1. Dopo l'articolo 660 del codice penale sono inseriti i seguenti:
«Art. 660-bis. - (Molestie persistenti). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque ponga in essere un comportamento intenzionale, malevolo e ripetuto nel tempo, finalizzato a molestare un'altra persona con attività che procurano allarme o suscitano una ragionevole paura o disagio emotivo, ovvero che ledono la altrui libertà morale o personale o la altrui salute psico-fisica, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
La pena è aumentata se il fatto è commesso da persona che sia stata legata da stabile relazione affettiva.
La pena è aumentata fino alla metà e si procede di ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore ovvero se ricorre una delle condizioni previste dall'articolo 339.
Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi.
Si procede altresì d'ufficio se il fatto è commesso con minacce gravi ovvero nei casi in cui il fatto è connesso con altro delitto per il quale è prevista la procedibilità d'ufficio.
Il giudice, al fine di tutelare l'incolumità fisica o psicologica o la libertà personale o morale della persona offesa, dei suoi congiunti o di suoi conoscenti, può prescrivere all'indagato di non avvicinarsi al domicilio o ad altri luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa o da congiunti o da conoscenti della stessa.
Se la frequentazione dei luoghi di cui al comma precedente è necessaria all'indagato per motivi di lavoro o di cura, il
Art. 660-ter. - (Diffida e pericolo di reiterazione). - La persona che si ritiene offesa da una condotta che può configurare gli elementi del reato di cui all'articolo 660-bis può presentare all'autorità competente formale richiesta di diffida all'autore della stessa.
Quando sussistono specifici elementi che fanno ritenere fondato il pericolo di reiterazione del reato da parte delle persone denunciate per il reato di cui all'articolo 660-bis, l'autorità di pubblica sicurezza, su autorizzazione del pubblico ministero che procede, diffida formalmente l'indagato dal compiere ulteriori atti di molestia persistente.
La diffida è notificata all'indagato con le forme di cui agli articoli da 148 a 171 del codice di procedura penale.
Se nonostante la diffida formale l'indagato commette nuovi atti di molestia persistente espressamente denunciati all'autorità, il reato è perseguibile d'ufficio e la pena detentiva prevista dal primo comma dell'articolo 660-bis è aumentata fino a sei anni.
I soggetti condannati per il reato di molestie persistenti possono essere ammessi, qualora il comportamento delittuoso non sia valutato di gravità apprezzabile, con decisione dell'autorità giudiziaria, alla sostituzione della pena detentiva con trattamenti di recupero presso strutture di rieducazione specializzate».
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.