Art. 1.

      1. Al libro secondo, titolo XII, capo III, sezione II, del codice penale, dopo l'articolo 609-decies è aggiunto il seguente:

      «Art. 609-undecies. - (Adescamento di minore). - Chiunque, con qualunque mezzo, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600 (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù), 600-bis (Prostituzione minorile), 600-ter (Pornografia minorile), 600-quater (Detenzione di materiale pornografico), 600-quater.1 (Pornografia virtuale), 600-quinquies (Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), 609-bis (Violenza sessuale), 609-quater (Atti sessuali con minorenne), 609-quinquies (Corruzione di minorenne), 609-octies (Violenza sessuale di gruppo), adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni.
      Per adescamento si intende qualunque contatto con il minore volto a carpirne la fiducia instaurato con l'utilizzo di artifici, lusinghe o minacce anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.
      In caso di condanna si applica sempre la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici».