Art. 3.
(Modifiche al codice penale).

      1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) l'articolo 270-bis è sostituito dal seguente:

      «Art. 270-bis. - (Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico). - Chiunque promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni aventi lo scopo di compiere atti di violenza o di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, ovvero altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo, ai sensi dell'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

 

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      Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
      Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.
      Nei confronti del condannato è sempre disposta la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego»;

          b) all'articolo 270-quater, dopo le parole: «violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo,» sono inserite le seguenti: «ovvero altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo, ai sensi dell'articolo 270-sexies,»;

          c) all'articolo 270-quinquies, dopo le parole: «violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo,» sono inserite le seguenti: «ovvero altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo, ai sensi dell'articolo 270-sexies,»;

          d) dopo l'articolo 270-sexies sono inseriti i seguenti:

      «Art. 270-septies. - (Finanziamento di attività terroristica o sovversiva). - È punito con la reclusione da sette a quindici anni chiunque finanzia, in modo diretto o indiretto:

          a) atti di violenza o di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;

          b) taluno dei delitti di cui agli articoli 270, 270-bis, 270-quater, 270-quinquies e 270-octies;

          c) taluna delle condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo, ai sensi dell'articolo 270-sexies.

      Costituisce finanziamento ai sensi del primo comma qualsiasi attività diretta,

 

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con qualsiasi mezzo, alla raccolta, provvista, intermediazione, deposito, custodia, erogazione o messa a disposizione di fondi o risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati ad essere in tutto o in parte utilizzati al fine di agevolare il compimento di uno dei delitti indicati al primo comma, e ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione dei medesimi delitti.

      Art. 270-octies. - (Istigazione al terrorismo). - Fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-ter, chiunque, attraverso qualsiasi mezzo, pubblicamente distribuisce o altrimenti diffonde messaggi che incitano in modo diretto o indiretto alla commissione di atti di violenza o di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, ovvero al compimento di condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo, ai sensi dell'articolo 270-sexies, cagionando il pericolo della commissione degli atti o delle condotte anzidetti, è punito con la reclusione da due a sei anni.
      Ai fini di cui al primo comma, costituiscono atti di incitamento indiretto quelli che esaltano o sostengono obiettivi, metodi o risultati delle associazioni terroristiche di cui all'articolo 270-bis, ovvero che esaltano o sostengono il compimento di condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo, ai sensi dell'articolo 270-sexies.

      Art. 270-novies. - (Circostanza aggravante). - Quando un delitto è commesso con finalità di terrorismo la pena è aumentata fino alla metà.
      Quando ricorre la circostanza aggravante di cui al primo comma, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

      Art. 270-decies. - (Diminuente speciale). - Le pene previste dagli articoli

 

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270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quinquies, 270-septies, 270-octies, 280 e 280-bis ovvero per reati commessi con finalità di terrorismo sono diminuite fino alla metà nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per l'individuazione o la cattura di uno o più autori di reati, per evitare la commissione di ulteriori reati tra quelli indicati dal presente comma e per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei medesimi reati.
      Nei casi di cui al primo comma, la pena dell'ergastolo è sostituita con la reclusione da quindici a ventuno anni.
      Quando ricorre la circostanza di cui al primo comma, non si applica la circostanza aggravante di cui all'articolo 270-novies»;

          e) all'articolo 414, quarto comma, le parole: «delitti di terrorismo o» sono abrogate.