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CAMERA DEI DEPUTATI
| N. 4973 |
Natura giuridica dei partiti politici.
I partiti politici sono qualificati come associazioni riconosciute dotate di personalità giuridica. In base alle norme vigenti acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, come previsto per le fondazioni e le altre associazioni.
La giurisprudenza ormai prevalente ritiene applicabili, per la risoluzione delle controversie interne dei partiti, le norme del codice civile in materia di associazioni riconosciute, a tutela delle minoranze interne e dei diritti individuali dei singoli associati. Si ritiene che una legge sui partiti debba stabilire i contenuti minimi dello statuto, alcuni princìpi generali, ai quali dovranno attenersi tutti i partiti che intendono concorrere alla determinazione della vita politica, pena la perdita dei rimborsi per le spese elettorali o di ogni ulteriore eventuale forma
Contenuti fondamentali dello statuto.
Secondo la presente proposta di legge, gli statuti dei partiti politici devono indicare quali sono gli organismi dirigenti, le loro competenze, le modalità della loro elezione e la durata degli incarichi, che sono conferiti a tempo determinato; quali sono le procedure richieste per l'approvazione degli atti che impegnano il partito, ovvero in che modo sono assunte le decisioni che caratterizzano la vita di un partito: le alleanze elettorali, la scelta di uno schieramento e così via. Lo statuto deve disciplinare i rapporti con le articolazioni territoriali e i casi in cui procedere nei loro confronti con atto di imperio (scioglimento, commissariamento eccetera). Lo scopo è di assicurare che tutte le deliberazioni siano assunte, nella trasparenza, con la più ampia partecipazione degli iscritti. Devono inoltre essere regolate le procedure di iscrizione al partito; il diniego dell'iscrizione deve essere motivato e contro di esso è ammesso il ricorso agli organi di garanzia.
Democrazia interna, trasparenza e controlli.
Diritto all'informazione (sugli atti interni) e diritto al contraddittorio sono garantiti anche attraverso la presenza, in tutti gli organi collegiali non esecutivi dei partiti politici, delle minoranze interne. Inoltre, gli statuti devono disciplinare la ripartizione delle risorse finanziarie tra gli organi centrali del partito politico e quelli territoriali.
Fondamentale in questa direzione è regolare, negli statuti, le modalità con le quali gli iscritti partecipano alle votazioni, assicurando, quando è prevista, l'effettiva segretezza del voto. Conseguentemente, lo statuto deve indicare i diritti e i doveri degli iscritti, in particolare allo scopo di favorire modalità di partecipazione in senso deliberativo (elezioni primarie e referendum) alle scelte di politica pubblica che il partito concorre a determinare.
Gli statuti devono includere anche le misure disciplinari che possono essere adottate nei confronti degli iscritti (o delle articolazioni territoriali del partito), gli organi competenti ad assumerle e le procedure di ricorso previste, assicurando il diritto alla difesa e il principio del contraddittorio.
Per eliminare il fenomeno scandaloso delle tessere false, i partiti devono prevedere l'istituzione di un'anagrafe degli iscritti, la cui consultazione deve essere sempre nella disponibilità di ogni iscritto, naturalmente nel rispetto della normativa vigente sulla privacy.
Infine, oltre ad assicurare che negli organi collegiali vi sia la presenza paritaria di donne e di uomini, al fine di tutelare e di rafforzare la presenza delle donne nei partiti («quote rosa»), nell'intento di favorire la partecipazione attiva dei giovani alla politica è previsto, come già avviene per le donne, che una quota pari almeno al 5 per cento dei rimborsi elettorali sia destinata alla formazione, per sostenere scuole, corsi e altre iniziative che preparino e facilitino l'ingresso delle nuove generazioni nella politica.
Adeguate forme di pubblicità della vita interna e dell'organizzazione dei partiti dovranno essere assicurate anche prevedendo la realizzazione di un sito internet del partito nel rispetto di princìpi analoghi a quelli previsti per i siti web delle pubbliche amministrazioni (accessibilità, completezza, affidabilità, semplicità, qualità, omogeneità e interoperabilità).
Il controllo del rendiconto è affidato alla Corte dei conti. In caso di esito negativo del controllo, è prevista la decurtazione dei rimborsi elettorali.
Elezioni primarie e referendum.
La proposta disciplina e promuove lo svolgimento delle elezioni primarie considerandolo un fondamentale strumento di partecipazione dei cittadini e di apertura democratica dei partiti politici oltre i confini delimitati dall'iscrizione al partito stesso. Sono stabiliti alcuni requisiti tesi a garantire la trasparenza del procedimento, il pluralismo delle candidature e la più larga partecipazione al voto, non condizionata, salvo i casi specificamente stabiliti, a forme preventive di registrazione. Si prevede che le elezioni primarie si svolgano per tutte le candidature alle cariche apicali, di governo (sindaco, presidente della regione, candidato premier) e per la scelta dei candidati alle assemblee rappresentative quando il sistema elettorale prevede la loro elezione in collegi uninominali con formula maggioritaria. La proposta di legge promuove le elezioni primarie configurando l'assegnazione del 25 per cento dei rimborsi elettorali alla loro adozione per la selezione delle citate candidature. La proposta di legge considera che questa condizione sia soddisfatta solo dai partiti che adottano il metodo delle primarie in maniera stabile, non discrezionale, eccezionalmente derogabile solo con il voto dei tre quinti dei componenti degli organismi dirigenti collegiali del livello territoriale corrispondente.
La proposta di legge prevede di fissare negli statuti un limite massimo di mandati, sia elettorali sia relativi a incarichi interni al partito.
Su questioni statutarie o altri temi sui quali si vuole sentire l'opinione degli iscritti possono tenersi dei referendum da regolamentare attraverso lo statuto.
Norme sull'incompatibilità, sul conflitto di interesse e sull'anagrafe patrimoniale degli eletti.
Ogni statuto deve comunque stabilire norme sull'incompatibilità, in particolare tra cariche in organi di vertice del partito politico e incarichi o nomine in pubbliche amministrazioni e a livello istituzionale.
La trasparenza degli interessi personali dei titolari di cariche di governo o elettive è assicurata mediante la pubblicità della loro situazione reddituale e patrimoniale su un'apposita sezione del sito internet istituzionale della Camera dei deputati.
Norme di chiusura.
Ciascun partito politico dovrà, comunque, indicare le procedure per modificare il proprio statuto, il simbolo e la denominazione del partito stesso.
Lo statuto, la denominazione, il simbolo e le loro successive modificazioni sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Una volta acquisita la personalità giuridica, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale è condizione necessaria per poter partecipare alle competizioni elettorali e referendarie e per poter accedere ai rimborsi per le spese elettorali in favore dei partiti, come disciplinati dalla normativa vigente, compresi i contributi previsti per gli organi di informazione di partito e le agevolazioni fiscali.
Questi sono i contenuti necessari dello statuto ma, nel rispetto della legge, ogni partito rimane, ovviamente, libero di prevedere ulteriori disposizioni.
Per quanto non espressamente previsto dallo statuto, ai partiti dovranno applicarsi le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia.
1. La presente legge reca disposizioni per la disciplina dei partiti politici, in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione.
1. I partiti politici sono associazioni riconosciute dotate di personalità giuridica, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.
1. Al fine di assicurare il rispetto del metodo democratico di cui all'articolo 49 della Costituzione, ogni partito politico deve indicare nel proprio statuto:
a) gli organi dirigenti, le loro competenze, le modalità della loro elezione e la durata degli incarichi, che sono conferiti a tempo determinato;
b) i casi di incompatibilità, in particolare tra cariche dirigenziali all'interno del partito e incarichi, o nomine, a livello istituzionale e delle amministrazioni pubbliche nazionali e locali;
c) le procedure richieste per l'approvazione degli atti che impegnano il partito;
d) i diritti e i doveri degli iscritti e i relativi organi di garanzia; le modalità di partecipazione, anche attraverso referendum o altre forme di consultazione; le
e) le modalità per assicurare negli organi collegiali la presenza paritaria di donne e di uomini;
f) i criteri con i quali è assicurata la presenza delle minoranze in tutti gli organi collegiali non esecutivi;
g) i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie disponibili tra la struttura nazionale e le articolazioni territoriali del partito;
h) le procedure relative ai casi di scioglimento, chiusura, sospensione e commissariamento delle articolazioni territoriali del partito;
i) le misure disciplinari che possono essere adottate nei confronti degli iscritti, gli organi competenti ad assumerle e le procedure di ricorso previste, assicurando il diritto alla difesa e il rispetto del principio del contraddittorio;
l) le modalità di selezione, attraverso elezioni primarie o elezione a scrutinio segreto da parte degli organi collegiali competenti, delle candidature per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, per il Parlamento nazionale, per i consigli regionali e comunali nonché per le cariche di sindaco e di presidente della regione;
m) il limite massimo di mandati sia elettorali sia relativi a incarichi interni al partito;
n) le procedure per modificare lo statuto, il simbolo e la denominazione del partito;
o) le modalità con le quali gli iscritti partecipano alle votazioni, assicurando, quando è prevista, l'effettiva segretezza del voto;
p) un codice etico che contenga l'insieme dei princìpi di riferimento dei comportamenti individuali e collettivi;
q) l'attribuzione della rappresentanza legale del partito a un tesoriere in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità previsti per gli esponenti aziendali delle banche;
r) la nomina di un comitato di tesoreria composto da soggetti in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per gli esponenti aziendali delle banche con il compito di coadiuvare il tesoriere nello svolgimento delle sue funzioni di indirizzo e di verifica rispetto alla gestione contabile, alle fonti di finanziamento e all'allocazione delle risorse finanziarie;
s) la nomina di un collegio sindacale composto da revisori dei conti in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità richiesti per i sindaci delle banche;
t) l'attribuzione del compito di certificare il rendiconto di esercizio a una società di revisione iscritta all'albo speciale tenuto dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) ai sensi dell'articolo 161 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.
2. Al fine di favorire la partecipazione attiva dei giovani alla politica, ogni partito politico destina alla loro formazione una quota pari almeno al 5 per cento dei rimborsi ricevuti per le spese elettorali, con le modalità previste per accrescere la partecipazione delle donne alla politica, di cui all'articolo 3 della legge 3 giugno 1999, n. 157.
3. Lo statuto può altresì contenere norme integrative, adottate in conformità a quanto stabilito dalla presente legge.
1. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine per la loro presentazione, il legale rappresentante di un partito politico ovvero i legali rappresentanti di più partiti tra loro coalizzati possono chiedere all'ufficio elettorale competente di indire elezioni primarie per la selezione dei propri candidati a sindaco e a presidente della regione, delle proposte di candidatura, nel rispetto dell'articolo 92 della Costituzione, alla carica di Presidente del Consiglio dei ministri e per la selezione dei propri candidati alle assemblee rappresentative per le quali sono previste l'elezione nell'ambito di collegi uninominali e la ripartizione dei seggi tra le forze politiche con sistema maggioritario. Unitamente a tale richiesta i medesimi soggetti depositano un apposito regolamento e comunicano i nomi dei componenti del collegio dei garanti di cui al comma 2.
2. In caso di indizione di elezioni primarie, è istituito un apposito collegio dei garanti che sovrintende alla regolarità delle elezioni, nomina gli scrutatori e i componenti delle commissioni elettorali, delibera in modo insindacabile su qualsiasi ricorso e proclama il vincitore.
3. L'ufficio elettorale competente stabilisce la data e le sedi in cui si svolgono le elezioni primarie, sentiti il prefetto e i sindaci dei comuni in cui si svolgono le elezioni stesse.
4. L'ufficio elettorale competente comunica ai cittadini la data e le modalità di svolgimento delle elezioni primarie mediante affissioni pubbliche. Le medesime comunicazioni sono altresì pubblicate nel sito internet del Ministero dell'interno e nel sito ufficiale del partito politico o della coalizione dei partiti che hanno deliberato l'indizione delle elezioni primarie.
5. Le elezioni primarie si svolgono in un solo giorno, anche non festivo, compreso tra il novantesimo e il sessantesimo giorno antecedente il termine per la presentazione delle candidature di cui al
1. Ciascun partito politico assicura la trasparenza e l'accesso alle informazioni anche mediante la realizzazione di un sito internet che rispetta i princìpi di accessibilità,
1. L'acquisizione della personalità giuridica e la pubblicazione dello statuto nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'articolo 8 costituiscono condizione per poter partecipare alle competizioni elettorali.
2. Accedono ai rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali e a qualsiasi ulteriore eventuale forma di finanziamento pubblico esclusivamente i partiti politici che rispettano i requisiti di democrazia interna e di trasparenza di cui alla presente legge e che hanno ottenuto con il
1. Una società di revisione iscritta nell'albo speciale tenuto dalla CONSOB ai sensi dell'articolo 161 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale del partito politico; la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili; che il bilancio di esercizio corrisponda alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e che sia conforme alle norme che li disciplinano. La società di revisione esprime un giudizio sul bilancio di esercizio secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
2. Il controllo di conformità alla legge del rendiconto, della relazione e della nota integrativa nonché dell'ottemperanza agli obblighi di legge sono effettuati dal collegio istituito presso la Corte dei conti ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge
1. Lo statuto del partito politico e le eventuali modificazioni apportate allo stesso devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, entro un mese, rispettivamente, dalla data di iscrizione del partito nel registro delle persone giuridiche, di cui all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, ovvero dalla data di approvazione delle modificazioni allo statuto.
2. Allo statuto del partito politico sono allegati, anche in forma grafica, il simbolo, che, con la denominazione, costituisce elemento essenziale di riconoscimento del partito medesimo, e il codice etico.
3. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dello statuto e delle eventuali modificazioni apportate allo stesso è condizione per accedere ai rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali e referendarie nonché alle agevolazioni di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, ivi compresi i contributi pubblici concessi alle imprese editrici di giornali quotidiani e periodici anche telematici o alle imprese radiofoniche che risultano essere organi di partito, previsti dalla legislazione vigente in materia.
1. Per quanto non espressamente previsto dallo statuto, ai partiti politici si applicano le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia.
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