1. Ai fini della presente legge, si intende per:
a) «pelliccia»: una o più spoglie di animali sottoposte a un trattamento di concia o impregnate in modo tale da conservare inalterata la struttura naturale delle fibre, nonché gli articoli con esse fabbricati;
b) «pelle»: prodotti ottenuti dalla lavorazione di spoglie di animali sottoposte a trattamenti di concia o impregnate in modo tale da conservare inalterata la struttura naturale delle fibre, nonché agli articoli con esse fabbricati, compresi cuoio e altri nomi derivati o sinonimi;
c) «animale da pelliccia»: qualsiasi specie o razza di animali dei quali è utilizzata la pelliccia ottenuta come principale finalità o come prodotto derivato da altre attività, tra le quali, a titolo indicativo: Cane procione (Nyctereutes procyonoides), Capra della Mongolia (Ovis Steatopyga), Castorino (detto Nutria – Myocastor coypus), Castoro (Castor canadensis), Cincillà (Chinchilla laniger), Coniglio (detto Lapin – Oryctolagus cuniculus), Coyote (Canis latrans), Donnola (Mustela nivalis), Ermellino (Mustela erminea), Foca (Phocidae), Gatto leopardo (Prionailurus bengalensis), Karakul (detto Astrakhan o Agnello persiano – Ovis aries platyura), Lince (Lynx), Lontra (Lutra canadensis), Marmotta (Marmota marmota), Martora (Martes martes), Moffetta (o Skui), Ocelot (Felis pardalis), Ondatra (detto Topo muschiato – Ondatra zybethica), Opossum (Didelphis marsupialis), Procione (Procyon lotor), Puzzola (Mustela putorius), Scoiattolo (Sciurus carolinensis), Tasso (Meles meles), Visone (Mustela visori), Volpe (Vulpes vulpes), Zibellino (Martes zibellina). La stessa
d) «allevamento di animali da pelliccia»: qualsiasi attività, professionale o amatoriale, individuale o collettiva, volta alla generazione di animali con la principale finalità di utilizzare la loro pelle o pelliccia;
e) «principale finalità»: qualsiasi attività che apporta maggiore guadagno o profitto, determinata in base al criterio di redditività economica, e qualora non vi siano finalità di lucro, in base al criterio di utilità.
1. L'uccisione di animali finalizzata alla commercializzazione della loro pelliccia integra il reato di cui all'articolo 544-bis del codice penale.
2. Sono vietati l'allevamento e la cattura degli animali da pelliccia di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), nonché l'allevamento e la cattura di qualsiasi altro animale per la principale finalità di ottenere la sua pelle o pelliccia.
3. È altresì vietato produrre, esportare, importare, sfruttare economicamente o trasportare a qualunque titolo pelli o pellicce, di cui al comma 2, ricavate come principale finalità da animali da pelliccia allevati, catturati o uccisi in Italia.
1. Chiunque, alla data di entrata in vigore della presente legge, detiene a qualunque titolo uno o più animali da pelliccia, ovvero qualsiasi altro animale per la principale finalità di produrre pelle o pellicce, è tenuto, entro il 31 marzo 2014,
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 3 e il punto 22 dell'allegato annesso al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, e successive modificazioni, sono abrogati.
2. A decorrere dal 1o gennaio 2015, i codici della attività economiche ATECO 2007 01.49.2 e 01.49.20 relativi a «allevamento di animali da pelliccia» sono abrogati.
1. L'inosservanza delle disposizioni di cui alla presente legge è punita ai sensi dei
a) dopo il comma 2-bis sono inseriti i seguenti:
«2-ter. Chiunque alleva animali per la principale finalità di produrre pelle o pellicce è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi e con la multa da 1.000 a 5.000 euro per ciascun animale.
2-quater. Chiunque produce, esporta, importa, sfrutta economicamente o trasporta a qualunque titolo pelli o pellicce, ricavate da animali appositamente allevati, catturati o uccisi in Italia, è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 1.000 a 5.000 euro per ciascun animale»;
b) al comma 3, le parole: «consegue in ogni caso la confisca e la distruzione del materiale di cui ai commi 1 e 2-bis» sono sostituite dalle seguenti: «consegue in ogni caso la confisca e la distruzione del materiale di cui ai commi 1, 2-bis, 2-ter e 2-quater»;
c) al comma 3-bis, le parole: «per i reati previsti dai commi 1 e 2-bis» sono sostituite dalle seguenti: «per i reati previsti dai commi 1, 2-bis, 2-ter e 2-quater».
1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate, a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
1. Le disposizioni di cui alla presente legge entrano vigore il trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della medesima legge nella Gazzetta Ufficiale.