1. Dopo il titolo XIV del libro primo del codice civile è aggiunto il seguente:
Art. 455-bis. - (Diritti degli animali). - Gli animali sono esseri senzienti.
Gli animali che sono d'ausilio al lavoro dell'uomo hanno diritto ad un adeguato nutrimento, al riposo, alle cure e, in generale, ad un trattamento che ne salvaguardi l'integrità fisica.
Le disposizioni relative ai diritti civili delle persone si applicano anche agli animali, in quanto compatibili e non in contrasto con le leggi speciali in materia di animali.
Agli animali si applicano, altresì, le leggi speciali in materia e le disposizioni del presente codice, in quanto applicabili.
Art. 455-ter. - (Affido degli animali familiari in caso di separazione dei coniugi). - In caso di separazione dei coniugi, proprietari di un animale familiare, il tribunale, in mancanza di un accordo tra le parti, a prescindere dal regime di separazione o di comunione dei beni e a quanto risultante dai documenti anagrafici dell'animale, sentiti i coniugi, i conviventi, la prole e, se del caso, esperti di comportamento animale, attribuisce l'affido esclusivo o condiviso dall'animale alla parte in grado di garantirne il maggior benessere. Il tribunale è competente a decidere in merito all'affido di cui al presente comma anche in caso di cessazione della convivenza more uxorio.
Art. 455-quater. - (Animali familiari detenuti in abitazioni private). - Nel regolamento di condominio non possono essere inserite disposizioni che, in qualunque modo, limitino il diritto di ciascun condomino a possedere o a detenere un animale familiare, nonché la facoltà o le modalità del proprietario o del detentore di ospitarlo nella sua abitazione. Tali limitazioni
Art. 455-quinquies. - (Affidamento degli animali familiari in caso di morte del proprietario o del detentore). - In caso di decesso del proprietario o del detentore di un animale familiare, il curatore, previo assenso dell'erede o del legatario onerato, sentiti tutti gli eredi e i legatari e previo assenso del tribunale, ne attribuisce la custodia temporanea, fino alla devoluzione definitiva, all'onerato o, in mancanza, a chi ne fa richiesta potendo garantire il suo benessere. In mancanza di accordo, decide il tribunale che provvede, altresì, sentiti gli enti e le associazioni individuati con decreto del Ministro del lavoro, della salute
Art. 455-sexies. - (Pignoramento di animali familiari). - Gli animali familiari non possono essere messi all'asta giudiziaria.
Lo scopo patrimoniale o lucrativo del pignoramento di un animale familiare deve risultare esclusivamente da idonea e attendibile documentazione fornita dal creditore istante all'ufficiale giudiziario all'atto della richiesta del pignoramento o da univoca documentazione altrimenti reperita dall'ufficiale giudiziario nei luoghi di pertinenza del debitore esecutato in sede di pignoramento.
La documentazione di cui al secondo comma, ove presente, concorre, in originale o in copia, in caso di pignoramento positivo, unitamente al relativo verbale dell'ufficiale giudiziario a formare il fascicolo dell'esecuzione.
In mancanza della documentazione di cui ai commi secondo e terzo, nessun animale può essere assoggettato a pignoramento o a procedura esecutiva di alcun genere, né a sequestro conservativo ai sensi degli articoli 2905 e seguenti del presente codice e degli articoli 671 e seguenti del codice di procedura civile né essere comunque oggetto di vendita o di espropriazione forzate.
Art. 455-septies. - (Accesso dei cani e dei gatti in locali pubblici e privati e ai mezzi di trasporto pubblico). - Nei locali pubblici e privati aperti al pubblico, nei locali dove si esercita attività per i clienti e nei mezzi di trasporto pubblico o che forniscono un servizio aperto al pubblico, l'accesso con cane al guinzaglio e disponibilità di museruola, da utilizzare su richiesta del responsabile del locale o del servizio stesso, è sempre consentito. È
Art. 455-octies. - (Obbligo di segnalazione di animali abbandonati). - Chiunque trovi un animale vagante considerato non di proprietà è tenuto a darne avviso, anche tramite la polizia municipale, al sindaco del luogo in cui è effettuato il ritrovamento, indicando le relative circostanze.
Chiunque trovi un animale familiare o comunque domestico ferito o altrimenti in pericolo, è tenuto, se in grado, a prestargli l'assistenza occorrente, in ogni caso, a darne immediato avviso all'autorità competente.
Art. 455-novies. - (Animali delle Forze di polizia). - Gli animali utilizzati per servizio dalle Forze di polizia nazionale o locale non sono classificabili in base al loro valore economico. Se riformati e comunque al termine dell'impiego o del servizio devono essere ceduti immediatamente a titolo gratuito a chiunque ne faccia richiesta potendone assicurare il benessere e, in caso di animali da reddito, ne è vietata la macellazione.
Art. 455-decies. - (Vendita di animali). - Nella vendita di animali la garanzia per i vizi è regolata dalle leggi speciali in materia di animali o, in mancanza, dalle norme previste dagli articoli 1490 e seguenti. La vendita, o la cessione a qualsiasi titolo, di un animale è sempre effettuata con contestuali certificazione veterinaria scritta e certificazione della precedente proprietà e del luogo di provenienza.
La proprietà di un cane transita dal venditore al compratore solo dopo la registrazione dell'animale all'anagrafe canina e l'inoculazione del microchip o dopo la modifica della precedente registrazione.
Gli articoli 1520 e 1521 non si applicano agli animali.
Art. 455-undecies. - (Divieto di marchiatura, di conchectomia e di caudotomia). - La marchiatura a fuoco di animali è vietata anche se effettuata per attestazione