Art. 1.
(Lavoratori addetti a lavori particolarmente faticosi e pesanti).

      1. In deroga a quanto previsto all'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, i lavoratori dipendenti che soddisfano i criteri di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma, possono esercitare, a domanda, il diritto per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato, fermi restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni e il regime di decorrenza del pensionamento secondo le modalità di cui al citato articolo 1, comma 6, lettere c) e d), della legge n. 243 del 2004, come modificato dal citato articolo 1 della legge n. 247 del 2007, al raggiungimento dei requisiti indicati ai commi 2 e 3 del presente articolo:

          a) lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 19 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 4 settembre 1999;

          b) lavoratori notturni, come di seguito definiti ai soli fini del presente articolo, compresi nelle seguenti categorie:

              1) lavoratori impegnati in lavori a turni, come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, che svolgono lavoro nel periodo notturno, come definito dall'articolo 1, comma 2, lettera d), del medesimo decreto legislativo n. 66 del 2003, per almeno 6 ore nel predetto periodo notturno e per un numero minimo di giorni lavorativi all'anno non inferiore a 78 per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2008 e il 30 giugno 2009, e non inferiore a 64 per coloro

 

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che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1o luglio 2009;

              2) al di fuori dei casi di cui al numero 1) della presente lettera, lavoratori che svolgono lavoro nel periodo notturno, come definito dall'articolo 1, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, per almeno 3 ore dalle ore 24 alle ore 5, per periodi di lavoro effettivo di durata pari all'intero anno lavorativo;

          c) lavoratori alle dipendenze di imprese, per le quali operano le voci di tariffa per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro previsti dall'elenco di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge, ai quali si applicano i criteri per l'organizzazione del lavoro previsti dall'articolo 2100 del codice civile, impegnati all'interno di un processo produttivo in serie contraddistinto da un ritmo determinato da misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, che svolgono attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali, ad attività di regolazione o controllo computerizzato delle linee di produzione e al controllo di qualità;

          d) conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a nove posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.

      2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, a decorrere dal 2013 i lavoratori dipendenti di cui al comma 1 conseguono il diritto al trattamento pensionistico con un'età anagrafica inferiore di tre anni rispetto all'età anagrafica indicata nella tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, introdotta dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247, e una somma di età anagrafica e di

 

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anzianità contributiva inferiore di tre rispetto al valore indicato per lo stesso periodo nella medesima tabella B. In via transitoria, per il periodo 2008-2012 i lavoratori dipendenti di cui al citato comma 1 conseguono il diritto al trattamento pensionistico in presenza dei seguenti requisiti in termini sia di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva sia di età anagrafica rispetto a quelli indicati per i lavoratori dipendenti, per il medesimo periodo, nelle tabelle A e B allegate alla citata legge n. 243 del 2004, come rispettivamente sostituita e introdotta dalla citata legge n. 247 del 2007:

          a) per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2008 e il 30 giugno 2009, con un'età anagrafica inferiore di un anno rispetto all'età anagrafica indicata nella predetta tabella A. In via transitoria, i lavoratori che maturano i requisiti agevolati per l'accesso anticipato di cui alla presente lettera nell'anno 2008 possono accedere al pensionamento dal 1o luglio dell'anno successivo;

          b) per il periodo compreso tra il 1o luglio 2009 e il 31 dicembre 2009, con un'età anagrafica inferiore di due anni rispetto all'età anagrafica indicata nella predetta tabella B e con una somma di età anagrafica e di anzianità contributiva inferiore di due rispetto al valore indicato per lo stesso periodo nella medesima tabella B;

          c) per l'anno 2010, con un'età anagrafica inferiore di due anni rispetto all'età anagrafica indicata nella predetta tabella B e con una somma di età anagrafica e anzianità contributiva inferiore di uno rispetto al valore indicato per lo stesso periodo nella medesima tabella B;

          d) per gli anni 2011 e 2012, con un'età anagrafica inferiore di tre anni rispetto all'età anagrafica indicata nella predetta tabella B e con una somma di età anagrafica e di anzianità contributiva inferiore di due rispetto al valore indicato per lo stesso periodo nella medesima tabella B.

      3. Per i lavoratori di cui al comma 1, lettera b), numero 1), la riduzione del

 

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requisito di età anagrafica prevista al comma 2 non può superare:

          a) dodici mesi per coloro che svolgono l'attività lavorativa nel periodo notturno per un numero di giorni lavorativi all'anno da 64 a 71;

          b) ventiquattro mesi per coloro che svolgono l'attività lavorativa nel periodo notturno per un numero di giorni lavorativi all'anno da 72 a 77.

      4. Ai fini dell'applicazione del comma 3, è considerata, tra le attività di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma, quella svolta da ciascun lavoratore per il periodo di tempo più lungo nell'ambito del periodo di tempo minimo di cui al comma 5 e, nel caso di svolgimento per un periodo di tempo equivalente, quella di cui alla citata lettera b). Per i lavoratori di cui al comma 3 che hanno svolto nel periodo di tempo minimo di cui al comma 5 anche una o più delle attività di cui alle lettere a), b), per un numero minimo di giorni lavorativi pari o superiore a 78, c) e d) del comma 1, si applicano le disposizioni di cui al comma 3 solo se ai fini del conseguimento del periodo di tempo minimo di cui al comma 5 le attività specificate al comma 3 sono svolte per un periodo pari o superiore alla metà del predetto periodo minimo.
      5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano ai lavoratori che hanno svolto regolarmente e continuativamente una o più delle attività lavorative di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, secondo le modalità ivi previste, per un periodo di tempo pari:

          a) ad almeno sette anni, compreso l'anno di maturazione dei requisiti, negli ultimi dieci anni di attività lavorativa, per le pensioni aventi decorrenza entro il 31 dicembre 2017;

          b) alla metà della vita lavorativa complessiva, per le pensioni aventi decorrenza successiva alla data di cui alla lettera a).

      6. Ai fini dell'accesso al pensionamento anticipato sulla base dei requisiti agevolati

 

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di cui ai commi 2 e 3, i requisiti di permanenza di cui ai commi 1, 4 e 5 nelle attività indicate alle lettere a), b), c) e d) del medesimo comma 1 sono riferiti a periodi effettivi di permanenza nelle predette attività e non considerando i periodi totalmente coperti da contribuzione figurativa ai sensi delle disposizioni vigenti.
      7. Sono fatte salve le norme di miglior favore previste dalla legislazione vigente per l'accesso anticipato al pensionamento rispetto ai requisiti previsti nell'assicurazione generale obbligatoria. Tali condizioni di miglior favore non sono cumulabili o integrabili con le disposizioni del presente articolo.