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CAMERA DEI DEPUTATI
| N. 3045 |
1) test di Schirmer: valuta il pool lacrimale tramite una striscia di carta bibula a contatto con la ghiandola lacrimale inferiore. Il test risulta positivo se, dopo cinque minuti, la striscia è imbibita meno di 5 millimetri;
2) break-up time test (BUT) o tempo di rottura del film lacrimale: valuta l'alterazione del film lacrimale; si esegue colorando il film lacrimale con fluorosceina e osservando la sua rottura con la lampada a fessura. Un tempo di rottura inferiore a 10 secondi è da considerare patologico;
3) colorazione vitale: attualmente viene utilizzato il colorante vitale verde di lissamina in sostituzione al rosa bengala; il colorante evidenzia le cellule dell'epitelio congiuntivale danneggiate o con scarsa vitalità.
Uno studio condotto da specialisti dell'università di Bologna nel 2004 conferma che il criterio più comune seguito per porre diagnosi di cheratocongiuntivite secca è quello definito «criterio di Copenaghen», secondo cui devono essere alterati almeno almeno due su tre dei test eseguiti (test di Schirmer, BUT e colorazione vitale), anche se nella pratica clinica quotidiana viene preso in considerazione solo il valore relativo al test di Schirmer.
Per quanto riguarda l'interessamento orofaringeo, la riduzione della secrezione salivare provoca la sensazione di secchezza orale, alterazione del gusto, aumento delle carie dentarie fino alla perdita precoce dei denti, ingiallimento degli stessi, difficoltà a deglutire e ad alimentarsi con cibi secchi e asciutti, presenza di ulcere, afte e glossiti; inoltre la secchezza del cavo orale può estendersi alla mucosa faringea (disfagia), alla mucosa nasale e laringea (raucedine, epistassi, otiti medi broncopatie e maggior frequenza di infezione delle alte e basse vie aeree).
1) scialografia: si osservano ecstasie, restringimenti dei dotti principali e microcalcificazioni. Questa tecnica è comunque poco sensibile in quanto la presenza di ecstasie non è specifica della sindrome di Sjögren, essendo riscontrabile nel 15-20 per cento della popolazione normale;
2) biopsia delle ghiandole salivarie minori: è altamente specifica per la sindrome di Sjögren, di facile esecuzione e a basso rischio per il paziente;
3) scintigrafia parotidea: mediante questa tecnica, peraltro non del tutto specifica per la Sindrome di Sjögren, è possibile valutare sia la secrezione salivare che la morfologia e il volume delle parotidi.
Nella valutazione diagnostica della sindrome di Sjögren possono essere inoltre effettuati esami ematologici, quali elettroforesipnoteica, analisi del completamento totale sierico o complementemia e dosaggio degli anticorpi anti-nucleo.
Spesso la sindrome di Sjögren ha un interessamento sistemico per cui può manifestarsi con secchezza oculare, orale, della pelle o degli organi genitali, attacca gli apparati gastro-intestinale, osteo-articolare, respiratorio, cardio-vascolare, polmonare e altri.
La sindrome di Sjögren è stata inclusa nel regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 28 maggio 1999, n. 329, recante le norme di individuazione delle malattie croniche e invalidanti nonché la descrizione delle prestazioni erogabili in regime di esenzione del ticket, tra le quali non sono comprese tutte quelle menzionate in precedenza.
Con la presente proposta di legge si richiede l'erogabilità in esenzione di prestazioni ritenute necessarie, dagli specialisti stessi, per la diagnosi, il monitoraggio ed il trattamento della malattia e delle sue complicanze.
Tali richieste riguardano non solo prestazioni diagnostiche, ma anche visite specialistiche, come ad esempio visita fisiatrica, ortopedica, dermatologica, ginecologica, neurologica, dentistica eccetera, terapie fisiche riabilitative (cicli di linfodrenaggio, massaggio connettivale, ginnastica terapeutica in acqua) e cure odontoiatriche per la cura del cavo orale e per la prevenzione delle patologie orali.
A parziale sostegno di queste richieste, occorre sottolineare quella che sembra essere un'incongruenza tra l'ammissibilità, a carico del Servizio sanitario nazionale, del trattamento farmacologico della secchezza oculare, seppure con nota limitativa (nota 83 della Commissione unica del farmaco), e l'impossibilità di ottenere in regime di esenzione dal ticket i relativi test diagnostici e i parafarmaci, i farmaci di fascia C, gli integratori, le cure odontoiatriche e le terapie fisiche riabilitative (la nota 83 recita: «Specialità: Siccafluid gel oftalmico 0,25 per cento 10 ml (...). Motivazioni e criteri applicativi: [non essendo disponibili trattamenti curativi della sindrome di Sjögren primitiva o secondaria]. La terapia è (...) solo sintomatica ed è diretta alla riduzione delle manifestazioni di insufficienza esocrina». Pertanto, anche se non esistono studi controllati che dimostrino l'efficacia clinica del trattamento con sostituti artificiali delle lacrime, tale terapia è considerata universalmente utile nell'alleviare i sintomi legati alla secchezza oculare e nel prevenire lesioni corneali.
Una proposta equa è quella di configurare la sindrome di Sjögren come malattia rara, analogamente alle altre connettività, considerato che essa non è ancora inserita nei livelli essenziali di assistenza (LEA).
Alla luce delle considerazioni esposte si rende necessario assumere una iniziativa legislativa tendente ad aggiornare le norme vigenti nonché, in via transitoria, a esentare i malati dal pagamento dei parafarmaci, dei farmaci di fascia C, degli integratori, delle cure odontoiatriche, delle terapie riabilitative e dei costosissimi ticket sulle indagini diagnostiche, ora posti a carico delle persone malate.
La normativa da cui derivano i successivi provvedimenti che applicano le esenzioni
anamnesi e valutazione, definite brevi;
alanina, aminotransferasi;
albumina;
alfa amilasi isoenzimi;
aspartato aminotransferasi;
creatinina clearance;
gamma glutamil transpeptidasi;
lattato deidrogenasi;
urea;
urine esame chimico fisico e microscopico;
anticorpi anti mitocondri;
anticorpi anti nucleo;
crioglobuline ricerca;
emocromo;
immunoglobuline;
velocità di sedimentazione delle emazie;
prelievo di sangue venoso;
radiografia convenzionale distretto interessato;
elettrocardiogramma;
esame complessivo dell'occhio.
Come risulta evidente non compaiono nell'elenco le indagini suggerite dagli specialisti.
Peraltro l'articolo 6 del predetto regolamento prevede che sia oggetto di aggiornamento con riferimento allo sviluppo dei percorsi diagnostici e terapeutici nonché all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche. Infatti esso è stato aggiornato con il regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 21 maggio 2001, n. 296, tenendo conto delle segnalazioni pervenute dagli operatori del settore e da diversi soggetti interessati.
Ciò premesso, si rende necessario avviare la procedura per ottenere un nuovo aggiornamento del regolamento del 1999 al fine di ampliare l'elenco dei test diagnostici soggetti ad esenzione dal ticket e di riconoscere tale esenzione anche per i parafarmaci, per i farmaci di fascia C, per gli integratori, per le cure odontoiatriche e per le terapie fisiche riabilitative.
Con il regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 18 maggio 2001, n. 279, è stata prevista l'istituzione della rete nazionale delle malattie rare, ma tra esse non è stata inclusa la sindrome di Sjögren. Inoltre si fa presente una discriminazione esistente tra gli stessi malati: un 10 per cento delle persone affette dalla sindrome di Sjögren ottiene la certificazione di malattia rara con la diagnosi di sindrome di Sjögren-Larsson (RN1700) e la diagnosi di connettivite indifferenziata (per connettivite indifferenziata, in campo medico, si intende un insieme di patologie che riguardano i tessuti connettivi del corpo ma che non rientrano nelle classiche forme quali lupus eritematoso sistemico, sclerosi sistemica, polimiosite-dermatomiosite, sindrome di Sjögren e artrite reumatoide).
Peraltro con l'articolo 8 del medesimo regolamento viene prevista la modalità per il suo aggiornamento, almeno con cadenza triennale, con riferimento all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, nonché ai dati epidemiologici relativi
1. La sindrome di Sjögren, già riconosciuta malattia cronica e invalidante ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 28 maggio 1999, n. 329, è riconosciuta come malattia rara ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 141/2000, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, e successive modificazioni.
2. La sindrome di Sjögren è inserita nella rete nazionale delle malattie rare istituita ai sensi del decreto del Ministro della sanità 18 maggio 2001, n. 279.
3. La sindrome di Sjögren è altresì inserita negli elenchi regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano delle malattie rare, approvati dal Comitato nazionale per le malattie rare di cui all'articolo 8.
1. Ai pazienti affetti da sindrome di Sjögren è riconosciuta l'erogabilità in regime di esenzione del ticket dei farmaci necessari al trattamento delle patologie specifiche.
2. Ai pazienti affetti da sindrome di Sjögren è riconosciuta l'erogabilità in esenzione del ticket delle prestazioni necessarie, riconosciute dai medici specialisti, per la diagnosi, per il monitoraggio e
1. La nota 83 dalla Commissione unica del farmaco relativa alla sindrome di Sjögren è soppressa.
1. La presente legge si applica anche ai farmaci orfani, definiti dal regolamento (CE) n. 141/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, il cui impiego è finalizzato alla cura e al trattamento delle malattie rare.
1. Tenuto conto dei diversi quadri clinici con i quali si manifesta la sindrome di Sjögren, le persone affette da tale sindrome hanno diritto, dal momento della diagnosi della malattia, a un protocollo personalizzato di presa in carico da parte dei servizi riabilitativi, sociali e assistenziali, che indichi i percorsi riabilitativi, terapeutici e di monitoraggio ritenuti necessari.
2. Le aziende sanitarie locali (ASL) nominano il responsabile del protocollo di cui al comma 1, che ha il compito di coordinare gli interventi previsti nei percorsi protocollati, nonché, ove necessario, di motivare per iscritto l'eventuale mancato compimento di tali percorsi.
3. Al responsabile del protocollo è presentata la richiesta relativa all'assistenza domiciliare da parte dei genitori della
1. In attuazione dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, è istituito, nello stato di previsione del Ministro della salute il fondo nazionale per la ricerca, lo sviluppo e l'accesso dei pazienti ai medicinali orfani, di seguito denominato «Fondo».
2. Il Fondo è finanziato con il 20 per cento delle quote versate dalle industrie per le procedure di registrazione e di variazione dei prodotti medicinali.
3. Su parere del Comitato nazionale per le malattie rare di cui all'articolo 8, il Fondo è prioritariamente destinato alle seguenti attività:
a) studi preclinici e clinici promossi nel settore relativo alle malattie rare;
b) studi osservazionali e registri di usi compassionevoli di farmaci non ancora commercializzati in Italia;
c) programmi di somministrazione controllata di farmaci non compresi nelle fasce A ed H dei prontuari terapeutici nazionale e regionali e dispositivi per il monitoraggio domiciliare delle terapie;
d) programmi di informazione per le persone affette da malattie rare.
1. Allo scopo di facilitare l'organizzazione di studi clinici nel settore delle malattie rare, le regioni istituiscono consorzi regionali o interregionali di ricerca a cui possono partecipare le università, i centri di ricerca, i centri interregionali per le malattie rare istituiti ai sensi dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 18 maggio 2001, n. 279, le aziende sanitarie, i centri diagnostici ospedalieri accreditati, le aziende farmaceutiche, le associazioni professionali sanitarie, le associazioni dei pazienti e le organizzazioni di volontariato.
2. I consorzi di cui al comma 1 sono strutture senza scopo di lucro, hanno personalità giuridica propria, si dotano di uno statuto e svolgono le proprie funzioni utilizzando finanziamenti pubblici e privati.
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, presso il Ministero della salute è istituito il Comitato nazionale per le malattie rare, di seguito denominato «Comitato», di cui fanno parte un rappresentante di ogni regione, un rappresentante del Ministero della salute, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dello sviluppo economico, tre rappresentanti della Federazione italiana malattie rare e un rappresentante di ciascuna delle associazioni nazionali delle malattie rare.
2. Il Comitato elegge al proprio interno il presidente e il vice presidente e si dota di un regolamento.
3. Sono compiti del Comitato:
a) l'aggiornamento del registro nazionale delle malattie istituito ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 18 maggio 2001, n. 279;
b) l'approvazione degli elenchi regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 1, comma 3;
c) la selezione dei progetti da finanziare a carico del Fondo;
d) l'emanazione di linee guida valide per l'elaborazione dei prontuari farmaceutici regionali di cui all'articolo 9, comma 2;
e) la predisposizione e l'aggiornamento dell'elenco di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648;
f) la verifica della presenza, sulle strutture sanitarie deputate di strumenti di diagnosi, di laboratorio e strumentali, e di cura, relativi a terapie intensive e subintensive, per le malattie rare ad esordio o ad andamento acuto;
g) la garanzia della presenza di strutture qualificate di assistenza e di settori dedicati specificatamente all'attività neuro-riabilitativa per le malattie rare ad andamento lentamente progressivo o cronico;
h) la ricerca clinica e il riconoscimento della condizione di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per le persone affette da malattie rare.
1. I farmaci commercializzati in Italia che hanno ottenuto il riconoscimento di farmaco orfano dall'Agenzia europea per la valutazione dei medicinali (EMEA) sono forniti gratuitamente ai soggetti portatori delle patologie a cui la registrazione fa riferimento e possono essere inseriti nel prontuario farmaceutico nazionale nelle fasce dei farmaci esenti da compartecipazione alla spesa.
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