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CAMERA DEI DEPUTATI
| N. 4653 |
necessità di operare in tempo reale durante tutte le operazioni di gestione dei rifiuti;
utilizzo dei dispositivi Universal Serial Bus (USB) da parte degli autisti con attività complesse mal definite;
problemi nel dare corso all'interoperabilità con i software gestionali aziendali;
sito internet spesso bloccato, chiavette USB non funzionanti, call center intasato, Black Box inceppate;
dispositivi USB e Black Box non ancora consegnati nonostante le iscrizioni regolari;
impossibilità di chiudere le operazioni di filiera se solo un operatore non chiude le proprie incombenze con il rischio di mantenere inattivi i trasportatori sparsi sul territorio;
sanzioni sproporzionate in caso di errori nella compilazione delle schede informatiche;
incongruenza tra la logica operativa e la normativa di riferimento che si presenta vaga.
Tutte queste anomalie comportano «blocchi» insormontabili per gli operatori che, in caso di mancanza del sistema, si vedrebbero costretti a operare con schede in bianco compilate a mano, per poi successivamente trascriverle nel sistema e, in molti casi, si vedrebbero addirittura
1) continui corsi di formazione a pagamento;
2) il ricorso a consulenti per impostazione delle attività;
3) l'istruzione del personale all'utilizzo del sistema, con insormontabili difficoltà di comprensione dello stesso;
4) la perdita di giorni di lavoro per rincorrere i malfunzionamenti dei dispositivi, attraverso una interlocuzione ministeriale (call center) praticamente inesistente;
5) l'adeguamento dei software gestionali aziendali, con ulteriori costi a proprio carico;
6) l'adeguamento, e in molti casi l'acquisto ex novo, degli strumenti informatici e la difficoltà di collegamento a causa dell'assenza della rete internet in molte parti d'Italia;
7) l'aumento del personale rispetto a quello necessario per l'attività aziendale;
8) il rallentamento fisiologico di tutte le attività e in particolare di quelle della logistica.
Sembra pertanto che il SISTRI sia stato progettato senza un'analisi approfondita delle necessità del mercato di riferimento, avvalendosi di concetti astratti che non solo non trovano riscontro nella realtà ma che stanno seriamente spaventando tutti gli operatori della filiera.
In altre parole, tutto il mercato è in allarme e non potrà essere messo in condizione di operare correttamente sia per mancanza di tempo sia per mancanza di logica nel sistema.
Con la presente proposta di legge s'intende abrogare l'intero sistema ordinamentale attinente al SISTRI. Conseguentemente, per evitare il vuoto normativo e l'incertezza amministrativa, oltre che l'eventuale pregiudizio giuridico-economico verso i soggetti che ad ogni modo sono già stati assoggettati al SISTRI, si ridefinisce l'intero contesto della rintracciabilità elettronica dei rifiuti lungo la loro catena di gestione, prevedendo l'applicazione del sistema di tracciabilità per tutti i rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, e per tutti i soggetti obbligati, secondo l'elencazione attuale, con l'esclusione dei soggetti minori che gestiscono rifiuti speciali non pericolosi, previo innalzamento della soglia per l'esclusione da dieci a venti addetti.
L'innovazione qualificante la presente proposta di legge è l'introduzione di specifici adempimenti che renderanno semplice, efficace e poco oneroso l'esercizio del sistema con vantaggi per i piccoli produttori e per l'amministrazione. Le novità sono quelle anticipate nella citata risoluzione n. 7-00623 e già accolte dal Governo nell'ambito dell'ordine del giorno n. 9/4612/150, in occasione dell'esame del decreto-legge n. 138 del 2011. Si tratta di norme di semplificazione del sistema attuale, attraverso regole minime e facili da applicare da parte di tutti gli operatori, con particolare riferimento:
a) alla possibilità di delegare gli adempimenti di iscrizione, movimentazione e registrazione da parte di tutti i produttori di rifiuti, specialmente da parte di quelli di minori dimensioni, agli operatori professionali, come trasportatori, soggetti che effettuano lo smaltimento o il recupero, commercianti e intermediari non detentori, associazioni di categoria;
b) alla possibilità di semplificare gli adempimenti di carattere elettronico, trasportando in digitale il collaudato sistema cartaceo vigente, in particolare consentendo ai trasportatori professionali, che nel corso del trasporto sono gli effettivi detentori del rifiuto, di emettere le schede del nuovo Sistema elettronico per il controllo dei rifiuti per conto dei produttori e di interagire in tempo reale con il Sistema al fine di fornire le necessarie informative;
c) alla possibilità di garantire all'operatore una informazione certa sull'accettazione o meno dei dati inseriti nel Sistema elettronico;
d) alla possibilità di tenere conto della buona fede degli operatori introducendo per talune fattispecie l'istituto del ravvedimento operoso di modo che il soggetto in buona fede che sbaglia abbia la possibilità di denunciare senza timore l'errore agli organi competenti, in questo modo liberando altresì risorse umane e materiali per l'accertamento delle violazioni di maggiore gravità.
La presente proposta di legge intende inoltre stabilire una soluzione di continuità tra il soppresso SISTRI e il nuovo Sistema elettronico, ponendo in capo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la potestà di coordinamento, vigilanza, gestione e sviluppo dello stesso Sistema. Lo stesso Ministero subentrerà alle funzioni e ai rapporti giuridici già costituiti relativi al soppresso SISTRI. Con decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro per la semplificazione amministrativa, potranno essere adottate le misure atte a istituire il nuovo Sistema elettronico, prevedendo che la gestione del Sistema stesso possa essere esercitata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare oppure tramite affidamento competitivo in osservanza delle regole di concorrenza per i servizi pubblici. Da ultimo, è previsto che il nuovo Sistema possa utilizzare i prodotti e le realizzazioni generati dal soppresso SISTRI.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:
a) il comma 1116 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
b) l'articolo 14-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
c) la lettera a) del comma 2 dell'articolo 188-bis, l'articolo 188-ter, l'articolo 260-bis e l'articolo 260-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;
d) il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52;
e) i commi 2 e 3 dell'articolo 6 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
2. Al fine di assicurare che la produzione, la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti speciali, nonché il trasporto e la gestione dei rifiuti urbani nel territorio della regione Campania siano eseguiti in condizioni tali da garantire la protezione dell'ambiente e della salute umana, nonché per semplificare gli adempimenti amministrativi e contabili a carico delle imprese, a decorrere dal 1o gennaio 2012 è istituto presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Sistema elettronico per il controllo dei rifiuti lungo la loro intera catena di gestione, di seguito denominato «Sistema», volto a garantire la tracciabilità dalla produzione alla destinazione finale e il controllo dei rifiuti speciali.
a) i produttori di rifiuti speciali pericolosi, compresi quelli di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;
b) i produttori di rifiuti speciali non pericolosi, di cui all'articolo 184, comma 3,
c) i commercianti e gli intermediari, entrambi non detentori, di rifiuti speciali;
d) i consorzi istituiti per il recupero o per il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti speciali che organizzano la gestione di tali rifiuti speciali per conto dei consorziati;
e) i soggetti che effettuano operazioni di recupero o di smaltimento di rifiuti speciali;
f) i soggetti, anche di nazionalità estera, che raccolgono o trasportano rifiuti speciali a titolo professionale. Nel caso di trasporto navale, l'armatore o il noleggiatore che effettua il trasporto o il raccomandatario marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, delegato per gli adempimenti relativi al Sistema dall'armatore o noleggiatore medesimi;
g) in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o ferroviaria ovvero dell'impresa che effettua il successivo trasporto;
h) i soggetti che trasportano e gestiscono i rifiuti urbani nel territorio della regione Campania, con esclusione dei comuni relativamente ai rifiuti urbani prodotti.
7. I soggetti eventualmente non obbligati ad aderire al sistema ai sensi del comma 6 possono aderire al medesimo Sistema su base volontaria.
8. Previa verifica dell'effettiva funzionalità del Sistema e garantendo un'accertata semplicità di utilizzo per i soggetti di minori dimensioni, l'obbligo di cui al comma 6 può essere esteso, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, agli altri soggetti non obbligati, al fine di realizzare un sistema unico di tracciabilità dei rifiuti. Lo schema del decreto di cui al periodo precedente è trasmesso alle Camere, ai fini dell'espressione del parere vincolante da parte delle competenti Commissioni parlamentari per i profili ambientali e produttivi, entro il termine di sessanta giorni dalla data della trasmissione.
9. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, sentite le associazioni rappresentative dei soggetti obbligati di cui al comma 6, le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale delle categorie economiche nonché le associazioni o gli organismi che rappresentano i produttori di sistemi informatici nel settore della gestione dei rifiuti, entro novanta giorni dal termine di cui al comma 2, sono stabilite le modalità di realizzazione e di gestione del Sistema, nonché le modalità di interoperabilità con i software gestionali aziendali e di erogazione dei servizi di supporto, nel rispetto dei princìpi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di libera prestazione dei servizi e di evidenza pubblica, ove ciò si renda necessario ai fini dell'affidamento concorrenziale della gestione dello stesso Sistema, nonché nel rispetto dei seguenti obiettivi fondamentali:
a) conciliare l'interesse pubblico a tracciare i movimenti dei rifiuti con le esigenze operative del lavoro, garantendo il controllo senza causare danno all'economia reale;
b) rendere semplice l'utilizzo del Sistema attraverso regole minime e facili da applicare riducendo il più possibile tutti i casi particolari che richiedono un'analisi specifica prima dell'applicazione del Sistema;
c) applicare il Sistema a tutti i soggetti prevedendo che gli adempimenti, quali l'iscrizione, la movimentazione e la registrazione, a carico dei produttori, in particolare di quelli di minori dimensioni, possano essere delegati agli operatori professionali, quali trasportatori, soggetti che effettuano lo smaltimento o il recupero, commercianti e intermediari non detentori, associazioni di categoria;
d) introdurre la trasposizione in digitale del sistema cartaceo vigente, in particolare consentendo ai trasportatori professionali, che nel corso del trasporto sono gli effettivi detentori del rifiuto, di emettere i documenti di trasporto del Sistema per conto dei produttori e di interagire in tempo reale con il Sistema al fine di fornire le necessarie informative;
e) disporre l'entrata in funzione del Sistema in maniera graduale sulla base di specifici programmi temporali effettuando test scadenzati nel tempo, su soggetti pilota fino alla completa operatività del Sistema;
f) prevedere meccanismi di revisione periodica del Sistema a regime che recepiscano immediatamente dal territorio disfunzioni da regolare, anche istituendo un gruppo di lavoro permanente che esamini le istanze ricevute dagli iscritti e fornisca risposte in tempi brevi;
g) prevedere che gli oneri di gestione e di funzionamento del Sistema siano posti a carico dei soggetti ad esso obbligati;
h) prevedere eventuali esenzioni per tipologie di rifiuti che non presentano aspetti di particolare criticità ambientale e per specifiche categorie di produttori per i quali l'applicazione non è di rilevante importanza;
i) garantire tempi congrui per consentire l'adeguamento dei sistemi informatici aziendali al Sistema nel rispetto di precise specifiche tecniche pubblicate nella Gazzetta Ufficiale;
l) obbligare anche i trasportatori esteri che operano sul territorio italiano a utilizzare il Sistema o a collegarsi allo stesso.
10. Con il medesimo decreto di cui al comma 9 sono altresì determinate le eventuali modalità con cui gli strumenti e i prodotti realizzati nell'ambito del soppresso SISTRI possono essere utilizzati nell'ambito dell'esercizio del funzionamento del Sistema.
11. In materia di sanzioni relative al Sistema si applicano le disposizioni sul ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
12. Nelle more dell'entrata in funzione del sistema, resta ferma l'applicazione delle disposizioni in materia di gestione dei rifiuti in particolare dell'articolo 188-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
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