PDL 4835
XVI LEGISLATURA
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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 4835
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PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato LIVIA TURCO
Modifica all'articolo 2, comma 186, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in materia di esclusione dall'obbligo di soppressione in favore dei consorzi costituiti tra gli enti locali per l'esercizio di funzioni socio-assistenziali
Presentata il 9 dicembre 2011
Onorevoli Colleghi! — In base all'articolo 2, comma 186, lettera
e), della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2010), è stabilita la «soppressione dei consorzi di funzioni tra gli enti locali» facendo «salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti, con assunzione da parte dei comuni delle funzioni già esercitate dai consorzi soppressi e delle relative risorse e con successione dei comuni ai medesimi consorzi in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto». Poiché la soppressione in oggetto riguarda tutti i consorzi di funzioni tra gli enti locali, essa comporta anche l'abolizione dei consorzi per l'esercizio di funzioni socio-assistenziali che svolgono un ruolo di cruciale importanza nel garantire i servizi essenziali sul territorio a disabili, anziani, minori e famiglie nonché adulti in difficoltà.
I consorzi di funzioni erano stati costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 (TUEL) il quale prevede che gli enti locali possano costituire fra loro consorzi per la gestione associata di uno o più servizi e per l'esercizio associato di funzioni, secondo le norme previste per le aziende speciali. I consorzi, concepiti come enti di carattere prevalentemente imprenditoriale gerenti di servizi, sono divenuti, con il tempo, organismi finalizzati alla gestione associata di funzioni. Tale evoluzione, però, non si è arrestata, poiché già con la legge finanziaria 2002
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(legge 448/2001) la materia subiva ulteriori modifiche, fra le quali il divieto di costituzione di consorzi per l'esercizio di attività aventi rilevanza economica ai sensi dell'articolo 113-
bis del TUEL.
A lungo la dottrina si è interrogata in merito alla qualificazione giuridica e alla normativa applicabile ai consorzi, anche avendo riguardo all'articolo 2, comma 2, del TUEL, che prevede l'applicazione delle norme sugli enti locali ai consorzi, con esclusione di quelli che gestiscono attività aventi rilevanza economica (che, come visto, sono stati vietati). Il Consiglio di Stato, con decisione n. 1085 del 2008, ha chiarito che esiste una sostanziale equiparazione normativa tra i consorzi di funzioni e gli enti che li costituiscono. I primi svolgono le funzioni a loro trasferite dai secondi e si possono considerare soggetti collettivi, costituiti da enti omogenei (tipicamente i comuni).
Dalla legge finanziaria 2008 (legge n. 244 del 2007) sono state introdotte progressive e incisive innovazioni alla materia, finalizzate al contenimento della spesa, fino alla norma citata della legge finanziaria 2010 che ha stabilito la soppressione dei consorzi di funzioni tra enti locali, fatta eccezione per i bacini imbriferi montani.
La rilevanza di questo intervento legislativo è notevole e si fa sentire con particolare riguardo per quei consorzi costituiti per la gestione associata dei servizi socio-assistenziali. Varie regioni, nel rispetto delle disposizioni normative statali, hanno disciplinato la materia con leggi proprie, valorizzando il ruolo dei consorzi di funzioni nell'ambito delle politiche di gestione dei servizi socio-assistenziali sul territorio.
Su questa base sono numerosissimi i consorzi nati per la gestione associata dei servizi socio-assistenziali, soprattutto nelle realtà territoriali di dimensioni più ridotte. Il consorzio, infatti, consente una gestione in rete dei servizi, una razionalizzazione della spesa e, soprattutto, la possibilità di intervenire con professionalità che i singoli comuni spesso non possono permettersi di avere (operatori socio-sanitari, assistenti sociali eccetera).
È bene evidenziare che la legge n. 328 del 2000, istitutiva del sistema integrato di interventi e servizi sociali, prevede che i comuni siano titolari delle funzioni amministrative concernenti i servizi sociali sul territorio, concorrano alla programmazione regionale e adottino le forme gestionali e gli assetti più funzionali all'erogazione dei servizi, al contenimento della spesa e al rapporto con i cittadini. Un'ulteriore conferma della competenza comunale in materia di servizi socio-assistenziali viene anche dalla legge n. 42 del 2009, recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale, che elenca – in via provvisoria e per la determinazione e il riparto dei fondi perequativi – le funzioni fondamentali dei comuni, citando esplicitamente il settore sociale.
Inoltre, la soppressione degli enti che esercitano funzioni socio-assistenziali è avvenuta senza un coordinamento con le altre leggi statali, prima fra tutte la citata legge n. 328 del 2000, in violazione della competenza legislativa regionale, attraverso la soppressione con legge dello Stato di una tipologia di enti prevista e disciplinata da leggi regionali.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. La lettera e) del comma 186 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:
«e) soppressione dei consorzi di funzioni tra gli enti locali, ad eccezione dei bacini imbriferi montani (BIM) costituiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, e dei consorzi che esercitano funzioni socio-assistenziali ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 novembre 2000, n. 328. Sono fatti salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti, con assunzione da parte dei comuni delle funzioni già esercitate dai consorzi soppressi e delle relative risorse e con successione dei comuni ai medesimi consorzi in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto».