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PDL 5389-A

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5389-A



 

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DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 31 luglio 2012 (v. stampato Senato n. 3396)

presentato dal presidente del consiglio dei ministri e ministro dell'economia e delle finanze
(MONTI)

e dal ministro per i rapporti con il parlamento
(GIARDA)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 31 luglio 2012


NOTA:    Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione e dalle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), II (Giustizia), III (Affari esteri e comunitari), IV (Difesa), VI (Finanze), VII (Cultura, scienza e istruzione), VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni), X (Attività produttive, commercio e turismo), XI (Lavoro pubblico e privato), XII (Affari sociali), XIII (Agricoltura), XIV (Politiche dell'Unione europea) e dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali. La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione), il 1o agosto 2012, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge n. 5389 nel testo trasmesso dal Senato. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo del disegno di legge si rinvia allo stampato n. 5389.
 

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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il disegno di legge n. 5389 e rilevato che:

        sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:

            il provvedimento reca un contenuto estremamente vasto e complesso, in quanto i suoi 25 articoli, ai quali si aggiungono gli ulteriori 14 articoli approvati nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, incidono su un ampio spettro di settori normativi e recano un complesso di misure finalisticamente orientate a favorire la riduzione della spesa pubblica mediante:

                a) la riduzione delle spese per acquisiti di beni e servizi, la riduzione delle piante organiche delle pubbliche amministrazioni, la razionalizzazione del patrimonio pubblico e delle società pubbliche (Titolo I),

                b) la riduzione delle spese delle amministrazioni statali, degli enti pubblici non territoriali, il riordino e la soppressione di enti, organismi, agenzie e società e la riduzione delle spese per il personale (Titolo II),

                c) interventi per la riduzione della spesa sanitaria (Titolo III),

                d) interventi per la razionalizzazione e la riduzione della spesa degli enti territoriali, quali il riordino delle province e delle loro funzioni, la razionalizzazione dell'esercizio associato di funzioni e servizi da parte degli enti locali (Titolo IV),

                e) l'introduzione di misure volte ad imprimere un vincolo di destinazione dei risparmi di spesa conseguiti mediante l'attuazione delle misure prima indicate (Titolo V);

                f) la definizione di interventi finalizzati a rendere più efficiente, a valorizzare e a dismettere il patrimonio pubblico, a razionalizzarne l'amministrazione economico-finanziaria, nonché a rafforzare il patrimonio delle imprese del settore bancario (titolo V-bis, introdotto al Senato, nel quale sono confluiti i contenuti del decreto-legge n. 87 del 2012);

            non appaiono invece riconducibili all'ambito materiale oggetto del provvedimento, né alla partizione del testo nella quale sono inseriti, il comma 26-bis dell'articolo 7 (rubricato “Riduzione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri”) e contenuto nel Titolo II (Riduzioni di spesa delle amministrazioni statali e degli enti non territoriali), che dispone la proroga del Commissario straordinario dell'Aero Club d'Italia al fine di adeguarne lo Statuto ai principi in materia sportiva previsti dal decreto legislativo n. 242 del

 

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1999, nonché ai principi desumibili dallo Statuto del CONI e dalle determinazioni assunte dal CONI medesimo, nonché i commi 12-sexies, 12-septies e 12-octies dell'articolo 23, rubricato “Altre disposizioni di carattere finanziario ed esigenze indifferibili” e collocato nell'ambito del Titolo V (Finalizzazione dei risparmi di spesa ed altre disposizioni di carattere finanziario), i quali intervengono, nell'ordine, sulla gestione liquidatoria dell'Azienda Universitaria Policlinico Umberto I; sulla stabilità dell'equilibrio finanziario nei comuni abruzzesi colpiti dal terremoto del 2009, anche per garantire la continuità del servizio smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nonché in materia di sospensione, nell'isola di Lampedusa, dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei tributi, nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali; in proposito, si ricorda che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 22 del 2012, richiamando al riguardo quanto già statuito nelle sentenze n. 171 del 2007 e n. 128 del 2008, ha individuato, “tra gli indici alla stregua dei quali verificare se risulti evidente o meno la carenza del requisito della straordinarietà del caso di necessità e d'urgenza di provvedere, la evidente estraneità della norma censurata rispetto alla materia disciplinata da altre disposizioni del decreto-legge in cui è inserita”, nonché rispetto all'intestazione del decreto e al preambolo;

        sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:

            nel procedere a numerose modifiche della disciplina vigente, il provvedimento in esame, in numerose circostanze, incide su di essa mediante modifiche non testuali, ovvero reca disposizioni che fanno sistema con quelle oggetto di altri provvedimenti, all'interno dei quali dovrebbero essere opportunamente collocate al fine di disciplinare in modo ordinato le materie in questione; in altri casi, infine, si sovrappone alle previgenti normative, riproducendone e talvolta integrandone il contenuto, senza però disporre l'abrogazione delle suddette discipline o, comunque, nell'assenza di un adeguato coordinamento. Le anzidette modalità di produzione normativa, che mal si conciliano con lo scopo di semplificare e riordinare la legislazione vigente, si riscontrano in più disposizioni, tra le quali si segnalano, a titolo meramente esemplificativo:

                l'articolo 1, che, ai commi da 1 a 18, introduce un'articolata disciplina in materia di acquisto di beni e servizi da parte della pubbliche amministrazioni, la quale fa sistema con la disciplina contenuta all'articolo 26 della legge n. 488 del 1999, nonché con la normativa contenuta all'articolo 1, comma 455, della legge n. 296 del 2006 ai quali si sovrappone e di cui talvolta riproduce il contenuto (si vedano, a tale ultimo proposito, in particolare i commi 1 e 8 che in parte riproducono e in parte integrano in via non testuale le disposizioni contenute al comma 3 dell'articolo 26 della legge n. 488 del 1999);

                l'articolo 1, commi 19 e 20, che, laddove prevede che venga realizzato “un Programma per l'efficientamento delle procedure di dismissione di beni mobili”, reca una disciplina che fa sistema con

 

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quella contenuta in precedenti atti normativi, tra i quali si segnala il regolamento di semplificazione del procedimento relativo all'alienazione di beni mobili di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 189 del 2001, dei quali riproduce parzialmente il contenuto;

                l'articolo 2, che, nell'intervenire al fine di ridurre le dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni, reca una normativa che fa sistema con quella recata dal decreto legislativo n. 165 del 2001, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e, in particolare, con quella contenuta agli articoli 6 (”Organizzazione e disciplina degli uffici e dotazioni organiche”), 19 (”Incarichi di funzioni dirigenziali”) e 33 (“Eccedenze di personale e mobilità collettiva”) i quali formano in alcuni casi oggetto di modifiche non testuali (si vedano, al riguardo, i commi da 11 a 16, che integrano in via non testuale il succitato articolo 33 in materia di mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni) ed ai quali le disposizioni contenute all'articolo 2 si sovrappongono. I commi 1 e 6 dell'articolo 2 si sovrappongono altresì al disposto dell'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 138 del 2011, che già era intervenuto in tema di riduzione di piante organiche delle pubbliche amministrazioni mediante una disciplina in parte analoga a quella contenuta nei commi in esame;

                l'articolo 3 che, al comma 1, ai commi da 3 a 8 e al comma 10, reca una complessa disciplina in materia di contratti di locazione passiva stipulati dalle pubbliche amministrazioni, che non viene inserita in un appropriato contesto normativo e che si sovrappone a quella contenuta all'articolo 2, comma 222, della legge n. 191 del 2009, e all'articolo 12 del decreto-legge n. 98 del 2011;

                l'articolo 4, che introduce una articolata normativa in materia di razionalizzazione e trasformazione delle società pubbliche, in molti casi (vedi, ad esempio, il comma 6) formulata in modo generico, senza inserirla in un idoneo contesto normativo ed in assenza di clausole di coordinamento (abrogazioni/novelle) con la normativa vigente;

                l'articolo 5 che, ai commi da 1 a 9, interviene in materia di riscossione dei tributi, di spese delle pubbliche amministrazioni per autovetture, di regime del personale addetto alla guida delle medesime, di buoni pasto attribuiti al personale delle pubbliche amministrazioni, in materia di ferie, riposi e permessi del personale e sulla disciplina degli incarichi di consulenza senza inserire le disposizioni in questione in un idoneo contesto normativo ed in assenza di clausole di coordinamento (abrogazioni/novelle) con la normativa vigente; mentre, al comma 14, modifica in via non testuale l'articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2010;

                l'articolo 6, commi 1 e 2, che modifica in via non testuale le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 587, 588 e 589 della legge n. 296 del 2006 e che, al comma 3, laddove dispone che “il potere ispettivo attribuito dalla vigente normativa al Dipartimento della funzione pubblica ed al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato nei confronti delle amministrazioni pubbliche è esteso alle società

 

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a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta” interviene in via non testuale sulla normativa che assegna poteri ispettivi ai dipartimenti suindicati, senza tuttavia indicarne gli estremi. I commi da 3 a 17 dell'articolo 6 in oggetto introducono inoltre una articolata disciplina in materia di contabilità delle pubbliche amministrazioni, nonché di amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato, senza inserirla in alcun contesto normativo, né coordinarla con l'ordinamento vigente;

                l'articolo 7 che, intervenendo in materia di riduzione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri (comma 1), di riduzione della spesa delle amministrazioni centrali dello Stato (comma 12) e di conseguente predisposizione degli interventi correttivi di finanza pubblica (commi 14 e 15) e in materia di informatizzazione di iscrizioni alle istituzioni scolastiche, di pagelle e registri (commi da 28 e 32), introduce disposizioni avulse da un idoneo contesto normativo, le quali, ai commi 14 e 15, fanno sistema con i contenuti della legge n. 196 del 2009, recante Legge di contabilità e finanza pubblica;

                l'articolo 14, comma 13, che, in relazione al personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, si sovrappone alla disciplina recata dall'articolo 19, commi da 12 a 15, del decreto-legge n. 98 del 2011, con il quale dovrebbe essere coordinata;

                l'articolo 15, comma 11, che prevede che la disciplina in materia di spesa farmaceutica introdotta dai commi precedenti sostituisca integralmente quella di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 17 del decreto-legge n. 98 del 2011, senza procedere ad una modifica testuale di quest'ultimo;

                l'articolo 23, comma 12-octies, introdotto al Senato, che differisce in maniera non testuale al 31 dicembre 2012 il termine del 30 giugno 2012 riguardante la sospensione, nell'isola di Lampedusa dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei tributi, nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, peraltro utilizzando il verbo “perdura”, in presenza di una cesura temporale tra la scadenza del termine (30 giugno) e la data di entrata in vigore della legge di conversione;

            in aggiunta alle fattispecie analiticamente indicate, difetti di coordinamento con l'ordinamento in ragione della mancata novellazione della normativa preesistente, ovvero dell'introduzione di discipline “decontestualizzate”, si rinvengono, a titolo meramente esemplificativo, all'articolo 1, comma 26-ter; all'articolo 3, comma 11-bis, all'articolo 5, commi da 11 a 11-sexies, all'articolo 6, comma 15-bis, 21-bis e 26-bis, all'articolo 7, commi 22 e 38;

            si registrano, infine, casi in cui il mancato coordinamento si verifica in relazione a codici o testi unici, dei quali vengono così compromessi i caratteri di unitarietà ed onnicomprensività, propri di

 

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un codice riferito ad un determinato settore disciplinare; in proposito, si segnalano:

                l'articolo 2, comma 3, e l'articolo 7, comma 6, che intervengono sull'ambito applicativo del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, senza tuttavia novellarlo;

                l'articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, che, nel fissare tetti massimi ai trattamenti economici percepibili dai dipendenti di società non quotate, controllate da pubbliche amministrazioni nonché ai compensi stabiliti dai consigli di amministrazione di tali società, reca una normativa che fa sistema con quella contenuta all'articolo 2389 del codice civile e con quella contenuta nel decreto legislativo n. 165 del 2001, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

                l'articolo 3, comma 16, che estende in via non testuale l'ambito d'applicazione dell'articolo 17, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, recante Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, alle concessioni di beni immobili appartenenti al demanio dello Stato;

                l'articolo 4, comma 8, che interviene in materia di affidamenti diretti di contratti di servizi e forniture senza inserire la disciplina in questione in un adeguato contesto normativo, rappresentato dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006;

                l'articolo 4, comma 14, che interviene sulla disciplina delle clausole arbitrarie apposte nei contratti pubblici, senza inserire la suddetta normativa nell'appropriato contesto normativo, rappresentato dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006;

                l'articolo 12, commi 74 e 75, che integra in via non testuale il disposto degli articoli 2545-terdecies, 2545-sexiesdecies e 2545-septiesdecies del codice civile in materia di commissari liquidatori delle società cooperative sciolte o poste in liquidazione coatta amministrativa;

                l'articolo 17 che interviene, tra l'altro, su funzioni e organi di governo delle province, senza tuttavia inserire la suddetta disciplina nell'ambito del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e in assenza di alcun coordinamento normativo;

                l'articolo 18, che, nell'intervenire sulla disciplina delle città metropolitane, introduce un'articolata disciplina che fa sistema con quella contenuta nel Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, nell'ambito del quale dovrebbe essere opportunamente collocata; peraltro, il comma 1 si limita a disporre l'abrogazione dei soli articoli 22 e 23 del TUEL, senza introdurre gli opportuni coordinamenti con gli articoli da 24 a 26 e 82 del succitato testo unico;

 

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            il provvedimento, secondo una modalità di produzione legislativa che, come già rilevato in altre occasioni, non appare pienamente coerente con le esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione, interviene su settori disciplinari che hanno formato oggetto, anche in tempi molto recenti, di una profonda stratificazione normativa; a titolo meramente esemplificativo, si citano al riguardo, le disposizioni contenute all'articolo 23-ter, che incide sulla normativa in materia di gestione, valorizzazione, utilizzazione e dismissione dei beni immobili appartenenti al patrimonio dello Stato, materia caratterizzata da una notevole stratificazione di disposizioni succedutesi a partire dalla legge n. 579 del 1993, che ha introdotto la prima disciplina in materia di cessioni di immobili pubblici statali, alla quale sono succedute la legge n. 127 del 1997, che è intervenuta sulla cessione del patrimonio immobiliare degli enti locali, il decreto-legge n. 351 del 2001, che ha dettato disposizioni in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare, nonché il decreto-legge n. 112 del 2008, il decreto legislativo n. 85 del 2010 (federalismo demaniale) e, da ultimo, il decreto-legge n. 98 del 2011. Disposizioni specifiche per gli immobili della Difesa sono inoltre contenute nel Codice dell'ordinamento militare;

            il provvedimento si contraddistingue per la genericità delle disposizioni da esso recate, la quale si traduce nella presenza di un numero elevato di norme prive di portata normativa in quanto meramente descrittive; nella presenza di rinvii generici alla normativa vigente (risultando così difficilmente individuabile la disciplina oggetto del rinvio); di clausole abrogative generiche; nell'assenza di clausole di coordinamento delle disposizioni contenute nel decreto con l'ordinamento vigente e nell'introduzione di deroghe generiche e implicite;

            in relazione al primo aspetto, il provvedimento contiene numerose disposizioni che appaiono meramente descrittive in quanto:

                a) di principio (si vedano, ad esempio, tra le tante, l'articolo 6, comma 5, che così dispone: “Le disposizioni ai commi da 5 a 9, sono prioritariamente dirette a garantire la puntuale applicazione dei criteri di contabilità nazionale relativi alle modalità di registrazione degli investimenti fissi lordi, in base ai quali le spese di tale natura devono essere registrate nel momento in cui il bene capitale entra nella disponibilità dell'acquirente o, per i beni prodotti secondo contratti pluriennali, al momento della consegna dei vari stati di avanzamento dei lavori.”;

                b) prive di portata innovativa dell'ordinamento (si vedano, tra i tanti, l'articolo 4, comma 2, che prevede che all'affidamento di servizi si proceda: “nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale”; l'articolo 4, comma 6, che prevede che l'acquisizione di servizi da parte delle pubbliche amministrazioni avvenga: “in base a procedure previste dalla normativa nazionale in conformità con la disciplina comunitaria.”; l'articolo 4, comma 8, che “prevede” il “rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria per la gestione in house”; l'articolo 18, comma 7-bis, che prevede

 

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restino “ferme le funzioni di programmazione e coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione”; l'articolo 19, comma 1, lettera a): “Ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione (...)”);

                c) ricognitive della normativa vigente, che viene spesso richiamata ricorrendo ad espressioni quali “fermo restando”, “salva” (si vedano, ex plurimis, l'articolo 10, comma 7, che mantiene fermo quanto previsto dall'articolo 14, comma 32, del decreto-legge n. 78 del 2010); inoltre, talune delle disposizioni ricognitive in questione “fanno salva” la normativa vigente senza identificarla, ma indicandola genericamente (vedi, per tutte, l'articolo 2, comma 9, che prevede restino “ferme le vigenti disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni” e l'articolo 3, comma 18, che fa “salva la competenza, prevista da normativa speciale, di altri soggetti pubblici”; l'articolo 6, comma 3, che prevede resti fermo “quanto previsto da altre disposizioni legislative”; l'articolo 7, comma 35, che fa salvi “gli ordinari rimedi previsti dal codice civile”; l'articolo 8, comma 3, che “Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle vigenti disposizioni”, dispone la riduzione dei trasferimenti dal bilancio dello Stato ad enti e organismi); oppure mantengono “ferma” una disciplina senza precisare in quale fonte essa sia contenuta (si vedano, ad esempio, l'articolo 2, comma 6, che fa “salve le procedure concorsuali e di mobilità (...) e le procedure per il rinnovo degli incarichi” e l'articolo 2, comma 11, che mantiene: “fermo (...) per la durata del soprannumero il divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo”);

            in relazione al secondo aspetto, si segnala che il decreto-legge si rapporta alla normativa vigente procedendo perlopiù mediante richiami effettuati in forma generica, in relazione ai quali sarebbe invece opportuno, ove possibile, specificare la normativa oggetto del rinvio; al riguardo, si segnalano, a mero titolo esemplificativo, l'articolo 1, comma 3, che rinvia ad una non meglio precisata “specifica normativa”; l'articolo 1, comma 19, che rinvia alla “normativa vigente”; l'articolo 2, comma 4 che prevede che “Per il comparto scuola e AFAM continuano a trovare applicazione le specifiche discipline di settore”;

            in relazione al terzo aspetto, il provvedimento reca talune clausole abrogative formulate in modo inappropriato o generico; a titolo meramente esemplificativo, all'articolo 12, comma 48, e all'articolo 12, comma 70, si limita a disporre l'abrogazione delle “eventuali disposizioni legislative e normative in contrasto con la presente disposizione” e all'articolo 13, comma 40, dispone che: “Sono altresì abrogate tutte le disposizioni incompatibili con le norme di cui ai precedenti articoli”; in altri casi, invece, il decreto-legge dispone la soppressione di enti e società senza contestualmente abrogarne le leggi istitutive: ad esempio, all'articolo 12, comma 1, si limita a prevedere

 

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che “l'INRAN è soppresso a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto”; peraltro, il successivo comma 2, dopo aver trasferito ad altro ente “le competenze dell'INRAN acquisite nel settore delle sementi elette”, ribadisce che “Sono soppresse le funzioni dell'INRAN già svolte dall'ex INCA” senza però abrogare l'articolo 11 del decreto legislativo n. 454 del 1999, istitutivo dell'ente in questione; in relazione alle disposizioni contenute all'articolo 12 in oggetto si registrano, in termini più generali, difetti di coordinamento con la normativa vigente ulteriori rispetto a quelli prima analiticamente indicati: infatti, l'articolo 12, laddove interviene a riordinare e ad accorpare enti ed organismi esistenti non provvede al necessario coordinamento con la normativa istitutiva degli enti medesimi: a titolo meramente esemplificativo, si segnala il comma 17, che dispone l'abrogazione delle “disposizioni del decreto legislativo n. 165 del 1999 incompatibili” con la riforma disposta dal medesimo articolo in merito alle funzioni e agli organi dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea);

            in relazione all'ultimo aspetto prima menzionato, il decreto in esame reca numerose disposizioni che agiscono in deroga a norme vigenti, talora indicando specificamente le disposizioni cui intendono derogare, ma più spesso facendo generico riferimento alla legislazione vigente ovvero derogandovi implicitamente. Deroghe circoscritte e puntuali alla normativa vigente sono presenti in molte disposizioni, tra le quali si segnala, a titolo esemplificativo, l'articolo 15, comma 13, lettera c), che deroga ad una disposizione del Codice Civile. Deroghe formulate in termini generici si rinvengono, invece, ad esempio, all'articolo 1, comma 12, che consente il diritto di recesso da parte delle pubbliche amministrazioni “anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti”, all'articolo 3, comma 3, che consente alle regioni e agli enti locali di recedere da contratti di locazione in essere “anche in deroga ai termini di preavviso stabiliti dal contratto”; all'articolo 17, comma 2, che prevede che, ai fini della soppressione e delle province, l'individuazione della popolazione residente sia effettuata, “anche in deroga alla disciplina vigente (...) in base ai dati dell'Istituto nazionale di statistica relativi all'ultimo censimento ufficiale, comunque disponibili alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”; all'articolo 23-sexies, comma 1, lettera a), che dispone “anche in deroga alle norme di contabilità di Stato” e all'articolo 23-decies, comma 5, che indica le numerose disposizioni che non si applicano all'assunzione di partecipazioni azionarie nel Monte dei Paschi di Siena da parte del Ministero dell'economia e delle finanze conseguente alla sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari. Deroghe implicite alla normativa vigente sono invece presenti, a titolo esemplificativo, all'articolo 2, che, ai commi 10-bis e 10-ter, deroga implicitamente all'articolo 17, comma 4-bis, della legge n. 400 del 1988, disponendo – rispettivamente – che: per le amministrazioni e gli enti pubblici “il numero degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale non può essere incrementato se non con disposizione legislativa di rango primario” e che “Al fine di

 

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semplificare ed accelerare il riordino previsto dal comma 10, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al 31 dicembre 2012, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze”, laddove l'articolo 17, comma 4-bis, della legge n. 400 del 1988, demanda invece a regolamenti di delegificazione il compito, tra gli altri, di determinare l'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri e le relative piante organiche; al riguardo, si segnala, peraltro, che l'articolo 12, commi 10 e 54, del decreto in esame – con disposizioni che non risultano coordinate con le precedenti – con specifico riferimento al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed al Ministero dello sviluppo economico, dispone che le rispettive dotazioni organiche siano adeguate con l'ordinaria strumentazione, cioè con regolamenti “da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4-bis della legge n. 400 del 1988”;

            il decreto-legge introduce altresì modifiche – non sempre testuali – alle disposizioni, di recentissima approvazione, contenute nei decreti legge emanati nel corso del 2011 e del 2012 al fine di fronteggiare la crisi economica internazionale in atto (intervenendo, in particolare, su disposizioni contenute nei decreti-legge n. 98, n. 138, n. 201 e n. 216 del 2011, nei decreti-legge n. 1, n. 5; n. 16; n. 52 – che risulta in più punti oggetto di modifiche non testuali – del 2012); il provvedimento, all'articolo 23, comma 2, novella altresì la recentissima legge 6 luglio 2012, n. 96, recante Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici;

            il provvedimento si connota per il ricorso ad una tecnica normativa – che si rinviene in tutti i più recenti provvedimenti d'urgenza – consistente nell'introduzione, nell'ambito di numerosi articoli, formulati per lo più in termini di novella, di una sorta di preambolo esplicativo, dove sono indicate le finalità perseguite con le novelle stesse, i principi ispiratori di una determinata disciplina, ovvero dove viene descritto il contesto nel quale vengono inserite le disposizioni che si intendono adottare; tali preamboli, evidentemente privi di qualsiasi portata normativa, si rinvengono, ad esempio, all'articolo 1 comma 19; all'articolo 3 comma 1; all'articolo 6, comma 13; all'articolo 8, comma 1; all'articolo 11 comma 1, e all'articolo 15, commi 1e 13;

            inoltre, secondo una tecnica normativa invalsa nei più recenti provvedimenti, il disegno di legge presenta una peculiare struttura, consistente nell'introduzione di numerose previsioni di carattere generale alle quali seguono disposizioni di carattere derogatorio ovvero condizionante delle prime; da ciò consegue che, nell'ambito di numerose disposizioni, all'enunciazione della regola segue l'individuazione della deroga. Tale fenomeno si riscontra, ad esempio, all'articolo 2, in materia di riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni, ove il comma 1 definisce l'ambito di applicazione

 

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della norma, mentre i commi 5 e 7 prevedono delle eccezioni; all'articolo 3, in materia di razionalizzazione del patrimonio pubblico e riduzione dei costi per locazioni passive, ove i commi da 1 a 6 contengono la disciplina di carattere generale e i commi 7 e 8 dispongono eccezioni alla loro applicazione; all'articolo 4, ove il comma 1 indica la regola e il comma 3 prevede una serie di eccezioni, nonché ai commi 7 e 8 (regola) e 8-bis (eccezione); nonché all'articolo 12, comma 20, che interviene sul riordino degli organismi collegiali istituiti presso pubbliche amministrazioni;

        sul piano delle procedure parlamentari di formazione delle leggi:

            il provvedimento in esame riproduce integralmente, agli articoli 23-bis e seguenti, i contenuti del decreto-legge 27 giugno 2012, n. 87, recante misure urgenti in materia di efficientamento, valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico, di razionalizzazione dell'amministrazione economico-finanziaria, nonché misure di rafforzamento del patrimonio delle imprese del settore bancario; come già evidenziato dal Comitato per la legislazione in circostanze analoghe, da tale confluenza in un unico testo di più articolati attualmente vigenti – che originano da distinte delibere del Consiglio dei Ministri e da distinti decreti del Presidente della Repubblica – possono discendere effetti di incertezza sull'individuazione della disciplina concretamente operante nelle materie oggetto di intervento legislativo, nonché un'alterazione del lineare svolgimento della procedura parlamentare di esame dei disegni di legge di conversione dei decreti legge, come definita a livello costituzionale e specificata negli stessi regolamenti parlamentari, sia pure attenuata dall'espressa clausola di salvezza degli effetti prodotti dal decreto-legge confluito nel provvedimento in esame e dunque destinato a decadere;

            inoltre, il provvedimento, in più punti (si vedano, l'articolo 2, comma 7, l'articolo 5, commi da 2 a 4; l'articolo 14, commi 2 e 8) reca disposizioni che si intersecano con quelle di cui agli articoli 3, 3-bis, 4 e 4-bis, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, recante misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile, attualmente all'esame della Camera; all'articolo 4, comma 3-quater, fa sistema con l'articolo 20 del decreto-legge n. 83 del 2012, recante Misure urgenti per la crescita del Paese, approvato dalla Camera ed attualmente all'esame del Senato ed, al successivo comma 3-quinquies, sembra presupporre l'attribuzione di alcune competenze all'Agenzia per l'Italia digitale, le quali, ai sensi dell'articolo 20, comma 4, del già menzionato decreto-legge n. 83 del 2012, sono state tuttavia conferite a Consip spa. Inoltre, all'articolo 3-bis, reca un'articolata disciplina in materia di interventi agevolativi in favore delle aree colpite dal sisma del maggio 2012, che sono oggetto del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012,

 

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approvato, con modificazioni dalla Camera ed attualmente all'esame del Senato, che risulta in più punti oggetto di modifiche non testuali; sul medesimo decreto-legge intervengono altresì in via testuale il comma 20 dell'articolo 7 e, in via non testuale, i commi 21 e 21-bis, del medesimo articolo; da tali circostanze, come più volte segnalato dal Comitato per la legislazione, consegue evidentemente una potenziale sovrapposizione di fonti normative, non conforme alle esigenze di riordino normativo e di razionale svolgimento delle procedure parlamentari di conversione dei decreti-legge e suscettibile di generare incertezza sull'individuazione della disciplina concretamente applicabile;

            da ultimo, si segnala che l'articolo 3, comma 11, e l'articolo 7, commi 5 e 6, incidono in maniera testuale e non testuale sul codice dell'ordinamento militare, intervenendo, tra l'altro, sugli articoli 306 e 2190, i quali formano oggetto di modifica anche da parte di un secondo schema di decreto legislativo correttivo del codice in oggetto, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 15 giugno 2012;

        sotto il profilo dell'efficacia temporale delle disposizioni:

            il provvedimento reca numerose norme i cui effetti finali appaiono destinati a prodursi in un momento significativamente distanziato rispetto alla loro entrata in vigore; ciò in quanto – trattandosi di un provvedimento che, nell'ottica della riduzione di spesa, contiene numerose disposizioni di carattere ordinamentale o che prevedono l'avvio di una fase sperimentale o transitoria (per esempio, tra i tanti, l'articolo 6, comma 10, introduce una disciplina sperimentale per il triennio 2013-2015, “nelle more del riordino della disciplina della gestione del bilancio dello Stato”; l'articolo 6, comma 16, reca una disciplina sperimentale, valida per gli esercizi 2013, 2014 e 2015, in relazione alle autorizzazioni di spesa pluriennale) – molteplici sono gli adempimenti, talora plurimi e/o complessi necessari ai fini della relativa attuazione (si vedano, per tutti, l'articolo 15, commi 2 e 13, lettera c));

            alcune disposizioni rinviano, ai fini della relativa attuazione, a successivi atti legislativi: ad esempio, l'articolo 17, comma 4, dispone che “Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con atto legislativo di iniziativa governativa le province sono riordinate sulla base delle proposte regionali di cui al comma 3, con contestuale ridefinizione dell'ambito delle città metropolitane”, mentre l'articolo 21, comma 2, demanda alla legge di stabilità per il 2013 l'indicazione delle misure volte ad evitare l'aumento, dal 1o luglio 2013, delle aliquote IVA;

            inoltre, numerose disposizioni contengono un termine iniziale di efficacia distanziato nel tempo; in particolare, troveranno applicazione:

                a) a decorrere dall'anno 2013: le disposizioni contenute negli articoli 1, comma 26; 4, comma 10; 5, comma 2; 6, commi 7 e 20; 7, commi 1, 9, 11 e 12; 8, comma 3; 14, comma 15; 15, commi 3, 4,

 

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7, 14, 20 e 23; 14, comma 5-bis; 16, commi 2, 6 e 7; 20, commi 1 e 4; 21, comma 1, lettera b), n. 3);

                b) a decorrere dal 1o gennaio 2013: le disposizioni contenute negli articoli 2, comma 11, lettera c); 4, commi 6 e 11; 5, commi 1 e 14; 6, comma 6; 7, comma 39; 12, comma 84; 15, comma 13, lettera b); 19, comma 1, lettera a) capoverso 31-ter, lettera a); 23, comma 7;

                c) entro il 28 febbraio 2013: le disposizioni contenute nell'articolo 15, comma 13, lettera c);

                d) entro il 30 giugno 2013: le disposizioni contenute negli articoli 2, comma 12; 4, comma 1, lettera b);

                e) entro il 31 dicembre 2013: le disposizioni contenute negli articoli 4, comma 1, lettera a); 18, comma 1; 19, comma 2, capoverso 5;

                f) a decorrere dal 1o gennaio 2014: le disposizioni contenute negli articoli 4, comma 8; 12, comma 24; 15, comma 13, lettera f); 19, comma 1, lettera a) capoverso 31-ter, lettera b);

                g) a decorrere dal 1o gennaio 2015: l'articolo 3, comma 4;

                h) a decorrere dall'anno 2016: le disposizioni contenute all'articolo 14, commi 2, 4 e 5;

            in relazione a tutte le succitate disposizioni, appare dubbia la rispondenza al requisito, previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, della “immediata applicabilità” delle misure disposte dal decreto;

            il disegno di legge (agli articoli 3, comma 18; 4, comma 13; 6, comma 1, che definisce, in via generale, cosa debba intendersi per “controllo” in relazione ad enti controllati da pubbliche amministrazioni; 7, comma 42-ter; 14, commi 16 e 22; 15, comma 25; 16, comma 11) contiene numerose disposizioni formulate in termini di interpretazione autentica di previgenti normative, in relazione alle quali appare dubbio il rispetto della prescrizione della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi secondo cui “deve risultare comunque chiaro se ci si trovi in presenza di una disposizione di interpretazione autentica ovvero di una disposizione di modifica sostanziale alla quale si vuole dare effetto retroattivo”;

        sul piano dei rapporti con le fonti subordinate:

            il provvedimento, in più punti, incide mediante novelle ovvero modifiche non testuali su discipline oggetto di fonte normativa di rango subordinato (per le modifiche testuali, si vedano, l'articolo 3, comma 2, che novella il Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 296 del 2005; l'articolo 6, comma 18, che incide sul decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012, prorogando testualmente vari termini ivi previsti; l'articolo 7, comma 42, che modifica in via testuale l'articolo 5 del Regolamento recante disciplina in materia di contributi

 

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universitari, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 306 del 1997; per modifiche non testuali a fonti secondarie del diritto, si vedano, invece, l'articolo 6, comma 20, lettera b), che integra in maniera non testuale le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 1o febbraio 2001, n. 44, in ordine alle attribuzioni del collegio dei revisori delle istituzioni scolastiche; l'articolo 7, comma 42-bis, che interviene con previsione legislativa in un ambito già regolato dal recente decreto ministeriale 16 aprile 2012, n. 71, recante criteri di ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario delle università per il 2012; l'articolo 14, commi da 17 a 20, che, in materia di mobilità del personale docente, interviene in un ambito già disciplinato dall'articolo 23 del regolamento di delegificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009; infine, si veda l'articolo 23, comma 2, che amplia l'ambito temporale di efficacia delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 aprile 2010 in materia di riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche); tale circostanza non appare coerente con le esigenze di semplificazione dell'ordinamento vigente: si integra infatti una modalità di produzione legislativa che, secondo i costanti indirizzi del Comitato, non appare funzionale alle esigenze di coerente utilizzo delle fonti, in quanto può derivarne l'effetto secondo cui atti non aventi forza di legge presentano un diverso grado di resistenza ad interventi modificativi successivi (si veda il punto 3, lettera e), della circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001);

            il decreto-legge, all'articolo 2, comma 3, demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, tra l'altro, il compito di rideterminare la “Ripartizione dei volumi organici dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare”, attualmente fissata per legge, dall'articolo 799 del decreto legislativo n. 66 del 2010, recante Codice dell'ordinamento militare; all'articolo 4, comma 3-sexies, demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la possibilità di prorogare i termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo; all'articolo 23-undecies, affida invece ad un decreto del Presidente del Consiglio il compito di procedere ad una “riduzione lineare delle dotazioni finanziarie” e alla “riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa”, consentendo di intervenire con tale strumento su decisioni di spesa assunte con atti legislativi; nei suddetti casi, si attribuisce a decreti del Presidente del Consiglio la possibilità di incidere su disposizioni disciplinate da fonti primarie del diritto, affidando così a fonti atipiche del diritto il compito di modificare disposizioni di rango legislativo, secondo una procedura difforme rispetto a quella prevista dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, che non offre quindi le medesime garanzie individuate da tale procedura;

            il decreto-legge prevede l'adozione di circa venti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri a contenuto normativo: si vedano, ad esempio, l'articolo 2, comma 3, che demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, tra l'altro, il compito di ridurre

 

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il totale generale degli organici delle forze armate; l'articolo 2, comma 5, che affida ad uno più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri il compito di provvedere alla riduzione delle dotazioni organiche e degli uffici dirigenziali delle pubbliche amministrazioni; l'articolo 2, comma 11, lettera d), che affida l'avvio dei processi di mobilità guidata presso le pubbliche amministrazioni, a uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri; l'articolo 4, comma 3, che demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri l'individuazione delle società pubbliche sottratte all'ambito di applicazione dell'articolo 4; l'articolo 5, comma 11, che rimette ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, “l'individuazione dei criteri per la valutazione organizzativa e individuale dei dipendenti pubblici”; si vedano altresì, l'articolo 4, comma 3-sexies, l'articolo 6, comma 9, l'articolo 7, comma 4; l'articolo 14, comma 8; 16, comma 1; l'articolo 16, comma 8; l'articolo 17, commi 7 e 8; l'articolo 23, comma 8; l'articolo 23-bis, comma 4; l'articolo 23-ter, comma 1, lettera g), capoversi 8-ter e 8-quater; articolo 23-quater, comma 9, sesto e ottavo periodo, e articolo 23-undecies, comma 1; tale circostanza, come più volte segnalato dal Comitato per la legislazione, non appare coerente con le esigenze di un appropriato utilizzo delle fonti normative, in quanto si demanda ad un atto, ordinariamente a contenuto politico, la definizione di una disciplina che dovrebbe essere oggetto di una fonte secondaria del diritto e, segnatamente, di regolamenti emanati a norma dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (regolamenti governativi nella forma di decreti del Presidente della Repubblica ovvero regolamenti ministeriali);

            il provvedimento, in quindici casi (si tratta dell'articolo 1, commi 11 e 20; dell'articolo 12, commi 3, 9, 10, 30, 35, 42, 44, 50 e 77; dell'articolo 20, comma 3; dell'articolo 23-quater, commi 3 e 9; 23-duodecies, comma 1), demanda compiti attuativi a decreti ministeriali dei quali specifica la natura non regolamentare; in proposito, si ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 2006, con riferimento ad un decreto ministeriale del quale si esplicitava la natura non regolamentare (contenuto all'articolo 3 del decreto-legge n. 279 del 2004), lo qualificava come “un atto statale dalla indefinibile natura giuridica” e che, recentemente, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza 4 maggio 2012, n. 9, sulla natura giuridica dell'articolo 4 del decreto ministeriale 6 febbraio 2006, ha osservato che: «deve rilevarsi che, nonostante la crescente diffusione di quel fenomeno efficacemente descritto in termini di “fuga dal regolamento” (che si manifesta, talvolta anche in base ad esplicite indicazioni legislative, tramite l'adozione di atti normativi secondari che si autoqualificano in termini non regolamentari) deve, in linea di principio, escludersi che il potere normativo dei Ministri e, più in generale, del Governo possa esercitarsi medianti atti “atipici”, di natura non regolamentare»;

            il decreto-legge contiene quattro autorizzazioni alla delegificazione (si vedano, l'articolo 2, comma 3, quarto periodo, l'articolo 10,

 

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commi 2 e seguenti e l'articolo 11, commi 1 e 2), che si discostano in parte dal modello delineato dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, in quanto: all'articolo 2, comma 3, quarto periodo, introdotto dal Senato, in materia di personale delle forze armate, prevede l'adozione di un regolamento di delegificazione, senza indicare né le norme generali regolatrici della materia, né le disposizioni da abrogare con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento; all'articolo 10, comma 2, in ordine alla riorganizzazione dello Stato sul territorio, talune delle norme generali regolatrici della materia sembrano piuttosto coincidere con la finalità della delegificazione (a titolo esemplificativo, la lettera a) si riferisce al “contenimento della spesa pubblica”), mentre il comma 3 del medesimo articolo deroga implicitamente all'articolo 17, comma 2 della legge n. 400 del 1988, innalzando da trenta a quarantacinque giorni il termine per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari; all'articolo 11, il comma 1 fa riferimento a “criteri” in luogo di “norme generali regolatrici della materia”; il comma 2, nel prevedere una ulteriore autorizzazione alla delegificazione, richiama per relationem i criteri di cui al comma 1; in nessuna delle autorizzazioni alla delegificazione in oggetto vengono inoltre indicate le disposizioni da abrogare con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti. Inoltre, il decreto, all'articolo 12, comma 19, modifica in maniera non testuale l'autorizzazione alla delegificazione contenuta all'articolo 2, comma 634, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008), finalizzata all'adozione di regolamenti di delegificazione per il riordino di enti ed organismi pubblici statali, centralizzando il potere di proposta di tali regolamenti nel Presidente del Consiglio dei ministri e introducendo una fase endoprocedimentale di proposta da parte del Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti e servizi di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 52 del 2012; in relazione a tutte le citate disposizioni, si ricorda, altresì, che la Corte costituzionale, nella recente sentenza n. 149 del 2012, in un obiter dictum, ha lasciato impregiudicata la possibilità di pronunciarsi sulla “correttezza della prassi di autorizzare l'emanazione di regolamenti di delegificazione tramite decreto-legge”, nonché “ogni valutazione sulle procedure di delegificazione non conformi al modello previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, quale è quella prevista dalla disposizione impugnata, che non determina “le norme generali regolatrici della materia”, né indica espressamente le norme di rango primario da ritenersi abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di delegificazione”;

            il decreto-legge, in taluni casi prevede altresì adempimenti indefiniti: si vedano, al riguardo, l'articolo 7, comma 27, che prevede l'adozione, da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di un “Piano per la dematerializzazione delle procedure amministrative in materia di istruzione, università e ricerca e dei rapporti con le comunità dei docenti, del personale, studenti e famiglie” senza precisare quale veste giuridica il piano in oggetto debba rivestire; l'articolo 13, comma 38, che prevede l'adozione di un regolamento “emanato ai sensi dell'articolo 17” della legge n. 400 del 1988, senza indicare il comma di riferimento e quindi la tipologia del

 

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provvedimento stesso; l'articolo 23-ter, comma 1, lettera g), capoverso 8-quater, che prevede l'adozione di un “decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, su indicazione dell'Agenzia del Demanio”; l'articolo 23-duodecies, che, al comma 2, dispone che “Il Ministero dell'economia e delle finanze riesamina le misure previste dal presente decreto secondo quanto previsto dalle Comunicazioni della Commissione europea”, mentre, al comma 3 autorizza “emissioni di titoli di Stato a medio-lungo termine, le cui caratteristiche sono stabilite con decreti di emissione che destinano tutto o parte del netto ricavo a tale finalità”, senza specificare il soggetto competente ad emanare tali decreti e lasciando indeterminata la destinazione dei proventi dei titoli di Stato;

        sul piano della corretta formulazione, del coordinamento interno e della tecnica di redazione del testo:

            il provvedimento presenta una struttura molto complessa, in quanto, già nella versione originaria, era organizzato in 5 titoli, si componeva di 25 articoli, corrispondenti a 424 commi e conteneva tre allegati, per un totale di 86 pagine della “Gazzetta Ufficiale”. Il testo trasmesso dal Senato, si articola in 6 titoli e si compone di 39 articoli, corrispondenti a 559 commi. Molte delle disposizioni contengono novelle e sono caratterizzate da una struttura particolarmente complessa: a titolo meramente esemplificativo, l'articolo 12, concernente la soppressione di enti e società, occupava, nel testo originario, 11 pagine e mezza della “Gazzetta Ufficiale” e si articolava in 88 commi (divenuti 73, a seguito di alcune soppressioni approvate al Senato);

            il provvedimento adotta talune espressioni di cui non appare chiara la portata normativa, ovvero dal significato tecnico-giuridico impreciso o di non immediata comprensione; tra di esse si segnala, ad esempio, l'articolo 5, comma 11-quinquies, che dispone che “Ai dirigenti e al personale non dirigenziale che risultano più meritevoli in esito alla valutazione effettuata, comunque non inferiori al dieci per cento della rispettiva totalità dei dipendenti oggetto della valutazione”, è attribuito un trattamento retributivo accessorio;

            in relazione alla tecnica di redazione del testo, si segnala che numerose disposizioni contengono sigle che non vengono seguite dalla denominazione per esteso dell'organo o dell'istituto cui ci si intende riferire, in difformità quindi rispetto a quanto previsto dalla circolare sulla formulazione tecnica testi normativi che, al paragrafo 14, lettera b), raccomanda di riportare, nella prima citazione dell'ente, organo o istituto, la sua denominazione per esteso. A titolo meramente esemplificativo, si segnala che: l'articolo 2, comma 4 utilizza l'acronimo “AFAM”; l'articolo 6, comma 14 si riferisce al “sistema informativo SICOGE”; l'articolo 7, comma 42-bis si riferisce ai consorzi interuniversitari “Cineca, Cilea e Caspur”; l'articolo 12 utilizza numerosi acronimi quali “INRAN” (comma 1), “CRA” (comma 2); “FEAGA” “FEASR” (comma 7); l'articolo 15, al comma 3 utilizza l'acronimo “AIFA” e al comma 25-bis si riferisce all'AGENAS; l'articolo 23, comma 12-terdecies, si riferisce al progetto UIRNet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed alla omonima società;

 

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            inoltre, il provvedimento, tra gli altri, all'articolo 1, commi 17 e 18, che si riferiscono all’“e-procurement”, all'articolo 4, comma 3-sexies, che si riferisce all’in house providing, all'articolo 15, comma 6, lettera c), che si riferisce al payment by results, risk sharing e cost sarin, e all'articolo 15, comma 13, che contiene un riferimento al global service e facility management, ricorre all'uso di termini inglesi in difformità da quanto previsto dalla Circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del 20 aprile 2001, che, al paragrafo 4, lettera m), recita: “È evitato l'uso di termini stranieri, salvo che siano entrati nell'uso della lingua italiana e non abbiano sinonimi in tale lingua di uso corrente”;

            in relazione al coordinamento interno al testo, il decreto-legge, all'articolo 2, comma 3, primo periodo, prevede l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri al quale affida la riduzione degli organici e la ripartizione dei volumi organici delle forze armate; al successivo quarto periodo, introdotto dal Senato, prevede l'adozione di un regolamento di delegificazione, il cui ambito di intervento sembra sovrapporsi a quello del primo; inoltre, all'articolo 23-duodecies, il comma 1, demanda ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze il compito di stabilire “le disposizioni di attuazione del presente decreto-legge”: si tratta tuttavia delle disposizioni di attuazione del titolo V-bis, che assorbe i contenuti del decreto-legge n. 83 del 2012;

            infine, il disegno di legge, nel testo presentato al Senato, non è provvisto né della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), né della dichiarazione di esclusione dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

            ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

        sotto il profilo della specificità e omogeneità di contenuto:

            tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 2012, richiamata in premessa, si espungano le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 26-bis, all'articolo 23, commi 12-sexies, 12-septies e 12-octies, che recano norme estranee rispetto alla materia disciplinata dalle altre disposizioni del decreto-legge;

        sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

            siano riformulate le disposizioni indicate in premessa, che incidono in via non testuale su disposizioni contenute in codici o testi unici, in termini di novella ai medesimi, anche al fine di non comprometterne i caratteri di unitarietà ed onnicomprensività, propri di un codice riferito ad un determinato settore disciplinare;

            siano altresì riformulate le disposizioni indicate in premessa, contenute in buona parte dell'articolato, le quali incidono in via non testuale su previgenti disposizioni legislative, in termini di novella alle medesime; siano altresì inserite in un idoneo tessuto normativo le

 

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disposizioni indicate in premessa che appaiono collocate fuori da un appropriato contesto;

            si espungano dal testo quelle disposizioni, indicate in premessa, aventi efficacia meramente ricognitiva o descrittiva;

            all'articolo 1, commi 11 e 20; all'articolo 12, commi 3, 9, 10, 30, 35, 42, 44, 50 e 77; all'articolo 20, comma 3; all'articolo 23-quater, commi 3 e 9 e all'articolo 23-duodecies, comma 1, che demandano compiti attuativi a decreti ministeriali dei quali viene specificata la natura non regolamentare – tenuto conto anche della sentenza della Corte costituzionale n. 116 del 2006 e della sentenza 4 maggio 2012, n. 9, dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, richiamate in premessa – siano riformulate le anzidette disposizioni nel senso di prevedere che la disciplina attuativa sia introdotta da regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;

            all'articolo 2, commi 3, 5 e 11, lettera d); all'articolo 4, commi 3 e 3-sexies; all'articolo 5, comma 11; all'articolo 6, comma 9; all'articolo 7, comma 4; all'articolo 14, comma 8; all'articolo 16, commi 1 e 8; all'articolo 17, commi 7 e 8; l'articolo 23, comma 8; all'articolo 23-bis, comma 4; l'articolo 23-ter, comma 1, lettera g), capoversi 8-ter e 8-quater; all'articolo 23-quater, comma 9, sesto e ottavo periodo, e all'articolo 23-undecies, comma 1 – che prevedono l'adozione di venti decreti del Presidente del Consiglio dei ministri a contenuto normativo – siano riformulate le disposizioni in questione nel senso di demandare l'adozione della disciplina ivi prevista a regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988;

            all'articolo 2, comma 3; all'articolo 4, comma 3-sexies e all'articolo 23-undecies, laddove prevedono che decreti del Presidente del Consiglio dei ministri possano modificare disposizioni di rango primario – sia verificata l'appropriatezza dell'impiego degli strumenti normativi in questione rispetto al sistema delle fonti del diritto;

            previa valutazione della sentenza della Corte costituzionale n. 149 del 2012, richiamata in premessa, si provveda alla riformulazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, quarto periodo, all'articolo 10, commi 2 e seguenti e all'articolo 11, commi 1 e 2, al fine di renderle conformi al modello di delegificazione delineato dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988;

            si sopprimano, nella parte in cui modificano in via testuale disposizioni contenute in fonti secondarie del diritto, le disposizioni contenute agli articoli 3, comma 2; 6, comma 18, e 7, comma 42, nonché, laddove incidono in via non testuale su fonti secondarie del diritto, si sopprimano le disposizioni contenute agli articoli 6, comma 20, lettera b); 7, comma 42-bis, 14, commi da 17 a 20 e 23, comma 2 – e solo se strettamente necessario – si proceda a riformularle nel senso di autorizzare il Governo ad integrare la disciplina contenuta nelle fonti secondarie del diritto mediante atti aventi la medesima forza;

 

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            all'articolo 12, comma 1, che dispone la soppressione dell'INRAN, senza disporre l'abrogazione della norma istitutiva del suddetto ente (e, segnatamente, dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 454 del 1999), siano indicate le norme oggetto di abrogazione;

            con riferimento alle disposizioni contenute all'articolo 23-ter, che intervengono su settori normativi già oggetto, anche in tempi recenti, di una significativa stratificazione normativa, nella materia della gestione, valorizzazione, utilizzazione e dismissione dei beni immobili appartenenti al patrimonio dello Stato, sia effettuato un adeguato coordinamento con le disposizioni previgenti, anche al fine di consentire un'agevole individuazione del quadro normativo di riferimento;

        sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

            in relazione alle disposizioni indicate in premessa, che contengono rinvii normativi generici o imprecisi, si provveda a specificare o indicare correttamente la normativa oggetto del rinvio;

            in relazione alle disposizioni indicate in premessa, che contengono clausole abrogative formulate in termini generici, si provveda a specificare correttamente la normativa oggetto di abrogazione;

            per quanto detto in premessa, sia verificato il coordinamento interno all'articolo 2, comma 3, primo e quarto periodo;

            all'articolo 17, comma 4 – che rinvia ad un “atto legislativo di iniziativa governativa” da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in oggetto – sia precisato che non ci si intende implicitamente riferire all'adozione di un decreto-legge (dal momento che si prefigurerebbero – sin d'ora e in via legislativa – requisiti di necessità e urgenza privi del requisito della straordinarietà), bensì ad un disegno di legge del Governo; sia precisato altresì che il termine di 60 giorni si riferisce all'esercizio dell'iniziativa da parte del Governo e non anche alla conclusione dell'esame parlamentare ed alla definitiva approvazione, nel rispetto degli interna corporis parlamentari.

        Il Comitato osserva altresì quanto segue:

        sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

            all'articolo 2, commi 10-bis e 10-ter, si dovrebbe valutare l'opportunità della deroga implicita ivi contenuta all'articolo 17, comma 4-bis, della legge n. 400 del 1988, recante norme generali sulla produzione normativa;

            all'articolo 17, che prevede il riordino delle province e delle loro funzioni attraverso una complessa procedura, riferendosi, tra l'altro, al comma 4, “alle eventuali iniziative dei comuni ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione”, si dovrebbe valutare la congruità della disposizione in oggetto (e, in particolare, dell'uso dell'aggettivo “eventuali”) con la citata disposizione costituzionale, che,

 

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stabilendo che il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito di una regione “sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione”, colloca l'iniziativa dei comuni quale punto di partenza obbligato della procedura di revisione delle province;

            per quanto detto in premessa, si dovrebbero specificare i soggetti competenti e la natura giuridica degli adempimenti previsti dall'articolo 7, comma 27; dall'articolo 13, comma 38; dall'articolo 23-ter, comma 1, lettera g), capoverso 8-quater e dall'articolo 23-duodecies, commi 2 e 3;

        sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

            per quanto detto in premessa, all'articolo 23, comma 12-octies, si dovrebbe sostituire il termine “perdura” con i seguenti: “è differito”;

            si dovrebbe altresì chiarire il significato tecnico giuridico dell'espressione contenuta all'articolo 5, comma 11-quinquies, riportata in premessa;

            si dovrebbero, infine, sciogliere gli acronimi riportati in premessa, nonché sostituire i termini inglesi riportati in premessa con un sinonimo in uso nella lingua italiana.

        Il Comitato formula, altresì, le seguenti raccomandazioni:

        sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

            abbia cura il legislatore di evitare forme di intreccio tra più provvedimenti d'urgenza, atteso che la confluenza in un unico testo di più articolati attualmente vigenti – che originano da distinte delibere del Consiglio dei Ministri e distinti decreti del Presidente della Repubblica – appare comunque suscettibile di ingenerare un'alterazione del lineare svolgimento della procedura parlamentare di esame dei disegni di legge di conversione dei decreti legge, come definita a livello costituzionale e specificata negli stessi regolamenti parlamentari;

            ribadendo il rilievo già più volte formulato sulla necessità che ciascuno strumento normativo sia utilizzato in modo coerente rispetto alle proprie caratteristiche, siano valutate le modalità attraverso cui assicurare – anche durante l’iter di conversione – la coerenza degli strumenti normativi impiegati con particolare riguardo all'esigenza di garantire il rispetto delle norme ordinamentali che definiscono i limiti di contenuto della decretazione d'urgenza, ed in particolare del requisito di immediata applicabilità delle norme recate nei decreti legge, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988;

            abbia altresì cura il legislatore di verificare la portata precettiva delle norme che si introducono nei provvedimenti, specie ove questi, come nel caso all'esame, che si compone di ben 559 commi, risultano assi lunghi e complessi, evitando in particolare il ricorso a disposizioni che appaiono prive di portata innovativa dell'ordinamento, in quanto

 

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generiche, meramente descrittive, di principio, ovvero ricognitive della normativa vigente, poiché tutte le anzidette disposizioni, oltre ad accrescere le dimensioni dei testi, non sempre risultano effettivamente funzionali all'esegesi dei testi nelle quali sono inserite.».


PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        La I Commissione,

            esaminato il testo del disegno di legge C. 5389 Governo, approvato dal Senato, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini»;

            preso atto della particolare congiuntura economica internazionale, che ha imposto un esame estremamente rapido del predetto disegno di legge, con conseguente forte compressione dei tempi disponibili per l'approfondimento delle spesso assai delicate e complesse questioni poste dall'articolato,

        rilevato che:

            le numerose misure contenute nel decreto-legge sono riconducibili in via prevalente alle seguenti materie: coordinamento della finanza pubblica; sistema tributario e contabile dello Stato; ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

            singole disposizioni incidono inoltre su ambiti di intervento riconducibili alle seguenti materie: norme generali sull'istruzione; tutela della concorrenza; difesa e Forze armate; previdenza sociale; ordinamento civile; armi, munizioni ed esplosivi; protezione civile; tutela dei beni culturali; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; tutela della salute; governo del territorio;

            le materie sopra ricordate sono attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni,

        pur considerato che:

            l'articolo 5, che reca misure per la riduzione delle spese delle pubbliche amministrazioni, per le quali non sono previsti termini finali, è ricondotto dal suo comma 6 ai principi di coordinamento

 

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della finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

            peraltro la giurisprudenza costituzionale più recente, con la quale sono state scrutinate numerose disposizioni di contenimento della spesa pubblica, ha chiarito che possono essere ritenute principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, le norme che «si limitino a porre obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica, intesi nel senso di un transitorio contenimento complessivo, anche se non generale, della spesa corrente e non prevedano in modo esaustivo strumenti o modalità per il perseguimento dei suddetti obiettivi» (sentenza n. 148 del 2012; conformi, ex plurimis, sentenze n. 232 del 2011 e n. 326 del 2010),

            rilevato che, con riguardo all'articolo 6, che incide sulla ridefinizione degli ambiti territoriali scolastici e sulla nomina dei revisori dei conti, la questione potrebbe essere oggetto di valutazione per la sua connessione con la programmazione della rete scolastica, argomento per il quale la Corte costituzionale, con sentenze n. 200 del 2009 e n. 147 del 2012, ha ribadito la competenza delle regioni,

            evidenziato che, nell'ambito dell'articolo 9, riconducibile al coordinamento della finanza pubblica, materia di competenza concorrente ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, appare opportuno valutare le disposizioni che prevedono la soppressione automatica di organismi, anche regionali, per effetto dell'inutile decorso di un termine di nove mesi, alla luce della competenza regionale in materia di organizzazione dell'amministrazione regionale e dell'orientamento della giurisprudenza costituzionale sul tema,

            ricordato che l'articolo 16, relativamente agli obiettivi di risparmio assegnati alle autonomie speciali per il triennio 2012-2014, da realizzare secondo le procedure previste dalle norme statutarie delle autonomie medesime, stabilisce che in caso di mancato accordo tra le regioni a statuto speciale ed il Governo l'accantonamento è effettuato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 15 ottobre 2012, in proporzione alle spese per consumi intermedi per il 2011,

            segnalata l'esigenza di valutare la congruità di tale norma rispetto a quanto stabilito dall'articolo 27 della legge n. 42 del 2009, espressamente richiamato dalla disposizione in esame, il quale impone l'adozione di procedure concordate per l'applicazione delle disposizioni alle regioni a statuto speciale,

            ricordato, altresì, che la violazione del vincolo che impone l'adozione delle procedure «pattizie» di attuazione statutaria, è la motivazione principale alla base della recente sentenza (n. 178 del 2012) con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale di una norma del decreto legislativo n. 118 del 2011, recante disposizioni sull'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di regioni ed enti locali (adottato in base alla legge delega n. 42),

 

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            evidenziato che all'articolo 18, ove si prevedono competenze degli statuti metropolitani in materia elettorale, sembra opportuna una specifica valutazione alla luce dell'assegnazione allo Stato della competenza sul «sistema elettorale – tra l'altro – delle città metropolitane» effettuata dalla lettera p) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione,

            ricordato, con riferimento all'articolo 7, comma 42, e all'articolo 14, comma 3, che l'articolo 33 della Costituzione dispone che le università (nonché le istituzioni di alta cultura e le accademie) hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi, nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato,

            sottolineato che l'articolo 15, comma 15, prevede che il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, senza la prevista intesa con la Conferenza Stato-Regioni, emani un decreto, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge in esame, per determinare le tariffe massime per l'assistenza ospedaliera e ambulatoriale,

            richiamata, a tale proposito, la sentenza della Corte Costituzionale del 4 luglio 2012, n. 147, che ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale dell'articolo 17, comma 1, lettera d), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), nella parte in cui prevede l'emanazione di un regolamento ministeriale, per l'introduzione di misure di compartecipazione sull'assistenza farmaceutica (ticket), nel caso in cui non sia raggiunta l'intesa Stato-Regioni ivi prevista; secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, infatti, la potestà regolamentare dello Stato si può esercitare solo nelle materie di competenza esclusiva, non nei casi caratterizzati da competenze concorrenti,

            con riferimento all'articolo 2, comma 6, si fa presente che la disposizione non richiama espressamente (come sembrerebbe opportuno) anche l'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, dove si prevede la possibilità di conferire incarichi di funzione dirigenziale a soggetti esterni alla pubblica amministrazione, ovvero a personale pubblico non dirigente (anche appartenente all'amministrazione conferente), con contratto a tempo determinato,

            segnalata, sotto il profilo del coordinamento con la legislazione vigente, l'opportunità di verificare la coerenza della disposizione contenuta nell'articolo 2, comma 20-bis, con il principio di trasparenza che ispira la più recente legislazione in materia di pubblica amministrazione e che trova tra i suoi strumenti di attuazione quello della pubblicazione di dati su siti istituzionali,

            segnalato, con riferimento all'articolo 8, comma 4-ter, che la norma dispone una rilegificazione in ordine alla struttura, al riparto ed all'entità della contribuzione dell'ENPAPI, prerogative rimesse, in base alla normativa sugli enti previdenziali privatizzati, agli organi degli enti stessi; si attua inoltre un aumento delle aliquote a decorrere dal 1o gennaio 2012, e cioè retroattivamente,

 

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            all'articolo 17, che pone, in modo implicito, un divieto all'accorpamento di una o più province con le città metropolitane, appare opportuna una valutazione alla luce dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione, che prevede la possibilità, senza specifici limiti, di mutare le circoscrizioni provinciali su iniziativa dei comuni; la stessa disposizione costituzionale dovrebbe costituire stregua di riferimento per la valutazione delle disposizioni dell'articolo 17 che stabiliscono un ruolo dei Consigli delle autonomie locali nel processo di riordino delle province,

             rilevato altresì, con riferimento al medesimo articolo 17, ove si prevede un «atto legislativo di iniziativa governativa» per il riordino delle province entro 60 giorni, che, qualora tale locuzione costituisca un implicito riferimento a strumento d'urgenza ex articolo 77 della Costituzione si prefigurerebbero – sin d'ora – requisiti di necessità e urgenza privi del requisito della straordinarietà. Qualora invece la stessa locuzione sottintenda un richiamo a un disegno di legge del Governo, il termine di 60 giorni dovrebbe riferirsi solo all'iniziativa del Governo e non anche all'esame parlamentare, perché i relativi termini sono materia riservata ai regolamenti delle due Camere ai sensi dell'articolo 64 della Costituzione,

            evidenziato come, in ogni caso, i termini dell'intero procedimento di riordino delle province, pongono una questione di coordinamento dei termini: infatti, i termini delle prime tre fasi sono collegati alla data della pubblicazione della delibera del Governo sui criteri di riordino (24 luglio 2012) e il termine della terza fase cade il 25 ottobre 2012: entro tale data, al più tardi, devono essere presentate le proposte di riordino da parte delle regioni. Il termine dell'ultima fase, adozione del provvedimento di riordino del Governo, è, invece, parametrata sulla data di entrata in vigore della legge di conversione: entro 60 (sono 20 nel testo originario) giorni da tale data dovrà essere emanato il provvedimento in questione,

            sottolineato dunque che se, come prevedibile, il decreto-legge in esame sarà convertito nei primi giorni di agosto, il termine per l'adozione dell'atto del Governo verrebbe a scadere prima di quello per la presentazione dei piani di riordino,

            osservato, inoltre, che il termine per le regioni per deliberare le proposte di riordino in caso di mancata trasmissione delle ipotesi di riordino dei CAL viene a coincidere praticamente con il termine che questi hanno per presentare le medesime ipotesi,

            evidenziato che l'articolo 18, ove rimette allo statuto metropolitano la possibilità di disporre sulla delega di funzioni, sia da parte dei comuni alla città metropolitana, sia da parte della città ai comuni, appare meritevole di valutazione alla luce dell'articolo 118 della Costituzione,

            ricordato infatti che la competenza a disciplinare la titolarità di funzioni – quantomeno non fondamentali – spetta allo Stato o alle Regioni in funzione della relativa competenza legislativa e che pertanto l'attribuzione da parte della legge statale alla Città metropolitana

 

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di tale possibilità di delega appare da approfondire sotto il profilo della compatibilità costituzionale, specie per quanto riguarda funzioni eventualmente attribuite dalla legge regionale,

            evidenziato che le modalità di attuazione dell'articolo 1, comma 11, e 20, comma 3, sono demandate ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze;

            ricordato, con riferimento alla natura di tale atto, che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 2006, con riferimento ad un decreto ministeriale del quale si esplicitava la natura non regolamentare (contenuto all'articolo 3 del decreto-legge n. 279 del 2004), lo qualificava come «un atto statale dalla indefinibile natura giuridica»,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) all'articolo 1, comma 11, e 20, comma 3, occorre rivedere la previsione di un «decreto di natura non regolamentare» considerato in particolare che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 2006, con riferimento ad un decreto ministeriale del quale si esplicitava la natura non regolamentare (contenuto all'articolo 3 del decreto-legge n. 279 del 2004), lo qualificava come «un atto statale dalla indefinibile natura giuridica»;

            b) valuti la Commissione di merito la previsione dell'articolo 9, che prevede la soppressione automatica di organismi, anche regionali, per effetto dell'inutile decorso di un termine di nove mesi, alla luce della competenza regionale in materia di organizzazione dell'amministrazione regionale e dell'orientamento della giurisprudenza costituzionale sul tema;

            c) valuti la Commissione di merito l'articolo 15, comma 15, nella parte in cui non richiede l'intesa con la Conferenza Stato-Regioni nell'adozione del decreto ministeriale ivi previsto;

            d) all'articolo 16, relativamente agli obiettivi di risparmio assegnati alle autonomie speciali per il triennio 2012-2014, da realizzare secondo le procedure previste dalle norme statutarie delle autonomie medesime, è opportuno valutare la congruità di tale norma rispetto a quanto stabilito dall'articolo 27 della legge n. 42 del 2009, espressamente richiamato dalla disposizione in esame, il quale impone l'adozione di procedure concordate per l'applicazione delle disposizioni alle regioni a statuto speciale e della recente sentenza (n. 178 del 2012) della Corte costituzionale;

            e) all'articolo 17, che pone, in modo implicito, un divieto all'accorpamento di una o più province con le città metropolitane, è opportuna una valutazione alla luce dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione, che prevede la possibilità, senza specifici limiti, di mutare le circoscrizioni provinciali su iniziativa dei comuni; la stessa

 

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disposizione costituzionale dovrebbe costituire stregua di riferimento per la valutazione delle disposizioni dell'articolo 17 che stabiliscono un ruolo dei Consigli delle autonomie locali nel processo di riordino delle province;

            f) si segnala che, con riguardo al medesimo procedimento di riordino delle province, vi è una questione di coordinamento dei termini che occorre definire più compiutamente, considerato che il termine per l'adozione dell'atto del Governo verrebbe a scadere prima di quello per la presentazione dei piani di riordino e che il termine per le regioni per deliberare le proposte di riordino in caso di mancata trasmissione delle ipotesi di riordino dei CAL viene a coincidere praticamente con il termine che questi hanno per presentare le medesime ipotesi,

            g) si segnala che l'articolo 18, ove rimette allo statuto metropolitano la possibilità di disporre sulla delega di funzioni, sia da parte dei comuni alla città metropolitana, sia da parte della città ai comuni, appare meritevole di valutazione alla luce dell'articolo 118 della Costituzione;

            h) al medesimo articolo 18, ove si prevedono competenze degli statuti metropolitani in materia elettorale, è opportuno una valutazione alla luce dell'assegnazione allo Stato della competenza sul «sistema elettorale – tra l'altro – delle città metropolitane» effettuata dalla lettera p) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione.


PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

        La II Commissione,

            esaminato il disegno di legge C. 5389,

            per quanto di competenza esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            1) che dalla riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni sia esentato il personale degli uffici centrali di amministrazione della giurisdizione, tenuto conto dell'incidenza che su di essi hanno già avuto i tagli lineari realizzati dal precedente esecutivo; in particolare si ritiene necessario che siano esclusi dall'ambito di applicazione dell'articolo 2, il personale degli uffici del Ministero della giustizia, del dipartimento della giustizia minorile, il personale amministrativo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e il personale civile, con particolare riferimento agli educatori ed agli psicologi ex articolo 80 dell'ordinamento penitenziario;

 

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            2) che dalle misure di riduzione delle spese di personale di cui al comma 2 dell'articolo 14 sia escluso l'organico del corpo della polizia penitenziaria, in quanto tale riduzione rischierebbe di compromettere ulteriormente la sicurezza delle strutture carcerarie, eludendo peraltro anche quanto previsto dall'articolo 2, comma 212, della legge finanziaria 2010 con il quale è stata autorizzata l'assunzione di 2.000 unità;

            3) che con riguardo alle previsioni di cui al comma 26 dell'articolo 1 le riduzioni della spesa in materia di procedure di acquisto dei beni e servizi non trovino applicazione in relazione all'amministrazione penitenziaria, in quanto tali riduzioni finiscono per sostanziarsi in un taglio netto di servizi necessari e indispensabili, senza previsione di un'azione di «vera razionalizzazione» dei costi al fine di operare i risparmi di spesa previsti, con conseguente perdita di qualità ed efficacia dei servizi stessi;

            4) sempre in relazione alle misure di cui al comma 26 dell'articolo 1 le riduzioni di spesa non pregiudichino il ricorso alle intercettazioni telefoniche relative ai reati di mafia, terrorismo e, comunque, ai reati di maggiore allarme sociale;

            5) con riguardo al comma 12, lettera b) dell'articolo 3, ritiene che dall'ambito applicativo della norma debbano essere esclusi anche gli immobili degli istituti penitenziari;

        e con la seguente osservazione:

            valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere il coinvolgimento anche del Ministro della giustizia nell’iter di adozione dei regolamenti di cui all'articolo 11, comma 1, per il riordino delle scuole di formazione.


PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e comunitari)

        La III Commissione,

            esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge n. 5389 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, approvato dal Senato, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi per i cittadini;

            sottolineata prioritariamente la specificità ed atipicità dell'Amministrazione degli affari esteri in ragione della sua vocazione a sostenere la proiezione internazionale dell'Italia e la promozione del sistema – Paese, particolarmente decisiva in questa fase economica in cui occorre rilanciare la presenza italiana nel mondo;

 

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            manifestato vivo disagio per il tempo assolutamente inadeguato che viene riservato alla Commissione per l'esame di un provvedimento così delicato ed importante che interviene profondamente sulla funzionalità dell'Amministrazione degli affari esteri;

        premesso che:

            le risorse destinate al Ministero degli affari esteri continuano ad essere ridotte, compromettendone seriamente la capacità di funzionamento, anche con riguardo ai livelli comunque garantiti in Paesi analoghi al nostro;

            un processo strategico di razionalizzazione della spesa pubblica avrebbe dovuto orientarsi in modo maggiormente selettivo verso l'individuazione dei tagli da effettuare e tenere nel debito conto la natura strumentale e promozionale delle risorse destinate alla politica estera;

            le voci di bilancio del Ministero degli affari esteri, sia di funzionamento che di intervento, necessitano di una riqualificazione che può essere effettuata in modo serio e duraturo solo sulla base di provvedimenti di riforma che siano il frutto di un ripensamento e di un aggiornamento meditato;

            il Ministero degli affari esteri ha già avviato virtuosamente un processo di ristrutturazione interna che ha ridotto l'entità sia degli uffici centrali, sia degli uffici periferici, la cui definizione e dislocazione è in ogni caso da riferirsi a singole valutazioni di ordine politico e non può quindi essere oggetto di misure indiscriminate;

        rilevato che:

            il Ministero degli affari esteri e la carriera diplomatica presentano specificità di cui il presente provvedimento non tiene conto e che avrebbero dovuto consigliare la sua esclusione dal taglio del personale dirigenziale previsto dall'articolo 2, comma 1, la cui disposizione non può in ogni caso ritenersi applicabile alla rete estera;

            la presenza del personale diplomatico e amministrativo nonché delle relative sedi sulla rete estera non è infatti comprimibile se non rinunciando drasticamente all'assolvimento delle responsabilità e degli obblighi internazionali assunti ed all'invarianza dei servizi ai cittadini, per cui non può essere modificata se non caso per caso;

            le procedure concorsuali di reclutamento di giovani diplomatici, già autorizzate legislativamente anche in ottemperanza alla contribuzione al Servizio europeo per l'azione esterna, debbono poter procedere nei tempi previsti;

            la consistente riduzione del personale scolastico all'estero, pur scaglionata nel tempo, mette fortemente a rischio la qualità dell'offerta culturale italiana, ove non sia rimpiazzata da una qualificata selezione di docenti a contratto; del pari, occorre tutelare l'offerta linguistica assicurata dai lettori che sono particolarmente richiesti ed apprezzati;

 

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            il taglio di 2,8 milioni di euro al contributo italiano alla PESC non deve pregiudicare la posizione dell'Italia nella determinazione delle posizioni comuni dell'UE in una fase particolarmente delicata delle relazioni internazionali soprattutto nei contesti regionali di nostro interesse;

        auspicato che:

            nei prossimi mesi, ed in particolare nella prossima manovra di bilancio, sia possibile il recupero almeno parziale delle risorse umane e finanziarie per la proiezione internazionale dell'Italia;

            la riqualificazione della spesa del Ministero degli affari esteri prosegua attraverso gli opportuni interventi anche legislativi al fine di conseguire i seguenti obiettivi:

                a) una riduzione delle sedi europee, anche attraverso ulteriori accorpamenti di rappresentanze presso organizzazioni internazionali, come ad esempio quella presso l'UNESCO, a vantaggio delle sempre più strategiche sedi extra-europee;

                b) la ricerca di sinergie con il Servizio europeo per l'azione esterna e con i servizi diplomatici di altri Stati membri anche attraverso la reciproca ospitalità;

                c) la ricerca di sinergie organizzative nell'ambito della rete estera accentrando presso alcune sedi talune funzioni amministrative (ambasciate-hub);

                d) il contenimento delle spese per la gestione immobiliare, proseguendo ad alienare i beni non più utilizzabili per riconvertirli in modo tale da ridurre le locazioni, valutando altresì l'eventualità di costituire una società di gestione del patrimonio immobiliare all'estero per semplificarne le relative procedure;

                e) per quanto concerne il personale, soprattutto all'estero, un ampliamento del contingente e dei profili professionali del personale a contratto locale, al fine di adeguarne il bilanciamento;

                f) sia ridotto al minimo indispensabile ed escluso tendenzialmente presso le sedi bilaterali il ricorso agli esperti ex articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, così come sia altresì limitato a casi di assoluta necessità e qualità il ricorso a nomine per chiara fama presso gli istituti italiani di cultura;

                g) sia portato avanti il processo di informatizzazione dei servizi consolari, unitamente ad una campagna informativa adeguata presso le comunità italiane all'estero;

                h) le percezioni consolari siano automaticamente assegnate al bilancio delle singole sedi che le riscuotono;

            la riforma del settore della cooperazione allo sviluppo, nei termini che si vanno prospettando in sede parlamentare, possa contribuire, quale strumento essenziale di politica estera, a migliorare l'efficacia della spesa ministeriale per intervento;

 

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            analoghe riforme di settore siano avviate per le scuole italiane all'estero e per gli istituti italiani di cultura, promuovendo un'ottica integrata dell'offerta culturale e linguistica e snellendo le strutture amministrative oggi esistenti e comunque riducendo significativamente il numero delle attuali sedi;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)

        La IV Commissione,

            esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 5389 Governo, approvato dal Senato, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini»;

            preso atto che esso reca numerose disposizioni finalizzate a realizzare risparmi mediante la riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi, la fissazione di obiettivi di risparmio, la diminuzione dei contributi erogati all'Agenzia Industrie Difesa e la riduzione degli oneri per la professionalizzazione delle Forze armate, per il personale, per la cosiddetta «mini-naja», nonché, infine, mediante il ridimensionamento della dotazione di alcuni fondi della Difesa, tra cui quello relativo al finanziamento delle missioni di pace per il 2012;

            evidenziato che si modifica anche la disposizione derivata dalla cosiddetta «legge Giacchè» al fine di prevedere che per i contratti di forniture pluriennali relativi al rinnovamento e all'ammodernamento dei sistemi d'arma, vi sia il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze con il Ministro della difesa per i decreti di approvazione;

            ricordato che l'articolo 11 reca disposizioni volte al riordino delle Scuole pubbliche di formazione, tra cui rientrano le scuole militari e gli istituti militari di formazione, che si connotano per l'alto valore storico e culturale delle proprie attività formative;

            rilevato che l'articolo 14, comma 2, ha disposto la riduzione del turn over per le assunzioni da parte dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, portando l'attuale percentuale del 100 per cento al 20 per cento nel triennio 2012-14, e al 50 per cento per l'anno 2015, e prevedendo un ripristino del completo turn over solamente a decorrere dall'anno 2016, tale disposizione ha diretto effetto sulla possibilità per le amministrazioni cui fanno parte le forze di polizia ad ordinamento militare e civile di assumere in via definitiva

 

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i volontari di truppe in ferma prefissata quadriennale, al termine di tale ferma, acuendo in tal modo la problematica della stabilizzazione dei VFP4;

            segnalata l'ulteriore proroga degli interventi di impiego del personale delle Forze armate per le operazioni di controllo del territorio (articolo 23, comma 7);

            valutate positivamente le disposizioni funzionali ad accelerare e semplificare le procedure di alienazione di immobili della Difesa (articolo 3, comma 11 e articolo 23-ter) al fine di consentire che una quota parte delle risorse derivanti dalla cessione delle quote dei fondi immobiliari cui sono conferiti gli immobili di proprietà dello Stato non più utilizzati dal Ministero della difesa siano assegnate al Ministero medesimo, pur nella considerazione della rilevanza del principio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti sugli atti del Governo nell'ambito dei principi dell'ordinamento giuridico;

            rilevato che, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il totale generale degli organici delle Forze armate è ridotto in misura non inferiore al 10 per cento e che con il medesimo decreto è rideterminata la ripartizione dei volumi organici;

            segnalato che la ripartizione dei volumi organici, così come il totale generale degli organici delle Forze armate, è definito con norma di rango legislativo;

            evidenziato che la disposizione non reca criteri in ordine alle modalità con cui effettuare la suddetta riduzione;

            preso atto che la norma è stata integrata al Senato con la previsione di un ulteriore provvedimento, avente natura di regolamento di delegificazione,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            all'articolo 2, comma 3, si valuti l'opportunità di:

                a) rimettere al solo regolamento di delegificazione di cui al terzo periodo la determinazione del totale generale degli organici delle Forze armate e la rideterminazione della ripartizione dei volumi organici, in quanto – dovendosi intervenire su una materia disciplinata da fonte di rango primario – non appare possibile modificarla con lo strumento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo e, inoltre, ciò consente un adeguato coinvolgimento delle Commissioni parlamentari in sede di espressione dei pareri sugli schemi dei provvedimenti attuativi ed elimina possibili sovrapposizioni con i contenuti del citato D.P.C.M;

 

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                b) garantire ad un ambito soggettivo adeguato, in relazione alla riduzione delle consistenze organiche, l'applicazione delle disposizioni di estensione dell'istituto dell'aspettativa per riduzione quadri e della normativa di favore concernente i trattamenti pensionistici riferita alle unità di personale in sovrannumero all'esito delle riduzioni previste ai sensi dell'articolo 2, comma 1;

            all'articolo 11, comma 2, si valuti l'opportunità di prevedere che, in sede di adozione dei regolamenti di riordino delle scuole militari, nel rispetto del limite di invarianza della spesa, sia assicurato il mantenimento degli attuali istituti di formazione militare (scuole e istituti militari) e sia dato adeguato riconoscimento all'impegno assunto dagli allievi di tali istituti, anche al fine di prevedere che il servizio da loro prestato presso le scuole militari costituisce rapporto di servizio militare a tempo determinato;

            all'articolo 14, comma 2, si valutino le conseguenze che la disposizione determina in senso negativo ai fini dell'eventuale assunzione da parte delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile di assumere, in via definitiva, i volontari di truppa in ferma prefissata quadriennale, al termine della ferma.


PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

        La VI Commissione,

            esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge C. 5389, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini»;

            rilevato come il comma 9 dell'articolo 3, recante criteri per la razionalizzazione degli spazi utilizzati dagli uffici pubblici, riprenda in larga parte il contenuto della proposta di legge C. 4149 Comaroli, all'esame, in sede referente, della Commissione Finanze, la quale intende anch'essa introdurre misure volte alla riduzione ed ottimizzazione nell'utilizzo degli spazi da parte delle amministrazioni dello Stato, anche mediante la definizione di standard tecnici per l'assegnazione degli spazi in uso alle amministrazioni statali, definendo a tal fine un parametro di riferimento complessivo medio compreso tra 20 e 25 metri quadrati per addetto, nonché prevedendo l'attribuzione alle singole amministrazioni di una quota pari al 25 per cento dei risparmi conseguiti, la possibilità di disdire i contratti in essere, l'istituzione di un facility manager per ciascuna amministrazione,

 

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nonché l'estensione dei principi di risparmio agli enti locali e alle regioni;

            segnalato, con riferimento all'articolo 23-quater, il quale prevede l'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS) nell'Agenzia delle dogane, nonché l'incorporazione dell'Agenzia del territorio nell'Agenzia delle entrate, come la Commissione Finanze della Camera dei deputati abbia affrontato tale complessa tematica, approvando, nella seduta del 4 luglio 2012, la risoluzione n. 8-00185 Ventucci ed altri, con cui si impegna il Governo ad adottare con la necessaria tempestività misure finalizzate ad operare, nel quadro più ampio delle misure di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, una complessiva riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione finanziaria, anche attraverso una revisione del numero delle Agenzie fiscali ed una redistribuzione delle relative competenze, da realizzare nell'ambito della delega legislativa recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente ed orientato alla crescita, di cui al disegno di legge C. 5291, assegnato in sede referente alla stessa Commissione Finanze della Camera;

            evidenziato, in particolare, come la predetta risoluzione impegni il Governo a coordinare ogni iniziativa relativa al riassetto dell'Agenzia del territorio con il contenuto del citato disegno di legge C. 5291, il quale intende attribuire alla predetta Agenzia ulteriori funzioni nel quadro della revisione del catasto dei fabbricati, tenendo inoltre conto delle esigenze di: mantenere distinte le funzioni di attribuzione del valore e della rendita catastale dei fabbricati da quelle di accertamento e liquidazione dei tributi immobiliari basati su tali valori; ridurre le articolazioni territoriali a livello sub-provinciale, laddove ciò non confligga con le esigenze di adeguato presidio del territorio, a tutela degli interessi erariali, e conseguentemente ridefinire il livello degli incarichi dirigenziali sulla base delle effettive competenze a livello territoriale; rafforzare ed ampliare le sinergie tra le diverse branche dell'Amministrazione finanziaria, il Corpo della Guardia di finanza, le altre amministrazioni dello Stato, le Regioni e gli enti locali, segnatamente attraverso il rafforzamento dei meccanismi di collaborazione per quanto riguarda i controlli sul territorio; verificare lo stato del processo di trasformazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in Agenzia fiscale dei monopoli di Stato;

            ribadita, in quest'ambito, l'esigenza che la riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione finanziaria sia attuata in parallelo con la riforma più complessiva del sistema tributario, prevista dal già citato disegno di legge delega C. 5291, al fine di assicurare la necessaria coerenza tra la disciplina tributaria sostanziale e gli assetti amministrativi chiamati ad attuare la predetta disciplina, assicurando inoltre il necessario coordinamento tra la riforma del sistema catastale prevista dal predetto disegno di legge delega e la riorganizzazione delle strutture competenti in tale materia operato con il decreto-legge;

            sottolineata altresì, sempre al medesimo riguardo, la necessità di procedere con la massima attenzione e cautela al riassetto

 

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dell'Amministrazione finanziaria, al fine di assicurare la piena e costante operatività di tutte le strutture in cui essa si articola, le quali sono chiamate, soprattutto nell'attuale, difficile congiuntura dell'economia e della finanza pubblica nazionale, a svolgere una sempre più efficace azione di contrasto dell'evasione fiscale, nonché a garantire un rapporto di trasparenza, buona fede e collaborazione tra il fisco ed i contribuenti onesti;

            segnalata, in particolare, l'esigenza di vigilare con attenzione affinché l'incorporazione dell'Agenzia del territorio nell'Agenzia delle entrate non determini alcuna confusione tra le attività di attribuzione delle rendite catastali degli immobili e l'attività di accertamento e liquidazione dei tributi immobiliari, non si traduca in ulteriore, improprio strumento di inasprimento della pressione fiscale sui cespiti immobiliari, né pregiudichi il processo di decentramento e collaborazione già in atto con gli enti locali per quanto riguarda lo svolgimento delle funzioni catastali e delle altre funzioni legate agli adempimenti immobiliari;

            evidenziata altresì la necessità che le strutture pubbliche cui è affidata la vigilanza sui giochi pubblici assicurino la tutela degli interessi erariali, nonché garantiscano il pieno rispetto della legalità e della trasparenza in un settore il quale si caratterizza per le dimensioni rilevantissime degli interessi economici e finanziari coinvolti e che presenta profili di speciale delicatezza per quanto riguarda i rischi di possibili infiltrazioni da parte delle organizzazioni criminali,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            con riferimento all'articolo 4, comma 3-quater, che attribuisce alla CONSIP la funzione di centrale di committenza relativamente alle reti telematiche delle pubbliche amministrazioni, al Sistema pubblico di connettività e alla Rete internazionale della pubblica amministrazione, valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare meglio tale previsione con quelle di cui all'articolo 20, comma 3, lettera e), e comma 4, del decreto-legge n. 83 del 2012, le quali attribuiscono alla stessa CONSIP il compito di collaborare con l'Agenzia per l'Italia digitale per la vigilanza sulla qualità dei servizi e sulla razionalizzazione della spesa in materia informatica, nonché il compito di formulare pareri sulla congruità economica e tecnica degli interventi e contratti relativi all'acquisizione dei beni e servizi informatici e telematici e di monitorare l'esecuzione dei medesimi contratti, al fine di evitare sovrapposizioni tra i compiti della medesima CONSIP e quelli dell'Agenzia per l'Italia digitale, appena istituita dal citato decreto-legge n. 83 del 2012, nonché al fine di escludere confusioni tra le attività di verifica e controllo sui predetti rapporti contrattuali e quelle di stipula dei contratti stessi, nell'ottica di assicurare la realizzazione di effettivi risparmi di spesa.

 

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PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

        La VII Commissione,

            esaminato il disegno di legge C. 5389, recante conversione in legge del decreto-legge n. 95 del 2012, recante Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, approvato dal Senato;

            apprezzato, in particolare, l'articolo 4, comma 6, che esclude dai tagli delle risorse finanziarie, tra l'altro, gli enti e le associazioni operanti nel settore dei beni e le attività culturali, nell'istruzione e nella formazione;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) si valuti l'opportunità di utilizzare i docenti soprannumerari su posti per il sostegno solo nel caso in cui siano già in possesso del previsto titolo di specializzazione;

            b) si valuti l'opportunità di rivedere l'articolo 14, comma 13, al fine di individuare un piano per l'utilizzo del personale dichiarato inidoneo, tenuto conto delle effettive condizioni di salute e delle competenze acquisite;

            c) si valuti l'opportunità di definire una modalità con cui sostenere l'autonomia delle istituzioni scolastiche secondo la legge n. 440 del 1997 e secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1997, n. 275;

            d) si valuti l'opportunità di riconsiderare l'articolo 7, comma 42, relativo all'aumento delle tasse per gli studenti universitari;

            e) si valuti l'opportunità di ripristinare il finanziamento degli istituti di ricerca, anche per il 2013 e il 2014, al livello previgente al provvedimento;

            f) per quanto riguarda il personale delle classi C. 999 e C. 555, si valuti l'opportunità di prevedere la possibilità di inquadramento in altre classi di concorso nel caso di possesso del relativo titolo, nonché il loro utilizzo presso gli uffici tecnici di istituti tecnici e professionali;

            g) si valuti l'opportunità di rivedere il comma 26-ter dell'articolo 1 sulla sospensione, fino al 31 dicembre 2015, dei contributi statali per interventi conservativi volontari sui beni culturali, non congruente con la scelta di favorire il rapporto pubblico-privato anche in un campo delicato quale quello della conservazione del patrimonio culturale richiamato tra i principi del codice dei beni culturali;

 

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            h) si valuti l'opportunità di rivedere l'articolo 7, comma 11, sulla riduzione dei contributi alle televisioni ed emittenti radiofoniche nazionali e locali, individuando modalità di finanziamento attraverso la legge delega di riforma dell'editoria;

            i) si valuti l'opportunità di rivedere la norma che prevede una ulteriore proroga del mandato dei rettori in modo tale che non si verifichino ulteriori deroghe in materia rispetto a quanto previsto dalla legge n. 240 del 30 dicembre 2010;

            j) si valuti l'opportunità di rivedere la norma sul blocco parziale del turnover dell'università riportandolo almeno a quanto stabilito nella normativa vigente approvata nel marzo scorso;

            k) si valuti l'opportunità di definire un percorso di riforma organica delle scuole italiane all'estero e dell'insegnamento della lingua e della cultura italiana all'estero.


PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

        La VIII Commissione,

            esaminato il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 95 del 2012 (C. 5389 Governo), approvato dal Senato recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini»;

            rilevato che:

                anche il decreto-legge in esame reca modifiche frammentarie alla disciplina legislativa degli appalti pubblici, ancora una volta slegate da una revisione complessiva ed organica del mercato degli appalti pubblici, richiesta ormai con insistenza dal mondo delle imprese, degli operatori e delle stazioni appaltanti al fine di avere certezza e chiarezza delle regole;

                appare necessario procedere a una revisione della spesa pubblica che si basi su criteri selettivi;

                appare altresì necessario definire un assetto stabile delle norme concernenti le concessioni autostradali evitando, pertanto, che si proceda a ulteriori differimenti dell'entrata in vigore della disciplina definita dal decreto-legge n. 98 del 2011 che ha ridefinito le nuove funzioni di ANAS e dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali;

            sottolineato che, in occasione dell'esame in Assemblea del decreto-legge n. 73 del 2012 recante disposizioni urgenti in materia di

 

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qualificazione delle imprese e di garanzia globale di esecuzione (C. 5341) il Governo aveva accolto un ordine del giorno presentato da tutti i rappresentanti dei gruppi in VIII Commissione che lo impegnava a presentare in Parlamento con la massima rapidità e, comunque, entro il prossimo 31 ottobre, un provvedimento legislativo generale e complessivo, che affronti, chiarisca e semplifichi tutte le diverse questioni ancora insolute nella vigente disciplina legislativa degli appalti di opere pubbliche e delle infrastrutture, evitando correzioni sporadiche e frequenti;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

        La X Commissione,

           esaminato il testo del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (C. 5389 Governo, approvato dal Senato);

           esprimendo apprezzamento per l'impostazione generale del provvedimento, finalizzato a realizzare una riqualificazione della spesa pubblica che possa liberare risorse in favore della crescita e del rafforzamento della coesione sociale del Paese;

 

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           auspicando che, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 7 concernenti la riduzione della spesa della Presidenza del Consiglio e dei Ministeri, i singoli dicasteri provvedano alla realizzazione degli obiettivi posti aggredendo sprechi ed inefficienze nella salvaguardia dell'efficienza delle amministrazioni e dei servizi da esse resi ai cittadini;

           invitando infine il Governo ad effettuare un attento monitoraggio sugli effetti derivanti dall'acquisto delle partecipazioni azionarie detenute dallo Stato in Fintecna, Sace e Simest da parte della Cassa depositi e prestiti – ai sensi di quanto previsto dall'articolo 23-bis – sia in termini di finanza pubblica sia, e soprattutto, in riferimento ai profili industriali dell'operazione

        esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

        La XI Commissione,

            esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 95 del 2012, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, approvato dal Senato (C. 5389);

            considerato che le principali misure contenute nel provvedimento concernono la spesa per beni e servizi delle amministrazioni pubbliche, il ridimensionamento degli organici di alcune categorie del pubblico impiego, un miglior utilizzo del patrimonio pubblico, nonché interventi in materia di società pubbliche, riduzioni alle spese per le amministrazioni centrali e gli enti territoriali, riduzione del numero delle province e, da ultimo, norme per il contenimento nel comparto sanitario e della spesa farmaceutica;

            rilevato che il provvedimento reca numerose disposizioni riconducibili alle competenze della XI Commissione;

            segnalato, in particolare, l'articolo 22, che interviene sulla nota vicenda dei cosiddetti «esodati», prevedendo un ulteriore contingente, pari a 55.000 unità, di soggetti salvaguardati dall'incremento dei requisiti pensionistici disposto dalla recente legge di riforma delle pensioni;

            osservato che tale articolo introduce una soluzione che – sebbene costituisca una prima, limitata, risposta alle questioni esistenti

 

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– appare assolutamente insoddisfacente, a differenza di quanto previsto, invece, dal testo unificato delle proposte di legge C. 5103 e abbinate, adottato come testo base dalla Commissione, che mira anche a risolvere una serie di ulteriori problematiche relative al decreto ministeriale di attuazione dell'articolo 24, commi 14 e 15, del decreto-legge n. 201 del 2011 (cosiddetto «Salva Italia»), impropriamente richiamato dal citato articolo 22 nelle sue parti chiaramente illegittime e difformi rispetto al dettato della norma di legge primaria,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione:

            l'articolo 22 sia sostituito, nella parte dispositiva, dall'articolato recato dal testo unificato delle proposte di legge C. 5103 e abbinate, in corso di esame in sede referente presso la XI Commissione.


PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

        La XII Commissione,

            esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 5389 Governo, approvato dal Senato, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini»,

            ritenuto indispensabile garantire la coerenza tra titolo del provvedimento (che parla di invarianza dei servizi ai cittadini) e contenuto dello stesso;

            nel manifestare forti perplessità sul complesso delle misure previste per il settore sanitario, le quali, ispirate ad una logica prevalentemente economica e basate su tagli di risorse di carattere lineare, rischiano di mettere a repentaglio la sostenibilità del Servizio sanitario nazionale e l'erogazione degli stessi livelli essenziali di assistenza;

            osservato, peraltro, che la stessa programmazione delle spese sanitarie avviene sulla base di riduzione di risorse che non sono state previamente concordate con le regioni e con gli enti locali, mettendo così in discussione un sistema pattizio che finora ha permesso di tenere sotto controllo l'andamento della spesa sanitaria;

 

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            rilevato che l'azzeramento degli organi collegiali previsto dall'articolo 12, comma 20, priva il Ministero della salute e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di strumenti importanti per l'azione di Governo;

            rilevato altresì che l'articolo 4, comma 6, prevede che tutti i servizi svolti dalle pubbliche amministrazioni mediante ricorso a convenzioni debba essere sottoposto a procedure d'appalto;

            considerato che le cooperative sociali di tipo B svolgono importanti e delicate funzioni di inserimento lavorativo delle persone svantaggiate e pertanto i costi dei servizi da queste erogati sono più elevati dei prezzi di riferimento,

        esprime:

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) all'articolo 4, comma 6, valuti la Commissione di merito l'opportunità di escludere espressamente dall'obbligo del ricorso alle procedure d'appalto le associazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) che operano nel campo socio-assistenziale e dell'accoglienza agli immigrati;

            b) all'articolo 8, comma 4, valuti la Commissione di merito l'opportunità di non operare le riduzioni dei trasferimenti previste dall'allegato 3 a carico di ISPELS, ISFOL e Istituto superiore di sanità;

            c) all'articolo 12, comma 20, valuti la Commissione di merito l'opportunità di aggiungere all'elenco degli organismi non trasferiti agli uffici delle pubbliche amministrazioni la Consulta nazionale per il servizio civile e il Comitato minori stranieri non accompagnati;

            d) all'articolo 15, comma 13, lettera b), valuti la Commissione di merito l'opportunità di escludere dalla rinegoziazione dei contratti le cooperative di tipo B;

            e) all'articolo 15, comma 11-bis, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che il Ministero della salute debba effettuare i necessari controlli sui farmaci generici importati da Paesi terzi, ai fini di garantire la tutela della salute dei cittadini;

            f) all'articolo 15, comma 13, lettera c), valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che a fronte della riduzione dei posti letto si proceda al potenziamento dei ricoveri diurni in regime di day hospital, delle strutture intermedie e dell'assistenza sanitaria territoriale;

            g) all'articolo 15, comma 13, lettera a), valuti la Commissione di merito l'opportunità che, per quanto concerne la riduzione del 5 per cento degli importi e delle connesse prestazioni relative a contratti in essere di appalto di servizi e di fornitura di beni e servizi, vengano individuate modalità tali da favorire, anche attraverso un anticipo di cassa in favore delle Regioni, una ricontrattazione dei prezzi dei contratti in essere con le ditte fornitrici in modo che non si riducano i servizi.

        

 

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PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)

        La XIII Commissione,

            esaminato il disegno di legge C. 5389,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            1) si segnala la necessità di evitare il trasferimento di talune funzioni dell'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN) – precedentemente spettanti all'ex ENSE – all'Ente nazionale risi, dal momento che determinerebbe incompatibilità, con specifico riguardo ai compiti certificativi. Si auspica invece il trasferimento di quelle funzioni e del relativo personale al Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA); parimenti si auspica che siano trasferite allo stesso CRA le funzioni «ex INCA» e che siano superate le discriminazioni a danno dei dipendenti «ex INCA», per i quali il decreto-legge dispone la mobilità;

            2) sarebbe stato opportuno individuare un piano di rimodulazione del comparto della ricerca agraria, promuovendo un approccio interdisciplinare e una maggiore interazione con il settore imprenditoriale, senza il quale la soppressione dell'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN) risulta del tutto avulsa da un quadro strategico complessivo;

            3) in merito alla riforma degli altri enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e delle società controllate, è auspicabile che, al contrario di quanto accaduto con il provvedimento in esame, il Governo proceda in tal senso, presentando alla Commissione le proprie linee programmatiche, al fine di avviare con urgenza su tale tema – in merito al quale sono state presentate diverse proposte di legge – un ampio confronto con il Parlamento;

            4) in presenza di un riordino delle province, si segnala la necessità di superare, in tempi rapidi, le incertezze che si stanno appalesando in merito alle gestioni faunistiche e agli stessi ambiti territoriali di caccia (ATC);

            5) in merito alla soppressione dell'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI), è auspicabile che il Governo avvii rapidamente un processo di riorganizzazione del comparto ippico;

            6) si segnala la necessità di prevedere, nell'ambito della cabina di regia cui è demandata la definizione delle linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese, il coinvolgimento del mondo agricolo e del mondo fieristico ad esso collegato.

 

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PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

        La XIV Commissione,

            esaminato il disegno di legge C. 5389 Governo, approvato dal Senato, recante conversione in legge del «decreto-legge n. 95 del 2012: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini»;

        premesso che:

            il provvedimento reca un ampio numero di interventi la cui comune finalità è il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nell'ottica di un impegno duraturo assunto dal Governo e dal Parlamento italiano nell'ambito del semestre europeo, con specifiche e dettagliate misure concernenti il miglioramento dell'efficienza della spesa per beni e servizi delle Amministrazioni pubbliche, il ridimensionamento degli organici di alcune categorie del pubblico impiego, un miglior utilizzo del patrimonio pubblico, nonché interventi in materia di società pubbliche, riduzioni alle spese per le amministrazioni centrali e gli enti territoriali, riduzione del numero delle province e, da ultimo, norme per il contenimento nel comparto sanitario e della spesa farmaceutica;

            preso atto che la revisione della spesa pubblica non costituisce attuazione di specifici obblighi normativi dell'Unione europea ma è oggetto di valutazioni e raccomandazioni indirizzate all'Italia dalle Istituzioni dell'Unione nell'ambito del semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche e, più in generale, nel quadro del monitoraggio sulle misure volte al conseguimento degli obiettivi e parametri di finanza pubblica previsti dal Patto di stabilità e crescita;

            ricordato che la revisione della spesa pubblica è oggetto di specifiche indicazioni nelle raccomandazioni adottate in via definitiva dal Consiglio ECOFIN il 10 luglio 2012 in esito all'esame del programma di stabilità e del programma nazionale di riforma dell'Italia, svolto nell'ambito della procedura del semestre europeo 2012;

            ricordato che le raccomandazioni erano stata sottoposte dalla Commissione europea al Consiglio il 30 maggio 2012, e successivamente avallate politicamente dal Consiglio europeo del 28-29 giugno;

            sottolineato che nel preambolo della raccomandazione, che opera una valutazione della situazione macroeconomica e di finanza pubblica dell'Italia, la Commissione rileva che «il Governo si è impegnato a perseguire un miglioramento duraturo dell'efficienza e della qualità della spesa pubblica mediante approfondite revisioni della spesa (spending review) a tutti i livelli amministrativi. Tali revisioni dovrebbero anche consentire di determinare l'ordine di priorità delle voci di spesa in modo favorevole alla crescita.»;

 

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            evidenziato che al punto 2 del dispositivo, si raccomanda all'Italia di «perseguire un miglioramento duraturo dell'efficienza e della qualità della spesa pubblica mediante la prevista spending review»;

            rilevato che con riguardo agli aspetti di compatibilità del provvedimento con la normativa comunitaria, la previsione contenuta all'articolo 4, comma 8, riguardante gli affidamenti in house, dispone che a decorrere dal 1o gennaio 2014 l'affidamento diretto possa avvenire solo a favore di società a capitale interamente pubblico, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa comunitaria in materia di gestione in house, nel limite massimo di 200.000 euro annui;

            ricordato, sul punto, che il modello dell’in-house providing – pur essendo derogatorio rispetto al metodo di scelta del contraente mediante gara pubblica richiesto dai principi comunitari a tutela della concorrenza e del mercato – è stato ritenuto ammissibile dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee entro determinati limiti, individuati rispettivamente nel «controllo analogo» e nella «attività prevalente»;

            tenuto conto che i commi 8 e 8-bis dell'articolo 4 del decreto legge, come modificati nel corso dell'esame al Senato, configurano fattispecie derogatorie rispetto alla norma;

            segnalato, inoltre, che con riferimento all'articolo 1, comma 26, in materia di razionalizzazione delle spese per intercettazioni, il 21 giugno 2012 la Commissione europea ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora per violazione della direttiva 2004/18/CE sugli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, da parte del regime italiano di assegnazione di contratti nel campo delle intercettazioni telefoniche (procedura di infrazione n. 2011/4049);

            segnalato, altresì, che per quanto riguarda l'articolo 6, comma 19, del decreto-legge, la Commissione europea ha recentemente avviato due procedimenti in relazione alle società partecipate dal gruppo Tirrenia: il primo consiste in un'indagine in materia di aiuti di Stato, avviata il 5 ottobre 2011, riguardante alcune misure di sostegno pubblico adottate dall'Italia a favore delle società dell’ex Gruppo Tirrenia, al fine di valutare se la proroga dei contratti di servizio pubblico oltre la fine del 2008 sia conforme alle norme UE in materia di servizi di interesse economico generale e se vi sia stato un ulteriore sostegno concesso alle società del gruppo Tirrenia nel contesto della loro privatizzazione che possa falsare la concorrenza sul mercato; il secondo procedimento è rappresentato da un parere motivato del 21 giugno 2012 (procedura n. 2007/4609) per violazione del regolamento (CEE) n. 3577/92 sul cabotaggio marittimo, in cui si contesta all'Italia di aver prorogato automaticamente la validità di tre contratti di servizio pubblico (scaduti nel 2008), senza procedere all'indizione di gare per l'aggiudicazione dei nuovi contratti e si richiede all'Italia che notifichi entro due mesi le misure adottate per conformarsi al suddetto regolamento, altrimenti la Commissione potrà adire la Corte di giustizia dell'UE

 

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            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di richiedere approfondimenti al Governo circa le coerenza rispetto alla disciplina comunitaria delle disposizioni contenute nell'articolo 4, commi 8 e 8-bis del decreto legge, configuranti fattispecie derogatorie in materia di in house providing;

            b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di sollecitare l'impegno del Governo nella direzione indicata nell'ambito delle contestazioni mosse dalla Commissione europea all'Italia, nei procedimenti di contenzioso in materia di spese per intercettazioni telefoniche giudiziarie (procedura di infrazione n. 2011/4049) e in relazione alle società partecipate dal gruppo Tirrenia (procedura n. 2007/4609).


PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

        La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

            esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, approvato dal Senato ed in corso di esame presso la V Commissione della Camera, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, su cui la Commissione ha espresso parere alla 5a Commissione del Senato in data 18 luglio 2012;

            considerati necessari gli obiettivi perseguiti dal provvedimento, volti a superare condizioni di inefficienza e criticità negli apparati organizzativi e negli enti delle pubbliche amministrazioni, nonché nelle modalità di allocazione delle risorse pubbliche;

            rilevata l'opportunità di attivare più incisive modalità di interazione con le autonomie territoriali in relazione all'esigenza di una graduale modulazione degli interventi volti alla revisione della spesa pubblica di Regioni ed enti locali, ed in riferimento alle previsioni di cui all'articolo 23-ter in materia di valorizzazione e dismissione di immobili pubblici;

            apprezzate le misure tese a determinare una riduzione dei costi anche attraverso la soppressione di enti pubblici non elettivi ed attraverso la razionalizzazione degli uffici periferici dello Stato;

 

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            considerata l'opportunità di valutare la compatibilità dell'articolo 17 del decreto-legge, recante norme volte al riordino delle province, rispetto alle previsioni del Titolo V della Costituzione e richiamata l'esigenza di incentivare i processi di aggregazione municipale e potenziare la gestione associata obbligatoria di servizi, forniture e appalti;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            1) sia precisato, all'articolo 4 inerente alla riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche, che gli obiettivi ivi perseguiti siano attuati con il pieno coinvolgimento delle regioni interessate in relazione agli enti pubblici controllati dalle amministrazioni locali e regionali; sia altresì salvaguardata la competenza regionale e delle autonomie locali a definire parametri sulla composizione degli organi interni delle società pubbliche da esse controllate;

            2) sia stabilito, in relazione alle previsioni di cui all'articolo 15, volte a favorire l'equilibrio del settore sanitario, che non si proceda a riduzioni di spesa attraverso la logica dei tagli lineari ma mediante il criterio dei costi e fabbisogni standard dei servizi e delle prestazioni sanitarie al fine di verificare il perimetro delle spese improduttive e non efficienti ed effettuare le conseguenti riduzioni di spesa mediante l'intesa in sede di Conferenza unificata; si consideri, in particolare, che le autonomie speciali non partecipano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

            3) sia stabilito, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 16, che prevedono tagli e riduzioni di risorse per gli enti locali, che si preveda un espresso richiamo al sistema di definizione ed individuazione dei costi e fabbisogni standard recato dalla disciplina del federalismo fiscale e sia altresì precisata la portata delle norme relative ai parametri di individuazione dei capoluoghi di provincia; si consideri, altresì, che lo stanziamento di risorse per i comuni, pari ad ottocento milioni di euro, appare insufficiente e risultano peraltro indefiniti i relativi criteri di utilizzo;

            4) sia previsto che i tagli e le riduzioni di spesa per gli enti locali siano effettuati previa definizione di un più equilibrato rapporto tra il contributo dello Stato e quello delle autonomie locali agli obiettivi di finanza pubblica, affinché il peso delle decurtazioni di risorse sia sostenuto equamente dagli apparati amministrativi statali e dalle regioni ed enti locali e sia altresì attenuata e ridimensionata l'entità della riduzione dei trasferimenti di risorse alle autonomie locali;

            5) sia precisato, all'articolo 24-bis, che le norme contenute nel provvedimento e riferite alle autonomie territoriali siano conformi, oltreché agli Statuti speciali e relative norme di attuazione, al dettato costituzionale con riferimento al titolo V della Costituzione ed alla

 

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piena attuazione del processo federalista, con specifico riferimento alle previsioni della legge delega sul federalismo fiscale e dei decreti legislativi di attuazione della medesima;

        e con le seguenti osservazioni:

            a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di verificare che le previsioni di cui all'articolo 17 sul riordino delle province siano conformi al dettato costituzionale con riferimento al titolo V della Costituzione;

            b) valuti la Commissione di merito, all'articolo 23-quater, l'opportunità di precisare che l'Agenzia del territorio possa mantenere e valorizzare le eventuali convenzioni definite con enti ed associazioni di categoria locali.


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