TESTO AGGIORNATO AL 1° FEBBRAIO 2011
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relative al trasporto dei generi di monopolio dai magazzini alle rivendite realizzando lucrose attività commerciali con costi elevati che vengono sostenuti dai tabaccai -:
Corte dei conti per un danno erariale attribuibile alle stesse pari a 98 miliardi di euro;
transazioni legali, sentenze di tribunale, e altro) riguardante gli anni fiscali 2003, 2004, 2005,2006, 2007, 2008;
per la prima volta del termine di prescrizione decennale (ultima prescrizione vecchia normativa 31 dicembre 2000 - prima prescrizione normativa vigente 31 dicembre 2005), la Cassa depositi e prestiti è stata trasformata in società per azioni ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;
la società Centro Servizi Doganali spa, corrente a Pordenone, ha presentato, in data 11 novembre 2009, un interpello all'Agenzia regionale delle dogane del Friuli Venezia Giulia in relazione alle procedure da seguire in caso di permuta di autovettura usata, già importata in franchigia e già targata AFI, da parte di militare appartenente alle Forze Nato in occasione di acquisto di nuovo mezzo di circolazione;
con nota del 15 febbraio 2010, l'Agenzia delle dogane richiedeva integrazione della documentazione all'interrogante anche con riferimento alla procedura seguita dalla dogana tedesca;
con lettera del 22 febbraio 2010, la società comunicava le proprie osservazioni;
in data 23 giugno 2010, l'Agenzia delle dogane dichiarava inammissibile l'istanza per le motivazioni ivi indicate, ma riteneva di rimettere la questione all'attenzione della direzione generale gestione tributi e rapporti con gli utenti avvertendo che quest'ultima si riserva di comunicare l'eventuale diverso avviso nel termine di 120 giorni dalla ricezione della decisione;
dall'istanza è trascorso ormai un anno senza che la società abbia avuto una risposta chiara e definitiva in relazione ad operazioni commerciali che interessano operatori del territorio di riferimento ove è situata una delle più importanti basi con la presenza di militari statunitensi -:
se non ritenga che, indipendentemente dalle questioni formali, il contribuente abbia diritto ad una risposta di merito circa la corretta procedura da seguire nel caso prospettato;
se, anche in sede di motivazione, non sia opportuno che gli uffici, in luogo di un generico richiamo a leggi o circolari vigenti, chiariscano al contribuente i riferimenti precisi dei provvedimenti richiamati ovvero espongano la corretta procedura rispettosa di essi;
se ritenga che i tempi occorsi all'interpello presentato siano compatibili con le esigenze delle imprese interessate alle operazioni prospettate;
quale sia, comunque, nel caso, la procedura coerente con gli atti legislativi e amministrativi applicabili.
(5-03761)
né la legge finanziaria dello Stato per l'anno 2010, né il decreto-legge di proroga di termini e disposizioni (cosiddetto mille proroghe) hanno riconfermato le agevolazioni tariffarie sul gasolio ed il gpl utilizzato per il riscaldamento nelle zone montane e in quelle della fascia climatica «E» non raggiunte dalla rete di metanizzazione;
tali agevolazioni risultano essere di fondamentale importanza per i cittadini e le aziende che in quei territori vivono e che tale sostegno si è sempre rivelato indispensabile per quelle Comunità che, non essendo servite dalla rete del metano, vivono in una situazione «svantaggiata», rispetto a chi invece può usufruire di tale servizio - tale decisione risulta essere ancora più inopportuna adesso che il nostro Paese, e di riflesso quindi anche i nostri territori, sono stretti nella morsa della crisi economica e del caro petroli;
i territori montani e i piccoli comuni delle isole minori nell'ultimo periodo sono continuamente oggetto di provvedimenti che rischiano di aumentare la marginalità delle loro aree (disegno di legge Calderoli, tagli al Fondo sociale nazionale, soppressione del fondo per la montagna, e altri) e la decisione su gasolio e GPL risulta essere solo l'ultimo provvedimento con effetti negativi per i territori più deboli e più complessi;
se tale escalation negativa di misure, che finiscono per rendere ogni giorno più difficile la vita a chi in questi territori li vive, non si arresterà, rischieremo di assistere presto ad un nuovo processo di concentrazione urbana, con il conseguente spopolamento di quei territori -:
quali iniziative normative intenda assumere al fine di provvedere al ripristino delle agevolazioni su gasolio e GPL per le famiglie e le aziende dei territori montani e insulari non serviti dal metano.
(5-03770)
da fonti giornalistiche e da dichiarazioni di associazioni di categoria, risulterebbe essere stata decisa dal Ministero dell'economia e delle finanze una riorganizzazione degli uffici finanziari consistente nella riduzione della presenza sul territorio nazionale degli uffici periferici, in particolare si tratta degli uffici dell'Agenzia del territorio;
nell'ambito di tale riduzione verrebbe ipotizzata anche la chiusura degli uffici dell'Agenzia del territorio a Portoferraio - Isola d'Elba - senza tenere conto della peculiarità della condizione insulare che, a causa delle naturali difficoltà di collegamento, arrecherebbe forti disagi all'utenza costretta a lunghi viaggi per recarsi presso altra destinazione;
tale eventualità, ventilata anche nel recente passato, e tuttavia mai confermata è stata oggetto di una presa di posizione avversa della conferenza dei sindaci elbani -:
se corrisponda al vero l'orientamento di eliminare gli uffici dell'Agenzia del territorio a Portoferraio;
se nei criteri adottati nell'ambito di una riorganizzazione di tale servizio non si valuti la specifica condizione di insularità che contraddistingue il territorio elbano e le conseguenti situazioni di particolare disagio che verrebbero a determinarsi;
se, nel caso che, tale chiusura non sia allo studio, non ritenga di esprimere, finalmente, una chiara e definitiva smentita per tranquillizzare l'opinione pubblica, le aziende e le istituzioni rappresentative locali che, in più di un'occasione, si sono rivolte al Ministero competente senza tuttavia ottenere risposta.
(5-03773)
con decreto legislativo 13 luglio 1998, n. 283, fu dato avvio al processo di privatizzazione e liberalizzazione del comparto del tabacco lavorato mediante la creazione dell'Ente tabacchi italiani (ETI), a cui furono affidate le attività produttive e commerciali già dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato con il compito di una successiva collocazione dell'azienda risanata sul mercato per mantenimento dei siti produttivi in Italia e realizzare un forte rilancio dei prodotti e dei marchi italiani;
nell'anno 2003, a conclusione del processo di riorganizzazione e ristrutturazione delle attività commerciali e delle strutture produttive e distributive attribuite all'ETI, con apposita gara pubblica, al fine di realizzare la totale privatizzazione del comparto anche in linea con le esigenze di carattere sanitario e con gli indirizzi della Comunità economica europea, si è proceduto alla vendita dell'Ente tabacchi italiani alla British American Tobacco Italia S.p.A. - BAT (una affiliata della omonima multinazionale inglese);
a seguito di ulteriori processi di riorganizzazione delle proprie strutture la BAT Italia ha proceduto nel 2004 alla vendita del settore commerciale e distributivo dei tabacchi lavorati alla Logista Italia, società partecipata dalla multinazionale franco-spagnola Altadis, a cui sono state trasferite le strutture e le attività economiche connesse alla distribuzione e vendita dei tabacchi lavorati;
recentemente, la società Logista Italia, monopolista di fatto della distribuzione del tabacco lavorato nel nostro Paese, nell'ambito dei processi di concentrazione in atto nel settore è stata a sua volta acquistata dalla multinazionale inglese Impirial Tobacco s.a., concentrando nelle mani di un unico produttore anche il settore della distribuzione relativi a tutti i generi di monopolio commercializzati;
il processo di privatizzazione di cui trattasi si può considerare in realtà realizzato esclusivamente per ciò che concerne il settore produttivo in quanto, a seguito dell'abolizione del preesistente «diritto di stabilimento» che riservava in via esclusiva la fabbricazione dei tabacchi lavorati allo Stato o ai soggetti autorizzati per legge, oggi qualsiasi soggetto ha la possibilità di accedere al mercato della produzione dei tabacchi lavorati;
per quanto concerne il settore distributivo il processo di privatizzazione non può ancora considerarsi concluso dal momento che in questi anni si è assistito solamente al passaggio della proprietà della società deputata alla gestione delle attività commerciali e distributive dei tabacchi lavorati dal Monopolio all'ETI, dall'ETI alla BAT Italia, dalla BAT alla Altadis e da quest'ultima alla Impirial senza che si sia in realtà addivenuti ad una effettiva liberalizzazione dal momento che la Logista/Impirial è tuttora l'unico soggetto che distribuisce tabacchi lavorati su tutto il territorio nazionale in una condizione di vero e proprio monopolista di fatto;
l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha censurato (anno 2006) la normativa che disciplina il comparto della distribuzione, giudicandola lesiva della libera concorrenza, e invitando l'Amministrazione vigilante (Monopoli di Stato) a rimuovere sollecitamente gli ostacoli normativi di natura anticoncorrenziale che, a tutt'oggi, non risultano ancora rimossi né sembra sia stato avviato alcun processo di revisione della normativa esistente;
nella passata legislatura il Parlamento cercò di porre rimedio alla descritta situazione con l'approvazione delle disposizioni previste dai commi 96 e 97 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ad oggi, a distanza di quasi due anni, non hanno ancora trovato applicazione. Infatti, senza alcuna plausibile giustificazione né alcuna norma di differimento dei termini previsti, non risultano ancora pubblicati i regolamenti applicativi dei commi suddetti che avrebbero dovuto essere emanati a pochi mesi dopo l'entrata in vigore della precitata legge, per la precisione rispettivamente entro 120 e 90 giorni dalla pubblicazione della legge suddetta;
continua a permanere nel settore distributivo del tabacco lavorato in Italia una grave situazione di immobilità e di reale ostacolo all'ingresso di nuovi operatori a cui è preclusa la possibilità di accedere al mercato della distribuzione. Per cui l'unico soggetto operante, la Logista Italia S.p.A., ora di proprietà di una multinazionale del tabacco - Impirial - monopolizza tutte le attività distributive primarie e secondarie e persino quelle
per quale motivo, a distanza di quasi due anni dall'emanazione della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, competente alla gestione e controllo del settore non abbia ancora provveduto all'emanazione dei regolamenti attuativi delle disposizioni recate dai commi 96 e 97, la cui approvazione faciliterebbe l'ingresso nel mercato di nuovi operatori;
per quale motivo, a distanza di due anni, non sia stato dato alcun seguito concreto alle indicazioni e alle raccomandazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato che con propria nota del 28 settembre 2006 denunciava una situazione di ostacolo alla libera concorrenza nel settore della distribuzione del tabacco lavorato e invitava l'amministrazione competente ad intervenire sollecitamente attraverso la rimozione degli ostacoli normativi;
per quale motivo in Italia, a oltre dieci anni dall'avvio del processo di privatizzazione del comparto del tabacco lavorato, sussista ancora una situazione di monopolio di fatto della distribuzione che conferisce ad un unico soggetto la gestione di tutta la filiera della distribuzione escludendo da tale settore sia gli operatori della distribuzione che quelli del trasporto ostacolando sul nascere qualsiasi concorrenza anche relativamente ai costi dei servizi offerti in esclusiva dalla Logista;
quali siano le misure urgenti e risolutive della grave situazione descritta che il Ministro intende adottare e in quali tempi, al fine di conferire al settore ad oltre dieci anni dalla privatizzazione le necessarie condizioni di normalità, e per introdurre finalmente nel sistema quei necessari elementi di concorrenzialità e competitività che con il processo di privatizzazione e liberalizzazione, avviato dal legislatore nel 1998, erano stati prefigurati per il comparto del tabacco lavorato e per portare il sistema sullo stesso livello di quelli degli altri Paesi della comunità europea.
(5-03777)
la cronaca giornalistica da notizia quotidianamente, di persone assuefatte al vizio del gioco che si rendono protagonisti di drammi. L'illusione di una vincita si trasforma per molti in dipendenza, con conseguente indebitamento, ricorso a prestiti, anche attraverso il circuito illegale dell'usura, in perdita del patrimonio spesso anche della casa di residenza, in disperazione che porta con se liti, violenze, anche nel nucleo familiare, sino a giungere non raramente al suicidio;
sarebbe necessaria una riflessione generale rispetto al «gioco con partecipazione a distanza» introdotto dal 2004; l'offerta dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) è stata ampliata in particolare attraverso video poker e slot machine e lo sarà ancora di più attraverso le cosiddette videolotterie (VLT);
nel 2008, i giochi di Stato hanno fatto registrare una raccolta di 47,5 miliardi di euro (pari al 2 per cento del prodotto interno lordo nazionale, con un incremento del 12,7 per cento rispetto al 2007;
benché definiti non d'azzardo, hanno caratteristiche sempre più simili a quei giochi che in Italia dovrebbero essere esercitati legalmente, in deroga al divieto penale solo nelle sale da gioco dei comuni di San Remo, Venezia e Campione d'Italia e della regione autonoma della Valle d'Aosta, realtà queste che stanno subendo una forte crisi attribuibile in gran parte alla concorrenza esercitata dall'AAMS;
le società concessionarie sono al centro di una vicenda giudiziaria presso la
sarà determinante la decisione che assumerà sul contenzioso la Corte dei conti, evitando quindi iniziative normative tese eventuali sanatorie o diversa applicazione dei criteri che hanno portato i giudici a quantificare 98 miliardi di euro il danno erariale;
va escluso, ad avviso degli interroganti, qualsiasi intervento normativo in materia di giochi, prima del giudizio che sarà espresso dalla Corte di conti -:
quali iniziative il Ministro interrogato intenda adottare per garantire un reale e totale controllo sulle società concessionarie, impedendo l'evasione delle tasse dovute;
se non si ritenga di assumere iniziative al fine di stabilire dei parametri per porre un limite alle opportunità di gioco offerte da AAMS;
se non si ritenga di assumere iniziative per destinare una percentuale delle entrate dal gioco, a partire anche dal contenzioso dei 98 miliardi di euro di cui in premessa ai fini di garantire un'adeguata campagna contro la dipendenza dal gioco e per costituire un fondo di solidarietà per affrontare il dramma di chi è rimasto vittima di questa dipendenza (assistenza terapeutica, tutela della casa di prima residenza, assistenza ai minori coinvolti).
(5-03779)
in data 28 ottobre 2009 alle ore 10,45 la Guardia di finanza, gruppo di Pollein (Aosta) apriva una verifica fiscale nei confronti del signor C.M.D., residente nel comune di Villeneuve (Aosta);
le operazioni di controllo si protraevano per circa tre mesi, e il verbale relativo alle verifiche effettuate in data 12 novembre 2009, ore 8,00, debitamente sottoscritto dagli agenti di polizia giudiziaria della Guardia di finanza, maresciallo F.B. e appuntato S.B., oltre a riportare che «dalla presente attività non sono emerse violazioni di carattere formale», certifica chiaramente nella sezione 2, con riferimento agli anni di imposta 2003-2008 compresi: «Si precisa che, dalle visure effettuate tramite la banca dati dell'anagrafe tributaria, è stato appurato che la ditta stessa risulta avere percepito alcuni redditi, non risultati costituenti base imponibile: nello specifico, si tratta di somme percepite in virtù di ingiunzioni di pagamento per operazioni commerciali avvenute in anni di imposta precedenti, ovvero percepite a titolo di risarcimento danni morali a seguito di un procedimento penale»;
la verifica fiscale veniva pertanto chiusa, ma nonostante i dettagliati ed approfonditi controlli abbiano reso esito negativo circa i redditi imponibili per tutto l'arco di tempo osservato 2003-2008, dopo poche settimane il cittadino indicato riceveva una comunicazione di irrogazione di sanzioni relative ad accertamento delle imposte sul reddito delle persone fisiche, per l'analogo periodo e analoghi redditi già oggetto di verifica da parte della Guardia di finanza, da parte dell'Agenzia delle entrate di Aosta, prot. T4A010100711/2009;
in data 16 marzo 2010 il suddetto cittadino presentava all'Agenzia delle entrate richiesta di annullamento di atto illeggittimo ai sensi dell'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 287 del 1992, dell'articolo 2-quater del decreto-legge n. 564 del 1994 e del decreto ministeriale n. 37 del 1997, ma riceveva la richiesta di produrre nuovamente tutta la cospicua documentazione già consegnata alla Guardia di finanza nei mesi precedenti (decine di copie di decreti ingiuntivi,
alla suddetta richiesta il cittadino allegava anche copia dei verbali della Guardia di finanza, dai quali si evinceva chiaramente quanto sopra riportato, illustrando verbalmente la singolarità di dover nuovamente raccogliere in copia presso varie fonti situate sul territorio nazionale decine di documenti già prodotti nelle settimane precedenti ad altro organo di controllo;
in data 8 novembre 2010 al cittadino in questione venivano sorprendentemente notificati a mezzo posta tre atti fiscali di irrogazione di sanzioni, prot. 78027/2010, 78020/2010 e 78019/2010 da parte dell'Agenzia delle entrate di Aosta, per gli stessi medesimi redditi che già la Guardia di finanza aveva accertato e sottoscritto come «non risultanti costituenti base imponibile»;
tale cittadino si vedrà ora costretto a presentare i necessari ricorsi previsti dalla normativa, con esborso economico, nomina di difensori e notevole dispendio di tempo;
all'interrogante non appare corretta la procedura di sottoporre un cittadino agli stessi medesimi ed identici controlli, nell'arco di poche settimane, da parte di due diversi organi come la guardia di finanza e l'Agenzia delle entrate, peraltro ignorando ed addirittura contraddicendo da parte dell'Agenzia delle entrate i verbali di ufficiali di polizia giudiziaria che attestano, senza dubbio alcuno, la regolarità delle dettagliate e scrupolose verifiche effettuate dalla Guardia di finanza con le sue banche dati e la documentazione prodotta dal soggetto accertato -:
sulla base di quali presupposti normativi o regolamentari un cittadino, nella pur doverosa e meritoria azione a recupero di tributi evasi, debba essere sottoposto a verifiche che per la loro laboriosità e durata, svolgendosi a pochissime settimane l'una dall'altra, possono apparire come ingiustificate e che, se portate all'attenzione dei media, rischiano di fornire un'immagine dell'amministrazione a carattere vessatorio e quali iniziative si intendano assumere per evitare che si ripetano casi come quello di cui in premessa.
(4-09375)
in data 26 luglio 2010 i signori Tuozzo Michele, nato a Sala Consilina il 2 agosto 1945 e Serluca Carmela, nata a Savignano Irpino il 9 febbraio 1945, in qualità di titolari di buoni fruttiferi postali chiedono al servizio risparmi di Posteitaliane il rimborso dei seguenti titoli: n. 592 serie AD da lire 1.000.000 del 22 luglio 1988 e n. 593 serie AD da lire 1.000.000 del 22 agosto 1988;
in data 13 agosto 2010 il servizio risparmi di Posteitaliane comunica ai signori Tuozzo Michele e Serluca Carmela la caduta in prescrizione dei buoni fruttiferi emessi nel 1988. Pertanto, la loro richiesta di rimborso non può essere accolta;
la prescrizione dei buoni fruttiferi è conseguenza del decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000, introduttivo di una nuova disciplina in materia di buoni fruttiferi postali che prevede all'articolo 8, comma 1, che «I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente, trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo»;
al successivo comma 2, si riserva alla Cassa depositi e prestiti, la facoltà di disporre in ordine all'eventuale rimborso dei crediti a favore dei titolari dei buoni fruttiferi postali che ne facciano richiesta oltre il termine di prescrizione previsto;
il suindicante decreto ha pertanto prolungato i termini di prescrizione da cinque a dieci anni. Nelle more del compimento,
in attuazione del sopra citato decreto-legge n. 269 del 2003 è stato emanato il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2003 che ha disposto, tra l'altro, il subentro del Ministero dell'economia e delle finanze alla Cassa depositi e prestiti nei rapporti in essere alla data di trasformazione, incluse le garanzie e gli accessori derivanti da buoni fruttiferi postali;
sulla base della normativa suddetta, i buoni fruttiferi postali emessi dal 18 novembre 1953 sino al 13 aprile 2001 e trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze sono equiparati ai titoli del debito pubblico a tutti gli effetti e quindi sono disciplinati dalle norme in materia di debito pubblico;
quest'ultime dispongono che, per guanto riguarda la prescrizione, sono applicabili le norme previste nel codice civile(articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 298), tutto ciò al fine di garantire la certezza nei rapporti giuridici nonché la tutela di interessi generali ed evitare ogni discrezionalità in merito;
visto che una differente disciplina della prescrizione nell'ambito buoni fruttiferi postali porterebbe ad una disparità di trattamento tra i vari possessori di titoli del debito pubblico, il Ministero sia per i titoli di Stato, sia nell'ambito dell'esercizio delle facoltà relative ai buoni fruttiferi postali, conformemente a quanto disposto dal codice civile, ritiene che l'inerzia del soggetto nell'esercizio di un suo diritto produce esclusivamente la perdita dello stesso, per cui la Cassa depositi e prestiti, nell'ambito dei rapporti intercorrenti con il Ministero, si attiene a tale indirizzo;
ciò posto, il servizio risparmi di Posteitaliane, ha comunicato ai titolari dei buoni fruttiferi postali sopra indicati, Tuozzo Michele e Serluca Carmela, che il Ministero dell'economia e delle finanze non può accogliere alcuna richiesta di rimborso;
è inaccettabile, ad avviso dell'interrogante, che ai signori Tuozzo Michele e Serluca Carmela, pur ignari di una legge dello Stato, sia stata negata la restituzione del loro patrimonio e che gli stessi non possano accedere al diritto di rimborso dei loro buoni fruttiferi postali;
appare altresì ingiusto che lo Stato si appropri dei risparmi dei cittadini maturati con sacrifici e parsimonia -:
se non sia ipotizzabile, in considerazione della residenza all'estero per ragioni di lavoro dei signori Tuozzo Michele e Serluca Carmela, rimborsare i suddetti buoni fruttiferi postali, alla stregua di titoli del debito pubblico, in questo e in tutti gli altri resi analoghi.
(4-09385)
è stata più volte in questi anni annunciata la volontà del Governo, ed in particolare da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, di procedere all'elaborazione di una completa e articolata riforma fiscale per assicurare agli operatori economici, ai cittadini e alle istituzioni pubbliche preposte alla gestione del complesso rapporto Stato-contribuenti un nuovo e più efficace ordinamento tributario;
recentemente il Ministro dell'Economia e delle Finanze ha informato di aver costituito un tavolo di consultazione coinvolgente tutti i soggetti interessati invitando associazioni economiche, rappresentanze sociali, ordini professionali;
in un primo tempo era rimasto escluso da tale tavolo il Consiglio nazionale dell'ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili e, a seguito delle giuste proteste e rimostranze, è stato poi regolarmente convocato per apportare, unitamente agli altri soggetti coinvolti, il proprio contributo di conoscenze e di professionalità;
risulta, al contrario, che l'Associazione nazionale dei tributaristi italiani non sia stata invitata a partecipare al suddetto tavolo di consultazione pur essendo un'associazione la cui esperienza, professionalità e conoscenza in materia fiscale e tributaria è unanimemente riconosciuta e apprezzata e che promuove costantemente - anche per iniziativa delle proprie sezioni regionali molto attive sul territorio italiano - attività di formazione, approfondimento ed elaborazione di proposte tese a contribuire alla soluzione dei molti problemi che quotidianamente emergono nei rapporti tra fisco e contribuenti -:
quali siano le ragioni che hanno indotto il Ministro interrogato ad escludere la partecipazione dell'A.N.T.I. al tavolo di consultazione ed ai gruppi di studio attivati per impostare una necessaria, urgente e complessiva riforma del sistema tributario italiano per renderlo più semplice, più trasparente e - soprattutto - più certo;
se sia intendimento del Ministro interrogato di rimuovere tempestivamente tale incomprensibile e ingiusta esclusione.
(4-09388)