1. Dopo il titolo VI del libro II del codice penale è inserito il seguente:
Art. 452-bis. - (Scarico, emissione e immissione di sostanze nocive nell'ambiente). - Chiunque scarichi, emetta o immetta in modo illecito sostanze o radiazioni ionizzanti nell'aria è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
Art. 452-ter. - (Scarico, emissione e immissione di sostanze nocive nel suolo e nelle acque). - Chiunque scarichi, emetta o immetta in modo illecito sostanze o radiazioni ionizzanti nel suolo e nelle acque è punito con la reclusione da sette a quattordici anni.
Art. 452-quater. - (Circostanze aggravanti). - Qualora dalla commissione dei reati di cui agli articoli 452-bis e 452-ter derivi la morte di persone, le pene previste sono raddoppiate.
Qualora dalla commissione dei reati di cui agli articoli 452-bis e 452-ter derivino lesioni gravi alle persone, le pene previste sono aumentate di due terzi.
Qualora dalla commissione dei reati di cui agli articoli 452-bis e 452-ter derivino danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, ovvero alla fauna e alla flora, le pene previste sono aumentate di un terzo.
Art. 452-quinquies. - (Dispersione di materiali plastici, vetro o polistirolo nel suolo e nelle acque). - Chiunque disperda materiali plastici, vetro o polistirolo nel suolo e nelle acque è punito con la reclusione da due mesi a un anno».