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CAMERA DEI DEPUTATI
| N. 2519-3184-3247-3516-3915-4007-4054-C |
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il progetto di legge n. 2519-B, recante disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali, limitatamente alle parti modificate dal Senato;
ricordato che, sul medesimo provvedimento, il Comitato si è già espresso, in prima lettura, in data 15 giugno 2011, formulando un parere con due osservazioni;
rilevato che nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento è stata introdotta una nuova disposizione che riformula l'articolo 251 del codice civile, ampliando la possibilità di riconoscimento dei figli nati da persone tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta; è stata altresì introdotta una disposizione che modifica l'articolo 276 del codice civile in materia di legittimazione passiva alla domanda di dichiarazione giudiziale di paternità e maternità ed è stato integralmente riformulato l'articolo 38 delle Disposizioni di attuazione del codice civile, ridefinendo le competenze fra tribunali ordinari e tribunali dei minorenni in materia di procedimenti di affidamento e mantenimento dei figli e dettando inoltre disposizioni a garanzia del diritto dei figli agli alimenti e al mantenimento;
osservato che tali modifiche non recano alcun profilo problematico per gli aspetti di competenza del Comitato per la legislazione;
riscontrato, infine, che, laddove l'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 38, secondo comma, e l'articolo 4, comma 2, dispongono l'applicazione, «in quanto compatibili», degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile – rispettivamente – «nei procedimenti in materia di affidamento e di mantenimento dei minori» ed «ai processi relativi all'affidamento e al mantenimento dei figli di genitori non coniugati pendenti davanti al tribunale per i minorenni alla data di entrata in vigore della presente legge», l'uso dell'espressione «in quanto compatibili» non presenta profili problematici, in quanto, data la piena applicabilità delle disposizioni richiamate, essa si atteggia a mera clausola di salvaguardia;
ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 96-bis del Regolamento, non vi sia nulla da osservare.
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo del progetto di legge n. 2519-B, approvato, in un testo unificato, dalla Camera e modificato dal Senato, recante «Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali»;
richiamato il parere espresso il 23 giugno 2011 sul precedente testo trasmesso dalla Commissione di merito;
rilevato che:
il provvedimento interviene in materia di «ordinamento civile» e «giurisdizione e norme processuali», che l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione riserva alla legislazione esclusiva dello Stato;
l'articolo 1, comma 3, inserito nel provvedimento dal Senato, consente, previa autorizzazione del giudice che valuta l'interesse del figlio, il riconoscimento dei figli nati «da persone tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta»;
l'articolo 29, primo comma, stabilisce che «La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio»;
l'articolo 30, sesto comma, della Costituzione stabilisce che «la legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima»;
la Corte costituzionale, nella sentenza n. 494 del 2002, ha rilevato che la Costituzione contiene bensì una clausola generale di riconoscimento dei diritti della famiglia, come società naturale fondata sul matrimonio (articolo 29, primo comma), e consente quindi di esigere comportamenti conformi e di prevedere conseguenze e misure, anche penali, nei confronti degli autori di condotte che della famiglia compromettano l'identità, ciò che avviene, per l'appunto, nel caso dell'incesto, ma non appare giustificabile, in base alla Costituzione, l'adozione di misure sanzionatorie al di là di questa cerchia, che coinvolga «soggetti totalmente privi di responsabilità – come sono i figli di genitori incestuosi, meri portatori delle conseguenze del comportamento dei loro genitori e designati dalla sorte a essere involontariamente, con la loro stessa esistenza, segni di contraddizione dell'ordine familiare»;
nella medesima sentenza, la Corte costituzionale ha altresì rilevato che la riserva di cui al citato sesto comma dell'articolo 30
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