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CAMERA DEI DEPUTATI
| N. 4624-A |
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo del disegno di legge n. 4624 Governo, recante «Ratifica ed esecuzione dello Statuto dell'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA), fatto a Bonn il 26 gennaio 2009»,
considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva la materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea» alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
esprime
La V Commissione,
esaminato il disegno di legge n. 4624 Governo, recante ratifica ed esecuzione dello Statuto dell'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA), fatto a Bonn il 26 gennaio 2009;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;
considerata la necessità di modificare la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a) e b), al fine di precisare che le risorse da utilizzare sono quelle rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009;
tenuto conto che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri per il triennio 2012-2014, come determinato dal disegno di legge di stabilità 2012, presenta le necessarie disponibilità ed una apposita finalizzazione programmatica con riferimento alla ratifica in esame,
esprime
con le seguente condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 3, comma 2, alla lettera a), dopo le parole: di parte corrente aggiungere le seguenti: aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della medesima legge n. 196 del 2009;
all'articolo 3, comma 2, alla lettera b), dopo le parole: dotazioni finanziarie aggiungere le seguenti: di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della medesima legge n. 196 del 2009.
La X Commissione attività produttive, commercio e turismo,
esaminato il testo del disegno di legge, recante «Ratifica ed esecuzione dello Statuto dell'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA), fatto a Bonn il 26 gennaio 2009» (n. 4624 Governo),
esprime
con le seguenti osservazioni:
a) che dei lavori svolti dall'Agenzia siano adeguatamente informati annualmente gli organi parlamentari dei Paesi aderenti;
b) che nelle informazioni rese siano attentamente rendicontate anche le spese sostenute.
TESTO | |
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo Statuto dell'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA), fatto a Bonn il 26 gennaio 2009. | Identico. |
1. Piena ed intera esecuzione è data allo Statuto di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XIX dello Statuto stesso. | Identico. |
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 570.240 annui a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. | 1. Identico. |
2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro degli affari esteri provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel | 2. Identico: |
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caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro degli affari esteri, provvede nei termini seguenti: | |
a) per gli oneri relativi al contributo a favore dell'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA), mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente destinate a contributi non obbligatori a enti e organismi internazionali nell'ambito del programma «Cooperazione economica e relazioni internazionali» e, comunque, della missione «L'Italia in Europa e nel mondo» dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri; | a) per gli oneri relativi al contributo a favore dell'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA), mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, destinate a contributi non obbligatori a enti e organismi internazionali nell'ambito del programma «Cooperazione economica e relazioni internazionali» e, comunque, della missione «L'Italia in Europa e nel mondo» dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri; |
b) per gli oneri relativi alle spese di missione, mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Cooperazione economica e relazioni internazionali» e, comunque, della missione «L'Italia in Europa e nel mondo» dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni. | b) per gli oneri relativi alle spese di missione, mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Cooperazione economica e relazioni internazionali» e, comunque, della missione «L'Italia in Europa e nel mondo» dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni. |
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2. | 3. Identico. |
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4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. | 4. Identico. |
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. | Identico. |
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