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CAMERA DEI DEPUTATI
| N. 4504 |
a) la deducibilità, dal reddito d'impresa, di un importo pari al 4 per cento dell'ammontare del TFR annualmente destinato a forme pensionistiche complementari. Per le imprese con meno di 50 addetti tale importo è elevato al 6 per cento (si ricorda che per queste aziende la scelta del lavoratore di non aderire a un fondo pensione non comporta l'obbligo di conferire il TFR maturando verso il fondo di tesoreria gestito dall'INPS);
b) l'esonero dal versamento del contributo dello 0,50 per cento al Fondo di garanzia, previsto dall'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, correlato alla percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari;
c) la riduzione del costo del lavoro, attraverso una riduzione degli oneri impropri, correlata al flusso del TFR maturando conferito. Tale riduzione riguarda i contributi sociali a carico del datore di lavoro, quali assegni familiari, maternità, disoccupazione;
d) sulle contribuzioni a carico del datore di lavoro versate a forme di previdenza complementare è applicato il contributo sociale ridotto (cosiddetto «contributo di solidarietà») con aliquota del 10 per cento.
Premesso ciò, per sviluppare maggiormente l'adesione al secondo pilastro, si rende necessario novellare l'articolo 8 del
a) attraverso l'inserimento, dopo il comma 7, di un comma 7-bis che riconosca, in favore dei lavoratori che abbiano aderito (in modo esplicito o tacito) attraverso il conferimento del solo TFR maturando a una delle forme pensionistiche collettive individuate ai sensi dei numeri 1) e 2) della lettera b) del comma 7, il versamento del contributo a carico del datore di lavoro, per un periodo limitato di tempo («i primi due anni di partecipazione»), nella misura minima determinata dai contratti e dagli accordi collettivi, anche aziendali (articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 252 del 2005). La ratio di tale disposizione è rinvenibile nella necessità di sensibilizzare i lavoratori sull'importanza di alimentare, in un sistema a capitalizzazione, la posizione di previdenza complementare almeno con le quote di contribuzione minima a proprio carico che danno diritto a ricevere il contributo datoriale. Quest'ultimo, infatti, trascorsi i primi due anni di partecipazione alla previdenza complementare, verrebbe meno qualora il lavoratore decidesse di conferire alla forma pensionistica di riferimento esclusivamente il TFR maturando. In ogni caso, il confronto della posizione maturata in costanza del contributo datoriale e in assenza di questo, permetterebbe al lavoratore di avviare una riflessione in tal senso;
b) il comma 7-ter introduce in favore dei lavoratori che abbiano espresso la volontà di mantenere il TFR maturando in azienda, a decorrere dal mese successivo alla scelta, il versamento del contributo datoriale alla forma pensionistica collettiva individuata dagli accordi o dai contratti collettivi, anche territoriali, o da un accordo aziendale. Il comma disciplina una forma di «adesione generalizzata» dei lavoratori, attuata per via contrattuale, attraverso il conferimento del solo contributo del datore di lavoro. Tale disposizione consentirebbe alle forme pensionistiche complementari di raggiungere un livello adeguato di iscritti con effetti positivi in termini di economie di scala e abbattimento degli oneri di gestione amministrativa e delle quote associative annue. Inoltre, in una visione complessiva, l’«adesione generalizzata» permetterebbe alle forme pensionistiche complementari di colmare quelle asimmetrie informative derivanti dalla inadeguata conoscenza del sistema previdenziale obbligatorio e delle opportunità offerte dal secondo pilastro. Maggiori effetti positivi in tal senso potrebbero registrarsi soprattutto in quei contesti produttivi caratterizzati da una scarsa penetrazione della rappresentanza sindacale, garantendo ai lavoratori un'effettiva possibilità di accesso e l'esigibilità della previdenza complementare;
c) sostituendo il comma 9 si intende destinare la contribuzione versata dal datore di lavoro, ai sensi del nuovo comma 7-ter, nella linea a contenuto più prudenziale in modo da garantire la restituzione del capitale e rendimenti comparabili, nei limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'Unione europea, al tasso di rivalutazione del TFR. Il fine è quello di assicurare una copertura previdenziale complementare anche minima a coloro che decidano di mantenere il TFR in azienda;
d) il comma 10 è stato modificato in ragione dell'introduzione del comma 7-bis.
Al fine di disciplinare le modalità operative e la concreta attuazione delle nuove disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 252 del 2005, contenute nell'articolo 1 della proposta di legge, si ritiene opportuno che la disciplina di dettaglio sia stabilita con un regolamento adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (articolo 2 della proposta di legge).
1. Dopo il comma 7 dell'articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono inseriti i seguenti:
«7-bis. In favore dei lavoratori che abbiano aderito a una delle forme pensionistiche collettive individuate ai sensi dei numeri 1) e 2) della lettera b) del comma 7, conferendo il TFR maturando con le modalità esplicite o tacite, è riconosciuto, per i primi due anni di partecipazione, il versamento del contributo a carico del datore di lavoro nella misura determinata in conformità al comma 2. Il diritto al contributo datoriale viene meno alla scadenza del suddetto termine, se il lavoratore non esprime la volontà di versare la contribuzione a proprio carico.
7-ter. Ai lavoratori che nel termine previsto dal comma 7 abbiano espresso la volontà di mantenere il TFR maturando in azienda è riconosciuto, a decorrere dal mese successivo alla scelta, il versamento del contributo del datore di lavoro alla forma pensionistica collettiva individuata ai sensi dei numeri 1) e 2) della lettera b) del comma 7. La forma di adesione alla previdenza complementare disciplinata al presente comma non comporta, salvo diversa successiva volontà del lavoratore, l'obbligo di versamento della contribuzione a suo carico e del TFR maturando alla forma pensionistica complementare».
2. Il comma 9 dell'articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è sostituito dal seguente:
«9. Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari prevedono, in caso di conferimento tacito del TFR e relativamente alla contribuzione versata dal datore di lavoro ai sensi del comma 7-ter, l'investimento di tali somme
3. Il comma 10 dell'articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è sostituito dal seguente:
«10. L'adesione a una forma pensionistica realizzata tramite il solo conferimento esplicito o tacito del TFR non comporta l'obbligo della contribuzione a carico del lavoratore e, fatto salvo quanto disposto dal comma 7-bis, del datore di lavoro. Il lavoratore può decidere, comunque, di destinare una parte della retribuzione alla forma pensionistica prescelta in modo autonomo e anche in assenza di accordi collettivi; in tale caso comunica al datore di lavoro l'entità del contributo e il fondo di destinazione. Il datore può a sua volta decidere, pur in assenza di accordi collettivi, anche aziendali, di contribuire alla forma pensionistica alla quale il lavoratore ha già aderito. Nel caso in cui il lavoratore intenda contribuire alla forma pensionistica complementare e qualora abbia diritto a un contributo del datore di lavoro in base ad accordi collettivi, anche aziendali, tale contributo affluisce alla forma pensionistica prescelta dal lavoratore stesso, nei limiti e secondo le modalità stabiliti dai predetti contratti o accordi».
1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede, con proprio regolamento, a dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 1.
2. La presente legge entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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