PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione di un'imposta sui trasferimenti di denaro all'estero).

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita un'imposta sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati dai cittadini di Paesi non membri dell'Unione europea tramite le banche, le agenzie di incasso e trasferimento di fondi e ogni altro intermediario finanziario. L'imposta è dovuta in misura pari all'1 per cento, con un importo minimo di 1 euro, del valore di ogni singola operazione effettuata.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'Agenzia delle entrate, emana entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più provvedimenti per stabilire le modalità di riscossione e di versamento dell'imposta di cui al comma 1.

Art. 2.
(Incremento del Fondo nazionale per le politiche sociali).

      1. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni dell'articolo 1 della presente legge sono destinate all'incremento del Fondo per le politiche sociali, di cui al comma 44 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, allo scopo di sostenere gli interventi e i servizi sociali promossi dalle organizzazioni di volontariato in collaborazione con gli enti locali.