1. In tutto il territorio nazionale è vietata la propaganda pubblicitaria, diretta o indiretta, in qualunque forma, di qualsiasi tipo di gioco d'azzardo, intendendosi per tale ogni gioco, lotteria, scommessa o concorso pronostico che consiste nell'effettuare una puntata, scommessa o impiego di denaro o di altri beni al fine di ottenere una vincita al verificarsi di un evento futuro, sia in caso di gioco d'azzardo sia tramite operatori fissi, sia tramite operatori on line, anche se in possesso di regolare concessione amministrativa rilasciata dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS). Sono esclusi dal divieto: i concorsi a premi, indetti ai sensi di quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430; le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficienza, indetti da associazioni o fondazioni, disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del codice civile, o dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni; lotteria nazionale denominata «Lotteria Italia»; la propaganda pubblicitaria relativa ai casinò di Saint Vincent, Campione d'Italia, San Remo e Venezia. Ai fini della presente legge si intende quale forma di pubblicità indiretta anche l'esposizione presso i punti di raccolta gestiti dagli operatori di cui all'articolo 2 di cartelli o di avvisi di qualsiasi natura volti a rendere pubbliche le vincite realizzate presso il punto di raccolta stesso.
2. Chi trasgredisce al divieto previsto dal comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro. Nel caso di violazione
1. La presente legge si applica:
a) agli operatori di gioco d'azzardo «fisso» che svolgono l'attività di offerta di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro, di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni;
b) agli operatori di gioco d'azzardo on line che svolgono l'attività di offerta, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro, di cui all'articolo 14, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni;
c) all'AAMS.
1. I giochi d'azzardo devono riportare le avvertenze generali e supplementari indicate nell'allegato 1 annesso alla presente legge.
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute redige un elenco dei sintomi correlati alla sindrome di gioco d'azzardo patologico e, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, un elenco dei rischi correlati a tale sindrome.
1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della salute, provvede a modificare il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002, al fine di inserire la sindrome da gioco d'azzardo patologico nell'ambito di applicazione dei livelli essenziali di assistenza.
2. Le regioni, entro tre mesi dall'inserimento della sindrome da gioco d'azzardo patologico nei livelli essenziali di assistenza, disposto ai sensi del comma 1, attivano, presso una struttura dedicata o presso i servizi per le tossicodipendenze, almeno un presidio regionale, e, entro un anno dalla medesima data, almeno un presidio per assicurare tale trattamento.
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute stabilisce i criteri per il riconoscimento dei centri e delle associazioni idonei al trattamento della sindrome da gioco d'azzardo patologico e approva i modelli per la richiesta di riconoscimento.
1. I prodotti non conformi a quanto prescritto dalla presente legge possono essere posti in commercio non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge.
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque fabbrica, immette sul mercato, importa o esporta prodotti non conformi a quanto prescritto dalla presente legge è punito con il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro.
2. Nei casi di gravità o di recidiva, i limiti minimo e massimo della sanzione indicati al comma 1 sono raddoppiati.
3. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria all'articolo 13 della medesima legge n. 689 del 1981, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denuncia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall'articolo 17 della citata legge n. 689 del 1981 è presentato al prefetto.