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CAMERA DEI DEPUTATI
| N. 5269 |
1. L'indicazione dell'origine degli oli di oliva vergini prevista dall'articolo 4 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 10 novembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2010, deve figurare in modo facilmente visibile e chiaramente leggibile nel campo visivo anteriore del recipiente, in maniera da essere distinguibile dalle altre indicazioni e dagli altri segni grafici.
2. L'indicazione dell'origine di cui al comma 1 è stampata sul recipiente o sull'etichetta ad esso apposta, in caratteri la cui parte mediana è pari o superiore a 1,5 centimetri (cm), e in modo da assicurare un contrasto significativo tra i caratteri stampati e lo sfondo.
3. In deroga al comma 2, i caratteri di cui al medesimo comma possono essere stampati in dimensioni uguali a quelli della denominazione di vendita dell'olio di oliva vergine, nel medesimo campo visivo e nella medesima rilevanza cromatica.
4. Nel caso di miscele di oli di oliva estratti in un altro Stato membro dell'Unione europea o in un Paese terzo, l'indicazione dell'origine di cui al comma 1 è immediatamente preceduta dall'indicazione del termine «miscela», stampato ai sensi dei commi 2 e 3 e con diversa e più evidente rilevanza cromatica rispetto allo sfondo, alle altre indicazioni e alla denominazione di vendita.
5. L'indicazione di cui al comma 4 del presente articolo lascia impregiudicata
1. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione, dell'11 luglio 1991, e successive modificazioni, la verifica delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini è compiuta da un comitato di assaggio riconosciuto e tali caratteristiche si considerano conformi alla categoria dichiarata qualora lo stesso comitato ne confermi la classificazione.
2. L'accertamento di cui al comma 1, effettuato da un comitato di assaggiatori riconosciuti ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 28 febbraio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 26 aprile 2012, e iscritti nell'elenco di cui all'articolo 6 del medesimo decreto, è disposto e valutato a fini probatori nei procedimenti giurisdizionali nell'ambito dei quali deve essere verificata la corrispondenza delle caratteristiche del prodotto alla categoria di oli di oliva dichiarati.
3. Il capo del comitato di assaggiatori è il responsabile dell'organizzazione e del funzionamento dell'accertamento di cui al comma 1 e ha il compito di convocare gli assaggiatori nel giorno e nell'orario stabiliti per intervenire alla prova. Egli è responsabile dell'inventario degli utensili, della loro pulizia, nonché della preparazione e della codificazione dei campioni per eseguire la prova.
4. Al fine di effettuare l'accertamento di cui al comma 1, le analisi sono effettuate su identici lotti di confezionamento, procedendo al prelievo dei campioni in base alle seguenti modalità:
a) la quantità di campioni contenuta in ciascun bicchiere per l'assaggio degli oli deve essere di 15 millilitri (ml);
b) i campioni di olio per l'assaggio nei bicchieri devono avere una temperatura equivalente a 28 gradi centigradi (Co) per 2 atmosfere (p2) Co.
5. L'assaggiatore, per partecipare a una prova organolettica di oli di oliva vergini, oltre a essere iscritto nell'elenco nazionale di cui al comma 2, deve altresì:
a) essersi astenuto dal fumo da almeno trenta minuti prima dell'ora stabilita per la prova;
b) non aver utilizzato profumi, cosmetici o saponi il cui odore persista al momento della prova, nonché sciacquare e asciugare le mani ogni volta che sia necessario per eliminare qualsiasi odore;
c) non aver ingerito alcun alimento entro il termine di un'ora prima dell'assaggio.
6. Qualora l'assaggiatore, al momento della prova, si trovi in condizioni di inferiorità fisiologica tali da comprometterne il senso dell'olfatto o del gusto, o in condizioni psicologiche alterate, deve darne comunicazione al capo del comitato di assaggio, il quale ne dispone l'esonero dal lavoro.
7. Ai fini della validità delle prove organolettiche è redatto un verbale dal quale devono risultare i seguenti elementi:
a) numero del verbale;
b) data e ora del prelevamento dei campioni;
c) descrizione delle partite di olio: quantitativo, provenienza del relativo prodotto, tipologia, recipienti;
d) nominativo dell'organizzatore del comitato di assaggio responsabile della preparazione e della codificazione dei campioni ai sensi dell'allegato XII in materia di valutazione organolettica dell'olio di oliva vergine del citato regolamento (CEE) n. 2568/91, e successive modificazioni;
e) attestazione dei requisiti dei campioni di cui al comma 4;
f) nominativi delle persone che partecipano all'accertamento come assaggiatori;
g) dichiarazione attestante il rispetto delle condizioni per intervenire in una prova organolettica di cui al comma 5;
h) orario di inizio e di chiusura della procedura di prova.
1. Al fine di prevenire frodi nel settore degli oli di oliva e di assicurare la corretta informazione dei consumatori, in fase di controllo gli oli di oliva vergini che sono etichettati con la dicitura «Italia» o «italiano», o che comunque evocano un'origine italiana, sono considerati conformi alla categoria dichiarata quando presentano un contenuto in metil esteri degli acidi grassi e di etili esteri degli acidi grassi minore o uguale a 30 milligrammi al chilo (mg/Kg).
2. Il superamento dei valori di cui al comma 1, oltre all'applicazione delle disposizioni di legge connesse alla violazione delle norme in materia di etichettatura e salvo che il fatto costituisca reato, comporta l'avvio di un piano straordinario di sorveglianza dell'impresa, con specifico riferimento agli impianti, alle attrezzature, alle installazioni, ai macchinari e ai campionamenti delle materie prime utilizzate.
3. Al fine di assicurare ai consumatori la possibilità di individuare gli oli che presentano caratteristiche migliori di qualità, per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'ambito delle attività di controllo e di analisi degli oli di oliva vergini nella cui designazione di origine è indicato il riferimento all'Italia, le autorità preposte che procedono alla ricerca del contenuto di alchil esteri e di metil alchil esteri rendono note le risultanze delle analisi, che sono pubblicate e aggiornate mensilmente su un'apposita sezione del portale internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
1. Una pratica commerciale è ingannevole, in conformità agli articoli 21 e seguenti del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, quando contiene indicazioni che, anche attraverso diciture, immagini e simboli grafici, evocano una specifica zona geografica di origine degli oli vergini di oliva non corrispondente all'effettiva origine territoriale delle olive.
2. È, altresì, ingannevole la pratica commerciale che, omettendo indicazioni rilevanti circa la zona geografica di origine degli oli di oliva vergini, può ingenerare la convinzione che le olive utilizzate siano di provenienza territoriale diversa da quella effettiva.
1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni idonei a ingannare il pubblico sulla provenienza geografica delle materie prime degli oli di oliva vergini.
2. I marchi registrati per i quali sopravvengono le caratteristiche di cui al comma 1 decadono per illiceità sopravvenuta ai sensi dell'articolo 26 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. La decadenza è dichiarata con le procedure stabilite dal citato codice di cui al decreto legislativo n. 30 del 2005.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, il titolare del marchio ha l'obbligo di dare notizia della decadenza e dei relativi motivi
1. Dopo il comma 49-ter dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è inserito il seguente:
«49-quater. Fatto salvo quanto disposto dal comma 49-ter del presente articolo e fatte salve le sanzioni di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, la fallace indicazione nell'uso del marchio di cui al comma 49-bis del presente articolo, è punita, quando ha per oggetto oli di oliva vergini, ai sensi dell'articolo 517 del codice penale».
1. Il termine minimo di conservazione entro il quale gli oli di oliva vergini conservano le loro proprietà specifiche in adeguate condizioni di trattamento non può essere superiore a diciotto mesi dalla data di estrazione e deve essere indicato con la dicitura «da consumarsi preferibilmente entro» seguita dalla data.
2. Gli oli di oliva vergini proposti in confezioni nei pubblici esercizi, fatti salvi gli usi di cucina e di preparazione dei pasti, devono possedere un idoneo dispositivo di chiusura in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la
1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in conformità ai poteri ad essa conferiti dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, vigila sull'andamento dei prezzi e adotta atti idonei a impedire le intese o le pratiche concordate tra imprese che hanno per oggetto o per effetto di ostacolare, restringere o falsare in maniera consistente la concorrenza all'interno del mercato nazionale degli oli di oliva vergini attraverso la determinazione del prezzo di acquisto o di vendita del prodotto.
2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato svolge il potere di vigilanza di cui al comma 1 sulla base di informazioni fornite dall'Agenzia delle dogane e presenta annualmente alle Camere una relazione in materia.
1. Al fine di prevenire le frodi nell'applicazione del regime di perfezionamento attivo, l'ammissione al medesimo regime, quando la richiesta ha per oggetto oli di
1. Gli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera rendono accessibili a chiunque ne fa richiesta le informazioni a propria disposizione concernenti l'origine degli oli di oliva vergini e delle olive. L'accesso ai documenti di cui al presente articolo non comporta il rischio di disvelamenti distorsivi per la concorrenza e per il funzionamento del mercato.
2. Fatte salve le ipotesi in cui sussiste segreto istruttorio, per le quali è necessaria l'autorizzazione della competente autorità giudiziaria, le autorità di cui al comma 1 rendono disponibili le informazioni detenute attraverso la creazione di collegamenti a sistemi informativi e a banche dati elettroniche gestiti da altre autorità pubbliche.
1. Gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva sono responsabili, in conformità al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per i reati
a) che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
b) sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).
2. La responsabilità dell'ente sussiste anche quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile.
1. La condanna per il delitto di cui all'articolo 517-quater del codice penale, quando la contraffazione di indicazioni geografiche o di denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari riguarda oli di oliva vergini, comporta la pubblicazione della sentenza a spese del condannato su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, ai sensi dell'articolo 36 del medesimo codice penale.
2. La condanna per il delitto di cui al comma 1 comporta il divieto per cinque anni di porre in essere qualsiasi condotta, comunicazione commerciale e attività pubblicitaria, anche per interposta persona, finalizzata alla promozione di oli di oliva vergini.
1. Ai delitti di adulterazione o di frode di oli di oliva vergini commessi al fine di conseguire un ingiustificato profitto con più operazioni e attraverso l'allestimento
«f-ter) delitti previsti dagli articoli 444, 473, 474, 515, 516 e 517-quater del codice penale».
1. Al fine di consentire un utilizzo alternativo degli oli privi delle caratteristiche essenziali per l'immissione al consumo a fini alimentari, è incentivata la produzione di energia elettrica ottenuta da tali oli, con l'applicazione di una tariffa omnicomprensiva pari a 730 euro per megawatt elettrico (MWhe), nei casi in cui:
a) gli oli e le relative materie prime sono ottenuti nel raggio di 70 chilometri dall'impianto che li utilizza per la produzione di energia;
b) l'impianto di produzione di energia ha potenza nominale inferiore a 0,50 MWhe;
c) l'impianto di produzione di energia assicura un assetto cogenerativo, con impiego di almeno il 20 per cento dell'energia termica ottenuta su base annua, al netto degli autoconsumi.
1. Le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della medesima legge nella Gazzetta Ufficiale.
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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