1. È istituito nel territorio della Repubblica il Difensore civico nazionale.
2. L'ufficio del Difensore civico nazionale è composto:
a) dal Difensore civico nazionale;
b) da cinque vice difensori civici nazionali.
3. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Difensore civico nazionale le funzioni vicarie sono svolte da un vice difensore civico nazionale designato dallo stesso Difensore civico nazionale.
1. Il difensore civico nazionale interviene nei confronti di:
a) amministrazioni statali, compresi gli uffici decentrati nel territorio nazionale;
b) aziende statali e società per azioni con la partecipazione di capitale pubblico;
c) enti pubblici non territoriali;
d) concessionari o gestori di pubblici servizi di rilievo nazionale o sovraregionale;
e) altri soggetti pubblici che gestiscono servizi di interesse nazionale;
f) altri soggetti privati che gestiscono pubblici servizi di rilievo nazionale o sovraregionale.
1. Il Difensore civico nazionale, anche ai fini di assicurare l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 97 della Costituzione, esercita la sua attività in piena autonomia e indipendenza e non è soggetto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale. Egli interviene in caso di inerzia, ritardo, irregolarità od omissione nell'attività e nei comportamenti dei pubblici uffici, al fine di garantire l'effettivo rispetto dei princìpi di legalità, trasparenza, buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa. Il Difensore civico nazionale assicura la tutela non giurisdizionale dei diritti dei cittadini italiani, dei cittadini dei Paesi membri dell'Unione europea e dei cittadini extracomunitari residenti nel territorio nazionale, che dimostrano di essere oggetto di trattamenti in violazione della Costituzione e delle leggi italiane.
2. Il Difensore civico nazionale non può intervenire in questioni concernenti il rapporto d'impiego o di lavoro con i soggetti pubblici.
3. Il Difensore civico nazionale formula proposte e raccomandazioni al Governo e al Parlamento sui casi da esso trattati.
1. Il Difensore civico nazionale è scelto tra i cittadini italiani in possesso di entrambi i seguenti requisiti:
a) avere diritto all'elettorato passivo per il Senato della Repubblica;
b) essere professore universitario ordinario in materie giuridiche o avvocato con almeno quindici anni di esercizio della professione.
2. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti anche dai vice direttori civici nazionali.
1. Il Difensore civico nazionale e i vice difensori civici nazionali sono nominati dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati d'intesa tra loro.
1. Il Difensore civico nazionale può intervenire su istanza di cittadini italiani e stranieri o di apolidi nonché di associazioni.
2. La presentazione dell'istanza di cui al comma 1 può essere formulata dagli interessati per iscritto o per via telematica.
3. Se la richiesta esula dalle competenze del Difensore civico nazionale, questi la trasmette al difensore civico regionale, provinciale o comunale competente per territorio, o alla diversa autorità competente, ovvero all'autorità giudiziaria quando ne ricorrono i presupposti, dandone contemporanea comunicazione agli interessati.
4. La proposizione di ricorsi giurisdizionali o amministrativi non esclude né limita la facoltà di presentare istanza al Difensore civico nazionale.
5. Quando è proposto dagli interessati un ricorso giurisdizionale concernente casi su cui è già intervenuto il Difensore civico nazionale, questi può inviare all'autorità competente le informazioni o i documenti che ritiene utili.
1. Il Difensore civico nazionale interviene d'ufficio qualora venga a conoscenza di casi di disfunzioni o di cattiva amministrazione nell'attività dei soggetti di cui all'articolo 2.
2. Al fine di acquisire una più approfondita conoscenza di eventuali inefficienze nell'attività delle pubbliche amministrazioni, il Difensore civico nazionale promuove rapporti di collaborazione, sottoscrivendo anche protocolli d'intesa, e di consultazione con i difensori civici regionali, provinciali e comunali, con le associazioni di tutela dei cittadini, dei consumatori e degli utenti riconosciute sul territorio nazionale, nonché con altri organismi o autorità di garanzia e di tutela dei diritti operanti a livello nazionale.
3. Qualora le disfunzioni riscontrate non siano conseguenza di violazione di leggi o regolamenti, il Difensore civico nazionale segnala agli organi competenti le disfunzioni rilevate, suggerendo le modifiche ritenute opportune.
1. Il Difensore civico nazionale ha diritto di ottenere dai soggetti di cui all'articolo 2, senza formalità e in forma gratuita, copie di atti, informazioni o chiarimenti in merito alle questioni oggetto del suo intervento.
2. Il Difensore civico nazionale può chiedere, a sua discrezione, pareri su questioni determinate all'Avvocatura generale dello Stato.
3. Il Difensore civico nazionale può altresì chiedere per iscritto informazioni o chiarimenti ai dirigenti dei soggetti di cui all'articolo 2. Gli interpellati sono tenuti a rispondere entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di inadempienza è facoltà del Difensore civico nazionale sporgere denuncia per omissione
a) trasmettere al responsabile del procedimento o al legale rappresentante dell'ente o dell'ufficio una comunicazione scritta con l'indicazione delle modalità e dei termini per sanare la violazione riscontrata;
b) convocare una conferenza di servizi, il cui verbale sottoscritto vincola la successiva attività procedimentale delle amministrazioni o degli organi intervenuti o interessati;
c) in caso di disservizi, accedere a qualsiasi ufficio dei soggetti di cui all'articolo 2, per effettuare sopralluoghi e riscontri, senza preavviso.
1. Il Difensore civico nazionale, esaminata la questione a esso sottoposta, formula i suoi rilievi al soggetto interessato di cui all'articolo 2.
2. Il funzionario competente del soggetto di cui al comma 1 alternativamente:
a) provvede in ordine alle richieste del Difensore civico nazionale nel termine stabilito dalla legge o dai regolamenti;
b) nel caso in cui ritenga di non accogliere, anche in parte, la richiesta, ne fornisce un'adeguata motivazione in fatto e in diritto.
3. In caso di gravi o di reiterate inadempienze da parte di uno dei soggetti di cui all'articolo 2, il Difensore civico nazionale segnala il caso all'autorità competente affinché assuma i necessari provvedimenti nei confronti dei responsabili e, se
1. I soggetti destinatari degli interventi del Difensore civico nazionale sono tenuti ad agevolarne l'attività istituzionale.
2. Il Difensore civico nazionale, qualora riscontri una mancata collaborazione alle sue richieste, può segnalare il caso all'autorità competente, chiedendo che i responsabili siano diffidati. Nei casi più gravi, può chiedere l'attivazione del procedimento disciplinare a carico del funzionario responsabile e informa l'autorità giudiziaria.
1. Il Difensore civico nazionale, fatta salva l'autonomia statutaria delle regioni, delle province e dei comuni, promuove nel corso di ogni anno conferenze di servizi con i difensori civici regionali, provinciali, delle città metropolitane e dei comuni con
a) coordinare l'attività del sistema di difesa civica nei diversi settori di competenza;
b) esaminare e discutere problematiche comuni ai difensori civici regionali e locali, formulando anche proposte di modifiche o di integrazioni legislative e regolamentari.
2. Il Difensore civico nazionale promuove, altresì, incontri con i presidenti delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con il presidente della Commissione parlamentare per le questioni regionali, con le autorità amministrative indipendenti e con la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, di cui all'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
1. Il Difensore civico nazionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, trasmette ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri una relazione sull'attività svolta.
2. La relazione annuale del Difensore civico nazionale è pubblicata su internet e deve esserne data pubblicità sui più diffusi mezzi di comunicazione di massa.
1. I mandati del Difensore civico nazionale e dei vice difensori civici nazionali hanno la durata di cinque anni e sono rinnovabili una sola volta.
2. Almeno tre mesi prima della scadenza dei mandati di cui al comma 1 è avviata la procedura per le nuove nomine.
1. Il mandato di Difensore civico nazionale o di vice direttore civico nazionale è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi altra carica elettiva, nonché di attività di lavoro, subordinato o autonomo, imprenditoriale o libero-professionale in conflitto con le funzioni espletate. Il Difensore civico nazionale non può svolgere attività
1. Al Difensore civico nazionale spetta un trattamento economico complessivo corrispondente a quello percepito dai senatori della Repubblica. Ai vice difensori civici nazionali spetta il 75 per cento del trattamento del Difensore civico nazionale.
2. Il Difensore civico nazionale e i vice difensori civici nazionali che sono dipendenti di una pubblica amministrazione o di un'impresa pubblica o privata hanno diritto al mantenimento del posto e sono collocati in aspettativa non retribuita per tutta la durata del mandato.
1. L'ufficio del Difensore civico nazionale ha sede in Roma.
2. Con provvedimento adottato dal Difensore civico nazionale, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilita la pianta organica dell'ufficio del Difensore civico nazionale. Il numero dei posti previsti dalla pianta organica non può eccedere le cento unità.
1. Le regioni, anche a statuto speciale, le province, comprese le province autonome di Trento e di Bolzano, e i comuni, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituiscono con propri provvedimenti i difensori civici regionali, provinciali o comunali.
1. Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009- 2011,