PDL 4959
XVI LEGISLATURA
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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 4959
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PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
BITONCI, ALLASIA, BUONANNO, CONSIGLIO, DESIDERATI, DI VIZIA, FABI, FOLLEGOT, FORCOLIN, GIDONI, GOISIS, GRIMOLDI, NICOLA MOLTENI, MUNERATO, REGUZZONI, RIVOLTA
Istituzione di una lotteria nazionale istantanea collegata al rilascio degli scontrini fiscali
Presentata il 15 febbraio 2012
Onorevoli Colleghi! — L'evasione fiscale rappresenta un'abitudine ampiamente diffusa in Italia e che causa, oltre che un ammanco nelle casse dell'erario, una grave e ingiusta sperequazione tra chi paga le tasse e chi no.
Questo fenomeno, particolarmente diffuso e radicato in alcune aree del Paese, si manifesta in diverse forme, dalla mancata denuncia di parte dei redditi accumulati, al mancato rilascio dello scontrino o della ricevuta fiscale da parte di coloro che invece avrebbero l'obbligo di rilasciarlo. Un fenomeno complesso che, oltre a creare una sleale concorrenza tra chi le tasse le paga regolarmente e chi no, causa un'ingente perdita di entrate per le casse dell'erario.
Relativamente al controllo e alla prevenzione dell'evasione, appaiono pertanto utili ed interessanti le esperienze di altri Paesi, come quelli asiatici, che da molti anni adottano gli scontrini o le ricevute fiscali per lotterie a premi, immediate o con estrazione periodica, al fine di limitare il fenomeno. Attraverso lo scontrino fiscale che possiede un numero seriale, ad esempio, il consumatore partecipa a una lotteria di importo variabile, la cui vincita viene poi ripartita secondo diverse proporzioni tra l'esercente stesso e il consumatore. Lo strumento, adottato in particolar modo in alcune province della Cina, è specifico per alcune attività commerciali, e in particolare di ristorazione, e negli anni, dopo un ovvio e congruo periodo di prova, ha portato a evidenti risultati nella lotta all'evasione, tanto da essere stato replicato in Paesi confinanti.
In altri casi, invece, parte del retro dello scontrino o della ricevuta fiscale è utilizzata per una lotteria istantanea a premi che, di fatto, ripercorre, nei procedimenti, i noti «gratta e vinci», nei quali
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il consumatore, eliminando una superficie argentata collocata nel retro dello scontrino o della ricevuta, concorre ad una vincita solitamente consistente in un premio di denaro.
Con queste modalità di utilizzo dello scontrino o della ricevuta fiscale lo Stato trasforma i cittadini-consumatori in involontari controllori, in quanto sarebbero loro stessi a evitare le attività e gli esercizi che, non rilasciando lo scontrino o la ricevuta, non danno modo al consumatore di accedere ai premi che potrebbero derivare invece dal concorso alla lotteria piuttosto che al «gratta e vinci».
Con la presente iniziativa legislativa si propone dunque l'istituzione di una lotteria istantanea a carattere regionale, con modalità simili all'attuale sistema del «gratta e vinci», con premi di importo variabile da suddividere tra l'acquirente del bene in possesso della relativa ricevuta e il fornitore che ha emesso lo scontrino o la ricevuta fiscale.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. A decorrere dal 1o giugno 2012 è istituita una lotteria nazionale istantanea con l'assegnazione di premi economici di importo variabile.
2. La lotteria istantanea è effettuata attraverso l'utilizzo degli scontrini o delle ricevute fiscali, nella cui parte posteriore è applicata una superficie argentata o dorata da rimuovere che riporta l'importo della vincita.
3. L'importo della vincita è attribuito per metà al possessore dello scontrino o della ricevuta fiscale e per metà al soggetto che ha emesso lo scontrino o la ricevuta.
4. È altresì previsto che, qualora la parte della vincita del consumatore non sia da questi incassata nei tempi previsti dalla normativa vigente, essa sia destinata al comune presso il quale la vincita è stata realizzata.
Art. 2.
1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento che disciplina le modalità relative alle operazioni di comunicazione da parte dell'esercizio commerciale o di ristorazione dell'emissione del numero progressivo dello scontrino o della ricevuta fiscale, nonché l'entità e il numero di premi messi a disposizione in ciascuna regione, le modalità di estrazione e qualsiasi altra disposizione che si renda necessaria occorrente per effettuare la lotteria di cui alla presente legge.