PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati).

      1. All'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto della Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, le parole: «, attribuito a liste di candidati concorrenti» sono soppresse;

          b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
      «2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico. Ogni circoscrizione è suddivisa in collegi uninominali pari alla metà dei seggi assegnati alla circoscrizione, con arrotondamento all'unità superiore. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, la ripartizione dei seggi è effettuata in ragione proporzionale, in sede di Ufficio centrale circoscrizionale, a norma degli articoli 77, 83 e 84, ferma restando l'elezione in ciascun collegio uninominale del candidato che ha riportato il maggior numero dei voti validi».

      2. Il comma 2 dell'articolo 4 del decreto della Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
      «2. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta contestuale della lista, ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, nonché del candidato nel collegio

 

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uninominale a essa collegato, contraddistinto dal medesimo contrassegno, da esprimere su un'unica scheda recante i contrassegni di ciascuna lista».

      3. Il primo comma dell'articolo 14 del decreto della Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
      «I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare liste di candidati e candidati nei collegi uninominali, devono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno unico con il quale dichiarano di voler distinguere le liste di candidati nelle singole circoscrizioni nonché i candidati nei singoli collegi uninominali. All'atto del deposito del contrassegno deve essere indicata la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato».

      4. All'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, dopo le parole: «La presentazione delle liste dei candidati, per l'attribuzione dei seggi con metodo proporzionale» sono inserite le seguenti: «e dei candidati nei collegi uninominali»;

          b) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La lista è formata da un numero di candidati non inferiore a due e non superiore alla metà dei seggi assegnati alla circoscrizione, con arrotondamento all'unità inferiore. Nella successione interna alla lista non possono esservi due candidati consecutivi del medesimo genere. In ogni gruppo di candidati nei collegi uninominali della circoscrizione nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi».

      5. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

 

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«Nessun candidato può essere compreso in liste con diversi contrassegni nella stessa o in altra circoscrizione, pena la nullità dell'elezione. Nessun candidato può essere incluso nelle liste con lo stesso contrassegno in più di una circoscrizione, pena la nullità dell'elezione; qualora, oltre a essere candidato nella lista, sia anche candidato in un collegio, a pena di nullità della candidatura, il collegio deve essere ricompreso nella medesima circoscrizione. Nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio uninominale, anche se di circoscrizioni diverse, pena la nullità della candidatura».
      6. Al primo comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, dopo le parole: «Le liste dei candidati» sono inserite le seguenti: «e le candidature nei collegi uninominali».
      7. Al comma 2 dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Accanto ad ogni contrassegno sono riportati il cognome e il nome del rispettivo candidato nel collegio uninominale e, al di sotto, il cognome e il nome dei candidati della relativa lista circoscrizionale».
      8. Il numero 2) del comma 1 dell'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
      «2) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché il totale dei voti validi della circoscrizione».

      9. L'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
      «Art. 83. – 1. L'ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

          1) determina la cifra nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla

 

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somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;

          2) individua le liste che hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi nonché le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che hanno conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione;

          3) comunica ai singoli uffici centrali circoscrizionali l'elenco delle liste di cui al numero 2)».

      10. L'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
      «Art. 84. – 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 1, numero 3):

          1) proclama eletto in ciascun collegio uninominale, in conformità ai risultati accertati, il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi;

          2) determina la cifra individuale di ogni candidato presentatosi in uno dei collegi uninominali della circoscrizione e non proclamato eletto ai sensi del numero 1). Tale cifra è determinata moltiplicando per cento il numero dei voti validi ottenuti e dividendo il prodotto per il numero complessivo dei voti validi nel collegio uninominale;

          3) per ciascuna delle liste comprese nell'elenco di cui all'articolo 83, comma 1, numero 3), determina la graduatoria dei candidati nei collegi uninominali, a essa collegati, non proclamati eletti ai sensi del numero 1), disponendoli nell'ordine delle

 

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rispettive cifre individuali; a parità di cifra individuale prevale il candidato di sesso femminile e, se dello stesso sesso, il più giovane di età;

          4) per ciascuna delle liste comprese nell'elenco di cui all'articolo 83, comma 1, numero 3), divide la cifra elettorale circoscrizionale successivamente per 1, 2, 3, 4, ... fino a concorrenza dei seggi complessivamente assegnati alla circoscrizione. I seggi sono attribuiti, fatto salvo quanto previsto dai numeri 5) e 6), alle liste cui corrispondono nell'ordine i più alti quozienti ottenuti da tali divisioni. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio;

          5) al numero dei seggi attribuito a ciascuna lista ai sensi del numero 4) sottrae il numero di seggi conseguiti dai candidati nei collegi uninominali collegati alla lista medesima;

          6) qualora il numero di seggi conseguito nei collegi uninominali dai candidati collegati ad una lista sia superiore al numero di seggi attribuito alla medesima lista ai sensi del numero 4), fermi restando i seggi conseguiti nei collegi uninominali dai candidati collegati a tale lista, si procede a una nuova ripartizione dei seggi restanti tra le altre liste, ripetendo le operazioni di cui al numero 4) e al numero 5);

          7) proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto ai sensi del numero 5), i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine di presentazione. Se qualcuno tra essi è già stato proclamato eletto ai sensi del numero 1), proclama eletti i candidati che seguono nell'ordine progressivo di presentazione. Qualora a una lista spettino più seggi di quanti siano i suoi candidati, proclama eletti, fino a concorrenza del numero dei seggi spettanti ai sensi del numero 5) e seguendo l'ordine delle rispettive cifre individuali, i candidati della graduatoria di cui al numero 3) che non risultino già proclamati eletti;

 

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          8) comunica all'ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, le risultanze delle operazioni di cui al presente comma, ai fini di cui all'articolo 84-bis».

      11. Dopo l'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come da ultimo sostituito dal presente articolo, è inserito il seguente:
      «Art. 84-bis.1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali:

          1) qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti in quella medesima circoscrizione ai sensi dell'articolo 84, comma 1, numero 7), assegna i seggi alla lista nelle altre circoscrizioni della stessa regione o, in mancanza, delle altre regioni, ove la stessa lista abbia i più alti quozienti non utilizzati per l'assegnazione dei seggi, ai sensi dell'articolo 84, comma 1, numero 4). Qualora ciò non sia possibile, per esaurimento dei candidati o per assenza della lista nelle altre circoscrizioni, i seggi sono attribuiti nella circoscrizione originaria alle altre liste che hanno ottenuto i più alti quozienti non utilizzati per l'assegnazione dei seggi, ai sensi dell'articolo 84, comma 1, numero 4);

          2) comunica l'esito delle operazioni di cui al numero 1) agli Uffici elettorali circoscrizionali ai fini delle relative proclamazioni».

      12. Al comma 2 dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, le parole: «di cui all'articolo 84, commi 2, 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 84-bis, comma 1».
      13. La tabella A allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della

 

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Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è sostituita dalla tabella A di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge.

Art. 2.
(Modifiche al sistema di elezione del Senato della Repubblica).

      1. All'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto legislativo n. 533 del 1993», sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con lo stesso decreto, i seggi assegnati a ciascuna regione sono ripartiti tra le circoscrizioni di cui alla tabella 1 allegata al presente testo unico, dividendo il numero degli abitanti della regione, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, riportato nella più recente pubblicazione dell'Istituto nazionale di statistica, per il numero del seggi assegnati alla regione stessa e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti»

          b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
      «2. Ogni circoscrizione è suddivisa in collegi uninominali pari alla metà dei seggi assegnati alla circoscrizione, con arrotondamento all'unità superiore. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale a norma degli articoli 16 e 17, ferma restando l'elezione in ciascun collegio uninominale del candidato che ha riportato il maggior numero di voti validi».

      2. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 533 del 1993, e successive modificazioni, le parole: «nelle circoscrizioni regionali» sono sostituite dalle

 

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seguenti: «nelle circoscrizioni di ciascuna regione».
      3. All'articolo 7 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «1-bis. Presso la corte d'appello o il tribunale nella cui giurisdizione è il comune capoluogo della circoscrizione elettorale è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l'ufficio elettorale circoscrizionale, composto da tre magistrati, dei quali uno con funzione di presidente, scelti dal presidente della corte d'appello o del tribunale».

      4. All'articolo 9 del decreto legislativo n. 533 del 1993, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, dopo le parole: «delle liste dei candidati» sono inserite le seguenti: «e delle candidature nei collegi uninominali»;

          b) al comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La lista è formata da un numero di candidati non inferiore a due e non superiore alla metà dei seggi assegnati alla circoscrizione, con arrotondamento all'unità inferiore»;

          c) al comma 5, le parole: «per ciascuna regione alla cancelleria della corte d'appello o del tribunale sede dell'ufficio elettorale regionale» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuna circoscrizione alla cancelleria della corte d'appello o del tribunale sede dell'ufficio elettorale circoscrizionale».

      5. All'articolo 10 del decreto legislativo n. 533 del 1993, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) ai commi 1, 2, 4 e 5, le parole: «ufficio elettorale regionale» sono sostituite dalle seguenti: «ufficio elettorale circoscrizionale»;

          b) al comma 5, dopo le parole: «delle liste di candidati» sono inserite le seguenti: «e delle candidature nei collegi uninominali»;

 

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          c) al comma 7, le parole: «uffici elettorali regionali» sono sostituite dalle seguenti: «uffici elettorali circoscrizionali».

      6. All'articolo 11 del decreto legislativo n. 533 del 1993, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, le parole: «L'ufficio elettorale regionale» sono sostituite dalle seguenti: «L'ufficio elettorale circoscrizionale»;

          b) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Accanto ad ogni contrassegno sono riportati il cognome e il nome del rispettivo candidato nel collegio uninominale e, al di sotto, il cognome e il nome dei candidati della relativa lista circoscrizionale».

      7. All'articolo 12, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 533 del 1933, e successive modificazioni, dopo le parole: «gli uffici elettorali regionali» sono inserite le seguenti: «e circoscrizionali».
      8. All'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 533 del 1993, e successive modificazioni, le parole: «circoscrizione regionale» sono sostituite dalle seguenti: «circoscrizione elettorale».
      9. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 533 del 1993, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e il cognome e il nome del candidato nel collegio uninominale».
      10. L'articolo 16 del decreto legislativo n. 533 del 1993, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
      «Art. 16. – 1. L'ufficio elettorale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

          a) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data

 

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dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione;

          b) comunica all'ufficio elettorale regionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché il totale dei voti validi della circoscrizione».

      11. L'articolo 17 del decreto legislativo n. 533 del 1993, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
      «Art. 17. – 1. L'ufficio elettorale regionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli uffici elettorali circoscrizionali della regione:

          a) determina la cifra elettorale regionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;

          b) individua le liste che hanno conseguito almeno il 3 per cento dei voti validi espressi a livello regionale;

          c) comunica ai singoli uffici elettorali circoscrizionali l'elenco delle liste di cui alla lettera b)».

      12. L'articolo 17-bis del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:
      «Art. 17-bis. – 1. L'ufficio elettorale circoscrizionale, ricevute da parte dell'ufficio elettorale regionale le comunicazioni di cui all'articolo 17, comma 1, lettera c):

          a) proclama eletto in ciascun collegio uninominale, in conformità ai risultati accertati, il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi, escludendo i candidati collegati a liste non comprese nell'elenco di cui all'articolo 17, comma 1, lettera c);

          b) determina la cifra individuale di ogni candidato presentatosi in uno dei collegi uninominali della circoscrizione e

 

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non proclamato eletto ai sensi della lettera a). Tale cifra è determinata moltiplicando per cento il numero dei voti validi ottenuti e dividendo il prodotto per il numero complessivo dei voti validi nel collegio uninominale;

          c) per ciascuna delle liste comprese nell'elenco di cui all'articolo 17, comma 1, lettera c), determina la graduatoria dei candidati nei collegi uninominali, a essa collegati, non proclamati eletti ai sensi della lettera a) dal presente comma disponendoli nell'ordine delle rispettive cifre individuali; a parità di cifra individuale prevale il candidato di sesso femminile e, se dello stesso sesso, il più giovane di età;

          d) per ciascuna delle liste comprese nell'elenco di cui all'articolo 17, comma 1, lettera c), divide la cifra elettorale circoscrizionale successivamente per 1, 2, 3, 4, ... fino a concorrenza dei seggi complessivamente assegnati alla circoscrizione. I seggi sono attribuiti, fatto salvo quanto previsto dalle lettere e) e f), alle liste cui corrispondono nell'ordine i più alti quozienti ottenuti da tali divisioni. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio;

          e) al numero dei seggi attribuito a ciascuna lista ai sensi della lettera d) sottrae il numero di seggi conseguiti dai candidati nei collegi uninominali collegati alla lista medesima;

          f) qualora il numero di seggi conseguito nei collegi uninominali dai candidati collegati a una lista sia superiore al numero di seggi attribuito alla medesima lista ai sensi della lettera d), fermi restando i seggi conseguiti nei collegi uninominali dai candidati collegati a tale lista, procede a una nuova ripartizione dei seggi restanti tra le altre liste, ripetendo le operazioni di cui alle lettere d) ed e);

          g) proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto ai sensi della lettera e), i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine di presentazione.

 

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Se qualcuno tra essi è già stato proclamato eletto ai sensi della lettera a), proclama eletti i candidati che seguono nell'ordine progressivo di presentazione. Qualora a una lista spettino più seggi di quanti siano i suoi candidati, proclama eletti, fino a concorrenza del numero dei seggi spettanti ai sensi della lettera e) e seguendo l'ordine delle rispettive cifre individuali, i candidati della graduatoria di cui alla lettera c) che non risultano già proclamati eletti;

          h) comunica all'ufficio elettorale regionale, a mezzo di estratto del verbale, le risultanze delle operazioni di cui al presente comma, ai fini di cui all'articolo 17-ter».

      13. Dopo l'articolo 17-bis del decreto legislativo n. 533 del 1993, come sostituito dal presente articolo, è inserito il seguente:
      «Art. 17-ter.1. L'ufficio elettorale regionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli uffici elettorali circoscrizionali ai sensi dell'articolo 17-bis, comma 1, lettera h):

          a) qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi a essa spettanti in quella medesima circoscrizione ai sensi dell'articolo 17-bis, comma 1, lettera g), assegna i seggi alla lista nelle altre circoscrizioni della regione, ove la stessa lista abbia i più alti quozienti non utilizzati per l'assegnazione dei seggi, ai sensi dell'articolo 17-bis comma 1, lettera d). Qualora ciò non sia possibile, per esaurimento dei candidati o in assenza della lista nelle altre circoscrizioni, i seggi sono attribuiti nella circoscrizione originaria alle altre liste che hanno ottenuto i più alti quozienti non utilizzati per l'assegnazione dei seggi, ai sensi dell'articolo 17-bis, comma 1, lettera d);

          b) comunica l'esito delle operazioni di cui alla lettera a) agli uffici elettorali circoscrizionali ai fini delle relative proclamazioni».

 

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      14. All'articolo 18 del decreto legislativo n. 533 del 1993, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 01, la parola: «regionale» è sostituita dalla seguente: «circoscrizionale»;

          b) al comma 1, dopo le parole: «dell'ufficio elettorale regionale» sono inserite le seguenti: «e dell'ufficio elettorale circoscrizionale».

      15. Al comma 2 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 533 del 1993, e successive modificazioni, le parole: «ai sensi dell'articolo 17, comma 8» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 17-ter, comma 1, lettera a)».
      16. Alla tabella A allegata al decreto legislativo n. 533 del 1993, e successive modificazioni, è premessa la tabella 1 di cui all'allegato 2 annesso alla presente legge.

Art. 3.
(Delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) i collegi sono costituiti garantendo la coerenza del relativo bacino territoriale e di norma la sua omogeneità economico-sociale e le sue caratteristiche storico-culturali; essi hanno un territorio continuo salvo il caso in cui il territorio comprende porzioni insulari. I collegi, di norma, non possono includere il territorio di comuni appartenenti a province diverse, né dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendono al loro interno più collegi. In quest'ultimo caso, ove possibile, il comune deve essere suddiviso

 

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in collegi formati nell'ambito del comune medesimo o della medesima città metropolitana istituita ai sensi dell'articolo 23 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Nelle zone in cui sono presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai princìpi e criteri direttivi indicati nella presente lettera, deve tener conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;

          b) la popolazione di ciascun collegio può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della circoscrizione non oltre il 10 per cento, in eccesso o in difetto. Tale media si ottiene dividendo la cifra della popolazione della circoscrizione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, per il numero dei collegi uninominali compresi nella circoscrizione. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto nella lettera a) per le zone in cui sono presenti minoranze linguistiche riconosciute, gli scarti dalla media circoscrizionale della popolazione sono giustificati non oltre il limite del 15 per cento, in eccesso o in difetto.

      2. Il Governo predispone lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 sulla base delle indicazioni formulate, entro due mesi dal suo insediamento, da una Commissione, nominata dai Presidenti delle Camere, composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci docenti universitari o altri esperti in materie attinenti ai compiti che la Commissione è chiamata a svolgere.
      3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, corredato dei pareri espressi, entro quindici giorni dall'invio, dai consigli regionali e da quelli delle province autonome di Trento e di Bolzano sulle indicazioni formulate dalla Commissione di cui al comma 2, prima della sua approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, è trasmesso alle Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia: qualora lo schema si discosti

 

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dalle indicazioni formulate dalla citata Commissione, il Governo ne comunica i motivi alle Camere; il parere deve essere espresso entro venti giorni dalla ricezione dello schema. Qualora il decreto non sia conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto legislativo nella Gazzetta Ufficiale, invia alle Camere una relazione contenente adeguata motivazione.
      4. Si prescinde dai pareri di cui al comma 3 qualora gli stessi non siano espressi entro i termini ivi stabiliti.
      5. All'inizio di ogni legislatura i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica provvedono alla nomina di una Commissione per la verifica e la revisione dei collegi elettorali, composta ai sensi comma del comma 2. Dopo ogni censimento generale, e ogni qualvolta ne avverte la necessità, la Commissione formula le indicazioni per la revisione dei collegi elettorali, secondo i princìpi e i criteri direttivi di cui al presente articolo, e ne riferisce ai Presidenti delle Camere. Alla revisione delle circoscrizioni e dei collegi elettorali in Italia e nella circoscrizione Estero si procede, altresì, con disposizioni di legge, nel caso di modifica costituzionale avente ad oggetto il numero dei parlamentari o in conseguenza di nuova disciplina sull'esercizio del voto da parte degli italiani all'estero.
 

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Allegato 1
(Articolo 1, comma 12)

«Tabella A

CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI

Circoscrizione

Sede Ufficio centrale circoscrizionale
Regione Piemonte
1) Province di Novara, Biella, Verbano-Cusio Ossola, Vercelli

Novara
2) Provincia di Torino (escluso comune di Torino)

Torino
3) Provincia di Torino (solo comune di Torino)

Torino
4) Province di Cuneo, Asti, Alessandria

Alessandria
Regione Lombardia
5) Province di Varese, Como, Sondrio Varese

Varese
6) Province di Monza Brianza, Lecco

Monza
7) Provincia di Milano (escluso comune di Milano)

Milano
8) Provincia di Milano (solo comune di Milano)

Milano
9) Provincia di Bergamo

Bergamo
10) Provincia di Brescia

Brescia
11) Province di Pavia, Cremona, Lodi, Mantova

Pavia
Regione Trentino-Alto Adige Südtirol
12) Province di Trento e Bolzano

Trento
Regione Veneto
13) Province di Belluno e Vicenza

Vicenza
14) Province di Treviso e Venezia

Venezia
15) Provincia di Padova

Padova
16) Province di Verona e Rovigo

Verona
Regione Friuli Venezia Giulia
17) Province di Trieste, Gorizia, Pordenone, Udine

Trieste
Regione Liguria
18) Province di Genova, Imperia, La Spezia, Savona

Genova
Regione Emilia-Romagna
19) Province di Parma, Piacenza, Reggio Emilia

Parma
 

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20) Province di Bologna e Modena

Bologna
21) Province di Forlì-Cesena, Ferrara, Ravenna, Rimini

Forlì
Regione Toscana
22) Province di Massa Carrara, Lucca, Pisa, Pistoia

Pisa
23) Province di Livorno, Arezzo, Siena, Grosseto

Firenze
24) Province di Firenze e Prato

Siena
Regione Umbria
25) Province di Perugia e Terni

Perugia
Regione Marche
26) Province di Ancona, Ascoli, Fermo, Macerata, Pesaro-Urbino

Ancona
Regione Lazio
27) Provincia di Roma (escluso il comune di Roma, Ciampino e Fiumicino)

Roma
28) Comune di Roma (ex collegi uninominali del decreto legislativo n. 536 del 1993, numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12)

Roma
29) Comune di Roma, ex collegi uninominali n. 536 del 1993, numeri 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24)

Roma
30) Province di Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo

Frosinone
Regioni Abruzzo e Molise
31) Province di L'Aquila, Chieti, Pescara, Teramo, Campobasso, Isernia

L'Aquila
Regione Campania
32) Province di Benevento, Caserta

Benevento
33) Provincia di Napoli (ex collegi uninominali del decreto legislativo n. 536 del 1993, numeri, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16)

Napoli
34) Provincia di Napoli (ex collegi uninominali del decreto legislativo n. 536 del 1993, numeri 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25)

Napoli
35) Provincia di Napoli (solo comune di Napoli e Ischia)

Napoli
36) Province di Salerno e Avellino

Salerno
Regione Puglia
37) Province di Foggia, Barletta Andria, Trani

Foggia
38) Provincia di Bari

Bari
39) Province di Taranto, Brindisi

Taranto
40) Provincia di Lecce

Lecce
Regione Basilicata
41) Province di Potenza, Matera

Potenza
 

Pag. 23

Regione Calabria
42) Province di Cosenza e Crotone

Cosenza
43) Province di Catanzaro, Reggio Calabria, Vibo Valentia

Catanzaro
Regione Sicilia
44) Provincia di Palermo

Palermo
45) Province di Agrigento, Trapani, Caltanissetta

Agrigento
46) Province di Messina, Enna, Ragusa

Catania
47) Province di Siracusa e Catania

Siracusa
Regione Sardegna
48) Province di Cagliari, Carbonia-Iglesias, Medio Campidano, Oristano, Sassari, Olbia Tempio, dell'Ogliastra, Nuoro

Cagliari
Regione Valle d'Aosta
49) Provincia di Aosta

Aosta

».            

 

Pag. 24

Allegato 2
(Articolo 2, comma 16)

«Tabella A

CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI

Circoscrizione numero di seggi

Sede Ufficio elettorale circoscrizionale
Regione Piemonte
1) Provincia di Torino

Torino
2) Province di Novara, Cuneo, Alessandria, Asti, Biella, Verbano Cusio Ossola, Vercelli

Novara
Regione Lombardia
1) Provincia di Milano

Milano
2) Province di Varese, Como, Lecco, Monza Brianza, Sondrio

Varese
3) Province di Brescia, Bergamo

Brescia
4) Province di Pavia, Cremona, Lodi, Mantova

Pavia
Regione Veneto
1) Province di Belluno, Vicenza, Treviso, Venezia

Venezia
2) Province di Padova, Verona, Rovigo

Verona
Regione Friuli Venezia Giulia
1) Province di Trieste, Gorizia, Pordenone, Udine

Trieste
Regione Liguria
1) Province di Genova, Imperia, La Spezia, Savona

Genova
Emilia Romagna
1) Province di Parma, Piacenza, Modena, Reggio Emilia

Parma
2) Province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Rimini

Bologna
Regione Toscana
1) Province di Pisa, Massa Carrara, Lucca, Pistoia, Livorno, Grosseto

Pisa
2) Province di Firenze, Prato, Arezzo

Firenze
Regione Umbria
1) Province di Perugia, Terni

Perugia
Regione Marche
1) Province di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro e Urbino

Ancona
 

Pag. 25

Regione Lazio
1) Provincia di Roma

Roma
2) Province di Latina, Frosinone, Rieti, Viterbo

Latina
Regione Abruzzo
1) Province di L'Aquila, Chieti, Pescara, Teramo

L'Aquila
Regione Molise
1) Province di Campobasso, Isernia

Campobasso
Regione Campania
1) Provincia di Napoli

Napoli
2) Province di Salerno, Avellino, Benevento, Caserta

Salerno
Regione Puglia
1) Province di Bari, Barletta-Andria-Trani, Foggia

Bari
2) Province di Lecce, Taranto, Brindisi

Lecce
Regione Basilicata
1) Province di Potenza, Matera

Potenza
Regione Calabria
1) Province di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia

Catanzaro
Regione Sicilia
1) Province di Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Trapani

Palermo
2) Province di Catania, Messina, Enna, Ragusa, Siracusa

Catania
Regione Sardegna
1) Province di Cagliari, Sassari, Nuoro, Oristano, dell'Ogliastra, Olbia Tempio, Carbonia-Iglesias, Medio Campidano

Cagliari.
Regione Valle d'Aosta
1) Provincia di Aosta

Aosta

».