Art. 18.
(Norme generali sull'armamento del personale che espleta funzioni di polizia).

      1. L'armamento in dotazione al personale dei corpi e di servizi di polizia locale che svolge funzioni di polizia è adeguato e proporzionato alle esigenze di tutela dei cittadini, dei beni fondamentali riconosciuti dall'ordinamento giuridico, della sicurezza pubblica, della prevenzione e della repressione dei reati, nonché degli altri compiti istituzionali.
      2. L'armamento in dotazione alla polizia locale è esclusivamente individuale e consta di una pistola avente le caratteristiche

 

Pag. 25

base previste dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1991, n. 359.
      3. Per l'espletamento di servizi esterni, ovvero di prossimità, la dotazione dello stesso personale comprende lo sfollagente munito delle caratteristiche previste dall'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1991, n. 359.
      4. Con regolamento adottato dal Ministro dell'interno sono determinati:

          a) i requisiti psico-fisici per l'attitudine all'uso delle armi da fuoco;

          b) le norme concernenti la gestione e la custodia dell'armamento in dotazione;

          c) i presupposti e le prescrizioni per il porto dell'arma al di fuori del servizio.

      5. I regolamenti comunali e provinciali provvedono a:

          a) istituire i poligoni di tiro e i corsi tecnici per l'uso delle armi;

          b) programmare i prescritti esami medici e psico-diagnostici di idoneità presso le preposte strutture sanitarie;

          c) predisporre controlli attitudinali periodici del personale armato;

          d) allestire i locali destinati ad armerie dotandoli dei necessari requisiti di sicurezza e di agibilità.

      6. La regione, con proprio regolamento, provvede alla dotazione dei mezzi di autotutela diversi dalle armi da fuoco e dallo sfollagente, quali spray antiaggressione, giubbetti antiproiettile di tipo omologato, caschi protettivi e gambali. La regione provvede, altresì, all'istituzione di corsi inerenti le tecniche di difesa personale senza uso di armi.
      7. Per quanto attiene al porto di sciabola in occasione di cerimonie o di manifestazioni di rappresentanza, si applica il disposto dell'articolo 30, comma 2, del

 

Pag. 26

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1991, n. 359.
      8. Per i fatti connessi al servizio e all'uso dell'arma da fuoco o di altri mezzi offensivi in dotazione si applica, ricorrendone i presupposti di legge, la causa di giustificazione prevista dall'articolo 53 del codice penale. La stessa causa trova applicazione nei casi in cui, al di fuori del servizio, l'arma è comunque usata nell'adempimento dei doveri inerenti ai compiti di cui al comma 1. Nelle ipotesi di cui al presente comma, si applicano gli articoli 27 e 28 della legge 22 maggio 1975, n. 152.