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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 81-317-376-411-526-563-585-677-694-701-915-1207-
1249-1341-1364-1517-1690-1693-1923-2029-2148-2432- 2494-2772-2878-2891-3000-3001-3002-3031-3423-3577- 3591-3600-3676-3803-3960-3992-4213-4232-4353-4355- 4397-4440-4657-4662-4693-4845-4883-4960-5166-A |
n. 585, d'iniziativa dei deputati
n. 701, d'iniziativa dei deputati
n. 1249, d'iniziativa dei deputati
n. 1517, d'iniziativa dei deputati
n. 2878, d'iniziativa del deputato LISI
n. 3001, d'iniziativa del deputato REGUZZONI
n. 3423, d'iniziativa del deputato CARLUCCI
n. 3960, d'iniziativa del deputato GALATI
n. 4232, d'iniziativa dei deputati
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il testo unificato delle proposte di legge n. 4662 e abbinate, quale risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione e rilevato che:
sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:
esso presenta un contenuto omogeneo, in quanto reca disposizioni unicamente volte a conferire una delega al Governo per la revisione e il riordino della disciplina in materia di motorizzazione e circolazione stradale, nonché un'autorizzazione alla delegificazione finalizzata alla disciplina dei procedimenti amministrativi in relazione a singoli aspetti, puntualmente indicati, nella materia della circolazione dei veicoli a motore;
sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:
in relazione alle procedure di delega, il provvedimento contiene previsioni che formano oggetto di apprezzamento da parte del Comitato, in quanto idonee ad intensificare il rapporto tra Parlamento e Governo in fase di attuazione delle deleghe: si evidenzia, in particolare, la previsione del meccanismo del «doppio parere parlamentare» sugli schemi di decreti legislativi, contenuta all'articolo 1, commi 3 e 4. Con riferimento, invece, alla formulazione dei principi e criteri direttivi cui il Governo si deve attenere nell'esercizio della delega ad esso conferita, il testo unificato, all'articolo 2, comma 2, lettere e), i), m), p) e r), sembra limitarsi ad indicare l'oggetto della delega, senza specificare compiutamente i criteri per la sua attuazione, mentre, alla lettera c), indica un principio e criterio direttivo eccessivamente generico. In relazione alla succitata lettera c), si segnala altresì che, ai fini dell'individuazione dei casi che comportano l'applicazione di misure cautelari relative ai documenti di circolazione e di guida previste dal codice della strada, si enuclea un criterio di delega consistente nell'adeguamento «alle sentenze della Corte costituzionale, della Corte di giustizia dell'Unione europea e della giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione», il quale appare di incerta portata applicativa potendo ingenerare dubbi interpretativi in relazione alla consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione;
sul piano dei rapporti con le fonti subordinate:
il disegno di legge, all'articolo 2, comma 3, reca un'autorizzazione alla delegificazione che si discosta da quella delineata dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, per i regolamenti di delegificazione, in quanto non indica né le norme generali regolatrici della materia, né le disposizioni da abrogare con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti, limitandosi a indicare gli oggetti e, talora, le finalità degli adottandi decreti di delegificazione e precisando, al successivo comma 4, che le norme di legge che
inoltre, in relazione alla formulazione dell'elenco delle materie per le quali il Governo è autorizzato ad emanare regolamenti di delegificazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, il provvedimento, alla lettera i), laddove menziona la disciplina della patente di guida di categoria BS, limitatamente a specifici ambiti di intervento, individua un ambito materiale che dovrebbe essere più opportunamente collocato tra i principi e i criteri direttivi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 2, tenuto conto che la normativa relativa alla patente di guida sembra essere una materia che continuerà ad essere disciplinata dal codice della strada;
ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
per quanto detto in premessa, si provveda alla riformulazione delle disposizioni contenute all'articolo 2, commi 3 e 4, al fine di renderle conformi al modello di delegificazione delineato dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988;
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
all'articolo 2, comma 2, lettera c), si chiarisca la portata normativa del riferimento alla «giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione», il quale appare suscettibile di ingenerare dubbi interpretativi in sede applicativa.
Il Comitato osserva altresì quanto segue:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
all'articolo 2, comma 2 – ove si indicano i principi e i criteri direttivi cui il Governo dovrà attenersi nell'esercizio della delega per la revisione e il riordino della disciplina concernente la motorizzazione e la circolazione stradale conferitagli ai sensi dell'articolo 1 – si dovrebbero meglio esplicitare i principi e criteri direttivi, distinguendoli conseguentemente dall'oggetto della delega medesima, contenuti alle lettere e), i), m) p) e r);
per quanto detto in premessa, al medesimo articolo 2, al comma 3, si dovrebbe espungere il riferimento alla materia indicata alla lettera i), al fine di inserirla più opportunamente, riformulandola in termini di principio e criterio direttivo, nell'ambito del comma 2 dell'articolo 2 in oggetto;
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
all'articolo 2, comma 2, lettera c), si dovrebbe maggiormente specificare il principio e criterio direttivo ivi contenuto;
all'articolo 2, comma 2, lettera l), si dovrebbe espungere l'aggettivo «cogenti» che, riferito alle «linee guida» che il Ministero della salute è chiamato a predisporre, sembra attribuire carattere di obbligatorietà ad uno strumento tipicamente di indirizzo, quale quello delle linee guida.
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo unificato delle proposte di legge n. 4662 Valducci ed abbinate, recante «Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285»;
considerato che il testo in esame reca disposizioni in materia di sicurezza stradale, la quale è ricondotta dalla giurisprudenza costituzionale alla materia «ordine pubblico e sicurezza», attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione;
rilevato che:
l'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, nel disciplinare in via generale l'istituto della delegificazione, prevede che le leggi della Repubblica possano autorizzare l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinando nel contempo le norme generali regolatrici della materia e disponendo direttamente l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari;
all'articolo 2, comma 2 – che individua i principi e criteri direttivi cui il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega legislativa disposta dal comma 1 – la lettera b) prevede la «delegificazione della disciplina riguardante le procedure e la normativa tecnica suscettibile di frequenti aggiornamenti, con particolare riferimento alle materie indicate nel comma 3»: in tal modo la disciplina delle materie in questione (peraltro individuate genericamente) viene completamente rimessa al Governo, senza l'indicazione di principi e criteri direttivi né di norme generali regolatrici della materia;
il comma 3 del medesimo articolo 2 autorizza il Governo a disciplinare con regolamenti di delegificazione i procedimenti amministrativi relativi alle materie ivi elencate, vincolandolo al rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi previsti per la delega per la revisione e il riordino della disciplina concernente la motorizzazione e la circolazione stradale, disposta dall'articolo 1;
il comma 4 del medesimo articolo 2 dispone che le norme di legge che disciplinano le materie oggetto della delegificazione ai sensi del comma 3 sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al medesimo comma, demandando ai regolamenti l'elencazione delle norme abrogate,
esprime
con le seguenti condizioni:
1) all'articolo 2, comma 2, sia soppressa la lettera b);
2) all'articolo 2, comma 3, appare necessario – come previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 – prevedere le norme generali regolatrici delle materie che vengono delegificate nonché indicare le disposizioni di legge da abrogare con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di delegificazione.
La II Commissione,
esaminato l'ulteriore nuovo testo unificato delle proposte di legge in oggetto, volto a rivedere e riordinare la legislazione vigente concernente la disciplina della motorizzazione e della circolazione stradale, recata dal codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
condivisa l'esigenza di una rimodulazione delle sanzioni nel senso previsto dal testo unificato;
rilevato che i principi e criteri direttivi relativi alla revisione del sistema sanzionatorio, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), non sembrano sufficientemente determinati, così come invece sarebbe necessario secondo il principio di legalità, che trova applicazione tanto in materia penale (articolo 25 della Costituzione) quanto in materia amministrativa sanzionatoria (articolo 23 della Costituzione), ciò anche considerando che i predetti principi e criteri direttivi richiamano
esprime
con la seguente condizione:
all'articolo 2, comma 2, lettera c), siano precisati i principi e criteri direttivi relativi alla revisione del sistema sanzionatorio, individuando parametri obiettivi che delimitino la discrezionalità del legislatore delegato in merito sia all'entità della sanzione che alla sua natura.
La IV Commissione,
esaminato, per le parti di propria competenza, il nuovo testo unificato delle proposte di legge n. 4662 Valducci e abbinate;
preso atto che tra i principi e criteri direttivi della delega che si intende conferire al Governo, all'articolo 2, comma 2, lettera g), figura il «riordino delle disposizioni riguardanti l'esercizio dei compiti di polizia stradale e le relative abilitazioni, e potenziamento del ricorso ai servizi ausiliari di polizia stradale», e che l'espletamento dei suddetti servizi è affidato, tra gli altri soggetti anche all'Arma dei carabinieri e, in casi limitati, ai militari del Corpo delle capitanerie di porto;
evidenziata altresì l'opportunità di assicurare che i tutti i soggetti chiamati ad espletare servizi di polizia stradale possano esercitare in modo più penetrante l'accertamento dell'assolvimento
rilevato altresì che la successiva lettera l) indica, come criterio di delega, anche l'attribuzione al Ministero della salute del compito di predisporre linee guida cogenti per garantire a livello nazionale uniformità dell'operato delle commissioni mediche locali, nell'ambito delle procedure per la verifica dei requisiti fisici per il conseguimento o il rinnovo della patente di guida,
esprime
con la seguente condizione:
nell'ambito dei principi e criteri direttivi della delega, si integri l'articolo 2, comma 2, lettera l) al fine di prevedere che il decreto legislativo attuativo della delega stabilisca che l'accertamento dei requisiti fisici e psichici possa essere effettuato anche da medici militari, purché in servizio permanente effettivo o in posizione di ausiliaria, con esclusione quindi di quelli in quiescenza.
La VI Commissione,
esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il nuovo testo unificato delle proposte di legge n. 4662 e abbinate, recante «Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto
esprime
con la seguente osservazione:
con riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera p), la quale prevede il riassetto della disciplina concernente la classificazione, costruzione e tutela delle strade, delle fasce di rispetto, degli accessi e diramazioni, della pubblicità e di ogni forma di occupazione del suolo stradale, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare che tale riassetto riguarda le strade nazionali, ovvero di prevedere in materia forme di accordo con le autonomie locali interessate.
La VIII Commissione,
esaminato, per i profili di competenza, il nuovo testo unificato delle proposte di legge n. 4662 Valducci e abbinate, recante «Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285»;
ritenuto che, in sede di predisposizione della delega alla riforma del codice della strada, andrebbe attentamente considerato il nuovo assetto istituzionale alla luce del ridimensionamento del ruolo delle province in relazione ad alcune funzioni oggi assegnate alle stesse, quali la manutenzione del manto stradale o lo sgombero della neve;
valutata l'opportunità di prevedere, tra i principi e criteri direttivi della delega, il sostegno alla mobilità sostenibile e la sicurezza degli utenti deboli;
auspicato che la riforma del codice della strada improntata a criteri di modernità venga accompagnata da una riforma della copertura assicurativa degli infortuni in itinere subìti dai lavoratori assicurati che faccia riferimento anche agli infortuni in itinere subìti dai lavoratori assicurati che utilizzano la bicicletta;
esprime
La XIII Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato delle proposte di legge n. 4662 e abbinate, recanti: «Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285»,
esprime
con la seguente osservazione:
si consideri l'opportunità che sugli schemi di regolamento di cui all'articolo 2, comma 3, sia preventivamente acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.
La XIV Commissione,
esaminato il nuovo testo unificato n. 4662 Valducci e abbinate, recante «Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285»;
viste le disposizioni recate dal comma 3 dell'articolo 2, che inserisce tra le materie da normare con regolamenti di delegificazione anche la «disciplina della patente di guida di categoria BS (B speciale), prevedendo che i possessori di tale patente possano conseguire anche la patente di guida per il traino di un rimorchio di massa superiore a 750 chilogrammi»; in tal senso, si affida al regolamento il compito di modificare la disposizione del Codice della strada dell'articolo 116, comma 4, che, nel testo applicabile dal 19 gennaio 2013 prevede che «mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da più minorazioni, possono conseguire la patente speciale delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1 e D, anche se alla guida di veicoli trainanti un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg»;
rilevato che lo stesso articolo 116 del Codice della strada, in coerenza con l'articolo 4 della direttiva 2006/126/CE, fissa in 4.250 kg
considerato che nell'emanazione dei regolamenti di delegificazione di cui all'articolo 2, comma 2, assume rilievo il rispetto della disciplina dell'Unione europea di cui alla direttiva 96/53/CE in materia di dimensioni e peso massimo dei veicoli, alla direttiva 2000/30/CE relativa ai controlli relativa ai tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nella Comunità, alla già ricordata direttiva 2006/126/CE in materia di patente di guida e alla direttiva 2009/40/CE concernente il controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;
richiamata la raccomandazione della Commissione europea 2001/116/CE del 17 gennaio 2001 sul livello massimo consentito di alcol nel sangue dei conducenti di veicoli, che indica come livello massimo che gli Stati membri dovrebbero fissare nei propri ordinamenti una concentrazione di 0,5 mg/ml nonché di 0,2 mg/ml per specifiche tipologie di conducenti o di veicoli;
rilevato che il vigente Codice della strada è già in linea con tali previsioni e che pertanto – in sede di esercizio della delega – si auspica che il Governo mantenga inalterate le attuali previsioni sul livello massimo consentito di alcol nel sangue dei conducenti di veicoli;
ricordato infine che il rafforzamento della sicurezza stradale costituisce una delle priorità del Libro bianco sulla politica europea dei trasporti (COM(2011)144) che riconferma l'obiettivo di dimezzare il numero delle vittime entro il 2020, avvicinandosi all'obiettivo «zero vittime» entro il 2050,
esprime
con le seguenti osservazioni:
a) al fine della coerenza delle disposizioni in materia di disciplina della patente di guida di categoria BS (B speciale), recate dall'articolo 2, comma 3, con l'articolo 4 della direttiva 2006/126/CE, valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare nel provvedimento in esame che rimangono in ogni caso fermi i limiti complessivi di massa del veicolo più il rimorchio consentiti in generale per le patenti B;
b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre nel provvedimento in esame specifici criteri direttivi volti a garantire che le attuali disposizioni del Codice della strada in materia di livello massimo consentito di alcol nel sangue dei conducenti di veicoli, e relativa disciplina sanzionatoria, siano mantenute in linea con le raccomandazioni dell'Unione europea.
La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato, per i profili di propria competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 4662 ed abbinate, in corso di esame presso la IX Commissione della Camera, recante delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
considerato che, sebbene la circolazione stradale non risulti esplicitamente menzionata tra le materie che l'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa statale, le finalità perseguite dal provvedimento riconducono il testo nell'ambito demandato alla competenza legislativa esclusiva dello Stato «ordine pubblico e sicurezza», relativo ad aspetti che afferiscono alla tutela della sicurezza delle persone;
preso atto che la Corte costituzionale, con sentenza n. 428 del 2004, ha precisato che considerazioni di carattere sistematico inducono a ritenere che la circolazione stradale sia riconducibile, sotto diversi aspetti e con particolare riguardo a quello della sicurezza, a competenze statali esclusive, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione,
esprime
con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che l'attuazione delle disposizioni del provvedimento che afferiscono a profili di competenza regionale sia definita d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, sulla base di specifici progetti anche diversificati per aree regionali, con specifico riferimento ai criteri di delega di cui all'articolo 2 afferenti al riassetto della disciplina concernente la classificazione, costruzione e tutela delle strade, della pubblicità e di ogni forma di occupazione del suolo stradale, nonché in relazione alle linee guida destinate alle amministrazioni locali, concernenti la progettazione e la costruzione di infrastrutture stradali e arredi urbani.
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della giustizia e con gli altri Ministri interessati, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e nel rispetto della procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per rivedere e riordinare la legislazione vigente concernente la disciplina della motorizzazione e della circolazione stradale, recata dal codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, apportandovi le modifiche necessarie in conformità ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, della presente legge, nel rispetto dell'articolo 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 285 del 1992 e introducendo le necessarie disposizioni di carattere transitorio.
2. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo trasmette gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari.
3. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro quarantacinque giorni dall'assegnazione, indicando specificamente
1. Nell'ambito della materia regolata dal codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di seguito denominato «codice della strada», i decreti legislativi di cui all'articolo 1 della presente legge devono essere improntati, secondo criteri di essenzialità, semplicità e chiarezza, ai seguenti princìpi di carattere generale:
a) riassetto delle competenze tra gli enti istituzionali, in armonia con le modifiche legislative intervenute e fatto salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge;
b) revisione della disciplina delle norme di comportamento e relativo sistema sanzionatorio, al fine di garantire la tutela della sicurezza stradale e l'effettività degli istituti sanzionatori.
2. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) riorganizzazione delle disposizioni del codice della strada secondo criteri di ordine e di coerenza, nonché coordinamento e armonizzazione delle stesse con le altre norme di settore nazionali, dell'Unione europea o derivanti da accordi internazionali, nonché con le norme relative alle competenze delle regioni e degli enti locali, con particolare riferimento ai poteri dello Stato nei confronti degli enti proprietari e gestori delle strade;
b) delegificazione della disciplina riguardante le procedure e la normativa tecnica suscettibile di frequenti aggiornamenti, con particolare riferimento alle materie indicate nel comma 3;
c) revisione dell'apparato sanzionatorio, ivi compreso quello relativo alle materie delegificate, anche modificando l'entità delle sanzioni secondo princìpi di ragionevolezza, proporzionalità e non discriminazione nell'ambito dell'Unione europea; revisione e semplificazione del procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie, nonché individuazione dei casi che comportano l'applicazione di misure cautelari relative ai documenti di circolazione e di guida previste dal codice della strada, adeguandolo alle sentenze della Corte costituzionale, della Corte di giustizia dell'Unione europea e alla giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione, in particolare prevedendo:
1) la graduazione delle sanzioni in funzione della gravità, della frequenza e dell'effettiva pericolosità del comportamento;
2) l'inasprimento delle sanzioni per comportamenti particolarmente pericolosi e lesivi dell'incolumità e della sicurezza degli utenti della strada, dei bambini e degli utenti deboli;
3) la qualificazione giuridica della decurtazione dei punti dalla patente di guida come sanzione amministrativa accessoria, prevedendo altresì che la comunicazione della decurtazione costituisca atto amministrativo definitivo;
d) revisione e coordinamento del sistema dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali, individuando eventualmente ambiti di competenza diversi;
e) semplificazione delle procedure previste per il ricorso al prefetto, prevedendo:
1) la presentazione del ricorso esclusivamente all'organo accertatore con successiva trasmissione del ricorso stesso,
2) l'eliminazione dell'obbligo di procedere all'audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta;
3) l'allineamento del termine per il ricorso al prefetto a quello previsto per il ricorso al giudice di pace;
f) riordino delle disposizioni riguardanti l'esercizio dei compiti di polizia stradale e le relative abilitazioni e potenziamento del ricorso ai servizi ausiliari di polizia stradale, tenendo conto degli assi viari, compresi quelli autostradali, e delle condizioni di particolare necessità e urgenza connessi all'attivazione dei predetti servizi ausiliari;
g) ricognizione delle attività pubbliche e private contemplate nel codice della strada e nel relativo regolamento, introducendo inoltre forme efficaci e sostenibili per i controlli di legalità e regolarità dell'esercizio e idonee sanzioni in caso di violazioni;
h) definizione delle norme di circolazione per veicoli atipici;
i) attribuzione al Ministero della salute del compito di predisporre linee guida cogenti per garantire a livello nazionale uniformità dell'operato delle commissioni mediche locali, nell'ambito delle procedure per la verifica dei requisiti fisici per il conseguimento o il rinnovo della patente di guida;
l) disciplina generale delle modalità di sosta dei veicoli adibiti al servizio di invalidi;
m) previsione di apposite disposizioni riguardanti la circolazione dei veicoli sulla rete autostradale nel periodo invernale, in presenza di manifestazioni atmosferiche di particolare intensità, al fine di preservare l'incolumità degli utenti e di garantire idonei livelli di circolazione veicolare, attribuendo, esclusivamente in tal caso, all'ente proprietario o al concessionario di autostrade la facoltà di imporre l'utilizzo di pneumatici invernali, ove non sia possibile
n) riassetto della disciplina concernente la classificazione, costruzione e tutela delle strade, delle fasce di rispetto, degli accessi e diramazioni, della pubblicità e di ogni forma di occupazione del suolo stradale;
o) attribuzione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del compito di predisporre, nel rispetto delle norme di progettazione stradale vigenti, linee guida e di indirizzo destinate alle amministrazioni locali, concernenti la progettazione e la costruzione di infrastrutture stradali e arredi urbani finalizzate anche alla sicurezza degli utilizzatori di veicoli a due ruote;
p) semplificazione delle procedure che disciplinano le modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione, in un'ottica di snellimento degli adempimenti richiesti all'utente.
3. Il Governo è autorizzato ad emanare regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 1 e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, per disciplinare i procedimenti amministrativi relativi alle materie di seguito elencate, previsti dal codice della strada nonché dalle altre norme vigenti in materia:
a) caratteristiche dei veicoli eccezionali e dei trasporti in condizioni di eccezionalità;
b) disciplina della massa limite e della sagoma limite dei veicoli adibiti all'autotrasporto e dei carichi sporgenti trasportati;
c) aggiornamento della segnaletica stradale, in conformità alle norme internazionali in materia, e organizzazione della circolazione;
d) disciplina della manutenzione degli apparati destinati alle segnalazioni stradali luminose, con particolare riguardo all'esigenza di ridurre i consumi energetici;
e) classificazione, destinazione, caratteristiche costruttive, di equipaggiamento e di identificazione dei veicoli, accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione, omologazione e controlli di conformità, al fine di adeguarli alle nuove tipologie conseguenti ai processi di innovazione tecnica del settore e di garantire adeguati livelli di sicurezza della circolazione;
f) introduzione e definizione, nella classificazione dei veicoli, di veicoli a pedali adibiti al trasporto, pubblico e privato, di merci e di persone;
g) classificazione e utilizzazione dei veicoli in relazione all'uso cui sono adibiti, con particolare riferimento alle macchine agricole e operatrici, anche in relazione alla disciplina dell'Unione europea in materia di limite di massa, di massa rimorchiabile e di traino, e disciplina della loro circolazione su strada;
h) procedimenti di ammissione, immatricolazione e cessazione della circolazione dei veicoli a motore, nonché di produzione delle targhe automobilistiche;
i) disciplina della patente di guida di categoria BS, prevedendo che i possessori di tale patente possano conseguire anche la patente di guida per il traino di un rimorchio di massa superiore a 750 chilogrammi;
l) disciplina per la tutela dell'utenza debole sulle strade, prevedendo, in particolare, sistemi per la sicurezza e per la visibilità notturna dei ciclisti;
m) disciplina dell'utilizzo di targhe sostitutive per motoveicoli in occasione di competizioni sportive, per prevenire il danneggiamento o la perdita delle targhe originali.
4. Le norme di legge che disciplinano le materie di cui al comma 3 sono abrogate
con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al medesimo comma, che recano un elenco specifico delle norme abrogate.
5. Il Governo adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, ogni altra disposizione integrativa o correttiva necessaria per coordinare il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, con le modifiche introdotte dai decreti legislativi di cui al presente articolo.
1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, con le medesime procedure e previo parere delle Commissioni parlamentari previsti dallo stesso articolo 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, commi 1 e 2.
2. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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