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CAMERA DEI DEPUTATI
| N. 4896 |
1. Le disposizioni della presente legge costituiscono norme generali sull'istruzione, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione.
2. Alle istituzioni scolastiche è riconosciuta l'autonomia prevista dalle disposizioni vigenti.
3. Le istituzioni scolastiche, nella loro autonomia, costituiscono i loro organi di governo e ne disciplinano il funzionamento secondo le disposizioni della presente legge. Le istituzioni scolastiche costituiscono, altresì, organi di partecipazione degli studenti e delle famiglie.
4. Nelle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione, sono garantite la libertà di insegnamento e l'autonomia professionale dei docenti nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca.
5. Gli organi di governo concorrono alla definizione e alla realizzazione degli obiettivi educativi e formativi, attraverso percorsi articolati e flessibili, coerenti con le indicazioni nazionali adottate in attuazione della legge 28 marzo 2003, n. 53, e con le linee guida contenute nei regolamenti recanti norme per il riordino dei licei, degli istituti professionali e degli istituti tecnici, emanati ai sensi dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Tali percorsi trovano compiuta espressione nel piano dell'offerta formativa. Il piano tiene conto delle prevalenti richieste delle famiglie ed è comprensivo delle diverse opzioni eventualmente espresse da singoli o da gruppi di
1. Gli organi delle istituzioni scolastiche sono:
a) il dirigente scolastico;
b) il collegio dei docenti;
c) il consiglio d'istituto;
d) la direzione.
2. Le istituzioni scolastiche, nel quadro del complessivo processo di riordino della pubblica amministrazione, provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad adottare propri regolamenti in materia di organi e di organizzazione interna, nel rispetto dell'articolo 33 della Costituzione, secondo princìpi di semplificazione, efficienza ed efficacia, con l'osservanza delle disposizioni della presente legge.
1. Al dirigente scolastico, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono attribuite le seguenti funzioni: la gestione unitaria e la rappresentanza legale dell'istituzione scolastica, nonché la responsabilità della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio, secondo le linee di indirizzo generale definite dal consiglio d'istituto e quelle programmatiche del collegio dei docenti nel rispetto di princìpi di trasparenza e di meritocrazia.
1. Al collegio dei docenti sono attribuiti i seguenti compiti:
a) elaborare il piano dell'offerta formativa, recante norme di indirizzo, di programmazione, di coordinamento e di monitoraggio delle attività didattiche ed educative;
b) istituire dipartimenti con funzioni di coordinamento disciplinare e didattico finalizzate all'attuazione del piano dell'offerta formativa, all'organizzazione delle attività didattiche e formative e delle attività rivolte all'esterno a esse correlate o accessorie, nonché organismi collegiali di valutazione educativa, didattica e disciplinare degli alunni composti dai docenti della classe e presieduti da un docente della fascia superiore di cui all'articolo 14;
c) adottare un regolamento relativo al proprio funzionamento, all'elezione dei docenti nel comitato di votazione di cui al comma 4 dell'articolo 14 e alla definizione dei criteri di attribuzione delle funzioni di cui ai commi 2 e 3 del citato articolo 14.
1. Al consiglio d'istituto sono attribuiti i seguenti compiti:
a) indirizzo generale dell'attività dell'istituzione scolastica;
b) approvazione del piano dell'offerta formativa e del programma annuale delle attività predisposti dal collegio dei docenti;
c) approvazione del bilancio di previsione annuale e triennale e del conto consuntivo;
d) approvazione del regolamento dell'istituzione scolastica che definisce: i criteri per l'organizzazione e per il funzionamento dell'istituzione scolastica, la partecipazione degli studenti e delle famiglie alle attività della scuola, le modalità di elezione e di sostituzione dei membri del consiglio d'istituto e della direzione dell'istituzione scolastica, le modalità di elezione del presidente del consiglio d'istituto, le modalità di elezione del dirigente dell'istituzione scolastica nominato tra i docenti superiori iscritti all'albo regionale di cui all'articolo 15, la nomina dei docenti superiori e dei membri esterni del nucleo di valutazione di cui all'articolo 10 e di approvazione del regolamento di amministrazione e contabilità.
2. Il consiglio d'istituto dura in carica per un periodo massimo di tre anni scolastici e il suo rinnovo avviene entro il 30 settembre successivo alla sua scadenza. In sede di prima attuazione della presente legge, il regolamento dell'istituzione scolastica è deliberato dal consiglio di circolo o d'istituto in carica alla data di entrata in vigore della medesima legge. Decorsi tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il consiglio d'istituto in carica decade e si procede a una nuova elezione.
3. Il consiglio d'istituto è composto da un numero massimo di undici componenti: il dirigente scolastico, che ne è membro di diritto, tre rappresentanti del corpo docente, tre rappresentanti delle famiglie, due rappresentanti degli studenti, due rappresentanti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) e un membro della fondazione di cui all'articolo 8, ove costituita.
4. In assenza di rappresentanti degli studenti, il consiglio d'istituto è composto da: il dirigente scolastico, che ne è membro di diritto, quattro rappresentanti del corpo docente, quattro rappresentanti delle famiglie, due rappresentanti ATA e
1. Il consiglio d'istituto elegge una direzione, alla quale spettano le competenze indicate dall'articolo 8 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istituzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché competenze propositive di impulso ed esecutive degli atti del consiglio d'istituto e del collegio dei docenti.
2. La direzione è composta da cinque membri: il dirigente scolastico, che la presiede e che ne è membro di diritto, e quattro docenti della fascia superiore, di cui due eletti dal collegio dei docenti e due dal consiglio d'istituto. Le modalità di elezione dei docenti sono stabilite dal regolamento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d). Alle riunioni della direzione partecipa con funzioni di segretario il direttore dei servizi generali e amministrativi.
1. Sono istituiti organi collegiali di valutazione collegiale e disciplinare degli studenti, composti dai docenti delle classi e presieduti dal dirigente scolastico o da
1. Al fine di raggiungere gli obiettivi strategici indicati nel piano dell'offerta formativa e aumentare il livello di competenza dei singoli studenti e la qualità complessiva dell'istituto, ogni istituzione scolastica può, nel rispetto dei requisiti, delle modalità e dei criteri fissati dalle disposizioni vigenti, costituire una fondazione.
2. Le istituzioni scolastiche che hanno costituito fondazioni definiscono gli obiettivi prioritari di intervento, prevedono le necessarie risorse economiche e individuano, con regolamenti interni, le funzioni e gli strumenti di indirizzo, di coordinamento e di trasparenza dell'attività delle fondazioni.
3. Le fondazioni di cui al comma 1, possono essere enti pubblici o privati, associazioni di genitori o di cittadini, ovvero organizzazioni senza scopo di lucro. Le fondazioni prevedono, nei loro statuti, l'obbligo di presentare un piano programmatico delle attività, che è approvato dall'istituzione scolastica, e rendono conto alla stessa istituzione scolastica dei risultati della loro attività e della gestione economico-finanziaria. Le fondazioni hanno, altresì, il compito di svolgere una costante azione di informazione e di orientamento per i genitori e per gli studenti.
1. Le disposizioni generali e di principio della presente legge si applicano anche alle istituzioni educative e alle scuole paritarie, tenuto conto delle loro specificità ordinamentali previste dalla legge 10 marzo 2000, n. 62.
2. La composizione, le norme di funzionamento, la durata, le funzioni e le competenze degli organi previsti dall'articolo 2 sono stabilite autonomamente dal regolamento di ogni singola istituzione scolastica paritaria.
3. Nelle scuole paritarie la responsabilità amministrativa appartiene all'ente gestore, il cui rappresentante, o persona dal medesimo delegata, presiede il consiglio d'istituto.
4. Nelle scuole paritarie restano salve la responsabilità propria del soggetto gestore, secondo le disposizioni del codice civile, nonché l'applicazione dell'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 10 marzo 2000, n. 62.
1. Ciascuna istituzione scolastica istituisce, anche in raccordo con i servizi di valutazione di competenza regionale e con l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), istituito dal decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, un nucleo di valutazione dell'efficienza, dell'efficacia e della qualità complessive del servizio scolastico, composto da docenti superiori e da non più di due membri esterni, secondo modalità definite con il regolamento d'istituto che ne prevede anche il compenso. Le valutazioni espresse annualmente sono assunte come parametro di riferimento per l'elaborazione del piano dell'offerta formativa e del programma annuale delle attività dell'istituzione scolastica. Le valutazioni espresse
1. Nell'ambito della propria autonomia didattica e organizzativa, le istituzioni scolastiche promuovono, incentivano e valorizzano la partecipazione alle attività da parte degli studenti e delle famiglie, garantendo l'esercizio dei diritti di riunione e di associazione, anche attraverso il reperimento e la messa a disposizione di spazi idonei all'espletamento di specifiche attività.
2. Il regolamento d'istituto disciplina le modalità di partecipazione da parte degli studenti e delle famiglie, le relazioni con gli organi di programmazione, di indirizzo e di gestione dell'istituzione scolastica, nonché con gli organismi di partecipazione di altre istituzioni scolastiche riunite in rete.
1. L'istruzione è un bene pubblico garantito a tutti i cittadini attraverso il servizio pubblico d'istruzione. Lo Stato assicura la copertura finanziaria di tale servizio e fissa le regole generali che presiedono all'istituzione e al funzionamento dello stesso, garantendo una pluralità di opzioni dell'offerta formativa e la libertà costituzionale della scelta educativa degli studenti e dei genitori, a cui sono
a) l'istituzione di una commissione secondo modalità da definire con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
b) l'istituzione di un sistema nazionale di valutazione;
c) l'ammissione delle scuole al servizio pubblico d'istruzione in base alle seguenti fasi: nella prima fase sono ammesse le scuole statali e paritarie, a esclusione di quelle che risultano non idonee e non in possesso dei requisiti richiesti in sede di controllo; nella seconda fase sono ammesse
d) la riqualificazione del personale docente, mediante l'attuazione di corsi di aggiornamento, con concorso alle spese da parte dello Stato e delle regioni, in modo da consentire un migliore equilibrio tra domanda e offerta di lavoro e l'acquisizione di competenze professionali di elevato profilo.
1. La Repubblica riconosce l'importanza prioritaria della professione docente quale fattore di sviluppo della società, ne valorizza lo svolgimento, ne assicura la libertà e ne garantisce la qualità attraverso una formazione specifica iniziale e continua, un efficace sistema di reclutamento e uno sviluppo di carriera e retributivo per merito.
2. La professione docente ha come obbiettivo primario l'educazione dei giovani all'autonomia personale e alla capacità di effettuare scelte responsabili e di perseguire idonei e certificati livelli di competenza culturale, tecnica, scientifica e professionale nel rispetto delle specificità e delle differenze individuali. I risultati educativi relativi allo svolgimento della professione docente costituiscono oggetto di specifica responsabilità professionale del docente.
3. Ai docenti è altresì assicurata l'autonomia professionale, quale strumento di pluralismo educativo e di qualità ed efficacia della prestazione professionale.
4. Ai docenti è riconosciuto ogni dieci anni il diritto a un anno di aspettativa retribuita, frazionabile, per partecipare,
1. La professione docente è articolata in tre distinte fasce funzionali, non ordinate gerarchicamente: docente associato, docente esperto e docente superiore. A ciascuna fascia corrisponde un distinto riconoscimento giuridico ed economico della professionalità maturata.
2. Ai docenti esperti possono essere attribuite dal collegio dei docenti specifiche funzioni connesse all'attuazione del piano dell'offerta formativa, nonché riguardanti attività di formazione iniziale e di aggiornamento degli altri docenti.
3. Ai docenti superiori possono essere attribuite dal collegio dei docenti funzioni complesse, quali il coordinamento di dipartimenti o di gruppi di progetto, la valutazione interna ed esterna, nonché ulteriori funzioni stabilite mediante accordi di contrattazione sindacale.
4. L'attività del personale appartenente alle fasce di docente associato e di docente esperto è soggetta a valutazione periodica, effettuata da un comitato di valutazione costituito all'interno dell'istituzione scolastica. La valutazione attiene all'efficacia dell'azione didattica e formativa e, per i docenti esperti, anche all'esercizio delle funzioni eventualmente attribuite ai sensi del comma 2. Le valutazioni periodiche costituiscono credito professionale documentato utilizzabile ai fini della progressione di carriera e sono riportate nel fascicolo personale del docente.
5. Il comitato di valutazione è composto da due docenti superiori eletti da collegio dei docenti, da due docenti eletti dal consiglio d'istituto e da un docente superiore designato a livello regionale dall'organismo tecnico rappresentativo che svolge funzioni di presidente. Il comitato è rinnovato ogni cinque anni.
6. Alla fascia di docente esperto si accede, previa domanda, a seguito di una
1. Presso gli uffici scolastici regionali sono istituiti gli albi regionali della docenza di cui all'articolo 17.
2. Gli albi regionali della docenza, distinti per ordine di scuola, sono articolai in:
a) albo dei docenti associati, al quale sono iscritti i docenti a tempo indeterminato in servizio presso un'istituzione scolastica statale;
b) albo dei docenti esperti, al quale sono iscritti coloro che appartengono alla fascia di docente esperto a seguito della procedura di selezione;
c) albo dei docenti superiori, al quale sono iscritti coloro che appartengono alla fascia di docente superiore a seguito della procedura concorsuale.
1. Al fine di promuovere e di valorizzare le libere associazioni professionali dei docenti quali libera espressione della professionalità docente, le istituzioni scolastiche favoriscono la loro costituzione, provvedendo a mettere a disposizione appositi spazi per i loro incontri.
1. A garanzia dell'autonomia professionale, della responsabilità e della partecipazione dei docenti delle istituzioni scolastiche alla gestione del servizio pubblico di istruzione, è istituito il Consiglio superiore della docenza, organo tecnico rappresentativo della professione docente.
2. Il Consiglio superiore della docenza è composto da quindici membri e dura in carica cinque anni. I membri del Consiglio superiore della docenza sono collocati in aspettativa per la durata del mandato e conservano il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento.
3. I membri del Consiglio superiore della docenza sono eletti sulla base di liste presentate dalle associazioni della professione docente, costituite ai sensi dell'articolo 16, per ciascuna fascia della docenza. Sono eleggibili i docenti a tempo indeterminato delle scuole di ogni ordine e grado statali e paritarie. Gli eletti sono nominati in proporzione alle fasce della docenza con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
4. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, provvede a definire le modalità di presentazione delle liste, le procedure per l'elezione, le situazioni di incompatibilità, di decadenza e di surroga dei membri del Consiglio superiore della docenza.
5. Il Consiglio superiore della docenza ha autonomia organizzativa e operativa e dispone di una propria dotazione finanziaria.
1. Il Consiglio superiore della docenza provvede:
a) alla raccolta e alla conservazione dei dati contenuti negli albi regionali;
b) alla redazione e all'aggiornamento del codice deontologico della professione docente;
c) alla definizione e all'aggiornamento dei requisiti professionali dei docenti;
d) all'esercizio delle potestà disciplinari di secondo grado nei confronti degli iscritti agli albi regionali.
2. Il Consiglio superiore della docenza, inoltre, formula proposte ed esprime pareri obbligatori in merito alla determinazione degli obiettivi, dei criteri di valutazione e dei mezzi per il conseguimento degli obiettivi generali del servizio pubblico d'istruzione, nonché sulle procedure per il reclutamento, la formazione e l'aggiornamento dei docenti.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante quota parte delle economie di spesa di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.
2. Fino all'avvio delle relative procedure di selezione e concorsuali, le funzioni spettanti ai docenti esperti sono svolte dai docenti delle scuole statali aventi dieci anni di servizio o dai docenti delle scuole paritarie con contratto a tempo indeterminato; le funzioni spettanti ai docenti superiori sono svolte dai docenti delle scuole statali con quindici anni di servizio o dai docenti delle scuole paritarie con contratto a tempo indeterminato.
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