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CAMERA DEI DEPUTATI
| N. 5093 |
a) semplificando le procedure necessarie alle loro costituzione e attivazione;
b) stabilendo per legge quali sono i requisiti per l'identificazione degli abilitatori, cioè dei soggetti che concorrono finanziariamente all'avvio e alla crescita delle startup;
c) istituendo il «Fondo per l'Italia», per sostenere il mercato dei capitali di rischio e dunque le startup innovative;
d) vincolando le startup che beneficiano del Fondo a destinare una quota del capitale alla promozione e alla formazione di nuova imprenditorialità, in modo da creare un circolo virtuoso che alimenti se stesso;
e) estendendo i benefìci fiscali, sia tramite deduzioni sia con esenzioni fiscali applicabili alle startup insediate in aree a condizioni agevolate;
f) fornendo assistenza tecnica tramite l'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internalizzazione delle imprese italiane;
g) favorendo i loro rapporti commerciali con la pubblica amministrazione;
h) prevedendo sgravi contributivi per i contratti di apprendistato;
i) prevedendo sgravi fiscali (imposta regionale sulle attività produttive), agevolazioni sul regime dell'imposta sul valore aggiunto e crediti d'imposta per particolari categorie di imprese.
Predisporre le condizioni per far correre l'Agenda significa anche colmare il divario culturale e quello nei confronti delle persone disabili. Per quanto riguarda gli interventi previsti a sostegno delle persone disabili e delle categorie deboli e svantaggiate, il progetto di legge prevede:
a) l'istituzione di un gruppo di lavoro permanente formato da esperti di vari organismi che si occupa delle tematiche sull'accessibilità;
b) un costante monitoraggio dell'accessibilità informatica;
c) iniziative per favorire l'accessibilità informatica;
d) sanzioni a carico dei dirigenti responsabili di accessibilità inidonea;
e) modifiche alla legislazione vigente in senso restrittivo;
f) accessibilità dei testi scolastici digitali a condizioni economiche parificate rispetto ai testi cartacei.
Per superare il divario culturale, la proposta di legge contiene alcune misure, prima fra tutte il coinvolgimento permanente e multicanale della RAI – Radio-televisione italiana Spa, per una serie di iniziative di alfabetizzazione digitale continue e incisive.
Infine, per quanto riguarda la pubblica amministrazione:
a) è autorizzata l'assunzione di personale dichiarato idoneo ai concorsi per dirigenti informatici, anche se di differenti amministrazioni;
b) le pubbliche amministrazioni devono rendere fruibili gratuitamente i dati in loro possesso;
c) le singole amministrazioni devono organizzarsi per il raggiungimento della sicurezza e della riservatezza dei dati nella pubblica amministrazione;
d) è prevista la digitalizzazione della giustizia, con l'obiettivo di ridurre i tempi dei processi e i costi di gestione, nonché di semplificare la fruizione dei servizi in favore dei cittadini e delle imprese;
e) è prevista la digitalizzazione della sanità e la possibilità di fruizione della connettività a internet per i pazienti;
f) è prevista la semplificazione delle procedure del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003, per le connessioni a internet senza fili.
L'Agenda prevede interventi che, se intrapresi con urgenza, possono portare l'Italia verso una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, perché la tecnologia aiuta a non lasciare indietro nessuno, come testimoniano le misure previste per l'accessibilità.
Il raggiungimento degli obiettivi contenuti nell'Agenda stimolerà l'innovazione e la crescita economica e migliorerà la vita quotidiana dei cittadini e delle imprese.
1. La presente legge è finalizzata alla realizzazione dell'Agenda digitale nazionale, attraverso:
a) l'azione del Governo e del Parlamento;
b) il sostegno al venture capital dedicato alle startup innovative;
c) misure di semplificazione e incentivi fiscali per le imprese innovative;
d) norme per il superamento del divario culturale;
e) norme per lo sviluppo dell'inclusione digitale;
f) migliori servizi on line per i cittadini.
1. Ai fini della presente legge si applicano le seguenti definizioni:
a) «abilitatori startup»: soggetti, residenti o soggetti a tassazione in Italia, che promuovono o supportano le startup innovative, attraverso investimenti, l'incubazione, la fornitura di servizi specifici, la formazione, la consulenza strategica, contabile, legale, commerciale, il marketing, l’advisory, il coaching e altro; comprende persone fisiche o giuridiche quali incubatori, business angel, fondi comuni di investimento, gestori di fondi e e-investment company, scuole d'impresa, consulenti, servizi professionali, advisor, mentori, coacher;
b) «business angel»: persona fisica o giuridica che investe parte del proprio
c) «capitale di espansione»: finanziamento concesso per la crescita e l'espansione di una società che può o no avere un pareggio di bilancio o produrre utili, allo scopo di aumentare la capacità produttiva, favorire lo sviluppo di un mercato o di un prodotto o fornire capitale circolante aggiuntivo;
d) «capitale di rischio»: finanziamento equity e quasi-equity a imprese nelle fasi di early stage capital e di capitale di espansione;
e) «cloud computing»: un insieme di tecnologie che permettono di memorizzare, archiviare o elaborare dati utilizzando risorse hardware e software direttamente distribuite e visualizzate in rete;
f) «early stage capital»: capitale per le fasi iniziali di un'impresa; comprende il micro-seed capital, il seed capital e lo startup capital;
g) «fondo di fondi»: investitore strutturato, la cui attività principale consiste nell'assunzione di quote di altri fondi o investment company nelle fasi di micro-seed capital, seed capital, startup capital e venture capital, affidando ai relativi gestori una dotazione finanziaria per la sottoscrizione di investimenti in startup;
h) «incubatore»: particolare abilitatore di startup dedito a favorire la fase di nascita di nuove startup innovative attraverso la selezione di idee, progetti e team di fondatori; fornisce loro formazione, supporto operativo, sede e attrezzature di lavoro; sostiene i neo imprenditori nella fase di nascita della nuova società, affiancando loro mentori o consulenti specializzati. Può sostenere lo sviluppo della startup favorendo la costituzione di relazioni industriali strategiche oppure segnalandole a investitori, investment company e fondi a esso collegati o no. Può investire direttamente nelle startup incubate;
i) «investment company»: società che esercitano nei confronti del pubblico l'attività
l) «micro-seed capital»: attività di investimento in capitale di rischio generalmente erogato nella fase di costituzione della startup innovativa o in cui sono elaborati i primi prototipi di prodotto o di servizio ovvero in fase di prima ideazione dell'iniziativa imprenditoriale, a supporto dell'incubazione, per fornire alla startup una dotazione di capitale minima atta a sostenere le spese iniziali fino alla realizzazione della prima versione del proprio prodotto o servizio. Il capitale può essere erogato da incubatori, da investment company, da business angel o da fondi di venture capital;
m) «open data»: tipologie di dati liberamente accessibili a tutti senza restrizioni;
n) «startup»: impresa ad alto potenziale di crescita, con meno di cinque anni di vita, caratterizzata da una forte propensione alla ricerca, allo sviluppo e alla disintermediazione di settori economici tradizionali, all'introduzione di nuovi modelli industriali, di business e commerciali o i cui piani di sviluppo vertano sull'introduzione di innovazioni di processo, di prodotto o di servizio, operanti in settori ad alti tassi di crescita, spesso caratterizzati nella fase iniziale da investimenti in conto capitale, come la tecnologia, i servizi digitali, le telecomunicazioni, le apparecchiature sanitarie, i nuovi materiali, l'automazione, l'energia e le fonti rinnovabili, la logistica avanzata e i servizi finanziari;
o) «venture capital»: attività di investimento in capitale di rischio realizzata da operatori professionali e finalizzata al finanziamento dell'avvio di progetti imprenditoriali ad elevato potenziale di crescita;
1. Entro il 30 giugno di ogni anno il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato presenta al Parlamento il Piano annuale per l'Agenda digitale nazionale, di seguito denominato «Piano», recante le iniziative realizzate e programmate in materia. In particolare le iniziative devono riguardare i seguenti temi:
a) regole, incentivi e piani per la realizzazione di reti di comunicazioni fisse e mobili a banda larga;
b) digitalizzazione della pubblica amministrazione;
c) digitalizzazione dei rapporti dell'amministrazione regionale con le altre amministrazioni, con i cittadini e con le attività produttive;
d) riduzione del divario digitale;
e) sviluppo del commercio elettronico;
f) realizzazione delle politiche di inclusione digitale;
g) alfabetizzazione informatica.
2. Il Piano deve riportare anche le analoghe iniziative programmate o effettuate dalle amministrazioni regionali, sulla base di intese stipulate nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e nella Conferenza unificata
1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Consulta permanente per l'innovazione, di seguito denominata «Consulta», organismo consultivo permanente per favorire la realizzazione dell'Agenda digitale nazionale.
2. La Consulta è composta da professionisti competenti in materia di innovazione tecnologia e da esponenti delle imprese private e delle università.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di partecipazione alla Consulta. La partecipazione è gratuita e senza oneri per lo Stato.
1. È istituita la Commissione parlamentare per l'innovazione digitale, di seguito denominata «Commissione». La Commissione ha il compito di:
a) approfondire informazioni, dati e documenti sui risultati delle attività svolte dalle pubbliche amministrazioni e dagli organismi coinvolti nell'attuazione dell'Agenda digitale nazionale;
b) promuovere iniziative per lo sviluppo dell'economia digitale, della cultura dell'innovazione, del mercato digitale delle
c) formulare osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessità di adeguamento della legislazione vigente.
2. La Commissione è composta da quindici senatori e da quindici deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati su designazione dei gruppi parlamentari e in proporzione al numero dei componenti dei gruppi medesimi.
3. La Commissione elegge al suo interno il presidente, due vicepresidenti e due segretari, che costituiscono l'ufficio di presidenza.
4. La Commissione riferisce alle Camere, con cadenza annuale, sullo svolgimento e sui risultati della propria attività.
5. Gli oneri per il funzionamento della Commissione sono posti per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati, senza oneri aggiuntivi per i bilanci medesimi.
1. Si considerano startup innovative, non in via esclusiva, le imprese, residenti o soggette a tassazione in Italia, che hanno beneficiato di investimenti, premi, borse o altre forme di supporto operativo alla loro attività di avvio ed espansione, erogati da abilitatori startup, o che possono comunque dimostrare l'interesse o la capacità di soddisfare i requisiti atti ad ottenere tali benefìci da parte degli abilitatori startup.
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
«La società a responsabilità limitata semplificata può essere costituita con contratto o atto unilaterale purché una o più persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione detengano più della metà del capitale sociale»;
b) al terzo comma, dopo le parole: «presso cui questa è iscritta» sono inserite le seguenti: «nonché le modifiche dell'atto costitutivo, gli atti di cessione delle quote e le relative formalità presso il registro delle imprese»;
c) al quarto comma, dopo le parole: «È fatto divieto di cessione delle quote a soci non aventi i requisiti di età di cui al primo comma» sono inserite le seguenti: «qualora questi detengano complessivamente almeno la metà del capitale sociale».
3. Il terzo comma dell'articolo 2463-bis del codice civile si applica anche alle startup innovative costituite in forma di società a responsabilità limitata.
4. I requisiti e le procedure necessarie all'identificazione degli abilitatori startup sono definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite le parti interessate, entro il 31 dicembre 2012.
1. Al fine di promuovere il finanziamento di nuove iniziative imprenditoriali con elevato contenuto di innovazione, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo per l'Italia, destinato all'assunzione di quote di fondi di investimento mobiliare di tipo chiuso e investement company, di seguito denominati «soggetti beneficiari», operanti nelle fasi di venture capital, early stage capital e capitale di espansione.
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla pubblicazione del bando di gara mediante il quale è individuato il soggetto incaricato della gestione del Fondo per l'Italia.
2. Il soggetto gestore selezionato attraverso la pubblicazione del bando di cui al comma 1 seleziona e individua i soggetti beneficiari.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati le caratteristiche dei soggetti destinatari del bando di cui al comma 1 nonché i criteri di selezione e di individuazione dei soggetti beneficiari.
1. I soggetti beneficiari del Fondo per l'Italia assumono le decisioni di intervento e disinvestimento in totale autonomia operativa e decisionale, fatti salvi i vincoli stabiliti dai commi 2 e 3.
2. I soggetti beneficiari investono almeno il 70 per cento dei capitali raccolti in società non quotate nella fase di sperimentazione (micro-seed capital e seed capital), di costituzione o avvio dell'attività (startup capital), di sviluppo del prodotto (capitale di espansione).
3. Le società destinatarie devono possedere i seguenti requisiti:
a) avere la propria sede operativa in Italia;
b) le relative quote o azioni devono essere direttamente detenute, in via prevalente, da persone fisiche;
c) essere società esercenti attività di impresa da non più di cinque anni;
d) avere un fatturato, come risultante dall'ultimo bilancio approvato prima dell'investimento
e) non essere quotate nel listino ufficiale di una borsa valori o su un mercato non quotato dei titoli di una borsa valori.
1. Ai fini della determinazione del reddito complessivo netto dichiarato dalle startup innovative, la deduzione prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applica anche alle startup innovative in contabilità semplificata o costituite in forma di società a responsabilità limitata semplificata ai sensi dell'articolo 2463-bis del codice civile. L'importo ammesso a deduzione è incrementato di ulteriori 3 punti percentuali a copertura del maggior rischio di capitale sostenuto dagli investitori.
1. Tra le imprese italiane destinatarie dei servizi messi a disposizione dall'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, di cui articolo 14, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, sono incluse anche le startup innovative operanti in Italia. L'Agenzia fornisce ai suddetti soggetti assistenza in materia normativa, societaria, fiscale, immobiliare, contrattualistica e creditizia. L'Agenzia provvede, altresì, a individuare le principali fiere e manifestazioni internazionali dove ospitare gratuitamente le startup innovative, tenendo conto dell'attinenza delle loro attività all'oggetto della manifestazione.
1. Quando una startup innovativa remunera una prestazione d'opera professionale o lavorativa, in tutto o in parte, con quote della società, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, le quote trasferite sono esentate da ogni onere fiscale e non concorrono a contribuire al monte dei compensi su cui effettuare calcoli contributivi previdenziali.
1. Nell'ambito della società Concessionaria servizi informativi pubblici (CONSIP) Spa è istituita un'apposita direzione, con l'obbiettivo di promuovere l'acquisto di prodotti e di servizi di startup innovative all'interno della pubblica amministrazione tramite l'istituzione di un albo dei fornitori ad esse riservato.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è adottato il regolamento di organizzazione e di funzionamento della direzione di cui al comma 1.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è stabilita la disciplina delle facilitazioni per le startup innovative che divengono fornitrici della pubblica amministrazione.
1. Al fine di istituire nel territorio nazionale aree che garantiscono condizioni agevolate per le startup innovative
a) con un ecosistema ad elevato tasso di sviluppo;
b) con adeguate infrastrutture direzionali e residenziali a costi competitivi;
c) con collegamenti terrestri nazionali ad alta velocità;
d) vicini ad aeroporti internazionali;
e) dotati di grandi imprese, di università e di centri di ricerca.
3. I limiti di esenzione fiscale per le startup innovative insediate nelle aree di cui al comma 2 sono fissati annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico.
4. I limiti di esonero dal versamento dei contributi per le startup innovative insediate nelle aree di cui al comma 2 sono fissati annualmente, per il ciclo temporale successivo alla costituzione o all'insediamento delle startup innovative, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
5. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, ove non finanziata dal maggior gettito prodotto dalle imposte indirette, si provvede a carico degli importi derivanti dalla lotta contro l'evasione fiscale.
1. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un fondo rotativo per il finanziamento dei costi di costituzione e di avviamento di incubatori privati e di
1. La costituzione di una startup innovativa avviene attraverso lo sportello unico per le imprese, nei comuni ove esso è istituito, o attraverso la comunicazione elettronica alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominata «camera di commercio».
2. Per le startup di cui al comma 1 le camere di commercio istituiscono una sezione specifica nel registro delle imprese.
3. Fatte salve le prescrizioni in materia di sicurezza pubblica, le startup di cui al comma 1, rientranti nei codici ATECO 2007: 58.21.00, 62.01.00 e 72.19.09, relative all'edizione di giochi per computer, alla produzione di software non connesso all'edizione e alla ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria, possono essere stabilite in qualsiasi sede indipendentemente dalla destinazione d'uso del fabbricato.
1. Le nuove startup innovative con fatturato inferiore a 1 milione di euro sono esentate dal versamento degli oneri contributivi e previdenziali per i primi tre anni di attività.
2. Gli enti pubblici possono mettere gratuitamente a disposizione delle nuove startup innovative immobili per un periodo non superiore a dieci anni.
1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, a decorrere dal 1° gennaio 2013, per i contratti di apprendistato stipulati fino al 31 dicembre 2016, è riconosciuto alle startup rientranti nei codici ATECO 2007: 58.21.00, 62.01.00 e 72.19.09 uno sgravio contributivo pari al 100 per cento della contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 73, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
1. Al fine di promuovere lo sviluppo della dotazione tecnologica nelle piccole e medie imprese, è prevista una riduzione dell'imposta regionale sulle attività produttive pari al 20 per cento sui lavoratori
1. A titolo di sperimentazione, nel triennio 2012-2014, i redditi generati dalla cessione di beni e di servizi in favore di soggetti esteri da parte di micro imprese e di piccole imprese italiane, definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, usufruiscono dell'agevolazione di cui al comma 2 qualora ricorrano le seguenti condizioni:
a) le operazioni di cessione sono avvenute tramite piattaforme di commercio elettronico in favore di un soggetto non italiano;
b) il pagamento relativo alle operazioni di cui alla lettera a) è avvenuto tramite strumenti di pagamento elettronico che garantiscono la piena tracciabilità delle transazioni;
c) l'importo di ciascuna operazione di cui alla lettera a) è inferiore a 5.000 euro.
2. I redditi di cui al comma 1 non concorrono, nella misura di un terzo, alla determinazione del reddito imponibile di impresa. Il presente comma si applica a decorrere dall'anno fiscale in corso al 31 dicembre 2012.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le
1. Dopo l'articolo 74-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è inserito il seguente:
«Art. 74-sexies. – (Prestazioni di commercio elettronico diretto regolate con l'intervento di intermediari finanziari abilitati). – 1. Per le prestazioni di commercio elettronico diretto, regolate con l'intervento di intermediari finanziari abilitati, l'emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente.
2. I corrispettivi relativi alle prestazioni indicate al comma 1 devono essere annotati nel registro di cui all'articolo 24, con le modalità e nel termine ivi stabiliti.
3. Nella determinazione dell'ammontare giornaliero dei corrispettivi devono essere computati anche quelli relativi alle prestazioni indicate al comma 1 effettuate con emissione di fattura, includendo nel corrispettivo anche l'imposta».
1. Le disposizioni di cui all'articolo 74, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, si applicano anche alla cessione in formato elettronico dei prodotti editoriali definiti dall'articolo 1 della legge 7 marzo 2001, n. 62.
2. La disciplina di cui al comma 1 si applica, altresì, alla cessione dei diritti di fruizione, sia temporanea che a titolo definitivo, relativi a qualsiasi tipologia di produzione multimediale digitale, distribuita attraverso reti di comunicazione elettronica.
1. In considerazione dell'alto tasso di innovazione tecnologica e digitalizzazione del settore del software video ludico e allo scopo di incentivarne lo sviluppo e di favorirne gli investimenti, per l'anno 2012 e per i due esercizi successivi, alle imprese di produzione di software video ludico è riconosciuto un credito d'imposta ai fini delle imposte sui redditi, pari al 15 per cento del costo complessivo di produzione delle opere video ludiche realizzate nel territorio italiano, fino all'ammontare massimo di 2.500.000 euro.
2. Ai medesimi fini di cui al comma 1 alle imprese di distribuzione è riconosciuto un credito d'imposta pari al 10 per cento delle spese complessivamente sostenute per la distribuzione nazionale di opere realizzate nel territorio italiano ed espresse in lingua originale italiana quale prima lingua, con un limite massimo annuo di 1.500.000 euro per ciascun periodo d'imposta.
3. Ai titolari di reddito di impresa ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, non appartenenti al settore del software video ludico, associati in partecipazione ai sensi dell'articolo 2549 del codice civile, è riconosciuto, per gli anni 2012, 2013 e 2014, un credito d'imposta nella misura del 40 per cento, fino all'importo massimo di 500.000 euro per ciascun periodo d'imposta, dell'apporto in denaro effettuato per la produzione di opere video ludiche realizzate nel territorio italiano. Il beneficio si applica anche ai contratti di cui all'articolo 2554 del codice civile.
4. I crediti d'imposta di cui ai commi 1, 2 e 3 non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive,
1. Al fine di migliorare l'offerta legale di opere dell'ingegno mediante le reti di comunicazione elettronica, è riconosciuto un credito d'imposta del 25 per cento dei costi sostenuti, nel rispetto dei limiti della regola de minimis, di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, alle imprese che sviluppano nel territorio italiano piattaforme telematiche per la distribuzione, la vendita e il noleggio di opere dell'ingegno digitali.
3. L'agevolazione di cui al comma 1 si applica per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, nel limite di spesa di 10.000.000 di euro annui e fino a esaurimento delle risorse disponibili.
3. L'agevolazione di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. Essa non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovute per il periodo d'imposta in cui le spese di cui al comma 1 del presente articolo sono state sostenute. L'agevolazione non è rimborsabile, ma non limita il diritto al rimborso di imposte spettante ad altro titolo. L'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso.
1. La tematica dell'accessibilità dei sistemi informatici, ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione, è principio fondamentale per la definizione del programma triennale per la digitalizzazione, nonché di qualsiasi attività di normazione, di pianificazione e di regolamentazione del settore delle tecnologie della comunicazione e dell'informazione e, in particolare, dell'innovazione e dell'Agenda digitale nazionale.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previa consultazione con le associazioni delle persone disabili e con le associazioni di sviluppatori di impresa competenti in materia di accessibilità e di produttori di hardware e di software, sono definite:
a) le iniziative di inclusione digitale per le persone disabili nonché per le categorie deboli e svantaggiate;
b) le modalità di monitoraggio dell'accessibilità informatica in favore dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 9 gennaio 2004, n. 4, anche avvalendosi del portale per le segnalazioni del cittadino accessibile.gov.it della Presidenza del Consiglio dei ministri previsto dalla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione n. 8/2009 del 26 novembre 2009;
c) le competenze di un gruppo di lavoro permanente sulle tematiche dell'accessibilità informatica, formato da rappresentanti della Presidenza dei Consiglio dei ministri, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministro del
3. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 9 gennaio 2004, n. 4, adeguano i propri servizi telematici ai requisiti di accessibilità previsti dal decreto di cui al comma 2 del presente articolo entro novanta giorni dalla formale segnalazione da parte di privati cittadini o del portale della Presidenza dei Consiglio dei ministri accessibile.gov.it.
4. L'inosservanza di quanto previsto dal comma 3:
a) è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili ed è oggetto di riduzione di fondi per le attività di informatica e di comunicazione dell'amministrazione nella misura del 5 per cento dei medesimi fondi;
b) comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ferme restando le eventuali responsabilità penali e civili previste dalle disposizioni vigenti.
1. Al codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 12, comma 1, dopo la parola: «partecipazione» sono inserite le seguenti: «nel rispetto dei princìpi di eguaglianza e di non discriminazione»;
b) all'articolo 13, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché delle problematiche relative all'accessibilità e alle tecnologie assistive, come previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 9 gennaio 2004, n. 4»;
c) all'articolo 23-ter, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. I documenti di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 del presente articolo devono essere fruibili indipendentemente dalla condizione di disabilità personale, applicando i criteri di accessibilità definiti dai requisiti tecnici di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4»;
d) all'articolo 54, comma 4, dopo la parola: «siano» è inserita la seguente:
«accessibili,»;
e) all'articolo 57, comma 1, dopo le parole: «per via telematica» sono inserite le seguenti: «, nel rispetto dei requisiti tecnici di accessibilità di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4,»;
f) all'articolo 71, comma 1-ter, dopo la parola: «conformità» sono inserite le seguenti: «ai requisiti tecnici di accessibilità di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4,».
2. All'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La pubblicazione è effettuata nel rispetto dei princìpi di eguaglianza e di non discriminazione, applicando i requisiti tecnici di accessibilità di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4. La mancata pubblicazione nei termini di cui al periodo precedente è altresì rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili».
1. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, è sostituito dal seguente:
«2. Il materiale di cui al comma 1 del presente articolo, oltre che agli obblighi di
1. Nell'ambito del piano di comunicazione di cui all'articolo 12 della legge 7 giugno 2000, n. 150, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri prevede ogni anno almeno una campagna di comunicazione istituzionale per la promozione delle potenzialità dell'economia digitale.
1. Al fine di utilizzare la rete internet quale strumento per la diffusione della cultura e per la creazione di valore nel rispetto del diritto d'autore, le campagne informative di cui all'articolo 26, comma 3-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nei limiti delle disponibilità di bilancio, hanno come oggetto principale l'illiceità dell'acquisto di prodotti delle opere dell'ingegno abusivi o contraffatti mediante gli strumenti telematici digitali.
1. A partire dal 1° gennaio 2013, in ogni nuovo contratto di servizio con la RAI
1. Per il triennio 2013-2015, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici statali e le agenzie, comprese quelle di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono autorizzate ad assumere, nel settore dei sistemi informativi automatizzati e nei limiti della propria dotazione organica, i vincitori e gli idonei delle graduatorie vigenti dei concorsi pubblici per il reclutamento di personale di livello dirigenziale, a tempo indeterminato, per l'area informatica, anche avvalendosi delle graduatorie di altre pubbliche amministrazioni, anche di diverso comparto.
2. Le dotazioni organiche di cui al comma 1 del presente articolo sono rese indisponibili ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede, per l'anno 2012, in via sperimentale, nel limite di 3.000.000 di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico e, a decorrere dall'anno 2013, con la riduzione lineare dell'1 per cento dei capitoli di spesa corrente per l'informatica delle amministrazioni di cui al citato comma 1.
1. In coerenza con quanto previsto dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le pubbliche amministrazioni devono rendere fruibili gratuitamente i dati in loro possesso, mediante un contratto di Italian Open Data Licence (IODL). Eventuali eccezioni devono essere esplicitate e motivate nel sito internet dell'amministrazione.
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 il Governo promuove:
a) misure rivolte a incentivare la domanda di servizi on line, erogati con modalità cloud computing;
b) l'esportazione e la pubblicazione di informazioni pubbliche con modalità open data che consentono di archiviare e di elaborare i dati nelle pubbliche amministrazioni centrali e locali quale modello base per lo scambio di dati delle pubbliche amministrazioni e di valorizzazione del patrimonio pubblico.
1. Al fine di garantire la riservatezza dei dati personali dei cittadini, come previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo
1. Al fine di assicurare la riduzione dei tempi dei processi e l'erogazione di servizi accessori in un'ottica di riduzione dei costi di gestione e di funzionamento amministrativo, nonché di semplificazione nella fruizione dei servizi da parte dei cittadini e delle imprese, a decorrere dal 1° gennaio 2013 le notificazioni previste dall'articolo 17 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, sono ammesse esclusivamente in via telematica.
1. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, è promosso l'utilizzo di dispositivi connessi nel settore sanitario per la raccolta di dati clinici, per la diffusione di informazioni ai medici, ai ricercatori e ai pazienti e per l'offerta diretta di cure attraverso la telemedicina.
2. Al fine di omogeneizzare l'accesso alle informazioni relative allo stato sanitario dei cittadini nel territorio nazionale, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro della salute, sono fissati i criteri per assicurare l'interoperabilità dei sistemi informatici.
3. Le strutture sanitarie, pubbliche o convenzionate, che dispongono di infrastrutture informatiche adeguate a consentire un accesso pubblico alla rete internet
1. Dopo il comma 3-bis dell'articolo 87 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«3-ter. Nel caso di installazione di impianti con tecnologia WiFi o Hiperlan operanti nello spettro di frequenze libere, con potenza alla singola antenna uguale o inferiore a 3 Watt, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità di cui al comma 3, è sufficiente trasmettere una comunicazione in carta semplice all'agenzia provinciale o regionale per la protezione dell'ambiente».
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 300 milioni di euro per gli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31
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