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PDL 2041

XVI LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2041



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro degli affari esteri
(FRATTINI)

di concerto con il ministro dell'interno
(MARONI)

con il ministro della difesa
(LA RUSSA)

con il ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

con il ministro dello sviluppo economico
(SCAJOLA)

con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(MATTEOLI)

con il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
(GELMINI)

con il ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
(SACCONI)

con il ministro per i beni e le attività culturali
(BONDI)

con il ministro per i rapporti con le regioni
(FITTO)

e con il ministro per le politiche europee
(RONCHI)

Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatto a Bengasi il 30 agosto 2008

Presentato il 23 dicembre 2008


      

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Onorevoli Deputati! - Il Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra Italia e Libia è stato firmato a Bengasi il 30 agosto 2008 dall'onorevole Presidente del Consiglio dei ministri Silvio Berlusconi e dal leader della Rivoluzione, Muammar El Gheddafi, a coronamento degli sforzi compiuti negli ultimi anni per trovare una soluzione soddisfacente ai contenziosi storici e per definire un nuovo e bilanciato partenariato.
      L'Italia è stata, negli anni dell'isolamento internazionale della Libia, il principale partner di riferimento per Tripoli. Nonostante ciò, mentre la Libia andava normalizzando i propri rapporti con i Paesi occidentali, continuavano a pesare sul rapporto bilaterale italo-libico tutte le problematiche e i contenziosi retaggio del passato coloniale. Il Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione persegue, pertanto, l'obiettivo strategico, per un verso, della chiusura definitiva del «capitolo del passato», con la soluzione dei contenziosi bilaterali, e, per l'altro verso, della costruzione di una nuova fase delle relazioni italo-libiche, basata sul rispetto reciproco, sulla pari dignità e su un rapporto paritario e bilanciato.
      Tale duplice finalità è affermata esplicitamente nel Preambolo del Trattato, nel quale si fa anche riferimento al rammarico già espresso dall'Italia per le sofferenze arrecate al popolo libico a seguito della colonizzazione italiana, alle iniziative già realizzate dal nostro Paese in attuazione delle precedenti intese, nonché al contributo dato dall'Italia al superamento dell'embargo nei confronti della Libia.
      Sempre nel Preambolo, le due Parti esprimono l'intenzione di fare del Trattato il quadro giuridico di riferimento per lo sviluppo di un rapporto bilaterale «speciale e privilegiato», caratterizzato da un forte e ampio partenariato politico, economico e in tutti gli altri settori di collaborazione.
      Su un piano più generale, dopo aver rimarcato i legami di amicizia tra i due popoli e il comune patrimonio storico e culturale, le due Parti riaffermano il loro impegno a operare per il rafforzamento della pace, della sicurezza e della stabilità, in particolare nella regione del Mediterraneo. A questo riguardo è fatto anche riferimento, sempre nel Preambolo, alla partecipazione dell'Italia e della Libia rispettivamente all'Unione europea e all'Unione africana, nei cui ambiti le Parti si riconoscono impegnate nella costruzione di forme di cooperazione e di integrazione in grado di favorire l'affermazione della pace, la crescita economica e sociale e la tutela dell'ambiente.
      Oltre al Preambolo, il Trattato si compone di 23 articoli, suddivisi in tre capi: il primo (articoli 1-7) relativo ai princìpi generali; il secondo (articoli 8-13) concernente la chiusura del capitolo del passato e dei contenziosi; il terzo (articoli 14-23) relativo al nuovo partenariato bilaterale.

Capo I (articoli 1-7). Princìpi generali.

      I princìpi generali riguardano: il rispetto della legalità internazionale, in base al quale le Parti, sottolineando la centralità delle Nazioni Unite nel sistema delle relazioni internazionali, si impegnano ad adempiere in buona fede agli obblighi derivanti dai princìpi e dalle norme del diritto internazionale universalmente riconosciuti, nonché inerenti al rispetto dell'ordinamento internazionale, con implicito riferimento alle norme di carattere pattizio cui sono vincolate (articolo 1); il rispetto dell'uguaglianza sovrana degli Stati (articolo 2); l'impegno a non ricorrere alla minaccia o all'impiego della forza contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica della controparte o a qualunque altra forma incompatibile con la Carta delle Nazioni Unite (articolo 3); l'impegno alla non ingerenza negli affari interni e, nel rispetto dei princìpi della legalità internazionale, a non usare né concedere l'uso dei propri territori in qualsiasi atto ostile nei confronti della controparte (articolo 4); l'impegno alla soluzione pacifica delle controversie (articolo 5); il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, conformemente alle rispettive legislazioni e agli obiettivi e princìpi della Carta delle Nazioni Unite e della Dichiarazione universale dei dritti dell'uomo (articolo 6); l'impegno al dialogo e alla comprensione tra culture e civiltà, mediante l'adozione di tutte le iniziative che, ispirate ai princìpi della tolleranza, della coesistenza e del reciproco rispetto, consentano di disporre di uno spazio culturale comune (articolo 7).

Capo II (articoli 8-13). Chiusura del capitolo del passato e dei contenziosi.

      L'Italia si impegna a realizzare in Libia «progetti infrastrutturali base» (articolo 8), che dovranno essere concordati tra i due Paesi, nei limiti di una spesa complessiva di 5 miliardi di dollari americani, per un importo annuale di 250 milioni di dollari americani per venti anni. Le aziende italiane provvederanno alla realizzazione di tali progetti secondo un calendario concordato tra le Parti. I fondi finanziari saranno gestiti dalla Parte italiana mentre la Libia renderà disponibili i terreni, senza oneri per l'Italia o per le aziende costruttrici. Queste saranno altresì agevolate dalla Grande Giamahiria nel reperimento in loco dei materiali necessari e nell'espletamento di procedure doganali e d'importazione, in esenzione dalle relative tasse. Parimenti in esenzione dalle tasse saranno i consumi di energia elettrica, gas, acqua e linee telefoniche.
      Al fine di individuare le caratteristiche tecniche dei progetti di cui all'articolo 8 e di stabilire l'arco temporale complessivo, nonché le cadenze della loro realizzazione, è prevista l'istituzione di una Commissione mista paritetica, costituita da componenti designati dai rispettivi Stati (articolo 9).
      La Commissione mista individuerà, inoltre, indicando tempi e modalità di affidamento e di esecuzione, importanti opere infrastrutturali, progetti industriali e investimenti che la Libia si impegna a garantire a società italiane, sulla base di specifiche intese dirette e a prezzi da concordare tra le Parti. La conclusione e il buon andamento di tali intese rappresentano le premesse per la creazione di un forte partenariato italo-libico nel settore economico, commerciale e industriale, ai fini della realizzazione degli obiettivi del Trattato, in uno spirito di leale collaborazione. In altri termini, la creazione di un solido e ampio partenariato economico-industriale è condizione essenziale per la realizzazione del Trattato nel suo complesso e, quindi, per il rispetto anche degli impegni assunti dall'Italia.
      Alla Commissione mista sono attribuiti compiti di verifica degli impegni presi, di segnalazione ai Ministeri degli affari esteri dei due Paesi di eventuali inadempienze e di proposta di soluzioni a livello tecnico.
      L'Italia si impegna, inoltre, a realizzare, per un ammontare di spesa complessivo che sarà concordato tra i due Paesi, alcune «iniziative speciali» (articolo 10): la costruzione di 200 unità abitative; l'assegnazione di borse di studio universitarie e post-universitarie a un contingente di 100 studenti libici, rinnovabili più volte e che saranno oggetto di una specifica intesa; un programma di cure presso istituti italiani a favore di alcune vittime dello scoppio di mine in Libia; il ripristino del pagamento delle pensioni di guerra ai titolari libici, civili e militari, e ai loro eredi; la restituzione alla Libia di manoscritti e di reperti archeologici trasferiti in Italia in epoca coloniale.
      La definizione delle modalità di esecuzione di tali «iniziative speciali», e del limite di spesa annua da impegnare per ognuna di esse, sarà affidata ad appositi Comitati misti.
      A fronte degli impegni assunti dall'Italia, la Libia si impegna: ad abrogare tutti i provvedimenti e le norme regolamentari che impongono vincoli o limiti alle sole imprese italiane operanti in Libia (articolo 9, paragrafo 2); a concedere, dalla firma del Trattato e senza limitazioni o restrizioni di sorta, visti di ingesso ai cittadini italiani espulsi nel 1970 (articolo 11); a sciogliere l'Azienda libico-italiana (ALI) (articolo 12), che, pur essendo stata originariamente concepita con finalità opposte, finora si è rivelata nei fatti un serio ostacolo allo sviluppo della presenza economica italiana in Libia (le nostre aziende sono state costrette a versare contributi obbligatori all'ALI pari fino al 5 per cento del valore dei contratti acquisiti, con una evidente discriminazione a danno delle stesse aziende rispetto alla concorrenza). Tali contributi, già versati, saranno utilizzati per la costituzione del Fondo sociale, che sarà gestito da un Comitato misto paritetico per le finalità che erano state previste al punto 4 del Comunicato congiunto italo-libico del 4 luglio 1998, in particolare per l'avvio della realizzazione delle «iniziative speciali» relative all'assegnazione delle borse di studio e al programma di cure di cui al citato articolo 10 (iniziative queste già previste da precedenti intese intergovernative e realizzate dall'Italia). Definite le modalità di gestione dell'ammontare già costituito e le iniziative da finanziare (oltre a programmi di cura per vittime dello scoppio di mine e a progetti di formazione universitaria e post-universitaria, anche eventuali progetti di bonifica dalle mine e di valorizzazione delle aree interessate), le Parti considereranno definitivamente esaurito il Fondo sociale. Il finanziamento da parte italiana per la realizzazione delle «iniziative speciali» continuerà, quindi, in attuazione delle disposizioni del Trattato.
      La Libia si impegna a raggiungere con uno scambio di lettere una soluzione dell'annosa questione dei crediti vantati dalle aziende italiane nei confronti di amministrazioni ed enti libici, sulla base del negoziato finora condotto nell'ambito dell'apposito Comitato misto sui crediti (articolo 13). Nel medesimo scambio di lettere sarà anche definita la questione dei debiti di natura fiscale e/o amministrativa di aziende italiane nei confronti di enti libici (per un ammontare peraltro assai limitato rispetto ai crediti vantati dalle stesse aziende).
      Sulla base di una ricognizione effettuata nel 2003, su incarico di entrambi i Governi, dalla banca italo-araba UBAE e dall'ALI, le pretese creditorie delle aziende italiane nei confronti di amministrazioni ed enti libici ammontano complessivamente a oltre 620 milioni di euro solo in conto capitale (non tutti i crediti sono peraltro corredati da sufficiente documentazione probatoria), mentre i debiti di natura essenzialmente fiscale e doganale, che solo alcune aziende hanno nei confronti della Libia, ammonterebbero, complessivamente, a 33 milioni di euro.

Capo III (articoli 14-23). Nuovo partenariato bilalerale.

      L'articolo 14 prevede meccanismi di consultazione politica, con riunioni annuali a livello di Capi di Governo, definite «Comitato di partenariato», e di Ministri degli affari esteri, definite «Comitato dei seguiti». A quest'ultimo spetterà in particolare il compito di seguire l'attuazione del Trattato, adottando i provvedimenti che si rendessero necessari. Sono altresì previste, nello stesso articolo, regolari riunioni tra altri esponenti dei due Governi.
      Gli articoli da 15 a 18 prevedono l'impegno delle Parti in favore di varie forme di collaborazione, ai fini dell'intensificazione della cooperazione scientifica, culturale, economica e industriale, tra cui la realizzazione di programmi di formazione e di specializzazione post-universitarie, nonché lo sviluppo di rapporti tra università e istituti di ricerca e di formazione delle due Parti (articolo 15); contatti diretti tra enti e organismi culturali dei due Paesi (agevolando in particolare l'attività dei rispettivi istituti culturali a Roma e a Tripoli) e l'ulteriore impulso alla collaborazione nel settore archeologico (articolo 16); la promozione di progetti di trasferimento di tecnologie, la collaborazione nei settori delle opere infrastrutturali, dell'aviazione civile, delle costruzioni navali, del turismo, dell'ambiente, dell'agricoltura e della zootecnia, delle biotecnologie, della pesca e dell'acquacoltura - relativamente alle quali si prevede la realizzazione di un'intesa tecnica, già in fase di negoziato - nonché lo sviluppo degli investimenti diretti e la costituzione di società miste (articolo 17); il rafforzamento del partenariato nel settore energetico, con un'attenzione particolare alle energie rinnovabili (articolo 18).
      Nell'ambito della cooperazione culturale di cui al citato articolo 16, è in particolare prevista una specifica collaborazione archeologica in materia di restituzione dei reperti e dei manoscritti rinvenuti in Libia in epoca coloniale, con l'istituzione di un apposito Comitato misto.
      All'articolo 19 è prevista l'intensificazione della collaborazione nella lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata, al traffico di stupefacenti e all'immigrazione clandestina, con un richiamo all'Accordo firmato a Roma il 13 dicembre 2000 e con un esplicito riferimento alle successive intese tecniche, tra cui in particolare, per quanto concerne la lotta all'immigrazione clandestina, i Protocolli di cooperazione firmati a Tripoli il 29 dicembre 2007, dei quali ci si attende pertanto una compiuta attuazione da parte libica. Le due Parti promuoveranno la realizzazione di un sistema di controllo delle frontiere terrestri libiche, da affidare a società italiane in possesso delle competenze tecnologiche necessarie. L'Italia si è impegnata a sostenere il 50 per cento dei costi di realizzazione di tale sistema, mentre per il restante 50 per cento Italia e Libia chiederanno all'Unione europea di farsene carico, tenuto conto delle intese intervenute tra Tripoli e Bruxelles, anche su questo aspetto, con la firma di un Memorandum of Understanding (MoU) nel luglio 2007. Su un piano più generale, le due Parti collaboreranno alla definizione di iniziative volte a prevenire il fenomeno dell'immigrazione clandestina nei Paesi di origine dei flussi migratori.
      L'articolo 20 riguarda la collaborazione nel settore della difesa, prevedendo la finalizzazione di specifici accordi relativi allo scambio di missioni tecniche e di informazioni militari, nonché lo svolgimento di manovre congiunte. Le Parti si impegnano, altresì, ad agevolare la realizzazione di un forte e ampio partenariato industriale nel settore della difesa e delle industrie militari. È infine previsto, sempre in tale articolo, l'impegno politico dell'Italia a sostenere nelle opportune sedi internazionali la richiesta della Libia di indennizzi per i propri cittadini vittime dello scoppio di mine e per la riabilitazione dei territori danneggiati.
      L'articolo 21, relativo alla non proliferazione e al disarmo, tratta di collaborazione politica internazionale. Le Parti si impegnano infatti, nel pieno rispetto degli obblighi internazionali in materia, ad adoperarsi per fare del Mediterraneo una zona priva di armi di distruzione di massa.
      L'articolo 22 concerne l'intenzione delle Parti di favorire la collaborazione tra le rispettive Istituzioni parlamentari e gli enti locali.
      L'articolo 23, relativo alle disposizioni finali, ribadisce come il Trattato, sottoposto a ratifica secondo le rispettive procedure costituzionali, costituisca, nel rispetto della legalità internazionale, il principale strumento di riferimento per lo sviluppo delle relazioni bilaterali, in sostituzione del Comunicato congiunto del 4 luglio 1998 e del Processo verbale delle conclusioni operative del 28 ottobre 2002. Il Trattato, che entrerà in vigore al momento dello scambio degli strumenti di ratifica, potrà, come d'uso, essere modificato previo accordo tra le Parti e le modifiche entreranno a loro volta in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche.
      A suggello, infine, della nuova fase nelle relazioni tra Italia e Libia aperta dal Trattato, nello stesso articolo 23 si prevede che il 30 agosto sia considerato in entrambi i Paesi come «Giornata dell'amicizia italo-libica». Anche se non espressamente previsto nel Trattato, i libici si sono, di conseguenza, impegnati a non celebrare più, il 7 ottobre, la cosiddetta «Giornata della vendetta», che ricordava l'espulsione degli italiani dalla Libia nel 1970.
      La firma del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione con Tripoli segna, in definitiva, un cambiamento «storico» nelle relazioni bilaterali e se, come riteniamo, da parte libica si vorrà onorare in buona fede gli impegni assunti, la sua applicazione consentirà di superare definitivamente i contenziosi bilaterali e di avviare una nuova fase nel rapporto tra l'Italia e la Libia, caratterizzata dal rafforzamento della collaborazione in tutti i campi di reciproco interesse e dalla creazione di un forte partenariato politico ed economico.

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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

A) Necessità dell'intervento normativo.

        Il presente disegno di legge di autorizzazione alla ratifica del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione con la Libia si rende necessario in quanto dall'applicazione del Trattato, di vasta portata sul piano politico e dei rapporti internazionali, discendono ingenti oneri a carico del bilancio dello Stato.

B) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

        Per quanto concerne l'incidenza sul quadro normativo nazionale, trattandosi di un accordo bilaterale, dal medesimo non possono derivare conflitti con l'ordinamento; esso è pertanto assolutamente in linea con la vigente normativa e perfettamente compatibile con i princìpi costituzionali.
        Gli interventi richiesti attengono ad un ambito nazionale e anche se è prevista una forma di collaborazione territoriale essa potrà essere compatibile e realizzabile attraverso intese regionali.

C) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

        Si ritiene che i princìpi contenuti nel Trattato siano in linea con l'ordinamento comunitario. Analogamente esso è compatibile con gli obblighi internazionali già assunti dal nostro Paese.

2. Elementi di drafting e linguaggio normativo.

        La tecnica utilizzata per la stesura del Trattato con la Libia è quella usuale, di prassi consolidata sul piano internazionale.


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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatto a Bengasi il 30 agosto 2008.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

      1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 23 del Trattato stesso.

Art. 3.
(Addizionale all'imposta sul reddito delle società).

      1. Le disposizioni del presente articolo si applicano nei confronti delle società e degli enti commerciali residenti nel territorio dello Stato:

          a) che operano nel settore della ricerca e della coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, con partecipazioni di controllo e di collegamento e con immobilizzazioni materiali e immateriali nette dedicate a tale attività con valore di libro superiore al 33 per cento della corrispondente voce del bilancio di esercizio;

          b) emittenti azioni o titoli equivalenti ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato;

          c) con una capitalizzazione superiore a 20 miliardi di euro determinata sulla base della media delle capitalizzazioni rilevate nell'ultimo mese di esercizio sul mercato regolamentato con i maggiori volumi negoziati.

      2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti al versamento di un'addizionale all'imposta sul reddito delle società (IRES) pari al 4 per cento dell'utile prima delle imposte risultante dal conto economico qualora dallo stesso risulti un'incidenza fiscale inferiore al 19 per cento. In ogni caso l'addizionale non è dovuta per gli esercizi in perdita e il relativo importo non può eccedere il minore tra:

          a) l'importo determinato applicando all'utile prima delle imposte la differenza tra il 19 per cento e l'aliquota di incidenza fiscale risultante dal conto economico;

          b) l'importo corrispondente alle percentuali di seguito indicate del patrimonio netto, come definito al comma 5:

              1) 8,3 per mille fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2011;

              2) 5,8 per mille dall'esercizio che inizia successivamente al 31 dicembre 2011 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2015;

              3) 5,15 per mille dall'esercizio che inizia successivamente al 31 dicembre 2015 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019;

              4) 4,65 per mille dall'esercizio che inizia successivamente al 31 dicembre 2019 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2023;

              5) 4,2 per mille dall'esercizio che inizia successivamente al 31 dicembre 2023 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2028.

      3. L'incidenza fiscale di cui al comma 2 corrisponde all'aliquota determinata dal rapporto tra i seguenti dati rilevati dal conto economico:

          a) onere netto per l'IRES corrente, differita e anticipata, per le eventuali imposte sostitutive. Ai fini della presente lettera il riferimento all'IRES deve intendersi comprensivo dell'addizionale istituita dall'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Non rileva ai fini della determinazione dell'onere netto per l'IRES l'addizionale prevista dal comma 2 del presente articolo;

          b) utile prima delle imposte.

      4. Dall'onere netto per l'IRES di cui al comma 3 sono esclusi gli effetti di imposta corrente, differita e anticipata, relativi alle società incluse nello stesso consolidato fiscale nazionale o mondiale o insieme alle quali è stata esercitata l'opzione di trasparenza fiscale. Tuttavia tali effetti devono essere mantenuti, o, qualora non siano rilevati, l'onere netto per l'IRES deve essere corrispondentemente rettificato, nel caso in cui le partecipazioni in tali società siano oggetto di svalutazione. In ogni caso tali effetti rilevano in misura non superiore al 27,5 per cento della svalutazione della partecipazione alla quale si riferiscono, come risultante dal conto economico.
      5. Il patrimonio netto per la determinazione del limite di cui al comma 2, lettera b), è quello risultante dal bilancio di esercizio diminuito dell'utile di esercizio e aumentato degli acconti sul dividendo eventualmente deliberati. Se il periodo d'imposta è superiore o inferiore a dodici mesi, il limite di cui al citato comma 2, lettera b), è ragguagliato alla durata di esso.
      6. L'addizionale di cui al comma 2 è dovuta a decorrere dall'esercizio che inizia successivamente al 31 dicembre 2008 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2028. Ai fini del calcolo dei versamenti in acconto relativi al primo esercizio si fa riferimento a quella che sarebbe stata l'addizionale dovuta per l'esercizio precedente, ferma rimanendo la facoltà di fare riferimento allo stesso esercizio relativamente al quale la stessa si rende dovuta.

Art. 4.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, valutati in euro 214.200.200 per l'anno 2009, in euro 254.216.200 per l'anno 2010, in euro 250.716.200 per l'anno 2011 e in euro 181.336.200 a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 3.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.




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