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CAMERA DEI DEPUTATI
| N. 4717 |
1. La presente legge definisce i princìpi fondamentali ai quali le regioni si adeguano per l'istituzione, la regolamentazione e la gestione di una struttura comunale o privata deputata ad accogliere le spoglie degli animali di affezione, denominata «cimitero per animali di affezione».
1. Al fine di assicurare la continuità del rapporto affettivo tra i proprietari e i loro animali di affezione deceduti, i servizi competenti dell'azienda sanitaria locale (ASL) e del comune interessato possono autorizzare associazioni o soggetti privati a destinare appezzamenti di terreno recintato a cimiteri per animali di affezione, idonei a garantire la tutela dell'igiene pubblica, della salute della comunità e dell'ambiente.
1. I cimiteri istituiti ai sensi della presente legge sono destinati agli animali appartenenti alle specie zoofile domestiche, definiti animali di affezione, quali cani, gatti, criceti, conigli, uccelli da gabbia e altri animali domestici.
2. I cimiteri per animali di affezione sono deputati all'accoglienza delle spoglie degli animali o delle loro ceneri.
1. L'apertura dei cimiteri per gli animali di affezione è soggetta ad apposita autorizzazione rilasciata:
a) dal comune in base allo strumento urbanistico vigente;
b) dal servizio veterinario della ASL in base alla valutazione della conformità agli aspetti igienico-sanitari e veterinari.
1. Al comune competono:
a) il controllo sul buon funzionamento del cimitero per animali di affezione e la vigilanza sul rispetto delle disposizioni emanate in materia dalle regioni in conformità a quanto disposto dalla presente legge;
b) la collaborazione con l'eventuale gestore privato per l'informazione ai cittadini sui servizi resi dal cimitero per animali di affezione, anche con riguardo ai profili economici e, in particolare, all'individuazione dei parametri per la definizione degli oneri economici a carico dei proprietari degli animali e degli eventuali criteri di esenzione, nonché per concordare gli orari di funzionamento della struttura.
1. Al servizio veterinario della ASL compete la vigilanza igienico-sanitaria sul cimitero per animali di affezione, su tutte le operazioni che si svolgono all'interno dello stesso e sul trasporto al cimitero delle spoglie degli animali in conformità a quanto disposto dall'articolo 7.
1. Il trasporto delle spoglie di animali di affezione è eseguito a cura dei proprietari nel rispetto dei princìpi fondamentali previsti dal decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, su autorizzazione di un medico veterinario che:
a) indica il comune in cui è avvenuto il decesso;
b) esclude la presenza di malattie trasmissibili all'uomo al fine di non recare alcun pregiudizio alla salute pubblica.
2. Nei cimiteri per animali di affezione possono essere offerti a pagamento, secondo le disposizioni stabilite dal comune, i servizi di:
a) trasporto delle spoglie o delle ceneri;
b) confezionamento dei feretri;
c) seppellimento e disseppellimento delle spoglie;
d) cremazione delle spoglie;
e) tumulazione ed estumulazione delle spoglie.
1. Per il seppellimento, le spoglie di animali sono racchiuse in un contenitore in materiale biodegradabile, a perfetta tenuta e con chiusura ermetica.
2. Sul contenitore di cui al comma 1 è posta una targhetta in materiale non degradabile, sulla quale sono riportati le generalità dell'animale e del proprietario, il numero del microchip, se presente, e il codice progressivo di registrazione.
1. Il disseppellimento delle spoglie è consentito solo dopo che sia trascorso un periodo non inferiore a cinque anni dall'inumazione. Le fosse, liberate dalle spoglie, possono essere utilizzate per nuovi seppellimenti.
1. Le spoglie degli animali di affezione destinate alla tumulazione sono poste in una duplice cassa, una interna di metallo a chiusura ermetica e una esterna di legno.
2. Ogni cassa di cui al comma 1 è conservata in un loculo separato, scavato in roccia compatta o costruito con buona opera muraria, intonacato all'interno con cemento.
1. La cremazione è eseguita presso un idoneo impianto di incenerimento che soddisfa i requisiti prescritti dal regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009.
2. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun animale di affezione sono raccolte in un'apposita urna cineraria, portante all'esterno una targhetta in materiale non degradabile con le generalità dell'animale e del proprietario, il numero del microchip, se presente, e il codice progressivo di registrazione.
3. Nel cimitero è predisposto un colombario, suddiviso in locali numerati, per raccogliere le urne di cui al comma 2 che possono, comunque, essere consegnate ai proprietari degli animali di affezione deceduti che ne fanno richiesta.
1. Il gestore del cimitero per animali di affezione è tenuto a compilare un apposito registro, vidimato inizialmente e ogni anno dal servizio veterinario della ASL, in cui sono annotati la razza e il nome dell'animale, i dati anagrafici e la residenza del proprietario, la data di accettazione e il luogo del cimitero in cui sono state seppellite o tumulate le spoglie ovvero il numero identificativo del colombario.
2. Le certificazioni veterinarie acquisite sono allegate al registro.
1. Qualora, a seguito dei controlli effettuati ai sensi degli articoli 5 e 6, nonché su segnalazione di chiunque ne ha interesse, il comune e la ASL accertino violazioni alle disposizioni regionali emanate in conformità a quanto disposto dalla presente legge, il comune intima al gestore del cimitero per animali di affezione di provvedere e, in caso di mancato adempimento, procede alla revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 4 e alla chiusura definitiva del cimitero.
1. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni dell'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, e del regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, e successive modificazioni, tenuto conto
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