1. L'armamento in dotazione al personale dei corpi e di servizi di polizia locale che svolge funzioni di polizia è adeguato e proporzionato alle esigenze di tutela dei cittadini, dei beni fondamentali riconosciuti dall'ordinamento giuridico, della sicurezza pubblica, della prevenzione e della repressione dei reati, nonché degli altri compiti istituzionali.
2. L'armamento in dotazione alla polizia locale è esclusivamente individuale e consta di una pistola avente le caratteristiche
a) i requisiti psico-fisici per l'attitudine all'uso delle armi da fuoco;
b) le norme concernenti la gestione e la custodia dell'armamento in dotazione;
c) i presupposti e le prescrizioni per il porto dell'arma al di fuori del servizio.
5. I regolamenti comunali e provinciali provvedono a:
a) istituire i poligoni di tiro e i corsi tecnici per l'uso delle armi;
b) programmare i prescritti esami medici e psico-diagnostici di idoneità presso le preposte strutture sanitarie;
c) predisporre controlli attitudinali periodici del personale armato;
d) allestire i locali destinati ad armerie dotandoli dei necessari requisiti di sicurezza e di agibilità.
6. La regione, con proprio regolamento, provvede alla dotazione dei mezzi di autotutela diversi dalle armi da fuoco e dallo sfollagente, quali spray antiaggressione, giubbetti antiproiettile di tipo omologato, caschi protettivi e gambali. La regione provvede, altresì, all'istituzione di corsi inerenti le tecniche di difesa personale senza uso di armi.
7. Per quanto attiene al porto di sciabola in occasione di cerimonie o di manifestazioni di rappresentanza, si applica il disposto dell'articolo 30, comma 2, del