Art. 4.
(Prestazione del giuramento).

      1. L'articolo 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:

      «Art. 10. - 1. Il decreto di acquisizione o di concessione della cittadinanza acquista efficacia con la prestazione del giuramento, che avviene nella sede della prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio in base alla residenza dell'istante secondo modalità stabilite dal decreto di cui all'articolo 25.
      2. L'interessato presta giuramento pronunciando la seguente formula: «Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi, riconoscendo la pari dignità sociale di tutte le persone».

 

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      3. In occasione del giuramento viene consegnata all'interessato una copia della Costituzione della Repubblica italiana».