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PDL 5562

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5562



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SANTELLI

Modifica all'articolo 2 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, concernente i casi di esclusione dal diritto di elettorato attivo

Presentata il 7 novembre 2012


      

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Onorevoli Colleghi! — A fronte della moltiplicazione degli scandali che vedono la classe politica sempre più compromessa e coinvolta in inaccettabili commistioni con il malaffare, incombe l'esigenza di ristabilire regole e garanzie che restituiscano credibilità e onore ai rappresentanti del popolo a ogni livello e che tranquillizzino l'opinione pubblica fortemente scossa. È necessario che la politica si riappropri del ruolo che le compete, quello di intervenire per ripristinare l'ordine sociale del Paese e morale della classe dirigente, che ha superato ogni limite e ogni decenza. Essa deve rifondarsi concentrando lo sforzo nella scelta di procedure elettive idonee a eludere ogni forma di corruzione. È necessario che la politica istituisca sistemi di controllo atti a debellare il malcostume. È noto che, il 25 ottobre 2011, il Parlamento europeo ha approvato la risoluzione 2010/2309 (INI) in cui non solo «si impegna a stabilire norme per assicurare l'incandidabilità al Parlamento europeo di persone condannate con sentenza passata in giudicato per reati di partecipazione a organizzazioni criminali o tipicamente commessi nell'ambito delle stesse (come la tratta di esseri umani, il traffico internazionale di stupefacenti, il riciclaggio di denaro, la frode, la corruzione e l'estorsione)», ma chiede ai gruppi politici europei di dotarsi di codici etici finalizzati ad evitare la candidatura di soggetti condannati, anche in via non definitiva, per i suddetti reati e «chiede agli Stati membri di stabilire norme analoghe per le elezioni nazionali e locali». L'articolo 17 del disegno di legge atto Senato n. 2156-B, in materia di anticorruzione,
 

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recentemente approvato dal Parlamento, rappresenta un primo passo in questa direzione.
      Se, dunque, ci si avvia verso una limitazione condivisa dell'elettorato passivo per coloro la cui «limpidezza» è fortemente compromessa, con la presente proposta di legge si intende limitare, nei confronti delle stesse persone, anche il diritto all'elettorato attivo.
      L'articolo 48 della Costituzione colloca il diritto di voto tra i diritti indisponibili e non soggetti a limitazioni con l'eccezione dei «casi di incapacità civile o per effetto di condanna penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge». A fronte di questa dizione alquanto generica il Costituente ha ritenuto di inserire uno specifico rinvio al legislatore ordinario affinché stabilisse i casi in cui un cittadino possa subire la limitazione del diritto di voto: con il testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono state previste singole cause di esclusione, per cui, come cita l'articolo 2, comma 1, non sono elettori:

          «b) coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, alle misure di prevenzione (...) [nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità];

          c) coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, a misure di sicurezza detentive o alla libertà vigilata o al divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province, a norma dell'articolo 215 del codice penale, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi;

          d) i condannati a pena che importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici;

          e) coloro che sono sottoposti all'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per tutto il tempo della sua durata».

      A questi soggetti, che non possono esercitare il diritto di voto, la presente proposta di legge aggiunge:

          1) coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale (e cioè i delitti di associazione a delinquere nei casi di riduzione o mantenimento in schiavitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi, associazioni di tipo mafioso e sequestro di persona a scopo di estorsione, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri e attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti);

          2) coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti previsti nel libro secondo, titolo II, capo I, del codice penale (cioè delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione), ovvero per altri delitti per i quali la legge prevede una pena detentiva superiore nel massimo a tre anni;

          3) coloro che hanno riportato condanne definitive per delitti di grave allarme sociale.

      La ratio di un'iniziativa legislativa di tal genere sta nella volontà di bloccare a monte i meccanismi di voto poco puliti; se è vero che molta responsabilità hanno i partiti politici nello scegliere i loro candidati, è altrettanto vero che la moralizzazione deve interessare anche l'elettorato attivo che deve avere altrettante caratteristiche di «limpidezza». L'eletto non è che l'espressione dell'elettore: entrambi, dunque, devono essere limitati nell'esercizio dei rispettivi diritti qualora si siano macchiati dei reati previsti e per questi siano stati condannati.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al comma 1 dell'articolo 2 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

          «e-bis) coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale;

          e-ter) coloro che hanno riportato condanne definitive e pene superiori a due anni di reclusione per i delitti previsti nel libro secondo, titolo II, capo I, del codice penale ovvero per altri delitti per i quali la legge prevede una pena detentiva superiore nel massimo a tre anni;

          e-quater) coloro che hanno riportato condanne definitive per delitti di grave allarme sociale».


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