ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I. Aspetti tecnico-normativi di diritto interno.

1)    Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

        La necessità e l'urgenza di intervenire è in considerazione della decisione di deferimento dell'Italia alla Corte di giustizia dell'Unione europea a seguito dell'apertura, nel novembre 2009, da parte della Commissione europea, di una procedura d'infrazione (n. 2009/2255) in ordine alla disciplina generale italiana dei poteri speciali attribuiti allo Stato nell'ambito delle società privatizzate, ritenuta lesiva della libertà di stabilimento e della libera circolazione dei capitali garantite dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Tale disciplina è quella contenuta nel decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, come integrato dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), nonché nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri riguardanti i poteri speciali previsti nel caso della privatizzazione di ENEL Spa e Finmeccanica Spa e nelle norme successivamente inserite negli statuti delle due società privatizzate.

        La decisione di deferimento alla Corte, presa il 24 novembre scorso, è stata sospesa per un mese, in considerazione dell'insediamento del nuovo Governo.

2)    Analisi del quadro normativo nazionale.

        Come detto al precedente punto, la disciplina generale relativa ai poteri speciali è quella contenuta nel decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, come integrato dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), nonché nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri riguardanti i poteri speciali previsti nel caso della privatizzazione di ENEL Spa e Finmeccanica Spa e nelle norme successivamente inserite negli statuti delle due società privatizzate, considerata dalla Commissione europea come lesiva dei princìpi dell'Unione europea.

        Il quadro normativo nazionale di riferimento comprende anche gli articoli 2341-bis e 2359-ter del codice civile, relativi ai patti parasociali e alla alienazione o annullamento delle azioni o quote della società controllante, nonché il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e il codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

 

Pag. 9

3)    Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

        L'incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti è esplicitata nell'articolo 3 del decreto-legge, nel quale sono indicate le conseguenti abrogazioni derivanti dal provvedimento.

        In particolare è abrogata la disciplina dei poteri speciali indicata dall'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e successive modificazioni. L'abrogazione avrà luogo a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti di cui all'articolo 1, comma 1, e di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge. Gli amministratori senza diritto di voto eventualmente nominati ai sensi della predetta disposizione e in carica alla data della sua abrogazione cessano alla scadenza del mandato.

        Cessano, altresì, di avere efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge le disposizioni attributive dei poteri speciali contenute nel decreto del presidente del Consiglio dei ministri 28 settembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 1999, e nei decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 novembre 1999 e le clausole statutarie incompatibili con la presente disciplina in materia di poteri speciali.

        Cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge le disposizioni attributive dei poteri speciali di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 17 settembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 24 settembre 1999, 23 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2006, nei citati decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 17 settembre 1999 e nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 settembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 5 ottobre 2004.

        Sono apportate modifiche all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e successive modificazioni, al fine di ricomprendere le società operanti nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, dell'energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni tra quelle che possono comunque introdurre nello statuto un limite massimo di possesso azionario.

        Al fine di estendere il rito abbreviato del processo amministrativo e la competenza esclusiva del giudice amministrativo e, in particolare, la competenza inderogabile del tribunale amministrativo regionale del Lazio, anche ai provvedimenti adottati nell'esercizio dei poteri speciali inerenti alle attività di rilevanza strategica nei settori della difesa e della sicurezza nazionale e nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, vengono modificati gli articoli 119, comma 1, 133 e 135 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i princìpi costituzionali.

        Il provvedimento è stato predisposto nel rispetto delle norme costituzionali, sia in relazione all'esistenza dei presupposti di necessità

 

Pag. 10

e urgenza, sia all'adempimento degli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea sia in relazione al riparto di competenza legislativa tra Stato e regioni.

5)    Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

        La materia trattata risulta di competenza esclusiva dello Stato. Pertanto, non incide nelle materie di competenza delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

6)    Verifica della compatibilità con i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

        Le norme contenute nel decreto-legge non contrastano con i princìpi richiamati dall'articolo 118 della Costituzione.

7)    Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

        Con il presente decreto-legge non si è fatto ricorso né alla rilegificazione né alla delegificazione, rimanendo invariato l'attuale assetto di competenze tra norme di rango primario e secondario.

8)    Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell’iter.

        Non risultano progetti di legge all'esame del Parlamento relativi alla cosiddetta «golden share».

9)    Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

        Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sull'oggetto del presente decreto-legge.

PARTE II. Contesto normativo dell'Unione europea e internazionale.

10)    Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

        Come riferito al punto 1), il decreto-legge si è reso necessario proprio per rendere compatibile con il diritto europeo la disciplina dei

 

Pag. 11

poteri speciali del Governo nelle partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni.

11)    Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

        L'attuale disciplina della cosiddetta «golden share» è oggetto della procedura d'infrazione n. 2009/2255, in quanto lesiva della libertà di stabilimento e della libertà di circolazione dei capitali garantite dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

        Nell'ambito di tale procedura di infrazione, la Commissione europea, il 24 novembre scorso, ha adottato una decisione di deferimento alla Corte ex articolo 258 TFUE.

12)    Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

        Il provvedimento non contrasta con obblighi internazionali.

13)    Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

        Come riferito al punto 10), la normativa nazionale sui poteri speciali, ritenuta contraria agli articolo 43 e 56 del TFUE, è stata deferita dalla Commissione europea alla Corte di giustizia, con decisione del 24 novembre scorso.

        Sotto altro aspetto si rammenta che la normativa italiana sulla «golden share» era già stata oggetto di ricorso presso la Corte di giustizia delle Comunità europee, la quale, con sentenza del 26 marzo 2009, ha condannato l'Italia per le disposizioni dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2004, recante definizione dei criteri di esercizio dei poteri speciali, previsto dalla disciplina generale.

        A tal proposito, la Commissione riconosceva che la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei capitali possono essere limitate da provvedimenti nazionali giustificati in base agli articoli 46 e 58 del Trattato istitutivo della Comunità europea (TCE) o da ragioni imperative di interesse generale, ma soltanto qualora le limitazioni siano proporzionate all'obiettivo perseguito e non esista una normativa europea di armonizzazione che indichi i provvedimenti necessari per garantire la tutela degli interessi fondamentali dello Stato.

        In particolare, per quanto riguarda la violazione dell'articolo 56 del TCE la Corte ricordava che «i poteri di intervento di uno Stato membro come i poteri di opposizione le cui condizioni di esercizio sono determinate dai criteri in esame, non subordinati ad alcuna condizione ad eccezione di un riferimento alla tutela degli interessi nazionali formulato in modo generico e senza che vengano precisate le circostanze specifiche e obiettive in cui tali poteri verranno

 

Pag. 12

esercitati, costituiscono un grave pregiudizio alla libera circolazione dei capitali (v., in tal senso, sentenza 4 giugno 2002, causa C-483/99, Commissione/Francia, Racc. pag. I-4781, punti 50 e 51)».

        Infine, in relazione alla violazione dell'articolo 43 del TCE, la Corte statuiva che «il decreto del 2004 non contiene precisazioni sulle circostanze concrete in cui può essere esercitato il potere di veto e i criteri da esso fissati non sono dunque fondati su condizioni oggettive e controllabili».

14)    Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

        Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo in ordine alle materie che sono oggetto delle disposizioni contenute nel decreto-legge.

15)    Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

        Un raffronto tra la normativa italiana e quella di altri Stati membri dell'Unione europea si evince dal giudizio espresso dalla Corte di giustizia delle Comunità europee sul regime di golden share in vigore in Belgio, nel settore dell'energia (riguardante determinate decisioni relative agli attivi strategici di società nazionali, in particolare le reti dell'energia, nonché decisioni specifiche di gestione relative a tali società, ove gli interventi dello Stato potevano aver luogo solo qualora fossero stati messi in questione gli obiettivi della politica energetica). In tale occasione la Corte aveva giudicato che «tali regimi poggiavano su criteri oggettivi e controllabili dal giudice e che la Commissione non aveva dimostrato che si sarebbero potuti adottare provvedimenti meno restrittivi per raggiungere l'obiettivo perseguito (v. sentenza 4 giugno 2002, causa C-503/99, Commissione/Belgio, Racc. pag. I-4809, punti 50-53)».

PARTE III. Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo.

1)    Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

        Non sono state introdotte nel testo nuove definizioni normative.

2)    Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

        È stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti negli articoli del provvedimento.

 

Pag. 13

3)    Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

        Si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa, per quanto attiene agli articoli di seguito indicati:

            articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e successive modificazioni. La modifica è finalizzata a ricomprendere le società operanti nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, dell'energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni tra quelle che possono comunque introdurre nel proprio statuto un limite massimo di possesso azionario;

            articoli 119, comma 1, 133 e 135 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Tali modifiche sono finalizzate ad estendere, rispettivamente, il rito abbreviato del processo amministrativo, la competenza esclusiva del giudice amministrativo sulla materia dei poteri speciali e la competenza inderogabile del tribunale amministrativo regionale del Lazio, anche ai provvedimenti adottati nell'esercizio dei poteri speciali inerenti alle attività di rilevanza strategica nei settori della difesa e della sicurezza nazionale e nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni.

4)    Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

        Non si ravvisano effetti abrogativi impliciti nelle disposizioni del presente decreto-legge. L'intervento normativo prevede delle abrogazioni espresse e include alcune abrogazioni dovute alle sostituzioni normative.

        Si segnala che all'articolo 3, comma 3, è prevista la cessazione di efficacia delle clausole statutarie incompatibili con la presente disciplina in materia di poteri speciali.

5)    Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

        Non sussistono disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6)    Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

        Non sussistono altre deleghe aperte in ordine alle materie oggetto delle disposizioni contenute nel decreto-legge.

 

Pag. 14

7)    Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

        Il presente decreto-legge demanda a uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati su proposta, per i rispettivi ambiti di competenza, del Ministro della difesa o del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dello sviluppo economico, e del Ministro della difesa ovvero del Ministro dell'interno, l'individuazione delle attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, ivi incluse le attività strategiche chiave, in relazione alle quali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su conforme deliberazione del Consiglio dei ministri, possono essere esercitati i poteri speciali in caso di minaccia effettiva di grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale.

8)    Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

        Per la predisposizione dell'intervento normativo sono stati utilizzati dati ed elaborazioni statistiche già in possesso delle amministrazioni.