Art. 1.
(Validità dei titoli).

      1. I diplomi accademici di primo livello rilasciati dalle Accademie di belle arti, dall'Accademia nazionale di danza, dall'Accademia nazionale di arte drammatica, dagli Istituti superiori per le industrie artistiche, nonché dai Conservatori di musica e dagli Istituti musicali pareggiati sono equipollenti alle lauree triennali appartenenti alle classi di laurea L3 e per gli Istituti superiori per le industrie artistiche alle classi di laurea L 4, ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso.
      2. I diplomi accademici di secondo livello rilasciati dalle Accademie di belle arti, nonché dai Conservatori di musica e dagli Istituti musicali pareggiati sono equipollenti, rispettivamente, alle lauree magistrali appartenenti alle classi di laurea LM 4 e LM 89 e alle lauree magistrali appartenenti alle classi di laurea LM 45, e per gli Istituti superiori per le industrie artistiche alle classi di laurea LM 12, ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono stabilite le equipollenze per i titoli rilasciati dall'Accademia nazionale di danza e dall'Accademia nazionale di arte drammatica.
      3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le istituzioni di cui al comma 1 concludono la procedura di messa ad ordinamento di tutti i corsi accademici di secondo livello.

 

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      4. I titoli sperimentali conseguiti al termine di percorsi validati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nelle istituzioni di cui al comma 1, entro la data di cui al comma 3, sono equipollenti ai diplomi accademici di primo e di secondo livello di cui ai commi 1 e 2.
      5. I diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 1, al termine dei percorsi formativi del previgente ordinamento, sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello di cui al comma 2.
      6. Agli studenti iscritti ai Conservatori di musica è consentito frequentare non più di due corsi nell'ambito dei corsi di vario livello afferenti alle scuole di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212.