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CAMERA DEI DEPUTATI
| N. 4923 |
1) chi assume il comando di un'unità da diporto, di lunghezza superiore a 24 metri, deve essere in possesso della patente per nave da diporto, mentre per le imbarcazioni e i natanti di lunghezza pari o inferiore a 24 metri, che navigano entro 6 miglia dalla costa, non è richiesta la patente nautica; il requisito per la conduzione è esclusivamente legato all'età, ovverosia l'aver compiuto diciotto anni per le imbarcazioni, sedici anni per i natanti e quattordici anni per i natanti a vela, con superficie velica superiore a 4 metri quadrati (commi 2 e 3);
2) si prescinde da tali requisiti di età per la partecipazione all'attività di istruzione svolta dalle scuole di avviamento agli sport nautici, gestite dalle federazioni nazionali e dalla Lega navale italiana, ai relativi allenamenti e attività agonistica, a condizione che le attività stesse si svolgano sotto la responsabilità civile per danni causati alle persone imbarcate e a terzi (comma 4);
3) la patente è, comunque, obbligatoria per unità da diporto di lunghezza non superiore a 24 metri nei seguenti casi: a) per la navigazione oltre 6 miglia dalla costa o, comunque, su moto d'acqua; b) per la navigazione nelle acque interne e per la navigazione nelle acque marine entro 6 miglia dalla costa, quando a bordo dell'unità sia installato un motore avente una cilindrata superiore a 750 centimetri cubi (cc) se a carburazione a due tempi, o a 1.000 centimetri cubi se a carburazione a quattro tempi fuori bordo o se a iniezione diretta, o a 1.300 centimetri cubi se a carburazione a quattro tempi entrobordo, o a 2.000 centimetri cubi se a ciclo diesel, comunque con potenza superiore a 30 kilowatt (kw) o a 40,8 cavalli (cv) (comma 1). I motoscafi ad uso privato sono equiparati, ai fini dell'abilitazione al comando, alle unità da diporto (comma 5). Sono infine previste le seguenti categorie: per il comando e la condotta di imbarcazioni e natanti da diporto; per il comando di navi da diporto; per la direzione nautica di natanti e imbarcazioni da diporto (comma 6).
Premesso ciò e poiché ogni anno, soprattutto durante il periodo estivo, si verificano in mare gravi incidenti, molti dei quali provocati da conducenti di imbarcazioni per le quali non è previsto il possesso della patente nautica, con la presente proposta di legge si stabilisce l'obbligo di un patentino nautico a punti per la conduzione di tali imbarcazioni e natanti che, pur essendo dotati di una potenza inferiore a 40,8 cavalli (cv), oltre che essere molto diffusi, possono viaggiare, a seconda delle loro lunghezza e struttura, anche a velocità molto elevate.
Inoltre, la presente proposta di legge introduce una nuova disciplina finalizzata a contrastare taluni fenomeni particolarmente deprecabili che conseguono all'abbandono illegale delle unità da diporto, come l'inquinamento e l'alterazione dell'ecosistema marino.
Pertanto, la presente proposta di legge istituisce, all'articolo 1, il patentino nautico a punti per la guida dei natanti e delle imbarcazioni non rientranti tra quelli previsti dall'articolo 39 del codice.
L'articolo 2 introduce, per la conduzione delle unità da diporto per le quali non è previsto il rilascio della patente nautica ai sensi dell'articolo 39 del codice, l'obbligo di richiedere ai competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il rilascio di un contrassegno identificativo, non cedibile, del titolare dell'unità da diporto stessa. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinate le modalità attuative del presente articolo e le relative sanzioni amministrative applicabili in conseguenza dell'inosservanza delle disposizioni ivi contenute. Tale contrassegno, così come avviene per i ciclomotori, è composto da un codice alfanumerico assegnato direttamente al titolare dell'unità da diporto e deve essere conservato anche in caso di vendita dell'unità da diporto stessa.
1. Per la conduzione delle unità da diporto che non richiedono la patente nautica prevista dall'articolo 39 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, è istituito un patentino nautico a punti, conseguito mediante un esame teorico e pratico di idoneità alla conduzione delle stesse, rilasciato dagli uffici competenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità tecnico-operative di conseguimento del patentino nautico di cui al comma 1, nonché la disciplina del procedimento per il rilascio per via telematica, l'aggiornamento e il duplicato del patentino stesso.
3. Gli aspiranti al conseguimento del patentino nautico a punti possono frequentare appositi corsi organizzati dalle scuole abilitate, con oneri a carico dei richiedenti, al fine di garantire la copertura integrale dei costi.
1. Per la conduzione delle unità da diporto che non richiedono la patente nautica prevista dall'articolo 39 del codice di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, è disposto l'obbligo di richiedere ai competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il rilascio di un contrassegno identificativo, non cedibile, del titolare dell'unità da diporto stessa.
1. È istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, una banca dati nazionale per la rilevazione satellitare delle unità da diporto, ivi comprese quelle per le quali è previsto l'obbligo di immatricolazione, anche se destinate a noleggio o a locazione, di seguito denominata «banca».
2. L'iscrizione delle unità da diporto alla banca è obbligatoria.
3. Con regolamento adottato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il comando generale delle capitanerie di porto, sono disciplinate le modalità di funzionamento della banca e le modalità di accesso e di inserimento dei dati relativi alle unità da diporto e di ogni comunicazione e informativa facenti riferimento alle unità da diporto stesse. Sono altresì stabiliti i casi e le modalità di cancellazione dalla banca dei dati relativi a tali unità.
4. La banca, attraverso la localizzazione satellitare e la tracciabilità dei percorsi delle unità da diporto di cui al comma 1, consente alle capitanerie di porto, alle Forze dell'ordine e agli operatori del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di aumentare i livelli di controllo e di sicurezza del traffico marittimo.
1. Ogni unità da diporto deve essere dotata di un dispositivo di rilevazione satellitare allocato all'interno dello scafo, nello spessore della vetroresina o comunque in una zona non accessibile dall'esterno che consenta la localizzazione.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinate le modalità di attuazione del comma 1 e le relative sanzioni amministrative applicabili in conseguenza dell'inosservanza delle disposizioni ivi contenute.
1. La presente legge non si applica alle unità da diporto elencate nell'articolo 4, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.
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