Resoconto stenografico
INDAGINE CONOSCITIVA
La seduta comincia alle 15.
(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente)
PRESIDENTE. Avverto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'audizione, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul reclutamento del personale militare dei ruoli della truppa a dieci anni dal decreto legislativo n. 215 del 2001, del Maggiore Generale Gabriele Lupini, Ispettore nazionale del Corpo militare della Croce Rossa Italiana.
Prima di iniziare l'audizione intendo ringraziare il generale Lupini e il maresciallo Cipullo per la loro partecipazione.
Do, quindi, la parola al generale Lupini perché svolga la sua relazione, al termine della quale potranno fare seguito domande e quesiti formulati dai colleghi deputati e la replica da parte del nostro ospite.
GABRIELE LUPINI, Ispettore nazionale del Corpo militare della Croce Rossa Italiana. Buonasera a tutti. Innanzitutto desidero ringraziare la Presidenza per l'alto privilegio che viene offerto al vertice del Corpo militare della Croce Rossa di poter esprimere le proprie considerazioni in questa altissima sede istituzionale, in un settore tanto importante quanto delicato, come quello dell'impiego del personale di truppa in ferma volontaria congedato senza demerito dalle Forze armate per l'accesso nelle carriere iniziali in una serie di corpi, tra cui il nostro.
Confesso di essere sinceramente rammaricato dal fatto che, nonostante l'esistenza di un preciso dettato del legislatore, che nel 1993 inserì appunto il Corpo militare della Croce Rossa tra le amministrazioni nelle cui carriere iniziali era possibile accedere per i volontari suddetti, tale possibilità non si è mai di fatto concretizzata, poiché a tale previsione non è stata data attuazione negli anni successivi.
È noto come il Corpo militare della Croce Rossa rappresenti nel panorama delle risorse militari dello Stato una realtà speciale, ausiliaria delle Forze armate, la cui disciplina normativa è stata contemplata nel codice dell'ordinamento militare, ma può apparire sorprendente la mancata attuazione della norma suddetta come anche l'impossibilità allo stato attuale di arruolare personale femminile nel Corpo stesso.
Per economia espositiva deposito un sintetico documento informativo sul Corpo, e ciò anche nel quadro più generale degli approfondimenti nell'ambito dell'esame, anche di codesta Commissione, sullo schema di decreto legislativo recante
la riorganizzazione della Croce Rossa Italiana, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 183/2010, il cui termine di scadenza è in corso di differimento al 30 giugno 2012.
Attualmente l'articolo 703 del codice dell'ordinamento militare prevede, per i volontari in ferma prefissata delle Forze armate, delle riserve dei posti nei concorsi relativi all'accesso nelle carriere iniziali dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, della Polizia di Stato, del Corpo di Polizia penitenziaria, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato. Nessuna riserva, invece, risulta più stabilita per il Corpo militare della Croce Rossa Italiana.
Tale riserva era in precedenza sancita dal decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, il cui articolo 18 prevedeva una riserva di posti del 100 per cento per i volontari in ferma prefissata e in ferma breve nei concorsi relativi all'accesso nella carriera iniziale del Corpo militare della Croce Rossa Italiana. Inoltre, l'articolo 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226, prevedeva una riserva di posti del 100 per cento per il reclutamento del personale nella carriera iniziale del Corpo militare della Croce Rossa per i volontari in ferma prefissata di un anno, ovvero in ferma annuale, in servizio o in congedo, in possesso dei requisiti previsti dal proprio ordinamento.
Le origini dell'istituto stanno nell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che recava una delega al Governo per disciplinare le ferme di tre o cinque anni ed incentivare il reclutamento di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, riservando ai volontari congedati senza demerito l'accesso alla carriera iniziale del Corpo militare della Croce Rossa.
È opportuno evidenziare che per tutto il decennio successivo all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 215 del 2001, non sono stati banditi concorsi per il reclutamento di personale in servizio continuativo nel Corpo militare della Croce Rossa.
Orbene, al momento è forte interesse del Corpo poter attingere, nei prossimi eventuali concorsi relativi all'accesso nella propria carriera iniziale, dal bacino dei volontari in ferma prefissata delle Forze armate, sia pure in una misura non superiore al 50 per cento, per dare modo di concorrere, nella misura del restante 50 per cento dei posti, anche al personale iscritto nei ruoli in congedo del Corpo, che abbia svolto determinati periodi di richiamo in servizio, maturando così una specifica professionalità nelle emergenze sul territorio nazionale e nelle missioni fuori area.
Per quanto attiene l'arruolamento del personale femminile, si auspica vivamente che lo stesso possa essere consentito al più presto, permettendo così anche alle donne l'arruolamento a domanda nelle categorie dei ruoli in congedo del Corpo militare della Croce Rossa, che costituisce, allo stato attuale, l'unica modalità di reclutamento del personale sulla base del citato codice dell'ordinamento militare.
In merito, la sentenza del 2 febbraio 2011 del Consiglio di Stato si è pronunciata contro l'arruolamento di una ricorrente, ritenendo tale pretesa non giustificabile dato che la tutela del singolo, nel caso concreto, avrebbe presupposto un radicale mutamento degli assetti istituzionali. La sentenza ha infatti affermato che non è possibile, in via interpretativa, estendere analogicamente al Corpo militare della Croce Rossa, regolato da norme di leggi speciali, le disposizioni vigenti per il personale militare delle Forze armate che consentono l'arruolamento femminile, né sussisterebbero i presupposti richiesti per una questione di legittimità costituzionale che investa la normativa vigente.
Per consentire, quindi, tale arruolamento sarebbe necessaria esclusivamente una modifica della legge, che attualmente restringe la possibilità dell'arruolamento ai soli cittadini che abbiano assolto gli obblighi di leva, ovvero che ne siano esenti, e quindi ai soli cittadini di sesso maschile. Tale considerazione è stata in diverse occasioni espressa dal sottoscritto, quale vertice del Corpo militare della Croce Rossa.
In definitiva, non posso non confermare quanto già affermato in data 11 gennaio 2012 presso la Commissione difesa
del Senato della Repubblica. In particolare, quanto al suggerito inserimento di personale femminile nei ruoli del Corpo militare della Croce Rossa Italiana, si osserva che nulla è da eccepirsi al riguardo, facendo salva l'inderogabile esigenza di conservare, in tutte le formazioni sanitarie militari, l'inquadramento organico delle infermiere volontarie, la cui preziosa, valorosa ed entusiastica partecipazione non può trovare alternativa alcuna.
Auspico, quindi, che il legislatore su entrambe le tematiche oggetto di attenzione odierna intervenga attraverso una modifica del codice dell'ordinamento militare, che consenta al Corpo militare di avvalersi sia di personale di truppa congedato senza demerito dalle Forze armate, sia di personale femminile.
Su quest'ultimo punto risulta importante evidenziare che proprio la Commissione difesa, della Camera dei deputati, in sede di esame dello schema di decreto legislativo recante riorganizzazione della Croce Rossa Italiana, ha formulato la seguente proposta di rilievo: «[...] si valuti preliminarmente la necessità di superare l'attuale preclusione all'impiego del personale femminile nel Corpo militare della Croce Rossa, recentemente confermata anche in sede giurisdizionale, mediante una specifica disposizione di novella all'articolo 1632 del codice dell'ordinamento militare, che consenta l'ingresso anche alle donne nel serbatoio di personale in congedo arruolato su base volontaria».
Nel ringraziare per l'attenzione, mi pongo a disposizione della presidenza per ogni ulteriore contributo, qualora ritenuto utile all'oggetto dell'audizione.
PRESIDENTE. Do ora la parola ai deputati che intendono intervenire per porre quesiti o formulare osservazioni.
AUGUSTO DI STANISLAO. Vorrei sapere se, la proposta avanzata sia in linea con gli orientamenti e i parametri di altri Paesi europei, o con quanto l'evoluzione dei diversi Corpi militari comporta e potrà comportare nella prospettiva della revisione del modello di difesa.
GABRIELE LUPINI, Ispettore nazionale del Corpo militare della Croce Rossa Italiana. Se intende riferirsi al fatto di essere in linea con gli altri Paesi europei con riguardo all'arruolamento femminile, per quello che ne so, credo di sì. Non conosco la realtà di tutti i Paesi europei, però ritengo - anche per l'esperienza indiretta - che l'arruolamento femminile sia presente in quasi tutti i Paesi.
AUGUSTO DI STANISLAO. Dico questo perché sia nell'ambito dell'Unione europea, sia in Italia, stiamo lavorando al nuovo modello di difesa, che non può restare chiuso nel reticolo istituzionale né della nostra comunità nazionale, né tanto meno della Difesa. Credo quindi che occorra predisporre una proposta di respiro europeo, tenendo conto anche dell'esperienza maturata in merito al peso che potrà avere la presenza femminile.
Penso che sia un dato importante non solo per un raffronto, ma anche per capire se siamo sufficientemente moderni in questo lavoro di prospettare un nuovo modello di difesa.
FILIPPO ASCIERTO. Signor presidente, l'occasione è ghiotta per porre una domanda che si richiama anche all'arruolamento. La Croce Rossa, sotto il profilo dell'arruolamento del personale, è sullo stesso piano delle altre Forze armate? Pongo questa domanda perché ho la vaga impressione che l'espressione «ausiliari delle Forze armate» crei una seria confusione, facendo in modo che vengano scambiate le qualità e le virtù militari come volontariato oppure come assistenza sociale che viene svolta da altri settori della Croce Rossa.
Peraltro, noi abbiamo parlato in termini generali, ma la realtà è un'altra cosa. Che cosa dobbiamo fare del Corpo militare della Croce Rossa, con riferimento a questi aspetti?
GIORGIO HOLZMANN. Signor generale, credo che sarebbe opportuno chiarire un aspetto emerso più volte nelle discussioni che si sono svolte anche in questa
Commissione riguardo al Corpo militare della Croce Rossa. Mi riferisco ai seguenti interrogativi che sono stati posti, appunto, in tale dibattito: come può la Croce Rossa avere un Corpo militare se si deve ispirare ai princìpi di neutralità? Ginevra è d'accordo sul fatto che in Italia la Croce Rossa abbia o meno un Corpo militare?
Credo che per la Commissione, anche in vista della possibilità di essere chiamata di nuovo a esprimersi in ordine al Corpo militare, sarebbe utile chiarire questo aspetto.
PRESIDENTE. Do la parola al generale Lupini per la replica.
GABRIELE LUPINI, Ispettore nazionale del Corpo militare della Croce Rossa Italiana. Rispondo innanzitutto alla domanda dell'onorevole Ascierto. La difficoltà di interpretare il discorso dell'ausiliarietà delle Forze armate riferito al volontariato obiettivamente si riscontra con frequenza nel momento in cui non si è del tutto dentro la nostra normativa.
Il nostro Corpo è formato su base volontaria. Il volontariato è sicuramente legato alla decisione da parte di un cittadino - per il momento soltanto, come sappiamo, di sesso maschile - di mettere a disposizione in certi contesti la propria professionalità, la propria esperienza, la propria voglia di essere utile alla collettività attraverso lo strumento di un'organizzazione di tipo militare. Si tratta quindi di un arruolamento su base volontaria che fa riferimento a norme e leggi ben precise.
Circa la possibilità di confondere questa attività con quella di un volontariato assolutamente importante e insostituibile, ma con un'organizzazione totalmente diversa, il margine di differenza non è così sfumato. L'attività di volontariato è intesa sicuramente nell'arruolamento e nella possibilità di operare, anzi la nostra ricchezza è costituita proprio dal grande bacino di personale iscritto nei ruoli e in congedo. Si tratta di circa 20.000 persone, di cui 1.500 medici e circa 1.300 infermieri, che svolgono normalmente, nella vita di tutti i giorni, le proprie attività professionali e che, quindi, acquisiscono anche quella competenza che deriva dall'esercitare continuamente un'attività in vari contesti (il medico di area critica, in rianimazione piuttosto che in un pronto soccorso, così come l'infermiere, il chirurgo e via dicendo) e che, al momento di un'emergenza, attraverso uno strumento di tipo militare, ossia il precetto, vengono richiamate in servizio.
A quel punto, queste persone si integrano in un'organizzazione, a mio avviso - ma non è solo un convincimento personale, è un dato oggettivo poter disporre di un'organizzazione - e si mettono a disposizione dell'istituzione stessa per fini ben precisi, che sono quelli di ausiliarietà ai servizi sanitari delle Forze armate o di sussidiarietà nel momento in cui in certi settori viene a mancare la possibilità di intervenire con la stessa capacità, intesa non come professionalità, ma proprio come possibilità di intervento.
Il discorso dell'ausiliarietà, dunque, è sicuramente legato ai compiti mentre quello della volontarietà è legato all'arruolamento e alla possibilità di concorrere, quindi di mettere a disposizione la propria competenza all'interno di un'organizzazione che, però, deve avere a mio avviso una sua peculiarità per poter essere funzionale e funzionante.
Per quanto riguarda l'utilità, la mia risposta convinta non può che essere affermativa. Nella nostra struttura abbiamo assolto e continuiamo ad assolvere compiti che ci vengono richiesti sempre più frequentemente e che non sempre balzano all'onore delle cronache, perché svolti accanto a quelli di più ampio respiro. Cito, ad esempio, in ambito di Protezione civile il Posto medico avanzato schierato a Lampedusa; in ambito di ausiliarietà delle Forze armate ricordo il contributo che viene dato con personale specializzato sia in Afghanistan, dove operano anestesisti e infermieri di area critica, o ad Al-Batin in questo momento per lo sgombero sanitario. In definitiva, vengono effettuati - i dati relativi all'anno 2011 li troverete nella piccola brochure che depositerò - migliaia di interventi in ausilio alle Forze armate,
giorno per giorno, su richiesta dei comandi territoriali del COMFOTER (Comando delle forze operative terrestri), del FOD (Comando forze di difesa) e della Marina militare.
Per citare un esempio, l'Ispettorato di sanità della Marina militare ci ha richiesto lo scorso anno una convenzione che abbiamo attivato per fornire l'assistenza sanitaria alle attività operative e addestrative dei COMSUBIN (Comando subacquei ed incursori) che ovviamente necessitano di competenza professionale e, nel contempo, di quell'aria di sicurezza (non voglio usare l'espressione «riservatezza») che determinate formazioni debbono avere operando all'occorrenza in contesti sicuramente di difficile impiego.
Per quello che riguarda l'utilità, ritengo che questa attività sia utile alla nazione, per quanto riguarda la sua ausiliarietà alle Forze armate e i compiti propri di Protezione civile, che possono essere richiesti attraverso le Forze armate, come concorso delle stesse al servizio nazionale di Protezione civile, o dalla stessa organizzazione dell'associazione per quanto riguarda i compiti che, invece, richiede direttamente il Dipartimento.
GIORGIO HOLZMANN. Avevo chiesto se era possibile chiarire la questione della neutralità del Corpo militare rispetto ai princìpi della Croce Rossa e anche rispetto al rapporto con Ginevra. Su questo argomento si è soffermata la Commissione in più di un'occasione, quindi forse sarebbe utile fornire ulteriori precisazioni.
GABRIELE LUPINI, Ispettore nazionale del Corpo militare della Croce Rossa Italiana. Su questo punto ero stato sollecitato a dare una risposta anche in precedenti occasioni, dunque ringrazio per la domanda che mi dà l'occasione per chiarire alcune questioni.
Sul principio di neutralità, come sappiamo le convenzioni internazionali di Ginevra, ratificate dal nostro Parlamento e quindi entrate nell'ordinamento interno, prevedono che, in caso di conflitti di tipo tradizionale - allora si parlava di questo, mentre oggi il discorso è esteso anche a conflitti di tipo non tradizionale, asimmetrici o non dichiarati - il personale sanitario delle Forze armate non deve essere fatto oggetto di violenza, purché mantenga uno dei princìpi fondamentali che lo contraddistinguono, ossia quello della neutralità. Insomma, tale personale deve astenersi da qualunque atto di aggressione e di violenza nei confronti degli altri.
È utile ribadire che il personale della Croce Rossa, in base all'articolo 26 della prima Convenzione di Ginevra, è equiparato al personale sanitario delle Forze armate, purché sia sottoposto alle leggi e ai regolamenti militari (così recitano le convenzioni che sono state ratificate). Tale personale è parimenti - e a maggior ragione, potremmo dire - personale assolutamente neutrale, perché sarebbe come dire che, in mancanza di questo attributo, lo stesso personale sanitario delle Forze armate non è neutrale.
Su questo concetto generale riconosciuto a livello internazionale non credo che ci siano discussioni. Anche ultimamente è stato ribadito il concetto che, in certi contesti, come prevede la normativa, le organizzazioni di soccorso internazionali, quali la Croce Rossa, per poter operare debbono farlo in quanto assoggettate alle leggi e ai regolamenti militari. Credo che sul punto della neutralità la discussione sia assolutamente chiara.
Anche nel documento che abbiamo consegnato c'è un richiamo a questo tema, con i rimandi alla normativa internazionale di riferimento. La nostra stessa legge italiana di guerra - non ricordo l'articolo preciso - che è stata promulgata prima delle convenzioni di Ginevra e poi ovviamente emendata nel periodo repubblicano, con correzioni legate alle sanzioni (ad esempio quella capitale, non più prevista nel nostro ordinamento), prevede espressamente che il personale sanitario sia assolutamente neutrale nel prestare le proprie cure, senza differenza alcuna tra gli appartenenti alle proprie Forze armate o a soggetti che, ancora combattenti, sono da definire «nemici»; anzi, lo stesso codice penale militare prevede sanzioni
molto serie nei confronti di chi contravviene a questo principio della neutralità nel prestare la propria opera e dei comandanti che eventualmente non permettano a chi deve operare in tal senso di farlo.
PRESIDENTE. Ringrazio il maggiore generale Lupini e il maggiore Cipullo per la partecipazione ai lavori della Commissione.
Dichiaro conclusa l'audizione.
La seduta termina alle 15,25.