Art. 2.
(Zone montane).
1. Sono classificati montani i territori dei comuni la cui altitudine media non è inferiore a 600 metri sopra il livello del mare.
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2. Sono altresì classificati montani i territori dei comuni aventi altitudine media inferiore a 600 metri e superiore a 400 metri sul livello del mare, sulla base di criteri oggettivi generali stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di seguito denominata «Conferenza unificata», riguardanti il grado di accessibilità dei luoghi, la pendenza del territorio e gli indici dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) di invecchiamento della popolazione, del saldo demografico e di arretratezza economica.
3. Il limite di altitudine di 600 metri e di 400 metri di cui al comma 2 è ridotto di 100 metri per le zone montane non situate nell'arco alpino.
4. Sono in ogni caso esclusi dalla classificazione di cui al presente articolo i comuni costieri, i comuni capoluogo di provincia e quelli con popolazione superiore a 20.000 abitanti. La legge regionale può escludere dalla comunità montana i comuni parzialmente montani nei quali la popolazione residente nel territorio montano è inferiore al 15 per cento della popolazione complessiva e può includere, per un più efficace esercizio delle funzioni e dei servizi svolti in forma associata, i comuni confinanti, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, che sono parte integrante del sistema geografico e socio-economico della comunità. Le esclusioni non privano i rispettivi territori montani dei benefìci e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali.
5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il rispettivo organo delle autonomie locali, di cui all'articolo 123, quarto comma, della Costituzione, predeterminano criteri oggettivi di differenziazione dei comuni montani, classificati ai sensi del presente articolo, ai fini degli interventi regionali, provinciali e delle comunità montane, sulla base della capacità fiscale per abitante, della fruibilità
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dei servizi sociali e pubblici, dei fenomeni di depauperamento antropico e della durata del periodo vegetativo dei terreni.
6. La classificazione dei territori montani è operata dalle regioni.