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PDL 4923

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4923



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

PALAGIANO, DI PIETRO, DONADI, MONAI

Introduzione del patentino nautico a punti e istituzione di una banca dati nazionale per la rilevazione satellitare delle unità da diporto

Presentata il 1o febbraio 2012


      

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Onorevoli Colleghi! — La stima complessiva del parco nautico italiano è di circa 615.600 unità da diporto, di cui la parte prevalente, corrispondente a quasi l'85 per cento del totale, è costituita da unità da diporto non immatricolate o per le quali non è previsto l'obbligo di rilascio della patente nautica.
      Com’è noto, i riferimenti normativi relativi alla disciplina della patente nautica sono contenuti: nella direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 1994, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto; nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431, sulla disciplina delle patenti nautiche (ora in gran parte abrogato); nella direttiva 2003/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, che modifica la citata direttiva 94/25/CE; nel codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante anche attuazione della citata direttiva 2003/44/CE, di seguito «codice»; nel regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, recante attuazione del citato codice della nautica da diporto.
      In particolare, l'articolo 39 del codice reca le fattispecie in cui è previsto l'obbligo della patente nautica, mentre la normativa di dettaglio è contenuta nel
 

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titolo del citato regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture dei trasporti n. 146 del 2008.
      Il citato articolo 39 prevede espressamente che:

          1) chi assume il comando di un'unità da diporto, di lunghezza superiore a 24 metri, deve essere in possesso della patente per nave da diporto, mentre per le imbarcazioni e i natanti di lunghezza pari o inferiore a 24 metri, che navigano entro 6 miglia dalla costa, non è richiesta la patente nautica; il requisito per la conduzione è esclusivamente legato all'età, ovverosia l'aver compiuto diciotto anni per le imbarcazioni, sedici anni per i natanti e quattordici anni per i natanti a vela, con superficie velica superiore a 4 metri quadrati (commi 2 e 3);

          2) si prescinde da tali requisiti di età per la partecipazione all'attività di istruzione svolta dalle scuole di avviamento agli sport nautici, gestite dalle federazioni nazionali e dalla Lega navale italiana, ai relativi allenamenti e attività agonistica, a condizione che le attività stesse si svolgano sotto la responsabilità civile per danni causati alle persone imbarcate e a terzi (comma 4);

          3) la patente è, comunque, obbligatoria per unità da diporto di lunghezza non superiore a 24 metri nei seguenti casi: a) per la navigazione oltre 6 miglia dalla costa o, comunque, su moto d'acqua; b) per la navigazione nelle acque interne e per la navigazione nelle acque marine entro 6 miglia dalla costa, quando a bordo dell'unità sia installato un motore avente una cilindrata superiore a 750 centimetri cubi (cc) se a carburazione a due tempi, o a 1.000 centimetri cubi se a carburazione a quattro tempi fuori bordo o se a iniezione diretta, o a 1.300 centimetri cubi se a carburazione a quattro tempi entrobordo, o a 2.000 centimetri cubi se a ciclo diesel, comunque con potenza superiore a 30 kilowatt (kw) o a 40,8 cavalli (cv) (comma 1). I motoscafi ad uso privato sono equiparati, ai fini dell'abilitazione al comando, alle unità da diporto (comma 5). Sono infine previste le seguenti categorie: per il comando e la condotta di imbarcazioni e natanti da diporto; per il comando di navi da diporto; per la direzione nautica di natanti e imbarcazioni da diporto (comma 6).
      Premesso ciò e poiché ogni anno, soprattutto durante il periodo estivo, si verificano in mare gravi incidenti, molti dei quali provocati da conducenti di imbarcazioni per le quali non è previsto il possesso della patente nautica, con la presente proposta di legge si stabilisce l'obbligo di un patentino nautico a punti per la conduzione di tali imbarcazioni e natanti che, pur essendo dotati di una potenza inferiore a 40,8 cavalli (cv), oltre che essere molto diffusi, possono viaggiare, a seconda delle loro lunghezza e struttura, anche a velocità molto elevate.
      Inoltre, la presente proposta di legge introduce una nuova disciplina finalizzata a contrastare taluni fenomeni particolarmente deprecabili che conseguono all'abbandono illegale delle unità da diporto, come l'inquinamento e l'alterazione dell'ecosistema marino.
      Pertanto, la presente proposta di legge istituisce, all'articolo 1, il patentino nautico a punti per la guida dei natanti e delle imbarcazioni non rientranti tra quelli previsti dall'articolo 39 del codice.
      L'articolo 2 introduce, per la conduzione delle unità da diporto per le quali non è previsto il rilascio della patente nautica ai sensi dell'articolo 39 del codice, l'obbligo di richiedere ai competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il rilascio di un contrassegno identificativo, non cedibile, del titolare dell'unità da diporto stessa. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinate le modalità attuative del presente articolo e le relative sanzioni amministrative applicabili in conseguenza dell'inosservanza delle disposizioni ivi contenute. Tale contrassegno, così come avviene per i ciclomotori, è composto da un codice alfanumerico assegnato direttamente al titolare dell'unità da diporto e deve essere conservato anche in caso di vendita dell'unità da diporto stessa.

 

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Inoltre, tale contrassegno deve essere applicato sull'imbarcazione ed essere ben visibile su entrambe le murate.
      L'articolo 3 prevede l'istituzione di una banca dati nazionale per la rilevazione satellitare delle unità da diporto – ivi comprese quelle per le quali è previsto l'obbligo di immatricolazione – nonché il relativo obbligo di iscrizione alla stessa. Con regolamento adottato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il comando generale delle capitanerie di porto, sono disciplinate le modalità di funzionamento della banca e le modalità di accesso e di inserimento dei dati relativi alle unità da diporto e di ogni comunicazione e informativa facenti riferimento alle unità da diporto stesse, nonché le sanzioni conseguenti alla mancata iscrizione alla banca. Sono altresì stabiliti i casi e le modalità di cancellazione dalla banca dei dati relativi alle unità da diporto. La banca, attraverso la localizzazione satellitare e la tracciabilità dei percorsi delle unità da diporto, consente alle capitanerie di porto, alle Forze dell'ordine e agli operatori del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di aumentare i livelli di controllo e di sicurezza del traffico marittimo. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
      Prevedere l'istituzione di una banca dati nazionale può costituire un efficace strumento per contrastare i furti e l'abbandono illegale delle unità da diporto, che rappresentano una delle cause principali dell'inquinamento e della compromissione dell'ecosistema dei nostri mari, nonché consentire l'individuazione delle imbarcazioni che, dopo aver provocato un incidente in mare, si allontanano. Il sistema di rilevazione satellitare sarà utilizzabile attraverso un «sistema a chiamata» del tipo di quello instaurato sulle autovetture per un sistema di antifurto satellitare.
      L'articolo 4 prevede che ogni unità da diporto debba essere dotata di un dispositivo di rilevazione satellitare (microchip) allocato all'interno dello scafo, nello spessore della vetroresina o comunque in una zona non accessibile dall'esterno, che consenta la localizzazione e la tracciabilità dei percorsi delle unità da diporto. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinate le modalità attuative del presente articolo e le relative sanzioni amministrative applicabili in conseguenza dell'inosservanza delle disposizioni ivi contenute.
      L'introduzione di tale obbligo potrà consentire di verificare se le unità da diporto violino aree protette ovvero ormeggino o transitino in zone vietate o sotto costa.
      L'articolo 5 esclude dall'applicazione della legge le unità da diporto elencate nell'articolo 4, comma 2, del codice.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Patentino nautico a punti).

      1. Per la conduzione delle unità da diporto che non richiedono la patente nautica prevista dall'articolo 39 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, è istituito un patentino nautico a punti, conseguito mediante un esame teorico e pratico di idoneità alla conduzione delle stesse, rilasciato dagli uffici competenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
      2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità tecnico-operative di conseguimento del patentino nautico di cui al comma 1, nonché la disciplina del procedimento per il rilascio per via telematica, l'aggiornamento e il duplicato del patentino stesso.
      3. Gli aspiranti al conseguimento del patentino nautico a punti possono frequentare appositi corsi organizzati dalle scuole abilitate, con oneri a carico dei richiedenti, al fine di garantire la copertura integrale dei costi.

Art. 2.
(Obbligo di contrassegno).

      1. Per la conduzione delle unità da diporto che non richiedono la patente nautica prevista dall'articolo 39 del codice di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, è disposto l'obbligo di richiedere ai competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il rilascio di un contrassegno identificativo, non cedibile, del titolare dell'unità da diporto stessa.

 

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      2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinate le modalità di attuazione del comma 1 e le relative sanzioni amministrative applicabili in conseguenza dell'inosservanza delle disposizioni ivi contenute. In ogni caso il contrassegno di cui al citato comma 1 deve essere composto da un codice alfanumerico assegnato direttamente al titolare dell'unità da diporto e deve essere conservato anche in caso di vendita dell'unità da diporto stessa. Tale contrassegno deve, inoltre, essere applicato sull'imbarcazione ed essere ben visibile su entrambe le murate.

Art. 3.
(Banca dati nazionale per la rilevazione satellitare delle unità da diporto).

      1. È istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, una banca dati nazionale per la rilevazione satellitare delle unità da diporto, ivi comprese quelle per le quali è previsto l'obbligo di immatricolazione, anche se destinate a noleggio o a locazione, di seguito denominata «banca».
      2. L'iscrizione delle unità da diporto alla banca è obbligatoria.
      3. Con regolamento adottato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il comando generale delle capitanerie di porto, sono disciplinate le modalità di funzionamento della banca e le modalità di accesso e di inserimento dei dati relativi alle unità da diporto e di ogni comunicazione e informativa facenti riferimento alle unità da diporto stesse. Sono altresì stabiliti i casi e le modalità di cancellazione dalla banca dei dati relativi a tali unità.
      4. La banca, attraverso la localizzazione satellitare e la tracciabilità dei percorsi delle unità da diporto di cui al comma 1, consente alle capitanerie di porto, alle Forze dell'ordine e agli operatori del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di aumentare i livelli di controllo e di sicurezza del traffico marittimo.

 

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      5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.
(Dispositivo di rilevazione satellitare delle unità da diporto).

      1. Ogni unità da diporto deve essere dotata di un dispositivo di rilevazione satellitare allocato all'interno dello scafo, nello spessore della vetroresina o comunque in una zona non accessibile dall'esterno che consenta la localizzazione.
      2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinate le modalità di attuazione del comma 1 e le relative sanzioni amministrative applicabili in conseguenza dell'inosservanza delle disposizioni ivi contenute.

Art. 5.
(Esclusioni).

      1. La presente legge non si applica alle unità da diporto elencate nell'articolo 4, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.


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