PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Legge annuale per l'incentivo e lo sviluppo dei servizi digitali).

      1. Lo Stato promuove lo sviluppo dell'economia e della cultura digitali, definisce politiche di incentivo alla domanda di servizi digitali e favorisce l'alfabetizzazione informatica, nonché la ricerca e l'innovazione tecnologiche, quali fattori essenziali di progresso e opportunità di arricchimento economico, culturale e civile.
      2. Ai fini e per gli effetti di cui al comma 1, entro il 30 aprile di ogni anno, il Governo, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e tenuto conto delle segnalazioni eventualmente trasmesse dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), numero 1), della legge 31 luglio 1997, n. 249, presenta alle Camere il disegno di legge annuale per l'incentivo e lo sviluppo dei servizi digitali.
      3. Il disegno di legge di cui al comma 2 contiene:

          a) disposizioni per rimuovere gli ostacoli legislativi e amministrativi allo sviluppo dei servizi digitali e per promuovere in tutti i settori di competenza della pubblica amministrazione lo sviluppo di tali servizi;

          b) una o più deleghe al Governo per l'adozione di decreti legislativi, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge annuale di cui al comma 2, ai fini di cui al comma 1;

 

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          c) l'autorizzazione all'adozione di regolamenti, decreti ministeriali e altri atti, ai fini di cui al comma 1;

          d) disposizioni recanti i princìpi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano devono esercitare le proprie competenze negli ambiti di attività disciplinati dalla presente legge e dalla legge annuale di cui al comma 2;

          e) norme modificative di disposizioni contenute in leggi previgenti che disciplinano l'accesso ai servizi della pubblica amministrazione, in attuazione delle finalità di cui al comma 1 e con esplicita indicazione delle norme da modificare o da abrogare.

      4. Il Governo allega al disegno di legge annuale di cui al comma 2 una relazione di accompagnamento che evidenzia:

          a) lo stato di conformità dell'ordinamento interno ai princìpi dell'Unione europea in materia di servizi della società dell'informazione, nonché alle politiche europee in materia di mercato unico digitale, di interoperabilità e standard, di sicurezza delle reti, di rete internet ultraveloce, di ricerca ed innovazione, nonché di alfabetizzazione tecnologica;

          b) lo stato di attuazione degli interventi previsti nelle precedenti leggi annuali per l'incentivo e lo sviluppo dei servizi digitali, indicando gli effetti che ne sono derivati per i cittadini, per le imprese e per la pubblica amministrazione;

          c) l'elenco delle segnalazioni e dei pareri trasmessi nell'anno dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), numero 1), della legge 31 luglio 1997, n. 249, con l'indicazione motivata delle segnalazioni cui non si è dato seguito.

      5. Ai fini della presente legge per pubblica amministrazione si intendono le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

 

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Art. 2.
(Servizi digitali al cittadino).

      1. Entro il 30 settembre 2012, le pubbliche amministrazioni devono dotarsi delle regole di protezione e di sicurezza indicate dal decreto del Ministro dell'interno, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie e del Ministro dell'economie e delle finanze 9 dicembre 2004, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 18 dicembre 2004, ai fini della fornitura dei servizi digitali di cui al presente articolo.
      2. Entro il 31 gennaio 2014, le pubbliche amministrazioni rendono disponibile l'accesso personalizzato ai propri servizi in modalità digitale. Tale accesso, in tutti i casi in cui è tecnicamente possibile, è integralmente sostitutivo dei servizi di sportello prestati. Un piano di switch off dei servizi digitali per aree territoriali è predisposto per il 2013 dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.
      3. Entro la data di cui al comma 2, le pubbliche amministrazioni rendono disponibile al pubblico un numero di postazioni gratuite e assistite, in proporzione all'utenza potenziale dell'ente, di accesso alla rete internet per la richiesta e per la fornitura dei servizi digitali di cui al presente articolo. Le postazioni di cui al presente comma possono essere collocate anche presso luoghi aperti al pubblico, di grandi frequentazione e passaggio, pubblici e privati, quali aree pedonali, parchi, centri commerciali, uffici postali e scuole.
      4. Entro i novanta giorni precedenti il termine di cui al comma 1, ciascuna pubblica amministrazione rende noto sul proprio sito web, in formato standard, l'elenco dei servizi digitali disponibili; le modalità di fruizione di tali servizi, con l'indicazione dei servizi prestati gratuitamente e dei servizi per l'accesso ai quali è previsto il pagamento di imposte, bolli o diritti a qualunque titolo; le eventuali limitazioni; ogni altra informazione utile ad assicurare l'accesso e la fruibilità dei medesimi servizi.

 

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      5. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3 e 4 costituiscono princìpi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano le proprie competenze al fine di assicurare l'adempimento delle disposizioni ivi contenute da parte delle pubbliche amministrazioni locali.

Art. 3.
(Sanità digitale).

      1. A partire dal 1o gennaio 2013, in attuazione dell'articolo 11, comma 16, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la compilazione delle ricette mediche da parte dei medici di base e dei pediatri del Servizio sanitario nazionale, per la trasmissione al portale web del Ministero della salute, è effettuata solo con modalità telematica, fatto salvo il diritto dei pazienti di ottenere, a richiesta, copia cartacea della prescrizione e, comunque, il rilascio di una ricevuta che riporta il contenuto della prescrizione.
      2. Dalla data di cui al comma 1, le farmacie rilasciano i farmaci prescritti anche dietro presentazione della tessera sanitaria, previa acquisizione della prescrizione digitale dal portale web del Ministero della salute.
      3. A partire dal 1o gennaio 2014 è fatto obbligo alle strutture sanitarie di rilasciare la cartella clinica elettronica ai cittadini che la richiedono.
      4. Il Ministero dell'economia e delle finanze stabilisce, entro il 30 giugno 2012, le regole di funzionamento del servizio telematico di cui al presente articolo adottando, in quanto compatibili, le regole tecniche di cui all'allegato 1 annesso al decreto del Ministro della salute 26 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010.

Art. 4.
(Contributo in favore delle famiglie prive di connessione alla rete internet).

      1. A decorrere dal 1o gennaio 2013, alle utenze telefoniche fisse alle quali non è

 

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mai stata associata una connessione alla rete internet, il cui titolare persona fisica, risulta avere un reddito familiare inferiore a 20.000 euro e nel cui stato di famiglia è presente un minorenne che ha compiuto il quattordicesimo anno di età, è concesso un contributo, una tantum, per la stipula di un contratto di accesso a una connessione base alla rete internet a banda larga pari a 50 euro. Il contributo è corrisposto entro il 31 dicembre 2012 ed è erogato sotto forma di riduzione all'acquisto del prezzo di vendita, al netto dei costi di gestione.
      2. Il contributo di cui al presente articolo è concesso nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006 e non è cumulabile con altri benefìci previsti sul medesimo bene dalle disposizioni vigenti.
      3. Per l'erogazione del contributo di cui al presente articolo il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi della collaborazione di organismi esterni alla pubblica amministrazione, anche stranieri, dotati di esperienza tecnologica e informatica tale da assicurare, per le specificità del servizio richiesto, una diffusa operatività sul territorio, mediante strumenti convenzionali, non esclusi quelli eventualmente già in atto con lo Stato italiano, con i quali sono regolati i reciproci rapporti nell'ambito della gestione dei contributi e le relative modalità attuative.
      4. I fondi necessari per l'erogazione del contributo sono trasferiti all'organismo di cui al comma 4 in relazione all'effettiva erogazione dello stesso contributo.
      5. In caso di assenza di uno o più requisiti per l'erogazione del contributo, ovvero di documentazione incompleta o irregolare ovvero di mancato rispetto di quanto previsto dal comma 3, per fatti non sanabili comunque imputabili ai soggetti responsabili delle operazioni di vendita, il Ministero dello sviluppo economico procede alla revoca del contributo ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
      6. Le disposizioni di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto
 

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del Ministro dello sviluppo economico, da emanare nei novanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.
(Misure di riduzione dell'imposta sul valore aggiunto).

      1. Alle transazioni commerciali effettuate attraverso la rete internet, con esclusione delle transazioni che concernono prodotti pornografici, ovvero prodotti il cui uso è comunque vietato ai minori di diciotto anni, ovvero bevande contenenti alcool, si applica l'aliquota ridotta prevista dal secondo comma dell'artico 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
      2. Rimane determinata ai sensi della tabella A, parte II, numero 18), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto applicabile alle cessioni, effettuate attraverso la rete internet, dei beni, anche in formato elettronico, indicati nel medesimo numero 18).
      3. Le disposizioni dell'articolo 74, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di trattamento fiscale riservato al settore editoriale, si applicano anche alle cessioni effettuate attraverso la rete internet dei prodotti editoriali definiti dall'articolo 1 della legge 7 marzo 2001, n. 62, anche in formato elettronico.
      4. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata alla preventiva approvazione da parte del Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.

Art. 6.
(Agevolazioni in favore dei giovani imprenditori).

      1. Lo Stato promuove i progetti presentati dalle piccole e medie imprese costituite

 

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da giovani imprenditori, finalizzati alla creazione e allo sviluppo di attività nel settore delle nuove tecnologie.
      2. Ai progetti di cui al presente articolo si applica, con le modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 dicembre 2012, un credito d'imposta commisurato agli investimenti effettuati.
      3. L'accesso al reddito d'imposta è riservato ad aspiranti giovani imprenditori di età inferiore a trentacinque anni che hanno registrato presso la competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura la propria attività d'impresa nei sei mesi precedenti la presentazione della domanda. In caso di attività d'impresa esercitata in forma societaria, tutti i soci dell'impresa devono avere un'età inferiore a trentacinque anni.
      4. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo di garanzia per la fornitura di una garanzia sussidiaria a quella ipotecaria per i mutui relativi all'acquisto, all'ampliamento e all'ammodernamento delle dotazioni tecnologiche funzionali alla realizzazione dei progetti di cui al presente articolo.
      5. Le pubbliche amministrazioni riservano una quota non inferiore al 5 per cento della propria spesa in prodotti e servizi digitali a beneficio dei progetti di cui al comma 1.

Art. 7.
(Incentivi alla diffusione di dispositivi di POS per pagamenti con modalità informatiche).

      1. Ai titolari degli esercizi commerciali che si dotano di dispositivi di punti vendita (POS) abilitati a ricevere e ad autenticare pagamenti con modalità senza contatto, di seguito denominate «informatiche», si applica una detrazione d'imposta pari al costo degli investimenti sostenuti a tale fine.
      2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7

 

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marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, a decorrere dal 1o gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni assicurano che l'effettuazione dei pagamenti ad esse a qualsiasi titolo dovuti nel territorio nazionale siano effettuabili anche tramite dispositivi di POS abilitati a ricevere e ad autenticare pagamenti con modalità informatiche.
      3. Le modalità per l'attuazione del comma 2 del presente articolo sono stabilite, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto emanato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.
      4. Le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alla disposizione del comma 2.

Art. 8.
(Rottamazione e rinnovo delle dotazioni tecnologiche familiari).

      1. Alle persone fisiche il cui reddito familiare risulta inferiore a 20.000 euro e nel cui stato di famiglia è presente un minorenne che ha compiuto il quattordicesimo anno di età è concesso, per l'anno 2013, un contributo, una tantum, di 100 euro per l'acquisto di un computer fisso o di un tablet di nuova generazione, a condizione che si proceda alla contestuale rottamazione del vecchio apparato in dotazione.
      2. Le modalità per l'attuazione del comma 1 sono stabilite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione da emanare entro il 30 settembre 2012. Il decreto stabilisce in particolare, i termini, le condizioni e le modalità di accesso al contributo e di effettuazione della rottamazione, nonché i requisiti tecnici minimi delle apparecchiature di nuova generazione oggetto del contributo e gli accessori eventualmente compresi.

 

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Art. 9.
(Sviluppo delle infrastrutture).

      1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e in deroga a quanto stabilito dall'articolo 93, comma 2, secondo periodo, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, i comuni e le province non applicano, per l'occupazione del suolo e del sottosuolo con reti e con impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, ovvero il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, calcolato secondo quanto previsto dal comma 2, lettera e), del medesimo articolo, ovvero dell'eventuale contributo una tantum per spese di costruzione delle gallerie di cui all'articolo 47, comma 4, del predetto decreto legislativo n. 507 del 1993. Sono altresì esonerati dai predetti oneri i tratti di reti metalliche che sono conferiti o comunque interessati da progetti, da piani o da altre operazioni comunque denominate che ne prevedono la dismissione e la sostituzione con nuove infrastrutture in fibra ottica.
      2. I comuni istituiscono il catasto delle infrastrutture civili esistenti. A tal fine i titolari di dette infrastrutture ovvero i loro concessionari, entro il 30 giugno 2012, presentano ai comuni, su supporto informatico, la documentazione cartografica con l'indicazione dell'ubicazione e del dimensionamento delle infrastrutture gestite. In occasione di interventi di realizzazione o di posa di nuove infrastrutture civili, la documentazione a tal fine depositata presso i comuni è corredata degli elaborati necessari all'aggiornamento del catasto, a cui il comune provvede con sollecitudine.

 

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Art. 10.
(Adozione del software libero).

      1. Le pubbliche amministrazioni utilizzano soluzioni basate su software libero, anche al fine di contenere e di razionalizzare la spesa pubblica e di favorire la possibilità di riuso e l'interoperabilità dei componenti, e adottano soluzioni informatiche basate su protocolli e su formati aperti di generale accettazione.
      2. Le istituzioni pubbliche e il Governo forniscono le proprie informazioni e i dati contenuti nelle proprie banche dati, nonché ogni altra informazione disponibile in modalità aperta e accessibile a tutti i cittadini.
      3. Lo Stato promuove l'interoperabilità tra le banche dati delle pubbliche amministrazioni. A tal fine, il Ministero della pubblica amministrazione e la semplificazione individua, allo scopo di assicurare l'economicità, l'efficienza e l'armonizzazione degli interventi, soluzioni applicative standard, replicabili ed utilizzabili da parte di ogni pubblica amministrazione.
      4. Le pubbliche amministrazioni, nella scelta dei programmi per elaboratore elettronico, indicano i motivi che impediscono l'adozione di soluzioni basate su software libero.
      5. Le pubbliche amministrazioni, nelle procedure ad evidenza pubblica, promuovono l'utilizzo di software libero e di formati aperti. A tal fine, i relativi bandi di gara possono prevedere l'assegnazione di punteggi aggiuntivi a beneficio dei soggetti che utilizzano queste soluzioni.

Art. 11.
(Programmi di alfabetizzazione informatica e di educazione ai nuovi media audiovisivi e radiofonici).

      1. Al fine di incentivare il più ampio utilizzo e la massima fruibilità dei servizi digitali della pubblica amministrazione, lo Stato promuove iniziative volte a favorire l'alfabetizzazione informatica dei cittadini,

 

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con particolare riguardo alle categorie a rischio di esclusione, attraverso la realizzazione di idonei percorsi formativi. Tali percorsi sono destinati, in particolare, alle categorie a rischio di esclusione digitale, nonché ai pubblici dipendenti addetti ad attività e servizi che richiedono specifiche competenze informatiche.
      2. In attuazione del comma 1, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono stabiliti i criteri di partecipazione ai percorsi formativi, i contenuti e le modalità di svolgimento degli stessi, nonché le modalità di utilizzo delle strutture e del personale pubblico necessario alla loro realizzazione.
      3. I percorsi formativi di cui al comma 2 sono svolti senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, mediante l'utilizzo delle strutture scolastiche pubbliche e con il ricorso a personale qualificato appartenente ai ruoli delle amministrazioni dello Stato.
      4. Le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni del comma 1 e coordinano la propria attività con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai fini della realizzazione, sul territorio di competenza, dei percorsi formativi di cui al comma 2.
      5. Il servizio pubblico generale radiotelevisivo garantisce, ai sensi dell'articolo 45, comma 2, lettera b), del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, la predisposizione di un'offerta di contenuti, organizzata in forma di percorso formativo organico, finalizzata all'alfabetizzazione informatica, nonché a una corretta educazione ai nuovi media audiovisivi.
      6. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce con proprio regolamento, l'ambito soggettivo, nonché i criteri e le modalità di estensione dell'applicazione della disposizione del comma 5 del
 

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presente articolo ad altri fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici in ambito nazionale, ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni.

Art. 12.
(Copertura finanziaria).

      1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 4 della presente legge, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 4 decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalle legge 22 maggio 2010, n. 73, e successive modificazioni, che, a tale fine, è incrementato di una somma pari a 15 milioni di euro.
      2. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, a esclusione dell'articolo 4, si provvede a valere sulle risorse finanziarie assegnate ai sensi dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni, al progetto «PC alle famiglie» non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge.