PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Definizioni)

      1. Ai fini della presente legge, si intende per:

          a) «pelliccia»: una o più spoglie di animali sottoposte a un trattamento di concia o impregnate in modo tale da conservare inalterata la struttura naturale delle fibre, nonché gli articoli con esse fabbricati;

          b) «pelle»: prodotti ottenuti dalla lavorazione di spoglie di animali sottoposte a trattamenti di concia o impregnate in modo tale da conservare inalterata la struttura naturale delle fibre, nonché agli articoli con esse fabbricati, compresi cuoio e altri nomi derivati o sinonimi;

          c) «animale da pelliccia»: qualsiasi specie o razza di animali dei quali è utilizzata la pelliccia ottenuta come principale finalità o come prodotto derivato da altre attività, tra le quali, a titolo indicativo: Cane procione (Nyctereutes procyonoides), Capra della Mongolia (Ovis Steatopyga), Castorino (detto Nutria – Myocastor coypus), Castoro (Castor canadensis), Cincillà (Chinchilla laniger), Coniglio (detto LapinOryctolagus cuniculus), Coyote (Canis latrans), Donnola (Mustela nivalis), Ermellino (Mustela erminea), Foca (Phocidae), Gatto leopardo (Prionailurus bengalensis), Karakul (detto Astrakhan o Agnello persiano – Ovis aries platyura), Lince (Lynx), Lontra (Lutra canadensis), Marmotta (Marmota marmota), Martora (Martes martes), Moffetta (o Skui), Ocelot (Felis pardalis), Ondatra (detto Topo muschiato – Ondatra zybethica), Opossum (Didelphis marsupialis), Procione (Procyon lotor), Puzzola (Mustela putorius), Scoiattolo (Sciurus carolinensis), Tasso (Meles meles), Visone (Mustela visori), Volpe (Vulpes vulpes), Zibellino (Martes zibellina). La stessa

 

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definizione si applica anche alle specie delle quali è utilizzata la pelle ottenuta come principale finalità, tra le quali, a titolo indicativo: Coccodrillo (Crocodylia), Pitone (Python), Varano (Varanus);

          d) «allevamento di animali da pelliccia»: qualsiasi attività, professionale o amatoriale, individuale o collettiva, volta alla generazione di animali con la principale finalità di utilizzare la loro pelle o pelliccia;

          e) «principale finalità»: qualsiasi attività che apporta maggiore guadagno o profitto, determinata in base al criterio di redditività economica, e qualora non vi siano finalità di lucro, in base al criterio di utilità.

Art. 2.
(Divieti e ambito di applicazione dell'articolo 544-bis del codice penale).

      1. L'uccisione di animali finalizzata alla commercializzazione della loro pelliccia integra il reato di cui all'articolo 544-bis del codice penale.
      2. Sono vietati l'allevamento e la cattura degli animali da pelliccia di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), nonché l'allevamento e la cattura di qualsiasi altro animale per la principale finalità di ottenere la sua pelle o pelliccia.
      3. È altresì vietato produrre, esportare, importare, sfruttare economicamente o trasportare a qualunque titolo pelli o pellicce, di cui al comma 2, ricavate come principale finalità da animali da pelliccia allevati, catturati o uccisi in Italia.

Art. 3.
(Disposizioni transitorie e di attuazione).

      1. Chiunque, alla data di entrata in vigore della presente legge, detiene a qualunque titolo uno o più animali da pelliccia, ovvero qualsiasi altro animale per la principale finalità di produrre pelle o pellicce, è tenuto, entro il 31 marzo 2014,

 

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a procedere alla dismissione dell'allevamento e, comunque, all'alienazione degli esemplari detenuti, purché ciò non comporti la soppressione degli stessi.
      2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è vietato avviare nuove attività di allevamento di animali da pelliccia.
      3. Gli animali presenti negli allevamenti oggetto di dismissione ai sensi del comma 1 del presente articolo possono essere ceduti ad associazioni o ad enti individuati con decreto emanato ai sensi dell'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale, di cui al regio decreto 28 maggio 1931, n. 601.
      4. Gli animali di cui al comma 1 possono essere reintrodotti in ambienti naturali nell'ambito di progetti approvati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero della salute, anche su proposta di associazioni o degli enti individuati ai sensi del comma 3.
      5. Nell'esercizio delle attività di cui alla presente legge, i proprietari, i detentori e i custodi sono soggetti agli obblighi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146.

Art. 4.
(Abrogazioni).

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 3 e il punto 22 dell'allegato annesso al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, e successive modificazioni, sono abrogati.
      2. A decorrere dal 1o gennaio 2015, i codici della attività economiche ATECO 2007 01.49.2 e 01.49.20 relativi a «allevamento di animali da pelliccia» sono abrogati.

Art. 5.
(Sanzioni e modifiche all'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189).

      1. L'inosservanza delle disposizioni di cui alla presente legge è punita ai sensi dei

 

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commi 2-ter e 2-quater dell'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189, introdotti dal comma 2 del presente articolo.
      2. All'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo il comma 2-bis sono inseriti i seguenti:
      «2-ter. Chiunque alleva animali per la principale finalità di produrre pelle o pellicce è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi e con la multa da 1.000 a 5.000 euro per ciascun animale.
      2-quater. Chiunque produce, esporta, importa, sfrutta economicamente o trasporta a qualunque titolo pelli o pellicce, ricavate da animali appositamente allevati, catturati o uccisi in Italia, è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 1.000 a 5.000 euro per ciascun animale»;

          b) al comma 3, le parole: «consegue in ogni caso la confisca e la distruzione del materiale di cui ai commi 1 e 2-bis» sono sostituite dalle seguenti: «consegue in ogni caso la confisca e la distruzione del materiale di cui ai commi 1, 2-bis, 2-ter e 2-quater»;

          c) al comma 3-bis, le parole: «per i reati previsti dai commi 1 e 2-bis» sono sostituite dalle seguenti: «per i reati previsti dai commi 1, 2-bis, 2-ter e 2-quater».

Art. 6.
(Clausola di invarianza finanziaria).

      1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate, a carico della finanza pubblica.
      2. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

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Art. 7.
(Entrata in vigore).

      1. Le disposizioni di cui alla presente legge entrano vigore il trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della medesima legge nella Gazzetta Ufficiale.