, Cinzia Maria Fontana, Valiante, Bruno Bossio, Misiani, Albanella, Vecchio, D'Incecco, Bonavitacola, Oliverio, Battaglia, Galperti, Carnevali, Romanini, Maestri, Amoddio, Capozzolo, Magorno, Castricone.

  Sopprimere i commi 1 e 2.
**18. 40. Sarro, Marotta, Russo, Luigi Cesaro.

  Sopprimere i commi 1 e 2.
**18. 41. Brunetta, Carfagna, Gelmini, Palese, Russo, Centemero.

  Sopprimere i commi 1 e 2.
**18. 42. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Turco, De Lorenzis, Sorial, Nesci, Spessotto, Paolo Nicolò Romano, Liuzzi, Nicola Bianchi, Cristian Iannuzzi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Sopprimere i commi 1 e 2.
**18. 43. Leone.

  Sopprimere i commi 1 e 2.
**18. 44. Kronbichler, Daniele Farina, Sannicandro, Quaranta.

  Sopprimere i commi 1 e 2.
**18. 45. La Russa.

  Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
  «1. A decorrere dal 1o gennaio 2015 sono soppresse le sezioni staccate di tribunale amministrativo regionale, ad eccezione della sezione autonoma per la Provincia di Bolzano, e delle sezioni di Brescia, Lecce, Reggio Calabria, Salerno e Catania. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, da adottare entro il 15 ottobre 2014, sono stabilite le modalità per il trasferimento del contenzioso pendente presso le sezioni soppresse, nonché delle risorse umane e finanziarie, al tribunale amministrativo della relativa regione. Dal 15 ottobre 2014, i ricorsi sono depositati presso la sede centrale del tribunale amministrativo regionale».
  2. All'articolo 1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il terzo comma è sostituito dal seguente:
  «Nelle regioni Lombardia, Puglia, Calabria, Campania e Sicilia sono istituite sezioni staccate, le cui sedi e le cui circoscrizioni sono stabilite nelle norme di attuazione della presente legge previste nell'articolo 52»;
   b) al quinto comma, le parole: «, oltre una sezione staccata,» sono soppresse.
18. 2. Gitti, D'Alia, Bazoli.

  Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
  «1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, da adottare entro il 31 dicembre 2014, sono soppresse le sezioni staccate dei tribunali amministrativi regionali presso le quali nell'ultimo triennio (2011, 2012 e 2013) siano stati depositati un numero di ricorsi inferiore a mille per ciascun anno, ad eccezione della sezione autonoma per la Provincia di Bolzano. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità per il trasferimento del contenzioso pendente presso le sezioni soppresse, nonché delle risorse umane e finanziarie, al tribunale amministrativo della relativa regione.».
18. 46. Brunetta, Carfagna, Gelmini, Palese, Russo, Centemero.

  Sopprimere il comma 1.
*18. 37. Venittelli.

  Sopprimere il comma 1.
*18. 47. Polverini.

  Sostituire il comma 1 con i seguenti:
  1. Le sezioni staccate di Tribunale amministrativo regionale sono soppresse, ad eccezione della sezione autonoma per la Provincia di Bolzano e dei Tribunali amministrativi regionali aventi sede nelle città capoluogo di distretto di Corte di Appello.
  1-bis. Le modalità per il trasferimento al Tribunale amministrativo della relativa regione delle risorse umane e finanziarie e del contenzioso pendente presso le sezioni soppresse, sono stabilite con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro 30 giorni dal parere che il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa dovrà pronunciare entro 60 giorni dalla data di conversione del presente decreto legge.
  1-ter. Dopo 120 giorni dalla pubblicazione del decreto tutti i ricorsi dovranno essere depositati presso la sede centrale del Tribunale amministrativo regionale.
18. 48. Sarro, Marotta, Russo, Luigi Cesaro.

  Sostituire il comma 1 con i seguenti:
  1. A decorrere dal 1o gennaio 2015, le sezioni staccate di tribunale amministrativo regionale sono soppresse, ad eccezione della sezione autonoma per la Provincia di Bolzano e dei Tribunali amministrativi regionali aventi sede nelle città capoluogo di distretto di Corte di Appello.
  1-bis. Le modalità per il trasferimento al tribunale amministrativo della relativa regione delle risorse umane e finanziarie e del contenzioso pendente presso le sezioni soppresse, sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro 30 giorni dal parere che il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa dovrà pronunciare entro 60 giorni dalla data di conversione del presente decreto.
  1-ter. Dopo 120 giorni dalla pubblicazione del decreto tutti i ricorsi dovranno essere depositati presso la sede centrale del tribunale amministrativo regionale.»
18. 31. Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre.

  Sostituire il comma 1 con i seguenti:
  1. Le sezioni staccate di Tribunale amministrativo regionale sono soppresse, ad eccezione della sezione autonoma per la Provincia di Bolzano e dei Tribunali amministrativi regionali aventi sede nelle città capoluogo di distretto di Corte di Appello.
  1-bis. Le modalità per il trasferimento al Tribunale amministrativo della relativa regione delle risorse umane e finanziarie e del contenzioso pendente presso le sezioni soppresse, sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro 30 giorni dal parere che il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa dovrà pronunciare entro 60 giorni dalla data di conversione del presente decreto-legge.
  1-ter. Dopo 120 giorni dalla pubblicazione dei decreto tutti i ricorsi dovranno essere depositati presso la sede centrale del Tribunale amministrativo regionale.
18. 49. Gelmini, Chiarelli.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. A decorrere dal 1o ottobre 2014 sono soppresse le sezioni staccate di tribunale amministrativo regionale, ad eccezione della sezione autonoma per la Provincia di Bolzano. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, da adottare entro il 15 settembre 2014, sono stabilite le modalità per il trasferimento del contenzioso pendente presso le sezioni soppresse, nonché delle risorse finanziarie, al tribunale amministrativo della relativa regione. Al personale amministrativo anche dirigenziale delle sezioni staccate soppresse è consentito il passaggio diretto a domanda, mediante cessione del contratto di lavoro, presso le sedi di uffici del comparto ministeri collocate a una distanza non superiore ai cinquanta chilometri dalia sede soppressa per ricoprire i posti vacanti del personale amministrativo operante presso i predetti uffici con inquadramento nella qualifica corrispondente. Il trasferimento è disposto entro due mesi dalla richiesta del dipendente. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i ricorsi sono depositati presso la sede centrale del tribunale amministrativo regionale.
18. 50. Centemero.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  «1. A decorrere dal 1o gennaio 2015 sono soppresse le sezioni staccate di tribunale amministrativo regionale, ad eccezione della sezione autonoma per la Provincia di Bolzano, e delle sezioni di Brescia, Lecce, Reggio Calabria, Salerno e Catania. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, da adottare entro il 15 ottobre 2014, sono stabilite le modalità per il trasferimento del contenzioso pendente presso le sezioni soppresse, nonché delle risorse umane e finanziarie, al tribunale amministrativo della relativa regione. Dal 15 ottobre 2014, i ricorsi sono depositati presso la sede centrale del tribunale amministrativo regionale».
18. 51. Albini, Berlinghieri.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  Con Decreto dei Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, da adottare entro il 31 dicembre 2014, sono soppresse le sezioni staccate dei tribunali amministrativi regionali presso le quali nell'ultimo triennio (2011, 2012 e 2013) siano stati depositati un numero di ricorsi inferiore a mille per ciascun anno, ad eccezione della sezione autonoma per la Provincia di Bolzano.
  Possono essere conservate sezioni che non raggiungano tale parametro, nel caso in cui le regioni interessate, in accordo con gli enti locali, si facciano carico dei costi delle relative sedi ai sensi delle vigenti norme in materia di locali degli uffici giudiziari ordinari. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità per il trasferimento del contenzioso pendente presso le sezioni soppresse, nonché delle risorse umane e finanziarie, al tribunale amministrativo della relativa regione.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
18. 52. Sarro, Marotta, Russo, Luigi Cesaro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, da adottare entro il 31 dicembre 2014, sono soppresse le sezioni staccate dei tribunali amministrativi regionali presso le quali nell'ultimo triennio (2011, 2012 e 2013) siano stati depositati un numero di ricorsi inferiore a mille per ciascun anno, ad eccezione della sezione autonoma per la Provincia di Bolzano. Possono essere conservate sezioni che non raggiungano tale parametro, nel caso in cui le regioni interessate, in accordo con gli enti locali, si facciano carico dei costi delle relative sedi ai sensi delle vigenti norme in materia di locali degli uffici giudiziari ordinari. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità per il trasferimento del contenzioso pendente presso le sezioni soppresse, nonché delle risorse umane e finanziarie, al tribunale amministrativo della relativa regione.».
18. 53. Sorial, Cozzolino, Lombardi, Dieni, D'Ambrosio.

  Sono apportate le seguenti modificazioni:
  Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «1. A decorrere dal 1o ottobre 2014 sono soppresse, ad eccezione della sezione autonoma per la Provincia di Bolzano, le sezioni staccate dei tribunali amministrativi regionali presso i quali, durante l'anno 2013: a) alla sezione o alle sezioni della sede principale non sono pervenuti un numero di ricorsi superiore al numero medio di ricorsi pervenuti in ciascuna sede principale o di sezione staccata; b) il numero di ricorsi pervenuti nella sezione distaccata è pari almeno ad un terzo dei ricorsi pervenuti nella sezione principale;

  Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
18. 54. Balduzzi, Monchiero.

  Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: A decorrere dal 1o ottobre 2014 sono soppresse le sezioni staccate del tribunale amministrativo regionale previste dall'articolo 1, comma terzo, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, che nell'ultimo triennio 2011/2013 abbiano avuto un numero medio annuo di ricorsi iscritti nel ruolo generale inferiore alle 1.000 unità, ad eccezione della sezione autonoma per la provincia di Bolzano.
18. 55. Locatelli.

  Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «A decorrere dal 1o ottobre 2014 sono soppresse le sezioni staccate del tribunale amministrativo regionale previste dall'articolo 1, comma terzo, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, che nell'ultimo triennio 2011/2013 abbiano avuto un numero medio annuo di ricorsi iscritti nel ruolo generale inferiore alle 1.500 unità, ad eccezione della sezione autonoma per la provincia di Bolzano.
18. 56. Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:  1o ottobre 2014 con le seguenti:  31 dicembre 2017.
18. 20. Molteni, Attaguile, Caparini, Borghesi, Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:  1o ottobre 2014 con le seguenti:  31 dicembre 2016.
18. 19. Molteni, Attaguile, Caparini, Borghesi, Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:  1o ottobre 2014 con le seguenti:  31 dicembre 2015.
18. 18. Molteni, Attaguile, Caparini, Borghesi, Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:  1o ottobre 2014 con le seguenti:  30 settembre 2015.
18. 17. Molteni, Attaguile, Caparini, Borghesi, Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:  1o ottobre 2014 con le seguenti: 30 giugno 2015.
18. 16. Molteni, Attaguile, Caparini, Borghesi, Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:  1o ottobre 2014 con le seguenti:  31 marzo 2015.
18. 15. Molteni, Attaguile, Caparini, Borghesi, Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:  1o ottobre 2014 con le seguenti:  31 gennaio 2015.
18. 14. Molteni, Attaguile, Caparini, Borghesi, Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 1o ottobre 2014 con le seguenti:  31 dicembre 2014.
18. 30. Molteni, Attaguile, Caparini, Borghesi, Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:  1 ottobre 2014 con le seguenti:  1o dicembre 2014.
18. 12. Molteni, Attaguile, Caparini, Borghesi, Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: le sezioni staccate di tribunale amministrativo regionale con le seguenti: ad eccezione di quelle che si trovano in città sedi di Corti d'Appello e.
18. 13. Ferranti.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: ad eccezione sino alla fine del periodo, con le seguenti: aventi sede in comuni che non siano capoluogo di distretto di Corte d'Appello. È fatta comunque eccezione per la sezione autonoma della provincia di Bolzano.
18. 7. Amoddio, Zappulla.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: ad eccezione sino alla fine del periodo, con le seguenti: aventi un numero di sezioni interne inferiori a due. È fatta comunque eccezione per la sezione autonoma della provincia di Bolzano.
18. 8. Amoddio, Zappulla.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: ad eccezione aggiungere le seguenti: di quelle ubicate nei capoluoghi che sono sede di Corte di Appello nonché sede di città metropolitana.
18. 57. Burtone.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: ad eccezione aggiungere le seguenti: di quelle ubicate presso città metropolitane, che sono sede di Corte di Appello.
18. 58. Battaglia, Magorno, D'Attorre, Bruno Bossio.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: ad eccezione aggiungere le seguenti: di quelle ubicate nei capoluoghi che sono sede di Corte di Appello, ai sensi del R.D. 30 gennaio 1941 n. 42 e.
18. 10. Tino Iannuzzi, Berretta, Capone, Bazoli, Bonavitacola, Sanga, Cominelli, Galperti, Iacono, Cinzia Maria Fontana, Giuseppe Guerini, Carnevali, Tartaglione, Misiani, Battaglia, Oliverio, Valiante, Bruno Bossio, Albanella, Vecchio, Amoddio, Magorno, Capozzolo, D'Attorre.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: ad eccezione aggiungere le seguenti: di quelle ubicate presso città capoluogo che sono sede di Corte d'Appello.
18. 59. Battaglia, Magorno, D'Attorre, Bruno Bossio.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: ad eccezione aggiungere le seguenti: di quelle ubicate presso capoluoghi città metropolitane.
18. 60. Battaglia, Magorno, Bruno Bossio, D'Attorre.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: ad eccezione inserire le seguenti: delle sezioni staccate di Catania, Lecce, Salerno, Brescia e Pescara.
18. 61. Mazziotti di Celso.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: ad eccezione, inserire le seguenti: di quelle di Brescia, Lecce e Parma, nonché.
18. 62. Kronbichler, Daniele Farina, Sannicandro, Quaranta.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: ad eccezione, inserire le seguenti: della sezione staccata di Brescia e.
18. 63. Gelmini.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: ad eccezione aggiungere le seguenti: della sezione staccata del Tribunale amministrativo regionale del Lazio e.

  Conseguentemente, al comma 2 sopprimere la lettera b).
18. 64. Piso.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ed ad eccezione di quelle dove operi più di una Sezione e dove i ricorsi presentati non siano inferiori alla soglia di mille per anno.
18. 4. Galperti, Berlinghieri, Cominelli, Bazoli.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ed ad eccezione di quelle presenti in città sedi di Distretto di Corte d'Appello a cui afferiscono i circondari di almeno tre tribunali.
18. 5. Galperti, Berlinghieri, Cominelli, Bazoli.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: ed ad eccezione di quelle presenti in città sedi di Distretto di Corte d'Appello.
18. 3. Galperti, Berlinghieri, Cominelli, Bazoli.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: delle sezioni staccate di tribunale amministrativo regionale che ricomprendono un ambito territoriale coincidente col distretto della Corte di Appello.
18. 65. D'Alia.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
  e delle sezioni staccate di tribunale amministrativo regionale nelle quali il numero di ricorsi presentati e di sentenze pubblicate sia superiore a quello registrato nel medesimo periodo di riferimento presso le sedi centrali dei tribunali amministrativi regionali.
18. 66. D'Alia.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:
  e delle sezioni che per l'anno 2013 hanno ottenuto un saldo positivo tra il versamento del contributo unificato e il budget di spesa annuale e che per gli anni 2014 e 2015 abbiano rispettato il suddetto saldo.
18. 67. Fabrizio Di Stefano, Riccardo Gallo.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
  e delle sezioni staccate che servono una circoscrizione giudiziaria nella quale ricade una popolazione superiore ai 700.000 abitanti, ovvero delle sezioni staccate che sono ubicate nel comune più popoloso della regione.
18. 68. Colletti, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Turco, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
  e delle sezioni staccate situate in città sedi di Corte d'appello.
18. 70. Brunetta, Carfagna, Gelmini, Palese, Russo, Centemero.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
  e delle sezioni staccate con un carico di lavoro superiore a quello delle rispettive sedi centrali di appartenenza.
18. 71. Brunetta, Carfagna, Gelmini, Palese, Russo, Centemero.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
  e delle sezioni staccate che contano almeno su due sezioni interne.
18. 72. Brunetta, Carfagna, Gelmini, Palese, Russo, Centemero.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:
  e delle sezioni staccate di Brescia del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia.
18. 21. Borghesi, Molteni, Matteo Bragantini, Invernizzi, Attaguile, Caparini.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:
  e della sezione staccata di Catania del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia.
18. 22. Attaguile.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:
  e della sezione staccata di Lecce del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia.
18. 23. Attaguile.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
  e della sezione distaccata di Pescara, in ragione delle peculiari condizioni in cui versa la sede de L'Aquila.
18. 73. D'Incecco, Castricone, Amato, Ginoble.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:
  e della sezione staccata di Salerno del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania.
18. 24. Attaguile.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:
  e della sezione staccata di Reggio Calabria del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria.
18. 25. Attaguile.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:
  e della sezione staccata di Latina del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.
18. 26. Attaguile.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:
  e della sezione staccata di Pescara del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo.
18. 27. Attaguile.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:
  e della sezione staccata di Parma del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna.
18. 28. Molteni, Attaguile, Caparini, Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
  e della sezione distaccata del Tar di Pescara.
18. 74. Sottanelli.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente:
  Sono fatte comunque salve le sezioni staccate che, nel corso dell'anno 2013, hanno avuto un numero maggiore di ricorsi depositati rispetto alla sede del Tribunale amministrativo sedente nel capoluogo di regione, ovvero le sezioni staccate che operano in un immobile di proprietà del demanio e la cui percentuale di ricorsi depositati nell'anno 2013 è pari almeno al 35 per cento del totale dei ricorsi depositati presso la sede del Tribunale amministrativo sedente nel capoluogo di regione.
18. 75. Brunetta, Carfagna, Gelmini, Palese, Russo, Centemero.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente:
  Sono comunque fatte salve le sezioni staccate, che nel corso dell'anno 2013, hanno conseguito, un numero maggiore di ricorsi depositati rispetto alla sede del Tribunale amministrativo residente nel capoluogo di regione.
18. 76. Dorina Bianchi, Garofalo.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente:
  Sono fatte salve le sezioni staccate situate in città capoluogo sedi di Corti d'appello.
18. 77. Garofalo.

  Al comma 1, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti: Le modalità per il trasferimento delle risorse umane e finanziarie e del contenzioso pendente presso le sezioni soppresse al tribunale amministrativo della regione, sono stabilite con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro 30 giorni dal parere che il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa dovrà pronunciare entro 60 giorni dalla data di conversione del presente decreto. Trascorsi 120 giorni dalla pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, tutti i ricorsi dovranno essere depositati presso la sede centrale del tribunale amministrativo regionale.
*18. 32. Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre.

  Al comma 1, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti: Le modalità per il trasferimento delle risorse umane e finanziarie e del contenzioso pendente presso le sezioni soppresse al tribunale amministrativo della regione, sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro 30 giorni dal parere che il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa dovrà pronunciare entro 60 giorni dalla data di conversione del presente decreto. Trascorsi 120 giorni dalla pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, tutti i ricorsi dovranno essere depositati presso la sede centrale del tribunale amministrativo regionale.
*18. 78. Sarro, Marotta, Russo, Luigi Cesaro.

  Al comma 1, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti: Le modalità per il trasferimento delle risorse umane e finanziarie e del contenzioso pendente presso le sezioni soppresse al tribunale amministrativo della regione, sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro 30 giorni dal parere che il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa dovrà pronunciare entro 60 giorni dalla data di conversione del presente decreto. Trascorsi 120 giorni dalla pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, tutti i ricorsi dovranno essere depositati presso la sede centrale del tribunale amministrativo regionale.
*18. 79. Gelmini, Chiarelli.

  Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: delle risorse umane e.

  Conseguentemente, dopo il medesimo periodo, dopo le parole: al tribunale amministrativo della relativa regione inserire il seguente: Al personale in forza presso le sezioni soppresse si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 del presente decreto-legge, ferma restando la possibilità di individuare in sede di contrattazione nazionale ulteriori modalità e criteri atti a realizzare processi partecipati di mobilità.
18. 80. Placido, Airaudo, Kronbichler.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: nonché delle risorse umane e finanziarie con le seguenti: nonché le risorse finanziarie.

  Conseguentemente, alla fine del primo periodo, aggiungere il seguente: Al personale in forza presso le sezioni soppresse si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 del presente decreto, ferma restando la possibilità di individuare in sede di contrattazione nazionale ulteriori modalità e criteri atti a realizzare processi partecipati di mobilità.
18. 11. Di Salvo, Pilozzi, Piazzoni, Migliore, Lacquaniti, Nardi, Lavagno, Zan, Fava, Labriola.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, non si applicano alla sezione distaccata del Tar di Pescara.
18. 81. Sottanelli.

  Sopprimere il comma 2.
18. 38. Venittelli.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. All'articolo 1, quinto comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, sono soppresse le parole: «, oltre una sezione staccata,».

18. 82. Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. All'articolo 1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 sostituire il comma 3 con il seguente: «Nelle regioni Lombardia, Puglia, Calabria, Campania e Sicilia sono istituite sezioni staccate, le cui sedi e le cui circoscrizioni sono stabilite nelle norme di attuazione della presente legge previste nell'articolo 52» conseguentemente al comma 5 sopprimere le parole: «oltre una sezione staccata,».
18. 83. Albini, Berlinghieri.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. È soppresso il magistrato delle acque per le province venete e di Mantova. Le funzioni svolte dal suddetto magistrato delle acque ai sensi della legge 5 maggio 1907, n. 257, sono trasferite al provveditorato alle opere pubbliche competente per territorio, ad esclusione delle competenze relative all'estuario Veneto, per quelle di polizia lagunare e per quelle relative all'organizzazione della vigilanza lagunare, come previste dalla legge i maggio 1907, n. 257, che restano attribuite al commissario straordinario del comune di Venezia nelle more dell'insediamento degli organi istituzionali dell'area metropolitana di cui alla legge n. 56 del 2014. Restano altresì attribuite al sopracitato commissario straordinario, nelle more dell'insediamento degli organi istituzionali dell'area metropolitana di cui alla legge n. 56 del 2014 le competenze riservate al Magistrato delle Acque per le province venete e di Mantova dalla legge n. 294 del 31 marzo 1956, recante provvedimenti per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale di Venezia attraverso opere di risanamento civico e di interesse turistico; dalla legge n. 366 del 5 marzo 1963, recante nuove norme relative alle Lagune di Venezia e di Martino-Grado; dalla legge n. 171 del 16 aprile 1973, recante interventi per la salvaguardia di Venezia; dal decreto del Presidente della Repubblica n. 962 del 20 settembre 1973, relativo alla tutela della città di Venezia e del suo territorio dagli inquinamenti delle acque; dalla legge n. 798 del 29 novembre 1984, recante nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia nonché, limitatamente alla città di Venezia, le competenze attribuite dalla legge n. 16 del 5 febbraio 1990. recante misure urgenti per il miglioramento qualitativo e per la prevenzione dell'inquinamento delle acque. Le risorse umane e strumentali, già nella disponibilità dell'organico del Magistrato alle Acque, sono assegnate al commissario straordinario del comune di Venezia, nelle more dell'insediamento degli organi istituzionali dell'area metropolitana, per la parte relativa alle competenze a lui attribuite dal presente comma.
18. 84. Martella, Murer, Mognato, Zoggia, Moretto, Camani, Crimi, Crivellari, Dal Moro, D'Arienzo, De Menech, Ginato, Miotto, Naccarato, Narduolo, Rotta, Rubinato, Sbrollini, Zardini.

  Sostituire il comma 3 con i seguenti:
  3. Il magistrato delle acque per le province venete e di Mantova, istituito ai sensi della legge 5 maggio 1907 n. 257, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto diviene amministrazione ad ordinamento autonomo con funzioni strumentali a quelle dello Stato, avente personalità giuridica di diritto pubblico e dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e finanziaria, ed assume la denominazione di magistrato delle Acque di Venezia.
  3-bis Il Magistrato delle acque di Venezia è sottoposto alle direttive e alla vigilanza del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del Mare.
  3-ter. Al Magistrato delle Acque di Venezia sono attribuite in via esclusiva tutte le funzioni in materia di salvaguardia di Venezia e della laguna riservate allo Stato ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Tutte le funzioni di cui alla legge 5 maggio 1907 n. 205 diverse da quelle di cui al presente comma sono trasferite al provveditorato alle opere pubbliche competente per territorio.
  3-quater. I rapporti derivanti dalla concessione 7191 rep. del 4 ottobre 1991 stipulata fra Ministero delle infrastrutture e dei trasposti – Magistrato alld Acque di Venezia e Consorzio Venezia Nuova restano in capo al Magistrato alle Acque di Venezia di cui al comma 3 del presente articolo.
  3-quinquies. All'attuazione di quanto previsto dai commi 3, 3-bis e 3-quater si provvede con un decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del Mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
18. 85. Cozzolino, Lombardi, Dieni, D'Ambrosio, Dadone, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. È soppresso il magistrato delle acque per le province venete e di Mantova, istituito ai sensi della legge 5 maggio 1907 n. 257 e le funzioni i compiti e le attribuzioni già svolti dal magistrato delle acque sono trasferiti al Provveditorato interregionale per le opere pubbliche competente per territorio. È altresì soppresso il comitato tecnico di magistratura, di cui all'articolo 4 della legge 257 del 1907. Il comitato tecnico-amministrativo istituito presso il Provveditorato di cui al primo periodo è competente a pronunciarsi sui progetti di cui all'articolo 9, comma 7, lettera a) del decreto del Presidente dei Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 72 anche quando il relativo importo ecceda i venticinque milioni di euro.
18. 86. Dorina Bianchi, Piccone.

  Dopo il comma 3, inserire i seguenti:
  3-bis. 1. Per «tribunali regionali» si intendono i tribunali regionali delle acque pubbliche e per «Tribunale superiore» si intende il Tribunale superiore delle acque pubbliche, previsti e disciplinati dal titolo quarto del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.
  2. Decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, sono, abrogati il titolo quarto del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e l'articolo 64 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Dalla stessa data sono soppressi i tribunali regionali ed il Tribunale superiore delle acque pubbliche.
  3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, le controversie concernenti le materie di cui all'articolo 140 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, già di competenza dei tribunali regionali, sono instaurate davanti al tribunale ordinario che ha sede nei capoluogo del distretto territorialmente competente, il quale giudica in composizione collegiale.
  4. Le controversie nelle materie di cui all'articolo 143 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 sono attribuite alla giurisdizione del giudice amministrativo. Il ricorso per cassazione avverso la Pronuncia resa in grado di appello dal Consiglio di Stato è limitato ai motivi di cui all'articolo 362 del codice di procedura civile ed è deciso ai sensi dell'articolo 374, primo comma, dello stesso codice.
  5. Le controversie in tema di risarcimento del danno sono attribuite al giudice amministrativo nei casi devoluti alla sua giurisdizione.
  3-ter. La pianta organica della magistratura è, contemporaneamente alla soppressione del posto di Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, aumentata di un posto di primo presidente aggiunto della Corte suprema di cassazione. Conseguentemente la tabella B allegata alla legge 9 agosto 1993, n. 295 e successive modificazioni è sostituita dalla tabella di cui all'allegato A.
  2. L'organico del personale amministrativo già attribuito al Tribunale superiore è assegnato alla Corte suprema di cassazione. Il relativo personale in servizio all'atto della cessazione dell'attività dell'ufficio mantiene l'inquadramento precedentemente goduto.
  3. L'organico del personale amministrativo già attribuito ai Tribunali regionali è assegnato alle territorialmente corrispondenti Corti d'Appello. Il relativo personale in servizio all'atto della cessazione dell'attività dell'ufficio mantiene l'inquadramento precedentemente goduto.
  3-quater.1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, sono sospesi di diritto tutti i procedimenti pendenti avanti ai tribunali regionali ed al Tribunale superiore delle acque pubbliche. Resta fermo l'obbligo di depositare i provvedimenti per le cause assegnate in decisione anteriormente alla suddetta data. Il deposito di provvedimenti, successivamente alla scadenza del termine di cui al comma 3-bis, è effettuato presso la cancelleria della Corte d'appello relativamente ai provvedimenti del tribunale regionale e presso la cancelleria della prima sezione civile della Corte di cassazione per i provvedimenti del Tribunale superiore. Le cancellerie provvedono agli adempimenti di competenza conseguenti al deposito delle sentenze e delle ordinanze in materia civile previsti dal codice di procedura civile.
  2. Entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge gli interessati riassumono le cause pendenti presso i tribunali regionali ed il Tribunale superiore delle acque pubbliche, avanti al giudice individuato secondo i criteri specificati dall'articolo.
  3. La mancata riassunzione nel termine determina l'estinzione del procedimento. Le controversie pendenti in secondo grado avanti al Tribunale superiore sono riassunte avanti alla Corte di appello territorialmente competente; quelle pendenti avanti al Tribunale superiore in unico grado sono riassunte dinanzi al tribunale amministrativo regionale competente, che decide con sentenza appellabile avanti al Consiglio di Stato. Gli atti processuali compiuti avanti ai tribunali regionali ed al Tribunale superiore conservano la loro validità e la loro efficacia anche dopo la riassunzione.
  4. Contro i provvedimenti per i quali non sia decorso il termine di impugnazione, pronunciati dal tribunale regionale nelle materie comprese nell'articolo 3. comma 1, è ammesso l'appello alla Corte d'appello competente per territorio; contro i provvedimenti pronunciati dal Tribunale superiore in unico grado nelle materie di cui al comma 3-quater, comma 2, e, in grado di appello, all'articolo 3-quater, comma 1, è ammesso il ricorso per cassazione nei casi e nelle forme previsti dagli articoli 360 e seguenti del codice di procedura civile.
  5. Nei soli casi di cui al comma 4 l'impugnazione è proposta, a pena di inammissibilità, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero dalla data di deposito della sentenza, fatta salva la sospensione dei termini processuali di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742.
  6. Per i giudizi di revocazione, nei casi previsti dagli articoli 395 e seguenti del codice di procedura civile, di opposizione di terzo, nei casi previsti dagli articoli 404 e seguenti del codice di procedura civile, di correzione delle ordinanze e delle sentenze, nei casi previsti dall'articolo 287 del codice di procedura civile è competente, nelle materie di cui al precedente comma 3-quater, comma 1, il tribunale ordinario e, nelle materie di cui al successivo comma 2, il tribunale amministrativo regionale.
18. 87. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Turco, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Sostituire il comma 4 con i seguenti:
  4. All'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012 n. 5, comma 2, sostituire le parole da: «Nell'ambito della cabina di regia» fino alla fine del comma con le seguenti: «Nell'ambito della Cabina di regia è istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il Tavolo permanente per l'innovazione e l'agenda digitale italiana, organismo consultivo permanente composto da soggetti di comprovata esperienza, almeno decennale, che abbiano partecipato a tavoli tecnici sia nazionali che internazionali per la definizione delle norme e delle specifiche tecniche sui dati e sulla loro gestione e condivisione, che abbiano esperienza operativa in progetti specifici nazionali ed internazionali sulla gestione dei dati, che abbiano esperienza sia nel pubblico che nel privato. Il presidente del predetto tavolo è individuato dal Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previo parere delle commissioni parlamentari competenti. Il predetto parere è espresso con un voto a maggioranza qualificata pari ai due terzi dei componenti delle commissioni parlamentari competenti, successivamente all'audizione del candidato. All'istituzione della Cabina di regia di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
  5. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012 n. 5, comma 2, come modificato dal precedente comma 4 è adottato entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.
18. 88. Cozzolino, Lombardi, Dieni, D'Ambrosio, Dadone, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. All'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, comma 2, quarto periodo, le parole da: «presieduto» fino a «Ministri» sono sostituite dalle seguenti: «Il Presidente del predetto Tavolo è individuato dal Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione».
18. 89. Kronbichler, Quaranta.

  Al comma 4, dopo le parole: comma 2, inserire le seguenti: secondo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti: «e annualmente presenta una relazione in cui aggiorna il Parlamento sulle tempistiche previste per la piena attuazione, specificando quali decreti attuativi sono stati emanati ovvero quali scadenze non sono state rispettate» e.
18. 34. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: e al quarto periodo, dopo le parole: «organismo consultivo permanente è composto» inserire le seguenti «a titolo gratuito,».
18. 35. Invernizzi, Matteo Bragantini.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il personale di cui al presente comma, che non ha optato per il rientro nelle amministrazioni di provenienza, è considerato, a domanda, eccedentario ai fini del collocamento in pensione e, se in servizio presso altre amministrazioni di cui al presente decreto, anche in posizione di comando o fuori ruolo, transita nei ruoli delle predette amministrazioni con posti vacanti nella relativa dotazione organica.
18. 33. Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre.

  Dopo il comma 4 inserire il seguente:
  5. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012 n. 5, comma 2, primo periodo, è adottato entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
18. 90. Cozzolino, Lombardi, Dieni, D'Ambrosio, Dadone, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Dopo l'articolo 18 inserire il seguente:

«Art. 18-bis.
(Modifica della procedura di nomina del Presidente dell'Agenzia per l'Italia Digitale).

  1. All'articolo 21 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il Ministro delegato, nomina il direttore generale dell'Agenzia, tramite procedura di selezione ad evidenza pubblica, previo parere favorevole delle competenti commissioni parlamentari espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti successivamente all'audizione del candidato, tra persone di particolare e comprovata qualificazione professionale in materia di innovazione tecnologica e in possesso di una documentata esperienza di elevato livello, maturata sia in Italia che in ambito internazionale, nella gestione di processi di innovazione.

  2. La procedura di nomina del Presidente dell'Agenzia per l'Italia Digitale, di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto- legge 22 giugno 2012. n. 83, come modificato dal presente articolo, si applica a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
18. 01. Cozzolino, Lombardi, Dieni, D'Ambrosio, Dadone, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Dopo l'articolo 18 inserire il seguente:

«Art. 18-bis.
(Soppressione dei tribunali militari e delle procure militari di Verona e di Napoli).

  1. Ai fini del contenimento della spesa e della razionalizzazione dell'ordinamento giudiziario militare, a far data dal 1o gennaio 2015:
   a) sono soppressi i tribunali militari e le procure militari della Repubblica di Verona e di Napoli;
   b) il tribunale militare e la procura militare della Repubblica di Roma hanno competenza su tutto il territorio nazionale;
   c) il ruolo organico dei magistrati militari è fissato in venti unità. I magistrati militari fuori ruolo alla data del 31 dicembre 2014 sono considerati in soprannumero riassorbibile nello stesso ruolo.

  2. I procedimenti pendenti al 1o gennaio 2015 presso gli uffici giudiziari militari soppressi sono trattati dal tribunale militare o dalla corte militare d'appello di Roma che ne assorbe la competenza, senza avviso alle parti. L'udienza fissata in data successiva alla soppressione degli uffici giudiziari di cui al comma 1, si intende fissata davanti al tribunale o alla corte militare d'appello di Roma che ne assorbe la competenza, senza nuovo avviso alle parti. Nei casi di cui agli articoli 623, comma 1, lettera c), 633, se necessario, e 634 del codice di procedura penale provvede la corte militare d'appello in diversa composizione.
  3. In relazione a quanto previsto al comma 1, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:
   a) il numero di magistrati militari eccedenti la nuova dotazione organica di cui al comma 1 transita in magistratura ordinaria secondo le seguenti modalità e criteri: nell'ordine di scelta per il transito viene seguito l'ordine di ruolo organico mediante interpello di tutti i magistrati militari in ruolo al 31 dicembre 2014; i magistrati militari che transitano in magistratura ordinaria hanno diritto ad essere assegnati, a richiesta degli interessati, anche in soprannumero riassorbibile, ad un ufficio giudiziario nella stessa sede di servizio, ovvero ad altro ufficio giudiziario ubicato in una delle città sede di corte d'appello con conservazione dell'anzianità e della qualifica maturata, a funzioni corrispondenti a quelle svolte in precedenza con esclusione di quelle direttive e semidirettive eventualmente ricoperte; nell'ambito del procedimento di trasferimento a domanda dei magistrati militari viene data precedenza ai magistrati militari in servizio presso gli uffici giudiziari soppressi con la presente legge; qualora conclusione del procedimento di trasferimento a domanda permangano esuberi di magistrati rispetto all'organico previsto al comma 1, lettera c), i trasferimenti dei medesimi magistrati in ruolo sono disposti d'ufficio partendo dall'ultima posizione di ruolo organico e trasferendo prioritariamente i magistrati militari in servizio presso gli uffici giudiziari soppressi; i suddetti trasferimenti sia a domanda sia d'ufficio sono disposti con decreto interministeriale del Ministro della difesa e del Ministro della giustizia, previa conforme deliberazione del Consiglio della magistratura militare e del Consiglio superiore della magistratura; i magistrati militari di cui all'ultimo periodo della lettera c) del comma 1 hanno facoltà di esercitare l'interpello per il transito in magistratura ordinaria all'atto del rientro in ruolo;
   b) con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri della difesa, per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, l'integrale contingente di dirigenti e di personale civile del Ministero della difesa impiegato negli uffici giudiziari militari soppressi ai sensi del comma 1 transita nei ruoli del Ministero della giustizia con contestuale riduzione del ruolo del Ministero della difesa e vengono definiti criteri e modalità dei relativi trasferimenti nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti. Ove necessario e subordinatamente all'esperimento di mobilità di tipo volontario i trasferimenti possono essere disposti d'ufficio.

  4. Sono rideterminate, entro il 31 dicembre 2014, le piante organiche degli uffici giudiziari militari con decorrenza dalla data di soppressione degli uffici operata al comma 1, tenuto conto della equiparazione di funzioni tra i magistrati militari e i magistrati ordinari e, in prima applicazione delle nuove piante organiche, è possibile provvedere al trasferimento d'ufficio, anche con assegnazione a diverse funzioni, dei magistrali non interessati al trasferimento nei ruoli del Ministero della giustizia, comunque in esubero rispetto alle nuove piante organiche dei singoli uffici.
  5. Dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni necessarie in diminuzione sugli stanziamenti del Ministero della difesa, in relazione al decremento degli organici di magistrati e di personale amministrativo, e in aumento sui corrispondenti stanziamenti del Ministero della giustizia, in relazione all'incremento degli organici.

Art. 18-ter.
(Soppressione del tribunale e dell'ufficio militare di sorveglianza di Roma).

  1. Ai fini del contenimento della spesa e della razionalizzazione dell'ordinamento giudiziario militare, a far data dal 1o gennaio 2015 il tribunale e l'ufficio militare di sorveglianza di Roma sono soppressi.
  2. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 2 dell'articolo 52, la lettera f) è abrogata;
   b) l'articolo 56 è abrogato;
   c) all'articolo 57:
    1) al comma 1, dopo le parole: «tribunali militari», sono aggiunte le seguenti: «ed è competente a conoscere le materie attribuite alla magistratura di sorveglianza»;
    2) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Il presidente della Corte militare d'appello individua, con tabelle annuali approvate dal Consiglio della magistratura militare, i magistrati che svolgono funzioni di sorveglianza, anche in deroga al divieto di cui all'articolo 68, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354, fatto salvo il regime delle incompatibilità previsto dal codice di procedura penale».
   3) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
  «4-bis. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1-bis, il collegio è composto da due magistrati tra quelli individuati con le tabelle di cui al medesimo comma, e da due esperti scelti tra quelli preventivamente nominati dal Consiglio della magistratura militare, su proposta motivata del presidente della Corte militare di appello».

  3. Il personale magistratuale già in servizio nel tribunale e nell'ufficio militare di sorveglianza di Roma transita in magistratura ordinaria secondo i criteri di cui al comma 3, lettera a) dell'articolo precedente, in rapporto al nuovo ruolo organico dei magistrati militari, mentre l'integrale personale civile del Ministero della difesa impiegato nei medesimi uffici giudiziari militari soppressi transita nei ruoli del Ministero della giustizia con contestuale riduzione del ruolo del Ministero della difesa e vengono definiti criteri e modalità dei relativi trasferimenti nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti. Ove necessario e subordinatamente all'esperimento di mobilità di tipo volontario i trasferimenti possono essere disposti d'ufficio.
  4. Dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni necessarie in diminuzione sugli stanziamenti del Ministero della difesa, in relazione al decremento degli organici di magistrati e di personale amministrativo, e in aumento sui corrispondenti stanziamenti del Ministero della giustizia, in relazione all'incremento degli organici.
18. 02. Turco, Rizzo, Basilio, Paolo Bernini, Artini, Frusone, Corda, Tofalo, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

ART. 19.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Al decreto legislativo n. 163 del 2006 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) le espressioni: «Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture» e: «Autorità di vigilanza sui contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture», ovunque ricorrano, sono sostituite dalla seguente: «Autorità nazionale anticorruzione»;
   b) all'articolo 6, i commi 1, 2 e 3 sono abrogati;
   c) all'articolo 8, i commi 6, 7 e 11 sono abrogati.

  2-ter. L'espressione: «Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture» è sostituita dalla seguente: «Autorità nazionale anticorruzione»:
   a) all'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
   b) all'articolo 1, comma 15, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
   c) all'articolo 33-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
   d) all'articolo 61, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
   e) all'articolo 1, comma 1, lettere c) e d), e all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229;
   f) all'articolo 69, comma 6, e all'articolo 97, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
   g) all'articolo 3, comma 5, della legge 13 agosto 2010, n. 136;
   h) agli articoli 120, comma 1, e 133, comma 1, dell'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;
   i) all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 1o dicembre 2009, n. 177;
   l) all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
   m) all'articolo 1, comma 454, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
   n) all'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

  2-quater. Sono soppresse:
   a) la lettera b) del comma 1 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
   b) le parole: «e dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui all'articolo 6 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni,» «al comma 1 dell'articolo 47-quater del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
19. 17. Businarolo, Dadone, Lombardi.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, entro il 31 dicembre 2014, presenta al Presidente del Consiglio dei ministri un piano per il riordino dell'Autorità stessa, che contempla:
   a) la riorganizzazione delle funzioni di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ivi compresi quelli di cui al Titolo II del decreto legislativo 12 aprile 2005, n. 163, avvalendosi anche della banca dati di cui all'articolo 6-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, gestita dall'Osservatorio dei contratti pubblici tramite le sue articolazioni regionali, che provvedono all'acquisizione delle informazioni necessarie relative ai contratti ricadenti nel territorio di competenza, nonché la razionalizzazione delle informazioni in relazione alle banche dati esistenti;
   b) una proposta per l'attribuzione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti delle funzioni relative alle attività consultive e di espressione dei pareri non vincolanti relativi a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, nonché alle attività di regolazione e di qualificazione degli operatori economici tra cui quanto previsto dall'articolo 40 del codice;
   c) il trasferimento definitivo delle risorse umane, finanziarie e strumentali, necessarie per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2 in ragione delle attribuzioni di cui alle lettere a) e b);
   d) la riduzione non inferiore al venti per cento del trattamento economico accessorio del personale dipendente, inclusi i dirigenti;
   e) la riduzione delle spese di funzionamento non inferiore al venti per cento;
   f) una proposta per la razionalizzazione delle sanzioni previste dall'articolo 6 del codice.
19. 2. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.

  Al comma 3, lettera a), dopo le parole: necessarie per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2 aggiungere le seguenti: , specificando che l'attuale personale dell'ANAC confluisca in un unico ruolo insieme al personale della soppressa AVCP;.
19. 18. Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Turco, Dadone.

  Al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: Il personale dell'ANAC confluisce in un unico ruolo, insieme al personale della soppressa Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
19. 19. Kronbichler, Quaranta, Airaudo, Placido.

  Al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) la riduzione delle spese di funzionamento in misura non inferiore al venti per cento rispetto al totale delle spese di funzionamento sostenute dall'ANAC e dall'AVCP nell'anno 2013.
19. 20. Cozzolino, Dieni, Dadone, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli, Fraccaro.

  Al comma 3, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) il riordino del sistema di verifica dei requisiti previsto dall'articolo 6-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

  Conseguentemente, alla fine del comma 4, aggiungere il seguente periodo: Sino alla predetta approvazione è sospesa l'applicazione dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
19. 21. Rubinato.

  Dopo il comma 3 inserire il seguente:
  3-bis. Le risorse umane di cui al precedente comma 2 lettera a), confluiscono al pari di quelle già presenti in ANAC in unico ruolo.
19. 22. Sarti, Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli, Fraccaro.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , da emanarsi entro trenta giorni dalla presentazione al Presidente del Consiglio dei ministri del medesimo Piano.
19. 23. Kronbichler, Quaranta, Airaudo, Placido.

  Al comma 5, lettera a), dopo le parole: decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 aggiungere le seguenti: e successive modificazioni.
19. 24. Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Turco, Dadone.

  Al comma 5, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) riceve notizie e segnalazioni da ciascun avvocato dello Stato il quale, nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 13 del regio decreto 30 dicembre 1933, n. 1611, venga a conoscenza di violazioni di disposizioni di legge o di regolamento o di altre anomalie o irregolarità relative ai contratti che rientrano nella disciplina del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Per gli avvocati dello Stato segnalanti resta fermo l'obbligo di denunzia di cui all'articolo 331 del codice di procedura penale;.
19. 1. Pastorino, Naccarato, Mattiello, Giorgis, Civati.

  Al comma 5, lettera b), sostituire le parole da: euro 1.000 fino a: euro 2.000 con le seguenti: euro 2.000 e non superiore nel massimo a euro 20.000.
19. 25. De Rosa, Daga, Micillo, Busto, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Sarti, Dadone.

  Al comma 5, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) applicare la sanzione di cui all'articolo 18, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
19. 26. Kronbichler, Airaudo, Placido.

  Al comma 5, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) applica le sanzioni di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in materia di trasparenza.
19. 27. Kronbichler, Airaudo, Placido.

  Al comma 5, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
   c) assume le funzioni e i poteri di cui all'articolo 47, decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
   d) in merito alle funzioni e ai poteri di cui all'articolo 18, comma 2, decreto legislativo n. 39 del 2013, il Presidente dei Consiglio dei ministri e l'amministrazione vigilante esercitano il relativo potere sentito il parere dell'ANAC.
19. 28. Dadone, Sarti, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli, Fraccaro.

  Al comma 5, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) per le controversie aventi ad oggetto le sanzioni è competente l'autorità giudiziaria ordinaria, nella specie il tribunale in composizione monocratica.
19. 29. Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Turco, Dadone.

  Dopo il comma 5, inserire il seguente:
  5-bis. L'Autorità nazionale anticorruzione predispone annualmente una relazione sull'attività svolta ai sensi dei commi 2, 3, 4 e 5 da inviare alle Commissioni parlamentari competenti. Nella relazione sono indicate le possibili criticità del quadro amministrativo e normativo che rendono il sistema dell'affidamento dei lavori pubblici vulnerabile a fenomeni di corruzione.
19. 30. De Rosa, Daga, Micillo, Busto, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Sarti, Dadone.

  Al comma 6, dopo le parole: sono utilizzabili aggiungere le seguenti: solo ed esclusivamente.
19. 31. Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Turco, Dadone.

  Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le somme di cui al precedente periodo derivanti da sanzioni comminate ad enti locali, sono destinate ad attività di formazione per il personale degli enti locali e di divulgazione delle tematiche inerenti la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, definite in accordo con ANCI ed UPI.
*19. 7. Lodolini, Bruno Bossio, Giulietti, Censore.

  Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le somme di cui al precedente periodo derivanti da sanzioni comminate ad enti locali, sono destinate ad attività di formazione per il personale degli enti locali e di divulgazione delle tematiche inerenti la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, definite in accordo con ANCI ed UPI.
*19. 4. Gasparini, Piccione, Ferrari.

  Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le somme di cui al precedente periodo derivanti da sanzioni comminate ad enti locali, sono destinate ad attività di formazione per il personale degli enti locali e di divulgazione delle tematiche inerenti la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, definite in accordo con ANCI ed UPI.
*19. 32. Squeri, Centemero.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Le stesse somme vengono rendicontate ogni sei mesi e pubblicate sul sito dell'ANAC specificando la sanzione applicata e le modalità di impiego delle suddette somme, anche in caso di accantonamento o non fruizione.
19. 33. Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Turco, Dadone.

  Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al Presidente dell'ANAC spetta altresì il potere sanzionatorio di cui all'articolo 18, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo n. 39 del 2013 in materia di conferimento di incarichi dichiarati nulli.
19. 34. Migliore, Pilozzi.

  Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al Presidente dell'ANAC spetta altresì il potere sanzionatorio di cui all'articolo 47 del decreto legislativo n. 33 del 2013 in materia di comunicazione delle informazioni e dei dati e di obblighi di pubblicazione.
19. 35. Migliore, Pilozzi.

  Sostituire il comma 8 con il seguente:
  8. Per lo svolgimento del compiti di cui ai commi 2 e 5, il Presidente dell'ANAC si serve delle risorse umane, strumentali e finanziarie della soppressa Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e dei segretari comunali e provinciali, nelle more dell'approvazione del piano di cui al comma 4.
19. 36. Abrignani.

  Al comma 8, dopo le parole: e forniture aggiungere le parole: e con i segretari comunali e provinciali.
19. 37. La Russa.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Allo svolgimento dei compiti di cui ai commi 2 e 5, l'ANAC provvede avvalendosi, per l'acquisizione delle informazioni, tramite modalità interoperative di sistemi informatici, delle sezioni dell'osservatorio competente per territorio, istituite dalle regioni e dalle province autonome.
19. 3. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.

  Al comma 9, dopo le parole: di cui agli articoli 7 aggiungere le seguenti: 8, 9.
19. 5. Ferrari.

  Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con riguardo al solo trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 13, comma 6, lettere m) e p), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, relativamente ai progetti sperimentali e al Portale della Trasparenza, detto trasferimento di funzioni deve avvenire previo accordo tra il Dipartimento della funzione pubblica e l'ANAC, anche al fine di individuare i progetti che possono più opportunamente rimanere nell'ambito della medesima ANAC.
19. 38. Kronbichler, Quaranta, Airaudo, Placido.

  Dopo il comma 9, inserire il seguente:
  9-bis. Le funzioni di cui all'articolo 13, comma 6, lettere m) e p) del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono svolte dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri previa intesa con il Presidente dall'ANAC.
19. 39. Dadone, Sarti, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli, Fraccaro.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. Si prevede il trasferimento all'ANAC, delle funzioni di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che attribuisce al Dipartimento della funzione pubblica la definizione di criteri, modelli e schemi standard per l'organizzazione, la codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, nonché relativamente all'organizzazione della sezione Amministrazione trasparente.
19. 40. Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Turco, Dadone.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. Esclusivamente per quanto attiene il trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 13, comma 6, lettere m) e p), vi dev'essere un accordo tra il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e l'ANAC.
19. 41. Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Turco, Dadone.

   Al comma 9, sostituire le parole: al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri con le seguenti: all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni.

  Conseguentemente, al comma 11 sostituire le parole: al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri con le seguenti: all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni.
19. 42. D'Alia.

  Sostituire il comma 10 con il seguente:
  10. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto il Governo provvede a riordinare e funzioni di cui al comma 9 in materia di misurazione e valutazione della performance sulla base dei seguenti criteri:
   a) revisione degli adempimenti a carico delle amministrazioni pubbliche al fine di valorizzare la premialità della valutazione della performance organizzativa e individuale, anche utilizzando le risorse disponibili ai sensi dell'articolo 16, commi 4 e 5 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
   b) implementazione del sistema di valutazione della performance individuale in relazione alla effettiva realizzazione degli obiettivi e alla erogazione dei rotativi incentivi;
   c) revisione del sistema del controllo interno ai fini del monitoraggio della indicazione puntuale degli obiettivi e del loro effettivo raggiungimento;
   d) revisione della disciplina degli organismi indipendenti di valutazione al fine di semplificare le procedure operative e renderle coerenti con i compiti di valutazione affidati ai dirigenti.
19. 43. Brunetta, Gelmini, Centemero.

  Al comma 10 sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) revisione degli adempimenti a carico delle amministrazioni pubbliche, al fine di valorizzare la premialità nella valutazione della performance organizzativa e individuale, anche utilizzando le risorse disponibili ai sensi dell'articolo 16, commi 4 e 5 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
19. 44. Brunetta, Gelmini, Centemero.

  Al comma 10 sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) implementazione del sistema di valutazione della performance individuale in relazione alla effettiva realizzazione degli obiettivi e alla erogazione dei relativi incentivi.
19. 45. Brunetta, Gelmini, Centemero.

  Al comma 10, lettera d) sostituire le parole: validazione esterna con le seguenti: valutazione indipendente.
19. 6. Ferrari.

  Al comma 15, dopo le parole: in materia di inserire le seguenti: trasparenza e.
19. 46. Dadone, Sarti, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli, Fraccaro.

  Al comma 15, dopo le parole: corruzione di cui all'articolo 1, aggiungere le seguenti: commi 4, 5 e 8.
*19. 47. Kronbichler, Quaranta, Airaudo, Placido.

  Al comma 15, dopo le parole: corruzione di cui all'articolo 1, aggiungere le seguenti: commi 4, 5 e 8.
*19. 48. Dadone, Sarti, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli, Fraccaro.

  Al comma 15, dopo le parole: della legge 6 novembre 2012 n. 190 inserire le seguenti: nonché all'articolo 48 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
19. 49. Sarti, Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli, Fraccaro.

  Al comma 15, aggiungere, in fine il seguente periodo: Sono altresì trasferite all'Autorità nazionale anticorruzione, le funzioni attribuite al Dipartimento della funzione pubblica di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
19. 50. Kronbichler, Quaranta, Airaudo, Placido.

  Dopo il comma 15 inserire il seguente:
  15-bis. All'articolo 9, comma 15-ter, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: «1o luglio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2015». Sono fatte salve le procedure i cui bandi ed avvisi di gara siano stati pubblicati a far data dal 1o luglio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, a far data dal 1o luglio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, siano stati già inviati gli inviti a presentare offerta.
19. 51. Dorina Bianchi, Piccone.

  Dopo il comma 15 inserire il seguente:
  15-bis. All'articolo 3, comma 1-bis, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: «30 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014». Sono fatte salve le procedure di affidamento nonché i bandi ed avvisi di gara pubblicati dal 30 giugno 2014 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, dal 30 giugno 2014 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, siano stati già inviati gli inviti a presentare offerta,».
19. 52. Dorina Bianchi, Piccone.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. All'articolo 2 della legge 5 luglio 1982 n. 441 il comma 2 è abrogato. All'articolo 3, l'ultimo periodo è soppresso e all'articolo 4 è abrogato il comma 2.
*19. 53. Giulietti, Bruno Bossio, Censore, Lodolini.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. All'articolo 2 della legge 5 luglio 1982 n. 441 il comma 2 è abrogato. All'articolo 3, l'ultimo periodo è soppresso e all'articolo 4 è abrogato il comma 2.
*19. 54. Squeri, Centemero.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. All'articolo 2, comma 2, della legge 5 luglio 1982 n. 441 dopo le parole: «vi consentono» è aggiunto il seguente periodo: Tali adempimenti non si applicano ai soggetti di cui al punto 5) dell'articolo 1.
19. 55. Squeri, Centemero.

  Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:
  16-bis. Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, introdotto dall'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, come convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, entrano in vigore il 1o gennaio 2015, quanto all'acquisizione di beni e servizi e il 1o luglio 2015 quanto all'acquisizione di lavori. Sono fatti salvi i bandi e gli avvisi di gara pubblicati fino al 1o gennaio 2015 per i beni e servizi e fino al 1o luglio 2015 per i lavori.
  16-ter. Al comma 3-bis dell'articolo 33 del decreto legislativo, 12 aprile 2006 n. 163, aggiungere il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma non si applicano: a) alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture, effettuate in economia mediante amministrazione diretta; b) nei casi di cui al secondo periodo del comma 8 e al secondo periodo del comma 11 dell'articolo 125 del codice dei contratti pubblici; c) nei casi di lavori urgenti e di somma urgenza, in base a quanto previsto dagli articoli 175 e 176 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207».
19. 56. Guerra.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. All'articolo 7 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 il comma 2 è sostituito con il seguente:
  «2. A coloro che nell'anno precedente abbiano fatto parte della giunta o del consiglio della provincia, del comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o della forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, che conferisce l'incarico, nonché a coloro che siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della provincia, del comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o della forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti:
   a) gli incarichi amministrativi di vertice nella medesima provincia, nel medesimo comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o forma associativa tra comuni avente tale popolazione;
   b) gli incarichi dirigenziali nelle amministrazioni di cui alla lettera a);
   c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico delle amministrazioni di cui alla lettera a);
   d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico delle amministrazioni di cui alla lettera a). L'inconferibilità di cui al presente comma non si applica nel caso di rinnovo dell'incarico di presidente o amministratore delegato nel medesimo ente di diritto privato in controllo pubblico».
* 19. 57. Squeri, Centemero.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. All'articolo 7 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 il comma 2 è sostituito con il seguente:
  «2. A coloro che nell'anno precedente abbiano fatto parte della giunta o del consiglio della provincia, del comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o della forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, che conferisce l'incarico, nonché a coloro che siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della provincia, del comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o della forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti:
   a) gli incarichi amministrativi di vertice nella medesima provincia, nel medesimo comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o forma associativa tra comuni avente tale popolazione;
   b) gli incarichi dirigenziali nelle amministrazioni di cui alla lettera a);
   c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico delle amministrazioni di cui alla lettera a);
   d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico delle amministrazioni di cui alla lettera a). L'inconferibilità di cui al presente comma non si applica nel caso di rinnovo dell'incarico di presidente o amministratore delegato nel medesimo ente di diritto privato in controllo pubblico».
* 19. 85. Gasparini, Piccione, Ferrari.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. All'articolo 7 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 il comma 2 è sostituito con il seguente:
  «2. A coloro che nell'anno precedente abbiano fatto parte della giunta o del consiglio della provincia, del comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o della forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, che conferisce l'incarico, nonché a coloro che siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della provincia, del comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o della forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti:
   a) gli incarichi amministrativi di vertice nella medesima provincia, nel medesimo comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o forma associativa tra comuni avente tale popolazione;
   b) gli incarichi dirigenziali nelle amministrazioni di cui alla lettera a);
   c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico delle amministrazioni di cui alla lettera a);
   d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico delle amministrazioni di cui alla lettera a). L'inconferibilità di cui al presente comma non si applica nel caso di rinnovo dell'incarico di presidente o amministratore delegato nel medesimo ente di diritto privato in controllo pubblico».
* 19. 8. Bruno Bossio, Lodolini, Giulietti, Censore.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. All'articolo 11 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, il comma 3 è sostituito con il seguente:
  «3. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione nonché gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:
   a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, che ha conferito l'incarico;
   b) con la carica di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblica da parte della regione, della provincia, del comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o della forma associativa tra comuni aventi la medesima popolazione che ha conferito l'incarico».
** 19. 58. Squeri, Centemero.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. All'articolo 11 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, sostituire il comma 3 con il seguente:
  «3. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione nonché gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:
   a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, che ha conferito l'incarico;
   b) con la carica di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblica da parte della regione, della provincia, del comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o della forma associativa tra comuni aventi la medesima popolazione che ha conferito l'incarico».
** 19. 9. Lodolini, Bruno Bossio, Giulietti, Censore.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 è aggiunto in fine il seguente capoverso:
  «Restano in ogni caso ferme le previsioni di cui al comma 23 dell'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
*19. 10. Lodolini, Bruno Bossio, Giulietti, Censore.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 è aggiunto in fine il seguente capoverso:
  «Restano in ogni caso ferme le previsioni di cui al comma 23 dell'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
*19. 59. Squeri, Centemero.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 è aggiunto in fine il seguente capoverso:
  «Restano in ogni caso ferme le previsioni di cui al comma 23 dell'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
*19. 60. Guerra.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 è aggiunto in fine il seguente capoverso:
  «Restano in ogni caso ferme le previsioni di cui al comma 23 dell'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
*19. 61. Russo.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. All'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 sostituire la lettera c) con la seguente:
   «c) con la carica di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, della provincia, del comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o della forma associativa tra comuni aventi la medesima popolazione che ha conferito l'incarico».
**19. 62. Squeri, Centemero.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. All'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 la lettera c) è sostituita con la seguente:
   «c) con la carica di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, della provincia, del comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o della forma associativa tra comuni aventi la medesima popolazione che ha conferito l'incarico».
**19. 11. Lodolini, Bruno Bossio, Giulietti, Censore.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. All'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, il secondo periodo è abrogato.
*19. 63. Squeri, Centemero.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. All'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, il secondo periodo è abrogato.
*19. 12. Lodolini, Bruno Bossio, Giulietti, Censore.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. All'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, le parole: «5 anni» sono sostituite dalle parole: «3 anni».
**19. 64. Squeri, Centemero.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. All'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, le parole: «5 anni» sono sostituite dalle parole: «3 anni».
**19. 13. Bruno Bossio, Lodolini, Giulietti, Censore.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. All'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. È in ogni caso salvaguardata l'autonomia regolamentare degli Enti locali in ordine alle modalità di adempimento agli obblighi in materia di trasparenza e pubblicazione dati laddove già prevista dalle vigenti disposizioni».
*19. 65. Squeri, Centemero.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. All'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. È in ogni caso salvaguardata l'autonomia regolamentare degli Enti locali in ordine alle modalità di adempimento agli obblighi in materia di trasparenza e pubblicazione dati laddove già prevista dalle vigenti disposizioni».
*19. 14. Bruno Bossio, Lodolini, Giulietti, Censore.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. All'articolo 14, comma 1, lettera f), primo periodo del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, sopprimere le seguenti parole: «limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.
**19. 66. Squeri, Centemero.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. All'articolo 14, comma 1, lettera f), primo periodo del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, sono soppresse le seguenti parole: «limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.
**19. 67. Russo.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. All'articolo 14, comma 1, lettera f), primo periodo del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, sono soppresse le seguenti parole: «limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.
**19. 15. Bruno Bossio, Lodolini, Giulietti, Censore.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis.
All'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, il primo periodo è così sostituito:
  «2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e fino alla cessazione dell'incarico o del mandato,».
*19. 69. Russo.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis.
All'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, il primo periodo è così sostituito:
  «2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e fino alla cessazione dell'incarico o del mandato,».
*19. 70. Squeri, Centemero.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis.
All'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, il primo periodo è così sostituito:
  «2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e fino alla cessazione dell'incarico o del mandato,».
*19. 71. Bruno Bossio, Lodolini, Giulietti, Censore.

  Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:
  16-bis. All'articolo 14, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, sopprimere le parole: «per i tre anni successivi dalla» e sostituirle con le seguenti: «fino alla».
  16-ter. All'articolo 14, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, sopprimere le parole: «salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado,».
**19. 16. Censore, Giulietti, Bruno Bossio, Lodolini.

  Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:
  16-bis. All'articolo 14, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, sopprimere le parole: «per i tre anni successivi dalla» e sostituirle con le seguenti: «fino alla».
  16-ter. All'articolo 14, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, sopprimere le parole: «salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado,».
**19. 72. Squeri, Centemero.

  Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:
  16-bis. All'articolo 14, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, le parole: «per i tre anni successivi dalla» sono sostituite con le seguenti: «fino alla».
  16-ter. All'articolo 14, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, sopprimere le parole: «salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado,».
**19. 73. Russo.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis.
All'articolo 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, sostituire il comma 4 con il seguente:
  «4. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al presente articolo entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e fino alla cessazione dello stesso».
*19. 74. Censore, Giulietti, Bruno Bossio, Lodolini.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis.
All'articolo 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, il comma 4 è sostituito con il seguente:
  «4. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al presente articolo entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e fino alla cessazione dello stesso».
*19. 75. Squeri, Centemero.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis.
All'articolo 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, il comma 4 è sostituito con il seguente:
  «4. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al presente articolo entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e fino alla cessazione dello stesso».
*19. 76. Russo.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. All'articolo 16 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, è abrogato il comma 2.
**19. 77. Squeri, Centemero.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. All'articolo 16 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, è abrogato il comma 2.
**19. 78. Bruno Bossio, Lodolini, Giulietti, Censore.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. All'articolo 16 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, il comma 2 è abrogato.
*19. 79. Guerra.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. All'articolo 21 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, il comma 1 è abrogato.
*19. 80. Squeri, Centemero.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. All'articolo 21 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, il comma 1 è abrogato.
*19. 81. Giulietti, Bruno Bossio, Censore, Lodolini.

   Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. L'articolo 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, è abrogato.
**19. 82. Squeri, Centemero.

   Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. L'articolo 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, è abrogato.
**19. 83. Bruno Bossio, Lodolini, Giulietti, Censore.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. All'articolo 52, al comma 1, lettera a) del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, il num. 4) è così modificato:
  4) Il numero 5 è soppresso.
19. 84. Squeri, Centemero.

  Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.
(Modifiche alla legge n. 400 del 1988).

  1. Dopo l'articolo 17-bis della legge n. 400 del 1988, è inserito il seguente articolo:

«Art. 17-ter.
(Potere sostitutivo del Presidente del Consiglio dei ministri in caso di inadempienza nell'emanazione dei decreti attuativi).

  1. Al fine di garantire l'efficacia e l'efficienza dell'Amministrazione, in caso di inerzia dei Ministri delegati all'emanazione di decreti attuativi previsti da atti aventi forza di legge, decorsi 15 giorni successivi al termine massimo previsto dalla normativa di riferimento, il Presidente del Consiglio dei ministri avoca a sé il potere di emanazione di tali decreti.
  2. Limitatamente ai casi di inadempimento di cui al comma precedente, il Presidente del Consiglio dei ministri nomina un Commissario Straordinario individuato nell'ambito delle figure di comprovata professionalità e indipendenza del personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, cui attribuisce il potere sostitutivo di emanazione di cui al presente articolo.».
  3. Dall'applicazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri alla finanza pubblica.
19. 01. D'Alia, Casati, Giulietti, Rampi, Marzano, Gadda, Giacobbe, Malpezzi, D'Ottavio, Peluffo, Bargero, Capone, Terrosi, Galperti, Misiani, Carnevali, Moretto, Mariani, Iori, Tentori, Incerti, Ventricelli, Bini.

  Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

  1. Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, introdotto dall'articolo 9, comma 4, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 come convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, entrano in vigore il 1o gennaio 2015, quanto all'acquisizione di lavori. Sono fatti salvi i bandi e gli avvisi di gara pubblicati fino al 1o gennaio 2015 per i beni e i servizi e fino al 1o luglio 2015 per i lavori.
  2. Al comma 3-bis dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 aggiungere il seguente periodo: «le disposizioni del presente comma non si applicano:
   a) alle acquisizioni di lavori, servizi, forniture effettuate in economia mediante amministrazione diretta;
   b) nei casi di cui al secondo periodo del comma 8 e al secondo periodo del comma 11 dell'articolo 125 del codice dei contratti pubblici;
   c) nei casi di lavori urgenti e di somma urgenza, in base a quanto previsto dagli articoli 175 e 176 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
19. 02. Fiorio, Bargero, Borghi, Paola Bragantini, Boccuzzi, D'Ottavio.

  Dopo l'articolo 19, inserire il seguente articolo:

«Art. 19-bis.

  1. Al comma 3-bis dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, aggiungere infine il seguente periodo: «Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l'obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione».
19. 04. Guerra, Pastorino, Borghi, Ginefra, Giuseppe Guerini, Giovanna Sanna, Fragomeli, Gribaudo, Mura, Lodolini, Cinzia Maria Fontana, Casati, Giulietti, Rampi, Marzano, Gadda, Giacobbe, Malpezzi, D'Ottavio, Peluffo, Bargero, Terrosi, Galperti, Misiani, Carnevali, Moretto, Mariani, Iori, Tentori, Incerti.

  Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

  1. Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, introdotto dall'articolo 9, comma 4, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, come convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, entrano in vigore il 1o gennaio 2015, quanto all'acquisizione di beni, servizi e forniture e il 1o luglio 2015 quanto all'acquisizione di lavori. Sono fatti salvi i bandi, gli avvisi di gara, gli acquisti, pubblicati e/o effettuati a far data dal 1o luglio 2014 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  2. Al comma 3-bis dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163:
   a) sostituire la parola «consortile» con la parola «convenzionale»;
   b) aggiungere in fondo il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture, effettuate in economia mediante amministrazione diretta, nonché nei casi di cui al secondo periodo del comma 8 e al secondo periodo del comma 11 dell'articolo 125».
*19. 03. Fiorio, Bargero, Borghi, Paola Bragantini, Boccuzzi, D'Ottavio.

  Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

  1. Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, introdotto dall'articolo 9, comma 4, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, come convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, entrano in vigore il 1o gennaio 2015, quanto all'acquisizione di beni, servizi e forniture e il 1o luglio 2015 quanto all'acquisizione di lavori. Sono fatti salvi i bandi, gli avvisi di gara, gli acquisti, pubblicati e/o effettuati a far data dal 1o luglio 2014 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  2. Al comma 3-bis dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163:
   a) sostituire la parola «consortile» con la parola «convenzionale».
   b) aggiungere in fondo il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture, effettuate in economia mediante amministrazione diretta, nonché nei casi di cui al secondo periodo del comma 8 e al secondo periodo del comma 11 dell'articolo 125».
* 19. 05. Guerra, Pastorino, Culotta, Ginefra, Giuseppe Guerini, Giovanna Sanna, Fragomeli, Baruffi, Gribaudo, Mura, Lodolini, Cinzia Maria Fontana.

ART. 20.

  Sopprimerlo.
*20. 7. Brunetta, Centemero.

  Sopprimerlo.
*20. 11. Dorina Bianchi, Misuraca, Leone, Piccone.

  Al comma 1, primo periodo dopo le parole: decreto legislativo 25 gennaio 2010, n.6 aggiungere le seguenti: e dell'Associazione per io sviluppo nel Mezzogiorno (SVIMEZ) e dopo le parole: decadono gli organi dell'Associazione Formez PA inserire le seguenti: e dell'Associazione per lo sviluppo nel Mezzogiorno (SVIMEZ).

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Associazione Formez PA e Associazione per lo sviluppo nel Mezzogiorno-SVIMEZ)».
20. 1. Molteni, Matteo Bragantini, Invernizzi, Fedriga.

  Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita l'assemblea dell'Associazione Formez PA, di cui al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6 scioglie l'Associazione stessa e nomina un Commissario straordinario».
20. 9. Dieni, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli, Fraccaro.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: lo scioglimento dell'Associazione stessa e la nomina di un Commissario straordinario con le seguenti: la nomina di un Commissario straordinario per la riforma dell'Associazione stessa.

  Conseguentemente, sostituire il terzo e il quarto periodo con i seguenti: Entro il 31 ottobre 2014 il Commissario propone al suddetto Ministro un piano di riforma dell'Associazione volto a ridefinirne le finalità con indicazione delle azioni innovative per la realizzazione di interventi di particolare rilevanza strategica per le politiche di sviluppo delle amministrazioni dello Stato e degli enti territoriali. Il Piano dovrà tener conto e valorizzare le capacità professionali, salvaguardando i livelli occupazionali del personale in servizio nonché gli equilibri finanziari dell'Associazione.
20. 4. Brunetta, Centemero.

  Al comma 1, primo periodo sostituire le parole: lo scioglimento con le seguenti: il riordino.

  Conseguentemente sostituire il terzo e il quarto periodo con i seguenti: Entro il 31 ottobre 2014 il Commissario propone al suddetto Ministro un piano di riordino dell'Associazione coerente con le politiche di sviluppo delle amministrazioni dello Stato e degli enti territoriali, che salvaguardi linee di attività e le capacità professionali e i livelli occupazionali del personale in servizio nonché gli equilibri finanziari dell'Associazione. Il piano è presentato dal Ministro medesimo all'assemblea ai fini delle determinazioni conseguenti.
20. 5. Brunetta, Centemero.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: lo scioglimento con le seguenti: il riordino.
20. 6. Brunetta, Centemero.

  Al comma 1, sostituire il quarto e il quinto periodo con i seguenti: Entro il 31 ottobre 2014 il Commissario presenta al suddetto Ministro una proposta di piano delle politiche di supporto allo sviluppo delle amministrazioni dello Stato e degli enti territoriali, che salvaguardi i livelli occupazionali del personale in servizio, gli equilibri finanziari e la presenza territoriale dell'Associazione, anche attraverso individuazione di eventuali nuove forme organizzative tali da assicurare la trasparenza e la qualità delle attività indirizzate al rafforzamento della capacità istituzionale delle amministrazioni centrali e territoriali, armonizzandone il ruolo nazionale con la rete pubblica territoriale a supporto delle Regioni e delle Province autonome. Il piano è adottato dal Ministro medesimo e presentato all'assemblea ai fini delle determinazioni conseguenti.
20. 3. Marco Meloni.

  Al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: livelli occupazionali del personale in servizio aggiungere le seguenti: anche attraverso l'attivazione, in analogia con quanto già avvenuto in casi simili, delle procedure di passaggio del personale nei ruoli di pubbliche amministrazioni o di società o aziende partecipate.
20. 2. La Russa, Gelmini.

  Al comma 1, quarto periodo, sopprimere le parole da: e individui fino alla fine del periodo.
20. 8. Centemero.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Dall'applicazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
20. 10. Sorial, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli, Fraccaro.

ART. 21.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: Scuola superiore dell'economia e delle finanze.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 4.
21. 27. Balduzzi, Mazziotti Di Celso, Monchiero.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: nonché le sedi distaccate della Scuola nazionale dell'amministrazione prive di centro residenziale.
*21. 12. Fabbri, De Maria, Burtone, Raciti.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: nonché le sedi distaccate della Scuola nazionale dell'amministrazione prive di centro residenziale.
*21. 35. Pagano.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: nonché le sedi distaccate della Scuola nazionale dell'amministrazione prive di centro residenziale.
*21. 37. Fabbri, Giulietti.

  Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente:
  «Nelle more dell'adeguamento del proprio ordinamento la Scuola nazionale dell'amministrazione garantisce la continuità delle attività formative delle soppresse Scuole, ivi incluso l'avvio e il completamento dei corsi-concorso già banditi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
21. 28. Moscatt.

  Al comma 1, sostituire il terzo periodo, con il seguente: Le risorse finanziarie già stanziate sono attribuite alla Scuola nazionale dell'amministrazione al fine di potenziare l'attività di formazione.
21. 34. Polverini.

  Al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: rapporti di lavoro aggiungeere le seguenti: a tempo indeterminato.
21. 30. Dieni, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli, Fraccaro.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le risorse già stanziate per i concorsi o i corsi concorso già banditi alla data di entrata in vigore della legge in conversione del presente decreto dovranno essere utilizzati per portare gli stessi a conclusione secondo le disposizioni vigenti senza ritardo».
*21. 18. La Russa.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le risorse già stanziate per i concorsi o i corsi concorso già banditi alla data di entrata in vigore della legge in conversione del presente decreto dovranno essere utilizzati per portare gli stessi a conclusione secondo le disposizioni vigenti senza ritardo.
*21. 38. Dorina Bianchi, Piccone.

  Al comma 2, numero 2, dopo le parole: Ministro degli Affari esteri aggiungeere le seguenti: , uno nominato dal Ministro della difesa.
21. 26. Rosato, Fabbri.

  Al comma 2, numero 2, sopprimere le parole: e da non più di cinque rappresentanti nominati da ulteriori ministri competenti per le rispettive aree di attività.
21. 31. Dieni, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli, Fraccaro.

  Al comma 3, numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: più un dipartimento da costituire ex novo, ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 in materia di reclutamento dei dirigenti scolastici.
*21. 25. Centemero, Gelmini.

  Al comma 3, numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: più un dipartimento da costituire ex novo, ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 in materia di reclutamento dei dirigenti scolastici.
*21. 39. Pizzolante.

  Al comma 3, numero 1), aggiungere, in fine, il seguente periodo: I titolari di incarichi di rappresentanza o di direzione degli organismi soppressi o unificati ai sensi del comma 1, non possono ricoprire incarichi corrispondenti nei citati dipartimenti o nella Scuola nazionale dell'amministrazione.
**21. 5. Mazzoli.

  Al comma 3, capoverso 1), aggiungere, in fine, il seguente periodo: I titolari di incarichi di rappresentanza o di direzione degli organismi soppressi o unificati ai sensi del comma 1, non possono ricoprire incarichi corrispondenti nei citati dipartimenti o nella Scuola nazionale dell'amministrazione.
**21. 22. Palese, Laffranco.

  Al comma 4, sopprimere le parole: e il trattamento economico e, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Il trattamento economico è rideterminato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri al fine di renderlo omogeneo a quello degli altri docenti della Scuola nazionale dell'Amministrazione. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
*21. 2. Pisicchio.

  Al comma 4, sopprimere le parole: e il trattamento economico e, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Il trattamento economico è rideterminato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri al fine di renderlo omogeneo a quello degli altri docenti della Scuola nazionale dell'Amministrazione. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
*21. 3. Bruno Bossio, Censore, Bargero.

  Al comma 4, sopprimere le parole: e il trattamento economico e, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Il trattamento economico è rideterminato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri al fine di renderlo omogeneo a quello degli altri docenti della Scuola nazionale dell'Amministrazione. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
*21. 7. Mazzoli.

  Al comma 4, sopprimere le parole: e il trattamento economico e, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Il trattamento economico è rideterminato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri al fine di renderlo omogeneo a quello degli altri docenti della Scuola nazionale dell'Amministrazione. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
*21. 9. Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre.

  Al comma 4, sopprimere le parole: e il trattamento economico e, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Il trattamento economico è rideterminato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri al fine di renderlo omogeneo a quello degli altri docenti della Scuola nazionale dell'Amministrazione. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
*21. 20. Corsaro.

  Al comma 4, sopprimere le parole: e il trattamento economico e, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Il trattamento economico è rideterminato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri al fine di renderlo omogeneo a quello degli altri docenti della Scuola nazionale dell'Amministrazione. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
*21. 21. Palese, Laffranco.

  Al comma 4, sopprimere le parole: e il trattamento economico conseguentemente aggiungere, in fine, le seguenti parole: Il trattamento economico è rideterminato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri al fine di renderlo omogeneo a quello degli altri docenti della Scuola nazionale dell'Amministrazione. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
*21. 33. Leone.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: ovvero quello di provenienza. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
21. 15. Centemero.

  Al comma 4 aggiungere in fine, il seguente periodo: Il personale di cui al presente comma, che non ha optato per il rientro nelle Amministrazioni di provenienza, è considerato, a domanda, eccedentario ai fini del collocamento in pensione e, se in servizio presso altre amministrazioni di cui al presente decreto, anche in posizione di comando o fuori ruolo, transita nei ruoli delle predette amministrazioni con posti vacanti nella relativa dotazione organica.
*21. 1. Pisicchio.

  Al comma 4 aggiungere in fine, il seguente periodo: Il personale di cui al presente comma, che non ha optato per il rientro nelle Amministrazioni di provenienza, è considerato, a domanda, eccedentario ai fini del collocamento in pensione e, se in servizio presso altre amministrazioni di cui al presente decreto, anche in posizione di comando o fuori ruolo, transita nei ruoli delle predette amministrazioni con posti vacanti nella relativa dotazione organica.
*21. 4. Bruno Bossio, Censore, Bargero.

  Al comma 4 aggiungere in fine, il seguente periodo: Il personale di cui al presente comma, che non ha optato per il rientro nelle Amministrazioni di provenienza, è considerato, a domanda, eccedentario ai fini del collocamento in pensione e, se in servizio presso altre amministrazioni di cui al presente decreto, anche in posizione di comando o fuori ruolo, transita nei ruoli delle predette amministrazioni con posti vacanti nella relativa dotazione organica.
*21. 6. Mazzoli.

  Al comma 4 aggiungere in fine, il seguente periodo: Il personale di cui al presente comma, che non ha optato per il rientro nelle Amministrazioni di provenienza, è considerato, a domanda, eccedentario ai fini del collocamento in pensione e, se in servizio presso altre amministrazioni di cui al presente decreto, anche in posizione di comando o fuori ruolo, transita nei ruoli delle predette amministrazioni con posti vacanti nella relativa dotazione organica.
*21. 19. Corsaro.

  Al comma 4 aggiungere in fine, il seguente periodo: Il personale di cui al presente comma, che non ha optato per il rientro nelle Amministrazioni di provenienza, è considerato, a domanda, eccedentario ai fini del collocamento in pensione e, se in servizio presso altre amministrazioni di cui al presente decreto, anche in posizione di comando o fuori ruolo, transita nei ruoli delle predette amministrazioni con posti vacanti nella relativa dotazione organica.
*21. 23. Palese, Laffranco, Centemero.

  Al comma 4 aggiungere in fine, il seguente periodo: Il personale di cui al presente comma, che non ha optato per il rientro nelle Amministrazioni di provenienza, è considerato, a domanda, eccedentario ai fini del collocamento in pensione e, se in servizio presso altre amministrazioni di cui al presente decreto, anche in posizione di comando o fuori ruolo, transita nei ruoli delle predette amministrazioni con posti vacanti nella relativa dotazione organica.
*21. 32. Leone.

  Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  «I docenti ordinari e i ricercatori di ruolo che hanno maturato i requisiti ai fini pensionistici previsti dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, possono presentare domanda di pensionamento».
21. 17. Brunetta, Centemero.

  Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
  «4-bis. I docenti ordinari di cui al comma 4, sono considerati, ai fini dell'applicazione dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, quale personale soprannumerario in esubero, con applicazione agli stessi della disciplina di cui al comma 11, lettera a) dello stesso articolo, entro il 31 dicembre 2014».
21. 11. Piccione, Gullo.

  Sostituire il comma 6 con il seguente:
  6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e finanze, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione, sono individuate e trasferite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le risorse finanziarie, strumentali e di personale non docente, necessarie per l'esercizio delle funzioni attribuite ai sensi del presente articolo. Le risorse di personale non docente sono individuate nella misura del 30 per cento del totale del contingente di personale a qualunque titolo in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto nelle Scuole e nelle Sedi periferiche soppresse. Tale personale è assegnato alla Scuola Nazionale dell'Amministrazione anche in posizione di comando, fuori ruolo o mobilità, in eccedenza o sovrannumero rispetto al contingente previsto per la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Fino all'adozione del predetto decreto, per l'esercizio delle funzioni attribuite, la Scuola nazionale dell'Amministrazione si avvale delle risorse umane e strumentali delle Scuole e Sedi soppresse, già preposte allo svolgimento di tali attività».
21. 16. Brunetta, Centemero.

  Al comma 6, dopo le parole: Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri aggiungere le seguenti: da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
21. 14. Centemero.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  «6-bis. In via transitoria e fino al subentro effettivo della Scuola Nazionale, le Scuole soppresse assicurano il proseguimento delle attività loro spettanti. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 6 detta altresì le disposizioni per il subentro effettivo della Scuola nazionale nelle attività e competenze spettanti alle Scuole soppresse senza pregiudizio per la continuità e il compimento delle attività formative, di reclutamento e concorsuali già disposte, autorizzate o comunque in essere presso le Scuole medesime secondo i rispettivi ordinamenti».
*21. 10. Lauricella, Ribaudo.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  «6-bis. In via transitoria e fino al subentro effettivo della Scuola Nazionale, le Scuole soppresse assicurano il proseguimento delle attività loro spettanti. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 6 detta altresì le disposizioni per il subentro effettivo della Scuola nazionale nelle attività e competenze spettanti alle Scuole soppresse senza pregiudizio per la continuità e il compimento delle attività formative, di reclutamento e concorsuali già disposte, autorizzate o comunque in essere presso le Scuole medesime secondo i rispettivi ordinamenti».
*21. 13. D'Alia.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  «6-bis. In via transitoria e fino al subentro effettivo della Scuola Nazionale, le Scuole soppresse assicurano il proseguimento delle attività loro spettanti. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 6 detta altresì le disposizioni per il subentro effettivo della Scuola nazionale nelle attività e competenze spettanti alle Scuole soppresse senza pregiudizio per la continuità e il compimento delle attività formative, di reclutamento e concorsuali già disposte, autorizzate o comunque in essere presso le Scuole medesime secondo i rispettivi ordinamenti».
*21. 24. Centemero.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  «6-bis. In via transitoria e fino al subentro effettivo della Scuola Nazionale, le Scuole soppresse assicurano il proseguimento delle attività loro spettanti. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 6 detta altresì le disposizioni per il subentro effettivo della Scuola nazionale nelle attività e competenze spettanti alle Scuole soppresse senza pregiudizio per la continuità e il compimento delle attività formative, di reclutamento e concorsuali già disposte, autorizzate o comunque in essere presso le Scuole medesime secondo i rispettivi ordinamenti».
*21. 29. Dorina Bianchi, Piccone.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  «6-bis. In via transitoria e fino al subentro effettivo della Scuola Nazionale, le Scuole soppresse assicurano il proseguimento delle attività loro spettanti. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 6 detta altresì le disposizioni per il subentro effettivo della Scuola nazionale nelle attività e competenze spettanti alle Scuole soppresse senza pregiudizio per la continuità e il compimento delle attività formative, di reclutamento e concorsuali già disposte, autorizzate o comunque in essere presso le Scuole medesime secondo i rispettivi ordinamenti».
*21. 36. Locatelli.

  Dopo il l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

  1. Allo scopo di contenere le spese dell'Amministrazione dei Ministero dell'interno, a decorrere dal 1o gennaio 2015 sono soppresse le Prefetture-Uffici territoriali del Governo. Le funzioni esercitate dai Prefetti in relazione al mantenimento dell'ordine pubblico sono assegnate ai questori territorialmente competenti».
21. 01. Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini, Guidesi.

  Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Delega al Governo in materia di prefetture – uffici territoriali del Governo).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti il riordino e la razionalizzazione degli uffici periferici dello Stato, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) contenimento della spesa pubblica;
   b) rispetto di quanto disposto dall'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e dai piani operativi previsti da disposizioni attuative del medesimo articolo 74;
   c) individuazione delle amministrazioni escluse dal riordino, in correlazione con il perseguimento di specifiche finalità di interesse generale che giustifichino, anche in considerazione di peculiarità ordinamentali, il mantenimento delle relative strutture periferiche;
   d) riordino delle funzioni delle prefetture - uffici territoriali del Governo in chiave di semplificazione e razionalizzazione delle attività in essere, con conseguente trasferimento delle medesime al Presidente della Regione, ai Presidenti di Provincia, ai Sindaci, alle Questure e alle Camere di commercio;
   e) mantenimento in capo alle prefetture - uffici territoriali del Governo delle funzioni che attengono al coordinamento, in ambito sovraprovinciale, delle attribuzioni svolte dalle questure in materia di ordine pubblico e sicurezza;
   f) mantenimento in capo alle prefetture-uffici territoriali del Governo delle risorse umane, finanziarie e strumentali che risultano funzionali allo svolgimento delle attività di coordinamento di cui alla lettera f); trasferimento delle ulteriori risorse umane, finanziarie e strumentali agli enti e organi di governo cui, ai sensi delle lettere e), sono conferite le relative funzioni;
   g) riordino delle strutture dell'amministrazione periferica dello Stato diverse dalle prefetture-uffici territoriali del Governo, fatte salve quelle amministrazioni che, in correlazione con il perseguimento di specifiche finalità di interesse generale, anche in considerazione di peculiarità ordinamentali, giustifichino il mantenimento delle relative strutture periferiche;
   h) accorpamento, nell'ambito della prefettura-ufficio territoriale del Governo delle strutture dell'amministrazione periferica dello Stato di cui alla lettera h);
   i) garanzia, nell'ambito del riordino di cui alla lettera h), della concentrazione dei servizi comuni e delle funzioni strumentali da esercitare unitariamente, assicurando un'articolazione organizzativa e funzionale atta a valorizzare le specificità professionali, con particolare riguardo alle competenze di tipo tecnico;
   l) mantenimento dei ruoli di provenienza per il personale delle strutture periferiche trasferite alla prefettura – ufficio territoriale del Governo e della disciplina vigente per il reclutamento e per l'accesso ai suddetti ruoli, nonché mantenimento della dipendenza funzionale della prefettura – ufficio territoriale del Governo o di sue articolazioni dai Ministeri di settore per gli aspetti relativi alle materie di competenza;

  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per le riforme e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri competenti per materia. Gli schemi dei decreti, previo parere della Conferenza unificata, sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine per l'espressione dei pareri, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
  3. Sono fatte le salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
21. 02. Invernizzi, Matteo Bragantini, Caparini, Guidesi.

ART. 22.

  Al comma 1, sopprimere le parole: della Commissione nazionale per le società e la borsa,.
22. 40. Miccoli, Giorgio Piccolo, Gregori, Boccuzzi, Baruffi.

  Al comma 2, capoverso «Art. 29-bis.», al primo periodo, dopo le parole: la borsa, inserire le seguenti: della Banca d'Italia e dell'Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni,.
*22. 36. Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre.

  Al comma 2, capoverso «Art. 29-bis.», al primo periodo, dopo le parole: la borsa, inserire le seguenti: della Banca d'Italia e dell'Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni,.
*22. 52. Palese, Laffranco.

  Al comma 2, capoverso «Art. 29-bis.», al primo periodo, dopo le parole: la borsa, inserire le seguenti: della Banca d'Italia e dell'Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni,.
*22. 50. Leone.

  Al comma 2, capoverso «Art. 29-bis.», al primo periodo, dopo le parole: la borsa, inserire le seguenti: della Banca d'Italia e dell'Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni,.
*22. 20. Mazzoli.

  Al comma 2, capoverso «Art. 29-bis.», al primo periodo, dopo le parole: la borsa, inserire le seguenti: della Banca d'Italia e dell'Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni,.
*22. 10. Pisicchio.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 2, capoverso «Art. 29-bis.», al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , tenendone conto nella determinazione del trattamento di fine mandato o rapporto;
   al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:
    a-bis) dopo le parole: «settore di competenza», sono inserite le seguenti: «, tenendone conto nella determinazione del trattamento di fine mandato o rapporto».
22. 37. Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre.

  Al comma 1, sostituire le parole: due anni, con: quattro anni.
*22. 38. Polverini.

  Al comma 1, ultimo periodo, sostituire la parola: due, con la seguente: quattro.
*22. 39. Liuzzi, Spessotto, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Dell'Orco, Cristian Iannuzzi, De Lorenzis, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 2, capoverso «Art. 29-bis.», primo periodo, le parole: nei quattro anni successivi, sono sostituite dalle seguenti: nei due anni successivi, e al secondo periodo le parole: negli ultimi quattro anni, sono sostituite dalle seguenti: negli ultimi due anni.
22. 41. Brunetta, Centemero.

  Al comma 2, capoverso «Art. 29-bis.», primo periodo, le parole: nei quattro anni successivi, sono sostituite dalle seguenti: nell'anno successivo, e al secondo periodo le parole: negli ultimi quattro anni, sono sostituite dalle seguenti: nell'ultimo anno.
22. 42. Brunetta, Centemero.

  Al comma 2, capoverso «Art. 29-bis.», al primo periodo sostituire le parole: nei quattro anni successivi con le seguenti: nell'anno successivo.
*22. 9. Pisicchio.

  Al comma 2, capoverso «Art. 29-bis.», al primo periodo sostituire le parole: nei quattro anni successivi con le seguenti: nell'anno successivo.
*22. 15. Bruno Bossio, Censore, Bargero, Mazzoli.

  Al comma 2, capoverso «Art. 29-bis.», al primo periodo sostituire le parole: nei quattro anni successivi con le seguenti: nell'anno successivo.
*22. 35. Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre.

  Al comma 2, capoverso «Art. 29-bis.», al primo periodo sostituire le parole: nei quattro anni successivi con le seguenti: nell'anno successivo.
*22. 51. Palese, Laffranco.

  Al comma 2, capoverso «Art. 29-bis.», al primo periodo sostituire le parole: nei quattro anni successivi con le seguenti: nell'anno successivo.
*22. 49. Leone.

  Al comma 2, sostituire le parole: nei quattro anni successivi con le seguenti: nei dieci anni successivi.
22. 44. Sorial, Lombardi, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Fraccaro.

  Al comma 2, capoverso «Art. 29-bis.», dopo le parole: soggetti regolati, aggiungere le seguenti: tenendone conto nella determinazione del trattamento di fine mandato o rapporto.

  Conseguentemente, al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) dopo le parole: «settore di competenza», sono aggiunte le seguenti: «tenendone conto nella determinazione del trattamento di fine mandato o rapporto».
*22. 11. Pisicchio.

  Al comma 2, capoverso «Art. 29-bis.», dopo le parole: soggetti regolati, aggiungere le seguenti: tenendone conto nella determinazione del trattamento di fine mandato o rapporto.

  Conseguentemente, al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) dopo le parole: «settore di competenza», sono aggiunte le seguenti: «tenendone conto nella determinazione del trattamento di fine mandato o rapporto».
*22. 21. Mazzoli.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, capoverso articolo 29-bis, dopo le parole: soggetti regolati inserire le seguenti: tenendone conto nella determinazione del trattamento di fine mandato o rapporto;
   b) al comma 3, capoverso articolo 2, comma 9, della legge 14 novembre 1995, n. 481, dopo la lettera a), inserire la seguente:
    a-bis) dopo le parole: settore di competenza sono inserite le seguente: tenendone conto nella determinazione del trattamento di fine mandato o rapporto.
**22. 43. Palese.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, capoverso articolo 29-bis, dopo le parole: soggetti regolati inserire le seguenti: tenendone conto nella determinazione del trattamento di fine mandato o rapporto;
   b) al comma 3, capoverso articolo 2, comma 9, della legge 14 novembre 1995, n. 481, dopo la lettera a), inserire la seguente:
    a-bis) dopo le parole: settore di competenza sono inserite le seguente: tenendone conto nella determinazione del trattamento di fine mandato o rapporto.
**22. 48. Leone.

  Al comma 2, dopo le parole: con i soggetti regolati inserire le seguenti: né con società appartenenti al medesimo gruppo dei soggetti regolati.
22. 46. Lombardi, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Fraccaro.

  Al comma 2, le parole: Le disposizioni del presente comma non si applicano ai dirigenti che negli ultimi quattro anni di servizio sono stati responsabili esclusivamente di uffici di supporto sono soppresse.
22. 45. Kronbichler, Airaudo, Placido.

  Al comma 2, sostituire le parole: uffici di supporto con le seguenti: uffici con funzioni di supporto tecnico amministrativo che non diano accesso, in via diretta o indiretta, a dati ed informazioni utilizzati nell'esercizio delle specifiche funzioni di vigilanza o di regolazione attribuite alla Commissione nazionale per le società e la borsa. La Commissione nazionale per le società e la borsa individua con proprio provvedimento, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli uffici cui sono attribuite le funzioni di supporto di cui al precedente periodo.
22. 47. Lombardi, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Fraccaro.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. All'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 475, come modificato dall'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  2-ter. Nei comuni fino a 6.600 abitanti in cui le farmacie risultino essere soprannumerarie per decremento della popolazione è consentita la possibilità di trasferimento in ambito regionale sulla base di una graduatoria regionale.
22. 53. Pagano, Leone.

  Sopprimere il comma 3.
22. 54. Brunetta, Centemero.

  Al comma 3, prima della lettera a), aggiungere la seguente:
   0a) al primo periodo, la parola: «quattro», è sostituita dalla parola: «due».
*22. 60. Palese.

  Al comma 3, prima della lettera a), aggiungere la seguente:
   0a) al primo periodo, la parola: «quattro», è sostituita dalla parola: «due».
*22. 59. La Russa.

  Al comma 3, prima della lettera a), aggiungere la seguente:
   0a) al primo periodo, la parola: «quattro», è sostituita dalla parola: «due».
*22. 3. Peluffo.

  Al comma 3, prima della lettera a), aggiungere la seguente:
   0a) al primo periodo, la parola: «quattro», è sostituita dalla parola: «due».
*22. 55. Brunetta, Centemero, Abrignani.

  Al comma 3, prima della lettera a), inserire la seguente:
   0a) sostituire le parole: «quattro anni», con le parole: «un anno».
22. 62. Brunetta, Centemero, Abrignani.

  Al comma 3, lettera a), dopo la parola: indeterminato, aggiungere le seguenti: e determinato.
*22. 56. Centemero.

  Al comma 3, lettera a), dopo le parole: a tempo indeterminato, aggiungere le seguenti: e a tempo determinato.
*22. 57. Lombardi, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Fraccaro.

  Al comma 3, sopprimere la lettera b).
22. 61. Spessotto, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Dell'Orco, Cristian Iannuzzi, De Lorenzis, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli, Sorial.

  Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: uffici di supporto, con le seguenti: uffici con funzioni di supporto tecnico amministrativo che non diano accesso, in via diretta o indiretta, a dati ed informazioni utilizzati nell'esercizio delle specifiche funzioni di vigilanza o di regolazione attribuite a ciascuna Autorità. Le Autorità individuano con propri provvedimenti, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli uffici cui sono attribuite le funzioni di supporto di cui al precedente periodo.
22. 58. Lombardi, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Fraccaro.

  Sopprimere il comma 4.
22. 63. Centemero.

  Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, dopo le parole: per il reclutamento di, aggiungere la seguente: nuovo;
   b) al terzo periodo, dopo le parole: procedure concorsuali, aggiungere le seguenti: consentite da specifiche disposizioni di legge o.
*22. 5. Pisicchio.

  Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, dopo le parole: per il reclutamento di, inserire la seguente: nuovo;
   b) al terzo periodo, dopo le parole: procedure concorsuali, inserire le seguenti: consentite da specifiche disposizioni di legge o.
*22. 65. Leone.

  Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, dopo le parole: per il reclutamento di, inserire la seguente: nuovo;
   b) al terzo periodo, dopo le parole: procedure concorsuali, inserire le seguenti: consentite da specifiche disposizioni di legge o.
*22. 26. Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre.

  Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, dopo le parole: per il reclutamento di, inserire la seguente: nuovo;
   b) al terzo periodo, dopo le parole: procedure concorsuali, inserire le seguenti: consentite da specifiche disposizioni di legge o.
*22. 12. Bruno Bossio, Censore, Bargero, Mazzoli.

  Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, dopo le parole: per il reclutamento di, inserire la seguente: nuovo;
   b) al terzo periodo, dopo le parole: procedure concorsuali, inserire le seguenti: consentite da specifiche disposizioni di legge o.
*22. 66. Palese, Laffranco.

  Al comma 4, dopo le parole: di personale, aggiungere la seguente: amministrativo.

  Al comma 5, dopo le parole: del personale dipendente, inserire le seguenti: e del 50 per cento per.
22. 67. Lombardi, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Fraccaro.

  Al comma 4, dopo le parole: degli organismi di cui al comma 1, inserire le seguenti: , fatta eccezione per quelle che non comportano oneri per le finanze pubbliche,.
22. 68. Centemero.

  Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nei limiti in cui ciò comporti un risparmio di spesa quantificabile in almeno il 10 per cento rispetto alle precedenti procedure concorsuali e non contrasti con le peculiari modalità di reclutamento dei singoli organismi.
22. 64. Miccoli, Giorgio Piccolo, Gregori, Boccuzzi, Baruffi.

  Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: successivamente alla predetta stipula,.
22. 69. Miccoli, Giorgio Piccolo, Gregori, Boccuzzi, Baruffi.

  Sopprimere il comma 5.
22. 70. Polverini.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. A decorrere dal 1o luglio 2014, gli organismi di cui al comma 1, provvedono, nell'ambito dei propri ordinamenti, ad una riduzione non inferiore al venti per cento del trattamento economico accessorio del personale dipendente, inclusi i dirigenti. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 34, comma 57, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonché dall'articolo 1, comma 321 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
22. 71. Leone.

  Al comma 5, sostituire le parole: del personale dipendente, inclusi i con dei.
22. 72. Miccoli, Giorgio Piccolo, Gregori, Boccuzzi, Baruffi.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Resta fermo quanto previsto dall'articolo 34, comma 57, del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179 convertito con modificazioni in legge 17 dicembre 2012 n. 221 nonché dall'articolo 1 comma 321 della legge 27 dicembre 2013 n. 147.
*22. 7. Pisicchio.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Resta fermo quanto previsto dall'articolo 34, comma 57, del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179 convertito con modificazioni in legge 17 dicembre 2012 n. 221 nonché dall'articolo 1 comma 321 della legge 27 dicembre 2013 n. 147.
*22. 30. Invernizzi, Matteo Bragantini.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Resta fermo quanto previsto dall'articolo 34, comma 57, del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179 convertito con modificazioni in legge 17 dicembre 2012 n. 221 nonché dall'articolo 1 comma 321 della legge 27 dicembre 2013 n. 147.
*22. 33. Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Resta fermo quanto previsto dall'articolo 34, comma 57, del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179 convertito con modificazioni in legge 17 dicembre 2012 n. 221 nonché dall'articolo 1 comma 321 della legge 27 dicembre 2013 n. 147.
*22. 13. Bruno Bossio, Censore, Bargero, Mazzoli.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Resta fermo quanto previsto dall'articolo 34, comma 57, del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179 convertito con modificazioni in legge 17 dicembre 2012 n. 221 nonché dall'articolo 1 comma 321 della legge 27 dicembre 2013 n. 147.
*22. 73. Palese, Laffranco.

  Al comma 6 sostituire le parole: al cinquanta per cento con le seguenti: al settanta per cento.
22. 75. Sorial, Lombardi, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Fraccaro.

  Alla fine del comma 6 aggiungere il seguente periodo: Il mancato rispetto del termine del 1° ottobre 2014 determina l'applicazione di una sanzione pecuniaria a carico del dirigente responsabile dell'Autorità inadempiente.
22. 74. Lombardi, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Sostituire il comma 7 con il seguente:
  Gli organismi di cui al comma 1 gestiscono i servizi strumentali in modo unitario, ove gli stessi siano compatibili con le specificità di ciascuno organismo mediante la stipula di convenzioni o la costituzione di uffici comuni ad almeno due organismi. Entro il 31 dicembre 2014, i predetti organismi provvedono ai sensi del primo periodo per almeno uno dei seguenti servizi: affari generali, servizi finanziari e contabili, acquisti e appalti, amministrazione del personale, gestione del patrimonio, servizi tecnici e logistici, sistemi informativi ed informatici. Ove applicabile, dall'attuazione del presente comma devono derivare, entro l'anno 2015, risparmi complessivi pari ad almeno il 10 per cento della spesa complessiva sostenuta dagli stessi organismi per i medesimi servizi nell'anno 2013.
22. 76. Miccoli, Giorgio Piccolo, Gregori, Boccuzzi, Baruffi.

  Sostituire il comma 7 con il seguente: Entro il 31 dicembre dei 2014 gli organismi di cui al comma 1 provvedono ad operare riduzioni di spesa tali da consentire per l'anno 2015 risparmi complessivi pari ad almeno il 10 per cento della spesa complessiva sostenuta dagli stessi organismi nell'anno 2013 per i servizi affari generali, finanziari e contabili, acquisti ed appalti, amministrazione del personale, gestione del patrimonio, servizi tecnici e logistici, sistemi informativi ed informatici.
*22. 25. Migliore, Pilozzi, Di Salvo, Fava, Labriola, Lacquaniti, Lavagno, Nardi, Piazzoni, Zan.

  Sostituire il comma 7 con il seguente: Entro il 31 dicembre dei 2014 gli organismi di cui al comma 1 provvedono ad operare riduzioni di spesa tali da consentire per l'anno 2015 risparmi complessivi pari ad almeno il 10 per cento della spesa complessiva sostenuta dagli stessi organismi nell'anno 2013 per i servizi affari generali, finanziari e contabili, acquisti ed appalti, amministrazione del personale, gestione del patrimonio, servizi tecnici e logistici, sistemi informativi ed informatici.
*22. 77. Giorgis, Roberta Agostini, Paola Bragantini, Bargero, Boccuzzi, Bonomo, D'Attorre, D'Ottavio, Fiorio, Fregolent, Gribaudo, Mattiello, Rossomando, Taricco.

  Al comma 7, sostituire il secondo periodo con il seguente: Entro il 31 dicembre 2014, i predetti organismi provvedono ai sensi del primo periodo per almeno tre dei seguenti servizi: affari generali, acquisti e appalti, gestione del patrimonio, servizi tecnici logistici.
22. 79. Centemero.

  Al comma 7, sostituire il terzo periodo con il seguente: Dall'applicazione del presente commi devono derivare, rispetto alla spesa complessiva sostenuta dagli stessi organismi per i medesimi servizi nell'anno 2013, risparmi complessivi pari ad almeno il cinque per cento entro l'anno 2015 e ad almeno il dieci per cento entro l'anno 2017.
22. 78. Centemero.

  Al comma 7, dopo le parole: ad almeno due organismi. aggiungere le seguenti: L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è coinvolta nella gestione unitaria dei servizi strumentali per i soli uffici che non risultino avere sede fisica o legale a Napoli.

  Conseguentemente al comma 9, sopprimere le parole: dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
22. 1. Valeria Valente, Tino Iannuzzi, Roberta Agostini, Carloni, Amendola, Bonavitacola, Bossa, Chaouki, Impegno, Manfredi, Palma, Paris, Giorgio Piccolo, Salvatore Piccolo, Sgambato, Tartaglione, Vaccaro, Valiante, Di Lello.

  Al comma 7, le parole: per almeno tre, sono sostituite da: per almeno cinque.
22. 80. Sorial, Lombardi, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Fraccaro.

  Al comma 7, ultimo periodo, sostituire la parola: dieci, con la seguente: venti.
22. 81. Spessotto, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Dell'Orco, Cristian Iannuzzi, De Lorenzis, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli, Sorial.

  Al comma 8, dopo la lettera b) aggiungere la seguente lettera:
   c) All'articolo 1, comma 450, le parole: «Dal 1o luglio 2007», sono soppresse; al primo periodo dopo le parole: «per gli acquisti di beni e servizi» sono aggiunte le seguenti: «di importo pari o superiore a mille euro e»; al secondo periodo dopo le parole: «per gli acquisti di beni e servizi di importo» sono aggiunte le seguenti: «pari o superiore a mille euro e». All'articolo 15, comma 13, lettera d) del decreto- legge 6 luglio 2012, n. 95 dopo le parole: «per l'acquisto di beni e servizi» sono aggiunte le seguenti: «di importo pari o superiore a mille euro».
22. 82. Abrignani.

  Sopprimere il comma 9.
*22. 28. Migliore, Pilozzi, Di Salvo, Fava, Labriola, Lacquaniti, Lavagno, Nardi, Piazzoni, Zan.

  Sopprimere il comma 9.
*22. 85. Squeri, Centemero.

  Sopprimere il comma 9.
*22. 84. Giorgis, Roberta Agostini, Paola Bragantini, Bargero, Boccuzzi, Bonomo, D'Attorre, D'Ottavio, Fiorio, Fregolent, Gribaudo, Mattiello, Rossomando, Taricco.

  Sopprimere il comma 9.
*22. 83. Bruno Bossio, Lodolini, Giulietti, Censore.

  Al comma 9, sostituire il primo periodo con il seguente: Entro il 30 settembre 2014, il Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Agenzia del demanio individua uno o più edifici da adibire a sede comune dell'Autorità di regolazione dei trasporti, dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, della Commissione di vigilanza sui fondi pensione e della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, fermo restando che l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico ha sede nella città di Milano, l'Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni ha sede nella città di Napoli e l'Autorità di regolazione dei trasporti ha sede nella città di Torino.
22. 97. Miccoli, Giorgio Piccolo, Gregori, Boccuzzi, Baruffi.

  Al comma 9, primo periodo, dopo le parole: uno o più edifici contigui aggiungere le seguenti: di proprietà pubblica.
22. 90. Spessotto, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Dell'Orco, Cristian Iannuzzi, De Lorenzis, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 9, dopo le parole: edifici contigui, aggiungere le seguenti: di proprietà demaniale.
22. 88. Lombardi, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Fraccaro.

  Al comma 9, primo periodo, sopprimere la parola: contigui.
22. 98. Miccoli, Giorgio Piccolo, Gregori, Boccuzzi, Baruffi.

  Al comma 9, sostituire le parole: contigui da adibire a sede comune con le seguenti: da adibire a sede comune delle sedi di Roma.

  Conseguentemente, eliminare il comma 10 ed il comma 11 del medesimo articolo 22.
22. 4. Manfredi, Famiglietti, Rostan, Giorgio Piccolo, Sgambato, Valiante, Salvatore Piccolo, Tino Iannuzzi.

  Al comma 9, primo periodo, sopprimere la parola: comune.
22. 27. Migliore, Pilozzi, Di Salvo, Fava, Labriola, Lacquaniti, Lavagno, Nardi, Piazzoni, Zan.

  Al comma 9, primo periodo, dopo le parole: a sede comune, inserire le seguenti: delle sedi presenti nel Comune di Roma.
22. 99. Miccoli, Giorgio Piccolo.

  Apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 9 apportare le seguenti modifiche:
    al primo periodo le parole: dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico sono soppresse;
    al terzo periodo le parole: , in modo da assicurare che le stesse abbiano non più di due sedi comuni sono soppresse;
    è aggiunto in fine il seguente periodo: «In quest'ultima sede comune trasferisce i propri uffici anche la sede di Roma dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, mentre la sede legale della medesima Autorità rimane incardinata presso gli uffici di Milano.»;
   b) sopprimere il comma 12.
22. 101. Squeri.

  Al comma 9, primo periodo, sopprimere le parole: dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, servizi e forniture.

  Conseguentemente al comma 9, terzo periodo, dopo le parole: e la borsa, aggiungere le seguenti: e dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.
*22. 2. Peluffo, Laforgia, Monaco, Quartapelle Procopio, Malpezzi, Mauri, Pollastrini, Cova, Cimbro, Casati, Prina, Gasparini.

  Al comma 9, primo periodo, sopprimere le parole: dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, servizi e forniture, e al secondo periodo, dopo le parole: e la borsa, aggiungere le seguenti: e dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.
*22. 96. La Russa.

  Al comma 9:
   al primo periodo, sopprimere le parole: dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, servizi e forniture,;
   al terzo periodo, dopo le parole: e la borsa, aggiungere le seguenti: e dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.
*22. 86. Palese.

  Al comma 9, sopprimere le parole: dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, servizi e forniture.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 12.
22. 92. Kronbichler, Airaudo, Placido.

  Al comma 9, primo periodo, sopprimere le parole: dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, servizi e forniture.
22. 31. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 9, al primo periodo, sopprimere le parole: dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e. Conseguentemente, al terzo periodo, dopo le parole: dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, inserire le seguenti: dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
22. 95. Centemero.

  Al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole: i loro uffici, con le seguenti: gli uffici delle sedi presenti nel Comune di Roma.
22. 100. Miccoli, Giorgio Piccolo, Gregori, Boccuzzi, Baruffi.

  Al comma 9, dopo le parole: i loro uffici, aggiungere le seguenti di cui al precedente comma 7.
22. 89. Lombardi, Cozzolino, Dadone, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Al comma 9, sopprimere l'ultimo periodo.
22. 87. Lombardi, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Fraccaro.

  Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli organismi che sono proprietari degli edifici nei quali sono allocati i loro uffici.
*22. 34. Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre.

  Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli organismi che sono proprietari degli edifici nei quali sono allocati i loro uffici.
*22. 29. Invernizzi, Matteo Bragantini.

  Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli organismi che sono proprietari degli edifici nei quali sono allocati i loro uffici.
*22. 91. Palese, Laffranco.

  Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli organismi che sono proprietari degli edifici nei quali sono allocati i loro uffici.
*22. 8. Pisicchio.

  Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli organismi che sono proprietari degli edifici nei quali sono allocati i loro uffici.
*22. 94. Leone.

  Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli organismi che sono proprietari degli edifici nei quali sono allocati i loro uffici.
*22. 14. Bruno Bossio, Censore, Bargero, Mazzoli.

  Dopo il comma 9, inserire il seguente:
  9-bis. Entro la medesima data, di cui al comma 9, le amministrazioni coinvolte definiscono con le organizzazioni sindacali le misure, anche economiche, per ridurre il disagio del personale dipendente nei casi di trasferimento di sede.
22. 93. Polverini.

  Il comma 10 è soppresso.
22. 24. Migliore, Pilozzi, Di Salvo, Fava, Labriola, Lacquaniti, Lavagno, Nardi, Piazzoni, Zan.

  Sopprimere il comma 11.
22. 102. Kronbichler, Quaranta.

  Sopprimere il comma 12.
*22. 103. Sorial, Lombardi, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Fraccaro.

  Sopprimere il comma 12.
*22. 104. Balduzzi, Monchiero.

  Sopprimere il comma 12.
*22. 23. Migliore, Pilozzi, Di Salvo.

  Sopprimere i commi da 13 a 16.
**22. 106. Polverini.

  Sopprimere i commi da 13 a 16.
**22. 107. Kronbichler, Airaudo, Placido.

  Sopprimere i commi da 13 a 16.
**22. 108. Cozzolino, Lombardi, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Fraccaro.

  Al comma 13, sopprimere le parole: lettera e).
22. 110. Centemero.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 13, sostituire le parole: lettera e), con le seguenti: lettere c, d), e) e g) e le parole: è soppresso con le seguenti: sono soppresse;
   b) dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  «13-bis. All'articolo 13, commi 13 e 14 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, la parola: «due» è sostituita dalla seguente: «quattro».

  Conseguentemente, sostituire il comma 15 con il seguente:
  «15. Ai maggiori oneri di cui ai commi 13 e 13-bis, pari a 2,4 milioni di euro annui, si fa fronte, per la parte di rispettiva competenza, nell'ambito di ciascun bilancio degli organismi interessati che, a tal fine, effettuano corrispondenti risparmi di spesa, ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente, senza incrementare il contributo a carico dei soggetti vigilati, nonché senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
*22. 32. Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 13, sostituire le parole: lettera e), con le seguenti: lettere c, d), e) e g) e le parole: è soppresso con le seguenti: sono soppresse;
   b) dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  «13-bis. All'articolo 13, commi 13 e 14 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, la parola: «due» è sostituita dalla seguente: «quattro».

  Conseguentemente, sostituire il comma 15 con il seguente:
  «15. Ai maggiori oneri di cui ai commi 13 e 13-bis, pari a 2,4 milioni di euro annui, si fa fronte, per la parte di rispettiva competenza, nell'ambito di ciascun bilancio degli organismi interessati che, a tal fine, effettuano corrispondenti risparmi di spesa, ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente, senza incrementare il contributo a carico dei soggetti vigilati, nonché senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
*22. 105. Leone.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 13, sostituire le parole: lettera e), con le seguenti: lettere c, d), e) e g) e le parole: è soppresso con le seguenti: sono soppresse;
   b) dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  «13-bis. All'articolo 13, commi 13 e 14 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, la parola: «due» è sostituita dalla seguente: «quattro».

  Conseguentemente, sostituire il comma 15 con il seguente:
  «15. Ai maggiori oneri di cui ai commi 13 e 13-bis, pari a 2,4 milioni di euro annui, si fa fronte, per la parte di rispettiva competenza, nell'ambito di ciascun bilancio degli organismi interessati che, a tal fine, effettuano corrispondenti risparmi di spesa, ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente, senza incrementare il contributo a carico dei soggetti vigilati, nonché senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
*22. 6. Pisicchio.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 13, sostituire le parole: lettera e), con le seguenti: lettere c, d), e) e g) e le parole: è soppresso con le seguenti: sono soppresse;
   b) dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  «13-bis. All'articolo 13, commi 13 e 14 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, la parola: «due» è sostituita dalla seguente: «quattro».

  Conseguentemente, sostituire il comma 15 con il seguente:
  «15. Ai maggiori oneri di cui ai commi 13 e 13-bis, pari a 2,4 milioni di euro annui, si fa fronte, per la parte di rispettiva competenza, nell'ambito di ciascun bilancio degli organismi interessati che, a tal fine, effettuano corrispondenti risparmi di spesa, ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente, senza incrementare il contributo a carico dei soggetti vigilati, nonché senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
*22. 16. Mazzoli.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 13, sostituire le parole: lettera e), con le seguenti: lettere c, d), e) e g) e le parole: è soppresso con le seguenti: sono soppresse;
   b) dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  «13-bis. All'articolo 13, commi 13 e 14 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, la parola: «due» è sostituita dalla seguente: «quattro».

  Conseguentemente, sostituire il comma 15 con il seguente:
  «15. Ai maggiori oneri di cui ai commi 13 e 13-bis, pari a 2,4 milioni di euro annui, si fa fronte, per la parte di rispettiva competenza, nell'ambito di ciascun bilancio degli organismi interessati che, a tal fine, effettuano corrispondenti risparmi di spesa, ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente, senza incrementare il contributo a carico dei soggetti vigilati, nonché senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
*22. 109. Palese.

  Dopo il comma 16, inserire i seguenti:
  16-bis. Per il perseguimento della finalità di unicità del centro di imputazione degli ordinamenti amministrativi degli organismi di cui al comma 1, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri interessati, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto il coordinamento gestionale delle autorità indipendenti.
  16-ter. Ai fini dell'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 12-bis, il Governo opera nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) individuazione degli ambiti di gestione, differenziati dagli atti di funzione, che restano estranei all'esigenza di coordinamento;
   b) attribuzione della disciplina degli ambiti di cui alla lettera a) ad un soggetto amministrativo unitario, in cui tutte le autorità indipendenti siano paritariamente rappresentate, responsabile della gestione delle risorse finanziarie, strumentali ed umane delle autorità indipendenti, al quale riferire la dotazione ordinaria destinata a confluire dal bilancio dello Stato nonché gli ulteriori conferimenti finanziari derivanti dalle discipline di settore, anche di tipo sanzionatorie;
   c) rielaborazione del sistema delle missioni e dei programmi di bilancio, allo scopo di far confluire il soggetto di cui alla lettera b) nella medesima appostazione di cui godono gli organi costituzionali ed a rilevanza costituzionale, conferendo alla Segreteria generale della Presidenza della Repubblica il ruolo di tramite tra il soggetto di cui alla lettera b) ed il Ministero dell'economia e delle finanze.

  16-quater. I decreti legislativi di cui al comma 16-bis sono adottati previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e delle competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono entro trenta giorni dall'assegnazione. Decorsi tali termini senza che la Conferenza unificata e le Commissioni parlamentari abbiano espresso il parere di rispettiva competenza, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
  16-quinquies. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 16-bis, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dal comma 16-ter, il Governo può adottare, con la procedura di cui al comma 16-quater, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi di cui al medesimo comma 16-bis.
22. 111. Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli.

  Dopo l'articolo 22 inserire il seguente:

Art. 22-bis.

  1. Le Commissioni, i Comitati, i Collegi, gli Osservatori, le Strutture di missione, le Conferenze di servizio, i Nuclei, i Tavoli tecnici e qualsiasi organismo, presidenziale o ministeriale o regionale, composto da persone estranee alla P.A. non possono comportare oneri finanziari a carico dello Stato.
  2. Tutte le autovetture di servizio sono diminuite del 50 per cento, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Tale limite si applica anche alle autovetture utilizzate dai Servizi informativi di sicurezza. La corrispondente riduzione di spesa è attuata sui pertinenti capitoli di spesa ministeriali e della Presidenza dei Consiglio dei ministri.
  3. Il personale addetto alle autovetture di servizio viene restituito, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nella misura del 50 per cento, alle Amministrazioni o Corpi di appartenenza. È altresì restituito all'Amministrazione o Corpo di appartenenza il 50 per cento del personale dei Corpi di polizia in servizio presso il Segretariato generale della Presidenza dei Consiglio dei ministri, previa definizione dei criteri di individuazione del personale da restituire.
  4. Gli arbitrati, le consulenze professionali e tecniche, i pareri pro veritate ed ogni altra prestazione resi da soggetti estranei alla P.A. non possono dare diritto a compensi economici superiori a 10.000 euro, quale rimborso spese sostenute per l'espletamento dell'incarico».
22. 04. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Dopo l'articolo 22 inserire il seguente:

Art. 22-bis.

  1. Le Autorità garanti, indipendenti, comprese l'IVASS e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, sono composte da un massimo di tre persone, le quali durano in carica per un periodo massimo di cinque anni e percepiscono un reddito annuo lordo di euro 150.000, salvo che i componenti non siano appartenenti della magistratura o della Pubblica amministrazione, in quanto i redditi non sono cumulabili. Le Agenzie governative, comprese ISTAT e ISPRA, adeguano i propri bilanci con riduzioni «lineari» di spesa del 10 per cento.
  2. Le Autorità garanti e le Agenzie governative, qualora abbiano in corso un contratto di locazione passiva per la propria sede, sono tenute a reperire la disponibilità di un bene demaniale o di ente pubblico, al fine di contenere le spese di almeno il 50 per cento. Le medesime Autorità ed Agenzie sono dotate di una sola autovettura di servizio.
22. 03. Invernizzi, Matteo Bragantini.

  Dopo l'articolo 22 inserire il seguente:

Art. 22-bis.

  1. Nessuna amministrazione pubblica, comprese le forze armate, può avere in dotazione auto di servizio, ad esclusione di quelle adibite a funzioni di difesa nazionale, sicurezza interna e soccorso pubblico.
  2. Fermo restando quanto stabilito al comma precedente, hanno diritto all'utilizzo per fini istituzionali dell'auto di servizio esclusivamente i titolari delle seguenti cariche: il Capo dello Stato, i Presidenti del Senato e della Camera, il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Corte costituzionale. Ciascun Ministero può avere in dotazione non più di un auto di servizio.
  3. Personale in esubero per effetto dell'applicazione dei precedenti commi 1 e 2 è collocato in mobilità.
  4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e per la semplificazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le autovetture di proprietà pubblica risultanti in eccesso per effetto dell'applicazione dei precedenti commi e sono disposte le modalità per la loro dismissione.
22. 02. Invernizzi, Matteo Bragantini.

  Dopo l'articolo 22 inserire il seguente:

Art. 22-bis.

  1. Al fine di razionalizzare i costi per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero, alla legge 27 dicembre 2001, n. 459:
   a) all'articolo 2, il comma 1 è soppresso;
   b) all'articolo 12, i commi da 2 a 7 sono sostituiti dal seguente:
  «2. Le rappresentanze diplomatiche e consolari provvedono ad allestire nelle proprie sedi i seggi elettorali dove i cittadini iscritti negli elenchi elettorali possono recarsi per esprimere il proprio voto. Le rappresentanze diplomatiche e consolari provvedono all'invio delle schede elettorali al Ministero dell'interno».
  2. I maggiori risparmi di cui al precedente comma sono destinati a politiche di sostegno della famiglia e di contrasto alla decrescita demografica».
22. 01. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Dopo l'articolo 22 inserire il seguente:

Art. 22-bis.
(Giurisdizione della Corte dei conti in materia di responsabilità di amministratori, membri di organi di controllo e dipendenti delle società partecipate).

  1. Dopo il comma 1 dell'articolo 16-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 sono aggiunti i seguenti:
  «1-bis. In tutte le fattispecie di partecipazione pubblica non contemplate dal comma 1, la giurisdizione della Corte dei conti si estende ai danni cagionati dagli amministratori, dai membri degli organi di controllo e dai dipendenti della società al patrimonio sociale. I soci e i creditori possono intervenire nel giudizio contabile ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del codice di procedura civile. Le disposizioni del primo e secondo periodo non si applicano ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente norma».
  1-ter. La rubrica dell'articolo 16-bis del decreto-legge n. 248 del 2007, è sostituita dalla seguente: «Responsabilità degli amministratori di società partecipate da amministrazioni pubbliche».
22. 05. Fraccaro, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Dopo l'articolo 22 inserire il seguente:

Art. 22-bis.

  È previsto il monitoraggio periodico dei costi apportati dall'utilizzo delle auto blu da parte delle ASL, compresi gli stipendi degli autisti, i rifornimenti di carburante e i pedaggi autostradali delle auto di proprietà delle amministrazioni, quelle in leasing, in noleggio operativo e noleggio a lungo termine. Nonché è prevista la relativa pubblicazione on-line degli stessi, ai fini di una maggiore trasparenza, come disciplinato dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, G.U. 5 aprile 2013, n. 80.
22. 06. Grillo, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.

ART. 23.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis)
al comma 31, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: «, tenuto conto, di quanto previsto dall'Allegato A, lettera e-bis);

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo la lettera 1«e), aggiungere la seguente:
   c-bis)
al comma 75, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: «, tenuto conto, di quanto previsto dall'Allegato A, lettera e-bis);

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   g-bis) all'allegato A sono apportate le seguenti modifiche:
   a) alla lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatto salvo quanto previsto dalla lettera e-bis)»;
   b) dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:
    e-bis) nel caso in cui, nell'ambito di una fascia demografica, il numero di consiglieri comunali non sia uguale in tutti i comuni, si provvede alla divisione del valore percentuale determinato per la fascia demografica, secondo quanto stabilito dalle lettere b), c) e d), per il numero dei comuni in essa compresi; il risultato della divisione, arrotondato alla terza cifra decimale, è ulteriormente diviso, per ciascun comune, per il numero degli elettori. L'indice di ponderazione del voto di cui alla lettera e) è determinato, per ciascun comune, dal risultato della seconda divisione, arrotondato alla terza cifra decimale e moltiplicato per 1.000».
23. 59. De Menech.

  All'articolo 23, comma 1, apportare le seguenti modifiche:
   a) aggiungere la seguente lettera a1) al comma 14 eliminare le parole da: «, comunque» alle «testo unico»;

  Conseguentemente alla lettera f) sopprimere le parole da: , comunque a: testo unico.
23. 55. Vignali, Dorina Bianchi.

  Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:
   a-bis) All'articolo 1, della legge 56 del 2014, dopo il comma 46 inserire il seguente nuovo comma:
  46-bis. Le aree metropolitane, nell'appalto dei servizi di loro competenza, operano nel rispetto dei principi di libertà di concorrenza, economicità ed efficienza, in modo tale da salvaguardare la più ampia partecipazione delle imprese locali così come stabilito all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 163 del 2006.

  Ai fini dell'appalto di servizi di competenza dell'area metropolitana, le stazioni appaltanti, sia locali sia con delega nazionale o regionale, individuano lotti di gara di dimensione tale da non escludere le piccole e medie imprese e comunque di estensione territoriale non superiore a quelle del territorio della stessa area metropolitana salvaguardando, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, la più ampia partecipazione delle imprese locali. Le stazioni appaltanti tengono conto, nelle procedure di affidamento, del principio del rispetto del costo del lavoro e della sicurezza, come stabilito dall'articolo 86 del decreto legislativo n. 163 del 2006.
*23. 16. D'Alia.

  Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:
   a-bis) All'articolo 1, della legge n. 56 del 2014, dopo il comma 46 inserire il seguente:
  46-bis Le aree metropolitane, nell'appalto dei servizi di loro competenza, operano nel rispetto dei principi di libertà di concorrenza, economicità ed efficienza, in modo tale da salvaguardare la più ampia partecipazione delle imprese locali così come stabilito all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 163 del 2006.

  Ai fini dell'appalto di servizi di competenza dell'area metropolitana, le stazioni appaltanti sia locali sia con delega nazionale o regionale, individuano lotti di gara di dimensione tale da non escludere le piccole e medie imprese e comunque di estensione territoriale non superiore a quelle del territorio della stessa area metropolitana salvaguardando, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, la più ampia partecipazione delle imprese locali. Le stazioni appaltanti tengono conto, nelle procedure di affidamento, del principio del rispetto del costo del lavoro e della sicurezza, come stabilito dall'articolo 86 del decreto legislativo n. 163 del 2006.
*23. 21. Laffranco.

  Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:
   a-bis) dopo il comma 46 inserire il seguente:
  46-bis Le aree metropolitane, nell'appalto dei servizi di loro competenza, operano nel rispetto dei principi di libertà di concorrenza, economicità ed efficienza, in modo tale da salvaguardare la più ampia partecipazione delle imprese locali così come stabilito all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 163 del 2006.
* 23. 15. Centemero.

  Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:
   a-bis) dopo il comma 46 inserire il seguente:
  «46-bis. Le aree metropolitane, nell'appalto di servizi di loro competenza, operano nel rispetto dei principi di libertà di concorrenza, economicità ed efficienza, in modo tale da salvaguardare la più ampia partecipazione delle imprese locali così come stabilito all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto legislativo 163/2006. Ai fini dell'appalto di servizi di competenza dell'area metropolitana, le stazioni appaltanti, sia locali sia con delega nazionale o regionale, individuano lotti di gara di dimensione tale da non escludere le piccole e medie imprese e comunque di estensione territoriale non superiore a quelle del territorio della stessa area metropolitana salvaguardando, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, la più ampia partecipazione delle imprese locali. Le stazioni appaltanti tengono conto, nelle procedure di affidamento, del principio del rispetto del costo del lavoro e della sicurezza, come stabilito dall'articolo 86 del decreto legislativo n. 163 del 2006».
23. 7. De Micheli.

  Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis) al comma 22, primo periodo, sostituire le parole: «che sarà determinato con legge statale» con le parole: «previsto dagli articoli 9 e seguenti della legge n. 122 del 1951 e loro successive modificazioni.»
23. 23. Paolo Russo.

  Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
   a-bis) al comma 23, lettera c), capoverso «Art. 65», comma 1, dopo le parole: «Le cariche di presidente provinciale,», sono inserite le seguenti: «di consigliere metropolitano,».
23. 56. Dorina Bianchi, Piccone.

  Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).
23. 20. Lombardi, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Al primo comma, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera b), numero 3), aggiungere in fine il seguente periodo: «Il termine di cui al periodo precedente non si applica alle società per le quali siano in corso alla medesima data operazioni di carattere industriale e processi di efficientamento ovvero opere infrastrutturali, conseguentemente il trasferimento della partecipazione avverrà alla data di conclusione delle suddette operazioni ed opere.»;
   b) alla lettera c), capoverso «49-bis, dopo le parole: «che sarà oggetto di regolazione tra le parti» sono inserite le seguenti: «, beneficiando del saldo positivo la parte che avrà effettuato operazioni di valorizzazione della società in cui è detenuta la partecipazione azionaria. Con apposita convenzione le parti potranno, altresì disciplinare cessioni delle partecipazioni o delle società dalle stesse partecipate, anche non strategiche».
23. 33. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 2) inserire il seguente:
   2-bis) dopo il primo periodo, dopo le parole: «sono definite con decreto del Ministro per gli affari regionali, da adottare di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e i trasporti, «le direttive e le disposizioni esecutive necessarie a disciplinare il trasferimento, in esenzione fiscale, alla regione Lombardia delle partecipazioni azionarie» sono inserite le seguenti: «nonché le modalità di gestione, valorizzazione o di alienazione, delle partecipazioni azionarie di cui al precedente periodo fino al loro successivo trasferimento».
23. 32. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 1, lettera b) aggiungere dopo il punto 2) il seguente punto:
   2-bis)
dopo il penultimo periodo è inserito il seguente:
    «Il subentro della regione Lombardia non può in ogni caso avvenire prima dell'adozione del citato decreto del Ministro per gli affari regionali».
*23. 46. Giulietti, Bruno Bossio, Censore, Lodolini.

  Al comma 1, lettera b) aggiungere dopo il numero 2) il seguente:
   2-bis)
dopo il penultimo periodo è inserito il seguente:
    «Il subentro della regione Lombardia non può in ogni caso avvenire prima dell'adozione del citato decreto del Ministro per gli affari regionali».
*23. 39. Squeri, Centemero.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il punto 3.
23. 63. Kronbichler, Airaudo, Placido.

  Al comma 1, lettera b) aggiungere il seguente numero:
   4. Per i componenti dei relativi consigli di amministrazione vige l'obbligo di redigere una relazione mensile sulla riallocazione delle partecipazioni azionarie di cui alla lettera b) 1 e 2 del presente comma, sottoposta al controllo della Corte dei conti.
23. 18. Lombardi, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1, lettera c), capoverso «49-bis, dopo il quarto periodo aggiungere il seguente: «Dopo il subentro la Regione Lombardia o le società subentranti dalla stessa controllate hanno facoltà di attuare eventuali cessioni delle Partecipazioni acquisite dalle Province o delle società dalle stesse partecipate, con particolare riferimento a quelle non strategiche».
23. 12. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: «la società incaricata dalla Regione Lombardia alla gestione temporanea delle partecipazioni azionarie, istituisce un Comitato di indirizzo strategico attribuendogli la funzione di vigilanza, verifica e indirizzo strategico al fine di consentire alla Città metropolitana di Milano, e alla provincia di Monza e Brianza l'esercizio del controllo preventivo, e la partecipazione alle scelte della società.
23. 13. Gasparini, Pollastrini, Ferrari.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:
   c-bis) al comma 74, primo periodo, le parole: «ai singoli candidati all'interno delle liste», sono sostituite dalle seguenti: «a liste di candidati concorrenti»;
   c-ter) il comma 76, le parole: «un solo voto per uno dei candidati» sono sostituite dalle seguenti: «un voto» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ciascun elettore può esprimere, inoltre, nell'apposita riga della scheda, un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere provinciale compreso nella lista, scrivendone il cognome, o, in caso di omonimia, il nome e il cognome; il valore del voto è ponderato ai sensi dei commi 32, 33 e 34;
   c-quater) il comma 77 è sostituito dal seguente:
   «77. L'Ufficio elettorale, terminate le operazioni di scrutinio, determina la cifra elettorale ponderata di ciascuna lista e la cifra individuale ponderata dei singoli candidati e procede al riparto dei seggi tra le liste e alle relative proclamazioni, secondo quanto previsto dai commi 36, 37, 38 e 39».
23. 60. De Menech.

  Al comma 1, lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: e alla lettera a) le parole: «30 settembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2014».
23. 14. Abrignani.

  Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:
   d-bis) sopprimere il comma 80.
23. 19. Cozzolino, Lombardi, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1 sostituire la lettera f) con la seguente:
   f) il comma 82, è sostituito con il seguente: «82. Nel caso di cui al comma 79, lettera a), in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 325, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il presidente della provincia in carica alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero, qualora la provincia sia commissariata, il commissario, assumendo anche le funzioni del consiglio provinciale, nonché la giunta provinciale, restano in carica per l'ordinaria amministrazione, comunque nei limiti di quanto disposto per la gestione provvisoria degli enti locali dall'articolo 163, comma 2, del testo unico, e per gli atti urgenti e indifferibili, fino all'insediamento del presidente della provincia eletto ai sensi dei commi da 58 a 78 e comunque non oltre il 31 dicembre 2014.»

  Conseguentemente, al primo periodo del comma 14 le parole: a titolo gratuito sono soppresse.
23. 4. Pastorino, Carocci, Tullo.

  Al comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
   f) al comma 82, le parole: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle parole: «e comunque non oltre il 31 marzo 2015».
23. 35. Balduzzi, Monchiero.

  Al comma 1, dopo la lettera f) sono aggiunte le seguenti:
   f-bis) al comma 121 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 è aggiunto il seguente periodo: «All'articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la lettera b) è sostituita dalle seguenti:
   b) entro il 30 settembre 2014, con riguardo ad ulteriori tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 27;
   b-bis) entro il 30 aprile 2015, con riguardo alle restanti funzioni fondamentali di cui al comma 27».
    f-ter) al comma 128 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 è aggiunto il seguente periodo: «È altresì esente da oneri fiscali il trasferimento della proprietà di beni mobili e immobili dai consorzi di comuni estinti ai comuni partecipanti ai medesimi consorzi.»
23. 54. Fragomeli.

  Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
   f-bis) dopo il comma 130 è inserito il seguente:
    130-bis. Non si applica ai consorzi socio-assistenziali quanto previsto dal comma 28 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
23. 67. Lavagno, Pilozzi.

  Al comma 1 sopprimere la lettera g).
23. 5. Pastorino, Carocci, Tullo.

  Al comma 1, lettera g) sostituire le parole da: Gli eventuali incarichi fino a: a titolo gratuito con le seguenti: Gli incarichi commissariali sono esercitati a titolo gratuito a partire dal 1o luglio 2014.
23. 17. Lombardi, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere le seguenti:
   h) dopo il comma 61 è inserito il seguente comma:
    «61-bis. All'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 dopo le parole: «legge 25 maggio 1970, n. 352 si aggiunge quanto segue» e per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56.
   i) dopo il comma 118 è inserito il seguente comma:
    118-bis. L'articolo 20 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135, è sostituito dal seguente:

Art. 20.
(Disposizioni per favorire la fusione di comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali).

  1. A decorrere dall'anno 2013, il contributo straordinario ai comuni che danno luogo alla fusione, di cui all'articolo 15, comma 3, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 e alla fusione per incorporazione di cui all'articolo 1, comma 130 della legge 7 aprile 2014, n. 56, è commisurato al 20 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti. Tale contributo, a decorrere dalle annualità erogate dal 2015, è comunque commisurato sino ad un massimo di 5.000 abitanti per ciascun comune.
  1-bis. Alle fusioni per incorporazione, ad eccezione di quanto per esse specificamente previsto, si applicano tutte le norme previste per le fusioni di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000.

  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per le fusioni di comuni realizzate negli anni 2012 e successivi.
  3. Con decreto del Ministro dell'interno di natura non regolamentare sono disciplinate modalità e termini per l'attribuzione dei contributi alla fusione dei comuni.
  4. A decorrere dall'anno 2013 sono conseguentemente soppresse le disposizioni del regolamento concernente i criteri di riparto dei fondi erariali destinati al finanziamento delle procedure di fusione tra i comuni e l'esercizio associato di funzioni comunali, approvato con decreto del Ministro dell'interno del 1o settembre 2000, n. 318, incompatibili con le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.»
23. 29. Guerra, Pastorino, Borghi, Ginefra, Giuseppe Guerini, Giovanna Sanna, Fragomeli, Gribaudo, Mura, Lodolini, Cinzia Maria Fontana, Casati, Giulietti, Rampi, Marzano, Gadda, Giacobbe, Malpezzi, D'Ottavio, Peluffo, Bargero, Terrosi, Galperti, Misiani, Carnevali, Moretto, Mariani, Iori, Tentori, Incerti.

  Al comma 1 dopo la lettera g) aggiungere le seguenti:
   h) al comma 137, le parole: «superiore ai 3.000 abitanti», sono sostituite dalle seguenti: «superiore a 1.000 abitanti»;
   i) al comma 137 aggiungere in fine il seguente periodo: «Il rispetto di tale previsione, viene certificato dal Presidente del Consiglio Comunale dell'Ente. In caso di mancato rispetto, il Prefetto relaziona al Ministro degli interni ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 142 del decreto legislativo n. 267 del 2000».
23. 3. Pilozzi, Di Salvo, Piazzoni, Migliore, Lacquaniti, Nardi, Lavagno, Zan, Fava, Labriola.

  Al comma 1 dopo la lettera g) aggiungere le seguenti:
   h) al comma 137 le parole: «superiore ai 3.000 abitanti», sono sostituite dalle seguenti: «superiore a 1.000 abitanti».
   i) al comma 137 aggiungere in fine il seguente periodo: «Il mancato rispetto di tale previsione, comporta la decadenza del componente o dei componenti più anziani di età che non permettono di raggiungere la rappresentanza di genere prescritta.».
23. 64. Pilozzi, Di Salvo, Piazzoni, Migliore, Lacquaniti, Nardi, Lavagno, Zan, Fava, Labriola.

  Al comma 1 dopo la lettera g) aggiungere la seguente:
   h) In attuazione della legge n. 56 del 7 aprile 2014 il personale in servizio all'interno dei Corpi di Polizia Provinciale, ivi compreso il personale amministrativo assegnato agli stessi e il personale dei Corpi provinciali, comunque denominati, cui sono attribuite funzioni di Polizia Giudiziaria e Pubblica sicurezza, transita nei ruoli organici del Corpo Forestale dello Stato. Ferme restando le qualifiche possedute di agente di polizia giudiziaria riferite agli agenti e di ufficiale di polizia giudiziaria riferite agli addetti al coordinamento e controllo e ai comandanti e responsabili di servizio di cui alla legge n. 65 del 1986 e la relativa anzianità di servizio, il personale viene ricollocato nei ruoli ordinari del personale appartenente al Corpo Forestale dello Stato secondo la prevista corrispondenza ai sensi del DPCM n. 446 del 14 dicembre 2000. Il personale impiegato presso i corpi o servizi di polizia provinciale, o in strutture di vigilanza ambientale con analoghi compiti e differente denominazione, ha facoltà, di transitare a seguito della presentazione di domanda in altri servizi o corpi di polizia locale della Regione, delle Città metropolitane, dei Comune capoluogo, di Comuni, unioni di comuni o altri enti locali comunque denominati, che dispongono di servizi di polizia locale.
  Al fine di garantire la continuità operativa in relazione alla specifica conoscenza del territorio, al termine del periodo di addestramento, il personale, salvo esplicita richiesta, viene riassegnato nell'ambito del territorio e nella sede di servizio di provenienza.
  Allo scopo di riconoscere e tutelare le professionalità e le esperienze maturate i requisiti per il passaggio di cui alla presente legge devono essere stati riconosciuti entro il 31 dicembre 2013, quindi gli ufficiali o gli agenti devono risultare incorporati nei vari corpi o servizi al 31 dicembre 2013.
  Le regioni a statuto speciale e le province autonome, nel rispetto delle rispettive competenze, adeguano i loro ordinamenti ai principi di cui al presente articolo, con l'obiettivo di razionalizzare le forze di polizia ambientale.
  Le risorse necessarie sono reperite tramite il fondo di cui all'articolo 4 comma 2.3.
23. 31. De Menech.

  Dopo la lettera g) aggiungere la seguente:
   h) al comma 14 eliminare le parole da: , comunque alle parole: testo unico; al comma 82 eliminare le parole da: , comunque alle parole: testo unico.
*23. 26. Russo.

  Dopo la lettera g) aggiungere la seguente:
   h) al comma 14 eliminare le parole da: , comunque alle parole: testo unico; al comma 82 eliminare le parole da , comunque alle parole: testo unico.
*23. 41. Squeri, Centemero.

  Dopo la lettera g) aggiungere la seguente:
   h) al comma 14 eliminare le parole da: , comunque alle parole: testo unico; al comma 82 eliminare le parole da , comunque alle parole: testo unico.
*23. 50. Lodolini, Bruno Bossio, Giulietti, Censore.

  Dopo la lettera g) aggiungere la seguente:
   h) al comma 14 eliminare le parole da: , comunque alle parole: testo unico; al comma 82 eliminare le parole da , comunque alle parole: testo unico.
*23. 11. Gasparini, Ferrari.

  Dopo la lettera g) aggiungere la seguente:
   h) al comma 14 dopo le parole: a titolo gratuito inserire le parole: , fermo restando quanto previsto dagli articoli 80, 84, 85 e 86 del TUEL»; al comma 82 dopo le parole: «a titolo gratuito» inserire le parole: «, fermo restando quanto previsto dagli articoli 84, 85 e 86 del TUEL».
**23. 25. Russo.

  Dopo la lettera g) aggiungere la seguente:
   h) al comma 14 dopo le parole: «a titolo gratuito» inserire le parole: «, fermo restando quanto previsto dagli articoli 80, 84, 85 e 86 del TUEL; al comma 82 dopo le parole: «a titolo gratuito» inserire le parole: «, fermo restando quanto previsto dagli articoli 84, 85 e 86 del TUEL».
**23. 36. Squeri, Centemero.

  Dopo la lettera g) aggiungere la seguente:
   h) al comma 14 dopo le parole: a titolo gratuito inserire le parole: , fermo restando quanto previsto dagli articoli 80, 84, 85 e 86 del TUEL; al comma 82 dopo le parole: «a titolo gratuito» inserire le parole: «, fermo restando quanto previsto dagli articoli 84, 85 e 86 del TUEL».
**23. 49. Giulietti, Bruno Bossio, Censore, Lodolini.

  Dopo la lettera g) aggiungere la seguente:
   h) al comma 14 dopo le parole: «a titolo gratuito» inserire le parole: «, fermo restando quanto previsto dagli articoli 80, 84, 85 e 86 del TUEL»; al comma 82 dopo le parole: «a titolo gratuito» inserire le parole: «, fermo restando quanto previsto dagli articoli 84, 35 e 86 del TUEL».
**23. 10. Gasparini, Ferrari.

  Dopo la lettera g) aggiungere la seguente:
   h) alla fine dei commi 24 e 84 sono aggiunte le seguenti parole: «con esclusivo riferimento a quanto previsto dall'articolo 82 del TUEL».
*23. 48. Lodolini, Bruno Bossio, Giulietti, Censore.

  Dopo la lettera g) aggiungere la seguente:
   h) alla fine dei commi 24 e 84 sono aggiunte le seguenti parole: «con esclusivo riferimento a quanto previsto dall'articolo 82 del TUEL».
*23. 37. Squeri, Centemero.

  Dopo la lettera g) aggiungere la seguente:
   h) alla fine dei commi 24 e 84 sono aggiunte le seguenti parole: «con esclusivo riferimento a quanto previsto dall'articolo 82 del TUEL».
*23. 24. Russo.

  Dopo la lettera g) aggiungere la seguente:
   h) alla fine dei commi 24 e 84 sono aggiunte le seguenti parole: «con esclusivo riferimento a quanto previsto dall'articolo 82 del TUEL».
*23. 9. Gasparini, Ferrari.

  Dopo la lettera g) aggiungere la seguente:
   h) al comma 26, dopo le parole: «non inferiore alla metà dei consiglieri da eleggere» aggiungere le parole: «e comunque non superiore al numero dei consiglieri da eleggere».
**23. 61. Guerra.

  Dopo la lettera g) aggiungere la seguente:
   h) al comma 26, dopo le parole: «non inferiore alla metà dei consiglieri da eleggere» aggiungere le parole: «e comunque non superiore al numero dei consiglieri da eleggere».
**23. 51. Giulietti, Bruno Bossio, Censore, Lodolini.

  Dopo la lettera g) aggiungere la seguente:
   h) al comma 26, dopo le parole: «non inferiore alla metà dei consiglieri da eleggere» aggiungere le parole: «e comunque non superiore al numero dei consiglieri da eleggere».
**23. 40. Squeri, Centemero.

  Dopo la lettera g) aggiungere la seguente:
   h) al comma 26, dopo le parole: «non inferiore alla metà dei consiglieri da eleggere» aggiungere le parole: «e comunque non superiore al numero dei consiglieri da eleggere».
**23. 43. Melilli, Pastorino.

  Dopo la lettera g) aggiungere la seguente:
   h) al comma 26, dopo le parole: «non inferiore alla metà dei consiglieri da eleggere» aggiungere le parole: «e comunque non superiore al numero dei consiglieri da eleggere».
**23. 27. Russo.

  Dopo la lettera g) aggiungere la seguente:
   h) il comma 77 è sostituito dal seguente: «L'Ufficio elettorale, terminate le operazioni di scrutinio, determina la cifra elettorale ponderata di ciascuna lista e la cifra elettorale ponderata dei singoli candidati sulla base dei voti di preferenza individuali, secondo quanto previsto dai commi 36, 37, 38 e 39, e procede al riparto dei seggi tra le liste e alle relative proclamazioni».
*23. 62. Guerra.

  Dopo la lettera g) aggiungere la seguente:
   h) il comma 77 è sostituito dal seguente: «L'Ufficio elettorale, terminate le operazioni di scrutinio, determina la cifra elettorale ponderata di ciascuna lista e la cifra elettorale ponderata dei singoli candidati sulla base dei voti di preferenza individuali, secondo quanto previsto dai commi 36, 37, 38 e 39, e procede al riparto dei seggi tra le liste e alle relative proclamazioni».
*23. 52. Giulietti, Bruno Bossio, Censore, Lodolini.

  Dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
   h) il comma 77, è sostituito dal seguente: «L'ufficio elettorale, terminate le operazioni di scrutinio, determina la cifra elettorale ponderata di ciascuna lista e la cifra elettorale ponderata dei singoli candidati sulla base dei voti di preferenza individuali, secondo quanto previsto dai commi 36, 37, 38 e 39, e procede al riparto dei seggi tra le liste e alle relative proclamazioni».
*23. 44. Melilli, Pastorino.

  Dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
   h) il comma 77, è sostituito dal seguente: «L'ufficio elettorale, terminate le operazioni di scrutinio, determina la cifra elettorale ponderata di ciascuna lista e la cifra elettorale ponderata dei singoli candidati sulla base dei voti di preferenza individuali, secondo quanto previsto dai commi 36, 37, 38 e 39, e procede al riparto dei seggi tra le liste e alle relative proclamazioni».
*23. 68. Squeri, Centemero.

  Dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
   h) il comma 77, è sostituito dal seguente: «L'ufficio elettorale, terminate le operazioni di scrutinio, determina la cifra elettorale ponderata di ciascuna lista e la cifra elettorale ponderata dei singoli candidati sulla base dei voti di preferenza individuali, secondo quanto previsto dai commi 36, 37, 38 e 39, e procede al riparto dei seggi tra le liste e alle relative proclamazioni».
*23. 28. Russo.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   h) nel caso in cui un Comune sia commissariato il sindaco e i consiglieri comunali uscenti partecipano all'elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale, di cui all'articolo 1, commi 58 e 69, della legge 7 aprile 2014, n. 56.
23. 1. Carrescia, Manzi.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   h) all'allegato A, lettera e), le parole: , con approssimazione alla terza cifra decimale, sono soppresse e dopo le parole: medesima fascia demografica, sono aggiunte le seguenti: approssimato alla terza cifra decimale e.
23. 58. De Menech.

  All'articolo 23 aggiungere in fine i seguenti commi:
  2. In considerazione dell'anticipato scioglimento del consiglio comunale di Venezia, disposto ai sensi dell'articolo 141, comma 1, lettera b), n. 3), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le procedure per l'entrata in funzione della città metropolitana di Venezia sono ridefinite nel modo seguente:
   a) le elezioni del consiglio metropolitano si svolgono entro il termine di sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti del consiglio comunale di Venezia da tenersi nel turno elettorale ordinario del 2015;
   b) la città metropolitana di Venezia subentra alla provincia omonima, con gli effetti successori di cui all'articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del consiglio metropolitano; alla stessa data il sindaco del comune capoluogo assume le funzioni di sindaco metropolitano e si insedia la conferenza metropolitana che approva lo statuto della città metropolitana nei successivi 120 giorni;
   c) nel caso di mancata approvazione dello statuto entro il termine di cui alla lettera b), si applica la procedura per l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

  3. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 14, della citata legge n. 56 del 2014, dal 1o gennaio 2015 le attività ivi previste a cui occorra dare continuità fino all'entrata in funzione della città metropolitana di Venezia sono assicurate da un commissario nominato ai sensi dell'articolo 19 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

  Conseguentemente, nel titolo dell'articolo inserire in fine le seguenti parole: , nonché norme speciali sul procedimento di istituzione della città metropolitana di Venezia.
23. 66. Il Governo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. Nelle more del completamento del processo di riforma delle province, nel rispetto del patto di stabilità interno e della vigente normativa di contenimento della spesa di personale, sono fatti salvi fino al 31 dicembre 2015 i rapporti di lavoro conferiti dalle province stesse ai sensi della normativa vigente, già in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, tenuto conto del loro fabbisogno e dell'esigenza di assicurare la prestazione dei servizi essenziali, con particolare riferimento a Garanzia Giovani. Il differimento della data di scadenza del contratto costituisce solo prosecuzione dell'efficacia del contratto vigente.
23. 42. Polverini.

  All'articolo 23, aggiungere il seguente comma:
  2. La Regione Basilicata è autorizzata ad escludere dal computo del patto di stabilità interno i pagamenti effettuati a fronte di spese di investimento in conto capitale per un importo corrispondente a quello delle risorse autonome di natura né tributaria né sanzionatoria iscritte nel titolo primo delle entrate del suo bilancio di previsione, in aggiunta a quelli consentiti in attuazione dei principi sanciti dall'articolo 1, comma 448, della legge n. 228 del 2012.
23. 22. Latronico.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:
  2. In ogni caso sono salvaguardati i diritti e i crediti già maturati dalla provincia di Milano in relazione alle partecipazioni trasferite.
*23. 38. Squeri, Centemero.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:
  2. In ogni caso sono salvaguardati i diritti e i crediti già maturati dalla provincia di Milano in relazione alle partecipazioni trasferite.
*23. 47. Censore, Giulietti, Bruno Bossio, Lodolini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:
  2. In ogni caso sono salvaguardati i diritti e i crediti già maturati dalla provincia di Milano in relazione alle partecipazioni trasferite.
*23. 8. Gasparini, Pollastrini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:
  2. Al comma 31-ter, lettera b) del decreto-legge del 31 maggio 2010 n. 78 e convertito con modificazioni dalla legge 122 del 2010, sostituire le parole: 30 giugno con le parole: 30 settembre.
23. 30. Fiorio.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:
  2. L'articolo 143, comma 11, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente: 11. Fatta salva ogni altra misura interdittiva ed accessoria eventualmente prevista, gli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento di cui al presente articolo non possono, nei cinque anni successivi allo scioglimento, essere candidati alle elezioni circoscrizionali, comunali, provinciali, regionali, per la Camera dei deputati, per il Senato della Repubblica e dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, qualora la loro incandidabilità sia dichiarata con provvedimento definitivo. Ai fini della dichiarazione d'incandidabilità, il Ministro dell'interno invia senza ritardo la proposta di scioglimento di cui al comma 4 – unitamente agli estremi del decreto del Presidente della Repubblica con cui lo scioglimento è stato disposto e ad ogni altra documentazione utile al giudizio – al tribunale competente per territorio, che, valutata la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con riferimento agli amministratori indicati nella proposta stessa, ne dichiara l'incandidabilità con decreto. Si applica, in quanto compatibile, la procedura prevista dall'articolo 739 del codice di procedura civile.
23. 45. Mattiello.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. Comuni delle Città Metropolitane che abbiano un numero superiore a 5.000 di istanze inevase presentate dai cittadini ai sensi delle leggi 47 del 1985 e 724 del 1994 possono semplificare l’iter predisponendo, per un arco temporale che non vada oltre i 24 mesi, una procedura di autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 accompagnata da controlli a campione nella misura non inferiore al 5 per cento delle dichiarazioni poste a base dei provvedimenti rilasciati da individuare a mezzo sorteggio informatico. Qualora per la definizione delle istanze occorrano nulla osta specifici di enti preposti alla tutela di eventuali vincoli, questi si intendono rilasciati con il diritto da parte dell'ente preposto alla tutela del vincolo di opporsi entro tre anni dal rilascio del titolo in sanatoria, in caso di opposizione il titolo in sanatoria rilasciato decade.
23. 57. Calabrò.

  Aggiungere in fine il seguente comma:
  2. All'articolo 14, comma 31-ter del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, alla lettera b) le parole: 30 giugno 2014 sono sostituite dalle seguenti: 30 settembre 2014.

  Conseguentemente, nel titolo dell'articolo inserire in fine le seguenti parole: , nonché disposizioni in materia di funzioni fondamentali dei comuni.
23. 65. Il Governo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. Alla lettera a) del comma 79 dell'articolo 1, della legge 7 aprile 2014, n. 54 le parole: 30 settembre 2014, sono sostituite dalle parole: 30 novembre 2014.
23. 53. Tancredi.

  Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

Art. 23-bis.

  1. L'articolo 17 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sostituito dal seguente:
  «1. Il Servizio di assistenza spirituale alle Forze armate, istituito per integrare la formazione spirituale del personale militare di religione cattolica è disimpegnato da sacerdoti cattolici.
  2. Fino all'entrata in vigore dell'intesa prevista all'articolo 11, comma 2, dell'Accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato e reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121, l'amministrazione militare assicura i mezzi non economici e le strutture logistiche per lo svolgimento del servizio di cui al precedente comma 1».

  2. Il titolo III del libro V del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è abrogato.
  3. Dall'attuazione degli articoli 12 e 13 dell'intesa fra il Ministro dell'interno e il Presidente della Conferenza episcopale italiana, firmata il 9 settembre 1999, allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 27 ottobre 1999, n. 421, concernente l'esecuzione dell'intesa sull'assistenza spirituale al personale della Polizia di Stato di religione cattolica, non possono derivare oneri a carico del bilancio dello Stato, ovvero del Ministero dell'interno.
  4. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto legge i risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo sono versati al bilancio dello Stato.
23. 01. Giachetti.

  Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

Art. 23-ter.
(Delega al Governo in materia di istituzione del Corpo della polizia tributaria, di nomina del Direttore generale di tale Corpo e di transito del personale del Corpo della guardia di finanza nel medesimo).

  1. Al fine di assicurare l'economicità, l'efficienza e la rispondenza al pubblico interesse delle attività istituzionali, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti l'istituzione, l'ordinamento e i compiti del Corpo della polizia tributaria, comprese le attribuzioni funzionali dell'autorità di vertice e la conseguente soppressione del Corpo della guardia di finanza, in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:
   a) il Comandante generale del Corpo della polizia tributaria è scelto fra i dirigenti generali della pubblica amministrazione in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze, assume la denominazione di Direttore generale del Corpo della polizia tributaria ed è posto alle dirette dipendenze del Ministro dell'economia e delle finanze;
   b) il personale appartenente al Corpo della guardia di finanza è collocato nell'ambito del Corpo della polizia tributaria, nelle corrispondenti aree funzionali del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, con dipendenza dal Direttore generale del Corpo della polizia tributaria, per l'assolvimento dei compiti d'istituto, in conformità a quanto disposto dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, e, ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, dalla legge 1o aprile 1981, n. 121.

  2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, sono trasmessi alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale del personale della Polizia di Stato e del Corpo della guardia di finanza, che esprimono il proprio parere nei successivi venti giorni; gli schemi medesimi, unitamente ai predetti pareri pervenuti entro il termine e agli altri pareri previsti dalla legge, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di assegnazione.
  3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1 è consentito, a domanda e previa intesa tra le amministrazioni interessate, il trasferimento dei dipendenti appartenenti al Corpo della guardia di finanza nelle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nei limiti dei posti disponibili per le medesime qualifiche possedute nelle rispettive piante organiche, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e dell'articolo 30 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni. Qualora il trattamento economico dell'amministrazione di destinazione sia inferiore a quello percepito nell'amministrazione di provenienza, il dipendente trasferito percepisce, fino al suo riassorbimento, un assegno ad personam di importo corrispondente alla differenza di trattamento.
23. 03. Giachetti.

  Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

Art. 23-bis.
(Disposizioni finanziarie in materia di province).

  1. Al fine di garantire l'esercizio delle funzioni amministrative fino alla completa emanazione dei provvedimenti previsti dai commi da 91 a 97 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, le province che abbiano dichiarato lo stato di dissesto dal 2012 ovvero abbiano proceduto alla deliberazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all'articolo 243-bis del TUEL, sono autorizzate a sospendere in tutto o in parte, per un periodo massimo di un triennio, decorrente dall'esercizio 2014, il pagamento delle rate di ammortamento in conto capitale ed in conto interessi dei mutui in corso con la Cassa depositi e Prestiti.
  2. L'autorizzazione alla sospensione viene concessa con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall'inoltro mediante posta elettronica certificata, da parte della provincia interessata, di apposita richiesta, corredata da prospetto dimostrativo sottoscritto dal presidente o commissario dell'ente, dal segretario generale, dal responsabile dei servizi finanziari nonché dai componenti del collegio dei revisori.
  3. I modelli della richiesta e del prospetto dimostrativo vengono approvati con decreto del ministro dell'economia e delle finanze da emanare, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  4. L'ammortamento dei mutui sospesi riprende a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione, nel corso del quale le Province corrispondono all'istituto mutuante, in rate semestrali scadenti al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascuna delle annualità di sospensione, l'importo degli interessi dovuti sull'ammontare complessivo delle rate sospese, calcolato nella misura dell'1 per cento annuo dell'ammontare medesimo, come stabilito dal decreto 30 maggio 2014, del ministro dell'economia e delle finanze.
*23. 018. Censore, Giulietti, Bruno Bossio, Lodolini.

  Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

Art. 23-bis.
(Disposizioni finanziarie in materia di province).

  1. Al fine di garantire l'esercizio delle funzioni amministrative fino alla completa emanazione dei provvedimenti previsti dai commi da 91 a 97 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, le province che abbiano dichiarato lo stato di dissesto dal 2012 ovvero abbiano proceduto alla deliberazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all'articolo 243-bis del TUEL, sono autorizzate a sospendere in tutto o in parte, per un periodo massimo di un triennio, decorrente dall'esercizio 2014, il pagamento delle rate di ammortamento in conto capitale ed in conto interessi dei mutui in corso con la Cassa depositi e Prestiti.
  2. L'autorizzazione alla sospensione viene concessa con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall'inoltro mediante posta elettronica certificata, da parte della provincia interessata, di apposita richiesta, corredata da prospetto dimostrativo sottoscritto dal presidente o commissario dell'ente, dal segretario generale, dal responsabile dei servizi finanziari nonché dai componenti del collegio dei revisori.
  3. I modelli della richiesta e del prospetto dimostrativo vengono approvati con decreto del ministro dell'economia e delle finanze da emanare, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  4. L'ammortamento dei mutui sospesi riprende a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione, nel corso del quale le Province corrispondono all'istituto mutuante, in rate semestrali scadenti a! 30 giugno e al 31 dicembre di ciascuna delle annualità di sospensione, l'importo degli interessi dovuti sull'ammontare complessivo delle rate sospese, calcolato nella misura dell'1 per cento annuo dell'ammontare medesimo, come stabilito dal decreto 30 maggio 2014, del ministro dell'economia e delle finanze.
*23. 09. Russo.

  Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

Art. 23-bis.
(Disposizioni finanziarie in materia di province).

  1. Al fine di garantire l'esercizio delle funzioni amministrative fino alla completa emanazione dei provvedimenti previsti dai commi da 91 a 97 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, le province che abbiano dichiarato lo stato di dissesto dal 2012 ovvero abbiano proceduto alla deliberazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all'articolo 243-bis del TUEL, sono autorizzate a sospendere in tutto o in parte, per un periodo massimo di un triennio, decorrente dall'esercizio 2014, il pagamento delle rate di ammortamento in conto capitale ed in conto interessi dei mutui in corso con la Cassa depositi e Prestiti.
  2. L'autorizzazione alla sospensione viene concessa con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall'inoltro mediante posta elettronica certificata, da parte della provincia interessata, di apposita richiesta, corredata da prospetto dimostrativo sottoscritto dal presidente o commissario dell'ente, dal segretario generale, dal responsabile dei servizi finanziari nonché dai componenti del collegio dei revisori.
  3. I modelli della richiesta e del prospetto dimostrativo vengono approvati con decreto del ministro dell'economia e delle finanze da emanare, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  4. L'ammortamento dei mutui sospesi riprende a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione, nel corso del quale le Province corrispondono all'istituto mutuante, in rate semestrali scadenti al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascuna delle annualità di sospensione, importo degli interessi dovuti sull'ammontare complessivo delle rate sospese, calcolato nella misura dell'1 per cento annuo dell'ammontare medesimo, come stabilito dal decreto 30 maggio 2014, del ministro dell'economia e delle finanze.
*23. 014. Squeri, Centemero.

  Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

Art. 23-bis.
(Disposizioni finanziarie in materia di province).

  1. Al fine di garantire l'esercizio delle funzioni amministrative fino alla completa emanazione dei provvedimenti previsti dai commi da 91 a 97 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, le province che abbiano dichiarato lo stato di dissesto dal 2012 ovvero abbiano proceduto alla deliberazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all'articolo 243-bis del TUEL, sono autorizzate a sospendere in tutto o in parte, per un periodo massimo di un triennio, decorrente dall'esercizio 2014, il pagamento delle rate di ammortamento in conto capitale ed in conto interessi dei mutui in corso con la Cassa depositi e Prestiti.
  2. L'autorizzazione alla sospensione viene concessa con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall'inoltro mediante posta elettronica certificata, da parte della provincia interessata, di apposita richiesta, corredata da prospetto dimostrativo sottoscritto dal presidente o commissario dell'ente, dal segretario generale, dal responsabile dei servizi finanziari nonché dai componenti del collegio dei revisori.
  3. I modelli della richiesta e del prospetto dimostrativo vengono approvati con decreto del ministro dell'economia e delle finanze da emanare, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  4. L'ammortamento dei mutui sospesi riprende a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione, nel corso del quale le Province corrispondono all'istituto mutuante, in rate semestrali scadenti al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascuna delle annualità di sospensione, l'importo degli interessi dovuti sull'ammontare complessivo delle rate sospese, calcolato nella misura dell'1 per annuo dell'ammontare medesimo, come stabilito dal decreto 30 maggio 2014, del ministro dell'economia e delle finanze.
*23. 05. Gasparini, Ferrari.

  Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

Art. 23-bis.
(Rilascio Codice identificativo gara (CIG).

  1. Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, introdotto dall'articolo 9, comma 4, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, come convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, entrano in vigore il 1o gennaio 2015, quanto all'acquisizione di beni e servizi e il 1o luglio 2015 quanto all'acquisizione di lavori. Sono fatti salvi i bandi e gli avvisi di gara pubblicati fino al 1o gennaio 2015 per i beni e servizi e fino al 1o luglio 2015 per i lavori.
  2. Al comma 3-bis dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, aggiungere il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma non si applicano: a) alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture, effettuate in economia mediante amministrazione diretta; b) nei casi di cui al secondo periodo del comma 8 e al secondo periodo del comma 11 dell'articolo 125 del codice dei contratti pubblici; c) nei casi di lavori urgenti e di somma urgenza, in base a quanto previsto dagli articolo 175 e 176 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207».
23. 016. Giulietti, Bruno Bossio, Censore, Lodolini.

  Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

  1. Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, introdotto dall'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, come convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, entrano in vigore il 1o gennaio 2015, quanto all'acquisizione di beni e servizi e il 1o luglio 2015 quanto all'acquisizione di lavori. Sono fatte salve le procedure avviate nelle more dell'entrata in vigore della presente disposizione.
  2. I comuni con una popolazione superiore ai 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore ai 40.000 Euro.
23. 07. Mariani, Arlotti, Braga, Bratti, Gasparini.

  Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

Art. 23-bis.
(Rinegoziazione mutui Cassa Depositi e Prestiti).

  1. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a rinegoziare i mutui, di cui risultano intestatari e pagatori i comuni, le province, le comunità montane, isolane o di arcipelago e le unioni di comuni.
  2. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanza da emanarsi entro 30 giorni dalla data di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza Stato Città e Autonomie locali sono stabiliti gli ambiti soggettivi e oggettivi degli enti locali per l'accesso alla fase di rinegoziazione, nonché gli effetti, le condizioni e le procedure della stessa.
*23. 08. Russo.

  Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

Art. 23-bis.
(Rinegoziazione mutui Cassa Depositi e Prestiti).

  1. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a rinegoziare i mutui, di cui risultano intestatari e pagatori i comuni, le province, le comunità montane, isolane o di arcipelago e le unioni di comuni.
  2. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanza da emanarsi entro 30 giorni dalla data di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza Stato Città e Autonomie locali sono stabiliti gli ambiti soggettivi e oggettivi degli enti locali per l'accesso alla fase di rinegoziazione, nonché gli effetti, le condizioni e le procedure della stessa.
*23. 015. Squeri, Centemero.

  Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

Art. 23-bis.
(Rinegoziazione mutui Cassa Depositi e Prestiti).

  1. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a rinegoziare i mutui, di cui risultano intestatari e pagatori i comuni, le province, le comunità montane, isolane o di arcipelago e le unioni di comuni.
  2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanza da emanarsi entro 30 giorni dalla data di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza Stato Città e Autonomie locali sono stabiliti gli ambiti soggettivi e oggettivi degli enti locali per l'accesso alla fase di rinegoziazione, nonché gli effetti, le condizioni e le procedure della stessa.
*23. 017. Giulietti, Bruno Bossio, Censore, Lodolini.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Rinegoziazione mutui Cassa Depositi e Prestiti).

  1. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a rinegoziare i mutui, di cui risultano intestatari e pagatori i comuni, le province, le comunità montane, isolane o di arcipelago e le unioni di comuni.
  2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanza da emanarsi entro 30 giorni dalla data di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza Stato Città e Autonomie locali sono stabiliti gli ambiti soggettivi e oggettivi degli enti locali per l'accesso alla fase di rinegoziazione, nonché gli effetti, le condizioni e le procedure della stessa.
*23. 021. Guerra.

  Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

Art. 23-bis.
(Rinegoziazione mutui Cassa Depositi e Prestiti).

  1. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a rinegoziare i mutui, di cui risultano intestatari e pagatori i comuni, le province, le comunità montane, isolane o di arcipelago e le unioni di comuni.
  2. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanza da emanarsi entro 30 giorni dalla data di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza Stato Città e Autonomie locali sono stabiliti gli ambiti soggettivi e oggettivi degli enti locali per l'accesso alla fase di rinegoziazione, nonché gli effetti, le condizioni e le procedure della stessa.
*23. 04. Gasparini, Ferrari.

  Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

Art. 23-bis.
(Disposizioni finanziarie in materia di città metropolitane e province).

  1. All'articolo 47, comma 4 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, la parola: luglio è sostituita dalla parola: novembre.
**23. 011. Russo.

  Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

Art. 23-bis.
(Disposizioni finanziarie in materia di città metropolitane e province).

  1. All'articolo 47, comma 4 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, la parola: luglio è sostituita dalla parola: novembre.
**23. 06. Ferrari, Gasparini, Lodolini.

  Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

Art. 23-bis.
(Disposizioni finanziarie in materia di città metropolitane e province).

  1. All'articolo 47, comma 4 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, la parola: luglio è sostituita dalla parola: novembre.
**23. 020. Censore, Giulietti, Bruno Bossio, Lodolini.

  Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

Art. 23-bis.
(Disposizioni finanziarie in materia di città metropolitane e province).

  1. All'articolo 47, comma 4 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, la parola: luglio è sostituita dalla parola: novembre.
**23. 012. Squeri, Centemero.

  Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

Art. 23-bis.
(Disposizioni finanziarie in materia di città metropolitane e province).

  1. Dopo il comma 4, articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, aggiungere il seguente:
  4-bis. Il contributo di cui al comma precedente non viene considerato nel saldo finanziario in termini di competenza mista di cui all'articolo 31 della legge 12 novembre 2011 n. 183.
*23. 019. Censore, Giulietti, Bruno Bossio, Lodolini.

  Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

Art. 23-bis.
(Disposizioni finanziarie in materia di città metropolitane e province).

  1. Dopo il comma 4, articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, aggiungere il seguente:
  4-bis. Il contributo di cui al comma precedente non viene considerato nei saldo finanziario in termini di competenza mista di cui all'articolo 31 della legge 12 novembre 2011 n. 183.
*23. 013. Squeri, Centemero.

  Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

Art. 23-bis.
(Disposizioni finanziarie in materia di città metropolitane e province).

  1. Dopo il comma 4, articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, aggiungere il seguente:
  4-bis. Il contributo di cui al comma precedente non viene considerato nel saldo finanziario in termini di competenza mista di cui all'articolo 31 della legge 12 novembre 2011 n. 183.
*23. 010. Russo.

  Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

Art. 23-bis.
(Modifica all'articolo 6 della legge 1o aprile 1981, n. 121, concernente la dotazione di personale del Dipartimento della pubblica sicurezza, e delega al Governo in materia di ridefinizione della dipendenza gerarchica e delle funzioni dell'Arma dei carabinieri).

  1. Al fine di assicurare l'economicità, l'efficienza e la rispondenza al pubblico interesse delle attività istituzionali, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per adeguare l'ordinamento e i compiti dell'Arma dei carabinieri, ivi comprese le attribuzioni del Comandante generale, in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:
   a) collocazione dell'Arma dei carabinieri nell'ambito del Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, con dipendenza del Comandante generale dal Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, per l'assolvimento dei compiti d'istituto, in conformità a quanto disposto dalla legge 1o aprile 1981, n. 121.

  2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri che esprimono il proprio parere nei successivi venti giorni; gli schemi medesimi, unitamente ai predetti pareri pervenuti entro il termine e agli altri pareri previsti dalla legge, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, e per i profili di carattere finanziario, che si esprimono entro venti giorno dalla data di assegnazione.
  3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, è consentito, a domanda e previa intesa tra le amministrazioni interessate, il trasferimento dei dipendenti appartenenti all'Arma dei carabinieri nelle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nei limiti dei posti disponibili per le medesime qualifiche possedute nelle rispettive piante organiche, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e dell'articolo 30 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni. Qualora il trattamento economico dell'amministrazione di destinazione sia inferiore a quello percepito nell'amministrazione di provenienza, il dipendente trasferito percepisce, fino al suo riassorbimento, un assegno ad personam di importo corrispondente alla differenza di trattamento.
  4. Il secondo comma dell'articolo 6 della legge 1o aprile 1981, n. 121, è sostituito dal seguente:
  «Per l'espletamento delle funzioni di cui al primo comma è assegnato, secondo criteri di competenza tecnico-professionale, personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, secondo contingenti fissati con decreto del Ministro dell'interno, nonché personale delle altre amministrazioni dello Stato, secondo contingenti determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati».
23. 022. Giachetti.

ART. 24.

  Al comma 1, dopo le parole: un apposito comitato interministeriale inserire le seguenti: , nonché sono individuate le forme di consultazione dei cittadini, delle imprese e delle loro associazioni.

  Conseguentemente al comma 4, dopo le parole: gli accordi sono inserite le seguenti: sulla modulistica per l'edilizia e per l'avvio di attività produttive.
24. 12. Roberta Agostini.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione illustra alla Commissione parlamentare per la semplificazione i contenuti dell'Agenda entro 45 giorni dalla sua approvazione da parte del Consiglio dei ministri e riferisce sul relativo stato di attuazione entro il 30 aprile di ciascun anno.
24. 5. Tabacci, Taricco, Petrenga, Covello, Prataviera, Moretto, Lodolini, Terrosi, Palese, Marzano, Pastorino, Mazzoli, Senaldi, Borghi, Dal Moro, Tartaglione, Giulietti, Ferrari, D'Ottavio, Tidei, Venittelli, Fabbri, Carrescia, Donati, Bossa, Montroni, D'Incecco, Amoddio, Iacono, Crivellari, Patriarca, Cominelli, De Menech, Paola Bragantini, Gribaudo, Monchiero, Capua, Quintarelli, Tinagli, Vargiu.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Il Comitato interistituzionale di cui al comma 1 svolge le funzioni di sede stabile di consultazione con le categorie produttive, le associazioni di utenti e consumatori maggiormente rappresentative a livello nazionale.
*24. 8. Basso.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Il Comitato interistituzionale di cui al comma 1 svolge le funzioni di sede stabile di consultazione con le categorie produttive, le associazioni di utenti e consumatori maggiormente rappresentative a livello nazionale.
*24. 2. Marco Di Maio, Donati, De Menech, Galperti, Fanucci, Gadda, D'Incecco, Carrescia, Dell'Aringa, Dallai, Tidei, Moretto.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Il Comitato interistituzionale di cui al comma 1 svolge le funzioni di sede stabile di consultazione con le categorie produttive, le associazioni di utenti e consumatori maggiormente rappresentative a livello nazionale.
*24. 13. Locatelli.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Il Comitato interistituzionale di cui al comma 1 svolge le funzioni di sede stabile di consultazione con le categorie produttive, le associazioni di utenti e consumatori maggiormente rappresentative a livello nazionale.
*24. 14. Vignali.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Il Comitato interistituzionale di cui al comma 1 svolge le funzioni di sede stabile di consultazione con le categorie produttive, le associazioni di utenti e consumatori maggiormente rappresentative a livello nazionale.
*24. 15. Dorina Bianchi, Vignali, Piccone.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Il Comitato interistituzionale di cui al comma 1 svolge le funzioni di sede stabile di consultazione con le categorie produttive, le associazioni di utenti e consumatori maggiormente rappresentative a livello nazionale.
*24. 16. Busin, Marguerettaz.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Il Comitato interistituzionale di cui al comma 1 svolge le funzioni di sede stabile di consultazione con le categorie produttive, le associazioni di utenti e consumatori maggiormente rappresentative a livello nazionale.
*24. 17. Gelmini, Squeri, Abrignani.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Il Comitato interistituzionale di cui al comma 1 svolge le funzioni di sede stabile di consultazione con le categorie produttive, le associazioni di utenti e consumatori maggiormente rappresentative a livello nazionale.
*24. 18. Rubinato.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Il Comitato interistituzionale di cui al comma 1 svolge le funzioni di sede stabile di consultazione con le categorie produttive, le associazioni di utenti e consumatori maggiormente rappresentative a livello nazionale.
*24. 19. Gebhard.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Il Comitato interistituzionale di cui al comma 1 svolge le funzioni di sede stabile di consultazione con le categorie produttive, le associazioni di utenti e consumatori maggiormente rappresentative a livello nazionale.
*24. 41. Lodolini, Ginato.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, dopo le parole: da parte dei cittadini e delle imprese, aggiungere le seguenti: che possono essere utilizzati da cittadini e imprese decorsi trenta giorni dalla pubblicazione dei relativi decreti.;
   b) al comma 3, dopo le parole: fissati con i seguenti accordi o intese; aggiungere le seguenti: e i cittadini e le imprese li possono comunque utilizzare decorsi trenta giorni dai medesimi termini.
**24. 6. Basso.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, dopo le parole: da parte dei cittadini e delle imprese, aggiungere le seguenti: che possono essere utilizzati da cittadini e imprese decorsi trenta giorni dalla pubblicazione dei relativi decreti.;
   b) al comma 3, dopo le parole: fissati con i seguenti accordi o intese; aggiungere le seguenti: e i cittadini e le imprese li possono comunque utilizzare decorsi trenta giorni dai medesimi termini.
**24. 3. Marco Di Maio, Donati, De Menech, Galperti, Fanucci, Gadda, D'Incecco, Carrescia, Dell'Aringa, Dallai, Tidei, Moretto.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, dopo le parole: da parte dei cittadini e delle imprese, aggiungere le seguenti: che possono essere utilizzati da cittadini e imprese decorsi trenta giorni dalla pubblicazione dei relativi decreti.;
   b) al comma 3, dopo le parole: fissati con i seguenti accordi o intese; aggiungere le seguenti: e i cittadini e le imprese li possono comunque utilizzare decorsi trenta giorni dai medesimi termini.
**24. 20. Vignali, Dorina Bianchi.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, dopo le parole: da parte dei cittadini e delle imprese, aggiungere le seguenti: che possono essere utilizzati da cittadini e imprese decorsi trenta giorni dalla pubblicazione dei relativi decreti.;
   b) al comma 3, dopo le parole: fissati con i seguenti accordi o intese; aggiungere le seguenti: e i cittadini e le imprese li possono comunque utilizzare decorsi trenta giorni dai medesimi termini.
**24. 21. Vignali.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: che possono essere utilizzati da cittadini e imprese decorsi trenta giorni dalla pubblicazione dei relativi decreti.

  Conseguentemente, al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e i cittadini e le imprese li possono comunque utilizzare decorsi trenta giorni dai medesimi termini.
24. 22. Locatelli.

  Al comma 2, dopo le parole: da parte dei cittadini e delle imprese, aggiungere le seguenti: che possono essere utilizzati da cittadini e imprese decorsi trenta giorni dalla pubblicazione dei relativi decreti.

  Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: fissati con i seguenti accordi o intese aggiungere le seguenti: e i cittadini e le imprese li possono comunque utilizzare decorsi trenta giorni dai medesimi termini.
*24. 23. Rubinato.

  Al comma 2, dopo le parole: da parte dei cittadini e delle imprese, aggiungere le seguenti: che possono essere utilizzati da cittadini e imprese decorsi trenta giorni dalla pubblicazione dei relativi decreti.

  Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: fissati con i seguenti accordi o intese, aggiungere le seguenti: e i cittadini e le imprese li possono comunque utilizzare decorsi trenta giorni dai medesimi termini.
*24. 24. Lodolini, Ginato.

  Al comma 2, dopo le parole: da parte dei cittadini e delle imprese aggiungere le seguenti: che possono essere utilizzati da cittadini e imprese decorsi trenta giorni dalla pubblicazione dei relativi decreti.

  Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: fissati con i seguenti accordi o intese, aggiungere le seguenti: e i cittadini e le imprese li possono comunque utilizzare decorsi trenta giorni dai medesimi termini.
*24. 25. Busin, Marguerettaz.

  Al comma 2, dopo le parole: da parte dei cittadini e delle imprese, aggiungere le seguenti: che possono essere utilizzati da cittadini e imprese decorsi trenta giorni dalla pubblicazione dei relativi decreti.

  Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: fissati con i seguenti accordi o intese, aggiungere le seguenti: e i cittadini e le imprese li possono comunque utilizzare decorsi trenta giorni dai medesimi termini.
*24. 26. Gelmini, Squeri, Abrignani.

  Al comma 2, dopo le parole: da parte dei cittadini e delle imprese, aggiungere le seguenti: che possono essere utilizzati da cittadini e imprese decorsi trenta giorni dalla pubblicazione dei relativi decreti.

  Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: fissati con i seguenti accordi o intese, aggiungere le seguenti: e i cittadini e le imprese li possono comunque utilizzare decorsi trenta giorni dai medesimi termini.
*24. 27. Gebhard.

  Al comma 2 è aggiunto il seguente:
  2-bis). Entro gli stessi 180 gg. previsti dal comma 2, con Decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata, sono definite le figure professionali che possono rappresentare i cittadini e le imprese su tutto il territorio nazionale attraverso procura in via telematica nella presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni di cui al comma 2 del presente articolo.
  A tal fine è istituita la figura del Procuratore Telematico che, senza oneri per lo Stato e le Amministrazioni pubbliche, nel rispetto di quanto previsto dalla legge n. 4 del 14 gennaio 2013, opera su licenza accordata dall'Amministrazione Statale in base al disposto degli articoli 115 del regio decreto 18 giugno 1931 e 163 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, nonché secondo quanto previsto dall'articolo 6 della Direttiva 2006/123/CE paragrafo 1 lettere a) e b) per lo svolgimento delle attività di servizi, notifiche o istanze necessarie ad ottenere l'autorizzazione delle autorità competenti, fatta salva l'osservanza dell'articolo 2, comma 6 della legge n. 4 del 2013.
  Il Procuratore Telematico costituisce un front office qualificato della Pubblica Amministrazione nella fase istruttoria, nonché un back office nella fase di verifica e conclusiva dell'iter amministrativo delle pratiche richiamate dal presente articolo.
  Il Procuratore Telematico può essere riconosciuto, nella fase di sperimentazione e di graduale applicazione dell'aggiornamento del Processo Amministrativo Telematico, come previsto dall'articolo 38 della presente legge, quale uno dei soggetti ai quali è affidata l'attività di semplificazione e innovazione per l'attuazione di quanto disposto dal decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104 articolo 13 allegato 2.
24. 28. Peluffo.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, con particolare riferimento a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574.
24. 1. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Entro 180 giorni dalla data di conversione del presente decreto, le amministrazioni di cui ai commi 2 e 3 approvano un piano di informatizzazione delle procedure di presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni che permettano la compilazione online con procedure guidate accessibili tramite autenticazione con Sistema Pubblico dell'Identità Digitate. Le procedure devono permettere il completamento della procedura, il tracciamento dell'istanza con individuazione del responsabile del procedimento e, dove applicabile, l'indicazione dei termini entro i quali si ha diritto ad ottenere una risposta. Il piano deve prevedere una completa informatizzazione entro 18 mesi.
24. 29. Coppola.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:
  4-bis. La modulistica di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo è pubblicata sul portale www.impresainungiorno.gov.it ed è resa disponibile per la compilazione delle pratiche telematiche da parte delle imprese entro e non oltre 30 giorni dalla sua approvazione.
*24. 30. Dorina Bianchi, Vignali, Piccone.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:
  4-bis. La modulistica di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo è pubblicata sul portale www.impresainungiorno.gov.it ed è resa disponibile per la compilazione delle pratiche telematiche da parte delle imprese entro e non oltre 30 giorni dalla sua approvazione.
*24. 31. Vignali.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:
  4-bis. La modulistica di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo è pubblicata sul portale www.impresainungiorno.gov.it ed è resa disponibile per la compilazione delle pratiche telematiche da parte delle imprese entro e non oltre 30 giorni dalla sua approvazione.
*24. 32. Rubinato.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:
  4-bis. La modulistica di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo è pubblicata sul portale www.impresainungiorno.gov.it ed è resa disponibile per la compilazione delle pratiche telematiche da parte delle imprese entro e non oltre 30 giorni dalla sua approvazione.
*24. 33. Gebhard.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:
  4-bis. La modulistica di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo è pubblicata sul portale www.impresainungiorno.gov.it ed è resa disponibile per la compilazione delle pratiche telematiche da parte delle imprese entro e non oltre 30 giorni dalla sua approvazione.
*24. 34. Lodolini, Ginato.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. Il mancato rispetto dei termini previsti nei commi precedenti determina l'applicazione di una sanzione pecuniaria a carico del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.
24. 35. Lombardi, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:
  4-bis. La modulistica di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo è pubblicata sul portale www.impresainungiorno.gov.it ed è resa disponibile per la compilazione delle pratiche telematiche da parte delle imprese entro e non oltre 30 giorni dalla sua approvazione.
*24. 36. Gelmini, Squeri, Abrignani.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:
  4-bis. La modulistica di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo è pubblicata sul portale www.impresainungiorno.gov.it ed è resa disponibile per la compilazione delle pratiche telematiche da parte delle imprese entro e non oltre 30 giorni dalla sua approvazione.
*24. 39. Busin, Marguerettaz.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione illustra alla Commissione parlamentare per la semplificazione i contenuti dell'Agenda entro 45 giorni dalla sua approvazione da parte del Consiglio dei ministri e riferisce sul relativo stato di attuazione entro il 30 aprile di ciascun anno.
24. 40. Mucci.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:
  4-bis. La modulistica di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo è pubblicata sul portale www.impresainungiorno.gov.it ed è resa disponibile per la compilazione delle pratiche telematiche da parte delle imprese entro e non oltre 30 giorni dalla sua approvazione.
*24. 7. Basso.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:
  4-bis. La modulistica di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo è pubblicata sul portale www.impresainungiorno.gov.it ed è resa disponibile per la compilazione delle pratiche telematiche da parte delle imprese entro e non oltre 30 giorni dalla sua approvazione.
*24. 4. Marco Di Maio, Donati, De Menech, Galperti, Fanucci, Gadda, D'Incecco, Carrescia, Dallai, Tidei, Moretto.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. La modulistica di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo è pubblicata sul portale www.impresainungiorno.gov.it ed è resa disponibile per la compilazione delle pratiche telematiche da parte delle imprese entro e non oltre 30 giorni dalla sua approvazione.
*24. 37. Locatelli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  «4-bis. All'articolo 62, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:
  «Le funzioni di competenza comunale possono altresì essere svolte utilizzando i dati anagrafici eventualmente conservati dai comuni».
24. 38. Coppola.

  Dopo l'articolo 24 aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.

  1. Dopo l'articolo 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è inserito il seguente:

Art. 17-bis.
(Silenzio assenso negli atti di competenza di diverse amministrazioni).

  1. Nei casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta di amministrazioni pubbliche, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di altre amministrazioni, le amministrazioni competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta entro trenta giorni dai ricevimento della richiesta. Le richieste di modifica dell'amministrazione che deve rendere il proprio assenso, concerto o nulla osta sono formulate in modo puntuale e sono valutate dall'amministrazione proponente nei trenta giorni successivi. Decorsi i predetti termini senza che sia stato comunicato il parere richiesto, l'assenso, il concerto o il nulla osta si intende acquisito.
  2. Nei rapporti tra amministrazioni nazionali, decorsi i termini di cui al comma 1 senza che sia stato comunicato il parere richiesto, il concerto o il nulla osta si intende acquisito, salvo deroga accordata dal Presidente del Consiglio dei ministri. La Presidenza del Consiglio dei ministri decide sulle modifiche da apportare in caso di mancato accordo tra amministrazioni nazionali.».
24. 06. Famiglietti, Lodolini, Bargero, Oliverio, Covello, Bruno.

  Dopo l'articolo 24 aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Semplificazione delle procedure di adozione degli atti di normazione secondaria del Governo).

  1. Tutti i provvedimenti, a contenuto normativo o non normativo, previsti per la prima attuazione di leggi, decreti-legge o decreti legislativi, devono essere predisposti ed emanati nei termini stabiliti dalle disposizioni legislative che li hanno previsti. Ove nessun diverso termine sia espressamente stabilito dalla legge, i provvedimenti previsti per la prima attuazione di disposizioni legislative devono essere emanati entro tre mesi dalla entrata in vigore delle disposizioni legislative stesse. Per le leggi promulgate prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il termine predetto decorre dalla data di promulgazione della legge.
  2. Tutti i provvedimenti, a contenuto normativo o non normativo, previsti per la prima attuazione di leggi, decreti-legge o decreti legislativi, devono, a cura della amministrazione procedente, essere comunicati alla Presidenza del Consiglio-DAGL e all'Ufficio per il programma di Governo, almeno 5 giorni prima della loro emanazione, al fine dell'eventuale esercizio dei poteri del Presidente del Consiglio stabiliti dall'articolo 2, comma 3, lettera g), e dall'articolo 5, comma 2, lettera c della legge 23 agosto 1988, n. 400.
  3. Per i provvedimenti normativi il termine di cui al comma 1 può essere prorogato solo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di norma per non più di trenta giorni.
  4. Gli schemi di provvedimenti normativi previsti per l'attuazione delle leggi, che prevedono il concerto o il parere di amministrazioni diverse da quella proponente, devono essere trasmessi dalle amministrazioni proponenti alle amministrazioni concertanti e alla Presidenza del Consiglio dei ministri almeno trenta giorni prima della scadenza prevista dalla legge o, in mancanza, del termine di cui al comma 1.
  5. Ove l'amministrazione proponente non sia in grado di rispettare il termine di cui al comma 3, ne dà notizia almeno 15 giorni prima della scadenza di tale termine, alla Presidenza del Consiglio-DAGL, fornendo al medesimo DAGL tutti gli elementi istruttori predisposti.
  6. Nel caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 3 e nei casi previsti dal comma 4, la competenza a predisporre lo schema di provvedimento normativo di attuazione è della Presidenza del Consiglio-DAGL.
  7. Ricevuto lo schema di provvedimento normativo di attuazione, le amministrazioni concertanti sono tenute a dare o negare il concerto entro il termine perentorio di trenta giorni. In mancanza di diniego, il concerto si intende dato in senso positivo e il parere si intende favorevole.
  8. In caso di concerto o parere negativo, l'amministrazione concertante è tenuta, a pena di nullità, a motivare le ragioni del diniego e a indicare precisamente le modifiche da essa proposte allo schema di provvedimento. In tal caso l'amministrazione proponente deve, entro i successivi dieci giorni, accogliere le modifiche proposte o rimettere la decisione al Presidente del Consiglio dei Ministri.
24. 05. Richetti, Famiglietti.

  Dopo l'articolo 24 inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

  1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero della Salute monitorizza tutte le procedure, nell'ambito delle Regioni e delle Province autonome, per l'acquisto di beni e servizi del Servizio Sanitario Nazionale al fine di renderle coerenti con gli obiettivi della spending review, secondo criteri di uniformità e omogeneità nel rapporto qualità/prezzo, nonché al fine di garantire la necessaria pubblicità e trasparenza amministrativa.»
24. 07. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:

Art. 24-bis.
(Modifiche agli articoli 7 e 8 della legge 11 novembre 2011, n. 180, in materia di obblighi informativi del Dipartimento della funzione pubblica).

  1. Alla legge 11 novembre 2011, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 7, il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «Il Dipartimento della funzione pubblica predispone, entro il 30 aprile di ciascun anno, una relazione annuale sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, valuta il loro impatto in termini di semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi per i cittadini e le imprese, anche utilizzando strumenti di consultazione delle categorie e dei soggetti interessati, e la trasmette alla Commissione parlamentare per la semplificazione»;
   b) all'articolo 8, comma 2-bis, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «La relazione è comunicata al DAGL, pubblicata nel sito istituzionale del Governo e trasmessa alla Commissione parlamentare per la semplificazione entro il 30 aprile di ciascun anno».
24. 04. Tabacci, Taricco, Petrenga, Covello, Prataviera, Moretto, Lodolini, Terrosi, Palese, Marzano, Pastorino, Mazzoli, Senaldi, Borghi, Dal Moro, Tartaglione, Giulietti, Ferrari, D'Ottavio, Tidei, Venittelli, Fabbri, Carrescia, Donati, Bossa, Montroni, D'Incecco, Amoddio, Iacono, Crivellari, Patriarca, Cominelli, De Menech, Paola Bragantini, Monchiero, Capua, Quintarelli, Tinagli, Vargiu.

  Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:

Art. 24-bis.
(Silenzio assenso negli atti di competenza di diverse amministrazioni statali).

  1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:

«Art. 17-bis.
(Silenzio-assenso tra amministrazioni statali).

  1. Nei casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di diverse amministrazioni statali, le amministrazioni competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora l'amministrazione che deve rendere il proprio assenso, concerto o nulla osta rappresenti esigenze istruttorie, il Presidente del Consiglio dei Ministri può autorizzare la proroga di quindici giorni del predetto termine.
  2. Le richieste di modifica dell'amministrazione che deve rendere il proprio assenso, concerto o nulla osta sono formulate in modo puntuale e sono recepite nel testo dall'amministrazione proponente nei trenta giorni successivi. Il Presidente del Consiglio decide sulle modifiche da apportare in caso di mancato accordo tra le amministrazioni.
  3. Decorsi i termini di cui al comma 1 senza che sia stato comunicato il parere richiesto, l'assenso, il concerto o il nulla osta si intende acquisito.».
24. 03. Tabacci, Taricco, Petrenga, Covello, Prataviera, Moretto, Lodolini, Terrosi, Palese, Marzano, Pastorino, Mazzoli, Senaldi, Borghi, Dal Moro, Tartaglione, Giulietti, Ferrari, D'Ottavio, Tidei, Venittelli, Fabbri, Carrescia, Donati, Bossa, Montroni, D'Incecco, Amoddio, Iacono, Crivellari, Patriarca, Cominelli, De Menech, Paola Bragantini, Monchiero, Capua, Quintarelli, Tinagli, Vargiu.

  Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:

Art. 24-bis.
(Modifica all'articolo 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340, per l'accelerazione del procedimento di controllo della Corte dei conti).

  1. All'articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni».
24. 02. Tabacci, Taricco, Petrenga, Covello, Moretto, Lodolini, Terrosi, Palese, Marzano, Pastorino, Mazzoli, Senaldi, Borghi, Dal Moro, Tartaglione, Giulietti, Ferrari, D'Ottavio, Tidei, Venittelli, Fabbri, Carrescia, Bossa, Montroni, D'Incecco, Amoddio, Iacono, Crivellari, Patriarca, Cominelli, De Menech, Paola Bragantini, Gribaudo, Monchiero, Capua, Quintarelli, Tinagli, Vargiu.

  Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:

Art. 24-bis.
(Modifiche all'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di attività consultiva).

  1. All'articolo 16, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, sono tenuti a rendere i pareri ad essi obbligatoriamente richiesti entro venti giorni dal ricevimento della richiesta, che il responsabile del procedimento deve formulare entro dieci giorni dall'avvio del medesimo».
24. 01. Tabacci, Taricco, Petrenga, Covello, Prataviera, Moretto, Lodolini, Terrosi, Palese, Marzano, Pastorino, Mazzoli, Senaldi, Borghi, Dal Moro, Tartaglione, Giulietti, Ferrari, D'Ottavio, Tidei, Venittelli, Fabbri, Carrescia, Donati, Bossa, Montroni, D'Incecco, Amoddio, Iacono, Crivellari, Patriarca, Cominelli, De Menech, Paola Bragantini, Monchiero, Capua, Quintarelli, Tinagli, Vargiu.

  Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.
(Misure urgenti per incentivare la vendita di pacchetti turistici attraverso la semplificazione degli adempimenti fiscali).
  1. In deroga all'articolo 109, comma 2, lettera b), del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per le agenzie di viaggi e di turismo i corrispettivi derivanti dall'organizzazione di pacchetti turistici costituiti da viaggi vacanze, circuiti tutto compreso e connessi servizi, verso il pagamento di un corrispettivo globale, si considerano conseguiti all'atto del pagamento integrale del corrispettivo ovvero, se antecedente, alla data di inizio del viaggio o del soggiorno.
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai corrispettivi conseguiti, ai sensi del medesimo comma, dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  3. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»
24. 08. Fantinati.

  Dopo l'articolo 24 inserire il seguente:

Art. 24-bis.
(Semplificazioni in materia di autenticazione di atti societari).

  1. Le autenticazioni di firma e di copia previste dal codice civile per gli atti societari sono effettuate dal conservatore o dal personale assegnato all'ufficio del registro delle imprese, sia all'atto del deposito della documentazione che all'atto della formazione della stessa, se coloro che sono tenuti a depositare tali atti non vi hanno provveduto con altra modalità prevista dalle norme.
  2. Ai fini di una più semplice e uniforme applicazione delle disposizioni relative alla registrazione sul registro delle imprese, con regolamento ai sensi dell'articolo 8 comma 2 della legge 580/1993 possono essere predisposti moduli tipizzati per gli atti costitutivi, i trasferimenti di quote o azioni, le modificazioni dell'atto costitutivo, le deliberazioni di aumento di capitale, la nomina, revoca e i poteri degli amministratori e ogni altro atto per il quale è richiesta la registrazione nel registro delle imprese. Lo stesso regolamento può eventualmente stabilire per quali atti l'utilizzo del modulo tipizzato sia obbligatorio.
  3. Con regolamento ai sensi dell'articolo 8 comma 2 della legge 580/1993 viene disciplinata anche la possibilità di sottoscrizione e autenticazione secondo tecniche informatiche degli atti.»
24. 09. Fraccaro, Cozzolino, Dadone, Dieni, Lombardi, Nuti, Toninelli, D'Ambrosio.

  Dopo l'articolo 24 inserire il seguente:

Art. 24-bis.
(Semplificazioni per le società in nome collettivo).

  1. All'articolo 2296 c.c., dopo il primo capoverso, è aggiunto il seguente: «L'autenticazione delle firme prevista dal capoverso precedente può essere effettuata davanti al dipendente del registro delle imprese addetto a ricevere l'atto costitutivo, senza oneri per i sottoscrittori».
  2. L'articolo 2299 c.c. è sostituito dal seguente: «L'istituzione di sedi secondarie deve essere denunciata per l'iscrizione entro 30 giorni all'ufficio del registro del luogo dove è iscritta la società. Questo provvede a comunicare tale atto all'ufficio del registro competente per la sede secondaria.»
24. 010. Fraccaro, Cozzolino, Dadone, Dieni, Lombardi, Nuti, Toninelli, D'Ambrosio.

  Dopo l'articolo 24 inserire il seguente:

Art. 24-bis.
(Semplificazioni per le società a responsabilità limitata).

  1. Il secondo capoverso dell'articolo 2463 c.c. è sostituito dai seguenti: «L'atto costitutivo deve essere depositato con la firma autenticata dei soci dallo stesso risultanti, oppure in copia autenticata se stipulato per atto pubblico. L'atto costitutivo deve indicare:»
  2. L'Articolo 2463-bis è abrogato.
  3. All'articolo 2470 c.c., secondo capoverso, le parole: «a cura del notaio autenticante» sono sostituite dalle seguenti: «a cura di almeno una delle parti acquirenti o nel caso di autentica notarile a cura del notaio autenticante».
  4. All'articolo 2480 c.c. le parole: «II verbale è redatto da notaio e si applica l'articolo 2436.» sono sostituite dalle seguenti: «Il verbale con le modifiche adottate dall'assemblea, controfirmato dal presidente della stessa, viene depositato dal legale rappresentante entro 30 giorni dalla deliberazione assembleare. Il conservatore, qualora ritenga non adempiute le condizioni stabilite dalla legge, ne dà comunicazione entro 15 giorni agli amministratori. Gli amministratori, nei trenta giorni successivi, possono convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti oppure ricorrere al tribunale per il provvedimento di cui ai successivi commi; in mancanza la deliberazione è definitivamente inefficace. Il tribunale, verificato l'adempimento delle condizioni richieste dalla legge e sentito il pubblico ministero, ordina l'iscrizione nel registro delle imprese con decreto soggetto a reclamo. La deliberazione non produce effetti se non dopo l'iscrizione. Dopo ogni modifica dello statuto deve esserne depositato nel registro delle imprese il testo integrale nella sua redazione aggiornata.».
  5. All'articolo 2481 c.c. le parole: «la decisione degli amministratori, che deve risultare da verbale redatto senza indugio da notaio, deve essere depositata ed iscritta a norma dell'articolo 2436,» sono sostituite dalle seguenti: «la decisione degli amministratori risultante da verbale trascritto sul libro delle decisioni degli amministratori, deve essere depositata e iscritta a norma dell'articolo 2480.»
24. 011. Fraccaro, Cozzolino, Dadone, Dieni, Lombardi, Nuti, Toninelli, D'Ambrosio.

  Dopo l'articolo 24 inserire il seguente:

Art. 24-bis.
(Obblighi di trasparenza per le pubbliche amministrazioni).

  1. L'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 è sostituito dal seguente:

«Art. 11.
(Ambito soggettivo di applicazione).

  1. Ai fini del presente decreto per «pubbliche amministrazioni» si intendono tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.
  2. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche:
   a) agli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati;
   b) agli enti di diritto privato in controllo pubblico, ossia alle società e agli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure agli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi.
  3. Alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, in caso di partecipazione non maggioritaria, si applicano, limitatamente alla attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, le disposizioni dell'articolo 1, commi da 15 a 33, della legge 6 novembre 2012, n. 190.».
24. 012. D'Alia.

  Dopo l'articolo 24 aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.

  Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo l'articolo 8 è aggiunto il seguente:

Art. 8-bis.
(Diritto di interpello).

  1. In relazione ai procedimenti da attivare su istanza di parte i soggetti direttamente interessati possono inoltrare per iscritto al responsabile del procedimento, individuato a norma dell'articolo 5, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni normative ed amministrative a casi concreti e personali, qualora esistano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse.
  2. L'istanza deve contenere, oltre alle generalità ed al domicilio del richiedente, l'esposizione chiara ed univoca del comportamento e della soluzione interpretativa che si intendono adottare e deve essere sottoscritta personalmente dal richiedente.
  3. L'istanza di interpello è presentata all'Amministrazione prima di porre in essere il comportamento giuridicamente rilevante e, comunque, prima di dare attuazione alla norma o al comportamento oggetto dell'istanza medesima.
  4. Il Responsabile del procedimento, ai fini del corretto inquadramento della questione prospettata e della compiutezza della risposta, può richiedere, per una sola volta ed entro il termine di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, al richiedente di integrare l'istanza, ove necessario, anche mediante la presentazione di apposita documentazione non in possesso dell'Amministrazione. Tale richiesta sospende il termine di cui al comma successivo che riprende a decorrere dalla data di consegna delle integrazioni richieste.
  5. La risposta dell'amministrazione, scritta e motivata, deve pervenire all'interessato entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza ed è vincolante per l'Amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto di interpello e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga entro il suddetto termine, si intende che l'Amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente e qualsiasi atto successivamente emanato dall'Amministrazione in difformità dalla risposta, anche se desunta implicitamente, è illegittimo.
  6. L'Amministrazione conserva tuttavia il potere di rettificare la risposta esplicita o implicita prima della attualizzazione dell'interesse del richiedente in dipendenza di modifiche normative o di conformi interpretazioni giurisprudenziali contrarie nel frattempo intervenute.
  7. Qualora la risposta dell'Amministrazione coincida con la richiesta dell'interessato, il Responsabile del procedimento, qualora ravvisi l'esistenza delle condizioni indicate dall'articolo 11 può invitare il richiedente a concludere gli accordi previsti dalla indicata disposizione.».
24. 013. D'Alia.

  Dopo l'articolo 24 aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.

  Alla legge 7 agosto 1990, n. 241 sono apportate le seguenti modifiche:
   1) Al comma 3 dell'articolo 19 dopo le parole: «assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-novies» sono aggiunte le seguenti parole: «nel termine ragionevole e perentorio di 180 giorni dalla segnalazione di cui al comma 1.».
   2) Al comma 3 dell'articolo 20, dopo le parole: «assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-novies» sono aggiunte le seguenti parole: «nel termine ragionevole e perentorio di 180 giorni dalla segnalazione di cui al comma 1.».
24. 014. D'Alia.

  Dopo l'articolo 24 aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.

  L'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 è sostituito dal seguente;

Art. 14.

  1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, al fine di rendere più rapida ed efficiente l'istruttoria, l'amministrazione procedente può indire una conferenza di servizi.
  2. La conferenza di servizi è tempestivamente indetta quando l'amministrazione procedente e avente interesse prevalente deve acquisire Intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche aventi poteri decisori sull'oggetto del procedimento, nonché per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi.
  3. L'amministrazione procedente e avente interesse prevalente è quella titolare di una competenza funzionale per l'oggetto del procedimento prevista in modo specifico dalla legge o, in mancanza, l'amministrazione comunque competente che rappresenta la più estesa dimensione territoriale dell'interesse pubblico oggetto del procedimento e degli effetti del provvedimento.
  4. Su motivata richiesta dell'interessato riguardante progetti di particolare complessità o insediamenti produttivi di beni e servizi, la conferenza di servizi può anche essere convocata in via preliminare, al fine di procedere ad un esame anticipato rispetto a determinazioni posteriori.
  5. Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa. L'amministrazione procedente ha facoltà di invitare anche le amministrazioni non aventi competenze decisorie sull'oggetto del procedimento ed eventuali privati aventi diretto interesse.
  6. Nella prima riunione l'amministrazione procedente, sentite le altre amministrazioni presenti, fissa il termine per l'adozione della determinazione conclusiva del procedimento. I lavori della conferenza non possono superare i novanta giorni, salvo casi eccezionali da motivare esplicitamente.
  7. Nella conferenza istruttoria l'amministrazione procedente e avente interesse prevalente adotta nel termine la determinazione conclusiva del procedimento nel rispetto delle norme della presente legge.
  8. Nella conferenza di servizi decisoria l'amministrazione procedente e avente interesse prevalente adotta nel termine la determinazione conclusiva del procedimento nel rispetto delle norme della presente legge quando non è stato manifestato nessun dissenso espresso da parte delle amministrazioni aventi potere decisorio sull'oggetto del procedimento e sempre che esse siano state regolarmente invitate alla conferenza. Quando sono stati manifestati uno o più dissensi, l'amministrazione procedente ricerca l'intesa con l'amministrazione o le amministrazioni dissenzienti per giungere a una determinazione condivisa, mediante un confronto completo e per un periodo di tempo congruo sul dissenso, in ogni caso non superiore al doppio del termine previsto per la chiusura dei lavori della conferenza, e sulle sue motivazioni. All'esito del confronto, l'amministrazione procedente assume la determinazione conclusiva del procedimento.
  9. Quando il dissenso proviene da un Comune o Città Metropolitana o Provincia, la Regione o la Provincia autonoma rimettono la questione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Quando il dissenso proviene da una Regione o Provincia autonoma, l'amministrazione procedente rimette la questione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, insieme al Ministero ritenuto competente, ricerca l'intesa tra le amministrazioni presenti in conferenza, mediante un confronto completo e per un periodo di tempo congruo sul dissenso, in ogni caso non superiore al doppio del termine previsto per la chiusura dei lavori della conferenza, e sulle sue motivazioni. Qualora l'intesa non venga raggiunta, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministero competente, assume con decreto la determinazione conclusiva del procedimento.
  10. Quando lo Stato è l'amministrazione procedente o è comunque compreso tra le amministrazioni aventi potere decisorio e quando sono stati manifestati uno o più dissensi in conferenza, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, insieme al Ministero competente, ricerca l'intesa tra le amministrazioni presenti in conferenza, mediante un confronto completo e per un periodo di tempo congruo sul dissenso, in ogni caso non superiore al doppio del termine previsto per la chiusura dei lavori della conferenza, e sulle sue motivazioni. Qualora l'intesa non venga raggiunta, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministero competente, assume con decreto la determinazione conclusiva del procedimento.
24. 015. D'Alia.

  Dopo l'articolo 24 inserire i seguenti:

Art. 24-bis.
(Regole tecniche per l'attuazione della Agenda digitale).

  1. Le regole tecniche previste dall'attuazione dell'Agenda digitale italiana, come definita dall'articolo 47 del decreto-legge n. 5 del febbraio 2012, sono adottate con le modalità previste dall'articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Qualora non ancora adottate e decorsi ulteriori trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i decreti recanti regole tecniche di attuazione del Codice della amministrazione digitale sono dettati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri anche ove non sia pervenuto il concerto dei Ministri interessati.
  2. Al comma 1 dell'articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 in fondo è aggiunto il periodo: «Le amministrazioni competenti, la Conferenza Unificata e il Garante per la protezione dei dati personali rispondono entro trenta giorni dalla richiesta di parere. In mancanza di risposta nei termini sopra indicati il parere si intende integralmente positivo».

Art. 24-ter.
(Servizi in rete e basi di dati delle pubbliche amministrazioni).

  1. A decorrere dal centottantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le amministrazioni che non rispettano quanto prescritto dall'articolo 63 e dall'articolo 52, comma 1 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e successive modificazioni e integrazioni sono soggette alla sanzione prevista dall'articolo 19 comma 5 lettera b).
  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e successive modificazioni e integrazioni comunicano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri l'elenco delle basi dati in loro gestione, specificandone funzioni, dimensione dei dati conservati e loro caratteristiche, costi di gestione, numero e tipologia di utenti.
  3. I soggetti di cui al comma precedente, anche ai fini di quanto stabilito dall'articolo 50-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e successive modificazioni e integrazioni, presentano entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto un piano di razionalizzazione delle banche dati che preveda la riduzione almeno a un quinto del numero delle basi dati.

Art. 24-quater.
(Comunicazioni tra le pubbliche amministrazioni).

  1. Le pubbliche amministrazioni comunicano tra loro attraverso la messa a disposizione, mediante il sistema pubblico di connettività di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni, degli accessi alle proprie basi di dati alle altre amministrazioni applicando le regole per l'interoperabilità dei sistemi informativi stabilite dal medesimo decreto legislativo.
24. 016. Brunetta, Centemero.

  Dopo l'articolo 24 inserire il seguente:

Art. 24-bis.
(Semplificazioni per la compravendita di fondi agricoli di esiguo valore economico).

  1. I contratti fra privati che hanno per oggetto fondi agricoli con superficie non superiore a 5.000 metri quadrati o con un valore economico inferiore a cinquemila euro possono essere rogati dal segretario del comune di ubicazione dei fondi o, nel caso di contratti aventi ad oggetto appezzamenti di terreno agricolo che insistono sul territorio di più comuni, dal segretario del comune nel quale insiste la porzione maggiore del fondo. Il segretario comunale può provvedere anche alle autenticazioni delle sottoscrizioni dei privati che hanno stipulato i contratti per i suddetti fondi.
24. 017. Gallinella, Lombardi, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Fraccaro.

  Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:

Art. 24-bis.
(Semplificazioni in materia di disposizioni sanzionatorie).

  1. All'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Le sanzioni attualmente previste in caso di annullamento dell'atto di assenso dell'amministrazione si applicano anche nel caso in cui l'amministrazione abbia esercitato il potere di cui all'articolo 21-octies in caso di silenzio assenso o di scia».
24. 018. Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre.

  Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:

Art. 24-bis.

  1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 19, comma 3, al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nei casi di cui al comma 4»;
   b) all'articolo 21-quinquies, comma 1, dopo le parole: «situazione di fatto» sono aggiunte le seguenti: «non prevedibili al momento dell'adozione del provvedimento»;
   c) all'articolo 11-novies, comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «articolo 21-octies» sono inserite le seguenti: «esclusi i casi di cui all'articolo 21-octies, secondo comma»;
   d) all'articolo 21-novies, comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «entro un termine ragionevole» sono inserite le seguenti: «, in ogni caso non superiore a cinque anni dal momento di produzione degli effetti per i provvedimenti, anche taciti, di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici o di decorso del termine per l'esercizio dei poteri inibitori sulla segnalazione certificata o sulla denuncia di inizio attività. I provvedimenti di annullamento d'ufficio già adottati oltre il suddetto termine di cinque anni alla data di entrata in vigore della presente disposizione perdono efficacia, fatte salve le sanzioni già eseguite».
24. 019. Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre.

  Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:

Art. 24-bis.
(Modifiche agli articoli 7 e 8 della legge 11 novembre 2011, n. 180, in materia di obblighi informativi del Dipartimento della funzione pubblica).

  1. Alla legge 11 novembre 2011, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 7, il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «Il Dipartimento della funzione pubblica predispone, entro il 30 aprile di ciascun anno, una relazione annuale sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, valuta il loro impatto in termini di semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi per i cittadini e le imprese, anche utilizzando strumenti di consultazione delle categorie e dei soggetti interessati, e la trasmette alla Commissione parlamentare per la semplificazione»;
   b) all'articolo 8, comma 2-bis, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «La relazione è comunicata al DAGL, pubblicata nel sito istituzionale del Governo e trasmessa alla Commissione parlamentare per la semplificazione entro il 30 aprile di ciascun anno».
  L'emendamento modifica la legge n. 180 del 2011 (Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese) al fine di prevedere oneri informativi del Governo verso la Commissione sul tema della riduzione degli oneri amministrativi.
24. 020. Mucci.

  Dopo articolo 24, inserire il seguente:

Art. 24-bis.
(Modifiche all'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di attività consultiva).

  All'articolo 16, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, sono tenuti a rendere i pareri ad essi obbligatoriamente richiesti entro venti giorni dal ricevimento della richiesta, che il responsabile del procedimento deve formulare entro dieci giorni dall'avvio del medesimo».
  L'emendamento modifica la legge n. 241 del 1990 (sul procedimento amministrativo) cercando di accelerare i tempi del procedimento: il responsabile di ciascun procedimento amministrativo deve formulare le richieste di pareri agli organi consultivi entro dieci giorni dall'avvio del procedimento stesso.
24. 021. Mucci.

ART. 25.

  Al comma 1 premettere il seguente:
  01. All'articolo 330, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, primo periodo, dopo le parole «sia richiesto» inserire le seguenti «da disabili sensoriali o».
25. 8. Carnevali, Beni, Capone, Grassi, Paola Bragantini, D'Incecco, Lenzi, Gelli, Sbrollini, Casati, Fossati.

  Sopprimere il comma 1.
25. 18. Dall'Osso, Baroni, Cecconi, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Lombardi, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. All'articolo 330 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 sono introdotte le seguenti modifiche:
   a) al comma 4 dopo le parole «ai servizi territoriali della riabilitazione», sono inserite le seguenti: «e, eventualmente, dal rappresentante dell'associazione di persone con invalidità individuata dalla persona sottoposta ad accertamento sanitario. La partecipazione del rappresentante di queste ultime è comunque a titolo gratuito;
   b) al comma 5 le parole: «nonché da un rappresentante designato delle Associazioni di persone con invalidità esperto in materia» sono sostituite dalle seguenti: «e, eventualmente, dal rappresentante dell'associazione di persone con invalidità individuata dalla persona sottoposta ad accertamento sanitario. La partecipazione del rappresentante di queste ultime è comunque a titolo gratuito».
   c) al comma 9 dopo le parole: «da un medico di fiducia» sono inserite le seguenti: «o, eventualmente, dal rappresentante dell'associazione di persone con invalidità individuata dalla persona sottoposta ad accertamento sanitario».
25. 7. Carnevali, Beni, Capone, Grassi, Paola Bragantini, D'Incecco, Sbrollini, Casati, Fossati, Miotto.

  Al comma 1 sostituire le parole: da un rappresentante designato delle associazioni di persone con invalidità con le seguenti: da un rappresentante delle associazioni di persone con disabilità iscritte nell'apposito elenco provinciale.
25. 21. Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Lombardi, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1, sostituire le parole: nonché da un rappresentante designato delle Associazioni di persone con invalidità esperto in materia con le seguenti: nonché, eventualmente, dal rappresentante dell'associazione di persone con invalidità individuata dalla persona sottoposta ad accertamento sanitario.
25. 9. Carnevali, Beni, Capone, Grassi, Paola Bragantini, D'Incecco, Lenzi, Gelli, Sbrollini, Casati, Fossati, Miotto.

  Al comma 1 sostituire le parole: da un rappresentante designato delle associazioni di persone con invalidità con le seguenti: da un rappresentante designato dalla Consulta provinciale delle associazioni di persone con disabilità, ovvero in assenza della Consulta da un rappresentante delle associazioni di persone con disabilita iscritte nell'apposito elenco provinciale.
25. 23. Silvia Giordano, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero, Lombardi, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1 sostituire le parole: da un rappresentante designato delle associazioni di persone con invalidità con le seguenti: da un rappresentante designato dalla Consulta provinciale delle associazioni di persone con disabilità.
25. 22. Lorefice, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Mantero, Lombardi, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1 sostituire le parole: esperto in materia con le seguenti: esperto nella valutazione dell'incidenza psicofisica conseguente alle condizioni di disabilità.
25. 19. Grillo, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Lombardi, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1 dopo le parole: è comunque a titolo gratuito aggiungere il seguente periodo: In ogni caso il rappresentante di cui al presente comma, resta in carica per sei mesi e lo stesso non può essere riproposto.
25. 20. Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Lombardi, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Dopo il comma 1 aggiungere il comma 1-bis:
  1-bis. All'articolo 119, comma 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole «rilasciato dal medico di fiducia» è aggiunto il seguente periodo «La certificazione di cui al presente comma può essere inviata a cura del richiedente, anche in formato elettronico. La Commissione medica locale comunica all'interessato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale inviare la documentazione sanitaria di cui al presente comma».
25. 17. Di Vita, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Lombardi, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Al comma 2 dopo le parole: mutilazione o minorazione fisica aggiungere le seguenti: o sensoriale-sordità riconosciuta ai sensi della legge n. 381 del 1970.
25. 5. Carnevali, Beni, Capone, Grassi, Paola Bragantini, D'Incecco, Piccione, Sbrollini, Casati, Fossati, Lenzi.

  Al comma 3, sopprimere le parole da: dopo le parole fino alla fine del comma.
25. 30. Silvia Giordano, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero, Lombardi, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Al comma 4 lettera a), n. 1, sostituire la parola: quarantacinque con la seguente: trenta.
25. 16. Lorefice, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Mantero, Lombardi, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Al comma 4, lettera a) dopo il n. 2, aggiungere il seguente:
  2-bis dopo le parole: «da un medico specialista nella patologia denunciata» aggiungere le seguenti: «ovvero da medici specialisti nelle patologie denunciate».
25. 14. Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Lombardi, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Al comma 4, lettera b) sostituire la parola: novanta con la seguente: sessanta.
25. 15. Mantero, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Lombardi, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Al comma 5 primo periodo, sopprimere le parole: che abbiano provveduto a presentare domanda in via amministrativa entro i sei mesi antecedenti il compimento della maggiore età.
25. 13. Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Lombardi, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Al comma 6, sopprimere le parole:
  «, nonché ai soggetti riconosciuti dalle Commissioni mediche, individuate dall'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, affetti dalle patologie di cui all'articolo 42-ter, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,».
25. 6. Carnevali, Beni, Capone, Grassi, Paola Bragantini, D'Incecco, Sbrollini, Casati, Miotto, Fossati, Lenzi.

  Al comma 6 sopprimere le parole: e previa presentazione della domanda in via amministrativa.
25. 12. Dall'Osso, Baroni, Cecconi, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Lombardi, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Al comma 6 dopo le parole: in via amministrativa aggiungere le seguenti: da presentare entro i sei mesi antecedenti il compimento della maggiore età.
25. 28. Tentori, Rotta, Terrosi.

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
  «6-bis. Nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità, conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. La convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità è di competenza dell'INPS».
25. 4. Carnevali, Miotto, Scuvera, Beni, Capone, Grassi, Paola Bragantini, D'Incecco, Lenzi, Piccione, Gelli, Sbrollini, Casati, Fossati.

  Sostituire il comma 7, con il seguente:
  «7. L'articolo 1, comma 109, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 è abrogato».
25. 11. Di Vita, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Lombardi, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Sostituire il comma 7 con il seguente:
  «7. All'articolo 42-ter, comma 1 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013. n. 98 le parole: «che hanno ottenuto il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o di comunicazione» sono sostituite dalle seguenti: «nonché i soggetti di cui al comma 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90.».
25. 25. Silvia Giordano, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero, Lombardi, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le Commissioni mediche delle Aziende sanitarie locali sono integrate da due medici dell'Inps in qualità di componenti effettivi. Gli accertamenti che la Commissione medica integrata conclude con giudizio unanime comportano l'esclusione della persona disabile da ulteriori verifiche. Nel caso in cui la valutazione non unanime dell'accertamento da parte della Commissione medica integrata, derivi da giudizi di uno o entrambi i medici di nomina Inps, questi dovranno inserire la motivazione nel verbale, in questo caso l'INPS sospende l'invio del verbale alla persona disabile e acquisisce dalla Asl la documentazione sanitaria. Il Responsabile del Centro Medico Legale territorialmente competente, entro i successivi dieci giorni potrà validare il verbale agli atti ovvero disporre una nuova visita da effettuarsi entro i successivi venti giorni. Nel caso sia disposta una ulteriore visita questa sarà effettuata da una Commissione medica costituita da: un medico Inps, indicato dal Responsabile della Commissione medico legale, diverso dal componente della Commissione medica integrata con funzione di presidente, al quale è demandato il giudizio definitivo, da un medico rappresentante delle associazioni di categoria, e da un operatore sociale nei casi previsti dalla normativa vigente.
25. 26. Grillo, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Lombardi, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Sostituire il comma 9 con il seguente:
  9. All'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, è aggiunto in fine, il seguente comma:
  «2-bis. La persona handicappata affetta da invalidità uguale o superiore al 67 per cento non è tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista. Inoltre, per garantire il diritto alla partecipazione di ogni persona handicappata, devono essere previsti, a favore dei portatori di handicap intellettivo, casi di deroga alle specifiche prove, a partire da quelle di conoscenza delle lingue straniere e di informatica (come già richiamato dall'articolo 37 del decreto legislativo n. 165 del 2001).
25. 3. Beni, Capone, Grassi, Paola Bragantini, D'Incecco, Ribaudo, Sbrollini, Casati, Fossati.

  Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
  9-bis. Alla legge del 12 marzo 1999 n. 68 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 8, comma 1 primo periodo sopprimere le parole «risultano disoccupate e»;
   b) all'articolo 8, comma 2 primo periodo sopprimere le parole: «che risultano disoccupati»;
   c) all'articolo 16, comma 2 sopprimere le parole: «se non versino in stato di disoccupazione e».
*25. 2. Moscatt, Capone, Fossati, Gregori, Boccuzzi, Baruffi.

  Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
  9-bis: Alla legge del 12 marzo 1999, n. 68 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 8, comma 1, primo periodo, sono soppresse le parole: «risultano disoccupate e»;
   b) all'articolo 8, comma 2, primo periodo, sono soppresse le parole: «che risultano disoccupati»;
   e) all'articolo 16, comma 2, sono soppresse le parole: «se non versino in stato di disoccupazione e».
*25. 10. Gribaudo, Cinzia Maria Fontana, Giorgio Piccolo, Rotta, Gnecchi, Incerti, Gregori, Boccuzzi, Baruffi.

  Dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:
  9-bis. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge 3 agosto 2004, n. 206, è aggiunto il seguente:
  1-bis. Ai fini degli incrementi di pensione e di trattamento di fine rapporto o equipollenti di cui al comma 1 e del trattamento aggiuntivo di fine rapporto o equipollenti di cui al comma 1 dell'articolo 3, per i soli dipendenti privati invalidi, nonché per i loro eredi aventi diritto a pensione di reversibilità, che a termini del previgente articolo 2, comma 1 della legge abbiano presentato domanda entro il 30 novembre 2007, in luogo del 7,5 per cento e prescindendo da qualsiasi sbarramento al conseguimento della qualifica superiore, se prevista dai rispettivi contratti di categoria, si fa riferimento alla percentuale di incremento tra la retribuzione contrattuale immediatamente superiore e quella contrattuale posseduta dall'invalido all'atto del pensionamento, ove più favorevole.

  9-ter. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 3 della legge 3 agosto 2004, n. 206, è aggiunto il seguente:
  1-ter. I benefici previsti dal comma 1 spettano al coniuge e ai figli dell'invalido, anche se il matrimonio è stato contratto e/o i figli siano nati successivamente all'evento terroristico. Se l'invalido contrae matrimonio dopo che il beneficio è stato attribuito ai genitori, il coniuge e i figli di costui ne sono esclusi.

  9-quater. All'articolo 4, comma 2, penultimo rigo, è inserito il seguente periodo: «Agli effetti di quanto disposto dal presente comma, è indifferente che la posizione assicurativa obbligatoria inerente al rapporto di lavoro dell'invalido sia aperta al momento dell'evento terroristico o successivamente. In nessun caso, sono opponibili termini o altre limitazioni temporali alla titolarità della posizione e del diritto al beneficio che ne consegue.».
  9-quinquies. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 9-bis, 9-ter e 9-quater è autorizzata aggiuntivamente per l'anno corrente la spesa di euro 1.000.000,00, a valere direttamente sulle risorse del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura.
  9-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 9-bis, 9-ter e 9-quater valgono a stabilire in via definitiva criteri interpretativi e di applicazione più aderenti alle finalità di favore della legge 3 agosto 2004, n. 206, nei riguardi degli invalidi vittime del terrorismo e dei loro famigliari.
  9-septies. Le nuove norme entrano in vigore dalla stessa data di pubblicazione del provvedimento in discussione, e dispiegano i loro effetti con riferimento a tutte le situazioni esistenti alla data di entrata in vigore della legge n. 206 del 2004.
25. 1. Bolognesi.

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
  9-bis. All'articolo 20 comma 1 del decreto-legge 1o luglio 2009 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 settembre 2009 n. 102, dopo le parole: «proprie risorse umane», aggiungere le seguenti: «ivi compresi i medici, ancorché non in possesso dei titolo di specializzazione, di cui all'articolo 4, comma 10-bis, decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.».
  9-ter. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
*25. 24. Russo.

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
  9-bis. All'articolo 20 comma 1 decreto-legge 1o luglio 2009 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 settembre 2009 n. 102, dopo le parole: «proprie risorse umane», aggiungere le seguenti: «ivi compresi i medici, ancorché non in possesso dei titolo di specializzazione, di cui all'articolo 4, comma 10-bis, decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.».
  9-ter. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
*25. 27. Dorina Bianchi, Piccone.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.

  1. Al secondo periodo del comma 1, dell'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché a malattie croniche e invalidanti individuate ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 28 maggio 1999, n. 329, e nei casi di assenza per malattia di lavoratori ai quali è stato riconosciuto almeno il 75 per cento di invalidità».
25. 01. Lorefice, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Mantero, Lombardi, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

ART. 26.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. La ricetta dematerializzata di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 12 novembre 2011 n. 264, dovrà essere messa a regime in ogni singola regione e provincia autonoma, entro la data del 31 dicembre 2015. La mancata diffusione e messa a regime della ricetta dematerializzata entro il termine di cui al presente comma, comporta per le singole regioni e province autonome inadempienti, la riduzione, a partire dall'anno 2016, dello 0,5 per cento dell'assegnazione annuale delle quote di parte corrente del fondo sanitario nazionale.
26. 1. Lorefice, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Mantero, Lombardi, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

ART. 27.

  Al comma 1, premettere la seguente lettera:
  0a) Al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: Quando dallo svolgimento della professione sanitaria deriva comunque un danno al paziente esso è risarcito ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile.
27. 6. Centemero.

  Al comma 1, lettera a), dopo la parola: sanitarie, aggiungere le seguenti: anche nell'esercizio dell'attività libero professionale intramoenia.
27. 2. Calabrò, Garofalo, Roccella.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Gli obblighi assicurativi di cui all'articolo 3, comma 5, lettera e), del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, non trovano applicazione nei confronti del professionista sanitario che opera nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente con il Servizio sanitario nazionale. Restano fermi gli obblighi delle Aziende sanitarie nei confronti dei proprio personale dipendente.
27. 4. Migliore, Pilozzi, Di Salvo, Fava, Labriola, Lacquaniti, Lavagno, Nardi, Piazzoni, Zan.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente 1-bis:
  1-bis: È fatto obbligo a ciascuna azienda del Servizio sanitario nazionale (SSN), a ciascuna struttura o ente privato operante in regime autonomo o accreditato con il SSN ed a ciascuna struttura o ente che, a qualunque titolo, renda prestazioni sanitarie a favore di terzi, di dotarsi di copertura assicurativa o di altre analoghe misure per responsabilità civile verso terzi (RCT) e per responsabilità civile verso prestatori d'opera (RCO), a tutela dei pazienti e del personale.
27. 8. Miotto, Capone, Grassi, Paola Bragantini, D'Incecco, Piccione, Sbrollini, Casati, Fossati, Lenzi, Carnevali.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente 1-bis:
  Gli obblighi assicurativi di cui all'articolo 3, comma 5, lettera e), del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, non trovano applicazione nei confronti del professionista sanitario che opera nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente con il Servizio sanitario nazionale. Restano fermi gli obblighi delle Aziende sanitarie nei confronti del proprio personale dipendente.
*27. 9. Miotto, Capone, Grassi, Paola Bragantini, D'Incecco, Sbrollini, Casati, Fossati, Lenzi, Carnevali.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:
  1-bis. Gli obblighi assicurativi di cui all'articolo 3, comma 5, lettera e), del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, non trovano applicazione nei confronti del professionista sanitario che opera nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente con il SSN, fermi restando gli obblighi delle Aziende sanitarie nei confronti del proprio personale dipendente.
*27. 10. Gigli, D'Alia.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Gli obblighi assicurativi di cui all'articolo 3, comma 5, lettera e), del decreto-legge n. 138 dei 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, non trovano applicazione nei confronti dei professionista sanitario che opera nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente con il Servizio sanitario nazionale. Restano fermi gli obblighi delle Aziende sanitarie nei confronti del proprio personale dipendente.
*27. 5. Rondini, Matteo Bragantini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Gli obblighi assicurativi di cui all'articolo 3, comma 5, lettera e), del decreto-legge n. 138 dei 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, non trovano applicazione nei confronti del professionista sanitario che opera nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente con il Servizio sanitario nazionale. Restano fermi gli obblighi delle Aziende sanitarie nei confronti del proprio personale dipendente.
*27. 11. Palese.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Gli obblighi assicurativi di cui all'articolo 3, comma 5, lettera e), del decreto-legge n. 138 dei 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, non trovano applicazione nei confronti del professionista sanitario che opera nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente con il Servizio sanitario nazionale. Restano fermi gli obblighi delle Aziende sanitarie nei confronti del proprio personale dipendente.
*27. 12. Palma, Salvatore Piccolo, Covello.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. I corsi regolarmente autorizzati ed i diplomi rilasciati ai sensi della legge 19 maggio 1971 n. 403 e decreto ministeriale 17 febbraio 1997 n. 105, continuano ad avere piena efficacia e abilitano all'esercizio della relativa professione.
27. 13. Dall'Osso, Baroni, Cecconi, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Sopprimere il comma 2.

  Conseguentemente dopo il comma 4, è inserito il seguente comma:
  4-bis. Al comma 3, all'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: «il Comune acquisisce» sono inserite le parole: «entro 30 giorni dalla richiesta di autorizzazione».
27. 14. Lorefice, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Mantero, Lombardi, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Sopprimere il comma 2.
*27. 15. Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Nesci, Lombardi, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Sopprimere il comma 2.
*27. 16. Nicchi, Kronbichler, Quaranta, Airaudo, Placido.

  Sopprimere il comma 2.
*27. 17. Monchiero.

  Sopprimere il comma 2.
*27. 18. Balduzzi, Monchiero.

  Sopprimere il comma 2.
*27. 19. Palese.

  Sopprimere il comma 2.
*27. 20. Lenzi, Bindi, Miotto, Pollastrini, Carnevali, Capone, Grassi, Paola Bragantini, D'Incecco, Amato, Romanini, Lauricella, Fassina, Piccione, Roberta Agostini, Sbrollini, Casati, Fossati, Gribaudo.

  Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: Tale abrogazione ha effetto anche in relazione alle domande già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge e per le quali non è stato ancora emesso parere da parte della regione.
27. 21. Sgambato.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Le strutture sanitarie, realizzate in assenza dell'acquisizione da parte del comune competente per territorio, della verifica di compatibilità del progetto da parte della Regione, in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale non possono presentare richiesta di accreditamento istituzionale nell'ambito e per conto del servizio sanitario nazionale per almeno 20 anni.
27. 22. Silvia Giordano, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero, Nesci, Lombardi, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Al comma 3, dopo le parole: da trenta. aggiungere le seguenti: All’ articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013 n. 44 sostituire il comma 2 con il seguente:
  I componenti non di diritto del Consiglio Superiore di Sanità sono individuati tra i docenti universitari in materie scientifiche, i dirigenti di strutture complesse del servizio sanitario nazionale e, in numero non superiore a 3 , tra i magistrati ordinari e avvocati dello Stato. Entro sei mesi dalla sua costituzione il Consiglio Superiore di Sanità approva un proprio regolamento interno che disciplina gli eventuali casi di conflitto di interesse.
27. 23. Lenzi, Gelli, Sbrollini, Casati, Capone, Miotto, Fossati, Carnevali.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. All'articolo 55-septies comma 5 decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, dopo le parole: «malattia dei dipendenti», aggiungere il seguente periodo: «facendo ricorso alte liste speciali di cui all'articolo 5, comma 12, decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983 n. 638 e alle Aziende sanitarie locali.
  4-ter. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
27. 24. Dorina Bianchi, Piccone.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis.
(Razionalizzazione ed unificazione delle visite fiscali relative ad assenze per malattia dei dipendenti pubblici e privati)

  a) Al comma 3 dell'articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «gli enti del servizio sanitario nazionale e le altre amministrazioni interessate svolgono» sono sostituite dalla seguente: «svolge»;
   b) Al comma 339 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «effettuati dalle aziende sanitarie locali» sono sostituite da «effettuati dall'INPS»;
   c) Al comma 5 dell'articolo 17 della legge 15 luglio 2011 n. 111, le parole: «effettuati dalle aziende sanitarie locali» sono sostituite da: «effettuati dall'INPS»;
   d) Al comma 5-bis dell'articolo 17 della legge 15 luglio 2011 n. 111, come introdotto dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, le parole: effettuati dalle aziende sanitarie locali» sono sostituite da: «effettuati dall'INPS»;
   e) Nei limiti delle risorse stanziate dal comma 5 dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le funzioni di accertamento medico-legale relative alle assenze per malattia dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono svolte esclusivamente, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dall'istituto nazionale della previdenza sociale, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
   f) L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per l'effettuazione degli accertamenti medico legali relative alle assenze per malattia, si avvale, ai sensi dell'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dei medici inseriti nelle liste speciali di cui all'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013. n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute ed il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti l'INPS e la Federazione nazionale degli ordini dei medici, sono stabilite le modalità di attuazione dei controlli sulle assenze per malattia dei dipendenti pubblici, della raccolta ed elaborazione dei dati concernenti le assenze e le verifiche compiute, la remunerazione delle prestazioni rese;
   g) Fermo restando il prioritario utilizzo dei medici inseriti delle liste speciali di cui all'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con il decreto di cui alla lettera f) sono, altresì, definiti, sulla base della valutazione dei fabbisogni da effettuare dopo il completamento delle assegnazioni delle funzioni, i requisiti e i criteri per l'inserimento nelle attività di cui alla lettera   f) dei medici che con rapporto libero professionale o con contratti a tempo determinato, alla data di entrata in vigore della presente legge, prestano funzioni di accertamento medico legali relativi alle assenze per malattia presso le ASL e di coloro che risultano iscritti, a decorrere dal 1° gennaio 2008, nelle liste di cui all'articolo 5, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638;
   h) Fino all'adozione del decreto di cui alla lettera f), continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali dell'8 maggio 2008.
27. 25. Dorina Bianchi, Piccone.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  5. All'articolo 55-septies, comma 5, decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, dopo le parole: «malattia dei dipendenti», aggiungere il seguente periodo: «facendo ricorso alle liste speciali di cui all'articolo 12 decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983 n. 638 e alle Aziende sanitarie locali».
  6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»
27. 26. Russo.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:
  5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, l'esercente la professione sanitaria risponde dei danni cagionati nello svolgimento della propria attività ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile.
27. 27. Centemero, Gelmini.

  Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
  4-bis. Le prescrizioni e i trattamenti medici devono essere ispirati ad aggiornate e sperimentate acquisizioni scientifiche tenuto conto dell'uso appropriato delle risorse, sempre perseguendo il beneficio del paziente secondo criteri di equità. È vietata l'adozione e la diffusione di terapie segrete e di terapie o pratiche non sottoposte al vaglio della comunità scientifica e delle autorità competenti. Il medico può sempre rifiutare di collaborare direttamente a terapie non provate scientificamente o non supportate da adeguata sperimentazione e documentazione clinico scientifica o non rientranti in sperimentazioni cliniche autorizzate secondo la normativa vigente permanendo comunque l'obbligo di assistenza del paziente.
  4-ter. Per quanto attiene ai medicinali per terapie avanzate preparati su base non ripetitiva il responsabile dei laboratorio di fabbricazione o ospedaliero risponde della qualità e della sicurezza del prodotto, della completa tracciabilità dello stesso sin dal materiale di partenza nonché della documentazione e registrazione di ogni singola fase di produzione.
27. 28. Lenzi, Sbrollini, Casati, Miotto, Carnevali.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:
  4-bis. Salvo prova contraria si presume che il soggetto che assume l'obbligazione di curare il paziente con organizzazione dei mezzi necessari non sia in colpa se:
   a) ha adottato ed efficacemente attuato, prima del verificarsi del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire rischi della specie di quello verificatosi;
   b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

  La medesima presunzione si applica ai collaboratori del soggetto di cui al precedente periodo che abbiano applicato quanto previsto dai modelli di organizzazione e gestione.
27. 29. Mottola, Centemero.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:
  4-bis. Il combinato disposto degli articoli 1173, 1321 e 1228 del codice civile e dell'articolo 3, comma 1 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 si interpreta nel senso che, nel caso in cui un soggetto pubblico o privato assuma, con organizzazione dei mezzi necessari, l'obbligazione di curare il paziente e le obbligazioni ad essa accessorie quali quelle di ospitarlo e fornirgli vitto adeguato, il rapporto contrattuale si instaura con tale soggetto, il quale risponde anche del fatto dei propri collaboratori, inclusi tra questi gli esercenti professioni sanitarie, e non direttamente con questi ultimi. I suddetti collaboratori rispondono esclusivamente a titolo extracontrattuale, ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, nei confronti dei paziente.
27. 30. Mottola, Centemero.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. L'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990 è sostituito dal seguente:
  «Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dall'inumazione. Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni. Qualora si accerti che col turno di rotazione decennale la mineralizzazione dei cadaveri è incompleta, esso deve essere prolungato per il periodo determinato dall'autorità sanitaria della Regione competente.
  Decorso il termine fissato senza che si sia ottenuta la completa mineralizzazione dei cadaveri, la Regione dispone per la correzione della struttura fisica del terreno o per il trasferimento del cimitero. Quando si accerti che in un cimitero, per particolari condizioni di composizione e di struttura del terreno, la mineralizzazione dei cadaveri si compie in un periodo più breve, ogni Regione può autorizzare l'abbreviazione del turno di rotazione, che, comunque, non può essere inferiore a tre anni. In deroga a quanto sopra, solo per i cadaveri di bambini morti prima dei cinque anni di età, le Regioni possono autorizzare tempi di inumazione più brevi che comunque non possono essere inferiori ai venti mesi.
  Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Sindaco».
27. 31. Calabrò.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:
  1. All'articolo 11 del decreto-legge 2013, n. 150, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2014 n. 15, sostituire le parole: «31 dicembre 2014» con le seguenti: «31 dicembre 2015».
27. 01. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.

  Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

Art. 27-bis.
(Razionalizzazione ed unificazione delle visite fiscali relative ad assenze per malattia dei dipendenti pubblici e privati).

  a) Al comma 3 dell'articolo 55-septies del decreto legislativo, 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «, gli enti dei servizio sanitario nazionale e le altre amministrazioni interessate svolgono» sono sostituite dalla seguente: «svolge»;
  b) Al comma 339 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «effettuati dalle aziende sanitarie locali» sono sostituite da: «effettuati dall'INPS»;
  c) Al comma 5 dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: «dalle aziende sanitarie locali, in applicazione dell'articolo 71, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'articolo 17, comma 23, del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102:» sono sostituite dalle seguenti: «dall'INPS»;
  d) Nei limiti delle risorse stanziate dal comma 5 dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le funzioni di accertamento medico-legale relative alle assenze per malattia dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono svolte esclusivamente, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 155;
  e) L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per l'effettuazione degli accertamenti medico legali relative alle assenze per malattia, si avvale, ai sensi dell'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dei medici inseriti nelle liste speciali di cui all'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute ed il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti l'INPS e la Federazione nazionale degli ordini dei medici, sono stabilite le modalità di attuazione dei controlli sulle assenze per malattia dei dipendenti pubblici, della raccolta ed elaborazione dei dati concernenti le assenze e le verifiche compiute, la remunerazione delle prestazioni rese;
  f) Fermo restando il prioritario utilizzo dei medici inseriti delle liste speciali di cui all'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con il decreto di cui alla lettera e) sono, altresì definiti, sulla base della valutazione dei fabbisogni da effettuare dopo il completamento delle assegnazioni delle funzioni, i requisiti e i criteri per l'inserimento nelle attività di cui alla lettera e) dei medici che con rapporto libero professionale o con contratti a tempo determinato, alla data di entrata in vigore della presente legge, prestano funzioni di accertamento medico legali relativi alte assenze per malattia presso le ASL e di coloro che risultano iscritti, a decorrere dal 1° gennaio 2008, nelle liste di cui all'articolo 5, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638;
  g) Fino all'adozione del decreto di cui alla lettera e), continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali dell'8 maggio 2008.
27. 02. Censore, Bossio, Aiello.

  Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

Art. 27-bis.
(Razionalizzazione ed unificazione delle visite fiscali relative ad assenze per malattia dei dipendenti pubblici e privati).

  1. Al comma 3, dell'articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «, gli enti del servizio sanitario nazionale e le altre amministrazioni interessate svolgono» sono sostituite dalla seguente: «svolge».
  2. Il comma 339 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è soppresso.
  3. Al comma 5 dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: «dalle aziende sanitarie locali, in applicazione dell'articolo 71, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'articolo 17, comma 23, del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102:» sono sostituite dalle seguenti: «dall'INPS».
  4. Nei limiti delle risorse stanziate dal comma 5 dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le funzioni di accertamento medico-legale relative alle assenze per malattia dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono svolte esclusivamente, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dall'istituto nazionale della previdenza sociale, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 155.
  5. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per l'effettuazione degli accertamenti medico legali relative alle assenze per malattia, si avvale, ai sensi dell'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dei medici inseriti nelle liste speciali di cui all'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013. n. 101. convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute ed il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti l'INPS e la Federazione nazionale degli ordini dei medici, sono stabilite le modalità di attuazione dei controlli sulle assenze per malattia dei dipendenti pubblici, della raccolta ed elaborazione dei dati concernenti le assenze e le verifiche compiute, la remunerazione delle prestazioni rese.
  6. Fermo restando il prioritario utilizzo dei medici inseriti delle liste speciali di cui all'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con il decreto di cui al comma 5 sono, altresì definiti, sulla base della valutazione dei fabbisogni da effettuare dopo il completamento delle assegnazioni delle funzioni, i requisiti e i criteri per l'inserimento nelle attività di cui al comma 5 dei medici che con rapporto libero professionale o con contratti a tempo determinato, alla data di entrata in vigore della presente legge, prestano funzioni di accertamento medico legali relativi alle assenze per malattia presso le ASL e di coloro che risultano iscritti, a decorrere dal 1o gennaio 2008, nelle liste di cui all'articolo 5, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.
  7. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 5, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali dell'8 maggio 2008.
  8. Gli eventuali risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del presente articolo, sono destinati al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.
27. 03. Migliore, Pilozzi, Di Salvo.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Semplificazioni in materia di spettacolo dal vivo).

  1. All'articolo 141, comma secondo, del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635, dopo le parole: «a 200 persone» sono aggiunte le seguenti: «non necessita il parere sul progetto e».
27. 04. Tentori, Rotta, Terrosi.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Semplificazioni in materia di pubblico spettacolo).

  1. Il Ministero della Semplificazione e della Pubblica Amministrazione, di concerto con il ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, sentito il parere della Conferenza Unificata e in coordinamento con gli uffici SIAE, nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta disposizioni per orientare l'iniziativa dei Comuni a semplificare e rendere efficienti le procedure relative all'autorizzazione e allo svolgimento delle attività di pubblico spettacolo;
  2. Le disposizioni di cui al comma 1, sono indette nel rispetto di precisi criteri:
   a) valorizzazione e diffusione delle buone pratiche già attuate da comuni virtuosi e attivazione di sperimentazioni volte a semplificare i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività di pubblico spettacolo;
   b) adeguamento e armonizzazione della normativa relativa allo Sportello Unico Attività Produttive includendo i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività di pubblico spettacolo;
   c) previsione di specifica modulistica uniforme su tutto il territorio nazionale, privilegiando la procedura telematica, anche attraverso il potenziamento del portale on line «impresainungiorno.gov.it» e l'utilizzo della posta elettronica certificata;
   d) valorizzazione dello strumento dell'autocertificazione, in particolare per gli eventi di piccola-media dimensione;
   e) istituzione di un'anagrafe dei luoghi per lo spettacolo (Venue) contenente le ipotesi di allestimento pre-autorizzate dalle commissioni di vigilanza da poter adottare integralmente senza dover ripresentare ogni volta l'intera documentazione;
   f) istituzione di un'anagrafe degli organizzatori di spettacoli dal vivo contenente tutta la documentazione inerente gli stessi;
   g) redazione, di concerto con SIAE, di un tariffario ragionato e semplificato che preveda agevolazioni per spettacoli di base.

  3. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito presso il ministero della Semplificazione e della Pubblica Amministrazione un Fondo denominato «Fondo per la Semplificazione in materia di Spettacolo».
27. 05. Tentori, Rotta, Terrosi.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.

  1. L'articolo 48 della legge 24 novembre 2003 n. 326 è soppresso. Le funzioni, le competenze e il personale dell'AIFA, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono trasferiti alla Direzione Generale dei dispositivi medici, del servizio farmaceutico e della sicurezza delle cure del Ministero della salute.
27. 06. Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Lombardi, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.

  1. L'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, e successive modificazioni, è soppressa.
27. 07. Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Lombardi, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

Art. 27-bis.
(Semplificazioni in materia di autorizzazione sismica).

  1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 3 (L), comma 2, le parole: «dall'articolo 34 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 29, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42»;
   b) dopo l'articolo 3 (L) è inserito il seguente:
  Art. 3-bis. 1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai capi I, II e IV della parte seconda del presente testo unico, riguardanti la sicurezza delle costruzioni, si considerano, concordemente agli articoli 52 e 83:
   a) interventi «di carattere primario» nei riguardi della pubblica incolumità:
    1) gli interventi di sopraelevazione o di ampliamento, con opere strutturalmente connesse, di costruzioni esistenti;
    2) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti;
    3) le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche;
    4) gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, definite con apposito provvedimento del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;
   b) interventi «di carattere secondario» nei riguardi della pubblica incolumità:
    1) le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti;
    2) le nuove costruzioni che non rientrano nelle fattispecie di cui al punto a.3);
   c) interventi «minori» quelli che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.

  2. Per i medesimi fini del comma 1, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di intesa con le Regioni, definisce le linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui al medesimo comma 1, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'articolo 93. Nelle more dell'emanazione delle linee guida, le Regioni possono comunque dotarsi di specifiche elencazioni o confermare le disposizioni vigenti. A seguito dell'emanazione delle linee guida, le Regioni adottano specifiche elencazioni di adeguamento alle stesse.;
   c) l'articolo 65 (R) è sostituito dal seguente: Art. 65 (L) Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche (legge 5 novembre 1971, n. 1086, articoli 4 e 6).

  1. Le opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore, prima del loro inizio, devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico.
  2. Nella denuncia devono essere indicati i nomi ed i recapiti del committente, del progettista delle strutture, del direttore dei lavori e del costruttore.
  3. Alla denuncia devono essere allegati:
   a) il progetto dell'opera, firmato dal progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite, l'ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture e quanto altro occorre per definire l'opera sia nei riguardi dell'esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione;
   b) una relazione illustrativa firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e le prestazioni dei materiali che verranno impiegati nella costruzione.

  4. Lo sportello unico rilascia al costruttore, all'atto stesso della presentazione, l'attestazione dell'avvenuto deposito.
  5. Anche le varianti che nel corso dei lavori si intendano introdurre alle opere di cui al comma 1, previste nel progetto originario, devono essere denunciate, prima di dare inizio alla loro esecuzione, allo sportello unico nella forma e con gli allegati previsti nel presente articolo.
  6. A strutture ultimate, entro il termine di sessanta giorni, il direttore dei lavori deposita allo sportello unico una relazione sull'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3. allegando:
   a) i certificati delle prove sui materiali impiegati, emessi da laboratori di cui all'articolo 59;
   b) per le opere con elementi precompressi, ogni indicazione inerente alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in coazione;
   c) l'esito delle eventuali prove di carico, accludendo le copie dei relativi verbali firmate per copia conforme.

  7. All'atto della presentazione della relazione di cui al comma 6, lo sportello unico rilascia al direttore dei lavori l'attestazione dell'avvenuto deposito della relazione e provvede altresì a trasmettere tale relazione al competente ufficio tecnico regionale.
  8. Il direttore dei lavori consegna al collaudatore la relazione, unitamente alla restante documentazione di cui al comma 6.
  9. Per gli interventi di cui all'articolo 3-bis, comma 1, lettera b), numero 1, e c), le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 non si applicano.;
   d) all'articolo 67:
  1) Il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità devono essere sottoposte a collaudo statico.»;
  2) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Completata la struttura, il direttore dei lavori ne dà comunicazione allo sportello unico e al collaudatore che ha sessanta giorni di tempo per depositare il collaudo.»;
  3) il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Il collaudatore redige, sotto la propria responsabilità, il certificato di collaudo che invia allo sportello unico, il quale, per gli interventi di cui all'articolo 3-bis, comma 1, lettera a), ne trasmette copia all'Ufficio Tecnico Regionale ovvero ad altro Ente competente.»;
  4) dopo il comma 8 è inserito il seguente: «8-bis. Per gli interventi di cui all'articolo 3-bis, comma 1, lettera b), numero 1, e c), il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori.»;
   e) all'articolo 90 (L):
  1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. È consentita, nel rispetto delle disposizioni del presente testo unico, degli strumenti urbanistici e delle norme tecniche vigenti, la sopraelevazione degli edifici realizzati con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche di cui agli articoli 52 e 83, purché il complesso della struttura sia conforme alle medesime norme.».
  2) il comma 2 è soppresso;
   f) l'articolo 93 (R) è sostituito dal seguente:
  Art. 93 (L) Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche (legge 2 febbraio 1974, n. 64, articoli 17 e 19).

  1. Nelle zone sismiche di cui all'articolo 83, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto allo sportello unico, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore.
  2. Alla domanda deve essere allegato il progetto, debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile Iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori.
  3. Il contenuto minimo del progetto è determinato dal competente Ufficio Tecnico Regionale. In ogni caso il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti, sezioni, relazione generale ed eventuali relazioni specialistiche.
  4. I progetti relativi ai lavori di cui al presente articolo sono accompagnati da una dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e la coerenza tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.
  5. Per tutti gli interventi il preavviso scritto con il contestuale deposito del progetto e dell'asseverazione di cui al comma 4, è valido anche agli effetti della denuncia dei lavori di cui all'articolo 65.
  6. In ogni comune deve essere tenuto un registro delle denunzie dei lavori di cui al presente articolo.
  7. Il registro deve essere esibito, costantemente aggiornato, a semplice richiesta, ai funzionari, ufficiali ed agenti indicati nell'articolo 103.
   g) all'articolo 94:
    1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, non si possono iniziare lavori relativi ad interventi di «carattere primario», di cui all'articolo 3-bis, comma 1, lettera a), senza preventiva autorizzazione scritta del competente Ufficio Tecnico Regionale o di altro ente competente,»;
    2) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
  1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nelle località a bassa (zona 3) e a bassissima (zona 4) sismicità, ad eccezione delle strutture di interesse strategico e rilevante, di cui all'articolo 3-bis, comma 1, lettera a), numero 4.
  1-ter. Per gli interventi non soggetti ad autorizzazione preventiva, le Regioni possono istituire controlli anche con modalità a campione.;
   h) l'articolo 104 è sostituito dal seguente:
  Art. 104 (L) Costruzioni in corso (legge 2 febbraio 1974, n. 64, articolo 30; articoli 107 e 109 del decreto legislativo n. 267 del 2000).

  1. Non sono tenuti al rispetto delle disposizioni connesse alle zone sismiche di nuova classificazione, ovvero al rispetto di norme tecniche sopravvenute, coloro i quali, in possesso di regolare titolo abilitativo, abbiano effettivamente iniziato la costruzione prima dell'entrata in vigore del provvedimento di nuova classificazione o di nuove norme tecniche, purché le strutture siano ultimate entro i termini di validità dell'ultimo titolo abilitativo rilasciato: sono escluse eventuali proroghe rilasciate dopo l'entrata in vigore del provvedimento di nuova classificazione o di nuove norme tecniche, salvo ulteriore motivata proroga autorizzata dal competente Ufficio Tecnico Regionale o da altro Ente competente.
  2. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione anche per le opere pubbliche i cui lavori siano stati già appaltati o i cui progetti siano stati già approvati ai fini dell'espletamento della gara, prima dell'entrata in vigore del provvedimento di nuova classificazione sismica o di nuove norme tecniche.
  3. Nel caso in cui la costruzione non sia ultimata nel termine di cui al comma 1, entro i successivi 60 giorni dovrà essere presentata denuncia al competente Ufficio Tecnico Regionale o ad altro Ente competente per il tramite dello sportello unico, corredata da apposita relazione tecnica contenente la verifica della rispondenza della costruzione alle nuove disposizioni.
  4. L'Ufficio Tecnico Regionale competente o altro Ente competente, accertato lo stato dei lavori, nel caso in cui la relazione di cui al comma 3 stabilisca che la costruzione possieda il medesimo livello di sicurezza previsto dalla nuova classificazione sismica o dalle norme sopravvenute, autorizza la prosecuzione della costruzione, inviando copia dei provvedimento allo sportello unico per i necessari provvedimenti.
  5. Nel caso in cui la relazione di cui al comma 3 non permetta la prosecuzione della costruzione, l'Ufficio Tecnico Regionale competente o altro Ente competente, ne dà comunicazione allo sportello unico al fine dell'annullamento del titolo abilitativo edilizio e della richiesta di un idoneo progetto di adeguamento sismico ovvero della demolizione di quanto già costruito.
  6. I lavori strutturali in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore di nuove classificazioni sismiche, ultimati alla data del 30 giugno 2009, devono essere collaudati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nei rispetto della classificazione sismica e delle norme tecniche previgenti. Il certificato di collaudo è corredato, in tal caso, dalla valutazione della sicurezza, redatta ai sensi delle vigenti norme tecniche di cui agli articoli 52 e 83, con riferimento a vita nominale non inferiore al 60 per cento di quanto stabilito dalle predette norme per le nuove costruzioni.
  7. In caso di violazione degli obblighi stabiliti nel presente articolo si applicano le disposizioni della parte II, capo IV, sezione III del presente testo unico.

  2. Le linee guida di cui all'articolo 3-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, inserito dal comma 1, lettera b), sono adottate entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
27. 08. Abrignani.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Semplificazioni in materia di indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento).

  Al comma 10 dell'articolo 28 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché ai procedimenti amministrativi riguardanti persone fisiche».
27. 09. D'Alia.

  Dopo l'articolo 27, è aggiunto il seguente:

Art. 27-bis.
(Disposizioni in materia di medicinali omeopatici).

  1. All'articolo 20 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  1-bis. Al fine di procedere al rinnovo dell'autorizzazione alla commercializzazione, le aziende titolari possono presentare, per ciascun medicinale, una domanda secondo specifiche modalità semplificate, che prevedono la presentazione di dichiarazioni autocertificative del legale rappresentante dell'azienda richiedente concernenti la parte di qualità, la parte di sicurezza e la parte relativa all'uso omeopatico e che verranno stabilite con decreto dei Ministro della Salute da emanarsi entro il 30 novembre 2014, sentito il parere del Tavolo di Lavoro Tecnico presso l'Agenzia Italiana del Farmaco (determinazione del 3 luglio 2007) attualizzato nei suoi componenti.

  2. All'articolo 158, comma 12. dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «In ogni caso, per il rinnovo dei medicinali omeopatici presenti sul mercato alla data del 6 giugno 1995, la tariffa è pari ad euro ottocento per i medicinali unitari, indipendentemente dalle diluizioni e dalla forma farmaceutica, e ad euro milleduecento per i medicinali complessi, indipendentemente dal numero dei componenti e dalla forma farmaceutica.
  3. All'articolo 6, comma 8-undecies del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2018».
27. 010. Fossati, Beni, Capone, Grassi, Paola Bragantini, D'Incecco, Albini, Sbrollini, Casati, Miotto, Lenzi, Carnevali.

  Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

Art. 27-bis.
(Disposizioni di semplificazione e razionalizzazione in materia di medicina fiscale).

  1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge le funzioni di accertamento medico-legale relative alle assenze per malattia dei dipendenti pubblici e privati sono svolte, in via esclusiva, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
  2. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per l'effettuazione degli accertamenti medico legali relative alle assenze per malattia, si avvale, ai sensi dell'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dei medici inseriti nelle liste speciali di cui all'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013. n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013. n. 125.
  3. Il comma 3 dell'articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente: «L'Istituto nazionale della previdenza sociale svolge in via esclusiva le attività di cui al comma 2» nei limiti delle risorse stanziate dal comma 5 dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
  4. Al comma 5 dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: «dalle aziende sanitarie locali, in applicazione dell'articolo 71, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'articolo 17, comma 23, del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;» sono sostituite dalle seguenti: «dall'INPS».
  5. Il comma 339 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dal seguente: «A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge la quota delle risorse di cui all'articolo 17, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, da attribuire alle regioni, a fronte degli oneri da sostenere per gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali è destinata all'Inps».
  6. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro della Semplificazione e la Pubblica Amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali di categoria, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base delle valutazione dei fabbisogni da effettuare dopo il completamento delle assegnazioni delle funzioni, sono definite; la tipologia del rapporto contrattuale dei medici addetti agli accertamenti medico legali, con esclusione di chi si trova già in quiescenza, l'incompatibilità con altre funzioni che prevedano il rilascio di certificati di malattia di malattia, i requisiti ed i criteri per la definizione di graduatorie provinciali per reinserimento di eventuali ulteriori medici, fatto salvo il prioritario utilizzo dei medici inseriti nelle liste speciali di cui al comma 2 del presente articolo. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 5 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro lavoro e delle politiche sociali dell'8 maggio 2008.
  7. Il Ministro della Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, di concerto il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentito il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali e l'Inps definisce con proprio atto il riparto, per ogni pubblica amministrazione, delle risorse finanziarie da destinare alle visite fiscali. Ogni pubblica amministrazione è tenuta al pagamento, con fondi propri, delle visite fiscali richieste che non siano ricomprese nei fondi assegnati.
27. 011. Lenzi, Murer, Capone, Grassi, Paola Bragantini, D'Incecco, Amato, Albini, Moretto, Piccione, Gelli, Sbrollini, Casati, Miotto, Fossati, Carnevali.

ART. 28.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.
28. 2. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.

  Sopprimerlo.
* 28. 13. Di Salvo, Pilozzi, Piazzoni, Migliore, Lacquaniti, Nardi, Lavagno, Zan, Fava, Labriola.

  Sopprimerlo.
* 28. 15. Vignali, Dorina Bianchi.

  Sopprimerlo.
* 28. 16. Locatelli.

  Sopprimerlo.
*28. 17. Rubinato.

  Sopprimerlo.
* 28. 18. Abrignani, Squeri, Palese.

  Sopprimerlo.
* 28. 19. Gebhard.

  Sopprimerlo.
* 28. 20. Brunetta, Centemero.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 28.

  1. L'importo del diritto annuale vigente per l'anno 2014 a carico delle imprese, di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993 a 580 e successive modificazioni ed integrazioni, è ridotto del 30 per cento per il 2015, del 40 per cento per il 2016 e del 50 per cento a decorrere dal 2017.
  2. Il finanziamento dei servizi di cui all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 non finanziati dal diritto annuale è assicurato da tariffe fissate dall'Unioncamere e da diritti di segreteria ai sensi del comma 3 dell'articolo 18 della stessa legge che devono coprire integralmente i costi sostenuti.
**28. 14. Cirielli.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 28.

  1. L'importo del diritto annuale vigente per l'anno 2014 a carico delle imprese, di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 e successive modificazioni ed integrazioni, è ridotto del 30 per cento per il 2015, del 40 per cento per il 2016 e del 50 per cento a decorrere dal 2017.
  2. Il finanziamento dei servizi di cui all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 non finanziati dal diritto annuale è assicurato da tariffe fissate dall'Unioncamere e da diritti di segreteria ai sensi del comma 3 dell'articolo 18 della stessa legge che devono coprire integralmente i costi sostenuti.
**28. 11. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 28.

  1. L'importo del diritto annuale vigente per l'anno 2014 a carico delle imprese, di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 e successive modificazioni ed integrazioni, è ridotto del 30 per cento per il 2015, del 40 per cento per il 2016 e del 50 per cento a decorrere dal 2017.
  2. Il finanziamento dei servizi di cui all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 non finanziati dal diritto annuale è assicurato da tariffe fissate dall'Unioncamere e da diritti di segreteria ai sensi del comma 3 dell'articolo 18 della stessa legge che devono coprire integralmente i costi sostenuti.
**28. 7. Morassut, Marcon.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 28.

  1. L'importo dei diritto annuale vigente per l'anno 2014 a carico delle imprese, di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 e successive modifiche ed integrazioni, è ridotto del 30 per cento per il 2015, del 40 per cento per il 2016 e del 50 per cento a decorrere dal 2017.
  2. Il finanziamento dei servizi di cui all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993 580 non finanziati dal diritto annuale è assicurato da tariffe fissate dall'Unioncamere e dai diritti di segreteria di cui al comma 3 dell'articolo 18 della medesima legge i quali devono coprire integralmente i costi sostenuti.
**28. 4. Carrescia, Manzi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 28.

  1. L'importo del diritto annuale dovuto alle camere di commercio da parte delle imprese, come determinato per l'anno 2014 ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni ed integrazioni, è ridotto del 30 per cento per il 2015, del 40 per cento per il 2016 e del 50 per cento a decorrere dal 2017.
  2. Il finanziamento dei servizi di cui all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, non finanziati dal diritto annuale, è assicurato da tariffe fissate dall'Unioncamere e da diritti di segreteria, ai sensi del comma 3 dell'articolo 18 della stessa legge, che devono coprire integralmente i costi sostenuti.
**28. 21. Taranto, Martella, Dell'Aringa, Realacci, Benamati, Roberta Agostini, Ferrari, Gullo, Naccarato, Piccione, Bargero, Basso, Bini, Cani, Carra, Cenni, Culotta, Folino, Galperti, Ginefra, Impegno, Incerti, Lodolini, Maestri, Marantelli, Mariano, Montroni, Oliverio, Petitti, Ribaudo, Romanini, Paolo Rossi, Senaldi, Simoni, Taricco, Tartaglione, Terrosi, Brandolin, Rubinato, Gullo.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 28.

  1. L'importo del diritto annuale vigente per l'anno 2014 a carico delle imprese, di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1995 n. 580 e successive modificazioni ed integrazioni, è ridotto del 30 per cento per il 2015, del 40 per cento per il 2016 e del 50 per cento a decorrere dal 2017.
  2. Il finanziamento dei servizi di cui all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 non finanziati dal diritto annuale è assicurato da tariffe fissate dall'Unioncamere e da diritti di segreteria ai sensi del comma 3 dell'articolo 18 della stessa legge che devono coprire integralmente i costi sostenuti.
**28. 28. Misuraca, Dorina Bianchi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 28.

  1. L'importo del diritto annuale dovuto alle camere di commercio da parte delle imprese, come determinato per l'anno 2014 ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni ed integrazioni, è ridotto del 30 per cento per il 2015, del 40 per cento per il 2016 e del 50 per cento a decorrere dal 2017.
  2. Il finanziamento dei servizi di cui all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, non finanziati dai diritto annuale, è assicurato da tariffe fissate dall'Unioncamere e da diritti di segreteria ai sensi del comma 3 dell'articolo 18 della stessa legge che devono coprire integralmente i costi sostenuti.
**28. 29. Balduzzi, Monchiero.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 28.

  1. Al fine di consentire al sistema camerale di adottare modelli organizzativi compatibili con il nuovo quadro economico a decorrere dall'esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore del presente decreto, l'importo del diritto annuale a carico delle imprese di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 è ridotto del 30 per cento per l'anno 2015, del 40 per cento per l'anno 2016 e 50 per cento per l'anno 2017.
  2. Il finanziamento dei servizi di cui all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 non finanziati dal diritto annuale è assicurato da tariffe fissate dall'Unioncamere e da diritti di segreteria ai sensi del comma 3 dell'articolo 18 della medesima legge che devono integralmente coprire i costi sostenuti.
**28. 33. Roberta Agostini.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 28.

  1. L'importo del diritto annuale dovuto alle camere di commercio da parte delle imprese, come determinato per l'anno 2014 ai sensi dei comuni 4 e 5 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni ed integrazioni, è ridotto del 30 per cento per il 2015, del 40 per cento per il 2016 e del 50 per cento a decorrere dal 2017.
  2. Il finanziamento dei servizi di coi all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, non finanziati dal diritto annuale è assicurato da tariffe fissate dall'Unioncamere e da diritti di segreteria ai sensi del comma 3 dell'articolo 18 della stessa legge che devono coprire integralmente i costi sostenuti.
**28. 36. Brunetta, Gelmini, Abrignani, Centemero, Squeri, Ciracì, Palese.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 28.

  1. L'importo del diritto annuale a carico delle imprese di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, è ridotto del 30 per cento per l'anno 2015, del 40 per cento per l'anno 2016 e del 50 per cento a partire dall'anno 2017.
28. 12. Pilozzi, Migliore, Di Salvo, Fava, Labriola, Lacquaniti, Lavagno, Nardi, Piazzoni, Zan.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 28.

  1. L'importo del diritto annuale vigente per l'anno 2014 a carico delle imprese, di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 e successive modificazioni ed integrazioni, è ridotto dei 30 per cento per il 2015, del 40 per cento per il 2016 e del 50 per cento a decorrere dal 2017.
  2. Il finanziamento dei servizi di cui all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 non finanziati dal diritto annuale è assicurato da tariffe fissate dall'Unioncamere e da diritti di segreteria ai sensi del comma 3 dell'articolo 18 della stessa legge che devono coprire integralmente i costi sostenuti.
  3. È comunque fatta salva la salvaguardia dei livelli occupazionali, salariali e delle professionalità del personale in servizio.
28. 9. Pilozzi, Migliore, Di Salvo, Fava, Labriola, Lacquaniti, Lavagno, Nardi, Piazzoni, Zan.

  Sostituirlo con il seguente:
  1. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore del presente decreto, l'importo del diritto annuale a carico delle imprese di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 è ridotto del dieci per cento l'anno per un periodo di cinque anni.
  2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anno 2015, 2016 e 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.
28. 1. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 28.

  1. Al fine di ridurre gli oneri a carico delle imprese del cinquanta per cento in tre anni, il diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come determinato per l'anno 2014, è ridotto del 30 per cento per l'anno 2015, del 40 per cento per l'anno 2016 e del 50 per cento per l'anno 2017.
*28. 5. Marco Di Maio, Donati, Gadda, De Menech, Galperti, Fanucci, D'Incecco, Carrescia, Dallai, Cenni, Tidei, Moretto.

  Sostituirlo con il seguente:
  1. Al fine di ridurre gli oneri a carico delle imprese del cinquanta per cento in tre anni, il diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come determinato per l'anno 2014, è ridotto del 30 per cento per l'anno 2015, del 40 per cento per l'anno 2016 e del 50 per cento per l'anno 2017.
*28. 31. Rubinato.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 28.

  1. Al fine di ridurre gli oneri a carico delle imprese del cinquanta per cento in tre anni, il diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come determinato per l'anno 2014, è ridotto del 30 per cento per l'anno 2015, del 40 per cento per l'anno 2016 e del 50 per cento per l'anno 2017.
*28. 32. Gelmini, Abrignani, Squeri.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 28.

  1. Al fine di ridurre gli oneri a carico delle imprese del cinquanta per cento in tre anni, il diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come determinato per l'anno 2014, è ridotto del 30 per cento per l'anno 2015, del 40 per cento per l'anno 2016 e del 50 per cento per l'anno 2017.
*28. 34. Gebhard.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 28.
(Riduzione del diritto annuale dovuto alle camere di commercio a carico delle imprese).

  1. L'importo del diritto annuale dovuto alle camere di commercio da parte delle imprese, come determinato per l'anno 2014 ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni ed integrazioni, è ridotto del 20 per cento per il 2015, del 30 per cento per il 2016 e del 50 per cento a decorrere dal 2017.
  2. Il finanziamento dei servizi di cui all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 non finanziati dal diritto annuale è assicurato da tariffe fissate dall'Unioncamere e da diritti di segreteria ai sensi del comma 3 dell'articolo 18 della stessa legge che devono coprire integralmente i costi sostenuti.
28. 22. D'Attorre, Leva.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 28.

  1. L'importo del diritto annuale vigente per l'anno 2014 a carico delle imprese di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 e successive modificazioni ed integrazioni, è ridotto del 20 per cento per il 2015, 35 per cento per il 2016, e del 50 per cento a decorrere dal 2017.
  2. Il finanziamento dei servizi di cui all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 non finanziati dal diritto annuale è assicurato da tariffe fissate dall'Unioncamere e da diritti di segreteria ai sensi del comma 3 dell'articolo 18 della stessa legge che devono coprire integralmente i costi sostenuti.
28. 23. Mucci, Lombardi, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 28.

  1. Al fine di ridurre gli oneri a carico delle imprese dei cinquanta per cento in tre anni, il diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come determinato per l'anno 2014, è ridotto del 30 per cento per l'anno 2015, del 40 per cento per l'anno 2016 e del 50 per cento per l'anno 2017.
*28. 24. Dorina Bianchi, Vignali.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 28.

  1. Al fine di ridurre gli oneri a carico delle imprese dei cinquanta per cento in tre anni, il diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come determinato per l'anno 2014, è ridotto del 30 per cento per l'anno 2015, del 40 per cento per l'anno 2016 e del 50 per cento per l'anno 2017.
*28. 25. Locatelli.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 28.

  1. Al fine di ridurre gli oneri a carico delle imprese del cinquanta per cento in tre anni, il diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come determinato per l'anno 2014, è ridotto del 30 per cento per l'anno 2015, del 40 per cento per l'anno 2016 e del 50 per cento per l'anno 2017.
*28. 26.  Dorina Bianchi, Misuraca, Vignali, Piccone.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 28.
(Riduzione dei costi nelle Camere di commercio).

  1. A decorrere dal 1o settembre 2014, alle Camere di commercio si applicano i costi standard negli acquisti di beni e servizi attraverso l'utilizzo del programma per la razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione. I maggiori risparmi sono destinati a rafforzare il sistema dei Confidi e alla riduzione del diritto annuale dovuto alle Camere di commercio a carico delle imprese.
28. 27. Polverini.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 28.

  1. Al fine di consentire al sistema camerale di adottare modelli organizzativi compatibili con il nuovo quadro economico a decorrere dall'esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore del presente decreto, l'importo del diritto annuale a carico delle imprese di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 è ridotto del 30 per cento per l'anno 2015, del 40 per l'anno 2016 e 50 per l'anno 2017.
28. 30. Roberta Agostini, D'Attorre.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 28.
(Riduzione del diritto annuale dovuto alle camere di commercio a carico delle imprese).

  1. L'importo del diritto annuale dovuto alle camere di commercio da parte delle imprese, come determinato per l'anno 2014 ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni ed integrazioni, è ridotto del 30 per cento per il 2015, del 40 per cento per il 2016 e del 50 per cento a decorrere dal 2017.
  2. Il finanziamento dei servizi di cui all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, non finanziati dai diritto annuale, è assicurato da tariffe fissate dall'Unioncamere e da diritti di segreteria, ai sensi del comma 3 dell'articolo 18 della stessa legge, che devono coprire integralmente i costi sostenuti.
28. 35. Taranto, Martella, Dell'Aringa, Realacci, Benamati, Pollastrini, Roberta Agostini, Ferrari, Gullo, Naccarato, Piccione, Bargero, Basso, Bini, Cani, Carra, Cenni, Culotta, Folino, Galperti, Giacobbe, Ginato, Ginefra, Tino Iannuzzi, Impegno, Incerti, Lodolini, Maestri, Marantelli, Mariani, Mariano, Montroni, Oliverio, Petitti, Ribaudo, Romanini, Paolo Rossi, Senaldi, Simoni, Taricco, Tartaglione, Terrosi, Gullo.

  Al comma 1 sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: trenta per cento.
28. 37. Burtone.

  Al comma 1, sostituire le parole: è ridotto del cinquanta per cento con le seguenti: è ridotto del trenta per cento.
28. 38. Fabrizio Di Stefano, Riccardo Gallo.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di assicurare il fabbisogno economico delle Camere di Commercio Siciliane gravate degli oneri conseguenti al trattamento di quiescenza e previdenza dei dipendenti assunti anteriormente al 1995, il Ministero dello Sviluppo Economico è autorizzato a sottoscrivere apposita convenzione per l'iscrizione dello stesso personale all'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ovvero ad assicurare idonee misure compensative.
28. 6. Piccione, Gullo.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di assicurare il fabbisogno economico delle Camere di Commercio Siciliane gravate degli oneri derivanti dal trattamento di quiescenza e previdenza dei dipendenti assunti anteriormente al 1995, il Ministero dello Sviluppo Economico è autorizzato a sottoscrivere, entro 60 giorni dalla conversione in legge del presente decreto legge, apposita convenzione per l'iscrizione dello stesso personale all'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ovvero ad assicurare idonee misure compensative.
28. 8. Capodicasa.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. È data facoltà alle camere di commercio di diminuire ulteriormente la misura del diritto annuale di cui al comma 1, fino ad arrivare all'esenzione, anche distinguendo per classi di fatturato, per gli imprenditori agricoli, i coltivatori diretti, nonché per le società semplici agricole iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese.
28. 3. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. Con effetto dalla entrata in vigore della presente legge, i trattamenti di quiescenza e previdenza del personale delle Camere di Commercio della Sicilia, allo stato a carico degli Enti camerali e disciplinati dalla legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni e dall'articolo 10 della legge regionale 10 maggio 1986 n. 21, sono trasferiti all'Inps. Ai dipendenti in servizio, sarà garantito il trattamento di quiescenza e di previdenza spettante in base alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
28. 39. Minardo.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti commi:

  2-bis. Il 10 per cento dell'importo del diritto annuale a carico delle imprese di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, confluisce in un Fondo Unico Nazionale che viene successivamente ripartito tra tutte le Camere di Commercio in proporzione al numero degli abitanti del territorio di competenza delle stesse.
  2-ter. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Camere di Commercio provvedono a internalizzare i servizi istituzionali svolti dalle società in house e, conseguentemente, a sciogliere le società all'uopo costituite, salvo quelle nelle quali almeno il 20 per cento del fatturato è diretta conseguenza dei servizi offerti sul libero mercato.
28. 10. Pilozzi, Migliore, Di Salvo, Fava, Labriola, Lacquaniti, Lavagno, Nardi, Piazzoni, Zan.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Accertamento induttivo automatizzato).

  1. Il Governo definisce, entro il 30 novembre 2014, un programma di intervento tecnico per interconnettere gli archivi della pubblica amministrazione affinché possa essere introdotto nella lotta all'evasione fiscale lo strumento dell'accertamento induttivo automatizzato. Tale controllo dovrà prevedere l'interconnessione dei Database gestiti dalle amministrazioni pubbliche, la cui realizzazione è definita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in collaborazione con gli enti preposti, nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
  2. L'Agenzia delle Entrate, in caso di incongruenze nelle dichiarazioni si avvale dell'accertamento di cui al comma 1.
  3. Lo strumento di cui al comma 1, entra in operatività previo periodo di sperimentazione e collaudo.
28. 03. Catalano.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Legalizzazione atti di Stato civile).

  1. All'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  6. Ove in un accordo o in una convenzione internazionale relativa al campo della giustizia civile o penale sia prevista l'esenzione della legalizzazione o della traduzione degli atti, tale esenzione varrà anche per la presentazione di tali atti alla pubblica amministrazione.
28. 01. Bueno.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.

  1. Il comma 8-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, è abrogato.
28. 02. Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger, Ottobre.

  Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.

(Modifiche alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in materia di soppressione dell'imposta di bollo sugli atti trasmessi alte pubbliche amministrazioni per via telematica).

  1. All'allegato A, parte annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 dell'articolo 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono esclusi gli atti trasmessi per via telematica, in forma diversa dal telefax, agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell'amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, dei loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle aziende sanitarie locali, nonché agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri»;

   b) al l'articolo 3, il comma 1-bis e la nota 5 sono abrogati;

   c) all'articolo 4, il comma 1-quater e la nata 5 sono abrogati,

  2. Il comma 596 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abrogato.
  3. All'onere derivante dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1 si provvede, fino a concorrenza del relativo fabbisogno finanziario, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 4.
  4. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone l'allineamento verso il basso degli aggi riconosciuti ai diversi concessionari di giochi pubblici legali anche con riferimento al rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, con particolare riferimento al gioco del Lotto e a quello del SuperEnalotto. Con gli stessi decreti dispone, altresì, la modifica della misura del prelievo erariale unico al fine di uguagliare l'aliquota applicata agli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, a quella degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al medesimo regio decreto n. 773 del 1931 applicando la percentuale disposta dall'articolo 5, comma 2, del decreto direttoriale dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 12 ottobre 2011.
28. 04. Kronbichler, Paglia.

  Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Abrogazione della responsabilità solidale fiscale negli appalti)

  All'articolo 35 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi da 28 a 28-ter sono soppressi.
28. 05. Vignali, Dorina Bianchi.

  Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Limiti al potere di autotutela).

  Alla legge 7 agosto 1990, n. 241 apportare le seguenti modifiche:

  a) all'articolo 19, comma 3, sopprimere il seguente periodo: «È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-novies».

  b) all'articolo 19 sopprimere il comma 4;

  c) all'articolo 21-quinquies, comma 1, sopprimete le seguenti parole «o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario»;

  d) all'articolo 21-novies comma 1, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente: «In ogni caso, l'annullamento d'ufficio ai sensi del precedente periodo non può essere mai disposto per vizi formali del provvedimento, come indicati al comma 2 del precedente articolo 21-octies.»;

  e) all'articolo 21-novies, dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. L'annullamento di cui al primo comma di provvedimenti incidenti sull'avvio o l'esercizio dell'attività di impresa può essere, adottato entro e non oltre due anni dall'acquisizione di efficacia del provvedimento e solo in presenza di un interesse pubblico che attiene al pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati. L'annullamento d'ufficio adottato oltre il richiamato termine di due anni è nullo.»;

  f) dopo l'articolo 21-novies inserire il seguente: 21-decies. Competenza sulla revoca e l'annullamento d'ufficio dei provvedimenti incidenti sull'avvio o l'esercizio dell'attività di impresa.

  I provvedimenti di revoca di cui all'articolo 21-quinquies e di annullamento d'ufficio di cui all'articolo 21-novies che incidono sull'avvio o l'esercizio dell'attività di impresa possono essere adottati, nel caso di amministrazione statale, dal dirigente individuato dall'organo di governo tra le figure apicali massime dell'amministrazione centrale.
  Nell'ipotesi di omessa individuazione i relativi poteri sono attribuiti al dirigente generale dell'amministrazione centrale di appartenenza. Per le Regioni e gli enti territoriali, gli stessi poteri sono attribuiti al Segretario dell'ente.
28. 06. Vignali.

  Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Istruttoria preventiva al progetto edilizio)

  Dopo l'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Istruttoria preventiva al progetto edilizio)

  1. Il proprietario dell'immobile o chi ha titolo alla presentazione della richiesta per il rilascio del permesso di costruire può richiedere allo Sportello Unico una valutazione preventiva sul progetto edilizio per accertare il rispetto dei requisiti e presupposti richiesti da leggi o da atti amministrativi e verificare la completezza della documentazione da allegare all'istanza medesima.
  2. La richiesta è accompagnata da una relazione sul progetto predisposta da un professionista abilitato.
  3. Lo Sportello Unico è tenuto a formulare la valutazione preventiva entro il termine perentorio di 45 giorni dalla presentazione della richiesta. Trascorso tale termine la valutazione preventiva si intende formulata secondo quanto indicato nella relazione presentata.
  4. I contenuti della valutazione preventiva sono vincolanti ai fini del rilascio del permesso di costruire, a condizione che esso sia elaborato in conformità a quanto indicato nel comma 1 e conservano la propria validità per un anno dal termine di cui al comma 3 del presente articolo, salvo che non intervengano modifiche agli strumenti di pianificazione urbanistica.
  5. La presentazione della valutazione preventiva è subordinata al pagamento di una somma forfettaria per oneri istruttori determinati dal Comune in misura non superiore a quelli previsti per la Denuncia di inizio attività e la Segnalazione certificata di inizio attività, il cui importo sarà detratto dagli oneri istruttori previsti per il titolo abilitativo edilizio richiesto,
  6. Le Regioni possono estendere la disciplina di cui al presente articolo ai casi di segnalazione certificata di inizio attività e di denuncia di inizio attività.
*28. 08. Vignali.

  Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.

  Dopo l'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001» n. 380 aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Istruttoria preventiva al progetto edilizio).

  1. Il proprietario dell'immobile o chi ha titolo alla presentazione della richiesta per il rilascio del permesso di costruire può richiedete allo Sportello Unico una valutazione preventiva sul progetto edilizio per accertare il rispetto dei requisiti e presupposti richiesti da leggi o da atti amministrativi e verificare la completezza della documentazione da allegare all'istanza medesima.
  2. La richiesta è accompagnata da una relazione sul progetto predisposta da un professionista abilitato.
  3. Lo Sportello unico è tenuto a formulare la valutazione preventiva entro il termine perentorio di 45 giorni dalla presentazione della richiesta. Trascorso tale termine la valutazione preventiva si intende formulata secondo quanto indicato nella relazione presentata.
  4. I contenuti della valutazione preventiva sono vincolanti ai fini del rilascio del permesso di costruire, a condizione che esso sia elaborato in conformità, a quanto indicato nel comma 1 e conservano la propria validità per un anno dal termine di cui al comma 3 del presente articolo, salvo che non intervengano modifiche agli strumenti di pianificazione urbanistica.
  5. La presentazione della valutazione preventiva è subordinata al pagamento di una somma forfettaria per oneri istruttori determinati dal Comune in misura non superiore a quelli previsti per la Denuncia di inizio attività e la Segnalazione certificata di inizio attività, il cui importo sarà detratto dagli oneri istruttori previsti per il titolo abitativo edilizio richiesto.
  6. Le Regioni possono estendere la disciplina di cui al presente articolo ai casi di segnalazione certificata di inizio attività e di denuncia di inizio attività.
*28. 013. Matarrese.

  Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente articolo:

Art. 28-bis.

  Dopo l'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380 aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Istruttoria preventiva al progetto edilizio).

  1. Il proprietario dell'immobile o chi ha titolo alla presentazione della richiesta per il rilascio del permesso di costruire può richiedere allo Sportello Unico una valutazione preventiva sul progetto edilizio per accertare il rispetto dei requisiti e presupposti richiesti da leggi o da atti amministrativi e verificare la completezza della documentazione da allegare all'Istanza medesima.
  2. La richiesta è accompagnata da una relazione sul progetto predisposta da un professionista abilitato.
  3. Lo Sportello unico è tenuto a formulare la valutazione preventiva entro il termine perentorio di 45 giorni dalla presentazione della richiesta. Trascorso tale termine la valutazione preventiva si intende formulata secondo quanto indicato nella relazione presentata.
  4. I contenuti della valutazione preventiva sono vincolanti ai fini del rilascio del permesso di costruire, a condizione che esso sia elaborato in conformità a quanto indicato nel comma 1 e conservano la propria validità per un anno dal termine di cui al comma 3 del presente articolo, salvo che non intervengano modifiche agli strumenti di pianificazione urbanistica.
  5 La presentazione della valutazione preventiva è subordinata al pagamento di una somma forfettaria per oneri istruttori determinati dal Comune in misura non superiore a quelli previsti per fa Denuncia di inizio attività e la Segnalazione certificata di inizio attività, il cui importo sarà detratto dagli oneri istruttori previsti per il titolo abitativo edilizio richiesto.
  6. Le Regioni possono estendere la disciplina di cui al presente articolo ai casi di segnalazione certificata di inizio attività e di denuncia di inizio attività.
*28. 017. Abrignani.

  Dopo l'articolo 28 aggiungete il seguente:

Art. 28-bis.
(Semplificazioni in materia edilizia).

  Al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, all'articolo 10, comma 1 lettera c), sopprimere le parole: «dei prospetti».
  Sono realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività le varianti a permessi di costruire che non configurino una variazione essenziale, ai sensi della normativa statale e regionale, che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie vigenti e siano attuate, dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, dalle disposizioni contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e dalle altre norme di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, e in particolare delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie e di quelle relative all'efficienza energetica. Tali segnalazioni costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruire dell'intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.
  Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, l'accertamento delle varianti in corso d'opera di cui al comma 2, realizzate in ottemperanza a quanto disposto al medesimo comma, non dà luogo alla sospensione dei lavori prevista dall'articolo 27 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni,».
28. 09. Vignali, Dorina Bianchi.

  Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Semplificazione in materia di permesso di costruire)

  Al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: «Nel permesso di costruire è indicato il termine di ultimazione dei lavori entro il quale l'opera deve essere completata che non può superate i cinque anni dal rilascio del titolo. Il titolare del permesso di costruire dovrà preventivamente comunicare all'amministrazione comunale l'inizio dei lavori,»;
   b) all'articolo 15, sostituire il comma 2 con il seguente: «Anteriormente alla scadenza prevista nel comma 1 è possibile ottenere una proroga con provvedimento motivato. L'inutile decorso del termine di cui al comma 1 senza che sia stata richiesta la proroga comporta la decadenza del permesso per la parte non eseguita. La decadenza è efficace solo con l'adozione del provvedimento comunale che ne accerti la sussistenza dei presupposti.»;
   c) all'articolo 15 comma 4, sostituire le parole «tre anni dalla data di inizio» con le seguenti: «cinque anni dalla data del rilascio del titolo»;
   d) all'articolo 20 sostituire il comma 2 con il seguente: «Lo sportello unico comunica contestualmente alla presentazione della domanda per il rilascio del permesso di costruire il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.»;
   e) all'articolo 20 comma 3, dopo la parola «Entro» aggiungere le seguenti: «il termine perentorio di»;
   f) all'articolo 20, sostituire il comma 4 con il seguente: «Qualora il responsabile del procedimento ritenga che ai fini del rilascio del permesso di costruire sia necessario apportare modifiche di modesta entità rispetto al progetto originario oppure richiedere documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione o che questa non possa acquisire autonomamente, nello stesso termine, di cui al comma 3 e per una sola volta, può richiedere all'interessato di apportare le modifiche e le integrazioni documentali. In tal caso, il termine di sessanta giorni di cui al comma 3 è sospeso e ricomincia a decorrere per il tempo residuo dalla ricezione della documentazione richiesta,»;
   g) all'articolo 20, sopprimere il comma 5;
   h) all'articolo 20, comma 6, primo periodo, sostituire le parole «di trenta giorni» con le seguenti: «perentorio di quindici giorni»;
   i) all'articolo 20, comma 6, terzo periodo, sostituire le parole: «in quaranta giorni» con le seguenti: «nel termine perentorio di trenta giorni»;
   j) all'articolo 20, sostituire il comma 7 con il seguente: «Il termine di cui al comma 3 può essere raddoppiato nei soli casi di progetti particolarmente complessi, secondo una motivata risoluzione del responsabile procedimento.»;
   k) all'articolo 20, dopo il comma 13, aggiungere il seguente: «13-bis. Tutti i termini previsti per il rilascio del permesso di costruire sono perentori e in caso di inosservanza l'interessato ha diritto alla corresponsione di una somma di denaro a titolo di indennizzo per il mero ritardo stabilita in misura fissa di euro 100,00 per ogni sette giorni di ritardo, fino ad un massimo di euro 2.000,00. L'indennizzo non è dovuto nel caso di formazione del silenzio-assenso ai sensi del comma 8. Resta in ogni caso fermo il diritto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241»;
28. 010. Vignali, Dorina Bianchi.

  Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

Art. 28-bis.
(Misure di semplificazione in materia di autorizzazione sismica).

  Al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, apportare le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 3 (L), comma 2, sostituire le parole «dall'articolo 34 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490» con le seguenti: «dall'articolo 29, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42»;
   b) dopo l'articolo 3 (L) inserire il seguente:

Art. 3-bis.

  Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai capi I, II e IV della parte seconda del presente testo unico, riguardanti la sicurezza delle costruzioni, si considerano, concordemente agli articoli 52 e 83:
   a) interventi «di carattere primario» nei riguardi della pubblica incolumità:
    1. gli interventi di sopraelevazione o di ampliamento, con opere strutturalmente connesse, di costruzioni esistenti;
    2. gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti;
    3. le nuove costruzioni che si di scostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcola/ioni e verifiche;
    4. gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali di cui funzionalità durante gli. eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso;
   b) interventi «di carattere secondario» nei riguardi della pubblica incolumità:
    1. le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti:
    2. le nuove costruzioni che non rientrano nelle fattispecie di cui al punto a.3);
   c) interventi «minori» quelli che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.

  Per i medesimi fini del comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di intesa con le Regioni, definisce le linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi, di cui al medesimo comma 1, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'articolo 93. Nelle more dell'emanazione delle linee guida, le Regioni possono comunque dotarsi di specifiche elencazioni o confermare le disposizioni vigenti. A seguito dell'emanazione delle linee guida, le Regioni adottano specifiche elencazioni di adeguamento alle stesse.»;
   c) sostituire l'articolo 65 (R) con il seguente:
  «Art. 65 (L) Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche (legge 5 novembre 1971, n. 1086, articoli 4 e 6).
  Le opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore, prima del loro inizio, devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico.
  Nella denuncia devono essere indicati i nomi ed i recapiti del committente, del progettista delle strutture, del direttore dei lavori e del costruttore.
  Alla denuncia devono essere allegati:
   a) il progetto dell'opera in triplice copia, firmato dal progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite, l'ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture e quanto altro occorre per definire l'opera sia nei riguardi dell'esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione;
   b) una relazione illustrativa in triplice copia firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e le prestazioni dei materiali che verranno impiegati nella costruzione.

  Lo sportello unico restituisce al costruttore all'atto stesso della presentazione, una copia del progetto e della relazione con l'attestazione dell'avvenuto deposito.
  Anche le varianti che nel corso dei lavori si intendano introdurre alle opere di cui al comma 1, previste, nel progetto originario, devono essere denunciate, prima di dare inizio alla loro esecuzione, allo sportello unico nella forma e con gli allegati, previsti nel presente articolo.
  A strutture ultimate, entro il termine di sessanta giorni, il direttore dei lavori deposita allo sportello unico una relazione, redatta in triplice copia, sull'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, allegando:
   a) i certificati delle prove sui materiali impiegati, emessi da laboratori di cui all'articolo 59;
   b) per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni indicazione inerente alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in coazione;
   c) l'esito delle eventuali prove di carico, accludendo le copie dei relativi verbali firmate per copia conforme.

  All'atto della presentazione della relazione di cui al comma 6, lo sportello unico ne restituisce una copia al direttore dei lavori con l'attestazione dell'avvenuto deposito e provvede altresì a trasmettere una copia di tale relazione al competente ufficio tecnico regionale.
  Il direttore dei lavori consegna al collaudatore la relazione, unitamente alla restante documentazione di cui al comma 6.
  Per gli interventi di cui all'articolo 3-bis, comma 1, lettera b.1), le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 non si applicano.»;
   d) all'articolo 67 apportare le seguenti modifiche:
    a) sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità devono essere sottoposte a collaudo statico, fatto salvo quanto previsto dal comma 9»;
    b) sostituire il comma 5, con il seguente: «5. Completata la struttura il direttore dei lavori ne dà comunicazione allo sportello unico e al collaudatore che ha sessanta giorni di tempo per depositare il collaudo.»;
    c) sostituire il comma 7 con il seguente: «7. Il collaudatore redige, sotto la propria responsabilità, il certificato di collaudo che invia allo sportello unico, il quale, per gli interventi di cui all'articolo 3-bis, comma 1, lettera a), ne trasmette copia all'Ufficio Tecnico Regionale ovvero ad altro Ente competente.»;
    d) dopo il comma 8 inserire il seguente: «9. Per gli interventi di cui all'articolo 3-bis, comma 1, lettera b.1), il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori;
   e) all'articolo 90 (L):
    a) sostituire il comma 1 con il seguente: «È consentita nel rispetto delle disposizioni del presente testo unico, degli strumenti urbanistici e delle norme tecniche vigenti, la sopraelevazione degli edifici realizzati con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche di'cui agli articoli 52 e 83, purché il complesso della struttura sia conforme alle medesime norme.».
    b) il comma 2 è soppresso;
   f) sostituire l'articolo 93 (R) con il seguente:

  Art. 93 (L). Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche (legge 2 febbraio 1974, n. 64, articoli 17 e 19).
  Nelle zone sismiche di cui all'articolo 83, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne comunicazione allo sportello unico, indicando il proprio domicilio», il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore.
  Alla comunicazione deve essere allegato il progetto, in doppio esemplare e debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori.
  Il contenuto minimo del progetto è determinato dalla Regione. In ogni caso il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti, sezioni, relazione generale ed eventuali relazioni specialistiche.
  I progetti relativi ai lavori di cui al presente articolo sono accompagnati da una dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e la coerenza tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.
  Per tutti gli interventi, il preavviso scritto con il contestuale deposito del progetti, e dell'asseverazione di cui al comma 4, è valido anche agli effetti della denuncia dei lavori di cui all'articolo 65.
  In ogni comune deve essere tenuto un registro delle denunzie dei lavori di cui al presente articolo.
  Il registro deve essere esibito, costantemente aggiornato, a semplice richiesta, ai funzionari, ufficiali ed agenti indicati nell'articolo 103.»;
   g) all'articolo 94 apportare le seguenti modifiche:
    a) sostituire il comma 1 con il seguente: «Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, non si possono iniziare lavori relativi ad interventi di «carattere primario», di cui all'articolo 3-bis, comma 1 lettera a) senza preventiva autorizzazione scritta del competente Ufficio Tecnico Regionale o di altro ente competente,»;
    b) aggiungere dopo il comma 1 i seguenti:
  1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nelle località a bassa (zona 3) e a bassissima (zona 4) sismicità, ad eccezione delle strutture di interesse strategico e rilevante, di cui all'articolo 3-bis, comma 1 lettera a.4).
  1-ter. Per gli interventi non soggetti ad autorizzazione preventiva, le Regioni possono istituire controlli anche con modalità a campione.;
   h) sostituire l'articolo 104 con il seguente:

  «Articolo 104 (L) Costruzioni in corso (legge 2 febbraio 1974, n. 64, articolo 30; articoli 107 e 109 del decreto legislativo n. 267 del 2000).
  Non sono tenuti al rispetto delle disposizioni connesse alle zone sismiche di nuova classificazione, ovvero al rispetto di norme tecniche sopravvenute, coloro i quali, in possesso di regolare titolo abilitativo, abbiano effettivamente iniziato la costruzione prima dell'entrata in vigore del provvedimento di nuova classificazione o di nuove norme tecniche, purché le strutture siano ultimate entro i termini di validità dell'ultimo titolo abilitativo rilasciato e delle eventuali proroghe rilasciate prima dell'entrata in vigore del provvedimento di nuova classificazione o delle nuove norme tecniche.
  La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione anche per le opere pubbliche i cui lavori siano stati già appaltati o i cui progetti siano stati già approvati ai fini dell'espletamento della gara, prima dell'entrata in vigore del provvedimento di nuova classificazione sismica o di nuove norme tecniche.
  Nel caso in cui la costruzione non sia ultimata nel termine di cui al comma 1 entro i successivi 60 giorni dovrà essere presentata denuncia al competente Ufficio Tecnico Regionale o ad altro Ente competente per il tramite dello sportello unico, corredata da apposita relazione tecnica contenente la verifica della rispondenza della costruzione alle nuove disposizioni.
  L'Ufficio Tecnico Regionale competente o altro Ente competente, accertato lo stato dei lavori, nel caso in cui la relazione di cui al comma 3 stabilisca che la costruzione possieda il medesimo livello di sicurezza previsto dalla nuova classificazione sismica o dalle norme sopravvenute, autorizza la prosecuzione della costruzione, inviando copia del provvedimento allo sportello unico per i necessari provvedimenti.
  Nel caso in cui la relazione di cui al comma 3 non permetta la prosecuzione della costruzione, l'Ufficio Tecnico Regionale competente o altro Ente competente, ne dà comunicazione allo sportello unico al fine dell'annullamento del titolo abilitativo edilizio e della richiesta di un idoneo progetto di adeguamento sismico ovvero della demolizione di quanto già costruito.
  I lavori strutturali in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore di nuove classificazioni sismiche, ultimati alla data del 30 giugno 2009, devono essere collaudati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nel rispetto della classificazione sismica e delle norme tecniche previgenti. Il certificato di collaudo è corredato, in tal caso, dalla valutazione della sicurezza, redatta ai sensi delle vigenti norme tecniche di cui agli articoli 52 e 83, con riferimento a vita nominale non inferiore al 60 per cento di quanto stabilito dalle predette norme per le nuove costruzioni.
  In caso di violazione degli obblighi stabiliti nel presente articolo si applicano le disposizioni della parte II, capo IV, sezione III del presente testo unico.
  Le linee guida di cui all'articolo 3-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, inserito dal comma 1, lettera b), sono adottate entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
28. 011. Vignali, Dorina Bianchi.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.

  1. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50:
   a) dopo la lettera b) aggiungere la seguente lettera: «b-bis) i termini di prescrizione e decadenza per l'opposizione ad atti impositivi degli uffici finanziari nonché i termini processuali del contenzioso tributario;»;
   b) alla lettera c) dopo le parole «amministrazioni pubbliche» aggiungere: «, incluse le attività processuali del contenzioso tributario,».
28. 012. Ghizzoni, Baruffi, Carra.

  Dopo l'articolo 28 inserire il seguente:

Capo II
ACCESSO DEI CITTADINI ALLA CONSULTAZIONE GRATUITA DELLE ORDINANZE DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 28-bis.
(Accesso pubblico alle ordinanze di protezione civile tramite il portale Normattiva).

  1. A valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza dei Consiglio dei Ministri realizza una banca dati pubblica, in formato elettronico, nella quale siano consultabili, in testo storico e in testo vigente, tutti i testi delle ordinanze recanti disposizioni di protezione civile.
  2. L'accesso pubblico alla banca dati di cui al comma 1 è consentito in forma gratuita attraverso il portale «Normattiva».
28. 014. Cozzolino, Lombardi, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente articolo:

Art. 28-bis.

  All'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380 sono apportate le seguenti modifiche:
  1. Sostituire il comma 2 con il seguente:
  «Lo sportello unico comunica contestualmente alla presentazione della domanda per il rilascio dei permesso di costruire il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni»;
  3. Sostituire il comma 4 con il seguente:
  «Qualora il responsabile del procedimento ritenga che ai fini del rilascio del permesso di costruire sia necessario apportare modifiche di modesta entità rispetto al progetto originario oppure richiedere documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione o che questa non possa acquisire autonomamente, nello stesso termine di cui al comma 3 e per una sola volta, può richiedere all'interessato di apportare le modifiche e le integrazioni documentali. In tal caso il termine di sessanta giorni di cui al comma 3 è sospeso e ricomincia a decorrere per il tempo residuo dalla ricezione della documentazione richiesta»;
  4. Sopprimere l'intero comma 5;
  5. Sostituire al comma 6 primo periodo le parole «di trenta giorni» con le seguenti: «di quindici giorni»;
  6. Sostituire al comma 6, terzo periodo le parole «in quaranta giorni» con le seguenti: «nel termine perentorio di trenta giorni»;
  7. Sostituire il comma 7 con il seguente:
  «Il termine di cui al comma 3 può essere raddoppiato nei soli casi di progetti particolarmente complessi previa motivata risoluzione del responsabile procedimento».
28. 015. Abrignani.

  Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente articolo:

Art. 28-bis.

  Al decreto del Presidente della Repubblica dei 6 giugno 2001, n. 380 sono apportate le seguenti modifiche:
  1. All'articolo 15 sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
  1. Nel permesso di costruire è indicato il termine di ultimazione dei lavori entro il quale l'opera deve essere completata che non può superare i quattro anni dal rilascio del titolo. Il titolare del permesso di costruire dovrà preventivamente comunicare all'amministrazione comunale l'inizio dei lavori.
  2. Anteriormente alla scadenza prevista nel comma 1 è possibile chiedere una proroga, l'inutile decorso del termine di cui al comma 1 senza che sia stata richiesta la proroga comporta la decadenza del permesso per la parte non eseguita. La decadenza è efficace solo con l'adozione del provvedimento comunale che ne accerti la sussistenza dei presupposti.

  2. All'articolo 15 sostituire al comma 4 le parole «tre anni dalla data di inizio» con «quattro anni dalla data del rilascio del titolo»;
  3. All'articolo 23 sostituire al comma 2 le parole «tre anni» con «quattro anni».
28. 016. Abrignani.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.

  1. La stipulazione da parte delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di contratti per la progettazione, realizzazione, manutenzione, gestione e conduzione operativa di sistemi informativi automatizzati, di valore rispettivamente superiore a 10 milioni di euro per le amministrazioni pubbliche centrali, e a 5 milioni di euro per gli altri enti, società controllate e partecipate, organismi e amministrazioni pubbliche nazionali e territoriali, deve essere preceduta dall'esecuzione di studi di fattibilità volti alla definizione degli obiettivi organizzativi e funzionali dell'amministrazione interessata. Qualora lo studio di fattibilità sia affidato ad impresa specializzata, questa non ha facoltà di partecipare alle procedure per l'aggiudicazione dei contratti sopra menzionati.
  2. L'esecuzione dei contratti di cui al comma 1 deve essere oggetto di periodico monitoraggio, secondo criteri e modalità stabiliti da AGID. Il monitoraggio è avviato immediatamente a seguito della stipulazione dei contratti di cui al comma 1 e ad esso provvede obbligatoriamente l'amministrazione interessata ovvero, su sua richiesta, AGID. In entrambi i casi l'esecuzione del monitoraggio può essere affidata a società specializzata inclusa in un elenco predisposto e tenuto da AGID e che non risulti collegata, ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, con le imprese parti dei contratti, in caso d'inerzia dell'amministrazione, AGID si sostituisce ad essa ed effettua la comunicazione della violazione del predetto obbligo alla Corte dei conti per gli atti di rispettiva competenza. Le spese di esecuzione del monitoraggio sono a carico di AGID, salve le ipotesi in cui l'amministrazione provveda alla predetta esecuzione direttamente o tramite società specializzata. AGID vigila, altresì sull'osservanza di quanto predetto e definisce criteri di proporzionalità tra il valore dei contratti di cui al comma 1 e quello dei contratti di monitoraggio in caso di ricorso a società specializzate.
28. 018. Abrignani.

ART. 29.

  Al Titolo II, sostituire la rubrica del Capo II con la seguente: PROCEDURE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE.
29. 3. Businarolo, Dadone, Lombardi.

  Al comma 1, dopo le parole: la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria aggiungere le seguenti: da acquisire indipendentemente dalle soglie di cui al decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011.
* 29. 4. Dorina Bianchi, Piccone.

  Al comma 1, dopo le parole: la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria aggiungere le seguenti: da acquisire indipendentemente dalle soglie di cui al decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011.
* 29. 5. Centemero.

  Apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 1 dopo le parole: presso ogni prefettura sono inserite le seguenti: entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
   b) dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma:
  2-bis. Resta ferma la verifica della sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 attraverso la banca dati nazionale unica della documentazione antimafia di cui al Libro II, Capo V, del medesimo decreto legislativo n. 159 del 2011.
29. 6. Mariani, Arlotti, Borghi, Mariastella Bianchi, Braga, Bratti, Carrescia, Cominelli, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Covello, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini, Fabbri.

  Al comma 1, dopo le parole: presso ogni prefettura inserire le seguenti: entro dodici mesi dalla entrata in vigore del presente decreto.
29. 2. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.

  Al comma 1, capoverso 52, terzo periodo, dopo le parole: L'iscrizione nell'elenco è, aggiungere le parole: obbligatoria e.
29. 7. Kronbichler, Quaranta, Airaudo, Placido.

  Al comma 1, capoverso 52, ultimo periodo, sostituire le parole: La prefettura effettua verifiche periodiche con le seguenti: La prefettura del territorio in cui ha sede legale l'impresa effettua verifiche semestrali.
29. 8. Dadone, Sarti, Lombardi, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Fraccaro.

  Al comma 1, capoverso «52-bis», sopprimere le parole da: anche ai fini fino a: è stata disposta.
29. 9. Dadone, Sarti, Lombardi, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Fraccaro.

  Al comma 1, dopo il capoverso 52-bis, aggiungere il seguente:
  52-ter. La mancata iscrizione nell'elenco di cui al comma 52 della legge 6 novembre 2012, n. 190 nonché la disposta cancellazione sono condizioni ostative alla partecipazione a gare pubbliche per contratti di appalti, servizi e forniture.
* 29. 12. Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Turco, Dadone.

  Al comma 1, dopo il capoverso 52-bis, aggiungere il seguente:
  52-ter. La mancata iscrizione nell'elenco di cui al comma 52 della legge 6 novembre 2012, n. 190 nonché la disposta cancellazione sono condizioni ostative alla partecipazione a gare pubbliche per contratti di appalti, servizi e forniture.
* 29. 10. Sarti.

  Al comma 1, dopo il capoverso «52-bis» aggiungere il seguente:
  52-ter. Gli elenchi di cui al comma 52 confluiscono su base nazionale in quelli previsti all'articolo 45 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
29. 11. Dadone, Sarti, Lombardi, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Fraccaro.

  Al comma 1, dopo il capoverso 52-bis, segue il seguente:
  52-ter. Nel caso in cui l'impresa abbia concluso contratti con la P.A. ed in capo alla stessa sussistevano al momento dell'aggiudicazione della gara i requisiti di positività alla certificazione antimafia la stessa Impresa qualunque ne sia la forma societaria, è una causa impeditiva alla partecipazione a gare pubbliche nonché alla stipula di contratti con la p.a. per un periodo di dieci anni. Segue l'annullamento dell'aggiudicazione e/o la risoluzione del contratto se è già intervenuta la stipula. Ai soci amministratori sono revocati i requisiti di professionalità ed onorabilità di cui all'articolo 2387 del codice civile per lo stesso periodo.
29. 13. Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Turco, Dadone.

  Al comma 2 sostituire le parole: dodici mesi con le parole: sei mesi.
29. 14. Dadone, De Rosa, Daga, Micillo, Busto, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

  Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Sempre in sede di prima applicazione, la stazione appaltante che abbia aggiudicato e stipulato il contratto o autorizzato il subappalto esclusivamente sulla base della domanda di iscrizione, è obbligata a informare la Prefettura competente di essere in attesa del provvedimento definitivo.
29. 15. Kronbichler, Quaranta, Airaudo, Placido.

  Al comma 2 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: In caso di sopravvenuto diniego dell'iscrizione i contratti e subcontratti cui è stata data esecuzione si intendono risolti senza ulteriori oneri per i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2 del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.
29. 16. De Rosa, Daga, Micillo, Busto, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Sarti.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:
  2-bis. Resta ferma la verifica sulla sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, attraverso la banca dati nazionale unica della documentazione antimafia di cui al Libro II, Capo V, del medesimo decreto legislativo n. 159 del 2011.
29. 1. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-bis. All'articolo 83, comma 3, del decreto legislativo n. 159 del 2011, la lettera e) è soppressa.
29. 17. Dadone, Sarti, Lombardi, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Fraccaro.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.

  I commi 49-bis e 49-ter dell'articolo 4 della legge n. 350 del 2003 sono abrogati.
29. 01. Fantinati, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:

Art. 29-bis.
(Riciclaggio).

  1. L'articolo 648-bis del codice penale è sostituito dal seguente:
  648-bis. (Riciclaggio). È punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 50.000 chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo ovvero compie altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.
  Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 2.000 a euro 25.000 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto non colposo per il quale è stabilita la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni.
  La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di una professione ovvero di attività bancaria o finanziaria.
  La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato e per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori.
  Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.
29. 02. Pesco, Ruocco, Colletti, Cancelleri, Villarosa, Alberti, Barbanti, Pisano.

  Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:

Art. 29-bis.

  1. L'articolo 648-bis del codice penale è sostituito dal seguente: «Articolo 648-bis. – (Riciclaggio e autoriciclaggio). – 1. Fuori dai casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da reato doloso ovvero compie, in relazione ad essi e fuori dai casi previsti dall'articolo 648, altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza criminosa, ovvero li impiega in attività economiche o finanziarie è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da Euro 5.000 a Euro 100.000.
  2. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.
  3. La stessa pena prevista dal primo comma si applica nei confronti di chi ha commesso o ha concorso nel reato presupposto, il quale sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità, provenienti da reato doloso, per finalità speculative, economiche o finanziarie, ovvero li impiega nelle medesime attività.
  4. La disposizione di cui al comma precedente non si applica se il fatto consiste nel mero godimento dei beni, o nell'utilizzo del denaro o delle altre utilità provento del reato, con finalità non speculative, economiche o finanziarie.
  5. La pena è aumentata da un terzo alla metà quando il fatto è commesso nell'esercizio di una attività professionale, nell'esercizio di attività bancaria, di cambiavalute ovvero di altra attività soggetta ad autorizzazione, licenza, iscrizione in appositi albi o registri o ad un titolo abilitante, nell'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza dell'imprenditore. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.
  6. La pena della reclusione è diminuita fino alla metà per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia e giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei reati e nell'individuazione di denaro, beni e altre utilità provento di reato.
  7. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate alla commissione del reato e delle cose che ne costituiscono il prezzo, il prodotto e il profitto salvo che non appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca dei beni, di cui il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore corrispondente a tale prezzo, prodotto e profitto».
29. 03. Colletti, Pesco, Ruocco, Cancelleri, Villarosa, Alberti, Pisano, Barbanti.

  Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:

Art. 29-bis.
(Riciclaggio e auto riciclaggio).

  L'articolo 648-bis del codice penale è sostituito dal seguente: «Art. 648-bis. – (Riciclaggio e auto-riciclaggio). – Fuori dai casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da reato doloso ovvero compie, in relazione ad essi e fuori dai casi previsti dall'articolo 648, altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza criminosa, ovvero li impiega in attività economiche o finanziarie è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da Euro 5.000 a Euro 100.000.
  Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.
  La stessa pena prevista dal primo comma si applica nei confronti di chi ha commesso o ha concorso nel reato presupposto, il quale sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità, provenienti da reato doloso, per finalità speculative, economiche o finanziarie, ovvero li impiega nelle medesime attività.
  La disposizione di cui al comma precedente non si applica se il fatto consiste nel mero godimento dei beni, o nell'utilizzo del denaro o delle altre utilità provento del reato, con finalità non speculative, economiche o finanziarie.
  La pena è aumentata da un terzo alla metà quando il fatto è commesso nell'esercizio di una attività professionale, nell'esercizio di attività bancaria, di cambiavalute ovvero di altra attività soggetta ad autorizzazione, licenza, iscrizione in appositi albi o registri o ad un titolo abilitante, nell'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza dell'imprenditore. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.
  Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».

  La pena della reclusione è diminuita fino alla metà per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia e giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei reati e nell'individuazione di denaro, beni e altre utilità provento di reato.
  Nei caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di proceduta penale, è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate alla commissione del reato e delle cose che ne costituiscono il prezzo, il prodotto e il profitto salvo che non appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca dei beni, di cui il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore corrispondente a tale prezzo, prodotto e profitto.
  2. L'articolo 648-ter del codice penale è sostituito dal seguente: «Art. 648-ter. – (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita). – Chiunque, fuori dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.000 a euro 50.000.
  La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
  La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica il terzo comma dell'articolo 648.
29. 04. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Turco.

ART. 30.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: A tal fine si avvale inserire le seguenti: , fino alla data individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il presidente dell'ANAC.
30. 1. Migliore, Pilozzi.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: A tal fine si avvale, aggiungere le parole: per un periodo di 24 mesi, eventualmente prorogabile.
30. 2. Kronbichler, Quaranta, Airaudo, Placido.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: da personale inserire le seguenti: proveniente dalla soppressa AVCP.
30. 3. Dadone, Sarti, Lombardi, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Fraccaro.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole seguenti: o dalle direzioni nazionale e distrettuali antimafia.
30. 4. Dadone, Sarti, Lombardi, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Fraccaro.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Per le finalità di cui al precedente comma 1, l'Unità operativa speciale per Expo 2015 termina la sua attività entro il 31 dicembre 2016.
30. 5. Dadone, Sarti, Lombardi, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Fraccaro.

  Al comma 2, lettera a), dopo le parole: verifica, in via preventiva inserire le seguenti: entro e non oltre trenta giorni dalla loro pubblicazione.
30. 6. Dadone, Sarti, Lombardi, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Fraccaro.

  Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) effettua un controllo approfondito sulle procedure di affidamento di tutti i lavori e le forniture di importo superiore alla soglia di 100 mila euro riguardanti EXPO 2015 e provvede a segnalare eventuali irregolarità e anomalie.
30. 7. De Rosa, Daga, Micillo, Busto, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Sarti, Dadone.

  Dopo il comma 3, inserire i seguenti:
  3-bis. Il Presidente dell'ANAC dispone, in via consultiva, di funzioni di monitoraggio e verifica sui lavori inerenti la realizzazione e l'esercizio della ferrovia Torino-Lione nella sezione transfrontaliera franco-italiana di cui alla legge 23 aprile 2014, n. 71. Nell'ambito di queste funzioni l'ANAC esprime pareri non vincolanti sui lavori nella sezione transfrontaliera che comunica alle autorità competenti del Governo francese così nel rispetto dell'accordo di cui alla medesima legge. Ai fini di garantire lo svolgimento delle funzioni di cui sopra il Governo provvede a emanare i necessari provvedimenti.
  3-ter. Ai fini del comma 3-bis il Presidente dell'ANAC può avvalersi del supporto della Direzione Distrettuale Antimafia di Torino e del Prefetto di Torino.
30. 8. Dadone, Sarti, Lombardi, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Fraccaro.

  Al comma 4, dopo le parole: dell'ANAC si aggiunge la frase: e non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
30. 9. Sorial, Cozzolino, Dadone, Dieni, Lombardi, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Fraccaro.

  Al Titolo III, sostituire la rubrica del Capo II con la seguente: MISURE RELATIVE ALL'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE SERVIZI O FORNITURE.
30. 10. Ferranti.

ART. 31.

  Al comma 1, la parola: o è sostituita dalla seguente: ed.
31. 1. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Turco, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1, sopprimere le parole: e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche.
31. 2. Famiglietti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:
  2. Al comma 1, dell'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Ogni procedimento disciplinare avviato nei confronti di un soggetto indicato in una segnalazione di reato o irregolarità deve essere basato su elementi certi e documentati. È a carico del datore di lavoro dimostrare che ogni misura presa ai danni dell'autore è motivata da ragioni estranee alla segnalazione effettuata dai medesimo autore.
31. 3. Businarolo, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Ferraresi, Sarti, Turco, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:
  2. Al comma 1, dell'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in fine, aggiungere: «All'autore di una segnalazione di reati o irregolarità che comportano un danno erariale e un danno all'immagine della pubblica amministrazione è attribuita una somma di denaro, a titolo di premio, di importo compreso tra il 15 e il 30 per cento della somma recuperata a seguito della condanna definitiva della Corte dei conti, fermo restando che la somma di denaro spettante a titolo di premio non può essere superiore a 2 milioni di euro».
31. 4. Businarolo, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Ferraresi, Sarti, Turco, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Aggiungere il comma seguente:
  1-bis. Al comma 3, dell'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: «è segnalata» inserire le seguenti: «all'ANAC e».
31. 5. Businarolo, Dadone, Sarti, Cozzolino, Dieni, Lombardi, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Fraccaro, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Ferraresi, Turco.

  Aggiungere il seguente comma:
  1-bis. Al comma 3 dell'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: «al Dipartimento della funzione pubblica» aggiungere le seguenti: «ed all'Autorità nazionale per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ANAC)».
31. 6. Kronbichler, Airaudo, Placido.

ART. 32.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 32.
(Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione).

  1. Nell'ipotesi in cui l'autorità giudiziaria proceda per i delitti di cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322, c.p., 322-bis, c.p. 346-bis, c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p., ovvero, in presenza di rilevate situazioni anomale e comunque sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali attribuibili ad un'impresa aggiudicataria di un appalto per la realizzazione di opere pubbliche, servizi o forniture, il Presidente dell'ANAC, in presenza di fatti gravi e accertati, autonomamente ovvero a seguito di informativa da parte dell'autorità giudiziaria procedente, propone al Prefetto del luogo in cui ha sede la stazione appaltante, alternativamente:
   a) di ordinare la rinnovazione degli organi sociali mediante la sostituzione del soggetto coinvolto e, ove l'impresa non si adegui nei termini stabiliti, di provvedere alla straordinaria e temporanea gestione dell'impresa appaltatrice limitatamente alla completa esecuzione del contratto d'appalto oggetto del procedimento penale;
   b) di provvedere direttamente, per il tramite di uno o più amministratori appositamente nominati ai sensi del comma 2 del presente articolo, alla straordinaria e temporanea gestione dell'impresa appaltatrice limitatamente alla completa esecuzione del contratto di appalto oggetto del procedimento penale.

  Per i delitti di cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322, c.p., 322-bis, c.p. 346-bis, c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p., in ordine a procedure inerenti appalti per la realizzazione di opere pubbliche, servizi o forniture, e salvo il caso di segreto istruttorio, l'autorità giudiziaria procedente inoltra al Presidente dell'ANAC tempestiva informativa ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 129, comma 3-ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.
  2. Il Prefetto, previo accertamento dei presupposti indicati al comma 1 e valutata la particolare gravità dei fatti oggetto dell'indagine, intima all'impresa di provvedere al rinnovo degli organi sociali sostituendo il soggetto coinvolto e, ove l'impresa non si adegui nel termine di trenta giorni ovvero nei casi più gravi, provvede nei dieci giorni successivi con decreto alla nomina di uno o più amministratori, in numero comunque non superiore a tre, in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui al regolamento adottato ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Il predetto decreto stabilisce la durata della misura in ragione delle esigenze funzionali alla realizzazione dell'opera pubblica oggetto del contratto. La durata della misura può essere prorogata, ricorrendone obiettivo ragioni giustificatrici, per non più di due volte e comunque per un periodo non superiore alla metà del termine inizialmente previsto.
  3. Per la durata della straordinaria e temporanea gestione dell'impresa, sono attribuiti agli amministratori tutti i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione dell'impresa ed è sospeso l'esercizio dei poteri di disposizione e gestione dei titolari dell'impresa. Nel caso di impresa costituita in forma societaria, i poteri dell'assemblea sono sospesi per l'intera durata della misura. Gli amministratori straordinari, per quanto attiene all'esercizio delle funzioni loro attribuite, sono pubblici ufficiali.
  4. Sono soggetti ad autorizzazione prefettizia, sentito il Presidente dell'ANAC:
   a) gli atti di alienazione e di affitto di aziende e di rami di aziende;
   b) gli atti di alienazione e di locazione di beni immobili e di costituzione di diritti reali sui medesimi, gli atti di alienazione di beni mobili in blocco, di costituzione di pegno e le transazioni, se di valore indeterminato o superiore ad euro 1 milione.
  5. L'attività di temporanea e straordinaria gestione dell'impresa è considerata di pubblica utilità ad ogni effetto e gli amministratori rispondono delle eventuali diseconomie dei risultati solo nei casi di dolo o colpa grave.
  6. Le misure di cui al comma 2 sono revocate e cessano comunque di produrre effetti in caso di provvedimento che dispone il sequestro, la confisca, o l'amministrazione giudiziaria dell'impresa nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione.
  7. Il Prefetto può in ogni tempo, su proposta dei Presidente dell'ANAC o d'ufficio, revocare l'amministratore straordinario. Il Prefetto vi provvede previa comunicazione dei motivi di revoca o contestazione degli eventuali addebiti e dopo aver invitato l'amministratore ad esporre le proprie deduzioni.
  8. L'amministratore straordinario che cessa dal suo ufficio, anche durante l'amministrazione straordinaria, deve rendere il conto della gestione.
  9. Agli amministratori di cui al comma 2 spetta un compenso quantificato con il decreto di nomina sulla base delle tabelle allegate al decreto di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010 n. 14. Gli oneri relativi al pagamento di tale compenso sono a carico dell'impresa.
  10. Nel periodo di applicazione della misura di straordinaria e temporanea gestione di cui al comma 2, i pagamenti all'impresa sono corrisposti al netto del compenso riconosciuto agli amministratori di cui al comma 2 e l'utile d'impresa derivante dalla conclusione dei contratti d'appalto di cui al comma 1, determinato anche in via presuntiva dagli amministratori, è accantonato in apposito fondo e non può essere distribuito né essere soggetto a pignoramento, sino all'esito dei giudizi in sede penale.
  11. Nel caso in cui le indagini di cui al comma i riguardino componenti di organi societari diversi da quelli di cui al medesimo comma è disposta la misura di sostegno e monitoraggio dell'impresa.
  12. Il Prefetto provvede, con decreto, adottato secondo le modalità di cui al comma 2, alla nomina di uno o più esperti, in numero comunque non superiore a tre, in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui di cui al regolamento adottato ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, con il compito di svolgere funzioni di sostegno e monitoraggio dell'impresa. A tal fine, gli esperti forniscono all'impresa prescrizioni operative, elaborate secondo riconosciuti indicatori e modelli di trasparenza, riferite agli ambiti organizzativi, al sistema di controllo interno e agli organi amministrativi e di controllo.
  13. Agli esperti di cui al comma 8 spetta un compenso, quantificato con il decreto di nomina, non superiore al cinquanta per cento di quello liquidabile sulla base delle tabelle allegate al decreto di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010 n. 14. Gli oneri relativi al pagamento di tale compenso sono a carico dell'impresa.
  14. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei casi in cui sia stata emessa dal Prefetto un'informazione antimafia interdittiva e sussista l'urgente necessità di assicurare il completamento dell'esecuzione del contratto, ovvero la sua prosecuzione al fine di garantire la continuità di funzioni e servizi indifferibili per la tutela di diritti fondamentali, nonché per la salvaguardia dei livelli occupazionali o dell'integrità dei bilanci pubblici, ancorché ricorrano i presupposti di cui all'articolo 94, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. In tal caso, le misure sono disposte di propria iniziativa dal Prefetto che ne informa il Presidente dell'ANAC.
  15. Le misure di cui al precedente comma sono revocate e cessano comunque di produrre effetti in caso di passaggio in giudicato di sentenza di annullamento dell'informazione antimafia interdittiva, di ordinanza che dispone, in via definitiva, l'accoglimento dell'istanza cautelare eventualmente proposta ovvero di aggiornamento dell'esito della predetta informazione ai sensi dell'articolo 91, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, anche a seguito dell'adeguamento dell'impresa alle indicazioni degli esperti.
32. 7. Garofalo.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 32.
(Modificazioni al decreto legislativo n. 163 del 2006 in materia di misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione).

  1. Al decreto legislativo n. 163 del 2006, dopo l'articolo 247 è inserito il seguente:

«Art. 247-bis.
(Misure straordinarie di gestione sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione).

  1. Nell'ipotesi in cui l'autorità giudiziaria proceda per i delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del codice penale, ovvero, in presenza di rilevate situazioni anomale e comunque sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali attribuibili ad un'impresa aggiudicataria di un contratto pubblico relativo a lavori, servizi o forniture, il Presidente dell'ANAC, in presenza di fatti gravi e accertati anche ai sensi dell'articolo 19, comma 5, lettera a), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, propone al Prefetto competente alternativamente:
   a) di ordinare la rinnovazione degli organi sociali mediante la sostituzione del soggetto coinvolto e, ove l'impresa non si adegui nei termini stabiliti, di provvedere alta straordinaria e temporanea gestione dell'impresa appaltatrice limitatamente alla completa esecuzione del contratto d'appalto oggetto del procedimento penale;
   b) di provvedere direttamente alla straordinaria e temporanea gestione dell'impresa appaltatrice limitatamente alla completa esecuzione del contratto di appalto oggetto del procedimento penale.

  2. Il Prefetto, previo accertamento dei presupposti indicati al comma 1 e valutata la particolare gravità dei fatti oggetto dell'indagine, intima all'impresa di provvedere al rinnovo degli organi sociali sostituendo il soggetto coinvolto e ove l'impresa non si adegui nel termine di trenta giorni ovvero nei casi più gravi, provvede nei dieci giorni successivi con decreto alla nomina di uno o più amministratori, in numero comunque non superiore a tre, in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui al regolamento adottato ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Il predetto decreto stabilisce la durata della misura in ragione delle esigenze funzionali alla realizzazione dell'opera pubblica oggetto del contratto.
  3. Per la durata della straordinaria e temporanea gestione dell'impresa, sono attribuiti agli amministratori tutti i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione dell'impresa ed è sospeso l'esercizio dei poteri di disposizione e gestione dei titolari dell'impresa. Nel caso di impresa costituita in forma societaria, i poteri dell'assemblea sono sospesi per l'intera durata della misura.
  4. L'attività di temporanea e straordinaria gestione dell'impresa è considerata di pubblica utilità ad ogni effetto e gli amministratori rispondono delle eventuali diseconomie dei risultati, solo nei casi di dolo o colpa grave.
  5. Le misure di cui al comma 2 sono revocate e cessano comunque di produrre effetti in caso di provvedimento che dispone la confisca, il sequestro o l'amministrazione giudiziaria dell'impresa nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione.
  6. Agli amministratori di cui al comma 2 spetta un compenso quantificato con il decreto di nomina sulla base delle tabelle allegate al decreto di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14. Gli oneri relativi al pagamento di tale compenso sono a carico dell'impresa.
  7. Nel periodo di applicazione della misura di straordinaria e temporanea gestione di cui al comma 2, i pagamenti all'impresa sono corrisposti al netto del compenso riconosciuto agli amministratori di cui al comma 2 e l'utile d'impresa derivante dalla conclusione dei contratti d'appalto di cui al comma 1, determinato anche in via presuntiva dagli amministratori, è accantonato in apposito fondo e non può essere distribuito né essere soggetto a pignoramento, sino all'esito dei giudizi in sede penale.
  8. Nel caso in cui le indagini di cui al comma 1 riguardino componenti di organi societari diversi da quelli di cui al medesimo comma è disposta la misura di sostegno e monitoraggio dell'impresa. Il Prefetto provvede, con decreto, adottato secondo le modalità di cui al comma 2, alta nomina di uno o più esperti, in numero comunque non superiore a tre, in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui al regolamento adottato ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, con il compito di svolgere funzioni di sostegno e monitoraggio dell'impresa. A tal fine, gli esperti forniscono all'impresa prescrizioni operative, elaborate secondo riconosciuti indicatori e modelli di trasparenza, riferite agli ambiti organizzativi, al sistema di controllo interno o agli organi amministrativi e di controllo.
  9. Agli esperti di cui al comma 8 spetta un compenso, quantificato con il decreto di nomina, non superiore al cinquanta per cento di quello liquidabile sulla base delle tabelle allegate al decreto di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14. Gli oneri relativi al pagamento di tale compenso sono a carico dell'impresa.
  10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei casi in cui sia stata emessa al Prefetto un'informazione antimafia interdittiva e sussista l'urgente necessità di assicurare il completamento dell'esecuzione del contratto, ovvero la sua prosecuzione al fine di garantire la continuità di funzioni e servizi indifferibili per la tutela di diritti fondamentali, nonché per la salvaguardia dei livelli occupazionali o dell'integrità dei bilanci pubblici, ancorché ricorrano i presupposti di cui all'articolo 94, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. In tal caso, le misure sono disposte di propria iniziativa dal Prefetto che ne informa il Presidente dell'ANAC. Le stesse misure sono revocate e cessano comunque di produrre effetti in caso di passaggio in giudicato di sentenza di annullamento dell'informazione antimafia interdittiva, di ordinanza che dispone, in via definitiva, l'accoglimento dell'istanza cautelare eventualmente proposta ovvero di aggiornamento dell'esito della predetta informazione ai sensi dell'articolo 91, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, anche a seguito dell'adeguamento dell'impresa alle indicazioni degli esperti.
32. 8. Businarolo, Dadone, Lombardi.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire il comma 1 con il seguente: Nell'ipotesi in cui l'autorità giudiziaria proceda per i delitti di cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322, c.p., 322-bis, c.p., 346-bis, c.p., 353 c.p., e 353-bis c.p., attribuibili ad un'impresa aggiudicataria di un appalto per la realizzazione di opere pubbliche, servizi e forniture, il Presidente dell'ANAC, in presenza di fatti gravi e accertati anche ai sensi dell'articolo 19, comma 5, lettera a) del presente decreto, propone al Prefetto competente di ordinare la rinnovazione degli organi sociali mediante la sostituzione del soggetto coinvolto e, ove l'impresa non si adegui nei termini stabiliti, di provvedere alla straordinaria e temporanea gestione dell'impresa appaltatrice limitatamente alla completa esecuzione del contratto d'appalto oggetto del procedimento penale;
   b) al comma 2 sopprimere le seguenti parole: ovvero nei casi più gravi;
   c) dopo il comma 2 aggiungere il seguente: 2-bis. Prima di adottare i provvedimenti di cui al comma 1, le imprese interessate hanno facoltà di presentare memorie scritte, documenti, deduzioni e pareri, nonché di accedere ai documenti. Le imprese hanno altresì diritto di essere sentite dal Prefetto, anche tramite procuratore speciale munito di apposita documentazione giustificativa, e di farsi assistere da consulenti di propria fiducia;
   d) sopprimere i commi 8 e 9.
32. 9. Vignali, Dorina Bianchi.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire il comma 1 con il seguente: Nell'ipotesi in cui l'autorità giudiziaria proceda per i delitti, di cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322, c.p., 322-bis, c.p., 346-bis, c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p., attribuibili ad un'impresa aggiudicataria di un appalto per la realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015, il Presidente dell'ANAC, in presenza di fatti gravi e accertati anche ai sensi dell'articolo 19, comma 5, lettera a) del presente decreto, propone al Prefetto competente di ordinare la rinnovazione degli organi sociali mediante la sostituzione del soggetto coinvolto e, ove l'impresa non si adegui nei termini stabiliti, di provvedere alla straordinaria e temporanea gestione dell'impresa appaltatrice limitatamente alla completa esecuzione del contratto d'appalto oggetto del procedimento penale;
   b) al comma 2 sopprimere le seguenti parole: ovvero nei casi più gravi;
   c) dopo il comma 2 aggiungere il seguente: 2-bis. Prima di adottare i provvedimenti di cui al comma 1, le imprese interessate hanno facoltà di presentare memorie scritte, documenti, deduzioni e pareri, nonché di accedere ai documenti. Le imprese hanno altresì diritto di essere sentite dal Prefetto, anche tramite procuratore speciale munito di apposita documentazione giustificativa, e di farsi assistere da consulenti di propria fiducia;
   d) sopprimere i commi 8 e 9.
32. 10. Vignali.

  Apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, sostituire le parole da: Nell'ipotesi in cui fino a opere pubbliche, servizi o forniture con le seguenti: Nel caso in cui i componenti degli organi di rappresentanza legale o di amministrazione di imprese che hanno concluso contratti d'appalto per la realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015 ovvero alla realizzazione del progetto MOSE, risultino rinviati a giudizio per i delitti di cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., e 353-bis c.p., commessi in occasione della conclusione o esecuzione dei suddetti contratti d'appalto;
   b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: gravità dei fatti oggetto sostituire la parola: dell'indagine, con le seguenti: del decreto di rinvio a giudizio; dopo le parole: trenta giorni sostituire le parole: ovvero nei casi più gravi con le seguenti: ovvero nei casi in cui sia stata disposta dall'autorità giudiziaria, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, la misura della custodia cautelare in carcere di cui all'articolo 285 c.p.p.;
   c) al comma 3, dopo le parole: organi di amministrazione dell'impresa aggiungere le seguenti parole: necessari alla completa esecuzione del contratto d'appalto oggetto del procedimento penale;
   d) sostituire il comma 8 con il seguente:
  8. Nel caso in cui le indagini di cui al comma 1 riguardino componenti degli organi societari non aventi poteri di rappresentanza legale o di amministrazione dell'impresa, è disposta la misura di sostegno e monitoraggio dell'impresa. Il Presidente dell'ANAC, in presenza di fatti gravi ed accertati, anche ai sensi dell'articolo 19, comma 3, lettera a) del presente decreto, propone al Prefetto competente di ordinare all'impresa la nomina di uno o più esperti, in un numero comunque non superiore a tre, in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui al regolamento adottato ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, con il compito di svolgere funzioni di sostegno e monitoraggio dell'impresa.
   e) Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
  8-bis. Il Prefetto, previo accertamento dei presupposti indicati al comma 1 e valutata la particolare gravità dei fatti oggetto di indagine, intima all'impresa di provvedere alla nomina degli esperti di cui al comma precedente e ove l'impresa non si adegui nel termine di 30 giorni, provvede, con decreto, adottato secondo e modalità di cui al comma 2, alla nomina di tali soggetti.
32. 11. Squeri, Bianconi.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: , ovvero, in presenza di rilevate situazioni anomale e comunque sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali attribuibili ad un'impresa aggiudicataria di un appalto per la realizzazione di opere pubbliche, servizi o forniture, il Presidente dell'ANAC, in presenza di ratti gravi e accertati anche ai sensi dell'articolo 19, comma 3, lettera a) del presente decreto, con le seguenti: il Presidente dell'ANAC,.
32. 12. Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Turco, Dadone.

  All'articolo 32 apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, sostituire le parole da: in presenza di fino a attribuibili ad con le seguenti: nel caso in cui il Presidente dell'ANAC proceda a denunciare autonomamente per gli stessi reati;
   b) al comma 1, lettera a), sostituire la parola: coinvolto con le seguenti: indagato;
   c) al comma 2, sostituire la parola:
coinvolto con la seguente: indagato, le parole: ovvero nei casi più gravi sono soppresse, e sono inserite in fine le seguenti parole: di appalto oggetto del procedimento penale;
   d) sostituire il comma 3 con il seguente: 3. Per la durata della straordinaria e temporanea gestione dell'impresa, limitatamente alla completa esecuzione del contratto di appalto oggetto del procedimento penale, sono attribuiti agli amministratori tutti relativi i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione dell'impresa ed è sospeso per l'esecuzione del contratto di appalto oggetto del procedimento penale l'esercizio dei poteri di disposizione e gestione dei titolari dell'impresa. Nel caso di impresa costituita in forma societaria, i poteri dell'assemblea sono sospesi limitatamente all'esecuzione del contratto di appalto oggetto del procedimento penale per l'intera durata della misura;
   e) al comma 5 aggiungere, in fine, le seguenti parole: ovvero nei casi in cui siano venuti meno i presupposti e le condizioni per la sua applicazione;
   f) al comma 8, primo periodo, dopo le parole: monitoraggio dell'impresa, inserire le seguenti: limitatamente all'esecuzione del contratto di appalto oggetto del procedimento penale e al terzo periodo, sostituire la parola: prescrizioni con la parola: indicazioni;
   g) al comma 10 inserire, in fine, le seguenti parole: ovvero nei casi in cui siano venuti meno i presupposti e le condizioni per la sua approvazione;
   h) inserire in fine il seguente comma: 10-bis. I provvedimenti di cui al presente articolo sono impugnabili davanti al giudice amministrativo.
32. 13. Brunetta, Centemero, Gelmini.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: di opere pubbliche, servizi e forniture con le seguenti: delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015.
32. 14. Vignali.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: opere pubbliche servizi o forniture il Presidente dell'ANAC aggiungere le seguenti: può avviare indagini e verifiche per accertare eventuali illeciti. Il Presidente dell'ANAC.
32. 15. Mazziotti Di Celso.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: il Presidente dell'ANAC fino alla fine del comma con le seguenti: il Prefetto competente, sentito il Presidente dell'ANAC, dispone la revoca dell'aggiudicazione e la risoluzione del contratto d'appalto, con il pagamento della sole spese sostenute e certificate. La prosecuzione dei lavori sarà affidata alla seconda azienda classificata nella gara d'appalto.
32. 16. De Rosa, Daga, Micillo, Busto, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Sarti.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: il Presidente dell'ANAC con le seguenti: l'ANAC;.
32. 17. Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: il Presidente dell'ANAC inserire le seguenti: ne informa il Procuratore della Repubblica e.
32. 3. Ferranti.

  Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: anche ai sensi dell'articolo 19, comma 3, lettera a) del presente decreto.
32. 18. Kronbichler, Quaranta, Airaudo, Placido.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: anche ai sensi dell'articolo 19, comma 3, lettera a) del presente decreto con le seguenti: deve dare di esse informazione immediata al procuratore della Repubblica, e.
32. 19. Kronbichler, Quaranta, Airaudo, Placido.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: lettera a) del presente decreto, aggiungere le seguenti: fin dalla fase del procedimento penale corrispondente all'iscrizione della notizia di reato per una delle suddette fattispecie.
32. 20. Kronbichler, Quaranta, Airaudo, Placido.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: al Prefetto competente inserire le seguenti: del territorio in cui ha sede legale la stazione appaltante.
* 32. 21. Sarti, Dadone, Cozzolino, Dieni, Lombardi, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Fraccaro.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: al Prefetto competente aggiungere le seguenti: nel territorio in cui ha sede legale la stazione appaltante.
* 32. 22. Kronbichler, Quaranta, Airaudo, Placido.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: al Prefetto competente aggiungere le seguenti: ossia quello del luogo in cui ha sede la stazione appaltante,.
32. 23. Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Turco, Dadone.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
32. 24. Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Turco, Dadone.

  Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:
   a)
l'annullamento dell'aggiudicazione e/o la risoluzione del contratto;
*32. 25. Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Turco, Dadone.

  Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:
   a)
l'annullamento dell'aggiudicazione e/o la risoluzione del contratto;
*32. 26. Sarti.

  Al comma 1, alle lettere a) e b), sopprimere le parole: oggetto del procedimento penale.
32. 27. Kronbichler, Quaranta, Airaudo, Placido.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, ha diritto di ricevere notizie e informazioni e di richiedere atti e documenti sui procedimenti per i reati di cui al comma 1 del presente articolo, non coperti da segreto.
32. 28. Kronbichler, Quaranta, Airaudo, Placido.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione può ricevere notizie e informazioni e chiedere atti e documenti sui procedimenti per i reati di cui al punto precedente, non coperti dal segreto.
32. 29. Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Turco, Dadone.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. L'ANAC può ricevere notizie e informazioni e chiedere atti e documenti sui procedimenti per i reati di cui al punto precedente, non coperti dal segreto.
32. 30. Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Turco, Dadone.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il pubblico ministero, che proceda all'iscrizione della notizia di reato in un'ipotesi che potrebbe dare luogo alle misure straordinarie di gestione di cui al comma 1, deve subito informarne il presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione.
32. 31. Kronbichler, Quaranta, Airaudo, Placido.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo il comma 3-bis, è aggiunto il seguente: «3-ter. Quando siano disposti una misura cautelare o un rinvio a giudizio per i delitti di cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p., l'autorità giudiziaria procedente informa il presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione».
32. 32. Kronbichler, Quaranta, Airaudo, Placido.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. All'articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo il comma 3-ter è inserito il seguente:
  3-quater. Il pubblico ministero informa il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione quando sia disposta una misura cautelare o sia esercitata l'azione penate per i delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del codice penale. Trasmette pertanto copia dell'ordinanza cautelare e dell'atto di esercizio dell'azione penale.
32. 4. Ferranti.

  Al comma 2, sopprimere le parole: , intima all'impresa di provvedere al rinnovo degli organi sociali sostituendo il soggetto coinvolto e ove l'impresa non si adegui nel termine di trenta giorni ovvero nei casi più gravi,.
32. 33. Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Turco, Dadone.

  Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: realizzazione dell'opera pubblica, aggiungere le seguenti: , servizi e forniture.

  Conseguentemente, alla rubrica del Capo II, dopo le parole: opere pubbliche, aggiungere le parole: , servizi e forniture.
32. 34. Kronbichler, Quaranta, Airaudo, Placido.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e comunque non oltre il collaudo.
32. 5. Ferranti.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'autorità giudiziaria conferma, ove possibile, gli amministratori nominati dal prefetto.
32. 6. Ferranti.

  Al comma 5, inserire, in fine, le parole: ovvero dispone l'archiviazione del procedimento.
32. 35. Mazziotti Di Celso.

  Al comma 7, sostituire le parole: anche in via presuntiva dagli amministratori con le seguenti: dagli amministratori sulla base delle informazioni disponibili.
32. 36. Mazziotti Di Celso.

  Sopprimere il comma 8.
32. 37. Centemero.

  Al comma 10, sostituire le parole da: sussista l'urgente fino a: ancorché con le seguenti: e qualora.
32. 38. Dadone, Sarti, Cozzolino, Dieni, Lombardi, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Fraccaro.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Al fine di contrastare il fenomeno della corruzione, in particolare all'interno delle amministrazioni locali, dopo l'articolo 14 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, è aggiunto il seguente:
  Art. 14-bis. – Altre cause di incompatibilità. – 1. Gli incarichi in organi sociali di società, associazioni e fondazioni, anche non a scopo di lucro, a cui la pubblica amministrazione contribuisce in via ordinaria, ovvero tramite finanziamenti a qualunque titolo erogati anche per singoli progetti o attività, sono incompatibili:
   a) con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988. n. 400, o di parlamentare;
   b) con la carica di membro della giunta, ovvero del consiglio regionale, provinciale o comunale.

  2. I commi 2 e 3 dell'articolo 1 della legge 13 febbraio 1953, n. 60, sono abrogati.
  3. Ai membri dei consigli regionali, provinciali e comunali, nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, si estendono le cause di incompatibilità previste per i membri del Parlamento di cui agli articoli 1, 1-bis, 2, 3 e 4 della legge 13 febbraio 1953, n. 60.
  4. Ai membri delle giunte regionali, provinciali e comunali, nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, si estendo le cause di incompatibilità previste per i membri del Governo nazionale dall'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 215.
  5. Dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si intendono abrogate tutte le disposizioni, anche speciali, in contrasto con il presente articolo.
32. 2. Bray, Brandolin.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Al fine di contrastare il fenomeno della corruzione, all'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 48 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le parole: «da uno a dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «da cinque a dieci anni».
32. 1. Bray, Brandolin.

ART. 33.

  Al comma 1, sostituire le parole: può chiedere che l'Avvocatura Generale dello Stato esprima con le seguenti: chiede all'Avvocatura Generale dello Stato di esprimere.
33. 1. Centemero.

ART. 34.

  Al comma 1, sopprimere le parole: ovvero quelli per ulteriori incarichi per specifiche professionalità, individuate dal medesimo Commissario, di durata non superiore al suo mandato.
34. 1. Sorial, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: con l'obbligo di pubblicazione di tali spese sul sito istituzionale dell'evento Expo Milano 2015 in modo che siano accessibili e periodicamente aggiornate.
34. 2. Sorial, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
34. 3. Sorial, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

ART. 35.

  Al comma 1, dopo le parole: in cui hanno sede inserire le seguenti: o per qualunque altra ragione.
35. 1. Sorial, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Sopprimere il comma 2.
35. 2. Dieni, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Lombardi, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

ART. 36.

  Sopprimere il comma 1.

  Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 46 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo l'articolo 1-ter è aggiunto il seguente:
  1-quater. In caso di effettivo possesso del requisito alla data di presentazione della domanda, la dichiarazione al riguardo che risulti incompleta o irregolare non può considerarsi vizio invalidante; la stazione appaltante assegna ai concorrenti, in caso di dichiarazioni mancanti o irregolari, un termine non superiore a dieci giorni per la relativa regolarizzazione.
36. 1. Amoddio, Zappulla.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:
  1. Al decreto legislativo n. 163 del 2006 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 161, comma 6-bis, dopo le parole: «per il pagamento dei fornitori» sono inserite le seguenti: «secondo le modalità e le procedure, anche informatiche, individuate dalla deliberazione 5 maggio 2011, n. 45, del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE);
   b) all'articolo 176, comma 3, lettera e), le parole: «definisce, altresì, lo schema di articolazione del monitoraggio finanziario,» sono sostituite dalle seguenti: «definisce e aggiorna lo schema di articolazione del monitoraggio finanziario individuato dalla propria deliberazione 5 maggio 2011, n. 45».

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le stagioni appaltanti adeguano gli atti generali di propria competenza alle modalità di monitoraggio finanziario di cui alla deliberazione 5 maggio 2011, n. 45, del Comitato interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), nonché alle ulteriori prescrizioni contenute nella delibera dello stesso organismo da adottare ai sensi del comma 3.
36. 2. Businarolo, Dadone, Lombardi.

  Sostituire il comma 4 con i seguenti:
  4. Alla copertura degli oneri necessari per l'implementazione del sistema di monitoraggio finanziario di cui al presente articolo, pari a 1.321.000 euro per l'anno 2014, si provvede con una quota di pari importo derivante dalle maggiori entrate determinate dalla disposizione di cui al comma 4-bis.
  4-bis. Fra sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono adottate misure in materia di giochi pubblici on line lotterie istantanee e apparecchi e congegni di gioco, tali da assicurare, con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla medesima data di entrata in vigore della presente legge, il reperimento di nuove o maggiori entrate in misura tale da garantire la copertura degli oneri di cui al comma 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
36. 3. Kronbichler, Airaudo, Placido.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. All'articolo 1, comma 303, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il secondo periodo è soppresso.
  5-ter. All'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 13, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Al Fondo, che può prestare garanzia con la sua dotazione finanziaria, possono essere destinati nuovi apporti conferiti direttamente o indirettamente dallo Stato o da enti pubblici.»;
   b) al comma 14 sono aggiunte in fine le seguenti parole: «in gestione separata»;
   c) dopo il comma 14 è inserito il seguente:
  «14-bis. – Gli interventi di garanzia del Fondo di cui al comma 12 sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalità da stabilire con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze».
36. 4. Richetti.

ART. 37.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 37.
(Modificazioni al decreto legislativo n. 163 del 2006 in materia di trasmissione all'ANAC delle varianti in corso d'opera).

  1. All'articolo 132 del decreto legislativo n. 163 del 2006, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. Le varianti in corso d'opera di cui al comma 1, lettere b), c) e d), sono trasmesse, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad apposita relazione del responsabile del procedimento, all'Autorità entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza».
37. 2. Businarolo, Dadone, Lombardi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 37.

  1. Fermo restando quanto previsto in merito agli obblighi di comunicazione all'Osservatorio previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera di cui al comma 1, lettere b), e) e d) dell'articolo 132 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, di importo eccedente il 10 per cento dell'importo originario del contratto sono trasmesse, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad apposita relazione del responsabile del procedimento, all'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazione pubbliche entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza.
  2. Per gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera di cui all'articolo 132 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono comunicate all'Osservatorio, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza dell'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche. In caso di inadempimento si applicano le sanzioni previste dall'articolo 6, comma 11 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
* 37. 1. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 37.
(Trasmissione ad ANAC delle varianti in corso d'opera).

  1. Fermo restando quanto previsto in merito agli obblighi di comunicazione all'Osservatorio previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria le varianti in corso d'opera di cui al comma 1, lettere b) e) e d) dell'articolo 132 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 di importo eccedente il 10 per cento dell'importo originario del contratto sono trasmesse, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad apposita relazione del responsabile del procedimento, all'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazione pubbliche entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza.
  2. Per appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera di cui all'articolo 132 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono comunicate all'Osservatorio, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza dell'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazione pubbliche. In caso di inadempimento si applicano le sanzioni previste dall'articolo 6 comma 11 del decreto legislativo n. 163 del 2006.
* 37. 3. Mariani, Tino Iannuzzi, Arlotti, Borghi, Mariastella Bianchi, Braga, Bratti, Carrescia, Cominelli, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Manfredi, Covello, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini, Fabbri, De Micheli.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Le varianti in corso d'opera di cui al comma 1 lettere b), c) e d) dell'articolo 132 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, se riferite ad appalti di lavori, servizi o forniture dal valore complessivo superiore ad euro 2.000.000,00, sono trasmesse, unitamente ad una relazione di sintesi del progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad apposita relazione del responsabile del procedimento, all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza. Sono comunque inammissibili varianti in corso d'opera di valore superiore a quello di aggiudicazione.
37. 4. Garofalo.

  Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:
   dopo le parole: «varianti in corso d'opera» aggiungere le seguenti: «di importo superiore al 10 per cento dell'importo dell'appalto come determinato ai sensi dell'articolo 161, comma 14 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e che non trovano copertura nel quadro economico dell'intervento posto a base di gara»;
   sostituire le parole: «unitamente al progetto esecutivo» con le seguenti: «unitamente agli elementi essenziali del progetto esecutivo».
*37. 5. Pastorelli.

  Apportare le seguenti modifiche:
   dopo le parole: varianti in corso d'opera inserire le seguenti: di importo superiore al 10 per cento dell'importo dell'appalto come determinato ai sensi dell'articolo 161, comma 14 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e che non trovano copertura nel quadro economico dell'intervento posto a base di gara;
   sostituire le parole: unitamente al progetto esecutivo con le seguenti: unitamente agli elementi essenziali del progetto esecutivo.
*37. 6. Aiello, Bruno Bossio, Carbone, Boccadutri.

  Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
   dopo le parole: varianti in corso d'opera inserire le seguenti: di importo superiore al 10 per cento dell'importo dell'appalto come determinato ai sensi dell'articolo 161, comma 14 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e che non trovano copertura nel quadro economico dell'intervento posto a base di gara;
   sostituire le parole: unitamente al progetto esecutivo con le seguenti: unitamente agli elementi essenziali del progetto esecutivo.
*37. 7. Dorina Bianchi, Piccone.

  Al comma 1, dopo le parole: lettere b), c) e d) inserire le seguenti: ed e).
37. 8. Sorial, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1, dopo le parole: n. 163 aggiungere le seguenti: relative a contratti di importo superiore a 5 milioni di euro, e aggiungere in fine le seguenti parole: da trasmettere alla stazione appaltante entro 15 giorni dalla ricezione. L'ANAC potrà richiedere, nel medesimo termine di 15 giorni, e per una sola volta, integrazioni e chiarimenti e dovrà pronunciarsi definitivamente entro e non oltre 30 giorni decorrenti dalla ricezione degli stessi. Decorsi tali termini, in assenza di comunicazioni, la valutazione si riterrà positiva.
37. 9. Centemero.

  Al comma 1, dopo le parole: 12 aprile 2006, n. 163 aggiungere le seguenti: pari o superiori a 5 milioni di euro.
37. 10. Kronbichler, Quaranta, Airaudo, Placido.

  Al comma 1, dopo le parole: Le varianti in corso d'opera di cui al comma 1), lettere b), c), d) dell'articolo 132 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 aggiungere le seguenti: , che riguardano lavori, servizi e forniture.
*37. 11. Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Turco, Dadone.

  Al comma 1, dopo le parole: Le varianti in corso d'opera di cui al comma 1), lettere b), c), d) dell'articolo 132 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 aggiungere le seguenti: , che riguardano lavori, servizi e forniture.
*37. 12. Sarti, Dadone.

  Al comma 1, dopo le parole: decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 inserire le seguenti parole: , qualora di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, di cui all'articolo 28 del citato decreto-legge,.
**37. 13. Dorina Bianchi, Piccone.

  Al comma 1, dopo le parole: decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 inserire le seguenti parole: , qualora di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, di cui all'articolo 28 del citato decreto-legge,.
**37. 14. Matarrese.

  Al comma 1, dopo le parole: decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 inserire le seguenti: , qualora di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, di cui all'articolo 28 del citato decreto-legge.
**37. 15. Abrignani.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , fatto salvo, altresì, per l'Autorità nazionale anticorruzione il potere di richiedere l'invio di tali documentazioni a sua discrezione, all'esito di una prima valutazione.
37. 16. Sorial, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1, dopo le parole: sono trasmesse, aggiungere le seguenti: su richiesta dell'ANAC.

  Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere in fine, il seguente periodo: La mancata trasmissione nei termini stabiliti di cui al precedente periodo, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa a carico della stazione appaltante, pari al due per cento del valore dell'appalto.
37. 17. Kronbichler, Quaranta, Airaudo, Placido.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. L'Autorità nazionale anticorruzione, all'esito di una prima valutazione, può richiedere essa stessa che le venga inviato il progetto esecutivo.
*37. 18. Sarti, Dadone.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. L'Autorità nazionale anticorruzione, all'esito di una prima valutazione, può richiedere essa stessa che le veniva inviato il progetto esecutivo.
*37. 19. Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Turco, Dadone.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Disposizione in materia di concessioni autostradali).

  1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 dicembre 2014 indirà le procedure per la messa in gara delle concessioni autostradali scadute alla data dell'approvazione del presente decreto.
  Per le concessioni autostradali in scadenza nei prossimi tre anni le procedure dovranno essere avviate entro il 30 giugno 2015.
  2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 dicembre 2014, avvierà, in conformità al codice degli appalti, le procedure di approvazione di cui al comma 10 dell'articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, inerenti la costruzione e gestione di autostrade da affidare in concessione.
37. 01. Nastri, Corsaro, Totaro.

  Dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Disposizione in materia di concessioni autostradali).

  1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro il 31 dicembre 2014 indice le gare per l'assegnazione delle concessioni autostradali scadute alla data di entrata in vigore del presente decreto legge. Per le concessioni autostradali in scadenza nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto le gare sono indette entro il 30 giugno 2015.
  2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 dicembre 2014 avvia o completa le procedure di cui al comma 10 dell'articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, inerenti la costruzione e gestione di autostrade da affidare in concessione.
37. 02. Borghi, Arlotti, Mariastella Bianchi, Braga, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini.

  Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:

Art. 37-bis.
(Tolleranza nella revisione triennale dell'attestato SOA).

  1. All'articolo 4, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2013 n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: «30 giugno 2014» sono sostituite dalle parole: «31 dicembre 2014».
  2. La disposizione di cui al precedente comma si applica ai contratti di cui all'articolo 77, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, stipulati a far data dal 1o luglio 2014.
*37. 03. Abrignani.

  Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:

Art. 37-bis.
(Tolleranza nella revisione triennale dell'attestato SOA).

  1. All'articolo 4, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2013 n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: «30 giugno 2014» sono sostituite dalle parole: «31 dicembre 2014».
  2. La disposizione di cui al precedente comma si applica ai contratti di cui all'articolo 77, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, stipulati a far data dal 1o luglio 2014.
*37. 04. Matarrese.

  Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:

Art. 37-bis.
(Tolleranza nella revisione triennale dell'attestato SOA).

  1. All'articolo 4, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2013 n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: «30 giugno 2014» sono sostituite dalle parole: «31 dicembre 2014».
  2. La disposizione di cui al precedente comma si applica ai contratti di cui all'articolo 77, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, stipulati a far data dal 1o luglio 2014.
*37. 05. Dorina Bianchi, Piccone.

  Dopo l'articolo 37, inserire il seguente articolo:

Art. 37-bis.
(Pubblicazione on line dei documenti di gara).

  1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 70:
    1) il comma 9, è sostituito dal seguente: 9. Le stazioni appaltanti forniscono, per via elettronica e a decorrere dalla pubblicazione del bando secondo l'allegato X, l'accesso libero, diretto e completo al capitolato d'oneri e a ogni documento complementare, precisando nel testo del bando l'indirizzo internet presso il quale tale documentazione è accessibile;
    2) il comma 10, è sostituito dal seguente: 10. Se le offerte possono essere formulate solo a seguito di una visita dei luoghi, i termini per la ricezione delle offerte sono stabiliti in modo adeguato a consentire che gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza delle informazioni necessarie alla predisposizione delle offerte;
   b) all'articolo 71, il comma 1 è soppresso;

   c) all'articolo 72, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  1. Nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate previo bando e nel dialogo competitivo l'invito ai candidati contiene, oltre agli elementi modificati all'articolo 67, l'indicazione dell'accesso al capitolato d'oneri, al documento descrittivo e a ogni altro documento complementare, messi a disposizione per via elettronica, ai sensi dell'articolo 70, comma 9.
**37. 06. Mariani, Borghi, Arlotti, Mariastella Bianchi, Braga, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, Dallai, De Menech, De Micheli, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini.

  Dopo l'articolo 37, inserire il seguente articolo:

Art. 37-bis.
(Pubblicazione on line dei documenti di gara).

  Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 70:
  1) il comma 9, è sostituito dal seguente:
  9. Le stazioni appaltanti forniscono, per via elettronica e a decorrere dalla pubblicazione del bando secondo l'allegato X, l'accesso libero, diretto e completo al capitolato d'oneri e a ogni documento complementare, precisando nel testo del bando l'indirizzo internet presso il quale tale documentazione è accessibile;
  2) il comma 10, è sostituito dal seguente:
  10. Se le offerte possono essere formulate solo a seguito di una visita dei luoghi, i termini per la ricezione delle offerte sono stabiliti in modo adeguato a consentire che gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza delle informazioni necessarie alla predisposizione delle offerte;
   b) all'articolo 71, il comma 1 è soppresso;
   c) all'articolo 72, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  1. Nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate previo bando e nel dialogo competitivo l'invito ai candidati contiene, oltre agli elementi modificati all'articolo 67, l'indicazione dell'accesso al capitolato d'oneri, al documento descrittivo e a ogni altro documento complementare, messi a disposizione per via elettronica, ai sensi dell'articolo 70, comma 9.
**37. 07. Dorina Bianchi, Piccone.

  Dopo l'articolo 37, inserire il seguente articolo:

Art. 37-bis.
(Pubblicazione on line dei documenti di gara).

  1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 70:
    1) il comma 9, è sostituito dal seguente: 9. Le stazioni appaltanti forniscono, per via elettronica e a decorrere dalia pubblicazione del bando secondo l'allegato X, l'accesso libero, diretto e completo al capitolato d'oneri e a ogni documento complementare, precisando nel testo del bando l'indirizzo internet presso il quale tale documentazione è accessibile;
    2) il comma 10, è sostituito dal seguente: Se le offerte possono essere formulate solo a seguito di una visita dei luoghi, i termini per la ricezione delle offerte sono stabiliti in modo adeguato a consentire che gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza delle informazioni necessarie alla predisposizione delle offerte;
   b) all'articolo 71, il comma 1 è soppresso;
   c) all'articolo 72, il comma 1 è sostituito dal seguente:

  2. Nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate previo bando e nel dialogo competitivo l'invito ai candidati contiene, oltre agli elementi modificati all'articolo 67, l'indicazione dell'accesso al capitolato d'oneri, al documento descrittivo e a ogni altro documento complementare, messi a disposizione per via elettronica, ai sensi dell'articolo 70, comma 9.
**37. 08. Abrignani.

  Dopo l'articolo 37, inserire il seguente articolo:

Art. 37-bis.
(Garanzia globale di esecuzione).

  1. All'articolo 21 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: «30 giugno 2014» sono sostituite dalle parole: «31 dicembre 2014».
  2. Sono fatte salve le procedure i cui bandi ed avvisi di gara siano stati pubblicati a far data dal 30 giugno 2014 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, a far data dal 30 giugno 2014 e fino aia data di entrata in vigore del presente decreto, siano stati già inviati gli inviti a presentare offerta.
*37. 09. Matarrese.

  Dopo l'articolo 37, inserire il seguente articolo:

Art. 37-bis.
(Garanzia globale di esecuzione).

  1. All'articolo 21 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: «30 giugno 2014» sono sostituite dalle parole: «31 dicembre 2014».
  2. Sono fatte salve le procedure i cui bandi ed avvisi di gara siano stati pubblicati a far data dal 30 giugno 2014 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, a far data dal 30 giugno 2014 e fino aia data di entrata in vigore del presente decreto, siano stati già inviati gli inviti a presentare offerta.
*37. 010. Abrignani.

  Dopo l'articolo 37, inserire il seguente articolo:

Art. 37-bis.
(Garanzia globale di esecuzione).

  1. All'articolo 21 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: «30 giugno 2014» sono sostituite dalle parole: «31 dicembre 2014».
  2. Sono fatte salve le procedure i cui bandi ed avvisi di gara siano stati pubblicati a far data dal 30 giugno 2014 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, a far data dal 30 giugno 2014 e fino aia data di entrata in vigore del presente decreto, siano stati già inviati gli inviti a presentare offerta.
*37. 011. Dorina Bianchi, Piccone.

  Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:

Art. 37-bis.
(Differimento banca dati nazionale contratti pubblici).

  1. All'articolo 9, comma 15-ter, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2013 n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, primo periodo, le parole: «1o luglio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2015».
  2. Sono fatte salve le procedure i cui bandi ed avvisi di gara siano stati pubblicati a far data dal 1o luglio 2014 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, a far data dal 1o luglio 2014 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano stati già inviati gli inviti a presentare offerta.
**37. 012. Abrignani.

  Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:

Art. 37-bis.
(Differimento banca dati nazionale contratti pubblici).

  1. All'articolo 9, comma 15-ter, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2013 n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, primo periodo, le parole: «1o luglio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2015».
  2. Sono fatte salve le procedure i cui bandi ed avvisi di gara siano stati pubblicati a far data dal 1o luglio 2014 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, a far data dal 1 o luglio 2014 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano stati già inviati gli inviti a presentare offerta.
**37. 013. Dorina Bianchi, Piccone.

  Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:

Art. 37-bis.
(Centrali di committenza).

  1. All'articolo 3, comma 1-bis, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2013 n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: «30 giugno 2014» sono sostituite dalle parole: «31 dicembre 2014».
  2. Sono fatte salve le procedure i cui bandi ed avvisi di gara siano stati pubblicati a far data dal 30 giugno 2014 e fino alta data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, a far data dal 30 giugno 2014 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto sono stati già inviati gli inviti a presentare offerta.
*37. 014. Abrignani.

  Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:

Art. 37-bis.
(Centrali di committenza).

  1. All'articolo 3, comma 1-bis, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2013 n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: «30 giugno 2014» sono sostituite dalle parole: «31 dicembre 2014».
  2. Sono fatte salve le procedure i cui bandi ed avvisi di gara siano stati pubblicati a far data dal 30 giugno 2014 e fino alta data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, a far data dal 30 giugno 2014 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto sono stati già inviati gli inviti a presentare offerta.
*37. 015. Matarrese.

  Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:

Art. 37-bis.
(Centrali di committenza).

  1. All'articolo 3, comma 1-bis, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2013 n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: «30 giugno 2014» sono sostituite dalle parole: «31 dicembre 2014».
  2. Sono fatte salve le procedure i cui bandi ed avvisi di gara siano stati pubblicati a far data dal 30 giugno 2014 e fino alta data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, a far data dal 30 giugno 2014 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto sono stati già inviati gli inviti a presentare offerta.
*37. 016. Dorina Bianchi, Piccone.

  Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:

Art. 37-bis.
(Commissione Giudicatrice).

  1. L'articolo 84 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 è sostituito dal seguente:
  «Art. 84. – (Commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa).
  1. Quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione è demandata ad una commissione giudicatrice, che opera secondo le norme stabilite dal regolamento.
  2. La Commissione è composta da tre componenti esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.
  3. Due commissari, dei quali uno assume le funzioni di Presidente, sono scelti nell'ambito di un elenco articolato per macro aree di lavorazione, istituito presso l'Autorità nazionale anticorruzione e formato da:
   a) professionisti con almeno cinque anni di iscrizione al relativo albo professionale, indicati dagli ordini professionali stessi;
   b) professori universitari di ruolo, indicati dalle facoltà di appartenenza.

  4. La selezione dei commissari è effettuata, su richiesta della stazione appaltante, dalla Autorità nazionale anticorruzione mediante sorteggio e con criterio di rotazione.
  5. Il terzo commissario è individuato dalla stazione appaltante tra i propri funzionari con specifica competenza.
  6. I commissari di cui al comma 3 non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.
  7. Coloro che nel biennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore non possono essere nominati commissari relativamente a contratti affidati dalle amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio.
  8. Sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.
  9. Si applicano ai commissari le cause di astensione previste dall'articolo 51 cod. proc. Civ.
  10. Gli elenchi di cui al comma 3 sono soggetti ad aggiornamento almeno biennale.
  11. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
  12. Le sedute della Commissione devono svolgersi in modo continuativo fino al completamento delle operazioni di aggiudicazione nel termine fissato nell'atto di nomina, che può essere prorogato una sola volta per giustificati motivi.
  13. Qualora il termine non sia rispettato a causa di ritardi negli adempimenti da parte della Commissione, questa perde il diritto al compenso.
  14. Il corrispettivo dovuto ai commissari di cui al comma 3 è stabilito dall'Autorità nazionale anticorruzione, in relazione all'importo dell'appalto ed alla complessità della valutazione delle offerte, sulla base di un tariffario approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
  15. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione della stazione appaltante.
  16. In caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti è riconvocata la medesima commissione.
**37. 017. Abrignani.

  Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:

Art. 37-bis.
(Commissione Giudicatrice).

  1. L'articolo 84 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 è sostituito dal seguente:
  «Art. 84. – (Commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa).
  1. Quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione è demandata ad una commissione giudicatrice, che opera secondo le norme stabilite dal regolamento.
  2. La Commissione è composta da tre componenti esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.
  3. Due commissari, dei quali uno assume le funzioni di Presidente, sono scelti nell'ambito di un elenco articolato per macro aree di lavorazione, istituito presso l'Autorità nazionale anticorruzione e formato da:
   a) professionisti con almeno cinque anni di iscrizione al relativo albo professionale, indicati dagli ordini professionali stessi;
   b) professori universitari di ruolo, indicati dalle facoltà di appartenenza.

  4. La selezione dei commissari è effettuata, su richiesta della stazione appaltante, dalla Autorità nazionale anticorruzione mediante sorteggio e con criterio di rotazione.
  5. Il terzo commissario è individuato dalla stazione appaltante tra i propri funzionari con specifica competenza.
  6. I commissari di cui al comma 3 non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.
  7. Coloro che nel biennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore non possono essere nominati commissari relativamente a contratti affidati dalle amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio.
  8. Sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.
  9. Si applicano ai commissari le cause di astensione previste dall'articolo 51 cod. proc. Civ.
  10. Gli elenchi di cui al comma 3 sono soggetti ad aggiornamento almeno biennale.
  11. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
  12. Le sedute della Commissione devono svolgersi in modo continuativo fino al completamento delle operazioni di aggiudicazione nel termine fissato nell'atto di nomina, che può essere prorogato una sola volta per giustificati motivi.
  13. Qualora il termine non sia rispettato a causa di ritardi negli adempimenti da parte della Commissione, questa perde il diritto al compenso.
  14. Il corrispettivo dovuto ai commissari di cui al comma 3 è stabilito dall'Autorità nazionale anticorruzione, in relazione all'importo dell'appalto ed alla complessità della valutazione delle offerte, sulla base di un tariffario approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
  15. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione della stazione appaltante.
  16. In caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti è riconvocata la medesima commissione.
**37. 018. Dorina Bianchi, Piccone.

  Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:

Art. 37-bis.
(Esclusione automatica delle offerte anomale).

  1. All'articolo 122, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il comma 9 è sostituito dai seguenti:
  «9. Per i lavori di importo pari o inferiore a 2,5 milioni di euro, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la stazione appaltante deve prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia determinata applicando uno dei tre seguenti criteri, individuato secondo le modalità di seguito indicate:
   a) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione definitiva del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media;
   b) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse con esclusione definitiva del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, decrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che sono inferiori alla predetta media;
   c) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione definitiva del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso.

  Il metodo da applicare sarà scelto sulla base del seguente meccanismo: si calcola la somma dei ribassi offerti dai concorrenti; qualora la prima cifra, dopo la virgola, di tale somma si collochi tra i numeri 1 e 4 compresi, sarà utilizzato il metodo di cui alla lettera a); qualora si collochi tra i numeri 5 e 8 compresi, sarà utilizzato il metodo di cui alla lettera b); qualora sia pari a 9 o a 0, sarà utilizzato il metodo di cui alla lettera c).
  La facoltà di esclusione automatica di cui al comma precedente non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a 10; in tal caso si applica l'articolo 86 comma 3».

  9-bis. Il sistema di determinazione della soglia di anomalia di cui al precedente comma 9, si applica anche agli appalti di importo superiore a 2,5 milioni di euro e fino alla soglia di cui all'articolo 28, che non presentino carattere transfrontaliero; hanno carattere transfrontaliero gli appalti di lavori alle cui procedure di gara siano ammesse, in percentuale pari o superiore al 5 per cento, imprese aventi sede in nazioni dell'Unione europea diverse dall'Italia.
37. 019. Abrignani.

ART. 38.

  Sopprimerlo.
38. 2. Molteni, Caparini, Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 1, la parola: sessanta è sostituita con la parola: trenta.
38. 3. Molteni, Caparini, Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 1, la parola: sessanta è sostituita con la parola: venti.
38. 4. Molteni, Caparini, Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 1, la parola: sessanta è sostituita con la parola: dieci.
38. 5. Molteni, Caparini, Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 1 sopprimere le parole: decorsi i quali si può procedere in assenza dello stesso.
38. 7. Bonafede, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Turco, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il decreto di cui al comma 1 prevede le modalità operative per fronteggiare le eventuali situazioni di caduta dei sistemi informatici e delle telecomunicazioni in rapporto agli obblighi di deposito e relativi termini processuali.
38. 8. Sorial, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1, capoverso articolo 38 comma 2-bis, sostituire il primo, il secondo e il terzo periodo con i seguenti: Qualora la stazione appaltante verifichi la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2, assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Decorso tale termine, se il concorrente non intende essere escluso dalla gara è tenuto al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria, da corrispondere, assieme alle documentazioni richieste, entro i successivi 10 giorni. Nei casi di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante ne richiede la regolarizzazione, ma applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al primo periodo il concorrente è escluso dalla gara.
38. 9. Pagano.

  Dopo il comma 1 inserire il seguente:
  2. Nel decreto di cui al comma precedente sono previste le modalità operative inerenti sia al sito di giustizia amministrativa sia per fronteggiare le eventuali situazioni di caduta dei sistemi informatici e delle telecomunicazioni in rapporto agli obblighi di deposito e relativi termini processuali.
38. 6. Bonafede, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Turco, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2015 il comma 2-bis dell'articolo 136 dell'Allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 è sostituito dal seguente: «2-bis. Tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti sono sottoscritti con firma digitale».
38. 1. Ferranti.

  Al capo I, sostituire la rubrica con la seguente: PROCESSO AMMINISTRATIVO E CONTABILE E CONTRATTI PUBBLICI.
38. 10. Businarolo, Dadone, Lombardi.

ART. 39.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. All'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 3-bis sono inseriti i seguenti:
  3-ter. Le disposizioni del precedente comma 3-bis non si applicano:
   a) alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture, effettuate in economia mediante amministrazione diretta;
   b) alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture da parte degli enti pubblici impegnati nella ricostruzione delle località colpite dal terremoto cosiddetto «dell'Emilia-Romagna – 2012 e dell'Abruzzo – 2009»;
   c) nei casi di cui al secondo periodo del comma 8 e al secondo periodo del comma 11 dell'articolo 125;
   d) nei casi di lavori urgenti e di somma urgenza, in base a quanto previsto dagli articoli 175 e 176 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
   e) nei casi di varianti comportanti atti di sottomissione o atti aggiuntivi in base a quanto previsto dall'articolo 132 del presente decreto, nonché dagli articoli 161, 310 e 311 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
   f) per l'acquisizione di beni e di servizi in base rispettivamente all'articolo 57, commi 3, lettera b) e 5, lettera a) e b) del presente decreto, nonché per la proroga di contratti in essere quando necessaria allo svolgimento della gara per l'individuazione del nuovo appaltatore;
   g) per l'acquisizione di beni e servizi tramite convenzioni realizzate ai sensi dell'articolo 30 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, dell'articolo 7 della legge 11 agosto 1991, n. 266, dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dell'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381, nonché con le organizzazioni non governative, realizzate negli ambiti di attività previsti dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e relativi regolamenti di attuazione;
   h) alle procedure di acquisizione di servizi, beni e lavori per le quali non si applicano in tutto o in parte le disposizioni del presente decreto, ivi comprese le concessioni di servizi;
   i) per la selezione del socio privato al quale attribuire contestualmente specifici compiti operativi in relazione alla costituzione di società miste, nonché per la dismissione di partecipazioni detenute in società.

  3-quater. I Comuni non capoluogo di provincia che, in base al precedente comma 3-bis costituiscono un accordo consortile, possono attuarlo mediante una convenzione per la gestione associata, ai sensi dell'articolo 30 del d.lgs. 18 agosto, n. 267, per le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, provvedendo all'individuazione dell'ente presso il quale sono costituiti gli uffici comuni o che svolge il ruolo di committente delegato ed all'iscrizione dello stesso all'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti nella sezione dei soggetti aggregatori. La costituzione di gestioni associate per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture ai sensi del precedente comma 3-bis comporta per i Comuni aderenti l'obbligo di effettuare la programmazione degli acquisti di beni e servizi ai sensi dell'articolo 271 del d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, al fine di consentire alla forma associata di attuare procedure selettive per l'acquisto sulla base della domanda aggregata. In ogni caso, i Comuni non capoluogo di provincia che effettuino l'acquisizione di lavori, beni e servizi in forma associata rispettano quanto stabilito dall'articolo 2, comma 1-bis del presente decreto, potendo individuare come riferimenti per la ripartizione in lotti funzionali i singoli Comuni associati.
39. 19. Fabbri, Plangger, Incerti, De Maria, Ghizzoni, Baruffi, Montroni, Petitti, Pagani, Maestri, De Menech.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  1. All'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 3-bis sono inseriti i seguenti:
  3-ter. Le disposizioni del precedente comma 3-bis non si applicano:
   a) alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture, effettuate in economia mediante amministrazione diretta;
   b) nei casi di cui al secondo periodo del comma 8 e al secondo periodo del comma 11 dell'articolo 125;
   c) nei casi di lavori urgenti e di somma urgenza, in base a quanto previsto dagli articoli 175 e 176 del d.P.R, 5 ottobre 2010, n. 207;
   d) nei casi di varianti comportanti atti di sottomissione o atti aggiuntivi in base a quanto previsto dall'articolo 132 del presente decreto, nonché dagli articoli 161, 310 e 311 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
   e) per l'acquisizione di beni e di servizi in base rispettivamente all'articolo 57, commi 3, lettera b) e 5, lettere a) e b) del presente decreto, nonché per la proroga di contratti in essere quando necessaria allo svolgimento della gara per l'individuazione del nuovo appaltatore;
   f) per l'acquisizione di beni e servizi tramite convenzioni realizzate ai sensi dell'articolo 30 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, dell'articolo 7 della legge 11 agosto 1991, n. 266, dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dell'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381, nonché con le organizzazioni non governative, realizzate negli ambiti di attività previsti dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e relativi regolamenti di attuazione;
   g) alle procedure di acquisizione di servizi, beni e lavori per le quali non si applicano in tutto o in parte le disposizioni del presente decreto, ivi comprese le concessioni di servizi;
   h) per la selezione del socio privato al quale attribuire contestualmente specifici compiti operativi in relazione alla costituzione di società miste, nonché per la dismissione di partecipazioni detenute in società.

  3-quater. I Comuni non capoluogo di provincia che, in base al precedente comma 3-bis costituiscono un accordo consortile, possono attuarlo mediante una convenzione per la gestione associata, ai sensi dell'articolo 30 del d.lgs. 18 agosto, n. 267, per le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, provvedendo all'individuazione dell'ente presso il quale sono costituiti gli uffici comuni o che svolge il ruolo di committente delegato ed all'iscrizione dello stesso all'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti nella sezione dei soggetti aggregatori. La costituzione di gestioni associate per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture ai sensi del precedente comma 3-bis comporta per i Comuni aderenti l'obbligo di effettuare la programmazione degli acquisti di beni e servizi ai sensi dell'articolo 271 del d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, al fine di consentire alla forma associata di attuare procedure selettive per l'acquisto sulla base della domanda aggregata. In ogni caso, i Comuni non capoluogo di provincia che effettuino l'acquisizione di lavori, beni e servizi in forma associata rispettano quanto stabilito dall'articolo 2, comma 1-bis del presente decreto, potendo individuare come riferimenti per la ripartizione in lotti funzionali i singoli Comuni associati.
*39. 17. Fabbri, De Maria, Ghizzoni, Baruffi, Montroni, Incerti, Petitti, Pagani, Maestri, De Menech, Plangger.

  Sopprimerlo.
39. 8. Molteni, Caparini, Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Sopprimere il comma 1.
39. 21. Kronbichler, Daniele Farina, Sannicandro, Quaranta.

  Sostituire l'articolo 39 con il seguente:
  1. L'articolo 46 del d.lgs. n. 163 del 2006 è sostituito dal seguente:
  «1. La mancata o incompleta presentazione ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richieste ai sensi della parte II, titolo I, capo II del decreto legislativo n. 163 del 2006, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine perentorio, non superiore a dieci giorni, perché siano resi, integrati o regolarizzati gli elementi e le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti tenuti. In caso di inutile decorso di tale termine il concorrente è escluso dalla gara. Irregolarità non essenziali non comportano onere di regolarizzazione né applicazione di sanzioni.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche in caso di mancata o incompleta presentazione e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richieste dall'articolo 75 del decreto legislativo n. 163 del 2006.
  3. Salvo quanto previsto al precedente comma 1, la stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni essenziali previste dal presente codice, dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte; i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni. Dette prescrizioni sono comunque nulle.
  4. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte».

  5. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle procedure di affidamento indette successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
39. 18. Giorgis.

  Sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:
  1. All'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
  2-bis. La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità non sostanziale delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o, regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

  2. All'articolo 46 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:
  1-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 38, comma 2-bis, si applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara.

  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano qualora il concorrente abbia reso in gara dichiarazioni non veritiere e conseguentemente in tali casi non è ammesso il soccorso istruttorio.
39. 22. Sarro, Marotta, Russo, Luigi Cesaro.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:
  1. All'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
  2-bis. La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 fa si che la stazione appaltante richiede al concorrente che vi ha dato causa di integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie assegnando allo stesso un termine, non superiore a dieci giorni dopodiché il concorrente che non provveda all'integrazione e/o regolarizzazione nel termine assegnato è escluso dalla gara ed è tenuto al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. Nei casi di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai finì del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.
39. 24. Mariani, Borghi, Arlotti, Mariastella Bianchi, Braga, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:
  1. All'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
  2-bis. La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.
  2-ter. Ai fini di quanto previsto dal comma 2-bis si intendono:
   a) per irregolarità essenziali, le irregolarità nel processo formativo delle dichiarazioni sostitutive;
   b) per dichiarazioni non indispensabili, tutte le dichiarazioni previste dal bando e dal disciplinare di gara che non siano riferibili alla resa di informazioni in ordine al possesso di requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità e che non siano obbligatoriamente previste dalla legge o dal regolamento in relazione alla partecipazione alla gara.
39. 14. Fabbri, De Maria, Ghizzoni, Baruffi, Montroni, Incerti, Petitti, Pagani, Maestri, De Menech, Plangger.

  Al comma 1, dopo le parole: All'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, aggiungere le seguenti parole: al comma 1, lettera c), dopo le parole: se la sentenza o il decreto sono stati emessi è aggiunta la seguente parola: unicamente.
39. 25. Abrignani.

  Al comma 1, dopo le parole: All'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, aggiungere le seguenti parole: al comma 2, le parole da: in cui indica tutte fino a: riabilitazione sono sostituite con le seguenti parole: in cui dichiara l'assenza di condanne penali rilevanti ai fini del comma 1 lettera c). Ai fini del comma 1 lettera c), non rileva in ogni caso l'eventuale sussistenza di condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, ovvero di condanne revocate, o di quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione.
39. 26. Abrignani.

  Al comma 1, capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, con le seguenti parole: Nel caso in cui riscontri la mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2, la stazione appaltante assegna al concorrente che vi ha dato causa un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente non provveda nel termine assegnato è escluso dalla gara ed è tenuto al pagamento,.
*39. 27. Gelmini, Chiarelli.

  Al comma 1, capoverso comma 2-bis, sostituire le parole: La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, con le seguenti: Nel caso in cui riscontri la mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2, la stazione appaltante assegna al concorrente che vi ha dato causa un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente non provveda nel termine assegnato è escluso dalla gara ed è tenuto al pagamento.
*39. 28. Sarro, Marotta, Russo, Luigi Cesaro.

  Al comma 1, capoverso comma 2-bis, primo periodo, dopo le parole: al pagamento inserire le seguenti: in caso di regolarizzazione della documentazione.
*39. 2. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.

  Al comma 1, capoverso comma 2-bis, dopo le parole: al pagamento inserire le parole: in caso di regolarizzazione della documentazione.
*39. 29. Covello, Mariani, Arlotti, Borghi, Mariastella Bianchi, Braga, Bratti, Carrescia, Cominelli, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini.

  Al comma 1, capoverso comma 2-bis, la parola: 50.000 è sostituita con la parola: 10.000.
39. 10. Molteni, Caparini, Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 1, capoverso comma 2-bis, la parola: 50.000 è sostituita con la parola: 5000.
39. 11. Molteni, Caparini, Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 1, capoverso comma 1-ter, sostituire le parole: La mancanza, l'incompletezza o irregolarità delle dichiarazioni con le seguenti: La mancanza o l'incompletezza delle dichiarazioni.
39. 12. Molteni, Caparini, Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 1, capoverso comma 2-bis, la frase: La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive è sostituita con la frase: La mancanza o l'incompletezza delle dichiarazioni sostitutive.
39. 13. Molteni, Caparini, Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 1, capoverso «2-bis», all'alinea, sostituire le parole: La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, con le seguenti: Nel caso in cui riscontri la mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2, la stazione appaltante assegna al concorrente che vi ha dato causa un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente non provveda nel termine assegnato è escluso dalla gara ed è tenuto al pagamento,.
39. 15. Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre.

  Al comma 1, sopprimere gli ultimi due periodi.
39. 30. Sorial, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1, capoverso comma 2-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Per le procedure indette senza pubblicazione di bando di gara non si applica la sanzione pecuniaria.
39. 3. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.

  Al comma 2, sostituire le parole: è inserito il seguente con le seguenti: sono inseriti i seguenti: e, dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:
  «1-quater. In caso di effettivo possesso del requisito alla data di presentazione della domanda, la dichiarazione al riguardo che risulti incompleta o irregolare non può considerarsi vizio invalidante; la stazione appaltante assegna ai concorrenti, in caso di dichiarazioni mancanti o irregolari, un termine non superiore a dieci giorni per la relativa regolarizzazione».
39. 31. Kronbichler, Daniele Farina, Sannicandro, Quaranta.

  Al comma 2, capoverso comma 1-ter, aggiungere, dopo le parole: incompletezza o irregolarità le seguenti: rilevabili dall'Amministrazione.
39. 4. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.

  Al comma 2, capoverso comma 1-ter, inserire, in fine, le seguenti parole: o all'invito a presentare offerta.
39. 5. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.

  Al comma 2, dopo le parole: disciplinare di gara, aggiungere le seguenti: per dimostrare il possesso di requisiti o per rendere informazioni indispensabili per la partecipazione alla gara e per la presentazione dell'offerta secondo quanto previsto dalla legge o dal regolamento.
39. 16. Fabbri, De Maria, Ghizzoni, Baruffi, Montroni, Incerti, Petitti, Pagani, Maestri, De Menech, Plangger.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 75 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, al comma 6, dopo le parole: per fatto dell'affidatario sono inserite le seguenti: nonché per il mancato versamento della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 38, comma 2-bis.
39. 6. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.

  Sostituire il comma 3, con il seguente:
  3. Le disposizioni di cui ai commi l e 2 non si applicano qualora il concorrente abbia reso in gara dichiarazioni non veritiere e conseguentemente in tali casi non è ammesso il soccorso istruttorio.
39. 34. Sorial, Lombardi, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Fraccaro.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:
  4. All'articolo 113, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 le parole: periodo successivo sono sostituite dalle seguenti: periodo successivo, e le parole: centrali di committenza, sono sostituite dalle seguenti: centrali di committenza.
39. 35. Abrignani.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:
  3-bis. All'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi da 28 a 28-ter sono soppressi.
39. 36. Dorina Bianchi, Piccone.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:
  3-bis. All'articolo 4, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2013 n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: 30 giugno 2014 sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre 2014.
39. 37. Dorina Bianchi, Piccone.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Il termine di cui all'articolo 6-bis, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è differito al 1o luglio 2015. Sono fatte salve le procedure i cui bandi e avvisi di gara sono stati pubblicati a far data dal 1o luglio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure in cui, a far data dal 1o luglio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stati già inviati gli inviti a presentare offerta.
39. 42. Arlotti, Mariani, Tino Iannuzzi, Borghi, Mariastella Bianchi, Braga, Bratti, Carrescia, Cominelli, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Manfredi, Covello, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini, Fabbri.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:
  3-bis. All'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: 30 giugno 2014 sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre 2014. Sono fatte salve le procedure i cui bandi ed avvisi di gara siano stati pubblicati a far data dal 30 giugno 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, a far data dal 30 giugno 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, siano stati già inviati gli inviti a presentare offerta.
39. 38. Dorina Bianchi, Piccone.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:
  3-bis. All'articolo 82 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il comma 3-bis è abrogato.
  3-ter. La disposizione di cui al comma 3-bis trova applicazione per i bandi ed avvisi di gara pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non sono stati già inviati gli inviti a presentare offerta.
39. 40. Dorina Bianchi, Piccone.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:
  3-bis. Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, introdotto dall'articolo 9, comma 4 del decreto legge 24 aprile 2014, n.66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n.89, entrano in vigore dal 1o gennaio 2015, in relazione all'acquisto di beni e servizi, ed il 1o gennaio 2015 in relazione all'acquisizione di lavori. Sono fatti salvi i bandi e gli avvisi di gara pubblicati fino al 1o gennaio 2015 per i beni e servizi e fino al 1o luglio 2015 per i lavori.
  3-ter. Al comma 3-bis dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è aggiunto il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma non si applicano a) alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture, effettuate in economia mediante amministrazione diretta; b) nei casi di cui al secondo periodo del comma 8 e al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 125 del Codice; c) nei casi di lavori urgenti e di somma urgenza, ai sensi degli articoli 175 e 176 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
39. 41. Dorina Bianchi, Piccone.

  Sostituire la rubrica dell'articolo 39 con la seguente: Semplificazione degli oneri formali nella partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici e di comunicazione delle informazioni.
39. 1. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.

  Aggiungere, in fine i seguenti:
  3-bis. Il termine di cui all'articolo 6-bis, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è differito al 1o luglio 2015. Sono fatte salve le procedure i cui bandi e avvisi di gara sono stati pubblicati a far data dal 1o luglio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure in cui, a far data dal 1o luglio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stati già inviati gli inviti a presentare offerta.
  3-ter. All'articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) Al comma 4:
    dopo le parole: «La sezione centrale dell'Osservatorio» sono aggiunte le parole: «, quale struttura di coordinamento e indirizzo delle attività,»;
    dopo le parole: «si avvale» sono aggiunte le parole: «esclusivamente anche tramite modalità interoperative di sistemi informatici,»;
    alla fine del primo periodo aggiungere le parole: «garantendo alle stesse le risorse economiche necessarie in ragione dei contratti censiti».
   b) Al comma 8:
    dopo la parola: «Osservatorio» sono aggiunte le parole: «esclusivamente tramite le sezioni regionali»;
    l'importo «50.000» è sostituito dall'importo «40.000».
   c) Al comma 9:
    le parole: «di interesse regionale, provinciale e comunale» sono sostituite dalle parole: «servizi e forniture»;
    dopo la parola: «Osservatorio» sono inserite le parole: «competenti per territorio» ed a seguire è inserita la frase «Le sezioni regionali dell'Osservatorio rendono disponibili i dati acquisiti a tutti i soggetti pubblici portatori di interesse al fine di contrastare la duplicazione di comunicazione di informazioni sui contratti pubblici».
   d) Il comma 10 è abrogato.
  3-quater. All'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 3-bis, secondo capoverso:
    dopo le parole: «possono acquisire» inserita la parola «lavori»;
    dopo le parole: «soggetto aggregatore» sono inserite le parole: «o «da altra centrale di committenza costituita ai sensi dell'articolo 1 comma 455 della legge 27 dicembre 2006 n. 296,».
    alla fine del comma aggiungere il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano:
   I) alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture effettuate in economia mediante amministrazione diretta;
   II) nei casi di cui al secondo periodo del comma 8 e al secondo periodo del comma 11 dell'articolo 125;
   III) per gli affidamenti di lavori urgenti e di somma urgenza di cui agli articoli 175 e 176 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
   IV) alla stipula di convenzioni ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381»;
   V) dopo il comma 3-bis aggiungere il seguente comma 3-ter:
  3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3-bis entrano in vigore il 1o luglio 2015. Sono fatte salve le procedure i cui bandi e avvisi di gara sono stati pubblicati a far data dal 1o luglio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure in cui, a far data dal 1o luglio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stati già inviati gli inviti a presentare offerta».
39. 7. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.

  Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

Art. 39-bis.
(Semplificazioni per i lavori e servizi in economia).

  Il comma 6 dell'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è sostituito dal seguente:
  6. I lavori eseguiti in economia sono individuati da ciascuna Stazione Appaltante con riguardo alle proprie specifiche competenze ed opportunità.
*39. 018. Lodolini, Ginato.

  Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

Art. 39-bis.
(Semplificazioni per i lavori e servizi in economia).

  Il comma 6 dell'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è sostituito dal seguente:
  6. I lavori eseguiti in economia sono individuati da ciascuna Stazione Appaltante con riguardo alle proprie specifiche competenze ed opportunità.
*39. 04. Marco Di Maio, Donati, Galperti, Fanucci, D'Incecco, Carrescia, Dell'Aringa, Dellai, Tidei, Moretto.

  Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

Art. 39-bis.
(Semplificazioni per i lavori e servizi in economia).

  Il comma 6 dell'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è sostituito dal seguente:
  6. I lavori eseguiti in economia sono individuati da ciascuna Stazione Appaltante con riguardo alle proprie specifiche competenze ed opportunità.
*39. 06. Basso, Ascani.

  Dopo l'articolo 39 inserire il seguente:

Art. 39-bis.
(Semplificazioni per i lavori e servizi in economia).

  Il comma 6 dell'articolo 125 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è sostituito dal seguente:
  6. I lavori eseguiti in economia sono individuati da ciascuna Stazione Appaltante con riguardo alle proprie specifiche competenze ed opportunità.
*39. 023. Gebhard.

  Dopo l'articolo 39 inserire il seguente:

Art. 39-bis.
(Semplificazioni per i lavori e servizi in economia).

  Il comma 6 dell'articolo 125 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è sostituito dal seguente:
  6. I lavori eseguiti in economia sono individuati da ciascuna Stazione Appaltante con riguardo alle proprie specifiche competenze ed opportunità.
*39. 027. Rubinato.

  Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

Art. 39-bis.
(Semplificazioni per i lavori e servizi in economia).

  Il comma 6 dell'articolo 125 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è sostituito dal seguente:
  6. I lavori eseguiti in economia sono individuati da ciascuna Stazione Appaltante con riguardo alle proprie specifiche competenze ed opportunità.
*39. 035. Gelmini, Squeri, Abrignani.

  Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

Art. 39-bis.
(Semplificazioni per i lavori e servizi in economia).

  Il comma 6 dell'articolo 125 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è sostituito dai seguente:
  6. I lavori eseguiti in economia sono individuati da ciascuna Stazione Appaltante con riguardo alle proprie specifiche competenze ed opportunità.
*39. 047. Vignali.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.
(Semplificazioni per i lavori e servizi in economia).

  Il comma 6 dell'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è sostituito dal seguente:
  6. I lavori eseguiti in economia sono individuati da ciascuna Stazione Appaltante con riguardo alle proprie specifiche competenze ed opportunità.
*39. 053. Locatelli.

  Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

Art. 39-bis.
(Semplificazione degli oneri relativi alle garanzie finanziarie per la partecipazione ad appalti sotto soglia comunitaria).

  All'articolo 121 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  2-bis). Ai contratti pubblici di cui al presente titolo non si applicano le disposizioni della Parte II relative al possesso di requisiti di capacità economico-finanziaria.
**39. 01. Marco Di Maio, Donati, Galperti, Fanucci, D'Incecco, Carrescia, Dallai, Tidei, Moretto.

  Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

Art. 39-bis.
(Semplificazione degli oneri relativi alle garanzie finanziarie per la partecipazione ad appalti sotto soglia comunitaria).

  All'articolo 121 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  2-bis. Ai contratti pubblici di cui al presente titolo non si applicano le disposizioni della Parte II relative al possesso di requisiti di capacità economico-finanziaria.
**39. 07. Basso, Ascani.

  Dopo l'articolo 39 inserire il seguente:

Art. 39-bis.
(Semplificazione degli oneri relativi alle garanzie finanziarie per la partecipazione ad appalti sotto soglia comunitaria).

  All'articolo 121 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2-bis. Ai contratti pubblici di cui al presente titolo non si applicano le disposizioni della Parte II relative al possesso di requisiti di capacità economico-finanziaria.»
**39. 026. Rubinato.

  Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

Art. 39-bis.
(Semplificazione degli oneri relativi alle garanzie finanziarie per la partecipazione ad appalti sotto soglia comunitaria).

  All'articolo 121 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2-bis. Ai contratti pubblici di cui al presente titolo non si applicano le disposizioni della Parte II relative al possesso di requisiti di capacità economico-finanziaria.»
**39. 036. Gelmini, Squeri, Abrignani.

  Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

Art. 39-bis.
(Semplificazione degli oneri relativi alle garanzie finanziarie per la partecipazione ad appalti sotto soglia comunitaria).

  All'articolo 121 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2-bis. Ai contratti pubblici di cui al presente titolo non si applicano le disposizioni della Parte II relative al possesso di requisiti di capacità economico-finanziaria.»
**39. 038. Gebhard.

  Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

Art. 39-bis.
(Semplificazione degli oneri relativi alle garanzie finanziarie per la partecipazione ad appalti sotto soglia comunitaria).

  All'articolo 121 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2-bis. Ai contratti pubblici di cui al presente titolo non si applicano le disposizioni della Parte II relative al possesso di requisiti di capacità economico-finanziaria.
**39. 039. Lodolini, Ginato.

  Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

Art. 39-bis.
(Semplificazione degli oneri relativi alle garanzie finanziarie per la partecipazione ad appalti sotto soglia comunitaria).
  All'articolo 121 dei Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2-bis). Ai contratti pubblici di cui al presente titolo non si applicano le disposizioni della Parte II relative al possesso di requisiti di capacità economico-finanziaria.»
**39. 045. Vignali, Dorina Bianchi.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Semplificazione degli oneri relativi alle garanzie finanziarie per la partecipazione ad appalti sotto soglia comunitaria).

  All'articolo 121 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2-bis. Ai contratti pubblici di cui al presente titolo non si applicano le disposizioni della Parte II relative al possesso di requisiti di capacità economico-finanziaria.»
**39. 051. Locatelli.

  Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

Art. 39-bis.
(Semplificazione alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara).

  All'articolo 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. I lavori di importo complessivo inferiori a un milione di euro possono essere affidati dalle Stazioni Appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57 comma 6 secondo e terzo periodo. Per i lavori di importo inferiore a 500.000 euro l'affidamento avviene previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini desunte dal mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici aperti e soggetti ad aggiornamento con cadenza almeno annuale, predisposti dalla Stazione Appaltante, sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico - finanziarie e tecnico organizzative. Per i lavori pari o superiori a 500.000 euro ed inferiori a 1.000.000 di euro, l'affidamento avviene previa consultazione di almeno dieci operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini desunte dal mercato, sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico finanziarie e tecnico organizzative. I lavori affidati ai sensi del presente comma, relativi alla categoria prevalente, sono affidabili a terzi mediante subappalto o subcontratto nel limite del 20 per cento dell'importo della medesima categoria; per le categorie specialistiche di cui all'articolo 37, comma 11, restano ferme le disposizioni ivi previste. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, conforme all'allegato IX A, punto quinto (avviso relativo agli appalti aggiudicati), contiene l'indicazione dei soggetti invitati ed è trasmesso per la pubblicazione, secondo le modalità di cui ai commi 3 e 5 del presente articolo, entro dieci giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva; non si applica l'articolo 65, comma 1.
*39. 02. Donati, Marco Di Maio, Galperti, Dallai, Fanucci, D'Incecco, Carrescia, Moretto, Tidei.

  Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

Art. 39-bis.
(Semplificazione alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara).

  All'articolo 122 del decreto legislativo 12 aprile 2008, n. 163 il comma 7 è sostituito dai seguente: «7. I lavori di importo complessivo inferiori a un milione di euro possono essere affidati dalle Stazioni Appaltanti, a cura dei responsabile dei procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57 comma 6 secondo e terzo periodo. Per i lavori di importo inferiore a 500.000 euro l'affidamento avviene previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini desunte dal mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici aperti e soggetti ad aggiornamento con cadenza almeno annuale, predisposti dalla Stazione Appaltante, sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico – finanziarie e tecnico organizzative. Per i lavori pari o superiori a 500.000 euro ed inferiori a 1.000.000 di euro, l'affidamento avviene previa consultazione di almeno dieci operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini desunte dal mercato, sulla base di informazioni riguardante le caratteristiche di qualificazione economico finanziarie e tecnico organizzative. I lavori affidati ai sensi del presente comma, relativi alla categoria prevalente, sono affidabili a terzi mediante subappalto o subcontratto nel limite del 20 per cento dell'importo della medesima categoria; per le categorie specialistiche di cui all'articolo 37, comma 11, restano ferme le disposizioni ivi previste. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, conforme all'allegato IX A, punto quinto (avviso relativo agli appalti aggiudicati), contiene l'indicazione dei soggetti invitati ed è trasmesso per la pubblicazione, secondo le modalità di cui ai commi 3 e 5 del presente articolo, entro dieci giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva; non si applica l'articolo 65, comma 1».
*39. 05. Basso, Ascani.

  Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

Art. 39-bis.
(Semplificazioni alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara).

  All'articolo 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. I lavori di importo complessivo inferiori a un milione di euro possono essere affidati dalle Stazioni Appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57 comma 6 secondo e terzo periodo. Per i lavori di importo inferiore a 500.000 euro l'affidamento avviene previa consunzione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini desunte dal mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici aperti e soggetti ad aggiornamento con cadenza almeno annuale, predisposti dalla Stazione Appaltante, sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico – finanziarie e tecnico organizzative. Per i lavori pari o superiori a 500.000 euro ed inferiori a 1.000.000 di euro, l'affidamento avviene previa consultazione di almeno dieci operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini desunte dal mercato, sulla base di informazioni riguardante le caratteristiche di qualificazione economico finanziarie e tecnico organizzative. I lavori affidati ai sensi del presente comma, relativi alta categoria prevalente, sono affidabili a terzi mediante subappalto o subcontratto nel limite del 20 per cento dell'importo della medesima categoria; per le categorie specialistiche di cui all'articolo 37, comma 11, restano ferme le disposizioni ivi previste. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, conforme all'allegato IX A, punto quinto (avviso relativo agli appalti aggiudicati), contiene l'indicazione dei soggetti invitati ed è trasmesso per la pubblicazione, secondo le modalità di cui ai commi 3 e 5 del presente articolo, entro dieci giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva; non si applica l'articolo 65, comma 1,».
*39. 019. Lodolini, Ginato.

  Dopo l'articolo 39 inserire il seguente:

Art. 39-bis.
(Semplificazioni alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara).

  All'articolo 122 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 il comma 7 è sostituito dal seguente:
  «7. I lavori di importo complessivo inferiori a un milione di euro possono essere affidati dalle Stazioni Appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57 comma 6 secondo e terzo periodo. Per i lavori di importo inferiore a 500.000 euro l'affidamento avviene previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini desunte dal mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici aperti e soggetti ad aggiornamento con cadenza almeno annuale, predisposti dalla Stazione Appaltante, sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico – finanziarie e tecnico organizzative. Per i lavori pari o superiori a 500.000 euro ed inferiori a 1.000.000 di euro, l'affidamento avviene previa consultazione di almeno dieci operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini desunte dal mercato, sulla base di informazioni riguardante le caratteristiche di qualificazione economico finanziarie e tecnico organizzative. I lavori affidati ai sensi del presente comma, relativi alfa categoria prevalente, sono affidabili a terzi mediante subappalto o subcontratto nel limite del 20 per cento dell'importo della medesima categoria; per le categorie specialistiche di cui all'articolo 37, comma 11, restano ferme le disposizioni ivi previste. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, conforme all'allegato IX A, punto quinto (avviso relativo agli appalti aggiudicati), contiene l'indicazione dei soggetti invitati ed è trasmesso per la pubblicazione, secondo le modalità di cui ai commi 3 e 5 del presente articolo, entro dieci giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva; non si applica l'articolo 65, comma 1.»
*39. 024. Gebhard.

  Dopo l'articolo 39 inserire il seguente:

Art. 39-bis.
(Semplificazioni alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara).

  All'articolo 122 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 il comma 7 è sostituito dal seguente:
  «7. I lavori di importo complessivo inferiori a un milione di euro possono essere affidati dalle Stazioni Appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei princìpi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57 comma 6 secondo e terzo periodo. Per i lavori di importo inferiore a 500.000 euro l'affidamento avviene previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini desunte dal mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici aperti e soggetti ad aggiornamento con cadenza almeno annuale, predisposti dalla Stazione Appaltante, sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico – finanziarie e tecnico organizzative. Per i lavori pari o superiori a 500.000 euro ed inferiori a 1.000.000 di euro, l'affidamento avviene previa consultazione di almeno dieci operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini desunte dal mercato, sulla base di informazioni riguardante le caratteristiche di qualificazione economico finanziarie e tecnico organizzative. I lavori affidati ai sensi del presente comma, relativi alla categoria prevalente, sono affidabili a terzi mediante subappalto o subcontratto nel limite del 20 per cento dell'importo della medesima categoria; per le categorie specialistiche di cui all'articolo 37, comma 11, restano ferme le disposizioni ivi previste. L'avviso sui risultati della procedura di affida- mento, conforme all'allegato IX A, punto quinto (avviso relativo agli appalti aggiudicati), contiene l'indicazione dei soggetti invitati ed è trasmesso per la pubblicazione, secondo le modalità di cui ai commi 3 e 5 del presente articolo, entro dieci giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva; non si applica l'articolo 65, comma 1.»
*39. 028. Rubinato.

  Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

Art. 39-bis.
(Semplificazioni alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara).

  All'articolo 122 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 il comma 7 è sostituito dal seguente:
  «7. I lavori di importo complessivo inferiori a un milione di euro possono essere affidati dalle Stazioni Appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nei rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57 comma 6 secondo e terzo periodo. Per i lavori di importo inferiore a 500.000 euro l'affidamento avviene previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini desunte dai mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici aperti e soggetti ad aggiornamento con cadenza almeno annuale, predisposti dalla Stazione Appaltante, sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico – finanziarie e tecnico organizzative. Per i lavori pari o superiori a 500.000 euro ed inferiori a 1.000.000 di euro, l'affidamento avviene previa consultazione di almeno dieci operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini desunte dal mercato, sulla base di informazioni riguardante le caratteristiche di qualificazione economico finanziarie e tecnico organizzative. I lavori affidati ai sensi del presente comma, relativi alla categoria prevalente, sono affidabili a terzi mediante subappalto o subcontratto nel limite del 20 per cento dell'importo della medesima categoria; per le categorie specialistiche di cui all'articolo 37, comma 11, restano ferme le disposizioni ivi previste. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, conforme all'allegato IX A, punto quinto (avviso relativo agli appalti aggiudicati), contiene l'indicazione dei soggetti invitati ed è trasmesso per la pubblicazione, secondo le modalità di cui ai commi 3 e 5 del presente articolo, entro dieci giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva; non si applica l'articolo 65, comma 1.».
*39. 034. Gelmini, Squeri, Abrignani.

  Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

Art. 39-bis.
(Semplificazioni alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara).

  All'articolo 122 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 il comma 7 è sostituito dal seguente:
  «7. I lavori di importo complessivo inferiori a un milione di euro possono essere affidati dalle Stazioni Appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57 comma 6 secondo e terzo periodo. Per i lavori di importo inferiore a 500.000 euro l'affidamento avviene previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini desunte dal mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici aperti e soggetti ad aggiornamento con cadenza almeno annuale, predisposti dalla Stazione Appaltante, sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico – finanziarie e tecnico organizzative. Per i lavori pari o superiori a 500.000 euro ed inferiori a 1.000.000 di euro, l'affidamento avviene previa consultazione di almeno dieci operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini desunte dal mercato, sulla base di informazioni riguardante le caratteristiche di qualificazione economico finanziarie e tecnico organizzative. I lavori affidati ai sensi del presente comma, relativi alla categoria prevalente, sono affidabili a terzi mediante subappalto o subcontratto nel limite del 20 per cento dell'importo della medesima categoria; per le categorie specialistiche di cui all'articolo 37, comma 11, restano ferme le disposizioni ivi previste. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, conforme all'allegato IX A, punto quinto (avviso relativo agli appalti aggiudicati), contiene (l'indicazione dei soggetti invitati ed è trasmesso per la pubblicazione, secondo le modalità di cui ai commi 3 e 5 del presente articolo, entro dieci giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva; non si applica l'articolo 65, comma 1.»
*39. 046. Vignali.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Semplificazioni alfa procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara).

  All'articolo 122 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 il comma 7 è sostituito dal seguente:
  «7. I lavori di importo complessivo inferiori a un milione di euro possono essere affidati dalle Stazioni Appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione, e secondo fa procedura prevista dall'articolo 57 comma 6 secondo e terzo periodo, Per i lavori di importo inferiore a 500.000 euro l'affidamento avviene previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini desunte dal mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici aperti e soggetti ad aggiornamento con cadenza almeno annuale, predisposti dalla Stazione Appaltante, sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico – finanziarie e tecnico organizzative. Per i favori pari o superiori a 500.000 euro ed inferiori a 1.000.000 di euro, l'affidamento avviene previa consultazione di almeno dieci operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini desunte dal mercato, sulla base di informazioni riguardante le caratteristiche di qualificazione economico finanziarie e tecnico organizzative. I lavori affidati ai sensi del presente comma, relativi alla categoria prevalente, sono affidabili a terzi mediante subappalto o subcontratto nel limite del 20 per cento dell'importo della medesima categoria; per le categorie specialistiche di cui all'articolo 37, comma 11, restano ferme le disposizioni ivi previste. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, conforme all'allegato IX A, punto quinto (avviso relativo agli appalti aggiudicati), contiene l'indicazione dei soggetti invitati ed è trasmesso per la pubblicazione, secondo le modalità di cui ai commi 3 e 5 del presente articolo, entro dieci giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva; non si applica l'articolo 65, comma 1.».
*39. 052. Locatelli.

  Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

Art. 39-bis.
(Verifica dei requisiti delle offerte negli appalti pubblici).

  1. Nelle procedure aperte previste dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la stazione appaltante esamina l'offerta tecnica e l'offerta economica prodotta dai concorrente prima dell'accertamento sul possesso dei requisiti di partecipazione di cui agli articoli da 38 a 44 dello stesso decreto legislativo.
  2. L'accertamento di cui al comma 1 è operato dalla stazione appaltante nei confronti del concorrente che, all'esito dell'esame dell'offerta tecnica e dell'offerta economica, risulta collocato al primo posto in graduatoria per aver presentato le condizioni più vantaggiose per le amministrazioni e i soggetti aggiudicatori.
  3. Fermo quanto disposto dagli articoli 38 e 46 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, l'esclusione dalla gara per mancato possesso dei requisiti di cui agli articoli da 38 a 44 dello stesso decreto legislativo determina l'escussione della relativa cauzione provvisoria, la segnalazione del fatto ai fini dei provvedimenti di cui all'articolo 6, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e la sospensione da uno a tre anni dalla partecipazione alle procedure di affidamento per il concorrente interessato, nonché l'esecuzione dell'accertamento di cui al comma 2 nei confronti del concorrente che segue in graduatoria.
  4. Nella ricorrenza delle previsioni di cui al comma 3, si procede alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell'offerta e al compimento dei successivi adempimenti previsti dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
  5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data di conversione in legge del presente decreto.
**39. 09. Basso, Ascani.

  Dopo l'articolo 39 inserire il seguente:

Art. 39-bis.
(Verifica dei requisiti delle offerte negli appalti pubblici).

  1. Nelle procedure aperte previste dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la stazione appaltante esamina l'offerta tecnica e l'offerta economica prodotta dal concorrente prima dell'accertamento sul possesso dei requisiti di partecipazione di cui agli articoli da 38 a 44 dello stesso decreto legislativo.
  2. L'accertamento di cui al comma 1 è operato dalla stazione appaltante nei confronti del concorrente che, all'esito dell'esame dell'offerta tecnica e dell'offerta economica, risulta collocato al primo posto in graduatoria per aver presentato le condizioni più vantaggiose per le amministrazioni e i soggetti aggiudicatori.
  3. Fermo quanto disposto dagli articoli 38 e 46 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, l'esclusione dalla gara per mancato possesso dei requisiti di cui agli articoli da 38 a 44 dello stesso decreto legislativo determina l'esclusione della relativa cauzione provvisoria, la segnalazione del fatto ai fini dei provvedimenti di cui all'articolo 6, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e la sospensione da uno a tre anni dalla partecipazione alle procedure di affidamento per il concorrente interessato, nonché l'esecuzione dell'accertamento di cui al comma 2 nei confronti del concorrente che segue in graduatoria
  4. Nella ricorrenza delle previsioni di cui al comma 3, si procede alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell'offerta e al compimento dei successivi adempimenti previsti dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
  5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data di conversione in legge del presente decreto.
**39. 020. Gebhard.

  Dopo l'articolo 39 inserire il seguente:

Art. 39-bis.
(Verifica dei requisiti delle offerte negli appalti pubblici).

  1. Nelle procedure aperte previste dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la stazione appaltante esamina l'offerta tecnica e l'offerta economica prodotta dal concorrente prima dell'accertamento sul possesso dei requisiti di partecipazione di cui agli articoli da 38 a 44 dello stesso decreto legislativo.
  2. L'accertamento di cui al comma 1 è operato dalla stazione appaltante nei confronti del concorrente che, all'esito dell'esame dell'offerta tecnica e dell'offerta economica, risulta collocato al primo posto in graduatoria per aver presentato le condizioni più vantaggiose per le amministrazioni e i soggetti aggiudicatori.
  3. Fermo quanto disposto dagli articoli 38 e 46 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, l'esclusione dalla gara per mancato possesso dei requisiti di cui agli articoli da 38 a 44 dello stesso decreto legislativo determina l'esclusione della relativa cauzione provvisoria, la segnalazione del fatto ai fini dei provvedimenti di cui all'articolo 6, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e la sospensione da uno a tre anni dalla partecipazione alle procedure di affidamento per il concorrente interessato, nonché l'esecuzione dell'accertamento di cui al comma 2 nei confronti del concorrente che segue in graduatoria.
  4. Nella ricorrenza delle previsioni di cui al comma 3, si procede alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell'offerta e al compimento dei successivi adempimenti previsti dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
  5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data di conversione in legge del presente decreto.
**39. 022. Lodolini, Ginato.

  Dopo l'articolo 39 inserire il seguente:

Art. 39-bis.
(Verifica dei requisiti delle offerte negli appalti pubblici).

  1. Nelle procedure aperte previste dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la stazione appaltante esamina l'offerta tecnica e l'offerta economica prodotta dal concorrente prima dell'accertamento sul possesso dei requisiti di partecipazione di cui agli articoli da 38 a 44 dello stesso decreto legislativo.
  2. L'accertamento di cui al comma 1 è operato dalla stazione appaltante nei confronti del concorrente che, all'esito dell'esame dell'offerta tecnica e dell'offerta economica, risulta collocato al primo posto in graduatoria per aver presentato le condizioni più vantaggiose per le amministrazioni e i soggetti aggiudicatori.
  3. Fermo quanto disposto dagli articoli 38 e 46 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, l'esclusione dalla gara per mancato possesso dei requisiti di cui agli articoli da 38 a 44 dello stesso decreto legislativo determina l'esclusione della relativa cauzione provvisoria, la segnalazione del fatto ai fini dei provvedimenti di cui all'articolo 6, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e la sospensione da uno a tre anni dalla partecipazione alle procedure di affidamento per il concorrente interessato, nonché l'esecuzione dell'accertamento di cui al comma 2 nei confronti del concorrente che segue in graduatoria.
  4. Nella ricorrenza delle previsioni di cui al comma 3, si procede alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell'offerta e al compimento dei successivi adempimenti previsti dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
  5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle procedure i cui bandì o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data di conversione in legge del presente decreto.
**39. 025. Rubinato.

  Dopo l'articolo 39 inserire il seguente:

Art. 39-bis.
(Verifica dei requisiti delle offerte negli appalti pubblici).

  1. Nelle procedure aperte previste dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la stazione appaltante esamina l'offerta tecnica e l'offerta economica prodotta dal concorrente prima dell'accertamento sul possesso dei requisiti di partecipazione di cui agli articoli da 38 a 44 dello stesso decreto legislativo.
  2. L'accertamento di cui al comma 1 è operato dalla stazione appaltante nei confronti del concorrente che, all'esito dell'esame dell'offerta tecnica e dell'offerta economica, risulta collocato al primo posto in graduatoria per aver presentato le condizioni più vantaggiose per le amministrazioni e i soggetti aggiudicatori.
  3. Fermo quanto disposto dagli articoli 38 e 46 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, l'esclusione dalia gara per mancato possesso dei requisiti di cui agli articoli da 38 a 44 dello stesso decreto legislativo determina l'esclusione della relativa cauzione provvisoria, la segnalazione del fatto ai fini dei provvedimenti di cui all'articolo 6, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e la sospensione da uno a tre anni dalla partecipazione alle procedure di affidamento per il concorrente interessato, nonché l'esecuzione dell'accertamento di cui al comma 2 nei confronti del concorrente che segue in graduatoria.
  4. Nella ricorrenza delle previsioni di cui al comma 3, si procede alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell'offerta e al compimento dei successivi adempimenti previsti dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
  5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data di conversione in legge del presente decreto.
**39. 030. Gelmini, Squeri, Abrignani.

  Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

Art. 39-bis.
(Verifica dei requisiti delle offerte negli appalti pubblici).

  1. Nelle procedure aperte previste dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la stazione appaltante esamina l'offerta tecnica e l'offerta economica prodotta dal concorrente prima dell'accertamento sul possesso dei requisiti di partecipazione di cui agli articoli da 38 a 44 dello stesso decreto legislativo.
  2. L'accertamento di cui al comma 1 è operato dalla stazione appaltante nei confronti del concorrente che, all'esito dell'esame dell'offerta tecnica e dell'offerta economica, risulta collocato al primo posto in graduatoria per aver presentato le condizioni più vantaggiose per le amministrazioni e i soggetti aggiudicatori.
  3. Fermo quanto disposto dagli articoli 38 e 46 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, l'esclusione dalla gara per mancato possesso dei requisiti di cui agli articoli da 38 a 44 dello stesso decreto legislativo determina l'esclusione della relativa cauzione provvisoria, la segnalazione del fatto ai fini dei provvedimenti di cui all'articolo 6, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e fa sospensione da uno a tre anni dalla partecipazione alle procedure di affidamento per il concorrente interessato, nonché l'esecuzione dell'accertamento di cui al comma 2 nei confronti del concorrente che segue in graduatoria.
  4. Nella ricorrenza delle previsioni di cui al comma 3, si procede alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell'offerta e al compimento dei successivi adempimenti previsti dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
  5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data di conversione in legge del presente decreto.
**39. 043. Vignali, Dorina Bianchi.

  Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

Art. 39-bis.
(Verifica dei requisiti delle offerte negli appalti pubblici).

  1. Nelle procedure aperte previste dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la stazione appaltante esamina l'offerta tecnica e l'offerta economica prodotta dai concorrente prima dell'accertamento sul possesso dei requisiti di partecipazione di cui agli articoli da 38 a 44 dello stesso decreto legislativo,
  2. L'accertamento di cui al comma 1 è operato dalla stazione appaltante nei confronti del concorrente che, all'esito dell'esame dell'offerta tecnica e dell'offerta economica, risulta collocato al primo posto in graduatoria per aver presentato le condizioni più vantaggiose per le amministrazioni e i soggetti aggiudicatori.
  3. Fermo quanto disposto dagli articoli 38 e 46 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, l'esclusione dalla gara per mancato possesso dei requisiti di cui agli articoli da 38 a 44 dello stesso decreto legislativo determina l'esclusione della relativa cauzione provvisoria, la segnalazione del fatto ai fini dei provvedimenti di cui all'articolo 6, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e la sospensione da uno a tre anni dalla partecipazione alle procedure di affidamento per il concorrente interessato, nonché l'esecuzione dell'accertamento di cui al comma 2 nei confronti del concorrente che segue in graduatoria.
  4. Nella ricorrenza delle previsioni di cui al comma 3, si procede alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell'offerta e al compimento dei successivi adempimenti previsti dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
  5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data di conversione in legge del presente decreto.
**39. 049. Locatelli.

  Dopo l'articolo 39 inserire il seguente:

Art. 39-bis.
(Verifica dei requisiti delle offerte negli appalti pubblici).

  1. Nelle procedure aperte previste dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la stazione appaltante esamina l'offerta tecnica e l'offerta economica prodotta dal concorrente prima dell'accertamento sul possesso dei requisiti di partecipazione di cui agli articoli da 38 a 44 dello stesso decreto legislativo.
  2. L'accertamento di cui al comma 1 è operato dalla stazione appaltante nei confronti dei concorrente che, all'esito dell'esame dell'offerta tecnica e dell'offerta economica, risulta collocato al primo posto in graduatoria per aver presentato le condizioni più vantaggiose per le amministrazioni e i soggetti aggiudicatari.
  3. Fermo quanto disposto dagli articoli 38 e 46 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, l'esclusione dalla gara per mancato possesso dei requisiti di cui agli articoli da 38 a 44 dello stesso decreto legislativo determina l'escussione della relativa cauzione provvisoria, la segnalazione del fatto ai fini dei provvedimenti di cui all'articolo 6, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e la sospensione da uno a tre anni dalia partecipazione alle procedure di affidamento per il concorrente interessato, nonché l'esecuzione dell'accertamento di cui al comma 2 nei confronti del concorrente che segue in graduatoria.
  4. Nella ricorrenza delle previsioni di cui al comma 3, si procede alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell'offerta e al compimento dei successivi adempimenti previsti dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
  5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data di conversione in legge del presente decreto.
**39. 017. D'Incecco, Carrescia, Dallai, Tidei, Moretto, Marco Di Maio, De Menech, Donati, Galperti, Fanucci.

  Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

Art. 39-bis.
(Dichiarazioni sostitutive ed altri mezzi di prova attinenti al possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici).

  1. Dopo l'articolo 46 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è inserito il seguente:

Art. 46-bis.
(Autocertificazione e altri mezzi di prova).

  1. Le amministrazioni aggiudicatrici accettano, di norma, dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 come prove documentali preliminari in grado di dimostrare che i candidati e gli offerenti soddisfano le seguenti condizioni:
   a) non si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 39, in cui gli operatori economici devono o possono essere esclusi;
   b) rispettano i criteri di selezione definiti dagli articoli 41, 42, 43, 44 e 45.

  2. Gli operatori economici possono avvalersi di qualsiasi mezzo idoneo per provare all'amministrazione aggiudicatrice il possesso dei requisiti richiesti.
  3. I candidati e gli offerenti non sono tenuti a ripresentare un certificato o altro documento probatorio che sia già stato presentato alla stessa amministrazione aggiudicatrice negli ultimi quattro anni in una procedura precedente e che risulti ancora in corso di validità.
*39. 03. Donati, Marco Di Maio, Galperti, Fanucci, D'Incecco, Carrescia, Dallai, Tidei, Moretto.

  Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

Art. 39-bis.
(Dichiarazioni sostitutive ed altri mezzi di prova attinenti al possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici).

  1. Dopo l'articolo 46 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è inserito il seguente:

Art. 46-bis.
(Autocertificazione e altri mezzi di prova).

  1. Le amministrazioni aggiudicatrici accettano, di norma, dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 come prove documentali preliminari in grado di dimostrare che i candidati e gli offerenti soddisfano le seguenti condizioni:

   a) non si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 39, in cui gli operatori economici devono o possono essere esclusi;
   b) rispettano i criteri di selezione definiti dagli articoli 41, 42, 43, 44 e 45.

  2. Gli operatori economici possono avvalersi di qualsiasi mezzo idoneo per provare all'amministrazione aggiudicatrice il possesso dei requisiti richiesti.
  3. I candidati e gli offerenti non sono tenuti a ripresentare un certificato o altro documento probatorio che sia già stato presentato alla stessa amministrazione aggiudicatrice negli ultimi quattro anni in una procedura precedente e che risulti ancora in corso di validità.
*39. 08. Basso, Ascani.

  Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

Art. 39-bis.
(Dichiarazioni sostitutive ed altri mezzi di prova attinenti al possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici).

  1. Dopo l'articolo 46 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è inserito il seguente:

Art. 46-bis.
(Autocertificazione e altri mezzi di prova).

  1. Le amministrazioni aggiudicatrici accettano, di norma, dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 come prove documentali preliminari in grado di dimostrare che i candidati e gli offerenti soddisfano le seguenti condizioni:

   a) non si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 39, in cui gli operatori economici devono o possono essere esclusi;
   b) rispettano i criteri di selezione definiti dagli articoli 41, 42, 43, 44 e 45.

  2. Gli operatori economici possono avvalersi di qualsiasi mezzo idoneo per provare all'amministrazione aggiudicatrice il possesso dei requisiti richiesti.
  3. I candidati e gli offerenti non sono tenuti a ripresentare un certificato o altro documento probatorio che sia già stato presentato alla stessa amministrazione aggiudicatrice negli ultimi quattro anni in una procedura precedente e che risulti ancora in corso di validità.
*39. 021. Lodolini, Ginato.

  Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

Art. 39-bis.
(Dichiarazioni sostitutive ed altri mezzi di prova attinenti al possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici).

  1. Dopo l'articolo 46 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è inserito il seguente:

Art. 46-bis.
(Autocertificazione e altri mezzi di prova).

  1. Le amministrazioni aggiudicatrici accettano, di norma, dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 come prove documentali preliminari in grado di dimostrare che i candidati e gli offerenti soddisfano le seguenti condizioni:

   a) non si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 39, in cui gli operatori economici devono o possono essere esclusi;
   b) rispettano i criteri di selezione definiti dagli articoli 41, 42, 43, 44 e 45.

  2. Gli operatori economici possono avvalersi di qualsiasi mezzo idoneo per provare all'amministrazione aggiudicatrice il possesso dei requisiti richiesti.
  3. I candidati e gli offerenti non sono tenuti a ripresentare un certificato o altro documento probatorio che sia già stato presentato alla stessa amministrazione aggiudicatrice negli ultimi quattro anni in una procedura precedente e che risulti ancora in corso di validità.
*39. 029. Rubinato.

  Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

Art. 39-bis.
(Dichiarazioni sostitutive ed altri mezzi di prova attinenti al possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici).

  1. Dopo l'articolo 46 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è inserito il seguente:

Art. 46-bis.
(Autocertificazione e altri mezzi di prova).

  1. Le amministrazioni aggiudicatrici accettano, di norma, dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 come prove documentali preliminari in grado di dimostrare che i candidati e gli offerenti soddisfano le seguenti condizioni:

   a) non si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 39, in cui gli operatori economici devono o possono essere esclusi;
   b) rispettano i criteri di selezione definiti dagli articoli 41, 42, 43, 44 e 45.

  2. Gli operatori economici possono avvalersi di qualsiasi mezzo idoneo per provare all'amministrazione aggiudicatrice il possesso dei requisiti richiesti.
  3. I candidati e gli offerenti non sono tenuti a ripresentare un certificato o altro documento probatorio che sia già stato presentato alla stessa amministrazione aggiudicatrice negli ultimi quattro anni in una procedura precedente e che risulti ancora in corso di validità.
*39. 033. Gelmini, Abrignani, Squeri.

  Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

Art. 39-bis.
(Dichiarazioni sostitutive ed altri mezzi di prova attinenti al possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici).

  1. Dopo l'articolo 46 dei Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è inserito il seguente:

Art. 46-bis.
(Autocertificazione e altri mezzi di prova).

  1. Le amministrazioni aggiudicatrici accettano, di norma, dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 come prove documentati preliminari in grado di dimostrare che i candidati e gli offerenti soddisfano le seguenti condizioni:

   a) non si trovano in una dette situazioni di cui all'articolo 39, in cui gli operatori economici devono o possono essere esclusi;
   b) rispettano i criteri di selezione definiti dagli articoli 41, 42, 43, 44 e 45.

  2. Gli operatori economici possono avvalersi di qualsiasi mezzo idoneo per provare all'amministrazione aggiudicatrice il possesso dei requisiti richiesti.
  3. I candidati e gli offerenti non sono tenuti a ripresentare un certificato o altro documento probatorio che sia già stato presentato alla stessa amministrazione aggiudicatrice negli ultimi quattro anni in una procedura precedente e che risulti ancora in corso di validità.
*39. 037. Gebhard.

  Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

Art. 39-bis.
(Dichiarazioni sostitutive ed altri mezzi di prova attinenti al possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici).

  1. Dopo l'articolo 46 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163" è inserito il seguente:

Art. 46-bis.
(Autocertificazione e altri mezzi di prova).

  1. Le amministrazioni aggiudicatrici accettano, di norma, dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 come prove documentali preliminari in grado di dimostrare che i candidati e gli offerenti soddisfano le seguenti condizioni:

   a) non si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 39, in cui gli operatori economici devono o possono essere esclusi;
   b) rispettano i criteri di selezione definiti dagli articoli 41, 42, 43, 44 e 45.

  2. Gli operatori economici possono avvalersi di qualsiasi mezzo idoneo per provare all'amministrazione aggiudicatrice il possesso dei requisiti richiesti.
  3. I candidati e gli offerenti non sono tenuti a ripresentare un certificato o altro documento probatorio che sia già stato presentato alla stessa amministrazione aggiudicatrice negli ultimi quattro anni in una procedura precedente e che risulti ancora in corso di validità.
*39. 041. Vignali.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Dichiarazioni sostitutive ed altri mezzi di prova attinenti al possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici).

  1. Dopo l'articolo 46 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è inserito il seguente:

Art. 46-bis.
(Autocertificazione e altri mezzi di prova).

  1. Le amministrazioni aggiudicatrici accettano, di norma, dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 come prove documentali preliminari in grado di dimostrare che i candidati e gli offerenti soddisfano le seguenti condizioni:
   a) non si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 39, in cui gli operatori economici devono o possono essere esclusi;
   b) rispettano i criteri di selezione definiti dagli articoli 41,42, 43, 44 e 45.

  2. Gli operatori economici possono avvalersi di qualsiasi mezzo idoneo per provare all'amministrazione aggiudicatrice il possesso dei requisiti richiesti.
  3. I candidati e gli offerenti non sono tenuti a ripresentare un certificato o altro documento probatorio che sia già stato presentato alla stessa amministrazione aggiudicatrice negli ultimi quattro anni in una procedura precedente e che risulti ancora in corso di validità.
*39. 050. Locatelli.

  Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

Art. 39-bis.

  1. Alla Tabella 1 allegata al decreto-legge 24 aprile 2012, n. 66 convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014.n. 89 aggiungere in fine il seguente periodo: «Art. 19 comma 4 del DPRG 28 maggio 1999 n. 4/L – modificato dal DPRG 1o febbraio 2005 n. 4/L: le spese corrente di carattere variabile concernenti le ordinarie provviste per le prestazioni di servizi o di forniture per il funzionamento dei propri uffici e servizi.
39. 010. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.

  Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

Art. 39-bis.

  All'articolo 125, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 dopo il comma 14 è inserito il seguente:
  14-bis. Relativamente alle singole spese correnti di carattere variabile di importo non superiore a cinquemila euro concernenti le ordinarie provviste di beni, di forniture e di servizi necessari per lo svolgimento di prestazioni di servizi e di forniture per il funzionamento degli uffici e servizi, non trovano applicazione l'articolo 33, comma 3-bis del presente codice e l'articolo 7, comma 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94.
39. 011. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.

  1. Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 dei decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, introdotto dall'articolo 9, comma 4, dei decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, come convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, entrano in vigore il 1o gennaio 2015, quanto all'acquisizione di beni e servizi e il 1o luglio 2015 quanto all'acquisizione di lavori. Sono fatti salvi i bandi e gli avvisi di gara pubblicati fino al 1o gennaio 2015 per i beni e servizi e fino al 1o luglio 2015 per i lavori.
  2. Al comma 3-bis dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, aggiungere il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma non si applicano:
   a) alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture, effettuate in economia mediante amministrazione diretta;
   b) nei casi di cui al secondo periodo del comma 8 e al secondo periodo dei comma 11 dell'articolo 125 del codice dei contratti pubblici;
   c) nei cast di lavori urgenti e di somma urgenza, in base a quanto previsto dagli articoli 175 e 176 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207»
* 39. 031. Gasparini, Ferrari.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.

  1. Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 dei decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, introdotto dall'articolo 9, comma 4, dei decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, come convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, entrano in vigore il 1o gennaio 2015, quanto all'acquisizione di beni e servizi e il 1o luglio 2015 quanto all'acquisizione di lavori. Sono fatti salvi i bandi e gli avvisi di gara pubblicati fino al 1o gennaio 2015 per i beni e servizi e fino al 1o luglio 2015 per i lavori.
  2. Al comma 3-bis dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, aggiungere il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma non si applicano:
   a) alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture, effettuate in economia mediante amministrazione diretta;
   b) nei casi di cui al secondo periodo del comma 8 e al secondo periodo dei comma 11 dell'articolo 125 del codice dei contratti pubblici;
   c) nei cast di lavori urgenti e di somma urgenza, in base a quanto previsto dagli articoli 175 e 176 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207»
* 39. 032. Squeri, Centemero.

  Dopo l'articolo 39 inserire il seguente:

Art. 39-bis.
(Acquisizione di lavori, beni e servizi negli enti locali).

  1. Il comma 3-bis dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 è sostituito dal seguente:
  «3-bis. I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo una apposita convenzione ai sensi dell'articolo 30 del medesimo decreto legislativo, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i Comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle Province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle Province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. È facoltà dei Comuni procedere autonomamente alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture effettuate in economia mediante amministrazione diretta, nonché ai lavori, servizi e forniture inferiori a euro 40.000,00. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip spa o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai Comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma».
  2. Al fine di consentire agli enti di adempiere alle disposizioni di cui all'articolo 33, comma 3-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come modificato dal comma 1, l'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 1 decorre dal 1o gennaio 2015.
39. 054. Rubinato, Moretto, De Menech, Guerra.

ART. 40.

  Sopprimerlo.
* 40. 5. Molteni, Caparini, Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Sopprimerlo.
* 40. 2. Amoddio, Capodicasa.

  Sostituire l'articolo 40 con il seguente:

Art. 40.
(Misure per l'ulteriore accelerazione dei giudizi in materia di appalti pubblici).

  1. All'articolo 120 dell'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del processo amministrativo), sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Il giudizio, ferma la possibilità della sua definizione immediata nell'udienza cautelare ove ne ricorrano i presupposti, viene comunque definito con sentenza ad una udienza fissata d'ufficio e da tenersi entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente. Della data di udienza è dato immediato avviso alle parti a cura della segreteria, a mezzo posta elettronica certificata. In caso di esigenze istruttorie o quando è necessario integrare il contraddittorio o assicurare il rispetto di termini a difesa, la definizione del merito viene rinviata, con l'ordinanza che dispone gli adempimenti istruttori o integrazione del contraddittorio o dispone il rinvio per l'esigenza di rispetto dei termini a difesa, ad una udienza da tenersi non oltre trenta giorni».;
   b) il comma 9 è sostituito dal seguente: «9. Il Tribunale amministrativo regionale deposita la sentenza con la quale definisce il giudizio entro venti giorni dall'udienza di discussione, ferma restando la possibilità di chiedere l'immediata pubblicazione del dispositivo entro due giorni,».

  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai giudizi introdotti con ricorso depositato in primo grado.
40. 12. Sarro, Marotta, Russo, Luigi Cesaro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Al comma 1, all'articolo 120 dell'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del processo amministrativo), ivi modificata, la lettera a) è sostituita come segue:
   a) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Il giudizio, ferma la possibilità della sua definizione immediata nell'udienza cautelare ove ne ricorrano i presupposti, viene comunque definito, di norma, con sentenza in forma semplificata, ad una udienza fissata d'ufficio da tenersi entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente. Della data di udienza è dato immediato avviso alle parti a cura della Segreteria, a mezzo posta elettronica certificata nei rispetto dei termini a difesa. L'udienza può essere rinviata soltanto quando il giudizio non può essere definito per esigente istruttorie o per la necessità di integrare il contraddittorio, ovvero quando le parti rappresentino l'esigenza di proporre motivi aggiunti o ricorso incidentale. L'ordinanza che dispone l'istruttoria o l'integrazione del contraddittorio fissa un termine non superiore a trenta giorni per tali adempimenti, salvo che ricorrano particolari ragioni da indicare specificamente ovvero che sia disposta una verificazione o una consulenza tecnica. La stessa ordinanza fissa la definizione dal giudizio nel merito ad un'udienza da tenersi non oltre sessanta giorni dal deposito degli atti richiesti in via istruttoria o dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti nei cui confronti sia stata disposta l'integrazione del contraddittorio.
40. 13. Gelmini, Chiarelli.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: in forma semplificata.
40. 15. Bonafede, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Turco, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:
   a) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Il giudizio, ferma la possibilità della sua definizione immediate nell'udienza cautelare ove ne ricorrano i presupposti, viene comunque definito, di norma, con sentenza in forma semplificata, ad una udienza fissata d'ufficio da tenersi entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente. Della data di udienza è dato immediato avviso alle parti a cura della Segreteria, a mezzo posta elettronica certificata nel rispetto dei termini a difesa. L'udienza può essere rinviata soltanto quando il giudizio non può essere definito per esigenze istruttorie o per la necessità di integrare il contraddittorio, ovvero quando le parti rappresentino l'esigenza di proporre motivi aggiunti o ricorso incidentale. L'ordinanza che dispone l'istruttoria o l'integrazione del contraddittorio fissa un termine non superiore a trenta giorni per tali adempimenti, salvo che ricorrano particolari ragioni da indicare specificamente ovvero che sia disposta una verificazione o una consulenza tecnica. La stessa ordinanza fissa la definizione del giudizio nel merito ad un'udienza da tenersi non oltre sessanta giorni dal deposito degli atti richiesti in via istruttoria o dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti nei cui confronti sia stata disposta l'integrazione del contraddittorio.
*40. 14. Sarro, Marotta, Russo, Luigi Cesaro.

  Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:
   a) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Il giudizio, ferma la possibilità della sua definizione immediata nell'udienza cautelare ove ne ricorrano i presupposti, viene comunque definito, di norma, con sentenza in forma semplificata ad una udienza fissata d'ufficio da tenersi entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente. Della data di udienza è dato immediato avviso alle parti a cura della segreteria, a mezzo posta elettronica certificata nel rispetto dei termini a difesa. L'udienza può essere rinviata soltanto quando il giudizio non può essere definito per esigenze istruttorie o per la necessità di integrare il contraddittorio, ovvero quando le parti rappresentino l'esigenza di proporre motivi aggiunti o ricorso incidentale. L'ordinanza che dispone l'istruttoria o l'integrazione del contraddittorio fissa un termine non superiore a trenta giorni per tali adempimenti, salvo che ricorrano particolari ragioni da indicare specificamente ovvero che sia disposta una verificazione o una consulenza tecnica. La stessa ordinanza fissa la definizione del giudizio nel merito ad un'udienza da tenersi non oltre sessanta giorni dal deposito degli atti richiesti in via istruttoria o dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti nei cui confronti sia stata disposta l'integrazione del contraddittorio.
*40. 8. Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre.

  Al comma 1, lettera a), nell'intero capoverso sostituire la parola: trenta con la seguente: sessanta.
40. 16. Bonafede, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Turco, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1, lettera a), sono apportate le seguenti modifiche:
   a) le parole: «in forma semplificata» sono soppresse;
   b) nell'intero capoverso, la parola: «trenta» è sostituita dalle seguente: «sessanta».
40. 17. Bonafede, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Turco, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: in forma semplificata e sostituire la parola: trenta con la seguente: sessanta.
40. 1. Amoddio, Zappulla.

  Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: comunque con le parole: ove ne ricorrano i presupposti.
40. 6. Molteni, Caparini, Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: entro trenta giorni, con le seguenti: entro quarantacinque giorni, e alla lettera c) sostituire le parole: entro venti giorni con le seguenti: entro trenta giorni.
40. 7. Ferranti.

  Al comma 1 sopprimere la lettera b).
*40. 18. Leone.

  Al comma 1 sopprimere la lettera b).
*40. 19. Matarrese.

  Al comma 1 sopprimere la lettera b).
*40. 20. Gelmini, Chiarelli.

  Al comma 1 sopprimere la lettera b).
*40. 21. La Russa.

  Al comma 1 sopprimere la lettera b).
*40. 9. Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre.

  Al comma 1 sopprimere la lettera b).
*40. 22. Bonafede, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Turco, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1 sopprimere la lettera b).
*40. 23. Centemero.

  Al comma 1 sopprimere la lettera b).
*40. 4. Amoddio, Capodicasa.

  Al comma 1 sopprimere la lettera b).
*40. 10. Sarro, Marotta, Russo, Luigi Cesaro.

  Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: venti con la seguente: trenta.
40. 11. Bonafede, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Turco, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

Art. 40-bis.
(Firma digitale).

  1. I provvedimenti del giudice possono essere sottoscritti con firma digitale.
40. 01. Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre.

ART. 41.

  Sopprimerlo.
* 41. 1. Amoddio, Capodicasa.

  Sopprimerlo.
* 41. 2. Venittelli.

  Sopprimerlo.
* 41. 3. Molteni, Caparini, Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Sopprimerlo.
* 41. 5. Bonafede, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Turco, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Sopprimerlo.
* 41. 6. Centemero.

  Sopprimerlo.
* 41. 7. La Russa.

  Sopprimerlo.
* 41. 8. Leone.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
** 41. 4. Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
** 41. 9. Sarro, Marotta, Russo, Luigi Cesaro.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
** 41. 10. Gelmini, Chiarelli.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: quando la decisione è fondata su ragioni manifeste.
41. 11. Sarro, Marotta, Russo, Luigi Cesaro.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: e quando è al contempo manifesta la condotta abusiva del ricorrente, che abbia fatto un uso distorto di strumenti giuridici idonei ad ottenere un vantaggio indebito, ancorché tale condotta non sia in contrasto con alcuna specifica disposizione.
41. 12. Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli.

  Sostituire la rubrica con la seguente: Misure per evitare l'accesso alla giustizia.
41. 13. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Turco.

ART. 42.

  Sopprimerlo.
42. 1. Molteni, Caparini, Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 1, dopo il capoverso 17-bis, aggiungere il seguente:

  17-ter. Le comunicazioni o le notifiche effettuate a mezzo fax o a mezzo posta elettronica certificata oltre le ore 18 o nei giorni festivi (compreso il sabato) devono intendersi perfezionate immediatamente per il mittente e alle ore 8 del primo giorno feriale successivo per il destinatario.
*42. 2. Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre.

  Al comma 1, dopo il capoverso 17-bis, aggiungere il seguente:

  17-ter. Le comunicazioni o le notifiche effettuate a mezzo fax o a mezzo posta elettronica certificata oltre le ore 18 o nei giorni festivi (compreso il sabato) devono intendersi perfezionate immediatamente per il mittente e alle ore 8 del primo giorno feriale successivo per il destinatario.
*42. 3. Sarro, Marotta, Russo, Luigi Cesaro.

  Al comma 1, dopo il capoverso 17-bis, aggiungere il seguente:

  17-ter. Le comunicazioni o le notifiche effettuate a mezzo fax o a mezzo posta elettronica certificata oltre le ore 18 o nei giorni festivi (compreso il sabato) devono intendersi perfezionate immediatamente per il mittente e alle ore 8 del primo giorno feriale successivo per il destinatario.
*42. 4. Gelmini, Chiarelli.

  Aggiungere in fine il seguente comma:

  1-bis. Nell'articolo 136, Allegato 1, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104, al comma 2-bis le parole «possono essere» sono sostituite dalla seguente «sono».
42. 5. Coppola.

  Dopo l'articolo 42 aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Modifiche al Codice del processo amministrativo).

  Al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo l'articolo 117 aggiungere i seguenti:
   a) Articolo 117-bis. Sanzione sull'annullamento d'ufficio del silenzio-assenso.
  Quando è impugnato l'annullamento d'ufficio del silenzio-assenso, se il giudizio si risolve con una sentenza di rigetto del ricorso, il giudice amministrativo applica all'amministrazione la sanzione di cui al comma successivo, sussistendone i relativi presupposti.
  Nei casi di cui al comma precedente, se il giudice amministrativo accerta, anche tramite presunzioni, che l'annullamento d'ufficio è stato disposto per ovviare alle conseguenze del silenzio-assenso, individua e applica una sanzione pecuniaria nei confronti dell'amministrazione di importo dallo 0,5 per cento al 5 per cento del valore del bene sui cui l'annullamento d'ufficio incide.
  Il giudice amministrativo applica la sanzione assicurando il rispetto del principio del contraddittorio e ne determina la misura in modo che sia effettiva, dissuasiva e proporzionata al valore del bene e alla gravità della condotta dell'amministrazione.
  L'importo della sanzione pecuniaria è versata all'entrata del bilancio dello Stato con imputazione al capitolo 2301, capo 8 "Multe, ammende e sanzioni amministrative inflitte dalle autorità giudiziarie ed amministrative, con esclusione di quelle aventi natura tributaria»;
   b) Articolo 117-ter. Azione di accertamento sulla formazione del silenzio-assenso.

  Ogni interessato può sempre agire in giudizio per l'accertamento della formazione del silenzio-assenso. Il ricorso è proposto previo invito all'amministrazione competente all'emanazione dei titolo formale di attestare l'avvenuta formazione del silenzio-assenso.
  Se l'amministrazione non provvede ai sensi del precedente comma entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'invito a provvedere, l'interessato può agire in giudizio con atto notificato all'amministrazione e ad almeno un controinteressato.
  Il ricorso è deciso con sentenza in forma semplificata e in caso di accoglimento il giudice attesta l'avvenuta formazione del silenzio-assenso.
  Se nel corso del giudizio sopravviene un provvedimento espresso, anche ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-novies della legge 7 agosto 1990, n. 241, o un atto connesso con l'oggetto della controversia, questo può essere impugnato anche con motivi aggiunti, nei termini e con il rito previsto per il nuovo provvedimento, e l'intero giudizio prosegue con tale rito.
  Si applicano le disposizioni processuali sul rito relativo alla trattazione dei ricorsi avverso il silenzio, in quanto compatibili.

  Conseguentemente, all'articolo 87, comma 2, apportare le seguenti modifiche:
   a) alla lettera e) sostituire il «.» con il «;»;
   b) dopo la lettera e), aggiungere la seguente: «e-bis) i giudizi di accertamento sulla formazione del silenzio-assenso.»;
42. 01. Vignali, Dorina Bianchi.

ART. 43.

  Sopprimerlo.
43. 1. Molteni, Caparini, Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 1, primo periodo, le parole: possono essere, sono sostituite dalla seguente: sono.
43. 2. Molteni, Caparini, Matteo Bragantini, Invernizzi.

ART. 44.

  Sopprimerlo.
44. 1. Molteni, Caparini, Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: tribunale ordinario aggiungere le seguenti: e innanzi al Giudice di Pace.
44. 4. Businarolo, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Ferraresi, Sarti, Turco, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2014 con le seguenti: 1o ottobre 2014.
44. 5. Businarolo, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Ferraresi, Sarti, Turco, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni relative all'obbligatorietà del processo civile telematico si applicano anche ai procedimenti innanzi il giudice di pace.
44. 6. Businarolo, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Ferraresi, Sarti, Turco, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'obbligatorietà del deposito telematico si applica a tutti gli atti, inclusi l'atto introduttivo e l'atto di costituzione in giudizio.
44. 7. Businarolo, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Ferraresi, Sarti, Turco, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) al comma 1 è aggiunto in fine il seguente periodo: «L'obbligatorietà del processo civile telematico si applica agli atti e provvedimenti di tutti i soggetti coinvolti nei procedimenti, ivi compresi gli assistenti giudiziari, i custodi, i notai, gli amministratori di sostegno e i tutori, i funzionari dell'Agenzia delle Entrate e i Pubblici Ministeri».
44. 8. Businarolo, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Ferraresi, Sarti, Turco, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'obbligatorietà del processo civile telematico si applica anche ai provvedimenti dei giudici».
44. 9. Businarolo, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Ferraresi, Sarti, Turco, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) al comma 2, dopo le parole: «successivamente al deposito dell'atto con cui inizia l'esecuzione» sono sostituite dalle seguenti: «dal verbale di pignoramento dell'ufficiale giudiziario».
44. 10. Businarolo, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Ferraresi, Sarti, Turco, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 2, sopprimere la lettera b).
44. 11. Turco, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 2, lettera b), capoverso comma 5, sopprimere la parola: non.
44. 2. Molteni, Caparini, Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 2, sopprimere la lettera c).
44. 12. Kronbichler, Airaudo, Placido.

  Al comma 2, lettera c), capoverso comma 9-ter, quarto periodo, sopprimere la parola: non.
44. 3. Molteni, Caparini, Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 15 novembre 2014, uno o più decreti legislativi contenenti un testo unico di riordino delle disposizioni vigenti in materia di processo civile telematico, al fine esclusivo di realizzare un puntuale coordinamento delle stesse con le norme del codice di procedura civile. Il Governo si atterrà ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) accertare la vigenza attuale delle singole norme sul processo civile telematico;
   b) indicare quelle abrogate, anche implicitamente, per incompatibilità con successive disposizioni, e quelle che, pur non inserite nel testo unico, restano in vigore;
   c) allegare al testo unico l'elenco delle disposizioni, benché non richiamate, che sono comunque abrogate;
   d) procedere al coordinamento delle disposizioni del processo civile vigenti con quelle del testo unico di cui alla lettera a), apportando, nei limiti di tale coordinamento, le modificazioni necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della disciplina processuale.

  2-ter. Al fine di consentire una contestuale compilazione delle disposizioni legislative e regolamentari, il Governo è autorizzato, nella adozione del testo unico di cui al primo comma, ad inserire in esso, con adeguata evidenziazione, le norme sia legislative sia regolamentari vigenti.
  2-quater. Dalle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
44. 13. La Russa.

  Dopo l'articolo 44, inserire il seguente:

Art. 44-bis.
(Testo unico delle norme in materia di processo civile telematico).

  1. Entro il 15 novembre 2014 il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti un testo unico di riordino delle disposizioni vigenti in materia di processo civile telematico, procedendo altresì al coordinamento con le norme del codice di procedura civile, attenendosi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) accertare la vigenza attuale delle singole norme sul processo civile telematico, indicare quelle abrogate, anche implicitamente, per incompatibilità con successive disposizioni, e quelle che, pur non inserite nel testo unico, restano in vigore; allegare al testo unico l'elenco delle disposizioni, benché non richiamate, che sono comunque abrogate;
   b) procedere al coordinamento delle disposizioni dal processo civile vigenti con quelle del testo unico di cui alla lettera a) apportando, nei limiti di tale coordinamento, le modificazioni necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della disciplina processuale.

  2. Al fine di consentire una contestuale compilazione delle disposizioni legislative e regolamentari, il Governo è autorizzato, nella adozione del testo unico di cui al primo comma, ad inserire in esso, con adeguata evidenziazione, le norme sia legislative sia regolamentari vigenti.
  3. Dalle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
44. 01. La Russa.

ART. 45.

  Sopprimerlo.
45. 3. Molteni, Caparini, Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Sostituirlo con il seguente:
  1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 57, il terzo comma è soppresso;
   b) all'articolo 57, il secondo comma è sostituito dal seguente: Egli riceve firmati digitalmente dal giudice tutti gli atti e i provvedimenti dei quali deve essere formato processo verbale.;
   c) all'articolo 125, al secondo periodo del primo comma, sono soppresse le parole: l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine e;
   d) all'articolo 126, il secondo comma è sostituito dal seguente: Il processo verbale è firmato digitalmente dal giudice ed immediatamente trasmesso dallo stesso al cancelliere. Se vi sono altri intervenuti, il giudice, quando la legge non dispone altrimenti, dà loro lettura del processo verbale e li invita a comunicare se lo ritengono conforme a quanto accaduto, rilevato o dichiarato. Se alcuno di essi non lo ritiene conforme, ne è fatta espressa menzione nel verbale.;
   e) l'articolo 130 è sostituito dal seguente: Il giudice che presiede l'udienza redige il processo verbale di udienza. Il processo verbale è firmato digitalmente da chi presiede l'udienza ed immediatamente trasmesso alla cancelleria; di esso non si dà lettura, salvo espressa istanza di parte. Nel caso si dia lettura dello stesso il giudice invita le parti a comunicare se lo ritengono conforme a quanto accaduto, rilevato o dichiarato. Se alcuno di essi non lo ritiene conforme, ne è fatta espressa menzione nel verbale.;
   f) l'articolo 133 del codice di procedura civile, è sostituito dal seguente: La sentenza è resa pubblica mediante deposito nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciata. Il deposito avviene mediante invio telematico della sentenza firmata digitalmente dal giudice che l'ha pronunciata alla cancelleria. La data del deposito coincide con quella della ricezione in cancelleria della sentenza firmata dal giudice. Il cancelliere dà atto del deposito in calce alla sentenza e provvede immediatamente a trasmetterla integralmente alle parti che si sono costituite indicando nella comunicazione la data del deposito. La comunicazione effettuata ai sensi del comma precedente non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni previsti dall'articolo 325;
   g) all'articolo 147 è aggiunto il seguente comma: 1-bis. La disposizione di cui al primo comma non si applica qualora la notificazione sia effettuata dall'ufficiale giudiziario o dal difensore a mezzo posta elettronica certificata.;
   h) all'articolo 180 il primo comma è sostituito dal seguente: La trattazione della causa è orale. Della trattazione della causa si redige processo verbale che viene firmato digitalmente esclusivamente dal giudice;
   i) all'articolo 153 è aggiunto, in fine, il seguente comma: Nel caso di deposito presso l'ufficio giudiziario di atti processuali e documenti con modalità telematiche, la rimessione in termini di cui al comma precedente è in ogni caso concessa qualora la parte dimostri, anche mediante presunzioni, che la decadenza è dipesa dal mancato funzionamento dei sistemi informatici, ovvero dal ritardo, superiore ad un giorno, nell'accettazione del deposito telematico da parte della cancelleria.;
   j) dopo l'articolo 153 è aggiunto il seguente: 153-bis. – (Decorrenza dei termini dal deposito con modalità telematiche di atti e provvedimenti). In ogni caso in cui il decorso di un termine fissato dalla legge o dal giudice dipenda dalla conoscenza di atti, documenti o provvedimenti ed il deposito di questi sia eseguito con modalità telematiche, il termine per la parte onerata decorre dal momento in cui il contenuto dell'atto, del documento o del provvedimento è reso accessibile dal sistema informatico.;
   k) dopo l'articolo 162 è aggiunto il seguente: 162-bis. – (Irregolarità del deposito dell'atto effettuato con modalità telematiche.). In caso di inosservanza delle disposizioni relative al formato prescritto dalla disciplina, anche regolamentare, per il deposito telematico degli atti processuali e dei documenti informatici allegati, il giudice, anche d'ufficio, concede alla parte un termine perentorio per la regolarizzazione del deposito telematico. L'osservanza del termine sana, con effetto retroattivo, l'irregolarità del deposito. Il giudice, anche d'ufficio, valutata ogni circostanza utile, può condannare la parte che abbia dato causa alla irregolarità al pagamento di una pena pecuniaria non superiore a 100 euro.;
   l) all'articolo 207, il primo comma è sostituito dal seguente: Dell'assunzione dei mezzi di prova si redige processo verbale sotto la direzione del giudice firmato esclusivamente dallo stesso.;
   m) all'articolo 207, il secondo comma è sostituito dal seguente: Le dichiarazioni delle parti e dei testimoni sono riportate nel processo verbale in prima persona e sono lette al dichiarante. Dell'avvenuta lettura al dichiarante si dà atto nel processo verbale. Se il dichiarante non lo ritiene conforme, ne è fatta espressa menzione nel verbale.

  2. Alle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 73 è aggiunto il seguente comma: In caso di deposito effettuato con modalità telematiche, il cancelliere può rifiutare lo stesso soltanto nell'ipotesi prevista dall'articolo 14, comma 7, lettera c), delle specifiche tecniche adottate ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011, n. 44; in quest'ultimo caso il cancelliere ne dà pronto avviso, con ogni mezzo, alle parti costituite;
   b) all'articolo 88, il primo comma è sostituito dal seguente: La convenzione conclusa tra le parti per effetto della conciliazione davanti al giudice istruttore è raccolta in separato processo verbale, firmato digitalmente esclusivamente dal giudice ed in cui si dà atto del consenso delle parti. La convenzione così formata costituisce titolo esecutivo,;
   c) all'articolo 88, il terzo comma è sostituito dal seguente: Se le parti non risiedono nella circoscrizione del giudice, questi può autorizzarle a ratificare la convenzione conclusa dai procuratori con dichiarazione ricevuta dal cancelliere del tribunale territorialmente competente in base alla loro residenza o da notaio, fissando all'uopo un termine. La dichiarazione di ratifica è unita al processo verbale d'udienza contenente la convenzione e firmata digitalmente dal cancelliere o dal notaio davanti al quale è resa dandosi atto del consenso della parte.;
   d) all'articolo 111, al secondo comma, dopo le parole: componenti il collegio. sono aggiunte le seguenti: La presente disposizione non si applica in caso di deposito effettuato con modalità telematiche.

  3. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il comma 3-bis è sostituito dal seguente: «3-bis. Ove il difensore non indichi il proprio numero di fax ai sensi dell'articolo 125, primo comma, del codice di procedura civile, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell'atto introduttivo del giudizio, ovvero, per il processo tributario, nel ricorso, il contributo unificato è aumentato della metà».
45. 6. La Russa.

  Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) all'articolo 126, il secondo comma è sostituito dal seguente: Il processo verbale e’ sottoscritto dal cancelliere ovvero dal giudice. Quando la legge non dispone altrimenti, se vi sono altri intervenuti, il cancelliere o il giudice danno loro lettura del processo verbale;.
* 45. 2. Venittelli.

  Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) all'articolo 126, il secondo comma è sostituito dal seguente: Il processo verbale e’ sottoscritto dal cancelliere ovvero dal giudice. Quando la legge non dispone altrimenti, se vi sono altri intervenuti, il cancelliere o il giudice danno loro lettura del processo verbale;.
* 45. 7. Colletti, Turco, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) all'articolo 126, il secondo comma è sostituito dal seguente: Il processo verbale e’ sottoscritto dal cancelliere ovvero dal giudice. Quando la legge non dispone altrimenti, se vi sono altri intervenuti, il cancelliere o il giudice danno loro lettura del processo verbale;.
* 45. 8. La Russa.

  Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) all'articolo 126, il secondo comma è sostituito dal seguente: Il processo verbale e’ sottoscritto dal cancelliere ovvero dal giudice. Quando la legge non dispone altrimenti, se vi sono altri intervenuti, il cancelliere o il giudice danno loro lettura del processo verbale;.
* 45. 9. Leone.

  Al comma 1 lettera a), dopo la parola: sottoscritto aggiungere la seguente: digitalmente.
45. 10. Businarolo, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Ferraresi, Sarti, Turco, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: dal cancelliere, aggiungere le seguenti: ovvero dal giudice.
45. 11. Centemero.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: il dispositivo con le seguenti: il testo integrale della sentenza. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 285.
45. 12. Centemero.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: il dispositivo con le seguenti: il testo integrale della sentenza. La comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni previsti dall'articolo 325.
45. 13. Bazoli, Marzano, Amoddio, Ferranti.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: il testo integrale della sentenza aggiungere le seguenti: o di altro provvedimento.
45. 14. Turco, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Resta fermo quanto previsto dall'articolo 285.
45. 15. Centemero.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: La comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'articolo 325.
*45. 4. Ferranti.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: La comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'articolo 325.
*45. 1. Venittelli, Famiglietti.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: La comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'articolo 325.
*45. 16. Colletti, Turco, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: La comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'articolo 325.
*45. 17. La Russa.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: La comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'articolo 325.
*45. 18. Leone.

  Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente lettera:
   b-bis) All'articolo 153 secondo comma c.p.c. dopo le parole: «per causa ad essa non imputabile» sono aggiunte le seguenti: «anche in caso di decadenza dal termine per il deposito telematico di atti processuali causata da disfunzioni del sistema informatico e/o di cancelleria».
45. 19. Turco, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Dopo la lettera b), inserire la seguente:
   b-bis) dopo l'articolo 153 del e.p.c. è aggiunto il seguente:
  Art. 153-bis. – (Decorrenza dei termini dal deposito con modalità telematiche di atti e provvedimenti). – 1. In ogni caso in cui il decorso di un termine fissato dalla legge o dal giudice dipenda dalla conoscenza di atti, documenti o provvedimenti ed il deposito di questi sia eseguito con modalità telematiche, il termine per la parte onerata decorre dal momento in cui il contenuto dell'atto, del documento o del provvedimento è reso accessibile dal sistema informatico del dominio Giustizia.it.
45. 20. Turco, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) all'articolo 163 l'ultimo comma è sostituito dal seguente: «L'atto di citazione, sottoscritto a norma dell'articolo 125, è notificato al convenuto o alle persone che lo rappresentano o lo assistono,»;
45. 21. Bazoli, Marzano, Amoddio, Ferranti.

  Dopo la lettera b), inserire la seguente:
   b-bis) l'articolo 130 del c.p.c. è sostituito dal seguente:
  1. Il giudice che presiede l'udienza redige il processo verbale d'udienza.
  2. Il processo verbale è firmato digitalmente da chi presiede l'udienza ed è immediatamente trasmesso alla cancelleria; di esso non si dà lettura, salvo espressa istanza di parte. Nel caso si dia lettura dello stesso il giudice invita le parti a comunicare se lo ritengono conforme a quanto accaduto, rilevato o dichiarato. Se alcuno di essi non lo ritiene conforme, ne fa espressa menzione nel verbale.

  Conseguentemente, dopo la lettera c), inserire la seguente:
   c-bis) l'articolo 180, comma 1 c.p.c. è sostituito dal seguente: «La trattazione della causa è orale. Della trattazione della causa si redige processo verbale che viene firmato digitalmente esclusivamente dal giudice».
45. 22. Turco, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al regio decreto 18 dicembre 1941 n. 1368 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 111, secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando le comparse sono depositate con modalità telematiche il presente comma non si applica.»;
   b) all'articolo 137, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando il ricorso o il controricorso sono depositati con modalità telematiche il presente comma non si applica.»
*45. 5. Ferranti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al regio decreto 18 dicembre 1941 n. 1368 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 111, secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando le comparse sono depositate con modalità telematiche il presente comma non si applica.»;
   b) all'articolo 137, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando il ricorso o il controricorso sono depositati con modalità telematiche il presente comma non si applica.»
*45. 23. Bazoli, Marzano, Amoddio, Ferranti.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Il comma 3 dell'articolo 57 del c.p.c. è soppresso e conseguentemente il comma 2 dell'articolo 57 del c.p.c. è sostituito dal seguente: «Egli riceve firmati digitalmente dal giudice tutti gli atti e i provvedimenti dei quali deve essere formato processo verbale».
45. 24. Turco, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Il comma 2 dell'articolo 126 del c.p.c. è sostituito dal seguente:
  2. Il processo verbale è firmato digitalmente dal giudice ed immediatamente trasmesso dallo stesso al cancelliere. Se vi sono altri intervenuti, il giudice, quando la legge non dispone altrimenti, dà loro lettura del processo verbale e li invita a comunicare se lo ritengono conforme a quanto accaduto, rilevato o dichiarato. Se alcuno di essi non lo ritiene conforme, ne è fatta espressa menzione nel verbale.
45. 25. Turco, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai procedimenti iniziati o proseguiti e comunque iscritti a ruolo in primo grado dopo il 30 giugno 2014 ed a quelli che saranno pendenti alla data del 31 dicembre 2014; si applicano altresì a quelli che saranno iniziati presso le Corti di appello alla data del 31 dicembre 2015.
45. 26. La Russa.

  Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

Art. 45-bis.
(Misure in materia di contenuto degli atti di parte e di comunicazioni e notificazioni con modalità telematiche).

  1. All'articolo 125, primo comma, del codice di procedura civile l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Il difensore deve, altresì, indicare il proprio numero di fax.».
  2. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 16-ter, sono apportate le seguenti modificazioni:
  1) al comma 1, le parole: «dall'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2»;
  2) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alla giustizia amministrativa.»;
   b) dopo l'articolo 16-sexies è inserito il seguente:
  Art. 16-septies. – (Tempo delle notificazioni con modalità telematiche). – 1. La disposizione di cui all'articolo 147 del codice di procedura civile si applica anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche. Quando è eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo.

  3. All'articolo 136 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il comma 1 è sostituito dal seguente: «I difensori indicano nel ricorso o nel primo atto difensivo un recapito di fax, che può essere anche diverso da quello del domiciliatario. La comunicazione a mezzo fax è eseguita esclusivamente qualora sia impossibile effettuare la comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi, per mancato funzionamento del sistema informatico della giustizia amministrativa. È onere dei difensori comunicare alla segreteria e alle parti costituite ogni variazione del recapito di fax.
  4. All'articolo 13, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole: «Ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax ai sensi degli articoli 125, primo comma, del codice di procedura civile» sono sostituite dalle seguenti: «Ove il difensore non indichi il proprio numero di fax ai sensi dell'articolo 125, primo comma, del codice di procedura civile.
45. 01. Ferranti.

  Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

Art. 45-bis.
(Modifiche alle disposizioni attuative del codice civile per l'unificazione del rito in materia di diritto di famiglia).

  1. All'articolo 38, comma 1, delle disposizioni attuative del Codice civile, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 84, 90, 332, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice civile».
  2. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano, anche ai procedimenti in corso, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
45. 02. Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Sarti, Turco, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

ART. 46.

  Sopprimerlo.
46. 2. Molteni, Caparini, Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) all'articolo 9, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:
  1-ter. In tutti i casi in cui l'avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, procede secondo il dettato di cui al comma 1-bis del presente articolo.
*46. 1. Ferranti.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) all'articolo 9, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:
  1-ter. In tutti i casi in cui l'avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, procede secondo il dettato di cui al comma 1-bis del presente articolo.
*46. 3. Bazoli, Marzano, Amoddio, Ferranti.

  Sopprimere il comma 2.
46. 4. Kronbichler, Daniele Farina, Sannicandro, Quaranta.

ART. 47.

  Sopprimerlo.
47. 1. Molteni, Caparini, Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 30 novembre con le seguenti: 30 settembre.
47. 2. Businarolo, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Ferraresi, Sarti, Turco, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. In via transitoria, fino a decorrenza del termine fissato dall'articolo 16, comma 12, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, così come modificato dal comma 1 del presente articolo, i documenti informatici, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per i quali è prescritta la conservazione per legge o regolamento, possono essere archiviati anche con la sola modalità cartacea.
47. 3. Rosato.

ART. 48.

  Sopprimerlo.
*48. 1. Molteni, Caparini, Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Sopprimerlo.
*48. 3. Businarolo, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Ferraresi, Sarti, Turco, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 48.

  1. All'articolo 530 del codice di procedura civile, il sesto comma è sostituito dal seguente:
  «Il giudice dell'esecuzione stabilisce che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti, ai sensi degli articoli 532, 534 e 534-bis, nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche, salvo che le stesse siano pregiudizievoli per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura».

  2. All'articolo 532 del codice di procedura civile, al secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
  «Il giudice fissa altresì il numero complessivo degli esperimenti di vendita, i criteri per determinare i relativi ribassi, le modalità della gara per il caso di pluralità di offerenti e il termine finale alla cui scadenza il commissionario restituisce gli atti in cancelleria;

  3. All'articolo 533 del codice di procedura civile, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Qualora la vendita senza incanto non avvenga nel termine fissato a norma dell'articolo 532, secondo comma, secondo periodo, il commissionario restituisce immediatamente gli atti.»;
   b) dopo l'ultimo comma è inserito il seguente: «in ogni caso il commissionario deve effettuare ogni attività necessaria a reperire l'acquirente delle cose pignorate e fornire al giudice la relativa documentazione.».

  4. Dopo l'articolo 164 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedure civile è aggiunto il seguente:
  «Art. 164-bis (Infruttuosità dell'espropriazione forzata). Quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo, è disposta la chiusura anticipata del processo esecutivo.».

  5. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano alle vendite disposte a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
48. 4. Bazoli, Marzano, Amoddio, Ferranti.

  Al comma 2, sostituire la parola: trentesimo con la seguente: novantesimo.
48. 2. Molteni, Caparini, Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

Art. 48-bis.
(Ricerca dei beni da pignorare).

  1. In ogni caso, l'ufficiale giudiziario, ai fini della ricerca delle cose e dei crediti da sottoporre ad esecuzione quando non individua beni utilmente pignorabili oppure le cose e i crediti pignorati appaiono insufficienti a soddisfare il creditore procedente e i creditori intervenuti, previa autorizzazione del giudice dell'esecuzione rilasciata su richiesta del creditore precedente, accede mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati pubbliche e in particolare nell'anagrafe tributaria, compresa la sezione prevista dall'articolo 7, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, nel pubblico registro automobilistico e in quelle degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro. L'ufficiale giudiziario redige delle sue operazioni processo verbale nel quale indica i beni individuati.
  Se l'accesso ha consentito di individuare cose appartenenti e nella disponibilità del debitore, utilmente assoggettabili ad esecuzione, l'ufficiale giudiziario procede alla scelta a norma dell'articolo 517 e nel limite di un presumibile valore di realizzo pari al triplo dell'importo precettato e notifica ove possibile ai sensi dell'articolo 149-bis, al debitore il relativo verbale, che dovrà anche contenere l'ingiunzione, l'invito e l'avvertimento di cui ai commi primo, secondo e terzo dell'articolo 492. Le cose individuate si considerano pignorate al momento della notificazione del verbale, anche agli effetti dell'articolo 388, terzo comma, del codice penale. Se le cose si trovano in luoghi compresi nel territorio di competenza dell'ufficio cui appartiene, l'ufficiale giudiziario accede ai luoghi per provvedere d'ufficio agli adempimenti di cui agli articoli 518 e 520 salva la possibilità di limitare l'estensione del pignoramento ad una parte delle cose rinvenute quando il loro presumibile valore di realizzo appare superiore al limite di cui all'articolo 517. Se le cose si trovano altrove, copia autentica del verbale è rilasciata al creditore che la presenta, unitamente all'istanza per gli adempimenti di cui agli articoli 518 e 520, all'ufficiale giudiziario territorialmente competente.
  L'ufficiale giudiziario, quando non rinviene una cosa pignorata ai sensi del comma precedente, intima al debitore di indicare entro quindici giorni il luogo in cui si trova, avvertendolo che l'omessa o la falsa comunicazione è punita a norma dell'articolo 388, sesto comma, del codice penale.
  Se l'accesso ha consentito di individuare crediti o cose appartenenti al debitore che sono nella disponibilità di terzi, l'ufficiale giudiziario notifica ove possibile ai sensi dell'articolo 149-bis, al debitore e al terzo il verbale, che dovrà anche contenere l'indicazione del credito per cui si procede, del titolo esecutivo e del precetto, del luogo in cui il creditore ha eletto domicilio o ha dichiarato di essere residente, dell'ingiunzione, dell'invito e dell'avvertimento al debitore di cui all'articolo 492, commi primo, secondo e terzo, nonché l'intimazione al terzo di non disporre delle cose o delle somme dovute, nei limiti di cui all'articolo 546. Se il terzo risiede in un luogo non compreso nel territorio di competenza dell'ufficiale giudiziario, copie autentiche dei titolo esecutivo, del precetto e del verbale con la relazione di notificazione sono trasmesse all'ufficiale giudiziario territorialmente competente, perché proceda a norma dell'articolo 543, quinto comma.
  Quando l'accesso ha consentito di individuare sia cose di cui al secondo comma che crediti o cose di cui al quarto comma, l'ufficiale giudiziario procede alla scelta preferendo nell'ordine i crediti di cui all'articolo 553, le cose appartenenti e nella disponibilità del debitore, le cose del debitore che sono in possesso di terzi.
  2. All'articolo 543, dopo il quarto comma, è aggiunto, in fine, il seguente «Quando provvede a norma dell'articolo 492-bis quarto comma, l'ufficiale giudiziario deposita il verbale, il titolo esecutivo ed il precetto in cancelleria entro le ventiquattro ore dalla notificazione del verbale. Il cancelliere forma il fascicolo dell'esecuzione. Decorso il termine di cui all'articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere l'assegnazione o la vendita delle cose mobili o l'assegnazione dei crediti. Sull'istanza di cui al periodo precedente il giudice fissa l'udienza per l'audizione del terzo, del creditore e del debitore e provvede a norma degli articoli 529 e seguenti o a norma dell'articolo 553. Il decreto con cui viene fissata l'udienza di cui al periodo precedente deve contenere l'invito al terzo di cui al numero 4) del secondo comma».
  3. Dopo l'articolo 165 delle disposizioni per l'attuazione al codice di procedura civile è inserito il seguente:

Art. 165-bis.
(Modalità di accesso alle banche dati).

  1. Il Ministro della giustizia con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sentito il Garante per la protezione dei dati personali, individua i casi, i limiti e le modalità di esercizio della facoltà di accesso alle banche dati di cui al primo comma dell'articolo 492-bis del codice, nonché le modalità di trattamento e conservazione dei dati e le cautele a tutela della riservatezza dei debitori. Con il medesimo decreto sono individuate le ulteriori banche dati detenute da soggetti pubblici cui l'ufficiale giudiziario può accedere direttamente tramite collegamento telematico o mediante richiesta al titolare dei dati.
  Il Ministro della giustizia può procedere al trattamento dei dati acquisiti senza provvedere all'informativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
  È istituito presso ogni ufficio notifiche esecuzioni e protesti, il registro cronologico denominato «Modello ricerca beni», conforme al modello adottato con il decreto del Ministro della giustizia di cui al comma precedente.
  2. All'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti: «All'ufficiale giudiziario che procede alle operazioni di pignoramento mobiliare o presso terzi spetta inoltre un compenso, che rientra tra le spese di esecuzione, determinato dal giudice dell'esecuzione:
   a) in una percentuale del 5 per cento sul valore di assegnazione o sul ricavato della vendita dei beni mobili pignorati fino ad euro 10.000,00, in una percentuale del 2 per cento sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni mobili pignorati da euro 10.001,00 fino ad euro 25.000,00 e in una percentuale del 1 per cento sull'importo superiore; in una percentuale del 6 per cento sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni e dei crediti pignorati ai sensi degli articoli 492-bis del codice di procedura civile fino ad euro 10.000,00, in una percentuale del 4 per cento sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni e dei crediti pignorati da euro 10.001,00 fino ad euro 25.000,00 ed in una percentuale del 3 per cento sull'importo superiore.

  3. In caso di conversione del pignoramento ai sensi dell'articolo 495 del codice di procedura civile il compenso è determinato, secondo le percentuali di cui alla lettera a) del comma precedente ridotte della metà, sull'importo della somma versata.
  In caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo il compenso è posto a carico del creditore procedente ed è liquidato dal giudice dell'esecuzione nella stessa percentuale di cui al comma precedente calcolata sul valore del credito per cui si procede.
  In ogni caso il compenso dell'ufficiale giudiziario calcolato ai sensi dei commi secondo, terzo e quattro non può essere superiore ad un importo pari al minor valore tra il 5 per cento del valore del credito per cui si procede ed euro 10.000.
  4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano ai procedimenti di espropriazione forzata iniziati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
48. 01. Bazoli, Marzano, Amoddio, Ferranti.

  Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

Art. 48-bis.
(Introduzione della nota di iscrizione a ruolo del processo esecutivo).

  1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) l'articolo 518, sesto comma, è sostituito dal seguente:
  «Il processo verbale, il titolo esecutivo e il precetto devono essere consegnati dall'ufficiale giudiziario al creditore entro le ventiquattro ore dal compimento delle operazioni. Il creditore deve presentare la nota di iscrizione a ruolo, con gli atti di cui al periodo precedente, entro dieci giorni dalla consegna. Il cancelliere forma il fascicolo dell'esecuzione. Sino alla scadenza del termine di cui all'articolo 497 copia del processo verbale è conservata dall'ufficiale giudiziario a disposizione del debitore. Il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi dieci giorni senza che sia stata depositata la nota di iscrizione a ruolo.»;
   b) l'articolo 543, quarto comma, è sostituito dal seguente:
  «L'originale dell'atto di citazione il titolo esecutivo e il precetto devono essere consegnati dall'ufficiale giudiziario al creditore entro le ventiquattro ore dall'ultima notificazione. Il creditore deve presentare la nota di iscrizione a ruolo, con gli atti di cui al periodo precedente, entro trenta giorni dalla consegna. Il cancelliere forma il fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi trenta giorni senza che sia stata depositata la nota di iscrizione a ruolo.»;
   c) l'articolo 557 è sostituito dal seguente:
  «Art. 557 (Deposito dell'atto di pignoramento). L'atto di pignoramento è consegnato dall'ufficiale giudiziario al creditore immediatamente dopo l'ultima notificazione.
  Il creditore deve presentare la nota di iscrizione a ruolo, con il titolo esecutivo, il precetto e il pignoramento entro dieci giorni dalla consegna di quest'ultimo. Nell'ipotesi di cui all'articolo 555, ultimo comma il creditore deve depositare la nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari.
  Il cancelliere forma il fascicolo dell'esecuzione. L'atto di pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi dieci giorni senza che sia stata depositata la nota di iscrizione a ruolo.».

  2. Alle disposizioni per l'attuazione al codice di procedura civile, dopo l'articolo 159 è aggiunto il seguente:
  «Art. 159-bis (Nota d'iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione). La nota d'iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione è redatta in conformità al modello adottato con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro della giustizia.».
48. 02. Bazoli, Marzano, Amoddio, Ferranti.

  Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

Art. 48-bis.
(Monitoraggio delle procedure concorsuali).

  1. All'articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 2 è introdotto il seguente:
  «2-bis. In ogni caso, a decorrere dalla data di cui al comma 1 il deposito della nota di iscrizione a ruolo, quando previsto, ha luogo esclusivamente con modalità telematiche.»;
   b) dopo il comma 9, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  «9-bis. Unitamente all'istanza di cui all'articolo 119, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il curatore deposita un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dall'articolo 33, quinto comma, del medesimo regio decreto. Conclusa l'esecuzione del concordato preventivo con cessione dei beni, si procede a norma del periodo precedente, sostituendo il liquidatore al curatore.
  9-ter. Il commissario giudiziale della procedura di concordato preventivo di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui all'articolo 172, primo comma del predetto regio decreto redige un rapporto riepilogativo secondo quanto previsto dall'articolo 33 quinto comma dello stesso regio decreto e lo trasmette ai creditori a norma dell'articolo 171, secondo comma, del predetto regio decreto. Conclusa l'esecuzione del concordato si applica il comma 9-bis, sostituendo il commissario al curatore.
  9-quater. Entro dieci giorni dall'approvazione del progetto di distribuzione, il professionista delegato a norma dell'articolo 591-bis del codice di procedura civile deposita un rapporto riepilogativo finale delle attività svolte.
  9-quinquies. I rapporti riepilogativi periodici previsti dal comma 9-ter e dagli articoli 33, quinto comma, e 182, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 sono redatti in conformità ai modelli standard adottati con uno o più decreti, aventi natura non regolamentare, del Ministro della giustizia. Con i decreti del Ministro della giustizia di cui al periodo precedente sono adottati anche i modelli standard cui devono conformarsi i rapporti riepilogativi finali di cui ai commi 9-bis, 9-ter, 9-quater. I rapporti riepilogativi periodici e finali sono depositati con modalità telematiche a norma del presente articolo.
  9-sexies. I dati risultanti dai rapporti riepilogativi periodici e finali di cui al comma 9-quinquies sono estratti ed elaborati, a cura del Ministero della giustizia, nell'ambito di rilevazioni statistiche nazionali. All'onere derivante dal comma 1, pari a 400.000 euro per l'anno 2014 e a 100.000 euro a decorrere dal 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
48. 04. Bazoli, Marzano, Amoddio, Ferranti.

  Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

Art. 48-bis.
(Monitoraggio delle procedure di amministrazione straordinaria).

  1. Al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 40 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «Il commissario straordinario, ogni sei mesi successivi alla sua nomina, redige una relazione sulla situazione patrimoniale dell'impresa e sull'andamento della gestione, redatta in conformità ai modelli standard adottati con uno o più decreti, aventi natura non regolamentare, del Ministero competente e la trasmette a quest'ultimo con modalità telematiche.»;
   b) all'articolo 75, al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente:
  «Il bilancio finale della procedura e il conto della gestione sono redatti in conformità ai modelli standard adottati con uno o più decreti, aventi natura non regolamentare, dal Ministero competente e sono a quest'ultimo sottoposti con modalità telematiche.».

  2. I dati risultanti dai rapporti riepilogativi periodici e finali di cui agli articoli 40 e 75, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, sono estratti ed elaborati, a cura del Ministero competente, nell'ambito di rilevazioni statistiche nazionali.
  3. Per l'attuazione delle disposizioni dei commi 1 e 2 il Ministero competente provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».
48. 03. Bazoli, Marzano, Amoddio, Ferranti.

ART. 49.

  Sopprimerlo.
49. 2. Molteni, Caparini, Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Prima del comma 2, aggiungere il seguente:
  All'articolo 14, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo le parole: «pagamento contestuale» aggiungere le seguenti: «e telematico».
49. 3. Businarolo, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Ferraresi, Sarti, Turco, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Prima del comma 2, aggiungere il seguente:
  All'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il comma 3-bis è abrogato.
49. 4. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Turco, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 13, comma 6-bis, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a), le parole: il contributo dovuto è di euro 300 sono sostituite dalle seguenti: il contributo dovuto è di euro 150;
   b) alla lettera c), le parole: il contributo dovuto è di euro 1.800 sono sostituite dalle seguenti: Il contributo dovuto è di euro 1.150;
   c) la lettera d) è sostituita dalla seguente: d) per i ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettere a) e b), del codice di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il contributo dovuto è di euro 2.000 quando il valore della controversia è pari o inferiore ad euro 200.000; per quelle di importo compreso tra euro 200.000 ed euro 1.000.000 il contributo dovuto è di euro 4.000; per quelle di importo compreso tra euro 1.000.000 ed euro 10.000.000 il contributo dovuto è di euro 14.000, mentre per quelle di valore superiore a euro 10.000.000 il contributo dovuto è pari a euro 18,800. Se manca la dichiarazione di cui al comma 3-bis dell'articolo 14, il contributo dovuto è di euro 18.800;»;
   d) alla lettera e), le parole: , il contributo dovuto è di euro 650 sono sostituite dalle seguenti: il contributo dovuto è di euro 350.

  2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis si applicano ai procedimenti iscritti a ruolo successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
49. 1. Lauricella, Ribaudo.

ART. 50.

  Sopprimerlo.
50. 8. Molteni, Caparini, Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 1, capoverso Art. 16-octies, sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Al fine di garantire la ragionevole durata del processo, attraverso l'innovazione dei modelli organizzativi ed assicurando un più efficiente impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione sono costituite, presso le corti di appello e i tribunali ordinari, strutture organizzative denominate «ufficio per il processo». L'organizzazione di tali strutture è demandata alla contrattazione nazionale integrativa che stabilirà nuove funzioni e compiti del personale giudiziario da utilizzare. Presso queste strutture potrà essere impiegato il personale di cancelleria e di coloro che svolgono, presso i predetti uffici, il tirocinio formativo a norma dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, o la formazione professionale a norma dell'articolo 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché i giudici ausiliari di cui agli articoli 62 e seguenti del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e i giudici onorari di tribunale di cui agli articoli 42-ter e seguenti del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Sono, inoltre, demandate alla contrattazione nazionale integrativa nuove attribuzioni per gli ufficiali giudiziari, per la completa informatizzazione del sistema delle notifiche ed a sostegno dell'ufficio per il processo.
50. 1. Tidei, Carella, Manfredi, Manzi, Carrescia, Iori.

  Al comma 1, capoverso Art. 16-octies, comma 1, primo periodo, dopo le parole: formazione professionale sono aggiunte le seguenti: dei laureati.
50. 10. Centemero.

  Al comma 1, capoverso Art. 16-octies comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: , mediante l'impiego del sono sostituite dalle seguenti: . L'organizzazione di tali strutture è demandata alla contrattazione nazionale integrativa che stabilirà nuove funzioni e compiti del personale giudiziario da utilizzare. Presso queste strutture potrà essere impiegato il;
   b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: , nonché i giudici ausiliari di cui agli articoli 62 e seguenti del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e i giudici onorari di tribunale di cui agli articoli 42-ter e seguenti del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Sono inoltre demandate alla contrattazione nazionale integrativa nuove attribuzioni per gli ufficiali giudiziari ed i funzionari ufficiali giudiziari, per la completa informatizzazione del sistema delle notifiche ed a sostegno dell'Ufficio per il processo.
50. 5. Di Salvo, Pilozzi, Piazzoni, Migliore, Lacquaniti, Nardi, Lavagno, Zan, Fava, Labriola.

  Al comma 1, capoverso Art. 16-octies comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
  1) Al primo periodo sostituire le parole: «mediante l'impiego del», con le seguenti: «. L'organizzazione di tali strutture è demandata alla contrattazione nazionale integrativa che stabilirà nuove funzioni e compiti del personale giudiziario da utilizzare. Presso queste strutture potrà essere impiegato il»;

  Conseguentemente:
   sostituire le parole: Fanno altresì parte dell'ufficio per il processo costituito presso le corti d'appello, con le seguenti: , nonché;
   sopprimere le parole: dell'ufficio per il processo costituito presso i tribunali;
   aggiungere in fine il seguente periodo: Sono demandate alla contrattazione nazionale integrativa nuove attribuzioni per gli ufficiali giudiziari e i funzionari ufficiali giudiziari, per la completa informatizzazione del sistema delle notifiche ed a sostegno dell'Ufficio per il processo.
50. 11. Placido, Airaudo, Kronbichler.

  Al comma 1 sopprimere l'ultimo periodo.
50. 12. La Russa.

  Al comma 1, capoverso Art. 16-octies, in fine, aggiungere il seguente periodo: A coloro che svolgono il tirocinio formativo ai sensi del citato articolo 73 del decreto-legge 69 del 2013 è riconosciuto un rimborso forfettario delle spese non inferiore a euro 500. Il limite massimo complessivo per la corresponsione di rimborsi è di 1.500.000 euro a decorrere dal 2014.

  Conseguentemente, quanto ai 1.5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 2015 e 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi da riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.
50. 13. Businarolo, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Ferraresi, Sarti, Turco, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1, capoverso Art. 16-octies, aggiungere in fine le parole: Nel suddetto ufficio per il processo, anche al fine di migliorare l'efficienza degli uffici giudiziari e contribuire allo smaltimento del carico civile, trovano collocazione coloro i quali hanno svolto il tirocinio formativo di cui all'articolo 1, comma 344 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, con oneri a carico della finanza pubblica da stabilirsi nell'ambito di appositi provvedimenti normativi di carattere finanziario, destinati anche alla completa copertura delle spese per il perfezionamento dei tirocini giudiziari per l'anno 2014.
50. 3. Lodolini, Bruno Bossio, Tartaglione, Censore.

  Al comma 1, capoverso Art. 16-octies, comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: nell'ambito del predetto ufficio, e per l'anno 2015, anche al fine di favorire lo smaltimento dell'arretrato civile, sono collocati coloro che hanno svolto il tirocinio formativo a norma dell'articolo 1, comma 344 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, con forme di lavoro flessibile, nel rispetto degli articoli 35 e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con specifici provvedimenti del Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze, con oneri a carico della finanza pubblica da stabilirsi nell'ambito di appositi provvedimenti normativi di carattere finanziario.
50. 14. Tartaglione.

   Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Dal 1o gennaio 2015, per favorire l'avvio della nuova organizzazione delle strutture, nonché, a sostegno dei progetti di smaltimento dell'arretrato, saranno utilizzati prioritariamente, mediante assunzione con contratto a tempo determinato di un anno, rinnovabile di un altro anno se necessario, i lavoratori che abbiano completato il perfezionamento del tirocinio di cui all'articolo 1 comma 344, legge n. 147 del 27 dicembre 2013.
50. 15. Fabbri.

  Al comma 1, capoverso Art. 16-octies, dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:
  1-bis. Dal 1o gennaio 2015, per favorire l'avvio della nuova organizzazione delle strutture, nonché, a sostegno dei progetti di smaltimento dell'arretrato, saranno utilizzati, mediante assunzione con contratto a tempo determinato di un anno, i lavoratori che abbiano completato il perfezionamento del tirocinio di cui all'articolo 1 comma 344, legge n. 147 del 27 dicembre 2013.

  Conseguentemente:
  1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione così rinominato dall'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
  1-quater. Entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge il Ministero dell'economia e finanze-Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è autorizzato ad emanare, con propri decreti dirigenziali, disposizioni per modificare la misura del prelievo erariale unico attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita al fine di conseguire un maggior gettito per gli anni 2015 e 2016 non interiore a 300 milioni di euro.
50. 16. Businarolo, Ciprini, Gallinella, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Dopo il comma 1, capoverso Art. 16-octies, aggiungere il seguente:
  1-bis. Dal 1o gennaio 2015, per favorire l'avvio della nuova organizzazione delle strutture, nonché, a sostegno dei progetti di smaltimento dell'arretrato, saranno utilizzati, mediante assunzione con contratto a tempo determinato di un anno, i lavoratori che abbiano completato il perfezionamento del tirocinio di cui all'articolo 1 comma 344, legge 27 dicembre 2013, n. 147.
*50. 6. Di Salvo, Pilozzi, Piazzoni, Migliore, Lacquaniti, Nardi, Lavagno, Zan, Fava, Labriola.

  Dopo il comma 1, capoverso Art. 16-octies, aggiungere il seguente:
  1-bis. Dal 1o gennaio 2015, per favorire l'avvio della nuova organizzazione delle strutture, nonché, a sostegno dei progetti di smaltimento dell'arretrato, saranno utilizzati, mediante assunzione con contratto a tempo determinato di un anno, i lavoratori che abbiano completato il perfezionamento del tirocinio di cui all'articolo 1 comma 344, legge 27 dicembre 2013, n. 147.
*50. 17. Airaudo, Placido, Kronbichler.

  Dopo il comma 1, capoverso Art. 16-octies, aggiungere il seguente:
  1-bis. Dal 1o gennaio 2015, per favorire l'avvio della nuova organizzazione delle strutture, nonché, a sostegno dei progetti di smaltimento dell'arretrato, saranno utilizzati, mediante assunzione con contratto a tempo determinato di un anno, i lavoratori che abbiano completato il perfezionamento del tirocinio di cui all'articolo 1 comma 344, legge 27 dicembre 2013, n. 147.
*50. 2. Tidei, Carella, Manfredi, Manzi, Carrescia, Iori.

  Dopo il comma 1, capoverso Art. 16-octies, aggiungere il seguente:
  1-bis. Dal 1o gennaio 2015, per favorire l'avvio della nuova organizzazione delle strutture, nonché, a sostegno dei progetti di smaltimento dell'arretrato, saranno utilizzati, mediante assunzione con contratto a tempo determinato di un anno, i lavoratori che abbiano completato il perfezionamento del tirocinio di cui all'articolo 1 comma 344 , legge n. 147 del 27 dicembre 2013.
*50. 4. Fabbri.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente comma:
  1-bis. Fanno parte dell'ufficio per il processo i lavoratori che abbiano completato il perfezionamento del tirocinio di cui all'articolo 1, comma 344 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013, anche al fine di contribuire alla realizzazione dei progetti di smaltimento dell'arretrato.
50. 18. Morani.

  Al comma 1, capoverso Art. 16-octies, sopprimere il comma 2.
50. 9. Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. All'articolo 73 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1:
    1) dopo le parole: «i tribunali ordinari» sono inserite le seguenti: «gli uffici requirenti di primo e secondo grado»;
    2) il periodo compreso fra le parole: «Lo stage formativo» e quelle «giudice del dibattimento» è soppresso.
   b) dopo il comma 11 è inserito il seguente:
  «11-bis. L'esito positivo dello stage, come attestato a norma del comma 11, attribuisce al concorrente dichiarato idoneo ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 160 un punteggio aggiuntivo di tre punti, da sommarsi al numero totale dei punti riportati all'esito delle prove nelle quali sia stato conseguito il relativo giudizio di idoneità. I documenti comprovanti l'esito positivo dello stage sono presentati, a pena di decadenza, a norma dell'articolo 8 del predetto decreto legislativo. Rimane fermo quanto previsto dal comma 14».
50. 7. Ferranti.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. All'articolo 73, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo le parole «tribunali ordinari» sono inserite le seguenti: «le procure della Repubblica presso i tribunali ordinari,».
50. 19. Businarolo, Dadone, Lombardi.

  Al comma 2, sopprimere la lettera b).
*50. 20. Balduzzi, Monchiero.

  Al comma 2, sopprimere la lettera b).
*50. 21. Centemero.

  Al comma 2, sopprimere la lettera b).
*50. 22. Marco Meloni.

  Al comma 2, lettera b), la parola diciotto è sostituita dalla seguente: ventiquattro.
50. 23. Centemero.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Nell'articolo 3, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro di grazia e giustizia 30 settembre 1989, n. 334, è aggiunta la seguente lettera:
   «d-bis) una scheda, aggiornata dal cancelliere titolare dell'Ufficio del processo e controfirmata dal magistrato che procede, indicante le date ed i fatti rilevanti ai fini della prescrizione del procedimento civile o penale, e la data secondo la quale è attualmente prevedibile che debba maturare l'improcedibilità di cui all'articolo 346-bis del codice di procedura penale».

  2-ter. Nel Titolo III del libro V della Parte seconda del codice di procedura penale, dopo l'articolo 346 sono inseriti i seguenti:
  «Art. 346-bis. – (Prescrizione del procedimento). – 1. Il giudice dichiara non doversi procedere per prescrizione del procedimento quando, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 346-ter:
   a) dal momento in cui è pervenuta all'autorità giudiziaria una notizia di reato sono decorsi più di due anni senza che sia stato emesso il provvedimento con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale;
   b) dal provvedimento di cui alla lettera a) sono decorsi più di due anni senza che sia stato dichiarato aperto il dibattimento;
   c) dalla dichiarazione di cui alla lettera b) sono decorsi più di due anni senza che sia stata emessa la sentenza che definisce il giudizio di primo grado;
   d) dalla sentenza di cui alla lettera c) sono decorsi più di due anni senza che sia stata pronunciata la sentenza che definisce il giudizio di appello;
   e) dalla sentenza che definisce il giudizio di appello sono decorsi più di due anni senza che sia stata pronunciata sentenza da parte della Corte di cassazione;
   f) dalla sentenza con cui la Corte di cassazione ha annullato con rinvio il provvedimento oggetto del ricorso sono decorsi più di due anni senza che sia stata pronunciata nuova sentenza da parte della Corte di cassazione.

  2. I termini di cui al comma 1 possono essere aumentati sino a sei mesi. Tale ulteriore termine viene imputato a quello della fase precedente, ove non sia stato completamente utilizzato, ovvero a quello della fase successiva, che viene ridotto per la durata corrispondente.
  3. Nel caso in cui sia necessaria una rogatoria internazionale, il termine di fase è aumentato del tempo necessario ai suo espletamento.

  Art. 346-ter. – (Sospensione del corso della prescrizione del procedimento). – 1. Il corso dei termini indicati nell'articolo 346-bis è sospeso:
   a) nei casi di autorizzazione a procedere o di questione deferita ad altro giudice, e in ogni caso in cui la sospensione del procedimento penale è imposta da una particolare disposizione di legge;
   b) nell'udienza preliminare e nella fase del giudizio, durante il tempo in cui l'udienza o il dibattimento sono sospesi o rinviati per impedimento dell'imputato o del suo difensore, ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per assoluta necessità di acquisizione della prova;
   c) nell'udienza preliminare e nella fase del giudizio, durante il tempo in cui l'udienza o il dibattimento sono sospesi o rinviati a causa della mancata presentazione, dell'allontanamento o della mancata partecipazione di uno o più difensori, che rendano privi di assistenza uno o più imputati;
   d) per il tempo necessario a conseguire la presenza dell'imputato estradando.

  2. Nei casi di autorizzazione a procedere, la sospensione di cui al comma 1 si verifica dal momento in cui il pubblico ministero effettua la relativa richiesta.
  3. La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione. Nel caso di autorizzazione a procedere, il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui l'autorità giudiziaria riceve notizia che l'autorità competente ha accolto la richiesta.
  4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 non si applicano ai coimputati ai quali i casi di sospensione non si riferiscono, se essi chiedono che nei loro confronti si proceda separatamente e se il giudice dispone la separazione, ritenendo che la stessa sia utile ai fini della speditezza del processo.
  5. Quando si procede congiuntamente per più reati, la sospensione del corso della prescrizione per taluno di essi opera anche nei confronti degli altri.

  Art. 346-quater. – (Richiesta di prosecuzione). – 1. L'imputato può richiedere che si proceda, nonostante siano maturati i presupposti per la dichiarazione di prescrizione di cui all'articolo 346-bis. La richiesta è formulata personalmente in udienza, ovvero è presentata dall'interessato personalmente, o a mezzo di procuratore speciale. In quest'ultimo caso la sottoscrizione della richiesta deve essere autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3.
  2. Qualora il giudice abbia già dichiarato di non dover procedere per prescrizione del procedimento, e l'imputato non abbia avuto la possibilità di presentare previamente la richiesta di cui al comma 1, la stessa può essere presentata entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento. In tal caso il giudice revoca la precedente declaratoria e dispone procedersi.
  3. La richiesta non è revocabile e non può essere formulata solamente nei confronti di taluna delle imputazioni formulate. Se in una fase successiva del procedimento maturano nuovamente i presupposti per la dichiarazione di prescrizione, la richiesta deve essere rinnovata.
  4. Ove si sia proceduto in seguito alla richiesta di cui al comma 1, la causa di improcedibilità non può più essere invocata né applicata.
  5. Qualora si proceda congiuntamente nei confronti di più imputati, la richiesta di taluno non impedisce la declaratoria di improcedibilità nei confronti degli altri».

  2-quater. L'articolo 157 del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 157. – (Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere). – 1. La prescrizione estingue il reato:
   a)
in venti anni, se si tratta di delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni;
   b) in quindici anni, se si tratta di delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a dieci anni;
   c) in dieci anni, se si tratta di delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a cinque anni;
   d) in cinque anni, se si tratta di altri delitti o di contravvenzioni punite con la pena dell'arresto, solo o congiunto a pena pecuniaria;
   e) in tre anni, se si tratta di contravvenzioni punite con la sola pena pecuniaria.

  Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo al massimo della pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato. Non si tiene conto delle circostanze aggravanti o attenuanti.
  Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e la pena pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva.
  Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e dall'ammenda si applicano i termini di cui alla lettera d) del primo comma.

  2-quinquies. L'articolo 159 del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 159. – (Mancata attuazione della prescrizione). – 1. La prescrizione dei reato non si verifica se, entro i termini di cui all'articolo 157, perviene all'autorità giudiziaria la notizia del reato.
  2-sexies. Nel comma 2, dell'articolo 345, del codice di procedura penale le parole: «La stessa» sono sostituite dalle seguenti: «Al di fuori dei casi di cui all'articolo 346-bis, la stessa».
  2-septies. Nei procedimenti in corso all'entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti, se più favorevoli all'imputato.
50. 24. Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli.

  Dopo l'articolo 50, inserire il seguente:

Articolo 50-bis.

  1. All'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti commi:
  8-bis. Agli ammessi allo stage è attribuita, ai sensi del comma 8-ter, una borsa di studio determinata in misura non superiore ad euro 400 mensili e, comunque, nei limiti della quota prevista dall'articolo 2 comma 7 lettera b) del decreto-legge 16 settembre 2008 n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.
  8-ter. Il Ministro della giustizia, con decreto non avente natura regolamentare, determina annualmente i requisiti per l'attribuzione della borsa di studio prevista dal comma 8-bis, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito dei diritto allo studio universitario. Allo stesso modo si procede per determinare i termini e le modalità di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica.
50. 01. Ferranti.

  Dopo l'articolo 50 inserire il seguente articolo:
  «Art. 50-bis. – (Abrogazione del cosiddetto «rito Fornero» di cui all'articolo 1, commi da 48 a 69, della legge 28 giugno 2012) – 1. All'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92, i commi dal 48 al 69 sono abrogati.».
50. 02. Morani.

ART. 51.

  Sopprimerlo.
51. 2. Molteni, Caparini, Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  «All'articolo 162, primo comma, della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le cancellerie dei tribunali ordinari sono aperte al pubblico almeno tre ore nei giorni feriali, secondo l'orario stabilito dai rispettivi presidenti, sentiti i capi delle cancellerie interessate, a decorrere dal 1o gennaio 2015, Le cancellerie delle corti d'appello sono aperte al pubblico almeno tre ore nei giorni feriali, secondo l'orario stabilito dai rispettivi presidenti, sentiti i capi delle cancellerie interessate, a decorrere dal 30 giugno 2015.”»
51. 4. Businarolo, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Ferraresi, Sarti, Turco, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. All'articolo 162, primo comma, della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le cancellerie delle corti di appello e dei tribunali ordinari sono aperte al pubblico almeno quattro ore nei giorni feriali, secondo l'orario stabilito dai rispettivi presidenti, sentiti i capi delle cancellerie interessate,».
51. 5. Turco, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1, sostituire le parole: almeno tre ore nei giorni feriali con le seguenti: almeno sei ore in tutti i giorni dal lunedì al sabato, e comunque almeno due pomeriggi nei giorni feriali tra loro non consecutivi per non meno di tre ore in aggiunta alle sei ore.
51. 3. Molteni, Caparini, Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 1, la parola: tre è sostituita dalla seguente: cinque.
51. 6. Centemero.

  Al comma 1, la parola: tre è sostituita dalla seguente: quattro.
*51. 7. Centemero.

  Al comma 1 sostituire la parola: tre con la seguente: quattro.
*51. 8. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Turco, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1, dopo la parola: interessate aggiungere le seguenti: Fino alla piena entrata in vigore delle disposizioni sul processo telematico, per il processo civile e penale deve essere garantita la possibilità di deposito degli atti nelle ore di servizio.
51. 9. Centemero.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Al primo comma dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, le parole: dal 1o agosto al 15 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «dal 10 agosto al 31 agosto».
51. 10. D'Alia.

  Al comma 2, sostituire le parole: al comma 7 è aggiunto con le seguenti: al comma 7, apportare le seguenti modificazioni: a) le parole: di cui ai commi da 1 a 4 sono sostituite dalle seguenti: con modalità telematiche; b) è aggiunto.
51. 11. Bazoli, Marzano, Amoddio.

  Al comma 2, sostituire le parole: avvenuta consegna con la seguente: accettazione.
51. 12. Centemero.

  Al comma 2, terzo periodo sostituire le parole: è eseguito con le seguenti: il primo messaggio di posta elettronica certificata è inviato.
51. 13. Businarolo, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Ferraresi, Sarti, Turco, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 2, terzo periodo, aggiungere in fine il seguente: Il deposito si considera tempestivo anche quando il messaggio di posta elettronica certificata non viene consegnato nei termini per cause imputabili alta capacità di memoria dei sistemi informativi degli uffici giudiziari».
51. 14. Businarolo, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Ferraresi, Sarti, Turco, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 153 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente comma: «Nel caso di deposito presso l'ufficio giudiziario di atti processuali e documenti con modalità telematiche, la rimessione in termini di cui al comma precedente è in ogni caso concessa qualora la parte dimostri, anche mediante presunzioni, che la decadenza è dipesa dal mancato funzionamento dei sistemi informatici del dominio Giustizia ovvero da altra causa ad essa non imputabile».
*51. 15. Leone.

  Dopo il comma 2 inserire il seguente comma:
  2-bis. All'articolo 153 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente comma: «Nel caso di deposito presso l'ufficio giudiziario di atti processuali e documenti con modalità telematiche, la rimessione in termini di cui al comma precedente è in ogni caso concessa qualora la parte dimostri, anche mediante presunzioni, che la decadenza è dipesa dal mancato funzionamento dei sistemi informatici del dominio Giustizia ovvero da altra causa ad essa non imputabile».
*51. 16. Turco, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 153 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente comma: «Nel caso di deposito presso l'ufficio giudiziario di atti processuali e documenti con modalità telematiche, la rimessione in termini di cui al comma precedente è in ogni caso concessa qualora la parte dimostri, anche mediante presunzioni, che la decadenza è dipesa dal mancato funzionamento dei sistemi informatici del dominio Giustizia ovvero da altra causa ad essa non imputabile».
*51. 1. Venittelli.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  «2-bis. All'articolo 153 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente comma: «Nel caso di deposito presso l'ufficio giudiziario di atti processuali e documenti con modalità telematiche, la rimessione in termini di cui al comma precedente è in ogni caso concessa qualora la parte dimostri, anche mediante presunzioni, che la decadenza è dipesa dal mancato funzionamento dei sistemi informatici del dominio Giustizia».».
51. 17. La Russa.

ART. 52.

  Sopprimerlo.
52. 3. Molteni, Caparini, Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).

  Conseguentemente, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   c)
All'articolo 84 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Il difensore può autenticare le copie di tutti gli atti e documenti del processo ed attestare per ogni effetto di legge la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti.».
52. 4. La Russa.

  Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: Per i duplicati rimane fermo quanto previsto dall'articolo 23-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.» con le seguenti: il duplicato informatico di un documento informatico deve essere prodotto mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione o su un sistema diverso contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine».
52. 2. Ferranti.

  Al comma 1 lettera a), capoverso 9-bis, quarto periodo, dopo le parole: «Per i duplicati rimane fermo quanto previsto dall'articolo 23-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 aggiungere le seguenti: ma fino all'adozione dei decreti ministeriali di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, restano in vigore le specifiche tecniche adottate ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44».
*52. 5. Colletti, Turco, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Turco, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1, lettera a), alinea 9-bis, al quarto periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ma fino all'adozione dei decreti ministeriali di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, restano in vigore le specifiche tecniche adottate ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44.»
*52. 6. La Russa.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 9-bis, quarto periodo, dopo le parole: Per i duplicati rimane fermo quanto previsto dall'articolo 23-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82» aggiungere le seguenti: ma fino all'adozione dei decreti ministeriali di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, restano in vigore le specifiche tecniche adottate ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011, n. 44».
**52. 7. Leone.

  Al comma 1 lettera a) dopo le parole: del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 aggiungere le seguenti: ma, fino all'adozione dei decreti ministeriali di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, restano in vigore le specifiche tecniche adottate ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011, n. 44».
**52. 1. Venittelli.

  Al comma 1, lettera a) capoverso 9-bis dopo il quarto periodo, è aggiunto il seguente: le regole tecniche vigenti nella materia del processo civile telematico restano in vigore fino all'adozione delle regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71 del codice dell'amministrazione digitale.
52. 8. Centemero.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   c) all'articolo 84 c.p.c. è aggiunto il seguente comma: «3. Il difensore può autenticare le copie di tutti gli atti e documenti del processo ed attestare per ogni effetto di legge la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti.»
52. 9. Turco, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Dopo l'articolo 52 aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Disposizioni volte alla semplificazione e all'adeguamento alla riforma per l'esercizio della professione forense)
.

  1. Al fine di consentire un più efficiente adeguamento alle disposizioni previste per l'accesso alla professione forense, al primo comma dell'articolo 48 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 le parole: «fino al secondo anno successivo» sono sostituite da: «fino al terzo anno successivo».

  Conseguentemente, al primo comma dell'articolo 49 della predetta legge le parole: per i primi due anni sono sostituite da: per i primi tre anni.
52. 01. Centemero.

  Dopo l'articolo 52 inserire il seguente:

Art. 52-bis.

  1. L'articolo 648-bis del codice penale è sostituito dal seguente: «articolo 648-bis. – Riciclaggio e autoriciclaggio). – 1. Fuori dai casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da reato doloso ovvero compie, in relazione ad essi e fuori dai casi previsti dall'articolo 648, altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza criminosa, ovvero li impiega in attività economiche o finanziarie è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 100.000.
  2. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.
  3. La stessa pena prevista dal primo comma si applica nei confronti di chi ha commesso o ha concorso nel reato presupposto, il quale sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità, provenienti da reato doloso, per finalità speculative, economiche o finanziarie, ovvero li impiega nelle medesime attività.
  4. La disposizione di cui al comma precedente non si applica se il fatto consiste nel mero godimento dei beni, o nell'utilizzo del denaro o delle altre utilità provento del reato, con finalità non speculative, economiche o finanziarie.
  5. La pena è aumentata da un terzo alla metà quando il fatto è commesso nell'esercizio di una attività professionale, nell'esercizio di attività bancaria, di cambiavalute ovvero di altra attività soggetta ad autorizzazione, licenza, iscrizione in appositi albi o registri o ad un titolo abilitante, nell'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza dell'imprenditore. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.
  Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».
  6. La pena della reclusione è diminuita fino alla metà per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia e giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei reati e nell'individuazione di denaro, beni e altre utilità provento di reato.
  7. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate alla commissione del reato e delle cose che ne costituiscono il prezzo, il prodotto e il profitto salvo che non appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca dei beni, di cui il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore corrispondente a tale prezzo, prodotto e profitto».
52. 02. Colletti, Pesco, Ruocco, Cancelleri, Villarosa, Alberti, Barbanti, Pisano.

  Dopo l'articolo 52 inserire il seguente:

Titolo V
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REATO DI RICICLAGGIO

Art. 52-bis.
(Riciclaggio).

  1. L'articolo 648-bis del codice penale è sostituito dal seguente: «648-bis. (Riciclaggio). È punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 50.000 chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo ovvero compie altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.
  Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 2.000 a euro 25.000 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto non colposo per il quale è stabilita la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni.
  La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di una professione ovvero di attività bancaria o finanziaria.
  La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato e per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori.
  Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.»
52. 03. Pesco, Ruocco, Colletti, Cancelleri, Villarosa, Alberti, Pisano, Barbanti.

ART. 53.

  Sopprimerlo.
53. 1. Molteni, Caparini, Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 53.
(Norma di copertura finanziaria).

  1. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana disposizioni, in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, finalizzate ad assicurare, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, maggiori entrate in misura non inferiore a 18 milioni per il 2014 e 53 milioni di euro all'anno a decorrere dal 2015. Nell'ambito di tali misure può essere disposto anche l'incremento – entro il limite dello 0,3 per cento – del prelievo erariale unico sui medesimi apparecchi da intrattenimento.
  2. Le eventuali maggiori entrate derivanti dal comma 1, accertate annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, confluiscono in un fondo fuori bilancio. Le disponibilità del fondo sono utilizzate per compensare le minori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente capo, valutate in 18 milioni di euro per l'anno 2014 e 52,53 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, di cui 3 milioni di euro per l'anno 2014 e 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 per l'attuazione dell'articolo 46, comma 1, lettera d), 15 milioni di euro per l'anno 2014 e 42,53 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 per l'attuazione dell'articolo 52, comma 2, lettere a), b), e c).
53. 9. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Turco, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Sostituire il comma 1, con i seguenti:
  1. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente capo, valutate in 18 milioni di euro per l'anno 2014 e 52,53 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, di cui 3 milioni di euro per l'anno 2014 e 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 per l'attuazione dell'articolo 46, comma 1, lettera d), 15 milioni di euro per l'anno 2014 e 42,53 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 per l'attuazione dell'articolo 52, comma 2, lettere a), b) e c), si provvede con le maggiori entrate derivanti dall'aumento del contributo unificato di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, al quale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 13, comma 1, alla lettera a) le parole: «euro 37» sono sostituite dalle seguenti: «euro 45»;
   b) all'articolo 13 comma 1, alla lettera b) le parole «euro 85» sono sostituite dalle seguenti «euro 102»;
   c) all'articolo 13, comma 1, alla lettera c) le parole: «euro 206» sono sostituite dalle seguenti: «euro 247»;
   d) all'articolo 13, comma 1, alla lettera d) le parole: «euro 450» sono sostituite dalle seguenti «euro 540»;
   e) all'articolo 13, comma 1, alla lettera e) le parole: «euro 660» sono sostituite dalle seguenti: «euro 792»;
   f) all'articolo 13, comma 1, alla lettera f) le parole: «euro 1.056» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.267»;
   g) all'articolo 13, comma 1, alla lettera g) le parole: «euro 1.466» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.759»;
   h) all'articolo 13, il comma 2 è sostituito dal seguente: 2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro 290. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà. Per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto è pari a euro 45. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a euro 180.”;
   i) all'articolo 13, comma 5, le parole: «euro 740» sono sostituite dalle seguenti: «euro 888».

  1-bis. Per i procedimenti in materia di lavoro e di previdenza sociale continuano ad applicarsi gli importi previgenti le modifiche di cui al comma 1.
53. 10. Boccuzzi, Giacobbe, Giorgio Piccolo, Gnecchi, Incerti, Gribaudo, Gregori, Baruffi.

  Sostituire il comma 1, con i seguenti:
  1. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente capo, valutate in 18 milioni di euro per l'anno 2014 e 52,53 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, di cui 3 milioni di euro per l'anno 2014 e 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 per l'attuazione dell'articolo 46, comma 1, lettera d), 15 milioni di euro per l'anno 2014 e 42,53 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 per l'attuazione dell'articolo 52, comma 2, lettere a), b), e c), si provvede con le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1-bis.
  1-bis. All'onere derivante da quanto previsto dal comma 1, si provvede mediante riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 18 milioni di euro per l'anno 2014 ed a 53 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».
53. 11. Daniele Farina, Sannicandro, Kronbichler, Airaudo, Placido.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).

  Conseguentemente alla lettera g) sostituire le parole: euro 1.686 con le seguenti: euro 1.850.
53. 6. Invernizzi, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: euro 43 con le seguenti: euro 25.

  Conseguentemente alla lettera g) sostituire le parole: euro 1.686 con le seguenti: euro 1.900.
53. 7. Invernizzi, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, lettera a), le parole: euro 43 sono sostituite con le seguenti: ad esclusione dei processi in materia di sanzioni amministrative a cui si applica per i processi di valore fino a 5.200 euro l'esenzione di cui all'articolo 10, comma 1, euro 43.
53. 5. Molteni, Caparini, Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 1, lettera a), le parole: euro 43 sono sostituite con le seguenti: ad esclusione dei processi in materia di sanzioni amministrative a cui si applica per i processi di valore fino a 1.100 euro l'esenzione di cui all'articolo 10, comma 1, euro 35.
53. 2. Molteni, Caparini, Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 1, lettera a), le parole: euro 43 sono sostituite con le seguenti: ad esclusione dei processi in materia di sanzioni amministrative a cui si applica per i processi di valore fino a 1.100 euro l'esenzione di cui all'articolo 10, comma 1, euro 37.
53. 3. Molteni, Caparini, Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 1, lettera a), le parole: euro 43 sono sostituite con le seguenti: ad esclusione dei processi in materia di sanzioni amministrative a cui si applica per i processi di valore fino a 1.100 euro l'esenzione di cui all'articolo 10, comma 1, euro 43.
53. 4. Molteni, Caparini, Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera i).
53. 12. Sorial, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il 50 per cento dei risparmi ottenuti dall'attuazione dell'articolo 52 del presente decreto è impegnato per dare attuazione alle clausole del CCNL, in ragione di ciascun anno finanziario e fino all'anno 2020.
*53. 8. Di Salvo, Pilozzi, Piazzoni, Migliore, Lacquaniti, Nardi, Lavagno, Zan, Fava, Labriola.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il 50 per cento dei risparmi ottenuti dall'attuazione dell'articolo 52 del presente decreto-legge è impegnato per dare attuazione alle clausole dei contratto collettivo nazionale di lavoro, in ragione di ciascun anno finanziario e fino all'anno 2020.
*53. 13. Kronbichler, Placido, Airaudo.

  Al comma 2, sostituire le parole: Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia provvede, con proprio decreto, all'aumento del contributo unificato di cui al medesimo comma 1, nella misura necessaria alla copertura finanziaria delle minori entrate risultanti dall'attività di monitoraggio con le seguenti: Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo provvede all'aumento del contributo unificato di cui al medesimo comma 1, nella misura necessaria alla copertura finanziaria delle minori entrate risultanti dall'attività di monitoraggio.
53. 14. Sannicandro, Daniele Farina, Kronbichler, Airaudo, Placido.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , in modo tale che l'aumento sia distribuito equamente tra le classi di contributo e non superi per ciascuna classe la misura del 10 per cento.
53. 15. Balduzzi, Mazziotti Di Celso, Vargiu, Monchiero.

  Dopo l'articolo 53 inserire i seguenti articoli:

Titolo V
INTERVENTI PER L'INCENTIVAZIONE DELLA TRASPARENZA DELLE GESTIONI COMMISSARIALI ATTIVATE A SEGUITO DI STATI DI EMERGENZA

Capo I
ACCESSO DEI CITTADINI ALLA CONSULTAZIONE DELLE ORDINANZE DI PROTEZIONE CIVILE E AI DATI DELLE GESTIONI COMMISSARIALI

Art. 53-bis.
(Accesso pubblico alle ordinanze di protezione civile tramite il portale Normattiva).

  1. A valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri realizza una banca dati pubblica, in formato elettronico, nella quale siano consultabili, in testo storico e in testo vigente, tutti i testi delle ordinanze recanti disposizioni di protezione civile.
  2. L'accesso pubblico alla banca dati di cui al comma 1 è consentito in forma gratuita attraverso il portale «Normattiva».

Art. 53-ter
(Modifiche alla relazione di cui all'articolo 5, comma 4-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225).

  1. All'articolo 5, comma 4-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 aggiungere infine il seguente periodo: «Nella relazione il Governo fornisce in merito agli stati di emergenza e delle gestioni commissariali i dati aggregati relativi ai responsabili, al personale, agli apparati, alle procedure di gara e ai relativi oneri.

Art. 53-quater.
(Trasparenza dei dati relativi alle gestioni commissariali attivati a seguito di stati di emergenza).

  1. Al fine di rendere trasparenti le gestioni commissariali attivate a seguito degli stati di emergenza di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, entro 2 mesi dall'adozione del decreto di cui al comma 2, i commissari delegati pubblicano, tramite l'attivazione di un apposito sito internet, i dati relativi alle informazioni gestionali finanziarie e organizzative utili per valutare l'efficacia e lo stato di avanzamento degli interventi.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 2 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, provvede, con proprio decreto a stabilire le categorie di informazioni che debbono essere destinate alla pubblicazione di cui al comma 2.

Art. 53-quinquies.
(Accesso agli atti del Dipartimento della Protezione Civile).

  1. Gli atti e i provvedimenti emanati dal Dipartimento della Protezione civile, i documenti in possesso del medesimo dipartimento, gli atti e i provvedimenti delle gestioni commissariali di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché i documenti in loro possesso sono accessibili a chiunque ne faccia richiesta in deroga al principio dell'interesse diretto, concreto e attuale da parte del richiedente, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera b) della legge 7 agosto 1990, n. 241.
  2. Per l'accesso agli atti di cui al comma 1 non si applicano i commi 1, lettere b), c) e d) e 6, lettera e), dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990 n. 241.
53. 02. Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Dopo l'articolo 53 inserire il seguente:

Art. 53-bis.

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo i principi e i criteri direttivi di cui ai successivi punti, uno o più decreti legislativi recanti norme per la separazione tra le banche commerciali e le banche d'affari, prevedendo il divieto esplicito per le banche che effettuano la raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione di svolgere qualsivoglia attività legata alla negoziazione di valori mobiliari in genere. I decreti legislativi si informano ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
   1) prevedere il divieto per le banche commerciali, ovvero le banche che effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico, di effettuare qualsiasi attività legata alla negoziazione e all'intermediazione dei valori mobiliari, sancendo così la separazione tra le funzioni delle banche commerciali da quelle delle banche d'affari;
   2) prevedere il divieto per le banche commerciali di detenere partecipazioni o di stabilire accordi di collaborazione commerciale di qualsiasi natura con i seguenti soggetti: le banche d'affari, le banche d'investimento, le società di intermediazione mobiliare e in generale tutte le società finanziarie che non effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico;
   3) prevedere il divieto per i rappresentanti, i direttori, i soci di riferimento e gli impiegati delle banche d'affari, le banche d'investimento, le società di intermediazione mobiliare e in generale tutte le società finanziarie che non effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico di ricoprire cariche direttive e detenere posizioni di controllo nelle banche commerciali;
   4) prevedere un congruo periodo, comunque non superiore a due anni dalla data di emanazione del primo decreto legislativo di attuazione della presente delega, durante il quale le banche possano risolvere le incompatibilità di cui alla presente legge.
53. 01. Invernizzi, Matteo Bragantini.

  Dopo l'articolo 1 è aggiunto il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) prevedere in modo esplicito, ai fini della prevenzione e del contrasto della corruzione, i casi di non conferibilità di incarichi dirigenziali, adottando in via generale il criterio della non conferibilità per coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;
   b) prevedere in modo esplicito, ai fini della prevenzione e del contrasto della corruzione, i casi di non conferibilità di incarichi dirigenziali, adottando in via generale il criterio della non conferibilità per coloro che per un congruo periodo di tempo, non inferiore ad un anno, antecedente al conferimento abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato sottoposti a controllo o finanziati da parte dell'amministrazione che conferisce l'incarico;
   c) disciplinare i criteri di conferimento nonché i casi di non conferibilità di incarichi dirigenziali ai soggetti estranei alle amministrazioni che, per un congruo periodo di tempo non inferiore ad un anno, antecedente al conferimento abbiano fatto parte di organi di indirizzo politico o abbiano ricoperto cariche pubbliche elettive. I casi di non conferibilità devono essere graduati e regolati in rapporto alla rilevanza delle cariche di carattere politico ricoperte, all'ente di riferimento e al collegamento, anche territoriale, con l'amministrazione che conferisce l'incarico. È escluso in ogni caso, fatta eccezione per gli incarichi di responsabile degli uffici di diretta collaborazione degli organi di indirizzo politico, il conferimento di incarichi dirigenziali a coloro che presso le medesime amministrazioni abbiano svolto incarichi di indirizzo politico o abbiano ricoperto cariche pubbliche elettive nel periodo, comunque non inferiore ad un anno, immediatamente precedente al conferimento dell'incarico;
   d) comprendere tra gli incarichi oggetto della disciplina:
    1) gli incarichi amministrativi di vertice nonché gli incarichi dirigenziali, anche conferiti a soggetti estranei alle pubbliche amministrazioni, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione;
    2) gli incarichi di direttore generale, sanitario e amministrativo delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere;
    3) gli incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico;
   e) disciplinare i casi di incompatibilità tra gli incarichi di cui alla lettera d), già conferiti e lo svolgimento di attività, retribuite o no, presso enti di diritto privato sottoposti a regolazione, a controllo o finanziati da parte dell'amministrazione che ha conferito l'incarico o lo svolgimento in proprio di attività professionali, se l'ente o l'attività professionale sono soggetti a regolazione o finanziati da parte dell'amministrazione;
   f) disciplinare i casi di incompatibilità tra gli incarichi di cui alla lettera d), già conferiti e l'esercizio di cariche negli organi di indirizzo politico;
   g) prevedere le seguenti sanzioni in caso di violazione del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 ovvero delle disposizioni integrative e correttive adottate sulla base dei criteri sopra menzionati:
    1) nullità degli incarichi conferiti in violazione delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi, nonché dei relativi contratti;
    2) responsabilità economica dei componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli, ai sensi del precedente numero 1), salvo che siano assenti al momento della votazione, nonché dissenzienti o astenuti;
    3) divieto, per i componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli, di conferire ulteriori incarichi di loro competenza nei tre mesi successivi alla dichiarazione di nullità;
    4) esercizio del potere sostitutivo, nei casi di cui al precedente numero 3), attribuito al Presidente del Consiglio dei ministri per i Ministeri e all'amministrazione vigilante per gli enti pubblici;
    5) obbligo per le regioni, le province e i comuni di adeguare, entro tre mesi dall'adozione delle disposizioni integrative e correttive, i propri ordinamenti individuando le procedure interne e gli organi che in via sostitutiva possono procedere al conferimento degli incarichi nel periodo di interdizione degli organi titolari e applicazione della procedura sostitutiva di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 in caso di mancato adeguamento; 
    6) obbligo di pubblicazione, sul sito dell'amministrazione o dell'ente che conferisce l'incarico, dell'atto di accertamento della violazione delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità;
    7) in caso di svolgimento di incarichi in una delle situazioni di incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 ovvero delle disposizioni integrative e correttive a detto decreto, prevedere la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo, decorso il termine perentorio di quindici giorni dalla contestazione all'interessato dell'insorgere della causa di incompatibilità da parte del soggetto responsabile del procedimento;
    8) mantenere ferme le disposizioni che prevedono il collocamento in aspettativa dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni in caso di incompatibilità.
Dis. 1. 01. D'Alia.