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CAMERA DEI DEPUTATI
| N. 5169 |
a) dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2, del Trattato sull'Unione europea;
b) dell'articolo 4 del protocollo n. 7 CEDU, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984 e reso esecutivo dalla legge n. 98 del 1990;
c) dell'articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
d) degli articoli 5 e 7 della CEDU.
Ecco i motivi per i quali il legislatore è tenuto a rimuovere l'evidente vulnus che le misure di sicurezza detentive apportano ai princìpi di libertà personale e di tipicità della giurisdizione penale (e della relativa esecuzione della pena): a questo tende la presente proposta di legge.
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) gli articoli 206, 209, terzo comma, 211, terzo comma, 212, secondo e terzo comma, 213, 214, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 230, secondo comma, 231, secondo comma, e 232, secondo e terzo comma sono abrogati;
b) l'articolo 210, secondo comma, secondo periodo, è soppresso;
c) all'articolo 212, quarto comma:
1) il primo periodo è soppresso;
2) al secondo periodo, la parola: «nondimeno» è soppressa;
d) l'articolo 215 è sostituito dal seguente:
«Art. 215. – (Specie). – Le misure di sicurezza personali sono esclusivamente non detentive e consistono in una delle seguenti misure:
1) la libertà vigilata;
2) il divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province;
3) il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcooliche;
4) l'espulsione dello straniero dallo Stato.
Quando la legge stabilisce una misura di sicurezza senza indicarne la specie, il giudice dispone che si applichi la libertà vigilata»;
e) l'articolo 232 è sostituito dal seguente:
«Art. 232. – (Casi di affidamento). – Ai sensi dell'articolo 230, n. 4), deve
a) i condannati alla reclusione per delitti commessi in stato di ubriachezza, qualora questa sia abituale, o per delitti commessi sotto l'azione di sostanze stupefacenti o psicotrope, qualora tale uso sia abituale;
b) coloro che sono destinatari di una sentenza di proscioglimento per infermità psichica, ovvero per intossicazione cronica da alcool o da sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero per sordità, salvo che si tratti di contravvenzioni o di delitti colposi o di altri delitti per i quali la legge stabilisce la pena pecuniaria o la reclusione per un tempo non superiore nel massimo a due anni;
c) i minori di anni diciotto, prosciolti per ragione dell'età, quando abbiano commesso un fatto previsto dalla legge come reato, trovandosi in alcuna delle condizioni indicate nella lettera b);
d) il minore di anni quattordici che abbia commesso un fatto previsto dalla legge come reato e che sia dichiarato pericoloso dal giudice;
e) il minore che, nel momento in cui ha commesso il fatto previsto dalla legge come reato, aveva compiuto gli anni quattordici, ma non ancora gli anni diciotto, e che sia stato riconosciuto non imputabile, a norma dell'articolo 98;
f) il minore che ha compiuto gli anni quattordici, ma non ancora gli anni diciotto, e che sia stato riconosciuto imputabile per un delitto ovvero che sia stato condannato durante l'esecuzione di una misura di sicurezza a lui precedentemente applicata per difetto d'imputabilità;
g) il minore di anni diciotto che sia delinquente abituale o professionale, ovvero delinquente per tendenza.
La persona di cui al primo comma è posta in libertà vigilata ed è affidata ai
1. I riferimenti alle misure di sicurezza detentive contenuti nel codice di procedura penale, nella legge 26 luglio 1975, n. 354, e nel relativo regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, nonché nelle leggi speciali sono abrogati.
2. Coloro che sono sottoposti a una misura di sicurezza detentiva alla data di entrata in vigore della presente legge passano, per il residuo della pena da scontare, al regime di libertà vigilata che, nei casi di cui all'articolo 232 del codice penale, è applicato unitamente alla modalità dell'affidamento ivi prevista.
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