PDL 5033
XVI LEGISLATURA
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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 5033
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PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
BOCCIA, AGOSTINI, BINETTI, BOCCI, BRANDOLINI, CASTAGNETTI, CICCANTI, GRASSI, ESPOSITO, GARAVINI, LARATTA, LOSACCO, MANTINI, MARGIOTTA, MATTESINI, MAZZARELLA, PELUFFO, PICCOLO, RAVETTO, RECCHIA, RIA, TOUADI, VANNUCCI, VICO, VIOLA
Modifiche al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in materia di prededucibilità dei crediti derivanti da piani di risanamento, al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di sospensione dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni a fronte di debiti tributari insoluti, e al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di atti soggetti a registrazione in caso d'uso
Presentata il 7 marzo 2012
Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge ripropone il tema dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni delle procedure concorsuali e degli atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso.
Con riferimento ai pagamenti delle pubbliche amministrazioni, si precisa che la disciplina dell'obbligo di verifica delle inadempienze è contenuta nell'articolo 48-
bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Colto nel suo tenore letterale, il citato articolo prevede che «1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica,
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prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. La presente disposizione non si applica alle aziende o società per le quali sia stato disposto il sequestro o la confisca ai sensi dell'articolo 12-
sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero della legge 31 maggio 1965, n. 575.
2. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
2-
bis. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, l'importo di cui al comma 1 può essere aumentato, in misura comunque non superiore al doppio, ovvero diminuito».
Il regolamento di attuazione cui si riferisce l'articolo 48-
bis, è stato adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, che ha definito le modalità procedimentali della verifica di cui all'articolo 48-
bis e gli effetti della stessa nel caso di riscontrata inadempienza del soggetto beneficiario.
La presente proposta di legge, sostituendo l'articolo 48-
bis mira a non aggravare ulteriormente la già difficile situazione finanziaria di molte imprese, in affanno per la persistente crisi economica e per la stretta creditizia delle banche.
La possibilità di procedere al pagamento di una percentuale pari al 50 per cento delle somme dovute, infatti, blocca in parte un meccanismo perverso che si ripercuote sul sistema economico e sulle aziende con conseguenze pesanti.
In tale senso, si muove anche la successiva previsione: entro quindici giorni dal ricevimento del primo 50 per cento del credito, il beneficiario dovrà presentare istanza di rateizzazione ai sensi dell'articolo 19 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, all'agente della riscossione al fine di sbloccare il residuo 50 per cento del credito. Tale somma sarà erogata solo successivamente al deposito, da parte del debitore del provvedimento di accoglimento dell'istanza di rateizzazione presentata.
In caso di mancato pagamento di almeno di due rate, il debitore inadempiente, non potrà più richiedere l'applicazione del beneficio per nessun altro tributo.
È inutile dire che, oggi, il problema della sospensione dei pagamenti danneggia soprattutto le piccole imprese, costrette a indebitarsi per pagare i propri dipendenti, fornitori e tasse, con la conseguenza di aumentare i già elevati costi aziendali.
Si precisa, altresì, che la previsione di cui al comma 2 del novellato articolo 48-
bis, in base al quale in caso di cessione del credito, effettuata ai sensi degli articoli 1260 e seguenti del codice civile e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, per la cessione dei crediti d'impresa la verifica prevista dal comma 1 deve essere eseguita nei confronti del creditore originario (cedente) – a prescindere dalla circostanza che la cessione del credito sia avvenuta con o senza il consenso del soggetto pubblico debitore (ceduto) – ha lo scopo di tutelare l'affidamento del cessionario nel caso di cessione «pro soluto», senza perciò determinare una modifica peggiorativa della posizione originaria del debitore ceduto (amministrazione), il quale continuerà a opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del creditore originario.
Il nuovo comma 4, invece, risponde alle perplessità, più volte sollevate, in ordine all'obbligo di sottoporre alla verifica di cui all'articolo 48-
bis in oggetto le erogazioni effettuate in favore delle imprese a titolo di contributi, incentivi, sovvenzioni ovvero
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finanziamenti a fondo perduto comunque denominati.
Sul punto, giova sottolineare come, secondo l'ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale in materia di aiuti alle imprese: «(...) la posizione dei beneficiari degli aiuti stessi è di diritto soggettivo allorquando le disposizioni comunitarie e nazionali determinano in modo diretto ed automatico obbligazioni di diritto pubblico, senza alcuna possibilità di valutazioni o apprezzamenti discrezionali (...)» (Consiglio di Stato, sezione IV, 14 maggio 2004, n. 3040) e, quindi, tale modifica va nel senso già prospettato dalla giurisprudenza.
Un'ultima annotazione va, infine, effettuata con riferimento all'introduzione del comma 6.
Con tale disposizione si vuole salvaguardare le imprese per le quali, essendo stata accertata l'irregolarità dei versamenti contributivi, non sarebbe più possibile incassare i pagamenti degli stati di avanzamento del lavoro (SAL) o le liquidazioni finali, con notevole accrescimento dei debiti aziendali.
Al riguardo, si è previsto che nelle procedure di affidamento e di esecuzione di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare il pagamento degli stati di avanzamento del lavoro (SAL) o del saldo finale il cui importo sia superiore a 10.000 euro, acquisiscono d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dell'impresa appaltatrice o fornitrice, la cui validità, secondo il punto 11 della determinazione n. 1 del 2010 dell'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, è oggi trimestrale. L'acquisizione d'ufficio, è bene evidenziarlo, era già prevista dall'articolo 16-
bis, comma 10, del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009.
In caso di irregolarità contributive dell'impresa, le suddette amministrazioni e società pubbliche, prima di procedere al pagamento del primo 50 per cento della somma dovuta, dovranno ricevere dalla società debitrice una dichiarazione dell'ente previdenziale competente a rilasciare il DURC, attestante il debito maturato alla data e in cui dovranno essere indicate anche le modalità per il versamento delle somme così determinate.
Le stesse amministrazioni e società pubbliche procederanno a effettuare il versamento delle somme così definite provvedendo, contestualmente, alla liberazione del residuo primo 50 per cento delle somme spettanti all'impresa.
Resta ferma la disciplina di cui al comma 1 relativamente all'erogazione del restante 50 per cento.
In merito alle procedure concorsuali, occorre rivisitare taluni istituti propri della fase critica di vita dell'impresa.
Il finanziamento interinale o «finanziamento-ponte», il quale dovrebbe durare per il periodo strettamente necessario alla redazione del nuovo piano di cui all'articolo 67 del regio decreto n. 267 del 1942, e alla sua attestazione, è rimasto, anche dopo l'ultimo intervento normativo (decreto legislativo n. 169 del 2007), al margine della riforma fallimentare, non essendo né disciplinato né previsto dalla stessa.
Si tratta, comunque, di un istituto di fondamentale importanza, in quanto spesso essenziale alla conservazione di prospettive di continuità aziendale dell'impresa in ristrutturazione.
Il finanziamento-ponte, essendo posto in essere prima e in previsione delle procedure di risoluzione della crisi, è sicuramente meno tutelato delle operazioni considerate in esecuzione dei nuovi strumenti di «salvataggio».
Il finanziamento-ponte viene posto in essere quando sono ancora incerti sia il successo del piano di ristrutturazione, che la «capacità» dello stesso di soddisfare integralmente le posizioni creditorie.
A ciò aggiungasi che le operazioni funzionali al finanziamento interinale non
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possono mai essere considerate «in esecuzione» del piano di salvataggio, quand'anche lo stesso venga poi realizzato con successo.
È chiaro allora che il sistema bancario, sempre che vi sia una seria prospettiva di risanamento dell'impresa, è costretto a erogare il finanziamento con prudenza, perizia e diligenza, al fine di evitare di essere «falcidiato» dalla scure della responsabilità.
Più realisticamente, si può ipotizzare che il finanziamento-ponte, per essere concesso, deve soddisfare i seguenti presupposti:
a) essere giustificato dall'esigenza di garantire la continuità aziendale o di evitare gravi danni (ad esempio, consentire il pagamento dei dipendenti e dei fornitori dell'impresa, delle imposte e dei contributi previdenziali);
b) coprire il solo periodo necessario al perfezionamento dello strumento di risanamento;
c) essere effettuato, tendenzialmente, mediante la concessione (o il mantenimento) di linee di credito auto liquidanti;
d) non comportare il rilascio di garanzie da parte dell'impresa;
e) essere subordinato a una valutazione di stretta funzionalità a un piano in corso di avanzata elaborazione e all'esistenza di un serio pericolo di pregiudizio in caso di ritardo nell'erogazione del finanziamento;
f) essere subordinato di un rating alle imprese stimato secondo i criteri fissati da Basilea 2 e sulla base dell'effettivo merito creditizio.
Proprio nell'ottica di tutelare quei finanziatori che apportano capitale d'impresa pur non essendo garantiti dal fatto di agire in esecuzione del piano e, per l'effetto, di incoraggiare i finanziamenti interinali comunque indispensabili, è stata proposta, attraverso l'inserimento dell'articolo 67-ter e di un nuovo comma dell'articolo 182-quater del regio decreto n. 267 del 1942, il quale prevede la prededucibilità dei crediti derivanti da finanziamenti-ponte effettuati da banche e da intermediari finanziari iscritti all'albo e gli elenchi di cui all'articolo 106 e al titolo VI-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993.
Il terzo comma dell'articolo 182-quater del regio decreto n. 267 del 1942, il quale prevede la prededucibilità anche per i finanziamenti effettuati dai soci (sia pure fino a concorrenza dell'80 per cento del loro ammontare), si pone esplicitamente in deroga agli articoli 2467 e 2497-quinquies del codice civile.
La deroga, invero, genera non poche perplessità, specie se di considera la «ratio» che sorregge le disposizioni richiamate, ossia contrastare la diffusa pratica di «sostituire» i versamenti in conto capitale con i versamenti a titolo di finanziamento, il cui vantaggio, per i soci, è rappresentato dal fatto che la restituzione di un apporto effettuato a titolo di finanziamento (debito per la società) è insita nel finanziamento stesso, di norma effettuato appunto a scadenza.
La sensazione che si ricava dalla lettura della norma è che, attraverso l'introduzione dell'articolo 182-quater del regio decreto n. 267 del 1942, si voglia per certi versi incoraggiare proprio il fenomeno della «sottocapitalizzazione delle imprese» che l'intervento legislativo di modifica del codice civile, con il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, aveva inteso invece contrastare.
L'abrogazione del terzo comma del citato articolo 182-quater, pertanto, è finalizzata proprio a tutelare i creditori societari, impedendo ai soci che pure sono obbligati a dotare la società di adeguate risorse finanziarie personali, di ricorrere a formule improprie di capitalizzazione, quale appunto l'apporto di risorse nella forma di finanziamento, pur di salvare o di recuperare il proprio capitale.
Con riferimento, infine, agli atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso, si evidenzia come, al fine di rendere percorribile la prospettiva di risanamento dell'impresa in crisi, in un contesto socio-economico
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connotato da una forte mancanza di liquidità, sia opportuno che i contratti di finanziamento bancario, originati in funzione di un piano attestato o di un accordo di ristrutturazione, e le operazioni di consolidamento dei debiti, anch'esse effettuate ai sensi dell'articolo 67, o dell'articolo 182-
bis del regio decreto n. 267 del 1942, siano sottoposti a registrazione a tassa fissa.
Optare per il criterio di tassazione con imposta proporzionale (nella specie l'imposta del 3 per cento),
a contrariis, determinerebbe l'impossibilità per le imprese
in default di portare avanti il tanto auspicato processo di «recupero», in quanto parte della nuova finanza verrebbe inevitabilmente utilizzata per pagare l'imposta di registrazione (a titolo esemplificativo, ad esempio, si consideri che su un finanziamento di 500.000 euro il 3 per cento, corrispondente a 15.000 euro, verrebbe sottratto alla sua naturale destinazione, cioè il soddisfacimento delle posizioni creditorie).
Il finanziamento interinale, è bene ricordarlo, è un istituto di fondamentale importanza, in quanto spesso essenziale alla conservazione di prospettive di continuità aziendale dell'impresa in ristrutturazione.
Detta operazione, infatti, viene posta in essere quando sono ancora incerti sia il successo del piano di ristrutturazione che la «capacità» dello stesso di soddisfare integralmente le posizioni creditorie.
Proprio la necessità di tutelare i finanziatori, così come di favorire il risanamento dell'impresa in crisi, rende auspicabile che l'imposta di registrazione sia ancorata a una tassa fissa e non, invece, collegata alla capacità contributiva indirettamente dimostrata dall'atto.
Riguardo alla collocazione sistematica, si rappresenta invece che la modifica alla nota all'articolo 1 della tariffa, parte seconda, allegata al testo unico al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, è giustificata dal fatto che le operazioni di finanziamento in favore delle imprese (i cosiddetti «contratti di finanziamento bancario») sono attratte nell'orbita dell'imposta sul valore aggiunto, anche se dichiarate esenti da imposta ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, con conseguente applicazione dell'imposta fissa di registro per il principio di alternatività fissato dall'articolo 40 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Modifica dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602).
1. L'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 48-bis – (Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni). – 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di uno o più avvisi di accertamento di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, o di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. In caso affermativo, le suddette amministrazioni e società procedono comunque al pagamento, in favore del beneficiario, di una percentuale pari al 50 per cento della somma dovuta, segnalando contestualmente la circostanza della disponibilità del restante 50 per cento all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo od oggetto di avvisi di accertamento esecutivi. Entro quindici giorni dal ricevimento del primo 50 per cento del reddito, il beneficiario presenta istanza di
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rateizzazione ai sensi dell'articolo 19, all'agente della riscossione al fine di sbloccare il residuo 50 per cento del credito. Tale somma è erogata solo successivamente al deposito, da parte del debitore, del provvedimento di accoglimento dell'istanza di rateizzazione presentata. In caso di mancato pagamento di almeno due rate, il debitore inadempiente non può più richiedere l'applicazione del beneficio di cui al presente comma per nessun altro tributo.
2. In caso di cessione del credito, effettuata ai sensi degli articoli 1260 e seguenti del codice civile e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, per la cessione dei crediti d'impresa, la verifica prevista dal comma 1 deve essere eseguita nei confronti del creditore originario.
3. Le disposizioni del comma 1 non si applicano alle aziende o alle società per le quali è stato disposto il sequestro o la confisca ai sensi dell'articolo 12-
sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, o del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
4. Il comma 1 non si applica in caso di erogazioni effettuate in favore delle imprese a titolo di contributi, incentivi, sovvenzioni ovvero finanziamenti a fondo perduto comunque denominati, ove manchino valutazioni o apprezzamenti discrezionali della pubblica amministrazione.
5. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, l'importo di cui al comma 1 può essere aumentato, in misura comunque non superiore al doppio, ovvero diminuito.
6. Nelle procedure di affidamento e di esecuzione di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, gli enti locali siciliani, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare il pagamento degli stati di
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avanzamento dei lavori (SAL) o del saldo finale il cui importo è superiore a diecimila euro, acquisiscono d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dell'impresa appaltatrice o fornitrice. In caso di irregolarità contributive dell'impresa, le suddette amministrazioni pubbliche e società a prevalente partecipazione pubblica procedono al pagamento di un importo pari al 50 per cento della somma dovuta, con le seguenti modalità:
a) presentazione, da parte della società debitrice di una dichiarazione dell'ente previdenziale competente a rilasciare il DURC, in cui sono indicati il debito maturato alla data e le modalità per il versamento delle somme dovute;
b) erogazione, da parte delle amministrazioni pubbliche e delle società a prevalente partecipazione pubblica di cui all'alinea, delle somme dovute in favore degli enti previdenziali titolari del rilascio del DURC provvedendo, contestualmente, alla liberazione dell'importo residuo rispetto al primo 50 per cento delle somme spettanti all'impresa. Resta ferma la disciplina per il rilascio del secondo 50 per cento stabilita dal comma 1».
Art. 2.
(Modifiche al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267).
1. Dopo l'articolo 67-bis del regio decreto 16 maggio 1942, n. 267, è inserito il seguente:
«Art. 67-ter – (Disposizioni in materia di prededucibilità dei crediti derivanti dal piano di risanamento). – 1. Sono prededucibili, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 111-bis del presente regio decreto, i crediti derivanti da finanziamenti, in qualunque forma effettuati da banche e da intermediari finanziari iscritti all'albo o agli elenchi di cui all'articolo 106 e al titolo VI-bis del testo unico di cui al
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decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, in esecuzione di un piano di risanamento ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera
d), del presente regio decreto nonché i finanziamenti-ponte, purché, nelle more della presentazione da parte dell'imprenditore del piano di risanamento, sia stata sottoscritta dagli stessi soggetti una lettera di moratoria relativamente alle ragioni creditorie vantate dai medesimi».
2. All'articolo 182-quater del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il primo comma è inserito il seguente:
«Sono parimenti prededucibili, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 111-bis, i crediti derivanti da finanziamenti-ponte effettuati dai soggetti indicati al primo comma del presente articolo, anche prima dell'omologazione dell'accordo di ristrutturazione e purché forniscano il loro assenso all'accordo di ristrutturazione e sia stata sottoscritta, nelle more della stessa omologazione, dagli stessi soggetti, una lettera di moratoria relativamente alle ragioni creditorie vantate dai medesimi»;
b) il terzo comma è abrogato.
Art. 3.
(Modifica al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131).
1. Alla nota all'articolo 1 della tariffa II, parte seconda, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente delle Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è aggiunto, in fine, il seguente capoverso:
«Sono prestazioni di servizi imponibili, ai sensi della lettera b) del comma 1 del presente articolo, le prestazioni di servizi concernenti le operazioni di finanziamento poste in essere in funzione di un piano di risanamento o di un accordo di
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ristrutturazione di cui, rispettivamente, all'articolo 67, terzo comma, lettera
d), e all'articolo 182-
bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, nonché le operazioni di consolidamento dei debiti effettuate ai sensi dei medesimi articoli».