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PDL 5035

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5035



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BRESSA, BRUNETTA, CALDERISI, LANZILLOTTA, TASSONE, ZACCARIA

Modifiche all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di trattamenti economici erogati a carico delle finanze pubbliche

Presentata il 7 marzo 2012


      

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Onorevoli Colleghi! — Le commissioni riunite I Affari costituzionali e XI Lavoro della Camera dei deputati in sede di espressione del parere sull'atto del Governo n. 439, schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente la definizione del limite massimo riferito al trattamento economico annuo onnicomprensivo per i pubblici dipendenti indicati nell'articolo 23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, quanto all'ambito di applicazione della disciplina e alle categorie dei destinatari, così si esprimevano: «È da ritenersi, pertanto, necessario un intervento correttivo della disciplina recata dall'articolo 23-ter, per definire, al fine di evitare ingiustificate disparità di trattamento, un ambito di applicazione il più coerente possibile, disponendo, altresì, che la disciplina medesima costituisca un indirizzo al quale le Regioni devono conformare il proprio ordinamento, ferma restando l'esigenza che il Governo proceda sin d'ora all'emanazione del decreto.».
      La presente proposta di legge modifica pertanto l'articolo 23-ter del citato decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, traducendo in norme l'indicazione contenuta nel parere richiamato, definendo puntualmente l'ambito e le modalità applicative della norma stessa.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 2011, n. 201, in materia di trattamenti economici).

      1. All'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni per lo svolgimento di cariche pubbliche o nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le autorità amministrative indipendenti e con le pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, stabilendo come limite massimo di riferimento il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al presente comma devono essere computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico del medesimo o di più organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi conferiti da uno stesso organismo nel corso dell'anno»;

          b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il personale di cui al comma 1 che è chiamato, conservando il trattamento

 

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economico riconosciuto dall'amministrazione di appartenenza, all'esercizio di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso le autorità e le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, può ricevere, a titolo di retribuzione o di indennità per l'incarico ricoperto, o anche soltanto per il rimborso delle spese, una somma compresa tra il 20 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito, in relazione all'impegno richiesto dall'incarico, restando in ogni caso fermo il limite di cui al comma 1. Quando i titolari e gli altri addetti agli uffici di diretta collaborazione sono interni all'amministrazione il loro trattamento economico onnicomprensivo deve comunque risultare non inferiore a quello che percepirebbero in applicazione delle disposizioni di legge o di contratto che ne determinano, in via ordinaria, la disciplina retributiva»;

          c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4-bis. Le regioni adeguano i propri ordinamenti alle norme di cui al presente articolo».


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