PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione del Garante nazionale dell'anziano).

      1. Per assicurare la piena attuazione dei diritti e degli interessi degli anziani è istituito il Garante nazionale dell'anziano, di seguito denominato «Garante», con sede in Roma.
      2. Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.
      3. Il Garante dispone di una sede propria, di personale e di risorse finanziarie adeguati alle sue attribuzioni, ai sensi di quanto stabilito con la legge finanziaria annuale.

Art. 2.
(Modalità di nomina del Garante, requisiti e incompatibilità).

      1. Il Garante è scelto tra persone di comprovate competenza ed esperienza in ordine ai problemi dell'età avanzata, nel settore geriatrico, nel settore psicologico o nel settore delle scienze umane, ed è nominato con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il Garante dura in carica quattro anni e può essere riconfermato per non più di una volta. Per tutta la durata dell'incarico non può esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, non può essere amministratore o dipendente di enti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura o rivestire cariche elettive. Se dipendente pubblico, secondo l'ordinamento di appartenenza, è collocato fuori ruolo o in aspettativa senza assegni per tutta la durata del mandato.

 

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      2. Le regioni istituiscono gli uffici del garante regionale dell'anziano, al cui coordinamento provvede l'Ufficio del Garante, e determinano le modalità per la nomina e per la durata in carica del garante regionale e dei suoi delegati, che possono anche svolgere attività decentrata sul territorio regionale. Esse determinano, inoltre, l'indennità di carica dovuta al garante regionale.
      3. In attesa dell'istituzione del garante regionale dell'anziano, in ciascuna regione le attività di competenza del medesimo garante sono svolte da uno o più delegati del Garante, decentrati sul territorio della stessa regione.
      4. Il compenso spettante al Garante è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
      5. Le spese di funzionamento del Garante e dell'Ufficio del medesimo Garante sono poste a carico del bilancio dello Stato. Il rendiconto della gestione finanziaria del citato Ufficio è soggetto al controllo della Corte dei conti.

Art. 3.
(Funzioni).

      1. Il Garante:

          a) vigila sull'applicazione della legislazione vigente in materia di tutela degli anziani;

          b) raccoglie le segnalazioni presentate dagli anziani o dalle associazioni che li rappresentano relative alla violazione della legislazione vigente di cui alla lettera a) e, previa un'adeguata verifica, assume, se necessario, le misure adeguate ad assicurare la corretta applicazione della medesima legislazione, anche riformando, ove sia il caso, la competente autorità giudiziaria;

          c) assume ogni iniziativa volta ad assicurare che alle persone anziane siano erogate le prestazioni relative al diritto alla salute e al miglioramento della qualità della vita, anche attivandosi, se necessario, nei confronti dell'amministrazione interessata affinché questa assuma le necessarie iniziative

 

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volte ad assicurare le prestazioni;

          d) partecipa all'individuazione e vigila in merito al rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali degli anziani, quali l'assistenza sanitaria e le prestazioni sociali, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione;

          e) controlla i requisiti qualitativi dell'assistenza e dei servizi erogati agli anziani da strutture pubbliche e private;

          f) vigila sull'assistenza prestata agli anziani ricoverati in strutture residenziali e in altri ambienti esterni alla loro famiglia, al fine di segnalare ai servizi sociali e all'autorità giudiziaria le situazioni che richiedono interventi immediati di ordine assistenziale e giudiziario;

          g) interviene nei confronti delle strutture e degli enti regionali e provinciali in caso di accertate omissioni o inosservanze rispetto a loro competenze che compromettono l'erogazione delle prestazioni di cui alla lettera c). Qualora tali omissioni o inosservanze perdurino, propone agli organi regionali e provinciali titolari della vigilanza su tali strutture ed enti le opportune iniziative, provvedendo, in caso di perdurante inerzia, a informare le autorità competenti ai fini dell'irrogazione delle eventuali sanzioni e dell'obbligo ad adempiere;

          h) attua misure di sostegno e di tutoraggio degli anziani;

          i) denuncia i fatti configurabili come reati perseguibili d'ufficio, dei quali viene a conoscenza nell'esercizio o a causa delle funzioni;

          l) segnala agli organi regionali e provinciali eventuali fattori di rischio o di danno per gli anziani, dei quali viene a conoscenza in qualsiasi forma, anche su indicazione dei soggetti interessati o di associazioni o di organizzazioni non governative che svolgono una attività inerente a quanto segnalato;

 

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          m) propone agli organi regionali e provinciali gli interventi amministrativi e legislativi da intraprendere per contribuire ad assicurare il pieno rispetto dei diritti degli anziani e, su richiesta degli stessi organi, esprime pareri sugli atti amministrativi e legislativi in materia;

          n) propone agli organismi centrali e locali iniziative di informazione e di promozione culturale sui temi dei diritti e delle garanzie degli anziani;

          o) cura la conoscenza tra il pubblico della legislazione vigente in materia di tutela degli anziani, con particolare attenzione alle relative finalità;

          p) segnala al Governo e al Parlamento l'opportunità di iniziative legislative per la concreta realizzazione dei diritti degli anziani e del loro benessere.

      2. Il Garante riferisce annualmente alle Camere sull'attività svolta, proponendo le iniziative legislative che ritiene opportune per l'incremento del benessere degli anziani, per la valorizzazione del ruolo e dei compiti delle organizzazioni di volontariato che svolgono attività in favore degli anziani e per l'attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale.
      3. Nell'esercizio delle sue funzioni il Garante accede, mediante idonee forme di collegamento telematico preventivamente concordate con le istituzioni che li detengono, ai documenti e alle banche dati delle amministrazioni dello Stato.

Art. 4.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al

 

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Ministero della salute, del lavoro e delle politiche sociali.
      2. Per gli anni successivi al 2011 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.