Onorevoli Colleghi! — La proposta di legge intende modificare la percentuale di succo di agrume che deve essere contenuto nelle bevande analcoliche vendute con denominazioni di fantasia, innalzandola dal 12 al 20 per cento.
Inoltre fissa, sempre al 20 per cento, la percentuale di succo di frutta che deve essere presente nelle bevande analcoliche a base di frutta.
L'iniziativa legislativa è volta a tutelare la vocazione di migliaia di imprese agricole seriamente impegnate nella produzione di qualità, nella valorizzazione delle produzioni tipiche e nella non facile azione di difesa degli interessi dei consumatori in materia di trasparenza sull'origine e sulla qualità degli alimenti e in materia di sicurezza alimentare.
La vendita di bevande «al gusto» o «al sapore» di arancia senza arance, con l'utilizzo di immagini che fanno riferimento a frutta non presente, mette seriamente in pericolo il principio della correttezza dell'etichetta e ne rende necessaria la verifica, elemento indispensabile per la trasparenza nel rapporto tra produttori e consumatori.
Attualmente sono in commercio in Europa e in Italia bevande al gusto di frutta con nomi di fantasia, contenenti meno del 12 per cento di succo di frutta.
Altra finalità della proposta di legge è combattere il consumo di bevande anal- coliche che contengono notevoli quantità di zucchero e di edulcoranti che sono causa di un forte aumento dell'obesità tra i giovani che, sempre più spesso, mangiano
Pag. 2
nei fast-food, non fanno una colazione adeguata e, durante il giorno, si «dissetano» con queste bevande zuccherine. Questo trend presto porterà, secondo gli esperti, a un aumento di casi di obesità nei bambini, comportando un danno in termini di salute per il bambino o per il ragazzo e un conseguente aumento delle spese sanitarie.
Infatti, analizzando il problema da questo punto di vista (sembra quasi paradossale ma, purtroppo, è ciò che si prospetta), le bevande zuccherine, rappresentando una delle cause di obesità tra i più giovani, che ne sono i maggiori fruitori, provocherebbero, a cascata, un aumento dei costi sanitari e già si pensa a rimedi che possano scoraggiarne il consumo.
A tale proposito, la Francia ha già provveduto a tassare le bevande analcoliche altamente zuccherine (oltre il 10 per cento del prodotto), prevedendo una «tassa anti-obesità» che colpisce tutte le bevande gassate con zucchero aggiunto, esclusi i succhi di frutta e le bevande light.
L'Unione nazionale consumatori qualche mese fa denunciava la scorrettezza della pubblicità di una nota bevanda che invitava al consumo della stessa abitualmente anche a tavola durante i pasti: questo consumo, che rasenta l'abuso, rappresenta un serio rischio per la salute dei ragazzi e un conseguente aumento dei costi sanitari.
La presente proposta di legge va in questa direzione.
L'articolo 1 prevede, al fine di migliorare il livello competitivo della produzione e della vendita per il settore dell'agrumicoltura, l'aumento del contenuto del succo di agrumi nelle bevande analcoliche, stabilito dall'articolo 1 della legge 3 aprile 1961, n. 286, dal 12 per cento al 20 per cento.
L'articolo 2 innalza dal 12 al 20 per cento la percentuale del succo naturale che deve essere contenuto nelle bevande analcoliche, disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, che sono identificate in base alla denominazione e non in base al gusto.
L'articolo 3 prevede disposizioni in materia di etichettatura e di controllo della filiera di produzione di questo genere di bevande: l'indicazione dell'origine o della provenienza della frutta utilizzata, la valorizzazione della filiera attraverso la ricostruzione e la documentazione del percorso seguito da ciascun prodotto nelle fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione, nonché l'attribuzione ai consumatori finali, tramite le loro associazioni di rappresentanza, di un ruolo di controllo in ordine alla presentazione dei prodotti.
L'articolo 4 prevede un piano straordinario di controllo da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, attraverso l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), al fine di contrastare l'irregolare commercializzazione; prevedendo che il 50 per cento delle sanzioni riscosse dal programma antifrode sia destinato al potenziamento delle attività dello stesso Ispettorato.
Inoltre si prevede che l'ICQRF possa effettuare, su richiesta di amministrazioni pubbliche, di enti pubblici e di soggetti privati, analisi delle bevande analcoliche.
Le tariffe delle analisi sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
I proventi delle analisi effettuate sono destinati alle attività di contrasto delle frodi nel settore agroalimentare e, in particolare, alle attività di studio dei fenomeni fraudolenti e di ricerca di nuovi metodi analitici per l'individuazione delle frodi nel medesimo settore.
Pag. 3