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CAMERA DEI DEPUTATI
| N. 5386 |
1. All'articolo 55 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato Federale della Repubblica».
1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Il numero dei deputati è di cinquecentootto, otto dei quali eletti nella circoscrizione Estero»;
b) al terzo comma, le parole: «venticinque anni di età» sono sostituite dalle seguenti: «ventuno anni di età»;
c) al quarto comma, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «cinquecento».
1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 57. – Il Senato Federale della Repubblica è composto da duecentocinquanta senatori eletti a suffragio universale e diretto su base regionale.
1. All'articolo 58 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età» sono soppresse;
b) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il trentacinquesimo anno».
1. All'articolo 64 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«I regolamenti delle Camere garantiscono le prerogative e facoltà del parlamentare, le prerogative e i poteri del Governo e della maggioranza nonché i diritti delle opposizioni e delle minoranze in ogni fase dell'attività parlamentare».
1. L'articolo 69 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 69. – I membri del Parlamento hanno il dovere di partecipare ai lavori delle Camere, anche nelle Commissioni, e ricevono un'indennità stabilita dalla legge».
1. All'articolo 70 della Costituzione la parola: «collettivamente» è soppressa.
1. L'articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 72. – I disegni di legge sono presentati al Presidente di una delle Camere.
La funzione legislativa è esercitata in forma collettiva dalle due Camere quando la Costituzione prescrive una maggioranza speciale di approvazione, per le leggi in materia costituzionale ed elettorale, per
1. All'articolo 74, secondo comma, della Costituzione, le parole: «Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa» sono sostituite dalle seguenti: «Se è nuovamente approvata, la legge».
1. All'articolo 75, terzo comma, della Costituzione, le parole: «cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati» sono sostituite dalle seguenti: «cittadini elettori».
1. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 83. – Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato.
Rappresenta l'unità della Nazione e ne garantisce l'indipendenza.
Vigila sul rispetto della Costituzione.
Assicura il rispetto dei trattati e degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia a organizzazioni internazionali e sovranazionali.
Rappresenta l'Italia in sede internazionale ed europea.
Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto. Sono elettori tutti i cittadini che hanno compiuto la maggiore età».
1. L'articolo 84 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 84. – Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto quarant'anni e goda dei diritti politici e civili.
L'ufficio è incompatibile con qualsiasi altra carica e attività pubblica o privata. La legge prevede altresì disposizioni idonee ad evitare conflitti tra gli interessi privati del Presidente della Repubblica e
1. L'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 85. – Il Presidente della Repubblica è eletto per cinque anni. Può essere rieletto una sola volta.
Il Presidente del Senato della Repubblica, il novantesimo giorno prima che scada il mandato del Presidente della Repubblica, indìce l'elezione, che deve aver luogo in una data compresa tra il sessantesimo e il trentesimo giorno precedente la scadenza.
Le candidature sono presentate da un gruppo parlamentare delle Camere, ovvero da duecentomila elettori, o da deputati e senatori, da membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, da consiglieri regionali, da presidenti delle Giunte regionali e da sindaci, che vi provvedono nel numero e secondo le modalità stabiliti dalla legge.
I finanziamenti e le spese per la campagna elettorale, nonché la partecipazione alle trasmissioni radiotelevisive sono regolati dalla legge al fine di assicurare la parità di condizioni fra i candidati.
È eletto il candidato che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Qualora nessun candidato abbia conseguito la maggioranza, il quattordicesimo giorno successivo si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti.
La legge disciplina la procedura per la sostituzione e per l'eventuale rinvio della data dell'elezione in caso di morte o di impedimento permanente di uno dei candidati.
1. Il secondo comma dell'articolo 86 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente del Senato della Repubblica indìce entro dieci giorni l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica. L'elezione deve avere luogo in una data compresa tra il sessantesimo e il novantesimo giorno successivo al verificarsi dell'evento o della dichiarazione di impedimento».
1. All'articolo 87 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
«Il Presidente della Repubblica presiede il Consiglio Supremo per la politica estera e la difesa, costituito secondo la legge, e ha il comando delle Forze armate»;
b) il nono comma è sostituito dal seguente:
«Dichiara lo stato di guerra deliberato delle Camere»;
c) il decimo comma è abrogato.
1. L'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 88. – Il Presidente della Repubblica può, sentiti il Primo ministro e i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.
Se la scadenza delle Camere cade nell'ultimo semestre del mandato del Presidente della Repubblica, la loro durata è prorogata. Le elezioni delle nuove Camere si svolgono entro due mesi dall'elezione del Presidente della Repubblica.
La facoltà di cui al primo comma non può essere esercitata durante i dodici mesi che seguono le elezioni delle Camere».
1. L'articolo 89 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 89. – Gli atti del Presidente della Repubblica adottati su proposta del Primo ministro o dei ministri sono controfirmati dal proponente, che ne assume la responsabilità.
Non sono sottoposti a controfirma la nomina del Primo ministro, l'indizione delle elezioni delle Camere e lo scioglimento delle stesse, l'indizione dei referendum nei casi previsti dalla Costituzione, il rinvio e la promulgazione delle leggi, l'invio dei messaggi alle Camere, le nomine che sono attribuite al Presidente della Repubblica dalla Costituzione e quelle per le quali la legge non prevede la proposta del Governo».
1. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 92. – Il Governo della Repubblica è composto del Primo ministro e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.
Il Presidente della Repubblica presiede il Consiglio dei ministri, salvo delega al Primo ministro.
Il Presidente della Repubblica nomina il Primo ministro. Su proposta del Primo ministro nomina e revoca i ministri».
2. Agli articoli 93, 95 e 96 della Costituzione, le parole: «Presidente del Consiglio dei ministri» sono sostituite dalle seguenti: «Primo ministro».
1. All'articolo 104 della Costituzione, il secondo ed il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:
«Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal primo presidente della Corte di cassazione.
Ne fa parte di diritto anche il procuratore generale presso la Corte di cassazione».
1. All'articolo 126, primo comma, della Costituzione, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Il decreto è adottato sentita la Commissione paritetica per le questioni regionali, costituita presso il Senato della Repubblica».
1. All'articolo 137 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente:
«Un quarto dei componenti di una Camera può sollevare la questione di legittimità costituzionale delle leggi approvate dal Parlamento entro trenta giorni dalla loro entrata in vigore. Lo stesso numero dei componenti di una Camera, entro lo stesso termine, può sollevare dinanzi alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale di un decreto legislativo per violazione o eccesso di delega. Con legge costituzionale sono stabiliti condizioni, limiti e modalità di esercizio di tale facoltà».
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