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CAMERA DEI DEPUTATI
| N. 5562 |
«b) coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, alle misure di prevenzione (...) [nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità];
c) coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, a misure di sicurezza detentive o alla libertà vigilata o al divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province, a norma dell'articolo 215 del codice penale, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi;
d) i condannati a pena che importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici;
e) coloro che sono sottoposti all'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per tutto il tempo della sua durata».
A questi soggetti, che non possono esercitare il diritto di voto, la presente proposta di legge aggiunge:
1) coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale (e cioè i delitti di associazione a delinquere nei casi di riduzione o mantenimento in schiavitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi, associazioni di tipo mafioso e sequestro di persona a scopo di estorsione, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri e attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti);
2) coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti previsti nel libro secondo, titolo II, capo I, del codice penale (cioè delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione), ovvero per altri delitti per i quali la legge prevede una pena detentiva superiore nel massimo a tre anni;
3) coloro che hanno riportato condanne definitive per delitti di grave allarme sociale.
La ratio di un'iniziativa legislativa di tal genere sta nella volontà di bloccare a monte i meccanismi di voto poco puliti; se è vero che molta responsabilità hanno i partiti politici nello scegliere i loro candidati, è altrettanto vero che la moralizzazione deve interessare anche l'elettorato attivo che deve avere altrettante caratteristiche di «limpidezza». L'eletto non è che l'espressione dell'elettore: entrambi, dunque, devono essere limitati nell'esercizio dei rispettivi diritti qualora si siano macchiati dei reati previsti e per questi siano stati condannati.
1. Al comma 1 dell'articolo 2 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
«e-bis) coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale;
e-ter) coloro che hanno riportato condanne definitive e pene superiori a due anni di reclusione per i delitti previsti nel libro secondo, titolo II, capo I, del codice penale ovvero per altri delitti per i quali la legge prevede una pena detentiva superiore nel massimo a tre anni;
e-quater) coloro che hanno riportato condanne definitive per delitti di grave allarme sociale».
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