1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 270-bis è sostituito dal seguente:
«Art. 270-bis. - (Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico). - Chiunque promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni aventi lo scopo di compiere atti di violenza o di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, ovvero altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo, ai sensi dell'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.
b) all'articolo 270-quater, dopo le parole: «violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo,» sono inserite le seguenti: «ovvero altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo, ai sensi dell'articolo 270-sexies,»;
c) all'articolo 270-quinquies, dopo le parole: «violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo,» sono inserite le seguenti: «ovvero altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo, ai sensi dell'articolo 270-sexies,»;
d) dopo l'articolo 270-sexies sono inseriti i seguenti:
«Art. 270-septies. - (Finanziamento di attività terroristica o sovversiva). - È punito con la reclusione da sette a quindici anni chiunque finanzia, in modo diretto o indiretto:
a) atti di violenza o di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
b) taluno dei delitti di cui agli articoli 270, 270-bis, 270-quater, 270-quinquies e 270-octies;
c) taluna delle condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo, ai sensi dell'articolo 270-sexies.
Costituisce finanziamento ai sensi del primo comma qualsiasi attività diretta,
Art. 270-octies. - (Istigazione al terrorismo). - Fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-ter, chiunque, attraverso qualsiasi mezzo, pubblicamente distribuisce o altrimenti diffonde messaggi che incitano in modo diretto o indiretto alla commissione di atti di violenza o di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, ovvero al compimento di condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo, ai sensi dell'articolo 270-sexies, cagionando il pericolo della commissione degli atti o delle condotte anzidetti, è punito con la reclusione da due a sei anni.
Ai fini di cui al primo comma, costituiscono atti di incitamento indiretto quelli che esaltano o sostengono obiettivi, metodi o risultati delle associazioni terroristiche di cui all'articolo 270-bis, ovvero che esaltano o sostengono il compimento di condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo, ai sensi dell'articolo 270-sexies.
Art. 270-novies. - (Circostanza aggravante). - Quando un delitto è commesso con finalità di terrorismo la pena è aumentata fino alla metà.
Quando ricorre la circostanza aggravante di cui al primo comma, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.
Art. 270-decies. - (Diminuente speciale). - Le pene previste dagli articoli
e) all'articolo 414, quarto comma, le parole: «delitti di terrorismo o» sono abrogate.