PDL 5543
XVI LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 5543
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PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato LENZI
Modifica all'articolo 14 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di presentazione dei contrassegni e degli statuti dei partiti e movimenti politici
Presentata il 23 ottobre 2012
Onorevoli Colleghi! — Il fatto che a un determinato contrassegno corrisponda un partito politico reale e strutturato attraverso un vero e proprio statuto retto da princìpi democratici è un prerequisito per la salute del sistema democratico.
Con la presente proposta di legge si intende, di conseguenza, evitare che a un uomo solo sia concesso di comportarsi da padrone di un movimento politico.
Se ancora non esiste una legge di regolamentazione dei partiti politici che preveda dei requisiti minimi per gli statuti di ciascun partito, è tuttavia innegabile che almeno l'esistenza di uno statuto possa garantire la reale consistenza di un partito o movimento politico e rendere note le regole interne e le tutele per le minoranze.
Per questi motivi, la presente proposta di legge si propone di intervenire sul regime di ammissibilità dei contrassegni per le elezioni, prevedendo l'obbligo di presentare lo statuto del partito o movimento politico organizzato, unitamente al deposito del contrassegno per partecipare alle elezioni. In tal modo si consentirebbe al Ministero dell'interno di verificare con compiutezza il rispetto delle disposizioni dell'articolo 14 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, avendo a disposizione elementi documentali con cui accertare che il deposito del contrassegno non sia frutto di una mera iniziativa personale od oggetto di un'operazione di disturbo nei confronti di
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altri partiti o movimenti politici organizzati.
Né, tantomeno, che la proprietà del contrassegno possa comportare il rischio di condizionamenti di tipo padronale sulle decisioni interne e sulla selezione delle candidature.
Si tratta di una proposta di legge ragionevole ma al tempo stesso essenziale per il buon funzionamento della nostra democrazia, a partire dalla quale garantire una maggiore trasparenza nei confronti degli elettori e serietà nei rapporti, necessariamente pluralistici, tra le forze politiche.
Per i motivi esposti si auspica un esame in tempi rapidi della presente proposta di legge.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Al primo comma dell'articolo 14 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Insieme con il contrassegno deve essere depositata una copia dello statuto del partito o gruppo politico organizzato».