PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione del Difensore civico nazionale).

      1. È istituito nel territorio della Repubblica il Difensore civico nazionale.
      2. L'ufficio del Difensore civico nazionale è composto:

          a) dal Difensore civico nazionale;

          b) da cinque vice difensori civici nazionali.

      3. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Difensore civico nazionale le funzioni vicarie sono svolte da un vice difensore civico nazionale designato dallo stesso Difensore civico nazionale.

Art. 2.
(Soggetti destinatari degli interventi).

      1. Il difensore civico nazionale interviene nei confronti di:

          a) amministrazioni statali, compresi gli uffici decentrati nel territorio nazionale;

          b) aziende statali e società per azioni con la partecipazione di capitale pubblico;

          c) enti pubblici non territoriali;

          d) concessionari o gestori di pubblici servizi di rilievo nazionale o sovraregionale;

          e) altri soggetti pubblici che gestiscono servizi di interesse nazionale;

          f) altri soggetti privati che gestiscono pubblici servizi di rilievo nazionale o sovraregionale.

 

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Art. 3.
(Ambito dell'intervento).

      1. Il Difensore civico nazionale, anche ai fini di assicurare l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 97 della Costituzione, esercita la sua attività in piena autonomia e indipendenza e non è soggetto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale. Egli interviene in caso di inerzia, ritardo, irregolarità od omissione nell'attività e nei comportamenti dei pubblici uffici, al fine di garantire l'effettivo rispetto dei princìpi di legalità, trasparenza, buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa. Il Difensore civico nazionale assicura la tutela non giurisdizionale dei diritti dei cittadini italiani, dei cittadini dei Paesi membri dell'Unione europea e dei cittadini extracomunitari residenti nel territorio nazionale, che dimostrano di essere oggetto di trattamenti in violazione della Costituzione e delle leggi italiane.
      2. Il Difensore civico nazionale non può intervenire in questioni concernenti il rapporto d'impiego o di lavoro con i soggetti pubblici.
      3. Il Difensore civico nazionale formula proposte e raccomandazioni al Governo e al Parlamento sui casi da esso trattati.

Art. 4.
(Requisiti per la nomina).

      1. Il Difensore civico nazionale è scelto tra i cittadini italiani in possesso di entrambi i seguenti requisiti:

          a) avere diritto all'elettorato passivo per il Senato della Repubblica;

          b) essere professore universitario ordinario in materie giuridiche o avvocato con almeno quindici anni di esercizio della professione.

      2. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti anche dai vice direttori civici nazionali.

 

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      3. Non possono essere nominati Difensore civico nazionale e vice difensori civici nazionali soggetti che hanno subìto condanne penali, civili o contabili o che sono destinatari di provvedimenti di rinvio a giudizio.

Art. 5.
(Nomina).

      1. Il Difensore civico nazionale e i vice difensori civici nazionali sono nominati dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati d'intesa tra loro.

Art. 6.
(Intervento su istanza di parte).

      1. Il Difensore civico nazionale può intervenire su istanza di cittadini italiani e stranieri o di apolidi nonché di associazioni.
      2. La presentazione dell'istanza di cui al comma 1 può essere formulata dagli interessati per iscritto o per via telematica.
      3. Se la richiesta esula dalle competenze del Difensore civico nazionale, questi la trasmette al difensore civico regionale, provinciale o comunale competente per territorio, o alla diversa autorità competente, ovvero all'autorità giudiziaria quando ne ricorrono i presupposti, dandone contemporanea comunicazione agli interessati.
      4. La proposizione di ricorsi giurisdizionali o amministrativi non esclude né limita la facoltà di presentare istanza al Difensore civico nazionale.
      5. Quando è proposto dagli interessati un ricorso giurisdizionale concernente casi su cui è già intervenuto il Difensore civico nazionale, questi può inviare all'autorità competente le informazioni o i documenti che ritiene utili.

 

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Art. 7.
(Intervento d'ufficio).

      1. Il Difensore civico nazionale interviene d'ufficio qualora venga a conoscenza di casi di disfunzioni o di cattiva amministrazione nell'attività dei soggetti di cui all'articolo 2.
      2. Al fine di acquisire una più approfondita conoscenza di eventuali inefficienze nell'attività delle pubbliche amministrazioni, il Difensore civico nazionale promuove rapporti di collaborazione, sottoscrivendo anche protocolli d'intesa, e di consultazione con i difensori civici regionali, provinciali e comunali, con le associazioni di tutela dei cittadini, dei consumatori e degli utenti riconosciute sul territorio nazionale, nonché con altri organismi o autorità di garanzia e di tutela dei diritti operanti a livello nazionale.
      3. Qualora le disfunzioni riscontrate non siano conseguenza di violazione di leggi o regolamenti, il Difensore civico nazionale segnala agli organi competenti le disfunzioni rilevate, suggerendo le modifiche ritenute opportune.

Art. 8.
(Poteri).

      1. Il Difensore civico nazionale ha diritto di ottenere dai soggetti di cui all'articolo 2, senza formalità e in forma gratuita, copie di atti, informazioni o chiarimenti in merito alle questioni oggetto del suo intervento.
      2. Il Difensore civico nazionale può chiedere, a sua discrezione, pareri su questioni determinate all'Avvocatura generale dello Stato.
      3. Il Difensore civico nazionale può altresì chiedere per iscritto informazioni o chiarimenti ai dirigenti dei soggetti di cui all'articolo 2. Gli interpellati sono tenuti a rispondere entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di inadempienza è facoltà del Difensore civico nazionale sporgere denuncia per omissione

 

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di atti d'ufficio. I funzionari dei soggetti di cui al primo periodo sono prioritariamente tenuti a rispondere tramite posta elettronica.
      4. Il Difensore civico nazionale, qualora riscontri una violazione da parte delle amministrazioni o degli organi di cui all'articolo 3, può:

          a) trasmettere al responsabile del procedimento o al legale rappresentante dell'ente o dell'ufficio una comunicazione scritta con l'indicazione delle modalità e dei termini per sanare la violazione riscontrata;

          b) convocare una conferenza di servizi, il cui verbale sottoscritto vincola la successiva attività procedimentale delle amministrazioni o degli organi intervenuti o interessati;

          c) in caso di disservizi, accedere a qualsiasi ufficio dei soggetti di cui all'articolo 2, per effettuare sopralluoghi e riscontri, senza preavviso.

Art. 9.
(Conclusione degli interventi).

      1. Il Difensore civico nazionale, esaminata la questione a esso sottoposta, formula i suoi rilievi al soggetto interessato di cui all'articolo 2.
      2. Il funzionario competente del soggetto di cui al comma 1 alternativamente:

          a) provvede in ordine alle richieste del Difensore civico nazionale nel termine stabilito dalla legge o dai regolamenti;

          b) nel caso in cui ritenga di non accogliere, anche in parte, la richiesta, ne fornisce un'adeguata motivazione in fatto e in diritto.

      3. In caso di gravi o di reiterate inadempienze da parte di uno dei soggetti di cui all'articolo 2, il Difensore civico nazionale segnala il caso all'autorità competente affinché assuma i necessari provvedimenti nei confronti dei responsabili e, se

 

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ne ricorrono i presupposti, informa l'autorità giudiziaria.
      4. In caso di inerzia del soggetto di cui all'articolo 2, il Difensore civico nazionale può chiedere all'autorità competente la nomina di un commissario ad acta, qualora si tratti di provvedimenti obbligatori per legge.
      5. Nei casi previsti dalla legge, ovvero quando per ulteriore inerzia l'autorità competente ometta la nomina del commissario ad acta di cui al comma 4 nei tempi fissati nella richiesta, il Difensore civico nazionale, previa ulteriore diffida, procede alla nomina di un proprio commissario ad acta, definendo il termine massimo entro cui il procedimento deve essere concluso. I commissari ad acta devono essere funzionari pubblici.

Art. 10.
(Attività sanzionatoria).

      1. I soggetti destinatari degli interventi del Difensore civico nazionale sono tenuti ad agevolarne l'attività istituzionale.
      2. Il Difensore civico nazionale, qualora riscontri una mancata collaborazione alle sue richieste, può segnalare il caso all'autorità competente, chiedendo che i responsabili siano diffidati. Nei casi più gravi, può chiedere l'attivazione del procedimento disciplinare a carico del funzionario responsabile e informa l'autorità giudiziaria.

Art. 11.
(Conferenze di servizi con i difensori civici regionali e locali e incontri con altri soggetti).

      1. Il Difensore civico nazionale, fatta salva l'autonomia statutaria delle regioni, delle province e dei comuni, promuove nel corso di ogni anno conferenze di servizi con i difensori civici regionali, provinciali, delle città metropolitane e dei comuni con

 

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popolazione superiore a 100.000 abitanti al fine di:

          a) coordinare l'attività del sistema di difesa civica nei diversi settori di competenza;

          b) esaminare e discutere problematiche comuni ai difensori civici regionali e locali, formulando anche proposte di modifiche o di integrazioni legislative e regolamentari.

      2. Il Difensore civico nazionale promuove, altresì, incontri con i presidenti delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con il presidente della Commissione parlamentare per le questioni regionali, con le autorità amministrative indipendenti e con la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, di cui all'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

Art. 12.
(Relazione annuale).

      1. Il Difensore civico nazionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, trasmette ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri una relazione sull'attività svolta.
      2. La relazione annuale del Difensore civico nazionale è pubblicata su internet e deve esserne data pubblicità sui più diffusi mezzi di comunicazione di massa.

Art. 13.
(Durata in carica).

      1. I mandati del Difensore civico nazionale e dei vice difensori civici nazionali hanno la durata di cinque anni e sono rinnovabili una sola volta.
      2. Almeno tre mesi prima della scadenza dei mandati di cui al comma 1 è avviata la procedura per le nuove nomine.

 

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      3. Fatti salvi i casi di decadenza, le funzioni del Difensore civico nazionale e dei vice difensori civici nazionali sono prorogate fino all'entrata in carica dei successori.
      4. In ogni momento il Difensore civico nazionale e i vice difensori civici nazionali, con un preavviso di almeno tre mesi, possono rinunciare motivatamente al loro mandato.
      5. I vice difensori civici nazionali decadono comunque al momento della cessazione del mandato del Difensore civico nazionale.
      6. Chi ha svolto la funzione di Difensore civico nazionale e di vice difensore civico nazionale non può ricoprire cariche elettive pubbliche per due anni dalla data di cessazione dall'incarico.
      7. Non può essere nominato Difensore civico nazionale né vice difensore civico nazionale chi ha ricoperto, nei cinque anni precedenti la data del relativo bando pubblico, incarichi di governo, di presidente di organi costituzionali, di presidente o di assessore regionale, di presidente o di assessore provinciale, di sindaco o di assessore di un comune o di una provincia con popolazione superiore a 500.000 abitanti; non possono, altresì, essere nominati i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari che hanno esercitato la giurisdizione fino a cinque anni prima della nomina, nonché i presidenti e i componenti delle autorità nazionali di garanzia istituite per legge che hanno esercitato le funzioni fino a cinque anni prima della nomina.

Art. 14.
(Incompatibilità e decadenza).

      1. Il mandato di Difensore civico nazionale o di vice direttore civico nazionale è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi altra carica elettiva, nonché di attività di lavoro, subordinato o autonomo, imprenditoriale o libero-professionale in conflitto con le funzioni espletate. Il Difensore civico nazionale non può svolgere attività

 

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né ricoprire cariche, anche di natura onoraria, inerenti ad associazioni o partiti politici.
      2. Ove la nomina riguardi soggetti che si trovano in condizione di incompatibilità, la relativa causa deve cessare entro il termine di un mese dalla nomina medesima.
      3. Nell'ipotesi di una causa di incompatibilità sopravvenuta, il termine di cui al comma 2 decorre dalla contestazione della causa di incompatibilità.
      4. La decadenza per incompatibilità e la revoca per impedimento fisico che non consente lo svolgimento delle funzioni di Difensore civico nazionale o di vice difensore civico nazionale è dichiarata dall'organo che è responsabile della nomina.

Art. 15.
(Indennità di carica).

      1. Al Difensore civico nazionale spetta un trattamento economico complessivo corrispondente a quello percepito dai senatori della Repubblica. Ai vice difensori civici nazionali spetta il 75 per cento del trattamento del Difensore civico nazionale.
      2. Il Difensore civico nazionale e i vice difensori civici nazionali che sono dipendenti di una pubblica amministrazione o di un'impresa pubblica o privata hanno diritto al mantenimento del posto e sono collocati in aspettativa non retribuita per tutta la durata del mandato.

Art. 16.
(Sede, uffici, personale e consulenti).

      1. L'ufficio del Difensore civico nazionale ha sede in Roma.
      2. Con provvedimento adottato dal Difensore civico nazionale, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilita la pianta organica dell'ufficio del Difensore civico nazionale. Il numero dei posti previsti dalla pianta organica non può eccedere le cento unità.

 

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      3. I posti previsti dalla pianta organica di cui al comma 2 sono coperti prioritariamente, su richiesta nominativa del Difensore civico nazionale, da dipendenti pubblici dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, collocati in posizione di comando, secondo le norme dei rispettivi ordinamenti. Il Difensore civico nazionale, per l'espletamento del suo mandato, può avvalersi della consulenza di dieci esperti in possesso dei medesimi requisiti professionali del Difensore civico nazionale, ai quali è riconosciuto il medesimo trattamento economico dei vice difensori civici nazionali.
      4. Il Difensore civico nazionale, qualora l'esercizio delle sue funzioni richieda particolari cognizioni di natura tecnica, può stipulare contratti d'opera con esperti qualificati per un massimo di cinque contratti con soggetti diversi.

Art. 17.
(Difensori civici regionali, provinciali

e comunali).

      1. Le regioni, anche a statuto speciale, le province, comprese le province autonome di Trento e di Bolzano, e i comuni, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituiscono con propri provvedimenti i difensori civici regionali, provinciali o comunali.

Art. 18.
(Disposizioni finanziarie).

      1. Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009.
      2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009- 2011,

 

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nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.