Onorevoli Colleghi! — L'aggravarsi della situazione del gioco d'azzardo in Italia ha raggiunto livelli allarmanti. Il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) ha confermato, con dati inconfutabili, la drammaticità di questa situazione: quattro italiani su dieci sono dediti al gioco, per un totale di 17 milioni di persone coinvolte, direttamente o indirettamente. Secondo questa ricerca, il giocatore tipo è un maschio, con la licenza media inferiore, che beve alcolici e fuma. Ma la categoria più a rischio è quella dei giovani giocatori, che abusano anche di farmaci, come i tranquillanti. Il 42 per cento della popolazione campionata nelle fasce di età comprese tra i 15 e i 24 anni e tra i 25 e i 64 anni, ha giocato somme di denaro almeno una volta nel corso degli ultimi dodici mesi. Il gioco d'azzardo, quindi, è divenuto
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una sorta di epidemia sociale che condiziona i già magri bilanci di molte famiglie italiane.
Va considerata, inoltre, anche la denunzia fatta dall'associazione «Libera» di Don Luigi Ciotti, nella quale è stato indicato il numero dei clan mafiosi che si spartiscono, sul territorio nazionale, la torta del gioco, confermando le conclusioni della commissione antimafia, che ha dimostrato la continuità criminale tra il gioco cosiddetto «lecito» e quello illecito.
Grazie alla convergenza di tutti i gruppi di maggioranza e di opposizione, appunto, la Commissione antimafia aveva approvato all'unanimità le due relazioni sulle infiltrazioni mafiose nel gioco lecito ed illecito e sui profili del riciclaggio connessi al gioco lecito ed illecito.
Nell'articolo 1 della presente proposta di legge è disciplinato l'utilizzo del personale dipendente dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) e delle Forze di polizia ai fini dell'acquisizione di elementi di prova in ordine alla violazione di norme sul gioco pubblico.
L'articolo 2 integra il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, con una norma a garanzia delle entrate erariali a titolo di imposta unica sui giochi, prevedendo una responsabilità solidale in capo a: rappresentanti legali, amministratori, anche di fatto, e soci di società per azioni con meno di quattro soci, di società a responsabilità limitata e di società di persone.
L'articolo 3 introduce una sanzione amministrativa da 100.000 a 200.000 euro per i soggetti che, a qualunque titolo, attuino o promuovano in Italia campagne informative e di pubblicità in favore di soggetti esteri che raccolgono gioco in Italia e per coloro i quali realizzano attività di gioco sul territorio nazionale per conto di operatori di gioco non autorizzati dall'AAMS.
L'articolo 4 introduce una sanzione pecuniaria a carico del giocatore, rapportata alla somma giocata attraverso la rete internet presso operatori di gioco non abilitati alla raccolta in Italia. Nel caso in cui il giocatore alimenti conti di gioco tenuti da operatori non autorizzati, lo stesso è punito, oltre che con la sanzione rapportata alla somma giocata, anche con una sanzione pecuniaria pari al doppio delle somme trasferite sul conto di gioco.
L'articolo 5 rende ancor più severo il sistema sanzionatorio, previsto dall'articolo 110, comma 9, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in tema di apparecchi da gioco con vincita in denaro, inasprendo le sanzioni per chiunque favorisca la disponibilità sul mercato o consenta l'accesso dei giocatori ad apparecchi da gioco con vincita in denaro, non conformi alle caratteristiche e alle prescrizioni indicate ai commi 6 e 7 dell'articolo 110 del TULPS.
L'articolo 6 afferma un principio di valenza generale secondo il quale le società che operano nel settore dei giochi, per l'ottenimento e per il mantenimento delle relative concessioni, devono far conoscere l'identità degli effettivi proprietari delle partecipazioni. A tale fine, l'articolo prevede l'obbligo per le società fiduciarie e i trust che detengono, anche indirettamente, partecipazioni al capitale o al patrimonio di società concessionarie di giochi pubblici, di dichiarare l'identità del soggetto mandante. L'obbligo è esteso anche ai fondi di investimento, per i quali l'obbligo è limitato ai soggetti che detengono una quota superiore al 5 per cento del relativo patrimonio. L'obbligo in esame si pone anche, quale adempimento strumentale per le finalità indicate dall'articolo 24, comma 25, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall'articolo 2, comma 3-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, i quali presuppongono la necessità di conoscere le persone fisiche che detengono, anche indirettamente, partecipazioni al capitale sociale delle società concessionarie di ammontare superiore al 2 per cento. È vietata anche la partecipazione a procedure ad evidenza pubblica in materia di giochi da parte di soggetti partecipati, anche indirettamente, mediante società fiduciarie, trust o fondi che non dichiarino
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l'identità del soggetto mandante. Inoltre, allo scopo di adeguare le concessioni già in corso, la disposizione consente di fornire entro novanta giorni, a richiesta dell'AAMS, l'elenco dei soci che detengono partecipazioni mediante società fiduciarie, trust o fondi.
L'articolo 7 è finalizzato ad evitare la fittizia intestazione o esterovestizione di soggetti che operano in Italia nel settore dei giochi, prevedendo, a pena della revoca della concessione, che le società nazionali concessionarie di giochi debbano dimostrare l'effettività dei rapporti commerciali con società domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti all'Unione europea, aventi regimi fiscali privilegiati.
L'articolo 8 intende colmare una lacuna normativa concernente le modalità per l'effettuazione dei controlli di polizia e di natura economica e finanziaria nei confronti dei soggetti stabiliti all'estero. A tal proposito, la disposizione sancisce che tali controlli siano eseguiti tramite gli ordinari canali di polizia (ad esempio, Interpol) e diplomatici, mentre per quanto concerne i requisiti di natura economica e finanziaria, in mancanza della possibilità di avvalersi dei predetti canali di polizia e diplomatici, l'AAMS potrà fare ricorso a società di revisione, scelte con procedure ad evidenza pubblica.
L'articolo 9 amplia la tutela antimafia, prevedendo che il Governo provveda a modificare l'articolo 2, comma 3-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
L'articolo 10, sostituendo il comma 25 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, amplia le fattispecie penali che precludono l'accesso alle concessioni in materia di giochi pubblici e il mantenimento delle stesse, includendo, in particolare, i reati di frode fiscale, i reati contro la pubblica amministrazione e quelli contro il patrimonio. La medesima disposizione estende ai familiari dei soggetti indicati dalle predette norme le preclusioni ai fini della partecipazione alle gare o al mantenimento delle relative concessioni. In particolare, con l'obiettivo di contrastare fenomeni di infiltrazione mafiosa nell'ambito delle società operanti nel settore dei giochi, si dispone che gli accertamenti antimafia devono essere estesi anche ai familiari dei rappresentanti legali, dei componenti del consiglio di amministrazione e dei soci qualificati (partecipazione superiore al 2 per cento del capitale) e che la preclusione alla partecipazione alle gare nel settore dei giochi, già prevista nel caso in cui il soggetto il cui socio qualificato o il cui titolare o il rappresentante legale o negoziale, ovvero il direttore generale o il soggetto responsabile di sede secondaria o di stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, ovvero imputato o indagato, per uno dei delitti previsti dalla norma, così come modificata dall'articolo in argomento, si applica anche nel caso in cui tali reati siano stati commessi o contestati ai familiari dei predetti soggetti.
L'articolo 11, integrando l'articolo 1, comma 78, lettera a), della legge 13 dicembre 2010, n. 280, colma una lacuna normativa, prevedendo che non possano partecipare alle gare pubbliche in materia di giochi i soggetti stabiliti in Paesi a fiscalità privilegiata, ancorché situati nello «Spazio economico europeo».
L'articolo 12, al fine di realizzare parità di trattamento, stabilisce il principio che i requisiti e gli obblighi previsti dalla citata legge n. 220 del 2010, in materia di concessioni dei giochi pubblici, si applicano anche alle concessioni per i giochi on line, così come quelli introdotti dal citato decreto-legge n. 98 del 2011 operano per entrambi i comparti (giochi su rete fisica e giochi su rete on line). A questo proposito, l'articolo prevede l'obbligo per i concessionari di integrare le convenzioni di concessione, al fine di recepire le previsioni recate dalle citate disposizioni di legge, oltre a quelle che vengono introdotte dal presente provvedimento.
L'articolo 13 intende razionalizzare l'attività dell'AAMS, prevedendo la costituzione
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di apposite commissioni di esperti, composte da giudici, dirigenti della pubblica amministrazione, della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, per una duplice attività: da un lato, per la predisposizione dei documenti di gara finalizzati alle selezioni in materia di giochi pubblici e, dall'altro, per la definizione dei criteri per la valutazione dei requisiti di solidità patrimoniale dei concessionari, con riferimento a specifiche tipologie di gioco e in relazione alle caratteristiche del concessionario. Ai fini di cui sopra, l'articolo, a tutela del principio di trasparenza, prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, di un apposito albo cui siano iscritti i soggetti abilitati che saranno scelti in base a determinati criteri.
L'articolo 14 stabilisce le sanzioni penali in materia di scommesse.
L'articolo 15, al fine di rendere ancora più dure le sanzioni in caso di evasione, introduce la sanzione penale da uno a tre anni, a carico di soggetti che evadano o, comunque, sottraggano quote rilevanti di imposta nel settore dei giochi pubblici, quantificate in almeno 50.000 euro annui.
L'articolo 16, infine, prevede la possibilità, da parte dell'AAMS, di istituire commissioni per la definizione dei criteri di valutazione dei requisiti di solidità patrimoniale dei concessionari di gioco.
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