PDL 5433
XVI LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 5433
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PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
DI PIETRO, FAVIA
Modifiche alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, nonché disposizione per l'adeguamento alla media europea del trattamento economico dei titolari di cariche di rappresentanza politica e di governo nazionali e locali
Presentata l'11 settembre 2012
Onorevoli Colleghi! — Ciò che ci proponiamo con la presente proposta di legge – maturata e redatta considerando la proposta di legge d'iniziativa popolare atto Camera n. 5105 – è di agganciare l'emolumento percepito dagli eletti negli organi di rappresentanza nazionale e locale a quello degli omologhi dei Paesi membri dell'Unione europea, in modo da garantirne la trasparenza dell'origine e depurarlo dalle polemiche in ordine alla sua entità.
Riteniamo opportuno, al contempo, agire anche sulla normativa vigente – la legge 31 ottobre 1965, n. 1261 – in modo da mantenere in vita, quale esclusivo emolumento percepito dai parlamentari italiani, la sola indennità parlamentare, con ciò sopprimendo la cosiddetta «diaria».
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. I parlamentari eletti al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati, il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri, i consiglieri e gli assessori regionali, provinciali e comunali, i governatori delle regioni, i presidenti delle province, i sindaci, i funzionari nominati nelle aziende a partecipazione pubblica e soggetti equiparati non possono percepire, a titolo di stipendi, emolumenti, indennità, tenuto conto del costo della vita e del potere reale di acquisto nell'Unione europea, somme superiori alla media europea degli stipendi, emolumenti e indennità percepiti negli altri Paesi membri dell'Unione europea per incarichi equivalenti.
2. L'articolo 2 e i commi terzo e quarto dell'articolo 5 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, sono abrogati.