Art. 19.
(Titolarità e gestione della farmacia privata).
1. La titolarità dell'esercizio della farmacia privata è riservata ai farmacisti, sia persone fisiche, sia società di persone o a
Pag. 34
società cooperative a responsabilità limitata, in conformità alle disposizioni vigenti.
2. Le società di cui al comma 1 hanno come oggetto esclusivo l'esercizio di farmacie private. Sono soci delle società i farmacisti iscritti all'albo professionale della provincia in cui hanno sede le società.
3. La direzione della farmacia gestita da una società di cui al comma 1 è affidata a uno dei soci che ne è responsabile. Al direttore, nei cui confronti si verificano le condizioni che ne richiedono la sostituzione, subentra temporaneamente un altro socio.
4. Ciascuno dei titolari di cui al comma 1 può essere titolare dell'esercizio di non più di quattro farmacie private e può ottenere la relativa concessione e la successiva autorizzazione all'apertura purché le farmacie siano ubicate nella medesima provincia.
5. L'attività professionale del farmacista socio può essere svolta esclusivamente presso le farmacie delle quali è titolare la società.
6. Il titolare e il direttore delle farmacie private devono essere iscritti all'albo professionale della provincia in cui hanno sede le farmacie.
7. Il trasferimento della titolarità dell'esercizio delle farmacie private, comprese quelle di cui sono titolari le società di cui al comma 1, è consentito decorsi tre anni dall'acquisizione del titolo, fatto salvo quanto previsto dai commi 8 e seguenti.
8. Il trasferimento della titolarità dell'esercizio della farmacia privata deve essere riconosciuto con provvedimento dell'autorità competente in base all'ordinamento delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
9. Il farmacista che ha ceduto la propria farmacia, anche ai sensi delle disposizioni in vigore prima della data di entrata in vigore della presente legge, non può concorrere all'assegnazione di un'altra farmacia se non sono trascorsi almeno cinque anni dall'atto di trasferimento.
10. Il farmacista decade dalla titolarità della farmacia decorsi dieci giorni dall'acquisizione
Pag. 35
della titolarità di un'altra farmacia.
11. Al farmacista che ha trasferito la propria farmacia è consentito, per una sola volta, di poter acquistare un'altra farmacia.
12. Il trasferimento della titolarità della farmacia privata, a tutti gli effetti di legge, non è ritenuto valido se insieme al diritto di esercizio della farmacia non è trasferita anche l'azienda commerciale che vi è annessa, pena la decadenza.
13. Al termine di tre anni dall'acquisto per successione di una partecipazione in una società di cui al comma 1, l'erede che non risulta iscritto all'albo professionale deve cedere la partecipazione.
14. Nel caso in cui l'erede sia il figlio o il coniuge, il periodo di cui al comma 13 è elevato a cinque anni.
15. La partecipazione di cui al comma 13 è da intendere esclusivamente di carattere economico non comportando l'assunzione della qualità di socio.
16. Nel caso in cui gli aventi causa siano più di uno, essi provvedono alla nomina di un rappresentante comune nei rapporti con la società. In caso di conflitto tra gli aventi causa, il tribunale competente per territorio provvede alla nomina di un curatore preposto alla gestione della partecipazione.
17. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli eredi a qualsiasi titolo del singolo titolare di una farmacia privata.
18. Durante il periodo di gestione economica deve essere nominato direttore un responsabile farmacista in possesso dei prescritti requisiti.
19. Qualora venga meno la pluralità dei soci, il socio superstite ha facoltà di associare nuovi soci nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, nel termine perentorio di sei mesi.
20. Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi 13, 14 e 19, la titolarità della farmacia è assegnata secondo le modalità dell'offerta in prelazione al comune o mediante la graduatoria di cui all'articolo 15.
Pag. 36