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PDL 5386

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5386



 

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PROPOSTE DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei senatori

PETERLINI; COSSIGA; PINZGER, THALER AUSSERHOFER; D'ALIA; CECCANTI, MORANDO, TONINI, ADAMO, BLAZINA, CASSON, CHIAROMONTE, MARIAPIA GARAVAGLIA, ICHINO, LUMIA, NEGRI, PASSONI, PINOTTI, SANNA, SCANU, TREU; PASTORE, BOSCETTO, CAMBER, SPADONI URBANI, SPEZIALI, SARO, VICARI, POSSA, ZANETTA, SANTINI, COSTA, SANCIU, NESSA, CARRARA, LAURO; MALAN; BENEDETTI VALENTINI; FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE; CABRAS, MUSI, PEGORER, MORRI, MICHELONI, CASSON, MARCO FILIPPI, DONAGGIO, AMATI, MARCENARO, SANNA, MARINARO, SCANU, ANTEZZA, BARBOLINI, BLAZINA, SERRA, DE SENA; MUSSO, SARRO, MENARDI, PORETTI, ESPOSITO; BIANCO, ASTORE, CECCANTI, CHITI, DE SENA, LEGNINI, PETERLINI, PINZGER, SCANU, THALER AUSSERHOFER; POLI BORTONE, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CARDIELLO, CARRARA, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, CHIAROMONTE, PETERLINI; OLIVA;

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)

e dal ministro per le riforme per il federalismo
(BOSSI)
 

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e

PROPOSTE DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei senatori

FISTAROL; CALDEROLI, BRICOLO, ADERENTI, BODEGA, BOLDI, CAGNIN, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, PAOLO FRANCO, MASSIMO GARAVAGLIA, LEONI, MARAVENTANO, MAURO, MAZZATORTA, MONTANI, CESARINO MONTI, MURA, PITTONI, RIZZI, STIFFONI, TORRI, VACCARI, VALLARDI, VALLI; RAMPONI, BIANCHI, BONFRISCO, RIZZOTTI, COLLI, ALLEGRINI, SPADONI URBANI, LICASTRO SCARDINO, GALLONE, DE FEO, ALBERTI CASELLATI; CECCANTI, PASTORE, ADAMO, D'ALÌ, MORANDO, TREU, VITALI, CHIAROMONTE, MARIAPIA GARAVAGLIA, VINCENZO DE LUCA, DE SENA, LEGNINI, LUMIA, NEGRI, PALMIZIO, PASSONI, PETERLINI, RAMPONI, SANTINI, SARO, SANGALLI, TONINI, ZANOLETTI, CASTIGLIONE, LENNA, SAIA, PINOTTI

APPROVATI, IN UN TESTO UNIFICATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 25 luglio 2012 (v. stampati Senato nn. 24-216-873-894-1086-1114-1218-1548- 1589-1590-1761-2319-2784-2875-2941-3183-3204-3210-3252)

Modifiche alla Parte seconda della Costituzione concernenti le Camere del Parlamento e la forma di governo

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 26 luglio 2012
 

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PROGETTO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.
(Modifica all'articolo 55 della Costituzione).

      1. All'articolo 55 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:
      «Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato Federale della Repubblica».

Art. 2.
(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione).

      1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il secondo comma è sostituito dal seguente:
      «Il numero dei deputati è di cinquecentootto, otto dei quali eletti nella circoscrizione Estero»;

          b) al terzo comma, le parole: «venticinque anni di età» sono sostituite dalle seguenti: «ventuno anni di età»;

          c) al quarto comma, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «cinquecento».

Art. 3.
(Modifica dell'articolo 57 della Costituzione).

      1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:
      «Art. 57. – Il Senato Federale della Repubblica è composto da duecentocinquanta senatori eletti a suffragio universale e diretto su base regionale.

 

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      Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste uno.
      La ripartizione dei seggi fra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del secondo comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
      L'elezione del Senato Federale della Repubblica è disciplinata con legge dello Stato, che garantisce la rappresentanza territoriale da parte dei senatori.
      Partecipano ai lavori del Senato Federale della Repubblica, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal suo regolamento, con diritto di voto sulle materie di legislazione concorrente ovvero di interesse degli enti territoriali, un rappresentante per ogni Regione, eletto fra i propri componenti, all'inizio di ogni legislatura regionale, da ciascun consiglio o assemblea regionale. Per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol i Consigli delle Province autonome eleggono ciascuno un rappresentante.
      I rappresentanti delle Regioni nel Senato Federale della Repubblica non sono membri del Parlamento, non ricevono la relativa indennità e ad essi si applica la prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione».

Art. 4.
(Modifiche all'articolo 58 della Costituzione).

      1. All'articolo 58 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma, le parole: «dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età» sono soppresse;

          b) il secondo comma è sostituito dal seguente:
      «Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il trentacinquesimo anno».

 

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Art. 5.
(Modifica all'articolo 64 della Costituzione).

      1. All'articolo 64 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «I regolamenti delle Camere garantiscono le prerogative e facoltà del parlamentare, le prerogative e i poteri del Governo e della maggioranza nonché i diritti delle opposizioni e delle minoranze in ogni fase dell'attività parlamentare».

Art. 6.
(Modifica dell'articolo 69 della Costituzione).

      1. L'articolo 69 della Costituzione è sostituito dal seguente:
      «Art. 69. – I membri del Parlamento hanno il dovere di partecipare ai lavori delle Camere, anche nelle Commissioni, e ricevono un'indennità stabilita dalla legge».

Art. 7.
(Modifica all'articolo 70 della Costituzione).

      1. All'articolo 70 della Costituzione la parola: «collettivamente» è soppressa.

Art. 8.
(Modifica dell'articolo 72 della Costituzione).

      1. L'articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:
      «Art. 72. – I disegni di legge sono presentati al Presidente di una delle Camere.
      La funzione legislativa è esercitata in forma collettiva dalle due Camere quando la Costituzione prescrive una maggioranza speciale di approvazione, per le leggi in materia costituzionale ed elettorale, per

 

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quelle concernenti le prerogative e le funzioni degli organi costituzionali e dei rispettivi componenti, per quelle di delegazione legislativa, di conversione in legge dei decreti con forza di legge, di approvazione di bilanci e consuntivi.
      L'esame dei disegni di legge ha inizio alla Camera presso la quale sono stati presentati, quando la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. Ha inizio al Senato della Repubblica, quando i disegni di legge riguardano prevalentemente le materie di cui all'articolo 117, terzo comma, e all'articolo 119, nonché per le leggi di cui agli articoli 122, 125, 132, secondo comma, e 133, ha inizio alla Camera dei deputati in tutti gli altri casi.
      I disegni di legge sono assegnati a una delle due Camere, con decisione non sindacabile in alcuna sede, dai Presidenti delle Camere d'intesa tra loro secondo le norme della Costituzione e dei rispettivi regolamenti.
      Ogni disegno di legge è esaminato, secondo le norme dei regolamenti delle Camere, da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale. I regolamenti possono stabilire che un disegno di legge sia esaminato da una Commissione composta da un eguale numero di deputati e di senatori designati in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari.
      I regolamenti delle Camere stabiliscono procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza e prevedono le modalità per la discussione e la votazione finale in tempi certi di proposte indicate dai gruppi parlamentari di opposizione.
      Il Governo può chiedere che un disegno di legge sia iscritto con priorità all'ordine del giorno della Camera che lo esamina e sottoposto alla votazione finale entro un termine determinato. Decorso il termine, il testo proposto o accolto dal Governo, su sua richiesta, è messo in votazione senza modifiche, articolo per articolo e con votazione finale.
 

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      I regolamenti delle Camere possono stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. I regolamenti determinano le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.
      La procedura normale di esame e di approvazione è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale, di delegazione legislativa, di conversione in legge dei decreti con forza di legge, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.
      Il disegno di legge, approvato da una Camera, è trasmesso all'altra e si intende definitivamente approvato se entro quindici giorni dalla trasmissione questa non delibera di disporne il riesame su proposta di un terzo dei suoi componenti.
      La Camera che dispone di riesaminare il disegno di legge deve approvarlo o respingerlo entro i trenta giorni successivi alla decisione di riesame. Decorso inutilmente tale termine, il disegno di legge si intende definitivamente approvato.
      Se la Camera che ha chiesto il riesame lo approva con emendamenti o lo respinge, il disegno di legge è trasmesso alla prima Camera, che delibera in via definitiva».

Art. 9.
(Modifica all'articolo 74 della Costituzione).

      1. All'articolo 74, secondo comma, della Costituzione, le parole: «Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa» sono sostituite dalle seguenti: «Se è nuovamente approvata, la legge».

 

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Art. 10.
(Modifica all'articolo 75 della Costituzione).

      1. All'articolo 75, terzo comma, della Costituzione, le parole: «cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati» sono sostituite dalle seguenti: «cittadini elettori».

Art. 11.
(Modifica dell'articolo 83 della Costituzione).

      1. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:
      «Art. 83. – Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato.
      Rappresenta l'unità della Nazione e ne garantisce l'indipendenza.
      Vigila sul rispetto della Costituzione.
      Assicura il rispetto dei trattati e degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia a organizzazioni internazionali e sovranazionali.
      Rappresenta l'Italia in sede internazionale ed europea.
      Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto. Sono elettori tutti i cittadini che hanno compiuto la maggiore età».

Art. 12.
(Modifica dell'articolo 84 della Costituzione).

      1. L'articolo 84 della Costituzione è sostituito dal seguente:
      «Art. 84. – Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto quarant'anni e goda dei diritti politici e civili.
      L'ufficio è incompatibile con qualsiasi altra carica e attività pubblica o privata. La legge prevede altresì disposizioni idonee ad evitare conflitti tra gli interessi privati del Presidente della Repubblica e

 

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gli interessi pubblici. A tal fine la legge individua le situazioni di ineleggibilità e incompatibilità.
      L'assegno e la dotazione del Presidente della Repubblica sono determinati per legge».

Art. 13.
(Modifica dell'articolo 85 della Costituzione).

      1. L'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:
      «Art. 85. – Il Presidente della Repubblica è eletto per cinque anni. Può essere rieletto una sola volta.
      Il Presidente del Senato della Repubblica, il novantesimo giorno prima che scada il mandato del Presidente della Repubblica, indìce l'elezione, che deve aver luogo in una data compresa tra il sessantesimo e il trentesimo giorno precedente la scadenza.
      Le candidature sono presentate da un gruppo parlamentare delle Camere, ovvero da duecentomila elettori, o da deputati e senatori, da membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, da consiglieri regionali, da presidenti delle Giunte regionali e da sindaci, che vi provvedono nel numero e secondo le modalità stabiliti dalla legge.
      I finanziamenti e le spese per la campagna elettorale, nonché la partecipazione alle trasmissioni radiotelevisive sono regolati dalla legge al fine di assicurare la parità di condizioni fra i candidati.
      È eletto il candidato che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Qualora nessun candidato abbia conseguito la maggioranza, il quattordicesimo giorno successivo si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti.
      La legge disciplina la procedura per la sostituzione e per l'eventuale rinvio della data dell'elezione in caso di morte o di impedimento permanente di uno dei candidati.

 

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      Il Presidente della Repubblica assume le funzioni l'ultimo giorno del mandato del Presidente uscente. In caso di elezione per vacanza della carica, il Presidente assume le funzioni il settimo giorno successivo a quello della proclamazione dei risultati elettorali.
      Il procedimento elettorale e le altre modalità di applicazione del presente articolo sono regolati dalla legge».

Art. 14.
(Modifica all'articolo 86 della Costituzione).

      1. Il secondo comma dell'articolo 86 della Costituzione è sostituito dal seguente:
      «In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente del Senato della Repubblica indìce entro dieci giorni l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica. L'elezione deve avere luogo in una data compresa tra il sessantesimo e il novantesimo giorno successivo al verificarsi dell'evento o della dichiarazione di impedimento».

Art. 15.
(Modifiche all'articolo 87 della Costituzione).

      1. All'articolo 87 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il primo comma è sostituito dal seguente:
      «Il Presidente della Repubblica presiede il Consiglio Supremo per la politica estera e la difesa, costituito secondo la legge, e ha il comando delle Forze armate»;

          b) il nono comma è sostituito dal seguente:
      «Dichiara lo stato di guerra deliberato delle Camere»;

          c) il decimo comma è abrogato.

 

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Art. 16.
(Modifica dell'articolo 88 della Costituzione).

      1. L'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:
      «Art. 88. – Il Presidente della Repubblica può, sentiti il Primo ministro e i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.
      Se la scadenza delle Camere cade nell'ultimo semestre del mandato del Presidente della Repubblica, la loro durata è prorogata. Le elezioni delle nuove Camere si svolgono entro due mesi dall'elezione del Presidente della Repubblica.
      La facoltà di cui al primo comma non può essere esercitata durante i dodici mesi che seguono le elezioni delle Camere».

Art. 17.
(Modifica dell'articolo 89 della Costituzione).

      1. L'articolo 89 della Costituzione è sostituito dal seguente:
      «Art. 89. – Gli atti del Presidente della Repubblica adottati su proposta del Primo ministro o dei ministri sono controfirmati dal proponente, che ne assume la responsabilità.
      Non sono sottoposti a controfirma la nomina del Primo ministro, l'indizione delle elezioni delle Camere e lo scioglimento delle stesse, l'indizione dei referendum nei casi previsti dalla Costituzione, il rinvio e la promulgazione delle leggi, l'invio dei messaggi alle Camere, le nomine che sono attribuite al Presidente della Repubblica dalla Costituzione e quelle per le quali la legge non prevede la proposta del Governo».

 

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Art. 18.
(Modifiche agli articoli 92, 93, 95 e 96 della Costituzione).

      1. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:
      «Art. 92. – Il Governo della Repubblica è composto del Primo ministro e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.
      Il Presidente della Repubblica presiede il Consiglio dei ministri, salvo delega al Primo ministro.
      Il Presidente della Repubblica nomina il Primo ministro. Su proposta del Primo ministro nomina e revoca i ministri».

      2. Agli articoli 93, 95 e 96 della Costituzione, le parole: «Presidente del Consiglio dei ministri» sono sostituite dalle seguenti: «Primo ministro».

Art. 19.
(Modifiche all'articolo 104 della Costituzione).

      1. All'articolo 104 della Costituzione, il secondo ed il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:
      «Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal primo presidente della Corte di cassazione.
      Ne fa parte di diritto anche il procuratore generale presso la Corte di cassazione».

Art. 20.
(Modifica all'articolo 126 della Costituzione).

      1. All'articolo 126, primo comma, della Costituzione, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Il decreto è adottato sentita la Commissione paritetica per le questioni regionali, costituita presso il Senato della Repubblica».

 

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Art. 21.
(Modifica all'articolo 137 della Costituzione).

      1. All'articolo 137 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente:
      «Un quarto dei componenti di una Camera può sollevare la questione di legittimità costituzionale delle leggi approvate dal Parlamento entro trenta giorni dalla loro entrata in vigore. Lo stesso numero dei componenti di una Camera, entro lo stesso termine, può sollevare dinanzi alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale di un decreto legislativo per violazione o eccesso di delega. Con legge costituzionale sono stabiliti condizioni, limiti e modalità di esercizio di tale facoltà».


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